ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 338

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
21 settembre 2018


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2018/C 338/01 CERS/2018/5

Raccomandazione del comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 luglio 2018, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2018/5)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 338/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9069 — Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) ( 1 )

7

2018/C 338/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9024 — Abry Partners/Link) ( 1 )

7


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 338/04

Decisione del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina del direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

8

 

Commissione europea

2018/C 338/05

Tassi di cambio dell'euro

9

2018/C 338/06

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 10 luglio 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.40465 — Asus — Relatore: Svezia

10

2018/C 338/07

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40465 — Asus

11

2018/C 338/08

Sintesi della decisione della Commissione, del 24 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [Caso AT.40465 — Asus (restrizioni verticali)] [notificata con il numero C(2018) 4773 final]

13

2018/C 338/09

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 10 luglio 2018 in merito a un progetto di decisione relativo al Caso AT.40182 — Pioneer — Relatore: Svezia

16

2018/C 338/10

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40182 — Pioneer

17

2018/C 338/11

Sintesi della decisione della Commissione, del 24 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [Caso AT.40182 — Pioneer (restrizioni verticali)] [notificata con il numero C(2018) 4790 final]  ( 1 )

19

 

Garante europeo della protezione dei dati

2018/C 338/12

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e di altri documenti

22


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 338/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8994 — Microsoft/GitHub) ( 1 )

25

2018/C 338/14

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8785 — The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox) ( 1 )

27

2018/C 338/15

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

28


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 16 luglio 2018

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2018/5)

(2018/C 338/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) raccomanda all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza quando richiede il riconoscimento al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al di sotto della quale l’esposizione di un prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa. Il gruppo di valutazione permanente del CERS, istituito ai sensi della decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6), può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(4)

Dal 30 aprile 2018, gli enti creditizi autorizzati in Belgio e che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari sono tenuti, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, ad una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, composta da: a) una maggiorazione fissa del fattore di ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e b) una maggiorazione proporzionale del fattore di ponderazione del rischio che consiste in una frazione (33 per cento) della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio.

(5)

A seguito della richiesta del Belgio al CERS in conformità all’articolo 458, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall’attuazione della misura di politica macroprudenziale applicata in Belgio conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi) del Regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La sezione 1 della subraccomandazione C, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

Estonia:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia;

Finlandia:

un requisito minimo del 15 % per il fattore di ponderazione del rischio medio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da un mutuo sulle unità abitative in Finlandia applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari;

Belgio:

una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Belgio.»;

2.

l’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 luglio 2018

Francesco MAZZAFERRO

Capo del segretariato del CERS

per conto del Consiglio generale del CERS


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(4)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(5)  Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

(6)  Decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (GU C 97, 12.3.2016, pag. 28).


ALLEGATO

«

Allegato

Estonia

coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia

I.   Descrizione della misura

1.

La misura estone consiste in un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia.

II.   Riconoscimento

2.

Ove gli Stati membri abbiano recepito l’articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità all’articolo 134, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Ove gli Stati membri non abbiano recepito l’articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi.

Finlandia

Un livello mimino specifico per gli enti creditizi del 15 % per il fattore di ponderazione del rischio medio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da un mutuo sulle unità abitative in Finlandia applicato agli enti creditizi utilizzando il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) (di seguito, gli «enti creditizi IRB») applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura finlandese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, consiste di un fattore minimo specifico di ponderazione del rischio del 15 % per gli enti creditizi IRB, a livello di portafoglio, per i mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative in Finlandia.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura finlandese ed applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB con crediti ipotecari per clienti privati garantiti da unità abitative in Finlandia concessi da succursali autorizzate a livello nazionale situate in Finlandia. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda inoltre alle autorità competenti di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB con crediti ipotecari per clienti privati garantiti da unità abitative in Finlandia erogati direttamente in modo transfrontaliero da enti creditizi stabiliti nelle rispettive giurisdizioni. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente al riconoscimento di cui sopra, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro quattro mesi.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 1 miliardo di EUR di esposizione sul mercato del credito ipotecario residenziale in Finlandia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis dagli Stati membri di riconoscimento.

6.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi IRB con portafogli non significativi di crediti ipotecari per clienti privati garantiti da unità abitative in Finlandia al di sotto della soglia di rilevanza di 1 miliardo di EUR. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB ecceda la soglia di 1 miliardo di EUR.

7.

In assenza di enti creditizi IRB autorizzati in altri Stati membri interessati con succursali situate in Finlandia o che erogano servizi finanziari direttamente in Finlandia, con esposizioni pari o superiori a 1 miliardo di EUR sul mercato dei mutui ipotecari finlandese, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB ecceda la soglia di 1 miliardo di EUR.

