ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 356

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
4 ottobre 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute dal 13 al 16 novembre 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 147 del 26.4.2018 .
TESTI APPROVATI
Sedute del 29 e 30 novembre 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 156 del 3.5.2018 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 14 novembre 2017

2018/C 356/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sul tema Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE (2017/2085(INI))

2

2018/C 356/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sull'utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico (2016/2245(INI))

10

2018/C 356/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio (2017/2066(INI))

20

 

Mercoledì 15 novembre 2017

2018/C 356/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta (2017/2935(RSP))

29

2018/C 356/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sui negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires, 10-13 dicembre 2017 (2017/2861(RSP))

34

2018/C 356/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (2017/2819(RSP))

38

2018/C 356/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (2017/2931(RSP))

44

 

Giovedì 16 novembre 2017

2018/C 356/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla libertà di espressione in Sudan, in particolare il caso di Mohamed Zine al-Abidine (2017/2961(RSP))

50

2018/C 356/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sugli attacchi terroristici in Somalia (2017/2962(RSP))

53

2018/C 356/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sul Madagascar (2017/2963(RSP))

58

2018/C 356/11

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (15470/2016 — C8-0027/2017 — 2016/0366(NLE) — 2017/2050(INI))

62

2018/C 356/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo (2017/2083(INI))

66

2018/C 356/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2016 (2017/2126(INI))

77

2018/C 356/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE (2017/2705(RSP))

84

2018/C 356/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione (2016/2269(INI))

89

 

Giovedì 30 novembre 2017

2018/C 356/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla situazione nello Yemen (2017/2849(RSP))

104

2018/C 356/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità (2017/2127(INI))

110

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 15 novembre 2017

2018/C 356/18

Raccomandazione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (2017/2130(INI))

130


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 30 novembre 2017

2018/C 356/19

Decisione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ana Gomes (2017/2096(IMM))

137


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 14 novembre 2017

2018/C 356/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia — EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 — C8-0322/2017 — 2017/2200(BUD))

139

2018/C 356/21

P8_TA(2017)0424
Tipologie territoriali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (COM(2016)0788 — C8-0516/2016 — 2016/0393(COD))
P8_TC1-COD(2016)0393
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

143

2018/C 356/22

P8_TA(2017)0425
Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM(2016)0082 — C8-0061/2016 — 2016/0050(COD))
P8_TC1-COD(2016)0050
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio

144

2018/C 356/23

P8_TA(2017)0426
Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)0283 — C8-0194/2016 — 2016/0148(COD))
P8_TC1-COD(2016)0148
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004

145

 

Mercoledì 15 novembre 2017

2018/C 356/24

P8_TA(2017)0429
Periodo per l'adozione di atti delegati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (COM(2017)0136 — C8-0116/2017 — 2017/0060(COD))
P8_TC1-COD(2017)0060
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati

146

2018/C 356/25

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Karel Pinxten a membro della Corte dei conti (C8-0328/2017 — 2017/0812(NLE))

147

2018/C 356/26

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Pietro Russo a membro della Corte dei conti (C8-0329/2017 — 2017/0813(NLE))

148

2018/C 356/27

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla nomina di Hannu Takkula a membro della Corte dei conti (C8-0330/2017 — 2017/0814(NLE))

149

2018/C 356/28

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Baudilio Tomé Muguruza a membro della Corte dei conti (C8-0331/2017 — 2017/0815(NLE))

150

2018/C 356/29

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Bettina Jakobsen a membro della Corte dei conti (C8-0332/2017 — 2017/0816(NLE))

151

2018/C 356/30

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a membro della Corte dei conti (C8-0333/2017 — 2017/0817(NLE))

152

2018/C 356/31

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Iliana Ivanova a membro della Corte dei conti (C8-0334/2017 — 2017/0818(NLE))

153

2018/C 356/32

P8_TA(2017)0437
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016)0721 — C8-0456/2016 — 2016/0351(COD))
P8_TC1-COD(2016)0351
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

154

 

Giovedì 16 novembre 2017

2018/C 356/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (15470/2016 — C8-0027/2017 — 2016/0366(NLE))

156

 

Giovedì 30 novembre 2017

2018/C 356/34

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 (COM(2017)0900 — C8-0408/2017 — 2017/2265(BUD))

157

2018/C 356/35

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie e ammende) (14275/2017 — C8-0417/2017 — 2017/2217(BUD))

160

2018/C 356/36

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018 (COM(2017)0270 — C8-0161/2017 — 2017/2076(BUD))

163

2018/C 356/37

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza (COM(2017)0271 — C8-0163/2017 — 2017/2077(BUD))

165

2018/C 356/38

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia — EGF/2017/003 GR/Attica retail (COM(2017)0613 — C8-0360/2017 — 2017/2229(BUD))

168

2018/C 356/39

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia– EGF/2017/005 FI/Retail (COM(2017)0618 — C8-0364/2017 — 2017/2231(BUD))

172

2018/C 356/40

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (14587/2017 — C8-0416/2017 — 2017/2044(BUD))

176

2018/C 356/41

P8_TA(2017)0460
Modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (COM(2017)0565 — C8-0342/2017 — 2017/0247(COD))
P8_TC1-COD(2017)0247
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2017 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea

196

2018/C 356/42

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d’Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11965/2017 — C8-0345/2017 — 2017/0196(NLE))

197

2018/C 356/43

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11964/2017 — C8-0346/2017 — 2017/0197(NLE))

198

2018/C 356/44

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11966/2017 — C8-0343/2017 — 2017/0200(NLE))

199

2018/C 356/45

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017)0360 — C8-0234/2017 — 2017/0150(NLE))

200

2018/C 356/46

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017)0369 — C8-0231/2017 — 2017/0153(NLE))

201

2018/C 356/47

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017)0359 — C8-0232/2017 — 2017/0149(NLE))

202

2018/C 356/48

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017)0357 — C8-0233/2017 — 2017/0148(NLE))

203

2018/C 356/49

P8_TA(2017)0468
Disposizioni transitorie per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (COM(2016)0850 — C8-0158/2017 — 2016/0360B(COD))
P8_TC1-COD(2016)0360B
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2017 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro

204

2018/C 356/50

P8_TA(2017)0469
Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM(2016)0447 — C8-0264/2016 — 2016/0207(COD))
P8_TC1-COD(2016)0207
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

206

2018/C 356/51

P8_TA(2017)0470
Classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM(2016)0853 — C8-0479/2016 — 2016/0363(COD))
P8_TC1-COD(2016)0363
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

208

2018/C 356/52

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757 — C8-0004/2017 — 2016/0370(CNS))

209

2018/C 356/53

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (COM(2016)0755 — C8-0003/2017 — 2016/0371(CNS))

217


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

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4.10.2018   

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SESSIONE 2017-2018

Sedute dal 13 al 16 novembre 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 147 del 26.4.2018 .

TESTI APPROVATI

Sedute del 29 e 30 novembre 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 156 del 3.5.2018 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 14 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/2


P8_TA(2017)0423

Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sul tema «Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE» (2017/2085(INI))

(2018/C 356/01)

Il Parlamento europeo,

visti la relazione della Commissione dal titolo "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE — Relazione sul monitoraggio e la valutazione delle caratteristiche avanzate di sicurezza dei veicoli, del loro rapporto costi-benefici e della fattibilità di una revisione dei regolamenti sulla sicurezza generale dei veicoli e sulla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili (COM(2016)0787) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0431),

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1),

visto il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (2),

vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (3),

vista la direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (4),

vista la direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (5),

visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (6),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (7),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul trasporto stradale nell'Unione europea (8),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla sicurezza stradale 2011-2020 — Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (9),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011–2020 (10),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile (11),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata» (COM(2016)0766),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)0389),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa» (COM(2012)0636),

visto il libro bianco della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

vista la relazione della Commissione dal titolo «Benefit and feasibility of a range of new technologies and unregulated measures in the field of vehicle occupant safety and protection of vulnerable road users» (benefici e fattibilità di un insieme di nuove tecnologie e misure non regolamentate nei settori della sicurezza degli occupanti dei veicoli e della protezione degli utenti vulnerabili della strada) elaborata dal Transport Research Laboratory e pubblicata il 26 marzo 2015,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'attuazione dell'obiettivo 6 degli orientamenti 2011-2020 della Commissione europea in materia di sicurezza stradale — Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (SWD(2013)0094),

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla sicurezza stradale a sostegno della dichiarazione della Valletta del marzo 2017,

visto il pacchetto «L'Europa in movimento», pubblicato dalla Commissione il 31 maggio 2017, che comprende una serie di otto iniziative legislative con particolare attenzione al trasporto su strada,

vista la risoluzione 70/260 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 aprile 2016 sul miglioramento della sicurezza stradale globale,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0330/2017),

A.

considerando che ogni anno sulle strade europee perdono la vita circa 25 500 persone e che circa 135 000 persone rimangono ferite gravemente, per cui sono necessarie misure in numero maggiore e più efficaci, adottate di concerto con gli Stati membri, per poter conseguire l'obiettivo «zero vittime»;

B.

considerando che la sicurezza stradale dipende da tre fattori, vale a dire il veicolo, l'infrastruttura e il comportamento del conducente, e che pertanto sono necessarie misure in tutte e tre le aree al fine di migliorare la sicurezza stradale e si dovrebbero inoltre adottare misure efficaci nel settore della sicurezza attiva e passiva dei veicoli;

C.

considerando che l'età media delle autovetture, dei veicoli leggeri e degli autocarri nell'Unione europea è in costante aumento e supera attualmente i 10 anni; che l'età di un veicolo incide direttamente sulle conseguenze e sulle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale;

D.

considerando che i sistemi di assistenza alla guida rendono più sicuri i veicoli e consentono altresì la partecipazione attiva e sicura alla circolazione stradale delle persone a mobilità ridotta e degli anziani;

E.

considerando che i sistemi di guida intelligenti riducono la congestione stradale, avvertono il conducente dei pericoli presenti lungo il suo itinerario e contribuiscono dunque a diminuire il rischio di incidente;

F.

considerando che la transizione verso veicoli autonomi procede speditamente e che la sicurezza stradale in generale costituisce un problema urgente, pertanto la Commissione deve presentare una revisione del regolamento sulla sicurezza generale entro e non oltre il primo trimestre del 2018; che in ogni caso ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili;

G.

considerando che, poiché il 38 % di tutti gli incidenti mortali avviene nelle aree urbane e spesso coinvolge utenti della strada vulnerabili, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli utenti della strada vulnerabili nella progettazione del traffico urbano, migliorando la loro posizione rispetto ad altre modalità di trasporto quali le automobili e gli autobus; che la Commissione dovrebbe presentare il riesame del regolamento sulla protezione dei pedoni;

H.

considerando che esiste un chiaro collegamento tra la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro degli utenti della strada professionali;

Aspetti generali

1.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli stradali efficienti e regolari sui conducenti, poiché le cause principali degli incidenti continuano a essere velocità eccessive e inadeguate rispetto alle condizioni di guida, la distrazione, la guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e l'affaticamento eccessivo, e pertanto:

a)

invita la Commissione a fissare una percentuale di veicoli delle categorie M1 e N1 da controllare;

b)

chiede alla Commissione di introdurre controlli più rigorosi per la corretta applicazione di limitazioni dell'orario di lavoro e periodi di riposo obbligatori per i conducenti che sono utenti della strada professionali;

c)

invita gli Stati membri ad assicurare un maggiore scambio delle migliori prassi, soprattutto in relazione a strategie di applicazione intelligenti, e a prevedere sanzioni dissuasive per i trasgressori;

2.

osserva che circa il 25 % di tutti gli incidenti mortali annuali nell'UE sono causati dal consumo di alcol; invita pertanto la Commissione a valutare il potenziale valore aggiunto di un'armonizzazione a livello di UE del limite di tasso alcolemico allo 0,0 % per i neopatentati nei primi due anni e per i conducenti professionali, e accoglie con favore la politica di tolleranza zero applicata da alcuni Stati membri per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza;

3.

esorta la Commissione, in considerazione della dichiarazione della Valletta sul miglioramento della sicurezza stradale rilasciata dalla presidenza maltese il 29 marzo 2017, a includere nella nuova strategia di sicurezza stradale per il decennio 2020-2030 nuovi obiettivi volti a dimezzare il numero dei feriti gravi sulle strade dell'UE;

4.

esorta gli Stati membri a migliorare significativamente le condizioni della loro infrastruttura stradale attraverso una manutenzione periodica ed efficace, anche dei cartelli stradali e dei sistemi di segnalazione, nonché opportuni miglioramenti per adeguarsi ai volumi di traffico, e a introdurre misure innovative volte a garantire la piena funzionalità e a migliorare l'interoperabilità dei sistemi di assistenza alla guida che portano alle cosiddette infrastrutture intelligenti; invita la Commissione a istituire un meccanismo volto ad assicurare che le infrastrutture stradali europee restino in condizioni adeguate;

5.

osserva che le modifiche delle infrastrutture (come alcuni tipi di barriere di sicurezza o di rallentatori) possono a volte provocare o aggravare gli incidenti, in particolare per i veicoli a motore a due ruote; invita pertanto la Commissione a proporre misure di normazione che consentano di correggere tali inconvenienti;

6.

rileva che molti conducenti non sono consapevoli della necessità di formare un corridoio di accesso per i veicoli di emergenza sulle autostrade o non sanno come farlo, pertanto invita la Commissione a fissare regole comuni per la creazione di tali corridoi nonché a lanciare una campagna di sensibilizzazione europea;

7.

osserva che per quanto riguarda pedoni e ciclisti, quasi la metà dei decessi causati da incidenti stradali riguarda persone con più di 65 anni e che gli incidenti stradali sono la principale causa di morte tra i giovani; invita pertanto gli Stati membri a far sì che le persone anziane e i giovani conducenti possano utilizzare le strade in modo sicuro, elaborando programmi ben pubblicizzati volti a prevenire il rischio di incidenti correlati all'età;

8.

osserva che pedoni e ciclisti rappresentano il 51 % delle vittime di incidenti stradali mortali nelle aree urbane e incoraggia pertanto le città a includere nei loro piani di mobilità obiettivi volti a ridurre il numero degli incidenti stradali; invita gli Stati membri a tenere maggiormente in considerazione gli utenti della strada più vulnerabili, affrontando i punti nevralgici in cui si verificano incidenti gravi, costruendo e mantenendo infrastrutture per pedoni e ciclisti maggiormente sicure nonché ampliando e modernizzando quelle esistenti, assicurando al contempo una segnaletica migliore; invita la Commissione a intraprendere ulteriori azioni a livello dell'UE che vadano oltre la disponibilità dei meccanismi di finanziamento esistenti, per consentire un miglioramento generalizzato delle infrastrutture ciclabili, e a rendere obbligatorie nuove tecnologie di sicurezza attiva e passiva per i veicoli, che proteggano in modo particolare gli utenti della strada vulnerabili;

9.

osserva che, a causa della violazione e/o del mancato rispetto del codice della strada da parte di taluni ciclisti, talvolta si vengono a creare delle situazioni che mettono in gioco la sicurezza del ciclista stesso e degli altri utenti della strada; invita la Commissione a elaborare una proposta che consenta un utilizzo più sicuro della bicicletta, consentendo ai ciclisti di rapportarsi armoniosamente alle altre forme di mobilità urbana;

10.

incoraggia gli operatori dei sistemi di trasporto intelligenti e gli operatori di trasporto pubblico a sviluppare ulteriormente le tecnologie a bordo dei veicoli che incoraggiano i conducenti a scegliere modalità di trasporto più sicure quando entrano in zone urbane;

11.

osserva che nuovi mezzi di trasporto quali le biciclette elettriche e altri ausili elettrici per la mobilità sono sempre più diffusi; invita pertanto la Commissione a esaminare senza indugio i requisiti di sicurezza per tali veicoli, e a elaborare proposte per la loro sicura integrazione nel trasporto su strada, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

12.

osserva che lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi di sicurezza devono garantire la sicurezza stradale, pertanto sarà necessario un certo periodo di adattamento; invita quindi la Commissione a prendere in considerazione il tempo necessario al loro sviluppo prima dell'attuazione della normativa tecnica specifica;

13.

ricorda che la frode dei contachilometri rimane un problema irrisolto, in particolare nel mercato delle automobili usate, come rilevato dalla Commissione nel suo studio sul funzionamento, dal punto di vista del consumatore, del mercato delle automobili usate; esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione relativa alla manipolazione o manomissione dei contachilometri attraverso misure e atti legislativi efficaci;

14.

osserva che più veicoli circolano su strada, più è probabile che si verifichino incidenti; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a promuovere forme di mobilità collettiva e condivisa, in particolare nelle aree urbane, al fine di ridurre i veicoli in circolazione, nonché misure volte ad aumentare la quota di biciclette e veicoli guidati da conducenti professionali;

15.

fa notare che le apparecchiature che devono essere obbligatoriamente tenute a bordo del veicolo variano da Stato membro a Stato membro e invita pertanto la Commissione a redigere un elenco vincolante a livello di UE degli oggetti che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di presenza a bordo;

16.

è del parere che l'UE e i suoi centri di ricerca dovrebbero svolgere un ruolo prominente nello sviluppo dei veicoli autonomi dal momento che rivoluzioneranno il settore automobilistico, soprattutto in termini di sicurezza stradale, ambito in cui si prevede che permetteranno di salvare migliaia di vite all'anno, oltre a contribuire alla digitalizzazione del mercato interno;

Sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale

17.

osserva che circa il 92 % di tutti gli incidenti è riconducibile a errori umani o all'interazione tra errori umani e veicolo e/o infrastruttura, pertanto dovrebbe essere obbligatoria l'installazione unicamente dei sistemi di assistenza alla guida che contribuiscono in modo significativo e scientificamente provato al miglioramento della sicurezza stradale, presentano un rapporto costi/benefici positivo e sono pronti per la commercializzazione; osserva, inoltre, che il conseguente aumento del prezzo dei veicoli non dovrebbe essere tanto sproporzionato da renderli economicamente inaccessibili a coloro ai quali erano destinati, e che i sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza dovrebbero essere sottoposti a regolari controlli;

18.

invita la Commissione a eseguire controlli sui suddetti dispositivi di sicurezza in sede di vigilanza del mercato dei veicoli;

19.

ritiene che i vantaggi derivanti da un miglioramento delle norme e delle attrezzatture di sicurezza possano concretizzarsi solamente se le disposizioni esistenti e future saranno attuate e applicate in modo efficace; chiede, a tal proposito, una maggiore sorveglianza a livello europeo delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici nell'Unione; invita inoltre a garantire che la sorveglianza post-commercializzazione dei veicoli su strada in tutta l'Unione sia più importante e indipendente al fine di garantire la loro continua conformità ai criteri di sicurezza;

20.

sottolinea che, qualora siano riscontrate non conformità, i consumatori europei dovrebbero poter contare su misure correttive rapide, adeguate e coordinate, compreso, ove necessario, il richiamo dei veicoli in tutta l'Unione; ritiene che gli operatori economici dovrebbero essere responsabili degli eventuali danni causati ai proprietari dei veicoli interessati a causa della non conformità o in seguito a un richiamo;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il livello di sicurezza dei veicoli attualmente in uso e a sostenere sviluppi e innovazioni che porteranno a un aumento della sicurezza dei veicoli già in uso, incentivando e promuovendo interventi di ammodernamento (retrofit) di tali veicoli mediante sistemi di sicurezza stradale con un buon rapporto costi/benefici che aiutino i conducenti a reagire in modo migliore in una situazione di rischio;

22.

invita i costruttori e gli operatori:

a)

a rendere identificabile per il conducente lo stato di attivazione di ciascun sistema di assistenza alla guida,

b)

a prevedere un meccanismo di spegnimento a due fasi per i sistemi disattivabili, per cui il conducente possa prima escludere unicamente il segnale di allarme e soltanto con un secondo comando disattivare il sistema stesso,

c)

a provvedere affinché dopo ciascun riavvio del veicolo venga ripristinata l'attivazione del sistema di assistenza alla guida; nonché

d)

a introdurre una politica tariffaria che incentivi i consumatori a scegliere veicoli dotati di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida;

23.

sottolinea che le evidenti avvertenze dovrebbero essere sufficientemente differenziate per far sì che sia possibile determinare in modo chiaro e intuitivo a quale sistema si riferisca l'assistenza e dovrebbero inoltre essere facilmente comprensibili per gli anziani, le persone con disabilità, ad esempio disturbi uditivi e visivi, e le persone a mobilità ridotta; invita pertanto le parti interessate ad adottare opportune norme uniformi, prevedendo la possibilità per gli operatori di adottare soluzioni specifiche;

24.

accoglie con favore il fatto che quasi tutte le autovetture testate nell'ambito del programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili (Euro NCAP) per i consumatori abbiano ottenuto 5 stelle e che la maggior parte dei costruttori di automobili abbia risposto positivamente alla sfida di soddisfare i nuovi requisiti del programma Euro NCAP; osserva, tuttavia, che non tutti i modelli di automobili venduti in Europa sono testati da Euro NCAP e non tutti quelli dello stesso tipo sono venduti con le stesse specifiche, e ciò può comportare una mancanza di chiarezza per i consumatori, fornendo in tal modo un grado di fiducia in un veicolo che non corrisponde alle effettive prestazioni del modello acquistato; ricorda pertanto l'importanza di una base normativa solida per i requisiti obbligatori in materia di sicurezza, onde assicurare che tutti i dispositivi di sicurezza necessari siano presenti su tutti i veicoli utilizzati e venduti nell'Unione europea;

25.

ritiene che il programma Euro NCAP dovrebbe sempre riflettere l'effettiva sicurezza di uno specifico modello di autovettura e incoraggia a rendere tale programma maggiormente ambizioso nella valutazione della sicurezza dei nuovi veicoli rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legislazione, nonché a tenere conto dei requisiti minimi aggiornati previsti dalla legislazione onde promuovere ulteriormente lo sviluppo di veicoli con standard elevati in materia di sicurezza stradale, permettendo così all'Europa di mantenere la propria ambizione e agire da leader mondiale nella sicurezza dei veicoli;

26.

invita la Commissione a concordare con la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) la definizione di norme, in modo da assicurare la coerenza a livello internazionale e limitare nel contempo al minimo le deroghe all'obbligo di installazione di sistemi di assistenza alla guida, onde migliorare diffusamente la sicurezza stradale; sottolinea inoltre che i costruttori dovrebbero produrre materiale informativo chiaro che possa aiutare i conducenti a orientarsi nei vari sistemi di assistenza alla guida e nelle loro funzioni;

27.

chiede un approccio europeo armonizzato che tenga in considerazione tutta la legislazione internazionale e nazionale esistente e ne assicuri la complementarietà;

28.

invita la Commissione ad analizzare il coinvolgimento dei veicoli per uso speciale negli incidenti in ambito urbano e, ove necessario, a sopprimere le attuali deroghe all'obbligo di installazione di sistemi di assistenza alla guida;

29.

sottolinea che l'istruzione dei conducenti dovrebbe comprendere sessioni formative periodiche e supplementari sull'utilizzo dei meccanismi obbligatori di assistenza alla guida, prestando particolare attenzione agli anziani e alle persone a mobilità ridotta; esorta le scuole guida, da un lato, a integrare nella formazione dei conducenti le questioni relative al funzionamento di tali sistemi e, dall'altro, ad abbinare il conseguimento della patente di guida a formazioni pratiche professionali su strada;

30.

rileva che gli incentivi finanziari, ad esempio quelli di natura fiscale o assicurativa, per misure quali l'installazione di ulteriori sistemi di assistenza alla guida con rilevanza per la sicurezza in veicoli nuovi e usati o la loro inclusione nella formazione dei conducenti, possono agevolare la diffusione sul mercato dei veicoli dotati di caratteristiche avanzate di sicurezza; invita gli Stati membri a considerare la possibilità di introdurre tali meccanismi;

31.

invita la Commissione a imporre agli operatori di mercato di prevedere l'uso di standard e interfacce aperti che miglioreranno ulteriormente l'interoperabilità, in modo da poter svolgere test indipendenti mediante l'accesso ai pertinenti dati del veicolo e di sistema, inclusi gli aggiornamenti, e far sì che tali controlli possano essere svolti da qualunque professionista qualificato, nel rispetto dei dati protetti da proprietà industriale e della proprietà intellettuale;

32.

sottolinea che si dovrebbe assicurare un livello elevato di protezione e conservazione dei dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali, e garantire un livello elevato di sicurezza informatica, in modo da escludere nuovi rischi di incidente dovuti alla manipolazione a distanza dei sistemi di bordo o a conflitti di compatibilità; raccomanda di esaminare il principio della titolarità dei dati;

33.

sottolinea l'importanza di utilizzare informazioni affidabili su posizione e ora provenienti da sistemi di posizionamento satellitare e di applicare il sistema EGNOS/GNSS alla sicurezza attiva su strada; ritiene che debbano essere compiuti sforzi maggiori al fine di ottenere una precisione del sistema EGNOS/GNSS in termini di sicurezza attiva su strada inferiore a un metro, con l'obiettivo di passare dalla capacità del sistema di ridurre la velocità del veicolo alla capacità di intervenire automaticamente e deviare la traiettoria del veicolo; chiede la promozione di una maggiore sicurezza stradale mediante l'integrazione dei dati EGNOS/GNSS nei sistemi di controllo a bordo;

Misure di sicurezza per la prevenzione degli incidenti

34.

accoglie favorevolmente il fatto che i sistemi di frenata d'emergenza siano già obbligatori, dal novembre 2015, su tutti i nuovi camion e autobus dell'UE; invita tuttavia la Commissione a rendere obbligatoria l'installazione di sistemi di frenata automatica d'emergenza con rilevamento di pedoni, ciclisti, veicoli a motore leggeri a due ruote e motociclisti, su autovetture, veicoli commerciali leggeri, autobus e, in particolare, autocarri, poiché in virtù dell'efficace frenata autonoma e del ridotto spazio di frenata che ne consegue, essi possono contribuire notevolmente alla prevenzione degli incidenti stradali;

35.

invita a progettare la parte anteriore degli autocarri in modo più sicuro in termini di una migliore visione dei pedoni e dei ciclisti, nonché barriere volte a evitare le collisioni e ad attenuarne le conseguenze;

36.

chiede l'installazione obbligatoria di sistemi intelligenti di adattamento della velocità disattivabili, indicanti i limiti di velocità, i segnali di stop e i semafori e che si attivano per aiutare i conducenti a rispettare i limiti di velocità; invita gli Stati membri ad assicurare che i segnali stradali siano mantenuti in ottime condizioni e che la segnaletica orizzontale e verticale sia ben leggibile; sottolinea che, per il corretto funzionamento dei sistemi di assistenza intelligenti occorre essere in possesso di mappe stradali online aggiornate con l'indicazione degli attuali limiti di velocità;

37.

sottolinea che per migliorare la sicurezza stradale è necessario far sì che la decelerazione dei veicoli sia più facile da rilevare per gli altri utenti della strada mediante indicatori luminosi univoci sui veicoli, e si attende l'utilizzo obbligatorio di un segnalatore di frenata d'emergenza sotto forma di una luce di arresto lampeggiante o di luci di pericolo lampeggianti;

38.

sottolinea che, alla luce della sua rilevanza per la sicurezza stradale, si dovrebbe prevedere l'obbligo di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia disattivabile che non solo segnali ma intervenga anche in modo adeguato, senza tuttavia impedire l'intervento diretto del conducente; rileva che, per poter utilizzare tale sistema di avviso, occorre che la segnaletica stradale sia mantenuta in condizioni tali da essere chiaramente riconosciuta;

39.

sottolinea che l'ampliamento della visione diretta del conducente nei veicoli commerciali pesanti e negli autobus e la riduzione o eliminazione degli angoli morti di visibilità sono essenziali per il miglioramento della sicurezza stradale di tali veicoli; invita pertanto la Commissione a imporre norme ambiziose e differenziate sulla visione diretta nonché a prescrivere l'installazione obbligatoria di sensori e telecamere anteriori, laterali e posteriori e di sistemi di assistenza alla svolta, assicurando che tali misure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/719 e non conducano a ritardi rispetto ai termini di attuazione da essa previsti;

40.

sottolinea la necessità di creare i presupposti per l'installazione di etilometri blocca-motore e sistemi per il riconoscimento della distrazione o sonnolenza del conducente e sollecita l'utilizzo di interblocchi con rilevatori del tasso alcolemico per i conducenti professionali e per i conducenti che hanno provocato un incidente sotto l'effetto dell'alcol e hanno pertanto precedenti legati all'alcol, quale misura per la reintegrazione;

41.

osserva che i veicoli commerciali pesanti sono coinvolti nel 15 % degli incidenti mortali e che circa 1 000 utenti della strada vulnerabili perdono la vita ogni anno in incidenti con veicoli pesanti; invita pertanto la Commissione ad accelerare l'imposizione ai veicoli commerciali pesanti di norme ambiziose e differenziate sulla visione diretta, sui sistemi intelligenti di adattamento della velocità e sui sistemi di frenata d'emergenza con rilevamento di ciclisti e pedoni;

Misure di sicurezza per la mitigazione delle conseguenze degli incidenti

42.

osserva che la pressione degli pneumatici assume una notevole importanza per la sicurezza stradale e il consumo di carburante, come pure per le emissioni; invita pertanto la Commissione a prevedere l'introduzione obbligatoria di sistemi diretti di monitoraggio della pressione degli pneumatici; invita inoltre la Commissione a recepire nel diritto dell'UE gli emendamenti relativi ai sistemi per la misurazione della pressione degli pneumatici al fine di soddisfare in condizioni reali le condizioni concordate in sede di UNECE;

43.

ritiene necessaria l'installazione obbligatoria di un sistema intelligente di segnalazione di cinture di sicurezza non allacciate per tutti i sedili anteriori su tutti i veicoli e per i sedili posteriori sui veicoli di categoria M1 ed N1;

44.

reputa importante l'installazione obbligatoria di un sistema automatizzato di regolazione delle cinture di sicurezza al fine di prevenire lesioni al collo;

45.

invita la Commissione a estendere l'obbligo di installazione del dispositivo eCall sulle motociclette, sui veicoli commerciali pesanti e sugli autobus a partire dal 2019 e a renderlo disponibile anche per eventuali interventi di ammodernamento al fine di massimizzare la copertura dei veicoli su strada;

46.

chiede l'elaborazione di statistiche sugli incidenti accurate e affidabili a livello di UE, ivi compresi statistiche sulle cause d'incidente, dati sull'esposizione e un elenco delle lesioni e delle persone coinvolte negli incidenti, e osserva che un registratore di dati di eventi in caso di incidente può essere particolarmente utile, assicurando tuttavia l'anonimato dei dati e il loro utilizzo unicamente a fini di studio sugli incidenti;

47.

chiede la raccolta di dati a livello dell'UE relativi ai decessi e alle lesioni all'interno di autovetture che non sono da ricondursi a collisioni; osserva che non sono disponibili dati sulle vittime di colpo di calore all'interno di autovetture;

48.

chiede regole di sicurezza antincendio migliori per gli autobus e i pullman di diverse potenze, inclusi gli autobus a GNC, per massimizzare la protezione della sicurezza dei passeggeri;

49.

osserva che il dispositivo di protezione antincastro anteriore ridisegnato dei veicoli commerciali pesanti potrebbe ridurre gli incidenti mortali del 20 % in caso di collisione frontale tra un'autovettura e un veicolo pesante; invita la Commissione a rendere obbligatorio il dispositivo di protezione antincastro anteriore con assorbimento dell'energia migliorato su tutti i nuovi veicoli pesanti;

50.

chiede l'introduzione di crash test obbligatori anteriori, laterali e posteriori per:

a)

veicoli fuoristrada (SUV) con seduta rialzata e peso massimo superiore a 2 500 kg, nonché

b)

veicoli elettrici e altre nuove tecnologie di propulsione;

51.

invita la Commissione ad aggiornare anche i requisiti di prova dei sistemi di sicurezza passiva dei veicoli a motore, al fine di includervi la protezione di tutti gli utenti della strada vulnerabili, compresi non solo i pedoni ma anche i ciclisti, negli impatti frontali e posteriori;

52.

invita la Commissione ad assicurare che il mercato abbia un tempo sufficiente e realistico per adattarsi a queste misure;

53.

sottolinea che la direttiva (UE) 2015/719 relativa a pesi e dimensioni dei veicoli commerciali pesanti presenta grandi potenzialità per migliorare la sicurezza degli autocarri; invita la Commissione ad accelerare i lavori su tale direttiva e a presentare la propria valutazione senza indugio;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.

(3)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.

(4)  GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9.

(5)  GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1.

(6)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.

(7)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 155.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2017)0228.

(9)  GU C 75 del 26.2.2016, pag. 49.

(10)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 54.

(11)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/10


P8_TA(2017)0427

Utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sull'utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico (2016/2245(INI))

(2018/C 356/02)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 174 e l'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (4),

visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (5),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (6),

visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (7),

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali (8),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane dell'UE (9),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 concernente la relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (10),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) (11),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea (12),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni (13),

vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate (14),

vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa (15),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le generazioni (16),

vista la relazione 2015 della Commissione sull'invecchiamento demografico: proiezioni economiche e di bilancio dei 28 Stati membri dell'UE (2013-2060) (European Economy n. 3/2015),

vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo «Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere lo sviluppo e il buon governo nelle città e nelle regioni dell'UE», del 23 luglio 2014,

vista la comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo «Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano» (COM(2017) 0252),

vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 dal titolo «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» (COM(2009)0180),

vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007 dal titolo «Promuovere la solidarietà tra le generazioni» (COM(2007)0244),

vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 dal titolo «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» (COM(2006)0571),

vista la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo «Libro verde: Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici» (COM(2005)0094),

vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 16 giugno 2016 sulla risposta dell'UE alla sfida demografica (17),

visto lo studio del settembre 2013 realizzato dalla direzione generale delle politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione, dal titolo «Come affrontare le sfide di carattere demografico con le politiche regionali e di coesione?»,

vista la pubblicazione dell'ORATE dal titolo «Revealing territorial potentials and shaping new policies in specific types of territories in Europe: islands, mountains, sparsely populated and coastal regions» (18) (Rivelare le potenzialità territoriali e forgiare nuove politiche in specifici tipi di territori in Europa: isole, montagne, regioni scarsamente popolate e costiere),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0329/2017),

A.

considerando che oggi il cambiamento demografico è una realtà europea e mondiale nonché una sfida chiave, non solo a livello generale, ma anche per lo sviluppo locale e per le politiche di valorizzazione del territorio nell'Unione europea, unitamente alle problematiche dell'occupazione, alla globalizzazione incontrollata, ai cambiamenti climatici, alla transizione verso economie a basse emissioni di carbonio, alle sfide poste dall'evoluzione industriale e tecnologica e all'inclusione sociale ed economica;

B.

considerando che, come nella maggior parte delle società postindustriali, la popolazione europea è caratterizzata da diversi decenni da un innalzamento del tasso di longevità e da un basso tasso di fertilità, che rischiano di modificare la struttura della popolazione e la piramide delle età e comportano effetti collaterali quali la diminuzione della popolazione in età lavorativa e l'invecchiamento della popolazione; che la crisi economica che ha colpito l'intera Unione europea ha avuto un forte impatto su molte zone e regioni, soprattutto rurali, determinando in particolare povertà e spopolamento; che un persistente divario retributivo di genere e un crescente divario pensionistico ostacolano fortemente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

C.

considerando che il rapido aumento della popolazione nei paesi in via di sviluppo e il declino demografico nell'Unione europea sono destinati a tradursi in un calo della quota percentuale della popolazione dell'Unione europea rispetto alla popolazione mondiale, che secondo le stime passerà dal 6,9 % del 2015 al 5,1 % nel 2060 (19);

D.

considerando che si prevede che 132 regioni NUTS di livello 2 su 273 assisteranno a una diminuzione della popolazione tra il 2015 e il 2050 (20); che tale diminuzione inciderà soprattutto sulle unità amministrative locali;

E.

considerando che l'obiettivo prioritario per l'Unione e per tutti i suoi Stati membri è la promozione della crescita nelle sue tre dimensioni, ossia di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

F.

considerando che i fattori geografici o demografici esacerbano i problemi di sviluppo; che, pertanto, il trattato di Lisbona ha incluso la coesione territoriale negli obiettivi di coesione economica e sociale;

G.

considerando che il cambiamento demografico non interessa tutti i paesi e tutte le regioni in maniera uniforme, a causa sia delle sue dinamiche naturali, sia dei movimenti migratori che esso implica; che si assiste a un aumento della popolazione nella maggior parte delle zone urbane e, soprattutto, metropolitane, e a un declino nella maggioranza delle zone rurali e remote, con situazioni molto diversificate nelle regioni ultraperiferiche; che tali squilibri rappresentano importanti sfide sia per le zone colpite dallo spopolamento sia per quelle interessati da un afflusso di popolazione; che le zone isolate e le zone ad accesso limitato sono le più esposte al calo demografico; che, d'altra parte, occorre evidenziare le conseguenze della cosiddetta suburbanizzazione, la quale, a seguito di importanti spostamenti della popolazione dalle grandi città verso le zone circostanti, esercita pressione sugli enti locali e regionali nei pressi delle grandi città;

H.

considerando che le regioni europee non sono territori omogenei e che possono contenere al loro interno sacche di disoccupazione o di povertà e fronteggiare sfide particolari, soprattutto in termini di cambiamento demografico, il che rende indispensabile l'introduzione di strumenti mirati per ridurre le disparità infra-regionali e favorire un migliore equilibrio territoriale tra le zone urbane, suburbane e rurali;

I.

considerando che le donne, e in particolare le madri sole, sono maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione;

J.

considerando che il cambiamento demografico rende difficile garantire la coesione sociale e il benessere di tutta la popolazione e favorire uno sviluppo economico equilibrato; che il cambiamento demografico ha conseguenze a livello delle infrastrutture, dell'accessibilità e della qualità dei servizi, il che determina in particolare fratture in termini di connettività oppure il fenomeno dei «deserti sanitari», spesso in conseguenza dello scarso collegamento tra la popolazione urbana e quella rurale;

K.

considerando che il cambiamento demografico comporta importanti sfide strategiche in diverse zone, correlate a un'ampia gamma di ambiti della politica di coesione; che la politica regionale e i suoi fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), compreso il Fondo di coesione, costituiscono strumenti chiave per affrontare tale cambiamento;

L.

considerando che le zone non urbanizzate dell'Unione europea ospitano 113 milioni di persone, 12 milioni di aziende agricole e 172 milioni di ettari di terreni agricoli e contribuiscono ampiamente alle economie, alle culture e agli ecosistemi europei;

M.

considerando che la presenza di infrastrutture adeguate e una sufficiente offerta di servizi sono fattori importanti per gestire l'assetto demografico delle zone scarsamente popolate e affette da uno squilibrio demografico dovuto ai movimenti migratori, nelle quali gli investimenti e i posti di lavoro assumono un ruolo rilevante;

N.

considerando che infrastrutture adeguate, l'accesso ai servizi pubblici e posti di lavoro di buona qualità sono fattori importanti che incidono sul desiderio di rimanere in una determinata zona;

O.

considerando che le donne sono maggiormente esposte alla povertà e all'esclusione sociale rispetto agli uomini, soprattutto nel caso delle donne con più di 60 anni di età;

P.

considerando che il cambiamento demografico ha incidenze più significative sulle regioni in ritardo di sviluppo;

Q.

considerando che il cambiamento demografico che interessa le zone rurali ha gravi conseguenze, non solo demografiche, ma anche economiche e sociali, genera una frammentazione territoriale e inficia la qualità di vita e l'ambiente;

R.

considerando che la parità tra donne e uomini rappresenta un diritto fondamentale, un valore comune dell'UE e una condizione necessaria per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di crescita, occupazione e coesione sociale;

S.

considerando che la parità tra uomini e donne rappresenta un importante strumento di sviluppo economico e di coesione sociale;

T.

considerando che il cambiamento demografico negativo aumenta la domanda di una maggiore solidarietà tra le generazioni;

Aspetti generali

1.

sottolinea che il cambiamento demografico comporta forti pressioni economiche, sociali, di bilancio e ambientali sui governi e sulle autorità regionali e locali degli Stati membri in termini di fornitura di servizi pubblici, soprattutto servizi previdenziali e sociali, edilizia e gestione delle infrastrutture e di garanzia della conservazione degli ecosistemi attraverso una pianificazione territoriale sostenibile; rileva che tali pressioni saranno esacerbate dalla riduzione della popolazione attiva e dall'aumento del rapporto di dipendenza; sottolinea il ruolo essenziale di servizi pubblici e privati di elevata qualità; evidenzia l'importanza di servizi pubblici e privati accessibili, di elevata qualità e a prezzi abbordabili quale strumento per assicurare l'uguaglianza di genere;

2.

ritiene che il cambiamento demografico debba essere affrontato in maniera coordinata attraverso l'azione di tutte le autorità europee, nazionali, regionali e locali, applicando strategie di adeguamento che tengano conto delle realtà locali e regionali e realizzando un'effettiva «governance multilivello» non solo nell'elaborazione di queste politiche specifiche destinate a determinate regioni, ma anche nella loro attuazione; è del parere che una tale risposta coordinata e integrata dovrebbe essere intesa a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a offrire loro migliori opportunità economiche, nonché a investire nella qualità, nella disponibilità e nell'accessibilità economica dei servizi sociali e pubblici nelle regioni interessate; ritiene che i rappresentanti della società civile e le altre parti interessate dovrebbero essere coinvolti in tale processo; sottolinea che qualunque approccio globale deve riflettere il ruolo delle città, delle zone rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che affrontano problemi specifici relativi alla situazione geografica o demografica, ragion per cui occorre tener conto anche delle sfide specifiche per le regioni ultraperiferiche, le regioni più settentrionali scarsamente popolate e le regioni insulari, transfrontaliere o montane, come esplicitamente riconosciuto dal trattato di Lisbona; invita gli Stati membri e la Commissione a tener conto degli effetti delle diverse politiche sulla parità di genere e i cambiamenti demografici;

3.

riconosce che il cambiamento demografico, pur determinando nuove sfide, apporta anche opportunità di sviluppo a livello locale, date dai cambiamenti nella domanda delle società urbane, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, il tempo libero e il riposo e dalle potenzialità dei settori agricolo, silvicolo e della pesca grazie a prodotti di qualità, sicuri e differenziati; ritiene che il turismo rurale in generale e l'ecoturismo, il commercio elettronico, i servizi basati sulla comunità e l'economia d'argento in particolare forniscano altresì opportunità di sviluppo a livello locale, valorizzando i prodotti endogeni agricoli o non agricoli come i manufatti artigianali, i ricami e i lavori di ceramica, tramite un sistema europeo di protezione delle indicazioni geografiche; rileva, a tale proposito, l'importanza delle strategie di specializzazione intelligente per aiutare le regioni e i territori locali a identificare le attività a elevato valore aggiunto e costruire ecosistemi d'innovazione attrattivi, a partire da una vera strategia di sviluppo rurale multifunzionale che integri l'economia circolare nella pianificazione regionale; sottolinea l'importanza del settore dell'agriturismo, che contribuisce a mantenere dinamiche le realtà rurali; sottolinea l'importanza del dialogo sociale e del coinvolgimento delle parti sociali, unitamente alle altre parti interessate e alle autorità a livello locale, in tutte le fasi di programmazione e attuazione dei fondi SIE, al fine di prevedere meglio gli effetti del cambiamento demografico sui mercati del lavoro locali ed elaborare nuove strategie per affrontare tali sfide;

Caratteristiche del cambiamento demografico nell'Unione europea

4.

osserva che i principali problemi correlati al cambiamento demografico attualmente registrato in molte regioni dell'Unione sono l'invecchiamento dovuto alla dissoluzione della piramide demografica, il crollo dei tassi di natalità e, quindi, la drastica riduzione della popolazione infantile e giovanile, il costante spopolamento, la carenza di manodopera qualificata, l'assenza di posti di lavoro, l'emigrazione dei giovani per mancanza di opportunità di lavoro e i cambiamenti della struttura demografica; riconosce che l'attuale politica agricola, la perdita di attività, prodotti e sistemi di produzione tradizionali, di forza lavoro e di conoscenze pratiche locali, l'invisibilità lavorativa delle donne, lo scarso spirito imprenditoriale, il ritardo di sviluppo o l'incapacità di competere delle regioni dovuta alla mancanza di investimenti, la perdita di biodiversità, l'avanzamento dello strato erbaceo nei boschi e il rischio di incendi rappresentano ulteriori problemi importanti connessi al cambiamento demografico; sottolinea che l'impatto di tali tendenze si differenzia in modo significativo da una regione all'altra, in parte a causa della massiccia migrazione di popolazione verso i grandi centri urbani in cerca di opportunità lavorative;

5.

sottolinea che uno degli obiettivi principali della politica demografica dell'UE dovrebbe essere quello di tenere conto di tutti i territori che devono far fronte agli squilibri demografici e delle loro specificità, fattori ai quali la politica di coesione cerca di adeguarsi da tempo e dovrà adeguarsi ancor più dopo il 2020; ribadisce che il cambiamento demografico interessa tutte le zone, siano esse rurali o urbane, ma che le sue implicazioni sono diverse e dipendono da fattori eterogenei quali l'intensità e la velocità con cui si manifesta tale cambiamento o il fatto che esso interessi regioni che accolgono l'immigrazione o regioni con una popolazione in declino;

6.

sottolinea la necessità di promuovere e sostenere le aziende agricole rurali e di montagna di piccole e medie dimensioni, le quali, utilizzando tecniche e metodi di produzione tradizionali che sfruttano in modo integrato e sostenibile le risorse naturali (quali i pascoli e i diversi tipi di colture foraggere), producono prodotti con specifiche caratteristiche di qualità e potrebbero servire a invertire o a ridurre la tendenza allo spopolamento di queste zone;

7.

sottolinea che i fenomeni demografici che interessano l'Unione non sono nuovi, ma che la loro intensità oggi è aumentata come mai era accaduto in passato, soprattutto a causa delle pressioni sociali ed economiche; richiama l'attenzione sul numero sempre crescente di anziani (circa due milioni di persone l'anno raggiungono la soglia dei 60 anni di età), il che ha effetti sulla pianificazione territoriale, degli alloggi, dei trasporti e di altri tipi di infrastrutture e servizi; prende atto con preoccupazione che le regioni caratterizzate da un deciso calo della popolazione in età lavorativa risentiranno in modo particolarmente acuto delle sfide demografiche; riconosce che la mancanza di investimenti, la precarietà delle infrastrutture, la bassa connettività, l'accesso limitato ai servizi sociali e la mancanza di posti di lavoro sono tra i principali fattori che contribuiscono allo spopolamento; sottolinea che i cambiamenti demografici possono avere un considerevole impatto sulle pensioni e in particolare sulla sostenibilità ambientale, in quanto sia lo spopolamento delle zone rurali che la crescente urbanizzazione incidono sugli ecosistemi, la conservazione della natura e l'uso delle risorse naturali, con implicazioni particolari per quanto concerne la destinazione dei suoli urbani, le infrastrutture, i mercati immobiliari e il verde;

8.

ritiene che la dimensione di genere del cambiamento demografico debba essere presa in considerazione in maniera trasversale, in quanto le regioni colpite dal calo demografico sono anche afflitte da squilibri in termini di genere ed età a causa dell'emigrazione; ritiene che le sfide demografiche possano e debbano essere affrontate in un quadro politico favorevole alla parità tra uomini e donne, motivo per cui l'aspetto del genere deve essere preso in considerazione in tutti i dibattiti concernenti le questioni demografiche; è pertanto del parere che l'integrazione della dimensione di genere nell'ambito di tutti i fondi SIE dovrebbe essere ulteriormente rafforzata in futuro;

9.

ricorda che la strategia Europa 2020 affronta le sfide demografiche nella maggior parte delle sue sette iniziative faro, concepite per superare i problemi e stabilire le priorità fondamentali dell'Unione in materia di occupazione, innovazione, istruzione, riduzione della povertà, nonché clima ed energia; sottolinea che una parte fondamentale dell'applicazione di detta strategia e delle sue iniziative faro si basa sul sostegno finanziario degli strumenti della politica di coesione, incluse le disposizioni volte a contrastare il cambiamento e l'invecchiamento demografico e che tali dimensioni devono essere evidenziate in tutti gli strumenti dell'Unione europea;

10.

ritiene che le sfide legate alla diminuzione e all'invecchiamento della popolazione richiederanno nuove valutazioni obiettive, complete e approfondite di molti programmi e politiche consolidati in ambito economico, sociale e politico, che dovranno includere una prospettiva a lungo termine;

Coordinamento delle politiche dell'Unione europea

11.

chiede un maggior coordinamento degli strumenti dell'UE, in particolare la politica agricola comune (PAC), i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), la cooperazione territoriale europea, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il meccanismo per collegare l'Europa, in modo da garantire un approccio più completo al cambiamento demografico; suggerisce che, dal momento che i meccanismi finora utilizzati non hanno saputo far fronte al peggioramento degli squilibri demografici, sia necessaria una revisione delle politiche esistenti e del funzionamento di tutti tali meccanismi; si compiace, in tale ambito, degli sforzi per massimizzare le sinergie fra i fondi SIE e il FEIS; invita nuovamente la Commissione ad adottare una strategia per il cambiamento demografico che dia priorità ai seguenti ambiti: il lavoro dignitoso e la qualità delle relazioni industriali, con particolare riferimento alle nuove forme di lavoro e alla loro funzione sociale, la dimensione territoriale delle politiche di promozione dell'attività economica e dell'occupazione, la promozione delle infrastrutture come fattore di localizzazione delle imprese, per garantire accesso e competitività alle zone che affrontano sfide demografiche, la generalizzazione della copertura delle TIC a qualità e prezzi competitivi nei territori con minore densità demografica, la fornitura dei servizi di base dello Stato sociale alle zone che affrontano sfide demografiche, il trasporto pubblico su scala locale per garantire l'accesso ai servizi pubblici, le politiche volte a migliorare l'equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa, un rinnovo generazionale sostenibile e l'assistenza alle persone a carico, le politiche di accoglienza, integrazione e rimpatrio di immigrati e rifugiati e la diffusione di nuovi quadri più attraenti per la promozione della vita rurale; sottolinea l'importanza delle attuali iniziative, quali il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, la domotica per le categorie deboli e i centri della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT «Digital» e «Health»; invita la Commissione a tenere conto delle soluzioni già messe a punto da tali iniziative nell'affrontare le sfide demografiche che interessano le regioni europee; sottolinea l'importanza del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente per sostenere l'istruzione e la formazione nelle zone a rischio di spopolamento; ritiene che l'iniziativa «Legiferare meglio» debba includere, nell'analisi d'impatto che precede qualunque iniziativa legislativa europea, il possibile impatto sui fattori demografici;

12.

sottolinea l'importanza che l'UE integri gli aspetti demografici in tutto lo spettro delle sue politiche, comprese le sue voci di bilancio, al fine di consentire lo sviluppo di tali politiche, segnatamente per quanto riguarda la coesione, l'occupazione, l'agricoltura, l'ambiente, la società dell'informazione, il settore RSI (ricerca, sviluppo e innovazione), l'occupazione, l'istruzione, la politica sociale e i trasporti; ritiene necessario includere i risultati delle relazioni sull'impatto demografico nella definizione delle sue politiche e tenere conto dei criteri demografici nella valutazione dei risultati e degli effetti indesiderati di tali politiche, al fine di favorire un approccio al cambiamento demografico che includa la partecipazione delle autorità regionali e locali; è del parere che occorra prestare particolare attenzione alle zone rurali, che risentono di queste problematiche demografiche in modo particolarmente acuto; sottolinea in tale contesto il potenziale dell'iniziativa «piccoli comuni intelligenti», grazie alla quale, con l'ausilio di tecnologie moderne come 5G e innovazione, è possibile rivitalizzare le comunità rurali; sottolinea inoltre l'importanza di intensificare la cooperazione tra le zone rurali e quelle urbane; sottolinea l'importanza di garantire l'accesso universale a servizi pubblici e infrastrutture di elevata qualità ed economicamente accessibili, compresi i servizi pubblici e le infrastrutture digitali, in particolare per i bambini, i giovani e gli anziani, al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire l'uguaglianza di genere e mitigare gli effetti del cambiamento demografico; sottolinea l'importanza di fornire soprattutto nelle zone a rischio di spopolamento nuove opportunità di impiego retribuito, al fine di preservare le comunità e di creare le condizioni per facilitare l'equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa; ritiene importante insistere su una visione geografica globale delle zone urbane e rurali come spazi funzionali complementari; sottolinea che è necessario conseguire una maggiore integrazione tra i diversi fondi per ottenere un reale sviluppo locale partecipativo e sostenibile; osserva che le politiche dell'UE volte ad affrontare le sfide demografiche dovrebbero mirare ad essere più complete e meglio coordinate tra gli Stati membri e anche a livello trasversale; ricorda che l'Unione non solo garantisce fondi per lo sviluppo territoriale ma organizza altresì in buona misura la capacità delle autorità locali e regionali di utilizzare i loro fondi per contrastare le disparità socioterritoriali; insiste sul fatto che, per quanto l'ammodernamento degli aiuti di Stato abbia semplificato e aumentato le eccezioni per le quali non vige l'obbligo di notifica, il quadro in vigore è ancora estremamente complesso e oneroso per le autorità locali e regionali di minori dimensioni; ritiene che, nonostante la normativa sugli appalti pubblici sia stata semplificata nel 2014, esistano ancora troppe barriere affinché i piccoli enti locali e regionali possano migliorare il tessuto produttivo di queste zone sensibili;

13.

ritiene che l'UE debba sostenere politiche in materia di migrazione e di integrazione negli Stati membri, nel rispetto dei diritti e delle competenze degli Stati membri stessi, nonché del principio di sussidiarietà, al fine di mitigare le tendenze demografiche negative; sottolinea il ruolo di rilievo delle politiche volte a favorire la nascita di nuove famiglie e a sostegno delle famiglie; reputa che gli enti locali e regionali debbano avere la facoltà di applicare efficacemente le politiche d'integrazione sul campo; ritiene che gli enti locali e regionali dovrebbero essere attori importanti nelle misure adottate per far fronte alle sfide demografiche; chiede che l'analisi annuale della crescita e le raccomandazioni specifiche per paese tengano conto delle disparità regionali e degli squilibri intraregionali negli Stati membri; ritiene che nelle regioni frontaliere tale cooperazione debba tener conto anche delle esigenze e della portata delle iniziative transfrontaliere; raccomanda lo sviluppo di programmi di formazione su tali temi, ai fini di una loro migliore e comprensione e di una maggiore sensibilizzazione in merito alle poste in gioco; è del parere che per affrontare i problemi demografici occorra un approccio integrato in tutta Europa e che la soluzione del problema in una parte del continente non dovrebbe avere ripercussioni negative su altre zone d'Europa; chiede la creazione, a livello europeo, di reti per lo scambio delle migliori pratiche e competenze attraverso cui gli enti regionali e locali e gli attori della società civile possano apprendere gli uni dagli altri in che modo affrontare i problemi derivanti dal cambiamento demografico;

Rafforzamento dell'efficacia dei fondi europei

14.

sottolinea che i fondi SIE devono affrontare più efficacemente il cambiamento demografico nel prossimo periodo di programmazione attraverso una maggiore e più specifica attenzione al cambiamento demografico come ambito prioritario nei regolamenti finali e la diffusione di orientamenti che assistano gli Stati membri, le regioni e i governi locali, valutando il potenziale dei fondi SIE nel far fronte al cambiamento demografico al momento della progettazione e applicazione degli accordi di associazione e dei programmi operativi, un approccio più dinamico alla formulazione delle politiche demografiche e allo scambio di buone pratiche ed esperienze per l'apprendimento istituzionale, un sostegno tecnico alle autorità di gestione e alle parti locali interessate per l'applicazione di politiche efficaci che affrontino il cambiamento demografico a livello sia nazionale che regionale e la partecipazione attiva obbligatoria degli enti locali nella progettazione, gestione e valutazione interna dei programmi di esecuzione dei fondi e la necessaria identificazione delle zone interessate da sfide demografiche al livello NUTS e al livello delle unità amministrative locali; incoraggia l'offerta di assistenza e di formazione tecnica ai soggetti locali interessati e alle autorità di gestione, allo scopo di attuare politiche efficaci che affrontino il cambiamento demografico a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che le sovvenzioni regionali al livello NUTS 2 nascondano, in alcuni Stati membri, disuguaglianze socioterritoriali, intraregionali e finanche sovraregionali; chiede che le mappe dell'Unione adottino una scala adeguata per riflettere i problemi sul territorio, contribuendo così alla destinazione degli aiuti alle zone più sfavorite;

15.

chiede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisca maggiormente e fornisca maggiore sostegno a favore delle zone con alti tassi di invecchiamento, ruralità ed esodo demografico, affinché esse possano migliorare le loro infrastrutture di trasporto e delle telecomunicazioni, ridurre il divario digitale (anche tra le generazioni) e disporre di servizi pubblici migliori; evidenzia, in tale contesto, l'importanza del settore della sanità elettronica; invita gli Stati membri e le regioni a indirizzare meglio gli investimenti disponibili per affrontare i cambiamenti demografici e il loro impatto;

16.

esorta la Commissione a utilizzare gli strumenti della politica di coesione per contenere la crescente migrazione dalle zone scarsamente popolate, nelle quali la presenza di infrastrutture adeguate e una sufficiente offerta di servizi sono presupposti indispensabili, in particolar modo per trattenere le famiglie con bambini;

17.

sottolinea che il Fondo sociale europeo (FSE) dovrebbe rafforzare la propria attività di formazione e istruzione destinata ai giovani, promuovere l'occupabilità, favorire un migliore equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa e contrastare l'esclusione sociale e digitale delle persone in età avanzata; sottolinea inoltre che il fondo dovrebbe essere maggiormente orientato a migliorare le prospettive occupazionali attraverso programmi preparatori destinati agli abitanti delle regioni in declino e promuovendo l'inclusione sociale e digitale delle donne, dei giovani e degli anziani in tali regioni; sottolinea, a tale riguardo, che in futuro il sostegno delle regioni remote da parte del FSE prenderà maggiormente in considerazione l'equilibrio tra la vita privata e l'attività lavorativa; invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire, nell'ambito dei fondi esistenti, un fondo con destinazione specifica destinato alle zone con gravi e permanenti svantaggi demografici; chiede che l'erogazione del fondo sia effettuata accordando priorità alle linee a breve, medio e lungo termine; rileva l'importanza di includere il Fondo di coesione nelle future strategie per reagire al cambiamento demografico, rammentando che tale fondo è stato costituito con l'obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE; considera che sia importante sostenere maggiormente attraverso il FSE le piccole organizzazioni che sviluppano e gestiscono progetti sociali innovativi e progetti pilota transnazionali a livello dell'UE concernenti le problematiche sociali e occupazionali, al fine di favorire la cooperazione regionale, transfrontaliera, transnazionale e macroregionale innovativa e far fronte alle sfide comuni derivanti dal cambiamento demografico;

18.

si rammarica del fatto che, come evidenziato nella relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea, la Garanzia per i giovani istituita dall'UE, che dovrebbe essere destinata ad aiutare i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, abbia compiuto progressi limitati e conseguito risultati che non rispecchiano le aspettative iniziali;

19.

reputa che, per evitare divari territoriali, il FEIS debba favorire le regioni meno dinamiche sul piano demografico incrementando gli investimenti in settori prioritari dell'Unione quali l'energia, i trasporti, l'istruzione, l'imprenditorialità, l'innovazione, la ricerca, le piccole e medie imprese, l'istruzione o l'infrastruttura sociale; ritiene che la futura politica di coesione dopo il 2020 debba discutere la possibilità di conferire uno statuto speciale alle regioni caratterizzate da uno svantaggio demografico;

Futuro della politica di coesione nell'affrontare il cambiamento demografico

20.

ritiene che la politica di coesione disponga degli strumenti adeguati per contribuire a far fronte al cambiamento demografico, soprattutto in connessione con altre politiche a livello unionale, nazionale e regionale, sia dal punto di vista dell'invecchiamento sia della perdita di popolazione e che, pertanto, debba svolgere un ruolo più rilevante per sostenere le regioni e fornire flessibilità nell'adattamento al cambiamento demografico; ritiene che ciò dovrebbe riflettersi anche nei regolamenti propri a ciascun fondo per affrontare il cambiamento demografico, nel quadro del suo mandato esplicito a titolo dell'articolo 174 del TFUE; chiede una definizione precisa del concetto di «gravi e permanenti svantaggi demografici» di cui all'articolo 174 del TFUE e all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 1303/2013, così da rendere le sfide demografiche quantificabili in termini statistici; sottolinea l'importanza dei collegamenti fra zone urbane e rurali e invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di completare le strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile mediante partenariati finalizzati allo sviluppo sostenibile delle zone urbane e rurali; ritiene che la Commissione debba adottare misure dinamiche per prevenire gli effetti negativi del cambiamento demografico e fornire assistenza tecnica alle regioni maggiormente interessate dallo spopolamento;

21.

sottolinea che la politica di coesione dovrebbe promuovere l'occupabilità e l'inclusione delle donne, in special modo delle madri che hanno difficoltà a trovare un lavoro; chiede pertanto che le donne abbiano accesso ai programmi di formazione e di apprendimento; sottolinea, tuttavia, che le qualifiche ottenute dovrebbero rispondere alla necessità del mercato del lavoro; pone l'accento sull'importanza di aiutare le giovani madri a tornare al lavoro offrendo strutture per l'infanzia affidabili e aperte tutto il giorno per bambini di tutte le età, fra cui le strutture prescolastiche, al fine di arrestare lo spopolamento;

22.

ritiene che per affrontare le sfide demografiche, le regioni dovrebbero ricorrere ai fondi SIE in modo più dinamico, allo scopo di far fronte alla disoccupazione giovanile e offrire ai giovani l'opportunità di avviare una carriera adeguata; prende atto che tale obiettivo potrebbe essere conseguito sostenendo programmi di formazione e imprenditorialità per i giovani;

23.

chiede l'istituzione di un quadro giuridico nel contesto del futuro regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per riconoscere specificamente le zone con gravi e permanenti svantaggi demografici; sottolinea la necessità di un approccio ad hoc e più dinamico alla definizione delle politiche in materia demografica, in quanto la divergenza regionale nell'ambito dei modelli demografici è molto probabilmente destinata a produrre un notevole impatto socioeconomico asimmetrico sui territori europei, che potrebbe ulteriormente acuire le disparità regionali nell'Unione; chiede che si rafforzi e si semplifichi la gestione dei nuovi strumenti destinati a consolidare l'approccio dal basso e la governance multilivello come lo sviluppo locale partecipativo e gli investimenti territoriali integrati, così da integrare ulteriormente i livelli locale e regionale nel quadro di un approccio integrato e globale allo sviluppo regionale; chiede la creazione di servizi basati sui portali volti ad aiutare le imprese esistenti in ambito rurale a collegarsi meglio con le loro controparti basate in zone urbane; sottolinea l'importanza di tenere in maggiore considerazione, nel quadro della futura politica di coesione, le specificità territoriali che si manifestano a livello infra-regionale; sottolinea che uno dei principali ostacoli che si frappongono al successo dei programmi FEIS in molti enti regionali e locali è la mancanza di una capacità sufficiente e di una governance solida e chiede a questo proposito di dotarli di strumenti di creazione di capacità;

24.

invita la Commissione a definire nuovi criteri che consentano di individuare le zone con sfide di natura demografica attraverso variabili demografiche ed economiche, di impatto ambientale e di accessibilità, e a condurre studi su potenziali indicatori socioeconomici e ambientali a integrazione dell'indicatore del PIL, impiegando criteri tra i quali il capitale sociale, l'aspettativa di vita e la qualità dell'ambiente; ritiene che il PIL e la densità di popolazione non sono, da soli, indicatori sufficienti a classificare una zona come avente gravi e permanenti svantaggi demografici; invita la Commissione a incorporare nella politica di coesione, a fianco dell'indicatore del PIL, nuovi indicatori dinamici, quali ad esempio un indicatore demografico e, in particolare, l'indice di progresso sociale regionale dell'UE, in modo da fornire un quadro più completo delle specifiche sfide cui queste regioni si confrontano, o a prendere in considerazione un'ulteriore assegnazione speciale per queste regioni simile a quella prevista nell'attuale periodo di programmazione per le zone a bassa densità di popolazione (RDC, allegato VII, punto 9); sottolinea la necessità di strumenti specifici per la supervisione e valutazione del potenziale e degli effetti reali dei fondi SIE nel far fronte al cambiamento demografico mediante orientamenti per l'ulteriore sviluppo dei pertinenti indicatori demografici; sottolinea l'importanza di disporre di dati statistici aggiornati, affidabili e disaggregati per una gestione politica più efficace e obiettiva, e specialmente per una conoscenza più particolareggiata delle caratteristiche intrinseche delle diverse zone dell'UE a scarsa densità demografica; invita pertanto l'Eurostat a un maggior livello di dettaglio nei dati statistici rilevanti per un'adeguata politica demografica europea, in particolare quelli relativi agli indicatori demografici, familiari, sociali ed economici forniti, chiedendo altresì la loro disaggregazione almeno a livello sub-regionale, ossia a livello NUTS III;

25.

reputa che la futura politica di coesione debba prevedere misure specifiche per le zone maggiormente afflitte dalle sfide demografiche, nonché una maggiore flessibilità nella scelta degli obiettivi tematici o nei tassi di cofinanziamento, così da definire strategie intraregionali e interregionali in uno stesso Stato membro, favorendo altresì la partecipazione locale; invita la Commissione a considerare come nuova condizione ex ante l'esistenza di una strategia nazionale per lo sviluppo demografico;

26.

invita la Commissione a dotarsi di un'iniziativa faro in materia demografica nella strategia Europa 2020, finanziata dagli attuali fondi SIE e che includa una serie di azioni nel quadro di tre categorie: crescita intelligente, attraverso misure che aiutino le regioni interessate dalle sfide demografiche nei settori TIC, RSI e PMI; crescita inclusiva, attraverso azioni specifiche destinate a trattenere sul territorio la popolazione giovane, assicurando un rinnovo generazionale sostenibile, il lavoro autonomo e misure di inclusione sociale per migranti e rifugiati sotto la tutela internazionale; crescita sostenibile, attraverso misure che aiutino tali regioni a investire in un'«economia verde», inclusi i sistemi di trasporto sostenibili; accoglie positivamente l'azione dell'UE per i «piccoli comuni intelligenti», la quale chiede di rivolgere particolare attenzione al superamento del divario digitale tra le zone rurali e le zone urbane e a sfruttare il potenziale offerto dalla connettività e dalla digitalizzazione delle zone rurali e sostiene l'iniziativa «isole intelligenti», quale sforzo dal basso verso l'alto compiuto dalle autorità e dalle comunità insulari europee per cercare di migliorare la vita nelle isole attraverso soluzioni sostenibili e integrate;

27.

ritiene che il quadro finanziario pluriennale post 2020 dovrebbe dare un impulso deciso e convinto alle sfide demografiche, vista la situazione e l'evoluzione demografica attuale, e incorporare la promozione di soluzioni che ricorrano a misure mirate quali, se del caso, una voce di bilancio ad hoc che preveda finanziamenti supplementari; chiede alla politica agricola comune di rafforzare ulteriormente, attraverso il suo «secondo pilastro» incentrato sullo sviluppo rurale e finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i servizi e le infrastrutture che favoriscono l'inclusione sociale e digitale, nonché di invertire le tendenze del deterioramento sociale ed economico e lo spopolamento delle zone con gravi e permanenti svantaggi demografici; invita le autorità nazionali, regionali e locali a scambiarsi esperienze, migliori prassi e nuovi approcci per evitare le ripercussioni negative del cambiamento demografico; ritiene che le reti transeuropee di trasporto e le autostrade del mare debbano includere le zone con gravi e permanenti svantaggi demografici;

28.

sottolinea il valore aggiunto della metodologia dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nell'ambito di tutti i fondi SIE, al fine di mettere a punto e attuare soluzioni dal basso verso l'alto che siano integrate e personalizzate; si rammarica tuttavia del fatto che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sia obbligatorio soltanto per il FEASR e che gli approcci locali e partecipativi nell'ambito del FESR, del FSE e del FEAM siano in diminuzione; invita pertanto la Commissione a rendere obbligatorio il ricorso al CLLD in tutti i fondi SIE;

o

o o

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0049.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2017)0099.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0213.

