ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
28 settembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 347/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8999 — CACF/Bankia/JV) ( 1 )

1

2018/C 347/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9098 — Goldman Sachs/Orix/ILS) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 347/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2018/C 347/04 CERS/2018/6

Decisione del comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 agosto 2018, sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2018/6)

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 347/05

Comunicato del governo di Danimarca riguardante l’invito a presentare domanda di autorizzazione per la prospezione e l’estrazione di idrocarburi in una zona del Mare del Nord — Ottava tornata di autorizzazioni danesi ( 1 )

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 347/06

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Russia e della Turchia

6

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 347/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9089 — Hellman & Friedman/Concardis Payment Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2018/C 347/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8993 — Huaxin/Juniper/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2018/C 347/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9092 — EQT Fund Management/Saur) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2018/C 347/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9103 — ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2018/C 347/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9109 — OMERS/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

2018/C 347/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9096 — Vallourec Tubes/Bpifrance Group/Vallourec Umbilicals) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24


 

Rettifiche

2018/C 347/13

Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2018 per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) — Settore telecomunicazioni, per il periodo 2014-2020: invito CEF-TC-2018-3 Cibersicurezza ( GU C 155 del 3.5.2018 )

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8999 — CACF/Bankia/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/01)

Il 30 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8999. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9098 — Goldman Sachs/Orix/ILS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/02)

Il 20 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9098. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 settembre 2018

(2018/C 347/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1707

JPY

yen giapponesi

132,15

DKK

corone danesi

7,4591

GBP

sterline inglesi

0,88973

SEK

corone svedesi

10,3208

CHF

franchi svizzeri

1,1371

ISK

corone islandesi

128,70

NOK

corone norvegesi

9,5015

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,715

HUF

fiorini ungheresi

323,70

PLN

zloty polacchi

4,2779

RON

leu rumeni

4,6701

TRY

lire turche

7,0415

AUD

dollari australiani

1,6200

CAD

dollari canadesi

1,5301

HKD

dollari di Hong Kong

9,1478

NZD

dollari neozelandesi

1,7638

SGD

dollari di Singapore

1,5976

KRW

won sudcoreani

1 301,82

ZAR

rand sudafricani

16,5152

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0550

HRK

kuna croata

7,4318

IDR

rupia indonesiana

17 450,33

MYR

ringgit malese

4,8398

PHP

peso filippino

63,357

RUB

rublo russo

76,9011

THB

baht thailandese

37,960

BRL

real brasiliano

4,7290

MXN

peso messicano

22,0889

INR

rupia indiana

84,9830


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Comitato europeo per il rischio sistemico

28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/3


DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 31 agosto 2018

sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2018/6)

(2018/C 347/04)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 24,

Vista la Decisione CERS/2012/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 13 luglio 2012, che attua le misure relative alla protezione dei dati personali presso il Comitato europeo per il rischio sistemico (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o giugno 2015 il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) ha adottato la decisione CESR/2015/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), nominando la signora Barbara Eggl responsabile della protezione dei dati (RPD) del CERS fino al 31 maggio 2017.

(2)

La signora Eggl ha svolto il proprio incarico di RPD del CESR in modo pienamente soddisfacente.

(3)

La signora Eggl assolve di fatto ai compiti e alle responsabilità di RPD del CESR dal 1o giugno 2017 e deve essere riconfermata dal Consiglio generale del CERS per un secondo mandato con effetto retroattivo al 1o giugno 2017.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina dell’RPD del CESR

La signora Barbara Eggl è nominata RPD del CERS per un secondo mandato, a far data dal 1o giugno 2017 fino al 14 maggio 2020.

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 31 agosto 2018.

2.   Si applica a decorrere dal 1o giugno 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 agosto 2018.

Capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU C 286 del 22.9.2012, pag. 16.

