ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 369

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
11 ottobre 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute dall’11 al 14 dicembre 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 178 del 24.5.2018 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 12 dicembre 2017

2018/C 369/01

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (12409/2016 — C8-0469/2016 — 2016/0166(NLE) — 2017/2035(INI))

2

2018/C 369/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 — Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (2017/2069(INI))

11

2018/C 369/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 su Verso una strategia per il commercio digitale (2017/2065(INI))

22

 

Mercoledì 13 dicembre 2017

2018/C 369/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2017/2964(RSP))

32

2018/C 369/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (2017/2123(INI))

36

2018/C 369/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (2017/2121(INI))

47

2018/C 369/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2017/2122(INI))

56

 

Giovedì 14 dicembre 2017

2018/C 369/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulla libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

73

2018/C 369/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulla Cambogia: in particolare lo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (2017/3002(RSP))

76

2018/C 369/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 su El Salvador: i casi di donne perseguite per aver subito un aborto spontaneo (2017/3003(RSP))

79

2018/C 369/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulla situazione in Afghanistan (2017/2932(RSP))

85

2018/C 369/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulla situazione dei rohingya (2017/2973(RSP))

91

2018/C 369/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (2015/2129(INI))

96

2018/C 369/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno 2016 (2017/2222(INI))

105

2018/C 369/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 su una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni (2016/2327(INI))

114

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 13 dicembre 2017

2018/C 369/16

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (2016/3044(RSP))

132

2018/C 369/17

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina (2017/2204(INI))

156


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 12 dicembre 2017

2018/C 369/18

Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))

162

2018/C 369/19

Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))

164


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 12 dicembre 2017

2018/C 369/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (11382/2/2017 — C8-0358/2017 — 2015/0289(COD))

166

2018/C 369/21

P8_TA(2017)0476
Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605 — C8-0404/2017 — 2016/0282B(COD))
P8_TC1-COD(2016)0282B
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

167

2018/C 369/22

P8_TA(2017)0477
Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD))
P8_TC1-COD(2017)0017
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

172

2018/C 369/23

P8_TA(2017)0478
Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597 — C8-0375/2016 — 2016/0276(COD))
P8_TC1-COD(2016)0276
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

174

2018/C 369/24

P8_TA(2017)0481
Dazi doganali sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione) (COM(2017)0361 — C8-0226/2017 — 2014/0175(COD))
P8_TC1-COD(2014)0175
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)

176

2018/C 369/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (13419/2016 — C8-0100/2017 — 2006/0058(NLE))

177

2018/C 369/26

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (13076/2017 — C8-0415/2017 — 2017/0193(NLE))

178

2018/C 369/27

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (12409/2016 — C8-0469/2016 — 2016/0166(NLE))

179

2018/C 369/28

Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta della Commissione relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico (N8-0092/2017 — C8-0425/2017 — 2017/0901(NLE))

180

 

Mercoledì 13 dicembre 2017

2018/C 369/29

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati (C(2017)07684 — 2017/2979(DEA))

181


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017-2018

Sedute dall’11 al 14 dicembre 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 178 del 24.5.2018.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 12 dicembre 2017

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/2


P8_TA(2017)0485

Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (12409/2016 — C8-0469/2016 — 2016/0166(NLE) — 2017/2035(INI))

(2018/C 369/01)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12409/2016),

visto il progetto di accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (09452/2015),

visti la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 31, paragrafo 1, e 37 del trattato sull'Unione europea, nonché gli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) (C8-0469/2016),

vista la firma dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) il 21 dicembre 2015 ad Astana, alla presenza del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini,

vista l'applicazione provvisoria delle parti dell'ARPC di esclusiva competenza dell'UE a partire dal 1o maggio 2016,

vista l'applicazione ininterrotta dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (APC), sottoscritto il 23 gennaio 1995, sin dalla sua entrata in vigore il 1o luglio 1999,

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (1),

viste le sue precedenti risoluzioni sul Kazakhstan, incluse quelle del 10 marzo 2016 (2), del 18 aprile 2013 (3), del 15 marzo 2012 (4) e del 17 settembre 2009 sul caso di Evgenij Žovtis in Kazakhstan (5),

viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale (6) e del 13 aprile 2016 sull'attuazione e la revisione della strategia UE-Asia centrale (7),

vista la sua risoluzione legislativa del 19 gennaio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia (8), istituito ad Astana, in Kazakhstan,

vista la sua risoluzione legislativa del 12 dicembre 2017 sul progetto di decisione (9),

viste le conclusioni del Consiglio, del 22 giugno 2015 e del 19 giugno 2017, sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale,

vista la quarta relazione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e dei servizi della Commissione, del 13 gennaio 2015, sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale adottata nel 2007,

visti i dialoghi annuali UE-Kazakhstan in materia di diritti umani,

viste le varie riunioni UE-Asia centrale,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0335/2017),

A.

considerando che l'ARPC, nel rispetto e tenuto conto delle differenze sociali esistenti e del particolare contesto politico, economico e sociale delle parti contraenti, dovrebbe portare a un approfondimento e rafforzamento tangibili dei legami politici ed economici tra le due parti, a vantaggio dei cittadini sia del Kazakhstan che dell'Unione;

B.

considerando che l'ARPC (articolo 1) potrebbe rafforzare il quadro per l'adempimento degli elementi essenziali, quali il rispetto della democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi dell'economia di mercato, come già previsto dall'APC, purché l'attuazione di tutte le clausole sia soggetta a un meccanismo di monitoraggio rigoroso ed efficace, basato su chiari parametri di riferimento e scadenze; che la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce anch'essa un elemento essenziale (articolo 11);

C.

considerando che il Kazakhstan è il primo paese dell'Asia centrale ad aver sottoscritto un ARPC con l'UE; che l'ARPC, una volta ratificato da tutti gli Stati membri e dal Parlamento europeo, sostituirà l'APC del 1999 e che il testo dell'ARPC è stato divulgato il 15 luglio 2015;

D.

considerando che l'ARPC definisce un'ampia gamma di nuovi settori di cooperazione che non solo rientrano nell'interesse politico ed economico dell'UE, ma sono anche adatti a sostenere il Kazakhstan nella nuova fase di modernizzazione a cui il paese ambisce, assicurando nel contempo la cooperazione per affrontare le sfide globali, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo sociale ed economico sostenibile per tutti i cittadini, la tutela della diversità culturale, la salvaguardia dell'ambiente e la gestione delle conseguenze dei cambiamenti climatici, conformemente a quanto previsto dall'accordo di Parigi, nonché il mantenimento della pace e della cooperazione regionale;

E.

considerando che dal maggio 2016 due terzi dell'ARPC sono applicati a titolo provvisorio;

F.

considerando che il Parlamento europeo, nell'ambito delle sue competenze, è pronto a contribuire attivamente allo sviluppo e all'elaborazione di settori specifici di cooperazione con il Kazakhstan, incluse le relazioni parlamentari;

G.

considerando che il Kazakhstan ha aderito all'OMC il 1o gennaio 2016;

H.

considerando che il Kazakhstan ha aderito alla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) nel marzo 2012;

Disposizioni generali sulle relazioni UE-Kazakhstan e sull'ARPC

1.

sottolinea che il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra l'UE e il Kazakhstan deve basarsi su un impegno condiviso a favore di valori universali, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, nonché ispirarsi a interessi reciproci;

2.

prende atto della coerente strategia di ravvicinamento all'UE del Kazakhstan; sottolinea il contributo fondamentale del paese ai fini dell'attuazione della strategia UE-Asia centrale, che sarà sottoposta a una sostanziale revisione nel 2019;

3.

si compiace del fatto che l'ARPC stabilisca una base solida per l'approfondimento delle relazioni; constata che il Kazakhstan è il primo paese partner dell'Asia centrale con cui l'UE ha negoziato e sottoscritto un ARPC; ritiene che tale accordo di nuova generazione sia un buon modello e potrebbe essere applicato in futuro anche ad altri paesi della regione;

4.

accoglie con favore l'ambizione espressa nell'ARPC di rafforzare la cooperazione e promuovere in modo significativo i legami economici tra l'UE e il Kazakhstan in diversi settori che preoccupano e interessano entrambe le parti, quali la democrazia e lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo sviluppo sostenibile, la politica estera e di sicurezza, il commercio, la giustizia, la libertà e la sicurezza, nonché in altri 29 settori strategici, quali la cooperazione economica e finanziaria, l'energia, i trasporti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'occupazione e gli affari sociali, la cultura, l'istruzione e la ricerca; incoraggia entrambe le parti a mantenere attivamente i propri impegni;

5.

si attende che l'ARPC promuoverà il rafforzamento dello Stato di diritto e della partecipazione democratica di tutti i cittadini, un panorama politico più diversificato, una magistratura più efficiente, indipendente e imparziale, una maggiore trasparenza e responsabilità del governo, un miglioramento del diritto del lavoro in linea con i requisiti sanciti dall'OIL, un maggior numero di opportunità commerciali per le piccole e medie imprese, lo sviluppo sostenibile dell'ambiente, della gestione delle risorse idriche e di altre risorse, tra cui un uso efficiente dell'energia e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili;

6.

sottolinea l'importanza e l'ininterrotta validità delle raccomandazioni del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sui negoziati relativi all'ARPC UE-Kazakhstan;

7.

ricorda che il Parlamento ha sottolineato che i progressi nei negoziati relativi all'ARPC devono essere collegati a progressi sul fronte delle riforme politiche nonché a progressi reali in materia di rispetto dei diritti umani, Stato di diritto, buon governo e democratizzazione, settori in cui l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di Venezia potrebbe risultare vantaggiosa; esprime forti preoccupazioni per il fatto che il diritto alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione rimangano limitati; esorta il paese ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione nella relazione sugli esiti della sua missione in Kazakhstan del gennaio 2015;

8.

sottolinea che i successivi passi in avanti devono basarsi sull'applicazione del principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno);

9.

accoglie con favore il fatto che l'ARPC abbia introdotto la possibilità di negoziare un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'UE e il Kazakhstan, parallelamente alla possibilità di negoziare un accordo che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione; sottolinea l'importanza di intensificare gli scambi, in particolare quelli accademici e dei giovani, e chiede a tale proposito un sostanziale ampliamento del programma Erasmus+ per il Kazakhstan;

10.

ribadisce il suo invito al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR a:

garantire che entrambe le parti rispettino gli elementi essenziali dell'ARPC, in quanto la relativa inosservanza si tradurrebbe nella composizione di una controversia (articolo 278) o finanche in una sospensione in caso di violazioni gravi (articolo 279);

fissare parametri di riferimento e scadenze per l'attuazione dell'ARPC;

prevedere un meccanismo di monitoraggio globale tra il Parlamento europeo e il SEAE quando l'ARPC entrerà pienamente in vigore, compresi gli elementi specificati nella sua risoluzione del 22 novembre 2012;

11.

ricorda che l'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE e la pertinente giurisprudenza della CGUE, relativi all'accesso immediato e completo del Parlamento europeo a tutti i documenti negoziali e alle relative informazioni, sono applicati ancora solo in modo parziale dal VP/AR, dal Consiglio e dalla Commissione;

12.

invita la commissione di cooperazione parlamentare UE-Kazakhstan ad aggiornare il proprio regolamento al fine di prevedere il controllo democratico dell'applicazione provvisoria dell'accordo nei settori in cui è già entrato in vigore, nonché ad avvalersi delle proprie prerogative per adottare raccomandazioni e predisporre il controllo dell'intero ARPC una volta che sarà entrato pienamente in vigore;

Dialogo politico e cooperazione, democrazia, Stato di diritto, buon governo e libertà fondamentali

13.

invita l'Unione a rendere prioritari in maniera coerente i temi dello Stato di diritto e della democrazia, delle libertà fondamentali e dei diritti umani nel suo dialogo politico con il Kazakhstan;

14.

invita il Kazakhstan, alla luce delle proteste sociali talvolta violente, a intraprendere misure proattive e concrete nel campo delle riforme politiche, democratiche e sociali nell'attuazione del programma «Kazakhstan 2050», compresa una più chiara separazione dei poteri tra il ramo esecutivo e quello legislativo, nonché a introdurre ulteriori garanzie a livello di bilanciamento dei poteri nel sistema costituzionale, in linea con gli impegni internazionali assunti dal paese nell'ambito dei vari strumenti delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa; ribadisce la convinzione che l'auspicata transizione del paese verso un nuovo tipo di crescita ad alto contenuto scientifico non sarebbe realizzabile senza un sistema di istruzione di elevata qualità, l'accesso di ampie fasce della popolazione a servizi essenziali moderni, una politica sociale inclusiva, nonché un sistema di relazioni sociali regolamentate, soprattutto nel settore economico; valuta positivamente il programma «100 passi», il quale rappresenta un tentativo di far fronte alla necessità di avviare riforme urgenti nel paese;

15.

accoglie con favore alcuni recenti sviluppi positivi nel campo delle riforme costituzionali e amministrative e l'istituzione di una piattaforma di consultazione della società civile; esprime tuttavia profonda preoccupazione per gli effetti restrittivi del codice penale e di quello amministrativo, entrati in vigore nel 2015, sulle organizzazioni della società civile e le loro attività;

16.

invita il Kazakhstan ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate a seguito della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR delle elezioni del 20 marzo 2016, secondo le quali il paese deve ancora compiere considerevoli progressi per ottemperare agli impegni assunti in seno all'OSCE nel campo delle elezioni democratiche; esorta le autorità kazake a evitare di limitare l'attività dei candidati indipendenti; sollecita altresì il rispetto dei diritti elettorali dei cittadini;

17.

accoglie con favore la cooperazione del Kazakhstan con la Commissione di Venezia e chiede la piena attuazione delle sue raccomandazioni, in particolare nel settore delle riforme democratiche e giudiziarie;

18.

plaude alle riforme amministrative attualmente in corso e raccomanda ulteriori riforme che garantiscano una magistratura realmente indipendente e imparziale e misure più efficienti per la lotta alla corruzione a tutti i livelli; chiede tuttavia riforme e una governance più incisive, con una magistratura effettivamente indipendente, libera dalla corruzione e garante del diritto a un equo processo e del diritto di difesa, come pure sforzi più intensi ed efficienti nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti; chiede di migliorare, modernizzare e finanziare i settori sociali fondamentali; evidenzia l'importanza di una maggiore attenzione allo sviluppo economico e sociale nelle regioni periferiche e fuori dai centri urbani principali, ai fini della stabilità del paese sul lungo periodo;

19.

constata l'esistenza di piattaforme per il dialogo con la società civile; ribadisce la propria preoccupazione circa la legislazione applicabile alle ONG, che ne mina l'indipendenza e la capacità di operare; ricorda l'importanza di una società civile attiva e indipendente per il futuro sostenibile del Kazakhstan; esorta le autorità kazake a garantire in ogni circostanza che tutti gli attivisti per i diritti umani e le ONG nel paese possano svolgere le loro legittime attività a sostegno dei diritti umani senza timore di ritorsioni, libere da ogni restrizione, e quindi contribuire allo sviluppo sostenibile della società e al rafforzamento della democrazia; è del parere che l'ARPC comporti altresì un rafforzato sostegno allo sviluppo di un'autentica società civile, invita le autorità kazake ad agire di conseguenza, e chiede alla Commissione di istituire programmi volti al rafforzamento e al consolidamento dell'azione delle ONG indipendenti;

20.

chiede che si ponga fine alla persecuzione giudiziaria, alle vessazioni e alla detenzione di giornalisti indipendenti, attivisti della società civile, sindacalisti, difensori dei diritti umani, esponenti politici dell'opposizione e altre persone particolarmente attive, come rappresaglia per l'esercizio della libertà di espressione e di altre libertà fondamentali, fenomeno che si è intensificato negli ultimi due anni; chiede la completa riabilitazione e il rilascio immediato di tutti gli attivisti e prigionieri politici attualmente in carcere, nonché la revoca delle restrizioni alla libertà di movimento per gli altri soggetti interessati; chiede di porre fine agli abusi delle sue procedure di estradizione di Interpol e di fermare i maltrattamenti contro gli oppositori politici all'estero;

21.

plaude alla liberazione condizionale del noto attivista kazako e leader del partito di opposizione Alga!, Vladimir Kozlov, nell'agosto 2016;

22.

esprime preoccupazione per la limitazione della libertà dei mezzi di comunicazione, della libertà di espressione e della libertà di riunione e di associazione, come pure della libertà di religione, anche attraverso una legislazione restrittiva, pressioni, censura e azioni penali contro gli attivisti; sottolinea che la libertà di espressione dei mezzi di informazione indipendenti, dei blogger e dei singoli cittadini rappresenta un valore universale che deve essere difeso; raccomanda al Kazakhstan di applicare le norme del Consiglio d'Europa nel suo sistema giuridico; prende atto degli sforzi compiuti dal paese per migliorare la propria immagine internazionale, come dimostrato dalla recente apertura di EXPO 2017 ad Astana; rileva tuttavia che tali sforzi sono contraddetti dalla repressione dei dissidenti e dalle pressioni sulla società civile degli ultimi mesi;

23.

esprime preoccupazione per il fatto che alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, sottoposti a una recente riforma, limitino la libertà di espressione; incoraggia il Kazakhstan a rivedere tali disposizioni, in particolare quelle che configurano la diffamazione come reato;

24.

sottolinea che la libertà dei mezzi di comunicazione e la libertà di espressione sono fondamentali per la realizzazione e il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani; si rammarica del fatto che il contesto per i mezzi di informazione indipendenti sia diventato ancora più ostile; esprime preoccupazione per la proposta legislativa sui mezzi di comunicazione volta all'attuazione di norme in base alle quali i giornalisti devono verificare le proprie informazioni presso le autorità statali; esorta le autorità kazake a ritirare tali modifiche dalla proposta legislativa e assicurare ai giornalisti la piena indipendenza di indagine e di relazione; invita inoltre le autorità kazake ad astenersi dal limitare l'accesso ai mezzi di informazione critici nei confronti dello Stato, sia online che offline, all'interno del paese e dall'estero; deplora che la diffamazione continui a configurarsi come reato in Kazakhstan e pone l'accento sulla problematicità della questione dal punto di vista della libertà di espressione nel paese; esprime preoccupazione per il considerevole numero di cause di diffamazione, comprese quelle contro alcune nuove emittenti e altri siti web di notizie che criticano le politiche del governo e sono anche sistematicamente bloccati, intentate da funzionari pubblici e altri personaggi pubblici, i quali godono di particolare protezione e chiedono ingenti somme per danni morali a causa di articoli su presunti casi di corruzione o comportamenti illeciti e altre questioni non gradite;

25.

chiede l'inversione delle tendenze negative rispetto alla libertà dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e alla libertà di riunione e di associazione nonché alla libertà di religione; raccomanda al Kazakhstan di applicare le norme del Consiglio d'Europa nella propria legislazione; rileva, in tale contesto, che dal 2016 tutte le ONG kazake sono tenute per legge a registrarsi presso le autorità e fornire annualmente informazioni sulle loro attività, ai fini dell'inclusione in una banca dati governativa sulle ONG; sottolinea che tale misura potrebbe contribuire a migliorare la trasparenza nel settore; è tuttavia preoccupato per il fatto che i nuovi requisiti si aggiungano ad obblighi di informativa nei confronti dello Stato già piuttosto ampi per il settore non governativo, mentre la politica di trasparenza è applicata in maniera sproporzionata nei confronti del settore senza scopo di lucro e non governativo, al contrario degli altri soggetti giuridici; esprime timore per il fatto che la partecipazione ad associazioni non registrate si configuri come reato e che la mancata trasmissione delle informazioni per la nuova banca dati o la fornitura di informazioni «non corrette» possa dare luogo a sanzioni nei confronti delle organizzazioni; si rammarica del fatto che le attività delle associazioni pubbliche registrate possano essere sospese o terminate dai tribunali per qualsiasi violazione, seppur minima, della legislazione nazionale;

26.

osserva con preoccupazione che l'adozione delle recenti leggi antiterrorismo, incluso un disegno di legge che propone la revoca della cittadinanza alle persone sospettate di terrorismo, potrebbe portare alla soppressione dell'opposizione politica pacifica e legittima; esorta le autorità kazake a evitare di utilizzare tale legislazione per i suoi possibili effetti di limitazione della libertà di espressione, della libertà di religione o di credo, dell'indipendenza della magistratura o divieto dell'attività dell'opposizione;

27.

constata che, nelle sue osservazioni conclusive sul Kazakhstan adottate nell'estate 2016, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso timori in merito alle disposizioni formulate in modo vago all'articolo 174 del codice penale, che vieta l'«incitazione» alla discordia sociale, nazionale o di altro tipo, e all'articolo 274, che proibisce la «diffusione di informazioni notoriamente false», e all'utilizzo di tali articoli per limitare indebitamente la libertà di espressione e altri diritti tutelati dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); si rammarica delle accuse mosse contro gli attivisti della società civile e i giornalisti e della loro detenzione in virtù dei summenzionati articoli del codice penale; osserva che l'elenco comprende Maks Bokaev e Talgat Ajan, i quali stanno scontando una pena detentiva di cinque anni per il loro ruolo nelle proteste pacifiche contro la riforma fondiaria avvenute in Kazakhstan nella primavera del 2016; esorta il governo kazako a rilasciare tali persone e a ritirare le accuse nei loro confronti;

28.

invita il Kazakhstan a rivedere la legge sui sindacati del 2014 e la legge sul lavoro del 2015 al fine di allinearle alle norme dell'OIL; ricorda al paese l'obbligo di rispettare pienamente le conclusioni adottate dalla commissione dell'OIL per l'applicazione delle norme (nel 2017, 2016 e 2015);

29.

condanna la chiusura della confederazione dei sindacati indipendenti del Kazakhstan (CITUK), con sentenza del tribunale nel gennaio 2017, per una presunta mancata conferma del proprio status ai sensi della legge sui sindacati del 2014; rammenta alle autorità kazake la necessità di garantire una magistratura indipendente e imparziale e di consentire un vero e proprio dialogo sociale, anche promuovendo l'esistenza e l'attività dei sindacati indipendenti, come la CITUK e i suoi affiliati; fa riferimento alle conclusioni della commissione dell'OIL per l'applicazione delle norme concernenti la situazione in Kazakhstan nel giugno 2017; si rammarica che il 25 luglio 2017 un tribunale abbia dichiarato Larisa Kharkova, presidente della CITUK, colpevole dei reati di appropriazione indebita e frode legati all'utilizzo dei fondi dei sindacati, accuse che si ritengono essere di matrice politica; deplora che il tribunale l'abbia condannata in modo arbitrario a quattro anni di restrizioni alla libertà di movimento, oltre a 100 ore di lavori sociali e al divieto di detenere posizioni di alto livello in seno alle associazioni pubbliche per cinque anni; invita il Kazakhstan ad annullare la condanna e a ritirare le accuse nei suoi confronti;

30.

si rammarica che nell'aprile e nel maggio 2017 altri due dirigenti sindacali, Nurbek Kushakbayev e Amin Yeleusinov, siano stati condannati rispettivamente a due anni e mezzo e a due anni di carcere, sulla base di accuse penali che si ritengono essere di matrice politica; osserva che le sentenze pronunciate contro i tre dirigenti sindacali rappresentano un duro colpo per l'attività sindacale indipendente nel paese;

31.

prende atto del carattere multietnico e multireligioso del Kazakhstan e sottolinea la necessità di tutelare le minoranze e i loro diritti, segnatamente per quanto riguarda l'uso delle lingue, la libertà di religione o di credo, la non discriminazione e le pari opportunità; plaude alla pacifica coesistenza di diverse comunità in Kazakhstan;

32.

chiede un sostanziale riesame del dialogo UE-Kazakhstan in materia di diritti umani al fine di renderlo più efficace e orientato ai risultati; chiede alle autorità kazake di impegnarsi pienamente in tale dialogo e in tutti gli altri consessi in modo da conseguire progressi tangibili sulla situazione dei diritti umani nel paese, prestando particolare attenzione ai singoli casi; rammenta che occorre garantire il coinvolgimento della società civile in tali dialoghi e consultazioni;

33.

sottolinea la necessità di un impegno continuo nel ciclo del meccanismo della revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), segnatamente per quanto riguarda l'attuazione efficace delle sue raccomandazioni;

34.

insiste affinché il Kazakhstan si allinei alle raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e a quelle emesse nel 2009 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura;

35.

lamenta che il Kazakhstan abbia finora respinto un'indagine internazionale indipendente sugli eventi di Zhanaozen del 2011, nonostante le richieste dell'UNHRC;

36.

si compiace del fatto che il paese abbia presentato domanda di adesione a diverse convenzioni del Consiglio d'Europa;

37.

si rammarica del fatto che il Kazakhstan non sia né parte né firmatario dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e lo invita a firmare e ad aderire a tale statuto;

Relazioni internazionali, cooperazione regionale e sfide globali

38.

accoglie con favore la cooperazione costruttiva del Kazakhstan nelle relazioni internazionali, alla luce dell'importante contributo fornito dal paese alla pace e alla stabilità sia a livello regionale che mondiale, ad esempio agevolando i colloqui sull'accordo nucleare iraniano, i negoziati tra le parti ad Astana per una soluzione globale che ponga fine alla guerra in Siria, gli sforzi diplomatici con riferimento al conflitto in Ucraina e la sua iniziativa sulla Conferenza sull'interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia; incoraggia il Kazakhstan a continuare a impegnarsi e svolgere un ruolo costruttivo sulla scena internazionale; valuta positivamente, al riguardo, la richiesta di graduale eliminazione dei conflitti armati mediante la non proliferazione nucleare e il disarmo, come pure l'avvio della dichiarazione universale per la creazione di un mondo libero dalle armi nucleari; plaude, in particolare, alla decisione del Kazakhstan di non aderire al divieto russo sui prodotti agricoli dell'UE e ritiene che si tratti di un segnale concreto e incoraggiante che dimostra la volontà del paese di intensificare il dialogo e la cooperazione con l'Unione;

39.

prende atto dell'importanza geostrategica del Kazakhstan e riconosce la politica estera multi-vettoriale del paese, che mira a promuovere relazioni amichevoli e stabili e include, di conseguenza, in via prioritaria la creazione e il mantenimento equilibrato di buoni rapporti di vicinato con la Russia, la Cina, gli stati vicini dell'Asia centrale e con altri partner, tra cui gli Stati Uniti e l'Unione europea;

40.

riconosce che il Kazakhstan è un attore importante della politica estera e di sicurezza, non da ultimo visto il ruolo coerente che svolge in termini di disarmo nucleare e sicurezza a livello globale, nonché alla luce della sua partecipazione in qualità di membro non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel periodo 2017-2018;

41.

prende atto delle sfide sul piano della sicurezza poste al paese dal Daesh e da altre organizzazioni definite terroristiche dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; osserva l'elevato numero di cittadini kazaki tra i foreign fighter in Medio Oriente; rileva che è possibile che si verifichi un'ulteriore destabilizzazione del Kazakhstan a causa del conflitto afghano in corso, anche per via dell'estremismo religioso, del traffico di stupefacenti e del terrorismo; chiede una più intensa cooperazione nella lotta all'estremismo violento e al terrorismo ed evidenzia che la priorità dovrebbe essere quella di far fronte alle cause profonde della radicalizzazione; osserva che l'articolo 13 dell'ARPC si incentra sulle misure antiterrorismo e svolge un ruolo essenziale soprattutto nell'attuale contesto internazionale;

42.

osserva che il Kazakhstan fa parte di tutte le principali organizzazioni regionali; prende atto del profilo internazionale assunto di recente dal paese, tramite la presidenza di varie organizzazioni internazionali come l'OSCE, l'Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), la Comunità di Stati indipendenti, l'Organizzazione di cooperazione di Shanghai nonché l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, il che costituisce un buon punto di partenza per attività congiunte che mirino a stabilizzare la situazione della sicurezza nella regione dell'Asia centrale e a ricercare soluzioni multilaterali alle sfide globali; plaude, in tale contesto, alle chiare dichiarazioni del Kazakhstan, secondo le quali l'adesione del paese all'Unione economica eurasiatica (UEE) non influirà sul rafforzamento delle relazioni con l'UE;

43.

raccomanda all'Unione di continuare a sostenere la cooperazione regionale nell'Asia centrale, in particolare lo Stato di diritto, le misure di rafforzamento della fiducia, la gestione delle risorse e delle risorse idriche, la gestione delle frontiere, la stabilità e la sicurezza; sostiene in tal senso gli sforzi profusi dal Kazakhstan per promuovere relazioni di buon vicinato e divenire garante della stabilità nella regione; chiede un accordo centro-asiatico sostenibile su questioni legate alla gestione delle risorse idriche, all'energia e alla sicurezza che risponda a tutti gli interessi in gioco;

44.

riconosce che il Kazakhstan rappresenta una potenza di primo piano nella regione dell'Asia centrale; sollecita il paese a sfruttare tale posizione quale base per un coinvolgimento positivo nel vicinato della regione e ad adottare misure per compiere progressi in termini di cooperazione regionale;

Sviluppo sostenibile, energia e ambiente

45.

accoglie con favore la terza strategia di modernizzazione del Kazakhstan, annunciata nel gennaio 2017, il cui obiettivo è far sì che il paese diventi uno dei 30 paesi più sviluppati a livello mondiale;

46.

esprime soddisfazione per il capitolo rafforzato sulle materie prime e la cooperazione energetica, che offre enormi potenzialità per contribuire alla sicurezza energetica dell'UE; ricorda che il Kazakhstan svolge un ruolo importante come fornitore energetico dell'Unione; invita l'UE ad adoperarsi per una cooperazione energetica maggiormente attiva e a rafforzare il dialogo con il Kazakhstan e con altri paesi dell'Asia centrale al fine di consolidare la sicurezza energetica dell'Unione;

47.

accoglie con favore l'inclusione nell'ARPC del capitolo sulla cooperazione in materia di cambiamenti climatici; chiede all'Unione europea di continuare a cooperare con il governo del Kazakhstan, aiutandolo a identificare e sviluppare politiche ambientali ed ecologiche innovative e sostenibili; ricorda che il Kazakhstan soffre le pesanti conseguenze di due tra le più devastanti catastrofi ambientali a livello mondiale causate dall'uomo, ovvero il prosciugamento del lago d'Aral e la sperimentazione nucleare durante il periodo sovietico presso il sito di Semej/Semipalatinsk; invita la Commissione ad aumentare l'assistenza a favore delle autorità kazake, sia a livello finanziario che tecnico, in modo da migliorare in misura sostanziale la gestione e la conservazione delle risorse idriche nel bacino del lago d'Aral nel quadro del programma di azione del Fondo internazionale per la salvaguardia del lago d'Aral, nonché a sviluppare un piano d'azione efficace per il risanamento dell'area dell'ex poligono nucleare; plaude alla partecipazione del Kazakhstan al programma volontario di partenariato «Ponte verde»; ritiene che esso fornirà una base stabile e a lungo termine per gli investimenti verdi, il trasferimento di nuove tecnologie e innovazioni, nonché il passaggio a una società senza emissioni di carbonio;

48.

sottolinea la necessità di applicare i principi dello sviluppo ambientale sostenibile in Kazakhstan con riferimento all'estrazione e alla lavorazione delle sue immense risorse naturali; valuta positivamente, in tal senso, il rispetto, da parte del paese, delle norme definite dall'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);

Commercio ed economia

49.

ricorda che l'UE è il principale partner commerciale nonché il primo investitore del paese e che il Kazakhstan è il principale partner commerciale dell'UE nell'Asia centrale; auspica che tali relazioni siano ulteriormente rafforzate; osserva che l'80 % delle esportazioni del Kazakhstan verso l'UE sono costituite da petrolio e gas; ribadisce l'importanza di una maggiore diversificazione del commercio del paese con l'UE; sottolinea che il commercio e i diritti umani si possono rafforzare positivamente e reciprocamente in un contesto caratterizzato dallo Stato di diritto; rammenta che la comunità imprenditoriale svolge un ruolo importante nell'offrire incentivi positivi in termini di promozione dei diritti umani, della democrazia e della responsabilità delle imprese; sottolinea che le catene globali del valore contribuiscono a rafforzare le norme internazionali di base del lavoro, ambientali, sociali e dei diritti umani, tra cui l'istituzione e l'applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, opportunità di istruzione, istituzioni imparziali e riduzione della corruzione;

50.

si compiace dell'adesione del Kazakhstan all'OMC il 1o gennaio 2016, la quale ha favorito la modernizzazione economica e amministrativa del paese; constata che l'economia del paese si basa in larga misura sullo sfruttamento e sull'esportazione di materie prime e di idrocarburi; auspica che l'ambizioso programma di diversificazione dell'economia, nell'ambito del quale l'Unione europea potrebbe svolgere un ruolo importante, nonché in quello di riforma del paese, che prevede, tra l'altro, la professionalizzazione della pubblica amministrazione e l'introduzione di misure di contrasto della corruzione, abbiano totale e concreta esecuzione; chiede in particolare alla Commissione di aiutare il Kazakhstan a rendere la propria economia sostenibile e rispettosa dell'ambiente;

51.

prende atto dell'impegno del paese a completare il processo di piena liberalizzazione dei movimenti di capitali sotto forma di investimenti diretti e si rammarica del fatto che il titolo dell'ARPC relativo al commercio e alle imprese non contenga disposizioni anticorruzione; ritiene che vada prestata particolare attenzione alle questioni inerenti al governo societario e alla corruzione nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, al fine di evitare un aumento del rischio di riciclaggio di denaro;

52.

si compiace della volontà del Kazakhstan, come indicato nel primo anno di applicazione dell'ARPC, di onorare e adempiere i suoi impegni derivanti dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione e dall'OMC; invita il paese a rispettare i suoi impegni nell'ambito dell'ARPC in materia di diritti di proprietà intellettuale, sulla base di un regime regionale di esaurimento;

53.

chiede al Kazakhstan di allineare pienamente i suoi dazi all'importazione con gli impegni derivanti dall'OMC e dall'ARPC, a prescindere dalla partecipazione all'Unione economica eurasiatica, per evitare onerosi pagamenti compensativi ai partner commerciali dell'OMC;

54.

invita il paese ad aderire al sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) al fine di consentire efficaci controlli sanitari e fitosanitari e l'utilizzo dei certificati bilaterali SPS UE-Kazakhstan;

55.

prende atto del periodo transitorio generale di cinque anni per gli appalti pubblici e del periodo transitorio di otto anni per le costruzioni previsti dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione e attende con vivo interesse un incremento degli scambi commerciali dopo la conclusione di tali periodi; osserva che gli appalti pubblici costituiscono un importante strumento di politica pubblica per il Kazakhstan;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Kazakhstan.

(1)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 159.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0083.

(3)  GU C 45 del 5.2.2016, pag. 85.

(4)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 93.

(5)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 30.

(6)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0121.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2017)0007.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2017)0484.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/11


P8_TA(2017)0487

Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 — Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (2017/2069(INI))

(2018/C 369/02)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo «Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico — Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017» (COM(2017)0030),

vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017, elaborata a norma dell'articolo 25 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2013-2016 (COM(2017)0032),

visti i risultati della consultazione pubblica sulla cittadinanza dell'UE 2015, condotta dalla Commissione, e i risultati delle indagini Eurobarometro del 2015 sui diritti elettorali e sulla cittadinanza,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti gli articoli 2, 6 e da 9 a 12 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli da 18 a 25 TFUE e gli articoli 11, 21 e da 39 a 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),

visto il rispetto dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE,

visto l'articolo 3, paragrafo 2 TUE, che sancisce il diritto alla libera circolazione delle persone,

visto il diritto di petizione di cui all'articolo 44 della Carta,

visto l'articolo 165 TFUE,

visto il diritto di petizione di cui all'articolo 227 TFUE,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

viste le conclusioni del Consiglio del 29 febbraio 2016 sulla strategia per il mercato unico (1), in particolare il documento sui risultati della riunione informale dei centri SOLVIT tenutasi a Lisbona il 18 settembre 2015 (2),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 dal titolo «Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro futuro» (3),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo «Apprendere l'UE a scuola» (4),

vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 dal titolo «Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014» (5),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni (6),

vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 (7) sull'attuazione del programma «L'Europa per i cittadini»,

vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)0411),

vista la relazione della commissione per le petizioni sulle attività del gruppo di lavoro della commissione sulle questioni relative al benessere del minore (8), in particolare le sue conclusioni,

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015 (9),

visti il parere della commissione per le petizioni del 23 marzo 2017 (10) e il parere della commissione per gli affari costituzionali del 1o giugno 2017 (11) sulla relazione della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015,

viste le audizioni organizzate dalla commissione per le petizioni nel 2016 e nel 2017, in particolare: l'audizione pubblica congiunta dell'11 maggio 2017, organizzata dalle commissioni LIBE, PETI e EMPL, dal titolo «La situazione e i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito»; l'audizione pubblica dell'11 ottobre 2016 dal titolo «Ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno»; l'audizione pubblica del 4 maggio 2017 dal titolo «Lotta contro la discriminazione e protezione delle minoranze»; l'audizione pubblica congiunta del 15 marzo 2016, organizzata dalla DG Giustizia e consumatori della Commissione e dalle commissioni LIBE, PETI, AFCO e JURI del Parlamento europeo, dal titolo «La cittadinanza dell'Unione nella pratica», e l'audizione congiunta sull'apolidia, del 29 giugno 2017, organizzata dalle commissioni LIBE e PETI;

viste le audizioni della commissione PETI del 23 febbraio 2016, dal titolo «Ampliare l'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 51)?», del 21 giugno 2016, dal titolo «Trasparenza e libertà di informazione all'interno delle istituzioni dell'Unione europea», e del 22 giugno 2017, dal titolo «Riconquistare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo», unitamente alle precedenti audizioni tenutesi nell'ambito della presente legislatura sul diritto di petizione (23 giugno 2015) e sull'iniziativa dei cittadini europei (26 febbraio 2015),

visti gli studi commissionati nel 2016 e nel 2017 dal dipartimento tematico C del Parlamento, su richiesta della commissione per le petizioni, dal titolo «Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families» (Ostacoli al diritto di libera circolazione e soggiorno per i cittadini dell'Unione e i loro familiari), «Discrimination(s) as emerging from the petitions received» (Casi di discriminazione emersi nell'ambito delle petizioni ricevute), «The impact of Brexit in relation to the right to petition and on the competences, responsibilities and activities of the Committee on Petitions» (Ripercussioni della Brexit sul diritto di petizione e sulle competenze, responsabilità e attività della commissione per le petizioni) e «The protection pole of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0385/2017),

A.

considerando che la cittadinanza dell'UE e i diritti connessi sono stati inizialmente introdotti nel 1992 dal trattato di Maastricht e sono stati ulteriormente rafforzati dal trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, nonché dalla Carta;

B.

considerando che l'esercizio della cittadinanza presuppone quale condizione preliminare la garanzia e il godimento di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali;

C.

considerando che un approccio olistico votato al conseguimento degli obiettivi fissati nei trattati dell'UE, quali la piena occupazione e il progresso sociale, è fondamentale per consentire il reale godimento dei diritti e delle libertà connessi alla cittadinanza dell'UE;

D.

considerando che l'accesso alla cittadinanza dell'UE passa attraverso la cittadinanza di uno Stato membro, che è disciplinata dal diritto nazionale; che, al contempo, da tale istituto scaturiscono diritti e doveri che sono stabiliti dal diritto dell'Unione e non dipendono dagli Stati membri; che, in ragione di quanto precede, è altrettanto vero che tali diritti e obblighi non possono essere limitati in modo ingiustificato dagli Stati membri, ivi compresi i loro organi subnazionali; che, nell'ambito dell'accesso alla cittadinanza nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere guidati dai principi del diritto dell'UE, quali i principi di proporzionalità e non discriminazione, entrambi ben definiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; che, secondo i trattati, tutti i cittadini dell'Unione europea devono ricevere pari attenzione dalle istituzioni dell'UE;

E.

considerando che i cittadini dell'Unione confidano nel fatto che gli Stati membri, ivi compresi gli organi subnazionali, applichino sia il diritto dell'UE che le norme nazionali, condizione indispensabile per l'esercizio effettivo dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione di cui essi sono titolari;

F.

considerando che la valorizzazione della cittadinanza dell'UE è correlata al miglioramento della qualità della democrazia a livello dell'Unione, al concreto godimento dei diritti e delle libertà fondamentali nonché alla possibilità accordata a ciascun cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

G.

considerando che qualsiasi alterazione unilaterale della frontiera di uno Stato membro costituisce quanto meno una violazione dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2 TUE, oltre a mettere a rischio l'esercizio dell'insieme dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

H.

considerando che il trattato di Lisbona ha consolidato i diritti e le garanzie inalienabili della cittadinanza dell'UE, tra cui la libertà di viaggiare, lavorare e studiare in un altro Stato membro, nonché il diritto di partecipare alla vita politica europea, di promuovere l'uguaglianza e il rispetto della diversità e di essere protetti dalla discriminazione, segnatamente quella basata sulla nazionalità; che l'esercizio sempre maggiore del diritto alla libertà di circolazione all'interno dell'UE nel corso dei decenni scorsi ha determinato l'emergere di famiglie miste, spesso con bambini, caratterizzate da diverse nazionalità; che, nonostante si tratti di una tendenza positiva ai fini del consolidamento della cittadinanza dell'UE quale istituto a sé stante, tale situazione comporta altresì esigenze specifiche e pone sfide che interessano diversi ambiti, ivi compresi aspetti di natura giuridica;

I.

considerando che la prospettiva del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) ha messo in luce l'importanza dei diritti di cittadinanza dell'UE e il loro ruolo fondamentale nella vita quotidiana di milioni di cittadini dell'Unione e ha accresciuto la consapevolezza all'interno dell'UE della potenziale perdita di diritti che la Brexit potrebbe comportare per entrambe le parti, con particolare riguardo per i 3 milioni di cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e l'1,2 milioni di cittadini del Regno Unito residenti nell'UE;

J.

considerando che, a seguito degli ultimi eventi verificatisi nel Regno Unito, la crisi umanitaria dei rifugiati, gli elevati livelli di disoccupazione e povertà e l'ascesa della xenofobia e del razzismo nell'Unione europea mettono in discussione la fiducia riposta nel sistema dell'UE e più in generale nel progetto europeo;

K.

considerando che il diritto alla libera circolazione e l'esercizio di tale diritto sono fondamentali per la cittadinanza dell'UE e integrano le altre libertà del mercato interno dell'Unione; che i giovani europei attribuiscono particolare importanza alla libertà di movimento, che figura al primo posto in termini di riconoscimento e di popolarità tra i cittadini dell'Unione, e che considerano il risultato più positivo conseguito dall'UE dopo quello della pace;

L.

considerando che, come indicato in diverse petizioni ricevute, la libertà di circolazione e il suo esercizio sono stati violati da diversi Stati membri che hanno espulso o minacciato di espellere cittadini europei dal loro territorio;

M.

considerando che, come evidenziato da petizioni e denunce presentate alla Commissione e a SOLVIT, i cittadini dell'UE incontrano notevoli difficoltà nel godere dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali a causa di problemi economici ed occupazionali di rilevante entità, aggravati dagli oneri amministrativi e burocratici presenti nei paesi dell'Unione nonché dalla disinformazione e/o della mancanza di cooperazione da parte delle autorità degli Stati membri;

N.

considerando che il principio di non discriminazione sulla base del sesso, della razza, del colore della pelle, dell'origine etnica o sociale, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o delle convinzioni personali, delle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale, del patrimonio, della nascita, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale, sancito dall'articolo 21 della Carta, è l'espressione primaria della cittadinanza dell'Unione europea; che, come risulta dalle petizioni, tale principio è altresì essenziale ai fini dell'esercizio effettivo della libertà di circolazione;

O.

considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze costituisce uno dei valori fondanti dell'UE sanciti dai trattati; che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che è necessario rafforzare l'effettiva protezione delle minoranze;

P.

considerando che il consolidamento dei diritti dei cittadini e delle istituzioni democratiche passa per la lotta alla discriminazione e alla disparità di genere, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Q.

considerando che la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali, soprattutto in ambito politico e a livello dei quadri aziendali, ostacola lo sviluppo delle capacità e indebolisce la partecipazione delle donne alla vita democratica dell'UE;

R.

considerando che la partecipazione e la leadership femminili nei processi decisionali politici si trovano continuamente confrontate a diversi ostacoli, quali il persistere di stereotipi basati sul genere e le conseguenze della recente crisi economica, unitamente alle sue ripercussioni negative sulle questioni relative all'uguaglianza di genere;

S.

considerando che in tutta l'UE esistono forti disparità in termini di protezione delle vittime di violenza di genere e di violenza domestica nei casi di controversie familiari transfrontaliere;

T.

considerando che la discriminazione cui sono soggette le donne in tutta l'Unione costituisce un ostacolo all'uguaglianza; che le donne sono ancora sottorappresentate sia come elettrici che in posizioni direttive, tanto nei mandati elettivi, quanto nel servizio pubblico, nel mondo accademico, nei media o nel settore privato; che la diffusa pluralità delle discriminazioni subite dalle donne e il numero sproporzionato di donne che si trovano ad affrontare condizioni di povertà ed esclusione sociale rappresentano un ostacolo al pieno esercizio dei loro diritti di cittadinanza;

U.

considerando che il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, quale sancito dagli articoli 20 e 227 TFUE, e dell'articolo 44 della Carta, è uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione europea e figura al secondo posto fra i diritti di cittadinanza dell'UE più conosciuti, creando un'interfaccia tra i cittadini e le istituzioni europee attraverso un processo che deve essere aperto, democratico e trasparente;

V.

considerando che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE possono essere garantiti mediante un nuovo approccio all'interpretazione dell'articolo 51 della Carta;

W.

considerando che i cittadini europei sono direttamente rappresentati in seno al Parlamento europeo e hanno il diritto democratico di votare e partecipare alle elezioni europee, anche se risiedono in un altro Stato membro; che il diritto di voto alle elezioni europee e locali dei cittadini dell'Unione che hanno esercitato il diritto alla libertà di circolazione non è agevolato e promosso in modo uniforme in tutti gli Stati membri; che da diverse petizioni è emerso che esistono ostacoli burocratici e carenze di natura amministrativa o di altro tipo per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto alle elezioni nazionali o regionali del proprio Stato membro d'origine per coloro che risiedono in un altro Stato membro; che vi sono cittadini che subiscono limitazioni di tale diritto democratico, come nel caso delle persone con disabilità negli Stati membri che, pur avendo ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, non hanno tuttavia assolto l'obbligo di riformare la normativa elettorale per consentire alle persone con disabilità di esercitare il proprio diritto di voto;

X.

considerando che i cittadini hanno il diritto di organizzare o sostenere, insieme ad altri cittadini dell'Unione di qualsiasi Stato membro, un'iniziativa dei cittadini europei che consenta loro di contribuire a definire l'agenda legislativa dell'UE; che l'iniziativa dei cittadini europei è un importante strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle politiche e delle normative dell'Unione; che tale strumento dovrebbe essere trasparente ed efficace; che finora l'esercizio di tale diritto non si è rivelato soddisfacente;

Y.

considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione hanno rafforzato notevolmente la libertà di circolazione nell'UE e rappresentano uno dei traguardi più importanti del processo di integrazione europea; che, nelle sue conclusioni nn. 9166/3/11 e 9167/3/11 del 9 giugno 2011, il Consiglio dell'Unione europea ha confermato che il processo di valutazione e la preparazione tecnica di Bulgaria e Romania in vista dell'adesione allo spazio Schengen si sono conclusi positivamente;

Z.

considerando che la sicurezza rappresenta una delle principali preoccupazioni dei cittadini dell'UE; che l'Unione europea dovrebbe adoperarsi affinché i suoi cittadini abbiano la sensazione che la loro libertà sia protetta e che la loro sicurezza sia garantita su tutto il territorio dell'Unione, assicurando nel contempo che le loro libertà e i loro diritti siano parimenti rispettati e protetti; che il terrorismo rappresenta una minaccia globale che deve essere affrontata in modo efficace a livello locale, nazionale e unionale al fine di garantire la sicurezza dei cittadini europei;

AA.

considerando che, in base alla valutazione d'impatto svolta della Commissione (SEC(2011)1556) e allegata alla proposta che ha portato all'adozione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi (12), circa sette milioni di cittadini dell'UE viaggiano o vivono al di fuori dell'Unione in luoghi in cui il loro paese non dispone di un'ambasciata o di un consolato; che secondo le stime il numero di cittadini dell'UE non rappresentati aumenterà fino ad almeno 10 milioni entro il 2020; che i cittadini dell'UE che risiedono nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato hanno diritto a essere tutelati dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato in questione;

1.

prende atto della relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE 2017, in cui figura un elenco delle nuove priorità per settore d'attività per i prossimi anni; ricorda che la corretta applicazione del diritto dell'Unione è una responsabilità condivisa tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; sottolinea al riguardo il ruolo cruciale della Commissione, in qualità di custode dei trattati, nell'attuazione degli articoli da 258 a 260 TFUE; osserva che è necessario che le priorità rispondano efficacemente alle preoccupazioni dei cittadini e che siano stabiliti impegni e azioni ben definiti e concreti per i prossimi tre anni; esorta la Commissione ad accelerare la sua politica volta a far rispettare la legislazione dell'UE, facendo ricorso a tutti gli strumenti e i meccanismi a sua disposizione;

2.

osserva che il diritto di petizione, il diritto di ricorrere al Mediatore europeo e il diritto di accesso ai documenti e ai registri sono elementi fondamentali e concreti della cittadinanza dell'UE e accrescono la trasparenza del processo decisionale; auspica pertanto che tali diritti siano promossi e posti in risalto quali elementi chiave della relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE e che siano rispecchiati in maniera adeguata in tale documento;

3.

pone l'accento sul fatto che l'esercizio effettivo del diritto di petizione è stato agevolato grazie al miglioramento del modo in cui le petizioni sono trattate in seno al Parlamento europeo e al lancio, a fine 2014, del portale della commissione per le petizioni, che consente di presentare le petizioni in modo semplice e di gestirle con maggiore efficienza, come illustrato anche nelle rispettive relazioni annuali della commissione per le petizioni; chiede che le prossime fasi del progetto siano portate a termine senza indugio, come da previsioni, in quanto ciò consentirà ai firmatari e ai sostenitori delle petizioni di seguire la procedura di petizione in modo molto più interattivo;

4.

evidenzia che l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza presuppone il rispetto da parte degli Stati membri di tutti i diritti e le libertà sanciti dalla Carta; pone l'accento sul fatto che l'adozione di una governance democratica e partecipativa, il più elevato livello possibile di trasparenza e la partecipazione diretta di tutti i cittadini ai processi decisionali concorrono in ultima analisi a rafforzare la cittadinanza dell'UE; invita gli Stati membri a informare meglio i cittadini dell'Unione in merito ai loro diritti e doveri e a facilitare un accesso paritario a tali diritti, nonché un uguale rispetto degli stessi, sia nel paese di origine che in un altro Stato membro; sottolinea che alcuni Stati membri si sono avvalsi di clausole di non partecipazione con riguardo a determinate parti dei trattati dell'UE, creando differenze de facto nei diritti dei cittadini;

5.

esprime forte rammarico per il fatto che da quasi un decennio non siano stati conseguiti progressi significativi in merito all'adozione della direttiva dell'UE contro la discriminazione; invita tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a riprendere con la massima urgenza i relativi negoziati; prende atto dell'impegno della Commissione di sostenere attivamente la conclusione di tali negoziati;

6.

è del parere che occorra aumentare l'efficacia delle politiche dell'UE in materia di lotta alla discriminazione e rimuovere gli ostacoli rimanenti; raccomanda alla Commissione di aggiornare le prime due direttive contro la discriminazione, vale a dire la direttiva 2000/43/CE del Consiglio e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, per adeguarle alla versione attuale dei trattati e alla Carta;

7.

chiede l'adozione di un quadro normativo efficace e di misure di coordinamento a livello dell'UE e degli Stati Membri per assicurare un elevato grado di protezione sociale nonché posti di lavoro stabili e adeguatamente retribuiti; ritiene che tale approccio sia determinante per rafforzare i diritti e le libertà fondamentali derivanti dalla cittadinanza dell'UE;

8.

sottolinea che le misure di austerità adottate a livello dell'UE e degli Stati Membri hanno accentuato le disuguaglianze economiche e sociali, limitando profondamente l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà fondamentali derivanti dalla cittadinanza dell'UE;

9.

ricorda gli emendamenti approvati il 14 settembre 2017 (13) e la proposta della Commissione concernenti una direttiva esauriente sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615), ivi comprese le diverse modalità di trasporto; raccomanda ai legislatori di accelerare le attività relative all'adozione dell'atto europeo sull'accessibilità; accoglie con favore l'accordo interistituzionale raggiunto in merito all'attuazione del trattato di Marrakech sulla normativa UE in materia di diritto d'autore, come auspicato dalla commissione per le petizioni dal 2011, e ribadisce il suo appello a favore di una rapida ratifica di tale trattato da parte dell'UE e dei suoi Stati membri; invita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché a firmare il relativo protocollo; è a favore di un'estensione dell'utilizzo della tessera d'invalidità dell'UE riconosciuta negli altri Stati membri al maggior numero possibile di paesi dell'UE; incoraggia questi ultimi ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità e limitazioni funzionali nell'UE; sottolinea la necessità di migliorare l'accessibilità dei siti Internet dell'UE alle persone con disabilità;

10.

invita la Commissione a prendere provvedimenti più incisivi per combattere la discriminazione delle persone LGBTI e per contrastare l'omofobia, definendo azioni concrete da adottare a livello nazionale ed europeo; chiede al contempo alle istituzioni dell'UE di monitorare attentamente la situazione dei diritti delle persone LGBTI e di promuovere il riconoscimento dei diritti transfrontalieri di queste persone e delle loro famiglie nell'UE;

11.

ricorda che il principio della parità tra donne e uomini può essere attuato solo mediante l'integrazione strategica della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, anche attraverso il suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019; invita la Commissione a facilitare il pieno accesso ai servizi sanitari per la salute sessuale e riproduttiva in tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad attuare misure efficaci per porre fine alla discriminazione e contrastare le dichiarazioni discriminatorie dirette contro le donne nell'UE e che incoraggiano gli stereotipi di genere; ribadisce la necessità di investimenti nell'educazione alla cittadinanza e civica come pure nell'educazione alla parità di genere in tutta Europa; richiama l'attenzione sui divari retributivo e pensionistico di genere nell'UE, che pregiudicano la possibilità di una reale autonomia economica per milioni di donne; evidenzia l'importanza della partecipazione politica dei giovani, in particolare delle donne e delle ragazze, e chiede un intervento più incisivo da parte della Commissione e degli Stati membri per favorire la loro partecipazione.

12.

si compiace che la Commissione abbia proposto che l'UE sottoscriva e concluda la propria adesione alla Convenzione di Istanbul; si rammarica tuttavia che la limitazione a due settori, ossia le questioni connesse alla cooperazione giudiziaria in materia penale nonché all'asilo e al non respingimento, sollevi incertezze giuridiche sulla portata dell'adesione dell'UE; esorta gli Stati membri ad accelerare i negoziati relativi alla ratifica e all'attuazione della convenzione di Istanbul; invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare quanto prima tale convenzione, e invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne; si compiace della presentazione, da parte della Commissione, del pacchetto sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata e invita tutte le istituzioni a dare esecuzione quanto prima a queste misure; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'ingresso delle donne e la loro rappresentanza nelle posizioni direttive e a intraprendere azioni specifiche volte a rispondere alle esigenze dei cittadini vulnerabili che si trovino ad affrontare discriminazioni multiple intersezionali, affinché tali cittadini siano in grado di esercitare i loro diritti di cittadinanza, ad esempio mediante opportune strategie; invita il Consiglio ad intensificare gli sforzi per sbloccare la direttiva «Più donne alla guida delle imprese europee»; ribadisce la sua richiesta affinché la Commissione adotti il suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 come comunicazione;

13.

ricorda che minoranze tradizionali coesistono da secoli con culture maggioritarie nel continente europeo; sottolinea la necessità che le istituzioni dell'UE svolgano un ruolo maggiormente attivo nella tutela delle minoranze, ad esempio promuovendo riunioni, seminari e risoluzioni di sensibilizzazione, nonché provvedimenti amministrativi concreti all'interno delle istituzioni dell'UE; reputa che l'Unione dovrebbe definire norme rigorose in materia di protezione delle minoranze, a partire dalle norme codificate negli strumenti di diritto internazionale, come quelli del Consiglio d'Europa, e che tali norme dovrebbero essere saldamente integrate in un quadro giuridico che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutta l'Unione; incoraggia tutti gli Stati membri a ratificare senza riserve o ulteriore indugio la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, nonché ad attuare i trattati in buona fede; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); deplora ogni retorica che inciti alla discriminazione in base alla nazionalità; incoraggia i governi nazionali a trovare soluzioni durature e a promuovere la cultura della diversità linguistica in tutti gli Stati membri e nell'UE nel suo insieme, andando oltre i confini delle lingue ufficiali dell'Unione, dal momento che sia i trattati sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contengono riferimenti alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione in base alla lingua;

14.

esprime profonda preoccupazione per il numero di Rom in Europa vittime di registrazioni discriminatorie delle nascite, che pertanto non hanno documenti d'identità e si vedono negato l'accesso ai servizi di base essenziali nei rispettivi paesi di residenza e, di conseguenza, sono privati anche del godimento dei loro diritti nell'UE; invita gli Stati membri ad adottare immediatamente azioni correttive in questo senso, onde garantire l'esercizio dei loro diritti umani fondamentali e di tutti i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'UE; esorta la Commissione a valutare e monitorare la situazione negli Stati membri e a proporre l'identificazione e la protezione delle persone la cui cittadinanza non è stata riconosciuta e che non hanno accesso ai documenti di identità;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a proporre azioni specifiche per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione, in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno (14) e del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (15);

16.

invita la Commissione a monitorare costantemente l'applicazione della direttiva 2004/38/CE negli Stati membri e ad adottare le misure appropriate per eliminare i potenziali ostacoli alla libera circolazione; accoglie con favore lo strumento di apprendimento online sul diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, che aiuta le autorità locali a comprendere meglio i diritti e gli obblighi derivanti dalla libera circolazione;

17.

riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per aumentare la disponibilità e l'accessibilità dei punti multipli di informazione e assistenza in merito all'UE e ai diritti che questa conferisce ai suoi cittadini, quali la rete «Europe Direct», il portale «La tua Europa» e il portale europeo della giustizia elettronica, per meglio informare le persone in merito all'esercizio dei loro diritti in qualità di cittadini dell'UE; prende atto della proposta della Commissione relativa a uno sportello digitale unico che offra ai cittadini un accesso online semplice ai servizi di informazione, assistenza e risoluzione dei problemi in merito all'esercizio dei diritti all'interno del mercato unico;

18.

invita la Commissione a rafforzare la rete SOLVIT migliorando l'interazione tra i suoi servizi e i centri nazionali al fine di garantire un migliore seguito dei casi non risolti e ripetitivi nonché una più stretta articolazione tra i diversi strumenti di contrasto dell'UE quali EU PILOT e CHAP; invita al contempo gli Stati membri a promuovere fra i cittadini dell'Unione la rete SOLVIT e i suoi servizi, come pure altri meccanismi di ricorso e partecipazione cittadina, sia a livello dell'UE (ad esempio attraverso la commissione per le petizioni del Parlamento, il Mediatore europeo o l'iniziativa dei cittadini europei) sia a livello nazionale (ad esempio tramite i difensori civici locali, le commissioni per le petizioni o le iniziative legislative popolari);

19.

sostiene l'impegno della Commissione, espresso nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, a organizzare una campagna di informazione e di sensibilizzazione a livello dell'Unione in merito ai diritti di cittadinanza dell'UE per aiutare i cittadini a comprendere meglio i loro diritti; sottolinea che i cittadini dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'effettivo rafforzamento della cittadinanza europea, e che tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo chiaro e comprensibile, affinché essi possano prendere decisioni informate sull'esercizio dei loro diritti sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; raccomanda di promuovere la trasparenza e l'assistenza consolare proattiva in quanto strumenti più idonei a tal fine, come pure l'adeguata pubblicazione delle informazioni necessarie ad agevolare lo stabilimento dei nuovi arrivati;

20.

ricorda che l'accesso ai servizi sanitari, il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e il riconoscimento delle qualifiche professionali in altri Stati membri rappresentano ambiti in cui i cittadini dell'UE spesso incontrano difficoltà e chiede un'applicazione incisiva da parte della Commissione al fine di porre rimedio a tali situazioni;

21.

esprime preoccupazione per il crescente allontanamento dei cittadini dalla politica; sottolinea che è necessario accordare priorità alla lotta contro la xenofobia, il razzismo, la discriminazione e l'incitamento all'odio;

22.

riconosce che le azioni volte ad aumentare l'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee rappresentano una responsabilità condivisa tra l'UE e gli Stati membri; incoraggia questi ultimi a promuovere la partecipazione democratica informando meglio i cittadini del loro diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ed europee, attraverso molteplici canali e in un linguaggio accessibile, ed eliminando tutti gli ostacoli alla loro partecipazione, quali le discriminazioni economiche, sociali o linguistiche, le pratiche sleali o la corruzione; esorta gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità per i cittadini con disabilità e ad agevolare il voto a tutte le elezioni dei cittadini che risiedono, lavorano o studiano lontano dal proprio collegio elettorale, prevedendo ad esempio soluzioni di identificazione e di voto elettronici;

23.

ritiene che la riforma della legge elettorale potrebbe fornire all'Unione l'opportunità di divenire più democratica; sottolinea che migliaia di europei condividono questo punto di vista; ricorda la necessità di promuovere la partecipazione alle elezioni europee tramite un aumento della visibilità dei partiti politici a livello europeo e sottolinea che il rafforzamento del carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo è una responsabilità condivisa dell'UE e dei suoi Stati membri; esorta il Consiglio a includere liste che integrino la prospettiva di genere ed equilibrate per genere nella revisione del suddetto atto; invita la Commissione a trattare i reclami relativi all'esercizio del diritto di voto alle elezioni europee e comunali, a elaborare un piano d'azione concreto per l'introduzione del voto elettronico in occasione delle elezioni del Parlamento europeo a partire dalla prima data possibile e a rendere tale sistema maggiormente accessibile per tutti i cittadini dell'UE; esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per incoraggiare le persone che non possiedono la cittadinanza di alcuno Stato e che risiedono stabilmente in uno Stato membro dell'UE ad adottare la cittadinanza dello Stato membro ospitante, affinché possano godere appieno dei diritti di cittadinanza dell'UE; ritiene che i cittadini dell'UE che si trasferiscono e risiedono in un altro Stato membro dovrebbero avere la possibilità di esercitare il diritto di voto alle elezioni nazionali del loro paese d'origine; invita gli Stati membri che privano del diritto di voto i cittadini che scelgono di vivere in un altro Stato membro per un lungo periodo di tempo a introdurre condizioni più favorevoli che consentano loro di mantenere il diritto di voto alle elezioni nazionali; esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie a consentire alle persone con disabilità di esercitare il loro diritto di voto senza alcuna forma di discriminazione; sostiene la possibilità di introdurre una carta d’identità europea in aggiunta ai documenti di identificazione nazionali;

24.

prende atto della più recente comunicazione della Commissione (COM(2017)0482) riguardante l'iniziativa dei cittadini europei, contenente una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 del 16 febbraio 2011 al fine di migliorarne il funzionamento; auspica che la revisione del regolamento si traduca in uno strumento dell'iniziativa dei cittadini europei più trasparente, efficace e semplice, assicurando al contempo una partecipazione democratica e più ampia dei cittadini al dibattito europeo e alla definizione dell'agenda; evidenzia il ruolo legislativo di rilievo del Parlamento e l'importanza di una buona cooperazione con la Commissione durante la revisione del regolamento; invita la Commissione a includere le disposizioni volte a rivedere le condizioni dell'ammissibilità giuridica, i requisiti per la registrazione e le procedure di esame di un'iniziativa dei cittadini europei;

25.

ritiene che nell'interesse della cittadinanza dell'Unione sia necessario l'intervento della Commissione al fine di rafforzare la dimensione culturale europea; insiste affinché il programma «L'Europa per i cittadini» finanzi progetti maggiormente innovativi che possono avere un impatto sistemico; suggerisce la creazione del programma «Conosci l'Europa», parallelamente e come complemento al programma «L'Europa dei cittadini»;

26.

propone alla Commissione, al fine di rafforzare la cittadinanza dell'Unione e il suo esercizio, di promuovere la designazione da parte degli enti locali di consiglieri competenti per gli affari europei, essendo questo il livello più vicino ai cittadini;

27.

raccomanda alla Commissione di istituire un registro del protocollo in tutte le sue sedi, ivi comprese le rappresentanze negli Stati membri, affinché i cittadini possano rivolgersi alle istituzioni dell'Unione per iscritto o di persona sulla base di adeguate garanzie;

28.

raccomanda alla Commissione di introdurre, in collaborazione con i servizi postali incaricati del servizio universale, un sistema di messaggistica con certificazione di contenuto, data e mittente, affinché i cittadini possano rivolgersi alle istituzioni europee per iscritto e a distanza sulla base di adeguate garanzie;

29.

esprime la convinzione che il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la libertà dei mezzi di comunicazione e l'accesso a una pluralità di voci nell'ambito della società e dei mezzi di comunicazione siano elementi indispensabili di una democrazia sana e rappresentino pertanto un fondamento costituzionale dell'appartenenza all'UE sancita agli articoli 2 e 6 TUE; sottolinea la necessità di una politica dell'Unione europea chiaramente definita per far fronte alla propaganda anti-europea e alle false informazioni, nonché per promuovere l'indipendenza dei mezzi di comunicazione pubblici dai governi; propone che un tempo minimo nelle trasmissioni dei mezzi di comunicazione pubblici in tutti gli Stati membri sia dedicato a contenuti connessi agli affari europei; suggerisce alle istituzioni dell'UE di procedere con la creazione di canali televisivi europei che trasmettono in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue ufficiali dell'UE e di provvedere all'educazione dei cittadini in materia di alfabetizzazione mediatica già in giovane età; sostiene la diffusione di produzioni a stampa e multimediali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; evidenzia, a tale proposito, la necessità di ulteriori azioni di sensibilizzazione tra i giornalisti europei;

30.

ritiene che la diversità linguistica e la trasparenza siano strumenti fondamentali per avvicinare i cittadini all'UE e coinvolgerli nelle sue attività; rileva che l'accesso ai documenti rappresenta il 30 % delle indagini concluse dal Mediatore europeo nel 2016 e raccomanda pertanto di promuovere il diritto di accesso ai documenti e la traduzione del maggior numero possibile di documenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE; è favorevole a intensificare il dialogo con i cittadini e incoraggia i dibattiti pubblici, affinché i cittadini dell'UE comprendano meglio l'impatto dell'UE sulla loro vita quotidiana e per consentire loro di partecipare agli scambi di opinioni, attraverso spazi nei programmi televisivi destinati a un pubblico selezionato; chiede una direttiva orizzontale sugli informatori che definisca canali e procedure adeguati per la segnalazione dei casi;

31.

sostiene la promozione di una cultura del servizio pubblico tra le istituzioni nazionali e dell'Unione e ritiene che l'UE dovrebbe dare l'esempio garantendo il massimo rigore in termini di trasparenza e a livello amministrativo, in conformità dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; propone che gli uffici locali dell'UE negli Stati membri siano trasformati in sportelli unici che offrano servizi completi ai cittadini dell'UE, in modo da ridurre la burocrazia e gli ostacoli che essa comporta nell'esercizio dei diritti di cittadinanza dell'Unione europea; sottolinea l'importanza del progetto «once only» (una sola volta), che elimina gli oneri inutili per le imprese europee che sono tenute a presentare ripetutamente gli stessi dati e gli stessi documenti nell'ambito delle loro attività transfrontaliere;

32.

sottolinea che l'istruzione accessibile svolge un ruolo essenziale ai fini dell'informazione dei futuri cittadini dell'UE in merito ai loro diritti; sottolinea l'importanza di incentivare lo sviluppo di competenze trasferibili che promuovano la comprensione interculturale e la partecipazione attiva in diverse società attraverso il programma Erasmus+; incoraggia gli Stati membri ad accordare maggiore spazio all'educazione civica incentrata in particolare sulla cittadinanza dell'UE e sulle questioni relative all'UE nei loro programmi scolastici, e ad adattare di conseguenza la formazione degli insegnanti; ricorda la necessità di incoraggiare gli insegnanti e i professionisti dell'istruzione a integrare le informazioni relative ai diritti e alla cittadinanza dell'UE nel loro insegnamento; sottolinea, in tale contesto, la necessità di promuovere e sviluppare ulteriormente le piattaforme online, affinché i professionisti dell'istruzione possano avere accesso a materiali didattici innovativi multilingue che li aiutino a ispirare e motivare gli studenti ad acquisire conoscenze sull'Unione europea; esorta la Commissione ad avviare una strategia di educazione alla cittadinanza europea comprensiva di una proposta di orientamenti, per elaborare un programma scolastico che potrebbe prevedere visite scolastiche alle istituzioni dell'UE;

33.

ricorda che, secondo l'attuale diritto dell'Unione, il recesso di uno Stato membro dall'Unione equivale alla perdita della cittadinanza europea per i suoi cittadini; si rammarica che il recesso del Regno Unito dall'UE costituirà il primo caso nella storia in cui dei cittadini sono privati dei diritti attribuiti loro dai trattati dell'Unione; sottolinea che è prevedibile che tale perdita di diritti avrà un grave impatto sulla loro vita quotidiana; sottolinea che qualsiasi accordo dovrebbe essere fondato sui principi di equità, simmetria, parità di trattamento, reciprocità e non discriminazione, nonché sul pieno rispetto dell’integrità del diritto dell'Unione, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il relativo quadro di applicazione; esorta entrambe le parti negoziali ad accordare priorità a tutti i cittadini interessati e a tutelare i loro diritti; invita le parti negoziali a mantenere nella massima misura possibile tutti i diritti sociali, economici e familiari derivati, in particolare i diritti all'assistenza sanitaria, a seguito del recesso del Regno Unito;

34.

propone l'istituzione di una festività pubblica europea il 9 maggio al fine di rafforzare il senso europeo di appartenenza alla famiglia europea;

35.

sollecita gli Stati membri a garantire che la loro legislazione nazionale sia sufficientemente chiara e dettagliata onde assicurare il rispetto del diritto alla libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie, di procedere in tale contesto con un'adeguata formazione delle autorità nazionali competenti e di diffondere con precisione informazioni dettagliate alle parti interessate, nonché a promuovere una buona cooperazione e un rapido scambio di informazioni con altre amministrazioni nazionali, in particolare nei casi riguardanti l'assicurazione e le pensioni transfrontaliere; chiede di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri ospitanti e i consolati competenti, garantendo in tal modo un'adeguata rete di assistenza e un equo trattamento nei casi transfrontalieri, in particolare in quelli riguardanti la custodia di minori; esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione;

36.

invita il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio europeo a consentire a tutti i paesi che soddisfano i necessari criteri tecnici di aderire allo spazio Schengen, permettendo così a tutti i cittadini dell'UE di godere della piena libertà di circolazione senza l'ostacolo dei controlli alle frontiere;

37.

rammenta che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza dovrebbe essere aggiornata e risultare efficace ed efficiente nel prevenire, individuare e reagire alle mutevoli minacce per la sicurezza; chiede l'urgente attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, una migliore applicazione degli strumenti giuridici dell'UE esistenti in tale ambito e un coordinamento e uno scambio di informazioni più efficienti tra gli Stati membri e tra questi ultimi e le agenzie dell'Unione; plaude alle iniziative della Commissione volte a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati membri; evidenzia che è importante rispettare appieno i diritti fondamentali nella lotta al terrorismo; sottolinea che l'armonizzazione dell'azione interna ed esterna dell'Unione nel campo della sicurezza è essenziale per garantire una protezione efficace dei cittadini dell'UE;

38.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per creare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza che affronti tutti gli aspetti della minaccia terroristica;

39.

ritiene che la deradicalizzazione e la prevenzione della radicalizzazione siano priorità assolute per l'UE ed esorta vivamente a rafforzare i programmi intersettoriali specifici mirati all'istruzione, alle attività di volontariato e culturali, al lavoro giovanile nonché i programmi di deradicalizzazione a livello delle istituzioni, delle comunità locali, della società civile, delle comunità religiose e delle amministrazioni regionali; è del parere che una politica esaustiva in tale ambito debba essere accompagnata da processi di deradicalizzazione proattivi e a lungo termine nella sfera giudiziaria; sottolinea la necessità di elaborare strategie di inclusione sociale e politiche intese a contrastare le discriminazioni; invita gli Stati membri ad adottare un approccio olistico alla radicalizzazione e ad avvalersi delle competenze della Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, creata su iniziativa della Commissione; sottolinea che la prevenzione della radicalizzazione può altresì essere sostenuta attraverso azioni finanziate da programmi dell'UE quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 ed Europa per i cittadini;

40.

chiede un'attuazione integrale ed efficace della direttiva (UE) 2015/637 allo scopo di garantire la tutela consolare dei cittadini dell'UE che si trovano in paesi terzi in cui il loro Stato membro non è rappresentato;

41.

invita la Commissione a presentare una proposta per un nuovo formato più sicuro per i documenti di viaggio europei provvisori per i cittadini UE non rappresentati al di fuori dell'Unione i cui passaporti siano stati rubati, andati persi o distrutti o non siano temporaneamente disponibili, onde garantire che possano fare ritorno a casa in condizioni di sicurezza;

42.

evidenzia che è imperativo garantire un livello appropriato di diritti alle vittime di reato e terrorismo, senza discriminazioni e in tutta l'UE, e che tali persone dovrebbero essere trattate con rispetto e dignità nonché ricevere un sostegno adeguato in funzione delle loro esigenze individuali e delle esigenze dei loro familiari; sottolinea che un numero crescente di cittadini europei è stato vittima di attacchi terroristici in un paese diverso da quello di origine e, pertanto, chiede urgentemente l'introduzione di protocolli negli Stati membri a sostegno dei cittadini europei di un altro paese in caso di attacco terroristico, in linea con la direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo; pone l'accento sulla necessità di una direttiva specifica in materia di protezione delle vittime del terrorismo;

43.

deplora l'esistenza di ostacoli transfrontalieri nelle questioni di carattere civile o sociale, come il diritto di famiglia o le pensioni, che impediscono a molti cittadini di godere appieno della cittadinanza dell'Unione;

44.

deplora che le possibilità di ricorso per genitori e figli in caso di separazione o di divorzio non siano le stesse in ogni Stato membro, con la conseguenza che centinaia di genitori in Europa si sono rivolti alla commissione per le petizioni esortandola a essere più attiva, nonostante le competenze estremamente limitate di cui dispone in quest'ambito;

45.

chiede una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri al fine di garantire la protezione delle vittime della violenza di genere e che si tenga conto dell'interesse superiore del minore in caso di controversie familiari transfrontaliere;

46.

accoglie con favore l'introduzione del Corpo europeo di solidarietà per i giovani cittadini europei e chiede che tale iniziativa sia adeguatamente finanziata affinché i posti di lavoro di qualità non siano sostituiti dal volontariato non retribuito;

47.

invita gli Stati membri a mettere in atto misure di coordinamento e cooperazione per affrontare efficacemente le questioni della doppia imposizione e della discriminazione fiscale nei contesti transfrontalieri, nonché per tener meglio conto della realtà della mobilità dei lavoratori frontalieri; ritiene che le questioni relative alla doppia imposizione non siano attualmente trattate in modo adeguato nella misura in cui sono trattate nel quadro delle convenzioni fiscali bilaterali esistenti o dell'azione unilaterale di uno Stato membro, e che richiedano un'azione concertata e tempestiva a livello dell'UE;

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Documento del Consiglio 6622/16.