(10)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 145.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2016)0211.

(12)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 9.

(13)  GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 19.

(14)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 55.

(15)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 75.

(16)  GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 131.

(17)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 40.

(18)  Documento di lavoro dell'ORATE. Lussemburgo, GECT dell'ORATE, marzo 2017.

(19)  Eurostat, «The EU in the World» (L'UE nel mondo), edizione 2016.

(20)  Eurostat, «Eurostat Regional Yearbook» (Annuario regionale Eurostat), edizione 2016.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/20


P8_TA(2017)0428

Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio (2017/2066(INI))

(2018/C 356/03)

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2007 sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),

vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (1) (direttiva sui contratti di credito ai consumatori),

vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (direttiva sull'assicurazione autoveicoli) (2),

visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (3),

visto il Libro verde della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile» (COM(2011)0941),

vista la relazione sulle buone pratiche per i siti che confrontano i prodotti assicurativi del 2014 dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,

visto il parere destinato alle istituzioni dell'UE, pubblicato nell'aprile 2016 dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, su un quadro comune in materia di valutazione del rischio e di trasparenza per gli enti pensionistici aziendali o professionali,

vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (direttiva sul credito ipotecario) (4),

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (5),

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (6),

vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (direttiva sui conti di pagamento) (7),

vista la relazione della Commissione dell'8 agosto 2014 sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509),

visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (8),

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (9),

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (direttiva sulla distribuzione assicurativa) (10),

visto il Libro verde della Commissione del 10 dicembre 2015 sui servizi finanziari al dettaglio: Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese (COM(2015)0630,

vista la risposta dell'Autorità bancaria europea del 21 marzo 2016 al Libro verde della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio,

visto l'Eurobarometro speciale 446 del luglio 2016 sui prodotti e servizi finanziari,

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio (11),

vista la relazione del 2016 di Better Finance dal titolo «Pension Savings: The Real Return» (Risparmi previdenziali: l'effettivo rendimento),

vista la sua risoluzione del 17 maggio 2017 su «Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario» (12),

visto il documento di consultazione della Commissione del 21 marzo 2017 sulla revisione delle autorità europee di vigilanza,

visto il piano d'azione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo «Piano d'azione sui servizi finanziari al consumatore: prodotti migliori, maggiore scelta» (COM(2017)0139),

visto lo studio di mercato sulla gestione delle attività dell'autorità di condotta finanziaria del Regno Unito del giugno 2017,

visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0326/2017),

A.

considerando che il mercato UE dei servizi finanziari al dettaglio è ancora poco sviluppato e molto frammentato, nonostante diversi Stati membri si stiano adoperando in tal senso; che è pertanto necessaria un'azione urgente ed efficiente per facilitare un'innovazione che vada a beneficio degli utenti finali, liberando nel contempo tutto il potenziale del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio, onde migliorare la concorrenza, abbassare i prezzi e aumentare la scelta e la varietà dei prodotti;

B.

considerando che sarebbe auspicabile mantenere aspirazioni elevate nell'abbattere le barriere nazionali e frenare le tendenze esistenti che bloccano l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; che la Commissione e il Consiglio devono avere maggiori aspirazioni nel settore degli investimenti al dettaglio transfrontalieri, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, affrontando non solo le questioni più semplici, ma anche le barriere più importanti a tale mercato, che comprendono lingua, preoccupazioni per frodi o criminalità, incertezza in merito alle implicazioni sotto il profilo fiscale, differenze tra normativa sui valori mobiliari e diritto societario, assenza di conoscenza delle procedure di ricorso e insolvenza e mancanza di fiducia nei quadri di protezione dei consumatori;

C.

considerando che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio può essere concepito unicamente se rappresenta un reale valore aggiunto per il consumatore e il fornitore di servizi finanziari, garantendo una concorrenza effettiva e la tutela dei consumatori, in particolare in relazione ai prodotti che sono necessari per la partecipazione alla vita economica e per i consumatori vulnerabili;

D.

considerando che l'Eurobarometro speciale 446 conclude che, per quanto riguarda i prodotti o i servizi finanziari, gli europei acquistano ancora prevalentemente nel proprio paese e spesso non esprimono nemmeno un'esigenza o un desiderio di accedere a detti servizi all'estero, sebbene anche alcuni ostacoli reali impediscano loro di accedervi; che persino all'interno del proprio Stato membro solo una piccola parte cerca offerte più interessanti e cambia i propri fornitori; che la conseguente assenza di concorrenza (transfrontaliera) può impedire ai consumatori e ai piccoli investitori di ottenere la migliore offerta per i prodotti e i servizi finanziari che acquistano;

E.

considerando che la definizione di tecnologia finanziaria, contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017, indica che la tecnologia finanziaria va intesa come un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che interessa l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, i fondi pensione, la consulenza in materia di investimenti, i servizi di pagamento e le infrastrutture di mercato; che l'applicazione delle tecnologie all'erogazione di servizi finanziari al dettaglio ha un potenziale tale da contribuire a superare alcuni degli ostacoli al mercato unico e a migliorare l'efficienza operativa del settore; che la digitalizzazione non è di per sé sufficiente per superare tali ostacoli; che una maggiore integrazione dei servizi finanziari al dettaglio transfrontalieri e una migliore comunicazione delle opportunità che tale mercato offre possono contribuire al rafforzamento di una domanda consapevole, che stimoli il raggiungimento di migliori standard qualitativi in questo ambito;

1.

nota che, nel piano d'azione della Commissione sui servizi finanziari al consumatore, sono affrontate alcune delle preoccupazioni sollevate dal Parlamento nella sua relazione sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio, al fine di garantire la protezione dei consumatori nel contesto di adoperarsi verso un solido mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio basato sulle tecnologie, tutelando nel contempo i consumatori, assicurando la protezione dei dati, riducendo i prezzi e lottando contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, nonché il riciclaggio di denaro; ritiene, tuttavia, che il piano d'azione non aspiri a creare un contesto normativo favorevole alla trasparenza, alla crescita e all'innovazione, con un elevato livello di fiducia da parte delle imprese e dei consumatori nei prodotti finanziari al dettaglio; nota il persistere di livelli elevati e dell'opacità di onorari e commissioni in relazione a pensioni private, fondi di investimento e altri prodotti al dettaglio che riducono notevolmente i rendimenti effettivi per gli investitori al dettaglio; condivide, tuttavia, l'opinione della Commissione secondo cui dovrebbe essere data priorità al recepimento e all'attuazione degli atti legislativi che sono stati elaborati negli ultimi anni nel settore dei servizi finanziari, quali le direttive MiFID2 e IDD, mentre dovrebbero essere presentate nuove iniziative legislative solo se necessario;

2.

plaude allo sviluppo di nuovi servizi e istituti finanziari che contribuiscono alla concorrenza sui mercati finanziari e a nuove opportunità per i consumatori; osserva tuttavia che, nel 2016, il finanziamento della tecnologia finanziaria in Europa ammontava a soli 2,2 miliardi di USD, contro 12,8 miliardi di USD negli Stati Uniti e 8,6 miliardi di USD in Cina, il che dimostra l'urgente necessità di un rapido cambiamento di mentalità e di un'adeguata risposta normativa agli sviluppi tecnologici, affinché l'Europa diventi un mercato di punta per l'innovazione; sottolinea che un vero e proprio mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio, nel quale siano garantiti un livello elevato di protezione dei consumatori e parità di condizioni ai nuovi operatori di mercato, renderà l'UE interessante quale polo per i servizi finanziari innovativi e fornirà ai consumatori una maggiore e migliore scelta, a tassi più bassi; sottolinea che, sebbene presentino sfide normative, le nuove tecnologie offrono anche grandi opportunità per l'innovazione a beneficio degli utenti finali e rappresentano uno stimolo alla crescita economica e all'occupazione;

3.

ritiene fondamentale garantire la possibilità di contrattare a livello transfrontaliero tutti i tipi di servizi finanziari, ivi compresi, tra l'altro, apertura di conti correnti e di risparmio, carte di credito, crediti al consumo e ipotecari, assicurazioni e debito sovrano;

4.

ritiene che l'obbligo di domicilio nello Stato membro o del rilascio del documento nazionale di identità da parte dello Stato membro in cui si offre il prodotto finanziario, ivi compreso il debito sovrano, per la sua effettiva gestione sia contrario al mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio;

5.

valuta positivamente il fatto di agevolare l'acquisto transfrontaliero di debito sovrano al dettaglio;

6.

è del parere che, in linea con il paragrafo 135 della sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (13), i conti correnti e di risparmio non debbano generare il pagamento di commissioni da parte dell'utente, a meno che non siano legati a servizi specifici;

7.

sottolinea che l'accesso al contante tramite sportelli automatici è un servizio pubblico essenziale che deve essere esente da pratiche discriminatorie e abusive e, di conseguenza, non deve essere soggetto a costi eccessivi;

8.

ricorda alla Commissione che persiste la pratica, da parte degli istituti finanziari, di revocare le carte di pagamento qualora il titolare si trasferisca in un altro Stato membro, e chiede che siano adottate misure in tal senso, inclusa la segnalazione alle autorità nazionali;

9.

accoglie con favore il fatto che il piano d'azione mira ad affrontare una serie di questioni importanti e che in alcuni settori definisce azioni specifiche che dovranno essere adottate dalla Commissione, con un calendario chiaro;

10.

reputa che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente proattivo in relazione all'Unione dei mercati dei capitali, coinvolgendo strettamente il Parlamento nel quadro dell'attuazione dell'accordo di Parigi per sostenere il crescente mercato degli investimenti sostenibili e responsabili promuovendo investimenti sostenibili, mediante la fornitura di informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) efficaci e standardizzate da parte di società quotate in borsa e intermediari finanziari, nonché l'adeguata applicazione di tali criteri nei sistemi di gestione degli investimenti e nelle norme in materia di divulgazione; sollecita altresì la Commissione a promuovere «servizi di valutazione» della gestione ambientale, sociale e imprenditoriale ed un quadro coerente per il mercato delle obbligazioni verdi, sulla base dello studio pertinente della Commissione e del lavoro del gruppo di studio del G20 sulla finanza verde; chiede alla Commissione di presentare una proposta per la creazione di un «conto di risparmio dell'UE» al fine di sbloccare il finanziamento a lungo termine e sostenere la transizione ecologica in Europa;

11.

sottolinea l'importanza di centri finanziari vitali che forniscano mercati dinamici per i servizi al dettaglio;

12.

ritiene che un livello elevato di protezione del consumatore e di trasparenza rappresenti un elemento chiave ai fini dello sviluppo del mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio; insiste, in particolare, sulla necessità di garantire la protezione dei consumatori vulnerabili attraverso l'efficace attuazione della direttiva sui conti di pagamento di base e sulla necessità di ulteriori misure, quali politiche in materia di educazione finanziaria; reputa che la legislazione unionale e nazionale in materia di tutela finanziaria del consumatore vada rafforzata e applicata in modo appropriato e, ove necessario, armonizzata in tutti gli Stati membri;

13.

chiede alla Commissione di garantire l'applicazione del principio «stessi servizi, stessi rischi, stesse regole, stessa sorveglianza» onde evitare distorsioni della concorrenza in particolare con la comparsa di nuovi attori; insiste affinché tali regole non rappresentino un freno all'innovazione; esorta la Commissione a chiarire l'uso delle disposizioni di interesse generale, che attualmente potrebbero venire utilizzate indirettamente dagli Stati membri per bloccare l'entrata di nuovi prodotti che entrano sul loro mercato, e a conferire alle autorità europee di vigilanza il potere di diventare un mediatore attivo tra gli Stati membri nel caso in cui vi siano interpretazioni contrastanti circa l'utilizzo di tali disposizioni;

14.

insiste sul fatto che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio dovrebbe apportare benefici alle PMI sia in termini di offerta sia di domanda; precisa che, sul fronte dell'offerta, ciò dovrebbe rappresentare un mezzo per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, mentre, sul fronte della domanda, dovrebbe permettere alle PMI di accedere più facilmente ai mercati transfrontalieri; sottolinea che l'aumento della concorrenza non deve penalizzare le PMI che forniscono servizi finanziari al dettaglio e sono presenti per lo più a livello locale;

15.

sollecita la Commissione a garantire che le autorità europee di vigilanza finanziaria, ovvero l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA, siano dotate di risorse appropriate e abbiano il potere di svolgere l'intera gamma dei loro compiti normativi e di vigilanza nell'interesse della protezione dei consumatori;

16.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre un 29o regime per i prodotti finanziari al dettaglio; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la possibilità di creare un quadro giuridico armonizzato relativo a opzioni predefinite standardizzate per i prodotti finanziari dell'UE più comunemente utilizzati, seguendo il modello dei conti bancari di base e del prodotto pensionistico personale paneuropeo (PEPP);

Azione I — Commissioni più basse per le operazioni in valute diverse dall'euro

17.

ricorda che le tariffe per i pagamenti transfrontalieri al di fuori della zona euro continuano a essere elevate; chiede pertanto alla Commissione di proporre rapidamente una modifica del regolamento (CE) n. 924/2009, onde ridurre le commissioni per le transazioni transfrontaliere in tutti gli Stati membri; deplora, in tale contesto, la mancanza di uno strumento comune europeo di pagamento tramite servizi bancari online, come una carta di credito o di debito a livello di UE e di proprietà europea;

Azione 2 — Trasparenza in materia di conversione valutaria

18.

sottolinea che, onde contrastare la mancanza di trasparenza nella «conversione dinamica della valuta», è essenziale applicare la legislazione in vigore; ricorda che la direttiva (UE) 2015/2366 prevede l'obbligo per gli esercenti di mettere chiaramente in evidenza e presentare il costo finale della conversione dinamica della valuta per i consumatori, anche quando questi ultimi eseguono prelievi di contante presso un distributore automatico che comportano un cambio di valuta; sottolinea tuttavia la necessità che i consumatori siano in grado di scegliere le tariffe migliori e siano a conoscenza delle commissioni e dei costi supplementari al momento di effettuare transazioni, pagamenti all'estero o prelievi di contante presso un distributore automatico, anche in caso di utilizzo della conversione dinamica della valuta; invita la Commissione a garantire che i fornitori comunichino eventuali rialzi dei tassi di cambio come spesa, nell'ambito della comunicazione dei costi e delle spese prevista dalla seconda direttiva relativa ai servizi di pagamento (PSD2) e chiede di presentare in modo trasparente i tassi offerti dai diversi fornitori di servizi finanziari; osserva che una migliore educazione finanziaria dei consumatori è fondamentale per conseguire tale obiettivo; raccomanda di effettuare una serie di acquisti anonimi a livello dell'UE al fine di valutare le barriere all'accesso transfrontaliero, la qualità del servizio e la conformità al diritto dell'UE e renderne pubblica la comunicazione, nonché monitorare l'evoluzione di prodotti e servizi;

Azione 3 — Passaggio più agevole da un prodotto all'altro

19.

richiama l'attenzione sul basso numero di trasferimenti da parte dei consumatori per quanto concerne la maggior parte dei servizi bancari e dei prodotti assicurativi non vita, il che costituisce un ostacolo all'ingresso nei mercati transfrontalieri al dettaglio e incoraggia pertanto la Commissione a mettere i consumatori nelle condizioni di passare più facilmente a servizi finanziari al dettaglio più vantaggiosi in tutta l'UE e di rescindere i contratti finanziari, onde rendere disponibili a livello transfrontaliero i prestiti e altri prodotti finanziari; sottolinea le grandi potenzialità relativamente alla fornitura di prodotti assicurativi transfrontalieri, quali le assicurazioni sugli autoveicoli; osserva, tuttavia, che il principio della libertà contrattuale permette agli istituti finanziari di decidere con chi stipulare un contratto; sollecita la Commissione, in tale contesto, a riconoscere l'importanza del controllo sui prestiti predatori e sui crediti di anticipo sui redditi, che hanno avuto come esito lo sfruttamento dei consumatori vulnerabili e delle PMI;

20.

approva la volontà della Commissione di integrare le disposizioni della direttiva sui conti di pagamento, al fine di facilitare il passaggio da un fornitore di servizi finanziari o un prodotto ad un altro; invita la Commissione a presentare iniziative legislative specificamente destinate al settore finanziario per porre fine ai blocchi geografici ingiustificati, onde facilitare il passaggio da parte dei consumatori a servizi finanziari al dettaglio più vantaggiosi in altri Stati membri; osserva che una comunicazione e una protezione dei consumatori adeguate saranno fondamentali per conseguire suddetto obiettivo;

Azione 4 — Siti Internet di confronto della qualità

21.

sottolinea l'utilità di un portale di confronto a livello di UE ben organizzato e di facile utilizzo, che copra i mercati europei dei servizi finanziari al dettaglio nella loro totalità; incoraggia la Commissione a esaminare la gamma di portali indipendenti esistenti già attivi negli Stati membri a tale scopo; sottolinea che gli strumenti di confronto devono essere precisi e pertinenti per i consumatori e non devono concentrarsi solo sui prezzi dei prodotti, ma anche sulla loro qualità, prendendo in considerazione altri criteri quali la disponibilità di reti di filiali, i contatti personali e la sostenibilità delle pratiche commerciali e tenendo conto che è possibile confrontare solo prodotti simili; ricorda che soltanto prodotti simili sono comparabili tra loro, onde evitare di confondere i consumatori;

22.

esorta la Commissione a promuovere strumenti quali gli sportelli unici, che consentano di rafforzare la concorrenza e di fornire assistenza alle imprese di servizi finanziari al dettaglio;

Azione 5 — Migliore assicurazione autoveicoli

23.

è del parere che, in seguito al riesame REFIT della direttiva assicurazione autoveicoli da parte della Commissione, saranno necessari emendamenti alla stessa, onde garantire l'indennizzo delle vittime di incidenti stradali e facilitare la portabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei bonus per mancato sinistro, anche alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, affinché l'ambito di applicazione della direttiva assicurazione autoveicoli sia riesaminato quanto prima, per trattare la questione del diniego del riconoscimento dei bonus per mancato sinistro e garantirne l'applicazione nelle circostanze previste dai colegislatori;

Azione 6 — Trasparenza dei prezzi per i noleggi di auto

24.

chiede alla Commissione di valutare se siano necessarie ulteriori iniziative in materia di autonoleggi che vendono prodotti assicurativi, al fine di garantire la trasparenza dei prezzi per tutte le società di autonoleggio in tutti gli Stati membri;

Azione 7 — Mercato unico più approfondito per il credito al consumo

25.

sottolinea che occorre dare la priorità all'indebitamento eccessivo dei consumatori, se la Commissione intende esaminare modalità per agevolare l'accesso ai prestiti transfrontalieri; chiede che siano adottate misure relative a strumenti per coordinare le informazioni in materia di debiti, nel pieno rispetto del diritto dell'UE, incluse le normative sulla protezione dei dati e la protezione dei consumatori, in modo che i singoli creditori possano conoscere la situazione debitoria di un consumatore prima di erogare maggiori prestiti, determinando un mercato più efficiente ove gli enti creditizi possano farsi concorrenza reciproca; chiede in questa prospettiva una valutazione complessiva delle cause dell'indebitamento eccessivo dei consumatori; ricorda che l'educazione finanziaria è uno strumento efficace per proteggere i consumatori dai rischi dell'indebitamento eccessivo; esorta pertanto la Commissione a promuovere l'educazione finanziaria e a favorire la collaborazione multilaterale in questo settore importante; ricorda, nel contesto dell'uso crescente dei dati dei consumatori o dei megadati da parte degli istituti finanziari, le disposizioni di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) che riconoscono all'interessato il diritto di ottenere una spiegazione della decisione conseguita mediante il trattamento automatizzato e di contestare tale decisione; sottolinea la necessità di garantire la possibilità di cambiare i dati scorretti e di utilizzare solo dati verificabili e pertinenti; invita tutte le parti interessate a intensificare gli sforzi per garantire l'applicazione di tali diritti; è del parere che il consenso prestato all'utilizzo dei dati personali debba essere dinamico e che un interessato debba essere in grado di modificare e adattare il proprio consenso;

Azione 8 — Norme di tutela dei consumatori eque

26.

invita la Commissione a valutare con attenzione se le norme e le prassi nazionali in materia di tutela dei consumatori non fungano da barriere inique agli investimenti transfrontalieri e se, in linea con una solida legislazione e giurisprudenza sul mercato interno, queste siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e necessarie e proporzionate in vista degli obiettivi da realizzare; sottolinea che le corrispondenti norme di tutela dei consumatori del diritto europeo spesso lasciano deliberatamente un certo margine nel recepimento a livello nazionale, affinché il diritto europeo possa essere integrato negli obbiettivi nazionali esistenti; sottolinea, tuttavia, che l'eliminazione delle barriere nazionali non deve arrecare pregiudizio alla tutela dei consumatori e che quest'ultima dovrebbe rimanere una priorità che orienti l'elaborazione della legislazione; teme che molti dei documenti prodotti in risposta alla legislazione dell'UE dai fornitori di prodotti e servizi finanziari al dettaglio non siano di fatto strettamente prescritti dalla legge e presentino nessuno o pochi vantaggi pratici per i consumatori, imponendo al contempo un onere che può comportare costi inutilmente più elevati per tali consumatori; invita la Commissione a riesaminare detta documentazione con l'obiettivo di semplificarla, senza pregiudicare i vantaggi in termini di tutela dei consumatori; sottolinea che l'accesso a informazioni pertinenti e comprensibili è essenziale affinché i consumatori prendano decisioni finanziarie con cognizione di causa; ricorda peraltro che il fattore decisivo è rappresentato dalla qualità e non dalla quantità delle informazioni fornite; sottolinea che occorre garantire la coerenza degli obblighi in materia di informazioni da fornire ai clienti previsti da vari atti legislativi europei; sottolinea che vanno evitati obblighi di informativa duplici o contrastanti, per evitare oneri burocratici e costi superflui e non confondere i clienti;

27.

invita la Commissione a considerare la trasformazione della legislazione «omnibus» dall'attuale mosaico segmentato delle direttive MiFID, IDD, AIFMD ecc., verso il completamento di un quadro di trasparenza per i consumatori solido e coerente, rimuovendo la complessità superflua per i fornitori di servizi finanziari, ivi compresa la convergenza della vigilanza tra gli Stati membri; invita la Commissione a promuovere un maggiore ricorso nella legislazione settoriale al mandato di protezione dei consumatori delle autorità europee di vigilanza (AEV) e a tenerne conto nel quadro della prossima revisione del finanziamento e della governance delle stesse; invita la Commissione a incaricare le AEV di guidare il lavoro sulla convergenza delle pratiche di vigilanza sulla condotta commerciale tra gli Stati membri;

28.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di preparare una campagna di sensibilizzazione su FIN-NET, una rete che aiuta i consumatori a far valere i propri diritti senza necessità di rivolgersi ai tribunali, mediante il ricorso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR); ritiene che FIN-NET debba migliorare ulteriormente la sua copertura, chiarire il suo ruolo e migliorare il suo sito Internet;

Azione 9 — Migliore valutazione del merito di credito

29.

invita la Commissione a proporre norme e principi per una valutazione del merito di credito armonizzati e transfrontalieri, onde ridurre ulteriormente il rischio di accrescere l'indebitamento eccessivo al momento di facilitare il credito paneuropeo online, tenendo pienamente conto delle conclusioni delle relazioni pubblicate sull'attuazione della direttiva sul credito ipotecario e della direttiva sui contratti di credito ai consumatori;

Azione 10 — Tecnologia finanziaria (FinTech) per i servizi finanziari al dettaglio

30.

riconosce il diritto per i consumatori di utilizzare software per disporre ordini di pagamento e condividere le informazioni in merito allo stesso;

31.

sostiene l'intenzione della Commissione di presentare un piano d'azione globale in materia di tecnologia finanziaria, nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il mercato unico digitale, che contribuisca a un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari efficace e ben funzionante, che vada a beneficio di tutti gli utenti finali europei e garantisca al contempo condizioni di parità; sostiene la volontà della Commissione di istituire una task force sulla tecnologia finanziaria; rileva che il nuovo scenario che emerge dallo sviluppo delle imprese di tecnologia finanziaria richiede l'istituzione di varie garanzie, nuove e adeguate, quali, tra l'altro, la sensibilizzazione dei consumatori in merito a nuovi prodotti o norme antiriciclaggio e il ricorso a piattaforme creditizie di tecnologia finanziaria;

32.

invita la Commissione a esaminare la sua risoluzione sulla «Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario», e a promuovere la protezione dei consumatori, la sicurezza, l'innovazione e la concorrenza leale, provvedendo affinché il principio «stessi servizi, stessi rischi, stesse regole, stessa vigilanza» si applichi a tutte le imprese indipendentemente dal rispettivo settore di attività o dall'ubicazione; sottolinea che la tecnologia finanziaria dovrebbe essere intesa come un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che riguarda l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, dai fondi pensione alla consulenza in materia di investimenti, ai servizi di pagamento e alle infrastrutture di mercato;

33.

esorta la Commissione a creare un ambiente favorevole a soluzioni innovative; osserva che le aziende innovative quali le imprese di tecnologia finanziaria forniscono la concorrenza necessaria a creare un efficace mercato dei servizi finanziari al dettaglio;

34.

sottolinea che i vari nuovi istituti finanziari che rientrano nella denominazione di tecnologia finanziaria hanno le stesse responsabilità nei confronti dei consumatori e della stabilità finanziaria di altri istituti e servizi tradizionali analoghi;

Azione 11 — Controllo digitale dell'identità

35.

evidenzia le potenzialità della firma elettronica e dell'identificazione elettronica per facilitare le operazioni, e invita la Commissione a basarsi sui lavori del regolamento eIDAS; sottolinea la necessità di prendere in considerazione le persone che non sono in grado o non intendono utilizzare la firma elettronica o l'identificazione elettronica; promuove l'interoperabilità dell'identificazione elettronica transfrontaliera nel settore dei servizi finanziari e chiede che siano garantite condizioni eque tra gli Stati membri (ed eventualmente anche nei paesi del SEE e in Svizzera); chiede inoltre alla Commissione di valutare con urgenza gli attuali ostacoli normativi frapposti alle tecniche di identificazione elettronica e sottolinea che qualsiasi iniziativa adottata dovrebbe essere tecnologicamente neutrale;

36.

ribadisce la necessità per la Commissione di identificare e rimuovere le barriere normative all'utilizzo dei sistemi di firma elettronica paneuropei per la sottoscrizione di servizi finanziari, agevolando la gestione digitale transfrontaliera a livello di UE, senza tuttavia pregiudicare il livello di sicurezza dei sistemi esistenti né la loro conformità ai requisiti della quarta direttiva antiriciclaggio;

Azione 12 — Vendita online di servizi finanziari

37.

sottolinea la necessità di adeguare l'attuale quadro giuridico dell'UE al mondo digitale, al fine di contrastare i rischi per la protezione dei consumatori correlati alle vendite online a distanza e creando nel contempo nuove opportunità commerciali per le start-up e le imprese di tecnologia finanziaria europee; evidenzia i rischi per i consumatori associati ai giochi d'azzardo online celati come prodotti finanziari, ossia opzioni binarie; ritiene che una vigilanza europea forte e armonizzata sia necessaria per tutelare i consumatori ed evitare lacune normative; sottolinea che gli standard europei di protezione dei consumatori sono validi a prescindere dal ricorso a canali di distribuzione tradizionali o moderni;

38.

sottolinea l'importanza della sicurezza informatica e si rammarica del fatto che nel suo piano d'azione la Commissione non affronti le questioni relative alla cibersicurezza; invita pertanto la Commissione a garantire che tali questioni siano incluse nei lavori della task force;

39.

sottolinea la necessità di mantenere le banche tradizionali che forniscono un servizio pubblico essenziale e sono particolarmente utili per le PMI, gli anziani e i consumatori vulnerabili, che presumibilmente utilizzano meno i servizi bancari elettronici e prediligono l'interazione personale; riconosce che la chiusura di filiali impoverisce l'infrastruttura finanziaria a livello locale e può essere estremamente dannosa per le comunità;

40.

constata che un uso crescente dei dati dei consumatori o dei megadati da parte degli istituti finanziari può essere vantaggioso per i consumatori, come lo sviluppo di offerte più ad hoc, segmentate e meno costose, sulla base di una più efficiente attribuzione del rischio e del capitale; è preoccupato, d'altro canto, per lo sviluppo di una fissazione dinamica dei prezzi e per le sue potenzialità di condurre a risultati peggiori per i consumatori per quanto riguarda la comparabilità delle offerte e quindi l'effettiva concorrenza e il raggruppamento e la messa in comune del rischio nel settore creditizio e assicurativo;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(2)  GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

(3)  GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

(4)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.

(5)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(6)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

(7)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.

(8)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1.

(9)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

(10)  GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2016)0434.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2017)0211.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2017)0027.


Mercoledì 15 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/29


P8_TA(2017)0438

Stato di diritto a Malta

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta (2017/2935(RSP))

(2018/C 356/04)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita (1),

visti la Dichiarazione universale dei diritti umani e i numerosi trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, che sono vincolanti per tutti gli Stati membri,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158),

vista la discussione in Aula sulla libertà dei media a Malta del 24 ottobre 2017,

viste le rivelazioni del consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta e della rete European Investigative Collaborations nell'ambito dei Panama Papers e dei Malta Files,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nel pubblico interesse quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici (3),

visti la relazione e le raccomandazioni della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (commissione PANA) e l'allegato alla relazione sulla missione della commissione a Malta,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e che questi valori sono universali e comuni agli Stati membri;

B.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è una fonte di diritto primario dell'UE; che la libertà di espressione così come la libertà e il pluralismo dei media sono sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 10 della CEDU; che, conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione ha la possibilità di agire per tutelare i valori comuni su cui si fonda; che il meccanismo dello Stato di diritto dovrebbe essere applicato con lo stesso rigore a tutti gli Stati membri;

C.

considerando che l'UE è un sistema costituzionale che funziona sulla base della presunzione di fiducia reciproca, ossia sul fatto che gli Stati membri agiscano in conformità della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

D.

considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri;

E.

considerando che Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nel campo della lotta alla corruzione, è stata assassinata in un attacco con autobomba il 16 ottobre 2017;

F.

considerando tale assassinio ha suscitato a Malta manifestazioni di piazza e proteste della società civile per chiedere giustizia, rendicontabilità e rispetto dello Stato di diritto;

G.

considerando che la relazione per paese del 2016 su Malta dell'Osservatorio del pluralismo dei media ha riscontrato un livello di rischio medio (quasi elevato) in relazione alla pluralità del mercato e all'indipendenza politica e ha individuato quali fattori di aumento del rischio la mancanza di dati sul mercato dei media, l'assenza di protezione e autoregolamentazione dei giornalisti nonché di autonomia editoriale, come pure il diretto coinvolgimento politico nei mezzi di informazione e la mancanza di alfabetizzazione mediatica (4);

H.

considerando che l'indice sulla libertà di stampa nel mondo 2017 (pubblicato da Reporter senza frontiere) ritiene che le leggi maltesi in materia di diffamazione, che prevedono ammende o pene detentive e che sono ampiamente utilizzate soprattutto dai politici nei confronti dei giornalisti, rappresentino un importante ostacolo alla libertà di espressione a Malta (5);

I.

considerando che il parlamento maltese sta attualmente esaminando un progetto di legge proposto dal governo che abolisce il reato di diffamazione e introduce un divieto di ricorso a qualsiasi forma di misura o provvedimento cautelare nell'ambito di cause per diffamazione in virtù di qualsiasi legge (6);

J.

considerando che Daphne Caruana Galizia ha dovuto affrontare numerose accuse di diffamazione da parte di rappresentanti politici maltesi di tutti gli schieramenti;

K.

considerando che quest'anno i conti bancari di Daphne Caruana Galizia sono stati congelati per effetto di una decisione dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento cautelare in relazione a una causa per diffamazione intentata da un ministro del governo prima che fosse raggiunto un verdetto;

L.

considerando che i mezzi di informazione maltesi hanno riferito di aver subito forti pressioni da parte di Pilatus Bank, un istituto bancario oggetto di sospetti di riciclaggio di denaro, affinché ritrattassero o eliminassero articoli relativi alla banca; che Pilatus Bank ha avviato un'azione legale negli Stati Uniti contro i media maltesi per aver danneggiato la sua reputazione; che una relazione di conformità trapelata dall'Unità di informazione e analisi finanziaria (FIAU) rivela che i clienti di Pilatus Bank sono prevalentemente persone politicamente esposte, tuttavia la banca non ha applicato a tali clienti le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela come previsto dalla direttiva antiriciclaggio (direttiva AML); che un deputato del partito al governo ha chiesto un indagine sull'informatore della FIAU;

M.

considerando che, prima dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia, un informatore all'origine dei sospetti di corruzione e riciclaggio di denaro che coinvolgono alcune persone politicamente esposte a Malta ha lasciato il paese;

N.

considerando che la legge sulla protezione degli informatori del 2013 è in vigore (7) e Malta fa parte di una minoranza di Stati membri dell'UE che hanno sancito nella loro legislazione misure specifiche per la protezione degli informatori;

O.

considerando che, in base alla costituzione e alle leggi di Malta, il comandante della polizia è nominato dal primo ministro, il procuratore generale è nominato dal presidente su consiglio del primo ministro e i membri della magistratura, a partire dal 2017, sono nominati in seguito all'esame delle candidature da parte di una commissione (8); che l'indipendenza delle autorità di contrasto e giudiziarie a Malta potrebbe essere compromessa dal fatto che il governo ha la facoltà di nominare il comandante della polizia, il capo della FIAU e il procuratore generale;

P.

considerando che diversi mezzi di comunicazione osservano che molti posti di lavoro nelle imprese pubbliche maltesi sono stati creati alcune settimane prima delle elezioni di giugno 2017, il che induce a sospettare che ciò sia stato fatto per motivi elettorali;

Q.

considerando che Malta si è rifiutata di aderire alla Procura europea, l'organo indipendente dell'Unione che ha il potere di indagare e perseguire le frodi a livello di UE e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

R.

considerando che, secondo le rivelazioni dei Panama Papers di aprile 2016, in totale 714 società legate a Malta figurano nel database relativo ai Panama Papers del consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta; che tali documenti includono rivelazioni relative a un ministro attualmente in carica e ad un ministro del precedente governo nonché a funzionari di alto livello;

S.

considerando che il Parlamento europeo ha organizzato la visita di una delegazione a Malta a febbraio 2017 nel quadro della sua indagine sui Panama Papers; che tale delegazione ha concluso, nella sua relazione di missione, che vi sono motivi per ritenere che la forza di polizia maltese non sia in grado di svolgere il proprio compito in modo ottimale, il che potrebbe indicare un caso di cattiva amministrazione; che la delegazione ha notato che il numero di condanne e confische relative al riciclaggio di denaro a Malta sembra estremamente basso in relazione al numero di denunce inviate in media dalla FIAU alla polizia; che un funzionario governativo e un ex ministro hanno rifiutato di incontrare i membri della commissione PANA nel corso di tale missione;

T.

considerando che due relazioni riservate dalla FIAU a Malta, del 2016, sono state pubblicate nel maggio 2017 e hanno concluso che sussiste un ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro connesso a un funzionario governativo; che una terza relazione, pubblicata contemporaneamente, ha riportato i dettagli dell'ispezione in loco effettuata dalla FIAU presso la Pilatus Bank e avrebbe constatato una violazione della legislazione maltese antiriciclaggio da parte della banca; che il processo di concessione delle licenze alla Pilatus Bank è stato rapido rispetto al tempo medio necessario per garantire la conformità con le norme stabilite nella direttiva sui requisiti patrimoniali;

U.

considerando che il capo della FIAU e il comandante della polizia, entrambi direttamente nominati dal governo, si sono dimessi subito dopo il completamento di tali relazioni; che non è stata avviata alcuna indagine di polizia su queste gravi accuse di riciclaggio di denaro da parte di persone politicamente esposte, tra cui un membro del governo; che nei casi di cui sopra sono stati nominati magistrati; che due membri del personale della FIAU sono stati licenziati dopo la fuga di notizie concernenti le relazioni FIAU alla stampa;

V.

considerando che la Commissione è stata informata di tali accuse almeno nel giugno 2017, con una richiesta di organizzare una nuova inchiesta riguardante Malta nonché il relativo rispetto e l'adeguata attuazione della terza direttiva antiriciclaggio e della direttiva sui requisiti patrimoniali;

W.

considerando che la cittadinanza dell'UE è una delle principali conquiste dell'Unione e che, in base ai trattati, le questioni della residenza e della cittadinanza sono di esclusiva competenza degli Stati membri; che l'Unione ha la facoltà di monitorare le pratiche di lotta alla corruzione da parte degli Stati membri;

X.

considerando che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, spetta agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'Unione, fissare le condizioni di ottenimento e perdita della nazionalità; che, dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht, la concessione della nazionalità di uno Stato membro significa anche concedere la cittadinanza dell'Unione europea e, di conseguenza, forti diritti supplementari, il che significa che le decisioni in materia di naturalizzazione da parte di uno Stato membro non sono neutrali per quanto riguarda gli altri Stati membri e l'UE;

Y.

considerando che il governo maltese ha istituito nel 2014 un programma per investitori individuali che vende la cittadinanza maltese e dell'UE a cittadini di paesi terzi a un prezzo pari a 650 000 EUR; che l'elenco dei beneficiari di tale cittadinanza rimane poco chiaro, in quanto essi non sono identificati nell'elenco pubblicato dei cittadini naturalizzati; che una relazione FIAU trapelata del 2016 ha sollevato preoccupazioni in merito alle possibilità di corruzione nell'amministrazione di tale programma;

Z.

considerando che la gestione di questo programma per investitori individuali è stata affidata dal governo alla Nexia BT, un intermediario citato nei Panama Papers quale iniziatore di trust e società offshore per persone maltesi politicamente esposte, tra cui un membro del governo; che i Panama Papers indicano che la Nexia BT ha agito con una mancanza di diligenza nel fornire tutte le informazioni necessarie per identificare la titolarità effettiva;

AA.

considerando che la relazione del gruppo di intelligence finanziaria di Europol, dal titolo «Dalla sospetto all'azione — conversione di informazioni finanziarie in un maggiore impatto operativo», sottolinea che talune parti, comprese le organizzazioni criminali, hanno abusato di alcuni aspetti delle industrie di Malta basate su Internet per riciclare i proventi di attività criminose; che ciò non deve essere interpretato come un fenomeno che interessa l'industria nel suo complesso;

1.

condanna fermamente l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e invita il governo maltese a mobilitare tutte le risorse necessarie a consegnare gli assassini alla giustizia;

2.

chiede un'indagine internazionale indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia; riconosce le iniziative delle autorità maltesi volte a invitare organismi internazionali preposti all'applicazione della legge, inclusi il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ed esperti legali dei Paesi Bassi a partecipare a tale indagine; chiede il pieno coinvolgimento di Europol nell'indagine per tutta la sua durata;

3.

rileva che la tutela dei giornalisti investigativi e degli informatori è di interesse vitale per la società; invita le autorità maltesi e tutti gli Stati membri dell'UE a garantire la protezione della sicurezza personale e della sussistenza di giornalisti e informatori;

4.

invita la Conferenza dei presidenti a creare un «premio europeo Daphne Caruana Galizia per il giornalismo investigativo», da assegnare annualmente a esempi eccellenti di giornalismo investigativo in Europa;

5.

si rammarica del fatto che gli sviluppi degli ultimi anni a Malta abbiano suscitato gravi preoccupazioni circa lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali, tra cui la libertà dei media e l'indipendenza della polizia e della magistratura;

6.

invita la Commissione a instaurare un dialogo con il governo maltese per quanto riguarda il funzionamento dello Stato di diritto a Malta e a garantire il rispetto dei valori europei; invita la Commissione a tenere pienamente informato il Parlamento in merito alle proprie valutazioni; ribadisce la necessità di un regolare processo di monitoraggio e dialogo, con il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, per salvaguardare i valori fondamentali dell'UE di democrazia, diritti fondamentali e Stato di diritto, prevedendo la partecipazione di Consiglio, Commissione e Parlamento, come indicato nella risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (patto DSD);

7.

si rammarica del fatto che diverse gravi accuse di corruzione e di violazione degli obblighi in materia di vigilanza bancaria e antiriciclaggio non siano state oggetto di indagine da parte della polizia di Malta, il che rappresenta una minaccia allo Stato di diritto in questo Stato membro; riconosce l'esistenza di diverse indagini giudiziarie in corso riguardo ad alcune di tali accuse; si rammarica più specificamente del fatto che finora non vi sia stata alcuna indagine di polizia a Malta sulle rivelazioni riguardanti i Panama Papers e le persone politicamente esposte di cui alle relazioni FIAU trapelate, e osserva che alcuni dei soggetti citati nelle relazioni FIAU continuano a far parte del governo; invita il comandante della polizia di Malta ad avviare tale indagine;

8.

prende atto delle osservazioni formulate dal presidente della Corte suprema a Malta per quanto riguarda lo Stato di diritto e sostiene la sua affermazione secondo cui senza una corretta applicazione della legge non è possibile garantire lo Stato di diritto a Malta (9);

9.

esprime preoccupazione per la relazione elaborata dalla commissione PANA a seguito della sua visita a Malta, in cui si afferma che le istituzioni pubbliche responsabili in materia di conformità, frode e criminalità finanziaria sono altamente politicizzate;

10.

invita la Commissione a verificare che Malta sia in conformità con la terza direttiva antiriciclaggio e la direttiva sui requisiti patrimoniali; rileva che Malta è uno dei vari Stati membri nei confronti dei quali la Commissione ha avviato i primi procedimenti di infrazione per mancato recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio entro il termine del 26 giugno 2017; riconosce che tale recepimento è in fase di esecuzione;

11.

invita le autorità maltesi ad aderire alla Procura europea onde collaborare con altri Stati membri partecipanti alla lotta contro le frodi a livello di UE e contro altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

12.

invita le autorità maltesi di vigilanza e giudiziarie a esaminare il processo di concessione delle licenze alla Pilatus Bank, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di competenza e di onorabilità per l'organo di gestione degli istituti finanziari, come indicato nella direttiva sui requisiti patrimoniali, e a esaminare la conformità della Nexia BT con la direttiva antiriciclaggio;

13.

ribadisce le preoccupazioni frequentemente espresse dai membri di questa Assemblea in generale circa i programmi «Cittadinanza tramite investimento», in vigore anche a Malta e in altri Stati membri dell'UE; invita Malta a precisare chi ha acquistato un passaporto maltese e tutti i diritti che ne derivano, e quali garanzie sono applicate onde assicurare che tutti questi nuovi cittadini abbiano effettivamente trascorso un anno a Malta prima dell'acquisto; invita la Commissione a monitorare tali programmi di cittadinanza negli Stati membri, poiché questi ultimi devono garantire il dovuto rispetto del diritto dell'Unione nell'esercizio della loro competenza in materia di nazionalità;

14.

invita Malta e tutti gli altri Stati membri a garantire priorità alla lotta all'evasione fiscale e a dedicare a questa causa tutte le risorse necessarie;

15.

si rammarica della decisione della Commissione di non pubblicare la relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione del 2017;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e al Presidente della Repubblica di Malta.

(1)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0409.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0402.

(4)  Nenadic, Iva, 2016. «Media Pluralism Monitor 2016 — Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta» (Osservatorio del pluralismo dei media 2016 — Osservazione dei rischi per il pluralismo dei media nell'UE e oltre. Relazione per paese: Malta). Centro per il pluralismo e la libertà dei media. Scaricabile all'indirizzo: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/

(5)  Cfr. https://rsf.org/en/malta

(6)  Governo di Malta, A Bill entitled «AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto» (Un progetto di legge dal titolo "Una legge per l'aggiornamento della regolamentazione dei media e delle questioni di diffamazione o per questioni ad esse consequenziali o accessorie), articolo 26, paragrafo 6. Cfr. http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1

(7)  Cfr. http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1

(8)  Legge n. XLIV del 2016, articolo 5, paragrafo 96 bis http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1

(9)  http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/34


P8_TA(2017)0439

Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sui negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires, 10-13 dicembre 2017 (2017/2861(RSP))

(2018/C 356/05)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione ministeriale di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 14 novembre 2001 (1),

vista la dichiarazione ministeriale di Hong Kong dell'OMC del 18 dicembre 2005 (2),

viste le sue precedenti risoluzioni sull'agenda di Doha per lo sviluppo, in particolare quelle del 9 ottobre 2008 (3), del 16 dicembre 2009 (4), del 14 settembre 2011 (5), del 21 novembre 2013 (6) e del 26 novembre 2015 (7),

visti i risultati della 9a conferenza ministeriale di Bali del dicembre 2013 e, in particolare, l'accordo sull'agevolazione degli scambi (8),

visti i risultati della 10a conferenza ministeriale tenuta a Nairobi nel dicembre 2015 e vista la dichiarazione ministeriale adottata il 19 dicembre 2015 (9),

visto il documento conclusivo adottato per consenso il 14 giugno 2016 alla sessione annuale della conferenza parlamentare sull'OMC a Ginevra (10),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (11),

visto il 6o riesame globale dell'aiuto per il commercio, tenutosi a Ginevra dall'11 al 13 luglio 2017 (12),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, fin dalla sua creazione, l'OMC ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare il multilateralismo e nel promuovere un ordine economico globale inclusivo e un sistema commerciale multilaterale aperto, basato su regole e non discriminatorio; che il ciclo di Doha è stato avviato nel 2001 con l'obiettivo di creare nuove opportunità commerciali, rafforzare le norme commerciali multilaterali e affrontare gli squilibri esistenti nel sistema commerciale, ponendo le necessità e gli interessi dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), al centro dei negoziati;

B.

considerando che l'UE ha sempre sostenuto un approccio al commercio basato su regole, multilaterale e forte, riconoscendo al contempo che anche approcci complementari, come ad esempio gli accordi bilaterali, regionali e plurilaterali, possono favorire l'apertura degli scambi e lo sviluppo economico, in particolare sbloccando la liberalizzazione e aggiornando le norme e le discipline nei settori che l'OMC tratta in modo meno approfondito, e possono appoggiare il sistema multilaterale, sempre che tali accordi siano conformi all'OMC, siano basati su regole condivise e creino le condizioni per una possibile futura multilateralizzazione;

C.

considerando che i risultati della 9a conferenza ministeriale del 2013 sono stati di importanza sistemica, in particolare la conclusione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, il più importante accordo commerciale multilaterale concluso dall'istituzione dell'OMC nel 1995;

D.

considerando che alcuni membri dell'OMC cercano di minare l'attuale modello di risoluzione delle controversie commerciali internazionali; che l'organo d'appello dell'OMC sta per raggiungere il numero minimo di giudici necessario per il suo funzionamento; che di recente gli Stati Uniti hanno respinto le proposte dell'UE e di alcuni paesi dell'America latina di avviare un processo di selezione per coprire il crescente numero di posti vacanti; che questo stallo, che ha già reso vacanti due dei sette seggi dell'organo d'appello, potrebbe portare al collasso di un sistema che è essenziale per la gestione delle controversie tra le nazioni commerciali più potenti del mondo;

E.

considerando che anche i risultati conseguiti in occasione della 10a conferenza ministeriale del 2015 hanno avuto una grande importanza, grazie a una serie di sei decisioni ministeriali sull'agricoltura, sul cotone e su questioni relative ai paesi meno sviluppati, compreso un impegno ad eliminare le sovvenzioni alle esportazioni agricole, che rappresenta probabilmente il risultato più significativo sull'agricoltura mai conseguito in seno all'OMC;

F.

considerando che le recenti discussioni sulle modalità di proseguimento dell'agenda di sviluppo di Doha hanno dimostrato chiaramente che i membri dell'OMC hanno punti di vista divergenti su come procedere con i negoziati; che tali divergenze dimostrano che è necessaria una revisione del livello di ambizione per conseguire risultati realistici su tutti i pilastri negoziali e che tale revisione deve tenere pienamente conto della realtà del contesto commerciale odierno;

G.

considerando che la trasformazione digitale dell'economia apre nuovi canali per gli scambi, facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al commercio mondiale attraverso il commercio elettronico; che tale sviluppo è percepito sempre più come una questione nella quale l'OMC potrebbe svolgere un ruolo importante;

H.

considerando che l'11a conferenza ministeriale dell'OMC (CM11) si terrà a Buenos Aires, in Argentina, dal 10 al 13 dicembre 2017;

1.

ribadisce la sua piena adesione al duraturo valore del multilateralismo e chiede un'agenda commerciale fondata su scambi liberi, equi e basati su regole a beneficio di tutti che sostenga l'agenda per lo sviluppo sostenibile riconoscendo la primaria importanza delle questioni sociali, dell'ambiente e dei diritti umani e garantisca che le norme armonizzate concordate a livello multilaterale siano applicate uniformemente nei confronti di tutti;

2.

sottolinea la necessità di partire dai risultati convenuti in occasione della 9a e della 10a conferenza ministeriale al fine di compiere e garantire progressi sostanziali alla conferenza ministeriale che si terrà a Buenos Aires nel dicembre 2017, allo scopo di mantenere e rafforzare l'architettura commerciale multilaterale; sottolinea che, nonostante ciò, le parti dovrebbero perseguire nuovi obiettivi programmatici in settori quali il commercio digitale e l'agevolazione degli investimenti;

3.

sollecita tutti i membri dell'OMC a mettere a frutto l'impulso generato dai recenti progressi, tenendo presenti l'obiettivo strategico di rafforzare il sistema commerciale multilaterale e la necessità di consolidare l'OMC come centro dei negoziati commerciali, riconoscendo al contempo che per far fronte alle attuali sfide sono necessari nuovi approcci; riconosce che la flessibilità, l'apertura, l'inclusione e l'impegno politico saranno fondamentali per far progredire in maniera globale, equilibrata e realistica le restanti questioni dell'agenda di Doha per lo sviluppo; ritiene che, dall'avvio del ciclo di Doha nel 2001, il mondo sia cambiato drasticamente in termini economici, politici e tecnologici e che le nuove sfide, come il commercio elettronico, gli scambi digitali, la trasparenza degli investimenti, le sovvenzioni e la sovraccapacità, le catene globali del valore, gli appalti pubblici, la regolamentazione interna dei servizi, le micro imprese e le piccole e medie imprese e una maggiore compatibilità tra i programmi in materia di commercio, lavoro e ambiente al di là dell'agenda di Doha per lo sviluppo, debbano essere discusse, lasciando impregiudicate le questioni in sospeso dell'agenda di Doha per lo sviluppo; sottolinea la necessità di permettere ai paesi in via di sviluppo di trovare un proprio percorso per continuare a garantire pari opportunità in tali settori;

4.

sottolinea l'importanza che l'OMC funzioni come sede negoziale efficiente ed efficace per tutte le tematiche d'interesse per i suoi membri e che costituisca una piattaforma di avvio delle discussioni su questioni relative al commercio internazionale;

5.

sottolinea la necessità di recarsi a Buenos Aires con proposte testuali ben avanzate al fine di garantire negoziati commerciali più trasparenti e inclusivi, dal momento che la conferenza ministeriale dovrebbe essere preparata in maniera esaustiva per mezzo di negoziati a livello di comitato; apprezza, a questo proposito, i negoziati avanzati su tematiche quali gli aiuti alla pesca come un modo per combattere la pesca eccessiva e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

6.

prende atto delle proposte avanzate sul sostegno interno all'agricoltura, tra cui la proposta congiunta dell'UE e del Brasile; ritiene che portare avanti il dibattito in questo settore potrebbe essere un risultato fondamentale della CM11; ribadisce, in questo contesto, la necessità di trovare una soluzione permanente sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, sugli aiuti per il cotone e sulle sovvenzioni, in conformità alla decisione ministeriale di Nairobi; sottolinea che i negoziati su questo fascicolo nonché il loro potenziale risultato non devono prevalere sulle discussioni sul futuro della politica agricola comune;

7.

ribadisce l'importanza di avanzare nei negoziati e di raggiungere risultati su altre questioni sollevate dai membri, tra cui la regolamentazione interna dei servizi, il commercio elettronico, l'agevolazione degli investimenti, le sovvenzioni orizzontali e il miglioramento della trasparenza nonché le buone pratiche normative a vantaggio delle PMI;

8.

ritiene che i risultati della conferenza ministeriale del 2017 dovrebbero riconoscere chiaramente l'importanza degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030 e degli impegni dell'accordo di Parigi nella lotta contro i cambiamenti climatici, così come il ruolo che il commercio può svolgere per contribuire al loro raggiungimento, e che debbano essere definite azioni concrete da adottare tale ambito, dato che norme mondiali e condizioni multilaterali sono vantaggiose per il commercio mondiale;

9.

ribadisce i collegamenti tra la parità di genere e lo sviluppo inclusivo, sottolineando che l'emancipazione femminile è fondamentale per l'eradicazione della povertà e che la rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle donne al commercio è fondamentale per lo sviluppo economico; riconosce la necessità di mettere a punto interventi che affrontino la varietà di ostacoli che limitano le opportunità per le donne nell'economia; invita i membri dell'OMC a integrare un programma di lavoro per garantire che una politica commerciale sensibile alle questioni di genere figuri tra i risultati della conferenza ministeriale del 2017;

10.

richiama l'attenzione sul 6o riesame globale dell'aiuto per il commercio, tenutosi nel luglio 2015 a Ginevra, intitolato «promuovere il commercio, l'inclusione e la connettività per lo sviluppo sostenibile», che si è concentrato, tra le altre cose, sulla necessità di colmare il divario digitale;

11.

è favorevole all'idea che ciò dovrebbe tradursi in azioni concrete volte a facilitare il commercio elettronico e trasformare le opportunità digitali in realtà commerciali; sottolinea che una migliore connettività offre maggiori opportunità commerciali rendendo più facile e meno oneroso l'accesso ai mercati, anche per gli imprenditori delle microimprese e delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo; osserva, a tale proposito, che gli investimenti nelle infrastrutture rimangono una sfida fondamentale e che è essenziale compiere progressi in questo ambito; invita pertanto i membri dell'OMC a promuovere gli investimenti nelle infrastrutture, incoraggiando, tra le altre iniziative, i partenariati pubblico-privato;

12.

sottolinea l'importanza di discutere le possibili risposte delle politiche commerciali al crescente fenomeno della servitizzazione nel settore degli scambi di merci (la «modalità 5»);

13.

invita la Commissione a proseguire gli sforzi per l'elaborazione di una serie di norme multilaterali vincolanti sul commercio elettronico nell'ambito dell'OMC; appoggia la comunicazione dell'Unione europea dal titolo «An Enabling Environment to Facilitate Online Transactions» (Un contesto favorevole per facilitare le transazioni online), presentata ai membri del consiglio per gli scambi di servizi nel giugno 2017, che prevede una serie di principi comuni estremamente necessari e puntuali sulla tutela dei consumatori, i messaggi indesiderati, l'autenticazione e i servizi fiduciari nonché i contratti elettronici, i quali rafforzerebbero la fiducia e la sicurezza dei consumatori online e creerebbero un ambiente favorevole al commercio digitale;

14.

caldeggia la ripresa dei negoziati commerciali plurilaterali sull'accordo sui beni ambientali;

15.

si compiace dell'entrata in vigore dell'accordo sull'agevolazione degli scambi il 22 febbraio 2017; ritiene che tale accordo comporti notevoli vantaggi per tutti i membri dell'OMC e, in particolare, per i paesi in via di sviluppo e i pertinenti operatori economici, aumentando la trasparenza e la certezza del diritto e riducendo i costi amministrativi e la durata delle procedure doganali;

16.

sottolinea quanto sia importante che tutti i membri dell'OMC si attengano alle decisioni adottate sia a Nairobi che a Bali, comprese la creazione di nuove opportunità di esportazione per i fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati nell'ambito della deroga nel settore dei servizi dei PMS e la semplificazione delle regolamentazioni che disciplinano le norme di origine; prende atto del crescente interesse dei membri dell'OMC a un accordo di facilitazione dei servizi; chiede maggiori sforzi a livello multilaterale ai fini di una significativa semplificazione e armonizzazione delle norme di origine;

17.

sottolinea l'importanza chiave dell'OMC per il sistema commerciale basato su regole e reputa fondamentale l'esigenza di garantire l'esecuzione delle sue decisioni, l'applicazione degli impegni vincolanti e la risoluzione delle controversie commerciali, così come il suo contributo unico nel promuovere una maggiore trasparenza e la valutazione inter pares, in particolare mediante il meccanismo di revisione della politica commerciale; esprime profonda preoccupazione per il fatto che vari posti nell'organo d'appello rimangano vacanti, il che limita gravemente l'operato di tale organo fondamentale minacciando di indebolire l'attuale e opportuno funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie, e insiste sulla necessità di adottare rapidamente una decisione relativa alla copertura di tali posti;

18.

sottolinea la necessità di una dichiarazione conclusiva della CM11 in cui i membri possano indicare in quali nuovi ambiti e in quali ambiti dell'agenda del ciclo di Doha avvieranno o proseguiranno i negoziati;

19.

invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento continui ad essere strettamente associato alla preparazione dell'11a conferenza ministeriale, tempestivamente aggiornato e consultato durante lo svolgimento della conferenza ministeriale del 2017; invita la Commissione a continuare a sostenere, dinanzi agli altri membri dell'OMC, la necessità di aumentare l'importanza della dimensione parlamentare dell'OMC;

20.

invita i membri dell'OMC a garantire la legittimità democratica e la trasparenza mediante il rafforzamento della dimensione parlamentare dell'OMC; sottolinea, al riguardo, la necessità di garantire che i deputati godano di un accesso migliore ai negoziati commerciali e siano coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni dell'OMC e che le politiche commerciali siano adeguatamente esaminate nell'interesse dei cittadini;

21.

si rammarica che la mini-conferenza ministeriale tenutasi il 9 e 10 ottobre 2017 a Marrakech non abbia consentito di realizzare progressi significativi in vista della CM11; invita tutte le parti ad assumersi pienamente le proprie responsabilità e a tradurre la volontà che emerge dalle dichiarazioni politiche in azioni concrete nell'ambito dei negoziati, al fine di ottenere risultati positivi all'11a conferenza ministeriale di Buenos Aires e gettare una solida base per ulteriori azioni e decisioni al di là di tale conferenza ministeriale;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Direttore generale dell'OMC.

(1)  Dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) del 14 novembre 2001.

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

(2)  Dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC) del 18 dicembre 2005.

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm

(3)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 31.

(4)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 1.

(5)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 84.

(6)  GU C 436 del 24.11.2016, pag. 6.

(7)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 140.

