ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 4 luglio 2017 |
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2018/C 334/01 |
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2018/C 334/02 |
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2018/C 334/03 |
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2018/C 334/04 |
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2018/C 334/05 |
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2018/C 334/06 |
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2018/C 334/07 |
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2018/C 334/08 |
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2018/C 334/09 |
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Mercoledì 5 luglio 2017 |
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2018/C 334/10 |
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2018/C 334/11 |
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2018/C 334/12 |
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2018/C 334/13 |
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Giovedì 6 luglio 2017 |
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2018/C 334/14 |
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2018/C 334/15 |
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2018/C 334/16 |
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2018/C 334/17 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla situazione in Burundi (2017/2756(RSP)) |
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2018/C 334/18 |
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2018/C 334/19 |
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RACCOMANDAZIONI |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 5 luglio 2017 |
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2018/C 334/20 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 5 luglio 2017 |
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2018/C 334/21 |
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Giovedì 6 luglio 2017 |
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2018/C 334/22 |
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III Atti preparatori |
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PARLAMENTO EUROPEO |
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Martedì 4 luglio 2017 |
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2018/C 334/23 |
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2018/C 334/24 |
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2018/C 334/25 |
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2018/C 334/26 |
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2018/C 334/27 |
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2018/C 334/28 |
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2018/C 334/29 |
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Mercoledì 5 luglio 2017 |
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2018/C 334/30 |
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2018/C 334/31 |
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2018/C 334/32 |
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2018/C 334/33 |
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2018/C 334/34 |
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2018/C 334/35 |
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2018/C 334/36 |
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2018/C 334/37 |
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2018/C 334/38 |
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Giovedì 6 luglio 2017 |
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2018/C 334/39 |
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2018/C 334/40 |
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2018/C 334/41 |
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2018/C 334/42 |
Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
IT |
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19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute dal 3 al 6 luglio 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 78 del 1.3.2018.
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 4 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/2 |
P8_TA(2017)0278
Norme europee per il XXI secolo
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle norme europee per il XXI secolo (2016/2274(INI))
(2018/C 334/01)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, |
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vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (direttiva SRI), |
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vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 1o giugno 2016, sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 dal 2013 al 2015 (COM(2016)0212), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 1o giugno 2016 dal titolo «Analysis of the implementation of the Regulation No 1025/2012 from 2013 to 2015 and factsheets» (Analisi dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 dal 2013 al 2015 e schede informative) (SWD(2016)0126), |
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vista la comunicazione della Commissione del 1o giugno 2016 dal titolo «Norme europee per il XXI secolo» (COM(2016)0358), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 1o giugno 2016 dal titolo «Tapping the potential of European service standards to help Europe's consumers and businesses» (Sfruttare le potenzialità delle norme europee sui servizi a vantaggio dei consumatori e delle imprese in Europa) (SWD(2016)0186), |
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vista la comunicazione della Commissione del 1o giugno 2016 dal titolo «Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea» (COM(2016)0357), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 1o giugno 2016 dal titolo «The implementation of the actions foreseen in the 2016 Union work programme for European standardisation, including the implementing acts and mandates sent to the European standardisation organisations» (Attuazione delle azioni previste nel programma di lavoro dell'Unione del 2016 per la normazione europea, compresi gli atti di esecuzione e i mandati inviati alle organizzazioni europee di normazione) (SWD(2016)0185), |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale» (COM(2016)0176), |
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vista l'iniziativa comune sulla normazione nel quadro della strategia per il mercato unico di cui alla comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550), |
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vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea (1), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Norme europee per il XXI secolo», |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Normazione europea per il 2016», |
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vista la strategia sui software a sorgente aperta della Commissione europea per il periodo 2014-2017 (2), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0213/2017), |
A. |
considerando che il sistema europeo di normazione è un elemento centrale nel funzionamento del mercato unico; che l'azione della Commissione che stabilisce una visione comune per la normazione europea deriva direttamente dalle dieci priorità della Commissione Juncker e, in particolare, dalle priorità relative al mercato unico digitale connesso e alla strategia per il mercato unico; |
B. |
considerando che un sistema europeo di normazione aperto, inclusivo, trasparente e orientato soprattutto al mercato, fondato sulla fiducia e sul rispetto degli obblighi, è fondamentale per rispondere positivamente alla crescente esigenza, nell'ambito delle politiche e delle normative europee in materia industriale, economica, sociale e ambientale, di norme in grado di contribuire alla sicurezza, all'innovazione, all'interoperabilità, alla sostenibilità e all'accessibilità dei prodotti alle persone con disabilità, nonché di migliorare la qualità della vita di cittadini, consumatori e lavoratori; |
C. |
considerando che un sistema europeo di normazione efficiente dovrebbe basarsi su un partenariato e una cooperazione intensi tra industria, autorità pubbliche, organismi di normazione e altre parti interessate, come le organizzazioni di cui all'allegato III riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
D. |
considerando che le norme europee devono essere elaborate in un sistema aperto, inclusivo e trasparente, fondato sul consenso di tutti i soggetti interessati, allo scopo di definire requisiti strategici tecnici o qualitativi ai quali prodotti, processi di produzione, servizi o metodi attuali o futuri possono conformarsi; |
E. |
considerando che la comunicazione della Commissione sulle priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale riconosce il valore delle norme aperte ma non fornisce una definizione di norma «aperta»; che le norme aperte si sono rivelate importanti per la creazione e lo sviluppo di Internet e dei relativi servizi che, a loro volta, hanno favorito un'innovazione e prospettive sociali ed economiche senza precedenti; |
F. |
considerando che l'uso di licenze di software e hardware a sorgente aperta dovrebbe e potrebbe aiutare le imprese e le amministrazioni europee ad assicurare un migliore accesso ai beni e ai servizi digitali; |
G. |
considerando che un sistema europeo di normazione moderno e flessibile è utile ai fini di una politica industriale europea ambiziosa e rinnovata e del funzionamento del mercato unico; che le norme possono rafforzare la competitività, la crescita, la concorrenza leale e l'innovazione a livello globale dell'UE, nonché sostenere la qualità, le imprese, soprattutto i risultati delle PMI, e la protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente; |
H. |
considerando che in Europa coesistono due diversi sistemi di elaborazione delle norme, ossia uno basato sul principio delle delegazioni nazionali, quale applicato dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), e un altro basato sull'adesione a pagamento dei soggetti interessati, quale elaborato dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI); che è necessario valutare i sistemi di elaborazione delle norme facendo riferimento al regolamento (UE) n. 1025/2012, al fine di individuare le sfide esistenti e le migliori prassi; |
I. |
considerando che il regolamento (UE) n. 1025/2012 ha apportato miglioramenti al processo di normazione, integrando, per la prima volta, le parti interessate della società e le PMI nella base giuridica del sistema europeo di normazione; |
J. |
considerando che le norme in materia di TIC, che sono elaborate prevalentemente a livello globale, consentono di sviluppare soluzioni interoperabili per prodotti complementari e per le varie componenti di un determinato prodotto, il che è particolarmente importante per lo sviluppo dell'«Internet delle cose» (IoT); che la frammentazione delle norme e le soluzioni proprietarie o semi-chiuse impediscono la crescita e l'avvio dell'IoT, per cui si rende necessario sviluppare un approccio strategico alla normazione delle TIC, in modo da rispondere con efficacia alle esigenze del prossimo decennio, consentendo all'Unione di mantenere un ruolo di primo piano nel sistema mondiale di normazione; |
K. |
considerando che la pubblicazione di documenti e di dati rientra fra le responsabilità di governo e gli obiettivi di trasparenza, tra cui l'assunzione di responsabilità, la riproducibilità, la sostenibilità e l'affidabilità dell'azione di governo; che la pubblicazione di documenti o dati deve avvenire sulla base di formati aperti e standardizzati per evitare situazioni di lock-in, in cui un software o un fornitore potrebbero non essere più presenti sul mercato, e in modo tale che entità indipendenti siano in grado di applicare tali formati a modelli di sviluppo e imprenditoriali differenti, fra cui la sorgente aperta, per garantire la continuità dei processi amministrativi e di governo; |
L. |
considerando che il settore dei trasporti è in prima linea nello sviluppo e nella diffusione di norme necessarie alla creazione dello spazio unico europeo dei trasporti; |
Considerazioni generali
1. |
accoglie con favore il pacchetto globale della Commissione sulla normazione che, insieme alla comunicazione sulla normazione delle TIC e all'iniziativa comune sulla normazione, ha come obiettivo la predisposizione di una politica in materia di normazione europea coerente e semplice, che conservi i numerosi elementi di successo e corregga i difetti, trovando il giusto equilibrio fra le dimensioni europea, nazionale e internazionale; sottolinea che qualsiasi revisione futura del sistema europeo di normazione dovrebbe basarsi sui punti di forza del sistema esistente, che rappresentano una solida base da cui partire per apportare miglioramenti, evitando cambiamenti radicali che ne danneggerebbero i valori fondamentali; |
2. |
riconosce la specificità e l'importanza del sistema europeo di normalizzazione per tutti i soggetti interessati, ivi comprese l'industria, le PMI, i consumatori e i lavoratori, e invita la Commissione a garantire che il sistema europeo continui a esistere e mantenga risorse sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) n. 1025/2012, contribuendo in tal modo ad assicurare, tra l'altro, l'interoperabilità, la certezza del diritto e l'applicazione di adeguate garanzie a vantaggio delle imprese e dei consumatori nonché della libera circolazione delle tecnologie dell'informazione; invita la Commissione a garantire, nella revisione del quadro finanziario pluriennale, un bilancio sostenibile per il sistema europeo di normazione; |
3. |
accoglie con favore la tavola rotonda sulla rilevanza di mercato delle norme (Standards Market Relevance Roundtable, SMARRT) nell'ambito dell'iniziativa comune sulla normazione, che permette un dialogo fra la Commissione e l'industria, nel pieno rispetto della trasparenza verso i soggetti interessati, sui punti all'ordine del giorno del comitato per le norme; |
4. |
rileva che le norme sono uno strumento volontario e basato sulle esigenze del mercato che offre requisiti e orientamenti tecnici e che la loro applicazione facilita il rispetto da parte di beni e servizi della legislazione europea e sostiene le politiche europee quando le norme sono messe a punto in modo responsabile, trasparente e inclusivo; sottolinea, tuttavia, che tali norme non possono essere considerate diritto dell'Unione poiché la legislazione e le politiche concernenti il livello di protezione dei consumatori, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei dati e il livello di inclusione sociale sono determinate del legislatore; |
5. |
riconosce il ruolo dei formati aperti e standardizzati ai fini del dovere di trasparenza dei governi, delle amministrazioni e delle istituzioni europee; invita gli Stati membri a cercare di applicare norme comuni nel campo dell'amministrazione digitale, prestando particolare attenzione agli organi giudiziari e alle autorità locali; sottolinea che le norme aperte sono essenziali per l'ulteriore sviluppo delle politiche sui dati di governo aperti e le città intelligenti e che i documenti e i dati devono pertanto essere pubblicati in formati aperti e standardizzati che possono essere facilmente utilizzati, in modo da semplificare il riutilizzo dei dati; evidenzia il ruolo degli appalti pubblici e delle norme aperte nell'evitare il lock-in dei fornitori; |
6. |
è fermamente convinto che i dati aperti restino un elemento essenziale, soprattutto nel settore dei trasporti, affinché si possa beneficiare appieno del mercato unico digitale, come ad esempio la promozione e lo sviluppo di trasporti multimodali; sottolinea pertanto che è necessaria una maggiore certezza del diritto, soprattutto in termini di titolarità e di responsabilità; invita quindi la Commissione a pubblicare, senza ulteriore indugio, una tabella di marcia per la messa a punto di norme intese ad armonizzare le interfacce di programmazione e i dati relativi ai trasporti finanziati con fondi pubblici, onde incentivare le innovazioni a forte intensità di dati e l'offerta di nuovi servizi di trasporto; |
7. |
sottolinea che l'attuale sistema di accreditamento delle istituzioni di collaudo non sempre garantisce che i prodotti e i servizi presenti sul mercato, che applicano le norme su base volontaria, siano conformi alle stesse; si rammarica del fatto che l'iniziativa comune sulla normazione e il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea non prestino attenzione all'accreditamento delle istituzioni di collaudo e delle norme di prova, e invita la Commissione a tenere conto di tale aspetto al momento di proporre nuove iniziative; |
8. |
ritiene che le norme aperte debbano basarsi sull'apertura del processo di normazione e sullo sviluppo e la disponibilità di norme a fini di attuazione e impiego, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e dei principi dell'OMC; prende atto dell'intenzione della Commissione, quale espressa nella tabella di marcia sui brevetti essenziali (SEP), di chiarire le questioni relative al rilascio di licenze FRAND e SEP; incoraggia la Commissione, unitamente alle organizzazioni europee di normazione e alle comunità «open source», a prendere in esame modalità adeguate di collaborazione; |
9. |
sottolinea che il sistema europeo di normazione deve contribuire all'innovazione europea, rafforzare la competitività dell'Unione, consolidare il ruolo dell'Europa nel commercio internazionale e concorrere al benessere dei cittadini; ritiene quindi essenziale che l'Europa mantenga il suo ruolo chiave nel sistema internazionale di normazione e sottolinea l'importanza di promuovere norme europee a livello globale in fase di negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi; evidenzia che il sistema europeo di normazione può anche beneficiare degli accordi di partenariato conclusi tra le organizzazioni europee di normazione e quelle di paesi terzi e rileva che gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012 già prevedono la partecipazione di numerose organizzazioni di elaborazione delle norme per gli appalti pubblici nel settore delle TIC; raccomanda alle organizzazioni europee di normazione di prendere in considerazione la possibilità di collaborare strettamente con gli organismi nazionali di normazione dei paesi terzi, compresi quelli partner, qualora sia fattibile uno stretto allineamento; incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni europee di normazione a continuare ad adoperarsi per la creazione di norme globali, prestando attenzione, nel contempo, al contesto regionale e alla pertinenza delle norme in fase di svolgimento dell'attività di normazione; |
10. |
evidenzia che la cooperazione internazionale nel campo della normazione contribuisce a garantire trasparenza, efficienza e coerenza e crea un contesto favorevole alla concorrenza per il settore industriale; osserva che un buon esempio, sviluppato per il settore delle TIC, è rappresentato dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); |
11. |
sottolinea che le norme adottate dalle organizzazioni internazionali sono generalmente elaborate al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 e raccomanda alle organizzazioni europee di normazione di promuoverle solo dopo un processo di approvazione interna che coinvolga una rappresentanza di soggetti interessati, quali le organizzazioni di cui all'allegato III, in particolare per quanto riguarda le norme armonizzate a sostegno dell'attuazione della legislazione europea; |
12. |
è del parere che le organizzazioni europee di normazione dovrebbero sempre elaborare norme inclusive, sostenibili, sicure e di elevata qualità, che garantiscano un accesso e un trattamento equi nei confronti di tutti i soggetti interessati, riducano al minimo l'impatto sull'ambiente e tutelino adeguatamente i dati personali e la riservatezza; |
13. |
reputa che la cooperazione della Commissione e degli Stati membri con l'industria europea sia essenziale per favorire l'adozione di norme globali con sigillo europeo nella definizione e nella diffusione delle tecnologie 5G; |
14. |
si rammarica del fatto che le differenze tra le norme nazionali, come quelle nel settore della logistica e del trasporto merci, continuino a rappresentare un ostacolo al mercato interno e invita pertanto la Commissione e le organizzazioni europee di normazione a mettere a punto norme adeguate volte ad armonizzare, ove ritenuto necessario, le condizioni a livello nazionale, nell'ottica di eliminare ogni possibile ostacolo al mercato interno; sottolinea, a tale proposito, la necessità di giungere a un'armonizzazione intermodale delle norme; |
15. |