(2)  Documento del Consiglio 14268/15.

(3)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 146.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0106.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0385.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0013.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2017)0063.

(8)  PE 601.177v04-00.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0512.

(10)  PE 597.698v03-00. Si veda anche la relazione A8-0265/2017.

(11)  PE 603.107v02-00. Si veda anche la relazione A8-0265/2017.

(12)  GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2017)0347.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2017)0083.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2016)0142.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/22


P8_TA(2017)0488

Verso una strategia per il commercio digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 su «Verso una strategia per il commercio digitale» (2017/2065(INI))

(2018/C 369/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 207, paragrafo 3, e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS),

visto l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle tecnologie dell'informazione (ITA),

visto il programma di lavoro dell'OMC in materia di commercio elettronico,

vista la dichiarazione comune della riunione dei ministri delle TIC del G7, tenutasi il 29 e 30 aprile 2016 a Takamatsu (Kagawa),

vista la dichiarazione ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'economia digitale, rilasciata a Cancun nel 2016,

vista la Coalizione dinamica sul commercio nell'ambito dell'Internet Governance Forum,

visti i negoziati commerciali in corso fra l'UE e i paesi terzi,

visto l'accordo di massima annunciato dalla Commissione il 6 luglio 2017 sull'Accordo di partenariato economico UE-Giappone,

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (1),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (2),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea» (COM(2016)0180),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178),

vista la relazione della Commissione del 23 giugno 2017 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2017)0338),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Costruire un'economia europea dei dati» (COM(2017)0009),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e concernente il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM(2017)0010),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 settembre 2017, relativo a un quadro per il libero flusso dei dati non personali nell'Unione europea (COM(2017)0495),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 maggio 2017, dal titolo «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (Digitale per lo sviluppo: integrazione delle tecnologie e dei servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE) (SWD(2017)0157),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (3),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (4),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione europea sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (5),

visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» («Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»), e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

vista l'imminente 11a conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà a Buenos Aires, in Argentina, dal 10 al 13 dicembre 2017, durante la quale è probabile che si discuterà del commercio elettronico,

viste le iniziative dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite a sostegno dei paesi in via di sviluppo (UIT-D),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nonché l'articolo 16, paragrafo 1, TFUE,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla protezione della libertà di parola, la libertà di espressione e il settore privato nell'era digitale (A/HRC/32/38) e sul ruolo dei fornitori di servizi di accesso digitale (A/HRC/35/22),

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 12 maggio 2014,

visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Serie dei trattati europei n. 108) e il relativo protocollo aggiuntivo,

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici (6),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti — Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017)0491),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0384/2017),

A.

considerando che gli sviluppi tecnologici, il libero accesso a Internet e la digitalizzazione dell'economia costituiscono un motore di crescita, poiché consentono alle imprese, in particolare alle start-up, alle microimprese e alle PMI, di creare nuove opportunità commerciali nello sviluppare, ordinare, produrre, commercializzare o fornire prodotti e servizi e di raggiungere i clienti in tutto il mondo a un ritmo più rapido e a costi più bassi rispetto al passato; che le tecnologie emergenti come la tecnologia di registro distribuito hanno il potenziale di rafforzare il commercio digitale migliorando la trasparenza dei contratti internazionali e accelerando il trasferimento di valore; che il commercio di beni materiali è stato sostituito da quantità crescenti di trasferimenti transfrontalieri di contenuti digitali, rendendo talvolta meno netta la distinzione tra beni e servizi;

B.

considerando che la raccolta dei dati, la loro aggregazione e la capacità di trasferirli al di là dei confini hanno le potenzialità per essere un motore fondamentale dell'innovazione, della produttività e della competitività economica;

C.

considerando che la globalizzazione e la digitalizzazione delle nostre economie e del commercio internazionale hanno consentito la crescita delle imprese e hanno fornito opportunità economiche ai cittadini; che la digitalizzazione delle industrie tradizionali incide sulle catene di approvvigionamento, sui modelli di produzione e di servizi, il che potrebbe comportare la creazione di occupazione in nuovi settori, ma potrebbe anche determinare perdite di posti di lavoro attuali e condizioni di lavoro precarie, in quanto un numero crescente di compiti tradizionalmente svolti da esseri umani viene automatizzato o delocalizzato, o entrambe le cose; che devono essere messe a punto le necessarie misure sociali di accompagnamento, affinché determinino benefici per l'intera società, come solide politiche in materia di istruzione e formazione, politiche attive per il mercato del lavoro e misure tese a colmare il divario digitale;

D.

considerando che l'economia digitale richiede un quadro normativo, comprendente norme moderne in materia di commercio in grado di conciliare i veloci sviluppi del mercato con i diritti dei consumatori, che prevedano uno spazio politico e un margine per le nuove iniziative normative necessarie ai governi per difendere e rafforzare la tutela dei diritti umani;

E.

considerando che l'accesso a un'Internet libera, aperta e sicura costituisce un prerequisito per un commercio fondato sulle regole e lo sviluppo dell'economia digitale; che il principio della neutralità della rete dovrebbe rappresentare una componente essenziale della strategia dell'UE per il commercio digitale onde consentire una concorrenza equa e un'innovazione dell'economia digitale, garantendo nel contempo la libertà di parola online;

F.

considerando che gli investimenti nelle infrastrutture e l'accesso alle competenze rimangono sfide chiave per la connettività e, pertanto, per il commercio digitale;

G.

considerando che gli OSS delle Nazioni Unite sottolineano che fornire entro il 2020 un accesso universale e abbordabile a Internet alle persone nei paesi meno sviluppati sarà fondamentale per promuovere lo sviluppo, in quanto lo sviluppo di un'economia digitale potrebbe rappresentare un motore per l'occupazione e la crescita, dato che il commercio digitale costituisce un'opportunità di incrementare il numero dei piccoli esportatori, i volumi di esportazione e la diversificazione delle esportazioni;

H.

considerando che le donne come imprenditrici e come lavoratrici possono trarre benefici da un migliore accesso ai mercati globali e come consumatrici da prezzi più bassi, ma che tuttora molte difficoltà e disuguaglianze impediscono alle donne di partecipare all'economia globale, in quanto molte di loro, nei paesi a basso e medio reddito, non hanno ancora accesso a Internet;

I.

considerando che il commercio elettronico è in forte espansione anche nei paesi in via di sviluppo;

J.

considerando che in tutto il mondo i governi ricorrono al protezionismo digitale allestendo barriere che intralciano l'accesso al mercato e gli investimenti diretti o creano vantaggi indebiti per le imprese nazionali; che una serie di ampie misure adottate in paesi terzi nel nome della sicurezza (informatica) nazionale ha un impatto sempre più negativo sul commercio dei prodotti delle TIC;

K.

considerando che le imprese straniere attualmente beneficiano di un accesso al mercato europeo molto maggiore rispetto a quello degli europei nei paesi terzi; che molti dei nostri partner commerciali stanno progressivamente chiudendo i propri mercati nazionali e stanno ricorrendo al protezionismo digitale; che l'UE dovrebbe ancorare la propria strategia per il commercio digitale ai principi di reciprocità, concorrenza leale, regolamentazione intelligente e trasparenza, nell'ottica di ristabilire la fiducia dei consumatori e ripristinare condizioni di parità per le imprese;

L.

considerando che è opportuno mettere fine ai blocchi geografici e impedire che in futuro nel mercato interno abbiano luogo forme di discriminazione ingiustificata di un cliente basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento;

M.

considerando che gli elementi costitutivi che mantengono l'apertura di Internet nel mercato unico digitale dell'UE, compresi principi quali la concorrenza leale, la neutralità della rete e le tutele relative alla responsabilità degli intermediari, dovrebbero essere promossi nell'ambito di tutti i negoziati commerciali; che la dimensione globale del commercio digitale rende l'OMC la sede naturale dei negoziati su un quadro multilaterale basato su norme; che l'11a conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà a dicembre 2017 rappresenterà la piattaforma per l'avvio di tale processo;

N.

considerando che l'Unione è vincolata alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 8 sul diritto alla protezione dei dati personali, all'articolo 16 TFUE sul medesimo diritto fondamentale, e all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); che il diritto al rispetto della vita privata è un diritto umano universale; che norme rigorose sulla protezione dei dati contribuiscono a consolidare la fiducia dei cittadini europei nell'economia digitale e promuovono pertanto lo sviluppo del commercio digitale; che la promozione di norme rigorose sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili, e la facilitazione del commercio internazionale devono andare di pari passo nell'era digitale, al fine di sostenere la libertà di espressione e d'informazione, il commercio elettronico e la crittografia, e respingere il protezionismo digitale, la sorveglianza di massa, lo spionaggio informatico e la censura online;

O.

considerando che il commercio digitale deve proteggere le specie selvatiche a rischio e che i mercati online devono proibire la vendita di specie selvatiche e di prodotti a esse correlati sulle loro piattaforme;

P.

considerando che le imprese private stanno fissando norme e standard sempre più importanti nell'economia digitale, che avranno un impatto diretto su cittadini e consumatori, nonché sul commercio interno e internazionale e nel contempo accelerano lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a salvaguardare gli affari e i clienti;

Q.

considerando che le raccomandazioni dell'OCSE sulla lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e i piani dell'UE su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società hanno sottolineato la necessità di affrontare una serie di sfide in ambito fiscale, tra cui quelle dovute all'economia digitale; che le imposte dovrebbero essere pagate laddove sono generati gli utili; che un sistema più trasparente, efficiente ed equo per il calcolo della base imponibile delle imprese transfrontaliere dovrebbe prevenire il trasferimento degli utili e l'elusione fiscale; che è necessario un approccio dell'UE coerente per quanto riguarda la tassazione nell'economia digitale onde conseguire una tassazione equa ed efficace di tutte le imprese e determinare dunque condizioni di parità; che gli accordi commerciali dovrebbero includere una clausola di buona governance in materia tributaria, che riaffermi l'impegno delle parti ad attuare le norme internazionali concordate sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;

R.

considerando che, secondo l'OCSE, fino al 5 % dei beni importanti nell'UE sono contraffatti, il che comporta perdite sostanziali in termini di occupazione e gettito fiscale;

S.

considerando che settori sensibili, come i servizi audiovisivi, e diritti fondamentali, come la protezione dei dati personali, non dovrebbero essere oggetto di negoziati commerciali;

T.

considerando che il commercio digitale deve puntare anche a favorire la crescita delle PMI e delle start-up, e non solo delle multinazionali;

U.

considerando che il Messico soddisfa le condizioni di adesione alla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati;

V.

considerando che la protezione dei dati personali non è negoziabile negli accordi commerciali e che è sempre stata esclusa dai mandati per negoziati commerciali dell'Unione;

W.

considerando che gli accordi commerciali possono fungere da leva per migliorare i diritti digitali; che l'inclusione negli accordi commerciali di disposizioni concernenti la neutralità di rete, il divieto di imporre requisiti obbligatori e ingiustificati in materia di localizzazione dei dati, la sicurezza dei dati, la sicurezza del trattamento e della conservazione dei dati, la crittografia e la responsabilità degli intermediari può rafforzare, in particolare, la tutela della libertà di parola;

1.

sottolinea che l'UE, in quanto comunità di valori e maggiore esportatore mondiale di servizi, dovrebbe guidare l'adozione di norme e accordi internazionali sui flussi commerciali digitali, sulla base di tre elementi: 1) garantire l'accesso ai mercati dei prodotti e dei servizi digitali nei paesi terzi, 2) garantire che le regole commerciali creino vantaggi concreti per i consumatori e 3) garantire e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali;

2.

sottolinea che, nonostante la strategia per il mercato unico digitale affronti molte delle questioni che interessano il commercio digitale, le imprese europee incontrano ancora considerevoli ostacoli a livello globale, quali norme non trasparenti, interventi dei governi e localizzazione o memorizzazione dei dati non giustificate; osserva che alcune delle misure chiave della strategia per il mercato unico digitale, come l'iniziativa europea per il cloud computing e la riforma del diritto d'autore, presentano una dimensione internazionale che potrebbe essere affrontata nell'ambito di una strategia europea per il commercio digitale

3.

sottolinea la necessità di colmare il divario digitale per ridurre al minimo i potenziali impatti negativi in termini sociali e di sviluppo; sottolinea a tale riguardo l'importanza di promuovere la partecipazione delle donne alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), eliminare gli ostacoli all'apprendimento permanente e colmare i divari di genere nell'accesso alle nuove tecnologie e nel loro uso; invita la Commissione a esaminare ulteriormente come sono collegate l'attuale politica commerciale e la parità di genere e come il commercio può promuovere l'emancipazione economica delle donne;

4.

osserva che l'effetto della rete dell'economia digitale consente a un'impresa o a un ristretto numero di imprese di detenere un'importante quota di mercato, il che potrebbe portare a un'eccessiva concentrazione del mercato; sottolinea l'importanza di promuovere, negli accordi commerciali, una concorrenza leale ed efficace, in particolare tra i fornitori di servizi digitali come le piattaforme online e gli utenti come le microimprese, le PMI e le start-up, nonché di favorire la scelta dei consumatori, ridurre i costi di transazione, garantire un trattamento non discriminatorio di tutti gli attori di mercato ed evitare la creazione di posizioni dominanti che perturbino i mercati; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di includere la neutralità della rete quale componente fondamentale della sua strategia per il commercio digitale; ritiene che una strategia per il commercio digitale debba essere integrata da un quadro rafforzato ed efficace per la politica sulla concorrenza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità competenti in materia di concorrenza e solidi capitoli sulla concorrenza negli accordi commerciali; invita la Commissione a garantire che le imprese e le società rispettino le norme in materia di concorrenza e che non vi sia alcuna discriminazione nei confronti dei concorrenti, a discapito degli interessi dei consumatori;

5.

sottolinea che l'accesso ai collegamenti Internet a banda larga e ai metodi di pagamento digitali, un'efficace protezione dei consumatori, in particolare per quanto concerne i meccanismi di ricorso per le vendite online transfrontaliere, e la prevedibilità delle procedure doganali sono elementi essenziali per consentire il commercio digitale, lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva;

6.

ritiene che gli accordi commerciali dovrebbero prevedere una maggiore cooperazione tra gli enti per la tutela dei consumatori ed è favorevole a iniziative volte a promuovere misure che rafforzino la fiducia del consumatore nell'ambito dei negoziati commerciali, come disposizioni sulle firme e i contratti elettronici e sulle comunicazioni indesiderate; sottolinea che i diritti dei consumatori devono essere tutelati e non devono in nessun caso essere indeboliti;

7.

sottolinea che le PMI nei paesi in via di sviluppo costituiscono la maggioranza delle imprese e impiegano la maggior parte dei lavoratori dei settori manifatturiero e dei servizi; ricorda che agevolare il commercio elettronico transfrontaliero può avere un impatto diretto sul miglioramento dei mezzi di sussistenza, sulla promozione di tenori di vita più elevati e sul rafforzamento dello sviluppo economico;

8.

ricorda che nessun elemento degli accordi commerciali deve impedire all'UE e ai suoi Stati membri di preservare, migliorare e applicare le proprie norme in materia di protezione dei dati; ricorda che i dati personali possono essere trasferiti a paesi terzi senza ricorrere alle disposizioni generali negli accordi commerciali allorché sono soddisfatti i requisiti — sia attuali che futuri — di cui al capo IV della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7) e al capo V del regolamento (UE) 2016/679; riconosce che le decisioni di adeguatezza, anche quelle parziali e quelle riguardanti settori specifici, costituiscono un meccanismo fondamentale per proteggere il trasferimento di dati personali dall'UE verso un paese terzo; osserva che l'UE ha adottato decisioni di adeguatezza soltanto con 4 dei suoi 20 maggiori partner commerciali; ricorda l'importanza di garantire, in particolare attraverso dialoghi in materia di adeguatezza, il trasferimento di dati da paesi terzi verso l'UE;

9.

invita la Commissione ad attribuire la priorità all'adozione delle decisioni di adeguatezza e ad accelerarne i tempi, a condizione che i paesi terzi garantiscano, in considerazione della loro legislazione nazionale o dei loro impegni internazionali, un livello di protezione «sostanzialmente equivalente» a quello assicurato all'interno dell'Unione; la invita ad adottare e a rendere pubbliche procedure vincolanti aggiornate e dettagliate con una specifica tempistica per giungere a tali decisioni, nel pieno rispetto delle facoltà delle autorità nazionali di controllo e del parere del Parlamento europeo;

10.

ricorda che la capacità di accedere ai dati, di raccoglierli, trattarli e trasferirli al di là dei confini è diventata sempre più importante per qualsiasi tipo di impresa che fornisce beni e servizi a livello internazionale; osserva che ciò riguarda sia i dati personali che quelli non personali e include la comunicazione da macchina a macchina;

11.

esorta la Commissione a elaborare il prima possibile norme per i trasferimenti di dati transfrontalieri che siano pienamente conformi alle disposizioni dell'UE esistenti e future in materia di protezione dei dati e di privacy; chiede inoltre alla Commissione di includere negli accordi commerciali dell'UE una disposizione orizzontale che tuteli pienamente il diritto di una delle parti a proteggere i dati personali e la privacy, posto che tale diritto non sia utilizzato in modo ingiustificato per aggirare le norme relative ai trasferimenti di dati transfrontalieri per ragioni diverse dalla protezione dei dati personali; ritiene che tali norme e disposizioni debbano far parte di tutti i negoziati commerciali nuovi e avviati di recente con i paesi terzi; sottolinea che qualsiasi disposizione in merito dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione di qualsiasi capitolo futuro concernente la protezione degli investimenti;

12.

invita la Commissione a vietare rigorosamente requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati negli accordi di libero scambio; ritiene che l'eliminazione di tali requisiti debba essere una priorità assoluta e sottolinea che la pertinente normativa in materia di protezione dei dati dovrebbe essere rispettata; deplora i tentativi di utilizzare tali requisiti come una forma di barriera non tariffaria al commercio e di protezionismo digitale; ritiene che tale protezionismo pregiudichi gravemente le opportunità per le imprese europee nei mercati dei paesi terzi e comprometta i benefici in termini di efficienza del commercio digitale;

13.

invita la Commissione a presentare, il prima possibile, la propria posizione sui trasferimenti transfrontalieri di dati, sui requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati e sulle garanzie in materia di protezione dei dati nei negoziati commerciali, in linea con la posizione del Parlamento, per includerla in tutti i negoziati nuovi e avviati di recente e per evitare che l'UE sia tagliata fuori dai negoziati commerciali internazionali;

14.

invita la Commissione a contrastare misure da parte di paesi terzi come le politiche «buy local», i requisiti di contenuto locale o i trasferimenti forzati di tecnologia, sempreché non siano giustificate da programmi guidati dalle Nazioni Unite tesi a colmare il divario digitale o inerenti alle eccezioni legate ai TRIPS, al fine di garantire che le imprese europee possano operare in un ambiente equo e prevedibile;

15.

sottolinea che l'UE deve continuare a perseguire i propri sforzi a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale per garantire che i paesi terzi offrano un livello di apertura nei confronti degli investimenti esteri equivalente a quello offerto dall'UE e mantengano condizioni di parità per gli operatori dell'UE; si compiace della proposta di regolamento dell'UE che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e ne sostiene gli obiettivi volti a proteggere meglio le infrastrutture e le tecnologie essenziali;

16.

sottolinea che una strategia per il commercio digitale deve essere pienamente in linea con il principio di neutralità della rete e salvaguardare la parità di trattamento del traffico Internet, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente da chi lo invia o lo riceve, dalla tipologia, dal contenuto, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione; ricorda inoltre che le misure di gestione del traffico dovrebbero essere consentite solo in casi eccezionali in cui sono strettamente necessarie ed esclusivamente per la durata necessaria, al fine di ottemperare agli obblighi giuridici, preservare l'integrità e la sicurezza della rete o prevenire l'imminente congestione della rete stessa;

17.

sottolinea che la realizzazione di un'infrastruttura appropriata dal punto di vista della copertura, della qualità e della sicurezza, cui è possibile accedere in particolare dalle zone montane, rurali e periferiche, è fondamentale per la digitalizzazione dell'industria europea e per rafforzare l'e-governance;

18.

deplora profondamente le pratiche dei paesi terzi che rendono l'accesso al mercato subordinato alla divulgazione e al trasferimento alle autorità statali di codici sorgente del software che le società intendono vendere; ritiene che tali misure siano sproporzionate se adottate come requisito generalizzato per l'accesso al mercato; invita la Commissione a vietare ai governi firmatari di accordi di libero scambio di svolgere tali attività; sottolinea che quanto precede non dovrebbe impedire alle autorità statali di promuovere la trasparenza dei software, incoraggiare la pubblica divulgazione del codice sorgente attraverso software gratuiti e con codice sorgente aperto e condividere i dati mediante licenze per dati aperti;

19.

ricorda che in alcuni casi sono necessari obblighi di presenza locale per garantire l'efficace supervisione prudenziale o la vigilanza e l'applicazione normativa; ribadisce pertanto il suo appello alla Commissione ad adottare impegni limitati nella modalità 1 in modo da evitare l'arbitraggio normativo;

20.

reputa che si dovrebbe ulteriormente facilitare il commercio digitale nelle politiche in materia di appalti, sfruttando ad esempio la possibilità di fornire servizi a distanza e consentendo alle imprese europee, in particolare le PMI, di ottenere un accesso equo agli appalti pubblici e privati;

21.

osserva che gli obblighi di trasferimento di tecnologia a favore dello sviluppo non dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni sul commercio digitale;

22.

invita la Commissione a vietare alle autorità dei paesi terzi di richiedere la divulgazione o il trasferimento di dettagli della tecnologia (crittografica) utilizzata nei prodotti quale condizione per la fabbricazione, la vendita o la distribuzione di tali prodotti;

23.

rileva che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (PI) e gli investimenti in R&S sono prerequisiti per l'economia dell'Unione basata sulla conoscenza e che la cooperazione internazionale è essenziale nella lotta contro il commercio di merci contraffatte lungo l'intera catena del valore; incoraggia pertanto la Commissione a sollecitare l'attuazione a livello mondiale delle norme internazionali, come ad esempio l'accordo TRIPS dell'OMC e i trattati Internet dell'OMPI; ricorda che per le nuove creazioni è necessaria una protezione giuridica in tutta l'UE, online e offline, dal momento che essa incoraggerà gli investimenti e porterà a ulteriori innovazioni; sottolinea, tuttavia, che gli accordi commerciali non sono il luogo appropriato per estendere il livello di protezione dei titolari dei diritti stabilendo maggiori poteri per l'applicazione dei diritti d'autore; sottolinea che nei paesi terzi l'accesso ai medicinali non dovrebbe essere rimesso in discussione sulla base della tutela della proprietà intellettuale; sottolinea che il commercio di merci contraffatte richiede un approccio nettamente diverso alle violazioni della proprietà intellettuale nell'economia digitale;

24.

esorta la Commissione a vigilare attentamente sul programma dell'ICANN relativo ai gTLD, che espande i nomi dei domini a migliaia di nomi generici, e a garantire, conformemente al suo impegno a favore di un'Internet libera e aperta, la tutela dei titolari di diritti, in particolare in relazione alle indicazioni geografiche;

25.

invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per evitare che le parti impongano limiti alla presenza di capitali stranieri, a stabilire norme globali di accesso all'ingrosso favorevoli alla concorrenza per le reti degli operatori storici, a fissare norme e tariffe trasparenti e non discriminatorie per la concessione di licenze e a garantire un reale accesso alle infrastrutture dell'ultimo miglio nei mercati di esportazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione dell'UE; ricorda che la concorrenza basata su norme nel settore delle telecomunicazioni determina servizi di qualità più elevata e prezzi più bassi;

26.

invita la Commissione a proseguire gli sforzi per lo sviluppo di una serie di norme multilaterali sul commercio elettronico nell'ambito dell'OMC e a continuare a concentrarsi su obiettivi concreti e realistici;

27.

chiede al Consiglio e alla Commissione di riavviare con urgenza i negoziati sul TiSA, in linea con le raccomandazioni approvate dal Parlamento; condivide l'opinione secondo cui l'UE dovrebbe sfruttare l'opportunità per assumere il ruolo di guida nell'istituzione di norme mondiali all'avanguardia in ambito digitale;

28.

ricorda che, dal 1998, i membri dell'OMC mantengono una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche; sottolinea che tali dazi comporterebbero inutili costi aggiuntivi per le imprese e i consumatori; invita la Commissione a trasformare la moratoria in un accordo permanente sul divieto di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, sulla base di un'attenta analisi delle implicazioni nell'ambito della stampa 3D;

29.

prende atto degli sforzi compiuti dall'OMC per portare avanti il suo programma di lavoro sul commercio elettronico; chiede alla Commissione di incoraggiare l'ulteriore espansione dell'accordo OMC sulle tecnologie dell'informazione a più prodotti e ad altri membri dell'OMC e prende atto della conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires prevista per dicembre 2017; chiede alla Commissione di consultarsi quanto prima con le imprese europee e gli Stati membri sulla posizione della Commissione in materia di commercio elettronico e di altre questioni relative al commercio digitale su cui si prevede di concordare nell'ambito della conferenza, al fine di garantire una posizione europea unita;

30.

invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per promuovere l'interoperabilità delle norme in materia di TIC di cui beneficiano sia i consumatori che i produttori, in particolare nel contesto di un Internet delle cose sicura, del 5G e della sicurezza informatica, pur senza aggirare i legittimi consessi per la governance multipartecipativa, che si sono dimostrati utili all'apertura di Internet;

31.

sostiene la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016, dal titolo «Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale», (COM(2016)0176); sottolinea che, sebbene la normazione delle TIC debba continuare ad essere primariamente guidata dall'industria, volontaria e incentrata sul consenso, nonché basata sui principi di trasparenza, apertura, imparzialità, consenso, efficacia, pertinenza e coerenza, un insieme più chiaro di priorità per la normazione delle TIC, unitamente a un sostegno politico ad alto livello, fungerà da stimolo per la competitività; osserva che tale processo dovrebbe avvalersi degli strumenti del sistema europeo di normazione e coinvolgere un'ampia gamma di portatori di interessi, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale, onde garantire il conseguimento di procedure migliorate per la fissazione delle norme, in linea con l'iniziativa congiunta sulla normazione; invita la Commissione a promuovere la creazione di norme settoriali su scala globale, sotto la guida dell'UE, per le tecnologie e le architetture di rete chiave del sistema 5G, in particolare sfruttando i risultati dei partenariati pubblico-privato sulla rete 5G (5G-PPP) a livello degli enti di normazione fondamentali dell'UE e internazionali;

32.

sottolinea l'importanza delle norme internazionali in materia di apparecchiature e servizi digitali, in particolare nel settore della sicurezza informatica; chiede alla Commissione di lavorare per assicurare l'introduzione di misure fondamentali di sicurezza informatica nei prodotti connessi all'Internet delle cose e nei servizi basati su cloud;

33.

ritiene che occorra prestare particolare attenzione al crescente numero di consumatori e individui che vendono e acquistano beni su Internet e sono coinvolti in onerose procedure doganali per i beni acquistati online; rammenta la necessità di mettere a punto un trattamento doganale semplificato ed esente da tasse e dazi per gli articoli venduti online e restituiti senza essere stati utilizzati; ricorda che l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi è inteso ad accelerare le procedure doganali e a migliorarne la rendicontabilità e la trasparenza; sottolinea la necessità di digitalizzare le informazioni e la gestione doganali attraverso la registrazione e la gestione online delle informazioni, il che dovrebbe agevolare lo sdoganamento alle frontiere, la cooperazione nell'individuazione delle frodi, gli sforzi contro la corruzione e la trasparenza dei prezzi legati alla dogana; reputa che un uso più ampio di strumenti come la composizione delle controversie online sarebbe vantaggioso per i consumatori;

34.

invita la Commissione a incoraggiare i firmatari degli accordi commerciali a includere nei capitoli sulle telecomunicazioni dei loro accordi di libero scambio disposizioni che rendano trasparenti, eque, ragionevoli e orientate agli utenti sia le tariffe del roaming internazionale che le tariffe applicate alle chiamate e ai messaggi internazionali; invita la Commissione a sostenere politiche che promuovano prezzi al dettaglio dei servizi di roaming orientate ai costi, al fine di ridurre i prezzi stessi, favorire la trasparenza ed evitare pratiche commerciali scorrette o comunque negative per i consumatori stessi;

35.

riconosce che i principi della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) hanno contribuito allo sviluppo dell'economia digitale creando condizioni favorevoli per le innovazioni e garantendo la libertà di parola e la libertà di impresa; ricorda che la Commissione è vincolata dall'acquis dell'UE nei suoi negoziati commerciali;

36.

invita la Commissione a integrare ulteriormente le tecnologie e i servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE, come indicato, tra l'altro, nel programma Digital4Development; invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per migliorare e promuovere i diritti digitali; riconosce che soltanto il 53,6 % di tutte le famiglie nel mondo ha accesso a Internet; si rammarica del persistente e significativo divario digitale; invita la Commissione ad aumentare gli investimenti nelle infrastrutture digitali nel Sud del mondo per colmare tale divario digitale, anche stimolando partenariati pubblico/privato, ma sempre nel rispetto dei principi dell'efficacia dello sviluppo; rileva, in tale contesto, il contributo del quadro UIT-D delle Nazioni Unite alla creazione, allo sviluppo e al miglioramento delle attrezzature e delle reti deputate alle telecomunicazioni e alle TIC; esorta la Commissione a far sì che gli investimenti nelle infrastrutture a banda larga nei paesi in via di sviluppo contribuiscano pienamente a un'Internet libera, aperta e sicura e siano subordinati a tale condizione, nonché a sviluppare soluzioni adeguate per promuovere l'accesso a Internet mobile; sottolinea che tali investimenti sono particolarmente importanti per consentire alle microimprese e alle piccole e medie imprese locali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di interagire digitalmente con le imprese multinazionali e accedere alle catene globali del valore; ricorda che agevolare il commercio elettronico transfrontaliero può avere un impatto diretto sul miglioramento dei mezzi di sussistenza, sulla promozione di tenori di vita più elevati e sul rafforzamento dello sviluppo economico; ricorda il contributo che tali sforzi potrebbero fornire alla parità di genere, dato che molte di tali imprese sono possedute e gestite da donne; ribadisce come il commercio digitale possa essere una risorsa anche per le pubbliche amministrazioni, e quindi contribuire allo sviluppo dell'e-government;

37.

sottolinea che è indispensabile che qualsiasi strategia per il commercio digitale sia pienamente conforme al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e cerchi, in particolare, di promuovere e consentire il coinvolgimento delle start-up, delle microimprese e delle piccole e medie imprese nel commercio elettronico transfrontaliero, rammentando il contributo che ciò potrebbe fornire alla parità di genere;

38.

ritiene che le questioni digitali dovrebbero essere trattate maggiormente nella politica di aiuto per il commercio dell'UE, al fine di agevolare la crescita del commercio elettronico mediante un sostegno maggiore all'innovazione e alle infrastrutture, l'accesso ai finanziamenti, in particolare attraverso iniziative di microfinanziamento, nonché l'assistenza tesa ad accrescere la visibilità online delle imprese di commercio elettronico nei paesi in via di sviluppo, agevolando l'accesso alle piattaforme e promuovendo la disponibilità di soluzioni di pagamento elettronico e l'accesso a servizi di logistica e consegna efficienti sotto il profilo dei costi;

39.

sottolinea che qualsiasi strategia per il commercio digitale, comprese le relative misure di accompagnamento, deve essere pienamente conforme all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e contribuire alla sua realizzazione; osserva che in tale contesto sono particolarmente pertinenti l'OSS 4, volto a fornire a tutte le ragazze e i ragazzi un'istruzione primaria e secondaria gratuita, egualitaria e di qualità, l'OSS 5, teso a conseguire la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, l'OSS 8.10, riguardante la promozione di una crescita economica inclusiva e sostenibile, in particolare rafforzando le capacità degli istituti finanziari nazionali e ampliando l'accesso ai servizi finanziari, l'OSS 9.1, inerente allo sviluppo di infrastrutture affidabili e resilienti, con una particolare attenzione al pari accesso per tutti, e l'OSS 9.3, inteso a incrementare l'accesso delle piccole imprese, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, tra cui il credito a costi ragionevoli, e a integrarle nelle catene del valore e nei mercati;

40.

si impegna ad aggiornare la sua strategia per il commercio digitale ogni cinque anni;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al SEAE.

(1)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0299.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0041.

(5)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 35.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0233.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


Mercoledì 13 dicembre 2017

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/32


P8_TA(2017)0490

Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2017/2964(RSP))

(2018/C 369/04)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (1), e del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2),

visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 a seguito della notifica inviata dal Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'allegato della decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 contenente le direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

vista la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, dell'8 dicembre 2017, sui progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'obiettivo dei negoziati tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito, che si svolgono a norma dell'articolo 50 TUE, è di prevedere un recesso ordinato del paese dall'Unione, tenendo conto del quadro per le future relazioni tra Regno Unito e UE nel momento in cui il primo cesserà di essere uno Stato membro;

B.

considerando che per giungere a un recesso ordinato è necessario che i negoziati seguano una scaletta rigorosa, di modo che le questioni relative alla separazione derivanti dall'imminente recesso del Regno Unito siano trattate in fase preliminare, prima che si prosegua verso la seconda fase dei negoziati;

C.

considerando che le tre questioni principali relative alla separazione riguardano soprattutto i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27, la frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e le circostanze particolari e uniche che caratterizzano l'isola di Irlanda, nonché la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito nei confronti dell'Unione;

D.

considerando che è necessario compiere sufficienti progressi su tutte e tre le questioni relative alla separazione prima di procedere alla seconda fase dei negoziati e che ciò deve avvenire il più rapidamente possibile, in modo da lasciare tempo sufficiente per tale seconda fase;

E.

considerando che, secondo la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, sono stati compiuti progressi sufficienti;

F.

considerando che, in relazione ai diritti dei cittadini, il Regno Unito ha:

accettato che tutti i cittadini dell'Unione legalmente residenti nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito legalmente residenti in uno degli Stati membri dell'UE-27, comprese le rispettive famiglie al momento del recesso, godano di tutti i diritti sanciti dalla legislazione dell'UE e quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), sulla base di tutele che saranno definite nell'accordo di recesso;

accettato, inoltre, che i familiari in senso stretto dei cittadini e le persone che hanno con essi una relazione stabile, attualmente residenti al di fuori del paese ospitante, siano tutelati dall'accordo di recesso e che ciò si applichi anche ai figli nati successivamente e al di fuori del paese ospitante;

accettato che i diritti dei cittadini continuino a essere garantiti a vita attraverso una procedura proporzionata che sarà soggetta ad adeguate salvaguardie a norma dei principi del diritto dell'Unione. La procedura e le salvaguardie saranno delineate nell'accordo di recesso;

accettato che le procedure amministrative siano trasparenti, agevoli e snelle, i moduli siano brevi, semplici e di facile comprensione e che le domande presentate contemporaneamente dai membri di una stessa famiglia siano trattate assieme;

accettato che tutti i diritti pertinenti basati sulla legislazione dell'Unione siano salvaguardati e definiti nel dettaglio nell'accordo di recesso;

accettato che tutti i diritti in materia di sicurezza sociale a norma della legislazione dell'Unione siano mantenuti. Ciò comprende il trasferimento di tutte le prestazioni esportabili;

accettato che le disposizioni in materia di diritti dei cittadini presenti nell'accordo di recesso siano inserite in uno specifico atto giuridico nazionale, affinché tali diritti abbiano un effetto diretto;

G.

considerando che, in relazione alla questione dell'Irlanda/Irlanda del Nord, il Regno Unito si è assunto gli impegni richiesti per garantire che non saranno ripristinati controlli rigorosi alla frontiera, grazie a un allineamento normativo che prevede:

se necessario, soluzioni specifiche per l'Irlanda del Nord;

l'impegno a tutelare l'accordo del 1998 in tutte le sue parti;

la garanzia che non vi sarà alcuna riduzione dei diritti delle persone nell'Irlanda del Nord;

H.

considerando che, in relazione alla liquidazione degli obblighi finanziari, il Regno Unito ha sufficientemente chiarito quali siano gli obblighi finanziari che rispetterà in quanto Stato membro uscente;

I.

considerando che ciò non significa che tutte le questioni in sospeso sono state risolte, né è indicativo della posizione che il Parlamento adotterà al momento della procedura di approvazione dell'accordo definitivo di recesso;

J.

considerando che la seconda fase dei negoziati dovrebbe essere dedicata, sulla base di principi solidi e privi di ambiguità, a perfezionare le modalità per il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione, comprese eventuali disposizioni transitorie necessarie per detto recesso; che, in tale contesto, è opportuno trovare un'intesa globale sul quadro per le future relazioni;

K.

considerando che il Regno Unito e l'UE resteranno stretti vicini e continueranno ad avere molti interessi in comune, anche se il Regno Unito non sarà più uno Stato membro;

L.

considerando che un tale legame stretto che assuma la forma di un accordo di associazione tra l'UE e il Regno Unito potrebbe essere considerato un quadro appropriato per la protezione e la promozione dei suddetti interessi comuni, compresi nuovi rapporti commerciali;

M.

considerando che un accordo di associazione presenta il vantaggio di essere uno strumento flessibile che permette la cooperazione in un'ampia gamma di settori strategici;

N.

considerando che saranno necessarie disposizioni transitorie per evitare situazioni limite nel momento in cui il Regno Unito uscirà dall'UE, nonché per consentire ai negoziatori di entrambe le parti di negoziare un accordo sulle future relazioni;

O.

considerando che, a prescindere dal loro esito, i negoziati sulle future relazioni non potranno comportare alcun compromesso tra la sicurezza interna ed esterna, comprese la cooperazione in materia di difesa, da un lato, e le future relazioni economiche, dall'altro;

P.

considerando che osservazioni come quelle David Davis, che ha definito l'esito della prima fase dei negoziati una semplice «dichiarazione d'intenti», rischiano di minare la fiducia costruita nel corso dei negoziati;

1.

accoglie con favore la relazione congiunta sullo stato di avanzamento presentata dai negoziatori dell'Unione europea e del Regno Unito, secondo le cui conclusioni sono stati compiuti progressi sufficienti nei negoziati sull'accordo di recesso, e si congratula con il negoziatore dell'Unione per lo svolgimento dei negoziati finora;

2.

ritiene che sulla base di tale relazione sia possibile passare alla seconda fase dei negoziati, e raccomanda al Consiglio europeo di decidere in tal senso, ma crede che i negoziati debbano essere condotti in buona fede ed è del parere che potranno avanzare durante la seconda fase solo se il governo del Regno Unito rispetterà pienamente anche gli impegni assunti nella relazione congiunta e se tali impegni saranno trasposti integralmente nel progetto di accordo di recesso;

3.

sottolinea, tuttavia, che vi sono ancora questioni in sospeso per quanto riguarda le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea e che tali questioni devono essere risolte prima che l'accordo di recesso possa essere concluso; osserva altresì che, una volta concluso, l'accordo di recesso dovrà essere esplicitato in un testo giuridico chiaro e privo di ambiguità; segnala che le questioni in sospeso riguardano quanto segue:

l'estensione dei diritti riconosciuti ai cittadini ai loro futuri partner;

la garanzia che la procedura amministrativa sia snella, di carattere dichiarativo e gratuita, che l'onere della prova in caso di contestazione della dichiarazione debba incombere alle autorità del Regno Unito e che le famiglie possano avviare la procedura mediante un unico modulo;

il carattere vincolante delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini, nonché il ruolo della futura autorità nazionale indipendente (mediatore civico) istituita per esaminare le denunce dei cittadini;

la salvaguardia dei futuri diritti di libera circolazione in tutto il territorio dell'UE per i cittadini del Regno Unito attualmente residenti in uno degli Stati membri dell'UE-27;

la garanzia che gli impegni assunti per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e l'Irlanda possano trovare piena applicazione;

4.

si riserva pertanto tutti i suoi diritti in relazione all'accordo definitivo di recesso, che dovrà approvare conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE affinché entri in vigore;

Quadro per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

5.

ricorda che l'articolo 50, paragrafo 2, TUE prevede che l'Unione, nel negoziare e concludere un accordo di recesso, tenga conto del quadro delle future relazioni con lo Stato membro che recede dall'Unione;

6.

propone che, qualora l'Unione europea e il Regno Unito raggiungano un'intesa globale su tale quadro per le loro future relazioni, esso assuma la forma di una dichiarazione politica allegata all'accordo di recesso;

7.

osserva che l'accordo che definisce le nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito, e che si basa sul quadro di cui sopra, potrà essere formalmente negoziato solo quando il Regno Unito avrà lasciato l'Unione europea e sarà divenuto un paese terzo;

8.

sottolinea che accetterà un quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito quale parte dell'accordo di recesso solo se tale quadro rispetterà rigorosamente i seguenti principi:

impossibilità, per un paese terzo che non rispetta i medesimi obblighi di uno Stato membro, di godere degli stessi vantaggi di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE,

tutela dell'integrità del mercato interno e delle quattro libertà, senza consentire un approccio settoriale,

autonomia del processo decisionale dell'Unione,

salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea,

rispetto, da parte del Regno Unito, delle norme discendenti da obblighi internazionali, anche in materia di diritti umani, e dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione in materia di ambiente, cambiamenti climatici, protezione dei consumatori, lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, concorrenza leale, protezione dei dati e della vita privata, commercio e diritti sociali e dei lavoratori, in particolare le salvaguardie contro il dumping sociale, con un chiaro meccanismo di esecuzione che ne garantisca il rispetto,

salvaguardia degli accordi dell'UE con paesi terzi e altre organizzazioni, incluso l'accordo SEE,

salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché loro applicazione,

giusto equilibrio tra diritti e obblighi, inclusi contributi finanziari commisurati;

9.

chiede che il quadro delle future relazioni, pur rispettando i principi di cui sopra, garantisca relazioni quanto più strette possibile tra l'Unione europea e il Regno Unito;

10.

ribadisce che un accordo di associazione a norma dell'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), negoziato e concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito dopo il recesso di quest'ultimo, potrebbe costituire il quadro adeguato per le future relazioni; propone che un siffatto accordo contempli — oltre alla sua struttura di governance, che dovrebbe includere un meccanismo solido e indipendente per la risoluzione delle controversie — i seguenti quattro pilastri:

relazioni economiche e commerciali;

cooperazione tematica;

sicurezza interna;

cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza;

11.

rammenta che molti cittadini del Regno Unito hanno espresso una forte opposizione alla perdita dei diritti di cui godono attualmente a norma dell'articolo 20 TFUE; propone che l'UE-27 studi modalità per attenuare tale perdita entro i limiti del diritto primario dell'Unione, rispettando pienamente i principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;

Disposizioni transitorie

12.

ribadisce che è possibile raggiungere un accordo su disposizioni transitorie volte a garantire certezza e continuità giuridiche solo a condizione che esse prevedano un giusto equilibrio tra diritti e obblighi, siano limitate nel tempo (con una validità massima di tre anni) e consistano in una proroga dell'acquis dell'Unione europea, anche per quanto concerne i diritti dei cittadini, il che significa che al Regno Unito dovranno continuare ad applicarsi gli strumenti e le strutture esistenti di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione dell'Unione; osserva che il Regno Unito non farà più parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

13.

dichiara che eventuali modifiche dell'acquis dell'Unione che entreranno in vigore durante il periodo transitorio dovranno applicarsi automaticamente al Regno Unito in conformità delle disposizioni transitorie convenute tra l'UE e il Regno Unito;

14.

insiste sul fatto che qualsiasi futuro accordo commerciale negoziato dal Regno Unito con paesi terzi dopo il suo recesso dall'UE potrà entrare in vigore solo al termine del periodo durante il quale si applicheranno le disposizioni transitorie;

15.

sottolinea che il periodo transitorio quale concordato nel quadro dell'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito potrà aprirsi solo quando l'accordo sarà entrato in vigore;

o

o o

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0102.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0361.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/36


P8_TA(2017)0492

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (2017/2123(INI))

(2018/C 369/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, del 15 dicembre 2016 e del 22 giugno 2017,

vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale relativa all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (1),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC (2),

viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) del 25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016, del 14 novembre 2016 e del 18 maggio 2017, e le conclusioni del Consiglio sulla strategia globale dell'UE del 17 luglio 2017,

vista la 19a riunione del Consiglio dei ministri franco-tedesco tenutasi a Parigi il 13 luglio 2017,

viste la riunione informale dei ministri della Difesa e la riunione informale dei ministri degli Esteri (Gymnich) tenutesi a Tallinn dal 6 al 9 settembre 2017,

vista la riunione dei ministri della Difesa dell'UE del 30 novembre 2011,

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulle strutture militari dell'UE: situazione attuale e prospettive future (3),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa (4),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (basata sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica di sicurezza e di difesa comune) (5),

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 su «Implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica comune di sicurezza e di difesa: possibilità offerte dal trattato di Lisbona» (6),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2017 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2018 (7),

visto il documento intitolato «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

visto il documento dal titolo «Piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa», presentato dal VP/AR il 14 novembre 2016,

vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)0950),

visti la dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016 dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e del Segretario generale della NATO, l'insieme comune di proposte approvato dai consigli della NATO e dell'UE il 6 dicembre 2016 e la relazione sui progressi compiuti riguardo alla sua attuazione adottata il 14 giugno 2017,

vista la Dichiarazione di Bratislava del 16 settembre 2016,

visto il nuovo pacchetto Difesa presentato dalla Commissione il 7 giugno 2017 nel comunicato stampa «Un'Europa che difende: La Commissione apre il dibattito sulla transizione verso un'Unione di sicurezza e di difesa»,

visto il documento di riflessione della Commissione sul futuro della difesa europea del 7 giugno 2017,

visto l'Eurobarometro 85.1 del giugno 2016, secondo il quale la metà dei cittadini dell'UE intervistati ritiene insufficiente l'azione dell'UE e due terzi di loro vorrebbero vedere una maggiore partecipazione dell'UE attraverso l'impegno degli Stati membri in materia di politica di sicurezza e di difesa,

visti il concetto di gestione delle crisi del Consiglio concernente una nuova missione civile PSDC in Iraq, del 17 luglio 2017, e la decisione del Consiglio (PESC) 2017/1425 del 4 agosto 2017 relativa a un'azione dell'Unione europea di stabilizzazione nelle regioni di Mopti e Segou nel Mali,

vista la politica dell'UE per la formazione nell'ambito della PSDC adottata dal Consiglio Affari esteri il 3 aprile 2017,

vista la decisione del Consiglio del 23 ottobre 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa),

vista la notifica relativa alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) del 13 novembre 2017,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e del vicepresidente/alto rappresentante al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 novembre 2017, dal titolo «Miglioramento della mobilità militare nell'Unione europea» (JOIN(2017)0041),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0351/2017),

Contesto strategico dell'Unione

1.

sottolinea che l'ordine internazionale fondato sulle norme e i valori difesi dalle democrazie occidentali nonché la pace, la prosperità e le libertà di cui questo ordine, instauratosi successivamente alla Seconda guerra mondiale, è garante e che rappresentano le basi su cui si fonda l'Unione europea, si trovano a fronteggiare un numero di sfide convenzionali e ibride senza precedenti in un momento in cui le tendenze sociali, economiche, tecnologiche e geopolitiche mettono in luce la crescente vulnerabilità della popolazione mondiale a rivolgimenti e tensioni, quali i conflitti fra Stati, le calamità naturali, gli eventi meteorologici estremi, le crisi idriche, il collasso degli Stati e gli attacchi informatici, che necessitano di una risposta unita e coordinata; ricorda che la sicurezza è una preoccupazione centrale per i cittadini europei; afferma che l'azione esterna dell'Unione deve essere improntata ai valori e ai principi sanciti all'articolo 21 TUE;

2.

sottolinea che nessuno Stato membro è in grado, da solo, di affrontare le sfide complesse che si presentano attualmente in materia di icurezza, e che se l'UE vuole essere in grado di rispondere a tali sfide interne ed esterne, deve intensificare gli sforzi a favore di una cooperazione concreta e solida nel contesto della PESC/PSDC, deve essere un attore globale efficace, il che comporta parlare con una sola voce e agire insieme, e deve concentrare le sue risorse su priorità strategiche; ritiene che sia necessario affrontare le cause profonde dell'instabilità, ossia la povertà e la crescente disuguaglianza, la cattiva governance, il collasso degli Stati e il cambiamento climatico;

3.

deplora il rafforzamento e l'aumento del numero delle organizzazioni terroristiche e criminali transnazionali, fenomeno potenzialmente favorito dalla sconfitta dell'ISIS/Daesh e dalla fuga dei suoi combattenti, mentre l'instabilità si diffonde nelle regioni del Sud e del Medio oriente, dove Stati fragili e in fase di disintegrazione quali la Libia abbandonano vasti territori non governati che diventano vulnerabili alle forze esterne; esprime perdurante preoccupazione riguardo alla dimensione transnazionale della minaccia terroristica nella regione del Sahel; deplora profondamente il fatto che le attività nucleari e quelle relative ai missili balistici in corso nella Repubblica popolare democratica di Corea abbiano generato un aumento della tensione nella regione e altrove, ponendo una minaccia evidente per la pace e la sicurezza internazionali;

4.

sottolinea che, ad Est, la guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina è ancora in corso, che gli accordi di Minsk, senza i quali non vi può essere soluzione al conflitto, non sono stati attuati e che l'annessione illegale e la militarizzazione della Crimea nonché l'imposizione di sistemi anti-accesso e di interdizione del territorio perdurano; esprime profonda preoccupazione per il fatto che le eccessive esercitazioni e attività militari da parte della Russia in assenza di un'osservazione internazionale, tattiche ibride, tra cui il terrorismo informatico, notizie false e campagne di disinformazione nonché il ricatto economico ed energetico stiano destabilizzando i paesi del partenariato orientale e dei Balcani occidentali, e vengano inoltre mirate alle democrazie occidentali incrementando le tensioni al loro interno; è preoccupato per l'elevata volatilità che caratterizzerà il contesto di sicurezza dell'UE negli anni a venire; ribadisce l'importanza strategica dei Balcani occidentali per la sicurezza e la stabilità dell'UE e la necessità di concentrare l'attenzione e rafforzare l'impegno politico dell'UE verso la regione, anche grazie al rafforzamento del mandato delle nostre missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); è fermamente convinto che, per superare la vulnerabilità dell'UE, sia necessario rafforzare l'integrazione e il coordinamento;

5.

deplora la minaccia terroristica che si sta rapidamente diffondendo sia all'interno dell'Europa che oltre i suoi confini; ritiene che una risposta incompleta a livello militare condurrà inevitabilmente a crescenti minacce per la sicurezza interna; chiede con urgenza l'elaborazione di un patto europeo anti-jihadista che possa affrontare tali minacce in modo efficace;

6.

ritiene che il terrorismo rappresenti oggi una delle sfide più importanti per la sicurezza dei cittadini dell'Unione e che richieda un intervento rapido, deciso e coordinato, a livello sia interno sia esterno, al fine di prevenire ulteriori attentati terroristici e di combatterne le cause profonde; sottolinea, in particolare, la necessità di prevenire la radicalizzazione, di bloccare qualsiasi fonte esterna di risorse finanziarie per le organizzazioni terroristiche, di fronteggiare la propaganda terroristica e di impedire l'utilizzo di Internet e dei social network a tale scopo, anche attraverso un servizio di rimozione automatica, nonché di migliorare la condivisione di intelligence tra gli Stati membri e con i paesi terzi, la NATO e altre organizzazioni partner pertinenti; ritiene che il mandato delle missioni della PSDC dovrebbe includere la lotta contro il terrorismo per contribuire in modo più incisivo ai programmi di deradicalizzazione, segnatamente EULEX in Kosovo ed EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina, paesi che si trovano di fronte a un elevato numero di combattenti che rientrano dall'estero;

7.

esprime profonda preoccupazione per la minaccia terroristica sempre più letale nella fascia del Sahel e la sua estensione all'Africa centrale, nonché per l'instabilità a oriente (Siria, Iraq, Palestina); invita il VP/AR a provvedere affinché le missioni della PSDC ricevano un mandato operativo e a intervenire in modo deciso e determinato;

8.

ritiene che, nel quadro dell'attuale politica di allargamento dell'UE, un processo di adesione credibile, basato su una condizionalità estesa ed equa, resti uno strumento importante per promuovere la sicurezza mediante il rafforzamento della resilienza dei paesi dell'Europa sudorientale;

9.

ritiene che, in un contesto di sicurezza difficile, e in un momento in cui l'UE e la NATO stanno cercando di ampliare e approfondire la loro cooperazione, a causa della Brexit l'UE perderà parte delle proprie capacità militari e rischia di non poter più beneficiare delle competenze del Regno Unito e viceversa; osserva che la Brexit sta dando nuovo impulso a iniziative bloccate da tempo e che potrebbe aprire la strada a nuove proposte; sottolinea l'importanza di portare avanti una stretta cooperazione in materia di difesa tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit anche, a titolo esemplificativo, nei settori della condivisione di intelligence e della lotta al terrorismo; ritiene che, ove ne faccia richiesta, il Regno Unito dovrebbe anche poter partecipare alle missioni della PSDC nel quadro di un nuovo rapporto di cooperazione per la difesa tra UE e Regno Unito;

10.

accoglie con favore il rinnovato impegno degli Stati Uniti per la sicurezza europea; sottolinea il fermo impegno dell'UE a favore della comunità transatlantica di valori e interessi comuni; allo stesso tempo è convinto che occorra una PESC responsabile e assertiva, e che, in tale contesto, l'UE debba divenire un attore di politica estera sicuro di sé;

Quadro istituzionale

11.

è fermamente convinto che, se necessario, l'UE dovrebbe intervenire in maniera decisa per determinare il proprio futuro poiché la sicurezza interna e quella esterna stanno diventando sempre più interconnesse e ciò ha un impatto diretto su tutti i cittadini europei; avverte che l'assenza di un approccio comune potrebbe condurre ad un'azione scoordinata e frammentata, favorire numerose duplicazioni e inefficienze e, di conseguenza, rendere vulnerabili l'Unione e i suoi Stati membri; è pertanto del parere che l'UE dovrebbe essere in grado di agire efficacemente in tutta la gamma di strumenti per la sicurezza interna ed esterna, fino al livello indicato all'articolo 42, paragrafo 7, TUE; sottolinea che la definizione di un quadro per la politica di difesa comune dell'UE di cui all'articolo 42, paragrafo 2, TUE, ha lo scopo di istituire una difesa comune e di dotare l'Unione di un'autonomia strategica che le consenta di promuovere la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo; sottolinea i vantaggi pratici e finanziari dell'ulteriore integrazione delle capacità di difesa europee;

12.

sottolinea che l'UE deve applicare tutti gli strumenti politici a sua disposizione — dal potere persuasivo (soft power) al potere coercitivo (hard power), dalle misure a breve termine alle politiche a lungo termine nel settore della politica estera classica, che comprendono non solo gli sforzi diplomatici bilaterali e multilaterali, la cooperazione allo sviluppo, strumenti civili ed economici, il sostegno di emergenza, la prevenzione delle crisi e le strategie post-belliche, ma anche il mantenimento e il rafforzamento della pace, in linea altresì con i mezzi civili e militari di cui all'articolo 43, paragrafo 1, TUE — al fine di affrontare le sfide emergenti; ritiene che la PSDC dovrebbe basarsi sul principio che la sicurezza europea non può essere garantita facendo affidamento unicamente sulle risorse militari; è d'avviso che le azioni esterne dell'UE debbano includere una valutazione del loro impatto sugli interessi strategici dell'UE incentrati sulle persone, ovvero il rafforzamento della sicurezza, dei diritti umani e del diritto internazionale nonché la promozione della pace sostenibile; sottolinea la necessità di un rafforzamento delle capacità del SEAE per prevedere meglio le crisi e affrontare le sfide per la sicurezza nel momento in cui emergono; evidenzia la necessità di un'interazione più coerente e meglio coordinata tra soggetti militari, civili, dello sviluppo e umanitari;

13.

accoglie con favore i progressi tangibili compiuti nella definizione di una difesa europea più forte dall'adozione della strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza (EUGS) nel giugno 2016; si compiace in particolare dell'istituzione di un Fondo europeo della difesa (FED), della proposta di potenziare l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa e della proposta legislativa relativa a un Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP); invita gli Stati membri ad aumentare i futuri contributi finanziari al bilancio dell'UE, al fine di coprire tutti i costi aggiuntivi sostenuti dall'UE in relazione al FED;

14.

si compiace dell'adesione dell'EFTA all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, e accoglie con favore, in particolare, il contributo di 585 000 EUR da parte della Norvegia per il 2017; si augura che la Norvegia possa continuare a partecipare a programmi finanziati dall'Unione che hanno implicazioni in materia di difesa o che rientrano nell'ambito della difesa;

15.

invita la Commissione e il VP/AR a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi in merito a qualsiasi conclusione o modifica degli accordi internazionali che hanno implicazioni in materia di difesa o che rientrano nell'ambito della difesa; ritiene che qualsiasi contributo finanziario di un paese terzo abbia importanti implicazioni di bilancio per l'Unione, dal momento che un paese terzo potrebbe incidere sugli interessi finanziari dell'Unione ben oltre l'entità del suo contributo rifiutando di concedere le necessarie licenze di esportazione; sottolinea che, laddove dei terzi contribuiscano a programmi finanziati dall'Unione che hanno implicazioni in materia di difesa o che rientrano nell'ambito della difesa, il Parlamento si attende che la Commissione e il VP/AR valutino l'impatto di tale partecipazione per quanto riguarda le politiche e gli interessi strategici dell'Unione prima di formulare una proposta, e che lo informino al riguardo;

16.

sottolinea che la Commissione e un numero crescente di Stati membri si sono impegnati ad avviare l'Unione europea della difesa (UED) e che vi è un forte sostegno da parte dei cittadini europei in tal senso; segnala che ciò risponde a una richiesta dei cittadini dell'Unione e del Parlamento segnatamente mediante i numerosi appelli espressi nelle sue precedenti risoluzioni; evidenzia la maggiore efficienza, l'eliminazione delle duplicazioni e la riduzione dei costi che si otterranno con una più forte integrazione della difesa europea; sottolinea, tuttavia, che il lancio di una reale Unione europea della difesa richiede una volontà e una determinazione politica sostenute; esorta gli Stati membri a impegnarsi a favore di una difesa europea comune e autonoma, e a garantire che i loro bilanci nazionali per la difesa siano pari ad almeno il 2 % dei rispettivi PIL nei prossimi dieci anni;

17.

è convinto che l'unico modo per rafforzare la capacità dell'Unione di portare a compimento le proprie missioni militari sia un aumento significativo dell'efficienza relativamente a tutti gli aspetti del processo che genera capacità militari; ricorda che, rispetto agli Stati Uniti, l'UE-28 spende il 40 % per la difesa, ma riesce a generare solo il 15 % delle capacità che gli Stati Uniti ottengono dallo stesso processo, il che evidenzia un problema molto grave di efficienza;

18.

invita il VP/AR e la Commissione a dar seguito alle richieste del Parlamento per un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa nell'ambito della preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), come richiesto nelle risoluzioni del Parlamento del 22 novembre 2016, del 23 novembre 2016 e del 16 marzo 2017; ritiene che la creazione dell'UED, il collegamento del suo orientamento strategico con i contributi dell'UE allo sviluppo delle capacità e la definizione del quadro istituzionale europeo per la difesa siano elementi da sostenere mediante un accordo interistituzionale; sottolinea che grazie ad uno sforzo globale e affidabile da parte di tutti i soggetti interessati è possibile incrementare il raggio d'azione e l'efficienza della spesa per la difesa; chiede che in questo processo sia definito un ruolo di rilievo per i paesi neutrali come l'Austria e la Svezia, senza mettere in discussione la neutralità dei singoli Stati membri;

19.

sottolinea che, oltre alla descrizione dell'ambiente strategico e delle ambizioni strategiche, il Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa dovrebbe identificare, per il prossimo QFP, le capacità richieste e disponibili nonché le carenze di capacità, sotto forma di un piano di sviluppo delle capacità dell'UE, e dovrebbe essere integrato da una descrizione generale delle azioni previste da parte degli Stati membri e dell'Unione nell'ambito del QFP e a lungo termine;

20.

accoglie con favore la volontà politica recentemente dimostrata di rendere la PSDC più efficace; sostiene ogni tentativo di sfruttare pienamente il potenziale del trattato di Lisbona, facendo funzionare la cooperazione tra Stati membri, e di mettere a disposizione le capacità operative pertinenti per l'adempimento delle missioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, TUE mediante:

a)

l'istituzione urgente del fondo iniziale, come previsto dal trattato, al fine di consentire il rapido avvio delle operazioni;

b)

l'istituzione della cooperazione strutturata permanente (PESCO) riguardo agli aspetti militari che sono necessari per lo svolgimento delle missioni della PSDC, come le unità militari riunite in via permanente;

c)

la riforma del meccanismo intergovernativo di finanziamento congiunto Athena, per rendere operativa la solidarietà tra gli Stati membri che possono contribuire solo finanziariamente e quelli che contribuiscono unicamente con truppe alle operazioni PSDC;

d)

la messa in comune e la condivisione delle responsabilità come regola e non come eccezione e un progresso verso l'attuazione della maggioranza delle 300 proposte presentate dai 28 capi di Stato maggiore della difesa nel 2011;

e)

la messa in comune delle risorse in materia di ricerca, sviluppo, appalti, manutenzione e formazione;

f)

il coordinamento della pianificazione della difesa nazionale (Revisione coordinata annuale sulla difesa, CARD) come attualmente in programma;

g)

la preparazione di norme comuni per la certificazione militare e una politica comune sulla sicurezza dell'approvvigionamento;

h)

l'applicazione, da parte della Commissione, delle norme sul mercato interno in linea con la direttiva del 2009 sugli appalti nel settore della difesa riguardo ai progetti nazionali di appalti per la difesa;

21.

plaude all'intenzione della Commissione di proporre un programma specifico per la ricerca nel settore della difesa, con una dotazione finanziaria specifica e norme proprie, nell'ambito del prossimo QFP; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione risorse supplementari destinate a tale programma, senza che ciò interferisca con i programmi quadro esistenti per il finanziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, come richiesto nella risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2017; reitera le sue precedenti richieste alla Commissione di prevedere la partecipazione dell'Unione ai programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa intrapresi dagli Stati membri o, se del caso, in collaborazione con il settore industriale, come previsto dagli articoli 185 e 187 TFUE;

22.

accoglie con favore la proposta della Commissione per un EDIDP; sottolinea che qualsiasi intervento dell'Unione inteso a sostenere, coordinare o completare le azioni degli Stati membri nell'ambito della difesa dovrebbe avere l'obiettivo di contribuire alla definizione progressiva di una politica di difesa comune, di cui, tra l'altro, all'articolo 2, paragrafo 4, TFUE e comprendere pertanto lo sviluppo comune, la normazione, la certificazione e la manutenzione, per portare a programmi collaborativi e a gradi più elevati di interoperabilità; invita la Commissione a promuovere nel modo più ampio possibile il nuovo programma europeo di sviluppo per il settore industriale della difesa, e in particolare a incentivare le piccole e medie imprese affinché partecipino a progetti transfrontalieri congiunti;

23.

ritiene che le esportazioni di armi, munizioni nonché beni e servizi riguardanti la difesa da parte degli Stati membri costituiscano parte integrante della politica estera di sicurezza e di difesa dell'UE;

24.

esorta il Consiglio ad adottare misure concrete per l'armonizzazione e la standardizzazione delle forze armate europee, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2 TUE onde facilitare la cooperazione del personale delle forze armate nell'ambito di una nuova UED come primo passo verso la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione;

25.

sottolinea che sfruttare tutte le possibilità previste dal trattato migliorerebbe la competitività e il funzionamento dell'industria della difesa nel mercato unico stimolando ulteriormente la cooperazione in materia di difesa tramite incentivi positivi, concentrandosi in modo mirato sui progetti che gli Stati membri non sono in grado di intraprendere, riducendo inutili duplicazioni e promuovendo un uso più efficiente del denaro pubblico; è del parere che i risultati di questi programmi cooperativi strategici abbiano notevoli potenzialità come tecnologie a duplice uso e che, in quanto tali, apportino un valore aggiunto ulteriore agli Stati membri; pone l'accento sull'importanza dello sviluppo di capacità europee e di un mercato della difesa integrato;

26.

esorta a definire orientamenti precisi e vincolanti, per disporre di un quadro correttamente definito per la futura attivazione e attuazione dell'articolo 42, paragrafo 7 TUE;

27.

invita la Commissione, il Consiglio e il VP/AR ad avviare con il Parlamento un dialogo interistituzionale sulla definizione progressiva di una politica di difesa comune; sottolinea che nel prossimo QFP occorrerebbe istituire un bilancio della difesa dell'UE a pieno titolo per tutti gli aspetti interni della PSDC e mettere a punto un quadro per la sua esecuzione nell'ambito del trattato di Lisbona; evidenzia la necessità di una revisione del meccanismo Athena, per ampliare la gamma di operazioni considerate un costo comune e incentivare la partecipazione alle missioni e operazioni della PSDC;

28.

indica che il nuovo bilancio della difesa dovrà essere finanziato con nuove risorse nell'ambito del prossimo QFP;

29.

ritiene che il processo decisionale sulle problematiche PSDC potrebbe essere più democratico e trasparente; propone, pertanto, di trasformare la sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) in una commissione parlamentare a pieno titolo, consentendole di acquisire maggiori poteri di controllo e responsabilità sulla PSDC e di svolgere un ruolo di primo piano nella sua attuazione, controllando in particolare gli atti giuridici relativi alla sicurezza e alla difesa;

30.

si rammarica della mancanza di cooperazione e condivisione delle informazioni tra servizi di sicurezza e intelligence in Europa; ritiene che una maggiore cooperazione tra servizi di intelligence potrebbe aiutare a contrastare il terrorismo; chiede, a tale proposito, l'istituzione di un vero e proprio sistema europeo di intelligence;

Cooperazione strutturata permanente

31.

accoglie con favore la notifica relativa alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e la sua prevista attivazione sulla base della disponibilità degli Stati membri ad assumere impegni vincolanti nel quadro della PSDC, attuando in tal modo una cooperazione strutturata permanente (PESCO) ambiziosa e inclusiva, e chiede una sua rapida istituzione da parte del Consiglio; sottolinea che l'auspicata inclusività della partecipazione non deve compromettere né il pieno impegno nei confronti della PSDC né un elevato livello di ambizione tra gli Stati membri partecipanti; sottolinea la necessità di definire criteri chiari di partecipazione, lasciando ad altri Stati membri la possibilità di aderire in un secondo momento; ritiene che le attività nel quadro della PESCO dovrebbero essere sempre pienamente in linea con quelle della PSDC;

32.

sottolinea che la PESCO dovrebbe essere sviluppata nel quadro dell'UE e che dovrebbe beneficiare di un effettivo sostegno dell'Unione, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di difesa; rinnova il suo appello per un adeguato finanziamento della PESCO a titolo del bilancio dell'Unione; ritiene che la partecipazione a tutte le agenzie e gli organi dell'Unione che rientrano nella PSDC, compresa l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD), dovrebbe essere resa obbligatoria nell'ambito della PESCO; rinnova il suo appello a considerare il sistema dei gruppi tattici dell'UE un costo comune nel quadro del meccanismo Athena rivisto;

33.

sottolinea che è necessario facilitare le procedure amministrative che stanno rallentando inutilmente la creazione di forze per le missioni della PSDC e la circolazione transfrontaliera delle forze di risposta rapida all'interno dell'UE; invita gli Stati membri a definire un sistema a livello dell'Unione per il coordinamento della circolazione rapida del personale, degli equipaggiamenti e delle forniture delle forze di difesa che servono la PSDC, laddove venga invocata la clausola di solidarietà e laddove tutti gli Stati membri abbiano un obbligo di aiuto e assistenza con tutti i mezzi disponibili, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; accoglie con favore, a tale riguardo, la comunicazione congiunta sul miglioramento della mobilità militare; invita la Commissione a presentare al Parlamento e agli Stati membri, entro marzo 2018, un piano d'azione concreto che sia pienamente coerente con gli sforzi in atto nell'ambito della NATO;

34.

chiede l'istituzione di un quartier generale strategico civile-militare dell'UE a pieno titolo nel quadro della PESCO, composto dalle attuali capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC), capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) e direzione Gestione delle crisi e pianificazione (CMPD), che fornisca una piattaforma per il sostegno operativo integrato durante l'intero ciclo di pianificazione, dal concetto politico iniziale fino ai piani dettagliati;

35.

incoraggia gli Stati membri che partecipano alla PESCO a istituire una «Forza integrata europea» permanente, composta da divisioni dei rispettivi eserciti nazionali, e a metterla a disposizione dell'Unione per l'attuazione della PSDC, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 3, TUE;

36.

ritiene che una politica di difesa comune contro gli attacchi informatici dovrebbe essere uno dei primi elementi costitutivi della politica di difesa europea; incoraggia il VP/AR a elaborare proposte per istituire, nel quadro della PESCO, un'unità di difesa dell'UE contro gli attacchi informatici;

Direzione generale della difesa

37.

chiede una valutazione, in stretto coordinamento con il VP/AR, dell'opportunità di istituire una direzione generale della Difesa all'interno della Commissione (DG Difesa), che guiderebbe le azioni dell'Unione per sostenere, coordinare o completare le azioni degli Stati membri intese a definire progressivamente una politica di difesa comune, prevista dall'articolo 2 TFUE;

38.

ritiene che la DG Difesa proposta dovrebbe avere la responsabilità di garantire frontiere aperte per la libera circolazione delle truppe e degli equipaggiamenti, requisito necessario per assicurare il livello di autonomia strategica, interoperabilità, sicurezza dell'approvvigionamento, disposizioni di normazione e di certificazione militare richiesto per: i contributi dell'UE ai programmi nell'ambito della PSDC e della PESCO, la ricerca nel settore della difesa finanziata dall'UE, l'autonomia strategica dell'UE, la competitività dell'industria della difesa europea, comprese le piccole e medie imprese nonché le imprese a media capitalizzazione che costituiscono la catena di approvvigionamento della difesa europea, e gli accordi interistituzionali nell'ambito della difesa, compreso il Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa; sottolinea che la DG Difesa proposta dovrebbe contribuire a un migliore coordinamento dei compiti tra i vari soggetti, al fine di ottenere maggiore coerenza e uniformità politica;

39.

sottolinea che la DG Difesa proposta dovrebbe operare in collaborazione con l'Agenzia europea per la difesa (AED); ritiene che l'AED dovrebbe essere l'agenzia esecutiva per le azioni dell'Unione nell'ambito della politica europea delle capacità e degli armamenti, laddove previsto dal trattato di Lisbona; rinnova il suo appello al Consiglio affinché assicuri che le spese amministrative e operative dell'AED siano finanziate a titolo del bilancio dell'Unione; osserva che all'aggiunta di nuovi ruoli e responsabilità per l'AED dovrebbe fare seguito un aumento della dotazione di bilancio, sottolineando al tempo stesso che l'eventuale istituzione di una DG Difesa e il rinnovato impegno per rendere più efficace la PSDC non dovrebbero portare a dirottare risorse verso la crescita di strutture burocratiche e alla duplicazione di strutture;

Revisioni coordinate strategiche e annuali sulla difesa

40.

si compiace della revisione strategica del piano di sviluppo delle capacità (CDP), il cui completamento è previsto per la primavera del 2018; sottolinea che il CDP servirà a promuovere la collaborazione tra gli Stati membri negli sforzi intesi a colmare i divari in termini di capacità, nel contesto dell'AED;

41.

accoglie con favore l'istituzione del processo di revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD); ritiene che la CARD dovrebbe contribuire alla standardizzazione e all'armonizzazione degli investimenti e delle capacità delle forze armate nazionali in modo efficace, assicurando l'autonomia e la coerenza strategiche e operative dell'Unione e consentendo agli Stati membri di investire insieme in modo più efficiente nella difesa; si compiace della proposta di avviare un collaudo nel 2017;

42.

incoraggia gli Stati membri a valutare la possibilità di appalti comuni per le risorse della difesa;

43.

sottolinea che la CARD dovrebbe basarsi sul Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa e sul CDP e dovrebbe affrontare l'intera gamma delle capacità connesse alla PSDC, in particolare quelle degli Stati membri che partecipano alla PESCO; ritiene che la CARD dovrebbe elaborare una serie di proposte concrete per colmare le lacune e individuare i punti in cui sarebbe opportuna un'azione dell'Unione, per tenerne conto nella pianificazione del bilancio dell'UE per l'esercizio successivo; sottolinea la necessità che la Commissione e l'AED collaborino nella definizione dei programmi di lavoro annuali nell'ambito delle sezioni «ricerca» e «capacità» del FED proposto; osserva che l'AED dovrebbe avere un ruolo distinto non solo nella definizione del programma, ma anche nella gestione dei progetti finanziati nell'ambito della sezione «capacità»;

44.

sottolinea la necessità di uno stretto coordinamento di tutte le attività connesse alla PSDC, in particolare la CARD, la PESCO e il FED;

45.

ritiene che la Commissione dovrebbe far tesoro dei risultati della CARD e avviare un accordo interistituzionale che definisca il campo di applicazione e i finanziamenti delle successive azioni dell'Unione; ritiene che, basandosi sull'accordo interistituzionale, il Consiglio e la Commissione dovrebbero prendere le decisioni necessarie nell'ambito dei rispettivi mandati per autorizzare tali azioni; chiede una cooperazione interparlamentare nel settore della difesa per la revisione della CARD e per il successivo sviluppo di capacità di difesa su base periodica;

Missioni e operazioni della PSDC

46.

ringrazia gli oltre seimila donne e uomini che hanno prestato un buono e leale servizio nelle missioni civili e militari dell'Unione in tre continenti; esprime grande apprezzamento verso queste missioni, contributo comune dell'Europa alla pace e alla stabilità nel mondo; si rammarica, tuttavia, del fatto che l'efficienza di tali missioni possa ancora essere messa a repentaglio da debolezze strutturali, contributi non uniformi da parte degli Stati membri e non idoneità all'ambiente operativo, deplorando in particolare le limitazioni al mandato per le missioni della PSDC; sottolinea in tale contesto la necessità di un'efficacia reale, ottenibile solo con la fornitura di equipaggiamenti militari adeguati, ed esorta il Consiglio e il VP/AR a utilizzare le possibilità offerte nell'articolo 41, paragrafo 2, TUE a tale scopo; si compiace dell'incremento della spesa degli Stati membri nel settore della difesa a sostegno dei membri del nostro servizio; ritiene che tale tendenza debba essere mantenuta, rafforzata e coordinata a livello di UE; chiede l'adozione di misure efficaci per far sì che le conoscenze e le esperienze maturate per quanto riguarda la dimensione umana delle missioni della PESC siano valutate e informino l'organizzazione delle future missioni della PESC;

47.

accoglie con soddisfazione la presentazione della prima relazione annuale sulla PSDC del VP/AR; ritiene, tuttavia, che la natura della relazione non dovrebbe essere esclusivamente quantitativa, descrivendo i risultati mediante dati statistici e informazioni dettagliate, ma in futuro dovrebbe anche prestare attenzione a valutare l'impatto politico delle attività della PSDC per il miglioramento della sicurezza dei nostri cittadini;

48.

invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a orientare maggiormente le missioni e le operazioni della PSDC verso le priorità della strategia globale dell'UE nonché verso le realtà locali e regionali;

49.