(8)  Dichiarazione ministeriale di Bali (WT/MIN(13)/DEC) del 7 dicembre 2013 –

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm

(9)  Dichiarazione ministeriale di Nairobi (WT/MIN(15)/DEC) del 19 dicembre 2015 –

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm

(10)  http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf

(11)  http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

(12)  https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/38


P8_TA(2017)0441

Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (2017/2819(RSP))

(2018/C 356/06)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia» (COM(2017)0198),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità (1),

visto il controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE sulla tutela della natura (direttive Uccelli e Habitat) (SWD(2016)0472),

vista la relazione speciale n. 1/2017 della Corte dei conti europea dal titolo «Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000»,

vista la relazione della Commissione dal titolo «Relazione basata sulle direttive Habitat e Uccelli dell'UE 2007-2012: lo stato della natura nell'UE»,

viste le statistiche di Eurostat del novembre 2016 sulla biodiversità,

viste le conclusioni del Consiglio del 19 giugno 2017 sul piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia (2);

vista l'interrogazione alla Commissione su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (O-000067/2017 — B8-0608/2017),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che solo la metà circa delle specie di uccelli protette e una percentuale ancora inferiore delle altre specie e degli altri habitat protetti nell'Unione godono attualmente di un buono stato di conservazione, e che appena il 50 % di tutti i siti Natura 2000 sono soggetti a piani di gestione che prevedono obiettivi e misure di conservazione;

B.

considerando che le direttive sulla tutela della natura svolgono un ruolo importante nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico per la biodiversità 2011-2020 della convenzione sulla diversità biologica (CBD), dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

C.

considerando che, secondo la valutazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «2015 State of Nature in the EU» (Lo stato della natura nell'UE nel 2015), le principali pressioni e minacce indicate dagli Stati membri sono l'agricoltura e la modifica delle condizioni naturali per quanto riguarda gli ecosistemi terrestri e l'uso di risorse biologiche (pesca) e l'inquinamento per quanto riguarda gli ecosistemi marini; che tutte queste attività sono di natura antropica e hanno un impatto profondo e dannoso sulla natura;

D.

considerando che le statistiche del 2016 di Eurostat sulla biodiversità evidenziano che per tutte le 167 specie di uccelli comuni dell'UE è stata registrata una diminuzione globale dal 1990 al 2014 (3);

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia, che rappresenta un passo nella direzione giusta per realizzare gli obiettivi delle direttive sulla tutela della natura;

2.

constatata tuttavia con preoccupazione che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e della convenzione sulla diversità biologica non saranno raggiunti in assenza di ulteriori sforzi immediati e sostanziali; sottolinea che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità 2010 non sono stati raggiunti;

3.

rileva che ecosistemi sani e resilienti sono maggiormente in grado di attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarvisi e, pertanto, limitare il riscaldamento globale; constata che essi resistono meglio agli eventi meteorologici estremi e si riprendono più facilmente da essi, offrendo una vasta gamma di benefici da cui dipendono le popolazioni;

4.

osserva che attualmente, in Europa, quasi un quarto delle specie selvatiche rischia l'estinzione e molti ecosistemi si sono deteriorati a tal punto da non essere più in grado di svolgere le loro preziose funzioni; rileva che questa situazione comporta ingenti perdite sociali ed economiche per l'UE, dal momento che le principali cause della perdita di biodiversità — ossia il deterioramento degli habitat, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, l'introduzione e la propagazione di specie esotiche invasive e il cambiamento climatico — sono in aumento, annullando gli effetti positivi delle iniziative volte a prevenire tale fenomeno;

5.

rileva che il piano d'azione mira ad «accelerare il progresso verso l'obiettivo della strategia Europa 2020 di arrestare e invertire la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici»; si rammarica tuttavia per l'assenza di altri riferimenti alla strategia sulla biodiversità fino al 2020 o alle conclusioni della sua revisione intermedia;

6.

ribadisce la necessità di compiere ulteriori sforzi sostanziali e continui per raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2020 e invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuirvi maggiore priorità politica;

7.

sottolinea la necessità di garantire la piena e scrupolosa attuazione della legislazione dell'Unione sulla tutela della natura;

8.

sottolinea che, oltre a progressi sostanziali nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dell'inquinamento atmosferico e di altre sostanze inquinanti come pure nel miglioramento dell'efficienza energetica e dei materiali, servono ulteriori azioni degli Stati membri miranti a dare piena attuazione alle politiche concordate onde proteggere più efficacemente la biodiversità, le risorse naturali e la salute pubblica;

9.

pone l'accento sulla necessità di una maggiore integrazione tra le politiche e le conoscenze per conseguire l'obiettivo di vivere bene nel rispetto dei limiti del nostro pianeta, in linea con la visione a lungo termine del 7o programma di azione in materia di ambiente;

10.

si rammarica per l'orizzonte temporale limitato del piano d'azione e invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sulla prossima strategia in materia di biodiversità per il periodo successivo al 2020;

Partecipazione di tutti gli attori

11.

valuta positivamente i quattro settori prioritari individuati dal piano d'azione e sottolinea la necessità di una partecipazione attiva di tutti i pertinenti attori a livello nazionale, regionale e locale affinché le azioni concrete che saranno intraprese affrontino in maniera efficace le carenze riscontrate nell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat;

12.

rammenta che, nella relazione speciale n. 1/2017, la Corte dei conti europea ha constatato che il coordinamento tra le autorità responsabili e le altre parti interessate negli Stati membri non era sufficientemente sviluppato;

13.

invita la Commissione a fornire un sostegno efficace agli attori nazionali e regionali nel quadro dell'attuazione della legislazione sulla tutela della natura e ai fini del miglioramento delle ispezioni ambientali, anche attraverso lo sviluppo delle competenze e delle capacità e una migliore assegnazione delle risorse;

14.

valuta positivamente il fatto che la Commissione intenda aggiornare i documenti di orientamento esistenti ed elaborarne di nuovi in tutte le lingue ufficiali dell'UE, al fine di promuovere una maggiore comprensione della legislazione sul campo e di aiutare le autorità pubbliche ad applicarla correttamente, e invita la Commissione, a tal proposito, a coinvolgere e consultare tutte le parti interessate in questo processo;

15.

sottolinea il ruolo svolto dalla società civile nell'assicurare una migliore attuazione della legislazione dell'Unione sulla tutela della natura e pone l'accento sull'importanza delle disposizioni della convenzione di Aarhus a tale riguardo;

16.

invita la Commissione a presentare una nuova proposta legislativa concernente norme minime in materia di accesso al controllo giurisdizionale e a effettuare una revisione del regolamento di Aarhus che attua la convenzione per quanto riguarda l'azione dell'Unione, al fine di tener conto della recente raccomandazione del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus;

17.

valuta positivamente il fatto che, senza pregiudicare gli obiettivi e le esigenze di conservazione definiti nelle direttive sulla tutela della natura, gli approcci di attuazione flessibili che tengono conto delle circostanze nazionali specifiche contribuiscono a ridurre e a eliminare progressivamente i conflitti e i problemi non necessari sorti tra tutela della natura e attività socioeconomiche, nonché ad affrontare le sfide pratiche derivanti dall'applicazione degli allegati delle direttive;

18.

invita la Commissione a chiarire il ruolo del Comitato delle regioni per quanto concerne le attività di sensibilizzazione e la promozione della partecipazione e dello scambio di conoscenze a livello locale;

Specie e habitat protetti

19.

sottolinea che gli Stati membri devono garantire che le zone Natura 2000 non subiscano deterioramenti e attuare misure di conservazione al fine di mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat protetti;

20.

chiede la piena attuazione delle direttive sulla tutela della natura onde garantire che le azioni di conservazione intraprese siano in linea con i più recenti progressi tecnici e scientifici;

21.

si rammarica che il piano d'azione non presenti una strategia prioritaria e azioni concrete per migliorare la protezione degli impollinatori (in particolare nel quadro degli sforzi volti ad affrontare i rischi per la salute e a contrastare le specie parassite, segnatamente la varroa), il coordinamento delle attività di ricerca, l'armonizzazione dei metodi di analisi e la condivisione dei dati scientifici sugli impollinatori a livello europeo, come richiesto in una precedente risoluzione del Parlamento europeo;

22.

esorta nuovamente la Commissione a presentare una strategia dell'UE per la protezione e la conservazione degli impollinatori in pericolo, che affronti in modo completo e trasversale la questione fondamentale dei preoccupanti tassi di mortalità degli impollinatori in Europa, in particolare delle api, che forniscono inestimabili servizi ambientali ed economici;

23.

propone di rendere obbligatorie a livello dell'Unione le misure contro la varroa, di sostenere la formazione degli apicoltori riguardo ai metodi di protezione delle api e di incoraggiare le autorità locali e regionali, come pure gli agricoltori e tutti i cittadini, a favorire la diffusione delle specie vegetali, segnatamente delle piante da fiori, nelle zone rurali e urbane per aumentare la disponibilità di piante mellifere;

24.

ricorda che l'uccisione illegale degli uccelli, in particolare di quelli delle specie migratorie nel Mediterraneo e dei rapaci in alcuni Stati membri, continua a destare preoccupazione; sottolinea la necessità di un piano coordinato a livello europeo, basato su dati scientifici, per la gestione delle specie di uccelli migratori che attraversano più Stati membri;

25.

chiede che sia assicurata la piena ed efficace attuazione del regolamento sulle specie esotiche invasive e che il bilancio dell'UE preveda risorse adeguate a tal fine; sottolinea che l'inserimento di una specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale deve basarsi su una valutazione del rischio armonizzata e standardizzata; ritiene che la gestione delle specie esotiche invasive rappresenti una priorità urgente, in special modo nei siti Natura 2000; valuta positivamente la piattaforma online «Rete europea per le informazioni sulle specie esotiche» (EASIN), che agevola l'accesso ai dati su tali specie;

26.

sottolinea che la tutela del nostro ambiente naturale condiviso in Europa è essenziale tanto per le nostre economie quanto per il nostro benessere; evidenzia che secondo le stime la rete Natura 2000 ha un valore economico di 200-300 miliardi di euro l'anno e può generare reddito per le comunità locali attraverso il turismo e le attività ricreative e che ecosistemi sani forniscono servizi essenziali quali l'acqua dolce, lo stoccaggio del carbonio, gli insetti impollinatori e la protezione contro le inondazioni, le valanghe e l'erosione costiera (4); sottolinea pertanto che da un punto di vista economico è sensato investire nella rete Natura 2000;

27.

ricorda che i siti marini della rete Natura 2000 sono molto meno affermati rispetto a quelli terrestri; invita gli Stati membri interessati ad affrontare questo problema e la Commissione a facilitare la necessaria cooperazione con i paesi terzi per migliorare la protezione dell'ambiente nelle zone marine;

28.

accoglie con favore l'azione volta a integrare i servizi ecosistemici nel processo decisionale; si rammarica tuttavia dell'assenza nel piano d'azione di un'iniziativa concreta per impedire perdite nette di biodiversità;

Collegamenti con altri settori di intervento

29.

sottolinea l'urgente necessità di agire sui principali fattori di perdita di biodiversità che sono la distruzione e la degradazione degli habitat, causati soprattutto dall'eccessivo consumo del suolo, dall'inquinamento, dall'agricoltura intensiva, dall'uso dei pesticidi chimici di sintesi, dalla diffusione di specie alloctone e dai cambiamenti climatici, e sottolinea altresì la necessità di garantire coerenza tra le diverse politiche dell'Unione;

30.

sottolinea che il controllo dell'adeguatezza ha messo in luce la necessità di migliorare la coerenza con la politica agricola comune (PAC) ed evidenzia l'allarmante declino delle specie e degli habitat legato all'agricoltura; invita la Commissione a condurre una valutazione dell'impatto della PAC sulla biodiversità;

31.

ribadisce che una delle sei priorità fondamentali per lo sviluppo rurale nell'UE consiste nel ripristino, nella salvaguardia e nel potenziamento degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, ivi compreso nelle zone Natura 2000; rammenta i molteplici sforzi compiuti dalle parti interessate nel settore dell'agricoltura, soprattutto nel contesto dell'attuazione delle misure di inverdimento introdotte al momento della revisione della PAC nel 2013;

32.

ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri affinché assicurino che i fondi della PAC siano reindirizzati dal sovvenzionamento di attività associate alla perdita di biodiversità verso il finanziamento di pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale e il mantenimento della biodiversità correlata;

33.

invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a esplorare, insieme ai proprietari e agli utilizzatori dei terreni, la possibilità di istituire cosiddetti «servizi verdi e blu» (gestione del paesaggio, della natura e delle risorse idriche) dietro pagamento in base a tassi di mercato;

34.

osserva che, in alcune regioni d'Europa, specie identificate nella direttiva Habitat come bisognose di protezione speciale hanno raggiunto un buono stato di conservazione e potrebbero pertanto mettere in pericolo altre specie selvatiche e animali domestici, perturbando in tal modo l'equilibrio naturale dell'ecosistema; invita la Commissione a mettere a punto una procedura di valutazione affinché in determinate regioni sia possibile modificare lo status di protezione delle specie non appena raggiunto l'auspicato stato di conservazione;

35.

ricorda che la coesistenza tra l'uomo e i grandi carnivori, soprattutto il lupo, può avere in certe regioni ripercussioni negative sullo sviluppo sostenibile degli ecosistemi e delle zone rurali abitate, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura tradizionale e il turismo sostenibile, nonché altre attività socio-economiche; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare tali questioni, in modo da non mettere a repentaglio lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, riconoscendo nel contempo la flessibilità disponibile nell'ambito della direttiva Habitat;

36.

invita la Commissione a sostenere misure quali la formazione degli agricoltori sulla protezione del bestiame contro i grandi carnivori e la condivisione delle migliori prassi sulla protezione del bestiame negli Stati membri;

37.

deplora che la PAC non sia stata sviluppata per proteggere la pastorizia, pratica agricola tradizionale in via di estinzione, che è un importante strumento storico di gestione degli habitat e della conservazione della natura; chiede che il piano d'azione sostenga un quadro di sviluppo per la pastorizia nella rete Natura 2000;

38.

invita la Commissione a valutare, in particolare, una gestione adattiva delle catture quale buona prassi per gestire in modo sostenibile le popolazioni di uccelli acquatici sufficientemente abbondanti nell'UE e preservare quelle in diminuzione nell'UE;

39.

sottolinea le ingenti perdite di biodiversità nelle zone marine e ritiene che la politica comune della pesca (PCP) dovrebbe promuovere la biodiversità e modelli di produzione e di consumo sostenibili; chiede una valutazione dell'impatto della PCP sulla biodiversità;

Finanziamento

40.

accoglie con favore la relazione della Corte dei conti europea sulla rete Natura 2000 e concorda con la valutazione ivi contenuta secondo cui i fondi dell'UE non sono stati mobilitati in misura sufficiente per sostenere la gestione della rete;

41.

sottolinea che la responsabilità del finanziamento delle zone Natura 2000 incombe principalmente agli Stati membri ed evidenzia che con ogni probabilità è stata la mancanza di finanziamenti ad aver maggiormente contribuito alle lacune nell'attuazione delle direttive sulla tutela della natura, come rilevato dal controllo dell'adeguatezza;

42.

sottolinea che la possibilità di introdurre nuovi meccanismi finanziari a favore della conservazione della biodiversità per raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2020 è compromessa a causa dei termini temporali dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); chiede la massima utilizzazione dei mezzi esistenti, compresi lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), la PAC e i fondi strutturali;

43.

plaude alla futura proposta della Commissione volta a incrementare del 10 % la dotazione a favore della natura e della biodiversità nel quadro del programma LIFE;

44.

sottolinea che in vista del prossimo QFP servono ulteriori lavori preparatori in termini sia di riesame che di previsione, nell'ottica di garantire finanziamenti adeguati per la conservazione della natura, la biodiversità e l'agricoltura sostenibile nei siti Natura 2000; ritiene che un riesame completo della spesa passata, che ponga l'accento sugli insegnamenti tratti in termini di risultati delle misure attuate in precedenza, sarebbe fondamentale a tale riguardo;

45.

chiede che nel prossimo QFP siano inclusi nuovi meccanismi finanziari per la conservazione della biodiversità; invita la Commissione a garantire che i futuri strumenti finanziari per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e regionale prevedano una dotazione specifica per la biodiversità e la gestione della rete Natura 2000, che sono gestite congiuntamente dalle autorità ambientali nazionali e regionali;

46.

invita la Commissione ad adeguare più efficacemente i regimi di finanziamento agli obiettivi di Natura 2000 e a introdurre indicatori di prestazione trasversali relativi a Natura 2000 per tutti i pertinenti fondi UE; invita la Commissione a introdurre inoltre un meccanismo di controllo della spesa relativa a Natura 2000 al fine di aumentare la trasparenza, l'obbligo di rendiconto e l'efficacia, integrando tali aspetti nel prossimo QFP;

47.

ribadisce che il programma Natura 2000 è generalmente finanziato attraverso il cofinanziamento; invita gli Stati membri a incrementare sostanzialmente i finanziamenti a favore di Natura 2000, onde fissare tassi di cofinanziamento di maggiore attrattiva e ottimizzare l'utilizzo dei fondi, e ad adottare misure volte a ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari dei progetti;

48.

sottolinea il potenziale del finanziamento pubblico-privato per sviluppare servizi ecosistemici, infrastrutture verdi e altri ambiti legati al capitale naturale e valuta positivamente il fatto che lo strumento di finanziamento del capitale naturale continuerà a sostenere i progetti relativi alla biodiversità nel periodo di attuazione 2017-2019;

49.

invita la Commissione a promuovere e proporre mezzi per il finanziamento e lo sviluppo di piani di gestione transfrontalieri per le specie di grandi carnivori e chiede inoltre un esame approfondito del ruolo dei grandi carnivori e l'eventuale introduzione di misure di aggiustamento per garantire la conservazione della biodiversità, del paesaggio agricolo e della pratica secolare di far pascolare il bestiame nelle regioni di montagna;

Infrastrutture verdi

50.

accoglie positivamente l'impegno assunto nell'ambito del piano d'azione al fine di fornire orientamenti per sostenere lo sviluppo di infrastrutture verdi per una migliore connettività delle zone Natura 2000, ma ribadisce il suo appello a favore di una vera e propria proposta per lo sviluppo di una rete transeuropea per le infrastrutture verdi (TEN-G);

51.

sottolinea l'importanza che le autorità competenti degli Stati membri, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, utilizzino in modo più efficace i processi di pianificazione integrata dello spazio, migliorino la comprensione trasversale delle TEN-G attraverso conoscenze specifiche al settore e rendano possibile il finanziamento di una maggiore connettività e delle infrastrutture verdi in generale attraverso i fondi per lo sviluppo rurale e regionale; rileva che questi criteri dovrebbero guidare il QFP post-2020 per la pianificazione delle opere infrastrutturali; osserva che il concetto di infrastrutture verdi contribuisce anche all'istituzione di un'economia sostenibile mantenendo i vantaggi degli ecosistemi e mitigando nel contempo gli effetti negativi delle infrastrutture dei trasporti e dell'energia;

52.

sottolinea che dev'essere analizzato il ruolo delle infrastrutture verdi nell'attenuazione degli impatti delle catastrofi naturali collegate ai cambiamenti meteorologici e climatici, dato che tali infrastrutture contribuiscono a mitigare gli effetti negativi di fenomeni meteorologici e climatici estremi, che figurano fra le catastrofi naturali più rovinose e con il più alto bilancio di morti in Europa e nel mondo;

o

o o

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0034.

(2)  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf

(3)  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics

(4)  http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/44


P8_TA(2017)0442

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (2017/2931(RSP))

(2018/C 356/07)

Il Parlamento europeo,

visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Costituzione della Repubblica di Polonia,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2014, relativa a un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158),

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia (1),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2),

vista la raccomandazione della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia (3) complementare alla sua raccomandazione del 27 luglio 2016, che tiene conto degli ultimi sviluppi in Polonia alla luce della nomina del nuovo presidente del Tribunale costituzionale,

vista la terza raccomandazione della Commissione, del 26 luglio 2017, sullo Stato di diritto (4), nella quale esprime forti preoccupazioni in merito alla prevista riforma della magistratura in Polonia, che a suo avviso amplifica la minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia già identificata nel quadro della procedura relativa allo Stato di diritto avviata dalla Commissione nel gennaio 2016,

viste la risposta del governo polacco del 20 febbraio 2017, con la quale respinge l'ipotesi che esista una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, e la risposta del 29 agosto 2017, con la quale respinge le obiezioni della Commissione concernenti le riforme della magistratura e contesta la sua competenza a valutare il sistema giudiziario,

viste le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nei confronti della Polonia, in particolare la procedura del 29 luglio 2017 e il parere motivato del 12 settembre 2017 relativi alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, in cui si dichiara l'incompatibilità della legge polacca con il diritto dell'UE, segnatamente l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la direttiva 2006/54/CE sull'uguaglianza di genere in materia di occupazione e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli scambi di opinioni che hanno avuto luogo con Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione, in sede di commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in data 22 marzo, 31 agosto e 6 novembre 2017,

visti gli scambi di opinioni sullo Stato di diritto in Polonia che hanno avuto luogo durante le riunioni del Consiglio Affari generali del 16 maggio e 25 settembre 2017,

visti il parere della Commissione di Venezia, del 14 ottobre 2016, sulla legge relativa al Tribunale costituzionale, e la dichiarazione del 24 gennaio 2017 con la quale il presidente della Commissione di Venezia esprime profonda preoccupazione per l'aggravarsi della situazione in Polonia,

vista la rimozione in data 18 maggio 2017 di tre verdetti dal sito web del Tribunale costituzionale e dalla sua banca dati giuridica online, relativi alle sentenze del 9 marzo 2016, K 47/15 (che dichiara l'incostituzionalità delle modifiche adottate dal Parlamento polacco alla legge sul Tribunale costituzionale), dell'11 agosto 2016, K 39/16 (che contesta la legalità delle principali disposizioni della seconda legge che modifica il funzionamento del Tribunale costituzionale) e del 7 novembre 2016, K 44/16 (sulla legalità della nomina del presidente e del vicepresidente del Tribunale costituzionale),

vista l'adozione, nel giugno e luglio 2017, da parte del parlamento polacco di quattro leggi concernenti la riforma della magistratura, segnatamente: la legge recante modifica della legge sulla Scuola nazionale polacca dei giudici e dei pubblici ministeri, della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e di alcune altre leggi («legge sulla Scuola nazionale polacca della magistratura»); la legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di alcune altre leggi («legge sul Consiglio nazionale della magistratura»); la legge recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari («legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari»); e la legge sulla Corte suprema, che ha sollevato forti preoccupazioni per quanto concerne la violazione della separazione dei poteri e la fine dell'indipendenza della magistratura,

vista la lettera del Presidente del Parlamento europeo, del 18 luglio 2017, con la quale esprime le preoccupazioni sollevate dall'ampia maggioranza dei leader dei gruppi politici parlamentari in merito all'adozione delle leggi sulla riforma della magistratura,

vista la decisione del presidente polacco, del 27 luglio 2017, di porre il proprio veto a due leggi controverse approvate dal parlamento polacco quello stesso mese e che minacciavano seriamente l'indipendenza della magistratura in Polonia,

viste le due proposte del presidente polacco concernenti il Consiglio nazionale della magistratura e la Corte suprema, che fanno emergere dubbi circa la loro conformità alla Costituzione polacca e nelle quali non viene affrontato il problema della separazione dei poteri o dell'indipendenza della magistratura,

vista la decisione del Tribunale costituzionale polacco, del 24 ottobre 2017, che determina l'incostituzionalità delle norme previste per l'elezione dei presidenti della Corte suprema e dell'Assemblea generale dei giudici della Corte suprema,

visti l'ordinanza provvisoria emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 27 luglio 2017 nella causa C-441/17, mirante a porre fine all'abbattimento di alberi su larga scala nella foresta di Białowieża, alla quale il governo polacco non ha dato attuazione, e il timore che il proseguimento delle attività di abbattimento possa causare «danni gravi e irreparabili» alla foresta durante il tempo che la Corte impiegherà per trattare la causa,

viste le ordinanze provvisorie dell'8 giugno 2017 emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per porre fine ai rimpatri sommari verso la Bielorussia e le proposte avanzate nel gennaio 2017 dal ministro dell'Interno per modificare la legge sui cittadini stranieri, che destano preoccupazioni circa la loro compatibilità con il diritto europeo e internazionale,

vista la legge sulle riunioni pubbliche, quale emendata nel dicembre 2016, che prevede limitazioni eccessive del diritto di riunione, riconoscendo priorità alle cosiddette «riunioni regolari/cicliche» dedicate a eventi patriottici, religiosi e storici, nonché la possibilità per le autorità di vietare le contromanifestazioni,

vista la legge sull'Istituto nazionale per la libertà — Centro per lo sviluppo della società civile, del 15 settembre 2017, che pone l'accesso al finanziamento pubblico per le organizzazioni della società civile, inclusi i fondi dell'UE, sotto il controllo governativo, destando preoccupazioni quanto all'adeguato finanziamento delle ONG, in particolare le organizzazioni a favore dei diritti delle donne,

viste le relazioni elaborate da alcune ONG internazionali sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Polonia, tra cui la relazione di Amnesty International del 19 ottobre 2017 dal titolo «Poland: On the streets to defend human rights» (Polonia: in strada per difendere i diritti umani), e la relazione di Human Rights Watch del 24 ottobre 2017 dal titolo «Eroding Checks and Balances — Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland» (Erosione del sistema di pesi e contrappesi — Stato di diritto e diritti umani sotto attacco in Polonia),

visti i pareri dell'OSCE/ODIHR del 5 maggio 2017 sul progetto di modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di alcune altre leggi in Polonia, del 22 agosto 2017, sul disegno di legge polacco relativo all'Istituto nazionale per la libertà — Centro per lo sviluppo della società civile, e del 30 agosto 2017 su talune disposizioni del disegno di legge sulla Corte suprema polacca, in cui si segnala l'intrinseca incompatibilità delle disposizioni proposte con le norme internazionali e gli impegni assunti nei confronti dell'OSCE,

viste le osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia, adottata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani il 31 ottobre 2016, in cui si esorta la Polonia a intraprendere misure volte a tutelare l'indipendenza del Tribunale costituzionale e della magistratura, nonché a definire più precisamente il reato di terrorismo, in modo da evitare eventuali abusi,

visti l'intervento del Canada in seno al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, del 9 maggio 2017, nell'ambito della revisione periodica universale della Polonia, e la lettera in data 23 ottobre 2017 dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani alla Polonia,

viste le osservazioni preliminari sulla visita ufficiale in Polonia, il 27 ottobre 2017, del relatore speciale delle Nazioni Unite relative all'indipendenza dei giudici e degli avvocati, nelle quali si esprime preoccupazione per la situazione dell'indipendenza della magistratura in Polonia,

vista la risoluzione 2188 (2017) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dell'11 ottobre 2017, dal titolo «New threats to the rule of law in Council of Europe member States: selected examples» (Nuove minacce allo Stato di diritto negli Stati membri del Consiglio d'Europa: alcuni esempi),

viste le continue proteste di massa contro le politiche e le leggi approvate dal governo, in particolare la «protesta nera» dell'ottobre 2016, che ha evitato che fossero apportate modifiche alla legge vigente sull'aborto, la «marcia della libertà» del 6 maggio 2017 e le proteste del luglio 2017 a seguito dell'adozione delle leggi sulla riforma della magistratura,

viste la legge del giugno 2017 che limita l'accesso alla pillola contraccettiva di emergenza per le donne e le ragazze, la scheda informativa dell'OMS del giugno 2017 che giudica sicura la pillola contraccettiva di emergenza e ne raccomanda la disponibilità quale elemento necessario dell'assistenza sanitaria in ambito riproduttivo, nonché la decisione di esecuzione della Commissione, del 7 gennaio 2015, che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio accordata dalla decisione C(2009)4049 a «ellaOne — ulipristal acetato», un medicinale per uso umano,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini; che il referendum del 2003 ha sancito l'adesione del popolo polacco a tali valori;

B.

considerando che l'articolo 9 della Costituzione polacca afferma che la Repubblica di Polonia rispetta il diritto internazionale in quanto vincolante;

C.

considerando che l'azione dell'UE poggia sulla presunzione di fiducia reciproca, ossia sul fatto che gli Stati membri agiscano in conformità della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali;

D.

considerando che lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sui quali si fonda l'UE e che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;

E.

considerando che detti principi comprendono: la legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi; la certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; l'indipendenza e l'imparzialità del giudice; un controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il pieno rispetto dei diritti fondamentali e l'uguaglianza dinanzi alla legge;

F.

considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri, che trova riscontro anche nell'articolo 10 della Costituzione polacca;

G.

considerando che è opportuno tutelare la libertà di associazione; che una società civile vivace e il pluralismo dei mezzi di informazione svolgono un ruolo determinante nel promuovere una società aperta e pluralistica e la partecipazione del pubblico al processo democratico, come pure nel rafforzare la responsabilità dei governi; che le ONG dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati;

H.

considerando che il rifiuto del governo polacco di dare attuazione all'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'abbattimento di alberi nella foresta di Białowieża, come pure quello di rispettare le ordinanze provvisorie della Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda i rimpatri verso la Bielorussia rappresentano segnali evidenti del mancato rispetto da parte della Polonia dei trattati dell'UE;

I.

considerando che decine di manifestanti sono stati sottoposti a processo ai sensi del codice per i reati minori e, in alcuni casi, ai sensi del codice penale; che, secondo quanto riferito, oltre 300 persone avrebbero ricevuto un ordine di comparizione da parte della polizia in relazione alla loro partecipazione alle manifestazioni dell'ottobre 2017;

J.

considerando che, secondo la Carta dei diritti fondamentali, la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la salute sessuale e riproduttiva delle donne è connessa a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita e alla dignità, la libertà da trattamenti disumani e degradanti, il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione, il che trova riscontro anche nella Costituzione polacca;

K.

considerando che negare l'accesso ai servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compreso l'aborto sicuro e legale, costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne; che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto alla Polonia di astenersi dall'adottare qualsiasi riforma legislativa che si potrebbe configurare come retrocessione di una legislazione già restrittiva per quanto riguarda l'accesso delle donne all'aborto sicuro e legale; che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Polonia in più occasioni, a causa dell'interpretazione restrittiva di tale diritto da parte del paese;

1.

sottolinea che è di fondamentale importanza sostenere i valori comuni europei sanciti all'articolo 2 TUE e nella Costituzione polacca, nonché garantire i diritti fondamentali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2.

ribadisce la posizione espressa nelle sue risoluzioni del 13 aprile 2016 e del 14 settembre 2016; riafferma, in particolare, le sue preoccupazioni riguardo ai rapidi sviluppi legislativi che stanno avendo luogo in numerosi settori senza consultazioni adeguate o senza la possibilità di effettuare una revisione costituzionale indipendente e legittima, con il rischio di pregiudicare in modo sistematico i diritti umani fondamentali, il sistema democratico di pesi e contrappesi nonché lo Stato di diritto; esprime ancora una volta preoccupazione per il fatto che tali cambiamenti stiano interessando i mezzi d'informazione pubblici, il diritto penale, la legge sulle forze di polizia, la legge sulla pubblica amministrazione, la legge contro il terrorismo, la legge sulle ONG, la legge in materia di asilo nonché la libertà di riunione e i diritti delle donne;

3.

deplora con fermezza e con crescente preoccupazione il fatto che non sia stata ancora trovata una soluzione di compromesso per il fondamentale problema del corretto funzionamento del Tribunale costituzionale della Polonia (la sua indipendenza e legittimità nonché la pubblicazione e attuazione delle sue sentenze), il che pregiudica gravemente la Costituzione polacca, la democrazia e lo Stato di diritto nel paese; rileva con profondo rammarico che il governo polacco rifiuta di tenere conto delle critiche costruttive mosse dai cittadini polacchi e dalle istituzioni nazionali, internazionali e dell'UE, e che non sono state annunciate azioni per affrontare tale problema;

4.

esprime profonda preoccupazione per la nuova formulazione della legislazione concernente la magistratura polacca, soprattutto per quanto riguarda la possibilità che essa pregiudichi in modo strutturale l'indipendenza del potere giudiziario e indebolisca lo Stato di diritto in Polonia;

5.

osserva che il 27 luglio 2017 il presidente Duda ha posto il veto a due leggi controverse che erano state approvate dal parlamento polacco, in quanto incompatibili con la Costituzione, sostenendo che minacciavano seriamente l'indipendenza della magistratura nel paese; chiede un ampio dibattito a livello nazionale con tutte le parti interessate per quanto riguarda la riforma giudiziaria, che dovrebbe difendere lo Stato di diritto e rispettare il diritto dell'UE e le norme europee in materia di indipendenza della magistratura; invita il presidente polacco a firmare le nuove leggi soltanto qualora garantiscano pienamente l'indipendenza del potere giudiziario;

6.

sostiene le raccomandazioni sullo Stato di diritto formulate dalla Commissione nonché la procedura di infrazione da essa avviata nei confronti della Polonia per le violazioni del diritto dell'Unione; prende atto della decisione della Commissione di monitorare, in qualità di custode dei trattati, la situazione in Polonia e il seguito dato alle sue raccomandazioni dalle autorità polacche, pur continuando a offrire pieno sostegno al paese affinché ricerchi soluzioni adeguate per rafforzare lo Stato di diritto;

7.

esorta il governo e il parlamento della Polonia a dare piena attuazione a tutte le raccomandazioni della Commissione e della Commissione di Venezia, nonché ad astenersi dal realizzare qualsiasi riforma che possa mettere a rischio il rispetto dello Stato di diritto, in particolare l'indipendenza della magistratura; chiede, a tale proposito, di rinviare l'adozione di qualsiasi legge fino a quando la Commissione e la Commissione di Venezia non avranno condotto un'adeguata valutazione;

8.

invita il governo polacco a rispettare l'ordinanza temporanea della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 27 luglio 2017, di cui alla causa C-441/17 e a sospendere immediatamente l'abbattimento di alberi su larga scala nella foresta di Białowieża, che rischia di provocare danni gravi e irreversibili a questo sito che è patrimonio mondiale dell'UNESCO; chiede al governo polacco di fermare i rimpatri sommari verso la Bielorussia, in modo da rispettare le ordinanze provvisorie e vincolanti della CEDU dell'8 giugno 2017, e di garantire che chi manifesta l'intenzione di chiedere asilo o protezione internazionale ai confini polacchi goda del pieno accesso alla procedura di asilo in Polonia, in linea con gli obblighi internazionali e il diritto dell'UE;

9.

invita il governo polacco a rispettare il diritto alla libertà di riunione, cancellando dall'attuale legge sulle riunioni pubbliche le disposizioni che conferiscono priorità alle riunioni «cicliche» approvate dal governo; esorta le autorità ad astenersi dall'applicare sanzioni penali a coloro che partecipano a riunioni pacifiche o a contromanifestazioni, nonché a ritirare le eventuali accuse penali contro i manifestanti pacifici;

10.

chiede al governo polacco di abrogare la legge sulla creazione di un Istituto nazionale per la libertà — Centro per lo sviluppo della società civile, la quale impedisce l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di gruppi importanti della società civile, come pure di assicurare che la distribuzione dei fondi pubblici alla società civile avvenga in modo equo, imparziale e trasparente, garantendo la rappresentanza pluralistica;

11.

esprime preoccupazione per le notizie diffuse dagli organi di informazione riguardo al fatto che leader dell'opposizione e della società civile sarebbero sorvegliati dalla polizia ed esorta le autorità polacche a condurre un'indagine su tali notizie e a rispettare pienamente la vita privata di tutti i cittadini;

12.

invita il governo polacco ad adottare una posizione ferma per quanto riguarda i diritti delle donne e delle ragazze, offrendo senza discriminazioni una contraccezione gratuita e accessibile nonché mettendo a disposizione i mezzi di contraccezione di emergenza senza prescrizione medica; chiede, in tale contesto, l'abrogazione della legge che limita l'accesso delle donne e delle ragazze alla pillola contraccettiva di emergenza;

13.

critica fermamente qualsiasi proposta legislativa che potrebbe proibire l'aborto in casi di malformazione grave o mortale del feto; sottolinea che l'accesso universale all'assistenza sanitaria, compresi la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, costituisce un diritto umano fondamentale; ribadisce con fermezza il proprio sostegno a favore delle organizzazioni per i diritti delle donne, le quali sono state di recente oggetto di azioni legali;

14.

chiede al governo polacco di rispettare tutte le disposizioni concernenti lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle norme internazionali in materia di diritti umani, come pure di impegnarsi direttamente in un dialogo con la Commissione;

15.

invita la Commissione a informare il Parlamento con regolarità, in maniera puntuale e trasparente, circa i progressi compiuti e le azioni intraprese;

16.

è del parere che l'attuale situazione in Polonia rappresenti un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE; incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di elaborare, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Parlamento europeo, una relazione specifica al fine di votare in Aula una proposta motivata in cui si inviti il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE;

17.

ribadisce la necessità di un regolare processo di monitoraggio e dialogo, con il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, per salvaguardare i valori fondamentali dell'UE di democrazia, diritti fondamentali e Stato di diritto, prevedendo la partecipazione di Consiglio, Commissione e Parlamento, come indicato nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 con una raccomandazione alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (5) (patto DSD);

18.

invita il governo polacco ad adottare misure adeguate in relazione alla marcia xenofoba e fascista che si è svolta a Varsavia sabato 11 novembre 2017, e a condannarla fermamente;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al presidente, al governo e al parlamento della Polonia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0123.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0344.

(3)  Raccomandazione (UE) 2017/146 della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alla raccomandazione (UE) 2016/1374 (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 65).

(4)  Raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione, del 26 luglio 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374 e (UE) 2017/146 (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 19).

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0409.


Giovedì 16 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/50


P8_TA(2017)0443

Libertà di espressione in Sudan, in particolare il caso di Mohamed Zine al-Abidine

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla libertà di espressione in Sudan, in particolare il caso di Mohamed Zine al-Abidine (2017/2961(RSP))

(2018/C 356/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Sudan, in particolare quelle del 13 giugno 2012 (1), del 10 ottobre 2013 (2), del 18 dicembre 2014 (3) e del 6 ottobre 2016 (4),

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 (5),

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visto l'accordo di Cotonou,

vista la legge sudanese sulla stampa e le pubblicazioni del 2009,

vista la legge sudanese sulla libertà d'informazione del 2015,

vista la dichiarazione di Kampala della conferenza panafricana in materia di libertà di espressione e accesso all'informazione del 26 marzo 2017,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 7 dicembre 2016 dall'UE, dalla Norvegia, dagli Stati Uniti e dal Canada sulle detenzioni politiche e la censura dei giornali in Sudan,

visti gli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione online e offline,

vista la dichiarazione dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Sudan, Aristide Nononsi, in seguito alla sua missione in Sudan dall'11 al 21 maggio 2017,

vista la visita in Sudan del commissario Stylianides del 22 e 23 ottobre 2017,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), rilasciata a nome dell'UE in occasione della Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i reati contro i giornalisti (2 novembre 2017),

visto l'indice 2017 sulla libertà di stampa nel mondo dell'organizzazione Reporter senza frontiere,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Mohamed Zine al-Abidine, in un articolo pubblicato il 23 febbraio 2012 sul giornale Al-Tayar, ha criticato la presunta corruzione in seno alla famiglia del presidente sudanese Omar al-Bashir;

B.

considerando che i servizi nazionali sudanesi di intelligence e sicurezza (NISS) hanno mosso accuse penali nei confronti di Mohamed Zine al-Abidine e del suo caporedattore, Osman Mirgani;

C.

considerando che il 23 ottobre 2017 un tribunale sudanese ha condannato Mohamed Zine al-Abidine a una pena detentiva con sospensione condizionale e cinque anni di libertà vigilata per l'accusa di aver violato il codice etico del giornalismo;

D.

considerando che Osman Mirgani, il caporedattore di Al-Tayar, è stato condannato a pagare un'ammenda di 10 000 sterline sudanesi o a scontare una pena di sei mesi di reclusione per le stesse accuse ed è stato rilasciato in seguito al pagamento dell'ammenda da parte dell'Unione dei giornalisti sudanesi;

E.

considerando che l'avvocato che rappresenta sia Mohamed Zine al-Abidine che Osman Mirgani ha dichiarato di voler presentare ricorso contro il verdetto emesso nei loro confronti;

F.

considerando che, secondo quanto riportato, il NISS interroga e detiene i giornalisti, ha avviato molteplici azioni giudiziarie contro i giornalisti sudanesi e ha confiscato arbitrariamente intere edizioni di alcuni giornali, quali Al-Tayar, Al-Jareeda Al-Watan, Al-Youm Al-Tali, Al-Ayam e Akhir Lahza, nei quali erano presenti articoli critici nei confronti del governo;

G.

considerando che nel 2016 si sono verificati almeno 44 casi di confisca di pubblicazioni a danno di 12 giornali, tra cui cinque edizioni di Al-Jareeda in un'unica settimana; che il 14 agosto 2016 il Consiglio nazionale per la stampa e le pubblicazioni ha sospeso a tempo indeterminato la pubblicazione dei giornali Elaf, Al-Mustagilla, Al-Watan e Awal Al-Nahar;

H.

considerando che l'esistenza di media liberi, indipendenti e imparziali costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica;

I.

considerando che l'8 gennaio 2017 il Sudan ha firmato la dichiarazione sulla libertà dei media nel mondo arabo, diventando il quarto paese firmatario dopo la Palestina, la Tunisia e la Giordania; che il ministro statale per gli Affari mediatici ha osservato che il governo si è impegnato a rispettare la libertà di stampa in Sudan;

J.

considerando che nell'indice 2017 sulla libertà di stampa nel mondo, elaborato da Reporter senza frontiere, il Sudan occupa il 174o posto su 180 e risulta pertanto uno dei paesi con minore libertà di stampa, alla luce dei casi di vessazioni a danno dei media, censura, confisca di giornali, chiusura di mezzi di comunicazione e limitazione dell'accesso a Internet;

K.

considerando che l'esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Sudan ha osservato nella sua relazione del luglio 2017 che la censura del giornale Al-Jareeda ad opera del NISS è avvenuta in violazione della Costituzione nazionale ad interim del Sudan;

L.

considerando che il Sudan ha firmato ma non ha ratificato la versione riveduta dell'accordo di Cotonou del 2005;

M.

considerando che il 14 novembre 2017 il VP/AR Federica Mogherini ha rilasciato una dichiarazione sulla visita del presidente sudanese Omar al-Bashir in Uganda, in cui ha ricordato a tutte le parti dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale di rispettare e adempiere gli obblighi che incombono loro in forza del diritto internazionale;

N.

considerando che i diritti umani, civili e politici continuano a essere repressi in Sudan;

1.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che il 23 ottobre 2017 il Tribunale della stampa di Khartoum ha condannato Mohamed Zine al-Abidine a una pena detentiva con sospensione condizionale e cinque anni di libertà vigilata, e invita le autorità sudanesi a rivedere immediatamente tutte le accuse nei suoi confronti;

2.

esprime profonda preoccupazione per la situazione della libertà di espressione in Sudan, per i continui casi di censura e confisca di giornali e per le crescenti restrizioni che impediscono ai giornalisti del paese di esprimere liberamente le proprie opinioni; rileva che assicurare la rendicontabilità pubblica delle politiche governative e dei responsabili politici non deve comportare la repressione della stampa libera; prende altresì atto con preoccupazione delle restrizioni finanziarie a lungo termine imposte ai giornali a seguito delle periodiche confische e sospensioni delle operazioni;

3.

deplora che siano emerse numerose segnalazioni di ripetute violazioni della libertà dei media e continue vessazioni nei confronti dei giornalisti da parte del NISS, ed esorta le autorità sudanesi ad assicurare che i poteri e i metodi del NISS rispettino le norme internazionali;

4.

ritiene che mezzi di comunicazione liberi, indipendenti e imparziali costituiscano uno dei capisaldi fondamentali di una società democratica, nella quale il dibattito pubblico ha un ruolo cruciale; invita l'UE a intensificare gli sforzi volti a promuovere la libertà di espressione attraverso le sue politiche e i suoi strumenti esterni;

5.

esorta le autorità sudanesi a porre immediatamente fine a qualsiasi vessazione, intimidazione e attacco nei confronti di giornalisti e difensori della libertà di espressione online e offline, nonché a intraprendere riforme democratiche per garantire la protezione e la promozione dei diritti umani nel paese, inclusa la libertà di espressione, conformemente agli obblighi sanciti dalla Costituzione nazionale ad interim del Sudan e agli impegni internazionali assunti dal paese, tra cui l'accordo di Cotonou;

6.

sottolinea che, in conformità della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, lo Stato è il principale responsabile della promozione e della protezione di tutti i diritti umani; invita le autorità sudanesi a ripristinare e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale, ivi compresa la libertà di espressione;

7.

riconosce l'importanza della recente missione del commissario Stylianides come pure la necessità di discutere con le autorità sudanesi le ben note preoccupazioni dell'UE, in particolare per quanto concerne il rispetto delle libertà fondamentali;

8.

invita l'UE e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni della società civile attraverso la fornitura di assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacità, nell'ottica di consolidare le loro capacità in termini di difesa dei diritti umani e Stato di diritto e consentire loro di contribuire in modo più efficace al rafforzamento dei diritti umani in Sudan;

9.

prende atto con preoccupazione del progetto di legge del 2017 sulla stampa e l'editoria, che impone ulteriori restrizioni controverse alle pubblicazioni online e prevede la possibilità di sospendere per periodi più lunghi le attività di giornali e giornalisti; incoraggia il governo del Sudan a modificare la legge del 2009 sulla stampa e le pubblicazioni per garantire maggiore protezione ai giornalisti e agli editori di giornali;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai copresidenti dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, alla commissione dell'Unione africana, al parlamento panafricano e al governo sudanese.

(1)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 49.

(2)  GU C 181 del 19.5.2016, pag. 87.

(3)  GU C 294 del 12.8.2016, pag. 28.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0379.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2017)0089.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/53


P8_TA(2017)0444

Attacchi terroristici in Somalia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sugli attacchi terroristici in Somalia (2017/2962(RSP))

(2018/C 356/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Somalia,

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sulla situazione nel campo profughi di Dadaab (1),

viste la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 15 ottobre 2017, sugli attacchi a Mogadiscio, in Somalia, e la dichiarazione del portavoce del VP/AR, del 30 ottobre 2017, sull'attacco in Somalia,

viste le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 sulla Somalia,

visto l'intervento dell'UE, del 27 settembre 2017, in occasione della 36a sessione del Consiglio dei diritti umani sul dialogo interattivo con l'esperto indipendente sulla Somalia,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2372(2017), adottata il 30 agosto 2017, e 2383(2017), adottata il 7 novembre 2017,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 maggio e 5 settembre 2017 sulla Somalia,

vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 ottobre 2017, sull'attentato terroristico a Mogadiscio,

vista la dichiarazione del presidente della Commissione dell'Unione africana (UA), del 15 ottobre 2017, sull'attacco a Mogadiscio,

viste le dichiarazioni di condanna degli attacchi terroristici formulate dalla missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) il 14 e 28 ottobre 2017,

visto il comunicato finale della conferenza internazionale sulla Somalia, svoltasi a Londra l'11 maggio 2017,

visto il comunicato congiunto UE-Unione africana sull'attuazione dell'accordo di Parigi del 1o giugno 2017,

vista la dichiarazione dell'Amisom dell'8 novembre 2017 con cui annuncia la sua intenzione di avviare il graduale ritiro delle truppe dalla Somalia a partire dal dicembre 2017, in vista di un ritiro integrale entro il 2020,

visto l'accordo di partenariato di Cotonou tra i paesi ACP e l'UE,

visto il mandato della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli finalizzato a promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e dei popoli a norma della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il protocollo facoltativo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati,

vista la convenzione dell'Organizzazione per l'unità africana sulla prevenzione e la lotta al terrorismo, adottata nel 1999,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 14 ottobre 2017 un enorme camion bomba ha scosso il centro di Mogadiscio, uccidendo almeno 358 persone e ferendone altre 228, mentre 56 sono tuttora disperse; che l'attacco al centro di Mogadiscio è stata una delle più letali operazioni terroristiche registrate negli ultimi anni in tutto il mondo; che oltre 30 persone sono state uccise il 28 ottobre 2017, quando sono esplosi due ordigni al di fuori di un hotel nei pressi del palazzo presidenziale di Mogadiscio;

B.

considerando che, sebbene nessun gruppo abbia rivendicato la responsabilità per tali spietati attacchi, questi ultimi presentano le caratteristiche distintive di al-Shabaab, che apparentemente non intende compromettere il sostegno popolare associando se stesso a tali ingenti perdite di vite civili; che i cittadini somali hanno ripetutamente denunciato le violenze di al-Shabaab e si sono uniti in risposta agli attentati dell'ottobre 2017, manifestando a migliaia in corteo attraverso le strade di Mogadiscio in atteggiamento di sfida contro al-Shabaab;

C.

considerando che negli ultimi mesi vi è stata una serie di attacchi terroristici mortali a Mogadiscio e in tutto il paese, tra cui autobombe, sparatorie casuali, esecuzioni mirate e sequestri, mettendo in evidenza la costante minaccia dell'estremismo violento cui è confrontato il paese;

D.

considerando che la maggior parte degli attacchi è stata principalmente attribuita alle azioni terroristiche di al-Shabaab, sebbene nel paese sia nota anche l'attività di Daesh;

E.

considerando che il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, dopo avere assunto il potere nel febbraio 2017 in un'elezione ritenuta una tappa fondamentale che segna il graduale ritorno alla stabilità e alla prosperità di questo martoriato paese dell'Africa orientale, si è impegnato a liberare la Somalia da al-Shabaab;

F.

considerando che alla luce dell'ondata di attacchi registrati nel 2017, non da ultimo il terribile attentato dinamitardo del 14 ottobre 2017, non è affatto evidente che le forze di sicurezza somale saranno in grado di contrastare adeguatamente il terrorismo senza aiuti esterni dopo la partenza dell'Amisom prevista nel 2018;

G.

considerando che le forze dell'Amisom sono state accusate in diverse occasioni di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni indiscriminate e in alcuni casi sfruttamento e abuso sessuali; che il rischieramento di forze militari straniere sul territorio somalo al di fuori dei mandati dell'ONU/dell'UA rappresentano un motivo importante di preoccupazione in virtù delle precedenti accuse di violazioni dei diritti umani commesse dalle forze dell'Amisom;

H.

considerando che, in aggiunta all'estremismo violento, la siccità, i conflitti tra clan e gli sgomberi forzati hanno provocato solo l'anno scorso lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone, di cui molti nei centri urbani controllati dal governo; che molte persone vivono in insediamenti non sicuri, in cui le donne e le ragazze, in particolare, si trovano ad affrontare abusi e violenze sessuali;

I.

considerando che in Somalia permane la forte minaccia della carestia, con circa 400 000 bambini somali colpiti da malnutrizione acuta e 3 milioni di persone che vivono in condizioni di crisi o di emergenza per quanto concerne la sicurezza alimentare; che in Somalia gli sfollati interni sono circa 1,1 milioni, con oltre 900 000 rifugiati somali nella regione;

J.

considerando che vi sono 420 000 rifugiati somali nei campi in Kenya, di cui 350 000 nel campo di Dadaab, e che i governi della Somalia e del Kenya e l'UNHCR si sono accordati per agevolare il rimpatrio volontario di 10 000 rifugiati in Somalia verso zone non controllata da al-Shabaab; che i rimpatriati devono far fronte a problemi di reinserimento e hanno scarse prospettive di trovare un lavoro; che molti profughi del campo di Dadaab sono di origine somala, ma non hanno mai conosciuto la vita fuori dal campo e sono effettivamente apolidi, il che significa che non possono essere rimpatriati in Somalia;

K.

considerando che dal 2016 l'UE ha progressivamente aumentato il suo sostegno umanitario annuale a favore della Somalia, in particolare in risposta alla grave siccità che colpisce il paese, stanziando 120 milioni di EUR a favore dei partner umanitari nel 2017 e svincolando 100 000 EUR in aiuti d'urgenza per aiutare a rispondere rapidamente alle esigenze mediche a Mogadiscio in seguito all'attacco del 14 ottobre 2017; che l'UE ha altresì attivato inizialmente due navi dell'operazione navale dell'UE ATALANTA, unitamente a voli per aiuti d'urgenza, per consegnare forniture mediche di emergenza negli ospedali di Mogadiscio;

L.

considerando che l'UE ha fornito 486 milioni di EUR attraverso il Fondo europeo di sviluppo (2014-2020), concentrandosi sull'attuazione del «Patto» e, in particolare, sul consolidamento dello Stato e della pace, la sicurezza alimentare, la resilienza e l'istruzione; che l'UE è altresì impegnata a sostenere l'Amisom attraverso il Fondo per la pace in Africa;

M.

considerando che nel dicembre 2016 la Banca mondiale si è impegnata a intensificare la lotta contro la povertà estrema, annunciando che i paesi sviluppati si sono impegnati con una somma record di 75 miliardi di dollari sotto forma di sovvenzioni e prestiti agevolati a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA); che, tuttavia, la Somalia non è ammissibile al finanziamento IDA dato che deve versare alla banca e al FMI oltre 300 milioni di dollari nel quadro della montagna di debiti di 5 miliardi di dollari dovuti a creditori multilaterali e bilaterali;

N.

considerando che i bambini continuano a essere vittime di uccisioni, detenzioni arbitrarie e reclutamento da parte di al-Shabaab e nelle forze armate somale, nonostante il fatto che la Somalia abbia ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nel gennaio 2015 e approvato la dichiarazione sulle scuole sicure nel novembre 2015, impegnandosi ad adottare misure concrete per tutelare gli studenti e gli istituti scolastici;

O.

considerando che, in assenza di un sistema giudiziario civile funzionante, il governo somalo fa affidamento su tribunali militari per processare e condannare civili, il che non garantisce i diritti degli imputati civili; che ampi poteri d'indagine sono affidati all'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza (NISA), la quale attualmente non dispone di un mandato di contrasto, il che comporta gravi violazioni del diritto a un giusto processo dei prigionieri da essa detenuti;

P.

considerando che, secondo Transparency International, la Somalia è il paese più corrotto del mondo per il 10o anno consecutivo; che il governo somalo deve ancora affrontare molte sfide, quali la corruzione e la mancanza di un ampio sostegno da parte dei civili, che ha portato inevitabilmente a una mancanza di fiducia nelle istituzioni dello Stato e al conseguente sostegno a favore di islamisti radicali e gruppi terroristici;

1.

esprime profondo cordoglio alle vittime dei recenti attacchi terroristici in Somalia e alle loro famiglie ed esprime profondo rammarico per la perdita di vite umane; condanna fermamente nel contempo gli autori di tali attacchi, attribuiti al gruppo di insorti di al-Shabaab;

2.

ricorda che la stabilità e la pace durature possono essere conseguite soltanto mediante l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e la buona governance, sulla base dei principi democratici e dello Stato di diritto, in cui la dignità e i diritti delle persone sono rispettati pienamente;

3.

plaude alla rapida risposta di emergenza della Commissione a seguito dell'attacco terroristico del 14 ottobre 2017; invita l'Unione europea e i suoi partner internazionali a rispettare gli impegni assunti nei confronti della Somalia, in primo luogo mediante misure volte a garantire la sicurezza alimentare, al fine di scongiurare problemi strutturali che sfocino in una carestia, promuovere la sicurezza e la risoluzione delle rimostranze collettive, migliorare la gestione delle finanze pubbliche e contribuire al completamento della revisione costituzionale necessaria per conseguire una stabilità di lungo termine;

4.

deplora il fatto che, nonostante i ripetuti moniti dei gruppi umanitari, delle agenzie di aiuti e del Parlamento europeo, la Somalia continui a versare sull'orlo della carestia; rammenta che il numero di morti provocato dalla carestia del 2011 è stato aggravato dall'insicurezza e dalle azioni intraprese dai militanti estremisti di al-Shabaab con l'obiettivo di ostacolare le consegne di aiuti alimentari nelle zone del centro-sud della Somalia, all'epoca sotto il loro controllo; invita tutte le parti a collaborare con le agenzie umanitarie, nel pieno rispetto dei principi umanitari, al fine di consentire un accesso libero e senza restrizioni alle persone che continuano a soffrire e sono in stato di bisogno, in particolare nelle zone rurali;

5.

accoglie con favore il processo elettorale indetto nel febbraio 2017, che ha portato all'elezione di un nuovo presidente, e auspica che il risultato elettorale favorisca la stabilità politica, incoraggi l'adozione delle riforme necessarie e contribuisca all'avanzamento del progetto federale, in stretto coordinamento e in stretta collaborazione con gli Stati membri federali; sottolinea che è importante combattere la corruzione endemica presente nel paese e offrire alternative ai giovani somali al fine di ridurre il rischio che siano reclutati da al-Shabaab;

6.

accoglie favorevolmente la decisione del Forum nazionale della leadership somalo di promuovere la costituzione e la registrazione di partiti politici, in vista delle elezioni del 2020, sulla base del principio «una persona, un voto», così come il tentativo di ricostruire le istituzioni statali e l'adozione di nuove leggi importanti relative ai partiti politici e alla creazione di una commissione nazionale indipendente per i diritti umani; evidenzia che è necessario intraprendere sforzi intesi ad accrescere la rappresentanza delle donne;

7.

sottolinea che la diaspora e la società civile del paese hanno fortemente contribuito a ristabilire non solo la governance, ma anche lo sviluppo sociale ed economico, evidenziando l'importanza della rappresentanza e della partecipazione delle donne in seno ai processi decisionali; si compiace in tale contesto dell'aumento nel numero di donne rappresentate in parlamento (24 %) e al governo della Somalia, ricordando che sono necessari sforzi maggiori per migliorare l'equilibrio di genere, sia nell'UE che in Somalia;

8.

prende atto della dichiarazione di Nairobi dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo concernente soluzioni sostenibili per i rifugiati somali e il reintegro dei rimpatriati in Somalia; si compiace dell'impegno volto a conseguire un approccio regionale globale, mantenendo nel contempo la protezione e promuovendo l'autonomia nei paesi di asilo, che deve essere realizzato con il sostegno della comunità internazionale e in modo coerente con la ripartizione internazionale delle responsabilità, quale delineata nel quadro globale di risposta per i rifugiati della dichiarazione di New York;

9.

invita la Commissione a intensificare gli sforzi di consultazione con gli attori della regione, tra cui le popolazioni locali, i governi regionali e le ONG, con l'obiettivo di concentrarsi sui problemi e sulle esigenze individuati a livello locale, promuovere un clima propizio e accrescere la capacità per il rientro dei rifugiati nei rispettivi paesi di origine;

10.

esprime preoccupazione per l'ampio mandato conferito alla NISA e per il suo ricorso ai tribunali militari per perseguire presunti reati di terrorismo, dal momento che così facendo ha ripetutamente violato il diritto a un giusto processo pronunciando condanne a morte senza assunzione di responsabilità;

11.

invita il governo somalo e l'UE, nell'ambito delle attività a favore dello Stato di diritto in Somalia, a garantire che la NISA sia regolamentata con meccanismi di sorveglianza efficaci e a rafforzare le competenze tecniche del servizio di polizia giudiziaria della Somalia affinché possa svolgere indagini approfondite ed efficaci nel rispetto dei diritti dei cittadini;

12.

si compiace in particolare dell'accordo politico raggiunto dai leader somali il 16 aprile 2017, che mira a integrare le forze regionali e federali in un'architettura di sicurezza nazionale coerente e in grado di assumersi progressivamente la responsabilità principale della sicurezza, nonché della rapida istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale e dell'Ufficio di sicurezza nazionale;

13.

riconosce il ruolo della missione dell'Amisom nel garantire la sicurezza e la stabilità, il che ha consentito alla Somalia di creare istituzioni politiche ed estendere la propria autorità statale in vista del trasferimento alle istituzioni e alle forze somale della responsabilità in materia di sicurezza; plaude alle indagini svolte dall'Unione africana in merito alle presunte violenze sessuali commesse dalle truppe dell'Amisom; chiede la piena attuazione delle raccomandazioni contenute nelle relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla Somalia e, in linea con la risoluzione 2272 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esorta l'Unione africana e i paesi contributori di truppe a garantire che le accuse siano oggetto di indagini adeguate e accurate e che i responsabili siano consegnati alla giustizia; sottolinea che è importante valutare la possibilità di prorogare il mandato di Amisom oltre maggio 2018 e avverte che un trasferimento prematuro delle responsabilità alle truppe somale potrebbe pregiudicare la stabilità sul lungo periodo;

14.

evidenzia che è necessario combattere l'impunità e garantire l'attribuzione delle responsabilità per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Somalia; osserva che il presidente somalo ha proposto di concedere l'amnistia per taluni reati a chi intenda rinunciare al terrorismo e alla violenza e abbandonare al-Shabaab e altri gruppi terroristici, e incoraggia a elaborare una legislazione in materia di amnistia;

15.

deplora il reclutamento di bambini soldato da parte dei militanti di al-Shabaab e l'uso di minori come soldati e informatori da parte delle forze di sicurezza, così come l'impiego di bambini soldato catturati o disertori; ricorda che il governo della Somalia si è impegnato a riabilitare gli ex bambini soldato e ad assicurare i responsabili alla giustizia; invita i donatori internazionali, inclusa l'UE, a conferire priorità ai servizi di riabilitazione, all'istruzione e alla sicurezza delle scuole quali elementi essenziali per porre fine alla spirale mortale della violenza; esorta le autorità a trattare i bambini sospettati di essere associati ad al-Shabaab principalmente come vittime e a prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, nel rispetto dei principi guida delle norme di protezione internazionale;

16.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che le risorse naturali, in particolare il carbone, continuino a essere un'importante fonte di finanziamento per i terroristi nonché una causa di profondo degrado ambientale in Somalia; invita la Commissione a valutare modi per ampliare i sistemi di tracciabilità e dovuta diligenza in modo da includere tutte le risorse naturali utilizzate per sostenere le attività terroristiche e la violenza; invita a tale proposito tutte le parti a garantire l'osservanza della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vieta l'esportazione di carbone dalla Somalia;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al presidente, al primo ministro e al parlamento della Somalia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0229.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/58


P8_TA(2017)0445

Madagascar

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sul Madagascar (2017/2963(RSP))

(2018/C 356/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Madagascar, in particolare quelle del 7 maggio 2009 (1), dell'11 febbraio 2010 (2) e del 9 giugno 2011 (3), e la missione conoscitiva in Madagascar dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, svoltasi il 10 e l'11 luglio 2010,

viste le informazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 2 novembre 2017 sulla recente epidemia di peste,

viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla quarta relazione periodica del Madagascar nel quadro del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 22 agosto 2017,

vista la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite John H. Knox, dell'ottobre 2016, sulla conclusione della sua missione in Madagascar,

visti il vertice straordinario della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), tenutosi in Madagascar il 20 maggio 2011, e la tabella di marcia proposta dall'équipe negoziale della SADC in seguito alla revoca delle sanzioni imposte al Madagascar dall'UE, dall'Unione africana e dalla SADC,

vista la relazione elaborata dal relatore speciale sulla questione degli obblighi relativi ai diritti umani connessi alla fruizione di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, in merito alla sua visita in Madagascar, del 26 aprile 2017,

visti gli articoli 8 e 9 dell'accordo di Cotonou riveduto,

vista la Costituzione del Madagascar,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e gli orientamenti dell'UE sui diritti umani relativamente alla libertà di espressione online e offline,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) firmato dal Madagascar nel 1969 e ratificato nel 1971,

vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

vista la 120a sessione del comitato per i diritti umani, tenutasi a Ginevra, nell'ambito della quale, il 10 e l'11 luglio 2017, è stata esaminata la quarta relazione periodica del Madagascar sulla sua applicazione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che dopo cinque anni di instabilità politica durante i quali i donatori hanno sospeso i programmi di aiuto allo sviluppo, nell'ottobre del 2013 in Madagascar si sono svolte elezioni parlamentari democratiche e credibili, seguite dalle elezioni presidenziali nel dicembre del 2013, in esito alle quali è stato eletto il presidente Hery Rajaonarimampianina; che la situazione politica è rimasta instabile, sebbene la ripresa delle relazioni con i paesi donatori abbia posto fine a tutte le restrizioni alla cooperazione con il nuovo governo;

B.

considerando che è emerso un nuovo codice delle comunicazioni, fortemente criticato dai giornalisti malgasci in quanto fa riferimento all'applicazione del codice penale per i reati a mezzo stampa e potrebbe condurre a una criminalizzazione della professione; che la situazione si è calmata ma non sembra procedere nella giusta direzione;

C.

considerando che, in linea di principio, il prossimo anno dovrebbero tenersi le elezioni presidenziali, sebbene non sia stata ancora fissata una data precisa; che il presidente malgascio si è espresso a favore di una riforma costituzionale che gli consenta di rimanere al potere durante il periodo elettorale e ha manifestato la volontà di alterare le proposte di modifica della legge elettorale presentate dalla commissione elettorale nazionale indipendente nonché da esperti, dalla società civile e dall'opposizione; che tali dichiarazioni sono state contestate dai suoi oppositori politici e da più parti della società civile, che temono possa trattarsi di un tentativo di posticipare le elezioni e restare al potere oltre il termine del mandato costituzionale; che ciò rischia di aumentare le tensioni in un contesto politico già fragile;

D.

considerando che il direttore regionale per l'Africa australe di Amnesty International ha dichiarato, il 10 luglio 2017, che la situazione dei diritti umani in Madagascar è in drastico peggioramento a causa di una manifesta noncuranza dello Stato di diritto; che oltre la metà di tutti i prigionieri sono detenuti preventivamente senza processo e che si registrano violazioni quali esecuzioni extragiudiziali da parte della polizia nonché la detenzione dei difensori dei diritti umani poiché manca un accesso libero ed equo alla giustizia;

E.

considerando che Amnesty International ha altresì documentato segnalazioni concernenti funzionari delle autorità di contrasto che cercano vendetta in seguito a episodi di giustizia sommaria; che nel febbraio 2017 cinque villaggi di Antsakabary sarebbero stati incendiati da agenti di polizia dopo la presunta uccisione di due loro colleghi da parte degli abitanti, e che nell'attacco una donna anziana, che non è riuscita a sfuggire alle fiamme, ha perso la vita per le ustioni riportate; che la polizia sta attualmente svolgendo indagini sull'incendio, pur essendo coinvolta nei fatti;

F.

considerando che i giornalisti e i difensori dei diritti umani sono oggetto di intimidazioni e vessazioni da parte delle autorità, che cercano di metterli a tacere e di ostacolare le loro attività d'indagine o di difesa dei diritti umani; che dalle elezioni del 2013 numerosi organi d'informazione sono stati chiusi o sottoposti a censura in nome del «rispetto dello Stato di diritto» e del «risanamento del panorama audiovisivo» promosso dal ministero della Comunicazione;

G.

considerando che nel 2013 la Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ha adottato un piano d'azione per il Madagascar che prevedeva che il paese intensificasse i propri sforzi di attuazione e imponesse un embargo sull'esportazione di qualsiasi riserva di legname; che da allora il segretariato e il comitato permanente della CITES hanno più volte ribadito che il Madagascar non ha rispettato il piano d'azione; che, secondo il segretariato della CITES, prevale un'impunità diffusa quanto al disboscamento illegale e alla violazione delle norme ambientali; che, d'altra parte, vi sono persone che si sono opposte al disboscamento illegale e sono state condannate dagli organi giurisdizionali, per i quali si registra un elevato rischio di corruzione;

H.

considerando che il Madagascar è uno dei paesi più spettacolari del pianeta dal punto di vista ambientale, ma è anche il paese non teatro di conflitti più povero al mondo, in cui il 92 % della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno, e si colloca alla 154a posizione su 188 per quanto concerne l'indice di sviluppo umano;

I.

considerando che il traffico illegale di legname e specie animali minaccia seriamente l'ambiente e la biodiversità del Madagascar, nonché i diritti ambientali del suo popolo; che spesso l'impatto ambientale determinato dalle industrie estrattive e la loro gestione poco trasparente arrecano danni alle comunità locali e al loro sviluppo sostenibile; che si presume che le reti del traffico abbiano legami con la criminalità organizzata, la quale minaccia la governance democratica nel paese; che secondo il relatore speciale sui diritti umani e l'ambiente, il disboscamento illegale e il traffico di legnami preziosi, come pure le concessioni minerarie, sono strettamente legati alle violenze perpetrate contro la popolazione locale;

J.

considerando che l'ambientalista Clovis Razafimalala, che ha denunciato il traffico e lo sfruttamento illegali di palissandro e altro legname, è detenuto dal 16 settembre 2016 sulla base di accuse infondate di ribellione, distruzione di documenti e beni pubblici e incendio doloso, nonostante la palese assenza di prove; che il difensore dei diritti umani e ambientali Raleva è stato arrestato il 27 settembre 2017 per «uso di un titolo falso» nell'aver messo in discussione le attività di una società di estrazione dell'oro dopo che l'estrazione era stata vietata in ragione del degrado ambientale; che il 26 ottobre 2017 Raleva è stato condannato a due anni di reclusione con sospensione della pena; che Augustin Sarovy, direttore di una ONG che si adopera contro il traffico di palissandro, è stato costretto a fuggire in Europa dopo aver ricevuto minacce di morte;

K.

considerando che il 6 maggio 2017 Fernand Cello, direttore radiofonico noto per le sue inchieste su temi sensibili come l'estrazione illegale di zaffiri, è stato processato per «falsificazione e ricorso alla falsificazione»; che Reporter senza frontiere ha denunciato il severo trattamento riservato al direttore di Radio Jupiter da parte delle autorità nella regione, sulla base di false accuse avanzate da persone coinvolte nelle sue indagini;

L.

considerando che l'arresto di Claudine Razaimamonjy su iniziativa del Bianco (Bureau Indépendant Anti-Corruption — Ufficio anticorruzione indipendente) per appropriazione indebita di fondi pubblici in diversi comuni è diventato un affare di Stato, dal momento che si tratta di un importante alleato e consulente del capo di Stato Hery Rajaonarimampianina; che, prima dell'arresto, la gendarmeria aveva presentato richiesta di sottoporre a interrogatorio Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniaina, Sylvie Randriantsara Linah e Claudine Razaimamonjy; che risulta che, in realtà, le tre donne non sono altro che la stessa persona, Claudine Razaimamonjy, la quale non ha mai risposto all'ordine di comparizione per essere sottoposta a interrogatorio;

M.

considerando che il «caso Claudine» ha provocato un conflitto aperto tra il governo e la magistratura, nell'ambito del quale il ministro della Giustizia ha chiesto personalmente, in pubblico, il rilascio immediato di Claudine Razaimamonjy per evitare un prolungamento della sua custodia preventiva; che il sindacato dei magistrati ha dichiarato di essere stato offeso dalla posizione assunta e dal coinvolgimento diretto del governo nel caso, invocando la separazione dei poteri e sottolineando che l'affare non aveva alcun legame con la politica; che quest'anno i magistrati hanno organizzato tre scioperi per condannare le ripetute intimidazioni e le ingerenze del governo nelle loro attività, come pure per ribadire la loro indipendenza;

N.

considerando che dagli anni '80 il Madagascar è vittima ogni anno di epidemie di peste e che l'ultima, scoppiata nell'agosto 2017, è particolarmente violenta e ha colpito città importanti e zone non endemiche; che sono stati segnalati oltre 1 800 casi e 127 decessi; che, secondo l'OMS, il carattere insolito e la diffusione rapida quest'anno sono dovuti al deterioramento del sistema sanitario legato alla crisi socio-politica che ha colpito il paese negli ultimi anni; che, stando alle stime dell'OMS, il rischio di un'ulteriore potenziale diffusione dell'epidemia di peste a livello nazionale rimane elevato;

O.

considerando che la predominanza del diritto consuetudinario nel paese ha favorito pratiche tradizionali dannose, tra cui i matrimoni combinati, forzati e precoci; che le donne e le ragazze continuano a essere vittime di violenza sessuale e di altra violenza fisica, mentre il tasso di denunce è basso e i procedimenti penali sono rari; che l'aborto è ancora vietato nel paese in virtù di una legge risalente al 1920; che circa dieci donne al giorno muoiono di parto; che il divieto di abortire può portare a interruzioni di gravidanza clandestine e pericolose, effettuate da persone prive di qualifiche mediche;

1.

accoglie con favore il ripristino dello Stato di diritto con le elezioni dell'ottobre e del dicembre 2013; ricorda alle autorità del Madagascar, in primis al suo presidente, che hanno la responsabilità di difendere e proteggere i diritti dei loro cittadini in tutto il paese, compresa la prevenzione di ogni abuso e reato, e di adempiere al compito di governare nel rigoroso rispetto dello Stato di diritto; le esorta ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'esercizio delle libertà fondamentali da parte dei cittadini, compresa la libertà di espressione;

2.

auspica che le prossime elezioni si svolgano in un clima di pace e serenità, in modo da risultare democratiche e trasparenti; insiste sulla necessità di preservare l'ordine costituzionale e la stabilità politica e sul fatto che solo il dialogo e la creazione di consenso fra tutti gli attori politici potranno assicurare elezioni tempestive e credibili nel 2018; chiede alla comunità internazionale di adottare tutte le misure possibili per garantire un processo elettorale equo e libero in occasione delle elezioni presidenziali del 2018;

3.

esprime preoccupazione per la diffusione della giustizia sommaria e per il coinvolgimento di funzionari delle autorità di contrasto nei casi di esecuzioni extragiudiziali; chiede un'indagine indipendente e imparziale sugli incendi che hanno devastato cinque villaggi di Antsakabary, che garantisca la sicurezza delle vittime da qualsiasi rappresaglia nel caso in cui presentino prove al riguardo; invita le autorità malgasce a condurre sistematicamente indagini imparziali sulle esecuzioni extragiudiziali, perseguire gli autori e assicurare che le famiglie delle vittime ricevano un risarcimento adeguato;

4.

chiede alle autorità malgasce di rispettare gli obblighi derivanti dalla CITES, anche rafforzando notevolmente la reale applicazione delle leggi contro il disboscamento e il traffico illegali;

5.

accoglie con favore la revisione in corso del codice minerario e invita il governo a garantire che il codice rivisto rispetti le norme internazionali, come ad esempio la valutazione preliminare e la consultazione della maggior parte delle persone interessate, l'accesso a mezzi di ricorso e la riduzione al minimo dei danni ambientali; chiede al governo di rivedere le autorizzazioni minerarie rilasciate dal governo di transizione e di sospendere quelle che non sono conformi al decreto MECIE;

6.

denuncia la detenzione arbitraria di giornalisti, difensori dei diritti umani e ambientalisti sulla base di accuse false; chiede di porre fine una volta per tutte alle vessazioni e alle intimidazioni di cui sono oggetto, disapprova le misure adottate contro i mezzi d'informazione prima delle ultime elezioni e chiede il pieno ripristino di tutte le libertà individuali e collettive; invita il governo malgascio ad abrogare gli elementi restrittivi presenti nel codice delle comunicazioni;

7.

invita il governo del Madagascar a lasciare che la giustizia segua il suo corso, in modo normale e indipendente, nel «caso Claudine» e in tutti i casi di corruzione attiva e passiva; insiste sulla necessità che la politica non interferisca con la magistratura e che il Bianco abbia la possibilità di condurre liberamente le proprie indagini sulla corruzione; pone l'accento sulla necessità di rispettare rigorosamente il principio della separazione dei poteri e sottolinea che l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura devono essere garantite in ogni momento; chiede alle autorità del Madagascar di raddoppiare gli sforzi volti a contrastare la corruzione e l'impunità nel paese e a garantire che tutti i casi di corruzione siano deferiti alla giustizia;

8.

esprime preoccupazione per l'aumento delle attività dei predicatori stranieri, i quali costringono gli allievi a convertirsi a una forma estremista di Islam;

9.

sottolinea che l'UE e gli Stati membri devono investire nell'offerta di sostegno e protezione ai difensori dei diritti umani, quali attori chiave dello sviluppo sostenibile, anche attraverso sovvenzioni urgenti a titolo del fondo di emergenza dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) a favore dei difensori dei diritti umani a rischio;

10.

esorta le imprese transnazionali a rispettare i diritti umani e il principio di dovuta diligenza, come indicato nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

11.

chiede all'UE di prestare attenzione a garantire che i preparativi per le prossime elezioni presidenziali siano inclusivi, trasparenti e accettati da tutti, anche tramite un pacchetto biennale di sostegno all'organizzazione delle elezioni;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio dei ministri ACP-UE, al governo del Madagascar, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe nonché alla Commissione dell'Unione africana.