Belgio

Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio imposta agli enti creditizi, autorizzati in Belgio utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio secondo il metodo basato sui rating interni (IRB), consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:

a)

La prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b)

b)

La seconda componente consiste in una maggiorazione di 33 punti percentuali della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l’esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga ed applicarla alle succursali degli enti creditizi autorizzate a livello nazionale secondo il metodo basato sui rating interni (IRB) situate in Belgio entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della Direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica di 2 miliardi di EUR per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

6.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale secondo il metodo basato sui rating interni (IRB) con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali situati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 2 miliardi di EUR sia superata.

7.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) e che hanno esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di EUR sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo basato sui rating interni (IRB) ecceda la soglia di 2 miliardi di EUR.

8.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore se del caso per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.
».

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9069 — Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 338/02)

Il 14 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9069. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/7


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9024 — Abry Partners/Link)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 338/03)

Il 17 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9024. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

relativa alla nomina del direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(2018/C 338/04)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 158, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

l’8 giugno 2018 un elenco dei candidati per il posto di direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») è stato presentato al Consiglio dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il sig. Christian L.L.G. ARCHAMBEAU, nato a Vielsalm (Belgio) l’11 aprile 1960, è nominato direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») per un periodo di cinque anni.

2.   La data d’inizio del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 è fissata dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il president

G. BLÜMEL


(1)  GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.


Commissione europea

21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 settembre 2018

(2018/C 338/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1769

JPY

yen giapponesi

131,98

DKK

corone danesi

7,4592

GBP

sterline inglesi

0,88590

SEK

corone svedesi

10,3350

CHF

franchi svizzeri

1,1312

ISK

corone islandesi

129,60

NOK

corone norvegesi

9,5885

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,560

HUF

fiorini ungheresi

323,75

PLN

zloty polacchi

4,2925

RON

leu rumeni

4,6545

TRY

lire turche

7,4320

AUD

dollari australiani

1,6158

CAD

dollari canadesi

1,5174

HKD

dollari di Hong Kong

9,2313

NZD

dollari neozelandesi

1,7643

SGD

dollari di Singapore

1,6064

KRW

won sudcoreani

1 316,62

ZAR

rand sudafricani

17,0297

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0559

HRK

kuna croata

7,4265

IDR

rupia indonesiana

17 471,00

MYR

ringgit malese

4,8694

PHP

peso filippino

63,436

RUB

rublo russo

78,0670

THB

baht thailandese

38,055

BRL

real brasiliano

4,8390

MXN

peso messicano

22,0233

INR

rupia indiana

84,7510


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.9.2018   

IT

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C 338/10


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 10 luglio 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.40465 — Asus

Relatore: Svezia

(2018/C 338/06)

1.   

I membri del comitato consultivo concordano con la valutazione della Commissione secondo cui il comportamento oggetto del progetto di decisione configura due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del TFUE.

2.   

I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione sull’importo finale dell’ammenda, ivi compresa la sua riduzione conformemente al punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1).

3.   

I membri del comitato consultivo raccomandano la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


21.9.2018   

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C 338/11


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso AT.40465 — Asus

(2018/C 338/07)

(1)   

Il progetto di decisione destinato ad AsusTek Computer Inc., Asus Computer GmbH e Asus France SARL (collettivamente «Asus») conclude che Asus ha violato l’articolo 101 del TFUE ponendo in essere pratiche intese a limitare la capacità dei rivenditori al dettaglio di determinare in modo indipendente i rispettivi prezzi di rivendita.

(2)   

Le indagini hanno preso avvio con ispezioni effettuate senza preavviso presso i locali di rivenditori al dettaglio in Germania e in Francia nel marzo 2015.

(3)   

Il 2 febbraio 2017, la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) nei confronti di Asus. Il 15 febbraio 2017, la Commissione ha trasmesso una richiesta di informazioni ad Asus Computer GmbH, che ha risposto il 13 marzo 2017.

(4)   

Poco dopo l’avvio del procedimento, Asus ha indicato il proprio interesse a collaborare con la Commissione. Il […], Asus ha fornito ulteriori elementi di prova concernenti il comportamento in questione.

(5)   

Con lettera del […], Asus ha presentato un’offerta formale di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione («proposta di transazione»). La proposta di transazione contiene:

un riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità di Asus per le due infrazioni descritte sinteticamente per quanto riguarda l’oggetto, i fatti principali, la loro qualificazione giuridica, inclusi il ruolo di AsusTek Computer Inc., Asus Germany e Asus France e la durata della loro partecipazione alle due infrazioni;

un’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che Asus prevede le sarà inflitta dalla Commissione e che essa accetterebbe nel quadro di una procedura di collaborazione;

la conferma di Asus che è stata sufficientemente informata degli addebiti che la Commissione intende muovere nei suoi confronti e che le è stata sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista alla Commissione;

la conferma di Asus che non intende chiedere ulteriore accesso al fascicolo né di essere nuovamente sentita in un’audizione orale, salvo che la Commissione non rispecchi la sua proposta di transazione nella comunicazione degli addebiti e nella decisione definitiva;

il consenso di ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva in inglese.