evidenzia inoltre che, oltre a prevenire la frammentazione del mercato, la normazione può contribuire in modo significativo a ridurre l'onere amministrativo e i costi di trasporto a carico di tutte le imprese (ad esempio, tramite documenti elettronici), in particolare delle PMI, e può agevolare la corretta attuazione della legislazione dell'UE (ad esempio, tramite tachigrafi digitali, sistemi di telepedaggio); |
16. |
rileva che il regolamento (UE) n. 1025/2012 ha migliorato il livello di inclusione del sistema europeo di normazione, favorendo la partecipazione attiva di PMI, consumatori, lavoratori e organizzazioni ambientali al processo di normazione, e incoraggia a proseguire in questa direzione, in modo che tutti siano adeguatamente rappresentati e possano partecipare al sistema di normazione e, di conseguenza, sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalla normazione stessa; invita la Commissione, le organizzazioni europee di normazione e gli organismi nazionali di normazione a individuare le modalità migliori per conseguire tale obiettivo e affrontare le sfide, compresa la mancanza di consapevolezza, associate al maggiore coinvolgimento; |
17. |
accoglie con favore gli sforzi dell'ETSI volti a garantire un facile accesso alle PMI europee nonché la sua strategia a lungo termine (2016-2021) per affrontare specificamente il tema della collaborazione intersettoriale; |
18. |
riconosce che è migliorata la velocità di definizione delle norme e ricorda l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di garantire un'elaborazione tempestiva e la necessità di norme di elevata qualità; |
19. |
è del parere che, parallelamente alle migliori prassi attuali riscontrabili nelle comunità di normazione, la crescente consapevolezza dei cittadini circa le norme proposte, il coinvolgimento corretto e precoce di tutti i soggetti interessati e il miglioramento della qualità delle richieste di normazione possono aumentare ulteriormente la trasparenza e la responsabilità del sistema di normazione; |
20. |
invita la Commissione a prestare particolare attenzione e fornire assistenza ai paesi candidati nel loro sforzo di armonizzazione delle rispettive norme con quelle europee, al fine di ridurre al minimo le strozzature esistenti; |
Norme TIC
21. |
accoglie con favore la comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC, che delinea un approccio strategico alla normazione delle TIC, ma invita la Commissione a individuare con chiarezza l'allineamento tra la comunicazione e il programma continuativo per le TIC, il pacchetto «Norme per il XXI secolo» e il programma di lavoro annuale; |
22. |
osserva che la recente convergenza delle tecnologie e la digitalizzazione della società, delle imprese e dei servizi pubblici rendono indistinguibile la tradizionale separazione fra normazione generale e normazione delle TIC; ritiene che la normazione delle TIC dovrebbe far parte di una strategia digitale europea volta a creare economie di scala, risparmi di bilancio e una maggiore competitività e innovazione per le imprese europee nonché ad aumentare l'interoperabilità intersettoriale e transfrontaliera di beni e servizi mediante una definizione più rapida, in modalità aperta e competitiva, di norme volontarie che possano essere facilmente attuate dalle PMI; |
23. |
sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione in seno alla comunità della normazione delle TIC, in particolare tra le organizzazioni europee di normazione, e invita queste ultime a preparare un programma di lavoro annuale comune che identifichi gli ambiti trasversali di interesse comune; |
24. |
sottolinea che i processi di normazione aperti, volontari, inclusivi e basati sul consenso si sono rivelati efficaci quali fattori di innovazione, interconnettività e diffusione di tecnologie, e ricorda che è altrettanto importante garantire investimenti e competenze adeguati nell'ambito delle tecnologie all'avanguardia e lo sviluppo delle stesse, come pure sostenere le PMI; |
25. |
esorta la Commissione a chiedere alle organizzazioni europee di normazione di contribuire all'elaborazione di norme di elevata qualità, interoperabili e aperte, allo scopo di fronteggiare la frammentazione e incoraggiarne la piena adozione, e a riconoscere l'ecosistema esistente e i vari modelli aziendali che sostengono lo sviluppo delle tecnologie digitali, dal momento che ciò contribuirà alla sostenibilità sociale, economica e ambientale delle catene del valore delle TIC, confermando l'impegno assunto nell'interesse pubblico a garantire la protezione della riservatezza e dei dati; |
26. |
sottolinea l'assoluta necessità di adattare la politica di normazione delle TIC agli sviluppi del mercato e delle politiche, dato che ciò porterà al conseguimento di importanti obiettivi strategici europei che richiedono l'interoperabilità, ad esempio in materia di accessibilità, sicurezza, e-business, e-government, sanità elettronica e trasporti; raccomanda alla Commissione e alle organizzazioni europee di normazione di dare priorità alle norme nel campo del 5G, del cloud computing, dell'IoT, dei dati e della cibersicurezza, come pure dei domini verticali, quali ad esempio «guida connessa e automatica e sistemi di trasporto intelligenti», «città intelligenti», «energia intelligente», «fabbricazione avanzata» e «ambienti di vita intelligenti»; |
27. |
evidenzia la necessità di creare un ecosistema delle TIC aperto e interoperabile, basato sulle cinque norme prioritarie nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che favorisca la concorrenza in materia di creazione di valore, la quale rappresenta una fonte di innovazione; ritiene che:
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28. |
riconosce che l'efficienza delle reti di comunicazione 5G dipende in misura significativa da norme comuni che garantiscono interoperabilità e sicurezza, ma ricorda che lo sviluppo di una rete ad altissima capacità è la colonna portante di una rete 5G affidabile; |
29. |
osserva che il successo di un'economia basata sui dati dipende da un ecosistema delle TIC più ampio, che comprenda esperti altamente istruiti nonché persone qualificate, consentendo di colmare il divario digitale e porre fine all'esclusione digitale; |
30. |
incoraggia la Commissione a procedere a una raccolta di statistiche per meglio valutare l'impatto della digitalizzazione e delle TIC sui trasporti e il turismo; |
31. |
è consapevole del numero crescente di piattaforme, gruppi, riunioni e canali nell'ambito delle norme TIC; chiede alla Commissione di razionalizzare il numero di piattaforme e meccanismi di coordinamento che si occupano di normazione e di coinvolgere le organizzazioni di normazione in nuove iniziative, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi per le parti interessate; sottolinea la necessità di coordinare meglio le norme e le priorità di normazione delle TIC tra le diverse organizzazioni, e sollecita la Commissione a informare tempestivamente le parti interessate circa lo stato di avanzamento delle iniziative in corso per quanto riguarda le norme TIC; |
32. |
evidenza che la digitalizzazione avanza a un ritmo incalzante e rappresenta un importante propulsore economico; sottolinea l'importanza di un'efficace digitalizzazione delle industrie verticali per favorire le PMI e soprattutto i consumatori a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nonché la necessità di rappresentare adeguatamente i loro timori nel quadro della normazione internazionale delle TIC; |
33. |
sostiene il proposito della Commissione di esaminare iniziative quali l'istituzione di un sistema di etichettatura e certificazione affidabile per l'IoT, che possa contribuire a promuovere la fiducia nei livelli di privacy e sicurezza da punto a punto di un dispositivo IoT, fornendo valutazioni misurabili e comparabili sui possibili rischi connessi al funzionamento e all'utilizzo di un dispositivo o servizio IoT; ritiene che esse debbano essere sviluppate ove opportuno e laddove i dispositivi IoT possano avere un impatto sull'infrastruttura pertinente sulla base dei requisiti definiti nella direttiva NIS, che dovrebbe fungere da base per la definizione dei requisiti di sicurezza; osserva che tale etichetta deve essere in grado di adattarsi ai futuri cambiamenti tecnologici e tenere conto delle norme internazionali, ove opportuno; |
34. |
invita la Commissione a prendere l'iniziativa nel promuovere norme intersettoriali e translinguistiche e nel sostenere servizi rispettosi della sfera privata, affidabili e sicuri; |
35. |
sostiene, a tal fine, la definizione di requisiti minimi specifici e misurabili che tengano conto della sostenibilità e dell'affidabilità a lungo termine dei dispositivi o dei servizi per l'IoT, nonché delle norme settoriali di sicurezza informatica e di quelle sulla sostenibilità; sostiene che un tale elenco dovrebbe comprendere, ad esempio, l'impegno a rendere disponibili gli aggiornamenti per un periodo di tempo minimo dopo l'acquisto, ossia l'impegno di un produttore o fornitore a fornire per un determinato lasso di tempo l'aggiornamento dopo la scoperta e la notifica di una vulnerabilità; sostiene, a tal fine, che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di un'autoregolamentazione del settore, tenendo conto della velocità alla quale le norme e le tecnologie evolvono nel settore delle TIC e delle differenze fra i modelli di sviluppo e di business, fra cui l'open source, le start-up e le PMI; |
36. |
prende atto delle preoccupazioni in materia di sicurezza informatica e delle specificità delle minacce nel settore dei trasporti; esorta la Commissione a tenere conto di tali specificità al momento di adottare le raccomandazioni sulle norme in materia di cibersicurezza, previste per la fine del 2017, quale primo passo verso una strategia globale sulla cibersicurezza nel settore dei trasporti; |
37. |
osserva che la normazione delle TIC sarà vantaggiosa per lo sviluppo dei servizi legati ai trasporti e al turismo nonché per le soluzioni di trasporto multimodali; invita la Commissione, di concerto con le organizzazioni europee di normazione (OEN), ad attribuire maggiore importanza a tale sviluppo in fase di attuazione del proprio piano d'azione prioritario per la normazione delle TIC e, in particolare, a esaminare il potenziale ruolo della normazione nel sostenere i cambiamenti tecnologici e i nuovi modelli economici che stanno emergendo nel settore turistico; chiede alla Commissione di adottare azioni rapide volte a promuovere lo sviluppo dei servizi di biglietteria e informazioni integrate e intelligenti nonché dei nuovi concetti di mobilità come il «mobility-as-a-service»; |
38. |
rileva che, con l'aumento dell'uso di Internet, dei servizi bancari online, dei social network e delle iniziative di e-health, le persone sono sempre più preoccupate per la sicurezza e la privacy; rileva inoltre che le norme TIC devono riflettere i principi di protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati; |
39. |
invita la Commissione a includere l'integrazione digitale della produzione tra le priorità di normazione in materia delle TIC e incoraggia lo sviluppo di norme aperte per i protocolli di comunicazione e i formati di dati per l'integrazione digitale delle attrezzature di produzione, al fine di garantire la piena interoperabilità fra macchinari e dispositivi; |
40. |
riconosce qualche preoccupazione in particolare per quanto riguarda le TIC e i brevetti essenziali (brevetti SEP), e riconosce che una solida, equa e ragionevole politica dei diritti di proprietà intellettuale incoraggerà gli investimenti e l'innovazione e agevolerà l'adozione del mercato unico digitale e delle nuove tecnologie, in particolare per quanto concerne il dispiegamento del 5G e dispositivi IoT, in quanto si fondano in larga misura sulla normazione; sottolinea che è essenziale mantenere un quadro equilibrato di standardizzazione e pratiche efficienti di rilascio delle licenze per i brevetti essenziali sulla base della metodologia FRAND (pratiche eque, ragionevoli e non discriminatorie), e affrontare le legittime preoccupazioni dei licenzianti e licenziatari di brevetti SEP, garantendo nel contempo che il processo di standardizzazione offra parità di condizioni in cui le imprese di ogni dimensioni, comprese le PMI, possano collaborare in maniera reciprocamente vantaggiosa; incoraggia gli sforzi della Commissione intesi a garantire che l'interoperabilità tra le componenti digitali possa essere conseguita attraverso diversi tipi di soluzioni in materia di concessione di licenza e modelli di business; |
41. |
esorta la Commissione a chiarire senza indugio gli elementi essenziali di una metodologia di concessione delle licenze equa, efficace e applicabile, strutturata sulla base dei principi FRAND, tenendo conto degli interessi dei titolari dei diritti e degli esecutori di norme tra cui i brevetti essenziali, di un'equa redditività degli investimenti e dell'ampia disponibilità di tecnologie sviluppate in un processo di normazione aperto e sostenibile; invita la Commissione a prendere atto della sentenza della Corte di giustizia dell'UE C-170/13 (Huawei/ZTE), che stabilisce un equilibrio tra i titolari di brevetti essenziali e gli esecutori di una norma, al fine di ovviare alle violazioni dei brevetti e garantire l'efficace risoluzione delle controversie; invita la Commissione, inoltre, a migliorare la definizione relativa alle informazioni sul campo di applicazione dei brevetti e ad affrontare i problemi connessi alle asimmetrie informative tra le PMI e le grandi imprese, ad aumentare la trasparenza delle dichiarazioni relative ai brevetti essenziali e a migliorare la qualità delle informazioni sul rapporto tra i brevetti essenziali e i prodotti; è del parere che qualsiasi compenso corrisposto agli sviluppatori di brevetti essenziali deve fondarsi su condizioni eque, proporzionate e non discriminatorie, nonché su percentuali di canoni trasparenti, ragionevoli, prevedibili e sostenibili, tranne nei casi in cui gli sviluppatori decidano di fornire lo standard disponibile senza una contropartita finanziaria; riconosce, tuttavia, che esistono diversi modelli di business, come la concessione di licenze a titolo gratuito e l'attuazione di software open source, e pertanto è necessario che la normativa e il dibattito continuino a riconoscere l'utilizzo di tutti i modelli su una base che includa i diritti di tutti i settori di mercato e i titolari dei diritti di proprietà intellettuale; |
42. |
sottolinea la necessità di adottare un approccio basato su dati concreti nel monitorare e sviluppare ulteriormente il quadro per la concessione di licenze al fine di garantire un ecosistema dinamico che crei valore aggiunto e occupazione; |
43. |
invita la Commissione a pubblicare relazioni semestrali che attestino casi reali di: (a) utilizzo non autorizzato di brevetti essenziali (ad esempio infrazioni) per una durata uguale o superiore a 18 mesi; nonché b) problemi di accesso alle norme in ragione di una sistematica inosservanza degli impegni FRAND; |
44. |
invita la Commissione a chiudere il dibattito sul «bisogno percepito» di un Cloud per la scienza e a intraprendere azioni immediate, in stretta concertazione con gli Stati membri, relativamente al Cloud europeo per la scienza aperta, che dovrebbe integrare senza soluzione di continuità le reti esistenti, i dati e i sistemi informatici ad elevate prestazioni e i servizi per le infrastrutture elettroniche nei vari campi scientifici, operando in un quadro di politiche e norme TIC condivise; |
Norme europee per il XXI secolo
45. |
accoglie con favore il pacchetto della Commissione sulla normazione dal titolo «Norme per il XXI secolo» e ritiene che il sistema di normazione debba essere reso più trasparente, aperto e inclusivo, al fine di integrare pienamente le istanze dei cittadini, dei consumatori e delle PMI; |
46. |
si rammarica di non essere stato consultato prima dell'adozione del pacchetto ed esorta le istituzioni europee a riunire le varie iniziative in un unico programma di lavoro strategico e olistico, per evitare la duplicazione di azioni e politiche; sottolinea che la commissione competente del Parlamento europeo può svolgere un ruolo importante nell'esame pubblico delle norme armonizzate prescritte dalla Commissione; |
47. |
chiede che il programma di lavoro annuale dell'Unione sia rafforzato e reso più coerente ed efficace; |
48. |
sottolinea che il prossimo programma di lavoro annuale dell'Unione dovrà specificamente occuparsi delle azioni intese a migliorare il coordinamento tra le norme TIC e non TIC, a contribuire al miglioramento delle norme dei diversi organismi nazionali di normazione e a promuovere l'inclusività delle organizzazioni europee di normazione prestando maggiore attenzione al ruolo delle parti interessate di cui all'articolo 5; |
49. |
sottolinea l'importanza del dialogo interistituzionale per la preparazione del programma di lavoro annuale dell'Unione e incoraggia gli sforzi volti al coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, prima dell'adozione del programma di lavoro annuale dell'Unione, in un forum annuale sulla normazione in cui discutere dei nuovi settori, delle sfide esistenti e dei miglioramenti necessari nel processo di normazione; |
50. |
incoraggia gli Stati membri a investire in strategie di normazione nazionali che aiuteranno e incoraggeranno il settore pubblico, gli organismi di normazione, le parti interessate della società, le PMI e il mondo accademico a livello nazionale a sviluppare e attuare singoli piani d'azione in materia di normazione; |
51. |
accoglie con favore l'iniziativa congiunta sulla normazione e raccomanda di invitare anche il Parlamento a partecipare e a contribuire a detta iniziativa, sottolineando che tutti i soggetti interessati, ivi comprese le istituzioni dell'UE, dovranno rispettare le norme di tali partenariati pubblico-privato; invita la Commissione ad assumere un ruolo di primo piano nell'attuazione delle azioni e raccomandazioni chiave dell'iniziativa congiunta sulla normazione e a riferire al Parlamento entro la fine del 2017 sui progressi compiuti; |
52. |
accoglie con favore l'impegno assunto nell'ambito dell'iniziativa congiunta sulla normazione a elaborare uno studio sull'impatto economico e sociale delle norme e del loro utilizzo, includendo le informazioni sulle politiche, sui rischi e sui risultati concernenti la qualità della vita, gli aspetti sociali e attinenti al personale; invita la Commissione a basare lo studio su dati quantitativi e qualitativi e ad analizzare sia il modello di business del processo di normazione sia i vari modelli finanziari, comprese le opportunità e le sfide, per rendere facilmente disponibile l'accesso alle norme armonizzate; |
53. |
sottolinea che la normazione è sempre più riconosciuta quale fattore che contribuisce in maniera significativa alla ricerca e allo sviluppo, svolge un ruolo importante nel colmare il divario tra ricerca e mercato, favorisce la diffusione e l'utilizzo dei risultati della ricerca e crea la base per ulteriore innovazione; |
54. |
invita la Commissione ad adottare politiche che rimuovano le barriere eccessive nei settori innovativi al fine di incentivare gli investimenti nel settore ricerca e sviluppo nonché nella normazione a livello dell'UE; osserva che le industrie verticali dovrebbero elaborare una propria tabella di marcia per la normazione, basandosi su processi guidati dall'industria che, se alimentati da una forte volontà di conseguire norme comuni, potrebbero diventare norme globali; ritiene che gli organi di normazione dell'UE debbano svolgere un ruolo speciale in tale processo; |
55. |
esorta le parti dell'iniziativa congiunta a garantire un migliore allineamento della ricerca e dell'innovazione alle priorità di normazione; |
56. |
ritiene che la conoscenza e licenze aperte siano lo strumento migliore per promuovere l'innovazione e lo sviluppo tecnologico; incoraggia gli istituti di ricerca che ricevono fondi dall'UE a utilizzare brevetti e licenze aperti al fine di assicurarsi un ruolo di maggiore importanza nel processo di normazione; |
57. |
sostiene le azioni volte a migliorare le sinergie fra le comunità di normazione e di ricerca e a promuovere le norme fin dalle prime fasi dei progetti di ricerca; incoraggia gli organismi nazionali di normazione a promuovere la normazione presso la comunità di ricerca e innovazione, incluse le relative organizzazioni governative e le agenzie di finanziamento, e raccomanda l'elaborazione di un capitolo specifico sulla normazione nell'ambito del programma Orizzonte 2020; |
58. |