(1)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 111.

(2)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 72.

(3)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 129.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/62


P8_TA(2017)0447

Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (15470/2016 — C8-0027/2017 — 2016/0366(NLE) — 2017/2050(INI))

(2018/C 356/11)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15470/2016),

visto il progetto di accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (1) (09787/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 207, dell'articolo 212, paragrafo 1, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0027/2017),

vista la dichiarazione comune sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (2), adottata a Lisbona nel 2007,

vista la sua risoluzione sulla Nuova Zelanda, del 25 febbraio 2016, sull'apertura di negoziati ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda (3),

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, firmato nel 2012 (4),

visto l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda (5), entrato in vigore nel 2009,

vista la 22a riunione interparlamentare UE-Nuova Zelanda, tenutasi a Bruxelles il 23 marzo 2017,

vista la sua risoluzione legislativa del 16 novembre 2017 sul progetto di decisione (6),

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0333/2017),

A.

considerando che la Nuova Zelanda è legata all'Unione europea e ai suoi Stati membri da un partenariato stretto e di lunga data;

B.

considerando che l'Unione europea condivide valori e principi comuni con la Nuova Zelanda, tra cui il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, compreso il diritto internazionale, nonché la pace e la sicurezza;

C.

considerando che l'Unione europea resta il terzo maggiore partner commerciale della Nuova Zelanda e che entrambe le parti condividono un'ampia gamma di interessi economici e commerciali;

D.

considerando che il primo ambasciatore dell'UE residente in Nuova Zelanda ha assunto le sue funzioni nel settembre 2016, a completamento della transizione verso una delegazione autonoma dell'Unione europea in Nuova Zelanda;

E.

considerando che la Nuova Zelanda mantiene buone relazioni con alcuni dei partner più stretti dell'UE, in particolare con l'Australia e gli Stati Uniti; prendendo atto, a tale proposito, della dichiarazione di Wellington del 2010, che stabilisce un partenariato strategico tra la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti, nonché dell'accordo sull'intensificazione delle relazioni economiche (CER), firmato con l'Australia nel 1983;

F.

considerando che la Nuova Zelanda, membro del comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, è un prezioso partner per lo sviluppo e un importante fornitore di assistenza in termini di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) come percentuale del PNL e contribuisce allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo per un pianeta più equo, più sicuro e più prospero;

G.

considerando che la Nuova Zelanda è membro dell'alleanza «Five Eyes» in materia di intelligence con gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada e l'Australia; che altri Stati membri dell'UE (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Danimarca e Spagna) fanno parte del sistema più ampio noto come «Fourteen Eyes»;

H.

considerando che la Nuova Zelanda riserva un'attenzione particolare allo sviluppo delle relazioni nella regione Asia-Pacifico, in particolare con la Cina, il sud-est asiatico e il Giappone, e contribuisce alla stabilità regionale del sud-est asiatico e del Pacifico sudoccidentale;

I.

considerando che una regione Asia-Pacifico integrata nella quale la Nuova Zelanda svolge un ruolo di primo piano contribuisce a un sistema globale basato su valori e regole e, pertanto, alla sicurezza della stessa Unione;

J.

considerando che la Nuova Zelanda è un membro fondatore del Forum delle isole del Pacifico (PIF) e ha un partenariato strategico con l'ASEAN;

K.

considerando che la Nuova Zelanda ha concluso accordi bilaterali di libero scambio con Australia, Singapore, Thailandia, Cina, Hong Kong, Taiwan, Malaysia e Corea del Sud, nonché i seguenti accordi commerciali multilaterali: accordo di partenariato strategico economico transpacifico con Singapore, Cile e Brunei, accordo di libero scambio ASEAN-Australia-Nuova Zelanda e accordo di libero scambio tra la Nuova Zelanda e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG); che la Cina e la Nuova Zelanda si stanno adoperando per potenziare i loro accordi commerciali;

L.

considerando che la Nuova Zelanda è inoltre parte dell'accordo di partenariato transpacifico (TPP), che ha ratificato, ed è parte attiva dei negoziati per il partenariato economico regionale globale (RCEP);

M.

considerando che la Nuova Zelanda è stata un membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per due anni, nel 2015 e 2016, durante i quali ha esercitato, con una visione e una leadership forti, la presidenza dell'UNSC in due occasioni;

N.

considerando che la Nuova Zelanda è da tempo membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), del Fondo monetario internazionale (FMI), della Banca mondiale e della Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) ed è membro della neocostituita Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (AIIB), con sede a Shanghai;

O.

considerando che la Nuova Zelanda ha contribuito alle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU in Bosnia, Kosovo, Sierra Leone e Afghanistan, tra le altre; che in Afghanistan ha diretto una squadra di ricostruzione nella provincia di Bamyan nonché missioni di addestramento per coadiuvare lo sviluppo dell'esercito nazionale afghano, oltre ad aver contribuito fino al 2012 alla missione EUPOL per fornire assistenza nel ripristino dell'ordine pubblico;

P.

considerando che dal 2015 la Nuova Zelanda conduce una missione di formazione non combat in Iraq con l'obiettivo di formare le forze di sicurezza irachene nell'ambito della lotta contro l'IS/Daesh;

Q.

considerando che la Nuova Zelanda è stata il primo paese al mondo a adottare il suffragio universale nel 1893;

R.

considerando che la Nuova Zelanda è un sostenitore dei metodi di produzione verdi, in particolare nel settore alimentare, e ha promosso accordi globali a livello mondiale in materia di clima nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'attuazione dell'accordo di Parigi nell'ambito della COP21 e un'efficace azione di mitigazione da parte di tutti i paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo che producono più emissioni, anche agendo da apripista con l'istituzione di un sistema nazionale di scambio di quote di emissione,

S.

considerando che la Nuova Zelanda e l'Unione europea cooperano nella promozione dello sviluppo sostenibile, della resilienza e della mitigazione per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nella regione Asia-Pacifico, in particolare favorendo l'uso sistematico dell'energia rinnovabile;

T.

considerando che la Nuova Zelanda e l'Unione europea cooperano per promuovere lo sviluppo sostenibile e per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nella regione del Pacifico, con particolare attenzione al ruolo svolto dalle fonti di energia rinnovabili;

U.

considerando che la Nuova Zelanda contribuisce al Fondo internazionale per l'Irlanda, un'organizzazione che opera per promuovere il progresso economico e sociale e per incoraggiare e facilitare il dialogo e la riconciliazione tra comunità;

1.

accoglie con favore la conclusione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione, che fornirà un quadro politico orientato al futuro all'interno del quale le relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda sullo sviluppo sostenibile e su un'ampia gamma di questioni saranno ulteriormente sviluppate negli anni a venire per rispondere a nuove ambizioni e aspirazioni;

2.

appoggia l'avvio dei negoziati sull'accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda, che devono svolgersi in uno spirito di reciprocità e mutuo beneficio, tenendo conto della sensibilità di alcuni prodotti agricoli e di altro tipo; sottolinea che è importante rafforzare il dialogo politico e migliorare la cooperazione sulla crescita economica, sulla creazione di posti di lavoro, sugli scambi e sugli investimenti;

3.

apprezza la volontà del primo ministro Bill English di evidenziare e ribadire l'impegno a mantenere relazioni privilegiate con l'Europa effettuando la sua prima visita ufficiale all'estero nell'Unione europea, al Parlamento europeo, a Londra e a Berlino nel gennaio 2017, appena un mese dopo la sua nomina a primo ministro;

4.

riconosce le relazioni bilaterali forti e radicate nel tempo tra la Nuova Zelanda e gli Stati membri dell'UE, compresi i legami culturali, economici e interpersonali;

5.

sottolinea la cooperazione dell'Unione europea con la Nuova Zelanda in materia di pace, sicurezza, stabilità nella regione Asia-Pacifico, agricoltura, sviluppo sostenibile, pesca e affari marittimi, trasporti, aiuto umanitario, misure sanitarie, energia, ambiente e cambiamenti climatici;

6.

sottolinea la cooperazione dell'Unione europea con la Nuova Zelanda per il rafforzamento della governance ambientale e degli oceani, che è necessaria per conseguire gli obiettivi di conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse;

7.

prende atto della tabella di marcia per la cooperazione scientifica e tecnologica tra UE e Nuova Zelanda in materia di ricerca e innovazione; incoraggia ulteriori investimenti e nuove opportunità nella cooperazione scientifica, accademica e tecnologica;

8.

accoglie con favore gli articoli dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione relativi alla cooperazione nella lotta al terrorismo, in particolare gli impegni in materia di scambio di informazioni sulle reti e i gruppi terroristici e lo scambio di opinioni sui metodi per prevenire, contrastare e combattere il terrorismo e la sua propaganda, la radicalizzazione e la criminalità informatica, garantendo nel contempo la tutela dei diritti umani e rispettando lo stato di diritto;

9.

sottolinea la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi per promuovere la pace e la sicurezza e il suo contributo alle operazioni antipirateria EUNAVFOR Atalanta al largo del Corno d'Africa, alla missione EUPOL Afghanistan e all'operazione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina;

10.

plaude all'impegno di lunga data della Nuova Zelanda nella coalizione internazionale contro il terrorismo; ricorda che la Nuova Zelanda può svolgere un ruolo significativo nella lotta al terrorismo internazionale nella regione Asia-Pacifico; si compiace del fatto che il paese stia già fornendo sostegno a governi e ONG nei paesi del sud-est asiatico nella lotta contro l'estremismo violento e la radicalizzazione;

11.

riconosce il ruolo di co-patrocinatore delle risoluzioni dell'UNSC sulla Siria e sul processo di pace in Medio Oriente svolto dalla Nuova Zelanda alla fine del 2016, quando era membro dell'UNSC;

12.

si compiace dell'impegno di lunga data della Nuova Zelanda a favore della Corte penale internazionale (CPI) e plaude ai suoi sforzi e contributi costruttivi per lo sviluppo e l'efficacia della CPI quale mezzo per rafforzare la pace e la giustizia internazionale;

13.

si compiace della ratifica dell'accordo sul clima della COP21 da parte della Nuova Zelanda e nota con soddisfazione che oltre l'80 % dell'energia elettrica di tale paese proviene da fonti di energia rinnovabili;

14.

prende nota del partenariato UE-Nuova Zelanda nel settore dell'energia per il Pacifico; invita entrambe le parti a potenziare la cooperazione sull'energia sostenibile in linea con l'iniziativa delle Nazioni Unite «Energia sostenibile per tutti»;

15.

riconosce il contributo della Nuova Zelanda alla protezione, alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse marine, nonché alla ricerca marina;

16.

ritiene che la Nuova Zelanda sia un partner importante nella cooperazione in materia di ambiente e nella tutela dello stesso nella regione del Pacifico e in Antartide;

17.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda.

(1)  GU L 321 del 29.11.2016, pag. 3.

(2)  GU C 32 del 6.2.2008, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0064.

(4)  GU L 160 del 21.6.2012, pag. 2.

(5)  GU L 171 dell'1.7.2009, pag. 28.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0446.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/66


P8_TA(2017)0448

La strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo (2017/2083(INI))

(2018/C 356/12)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la «strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea: Visione condivisa, azione comune — un'Europa più forte» presentata al Consiglio europeo durante la sua riunione del 28 e 29 giugno 2016,

vista la dichiarazione comune del 7 giugno 2017 del Parlamento, del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e della Commissione relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro»,

visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, intitolato «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

visti i principi per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari elaborati dal Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS-RAI), al fine di contribuire alla realizzazione del primo e del secondo obiettivo di sviluppo sostenibile,

visto il programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo 2015,

visto l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015,

visto il vertice d'azione per l'Africa tenutosi il 16 novembre 2016, che ha riconosciuto la dimensione africana della COP 22,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 26 febbraio 2016, sul piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2016)0087),

visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di Cotonou»), e le sue revisioni del 2005 e del 2010,

visti la strategia comune Africa-UE adottata dai capi di Stato e di governo africani ed europei in occasione del vertice di Lisbona il 9 dicembre 2007 nonché i due piani d'azione adottati ad Accra nell'ottobre 2007 (per il periodo 2008-2010) e a Tripoli nel novembre 2010 (per il periodo 2011-2013),

viste le conclusioni del quarto vertice UE-Africa tenutosi a Bruxelles il 2 e 3 aprile 2014 e la tabella di marcia che definisce la struttura delle riunioni (struttura del Cairo) e gli assi di cooperazione tra i due continenti per il periodo 2014-2017, come pure la dichiarazione UE-Africa sulla migrazione e la mobilità,

vista l'agenda 2063 dell'Unione africana (UA) adottata nel maggio 2014,

vista la relazione sulle proposte di raccomandazione relative alla riforma istituzionale dell'Unione africana preparata da S.E. Paul Kagamé con il titolo «L'imperativo di rafforzare la nostra Unione»,

vista la dichiarazione del 3o forum intercontinentale della società civile tenutosi a Tunisi dall'11 al 13 luglio 2017, che invita a rafforzare la partecipazione delle organizzazioni della società civile e a mettere le persone al centro della strategia UE-Africa,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2017, dal titolo «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017)0021),

vista la proposta di regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia dell'EFSD (2),

vista la proposta della Commissione del 5 luglio 2016 relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM(2016)0447),

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 novembre 2016, dal titolo «Un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico» (JOIN(2016)0052),

viste le diverse comunicazioni della Commissione europea sulle relazioni tra l'UE e l'Africa, in particolare quella del 27 giugno 2007 da titolo «Dal Cairo a Lisbona — Il partenariato strategico UE-Africa» (COM(2007)0357), quella del 17 ottobre 2008 dal titolo «Un anno dopo Lisbona: il partenariato Africa-UE in azione» (COM(2008)0617), nonché quella del 10 novembre 2010 sul consolidamento delle relazioni UE-Africa: 1,5 miliardi di persone, 80 paesi, due continenti, un futuro (COM(2010)0634),

viste la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 4 maggio 2017, dal titolo «Un nuovo impulso al partenariato Africa-UE» (JOIN(2017)0017) e le conclusioni del Consiglio in materia, del 19 giugno 2017,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni fra l'Unione e l'Africa e i paesi ACP, in particolare quella del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020 (3),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari (4),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (5),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo (6),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0334/2017),

A.

considerando che l'Unione europea intrattiene rapporti storici con i paesi africani e che i loro destini sono strettamente legati; che l'UE è il partner principale dell'Africa nei settori economico e commerciale e anche dello sviluppo, degli aiuti umanitari e della sicurezza;

B.

considerando che è necessario dare al partenariato Africa-UE una nuova visione che rifletta l'evoluzione della situazione politica, economica, ambientale e sociale in entrambi i continenti; che si rende necessario adattarsi a nuovi attori della scena internazionale, compresa la Cina, e puntare a un partenariato rafforzato, aggiornato e più politico, ponendo l'accento sulla difesa dei nostri interessi comuni fondamentali;

C.

considerando che le relazioni tra l'UE e l'Africa devono fondarsi su principi di comprensione e di interesse reciproci, nonché sulla condivisione di valori comuni nel quadro di un partenariato reciproco;

D.

considerando che le relazioni tra l'UE e il continente africano si articolano su diversi strumenti giuridici e diverse strategie politiche e che è opportuno rafforzare le sinergie e la coerenza tra di essi in modo da rendere il partenariato più efficace e sostenibile;

E.

considerando che l'accordo di Cotonou, al quale aderiscono 79 Stati ACP, di cui 48 dell'Africa subsahariana, disciplina il principale partenariato tra l'UE e l'Africa; che l'UE ha parimenti instaurato relazioni con i paesi africani non aderenti all'accordo di Cotonou; che il partenariato UE-ACP è stato istituito in un momento in cui i paesi ACP non avevano ancora dato vita alle attuali strutture di cooperazione regionale o continentale; che la creazione dell'UA nel 2003 e della JAES nel 2007 rende essenziale razionalizzare i vari quadri politici tra l'UE e l'Africa; che l'obiettivo di «trattare l'Africa come un'unica entità» è chiaramente dichiarato nel preambolo della JAES;

F.

considerando che l'Unione europea mantiene coi paesi africani un dialogo istituzionale politico portato avanti tramite i vertici UE-Africa, l'organizzazione intergovernativa Unione per il Mediterraneo (UPM) e gli organismi della cooperazione ACP-UE, anche a livello parlamentare attraverso l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, la delegazione del Parlamento europeo presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo o ancora il parlamento panafricano;

G.

considerando che l'11o Fondo europeo di sviluppo (FES) dispone di una dotazione pari a 30,5 miliardi di EUR, di cui 900 milioni di EUR sono riservati al Fondo per la pace in Africa, e che 1,4 miliardi di EUR della riserva del FES saranno utilizzati per il fondo fiduciario europeo per l'Africa; che oltre 5 miliardi di EUR sono stati destinati alle necessità dei paesi africani nel quadro dello strumento europeo di vicinato (SEV) e che 845 milioni di EUR sono assegnati al programma panafricano nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (SCS) per attuare la JAES;

H.

considerando che il futuro vertice UA-UE che si terrà ad Abidjan il 29 e 30 novembre 2017 sul tema «Investire nei giovani» è un'opportunità per creare, sostenere e sviluppare le condizioni economiche di un'autentica uguaglianza tra partner che desiderano difendere interessi comuni fondamentali;

I.

considerando che la nuova JAES dovrà inserirsi nel futuro accordo post-Cotonou;

J.

considerando che l'UE è un partner storico e un importante garante della sicurezza del continente africano, il che è un tema della massima importanza; che la sicurezza e la crescita sostenibile del continente europeo dipendono strettamente e direttamente dalla stabilità e dallo sviluppo del continente africano e viceversa;

K.

considerando che il sostegno costante alla corretta attuazione dell'architettura africana per la pace e la sicurezza nonché l'impegno dell'UE, dell'UA e degli altri attori internazionali presenti in Africa sono essenziali per lo sviluppo e la stabilità del continente;

L.

considerando che la migrazione occupa un posto di rilievo nella strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza e costituisce un tema prioritario nelle relazioni esterne dell'UE, incluse le sue relazioni con l'Africa; che l'Africa e l'Europa hanno un interesse comune e una responsabilità condivisa in materia di migrazione e mobilità, compresa la lotta alla tratta e il traffico di esseri umani, e che la gestione della migrazione richiede soluzioni globali basate sulla solidarietà, la condivisione delle responsabilità, il rispetto dei diritti dei migranti e del diritto internazionale nonché l'uso efficace degli strumenti della cooperazione allo sviluppo;

M.

considerando che in Africa più di 218 milioni di persone vivono in condizioni di povertà estrema; che, nell'Africa subsahariana, la povertà estrema è scesa dal 56 % della popolazione del 1990 al 43 % della popolazione nel 2012; che 33 dei 47 paesi meno avanzati si trovano nel continente africano, il che fa del partenariato UE-Africa uno strumento indispensabile per la realizzazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'eliminazione della povertà;

N.

considerando che, in Africa, il fabbisogno infrastrutturale è stimato a 75 miliardi di EUR all'anno, il valore del mercato al consumo dovrebbe raggiungere i 1 000 miliardi di dollari nel 2020, gli investimenti esteri diretti dovrebbero aumentare in modo costante fino a 144 miliardi di dollari nel 2020 e la popolazione attuale conta 1 miliardo di abitanti;

O.

considerando che l'Africa esporta ancora soprattutto prodotti grezzi e non trasformati e che la concessione di preferenze commerciali ha assorbito gran parte di tali esportazioni; che il libero accesso al mercato per la maggior parte dei prodotti africani aumenta le capacità dei paesi africani e rafforza la loro competitività e partecipazione ai mercati globali se accompagnato, tra l'altro, da politiche finalizzate all'industrializzazione e alla produttività rurale sostenibili e durature quali elementi essenziali per lo sviluppo;

P.

considerando che si dovrà tenere conto delle tendenze demografiche, in particolare del fatto che entro il 2050, secondo alcune proiezioni, l'Africa potrebbe contare 2,5 miliardi di persone, per la maggior parte giovani, mentre per l'Europa si prevede un significativo invecchiamento della popolazione; che è pertanto essenziale creare milioni di posti di lavoro e aiutare e sostenere l'emancipazione delle donne e dei giovani, in particolare attraverso l'istruzione, l'accesso all'assistenza sanitaria e la formazione nel continente africano;

Intensificare il dialogo politico tra l'UE e l'Africa: una condizione preliminare per un nuovo partenariato strategico

1.

prende atto della comunicazione intitolata «Per un rinnovato slancio del partenariato Africa-UE», che mira a conferire rinnovato slancio al partenariato Africa-UE al fine di rafforzarlo e approfondirlo orientandolo verso la prosperità e la stabilità dei due continenti, conformemente agli impegni assunti nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, del nuovo consenso europeo per lo sviluppo, che fissa una serie di orientamenti per la politica di sviluppo europea, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione e dell'agenda 2063;

2.

ricorda che l'Africa è un partner strategico fondamentale per l'UE e reputa fondamentale rafforzare le relazioni tra l'UE e l'UA attraverso un riesame e un dialogo ampliato che includa i principi della trasparenza e della buona governance, al fine di creare una situazione vantaggiosa per entrambe le parti, instaurare una cooperazione paritaria e sostenibile per far fronte alle sfide condivise e ottenere vantaggi comuni, garantendo nel contempo il principio di titolarità e tenendo conto delle circostanze specifiche e del livello di sviluppo di ciascun paese partner;

3.

invita il futuro partenariato a concentrarsi sui settori prioritari individuati sia dall'UA che dall'UE, quali:

sviluppo economico (attraverso il commercio, gli accordi di partenariato economico (APE), l'integrazione regionale, la diversificazione economica sostenibile, l'industrializzazione e la creazione di posti di lavoro di qualità),

la buona governance, anche per quanto riguarda i diritti umani,

lo sviluppo umano, attraverso servizi pubblici che soddisfino esigenze di base come l'istruzione, la sanità, l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, la parità di genere, la scienza, la tecnologia e l'innovazione,

sicurezza e lotta al terrorismo,

migrazione e mobilità,

ambiente (compresi i cambiamenti climatici);

4.

ricorda che il sostegno al bilancio rappresenta il modo migliore per attuare la titolarità, dando ai governi i mezzi per decidere in merito ai bisogni e le proprie priorità; ricorda che il sostegno al bilancio generale o settoriale consente di sostenere le politiche di sviluppo e di assicurare la massima capacità di assorbimento;

5.

si compiace del fatto che il quinto vertice UA-UE che si terrà in Costa d'Avorio nel novembre 2017 abbia per tema centrale i giovani, tenuto conto della loro importanza per il futuro dei continenti;

6.

ricorda l'importanza e l'efficacia della cooperazione ACP-UE e i risultati ottenuti in materia di sviluppo; sottolinea che tale quadro giuridicamente vincolante deve essere mantenuto dopo il 2020; ribadisce la necessità di intensificare tale cooperazione, pur mantenendone la dimensione regionale, anche attraverso una cooperazione rafforzata con l'UA, le comunità economiche regionali e altre organizzazioni regionali; chiede un approccio più strategico, pragmatico, globale e strutturato al dialogo politico nell'ambito dei negoziati relativi all'accordo post-Cotonou;

7.

chiede che la dimensione parlamentare ACP-UE sia intensificata; sottolinea che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE rimane un luogo di scambio privilegiato e svolge un ruolo fondamentale nel rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani;

8.

sottolinea che il riesame della politica europea di vicinato offre opportunità per migliorare il coordinamento della politica di vicinato e di quella relativa agli altri Stati dell'Africa attraverso la creazione di ampi quadri di cooperazione su questioni regionali quali la sicurezza, l'energia e perfino la migrazione;

9.

ribadisce la necessità di adottare, nel quadro del partenariato Africa-UE, un approccio coordinato tra gli Stati membri dell'UE e tra l'UE e i suoi Stati membri, come previsto dall'articolo 210 TFUE; ricorda, inoltre, che è necessario rispettare il principio UE della coerenza delle politiche per lo sviluppo per le politiche e le iniziative sia europee che africane per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

10.

chiede che il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sia pienamente integrato nei rapporti commerciali dell'UE con l'Africa, il che comporta l'inclusione di clausole applicabili in materia di commercio e sviluppo sostenibile in tutti gli accordi commerciali dell'UE con i paesi africani, in linea con l'impegno assunto dalla Commissione nella strategia «Commercio per tutti»;

11.

ribadisce che è importante che gli Stati membri rispettino l'accordo che chiede di destinare lo 0,7 % del PIL al sostegno ufficiale allo sviluppo con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione con l'Africa;

12.

condivide la volontà espressa di rafforzare le alleanze tra l'UE e l'Africa per affrontare le questioni di governance globale; insiste, a tale riguardo, sulla necessità di rafforzare il dialogo con l'UA e sull'importanza di assicurarne l'autonomia finanziaria in conformità della decisione di Kigali sui finanziamenti riducendone la dipendenza dai finanziamenti esterni; prende atto delle proposte formulate nella relazione elaborata da Paul Kagamé che mira a rafforzare l'UA al fine di dare impulso al processo di integrazione politica africana;

13.

sottolinea il ruolo svolto dalla società civile — comprese le ONG, le organizzazioni di ispirazione religiosa, le organizzazioni per i diritti delle donne e dei giovani, il settore privato, i sindacati, le assemblee parlamentari, gli enti locali e le diaspore, ognuno con le proprie caratteristiche specifiche — nel consolidare il dialogo politico tra l'UE e l'Africa per garantire un partenariato incentrato sui cittadini;

14.

insiste sulla necessità di rafforzare la partecipazione della società civile nel partenariato Africa-UE favorendo il potenziamento delle sue capacità, in particolare attraverso il trasferimento di competenze e garantendo la sua partecipazione alla progettazione e all'attuazione delle riforme e delle politiche pertinenti; ritiene che la partecipazione delle organizzazioni della società civile è essenziale per garantire la rendicontabilità pubblica; sostiene le diverse piattaforme create per fare della società civile un attore chiave del partenariato, in particolare il forum annuale congiunto, che mira ad attuare la tabella di marcia UE-Africa; deplora, tuttavia, la mancata convocazione del forum annuale congiunto ed esorta l'UE e l'UA ad attivare i mezzi finanziari e politici necessari ad assicurare la partecipazione significativa di tutte le parti coinvolte nel partenariato, anche nel quadro di questo quinto vertice AU-UE;

Costruire Stati e società più resilienti per tutti, in particolare i giovani, al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile

15.

reputa necessario fare della resilienza — nelle sue cinque dimensioni — un pilastro fondamentale della nuova strategia UE-Africa;

Resilienza politica

16.

insiste sulla necessità di promuovere la buona governance, la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, ma anche di compiere sforzi per combattere la corruzione nei due continenti, dal momento che essi costituiscono elementi inscindibili di uno sviluppo sostenibile;

17.

invita pertanto a condurre un dialogo onesto e inclusivo, basato sul rispetto reciproco, che faccia di tali valori e principi un pilastro essenziale della cooperazione, in particolare estendendo la condizionalità degli aiuti allo sviluppo al rigoroso rispetto dei medesimi;

18.

sottolinea che affrontare con maggiore determinazione le sfide in materia di governance in entrambi i continenti è di fondamentale importanza per edificare società più giuste, più stabili e più sicure; sottolinea la necessità di continuare a difendere e promuovere i diritti umani e la governance sulla base degli attuali strumenti giuridici internazionali, leggi, principi e meccanismi, compresi quelli degli organi di governo regionali africani, quali la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e i suoi protocolli, la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo, la Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, in modo da rafforzare la titolarità;

19.

ricorda l'importanza del ruolo della Corte penale internazionale nella lotta contro l'impunità e nella difesa dei valori della pace, della sicurezza, dell'uguaglianza, dell'equità, della giustizia e della compensazione che essa veicola; chiede agli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati africani di continuare a sostenere lo statuto di Roma e la Corte penale internazionale; sollecita tutti i firmatari dello statuto di Roma a ratificarlo quanto prima;

20.

sostiene l'organizzazione di una conferenza congiunta ad alto livello UA-UE sui processi elettorali, la democrazia e la governance in Africa e in Europa e chiede che il Parlamento europeo, il parlamento panafricano, l'Assemblea paritetica ACP-UE e l'Assemblea parlamentare euro-mediterranea siano pienamente coinvolti; invita a rafforzare i legami tra le diverse assemblee per favorire le sinergie e la coerenza delle azioni intraprese;

Resilienza in materia di sicurezza

21.

ribadisce che sicurezza e sviluppo sono direttamente collegati; sottolinea la necessità di integrare meglio gli aspetti legati alla sicurezza e gli obiettivi di sviluppo per affrontare i problemi specifici degli Stati fragili e promuovere Stati e società più resilienti; osserva che ciò dovrebbe essere fatto mediante strumenti specifici e finanziamenti aggiuntivi;

22.

chiede una cooperazione più intensa tra l'UE e l'Africa nel settore della sicurezza e della giustizia, nel rispetto del quadro giuridico internazionale, al fine di adottare un approccio olistico alla risoluzione dei problemi e di lottare contro la criminalità organizzata, il traffico e la tratta di esseri umani, con particolare riferimento ai minori, nonché il terrorismo; ritiene che le azioni intraprese dall'UE debbano essere in sinergia con le strategie adottate dai paesi africani, in particolare quelle in materia di pace e sicurezza espresse nell'agenda 2063;

23.

sottolinea la necessità di una cooperazione tra l'UE, l'UA, le organizzazioni regionali e altri attori politici di rilievo in Africa nel campo della sicurezza, al fine di rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo, riformare i loro settori della sicurezza e sostenere le attività nel campo del disarmo, della smobilitazione e del reintegro degli ex combattenti;

24.

ricorda che il terrorismo costituisce una minaccia globale per la pace e la stabilità a livello regionale, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza interna, e deve essere affrontato nel quadro di uno sforzo coordinato da parte dei governi nazionali, delle organizzazioni regionali e internazionali e delle agenzie europee; chiede una maggiore cooperazione nell'ambito della strategia UE-Africa al fine di prevenire l'impunità, promuovere lo Stato di diritto e il rafforzamento delle capacità di polizia e giudiziarie per facilitare lo scambio di informazioni e delle migliori prassi e prevenire, contrastare e combattere il finanziamento del terrorismo nonché perseguirlo; osserva che la strategia antiterrorismo dovrebbe altresì includere misure per la promozione del dialogo interreligioso e la prevenzione della radicalizzazione in Africa e in Europa, soprattutto tra i giovani, che conduce all'estremismo violento;

25.

ribadisce l'importanza delle varie missioni e operazioni dell'UE in Africa; accoglie favorevolmente l'istituzione della forza congiunta del G5 Sahel; invita a rafforzare le azioni europee per la pace e la sicurezza in collaborazione con i partner africani e internazionali e a sostenere la piena operatività dell'architettura africana per la pace e la sicurezza; chiede un contributo iniziale da parte dell'UE al Fondo per la pace dell'Unione africana per le attività rientranti nella categoria «mediazione e diplomazia»;

Resilienza ambientale

26.

ricorda che l'Africa è particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico; reputa essenziale che l'UE elabori un approccio strategico alla costruzione della resilienza climatica e sostenga i paesi africani, in particolare quelli meno avanzati, nei loro sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di adattamento; sottolinea l'importanza del cambiamento climatico quale moltiplicatore di rischio per i conflitti, la siccità, la carestia e la migrazione, come dimostrato dal recente scoppio della carestia nel Sud Sudan, in Nigeria e in Somalia; ricorda, in tale contesto, che è essenziale promuovere e rispettare l'impegno assunto a Parigi nel 2015 di assegnare 100 miliardi di dollari entro il 2020 ai paesi in via di sviluppo; chiede nuove forme di collaborazione tra l'UE e l'Africa onde ridurre gli ostacoli al finanziamento e al trasferimento delle tecnologie;

27.

sottolinea che l'ambiente naturale dell'Africa è ricco e diversificato; chiede che la tutela della biodiversità sia posta al centro dell'agenda politica UA-UE; chiede che la strategia UE-Africa agisca di concerto con le priorità del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche e al fine di proteggere il patrimonio naturale, in particolare i parchi naturali;

28.

incoraggia maggiori investimenti nei settori delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, al fine di stimolare ulteriormente azioni che contribuiscono al rispetto dell'ambiente e creano opportunità di lavoro; ricorda che garantire a tutti l'accesso a un'energia a prezzi ragionevoli, affidabile e moderna è fondamentale per soddisfare i bisogni umani di base, ed è essenziale per quasi tutti i tipi di attività economica nonché un fattore chiave per lo sviluppo; chiede un sostegno costante da parte dell'UE a favore dell'iniziativa per l'energia rinnovabile in Africa (AREI) e accoglie con favore la proposta della Commissione di avviare un nuovo partenariato UE-Africa di ricerca e innovazione sui cambiamenti climatici e le energie sostenibili;

29.

chiede che il partenariato UE-Africa sia incentrato sull'agricoltura e la sicurezza alimentare in una prospettiva a lungo termine e promuova sinergie tra le misure in materia di sicurezza alimentare e quelle relative al clima; esorta l'UE, in tale contesto, ad aumentare la propria assistenza all'agricoltura sostenibile e alle pratiche agroforestali e agroecologiche che rispettano l'utilizzo tradizionale del suolo e assicurano l'accesso ai terreni, all'acqua e alle sementi open source; invita, inoltre, l'UE a sostenere i piccoli produttori/agricoltori e pastori per conseguire la sicurezza alimentare attraverso la costruzione di infrastrutture e gli investimenti nelle stesse, conformemente ai principi per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale, nonché a sostenere l'istituzione di cooperative; evidenzia altresì le capacità e l'esperienza acquisite dalle organizzazioni della società civile a livello comunitario per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile;

30.

accoglie con favore le iniziative dell'UE che chiedono una migliore gestione e un commercio più trasparente delle risorse naturali; ritiene che la gestione sostenibile e il commercio delle risorse naturali, quali minerali, legname e fauna selvatica, consentirebbero ai paesi ricchi di risorse e alle loro popolazioni di beneficiarne ulteriormente; ricorda la necessità, nel quadro della legislazione dell'UE sui minerali dei conflitti, di introdurre misure di accompagnamento che seguano un approccio integrato onde promuovere l'applicazione delle norme internazionali sul dovere di diligenza, come indicato nelle linee guida dell'OCSE; chiede l'elaborazione di una carta comune UE-Africa sulla gestione sostenibile delle risorse naturali;

Resilienza economica

31.

ritiene che un contesto normativo e istituzionale stabile e un'economia sana siano elementi essenziali per garantire la competitività, gli investimenti, la creazione di posti di lavoro, un tenore di vita migliore e una crescita sostenibile; sottolinea, in tale contesto, la necessità di accrescere l'accessibilità online delle informazioni concernenti il diritto societario; ricorda che la crescita economica senza uno Stato imparziale non garantisce sistematicamente lo sviluppo o il progresso sociale e ribadisce che è necessario garantire la ridistribuzione della ricchezza e la fornitura di servizi ai cittadini nonché rafforzare le pari opportunità;

32.

invita a rafforzare la cooperazione tra i settori privati europei e africani e a concentrare gli investimenti, soprattutto attraverso partenariati pubblico-privato fondati su un codice etico rigoroso e sul rispetto dei principi della responsabilità sociale, in settori chiave quali:

l'energia sostenibile, compreso l'accesso all'elettricità per tutti;

le infrastrutture di base, in particolare nel settore dei trasporti, compreso il trasporto marittimo;

l'uso sostenibile delle risorse naturali;

l'agricoltura sostenibile;

l'economia blu, compresa l'industria marittima;

ricerca, scienza, tecnologia e innovazione, sia in relazione a temi di interesse comune sia in merito a problematiche che interessano in modo particolare uno dei continenti, ad esempio le malattie legate alla povertà e trascurate;

la digitalizzazione in quanto elemento essenziale per garantire lo sviluppo dell'economia africana, ma anche per collegare le persone;

33.

sottolinea che l'integrazione regionale è un motore dello sviluppo economico e una necessità in un mondo globalizzato; chiede di sostenere la cooperazione Sud-Sud che riflette la realtà della progressiva trasformazione del continente africano; sostiene la creazione di una zona continentale di libero scambio in Africa come pure l'obiettivo di aumentare il commercio intra-africano al 50 % entro il 2050; ricorda altresì le prospettive di sviluppo offerte nel quadro degli accordi di partenariato economico (APE) e degli accordi commerciali tra l'UE e i paesi africani, che consentono la promozione dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e del commercio equo ed etico; sottolinea la necessità di predisporre norme di origine a sostegno dello sviluppo, clausole di salvaguardia efficaci, calendari di liberalizzazione asimmetrici, tutele per le industrie nascenti nonché la semplificazione e la trasparenza delle procedure doganali; ricorda che gli APE sono volti ad aiutare gli Stati ACP a espandere i loro mercati, a incoraggiare gli scambi di merci e a stimolare gli investimenti, e che essi prevedono un'apertura lenta, progressiva e asimmetrica dello scambio di merci tra l'Unione europea e gli Stati ACP;

34.

invita a una maggiore trasparenza nei trattati commerciali e alla piena partecipazione di tutti gli attori coinvolti, comprese le società civili dei paesi interessati, attraverso consultazioni formali, ai futuri negoziati e all'attuazione degli accordi attualmente in fase di negoziazione;

35.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a migliorare il coordinamento dei loro programmi di aiuto al commercio e a promuovere sinergie con le politiche in materia di investimenti in Africa; invita, inoltre, ad aumentare gli impegni finanziari a favore degli aiuti al commercio come pure delle iniziative di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità, che sono essenziali per i paesi africani, in particolare quelli meno avanzati;

36.

osserva che il settore privato, dalle micro alle piccole e medie imprese, alle cooperative e alle multinazionali, svolge un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e nel processo di sviluppo e contribuisce al finanziamento di quest'ultimo; evidenzia il ruolo specifico svolto dalle PMI e dalle piccole aziende a conduzione familiare e chiede il sostegno dell'iniziativa individuale; accoglie favorevolmente, a tale proposito, l'istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, che dovrebbe mirare a sostenere il settore privato nei paesi africani, in particolare le imprese locali e le PMI nei paesi fragili, e promuovere in tal modo gli investimenti e la creazione di posti di lavoro sostenibili, soprattutto per le donne e i giovani;

37.

ricorda gli obblighi che il settore privato è tenuto a rispettare nel quadro delle linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE e ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE e dell'UA a partecipare costruttivamente al gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali dal punto di vista dei diritti umani, per lavorare all'elaborazione di un trattato internazionale vincolante, basato sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, concernente gli obblighi delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali;

38.

evidenzia la necessità di creare posti di lavoro dignitosi e di collegarli agli investimenti, e di farlo nel quadro del partenariato UE-Africa; chiede il rispetto delle norme dell'OIL in tale contesto; sottolinea l'importanza dell'interazione tra i soggetti sociali, economici e istituzionali e chiede il rafforzamento del ruolo delle parti sociali promuovendo l'efficacia del dialogo sociale a tutti i livelli pertinenti, favorendo in tal modo la contrattazione collettiva;

39.

deplora che ogni anno escano dall'Africa sotto forma di flussi finanziari illeciti circa 50 miliardi di dollari, una cifra che supera l'importo annuo complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e rischia di compromettere gli sforzi per la mobilitazione del reddito interno; invita pertanto entrambe le parti a:

mettere a punto strumenti efficaci di lotta contro l'evasione fiscale, le frodi fiscali e la corruzione, compresa la trasparenza pubblica in merito alla titolarità effettiva finale di soggetti giuridici, trust e istituti giuridici analoghi;

promuovere i principi per gli investimenti responsabili sostenuti dalle Nazioni Unite;

sostenere iniziative volte ad accrescere l'efficienza e la trasparenza dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche;

40.

chiede inoltre l'efficace attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite sul debito e i diritti umani e dei principi sulla promozione dell'assunzione/erogazione responsabile di prestiti sovrani della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD); accoglie con favore l'attività delle Nazioni Unite per un meccanismo internazionale di rinegoziazione del debito sovrano;

41.

chiede una maggiore inclusione finanziaria in Africa, anche delle donne, mediante lo sviluppo dei servizi bancari elettronici onde contrastare la polarizzazione della società africana; ricorda che le rimesse costituiscono un flusso di denaro verso i paesi in via di sviluppo superiore all'APS totale e possono contribuire in modo significativo alla realizzazione dell'agenda 2030; chiede pertanto all'UE di sostenere ulteriormente gli sforzi dell'AU volti a migliorare i meccanismi di rimessa;

Resilienza sociale

42.

riconosce l'importanza delle dinamiche demografiche in Africa, che richiedono una visione strategica a lungo termine per sviluppare società sostenibili, inclusive e partecipative; sottolinea parimenti la necessità di assicurare la non discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità e le popolazioni indigene; riconosce che l'aumento della popolazione in Africa rappresenta sia una sfida per l'economia locale sia un'opportunità per il continente; chiede pertanto all'Unione di dimostrare impegno a favore della promozione di adeguate politiche pubbliche e investimenti nei settori dell'istruzione e della salute, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, per far sì che i giovani siano in grado di prendere decisioni informate sulla loro salute sessuale e riproduttiva, sulla parità di genere e sui diritti dei minori, senza i quali non è possibile raggiungere la resilienza sociale, economica e ambientale;

43.

sottolinea che il tasso di urbanizzazione in Africa è in costante aumento e pone sfide sul piano sociale, economico e ambientale; chiede soluzioni volte a ridurre tale pressione urbana e ad alleviare i problemi legati all'urbanizzazione incontrollata;

44.

invita l'UE e l'UA a rafforzare i sistemi di istruzione nazionali africani, compresa la capacità della relativa struttura amministrativa, investendo almeno il 20 % dei loro bilanci nazionali nell'istruzione e aumentando il sostegno dell'UE al partenariato globale per l'istruzione (GPE) e al fondo «L'istruzione non può aspettare» (ECW);

45.

sottolinea la necessità di un accesso universale, inclusivo, equo e a lungo termine all'istruzione di qualità a tutti i livelli, a partire dalla prima infanzia e per tutti, prestando particolare attenzione alle ragazze, anche in situazioni di emergenza e di crisi;

46.

sottolinea la necessità di investire nel capitale umano e di far sì che i giovani siano collegati alle realtà mondiali e siano dotati di competenze adeguate alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale, sia formale che informale, il lavoro autonomo e l'imprenditoria;

47.

ritiene importante sostenere i paesi africani nell'istituzione di sistemi sanitari pubblici efficienti e nella fornitura di un accesso a prezzi ragionevoli a servizi sanitari di qualità per tutti, eliminando in particolare gli ostacoli cui si trovano confrontate le donne e altri gruppi vulnerabili, tra cui i bambini, le persone con disabilità e le persone LGBTI;

48.

chiede l'introduzione di una copertura minima universale attraverso la creazione di sistemi sanitari nazionali orizzontali; sottolinea che, in base alle tendenze attuali, è necessario formare un ulteriore milione di operatori sanitari qualificati rispetto a quanto originariamente previsto per rispettare lo standard minimo dell'OMS entro il 2030;

49.

sottolinea che le malattie infettive rappresentano una grave minaccia per la resilienza sociale; invita la Commissione a intensificare gli sforzi di cooperazione scientifica e medica tra i due continenti, ad esempio il partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2), e a investire in scienza, tecnologia e innovazione per far fronte all'ancora enorme problema delle malattie relative alla povertà e trascurate attraverso la cooperazione allo sviluppo;

50.

ricorda la necessità di maggiori investimenti nell'accesso all'assistenza sanitaria materna e alla salute sessuale e riproduttiva al fine di ridurre la mortalità materna e infantile e contrastare le pratiche tradizionali, quali la mutilazione genitale femminile e il matrimonio forzato e/o delle spose bambine;

51.

evidenzia l'importanza della parità di genere e dell'emancipazione femminile nell'ambito della cooperazione UE-Africa; pone l'accento sul ruolo positivo e sulla partecipazione delle donne alle sfere politiche ed economiche, come pure alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione di una pace sostenibile;

52.

osserva che la cultura è sia un facilitatore sia una componente importante dello sviluppo e può favorire l'inclusione sociale, la libertà d'espressione, la creazione di identità, il conferimento di responsabilità alla comunità e la prevenzione dei conflitti rafforzando nel contempo la crescita economica; invita pertanto l'UE e l'UA a promuovere il dialogo politico interculturale e la diversità culturale, e a sostenere le strategie di tutela della cultura e del patrimonio; sottolinea che la democrazia è un valore universale che può essere applicato a tutte le culture; riconosce parimenti il ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale e della parità di genere;

Definire una strategia per la mobilità e i movimenti migratori che contribuisca allo sviluppo dei due continenti

53.

ricorda che la migrazione e la mobilità tra l'Europa e l'Africa e all'interno dei continenti stessi hanno un'incidenza a livello economico, sociale, ambientale e politico e che questa sfida deve essere affrontata in modo coordinato e olistico tra i due continenti e in cooperazione con i paesi d'origine, di transito e di destinazione, massimizzando le sinergie e ricorrendo alle politiche, ai meccanismi e agli strumenti pertinenti dell'UE, sulla base della solidarietà, della condivisione delle responsabilità, del rispetto e della dignità umana; ricorda, in tale contesto, che è opportuno rafforzare il dialogo UE-Africa prima dei negoziati sui due patti globali concernenti, rispettivamente, migrazione e rifugiati, che saranno elaborati entro il 2018 sotto l'egida delle Nazioni Unite, al fine di individuare le priorità comuni, ove possibile;

54.

ricorda la necessità di rafforzare l'impatto positivo della migrazione e della mobilità affinché tali fenomeni siano considerati strumenti di sviluppo reciproco per i due continenti; sottolinea che a tal fine è necessaria una risposta politica accuratamente elaborata, equilibrata, basata su dati concreti e sostenibile unita a una strategia a lungo termine che tenga conto delle prospettive demografiche e delle cause profonde della migrazione;

55.

riconosce che i conflitti violenti, le persecuzioni, la disuguaglianza, le violazioni dei diritti umani, una governance debole, la corruzione, il terrorismo, i regimi repressivi, le catastrofi naturali, i cambiamenti climatici, la disoccupazione e la povertà cronica hanno condotto negli ultimi anni a spostamenti di popolazioni e a un aumento della migrazione verso l'Europa; ricorda tuttavia che oltre l'85 % delle persone africane che lasciano il loro paese rimane all'interno del continente stesso;

56.

sostiene le varie iniziative adottate a livello europeo per combattere le cause profonde della migrazione irregolare: partenariati in materia di migrazione, fondi fiduciari per l'Africa, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile; chiede che la loro attuazione sia assicurata e portata avanti in modo flessibile, efficiente, coerente e trasparente, rafforzando le possibili sinergie tra diversi strumenti, programmi e attività, sia nell'azione interna che in quella esterna; evidenzia l'esigenza di una maggiore cooperazione nell'ambito della gestione delle frontiere;

57.

ribadisce il suo invito a promuovere la migrazione legale, in linea con le raccomandazioni del piano d'azione di La Valletta; sottolinea inoltre che l'aiuto allo sviluppo non dovrebbe essere subordinato alla cooperazione in ambiti legati alla migrazione;

58.

invita gli Stati membri a offrire posti di reinsediamento a un numero significativo di rifugiati; invita, in tale contesto, a istituire un quadro europeo per il reinsediamento facilmente praticabile dagli Stati membri; invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri a cooperare con i paesi africani che si trovano ad affrontare spostamenti di rifugiati o crisi prolungate, fornendo loro assistenza, nell'ottica di rafforzarne le capacità di asilo e i sistemi di protezione;

59.

esorta gli Stati membri a incrementare il loro contributo finanziario ai fondi fiduciari e altri strumenti allo scopo di promuovere la crescita inclusiva e sostenibile e stimolare la creazione di posti di lavoro, contribuendo in tal modo ad affrontare le cause profonde della migrazione; chiede altresì un ruolo di controllo rafforzato del Parlamento europeo per garantire che i partenariati in materia di migrazione e gli strumenti di finanziamento siano compatibili con la base giuridica, i principi e gli impegni dell'UE;

60.

invita l'UE e l'UA a promuovere gli scambi tra studenti, insegnanti, imprenditori e ricercatori tra i due continenti; accoglie con favore la proposta della Commissione di creare uno strumento per i giovani africani, che estenda l'ambito di applicazione di Erasmus+, e uno strumento per l'istruzione e la formazione professionale dell'UE; invita a una discussione sul riconoscimento da parte dell'UE dei certificati e diplomi rilasciati dalle scuole e dalle università africane; osserva che è essenziale assicurare la migrazione circolare ai fini dello sviluppo sostenibile e della prevenzione di una fuga di cervelli dall'Africa;

61.

riconosce la posizione speciale della diaspora sia nei paesi ospitanti che nei paesi d'origine attraverso l'invio di fondi sostanziali e in quanto partner per lo sviluppo ai livelli nazionale e regionale; esprime l'auspicio che la diaspora possa fungere da fonte di informazioni mirate per rispondere alle esigenze reali delle persone, trattando i pericoli legati alla migrazione irregolare come pure le sfide associate all'integrazione nei paesi ospitanti;

o

o o

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione dell'Unione africana, al Consiglio ACP, al Parlamento panafricano e all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0371.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0337.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0246.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0437.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/77


P8_TA(2017)0449

Attività del Mediatore europeo nel 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2016 (2017/2126(INI))

(2018/C 356/13)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2016,

visto l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 24 e 228 TFUE,

visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1),

visto il codice europeo di buona condotta amministrativa (2), approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001,

visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1o aprile 2006,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visto l'articolo 220, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0328/2017),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2016 è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo il 17 maggio 2017 e che il Mediatore, Emily O'Reilly, ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni il 30 maggio 2017 a Bruxelles;

B.

considerando che gli articoli 24 e 228 TFUE abilitano il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

C.

considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che «al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile» e che «qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»; che garantire che i cittadini dell'Unione ricevano servizi di qualità e che l'amministrazione dell'UE risponda alle loro esigenze e preoccupazioni è essenziale per tutelare i diritti dei cittadini e le libertà fondamentali;

D.

considerando che, in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, «ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;

E.

considerando che, secondo quanto afferma l'articolo 43 della Carta, «ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali»;

F.

considerando che la principale priorità del Mediatore è garantire che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati e che il diritto a una buona amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione rifletta gli standard più elevati;

G.

considerando che, nel 2016, 15 797 cittadini hanno chiesto assistenza ai servizi del Mediatore, dei quali 12 646 hanno ottenuto consigli attraverso la guida interattiva presente nel sito web del Mediatore, mentre delle restanti richieste 1 271 sono state trasmesse ad altri servizi per richieste di informazioni e 1 880 sono state trattate in quanto denunce dal Mediatore;

H.

considerando che, delle 1 880 denunce complessivamente trattate dal Mediatore nel 2016, 711 rientravano nell'ambito di applicazione del mandato del Mediatore e 1 169 esulavano dalle sue competenze;

I.

considerando che nel 2016 il Mediatore ha avviato 245 indagini, di cui 235 basate su denunce e 10 avviate di propria iniziativa, e ha invece archiviato 291 indagini (278 basate su denunce e 13 avviate di propria iniziativa); considerando che la maggior parte delle indagini riguardava la Commissione (58,8 %), seguita dalle agenzie dell'UE (12,3 %), dal Parlamento (6,5 %), dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) (5,7 %), dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (4,5 %), dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (0,8 %) e da altre istituzioni (11,4 %);

J.

considerando che il Mediatore riceve ogni anno molte denunce da parte di privati e organizzazioni in merito all'amministrazione dell'UE e che le tre principali questioni su cui vertevano le indagini archiviate dal Mediatore nel 2016 erano la trasparenza e l'accesso alle informazioni e ai documenti (29,6 %), la buona gestione di questioni relative al personale dell'Unione (28,2 %) e la cultura del servizio (25,1 %); che altre questioni includevano il corretto ricorso alla discrezionalità, anche durante le procedure di infrazione, la corretta gestione finanziaria delle sovvenzioni e degli appalti dell'UE, nonché il rispetto dei diritti procedurali e fondamentali; che l'importanza di tali questioni mette in evidenza il ruolo centrale del Mediatore nel garantire che i processi decisionali e l'amministrazione a livello dell'UE siano pienamente trasparenti e imparziali, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e rafforzare la loro fiducia nelle istituzioni;

K.

considerando che, nella propria attività strategica nel 2016, il Mediatore ha archiviato 5 indagini strategiche, ne ha avviate 4 nuove concernenti, tra l'altro, possibili conflitti di interesse dei consiglieri speciali e ritardi nella sperimentazione chimica e ha inoltre avviato 10 nuove iniziative strategiche;

L.

considerando che il Mediatore ha avviato un'ampia indagine strategica sulle modalità con cui la Commissione effettua la nomina e la valutazione dei conflitti di interesse dei suoi consiglieri speciali, che spesso lavorano simultaneamente per clienti del settore privato e per l'UE;

M.

considerando che il Mediatore ha esaminato il codice di condotta dei membri del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), osservando che non prevede l'obbligo di presentare una dichiarazione di interessi o una dichiarazione degli interessi finanziari;

N.

considerando che la crisi finanziaria ha comportato una crisi economica e sociale, minando così la credibilità delle istituzioni dell'UE;

O.

considerando che il Mediatore ha rilevato che il fatto che la Commissione 2019-2014 non si sia occupata della violazione, da parte di un ex commissario, del codice di condotta dei commissari e non abbia indagato in modo adeguato sulla compatibilità del contratto di lavoro del commissario nel settore privato con gli obblighi stabiliti dai trattati dell'UE costituisce un caso di cattiva amministrazione; che i casi di cattiva amministrazione concernenti le attività post-mandato dei commissari, incluso il presidente della Commissione, accrescono la sfiducia dei cittadini nei confronti della Commissione;

P.

considerando che il Mediatore collabora anche con altre organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, e fa parte del quadro europeo nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il cui compito è di tutelare, promuovere e monitorare l'attuazione della convenzione a livello delle istituzioni dell'UE;

Q.

considerando che, secondo quanto rilevato nel marzo 2016 dall'indagine Eurobarometro Flash sulla cittadinanza dell'Unione europea, 9 cittadini dell'UE su 10 (87 %) sono consapevoli del proprio status di cittadini dell'Unione e del proprio diritto di sporgere denuncia al Parlamento, alla Commissione o al Mediatore europeo;

1.

approva la relazione annuale per il 2016 presentata dal Mediatore europeo e ne loda la presentazione chiara e facilmente leggibile, che illustra i fatti e i dati più importanti concernenti l'attività del Mediatore nel 2016;

2.

si congratula con Emily O'Reilly per l'eccellente lavoro svolto nel migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi del Mediatore nonché per la sua collaborazione e il suo impegno concreto con il Parlamento, in particolare con la commissione per le petizioni, oltre che con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione;

3.

riconosce il ruolo delle indagini e iniziative strategiche e sostiene quelle condotte di propria iniziativa dal Mediatore su questioni strategicamente importanti nell'interesse pubblico dei cittadini europei; loda gli sforzi compiuti dal Mediatore per migliorare la propria attività strategica per fare in modo che i casi basati su denunce dal contenuto simile siano trattati collettivamente;

4.

si compiace della determinazione del Mediatore nel rispondere in maniera tempestiva ed efficiente alle esigenze e alle preoccupazioni dei cittadini dell'UE e sostiene i nuovi metodi di lavoro nonché la procedura semplificata per la gestione dei casi introdotta nel 2016, che consente maggiore flessibilità ed efficienza e un impatto su un numero più elevato di cittadini;

5.

concorda sul fatto che le attuali sfide senza precedenti cui l'UE si trova a far fronte, come la disoccupazione, le diseguaglianze sociali ed economiche, la crisi migratoria e la Brexit, esigono che tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, compreso il Mediatore, lavorino con maggiore impegno e determinazione in modo da garantire i più elevati livelli di giustizia sociale, rendicontabilità e trasparenza a livello di UE;

6.

sottolinea la necessità di migliorare il dialogo sociale;

7.

sottolinea che la fiducia tra i cittadini e le istituzioni è essenziale nel contesto dell'attuale congiuntura economica;

8.

osserva che l'ufficio del Mediatore ha conseguito finora il secondo tasso più elevato di osservanza delle sue decisioni e/o raccomandazioni; raccomanda al Mediatore di restare vigile, di identificare le cause dell'inosservanza delle sue raccomandazioni e di informare il Parlamento di tutti i casi ricorrenti di inosservanza da parte dell'amministrazione dell'UE;

9.

osserva che nel 2016 si è registrato un calo nel numero delle indagini del Mediatore riguardanti le istituzioni dell'UE (245 nel 2016, 261 nel 2015); esorta le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a rispondere e a reagire entro un termine ragionevole alle osservazioni critiche del Mediatore e a migliorare il proprio tasso di osservanza delle sue raccomandazioni e/o decisioni;

10.

osserva che nel 2016 la maggior parte dei casi gestiti dal Mediatore sono stati archiviati entro 12 mesi e che la durata media necessaria ad archiviare un'indagine è stata di 10 mesi, con solo il 30 % dei casi archiviato dopo 12 mesi o più; esorta il Mediatore a migliorare ulteriormente i propri metodi di lavoro e a ridurre i tempi necessari per il trattamento delle denunce, in particolare nei casi ancora aperti dopo 12 mesi, senza compromettere l'efficienza del proprio lavoro;

11.

osserva che la stragrande maggioranza delle indagini condotte dal Mediatore riguarda ancora la trasparenza, in particolare la trasparenza del processo decisionale e delle attività di lobbying e l'accesso ai documenti dell'UE, cui seguono altri problemi relativi a una serie di questioni che vanno dalla violazione dei diritti fondamentali e le questioni etiche agli appalti e alle sovvenzioni dell'UE;

12.

sottolinea il ruolo essenziale della trasparenza, della buona amministrazione e del sistema di bilanciamento dei poteri istituzionali nell'attività delle istituzioni dell'UE; si rammarica che più del 20 % delle denunce complessivamente presentate al Mediatore continuino a riguardare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e ai documenti, questioni che rimangono una preoccupazione importante dei cittadini dell'UE nel corso degli anni; invita le istituzioni dell'UE a pubblicare informazioni e documenti in maniera proattiva al fine di aumentare la trasparenza e ridurre la cattiva amministrazione;

13.