(6)   

Il 24 maggio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti alla quale Asus ha replicato confermandone la corrispondenza con il contenuto della sua proposta di transazione.

(7)   

Le infrazioni riscontrate e le ammende inflitte nel progetto di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nella proposta di transazione. L’importo delle ammende è ridotto del 40 % in quanto Asus ha collaborato con la Commissione oltre quanto richiesto dagli obblighi previsti dalla legge: i) fornendo ulteriori elementi probatori che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione poiché tali elementi probatori hanno rafforzato in larga misura la capacità della Commissione di provare le infrazioni; ii) riconoscendo le violazioni dell’articolo 101 del TFUE in relazione al comportamento in questione; e iii) rinunciando a taluni diritti procedurali e in questo modo rendendo possibili efficienze amministrative.

(8)   

A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui Asus ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

(9)   

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 12 luglio 2018.

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).


21.9.2018   

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C 338/13


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 luglio 2018

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

[Caso AT.40465 — Asus (restrizioni verticali)]

[notificata con il numero C(2018) 4773 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 338/08)

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione è destinata ad AsusTek Computer Inc., Asus Computer GmbH e Asus France SARL (collettivamente «Asus»). Asus è un produttore di hardware per computer e prodotti elettronici. Asus Computer GmbH e Asus France SARL sono controllate al 100 % da AsusTek Computer Inc (Taiwan).

(2)

La decisione riguarda due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In violazione dell’articolo 101 del TFUE Asus Computer GmbH e Asus France SARL hanno posto in essere pratiche intese a limitare la capacità dei rivenditori al dettaglio di determinare in modo indipendente i propri prezzi di rivendita rispettivamente in Germania e in Francia.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(3)

Il caso riguardante Asus ha avuto origine da ispezioni effettuate senza preavviso il 10 marzo 2015 presso i locali di due rivenditori al dettaglio online, uno in Germania e uno in Francia, che vendono entrambi tra l’altro prodotti Asus.

(4)

Il 2 febbraio 2017, la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

(5)

Poco dopo l’avvio del procedimento, Asus ha indicato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e ha fornito ulteriori elementi di prova concernenti il comportamento in questione.

(6)

Successivamente, Asus ha presentato un’offerta formale di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(7)

Il 24 maggio 2018, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata ad Asus. Il 28 maggio 2018, Asus ha trasmesso la propria risposta alla comunicazione degli addebiti.

(8)

Il 10 luglio 2018 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

(9)

La Commissione ha adottato la presente decisione il 24 luglio 2018.

2.2.   Destinatari e durata

(10)

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE prendendo parte, nei periodi di seguito indicati, a pratiche anticoncorrenziali:

Impresa

Durata

Infrazione in Germania: Asus Computer GmbH

3 marzo 2011 – 27 giugno 2014

Infrazione in Francia: Asus France SARL

7 aprile 2013 – 15 dicembre 2014

2.3.   Sintesi delle infrazioni

(11)

I prodotti cui si riferisce la presente decisione sono: i) in relazione alla Germania, i prodotti venduti dal gruppo Sistemi di Asus e i prodotti per reti, desktop e display venduti dal gruppo Piattaforma aperta di Asus e ii) in relazione alla Francia, tutti i prodotti del gruppo Piattaforma aperta. Tali prodotti erano interessati dalla strategia d’impresa di Asus in Germania e in Francia, volta a mantenere stabili i prezzi di rivendita nei due Stati membri al livello del prezzo di rivendita raccomandato.

(12)

Asus distribuisce i propri prodotti tramite distributori indipendenti; pur non avendo un rapporto di fornitura diretto con i rivenditori, i suoi account manager in Germania e in Francia avevano tuttavia contatti frequenti con essi.

(13)

Durante i periodi dell’infrazione, in Germania e in Francia veniva effettuato un monitoraggio dei prezzi con vari sistemi, in particolare mediante l’osservazione di siti web di confronto dei prezzi e, per alcune categorie di prodotti, mediante strumenti software interni di monitoraggio che permettevano ad Asus di identificare i rivenditori che vendevano i prodotti Asus al di sotto del livello di prezzo desiderato, normalmente uguale al prezzo di rivendita raccomandato.

(14)

Asus veniva inoltre informata in merito ai rivenditori che praticavano prezzi bassi mediante segnalazioni di altri rivenditori. I rivenditori che non rispettavano il livello di prezzo desiderato generalmente venivano contattati da Asus, che chiedeva loro di aumentare il prezzo.

(15)

I rivenditori che ripetutamente non si conformavano al prezzo di rivendita desiderato venivano minacciati e/o sanzionati da Asus.

2.4.   Misure correttive

(16)

La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (2).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(17)

Per determinare l’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite dei prodotti di cui al presente procedimento realizzate nel 2013, ultimo esercizio intero in cui Asus Computer GmbH ha partecipato all’infrazione in Germania e Asus France SARL all’infrazione in Francia.