esorta la Commissione e le organizzazioni europee di normazione a garantire che le norme sui servizi di mercato riflettano l'aumentata servitizzazione dell'economia e siano elaborate per migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi e dare priorità agli ambiti che determinano maggiori svantaggi per i consumatori, senza sconfinare nelle attuali prescrizioni normative nazionali, in particolare le disposizioni inerenti al diritto del lavoro, nonché gli accordi e la contrattazione collettiva; riconosce, inoltre, che le norme sui servizi rispondono spesso a specificità nazionali e che il loro sviluppo è legato alle esigenze del mercato, all'interesse dei consumatori e a quello pubblico; sottolinea che lo sviluppo di norme europee sui servizi dovrebbe contribuire al funzionamento del mercato interno dei servizi aumentando nel contempo la trasparenza, la qualità e la competitività e promuovendo la concorrenza, l'innovazione e la protezione dei consumatori; |
59. |
sottolinea la necessità di includere, nel processo di normazione europeo, norme che migliorino l'accessibilità senza ostacoli ai trasporti e ai servizi di trasporto per le persone con disabilità e gli anziani; |
60. |
è del parere che la rapida evoluzione del mondo moderno, con la sua aumentata complessità tecnica, conduca alla messa a punto di un numero sempre maggiore di norme e piattaforme per il trattamento di specifiche che non corrispondono agli organismi di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012, e che oggi vi siano maggiori richieste per quanto riguarda la partecipazione delle PMI e delle microimprese; sottolinea l'importanza di sostenere le misure volte a migliorare l'accesso delle PMI ai mezzi di elaborazione e utilizzo delle norme; |
61. |
sottolinea l'importanza di interconnettere piattaforme e banche dati a livello europeo, onde consentire una migliore interoperabilità di reti e sistemi; |
62. |
ritiene che la normazione delle TIC comporti non solo la definizione delle specifiche di prodotto, ma anche lo sviluppo di tecnologie innovative; |
63. |
sottolinea che le disposizioni (tecniche) uniformi contribuiscono a ridurre i costi dello sviluppo, della produzione e della certificazione evitando la duplicazione dei compiti; |
64. |
sottolinea che l'invecchiamento demografico in Europa richiede la sistematica integrazione dei bisogni delle persone più anziane, con disabilità e di altri membri vulnerabili della società nella messa a punto delle norme, che sono uno strumento adatto a contribuire al conseguimento di una società attiva e sana in Europa e all'aumento dell'accessibilità di prodotti e servizi per i cittadini; |
65. |
sottolinea che l'innovazione nel settore dei trasporti e del turismo offre enormi opportunità e ha un impatto positivo sulla società e le imprese dell'UE, in particolare le PMI e le start-up, e insiste sulla necessità di mettere a punto nuove norme, ove possibile perseguendo un approccio intersettoriale, e di portare avanti gli sforzi di normazione, al fine di garantire una corretta attuazione delle iniziative dell'UE nel campo della digitalizzazione, quali i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) e lo sviluppo di applicazioni per i trasporti all'interno dei sistemi di navigazione satellitare dell'UE (Galileo ed EGNOS); |
Organizzazioni europee di normazione
66. |
accoglie con favore il ruolo svolto dalle organizzazioni europee di normazione, ma esorta a intraprendere ulteriori iniziative per migliorarne l'apertura, l'accessibilità e la trasparenza e raccomanda che il loro operato tenga conto degli interessi europei; |
67. |
riconosce che il principio delle delegazioni nazionali è fondamentale per il sistema europeo, ma avverte che sussistono differenze in termini di risorse, competenze tecniche e coinvolgimento dei soggetti interessati a livello nazionale e raccomanda un'integrazione del lavoro delle delegazioni nazionali; |
68. |
riconosce l'importanza dell'elaborazione tempestiva delle norme, nonché della citazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) in caso di norme armonizzate; è consapevole che la citazione delle norme di riferimento nella GU è diminuita e invita la Commissione a esaminare e affrontare le motivazioni che ne sono alla base, nonché a eliminare gli ostacoli inutili; raccomanda, a tale riguardo, un maggiore coinvolgimento degli esperti della Commissione e dei consulenti della nuova strategia nel processo di normazione, e invita la Commissione a mettere a punto, in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione, gli orientamenti in materia di normazione per aiutare i diversi dipartimenti della Commissione, le organizzazioni europee di normazione e i consulenti della nuova strategia a valutare le norme in modo coerente; |
69. |
ribadisce che meccanismi di ricorso trasparenti e accessibili rafforzano la fiducia nei confronti delle organizzazioni europee di normazione e dei processi di elaborazione delle norme; |
70. |
incoraggia l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare l'accessibilità e la trasparenza dei processi di normazione, quali lo strumento di apprendimento online CEN-CENELEC per le PMI; ritiene che l'uso di strumenti digitali può facilitare la partecipazione dei soggetti interessati all'elaborazione delle norme e fornire informazioni sull'attività di normazione futura, in corso e completata; |
Raccomandazioni strategiche
71. |
invita la Commissione a rafforzare le sinergie e il coordinamento tra le istituzioni europee, le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione e tutte le organizzazioni pertinenti delle parti interessate attraverso il forum annuale sulla normazione, riconoscendo nel contempo il contesto internazionale delle norme; riconosce che la stragrande maggioranza delle norme è sviluppata su base volontaria, in risposta alle esigenze del mercato e dei consumatori, e sostiene tale approccio; |
72. |
chiede l'applicazione rigorosa del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di cui all'allegato III e la pubblicazione delle relazioni di cui all'articolo 24 del regolamento; |
73. |
esorta la Commissione ad armonizzare completamente le condizioni per le organizzazioni di cui all'allegato III e a garantire l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono di fatto l'effettivo coinvolgimento nel processo di normazione; |
74. |
raccomanda che lo status relativo all'adesione, i diritti e gli obblighi delle organizzazioni di cui all’allegato III, quali il diritto di impugnazione, le competenze consultive, il diritto a un parere prima che la norma sia adottata e l'accesso ai comitati tecnici e ai gruppi di lavoro siano riesaminati in seno alle organizzazioni europee di normazione per valutare se soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
75. |
invita le organizzazioni europee di normazione a garantire che gli accordi ISO-CEN (Vienna) e IEC CENELEC (Francoforte) non impediscano o compromettano la partecipazione al processo di normazione delle organizzazioni di cui all'allegato III o degli organismi nazionali di normazione; |
76. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare la promozione, ad agevolare il finanziamento e ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture necessarie, anche attraverso l'ammodernamento, la conversione e l'adeguamento, per la diffusione sul mercato delle nuove tecnologie sostenute dalle norme europee (ad esempio, un'infrastruttura per i combustibili alternativi), nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza, salute e ambiente; evidenzia che le infrastrutture sono un investimento a lungo termine e, pertanto, la loro normazione dovrebbe garantire la massima interoperabilità e consentire sviluppi tecnologici futuri e la loro applicazione; |
77. |
invita la Commissione a collaborare con le organizzazioni europee di normazione e gli organismi nazionali di normazione per promuovere punti di contatto di facile utilizzo per l'accesso alle norme in grado di fornire agli utenti delle norme assistenza e informazioni in merito alle norme disponibili e alle relative specifiche generali, aiutandoli a reperire le norme che meglio soddisfano le loro esigenze e fornendo orientamenti sull'attuazione delle stesse; raccomanda, inoltre, lo svolgimento di campagne di informazione e formazione a livello nazionale e dell'UE per promuovere il ruolo delle norme e incoraggia gli Stati membri a includere corsi di formazione professionale relativi alle norme nei sistemi di istruzione nazionali; |
78. |
invita la Commissione a sviluppare attività di controllo tecnologico, in modo da individuare i futuri sviluppi delle TIC che potrebbero trarre beneficio dalla normazione, ad agevolare il flusso e la trasparenza delle informazioni necessarie per la penetrazione nel mercato e l'utilizzo di tali tecnologie e, a tale riguardo, a sviluppare meccanismi di valutazione facilmente accessibili e di semplice utilizzo via Internet; |
79. |
raccomanda che gli organismi nazionali di normazione verifichino se è possibile fornire accesso alle norme nella misura in cui l'utente delle norme sia in grado di valutarne la rilevanza; raccomanda vivamente che gli organismi nazionali di normazione e le organizzazioni europee di normazione, all'atto di stabilire il livello delle tariffe relative alle norme, tengano conto delle esigenze delle PMI e delle parti interessate a titolo di utenti non commerciali; |
80. |
invita la Commissione a preparare un registro europeo che elenchi le norme europee esistenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE, che comprenda inoltre informazioni sull'attività di normazione in corso da parte delle organizzazioni europee di normazione, i mandati di normazione esistenti, i progressi compiuti e le decisioni di obiezioni formali; |
81. |
invita la Commissione a monitorare gli sviluppi internazionali nel settore della normazione delle TIC e, se necessario, a sostenere la partecipazione e il coordinamento delle parti interessate europee in posizioni di vertice negli opportuni organismi di normazione e nei progetti di normazione di importanza strategica, al fine di promuovere il modello e gli interessi normativi europei; incoraggia il ricorso alla piattaforma multilaterale sulla normazione delle TIC per riunire le organizzazioni europee di normazione e gli organismi internazionali di normazione sulle TIC; |
82. |
incoraggia l'adozione da parte dell'UE del «Reference Architecture Model for Industry 4.0» (modello architetturale di riferimento per l'industria 4.0) per la digitalizzazione dell'industria europea; |
83. |
invita gli Stati membri a utilizzare le norme europee sulle TIC nelle procedure degli appalti pubblici al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici e favorire le tecnologie innovative; sottolinea, tuttavia, che l'uso di norme non dovrebbe tradursi in barriere aggiuntive, soprattutto per le piccole imprese che cercano di partecipare alle procedure degli appalti pubblici; |
84. |
invita le istituzioni dell'UE, i governi nazionali e le organizzazioni europee di normazione a elaborare orientamenti in materia di formazione per consentire ai responsabili politici di superare le incoerenze derivanti dall'utilizzo di diverse metodologie di lavoro nei vari dipartimenti e istituzioni, nonché a creare una cultura della normazione e a promuovere la conoscenza delle modalità di funzionamento dei processi di normazione e delle situazioni in cui possono essere utilizzati; |
o
o o
85. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 56.
(2) https://ec.europa.eu/info/european-commissions-open-source-strategy_en
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/13 |
P8_TA(2017)0279
Verso un quadro paneuropeo per le obbligazioni garantite
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sul tema «Verso un quadro paneuropeo per le obbligazioni garantite» (2017/2005(INI))
(2018/C 334/02)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) del 20 dicembre 2016 sulle obbligazioni garantite: raccomandazioni sull'armonizzazione dei quadri normativi sulle obbligazioni garantite nell'UE (EBA-Op-2016-23), |
— |
visti il documento di consultazione della Commissione del 30 settembre 2015 sulle obbligazioni garantite nell'Unione Europea e il documento non datato della Commissione «Sintesi dei contributi alla consultazione pubblica sulle “obbligazioni garantite”», |
— |
vista la relazione della Commissione del 20 ottobre 2015 sull'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013: Requisiti patrimoniali per le obbligazioni garantite (COM(2015)0509), |
— |
visto il parere dell'ABE del 1o luglio 2014 sul trattamento patrimoniale preferenziale per le obbligazioni garantite (EBA/Op/2014/04), |
— |
vista la relazione dell'ABE del 1o luglio 2014 su «i quadri normativi sulle obbligazioni garantite e il trattamento patrimoniale nell'UE: risposta alla richiesta di parere della Commissione del dicembre 2013 in relazione all'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla raccomandazione E del CERS sul finanziamento degli istituti di credito del dicembre 2012 (ESRB/12/2)», |
— |
vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4, (in appresso «la direttiva OICVM»), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l'articolo 129 (in appresso «CRR»), |
— |
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, |
— |
visto l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (4), |
— |
visto l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (5), |
— |
visto il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (6) (in appresso «atto delegato LCR»), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0235/2017), |
A. |
considerando che le obbligazioni garantite (OG) sono strumenti noti per i bassi tassi di inadempimento e i pagamenti affidabili che contribuiscono a finanziarie circa il 20 % dei mutui ipotecari europei e rappresentavano oltre 2 000 miliardi di euro di passività in Europa nel 2015; che circa il 90 delle OG nel mondo sono emesse in nove paesi europei; |
B. |
considerando che le OG hanno svolto un ruolo chiave nel finanziamento degli istituti di credito, in particolare durante la crisi finanziaria; che le OG hanno mantenuto livelli elevati di sicurezza e liquidità durante la crisi, il che va attribuito alla qualità delle norme nazionali; che nel periodo 2008-2014 l'aumento degli spread dei prezzi delle OG negli Stati membri non è una prova convincente della frammentazione del mercato, dato che gli spread erano fortemente legati a quelli dei titoli di Stato e probabilmente rispecchiavano i rischi sottostanti degli aggregati di copertura; che una sensibilità al rischio appropriata dei prezzi delle obbligazioni garantite negli Stati membri dimostra il corretto funzionamento e la giusta integrazione dei mercati; |
C. |
considerando la presenza di significativi investimenti transfrontalieri nei mercati europei delle OG; che le OG hanno una base di investitori ben diversificata in cui le banche hanno una posizione preminente con una quota di mercato prossima al 35 % tra il 2009 e il 2015; che la quota di mercato dei gestori patrimoniali, delle compagnie d'assicurazione e dei fondi pensione è diminuita di quasi 20 punti percentuali ed è stata fondamentalmente sostituita da investimenti maggiori in OG a livello di banca centrale; |
D. |
considerando che le OG sono strumenti di debito allettanti poiché sono esclusi, fino al livello di garanzia collaterale nell'aggregato di copertura, dallo strumento di salvataggio interno di cui all'articolo 44 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRDD); che le OG conformi all'articolo 129 del CRR godono di un trattamento preferenziale per la ponderazione del rischio; |
E. |
considerando che un fattore alla base della domanda delle banche di OG è il trattamento normativo preferenziale concesso a quest'ultime nell'atto delegato LCR, che consente alle banche di includere le OG nella riserva di liquidità anche se non soddisfano i requisiti di ammissibilità LCR secondo le regole di Basilea; |
F. |
considerando che, in presenza di determinate condizioni, i programmi di OG sono esenti dai requisiti di margine iniziale contro il rischio di credito della controparte nelle operazioni su derivati; |
G. |
considerando che le OG potrebbero, a discrezione nazionale, essere escluse dai requisiti UE relativi alle grandi esposizioni; |
H. |
considerando che le posizioni dei creditori bancari non garantiti risentono negativamente dei gravami sulle attività dovuti ai requisiti in materia di eccesso di garanzia, ma non del principio di finanziamento mediante debito con aggregati di copertura separati; che dette operazioni che prevedono indici di copertura del finanziamento decisamente inferiori al 100 % in genere migliorano la posizione dei creditori bancari non garantiti, nella misura in cui tali riserve non servono per soddisfare i crediti a fronte degli aggregati di copertura; |
I. |
considerando che le OG occupano un posto di rilievo nella sezione dell'attivo dei bilanci di molte banche; che è essenziale per la stabilità finanziaria che tali attività mantengano la massima sicurezza e liquidità; che tale obiettivo non dovrebbe essere pregiudicato da innovazioni nelle OG che consentono agli emittenti di trasferire il rischio agli investitori a propria discrezione; |
J. |
considerando che le emissioni di OG con proroga delle scadenze condizionale (strutture «soft bullets» e «conditional pass-through» (CPT)) sono aumentate dell'8 % in 12 mesi, fino al 45 % nel mese di aprile 2016; che tali opzioni mitigano i rischi di liquidità in aggregati di copertura non uniformi, riducono i requisiti in materia di eccesso di garanzia e contribuiscono a evitare vendite di emergenza; che, tuttavia, le proroghe delle scadenze trasferiscono il rischio dell'emittente agli investitori; che il trattamento normativo preferenziale dovrebbe essere concesso unicamente agli strumenti di debito particolarmente sicuri; |
K. |
considerando che l'UE non dispone di una precisa definizione di OG; |
L. |
considerando che i mercati delle OG accusano ritardi negli Stati membri in cui tali obbligazioni non vengono emesse tradizionalmente o la cui crescita è frenata dal rischio sovrano o da condizioni macroeconomiche difficili; |
M. |
considerando che è largamente riconosciuto che i quadri nazionali in materia di obbligazioni garantite sono estremamente eterogenei, in particolare in relazione agli aspetti tecnici come il livello di vigilanza pubblica; |
N. |
considerando che un quadro a livello di UE per le obbligazioni garantite deve essere orientato verso i più rigorosi standard; |
O. |
considerando che esistono diversi quadri nazionali estremamente positivi per le OG, fondati su fattori storici e giuridici e in parte integrati nella legislazione nazionale; che tali quadri nazionali sono accomunati da caratteristiche fondamentali, in particolare la doppia rivalsa, la separazione degli aggregati di copertura con attività a basso rischio e la vigilanza pubblica speciale; che potrebbe essere utile estendere tali principi ad altri tipi di strumenti di debito; |
P. |
considerando che l'armonizzazione non dovrebbe essere basata su un approccio indifferenziato, poiché potrebbe condurre a una grave riduzione della diversità dei prodotti e influire negativamente sui mercati nazionali che funzionano con successo; che l'armonizzazione dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà; |
Q. |
considerando che i partecipanti al mercato hanno intrapreso iniziative atte a favorire lo sviluppo dei mercati delle OG, quali la creazione nel 2013 del Cover Bond Label (Etichetta obbligazioni garantite — CBL) e il modello di trasparenza armonizzata (HTT); |
R. |
considerando che a seguito di una valutazione della vigilanza, l'ABE ha individuato le pratiche migliori per l'emissione e la vigilanza delle OG e ha valutato la conformità dei quadri nazionali con tali pratiche; |
S. |
considerando che in risposta alla consultazione pubblica della Commissione, la grande maggioranza delle parti interessate ha espresso la propria contrarietà all'armonizzazione completa e che gli investitori hanno sottolineato il valore della diversità dei prodotti; che le parti interessate hanno mostrato un timido sostegno alla legislazione dell'UE a condizione che sia fondata sui principi e sui quadri esistenti, rispettando in particolare le caratteristiche dei quadri nazionali; |
Osservazioni e posizioni generali
1. |
sottolinea che gli investimenti nazionali e transfrontalieri in OG hanno funzionato bene nei mercati dell'UE nell'ambito del quadro normativo attuale; evidenzia che la diversità di prodotti solidi e sicuri dovrebbe essere conservata; |
2. |