è convinto della necessità di contribuire ulteriormente alla gestione e prevenzione delle crisi e, nello specifico, di fornire assistenza per la ricostruzione e la stabilizzazione dell'Iraq; accoglie con favore la recente decisione del Consiglio di lanciare una nuova missione civile della PSDC a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq e si attende che l'UE assuma la guida internazionale in tale settore, anche riguardo alla lotta al terrorismo e alla ricostruzione civile; invita l'UE a far sì che questa volta vi sia un migliore coordinamento tra gli Stati membri partecipanti e con i soggetti regionali e locali;

50.

accoglie con favore le iniziative di EU NAVFOR Med e chiede al VP/AR e agli Stati membri di aumentare il sostegno dei soggetti locali che operano nel settore della sicurezza sulla sponda meridionale del Mediterraneo;

51.

si aspetta dal VP/AR e dal Consiglio che EUBAM Libia sia rilanciata in occasione del rinnovo del mandato, includendo i soggetti locali per la sicurezza presenti ai confini meridionali della Libia; invita il VP/AR e gli Stati membri a proporre nuove idee su come rispondere alle preoccupazioni per la sicurezza nella zona del Sahel, con un collegamento ad EUBAM Libia nel quadro del suo approccio globale e integrato e a sostegno dell'iniziativa franco-tedesca; accoglie con favore la decisione del 4 agosto 2017 relativa a un'azione dell'Unione europea di stabilizzazione del Mali nelle regioni di Mopti e Segou; invita a tale proposito il VP/AR a informare il Parlamento riguardo alle modalità di interazione tra tale misura e le missioni e operazioni della PSDC nella regione;

52.

accoglie con favore il successo dell'operazione EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina nel raggiungere il risultato finale militare; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che non sia ancora stato raggiunto il risultato finale politico;

53.

esprime apprezzamento per la recente istituzione del nucleo di un quartier generale operativo permanente dell'UE, la capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC), richiesta dal Parlamento nella risoluzione del 12 settembre 2013, in quanto si tratta di una condizione preliminare per la pianificazione, il comando e il controllo efficaci delle operazioni comuni; invita gli Stati membri a impiegare personale adeguato affinché diventi pienamente funzionale e ad assegnargli il compito di pianificare e comandare le operazioni militari esecutive della PSDC quali EUFOR ALTHEA;

54.

ritiene che, a causa dell'annuncio del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'opzione di comando di EU NAVFOR Somalia / operazione Atalanta debba essere rivista; sottolinea il successo dell'operazione, grazie alla quale, dal 2014, nessuna nave è più stata fermata dai pirati; accoglie con favore la prosecuzione di tale operazione fino al 2018;

55.

osserva che soltanto il 75 % delle posizioni delle missioni civili della PSDC sono coperte; si rammarica a tale proposito che lo statuto del personale dell'UE, che offrirebbe migliori condizioni e maggiore tutela al personale delle missioni, non si applichi al personale impiegato per le missioni, sebbene queste ultime siano finanziate a titolo del bilancio dell'Unione; è convinto che ciò ostacoli l'efficacia delle missioni; esorta gli Stati membri a garantire che tutti i posti vacanti in tutte le missioni siano rapidamente coperti;

56.

accoglie con favore l'adozione della politica dell'UE relativa alla formazione in ambito PSDC e il ruolo importante svolto dall'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) quale istituto di formazione principale integrato nelle strutture della PSDC; invita gli Stati membri a fornire risorse finanziarie, umane e infrastrutturali adeguate per l'AESD;

57.

si rammarica del fatto che gli Stati membri non stiano predisponendo rapidamente il personale necessario per le fasi di preparazione e di organizzazione delle missioni civili della PSDC; accoglie con favore, in tale contesto, la proposta elaborata congiuntamente dai servizi del SEAE e della Commissione riguardante un approccio articolato su più livelli per velocizzare lo schieramento delle missioni civili della PSDC;

58.

incoraggia sforzi ulteriori volti ad accelerare la fornitura di finanziamenti per le missioni civili e civili-militari e a semplificare le procedure decisionali e l'attuazione; ritiene, a tale proposito, che, per promuovere l'esecuzione rapida e flessibile delle operazioni, la Commissione dovrebbe avvalersi di atti delegati ai sensi dell'articolo 210 del regolamento finanziario per introdurre, nelle misure di gestione delle crisi previste dalla PSDC, norme specifiche in materia di appalti;

59.

accoglie con favore l'istituzione della piattaforma per il sostegno alle missioni nel 2016; si rammarica delle sue dimensioni e del suo ambito limitati e ribadisce l'invito a compiere ulteriori progressi verso un centro servizi condiviso, che consentirebbe ulteriori miglioramenti in termini di efficienza fornendo un punto di coordinamento centrale per tutti i servizi di sostegno alle missioni;

60.

esorta il SEAE e il Consiglio a intensificare gli sforzi in atto per migliorare la sicurezza informatica, in particolare per le missioni della PSDC, tra l'altro adottando misure a livello di UE e di Stati membri per mitigare le minacce alla PSDC, ad esempio rafforzando la resilienza tramite l'istruzione, la formazione e le esercitazioni, e semplificando l'offerta di istruzione e formazione per la difesa informatica dell'UE;

61.

ritiene che l'UE e i suoi Stati membri si trovino a far fronte a una minaccia senza precedenti sotto forma di attacchi informatici sponsorizzati dagli Stati nonché criminalità e terrorismo informatici; ritiene che la natura degli attacchi informatici li renda una minaccia a cui è necessario dare una risposta a livello di UE; incoraggia gli Stati membri a fornire reciproca assistenza in caso di attacco informatico lanciato contro uno di loro;

62.

invita gli Stati membri ad applicare pienamente la ripartizione degli oneri alle missioni militari della PSDC attraverso il progressivo ampliamento del finanziamento comune per conseguire il pieno finanziamento comune, che dovrebbe consentire a un maggior numero di Stati membri di contribuire con le proprie capacità e forze o solo con finanziamenti e incoraggiarli a farlo; sottolinea l'importanza di riesaminare il meccanismo Athena a tale riguardo e di coprire tutti i costi relativi al finanziamento delle operazioni militari della PSDC;

63.

esorta il Consiglio ad agire in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, TUE e ad adottare quanto prima la decisione di istituire il fondo iniziale per il finanziamento urgente delle fasi iniziali delle operazioni militari inerenti alle missioni indicate all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, TUE; esorta il Consiglio a risolvere i problemi attuali relativi al finanziamento di missioni ibride; chiede una maggiore flessibilità delle norme finanziarie dell'UE al fine di migliorare la capacità di quest'ultima di rispondere alle crisi, nonché l'attuazione delle disposizioni del trattato di Lisbona in vigore;

Cooperazione UE-NATO

64.

ritiene che, nel contesto attuale, il partenariato strategico tra l'UE e la NATO sia essenziale per affrontare le sfide per la sicurezza che si pongono all'Unione e al suo vicinato; è del parere che la dichiarazione congiunta UE-NATO e le successive azioni di attuazione abbiano il potenziale per portare la cooperazione e la complementarità a un livello superiore e rappresentino una nuova e sostanziale fase del partenariato strategico; si compiace dell'insieme comune di 42 proposte volte a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le due organizzazioni, 10 delle quali mirano ad aumentare la resilienza contro le minacce ibride; osserva che tale lavoro sarà portato avanti all'insegna della totale apertura e trasparenza e rispetterà pienamente l'autonomia e le procedure decisionali delle due organizzazioni, sarà basato sui principi di inclusività e reciprocità e lascerà impregiudicata la specificità della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri; apprezza la cooperazione intrapresa nel quadro della lotta alle minacce informatiche, dello sviluppo della comunicazione strategica e del coordinamento delle operazioni in mare e delle esercitazioni congiunte e sottolinea l'eccellente cooperazione e complementarità nell'ambito dell'operazione Sophia dell'UE e dell'operazione Sea Guardian della NATO; si compiace della pubblicazione, nel giugno 2017, della prima relazione di attuazione congiunta delle due organizzazioni e dei progressi compiuti nell'attuazione dell'insieme comune di proposte, e chiede che i progressi continuino; sottolinea il pieno impegno dell'UE a favore della comunità transatlantica di valori e interessi comuni;

65.

osserva che un'Unione europea più forte e una NATO più forte si rafforzano a vicenda; ritiene che gli Stati membri debbano intensificare gli sforzi per agire sia all'interno di un'UED sia come garanti autonomi della sicurezza regionale, svolgendo un ruolo complementare all'interno della NATO, ove opportuno; osserva che, come indicato dalla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, l'UE deve contribuire a: a) rispondere a conflitti e crisi esterni; b) sviluppare le capacità dei partner; e c) proteggere l'Unione e i suoi cittadini; accoglie con favore l'insieme di iniziative in corso per attuare la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa, per sviluppare relazioni più solide tra l'UE e la NATO e per consentire agli Stati membri dell'UE di partecipare alla ricerca per la difesa e sviluppare insieme le capacità di difesa; è del parere che la sicurezza e la protezione dell'Europa dipenderanno in misura sempre maggiore da entrambe le organizzazioni, operanti nell'ambito dei rispettivi mandati; invita a compiere sforzi per migliorare la cooperazione nella lotta contro le minacce ibride, anche tramite il centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride, e nello scambio di informazioni e di intelligence;

66.

sottolinea l'importanza della cooperazione e dell'integrazione nell'ambito della sicurezza informatica non solo tra gli Stati membri, i partner chiave e la NATO, ma anche tra i diversi soggetti presenti nella società;

Partenariati PSDC

67.

sottolinea che i partenariati e la cooperazione con i paesi che condividono i valori dell'UE contribuiscono all'efficacia e all'impatto della PSDC; accoglie con favore, a tale riguardo, i contributi di Albania, Australia, Canada, Cile, Colombia, Georgia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Stati Uniti;

68.

accoglie con favore la firma dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'UE e gli Stati Uniti, del 7 dicembre 2016; invita il VP/AR a informare il Parlamento riguardo a come tale accordo abbia migliorato le condizioni e la tutela del personale delle missioni della PSDC;

69.

invita il VP/AR e gli Stati membri a inserire addetti militari dell'UE nelle delegazioni dell'Unione per contribuire all'attuazione degli obiettivi strategici dell'Unione;

70.

accoglie con favore la proposta della Commissione di effettuare la revisione dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) al fine di sostenere le azioni svolte nell'ambito dell'iniziativa sul potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD), che consentiranno all'UE di finanziare il potenziamento delle capacità e la resilienza dei paesi partner; incoraggia il SEAE e la Commissione ad attuare quanto prima l'iniziativa CBSD, per migliorare l'efficacia e la sostenibilità delle missioni della PSDC e adottare un approccio più flessibile e integrato a livello di Unione che sfrutti le sinergie tra i settori civile e militare;

o

o o

71.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, alle agenzie dell'UE nei settori spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0493.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0344.

(3)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 144.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0435.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0440.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0092.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2017)0302.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/47


P8_TA(2017)0493

Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (2017/2121(INI))

(2018/C 369/06)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune,

visti gli articoli 21 e 36 del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità politica,

vista la comunicazione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 2016 su una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e la comunicazione congiunta della Commissione e del SEAE del 2017 su un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'Unione europea,

visti i principi chiave sanciti dalla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, in particolare quelli che riguardano la sovranità e l'integrità territoriale degli Stati e l'inviolabilità delle frontiere, che sono rispettati nella stessa misura da tutti gli Stati partecipanti,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/HR, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i bilanci (A8-0350/2017),

Introduzione

1.

è convinto che nessun singolo Stato membro sia in grado di affrontare da solo le sfide che stanno di fronte a noi oggi; sottolinea che l'azione comune dell'UE è la soluzione più efficace per proteggere gli interessi dell'UE, promuovere i suoi valori, impegnarsi in un mondo più vasto come attore globale unito e influente e proteggere i suoi cittadini e gli Stati membri dalle crescenti minacce alla loro sicurezza, anche in una sfera digitale globale; sollecita gli Stati membri ad agire e a soddisfare le aspettative di quei cittadini europei che hanno ripetutamente sottolineato come la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea sia la più importante e necessaria fra tutte le politiche dell'UE; sollecita gli Stati membri ad agire e a soddisfare le aspettative di quei cittadini europei che hanno ripetutamente sottolineato come una politica estera e di sicurezza dell'Unione europea basata sui valori fondamentali e i diritti umani sia una delle più importanti e necessarie politiche dell’UE; ritiene sia giunto il momento che gli Stati membri attuino i mezzi, gli strumenti e le politiche della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per consentire all'UE di rispondere ai conflitti e alle crisi provenienti dall'esterno, consolidare le capacità dei partner e proteggere l'Unione europea;

2.

ricorda l'impegno dell'UE a sviluppare una politica estera e di sicurezza comune ispirata ai valori della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali e del rispetto della carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; ritiene che, per tenere fede a tale impegno e contribuire alla promozione dei diritti umani e della democrazia nel mondo, l'UE e i suoi Stati membri debbano esprimersi con una voce unica, affinché il loro messaggio sia ascoltato;

3.

è del parere che l'UE, per riuscire ad affrontare e a superare le sfide cui è confrontata, e in particolare le minacce alla sicurezza, debba essere un attore efficace, credibile e dotato di valori a livello globale, con una capacità di azione e dialogo efficace con altri attori globali, il che implica parlare con un'unica voce, agire insieme e concentrare le proprie risorse sulle priorità strategiche;

4.

rammenta che le politiche esterne dell'Unione devono essere coerenti fra loro e con le altre politiche dotate di una dimensione esterna e devono perseguire gli obiettivi definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea;

5.

ritiene che le azioni fondamentali attraverso cui l'Unione europea può soddisfare le aspettative dei suoi cittadini siano:

il coordinamento di una valutazione di gravi minacce e sfide all'interno dell'UE e un approccio comune su come farvi fronte; tenendo conto, in particolare, della prevenzione della radicalizzazione, che può sfociare nel reclutamento da parte di gruppi terroristici,

il consolidamento e l'approfondimento del progetto europeo e della sua azione esterna, segnatamente rafforzando la cooperazione e le capacità dell'UE nel settore della sua politica estera e di sicurezza comune, compresa la guerra dell'informazione;

la cooperazione tra Stati membri, partner, e le organizzazioni e istituzioni internazionali a difesa della pace in condizioni chiaramente definite e scelte accuratamente per rafforzare l'ordine politico ed economico globale improntato al diritto, compresa la protezione dei diritti umani, nonché collaborando con i partner per svolgere un ruolo di prima linea nella riconciliazione, la costruzione e il mantenimento della pace e, se necessario, la sua imposizione;

Coordinamento di una valutazione di gravi minacce e sfide all'interno dell'UE: affrontare l'attuale contesto politico e di sicurezza

6.

sottolinea che garantire la sicurezza dei cittadini dell'UE e l'integrità del suo territorio, stabilizzare il vicinato, segnatamente nei Balcani occidentali, con una particolare attenzione ad una maggiore visibilità dell'UE in questa regione, promuovere riforme per mantenere un ordine internazionale politico ed economico cooperativo basato su regole, affrontare le cause profonde dei conflitti armati e rafforzare le politiche di prevenzione dei conflitti, risoluzione pacifica delle controversie e dialogo con le democrazie pluraliste impegnate nella difesa dei diritti umani, sono i presupposti chiave per la stabilità dell'Unione europea; chiede una più attiva diplomazia pubblica dell'UE e una maggiore visibilità dei progetti attuati dall'UE;

7.

è dell'opinione che, in un ambiente internazionale sempre più caratterizzato da conflitti e instabilità, solo una combinazione di multilateralismo efficace, potere di persuasione (soft power) e potere di coercizione (hard power) credibile sia in grado di affrontare le grandi sfide in materia di sicurezza, in particolare la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la violazione dell'assetto della sicurezza in Europa, il terrorismo, i conflitti nel vicinato orientale e meridionale, le guerre per procura, la guerra ibrida e dell’informazione, compresa l’aggressione digitale, e l’insicurezza energetica; sottolinea che tali sfide comprendono anche le crisi dei rifugiati nella loro dimensione umanitaria, sfidando il comportamento aggressivo della Corea del Nord, la violazione del diritto internazionale da parte della Russia e la crescente potenza militare della Cina, per cui solo una forte risposta diplomatica sarà sufficiente;

8.

ritiene che una politica estera e di sicurezza comune più efficace dipenda innanzitutto dalla definizione di priorità e di visioni strategiche comuni; è dell'opinione che sia necessario affrontare alla radice le cause dell'instabilità, ampiamente diffusa a causa di Stati falliti o fragili, e della migrazione forzata e irregolare; povertà, mancanza di opportunità economiche e di accesso all’istruzione, esclusione sociale, conflitti armati, governance antidemocratica e inefficiente, corruzione, cambiamenti climatici, crescente settarismo, minaccia di radicalizzazione e diffusione di ideologie estremiste; ricorda il piano d'azione adottato in occasione del vertice di La Valletta, che chiede una responsabilità condivisa dei paesi di origine, transito e destinazione; sottolinea l'importanza di abbattere il modello economico delle reti di trafficanti;

9.

sottolinea la necessità di contrastare le tendenze autocratiche e nepotistiche, intensificare il sostegno alle forze democratiche e lottare contro il terrorismo islamico nel vicinato meridionale e tra i vicini dei nostri vicini e partner e di mirare a quei gruppi che tentano di incoraggiare i cittadini dell'UE a combattere per la loro causa estremista; ricorda che la regione del Sahel e le altre zone a essa connesse geograficamente rappresentano regioni prioritarie per garantire la sicurezza dell'Unione europea; ribadisce la necessità di sforzi diplomatici concertati da parte dell'UE, degli Stati Uniti e di altri partner internazionali, onde lavorare con attori della regione, quali Turchia, Stati del Golfo e Iran, sulla necessità di una posizione chiara contro l'estremismo religioso e il terrorismo e definire una strategia comune per risolvere tale sfida globale in linea con l’impegno, assunto a livello dell'ONU, di rispettare il diritto internazionale e i valori universali; ritiene che questi sforzi diplomatici dovrebbero essere accompagnati dall'ampio spettro di altri mezzi e strumenti a disposizione dell'UE, inclusi quelli per il miglioramento delle condizioni politiche, sociali ed economiche che consentano l'instaurazione e il mantenimento della pace;

10.

ritiene che il contrasto dell'estremismo violento dovrebbe andare di pari passo con il rispetto dei diritti umani universali; sottolinea che l'UE deve contrastare e condannare gli Stati sostenitori della radicalizzazione e del terrorismo, specialmente laddove tale sostegno sia indirizzato alle organizzazioni presenti nell'elenco dell'UE come organizzazioni terroristiche; sottolinea l’importanza del rafforzamento della cooperazione con i nostri partner che hanno esperienza in materia di lotta al terrorismo;

11.

sottolinea che una soluzione sostenibile alla crisi siriana può essere raggiunta solo in seno all'attuale quadro concordato dell'ONU e deve basarsi su una soluzione politica inclusiva guidata dalla Siria, che coinvolga tutte le parti interessate pertinenti; continua a esortare tutti i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assumersi le proprie responsabilità in merito alla crisi siriana; sostiene l'appello dell'inviato speciale per la Siria del Segretario generale delle Nazioni Unite agli Stati garanti del cessate il fuoco affinché si adoperino con urgenza per mantenere lo stato di cessate il fuoco;

12.

plaude alla strategia dell'UE sulla Siria, adottata nell’aprile 2017, che comprende l'estensione delle sanzioni alle persone coinvolte nello sviluppo e nell'utilizzo di armi chimiche; invita ad un’ulteriore estensione delle sanzioni a coloro che si sono resi responsabili di violazioni dei diritti umani; sottolinea che tutti i responsabili di violazioni del diritto internazionale devono risponderne dinanzi alla giustizia; ribadisce la sua richiesta all'UE e ai suoi Stati membri affinché valutino, con i partner, la creazione di un tribunale per i crimini di guerra in Siria, in attesa di un rinvio favorevole alla CPI; sottolinea la necessità che l'UE dimostri il suo pieno impegno nell'assistenza alla ricostruzione della Siria dopo il conflitto;

13.

invita tutte le parti coinvolte, sia all'interno che all'esterno della Libia, a sostenere l'accordo politico libico sottoscritto il 17 dicembre 2015 e il conseguente Consiglio presidenziale, che rappresenta l'unica autorità riconosciuta dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite; sottolinea che la risoluzione della crisi libica è un presupposto per la stabilità nel Mediterraneo; sottolinea l'importanza del vicinato meridionale e la necessità di conseguire uno spazio euromediterraneo di pace, prosperità, stabilità e integrazione; sottolinea il proprio forte appoggio a favore di una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese, con uno Stato palestinese indipendente, democratico, realistico e contiguo che viva fianco a fianco con un sicuro Stato di Israele in pace e sicurezza; insiste sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE nei confronti delle situazioni di occupazione o annessione del territorio;

14.

plaude alla proseguimento della positiva attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG), concordato dall'UE3+3 con l'Iran, da parte di tutti gli attori; sottolinea che la prosecuzione della piena attuazione di tale accordo da parte di tutti gli attori coinvolti è essenziale per gli sforzi globali in materia di non proliferazione e risoluzione dei conflitti in Medio Oriente; sottolinea che il PACG è un accordo multilaterale che è stato approvato con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e non può essere modificato unilateralmente; sottolinea il rischio per la sicurezza rappresentato dal programma iraniano dei missili balistici e pone l’accento sulla necessità di una piena attuazione della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che invita l'Iran a non intraprendere attività connesse a missili balistici progettati per essere in grado di fornire armi nucleari, compresi i lanci che utilizzano tale tecnologia dei missili balistici;

15.

rileva che il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ufficialmente aggiornato il proprio «elenco di cittadini espressamente identificati» (Specially Designated Nationals (SDN)), utilizzato nella lotta contro il terrorismo, per includervi il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;

16.

esprime profonda preoccupazione per la catastrofe umanitaria in corso nello Yemen; sottolinea nuovamente che non ci può essere una soluzione militare al prolungato conflitto nello Yemen e sostiene gli sforzi profusi dall'UE e dall'ONU per conseguire il cessate il fuoco e gettare le fondamenta per i negoziati di pace; ritiene che l'UE debba agire per garantire l'esistenza alle minoranze etnico-religiose in Medio Oriente, in particolare a quelle di Iraq e Siria;

17.

condanna il reiterato esercizio del diritto di veto da parte della Russia in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite poiché ritiene che comprometta gli sforzi internazionali di pace e risoluzione del conflitto in Siria e, più generalmente, nel vicinato meridionale dell'Unione europea;

18.

riconosce che occorre impegnarsi ulteriormente per rendere possibili la migrazione e la mobilità regolari, anche a livello bilaterale, sostenendo una mobilità adeguatamente gestita tra i continenti e all'interno degli stessi, oltre a incoraggiare le politiche che promuovono i regolari canali di migrazione, combattendo al contempo le reti illegali che traggono profitto dalle persone vulnerabili; sottolinea gli sforzi compiuti dai singoli Stati membri a tale riguardo e ritiene essenziale rafforzare il percorso di accesso legale e sicuro all'Europa; lamenta, in tal senso, l'assenza di una politica dell'UE in materia di migrazione e asilo autentica, equilibrata e credibile, come dimostrato dalla crisi in corso nel Mediterraneo, e chiede al Consiglio e agli Stati membri di agire di conseguenza;

19.

crede fermamente che sia necessario un nuovo approccio alle relazioni dell'UE con i suoi vicini orientali; ritiene che sostenere i paesi che desiderano instaurare legami più stretti con l'UE debba essere una delle massime priorità della politica estera dell'Unione; ritiene che il prolungamento delle sanzioni contro singoli ed enti in Russia sia un esito inevitabile della mancata attuazione degli accordi di Minsk e continua a ritenere che tale attuazione da parte di tutti gli attori coinvolti costituisca la base di una soluzione politica sostenibile per il conflitto nell'Ucraina orientale;

20.

sottolinea che la possibilità di relazioni più cooperative con la Russia dipenda dal pieno rispetto, da parte della Russia, dell'assetto di sicurezza europeo e del diritto internazionale; insiste sul fatto che l'UE dovrebbe mantenere l’opzione di imporre ulteriori sanzioni graduali nel caso in cui la Russia continui a violare il diritto internazionale; ribadisce il suo impegno a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e di tutti gli altri paesi del partenariato orientale entro i loro confini riconosciuti a livello internazionale; sottolinea che la decisione della Russia del 21 marzo 2014 di annettere la Crimea alla Federazione russa rimane illegale ai sensi del diritto internazionale e condanna la successiva decisione delle autorità russe di imporre con la forza i passaporti russi a tutti gli abitanti della Crimea; invita il VP/HR e il Consiglio a svolgere un ruolo più attivo ed efficace nel risolvere conflitti protratti e congelati;

21.

deplora le molteplici violazioni del diritto internazionale da parte della Russia e la sua guerra ibrida; riconosce, tuttavia, la possibilità di un coinvolgimento e di un dialogo selettivi, ragionati e coerenti con la Russia, in settori di interesse comune, al fine di assicurare la responsabilità e il rispetto del diritto internazionale; sottolinea la necessità di mantenere e incoraggiare la possibilità di una futura cooperazione per la risoluzione di crisi globali ove sia presente un interesse diretto o indiretto per l'UE o un’opportunità di promuovere i valori dell’UE;

22.

ritiene che la normalizzazione delle relazioni sia una necessità sia per l'Unione che per la Russia e che ogni futura strategia UE-Russia dovrebbe sottolineare il rafforzamento dell'impegno e del sostegno per i partner orientali dell'UE; ritiene che l’UE debba mantenere la porta aperta ad un approfondimento delle relazioni bilaterali politico-economiche con la Russia, a condizione che la Russia rispetti il diritto internazionale e gli accordi sottoscritti e ponga fine al suo atteggiamento sempre più assertivo nei confronti dei suoi vicini e dell'Europa;

23.

ribadisce che la sovranità, l'indipendenza e la composizione pacifica delle controversie sono principi chiave dell'assetto di sicurezza europeo e che ciò vale per tutti gli Stati; condanna appieno, di conseguenza, l'aggressione russa in Ucraina, compresi l'annessione illegittima della Crimea e il conflitto sostenuto dalla Russia nell'Ucraina orientale; esorta l’UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a chiedere alla Russia di fermare la sua aggressione e di liberare tutti i prigionieri politici; chiede alla comunità internazionale di svolgere un ruolo più attivo ed efficace nella risoluzione del conflitto e di sostenere tutti gli sforzi per una soluzione pacifica duratura che rispetti l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, in particolare mediante lo spiegamento, con il consenso delle autorità ucraine, di missioni di costruzione e mantenimento della pace su tutto il territorio;

24.

ribadisce la necessità di un riorientamento strategico sui Balcani occidentali, riconoscendo la necessità che l'UE dia seguito alle sue ambizioni nella regione poiché, così facendo, ridarebbe slancio ad una politica credibile di allargamento dell'UE sulla base dei criteri di Copenaghen, e rafforzerebbe lo Stato di diritto e la resilienza delle istituzioni statali; ritiene che la stabilità dei Balcani occidentali debba continuare a essere una delle principali priorità; chiede maggiori sforzi per migliorare le condizioni socioeconomiche e politiche della regione; è convinto che l'integrazione europea e la riconciliazione regionale siano il modo migliore per affrontare i pericoli derivanti da interferenze e influenze estere destabilizzanti, dai finanziamenti delle grandi reti salafiste e wahabite e dal reclutamento dei foreign fighters, dalla criminalità organizzata, dalle grandi controversie tra Stati, dalla disinformazione e dalle minacce ibride; sottolinea la necessità di restare impegnato a promuovere società politiche altamente funzionanti nella regione; sottolinea l'importanza che i paesi dei Balcani occidentali si allineino alla politica estera e di sicurezza dell'UE, fermi restando i progressi compiuti nel processo di integrazione nell'UE; sollecita l'immediata apertura del pertinente capitolo per tutti i paesi candidati dei Balcani occidentali;

25.

ribadisce che, una volta soddisfatti tutti questi criteri, le porte dell'UE sono aperte all'adesione; plaude agli sforzi, recentemente profusi in seno al processo di Berlino e al vertice di Trieste, tesi a dare ulteriore slancio alla convergenza dei paesi dei Balcani occidentali verso l'adesione all'UE; ribadisce che occorre prestare particolare attenzione e sostegno all'attuazione di riforme istituzionali e politiche cruciali nei Balcani occidentali e invita la Commissione a riconsiderare la possibilità di un'assegnazione supplementare di risorse finanziarie per lo strumento di assistenza preadesione (IPA), uno degli strumenti più importanti per aiutare l'attuazione di tali riforme;

26.

ricorda che il riesame della politica europea di vicinato (PEV) chiede il coinvolgimento dei paesi terzi limitrofi; invita a sostenere maggiormente i vicini dei nostri vicini, sulla base di valori e interessi comuni, per far fronte ai temi globali e affrontare le sfide comuni; evidenzia la necessità di promuovere l'emancipazione e la tutela delle donne, dei gruppi sociali vulnerabili e delle minoranze, in particolare in Africa, dove sono necessari una stretta cooperazione tra PMI europee e locali, in partenariato con la società civile, nonché il sostegno alla costruzione di istituzioni democratiche, trasparenti ed efficaci e la promozione di un ordine mondiale basato su regole;

27.

ritiene che le politiche in materia di cooperazione internazionale e sviluppo siano strumenti fondamentali per raggiungere tali obiettivi ed esorta a distribuire e utilizzare i fondi dell'UE in modo più trasparente, maggiormente ottimizzato, efficiente ed efficace nonché a creare maggiori sinergie con altre organizzazioni internazionali; evidenzia la necessità di affrontare le gravi minacce alla sicurezza in Africa al fine di eliminare la minaccia terroristica rappresentata dai gruppi terroristici, garantire la prevenzione del reclutamento di individui, contrastare le ideologie radicali e affrontare le questioni connesse alla sicurezza energetica mediante fonti energetiche ecocompatibili e sostenibili, promuovendo al contempo soluzioni extra-rete;

28.

condanna con forza qualunque tentativo dei presidenti in carica di restare al potere oltre i limiti di mandato violando, aggirando o modificando illegalmente le leggi elettorali, in particolare la costituzione; condanna allo stesso modo qualsiasi strategia volta ad abolire o eludere i limiti di mandato; esorta tutti i governi ad adottare misure atte a garantire la trasparenza e l'integrità dell'intero processo elettorale, e a prendere tutte le misure e le precauzioni necessarie per evitare la perpetrazione di frodi o prassi illegali; esprime preoccupazione, al riguardo, per le crisi politiche e per le conseguenti violenze e violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare nei paesi della regione dei Grandi Laghi; ribadisce la sua fiducia in missioni di osservazione elettorale incisive e, se necessario, nel sostegno finanziario, tecnico e logistico quali strumenti per garantire processi elettorali equi, credibili e democratici;

29.

incoraggia lo sviluppo di una strategia coerente e solida per la regione del Sahel volta a migliorare la governance nonché la responsabilità e la legittimità delle istituzioni statali e regionali, a rafforzare la sicurezza, a contrastare la radicalizzazione, la tratta di essere umani e il traffico di armi e stupefacenti e a consolidare le politiche economiche e di sviluppo;

30.

ribadisce la necessità di un aggiornamento della strategia per le relazioni UE-Asia; esprime sostegno, in questo contesto, a una più solida cooperazione nel quadro delle riunioni Asia-Europa, anche in termini di dimensione parlamentare; incoraggia a sostenere una più stretta cooperazione regionale e misure volte a instaurare un clima di fiducia nell'Asia meridionale al fine di ridurre le tensioni tra India e Pakistan; raccomanda il sostegno continuo alla mediazione dell'UE nel processo di pace a guida e titolarità afghane; sottolinea che la salvaguardia della pace, della stabilità e della prosperità nella regione Asia-Pacifico è di interesse fondamentale per l'UE e i suoi Stati membri; ritiene fondamentale ed estremamente urgente sviluppare una strategia dell'UE aggiornata per la regione dell'Asia nordorientale alla luce del continuo processo di militarizzazione e dell'atteggiamento aggressivo e irresponsabile mostrato dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC); condanna i test e le provocazioni da parte della RPDC, nonché le sue molteplici violazioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obblighi internazionali; esorta a ricorrere al potere diplomatico dell'UE per esercitare pressioni sulla RPDC al fine di convincere i suoi leader ad abbandonare le armi di distruzione di massa; chiede la mobilitazione di tutti gli strumenti diplomatici, comprese le sanzioni, onde impedire un inasprimento della crisi; chiede la denuclearizzazione irreversibile della penisola coreana attraverso mezzi pacifici e la piena attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

31.

sottolinea che la salvaguardia della pace, della stabilità e della prosperità nella regione Asia-Pacifico è di interesse fondamentale per l'UE e i suoi Stati membri; invita tutte le parti interessate a risolvere le controversie con mezzi pacifici e ad astenersi dall'intraprendere azioni unilaterali per modificare la situazione attuale, anche nel Mar Cinese orientale e meridionale e nello stretto di Taiwan, al fine di salvaguardare la sicurezza regionale; ribadisce il proprio impegno a sostenere una partecipazione significativa di Taiwan a organizzazioni e attività internazionali;

32.

ricorda che l'America latina condivide con l'UE valori e principi comuni e la fiducia in un multilateralismo efficace, e ritiene che il partenariato UE-America latina sia importante e vada rafforzato per affrontare congiuntamente le principali sfide a livello globale; esprime profonda preoccupazione per gli attacchi contro i membri della magistratura e i leader dell'opposizione eletti democraticamente e della società civile in Venezuela; sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, i progressi verso la democrazia nonché le libertà fondamentali e i diritti umani sono pietre miliari per una più profonda integrazione e cooperazione con i paesi dell'America latina e dei Caraibi (ALC);

33.

ribadisce il suo sostegno al processo di pace in Colombia, decisivo per il futuro dei colombiani e la stabilizzazione nella regione; chiede che tutto il patrimonio delle FARC, ivi compreso il capitale ottenuto dal traffico di stupefacenti, sia impiegato per risarcire le vittime del conflitto;

Consolidamento e approfondimento del progetto europeo attraverso il potenziamento delle capacità dell'UE

34.

esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad adottare un approccio globale dell'UE ogniqualvolta sia opportuno e ritiene che un'azione coerente e coordinata in tutte le politiche dell'UE, tenendo conto al contempo degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e attuandoli, in particolare nei settori dell'aiuto umanitario, dell'agricoltura, dello sviluppo, del commercio, dell'energia, del clima, della scienza e della difesa e sicurezza informatiche, dovrebbe essere applicata in modo coerente e strutturato nell'azione esterna dell'UE al fine di sfruttare la forza collettiva dell'Unione; ritiene che la sicurezza energetica, il rispetto dei diritti umani e la diplomazia climatica rimangano degli aspetti complementari importanti della politica estera e di sicurezza comune dell'UE da trattare nel quadro di un approccio globale, e che l'Unione dell'energia dovrebbe essere ulteriormente migliorata;

35.

riconosce che i cambiamenti climatici potrebbero avere gravi conseguenze per la stabilità regionale e globale, poiché i conflitti riguardanti il territorio, il cibo, l'acqua e altre risorse causati dal riscaldamento globale indeboliscono le economie, minacciano la sicurezza regionale e generano flussi migratori; esorta ulteriormente l'UE e i suoi Stati membri a valutare in che modo si potrebbero integrare nella pianificazione militare a livello nazionale e unionale strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e quali capacità, priorità e risposte sarebbero considerate adeguate;

36.

sottolinea che la decisione del Regno Unito di recedere dall'UE incide in modo significativo sul futuro della cooperazione europea in materia di difesa e chiede un impegno costante da parte dell'UE e del Regno Unito, in quanto importanti partner internazionali, al fine di garantire la sicurezza europea; sottolinea che le elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno portano incertezza nel partenariato transatlantico ed evidenzia la necessità di un contrappeso per la difesa dell'UE e del conseguimento di un'autonomia strategica;

37.

ritiene che, per rendere la propria politica estera e di sicurezza comune più autorevole, efficace e fondata sui valori, l'UE dovrebbe migliorare la sua sicurezza energetica riducendo immediatamente l'attuale dipendenza dal petrolio e dal gas forniti dai regimi autoritari e diventando del tutto indipendente nel medio termine;

38.

sottolinea che l'attuale processo decisionale nella PESC, basato sull'unanimità in seno al Consiglio, costituisce il principale ostacolo a un'azione esterna dell'UE efficace e tempestiva; è del parere che il voto a maggioranza qualificata dovrebbe essere applicato anche alla PESC; ritiene che le istituzioni dell'UE debbano migliorare la loro capacità di prevedere conflitti e crisi, anche attraverso valutazioni d'impatto a breve e lungo termine delle loro politiche, al fine di affrontare alla radice le cause dei problemi; è del parere che l'UE debba essere in grado di rispondere in modo più veloce ed efficace allo sviluppo delle crisi e che dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla prevenzione dei conflitti utilizzando principalmente strumenti civili nelle fasi iniziali; invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni del Parlamento di seguire i il principio della responsabilità di proteggere; sottolinea la necessità di approfondire la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi partner e le organizzazioni internazionali, ed evidenzia l'importanza di un efficace scambio di informazioni e del coordinamento delle azioni di prevenzione;

39.

invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per rafforzare la capacità dell'UE di far fronte alle minacce ibride e informatiche, consolidare ulteriormente la capacità dell'UE e dei suoi paesi partner di contrastare le notizie false e la disinformazione, elaborare criteri chiari che rendano più agevole il riconoscimento delle notizie false, stanziare maggiori risorse e trasformare la task force StratCom in un'unità a pieno titolo all'interno del SEAE; invita, a tal proposito, a sviluppare capacità e metodi comuni per un'analisi esaustiva dei rischi e delle vulnerabilità e a consolidare la resilienza e le capacità di comunicazione strategica dell'UE; evidenzia il ruolo dei media indipendenti, sia online che offline, nella promozione della diversità culturale e delle competenze interculturali e la necessità di potenziare tali media in quanto fonti di informazioni affidabili, in particolare nell'UE e nei paesi del vicinato, e sottolinea che le stazioni televisive e radiofoniche comuni dell'UE dovrebbero essere ulteriormente potenziate; invita la Commissione a un migliore coordinamento con il SEAE e gli Stati membri riguardo a tali questioni;

40.

è del parere che la forza dell'Europa risieda nella sua capacità di creare una comunità di valori e il rispetto della diversità delle culture che unisce tutti gli europei; ritiene, in tale contesto, che l'UE svolga un ruolo di primo piano in quanto promotrice di democrazia, libertà, Stato di diritto, diritti umani e pari opportunità e che dovrebbe continuare a promuovere tali valori oltre i propri confini; ricorda che i diritti umani sono parte integrante della PESC e dovrebbero costituire una condizionalità essenziale delle politiche estere, inoltre tali politiche devono essere coerenti e fondate su principi; sottolinea che la diplomazia culturale dovrebbe divenire una parte sostanziale dell'azione esterna dell'UE ed esorta la Commissione a estendere il programma Erasmus+ e a promuovere lo sviluppo di un'ambiziosa diplomazia scientifica; chiede un coordinamento più stretto con l'UNESCO e il Comitato del patrimonio mondiale come pure con gli attori non statali e le organizzazioni della società civile in quanto partner fondamentali dell'UE;

41.

ricorda che la risoluzione 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 19 giugno 2008, afferma che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono costituire un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto che afferisce al crimine di genocidio, e che le donne devono beneficiare di una protezione umanitaria nelle situazioni di conflitto armato;

42.

ritiene che lo sviluppo di una solida industria della difesa rafforzi l'indipendenza tecnologica dell'Unione; chiede che siano messe a punto le risorse industriali e tecnologiche necessarie per migliorare la sicurezza informatica, anche attraverso la promozione di un mercato unico dei prodotti per la sicurezza informatica; invita a mettere a disposizione all'interno delle istituzioni dell'UE un numero significativamente maggiore di risorse finanziarie e umane per aumentare la capacità di sicurezza e difesa informatiche dell'UE; sottolinea la necessità di integrare la difesa informatica nell'azione esterna e nella politica estera e di sicurezza comune, come pure il bisogno di capacità migliorate per l'identificazione della criminalità informatica;

43.

osserva che la guerra dell'informazione e quella informatica, rivolte agli Stati membri dell'Unione europea e ad altri paesi occidentali, rappresentano un tentativo deliberato di destabilizzare e denigrare le strutture politiche, economiche e sociali; ricorda che la sicurezza degli Stati membri dell'UE che fanno parte della NATO è garantita ai sensi dell'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico; chiede un più stretto coordinamento in materia di difesa informatica tra gli Stati membri dell'UE, le istituzioni dell'UE, la NATO, gli Stati Uniti e altri partner credibili;

44.

evidenzia il ruolo dei media indipendenti nella promozione della diversità culturale e delle competenze interculturali e la necessità di potenziare tali media in quanto fonti di informazioni affidabili, in particolare nell'UE e nei paesi del vicinato, e di consolidare ulteriormente la capacità dell'UE di contrastare le notizie false e la disinformazione; evidenzia, in tale contesto, la necessità di sviluppare una maggiore resilienza a livello dell'UE rispetto alla diffusione di tali informazioni su Internet; invita la Commissione a un migliore coordinamento con il SEAE riguardo a tali questioni;

45.

ritiene che l'Europa dovrebbe rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di difesa comune, allo scopo di difendere i propri valori e principi comuni e la propria autonomia strategica; evidenzia l'importanza della correlazione tra sicurezza esterna e interna, un miglior utilizzo delle risorse e il controllo dei rischi alla periferia dell'Europa; rammenta che il legame tra sviluppo e sicurezza è un principio chiave che sottende all'approccio dell'Unione in materia di crisi e conflitti esterni; invita gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale del trattato di Lisbona relativamente alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e accoglie con favore, in tale contesto, il piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa; incoraggia una revisione dell'approccio dell'UE alle missioni civili della PSDC, in modo da garantire che tali missioni siano concepite, attuate e sostenute in maniera adeguata; ritiene che si dovrebbero sfruttare appieno le capacità dell'Agenzia europea per la difesa (AED), la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e i gruppi tattici dell'UE; esorta gli Stati membri a erogare finanziamenti aggiuntivi a tal fine;

46.

ritiene che l'Unione europea e i suoi Stati membri debbano elaborare efficaci politiche estere e di sicurezza, nonché collaborare con la NATO e gli altri partner internazionali, le Nazioni Unite, le ONG, i difensori dei diritti umani e altri soggetti su questioni di interesse comune, nell'ottica di promuovere la pace, la prosperità e la stabilità in tutto il mondo; evidenzia l'importanza della sensibilizzazione e dell'impegno politico a favore della rapida attuazione di una PSDC ambiziosa, efficace e strutturata; esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a far fronte ai problemi di comunicazione dell'UE rendendo l'azione esterna dell'UE più responsabile e visibile; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a conseguire risultati in materia di difesa sulla base della strategia globale dell'UE e dei piani della Commissione volti a migliorare lo sviluppo delle capacità e la ricerca in materia di difesa dell'UE;

47.

invita la Commissione a integrare pienamente le crescenti sfide in materia di sicurezza nella sua proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); ritiene che tanto il volume quanto la flessibilità del bilancio della PESC debbano corrispondere alle aspettative dei cittadini dell'UE relativamente al ruolo dell'Unione in quanto garante della sicurezza; insiste sulla necessità di sviluppare una visione globale per le politiche e gli strumenti dell'Unione nell'ambito della sicurezza, ivi compreso un proficuo coordinamento con il Fondo europeo per la difesa proposto; invita gli Stati membri a puntare all'obiettivo di destinare alla difesa il 2 % del PIL e a spendere il 20 % del proprio bilancio per la difesa per gli equipaggiamenti indicati come necessari dall'AED; sottolinea inoltre che ogni nuova politica deve essere sostenuta mediante nuove fonti di finanziamento; osserva che vari Stati membri hanno difficoltà a mantenere una vasta gamma di capacità difensive pienamente operative, principalmente a causa di vincoli finanziari; chiede pertanto di aumentare la collaborazione e il coordinamento in merito alle capacità da mantenere, affinché gli Stati membri possano specializzarsi in determinate capacità e spendere le loro risorse in maniera più efficace; ritiene che l'interoperabilità sia fondamentale ai fini di una maggiore compatibilità e integrazione delle forze degli Stati membri; ricorda che nel 2016 gli stanziamenti della PESC hanno costituito il 3,6 % degli impegni della rubrica 4 e lo 0,2 % dell'intero bilancio dell'UE; si rammarica che il volume e il livello di sottoesecuzione del capitolo relativo alla PESC, nonché il sistematico ricorso a storni dallo stesso, denotino una costante mancanza di ambizione dell'UE ad agire in qualità di attore globale;

48.

prende atto che i blocchi all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ostacolano l'azione della comunità internazionale e impediscono la risoluzione delle crisi; chiede ancora una volta agli Stati membri di sostenere la riforma della composizione e del funzionamento del Consiglio di sicurezza;

Cooperazione in seno alle coalizioni e con istituzioni competenti in materia di sicurezza

49.

sottolinea che è nell'interesse strategico dell'UE salvaguardare e approfondire le sue relazioni transatlantiche sulla base del rispetto dei valori comuni, del diritto internazionale e del multilateralismo; invita l'UE a continuare a sviluppare la propria autonomia strategica e a creare le proprie capacità per meglio far fronte ai conflitti regionali e internazionali che influiscono sull'UE; ritiene che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi sull'adeguamento delle strutture transatlantiche alle sfide attuali, quali la tutela dei diritti umani, la lotta ai cambiamenti climatici, la lotta al terrorismo internazionale e alla corruzione, la prevenzione della radicalizzazione, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché sui mezzi per contrastare i tentativi di paesi terzi di destabilizzare l'UE e la NATO; sottolinea inoltre l'importanza di una cooperazione continua e rafforzata tra l'UE e gli Stati Uniti, a livello bilaterale e attraverso la NATO, su questioni comuni; ricorda che l'UE e gli Stati Uniti costituiscono ciascuno il principale partner dell'altro, e che le azioni unilaterali servono solo a indebolire il partenariato transatlantico; ritiene che l'Europa debba potenziare ulteriormente un'alleanza virtuosa tra i settori privato e pubblico e che dovrebbe rafforzare la relazione strategica con gli Stati Uniti; invita il Consiglio e il SEAE a sollevare regolarmente il problema delle sanzioni extraterritoriali degli Stati Uniti nel dialogo con il governo statunitense;

50.

sostiene fermamente la dichiarazione del vertice di Varsavia del 2016, in particolare sulla cooperazione UE-NATO, e accoglie con favore le decisioni sulla più stretta cooperazione tra la NATO e l'Unione europea in numerosi settori nonché sul posizionamento delle forze statunitensi, canadesi e altre forze multinazionali sul fronte orientale dell'UE;

51.

chiede una maggiore condivisione di intelligence tra gli Stati membri, una maggiore condivisione di intelligence a livello interistituzionale e il coordinamento tra l'UE, gli Stati membri e la NATO, e insiste sulla necessità di continuare a collaborare il più strettamente possibile in modo complementare, rispettando pienamente le norme e i valori fondamentali europei; riconosce che la condivisione di informazioni e l'azione coordinata tra l'UE, gli Stati membri e la NATO produrranno risultati in ambiti quali il terrorismo, la risposta alle minacce ibride, la conoscenza situazionale, lo sviluppo della resilienza, le comunicazioni strategiche, la sicurezza informatica e lo sviluppo delle capacità rispetto ai partner dell'UE; ritiene che un ulteriore coordinamento e una più stretta collaborazione con altri organismi multilaterali esistenti, come Eurocorps, siano necessari al fine di aumentare la sicurezza dell'UE; ribadisce che la rivitalizzazione dei partenariati strategici dovrebbe costituire una priorità per l'UE;

52.

sottolinea il ruolo del Parlamento nel plasmare un'autentica politica estera comune, in linea con le aspettative dei cittadini europei; invita il Consiglio ad agire di concerto con il Parlamento nelle fasi principali del processo decisionale della politica estera;

53.

prende atto del lavoro svolto dal VP/AR e chiede che continui a garantire che le future relazioni annuali siano più concise e rivolte al futuro, concentrandosi sulle priorità più importanti per l'anno successivo e su una valutazione delle misure avviate nell'anno precedente, anche per quanto concerne le implicazioni finanziarie, onde fornire un quadro completo sui risultati dell'UE;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché agli Stati membri.

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/56


P8_TA(2017)0494

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2017/2122(INI))

(2018/C 369/07)

Il Parlamento europeo,

visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979 (1),

viste le raccomandazioni generali della CEDAW nn. 12, 19 e 35 sulla violenza contro le donne, n. 26 sulle donne lavoratrici migranti e n. 32 sugli aspetti di genere legati allo status di rifugiate, all'asilo, alla nazionalità e all'apolidia delle donne,

vista la risoluzione 69/167 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, approvata il 18 dicembre 2014 (2), sulla tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status di immigrazione,

vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 18 dicembre 1990 (3),

viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza nn. 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 e 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,

visti la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (4) e le convenzioni dell'ILO nn. 43 e 97,

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (5),

vista la dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016 (6),

visti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, volta a garantire pace e prosperità ai popoli e al pianeta (7),

vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, del 12 aprile 2011 (Convenzione di Istanbul), firmata dall'Unione il 13 giugno 2017 (8),

visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, adottati nel 1976 e riveduti nel 2011 (9),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012 (10),

visto il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019), adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015 (11),

visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review June 2017» (Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019: riesame intermedio del giugno 2017) (SWD(2017)0254),

visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle ragazze e delle donne attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020), adottato nel 2015 (SWD(2015)0182),

viste la strategia globale sulla politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata il 28 giugno 2016 da Federica Mogherini, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) (12), e la prima relazione sulla sua attuazione, pubblicata nel 2017, intitolata «From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy» (Da una visione condivisa a un'azione comune: attuazione della strategia globale dell'UE) (13),

vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (14),

vista l'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015 (COM(2015)0240) e la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0385),

visti gli orientamenti dell'Unione in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, adottati nel 2007 e riveduti nel 2017 (15),

vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea intitolata «Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» (16), adottata dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione il 7 giugno 2017,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati nel 2014 (17),

vista la tutela della libertà di espressione offline e online conferita dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati nel 2013 (18),

vista la tutela internazionale della libertà di religione o di credo conferita dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Dichiarazione del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione, adottate il 21 febbraio 2011 (19),

visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, adottati nel 2013 (20),

visti gli orientamenti dell'UE per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottati nel 2001 e riveduti nel 2012 (21),

visti il protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (22), e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati nel 2013 (23),

viste le linee direttrici dell'UE per i dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani, adottate nel 2001 e rivedute nel 2009 (24),

visti gli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario, adottati nel 2005 e riveduti nel 2009 (25),

visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, adottati nel 2008 (26),

visti gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, adottati nel 2003 e riveduti nel 2008 (27),

visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (28),

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, adottati nel 2005 e riveduti nel 2008 (29),

vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 (30),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 su «Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC» (31),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e la politica dell'Unione europea in materia (32), nonché le precedenti risoluzioni sull'argomento,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi (33),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (34),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione (35),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2016 (36),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen (37), che invita il VP/AR ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita,

viste le sue risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

visto il suo premio Sacharov per la libertà di pensiero, conferito nel 2016 a Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar,

visti la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta (38), la relazione del Relatore speciale sulle questioni delle minoranze del 28 gennaio 2016 concernente le minoranze e la discriminazione di casta e sistemi analoghi di status ereditario (39), nonché lo strumento di orientamento delle Nazioni Unite sulla discriminazione fondata sulla discendenza,

vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 su "Sostegno dell'UE alla Corte penale internazionale: affrontare le sfide e superare le difficoltà (40),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0365/2017),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 21 TUE, l'Unione europea si adopera per una politica estera e di sicurezza comune (PESC) guidata dai principi che hanno ispirato la sua stessa creazione e che si prefigge di promuovere nel mondo democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto internazionale; che l'Unione deve aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

B.

considerando che le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali attualmente perpetrate in tutto il mondo, compresi i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il genocidio, richiedono sforzi risoluti da parte dell'intera comunità internazionale;

C.

considerando che il rispetto, la promozione, l'indivisibilità e la tutela dell'universalità dei diritti umani sono pietre angolari della PESC; che, dato il proprio ruolo di controllo della PESC, il Parlamento ha il diritto di essere tenuto informato e di essere consultato in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali relativi a tale politica (articolo 36 TUE);

D.

considerando che la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, adottata dal Consiglio nel giugno 2016, asserisce che i diritti umani devono essere integrati in maniera sistematica in tutti gli ambiti strategici e le istituzioni, compresi il commercio internazionale e la politica commerciale;

E.

considerando che una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE, come pure tra le politiche esterne stesse, è un requisito fondamentale per il successo e l'efficacia della politica dell'UE in materia di diritti umani; che una maggiore coerenza dovrebbe consentire all'UE di reagire più rapidamente sin dai primi segni di violazioni dei diritti umani e, in alcuni casi, di anticiparne e prevenirne la perpetrazione, anche nel campo del commercio internazionale e della politica commerciale;

F.

considerando che l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace incentrato sulle Nazioni Unite è parte integrante della politica esterna dell'Unione ed è fondato sulla convinzione che un sistema multilaterale basato su norme e valori universali sia lo strumento più adatto per affrontare le crisi, le sfide e le minacce globali;

G.

considerando che l'articolo 207 TFUE prevede che la politica commerciale dell'Unione si fondi sui principi e sugli obiettivi dell'azione esterna dell'UE; che il commercio e i diritti umani possono esercitare un impatto reciproco nei paesi terzi e che, in un regime di responsabilità delle imprese quale quello attualmente proposto in seno alle Nazioni Unite e di catene di valore globali, la comunità imprenditoriale svolge un ruolo importante nell'offrire incentivi positivi in termini di promozione dei diritti umani, della democrazia e della responsabilità delle imprese; che il buongoverno e le autorità pubbliche operanti nell'interesse generale svolgono un ruolo importante nel comportamento delle imprese; che l'Unione partecipa agli sforzi volti a elaborare un trattato vincolante in materia di imprese e diritti umani;

H.

considerando che la tutela dei diritti umani dei gruppi più vulnerabili, come le minoranze etniche, linguistiche e religiose, le persone con disabilità, la comunità LGBTI, le donne, i bambini, i richiedenti asilo e i migranti, merita particolare attenzione;

I.

considerando che le donne e i bambini devono far fronte a minacce, discriminazione e violenza, specialmente nelle zone di guerra e sotto regimi autoritari; che la parità di genere incorpora valori europei fondamentali ed è al centro dei valori europei ed è sancita dal quadro giuridico e politico dell'Unione; che la violenze e la discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze sono aumentate in modo significativo negli ultimi anni;

J.

considerando che spetta agli Stati la responsabilità ultima di salvaguardare tutti i diritti umani adottando e applicando trattati e convenzioni internazionali sui diritti umani, monitorando le violazioni dei diritti umani e garantendo mezzi di ricorso efficaci per le vittime;

K.

considerando che un numero crescente di violazioni dei diritti umani che si configurano come crimini di guerra e crimini contro l'umanità, compreso il genocidio, viene perpetrato da soggetti statali e non statali;

L.

considerando che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, ivi compresa la libertà di credere o di non credere, di professare o meno la religione di propria scelta, di adottare una religione, abbandonarla o cambiarla, deve essere garantita in tutto il mondo e preservata incondizionatamente, in particolare attraverso il dialogo interreligioso e interculturale; che sono diffuse le leggi che proibiscono la blasfemia e che vi sono Stati che stabiliscono punizioni che vanno dalle pene detentive alla fustigazione e alla condanna a morte;

M.

considerando che la libertà di opinione e di espressione, la libertà di riunione e di associazione e lo svolgimento di processi elettorali periodici, trasparenti e autentici costituiscono elementi essenziali della democrazia; che in società fragili, tendenti al conflitto o oppressive, le elezioni possono talvolta innescare una violenza diffusa;

N.

considerando che impegnarsi con i paesi terzi in tutte le sedi bilaterali e multilaterali, ad esempio nel quadro dei dialoghi sui diritti umani, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare le questioni riguardanti i diritti umani;

O.

considerando che occorre mettere a disposizione risorse adeguate e utilizzarle nella maniera più efficace al fine di rafforzare la promozione dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi;

P.

considerando che l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari costituisce un diritto umano fondamentale e che la limitazione di tale accesso rappresenta una delle cause della tensione geopolitica in talune regioni;

Q.

considerando che i siti del patrimonio culturale subiscono crescenti minacce sotto forma di razzie illecite e vandalismo, in particolare nel Medio Oriente;

R.

considerando che l'istruzione ha un ruolo essenziale da svolgere nel prevenire le violazioni dei diritti umani e i conflitti e contribuisce a rafforzare la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali all'interno di sistemi democratici; che gli istituti di istruzione che promuovono i diritti umani, il rispetto e la diversità dovrebbero essere sostenuti dagli Stati; che i canali di comunicazione, divenuti più numerosi, rappresentano uno strumento importante attraverso il quale comunicare in tempi rapidi gli abusi dei diritti umani e raggiungere un ampio numero di vittime o potenziali vittime di violazioni dei diritti umani nei paesi terzi, fornendo loro informazioni e assistenza; che la raccolta di dati completi e disaggregati è essenziale per la salvaguardia dei diritti umani, principalmente quelli dei gruppi più vulnerabili, emarginati o a rischio di emarginazione; che anche l'uso d'indicatori appropriati rappresenta un modo efficace per valutare i progressi nel rispetto da parte degli Stati degli obblighi loro incombenti in virtù dei trattati internazionali;

Considerazioni generali

1.

esprime profonda preoccupazione per l'arretramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, che continuano a essere minacciati in tutto il mondo; ricorda che l'Unione si è impegnata a promuovere l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e dei valori e delle libertà fondamentali, nonché a promuovere i principi democratici, che devono essere rafforzati a livello mondiale;

2.

ribadisce la propria ferma convinzione che l'Unione e i suoi Stati membri debbano perseguire attivamente il principio di integrazione dei diritti umani e della democrazia — in quanto principi fondamentali che si rafforzano a vicenda e sono centrali per l'Unione — in tutte le sue politiche, comprese quelle con una dimensione esterna, ad esempio in materia di sviluppo, migrazione, sicurezza, controterrorismo, allargamento e commercio; riafferma, a tale riguardo, l'importanza fondamentale di garantire una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE e un maggior coordinamento tra le politiche esterne degli Stati membri; sottolinea che la crescente complessità dei conflitti nel mondo impone una collaborazione e un approccio globali, univoci e incisivi a livello internazionale; ricorda che il conseguimento dell'obiettivo dell'UE di accrescere la propria influenza internazionale quale attore credibile e legittimo è ampiamente influenzato dalla sua capacità di far progredire i diritti umani e la democrazia internamente ed esternamente, in linea con gli impegni sanciti nei suoi trattati istitutivi;

3.

sottolinea l'importanza di una cooperazione rafforzata tra la Commissione, il Consiglio e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il Parlamento e le delegazioni dell'Unione allo scopo di promuovere e assicurare una voce coerente e unitaria a favore dei diritti umani e dei principi democratici; sottolinea inoltre l'importanza di un forte impegno per la promozione di tali valori nelle sedi internazionali, anche attraverso un coordinamento tempestivo a livello dell'Unione e un approccio attivo durante i negoziati; incoraggia l'Unione, in tale contesto, a lanciare e copatrocinare risoluzioni nonché a intensificare la pratica delle iniziative transregionali nel quadro di tutti i meccanismi delle Nazioni Unite sui diritti umani;

4.

si compiace che nel 2016 lo Stato di diritto, i principi democratici e le violazioni dei diritti umani siano stati periodicamente discussi in Aula, trattati in varie risoluzioni parlamentari e affrontati nelle riunioni delle commissioni e delle delegazioni interparlamentari;

5.

mette in risalto l'attività della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI), che mantiene strette relazioni di lavoro con il SEAE, le altre istituzioni dell'UE, la società civile, le istituzioni multilaterali per i diritti umani e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani;

6.

ricorda che nel 2016 la sottocommissione DROI ha elaborato tre relazioni, rispettivamente incentrate sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi, sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi e sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione; invita la Commissione ad adottare misure concrete a seguito di queste relazioni d'iniziativa;

7.

osserva che nel 2016 numerose missioni della sottocommissione DROI si sono recate in diversi paesi con l'obiettivo di raccogliere e scambiare informazioni con gli attori governativi e non governativi locali impegnati in difesa dei diritti umani, presentando la posizione del Parlamento e incoraggiando un miglioramento della tutela e del rispetto dei diritti umani;

Affrontare le sfide in materia di diritti umani

8.

manifesta profonda preoccupazione per il numero crescente di attacchi nei confronti delle minoranze religiose, che sono spesso perpetrati da soggetti non statali come l'ISIS/Daesh; deplora che molti paesi abbiano e applichino leggi anti-conversione e anti-blasfemia, limitando di fatto la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione delle minoranze religiose e degli atei fino a privarli del tutto di tali libertà; chiede misure volte a proteggere le minoranze religiose, i non credenti e gli atei che sono vittime di leggi sulla blasfemia e invita l'UE e gli Stati membri ad avviare discussioni politiche per abrogare tali leggi; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per rafforzare il rispetto della libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo e a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso nei rapporti con i paesi terzi; chiede un'azione concreta a favore dell'effettiva attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo, anche garantendo la formazione sistematica e coerente del personale dell'UE presso le sedi centrali e le delegazioni; appoggia pienamente la pratica dell'UE di assumere il ruolo di guida per quanto riguarda le risoluzioni tematiche sulla libertà di religione e di credo presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sostiene appieno l'attività di Ján Figel, inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione;

9.

ribadisce che la libertà di espressione online e offline costituisce una componente essenziale di ogni società democratica, in quanto alimenta una cultura del pluralismo che conferisce alla società civile e ai cittadini la facoltà di chiamare i governi e dirigenti a rispondere delle loro decisioni, e sostiene il rispetto dello Stato di diritto; sottolinea che la limitazione della libertà di espressione online o offline, ad esempio mediante la rimozione di contenuti online, deve avvenire solo in circostanze eccezionali prescritte dalla legge e giustificate dal perseguimento di un obiettivo legittimo; sottolinea pertanto che l'UE dovrebbe intensificare gli sforzi per promuovere la libertà di espressione attraverso le sue politiche e strumenti esterni; rinnova il proprio appello all'UE e agli Stati membri affinché rafforzino il monitoraggio di tutti i tipi di restrizione della libertà di espressione e dei mezzi di informazione nei paesi terzi e condannino tempestivamente e sistematicamente tali limitazioni, e ricorrano a tutti i mezzi e gli strumenti diplomatici disponibili per eliminare tali restrizioni; sottolinea l'importanza di garantire un'efficace attuazione degli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione online e offline e di controllarne regolarmente l'impatto; condanna la morte e l'incarcerazione di numerosi giornalisti e blogger nel 2016 e invita l'UE a proteggerli efficacemente; si compiace del nuovo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), inaugurato nel 2016 con l'obiettivo specifico di formare le delegazioni dell'UE e i soggetti attivi nel settore dei mezzi di informazione nei paesi terzi circa le modalità di applicazione degli orientamenti; sottolinea l'importanza di denunciare e condannare i discorsi di odio e di incitamento alla violenza su internet e altrove, in quanto costituiscono una minaccia diretta nei confronti dello Stato di diritto e dei valori incarnati dai diritti umani;

10.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che la società civile, ivi comprese le organizzazioni di ispirazione religiosa, è sempre più spesso oggetto di attacchi in tutto il mondo, attraverso, tra l'altro, un numero crescente di leggi repressive adottate in ogni parte del mondo con il pretesto di combattere il terrorismo; sottolinea che il fenomeno del restringimento dello spazio della società civile riguarda il mondo intero; ricorda che una società civile indipendente svolge un ruolo essenziale nella difesa e nella promozione dei diritti umani e nel funzionamento delle società democratiche, promuovendo in particolare la trasparenza, la responsabilità e la separazione dei poteri; invita l'Unione e gli Stati membri a monitorare costantemente e a segnalare i casi di violazione della libertà di riunione e di associazione, comprese le varie forme di divieto e limitazione imposte alle organizzazioni della società civile e alle loro attività, come ad esempio leggi che mirano a limitare lo spazio della società civile o a promuovere le ONG finanziate dai governi autoritari (organizzazioni non governative paragovernative, GONGO); invita inoltre l'Unione, i suoi Stati membri e le sue delegazioni a utilizzare tutti i mezzi disponibili, come i dialoghi sui diritti umani, i dialoghi politici e la diplomazia pubblica, per denunciare sistematicamente i singoli casi di difensori dei diritti umani e attivisti della società civile a rischio, in particolare quelli privati della libertà o incarcerati arbitrariamente e/o per le loro convinzioni politiche o il loro impegno sociale, e a denunciare inequivocabilmente la repressione, la vessazione e l'uccisione di difensori dei diritti umani, inclusi quelli attivi nella sfera ambientale; chiede la creazione di un sistema volto a monitorare in maniera efficace lo spazio della società civile con parametri e indicatori chiari per garantire un ambiente giuridico propizio e favorevole per la società civile;

11.

incoraggia le delegazioni dell'UE e il personale diplomatico degli Stati membri a continuare a sostenere attivamente i difensori dei diritti umani attraverso il monitoraggio sistematico dei processi, le visite agli attivisti detenuti e, ove opportuno, rilasciando dichiarazioni su casi individuali; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza degli strumenti della diplomazia silenziosa; si compiace che nel 2016 l'UE abbia sollevato casi riguardanti difensori dei diritti umani in occasione di dialoghi e consultazioni a livello UE con più di 50 paesi; mette in risalto che nel 2016 il fondo di emergenza dell'EIDHR ha sostenuto oltre 250 difensori dei diritti umani a livello UE, il che costituisce un aumento del 30 % rispetto al 2015; si compiace della creazione e dell'efficace funzionamento del Meccanismo dell'UE per i difensori dei diritti umani (ProtectDefenders.eu), che è stato messo in atto dalla società civile e ha fornito un sostegno essenziale a un ampio numero di difensori dei diritti umani; esorta la Commissione a garantire il proseguimento del programma dopo ottobre 2018 e ad accrescerne le capacità, in modo da fornire maggiore sostegno ai difensori dei diritti umani in tutto il mondo;

12.

reputa profondamente deplorevole che in molti paesi persistano la tortura, i trattamenti inumani o degradanti e la pena di morte e invita l'Unione a intensificare gli sforzi per porvi fine; si compiace, a tale riguardo, della revisione della normativa dell'Unione relativa al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; esorta il SEAE e il VP/AR a impegnarsi più risolutamente nella lotta contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, compresa la pena di morte, attraverso maggiori sforzi diplomatici e una più sistematica presa di posizione pubblica; sottolinea in questo contesto le preoccupanti condizioni di detenzione in alcune carceri, compreso il mancato trattamento di problemi di salute, e raccomanda che il SEAE, le delegazioni dell'Unione e gli Stati membri utilizzino appieno il potenziale di tutti gli strumenti esistenti, quali gli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura; si compiace che nel dicembre 2016 l'Assemblea generale dell'ONU abbia adottato, con il sostegno di 117 paesi, la risoluzione delle Nazioni Unite riguardante una moratoria sull'uso della pena di morte; rileva che nel 2016 il numero di esecuzioni capitali nel mondo è diminuito rispetto all'anno precedente ed esprime la sua profonda preoccupazione per il fatto che il numero complessivo di esecuzioni rimane tuttavia superiore alla media registrata negli ultimi dieci anni; sottolinea che i soggetti presi di mira sono membri della società che esprimono dissenso e gruppi vulnerabili; invita i paesi che tuttora mettono in atto tale pratica ad adottare una moratoria e ad abolire la pena di morte;

13.

riconosce che le moderne tecnologie di informazione e comunicazione possono rivestire un ruolo molto importante nella promozione, nella difesa e nel ripristino dei diritti umani in tutto il mondo e invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a utilizzare i loro canali d'informazione per ribadire sistematicamente, nell'ambito dei loro quadri e mandati specifici, la posizione del Parlamento sulle diverse problematiche in materia di diritti umani, contribuendo nel contempo all'efficacia e alla visibilità degli sforzi comuni dell'Unione; manifesta preoccupazione per il crescente ricorso a talune tecnologie di sorveglianza informatica a duplice uso ai danni di politici, attivisti e giornalisti; si compiace, a tale riguardo, del lavoro attualmente svolto dalle istituzioni dell'Unione per aggiornare il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (41); condanna fermamente il crescente numero di difensori dei diritti umani che devono affrontare minacce digitali, compreso il danneggiamento dei dati attraverso la confisca delle apparecchiature, la sorveglianza remota e la fuga di dati; esprime preoccupazione per la cancellazione da parte di piattaforme online di prove video legittime relative a potenziali crimini di guerra come parte della rimozione da dette piattaforme di contenuti e propaganda di natura terroristica;

14.

manifesta preoccupazione per la crescente privatizzazione dello Stato di diritto online, ove imprese private prendono decisioni in merito alla limitazione di diritti fondamentali, come la libertà di parola, sulla base delle loro condizioni di servizio, anziché in conformità di leggi adottate democraticamente;

15.

invita la Commissione ad adottare una direttiva di notifica e di intervento che aumenti la trasparenza e la proporzionalità delle procedure di rimozione, fornendo nel contempo mezzi di ricorso efficaci agli utenti i cui contenuti sono stati illegittimamente rimossi;

16.

condanna l'uso della violenza sessuale sulle donne e le ragazze come arma di guerra, compresi gli stupri di massa, la schiavitù sessuale, la prostituzione coatta, le forme di persecuzione basate sul genere, la tratta, il turismo sessuale e ogni altra forma di violenza fisica, sessuale e psicologica; richiama l'attenzione sul fatto che i reati connessi al genere e i reati di violenza sessuale sono classificati nello Statuto di Roma come crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio o tortura; sottolinea l'importanza di difendere i diritti delle donne, compresi i loro diritti sessuali e riproduttivi, attraverso la legislazione, l'istruzione e il sostegno alle organizzazioni della società civile; accoglie con favore l'adozione del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020, che presenta un elenco circostanziato di misure tese a migliorare la situazione delle donne per quanto concerne la parità dei diritti e l'emancipazione; sottolinea l'importanza di garantirne l'efficace attuazione; si compiace inoltre dell'adozione dell'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, che promuove la parità di genere e i diritti delle donne in tutto il mondo; sottolinea l'importanza della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte di tutti gli Stati membri, della Convenzione di Istanbul; osserva che l'istruzione è lo strumento migliore per combattere la discriminazione e la violenza contro le donne e i bambini; chiede che la Commissione, il SEAE e il VP/AR rispettino più rigorosamente gli obblighi e gli impegni riguardanti i diritti delle donne nel quadro della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e incoraggia i paesi terzi a fare altrettanto; ritiene che l'Unione europea dovrebbe continuare a integrare il sostegno a favore delle donne nelle operazioni compiute nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nella prevenzione dei conflitti e nella ricostruzione postbellica; ribadisce l'importanza della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; sottolinea l'importanza di una partecipazione sistematica, equa, piena e attiva delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, nonché nelle operazioni di mantenimento della pace, nell'assistenza umanitaria, nella ricostruzione post-conflitto e nei processi di transizione democratica che portano a soluzioni politiche durature e stabili; ricorda che nel 2016 è stato conferito il premio Sacharov a Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, sopravvissute alla schiavizzazione sessuale perpetrata dall'ISIS/Daesh;