(3)  Decisione CESR/2015/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 1o giugno 2015, sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 204 del 20.6.2015, pag. 18).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/4


Comunicato del governo di Danimarca riguardante l’invito a presentare domanda di autorizzazione per la prospezione e l’estrazione di idrocarburi in una zona del Mare del Nord

Ottava tornata di autorizzazioni danesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/05)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1), si informa che, ai sensi del punto 12, paragrafo 1, lettera a), della legge sull’utilizzo del sottosuolo danese, testo unico (lovbekendtgørelse) n. 960 del 13 settembre 2011, come successivamente modificata, è possibile presentare domanda di autorizzazione per una zona nel Mare del Nord situata sulla piattaforma continentale danese a ovest dei 6° 15′ di longitudine ED50 (graben centrale e zone adiacenti) fino alle ore 12.00 del 1o febbraio 2019. Nel caso in cui il presente comunicato sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea meno di 90 giorni prima del 1o febbraio 2019, le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, oppure, se il novantesimo giorno cade in un fine settimana, in un giorno festivo, il giorno della festa della costituzione, il 24 dicembre o il 31 dicembre, fino alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

È possibile presentare domanda di autorizzazione alla prospezione e all’estrazione di idrocarburi per parti di una zona situata nel graben centrale del Mare del Nord e nelle aree circostanti per le quali non sono già state rilasciate autorizzazioni. Dette zone sono indicate sulla carta geografica disponibile sul sito web dell’Agenzia danese dell’energia (Energistyrelsen). In direzione nord, ovest e sud la zona è delimitata dai confini della piattaforma continentale con la Norvegia, la Gran Bretagna e la Germania, e verso est dai 6° 15′ di longitudine E (ED50).

È possibile presentare domanda di autorizzazione anche per la prospezione e l’estrazione di idrocarburi in strati non coperti da autorizzazione che si trovano al di sotto delle zone coperte da autorizzazione delimitate in basso in termini di profondità e al di sopra delle zone coperte da autorizzazione delimitate in alto.

È possibile presentare domanda anche per zone coperte da autorizzazione che cambiano stato diventando non più coperte da autorizzazione fino a 90 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle domande.

Le decisioni e i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CEE (cfr. anche il testo unico n. 960 del 13 settembre 2011 sull’utilizzo del sottosuolo danese, successivamente modificato) sono stati pubblicati il 26 giugno 2018 nella Gazzetta ufficiale n. 120 nell’ambito di vari annunci, aggiudicazioni e bandi di gara.

Conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2), il ministero danese del Clima, dell’energia e dell’edilizia ha effettuato una valutazione ambientale del piano oggetto del bando di gara. Informazioni più dettagliate sul piano e sulla sua valutazione ambientale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia danese dell’energia.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo al ministero del Clima, dell’energia e dell’edilizia, presso il quale è possibile ottenere altre informazioni connesse alla direttiva 94/22/CE:

Ministero danese del Clima, dell’energia e dell’edilizia

Agenzia danese dell’energia

Amaliegade 44

1256 Copenhagen K

DANIMARCA

Tel. +45 33926700

Email: ens@ens.dk

Sito web: http://www.ens.dk, http://www.ens.dk/8thRound (informazioni in inglese sull’ottava tornata di autorizzazioni e sulla valutazione ambientale)

L’Agenzia danese dell’energia dovrebbe trasferire la propria sede all’inizio del 2019. I richiedenti sono pertanto invitati a tenersi informati sull’indirizzo di consegna consultando il sito web dell’Agenzia o contattando l’Agenzia telefonicamente.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro sei mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande.


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

(2)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/6


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Russia e della Turchia

(2018/C 347/06)

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile) («profilati cavi»), originari dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Russia e della Turchia sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 14 agosto 2018 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio saldati dell’Unione europea («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 40 % della produzione totale nell’Unione di profilati cavi.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso fornisce informazioni sull’accesso a tale fascicolo.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Russia e della Turchia («i paesi interessati»), attualmente classificato con i codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

L’asserzione di dumping messo in atto dalla Russia e dalla Turchia si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, l’asserzione di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi interessati.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale e la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) entrato in vigore l’8 giugno 2018 (il pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping (5). In particolare, le inchieste saranno effettuate in modo più rapido e le eventuali misure provvisorie potranno essere imposte fino a due mesi prima rispetto al passato. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (6) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nei paesi interessati

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità dei paesi interessati e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG TRADE: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365 Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità dei paesi interessati.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno compilato l’allegato I entro i termini specificati ed hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto al punto 5.3.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non può superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (7).