(18)

La Commissione ha tenuto conto del fatto che l’imposizione dei prezzi di rivendita, per sua stessa natura, restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate quali l’imposizione dei prezzi di rivendita sono spesso, per loro natura, meno lesive della concorrenza rispetto agli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche del caso, la proporzione del valore delle vendite è fissata al 7 %.

(19)

La Commissione ha tenuto conto della durata delle due infrazioni uniche e continuate menzionate in precedenza.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(20)

Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(21)

Nessuna delle ammende calcolate supera il 10 % del fatturato mondiale di Asus.

2.4.4.   Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione

(22)

La Commissione conclude che, in considerazione del fatto che Asus ha collaborato efficacemente con la Commissione oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge, l’ammenda che altrimenti sarebbe stata irrogata dovrebbe essere ridotta del 40 %, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

3.   CONCLUSIONE

(23)

Alla luce di quanto precede, l’importo finale dell’ammenda irrogata ad Asus ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ammonta a 58 162 000 EUR per l’infrazione unica e continuata in Germania e a 5 360 000 EUR per l’infrazione unica e continuata in Francia.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


21.9.2018   

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C 338/16


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 10 luglio 2018 in merito a un progetto di decisione relativo al Caso AT.40182 — Pioneer

Relatore: Svezia

(2018/C 338/09)

1.   

Il membri del comitato consultivo concordano con la valutazione della Commissione secondo cui i comportamenti oggetto del progetto di decisione costituiscono un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.   

I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione sull’importo finale dell’ammenda, compresa la riduzione sulla base del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 dell Consiglio (1).

3.   

I membri del comitato consultivo raccomandano la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


21.9.2018   

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C 338/17


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso AT.40182 — Pioneer

(2018/C 338/10)

(1)   

Il progetto di decisione, i cui destinatari sono Pioneer Europe N.V. («Pioneer Europe»), Pioneer GB Ltd e la società capogruppo Pioneer Corporation (congiuntamente, «Pioneer»), giunge alla conclusione che Pioneer ha violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE attuando pratiche volte a limitare la capacità dei dettaglianti di fissare i loro prezzi di rivendita in modo indipendente e a limitare i territori in cui potevano vendere.

(2)   

L’indagine è stata avviata da accertamenti a sorpresa effettuati nei locali di Pioneer Europe in Belgio nel dicembre 2013.

(3)   

Poco dopo l’accertamento Pioneer ha dichiarato il proprio interesse a collaborare con la Commissione. In data […], Pioneer ha presentato ulteriori elementi di prova riguardanti la condotta in questione.

(4)   

Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 (2) nei confronti di Pioneer Europe, Pioneer Corporation e tutte le entità giuridiche direttamente o indirettamente da esse controllate. Il 7 febbraio 2017 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a Pioneer Europe, a cui quest’ultima ha risposto il 27 febbraio 2017.

(5)   

In data […], Pioneer Corporation e Pioneer Europe hanno presentato un’offerta formale di collaborazione («proposta di transazione»). La proposta di transazione contiene:

il riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili da parte di Pioneer Corporation e Pioneer Europe della responsabilità in solido per l’infrazione, descritta sinteticamente per quanto riguarda l’oggetto, i fatti principali, la loro qualificazione giuridica, inclusi il ruolo svolto dalle società e la durata della partecipazione all’infrazione. Pioneer Europe ha inoltre riconosciuto la responsabilità a nome di Pioneer GB Ltd,

l’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che Pioneer Corporation e Pioneer Europe prevedono sarà loro inflitta dalla Commissione e che esse accetterebbero nel quadro di una procedura di cooperazione,

la conferma che Pioneer Corporation e Pioneer Europe sono state sufficientemente informate degli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti e che è stata loro sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista alla Commissione,

la conferma che Pioneer Corporation e Pioneer Europe non intendono chiedere un ulteriore accesso al fascicolo né essere nuovamente sentite in un’audizione, a patto che la comunicazione degli addebiti e la decisione della Commissione rispecchino la proposta di transazione,

l’accordo a ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione finale in lingua inglese.

(6)   

Il 7 giugno 2018 la Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti, alla quale Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd e Pioneer Corporation hanno risposto congiuntamente, ribadendo il loro impegno a seguire la procedura di cooperazione e confermando che la comunicazione degli addebiti corrispondeva al contenuto della proposta di transazione. Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd e Pioneer Corporation hanno altresì confermato che non desiderano essere nuovamente sentite dalla Commissione.

(7)   

L’infrazione accertata e le ammende inflitte nel progetto di decisione corrispondono a quelle riconosciute e proposte nella proposta di transazione. L’importo delle ammende è ridotto del 50 % in quanto Pioneer ha collaborato con la Commissione al di là dei propri obblighi giuridici: i) fornendo elementi di prova supplementari che apportano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, in quanto tali elementi di prova hanno rafforzato in larga misura la capacità della Commissione di dimostrare l’infrazione; ii) riconoscendo l’infrazione dell’articolo 101 del TFUE in relazione alla condotta; iii) rinunciando a determinati diritti procedurali, il che ha comportato un incremento dell’efficienza amministrativa.