17.

sottolinea che un'assistenza sanitaria accessibile, l'accesso e il rispetto universale della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti connessi, la pianificazione familiare e l'accesso a prodotti per l'igiene femminile adeguati nonché all'assistenza sanitaria materna, prenatale e neonatale e a servizi per un aborto sicuro, sono elementi importanti per salvare la vita delle donne e contribuire a evitare le nascite ad alto rischio e a ridurre la mortalità neonatale e infantile; ritiene inaccettabile che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare relativamente alla loro salute e ai loro diritti sessuali e riproduttivi, rimangano a tutt'oggi un campo di battaglia ideologico; chiede che l'UE e i suoi Stati membri riconoscano il diritto inalienabile delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e alla possibilità di decidere autonomamente in tale ambito e condanna le frequenti violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, compresa la negazione dell'accesso ai servizi di pianificazione familiare, ai contraccettivi e all'aborto sicuro e legale;

18.

condanna fermamente la reintroduzione e l'espansione della norma «global gag» e le sue ripercussioni sull'assistenza sanitaria e sui diritti delle donne e delle ragazze a livello globale; ribadisce il suo appello all'UE e ai suoi Stati membri affinché colmino il divario finanziario lasciato dagli Stati Uniti nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, sfruttando gli stanziamenti destinati allo sviluppo a livello nazionale e dell'UE;

19.

ricorda che l'uguaglianza tra uomini e donne rappresenta un principio fondamentale dell'Unione europea e degli Stati membri e che l'integrazione della dimensione di genere, così come sancito dai trattati, è uno degli obiettivi principali dell'Unione; chiede quindi alla Commissione di integrare la dimensione di genere in tutti gli atti legislativi, gli orientamenti, le azioni e i finanziamenti dell'Unione come principio cardine dell'Unione, prestando particolare attenzione alle politiche dell'Unione in materia di relazioni esterne; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'Unione e quello del consigliere principale del SEAE per le questioni di genere, garantendo un bilancio specificamente destinato alla sua area di competenza;

20.

esorta il SEAE a garantire che i risultati della 61a sessione della Commissione sulla condizione femminile (CSW) siano inclusi nelle sue politiche e forniscano un nuovo impulso alla promozione dell'emancipazione economica delle donne e al contrasto delle disparità di genere nel mondo del lavoro che cambia;

21.

rileva il contributo positivo apportato dall'emancipazione delle donne al raggiungimento dello sviluppo sostenibile e di una società inclusiva, equa e pacifica; evidenzia che l'attenzione all'uguaglianza di genere e all'emancipazione delle donne è esplicita in tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che sarebbe opportuno compiere maggiori sforzi al fine di assicurare la piena realizzazione dei diritti delle donne e l'effettiva attuazione delle politiche a sostegno della loro emancipazione economica e sociale e della loro partecipazione ai processi decisionali; sottolinea che occorrerebbe prestare particolare attenzione all'emancipazione delle donne indigene;

22.

segnala che le donne dovrebbero essere incoraggiate a organizzarsi in sindacati e non dovrebbero essere discriminate nella ricerca di finanziamenti imprenditoriali;

23.

esorta l'Unione a sostenere tutte quelle associazioni femminili che ogni giorno operano a sostegno delle donne che si trovano in contesti di crisi umanitarie e conflitti;

24.

ribadisce l'urgente necessità di una ratifica universale e di un'efficace attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) e dei suoi protocolli opzionali, al fine di fornire protezione giuridica ai bambini; sottolinea che i bambini sono spesso esposti ad abusi specifici, come i matrimoni in età infantile o la mutilazione genitale, e che necessitano pertanto di maggiore protezione; sottolinea che il lavoro minorile, il reclutamento dei bambini nei conflitti armati e i matrimoni precoci e forzati rimangono questioni critiche in alcuni paesi; chiede che l'Unione consulti sistematicamente le organizzazioni locali e internazionali pertinenti per i diritti dei minori e metta in risalto, nei suoi dialoghi politici e sui diritti umani con i paesi terzi, gli obblighi di attuazione in capo agli Stati che sono parti alla Convenzione; si compiace della strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia 2016-2021; chiede che l'Unione europea continui a promuovere gli strumenti dell'Unione e dell'UNICEF volti a integrare i diritti dei minori nella cooperazione allo sviluppo mediante le sue delegazioni esterne e che impartisca una formazione adeguata al personale delle delegazioni dell'Unione in tale ambito; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di proporre una strategia di largo respiro e un piano d'azione in materia di diritti dei minori per i prossimi cinque anni, per conferire priorità alla problematica dei diritti dei minori nell'ambito delle politiche esterne dell'Unione; accoglie con favore il fatto che, nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo, nel 2016 sono state stanziate risorse a sostegno delle agenzie delle Nazioni Unite per mettere in atto misure mirate a favore dei diritti dei minori, che devono essere configurate in modo da ottimizzarne l'effettivo beneficio per i bambini in situazione di bisogno, in particolare nel campo dei sistemi sanitari e dell'accesso all'istruzione, all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; chiede che si trovi urgentemente una soluzione alla questione dei bambini apolidi, in particolare per quelli nati fuori dal paese di origine dei loro genitori e per i bambini migranti;

25.

condanna con la massima fermezza ogni forma di discriminazione, comprese quelle basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, caratteristiche sessuali, lingua, cultura, origine sociale, casta, nascita, età, disabilità o qualsiasi altra condizione; sottolinea che l'Unione dovrebbe intensificare gli sforzi per eliminare ogni tipo di discriminazione, razzismo, xenofobia e altra forma di intolleranza attraverso i dialoghi politici e sui diritti umani, l'attività delle delegazioni dell'Unione e la diplomazia pubblica; sottolinea inoltre che l'Unione dovrebbe continuare a promuovere la ratifica e la piena attuazione di tutte le convenzioni delle Nazioni Unite a sostegno di tale causa;

26.

ribadisce che per «tratta di esseri umani» si intende il reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento; invita l'Unione e i suoi Stati membri ad adottare misure volte a scoraggiare la domanda che è alla base di tutte le forme di sfruttamento delle persone, soprattutto di donne e bambini, che porta alla tratta, mantenendo nel contempo un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle vittime; ribadisce la necessità che tutti gli Stati membri attuino la strategia dell'Unione per l'eradicazione della tratta di esseri umani e la direttiva 2011/36/UE (42) al riguardo; esprime profonda preoccupazione per l'estrema vulnerabilità dei migranti e dei rifugiati allo sfruttamento, al traffico e alla tratta di esseri umani; sottolinea la necessità di mantenere una distinzione tra i concetti di tratta di esseri umani e traffico di migranti;

27.

condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che soffrono a seguito di una discriminazione basata sulla casta e le gerarchie di casta, le quali si vedono tra l'altro negare l'uguaglianza e l'accesso alla giustizia e al lavoro, sono vittime di una persistente segregazione e sono ostacolate dalla barriera della casta nella fruizione dei diritti umani basilari e dello sviluppo; ribadisce il suo invito allo sviluppo di una politica dell'Unione in materia di discriminazione legata alla casta e che l'Unione sfrutti ogni opportunità per manifestare la sua profonda preoccupazione riguardo a tali violazioni dei diritti umani; esorta l'Unione e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi e il sostegno a favore di iniziative connesse a livello di Nazioni Unite e di delegazione, mettendo in atto e sorvegliando gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, monitorando l'osservanza del nuovo strumento di orientamento delle Nazioni Unite sulla discriminazione basata sulla discendenza e sostenendo l'attuazione, da parte degli Stati, delle raccomandazioni formulate nell'ambito del meccanismo delle Nazioni Unite per i diritti umani riguardo alla questione della discriminazione legata alla casta;

28.

manifesta profonda preoccupazione per il fatto che le minoranze corrono tuttora un rischio maggiore di essere discriminate e sono particolarmente vulnerabili a mutamenti e perturbazioni di carattere politico, economico, ambientale e lavorativo; osserva che molte hanno un accesso limitato o inesistente alla rappresentanza politica e sono gravemente colpite dalla povertà; sottolinea che l'Unione dovrebbe intensificare gli sforzi per porre fine alle violazioni dei diritti umani compiute ai danni delle minoranze; sottolinea che le comunità minoritarie hanno esigenze specifiche e dovrebbero vedersi garantito un pieno accesso e pari trattamento in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale;

29.

accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e ribadisce l'importanza della sua ratifica ed efficace attuazione da parte sia degli Stati membri sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea che le disabilità non privano le persone della dignità umana, il che comporta un dovere da parte dello Stato di proteggerle; sottolinea, in particolare, la necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e i diritti delle persone con disabilità in tutte le politiche pertinenti dell'Unione, compreso il settore della cooperazione allo sviluppo, e pone l'accento sul carattere prescrittivo e orizzontale di tale questione; invita l'Unione a integrare la lotta alla discriminazione basata sulla disabilità nella sua azione esterna e nelle sue politiche di aiuto allo sviluppo; si compiace, a questo proposito, dell'inclusione dei diritti delle persone con disabilità nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

30.

ribadisce il proprio sostegno all'introduzione sistematica di clausole sui diritti umani negli accordi internazionali tra l'Unione e i paesi terzi, compresi gli accordi commerciali e sugli investimenti; ricorda che tutti i diritti umani devono essere considerati di pari valore, in quanto indivisibili, interdipendenti e interrelati; invita la Commissione a monitorare l'attuazione di tali clausole in maniera efficace e sistematica e a presentare al Parlamento relazioni periodiche sul rispetto dei diritti umani da parte dei paesi partner; invita la Commissione ad adottare un'impostazione più strutturata e strategica ai dialoghi sui diritti umani nell'ambito dei futuri accordi; è favorevole al sistema di preferenze SPG+ quale strumento per stimolare l'efficace attuazione di 27 convenzioni internazionali fondamentali sui diritti umani e le norme in materia di lavoro; sollecita la reale applicazione del SPG+ e si aspetta che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento della ratifica e i progressi compiuti nell'ambito di tale regime; ribadisce l'importanza di una corretta attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

31.

ribadisce che le attività di tutte le imprese, incluse quelle europee, che operano nei paesi terzi dovrebbero essere pienamente conformi alle norme internazionali in materia di diritti umani ed esorta l'Unione e i suoi Stati membri ad assicurare che ciò sia il caso; rammenta, inoltre, che è importante promuovere la responsabilità sociale delle imprese e che le imprese europee svolgano un ruolo di primo piano nella promozione di norme internazionali su imprese e diritti umani, sottolineando che la cooperazione tra le organizzazioni per i diritti umani e quelle imprenditoriali emanciperebbe gli attori locali e promuoverebbe la società civile; riconosce che le catene del valore mondiali contribuiscono al rafforzamento delle norme internazionali fondamentali in materia di lavoro nonché di carattere ambientale e sociale e rappresentano opportunità e sfide riguardo al progresso sostenibile e la promozione dei diritti umani, in particolare nei paesi in via di sviluppo; chiede che l'Unione svolga un ruolo più attivo nel conseguire una gestione adeguata, equa, trasparente e sostenibile delle catene globali del valore e nel ridurre gli effetti negativi sui diritti umani, inclusa la violazione dei diritti del lavoro; sottolinea, tuttavia, che nel caso di abusi dei diritti umani legati alle imprese, si dovrebbe garantire alle vittime un accesso effettivo ai mezzi di ricorso; sollecita la Commissione a garantire che i progetti sostenuti dalla BEI siano in linea con la politica dell'Unione e con i suoi impegni in materia di diritti umani; prende atto dei negoziati in corso per un trattato volto a vincolare le società transnazionali e altre imprese commerciali al rispetto dei diritti umani; incoraggia l'Unione a partecipare in modo costruttivo a tali trattative;

32.

invita l'Unione e gli Stati membri a utilizzare tutto il loro peso politico per prevenire qualsiasi atto che possa essere considerato genocidio, crimine di guerra o crimine contro l'umanità, per reagire in modo efficiente e coordinato qualora vengano perpetrati tali crimini, per mobilitare tutte le risorse necessarie ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili, anche mediante l'applicazione del principio di giurisdizione universale, e per assistere le vittime e sostenere i processi di stabilizzazione e di riconciliazione; invita la comunità internazionale a mettere a punto strumenti volti a ridurre al minimo l'intervallo intercorrente tra allarme e reazione, come il sistema di allarme precoce dell'Unione, al fine di prevenire l'insorgere, il riemergere e l'aggravarsi di conflitti violenti;

33.

invita l'Unione a fornire sostegno alle organizzazioni (comprese le ONG, le organizzazioni che svolgono indagini aperte e la società civile) che raccolgono, preservano e tutelano le prove, digitali o di altro tipo, dei reati commessi, al fine di facilitare le azioni penali internazionali nei loro confronti;

34.

esprime profonda preoccupazione per la distruzione di siti del patrimonio culturale di Siria, Yemen e Libia; osserva che 22 dei 38 siti del patrimonio culturale mondiale in pericolo si trovano in Medio Oriente; appoggia le attività dell'iniziativa «Patrimonio culturale» e le sue attività di accertamento in Siria e in Iraq concernenti la distruzione del patrimonio archeologico e culturale;

35.

accoglie con favore gli sforzi dell'Unione a sostegno del meccanismo internazionale imparziale e indipendente (MIII) istituito dalle Nazioni Unite per prestare assistenza nelle indagini relative ai reati gravi commessi in Siria; sottolinea la necessità di istituire un meccanismo indipendente analogo in Iraq; invita l'Unione e gli Stati membri dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto a contribuire finanziariamente al MIII;

36.

condanna fermamente i crimini efferati e le violazioni dei diritti umani a opera di attori statali e non statali; inorridisce di fronte alla vasta gamma di crimini commessi, compresi omicidi, torture, stupri come arma di guerra, schiavizzazione e schiavitù sessuale, reclutamento di bambini soldato, conversioni religiose forzate e l'«epurazione» e l'uccisione sistematiche di membri di minoranze religiose; ricorda che la situazione in cui si trovano le minoranze religiose nei territori governati dall'ISIS/Daesh è stata qualificata come genocidio dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (43); sottolinea che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero sostenere le azioni penali nei confronti dei membri di gruppi non statali come l'ISIS/Daesh chiedendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di conferire la giurisdizione in materia alla Corte penale internazionale (CPI) o di garantire che sia fatta giustizia mediante un tribunale ad hoc o la giurisdizione universale;

37.

ribadisce il suo pieno sostegno alla CPI, allo statuto di Roma, all'ufficio del procuratore e ai suoi poteri d'iniziativa, nonché ai progressi compiuti nell'avvio di nuove indagini, che costituiscono un mezzo essenziale per combattere l'impunità degli autori di crimini atroci; invita tutti gli Stati membri a ratificare gli emendamenti di Kampala relativi al crimine di aggressione e di aggiungere i «crimini atroci» nell'elenco dei reati per i quali l'Unione è competente; condanna qualsiasi tentativo di minare la legittimità o l'indipendenza della CPI e chiede all'Unione e agli Stati membri di cooperare in modo coerente per sostenerne le indagini e le decisioni, allo scopo di porre fine all'impunità dei crimini internazionali, anche quando si tratti dell'arresto di persone ricercate dalla CPI; esorta l'Unione e gli Stati membri a garantire un sostegno costante agli esami, alle indagini e alle decisioni della CPI e a prendere provvedimenti nonché a reagire efficacemente alle istanze di non cooperazione con la CPI e prevedere finanziamenti adeguati; si compiace della riunione tenutasi il 6 luglio 2016 a Bruxelles tra i rappresentanti dell'Unione e della CPI in preparazione della riunione della seconda tavola rotonda UE-CPI istituita per consentire al personale interessato della CPI e delle istituzioni europee di individuare settori di interesse comune, scambiare informazioni sulle attività pertinenti e garantire una migliore cooperazione tra le due parti; rileva, con profondo rammarico, i recenti annunci di ritiro dallo statuto di Roma, che rappresentano una problematica in particolare per l'accesso delle vittime alla giustizia e che dovrebbero essere fermamente condannati; ritiene che la Commissione, il SEAE e gli Stati membri debbano continuare a incoraggiare i paesi terzi a ratificare e applicare lo statuto di Roma; invita nuovamente il VP/AR a nominare un rappresentante speciale dell'Unione in materia di diritto umanitario internazionale e giustizia internazionale, incaricato di promuovere, integrare e rappresentare l'impegno dell'Unione per la lotta all'impunità e nei confronti della CPI nelle politiche esterne dell'Unione; invita l'Unione e i suoi Stati membri a sostenere i meccanismi di responsabilizzazione e le risoluzioni delle Nazioni Unite nell'ambito dei consessi multilaterali dell'ONU, compreso il Consiglio dei diritti dell'uomo;

38.

esorta l'Unione a incrementare gli sforzi volti a promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura a livello multilaterale e bilaterale quale principio fondamentale per il consolidamento della democrazia; incoraggia l'Unione europea a sostenere l'equa amministrazione della giustizia in tutto il mondo mediante l'assistenza ai processi di riforma legislativa e istituzionale nei paesi terzi; incoraggia altresì le delegazioni dell'Unione e le ambasciate degli Stati membri a monitorare sistematicamente i processi al fine di promuovere l'indipendenza del potere giudiziario;

39.

manifesta profonda preoccupazione e solidarietà nei confronti del crescente numero di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, tra cui un sempre maggior numero di donne, in quanto vittime di conflitti, persecuzioni, carenze governative, povertà, migrazione irregolare, tratta e reti di traffico di esseri umani; sottolinea la necessità urgente di compiere reali passi per far fronte alle cause profonde dei flussi migratori e trovare soluzioni a lungo termine basate sul rispetto per i diritti umani e la dignità, e dunque di affrontare la dimensione esterna della crisi dei rifugiati, anche trovando soluzioni sostenibili ai conflitti nel vicinato europeo, ad esempio mediante lo sviluppo della cooperazione e di partenariati con i paesi terzi interessati che si conformano al diritto internazionale e assicurando il rispetto dei diritti umani in tali paesi; esprime la sua profonda preoccupazione dinanzi alla violenza contro i minori migranti, inclusi i minori migranti scomparsi, non accompagnati, e chiede programmi di reinsediamento, ricongiungimento familiare e corridoi umanitari; è profondamente preoccupato per la difficile situazione e il crescente numero degli sfollati interni e chiede il loro ritorno sicuro, il loro reinsediamento o la loro integrazione locale; invita l'Unione e gli Stati membri a provvedere assistenza umanitaria nel settore dell'istruzione, degli alloggi, della sanità e per altre aree umanitarie che assistono i rifugiati più vicino ai loro paesi di origine, e a mettere in atto adeguatamente le politiche di rimpatrio; sottolinea la necessità di un approccio globale in materia di migrazione che sia basato sui diritti umani e invita l'Unione a collaborare ulteriormente con le Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, i governi e le organizzazioni non governative; invita gli Stati membri ad attuare appieno il pacchetto europeo comune in materia di asilo e la legislazione comune in materia di migrazione, in particolare al fine di tutelare i richiedenti asilo vulnerabili; sottolinea che le definizioni di paesi sicuri e di paesi di origine sicuri non dovrebbero impedire l'esame individuale delle domande di asilo; mette in guardia contro la strumentalizzazione della politica estera dell'Unione come una «gestione della migrazione»; invita l'Unione e gli Stati membri a garantire la piena trasparenza riguardo ai fondi destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione e a far sì che tale cooperazione non vada a beneficio di strutture implicate in casi di violazione dei diritti umani, ma vada di pari passo con il miglioramento della situazione dei diritti umani in questi paesi;

40.

ritiene che la cooperazione allo sviluppo e la promozione dei diritti umani e dei principi democratici, compresi lo Stato di diritto e la buona governance, debbano andare di pari passo; ricorda, a tale proposito, che le Nazioni Unite hanno dichiarato che, senza un approccio basato sui diritti umani, non è possibile realizzare interamente gli obiettivi di sviluppo; rammenta altresì che l'Unione si è impegnata a sostenere i paesi partner, tenendo conto della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro progressi per quanto riguarda i diritti umani e la democrazia;

41.

segnala che la proporzione di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale è più elevata tra le donne e chiede alla Commissione di intensificare i propri sforzi volti ad attuare misure che contrastino la povertà e l'esclusione sociale nel quadro delle proprie politiche di sviluppo.

42.

ricorda che il criterio 2 della posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC obbliga gli Stati membri a esaminare ogni licenza di esportazione di armi sulla base del rispetto dei diritti umani da parte del paese di destinazione; ricorda, in tale contesto, l'impegno assunto dalla Commissione nel contesto del piano d'azione dell'Unione sui diritti umani e la democrazia per quanto riguarda le forze di sicurezza e l'attuazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani, compreso lo sviluppo e l'attuazione di una politica relativa al dovere di diligenza in tale campo;

43.

ribadisce la sua richiesta di una posizione comune dell'Unione sull'uso di droni armati, in cui sia attribuita la massima importanza al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e siano trattate questioni quali il quadro giuridico, la proporzionalità, la responsabilità, la protezione dei civili e la trasparenza; esorta ancora una volta l'Unione a vietare lo sviluppo, la produzione e l'impiego di armi completamente autonome in grado di sferrare attacchi senza alcun intervento umano;

44.

ritiene che l'Unione europea dovrebbe continuare a compiere sforzi per accrescere il rispetto dei diritti umani delle persone LGBTI, in linea con gli orientamenti dell'Unione in materia; chiede la piena attuazione degli orientamenti, anche attraverso la formazione del personale dell'Unione nei paesi terzi; denuncia il fatto che 72 paesi configurino ancora l'omosessualità come reato ed esprime preoccupazione a fronte del fatto che 13 di tali paesi prevedano la pena di morte; ritiene che le pratiche e gli atti di violenza nei confronti degli individui in base al loro orientamento sessuale, come le ammissioni forzate della propria omosessualità, i reati generati dall'odio e discorsi di incitamento all'odio sia online che offline, così come gli stupri correttivi non debbano rimanere impuniti; prende atto della legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in alcuni paesi e ne incoraggia l'ulteriore riconoscimento; condanna le violazioni dell'integrità fisica delle donne e di persone appartenenti a minoranze; invita gli Stati a vietare tali pratiche, a perseguire i colpevoli e a offrire sostegno alle vittime;

45.

ribadisce la fondamentale importanza della lotta alla corruzione, in ogni sua forma, al fine di poter salvaguardare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti umani; condanna fermamente qualsiasi comportamento complice di tali pratiche corrotte;

46.

ricorda che la corruzione costituisce una minaccia per la parità di esercizio dei diritti umani e pregiudica i processi democratici quali lo Stato di diritto e l'equa amministrazione della giustizia; è del parere che l'Unione debba sottolineare, in tutte le piattaforme di dialogo con i paesi terzi, l'importanza dell'integrità, della responsabilità e della corretta gestione degli affari, delle finanze e dei beni pubblici, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC); raccomanda che l'Unione si avvalga delle proprie competenze per sostenere i paesi terzi in modo più coerente e sistematico nei loro sforzi tesi a contrastare la corruzione, istituendo e consolidando istituzioni anti-corruzione indipendenti ed efficaci; invita in particolare la Commissione a negoziare disposizioni per la lotta alla corruzione in tutti i futuri accordi commerciali negoziati con i paesi terzi;

47.

sottolinea gli obblighi e le responsabilità fondamentali in capo agli Stati e ad altre istanze portatrici di doveri per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, la prevenzione dei loro effetti negativi sui diritti umani e la promozione della coerenza delle politiche, allo scopo di garantire che gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adeguamento agli stessi siano commisurati, sufficientemente ambiziosi, non discriminatori e conformi sotto ogni altro aspetto agli obblighi in materia di diritti umani; sottolinea che, secondo le stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 vi sarà un numero elevato di rifugiati ambientali; sottolinea il legame tra politiche commerciali, ambientali e in materia di sviluppo nonché gli effetti positivi e negativi che tali politiche possono avere sul rispetto dei diritti umani; accoglie con favore l'impegno internazionale teso a promuovere l'integrazione delle problematiche ambientali, delle calamità naturali e dei cambiamenti climatici nel contesto dei diritti umani;

48.

sottolinea che negli ultimi anni, nei paesi in via di sviluppo, si è registrata un'impennata dell'accaparramento dei terreni; ritiene che la lotta contro lo sfruttamento e l'accaparramento delle risorse debba costituire una priorità; condanna le pratiche quali l'accaparramento di terreni e l'utilizzo indiscriminato delle risorse naturali; chiede un intervento urgente della Commissione che faccia seguito a quanto chiesto dal Parlamento europeo attraverso recenti numerose risoluzioni in materia;

49.

sottolinea l'importanza di garantire che i diritti umani e l'accesso a beni e servizi, quali l'acqua e i servizi igienico-sanitari, siano coperti dalle politiche in ambito sociale, dell'istruzione, della sanità e della sicurezza;

50.

invita le istituzioni internazionali, i governi nazionali, le ONG e i singoli a collaborare in modo sinergico per determinare un quadro regolamentare idoneo ad assicurare a ogni persona nel mondo l'accesso a una quantità minima d'acqua; sottolinea che l'acqua non dovrebbe essere considerata un bene commerciale, ma una questione di sviluppo e sostenibilità, e che la privatizzazione dell'acqua non esenta gli Stati membri dalle loro responsabilità in materia di diritti umani; invita i paesi nei quali l'acqua è una fonte di tensione o conflitto a cooperare per la condivisione di tale risorsa, al fine di creare una situazione vantaggiosa per tutti in termini di sostenibilità e di sviluppo pacifico della regione;

Affrontare le sfide e le attività per il sostegno della democrazia

51.

sottolinea che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere attivamente le istituzioni per i diritti umani democratiche ed efficaci nonché la società civile nei loro sforzi tesi a promuovere la democratizzazione; si compiace dell'assistenza inestimabile fornita alle organizzazioni della società civile in tutto il mondo dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, che continua a essere lo strumento faro dell'Unione nell'attuazione della sua politica esterna in materia di diritti umani; si compiace inoltre dei costanti sforzi del Fondo europeo per la democrazia volti a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel vicinato orientale e meridionale dell'Unione;

52.

ricorda che l'esperienza acquisita e gli insegnamenti appresi dalle transizioni verso la democrazia nel quadro della politica di allargamento e di vicinato potrebbero contribuire positivamente all'individuazione delle migliori pratiche che potrebbero essere utilizzate per sostenere e consolidare altri processi di democratizzazione in tutto il mondo;

53.

ribadisce, in tale contesto, il suo invito alla Commissione affinché sviluppi orientamenti dell'Unione in materia di sostegno alla democrazia;

54.

raccomanda che l'Unione intensifichi i propri sforzi per elaborare un approccio più globale ai processi di democratizzazione, di cui le elezioni libere ed eque sono solo un aspetto, al fine di contribuire positivamente al rafforzamento delle istituzioni democratiche e alla fiducia dei cittadini nei processi elettorali in tutto il mondo;

55.

accoglie con favore le otto missioni di osservazione elettorale (EOM) e le otto missioni di esperti elettorali (EEM) inviate in tutto il mondo dall'Unione nel 2016; sottolinea che dal 2015 l'Unione ha inviato 17 EOM e 23 EEM; ribadisce la propria opinione positiva del costante sostegno dell'Unione ai processi elettorali e la sua prestazione di assistenza elettorale e di sostegno agli osservatori nazionali; accoglie con favore e sostiene pienamente l'attività del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale a tale proposito;

56.

ricorda l'importanza di dare un adeguato seguito alle relazioni e alle raccomandazioni delle MOE in modo da migliorarne l'impatto e rafforzare il sostegno dell'Unione europea agli standard democratici nei paesi interessati;

57.

accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione, dal SEAE e dagli Stati membri nell'ambito dell'attuale piano d'azione sui diritti umani e la democrazia a collaborare con maggiore determinazione e coerenza con gli organismi di gestione delle elezioni, le istituzioni parlamentari e le organizzazioni della società civile dei paesi terzi, al fine di contribuire alla loro assunzione di poteri e, di conseguenza, al rafforzamento dei processi democratici;

58.

sottolinea che la politica di allargamento è uno degli strumenti più solidi per il rafforzamento del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani alla luce degli attuali sviluppi politici nei paesi candidati e potenziali candidati; invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per sostenere il rafforzamento delle culture politiche democratiche, il rispetto dello Stato di diritto, l'indipendenza dei mezzi di comunicazione e della magistratura, nonché la lotta contro la corruzione in tali paesi; si dichiara convinto che la politica europea di vicinato riveduta dovrebbe continuare a essere incentrata sulla protezione, la promozione e l'attuazione dei diritti umani e dei principi democratici; ribadisce che la protezione, il sostegno attivo ai diritti umani e alla democrazia e la loro attuazione è nell'interesse sia dei paesi partner sia dell'Unione; sottolinea, inoltre, la necessità che l'Unione rispetti l'impegno assunto con i partner, in particolare del suo vicinato, di sostenere le riforme economiche, sociali e politiche, proteggere i diritti umani e contribuire all'istituzione dello Stato di diritto, quale mezzo migliore per rafforzare l'ordine internazionale e per garantire la stabilità nel suo vicinato; ricorda che l'Unione per il Mediterraneo può e dovrebbe definire il dialogo politico in tale ambito e sollecitare un'agenda solida in materia di diritti umani e democrazia nella regione; ricorda che qualsiasi paese intenda aderire all'Unione dovrà garantire il pieno rispetto dei diritti umani e rispettare rigorosamente i criteri di Copenaghen e che la mancata conformità con tali criteri potrebbe portare a un congelamento dei negoziati;

59.

sottolinea che la costruzione della pace richiede sforzi per prevenire e ridurre i conflitti e rafforzare la resilienza delle istituzioni politiche, socioeconomiche e di sicurezza, al fine di gettare le fondamenta per una pace e uno sviluppo sostenibili nel lungo periodo; sottolinea che la promozione dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani è fondamentale per sostenere la pace;

Garantire un approccio completo e coerente al sostegno ai diritti umani e alla democrazia attraverso le politiche dell'Unione

60.

prende atto dell'adozione della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016; ritiene che la relazione annuale rappresenti uno strumento indispensabile di controllo, comunicazione e discussione sulla politica dell'Unione in materia di diritti umani e democrazia nel mondo e un mezzo prezioso per fornire una panoramica completa delle priorità, degli sforzi e anche delle sfide dell'Unione in questo settore e per identificare altri modi per affrontarle efficacemente;

61.

ribadisce con forza il proprio invito al VP/AR a partecipare a un dibattito in Aula con i deputati al Parlamento europeo due volte l'anno, ossia in occasione della presentazione della relazione annuale e poi in risposta alla propria relazione; ribadisce l'importanza di un dialogo interistituzionale continuo, in particolare riguardo al seguito da dare alle risoluzioni d'urgenza del Parlamento sui diritti umani; ricorda che le risposte scritte svolgono altresì un ruolo importante nelle relazioni interistituzionali, in quanto consentono un monitoraggio sistematico e approfondito del seguito dato a tutti i punti sollevati dal Parlamento e contribuiscono pertanto al rafforzamento di un coordinamento efficace; chiede che il VP/AR e il SEAE forniscano risposte complete alle interrogazioni scritte e affrontino le questioni relative ai diritti umani sollevate al più alto livello di dialogo con i paesi coinvolti;

62.

elogia il SEAE e la Commissione per la loro esauriente comunicazione sulle attività svolte dall'Unione in materia di diritti umani e democrazia nel 2016; ritiene, tuttavia, che l'attuale formato della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia potrebbe essere migliorato fornendo una migliore visione d'insieme dell'impatto concreto delle azioni dell'Unione sui diritti umani e la democrazia nei paesi terzi;

63.

ribadisce la propria opinione che l'adozione del quadro strategico e del primo piano d'azione dell'Unione per i diritti umani e la democrazia nel 2012 abbiano rappresentato una tappa importante per l'Unione, ponendo i diritti umani e la democrazia al centro delle sue relazioni esterne; si compiace che nel luglio 2015 il Consiglio abbia adottato un nuovo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019 e accoglie con favore l'esecuzione di un riesame intermedio nel 2017; invita il VP/AR, il SEAE, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a garantire un'attuazione efficace e coerente dell'attuale piano d'azione, anche mediante un'autentica collaborazione con le organizzazioni della società civile; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle modalità con cui hanno attuato il piano; richiama in particolare l'attenzione sull'importanza di aumentare l'efficacia e massimizzare l'impatto locale degli strumenti utilizzati per promuovere il rispetto dei diritti umani e della democrazia nel mondo;

64.

ribadisce la propria opinione che, per portare avanti in maniera coerente e uniforme l'agenda in materia di diritti umani e democrazia nonché un'autentica collaborazione con le organizzazioni della società civile a livello locale, nazionale e internazionale, occorrano un solido consenso e un coordinamento rafforzato tra Stati membri e istituzioni dell'Unione; sottolinea con forza che gli Stati membri dovrebbero acquisire una maggiore titolarità dell'attuazione del piano d'azione e del quadro strategico dell'Unione, utilizzandoli come modello per promuovere i diritti umani e la democrazia a livello sia bilaterale che multilaterale;

65.

riconosce il ruolo essenziale di Stavros Lambrinidis, rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai fini del rafforzamento della visibilità e dell'efficacia dell'Unione nel tutelare e promuovere i diritti umani e i principi democratici in tutto il mondo e ne sottolinea il ruolo nel favorire l'attuazione coerente e uniforme della politica dell'Unione in materia di diritti umani; accoglie con favore la proroga del mandato del rappresentante speciale dell'UE fino al 28 febbraio 2019 e ribadisce la sua richiesta che questo mandato assuma carattere permanente; raccomanda, a tale riguardo, che al rappresentante speciale dell'UE siano conferiti poteri d'iniziativa, maggiore visibilità pubblica nonché personale e risorse finanziarie adeguati per lavorare al massimo del proprio potenziale; raccomanda, inoltre, che il rappresentante speciale dell'UE migliori la trasparenza delle sue attività, piani, relazioni sui progressi compiuti e valutazioni;

66.

deplora che il lavoro e l'impatto del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani possano essere accessibili solo parzialmente attraverso un esame della relazione annuale sui diritti dell'uomo, il suo account sui social media e i discorsi disponibili;

67.

sostiene pienamente le strategie nazionali in materia di diritti umani, che adeguano l'azione dell'Unione alla situazione e alle esigenze specifiche di ciascun paese; ribadisce la propria richiesta di concedere ai deputati al Parlamento europeo l'accesso ai contenuti delle strategie; sottolinea con forza l'importanza di tenere conto delle strategie nazionali in materia di diritti umani a tutti i livelli del processo di elaborazione delle politiche nei confronti di singoli paesi terzi; ribadisce che le strategie nazionali in materia di diritti umani (HRCS) dovrebbero corrispondere alle azioni dell'Unione da attuare in ciascun paese sulla base delle situazioni specifiche e dovrebbero contenere indicatori misurabili per valutare i progressi e la possibilità, ove necessario, di adeguarle;

68.

si compiace della designazione di punti focali in materia di diritti umani e questioni di genere da parte di tutte le delegazioni dell'Unione e le missioni nell'ambito della PSDC; ribadisce la propria raccomandazione al VP/AR e al SEAE di elaborare chiari orientamenti operativi riguardo al ruolo dei punti focali in seno alle delegazioni, in modo che queste possano migliorare, fungere da veri e propri consulenti per i diritti umani e svolgere il proprio lavoro in modo efficiente;

69.

riconosce che i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi possono rappresentare uno strumento efficiente di coinvolgimento e cooperazione bilaterale nella promozione e nella tutela dei diritti umani; si compiace dell'avvio di dialoghi sui diritti umani con un numero crescente di paesi; elogia e incoraggia ulteriormente il coinvolgimento della società civile nei dialoghi preparatori; ribadisce il proprio invito a sviluppare un meccanismo globale di monitoraggio e riesame del funzionamento dei dialoghi sui diritti umani;

70.

ricorda che l'Unione si è impegnata a porre i diritti umani e la democrazia al centro delle sue relazioni con i paesi terzi; sottolinea pertanto che l'avanzamento dei diritti umani e dei principi democratici, comprese le clausole di condizionalità in materia di diritti umani negli accordi internazionali, deve essere sostenuto attraverso tutte le politiche dell'Unione dotate di una dimensione esterna, come la politica di allargamento e vicinato, la PSDC e le politiche in materia di ambiente, sviluppo, sicurezza, lotta contro il terrorismo, commercio, migrazione, giustizia e affari interni;

71.

ricorda che le sanzioni costituiscono uno strumento essenziale della PESC; esorta il Consiglio ad adottare le sanzioni previste nella legislazione dell'Unione quando sono ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi della PESC, in particolare al fine di proteggere i diritti umani e di consolidare e sostenere la democrazia, assicurando nel contempo che esse non abbiano un impatto sulla popolazione civile; chiede che tali sanzioni siano incentrate sui funzionari identificati come responsabili delle violazioni dei diritti umani, per punire i loro reati e abusi;

72.

prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione per onorare il suo impegno di includere disposizioni concernenti i diritti umani nelle sue valutazioni d'impatto delle proposte legislative e non legislative, delle misure di attuazione e degli accordi commerciali e di investimento; esorta la Commissione a migliorare la qualità e la portata delle valutazioni d'impatto e a garantire di conseguenza l'inclusione sistematica delle questioni concernenti i diritti umani nel testo delle proposte legislative e non legislative;

73.

ribadisce il proprio pieno sostegno a favore del forte impegno dell'Unione nei confronti della promozione dei diritti umani e dei principi democratici attraverso la cooperazione con le strutture delle Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), nonché le organizzazioni regionali come, ad esempio, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), l'Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (SAARC), l'Unione africana e la Lega araba, e altre organizzazioni, in linea con gli articoli 21 e 22 TUE;

74.

sottolinea che, al fine di soddisfare gli ambiziosi obiettivi definiti nel nuovo piano d'azione, l'Unione deve destinare adeguate risorse e competenze, in termini sia di risorse umane specifiche presso le delegazioni e la sede centrale sia in termini di fondi disponibili;

75.

ribadisce, inoltre, l'importanza fondamentale della partecipazione attiva e costante dell'Unione a tutti i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, in particolare alla terza commissione dell'Assemblea generale dell'ONU e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; riconosce gli sforzi compiuti dal SEAE, dalle delegazioni dell'Unione a New York e a Ginevra e dagli Stati membri per aumentare la coerenza dell'Unione sulle questioni dei diritti umani a livello delle Nazioni Unite; incoraggia l'Unione a rafforzare gli sforzi tesi a far sentire la propria voce, anche intensificando la crescente attuazione delle iniziative interregionali nonché copatrocinando risoluzioni e assumendo un ruolo guida nel relativo processo; sottolinea la necessità di una leadership dell'Unione che solleciti una riforma delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di rafforzare l'impatto e la forza del sistema multilaterale basato su norme e di garantire una protezione più efficace dei diritti umani nonché la promozione del diritto internazionale;

o

o o

76.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 70a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

(1)  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf

(2)  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167

(3)  https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf

(4)  http://www.unhcr.org/3b66c2aa10

(5)  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

(6)  http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/ globalcompact/A_RES_71_1.pdf

(7)  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

(8)  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

(9)  http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm

(10)  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/131181.pdf

(11)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/it/pdf

(12)  http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review _web_0.pdf

(13)  http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf

(14)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.

(15)  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf

(16)  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf

(17)  http://data..europa.eu/doc/document/ST-9647-2014-INIT/it/pdf

(18)  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf

(19)  http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf

(20)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8416-2013-INIT/it/pdf

(21)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6129-2012-REV-1/it/pdf

(22)  https://www.osce.org/odihr/19223?download=true

(23)  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf

(24)  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues _with_third_countries.pdf

(25)  GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12.

(26)  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf

(27)  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf

(28)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

(29)  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf

(30)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/it/pdf

(31)  Testi approvati, P8_TA(2017)0344.

(32)  Testi approvati, P8_TA(2016)0502.

(33)  Testi approvati, P8_TA(2016)0404.

(34)  Testi approvati, P8_TA(2016)0405.

(35)  Testi approvati, P8_TA(2016)0300.

(36)  Testi approvati, P8_TA(2016)0020.

(37)  Testi approvati, P8_TA(2016)0066.

(38)  GU C 181 del 19.5.2016, pag. 69.

(39)  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/ A_HRC_31_56_en.doc

(40)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.

(41)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(42)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(43)  GU C 310 del 25.8.2016, pag. 35.


Giovedì 14 dicembre 2017

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/73


P8_TA(2017)0496

Libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulla libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

(2018/C 369/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Vietnam,

vista la settima sessione del dialogo UE-Vietnam sui diritti umani del 1o dicembre 2017,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam, firmato il 27 giugno 2012,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani del 2008,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, sottoscritto dal Vietnam nel 1982,

vista la decisione del Mediatore europeo, del 26 febbraio 2016, nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto preventiva sui diritti umani relativa all'accordo di libero scambio UE-Vietnam,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea reputa il Vietnam un partner importante in Asia; che nel 2015 ricorre il 25o anniversario dell'avvio delle relazioni UE-Vietnam; che gli ambiti di tali relazioni si sono rapidamente espansi, passando dal commercio e dagli aiuti a un partenariato più globale;

B.

considerando che l'11 gennaio 2017 la famiglia del videografo e blogger ventiduenne, Nguyen Van Hoail, ne denunciava la scomparsa e che si è successivamente scoperto che il giovane era stato fermato dalla polizia senza un mandato ufficiale;

C.

considerando che Nguyen Van Hoa è stato in un primo momento arrestato a norma dell'articolo 258 del codice penale vietnamita e accusato di aver abusato delle libertà democratiche per violare gli interessi dello Stato; che, nell'aprile 2017, tali accuse sono state aggravate a violazione dell'articolo 88; che l'articolo 88 del codice penale è stato ampiamente utilizzato contro i difensori dei diritti umani che hanno richiamato l'attenzione sugli abusi in Vietnam;

D.

considerando che il 27 novembre 2017, Nguyen Van Hoa è stato condannato a sette anni di reclusione per aver divulgato informazioni online, tra cui video, sul disastro ambientale verificatosi nella provincia di Ha Tinh nell'aprile 2016, allorché la società siderurgica taiwanese, Formosa Ha Tinh, ha provocato lo sversamento illecito di rifiuti industriali tossici nell'oceano, con conseguenze devastanti per l'ambiente lungo 200 km di litorale, distruggendo la vita marina e provocando malattie tra la popolazione;

E.

considerando che il disastro ha suscitato una diffusa indignazione tra la popolazione vietnamita, un'ampia mobilitazione delle reti sociali e manifestazioni pacifiche di massa in tutte le grandi città del paese; che l'arresto di Nguyen Van Hoa faceva parte di una serie di arresti effettuati dalle autorità vietnamite nei giorni precedenti la festività del Tet;

F.

considerando che il tribunale popolare provinciale di Ha Tinh ha giudicato Nguyen Van Hoa colpevole di propaganda contro lo Stato a norma dell'articolo 88 del codice penale, a seguito di un processo di due ore e mezzo; che a Nguyen Van Hoa è stato negato l'accesso a un legale che lo rappresentasse nel corso dell'udienza;

G.

considerando che il 30 novembre 2017 un tribunale vietnamita ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione a carico di un'altra blogger, Nguyen Ngoc Nhu Quynh, per propaganda contro lo Stato, dopo che aveva scritto messaggi critici sul degrado ambientale, su temi di politica e sui decessi avvenuti durante i fermi di polizia;

H.

considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani e le relative procedure e meccanismi speciali hanno ripetutamente denunciato l'articolo 88 del codice penale, unitamente ad altre sue disposizioni, in quanto viola il diritto internazionale in materia di diritti umani;

I.

considerando che la maggior parte dei mezzi di informazione sono di proprietà dello Stato e controllati dallo stesso; che la libertà di stampa è severamente limitata; che il Vietnam occupa il 175o posto su 180 paesi nella classifica mondiale 2017 della libertà di stampa redatta da Reporter senza frontiere; che, in risposta alla diffusa indignazione tra la popolazione vietnamita dopo il disastro nella provincia di Ha Tinh, le autorità hanno temporaneamente bloccato l'accesso alle reti sociali, represso con violenza le proteste e arrestato manifestanti;

J.

considerando che nell'aprile 2016 il Vietnam ha adottato una legge sull'accesso alle informazioni e una versione modificata della legge sulla stampa, che limitano la libertà di espressione e rafforzano la censura, nonché una serie di norme che vietano le manifestazioni all'esterno dei tribunali durante la celebrazione di processi;

K.

considerando che la libertà di religione o di credo è soffocata in Vietnam e che la Chiesa cattolica e le religioni non riconosciute, come la Chiesa buddista unificata del Vietnam, diverse chiese protestanti e altre denominazioni, tra cui la minoranza etnica dei Montagnard, continuano ad essere vittime di gravi persecuzioni religiose;

L.

considerando che nel corso della settima sessione del dialogo UE-Vietnam sui diritti umani, sono stati affrontati i temi della libertà di espressione, di associazione, di riunione, di religione e di credo, nonché dell'accesso alle informazioni; che l'UE ha posto in rilievo il deterioramento dei diritti civili e politici in Vietnam; che ha incoraggiato il paese a rivolgere inviti permanenti alle procedure speciali delle Nazioni Unite;

1.

condanna la pena di sette anni di reclusione inflitta a Nguyen Van Hoa; sottolinea che Nguyen Van Hoa ha esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione; esorta le autorità vietnamite a liberarlo senza indugio e senza condizioni;

2.

esprime preoccupazione per l'aumento del numero delle detenzioni, degli arresti e delle condanne di cittadini vietnamiti connesse all'espressione delle loro opinioni;

3.

esprime preoccupazione per l'approccio sempre più restrittivo delle autorità rispetto alla libertà di espressione e ad altre libertà; condanna, al riguardo, il ricorso da parte delle autorità alle vessazioni fisiche e psicologiche, agli arresti domiciliari extragiudiziali, alle pressioni sugli avvocati, i datori di lavoro, i proprietari e i familiari di attivisti, nonché alla sorveglianza invasiva; esprime altresì preoccupazione per le restrizioni imposte alla libertà di movimento per impedire a blogger e attivisti di partecipare a eventi pubblici, quali dibattiti sui diritti umani, e di assistere ai processi di altri attivisti;

4.

invita le autorità vietnamite a liberare tutti i cittadini arrestati per aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione;

5.

invita le autorità vietnamite a porre fine a tutte le restrizioni imposte ai difensori dei diritti umani e alle molestie nei loro confronti, nonché a garantire in ogni caso che possano esercitare le loro attività legittime a sostegno dei diritti umani, senza timore di ritorsioni e senza alcun vincolo, tra cui vessazioni giudiziarie;

6.

esprime profonda preoccupazione l'applicazione su vasta scala delle disposizioni del codice penale vietnamita in materia di sicurezza nazionale;

7.

denuncia il ricorso del Vietnam alla pena capitale per determinati reati in materia di sicurezza nazionale, come previsto nel codice penale modificato, e il fatto che nel paese si continuino a pronunciare sentenze di morte; ribadisce la ferma opposizione dell'UE alla pena capitale, in qualsiasi caso e senza eccezioni; rinnova l'invito alle autorità vietnamite a introdurre una moratoria sulla pena di morte quale primo passo verso l'abolizione di tale pena per tutti i reati;

8.

esorta il governo del Vietnam a modificare alcuni articoli del codice penale, tra cui l'articolo 88 sulla propaganda e l'articolo 79 sulle attività volte a rovesciare il governo, che sono stati denunciati dall'OHCHR come violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani, nonché a garantire che le preoccupazioni in ordine alla sicurezza nazionale non siano utilizzate come pretesto per giustificare la repressione dei diritti umani, tra cui la libertà di espressione e la libertà di religione e di credo; esprime preoccupazione per la nuova legge sulle associazioni e la legge sul credo e sulla religione, che sono incompatibili con le norme internazionali;

9.

esorta il Vietnam a rivolgere un invito permanente alle procedure speciali delle Nazioni Unite, in particolare al Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione e al Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, nonché a garantire loro un accesso libero e senza vincoli a tutte le parti che desiderino consultare;

10.

plaude alla ratifica, da parte del Vietnam, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed esorta il paese ad attenervisi in maniera effettiva, anche mediante relazioni periodiche e dettagliate a norma delle sue disposizioni; insiste sul fatto che nessuna dichiarazione estorta sotto tortura o altri maltrattamenti possa essere utilizzata come prova per condannare persone accusate di propaganda o di altri reati di matrice politica;

11.

si compiace del partenariato rafforzato e del dialogo sui diritti umani tra l'UE e il Vietnam e ricorda l'importanza di tale dialogo in quanto strumento chiave di cui avvalersi in modo efficiente per accompagnare e incoraggiare il Vietnam nell'attuazione delle riforme necessarie;

12.

accoglie con soddisfazione il fatto che l'UE abbia sollevato la questione della libertà di espressione e di associazione e del crescente numero di detenzioni, arresti e condanne nel corso della settima sessione del dialogo UE-Vietnam sui diritti umani; incoraggia vivamente la Commissione a verificare i progressi compiuti nell'ambito del dialogo, introducendo idonei parametri di riferimento e meccanismi di controllo; esorta la Commissione e il VP/AR a sollevare anche in futuro la questione della libertà di espressione nell'ambito del dialogo periodico con il Vietnam, anche in occasione del vertice Asia-Europa (ASEM) che si terrà nel 2018 a Bruxelles;

13.

invita le autorità vietnamite ad affrontare il problema del disastro ambientale nella provincia di Ha Tinh, che ha provocato una moria massiccia di pesci della regione e ha inciso sulla vita di migliaia di persone, varando misure legislative volte a ripristinare e risanare l'economia locale;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), nonché al governo e all'Assemblea nazionale del Vietnam.

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/76


P8_TA(2017)0497

Cambogia: messa al bando dell'opposizione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulla Cambogia: in particolare lo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (2017/3002(RSP))

(2018/C 369/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare quella del 14 settembre 2017 (1),

vista la visita della delegazione dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) al Parlamento europeo dal 30 al 31 ottobre 2017,

visti gli orientamenti dell'UE del 2008 sui difensori dei diritti umani,

vista la dichiarazione rilasciata il 16 novembre 2017 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sullo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della Cambogia,

visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,

vista la dichiarazione locale dell'UE del 22 febbraio 2017 sulla situazione politica in Cambogia, nonché le dichiarazioni del portavoce della delegazione dell'UE del 3 settembre 2017 e del 25 agosto 2017 sulla limitazione dello spazio politico in Cambogia,

vista la risoluzione (A/RES/53/144) adottata l'8 marzo 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti,

visti gli accordi di pace di Parigi del 1991, il cui articolo 15 sancisce l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cambogia, anche da parte di firmatari internazionali,

vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale,

vista la costituzione cambogiana, in particolare l'articolo 41, che sancisce i diritti e le libertà di espressione e di associazione, l'articolo 35, concernente il diritto alla partecipazione politica, e l'articolo 80, riguardante l'immunità parlamentare,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nel 2017 la situazione dei diritti umani in Cambogia si è ulteriormente deteriorata e che sono in aumento gli arresti di membri dell'opposizione politica, attivisti per i diritti umani e rappresentanti della società civile;

B.

considerando che nel 2017 il parlamento cambogiano ha varato due serie di emendamenti repressivi sulla «Legge sui partiti politici», che contengono numerose restrizioni ad hoc intese a creare ostacoli per i partiti di opposizione;

C.

considerando che il 6 ottobre 2017 il ministero dell'Interno ha presentato una richiesta alla Corte suprema finalizzata a sciogliere il Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (CNRP) nell'ambito della «Legge sui partiti politici»;

D.

considerando che il 16 novembre 2017 la Corte suprema ha annunciato lo scioglimento del CNRP al termine di un'udienza di un giorno; che la Corte suprema ha inoltre vietato a 118 politici del CNRP di svolgere attività politica per un periodo di cinque anni; che tale decisione, che era basata su due cicli di emendamenti controversi alla «Legge sui partiti politici», priva il governo di un'opposizione in vista delle elezioni generali del prossimo anno previste per il mese di luglio 2018;

E.

considerando che i membri del partito di opposizione sono stati per anni oggetto di persecuzioni e vessazioni da parte delle autorità cambogiane; che meno del 40 % dei deputati del CNRP resta in Cambogia dopo che altri deputati sono stati costretti ad abbandonare il paese in quanto minacciati di arresto;

F.

che il ministero dell'Interno dispone di ampi poteri e può sospendere i partiti politici sulla base di criteri vagamente definiti; che il 2 ottobre 2017 il ministero dell'Interno ha sciolto 20 partiti politici ai sensi degli articoli 19 e 20 della «Legge sui partiti politici»;

G.

considerando che il 3 settembre 2017 Kem Sokha, presidente del CNRP, è stato arrestato e accusato di tradimento ai sensi dell'articolo 443 del codice penale cambogiano, nonostante l'immunità parlamentare; che l'istanza di cauzione presentata da Kem Sokha è stata respinta il 26 settembre 2017, senza che abbia potuto assistere all'udienza in quanto l'amministrazione penitenziaria aveva dichiarato di non essere in grado di garantire la sua sicurezza; che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, è stato interrogato il 24 novembre 2017, anche se non ha potuto avvalersi di un accesso adeguato all'assistenza legale o a cure mediche private; che il suo status giuridico deve essere chiarito; che l'istanza di cauzione è attualmente pendente presso la Corte suprema; che, se ritenuto colpevole, rischia fino a trent'anni di carcere; che il presidente della Corte, Dith Munty, è membro del comitato permanente del partito al governo;

H.

considerando che la questione dell'accaparramento dei terreni resta un'importante fonte di preoccupazione in Cambogia; che vi è stato un costante aumento di arresti e detenzioni di membri dell'opposizione politica, di commentatori politici, sindacalisti, attivisti dei diritti umani e rappresentanti della società civile in Cambogia, anche dell'ADHOC 5; che il difensore dei diritti umani Tep Vanny della comunità Boeung Kak resta in prigione per scontare una pena di due anni e mezzo in connessione con una protesta pacifica nel 2013; che l'8 dicembre 2017 la Corte suprema ha confermato il verdetto contro Tep Vanny;

I.

considerando che l'ex presidente del CNRP, Sam Rainsy, è stato costretto a dimettersi in seguito a minacce di azioni legali; che è stato condannato in contumacia per diffamazione e attualmente vive in esilio; che in seguito allo scioglimento dell'opposizione un numero crescente di parlamentari del CNRP fugge dalla Cambogia; che le organizzazioni per i diritti umani segnalano che alcuni di loro hanno richiesto asilo;

J.

considerando che nell'ambito della vita politica in Cambogia e del suo governo vi è una notevole influenza della Cina;

K.

considerando che la Cambogia beneficia del regime più favorevole previsto dal sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE, ovvero l'iniziativa «Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA); che per il periodo finanziario 2014-2020 l'UE ha stanziato 410 milioni di euro per la Cambogia, di cui 10 milioni per sostenere il processo di riforma elettorale nel paese;

L.

considerando che il diritto alla partecipazione politica è sancito dall'articolo 41 della costituzione cambogiana; che la decisione di sciogliere il CNRP costituisce un significativo allontanamento dal percorso di pluralismo e democrazia stabilito dalla costituzione della Cambogia;

M.

considerando che 55 ONG hanno richiesto una nuova conferenza di Parigi sulla Cambogia, che riunisca tutte le parti interessate, per discutere dello Stato di diritto e della democrazia in Cambogia al fine di incoraggiare il governo cambogiano a rivalutare le proprie politiche sui partiti dell'opposizione;

1.

esprime serie preoccupazioni per lo scioglimento del CNRP; si rammarica profondamente che il partito sia stato bandito, il che è prova di un'ulteriore azione autocratica da parte del primo ministro Hun Sen; esorta il governo a revocare la decisione di sciogliere il CNRP, a ripristinare le cariche dei membri eletti del parlamento nazionale e dei consigli comunali, a consentire la piena partecipazione dei partiti dell'opposizione alla vita pubblica e a garantire libertà di azione ai media e alle organizzazioni della società civile, nonché a porre fine al clima di paura e intimidazione, in quanto questi sono prerequisiti per lo svolgimento di elezioni libere, inclusive e trasparenti;

2.

ribadisce le sue profonde preoccupazioni, espresse in precedenti risoluzioni, quanto all'ulteriore deterioramento della situazione per gli esponenti politici dell'opposizione, gli attivisti per i diritti umani e i membri della società civile in Cambogia;

3.

condivide la posizione dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha evidenziato la vaghezza delle accuse rivolte al CNRP e ai suoi membri nonché delle disposizioni giuridiche su cui si è basata la richiesta di scioglimento;

4.

ritiene che la Corte suprema a Phnom Penh stia interferendo in modo inaccettabile con i diritti del popolo cambogiano di scegliere liberamente i propri rappresentanti politici e di votarli in occasione delle elezioni nazionali del 2018; si rammarica dell'assenza di un sistema giudiziario indipendente e imparziale nel paese;

5.

chiede al governo della Cambogia di abrogare tutte le recenti modifiche alla legge sui partiti politici e le leggi elettorali che limitano la libertà di parola e le libertà politiche;

6.

condanna fermamente l'arresto di Kem Sokha e di altri attivisti politici; esorta le autorità cambogiane a revocare immediatamente il mandato d'arresto e a ritirare ogni accusa nei confronti di Sam Rainsy, leader dell'opposizione, nonché a procedere al rilascio immediato e incondizionato di Kem Sokha, ritirando tutte le accuse nei suoi confronti e nei confronti di altri parlamentari dell'opposizione;

7.

esprime profonde preoccupazioni circa lo svolgimento di elezioni credibili e trasparenti in Cambogia nel 2018, in seguito alla decisione della Corte suprema di sciogliere il CNRP; evidenzia che un processo elettorale dal quale è stato arbitrariamente escluso il principale partito di opposizione non è legittimo e che lo svolgimento di elezioni trasparenti e competitive è fondamentale per garantire la pace e la stabilità nel paese e nell'intera regione;

8.

accoglie con favore la decisione dell'UE di revocare ogni assistenza elettorale finché la Cambogia non si impegnerà a realizzare riforme in linea con le norme elettorali internazionali, al fine di promuovere la democrazia e proteggere lo spazio della società civile;

9.

invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Federica Mogherini e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani ad avvalersi di tutti i mezzi disponibili per tutelare i diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo del popolo cambogiano, garantendo il pluralismo e i principi democratici nel rigoroso rispetto della costituzione della Cambogia;

10.

ricorda al governo cambogiano che è tenuto a rispettare i propri obblighi e impegni in relazione ai principi democratici e ai diritti umani fondamentali, che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo di cooperazione;

11.

sottolinea che il rispetto dei diritti umani fondamentali è una condizione necessaria affinché la Cambogia possa continuare a beneficiare del regime preferenziale EBA dell'UE; invita il VP/AR e il commissario Malmström e procedere a un esame immediato degli obblighi della Cambogia in virtù delle convenzioni di cui all'articolo 19 del regolamento concernente l'EBA; sottolinea che, se la Cambogia viola i propri obblighi derivanti da tale regolamento, le preferenze tariffarie di cui gode attualmente devono essere temporaneamente revocate;

12.

invita il SEAE e la Commissione a redigere un elenco degli individui responsabili dello scioglimento dell'opposizione e di altre gravi violazioni dei diritti umani in Cambogia, nell'ottica di imporre loro eventuali restrizioni in materia di visti e congelamenti di beni;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al segretario generale dell'ASEAN, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e all'Assemblea nazionale della Cambogia.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0348.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/79


P8_TA(2017)0498

El Salvador: i casi di donne perseguite per aver abortito

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 su El Salvador: i casi di donne perseguite per aver subito un aborto spontaneo (2017/3003(RSP))

(2018/C 369/10)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8, 19, 157 e 216 e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

visto il capitolo 7 del piano d'azione UE-CELAC (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici) 2015-2017 sul genere,

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005), Pechino + 15 (2010) e Pechino + 20 (2015),

vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE — Estonia, Bulgaria e Austria — del 19 luglio 2017 sulla parità tra donne e uomini,

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e sulla politica dell'Unione europea in materia (1),

visto il regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo (2),

visto il quinto obiettivo di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite («miglioramento della salute materna»),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

viste la revisione del febbraio 2017 dei diritti delle donne in El Salvador e le sue osservazioni conclusive, a cura del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

visti gli articoli 6, 24 e 39 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la Convenzione contro la tortura, di cui El Salvador è paese firmatario dal 1996,

visto l'articolo 144 del Costituzione della Repubblica di El Salvador, il quale afferma che i trattati internazionali conclusi con altri Stati o con altre organizzazioni internazionali costituiscono leggi della Repubblica e che, in caso di conflitto tra il trattato e la legge, prevale il trattato,

visto il quadro per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

vista la dichiarazione resa l'11 maggio 2015 dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla questione della discriminazione nei confronti delle donne nella legislazione e nella pratica,

vista la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne (convenzione di Belém do Pará),

visto il decreto legislativo salvadoregno n. 520 («Legge speciale generale per una vita senza violenza per le donne»),

visti gli articoli 133, 135 e 136 del codice penale salvadoregno,

vista la dichiarazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, del 17 novembre 2017 a conclusione della sua missione in El Salvador,

visto l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica di El Salvador,

viste la legge di El Salvador sull'uguaglianza, l'equità e l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne, adottata nel 2016, la legge su una vita senza violenza per le donne, adottata nel 2012, nonché la legge sulla protezione generale di bambini e adolescenti (LEPINA), adottata nell'aprile 2009, in virtù della quale è demandato al ministero dell'Istruzione il compito di educare al genere e alla salute riproduttiva, come pure di contrastare la discriminazione delle donne nel sistema di istruzione,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere pienamente rispettato, promosso e applicato tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita quotidiana;

B.

considerando che agli articoli 36 e 37 delle osservazioni conclusive della sua revisione della situazione dei diritti delle donne in El Salvador, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne chiede l'abrogazione delle leggi punitive sull'aborto in vigore nel paese;

C.

considerando che dal 2000 almeno 120 donne in El Salvador sono state perseguite per aborto od omicidio a seguito della morte del feto avvenuta negli ultimi mesi di gravidanza, che 26 di loro sono state condannate per omicidio e 23 per aborto, e che tutte le donne condannate stanno scontando pene estremamente lunghe, anche se non sono considerate criminali secondo le norme internazionali; che la maggior parte di tali donne è giovane, povera, ha un'istruzione limitata e proviene da comunità remote; che al momento esistono due casi pendenti soggetti a un procedimento penale; che dopo che la donna ha trascorso gli ultimi dieci anni in carcere, il 13 dicembre 2017 il caso di Teodora del Carmen Vásquez è stato riesaminato dal tribunale di seconda istanza e l'appello è stato respinto, mentre la condanna di Evelyn Beatriz Hernandez Cruz è stata confermata nell'ottobre 2017;

D.

considerando che le donne conosciute come «Las 17» sono quelle che hanno subito le condanne più severe, essendo state punite con decenni di carcere tra il 2000 e il 2011; che un esiguo numero di queste donne è stato rilasciato dopo che i tribunali hanno ribaltato le sentenze precedenti;

E.

considerando che la violenza basata sul genere è un grave problema in El Salvador e che, stando ai dati, ogni tre ore una donna subisce aggressioni sessuali, i casi di stupro si traducono spesso in gravidanze indesiderate e si registra un numero sconvolgente di femminicidi, di cui solo il 5 % è oggetto di procedimenti giudiziari;

F.

considerando che i dipendenti pubblici di qualsiasi autorità, compresi ospedali e cliniche, hanno l'obbligo di segnalare le pazienti sottoposte a cure ostetriche di emergenza, il che costituisce una violazione del diritto del paziente alla riservatezza e crea un clima di stigmatizzazione per le donne; che, a causa di detto obbligo di segnalazione, le donne che subiscono gravi complicanze durante la gravidanza decidono di non ricorrere all'assistenza sanitaria per timore di essere perseguite e imprigionate; che la mancata segnalazione è considerata reato;

G.

considerando che il tasso di omicidi basati sul genere che riguardano donne e ragazze in El Salvador è spaventosamente elevato; che nel 2015 e nel 2016 sono state uccise 1 097 donne, mentre tra gennaio e giugno 2017 ne sono state uccise 201; che, stando all'Organizzazione di donne salvadoregne per la pace (ORMUSA), lo scorso anno la polizia nazionale civile di El Salvador ha registrato 3 947 denunce di aggressione sessuale, di cui 1 049 erano casi di stupro, anche all'interno della famiglia, mentre 1 873 vittime erano minorenni o classificate come «incapaci»;

H.

considerando che El Salvador presenta un elevato tasso di gravidanze in età adolescenziale, il che è determinato anche dalla mancanza di educazione sessuale nelle scuole; che gli abusi sessuali e gli stupri sono i principali fattori di gravidanze precoci; che, secondo il ministero della Salute, nel 2015 sono stati registrati 1 445 casi di gravidanze di ragazze di età compresa tra 10 e 14 anni;

I.

considerando che nel 1998 El Salvador ha configurato come reato l'aborto in qualsivoglia circostanza, anche quando la gravidanza presenta complicanze che mettono in pericolo la vita della donna o della ragazza, nonché in caso di stupro, incesto o feto non vitale; che, inoltre, nel 1999 è stata approvata una modifica costituzionale che riconosce l'embrione come essere umano «dal momento del concepimento»; che qualsiasi persona che esegua o si autoprocuri un aborto, anche prima della fase fetale, può pertanto essere condannata a una pena compresa tra due e otto anni, anche se in molti casi i pubblici ministeri hanno aumentato l'accusa a «omicidio aggravato», per il quale sono previsti fino a 50 anni di carcere; che la legislazione che potenzialmente consente l'aborto in tali circostanze è bloccata nell'Assemblea nazionale dall'ottobre 2016, anche se sono in corso discussioni per compiere progressi ulteriori;

J.

considerando che El Salvador continua a negare alle donne e alle ragazze l'accesso all'aborto sicuro e legale sulla base di motivi religiosi, culturali e di altro tipo, violando il loro diritto alla salute, alla vita e all'integrità fisica e psicologica;

K.

considerando che di recente il ministero dell'Istruzione ha elaborato materiale volto a integrare la salute sessuale e riproduttiva nei programmi scolastici nazionali ma che, a causa della resistenza opposta da varie forze, nella sua versione definitiva rivista, tale materiale si concentra invece sull'astinenza sessuale, nonostante il 42 % delle ragazze abbia una gravidanza prima di compiere 20 anni;

L.

considerando che in America Latina il rischio di mortalità materna è quattro volte maggiore per le adolescenti di età inferiore a 16 anni; che il 65 % dei casi di fistola ostetrica si verifica nelle gravidanze di adolescenti, con gravi ripercussioni sulle loro vite, compresi gravi problemi di salute ed esclusione sociale; che le gravidanze precoci sono anche pericolose per il nascituro, dal momento che si registra un tasso di mortalità superiore del 50 % rispetto alla media; che fino al 40 % delle donne nella regione ha subito violenza sessuale; che il 95 % degli aborti effettuati in America Latina avviene in condizioni di non sicurezza;

M.

considerando che, secondo i dati del ministero della Salute, tra il 2011 e il 2015 14 donne sono morte per complicanze legate all'aborto, 13 donne sono morte per gravidanza ectopica e 63 donne sono morte a causa dell'attuale legislazione in materia di aborto; che il suicidio è causa di morte per il 57 % delle donne in gravidanza di età compresa tra 10 e 19 anni; che molte donne hanno paura di chiedere assistenza medica quando presentano complicanze legate alla gravidanza, il che provoca più decessi di quelli che si potrebbero evitare; che ciò riguarda in particolare le donne che dispongono di risorse economiche minime e non possono accedere ai servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

N.

considerando che secondo Human Rights Watch e Amnesty International, le donne che hanno subito aborti spontanei o hanno dato alla luce bambini nati morti in El Salvador sono spesso perseguite perché sospettate di aver abortito; che in tali casi le donne sono spesso segnalate dal personale medico e sono quindi arrestate mentre si trovano ancora in ospedale;

O.

considerando che gli esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito che la decisione delle autorità salvadoregne comporta una grave violazione del diritto alla vita, alla salute e all'integrità fisica e mentale delle donne e delle ragazze, danneggiando in tal modo le loro opportunità economiche e sociali;

P.

considerando che nel marzo 2015 il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali ha chiesto a El Salvador di rivedere e modificare la legislazione in materia di aborto per garantirne la compatibilità con altri diritti, come il diritto alla salute e alla vita; che la violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne costituisce una grave violazione dei diritti umani;

Q.

considerando che El Salvador ha partecipato attivamente alla 61a sessione della Commissione dell'ONU sulla condizione femminile; che tutte le parti dovrebbero continuare a promuovere la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso all'istruzione e alla sanità quali diritti umani di base e ai diritti sessuali e riproduttivi;

R.

considerando che gli organi di sorveglianza dei trattati delle Nazioni Unite, compresi il comitato dei diritti dell'uomo e il comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, hanno esortato vari paesi dell'America Latina a prevedere deroghe alle leggi restrittive in materia di aborto in caso di pericolo per la vita o la salute della donna, di grave malformazione del feto e di gravidanza risultante da stupro o incesto;

S.

considerando che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha espresso preoccupazione per la situazione delle donne e delle ragazze in El Salvador a seguito della sua visita nel paese nel novembre 2017; che l'Alto commissario ha invitato El Salvador ad applicare una moratoria sull'attuazione dell'articolo 133 del codice penale e a riesaminare i casi delle donne detenute per reati relativi all'aborto;

T.

considerando che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali hanno esplicitamente riconosciuto il legame esistente tra l'aborto illegale praticato in maniera non sicura e gli elevati tassi di mortalità materna; che la Convenzione contro la tortura stabilisce che gli Stati in cui vige un divieto assoluto di aborto in qualsivoglia circostanza espongono le donne e le ragazze a situazioni di umiliazione e di trattamento crudele;

U.

considerando che nell'esame periodico l'ONU ha formulato dieci raccomandazioni allo Stato salvadoregno esortandolo a conformare la propria legge sull'aborto alle norme internazionali in materia di diritti umani, raccomandazioni che sono state respinte in toto dal governo;

V.

considerando che le regole minime delle Nazioni Unite sul trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato (regole di Bangkok) stabiliscono che alle donne con responsabilità di cura dei figli e a quelle incinte dovrebbero essere inflitte, laddove possibile e opportuno, pene non detentive;

W.

considerando che tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile figura l'obiettivo di prevenire le gravidanze non pianificate e ridurre il numero dei casi di maternità in età adolescente mediante l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva;

1.

esprime profonda preoccupazione per la situazione dei diritti umani delle ragazze e delle donne, ivi compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in El Salvador e condanna tutte le forme di violenza contro le donne; ricorda che esse costituiscono una grave violazione dei diritti umani e della dignità delle donne e delle ragazze; sottolinea che l'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (ratificato da El Salvador il 3 marzo 2016), definisce la gravidanza forzata come un crimine contro l'umanità e una forma di violenza contro le donne basata sul genere, il che costituisce una grave violazione dei diritti umani e della dignità delle donne e delle ragazze;

2.

respinge con fermezza la condanna e l'incarcerazione di donne e ragazze che hanno dato alla luce bambini nati morti o subito aborti spontanei e chiede il loro rilascio immediato e incondizionato; ritiene che nessuno dovrebbe essere incarcerato sulla base di sentenze simili;

3.

condanna l'incriminazione delle donne per la pratica dell'aborto, i lunghi periodi di detenzione preventiva e l'applicazione di sanzioni penali sproporzionate alle donne che desiderano abortire, nonché la detenzione delle donne che si recano in ospedale in cerca di assistenza a seguito di segnalazioni effettuate dal personale sanitario alle autorità per timore di essere penalizzati a loro volta;

4.

condanna la configurazione assoluta dell'aborto come reato, prevista dagli articoli 133, 135 e 136 del codice penale salvadoregno, e le conseguenze gravi e discriminatorie che essa comporta per le donne costrette a ricorrere a mezzi non sicuri per abortire, esponendosi in questo modo a seri rischi per la salute e la sopravvivenza; esorta l'Assemblea legislativa di El Salvador ad attenersi alle raccomandazioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, e alle raccomandazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna di applicare una moratoria sulla sua attuazione;

5.

invita El Salvador a provvedere affinché le donne e le ragazze possano disporre di un accesso sicuro e legale all'aborto; esorta, in questo contesto, l'Assemblea legislativa di El Salvador a sostenere il disegno di legge che introduce modifiche agli articoli 133, 135 e 136 del codice penale volte a depenalizzare l'aborto, almeno nei casi in cui la gravidanza pone rischi per la vita o la salute fisica e mentale di una donna o ragazza incinta, di grave malformazione del feto o di gravidanza risultante da stupro o incesto;

6.

invita le autorità di El Salvador a introdurre una moratoria sull'applicazione della legge in vigore e a riesaminare la detenzione delle donne accusate per aver subito un aborto spontaneo, per aver dato alla luce un bambino nato morto o per reati relativi all'aborto, onde favorirne il rilascio, a garantire il giusto processo nei procedimenti relativi all'aborto, a consentire alle donne sui cui gravano accuse di attendere il processo fuori dal carcere e a garantire il segreto professionale per tutto il personale sanitario e la riservatezza per i pazienti; condanna qualsivoglia misura punitiva adottata nei confronti delle donne e delle ragazze che desiderano abortire, nonché degli operatori sanitari e di altri soggetti che aiutano ad accedere all'aborto e a praticarlo e chiede l'eliminazione di tali misure;

7.

ricorda che il governo di El Salvador ha l'obbligo di tutelare i diritti dei propri cittadini e di garantire lo Stato di diritto nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, secondo cui gli individui sotto processo dovrebbero essere considerati innocenti fino a quando non ne sia accertata la colpevolezza e l'onere della prova dovrebbe spettare alle autorità responsabili dell'azione penale e non al singolo convenuto, in linea con lo Statuto di Roma che El Salvador ha ratificato; esorta le autorità di El Salvador a somministrare formazione in materia di genere ai funzionari pubblici, compresi i membri dell'apparato giudiziario; esorta il SEAE e la Commissione a sostenere e finanziare tali sforzi;

8.

condanna le condizioni disumane nelle carceri, come la tortura, l'isolamento e la sospensione delle visite dei familiari; invita il governo salvadoregno a ratificare il protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura, quale misura per prevenire la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti in tutte le carceri e strutture di detenzione; chiede che organizzazioni internazionali indipendenti possano aver accesso ai centri di detenzione; esorta le autorità salvadoregne a migliorare le condizioni delle donne incarcerate, garantendo loro l'accesso a prodotti per l'igiene, rispettando così i loro diritti umani fondamentali;

9.

ricorda al governo e ai membri dell'apparato giudiziario che sono tenuti a rispettare le norme internazionali in materia di parità di accesso alla giustizia e i principi che garantiscono a tutti gli individui un processo equo, e che la colpa può essere determinata solo sulla base dell'esame di prove concrete e sufficienti; chiede che il governo metta a disposizione fondi pubblici adeguati per sostenere le spese di rappresentanza legale di coloro che non possono permetterselo;

10.

esorta l'apparato giudiziario a far sì che Teodora del Carmen Vásquez ed Evelyn Beatriz Hernandez Cruz siano sottoposte a un giusto processo, con tutte le garanzie, e a revocare le sentenze pronunciate su di loro; esprime solidarietà nei confronti della campagna «Las 17», condotta da donne che hanno scontato ingiustamente fino a quaranta anni di prigionia in quanto accusate di ciò che costituisce aborto spontaneo, l'aver dato alla luce un bambino nato morto e per altre complicanze ostetriche; estende la sua solidarietà a ogni singola donna salvadoregna perseguita per motivi analoghi o condannata per «omicidio aggravato»; chiede alle autorità competenti di riesaminare tutti i casi al fine di concedere loro la grazia;

11.

esprime forti preoccupazioni per l'elevato numero di gravidanze di minori in El Salvador; esorta le autorità salvadoregne a rispettare i loro obblighi internazionali e a tutelare i diritti umani, garantendo che tutte le ragazze abbiano accesso a ogni tipo possibile di informazioni e servizi medici per gestire le gravidanze ad alto rischio conseguenti a uno stupro;

12.

deplora il fatto che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare i loro diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva, rimangano a tutt'oggi un campo di battaglia ideologico e invita El Salvador a riconoscere i diritti inalienabili delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e all'autonomia decisionale per quanto concerne, tra l'altro, il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria e all'aborto sicuro e legale; ritiene che il divieto generale concernente l'aborto terapeutico e l'aborto nei casi di gravidanze conseguenti a stupro e incesto, così come il rifiuto di fornire assistenza sanitaria gratuita nei casi di stupro costituiscano una tortura;

13.

loda l'adozione della «Legge speciale generale per una vita senza violenza per le donne», avvenuta a seguito di un votazione trasversale unanime delle deputate all'Assemblea legislativa di El Salvador e ricorda alle autorità salvadoregne la necessità di attuarla appieno, segnatamente per quanto riguarda l'impegno a proteggere le donne e le ragazze dalla violenza;

14.

si compiace della recente adozione da parte di El Salvador di una politica relativa alla salute sessuale e riproduttiva e del nuovo programma «Ciudad Mujer», che ha favorito lo sviluppo di servizi per 1,5 milioni di donne in tutto il paese, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la diffusione di informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; sostiene gli sforzi compiuti ed esorta il governo di El Salvador a garantire l'accesso alle informazioni e ai servizi relativi ai moderni metodi contraccettivi, nonché a provvedere affinché nelle scuole pubbliche venga impartita un'educazione sessuale completa;

15.

sollecita il Consiglio a intensificare i propri lavori nell'ottica di consentire all'UE di ratificare e attuare la convenzione di Istanbul, onde garantire coerenza tra l'azione interna ed esterna dell'UE per quanto concerne la violenza contro minori, donne e ragazze;

16.

invita il Consiglio a includere la questione dell'aborto sicuro e legale negli orientamenti dell'UE relativi allo stupro e alla violenza contro donne e ragazze; sottolinea che l'accesso universale alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, costituisce un diritto umano fondamentale;

17.

invita i capi di Stato e di governo dell'UE-CELAC ad ampliare, in occasione del loro vertice, il capitolo relativo alla violenza di genere contenuto nel piano d'azione dell'UE-CELAC, nell'ottica di stabilire un calendario di azioni e misure attuative per garantire la dovuta diligenza per quanto concerne la prevenzione, le indagini e le sanzioni per tutti gli atti di violenza contro le donne e al fine di offrire un adeguato indennizzo alle vittime;

18.

si compiace degli sforzi compiuti dalla delegazione dell'UE in El Salvador volti a dialogare con le autorità nazionali in materia di diritti delle donne, compresa la configurazione dell'aborto come reato; insiste sul fatto che alla questione debba essere attribuita un'elevata priorità ed esorta il SEAE a riferire regolarmente al Parlamento in merito alle azioni condotte in questo settore; insiste sulla necessità che la delegazione dell'UE fornisca tutto il sostegno del caso alle donne attualmente incarcerate per reati relativi all'aborto, anche attraverso visite regolari, e alle loro famiglie e offra assistenza legale;

19.

ricorda all'UE gli impegni assunti nell'ambito del quadro per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020; chiede al SEAE di seguire in loco i casi di riesame e alla Commissione di garantire che la cooperazione europea allo sviluppo persegua un approccio fondato sui diritti umani, ponendo in particolare evidenza l'uguaglianza di genere e la lotta a qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a potenziare il sostegno accordato ai difensori dei diritti umani in loco e alle ONG impegnate in El Salvador a favore dei diritti di donne e ragazze, in particolare per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i diritti relativi e la pianificazione familiare, e ad accrescere il finanziamento a loro favore;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle autorità di El Salvador, all'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Parlamento centroamericano, al Parlamento latinoamericano, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0502.