sottolinea che un'armonizzazione obbligatoria dei modelli nazionali o la sostituzione degli stessi in favore di un modello europeo potrebbe avere conseguenze negative indesiderate sui mercati il cui successo attuale deriva dal fatto che la normativa sulle OG è integrata nelle leggi nazionali; insiste affinché un quadro europeo maggiormente integrato si limiti a un approccio fondato sui principi che stabilisca gli obiettivi, ma lasci che modi e mezzi siano specificati in sede di recepimento negli ordinamenti nazionali; sottolinea che tale quadro dovrebbe essere basato su standard qualitativi elevati e tenere conto delle pratiche migliori, fondandosi sui regimi nazionali ben funzionanti senza sconvolgerli; sottolinea che il possibile nuovo quadro europeo per le OG, allineato con le pratiche migliori, dovrebbe essere un punto di riferimento per i mercati nascenti e dovrebbe migliorare la qualità delle OG; |
3. |
chiede una direttiva dell'UE che operi una netta distinzione fra i due tipi di obbligazioni garantite attualmente esistenti, vale a dire:
evidenzia che le PCB dovrebbero continuare a godere di una preferenza normativa sulle OCB e che le OCB dovrebbero godere di una preferenza normativa rispetto ad altre forme di debito garantito; riconosce le potenzialità di tutti gli strumenti di debito conformi all'OICVM per conseguire gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali; |
4. |
invita gli Stati membri a proteggere l'etichetta di «obbligazione garantita» (per le PCB e le OCB) garantendo che nella legislazione nazionale le OG siano altamente liquide e prossime agli strumenti di debito privi di rischio; raccomanda vivamente che gli strumenti di debito garantiti da attività che sono sostanzialmente più rischiose rispetto al debito pubblico e ai mutui ipotecari (ad esempio gli investimenti infrastrutturali non garantiti dal governo o i crediti alle piccole e medie imprese (PMI)) non siano etichettati come «obbligazioni garantite», bensì, eventualmente, «titoli garantiti europei» (European Secured Notes, ESN); sostiene il principio che gli aggregati di copertura per le PCB e le OCB dovrebbero essere integralmente coperti dalle attività di carattere duraturo, che possono essere valutate e recuperate; |
5. |
invita la Commissione a includere nella direttiva i principi di un quadro giuridico per i titoli garantiti europei (ESN) come la doppia rivalsa, una speciale vigilanza pubblica, il basso rischio di fallimento e gli obblighi di trasparenza; invita gli Stati membri a integrare tali principi nei rispettivi ordinamenti nazionali e procedure d'insolvenza; sottolinea che un solido quadro giuridico per gli ESN avrebbe le potenzialità di rendere gli ESN più trasparenti, più liquidi e più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai titoli che si avvalgono di accordi contrattuali; sottolinea che ciò potrebbe contribuire a far sì che gli ESN finanzino attività che presentano maggiori rischi, quali i crediti per le PMI, i crediti al consumo o investimenti in infrastrutture che non dispongono di garanzie pubbliche; osserva che gli ESN sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento di salvataggio interno di cui all'articolo 44 della BRRD; |
6. |
incoraggia l'inclusione nella direttiva di standard minimi di vigilanza, che riflettano le migliori prassi individuate per le OG; sollecita una convergenza in materia di vigilanza nell'UE; |
7. |
chiede che la direttiva migliori la trasparenza riguardo alle informazioni sugli aggregati di copertura delle attività e al quadro normativo che assicura la doppia rivalsa e la separazione di tali attività nel caso di insolvenza dell'emittente o di risoluzione; ribadisce inoltre che, in tale contesto, la direttiva deve essere basata su principi e concentrarsi unicamente sugli obblighi di informazione; |
Definizione di PCB, OCB, ESN e del rispettivo quadro normativo
8. |
invita la Commissione a presentare contemporaneamente una proposta relativa a un quadro europeo per le obbligazioni garantite (direttiva) che contenga una definizione di PCB, OCB ed ESN, onde evitare distorsioni del mercato durante le fasi di transizione; invita la Commissione a includere in tale definizione tutti i seguenti principi comuni raggiungibili lungo la durata di questi strumenti, indipendentemente dal possibile trattamento preferenziale:
|
9. |
invita la Commissione a includere nella definizione di PCB della direttiva i seguenti principi aggiuntivi:
|
10. |
sottolinea che le ponderazioni del rischio assegnate alle OG nella normativa europea devono rispecchiare le verifiche di mercato dei rischi sottostanti; osserva che ciò non si applica a tutti gli altri tipi di strumenti di debito che godono di trattamento normativo preferenziale a causa di determinate caratteristiche; |
11. |
invita la Commissione a incaricare le autorità europee di vigilanza di valutare la conformità con i criteri relativi a PCB, OCB ed ESN, allo scopo di integrare o addirittura sostituire gli elenchi di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva OICVM con un elenco autorevole di regimi di PCB, OCB ed ESN conformi a livello europeo. |
12. |
invita l'ABE a formulare raccomandazioni per i regimi di PCB, OCB ed ESN riguardanti i criteri di ammissibilità per le attività (comprese le attività di sostituzione), i tassi del rapporto prestito/valore e il livello minimo di garanzia in eccesso efficace per diversi tipi di attività, nonché possibili revisioni del CRR; invita l'ABE a elaborare gli orientamenti necessari per l'istituzione del quadro di vigilanza pubblica speciale e amministrativo; |
13. |
raccomanda che le barriere di accesso al mercato nei confronti degli emittenti in mercati di obbligazioni garantite in via di sviluppo al di fuori dello Spazio economico europeo siano eliminate, offrendo un trattamento giusto ed equo alle obbligazioni garantite di emittenti in paesi terzi, purché il loro contesto giuridico, istituzionale e di vigilanza superi un'approfondita valutazione di equivalenza da parte di un'istituzione europea competente; raccomanda di promuovere i principi chiave della normativa europea al fine di istituire potenziali parametri di riferimento per i mercati delle obbligazioni garantite a livello globale; |
14. |
invita la Commissione a proporre una revisione della legislazione europea in materia di servizi finanziari che specifichi il trattamento normativo di PCB, OCB ed ESN; |
15. |
invita la Commissione, nel valutare la legislazione vigente dell'UE in materia di servizi finanziari, a tenere conto del potenziale contributo di PCB, OCB ed ESN al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali; |
16. |
invita la Commissione a individuare i possibili ostacoli esistenti a livello nazionale per lo sviluppo dei sistemi delle obbligazioni garantite e a pubblicare orientamenti per eliminare detti impedimenti, senza pregiudicare la gestione sana e prudente delle banche; |
17. |
invita la Commissione e l'ABE a riesaminare (eventualmente nel quadro di una valutazione d'impatto) l'ammissibilità dei gravami marittimi su navi quali aggregati di copertura di attività conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, lettera g), del CRR; è preoccupato che il trattamento preferenziale riservato alle navi distorca la concorrenza con altri mezzi di trasporto; chiede alla Commissione e all'ABE di esaminare se le OG di navi siano su un piano di parità con altre obbligazioni garantite conformi al CRR per quanto riguarda la liquidità e le valutazioni dei rischi svolte da agenzie di rating indipendenti, e se pertanto sia concesso un trattamento preferenziale a tali obbligazioni sulla base dell'ammissibilità LCR e di ponderazioni del rischio inferiori nel CRR; |
18. |
invita gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale la possibilità di creare aggregati di copertura separati, ognuno comprendente una classe di attività omogenea (ad esempio i prestiti sugli immobili residenziali); invita gli Stati membri ad autorizzare tutte le attività a copertura di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del CRR come attività di sostituzione che contribuiscono a soddisfare il requisito in materia di copertura, e a definire chiaramente i limiti per quanto riguarda la qualità creditizia, le dimensioni dell'esposizione e i limiti superiori per i contributi di copertura delle attività di sostituzione; |
Sostegno a favore della trasparenza del mercato e della convergenza volontaria
19. |
accoglie con favore i miglioramenti nelle metodologie di rating delle OG e l'espansione dei mercati di rating per le OG; |
20. |
sottolinea l'importanza di condizioni di parità per assicurare una concorrenza equa nei mercati finanziari; ribadisce che la legislazione europea non deve discriminare tra i diversi tipi di strumenti di debito garantiti, a meno che non sussistano validi motivi per ritenere che questi siano diversi in termini di sicurezza o liquidità; |
21. |
accoglie con favore iniziative di mercato volte a sviluppare standard e modelli armonizzati per la divulgazione (per esempio l'HTT) al fine di facilitare la comprensione e l'analisi delle differenze tra obbligazioni garantite nell'UE; |
22. |
sostiene lo sviluppo delle raccomandazioni dell'ABE in tema di norme di mercato e linee guida sulle migliori prassi; incoraggia la convergenza volontaria in tal senso; |
23. |
incoraggia l'esecuzione periodica di test di stress per gli aggregati di copertura e la pubblicazione dei risultati dei test; |
o
o o
24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità bancaria europea. |
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(3) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(4) GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/20 |
P8_TA(2017)0280
Ruolo del turismo legato alla pesca nella diversificazione delle attività di pesca
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sul ruolo del turismo legato alla pesca nella diversificazione delle attività di pesca (2016/2035(INI))
(2018/C 334/03)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (1), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
— |
vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3) («direttiva quadro dell'UE sulle acque»), |
— |
vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca (4), |
— |
vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (5), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2014 dal titolo "L'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani (COM(2014)0254), |
— |
vista la comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352), |
— |
vista la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e in particolare l'obiettivo 4 «Rendere la pesca più sostenibile e i mari più sani» in cui l'UE si impegna, tra le altre cose, a favore dell'eliminazione degli effetti negativi sugli stock ittici, sulle specie, sugli habitat e sugli ecosistemi, anche «mediante l'istituzione di incentivi finanziari erogati dai futuri strumenti finanziari destinati alla pesca e alla politica marittima per le zone marine protette, compresi i siti Natura 2000 e quelli istituiti da accordi internazionali o regionali». Elementi eventuali ne sono il ripristino degli ecosistemi marini, l'adattamento delle attività di pesca e la promozione dell'impegno settoriale in attività alternative, quali l'ecoturismo, il monitoraggio e la gestione della biodiversità marina, nonché la lotta contro i rifiuti marini, |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2014 dal titolo «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014)0086), |
— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0221/2017), |
A. |
considerando che il settore della pesca tradizionale ha subito un progressivo deterioramento; |
B. |
considerando che la diversificazione è diventata una necessità per molti pescatori di piccola scala, al fine di incrementare le forme di reddito, spesso insufficienti; |
C. |
considerando che quando si parla di diversificazione nel settore della pesca è necessario tenere conto del fatto che gran parte del settore della pesca dipende quasi interamente da forme tradizionali di pesca; |
D. |
considerando che la maggior parte delle zone costiere e insulari stanno attraversando una grave recessione economica, la quale comporta uno spopolamento di tali zone, in quanto gli abitanti si spostano verso zone con maggiori opportunità in termini di occupazione e istruzione; |
E. |
considerando che, sebbene alcune zone di pesca costiera si trovino in prossimità delle destinazioni turistiche, non riescono a conseguire un'adeguata crescita economica, nonostante i settori della pesca e del turismo siano compatibili; |
F. |
considerando che il turismo legato alla pesca può contribuire alla creazione di posti di lavoro, all'inclusione sociale nonché al miglioramento della qualità della vita e alla rivitalizzazione delle comunità che dipendono dalla pesca, in particolare nelle zone in cui le altre attività economiche sono scarse; che tale potenziale può variare notevolmente a livello regionale e in base al tipo di pesca e alle dimensioni delle imbarcazioni; |
G. |
considerando che il turismo legato alla pesca può contribuire a ridurre l'impatto sugli stock ittici e sull'ambiente, nonché ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della necessità di protezione ambientale e culturale; che, in particolare, il pescaturismo e l'ittiturismo in molte realtà regionali europee rappresentano una reale forma di integrazione e diversificazione dell'attività primaria; |
H. |
considerando che le attività turistiche legate alla pesca possono contribuire ad aumentare la visibilità dei pescatori e a favorire l'apprezzamento e la comprensione del loro complesso campo di attività; che il pescaturismo e le altre attività di pesca legate al turismo (ittiturismo, pesca ricreativa, ecc.) sono ancora poco conosciute dal grande pubblico e che occorre sensibilizzare i consumatori in merito all'importanza di consumare prodotti ittici locali provenienti da una filiera corta; |
I. |
considerando che il turismo legato alla pesca può essere un'opportunità per attirare i turisti, attraverso una vasta offerta che comprende i prodotti locali fino alle forme di impresa eco-compatibili; |
J. |
considerando che la gastronomia tradizionale associata ai prodotti della pesca e alle industrie tradizionali di trasformazione e conservazione potrebbero rappresentare un'importante risorsa per l'attività turistica che si sta sviluppando intorno al settore della pesca; |
K. |
considerando che la pesca con lenza apporta vari benefici sociali e ha un impatto favorevole sulla salute e il benessere delle persone; |
L. |
considerando che i guadagni socio-economici del turismo legato alla pesca sono sottoposti a una forte stagionalità, che si concentra soprattutto nei mesi estivi; che la maggiore fidelizzazione della clientela, un aspetto spesso sottolineato, può avere ricadute positive lungo l'intero anno; |
M. |
considerando che il 2018 sarà l'Anno europeo del Patrimonio Culturale, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini in merito alla storia europea e ai valori del suo patrimonio culturale come risorsa condivisa; che le attività di pesca tradizionali fanno parte del ricco patrimonio culturale europeo e contribuiscono all'identità delle comunità locali, anche per il modo in cui hanno contribuito a formare i gusti, i cibi, le tradizioni, la storia e i paesaggi; che tale aspetto viene altamente valorizzato attraverso il contatto con i turisti; |
N. |
considerando che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fornisce sostegno agli investimenti contribuendo alla diversificazione del reddito dei pescatori attraverso lo sviluppo di attività complementari, compresi gli investimenti per maggiori attrezzature di sicurezza a bordo, il pescaturismo, l'ittiturismo, la ristorazione, i servizi forniti per la pesca ricreativa e sportiva e le attività didattiche legate alla pesca; |
O. |
considerando che non esiste una definizione comune né una base giuridica per il turismo legato alla pesca; che, per esempio, mentre esso è considerato un'attività professionale in Italia, in Francia è classificato come attività occasionale; che, a seconda del suo status giuridico, vi possono essere differenze significative in termini di regime fiscale, procedure di autorizzazione, obblighi per le qualifiche, attrezzature di sicurezza, ecc.; |
P. |
considerando che la direttiva quadro dell'UE sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino impongono agli Stati membri di garantire un buono stato delle acque costiere e marine; che la direttiva Habitat impone agli Stati membri l'identificazione e il mantenimento di habitat marini e costieri attraverso l'istituzione e la gestione di siti Natura 2000; |
Q. |
considerando che nella maggior parte delle aree marine protette –AMP- e nei siti Natura 2000 marini e costieri, il settore del turismo è particolarmente rilevante; che esistono molti esempi positivi di gestione condivisa e partenariato tra enti di gestione delle AMP e pescatori su piccola scala per la promozione del pescaturismo e delle altre forme di valorizzazione turistica e culturale della pesca tradizionale; |
R. |
considerando che i dati relativi al turismo legato alla pesca in Europa e al di fuori sono scarsi, privi di coerenza e difficilmente raffrontabili; |
S. |
considerando che, nell'ambito della strategia «Crescita blu» del 2012, l'UE ha identificato il turismo costiero e marittimo come un settore chiave per lo sviluppo di un'economia sostenibile e solidale; |
T. |
considerando che nel 2010, nell'ambito della comunicazione «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo», la Commissione ha espresso la necessità di sviluppare una strategia per il turismo costiero e marittimo sostenibile; |
U. |
considerando che nel 2012 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulle sfide e le opportunità per il turismo costiero e marittimo in Europa, in seguito alla quale ha pubblicato, il 20 febbraio 2014, una comunicazione intitolata «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo»; |
V. |
considerando che le attività di pesca legate al turismo sono effettuate da operatori di pesca commerciale, al fine di differenziare le loro attività, promuovere e valorizzare la loro professione e il patrimonio socio-culturale, nonché migliorare l'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici, in qualche caso mediante l'imbarco di turisti sui pescherecci; che, anche se l'elemento turistico e lo scopo ricreativo delle citate attività di pesca sono evidenti, non esiste una chiara definizione normativa delle stesse; |
W. |
considerando che con il termine «pescaturismo» si intendono quelle attività turistico-ricreative di pesca esercitate da operatori della pesca commerciale che accolgono un certo numero di turisti a bordo delle loro imbarcazioni al fine di mostrare loro il mondo della pesca; |
X. |
considerando che l'ittiturismo comprende iniziative gastronomiche e di ospitalità gestite da operatori della pesca commerciale; che una delle principali differenze tra ittiturismo e pescaturismo è che le attività di ittiturismo non possono essere effettuate a bordo dei pescherecci; |
Y. |
considerando che la pesca ricreativa è un'attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato; che, sebbene non esercitata con l'intenzione di produrre reddito, la pesca ricreativa è annoverata tra le attività turistiche che generano un'economia parallela, la quale dovrebbe essere sfruttata sotto la guida di pescatori professionisti tramite servizi, strutture e infrastrutture offerti ai pescatori ricreativi; che, tuttavia, la pesca ricreativa incontrollata e intensiva in talune zone può avere ripercussioni negative sugli stock ittici; |
Z. |
considerando che non esistono statistiche socioeconomiche o ambientali affidabili in merito all'impatto della pesca ricreativa sugli stock, soprattutto nelle zone in cui la pesca ricreativa è intensiva, e che non vi sono norme chiare o controlli globali sulle catture, e ancor meno sulle vendite illegali delle catture della pesca ricreativa attraverso canali informali, generalmente collegate ai ristoranti; |
Attività di pesca legate al turismo nei paesi dell'UE
AA. |
considerando che, secondo uno studio condotto nel 2015 dal Gruppo di azione costiera (GAC) «Il mare delle Alpi» (6) sulle abitudini e le opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC, è emerso che un terzo degli intervistati consuma pesce più volte a settimana e solo quattro prodotti alimentari della pesca, di cui due di acqua dolce e gli altri marini (pesce azzurro, salmone, merluzzo e trota); che le attività di pesca legate al turismo generano maggiore consapevolezza sulla varietà di specie e sulle tradizioni gastronomiche, che spesso sono ignorate dal grande pubblico di consumatori; che l'effetto sulla diversificazione dello sforzo di pesca è evidente; |
AB. |