(8)   

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti o le obiezioni su cui Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd e Pioneer Corporation hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

(9)   

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 12 luglio 2018.

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).


21.9.2018   

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C 338/19


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 luglio 2018

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

[Caso AT.40182 — Pioneer (restrizioni verticali)]

[notificata con il numero C(2018) 4790 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 338/11)

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatarie della decisione sono Pioneer Corporation, Pioneer Europe N.V. e Pioneer GB Ltd (collettivamente «Pioneer»). Durante il periodo dell’infrazione Pioneer Europe N.V. e Pioneer GB Ltd erano società interamente controllate da Pioneer Corporation (Giappone).

(2)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («SEE»). In violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, Pioneer ha attuato pratiche in 12 paesi del SEE volte a limitare sia la capacità dei dettaglianti di fissare i loro prezzi di rivendita in modo indipendente, sia i territori in cui potevano vendere.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(3)

Il caso nei confronti di Pioneer ha avuto origine da un accertamento a sorpresa effettuato il 3 dicembre 2013 nei locali di Pioneer Europe N.V. in Belgio per la presunta imposizione di prezzi di rivendita relativamente a prodotti elettronici di consumo. Poco dopo l’ispezione, Pioneer ha dichiarato di essere interessata a collaborare con la Commissione e ha presentato ulteriori elementi di prova riguardanti la condotta in questione.

(4)

Il 10 marzo 2015 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa presso i locali di un rivenditore al dettaglio online in Francia e di un altro in Germania. Questi rivenditori al dettaglio vendono tra l’altro prodotti Pioneer.

(5)

Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

(6)

Successivamente Pioneer ha presentato un’offerta formale di cooperazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(7)

Il 7 giugno 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Pioneer, cui la società ha risposto il 14 giugno 2018.

(8)

Il 10 luglio 2018 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

(9)

La Commissione ha adottato la presente decisione il 24 luglio 2018.

2.2.   Destinatari e durata

(10)

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, nel periodo indicato qui di seguito, a pratiche anticoncorrenziali:

Impresa

Durata

Pioneer

2 gennaio 2011 - 14 novembre 2013

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(11)

I prodotti oggetto della decisione sono i prodotti elettronici di consumo a uso domestico della divisione Home di Pioneer.

(12)

Durante il periodo dell’infrazione Pioneer ha elaborato e attuato una strategia a livello europeo volta a incoraggiare, coordinare e facilitare il monitoraggio dei prezzi di rivendita della sua divisione Home. In tale contesto, Pioneer ha preso misure volte a controllare i prezzi di rivendita dei dettaglianti in 12 paesi del SEE e a chiedere e ottenere l’accordo di questi ultimi al fine di aumentare i prezzi di rivendita. Per conseguire questi risultati, Pioneer ha esercitato pressione commerciale sui dettaglianti che applicavano i prezzi più bassi, adottando in alcuni casi misure di ritorsione nei confronti di quanti opponevano resistenza. Pioneer ha inoltre adottato misure per limitare, scoraggiare o impedire il commercio parallelo di prodotti della sua divisione Home all’interno del SEE.

(13)

Pioneer interveniva sia usando denunce di dettaglianti in merito ai prezzi di rivendita dei concorrenti, sia in modo proattivo. L’aumento dei prezzi di rivendita e il divieto di vendite online transfrontaliere verso altri paesi del SEE veniva realizzato tenendo traccia dei numeri di serie, che consentivano a Pioneer di individuare i rivenditori paralleli e i dettaglianti che applicavano i prezzi più bassi.

(14)

In Francia, Germania, Belgio e nei Paesi Bassi Pioneer utilizzava per lo più la tecnica dell’imposizione dei prezzi di rivendita, ma il suo approccio generale nei confronti delle rivendite era simile anche negli altri paesi del SEE interessati (Danimarca, Finlandia, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Norvegia).

(15)

Sorvegliando strettamente i prezzi di rivendita dei suoi dettaglianti, intervenendo nei confronti di quanti applicavano i prezzi più bassi e spingendoli ad aumentarli, impedendo la vendita online transfrontaliera, Pioneer ha cercato di evitare o di rallentare l’erosione dei prezzi online in tutta la sua rete di vendita al dettaglio (online).

2.4.   Misure correttive

(16)

La decisione si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (2).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(17)

Nel determinare le ammende, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite nel 2012, ovvero l’ultimo anno completo della partecipazione di Pioneer all’infrazione.