ritiene che la massima trasparenza e l'accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni debbano costituire la regola; ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE stabilisce che i cittadini dell'Unione beneficiano del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e che le possibili deroghe ed eccezioni dovrebbero sempre essere valutate in funzione dei principi di trasparenza e di democrazia, che sono il presupposto dell'esercizio dei diritti democratici; ritiene che sia necessario rivedere il regolamento (CE) n. 1049/2001 allo scopo di facilitare l'attività del Mediatore di verifica della concessione dell'accesso ai documenti da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

14.

invita la Commissione a migliorare la trasparenza e l'accesso ai documenti e alle informazioni per quanto concerne le procedure EU Pilot in relazione alle petizioni ricevute e le procedure EU Pilot e di infrazione già concluse; sottolinea l'importanza che la Commissione assicuri un seguito regolare con il Parlamento; incoraggia il Mediatore a proseguire l'indagine strategica sulla trasparenza della Commissione nella gestione delle denunce di infrazione nel quadro delle procedure EU Pilot e lo esorta a essere vigile e determinato nel portare avanti l'indagine sulla questione nel 2017; ritiene che i ritardi eccessivi nella gestione delle procedure di infrazione e EU Pilot avviate potrebbe altresì rientrare nel campo della cattiva amministrazione;

15.

loda la determinazione del Mediatore nel conseguire il massimo livello di trasparenza nel processo decisionale dell'UE; sottolinea la necessità di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni del Mediatore concernenti la trasparenza dei triloghi; invita il Consiglio e la Commissione a pubblicare informazioni pertinenti in merito alle decisioni prese nei triloghi; ribadisce inoltre la necessità di una trasparenza piena e rafforzata negli accordi e negoziati commerciali, e invita il Mediatore a compiere sforzi costanti per monitorare la trasparenza dei negoziati su tutti gli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi, tenendo conto che ciò non dovrebbe compromettere la posizione negoziale dell'UE;

16.

ribadisce l'importanza della trasparenza da parte di tutte le istituzioni dell'UE nei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito relativi al recesso di quest'ultimo dall'Unione, senza che la posizione negoziale delle parti sia compromessa; invita il Mediatore a monitorare il rispetto della trasparenza durante i negoziati di recesso;

17.

chiede maggiore trasparenza nel processo decisionale dell'UE in ambito economico e finanziario, in particolare per quanto riguarda la vigilanza bancaria effettuata dalla Banca centrale europea; sostiene inoltre le raccomandazioni del Mediatore a favore di un aumento della trasparenza della BEI e dell'Eurogruppo e del rafforzamento delle loro norme etiche interne, riconoscendo i recenti sforzi compiuti in questo senso e il fatto che il regolamento (CE) n. 1049/2001 non si applica all'Eurogruppo, poiché ai sensi dei trattati non costituisce un'istituzione o un organismo; chiede il rispetto delle raccomandazioni del Mediatore in merito alla revisione del meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI e sottolinea l'importanza di un meccanismo indipendente per il trattamento delle denunce; invita il Mediatore a svolgere un ruolo più attivo nel garantire che il nuovo meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI rimanga credibile ed efficiente, nel rispetto dei principi di indipendenza operativa, trasparenza, accessibilità, tempestività e risorse adeguate;

18.

esprime il suo pieno appoggio al fine ultimo del Mediatore, che è di contribuire a rafforzare le strutture e le istituzioni in termini di responsabilità e trasparenza a livello di UE e di migliorare la qualità della democrazia in Europa;

19.

prende atto delle conclusioni del Mediatore sulla cattiva amministrazione in relazione al codice di condotta dei commissari; sottolinea l'importanza di norme morali ed etiche rigorose in seno all'amministrazione dell'UE e prende atto della decisione della Commissione di estendere il periodo di incompatibilità a due anni per gli ex commissari e a tre anni per gli ex presidenti della Commissione, ma è fermamente convinto che occorra applicare norme etiche più rigorose in tutte le istituzioni dell'UE, sia per i politici che per il personale dell'UE, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di integrità e discrezione nonché la piena indipendenza dal settore privato; invita la Commissione a garantire una pubblicazione proattiva e la piena trasparenza per quanto concerne le occupazioni post-mandato degli ex commissari; sostiene le raccomandazioni del Mediatore a favore di un'ulteriore revisione del codice conformemente agli obblighi stabiliti dai trattati, rendendo le norme più esplicite e facilmente applicabili, in modo da assicurare la credibilità, l'imparzialità e l'assenza di conflitti d'interesse caso per caso; incoraggia il Mediatore a continuare a supervisionare e valutare il livello di indipendenza del comitato etico ad hoc della Commissione;

20.

prende atto delle misure adottate dalla Commissione in risposta alle raccomandazioni del Mediatore sulle modalità con cui sono state attuate le norme applicabili al personale dell'UE che disciplinano il cosiddetto fenomeno della «porta girevole» e attende con interesse un'ulteriore indagine del Mediatore, con la valutazione dell'applicazione pratica delle nuove norme;

21.

invita il Mediatore a proseguire la sua attività per garantire la pubblicazione tempestiva dei nomi di tutti i funzionari dell'UE coinvolti nei casi di «porte girevoli» e ad assicurare la piena trasparenza di tutte le relative informazioni;

22.

sostiene l'impegno del Mediatore di migliorare la trasparenza del lobbismo nell'Unione e invita la Commissione a rispettare pienamente i suggerimenti del Mediatore per migliorare il registro per la trasparenza dell'UE e renderlo una piattaforma centrale di trasparenza obbligatoria per tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE; sottolinea che occorre adottare misure chiare ed elaborare a tal fine programmi di lavoro coerenti ed efficaci; sottolinea l'importanza di una maggiore trasparenza, anche per quanto riguarda le informazioni relative ai finanziamenti, ai gruppi di interesse e agli interessi finanziari;

23.

si compiace dell'indagine strategica del Mediatore sulle modalità con cui la Commissione effettua valutazioni dei conflitti d'interesse dei suoi consiglieri speciali; invita la Commissione ad attuare pienamente le raccomandazioni del Mediatore sulla procedura di nomina dei consiglieri speciali, valutando qualsiasi potenziale conflitto d'interesse prima e dopo la loro nomina e garantendo al pubblico l'accesso e informazioni in relazione ai documenti e alle riunioni;

24.

sostiene l'indagine strategica del Mediatore sui gruppi di esperti della Commissione; esorta il Mediatore a garantire che la gestione dei conflitti di interesse e una rappresentazione equilibrata ed equa di tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali, siano migliorate nelle nuove norme della Commissione, anche attraverso la creazione di un elenco degli esperti nel registro per la trasparenza dell'UE;

25.

prende atto della posizione della Commissione in merito alla trasparenza delle sue riunioni con i lobbisti dell'industria del tabacco e delle misure di trasparenza attuate dalla sua direzione generale della Salute; ribadisce il proprio invito alla Commissione a modificare la sua prassi e a rendere la sua attività pienamente trasparente pubblicando online dati concernenti tutte le riunioni con i gruppi di pressione o i loro rappresentanti legali nonché i processi verbali di tali riunioni, conformemente agli obblighi stabiliti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite per la lotta al tabagismo;

26.

si compiace delle raccomandazioni pratiche del Mediatore in merito all'interazione dei funzionari pubblici con i lobbisti; esorta il Mediatore a sensibilizzare maggiormente il personale di tutte le istituzioni europee in merito a tali raccomandazioni mediante attività di formazione, seminari e relative misure di sostegno e invita tutte le istituzioni dell'UE ad applicare il codice di buona condotta amministrativa del Mediatore e le misure di trasparenza stabilite dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite per la lotta al tabagismo; ribadisce la sua richiesta di un efficace rafforzamento del codice europeo di buona condotta amministrativa, attraverso l'adozione di un regolamento vincolante in materia nel corso dell'attuale legislatura;

27.

loda l'indagine strategica del Mediatore sull'accesso ai documenti relativi agli organi preparatori del Consiglio, comprese le sue commissioni, i gruppi di lavoro e il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), nel momento in cui vengono discussi i progetti di atti legislativi dell'UE; incoraggia il Mediatore a chiedere al Consiglio di migliorare la trasparenza delle sue riunioni con i soggetti interessati e delle decisioni adottate, di rispettare i requisiti relativi all'accesso ai documenti e di consentire tale accesso in modo tempestivo e senza indugio;

28.

loda l'attività del Mediatore relativamente al trattamento dei temi di interesse pubblico generale, come i diritti fondamentali, la sicurezza e l'efficacia della medicina, la tutela dell'ambiente e della salute e la protezione contro i rischi ambientali; invita il Mediatore a dare seguito alle proposte presentate all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito ai disincentivi ai test sugli animali quando nuovi prodotti cosmetici vengono registrati sul mercato, nonché alle proposte presentate all'EPSO in merito all'applicazione del principio di forza maggiore e di trasparenza dei concorsi dell'EPSO;

29.

riconosce l'esperienza del Mediatore nel trattare casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni dell'UE legati alle molestie e agli abusi sessuali sul luogo di lavoro, come è avvenuto per la denuncia 1283/2012/AN; invita il Mediatore, alla luce della sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali, come pure della sua decisione di creare una task force di esperti indipendenti incaricata di analizzare la situazione delle molestie e degli abusi sessuali nel Parlamento, a esaminare ugualmente la situazione delle molestie e degli abusi sessuali all'interno delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché formulare raccomandazioni e migliori pratiche per prevenire nuovi casi nelle istituzioni europee;

30.

sostiene il ruolo svolto dal Mediatore nell'elaborazione di una politica proattiva e trasparente sulle sperimentazioni cliniche condotte dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e, in particolare, le raccomandazioni del Mediatore riguardo all'approvazione dell'Humira, uno dei farmaci più venduti al mondo, usato per curare il morbo di Crohn; esorta il Mediatore a continuare a monitorare l'EMA per garantire che rispetti le norme più rigorose in materia di trasparenza e accesso alle informazioni sugli studi clinici, in particolare le norme che sono di interesse pubblico e rivestono grande importanza per i medici, i pazienti e i ricercatori;

31.

invita il Mediatore a proseguire l'indagine sulle pratiche vigenti all'interno delle agenzie dell'UE, rivolgendo un'attenzione particolare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e all'Agenzia europea per le sostanze chimiche per quanto concerne i Monsanto Papers e le possibili implicazioni in termini di confidenzialità e conflitto di interessi;

32.

si compiace delle indagini condotte dal Mediatore a seguito di denunce da parte di persone con disabilità e incoraggia il suo lavoro in qualità di partecipante attivo al quadro dell'UE nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo contributo all'attuazione della strategia europea sulla disabilità; ribadisce il suo appoggio totale alla piena attuazione della convenzione a livello di UE;

33.

invita il Mediatore a garantire che la Commissione tenga conto delle proposte e delle raccomandazioni del Mediatore sulla futura revisione dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei allo scopo di garantire che le procedure e le condizioni previste per l'iniziativa dei cittadini europei siano veramente chiare, semplici, facilmente applicabili e proporzionate;

34.

invita il Mediatore a garantire che la Commissione contribuirà alla creazione di un'infrastruttura che fornisca consulenza legale per le iniziative dei cittadini europei e di un quadro giuridico che tuteli i membri delle iniziative dei cittadini europei;

35.

ricorda che gli informatori sono figure cruciali nello svelare casi di cattiva amministrazione e sostiene le misure volte a incoraggiare efficacemente le segnalazioni e a migliorare la tutela degli informatori dalle ritorsioni; invita inoltre il Mediatore a esaminare ulteriormente l'applicazione delle nuove regole interne sulla segnalazione di irregolarità nelle istituzioni dell'UE; auspica che sia dato seguito alle indagini effettuate dal Mediatore nel 2015 in merito alle regole interne delle istituzioni dell'UE sulla segnalazione di irregolarità; si compiace delle regole elaborate dal Mediatore stesso in tale ambito e incoraggia le altre istituzioni dell'UE a utilizzarle come orientamento; ribadisce la sua richiesta di una normativa orizzontale dell'UE sulla tutela degli informatori che stabilisca procedure e canali adeguati per la denuncia di ogni forma di cattiva amministrazione, nonché le opportune tutele e garanzie giuridiche a tutti i livelli per le persone coinvolte;

36.

propone un riesame dello statuto del Mediatore europeo al fine di consentirgli di condurre indagini su presunti casi di non conformità con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e degli organi dell'UE e di adottare decisioni in merito alla pubblicazione dei documenti pertinenti;

37.

si compiace dell'iniziativa del Mediatore volta a identificare le migliori pratiche nell'amministrazione dell'UE e a richiamare maggiormente l'attenzione del pubblico al riguardo attraverso il premio del Mediatore per la buona amministrazione;

38.

incoraggia il Mediatore a proseguire la sua collaborazione con i difensori civici nazionali attraverso la rete europea dei difensori civici; sostiene l'idea di aver organizzato, per la prima volta, la conferenza annuale della rete europea dei difensori civici a Bruxelles nel 2016 e l'impegno della Commissione a collaborare più efficacemente con la rete;

39.

è aperto all'idea di organizzare in futuro conferenze annuali della rete europea dei difensori civici nelle sedi del Parlamento, visti i legami diretti tra la commissione per le petizioni e il Mediatore;

40.

ricorda che la rete europea dei difensori civici potrebbe svolgere un ruolo importante nella difesa dei diritti dei cittadini dell'UE durante i negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione;

41.

loda il Mediatore per le sue riunioni con i difensori civici nazionali e con le organizzazioni della società civile e delle imprese; esorta il Mediatore a replicare tali riunioni in tutti gli Stati membri e a sensibilizzare ulteriormente in merito a ciò che l'ufficio del Mediatore può fare per i cittadini e le imprese europei;

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.

(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/84


P8_TA(2017)0450

Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE (2017/2705(RSP))

(2018/C 356/14)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 3 febbraio 2017, dal titolo «Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017)0063), corredata di 28 relazioni per paese,

vista la comunicazione della Commissione, del 27 maggio 2016, dal titolo «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione» (COM(2016)0316),

vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (1) (7o PAA),

vista la risoluzione adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) (A/RES/70/1),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità» (COM(2016)0739),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2017, dal titolo «Semestre europeo 2017: raccomandazioni specifiche per paese» (COM(2017)0500),

vista la relazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614),

vista la relazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM(2017)0033),

viste le interrogazioni al Consiglio (O-000065/2017 — B8-0606/2017) e alla Commissione (O-000066/2017 — B8-0607/2017) sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione dispone di una solida legislazione in materia ambientale ma che la sua scarsa e lacunosa attuazione costituisce un problema di lunga data; che tali lacune a livello di attuazione sono una minaccia per lo sviluppo sostenibile, hanno ripercussioni transfrontaliere negative sull'ambiente e sulla salute umana e comportano considerevoli costi socioeconomici; che, inoltre, le lacune attuative pregiudicano la credibilità dell'UE;

B.

considerando che il 70 % del diritto ambientale dell'UE è attuato dalle autorità regionali e locali;

C.

considerando che il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE (di seguito «il riesame») e le 28 relazioni per paese hanno dimostrato ancora una volta che l'attuazione del diritto ambientale dell'UE non è uniforme, ma varia notevolmente tra gli Stati membri e tra i diversi settori ambientali; che, tuttavia, esistono settori problematici comuni nei quali l'attuazione è carente in tutta l'UE e che essi riguardano in molti casi le maggiori minacce ambientali per la salute;

D.

considerando che l'esercizio di rendicontazione biennale è molto importante per mostrare la reale situazione relativa all'attuazione negli Stati membri, ma che sarebbe altresì importante effettuare un monitoraggio periodico;

E.

considerando che il riesame affronta componenti importanti della legislazione ambientale dell'UE, ma deve essere ulteriormente ampliato per consentire l'elaborazione di soluzioni più sistematiche alle sfide poste dallo sviluppo ambientale sostenibile;

F.

considerando che il riesame dovrebbe essere uno strumento intersettoriale, in grado di valutare gli impatti ambientali in altri settori quali l'agricoltura, la pesca, l'industria, i trasporti, la silvicoltura e le politiche regionali in generale;

G.

considerando che la Commissione dovrebbe puntare a conseguire una migliore comparabilità dei dati utilizzati nella valutazione dei risultati degli Stati membri; che le differenze tra i dati raccolti nei diversi Stati membri rappresentano un notevole ostacolo alla loro comparabilità e, in ultima analisi, alla stessa valutazione;

H.

considerando che è importante coinvolgere tutte le autorità competenti nel riesame, coerentemente con la realtà istituzionale degli Stati membri; che, in particolare, è importante sottolineare che in alcuni Stati membri le regioni hanno piena competenza nel settore della legislazione ambientale;

I.

considerando che il riesame è uno strumento pienamente complementare ad altri strumenti che si concentrano sul miglioramento dell'attuazione, quali l'IMPEL (rete europea per l'attuazione e il rispetto del diritto dell'ambiente) e il progetto «Make it Work»;

J.

considerando che il riesame dovrebbe essere ritenuto uno strumento per la discussione politica, in particolare a livello ministeriale, e non soltanto uno strumento tecnico;

Importanza e contesto del riesame

1.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di introdurre un riesame dell'attuazione delle politiche ambientali e ne riconosce l'enorme potenziale, se gli verrà data la giusta importanza politica e se sarà pienamente trasparente; evidenzia che il riesame è potenzialmente in grado di porre i problemi di attuazione in cima all'agenda politica, di fungere da meccanismo di «allarme preventivo» per i decisori e, in ultima analisi, di migliorare l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia ambientale;

2.

ricorda che il Parlamento ha caldeggiato in diverse occasioni un ruolo più proattivo della Commissione nel monitorare, nell'orientare e nel sostenere l'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali, ad esempio per quanto riguarda le direttive sulla tutela della natura; ritiene che la Commissione dovrebbe agire in modo decisivo nei casi di violazione, servendosi attivamente di tutte le misure legislative che ha a disposizione;

3.

sostiene l'approccio olistico, pluralistico e intersettoriale adottato dalla Commissione, che è fondamentale per apportare modifiche sul campo; si compiace del fatto che il riesame individui le cause profonde dello scarso livello attuativo e proponga misure per affrontare tali sfide in modo costruttivo;

4.

ritiene che il riesame dovrebbe essere uno degli strumenti utilizzati per creare maggiore coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e per valutare i progressi compiuti dagli Stati membri e dall'Unione verso il conseguimento degli OSS pertinenti sotto il profilo ambientale; invita, a tale riguardo, la Commissione a esaminare in modo più approfondito in che modo l'attuazione della legislazione ambientale dell'UE favorisca anche l'attuazione dei pertinenti OSS e il rispetto di specifici indicatori e traguardi relativi agli OSS da parte degli Stati membri;

5.

riconosce che il riesame può anche fungere da strumento di prevenzione e, di conseguenza, potrebbe ridurre il numero di procedure di infrazione; evidenzia tuttavia che il riesame non dovrebbe sostituire o ritardare le necessarie procedure di infrazione della Commissione;

Indicazioni su come migliorare il riesame e ottenere risultati migliori

6.

si compiace che il riesame copra la maggior parte degli obiettivi tematici del 7o programma di azione per l'ambiente (7o PAA); si rammarica tuttavia del fatto che importanti settori, quali il cambiamento climatico, le misure di efficienza energetica e il risparmio energetico, le sostanze chimiche e le emissioni industriali nonché talune sfide sistemiche e ambientali legate alle politiche in materia di energia, trasporti, prodotti e alle politiche regionali, non siano stati presi in considerazione e invita la Commissione a provvedere in tal senso nelle versioni future; sottolinea che i dati esistenti già pubblicati dall'Agenzia europea dell'ambiente avrebbero potuto consentire almeno un'analisi preliminare dell'attuazione della legislazione in materia di cambiamenti climatici, delle misure di efficienza energetica e del risparmio energetico sia a livello di UE che di Stati membri;

7.

si rammarica inoltre del fatto che anche importanti questioni quali la presenza di residui di ormoni e medicinali nelle acque reflue, superficiali e freatiche e le conseguenze per l'acqua potabile, la salute pubblica, la biodiversità e l'ambiente (acquatico) non siano state prese in considerazione e invita la Commissione a provvedere in tal senso nelle versioni future;

8.

sottolinea che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, a livello globale, e il 7o PAA, a livello di UE, creano un quadro per politiche ambientali progressiste;

9.

ritiene che un legame più forte tra il riesame e il semestre europeo sarebbe vantaggioso per la coerenza dell'azione dell'Unione;

10.

sottolinea che la limitata disponibilità di dati può comportare lacune e difficoltà attuative per il riesame dell'attuazione;

11.

pone l'accento sull'importanza di armonizzare i dati e i cicli di rendicontazione, al fine di razionalizzare i futuri processi di riesame; invita la Commissione a migliorare la comparabilità dei dati e a includere nei futuri riesami una sezione specifica in cui si valuti la qualità delle informazioni e i dati forniti dagli Stati membri nell'ambito delle diverse direttive; sottolinea l'importanza di una sicura condivisione dei dati per via elettronica al fine di facilitare la rendicontazione da parte degli Stati membri;

12.

mette in rilievo l'importanza di suffragare la valutazione qualitativa con obiettivi quantitativi; ritiene, in tale contesto, che una migliore cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente contribuirebbe a sviluppare indicatori adeguati;

13.

sottolinea che il riesame dovrebbe prendere in considerazione e valutare eventuali problemi gravi o possibili obiettivi confliggenti tra le politiche ambientali e altre politiche settoriali, evidenziando, qualora rilevati, eventuali disallineamenti ed elaborando proposte per porvi rimedio;

14.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero disporre di un minore margine discrezionale nella ricerca di soluzioni per una migliore attuazione;

Indicazioni su come migliorare l'applicazione della legislazione ambientale

15.

evidenzia che la scarsa integrazione delle preoccupazioni ambientali in altri settori strategici costituisce una causa profonda delle lacune a livello di attuazione della legislazione e delle politiche ambientali;

16.

sottolinea che l'attuazione del diritto ambientale potrebbe essere migliorata attraverso una migliore integrazione della legislazione in materia di ambiente negli altri settori strategici e mediante la piena applicazione del principio di precauzione;

17.

ritiene che l'assenza di capacità amministrativa e l'assenza di governance, ossia due delle principali cause delle lacune attuative, derivino in parte dalla mancanza di finanziamenti adeguati e in parte da un utilizzo inefficiente, da parte degli Stati membri, dei fondi disponibili; invita questi ultimi ad apportare miglioramenti in tal senso;

18.

ritiene che, ai fini di una buona e solida governance nonché di un miglioramento dell'efficacia, sia indispensabile garantire la trasparenza delle autorità pubbliche e partenariati tra le stesse, a tutti i livelli, una chiara divisione delle responsabilità, risorse adeguate, lo sviluppo delle capacità nonché migliori meccanismi di coordinamento;

19.

ritiene che il ricorso a strumenti di mercato da parte degli Stati membri, quali una politica di bilancio basata sul principio «chi inquina paga», rappresenti uno strumento efficace ed efficiente per raggiungere l'obiettivo di una piena attuazione della politica ambientale;

20.

appoggia con decisione l'attenzione rivolta dal riesame allo scambio di prassi di eccellenza e all'esame inter pares e ritiene che ciò potrebbe aiutare gli Stati membri in difficoltà con l'attuazione della legislazione ambientale a trovare soluzioni innovative; è convinto che, in tale contesto, sarebbero utili orientamenti della Commissione;

21.

ritiene che il riesame dovrebbe comprendere un calendario chiaro e rigoroso fissato dalla Commissione per garantire l'attuazione del diritto ambientale negli Stati membri;

22.

ritiene che il riesame possa essere utilizzato anche come strumento per informare il pubblico, sensibilizzare, aumentare la partecipazione della società civile e rafforzare l'impegno pubblico e l'educazione in materia di politica ambientale, a beneficio degli Stati membri e dei cittadini; invita la Commissione, in tale contesto, a mettere a punto un pacchetto di misure volte a valutare i progressi compiuti sul fronte delle prestazioni ambientali degli Stati membri, incluse analisi comparative delle migliori pratiche e relazioni del quadro di valutazione, che dovrebbero essere regolarmente aggiornate e pubblicate per garantire che siano a disposizione del pubblico;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la garanzia della conformità, anche migliorando e intensificando gli sforzi per l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale;

24.

sottolinea che le ONG e il pubblico possono altresì svolgere un ruolo importante nella promozione di una migliore attuazione, difendendo in tal modo lo Stato di diritto, laddove sia disponibile un accesso effettivo alla giustizia;

25.

invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sulle ispezioni ambientali al fine di accelerare l'attuazione della legislazione e delle norme in materia ambientale;

26.

invita la Commissione, nel contesto della buona governance e della garanzia della conformità, a presentare una nuova proposta legislativa sulle norme minime in materia di accesso al controllo giurisdizionale, nonché una revisione del regolamento di Aarhus che attua la convenzione per quanto riguarda l'azione dell'Unione, al fine di tener conto della recente raccomandazione del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus;

Ruolo degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE per quanto concerne il seguito al riesame

27.

invita la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri e i soggetti interessati ad aderire pienamente e senza indugio al riesame; sottolinea l'importante ruolo delle autorità regionali e locali; invita gli Stati membri a coinvolgere pienamente le autorità locali e regionali e a incoraggiarle ad approfondire il dialogo con la rete IMPEL e promuovere la partecipazione degli esperti locali e regionali per migliorare con urgenza la condivisione di dati, conoscenze e prassi di eccellenza;

28.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la raccolta dei dati e la disponibilità delle informazioni, la diffusione delle buone pratiche e la partecipazione dei cittadini, nonché a prendere in considerazione un maggior coinvolgimento delle autorità locali nel processo di definizione della politica ambientale;

29.

invita le autorità competenti al livello pertinente negli Stati membri ad assicurare l'organizzazione di dialoghi aperti e inclusivi in materia attuativa, con l'erogazione di informazioni adeguate agli attori pubblici e della società civile e il coinvolgimento degli stessi, e invita la Commissione a partecipare a tali dialoghi nonché a tenere informato il Parlamento;

30.

accoglie con favore le proposte strategiche della Commissione su un quadro specifico per il dialogo strutturato in materia attuativa, ma ritiene indispensabile assicurare che tale processo sia trasparente e coinvolga le ONG competenti e le principali parti interessate;

31.

si compiace della discussione tra la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati in seno al gruppo di esperti «Inverdire il semestre europeo», ma ritiene che il coinvolgimento di uno specifico gruppo di esperti sull'attuazione delle politiche ambientali potrebbe facilitare un dialogo strutturato in materia attuativa oltre ai dialoghi nazionali bilaterali;

32.

insiste affinché la questione dell'attuazione figuri, quale elemento ricorrente, tra le priorità e i programmi del trio di presidenza, sia dibattuta durante il Consiglio «Ambiente» almeno una volta l'anno, eventualmente in una sessione del Consiglio che si occupi appositamente di attuazione, e sia integrata da un altro forum in cui siano coinvolti anche il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni; chiede di organizzare sessioni congiunte del Consiglio per affrontare l'attuazione delle questioni intersettoriali orizzontali, delle sfide comuni e delle questioni emergenti con possibili effetti transfrontalieri;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/89


P8_TA(2017)0451

Lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione (2016/2269(INI))

(2018/C 356/15)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 9,

vista la Carta sociale europea riveduta,

vista la pubblicazione della Commissione dal titolo «EU Employment and social situation — Quarterly Review September 2015» (Rivista trimestrale dell'UE sull'occupazione e la situazione sociale, settembre 2015),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2014 dal titolo «Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2014)0130),

vista la pubblicazione della Commissione del 2012 dal titolo «Employment and social developments in Europe 2012» (Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2012),

visto il pacchetto di investimenti sociali della Commissione del 20 febbraio 2013, compresa la raccomandazione 2013/112/UE dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»,

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 intitolata «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), nonché la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su EU 2020 (1),

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne (2),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015 (3),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (4),

vista la sua raccomandazione del 7 luglio 2016 al Consiglio sulla 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (5),

vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie (6),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (7),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto (8),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza (9),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2013 sulla comunicazione della Commissione «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (10),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (11),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea (12),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (13),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa (14),

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (15),

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-000047/2016 — B8-0369/2016 sul tema «Contrastare le disuguaglianze per stimolare una crescita economica inclusiva e sostenibile nell'UE»,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 sul tema «Reddito minimo europeo e indicatori di povertà» (16),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2011 sul tema «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (17),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 settembre 2009 sul tema «Lavoro e povertà: verso un approccio globale indispensabile» (18),

visto il parere del Comitato delle regioni del 31 marzo 2011 sul tema «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale» (19),

vista la relazione annuale del comitato per la protezione sociale del 10 marzo 2015 sulla situazione sociale nell'Unione europea (2014) (20),

visto il parere del Comitato per la protezione sociale del 15 febbraio 2011 sul tema «La piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: iniziativa faro della strategia Europa 2020» (21),

vista la relazione di Eurofound relativa alla terza indagine europea sulla qualità della vita, dal titolo «Quality of life in Europe: Impacts of the crisis» (Qualità della vita in Europa: le ripercussioni della crisi),

vista la relazione di Eurofound relativa alla terza indagine europea sulla qualità della vita, dal titolo «Quality of life in Europe: Social inequalities» (Qualità della vita in Europa: le disuguaglianze sociali),

vista la relazione di Eurofound dal titolo «Income inequalities and employment — patterns in Europe before and after the Great Recession» (Disparità di reddito e modelli occupazionali in Europa prima e dopo la grande recessione),

vista la relazione di sintesi di Eurofound dal titolo «Sixth European Working Conditions Survey» (Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro),

vista la relazione di Eurofound dal titolo «Social mobility in the EU» (Mobilità sociale nell'UE),

vista la relazione di Eurofound dal titolo «New forms of employment» (Nuove forme di occupazione),

visto l'aggiornamento tematico di Eurofound dal titolo «Pay inequalities experienced by posted workers: Challenges to the 'equal treatment' principle» (Disparità salariali subite dai lavoratori distaccati: sfide per il principio della «parità di trattamento»), che fornisce una panoramica dettagliata delle posizioni di governi e parti sociali in Europa rispetto al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro,

vista la relazione di Eurofound dal titolo «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2016» (Sviluppi nella vita lavorativa in Europa: revisione annuale di EurWORK 2016) e nello specifico il capitolo intitolato «Pay inequalities — Evidence, debate and policies» (Disparità salariali — Evidenze, dibattito e politiche),

vista la relazione di Eurofound dal titolo «Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017» (Cambiamento del lavoro e disuguaglianza salariale: monitoraggio dei posti di lavoro europei 2017),

vista la relazione di Eurofound dal titolo «Women, men and working conditions in Europe» (Donne, uomini e condizioni di lavoro in Europa),

vista la pubblicazione della Commissione «European Economic Forecast Spring 2016» (Previsioni economiche europee della primavera 2016" (22),

vista l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare il suo decimo obiettivo di sviluppo sostenibile relativo alla riduzione delle disuguaglianze nei paesi e tra i paesi,

vista la relazione delle Nazioni Unite dal titolo «World Social Situation 2007: The Employment Imperative» (Situazione sociale mondiale 2007: l'imperativo dell'occupazione),

vista la relazione dell'OCSE del 21 maggio 2015«In it together: Why Less Inequality Benefits All» (Tutti coinvolti: perché la riduzione delle disuguaglianze è un vantaggio per tutti),

vista la relazione dell'OCSE del 19 dicembre 2011«Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising» (Le divisioni permangono: perché le disuguaglianze continuano ad aumentare),

vista la relazione dell'OCSE dell'ottobre 2008 «Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD countries» (Sempre più disuguali? Distribuzione del reddito e povertà nei paesi dell'OCSE),

vista la nota per la discussione dei servizi del FMI del 17 febbraio 2014 dal titolo «Redistribution, Inequality and Growth» (Ridistribuzione, disuguaglianze e crescita) (23),

vista la nota per la discussione dei servizi del FMI dell'8 aprile 2011 dal titolo «Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?» (Disuguaglianze e crescita insostenibile: due facce della stessa medaglia?) (24),

vista la relazione dell'OIL del 3 giugno 2013«World of Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric» (Relazione sul mondo del lavoro 2013: riparare il tessuto economico e sociale) e il capitolo «Snapshot of the United States» (Istantanea degli Stati Uniti),

vista la relazione pubblicata nel settembre 2014 dall'University College di Londra nell'ambito del progetto «DRIVERS For Health Equity» dal titolo «Final Scientific Report: Social Inequalities in early childhood health and development: a European-wide systematic review» (Relazione scientifica finale: le disuguaglianze sociali relative alla salute e allo sviluppo nella prima infanzia: un'analisi sistematica a livello europeo),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0340/2017),

A.

considerando che l'uguaglianza e l'equità sono parte integrante dei valori europei e sono una pietra angolare del modello sociale europeo, dell'UE e dei suoi Stati membri; che gli obiettivi sia degli Stati membri sia dell'UE comprendono la promozione del lavoro in vista di un livello occupazionale elevato e duraturo e della lotta contro l'esclusione;

B.

considerando che le disuguaglianze possono compromettere la fiducia della società ed erodere il sostegno alle istituzioni democratiche; che la lotta contro le disuguaglianze deve essere rafforzata in termini economici, sociali e regionali per promuovere uno sviluppo armonico in tutta l'Unione;

C.

considerando che per disuguaglianze si intendono sia i divari in termini di reddito tra le persone sia la perdita di opportunità individuali, che impediscono il potenziale avanzamento delle abilità e competenze delle persone, frenano il loro sviluppo e, quindi, il loro potenziale contributo alla società;

D.

considerando che alla base del detrimento della domanda c'è la crisi economica e finanziaria che imperversa nella zona euro da oltre dieci anni;

E.

considerando che le disuguaglianze e la disoccupazione limitano l'efficacia della domanda, ostacolano l'innovazione e possono comportare un aumento della fragilità finanziaria; che le profonde e crescenti disuguaglianze ostacolano non soltanto i progressi verso l'eliminazione della povertà, ma anche le iniziative volte a rafforzare l'inclusione e la coesione sociali;

F.

considerando che la lotta contro le disuguaglianze può essere una leva per favorire la creazione di posti di lavoro e la crescita e ridurre al tempo stesso la povertà; che, nel 2015, il 47,5 % dei disoccupati nell'UE era a rischio di povertà (25);

G.

considerando che le disuguaglianze mettono a rischio la crescita e la creazione di posti di lavoro di qualità (26) secondo istituzioni internazionali quali l'FMI (27) o l'OCSE (28), che hanno altresì affermato che le disuguaglianze eccessive e crescenti hanno costi sociali diretti, ostacolano la mobilità sociale e possono anche inficiare la crescita economica presente e futura;

H.

considerando che uno dei cinque obiettivi della strategia Europa 2020 mira a ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone che vivono in condizioni o sono a rischio di povertà e di esclusione sociale, passando da 115,9 milioni nel 2008 a non più di 95,9 milioni entro il 2020; che nel 2015 c'erano 117,6 milioni di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, con un aumento di 1,7 milioni rispetto al 2008; che nel 2012 32,2 milioni di persone con disabilità erano a rischio di povertà e di esclusione sociale nell'UE; che nel 2013 26,5 milioni di bambini nell'UE a 28 erano a rischio di trovarsi in condizioni di povertà o di esclusione sociale; che la quota di popolazione a rischio di povertà o di esclusione è ancora a un livello inaccettabile (23,7 %), con cifre che rimangono molto elevate in alcuni Stati membri; che, inoltre, la povertà energetica resta talmente alta che per l'11 % della popolazione UE interessata essa determina un ciclo di svantaggio economico (29);

I.

considerando che l'aumento delle disuguaglianze derivante dalla crisi ha colpito in particolare le donne, aggravando la povertà tra le stesse ed escludendole sempre di più dal mercato del lavoro; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro dovrebbe essere intensificata attraverso l'attuazione efficiente della normativa vigente e complementare in materia di parità tra donne e uomini e il miglioramento dell'attuale quadro strategico nell'ottica di ottenere un maggior equilibrio tra lavoro e vita privata;

J.

considerando che esiste una correlazione diretta tra il rafforzamento della parità tra donne e uomini e il potenziamento della crescita economica, dell'inclusività, della creazione di posti di lavoro e della prosperità delle imprese; che la riduzione delle disparità occupazionali è un mezzo non soltanto per conseguire la parità di trattamento, ma anche per garantire l'efficienza e la competitività del mercato del lavoro;

K.

considerando che l'OCSE ha sottolineato che riducendo le disuguaglianze di 1 punto del coefficiente di Gini si otterrebbe un incremento della crescita cumulativa pari allo 0,8 % nei successivi cinque anni (30);

L.

considerando che, secondo Eurofound, il termine «occupazione atipica» indica i rapporti di lavoro non conformi al modello di lavoro standard o tipico, a tempo pieno, regolare, a tempo indeterminato e con un unico datore di lavoro per un lungo arco di tempo; che, secondo l'OIL, il termine generale «forme non standard di occupazione» copre diverse modalità di lavoro che si discostano dal lavoro normale, compresi il lavoro temporaneo, a tempo parziale e a chiamata, il lavoro tramite agenzie interinali e altri rapporti di lavoro multilaterali, come pure il lavoro dissimulato e il lavoro autonomo parasubordinato;

M.

considerando che l'aumento delle disuguaglianze è associato alla diminuzione della mobilità sociale, alla riduzione delle capacità umane e a limiti alla libertà individuale e collettiva; che la relazione di Eurofound del 2017 sulla mobilità sociale nell'UE (31) fornisce prove del fatto che il contesto sociale continua a determinare le opportunità di vita in molti degli Stati membri;

N.

considerando che la crescita economica degli Stati membri dipende da numerosi fattori; che l'aumento delle disuguaglianze potrebbe influire negativamente sulla crescita; che l'FMI ha individuato, a livello globale, un rapporto inverso tra la quota di reddito percepita dal 20 % della popolazione con il reddito più alto e la crescita economica, il che significa che, se la quota di reddito di questo 20 % aumenta di 1 punto percentuale, la crescita del PIL diminuisce in realtà di 0,08 punti percentuali nei successivi cinque anni; che, per contro, un analogo aumento della quota di reddito percepita dal 20 % della popolazione con il reddito più basso corrisponde a un aumento della crescita di 0,38 punti percentuali;

O.

considerando che la disuguaglianza è un fenomeno multiforme che non si limita a una mera questione monetaria, ma riguarda anche le differenze tra le opportunità offerte alle persone che variano in funzione del genere, dell'origine etnica, delle preferenze sessuali, della posizione geografica o dell'età, per esempio; che le numerose disuguaglianze nell'accesso al lavoro e all'interno del lavoro pongono un rischio per la salute e il benessere delle persone e per le opportunità finanziarie e potrebbero pertanto determinare una bassa produttività;

P.

considerando che la relazione di Eurofound «New Forms of Employments» (Nuove forme di occupazione) (32) analizza le disparità della copertura nel settore della protezione sociale e dedica particolare attenzione alla forma più problematica dal punto di vista della protezione sociale, vale a dire il lavoro occasionale, fornendo esempi di disposizioni legislative che escludono specificamente i lavoratori occasionali e di altre che mirano a includerli, generalmente mediante una compensazione basata sulle soglie di reddito; che il lavoro retribuito con buoni lavoro e la condivisione strategica dei dipendenti sono esempi di lavoro atipico che mirano a far fronte all'inadeguatezza della protezione sociale nel lavoro occasionale o a tempo parziale;

Q.

considerando che le società caratterizzate da maggiori disparità di reddito presentano tassi più elevati di condizioni di salute precarie e violenza, punteggi inferiori in matematica e alfabetizzazione, maggiori tassi di obesità e tassi di carcerazione e di omicidi più elevati (33); che società più eque affrontano una minore spesa sociale per lo Stato;

R.

considerando che le disuguaglianze che interessano l'intero ciclo di vita si traducono in disuguaglianze in età avanzata, per esempio in una minore speranza di vita sana, nella povertà in vecchiaia e in un divario tra le pensioni degli uomini e delle donne pari a quasi il 40 %; che, per conseguire uno sviluppo sostenibile per tutti, sono necessarie strategie europee per l'eliminazione della povertà;

S.

considerando che la sicurezza economica rappresenta un fattore importante per la realizzazione dell'essere umano;

T.

considerando che, il 5 ottobre 2015, il Consiglio ha adottato conclusioni sulla «Relazione 2015 sull'adeguatezza delle pensioni: adeguatezza del reddito attuale e futuro nella terza età nell'UE», affermando che «è essenziale che i sistemi pensionistici pubblici e gli altri regimi di protezione sociale contengano salvaguardie appropriate per le donne e gli uomini le cui opportunità di occupazione non permettono o non hanno permesso di acquisire sufficienti diritti pensionistici» e che "tra queste salvaguardie figurano in particolare pensioni minime o altre disposizioni in materia di reddito minimo per gli anziani (34);

U.

considerando che l'assenza di finanziamenti sufficienti per l'istruzione pubblica è una delle principali cause delle disparità sociali future e dell'aumento delle disuguaglianze;

V.

considerando che, tra il 2005 e il 2015, il coefficiente di Gini per l'UE è passato da 30,6 a 31 e che la disparità di reddito tra il 20 % più abbiente e il 20 % meno abbiente della popolazione è passata da 4,7 a 5,2; che la percentuale di persone a rischio di povertà di reddito è strettamente correlata alle disparità di reddito e che la povertà di reddito è in costante aumento dal 2005; che tra il 2008 e il 2014 diversi Stati membri hanno riscontrato un aumento delle disuguaglianze in termini di reddito disponibile delle famiglie (35);

W.

considerando che le disparità, in termini di crescita economica, tra gli Stati membri e all'interno degli stessi stanno determinando squilibri economici nell'Unione; che queste tendenze economiche estremamente disuguali hanno generato un'eccessiva disoccupazione e sacche di povertà;

X.

considerando che l'evoluzione globale delle disuguaglianze è coerente con un aumento costante delle disuguaglianze nei paesi sviluppati a partire dagli anni Ottanta e che, secondo l'OCSE (36), le disparità sono aumentate a prescindere dal ciclo economico (con specifiche eccezioni), con un conseguente incremento di tre punti, da 0,29 a 0,32, del coefficiente di Gini tra il 1980 e il 2013, vale a dire un incremento del 10 % negli ultimi decenni;

Y.

considerando che, sebbene il livello delle disuguaglianze possa essere determinato da molti fattori, sono le istituzioni e gli autori degli interventi politici ad avere la responsabilità di affrontarli in modo particolare a livello strutturale; che nell'UE esiste una carenza di investimenti e che gli investimenti pubblici e privati sono elementi chiave nella riduzione delle disuguaglianze attraverso la promozione dell'occupazione; che le carenze strutturali devono essere affrontate in modo adeguato; che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbe essere aggiornato in modo da contribuire a colmare la carenza di investimenti;

Z.

considerando che l'andamento delle disuguaglianze non coincide necessariamente con l'andamento delle forme di povertà assolute ed estreme, per esempio la condizione di senzatetto;

AA.

considerando che garantire un sostegno e finanziamenti adeguati per alloggi sostenibili e permanenti è essenziale per assicurare l'accesso all'occupazione, all'istruzione e alla sanità e rafforzare l'integrazione e l'accettazione a livello locale; che la salvaguardia della vivibilità dei quartieri e la lotta contro la segregazione sono aspetti importanti per il sostegno dell'integrazione e la riduzione delle disuguaglianze;

AB.

che, secondo Eurostat, la quota di popolazione a rischio di povertà nell'UE nel 2015 era del 24,4 %, raggiungendo il 26,9 % per i minori;

AC.

considerando che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla crisi e che i posti di lavoro verdi hanno dato prova di una maggiore resistenza alle crisi rispetto ad altri;

AD.

considerando che le donne sono a maggior rischio di povertà e precarietà;

Istituzione di un coordinamento delle politiche europee per combattere le disuguaglianze

1.

afferma che le disuguaglianze minacciano il futuro del progetto europeo, ne erodono la legittimità e possono danneggiare la fiducia nell'UE quale motore di progresso sociale, una dimensione dell'Unione che deve essere sviluppata; ricorda che le attuali disuguaglianze hanno effetti negativi che minano la stabilità politica e sociale; sottolinea che la promozione della convergenza verso l'alto e il miglioramento della vita di tutti i cittadini europei devono continuare ad essere il motore per un'ulteriore integrazione;

2.

è fermamente convinto che la riduzione delle disuguaglianze debba rappresentare una delle principali priorità a livello europeo, non solo per far fronte alla povertà o promuovere la convergenza, ma anche perché costituisce il prerequisito per la ripresa economica, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la coesione sociale e la prosperità condivisa;

3.

sottolinea che la riduzione delle disuguaglianze è essenziale per promuovere democrazie più eque e stabili, garantire la parità di trattamento senza doppi standard, isolare il populismo, l'estremismo e la xenofobia e garantire che l'Unione europea sia un progetto condiviso da tutti i suoi cittadini;

4.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che l'Unione europea deve rispettare gli impegni assunti nei trattati in termini di promozione del benessere dei suoi popoli, piena occupazione e progresso sociale, giustizia e protezione sociali, parità tra donne e uomini, uguaglianza tra cittadini provenienti da diversi contesti socioeconomici, solidarietà tra le generazioni e tutela dei diritti del minore, nonché inclusione sociale di tutte le persone vulnerabili o emarginate;

5.

chiede alla Commissione e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, di valutare l'efficacia e gli esiti del coordinamento delle politiche economiche, tenendo conto dell'evoluzione del progresso e della giustizia sociali nell'UE; osserva che il semestre europeo non ha dato priorità al conseguimento di tali obiettivi e alla riduzione delle disuguaglianze; esorta la Commissione a migliorare il processo di coordinamento delle politiche per meglio monitorare, prevenire e rettificare le tendenze negative che potrebbero aggravare le disuguaglianze e indebolire il progresso sociale o ripercuotersi negativamente sulla giustizia sociale, introducendo se necessario misure preventive e correttive; ritiene opportuno prendere in considerazione e includere, se del caso, nel semestre europeo politiche specifiche tese a contrastare le disuguaglianze economiche;

6.

ritiene che le misure sociali possano in certi casi essere considerate misure di mitigazione e debbano essere integrate da politiche economiche e riforme strutturali socialmente responsabili per conseguire una crescita economica positiva, duratura e sostenibile e ridurre strutturalmente la tendenza alla disuguaglianza nel medio e lungo termine;

7.

esorta la Commissione, nell'ambito del semestre europeo e fatte salve le competenze nazionali, a valutare meglio gli squilibri in termini di reddito e distribuzione della ricchezza, anche attraverso singole relazioni di esame approfondito qualora siano rilevate tali disuguaglianze, in modo da mettere in relazione il coordinamento economico con l'occupazione e le prestazioni sociali; invita la Commissione a creare un quadro accurato e aggiornato delle disparità in termini di reddito e ricchezza, coesione sociale e inclusione sociale tra i paesi e all'interno degli stessi, nonché a giustificare le sue proposte e raccomandazioni di decisioni politiche con dati solidi e dettagliati; invita la Commissione a studiare quali debbano essere gli indicatori più accurati delle disuguaglianze economiche (tra coefficiente di Gini, indici di Palma, indice di Theil, quota del reddito da lavoro, rapporto salario minimo-PIL pro capite, rapporto salario minimo-salario medio ecc.) e a monitorare l'evoluzione delle disuguaglianze, anche tenendo conto della competitività e produttività complessive di tutti i fattori;

8.

osserva che le regioni interessate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici come le regioni più settentrionali, che presentano una densità demografica molto bassa, e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna di cui all'articolo 174 TFUE, come pure le regioni spopolate e ultraperiferiche, hanno maggiori difficoltà nel garantire l'accesso a servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria e l'istruzione e che, di conseguenza, la prestazione di tali servizi diventa spesso più onerosa per le finanze pubbliche e i cittadini devono percorrere maggiori distanze per poterne beneficiare;

9.

ribadisce la necessità di realizzare investimenti volti a promuovere una maggiore coesione territoriale in modo da rafforzare il tessuto industriale delle regioni interessate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, segnatamente per quanto concerne l'accesso alla banda larga;

10.

esorta la Commissione a promuovere investimenti ambiziosi da parte degli Stati membri nella protezione, nei servizi e nelle infrastrutture sociali mediante un utilizzo più mirato e strategico dei Fondi strutturali e d'investimento europei e del Fondo europeo per gli investimenti strategici, così da rispondere alle esigenze socioeconomiche degli Stati membri e delle regioni;

11.

ribadisce il proprio invito affinché sia istituito un autentico pilastro europeo dei diritti sociali, che promuova la convergenza verso l'alto tenendo conto della competenza concorrente prevista dai trattati, e sia creata una dimensione sociale più profonda e più equa dell'Unione economica e monetaria;

12.

invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi di cooperazione con gli Stati membri al fine di conseguire tutti gli obiettivi della strategia Europa 2020, inclusa la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale per 20 milioni di persone, e ad allineare l'ambito di applicazione della strategia Europa 2020 con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, includendo tra i suoi obiettivi la lotta alle disuguaglianze e alla povertà estrema; chiede alla Commissione di continuare a seguire con particolare attenzione l'attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 e a prendere in considerazione il quadro di valutazione di Eurostat sugli indicatori chiave di Europa 2020, in particolare nell'ambito della procedura del semestre europeo e delle raccomandazioni specifiche per paese;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri — ricordando che questi ultimi sono principalmente responsabili delle rispettive politiche sociali, che devono essere sostenute e integrate dall'azione europea — a compiere maggiori sforzi per ridurre le disuguaglianze tra i gruppi di reddito e a incoraggiare un adeguato quadro di misure che garantisca, tra l'altro, condizioni di lavoro dignitose per tutti, l'istruzione pubblica, la sanità, le pensioni, adeguati servizi infrastrutturali e sociali pubblici e che promuova le pari opportunità; sottolinea che tale quadro dovrebbe consentire la messa in atto di un «ascensore sociale» efficace;

14.

evidenzia che il bilancio dell'Unione dovrebbe prevedere l'attuazione di politiche adeguate per ridurre le disuguaglianze e rafforzare la coesione sociale;

15.

pone l'accento sulla supremazia dei diritti fondamentali; sottolinea che il diritto del lavoro e norme sociali elevate rivestono un ruolo fondamentale nel riequilibrare le economie, sostenere i redditi e promuovere la capacità di investimento; rammenta che è importante rispettare i diritti sociali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, inclusi i diritti e le libertà sindacali nonché i diritti di contrattazione collettiva, così come la parità di trattamento dei lavoratori;

16.

osserva che non è possibile ignorare l'importanza che le politiche settoriali avranno in futuro nel ridurre le disuguaglianze, né la necessità di sviluppare ulteriormente il mercato interno e di disporre di una politica di investimento a livello europeo e nazionale (ad esempio nelle grandi infrastrutture, nell'assistenza sanitaria e nell'istruzione), e che la politica energetica deve essere elaborata sotto tutti i suoi aspetti tenendo conto delle opportunità che tali politiche offrono in termini di fattori economici, sociali e territoriali, in modo da garantire pari opportunità; invita la Commissione a lavorare con gli Stati membri per sviluppare strategie globali che promuovano la creazione di posti di lavoro, l'imprenditorialità e l'innovazione, con l'obiettivo di favorire investimenti strategici nei posti di lavoro verdi, nei settori sociale, sanitario e assistenziale e nell'economia sociale, il cui potenziale in termini di occupazione non è ancora stato sfruttato;

Misure per stimolare la creazione di posti di lavoro dignitosi e un'occupazione di qualità

17.

manifesta la propria preoccupazione riguardo all'evoluzione delle disuguaglianze nell'UE in seguito alla crisi, causata in larga parte dall'aumento della disoccupazione; ritiene che la disoccupazione sia una fonte di disuguaglianza e che le politiche mirate alla creazione di posti di lavoro dignitosi e di un'occupazione di qualità nelle principali sacche di disoccupazione potrebbero contribuire a migliorare i redditi delle famiglie del quintile inferiore;

18.

invita la Commissione, nell'ambito della prossima revisione della direttiva sulla dichiarazione scritta, a includere disposizioni miranti a eliminare le discriminazioni basate sulla situazione contrattuale e a garantire a tutti i lavoratori il diritto a condizioni di lavoro eque, in linea con le norme dell'OIL in materia di occupazione dignitosa;

19.

sottolinea inoltre che elevati livelli di disoccupazione esercitano pressioni al ribasso sui salari e in alcuni casi possono avere un effetto negativo sulle condizioni sociali e di lavoro; segnala che la lotta alla disoccupazione è di per sé una condizione necessaria, ma non sufficiente, per ridurre le disuguaglianze;

20.

invita la Commissione a proporre un livello di finanziamenti più elevato per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2017-2020, includendo misure per raggiungere meglio i giovani al di sotto dei 30 anni; invita la Commissione a contribuire a una migliore attuazione della garanzia per i giovani concentrandosi maggiormente sulle persone più vulnerabili, che spesso si trovano a dovere affrontare esigenze complesse, tenendo conto delle più recenti conclusioni della relazione della Corte dei conti europea sull'uso dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e assicurando un'attuazione e una valutazione accurate e trasparenti;

21.

evidenzia l'importanza di seguire più da vicino i giovani al termine della loro partecipazione alla garanzia per i giovani o all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile affinché si integrino in modo duraturo ed efficiente nel mercato del lavoro; invita la Commissione a valutare la possibilità di concedere maggiore flessibilità all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, anche per i paesi che ottengono buoni risultati in termini di politiche per i giovani, integrando meccanismi per la protezione dei giovani nella transizione dallo studio o dall'istruzione superiore al lavoro, in modo da compensare l'esclusione dei giovani dai regimi contributivi della protezione sociale in Europa;

22.

sottolinea che programmi quali la garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile non devono sostituirsi agli sforzi degli Stati membri per contrastare la disoccupazione giovanile e favorire un'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro; riconosce che l'istruzione accessibile e di qualità è il fattore decisivo per superare le disuguaglianze; chiede pertanto maggiori investimenti nell'istruzione pubblica e nell'apprendimento permanente;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a porre l'accento sulla necessità di promuovere posti di lavoro verdi e di stimolare l'occupazione nelle zone rurali e in declino, rendendole altresì più attraenti agli occhi delle donne;

24.

invita la Commissione, attraverso il Fondo sociale europeo e la procedura del semestre europeo, e gli Stati membri, mediante i loro programmi nazionali di riforma, a garantire la piena attuazione a livello nazionale delle misure definite nella raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro;

25.

esorta la Commissione e gli Stati membri a integrare l'Unione economica e monetaria con un mercato del lavoro europeo a pieno titolo che offra un'ampia protezione assistenziale; ritiene che il buon funzionamento dei mercati del lavoro e sistemi di previdenza sociale coordinati e solidi siano essenziali per il successo dell'Unione economica e monetaria e che tali fattori siano parte di un più ampio processo di convergenza verso l'alto finalizzato a garantire la coesione economica, sociale e territoriale; a tal fine, invita la Commissione a elaborare un studio sugli strumenti a disposizione dell'UE per sostenere e promuovere, a livello nazionale, programmi per l'occupazione pubblica garantita;

26.

invita gli Stati membri a garantire un migliore allineamento dell'istruzione e della formazione alle esigenze del mercato del lavoro dell'UE, creando maggiori opportunità di mobilità e migliorando le strategie di assunzione e formazione, segnatamente attraverso la formazione sul posto di lavoro e la realizzazione di investimenti intesi a stimolare la creazione di posti di lavoro e a incrementare la domanda di lavoro; ricorda che la riqualificazione è un elemento importante in quanto consente di reintegrare le persone nel mercato del lavoro e contribuisce a contrastare la disoccupazione di lungo periodo e a migliorare la corrispondenza tra le competenze e i posti di lavoro disponibili; sottolinea che la convalida delle competenze e il riconoscimento dell'apprendimento formale e informale sono strumenti importanti per far sì che le competenze acquisite siano valorizzate nel mercato del lavoro; insiste sulla necessità di promuovere l'apprendimento permanente nel corso dell'intero ciclo di vita di una persona, anche in età avanzata, affinché si possa sfruttare appieno il potenziale di tali opportunità nella lotta alle disuguaglianze;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare insieme per affrontare la questione delle discriminazioni nelle assunzioni e delle procedure di assunzione discriminatorie, che impediscono ai candidati di accedere al mercato del lavoro per motivi legati, tra le altre cose, al genere, all'identità o all'espressione di genere, all'orientamento sessuale, ai caratteri sessuali, all'origine etnica, alla disabilità o all'età;

Miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita

28.

manifesta la propria preoccupazione per la quantità di lavoro non dichiarato e per il numero di contratti di lavoro atipici e altre forme di occupazione non convenzionale, che possono tradursi in condizioni di lavoro precarie, salari contenuti, sfruttamento, contributi di previdenza sociale più esigui e un aumento delle disuguaglianze in alcuni Stati membri; ricorda che occorre assicurare un adeguato livello di previdenza e protezione sociale per tutelare tutti i lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il loro impegno nella lotta contro l'economia sommersa e il lavoro non dichiarato;

29.

ritiene che sia necessario migliorare la qualità dei posti di lavoro in tutta l'UE, segnatamente per quanto concerne i salari di sussistenza, la sicurezza del lavoro, l'accesso all'istruzione e all'apprendimento permanente nonché la salute e la sicurezza sul lavoro; invita la Commissione a sostenere la realizzazione di ulteriori ricerche in materia di monitoraggio e miglioramento della creazione di posti di lavoro di qualità e della concorrenza complessiva nell'Unione, sulla base della ricerca svolta da Eurofound;

30.

è dell'opinione che talune forme di lavoro, come ad esempio i contratti a zero ore e i tirocini non retribuiti, non garantiscano un livello di vita dignitoso; reputa fondamentale garantire opportunità di apprendimento e formazione adeguate nonché condizioni di lavoro dignitose, nella misura del possibile, per i tirocini e gli apprendistati, porre dei limiti alle forme di lavoro non convenzionale e prevenire l'utilizzo di contratti a zero ore, il ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale per sostituire lavoratori in sciopero e l'impiego di contratti a tempo determinato per mansioni permanenti;

31.

osserva che il lavoro volontario a tempo parziale potrebbe incoraggiare determinate categorie di persone, attualmente sottorappresentate, a partecipare al mercato del lavoro, nonché favorire accordi per conciliare attività professionale e vita familiare;

32.