considerando che in Italia si è registrato un costante aumento delle richieste di autorizzazioni per lo svolgimento di attività turistiche legate alla pesca; che, secondo un'indagine condotta recentemente, le regioni italiane con il maggior numero di autorizzazioni sono la Liguria (290), l'Emilia-Romagna (229), la Sardegna (218), la Calabria (203), la Campania (200) e la Sicilia (136); che, in totale, le autorizzazioni registrate dal 2002 al 2012 ammontano a 1 600; che nel 2003 le regioni con il maggior numero di autorizzazioni erano la Campania (63), la Liguria (62), la Sicilia (60) e la Sardegna (59), seguite a breve distanza dalla Puglia (46), dalla Calabria (39) e dalla Toscana (37) (7); |
AC. |
considerando che un terzo della flotta autorizzata a svolgere attività turistiche legate alla pesca non può imbarcare più di quattro passeggeri, il 29 % ha la possibilità di ospitare a bordo un numero compreso tra 5 e 8 passeggeri e il restante 37 % può imbarcare a bordo tra i 9 e i 12 turisti (8); |
AD. |
considerando che la maggioranza delle presenze turistiche si concentra nei mesi di luglio e agosto, ragion per cui il turismo legato al settore della pesca presenta un carattere stagionale assai mercato ed è importante promuovere la diversificazione; |
AE. |
considerando che, come nel caso delle classi di età, anche per quanto riguarda il livello di istruzione si registra un livello di scolarizzazione più alto tra gli operatori che effettuano attività di pescaturismo rispetto a quanto avviene tra chi pratica la sola pesca professionale; che più del 30 % dei capobarca è diplomato o in possesso di una qualifica professionale e ha una conoscenza almeno elementare dell'inglese (64 %), del francese (34 %), dello spagnolo (16 %) o del tedesco (7 %) (9); |
AF. |
considerando che in Italia è stato effettuato un sondaggio coinvolgendo gli operatori che effettuano attività di pescaturismo ed è emerso che tali attività possono giovare agli sforzi volti a conservare gli stock ittici e gli ecosistemi marini, in particolare tramite una riduzione delle catture, nonché, sul piano sociale, al benessere psicofisico dei pescatori e delle loro famiglie in virtù della diminuzione delle ore di lavoro in mare (10); |
AG. |
considerando che si è registrato un maggiore coinvolgimento delle donne non solo nelle attività collaterali a quelle dei pescatori, ma anche nello sviluppo di attività proprie nel settore del turismo legato alla pesca; |
AH. |
considerando che i giovani possono anche essere considerati come un gruppo target per lo sviluppo di destinazioni turistiche della pesca; |
AI. |
considerando che la pesca tradizionale è attualmente l'attività del settore primario meno nota e quella meno studiata e utilizzata come strumento educativo ai livelli accademici di base e intermedi; |
AJ. |
considerando che esiste un ampio margine per l'introduzione di attività pedagogiche relative alla pesca tradizionale sulla base di modelli quale quello delle «fattorie didattiche»; |
AK. |
considerando che fondamentali nello sviluppo delle attività di pesca legate al turismo sono i partenariati, ovvero i gruppi di azione locale per la pesca (FLAG), in cui gli attori del settore della pesca e gli altri soggetti pubblici e privati locali progettano e attuano insieme una strategia bottom-up che si adatti e risponda alle esigenze economiche, sociali e ambientali della zona interessata; che, anche se i FLAG nell'UE operano in ambienti molto diversi e adottano strategie molto diverse, una schiacciante maggioranza, quasi senza eccezioni, ha individuato nel turismo un elemento essenziale di sviluppo; |
AL. |
considerando che la Commissione europea ha istituito l'Unità di sostegno della rete europea delle zone di pesca (FARNET) per contribuire alla realizzazione dell'Asse 4 del Fondo europeo della Pesca (FEP); che FARNET è una piattaforma di networking per le zone di pesca e supporta i FLAG nello sviluppo di strategie locali, iniziative e progetti; |
AM. |
considerando che gli attori locali hanno imparato, grazie ai FLAG, come l'offerta turistica di una zona di pesca possa evolvere per includere un intero pacchetto di attività, e quindi possa rimanere attraente anche in una fetta del turismo altamente competitiva; che, in questo modo, il turismo può diventare un'importante fonte di reddito supplementare per le comunità che svolgono attività di pesca, contribuendo in ultima analisi allo sviluppo complessivo delle zone costiere e insulari; |
AN. |
considerando che esempi virtuosi testimoniano la preziosa collaborazione dei FLAG in realtà di pesca artigianale in Grecia, Italia, Spagna; che, inoltre, la rete FARNET ha messo in rilievo buone pratiche in Francia, Belgio, Spagna, Croazia e Italia (11); |
AO. |
considerando che in Finlandia è stato adottato un modello di valutazione di impatto delle attività turistiche collegate alla pesca, sulla base della durata delle visite, dei luoghi di permanenza e del numero di visitatori; che le valutazioni raccolte hanno evidenziato problemi concernenti la definizione di «turista della pesca» e la modalità di conteggio delle visite (12); |
AP. |
considerando che sono organizzati vari festival in diversi villaggi costieri degli Stati membri, nei quali è importante prevedere altri mezzi per aumentare l'attrattività del turismo, ad esempio mediante la combinazione con altre offerte di qualità nel settore primario, come la diffusione della conoscenza sulla pesca artigianale e la vita dei pescatori e la disponibilità di contatti con le culture tradizionali, compresi i prodotti alimentari e i vini regionali nonché i prodotti di alta gamma provenienti dall'industria della trasformazione e della conservazione che riflettano la diversità dell'UE; |
AQ. |
considerando che in Spagna sono state create agenzie specializzate come la «Turismo marinero — Costa del Sol» allo scopo di promuovere l'industria tradizionale della pesca e assistere le persone locali nello sviluppo e nella pubblicizzazione delle attività turistiche relative a questo settore; che l'agenzia organizza corsi di cucina a bordo delle imbarcazioni utilizzate dai pescatori locali, tour per l'osservazione delle specie ittiche e attività di pesca ricreativa; che al contempo sono organizzate visite guidate al «Bioparc», un parco-museo creato appositamente per i bambini, dove essi possono imparare nozioni di biologia marina, informazioni sulle pratiche di pesca tradizionale (attrezzi e tecniche di pesca tradizionali) e sulla cultura del luogo; che l'emulazione di tali iniziative e la condivisione delle competenze in questo ambito tra gli Stati membri andrebbero a vantaggio delle comunità costiere e rurali, in particolare nelle regioni periferiche (13); |
AR. |
considerando che la Commissione, il Parlamento e gli Stati membri non devono pertanto proibire indiscriminatamente le tecniche di pesca tradizionale e familiare su piccola scala, ma devono prima svolgere un'adeguata valutazione d'impatto onde evitare di rendere impossibile la pratica di forme emergenti di pescaturismo sostenibile, autentico e su piccola scala con attrezzi da pesca tradizionali; |
AS. |
considerando che in Croazia i festival legati alla pesca che si svolgono durante i mesi estivi nei centri turistici costieri e insulari servono a promuovere le tradizioni della pesca, il patrimonio storico e culturale, la gastronomia locale e lo stile di vita tradizionale; |
1. |
reputa essenziale che le imbarcazioni da pesca siano riprogettate e adeguate allo svolgimento di attività turistiche, tenendo presente la necessità di rinnovare tali imbarcazioni per garantire la sicurezza dei turisti e di assicurare che non ci siano impedimenti all'ora di svolgere le attività di pesca e offrire contemporaneamente le comodità necessarie per rendere piacevole l'esperienza, senza aumentarne la capacità di pesca; sottolinea, tuttavia, che le modifiche di questo tipo, soprattutto quelle effettuate fuori stagione, non devono comportare limitazioni per la pesca commerciale; |
2. |
mette l'accento sul potenziale ancora non sfruttato del turismo legato alla pesca, che può apportare notevoli vantaggi alle comunità delle zone costiere diversificando le fonti di reddito locale; ritiene a tal proposito che il pescaturismo in mare e l'ittiturismo a riva possano integrare la pesca commerciale e fornire un reddito aggiuntivo alle comunità dedite alla pesca; |
3. |
reputa che l'obiettivo strategico dell'iniziativa della Commissione debba essere quello di promuovere le attività di pescaturismo, ittiturismo e turismo legato alla pesca sportiva e favorirne il pieno sviluppo in tutta l'UE, mediante una rete e un quadro condivisi istituiti a tale scopo; |
4. |
invita la Commissione a promuovere, attraverso la Commissione europea del turismo e il suo portale visiteurope.com le destinazioni turistiche per la pesca ricreativa sostenibile in Europa e ad attirare l'attenzione delle aziende ittiche, attraverso una campagna informativa mirata, sul potenziale e le opportunità di crescita di questi modelli aziendali nuovi e sostenibili; |
5. |
invita la Commissione a favorire la creazione e lo sviluppo del segmento del pescaturismo, al fine di applicare una strategia commerciale differenziata in linea con le potenzialità di tale segmento e capace di soddisfarne le esigenze con maggiore efficacia, puntando su una nuova forma di turismo che si occupi in particolare, tra le altre cose, di qualità, flessibilità, innovazione e tutela del patrimonio storico e culturale delle zone di pesca, nonché del loro ambiente e della loro salute; invita altresì la Commissione a incoraggiare e sostenere gli investimenti nella pesca nell'ambito turistico, in modo da creare un'offerta turistica differenziata che promuova, ad esempio, la gastronomia legata ai prodotti della pesca artigianale, il turismo legato alla pesca sportiva, le attività subacquee e le immersioni, ecc., contribuendo così a valorizzare in modo sostenibile il patrimonio della pesca e la riconoscibilità di una determinata zona di pesca; |
6. |
invita la Commissione, al fine di favorire la creazione e lo sviluppo del segmento del pescaturismo, a incoraggiare e sostenere attivamente gli investimenti per la diversificazione della pesca in ambito culturale e artistico, quale componente del patrimonio tradizionale (prodotti artigianali, musica, danze), come pure a sostenere gli investimenti destinati a promuovere le tradizioni, la storia e il patrimonio complessivo della pesca (attrezzi, tecniche, documenti storici e altro ancora) mediante l'apertura di musei e l'organizzazione di mostre legate strettamente alla pesca costiera; |
7. |
invita la Commissione a esaminare la possibilità di consentire l'impiego misto dei pescherecci destinati alle attività connesse alle catture affinché, pur mantenendo tale compito, possano ospitare altre attività legate al settore turistico e ricreativo, come ad esempio l'organizzazione di escursioni in barca a scopo dimostrativo o di attività di trasformazione, didattiche o gastronomiche, seguendo lo schema che nel settore rurale è impiegato nelle fattorie didattiche o nell'agriturismo; |
8. |
ritiene pertanto necessario creare una rete europea delle attività di pesca legate al turismo e una rete europea dei servizi turistici legati alla pesca sportiva/ricreativa, sulla scia dell'esempio vincente di FARNET, che fornisce un sostegno significativo ai FLAG; |
9. |
ritiene che sia necessario dirigere con urgenza e attenzione le politiche di sostegno e valutarne adeguatamente i risultati, nonché sistematizzare, standardizzare e migliorare la raccolta di dati statistici sul contributo di tali attività di diversificazione al reddito delle zone dedite alla pesca in Europa; sottolinea altresì l'importanza di monitorare l'impatto reale della pesca ricreativa come attività economica, il suo impatto sugli stock e l'eventuale concorrenza, attraverso meccanismi informali di vendita, con il settore della pesca professionale; esorta la Commissione a garantire che il settore della pesca partecipi alla progettazione delle misure di monitoraggio; |
10. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e sostenere i partenariati con il settore del pescaturismo promossi dagli enti di gestione delle aree marine protette, in tali aree e nei siti Natura 2000, per coniugare la protezione delle risorse naturali con la promozione e la valorizzazione della cultura attraverso una fruizione responsabile; |
11. |
considera cruciale armonizzare a livello di Unione la definizione delle attività di pesca legate al turismo, con particolare enfasi sul pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo legato all'acquacoltura e il turismo legato alla pesca sportiva/ricreativa; ritiene che tale definizione debba prendere in considerazione l'ampia varietà di forme che tali attività possono assumere, garantire la consultazione di tutte le parti interessate e assicurare che il turismo legato alla pesca sia considerato un'attività ausiliaria che consente ai pescatori di integrare la loro attività principale senza entrare in un settore diverso dalla pesca; |
12. |
sottolinea l'importanza di distinguere tra le diverse forme di turismo legato alla pesca, che comprendono il turismo della pesca (pescaturismo e ittiturismo), le attività acquatiche marittime e costiere, la pesca ricreativa (compreso il turismo della pesca con lenza), la pesca interna e attività basate sul patrimonio e sulla cultura e finalizzate a creare sinergie con le iniziative di marketing per prodotti primari di alta qualità, rispettando nel contempo il patrimonio naturale e la necessità di garantire la protezione degli animali e la biodiversità; |
13. |
invita la Commissione, date le enormi differenze tra gli operatori della pesca dell'UE interessati al turismo, ad adottare norme comuni riguardanti la sicurezza della navigazione, i requisiti igienico-sanitari delle imbarcazioni su cui si svolgono attività turistiche di pesca ed eventuali agevolazioni fiscali, assicurando che dette misure garantiscano una flessibilità sufficiente per tenere conto delle enormi differenze tra i tipi di pesca e le imbarcazioni da pesca, nonché delle particolarità regionali; |
14. |
raccomanda che il principio della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica delle imbarcazioni motorizzate sia incluso tra gli adeguamenti da apportare a tali imbarcazioni quando sono convertite per essere utilizzate nelle attività turistiche legate alla pesca; |
15. |
ritiene opportuno garantire appropriate infrastrutture per il trasporto e l'alloggio dei turisti interessati, così come il mantenimento e la cura degli spazi pubblici, se e quando necessario, per garantire il successo a lungo termine delle attività turistiche; |
16. |
chiede agli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva quadro sulle acque dell'UE e dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, al fine di garantire un buono stato delle acque costiere e marine, in particolare migliorando l'efficienza delle risorse e tramite una prevenzione e una gestione efficaci dell'inquinamento e dei rifiuti; |
17. |
invita gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi semplificando la procedura di concessione delle licenze e le altre procedure burocratiche; |
18. |
sottolinea la necessità che tali attività siano compatibili con la protezione della biodiversità, i siti Natura 2000 e le aree marine protette (secondo le direttive dell'UE sulla strategia per la biodiversità, Habitat e Uccelli), e conseguentemente la necessità di potenziare il dialogo e le sinergie con gli altri Stati membri interessati; |
19. |
ritiene che debbano essere offerti corsi di formazione per i pescatori e gli itticoltori, nonché per le loro famiglie e tutte le persone locali coinvolte, per garantire che possiedano le competenze linguistiche e le altre conoscenze necessarie ad accogliere i turisti e assicurarne la sicurezza e a promuovere informazioni sulla biologia marina, le specie ittiche, l'ambiente e le tradizioni culturali locali; invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere il ruolo svolto dalle donne nel settore del pescaturismo, come pure nello sviluppo sostenibile delle zone dipendenti dalla pesca, al fine di garantire la loro partecipazione in condizioni di parità; |
20. |
invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a dare ampia diffusione alle informazioni relative al portale europeo della mobilità professionale EURES della Commissione, che offre informazioni alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro in merito a possibilità occupazionali, competenze ed esigenze di formazione nel settore dei «posti di lavoro blu», e a promuovere corsi online aperti volti a migliorare o riorientare le competenze relative alla gestione del turismo e al pescaturismo innovativo; |
21. |
invita la Commissione a includere nel portale europeo per le piccole e medie imprese una sezione specifica volta ad aiutare gli imprenditori/pescatori a ottenere finanziamenti per le attività nel settore del turismo legato alla pesca; |
22. |
ritiene che l'acquisizione di competenze occupazionali in ambiti come il marketing digitale, la gestione e il mantenimento della comunicazione sui media sociali, la gestione socioculturale e le competenze linguistiche rappresenti una priorità nelle zone di pesca, per promuovere sia la creazione che la diffusione delle offerte turistiche collegate alla pesca; |
23. |
considera importante assicurare che le singole offerte turistiche possiedano una loro identità distintiva derivante, ad esempio, da una strategia fondata sulle peculiarità locali, sulle relative specializzazioni e sulle risorse disponibili; invita conseguentemente la Commissione e gli Stati membri a promuovere forme sostenibili di turismo ed eco-turismo, anche attraverso strategie innovative di marketing che puntino in particolare sulle caratteristiche tradizionali e di sostenibilità e siano costantemente monitorate al fine di garantire un equilibrio tra domanda e offerta; |
24. |
chiede che siano ideate offerte integrate che consentano ai consumatori di vivere esperienze complete sulla base di una combinazione strutturata e sinergica di tutto ciò che una zona può offrire e che siano istituiti partenariati per richiamare i consumatori attraverso le dinamiche del turismo già in atto nelle zone adiacenti a quelle tradizionalmente dedite alla pesca, come il turismo da conferenza e/o professionale; |
25. |
invita la Commissione a sostenere e a promuovere il coinvolgimento della pesca e dei lavoratori della pesca anche in progetti legati al turismo culturale e storico, come la riscoperta della cultura marinara e dei luoghi e dei mestieri della pesca tradizionale; |
26. |
osserva l'importanza della collaborazione tra operatori del turismo e pescatori allo scopo di massimizzare le potenzialità del turismo legato alla pesca; |
27. |
sottolinea l'importanza delle attività turistiche connesse all'osservazione della fauna, in particolare l'osservazione delle balene, nel rispetto degli habitat naturali e delle necessità biologiche della fauna selvatica; osserva che tali attività potrebbero apportare molti vantaggi didattici, ambientali, scientifici e socioeconomici e contribuire a sensibilizzare il pubblico su tali specie uniche e sull'ambiente prezioso in cui vivono e ad aumentarne l'apprezzamento; |
28. |
invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a fornire infrastrutture innovative e sostenibili adeguate, tra cui connessioni Internet e tecnologie di informazione, al fine di favorire lo sviluppo del turismo legato alla pesca e la rigenerazione delle infrastrutture marittime, fluviali e lacustri esistenti; |
29. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intensificare le campagne promozionali e di comunicazione, anche nel contesto delle «Destinazioni europee di eccellenza» e dell'«Anno europeo dei beni culturali 2018» nonché di altre iniziative anch'esse miranti a migliorare la conoscenza e la consapevolezza sulla cultura tradizionale della pesca e dell'acquacoltura; incoraggia le parti interessate a cogliere il potenziale dei turisti e di coloro che possono viaggiare in bassa stagione; |
30. |
ritiene che modelli imprenditoriali responsabili e sostenibili per la diversificazione della pesca debbano presupporre il rispetto della cultura delle comunità locali della pesca e contribuire a preservarne l'identità; mette l'accento, in particolare, sul fatto che la pesca ricreativa legata al turismo dovrebbe essere in linea con gli interessi delle piccole imprese locali di pesca artigianale; |
31. |
ritiene importante sviluppare il pescaturismo e l'ittiturismo come forme di esperienze di «vacanza attiva» con importanti effetti indiretti positivi quali la promozione della cultura marittima e delle tradizioni peschiere e l'educazione al rispetto dell'ambiente e alla salvaguardia delle specie; |
32. |
sottolinea la necessità di esplorare nuove modalità per ampliare la potenziale domanda di imbarcazioni convertite, aumentando i tipi di offerta, al fine di attrarre, per esempio, la comunità scolastica, che ha esperienza nella valorizzazione pedagogica del settore agricolo, come nei progetti delle «fattorie didattiche»; |