b)   Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG TRADE: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (8) (9)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione sul campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione sul campionamento.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG TRADE: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG TRADE: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG TRADE: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365 Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

affinché un’audizione possa essere effettuata prima dell’imposizione delle misure provvisorie, dovrà essere presentata una richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data,

dopo la fase provvisoria dovrà essere presentata una richiesta entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle conclusioni provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica delle conclusioni o del documento informativo,

nella fase definitiva dovrà essere presentata una richiesta entro tre giorni dalla data di divulgazione delle conclusioni definitive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per presentare osservazioni sulle conclusioni definitive. In caso di divulgazione di ulteriori conclusioni definitive, dovrà essere presentata una richiesta immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori conclusioni definitive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni su tali conclusioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di rifiutare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una richiesta di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Tuttavia, nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti dal diritto d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email

:

TRADE-AD651-HS-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-AD651-HS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi e comunque non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, conformemente all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate, mediante un documento informativo, della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono in linea di principio di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle conclusioni definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori conclusioni definitive sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per formulare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

le informazioni per la fase delle conclusioni provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni,

le parti interessate non possono, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo della fase provvisoria. Al di là di tale termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie per confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e se queste possono essere verificate entro il tempo disponibile per concludere tempestivamente l’inchiesta,

al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate trasmesse dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive o, se del caso, dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle ulteriori conclusioni definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono sollevare solo questioni trattate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima dell’istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle conclusioni provvisorie o del documento informativo dovranno essere presentate entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive dovranno essere presentate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive, salvo diverse disposizioni. In caso di divulgazione di ulteriori conclusioni definitive, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori conclusioni dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette conclusioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le richieste di audizioni con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizioni con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimento alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(5)  Cfr. «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sul sito web della DG TRADE: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(6)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(7)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(8)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del presente avviso destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9089 — Hellman & Friedman/Concardis Payment Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/07)

1.   

In data 20 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Hellman & Friedman LLC («Hellman & Friedman», Stati Uniti),

Concardis Payment Group GmbH («Concardis», Germania).

Hellman & Friedman acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Concardis. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Hellman & Friedman: investimenti in private equity attraverso fondi che controllano una serie di società portafoglio operanti in vari settori economici, tra cui, in particolare Nets, attiva nella fornitura di servizi di pagamento, di carte e di servizi informatici in Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia e Polonia,

—   Concardis: servizi di stipulazione di convenzioni con gli esercenti (merchant acquiring) in Germania, Austria e Svizzera.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9089 — Hellman & Friedman/Concardis Payment Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag 5.


28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8993 — Huaxin/Juniper/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/08)

1.   

In data 21 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

China Huaxin Post and Telecom Technologies Co., Ltd («Huaxin», RPC),

Juniper Networks International B.V. («Juniper», Stati Uniti),

Shanghai Huaxin Juniper Networks Co., Ltd. («JV», Stati Uniti).

Huaxin e Juniper acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Huaxin è società di investimento industriale interamente detenuta dallo Stato cinese specializzata nelle soluzioni di telecomunicazione, nella fibra ottica, nella frequenza cavo e nella radiofrequenza, nella rete aziendale, nel cloud computing e nel software di sistema;

Juniper opera nella progettazione, nello sviluppo e nella vendita di router, commutatori e prodotti per la sicurezza delle reti ad alte prestazioni e nella fornitura dei relativi servizi;

la JV opererà nella ricerca, nello sviluppo, nella vendita, nella commercializzazione, nella produzione, nella distribuzione e nella manutenzione di commutatori di rete, router e prodotti per la sicurezza delle reti nell’RPC.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8993 — Huaxin/Juniper/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9092 — EQT Fund Management/Saur)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/09)

1.   

In data 21 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

EQT Fund Management Sarl. («EQT», Lussemburgo),

Saur SAS («Saur», Francia), controllata indirettamente da Holding d’Infrastructures des Métiers de l’Environnement SAS («HIME», Francia).

EQT acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo indiretto dell’insieme di Saur mediante l’acquisizione di HIME.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT è un investitore finanziario che investe in un’ampia gamma di settori;

Saur opera nella gestione delle risorse idriche e delle acque reflue in Francia. Saur opera inoltre nella progettazione e nella costruzione di infrastrutture idriche tra cui impianti di produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue per i comuni e impianti di trattamento dell’acqua e delle acque reflue per le industrie

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9092 — EQT Fund Management/Saur

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9103 — ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/10)

1.   