è fermamente convinto che, al fine di ridurre la precarietà, si potrebbe valutare la possibilità di procedere a una classificazione comune e precisa dell'occupazione a livello europeo, sulla base di dati e fatti scientifici; sostiene che l'applicazione del principio di parità di retribuzione per lo svolgimento di uno stesso lavoro nello stesso luogo contribuirà a ridurre le disuguaglianze tra lavoratori;

33.

evidenzia l'importanza di esaminare in maniera adeguata i diversi effetti e aspetti dell'aumento dell'automazione nonché l'impatto di un adeguamento tardivo della legislazione, dal momento che ciò potrebbe rischiare di esercitare una pressione al ribasso sui sistemi di protezione sociale e sui salari, ripercuotendosi in particolare sui lavoratori con qualifiche medio-basse; insiste, a tal proposito, sull'importanza di mantenere i sistemi di protezione sociale e i salari a livelli adeguati;

34.

ritiene che la nuova agenda per le competenze debba fornire a tutti i lavoratori un accesso a prezzi ragionevoli all'apprendimento permanente, consentendo loro di adattarsi alla digitalizzazione e ai continui cambiamenti tecnologici;

35.

prende debitamente atto del parere del Comitato economico e sociale europeo a una direttiva quadro su un reddito minimo adeguato nell'Unione europea, che dovrebbe fissare standard e indicatori comuni e prevedere metodi per monitorare la sua attuazione; sottolinea che lo strumento dei bilanci di riferimento, che indicano le spese necessarie per condurre una vita dignitosa in diverse condizioni di alloggio, composizioni del nucleo familiare ed età dei suoi componenti, potrebbe essere utilizzato per valutare l'adeguatezza dei regimi di reddito minimo introdotti dagli Stati membri;

36.

esprime preoccupazione dinanzi agli elevati tassi di mancato utilizzo dei regimi di reddito minimo laddove questi sono disponibili, il che mette in evidenza i numerosi ostacoli esistenti, tra cui le procedure invasive e la stigmatizzazione legata al fatto di presentare domanda nell'ambito di tali regimi; ritiene che i programmi di sostegno al reddito siano cruciali per evitare andamenti economici ineguali e sostenere i cittadini prima che si trovino in condizioni di povertà ed esclusione sociale;

37.

sottolinea l'importanza del dialogo sociale e della contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei salari ed evidenzia che è necessario che tali meccanismi continuino a essere di competenza dei partner sociali, conformemente all'autonomia conferita loro dai trattati; invita la Commissione a condurre uno studio che definisca un indice del salario di sussistenza, al fine di valutare il costo della vita e il reddito approssimativamente necessario per soddisfare le esigenze di base di un nucleo familiare in ciascuno Stato membro o regione; evidenzia che è necessario che tutte le famiglie dispongano di un livello di reddito adeguato per consentire ai lavoratori che si trovano in condizioni di povertà di essere finanziariamente indipendenti, mantenendo nel contempo la sicurezza abitativa e alimentare;

38.

sottolinea che, per quanto riguarda il finanziamento a lungo termine della costruzione di nuove abitazioni, è opportuno mobilitare altri finanziamenti, sia pubblici che privati, in aggiunta ai Fondi SIE e al FEIS, così da dare slancio alle attività delle banche pubbliche nazionali o di altre agenzie nel settore degli alloggi accessibili e popolari;

39.

invita la Commissione a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, in particolare attuando correttamente la direttiva sull'orario di lavoro;

40.

ricorda che le istituzioni europee devono rispettare il diritto alla contrattazione collettiva e alle azioni collettive, quale diritto fondamentale dell'UE, osservarne i principi e promuovere la sua applicazione (37); ritiene che il declino del potere di contrattazione dei lavoratori e dei sindacati non abbia contribuito a tali obiettivi e potrebbe tradursi in una crescita salariale debole e nella proliferazione del lavoro precario;

41.

osserva che è importante tutelare i diritti dei lavoratori e rafforzare il potere contrattuale dei lavoratori dipendenti attraverso riforme strutturali del mercato del lavoro che promuovano la crescita sostenibile, posti di lavoro dignitosi, la prosperità comune e la coesione sociale; pone in evidenza il ruolo del dialogo tra le parti sociali nel contrastare le disuguaglianze sul mercato del lavoro; invita gli Stati membri e l'Unione a garantire il diritto di sindacalizzarsi nonché il potere e l'autonomia sia dei sindacati sia delle associazioni dei datori di lavoro nelle contrattazioni a tutti i livelli;

42.

evidenzia inoltre che il dialogo civile con i rappresentanti dei diversi gruppi della società, segnatamente quelli maggiormente esposti al rischio di povertà ed esclusione sociale, riveste grande importanza nelle discussioni in materia di disuguaglianza;

43.

chiede l'attuazione di una politica antidiscriminazione che svolga un ruolo chiave nel garantire pari opportunità lavorative e nel promuovere l'inclusione sociale; invita gli Stati membri a sbloccare la direttiva antidiscriminazione;

44.

invita gli Stati membri ad adoperarsi per garantire che la discriminazione, le molestie e la violenza per motivi legati, tra le altre cose, al genere, all'identità o all'espressione di genere, all'orientamento sessuale e ai caratteri sessuali, siano affrontate sul luogo di lavoro e che siano posti in atto chiari meccanismi di denuncia e sostegno per le vittime, nonché procedure contro gli autori di tali atti;

Rafforzamento dello Stato sociale e della protezione sociale

45.

sottolinea che, in molti paesi, il consolidamento finanziario ha esercitato forti pressioni sui sistemi assistenziali e previdenziali, il che si è tradotto in ripercussioni sotto il profilo delle disparità di reddito; ritiene che i sistemi di previdenza sociale debbano fungere da rete di sicurezza, favorendo nel contempo anche l'inclusione nel mercato del lavoro; pone l'accento sulla necessità di un approccio multidimensionale per conseguire una maggiore uguaglianza e coesione sociale, come indicato nella clausola sociale orizzontale (articolo 9 TFUE), prestando particolare attenzione alla dimensione sociale delle politiche dell'Unione e impegnandosi ad applicare il principio dell'integrazione della dimensione sociale a tutte le politiche dell'Unione;

46.

afferma che il progresso sociale, quale definito nell'indice europeo del progresso sociale, corrisponde alla capacità di una società di soddisfare i fabbisogni umani fondamentali dei suoi cittadini, di creare le condizioni di base che consentano a cittadini e comunità di migliorare e mantenere la qualità della loro vita nonché le condizioni necessarie affinché tutti gli individui possano realizzare il loro pieno potenziale;

47.

incoraggia gli Stati membri a migliorare i rispettivi sistemi di previdenza sociale (istruzione, sanità, alloggi, pensioni e trasferimenti), introducendo tutele sociali di alto livello, al fine di conseguire una protezione globale dei cittadini, tenendo conto dei nuovi rischi sociali e dei gruppi vulnerabili che sono emersi a seguito della crisi finanziaria, economica e infine sociale che ha colpito gli Stati membri;

48.

invita gli Stati membri a promuovere gli investimenti in servizi educativi e di cura per l'infanzia che siano di qualità e a prezzi accessibili, sottolineando che tali investimenti sembrano essere efficaci, soprattutto per i minori provenienti da famiglie svantaggiate; esorta inoltre gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e in linea con gli obiettivi di Barcellona, ad adottare le misure adeguate per garantire l'accesso universale e a prezzi contenuti a un'istruzione pubblica di qualità sin dalla prima infanzia (0-3 anni), trattandosi di un elemento fondamentale per combattere le disuguaglianze sul lungo periodo;

49.

chiede l'accesso universale ad alloggi economicamente accessibili, la tutela delle famiglie vulnerabili dallo sfratto e dall'eccessivo indebitamento nonché la promozione di un'efficace politica di seconde opportunità per i singoli e le famiglie a livello dell'UE;

50.

esorta gli Stati membri ad agire rapidamente sul fronte dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati, ad assicurare che questi ultimi abbiano accesso a un rapido processo di apprendimento linguistico e culturale, alla formazione, ad alloggi di qualità, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, al mercato del lavoro e alla protezione sociale nonché al riconoscimento delle competenze e delle capacità formali e informali, e a garantire la loro inclusione nella società;

51.

afferma che è imperativo garantire a tutti l'accesso universale a pensioni di anzianità e di vecchiaia pubbliche, solidali e adeguate; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento dei sistemi pensionistici pubblici e professionali al fine di garantire adeguati redditi da pensione ben al di sopra della soglia di povertà e consentire ai pensionati di conservare il proprio tenore di vita e di vivere in dignità e autonomia; ribadisce la sua richiesta affinché siano introdotti crediti di assistenza nei sistemi pensionistici per compensare la perdita di contributi subita dalle donne e dagli uomini in ragione delle responsabilità genitoriali e assistenziali di lungo corso, quale strumento per ridurre il divario pensionistico di genere; sottolinea che, per quanto i regimi pensionistici personali possano rivelarsi strumenti importanti per migliorare l'adeguatezza delle pensioni, i sistemi pensionistici definiti a norma di legge e basati sulla solidarietà restano lo strumento più efficiente per contrastare la povertà e l'esclusione sociale in età avanzata

52.

sottolinea che dovrebbero essere garantiti i diritti fondamentali delle persone con disabilità, compresi il diritto a un lavoro dignitoso e privo di barriere, servizi e sicurezza di base in termini di reddito che siano adeguati alle esigenze specifiche individuali, un tenore di vita dignitoso e l'inclusione sociale, nonché disposizioni specifiche in materia di tutela dallo sfruttamento e dal lavoro forzato;

53.

ritiene che il commercio internazionale, pur essendo un motore di crescita, possa essere percepito come fonte di disuguaglianza dal momento che i suoi benefici non sempre sono distribuiti in modo equo; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere accordi commerciali internazionali più equi, nel rispetto delle normative europee sul mercato del lavoro e delle convenzioni chiave dell'OIL, preservando nel contempo l'occupazione di qualità e i diritti dei lavoratori nonché assicurando meccanismi europei e nazionali per la compensazione dei lavoratori e dei settori colpiti negativamente dai grandi cambiamenti che interessano i modelli commerciali mondiali a causa della globalizzazione, quali il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;

54.

invita la Commissione a garantire che le politiche dell'UE in materia di concorrenza consentano una concorrenza leale e contribuiscano alla lotta contro i cartelli o gli aiuti di Stato incompatibili, che provocano distorsioni dei prezzi e ostacolano il funzionamento del mercato interno, al fine di garantire la tutela dei consumatori;

Lotta alla povertà e all'esclusione sociale

55.

ritiene che il diritto alle pari opportunità debba essere garantito nell'Unione europea; esprime preoccupazione per il fatto che l'attuale disparità di risultati che interessa tutte le persone che vivono nell'UE, in special modo i bambini e i giovani, sia spesso esacerbata da una progettazione non egualitaria dei sistemi d'istruzione e abbia conseguenze dannose per il benessere e lo sviluppo dei giovani in quanto individui, contribuendo così a una bassa autostima o a un'insufficiente inclusione nella società della gioventù europea, in particolare per quanto concerne coloro che sono privi di risorse e opportunità;

56.

sottolinea che l'istruzione svolge un ruolo preminente nella riduzione delle disuguaglianze e a tal fine invita gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi e a investire in misura adeguata per garantire pari opportunità; ribadisce l'importanza dell'accesso universale all'istruzione e agli aiuti agli studenti per i giovani del ciclo d'istruzione secondaria; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella creazione di alloggi adeguati, dignitosi e accessibili per i giovani in modo da sostenerli nei periodi di transizione;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la lotta alla povertà, segnatamente tra i minori, fissando obiettivi per ridurre la povertà infantile, ricorrendo a un'attuazione coordinata della raccomandazione intitolata «Investire nell'infanzia» e creando un sistema di garanzia per l'infanzia;

58.

sottolinea altresì che molte attività in ambito culturale e sportivo costituiscono efficaci strumenti di coesione e d'integrazione sociale e rammenta che, grazie all'apprendimento di competenze trasversali (soft skills), tali attività possono migliorare le prospettive di impiego dei membri della società più svantaggiati;

59.

invita gli Stati membri a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per quanto riguarda la riduzione della povertà e del rischio di esclusione sociale;

60.

sostiene che il rapido aumento del numero di persone senza fissa dimora nella maggior parte degli Stati membri dell'UE costituisce un motivo di forte preoccupazione; ritiene che, in linea con i principi definiti dal pilastro dei diritti sociali, la Commissione dovrebbe sostenere le azioni degli Stati membri volte a contenere l'aumento della condizione di senza dimora, in vista di una graduale eliminazione del fenomeno;

Conseguimento di un reale equilibrio di genere

61.

rileva che la Commissione ha risposto al suo invito a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata per le donne e gli uomini che vivono e lavorano nell'UE introducendo la proposta di direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che mira ad affrontare le sfide dei prossimi decenni; rammenta il suo appello affinché siano garantite una remunerazione e una protezione sociale adeguate e sottolinea che le proposte presentate dalla Commissione costituiscono una valida base per incrementare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e promuovere l'equilibrio tra lavoro e vita privata e modalità di lavoro flessibili, sia per le donne sia per gli uomini, come strumento per ridurre le disuguaglianze tra lavoro retribuito e non retribuito;

62.

evidenzia che, per conseguire una crescita economica inclusiva e a lungo termine, eliminare il divario pensionistico di genere, contrastare le disuguaglianze e promuovere l'indipendenza finanziaria delle donne, è fondamentale migliorare l'inclusione femminile nel mercato del lavoro, segnatamente destinando maggiori aiuti all'imprenditorialità femminile, colmando il divario tra il livello di istruzione delle donne e la loro posizione sul mercato del lavoro e garantendo pari opportunità tra uomini e donne in termini di retribuzione, avanzamento di carriera e possibilità di lavorare a tempo pieno;

63.

invita la Commissione, ove opportuno, a proporre iniziative per eliminare tutte le forme di divario salariale di genere, in particolare prevedendo sanzioni per i centri di lavoro che violano il diritto alla parità stabilendo salari diversi per categorie di lavoro identiche a seconda che il lavoro sia svolto principalmente da uomini o da donne;

64.

deplora il fatto che, nonostante la legislazione vigente garantisca il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore a favore di lavoratori e lavoratrici, permangono divari di genere retributivi e, in maniera ancora più marcata, pensionistici; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali ad affrontare la questione dei divari remunerativi e pensionistici di genere;

65.

esprime preoccupazione per l'aumento del tasso di povertà, in particolare tra le donne, e per il fatto che la povertà colpisce in particolare le madri sole, le ragazze e le donne anziane; osserva che una riduzione dei livelli di povertà di 20 milioni di persone entro il 2020 può essere conseguita mediante politiche di lotta alla povertà e politiche attive in materia di occupazione, basate sull'integrazione della dimensione di genere e volte principalmente ad aumentare e sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; rileva che la povertà continua a essere calcolata in funzione del reddito familiare cumulativo, partendo dal presupposto che tutti i membri della famiglia abbiano lo stesso reddito e distribuiscano le risorse equamente; chiede che i diritti siano individualizzati e che i calcoli si basino sui redditi individuali, in modo da rivelare la portata effettiva della povertà delle donne;

66.

ricorda che disporre di servizi pubblici di qualità è importante per conseguire l'uguaglianza di genere e pervenire a sistemi fiscali e previdenziali liberi da disincentivi che dissuadano le persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare dal lavorare o lavorare di più, in quanto ciò potrebbe migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

67.

ribadisce il suo invito al Consiglio affinché assicuri la rapida adozione della direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa quale primo passo importante verso una rappresentanza paritaria nei settori pubblico e privato;

Ammodernamento dei sistemi fiscali

68.

invita la Commissione e gli Stati membri a rettificare le disuguaglianze interpersonali eccessive sostenendo e incoraggiando le forme di investimento più produttive; ricorda che, a tal fine, è fondamentale disporre di politiche fiscali obiettive e che numerosi Stati membri necessitano di una sostanziale riforma fiscale; invita la Commissione a svolgere un'attività di monitoraggio, consulenza, promozione e predisposizione di parametri alla luce del semestre europeo;

69.

invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni reali contro l'elusione e la frode fiscale quale strumento importante per ridurre le disparità economiche e migliorare la riscossione delle imposte negli Stati membri;

70.

invita la Commissione a promuovere una riforma delle politiche fiscali degli Stati membri allo scopo di assicurare risorse di bilancio adeguate per gli alloggi e per i servizi sanitari, sociali, occupazionali ed educativi. ritiene che tali misure dovrebbero altresì contemplare la lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione e alla distribuzione ineguale della ricchezza, anche ridistribuendo la concentrazione eccessiva di ricchezza; è dell'opinione che ciò sia di vitale importanza per evitare un inasprimento delle disuguaglianze in molti Stati membri; evidenzia inoltre che occorre intraprendere misure in settori quali la finanziarizzazione dell'economia, l'ulteriore coordinamento, ravvicinamento e, ove opportuno, armonizzazione della politica fiscale nonché misure intese a contrastare i paradisi fiscali, la frode, l'evasione fiscale e il lavoro non dichiarato e a ottimizzare la combinazione delle imposte e il loro rispettivo peso in percentuale del gettito fiscale degli Stati membri tra imposte basate sul lavoro e imposte basate sul patrimonio;

o

o o

71.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0260.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0073.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0010.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0317.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0136.

(7)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 19.

(8)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 141.

(9)  GU C 75 del 26.2.2016, pag. 130.

(10)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 68.

(11)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 57.

(12)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.

(13)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.

(14)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.

(15)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

(16)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 23.

(17)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 130.

(18)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 52.

(19)  GU C 166 del 7.6.2011, pag. 18.

(20)  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13608&langId=it

(21)  Parere del Comitato per la protezione sociale al Consiglio, al Consiglio dell'Unione europea, 6491/11, SOC 124 del 15 febbraio 2011.

(22)  Commissione europea, Institutional Paper 025, maggio 2016.

(23)  Autori: Jonathan D. Ostry, Andrew Berg e Charalambos G. Tsangarides.

(24)  Autori: Andrew Berg e Jonathan D. Ostry.

(25)  Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/it

(26)  FMI (2017), documento di lavoro 17/76, «Inequality Overhang» (L'eccesso di disuguaglianza). Autori: Francesco Grigoli e Adrian Robles, Washington, D.C.: Fondo monetario internazionale.

(27)  FMI (2015), «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective» (Cause e conseguenze delle disparità di reddito: una prospettiva globale), nota per la discussione dei servizi SDN/15/13, Washington, D.C.: Fondo Monetario internazionale, http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

(28)  OCSE (2015), «In it together: Why Less Inequality Benefits All» (Tutti coinvolti: perché la riduzione delle disuguaglianze è un vantaggio per tutti), Parigi: OECD Publishing.

(29)  Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f8/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion%2C_EU-27_and_EU-28%2C_2005-2015.JPG

(30)  OCSE (2015), «In it together: Why Less Inequality Benefits All» (Tutti coinvolti: perché la riduzione delle disuguaglianze è un vantaggio per tutti), pag. 67.

(31)  Eurofound (2017), «Social mobility in the EU» (Mobilità sociale nell'UE), Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

(32)  https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/ field_ef_document/ef1461en.pdf

(33)  «Inequality and mental illness» (Disuguaglianze e malattia mentale), R. Wilkinson e K. Pickett, Department of Health Sciences, University of York, Regno Unito; pubblicato on-line il 25 maggio 2017; http://dx.doi.org/10.1016/; S2215-0366(17)30206-7

(34)  COREPER I, «Redditi da pensione adeguati nel contesto dell'invecchiamento della società – Progetto di conclusioni del Consiglio = Adozione», 12352/15, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12352-2015-INIT/it/pdf

(35)  Eurofound (2017), «Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession» (Disparità di reddito e modelli occupazionali in Europa prima e dopo la grande recessione).

(36)  OCSE (2015), «In it together: Why Less Inequality Benefits All» (Tutti coinvolti: perché la riduzione delle disuguaglianze è un vantaggio per tutti), Parigi: OECD Publishing.

(37)  In linea con l'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


Giovedì 30 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/104


P8_TA(2017)0473

Situazione nello Yemen

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla situazione nello Yemen (2017/2849(RSP))

(2018/C 356/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Yemen, in particolare quelle del 15 giugno 2017 (1) e del 25 febbraio 2016 (2) sulla situazione umanitaria nello Yemen, nonché quella del 9 luglio 2015 sulla situazione nello Yemen (3),

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) dell'8 ottobre 2016 sull'attacco nello Yemen, del 19 ottobre 2016 sul cessate il fuoco nello Yemen e del 21 novembre 2017 sulla situazione nello Yemen,

vista la dichiarazione rilasciata l'11 novembre 2017 da Christos Stylianides, commissario UE per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, sulla situazione umanitaria nello Yemen,

viste le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 sulla situazione nello Yemen,

viste le sue risoluzioni del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (4) e del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati (5),

visti gli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) sullo Yemen, in particolare le risoluzioni 2342 (2017), 2266 (2016) 2216 (2015), 2201 (2015) e 2140 (2014),

viste le dichiarazioni di Ismail Ould Cheikh Ahmed, inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, del 30 gennaio, del 12 luglio, del 19 agosto e del 26 ottobre 2017 sulla situazione nel paese,

vista la dichiarazione rilasciata il 12 luglio 2017 al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dall'allora sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Stephen O'Brien,

vista la dichiarazione congiunta del Programma alimentare mondiale (WFP), del Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del 16 novembre 2017, che chiede l'immediata revoca del blocco umanitario nello Yemen,

vista la conferenza ad alto livello dei donatori delle Nazioni Unite per la crisi nello Yemen, del 25 aprile 2017, nel corso della quale sono stati impegnati 1,1 miliardi di dollari USA (USD) per colmare un deficit di finanziamento pari a 2,1 miliardi di USD per il 2017,

vista la decisione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del settembre 2017 di condurre indagini su tutti i casi di presunta violazione dei diritti umani commessi nello Yemen durante il conflitto,

viste le dichiarazioni presidenziali formulate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 15 giugno 2017, in cui tutte le parti nello Yemen sono state invitate a impegnarsi in maniera costruttiva e in buona fede a risolvere il conflitto, e il 9 agosto 2017 in relazione alla minaccia di carestia nello Yemen,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i vari cicli negoziali sotto la mediazione delle Nazioni Unite non hanno ancora portato a progressi significativi nel senso di una soluzione politica nello Yemen; che le parti in conflitto e i loro sostenitori regionali e internazionali, compresi l'Arabia Saudita e l'Iran, non hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco né alcun tipo di soluzione, e che i combattimenti e i bombardamenti indiscriminati proseguono senza sosta; che nessuna delle due parti ha ottenuto una vittoria militare né probabilmente la otterrà in futuro; che la ricerca di una soluzione politica al conflitto, sotto l'egida dell'iniziativa di pace delle Nazioni Unite nello Yemen, dovrebbe essere prioritaria per l'Unione europea e per la comunità internazionale nel suo insieme;

B.

considerando che la situazione umanitaria nello Yemen continua ad essere catastrofica; che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha dichiarato che quella nello Yemen è la crisi alimentare più grave al mondo; che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), 20,7 milioni di persone nello Yemen necessitano di assistenza, in particolare di assistenza alimentare, e 7 milioni di esse versano in una situazione d'emergenza in relazione alla sicurezza alimentare; che 2,2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta grave e che ogni dieci minuti muore un bambino per cause prevenibili; che si registrano 2,9 milioni di sfollati interni e un milione di rimpatriati;

C.

considerando che, secondo le Nazioni Unite, oltre 8 000 persone, il 60 % delle quali civili, sono state uccise e oltre 50 000 ferite, tra cui un numero elevato di bambini, negli attacchi aerei e nei combattimenti sul campo avvenuti dopo l'intervento nel marzo 2015 della coalizione a guida saudita nella guerra civile dello Yemen; che i combattimenti, sia terrestri che aerei, hanno impedito agli osservatori sul campo dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani di accedere all'area per verificare il numero di vittime civili; che quindi il dato relativo ai morti e ai feriti si riferisce soltanto a ciò che l'OHCHR è stato in grado di verificare e confermare;

D.

considerando che le categorie vulnerabili, le donne e i bambini risentono in modo particolare delle ostilità in corso e della crisi umanitaria; che il numero delle vittime civili continua ad aumentare;

E.

considerando che, stando all'organizzazione Save the Children, 130 bambini muoiono ogni giorno nello Yemen; che almeno 1,8 milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare la scuola e si sono aggiunti agli 1,6 milioni che avevano lasciato la scuola prima dell'inizio del conflitto;

F.

considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità riferisce che più della metà delle strutture sanitarie ha chiuso in seguito a danneggiamenti, distruzioni o mancanza di fondi e che vi è una grave carenza di forniture mediche; che 30 000 operatori sanitari fondamentali non ricevono lo stipendio da oltre un anno;

G.

considerando che la distruzione delle infrastrutture e il collasso dei servizi pubblici hanno contribuito alla diffusione dell'epidemia di colera; che, secondo quanto comunicato dall'OCHA il 2 novembre 2017, dal 27 aprile 2017 sono stati segnalati circa 895 000 sospetti casi di colera, con quasi 2 200 morti; che più della metà dei casi sospetti riguarda bambini; che è difficile stabilire con certezza il numero reale di casi di colera, in quanto vi è un accesso limitato a molte regioni e molti presunti pazienti sono curati prima di essere sottoposti a una diagnosi completa;

H.

considerando che le importazioni coprono quasi il 90 % dei prodotti alimentari di base del paese; che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle ripercussioni negative delle misure coercitive unilaterali ha sottolineato già in passato che il blocco aereo e navale imposto allo Yemen dalle forze di coalizione è stato una delle principali cause della catastrofe umanitaria in corso; che tale blocco ha limitato e interrotto l'importazione e l'esportazione di cibo, combustibili e forniture mediche, nonché gli aiuti umanitari; che i ritardi irragionevoli e/o il divieto di ingresso delle navi nei porti dello Yemen costituiscono un'illegittima misura coercitiva unilaterale ai sensi del diritto internazionale;

I.

considerando che la situazione umanitaria nello Yemen è stata ulteriormente acuita dall'imposizione, da parte della coalizione a guida saudita, di un blocco delle frontiere terrestri, marittime e aeree del paese il 6 novembre 2017; che il porto marittimo di Aden e il valico terrestre di al-Wadea al confine saudita-yemenita sono stati riaperti; che però sono ancora sottoposti al blocco i porti di Hodeida e Saleef, nonché l'aeroporto di Sana'a, conquistati dai ribelli houthi nel marzo 2015, attraverso i quali entra nello Yemen circa l'80 % delle importazioni, compresi i beni commerciali e umanitari; che, stando all'allarme lanciato dalle agenzie umanitarie, se il blocco non sarà revocato, lo Yemen si troverà di fronte alla più grande carestia mai vista al mondo in decenni, che mieterà milioni di vittime;

J.

considerando che la risoluzione 2216 UNSC prevede esplicitamente che il comitato per le sanzioni classifichi determinate persone come capaci di impedire «l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen»;

K.

considerando che gli attacchi aerei guidati dalla coalizione a Sana'a e nei suoi dintorni si sono intensificati nelle ultime settimane, provocando vittime tra i civili e la distruzione delle infrastrutture; che l'Arabia Saudita è accusata di aver compiuto decine di attacchi aerei uccidendo e ferendo civili indiscriminatamente in violazione delle leggi di guerra, anche attraverso l'uso di munizioni a grappolo vietate a livello internazionale; che i ribelli houthi hanno lanciato missili balistici sul principale aeroporto civile internazionale di Riyadh il 4 novembre 2017; che quest'anno altre decine di razzi sono state lanciate sul territorio saudita; che le leggi di guerra vietano attacchi deliberati e indiscriminati contro i civili; che tali attacchi sono considerati crimini di guerra e chi li commette può essere perseguito;

L.

considerando che la situazione nello Yemen comporta gravi rischi per la stabilità della regione, in particolare nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nel resto del Medio Oriente; che Al-Qaeda nella Penisola arabica (AQAP) è riuscita ad approfittare del deterioramento della situazione politica e della sicurezza nello Yemen, ampliando la propria presenza e intensificando il numero e la portata degli attacchi terroristici; che l'AQAP e il cosiddetto Stato islamico (ISIS/Daesh) hanno consolidato la loro presenza nello Yemen e compiuto diversi attentati terroristici, uccidendo centinaia di persone;

M.

considerando che esiste un embargo internazionale sulle armi contro le forze houthi/Saleh sostenute dall'Iran; che, secondo la 18a relazione annuale dell'UE sulle esportazioni di armi, gli Stati membri dell'Unione hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi verso l'Arabia Saudita a seguito dell'inasprimento del conflitto, in violazione della posizione comune 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008 sul controllo delle esportazioni di armi; che, nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen, il Parlamento ha chiesto al VP/AR di avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC;

N.

considerando che, secondo l'UNICEF, due milioni di bambini non hanno più accesso all'istruzione; che, stando all'OCHA, più di 1 700 scuole sono attualmente inutilizzabili per i danni provocati dal conflitto, per il fatto di ospitare gli sfollati interni oppure per l'occupazione da parte dei gruppi armati; che sono stati documentati casi di reclutamento e utilizzo di bambini per i combattimenti o l'esecuzione di compiti militari; che migliaia di insegnanti, dopo che per più di un anno non hanno ricevuto lo stipendio, sono stati costretti a lasciare il loro lavoro e a cercare una fonte di reddito alternativa; che, a causa della distruzione di infrastrutture fondamentali, le scuole ancora operative, che sono in numero ridotto, sono difficili da raggiungere;

O.

considerando che ai giornalisti viene ripetutamente impedito l'ingresso nello Yemen, in particolare dalla coalizione a guida saudita, anche proibendo loro di imbarcarsi sui voli per aiuti umanitari delle Nazioni Unite diretti nella capitale Sana'a, controllata dai ribelli houthi;

P.

considerando che la decisione di aggiungere talune persone alle liste di obiettivi delle operazioni con droni è spesso adottata senza alcun mandato od ordinanza di un tribunale; che la definizione di taluni individui come obiettivi e la loro successiva uccisione sono eseguite senza giusto processo;

Q.

considerando che, dall'inizio del conflitto, l'Unione europea ha stanziato 171,7 milioni di EUR a titolo di aiuti umanitari; che gli ambiti prioritari dell'aiuto umanitario dell'UE sono la sanità, la nutrizione, la sicurezza alimentare, la protezione, i ripari, l'acqua e i servizi igienico-sanitari;

R.

considerando che, nonostante in occasione della conferenza ad alto livello dei donatori per la crisi umanitaria nello Yemen — tenutasi a Ginevra nell'aprile 2017 — diversi paesi e organizzazioni abbiano assunto impegni per un importo pari a 1,1 miliardi di USD, al 21 novembre 2017 i donatori hanno fornito fondi per un importo pari soltanto al 56,9 % dei 2,3 miliardi di USD richiesti nell'appello umanitario lanciato dalle Nazioni Unite per lo Yemen nel 2017;

1.

condanna con la massima fermezza le violenze incessanti nello Yemen e tutti gli attacchi ai danni dei civili e delle infrastrutture civili, i quali costituiscono crimini di guerra; esprime profonda preoccupazione per l'allarmante deterioramento della situazione umanitaria nello Yemen; deplora profondamente la perdita di vite umane causata dal conflitto e le estreme sofferenze di quanti sono privati dell'aiuto umanitario e dei beni di prima necessità, sono rimasti coinvolti negli scontri, sono sfollati o hanno perso i loro mezzi di sostentamento, ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; ribadisce il suo impegno a continuare a sostenere lo Yemen e il popolo yemenita;

2.

conferma il suo pieno sostegno agli sforzi profusi dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dall'inviato speciale per lo Yemen del Segretario generale delle Nazioni Unite al fine di giungere alla ripresa dei negoziati; sottolinea che soltanto una soluzione politica, inclusiva e negoziata del conflitto può ripristinare la pace e preservare l'unità, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dello Yemen; invita tutti gli attori a livello internazionale e regionale a impegnarsi in modo costruttivo con le parti yemenite per consentire un allentamento del conflitto e una soluzione negoziata; esorta l'Arabia Saudita e l'Iran ad adoperarsi per porre fine ai combattimenti nello Yemen e migliorare le relazioni bilaterali; invita l'Iran a interrompere immediatamente il sostegno alle forze houthi nello Yemen, sia direttamente che tramite mandatari;

3.

invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a trovare con urgenza un accordo sulla cessazione delle ostilità che dovrà essere monitorato dalle Nazioni Unite, quale primo passo verso la ripresa dei negoziati di pace a guida ONU; esorta tutte le parti a impegnarsi quanto prima, in buona fede e senza precondizioni, in un nuovo ciclo di negoziati di pace sotto la guida delle Nazioni Unite; deplora la decisione dei combattenti houthi e dei loro alleati di rifiutare Ismail Ould Cheikh Ahmed come negoziatore di pace;

4.

invita il VP/AR a proporre con urgenza una strategia integrata dell'UE per lo Yemen e a rinnovare l'impegno per promuovere un'iniziativa di pace nel paese sotto l'egida delle Nazioni Unite; ribadisce il proprio sostegno agli sforzi del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), intesi ad agevolare la ripresa dei negoziati, ed esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispondere a tali sforzi in modo costruttivo e senza fissare condizioni preliminari; sottolinea che l'attuazione di misure volte a rafforzare la fiducia, come il rilascio dei detenuti politici, provvedimenti immediati per un cessate il fuoco sostenibile, un meccanismo di ritiro delle forze monitorato dalle Nazioni Unite, la facilitazione dell'accesso umanitario e commerciale, iniziative «track II» che coinvolgano gli attori politici, della sicurezza e della società civile, è indispensabile per favorire il ritorno al giusto percorso politico;

5.

deplora il blocco dei porti, degli aeroporti e delle frontiere yemenite da parte dell'Arabia Saudita e degli alleati della sua coalizione, che ha determinato un ulteriore peggioramento della situazione nel paese; ritiene che le misure adottate dalla coalizione per riprendere le operazioni nel porto di Aden e aprire il valico di frontiera di al-Wadea costituiscano un passo nella giusta direzione; esorta la coalizione a garantire la ripresa immediata delle attività dei porti di Hodeida e Saleef e l'apertura delle frontiere terrestri per gli aiuti umanitari e la fornitura di beni commerciali di base;

6.

sottolinea che, al fine di rispondere all'emergenza umanitaria ma anche di creare un clima di fiducia tra le parti che favorisca i negoziati politici, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite incoraggia il rapido raggiungimento di un accordo sull'invio di ulteriori controllori nell'ambito del meccanismo di verifica e ispezione dell'ONU, il potenziamento della capacità di tutti i porti yemeniti e il miglioramento dell'accesso all'aeroporto di Sana'a;

7.

invita tutte le parti interessate a consentire l'accesso umanitario immediato e completo alle zone colpite dal conflitto al fine di poter raggiungere coloro che hanno bisogno, e chiede che sia garantita la sicurezza degli operatori umanitari; invita il Consiglio e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in sede di attuazione della risoluzione 2216 UNSC, ad individuare coloro i quali ostacolano la fornitura di assistenza umanitaria nello Yemen e a imporre sanzioni mirate nei loro confronti;

8.

condanna gli attacchi aerei indiscriminati guidati dalla coalizione che provocano vittime civili, compresi bambini, e la distruzione di infrastrutture civili e sanitarie; deplora gli attacchi ugualmente indiscriminati ad opera degli Houthi e delle forze alleate, che hanno comportato la morte di civili e hanno trasformato ospedali e scuole in basi utilizzate da tali gruppi per organizzare gli attacchi;

9.

condanna gli attacchi missilistici indiscriminati contro le città saudite, in particolare quello al principale aeroporto internazionale civile di Riyadh, Re Khalid, del 4 novembre 2017, da parte delle forze houthi/Saleh;

10.

esorta tutte le parti a concedere ai giornalisti l'accesso al paese, in particolare a tutti i territori e a tutte le zone di conflitto del paese; osserva che il blocco imposto dallo Yemen ai giornalisti, che impedisce loro di entrare nel paese, è alla base della mancanza di copertura mediatica della crisi, circostanza che ostacola gli sforzi degli operatori umanitari intesi a richiamare l'attenzione della comunità internazionale e dei donatori sulla situazione catastrofica; si compiace della recente liberazione di Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri e Kamel al-Khozani e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i giornalisti ancora detenuti;

11.

invita tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani, a garantire la protezione dei civili e ad astenersi dall'attaccare direttamente le infrastrutture civili, in particolare le strutture sanitarie e gli impianti idrici;

12.

ricorda che gli attacchi deliberati contro i civili e le infrastrutture civili, compresi gli ospedali e il personale medico, equivalgono a una grave violazione del diritto internazionale umanitario; esorta la comunità internazionale ad adottare provvedimenti affinché i responsabili delle violazioni del diritto internazionale nello Yemen siano perseguiti penalmente a livello internazionale; sostiene pienamente, a tale proposito, la decisione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di svolgere un'indagine approfondita sui crimini commessi durante il conflitto nello Yemen;

13.

esprime pieno sostegno agli sforzi profusi dagli Stati membri dell'UE e dai paesi terzi per porre in essere meccanismi internazionali volti a raccogliere prove e assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario; sottolinea che, per giungere a una soluzione a lungo termine del conflitto, è indispensabile garantire l'accertamento delle responsabilità per le violazioni commesse; accoglie con favore, a tale proposito, la creazione del gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali dell'ONU, incaricato di monitorare la situazione dei diritti umani nello Yemen, di riferire in merito e di svolgere un esame completo di tutti i presunti casi di violazioni e abusi della legislazione internazionale in materia di diritti umani e di altri ambiti appositi e applicabili del diritto internazionale, commessi da tutte le parti del conflitto a partire dal marzo 2015; deplora che gli sforzi intesi a realizzare un'inchiesta indipendente siano stati bloccati;

14.

esprime viva preoccupazione per il fatto che le organizzazioni terroristiche ed estremiste, quali l'ISIS/Daesh e l'AQPA, abbiano sfruttato l'instabilità nello Yemen; esorta il governo yemenita ad assumersi le proprie responsabilità nella lotta contro l'ISIS/Daesh e l'AQPA; sottolinea la necessità che tutte le parti del conflitto agiscano con decisione contro tali gruppi, le cui attività rappresentano una grave minaccia per una soluzione negoziata e per la sicurezza della regione e non solo; esprime l'impegno dell'UE di contrapporsi ai gruppi estremisti e alle loro ideologie e sottolinea che le parti nella regione dovrebbero fare altrettanto;

15.

invita il Consiglio a promuovere con efficacia il rispetto del diritto internazionale umanitario, come stabilito nei pertinenti orientamenti dell'Unione; ribadisce, in particolare, la necessità che tutti gli Stati membri dell'UE applichino rigorosamente le disposizioni sancite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio; ricorda, in tale contesto, la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen, nella quale chiede al VP/AR di avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto internazionale umanitario da parte di tale paese nello Yemen e del fatto che continuare a rilasciare licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita costituirebbe quindi una violazione della posizione comune 2008/944/PESC;

16.

sostiene l'appello rivolto dall'UE a tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché adottino tutte le misure necessarie per prevenire e rispondere a qualsiasi forma di violenza in situazioni di conflitto armato, comprese la violenza sessuale e la violenza di genere; condanna con fermezza le violazioni dei diritti dei minori ed esprime preoccupazione per l'accesso limitato dei bambini persino all'assistenza sanitaria e all'istruzione di base; deplora il reclutamento e l'impiego di bambini soldato negli scontri, sia da parte delle forze di governo che dei gruppi armati dell'opposizione;

17.

accoglie con favore gli impegni assunti in occasione della conferenza ad alto livello dei donatori per la crisi umanitaria nello Yemen e sottolinea la necessità di un'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione yemenita; chiede la mobilitazione immediata dei fondi che ci si è impegnati a erogare allo Yemen e il pieno finanziamento del piano di risposta umanitaria 2017 per lo Yemen delle Nazioni Unite;

18.

si compiace del fatto che l'UE e i suoi Stati membri siano pronti a intensificare l'assistenza umanitaria alla popolazione in tutto il paese, al fine di rispondere ai crescenti bisogni, e a mobilitare i loro aiuti allo sviluppo per finanziare progetti in settori cruciali;

19.

sostiene fermamente l'opera di Mark Lowcock, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, e del suo predecessore Stephen O'Brien nel cercare di alleviare le sofferenze della popolazione yemenita;

20.

chiede all'UE e ai suoi Stati membri, unitamente ai loro sforzi umanitari e politici, di sostenere azioni di consolidamento della pace e di resilienza, anche appoggiando gli attori della società civile e le strutture economiche e di governance locali, al fine di garantire il rapido ripristino dei servizi e delle infrastrutture di base, stimolare l'economia locale e promuovere la pace e la coesione sociale;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi e al governo dello Yemen.

(1)  Testi approvati: P8_TA(2017)0273.

(2)  Testi approvati: P8_TA(2016)0066.

(3)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 93.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0201.

(5)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/110


P8_TA(2017)0474

Attuazione della strategia europea sulla disabilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità (2017/2127(INI))

(2018/C 356/17)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 9, 10, 19, 168 e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 3, 15, 21, 23, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa,

viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea (2),

visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (serie dei trattati europei n. 5, 1950) e i relativi protocolli,

vista la Carta sociale europea (STE n. 35, 1961, riveduta nel 1996; STE n. 163),

viste la raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e la raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e i meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979 e il relativo protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (3),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (4),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015, presentata dalla Commissione, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615),

visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro», dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, e l'impegno in esso contenuto di tenere in considerazione le esigenze specifiche delle persone con disabilità nella cooperazione allo sviluppo,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo «Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020» (Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020) (SWD(2017)0029),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, intitolata «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (5),

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sulla parità in materia di occupazione») (6),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite (7),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (8),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (9),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (10),

visto il briefing del Servizio di ricerca del Parlamento europeo intitolato «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020»,

visto lo studio della direzione generale «Politiche interne dell'Unione» del Parlamento intitolato «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» (Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

vista la relazione annuale 2016 del Mediatore europeo,

viste le relazioni 2016 e 2017 sui diritti fondamentali elaborate dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

viste le relazioni tematiche dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

viste le statistiche di Eurostat per il 2014 sulle disabilità riguardanti l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'istruzione e alla formazione, la povertà e le disparità di reddito,

viste le conclusioni del Consiglio su «Un futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», pubblicate il 20 giugno 2017,

visto il quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali (SPC/2010/10/8),

vista la nuova agenda per lo sviluppo urbano (A/RES/71/256),

visto il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi,

viste le conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,

visto il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la cultura e l'istruzione e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere nonché il parere della commissione per le petizioni (A8-0339/2017),

A.

considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo (11), tutte le persone con disabilità hanno pari diritti in tutti gli ambiti della vita e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società;

B.

considerando che si stima che nell'Unione europea vivano 80 milioni di persone con disabilità, dei quali 46 milioni sono donne;

C.

considerando che il TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione combatta la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 10) e le conferisce a tal fine il potere di legiferare (articolo 19);

D.

considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità;

E.

considerando che l'UNCRPD è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE, e che è stata anche firmata da tutti i 28 Stati membri e ratificata da 27; che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale e una delle parti interessate più influenti a livello internazionale;

F.

considerando che l'UE si è impegnata ad attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell'UE e nel quadro della cooperazione per lo sviluppo con i paesi partner;

G.

considerando che l'UNCRPD annovera tra le persone con disabilità quanti hanno menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società in condizioni di uguaglianza con gli altri; considerando che, a tale riguardo, l'articolo 9 dell'UNCRPD è di particolare importanza;

H.

considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea corrobora il fatto che l'UNCRPD sia vincolante per l'UE e i suoi Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, come accade per gli strumenti di diritto secondario (12); che è imperativo applicare la legislazione vigente e gli attuali strumenti politici dell'UE, al fine di attuare l'UNCRPD nella misura più ampia possibile;

I.

considerando che le persone con disabilità rappresentano un gruppo diversificato e che donne, bambini, anziani e persone con complesse esigenze di assistenza o disabilità temporanee o invisibili affrontano ulteriori barriere e forme multiple di discriminazione;

J.

considerando che le persone con disabilità devono far fronte a costi aggiuntivi, redditi più bassi e tassi di disoccupazione più elevati; che le prestazioni sociali legate alla disabilità dovrebbero essere ritenute un sostegno dello Stato volto ad aiutare le persone a eliminare le barriere affinché possano partecipare pienamente alla società, anche mediante l'occupazione;

K.

considerando che i minori con disabilità hanno il diritto di vivere con le loro famiglie o in un ambiente familiare che rispetti il loro interesse superiore; che i familiari spesso devono ridurre o sospendere le attività professionali per assistere i familiari con disabilità;

L.

considerando che i principi dell'UNCRPD vanno ben al di là della discriminazione e mirano a far sì che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva;

M.

considerando che continua ad esistere una legislazione nuova e rivista che non contiene riferimenti all'UNCRPD e all'accessibilità; che l'accessibilità costituisce un presupposto per la partecipazione; che l'UE, in quanto parte dell'UNCRPD, ha il dovere di garantire il profondo coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nell'elaborazione e nell'applicazione della legislazione e delle politiche nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;

N.

considerando che gli stereotipi, le convinzioni errate e i pregiudizi sono tra le cause alla radice della discriminazione, compresa la discriminazione multipla, della stigmatizzazione e della disuguaglianza;

O.

considerando che le persone con disabilità risentono spesso di una mancanza di assistenza, di protezione, di comunicazione e di informazioni in merito ai servizi e ai diritti legati alla salute, alla protezione dalla violenza e all'assistenza all'infanzia e non hanno accesso, se non in misura limitata, a tali servizi e informazioni; che il personale dei servizi sanitari dovrebbe ricevere un'adeguata formazione in relazione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;

P.

considerando che una percentuale notevole dei quattro milioni di persone che ogni anno restano senza casa ha disabilità e che tali persone sono state in gran parte ignorate come gruppo di destinatari dell'UNCRPD e della strategia europea sulla disabilità;

Q.

considerando che, nonostante le numerose convenzioni internazionali e le normative e strategie a livello dell'UE e a livello nazionale, le persone con disabilità non partecipano ancora pienamente alla società e non beneficiano ancora pienamente dei loro diritti; che, conformemente all'articolo 29 dell'UNCRPD, la partecipazione delle persone con disabilità può essere realizzata solamente se esse sono incluse nella vita politica e pubblica, dove sono spesso sottorappresentate;

R.

considerando che la relazione della Commissione sui progressi compiuti mostra che esiste un ritardo evidente nell'attuazione degli obblighi derivanti dall'UNCRPD sia a livello europeo sia a livello di Stati membri; che permangono alcune sfide e lacune nel quadro della strategia e che è necessaria una prospettiva a lungo termine per l'allineamento delle politiche, del diritto e dei programmi dell'UE con l'UNCRPD;

S.

considerando che il modello di vita indipendente, come sottolineato dall'UNCRPD, tutela il più alto livello di accessibilità possibile; che l'accesso ad altri servizi quali il trasporto accessibile, le attività culturali e ricreative è anch'esso un elemento costitutivo della qualità della vita e può contribuire all'integrazione delle persone con disabilità;

T.

considerando che è indispensabile avere un mercato del lavoro inclusivo e attivo poiché ciò rappresenta uno dei principali mezzi di promozione dell'indipendenza per le persone con disabilità; che l'accesso al mercato del lavoro per le persone con disabilità è attualmente del 58,5 %, rispetto all'80,5 % per le persone senza disabilità, che alcuni gruppi devono far fronte a maggiori discriminazioni in base al tipo di disabilità e che l'economia sociale fornisce numerose opportunità di occupazione per le persone con disabilità;

U.

considerando che orientamenti più rigorosi a livello europeo e risorse adeguate nonché una formazione sulle questioni legate alla disabilità potrebbero rafforzare l'efficacia e l'indipendenza degli organismi per la parità a livello nazionale;

V.

considerando che una delle quattro priorità stabilite dalla Commissione, in virtù della dichiarazione di Parigi, relative alla promozione della cittadinanza e ai valori comuni della libertà, tolleranza e non discriminazione tramite l'istruzione è quella di promuovere l'istruzione dei minori e dei giovani svantaggiati, garantendo che i sistemi di istruzione e formazione rispondano alle loro esigenze;

W.

considerando che il costo totale dell'esclusione delle persone con disabilità dal mercato del lavoro è superiore rispetto a quello della loro inclusione nel luogo di lavoro; che ciò vale, in particolare per le persone con molteplici esigenze di assistenza, i cui familiari potrebbero essere costretti ad occuparsi della loro assistenza;

X.

considerando che il numero di persone con disabilità occupate potrebbe essere inferiore rispetto a quanto indicato dai dati, visto che molte di queste persone rientrano nella categoria «non occupabile» o lavorano nel settore protetto o in ambienti più tutelati, non hanno alcuno status occupazionale e sono pertanto invisibili nei dati e nelle statistiche ufficiali;

Y.

considerando che i datori di lavoro devono essere sostenuti e incoraggiati al fine di garantire che le persone con disabilità possano emanciparsi lungo l'intero percorso dall'istruzione al lavoro; che a tale scopo la sensibilizzazione dei datori di lavoro è uno dei modi per combattere la discriminazione nell'assunzione di persone con disabilità;

Z.

considerando che le misure nel luogo di lavoro sono essenziali per promuovere la salute mentale e per prevenire le patologie mentali e le disabilità psicosociali;

AA.

considerando che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo e svolge un ruolo guida nei programmi inclusivi per le persone con disabilità;

AB.

considerando che la discriminazione in ambito lavorativo non è un problema isolato; che la discriminazione nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale e degli alloggi, come pure la mancanza di accesso ai trasporti, hanno lo stesso peso della discriminazione in ambito lavorativo;

AC.

considerando che il 75 % delle persone con gravi disabilità nell'UE non ha la possibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro; che la sottoccupazione e la disoccupazione possono costituire un problema in particolare per le persone che soffrono di disordini dello spettro dell'autismo o che sono sorde o audiolese oppure cieche o sordocieche;

AD.

considerando che gli OSS e il pilastro dei diritti sociali potrebbero essere uno strumento per l'applicazione dell'UNCRPD;

AE.

considerando che l'assenza di capacità giuridica costituisce una barriera importante all'esercizio del diritto di voto, anche alle elezioni europee;

AF.

considerando che il 34 % delle donne con problemi di salute o disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali commesse da un partner nel corso della propria vita;

AG.

considerando che l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE conferisce agli Stati membri la responsabilità di definire la loro politica sanitaria e di fornire i servizi sanitari, riconoscendo pertanto, l'importanza fondamentale di consultare e coinvolgere gli Stati membri ai fini del successo della strategia europea sulla disabilità;

AH.

considerando che l'articolo 25 dell'UNCRPD rafforza il diritto delle persone con disabilità di beneficiare del più alto standard conseguibile di assistenza sanitaria, senza discriminazioni;

AI.

considerando che la particolare vulnerabilità delle persone con disabilità alle carenze nei servizi di assistenza sanitaria le espone a comportamenti rischiosi per la salute e a tassi più elevati di mortalità prematura;

Principali ambiti d'azione

Accessibilità

1.

riconosce l'importanza di una definizione e applicazione olistica dell'accessibilità e il suo valore quale base per garantire alle persone con disabilità pari opportunità, nonché una vera inclusione sociale e partecipazione alla società, come riconosciuto nell'UNCRPD e in linea con il commento generale n. 2 sull'UNCRPD, tenuto conto della diversità delle esigenze delle persone con disabilità e della promozione dell'importanza in costante aumento di una progettazione universale quale principio dell'UE;

2.

ricorda alla Commissione il suo obbligo di integrare la disabilità e sviluppare e promuovere l'accessibilità in tutti i settori politici sia in ambito pubblico che privato e raccomanda di istituire unità competenti in materia di accessibilità ai livelli gerarchici più elevati della Commissione, per verificare che tale compito sia espletato;

3.

invita la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato;

4.

invita gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente, compresi la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il pacchetto telecomunicazioni e la direttiva sull'accessibilità del web, nonché la pertinente normativa in materia di trasporti e diritti dei passeggeri; invita l'UE, in tale contesto, a coordinare e monitorare tale attuazione, oltre a promuovere la ratifica dell'UNCRPD a livello interno ed esterno;

5.

auspica che i colegislatori dell'UE adottino senza indugio un atto europeo sull'accessibilità; raccomanda che, al fine di assicurare la piena applicazione dell'UNCRPD, il testo finale migliori l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità e le persone con limitazioni funzionali; sottolinea che occorrono urgentemente norme complete a livello europeo sull'accessibilità degli spazi pubblici e dell'ambiente edificato nonché sull'accesso a tutte le modalità di trasporto;

6.

esprime preoccupazione per il fatto che il controllo dell'esecuzione di alcuni atti legislativi, quali la direttiva sull'accessibilità del web (13) o il regolamento sull'accessibilità su rotaia (14), si svolga mediante autovalutazione da parte del settore e degli Stati membri e non sia condotto da un'entità indipendente; raccomanda, pertanto, che la Commissione migliori la sua valutazione della conformità e esamini la possibilità di sviluppare una legislazione sul monitoraggio, al fine di assicurare che i diritti delle persone con disabilità siano rispettati, ivi compreso, ad esempio, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 (15);

7.

ricorda che l'attuazione di tutti gli obblighi in materia di accessibilità richiede finanziamenti idonei a livello europeo, nazionale e locale; invita l'UE a garantire che tutti i programmi di finanziamento siano accessibili, seguano un approccio di progettazione universale e prevedano un bilancio separato per l'accessibilità; invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti pubblici per garantire l'accessibilità delle persone con disabilità sia all'ambiente fisico sia a quello digitale;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare l'accessibilità tramite il sostegno allo sviluppo delle TIC e a tutte le iniziative, comprese le start-up che operano nel campo della sicurezza delle persone con disabilità;

9.

è favorevole allo studio e all'utilizzo delle migliori pratiche in relazione alla vita indipendente nell'UE;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire che il numero di emergenza 112 sia pienamente accessibile a tutte le persone, con qualsiasi tipo di disabilità, e che tutti gli aspetti delle politiche e dei programmi per la riduzione dei rischi di catastrofi siano accessibili e inclusivi per tutte le persone con disabilità;

11.

esprime preoccupazione per il fatto che la condizionalità ex ante in materia di appalti pubblici riguardo agli acquisti accessibili prima della firma di un contratto pubblico non sia attuata in modo sufficiente a livello nazionale; raccomanda a tale scopo di istituire un portale, analogamente a quanto avvenuto con gli appalti pubblici verdi, contenente tutti gli orientamenti in materia di accessibilità;

12.

esorta vivamente a rendere le procedure per la presentazione dei reclami in materia di diritti dei passeggeri pienamente accessibili e di facile utilizzo per le persone con disabilità e ad attribuire maggiori e altrettanto solide responsabilità di esecuzione alle autorità di controllo nazionali;

13.

sottolinea, in particolare, che l'accessibilità è un principio fondamentale dell'UNCRPD e una condizione indispensabile per l'esercizio di altri diritti sanciti nella Convenzione; evidenzia che un numero considerevole di petizioni trasmesse da cittadini europei denuncia la mancanza di accessibilità o la presenza di barriere architettoniche; sottolinea che il diritto all'accessibilità, come stabilito all'articolo 9 dell'UNCRPD, deve essere attuato in modo globale al fine di assicurare che le persone con disabilità possano accedere al loro ambiente, ai trasporti, alle strutture e ai servizi pubblici, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché all'accessibilità sia conferita un'elevata priorità e questa sia meglio integrata in tutti gli ambiti delle politiche in materia di disabilità;

14.

osserva che nell'attuare la strategia per il mercato unico digitale si deve sempre agire in modo da garantire alle persone con disabilità un accesso pieno e a tutto campo;

Partecipazione

15.

accoglie con favore il progetto di una tessera europea d'invalidità; invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a includere tutti i paesi in una futura iniziativa a lungo termine, al fine di ottenere lo stesso campo di applicazione della tessera europea di parcheggio per i disabili e a includere servizi di accesso che consentano la partecipazione alla vita culturale e al turismo;

16.

esprime preoccupazione per la prosecuzione dell'utilizzo del modello medico di disabilità incentrato sulle diagnosi mediche delle persone con disabilità invece che sulle barriere ambientali cui sono soggette; esorta la Commissione ad avviare la revisione di tale approccio, in particolare nel settore della raccolta dei dati; invita gli Stati membri a esaminare le diverse possibilità per stabilire una definizione comune di disabilità;

17.

accoglie con favore i progressi compiuti in relazione al trattato di Marrakech; sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel suo parere del 14 febbraio 2017, ha affermato che l'UE ha la competenza esclusiva della conclusione del trattato di Marrakech poiché l'insieme degli obblighi di tale trattato rientra in un ambito già disciplinato in larga misura da norme comuni dell'Unione; raccomanda all'UE e agli Stati membri di istituire un piano d'azione per garantire la sua piena attuazione; invita l'UE a non ratificare l'opzione relativa agli oneri economici;

18.

ritiene che i fondi strutturali e di investimento, soprattutto nel prossimo periodo di programmazione, debbano rispettare l'UNCRPD e dovrebbero continuare a favorire la deistituzionalizzazione in via prioritaria e, inoltre, finanziare i servizi di sostegno per consentire alle persone con disabilità di realizzare il diritto a una vita indipendente nella comunità; ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare da vicino l'attuazione da parte degli Stati membri delle condizionalità ex ante relative alla transizione dai servizi istituzionali a quelli a livello di comunità, che devono essere concrete e sottoposte a una valutazione di qualità costante e trasparente; ritiene che le proposte di progetti finanziati dall'UE, compresi quelli che beneficiano di finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici e la Banca europea per gli investimenti, dovrebbero rispettare le norme di accessibilità sulla base di un approccio di progettazione universale; è del parere che non sia possibile fare affidamento solamente sugli strumenti finanziari per raggiungere tali obiettivi;

19.

sottolinea che è necessario garantire la possibilità di comunicare liberamente, secondo modalità idonee al tipo di disabilità, e che tale possibilità riveste un'importanza fondamentale per la partecipazione civica delle persone con disabilità;

20.

esprime preoccupazione per le barriere alla partecipazione che le persone sottoposte a tutela e quelle che vivono negli istituti affrontano in tutta Europa e invita la Commissione a garantire che le persone private della capacità giuridica possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati e dalla legislazione dell'Unione europea; invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione mediante l'accelerazione del processo di deistituzionalizzazione e la sostituzione del processo decisionale con tutore con un processo decisionale sostenuto;

21.

invita la Commissione, nel quadro delle sue serie di relazioni periodiche sull'applicazione delle direttive 93/109/CE (16) e 94/80/CE (17) del Consiglio, a includere una valutazione della conformità della loro interpretazione rispetto all'articolo 29 dell'UNCRPD;

22.

sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità sono colpite da una doppia discriminazione a causa dell'intersezione di genere e disabilità e spesso possono essere esposte persino a discriminazioni multiple dovute, in molti casi, all'intersezione di genere e disabilità con l'orientamento sessuale, l'età, la religione o l'origine etnica;

23.

ribadisce che le donne con disabilità sono spesso in una posizione molto più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale;

24.

ritiene che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere debba fornire orientamenti a livello europeo e degli Stati membri in merito alla situazione specifica delle donne e delle ragazze con disabilità nonché svolgere un ruolo attivo nel lavoro di promozione per garantire pari diritti e combattere la discriminazione;

25.

ricorda che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale delle persone con disabilità è strettamente legata alla questione del miglioramento delle condizioni per i familiari che spesso operano come prestatori di assistenza non retribuiti e non sono considerati occupati; incoraggia dunque gli Stati membri a presentare le strategie nazionali necessarie a sostenere quanti prestano assistenza informale che, nella maggior parte dei casi, sono donne appartenenti alla famiglia delle persone con disabilità;

26.

sottolinea che il numero di persone anziane è in aumento e che, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la disabilità è più diffusa tra le donne, le quali sono più colpite dal fenomeno a causa della loro aspettativa di vita più lunga; sottolinea pertanto che vi sarà un proporzionale aumento del numero di donne con disabilità;

27.

pone in rilievo il valore degli strumenti microfinanziari per la creazione di posti di lavoro e la crescita; invita gli Stati membri a far sì che le donne con disabilità possano disporre più agevolmente di tali strumenti;

28.

sottolinea che, al fine di garantire una vita indipendente alle persone con disabilità, è necessario sostenere le attività di ricerca e innovazione volte a sviluppare prodotti che aiutino le persone con disabilità nelle loro attività quotidiane;

Uguaglianza

29.

sottolinea che l'uguaglianza e la non discriminazione sono alla base della strategia sulla disabilità;

30.

invita la Commissione ad affrontare la questione della disabilità nel suo impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019;

31.

si rammarica profondamente per il prolungato stallo in seno al Consiglio in relazione ai progressi verso la direttiva contro la discriminazione e invita gli Stati membri a contribuire all'adozione della direttiva orizzontale contro la discriminazione (18), dirigendosi verso una soluzione pragmatica, che dovrebbe estendere la tutela contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita delle persone con disabilità, anche mediante il riconoscimento della negazione di una sistemazione ragionevole quale forma di discriminazione e della discriminazione multipla e trasversale;

32.

è allarmato per i dati esistenti sulle discriminazioni e gli abusi nei confronti delle persone con disabilità; permane preoccupato per i casi di segnalazione insufficiente a causa dell'inaccessibilità dei meccanismi di denuncia e segnalazione e della mancanza di fiducia e conoscenza dei diritti; insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere e raccomanda, a tal proposito, lo sviluppo di un nuovo metodo per la raccolta dei dati, in particolare per quanto riguarda i casi di imbarco negato e assistenza rifiutata o non disponibile;

33.

invita gli Stati membri a garantire che tutti gli organismi nazionali per la parità dispongano di un mandato nel settore della disabilità nonché di risorse e indipendenza adeguate a fornire l'assistenza necessaria alle vittime di discriminazione, nonché a garantire che qualsiasi estensione del loro mandato sia accompagnata da un aumento delle risorse umane;

34.

invita l'UE e gli Stati membri a finanziare iniziative di formazione e a sviluppare modelli di buone prassi destinate a e da parte di persone con disabilità, le loro organizzazioni, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, gli organismi per le pari opportunità e i funzionari pubblici in merito al principio di non discriminazione, compresa la discriminazione multipla e trasversale, nonché sistemazioni ragionevoli;

35.

invita l'UE a elaborare programmi di ricerca che tengano conto dei principi di eguaglianza nello sviluppo del quadro per la ricerca e lo sviluppo successivo a Orizzonte 2020;

Occupazione

36.

sottolinea che l'accesso al mercato del lavoro è una questione olistica che richiede l'attuazione di misure di sostegno che determinino una situazione favorevole sia per l'individuo sia per il datore di lavoro, garantendo l'inclusione sociale, e che dovrebbe prevedere procedure di assunzione accessibili, soluzioni di trasporto accessibili da e verso il luogo di lavoro, avanzamenti di carriera, formazione continua nonché sistemazioni ragionevoli e luoghi di lavoro accessibili; invita la Commissione ad aggiornare la raccolta delle buone pratiche sull'occupazione agevolata delle persone con disabilità nell'UE e negli Stati EFTA-SEE;

37.

incoraggia l'adozione di misure di discriminazione positiva, compresa l'istituzione di percentuali minime di assunzione di persone con disabilità nei settori pubblico e privato;

38.

si rammarica per il fatto che il rifiuto di sistemazioni ragionevoli non costituisca una discriminazione nel quadro della direttiva sulla parità in materia di occupazione (19), il che è stato oggetto di critica da parte del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; rammenta che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione vieta, al primo articolo, qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità;

39.

invita gli Stati membri a garantire che le trappole dell'assistenzialismo non costituiscano un ostacolo alla partecipazione al mercato del lavoro e chiede una disgiunzione del sostegno alla disabilità dal sostegno al reddito, tenuto conto dell'assistenza supplementare e delle altre eventuali esigenze delle persone con disabilità, consentendo loro di condurre una vita dignitosa e di godere dell'accesso al mercato del lavoro; invita gli Stati membri, a tal proposito, ad assicurare che le prestazioni sociali legate alla disabilità non siano mai revocate per via dell'occupazione;

40.

invita la Commissione a sostenere le imprese sociali in linea con i principi affermati nella dichiarazione di Bratislava e nella dichiarazione di Madrid sull'economia sociale quale importante fonte di opportunità occupazionali per le persone con disabilità;

41.

esorta gli Stati membri, in linea con l'UNCRPD, a valutare l'eliminazione di tutti gli ostacoli giuridici all'occupabilità, quali ad esempio le misure che contrastano con l'articolo 12 dell'UNCRPD impedendo alle persone con disabilità di firmare contratti di lavoro, aprire un conto corrente e avere accesso al proprio denaro, lasciandoli finanziariamente esclusi, o le clausole nazionali che dichiarano talune categorie di persone con disabilità «inabili al lavoro»;

42.

sottolinea che in una società che invecchia è importante adottare efficaci misure di reintegrazione, riabilitazione, attivazione e fidelizzazione, che consentano alle persone di tornare al lavoro o continuare a lavorare in seguito a una malattia o a disabilità fisiche, mentali o emotive;

43.

ricorda che gravare le persone con disabilità e i loro partner del costo della loro assistenza riduce non solo il loro reddito attuale, ma anche le loro prospettive occupazionali e il loro reddito futuro in vecchiaia;

44.

riconosce che le misure volte a favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, comprese le modalità di lavoro flessibili e inclusive su base volontaria, come il telelavoro e gli orari lavorativi flessibili, potrebbero risultare vantaggiose per le persone con disabilità e avere effetti positivi sulla salute mentale, garantendo la sicurezza e la stabilità per tutti, tuttavia è preoccupato che i contesti lavorativi digitali potrebbero creare nuovi ostacoli se non sono accessibili e se non sono fornite sistemazioni ragionevoli;

45.

invita la Commissione a includere le buone e le cattive pratiche nelle future relazioni, onde consentire ai datori di lavoro di attuare efficacemente la legislazione in materia di disabilità;

46.

manifesta preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri le persone con disabilità che lavorano in laboratori protetti non siano formalmente riconosciute dalla legge come lavoratori, che la loro retribuzione sia inferiore al salario minimo e che non abbiano diritto alle stesse prestazioni sociali degli altri lavoratori;

47.

manifesta particolare preoccupazione per i giovani con disabilità e quelli che sono rimasti disoccupati per un periodo prolungato; invita gli Stati membri a impegnarsi per integrare i giovani nel mercato del lavoro in via prioritaria, ad esempio istituendo speciali centri di consulenza e orientamento professionale al fine di fornire consigli agli studenti e ai giovani disoccupati a proposito delle loro future carriere, o nell'ambito del programma di garanzia per i giovani;

48.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la diversità quale vantaggio per l'impresa e a incoraggiare l'elaborazione di carte della diversità che affermino il valore aggiunto delle persone con disabilità sul luogo di lavoro;

49.

invita l'UE a garantire che i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie siano inclusi nella proposta del pacchetto relativo all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Istruzione e formazione

50.

esprime preoccupazione per il fatto che molti bambini con disabilità restano esclusi da un'istruzione inclusiva di qualità in vari Stati membri dell'UE, a causa, ad esempio, delle politiche di segregazione e delle barriere architettoniche, che costituiscono una forma di discriminazione nei confronti di minori e giovani con disabilità;

51.

sottolinea che l'istruzione e la formazione professionale sono essenziali per promuovere l'occupabilità delle persone con disabilità e che i datori di lavoro dovrebbero partecipare a tale processo per integrare le esigenze delle persone con disabilità anche, ma non esclusivamente, tenendo conto degli eventuali benefici delle nuove tecnologie in ambiti quali la ricerca di un lavoro, lo sviluppo personale e una maggiore indipendenza;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli giuridici, fisici e organizzativi per tutte le persone con disabilità al fine di garantire sistemi di istruzione inclusiva e di apprendimento permanente;

53.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire ai tirocinanti sistemazioni ragionevoli e chiede che le procedure di candidatura ai tirocini siano accessibili e che vengano offerti tirocini specifici destinati alle persone con disabilità, anche attraverso tirocini basati su incentivi per i datori di lavoro;

54.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire che Erasmus+ e gli altri programmi destinati ai giovani, quali la garanzia per i giovani e il corpo europeo di solidarietà, siano pienamente accessibili alle persone con disabilità attraverso sistemazioni ragionevoli individualizzate mettendo a disposizione delle persone con disabilità informazioni riguardanti i loro diritti all'accessibilità per incoraggiare la loro partecipazione; raccomanda, a tal fine, l'ottimizzazione degli strumenti esistenti, come ad esempio quelli forniti nella piattaforma sulla mobilità inclusiva MappED!;

55.

si rammarica che la nuova agenda per le competenze non contempli un obiettivo specifico per le persone con disabilità; sottolinea che la sottoccupazione e la discriminazione sul mercato del lavoro che attualmente affliggono le persone con disabilità costituiscono anche uno spreco di preziose competenze; invita pertanto la Commissione a tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità in tutte le future iniziative relative alle competenze;

56.

esorta gli Stati membri a mettere a punto misure efficaci per contrastare la segregazione e l'esclusione degli studenti con disabilità nelle scuole e negli ambienti di apprendimento e a sviluppare, in questo contesto, i programmi nazionali di transizione per garantire un'istruzione inclusiva e una formazione professionale di qualità, sia formale che non formale, anche per le persone con disabilità che necessitano di un elevato livello di sostegno, in base alle raccomandazioni del comitato UNCRPD;

57.

sottolinea l'importanza della formazione e della riqualificazione del personale del settore dell'istruzione, in particolare per offrire sostegno alle persone con bisogni complessi;

58.

raccomanda di utilizzare in maniera più efficace l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva al fine di ottimizzare il suo attuale mandato;

59.

sottolinea che è essenziale preparare gli insegnanti e i formatori a lavorare con i minori disabili e fornire loro un sostegno adeguato; incoraggia gli Stati membri a concepire un quadro per l'istruzione e la formazione inclusive e lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti e degli istruttori, con contributi da varie parti interessate, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i professionisti disabili;

60.

chiede, in considerazione dell'elevato numero di abbandoni scolastici tra i giovani con disabilità e/o esigenze educative speciali, una più approfondita disamina delle opportunità offerte dall'apprendimento permanente e la messa a disposizione di alternative interessanti; reputa la promozione dei programmi di apprendimento permanente per le persone disabili una parte essenziale della strategia europea sulla disabilità;

61.

incoraggia lo scambio delle migliori pratiche in materia di istruzione inclusiva e apprendimento permanente tra insegnanti, personale, organi direttivi, studenti e alunni con disabilità;

62.

esprime la propria preoccupazione riguardo al fatto che, malgrado i miglioramenti, le persone con disabilità sono ancora soggette a un elevato rischio di disoccupazione e che meno del 30 % ha completato l'istruzione terziaria o equivalente, rispetto a circa il 40 % delle persone senza disabilità; invita, pertanto, gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione alle difficoltà che i giovani con disabilità e/o esigenze educative speciali incontrano nel corso della loro transizione dall'istruzione secondaria e universitaria e/o dalla formazione professionale all'occupazione;

63.

incoraggia le imprese e le istituzioni pubbliche dell'UE ad attuare le politiche in materia di diversità e le Carte nazionali della diversità;

64.

sottolinea che i giovani con disabilità partecipano in misura minore all'attività fisica rispetto ai loro coetanei senza disabilità e che le scuole svolgono un ruolo importante per l'adozione di uno stile di vita sano; evidenzia pertanto l'importanza di promuovere una maggiore partecipazione dei giovani con disabilità alle attività fisiche; invita gli Stati membri a eliminare velocemente tutti gli ostacoli esistenti che impediscono alle persone con disabilità o alle persone con esigenze speciali di partecipare alle attività sportive;

65.

ricorda la necessità di colmare il divario digitale e di garantire che le persone con disabilità beneficino appieno dell'Unione digitale; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di migliorare le competenze digitali e le competenze delle persone con disabilità, in particolare attraverso i progetti finanziati dal programma Erasmus+, e invita gli Stati membri a garantire la protezione online dei cittadini vulnerabili, incluse le persone con disabilità, attraverso misure efficaci contro l'incitamento all'odio, il cyberbullismo e tutte le forme di discriminazione online e incrementando l'istruzione in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica nel quadro dell'istruzione formale e non formale; chiede inoltre agli Stati membri di rendere accessibili gratuitamente ai minori disabili strumenti tecnologici educativi adeguati che consentano loro di inserirsi pienamente nelle attività educative e formative;

Protezione sociale

66.

invita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE sulla disabilità 2030 preveda azioni specifiche per promuovere sistemi inclusivi di protezione sociale in tutta l'UE, i quali garantirebbero l'accesso alle prestazioni e ai servizi alle persone con disabilità nell'intero arco della loro vita; invita gli Stati membri a istituire un sistema di protezione sociale di base destinato alle persone con disabilità, in modo da assicurare loro un tenore di vita adeguato;

67.

invita i colegislatori a valutare la possibilità di includere le persone con disabilità, in quanto gruppo di destinatari specifico, nel regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (20);

68.

sollecita gli Stati membri ad applicare il principio del riconoscimento reciproco al momento di intraprendere la loro valutazione e determinazione della disabilità, che dovrebbero seguire e non pregiudicare il modello della disabilità basato sui diritti umani della UNCRPD, tenendo conto delle barriere ambientali e sociali che una persona incontra e includendo tutti i soggetti interessati pertinenti al fine di assicurare che il tenore di vita delle persone con disabilità non venga pregiudicato, ad esempio, da programmi di aggiustamento economico;

69.

invita la Commissione a garantire che il pilastro europeo dei diritti sociali integri la disabilità in tutti i suoi aspetti;

70.

raccomanda che il Fondo sociale europeo (FSE), il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e i futuri fondi sociali dell'UE siano utilizzati non solo per le misure di promozione dell'occupazione, ma anche per l'inclusione sociale; sottolinea l'importanza della riabilitazione quale strumento di inclusione sociale volto a garantire che le persone con disabilità rimangano attive nella comunità;

71.

raccomanda che gli Stati membri adottino misure specifiche, quali la fornitura di assistenza finanziaria e interventi di sollievo, per promuovere sistemi inclusivi di protezione sociale in tutta l'UE volti a garantire un adeguato tenore di vita, benefici e l'accesso ai servizi per tutte le persone con disabilità nell'intero arco della vita;

72.

sollecita gli Stati membri a garantire che la deistituzionalizzazione non comporti mai per le persone con disabilità la deprivazione abitativa dovuta alla mancanza di alloggi adeguati e/o accessibili per la fornitura di assistenza nella comunità;

Salute

73.

invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva del 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (21); raccomanda alla Commissione di includere una forte componente riguardante la disabilità nel recepimento della direttiva al fine di garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera a costi accessibili e di qualità; invita la Commissione, a tale proposito, a effettuare una valutazione d'impatto della direttiva al fine di rivederla e allinearla alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e a elaborare orientamenti a livello UE relativi all'integrazione della disabilità nell'attività dei punti di contatto nazionali con criteri di prestazione comuni, comprese raccomandazioni specifiche sulla disabilità; incoraggia gli Stati membri a fornire attività appropriate di istruzione e formazione per gli operatori sanitari in merito alle esigenze specifiche dei pazienti con disabilità;

74.

esprime preoccupazione per le violazioni, comprese le violazioni dei diritti umani, all'interno dei servizi di salute mentale e di assistenza, che in molti casi hanno avuto un impatto significativo sulla qualità dei servizi forniti, ed evidenzia che tali servizi devono essere incentrati sulla guarigione, disporre di finanziamenti adeguati ed essere erogati in conformità di un modello basato sui diritti umani;

75.

invita gli Stati membri a garantire servizi di salute mentale che rispettino la capacità giuridica e prevedano che sia la persona con disabilità e non un'altra persona con potere decisionale a dare il consenso informato per le cure e il ricovero ospedaliero, tenendo in conto anche le misure decisionali assistite;

76.

invita la Commissione a garantire che i servizi di assistenza sanitaria online e i servizi sanitari e di assistenza siano interamente accessibili e sicuri affinché tutte le persone con disabilità possano avvalersene, comprese quelle con disabilità mentali e bisogni complessi, e i loro familiari;

77.

sottolinea l'urgenza di affrontare la generale mancanza di accesso all'assistenza specialistica multidisciplinare per le persone con disabilità e osserva che, quando è possibile accedervi, le lunghe liste di attesa per i pazienti costituiscono un importante ostacolo alla parità di accesso alla prevenzione e alle cure sanitarie e spesso conducono a un deterioramento delle condizioni dei pazienti disabili e a un onere evitabile per i sistemi di assistenza sanitaria;

78.

evidenzia che i sistemi di assistenza sanitaria dovrebbero assicurare l'individuazione, la denuncia e la prevenzione della violenza e/o degli abusi sessuali;

79.

sollecita gli Stati membri a incrementare il numero dei servizi di valutazione e rivalutazione multidisciplinare a favore dei cittadini disabili adulti, finalizzati alla definizione di piani ad hoc attuabili attraverso l'utilizzo delle risorse territoriali (come i servizi domiciliari/diurni/residenziali) rispondenti alle condizioni bio-psico-sociali rilevate;

80.

sollecita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi pienamente del quadro delle reti europee di riferimento al fine di sviluppare e rendere più accessibile l'assistenza sanitaria multidisciplinare e specializzata per le persone con disabilità in generale e, in particolare, per le persone con disabilità rare;

81.

evidenzia, nel Piano d'azione per il personale sanitario dell'UE e nell'agenda dell'UE per sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, una scarsa attenzione della Commissione verso le disabilità, in quanto non sono specificatamente trattate in nessuno dei due testi;

82.

sottolinea il successo della seconda azione congiunta sulla demenza, auspicando, nel contempo, per il triennio successivo, l'erogazione di fondi addizionali da parte delle case farmaceutiche che partecipano all'Iniziativa in materia di medicinali innovativi;

83.

invita la Commissione a presentare una strategia nell'ambito dell'assistenza delle persone con disabilità gravi dopo il decesso di parenti che si prendevano quotidianamente cura di loro (cfr. la legge italiana «dopo di noi» recentemente approvata);

84.

sollecita la Commissione a effettuare un'analisi accurata dei divari esistenti tra le osservazioni conclusive delle Nazioni Unite e la sua relazione sullo stato di avanzamento, in particolare per quando concerne il settore prioritario della salute nell'ambito della strategia europea sulla disabilità;

85.

chiede la promozione sistematica dell'offerta di cure ostetriche a livello locale come servizio pubblico negli Stati membri, onde ridurre i casi di disabilità dovuti a complicazioni durante il parto e garantire un parto sicuro per madri e nascituri, in linea con la lista di controllo in materia di parto sicuro dell'OMS;

86.