33. |
sottolinea che la diversificazione dei prodotti richiede un adeguato impegno promozionale e che è necessaria una strategia di visibilità per il gruppo di destinatari, ossia ii pescatori, comprese iniziative promozionali transfrontaliere; |
34. |
ritiene pertanto che le località di pesca dovrebbero considerare la possibilità di lanciare campagne di commercializzazione congiunte con altre destinazioni nella stessa regione, come proposto nella risoluzione del Parlamento del 29 ottobre 2015 dal titolo «Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa» (14), e promuovere delle piattaforme congiunte di commercializzazione con particolare attenzione alla promozione e alle vendite on line, sulla base di una cooperazione internazionale; |
35. |
ritiene che, all'interno di questa strategia di commercializzazione, dovrebbero essere create sinergie tra le iniziative di commercializzazione di prodotti freschi o trasformati di alta qualità, la gastronomia e il turismo, raggruppate per aree territoriali coerenti e/o sinergiche dal punto di vista culturale, produttivo o ambientale; |
36. |
reputa necessario mantenere l'uso delle pratiche e tecniche tradizionali, come la tonnara e lo xeito, dato che sono strettamente connesse con l'identità e lo stile di vita delle regioni costiere, e riconoscere tali pratiche e tecniche come facenti parte del patrimonio culturale; |
37. |
sottolinea l'importanza di investire nella diversificazione delle attività di pesca allo scopo di promuovere la tradizione, la storia e il patrimonio della pesca nel suo complesso (compresi gli attrezzi e le tecniche tradizionali); |
38. |
sottolinea l'importanza di investire nella diversificazione delle attività di pesca allo scopo di promuovere la trasformazione dei prodotti ittici locali; |
39. |
invita gli Stati membri ad adottare strategie per contrastare il problema della stagionalità che interessa le attività turistiche attraverso, ad esempio, l'istituzione di festival ed eventi gastronomici, sagre o mercati nei porti o nei paesi (15), villaggi tematici e musei (vedi Spagna e Cetara) così che le attività possano essere svolte tutto l'anno e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o marine; |
40. |
è convinto che un mix equilibrato di prodotti turistici alternativi e mirati, e la loro adeguata promozione e commercializzazione, possano contribuire a compensare i problemi della stagionalità; |
41. |
considera essenziale che gli Stati membri, le regioni e le parti interessate condividano le migliori pratiche, data la mancanza di sinergie fra le imprese dei bacini marini dell'UE, che causa una frammentarietà e vantaggi economici limitati; osserva che dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione fra istituti di ricerca, musei, imprese turistiche, gestori dei siti Natura 2000 e delle aree marine protette, industrie tradizionali di inscatolamento e trasformazione dei prodotti della pesca e altre parti interessate, al fine di sviluppare prodotti innovativi e sostenibili che, oltre ad apportare un valore aggiunto economico, rispondano anche alle aspettative dei visitatori; sottolinea la necessità che queste attività siano inserite in un quadro generale coerente di promozione di un turismo sostenibile e responsabile nei bacini interessati; ritiene che i FLAG possano svolgere un ruolo importante in tale ambito e che debbano quindi beneficiare di finanziamenti adeguati; |
42. |
invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare i legami tra le autorità locali, regionali e nazionali e l'UE così da promuovere forme di governance che facilitino l'attuazione di politiche trasversali, al fine di contribuire agli obiettivi in diversi settori di intervento, tra cui la crescita sostenibile e inclusiva; |
43. |
invita la Commissione a promuovere, nel quadro della FARNET e dei FLAG, un dialogo paneuropeo con le parti interessate dei settori portuale e turistico e con gli esperti ambientali; |
44. |
invita le autorità e le agenzie nazionali a cooperare più strettamente con le agenzie del turismo e ad assegnare un'elevata priorità alla diversificazione dell'economia blue, con particolare riferimento al turismo marino e ai suoi settori complementari; osserva che tale processo dovrebbe includere anche l'integrazione della pesca con lenza in mare, se del caso, nei pacchetti turistici e nelle campagne di commercializzazione, in particolare per le isole e le zone costiere; sottolinea che la concessione di licenze al duplice utilizzo delle imbarcazioni da pesca, sia quelle per la pesca commerciale, su piccola scala e artigianale che quelle per il turismo marino, compreso il turismo della pesca in mare con lenza, dovrebbe essere considerata una priorità e che dovrebbero essere previste sovvenzioni per sostenere la conversione delle imbarcazioni; |
45. |
invita la Commissione, gli Stati membri, gli enti regionali e locali, il settore e le altre parti interessate ad agire in modo mirato e coerentemente con le politiche dell'UE che si ripercuotono sul settore della pesca e dell'acquacoltura; segnala la necessità di adottare un manuale di migliori pratiche che riporti gli esempi più significativi e incoraggi le altre imprese a fare altrettanto; sottolinea che anche la comunità scientifica locale dovrebbe essere coinvolta per prevenire problemi di carattere ambientale; |
46. |
sottolinea l'importanza di modelli imprenditoriali rispettosi dell'ambiente e raccomanda, pertanto, che esperti ambientali siano sempre strettamente associati ai gruppi di azione locali (ad esempio i FLAG e i gruppi di azione locale nel settore rurale, (GAL)); |
47. |
chiede che siano stanziati i fondi necessari per istituire una rete europea per la condivisione delle migliori pratiche e per la mappatura delle attività di pesca, fornendo informazioni sui punti d'interesse e le caratteristiche di ciascuna località dedita alla pesca; |
48. |
auspica che, nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e/o di altri strumenti, siano utilizzati specifici meccanismi di sostegno che possano essere attivati in caso di emergenza (ad es. catastrofi naturali) nelle zone in cui la pesca e il pescaturismo rappresentano l'unica fonte di reddito; |
49. |
ritiene necessario incoraggiare il finanziamento del tipo di misure finora descritte a titolo del FEAMP, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, del programma quadro di ricerca e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI), in stretta collaborazione con i consulenti della Banca europea per gli investimenti (BEI), e favorire canali di credito agevolato che consentano di aggirare gli ostacoli specifici incontrati dalle donne nell'ottenimento di finanziamenti per progetti ammissibili di rientrare nei programmi nazionali; |
50. |
sottolinea che per il periodo di programmazione 2007-2013 i FLAG hanno avuto a disposizione 486 milioni di euro a titolo dell'FEP (Fondo europeo per la pesca) e che circa 12 000 progetti locali sono stati sostenuti in tale periodo; |
51. |
incoraggia gli Stati membri e i FLAG a utilizzare al meglio i fondi disponibili e, inoltre, a ricorrere ove possibile al finanziamento multiplo (congiuntamente al FESR, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o al FSE); |
52. |
invita gli Stati membri a istituire punti di contatto a livello regionale per fornire informazioni e sostegno adeguati; |
53. |
raccomanda che i FLAG collaborino strettamente con gli esperti del settore turistico al fine di identificare progetti e finanziamenti adeguati, attraverso l'asse 4 del FEAMP, per la diversificazione nelle zone di pesca; |
54. |
ricorda che il FEAMP fornisce un sostegno finanziario specifico alle iniziative promosse dalle donne nelle comunità dedite alla pesca; |
55. |
invita gli Stati membri a garantire, attraverso l'istituzione di criteri di selezione delle attività nell'ambito del FEAMP, che la parità di genere sia ben integrata e promossa in tutte le azioni finanziate (ad esempio dando preferenza alle azioni destinate specificatamente alle donne o intraprese da donne); |
56. |
invita la Commissione a effettuare uno studio volto a stimare l'impatto socioeconomico e ambientale di tali attività; |
57. |
invita la Commissione ad analizzare l'impatto socioeconomico della pesca ricreativa sul turismo dell'entroterra, in particolare nelle zone rurali, e a proporre eventuali misure per le regioni in cui il potenziale di tale tipo di pesca è sottoutilizzato; |
58. |
invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la raccolta e la gestione dei dati relativi al turismo legato alla pesca; |
59. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nonché ai governi degli Stati membri e ai consigli consultivi. |
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(4) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 167.
(5) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 24.
(6) «Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC “il mare delle Alpi” — Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile» (2015).
(7) «L’integrazione della pesca con altre attività produttive — La pescaturismo come modello sociale e culturale», Cenasca Cisl et al., (2005).
(8) «Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC “il mare delle Alpi” — Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile» (2015).
(9) «L'integrazione della pesca con altre attività produttive — La pescaturismo come modello sociale e culturale», Cenasca Cisl et al., (2005).
(10) «Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC “il mare delle Alpi” — Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile» (2015).
(11) Socio-economic analysis on fisheries related tourism in EUSAIR (Analisi socio-economica sul turismo legato alla pesca nella strategia EUSAIR) Progetto Nemo 1M-MED14-11, WP2, azione 2.3.
(12) Perspectives for the development of tourism activities related to fishing (Prospettive di sviluppo delle attività turistiche legate alla pesca), Parlamento europeo, IP/B/PECH/IC/2013-103 (2014).
(13) Perspectives for the development of tourism activities related to fishing (Prospettive di sviluppo delle attività turistiche legate alla pesca), Parlamento europeo, IP/B/PECH/IC/2013-103 (2014).
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0391.
(15) Ad es. le Giornate dell'aringa e le Giornate portuali nei Paesi Bassi.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/30 |
P8_TA(2017)0281
Termini di prescrizione per gli incidenti stradali
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i termini di prescrizione per gli incidenti stradali (2015/2087(INL))
(2018/C 334/04)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), |
— |
visto l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza, |
— |
vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sui principi di autonomia procedurale nazionale e di tutela giurisdizionale effettiva (1), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (2) (il «regolamento Roma II»), |
— |
vista la Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale (la «Convenzione dell'Aia del 1971 in materia di incidenti della circolazione stradale»), |
— |
vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (3) (la «direttiva sull'assicurazione autoveicoli»), |
— |
vista la Convenzione europea sul calcolo dei termini (4), |
— |
visto lo studio di valutazione del valore aggiunto europeo a cura dell'unità Valore aggiunto europeo del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), dal titolo «Limitation periods for road traffic accidents» (Termini di prescrizione per gli incidenti stradali) che accompagna la relazione d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo (5), |
— |
visto lo studio della direzione generale delle politiche interne dal titolo «Cross-border traffic accidents in the EU-the potential impact of driverless cars» (Incidenti stradali transfrontalieri nell'UE — Il potenziale impatto delle auto senza conducente) (6), |
— |
visto lo studio della Commissione intitolato «Compensation of victims of cross-border road traffic accidents in the EU: Comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the position of cross-border victims» (Indennizzo delle vittime di incidenti stradali transfrontalieri nell'UE: confronto delle prassi nazionali, analisi dei problemi e valutazione delle opzioni possibili per migliorare la posizione delle vittime d'incidenti transfrontalieri) (7), |
— |
vista la comunicazione della Commissione, del 20 aprile 2010, dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei» relativa a un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (8), |
— |
vista la sua risoluzione del 1o febbraio 2007 recante raccomandazioni alla Commissione sui termini di prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali (9), |
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vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2003 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (10), |
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visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0206/2017), |
A. |
considerando che nell'Unione i termini di prescrizione relativi alle richieste di risarcimento danni variano sensibilmente tra gli Stati membri e che pertanto non vi sono due Stati membri che applichino esattamente le stesse norme in materia di prescrizione; che la prescrizione pertinente è altresì stabilita in base a vari fattori, inclusa l'esistenza di procedimenti penali associati e la natura contrattuale o extracontrattuale della richiesta d'indennizzo; |
B. |
considerando che i sistemi nazionali in materia di prescrizione sono pertanto estremamente complessi e che spesso può essere difficile comprendere quale sia il termine di prescrizione generale applicabile, quando e come abbia inizio la decorrenza del termine e come i termini possano essere sospesi, interrotti o estesi; |
C. |
considerando che la mancanza di familiarità con le norme straniere in materia di prescrizione può pregiudicare il diritto a presentare una richiesta di risarcimento altrimenti valida od ostacolare l'accesso alla giustizia da parte delle vittime, sotto forma di costi e ritardi ulteriori; |
D. |
considerando che sono attualmente disponibili pochi dati statistici relativi al rigetto delle richieste di indennizzo nei casi di sinistri stradali transfrontalieri a causa dello scadere dei termini di prescrizione; |
E. |
considerando che in relazione agli incidenti stradali transfrontalieri, l'unico fondamento d'azione armonizzato a livello di Unione è quello stabilito dall'articolo 18 della direttiva sull'assicurazione autoveicoli, che consente alle persone lese di richiedere il risarcimento nel proprio paese di residenza presentando la richiesta di risarcimento direttamente ad un'impresa di assicurazioni od organismo di indennizzo competenti per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (11); |
F. |
considerando che i termini di prescrizione costituiscono una parte importante e integrante dei regimi di responsabilità civile degli Stati membri applicati nei casi di incidenti stradali, in quanto un breve periodo di prescrizione potrebbe compensare disposizioni rigorose sulla responsabilità o indennizzi importanti; |
G. |
considerando che i termini di prescrizione per le richieste di risarcimento sono essenziali per garantire la certezza del diritto e la risoluzione definitiva delle controversie; che, tuttavia, il diritto del convenuto alla certezza del diritto e alla risoluzione definitiva delle controversie dovrebbe conciliarsi con il diritto fondamentale del ricorrente di accedere alla giustizia e a un mezzo di ricorso effettivo, e che periodi di prescrizione inutilmente brevi potrebbero ostacolare l'effettivo accesso alla giustizia in tutta l'Unione; |
H. |
considerando che, date le attuali divergenze relative ai termini di prescrizione e i tipi di problemi direttamente collegati alle diverse disposizioni nazionali che disciplinano i casi transfrontalieri di lesioni personali e danni materiali, assicurare un determinato livello di armonizzazione è l'unico modo per garantire un adeguato grado di certezza, prevedibilità e semplicità nell'applicazione dei termini di prescrizione degli Stati membri nei casi di incidenti stradali transfrontalieri; |
I. |
considerando che tale iniziativa legislativa dovrebbe garantire un equilibrio tra le parti in causa con riguardo alle questioni relative alle norme in materia di prescrizione e facilitare il computo e la sospensione dei termini di decorrenza; che, pertanto, si prevede un approccio mirato che prenda in considerazione il volume crescente di traffico transfrontaliero nell'Unione, senza rivedere l'intero quadro giuridico degli Stati membri; |
1. |
riconosce che la situazione delle vittime di incidenti stradali è notevolmente migliorata negli ultimi decenni, anche a livello di giurisdizione nel diritto internazionale privato, per cui le vittime all'estero possono ricorrere ai procedimenti previsti nello Stato membro in cui risiedono per richiedere l'indennizzo diretto alla compagnia di assicurazione per la responsabilità civile legata all'autoveicolo o agli organismi di indennizzo; |
2. |
osserva tuttavia il permanere nell'Unione di due regimi paralleli che disciplinano la legge applicabile nei casi di incidenti stradali a seconda del paese in cui viene presentata la richiesta d'indennizzo, ossia la Convenzione dell'Aia del 1971 in materia di incidenti della circolazione stradale o il regolamento Roma II, il che, unitamente alla scelta del foro competente a norma del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), origina incertezza e complessità giuridica nonché possibili situazioni di scelta del foro più vantaggioso; |
3. |
ribadisce che nei contenziosi transfrontalieri, le indagini e le trattative durano spesso molto più a lungo rispetto alle richieste di indennizzo nazionali; sottolinea in tal senso che tali sfide potrebbero essere ulteriormente aggravate dall'uso delle nuove tecnologie, come ad esempio le auto senza conducente; |
4. |
ricorda, a tale proposito, che la questione delle norme sulla prescrizione andrebbe intesa come parte delle misure in materia di cooperazione giudiziaria in ambito civile a norma dell'articolo 67, paragrafo 4, e dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); |
5. |
osserva che l'esistenza di norme minime comuni in materia di termini di prescrizione nei casi di controversie transfrontaliere è essenziale al fine di garantire che le vittime di incidenti stradali transfrontalieri possano tutelarsi con strumenti giuridici efficaci e di garantire la certezza del diritto; |
6. |
sottolinea che termini di prescrizione sproporzionatamente brevi negli ordinamenti giuridici nazionali ostacolano l'accesso alla giustizia negli Stati membri, il che potrebbe pregiudicare il diritto a un processo equo di cui all'articolo 47 della Carta e all'articolo 6 della CEDU; |
7. |
evidenzia che le profonde divergenze tra le norme nazionali in materia di termini di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri rappresentano un ulteriore ostacolo per le vittime nel momento in cui si trovano a presentare una richiesta di risarcimento per lesioni personali e danni materiali subiti in uno Stato membro diverso dal proprio; |
8. |
invita la Commissione a garantire che le informazioni generali relative alle norme sui termini di prescrizione per la presentazione delle richieste di indennizzo negli incidenti stradali transfrontalieri siano rese disponibili e regolarmente aggiornate sul portale europeo della giustizia elettronica; |
9. |
invita altresì la Commissione a intraprendere uno studio sulla protezione offerta negli Stati membri ai minori e alle persone con disabilità per quanto riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione e sulla necessità di definire norme minime a livello di Unione volte a garantire che dette persone non perdano il diritto a presentare richiesta di risarcimento se coinvolti in incidenti stradali transfrontalieri e che sia loro garantito un accesso effettivo alla giustizia nell'Unione; |
10. |
chiede alla Commissione di presentare, a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, una proposta sui termini di prescrizione per lesioni personali e danni materiali negli incidenti stradali transfrontalieri, secondo le raccomandazioni in allegato; |
11. |
ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie; |
12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) Si veda anche: sentenza del 18 settembre 2003, Peter Pflücke/Bundesanstalt für Arbeit, C-125/01, ECLI:EU:C:2003:477, sentenza del 25 luglio 1991, Theresa Emmott/Minister for Social Welfare and Attorney General, C-208/90, ECLI:EU:C:1991:333, e sentenza del 13 luglio 2006, Vincenzo Manfredi e altri/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461.