(18)

La Commissione ha preso in considerazione il fatto che l’imposizione di prezzi di rivendita e le restrizioni al commercio parallelo, per loro stessa natura, restringono la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che gli accordi verticali e le pratiche concordate sono, per loro natura, spesso meno dannosi per la concorrenza degli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori, e alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie la proporzione del valore delle vendite è stata fissata all’8 %.

(19)

La Commissione ha preso in considerazione la durata dell’infrazione unica e continuata, come indicato in precedenza.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(20)

Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(21)

L’importo dell’ammenda non supera il 10 % del fatturato mondiale di Pioneer.

2.4.4.   Riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione

(22)

La Commissione conclude che, per tenere conto del fatto che Pioneer ha collaborato in modo estremamente efficace al di là del suo obbligo giuridico, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, l’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta sarà ridotta del 50 %.

3.   CONCLUSIONE

(23)

Alla luce di quanto sopra, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla Pioneer a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per l’infrazione unica e continuata è pari a 10 173 000 EUR.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


Garante europeo della protezione dei dati

21.9.2018   

IT

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C 338/22


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e di altri documenti

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 338/12)

Il presente parere illustra la posizione del GEPD sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

In questo contesto, il GEPD osserva che la Commissione ha chiaramente scelto di privilegiare gli aspetti della proposta relativi alla libera circolazione e di considerare l’obiettivo relativo alla sicurezza come corollario. Il GEPD rileva che ciò potrebbe avere un impatto sull’analisi della necessità della proporzionalità degli elementi della proposta.

Il GEPD condivide l’obiettivo della Commissione europea di rafforzare le norme di sicurezza applicabili alle carte d’identità e ai titoli di soggiorno, contribuendo così alla sicurezza dell’Unione nel suo insieme. Al contempo, il GEPD ritiene che la proposta non giustifichi sufficientemente la necessità di trattare due tipi di dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali) in questo contesto, quando le finalità dichiarate potrebbero essere perseguite con un approccio meno invasivo.

Nel quadro giuridico dell’UE e della Convenzione 108 aggiornata i dati biometrici sono considerati dati sensibili e sono soggetti a tutela speciale. Il GEPD sottolinea che sia le immagini del volto, sia le impronte digitali, che sarebbero trattate a norma della proposta, rientrerebbero chiaramente in tale categoria di dati sensibili.

Inoltre, il GEPD ritiene che la proposta potrebbe coinvolgere in modo estensivo fino a 370 milioni di cittadini dell’UE, sottoponendo potenzialmente l’85 % della popolazione dell’UE all’obbligo del rilevamento delle impronte digitali. Tale ampio ambito di applicazione, congiuntamente ai dati molto sensibili trattati (immagini del volto in combinazione con le impronte digitali), richiede un attento esame basato su un rigoroso criterio di necessità.

Il GEPD riconosce altresì che, date le differenze tra passaporti e carte d’identità, l’introduzione per queste ultime di caratteristiche di sicurezza che possono essere considerate appropriate per i passaporti, non può essere effettuata automaticamente, ma richiede una riflessione e un’analisi approfondita.

Il GEPD desidera inoltre sottolineare che al trattamento in questione si applicherebbe l’articolo 35, paragrafo 10, del regolamento generale sulla protezione dei dati (in appresso «GDPR») (1). In tale contesto, il GEPD osserva che la valutazione d’impatto che accompagna la proposta non sembra sostenere l’opzione strategica scelta dalla Commissione, vale a dire, l’inclusione obbligatoria delle immagini del volto e di (due) impronte digitali nelle carte d’identità (e nei titoli di soggiorno). Di conseguenza, tale valutazione d’impatto non può essere considerata sufficiente ai fini dell’osservanza dell’articolo 35, paragrafo 10, GDPR. Pertanto, il GEPD raccomanda di riesaminare la necessità e la proporzionalità del trattamento dei dati biometrici (immagine del volto in combinazione con le impronte digitali) in questo contesto.

La proposta dovrebbe altresì prevedere esplicitamente salvaguardie contro l’istituzione, da parte degli Stati membri, di banche dati dattiloscopiche nazionali nel contesto dell’attuazione della proposta stessa. Alla proposta dovrebbe essere aggiunta una disposizione che stabilisca esplicitamente che i dati biometrici trattati nel suo contesto debbano essere cancellati immediatamente dopo il loro inserimento nel microprocessore e non possano essere ulteriormente trattati per finalità diverse da quelle esplicitamente indicate nella proposta.

Il GEPD comprende che l’utilizzo di dati biometrici possa essere considerato una misura antifrode legittima, ma la proposta non giustifica la necessità di conservare due tipi di dati biometrici per le finalità che prevede. Un’opzione da tenere in considerazione potrebbe essere quella di limitare ad uno solo i dati biometrici utilizzati (ad esempio, solo l’immagine del volto).