è incoraggiato dai progressi compiuti nel settore europeo della telemedicina, che ha le potenzialità di cambiare in maniera sostanziale la capacità delle persone con disabilità di accedere ai servizi; ritiene inoltre che l'impiego della tecnologia 4G, il lancio della rete 5G e la diffusione dell'Internet delle cose miglioreranno l'assistenza sanitaria a favore delle persone con disabilità; chiede alla Commissione di garantire che il settore europeo della tecnologia sanitaria non sia gravato da eccessiva regolamentazione e disponga di un adeguato accesso ai finanziamenti;

Azione esterna

87.

chiede che l'azione esterna dell'UE sia pienamente conforme alla UNCRPD;

88.

esorta l'UE a garantire che la cooperazione allo sviluppo e l'azione umanitaria siano pienamente accessibili e inclusive per le persone con disabilità;

89.

invita l'UE a introdurre un indicatore dei diritti delle persone con disabilità nelle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo;

90.

invita l'UE ad assicurarsi di svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che le persone con disabilità non rimangano indietro nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari, conformemente agli impegni assunti nel consenso europeo in materia di sviluppo, e ad affrontare anche le discriminazioni multiple che affliggono le persone vulnerabili e i gruppi marginalizzati;

91.

invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nel conseguire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'azione esterna in modo inclusivo sul piano della disabilità, indipendentemente da una nuova strategia europea sulla disabilità, adottando una tabella di marcia chiara, trasparente e inclusiva tesa al conseguimento degli obiettivi;

92.

esprime rammarico per il fatto che l'indicatore relativo all'occupazione nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE non sia disaggregato per disabilità; invita l'UE a incoraggiare la disaggregazione dei dati per tipo di disabilità, in collaborazione con i paesi partner;

93.

invita l'UE e i suoi partner a includere le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano in tutte le fasi di elaborazione delle politiche e dei progetti, anche sul campo nei paesi partner, con la partecipazione attiva delle organizzazioni delle persone con disabilità;

94.

ribadisce che spesso le donne con disabilità affrontano sfide e pericoli persino maggiori nei paesi coinvolti in conflitti e nelle zone di conflitto; sottolinea pertanto la necessità di proteggere le donne con disabilità nelle politiche esterne dell'UE;

Obblighi delle istituzioni dell'UE

95.

sollecita le istituzioni dell'UE a rendere accessibili la funzionalità, il contenuto, i documenti, i video e i servizi web dei loro siti web esterni e interni, comprese le consultazioni pubbliche, così come le relazioni pubbliche sulla conformità e l'osservanza degli orientamenti, delle raccomandazioni e degli obblighi in materia di accessibilità del web;

96.

esprime rammarico per il fatto che non sia ancora stato attuato il progetto INSIGN che consente una comunicazione indipendente alle persone non udenti e ipoudenti nella loro interazione con le istituzioni dell'UE, mettendole in comunicazione con interpreti della lingua dei segni e sottotitolatori negli Stati membri, nonostante la Commissione abbia finanziato lo sviluppo di un prototipo della piattaforma del servizio, il quale è stato sperimentato con successo nel 2014 presso il Parlamento europeo;

97.

invita le istituzioni dell'UE a rendere accessibili, previa semplice richiesta, tutte le proprie riunioni pubbliche, anche attraverso l'erogazione di un servizio di interpretazione nella lingua dei segni, di sottotitolazione da voce a testo e documenti in braille, nonché attraverso altri metodi di comunicazione aumentativi e alternativi e l'accessibilità fisica dei loro edifici; riconosce le difficoltà nel fornire sottotitoli per tutte le trasmissioni in diretta streaming e i video delle riunioni; chiede, tuttavia, che le istituzioni continuino a monitorare gli sviluppi tecnologici in questo settore al fine di migliorare in futuro l'accessibilità;

98.

consiglia alle istituzioni europee di dare la priorità all'interpretazione da e verso la/le lingua/e dei segni nazionale/i piuttosto che la lingua dei segni internazionale, conformemente alla politica dell'UE in materia di multilinguismo;

99.

esorta gli Stati membri a garantire che le elezioni del Parlamento europeo siano accessibili e includano coloro che vivono in istituti e/o coloro che sono sotto curatela;

100.

riconosce la mancanza di processi elettorali accessibili e inclusivi per le persone con disabilità, in particolare per le persone con disabilità mentali/intellettive, a livello sia di UE che di Stati membri; sollecita il Parlamento europeo a garantire che i propri materiali informativi riguardanti le elezioni europee siano pienamente accessibili;

101.

invita le scuole, gli asili e i doposcuola europei a fornire un'istruzione di qualità, inclusiva e conforme alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità a tutti i figli del personale dell'UE, anche a coloro che presentano esigenze di assistenza complesse o di livello elevato;

102.

invita l'UE ad agevolare la fornitura di sistemazioni ragionevoli e altre forme di sostegno all'occupazione, come il lavoro agile per i dipendenti, anche per gli assistenti parlamentari accreditati con disabilità nelle istituzioni dell'UE;

103.

invita la Commissione a rivedere la regolamentazione comune, le disposizioni di attuazione, l'ambito di applicazione, la rappresentazione della disabilità, l'accessibilità e le pratiche del regime comune di assicurazione malattia al fine di allinearli con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

104.

sollecita tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a creare punti di contatto e sottolinea la necessità di un meccanismo di coordinamento interistituzionale orizzontale tra tutte le direzioni generali e le istituzioni dell'UE; chiede che le disposizioni necessarie per conseguire tale aspetto rientrino in una strategia per l'attuazione della CRPD;

105.

sollecita le istituzioni ad adottare politiche globali di assunzione, trattenimento in servizio e promozione, comprese misure positive temporanee, al fine di aumentare attivamente e in modo sostanziale il numero di funzionari, lavoratori e tirocinanti con disabilità, comprese le disabilità psicosociali e intellettive, in linea con l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE;

106.

ricorda il ruolo dell'intergruppo «Disabilità» del Parlamento europeo ai fini dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite, in quanto piattaforma che riunisce i parlamentari europei e nazionali e i rappresentanti delle organizzazioni e della società civile, sia a livello nazionale che locale; osserva che l'intergruppo costituisce un consesso privilegiato in cui incoraggiare le discussioni e i dibattiti per garantire l'attuazione della strategia;

107.

invita le istituzioni europee a consultare a fondo e coinvolgere di fatto il personale e i deputati con disabilità nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di regolamentazioni, politiche e prassi interne, compresi gli statuti del personale e le disposizioni in materia di sistemazioni ragionevoli e accessibilità;

Discrepanze della relazione sui progressi compiuti rispetto alle osservazioni conclusive

108.

esprime rammarico per il fatto che i siti web delle istituzioni dell'UE non rispettino le norme di accessibilità di livello AAA; invita le istituzioni ad adeguarsi quanto prima possibile;

109.

deplora che la normativa dell'Ue e degli Stati membri in materia di trasporti non sia ancora pienamente attuata a livello nazionale; raccomanda, a tal fine, l'istituzione di organismi nazionali di esecuzione in ciascuno Stato membro;

110.

prende atto dei progressi compiuti nell'ambito dell'accessibilità dei servizi ferroviari; chiede lo stesso livello di norme sull'accessibilità per tutti gli altri modi di trasporto, compresi i viaggi aerei, al fine di risolvere i conflitti tra sicurezza e accessibilità;

111.

osserva che la direttiva orizzontale sulla parità di trattamento non viene affrontata nella relazione della Commissione sui progressi compiuti;

112.

deplora che siano stati compiuti progressi limitati in relazione alla ratifica del protocollo facoltativo alla UNCRPD da parte dell'Unione europea;

113.

osserva che ad oggi la Commissione non ha intrapreso un riesame trasversale e completo della sua legislazione al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della UNCRPD;

114.

accoglie con favore l'elenco aggiornato degli strumenti, che comprende gli strumenti adottati recentemente, ma deplora che la dichiarazione sulle competenze non sia stata riveduta e che l'elenco degli strumenti non includa gli strumenti che non si riferiscono esplicitamente alle persone con disabilità, pur interessando comunque queste ultime;

115.

si rammarica che la Commissione non abbia compiuto progressi nell'integrare i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità in tutte le sue politiche e i suoi programmi sulla parità di genere, e nell'includere una prospettiva di genere nelle sue strategie sulla disabilità;

116.

si compiace che l'UE abbia firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e chiede al Consiglio di ratificarla rapidamente;

117.

si rammarica che le attuali politiche europee sui diritti del minore non includano a sufficienza una strategia completa basata sui diritti per i bambini e le bambine con disabilità o salvaguardie volte a tutelarne i diritti; deplora altresì che le strategie sulla disabilità non contemplino e integrino a sufficienza i diritti dei bambini e delle bambine con disabilità; invita la Commissione, in conformità dell'UNCRPD e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), a prestare particolare attenzione ai minori con disabilità; sottolinea, in particolare, la necessità di modelli di riferimento per le donne e le ragazze con disabilità;

118.

osserva che l'UE non ha organizzato un'esauriente campagna di sensibilizzazione riguardo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e alla lotta contro i pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità;

Verso una strategia sulla disabilità 2030 globale ed efficace

Questioni orizzontali

119.

invita la Commissione a garantire che la futura strategia sulla disabilità miri alla piena attuazione della CRPD in tutti gli ambiti della politica dell'UE e a integrare l'accessibilità, la partecipazione, la non discriminazione e l'uguaglianza, contemplando tutti gli articoli della CRPD e prevedendo un bilancio adeguato, un lasso di tempo per l'attuazione e un meccanismo di monitoraggio, conservando nel contempo lo stesso valore giuridico della strategia attuale; è consapevole del fatto che la strategia può essere coronata da successo solo se sono coinvolte tutte le parti interessate, compresa la società civile;

120.

sottolinea che la strategia 2020-2030 dovrebbe basarsi su un riesame trasversale e completo di tutte le normative e le politiche dell'UE al fine di garantire la piena armonizzazione con le disposizioni della UNCRPD e dovrebbe comprendere una dichiarazione riveduta delle competenze;

121.

invita la Commissione a incoraggiare misure relative all'efficace reintegrazione e riabilitazione, onde ridurre o eliminare gli effetti di una malattia o di una disabilità fisica, mentale o emotiva sulla capacità di guadagno di una persona;

122.

raccomanda alla Commissione di provvedere affinché qualsiasi strategia futura e il relativo processo di consultazione siano trasparenti, comprensibili, pienamente accessibili e contengano indicatori chiari e parametri di riferimento;

123.

osserva che l'insieme di indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE non tiene conto delle persone con disabilità per quanto riguarda l'obiettivo 4 (istruzione), l'obiettivo 5 (parità di genere) e l'obiettivo 8 (lavoro dignitoso e crescita economica); chiede che la futura strategia utilizzi gli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile globali per monitorare l'attuazione delle principali misure e politiche dell'UE nell'ambito dell'occupazione;

124.

sottolinea l'importanza di garantire che la futura strategia sulla disabilità sia coerente con altre iniziative e strategie dell'UE, al fine di favorire l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, in particolare delle donne;

125.

raccomanda che la strategia post-2020 includa gli appalti pubblici e la standardizzazione quali temi orizzontali, al fine di migliorare l'occupabilità delle persone con disabilità e favorire la raccolta e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri;

126.

sollecita la Commissione a garantire che i progetti finanziati dall'UE siano conformi all'approccio ai diritti umani della UNCRPD senza finanziare progetti che determinerebbero risultati che non sono accessibili, che escludono le persone con disabilità o che non rispettano le norme in materia di accessibilità;

127.

invita la Commissione a proporre uno strumento di valutazione dell'accessibilità che preveda un monitoraggio continuo, indicatori specifici e obiettivi concreti;

128.

invita l'UE e gli Stati membri, in seguito alla ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE, ad adottare misure specifiche intese a far fronte alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità; esorta la Commissione a elaborare una strategia europea globale per la lotta alla violenza contro le donne, prestando particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità;

129.

riconosce che le donne con disabilità, in particolare disabilità intellettive, sono più vulnerabili di fronte alla violenza di genere, alle molestie sessuali e ad altre forme di abuso; riconosce altresì che, in ragione della posizione di dipendenza in cui si trovano, esse potrebbero non essere in grado di identificare o denunciare gli abusi; evidenzia la necessità di favorire maggiormente l'attuazione della strategia europea sulla disabilità, che prevede l'adozione di misure preventive volte a evitare qualsiasi forma di abuso, nonché di fornire alle vittime di violenza un sostegno di qualità, accessibile e concepito su misura;

130.

invita l'UE a integrare la strategia europea sulla disabilità in tutta la legislazione dell'UE e nel processo del semestre dell'UE; chiede, in tale contesto, un autentico dialogo strutturato fra l'UE e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ai fini dell'elaborazione della strategia post-2020;

131.

raccomanda che la futura strategia tenga conto del ruolo essenziale dei servizi di sostegno per l'esercizio dei diritti umani da parte delle persone con disabilità;

132.

raccomanda che la futura strategia includa le questioni relative alla formazione del personale, che sono fondamentali se si intende fornire sostegno in conformità dei principi sanciti dalla UNCRPD;

Ulteriori ambiti d'azione

133.

esorta a integrare in tutti gli ambiti di una strategia futura la parità, il genere e la non discriminazione, anche ad esempio per quanto concerne le persone LGBTQI con disabilità che sono esposte a discriminazioni multiple; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne e corsi di formazione per sensibilizzare in merito alla UNCRPD e alla necessità di rispettare la diversità in modo da combattere la discriminazione, la stigmatizzazione e i pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità, delle persone con disabilità psicosociali, disabilità all'apprendimento o affette da autismo;

134.

evidenzia che sono necessari maggiori sforzi per superare gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità nei mezzi di informazione al fine di cambiare le norme sociali predominanti che ne prevedono l'esclusione; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in iniziative pubbliche di sensibilizzazione per garantire la rappresentazione delle persone con disabilità come cittadini uguali agli altri al fine di contrastare gli stereotipi sulla disabilità;

135.

richiama l'attenzione sull'intersezione di genere e disabilità, soprattutto per quanto riguarda il consenso informato all'uso dei contraccettivi, la sterilizzazione forzata e l'accesso ai diritti riproduttivi; invita gli Stati membri a prendere in considerazione la necessità di valutare la loro legislazione in materia;

136.

esorta l'UE a integrare i diritti dei minori con disabilità in tutti gli ambiti della futura strategia;

137.

riconosce che la capacità giuridica costituisce uno dei prerequisiti per il godimento dei diritti umani, compreso il diritto di voto, e che l'obiettivo di ogni nuova strategia deve essere quello di non negarla a nessuno sulla base della disabilità in tutti gli ambiti della vita; sottolinea, a tal fine, che l'UE dovrebbe adottare misure appropriate per garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati e dalla legislazione dell'Unione europea, come il diritto di accesso alla giustizia, ai beni e ai servizi, compresi i servizi bancari, all'occupazione e all'assistenza sanitaria, nonché il diritto di voto alle elezioni europee e i diritti dei consumatori, conformemente alla Convenzione; incoraggia altresì l'adozione di misure non coercitive e il ricorso a procedure decisionali assistite in conformità della UNCRPD;

138.

esorta con forza la Commissione a includere nella nuova strategia ogni misura possibile per garantire la libertà e la sicurezza di tutte le persone affette da qualsiasi tipo di disabilità, conformemente a quanto disposto dal comitato UNCRPD;

139.

esorta con forza la Commissione a preservare il principio di partenariato nelle future regolamentazioni sul finanziamento e a garantire che venga pienamente rispettato;

140.

invita la Commissione a promuovere il coinvolgimento strutturale delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative in tutti i processi decisionali, sia a livello nazionale che a livello di UE, e a finanziare il consolidamento delle capacità delle organizzazioni delle persone con disabilità, per consentire alle persone con disabilità di partecipare in modo strutturale a tutte le decisioni che le riguardano; invita gli Stati membri a continuare ad attuare iniziative di formazione in merito alla UNCRPD, al fine di garantire che le persone con disabilità siano consapevoli dei propri diritti e in modo da poter prevenire la discriminazione;

141.

ricorda che il comitato UNCRPD ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione precaria delle persone con disabilità nel contesto dell'attuale crisi migratoria nell'UE; esorta con forza la Commissione a integrare la disabilità nelle sue politiche concernenti la migrazione e i rifugiati e a garantire che tutti i finanziamenti dell'UE volti ad affrontare tale crisi umanitaria siano inclusivi in materia di disabilità;

142.

esorta vivamente gli Stati membri a disaggregare i dati in funzione dei tipi di disabilità e a lavorare in stretta collaborazione con Eurostat per raccogliere dati comparabili sulla disabilità in diversi settori, che comprendano le persone che vivono in istituti, mettendo in relazione nel contempo la strategia sulla disabilità con il processo di conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

143.

sottolinea la necessità di indicatori quantitativi e qualitativi misurabili e comparabili, anche in merito all'accessibilità, all'uguaglianza, all'occupazione, alla protezione sociale, alla salute, agli esiti scolastici e al numero di studenti coinvolti nell'istruzione inclusiva, al fine di valutare l'attuazione della UNCRPD da parte dell'UE e degli Stati membri, ed esorta con forza a raccogliere dati per contribuire all'applicazione di tali indicatori;

144.

esorta l'UE a elaborare un sistema di indicatori basato sui diritti umani in collaborazione con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, nonché un sistema di raccolta di dati circostanziati e comparabili, con dati disaggregati per genere, età, popolazione rurale o urbana e tipo di disabilità;

145.

riconosce che le persone con disabilità intellettive sono particolarmente vulnerabili alla discriminazione e all'abuso e sono spesso collocate in istituti, senza alcun accesso all'istruzione e senza alcuna possibilità di autodeterminazione;

146.

esorta fermamente la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure supplementari per raggiungere i soggetti più vulnerabili, come i senzatetto con disabilità;

147.

sottolinea che occorre un monitoraggio continuo dell'attuazione della UNCRPD, in linea con il rispettivo articolo 33 e in consultazione con le organizzazioni attive nell'ambito della disabilità;

148.

invita la Commissione a garantire che l'attività del gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza e relativa al miglioramento della registrazione e della raccolta dei reati motivati dall'odio, tenga pienamente conto dei reati generati dall'odio nei confronti delle persone con disabilità;

149.

sollecita tutti gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie e umane sufficienti e costanti a favore delle strutture di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della UNCRPD affinché svolgano le loro funzioni in modo indipendente;

150.

sollecita la Commissione a fornire risorse adeguate al quadro di monitoraggio dell'UE affinché esso possa espletare le proprie funzioni in maniera indipendente e adeguata;

151.

ricorda che la commissione per le petizioni (PETI) riceve ogni anno un numero notevole di petizioni riguardanti le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità in tutta l'UE nelle attività quotidiane in relazione agli otto settori di intervento principali individuati nella strategia europea sulla disabilità e ad altre tematiche legate all'accessibilità, quali l'accesso all'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, all'istruzione e alla formazione, al mercato del lavoro, all'ambiente costruito e ai trasporti, ai beni e servizi, all'informazione e alla comunicazione nonché alla partecipazione alla vita politica, pubblica e culturale;

152.

invita tutti gli Stati membri a ratificare l'UNCRPD e a sottoscrivere il protocollo facoltativo;

153.

evidenzia il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni attraverso la procedura di petizione (insieme al Mediatore europeo, nominato per tutelare i cittadini in caso di cattiva amministrazione) nell'ambito del quadro dell'UE per l'UNCRPD, che consente al firmatario di denunciare una violazione dei suoi diritti da parte delle autorità europee, nazionali e locali; sottolinea che le petizioni ricevute dalla commissione illustrano la necessità di adottare un approccio efficace, orizzontale, non discriminatorio e orientato ai diritti umani per le politiche in materia di disabilità; sottolinea il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ai fini del rafforzamento dei diritti fondamentali delle persone con disabilità nell'UE e del sostegno all'attuazione dell'UNCRPD da parte dell'UE;

154.

sottolinea che la maggior parte delle petizioni presentate dai cittadini europei riguarda le difficoltà riscontrate nelle procedure di domanda e nell'ottenere il riconoscimento dei loro diritti nonché i ritardi nei pagamenti delle pensioni di invalidità da parte delle amministrazioni competenti; sottolinea che l'attuazione della strategia europea sulla disabilità e del suo ambito di intervento relativo alla protezione sociale dovrebbe prestare particolare attenzione a tali problematiche, a norma dell'articolo 28 dell'UNCRPD concernente un tenore di vita adeguato e la protezione sociale;

o

o o

155.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  UNCRPD/C/EU/CO/1.

(3)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(4)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0485.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0360.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0318.

(8)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 41.

(9)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

(10)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(11)  Nel contesto della presente risoluzione, il concetto di «cittadino» va inteso ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ovvero che tutte le persone con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani.

(12)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 aprile 2013, HK Danmark, cause riunite C-335/11 e C-337/11, ECLI:EU:C:2013:222, paragrafi 29-30; Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2014, Z, C-363/12, ECLI:EU:C:2014:159, paragrafo 73; Sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2014, Glatzel, C-356/12, , ECLI:EU:C:2014:350, paragrafo 68.

(13)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(15)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(16)  Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).

(17)  Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38).

(18)  Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).

(19)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(20)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

(21)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 15 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/130


P8_TA(2017)0440

Partenariato orientale: vertice di novembre 2017

Raccomandazione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (2017/2130(INI))

(2018/C 356/18)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3 e 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'avvio del partenariato orientale a Praga, il 7 maggio 2009, quale impegno comune dell'UE e dei suoi partner orientali: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina,

viste le dichiarazioni congiunte del vertice sul partenariato orientale tenutosi a Varsavia nel 2011, del vertice di Vilnius del 2013 e del vertice di Riga del 2015,

vista la dichiarazione dei leader di 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea, adottata il 25 marzo 2017 a Roma,

viste le raccomandazioni e le attività dell'Assemblea parlamentare Euronest, del forum della società civile del partenariato orientale, del Comitato delle regioni e della Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (CORLEAP),

viste le comunicazioni sulla politica europea di vicinato (PEV) della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in particolare la relazione del 2017 sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato (JOIN(2017)0018) e il documento di lavoro riveduto del 2017 «Eastern Partnership — 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Partenariato orientale — 20 obiettivi definiti per il 2020: concentrarsi sulle priorità fondamentali e sui risultati tangibili) (SWD(2017)0300), nonché la comunicazione del 2016 relativa a «Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea»,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla PEV e sul partenariato orientale,

viste la sua raccomandazione del 5 luglio 2017 al Consiglio concernente la 72a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1), le sue risoluzioni, in particolare quelle del 15 giugno 2017 (2) sul caso di Afgan Mukhtarli e la situazione dei media in Azerbaigian, del 6 aprile 2017 (3) e del 24 novembre 2016 (4) sulla situazione in Bielorussia, del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 (5), del 13 dicembre 2016 sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale (6), del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (7) e quella del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (8),

vista la dichiarazione congiunta dei parlamenti della Georgia, della Moldova e dell'Ucraina, del 3 luglio 2017,

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0308/2017),

A.

considerando che il partenariato orientale si fonda su un impegno condiviso tra Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina e l'Unione europea volto ad approfondire le loro relazioni e a rispettare il diritto internazionale e i valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali e l'uguaglianza di genere, nonché l'economia sociale di mercato, lo sviluppo sostenibile e il buon governo;

B.

considerando che il partenariato orientale persegue gli obiettivi comuni di promuovere la stabilità, il rafforzamento della fiducia e la cooperazione, sostenere le riforme democratiche, le relazioni di buon vicinato, la risoluzione pacifica dei conflitti e la cooperazione regionale, migliorare i contatti interpersonali e stimolare il commercio, al fine di incrementare il dialogo e l'associazione a livello politico e la cooperazione e l'integrazione a livello economico;

C.

considerando che, attraverso la sua strategia globale e la PEV riveduta, l'UE mira ad avvicinare i suoi partner tramite forme accelerate di associazione politica e integrazione economica con l'Unione, cercando nel contempo di promuovere la stabilizzazione politica, la resilienza delle società e la prosperità economica nel suo vicinato e offrendo opportunità di relazioni politiche ed economiche privilegiate in linea col livello di ambizione di ciascun paese partner;

D.

considerando che, poiché l'UE considera la cooperazione un valore in sé ed è fermamente convinta che porti a situazioni vantaggiose per tutte le parti coinvolte, essa ha assunto l'impegno di continuare a lavorare con tutti i paesi del partenariato orientale, purché non siano messi in dubbio o compromessi i valori fondamentali europei;

E.

considerando che l'UE e i suoi partner devono adattare le risorse e gli strumenti agli impegni assunti e che i partner devono incentrarsi maggiormente sull'attuazione degli accordi esistenti;

F.

considerando che i partecipanti al vertice di Riga del 2015 hanno sollecitato a compiere progressi entro il vertice successivo nei settori 1) del rafforzamento delle istituzioni e del buon governo, 2) della mobilità e dei contatti interpersonali, 3) dello sviluppo economico e delle opportunità di mercato e 4) della connettività, dell'efficienza energetica, dell'ambiente e del cambiamento climatico;

G.

considerando che sono stati compiuti progressi significativi dall'ultimo vertice, in particolare con la conclusione e l'entrata in vigore di tre accordi di associazione (AA) che comprendono una zona di libero scambio globale e approfondita con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, nonché di regimi di esenzione dal visto con la Georgia e l'Ucraina a partire dal 2017 (e con la Moldova dal 2014), con la conclusione dei negoziati su un accordo di partenariato globale e rafforzato con l'Armenia (un esempio di come sia possibile contemporaneamente aderire all'Unione economica eurasiatica e partecipare alla strategia di prossimità dell'UE), con l'avvio di negoziati su un nuovo accordo globale con l'Azerbaigian e l'adozione di importanti riforme in alcuni di questi paesi con il sostegno politico, tecnico e finanziario dell'Unione europea, nonché con il proseguimento della politica di «impegno critico» con la Bielorussia;

H.

considerando che dall'avvio del partenariato orientale a Praga alcuni membri fondatori hanno risentito di un peggioramento generale della situazione dei diritti umani e di un'inversione delle tendenze alla democratizzazione; che una delle principali sfide consisterà nell'agevolare la transizione in corso verso democrazie inclusive, responsabili, stabili e funzionanti;

I.

considerando che l'aumento della mobilità e il miglioramento dei contatti interpersonali tra i paesi partner e l'UE rimangono uno strumento indispensabile per la promozione dei valori europei;

J.

considerando che un nuovo piano di lavoro strategico proposto dalla Commissione e dal SEAE, che coniuga la cooperazione bilaterale e quella regionale, è volto a guidare il lavoro futuro dell'UE e dei sei paesi partner incentrandosi su venti obiettivi definiti per il 2020;

K.

considerando che l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dei partner orientali dell'UE continuano a essere minacciate da conflitti regionali irrisolti, ivi compresi alcuni conflitti avviati e ancora attivamente sostenuti dalla Federazione russa in contrasto con suoi impegni internazionali a mantenere l'ordine giuridico internazionale; che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella risoluzione pacifica di tutti i conflitti in corso nel suo vicinato; che l'aggressione russa contro l'Ucraina, l'annessione della penisola di Crimea e la continua occupazione di due regioni georgiane, nonché le minacce ibride russe tra cui attività di destabilizzazione e propaganda, minacciano la sicurezza europea nel complesso;

L.

considerando che la politica del partenariato orientale è basata sul diritto sovrano di ciascun partner di scegliere il livello di ambizione da perseguire nelle sue relazioni con l'UE; che i partner alla ricerca di relazioni più strette con l'UE dovrebbero poter contare su un sostegno e un'assistenza maggiori per conseguire gli obiettivi reciprocamente fissati, purché mantengano gli impegni di riforma già assunti, in linea con il principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno);

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna:

Sul futuro del partenariato orientale

a)

di garantire che il vertice di novembre 2017 sarà lungimirante e in grado di infondere nuovo dinamismo e stabilire una chiara visione politica per il futuro del partenariato orientale quale politica a lungo termine; di garantire che i risultati del vertice costituiscano, in via prioritaria, la base per sostenere i valori fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, del buon governo, dei diritti civili, della non discriminazione e dell'uguaglianza di genere, sui quali si fonda il partenariato orientale, sottolineando che tali valori sono al centro degli AA e riconoscendo l'impegno dei partner coinvolti nell'attuazione e promozione di tali valori;

b)

di tenere fede alle grandi aspettative dei cittadini in tutti i paesi partner per quanto riguarda l'eliminazione della corruzione, la lotta contro la criminalità organizzata e il rafforzamento dello Stato di diritto e del buon governo; di puntare, pertanto, a un rinnovato impegno da parte dei partner ad adottare e ad attuare pienamente riforme relative al sistema giudiziario, alla pubblica amministrazione e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, sulla base di tabelle di marcia adeguate con obiettivi e scadenze chiaramente definiti;

c)

di rafforzare la società civile nei paesi partner e il suo ruolo vitale all'interno del partenariato orientale sia come attore indispensabile nel processo di consolidamento della democrazia sia come piattaforma per la cooperazione regionale, opponendosi senza compromessi a qualsiasi normativa o misura intesa a limitarne le legittime attività e promuovendo una sua maggiore partecipazione all'elaborazione, all'esame e al controllo dell'attuazione delle riforme relative al partenariato nonché promuovendo la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni pubbliche;

d)

di incoraggiare riforme elettorali in grado di garantire che i quadri giuridici siano in linea con le norme internazionali, le raccomandazioni delle missioni di osservazione internazionali guidate dall'OSCE e i pareri della commissione di Venezia e che siano oggetto di un processo trasparente, di ampie consultazioni, e, per quanto possibile, del consenso dell'opposizione e della società civile, al fine di migliorare il quadro elettorale senza favoritismi nei confronti dei partiti al potere; di garantire la rigorosa applicazione, da parte dell'UE, delle condizionalità esistenti relative alle riforme elettorali;

e)

di garantire che i risultati del vertice di novembre 2017 valutino gli obiettivi già conseguiti, sottolineino la necessità di continuare a onorare tutti gli impegni già assunti e forniscano nuovi impulsi per il futuro del partenariato orientale, compreso il conseguimento di risultati tangibili per i cittadini, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la riduzione delle disparità socioeconomiche, i trasporti, la connettività, l'indipendenza energetica, la mobilità e l'istruzione, tenendo presente che un nuovo piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) è uno strumento importante in tale ambito;

f)

di adoperarsi per contrastare la disoccupazione, in particolare quella giovanile, anche con un pacchetto di misure di sostegno ai giovani come il programma EU4Youth, e per sviluppare le competenze adattate all'evolversi delle esigenze nel mercato del lavoro, anche attraverso l'istruzione e la formazione professionale, la promozione dell'imprenditorialità e delle industrie locali, il supporto dell'agricoltura sostenibile, lo sviluppo del turismo e dell'economia digitale e il potenziamento delle infrastrutture sociali, dei settori dei servizi pubblici e privati, compresi gli ambiti della sanità e dell'assistenza;

g)

di promuovere e sostenere attivamente l'attuazione di politiche antidiscriminazione in tutti i settori della società; di garantire l'uguaglianza di genere nelle politiche pubbliche e il sostegno all'occupabilità e all'imprenditorialità delle donne, continuando a garantire tali politiche anche oltre l'obiettivo del 2020;

h)

di impegnarsi a collaborare per una maggiore mobilità tra l'UE e i paesi partner; di sostenere la Moldova, la Georgia e l'Ucraina nell'attuazione degli accordi sulla liberalizzazione dei visti e di garantire che in futuro non siano attivati meccanismi di sospensione, in particolare attraverso la stretta collaborazione tra i servizi di polizia e doganali nella lotta contro le minacce alla sicurezza, la criminalità e il superamento del soggiorno autorizzato; di avviare un dialogo in materia di visti con l'Armenia, di incoraggiare i progressi dell'Azerbaigian nell'attuazione degli accordi di riammissione e di facilitazione dei visti in preparazione dell'avvio di un futuro dialogo sui visti, e di concludere i negoziati sugli accordi di riammissione e di facilitazione dei visti con la Bielorussia a beneficio dei suoi cittadini, laddove tali paesi dovessero conseguire progressi significativi in materia di valori fondamentali e soddisfare le specifiche condizioni definite dai piani d'azione sulla liberalizzazione dei visti;

i)

di migliorare ulteriormente le opportunità di stretta cooperazione nei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, in particolare attraverso l'agevolazione della partecipazione a programmi come Erasmus+, Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione e EU4Innovation, nonché la fornitura di garanzie sui prestiti da parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti nell'ambito del suo programma InnovFin; di fornire sostegno per riformare l'istruzione e colmare il divario in materia di ricerca e innovazione;

j)

di assicurare che i risultati del vertice di novembre 2017 conferiscano, inoltre, un rinnovato impulso per rafforzare la crescita economica sostenibile, la modernizzazione dei settori esistenti, le opportunità di commercio e investimento, comprese quelle intra-regionali di cooperazione transfrontaliera, con particolare riguardo per l'imprenditorialità e per le piccole e medie imprese (PME);

k)

di invocare la ricalibratura del sostegno dell'UE alle agende di associazione e alle relative riforme strutturali, in particolare quelle che consentono un miglioramento nella competitività, un contesto imprenditoriale più favorevole e un adeguato accesso alle risorse di finanziamento, anche attraverso l'iniziativa EU4Business; di monitorare da vicino l'attuazione delle zone di libero scambio globali e approfondite onde evitare il dumping sociale e ambientale; di concepire un'assistenza mirata per le PMI onde assisterle a sfruttare pienamente il potenziale della zona di libero scambio globale e approfondita; di promuovere e sostenere una reale riforma del sistema economico intesa a eliminare progressivamente i monopoli e limitare il ruolo degli oligarchi attraverso l'introduzione di opportune normative, nonché una profonda riforma del settore bancario e finanziario volta a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale;

l)

di sostenere lo sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasporto e di connettività, anche con un piano d'investimento ambizioso per la rete essenziale TEN-T, nonché di promuovere il commercio intra-regionale; di sostenere progetti infrastrutturali che forniscano nuove opportunità di commercio e aumentino la comunicazione e gli scambi tra l'UE e i paesi partner, nonché tra gli stessi partner;

m)

di migliorare l'indipendenza e l'efficienza energetica attraverso investimenti specifici e la diversificazione delle fonti di energia, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, attraverso una cooperazione rafforzata in tutte le aree prioritarie dell'Unione dell'energia europea e una più stretta integrazione dei mercati dell'energia dei partner con il mercato dell'energia europeo, con un'attenzione particolare all'interconnettività e alle infrastrutture; di garantire che le sezioni onshore e offshore di una nuova infrastruttura di oleodotti all'interno della regione, compreso il gasdotto Nord Stream 2, siano pienamente in linea con la normativa UE e la strategia dell'Unione dell'energia e non compromettano la sicurezza regionale nel settore dell'energia; di collaborare con i partner orientali per sostenere le famiglie più colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia;

n)

di garantire il pieno rispetto degli accordi e degli obblighi internazionali in materia di sicurezza nucleare e di protezione ambientale; di intensificare gli sforzi verso la realizzazione degli impegni in materia di cambiamenti climatici, anche mediante campagne di sensibilizzazione e l'eliminazione progressiva e sostenibile delle centrali elettriche obsolete in Armenia e in Ucraina; di seguire attentamente lo sviluppo di nuovi progetti come la centrale nucleare di Ostrovets, in Bielorussia;

o)

di garantire che i risultati del vertice di novembre 2017 affrontino altresì i conflitti e le minacce alla sicurezza che hanno un impatto sull'indipendenza, sulla sovranità, sull'integrità territoriale, sui diritti umani fondamentali e sulla stabilità e lo sviluppo politici, sociali ed economici dei partner e della regione nel suo insieme;

p)

di impegnarsi a sostenere l'unità d'azione tra gli Stati membri dell'UE nel mantenere una pressione collettiva sulla Russia, la cui presenza militare nella regione è cresciuta negli ultimi anni, in particolare attraverso misure restrittive mirate e rafforzate, a risolvere i conflitti nell'Ucraina orientale attraverso l'effettiva e piena attuazione degli accordi di Minsk e il mantenimento della missione di monitoraggio dell'OSCE, a risolvere il conflitto tra Russia e Georgia attraverso i risultati tangibili delle discussioni internazionali di Ginevra e la piena attuazione da parte della Russia dell'accordo per il cessate il fuoco del 2008, a ristabilire la piena sovranità dell'Ucraina in Crimea, quella della Georgia nei suoi territori occupati dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud e quella della Moldova in Transnistria, a prestare adeguata attenzione alla pericolosa situazione ambientale nell'Ucraina orientale, a sostenere i suoi partner nel rafforzamento della loro resilienza e a porre fine alle ulteriori minacce di assassinii ordinati dallo Stato, guerre informatiche, disinformazione e altri tipi di destabilizzazione;

q)

di sottolineare che la partecipazione di un partner orientale a esercitazioni militari mirate all'UE e/o ad alcuni dei suoi partner, ad esempio l'esercitazione guidata dalla Russia «Zapad 2017» in Bielorussia, è inaccettabile; di garantire che un partner non si impegni più in tali attività in futuro;

r)

di chiedere l'immediata cessazione delle ostilità militari tra le forze armene e azere, che costano inutilmente la vita a civili e soldati e ostacolano lo sviluppo socioeconomico; di riconfermare il sostegno agli sforzi dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE verso la risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh e ai loro principi fondamentali del 2009, tra cui l'integrità territoriale, l'autodeterminazione e il non ricorso alla forza; di chiedere all'Armenia e all'Azerbaigian di riaprire i negoziati in buona fede al fine di applicare tali principi per la risoluzione del conflitto che non può essere risolto ricorrendo alla forza militare; di invitare i governi dell'Armenia e dell'Azerbaigian a tenere colloqui ad alto livello e ad impegnarsi per l'attuazione di misure volte a un effettivo rafforzamento della fiducia e per il dialogo tra le società civili dei due paesi; di subordinare la ratifica di nuovi accordi tra l'UE e ciascuna delle parti coinvolte a manifestazioni d'impegno significative e progressi sostanziali verso la risoluzione del conflitto, per esempio mantenendo il cessate il fuoco e attuando i principi fondamentali del 2009;

s)

di chiedere il sostegno continuo all'operato delle missioni dell'UE e dell'OSCE in Georgia, Moldova e Ucraina orientale quali operazioni fondamentali per assicurare la pace e la sicurezza, innanzitutto a beneficio della popolazione locale; di assicurare un'attuazione efficace del mandato di tali missioni e di esortare la Russia a garantirne il libero accesso; di prendere in considerazione la possibilità di sostenere lo spiegamento di una missione armata di polizia dell'OSCE nell'Ucraina orientale; di riflettere, congiuntamente ai paesi partner, sulla prospettiva di un ruolo rafforzato dell'UE nella risoluzione di questi conflitti, ivi compreso l'avvio di vere e proprie missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) ambiziose mirate al miglioramento della sicurezza e della stabilità;

t)

di invitare i paesi partner dell'UE a garantire la piena cooperazione con l'UE nell'affrontare sfide come la migrazione illegale, il terrorismo, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani, il contrabbando e il commercio illecito;

u)

di prendere in considerazione, nell'ambito della politica del partenariato orientale, un interessante modello «EaP+» a più lungo termine per i paesi associati che abbiano compiuto progressi sostanziali in termini di attuazione delle riforme concernenti gli accordi di associazione e le zone di libero scambio globali e approfondite, che possa infine portare all'adesione all'unione doganale, all'Unione dell'energia, all'Unione digitale e allo spazio Schengen, un migliore accesso al mercato interno dell'UE, l'integrazione nelle reti di trasporto dell'UE, i partenariati industriali, una maggiore partecipazione ad altri programmi e agenzie dell'Unione, un'ulteriore cooperazione nel settore della PSDC, nonché misure più immediate come ulteriori preferenze tariffarie unilaterali, un calendario concreto per l'abolizione delle tariffe di roaming tra i partner e l'Unione europea e lo sviluppo di una banda larga ad alta capacità; di aprire l'accesso al modello «EaP+» ad altri paesi del partenariato orientale quando saranno pronti per tali impegni rafforzati e avranno inoltre compiuto progressi significativi verso l'attuazione di riforme reciprocamente concordate;

v)

di considerare, per i paesi non associati, nuovi mezzi di sostegno alla società civile, alle imprese, alla comunità accademica e a quella dei media indipendenti nonché ai giovani, anche attraverso ulteriori finanziamenti e partenariati di mobilità;

w)

di assicurare che, in entrambi i casi, gli obiettivi comuni siano, ove necessario, a medio e lungo termine, incoraggiando alcuni dei paesi partner ad andare oltre la logica dei cicli elettorali verso visioni più strategiche;

Sull'attuazione del partenariato orientale

x)

di riaffermare il principio di differenziazione e che la portata e la profondità della cooperazione con l'UE sono determinate dalle ambizioni di quest'ultima e da quelle dei partner, nonché dal ritmo e dalla qualità delle riforme che devono essere valutate sulla base della loro piena ed efficace attuazione, in particolare il rispetto della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, del buon governo;

y)

di sottolineare che il partenariato orientale mira alla realizzazione delle condizioni necessarie alla stretta associazione politica e integrazione economica, compresa la partecipazione ai programmi dell'UE; di ribadire che gli AA con la Moldova, la Georgia e l'Ucraina non costituiscono l'obiettivo finale nelle loro relazioni con l'UE; di riconoscere, ancora una volta, le aspirazioni europee di tali paesi; di evidenziare che, ai sensi dell'articolo 49 del TUE e in linea con la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, qualsiasi Stato europeo può domandare di diventare membro dell'UE a condizione che aderisca ai criteri di Copenaghen e ai principi della democrazia, che rispetti le libertà fondamentali e i diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e che sostenga lo Stato di diritto; di esortare gli Stati membri, a tale riguardo, a trovare un accordo per una dichiarazione ambiziosa per il vertice del 2017, che stabilisca obiettivi a lungo termine pertinenti;

z)

di invitare la Georgia, la Moldova e l'Ucraina a focalizzarsi sulla piena attuazione delle agende di associazione per accedere a tutte le opportunità disponibili attraverso gli AA, prendendo parte anche alle discussioni comuni in materia di progresso, opportunità e sfide in relazione alle riforme concernenti gli accordi di associazione e le zone di libero scambio globali e approfondite; di ribadire l'importanza dell'effettiva attuazione di tali riforme per la futura stabilità e lo sviluppo dei paesi e il benessere delle loro società; di ribadire che l'approfondimento delle relazioni nell'ambito del modello EaP+ nonché qualsiasi prospettiva di adesione all'UE richiede progressi sostanziali dal punto di vista dell'attuazione di tali riforme, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e il buon governo;

aa)

di assicurare sempre l'associazione di una rigida condizionalità ai livelli attuali e futuri di cooperazione e sostegno ai partner e il suo rispetto; di sottolineare che il sostegno finanziario dell'UE ai suoi partner sarà condizionato ad azioni concrete di riforma e alla relativa attuazione, e che l'approccio dell'UE basato sugli incentivi continuerà a favorire i partner maggiormente impegnati in riforme ambiziose; di prevedere l'erogazione delle sovvenzioni in più rate per consentire all'UE di rispondere meglio alle crisi impreviste o a una mancanza di riforme; di sottolineare, in particolare, che non saranno ratificati accordi globali con paesi che non rispettano i valori dell'Unione europea, soprattutto attraverso la mancata applicazione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché le molestie, l'intimidazione e la persecuzione dei difensori dei diritti umani, delle ONG e dei giornalisti; di sottolineare, inoltre, la necessità di soddisfare parametri chiari prima dell'avvio e della conclusione di qualsiasi nuovo dialogo sui regimi di esenzione dal visto; di ribadire che passi indietro rispetto ai risultati ottenuti precedentemente saranno causa della sistematica sospensione degli accordi, ivi compresi quelli in materia di regimi di esenzione dal visto e di finanziamenti dell'UE;

ab)

di sostenere la dimensione multilaterale del partenariato orientale come mezzo per migliorare il rafforzamento della fiducia multilaterale, in particolare nelle zone di conflitto, e creare opportunità di cooperazione regionale, anche attraverso piattaforme transnazionali della società civile, la cooperazione tra le autorità regionali e locali e i progetti transfrontalieri come i programmi volti a promuovere i contatti tra le persone concernenti il dialogo interculturale e le generazioni più giovani quali fattori di cambiamento;

ac)

di sottolineare l'importanza di comunicare le politiche relative al partenariato orientale in modo coerente ed efficace, sia a livello interno che esterno, e di fornire attività di comunicazione su misura delle specifiche regioni, in particolare al fine di colmare il divario di conoscenze per quanto riguarda l'UE e i suoi rapporti con i partner; di riconoscere l'eccellente lavoro svolto finora dalla task force East StratCom e di sostenerne le attività con finanziamenti aggiuntivi; di affrontare la sfida di comunicare in modo migliore i benefici e gli obiettivi concreti del partenariato orientale, di combattere la disinformazione con informazioni di qualità basate sui fatti e accessibili in tutte le lingue dei paesi partner e garantire il pieno rispetto della libertà d'espressione;

ad)

di affermare che il sostegno dell'UE dovrebbe essere adattato conformemente al livello di ambizione condivisa in relazione alla cooperazione con ciascun partner, secondo il principio «maggiori progressi, maggiori aiuti» e «minori progressi, minori aiuti»; di chiedere, in particolare, che l'UE allinei gli strumenti di bilancio, quali lo strumento europeo di vicinato e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, ai compiti politici e alle strategie di attuazione, in particolare all'interno delle sue procedure di bilancio annuali e pluriennali;

ae)

di accogliere con favore le proposte della Commissione intese a fornire ai partner assistenza macrofinanziaria, insistendo nel contempo sulla necessità di associare a tali proposte una rigida ed effettiva condizionalità, in particolare per quanto riguarda il sostegno dello Stato di diritto (ivi incluso un sistema giudiziario indipendente e un sistema parlamentare multipartitico), la garanzia del buon governo (compresa la lotta efficace contro la corruzione) e la difesa dei diritti umani e della libertà dei media; di trasmettere al Parlamento e al Consiglio, con cadenza semestrale, una relazione scritta dettagliata sui progressi conseguiti in questi tre settori dai partner che beneficiano già di tale forma di assistenza; di chiedere alla Commissione di elaborare nuovi programmi di assistenza macrofinanziaria (AMF) per i paesi partner che hanno portato a termine con successo i programmi passati, di prevedere sistematicamente la condizionalità summenzionata nelle proposte future relative a tale assistenza e di garantirne la rigorosa applicazione, in particolare nel caso della Moldova;

af)

di chiedere alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ad altre istituzioni finanziarie multilaterali di adoperarsi per un'attuazione efficace del piano di investimenti per l'Europa e di un apposito meccanismo di sostegno per i paesi del partenariato orientale impegnati ad attuare gli AA; di richiedere la creazione di un fondo fiduciario per l'Ucraina, la Georgia e la Moldova fondato sulle migliori prassi di strumenti multi-donatori, sottolineando nel contempo che tale fondo fiduciario dovrebbe concentrarsi sugli investimenti privati e pubblici, in particolare quelli nelle infrastrutture sociali ed economiche e quelli volti a incrementare la capacità di assorbimento degli investimenti, nonché sul coordinamento delle istituzioni finanziarie internazionali e del sostegno dei donatori internazionali sul territorio; di considerare la possibilità di tenere una conferenza dei donatori per l'Ucraina a sostegno delle esigenze umanitarie causate dal conflitto nella parte orientale del paese e dall'annessione della Crimea; di garantire che l'utilizzo di tutti i fondi sia rigorosamente controllato per evitare eventuali abusi;

ag)

di ribadire il suo forte sostegno al contributo parlamentare alla politica del partenariato orientale e all'esame parlamentare della stessa, in particolare per quanto riguarda l'impatto della politica sulla vita dei cittadini; di rafforzare, a tale riguardo, il ruolo dell'Assemblea parlamentare Euronest nell'ambito della nuova architettura multilaterale del partenariato orientale, nonché delle commissioni parlamentari di associazione o di cooperazione all'interno dei consigli di associazione o di cooperazione; di accogliere con favore i programmi attualmente realizzati nell'ambito dell'approccio globale di sostegno alla democrazia; di invitare i parlamentari dei paesi partner a lavorare insieme al controllo dell'attuazione e allo scambio di migliori pratiche; di intensificare la partecipazione a tale processo del forum della società civile del partenariato orientale;

ah)

di prendere atto dell'impegno del Parlamento a una maggiore supervisione dell'attuazione degli accordi internazionali con i partner orientali e ad aumentare il proprio controllo del sostegno dell'UE fornito a tal fine; di rispondere all'invito rivolto dal Parlamento ai partner e alla Commissione a migliorare la trasparenza di tutti i beneficiari dei finanziamenti dell'UE; di chiedere alla Commissione e al SEAE di trasmettere al Parlamento e al Consiglio una relazione scritta dettagliata sull'attuazione di tali accordi con cadenza semestrale;

ai)

di prendere atto dell'impegno del Parlamento ad aumentare il suo controllo sui negoziati degli accordi internazionali futuri con i partner orientali; di chiedere al Consiglio di trasmettere senza indugio al Parlamento tutte le direttive di negoziato in linea con l'accordo interistituzionale pertinente (9); di accogliere con favore l'efficace cooperazione tra la Commissione e il SEAE da un lato e il Parlamento dall'altro, nella trasmissione delle informazioni su tali negoziati, ma anche di invitarli a fornire, senza indugio, i progetti dei testi negoziali e degli accordi siglati, in linea con l'accordo quadro pertinente (10);

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna e, per conoscenza, al rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai governi e parlamenti dei paesi del partenariato orientale.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0304.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0267.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0126.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0456.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2017)0089.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0487.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0018.

(8)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 110.

(9)  GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1.

(10)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 30 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/137


P8_TA(2017)0459

Richiesta di revoca dell'immunità di Ana Gomes

Decisione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ana Gomes (2017/2096(IMM))

(2018/C 356/19)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ana Gomes, trasmessa il 30 maggio 2017 dalla Rappresentanza Permanente del Portogallo presso l'Unione europea e firmata dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica portoghese nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura generale del tribunale distrettuale di Peso da Régua — distretto di Vila Reale (rif. NUIPC 430/16.6T9LSBP), e comunicata in Aula il 12 giugno 2017,

avendo ascoltato Ana Gomes, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 157, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica portoghese, e l'articolo 11 dello statuto dei deputati all'Assemblea della repubblica portoghese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0363/2017),

A.

considerando che un Pubblico ministero della Procura della Repubblica portoghese del distretto di Vila Real, Procura generale del tribunale distrettuale di Peso de Régua, ha avanzato la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ana Gomes in relazione a dichiarazioni rese dall'on. Gomes in un'intervista al quotidiano Diário de Noticias, pubblicata dallo stesso quotidiano su Internet il 29 aprile 2016; che la richiesta è stata inoltrata affinché possa essere aperto un procedimento penale a carico dell'on. Gomes e quest'ultima possa essere ascoltata nel contesto di tale procedimento;

B.

considerando che l'articolo riportava notizie su perquisizioni in relazione ai cantieri navali di Viana e che l'on. Gomes dichiarava, facendo riferimento a tali perquisizioni, che ciò «[è] un segno che qualcosa si sta muovendo in un caso di corruzione flagrante», essendo a suo dire avvenuta la vendita del traghetto Atlântida «per pochi spiccioli»;

C.

considerando che i fatti denunciati configurano, teoricamente, tre reati commessi dall'on. Gomes, ovvero i reati di offesa a organismo, servizio o persona giuridica, previsti e puniti ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 183, paragrafo 2, del codice penale, nei confronti di due parti civili, reato punito con la reclusione fino a due anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 120 giorni;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

E.

considerando che l'articolo 5 del regolamento del Parlamento europeo stabilisce che, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;

F.

considerando che la Corte di giustizia europea ha convenuto che una dichiarazione espressa da un deputato al di fuori del Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 quando esiste una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di funzioni del deputato stesso al Parlamento europeo, dando così rilevanza non al luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, ma alla natura e al contenuto della stessa;

G.

considerando che oggigiorno il dibattito politico si svolge sempre di più al di fuori delle aule del Parlamento, attraverso i mezzi di comunicazione che spaziano dai comunicati stampa, alle interviste, ai blog e a Internet;

H.

considerando che le dichiarazioni rilasciate nell'intervista in questione dall'on. Gomes sono state rese nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo, e in particolare nell'ambito delle attribuzioni derivanti dal suo ruolo di vicepresidente della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale;

I.

considerando che le affermazioni dell'on. Gomes sono direttamente collegate alle dichiarazioni da lei rilasciate nel corso del programma televisivo «TVI24 — Cara a Cara — Ana Gomes versus Carlos Abreu Amorim» diffuso il 29 novembre 2013, e per le quali il Parlamento europeo ha difeso la sua immunità (2);

J.

considerando che le dichiarazioni dell'on. Gomes rientrano quindi nel quadro della sua attività al Parlamento europeo;

1.

decide di non revocare l'immunità di Ana Gomes;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica portoghese e ad Ana Gomes.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ana Gomes (relatore: Heidi Hautala — commissione giuridica); decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ana Gomes (GU C 285 del 5.8.2016, pag. 19).


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 14 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/139


P8_TA(2017)0422

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia — EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 — C8-0322/2017 — 2017/2200(BUD))

(2018/C 356/20)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0496 — C8-0322/2017),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0346/2017),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;

C.

considerando che l’Italia ha presentato la domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG conformemente ai criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, in seguito a 1 646 esuberi presso Almaviva Contact SpA, operante nel settore economico classificato alla divisione 82 della NACE Revisione 2 (Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese) nella regione Lazio in Italia, di livello NUTS 2 (ITI4); che si prevede la partecipazione alle misure di 1 610 lavoratori in esubero;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che l’Italia ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 347 370 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (5 578 950 EUR);

2.

osserva che le autorità italiane hanno presentato la domanda il 9 maggio 2017 e che la Commissione, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive dall’Italia, ha ultimato la propria valutazione il 26 settembre 2017 e lo ha notificato al Parlamento lo stesso giorno;

3.

ricorda che la crisi economica ha esercitato una pressione notevole sul prezzo dei servizi di marketing e dell'assistenza agli acquirenti di beni e servizi, determinando una diminuzione del fatturato e della redditività dei fornitori di servizi; tenendo conto del fatto che il costo del lavoro è di gran lunga il costo di produzione più elevato nel settore dei call-center, rileva che le imprese hanno reagito a queste condizioni avverse con i trasferimenti, gli interventi sul costo del lavoro o le chiusure; deplora che tra il 2009 e il primo trimestre del 2014 un terzo di tutte le imprese italiane del settore abbia cessato l’attività;

4.

riconosce che gli attuali esuberi sono direttamente collegati a un calo delle entrate pari al 45 % registrato dal centro Almaviva di Roma tra il 2011 e il 2016; deplora che non sia stato possibile giungere ad un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) su un piano di allineamento del costo del lavoro di Almaviva-Roma ad altri centri di lavoro Almaviva in Italia, elemento che si sarebbe concretamente tradotto in una riduzione salariale, con conseguente chiusura del centro di Roma;

5.

rileva che i lavoratori del settore dei call-center dovrebbero essere più protetti, in particolare evitando di trasferire personale da un centro all'altro, intervento che viene utilizzato come una strategia specifica per ottenere licenziamenti di massa;

6.

riconosce che nell’economia regionale e locale si sta delineando una lenta ripresa, dopo le grandi difficoltà derivanti dalla crisi economica e finanziaria, e che gli esuberi di massa rischiano di bloccare o interrompere tale ripresa; sottolinea l'importanza fondamentale delle misure attive del mercato del lavoro, come quelle cofinanziate dal FEG, per evitare ciò;

7.

constata che il 79 % dei beneficiari interessati sono donne, per la maggior parte di età compresa tra i 30 e i 55 anni; deplora che non sia stato possibile individuare una soluzione praticabile per evitare il loro licenziamento, segnatamente dal momento che le donne in questa fascia di età hanno già meno probabilità di rimanere e di avanzare nel mercato del lavoro, a causa della difficoltà di trovare un equilibrio tra vita professionale e vita privata, in considerazione delle loro responsabilità in qualità di prestatori di assistenza informale, nonché della mancanza di pari opportunità nel luogo di lavoro;

8.

sottolinea che la formazione e altri servizi personalizzati dovrebbero tenere pienamente conto delle caratteristiche di questo gruppo di lavoratori, in particolare l'elevata percentuale di donne; accoglie con favore l'inclusione di un importo stimato di 680 000 EUR per il rimborso delle spese per l'assistenza di persone a carico;

9.

si compiace del fatto che le autorità italiane abbiano avviato l'erogazione di servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati il 6 aprile 2017, prima della domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

10.

osserva che l’Italia prevede otto tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: (i) orientamento individuale, (ii) assistenza nella ricerca di un impiego, (iii) formazione, riqualificazione e formazione professionale, (iv) assegno di ricollocazione, (v) sostegno all'imprenditorialità, (vi) contributo all'avvio di un'impresa, (vii) rimborso delle spese per l'assistenza a persone a carico e (viii) rimborso delle spese di mobilità; osserva che i costi delle misure di sostegno al reddito corrisponderanno al 17,4 % dei costi totali previsti per il pacchetto di misure personalizzate, ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

11.

accoglie con favore l'istituzione di un comitato costituito dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dalla Regione Lazio e dai sindacati per definire la strategia e gli interventi a sostegno degli ex lavoratori della società Almaviva e per elaborare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati;

12.

prende atto che l'utilizzo degli assegni di ricollocazione è nuovo, visto che è stato impiegato in un solo caso precedente; sottolinea l'importanza di una valutazione completa dell'efficacia di tali misure quando sarà trascorso un tempo sufficiente a consentire la disponibilità di dati;

13.

sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione, ma che saranno integrate da azioni finanziate solo dal FSE o da fondi nazionali;

14.

ricorda che l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sostenuto dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

15.

si compiace dell'impegno del governo italiano a definire un nuovo quadro giuridico per i lavoratori delle telecomunicazioni, al fine di evitare ulteriori casi come quello oggetto della domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

17.

invita la Commissione ad esortare le autorità nazionali a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a valere sul FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

18.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

19.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Italia — EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/2192.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/143


P8_TA(2017)0424

Tipologie territoriali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (COM(2016)0788 — C8-0516/2016 — 2016/0393(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0788),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0516/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0231/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 71.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 74.


P8_TC1-COD(2016)0393

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2391.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/144


P8_TA(2017)0425

Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM(2016)0082 — C8-0061/2016 — 2016/0050(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0082),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0061/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2016 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A8-0338/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 93.


P8_TC1-COD(2016)0050

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/2397.)


4.10.2018   

IT

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C 356/145


P8_TA(2017)0426

Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)0283 — C8-0194/2016 — 2016/0148(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0283),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0194/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Parlamento bulgaro, dalla Camera dei deputati ceca, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A8-0077/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 100.


P8_TC1-COD(2016)0148

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2394.)


Mercoledì 15 novembre 2017

4.10.2018   

IT

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C 356/146


P8_TA(2017)0429

Periodo per l'adozione di atti delegati ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (COM(2017)0136 — C8-0116/2017 — 2017/0060(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0136),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0116/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0332/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 67.