In data 24 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

ORIX Aviation Systems Limited («OAS», Irlanda), appartenente a ORIX Corporation (Giappone),

Bohai Capital Holding Co., Ltd. («Bohai», Cina), appartenente a HNA Group (Cina).

OAS e Bohai acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Avolon Holdings Limited, la controllata di Bohai attiva nel settore dei servizi di leasing di aeromobili.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   OAS: investitore e gestore nel settore degli aeromobili e attivi correlati. ORIX Corporation è un gruppo di servizi finanziari con un portafoglio diversificato di servizi finanziari,

—   Bohai: gruppo di leasing. HNA Group è un conglomerato comprendente le seguenti divisioni principali: Aviation, Holdings, Capital, Tourism e Logistics.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9103 — ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9109 — OMERS/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/11)

1.   

In data 21 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

OMERS Administration Corporation («OMERS», Canada),

British Columbia Investment Management Corporation («BCI», Canada),

Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada),

PGGM Vermogensbeheer BV («PGGM», Paesi Bassi), controllata in ultima istanza da PGGM Coöperatie UA (Paesi Bassi),

Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB», Canada),

Puget Holdings LLC («Puget», Stati Uniti).

OMERS, BCI, AIMCo, PGGM e CPPIB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Puget.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   OMERS: OMERS agisce in qualità di amministratore dei piani pensionistici OMERS e fiduciario dei fondi pensione relativi ai piani pensionistici, gestendo un’ampia gamma di investimenti, anche nei mercati del private equity, del reddito fisso e degli investimenti alternativi in Canada e a livello mondiale,

—   BCI: importante investitore istituzionale che investe in strumenti a reddito fisso, mutui ipotecari, public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e risorse rinnovabili. BCI è un agente del governo della Columbia Britannica in Canada,

—   AIMCo: AIMCo è uno dei principali gestori istituzionali di fondi d’investimento in Canada. AIMCo è un agente di HMQ (la persona giuridica che rappresenta la provincia canadese dell’Alberta),

—   PGGM: PGGM è una controllata di PGGM N.V., società neerlandese specializzata nella gestione di pensioni collettive, che gestisce, fra l’altro, il PGGM Infrastructure Fund,

—   CPPIB: CPPIB è un’organizzazione specializzata nella gestione degli investimenti che investe i fondi che il Canada Pension Plan Fund le affida, investendo principalmente in public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e strumenti a reddito fisso,

—   Puget: Puget effettua la quasi totalità delle proprie operazioni attraverso Puget Sound Energy, una società regolamentata di servizio pubblico che fornisce servizi nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale nello Stato di Washington, negli Stati Uniti. Le sue attività principali consistono nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità e nella distribuzione di gas naturale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9109 — OMERS/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/24


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9096 — Vallourec Tubes/Bpifrance Group/Vallourec Umbilicals)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 347/12)

1.   

In data 20 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bpifrance Investissement (Francia),

Vallourec Tubes (Francia),

Vallourec Umbilicals (Francia), controllata da Vallourec Tubes.

Bpifrance Investissement e Vallourec Tubes acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Vallourec Umbilicals.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Bpifrance Investissement: fondo di investimento che fornisce fondi e realizza investimenti diretti in progetti industriali,

—   Vallourec Tubes: fabbricazione di tubi di acciaio senza saldatura e soluzioni tubolari per i settori dell’energia e dell’industria,

—   Vallourec Umbilicals: fabbricazione di tubi in acciaio inossidabile arrotolati e saldati destinati ai cavi ombelicali.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9096 — Vallourec Tubes/Bpifrance Group/Vallourec Umbilicals

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/25


Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2018 per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) — Settore telecomunicazioni, per il periodo 2014-2020: invito CEF-TC-2018-3 «Cibersicurezza»

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155 del 3 maggio 2018 )

(2018/C 347/13)

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, annuncia una rettifica dell’invito a presentare proposte CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza al fine di concedere sovvenzioni in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro 2018 per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (2018/C 155/10).

La rettifica dell’invito a presentare proposte è disponibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cyber-security