(2) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(3) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(4) CETS 076.
(5) PE 581.386, luglio 2016.
(6) PE 571.362, giugno 2016.
(7) Accessibile anche via internet alla pagina: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_compensation_road_victims_en.pdf (30 novembre 2008).
(8) GU C 121 del 19.4.2011, pag. 41.
(9) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 99.
(10) Testi approvati, P5_TA(2003)0446.
(11) Si veda anche: sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit, C-463/06, ECLI:EU:C:2007:792.
(12) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI PER UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A TERMINI DI PRESCRIZIONE COMUNI PER GLI INCIDENTI STRADALI TRANSFRONTALIERI
A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA RICHIESTA
1. |
Nell'Unione europea, l'applicazione della legge dinanzi agli organi giurisdizionali è ancora prevalentemente disciplinata dalle norme e dalle prassi procedurali nazionali. I tribunali nazionali sono anche tribunali dell'Unione. I procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali devono pertanto garantire equità, giustizia ed efficienza, nonché un'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, assicurando che i diritti dei cittadini europei siano tutelati in tutta l'Unione europea. |
2. |
L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, e in particolare il punto 38, occorre predisporre una nuova legislazione procedurale nei casi transfrontalieri, in particolare sugli elementi funzionali a una cooperazione agevole e a un migliore accesso alla legislazione, ad esempio misure preliminari, raccolta delle prove, ordini di pagamento di denaro e scadenze. |
3. |
L'adozione di norme minime comuni sui termini di prescrizione applicabili nei contenziosi transnazionali per lesioni personali e danni materiali dovuti a incidenti stradali è necessaria per ridurre gli ostacoli affrontati dai ricorrenti nell'esercizio dei loro diritti in uno Stato membro diverso dal proprio. |
4. |
L'esistenza di norme minime comuni sui termini di prescrizione assicurerebbe una maggiore certezza e prevedibilità, limitando il rischio di sottocompensazione per le vittime di incidenti stradali transfrontalieri. |
5. |
La direttiva proposta intende pertanto definire un regime prescrizionale speciale per i casi transfrontalieri che salvaguarderebbe l'effettivo accesso alla giustizia e faciliterebbe il corretto funzionamento del mercato interno, eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri. |
6. |
La direttiva proposta non intende sostituire i regimi nazionali di responsabilità civile nella loro interezza ma, nel rispetto delle specificità nazionali, si prefigge lo scopo di definire norme minime comuni riguardanti i termini di prescrizione per i sinistri che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE e che hanno carattere transfrontaliero. |
7. |
La presente proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli Stati membri non possono definire autonomamente una serie di norme minime sui termini di prescrizione; la proposta si limita a quanto strettamente necessario per garantire un effettivo accesso alla giustizia e la certezza giuridica nell'Unione. |
B. TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a termini di prescrizione comuni per gli incidenti stradali transfrontalieri
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2,
vista la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione europea,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Ai fini di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle questioni di procedura civile con implicazioni transfrontaliere, in particolare laddove necessario al buon funzionamento del mercato interno. |
(2) |
Conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali misure dovranno includerne alcune atte, fra l'altro, a garantire un accesso effettivo alla giustizia e l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. |
(3) |
Secondo la comunicazione della Commissione, del 20 aprile 2010, dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei: Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (1), ai cittadini che si recano in automobile in un altro Stato membro e che siano malauguratamente coinvolti in un incidente stradale deve essere garantita la certezza del diritto quanto ai termini entro cui presentare la richiesta di indennizzo all'assicurazione. A tal fine era stato annunciato un nuovo regolamento sui termini di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri da adottare nel 2011. |
(4) |
Le norme in materia di prescrizione hanno un impatto notevole non soltanto sul diritto all'accesso alla giustizia delle parti lese ma anche sui loro diritti sostanziali, poiché non vi può essere un diritto effettivo senza un'adeguata e appropriata tutela dello stesso. La presente direttiva intende promuovere l'applicazione di termini comuni di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri onde garantire un accesso effettivo alla giustizia nell'Unione. Il diritto generalmente riconosciuto di accesso alla giustizia è altresì ribadito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»). |
(5) |
Il requisito della certezza del diritto e l'esigenza di amministrare la giustizia nei singoli casi sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Sono pertanto necessari termini di prescrizione comuni volti ad aumentare la certezza giuridica, a garantire la risoluzione delle controversie e a contribuire a un regime efficace di applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di detto principio. |
(6) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai sinistri che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e aventi carattere transfrontaliero. |
(7) |
Nulla dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le disposizioni della presente direttiva anche ai casi di incidenti stradali meramente nazionali, ove opportuno. |
(8) |
Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU). Le questioni contemplate dalla presente direttiva dovrebbero essere trattate in conformità di detta Convenzione e in particolare del diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo. |
(9) |
Il principio della lex loci damni costituisce la regola generale stabilita dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sulla legge applicabile nei casi di lesioni personali o danni materiali, che dovrebbe pertanto essere determinata in base al luogo in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese o dai paesi in cui si potrebbero manifestare conseguenze indirette. Conformemente all'articolo 15, lettera h), di tale regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina in particolare il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza. |
(10) |
Nell'ambito degli incidenti stradali, può essere molto difficile per la vittima di un incidente all'estero ottenere dalla giurisdizione straniera le informazioni essenziali sull'incidente entro un tempo relativamente breve, quali ad esempio l'identità del convenuto e le possibili responsabilità. Può inoltre occorrere diverso tempo per individuare il mandatario per la liquidazione dei sinistri o l'assicuratore che si occupi del caso, per raccogliere prove sull'incidente e per ottenere la traduzione dei documenti eventualmente necessari. |
(11) |
Negli incidenti stradali transfrontalieri, non è raro che il ricorrente riesca ad avviare le trattative con il convenuto solo in prossimità della scadenza dei termini di prescrizione. Ciò si verifica soprattutto in caso di termini di prescrizione estremamente brevi o laddove vi sia ambiguità in merito alle modalità di sospensione o interruzione del termine di prescrizione. La raccolta di informazioni sull'incidente avvenuto in un paese diverso da quello del ricorrente può richiedere un tempo notevole. La decorrenza dei termini di prescrizione definiti dalla direttiva dovrebbe pertanto essere sospesa nel momento in cui è presentata una richiesta di risarcimento all'assicuratore o all'organismo di indennizzo, onde offrire al ricorrente l'opportunità di negoziare la liquidazione del sinistro. |
(12) |
La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter offrire un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo all'accesso effettivo alla giustizia, che tali norme minime mirano a facilitare. Il livello di tutela stabilito dalla Carta, secondo l'interpretazione della Corte, e il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione non dovrebbero pertanto essere compromessi. |
(13) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (CE) n. 864/2007 e il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(14) |
La presente direttiva mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi e dei valori riconosciuti in particolare dalla Carta, perseguendo nel contempo l'obiettivo dell'Unione di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
(15) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia definire norme minime in materia di termini di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(16) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. |
(17) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I:
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
L'obiettivo della presente direttiva è definire norme minime riguardanti la durata complessiva, la decorrenza, la sospensione e il calcolo dei termini di prescrizione per le richieste di risarcimento per lesioni personali e danni materiali esigibili ai sensi della direttiva 2009/103/CE, nei casi di incidenti stradali transfrontalieri.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle richieste di risarcimento per perdite o danni dovuti a un incidente causato da un veicolo coperto da assicurazione nei confronti:
a) |
dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2009/103/CE; o |
b) |
dell'organismo di indennizzo di cui agli articoli 24 e 25 della direttiva 2009/103/CE. |
Articolo 3
Incidenti stradali transfrontalieri
1. Ai fini della presente direttiva, per incidente stradale transfrontaliero si intende un qualsiasi incidente stradale causato dall'utilizzo di veicoli assicurati e abitualmente ubicati in uno Stato membro e che avviene in uno Stato membro diverso da quello di dimora abituale della parte lesa o in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione, come definiti dall'articolo 6 della direttiva 2009/103/CE, hanno aderito al sistema della carta verde.
2. Nella presente direttiva, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione [del Regno Unito, dell'Irlanda] e della Danimarca.
CAPO II:
NORME MINIME SUI TERMINI DI PRESCRIZIONE
Articolo 4
Prescrizione
1. Gli Stati membri garantiscono che sia applicato un termine di prescrizione di almeno quattro anni alle azioni relative alle richieste di risarcimento per lesioni personali e danni materiali derivanti da un incidente stradale transfrontaliero, di cui all'articolo 2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza, o ha avuto ragionevoli motivi di venire a conoscenza dell'entità della lesione, perdita o danno, della causa, dell'identità della persona responsabile e dell'impresa di assicurazione che ne copre la responsabilità civile o del mandatario per la liquidazione dei sinistri, o dell'organismo di indennizzo responsabile della liquidazione al quale viene presentata la richiesta.
2. Gli Stati membri garantiscono che, laddove la legge applicabile in merito preveda termini di prescrizione superiori ai quattro anni, siano applicati tali termini di prescrizione più lunghi.
3. Gli Stati membri si impegnano a fornire alla Commissione informazioni aggiornate sulle norme nazionali in materia di prescrizione per i danni causati da incidenti stradali.
Articolo 5
Sospensione dei termini
1. Gli Stati membri fanno sì che i termini di prescrizione di cui all'articolo 4 della presente direttiva siano sospesi nel periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di risarcimento da parte del ricorrente:
a) |
all'impresa d'assicurazione della persona responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva 2009/103/CE, o |
b) |
all'organismo di indennizzo di cui agli articoli 24 e 25 della direttiva 2009/103/CE |
e il rigetto della richiesta da parte del convenuto.
2. Qualora il periodo di prescrizione restante al termine della sospensione sia inferiore ai sei mesi, gli Stati membri garantiscono che al ricorrente sia riconosciuto un periodo minimo di ulteriori sei mesi per avviare un procedimento giudiziario.
Articolo 6
Estensione automatica dei termini
Gli Stati membri garantiscono che, laddove i termini di prescrizione scadano di sabato, di domenica o in un giorno di festività ufficiale, questi sono estesi alla fine del primo giorno lavorativo successivo.
Articolo 7
Calcolo dei termini
Gli Stati membri garantiscono che ciascun termine previsto dalla presente direttiva decorra come segue:
a) |
i termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento pertinente ai fini della decorrenza; |
b) |
laddove un termine sia espresso in uno o più anni, esso scade nel relativo anno successivo nel mese corrispondente per denominazione e nella data corrispondente per numerazione al mese e al giorno in cui si è prodotto detto evento. Se nel mese corrispondente non esiste una data corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese; |
c) |
la decorrenza dei termini non è sospesa durante le festività osservate dal tribunale. |
Articolo 8
Liquidazione dei sinistri
Gli Stati membri garantiscono che, laddove le persone lese ricorrano alla procedura di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/103/CE per la liquidazione dei sinistri causati da un veicolo coperto da assicurazione, ciò non pregiudichi il loro diritto di avviare un procedimento giudiziario o un arbitrato in relazione al sinistro entro la scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla presente direttiva durante la procedura di liquidazione.
CAPO III:
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 9
Informazioni generali sulle norme in materia di prescrizione
La Commissione rende disponibili pubblicamente e facilmente accessibili, con ogni mezzo appropriato e in tutte le lingue dell'Unione, informazioni generali sulle norme nazionali in materia di prescrizione per le richieste di risarcimento dei danni causati da incidenti stradali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della presente direttiva.
Articolo 10
Rapporti con la normativa nazionale
La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere i diritti da essa stabiliti per garantire un livello di tutela più elevato.
Articolo 11
Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione
La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 864/2007 e del regolamento (UE) n. 1215/2012.
CAPO IV:
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva al momento dell'adozione o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Riesame
Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi. In tale contesto, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto della presente direttiva in particolare sull'accesso alla giustizia, sulla certezza giuridica e sulla libera circolazione delle persone. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta ad adeguare e rafforzare la direttiva.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, [data]
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) COM(2010)0171.
(2) Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
(4) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/39 |
P8_TA(2017)0282
Norme minime comuni di procedura civile
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme minime comuni di procedura civile nell'Unione europea (2015/2084(INL))
(2018/C 334/05)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
— |
visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, |
— |
visti l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito «la Carta»), |
— |
visti l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza, |
— |
visto il documento di lavoro sull'introduzione di norme minime comuni di procedura civile nell'Unione europea — Base giuridica (1), |
— |
visto lo studio di valutazione del valore aggiunto europeo dell'unità Valore aggiunto europeo della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) dal titolo «Common minimum standards of civil procedure» (2) (Norme minime comuni di procedura civile), |
— |
vista l'analisi approfondita della Direzione dei Servizi di ricerca per i deputati dell'EPRS dal titolo «Europeanisation of civil procedure: towards common minimum standards?» (3) (L'europeizzazione della procedura civile: verso norme minime comuni?), |
— |
vista l'analisi approfondita della Direzione generale delle Politiche interne dal titolo «Harmonised rules and minimum standards in the European law of civil procedure» (4) (Regole armonizzate e norme minime nel diritto procedurale civile europeo), |
— |
visto il progetto dell'Istituto europeo di diritto (ELI)/Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) «From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure» (Dai principi transnazionali alle norme europee di procedura civile), |
— |
visto il documento dell'American Law Institute (ALI)/UNIDROIT dal titolo «Principles of Transnational Civil Procedure» (5) (Principi di procedura civile transnazionale), |
— |
visto lo studio sul ravvicinamento delle leggi e delle norme degli Stati membri riguardo a taluni aspetti del contenzioso civile (la cosiddetta «relazione Storme» (6)), |
— |
vista la serie preliminare di disposizioni per il regolamento del Tribunale unificato dei brevetti, |
— |
visto l'acquis dell’Unione nel settore della cooperazione in materia di giustizia civile, |
— |
vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sui principi dell'autonomia procedurale nazionale e della tutela giurisdizionale effettiva (7), |
— |
visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2016, |
— |
visto lo studio CEPEJ n. 23 del 2016 dal titolo «European judicial systems: efficiency and quality of justice» (Sistemi giudiziari europei: efficienza e qualità della giustizia), |
— |
visti i principi 2016 di formazione giudiziaria della Rete europea di formazione giudiziaria (8), |
— |
vista la sua risoluzione del 2 aprile 2014sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma (9), |
— |
visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0210/2017), |
Giurisprudenza della CGUE sull'autonomia procedurale nazionale e la tutela giurisdizionale effettiva
A. |
considerando che secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE sul principio dell'autonomia procedurale, qualora non esistano norme dell'Unione sugli aspetti procedurali di una controversia riguardante il diritto dell'Unione europea, gli Stati membri hanno la responsabilità di designare gli organi giurisdizionali competenti e di determinare i dettagli relativi alle procedure da seguire riguardo alle azioni avviate per garantire la tutela dei diritti conferiti dall'Unione; |
B. |
considerando che, secondo la medesima giurisprudenza, l’applicazione del diritto nazionale per quanto riguarda le norme procedurali è soggetta a due condizioni importanti: le norme procedurali nazionali non possono essere meno favorevoli ove applicate alle controversie riguardanti il diritto dell'Unione rispetto a quando sono applicate ad azioni simili di natura nazionale (principio di equivalenza) e non dovrebbero essere concepite in modo da rendere impossibile nella pratica o eccessivamente difficile far valere i diritti e gli obblighi dell'Unione (principio di effettività); |
C. |
considerando che, in assenza di disposizioni dell'Unione che armonizzino le norme procedurali, la competenza degli Stati membri di stabilire norme procedurali per l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione non si estende all'introduzione di nuovi mezzi di ricorso negli ordinamenti giuridici nazionali al fine di garantire l'applicabilità del diritto dell'Unione (10); |
D. |
considerando che l'acquis della giurisprudenza pronunciata dalla CGUE ne facilita la cooperazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, aiutando nel contempo i cittadini e tali organi a comprendere meglio il diritto dell'Unione; |
La Carta
E. |
considerando che il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, come sancito dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, rappresenta una delle garanzie fondamentali del rispetto dello stato di diritto e della democrazia ed è indissolubilmente legato alla procedura civile nel suo insieme; |
F. |
considerando che, sebbene l'articolo 47 della Carta sia vincolante e l'articolo 6 della CEDU costituisca un principio generale del diritto dell'Unione, il livello di tutela del diritto a un equo processo nei procedimenti di natura civile e, in particolare, il contemperamento del diritto di accesso alla giustizia del ricorrente e dei diritti alla difesa del convenuto, non è armonizzato in tutta l'Unione; |
G. |
considerando che, ciò nondimeno, il diritto a un equo processo, quale diritto fondamentale, è stato integrato da varie misure procedurali di diritto derivato dell'Unione, compresi il regolamento per le controversie di modesta entità (11), la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato (12), la raccomandazione sul ricorso collettivo (13), la direttiva sui provvedimenti inibitori a tutela di consumatori (14) e la direttiva sul risarcimento del danno per violazioni nell'ambito della concorrenza (15); |
L'acquis dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile
H. |
considerando che i cittadini dell'Unione, in particolare quelli che si spostano oltre confine, hanno attualmente una probabilità di gran lunga superiore di avere a che fare con i sistemi di procedura civile di un altro Stato membro; |
I. |