P8_TC1-COD(2017)0060

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/2380)


4.10.2018   

IT

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C 356/147


P8_TA(2017)0430

Nomina di un membro della Corte dei conti — Karel Pinxten

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Karel Pinxten a membro della Corte dei conti (C8-0328/2017 — 2017/0812(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/25)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0328/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0336/2017),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 19 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Karel Pinxten membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

4.10.2018   

IT

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C 356/148


P8_TA(2017)0431

Nomina di un membro della Corte dei conti — Pietro Russo

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Pietro Russo a membro della Corte dei conti (C8-0329/2017 — 2017/0813(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/26)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0329/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0337/2017),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 19 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Pietro Russo membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

4.10.2018   

IT

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C 356/149


P8_TA(2017)0432

Nomina di un membro della Corte dei conti — Hannu Takkula

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla nomina di Hannu Takkula a membro della Corte dei conti (C8-0330/2017 — 2017/0814(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/27)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0330/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0338/2017),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 19 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo/negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Hannu Takkula membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

4.10.2018   

IT

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C 356/150


P8_TA(2017)0433

Nomina di un membro della Corte dei conti — Baudilio Tomé Muguruza

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Baudilio Tomé Muguruza a membro della Corte dei conti (C8-0331/2017 — 2017/0815(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/28)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0331/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0342/2017),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 26 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Baudilio Tomé Muguruza membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/151


P8_TA(2017)0434

Nomina di un membro della Corte dei conti — Bettina Jakobsen

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Bettina Jakobsen a membro della Corte dei conti (C8-0332/2017 — 2017/0816(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/29)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0332/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0341/2017),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 26 ottobre 2017, a un'audizione della candidata a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Bettina Jakobsen membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/152


P8_TA(2017)0435

Nomina di un membro della Corte dei conti — João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a membro della Corte dei conti (C8-0333/2017 — 2017/0817(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/30)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0333/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0343/2017),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 26 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/153


P8_TA(2017)0436

Nomina di un membro della Corte dei conti — Iliana Ivanova

Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Iliana Ivanova a membro della Corte dei conti (C8-0334/2017 — 2017/0818(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/31)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0334/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0344/2017),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 26 ottobre 2017, a un'audizione del candidato;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Iliana Ivanova membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/154


P8_TA(2017)0437

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016)0721 — C8-0456/2016 — 2016/0351(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0721),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0456/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sullo status di economia di mercato della Cina (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0236/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0223.


P8_TC1-COD(2016)0351

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2321)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione relativa alla transizione

La Commissione ricorda che il nuovo metodo ha lo scopo di assicurare la difesa costante dell'industria dell'Unione dalle pratiche commerciali sleali, in particolare quelle derivanti da distorsioni significative del mercato. A tale riguardo essa intende garantire che l'industria dell'Unione non debba sostenere oneri supplementari quando si avvale della protezione prevista dallo strumento antidumping, in particolare nel contesto di possibili domande di riesame in previsione della scadenza presentate dopo l'entrata in vigore del nuovo metodo.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 23 e all'interazione con il Parlamento europeo e il Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio ogniqualvolta intenda redigere o aggiornare una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio comunichi alla Commissione di ritenere soddisfatte le condizioni per la redazione o l'aggiornamento di una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione adotterà le misure opportune e informerà al riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio.

Dichiarazione della Commissione relativa alle relazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6  bis , lettera c), del regolamento di base

La Commissione intende avvalersi prontamente della possibilità prevista dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base di redigere relazioni su distorsioni significative, in modo che le parti interessate possano disporre di tali relazioni quando presentano comunicazioni alle quali può applicarsi l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Essa fornirà orientamenti alle parti interessate in merito all'utilizzo di tali relazioni.


Giovedì 16 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/156


P8_TA(2017)0446

Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE- Nuova Zelanda (approvazione) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (15470/2016 — C8-0027/2017 — 2016/0366(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 356/33)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15470/2016),

visto il progetto di accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (09787/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 207, dell'articolo 212, paragrafo 1, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0027/2017),

vista la sua risoluzione non legislativa del 16 novembre 2017 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0327/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0447.


Giovedì 30 novembre 2017

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/157


P8_TA(2017)0452

Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 (COM(2017)0900 — C8-0408/2017 — 2017/2265(BUD))

(2018/C 356/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0900 — C8-0408/2017),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), in particolare l'articolo 13,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 14,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 novembre 2017 (A8-0359/2017) nel quadro della procedura di bilancio,

vista la decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 (3),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0372/2017),

A.

considerando che nel 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno mobilizzato il margine per imprevisti per fornire un importo di 1 906,1 milioni di EUR oltre i limiti dei massimali d'impegno della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e della rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa);

B.

considerando che, nell'ambito di tale importo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di detrarre 575,0 milioni di EUR dal margine non assegnato nell'ambito della rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali) nel 2017, nonché 507,3 milioni di EUR, 570,0 milioni di EUR e 253,9 milioni di EUR dai margini non assegnati nell'ambito della rubrica 5 (Amministrazione) rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;

C.

considerando che il comitato di conciliazione convocato per l'adozione del bilancio 2018 ha successivamente deciso di adeguare la summenzionata compensazione del margine per imprevisti, al fine di ridurre di 252,0 milioni di EUR l'importo oggetto di detrazione nella rubrica 5 nel 2018 e di introdurre una detrazione corrispondente nella rubrica 5 nel 2020;

1.

prende atto della proposta della Commissione, nel quadro dell'accordo sul bilancio 2018, di rivedere la compensazione del margine per imprevisti mobilizzato nel 2017, al fine di aumentare il margine per gli impegni complessivo disponibile nel 2018; si rammarica che alcuni Stati membri prestino un'eccessiva attenzione ai margini disponibili al di sotto dei massimali del QFP, spesso trascurando le flessibilità offerte dagli strumenti speciali;

2.

sottolinea che, anche senza una revisione della compensazione, il margine per gli impegni complessivo nel bilancio concordato per il 2018 sarebbe già pari a 1 348,3 milioni di EUR, mentre oltre 900 milioni di EUR sono tuttora disponibili a titolo dello strumento di flessibilità e del margine globale per gli impegni; sottolinea che un importo supplementare di 1,2 miliardi di EUR dovrebbe essere reso disponibile a titolo del margine globale per gli impegni e dello strumento di flessibilità nel corso del 2018;

3.

prende atto che tale revisione della compensazione, pur non essendo essenziale, rende disponibili 252 milioni di EUR di margine addizionale nel 2018 invece che nel 2020, garantendo in tal modo una flessibilità aggiuntiva in una fase più precoce nell'ambito dell'attuale QFP;

4.

si rammarica che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano ricorrere alla ripartizione della compensazione in questione nell'ambito della rubrica 5 tra il 2018 e il 2020, al fine di conferire al bilancio dell'UE la flessibilità necessaria nel 2018; esprime preoccupazione per il fatto che tale operazione comporterà una riduzione del margine nella rubrica 5 nel 2020; sottolinea che l'adozione di questo approccio non convenzionale è un chiaro segnale del fatto che il bilancio dell'UE non è dotato delle risorse indispensabili per l'attuazione delle politiche e di programmi dell'Unione;

5.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

6.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1

(3)  GU L 50 del 28.2.2017, pagg. 57-58.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/9.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/160


P8_TA(2017)0453

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno conformemente alle previsioni di spesa aggiornate e all'aggiornamento delle entrate (risorse proprie e ammende)

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie e ammende) (14275/2017 — C8-0417/2017 — 2017/2217(BUD))

(2018/C 356/35)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, definitivamente adottato il 1o dicembre 2016 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 adottato dalla Commissione il 9 ottobre 2017 (COM(2017)0597),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 adottata dal Consiglio il 27 novembre 2017 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (14275/2017 — C8-0417/2017),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0379/2017),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 si prefigge di aggiornare il bilancio sul fronte sia delle spese che delle entrate per tenere conto degli ultimi sviluppi;

B.

considerando che, sul fronte delle spese, il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 riduce di 7 719,7 milioni di EUR il livello degli stanziamenti di pagamento, principalmente per quanto concerne le linee di bilancio della rubrica 1b (Coesione economica, sociale e territoriale) e, in minore misura, delle rubriche 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali), 3 (Sicurezza e cittadinanza) e 4 (Ruolo mondiale dell'Europa) nonché per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), riducendo pertanto di conseguenza i contributi nazionali;

C.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 riduce di 15,33 milioni di EUR il livello degli stanziamenti d'impegno della rubrica 2 e sblocca 46 milioni di stanziamenti d'impegno relativi al FSUE;

D.

considerando che, sul fronte delle entrate, il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 comprende anche adeguamenti legati alla revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (vale a dire i dazi doganali e i contributi nel settore dello zucchero) e alle basi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del reddito nazionale lordo (RNL), nonché la contabilizzazione delle correzioni britanniche per il 2013 e il 2016 e del loro finanziamento;

E.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 tiene conto di ammende divenute definitive pari a un importo di 3 209,7 milioni di EUR, superiore al livello inizialmente previsto per il bilancio 2017, e destina la differenza tra i due importi, corrispondente a 2 209,7 milioni di EUR, alla riduzione dei contributi degli Stati membri al bilancio UE a titolo di risorse proprie;

F.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 si traduce in un rientro di 9 829,6 milioni di EUR verso i bilanci nazionali, che si aggiungono al rientro di 6 405 milioni di EUR già confermato alla luce del bilancio rettificativo n. 2/2017;

1.

esprime forti preoccupazioni per l'eccedenza di pagamenti dell'ordine di 7 719,7 milioni di EUR; è particolarmente sorpreso dalla situazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) all'interno della sottorubrica 1b, per i quali gli Stati membri hanno rivisto al ribasso di 5,9 miliardi di EUR, nei documenti presentati a luglio, le loro previsioni relativamente alle domande di pagamenti a causa del persistere di ritardi nell'attuazione dei programmi, il che impedisce dunque a molti progetti e beneficiari potenziali di usufruire del sostegno dell'Unione; si rammarica inoltre che gli Stati membri non abbiano avviato i programmi nazionali concernenti il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo Sicurezza interna (ISF) secondo i tempi previsti e non abbiano correttamente attuato i programmi di ricollocazione dei rifugiati, il che si è tradotto nel taglio di 287,6 milioni di EUR nella rubrica 3;

2.

prende atto dell'analisi che la Commissione fa quanto alle cause della sottoutilizzazione delle risorse nella sottorubrica 1b, quali l'accento posto sull'assorbimento delle dotazioni 2007-2013, la tardiva adozione delle basi giuridiche, i tempi lunghi dell'iter di designazione delle autorità nazionali, le modifiche introdotte dal nuovo quadro giuridico e i minori incentivi a seguito della norma n+3 in materia di disimpegno; guarda con preoccupazione al fatto che, in base alle ultime previsioni di pagamento della Commissione, la sottoutilizzazione continuerà negli anni a venire e si tradurrà in altri 31 miliardi di EUR di pagamenti che «sconfineranno» nel prossimo quadro finanziario pluriennale QFP; prende atto del fatto che non tutti gli Stati membri incontrano le stesse difficoltà di attuazione; esorta in particolare gli Stati membri con un livello di sottoutilizzazione molto elevato ad adottare le misure necessarie per dare correttamente attuazione, con l'assistenza della Commissione, ai programmi dell'Unione decisi di comune accordo;

3.

deplora i ritardi nell'erogazione dei fondi dell’Unione ai paesi in fase di preadesione e ai paesi vicini, che si traduce in una significativa riduzione dei pagamenti (- 702,2 milioni di EUR) in un momento in cui sarebbero quanto mai necessari; riconosce che il contesto nel quale l'Unione è chiamata talvolta ad operare è imprevedibile; invita la Commissione ad adottare le misure del caso, anche attraverso il potenziamento del dialogo politico e dell'assistenza tecnica, per evitare tali ritardi;

4.

rileva per converso con soddisfazione che, in generale, l'attuazione dei programmi dell'Unione della sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) è buona, come dimostrato dal progetto di bilancio rettificativo in esame e dalla recente approvazione dello storno globale, mediante il quale la sottorubrica 1a assorbe una parte significativa delle risorse corrispondenti a pagamenti non eseguiti in altre rubriche; sottolinea che ciò dimostra l'infondatezza dell'approccio costantemente seguito dal Consiglio, consistente nel ridurre gli stanziamenti di questa sottorubrica a causa di una presunta mancata capacità di assorbimento;

5.

si rammarica nuovamente del fatto che gli importi recuperati provenienti dalla sottoesecuzione di programmi dell'Unione e dalle ammende inflitte a norma della politica di concorrenza dell'Unione siano destinati a ridurre i contributi degli Stati membri basati sull'RNL, anziché essere utilizzati per finanziare le priorità dell'Unione; sottolinea che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 genera un rientro verso gli Stati membri di 9 829,6 milioni di EUR di contributi basati sull'RNL, che si aggiungono al rientro di 6 405 milioni di EUR già approvato nel bilancio rettificativo n. 2/2017; richiama l'attenzione sul fatto che, dopo la prima lettura del Parlamento e all'inizio del periodo di conciliazione, il disaccordo tra i due rami dell'autorità di bilancio in merito alla spesa a titolo del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018 riguardava solo 3 619,8 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e 2 182,4 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento;

6.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017;

7.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 6/2017 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 51 del 28.2.2017.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/163


P8_TA(2017)0454

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018 (COM(2017)0270 — C8-0161/2017 — 2017/2076(BUD))

(2018/C 356/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0270 — C8-0161/2017),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11,

visti i risultati del trilogo del 17 novembre 2017,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0371/2017),

A.

considerando che, in conformità del regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è reso disponibile un importo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione;

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/508.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/165


P8_TA(2017)0455

Mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza (COM(2017)0271 — C8-0163/2017 — 2017/2077(BUD))

(2018/C 356/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0271 — C8-0163/2017),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1) (regolamento QFP), in particolare l'articolo 11,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 12,

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, adottato dalla Commissione il 29 giugno 2017 (COM(2017)0400), quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018 (COM(2017)0615),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, adottata il 4 settembre 2017 e trasmessa al Parlamento europeo il 13 settembre 2017 (11815/2017 — C8-0313/2017),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 (3),

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 novembre 2017 (14587/17 — C8-0416/2017),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0370/2017),

A.

considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti d'impegno nell'ambito della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza), risulta necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per gli stanziamenti d'impegno;

B.

considerando che la Commissione aveva proposto di mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 817,1 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3, per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, al fine di finanziare misure in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza;

C.

considerando che il comitato di conciliazione convocato per il bilancio 2018 ha deciso un'ulteriore mobilizzazione di 20,2 milioni di EUR a seguito degli aumenti nell'ambito della rubrica 3;

1.

osserva che i massimali della rubrica 3 per il 2018 non consentono un sufficiente finanziamento delle misure urgenti in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza;

2.

approva pertanto la mobilizzazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 837,2 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno;

3.

approva inoltre l'assegnazione proposta degli stanziamenti di pagamento corrispondenti pari a 464 milioni di EUR nel 2018, a 212,7 milioni di EUR nel 2019, a 126,4 milioni di EUR nel 2020 e a 34,2 milioni di EUR nel 2021;

4.

ribadisce che la mobilizzazione di tale strumento, conformemente all'articolo 11 del regolamento sul QFP, indica ancora una volta l'assoluta necessità di garantire una maggiore flessibilità per il bilancio dell'Unione;

5.

ribadisce la posizione che sostiene da tempo, secondo cui i pagamenti derivanti da impegni precedentemente mobilizzati attraverso lo strumento di flessibilità possono essere iscritti in bilancio soltanto oltre i limiti dei massimali del QFP;

6.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0408.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/8.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/168


P8_TA(2017)0456

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/003 GR/Attica retail

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia — EGF/2017/003 GR/Attica retail (COM(2017)0613 — C8-0360/2017 — 2017/2229(BUD))

(2018/C 356/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0613 — C8-0360/2017),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (regolamento FEG) (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la relazione speciale n. 7/2013 della Corte dei conti, secondo cui il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) fornisce un valore aggiunto per l'UE ogniqualvolta serva a cofinanziare servizi per lavoratori in esubero o indennità normalmente non previste dai sistemi di indennità di disoccupazione degli Stati membri;

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

viste le sue risoluzioni approvate fin dal gennaio 2007 sulla mobilitazione del FEG, comprese le osservazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sulle domande di contributo presentate,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0367/2017),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio internazionale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che la Grecia ha presentato la domanda EGF/2017/003 GR/Attica retail per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 725 collocamenti in esubero effettuati in nove imprese operanti nel settore economico del commercio al dettaglio, nella regione dell'Attica e in altre dieci regioni (4);

C.

considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG;

D.

considerando che al fine di stabilire il legame tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica mondiale, la Grecia sostiene che la sua economia nazionale è stata interessata da una profonda recessione per sei anni consecutivi (2008-2013); che tra il 2008 e il 2016 il PIL greco si è ridotto del 26,2 % e i consumi pubblici del 22,8 %, mentre il numero di persone disoccupate nel paese è aumentato di 700 000 unità; che, dal 2008, per far fronte ai rimborsi del debito estero i governi ellenici hanno sensibilmente aumentato le aliquote fiscali, razionalizzato la spesa pubblica e ridotto gli stipendi e, in particolare, le pensioni dei dipendenti pubblici, e che anche nel settore privato le retribuzioni sono diminuite a seguito della combinazione di politiche attuate; che la diminuzione dei salari ha portato a una contrazione dei consumi che si è ripercossa duramente sul settore del commercio al dettaglio;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Grecia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 949 150 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 4 915 250 EUR;

2.

osserva che la Commissione ha rispettato il termine di dodici settimane dal ricevimento della domanda presentata dalle autorità greche per completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario, il 23 ottobre 2017, e ha notificato tale valutazione al Parlamento lo sesso giorno;

3.

osserva che le nove imprese interessate dispongono di negozi e supermercati che vendono prodotti di consumo; deplora che le vendite al dettaglio siano crollate tra il 2008 e il 2015, passando dal 60 % per i negozi di elettrodomestici al 30 % per i dettaglianti di generi alimentari e al 23 % per i supermercati;

4.

riconosce che gli esuberi in questione sono direttamente collegati al declino subito dal settore del commercio al dettaglio dal 2008; osserva che sono stati persi 164 000 posti di lavoro nel periodo 2008-2015 nei settori del commercio al dettaglio, dell'edilizia e nell'industria manifatturiera, pari al 64,2 % del totale delle perdite di posti di lavoro;

5.

ricorda che la crisi economica esercita una pressione notevole sul potere d'acquisto delle famiglie in Grecia sin dal 2008; constata che la drastica riduzione del credito alle imprese e ai singoli cittadini ha avuto un impatto sulle imprese del settore del commercio al dettaglio; deplora che la combinazione di questi due fattori abbia portato a un ribasso dell'indice del fatturato complessivo nel settore del commercio al dettaglio, con un calo di oltre il 63 % nel periodo 2008-2016; sottolinea che le misure di austerità messe in atto sin dal 2008, in particolare i tagli salariali, la rinegoziazione dei contratti di locazione e il rinvio delle date di scadenza delle fatture, hanno causato un peggioramento della situazione; osserva che questo caso dimostra che le misure messe in atto non hanno potuto fare fronte alla crisi economica in modo efficace e a lungo termine;

6.

sottolinea con preoccupazione che la regione dell'Attica, nella quale si concentra oltre il 70 % degli esuberi, registra un tasso di disoccupazione del 22,9 %, mentre in altre dieci regioni questo varia dal 19,5 % nella regione dell'Egeo, al 26,8 % in Macedonia occidentale e nell'Epiro; esprime preoccupazione per il fatto che tali esuberi potranno aggravare ulteriormente la situazione occupazionale cui queste regioni fanno fronte sin dall'inizio della crisi finanziaria ed economica; osserva, in particolare, che il 31,8 % della popolazione dell'Attica si trova in una situazione di rischio di povertà o di esclusione sociale;

7.

rileva che la Grecia prevede cinque tipi di misure: i) orientamento professionale, ii) formazione, riqualificazione e formazione professionale, iii) contributo all'avvio di un'impresa, iv) indennità per la ricerca di un impiego e indennità di formazione e v) sovvenzione per la creazione di posti di lavoro;

8.

rileva che l'85,2 % dei beneficiari sono persone di oltre 55 anni di età, e che il 24,8 % supera i 64 anni di età; si rammarica del fatto che non sia stato possibile individuare una soluzione praticabile per evitare il loro licenziamento, segnatamente alla luce del fatto che l'anzianità professionale costituisce un fattore aggravante per la ricerca di lavoro; accoglie favorevolmente la decisione della Grecia di fornire ai lavoratori corsi di formazione professionale che corrispondono alle esigenze personali, in particolare dei beneficiari più anziani, e alle attuali necessità del mercato del lavoro;

9.

osserva e accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con il segretario generale e con i rappresentanti dell'istituto del lavoro della Confederazione generale dei lavoratori greci (GSEE); ricorda che un dialogo sociale solido, basato sulla fiducia reciproca e la responsabilità condivisa, costituisce il miglior strumento per cercare soluzioni consensuali e approcci comuni all'atto di prevedere, prevenire e gestire i processi di ristrutturazione; evidenzia che ciò può contribuire a impedire la perdita di posti di lavoro e pertanto a ridurre il ricorso al FEG;

10.

constata che le misure di sostegno al reddito costituiranno il dal 34,72 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, una percentuale appena al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento relativo al Fondo e molto più elevata di quelle proposte in altri casi recenti; ricorda che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di occupazione;

11.

osserva che le autorità greche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione;

12.

ricorda che la concezione d'insieme del pacchetto coordinato di servizi personalizzati che beneficia del Fondo dovrebbe essere orientata verso iniziative che contribuiscano all'occupazione, a rafforzare le competenze dei lavoratori, a valorizzarne il percorso in vista di un loro ravvicinamento al mondo imprenditoriale, comprese le cooperative, e dovrebbe essere coordinata con i programmi esistenti dell'Unione, tra cui il Fondo sociale europeo; ritiene che una strategia coerente potrebbe ridurre il rischio di delocalizzazione e creare condizioni favorevoli alla rilocalizzazione della produzione industriale nell'Unione; insiste sul fatto che una seria politica di prevenzione e anticipazione delle ristrutturazioni dovrebbe prevalere su ogni utilizzazione del Fondo; sottolinea altresì l'importanza di una vera politica industriale a livello dell'Unione, portatrice di una crescita sostenibile e inclusiva;

13.

ricorda di avere già espresso preoccupazione in merito alla disparità esistente tra le risorse richieste al FEG e gli importi rimborsati dagli Stati membri nella sua risoluzione del 15 settembre 2016 sulle attività, l'impatto e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (5); invita la Commissione a continuare a incoraggiare gli Stati membri a realizzare previsioni dei costi stimati più realistiche, in modo da ridurre al minimo la necessità di recuperare finanziamenti in seguito;

14.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

15.

ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

16.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti relativi alle domande al FEG;

17.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

18.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Macedonia orientale, Tracia (EL11), Macedonia centrale (EL12), Macedonia occidentale (EL13), Tessaglia (EL14), Epiro (EL21), Grecia occidentale (EL23), Grecia centrale (EL24), Peloponneso (EL25), Egeo meridionale (EL42), Creta (EL43).

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0361.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia — EGF/2017/003 GR/Attica retail

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/6.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/172


P8_TA(2017)0457

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/005 FI/Retail

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia– EGF/2017/005 FI/Retail (COM(2017)0618 — C8-0364/2017 — 2017/2231(BUD))

(2018/C 356/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0618 — C8-0364/2017),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0366/2017),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;

C.

considerando che la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2017/005 FI/Retail per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG conformemente ai criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG, in seguito a 1 660 esuberi in tre imprese operanti nel settore economico classificato alla divisione 47 della NACE Revisione 2 («Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli») nelle regioni di livello NUTS 2 Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi e Pohjois- ja Itä-Suomi in Finlandia; che si prevede la partecipazione alle misure di 1 500 lavoratori in esubero;

D.

considerando che il controllo finanziario delle misure sostenute dal FEG compete allo Stato membro interessato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 499 360 EUR a norma di tale regolamento, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (4 165 600 EUR);

2.

osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda completa delle autorità finlandesi per completare la propria valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, il 23 ottobre 2017, e ha notificato tale valutazione al Parlamento lo stesso giorno;

3.

osserva che la Finlandia sostiene che gli esuberi siano legati alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, più in particolare alla crescita esponenziale del commercio elettronico internazionale; rileva, in particolare, che l'aumento delle vendite online di prodotti al dettaglio in Finlandia, abbinato alla popolarità tra i consumatori finlandesi di negozi online extraeuropei, ha portato alla diminuzione costante a partire dal 2014 delle vendite dei grandi magazzini tradizionali finlandesi.

4.

osserva che tutte e quattro le regioni finlandesi di livello NUTS 2 sono interessate dai collocamenti in esubero effettuati presso due importanti catene di grandi magazzini finlandesi; riconosce che i grandi magazzini in questione hanno registrato un peggioramento del flusso di cassa e della redditività a causa dell'aumento del commercio elettronico, delle mutate abitudini di acquisto e della scarsa fiducia dei consumatori;

5.

ricorda che i licenziamenti sono avvenuti presso due importanti catene di grandi magazzini finlandesi e una succursale, che dal 2015 hanno registrato gravi problemi legati alla redditività in calo e al deterioramento dei flussi di cassa a causa dell'aumento del commercio elettronico, delle mutate abitudini di acquisto e della scarsa fiducia dei consumatori; si rammarica che all'inizio del 2017 due delle società interessate abbiano dovuto chiudere definitivamente;

6.

è consapevole che, al tempo stesso, si sono verificati cambiamenti importanti per quanto riguarda la natura del lavoro nel commercio al dettaglio, dove il lavoro a tempo parziale richiede sempre più spesso nuove competenze, quali le conoscenze informatiche, le capacità previsionali e di analisi dei dati, la comunicazione, la conoscenza del cliente e la logistica; si rammarica che il 43 % del personale finlandese addetto alle vendite al dettaglio, che ha un età superiore ai 45 anni, non possieda tali competenze; ritiene che gli ostacoli al reinserimento professionale dei lavoratori ultracinquantenni rappresentino una questione importante e attende con interesse la valutazione dei progetti pilota di consulenza di carriera previsti per questa categoria di lavoratori collocati in esubero;

7.

sottolinea che un numero elevato di lavoratori in esubero ha un'età superiore a 55 anni e oltre il 76 % sono donne; riconosce, in considerazione di tale dato, l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale di tali gruppi vulnerabili; accoglie favorevolmente il fatto che sia stata accordata particolare importanza all'adeguamento delle misure proposte alle esigenze specifiche dei gruppi destinatari;

8.

osserva che la Finlandia prevede sette tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) tutoraggio e altre misure preparatorie, ii) misure per l'occupazione e per le imprese, iii) corsi di formazione, iv) sovvenzioni di avvio, v) progetti pilota di consulenza di carriera, vi) incentivi all'assunzione, vii) indennità per le spese di viaggio e di soggiorno; accoglie con favore i progetti pilota di consulenza di carriera destinati a beneficiari ultracinquantenni, intesi a valutare eventuali problemi di salute fisica, mentale o di altro tipo che potrebbero rappresentare un ostacolo al loro reinserimento professionale; constata che i fondi destinati al controllo e alla rendicontazione sono sufficienti;

9.

constata che le misure di sostegno al reddito saranno pari al 22,05 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di occupazione;

10.

prende atto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato realizzato in consultazione con i rappresentanti dei centri per lo sviluppo economico, i trasporti e l'ambiente di Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi e l'ufficio per l'occupazione e lo sviluppo economico di Uusimaa, come pure con rappresentanti delle società e dei sindacati;

11.

rileva che le autorità finlandesi hanno assicurato che le azioni proposte non beneficeranno di alcun sostegno finanziario a valere su altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni proposte saranno complementari a quelle finanziate dai Fondi strutturali;

12.

ricorda che l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, sostenuto dal FEG, dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste, oltre ad essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

13.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

14.

invita la Commissione ad esortare le autorità nazionali a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

15.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

16.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

17.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2017/005 FI/Retail

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/7.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/176


P8_TA(2017)0458

Procedura di bilancio 2018

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (14587/2017 — C8-0416/2017 — 2017/2044(BUD))

(2018/C 356/40)

Il Parlamento europeo,

visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le relative dichiarazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14587/2017 — C8-0416/2017),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 adottato dalla Commissione il 29 giugno 2017 (COM(2017)0400),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 adottata il 4 settembre 2017 e comunicata al Parlamento europeo il 13 settembre 2017 (11815/2017 — C8-0313/2017),

vista la lettera rettificativa n. 1/2018 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 presentata dalla Commissione il 16 ottobre 2017,

visti la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 (1) e gli emendamenti di bilancio che l'accompagnano,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (4),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5),

visti gli articoli 90 e 91 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A8-0359/2017),

1.

approva il progetto comune concordato dal comitato di conciliazione e costituito dall'insieme dei seguenti documenti:

l'elenco delle linee di bilancio che non sono state modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio,

importi riepilogativi per rubrica del quadro finanziario,

importi per linea di bilancio relativi a tutte le voci di bilancio,

un documento consolidato contenente gli importi e il testo finale di tutte le linee modificate in fase di conciliazione;

2.

conferma le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni unilaterali del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati di tale data, P8_TA(2017)0408.

(2)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

18.11.2017

DEFINITIVO

Bilancio 2018 — Elementi delle conclusioni comuni

Le presenti conclusioni comuni riguardano le seguenti sezioni:

1.

Bilancio 2018

2.

Bilancio 2017 — Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017

3.

Dichiarazioni

Quadro sintetico

 

A.

Bilancio 2018

Sulla base degli elementi delle conclusioni comuni:

Il livello complessivo degli stanziamenti d'impegno nel bilancio 2018 è fissato a 160 113,5 milioni di EUR. Globalmente, ciò lascia un margine pari a 1 600,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno al di sotto dei massimali del QFP per il 2018.

Il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2018 è fissato a 144 681,0 milioni di EUR.

Lo strumento di flessibilità per il 2018 è mobilizzato per un importo pari a 837,2 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per la rubrica 3 Sicurezza e cittadinanza.

Il margine globale per gli impegni è mobilizzato per un importo pari a 1 113,7 milioni di EUR per la sottorubrica 1a Competitività per la crescita e l'occupazione e per la sottorubrica 1b Coesione economica, sociale e territoriale.

La decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 (1) sarà modificata per adeguare il profilo di compensazione per diminuire l'importo oggetto di detrazione nella rubrica 5 Amministrazione nel 2018 da 570 milioni di EUR a 318 milioni di EUR e introdurre una detrazione corrispondente di 252 milioni di EUR nella stessa rubrica nel 2020.

Gli stanziamenti di pagamento per il 2018 correlati alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità nel 2014, 2016, 2017 e 2018 sono stimati dalla Commissione a 678,3 milioni di EUR.

B.

Bilancio 2017

Sulla base degli elementi delle conclusioni comuni, il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 è approvato quale proposto dalla Commissione.

1.   Bilancio 2018

1.1.   Linee di bilancio «chiuse»

Salvo indicazione contraria nelle conclusioni in appresso, sono confermate tutte le linee di bilancio non modificate dal Consiglio o dal Parlamento, come pure le linee per le quali il Parlamento ha accolto le modifiche apportate dal Consiglio nella rispettiva lettura del bilancio.

Per le altre linee di bilancio, il comitato di conciliazione è pervenuto alle conclusioni figuranti ai punti da 1.2 a 1.7 in appresso.

1.2.   Questioni orizzontali

Agenzie decentrate

Il contributo dell'UE (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti assegnati a tutte le agenzie decentrate sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, con le seguenti eccezioni:

nella rubrica 3:

l'Ufficio europeo di polizia (Europol, articolo di bilancio 18 02 04), al quale sono assegnati 10 posti supplementari con stanziamenti aggiuntivi pari a 3 690 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento;

l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA, articolo di bilancio 18 03 02), per il quale gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono aumentati di 5 000 000 EUR;

l'Organismo europeo per il consolidamento della cooperazione giudiziaria (Eurojust, articolo di bilancio 33 03 04), al quale sono assegnati 5 posti supplementari con stanziamenti aggiuntivi pari a 1 845 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento;

nella sottorubrica 1a:

l'Agenzia del GNSS europeo (GSA, articolo di bilancio 02 05 11), alla quale sono assegnati 5 posti supplementari con stanziamenti aggiuntivi pari a 345 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento;

l'Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA, articolo di bilancio 12 02 06), per la quale il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento e il numero dei posti sono ridotti al livello del progetto di bilancio.

Agenzie esecutive

Il contributo dell'Unione europea (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti assegnati alle agenzie esecutive sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018.

Progetti pilota/Azioni preparatorie

È approvato un pacchetto globale di 87 progetti pilota/azioni preparatorie (PP/AP) per un importo totale pari a 100,0 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, come proposto dal Parlamento, in aggiunta all'azione preparatoria proposta dalla Commissione nel progetto di bilancio 2018.

Quando un progetto pilota o un'azione preparatoria risulta essere coperto da una base giuridica esistente, la Commissione può proporre lo storno di stanziamenti verso la base giuridica corrispondente al fine di facilitarne l'attuazione.

Il pacchetto rispetta pienamente i massimali previsti dal regolamento finanziario per i progetti pilota e le azioni preparatorie.

1.3.   Rubriche di spesa del quadro finanziario — Stanziamenti d'impegno

Tenuto conto delle summenzionate conclusioni sulle linee di bilancio «chiuse», sulle agenzie, nonché sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie, il comitato di conciliazione ha adottato le decisioni figuranti in appresso.

Sottorubrica 1a — Competitività per la crescita e l'occupazione

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, integrando tuttavia gli adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:

In EUR

Linea di bilancio / Programma

Denominazione

PB 2018 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2018

Differenza

1.1.11

Sistemi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Corpo europeo di solidarietà (CES)

 

 

-30 000 000

15 05 01

Corpo europeo di solidarietà

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Orizzonte 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Leadership nello spazio

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Strumento per le PMI

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Istruzione, formazione professionale e sport (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Dogane, Fiscalis e lotta antifrode

 

 

-1 365 232

14 02 01

Sostegno al funzionamento e alla modernizzazione dell'unione doganale

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali

32 043 000

31 888 213

- 154 787

1.1.81

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Energia

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.

DAG

Agenzie decentrate

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agenzia del GNSS europeo

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.

OTH

Altre azioni e programmi

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI

18 908 000

18 562 000

- 346 000

26 02 01

Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.

PP/AP

Progetti pilota e azioni preparatorie

 

 

51 650 000

1.1.

SPEC

Azioni finanziate a titolo delle prerogative e delle competenze specifiche conferite alla Commissione

 

 

-2 900 000

01 02 01

Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e monetaria, compreso l'euro

12 000 000

11 500 000

- 500 000

04 03 01 08

Relazioni industriali e dialogo sociale

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Totale

 

 

155 840 213

Di conseguenza, il livello di stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 22 001,5 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 1a di 21 239 milioni di EUR, con il ricorso al margine globale per gli impegni per un importo pari a 762,5 milioni di EUR.

Sottorubrica 1b — Coesione economica, sociale e territoriale

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, integrando tuttavia gli adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:

In EUR

Linea di bilancio / Programma

Denominazione

PB 2018 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2018

Differenza

1.2.5

Iniziativa per l'occupazione giovanile (dotazione complementare specifica)

 

 

116 666 667

04 02 64

Iniziativa per l'occupazione giovanile

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.1.

PP/AP

Progetti pilota e azioni preparatorie

 

 

7 700 000

 

Totale

 

 

124 366 667

Di conseguenza, il livello di stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 55 532,2 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 1b di 55 181 milioni di EUR, con il ricorso al margine globale per gli impegni per un importo pari a 351,2 milioni di EUR.

Rubrica 2 — Crescita sostenibile: risorse naturali

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, integrando tuttavia gli adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:

In EUR

Linea di bilancio / Programma

Denominazione

PB 2018 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2018

Differenza

2.0.10

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Spese connesse al mercato e pagamenti diretti

 

 

- 229 900 000

05 03 01 10

Regime di pagamento di base

16 556 000 000

16 326 100 000

- 229 900 000

2.0.

PP/AP

Progetti pilota e azioni preparatorie

 

 

15 600 000

 

Totale

 

 

- 214 300 000

La diminuzione degli stanziamenti d'impegno va attribuita pienamente a un aumento delle entrate con destinazione specifica disponibili provenienti dall'eccedenza del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) del 31 ottobre 2017, che coprirà gli interi fabbisogni del settore aggiornati nella lettera rettificativa n. 1/2018. Tra questi fabbisogni aggiornati, la lettera rettificativa n. 1/2018 aumenta i pagamenti per:

i giovani agricoltori di 34 milioni di EUR (voce di bilancio 05 03 01 13),

le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di 95 milioni di EUR (voce di bilancio 05 03 01 11),

altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali) di 60 milioni di EUR (voce di bilancio 05 02 15 99),

ι programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo di 7 milioni di EUR (voce di bilancio 05 02 09 08), e

le misure di ammasso per il latte scremato in polvere di 2 milioni di EUR (voce di bilancio 05 02 12 02).

Di conseguenza, il livello di stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 59 285,3 milioni di EUR, lasciando un margine di 981,7 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 2.

Rubrica 3 — Sicurezza e cittadinanza

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, integrando tuttavia gli adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:

In EUR

Linea di bilancio / Programma

Denominazione

PB 2018 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2018

Differenza

3.0.11

Europa creativa

 

 

3 500 000

15 04 01

Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni operanti nei settori culturali e creativi europei, promuovere l'elaborazione di politiche e nuovi modelli aziendali

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Sottoprogramma Cultura— Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Alimenti e mangimi

 

 

-6 500 000

17 04 01

Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell’Unione

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.

DAG

Agenzie decentrate

 

 

10 535 000

18 02 04

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.

PP/AP

Progetti pilota e azioni preparatorie

 

 

12 650 000

 

Totale

 

 

20 185 000

Di conseguenza, il livello di stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 3 493,2 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 3, e con la mobilizzazione di 837,2 milioni di EUR attraverso lo strumento di flessibilità.

Rubrica 4 — Europa globale

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, integrando tuttavia gli adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:

In EUR

Linea di bilancio / Programma

Denominazione

PB 2018 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2018

Differenza

4.0.1

Strumento di assistenza preadesione (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Sostegno alla Turchia — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Sostegno ad Albania, Bosnia- Herzegovina, Kosovo (2), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia — Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l’acquis dell'Unione

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Sostegno alla Turchia — Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Sostegno alla Turchia — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Strumento europeo di vicinato (ENI)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Sviluppo umano

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ — Contributo per lo strumento di cooperazione allo sviluppo(DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

 

 

-3 000 000

19 05 01

Cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e gli interessi reciproci

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.

OTH

Altre azioni e programmi

 

 

-1 083 000

13 07 01

Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Accordi sui prodotti

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.

PP/AP

Progetti pilota e azioni preparatorie

 

 

8 900 000

4.0.

SPEC

Azioni finanziate a titolo delle prerogative e delle competenze specifiche conferite alla Commissione

 

 

1 000 000

19 06 01

Attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo

13 036 000

12 536 000

- 500 000

 

Totale

 

 

-19 183 000

Di conseguenza, il livello di stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 9 568,8 milioni di EUR, lasciando un margine di 256,2 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 4.

Rubrica 5 — Amministrazione

Il numero di posti nell'organico delle istituzioni e gli stanziamenti proposti dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, sono approvati dal comitato di conciliazione, con le seguenti eccezioni:

la sezione relativa al Parlamento, la cui lettura del proprio bilancio è approvata;

la sezione relativa al Consiglio, la cui lettura del proprio bilancio è approvata;

il Servizio europeo per l'azione esterna, per il quale 800 000 EUR sono assegnati alla nuova voce di bilancio 2 2 1 4 Capacità di comunicazione strategica. Ciò è finalizzato ad assegnare al Servizio europeo per l'azione esterna una dotazione adeguata per coprire gli strumenti di comunicazione strategica, il ricorso a competenze in materia di comunicazione strategica, il sostegno alla pluralità linguistica dei prodotti di comunicazione strategica, nonché l'assunzione e il mantenimento di una rete di specialisti incaricati di contrastare la disinformazione negli Stati membri e nei paesi del vicinato. La dotazione della voce di bilancio 3 0 0 4 Altre spese amministrative è ridotta di 800 000 al fine di garantire la neutralità di bilancio.

Inoltre, l'impatto sul bilancio 2018 dell'adeguamento automatico delle retribuzioni da applicare con effetto a partire dal 1o luglio 2017 è integrato in tutte le sezioni delle Istituzioni nel modo seguente:

In EUR

Parlamento

-2 796 000

Consiglio

- 948 000

Commissione (incluse le pensioni)

-13 179 600

Corte di giustizia

- 868 800

Corte dei conti

- 357 000

Comitato economico e sociale europeo

- 193 000

Comitato delle regioni

- 146 000

Mediatore europeo

-24 600

Garante europeo della protezione dei dati

-13 459

Servizio europeo per l'azione esterna

- 878 400

Totale

-19 404 859

Infine, ulteriori riduzioni pari a 5 milioni di EUR sono state identificate in tutte le Istituzioni per le spese relative agli edifici, nel modo seguente:

In EUR

Consiglio

- 378 623

Commissione (incluse le pensioni)

-3 637 499

Corte di giustizia

- 270 611

Corte dei conti

-96 409

Comitato economico e sociale europeo

-89 461

Comitato delle regioni

-63 393

Mediatore europeo

-7 016

Garante europeo della protezione dei dati

-9 526

Servizio europeo per l'azione esterna

- 447 462

Totale

-5 000 000

Di conseguenza, e tenuto conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie (3,5 milioni di EUR) di cui al precedente punto 1.2, il livello di stanziamenti d'impegno concordato è fissato a 9 665,5 milioni di EUR, lasciando un margine di 362,5 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 5, dopo aver utilizzato 318,0 milioni di EUR del margine per compensare la mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017.

Strumenti speciali: FEG, EAR e FSUE

Gli stanziamenti d'impegno per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e per la Riserva per gli aiuti d'urgenza (EAR) sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018. La riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è soppressa (articolo di bilancio 40 02 44).

1.4.   Stanziamenti di pagamento

L'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2018 è fissato al livello del progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, integrando i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione:

1.

in primo luogo, si tiene conto del livello degli stanziamenti d'impegno concordato per le spese non dissociate, per le quali il livello degli stanziamenti di pagamento equivale al livello degli stanziamenti d'impegno. Ciò include l'ulteriore riduzione delle spese agricole di 229,9 milioni di EUR. L'effetto combinato è una diminuzione di 255,3 milioni di EUR;

2.

gli stanziamenti di pagamento per la totalità dei nuovi progetti pilota e delle nuove azioni preparatorie sono fissati al 50 % dei relativi stanziamenti d'impegno o al livello proposto dal Parlamento se di entità inferiore. In caso di proroga dei progetti pilota e delle azioni preparatorie esistenti, il livello degli stanziamenti di pagamento corrisponde a quello definito nel progetto di bilancio, cui è aggiunto un importo pari al 50 % dei nuovi impegni corrispondenti, o all'importo proposto dal Parlamento se di entità inferiore. L'effetto combinato è un aumento di 50,0 milioni di EUR;

3.

gli adeguamenti alle seguenti linee di bilancio sono decisi a seguito dell'evoluzione degli stanziamenti d'impegno relativi alle spese dissociate:

In EUR

Linea di bilancio / Programma

Denominazione

PB 2018 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2018

Differenza

1.1.14

Corpo europeo di solidarietà (CES)

 

 

-22 501 000

15 05 01

Corpo europeo di solidarietà

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Istruzione, formazione professionale e sport (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.

DAG

Agenzie decentrate

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agenzia del GNSS europeo

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.

OTH

Altre azioni e programmi

 

 

- 900 000

26 02 01

Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi

8 200 000

7 300 000

- 900 000

3.0.

DAG

Agenzie decentrate

 

 

10 535 000

18 02 04

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Strumento di assistenza preadesione (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Sostegno alla Turchia — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Sostegno ad Albania, Bosnia- Herzegovina, Kosovo (3), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia — Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l’acquis dell'Unione

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Sostegno alla Turchia — Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Strumento europeo di vicinato (ENI)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Sviluppo umano

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ — Contributo per lo strumento di cooperazione allo sviluppo(DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.

OTH

Altre azioni e programmi

 

 

1 000 000

13 07 01

Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.

SPEC

Azioni finanziate a titolo delle prerogative e delle competenze specifiche conferite alla Commissione

 

 

1 500 000

19 06 01

Attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Totale

 

 

-49 231 555

4.

Ulteriori riduzioni degli stanziamenti di pagamento sono effettuate alle seguenti linee:

In EUR

Linea di bilancio / Programma

Denominazione

PB 2018 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2018

Differenza

1.2.12

Regioni in transizione

 

 

-55 000 000

04 02 61

Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Competitività (regioni più sviluppate)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Cooperazione territoriale europea

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Assistenza tecnica

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Totale

 

 

- 240 000 000

1.

La riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (articolo di bilancio 40 02 44) è soppressa (-88,0 milioni di EUR).

Queste misure porteranno gli stanziamenti di pagamento a 144 681,0 milioni di EUR, con una riduzione di 582,5 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018.

1.5.   Riserve

Non vi sono altre riserve oltre a quelle incluse nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018, fatta eccezione per la voce di bilancio 22 02 03 01 Sostegno alla Turchia — Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione, per la quale un importo pari a 70 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno e un importo pari 35 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento sono iscritti in riserva in attesa del soddisfacimento della seguente condizione:

«L'importo sarà sbloccato quando la Turchia conseguirà miglioramenti tangibili nei settori dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e della libertà di stampa, in base alla relazione annuale della Commissione.»

Il commento della voce di bilancio 22 02 03 01 è modificato di conseguenza.

1.6.   Commento delle linee di bilancio

Salvo altrimenti indicato nei punti precedenti, gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo o dal Consiglio al testo del commento delle linee di bilancio sono approvati, fatta eccezione per il commento delle linee di bilancio elencate nelle due tabelle in appresso:

Linee di bilancio per le quali gli emendamenti presentati dal Parlamento sono approvati con le modifiche proposte dalla Commissione nella sua lettera di eseguibilità.

Linea di bilancio

Denominazione

06 02 01 01

Eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e migliorare le tratte transfrontaliere

09 05 01

Sottoprogramma MEDIA — Agire a livello transnazionale e internazionale e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali

18 04 01 01

Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione

21 02 07 03

Sviluppo umano

22 02 03 02

Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

Linee di bilancio per le quali è approvato il testo del commento proposto nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2018 e dall'aggiornamento del FEAGA.

Linea di bilancio

Denominazione

02 02 01

Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione

02 03 04

Strumento per la gestione del mercato interno

05 02 08 03

Fondo operativo delle organizzazioni di produttori

05 03 01 01

Regime di pagamento unico (RPU)

05 03 01 10

Regime di pagamento di base

05 04 60 01

Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima

08 02 02 02

Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione

09 05 05

Azioni multimedia

13 03 61

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

13 03 62

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

13 06 01

Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia

18 02 01 02

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

18 03 01 01

Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

21 04 01

Rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sostenere le riforme democratiche

23 02 01

Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e alimentari in funzione delle necessità

33 02 07

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Ciò è subordinato alla condizione che gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo o dal Consiglio non possono modificare o estendere la portata di una base giuridica esistente, né interferire con l'autonomia amministrativa delle istituzioni e alla condizione che possano essere coperti dalle risorse disponibili.

1.7.   Nuove linee di bilancio

La nomenclatura di bilancio proposta dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificata dalla lettera rettificativa n. 1/2018, è approvata con l'inclusione:

dei nuovi progetti pilota e delle nuove azioni preparatorie proposte, di cui al precedente punto 1.2; e

la nuova voce di bilancio 2 2 1 4 nella sezione del Servizio europeo per l'azione esterna proposta, di cui al precedente punto 1.3.

2.   Bilancio 2017

Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 6/2017 è approvato quale proposto dalla Commissione.

3.   Dichiarazioni

3.1.   Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sugli stanziamenti di pagamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano la necessità di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato dei pagamenti in relazione agli stanziamenti per impegni, onde evitare un livello anormale di fatture non pagate a fine esercizio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a continuare a monitorare attentamente e attivamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020. A tal fine, invitano la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate relative allo stato dell'esecuzione e previsioni concernenti i fabbisogni in stanziamenti di pagamento nel 2018.

Il Consiglio e il Parlamento europeo adotteranno a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze debitamente giustificate per evitare l'accumulo di un numero eccessivo di fatture non pagate e garantire che le domande di pagamento siano debitamente rimborsate.

3.2.   Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio (4) e della Commissione sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che la riduzione della disoccupazione, in particolare della disoccupazione giovanile, resta una priorità politica importante e condivisa e, a tal fine, riaffermano la loro determinazione a utilizzare al meglio le risorse di bilancio disponibili per farvi fronte, in particolare tramite l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Youth Employment Initiative, YEI).

Accolgono pertanto con favore l'aumento dell'importo destinato a questa iniziativa nel 2018. Tuttavia, è essenziale non solo prevedere un finanziamento adeguato nel bilancio dell'UE, ma anche mettere in atto, nel contempo, le giuste procedure ai fini di un'attuazione efficace.

A tale riguardo, per garantire il maggiore impatto possibile delle misure adottate è necessaria una cooperazione efficace tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Pertanto il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a esaminare in via prioritaria la modifica del regolamento recante disposizioni comuni necessaria per l'adozione del bilancio 2018.

La Commissione faciliterà la rapida approvazione delle modifiche apportate ai programmi per attuare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

3.3.   Dichiarazione unilaterale della Commissione sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

La riduzione della disoccupazione giovanile resta una priorità politica importante. La Commissione si impegna a monitorare da vicino l'andamento dell'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI). Qualora l'andamento di questa iniziativa dovesse accelerare e qualora la capacità di assorbimento dovesse consentire un aumento, la Commissione proporrà un aumento del finanziamento dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile mediante un bilancio rettificativo che sarà finanziato con il margine globale per gli impegni in conformità dell'articolo 14 del regolamento QFP.

In tal caso, la Commissione si attende che il Consiglio e il Parlamento europeo trattino rapidamente tale eventuale progetto di bilancio rettificativo.

3.4.   Dichiarazione unilaterale del Consiglio e della Commissione sulla riduzione del personale del 5 %

Il Consiglio ricorda che l'anno fissato per il raggiungimento dell'obiettivo della piena attuazione della riduzione del personale del 5 % era il 2017. Tuttavia, dato che le istituzioni, gli organi e le agenzie non hanno tutti raggiunto l'obiettivo di riduzione, il Consiglio esorta a proseguire gli sforzi nel 2018 per rispettare l'accordo.

È essenziale che l'obiettivo di riduzione del personale del 5 % sia attuato dall'insieme delle istituzioni, degli organi e delle agenzie e monitorato fino al suo completo raggiungimento. Il Consiglio invita pertanto la Commissione a continuare a valutare i risultati di questo esercizio per trarre insegnamenti per il futuro.


(1)  GU L 50 del 28.2.2017, pag. 57.

(2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(4)  Il Regno Unito non sostiene la presente dichiarazione.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/196


P8_TA(2017)0460

Modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (COM(2017)0565 — C8-0342/2017 — 2017/0247(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/41)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0565),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0342/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

vista la lettera della commissione per i bilanci,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0358/2017),

A.

considerando che, per ragioni di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all’articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2017)0247

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2017 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2305.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/197


P8_TA(2017)0461

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Egitto: partecipazione dell'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d’Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11965/2017 — C8-0345/2017 — 2017/0196(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 356/42)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11965/2017),

visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d’Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell’area mediterranea (PRIMA) (11926/2017),

vista la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0345/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0353/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica araba d'Egitto.

(1)  GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/198


P8_TA(2017)0462

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Algeria: partecipazione dell'Algeria al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11964/2017 — C8-0346/2017 — 2017/0197(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 356/43)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11964/2017),

visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell’area mediterranea (PRIMA) (11924/2017),

vista la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0346/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0354/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica algerina democratica e popolare.

(1)  GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1.


4.10.2018   

IT

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C 356/199


P8_TA(2017)0463

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Giordania: partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11966/2017 — C8-0343/2017 — 2017/0200(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 356/44)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11966/2017),

visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11927/2017),

vista la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0343/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0355/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hascemita di Giordania.

(1)  GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1.


4.10.2018   

IT

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C 356/200


P8_TA(2017)0464

Adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017)0360 — C8-0234/2017 — 2017/0150(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0360),

visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0234/2017),

visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0364/2017),

1.

approva l'autorizzazione affinché la Romania accetti, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


4.10.2018   

IT

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C 356/201


P8_TA(2017)0465

Adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017)0369 — C8-0231/2017 — 2017/0153(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0369),

visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0231/2017),

visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0362/2017),

1.

approva l'autorizzazione affinché l'Austria e la Romania accettino, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/202


P8_TA(2017)0466

Adesione di San Marino alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017)0359 — C8-0232/2017 — 2017/0149(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0359),

visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0232/2017),

visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0360/2017),

1.

approva l'autorizzazione per la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di San Marino alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/203


P8_TA(2017)0467

Adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017)0357 — C8-0233/2017 — 2017/0148(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 356/48)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2017)0357),

visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0233/2017),

visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0361/2017),

1.

approva l'autorizzazione per il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/204


P8_TA(2017)0468

Disposizioni transitorie per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (COM(2016)0850 — C8-0158/2017 — 2016/0360B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/49)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0850),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0158/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea dell'8 novembre 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 marzo 2017 (2),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 maggio 2017 di autorizzare la commissione per i problemi economici e monetari a scindere la proposta in esame della Commissione e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0255/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.


P8_TC1-COD(2016)0360B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2017 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2395.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/206


P8_TA(2017)0469

Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM(2016)0447 — C8-0264/2016 — 2016/0207(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/50)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0447),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0264/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento interno,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0261/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0207

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2306.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione relativa alle fonti di finanziamento delle misure di assistenza ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbe essere finanziato nell'ambito della rubrica IV del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, principalmente mediante riassegnazioni, preservando nel contempo l'equilibrio finanziario tra tutti gli strumenti nella massima misura possibile. Inoltre, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio, tali riassegnazioni non dovrebbero includere il ricorso a stanziamenti destinati a misure ai sensi del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/208


P8_TA(2017)0470

Classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM(2016)0853 — C8-0479/2016 — 2016/0363(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 356/51)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0853),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0479/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0302/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 132 del 26.4.2017, pag. 1.

(2)  GU C 173 del 31.5.2017, pag. 41.


P8_TC1-COD(2016)0363

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 novembre 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/2399.)


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/209


P8_TA(2017)0471

Obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757 — C8-0004/2017 — 2016/0370(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 356/52)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0757),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0004/2017),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0307/2017),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

La differenza tra le entrate IVA previste e l'IVA effettivamente riscossa (il «divario dell'IVA») nell'Unione è stata di circa 152 miliardi di EUR nel 2015, mentre le frodi transfrontaliere corrispondono nell'Unione a una perdita di gettito IVA pari a circa 50 miliardi di EUR l'anno, il che fa dell'IVA una questione importante da affrontare a livello di Unione e rende fondamentale l'adozione di un regime definitivo dell'IVA basato sul principio della destinazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

La valutazione di tali regimi speciali, avviata il 1o gennaio 2015, ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento. In primo luogo dovrebbe essere ridotto l'onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento. In secondo luogo, l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso. Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, le norme in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione dovrebbero essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, ma registrati ai fini dell'IVA in uno Stato membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a IVA in tale Stato membro), non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità. Di conseguenza, si propone che tali soggetti passivi siano autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

(3)

La valutazione di tali regimi speciali, avviata il 1o gennaio 2015, ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento. In primo luogo dovrebbe essere ridotto l'onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento. In secondo luogo, l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso. Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, le norme in materia di fatturazione dovrebbero essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, ma registrati ai fini dell'IVA in uno Stato membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a IVA in tale Stato membro), non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità. Di conseguenza, si propone che tali soggetti passivi siano autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Benché la valutazione del mini sportello unico (MOSS) sia stata ampiamente positiva, il 99 % del gettito IVA trattato attraverso il MOSS è dichiarato appena dal 13 % delle imprese registrate, il che dimostra la necessità che gli Stati membri promuovano il MOSS presso un maggior numero di piccole e medie imprese, al fine di superare gli ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

La presente direttiva modificativa può comportare un aumento dei costi amministrativi per le piccole spedizioni, dal momento che i pacchi in questione necessitano di un marchio distintivo che indichi che è stato utilizzato il regime IVA all'importazione e il settore postale deve smistare i pacchi in funzione dell'utilizzo del regime IVA all'importazione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prestare particolare attenzione all'impatto sul settore dei servizi postali.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

La data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva dovrebbe, laddove opportuno, tenere conto del tempo necessario per predisporre le misure richieste per l'attuazione della presente direttiva e per consentire agli Stati membri di adeguare i propri sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA.

(14)

La data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva dovrebbe, laddove opportuno, tenere conto del tempo necessario per predisporre le misure richieste per l'attuazione della presente direttiva e per consentire agli Stati membri e alle imprese di adeguare i propri sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

La proposta della Commissione non è che uno degli elementi per colmare il divario in materia di IVA; per combattere in maniera efficace le frodi in materia di IVA nell'Unione sono necessarie ulteriori misure.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

All'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una vendita a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi in spedizioni aventi un valore intrinseco inferiore a 150 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale e abbia un fatturato annuo superiore a 1 000 000  EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nell'anno civile in corso, compresi i casi in cui sono utilizzati ai fini della vendita a distanza una rete di telecomunicazioni, un'interfaccia o un portale, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali beni a titolo personale.»

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

i servizi sono prestati a destinatari situati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a);

b)

i servizi sono prestati a destinatari situati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

il valore totale, al netto dell'IVA, di tali prestazioni non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.

c)

il valore totale, al netto dell'IVA, di tali prestazioni non supera, nell'anno civile corrente, 35 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

«Lo Stato membro di identificazione stabilisce il periodo durante il quale tale documentazione deve essere conservata dal soggetto passivo non stabilito nella Comunità.».

«La documentazione è conservata per un periodo di cinque anni a partire dal 31 dicembre dell'anno civile in cui l'operazione è stata effettuata.».

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

Con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Titolo V — Capo 3 bis — Articolo 59 quater — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni o delle cessioni cui le presenti disposizioni sono applicabili non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.

c)

il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni o delle cessioni cui le presenti disposizioni sono applicabili non supera, nell'anno civile corrente, 35 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 143 — paragrafo 1 — lettera c bis

Testo della Commissione

Emendamento

«c bis)

le importazioni di beni se l'IVA è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero di identificazione IVA del fornitore/prestatore o dell'intermediario che agisce per suo conto, assegnato ai sensi dell'articolo 369 octodecies, è stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione;».

«c bis)

le importazioni di beni se l'IVA è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero di identificazione IVA del fornitore/prestatore o dell'intermediario che agisce per suo conto, assegnato ai sensi dell'articolo 369 octodecies, è stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione , mentre la Commissione specifica in un atto la natura esatta della dichiarazione di importazione ;».

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 21

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 ter — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale . Questa disposizione si applica a tutte le suddette cessioni di beni e prestazioni di servizi all'interno della Comunità.

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta qualsiasi servizio a una persona che non sia soggetto passivo ad utilizzare il regime speciale di cui al presente capo, indipendentemente dal luogo in cui tale soggetto passivo sia stabilito o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale . Questa disposizione si applica a tutte le suddette cessioni di beni e prestazioni di servizi all'interno della Comunità.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 29

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 terdecies — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

Il valore dei beni, che non può essere superiore a 150 EUR conformemente al presente paragrafo, è determinato in base alla conversione valutaria a norma dell'articolo 53 del codice doganale dell'Unione, a condizione che i beni siano commercializzati in valute straniere.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 30

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 sexvicies — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se la persona alla quale sono destinati i beni importati in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR sceglie di non applicare il regime standard per l'importazione di beni , anche per l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta a norma dell'articolo 94, paragrafo 2 , lo Stato membro d'importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.

Se il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato per l'importazione di beni in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR , lo Stato membro d'importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 30

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 septvicies — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la persona che presenta le merci in dogana nel territorio della Comunità è responsabile della riscossione dell'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

b)

la persona che dichiara le merci in dogana nel territorio della Comunità è responsabile della riscossione dell'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 30

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 septvicies — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta le merci in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la persona che dichiara le merci in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.

Con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva dal 1o gennaio 2021.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva dal 1o aprile 2021.


4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/217


P8_TA(2017)0472

Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (COM(2016)0755 — C8-0003/2017 — 2016/0371(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 356/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0755),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0003/2017),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0306/2017),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

Il divario dell'IVA nell'Unione è stimato al 12,8  %, vale a dire 152 miliardi di EUR l'anno, inclusi 50 miliardi di EUR relativi alle frodi IVA transfrontaliere, il che fa sì che quella dell'imposta sul valore aggiunto sia una questione importante da affrontare a livello dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

5)

Poiché nell'ambito dei regimi speciali lo Stato membro di identificazione provvede alla riscossione e al controllo dell'IVA per conto degli Stati membri di consumo, è opportuno prevedere un meccanismo in base al quale lo Stato membro di identificazione riceve un contributo dagli Stati membri di consumo interessati a compensazione dei costi di riscossione e di controllo. Tuttavia, poiché l'attuale sistema, in base al quale un contributo è trattenuto dagli importi dell'IVA che devono essere trasferiti dallo Stato membro di identificazione agli Stati membri di consumo, ha causato complicazioni per le amministrazioni fiscali, in particolare nel caso dei rimborsi, tale contributo dovrebbe essere calcolato e versato annualmente, al di fuori dei regimi speciali.

5)

Poiché nell'ambito dei regimi speciali lo Stato membro di identificazione provvede alla riscossione e al controllo dell'IVA per conto degli Stati membri di consumo, è opportuno prevedere un meccanismo in base al quale lo Stato membro di identificazione riceve un contributo dagli Stati membri di consumo interessati a compensazione dei costi di riscossione e di controllo. Tuttavia, poiché l'attuale sistema, in base al quale un contributo è trattenuto dagli importi dell'IVA che devono essere trasferiti dallo Stato membro di identificazione agli Stati membri di consumo, ha causato complicazioni per le amministrazioni fiscali, in particolare nel caso dei rimborsi, tale contributo dovrebbe essere calcolato e versato annualmente, al di fuori dei regimi speciali , e in caso di ristorno tra valute nazionali diverse dovrebbe applicarsi il tasso di cambio valido pubblicato dalla Banca centrale europea .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

6)

Per semplificare la raccolta dei dati statistici riguardanti l'applicazione dei regimi speciali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad accedere automaticamente alle informazioni di carattere generale relative ai regimi speciali archiviate nei sistemi elettronici degli Stati membri, ad eccezione dei dati riguardanti i singoli soggetti passivi.

6)

Per semplificare la raccolta dei dati statistici riguardanti l'applicazione dei regimi speciali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad accedere automaticamente alle informazioni di carattere generale relative ai regimi speciali archiviate nei sistemi elettronici degli Stati membri, ad eccezione dei dati riguardanti i singoli soggetti passivi. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a garantire che tali informazioni di carattere generale siano messe a disposizione delle altre autorità nazionali competenti, qualora non fosse già così, per contrastare le frodi in materia di IVA e il riciclaggio di denaro.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)

La comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri dovrebbe essere adeguata ed efficace, al fine di conseguire tempestivamente gli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)

L'uso della tecnologia informatica nella lotta contro le frodi potrebbe permettere alle autorità competenti di individuare le reti di frodi in modo più rapido e completo. Un approccio mirato ed equilibrato, che si avvalga delle nuove tecnologie, potrebbe ridurre la necessità di misure antifrode di ordine generale da parte degli Stati membri e aumentare nel contempo l'efficacia della politica antifrode.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Regolamento (UE) n. 904/2010

Sezione 3 — sottosezione 1 — articolo 47 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. Salvo esplicita indicazione contraria, gli Stati membri si scambiano senza indugio tutte le informazioni di cui alla sottosezione 2.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Regolamento (UE) n. 904/2010

Sezione 3 — sottosezione 3 — articolo 47 undecies — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i dati della persona competente responsabile del coordinamento delle indagini amministrative al proprio interno.

4.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i dati della persona competente responsabile del coordinamento delle indagini amministrative al proprio interno. Tale informazione è pubblicata sul sito web della Commissione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Regolamento (UE) n. 904/2010

Sezione 3 — sottosezione 4 — articolo 47 terdecies — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione procede a un riesame al fine di garantire la fattibilità e l'efficacia in termini di costi del contributo e di adottare, se del caso, interventi correttivi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Regolamento (UE) n. 904/2010

Sezione 3 — sottosezione 5 — articolo 47 quaterdecies

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono alla Commissione l'accesso alle informazioni statistiche archiviate nel loro sistema elettronico a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni non contengono dati personali.

Gli Stati membri garantiscono alla Commissione l'accesso alle informazioni statistiche archiviate nel loro sistema elettronico a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni non contengono dati personali e sono limitate alle informazioni necessarie per i fini statistici pertinenti .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Regolamento (UE) n. 904/2010

Sezione 3 — sottosezione 6 — articolo 47 quindecies — comma 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

le informazioni di cui all'articolo 47 quaterdecies cui la Commissione deve avere accesso nonché i mezzi tecnici per l'estrazione di tali informazioni.

f)

le informazioni di cui all'articolo 47 quaterdecies cui la Commissione deve avere accesso nonché i mezzi tecnici per l'estrazione di tali informazioni. La Commissione provvede a che l'estrazione dei dati non imponga inutili oneri amministrativi agli Stati membri.