(2)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/85


P8_TA(2017)0499

Situazione in Afghanistan

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulla situazione in Afghanistan (2017/2932(RSP))

(2018/C 369/11)

Il Parlamento europeo,

visti i risultati della conferenza internazionale di Bruxelles sull'Afghanistan del 5 ottobre 2016, copresieduta dall'Unione europea,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, segnatamente quelle del 26 novembre 2015 sull'Afghanistan, in particolare le uccisioni avvenute nella provincia di Zabul (1), e del 13 giugno 2013 sui negoziati in vista di un accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo (2),

viste le conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan del 16 ottobre 2017,

vista la dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 settembre 2016 sulla situazione in Afghanistan,

visti le risoluzioni n. 2210 (2015) e n. 2344 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il mandato della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA),

vista la comunicazione congiunta del 24 luglio 2017 della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, dal titolo «Elementi per una strategia dell'UE sull'Afghanistan» (JOIN(2017)0031),

vista la relazione di Human Rights Watch (HRW) del 13 febbraio 2017 dal titolo «Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees» (Coercizione da parte del Pakistan, complicità delle Nazioni Unite: i rimpatri coatti su larga scala di rifugiati afghani),

vista la relazione trimestrale dell'Ispettore generale speciale degli Stati Uniti per la ricostruzione in Afghanistan (SIGAR) al Congresso degli USA, del 30 gennaio 2017,

visto il documento dal titolo «Azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro in materia di questioni migratorie», firmato il 3 ottobre 2016,

visto l'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e sullo sviluppo, firmato il 18 febbraio 2017,

vista la relazione delle Nazioni Unite sul trattamento delle persone detenute in Afghanistan per questioni connesse al conflitto, dell'aprile 2017,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri collaborano con l'Afghanistan e l'intera comunità internazionale dal 2001 per combattere il terrorismo e l'estremismo, cercando nel contempo di pervenire a una pace e a uno sviluppo sostenibili; che le crescenti pressioni esercitate dalle insurrezioni e dal terrorismo, la difficile situazione economica e l'instabilità politica mettono a repentaglio tali obiettivi e i progressi sostanziali compiuti finora;

B.

considerando che dal 2002 l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito all'Afghanistan aiuti umanitari, aiuti allo sviluppo e assistenza per miliardi di euro; che l'UE costituisce il maggior partner dell'Afghanistan per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo e in occasione della conferenza internazionale di Bruxelles sull'Afghanistan dell'ottobre 2016 si è impegnata a fornire fino a 5 miliardi di EUR su un importo complessivo di 13,6 miliardi di EUR stanziato a favore dell'Afghanistan per il periodo 2017-2020;

C.

considerando che ai fini dell'istituzione di uno Stato stabile e prospero è fondamentale garantire la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e la buona governance durante la transizione in Afghanistan e nel corso del suo decennio di trasformazione (2015-2024);

D.

considerando che negli ultimi 15 anni, dal 2001, il tenore di vita è sensibilmente migliorato dal momento che, grazie all'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione di base come pure all'emancipazione delle donne, il PIL pro capite è aumentato di cinque volte e la speranza media di vita è cresciuta di 15 anni; che, secondo l'Ispettore generale speciale degli Stati Uniti per la ricostruzione in Afghanistan (SIGAR), dopo la caduta del regime talebano nel 2001 il numero di studenti presso le scuole generali è passato da un milione, per la maggior parte maschi, a quasi nove milioni nel 2015, di cui circa il 39 % del totale erano ragazze;

E.

considerando che il 24 luglio 2017 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno pubblicato una comunicazione congiunta su una strategia dell'UE sull'Afghanistan; che i quattro settori prioritari dell'UE cruciali per conseguire progressi in Afghanistan riguardano: a) la promozione della pace, della stabilità e della sicurezza nella regione; b) il rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e la promozione della buona governance e dell'emancipazione delle donne; c) il sostegno allo sviluppo economico e umano; d) la gestione delle sfide legate alla migrazione;

F.

considerando che, in seguito alla crisi relativa alle elezioni presidenziali del 2014, i progressi del programma di riforma del governo di unità nazionale si trovano in una situazione di stallo, da cui deriva una crescente instabilità della situazione politica; che il tasso di disoccupazione in Afghanistan è pari al 39 % e oltre il 39 % della popolazione vive in condizioni di povertà;

G.

considerando che la diffusa corruzione, i sistemi clientelari consolidati e l'incapacità del governo afghano, spaccato sul piano politico, di portare avanti le riforme minacciano di indebolire i progressi o di invertire i risultati ottenuti;

H.

considerando che la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), costituita nel 2002, sostiene il governo afghano nei suoi sforzi volti a conseguire la pace, la tutela dei diritti umani e la buona governance; che il suo mandato è rinnovato ogni anno dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed è stato recentemente prorogato al 2018 con voto unanime;

I.

considerando che, sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti alcuni passi avanti sul piano socioeconomico e politico, la ricomparsa dei talebani e di Al-Qaeda e la recente apparizione dello Stato islamico (IS) in Afghanistan, ad esempio con l'emergere di un ramo locale nel paese (Stato islamico della provincia di Khorasan — ISKP), minacciano di trasformare l'instabilità in un conflitto su più ampia scala; che la recente relazione dell'UNAMA ha documentato il più alto numero di vittime dal 2009 (11 318 vittime civili nel 2016), mentre da gennaio 2017 a settembre 2017 le vittime sono già state 8 019; che tale situazione ha altresì comportato un aumento della migrazione verso l'Europa;

J.

considerando che, nel quadro della nuova strategia degli Stati Uniti per l'Afghanistan e l'Asia meridionale, altri 4 000 soldati si uniranno al contingente statunitense, che ne conta attualmente 8 400; che la nuova strategia statunitense esige che il Pakistan smetta di fornire rifugio e sostegno ai terroristi e richiede un coinvolgimento maggiore della Repubblica dell'India nel contribuire a stabilizzare la regione; che la missione di sostegno risoluto (Resolute Support Mission) condotta dalla NATO aumenterà l'attuale livello di truppe da 13 000 a 16 000 soldati; che la nuova strategia degli Stati Uniti sarà sviluppata favorendo un approccio basato su condizioni, in base al quale si integreranno accordi in ambito diplomatico ed economico nel quadro dello sforzo militare;

K.

considerando che l'Afghanistan deve far fronte a un incremento senza precedenti dei rimpatri di cittadini afghani, in possesso di documenti o meno, provenienti principalmente dal Pakistan; che circa due milioni di afghani privi di documenti e un milione di afghani in possesso dello status di rifugiati vivono in Iran e stanno facendo ritorno in Afghanistan; che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani degli sfollati interni, vi sono oltre 1,8 milioni di sfollati interni in Afghanistan a causa del conflitto, con un numero record di 650 000 persone fuggite in altre parti del paese in cerca di sicurezza nel 2016, il che equivale a una media di 1 500 persone al giorno; che nella seconda metà del 2016 il numero di rifugiati afghani che hanno fatto ritorno nel paese dal Pakistan ha raggiunto il picco più elevato degli ultimi dieci anni, passando da 55 000 nel 2015 a 370 000;

L.

considerando che la Repubblica dell'India è il maggiore donatore della regione a favore dell'Afghanistan e ha erogato circa 3 miliardi di USD di aiuti dalla destituzione del governo talebano nel 2001; che gli aiuti hanno finanziato tra l'altro la costruzione di oltre 200 scuole in Afghanistan, l'assegnazione di più di 1 000 borse di studio a studenti afghani e la possibilità per circa 16 000 afghani di studiare in India; che l'India ha altresì fornito assistenza per la costruzione di infrastrutture critiche in Afghanistan, tra cui circa 4 000 chilometri di strade, in particolare l'autostrada Zaranj-Dilaram, la diga di Salma e le linee di trasmissione elettrica e l'edificio del parlamento afghano;

M.

considerando che l'instabilità in Afghanistan ha ripercussioni negative in termini economici e di sicurezza per l'Iran e l'intera regione; che l'economia dell'Afghanistan dipende in larga misura dalla produzione di papavero da oppio, che è notevolmente aumentata negli ultimi anni, dando luogo a un incremento vertiginoso del consumo di sostanze stupefacenti nel vicino Iran; che il traffico illecito di sostanze stupefacenti è utilizzato dai talebani per finanziare le proprie operazioni; che la limitazione di tale traffico e l'individuazione di alternative economiche apporterebbero vantaggi sia per l'Iran sia per l'Afghanistan; che l'oppio proveniente dall'Afghanistan rappresenta la principale fonte di eroina nell'UE; che è necessario collaborare con l'Iran e altri paesi limitrofi, come il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan, al fine di limitare ulteriormente il flusso di oppiacei verso il mercato russo ed europeo;

N.

considerando che una nuova dimensione infrastrutturale è fondamentale per il futuro dell'Afghanistan nell'ottica di offrire a uno dei paesi più poveri al mondo una realtà interamente nuova di opportunità economiche e sociali; che un nuovo programma nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture attirerà sempre più investimenti positivi a livello regionale nel quadro della nuova Via della seta;

O.

considerando che, in base a quanto riferito, l'Afghanistan dispone di riserve minerarie non sfruttate per un valore compreso tra 1 000 e 3 000 miliardi di dollari; che le attività minerarie illecite rappresentano un grave problema che rischia di trasformare un potenziale fattore di sviluppo dell'Afghanistan in una fonte di conflitti e instabilità; che le attività minerarie costituiscono la seconda fonte di entrate dei talebani;

1.

riconosce che, malgrado i notevoli sforzi compiuti a livello internazionale per un lungo periodo di tempo, l'Afghanistan si trova a tutt'oggi confrontato a un grave conflitto che ne ostacola notevolmente lo sviluppo economico e sociale; ricorda che l'Afghanistan è stato dilaniato da circa 40 anni di conflitto e guerra; ribadisce che gli obiettivi dell'UE consistono nel promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza regionale, rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, promuovere la buona governance e l'emancipazione delle donne, sostenere lo sviluppo economico e umano e affrontare le sfide legate alla migrazione;

2.

ricorda che negli ultimi quindici anni l'Afghanistan ha registrato progressi sul fronte politico, della sicurezza, economico e dello sviluppo; sottolinea che il PIL pro capite è aumentato di cinque volte, l'aspettativa di vita è cresciuta di quasi 15 anni e vi è stato un aumento significativo del numero di ragazze che frequentano la scuola rispetto al 2001, numero che, attualmente, rappresenta circa il 40 % degli 8-9 milioni totali di bambini; evidenzia che nessuno dei predetti risultati sarebbe stato possibile senza la dedizione della popolazione afghana nonché l'impegno della comunità internazionale, i finanziamenti, il know-how e il personale sul campo; sottolinea che i progressi conseguiti sono molto fragili e reversibili; evidenzia che ulteriori progressi richiederanno nuove riforme, relazioni stabili con i paesi vicini e il mantenimento costante del necessario livello di sicurezza e stabilità;

3.

riconosce gli sforzi e rende omaggio ai sacrifici della comunità internazionale che ha apportato sicurezza all'Afghanistan per oltre un decennio attraverso l'operazione «Libertà duratura» (Enduring Freedom) e la missione ISAF in Afghanistan, durante le quali hanno perso la vita quasi 3 500 uomini e donne in servizio; accoglie con favore la missione «Sostegno risoluto» (Resolute Support) costituita da 39 paesi e condotta dalla NATO, operativa dal 1o gennaio 2015, volta a formare, consigliare e assistere le forze di sicurezza e le istituzioni afghane; plaude al grande sacrificio delle ANSF, che ogni anno devono far fronte a ingenti perdite nella lotta contro i ribelli; ricorda il contributo annuo della comunità internazionale, pari a circa un miliardo di USD, a sostegno del finanziamento delle ANSF fino al 2020;

4.

plaude all'impegno del governo afghano nel perseguire una strategia nazionale imperniata su un ambiente politico, sociale ed economico sicuro, che permetta di garantire all'Afghanistan pace, sicurezza e sostenibilità, come delineato nelle conclusioni della Conferenza ministeriale sull'Afghanistan tenutasi a Bruxelles il 5 ottobre 2016; chiede che la carica di Primo ministro sia sancita dalla Costituzione afgana onde assicurare una maggiore stabilità politica nel paese; invita il governo afghano a garantire un processo elettorale trasparente nel 2018; invita il presidente afghano Ashraf Ghani a far corrispondere ai suoi forti impegni assunti pubblicamente a favore della tutela dei diritti e delle libertà una rapida e decisa attuazione della legislazione in tal senso;

5.

insiste sul fatto che un processo di pace a guida e titolarità afghane è l'unica strada da percorrere, integrando senza riserve l'intera società civile e tutte le parti in conflitto; ricorda al governo afghano che per consentire lo sviluppo e promuovere la pace e la stabilità devono cessare le lotte politiche interne; invita l'UE a sostenere attivamente un programma a guida afghana per il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento nella società degli ex ribelli;

6.

sottolinea l'importanza dell'Afghanistan per la stabilità regionale; evidenzia che un Afghanistan sicuro, stabile e prospero è fondamentale per la pace e la stabilità della regione nel suo insieme; ribadisce in tal contesto l'importanza dei partner regionali, quali i paesi dell'Asia centrale, l'Iran, la Cina, l'India e il Pakistan; li incoraggia a cooperare in modo costruttivo per promuovere un processo negoziale autentico e orientato ai risultati, senza precondizioni; prende atto delle attività del gruppo di coordinamento quadrilaterale sull'Afghanistan, istituito nel dicembre 2015, che comprende gli Stati Uniti, la Cina, l'Afghanistan e il Pakistan;

7.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che, malgrado l'accordo politico raggiunto a seguito delle elezioni presidenziali del 2014, la situazione della sicurezza in Afghanistan sia peggiorata e che il numero di attentati terroristici si sia moltiplicato; è preoccupato dalla continua espansione territoriale dei talebani e dal recente rafforzamento dei gruppi terroristici IS e Al Qaeda; segnala che, secondo il SIGAR statunitense, tra il gennaio e il novembre 2016 sono stati uccisi 6 785 membri delle forze afghane e ne sono rimasti feriti altri 11 777 e che l'UNAMA ha riferito altresì di un aumento del 3 % delle vittime tra i civili (3 498 morti e 7 920 feriti) nel 2016 rispetto all'anno precedente; si rammarica per il peggioramento della situazione della sicurezza che consente ai gruppi criminali di rapire cittadini sia afghani che stranieri, compresi gli operatori umanitari;

8.

esprime forte preoccupazione per la comparsa dello Stato islamico quale ulteriore elemento che contribuisce alla crescente fragilità della situazione della sicurezza in Afghanistan; sottolinea che, in aggiunta alla sua roccaforte nell'Est del paese (Nangarhar), lo Stato islamico sta tentando di affermare la propria presenza nella parte settentrionale, con l'aiuto del Movimento islamico dell'Uzbekistan; evidenzia che, qualora cui ciò avvenga, si creerà un ambiente propizio all'accoglienza di combattenti e militanti stranieri che lasciano l'Iraq e la Siria in ragione delle sconfitte militari incassate dall'IS in questi due paesi;

9.

sottolinea l'importanza di un autentico processo di riconciliazione interna; evidenzia la necessità di combattere la radicalizzazione, l'estremismo e il reclutamento tra le file delle organizzazioni terroristiche; sottolinea che la lotta al terrorismo e al suo finanziamento è un elemento fondamentale per la creazione di un ambiente propizio alla sicurezza in Afghanistan;

10.

avverte che le scarse capacità delle forze nazionali di difesa e di sicurezza afghane (ANDSF) e della forza di polizia nazionale restano uno dei problemi più critici in grado di compromettere la sicurezza e la ricostruzione del paese; accoglie con favore la costante attenzione rivolta dall'UE al rafforzamento del ruolo e ai diritti delle donne afghane e riconosce la necessità di formare agenti di polizia donne; plaude all'impegno della Repubblica dell'India ad assistere l'Afghanistan, fornendo materiale di difesa all'esercito afghano nel dicembre 2015 e provvedendo alla formazione militare di migliaia di membri del personale di sicurezza afghano, il che ha contribuito notevolmente a migliorare le capacità militari del paese, in linea con l'obiettivo della missione NATO «Resolute Support», avviata nel gennaio 2015, di fornire formazione, consulenza e assistenza alle forze di sicurezza e alle istituzioni afghane; trova incoraggiamento nel lavoro svolto e nella cooperazione tra la Repubblica dell'India e l'Afghanistan in materia di progetti infrastrutturali e assistenza umanitaria;

11.

ritiene che la lotta alla corruzione in seno alle istituzioni governative afghane debba costituire una priorità fondamentale costante in ragione di tutti gli effetti negativi diretti della corruzione sulla qualità del governo del paese; invita il governo afghano ad aumentare l'inclusività politica, a consolidare la responsabilità e a contrastare attivamente la cultura della corruzione e del nepotismo; si compiace in particolare, a tale riguardo, dell'istituzione del centro giudiziario anticorruzione nel giugno 2016; rileva inoltre l'appello rivolto dall'UNAMA alla comunità internazionale affinché continui a sostenere e assistere il governo afghano nella lotta contro la corruzione;

12.

invita il governo afghano e i suoi partner regionali, in particolare l'Iran, a combattere il traffico illecito di stupefacenti e le attività minerarie illecite e a coordinarsi reciprocamente per eliminare queste pratiche illegali, che pregiudicano la stabilità della regione; ricorda a tutte le parti in causa che si tratta delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche nella regione; riconosce che qualsiasi ulteriore sviluppo delle attività minerarie deve essere sostenibile e andare a beneficio della popolazione in generale, conformemente alle norme internazionali; condanna la repressione, il traffico illecito di stupefacenti, l'accaparramento dei terreni, la confisca illegale e l'estorsione ad opera dei signori della guerra; ricorda che la produzione e il traffico di oppio in Afghanistan hanno conseguenze devastanti sulla popolazione locale e sulla sicurezza globale del paese;

13.

si compiace della partecipazione dell'Afghanistan all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive; esorta il governo afghano ad aumentare la trasparenza nel settore minerario e a stabilire rigorosi requisiti in materia di licenze e controlli al fine di garantire un'industria estrattiva sostenibile; esorta il governo a intensificare gli sforzi volti a proteggere le risorse pubbliche fondamentali, quali i terreni e i minerali, dallo sfruttamento da parte di reti criminali e di ribelli;

14.

esprime solidarietà con il popolo afghano e insiste sulla necessità che tutte le parti coinvolte nel conflitto rispettino il diritto internazionale umanitario come pure i diritti di tutti i membri della società, in particolare delle minoranze, delle donne e dei minori, che risentono in maniera sproporzionata della situazione; esorta le autorità afghane ad applicare pienamente il piano d'azione firmato dalle Nazioni Unite e dall'Afghanistan il 30 gennaio 2011 a Kabul per quanto riguarda la pratica del «bacha bazi» e la riabilitazione dei minori vittime di abusi sessuali; condanna gli attacchi agli ospedali e alle cliniche, alle scuole e alle operazioni umanitarie; condanna con la massima fermezza le continue violazioni dei diritti umani e la violenza barbara da parte dei talebani, dell'IS e di Al-Qaeda nei confronti del popolo afghano; richiama l'attenzione sui rischi legati al ritorno degli ex criminali di guerra, in particolare di Gulbuddin Hekmatyar, il fondatore di Hizb-e-Islami, che è stato dichiarato un terrorista dagli Stati Uniti nel 2003 ed è stato associato all'accresciuta presenza dell'IS in Afghanistan;

15.

è allarmato dalla crescente recrudescenza della violenza nei confronti delle donne, dalla soppressione dei diritti delle donne e dal peggioramento delle loro condizioni di vita nelle zone controllate dai talebani in Afghanistan; rinnova l'invito al parlamento e al governo dell'Afghanistan ad abrogare tutte le leggi che contengono elementi di discriminazione nei confronti delle donne e violano i trattati internazionali sottoscritti dall'Afghanistan; si compiace dell'attenzione rivolta all'emancipazione delle donne e all'integrazione della dimensione di genere nell'assistenza dell'UE all'Afghanistan, e in particolare del fatto che nel 53 % dei programmi UE l'uguaglianza di genere figura come obiettivo significativo; sostiene pienamente l'attuazione integrale della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e altre misure nazionali per promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan, nonché per combattere la violenza contro le donne;

16.

invita i governi dei partner regionali quali i paesi dell'Asia centrale, l'Iran, l'India, la Russia e il Pakistan, a collaborare per ricercare un accordo di pace in Afghanistan, un continuo sviluppo socioeconomico e una maggiore stabilità interna, nonché la cooperazione in materia di sicurezza e terrorismo, e incoraggia la condivisione di intelligence e la collaborazione al fine di combattere i terroristi e gli estremisti su entrambi i lati della frontiera; esorta tutti gli interlocutori regionali dell'Afghanistan a impegnarsi senza riserve a proseguire in maniera trasparente gli sforzi di lotta al terrorismo;

17.

ribadisce la necessità che la comunità internazionale rimanga impegnata in Afghanistan e contribuisca alla ricostruzione del paese, allo sviluppo dell'economia e all'opposizione al terrorismo; accoglie con favore gli impegni finanziari confermati dall'UE e dagli Stati membri in occasione della conferenza di Bruxelles; chiede in particolare il sostegno a favore di iniziative che rispondono alle esigenze prioritarie degli sfollati interni e dei rifugiati rientrati nel paese;

18.

riconosce le responsabilità dell'UE e dei suoi Stati membri nel rispettare il diritto di chiedere protezione internazionale e di partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UNHCR; sottolinea che il diritto e la capacità di cercare rifugio in maniera sicura e legale sono fondamentali per evitare la morte dei richiedenti asilo;

19.

prende atto della conclusione dell'accordo informale di riammissione tra l'UE e l'Afghanistan previsto dall'azione congiunta per il futuro; deplora la mancanza di vigilanza parlamentare e di controllo democratico sulla conclusione di tale accordo; invita i governi della regione ad astenersi dal rimpatriare gli afghani; segnala che ciò costituisce una violazione diretta del diritto internazionale umanitario e che il crescente numero di rifugiati che subiscono tale trattamento non fa che rafforzare i gruppi terroristici e creare maggiore instabilità nella regione; sottolinea che i rimpatri in Afghanistan mettono a grave rischio la vita dei rimpatriati, in particolare delle persone sole che non dispongono di una rete familiare o di amici in Afghanistan e che hanno poche possibilità di sopravvivenza; sottolinea che l'assistenza e la cooperazione dell'UE devono essere mirate a conseguire lo sviluppo e la crescita nei paesi terzi e a ridurre e, infine, eliminare la povertà, e non a incentivare i paesi terzi a cooperare alla riammissione dei migranti irregolari, dissuadere con la coercizione le persone dal mettersi in viaggio o arrestare i flussi verso l'Europa (risoluzione del Parlamento del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE (3));

20.

prende nota della decisione del procuratore della CPI di avviare un'indagine su eventuali crimini contro l'umanità commessi in Afghanistan dal 2003;

21.

invita le autorità afghane a commutare tutte le sentenze capitali e a reintrodurre una moratoria delle esecuzioni, nell'ottica di pervenire all'abolizione definitiva della pena di morte; sollecita il governo afghano ad attuare pienamente il suo piano nazionale sull'eliminazione della tortura e deplora il presunto ricorso alla tortura e ai maltrattamenti nei confronti delle persone detenute per questioni connesse al conflitto da parte di tutti i soggetti coinvolti in Afghanistan;

22.

esprime la massima preoccupazione per il drastico incremento del numero di sfollati interni nel 2016 — oltre 600 000 nuovi sfollamenti — che potrebbe sfociare in una gravissima crisi umanitaria; incoraggia tutte le parti in causa a provvedere a tali cittadini afghani vulnerabili e invita il governo dell'Afghanistan a reintegrarli nella società afghana; sottolinea che, secondo le stime delle autorità afghane, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre agenzie umanitarie, entro la fine del 2017 oltre 9,3 milioni di persone avranno avuto bisogno di assistenza umanitaria;

23.

si compiace dell'entrata in vigore provvisoria, il 1o dicembre 2017, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Afghanistan sul partenariato e sullo sviluppo, che rappresenta il primo quadro giuridicamente vincolante per le relazioni tra le due parti; incoraggia ulteriormente la ratifica rapida dell'accordo da parte degli Stati membri dell'UE al fine di consentirne la piena entrata in vigore;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento dell'Afghanistan.

(1)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 129.

(2)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 133.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0124.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/91


P8_TA(2017)0500

Situazione dei rohingya

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulla situazione dei rohingya (2017/2973(RSP))

(2018/C 369/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei musulmani rohingya, in particolare quelle del 14 settembre 2017 (1), del 7 luglio 2016 (2) e del 15 dicembre 2016 (3) nonché la risoluzione sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico del 13 giugno 2017 (4),

viste le conclusioni del Consiglio sul Myanmar/Birmania del 16 ottobre 2017,

viste le osservazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Federica Mogherini, formulate a Cox's Bazar, in Bangladesh, il 19 novembre 2017,

viste la dichiarazione rilasciata il 6 settembre 2017 dal VP/AR sulla situazione nello Stato di Rakhine, la dichiarazione dell'11 settembre 2017 del VP/AR sugli ultimi sviluppi nello Stato di Rakhine, nel Myanmar e nella regione confinante del Bangladesh, la dichiarazione del 20 novembre 2017, da parte del VP/AR a nome dell'Unione europea, sul Myanmar/Birmania nonché la dichiarazione rilasciata il 23 novembre 2017 dal VP/AR sulla firma di un accordo bilaterale in materia di rimpatrio tra i governi del Myanmar/Birmania e del Bangladesh,

vista la visita di Christos Stylianides, commissario UE per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, nella parte settentrionale dello Stato di Rakhine, svoltasi nel maggio 2017,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR al Parlamento europeo e al Consiglio, del 1o giugno 2016, dal titolo «Elementi per una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania: un partenariato speciale per la democrazia, la pace e la prosperità» (JOIN(2016)0024),

visto il comunicato stampa congiunto in merito al terzo dialogo UE-Myanmar sui diritti umani del 25 novembre 2016,

viste le conclusioni del Consiglio sull'apolidia del 4 dicembre 2015,

visto il memorandum d'intesa firmato il 23 novembre 2017 tra il Myanmar/Birmania e il Bangladesh sul rimpatrio nel Myanmar/Birmania dei rohingya dal Bangladesh,

vista la dichiarazione sulle violenze nello Stato di Rakhine rilasciata il 6 novembre 2017 dal presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

visto il progetto di risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania, approvato il 16 novembre 2017 dalla terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

viste la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze nel Myanmar/Birmania, del 20 giugno 2016, nonché la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania, del 18 marzo 2016,

viste la 27a sessione speciale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani della popolazione di minoranza musulmana rohingya e di altre minoranze nello Stato del Rakhine, nel Myanmar/Birmania,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il relativo Protocollo del 1967,

viste la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961,

visto il piano d'azione globale 2014-2024 dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per porre fine all'apolidia,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la relazione finale della commissione consultiva sullo Stato di Rakhine,

visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966,

vista la Carta dell'ASEAN,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che lo Stato di Rakhine nel Myanmar/Birmania è la patria di circa un milione di rohingya, un gruppo di minoranza a prevalenza musulmana vittima di repressione e di continue gravi violazioni dei diritti umani, tra cui minacce alla vita e alla sicurezza, negazione dei diritti alla salute e all'istruzione, malnutrizione e insicurezza alimentare, lavoro forzato, violenze sessuali e limitazioni ai diritti politici;

B.

considerando che i rohingya sono una delle minoranze più perseguitate al mondo e che la legge del 1982 sulla cittadinanza del Myanmar/Birmania nega loro i pieni diritti di cittadinanza e li rende apolidi; che i rohingya sono in gran parte relegati in accampamenti e che severe restrizioni sono imposte alla libera circolazione all'interno e all'esterno dello Stato di Rakhine;

C.

considerando che gli ultimi attacchi ai posti di guardia, nell'agosto 2017, hanno provocato una risposta estremamente sproporzionata da parte dell'esercito del Myanmar/Birmania, che ha commesso gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei rohingya;

D.

considerando che, dall'agosto 2017, oltre 646 000 rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh in cerca di sicurezza, perché versavano in condizioni atroci; che il numero totale di profughi rohingya in Bangladesh dovrebbe superare un milione entro la fine del 2017; che decine di persone, tra cui donne e bambini, hanno perso la vita lungo il tragitto e che oltre 400 000 persone hanno bisogno di assistenza medica e aiuti alimentari; che omicidi, stupri e torture dei rohingya e l'incendio dei loro villaggi sono utilizzati come strumenti per colpire definitivamente la struttura sociale dei rohingya e traumatizzare la popolazione;

E.

considerando che il confine tra il Myanmar/Birmania e il Bangladesh è stato militarizzato e che sono state posate mine per impedire il suo attraversamento;

F.

considerando che, stando alle agenzie delle Nazioni Unite, l'accesso delle organizzazioni umanitarie rimane fortemente limitato, anche per la consegna di cibo, acqua e medicinali per i rohingya;

G.

considerando che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha dichiarato, il 10 settembre 2017, che la situazione nel Myanmar/Birmania sembra un classico esempio di pulizia etnica e, il 5 dicembre 2017, che non può essere escluso un atto di genocidio contro i musulmani rohingya da parte delle forze statali nel Myanmar/Birmania; che Amnesty International ha descritto la situazione delle minoranze nello Stato di Rakhine come una situazione di «apartheid» e che il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato la molto probabile commissione di crimini contro l'umanità nel Myanmar/Birmania;

H.

considerando che la conferenza dei donatori tenutasi il 23 ottobre 2017 a Ginevra tra UNHCR, OCHA, IOM, Unione europea e governo del Kuwait ha assicurato impegni di aiuto per un totale di 344 milioni di dollari USA, di cui più della metà provengono dall'UE;

I.

considerando che i governi del Myanmar/Birmania e del Bangladesh hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante che dovrebbe garantire il rimpatrio sicuro dei profughi rohingya fuggiti in Bangladesh; che il VP/AR ha dichiarato che la firma del memorandum d'intesa sui rimpatri costituisce un importante passo avanti per affrontare una delle peggiori crisi umanitarie e dei diritti umani del nostro tempo; che non si sa con chiarezza quanti potenziali rimpatriati rohingya dovranno alloggiare in campi e zone di accoglienza temporanee; che non è noto con esattezza quando si tornerà a condizioni adeguate di sicurezza e ad alloggi sicuri né quando i diritti di cittadinanza dei rohingya saranno riconosciuti;

1.

condanna con determinazione le continue violenze e uccisioni, l'uso sistematico della forza e le perdite di vite umane, di mezzi di sostentamento e di abitazioni nello Stato di Rakhine; esprime profonda preoccupazione per la situazione umanitaria e dei diritti umani e il suo più sentito cordoglio e pieno sostegno alla popolazione rohingya; ricorda che le autorità del Myanmar/Birmania hanno il dovere di proteggere dagli abusi tutti i civili, senza discriminazioni, di indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani e di perseguire i responsabili, in conformità delle norme e degli obblighi in materia di diritti umani;

2.

chiede che sia immediatamente posta fine alle violenze, alle uccisioni, alle vessazioni e agli stupri di cui sono vittime i rohingya, nonché alla distruzione delle loro abitazioni da parte delle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania;

3.

esorta le autorità del Myanmar/Birmania a collaborare con le agenzie umanitarie internazionali, con l'UE e con le Nazioni Unite per permettere un accesso umanitario immediato e senza restrizioni nello Stato di Rakhine e nelle zone circostanti, compreso un sostegno specifico per i gruppi vulnerabili come i bambini, gli anziani e le vittime di violenze sessuali; esorta il governo ad attuare misure in linea con la risoluzione 2106 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per prevenire e rispondere agli episodi di violenza sessuale;

4.

invita le autorità del Myanmar/Birmania ad autorizzare l'ingresso di osservatori indipendenti, in particolare la missione conoscitiva istituita nel marzo 2017 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, onde garantire lo svolgimento di indagini indipendenti e imparziali sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani commesse da tutte le parti; esorta tutte le parti a garantire che non vi sia alcuna impunità per le violazioni dei diritti umani; ricorda che, laddove vi siano prove di abusi dei diritti umani, le persone implicate devono essere sottoposte a procedimenti equi dinanzi a tribunali civili indipendenti, senza imposizione della pena di morte; insiste sulla necessità di un'azione continua del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, incluso il deferimento alla Corte penale internazionale, qualora il Myanmar/Birmania non sia in grado o non intenda esercitare l'azione penale o autodeferirsi;

5.

invita il governo del Myanmar/Birmania a concedere alle organizzazioni mediatiche nazionali e internazionali il pieno accesso senza ostacoli allo Stato di Rakhine e a garantire l'incolumità e la sicurezza degli operatori dei mezzi di comunicazione;

6.

ribadisce il suo invito al governo del Myanmar/Birmania affinché ponga immediatamente fine all'utilizzo delle mine terrestri e rimuova tutte le mine già predisposte, in particolare quelle recentemente posizionate lungo il confine con il Bangladesh; esorta la comunità internazionale a fornire assistenza tecnica a tale riguardo; plaude agli sforzi profusi dal Bangladesh dinanzi a questa crisi umanitaria che ha colpito uno dei suoi paesi vicini; si compiace della protezione che il Bangladesh ha concesso alla popolazione rohingya in fuga dal Myanmar/Birmania e lo incoraggia a continuare ad offrire assistenza in cooperazione con l'UNHCR; invita il Bangladesh ad agevolare ulteriormente le operazioni umanitarie delle ONG internazionali, semplificando gli oneri burocratici, il processo di registrazione e le limitazioni alla circolazione;

7.

prende atto del memorandum d'intesa concluso tra il Myanmar/Birmania e il Bangladesh in materia di rimpatri; esorta le parti a rispettare pienamente il rientro volontario, sicuro e dignitoso dei rohingya nel loro luogo di origine, senza discriminazioni di alcun tipo e sotto il completo controllo delle Nazioni Unite; insiste affinché le autorità del Myanmar/Birmania offrano garanzie credibili che le persone rimpatriate non saranno perseguitate o rinchiuse in campi segregati sulla base dell'origine etnica o religiosa, e garantiscano un monitoraggio indipendente e imparziale da parte degli organismi competenti in materia di diritti umani; ribadisce il principio di non respingimento e si associa alla valutazione dell'UNHCR del 24 novembre 2017, secondo cui «al momento, nello Stato di Rakhine del Myanmar/Birmania non sussistono le condizioni necessarie per garantire rimpatri sicuri e sostenibili»; invita l'UE a guidare gli sforzi internazionali attraverso un vertice intergovernativo in collaborazione con le Nazioni Unite; propone che tale vertice costituisca la sede per valutare i progressi compiuti nel processo di rimpatrio dei rohingya e nel ripristinare i loro diritti di cittadinanza e che sia avviata la procedura relativa a un'indagine indipendente sui crimini contro l'umanità;

8.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario e materiale per l'accoglienza dei profughi, garantendo nel contempo che gli aiuti non siano destinati a soluzioni inaccettabili per i profughi e i rimpatriati; invita gli attori internazionali a istituire un sostegno finanziario che offra una risposta sostenibile alle esigenze dei rohingya sfollati e delle comunità che li accolgono, garantendo l'accesso a servizi adeguati e migliori; richiama in particolare l'attenzione sull'urgente necessità di stanziare fondi, per un valore stimato di 10 milioni di USD, per offrire servizi di assistenza medica e di salute mentale specifici alle vittime sopravvissute a stupri e violenze di genere; invita la Commissione a sostenere un'indagine approfondita sull'entità delle violenze sessuali e di altri crimini contro i rohingya;

9.

esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni riguardanti la tratta di donne e ragazze rohingya nel Myanmar/Birmania e in Bangladesh ed esorta le autorità di entrambi i paesi a collaborare con l'UNHCR e le organizzazioni per i diritti umani per porre fine alla tratta e fornire protezione e sostegno alle donne e alle ragazze che ne sono vittime;

10.

esorta il governo del Myanmar/Birmania ad affrontare la questione dell'annosa e sistematica discriminazione; sottolinea che non è possibile porre fine alla difficile situazione di tale popolo se non se ne affrontano le cause profonde; rileva in proposito che la negazione dei diritti delle minoranze nel Myanmar/Birmania non riguarda soltanto i rohingya, ma anche altri gruppi etnici, in particolare negli Stati del Kachin e dello Shan;

11.

accoglie con favore la relazione finale elaborata dalla commissione consultiva sullo Stato di Rakhine, istituita su richiesta del consigliere di Stato; incoraggia fortemente le autorità del Myanmar/Birmania a nominare quanto prima un organo di attuazione che renda pienamente esecutive le raccomandazioni della commissione Annan; esorta l'UE, le Nazioni Unite e altri attori internazionali a sostenere tale processo;

12.

pone in evidenza la raccomandazione della commissione consultiva sulla necessità di allineare le disposizioni giuridiche sulla cittadinanza alle norme e ai trattati internazionali di cui il Myanmar/Birmania è Stato parte; esorta il governo del Myanmar/Birmania a modificare la legge sulla cittadinanza e a fornire ai rohingya residenti documenti di cittadinanza legalmente riconosciuti, affinché possano essere accettati come minoranza etnica e il loro diritto all'autoidentificazione sia rispettato; sollecita il governo a rilasciare documenti di identità sui quali non figuri l'appartenenza religiosa;

13.

insiste affinché si ponga fine alla segregazione della popolazione rohingya nel Myanmar/Birmania; chiede la rimozione del coprifuoco imposto ai rohingya e che siano smantellati tutti i posti di controllo, ad eccezione di quelli necessari; esorta il governo del Myanmar/Birmania a garantire che i rohingya residenti possano viaggiare liberamente nello Stato di Rakhine e nel resto del paese e, in particolare, che sia rispettato il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, al cibo, all'istruzione e all'occupazione;

14.

invita tutte le parti a sostenere la creazione di istituzioni democratiche efficaci e di una società civile solida, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché la promozione della buona governance, dello Stato di diritto e di una magistratura indipendente e parziale;

15.

invita l'UE e gli Stati membri ad adottare con la massima urgenza sanzioni punitive mirate nei confronti del personale dell'esercito e dei servizi di sicurezza responsabile di perpetuare diffuse violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;

16.

deplora che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non sia riuscito a concordare misure decisive ed invita l'UE e gli Stati membri a esercitare maggiori pressioni su quanti si oppongono ad azioni significative, tra cui Cina e Russia;

17.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad ampliare la portata dell'attuale embargo sulle armi imposto al Myanmar/Birmania; invita inoltre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a imporre un embargo globale sulle armi a livello mondiale nei confronti del Myanmar/Birmania, sospendendo ogni fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti, compresi il transito e il trasbordo di tutte le armi, munizioni e altre attrezzature militari e di sicurezza, nonché la fornitura di addestramento o altre forme di assistenza militare e di sicurezza;

18.

sollecita il governo del Myanmar/Birmania, in particolare il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, a condannare in modo inequivocabile ogni istigazione all'odio razziale o religioso e a combattere le discriminazioni e le ostilità sociali nei confronti della minoranza rohingya, nonché a rispettare il diritto universale alla libertà di religione o di credo;

19.

invita l'ASEAN e i governi regionali a proseguire le loro azioni e a esercitare maggiori pressioni sul governo del Myanmar/Birmania e sul suo esercito affinché pongano fine alle violazioni dei diritti e tutelino tutti i civili dello Stato di Rakhine e dell'intero paese;

20.

rammenta che tra i criteri per l'attribuzione del premio Sacharov figurano la difesa dei diritti umani, la tutela dei diritti delle minoranze e il rispetto del diritto internazionale; richiama l'attenzione sull'eventualità di revocare il premio Sacharov qualora un vincitore violi tali criteri dopo l'attribuzione del premio;

21.

incoraggia i principali attori regionali e internazionali ad avvalersi di tutte le piattaforme bilaterali, multilaterali e regionali a loro disposizione per chiedere la fine delle atrocità e arrivare a una soluzione pacifica;

22.

chiede al VP/AR e agli Stati membri di aumentare significativamente le pressioni esercitate sulle autorità e sui servizi di sicurezza del Myanmar/Birmania affinché pongano fine alla violenza e alle discriminazioni nei confronti dei rohingya e si impegnino con le Nazioni Unite, l'ASEAN e i governi regionali a eliminare la segregazione dal paese;

23.

chiede al VP/AR di informare il Parlamento in merito alle azioni intraprese dalla delegazione dell'UE alla riunione dei ministri degli Esteri dell'ASEM tenutasi a Naypyidaw il 21 novembre 2017; esorta a rilanciare il dialogo UE-Myanmar/Birmania in materia di diritti umani affinché siano affrontate nello specifico le questioni riguardanti la comunità rohingya;

24.

invita la Commissione a considerare conseguenze nell'ambito delle preferenze commerciali di cui gode il Myanmar/Birmania, esaminando altresì la possibilità di avviare un'indagine nel quadro dei meccanismi previsti dall'iniziativa «Tutto tranne le armi»;

25.

chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere il piano d'azione globale dell'UNHCR per porre fine all'apolidia 2014-2024;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania, al governo e al parlamento del Bangladesh, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania, all'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0351.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0316.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0506.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0247.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/96


P8_TA(2017)0501

Attuazione della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (2015/2129(INI))

(2018/C 369/13)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 3 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 7, 8, 24, 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli,

vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,

vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001,

vista l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della sua strategia per i diritti dei minori (2016-2021),

vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (1),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (2),

vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25o anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (3),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online (4),

viste la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2012 su una strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (COM(2012)0196) e la relazione della Commissione del 6 giugno 2016 dal titolo «Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet)» (COM(2016)0364),

viste la relazione della Commissione del 16 dicembre 2016 che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva 2011/93/UE (COM(2016)0871) e la relazione della Commissione del 16 dicembre 2016 di valutazione dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE (COM(2016)0872),

vista la relazione di Europol del 2016 sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata in Internet (iOACTA),

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 27 febbraio 2017 dal titolo «‘Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States» (Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minori coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE),

vista la comunicazione della Commissione, del 12 aprile 2017, dal titolo «La protezione dei minori migranti» (COM(2017)0211),

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0368/2017),

A.

considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.

considerando che l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente nell'applicare qualsiasi misura per combattere tali reati, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

C.

considerando che la direttiva 2011/93/UE è uno strumento giuridico completo contenente disposizioni di diritto penale sostanziale e di diritto processuale penale, misure per l'assistenza e la protezione delle vittime e di prevenzione, inclusi provvedimenti amministrativi, e che la sua attuazione richiede il coinvolgimento di attori di diversi settori, quali le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie, associazioni familiari e dei genitori attive nell'ambito della tutela dei minori, organizzazioni non governative, fornitori di servizi Internet e altri;

D.

considerando che la relazione di attuazione della Commissione non fornisce statistiche circa la rimozione e il blocco di siti web che contengono o diffondono immagini di abuso sessuale di minori, in particolare statistiche riguardanti la velocità di rimozione dei contenuti, la frequenza con cui le autorità di contrasto danno seguito alle segnalazioni, i ritardi nella rimozione dovuti alla necessità di evitare interferenze con le indagini in corso o la frequenza con cui tali dati archiviati sono di fatto utilizzati dalle autorità giudiziarie o di contrasto;

E.

considerando che una delle sfide principali per l'indagine dell'abuso sessuale di minori e il perseguimento degli autori di reati consiste nella mancanza di segnalazioni da parte delle vittime; considerando che i minori di sesso maschile sono più restii a segnalare abusi;

F.

considerando che i minori che sono vittime di abuso o sfruttamento sessuale sono affetti da traumi fisici e/o psicologici diversi e duraturi che possono accompagnarli anche nell'età adulta;

G.

considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori online è un fenomeno in evoluzione e che in Internet sono nate nuove forme di reato, come la «pubblicazione di immagini intime per vendetta» e l'estorsione sessuale, che devono essere contrastate con misure concrete da parte degli Stati membri;

H.

considerando che le autorità di contrasto devono affrontare le sfide poste da reti peer-to-peer e private utilizzate per lo scambio di materiale pedopornografico; che è necessario sensibilizzare tempestivamente tutti i minori di entrambi i sessi sui rischi e sull'importanza del rispetto della dignità e della vita privata altrui nell'era digitale;

I.

considerando che i bambini migranti soprattutto le ragazze e le bambine, ma anche una percentuale significativa di ragazzi e di bambini (5), sono particolarmente esposti all'abuso e allo sfruttamento sessuale a opera di trafficanti, passatori, spacciatori, reti di prostituzione, così come altri soggetti o organizzazioni che ne sfruttano la vulnerabilità, lungo il tragitto e una volta giunti in Europa;

J.

considerando che l'industria del turismo sessuale coinvolge un numero significativo di minori, in particolare ragazze, ma anche una percentuale significativa di ragazzi;

K.

considerando che, per essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le misure adottate ai sensi del considerando 47 della direttiva 2011/93/UE relative al blocco e alla rimozione dei siti web on-line devono rispettare le garanzie di cui all'articolo 25 della direttiva;

L.

considerando che la revisione sistematica e la meta-analisi hanno rilevato che, rispetto ai loro coetanei non disabili, i minori con disabilità hanno una probabilità all'incirca tre volte superiore di subire violenze di tipo fisico o sessuale;

M.

considerando che l'uso del termine «pornografia minorile» non è appropriato a definire i reati di cui agli articoli 5 e 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE e può essere dannoso per i minori vittime;

Principali conclusioni e raccomandazioni

1.

condanna in modo inequivocabile le forme di abuso o sfruttamento sessuale di minori, così come la vittimizzazione violenta e abusiva dei minori a tutti i livelli; accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della sua strategia per i diritti dei minori (2016-2021); chiede a tutte le istituzioni e agli Stati membri dell'UE di adottare misure appropriate per prevenire tutte le forme di violenza fisica e psicologica, incluso l'abuso fisico e sessuale e lo sfruttamento sessuale, e per proteggere i minori; chiede a tutte le istituzioni e agli Stati membri dell'UE di intraprendere un'azione unita ed efficace per eliminare l'abuso e lo sfruttamento sessuale e, più in generale, tutti i reati sessuali contro i minori; chiede alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE di considerare esplicitamente la protezione dei minori come una priorità nella programmazione e nell'attuazione di politiche che potrebbero avere un impatto negativo su di loro;

2.

ritiene che la direttiva 2011/93/UE costituisca un quadro giuridico solido e completo per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori; si rammarica dei significativi problemi registrati dagli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulla prevenzione, le indagini e l'azione penale, nonché la protezione e l'assistenza delle vittime e del fatto che il pieno potenziale della direttiva non sia ancora stato sfruttato; esorta gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi, ai fini di una piena e corretta trasposizione della direttiva; invita gli Stati membri ad assicurare che il recepimento giuridico si traduca in un'effettiva attuazione, in modo da garantire la protezione e l’assistenza delle vittime e tolleranza zero per l'abuso sessuale dei minori;

3.

deplora che la Commissione non sia riuscita a presentare le relazioni di attuazione entro il termine di cui all'articolo 28 della direttiva 2011/93/UE e che le due relazioni di valutazione presentate dalla Commissione documentassero semplicemente la trasposizione nel diritto nazionale da parte degli Stati membri e non valutassero pienamente la loro osservanza della direttiva; chiede agli Stati membri di cooperare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione della direttiva, comprese le statistiche;

4.

sottolinea che il termine «materiale contenente abusi sessuali su minori» sia più appropriato rispetto al termine «pornografia minorile» per tali reati nei confronti dei minori; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare il termine «materiale contenente abusi sessuali su minori» invece del termine «pornografia minorile»; sottolinea tuttavia che la nuova terminologia non deve in alcun modo limitare i reati di «pornografia minorile» così come definiti nell'articolo 5, della direttiva 2011/93/UE in relazione all'articolo 2, lettera c);

5.

considera deplorevole il fatto che la relazione di attuazione della Commissione non faccia riferimento all'eventuale valutazione dell'efficacia del sistema INHOPE nel trasferimento delle segnalazioni alle controparti in paesi terzi;

6.

considera deplorevole il fatto che la Commissione non abbia raccolto dati sui tipi di blocco che sono stati utilizzati; considera deplorevole il fatto che non siano stati pubblicati dati sul numero di siti web inclusi negli elenchi di siti bloccati in ogni paese; considera deplorevole la mancanza di una valutazione sull'uso di metodi di sicurezza, quali la crittografia, per garantire che gli elenchi di siti bloccati non presentino delle falle e non si rivelino quindi gravemente controproducenti; accoglie con favore il fatto che, avendo promosso il blocco obbligatorio nel 2011, la Commissione abbia esplicitamente abbandonato questa posizione;

Diritto penale sostanziale (articoli 3, 4 e 5 della direttiva)

7.

prende atto del fatto che le disposizioni di diritto penale sostanziale della direttiva 2011/93/UE sono state recepite dagli Stati membri; osserva tuttavia con preoccupazione che taluni Stati membri non hanno pienamente recepito le disposizioni relative ai reati riguardanti lo sfruttamento sessuale (articolo 4) e ai reati di abuso sessuale quando l'abuso è perpetrato da una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore (articolo 3, paragrafo 5, lettera i)) o è compiuto in una situazione di particolare vulnerabilità del minore (articolo 3, paragrafo 5, lettera ii)), né le disposizioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche (articolo 12);

8.

ritiene, in particolare, che gli Stati membri dovrebbero compiere ogni possibile sforzo per combattere l'impunità degli autori di abusi sessuali su minori, così come delle persone fisiche o giuridiche che partecipino nell’aiutare, nell’assistere o nel concorrere in relazione a qualsiasi forma di reato di sfruttamento o di abuso sessuale di minori; è del parere che sia della massima importanza che gli Stati membri assicurino la responsabilità delle persone sia fisiche che giuridiche, qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto che ne è membro abbia permesso o facilitato la commissione dei reati;

9.

è particolarmente preoccupato quanto alle minacce e ai rischi che la dimensione online comporta per i minori, segnatamente per quanto riguarda il loro reclutamento, nonché l'adescamento e altre forme di incitamento; ritiene pertanto necessario individuare soluzioni per identificare, segnalare e indagare tali pratiche pericolose; sottolinea la necessità di rafforzare il livello di protezione dei minori online e contemporaneamente avviare programmi di sensibilizzazione e di istruzione relativi ai pericoli esistenti online;

10.

rammenta alla Commissione che le restrizioni sui contenuti online dovrebbero essere fondate sulla legge, ben definite, proporzionate e legittime, e dovrebbero perseguire un obiettivo chiaro;

11.

è preoccupato dell'aumento del numero di trasmissioni online in diretta in cui vengono sfruttati sessualmente dei bambini e dal fatto che i colpevoli mostrano di essere molto abili e innovativi nell'utilizzo dei progressi tecnologici; ritiene, pertanto, che tutti gli Stati membri debbano adoperarsi per attuare soluzioni tecniche innovative per individuare e bloccare l'accesso a tali trasmissioni, imponendo, allo stesso tempo, restrizioni al pagamento di tali servizi;

12.

ribadisce l'esigenza di far fronte a nuove forme di reati online, come la pubblicazione di immagini intime per vendetta e l'estorsione sessuale, che coinvolgono molti giovanissimi, in particolare le adolescenti; chiede alle autorità di contrasto e alla magistratura degli Stati membri di adottare misure concrete per combattere questa nuova forma di reato e al settore di Internet, agli sportelli telefonici, alle ONG e a tutti gli organi pertinenti di assumersi la propria parte di responsabilità nel cercare di offrire soluzioni per contrastare tali reati, anche facendo un miglior uso delle tecnologie disponibili e sviluppando nuove tecnologie che consentano l'esatta identificazione delle persone che commettono reati online;

13.

ribadisce il diritto di ciascun individuo di decidere in merito al destino dei suoi dati personali, in particolare il diritto esclusivo di controllare l'uso e la divulgazione delle informazioni personali e il diritto all'oblio, definito come la possibilità di ottenere la rimozione immediata di un contenuto che potrebbe pregiudicare la sua dignità;

14.

insiste sulla necessità che gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di rendere incriminabile, oltre al «grooming online», anche il pedinamento cibernetico o l'adescamento di minori su Internet; ricorda che il pedinamento cibernetico consiste nella comunicazione online da parte di un adulto con un minore o con una persona che ritiene essere minore allo scopo di commettere successivamente un reato o un illecito nei suoi confronti;

15.

considera deplorevole che non siano state presentate statistiche relative all'uso di procedure penali finalizzate alla confisca di dispositivi ove opportuno;

Indagini e azione penale

16.

osserva che diversi Stati membri non hanno attuato l'obbligo di perseguire i reati per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età; incoraggia pertanto gli Stati membri ad assicurare che i limiti legali entro i quali tali reati possono essere denunciati e perseguiti siano sufficientemente lunghi e che, perlomeno, decorrano dal raggiungimento della maggiore età della vittima, in modo da garantire la possibilità di perseguire il reato;

17.

sottolinea l'importanza di attuare l'articolo 17 onde assicurare che gli Stati membri abbiano giurisdizione sui reati commessi a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o no su tale territorio; pone l'accento sulla necessità di sviluppare basi concrete per un approccio comune dell'UE in materia di giurisdizione nel ciberspazio, come sottolineato in occasione della riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni del 26 gennaio 2016;

18.

deplora il fatto che non tutti i reati elencati nella direttiva 2011/93/UE sono stati recepiti nel diritto nazionale degli Stati membri quando si tratta di competenza extraterritoriale; considera deplorevole il fatto che alcuni Stati membri garantiscano che i reati di abuso sessuale commessi all'estero verranno perseguiti senza una denuncia da parte della vittima; chiede agli Stati membri di affrontare queste lacune in modo efficace;

19.

chiede a tutti gli Stati membri di assegnare risorse umane e finanziarie adeguate alle autorità di contrasto e giudiziarie per combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, includendo una formazione specifica per la polizia e gli investigatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare le risorse dedicate all'identificazione delle vittime ed esorta i nove Stati membri che non hanno ancora recepito l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE sull'identificazione delle vittime a farlo al più presto e ad attuarlo istituendo squadre investigative speciali dotate di strumenti e di risorse appropriati;

20.

considera deplorevole il fatto che manchino ancora statistiche precise e dati sul numero di reati commessi in materia di abuso e sfruttamento sessuale di minori in particolare, a causa dell'elevata percentuale di casi non segnalati, della novità dei reati e delle differenze nelle definizioni e metodologie utilizzate nei vari Stati membri;

21.

sottolinea che alcune delle principali sfide affrontate dalle autorità di contrasto e giudiziarie nelle indagini e nel perseguimento dei reati di abuso sessuale di minori online derivano, in particolare, dalla dimensione transfrontaliera delle indagini e dalla dipendenza da prove elettroniche; rileva, in particolare, la necessità di potenziare le tecniche investigative digitali per tenere il passo con la rapida evoluzione tecnologica;

22.

invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le loro autorità di contrasto, anche attraverso il maggiore utilizzo di squadre investigative comuni; esorta le autorità a riconoscere che una eccessiva dipendenza dalle linee di pronto intervento e dal settore può essere controproducente e significa limitarsi a esternalizzare la lotta contro il materiale contenente abusi sessuali su minori;

23.

invita gli Stati membri ad applicare le disposizioni della direttiva 2011/93/UE in maniera lungimirante; esorta il settore e i fornitori di servizi internet ad applicare tecnologie aggiornate e a investire in soluzioni innovative per aumentare le possibilità di individuare e perseguire gli autori di reati, di smantellare le reti criminali online e di proteggere le vittime;

24.

manifesta preoccupazione per l'utilizzo delle tecnologie di traduzione degli indirizzi di rete (NAT CGN) da parte dei fornitori di accesso a Internet che consentono di condividere contemporaneamente un unico indirizzo IP tra utenti diversi, compromettendo in questo modo la sicurezza online e la possibilità di accertare la responsabilità; invita gli Stati membri a incoraggiare i fornitori di servizi Internet e gli operatori di rete ad adottare le misure necessarie per limitare il numero di utenti per indirizzo IP, eliminare progressivamente l'utilizzo delle tecnologie CGN ed effettuare gli investimenti necessari per adottare con urgenza la prossima generazione di indirizzi di protocollo Internet (versione 6 — IPv6);

25.

invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e a utilizzare appieno gli attuali strumenti di cooperazione dell'UE forniti da Europol — in particolare nell'ambito dell'Analysis Project (AP) Twins e del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica — ed Eurojust, al fine di assicurare un'efficace azione di indagine e di perseguimento degli autori di reati e degli eventuali complici; sottolinea l'esigenza di mettere a disposizione di Europol ed Eurojust risorse appropriate per lo svolgimento dei loro compiti in tale ambito ed esorta gli Stati membri a condividere le migliori pratiche;

26.

invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione di polizia e giudiziaria per combattere la tratta e il traffico di minori migranti, che sono particolarmente vulnerabili agli abusi, al traffico e allo sfruttamento sessuale, principalmente ragazze, ma anche ragazzi; chiede una maggiore cooperazione e un rapido scambio di informazioni tra le autorità per rintracciare i minori scomparsi e ai fini dell'interoperabilità delle banche dati; chiede agli Stati membri di adottare un approccio olistico che coinvolga tutti gli attori interessati e di aumentare la cooperazione con le autorità di contrasto, i servizi sociali e la società civile; riconosce il ruolo importante della società civile nell'identificare i minori vulnerabili, data la mancanza di fiducia dimostrata da parte dei minori migranti nei confronti delle autorità di contrasto;

27.

esorta gli Stati membri a rafforzare gli sforzi volti a combattere il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e a perseguire i responsabili e i loro complici, prendendo in considerazione la responsabilità di tutti gli attori coinvolti;

28.

ritiene che sia opportuno incoraggiare gli Stati membri a creare una rete internazionale specializzata nella lotta contro il turismo sessuale, affiancata da politiche pubbliche come l'introduzione di programmi di finanziamento per aiutare le famiglie e i minori nelle zone a rischio;

Prevenzione (articoli 22, 23 e 24 della direttiva)

29.

invita gli Stati membri a predisporre efficaci programmi di prevenzione e intervento, inclusi programmi periodici di formazione, per tutti i funzionari, gli educatori, le associazioni di genitori e i soggetti interessati che sono in contatto con i minori, al fine di meglio valutare i rischi di reato;

30.

esorta tutti gli Stati membri ad attuare misure appropriate, ad esempio aumento della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, campagne di prevenzione, programmi di formazione e di istruzione specifici per le autorità, i genitori, gli insegnanti, i bambini e i minori — anche in collaborazione con le associazioni di genitori che svolgono un ruolo attivo nella protezione dei bambini e dei minori e con le pertinenti organizzazioni della società civile — al fine di promuovere l'alfabetizzazione mediatica, la sicurezza online e l'importanza dei valori della famiglia (ad esempio la responsabilità, il rispetto e la cura reciproci), la dignità umana, l'autostima, la non violenza e, più in generale, il diritto dei bambini di essere protetti contro tutte le forme di abuso sessuale e di sfruttamento sessuale;

31.

chiede alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE di creare un sistema in più fasi per la protezione dei minori basato sull'interesse superiore del minore e sul pieno rispetto dei suoi diritti fondamentali, al fine di trasmettere un messaggio chiaro che tutte le forme di abuso fisico, sessuale ed emotivo nei confronti dei minori sono inaccettabili e perseguibili penalmente;

32.

incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori pratiche in merito ai materiali educativi e ai programmi di formazione per tutti gli attori coinvolti, quali insegnanti, genitori, educatori e autorità di contrasto, per sensibilizzare sulle pratiche di adescamento e altre forme di rischio per la sicurezza dei minori online; incoraggia gli Stati membri a creare ambiziosi programmi educativi rivolti sia ai genitori che ai giovani, al fine di responsabilizzarli, sensibilizzandoli in merito ai pericoli di Internet e incoraggiandoli a segnalare episodi di cui dovessero essere testimoni o vittime, in particolare attraverso linee telefoniche dedicate ai minori; ritiene molto importante fornire ai genitori gli orientamenti necessari per valutare i rischi cui potrebbero essere esposti i loro figli e per rilevare i primi segnali di un potenziale abuso sessuale online; invita i fornitori di servizi ad adoperarsi al fine di intensificare le attività di sensibilizzazione in merito ai rischi online, segnatamente per quanto concerne i minori, sviluppando strumenti interattivi e materiale informativo;

33.

esorta gli Stati membri a introdurre nella loro legislazione il controllo obbligatorio dei precedenti per le persone che si candidano a svolgere attività di volontariato o occupazioni che prevedono contatti con minori o l'esercizio di un'autorità sui minori e a scambiarsi sistematicamente informazioni sugli individui che presentano un rischio per i minori;

34.

invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni sugli autori di reati sessuali nei confronti di minori, in modo tale da impedire loro di spostarsi inosservati da uno Stato membro all'altro per lavoro o per svolgere attività di volontariato con minori o con istituzioni che si occupano di minori; esorta gli Stati membri a intensificare la condivisione di informazioni relative alle condanne penali e alle misure interdittive, e ad assicurare la raccolta sistematica e coerente dei dati nei registri nazionali degli autori dei reati; sollecita gli Stati membri a ottemperare ai loro obblighi di cui all'articolo 22 della direttiva 2011/93/UE e a fornire programmi e misure di intervento efficaci, esaminati a livello accademico, per le persone che temono di poter commettere reati di abuso sessuale di minori e altri reati di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva;

35.

osserva che alcuni Stati membri hanno sviluppato sistemi operativi e capacità di polizia scientifica specifici per l'indagine degli abusi sessuali di minori; rileva, tuttavia, che la maggior parte degli Stati membri non dispone di servizi di investigazione specializzati né dei mezzi finanziari necessari per acquisire materiali di polizia scientifica, ad esempio software specifici per consentire le indagini online; raccomanda pertanto che l'UE sostenga questi servizi assegnando i rispettivi fondi, ove necessario;

36.

osserva che la maggior parte dei casi di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori non vengono segnalati alle autorità di contrasto; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per migliorare e potenziare la segnalazione di abusi da parte dei minori, nonché a prendere in considerazione la creazione di meccanismi sistematici di segnalazione diretta;

37.

invita gli Stati membri a sviluppare o a rafforzare le linee di assistenza per minori che forniscono aiuto e sostegno ai minori vittime di abuso o di sfruttamento sessuale e che garantiscono il diritto fondamentale dei minori di essere ascoltati; chiede agli Stati membri di garantire la disponibilità ventiquattro ore su ventiquattro di queste linee di assistenza, la loro accessibilità da diversi mezzi di comunicazione, la loro riservatezza, il fatto che siano a titolo gratuito per i minori, ma anche per le linee di assistenza, la loro posizione chiara nell'ambito dei sistemi nazionali di protezione dei minori e chiede garanzie sul finanziamento strutturale e duraturo di tali linee di assistenza;

Assistenza e protezione delle vittime (articoli 18, 19 e 20 della direttiva)

38.

invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato, ad adottare provvedimenti specifici per proteggere i minori vittime di reato e a condividere le migliori pratiche, al fine di assicurare che i minori ricevano un'assistenza e un sostegno adeguati lungo l'intero procedimento penale e successivamente ad esso;

39.

plaude alle migliori pratiche adottate in taluni Stati membri per la protezione dei minori, come la «Barnhuset» in Svezia, tra le altre; invita gli Stati membri ad adoperarsi onde far sì che i minori ricevano assistenza legale e sostegno psicologico, e a evitare la vittimizzazione secondaria dei minori; incoraggia gli Stati membri a lanciare campagne di sensibilizzazione sia a livello regionale che nazionale al fine di promuovere il sostegno per i minori vittime di reato e favorire un cambiamento culturale nell'opinione pubblica per evitare qualsiasi atteggiamento di colpevolizzazione delle vittime, che può comportare un ulteriore trauma per i minori vittime di abuso;

Rimozione e blocco (articolo 25)

40.

accoglie con favore il fatto che gli Stati membri abbiano adottato misure legislative e amministrative per rimuovere le pagine web che presentano materiale contenente abusi sessuali su minori ospitate nel loro territorio; invita gli Stati membri a dare piena attuazione all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE e a dare priorità alla rapida rimozione alla fonte del materiale contenente abusi sessuali su minori, fornendo le idonee garanzie; si rammarica del fatto che soltanto la metà degli Stati membri abbia incluso nella propria legislazione disposizioni volte a bloccare l'accesso a tali pagine web per gli utenti Internet nel proprio territorio; ricorda che nella lotta contro la diffusione di materiale contenente abusi sessuali su minori, le misure di rimozione sono più efficaci del blocco, poiché quest'ultimo non elimina il contenuto;

41.

si rammarica ed esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la Commissione abbia osservato che alcuni Stati membri non dispongono di procedure operative di «notifica e rimozione» a distanza di 16 anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), non abbia indicato nessuna azione che verrà attuata per chiedere a quegli Stati membri di conformarsi al diritto dell'UE;

42.

invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi per acquisire le informazioni necessarie per verificare le procedure in atto negli Stati membri che non dispongono di una notifica funzionale, di procedure di notifica e rimozione e di sanzioni penali e ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri, qualora non rispettino gli obblighi di cui alla direttiva 2000/31/CE in questo ambito;

43.

si rammarica del fatto che la Commissione non abbia valutato la sicurezza degli elenchi di siti bloccati, le tecnologie utilizzate per il blocco nei paesi che hanno attuato le misure e l'attuazione di misure di sicurezza, quali la crittografia, per la conservazione e la comunicazione degli elenchi di siti bloccati né abbia svolto alcuna analisi significativa dell'efficacia di questa misura;

44.

osserva che la direttiva 2011/93/UE non richiede il blocco obbligatorio; riconosce che il blocco non è una tecnologia unica né una tecnologia affidabile; raccomanda l'eliminazione alla fonte di materiale contenente abusi di minori, sfruttamento di minori e abusi sessuali di minori nell'ambito di azioni giudiziarie e di contrasto efficaci;

45.

esorta gli Stati membri a velocizzare, in collaborazione con il settore di Internet, le procedure di notifica e rimozione, che sono ancora troppo lunghe, e a instaurare partenariati con l'industria online, Europol ed Eurojust in modo da impedire che reti e sistemi siano oggetto di pirateria e uso improprio per la distribuzione di materiale contenente abusi sessuali su minori;

46.

invita gli Stati membri, nei casi in cui i contenuti siano resi disponibili da paesi terzi, a intensificare la collaborazione con i paesi terzi interessati e con Interpol per garantire la rimozione rapida dei contenuti in questione;

47.

raccomanda alle autorità nazionali competenti di aggiornare periodicamente le liste nere dei siti web che presentano materiale contenente abusi sessuali su minori e di trasmetterle ai fornitori di servizi Internet al fine di evitare, ad esempio, blocchi eccessivi e assicurare la proporzionalità; raccomanda la condivisione di tali liste nere di siti web tra gli Stati membri, con Europol e il suo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, e con Interpol; ritiene, a tale proposito, che si potrebbe applicare la tecnologia di indirizzamento calcolato di nuova concezione, che comprende il rilevamento e il riconoscimento automatico delle immagini; sottolinea che qualsiasi tecnologia utilizzata dovrebbe essere rigorosamente testata per eliminare, o almeno ridurre al minimo, la possibilità di pirateria informatica, abusi o effetti controproducenti;

48.

incoraggia la rete INHOPE a lavorare con i suoi membri per creare un meccanismo di segnalazione anonimo e sicuro sulle reti Deep Web, ad esempio le reti Dark Net che si trovano nella rete TOR, che garantisca lo stesso standard elevato di anonimato offerto dagli organi di stampa agli informatori, per offrire la possibilità a coloro che utilizzano tali reti di fornire informazioni o segnalazioni sul materiale contenente abusi sessuali su minori;

49.

esorta gli Stati membri a fare in modo che i fornitori di servizi Internet (ISP) siano tenuti a segnalare in modo proattivo alle autorità di contrasto e alle linee di pronto intervento nazionali il materiale contenente abusi sessuali su minori individuato nella propria infrastruttura; invita la Commissione a proseguire il suo finanziamento nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), al fine di fornire alle linee di pronto intervento le risorse adeguate per adempiere al loro compito di affrontare il problema dei contenuti illeciti online;

50.

riconosce il ruolo attivo e di sostegno alla lotta contro la diffusione di materiale contenente abusi sessuali su minori in Internet svolto dalle organizzazioni della società civile, quali la rete di linee di pronto intervento INHOPE, compresa la Internet Watch Foundation nel Regno Unito; esorta la Commissione, in collaborazione con INHOPE, a individuare e attuare le migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di dati statistici e l'interazione efficace con le attività di contrasto; esorta gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a istituire linee di pronto intervento di questo tipo e ritiene che queste dovrebbero essere autorizzate a ricercare proattivamente materiale contenente abusi sessuali su minori online;

51.

esorta gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a istituire senza indugio meccanismi di segnalazione e consulenza sicuri e rispettosi dei minori, come le linee di pronto intervento via telefono e via computer attraverso indirizzi e-mail o applicazioni per tablet o smartphone a cui gli utenti di Internet possono segnalare — anche anonimamente — eventuale materiale contenente abusi sessuali su minori trovato online e che siano in grado di valutare rapidamente questi contenuti segnalati al fine di attuare procedure tempestive di notifica e rimozione e di eliminare i contenuti ospitati fuori dal loro territorio; chiede l'esplicito riconoscimento e il rafforzamento di tali linee di pronto intervento e incoraggia gli Stati membri a dotarle di risorse adeguate, compresi bilanci appropriati e professionisti qualificati e con esperienza; ritiene che a tali linee di pronto intervento dovrebbe essere consentito di effettuare ricerche di materiale contenente abusi sessuali di minori in modo proattivo online, oltre che ricevere denunce da parte del pubblico;

52.

sottolinea la necessità di promuovere e sostenere, a livello dell'Unione, programmi informativi per consentire ai cittadini di segnalare alle autorità competenti contenuti online illegali o nocivi per i minori;

53.

invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente informato sugli sviluppi relativi all'osservanza della direttiva da parte degli Stati membri fornendo dati disaggregati e comparabili sulle prestazioni degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori sia online che offline; invita la Commissione a presentare una relazione più completa sull'attuazione della direttiva, che dovrebbe comprendere ulteriori informazioni e dati statistici sulla rimozione e sul blocco dei siti web che presentano materiale contenente abusi sessuali su minori, dati statistici sulla velocità di rimozione dei contenuti illegali dopo 72 ore e sul seguito dato dalle autorità di contrasto alle segnalazioni di reato, informazioni sui ritardi nella rimozione dovuti alla necessità di evitare interferenze con le indagini in corso, informazioni sull'utilizzo dei dati archiviati da parte delle autorità giudiziarie e di contrasto e sulle azioni intraprese dalle linee di pronto intervento dopo aver informato le autorità di contrasto per contattare i fornitori di servizi di hosting; incarica la commissione competente a tenere un'audizione sullo stato di attuazione e a considerare, eventualmente, l'approvazione di un'ulteriore relazione sul seguito dato all'attuazione della direttiva;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(3)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 57.