Inoltre, il GEPD desidera sottolineare che comprende che la conservazione delle immagini delle impronte digitali migliora l’interoperabilità, tuttavia, essa aumenta al tempo stesso la quantità di dati biometrici trattati e il rischio di usurpazione di identità in caso di violazione dei dati personali. Il GEPD raccomanda, pertanto, di limitare i dati sulle impronte digitali memorizzati nel microprocessore dei documenti, a minutiae o modelli, un sottoinsieme delle caratteristiche estratte dall’immagine dell’impronta digitale.

Infine, tenuto conto dell’ampia portata e dell’impatto potenziale della proposta sopra delineata, il GEPD raccomanda di fissare a 14 anni il limite di età per la raccolta delle impronte digitali dei minori ai sensi della proposta, in linea con altri strumenti del diritto dell’UE.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Il 17 aprile 2018, la Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (2), che mira a migliorare gli elementi di sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’UE e delle carte di soggiorno dei loro familiari che non sono cittadini dell’UE (in appresso «la proposta»).

2.

Questa proposta di regolamento fa parte del piano d’azione del dicembre 2016 per «rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio» (in appresso «il piano d’azione del dicembre 2016») (3), nel quale la Commissione ha proposto iniziative per affrontare il problema della sicurezza dei documenti, tra cui le carte d’identità e i titoli di soggiorno, nel contesto dei recenti attentati terroristici in Europa.

3.

Le carte d’identità svolgono un ruolo importante per garantire l’identificazione di una persona a fini amministrativi e commerciali, come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione adottata il 14 settembre 2016«Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide» (4). La necessità di migliorare la sicurezza di questi documenti è stata sottolineata anche nella relazione 2017 sulla cittadinanza dell’Unione.

4.

Parte della missione del GEPD consiste nel fornire consulenza ai servizi della Commissione nell’elaborazione di nuove proposte legislative con implicazioni in materia di protezione dei dati.

5.

Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere già stato consultato in modo informale dalla Commissione europea con riferimento al progetto di proposta e di avere avuto l’opportunità di fornire un contributo sugli aspetti relativi alla protezione dei dati.

7.   CONCLUSIONI

Il GEPD osserva che la Commissione ha chiaramente scelto di privilegiare gli aspetti della proposta relativi alla libera circolazione e di considerare l’obiettivo relativo alla sicurezza come corollario. Il GEPD rileva che ciò potrebbe avere un impatto sull’analisi della necessità della proporzionalità degli elementi della proposta.

Il GEPD condivide l’obiettivo della Commissione europea di rafforzare le norme di sicurezza applicabili alle carte d’identità e ai titoli di soggiorno, contribuendo così alla sicurezza dell’Unione nel suo insieme. Al contempo, il GEPD ritiene che la proposta non giustifichi sufficientemente la necessità di trattare due tipi di dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali) in questo contesto, quando le finalità dichiarate potrebbero essere perseguite con un approccio meno invasivo.

Nel quadro giuridico dell’UE e della convenzione 108 aggiornata i dati biometrici sono considerati dati sensibili e sono soggetti a tutela speciale. Il GEPD sottolinea che sia le immagini del volto, sia le impronte digitali, che sarebbero trattate a norma della proposta, rientrerebbero chiaramente in tale categoria di dati sensibili.

Il GEPD ritiene altresì che la proposta potrebbe coinvolgere in modo estensivo fino a 370 milioni di cittadini dell’UE, sottoponendo potenzialmente l’85 % della popolazione dell’UE all’obbligo del rilevamento delle impronte digitali. Tale ampio ambito di applicazione, congiuntamente ai dati molto sensibili trattati (immagini del volto in combinazione con le impronte digitali), richiede un attento esame basato su un rigoroso criterio di necessità.

Inoltre, il GEPD riconosce che, date le differenze tra carte d’identità e passaporti, l’introduzione, per le carte d’identità, di caratteristiche di sicurezza che possono essere considerate appropriate per i passaporti, non può essere effettuata automaticamente, ma richiede una riflessione e un’analisi approfondita.

Il GEPD desidera inoltre sottolineare che al trattamento in questione si applicherebbe l’articolo 35, paragrafo 10, del GDPR. In tale contesto, il GEPD osserva che la valutazione d’impatto che accompagna la proposta non sembra sostenere l’opzione strategica scelta dalla Commissione, vale a dire, l’inclusione obbligatoria delle immagini del volto e di (due) impronte digitali nelle carte d’identità (e nei titoli di soggiorno). Di conseguenza, tale valutazione di impatto non può essere considerata sufficiente ai fini dell’osservanza dell’articolo 35, paragrafo 10, GDPR. Pertanto, il GEPD raccomanda di riesaminare la necessità e la proporzionalità del trattamento dei dati biometrici (immagine del volto in combinazione con le impronte digitali) in questo contesto.

La proposta dovrebbe altresì prevedere esplicitamente salvaguardie contro l’istituzione, da parte degli Stati membri, di banche dati dattiloscopiche nazionali nel contesto dell’attuazione della proposta stessa. Alla proposta dovrebbe essere aggiunta una disposizione che stabilisca esplicitamente che i dati biometrici trattati nel suo contesto debbano essere cancellati immediatamente dopo il loro inserimento nel microprocessore e non possano essere ulteriormente trattati per finalità diverse da quelle esplicitamente indicate nella proposta.