(4)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 109.

(5)  Alcuni studi dimostrano che i ragazzi e i bambini possono essere particolarmente imbarazzati nel rivelare un abuso sessuale, anche a causa degli stereotipi sociali nei confronti dei maschi. Si veda, ad esempio, lo valutazione di impatto ex-post del Servizio di ricerca del Parlamento europeo, PE 598.614, p. 16, e Schaefer, G.A., Mundt, I.A,,Ahlers, C.J., and Bahls, C, «Child sexual abuse and psychological impairment in victims: results of an online study initiated by victims», Journal of Child Sex Abuse, Vol. 21, N. 3, 2012, pagg. 343-360.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/105


P8_TA(2017)0502

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno 2016 (2017/2222(INI))

(2018/C 369/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

vista la relazione annuale del Mediatore europeo per il 2016,

visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 228 TFUE,

visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,

viste le disposizioni TFUE concernenti la procedura d'infrazione, e in particolare gli articoli 258 e 260,

visti l'articolo 52 e l'articolo 216, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0387/2017),

A.

considerando che nel 2016 sono state ricevute 1 569 petizioni — rispetto alle 1 431 ricevute nel 2015 — di cui 1 110 (il 70,8 %) sono state considerate ricevibili;

B.

considerando che 6 132 utenti del portale web delle petizioni del Parlamento europeo hanno sostenuto una o più petizioni nel 2016, rispetto a 902 nel 2015, e che il numero di persone a sostegno per petizione e per utente è stato di 18 810 nel 2016, rispetto a 1 329 nel 2015;

C.

considerando che il numero di petizioni ricevute è modesto rispetto alla popolazione totale dell'UE; che il numero indica che una parte di cittadini dell'Unione è consapevole e si avvale del diritto di petizione, e si aspetta di richiamare l'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea sulle questioni che li preoccupano e che rientrano nell'ambito delle competenze dell'UE tramite la procedura di petizione; che tuttavia è necessario impegnarsi maggiormente per informare un maggior numero di cittadini e promuovere il diritto di petizione al Parlamento europeo;

D.

considerando che il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo offre ai cittadini e ai residenti dell'Unione i mezzi per presentare una richiesta ufficiale direttamente ai loro rappresentanti e che pertanto tale diritto deve essere adeguatamente tutelato e valorizzato; che tale diritto è essenziale per garantire la partecipazione attiva dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea nei settori di attività dell'Unione;

E.

considerando che da tempo il Parlamento europeo svolge un ruolo di primo piano per quanto riguarda lo sviluppo del processo di petizione a livello internazionale e detiene tuttora il sistema più aperto e trasparente in Europa, che consente in particolare la piena partecipazione dei firmatari alle sue attività;

F.

considerando che il ruolo della commissione nel conferimento di poteri ai cittadini europei rappresenta una delle caratteristiche essenziali che contribuiscono al rafforzamento dell'immagine e dell'autorità del Parlamento agli occhi dell'elettorato, consentendo all'istituzione di chiedere conto ed esercitare un miglior controllo delle modalità con cui il diritto dell'Unione viene attuato dagli Stati membri e dalle altre istituzioni dell'UE;

G.

considerando che la partecipazione attiva è possibile esclusivamente sulla base di un processo democratico e trasparente di tutte le istituzioni dell'UE, che consente al Parlamento e alla commissione per le petizioni di rendere il proprio lavoro comprensibile e significativo per i cittadini;

H.

considerando che coloro che presentano e sostengono le petizioni sono cittadini impegnati, che a loro volta si aspettano che le istituzioni dell'UE apportino un valore aggiunto nella risoluzione delle questioni che destano la loro preoccupazione; che, qualora non si agisca adeguatamente nell'ambito delle petizioni, è probabile che si determinino frustrazioni e conseguente disaffezione nei confronti dell'Unione;

I.

considerando che si è constatato che i cittadini spesso si rivolgono alla commissione per le petizioni in ultima istanza, quando gli altri organi e le altre istituzioni a livello regionale e nazionale non sono in grado di risolvere le questioni che li preoccupano;

J.

considerando che le petizioni consentono al Parlamento di ascoltare i cittadini e aiutarli a risolvere i problemi che li affliggono, e che attraverso le petizioni si dovrebbe valutare l'impatto della legislazione dell'Unione sulla vita quotidiana di quanti vivono nell'UE;

K.

considerando che l'aumento della partecipazione diretta dei cittadini e il miglioramento della qualità dei processi decisionali a livello dell'UE sono possibili esclusivamente sulla base di una governance democratica in grado di garantire la trasparenza, l'efficace protezione dei diritti fondamentali e l'accoglimento nell'agenda politica dell'UE delle istanze espresse dai cittadini;

L.

considerando che le petizioni costituiscono, tra l'altro, una fonte utile di informazione per individuare le violazioni del diritto dell'Unione e le lacune e incongruenze del diritto dell'UE rispetto all'obiettivo di garantire a tutti i cittadini una piena tutela dei diritti fondamentali;

M.

considerando che le petizioni forniscono un'ampia gamma di informazioni importanti in vari settori d'attività ad altre commissioni parlamentari, anche in relazione alle loro attività legislative; che spetta al Parlamento nel suo complesso ottemperare al diritto fondamentale di petizione attraverso un trattamento adeguato delle petizioni;

N.

considerando che ogni petizione dovrebbe essere accuratamente valutata e trattata e che ogni firmatario ha il diritto di ricevere una prima risposta dalla commissione per le petizioni che tratti pienamente le questioni sollevate, nel rispetto integrale del diritto alla buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che sono spesso necessari successivi scambi e risposte a seguito di un primo esame delle petizioni o dell'interazione con la Commissione e le autorità nazionali onde dare ulteriore seguito per cercare soluzioni;

O.

considerando che i criteri per la ricevibilità delle petizioni, a norma dell'articolo 227 TFUE e dell'articolo 215 del regolamento del Parlamento, stabiliscono che le petizioni devono soddisfare condizioni formali di ricevibilità, ossia devono riferirsi a una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e concernere direttamente il firmatario, il quale deve essere cittadino dell'Unione o risiedervi; che resta inteso che tali campi di attività vanno ben al di là della semplice aggregazione di competenze esclusive dell'UE; che 459 petizioni sono state dichiarate irricevibili perché non conformi alle condizioni formali;

P.

considerando che, al fine di garantire che la commissione per le petizioni operi in modo efficiente, è opportuno archiviare le petizioni infondate o irricevibili e comunicarne la motivazione al firmatario; che la procedura per trattare le petizioni dovrebbe essere sempre basata sull'interesse preminente dei firmatari;

Q.

considerando che la particolare natura interattiva del processo di petizione e il ruolo centrale che i cittadini svolgono nell'ambito del processo stesso rendono ogni caso unico ed escludono tempistiche prestabilite; che tali procedure richiedono una particolare flessibilità e competenze in materia di relazioni pubbliche da parte dell'amministrazione;

R.

considerando che una quantità considerevole di petizioni è discussa pubblicamente nelle riunioni della commissione per le petizioni; che i firmatari hanno il diritto di presentare le proprie petizioni e partecipano spesso pienamente alla discussione, contribuendo così in maniera attiva al lavoro della commissione; che, nel 2016, 201 firmatari erano presenti alle deliberazioni della commissione e 61 firmatari hanno partecipato attivamente prendendo la parola;

S.

considerando che le informazioni fornite dai cittadini nelle petizioni e nelle riunioni della commissione, integrate dalle competenze tecniche della Commissione, degli Stati membri o di altri organismi, sono essenziali per il lavoro della commissione;

T.

considerando che i principali argomenti di preoccupazione sollevati nelle petizioni nel 2016 riguardavano il mercato interno (in particolare la prestazione di servizi e la libera circolazione delle persone), i diritti fondamentali (in particolare i diritti dei minori e delle persone con disabilità), gli affari sociali (condizioni di lavoro), le questioni ambientali (gestione dei rifiuti, inquinamento e protezione dell'ambiente) e la questione specifica della Brexit (perdita di diritti acquisiti e mandato del referendum);

U.

considerando che il portale web per le petizioni del Parlamento, lanciato a fine 2014, è operativo; che 1 067 petizioni (il 68 % di quelle ricevute) sono state presentate tramite il portale web nel 2016, rispetto a 992 petizioni nel 2015; che sono stati realizzati miglioramenti tecnici, tra cui miglioramenti alla funzione di ricerca, a vantaggio sia degli utenti che degli amministratori del portale; che le sintesi delle petizioni vengono caricate poco dopo l'approvazione; che le impostazioni relative alla riservatezza e le dichiarazioni sulla privacy sono state rivedute e sono state introdotte una serie di domande frequenti (FAQ); che le sintesi delle petizioni dal 2015 e dal 2016 sono state caricate con il supporto di un nuovo strumento di migrazione; che è stato condotto un processo di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO); che un numero elevato di richieste di supporto individuali da parte degli utenti è stato gestito con successo; che sono in corso ulteriori fasi del progetto, tese ad attivare funzionalità come la notifica elettronica automatica dell'inclusione di ciascuna petizione interessata negli ordini del giorno della commissione insieme al relativo link per la futura diretta sul web e anche per il successivo caricamento dei pertinenti processi verbali e video delle discussioni, a vantaggio sia dei firmatari che dei sostenitori interessati;

V.

considerando che l'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento importante per rafforzare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, il quale dovrebbe essere sfruttato al massimo delle sue potenzialità per accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE e contribuire alla costruzione di un'Unione europea autentica e inclusiva; che la proposta legislativa avanzata dalla Commissione il 13 settembre 2017, intesa a riesaminare l'attuale regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2017)0482), costituisce l'avvio di un processo di revisione estremamente necessario per rendere tale strumento più accessibile e utile ai cittadini dell'UE;

W.

considerando che sono state programmate quattro missioni d'informazione a norma dell'articolo 216 bis del regolamento del Parlamento; che le missioni di informazione rappresentano uno strumento essenziale per la commissione per le petizioni, in quanto si tratta di un'opportunità unica per raccogliere informazioni da diversi portatori di interessi in questioni complesse e, allo stesso tempo, per contribuire a rendere visibile concretamente ai cittadini in diverse parti dell'Europa il lavoro del Parlamento; che sono state effettuate due missioni d'informazione, una in Spagna a seguito della ricezione di diverse petizioni da parte dei cittadini dell'Unione europea relative a possibili violazioni della direttiva quadro sulle acque, e una in Slovacchia sull'uso dei fondi strutturali dell'UE in case di cura per la lungodegenza delle persone con disabilità; che sono state cancellate altre due missioni d'informazione pianificate, una in Irlanda e una in Italia;

X.

considerando che la commissione per le petizioni è competente per le relazioni con l'ufficio del Mediatore europeo, incaricato di esaminare le denunce dei cittadini dell'UE concernenti eventuali casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea;

Y.

considerando che il Mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha presentato la sua relazione annuale per il 2015 alla commissione per le petizioni in occasione della riunione del 20 giugno 2016 e che, a sua volta, la relazione annuale della commissione per le petizioni si basa in parte sulla relazione annuale del Mediatore europeo;

Z.

considerando che la commissione per le petizioni è membro della rete europea dei mediatori, che comprende altresì il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e istituzioni simili degli Stati membri, dei paesi candidati e di altri paesi dello Spazio economico europeo e che intende promuovere lo scambio di informazioni sul diritto e sulle politiche dell'UE, nonché condividere le migliori prassi;

AA.

considerando che 147 petizioni ricevute (di cui 120 nel 2016) riguardano varie questioni — principalmente la tutela dei diritti dei cittadini — sollevate dal referendum del Regno Unito sul recesso dall'Unione europea;

AB.

considerando che le linee guida della commissione per le petizioni, approvate nel gennaio 2016 e applicate da allora, hanno conferito chiarezza e struttura al lavoro della commissione e al trattamento delle petizioni;

AC.

considerando che la revisione del regolamento del Parlamento (approvata in Aula nel dicembre 2016) comporta anche modifiche e chiarimenti riguardo alla procedura di petizione;

AD.

considerando che un approccio meramente formalistico alla trattazione delle petizioni inerenti alle valutazioni ambientali mette a repentaglio la corretta attuazione del diritto ambientale dell'UE negli Stati membri nonché la credibilità della Commissione nel vigilare in maniera efficace per garantire che i diritti fondamentali dei cittadini vengano pienamente tutelati;

1.

sottolinea il ruolo fondamentale che la commissione per le petizioni deve svolgere come punto di contatto al quale cittadini e residenti dell'UE possono presentare le loro denunce su violazioni e carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri nonché su lacune e incongruenze nella normativa dell'UE; sottolinea la necessità di garantire pienamente che le questioni sollevate vengano trattate tempestivamente e in maniera esaustiva, imparziale ed equa dalle istituzioni;

2.

riconosce che le petizioni sono un'importante fonte di informazioni di prima mano, non solo sulle violazioni e le carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri, ma anche su eventuali lacune nelle normative dell'UE e sulle proposte dei cittadini in merito a nuove normative da adottare o ai miglioramenti apportabili ai testi legislativi in vigore;

3.

rammenta che le petizioni permettono al Parlamento e ad altre istituzioni dell'UE di recuperare il contatto con i cittadini dell'UE interessati dall'applicazione del diritto dell'Unione a diversi livelli amministrativi; ritiene che la capacità di assicurare la trasparenza, il diretto coinvolgimento dei cittadini, la piena tutela dei diritti fondamentali, il netto miglioramento della risposta delle istituzioni dell'UE nell'affrontare e risolvere i problemi sottoposti alla loro attenzione dai cittadini nonché la cooperazione rafforzata tra le istituzioni dell'UE e gli altri organi dell'UE con le autorità nazionali, regionali e locali costituiscano uno strumento fondamentale per rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità del processo decisionale dell'Unione;

4.

conferma che l'efficace trattamento delle petizioni mette alla prova e, in ultima analisi, rafforza la capacità della Commissione e del Parlamento di reagire di fronte ai problemi di recepimento e scorretta applicazione della legislazione e di risolverli; osserva che la Commissione ritiene prioritaria l'attuazione del diritto dell'UE, affinché i cittadini possano beneficiarne nella loro vita quotidiana;

5.

chiede la definizione di una chiara distinzione tra lo status e i diritti dei firmatari e dei loro sostenitori in conformità dei principi di trasparenza;

6.

continua a considerare un particolare obbligo quello di evitare che per le petizioni irricevibili o infondate trascorra un tempo sproporzionatamente lungo prima che siano dichiarate irricevibili o siano archiviate; sottolinea al riguardo la necessità di motivare accuratamente ai firmatari l'irricevibilità della petizione o la sua archiviazione per infondatezza;

7.

riconosce l'impatto di un'applicazione efficace del diritto dell'UE sul rafforzamento della credibilità delle istituzioni dell'UE; ricorda che il diritto di petizione, sancito dal trattato di Lisbona, è un elemento importante della cittadinanza europea e una vera e propria cartina al tornasole per monitorare l'applicazione del diritto dell'Unione e individuare eventuali lacune; invita la commissione per le petizioni a istituire un incontro regolare con le controparti a livello nazionale sulle petizioni importanti al fine di aumentare la consapevolezza delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei nell'UE e negli Stati membri e rafforzare ulteriormente i loro diritti attraverso un migliore processo legislativo e attuativo europeo; chiede pertanto, in via prioritaria, un solido impegno da parte di tutte le autorità coinvolte a livello nazionale ed europeo nella gestione e risoluzione delle petizioni;

8.

ricorda alla Commissione che le petizioni rappresentano uno strumento unico per rendere note le situazioni in cui il diritto dell'UE non viene rispettato e per indagare in merito con il contributo del controllo politico del Parlamento europeo; ricorda alla Commissione che le richieste di assistenza da parte della commissione per le petizioni dovrebbero essere seguite in maniera appropriata e ribadisce il suo invito alla Commissione a migliorare la qualità delle sue risposte, anche durante le riunioni della commissione, nella sostanza e nel dettaglio, per garantire che le preoccupazioni dei cittadini europei siano trattate correttamente e in modo trasparente; rammenta che il modo in cui vengono trattate le problematiche evidenziate nelle petizioni ha un impatto determinante sui cittadini per quanto concerne l'effettivo rispetto del diritto di petizione sancito dal diritto dell'UE nonché sul loro giudizio nei riguardi delle istituzioni europee; insiste affinché la Commissione individui i mezzi per rafforzare la cooperazione con le autorità degli Stati membri quando si tratta di rispondere alle richieste in materia di attuazione e rispetto del diritto dell'UE;

9.

ritiene che il fatto che i tribunali nazionali detengano la responsabilità primaria di garantire una corretta attuazione delle normative dell'UE negli Stati membri non dovrebbe in alcun modo impedire alla Commissione di svolgere un ruolo più proattivo, nella sua veste di custode dei trattati, quando si tratta di garantire la conformità con il diritto dell'UE, in particolare nei casi concernenti la tutela ambientale e la protezione della salute pubblica in cui dovrebbe prevalere il principio di precauzione;

10.

evidenzia la necessità che rappresentanti del Consiglio e della Commissione del più alto grado possibile siano presenti alle riunioni e alle audizioni della commissione per le petizioni nei casi in cui il contenuto delle questioni in discussione richieda il coinvolgimento di tali istituzioni;

11.

invita i funzionari della Commissione presenti alle riunioni della commissione per le petizioni a essere pronti a impegnarsi in un autentico dialogo con i firmatari e a non limitarsi a leggere la risposta già elaborata e inviata precedentemente alla riunione;

12.

chiede che sia esaminata la possibilità di utilizzare i servizi di teleconferenza; incoraggia l'uso delle nuove tecnologie audiovisive per consentire ai firmatari di svolgere un ruolo più rilevante nell'attività della commissione, partecipando in tempo reale all'esame della rispettiva petizione;

13.

non è d'accordo con la frequente interpretazione della Commissione in relazione alla 27a relazione annuale del Parlamento sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009), secondo cui la Commissione avrebbe il presunto diritto di archiviare i fascicoli sui quali non è ancora stata adottata una misura formale per l'avvio di una procedura d'infrazione o di sospendere le procedure d'infrazione in corso riguardanti casi pendenti dinanzi a un tribunale nazionale; ricorda che, al paragrafo 11 della sua risoluzione annuale del 15 dicembre 2016 (1) sulle attività della commissione per le petizioni, il Parlamento ha ribadito il suo disaccordo con l'approccio originario della Commissione alla citata relazione, come aveva dichiarato nella sua risoluzione del 14 settembre 2011 (2), dove, in particolare ai paragrafi 1, 23 e 32, è stato chiesto alla Commissione di intensificare i propri sforzi volti a garantire un'attuazione coerente delle normative dell'UE, entro i limiti delle proprie competenze, e di fare uso di meccanismi di infrazione indipendentemente dall'esistenza di procedimenti giudiziari a livello nazionale;

14.

prende atto con preoccupazione, facendo riferimento alla relazione annuale 2016 della Commissione, del 6 luglio 2017, sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (COM(2017)0370), del considerevole aumento, pari al 21 %, dei casi di infrazione aperti rispetto all'anno precedente; invita la Commissione a dare seguito alle richieste del Parlamento di condividere le informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure di infrazione in corso; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle petizioni ai fini dell'identificazione dei casi di cattiva attuazione o recepimento tardivo del diritto dell'Unione; ricorda alla Commissione che la commissione per le petizioni si impegna a rispondere alle aspettative dei cittadini in modo tempestivo e responsabile, assicurando nel contempo il controllo democratico e la corretta applicazione del diritto dell'Unione;

15.

chiede alla Commissione di fornire statistiche precise sul numero di petizioni che hanno condotto all'avvio di una procedura EU Pilot o di una procedura d'infrazione; chiede altresì di ricevere relazioni sui casi relativi a procedimenti e/o procedure in corso, nonché i documenti scambiati nel quadro delle procedure EU Pilot e delle procedure di infrazione in seguito alla loro conclusione, in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, onde agevolare il dialogo strutturato e ridurre i tempi della risoluzione delle controversie; invita la Commissione a discutere tali relazioni con la commissione per le petizioni in maniera proattiva coinvolgendo il vicepresidente responsabile per l'applicazione del diritto e la semplificazione;

16.

esorta la Commissione a utilizzare correttamente i poteri che le derivano dal suo ruolo di custode dei trattati, poiché tale ruolo è di fondamentale importanza per il funzionamento dell'UE per quanto riguarda i cittadini e i legislatori europei; chiede una gestione tempestiva delle procedure di infrazione per porre fine senza indugio alle situazioni in cui il diritto dell'UE non viene rispettato;

17.

ritiene essenziale la cooperazione con altre commissioni parlamentari; fa riferimento, a tale proposito, all'adozione delle linee guida della commissione per le petizioni, che precisano il principio dell'instaurazione di una rete di petizioni con le altre commissioni; si compiace che siano state approvate linee guida per tale tipo di rete; richiama l'attenzione sul questionario sottoposto a tutte le commissioni, volto a comprendere meglio le loro procedure per trattare le petizioni presentate per parere o informazione; osserva con soddisfazione che la prima riunione di rete a livello del personale si è svolta nel 2016 e a livello dei deputati due volte nel 2017; prende atto con favore dei progressi compiuti nel coordinamento tra la commissione per le petizioni e le altre commissioni e della ripartizione tematica delle aree strategiche in ciascuna commissione interessata, il che consentirà di dare un seguito migliore alle petizioni inviate ad altre commissioni; chiede il rafforzamento della rete PETI, con l'obiettivo di integrare in maniera ottimale le petizioni nell'attività legislativa in corso; raccomanda di offrire al personale dei deputati al Parlamento europeo orientamenti specifici sul diritto di petizione per consentire loro di assistere meglio i cittadini interessati a seguire la procedura;

18.

deplora il fatto che la Carta dei diritti fondamentali si applichi esclusivamente negli Stati membri quando attuano il diritto dell'UE; ribadisce il fatto che molti cittadini hanno considerato tale attuazione poco chiara e insoddisfacente; si rammarica che la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia interpretato in modo prudente l'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, consentendo comunque di ampliare l'ambito di applicazione della Carta tramite l'inclusione di disposizioni nazionali che attuano il diritto dell'UE, nonché di disposizioni che garantiscono un'efficace applicazione delle disposizioni dell'UE; ritiene che le aspettative della maggior parte dei cittadini dell'Unione in relazione ai diritti conferiti dalla Carta vadano molto oltre il loro attuale campo di applicazione; sottolinea che un'interpretazione troppo restrittiva o incoerente dell'articolo 51 allontana i cittadini dall'UE; esorta la Commissione ad adottare misure per garantire che l'interpretazione del campo di applicazione dell'articolo 51 sia quanto più coerente e ampia possibile; accoglie con favore l'introduzione da parte dell'Agenzia per i diritti fondamentali di uno strumento interattivo atto a fornire un facile accesso alle informazioni riguardo all'autorità cui rivolgersi in ciascuno degli Stati membri per le questioni relative ai diritti fondamentali;

19.

prende atto dell'inquietudine dei firmatari che esprimono preoccupazione per i loro futuri diritti a seguito del referendum del Regno Unito sul recesso dall'Unione europea, preoccupazione che è stata messa in evidenza in un ampio numero di petizioni riguardanti il Regno Unito; rammenta la sua risoluzione del 5 aprile 2017 (3), con la quale sottolinea che l'accordo di recesso può essere concluso solo previa approvazione del Parlamento europeo stesso e chiede un trattamento equo per i cittadini dell'UE-27 che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito che risiedono o hanno risieduto nell'UE-27, e ritiene che ai loro diritti e interessi debba essere attribuita la massima priorità nei negoziati; prende atto delle preoccupazioni irrisolte circa i diritti di voto e la loro revoca ai cittadini del Regno Unito che vivono in un altro Stato membro dell'UE da oltre quindici anni; ricorda che la commissione per le petizioni sta svolgendo un ruolo attivo nella difesa dei diritti dei cittadini dell'UE e di quelli britannici, avendo contribuito alle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 e del 3 ottobre 2017 (4) sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea, avendo commissionato uno studio sull'impatto della Brexit in relazione al diritto di petizione e sulle competenze, le responsabilità e le attività della commissione per le petizioni e avendo trattato le petizioni riguardanti la Brexit e i diritti dei cittadini nella sua riunione del 21 giugno 2017; sostiene l'impegno della Commissione a garantire pienamente i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito durante i negoziati sulla Brexit e dopo la sua uscita dall'UE e la invita ad assicurare ai cittadini britannici residenti nel resto dell'Unione europea la totalità dei diritti acquisiti, onde garantire che i cittadini non siano utilizzati come strumento di negoziazione o vedano i loro diritti erosi per effetto dei negoziati;

20.

sottolinea il prezioso lavoro svolto dalla commissione per le petizioni in relazione alle petizioni in materia di disabilità e sottolinea la disponibilità della stessa a continuare a sostenere gli sforzi volti a potenziare i diritti delle persone con disabilità; invita le istituzioni europee a dare il buon esempio su questo tema e a garantire che le misure di attuazione adottate dalle autorità nazionali siano pienamente e coerentemente conformi alla legislazione dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); sottolinea che il 22 e il 23 settembre 2016 ha avuto luogo una missione di informazione in Slovacchia tesa a raccogliere informazioni sulla questione dell'uso di investimenti negli istituti per le persone con disabilità e ha raccomandato alla Commissione di esaminare la situazione; pone l'accento sulla necessità di migliorare la partecipazione politica delle persone con disabilità, in particolare in vista delle prossime elezioni europee, nonché di riconoscere il diritto di voto di tutte le persone con disabilità, conformemente agli articoli 12 e 29 della CRPD;

21.

ribadisce il lavoro della commissione per sostenere la ratifica e l'attuazione tempestiva del trattato di Marrakech del 2013 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa; sottolinea la rilevanza a tal proposito della sua breve risoluzione del 3 febbraio 2016 sulla ratifica del trattato di Marrakech (5), in cui si chiede una rapida reazione di tutte le parti interessate, al fine di sbloccare la situazione immutata da lungo tempo, così da agevolare la ratifica a livello dell'UE; osserva che il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulle proposte legislative della Commissione sull'attuazione del trattato di Marrakech (COM(2016)0595 e COM(2016)0596), che sono divenute vincolanti (6);

22.

richiama l'attenzione su due relazioni annuali, la relazione annuale su tutte le attività della commissione nel 2015 (7) e la relazione annuale sul lavoro del Mediatore europeo nel 2015 (8), nonché su diversi pareri della commissione, come quello sul riconoscimento transfrontaliero delle adozioni (9), quello sulle opzioni dell'UE per un migliore accesso ai medicinali (10), quello sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con particolare riguardo alle osservazioni conclusive del comitato CRPD dell'ONU (11), quello sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione: relazione annuale 2014 (12) e quello sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (13);

23.

sottolinea il sostegno della commissione all'iniziativa dei cittadini europei; prende atto della proposta della Commissione di una revisione del regolamento al fine di aumentare la sua rilevanza come strumento di partecipazione democratica; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia tenuto debitamente conto dei recenti lavori su una risoluzione non legislativa sull'iniziativa dei cittadini europei, in particolare per quanto concerne il parere della commissione per le petizioni, non rispettando così pienamente l'accordo interistituzionale; esorta la Commissione a prendere in considerazione il parere della commissione per le petizioni nel quadro della prossima procedura legislativa, per giungere al pieno ed effettivo coinvolgimento dei cittadini europei nel processo decisionale a livello dell'UE attraverso l'iniziativa dei cittadini europei;

24.

si rammarica che la Commissione non abbia esercitato i suoi poteri di controllo in maniera determinata per scongiurare l'immissione sul mercato unico di auto inquinanti a motore diesel, che contribuiscono significativamente al rilascio di NO2 nell'atmosfera oltre i valori limite e che non risultano conformi alle norme dell'UE sull'omologazione e sulle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri; rammenta che tale aspetto è parte integrante delle preoccupazioni dei cittadini che hanno esercitato il diritto di petizione per richiedere l'effettiva tutela della salute umana, dell'ambiente e dei diritti dei consumatori;

25.

sottolinea che la trasparenza e l'accesso ai documenti delle istituzioni dell'UE da parte dei cittadini dovrebbe costituire la regola, al fine di assicurare i più alti livelli di tutela dei diritti democratici dei cittadini; ritiene che in tale direzione debba essere proposta tempestivamente una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001;

26.

evidenzia la stretta collaborazione del Parlamento con il Mediatore europeo nonché la sua partecipazione alla rete europea dei mediatori; sottolinea gli eccellenti rapporti interistituzionali tra il Mediatore e la commissione per le petizioni; apprezza, in particolare, i contributi regolari del Mediatore alle attività della commissione nell'arco dell'intero anno; sottolinea il ruolo cruciale del Mediatore nell'aiutare a migliorare i processi decisionali e l'amministrazione a livello dell'UE, i quali al più presto vanno resi pienamente trasparenti, imparziali e atti a tutelare in maniera effettiva ed efficace i diritti dei cittadini; sostiene l'attuale attività del Mediatore nei diversi ambiti di sua competenza, comprese le sue indagini strategiche e di iniziativa a favore non solo della buona amministrazione ma anche di un miglior funzionamento democratico dell'Unione; accoglie con favore le iniziative intraprese dal Mediatore europeo per trarre maggior vantaggio dal potenziale della rete e per rafforzarne la visibilità;

27.

accoglie con favore il premio per la buona amministrazione, lanciato dall'ufficio del Mediatore europeo nel 2016, come strumento per dare un riconoscimento ai membri del personale, alle agenzie e agli organi delle istituzioni dell'UE impegnati nella promozione di una buona amministrazione durante l'espletamento quotidiano dei loro compiti; chiede che l'attuale codice di buona condotta amministrativa sia trasformato in un regolamento vincolante, che comprenda, tra gli altri aspetti, disposizioni concrete volte a prevenire conflitti di interesse a tutti i livelli in seno alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'UE;

28.

sottolinea l'ampia gamma di tematiche emerse nelle petizioni presentate, che vanno dal mercato interno, alla giustizia, all'energia e dai trasporti ai diritti fondamentali, alla salute, al diritto ambientale, alla disabilità, al benessere degli animali e alle varie implicazioni della Brexit per i cittadini; sottolinea l'aumento del 10 % del numero di petizioni ricevute nel 2016 (1 569) e invita le istituzioni europee a dotare di personale adeguato i servizi incaricati di trattare le petizioni, in particolare la segreteria della commissione per le petizioni;

29.

sollecita la Commissione ad assicurare lo svolgimento di analisi esaustive sulla conformità con il diritto dell'UE delle valutazioni ambientali condotte dagli Stati membri in merito all'autorizzazione alla realizzazione di progetti infrastrutturali di cui i cittadini, attraverso le petizioni, hanno evidenziato i gravi rischi per la salute umana e per l'ambiente; insiste sull'importanza di queste analisi e delle possibili azioni derivanti da parte della Commissione, proattive ed ex ante, finalizzate ad evitare un degrado ambientale irreversibile, in linea con il principio di precauzione;

30.

richiama l'attenzione sulle numerose petizioni relative alle prassi delle autorità preposte al benessere dell'infanzia e alla tutela dei diritti dell'infanzia, in particolare con implicazioni transfrontaliere; riconosce il lavoro svolto dal gruppo di lavoro della commissione sul benessere dell'infanzia; richiama l'attenzione sulla breve proposta di risoluzione sulla «Tutela dell'interesse superiore del minore (oltre i confini) in Europa», approvata nel marzo 2016; prende atto della proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II bis concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e la sottrazione internazionale dei minori, e osserva che un gran numero di questioni sollevate nelle petizioni, come ad esempio quelle inerenti alle procedure e alle pratiche adoperate in concreto dalle autorità competenti degli Stati membri nelle decisioni aventi implicazioni transnazionali che riguardano i minori e l'efficacia delle procedure di rientro successive alla sottrazione internazionale di minori, dovrebbero essere verificate in maniera approfondita ai fini della risoluzione delle problematiche esistenti;

31.

sottolinea il costante ed elevato numero di petizioni in materia di benessere animale e reitera il suo rammarico per il ritardo accumulatosi nell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015; reputa fondamentale il lancio di una nuova strategia a livello dell'UE per colmare tutte le lacune esistenti e garantire piena ed effettiva tutela del benessere degli animali attraverso un quadro legislativo chiaro ed esaustivo che adempia integralmente i requisiti dell'articolo 13 TFUE;

32.

si rammarica che non siano stati compiuti progressi significativi nel caso riguardante i diritti elettorali dei residenti in Estonia e Lettonia che non sono cittadini UE a seguito della petizione n. 0747/2016; sottolinea che qualsiasi ritardo non necessario può provocare sfiducia nelle istituzioni europee;

33.

sottolinea il ruolo importante della rete SOLVIT, che costituisce un modo per i cittadini e le imprese di far fronte alle preoccupazioni circa le possibili violazioni del diritto dell'UE da parte delle autorità pubbliche in altri Stati membri; invita la Commissione e gli stessi Stati membri a promuovere SOLVIT al fine di renderla più utile e più visibile ai cittadini; accoglie con favore, a tale proposito, il piano d'azione per rafforzare la rete SOLVIT, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2017; invita la Commissione garantire la rapida attuazione di tale piano d'azione e a riferire al Parlamento europeo circa i suoi risultati;

34.

sottolinea i miglioramenti apportati al portale web per le petizioni; evidenzia la necessità di apportare ulteriori sviluppi tecnici al portale web per garantire che la commissione per le petizioni sia pienamente preparata ad affrontare situazioni impreviste, come ad esempio un improvviso aumento del numero di petizioni presentate; ritiene che lo sviluppo tecnico continuo, unitamente a una maggiore capacità tecnica del portale, siano essenziali per il corretto funzionamento della procedura delle petizioni; sottolinea l'importanza del portale come punto di accesso per la comunicazione facilmente accessibile per i cittadini e i firmatari, nonché per gli utenti di dispositivi mobili e per le persone con disabilità; attende con interesse la rapida attuazione delle fasi rimanenti del progetto, che permetteranno di rafforzare l'interattività dell'esperienza e di ottenere maggiori informazioni in tempo reale dai firmatari e da coloro che sostengono le petizioni;

35.

chiede un servizio stampa e comunicazione più mirato e attivo e una presenza più dinamica sui social media affinché il lavoro della commissione risponda maggiormente alle preoccupazioni del pubblico;

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo e ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0512.

(2)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 66.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0102.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0361.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0037.

(6)  GU L 242 del 20.9.2017, pag. 1 e pag. 6.

(7)  Parere approvato il 30 novembre 2016.

(8)  Parere approvato l'11 novembre 2016.

(9)  Parere approvato il 21 aprile 2016.

(10)  Parere approvato il 15 novembre 2016.

(11)  Parere approvato il 27 aprile 2016.

(12)  Parere approvato il 22 aprile 2016.

(13)  Parere approvato il 12 ottobre 2016.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/114


P8_TA(2017)0503

Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 su una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni (2016/2327(INI))

(2018/C 369/15)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» (COM(2016)0501),

visto il libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

vista la comunicazione della Commissione, del 31 marzo 1998, dal titolo «I trasporti e le emissioni di CO2: verso un approccio comunitario» (COM(1998)0204), che è stata pubblicata in seguito all'adozione del protocollo di Kyoto, ma che non si è mai concretizzata in sufficienti misure,

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 23 febbraio 2017, in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 luglio 2016, intitolata «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni»,

vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (2),

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (3),

visti il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (4) e il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (5),

vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (6),

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (7),

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (8),

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (9),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (10),

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (11),

vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (12),

vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016 dal titolo «Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata» (COM(2016)0766),

visto il piano generale per la diffusione di sistemi di trasporto intelligente cooperativi e interoperabili nell'UE,

vista la direttiva 1999/52/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (13),

viste la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (14) e la decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (15),

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (16),

vista la direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (17),

visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (18),

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (19),

vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (20),

visti i risultati della 39a sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), che si è tenuta nel 2016 a Montreal,

vista la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (21), modificata dalla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (22),

vista la relazione della commissione d'inchiesta del Parlamento sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico relativa alle conclusioni delle attività della commissione (A8-0049/2017),

vista la sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla mobilità urbana sostenibile (23),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2016 sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili (24),

vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (25),

vista la sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (26),

visto il suo mandato per l'avvio di negoziati interistituzionali sulla revisione dell'omologazione e della vigilanza del mercato approvata il 4 aprile 2017 (27),

visto il pacchetto sull'economia circolare adottato dalla Commissione il 2 dicembre 2015,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0356/2017),

A.

considerando che tutte le 151 parti contraenti dell'accordo di Parigi, ratificato dall'UE il 4 novembre 2016 ed entrato in vigore lo stesso giorno, si sono impegnate a mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali;

B.

considerando che il trasporto su strada è responsabile di oltre il 70 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti e di gran parte dell'inquinamento atmosferico e che occorrono interventi principalmente in questo ambito, per quanto sia necessario intensificare gli sforzi di riduzione delle emissioni in tutti i settori del trasporto;

C.

considerando che il gas naturale, come il gas naturale compresso (GNC) e il gas naturale liquefatto (GNL), e, in particolare, il biometano, il metano sintetico e il gas di petrolio liquefatto (GPL) potrebbero contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il trasporto marittimo e i veicoli pesanti;

D.

considerando che la Commissione, nel suo Libro bianco del 2011, afferma di puntare a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra generate dai trasporti almeno del 60 % rispetto ai livelli del 1990; che, per rispettare l'accordo di Parigi, è necessario ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti entro la metà del secolo;

E.

considerando che una traiettoria di lungo periodo affidabile per la riduzione delle emissioni può garantire ai produttori di veicoli la necessaria sicurezza in termini di pianificazione degli investimenti nelle nuove tecnologie;

F.

considerando che la decarbonizzazione a lungo termine del settore dei trasporti richiede un ampio uso di fonti energetiche rinnovabili, diversificate in funzione dei vari modi di trasporto;

G.

considerando che i sistemi di trasporto elettrico, privati o pubblici, possono contribuire a risolvere i principali problemi legati alla mobilità urbana attraverso una riduzione delle emissioni di CO2 e la completa eliminazione degli inquinanti e del rumore in maniera sostenibile; che il grado di sostenibilità dei veicoli elettrici dipende anche dal ricorso all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

H.

considerando che i trasporti generano più del 25 % delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE, di cui oltre il 70 % proviene dal trasporto su strada; che i trasporti sono la principale causa di inquinamento atmosferico nei centri urbani; che l'inquinamento atmosferico causa oltre 400 000 decessi prematuri (28) all'anno nell'UE e genera costi sanitari compresi tra 330 e 940 miliardi di EUR (29), pari a una percentuale del PIL dell'UE tra il 3 % e il 9 %; che il particolato e gli ossidi di azoto hanno un impatto particolarmente negativo sulla salute pubblica;

I.

considerando che il settore dei trasporti è il meno decarbonizzato e che dipende ancora dai combustibili fossili per oltre il 94 % del suo fabbisogno energetico; che le emissioni di gas a effetto serra rappresentano già quasi un quarto del totale delle emissioni di CO2 nell'UE e sono in costante aumento;

J.

considerando che lo sviluppo del trasporto di passeggeri e merci dipende in ampia misura dall'efficace utilizzo dei molteplici modi di trasporto e che la politica europea dei trasporti dovrebbe basarsi su una co-modalità efficiente, nel cui ambito sarebbe opportuno attribuire priorità, laddove possibile, all'utilizzo dei modi di trasporto più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico;

K.

considerando che il trasferimento modale porterà a un riequilibrio ottimale tra i diversi modi di trasporto e assicurerà l'interoperabilità all'interno dei modi e tra gli stessi, darà impulso a catene di trasporto e di logistica più sostenibili e potenzierà i flussi di traffico senza intoppi in tutti i modi e in tutti i nodi;

L.

considerando che, secondo il sondaggio speciale Eurobarometro n. 406, pubblicato nel 2013, circa il 50 % dei cittadini dell'UE utilizza quotidianamente l'auto privata, mentre solo il 16 % utilizza il trasporto pubblico e il 12 % la bicicletta;

M.

considerando che i combustibili utilizzati per il trasporto marittimo sono tra i più inquinanti e che il settore dispone pertanto di un ampio margine di manovra per la riduzione delle emissioni attraverso la promozione e l'integrazione di sistemi propulsivi alternativi;

N.

considerando che la tutela della salute pubblica e dell'ambiente dovrebbe rappresentare una preoccupazione e una responsabilità comune della società e che, a tale riguardo, tutte le parti interessate hanno un importante ruolo da svolgere;

O.

considerando che il Settimo programma d'azione comunitaria per l'ambiente riconosce chiaramente il ruolo del settore dei trasporti nel conseguimento dell'obiettivo dell'Unione per il 2050 di «vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»;

P.

considerando che dall'adozione della direttiva sui biocarburanti nel 2003 il quadro legislativo è stato ripetutamente modificato; che l'approccio legislativo deve avere un certo grado di stabilità per attrarre investimenti nei biocarburanti avanzati;

Q.

considerando che la transizione verso un'economia circolare implica altresì che i consumatori divengano sempre più utenti di servizi, e che tale passaggio a nuovi modelli imprenditoriali potrebbe avere un impatto considerevole sull'efficienza delle risorse nel settore dei trasporti;

R.

considerando che oltre 100 milioni di europei sono esposti a livelli di rumore superiori alla soglia stabilita dall'UE di 55 decibel (dB) e, tra di essi, 32 milioni sono esposti a livelli «molto elevati» superiori a 65 dB;

S.

considerando che, secondo quanto riferito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i rumori prodotti dal traffico stradale da soli si collocano al secondo posto tra i fattori di stress ambientale più nocivi in Europa, preceduti unicamente dall'inquinamento atmosferico, e che almeno 9 000 decessi prematuri all'anno sono attribuibili a patologie cardiache causate dal rumore del traffico;

T.

considerando che l'applicazione degli orientamenti dell'OMS in materia di esposizione umana al PM 2,5 permetterebbe di aumentare di circa 22 mesi l'aspettativa di vita media dei cittadini e di generare un risparmio di circa 31 miliardi di EUR all'anno;

1.

plaude alla comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» e conviene che la transizione alla mobilità a basse emissioni è essenziale per un cambiamento di più ampia portata verso un'economia sostenibile, circolare e a basse emissioni; invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a impegnarsi appieno nella strategia;

2.

sottolinea che, per rispettare l'accordo di Parigi, le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti dovranno essere prossime allo zero entro la metà del secolo e che occorre ridurre drasticamente le emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dai trasporti onde garantire senza indugi perlomeno il rispetto delle linee guida dell'OMS in materia di salute pubblica;

3.

osserva che la transizione verso una mobilità a basse emissioni non solo produce vantaggi per la salute pubblica e l'ambiente, ma offre altresì importanti sfide e opportunità per i costruttori e i fornitori automobilistici, ferroviari, marittimi e aeronautici nonché per i fornitori innovativi nei settori dell'energia, dei trasporti, della logistica e dei servizi, in particolare le PMI; sottolinea la necessità di un sostegno adeguato per promuovere, sulla base di un approccio efficiente sotto il profilo dei costi, nuove tecnologie e nuovi modelli commerciali che favoriscano partenariati innovativi tra grandi imprese, PMI e start-up, allo scopo di conseguire un'effettiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti;

4.

riconosce la necessità di cambiamenti radicali nella gestione della domanda di trasporto e nella pianificazione territoriale, in modo da realizzare la transizione necessaria verso un approccio multimodale; ribadisce che i trasporti dovrebbero essere considerati come un servizio importante e non come un obiettivo in sé; appoggia, a tal fine, la realizzazione delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T); ribadisce che la transizione verso un settore dei trasporti sostenibile, circolare e a basse emissioni comporta una crescente sensibilizzazione degli utenti di servizi quanto all'efficienza delle risorse; ritiene che, per indurre il cambiamento dei comportamenti associato al passaggio a modi di trasporto più sostenibili, uno dei fattori più importanti sia un sistema di trasporto pubblico economicamente accessibile, ben sviluppato e multimodale che copra i nodi urbani e si colleghi con le zone rurali;

5.

ricorda che, in relazione al Libro bianco 2011 sui trasporti, il Parlamento europeo ha sottolineato che una politica europea della mobilità sostenibile deve fondarsi su una vasta gamma di strumenti politici che consentano una transizione, con un buon rapporto costi-benefici, verso i modi di trasporto meno inquinanti e più efficienti sotto il profilo energetico; puntualizza che lo spostamento dell'equilibrio tra i modi di trasporto è necessario per dissociare la mobilità dagli effetti negativi dell'attuale sistema dei trasporti, quali la congestione, l'inquinamento atmosferico, il rumore, gli incidenti e i cambiamenti climatici; riconosce, a tale riguardo, che la politica di trasferimento modale non ha dato finora risultati soddisfacenti;

6.

incoraggia la Commissione ad agire quale attore di primo piano ai fini dell'adozione di misure globali e armonizzate in materia di trasporti più sostenibili ed efficienti;

7.

invita la Commissione ad assicurare la piena attuazione della legislazione vigente e a proporre, se del caso, ulteriori misure concrete nel settore dei trasporti allo scopo di conseguire gli obiettivi assunti dall'UE in materia di clima, nell'ambito di tutti i modi, ivi compresa la mobilità urbana, in maniera tale da non compromettere la competitività del settore dei trasporti; invita inoltre la Commissione a promuovere la commercializzazione delle tecnologie che contribuiscono alla mobilità a basse emissioni aumentando l'efficienza dei veicoli e preservandone al contempo la sicurezza; chiede alla Commissione, ai fini del rispetto dell'accordo di Parigi, di presentare un aggiornamento del Libro bianco sui trasporti del 2011;

8.

è convinto che nel valutare la sostenibilità sia opportuno tenere conto dell'intera impronta, dalla fabbricazione all'utilizzo fino allo smaltimento dei veicoli e delle necessarie infrastrutture; sottolinea pertanto che solo ed esclusivamente un mix energetico neutro sotto il profilo tecnologico può offrire soluzioni realistiche e veramente sostenibili;

9.

prende atto che una transizione sostenibile nel settore dei trasporti richiede interventi sistematici e multilaterali da parte della società civile, dei consumatori, delle parti sociali, delle PMI, delle start up innovative, delle grandi società operanti a livello mondiale, dei politici e degli organi ufficiali a tutti i livelli di governo;

10.

invita la Commissione a riconoscere la crescente importanza delle emissioni intrinseche attraverso l'introduzione di incentivi per la contabilizzazione delle emissioni durante il ciclo di vita;

11.

invita la Commissione a riconoscere la crescente importanza della misurazione delle emissioni rilasciate durante il ciclo di vita, dall'approvvigionamento energetico alla produzione e al fine vita, presentando proposte globali che orientino i costruttori ad adottare soluzioni ottimali per garantire che le emissioni a monte e a valle non intacchino i vantaggi relativi al miglioramento del consumo energetico di esercizio dei veicoli;

12.

invita la Commissione a introdurre e migliorare con urgenza le norme in materia di CO2 per il trasporto stradale nel suo complesso, in quanto disporre di norme efficaci in termini di costi per i veicoli rappresenta molto verosimilmente la misura più efficace per migliorare l'efficienza energetica nell'UE nel periodo fino al 2030;

13.

ricorda che l'efficienza energetica dovrebbe essere considerata come la migliore alternativa energetica e che, pertanto, è opportuno privilegiare e promuovere tutte le misure intese a migliorare l'efficienza energetica in modo efficace in termini di costi e a ridurre la domanda di energia, integrandole debitamente nella politica dei trasporti e nell'azione europea per il clima;

Ottimizzare il sistema dei trasporti

Miglioramento dell'efficienza

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame i collegamenti tra le diverse regioni dell'UE, anche per quanto concerne le regioni periferiche, svantaggiate e frontaliere dell'Unione; invita la Commissione, in tal contesto, a riesaminare l'approccio dell'UE alla connettività aerea e a valutare la possibilità di elaborare un indice di connettività, tenendo conto anche dell'interazione con altri modi di trasporto; evidenzia che detta connettività si dovrebbe accompagnare a investimenti in alternative sostenibili e alla loro promozione;

15.

incoraggia vivamente gli Stati membri ad accelerare l'attuazione del cielo unico europeo, poiché le attuali frammentazioni comportano tempi di volo più lunghi, ritardi, ulteriori consumi di carburante e maggiori emissioni di CO2; sottolinea che ciò contribuirebbe a conseguire una riduzione del 10 % delle emissioni;

16.

invita la Commissione a mantenere un livello elevato di ambizione in materia di innovazione, incoraggiando la ricerca sull'uso dell'energia fotovoltaica nel settore dell'aviazione (ad esempio, Solar Impulse 2) e sui combustibili liquidi alternativi da fonti rinnovabili;

Prezzi equi ed efficienti

17.

ritiene essenziale assicurare segnali di prezzo più chiari per tutti i modi di trasporto, che riflettano meglio i principi «chi inquina paga» e «l'utente paga», onde garantire equità e condizioni di parità per i diversi modi di trasporto in Europa; sottolinea che è opportuno riesaminare in quest'ottica le politiche vigenti;

18.

sottolinea che ogni modo di trasporto dovrebbe coprire i propri costi marginali, sia per l'usura delle infrastrutture («l'utente paga») che per i costi esterni, ad esempio l'inquinamento atmosferico e acustico («chi inquina paga»); rileva che l'applicazione di questi due principi a livello dell'Unione contribuirà ad affrontare le attuali discrepanze in termini di tariffazione tra i modi di trasporto;

19.

sottolinea che la legislazione in materia di tariffazione dei trasporti non dovrebbe creare una situazione di concorrenza sleale a svantaggio dei modi più sostenibili, come il trasporto ferroviario, e sollecita la Commissione a presentare proposte intese a garantire una concorrenza leale sotto questo profilo;

20.

plaude agli sforzi della Commissione di mettere a punto norme sui sistemi interoperabili di telepedaggio nell'UE e all'imminente revisione della direttiva Eurobollo, che dovrebbe prevedere una tariffazione basata sulle distanze effettivamente percorse e una differenziazione in base alle emissioni di CO2, oltre alla possibilità di differenziazione in base alle norme euro aggiornate; ritiene che nell'estensione dei pedaggi basati sulla distanza dovrebbero rientrare tutte le autovetture e tutti i furgoni, pur consentendo una certa flessibilità per le zone periferiche e scarsamente popolate;

21.

sottolinea che per un trasferimento modale nell'ambito dei trasporti è necessario promuovere la multimodalità e il trasporto pubblico nonché investire a loro favore;

22.

chiede alla Commissione di aggiornare urgentemente il suo manuale sui costi esterni generati dai trasporti, tenendo conto dei dati sulle emissioni in condizioni reali di guida;

23.

sottolinea che l'aviazione è la modalità di trasporto più lontana dall'internalizzazione dei costi esterni, e pertanto chiede alla Commissione di attenersi all'accordo di Parigi e valutare la possibilità di misure armonizzate e internazionali per la tassazione del cherosene per l'aviazione e l'eliminazione dell'esenzione IVA sui biglietti aerei;

Logistica e digitalizzazione

24.

riconosce che la logistica può svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione dell'impatto dei trasporti in termini di emissioni di carbonio, attraverso strategie collaborative rispettose dell'ambiente riguardanti l'integrazione della catena di approvvigionamento, il trasporto multimodale, il consolidamento della distribuzione e la logistica di ritorno; ritiene che le tecnologie digitali siano fondamentali per il conseguimento di tali obiettivi;

25.

ritiene che i sistemi di trasporto intelligenti, la guida in convoglio (platooning) e i veicoli connessi e autonomi possano essere una risorsa importante per migliorare l'efficienza dei trasporti individuali e commerciali nel settore stradale, ferroviario, marittimo e aereo;

26.

riconosce che la tecnologia per le auto connesse non solo migliorerà la sicurezza stradale, ma avrà anche importanti conseguenze a livello ambientale e prende atto che l'infrastruttura delle reti 5G richiederà un'alta densità per soddisfare le esigenze di elevata capacità e ridotta latenza, al fine di sfruttare al meglio le opportunità offerte dai veicoli connessi e autonomi in termini di miglioramento della mobilità nel contesto urbano; riconosce che, in linea con il più ampio processo di digitalizzazione di tutta l'industria europea, molte aziende dovranno basare le loro strategie di trasformazione sulla mobilità, creando notevoli opportunità per le PMI e le start up nel settore dei trasporti, e ritiene che tale evoluzione debba essere sostenuta;

27.

sottolinea che il trasporto pubblico, quale parte del concetto di mobilità come servizio, ha un enorme potenziale di riduzione del volume del traffico e delle conseguenti emissioni, e invita la Commissione a promuovere la digitalizzazione e la connettività dei sistemi di trasporto pubblico, al fine di eliminare le barriere tra i modi e i sistemi di trasporto e incentivarne l'utilizzo; ritiene, al tempo stesso, che sia necessario adottare misure adeguate alle specificità delle zone interessate, urbane o rurali, in quanto nelle zone rurali la vitalità economica è molto più problematica; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a elaborare iniziative specifiche per un trasporto più efficiente nei contesti rurali e difficilmente accessibili, tenendo conto anche degli obblighi del servizio pubblico;

28.

sostiene le iniziative in materia di gestione della mobilità volte a sviluppare servizi di trasporto intermodale più efficienti e rispettosi dell'ambiente e una mobilità intelligente, in grado di svolgere un ruolo cruciale nella promozione dei concetti di mobilità come servizio e di intermodalità sincronizzata («sincromodalità»); sottolinea che per migliorare ulteriormente la mobilità come servizio è opportuno tenere in adeguata considerazione, nell'ambito della futura regolamentazione, il contributo dei sistemi intelligenti di gestione dei trasporti (ITS), lo sviluppo delle capacità degli ITS, l'interoperabilità dei sistemi, i servizi di condivisione e l'emissione di biglietti di viaggio multimodali;

29.

prende atto che i veicoli destinati al trasporto di merci nelle zone urbane contribuiscono in maniera sproporzionata all'inquinamento atmosferico e acustico e hanno un impatto negativo sulla congestione; chiede quindi un'ulteriore ottimizzazione della catena di fornitura nelle aree urbane; invita la Commissione a promuovere l'uso di veicoli commerciali leggeri, autobus, camion per la raccolta dei rifiuti e taxi a emissioni zero e di biciclette adibite al trasporto merci per la logistica relativa al cosiddetto «ultimo miglio»;

30.

sottolinea i potenziali vantaggi dell'alleggerimento dei veicoli e di un utilizzo più efficiente delle attuali infrastrutture, comprese una migliore distribuzione del traffico e soluzioni intermodali avanzate;

31.

invita la Commissione a evidenziare, nel quadro della normativa sul mercato unico digitale, le potenzialità di mezzi di trasporto su strada più sicuri, più intelligenti e più ecologici e a promuovere progetti di dispositivi V2V e V2R, nell'ambito delle iniziative per rilanciare l'economia a favore dell'innovazione e creare nuove opportunità commerciali per le imprese europee operanti nel settore delle TIC;

32.

sottolinea l'importanza degli investimenti per ottimizzare i collegamenti con l'entroterra, al fine di ridurre l'impronta ecologica dei trasporti nell'entroterra promuovendo l'utilizzo di connessioni multimodali, trasporti ferroviari sostenibili, servizi di navigazione interna, dati di trasporto in tempo reale e applicazioni informatiche lungo i corridoi delle reti transeuropee dei trasporti;

33.

è convinto che la promozione delle iniziative di gestione della mobilità nelle regioni e nelle città, presso le istituzioni e nell'industria abbia un notevole potenziale di riduzione delle necessità di spostamento dei cittadini, sia in termini di distanza che di velocità;

34.

invita gli Stati membri a sostenere i progetti pilota destinati a promuovere un maggiore utilizzo dei veicoli elettrici e dei veicoli alternativi a biocarburanti avanzati;

35.

pone l'accento sulla necessità di un approccio globale da parte dell'UE per consentire una rapida digitalizzazione dei trasporti, che, insieme a una migliore pianificazione dei trasporti e al passaggio a una «mobilità come servizio», contribuirà notevolmente al miglioramento dell'efficienza e avrà importanti effetti sulla società;

36.

ritiene che negli ambiti di una migliore pianificazione dei trasporti e di un miglior impiego della digitalizzazione e della logistica vi siano enormi potenzialità in termini di riduzione delle emissioni e sia possibile porre in atto molto rapidamente numerose misure semplici e a basso costo dagli effetti quantificabili, come l'ottimizzazione dei flussi e del carico e il trasporto merci informatizzato; invita pertanto la Commissione a elencare e individuare tali misure per promuoverle in un prossimo futuro; chiede un quadro legislativo e norme coerenti che consentano soluzioni logistiche e di trasporto innovative da attuare in tutta Europa;

37.

incoraggia la Commissione e gli operatori dei trasporti a elaborare progetti che contengano dati coerenti per un'analisi comparativa dell'impronta di carbonio dei rispettivi modi di trasporto attraverso pubblicazioni, informazioni, servizi di prenotazione e di biglietteria;

38.

sottolinea l'esigenza imperativa di adattare la politica in materia di normazione delle TIC agli sviluppi strategici e del mercato, al fine di conseguire l'interoperabilità del trasporto merci informatizzato e dei sistemi di trasporto intelligenti;

39.

sottolinea l'importanza dell'interoperabilità ai fini della riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli pesanti, nel trasporto sia urbano che extraurbano;

Energie alternative a basse emissioni

40.

sottolinea che le soluzioni di mobilità elettrica basate su fonti energetiche sostenibili offrono un elevato potenziale di decarbonizzazione dei trasporti; ritiene tuttavia che l'ottimizzazione di tale tecnologia e la realizzazione delle infrastrutture su vasta scala avverranno probabilmente non prima del 2030; chiede un ulteriore sviluppo di innovazioni tecnologiche;

41.

plaude agli sforzi volti a realizzare e garantire infrastrutture complete e interoperabili per rifornire i veicoli ad alimentazione alternativa di energia rinnovabile e/o di combustibili alternativi sostenibili; invita la Commissione, a tal proposito, a coordinarsi con gli Stati membri per garantire il pieno recepimento delle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nonché dell'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, modificata dalla direttiva (UE) …/… (procedura 2016/0381(COD));

42.

invita la Commissione ad adottare un piano d'azione ambizioso per l'immissione sul mercato dei veicoli elettrici e a formulare raccomandazioni rivolte agli Stati membri per incoraggiarli ad applicare incentivi fiscali per i veicoli a basse o a zero emissioni; sottolinea che la disponibilità e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, anche negli edifici pubblici e privati conformemente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva 2010/31/UE), nonché la competitività dei veicoli elettrici sono essenziali per aumentarne l'accettazione da parte dei consumatori; sottolinea l'importanza di garantire che l'elettricità generata per i veicoli elettrici provenga da fonti energetiche sostenibili; chiede al riguardo un'iniziativa europea a lungo termine sulle batterie di prossima generazione e sulla creazione delle infrastrutture necessarie, che promuova norme di produzione sostenibile per l'energia e i veicoli a basse emissioni;

43.

invita la Commissione a presentare in tempi rapidi la sua valutazione concernente l'attuazione della direttiva sull'energia pulita per il trasporto (direttiva 2014/94/UE) da parte degli Stati membri e a prendere provvedimenti nei confronti degli Stati membri che non hanno ancora presentato una strategia nazionale;

44.

ritiene che imporre ai fornitori di combustibili l'obbligo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'energia erogata sotto forma di energia elettrica da fonti rinnovabili, idrogeno, biocarburanti sostenibili e avanzati, combustibili sintetici e altri combustibili a basse emissioni di carbonio (ad esempio, il GNC e il GNL) sarebbe uno degli approcci più efficaci per ridurre l'impatto climatico dei trasporti su strada;

45.

ricorda alla Commissione quanto sia urgente, in un'ottica concreta che miri alla transizione energetica sostenibile dell'intera società, dirottare gli incentivi economici di cui continuano a godere i combustibili fossili verso le forme energetiche alternative e sostenibili;

46.

chiede l'adozione di un approccio più ambizioso per le fonti rinnovabili nel settore dei trasporti rispetto a quanto proposto nella rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili, allo scopo di pervenire, nel lungo termine, alla decarbonizzazione del settore dei trasporti;

47.

esorta a predisporre incentivi specifici per l'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili nei modi di trasporto dove attualmente non esistono alternative ai combustibili liquidi; ritiene che detti incentivi debbano essere inclusi nella nuova direttiva sulle energie rinnovabili e nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, come previsto dalla proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

48.

ricorda che il 94 % dei trasporti europei dipende dai prodotti petroliferi e ritiene che i biocarburanti sostenibili di produzione nazionale riducano la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, rafforzando in tal modo la sicurezza energetica dell'UE;

49.

invita la Commissione a proporre un'eliminazione graduale delle sovvenzioni dirette e indirette destinate ai combustibili fossili entro e non oltre il 2020;

50.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il potenziale del GNL in termini di sostenibilità della mobilità, dell'economia e dell'occupazione (30);

51.

sottolinea il ruolo che il gas naturale (ad esempio, GNC e GNL) e, in particolare, il biometano, il metano sintetico e il GPL potrebbero svolgere nella transizione verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il trasporto marittimo, i veicoli pesanti e gli autobus urbani;

52.

prende atto dei limiti proposti nella rifusione della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili allo scopo di ridurre gradualmente i biocarburanti di prima generazione entro il 2030 e di pervenire, nel lungo termine, alla decarbonizzazione del settore dei trasporti; invita la Commissione, a tale riguardo, a distinguere tra i biocarburanti di prima generazione particolarmente efficienti in termini di emissioni di gas serra e a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni e quelli che non rispettano tali criteri, nonché ad adottare quanto prima misure volte a eliminare progressivamente l'utilizzo nei biocarburanti di materie prime, compreso l'olio di palma, che favoriscono la deforestazione o l'uso delle torbiere; sottolinea l'importanza di un quadro normativo stabile e prevedibile che tenga debitamente conto dei cicli di investimento per attrarre gli investimenti necessari nei biocarburanti avanzati; prende atto dei potenziali benefici per il clima di una produzione agricola europea basata sui biocarburanti particolarmente efficienti in termini di emissioni di gas serra e a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, in particolare per quanto riguarda le emissioni legate all'importazione su vasta scala di proteine animali da paesi terzi;

53.

incoraggia la Commissione a mettere a punto criteri oggettivi per il riconoscimento dei biocarburanti avanzati, allo scopo di stimolare l'innovazione e la diffusione sul mercato;

54.

sottolinea l'importanza di pervenire, nel lungo termine, a una decarbonizzazione del settore dei trasporti e invita la Commissione a incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati particolarmente efficienti in termini di emissioni di gas serra che rispettano il principio della gerarchia dei rifiuti nell'ambito dell'economia circolare e soddisfano rigorosi criteri di sostenibilità ambientale e sociale, al fine di ridurre ulteriormente l'uso dei combustibili fossili e le emissioni di gas a effetto serra; si compiace della proposta della Commissione di rafforzare i requisiti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, per far sì che continuino a contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE; sottolinea l'importanza di una contabilizzazione solida e affidabile delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dalla bioenergia nel quadro della proposta di regolamento sull'uso del suolo, sul cambiamento di uso del suolo e sulla silvicultura (COM(2016)0479);

55.

sottolinea che soltanto i biocarburanti ottenuti a partire da colture che soddisfano i criteri di sostenibilità dovrebbero contare ai fini degli obiettivi climatici degli Stati membri nel quadro della proposta di regolamento sulla condivisione degli sforzi (COM(2016)0482);

56.

invita la Commissione a seguire con attenzione gli sviluppi della tecnologia dell'idrogeno da fonti energetiche rinnovabili e a impegnarsi a realizzare uno studio di fattibilità concernente il ruolo e le possibilità dell'idrogeno nel sistema dei trasporti europeo;

57.

sottolinea che i combustibili sintetici (liquidi e gassosi) ottenuti da un'eccedenza di energie rinnovabili, in particolare dall'energia solare ed eolica nei periodi di massima produzione, che altrimenti andrebbe sprecata, potrebbero contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei veicoli esistenti in una prospettiva basata sul ciclo di vita, migliorando nel contempo la resa delle energie rinnovabili;

58.

invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro dell'economia circolare, della politica in materia di emissioni e clima e degli obiettivi dell'Unione in termini di energia rinnovabile, ad aumentare e sostenere appieno la produzione di biogas verde prodotto attraverso il trattamento dei liquami zootecnici;

59.

si compiace che le imprese dell'UE siano attualmente all'avanguardia a livello mondiale nelle tecnologie dei combustibili sintetici e ritiene che ciò rappresenti un'opportunità per rafforzare la crescita economica e l'occupazione di qualità nell'UE; sottolinea pertanto l'importanza di creare un quadro che favorisca l'ulteriore sviluppo e utilizzo di tali tecnologie;

60.

ritiene che la promozione delle garanzie di origine possa contribuire ad aumentare significativamente la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti;

61.

rileva che l'approccio dell'UE riguardo all'energia sostenibile dovrebbe essere neutro sotto il profilo tecnologico e che gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di sostenibilità dovrebbero essere incentrati sulla riduzione delle emissioni dannose per il clima e la salute;

62.

chiede alla Commissione di sfruttare appieno il potenziale del Centro comune di ricerca (CCR) per quanto attiene alla possibilità di condurre ricerche sull'energia pulita per i trasporti;

63.

si compiace per l'attuale sostegno di Orizzonte 2020 a favore di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dei trasporti puliti e dell'energia sostenibile e chiede di mantenere tale sostegno nell'ambito del prossimo QFP (quadro finanziario pluriennale);

64.

sottolinea l'importanza della ricerca e dello sviluppo per affrontare le sfide tecnologiche in materia di mobilità a basse emissioni; esorta la Commissione affinché continui a sostenere con vigore i programmi di ricerca, quali Clean Sky e SESAR (ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo);

Infrastrutture per i trasporti e investimenti

65.

esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare il cofinanziamento dell'UE a favore di progetti nel campo dei trasporti che contribuiscano all'azione per il clima e alla qualità dell'aria e alla minimizzazione di altri costi esterni, nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e della rete transeuropea di trasporto multimodale (TEN-T);

66.

ritiene che i progetti del meccanismo per collegare l'Europa siano fondamentali per la strategia europea per una mobilità a basse emissioni e si rammarica del fatto che la dotazione di bilancio del meccanismo sia stata utilizzata per alimentare il FEIS; chiede pertanto di ripristinare la dotazione di bilancio prevista per il meccanismo per collegare l'Europa e ribadisce la necessità di ricorrere ad altre fonti di finanziamento per il FEIS II; ritiene inoltre che si debba evitare che i progetti ammissibili nell'ambito dell'MCE siano finanziati tramite il FEIS;

67.

sottolinea l'importanza di utilizzare in modo efficace il FEIS o di combinare il FEIS con i fondi SIE; ritiene che gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente nel loro sistema ferroviario e adoperarsi per aumentare i tassi di assorbimento dei fondi di coesione per i progetti ferroviari;

68.

ricorda l'importanza di mantenere la rete infrastrutturale in buono stato e di garantire che la qualità rimanga di alto livello, poiché ciò facilita il flusso e permette anche di ridurre i problemi di traffico e, di conseguenza, i livelli di emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti;

69.

esorta la Commissione a rendere disponibili maggiori risorse a favore delle città, ai fini della presentazione di un'offerta congiunta per infrastrutture o tecnologie che possano contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti urbani e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico generato dai veicoli stradali; osserva che ciò comprenderebbe, fra l'altro, le stazioni pubbliche di ricarica per i veicoli elettrici, i sistemi di car sharing e di bike sharing e lo sviluppo dei trasporti pubblici;

70.

sottolinea l'importanza delle misure di sostegno finanziario per l'innovazione del settore e per la tutela dell'ambiente durante la realizzazione di opere infrastrutturali;

Responsabilizzare i cittadini e i decisori politici in materia di cambiamento dei comportamenti

71.

incoraggia le città a includere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e le strategie per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nei propri piani di mobilità (ad esempio, i piani di mobilità urbana sostenibile) e chiede alla Commissione di accordare priorità al cofinanziamento dell'UE dei progetti per la mobilità urbana che contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi, anche tramite il sostegno delle innovazioni che aiutano le città in tal senso;

72.

ritiene che la promozione del trasporto pubblico collettivo sia una delle modalità più efficienti per ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza del trasporto; reputa importante rafforzare il ruolo dei servizi di trasporto pubblico; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a promuovere e incentivare l'acquisto da parte delle autorità pubbliche, ma anche da parte di soggetti privati, di veicoli più puliti e meno inquinanti;

73.

pone l'accento sulle opportunità offerte dagli appalti pubblici verdi per un trasporto più sostenibile, in particolare per i bus urbani e suburbani;

74.

invita la Commissione a rafforzare le reti all'avanguardia tra le città che nella pianificazione urbana privilegiano i modi di trasporto sostenibili, quali gli spostamenti a piedi o in bicicletta, i trasporti pubblici, il car pooling e il car sharing, e a consentire alle autorità locali, regionali e nazionali di condividere, a tal proposito, le migliori prassi in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di strategie per la riduzione dell'inquinamento atmosferico; invita la Commissione, altresì, a incoraggiare gli enti locali, regionali e nazionali a integrare pienamente le esigenze e le procedure di pianificazione dei trasporti, degli alloggi e dell'uso del territorio al fine di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della politica sul clima;

75.

invita la Commissione e gli Stati membri, tenendo conto dell'incapacità delle norme europee relative ai veicoli leggeri di riflettere le emissioni reali di guida, a esaminare i vantaggi derivanti dall'introduzione di un'indicazione o una norma per i veicoli a bassissimo livello di emissioni (ULEV) che rispetterebbero i valori limite di emissione in condizioni reali di guida;

76.

ritiene che sia opportuno rivolgere una maggiore attenzione all'obiettivo di aumentare l'integrazione e l'attrattiva delle forme di trasporto non motorizzate, poiché ciò potrebbe globalmente ridurre l'attrattiva dei mezzi di trasporto privati;

77.

invita la Commissione a considerare, nelle sue strategie per una mobilità a basse emissioni, le esigenze di trasporto dei cittadini che vivono nelle zone rurali e isolate;

78.

esorta tutti gli enti pubblici a integrare i criteri di sostenibilità negli appalti pubblici;

79.

sostiene la Commissione, gli Stati membri e le regioni nell'aumento degli investimenti a favore della combinazione e dell'integrazione della rete ciclabile EuroVelo e delle reti ferroviarie TEN-T;

80.

sottolinea che una proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza generale è attesa da tempo e chiede alla Commissione di pubblicare tale proposta entro la fine del 2017; è del parere che la tecnologia per i sistemi di «adattamento intelligente della velocità» sia matura e possa salvare molte vite e dovrebbe pertanto essere introdotta su tutti i veicoli, senza ulteriori indugi; sottolinea che la «visione diretta» per gli autocarri è una soluzione molto efficace per evitare incidenti che coinvolgano utenti della strada vulnerabili e che la proposta dovrebbe contenere norme vincolanti in materia;

Richieste specifiche per settore

Motocicli, autovetture e furgoni

81.

invita la Commissione a presentare una proposta relativa alle norme applicabili alle autovetture e ai furgoni per il 2025 in linea con la posizione espressa dal Parlamento nelle procedure riguardanti due atti legislativi del 2013 (31) e confermata nelle dichiarazioni associate della Commissione sull'obiettivo per il 2025 (32); sottolinea che tali norme medie applicabili ai veicoli dovrebbero essere calcolate sulla base della nuova procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure — WLTP) e riflettere la traiettoria di lungo periodo per la riduzione delle emissioni definita dal quadro dell'UE per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e dagli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi;

82.

si compiace dell'introduzione della nuova WLTP; sottolinea tuttavia che, secondo le ricerche, il nuovo ciclo di prove in laboratorio previsto dalla WLTP presenterà comunque una differenza all'incirca del 20 % rispetto alle emissioni reali e rimarrà aperto a ottimizzazioni e manipolazioni delle prove, e che è pertanto opportuno elaborare una metodologia ex post mirata per la rilevazione di CO2 nelle emissioni reali di guida, al fine di integrare la WLTP; sottolinea che tale metodologia potrebbe basarsi sui dispositivi di misurazione già presenti nei veicoli, ad esempio i misuratori di consumo di carburante; osserva inoltre che, a tal fine e per ottenere dati affidabili, è opportuno elaborare un approccio standard per la raccolta, la memorizzazione, l'utilizzo e la comunicazione dei valori di consumo di carburante, sfruttando al massimo i sensori già presenti sulle autovetture, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy; invita la Commissione a prendere in esame ulteriori soluzioni per contenere le emissioni di CO2 prodotte dal settore dei trasporti e, in particolare, a tenere maggiormente conto del contributo dell'alleggerimento alla riduzione diretta delle emissioni di CO2 dei veicoli;

83.

ricorda che, affinché le prove RDE siano efficaci nel ridurre le discrepanze tra le emissioni misurate in laboratorio e su strada, le specifiche delle procedure di prova e di valutazione dovrebbero essere definite con grande attenzione e contemplare un ampio ventaglio di condizioni di guida, tra cui differenti temperature, carichi del motore, velocità del veicolo, altitudini, tipi di strada e altri parametri comunemente riscontrati durante la guida nell'Unione;

84.

chiede la rapida adozione di un sistema di etichettatura dell'UE armonizzato, obbligatorio e trasparente che fornisca ai consumatori dati accurati, validi e comparabili sul consumo di carburante, sul ciclo di vita, sulle emissioni di CO2 e sulle emissioni di inquinanti atmosferici delle autovetture immesse sul mercato; chiede la revisione della direttiva sull'etichettatura delle automobili (direttiva 1999/94/CE), che potrebbe essere modificata al fine di includere l'obbligo di fornire le informazioni sulle emissioni di altri inquinanti atmosferici, quali NOx e particolato;

85.

invita la Commissione a rivedere la direttiva sull'energia pulita per il trasporto (direttiva 2014/94/UE) e a presentare una proposta di regolamento sulle norme relative alle emissioni di CO2 per le autovetture che saranno immesse sul mercato a partire dal 2025, al fine di eliminare progressivamente le nuove autovetture che emettono CO2;

86.

invita la Commissione a introdurre un obiettivo minimo relativamente alla percentuale di veicoli a emissioni zero per tutti i costruttori automobilistici;

87.

pone l'accento sui vantaggi per l'economia europea derivanti da una rapida transizione verso i veicoli che, in base ai risultati della valutazione del ciclo di vita, sono risultati quelli con il minore impatto sul clima; sottolinea che tale transizione garantirà ai costruttori automobilistici europei di rimanere competitivi sulla scena mondiale, preservando nel contempo i posti di lavoro esistenti e creandone di nuovi;

88.

auspica che vi siano crescenti finanziamenti a vantaggio della ricerca tecnologica in relazione alla produzione, alla gestione e allo smaltimento delle batterie dei motori elettrici, affinché gli stessi risultino sempre più eco-sostenibili;

89.

osserva che la Commissione ha avviato una serie di procedure d'infrazione contro gli Stati membri che hanno violato la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria a causa di continui superamenti dei valori limite di NO2 e PM10; esorta la Commissione a esercitare i propri poteri di controllo onde prevenire l'immissione sul mercato di autovetture inquinanti alimentate a diesel, che contribuiscono significativamente al rilascio di NO2 e PM10 nell'atmosfera e non sono conformi alle norme UE in materia di omologazione ed emissioni delle autovetture e dei veicoli leggeri;

90.

sottolinea la necessità di sostenere le PMI a partecipare in gran numero al processo di produzione di componenti e veicoli al fine di garantire una concorrenza leale sul mercato dei trasporti e di promuovere i processi di ricerca e innovazione;

91.

invita la Commissione a garantire che la regolamentazione post 2020 in materia di emissioni di CO2 tenga conto, per quanto possibile, di tutte le alternative tecnologiche per la riduzione delle emissioni di CO2 generate dal trasporto su strada; osserva che la regolamentazione dovrebbe in particolare considerare le opportunità offerte dai più recenti combustibili alternativi (ad esempio, elettrocombustibili, combustibili sintetici, conversione dell'elettricità in gas o in liquido);

Veicoli pesanti

92.

osserva che i veicoli pesanti saranno responsabili, complessivamente, del 40 % delle emissioni di CO2 generate dal trasporto su strada se non verranno adottate ulteriori misure entro il 2030; esorta pertanto la Commissione a presentare, entro la fine del 2017, una proposta concernente la certificazione, il monitoraggio e la segnalazione dei veicoli pesanti nonché, entro il 2018, norme ambiziose in materia di CO2 per il 2025 sulla base dei migliori dati disponibili; si compiace del simulatore dell'efficienza dei trasporti VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool — strumento di calcolo del consumo di energia di un veicolo) e sottolinea la necessità di continuare a garantire l'accesso a dati di monitoraggio trasparenti, realistici e aggiornati;

93.

invita la Commissione ad avviare la messa a punto di una strategia europea a basse emissioni per gli autotrasporti sulla base di uno studio comparato, onde facilitare la diffusione sul mercato degli autobus e degli autocarri ad efficienza energetica e a zero emissioni; sottolinea che già esistono iniziative da parte degli Stati membri nell'ottica di un trasporto merci su strada a emissioni zero;

94.

ritiene che sia opportuno sostenere il crescente utilizzo dei motori puliti per gli automezzi pesanti, dotandoli ad esempio di motore elettrico o di motore alimentato a GNL, ed è del parere che ciò imponga rilevanti investimenti strategici a livello infrastrutturale;

95.

chiede alla Commissione di stabilire e permettere anche agli Stati membri di introdurre incentivi e priorità a favore della circolazione dei veicoli a basse emissioni o a emissioni zero lungo tutte le reti TEN-T;

96.

sottolinea che gli autobus urbani a basse emissioni e a emissioni zero potrebbero contribuire a ridurre in maniera significativa le emissioni inquinanti nelle aree urbane; chiede pertanto l'introduzione di autobus urbani a emissioni zero attraverso l'inclusione di criteri europei in materia di appalti pubblici verdi nella direttiva sui veicoli puliti (direttiva 2009/33/CE), attualmente in corso di revisione; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare e promuovere il ricorso ai fondi dell'UE esistenti, come i fondi SIE, al fine di sostenere le misure corrispondenti;

97.

sottolinea che è importante creare le giuste condizioni per incentivare le energie alternative a basse emissioni nei trasporti e osserva che ciò può essere facilitato garantendo che l'industria disponga di un quadro chiaro e a lungo termine su cui basare gli investimenti concernenti la decarbonizzazione dei combustibili e altre nuove tecnologie; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di realizzare uno studio di fattibilità sulle potenziali soluzioni disponibili su cui si può basare una strategia a basse emissioni per il trasporto merci su strada;

98.

sostiene il piano della Commissione su una piattaforma per autobus puliti che riunisca operatori di autobus, enti locali, costruttori e fornitori di energia, al fine di incentivare la rapida diffusione di veicoli più puliti e invita la Commissione a promuovere l'autobus come forma ecologicamente sostenibile di trasporto pubblico;

99.

prende atto che esistono numerosi esempi di nuove tecnologie e di innovazioni basate sulle tecnologie esistenti che possono comportare notevoli vantaggi a livello ambientale, quali, ad esempio, pneumatici migliori, lubrificanti perfezionati, motori ibridi e a trasmissione più efficienti, e che l'Europa dovrebbe ambire a essere un leader tecnologico in tale settore; chiede alla Commissione di valutare il ruolo di tali tecnologie nel miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni ambientali;

100.

sottolinea l'importanza di migliorare la qualità dell'aria nell'UE e di rispettare i limiti dell'UE sulla qualità dell'aria ambiente, nonché i livelli raccomandati dall'OMS; invita la Commissione, a tale riguardo, a rivedere i limiti di emissione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, e a presentare, se del caso, entro il 2025, proposte per nuovi limiti di emissione Euro 7 neutri sotto il profilo tecnologico, applicabili a tutti i veicoli leggeri contemplati da tale regolamento;

101.

sottolinea che gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni e di qualità dell'aria richiedono misure che interessino anche i veicoli più vecchi; rammenta a tale proposito che l'ammodernamento costituisce il metodo più rapido ed economicamente efficiente per ridurre le emissioni e gli inquinanti generati dai veicoli più vecchi, in quanto un'applicazione sistematica di sistemi avanzati di post-trattamento dei gas di scarico dei motori diesel consente ai veicoli pesanti più vecchi, quali autobus e autocarri, di funzionare in maniera ecologica, rispettando anche i requisiti più rigorosi in materia di emissioni e conseguendo una riduzione massima di NOx, NO2 e particolato; invita pertanto la Commissione a presentare orientamenti comuni dell'UE per incoraggiare gli Stati membri a sviluppare tutte le possibili soluzioni di ammodernamento e a garantire inoltre l'ammissibilità a un finanziamento a titolo degli strumenti finanziari dell'UE per la decarbonizzazione del sistema dei trasporti;

Omologazione e vigilanza del mercato

102.

chiede un sistema di omologazione e vigilanza del mercato più esaustivo e coordinato a livello di Unione, che preveda una vigilanza forte e affidabile dell'Unione e un sistema di controlli, al fine di rimediare alle carenze e alle lacune giuridiche identificate in seguito al «dieselgate»; sottolinea l'importanza di una rapida adozione della proposta della Commissione concernente un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016)0031); ricorda, a tale riguardo, il mandato negoziale del Parlamento adottato il 4 aprile 2017; conferma che la futura adozione del summenzionato regolamento dovrebbe assicurare condizioni di parità coerenti e più trasparenti per tutte le parti interessate nel settore dei veicoli, definire norme efficaci per la tutela dei consumatori e garantire la piena attuazione del nuovo quadro di omologazione e vigilanza del mercato;

103.

accoglie con favore il documento orientativo sulla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni e sulla presenza di impianti di manipolazione, pubblicato dalla Commissione il 26 gennaio 2017 allo scopo di aiutare gli Stati membri e le autorità competenti nell'individuazione degli impianti di manipolazione;

104.

deplora l'adozione di fattori di conformità elevati per le emissioni di NOx, che costituiscono un espediente per emissioni eccessive, generate anche dalle autovetture dopo il 2020; esorta la Commissione a rivedere nel 2017 il fattore di conformità per le prove delle emissioni reali di guida (RDE) in relazione alle emissioni di NOx, come previsto dal secondo pacchetto RDE, e a continuare a rivederlo annualmente, in linea con gli sviluppi tecnologici, in modo da ridurlo a 1 al più tardi entro il 2021;

105.

chiede la rapida adozione del quarto pacchetto RDE, nell'ottica di completare il quadro normativo per la nuova procedura di omologazione, come pure la rapida attuazione del suddetto quadro;

Ferrovie

106.

sostiene con vigore i nuovi inviti della Commissione a presentare proposte in relazione ai collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti a livello regionale e plaude alla prospettiva di minimizzare o ridurre l'impatto sul clima; chiede alla Commissione di continuare a prendere in considerazione tali progetti e a pubblicare bandi nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa, nonché nell'ambito della modifica del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, al fine di tener meglio conto della reale efficacia dei diversi tipi di trasporto ferroviario dal punto di vista dell'impatto sull'efficienza energetica del settore dei trasporti;

107.

sostiene la priorità attribuita dalla Commissione agli investimenti a favore delle infrastrutture ferroviarie, in particolare per quanto concerne i collegamenti mancanti e i collegamenti transfrontalieri; ricorda a tale proposito che il trasporto ferroviario è, soprattutto per il trasporto delle merci, un modo di trasporto di massa efficiente e sostenibile;

108.

sostiene il conseguimento della transizione dal trasporto su strada al trasporto ferroviario (Shift2Rail) incrementando l'interoperabilità delle diverse modalità di trasporto;

109.

sollecita proposte ambiziose in merito alla direttiva sul trasporto combinato che promuovano più efficacemente il trasporto merci efficiente e incoraggino un trasferimento modale a favore della ferrovia e delle vie navigabili interne al fine di raggiungere gli obiettivi di trasferimento modale per il 2030 e il 2050 stabiliti nel libro bianco sui trasporti del 2011 «Dieci obiettivi per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle risorse»;

110.

invita gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate del settore ferroviario a intraprendere tutte le azioni necessarie per attuare l'impresa comune Shift2Rail, al fine di accelerare l'integrazione delle tecnologie avanzate nelle soluzioni innovative di prodotti ferroviari, aumentare l'attrattiva del trasporto ferroviario e rafforzare la posizione dell'industria ferroviaria europea;

111.

invita gli Stati membri ad attuare senza indugio e in modo completo ed efficace la direttiva 2012/34/UE, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione e il quarto pacchetto ferroviario, allo scopo di definire in modo concorrenziale tariffe di accesso alla rete ferroviaria che consentano un'equa concorrenza intermodale;

112.

invita la Commissione a prendere in esame gli svantaggi del trasporto ferroviario di passeggeri (ad esempio, quelli legati all'imposizione fiscale, ai diritti di utenza e alle sovvenzioni dirette e indirette) rispetto ad altri modi di trasporto e a garantire parità di condizioni;

113.

ribadisce l'importanza dell'interoperabilità e del coordinamento con gli altri modi di trasporto, di una maggiore affidabilità e riduzione del rumore, nonché di un trasporto multimodale ininterrotto;

114.

sottolinea la necessità di un'attuazione completa, efficace e uniforme del regolamento (UE) n. 913/2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, a vantaggio sia del trasporto merci che dell'industria;

Trasporto aereo

115.

chiede alla Commissione di migliorare l'efficienza del trasporto aereo, in modo particolare assicurando la rapida attuazione del cielo unico europeo da parte degli Stati membri, partecipando attivamente ai lavori dell'ICAO per assicurare ambiziose norme internazionali in materia di CO2 e fornendo un finanziamento adeguato per l'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) e le iniziative tecnologiche congiunte «Clean Sky»;

116.

ricorda che lo spazio aereo rientra anch'esso nel mercato unico dell'UE e che qualsiasi frammentazione derivante dal suo utilizzo inefficiente come pure da pratiche nazionali divergenti (riguardanti, ad esempio, le procedure operative, le tasse, i prelievi, etc.) causa tempi di volo più lunghi, ritardi, maggiori consumi di carburante, emissioni di C02 più elevate oltre a ripercuotersi negativamente sul resto del mercato e ostacolare la competitività dell'Unione;

117.

sottolinea che il settore del trasporto aereo dovrebbe contribuire in maniera adeguata, equa ed efficace al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030, degli obiettivi dell'accordo di Parigi e, di conseguenza, dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) relativo all'azione per il clima;

118.

prende atto della decisione della 39a sessione dell'Assemblea dell'ICAO di predisporre un sistema per una misura mondiale basata sul mercato (MBM) per il trasporto aereo internazionale; invita la Commissione a valutare la decisione, compresi gli impegni volontari e le riserve sollevate dagli Stati, e a monitorare i progressi compiuti nella sua attuazione, a livello internazionale e nazionale, nei 67 Stati che intendono partecipare volontariamente alla misura globale basata sul mercato; invita la Commissione a effettuare tempestivamente una valutazione dell'idoneità delle disposizioni dell'accordo, che prevede una crescita neutra in termini di emissioni di carbonio, per limitare l'aumento delle emissioni nel settore del trasporto aereo conformemente agli obiettivi di Parigi; osserva che è prevista una revisione del sistema dell'ICAO ogni tre anni, che dovrebbe permettere di renderlo più ambizioso ed efficace;

119.

prende atto della proposta della Commissione del 3 febbraio 2017 concernente un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017)0054), che propone di mantenere l'ambito di applicazione geografico limitato del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) per il trasporto aereo; invita la Commissione a effettuare un'ulteriore valutazione e revisione del sistema ETS dell'UE per il periodo successivo al 2020 una volta che sarà stata fatta maggiore chiarezza sull'attuazione della misura globale basata sul mercato;

120.

sottolinea l'importanza di incentivare le traiettorie migliori e più brevi dei voli al fine di risparmiare carburante ed emissioni nocive, rispetto a rotte più lunghe scelte per evitare spazi aerei con maggiori costi;

121.

sottolinea l'importanza di continuare a stimolare la ricerca in questo settore, al fine di intensificare gli investimenti nelle tecnologie per lo sviluppo di un settore aereo sostenibile, promuovendo la progettazione di aeromobili più leggeri, l'utilizzo della tecnologia digitale e satellitare a sostegno di una gestione più efficiente delle rotte aeree, e la produzione e l'uso di combustibili alternativi e di nuova generazione, soprattutto in considerazione del fatto che in questo settore non esistono molte alternative ai carburanti liquidi tradizionali, anche attraverso l'istituzione di partenariati pubblico-privati;

122.

invita la Commissione a individuare nuovi modi per sostenere la diffusione di carburanti rinnovabili per il settore aereo, allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo;

123.

invita gli Stati membri e l'industria aeronautica a favorire l'elaborazione di ulteriori misure intese a promuovere le iniziative intelligenti volte a ridurre le emissioni nel settore del trasporto aereo da e verso gli aeroporti e al loro interno;

Trasporto marittimo

124.

osserva che l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) si sta adoperando per limitare le emissioni marittime internazionali e la incoraggia pertanto ad adottare senza indugio misure e obiettivi chiari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; sottolinea tuttavia che, in assenza di un sistema comparabile nel quadro dell'OMI, le emissioni di CO2 rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso tali porti saranno soggette al sistema ETS dell'UE a partire dal 2023; esorta la Commissione a creare le condizioni per promuovere l'utilizzo di combustibili alternativi come il gas naturale, il GPL e l'idrogeno e a favorire l'integrazione delle tecnologie rinnovabili (ad esempio, vele, batterie, pannelli solari e generatori eolici) nel settore marittimo; sottolinea al riguardo che occorre prendere in considerazione strumenti finanziari a livello degli Stati membri e dell'UE al fine di accelerare gli investimenti in flotte verdi;

125.

sottolinea che, per garantire un'efficace riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo internazionale, in linea con il conseguimento dell'obiettivo dei 2o C previsto nell'accordo di Parigi sul clima della COP21, e per affrontare le barriere attualmente presenti sul mercato alla progettazione delle imbarcazioni e all'efficienza operativa, è opportuno modificare in modo coerente il sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica dell'UE al fine di allinearlo al sistema di raccolta dati recentemente adottato dall'Organizzazione marittima internazionale, pur preservando la trasparenza, la verifica e la raccolta di dati reali sui trasporti;

126.

sottolinea l'importanza di recepire e attuare pienamente la direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (direttiva 2014/94/UE), compresa la creazione di punti di rifornimento di GNL attraverso i corridoi TEN-T e nei porti marittimi; ritiene che un più ampio utilizzo del GNL nel trasporti merci potrebbe contribuire alla mobilità a basse emissioni, tenuto conto degli obiettivi internazionali a lungo termine in materia di clima ed energia;

127.

ritiene che sia necessario creare una macroregione europea del Mar Nero al fine di assicurare lo sfruttamento delle opportunità derivanti dalla cooperazione transfrontaliera in tale regione;

128.

sottolinea che le soluzioni innovative di finanziamento e l'uso degli strumenti dell'UE di sostegno agli investimenti resi disponibili dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbero fornire strumenti utili per aiutare gli armatori a coprire e/o farsi carico dei costi iniziali delle azioni per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

129.

accoglie con favore la recente adozione da parte dell'OMI di un limite mondiale del tenore di zolfo pari allo 0,5 %, che dovrebbe prevenire 250 000 decessi prematuri a livello mondiale;

130.

sostiene l'introduzione di ulteriori zone di controllo delle emissioni di zolfo e di NOx in Europa;

131.

ricorda che la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso del trasporto marittimo, in particolare nella regione artica, è essenziale per ridurre il riscaldamento globale;

132.

sottolinea il ruolo importante che il trasporto combinato può svolgere nella riduzione delle emissioni; prende atto delle proposte della Commissione relative all'aggiornamento della direttiva sui trasporti combinati (COM(2017)0648), che dovrebbe incentivare la transizione verso il trasporto di merci per via ferroviaria e vie navigabili interne;

Vie navigabili

133.

ritiene che siano necessarie ulteriori misure per garantire un settore dei trasporti per vie navigabili interne efficiente e rispettoso del clima; ribadisce l'importanza di misure di sostegno finanziario per l'innovazione del settore, al fine di migliorare l'efficienza energetica delle imbarcazioni e tutelare l'ambiente durante la realizzazione di opere infrastrutturali;

134.

chiede alla Commissione di procedere a una revisione della direttiva relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) (33) nel 2018, allo scopo di promuovere l'utilizzo dei RIS per ridurre le emissioni prodotte dalla navigazione interna e di stabilire una base giuridica a livello dell'Unione per lo scambio transfrontaliero di dati, consentendo la piena attuazione dei RIS transfrontalieri e l'integrazione digitale con altri modi di trasporto;

135.

sottolinea che il trasporto fluviale in Europa dovrebbe essere promosso e sfruttato e invita la Commissione a destinare un sostegno finanziario a favore della pulizia delle navi affondate, tenendo conto del fatto che le operazioni sono costose e considerando la prospettiva dello sviluppo regionale unitamente all'incremento della navigazione fluviale e del trasporto fluviale nel mercato interno;

136.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a presentare misure sull'uso dell'energia eolica e dell'energia solare e sui modi per rendere più ecologici i motori e il carburante delle navi destinate alla navigazione interna, tra l'altro, mostrando le buone pratiche di chi è all'avanguardia e sostenendo il finanziamento delle vie navigabili interne pulite tramite l'attuale fondo di demolizione e gli strumenti del FEIS e della BEI;

137.

sottolinea che, tenendo conto delle reali esigenze del mercato, è necessario un forte sostegno a livello dell'Unione e a livello nazionale e regionale per garantire che un numero sufficiente di porti interni della rete centrale TEN-T sia dotato di infrastrutture per le energie alternative e di punti di rifornimento e siti di stoccaggio accessibili al pubblico per i trasporti fluviali, entro distanze adeguate;

o

o o

138.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 155.

(2)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5.

(3)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(5)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(6)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(7)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(8)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(9)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(10)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(11)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(12)  GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1.

(13)  GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26.

(14)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.

(15)  GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11.

(16)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

(17)  GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.

(18)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

(19)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(20)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

(21)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(22)  GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52.

(23)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 10.

(24)  Testi approvati, P8_TA(2016)0292.

(25)  GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.

(26)  Testi approvati: P8_TA(2017)0100.

(27)  Testi approvati: P8_TA(2017)0097.

(28)  https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air

(29)  https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015/download

(30)  Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (Testi approvati, P8_TA(2016)0406).

(31)  GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15; GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38.

(32)  Cfr. documenti del Consiglio 5584/14 e 6642/14.

(33)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 13 dicembre 2017

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/132


P8_TA(2017)0491

Raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscale

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (2016/3044(RSP))

(2018/C 369/16)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 116 e 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

vista la sua decisione dell'8 giugno 2016 sull'istituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, ai suoi poteri, alla composizione numerica e al mandato (2),

viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015 (3) e del 6 luglio 2016 (4) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (5),

vista la relazione della Commissione, del 26 giugno 2017, sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017)0340,

vista la piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'Unione europea (piattaforma FIU dell'UE) — Esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle competenze delle FIU dell'UE e degli ostacoli all'ottenimento e allo scambio di informazioni, del 15 dicembre 2016,

visto il progetto di raccomandazione della commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale,

vista la relazione finale della commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (A8-0357/2017),

visto l'articolo 198, paragrafo 12, del suo regolamento,

1.    Aspetti generali

1.

rileva con preoccupazione che i Panama Papers hanno scosso la fiducia dei cittadini nei nostri sistemi finanziario e tributario; sottolinea quanto sia fondamentale ripristinare la fiducia del pubblico e garantire sistemi fiscali equi e trasparenti così come una giustizia fiscale e sociale; chiede, a tal fine, che l'Unione europea e i suoi Stati membri attuino adeguatamente e rafforzino i loro strumenti giuridici per passare dalla segretezza alla trasparenza, alla cooperazione reciproca e allo scambio di informazioni, contrastando con maggiore efficacia il riciclaggio di denaro, inoltre invita gli Stati membri a semplificare i loro sistemi fiscali, al fine di garantire una tassazione più equa e investire nell'economia reale;

2.

evidenzia l'urgente necessità di ridefinire il modello europeo in materia di tassazione al fine di limitare la concorrenza sleale tra Stati membri;

3.

deplora il numero di casi di cattiva amministrazione che la commissione d'inchiesta del Parlamento incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale ha scoperto in relazione all'attuazione della legislazione dell'UE, e sottolinea la sua grave preoccupazione per le violazioni della terza direttiva antiriciclaggio (terza direttiva AML) (6) relative alla cooperazione da parte delle unità di informazione finanziaria (FIU); sollecita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi, gli impegni, la cooperazione e gli investimenti in risorse finanziarie e umane per migliorare la vigilanza e l'applicazione della normativa, non solo al fine di prevenire e combattere più efficacemente le pratiche illecite come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e le frodi fiscali, ma anche per impedire e combattere l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, che pur essendo potenzialmente legali sono comunque in contrasto con lo spirito della legge; ricorda il principio della prevedibilità dei capi d'accusa; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che ogni violazione della legge sia debitamente punita; insiste a tale proposito sull'efficacia in termini di costi di tali sforzi;

4.

invita gli Stati membri a intraprendere azioni in merito ai casi segnalati di riciclaggio di denaro e alle segnalazioni di operazioni sospette al fine di condurre indagini adeguate non appena le autorità siano a conoscenza delle informazioni;

5.

ricorda il quadro UE per le segnalazioni di operazioni sospette, e sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione internazionale tra le Unità di informazione finanziaria dell'UE e di paesi extra-UE; chiede inoltre maggiori poteri di indagine per gli organismi europei, in particolare per Europol ed Eurojust, in casi di riciclaggio di denaro;

6.

ricorda che la corretta verifica dei titolari effettivi finali è essenziale per evitare che le società di comodo siano utilizzate per il riciclaggio di denaro (come dimostrato dal caso della lavanderia azera); chiede altresì un'effettiva attuazione e applicazione della direttiva europea in materia di antiriciclaggio;

7.

invita gli Stati membri ad astenersi dal perseguire una pianificazione fiscale aggressiva sotto il profilo dell'offerta mediante la pubblicità e l'offerta di ruling in materia fiscale e vantaggi o norme ad hoc;

8.

invita tutte le giurisdizioni che hanno recepito, o che recepiranno le raccomandazioni anti-BEPS dell'OCSE nel diritto nazionale a rispettare non solo la lettera ma anche lo spirito delle raccomandazioni; ricorda che la trasparenza è uno strumento importante nella lotta contro l'evasione fiscale e in particolare contro la pianificazione fiscale aggressiva;

9.

esprime rammarico per il fatto che esistano tuttora numerose lacune nell'attuale normativa in materia di evasione fiscale e riciclaggio di denaro a livello UE e nazionale e ritiene urgentemente necessari la completa attuazione e l'ulteriore rafforzamento della legislazione esistente; accoglie con favore i maggiori sforzi e progressi compiuti dopo la pubblicazione dei Panama Papers nel presentare nuove proposte legislative volte a introdurre strategie inclusive, ma esprime rammarico per la mancanza di volontà politica tra alcuni Stati membri di portare avanti le riforme e l'applicazione della normativa che apporterebbero un cambiamento effettivo;

10.

ritiene deplorevole che le questioni relative alle politiche fiscali a livello del Consiglio siano spesso bloccate da singoli Stati membri; ribadisce gli avvertimenti formulati dalla commissione TAXE1, secondo cui la regola dell'unanimità in seno al Consiglio, conferendo a ciascuno Stato membro il diritto di veto in ambito fiscale, riduce gli incentivi a progredire dallo status quo a una soluzione più collaborativa; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché applichi la procedura di cui all'articolo 116 TFUE, che consente di modificare il requisito dell'unanimità nei casi in cui la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno;

11.

osserva che l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro continuano ad essere fenomeni globali e pertanto richiedono una risposta esaustiva, chiara e coerente basata sul sostegno reciproco e su una maggiore cooperazione a livello UE e globale; esorta la Commissione ad assumere un ruolo di guida nella lotta globale contro l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro;

12.

prende atto con preoccupazione della mancanza di misure ambiziose e concrete per combattere i paradisi fiscali; richiama l'attenzione, a tale proposito, sul fatto che l'aumento della trasparenza da solo non sarà sufficiente a risolvere tale problema; sottolinea pertanto l'urgente necessità di adoperarsi per garantire la cooperazione a livello internazionale e un approccio multilaterale cui devono partecipare sia i paesi sviluppati sia quelli in via di sviluppo;

13.

invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere e promuovere un vertice intergovernativo a livello di Nazioni Unite allo scopo di definire una tabella di marcia e un piano d'azione congiunto per abolire i paradisi fiscali;

14.

sottolinea che è necessario definire il concetto di sede delle imprese digitali per tenere pienamente conto della digitalizzazione del contesto imprenditoriale e garantire che le società che realizzano ricavi in uno Stato membro senza disporre di una sede fisica in tale Stato membro siano trattate allo stesso modo delle società che dispongono di una sede fisica; invita pertanto la Commissione a includere le attività d'impresa digitali in tutte le misure europee riguardanti la lotta contro l'elusione fiscale e connesse alla fiscalità;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi in maniera proattiva senza attendere le rivelazioni dei media prima di affrontare tali questioni in via prioritaria; ricorda che la trasparenza non può essere meramente settoriale;

16.

sottolinea che occorre prestare attenzione per garantire che la Brexit non favorisca né la concorrenza fiscale tra i restanti 27 Stati membri al fine di attrarre determinate industrie e servizi attualmente situati nel Regno Unito né conduca a una riduzione degli sforzi tesi a combattere l'evasione fiscale da parte del Regno Unito, compresi i suoi territori d'oltremare e territori correlati; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che tale dimensione dovrebbe essere debitamente presa in considerazione nella seconda fase della Brexit, nel quadro della negoziazione di qualsiasi partenariato o accordo commerciale con il Regno Unito;

17.

deplora la decisione della Commissione di porre fine al proprio impegno relativo a una relazione biennale sulla lotta alla corruzione in tutti gli Stati membri; osserva che la Commissione proseguirà il proprio monitoraggio anticorruzione nel quadro del semestre europeo; ritiene che la lotta alla corruzione potrebbe essere offuscata da altre questioni economiche e finanziarie in tale processo; chiede alla Commissione di dare il buon esempio, di riprendere la pubblicazione della relazione e di impegnarsi con una strategia di lotta alla corruzione più credibile e completa;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare una valutazione d'impatto sulla possibilità di prevedere la registrazione obbligatoria o di vietare la proprietà, compresa la titolarità effettiva, di conti finanziari e società di comodo da parte di cittadini dell'UE e di società dell'UE nei paesi inclusi nell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non collaborative e nell'elenco dell'UE di paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT, al fine di impedire l'evasione fiscale e la frode fiscale;

2.    Evasione fiscale ed elusione fiscale

2.1.   Strutture offshore

19.

sottolinea l'urgente necessità di una definizione internazionale comune di ciò che costituisce un centro finanziario offshore (CFO), un paradiso fiscale, una giurisdizione segreta, una giurisdizione fiscale non collaborativa e un paese ad alto rischio in termini di riciclaggio di denaro; chiede che tali definizioni siano concordate a livello internazionale, fatta salva l'immediata pubblicazione della lista nera comune dell'UE; sottolinea che tali definizioni presuppongono l'introduzione di criteri chiari e oggettivi;

20.

ricorda agli Stati membri l'importanza del principio della norma generale antiabuso nel quadro della politica fiscale, e incoraggia le autorità fiscali a ricorrere a tale principio in maniera uniforme, al fine di evitare la creazione di strutture finalizzate alla frode fiscale e all'evasione fiscale;

21.

ritiene, nel tentativo di promuovere una maggiore cooperazione internazionale, che sia altresì di fondamentale importanza preservare l'obiettività giuridica di tali definizioni e la loro applicazione, dato che alcune giurisdizioni potrebbero aderire a norme convenute a livello internazionale senza applicarle a livello pratico; sottolinea che tali definizioni non dovrebbero essere influenzate dalla politica e dovrebbero motivare le giurisdizioni inserite nell'elenco ad adottare misure atte a condurre alla loro rimozione dall'elenco;

22.

ricorda che l'impegno formale in relazione alle norme concordate a livello internazionale costituisce un primo passo, ma che soltanto la corretta applicazione di tali norme e uno sforzo reale e concreto attenueranno i fattori di rischio e permetteranno una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione fiscale;

23.

ricorda che le zone franche e i porti franchi non devono essere oggetto di abusi al fine di conseguire gli stessi effetti dei paradisi fiscali o di aggirare le norme internazionali in materia di trasparenza per riciclare il denaro; invita la Commissione ad affrontare la questione dei porti franchi nell'Unione europea;

24.

invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire che le strutture offshore con titolari effettivi negli Stati membri siano soggette a requisiti in materia di audit e comunicazione dei conti analoghi a quelli applicati nella giurisdizione europea in cui è ubicato il titolare effettivo;

25.

ritiene che l'UE dovrebbe proibire di intrattenere relazioni commerciali con strutture giuridiche stabilite in paradisi fiscali se il beneficiario finale non può essere identificato;

26.

invita la Commissione a pubblicare una relazione pubblica annuale sull'utilizzo dei fondi UE e dei trasferimenti di denaro della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a strutture offshore, che comprenda il numero e la natura dei progetti bloccati, l'illustrazione dei motivi che giustificano il blocco dei progetti e le azioni di follow-up intraprese per garantire che nessun fondo UE contribuisca direttamente o indirettamente all'elusione fiscale e alla frode fiscale;

2.1.1.   Un elenco comune dell'UE di giurisdizioni fiscali non collaborative

27.

accoglie con favore il ruolo di guida della Commissione nell'elaborazione di criteri relativi a un elenco comune dell'UE di giurisdizioni fiscali non collaborative; esprime rammarico per l'eccessiva lunghezza del processo; invita il Consiglio a non diluire, bensì a incrementare il livello di ambizione per quanto concerne i criteri di detto elenco; insiste affinché tutti i criteri proposti dalla Commissione siano presi in considerazione, tra cui, ma senza limitarsi ad essi, l'assenza di un'imposta sulle società o un'aliquota d'imposta sulle società prossima allo zero, e sottolinea la loro importanza affinché l'elenco sia efficace e non arbitrario; ritiene che i criteri di trasparenza dovrebbero essere pienamente applicati e che dovrebbero altresì tenere adeguatamente conto dell'attuazione e dell'esecuzione; invita il Consiglio, affinché tale elenco sia efficace e credibile, a porre in essere sanzioni comuni severe, proporzionate e dissuasive nei confronti dei paesi figuranti nell'elenco, e sottolinea che le valutazioni dei singoli paesi dovrebbero essere effettuate in maniera trasparente; invita il Consiglio e la Commissione a porre in essere un meccanismo di riesame trasparente e obiettivo, con la partecipazione del Parlamento, per aggiornare l'elenco in futuro; ricorda che l'obiettivo di tale elenco consiste nel modificare il comportamento di tale giurisdizione in relazione al riciclaggio di denaro e alla facilitazione della frode fiscale;

28.

esprime rammarico per il fatto che l'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non collaborative approvato e pubblicato dal Consiglio si concentri soltanto sulle giurisdizioni al di fuori dell'UE, omettendo i paesi dell'UE che hanno svolto un ruolo sistematico nel promuovere e consentire le pratiche fiscali dannose e che non soddisfano il criterio di una tassazione equa; sottolinea che almeno quattro Stati membri sarebbero stati inclusi nell'elenco se fossero stati sottoposti a screening in base agli stessi criteri dell'UE, come dimostrato in una simulazione effettuata da Oxfam; è preoccupato per il fatto che l'esclusione a priori di paesi dell'UE dall'esame incide sulla legittimità, la credibilità e l'efficacia dell'intero processo;

29.

ritiene che, una volta che l'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non collaborative sarà in vigore, la Commissione dovrebbe proporre una normativa di accompagnamento che stabilisca obblighi armonizzati per le autorità fiscali di ciascuno Stato membro che prevedano la comunicazione annuale di dati comprendenti il valore totale e la destinazione dei trasferimenti di denaro da ciascuno Stato membro verso ciascuna giurisdizione figurante nell'elenco;

30.

chiede che siano applicate sanzioni anche alle società, alle banche, alle società di consulenza contabile, agli studi legali e ai consulenti fiscali il cui coinvolgimento in attività illecite, dannose o inique in giurisdizioni non cooperative è comprovato o che hanno provatamente agevolato regimi fiscali societari illeciti, dannosi o iniqui comportanti il ricorso a strumenti giuridici in dette giurisdizioni;

31.

deplora che vari cittadini, entità e persone politicamente esposte dell'UE figurino nei Panama Papers; incoraggia gli Stati membri a chiarire se tale circostanza sia stata oggetto di opportune indagini e, in caso affermativo, se costituisca una violazione del diritto nazionale; sottolinea che, purtroppo, analogamente, molti cittadini, entità e persone politicamente esposte, quando è stato loro chiesto di collaborare con la commissione d'inchiesta del Parlamento incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, hanno rifiutato di fornire informazioni che sarebbero state utili in termini di obiettivi della commissione;

32.

osserva che, secondo i più recenti dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sugli investimenti diretti esteri, il Lussemburgo e i Paesi Bassi considerati congiuntamente ricevono più investimenti esteri in entrata degli Stati Uniti, la maggior parte dei quali è destinata a società veicolo di cartolarizzazione che non svolgono attività economiche sostanziali, mentre l'Irlanda riceve più investimenti esteri in entrata della Germania o della Francia; rileva che, secondo l'Istituto nazionale di statistica di Malta, gli investimenti esteri nel paese sono pari al 1 474 % delle dimensioni dell'economia; osserva che, secondo una ricerca effettuata dall'Università di Amsterdam, il 23 % degli investimenti societari confluiti in un paradiso fiscale è stato convogliato attraverso i Paesi Bassi; ritiene che tali dati siano una chiara indicazione del fatto che alcuni Stati membri agevolano attività eccessive di trasferimento degli utili a discapito di altri Stati membri;

33.

invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2018, una relazione di valutazione relativa ai regimi fiscali degli Stati membri e delle rispettive giurisdizioni dipendenti, regioni o altre strutture amministrative che facilitano l'evasione fiscale e la frode fiscale ed esercitano un impatto potenzialmente dannoso sul mercato unico;

2.1.2.   Un elenco dell'UE in materia di antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio

34.

deplora che la Commissione non abbia effettuato ad oggi la propria valutazione indipendente per individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche come previsto dalle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, e che si sia invece basata unicamente sull'elenco elaborato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), di cui la Commissione è membro; deplora il fatto che la Commissione non abbia risposto in modo soddisfacente alle richieste del Parlamento in materia;

35.

sollecita la Commissione ad accelerare i lavori in merito al proprio elenco e a riferire al Parlamento in merito all'attuazione della sua tabella di marcia e, in particolare, in merito al suo impegno inteso a migliorare tutte le risorse necessarie per la task force sulla prevenzione di reati finanziari;

36.

ritiene di fondamentale importanza che gli obiettivi dell'UE siano più ambiziosi rispetto al GAFI su tale questione; evidenzia, a tale proposito, la necessità di maggiori investimenti in materia di risorse umane e finanziarie o per quanto concerne l'ottimizzazione della loro distribuzione all'interno della Commissione per rafforzare la procedura di screening;

37.

ritiene che l'obiettivo di questo elenco sia quello di incoraggiare a cambiare il comportamento delle giurisdizioni in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e di scoraggiare altri Stati dall'attuare simili politiche potenzialmente dannose;

38.

invita la Commissione ad assumere un ruolo guida sia per quanto riguarda l'elenco in materia di antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio sia per quanto riguarda il riesame dell'elenco europeo dei paradisi fiscali, al fine di garantire la coerenza e la complementarietà;

2.2.   Altre norme fiscali

39.

accoglie positivamente la nuova legislazione adottata negli ultimi due anni in risposta a LuxLeaks; accoglie con favore la dedizione dell'UE nei confronti del progetto BEPS dell'OCSE; invita gli Stati membri a recepire rapidamente la legislazione dell'UE nei rispettivi ordinamenti giuridici e a garantirne l'applicazione;

40.

sostiene un'ambiziosa rendicontazione pubblica paese per paese al fine di migliorare la trasparenza fiscale e il controllo pubblico delle imprese multinazionali, in quanto ciò consentirebbe al grande pubblico di avere accesso alle informazioni relative agli utili realizzati, alle sovvenzioni ricevute e alle imposte che esse versano nelle giurisdizioni in cui operano; esorta il Consiglio a giungere a un accordo comune sulla proposta di avviare negoziati con le altre istituzioni dell'UE, al fine di adottare una rendicontazione pubblica paese per paese, che rappresenta una delle misure chiave per conseguire una maggiore trasparenza in merito alle informazioni fiscali delle società per tutti i cittadini;

41.

sottolinea che la rendicontazione pubblica paese per paese permetterà agli investitori e agli azionisti di tenere in considerazione le politiche fiscali delle società quando intervengono alle riunioni degli azionisti e prendono decisioni di investimento;

42.

ricorda che le informazioni fiscali dovrebbero diventare una componente essenziale della rendicontazione finanziaria da parte delle imprese;

43.

sollecita il Consiglio a raggiungere un accordo rapido e ambizioso su entrambe le fasi della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB); ricorda che, oltre a ridurre i costi per le imprese e le amministrazioni tributarie degli Stati membri, ciò risolverebbe la questione dei prezzi di trasferimento e garantirebbe una concorrenza più equa nel mercato unico; sottolinea che l'armonizzazione delle basi imponibili è la soluzione migliore per mettere legalmente fine all'ottimizzazione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; ricorda che è necessaria una nuova definizione vincolante di «stabile organizzazione» onde assicurare che la tassazione avvenga nel luogo in cui viene esercitata l'attività economica e creato il valore; sottolinea che tale definizione dovrebbe essere accompagnata da criteri minimi vincolanti volti a determinare se l'attività economica abbia una sostanza sufficiente per essere tassata in uno Stato membro onde evitare il problema delle società «cassetta delle lettere», con particolare riferimento alle sfide poste dall'economia digitale;

44.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a procedere verso riforme molto più ambiziose nel settore della tassazione;

45.

sottolinea che, affinché la tassazione unitaria funzioni come strumento per porre fine al trasferimento degli utili, deve essere globale, e che l'applicazione della CCCTB a livello di UE comporta il rischio di creare una situazione in cui le attuali perdite di gettito da parte degli Stati membri a vantaggio del resto del mondo così come lo sfruttamento del resto del mondo da parte di alcuni Stati membri diventino permanenti; rileva che un approccio limitato al livello dell'UE potrebbe eliminare gli incentivi al trasferimento degli utili nell'UE, ma anche aumentare gli incentivi e le opportunità di trasferire gli utili al di fuori dell'UE;

46.

ricorda le sue raccomandazioni intese a garantire che lo scambio automatico di informazioni sui ruling in materia fiscale sia esteso a tutti i ruling e che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, al fine di garantire il rispetto delle norme europee in materia di concorrenza (7);

47.

invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una proposta legislativa intesa a riesaminare la direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC) (8) al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione fiscale tra gli Stati membri attraverso l'obbligo di rispondere alle richieste dei gruppi sulle questioni fiscali, in modo che un paese europeo possa fornire tutte le informazioni di cui gli altri necessitano per perseguire gli evasori transfrontalieri; ricorda la sua proposta di modificare la DAC al fine di migliorare il coordinamento tra Stati membri in materia di verifiche fiscali (9);

48.

esprime rammarico per il fatto che ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, le imposte non versate recuperate dai beneficiari di aiuti fiscali illeciti appartengono al paese che ha concesso gli aiuti, e non ai paesi che hanno subito un'erosione delle loro basi imponibili quale conseguenza di regimi fiscali distorsivi; invita la Commissione, a tal fine, a elaborare metodologie appropriate per quantificare la perdita di gettito per gli Stati membri interessati e a sviluppare procedure di recupero adeguate per garantire che le imposte non versate siano distribuite agli Stati membri in cui l'attività economica ha avuto effettivamente luogo;

49.

è del parere che le riforme fiscali debbano sempre permettere il controllo da parte dei cittadini e prevedere l'accesso, l'informazione e la formazione della società civile, ai fini di una loro partecipazione produttiva nell'elaborazione di tali politiche, contrariamente alla prassi attuale;

50.

sottolinea, inoltre, che la legislazione fiscale, tanto a livello nazionale quanto a livello di UE, deve essere semplificata ed elaborata in modo da renderla accessibile a ogni cittadino, onde evitare quella complessità che favorisce l'elusione fiscale;

51.

invita la Commissione a presentare una revisione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (10), che includa misure intese a evitare che le amministrazioni pubbliche lavorino con imprese che utilizzano i paradisi fiscali;

52.

invita la Commissione ad avviare una valutazione esaustiva, sotto forma di relazione pubblica, dei 19 anni di lavoro del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», concentrandosi sui risultati conseguiti per quanto riguarda la prevenzione di regimi fiscali dannosi delle società a livello transfrontaliero; chiede una riforma del gruppo «Codice di condotta», sulla scorta dei risultati ottenuti, che conduca a una maggiore trasparenza ed efficienza del suo lavoro, in quanto il gruppo deve svolgere un ruolo centrale nello sforzo dell'UE teso a conseguire miglioramenti in tale settore; chiede al Parlamento di assumere competenze di controllo e responsabilità nei confronti del gruppo;

53.

invita la Commissione a stilare un elenco dei regimi dannosi sui quali il gruppo «Codice di condotta» non è stato finora in grado di raggiungere un accordo sulle azioni da intraprendere e a pubblicare tale elenco; invita la Commissione a valutare, entro il 2020, l'effetto del «nexus approach» per i regimi di patent box conformi e a quantificare, se possibile, il loro impatto sull'innovazione e sulla perdita di gettito fiscale;

54.

deplora che vari Stati membri dell'UE siano stati coinvolti nei Panama Papers; invita la Commissione ad avviare, in collaborazione con le autorità fiscali, un'ampia valutazione delle misure fiscali potenzialmente dannose negli Stati membri e capaci di falsare la concorrenza, delle contromisure poste in essere, nonché degli effetti di ricaduta di tali misure su altre giurisdizioni; chiede di porre in essere un efficace meccanismo di controllo inteso a monitorare gli Stati membri per quanto riguarda le possibili nuove misure fiscali dannose che potrebbero essere introdotte;

55.

invita la Commissione a presentare una proposta legislativa volta ad affrontare la questione delle trasformazioni transfrontaliere e dei trasferimenti di sede nonché a prevedere norme chiare per il trasferimento della sede di una società nell'UE, comprese norme intese a contrastare le società «cassetta delle lettere»;

56.

esorta la Commissione e tutti gli Stati membri a garantire la cessazione della pratica delle esterovestizioni societarie a fini fiscali, in base alla quale una società multinazionale è acquisita da una società più piccola con sede in un paradiso fiscale e adotta il domicilio legale di quest'ultima di modo da «trasferire» la propria sede principale e ridurre l'onere fiscale complessivo combinato della società, un processo che è seguito da una «ripartizione degli utili» attraverso pagamenti deducibili fiscalmente al paradiso fiscale (ad esempio, sotto forma di prestiti, diritti e servizi) che hanno come obiettivo l'evasione fiscale sugli utili nazionali della multinazionale;

57.

sottolinea la necessità di prestare un'attenzione particolare alle pratiche fiscali dannose sempre più ampiamente utilizzate, come ad esempio l'abuso di patent box, derivati, swap, ecc., utilizzati ai fini dell'elusione fiscale;

58.

accoglie con favore le conclusioni della Commissione, del mese di agosto 2016, sugli aiuti di Stato, secondo cui l'Irlanda ha concesso illegalmente 13 miliardi di EUR in sgravi fiscali indebiti ad Apple; mette in discussione la decisione del governo irlandese di impugnare tale decisione nel tentativo di non riscuotere l'importo dovuto;

59.

invita gli Stati membri a individuare e a porre fine all'utilizzo di qualsiasi forma di condono fiscale che possa condurre al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale o che possa impedire alle autorità nazionali di utilizzare i dati forniti per proseguire le indagini in materia di criminalità finanziaria;

60.

esprime preoccupazione circa l'intenzione dell'amministrazione statunitense di promuovere sgravi fiscali per le grandi imprese e la deregolamentazione finanziaria; invita la Commissione a monitorare da vicino la proposta di riforma tributaria negli Stati Uniti, nota come «Blueprint», e la possibilità di attuare nel paese un condono fiscale per consentire il rimpatrio degli utili da parte di grandi società del settore tecnologico a un'aliquota d'imposta molto bassa;

61.

invita gli Stati membri a potenziare le rispettive amministrazioni tributarie dotandole di un organico adeguato onde garantire l'efficace riscossione del gettito fiscale e contrastare le pratiche fiscali dannose, dal momento che la mancanza di risorse e le riduzioni di personale, unite alla mancanza di una formazione, di strumenti tecnici e di poteri investigativi adeguati, hanno gravemente ostacolato le amministrazioni tributarie in alcuni Stati membri;

62.

rileva un esempio di schema di elusione fiscale nell'UE, la cosiddetta doppia struttura irlandese, che sarà eliminata progressivamente entro il 2020; invita tutti gli Stati membri a monitorare le loro convenzioni contro la doppia imposizione al fine di garantire che gli schemi di elusione fiscale non vengano sfruttati attraverso i disallineamenti fiscali;

63.

deplora la mancanza di statistiche affidabili e imparziali sull'entità dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale; sottolinea l'importanza di sviluppare metodologie adeguate e trasparenti per quantificare la dimensione di tali fenomeni nonché il relativo impatto sulle finanze pubbliche, le attività economiche e gli investimenti pubblici dei paesi;

64.

invita la Commissione a pubblicare orientamenti intesi a operare una netta distinzione tra ciò che è illegale e ciò che è legale, seppur contrario allo spirito della legge, nel quadro delle pratiche di evasione ed elusione fiscali, al fine di garantire la certezza giuridica per tutti i soggetti interessati; invita gli Stati membri e i paesi terzi a garantire che le ammende e le sanzioni pecuniarie comminate agli evasori fiscali e agli intermediari non siano deducibili dalla base imponibile;

65.

sottolinea che l'attuazione di una strategia fiscale responsabile deve essere considerata uno dei pilastri della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e che l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva sono incompatibili con la RSI; ribadisce il proprio invito alla Commissione a includere questo elemento in una strategia aggiornata dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese;

66.

invita le imprese a garantire che il pieno rispetto degli obblighi fiscali senza alcun tipo di elusione fiscale sia parte integrante della loro responsabilità sociale;

67.

ribadisce l'invito della commissione TAXE2 inteso alla creazione di un nuovo Centro dell'Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali (TPCCC) all'interno della struttura della Commissione, che possa valutare e monitorare le politiche fiscali degli Stati membri a livello dell'Unione e garantire che non vengano attuate nuove misure fiscali dannose da parte degli Stati membri; suggerisce che il TPCCC dovrebbe essere in grado di monitorare il rispetto da parte degli Stati membri dell'elenco comune dell'Unione di giurisdizioni non collaborative, oltre a garantire e promuovere la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali (ad esempio nell'ambito della formazione e dello scambio di migliori pratiche);

68.

ribadisce le raccomandazioni del Parlamento (11) miranti a creare un catalogo di contromisure che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero applicare in quanto azionisti e finanziatori di enti pubblici, banche e programmi di finanziamento, nei confronti di società che ricorrono ai paradisi fiscali per attuare schemi di pianificazione fiscale aggressiva e pertanto non rispettano le norme dell'Unione in materia di buona governance fiscale;

69.

ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché modifichi la legislazione europea, in particolare le disposizioni dello statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), il regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i quattro regolamenti relativi alla politica agricola comune (PAC) e i cinque fondi strutturali e d'investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), nell'ottica di impedire che siano erogati finanziamenti dell'UE a beneficiari finali o intermediari finanziari per i quali sia comprovato un coinvolgimento in attività di evasione fiscale o di pianificazione fiscale aggressiva;

70.

invita la Commissione e il Consiglio a creare un registro europeo delle imprese pubblico, standardizzato e obbligatorio, che consenta di ottenere informazioni aggiornate e affidabili sulle imprese e assicuri la trasparenza attraverso l'accesso transfrontaliero a informazioni comparabili e affidabili sulle imprese nell'UE;

71.

suggerisce alla Commissione di valutare l'impatto dei trasferimenti transfrontalieri di calciatori sulla riscossione delle imposte da parte degli Stati membri e di presentare le misure che sono considerate rilevanti per affrontare le ingenti perdite di gettito, comprese le misure relative al ruolo degli intermediari che facilitano tali trasferimenti;

72.

invita la Commissione ad astenersi dal concludere accordi commerciali con giurisdizioni definite paradisi fiscali dall'UE;

2.3.   Scambio di informazioni

73.

si rammarica che le disposizioni della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), che erano in vigore nel periodo interessato dalle rivelazioni dei Panama Papers, non siano state attuate in modo efficace e che la quantità di informazioni e ruling scambiati sia stata bassa; ricorda che lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per gli Stati membri al fine di garantire l'assistenza reciproca nella riscossione del gettito fiscale e creare condizioni di parità; invita la Commissione a presentare proposte volte a rafforzare ulteriormente la cooperazione fiscale tra gli Stati membri attraverso l'obbligo di rispondere alle richieste dei gruppi sulle questioni fiscali, in modo che un paese europeo possa fornire tutte le informazioni di cui gli altri necessitano per perseguire gli evasori transfrontalieri;

74.

esprime profonda preoccupazione per l'aumento del numero di ruling fiscali concessi dagli Stati membri alle multinazionali negli ultimi anni, nonostante l'allarme sociale creato dallo scandalo LuxLeaks;

75.

insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe avere accesso, conformemente alle norme sulla protezione dei dati, a tutte le informazioni scambiate ai sensi della DAC al fine di monitorarne e garantirne correttamente l'applicazione; sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere conservate in un registro centrale gestito dalla Commissione in virtù della sua competenza esclusiva nel settore della concorrenza;

76.

chiede maggiore efficacia nello scambio, nel trattamento e nell'utilizzo di informazioni a livello globale e sollecita l'attuazione efficiente e coerente delle disposizioni relative agli standard comuni di comunicazione di informazioni, passando dalla politica di stigmatizzazione prevista dal sistema di valutazione inter pares a un regime di sanzioni; richiama l'attenzione sull'esigenza della reciprocità nello scambio di informazioni tra l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e gli Stati firmatari partecipanti; invita gli Stati membri a sostenere i paesi in via di sviluppo partecipanti nell'attuazione di tali standard; sottolinea che i paesi non devono soltanto impegnarsi in favore dello standard comune di comunicazione di informazioni, ma devono anche attuare il sistema e garantire l'elevata qualità dei dati forniti; osserva che l'attuale standard comune di comunicazione di informazioni ha dei punti deboli e si compiace che l'OCSE stia lavorando per perfezionarlo e renderlo più efficace; invita la Commissione a contribuire a colmare le lacune individuate;

77.

invita a migliorare i registri commerciali pubblici, i registri pubblici sulla titolarità effettiva e la rendicontazione pubblica paese per paese, al fine di superare le limitazioni imposte dallo scambio di informazioni nel quadro della Convenzione multilaterale dell'OCSE per l'attuazione di misure relative ai trattati fiscali per impedire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, del giugno 2017, che permette ai paesi di selezionare i partner consentendo di fatto il bilateralismo;

78.

sottolinea che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione ai meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera (DAC6) dovrebbe essere accessibile non solo alle autorità fiscali;

79.

invita la Commissione a garantire la reciprocità nello scambio di informazioni tra l'UE e i paesi terzi che non hanno aderito a norme concordate a livello internazionale; sottolinea la necessità di sanzioni effettive a carico degli istituti finanziari con clienti europei e che non rispettano le norme sullo scambio automatico di informazioni; ritiene che tale proposta debba prevedere un meccanismo di risoluzione delle controversie per ovviare a potenziali conflitti tra l'UE e i paesi terzi; ricorda la sua raccomandazione di introdurre una ritenuta d'imposta o misure di effetto analogo al fine di evitare che gli utili escano dall'UE senza essere soggetti a tassazione;

80.

ritiene che i soggetti obbligati a fornire informazioni alle autorità fiscali debbano essere gli stessi elencati nella direttiva antiriciclaggio, segnatamente:

1)

enti creditizi;

2)

istituti finanziari;

3)

le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

a)

revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

b)

notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i)

l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;

ii)

la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni appartenenti al cliente;

iii)

l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

iv)

l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v)

la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture analoghe;

c)

prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b);

d)

agenti immobiliari;

e)

altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

f)

prestatori di servizi di gioco d'azzardo;

3.    Riciclaggio di denaro

3.1.   Normativa antiriciclaggio

81.

sottolinea che le disposizioni della direttiva antiriciclaggio dovrebbero essere attuate in modo efficace e coerente dagli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una corretta applicazione della legge; invita la Commissione a potenziare e a fornire risorse adeguate per i sistemi di monitoraggio esistenti; sollecita la Commissione ad assegnare più risorse alla sua task force per la prevenzione dei reati finanziari;

82.

sottolinea che il quadro giuridico della quarta direttiva antiriciclaggio vieta completamente le azioni al portatore anonime, salvo se debitamente registrate, in quanto hanno dimostrato di essere un mezzo molto utile per creare sistemi internazionali di riciclaggio di denaro; invita gli Stati membri ad attuare adeguatamente e a far rispettare la quarta direttiva antiriciclaggio, che è entrata in vigore il 26 giugno 2017; invita la Commissione a monitorare il corretto recepimento e l'attuazione della direttiva;

83.

invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri per le violazioni del diritto dell'Unione rivelate dai Panama Papers e da altre fughe di dati;

84.

sottolinea che occorrono registri sulla titolarità effettiva di società, fondazioni, trust e istituti giuridici analoghi che siano regolarmente aggiornati, standardizzati, interconnessi e pubblicamente accessibili, in modo da prevenire l'anonimato dei titolari effettivi finali; chiede che sia abbassata la soglia di partecipazione azionaria attualmente prevista dalla definizione di titolare effettivo; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano assumere un ruolo guida nel promuovere nelle sedi internazionali norme di trasparenza in materia di titolarità effettiva finale;

85.

sottolinea la richiesta avanzata dai rappresentanti della FIU francese in seno alla commissione d'inchiesta del Parlamento incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, ossia di prevedere espressamente a livello dell'UE, in linea con la raccomandazione 26 del GAFI relativa alla vigilanza finanziaria, che l'applicazione della vigilanza da parte dell'autorità competente possa estendersi fino alla controllante del gruppo;

86.

invita la Commissione a supervisionare la creazione di registri fondiari pubblicamente accessibili;

87.

chiede che l'individuazione della titolarità effettiva includa tutte le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico — ad eccezione delle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari — attraverso il possesso, diretto o indiretto, di almeno una quota o di un'unità minima equivalente di interesse in tale entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi;

88.

osserva che il denaro illecito depositato mediante il riscatto di queste operazioni viene trasformato in fondi leciti derivanti da operazioni lecite; insiste pertanto sulla necessità di estendere le norme antiriciclaggio al mercato immobiliare, con l'obiettivo di impedire nuovi fenomeni illeciti;

89.

sottolinea la necessità di migliorare l'applicazione dell'adeguata verifica della clientela per garantire lo svolgimento di una corretta valutazione dei rischi connessi al profilo del cliente; sottolinea che, anche in caso di esternalizzazione, l'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrebbe sempre rientrare tra le responsabilità dei soggetti obbligati; chiede che tale responsabilità sia chiara e che siano previste sanzioni per negligenza o conflitti di interessi in caso di esternalizzazione; ritiene inoltre che l'ambito di applicazione per i soggetti obbligati debba essere esteso, tra l'altro, agli agenti immobiliari, onde garantire che le disposizioni relative all'adeguata verifica della clientela si applichino in ugual misura ai soggetti regolamentati e a quelli attualmente non regolamentati; chiede che l'adeguata verifica della clientela sia armonizzata a livello dell'UE e che le procedure in questione siano concepite in modo da garantirne l'osservanza;

90.

ritiene che le sanzioni per il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e la frode fiscale dovrebbero essere più severe e dissuasive e che gli Stati membri, nel destinare risorse alla lotta contro tali pratiche illegali, dovrebbero applicare un approccio basato sul rischio; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826); invita gli Stati membri a valutare se sia opportuno vietare il patteggiamento in casi di frode fiscale molto grave; osserva tuttavia che, in parallelo, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare incentivi per ciascuna categoria di soggetti obbligati per scoraggiarli dallo svolgere tali attività e far sì che dette attività non siano redditizie; invita gli Stati membri a rivedere i termini di prescrizione per il riciclaggio di denaro onde evitare che la mancanza di azione da parte delle autorità competenti possa comportare la prescrizione del reato;

91.

chiede l'introduzione di un meccanismo di controllo efficace a livello europeo che possa essere attuato anche nelle giurisdizioni connesse, dal momento che le valutazioni inter pares del GAFI e le valutazioni periodiche reciproche possono facilmente essere ostacolate dalla connivenza politica o di altra natura;

92.

sottolinea la necessità di trovare un'accezione e una definizione comuni a livello dell'UE di persona esposta politicamente;

93.

chiede una definizione armonizzata di reati fiscali a livello dell'UE come pure la creazione di uno strumento distinto di diritto penale che sia adottato a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE o in ultima analisi dell'articolo 116 TFUE se gli Stati membri non saranno in grado di raggiungere un accordo che elimini la distorsione delle condizioni di concorrenza sul mercato interno; chiede che la definizione di reati-presupposto del riciclaggio di denaro venga armonizzata all'interno dell'UE e che siano ridotte le deroghe che gli Stati membri possono invocare per rifiutare la collaborazione e lo scambio di informazioni; ricorda la propria posizione sulla revisione della quarta e quinta direttiva antiriciclaggio, secondo cui è opportuno dissociare i reati fiscali dal requisito della punibilità con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà;

94.