Il GEPD comprende che l’utilizzo di dati biometrici possa essere considerato una misura antifrode legittima, ma la proposta non giustifica la necessità di conservare due tipi di dati biometrici per le finalità che prevede. Un’opzione da tenere in considerazione potrebbe essere quella di limitare ad uno solo i dati biometrici utilizzati (ad esempio, solo l’immagine del volto).

Inoltre, il GEPD desidera sottolineare che comprende che la conservazione delle immagini delle impronte digitali migliora l’interoperabilità, tuttavia, essa aumenta al tempo stesso la quantità di dati biometrici trattati e il rischio di usurpazione di identità in caso di violazione dei dati personali. Il GEPD raccomanda, pertanto, di limitare i dati sulle impronte digitali memorizzati nel microprocessore dei documenti, a minutiae o modelli, un sottoinsieme delle caratteristiche estratte dall’immagine dell’impronta digitale.

Infine, tenuto conto dell’ampia portata e dell’impatto potenziale della proposta sopra delineata, il GEPD raccomanda di fissare a 14 anni il limite di età per la raccolta delle impronte digitali dei minori ai sensi della proposta, in linea con altri strumenti del diritto dell’UE.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(2)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, COM(2018) 212 final, 2018/0104 (COD)

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell’8 dicembre 2011: Piano d’azione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio, COM(2016) 790 final.

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide», COM(2016) 602 final.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8994 — Microsoft/GitHub)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 338/13)

1.   

In data 14 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Microsoft Corporation (Stati Uniti),

GitHub Inc. (Stati Uniti)

Microsoft Corporation acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di GitHub Inc.. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   per Microsoft Corporation: progettazione, sviluppo e fornitura di software (compresi vari strumenti DevOps – sviluppo e gestione operativa di software), dispositivi hardware e servizi correlati, soluzioni basate sul cloud, pubblicità online, servizi di assunzione e servizi di reti sociali professionali,

—   per GitHub Inc.: fornitura di strumenti DevOps, in particolare il noto software di controllo versione, per uso online (come servizio) e in loco, e servizi di pubblicazione di offerte di lavoro.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8994 — Microsoft/GitHub

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8785 — The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 338/14)

1.   

In data 14 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

The Walt Disney Company («TWDC», USA),

Twenty-First Century Fox, Inc. («Fox», USA).

TWDC acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di Fox.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

TWDC opera principalmente a livello di distribuzione cinematografica di film, fornitura o licenza di contenuti audiovisivi, gestione e fornitura all’ingrosso di canali televisivi, prodotti di consumo, libri e riviste, fornitura di spettacoli dal vivo e concessione di licenze musicali. TWDC possiede e gestisce inoltre un parco a tema, Disneyland Paris, e offre crociere con la Disney Cruise Line e pacchetti viaggio,

Fox opera principalmente a livello di distribuzione cinematografica di film, fornitura o licenza di contenuti audiovisivi e gestione e fornitura all’ingrosso di canali televisivi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8785 — The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).


21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/28


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 338/15)

1.   

In data 14 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CEP IV Daisy S.à r.l., controllata da The Carlyle Group (congiuntamente «Carlyle», Stati Uniti),

Investindustrial Vehicle, controllata da Investindustrial Group (congiuntamente «Investindustrial», Regno Unito),

B&B Italia SpA («B&B Italia», Italia),

Louis Poulsen A/S («Louis Poulsen», Danimarca),

Flos SpA («Flos», Italia).

Carlyle e Investindustrial acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di B&B Italia, Flos e Louis Poulsen. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Carlyle: gestore alternativo di attivi a livello mondiale che gestisce fondi che investono a livello mondiale in buyout e capitale di crescita, beni immobili, infrastrutture ed energia, crediti strutturati, hedge fund, debito del middle market e private equity,

—   Investindustrial: gruppo europeo di società di investimenti, holding e società di consulenza finanziaria che investe in imprese di medie dimensioni operanti in settori quali la produzione industriale, il commercio al dettaglio, il tempo libero e i servizi alle imprese,

—   B&B Italia: impresa che produce e distribuisce mobili di design specializzata in mobili per interni ed esterni destinati ad usi residenziali, compresi mobili per cucine, salotti, stanze da letto e in impianti di illuminazione per uso interno,

—   Louis Poulsen: impresa che produce e distribuisce soluzioni di design per l’illuminazione, compresi prodotti per l’illuminazione esterna e interna destinati ai consumatori o per uso professionale,

—   Flos: impresa che produce e distribuisce soluzioni di design per l’illuminazione, compresi prodotti per l’illuminazione esterna e interna destinati ai consumatori o per uso professionale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.