è preoccupato per l'adozione di programmi di cittadinanza per i residenti di paesi non appartenenti all'UE, i cosiddetti visti d'oro o i programmi per gli investitori, rivolti a cittadini di paesi terzi in cambio di investimenti finanziari senza un adeguato o qualsivoglia esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela; invita la Commissione, nel caso di concessione della cittadinanza in virtù dei predetti programmi, a valutare la conformità degli Stati membri con la direttiva antiriciclaggio e altre normative UE pertinenti;

95.

invita la Commissione e il Consiglio a considerare seriamente l'ambiziosa revisione della direttiva AML IV (COM(2016)0450) sulla quale la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento hanno votato il 28 febbraio 2017 (12), che permetterebbe di colmare molte delle lacune esistenti e di rafforzare in modo significativo l'attuale legislazione antiriciclaggio, tra l'altro restringendo la definizione di titolare effettivo, impedendo di indicare come titolari effettivi i dirigenti di alto livello, i direttori fiduciari o altri delegati a meno che non soddisfino i pertinenti criteri, assicurando l'accesso integrale del pubblico ai registri sulla titolarità effettiva delle imprese e dei trust e istituendo un meccanismo sanzionatorio più efficace in caso di violazione della direttiva antiriciclaggio; esorta pertanto la Commissione e il Consiglio a non indebolire l'ambiziosa proposta del Parlamento durante i negoziati del trilogo in corso;

96.

chiede una maggiore attenzione a livello politico e normativo sui rischi emergenti connessi alle nuove tecnologie e ai nuovi prodotti finanziari, come derivati, swap e valute virtuali (13);

97.

invita la Commissione a valutare la possibilità di sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie, tra cui le identità digitali uniche, per facilitare l'individuazione di gravi casi di reati finanziari, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, incluso il diritto alla vita privata;

98.

chiede che la Commissione valuti con urgenza le implicazioni che le attività di gioco elettronico, le valute virtuali, le criptovalute, la tecnologia blockchain e la tecnologia finanziaria possono avere sul riciclaggio di denaro e sulla criminalità fiscale; invita altresì la Commissione a considerare possibili misure, tra cui una proposta legislativa, volte a creare un quadro normativo per tali attività nell'ottica di limitare gli strumenti che consentono il riciclaggio di denaro;

99.

insiste affinché i beni generati con le attività criminali siano confiscati; chiede a tal fine una rapida adozione del regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca per agevolare il recupero transfrontaliero dei beni derivanti da attività criminose; sottolinea che lo strumento giuridico proposto dalla Commissione consentirà una migliore cooperazione e un più facile riconoscimento di tali provvedimenti, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà;

100.

sottolinea che sono inoltre necessarie misure per allineare le strategie nazionali a quelle delle agenzie e degli organismi europei, tra cui Europol, Eurojust e l'OLAF; esorta a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono gli scambi di informazioni nell'ottica di agevolare tale collaborazione;

101.

accoglie con favore la recente decisione del governo portoghese di vietare l'emissione di azioni al portatore e convertire quelle attuali in azioni nominative, e sollecita la Commissione a proporre una legislazione a livello UE avente il medesimo effetto;

102.

chiede che le autorità competenti effettuino controlli molto più rigorosi nel valutare la competenza e l'onorabilità dei membri dei consigli di amministrazione e degli azionisti degli enti creditizi nell'UE; ritiene che debbano essere create le condizioni per consentire alle autorità competenti di svolgere un controllo continuo dei criteri di valutazione degli azionisti e dei membri dei consigli di amministrazione, che attualmente rendono molto difficile revocare l'approvazione una volta che è stata concessa; ritiene, inoltre, che dovrebbero essere ampliate le tempistiche e la flessibilità per quanto concerne l'opposizione nei confronti delle acquisizioni, in particolare nei casi in cui è necessario che le autorità competenti svolgano proprie indagini in merito alle informazioni fornite in relazione a eventi in paesi terzi e in relazione a persone politicamente esposte;

3.2.   Unità di informazione finanziaria (FIU)

103.

ritiene che lo scambio di informazioni verrebbe rafforzato attraverso l'armonizzazione dello status e del funzionamento delle FIU europee; invita la Commissione ad avviare un progetto nel quadro della piattaforma FIU per individuare le fonti di informazioni cui le FIU hanno attualmente accesso; invita la Commissione a emanare orientamenti su come garantire una maggiore convergenza delle funzioni e dei poteri delle FIU europee, individuando un ambito di applicazione e contenuti minimi comuni delle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto che le FIU dovrebbero ottenere ed essere in grado di scambiarsi reciprocamente; ritiene che tali orientamenti dovrebbero altresì includere spiegazioni circa un'interpretazione comune delle funzioni di analisi strategica delle FIU;

104.

ritiene che ai fini di una maggiore efficacia tutte le FIU europee dovrebbero disporre di un accesso illimitato e diretto a tutte le informazioni dei soggetti obbligati e dei registri relative alle loro funzioni; rileva che le FIU dovrebbero altresì poter ottenere queste informazioni sulla base di una richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con la FIU richiedente;

105.

suggerisce agli Stati membri di eliminare, in sede di attuazione della direttiva antiriciclaggio (AML), il requisito che impone alle FIU di ottenere un'autorizzazione da terzi per condividere informazioni con un'altra FIU per finalità di intelligence, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra le FIU; invita la Commissione a fornire orientamenti sulle disposizioni generali di cui alla direttiva AML, in particolare sulla necessità di procedere «spontaneamente e tempestivamente» allo scambio di informazioni con altre FIU;

106.

sottolinea la necessità di una comunicazione più efficace tra le autorità competenti a livello nazionale, ma anche tra le FIU di diversi Stati membri; invita la Commissione a istituire un sistema di parametri di riferimento dell'UE come strumento per standardizzare le informazioni che devono essere raccolte e scambiate e rafforzare la cooperazione tra le FIU; rileva che ciò dovrebbe includere il potenziamento di «FIU.net» nel quadro di Europol, ma anche della stessa Europol, soprattutto per consentire l'estrazione di informazioni e statistiche sui flussi informativi, sulle attività e sull'esito delle analisi condotte dalle FIU, nonché il potenziamento delle competenze e delle risorse di Eurojust per affrontare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; invita inoltre gli Stati membri a incrementare le risorse umane, finanziarie e tecniche delle FIU onde rafforzare le loro capacità di indagine e di cooperazione, al fine di trattare e utilizzare in modo adeguato il crescente numero di segnalazioni di operazioni sospette;

107.

rileva che la limitazione delle finalità per l'uso delle informazioni scambiate dalle FIU dovrebbe essere rivista e unificata a livello UE e a livello globale così da consentire l'uso delle informazioni per contrastare i reati fiscali e fornire elementi di prova;

108.

ribadisce che le nomine intese a coprire i posti direttivi nelle FIU devono avvenire in modo indipendente e senza ingerenze politiche, sulla base delle qualifiche professionali, e che la procedura di selezione deve essere trasparente e soggetta a controlli; sottolinea la necessità di norme comuni sull'indipendenza delle istituzioni incaricate di far rispettare le norme in materia di frode fiscale e riciclaggio di denaro nonché la necessità della piena indipendenza degli organismi preposti all'applicazione della legge per quanto concerne il seguito dato alle segnalazioni delle FIU;

109.

invita la Commissione a verificare se tale obbligo sia debitamente rispettato in tutti gli Stati membri;

110.

ribadisce la sua posizione sulla direttiva AML V circa la creazione di una FIU europea e la necessità di garantire un sistema efficace e coordinato di scambio di informazioni, nonché banche dati centralizzate; pone l'accento sull'esigenza di sostenere le FIU degli Stati membri, in particolare nei casi transfrontalieri;

111.

insiste sul fatto che le autorità competenti non dovrebbero aspettare di essere sopraffatte dal crescente ricorso alle tecnologie digitali da parte dei consulenti fiscali e dei contribuenti; ritiene che le autorità competenti dovrebbero sviluppare di conseguenza i loro strumenti e le loro capacità d'indagine; reputa che ciò potrebbe offrire nuove opportunità per le autorità competenti per quanto riguarda il problema ricorrente della ripartizione delle risorse o per contribuire a migliorare la cooperazione tra esse;

4.    Intermediari

112.

esprime rammarico per il fatto che gli intermediari siano attualmente regolamentati in maniera non omogenea nell'UE; invita il Consiglio a esaminare e adottare rapidamente la proposta della Commissione sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017)0335) allo scopo di rafforzare gli obblighi di rendicontazione degli intermediari; incoraggia gli Stati membri a considerare i possibili vantaggi derivanti dall'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva a situazioni puramente interne;

113.

pone l'accento sulla necessità che tale proposta colmi le lacune che possono consentire la pianificazione fiscale aggressiva mettendo a punto nuove norme per gli intermediari coinvolti in tali pratiche;

114.

osserva che la gestione patrimoniale viene effettuata in modo per lo più non regolamentato e che dovrebbero essere stabiliti standard e norme internazionali vincolanti per garantire condizioni di parità e per regolamentare e definire meglio tale professione; invita la Commissione, in tale contesto, a prendere l'iniziativa in tutte le pertinenti sedi internazionali in vista della creazione di tali standard e norme;

115.

rileva che l'organizzazione autonoma e l'autoregolamentazione dovrebbero essere soggette a vigilanza; invita la Commissione a valutare la necessità di un'azione dell'UE mirata, ivi inclusa la possibilità di elaborare misure legislative, per garantire un'adeguata vigilanza dell'autoregolamentazione dei soggetti obbligati, ad esempio attraverso autorità nazionali di regolamentazione/vigilanza distinte e indipendenti;

116.

invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e le autorità di vigilanza, orientamenti al fine di standardizzare i moduli di segnalazione per i soggetti obbligati, così da facilitare il trattamento e lo scambio delle informazioni da parte delle FIU;

117.

chiede l'introduzione di una regolamentazione per gli intermediari in materia fiscale che preveda incentivi a evitare le pratiche di evasione ed elusione fiscale e di occultamento dei titolari effettivi;

118.

sottolinea che, qualora l'intermediario sia ubicato al di fuori dell'UE, il contribuente interessato dovrà essere obbligato a trasmettere gli schemi fiscali potenzialmente aggressivi, prima della loro messa in atto, direttamente alle autorità fiscali del paese del contribuente, in modo che le autorità possano rispondere ai rischi di natura fiscale adottando le misure appropriate;

119.

ritiene che norme più rigorose sul ruolo degli intermediari andrebbero a vantaggio del settore nel suo complesso dato che gli intermediari onesti non verrebbero più penalizzati da una concorrenza sleale, separando in tal modo il grano dal loglio;

120.

chiede sanzioni più efficaci, dissuasive e proporzionate a livello sia dell'UE che degli Stati membri nei confronti delle banche e degli intermediari coinvolti consapevolmente, deliberatamente e sistematicamente in schemi fiscali o di riciclaggio del denaro illegali; sottolinea che le sanzioni dovrebbero essere indirizzate alle società stesse nonché ai dipendenti di livello dirigenziale e ai membri del consiglio di amministrazione responsabili di tali schemi; evidenzia che sanzioni ingenti sono fondamentali e ritiene che l'uso di un regime di umiliazione pubblica per i casi confermati potrebbe scoraggiare gli intermediari dall'adottare comportamenti atti a eludere i propri obblighi e incoraggiare il rispetto delle norme;

121.

invita gli Stati membri a garantire che i settori più esposti ai rischi derivanti dai regimi di titolarità effettiva opachi (come indicato nella valutazione della Commissione in merito ai rischi di riciclaggio di denaro) siano monitorati e controllati in modo efficace; invita gli Stati membri a fornire orientamenti sui fattori di rischio derivanti da operazioni che coinvolgono consulenti fiscali, revisori dei conti, contabili esterni, notai e altri professionisti del diritto indipendenti;

122.

chiede di migliorare l'applicazione delle norme relative al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale e di assicurare che abbiano un effetto dissuasivo aumentando la visibilità pubblica, in particolare attraverso il miglioramento delle statistiche pubbliche sulle misure di esecuzione riguardanti i professionisti che forniscono consulenza in materia fiscale e di riciclaggio del denaro;

123.

sottolinea la necessità di rafforzare il controllo, la vigilanza e il coordinamento dei sistemi di certificazione nazionali per gli intermediari che esercitano la funzione di professionisti del settore fiscale nell'UE; invita gli Stati membri a revocare le licenze in caso di comprovato coinvolgimento degli intermediari nel promuovere o consentire attivamente l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale illegale e il riciclaggio di denaro a livello transfrontaliero;

124.

sollecita la Commissione a valutare se le autorità competenti degli Stati membri hanno rispettato le procedure di rilascio delle licenze per gli intermediari già previste dal diritto dell'Unione, ad esempio nella direttiva sui requisiti patrimoniali IV;

125.

chiede che la professione adotti una metodologia atta a evitare che il segreto professionale degli avvocati impedisca l'adeguata segnalazione di operazioni sospette o la segnalazione di altre attività potenzialmente illegali, fermi restando i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi generali del diritto penale, o che la metodologia esistente sia migliorata con il medesimo obiettivo;

126.

invita gli Stati membri a introdurre disincentivi per gli intermediari con sede nell'UE in modo da dissuaderli dall'operare in giurisdizioni figuranti nell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative e nell'elenco UE dei paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT, ad esempio escludendoli dagli appalti pubblici; invita inoltre la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto sulla possibilità di vietare agli intermediari con sede nell'UE di operare in giurisdizioni figuranti nell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative e nell'elenco UE dei paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT;

127.

evidenzia che, al fine di migliorare la cooperazione internazionale, i requisiti in materia di revisione contabile e di contabilità dovrebbero essere coordinati a livello globale, in modo da scoraggiare le società contabili e di revisione contabile dal partecipare a strutture fiscali illegali; ritiene, a tale proposito, che una migliore applicazione dei principi contabili internazionali dovrebbe essere considerata uno strumento efficace;

4.1.   Banche

128.

incoraggia tutti gli Stati membri a porre in essere, come raccomandato nella direttiva AML IV, sistemi di registri di conti bancari o sistemi elettronici di reperimento dei dati, che consentirebbero alle FIU e alle autorità competenti di accedere alle informazioni sui conti bancari; raccomanda di considerare la possibilità di provvedere alla standardizzazione e all'interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari contenenti tutti i conti collegati a persone fisiche o giuridiche al fine di agevolare l'accesso da parte delle autorità competenti e delle FIU;

129.

raccomanda che tale registro dei conti consenta di registrare e pubblicare statistiche relative alle operazioni con paradisi fiscali e paesi ad alto rischio, oltre a disaggregare le informazioni sulle operazioni con parti correlate da quelle con parti non correlate, nonché in funzione dello Stato membro:

130.

riconosce che le banche sono risultate coinvolte in quattro attività generali, vale a dire la fornitura e la gestione di strutture offshore, la fornitura di conti bancari a entità offshore, la fornitura di altri prodotti finanziari e i servizi bancari di corrispondenza (14); sottolinea l'importanza di rendere la legislazione in materia di servizi bancari di corrispondenza più chiara e rigida per quanto riguarda le rimesse di fondi verso giurisdizioni offshore e non collaborative, con l'obbligo di cessare le attività se non vengono fornite informazioni sulla titolarità effettiva;

131.

chiede un'applicazione severa di sanzioni efficaci nei confronti delle banche prevedendo la sospensione o la revoca della licenza bancaria per gli istituti finanziari che risultino coinvolti in maniera comprovata nella promozione di un ambiente favorevole al riciclaggio di denaro, all'evasione fiscale o alla pianificazione fiscale aggressiva;

132.

sottolinea l'importanza di un migliore coordinamento tra la sede centrale delle banche e le relative filiali, sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi, al fine di garantire la piena conformità ai codici di condotta interni e alla normativa antiriciclaggio;

133.

sottolinea che, onde garantire la piena attuazione delle norme antiriciclaggio in tutte le banche, i controlli di vigilanza bancaria a livello nazionale dovrebbero essere sistematici e casuali;

134.

chiede che siano attribuiti maggiori poteri alla Banca centrale europea e all'Autorità bancaria europea affinché possano svolgere controlli periodici di conformità (con e senza preavviso) in tutto il settore bancario dell'UE invece di eseguire controlli, come previsto dall'attuale sistema, soltanto se un caso specifico è oggetto di indagine o è diventato di pubblico dominio;

135.

invita a valutare la fattibilità di consentire alle autorità di vigilanza di condurre un'indagine bancaria qualora non si conosca il nome del titolare di un conto;

136.

valuta positivamente l'analisi esistente dei rischi e delle vulnerabilità cui è esposto il sistema finanziario dell'UE; pone l'accento sull'importanza di individuare nuove tecnologie e prodotti finanziari che potrebbero essere eventualmente utilizzati come strumento di riciclaggio; chiede, sulla base della predetta analisi, che siano introdotte disposizioni antiriciclaggio in tutte le nuove proposte relative a tali nuove tecnologie, compresa la tecnologia finanziaria (FinTech);

137.

chiede l'introduzione di un giuramento dei banchieri, alla stregua dell'esempio olandese, sotto forma di un impegno volontario del settore a non operare con paradisi fiscali;

4.2.   Avvocati

138.

rammenta che il segreto professionale non può essere utilizzato né per proteggere o dissimulare pratiche illegali, né per violare lo spirito della legge; esorta a garantire che il principio del segreto professionale tra avvocati e clienti non impedisca l'adeguata segnalazione di operazioni sospette o la segnalazione di altre attività potenzialmente illegali, fermi restando i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi generali del diritto penale; invita gli Stati membri a fornire ai professionisti orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del principio del segreto professionale forense e a introdurre una netta linea di demarcazione tra la consulenza giuridica tradizionale e gli avvocati che agiscono come operatori finanziari;

139.

sottolinea che, nell'esercitare un'attività che esula dai suoi compiti specifici di difesa, di rappresentanza dinanzi alla giustizia e di consulenza legale, un avvocato può essere soggetto, in determinate circostanze legate al mantenimento dell'ordine pubblico, all'obbligo di segnalare alle autorità talune informazioni di cui è a conoscenza;

140.

sottolinea che gli avvocati che prestano consulenza ai clienti dovrebbero condividere la responsabilità giuridica della progettazione dei piani di evasione fiscale e schemi fiscali aggressivi penalmente sanzionabili e dei sistemi di riciclaggio di denaro; rileva che, qualora si rendano complici di una frode, essi devono essere sistematicamente passibili di sanzioni penali e di misure disciplinari;

4.3.   Contabilità

141.

evidenzia che, al fine di migliorare la cooperazione internazionale, i requisiti in materia di revisione contabile e di contabilità dovrebbero essere coordinati più efficacemente a livello mondiale, rispettando nel contempo le norme europee in materia di legittimità democratica, trasparenza, responsabilità e integrità, in modo da scoraggiare le società contabili e di revisione contabile come pure i singoli consulenti dal progettare strutture di evasione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva o riciclaggio di denaro; chiede la corretta attuazione del pacchetto sulla revisione contabile (15) recentemente adottato e del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) quale nuovo quadro per la cooperazione tra gli organi nazionali di vigilanza in materia di revisione contabile a livello dell'UE, nell'ottica di rafforzare la vigilanza in materia di revisione contabile in tutta l'UE; ritiene, a tale proposito, che una migliore applicazione dei principi contabili internazionali dovrebbe essere considerata uno strumento efficace per garantire il rispetto delle norme dell'UE in materia di trasparenza e responsabilità;

142.

rileva che l'attuale definizione dell'UE del controllo necessario per creare un gruppo di società dovrebbe essere applicata alle società di consulenza contabile che aderiscono a una rete di imprese associate in virtù di disposizioni contrattuali giuridicamente applicabili che prevedono la condivisione di un nome o disposizioni relative al marketing, agli standard professionali, ai clienti, ai servizi di supporto, alle finanze o all'assicurazione di responsabilità professionale, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio (16);

143.

invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa alla separazione tra società di consulenza contabile e fornitori di servizi finanziari o fiscali, nonché a tutti i servizi di consulenza, compreso un regime dell'Unione di incompatibilità per i consulenti fiscali volto a impedire l'erogazione di consulenze sia alle autorità preposte alle entrate pubbliche sia ai contribuenti e a impedire altri conflitti di interesse;

4.4.   Trust, fiduciarie e istituti giuridici analoghi

144.

condanna fermamente l'uso improprio di trust, fiduciarie e istituti giuridici analoghi quale mezzo per riciclare denaro; chiede pertanto norme chiare che consentano di agevolare l'identificazione diretta del titolare effettivo (o dei titolari effettivi), incluso l'obbligo di stipulare i trust in forma scritta e di registrarli nello Stato membro in cui sono creati, amministrati o gestiti;

145.

invita a creare a livello dell'UE registri dei titolari effettivi standardizzati, regolarmente aggiornati, pubblicamente accessibili e interconnessi che includano tutte le parti di trust commerciali e non commerciali, fiduciarie, fondazioni e istituti giuridici analoghi, in modo da gettare le basi per l'istituzione di un registro globale;

146.

osserva che il registro UE dei trust dovrebbe includere:

a)

i «trustee» (gestori), in particolare il loro nome e indirizzo, nonché nomi e indirizzi di tutti i soggetti sulla base delle cui istruzioni operano i trustee;

b)

il contratto fiduciario;

c)

tutte le lettere di desiderio;

d)

il nome e l'indirizzo del costituente;

e)

il nome dell'autorità di vigilanza e le istruzioni di cui dispone;

f)

i conti annuali del trust;

g)

dettagli relativi a tutte le distribuzioni e le assegnazioni del trust, inclusi i nomi e gli indirizzi di tutti i beneficiari;

h)

gli intermediari designati, inclusi i rispettivi nomi e indirizzi;

147.

invita la Commissione a valutare in quale misura i porti franchi e la concessione di licenze navali possano essere utilizzati indebitamente a fini di evasione fiscale, e, se del caso, a presentare una proposta adeguata per attenuare tali rischi;

5.    Paesi terzi

148.

pone l'accento sulla necessità di rafforzare, sotto l'egida delle Nazioni Unite, la cooperazione globale in materia di imposizione e riciclaggio di denaro in considerazione della natura internazionale di tali questioni; sottolinea che solo risposte coordinate e globali basate sulla cooperazione potranno fornire soluzioni efficaci e chiede che l'UE funga da forza motrice nella costruzione di un equo sistema fiscale globale; sottolinea che qualsiasi intervento dell'UE a livello internazionale sarà efficace e credibile solo quando nessuno Stato membro dell'UE o paese o territorio d'oltremare fungerà da paradiso fiscale o da giurisdizione segreta per le imprese;

149.

rileva con preoccupazione l'elevata correlazione tra il numero di società di comodo e ruling in materia fiscale e alcune giurisdizioni fiscali di paesi terzi e Stati membri dell'UE; accoglie con favore lo scambio automatico di informazioni in materia di ruling fiscali tra gli Stati membri dell'UE; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri o alcuni dei loro territori che fungono da «paradisi fiscali» ricorrano a «ruling fiscali orali» per aggirare tale obbligo; invita la Commissione ad indagare in modo più approfondito su tale pratica;

150.

sottolinea che l'Unione dovrebbe rinegoziare gli accordi commerciali ed economici come pure gli altri pertinenti accordi bilaterali in vigore con la Svizzera per allinearli alla politica dell'UE contro la frode fiscale e alla normativa dell'UE in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, in modo da eliminare le gravi carenze che caratterizzano il sistema di vigilanza della Svizzera e che consentono il mantenimento di una politica basata sul segreto bancario interno, la creazione di strutture offshore in tutto il mondo, la frode fiscale, l'evasione fiscale non sanzionata penalmente, una scarsa vigilanza, l'autoregolamentazione inadeguata dei soggetti obbligati come pure azioni penali aggressive e intimidazioni nei confronti degli informatori;

151.

ritiene che, attraverso la Commissione, l'UE dovrebbe esprimersi con una sola voce in sede di negoziazione di accordi fiscali con i paesi terzi, anziché continuare con la pratica dei negoziati bilaterali che producono risultati non ottimali; ritiene che l'UE dovrebbe adottare lo stesso approccio in sede di negoziazione di futuri accordi di libero scambio, di partenariato e di cooperazione, includendo clausole di buona governance fiscale e requisiti di trasparenza nonché disposizioni antiriciclaggio;

152.

sottolinea l'importanza di rafforzare le disposizioni anti-elusione fiscale della CCCTB, al fine di eliminare la determinazione dei prezzi di trasferimento nelle giurisdizioni dei paesi terzi, che conduce alla riduzione della base imponibile delle società nell'Unione;

153.

ritiene in particolare che, al momento della negoziazione di futuri accordi commerciali o di partenariato, o della revisione di accordi esistenti, si debba includere una clausola vincolante in materia di condizionalità fiscale, ivi compreso il rispetto dei principi internazionali del piano d'azione BEPS dell'OCSE e delle raccomandazioni del GAFI;

154.

chiede che i capitoli «Investimenti» o «Servizi finanziari» dei futuri accordi commerciali o di partenariato siano negoziati sulla base del principio dell'elenco positivo, in modo tale che solo i settori finanziari necessari per lo sviluppo commerciale, l'economia reale e le famiglie possano beneficiare delle agevolazioni e della liberalizzazione derivanti dall'accordo concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione;

155.

chiede misure di attuazione rigorose per tutti gli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni tra le autorità fiscali, al fine di garantire la corretta applicazione da parte di tutte le giurisdizioni nonché procedure sanzionatorie efficaci, dissuasive, proporzionate e automatiche in caso di mancata attuazione;

156.

sottolinea l'importanza della piena reciprocità effettiva nel quadro della legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) e di altri accordi simili;

157.

invita gli Stati membri pertinenti a sfruttare l'opportunità offerta dalle loro relazioni dirette con i paesi interessati per adottare le misure necessarie al fine di esercitare pressione sui loro paesi e territori d'oltremare (PTOM) (17) e sulle regioni ultraperiferiche (18) che non rispettano le norme internazionali in materia di cooperazione fiscale, trasparenza e antiriciclaggio; ritiene che i requisiti dell'UE in materia di trasparenza e dovuta diligenza debbano essere attuati in modo efficace in tali territori;

158.

sottolinea l'importanza di una chiara definizione di «giurisdizione offshore», «paese d'oltremare» e «regione ultraperiferica», dal momento che ciascuno di questi termini fa riferimento a diversi sistemi, pratiche e regimi giuridici; sottolinea la necessità di combattere tutte le forme di frode ed evasione fiscali, indipendentemente dal luogo in cui si verificano; osserva che i regimi vigenti nelle regioni ultraperiferiche applicano la legislazione dell'Unione e sono conformi alle norme unionali e internazionali in virtù del loro status speciale stabilito all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e confermato dalla Corte di giustizia europea nella sua decisione C132/14 (19);

159.

ritiene che un uso improprio delle legislazioni in materia di protezione dei dati e della vita privata non possa servire a proteggere dalla piena applicazione della legge chi compie atti illeciti;

160.

chiede di organizzare un vertice globale sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione fiscale, per porre fine alla segretezza nel settore finanziario, rafforzare la cooperazione internazionale e fare pressione su tutti i paesi, in particolare sui loro centri finanziari, affinché rispettino le norme globali e invita la Commissione a prendere l'iniziativa in merito a tale vertice;

161.

chiede alla Commissione di condurre una valutazione complessiva dei costi-benefici e del potenziale impatto di una forte imposizione sul rimpatrio di capitali provenienti da paesi terzi con bassi livelli di imposizione fiscale; chiede alla Commissione e al Consiglio di valutare le norme relative al pagamento differito delle imposte negli Stati Uniti, l'eventuale condono fiscale annunciato dalla nuova amministrazione e il possibile indebolimento della cooperazione internazionale;

162.

sottolinea l'importanza di un migliore scambio bilaterale di informazioni tra i paesi terzi e le FIU dell'UE;

163.

ricorda che l'importo degli aiuti a favore della mobilitazione delle risorse nazionali continua ad essere limitato, ed esorta la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'opera di contrasto ai raggiri fiscali e a fornire maggiore assistenza tecnica e finanziaria alle amministrazioni fiscali nazionali di tali paesi, conformemente agli impegni assunti nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba;

Paesi in via di sviluppo

164.

invita l'UE a tenere conto delle specifiche caratteristiche giuridiche e delle corrispondenti vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo, quali le carenze a livello di capacità da parte delle autorità incaricate di contrastare la frode fiscale, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro; sottolinea la necessità di periodi di transizione adeguati per i paesi in via di sviluppo che non dispongono della capacità di raccogliere, gestire e condividere le informazioni necessarie nel contesto dello scambio automatico di informazioni;

165.

sottolinea che, nel mettere a punto azioni e politiche volte a contrastare l'elusione fiscale, occorre prestare un'attenzione specifica, a livello nazionale, dell'UE e internazionale, alla situazione dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dei paesi meno sviluppati, che in genere sono i più colpiti dall'elusione fiscale societaria e presentano una base imponibile molto ristretta e un rapporto ridotto tra gettito fiscale e PIL; evidenzia che tali azioni e politiche dovrebbero contribuire a generare entrate pubbliche commisurate al valore aggiunto generato sul territorio in questione, onde consentire ai paesi interessati di finanziare in maniera appropriata le rispettive strategie di sviluppo;

166.

chiede alla Commissione di adoperarsi con l'Unione africana (UA) per garantire che le misure volte a contrastare i flussi finanziari illeciti siano messe in rilievo nella Convenzione dell'Unione africana sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione;

167.

invita l'UE ed i suoi Stati membri a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in tale settore, e ribadisce il suo appello per un'analisi delle ricadute delle politiche fiscali nazionali e dell'UE, al fine di valutarne l'impatto sui paesi in via di sviluppo per quanto riguarda i trattati fiscali e gli accordi di partenariato economico (APE) convenuti;

168.

chiede agli Stati membri di adoperarsi in modo opportuno per garantire un trattamento equo dei paesi in via di sviluppo in sede di negoziazione dei trattati fiscali, tenendo conto della loro particolare situazione e assicurando un'equa distribuzione dei diritti impositivi tra i paesi della fonte e quelli di residenza; invita, a tale proposito, ad aderire al modello di convenzione fiscale dell'ONU ed a garantire la trasparenza dei negoziati sui trattati;

169.

chiede un maggiore sostegno internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo al fine di contrastare la corruzione e la segretezza, che agevolano i flussi finanziari illeciti; sottolinea che la lotta contro i flussi finanziari illeciti richiede una stretta cooperazione internazionale e un'azione concertata dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, in partenariato con il settore privato e la società civile; sottolinea la necessità di partecipare al rafforzamento delle capacità delle amministrazioni fiscali e al trasferimento delle conoscenze nei paesi partner;

170.

chiede che l'aiuto pubblico allo sviluppo sia maggiormente incentrato sull'istituzione di un quadro normativo adeguato nonché sul rafforzamento delle amministrazioni fiscali e delle istituzioni incaricate di lottare contro i flussi finanziari illeciti; chiede che tale aiuto si concretizzi mediante la fornitura di competenze tecniche concernenti la gestione delle risorse, le informazioni finanziarie e la regolamentazione anti-corruzione;

171.

si rammarica del fatto che l'attuale comitato fiscale dell'OCSE non sia sufficientemente inclusivo; ricorda la sua posizione (20) relativa alla creazione di un organismo globale, nel quadro delle Nazioni Unite, dotato di risorse adeguate e di sufficienti mezzi supplementari, onde assicurare che tutti i paesi possano partecipare su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma delle politiche fiscali globali;

172.

si rammarica che, per non essere etichettati come giurisdizioni non cooperative, i paesi in via di sviluppo debbano pagare per poter partecipare al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali dell'OCSE, nell'ambito del quale i paesi sono soggetti ad una valutazione delle rispettive prassi, in base a parametri di riferimento che sono stati fissati senza la loro piena partecipazione;

173.

sottolinea il ruolo essenziale delle organizzazioni regionali e della cooperazione regionale nell'esercizio di controlli fiscali transnazionali, nel rispetto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di complementarietà; chiede l'elaborazione comune di un modello di convenzione fiscale volto a evitare la doppia imposizione e, di conseguenza, gli abusi; ricorda che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i diversi servizi di informazione sono essenziali in tale contesto;

174.

sottolinea che i paradisi fiscali saccheggiano le risorse naturali mondiali, in particolare quelle dei paesi in via di sviluppo; sollecita l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro la corruzione, le attività criminali, le frodi fiscali e il riciclaggio di denaro; chiede alla Commissione di aiutare tali paesi a lottare, attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni, contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili nei paradisi fiscali e nelle banche che praticano il segreto bancario; ricorda che tutti questi paesi devono aderire alle norme globali relative allo scambio automatico di informazioni sui conti bancari;

175.

invita la Commissione a integrare, nel futuro accordo sulle relazioni tra l'UE e i paesi ACP dopo il 2020, disposizioni relative alla lotta contro l'evasione fiscale, la frode fiscale e il riciclaggio di denaro;

176.

chiede alla Commissione di stabilire senza indugio misure supplementari per rafforzare la legislazione dell'UE relativa ai minerali provenienti da zone di conflitto; sottolinea che tali misure devono istituire un approccio integrato, inteso a rafforzare il dialogo in corso con i paesi ricchi di minerali, al fine di promuovere norme internazionali in materia di dovuta diligenza e di trasparenza, quali definiti dalle linee guida dell'OCSE;

177.

ritiene che la comunità internazionale, inclusi i parlamenti, debba adottare tutte le misure necessarie in vista dell'istituzione di politiche fiscali e commerciali efficaci e trasparenti; chiede una maggiore coerenza e un migliore coordinamento nelle azioni intraprese a livello internazionale da OCSE, G20, G8, G77, UA, Banca mondiale, Fondo monetario internazionale (FMI) e Banca asiatica di sviluppo (ADB);

6.    Informatori

178.

teme che il perseguimento degli informatori perché mantengano l'obbligo di segretezza possa scoraggiare la rivelazione di pratiche abusive; sottolinea che la protezione dovrebbe essere concepita per proteggere coloro che agiscono nel pubblico interesse e per evitare che gli informatori siano costretti al silenzio, tenendo conto nel contempo dei diritti legali delle imprese;

179.

invita la Commissione a completare, quanto prima, una valutazione approfondita dell'eventuale base giuridica per un'ulteriore azione a livello di UE e, se del caso, a presentare una legislazione esaustiva che copra i settori pubblico e privato, compresi strumenti a sostegno degli informatori, al fine di garantire che ottengano quanto prima possibile una protezione efficace e un'adeguata assistenza finanziaria; sostiene che gli informatori dovrebbero essere liberi di riferire in modo anonimo, o di presentare denunce, in via prioritaria, ai meccanismi di segnalazione interna dell'organizzazione interessata o alle autorità competenti e, inoltre, che essi dovrebbero essere protetti, indipendentemente dalla loro scelta del canale di segnalazione;

180.

raccomanda alla Commissione di studiare le migliori prassi dei programmi per gli informatori già esistenti in altri paesi in tutto il mondo e di eseguire consultazioni pubbliche per avere il parere dei soggetti interessati sui meccanismi di segnalazione;

181.

sottolinea il ruolo del giornalismo investigativo e chiede alla Commissione di garantire nella sua proposta una tutela equivalente a quella degli informatori per i giornalisti investigativi;

182.

ritiene che i datori di lavoro dovrebbero essere incoraggiati a istituire procedure di segnalazione interna e che in seno a ciascuna organizzazione una sola persona dovrebbe essere incaricata di raccogliere le segnalazioni; reputa che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere associati alla designazione di tale responsabile; raccomanda alle istituzioni dell'UE di dare il buon esempio attraverso la rapida predisposizione di un quadro interno di protezione degli informatori;

183.

sottolinea l'importanza di sensibilizzare i dipendenti e le altre persone circa il ruolo positivo svolto dagli informatori e i quadri giuridici già esistenti sulla denuncia di irregolarità; incoraggia gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione; ritiene sia necessario introdurre misure di protezione contro qualsiasi prassi di ritorsione o di destabilizzazione nei confronti degli informatori nonché il pieno risarcimento per gli eventuali danni da essi subiti;

184.

invita la Commissione a predisporre strumenti intesi, in particolare, a proteggere da azioni penali ingiustificate, sanzioni economiche e discriminazioni nei confronti degli informatori e chiede che in tale ambito sia istituito un fondo generale, finanziato in parte dalle entrate derivanti dalle operazioni di recupero o dalle sanzioni pecuniarie, per fornire un sostegno finanziario adeguato agli informatori la cui esistenza è minacciata per aver divulgato informazioni importanti;

7.    Cooperazione interistituzionale

7.1.   Cooperazione con la commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (PANA)

185.

ribadisce l'importanza di rispettare il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE;

186.

ritiene che lo scambio di informazioni tra le istituzioni dell'UE andrebbe rafforzato, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni pertinenti alle commissioni d'inchiesta;

187.

si rammarica che il Consiglio, il suo gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e alcuni Stati membri abbiano mostrato scarso impegno rispetto alle richieste di cooperazione avanzate dalla commissione PANA; ritiene che un maggiore impegno da parte degli Stati membri sia fondamentale al fine di unire gli sforzi e conseguire migliori risultati; si impegna a monitorare le attività ed i progressi del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» attraverso audizioni regolari; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa a norma dell'articolo 116 TFUE entro la metà del 2018, qualora gli Stati membri non abbiano adottato una riforma del mandato del gruppo «Codice di condotta» entro tale termine;

188.

esprime obiezioni al fatto che persino i documenti che da allora sono stati resi pubblici erano stati solo parzialmente messi a disposizione della sua commissione di inchiesta;

189.

ricorda che nel dicembre 2015 il Consiglio Ecofin ha invitato il gruppo di lavoro ad alto livello «Questioni fiscali» a formulare conclusioni sulla necessità di rafforzare la governance generale, la trasparenza e i metodi di lavoro e a completare la riforma del gruppo «Codice di condotta» durante la Presidenza olandese; ricorda che nel marzo 2016 il Consiglio Ecofin ha invitato il gruppo di lavoro ad alto livello a riesaminare la nuova governance, la trasparenza e i metodi di lavoro, soprattutto in ordine all'efficienza del processo decisionale anche per quanto concerne il ricorso alla regola dell'ampio consenso nel 2017; attende con interesse i risultati di tali sforzi;

7.2.   Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

190.

sottolinea che l'attuale quadro giuridico per il funzionamento delle commissioni d'inchiesta del Parlamento europeo è obsoleto e non offre le condizioni necessarie affinché il Parlamento possa effettivamente esercitare il diritto di inchiesta;

191.

sottolinea che la mancanza di poteri e l'accesso limitato ai documenti hanno ostacolato e ritardato notevolmente il lavoro della commissione d'inchiesta, tenuto conto del carattere temporaneo della sua indagine, e hanno impedito una valutazione completa di presunte violazioni del diritto dell'UE;

192.

osserva che, con riferimento a varie commissioni d'inchiesta e commissioni speciali del recente passato (inclusa la PANA), in alcuni casi Commissione e Consiglio hanno omesso di fornire i documenti richiesti, o lo hanno fatto con grande ritardo; chiede di introdurre un meccanismo di responsabilità, per assicurare la trasmissione immediata e certa al Parlamento dei documenti che la commissione d'inchiesta o la commissione speciale richiede e ai quali ha diritto di accedere;

193.

ritiene che il diritto di inchiesta sia una competenza essenziale del Parlamento; invita le istituzioni dell'UE a rafforzare i diritti di inchiesta del Parlamento sulla base dell'articolo 226 TFUE; è fermamente convinto che la facoltà di emettere mandati di comparizione nei confronti di persone di interesse e di avere accesso ai documenti pertinenti sia fondamentale per il corretto funzionamento delle commissioni parlamentari di inchiesta;

194.

sottolinea che è essenziale, ai fini dell'esercizio del controllo democratico sull'esecutivo, che il Parlamento disponga di poteri d'inchiesta corrispondenti a quelli dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE; reputa che, per esercitare tale funzione di controllo democratico, il Parlamento dovrebbe avere il potere di citare testimoni e di obbligarli a comparire, nonché il potere di esigere la presentazione di documenti; ritiene che, per garantire l'esercizio di tali diritti, sia necessario che gli Stati membri accettino di applicare sanzioni nei confronti di quanti omettono di comparire o di presentare documenti, in linea con le norme nazionali che disciplinano le inchieste parlamentari nazionali; ribadisce il proprio sostegno alla posizione espressa al riguardo nella sua proposta del 2012 (21);

195.

è determinato a istituire una commissione di inchiesta permanente, sul modello del Congresso degli Stati Uniti;

196.

invita i gruppi politici del Parlamento a decidere in merito all'istituzione di una commissione speciale temporanea nel corso dell'attuale legislatura che dia seguito ai lavori svolti dalla commissione PANA ed esamini le recenti rivelazioni dei Paradise Papers;

197.

chiede che, senza arrecare pregiudizio a nessun'altra misura appropriata, in conformità dell'articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento, il Segretario generale revochi i titoli di accesso di lunga durata alle imprese che hanno rifiutato di dare seguito ad una convocazione ufficiale di una commissione di inchiesta;

198.

esorta gli Stati membri a migliorare con urgenza la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia dei metodi di lavoro del gruppo «Codice di condotta»;

199.

chiede al gruppo «Codice di condotta» di elaborare una relazione annuale pubblica che identifichi e descriva le misure fiscali più dannose utilizzate dagli Stati membri e indichi quali contromisure sono state adottate;

200.

chiede che venga portata a termine la necessaria riforma del gruppo «Codice di condotta» in materia di tassazione delle imprese assicurando la piena trasparenza e il coinvolgimento di tutte le istituzioni dell'UE e della società civile; chiede che tale riforma ridefinisca in modo radicale la struttura di governance e trasparenza del gruppo «Codice di condotta», incluso il mandato e il regolamento interno, nonché i processi decisionali e i criteri per individuare le misure fiscali dannose adottate dagli Stati membri;

7.3.   Altre istituzioni

201.

si compiace, come primo passo in avanti, dell'istituzione di un'unica Procura europea indipendente (EPPO) e invita tutti gli Stati membri ad aderire all'iniziativa;

202.

chiede il rafforzamento dei poteri esecutivi della Commissione onde garantire un'attuazione efficiente e coerente della normativa dell'Unione negli Stati membri ed un controllo rafforzato da parte del Parlamento europeo;

203.

chiede la creazione di un nuovo centro dell'Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali (TPCCC) all'interno della Commissione, al fine di affrontare le debolezze sistemiche concernenti la collaborazione tra le autorità competenti in tutta l'UE;

204.

chiede un rafforzamento significativo della cooperazione attraverso la rete FIU.net nell'ambito di Europol e suggerisce di collegare tali attività con il centro TPCCC proposto, nell'auspicio di creare un «Ufficio Europol in ambito fiscale» in grado di coordinare le politiche fiscali degli Stati membri e di rafforzare il ruolo delle autorità degli Stati membri nell'investigare e smascherare i sistemi fiscali internazionali illeciti;

205.

invita gli Stati membri, al momento della riforma dei trattati, a sostenere l'adozione di decisioni nel settore della politica fiscale attraverso il ricorso alla maggioranza qualificata in seno al Consiglio e nel quadro della procedura legislativa ordinaria;

o

o o

206.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione e la relazione finale della Commissione d'inchiesta al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 24.6.2016, pag. 10.

(3)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0310.

(5)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

(6)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(7)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione; raccomandazione A4.

(8)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(9)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione; raccomandazione B5.

(10)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(11)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione; raccomandazione C3.

(12)  Cfr. relazione A8-0056/2017.

(13)  Audizione della commissione PANA, del 24 gennaio 2017, con la partecipazione di Brooke Harrington e altri esperti.

(14)  «The Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide their Money», (Panama Papers: ovvero come i ricchi e potenti del mondo nascondono il loro denaro), Obermayer e Obermaier, 2016.

(15)  Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196) e regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

(16)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(17)  Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint Pierre e Miquelon, Aruba, Antille olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano Indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche e Bermuda.

(18)  RUP — Isole Canarie, Riunione, Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Mayotte, Saint Martin, Azzorre e Madera.

(19)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=IT

(20)  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (Testi approvati, P8_TA(2016)0310).

(21)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/156


P8_TA(2017)0495

Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina (2017/2204(INI))

(2018/C 369/17)

Il Parlamento europeo,

vista la legge fondamentale della regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, adottata il 4 aprile 1990 ed entrata in vigore il 1o luglio 1997,

vista la dichiarazione congiunta del governo del Regno Unito e del governo della Repubblica popolare cinese sulla questione di Hong Kong, del 19 dicembre 1984, nota anche come dichiarazione congiunta sino-britannica,

viste relazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e al politica di sicurezza del 26 aprile 2017 sulla regione amministrativa speciale di Hong Kong — relazione annuale 2016 (JOIN(2017)0016), del 25 aprile 2016 sulla regione amministrativa speciale di Hong Kong — relazione annuale 2015 (JOIN(2016)0010), e del 24 aprile 2015 sulla regione amministrativa speciale di Hong Kong — relazione annuale 2014 (JOIN(2015)0012),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 giugno 2016, dal titolo «Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina» (JOIN(2016)0030), la comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2015, intitolata «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497) e le conclusioni del Consiglio, del 18 luglio 2016, relative alla strategia dell'UE sulla Cina,

vista la politica della «Cina unica» perseguita dall'Unione europea,

visto l'accordo di cooperazione doganale tra l'UE e la RAS di Hong Kong del 1999 (1),

visto l'ingresso in esenzione dal visto nello spazio Schengen (2) e nel resto dell'Unione europea per i titolari di passaporti della RAS di Hong Kong e viceversa,

visto il dialogo UE-Cina sui diritti umani avviato nel 1995,

viste le sue precedenti risoluzioni su Hong Kong, in particolare quelle del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina (3), del 4 febbraio 2016 sul caso della sparizione di editori a Hong Kong (4), del 15 dicembre 2005 sulla situazione dei diritti umani in Tibet e a Hong Kong (5), dell'8 aprile 2003 sulla terza e la quarta relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla Regione amministrativa speciale di Hong Kong (6), del 19 dicembre 2002 su Hong Kong (7), del 26 ottobre 2000 sulla prima e seconda relazione annuale della Commissione sulla Regione amministrativa speciale di Hong Kong (8), dell'8 ottobre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio «L'Unione europea e Hong Kong: dopo il 1997» (9) e del 10 aprile 1997 sulla situazione a Hong Kong (10),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 16 dicembre 2015 (11) e del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina (12),

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0382/2017),

A.

considerando che il 1o luglio 1997 la sovranità su Hong Kong è stata trasferita dal Regno Unito alla Repubblica popolare cinese (RPC);

B.

considerando che la dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 garantiva che Hong Kong avrebbe mantenuto l'autonomia e l'indipendenza dei rami esecutivo, legislativo e giudiziario per 50 anni dopo il trasferimento della sovranità, come prevede anche la legge fondamentale del 1990 della Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong;

C.

considerando che l'UE e il Parlamento europeo restano convinti sostenitori del principio «un paese, due sistemi» e dell'elevato grado di autonomia di cui Hong Kong gode sotto la Cina;

D.

considerando che l'UE e Hong Kong tengono un incontro annuale di alto livello denominato «dialogo strutturato», avviato nel 2005; considerando che il 10o dialogo strutturato annuale si è tenuto a Bruxelles il 17 novembre 2016;

E.

considerando che i rapporti bilaterali tra l'UE e Hong Kong continuano a intensificarsi; considerando che l'UE è il secondo partner commerciale di Hong Kong dopo la Cina continentale e che Hong Kong è il quattordicesimo partner commerciale dell'UE per quanto concerne le merci, nonché un partner fondamentale per lo scambio di servizi; considerando che le future relazioni bilaterali dovrebbero trarre vantaggio dall'esigenza di Hong Kong di diversificare ulteriormente l'economia, instaurare stretti legami con la Nuova via della seta e intensificare l'integrazione con la regione del delta del fiume delle perle; considerando che, secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), Hong Kong occupa il secondo posto al mondo tra i più grandi mercati destinatari di investimenti diretti esteri;

F.

considerando che la difesa e gli affari esteri di Hong Kong rientrano nelle competenze del governo della RPC;

G.

considerando che la legge fondamentale conferisce a Hong Kong il diritto di gestire le proprie relazioni economiche esterne e di diventare membro di organizzazioni internazionali;

H.

considerando che anche dopo il 1o luglio 1997 a Hong Kong sono rimasti in vigore le convenzioni vigenti in materia di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali nonché gli accordi internazionali in materia di diritti umani; che anche la RPC ha firmato e ratificato accordi internazionali su tali diritti, riconoscendo così l'importanza e l'universalità dei diritti umani; che la Cina ha creato spazi di dialogo con l'UE e altri partner internazionali sul tema dello Stato di diritto;

I.

considerando che Hong Kong è membro o membro associato di oltre 20 organizzazioni internazionali tra cui l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Fondo monetario internazionale (FMI), la Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), Interpol, la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), la Banca asiatica per lo sviluppo (BAS), la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (AIIB), il Comitato olimpico internazionale, la Camera di commercio internazionale e la Confederazione internazionale dei sindacati liberi;

J.

considerando che Hong Kong ha sottoscritto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR);

K.

considerando che la legge fondamentale prevede disposizioni a tutela dei diritti umani e delle libertà individuali;

L.

considerando che l'articolo 27 della legge fondamentale garantisce la libertà di espressione, di stampa e pubblicazione, di associazione, di riunione, di corteo e di manifestazione;

M.

considerando che gli articoli 45 e 68 della legge fondamentale prevedono che il capo dell'esecutivo e tutti i membri del consiglio legislativo siano eletti a suffragio universale;

N.

considerando che il 10 giugno 2014 il Consiglio di Stato della RPC ha pubblicato un libro bianco sulla pratica della politica «un paese, due sistemi» a Hong Kong, sottolineando che l'autonomia della RAS di Hong Kong è soggetta in ultima istanza all'autorizzazione del governo centrale della RPC;

O.

considerando che la tradizionale società aperta di Hong Kong ha aperto la strada allo sviluppo di una società civile vera e indipendente che partecipa in modo attivo e costruttivo alla vita pubblica della RAS;

P.

considerando che la società civile di Hong Kong ha sensibilizzato l'opinione pubblica in merito ai diritti politici, alla religione, alla sanità, all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alla partecipazione politica delle donne, ai diritti dei collaboratori domestici, ai diritti delle persone LGBTI nonché alla libertà accademica e culturale;

Q.

considerando che Hong Kong gode di un sistema multipartitico dinamico; che nel corso degli anni la popolazione di Hong Kong ha assistito a manifestazioni di massa a favore della democrazia e della piena attuazione della legge fondamentale, tra cui le proteste del 2014 del cosiddetto «movimento degli ombrelli», e per la libertà dei media e anche contro la scomparsa di librai a Hong Kong;

R.

considerando che, negli ultimi 20 anni, alcuni giornalisti e altri professionisti del settore dei media, che spesso sostengono la democrazia ed esprimono opinioni critiche, sono stati costretti a rassegnare le dimissioni, trasferiti per coprire settori meno sensibili e in alcuni casi persino minacciati di violenza;

S.

considerando che, alla fine del 2015, sono scomparsi quattro residenti di Hong Kong e un non residente legati alla casa editrice Mighty Current e alla sua libreria, che, mesi dopo sono emerse informazioni secondo cui queste persone sarebbero state detenute nella Cina continentale in località segrete e che uno dei librai rilasciati ha dichiarato che la sua ammissione di colpevolezza gli era stata estorta;

T.

considerando che, negli ultimi anni, nei media di Hong Kong si osserva una crescente autocensura sui temi che riguardano la Cina continentale, come confermato anche dai sondaggi e dai resoconti dell'Associazione dei giornalisti di Hong Kong;

U.

considerando che Hong Kong offre la possibilità di seguire formazioni di alto livello e di considerevole eccellenza accademica, ma che la libertà accademica è in pericolo a causa delle ripetute interferenze del governo centrale cinese, particolarmente nelle nomine dei consigli universitari;

V.

considerando che un sondaggio condotto a intervalli regolari dal programma di analisi dell'opinione pubblica dell'Università di Hong Kong evidenzia un lungo declino del sentimento di identificazione con la Cina;

W.

considerando che nel gennaio 2017 l'Ufficio per l'ambiente ha pubblicato il piano d'azione intersettoriale di Hong Kong per il clima 2030+, che, sulla base dell'accordo di Parigi, stabilisce nuovi obiettivi per le emissioni di carbonio, vale a dire la riduzione di due terzi dell'intensità di carbonio e di un terzo delle emissioni assolute di carbonio entro il 2030 rispetto ai valori di riferimento del 2005;

X.

considerando l'importanza del porto di Hong Kong per la Repubblica popolare cinese e il commercio internazionale;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a)

di sottolineare dinanzi alle autorità della Regione amministrativa speciale di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese che, così come la politica della «Cina unica» è la pietra angolare dell'impegno dell'UE, il pieno rispetto della legge fondamentale della RAS di Hong Kong e del principio «un paese, due sistemi» è di fondamentale importanza per lo sviluppo e l'ulteriore rafforzamento e ampliamento delle attuali e future relazioni con l'UE e che l'intervento negli affari interi di Hong Kong potrebbe compromettere tale principio e dovrebbe quindi essere evitato;

b)

di condannare la continua ingerenza della RPC negli affari interni di Hong Kong che potrebbe compromettere la sostenibilità a lungo termine del modello «un paese, due sistemi»;

c)

di rafforzare il dialogo bilaterale con il governo della RAS di Hong Kong, non ultimo attraverso il dialogo strutturale annuale UE-Hong Kong, su una vasta gamma di tematiche e settori strategici, quali democrazia, diritti umani, Stato di diritto, commercio, investimenti, servizi finanziari, dogane, ambiente, cambiamento climatico, ricerca e istruzione, di sostenere l'attuazione del principio «un paese, due sistemi» e di continuare la presentazione di relazioni annuali sugli sviluppi a Hong Kong da parte dell'AR/VP e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;

d)

di riconoscere che, col tempo, Hong Kong è diventato una società aperta in cui i cittadini godono di diritti umani, di libertà, di livelli elevati di sanità pubblica e sicurezza, di trasparenza e dispongono di una magistratura degna di fiducia e un luogo in cui prevalgono lo Stato di diritto e un basso livello di corruzione, e che la popolazione di Hong Kong ha il diritto legittimo di attendersi di continuare a godere del proprio stile di vita e di tali diritti e valori con un alto livello di autonomia;

e)

di sottolineare che il rispetto dell'autonomia di Hong Kong è essenziale per il suo futuro sviluppo e perché possa mantenere relazioni positive con il continente cinese, nonché per la ripresa dei dialoghi tra il continente e Taiwan;

f)

di impegnarsi pienamente a favore dell'autonomia e della prosperità di Hong Kong nonché dei diritti e delle libertà della sua popolazione e di esprimere un fermo sostegno per l'avvio di un processo di riforme politiche che sia conforme alle norme internazionali e alla legge fondamentale, conferisca ai cittadini della RAS il diritto di elettorato attivo e passivo per le più alte cariche politiche e rifletta il punto di vista della maggioranza dell'opinione pubblica di Hong Kong;

g)

di invitare, in tale contesto, i governi di Hong Kong e della RPC a mantenere il loro impegno e dare nuovamente slancio alla riforma del suffragio universale nelle future elezioni del capo dell'esecutivo e dei membri del consiglio legislativo di Hong Kong, al fine di predisporre un sistema elettorale democratico, equo, aperto e trasparente;

h)

di trovare il modo per sostenere il consolidamento della democrazia di Hong Kong e del suo sistema multipartitico e di esprimere preoccupazione per le crescenti molestie di cui sono vittima i partiti politici d'opposizione e per il rifiuto del registro delle imprese di registrare vari gruppi filo-democratici;

i)

di esprimere soddisfazione per l'affluenza record nelle ultime elezioni del consiglio legislativo del 2016, lamentando tuttavia che, nello stesso anno, le autorità di Hong Kong si sono rifiutate di registrare un nuovo partito politico filo-indipendentista per le elezioni del consiglio legislativo, escludendo inoltre sei candidati che si erano espressi a favore di una maggiore autonomia per Hong Kong;

j)

di condannare le minacce alla sicurezza personale dei politici filo-democratici, compresi rapimenti e violenze fisiche, denunciate da alcuni legislatori;

k)

di esprimere compiacimento per il rilascio su cauzione dei tre leader del movimento filo-democratico Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow, recentemente condannati a pene detentive da sei a otto mesi per «riunione illegittima» dopo essere stati condannati lo scorso anno a pene non detentive, compreso il lavoro socialmente utile, per la loro partecipazione alle proteste pacifiche; di esortare la Corte di cassazione di Hong Kong a esaminare i casi di Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow in conformità degli obblighi di Hong Kong in base al diritto internazionale sui diritti umani e di sollecitare il governo di Hong Kong a rivedere l'ordinanza sull'ordine pubblico per allinearla alle norme internazionali in materia di diritti umani;

l)

di far presente alla Cina che, sebbene la legge fondamentale, la dichiarazione congiunta sino-britannica e il principio «un paese, due sistemi» siano generalmente rispettati, vi sono diffusi e crescenti timori che l'elevato grado di autonomia riconosciuto a Hong Kong nonché il valore legale o lo spirito della dichiarazione congiunta siano stati messi in discussione;

m)

di esprimere profonda preoccupazione per il fatto che Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese emetta interpretazioni, richieste o meno, della legge fondamentale prima delle sentenze degli organi giurisdizionali, il che dà da intendere che i legislatori democraticamente eletti dovrebbero essere esautorati e compromette quindi la fiducia nella piena indipendenza della magistratura nei singoli casi trattati; di ricordare che i tribunali e la procedura giudiziaria ordinaria di Hong Kong dovrebbero costituire i principali strumenti per la risoluzione delle controversie;

n)

di sottolineare che la gestione del caso dei cinque librai scomparsi ha sollevato spiacevoli interrogativi circa l'autonomia della RAS, quale sancita dalla sua legge fondamentale, e circa l'assenza di chiarezza sul ruolo delle autorità di contrasto del continente a Hong Kong;

o)

di esprimere preoccupazione per le accuse secondo cui le autorità di contrasto cinesi opererebbero a Hong Kong, il che costituirebbe una violazione della legge fondamentale e sarebbe incoerente con il principio «un paese, due sistemi»;

p)

di sottolineare che la libertà d'informazione e la libertà di parola sono state generalmente rispettate, manifestando tuttavia preoccupazione per il costante deterioramento della libertà di stampa a Hong Kong, con pressioni crescenti sui media, sia cartacei che elettronici, una crescente autocensura soprattutto riguardo ai temi sensibili legati alla Cina continentale o al governo di Hong Kong e un inasprimento dei controlli sulla vendita di libri politici sensibili mediante il monopolio della proprietà di quasi tutte le librerie fisiche;

q)

di proseguire il dialogo bilaterale con il governo della RAS di Hong Kong su una serie di settori politici e sull'attuazione del principio «un paese, due sistemi»;

r)

di ribadire che qualunque normativa introdotta a norma della legge fondamentale, comprese eventuali le normative da proporre sulla base dell'articolo 23 della legge fondamentale, quale ad esempio un eventuale disegno di legge sulla sicurezza nazionale, non deve interferire con l'indipendenza e la giurisdizione esclusiva della magistratura di Hong Kong e non dovrebbe pregiudicare gli obblighi contratti a norma del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, né le libertà quali la libertà di espressione, la libertà dei media, la libertà di associazione e riunione, la libertà di manifestazione, la libertà di riunirsi in sindacato e la libertà di sciopero nonché la libertà di ricerca accademica e di espressione culturale e artistica, né dovrebbe essere utilizzata per prendere di mira attivisti per i diritti umani e coloro che esprimono opinioni critiche nei confronti del governo;

s)

di presentare prossimamente al Parlamento proposte relative allo sviluppo di una cooperazione con le autorità di Hong Kong in materia di trasparenza fiscale, compreso lo scambio automatico di informazioni (AEOI), lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché attuazione delle richieste dell'OCSE riguardanti il pacchetto sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS);

t)

di incoraggiare e sostenere i movimenti filo-democratici coordinati a livello regionale quale strumento chiave per promuovere la cooperazione asiatica sulle questioni relative alla democrazia e ai diritti umani;

u)

di esortare il governo di Hong Kong ad adottare misure più efficaci contro l'evasione e la frode fiscali e misure per monitorare e sanzionare le imprese che favoriscono l'evasione e la frode fiscali attraverso le loro controllate a Hong Kong;

v)

di trovare il modo di sostenere la società civile di Hong Kong, in particolare le organizzazioni che promuovono i valori universali e i diritti umani e che sostengono l'indipendenza della magistratura e la libertà di stampa; di sottolineare che solo le forme non violente di protesta e il dialogo possono essere un mezzo per intervenire in caso di disaccordo;

w)

di raccomandare al consiglio legislativo di Hong Kong di valutare attentamente la legislazione futura sul trasporto ferroviario ad alta velocità in consultazione con le organizzazioni della società civile e i cittadini di Hong Kong;

x)

di incoraggiare le istituzioni accademiche di Hong Kong a mantenere standard elevati nei loro programmi di studio e nelle loro attività di ricerca e a tutelare la libertà accademica, manifestando tuttavia preoccupazione, a tale proposito, per la procedura di nomina dei consigli universitari e per le ingerenze esterne finalizzate a modificare i programmi scolastici che potrebbero compromettere l'indipendenza degli istituti d'istruzione superiore; di promuovere il consolidamento dei legami tra gli istituti accademici europei e di Hong Kong;

y)

di chiedere la sollecita adozione di una legge antidiscriminazione;

z)

di ricordare che la società di Hong Kong e la sua popolazione sono state fortemente influenzate dall'immigrazione, compresi i rifugiati, e di sollecitare il governo di Hong Kong a rendere la sua politica in materia di rifugiati e di migrazione conforme alle norme internazionali, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati;

aa)

di evidenziare che, anche se i recenti sondaggi indicano che molti abitanti di Hong Kong desiderano emigrare, sarebbe spiacevole se Hong Kong non riuscisse a trattenere le sue menti più brillanti e i suoi migliori talenti e sarebbe preoccupante se così tante persone, soprattutto giovani, perdessero la fiducia nel futuro;

ab)

esprime preoccupazione per il fatto che il gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Corea del Nord ha osservato nelle sue relazioni che Hong Kong è una delle due giurisdizioni commerciali in cui opera il maggior numero di società di copertura nordcoreane; ricorda che le joint venture internazionali con la Corea del Nord violano l'ultima risoluzione 2388 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed esorta le autorità di Hong Kong ad affrontare le preoccupazioni espresse dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Corea del Nord;

ac)

di richiamare l'attenzione delle autorità di Hong Kong sul fatto che, secondo uno studio, i rifiuti urbani a Hong Kong sono aumentati dell'80 % negli ultimi dieci anni, oltre il doppio rispetto alla crescita demografica, e di aiutarle a sviluppare un'efficace politica di riduzione dei rifiuti, a promuovere il riciclaggio e altre forme di economia circolare nonché a sensibilizzare la cittadinanza in merito a un consumo responsabile;

ad)

di sottolineare dinanzi alle autorità cinesi che il pieno rispetto dell'autonomia di Hong Kong potrebbe servire da modello per un processo di profonde riforme politiche democratiche in Cina e per la graduale liberalizzazione e apertura della società cinese;

ae)

di sottolineare l'impegno dell'UE a favore del rafforzamento della democrazia, compresi lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, i diritti e le libertà fondamentali, la trasparenza e la libertà di informazione e di espressione a Hong Kong;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché, per conoscenza, al governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong e al governo della Repubblica popolare cinese.

(1)  GU L 151 del 18.6.1999, pag. 20.

(2)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0444.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0045.

(5)  GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 523.

(6)  GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 130.

(7)  GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 261.

(8)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 387.

(9)  GU C 328 del 26.10.1998, pag. 186.

(10)  GU C 132 del 28.4.1997, pag. 222.

(11)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.

(12)  GU C 36 del 29.1.2016, pag. 126.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 12 dicembre 2017

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/162


P8_TA(2017)0479

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza

Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))

(2018/C 369/18)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata il 20 luglio 2017 da Gabriele Zimmer in difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza, in relazione alla vicenda di cui è stata vittima in occasione di una manifestazione svoltasi nell'ambito del vertice G20 ad Amburgo l'8 luglio 2017, e comunicata in Aula l'11 settembre 2017,

avendo ascoltato Eleonora Forenza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0398/2017),

A.

considerando che Gabriele Zimmer, deputata al Parlamento europeo e presidente del gruppo GUE/NGL, ha chiesto, a norma degli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7, la difesa dell'immunità parlamentare di Eleonora Forenza, deputata appartenente allo stesso gruppo, che è stata perquisita e poi messa in stato di arresto dalla polizia tedesca insieme a un gruppo di altri militanti in occasione di una manifestazione svoltasi nell'ambito del vertice G20 ad Amburgo l'8 luglio 2017; che la perquisizione e l'arresto hanno avuto luogo dopo della manifestazione, allorché l'on. Forenza e il suo gruppo si stavano recando a pranzo;

B.

considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento che intende attribuire alla decisione che faccia seguito ad una richiesta di difesa dell'immunità istruita da un deputato (2);

C.

considerando che gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si escludono a vicenda (3); che la vicenda in questione non riguarda alcuna opinione espressa da un deputato al Parlamento europeo, ma piuttosto un presunto comportamento pericoloso per l'ordine pubblico (presunta partecipazione a una sommossa); che pertanto è ovvia l'applicabilità dell'articolo 9 del protocollo n. 7;

D.

considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario; che l'on. Forenza, deputata italiana al Parlamento europeo che si trovava in Germania, beneficiava pertanto di tale esenzione;

E.

considerando che, in base alla richiesta di difesa dell'immunità, l'on. Forenza aveva dichiarato alla polizia tedesca, sin dai primi contatti con essa, di essere deputata al Parlamento europeo; che aveva immediatamente presentato i documenti che ne attestavano lo status; che era riuscita addirittura a mettere in comunicazione il console italiano ad Amburgo con l'agente di polizia che dirigeva le operazioni;

F.

considerando che, nonostante il suo status di deputata al Parlamento europeo, la polizia tedesca ha comunque sottoposto l'on. Forenza a minuziosa perquisizione personale per poi metterla in stato di arresto per più di quattro ore;

G.

considerando che la polizia tedesca, alla luce di quanto precede, era consapevole del fatto che stava arrestando una deputata europea; che ciò equivale ad una violazione del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 9, primo comma, lettera b);

H.

considerando che, viste le circostanze del caso, è evidente che l'on. Forenza non è stata arrestata in flagrante delitto, per cui l'eccezione di cui all'articolo 9, terzo comma del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non è applicabile e il caso dell'on. Forenza è quindi interamente coperto dalla sua immunità;

1.

decide di difendere i privilegi e le immunità di Eleonora Forenza;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica federale di Germania e a Eleonora Forenza.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento, già cit., punto 101.

(3)  Cause riunite C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, già cit., punto 45.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/164


P8_TA(2017)0480

Richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle

Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))

(2018/C 369/19)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle, trasmessa il 27 luglio 2017 dalla Procura di Ellwangen (Germania), nel quadro del procedimento penale prot. 21 Js 11263/17, comunicata in Aula il 2 ottobre 2017.

vista la rinuncia da parte di Ingeborg Gräßle ad essere sentita a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 46 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0397/2017),

A.

considerando che la Procura di Ellwangen ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle, deputata al Parlamento europeo eletta per la Repubblica federale di Germania, per un reato previsto all'articolo 229 del codice penale tedesco; che, in particolare, l'azione verte sul sospetto reato di lesioni colpose;

B.

considerando che il 10 giugno 2017 l'on. Gräßle, alla guida di un'auto, è passata con il rosso all'incrocio tra la Brenzstraße e la Ploucquetstraße di Heidenheim, provocando un incidente a causa del quale la persona coinvolta ha subito una lesione alla spalla; che è stata presentata querela di parte;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca stabilisce che, a causa di un'azione, per la quale è prevista una sanzione, un deputato, solo dopo l'autorizzazione del Bundestag, può essere chiamato a risponderne o essere arrestato, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o entro il giorno successivo;

E.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere di revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (2);

F.

considerando che il presunto reato non ha nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di deputata al Parlamento europeo dell'on. Gräßle, né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

G.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l'esistenza di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata sia finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Ingeborg Gräßle;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente della Repubblica federale di Germania e a Ingeborg Gräßle.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Causa T-345/05, Mote/Parlamento, già cit., punto 28.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 12 dicembre 2017

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/166


P8_TA(2017)0475

Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (11382/2/2017 — C8-0358/2017 — 2015/0289(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 369/20)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11382/2/2017 — C8-0358/2017),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0636),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 bis del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A8-0374/2017),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 116.

(2)  Testi approvati del 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/167


P8_TA(2017)0476

Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605 — C8-0404/2017 — 2016/0282B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 369/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0605),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti, del 16 novembre 2017, di scindere la proposta della Commissione e di autorizzare la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a elaborare una relazione legislativa distinta per le disposizioni rientranti nel suo ambito di competenza, segnatamente gli articoli da 267 a 270 e l'articolo 275 della proposta della Commissione,

visti l'articolo 294, paragrafi 2 e 3, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, nonché l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti n. 1/2017 del 26 gennaio 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2017 (3),

vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0211/2017),

visti l'accordo provvisorio, figurante in appresso, approvato dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0380/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

sottolinea che la scissione della proposta della Commissione è destinata a consentire l'applicazione delle disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a partire dal 1o gennaio 2018 e che la parte restante della proposta della Commissione (4) sarà esaminata in una fase successiva;

5.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

(2)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 63.

(3)  GU C 306 del 15.9.2017, pag. 64.

(4)  Numero di procedura 2016/0282A(COD).


P8_TC1-COD(2016)0282B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2393.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Le nuove disposizioni sulle organizzazioni di produttori e il diritto della concorrenza (OCM)

Il Parlamento europeo ricorda che, ai sensi dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni relative alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, avuto riguardo agli obiettivi enunciati della politica agricola comune (PAC) come previsto dall'articolo 39 dello stesso trattato.

Come stabilito nel trattato e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (1), gli obiettivi della PAC prevalgono su quelli della politica della concorrenza europea. Tuttavia, i mercati agricoli non sono dispensati dall'applicazione del diritto della concorrenza. L'adeguamento delle norme in materia di concorrenza alle specificità agricole è una prerogativa dei colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio.

In questo contesto, il Parlamento europeo, con il presente regolamento, propone un chiarimento del rapporto tra le norme della PAC, in particolare il ruolo e le missioni delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, e l'applicazione della normativa europea in materia di concorrenza. Tale chiarimento è necessario a causa delle incertezze esistenti in merito all'attuazione di tali norme ed è essenziale per conseguire l'obiettivo dell'Unione di rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare. Le proposte del Parlamento europeo si basano sulle raccomandazioni contenute nella relazione della task force «Mercati agricoli» (TAMA) del 14 novembre 2016. Queste raccomandazioni erano basate su una serie di audizioni e contributi ricevuti da tutti gli attori della filiera alimentare: produttori, trasformatori e rivenditori.

Il Parlamento europeo intende semplificare e chiarire le condizioni in cui le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori in tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono svolgere, a nome dei loro membri, attività di pianificazione della produzione, immissione sul mercato, negoziazione di contratti per la fornitura di prodotti agricoli e ottimizzazione dei costi di produzione. Tali compiti prevedono essenzialmente l'esistenza di determinate pratiche, tra cui le consultazioni interne e lo scambio di informazioni commerciali, all'interno di tali entità. Si propone, pertanto, di escludere tali pratiche dal campo di applicazione del divieto di accordi anticoncorrenziali, sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, e di accordare alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori che svolgono almeno un'attività economica una deroga all'applicazione di questo articolo. Tuttavia, questa deroga non è assoluta: le autorità garanti della concorrenza mantengono la possibilità di intervenire se ritengono che tali attività possano escludere la concorrenza o mettere a repentaglio gli obiettivi della PAC.

Vengono così chiariti il ruolo e le missioni delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori e il loro rapporto con il diritto della concorrenza. Fatte salve le prerogative istituzionali della Commissione europea, il Parlamento europeo ritiene che le nuove norme non richiedano ulteriori chiarimenti sotto forma di orientamenti della Commissione europea.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 1 — Sviluppo rurale

   Proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale

La spesa relativa ai programmi di sviluppo rurale 2014-2020, approvata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, continuerà a essere ammissibile ai fini dei contributi del FEASR se versata ai beneficiari entro il 31 dicembre 2023. La Commissione affronterà il proseguimento del sostegno allo sviluppo rurale dopo il 2020 nell'ambito della sua proposta per il futuro quadro finanziario pluriennale.

   Gestione del rischio

La Commissione conferma la sua intenzione di riesaminare il funzionamento e l'efficienza degli strumenti di gestione del rischio attualmente previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel contesto della sua proposta relativa alla modernizzazione e alla semplificazione della politica agricola comune.

   Sanzioni per Leader

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere l'efficacia e la proporzionalità delle sanzioni per LEADER previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 2 — Regolamento orizzontale

   Riserva di crisi

La Commissione conferma che il funzionamento della riserva di crisi nel settore agricolo e il rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria di cui agli articoli 25 e 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 saranno riesaminati nell'ambito dei preparativi per il prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire un intervento efficace e tempestivo in situazioni di crisi di mercato.

   Audit unico

La Commissione sostiene l'approccio dell'audit unico, come confermato dalla sua proposta per l'articolo 123 del nuovo regolamento finanziario. La Commissione conferma inoltre che l'attuale quadro giuridico per la gestione e il controllo delle spese agricole, istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, permette già un approccio analogo e che esso è stato inserito nella sua strategia di audit per il periodo 2014-2020. In particolare, se il parere dell'organismo di certificazione espresso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è ritenuto affidabile, la Commissione tiene conto di tale parere nel valutare le esigenze di audit dell'organismo pagatore in questione.

Articolo 3 — Pagamenti diretti

   Piano proteine

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere la situazione dell'offerta e della domanda di proteine vegetali nell'UE e di prendere in considerazione la possibilità di elaborare una «strategia europea per le proteine vegetali», al fine di incoraggiarne ulteriormente la produzione nell'Unione europea in modo sostenibile sul piano economico e ambientale.

Articolo 4 — OCM

   Regimi di riduzione volontaria della produzione

La Commissione conferma che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli contiene già, agli articoli 219 e 221, la base giuridica necessaria che le consente, in funzione delle risorse di bilancio disponibili, di affrontare le turbative del mercato e altri problemi specifici, anche a livello regionale, con la possibilità di prestare assistenza finanziaria diretta agli agricoltori. Inoltre, la proposta della Commissione di aggiungere al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per il settore consentirà agli Stati membri di includere nei loro programmi di sviluppo rurale la possibilità di compensare gli agricoltori di un determinato settore nel caso di un significativo calo del loro reddito.

La Commissione conferma altresì che l'articolo 219 le consente di introdurre, in caso di perturbazioni o minacce del mercato, regimi in cui l'aiuto dell'Unione è concesso ai produttori che si impegnano a ridurre la propria produzione su base volontaria, comprese le modalità necessarie per l'attuazione di un simile regime (ad esempio: regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

   Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali

La Commissione ricorda che le norme sulla cooperazione dei produttori in materia di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, delle associazioni transnazionali delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, compresa la cooperazione amministrativa necessaria tra gli Stati membri coinvolti, sono attualmente stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione. Il funzionamento e l'adeguatezza di queste norme saranno riesaminati nell'ambito del processo di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso.

   Pratiche commerciali sleali

La Commissione conferma di aver avviato un'iniziativa sulla catena di approvvigionamento alimentare, che procede attualmente attraverso le varie fasi previste dagli orientamenti per legiferare meglio. Essa deciderà in merito a una possibile proposta legislativa una volta completata questa procedura, se possibile nel primo semestre del 2018.

   Cooperazione tra produttori

La Commissione prende atto dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sugli emendamenti agli articoli 152, 209, 222 e 232. La Commissione osserva che gli emendamenti concordati dal Parlamento e dal Consiglio sono di natura sostanziale e sono inseriti senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». Ciò comporta un grado di incertezza giuridica e procedurale indesiderato, il cui impatto e le conseguenze non sono noti.

Dato che l'insieme delle modifiche alla proposta iniziale della Commissione comporta un cambiamento significativo del quadro giuridico, la Commissione osserva con preoccupazione che alcune delle nuove disposizioni a favore delle organizzazioni di produttori potrebbero avere l'effetto di compromettere la redditività e il benessere dei piccoli agricoltori e l'interesse dei consumatori. La Commissione conferma il proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, la Commissione osserva che gli emendamenti concordati dai colegislatori prevedono sia per la Commissione che per le autorità nazionali garanti della concorrenza solo un margine molto limitato di intervento per preservare una concorrenza effettiva.

L'accordo generale della Commissione sulla proposta «Omnibus», che comprende gli emendamenti approvati dal Parlamento e dal Consiglio, non pregiudica eventuali future proposte della Commissione in questi settori nel quadro della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 e altre iniziative che mirano nello specifico ad affrontare alcune delle questioni trattate dal testo approvato ora dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La Commissione si rammarica che la questione del ruolo molto limitato riservato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza per intervenire a tutela di una concorrenza effettiva non sia stata affrontata in modo soddisfacente dai colegislatori ed esprime preoccupazione per le possibili implicazioni di questa limitazione per gli agricoltori e i consumatori. La Commissione osserva che il testo giuridico deve essere interpretato in modo coerente con il trattato, in particolare per quanto riguarda la possibilità per la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di intervenire se un'organizzazione di produttori, che copre un'ampia quota di mercato, cerca di limitare la libertà di azione dei suoi membri. La Commissione si rammarica del fatto che tale possibilità non sia chiaramente tutelata nel testo giuridico.


(1)  Sentenza Maizena, 139/79, EU:C:1980: 250, paragrafo 23; Sentenza Germania contro Consiglio, C-280/93, EU:C:1994: 367, paragrafo 61.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/172


P8_TA(2017)0477

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 369/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0054),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0028/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0258/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 75.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0338).


P8_TC1-COD(2017)0017

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2392.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

L'esito dei lavori dell'ICAO relativi all'applicazione della misura mondiale basata sul mercato è essenziale ai fini della sua efficacia e del futuro contributo del settore del trasporto aereo alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi. È importante che gli Stati membri dell'ICAO, gli operatori aerei e la società civile continuino a partecipare a detti lavori dell'ICAO. Sarà necessario, in questo contesto, che l'ICAO agisca in piena trasparenza e si rivolga a tutte le parti interessate per informarle tempestivamente sui progressi e sulle decisioni.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/174


P8_TA(2017)0478

Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597 — C8-0375/2016 — 2016/0276(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 369/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0597),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0375/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2016 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0198/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 57.

(2)  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 62.


P8_TC1-COD(2016)0276

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2396.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione in merito all'aumento di 225 milioni di EUR del programma del meccanismo per collegare l'Europa

A seguito dell'accordo politico fra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente il finanziamento del FEIS 2, un importo pari a 275 milioni di EUR sarà riassegnato a partire dagli strumenti finanziari del CEF, corrispondente a una riduzione di 225 milioni di EUR rispetto alla proposta della Commissione.

La Commissione conferma che la programmazione finanziaria sarà riveduta per tener conto de corrispondente aumento di 225 milioni di EUR del programma CEF.

Nell'ambito delle procedure di bilancio annuali per gli anni 2019-2020 la Commissione presenterà le proposte opportune per garantire un'assegnazione ottimale di tale importo nel programma CEF.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/176


P8_TA(2017)0481

Dazi doganali sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione) (COM(2017)0361 — C8-0226/2017 — 2014/0175(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2018/C 369/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0361),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0226/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0331/2017),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0175

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/196.)


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/177


P8_TA(2017)0482

Accordo UE-Stati Uniti sui trasporti aerei ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (13419/2016 — C8-0100/2017 — 2006/0058(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 369/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13419/2016),

visto l'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0100/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0376/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.

(1)  GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.


11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/178


P8_TA(2017)0483

Accordo UE-Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (13076/2017 — C8-0415/2017 — 2017/0193(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 369/26)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13076/2017),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (13073/2017),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0415/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0386/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

11.10.2018   

IT

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C 369/179


P8_TA(2017)0484

Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (approvazione) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (12409/2016 — C8-0469/2016 — 2016/0166(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 369/27)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12409/2016),

visto l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (09452/2015),

vista la richiesta d'approvazione presentata dal Consiglio, conformemente all'articolo 37 e all'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea; e conformemente all'articolo 91, all'articolo 100, paragrafo 2, agli articoli 207 e 209 e all'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C8-0469/2016),

vista la risoluzione non legislativa del 12 dicembre 2017 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0325/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Kazakhstan.

(1)  Testi approvati in tale data, P8_TA(2017)0485.


11.10.2018   

IT

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C 369/180


P8_TA(2017)0486

Rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico

Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta della Commissione relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico (N8-0092/2017 — C8-0425/2017 — 2017/0901(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 369/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione, del 29 novembre 2017, relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico (N8-0092/2017),

visti l'articolo 56, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1),

visto l'articolo 122 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0393/2017),

A.

considerando che, il 19 dicembre 2014, il Consiglio ha nominato Elke König alla funzione di presidente del Comitato di risoluzione unico con un mandato di tre anni a decorrere dal 23 dicembre 2014 (2);

B.

considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato del primo presidente del Comitato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni;

C.

considerando che, il 29 novembre 2017, la Commissione ha approvato una proposta relativa al rinnovo del mandato di Elke König quale presidente del Comitato e ha trasmesso tale proposta al Parlamento;

D.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche della candidata proposta per la funzione di presidente del Comitato, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;

E.

considerando che, il 4 dicembre 2017, la commissione per i problemi economici e monetari ha tenuto un'audizione di Elke König, nel corso della quale la candidata ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.

approva la proposta della Commissione relativa al rinnovo del mandato di Elke König quale presidente del Comitato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  GU L 367 del 23.12.2014, pag. 97.


Mercoledì 13 dicembre 2017

11.10.2018   

IT

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C 369/181


P8_TA(2017)0489

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati (C(2017)07684 — 2017/2979(DEA))

(2018/C 369/29)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)07684),

vista la lettera in data 29 novembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 4 dicembre 2017 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1) (MiFIR), in particolare gli articoli 32, paragrafo 1, e 50, paragrafo 5,

visti gli articoli 10, paragrafo 1, e 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2),

visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati a norma del MiFIR, presentato il 28 settembre 2017 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del MiFIR,

vista la lettera di accompagnamento dell'ESMA alla Commissione, del 28 settembre 2017, sul progetto di norme tecniche di regolamentazione dell'ESMA sull'obbligo di negoziazione a norma del MiFIR,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 12 dicembre 2017,

A.

considerando che il regolamento delegato stabilisce nel suo allegato le categorie di derivati che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di negoziazione introdotto dall'articolo 28 del MiFIR; che i derivati soggetti a tale obbligo possono essere negoziati solo su un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente dalla Commissione;

B.

considerando che l'ESMA ha presentato il progetto di norme tecniche di regolamentazione il 28 settembre 2017, con una lettera di accompagnamento alla Commissione, in chi chiede a tutte le parti in causa di impegnarsi ad abbreviare i rispettivi termini al fine garantire il conseguimento dell'obiettivo politico di applicare l'obbligo di negoziazione a partire dal 3 gennaio 2018; che l'ESMA constata, inoltre, che un numero significativo di determinazioni di equivalenza deve ancora essere completato prima della data di decorrenza dell'obbligo di negoziazione;

C.

considerando che il Parlamento ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione al testo, le norme tecniche di regolamentazione adottate non corrispondano a quelle contenute nel progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dall'ESMA, e che il Parlamento ritiene di poter sollevare obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione entro un termine di tre mesi («periodo di controllo»);

D.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 3 gennaio 2018, data di applicazione della direttiva 2014/65/UE («MiFID II») e del regolamento MiFIR, e che se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, si andrebbe oltre la data di applicazione delle norme relative all'obbligo di negoziazione;

E.

considerando che l'obbligo di negoziazione per i derivati è un elemento importante degli impegni concordati dai leader del G20 a Pittsburgh nel 2009;

F.

considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe un'attuazione tempestiva e la certezza giuridica delle disposizioni applicabili all'obbligo di negoziazione per i derivati;

G.

considerando che il Parlamento sottolinea l'importanza che la Commissione finalizzi le opportune decisioni di equivalenza prima della data di decorrenza dell'obbligo di negoziazione;

H.

considerando che il Parlamento constata che il progetto di norme tecniche di regolamentazione non contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni a pacchetto e che la Commissione e l'ESMA potrebbero necessitare di ulteriori orientamenti sul trattamento dei pacchetti; che il Parlamento ritiene che questi orientamenti dovrebbero essere in linea con le disposizioni contenute nel «quick-fix» della direttiva MiFID II;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.