considerando che le norme procedurali minime a livello di Unione potrebbero contribuire alla modernizzazione dei procedimenti nazionali, a un contesto equo per le imprese e a una maggiore crescita economica grazie a sistemi giudiziari efficaci ed efficienti, facilitando nel contempo l'accesso dei cittadini alla giustizia nell'Unione e contribuendo a garantire le libertà fondamentali dell'Unione; |
J. |
considerando che il legislatore dell'Unione affronta sempre più le questioni di procedura civile non solo orizzontalmente, come con strumenti facoltativi (16), ma anche in modo settoriale, all'interno di vari ambiti politici, come la proprietà intellettuale (17), la tutela dei consumatori (18) o, recentemente, il diritto della concorrenza (19); |
K. |
considerando che il carattere frammentario dell'armonizzazione procedurale a livello di Unione è stato criticato più volte e che l'emergere di un diritto procedurale civile settoriale dell'Unione mette a repentaglio la coerenza sia dei sistemi nazionali di procedura civile sia dei vari strumenti dell'Unione; |
L. |
considerando che la direttiva proposta è volta a introdurre un contesto per il contenzioso in materia civile attraverso la sistematizzazione delle norme di procedura civile dell'Unione esistenti e l'estensione del loro campo di applicazione a tutte le questioni che rientrano nell'ambito del diritto dell'Unione; |
M. |
considerando che la direttiva proposta è intesa a contribuire al conseguimento di un approccio più coordinato, coerente e sistematico ai sistemi di giustizia civile non limitato dai confini, dagli interessi e dalle risorse di un singolo paese; |
Base giuridica della proposta
N. |
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1 TUE (principio attribuzione), l'Unione può legiferare in un determinato ambito soltanto se dispone di una competenza esplicita in tal senso e a condizione che rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità; |
O. |
considerando che nel contesto del trattato esistente, la principale base giuridica per l'armonizzazione della procedura civile è data dal titolo V TFUE sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; |
P. |
considerando che il requisito di un elemento transfrontaliero per stabilire la competenza dell'Unione è stato mantenuto nel trattato di Lisbona e che, di conseguenza, l'azione dell'Unione nell'ambito della giustizia civile è possibile solo se in una causa esistono fattori di collegamento (ad esempio residenza, luogo di esecuzione, ecc.) riguardanti almeno due diversi Stati membri; |
Q. |
considerando che la disposizione generale dell'articolo 114 TFUE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno è stata ed è ancora utilizzato come base giuridica per una vasta gamma di direttive settoriali che armonizzano taluni aspetti della procedura civile, come ad esempio la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED) e la più recente direttiva sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust; |
R. |
considerando che, a norma dell'articolo 67, paragrafo 4 TFUE, l'Unione dovrebbe facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile, come esemplificato all'articolo 81 TFUE; |
La fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo
S. |
considerando che la libera circolazione delle decisioni giudiziarie si associa all'esigenza di creare un livello sufficiente di fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri riguardo, in particolare, al livello di tutela dei diritti procedurali; |
T. |
considerando che la «fiducia reciproca» è da intendersi, in tale contesto, come la fiducia che gli Stati membri dovrebbero avere nei reciproci sistemi giuridici e giudiziari, da cui deriva il divieto di riesame dell'operato di altri Stati e dei loro organi giudiziari; |
U. |
considerando che il principio della fiducia reciproca è inteso a fornire una maggiore certezza del diritto e offre ai cittadini e alle imprese dell'Unione sufficiente stabilità e prevedibilità; |
V. |
considerando che l'attuazione e il rispetto del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, unito al ravvicinamento delle leggi, facilita la cooperazione tra autorità competenti e la tutela giuridica dei diritti individuali; |
W. |
considerano che un sistema di norme minime comuni dell'Unione, sotto forma di principi e regole, costituirebbe un primo passo verso la convergenza delle regolamentazioni nazionali in materia di procedura civile, definendo un equilibrio tra i diritti fondamentali delle parti in causa, nell'interesse della piena fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri; |
X. |
considerando che l'esistenza e il rispetto di garanzie procedurali dell'efficienza ed efficacia dell'azione civile e della parità di trattamento delle parti sono auspicabili e, di fatto, necessari per garantire la fiducia reciproca; |
Y. |
considerando che la realizzazione di tale sistema di norme minime comuni fisserebbe anche un livello minimo di qualità dei procedimenti civili in tutta l'Unione, contribuendo in tal modo non solo a una maggiore fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie, ma anche a un più corretto funzionamento del mercato interno, dato che si stima che le differenze procedurali tra gli Stati membri possono, tra l'altro, provocare turbative negli scambi e dissuadere le imprese e i consumatori dall'esercitare i propri diritti connessi al mercato interno; |
Altre considerazioni
Z. |
considerando la necessitò del ravvicinamento dei regimi procedurali nell'Unione; che la direttiva proposta intende essere un primo passo nel processo di ulteriore armonizzazione e convergenza dei sistemi di giustizia civile degli Stati membri e nella creazione, a più lungo termine, di un codice di procedura civile dell'Unione; |
AA. |
considerando che la direttiva proposta non incide né sull'organizzazione giudiziaria degli Stati membri né sulle caratteristiche principali delle modalità di svolgimento del contenzioso civile, ma agevola norme procedurali nazionali più efficienti; |
AB. |
considerando che è pertanto della massima importanza adottare e applicare correttamente una normativa che preveda l'adozione di norme minime comuni di procedura civile nell'Unione; |
Giurisprudenza della CGUE sull'autonomia procedurale nazionale e la tutela giurisdizionale effettiva
1. |
prende atto del ruolo essenziale della CGUE nella definizione delle fondamenta della procedura civile dell'Unione, attraverso il contributo alla comprensione del significato della procedura civile per l'ordinamento giuridico dell'Unione; |
2. |
sottolinea tuttavia che, sebbene alcune norme procedurali riconosciute oggigiorno come parte del sistema procedurale dell'Unione si siano affermate nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il contributo della CGUE è da intendere, in ultima istanza, come interpretativo, e non istitutivo, di norme; |
3. |
sottolinea pertanto che la vasta esperienza della CGUE nel riesame delle norme riparative e procedurali, nonché i compromessi e i valori concorrenti che la Corte di giustizia persegue sono molto istruttivi e dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini dell'introduzione di uno strumento quadro orizzontale di natura legislativa che contenga norme comuni di procedura civile; |
La Carta
4. |
sottolinea che, riguardo all'equo processo e all'accesso alla giustizia, è opportuno mantenere e ampliare ulteriormente le reti di cooperazione e le banche dati che migliorano la cooperazione giudiziaria e lo scambio di informazioni; |
5. |
accoglie con particolare favore, pertanto, gli sviluppi nell'ambito della giustizia elettronica e, in particolare, la creazione della rete giudiziaria europea e del portale europeo della giustizia elettronica, che diventerà uno sportello unico nell'ambito della giustizia dell'Unione; |
L'acquis dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile
6. |
invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di proporre ulteriori misure di consolidamento e rafforzamento di un approccio orizzontale nei confronti dell'applicazione a livello privatistico dei diritti conferiti nel quadro del diritto dell'Unione e se le norme minime comuni di procedura civile qui proposte possano essere considerate un elemento di promozione e garanzia di tale paradigma orizzontale; |
7. |
ribadisce che la raccolta sistematica di dati statistici sull'applicazione ed esecuzione degli strumenti dell'Unione esistenti nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia di civile riveste la massima importanza; |
8. |
invita la Commissione, in tale contesto, a valutare se misure di attuazione supplementari da parte degli Stati membri possano contribuire a un'applicazione effettiva delle procedure autonome dell'Unione ed è favorevole all'istituzione a tale scopo di un processo solido e sistematico di vigilanza da parte della Commissione; |
Base giuridica della proposta
9. |
osserva che l'articolo 114 TFUE (armonizzazione del mercato interno) è stato utilizzato per adottare numerosi atti dell'Unione con implicazioni procedurali; che l'articolo 114 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno è stato ed è a tutt'oggi utilizzato come base giuridica per una vasta gamma di direttive settoriali intese ad armonizzare taluni aspetti della procedura civile, come ad esempio la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; |
10. |
rileva, tuttavia, che l'articolo 81 TFUE prevede l'adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, comprese misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno; ritiene, pertanto, che l'articolo 81 TFUE costituisca la base giuridica idonea per lo strumento legislativo proposto; |
11. |
afferma che il concetto di «implicazioni transnazionali» nel testo dell'articolo 81, paragrafo 1, TFUE riguardo all'adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile dovrebbe essere interpretato nel senso più ampio e quindi non come sinonimo di «contenzioso transnazionale»; |
12. |
sottolinea che l'interpretazione corrente del concetto di «materie con implicazioni transnazionali» è piuttosto restrittiva e ha dato luogo, come conseguenza, la creazione di due insiemi di norme e di due categorie di parti in causa, il che potrebbe provocare ulteriori problemi e inutili complessità; sottolinea che è pertanto opportuno adottare un'interpretazione più ampia; |
13. |
sottolinea, in tale contesto, che le norme minime comuni di procedura civile qui proposte comporterebbero un ulteriore miglioramento dell'efficienza se gli Stati membri ne ampliassero l'ambito di applicazione non solo alle materie che rientrano nel diritto dell'Unione, ma anche in generale alle cause transnazionali e a quelle prettamente interne; |
La fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo
14. |
osserva che le principali attività dell'Unione nello spazio giudiziario europeo, per quanto concerne la giustizia civile, riguardano l'introduzione di strumenti in materia di giurisdizione, litispendenza ed esecuzione transnazionale delle decisioni giudiziarie; |
15. |
ribadisce e sottolinea che la libera circolazione delle decisioni giudiziarie ha accresciuto la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, rafforzando in tal modo la certezza del diritto e fornendo una stabilità e una prevedibilità sufficienti ai cittadini e alle imprese dell'Unione; |
16. |
evidenzia che, in tale contesto, la fiducia reciproca è un concetto complesso e che molti fattori svolgono un ruolo nell'accrescimento di tale fiducia, tra cui la formazione in ambito giudiziario, la cooperazione giudiziaria transnazionale e lo scambio di esperienze e migliori prassi tra i giudici; |
17. |
osserva che la fiducia reciproca può essere promossa anche attraverso metodi non legislativi, come la cooperazione tra i giudici nell'ambito della rete giudiziaria europea o la loro partecipazione a corsi di formazione; |
18. |
accoglie pertanto con favore i nove principi di formazione giudiziaria della Rete europea di formazione giudiziaria, approvati dalla sua assemblea generale nel 2016, in quanto offrono un contesto e una base comuni per gli istituti europei di formazione in ambito giudiziario e giurisdizionale; |
19. |
afferma, tuttavia, che da un punto di vista prettamente giuridico, la fiducia reciproca presuppone, a un livello assolutamente fondamentale, che le autorità giudiziarie degli Stati membri percepiscano i rispettivi regimi procedurali, a livello di testi di legge (law on the books), ma anche di diritto in azione (law in action), come in grado di garantire procedimenti civili equi; |
20. |
osserva, pertanto, che l'elaborazione di norme minime sistematiche di diritto procedurale civile dell'Unione, sotto forma di una direttiva orizzontale generale, porterebbe a una più solida fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e garantirebbe un contemperamento comune a livello di Unione dei diritti procedurali fondamentali nelle cause civili, creando un senso generalizzato più radicato di giustizia, certezza e prevedibilità in tutta l'Unione; |
Norme minime comuni di procedura civile
21. |
sottolinea che sistemi di procedura civile efficaci svolgono un ruolo essenziale nel garantire lo stato di diritto e i valori fondamentali dell'Unione e rappresentano altresì un presupposto per investimenti sostenibili e per un contesto favorevole alle imprese e ai consumatori; |
22. |
ritiene che la mancanza di chiarezza sui termini di prescrizione per i cittadini, i consumatori e le società nell'ambito di cause con implicazioni transfrontaliere possa ostacolare l'accesso alla giustizia; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare se sia fattibile e auspicabile armonizzare i termini di prescrizione nei procedimenti civili; |
23. |
reputa chiaramente necessario che la normativa preveda un insieme di norme procedurali applicabili ai procedimenti civili e invita la Commissione a proseguire la realizzazione del suo piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio europeo; |
24. |
chiede pertanto alla Commissione, a norma dell'articolo 225 TFUE, di presentare entro il 30 giugno 2018, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2 TFUE, una proposta di atto legislativo sulle norme minime comuni di procedura civile, secondo le raccomandazioni in allegato; |
25. |
conferma che le raccomandazioni allegate alla presente risoluzione rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
26. |
ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie, dato che l'introduzione di norme minime comuni di procedura civile comporterà economie di scala in termini di costi inferiori per le parti in causa e i loro rappresentanti, che non dovranno acquisire familiarità con il regime di procedura civile di un altro paese; |
o
o o
27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) PE 572.853, dicembre 2015.
(2) PE 581.385, giugno 2016.
(3) PE 559.499, giugno 2015.
(4) PE 556.971, giugno 2016.
(5) Uniform Law Review, 2004(4).
(6) M. Storme, Study on the approximation of the laws and rules of the Member States concerning certain aspects of the procedure for civil litigation (relazione finale, Dordrecht, 1994).
(7) Cfr. tra gli altri: la sentenza del 16 dicembre 1976, Comet BV contro Produktschap voor Siergewassen, 45/76, ECLI:EU:C:1976:191 e la sentenza del 15 maggio 1986, Marguerite Johnston contro Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, ECLI:EU:C:1986:206.
(8) Consultabili online all'indirizzo: http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_IT.pdf
(9) Testi approvati, P7_TA(2014)0276.
(10) Cfr. anche: la sentenza del 13 marzo 2007, Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163.
(11) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).
(12) Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).
(13) Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, su principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60).
(14) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).
(15) Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).
(16) Si vedano, ad esempio, il regolamento relativo alle controversie di modesta entità (cfr. seconda nota a piè di pagina nel considerando G di cui sopra) e il regolamento relativo all'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari [regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59)].
(17) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(18) Cfr. quarta nota a piè di pagina del considerando G sopra.
(19) Cfr. quinta nota a piè di pagina del considerando G sopra.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE A UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A NORME MINIME COMUNI DI PROCEDURA CIVILE NELL'UNIONE EUROPEA
A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA RICHIESTA
1. |
Nell'Unione, l'applicazione della legge dinanzi agli organi giurisdizionali è a tutt'oggi ampiamente disciplinata da norme e prassi procedurali nazionali. I tribunali nazionali sono anche tribunali dell'Unione. I procedimenti pendenti dinanzi a essi devono pertanto garantire l'equità, la giustizia e l'efficienza, nonché un'effettiva applicazione del diritto dell'Unione. |
2. |
L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile ha accresciuto la fiducia che gli Stati membri ripongono nei rispettivi sistemi di giustizia civile, mentre le misure adottate per il ravvicinamento delle leggi e regolamentazioni degli Stati membri possono agevolare la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti individuali. Il grado di reciproca fiducia è strettamente vincolato a diversi parametri, inclusi, fra l'altro, i meccanismi di protezione dei diritti del ricorrente o del convenuto, garantendo allo stesso tempo l'acceso ai tribunali e alla giustizia. |
3. |
Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza da sola non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia civile degli altri Stati membri. Le norme di procedura civile nazionali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, spesso in relazione ad alcuni principi e garanzie procedurali fondamentali, facendo quindi emergere il rischio che la fiducia reciproca tra autorità giudiziarie possa essere erosa. |
4. |
Per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione, contribuire a modernizzare le procedure nazionali e garantire un contesto equo per le imprese e una crescita più sostenuta grazie a ordinamenti giuridici più efficaci ed efficienti, occorre quindi adottare una direttiva che sviluppi ulteriormente le norme minime stabilite nella Carta e nella CEDU. La base giuridica appropriata per tale proposta è l'articolo 81, paragrafo 2 TFUE, che riguarda misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. La direttiva deve essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. |
5. |
L'elaborazione di norme minime comuni di procedura civile si considera necessaria per creare una solida base per il ravvicinamento e il miglioramento delle legislazioni nazionali, tenuto conto della flessibilità che la direttiva concede agli Stati membri nella preparazione di nuove leggi di procedura civile e fermo restando un consenso generale sui principi di attuazione della giustizia civile. |
6. |
Le norme minime comuni dovrebbero accrescere la fiducia nei sistemi di giustizia civile di tutti gli Stati membri, il che a sua volta dovrebbe favorire una cooperazione giudiziaria più efficiente, più veloce e più flessibile in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri, garantendo in tal modo che chi viaggia all'estero, in particolare, non abbia più remore a mettersi in contatto con i sistemi di procedura civile in un altro Stato membro. |
7. |
La direttiva proposta non intende sostituirsi interamente ai regimi nazionali di procedura civile, bensì definire, nel rispetto delle specificità nazionali, nonché del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo, che garantisce un accesso effettivo alla giustizia, norme minime comuni concernenti la funzione e la trattazione del procedimento civile per tutte le materie che rientrano nell'ambito del diritto dell'Unione. È altresì finalizzata a offrire una base per il progressivo approfondimento del ravvicinamento dei sistemi di procedura civile degli Stati membri. |
8. |
La proposta non incide sulle disposizioni degli Stati membri relative all'organizzazione dei propri organi giurisdizionali e sulle loro norme riguardanti la nomina dei giudici. |
9. |
La presente proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, dato che gli Stati membri non possono agire autonomamente per definire un insieme di norme minime di procedura civile e la proposta si limita a quanto assolutamente necessario a garantire un accesso effettivo alla giustizia e la fiducia reciproca nell'Unione. |
B. TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme minime comuni di procedura civile nell'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,
vista la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione europea,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. |
(2) |
A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali misure dovrebbero essere volte a garantire, tra l'altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, la notifica transnazionale di atti, la cooperazione nell'assunzione di prove, un accesso effettivo alla giustizia e l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. |
(3) |
Secondo le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, un riconoscimento reciproco rafforzato delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe quindi diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione. |
(4) |
Secondo il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nello spazio della libertà, sicurezza e giustizia, lo spazio giudiziario europeo e il corretto funzionamento del mercato unico si basano sul principio fondamentale del reciproco riconoscimento, che a sua volta presuppone l'idea che gli Stati membri abbiano fiducia nei rispettivi sistemi giudiziari. Tale principio può realizzarsi efficacemente soltanto se poggia sulla fiducia reciproca tra giudici, professionisti del diritto, imprese e cittadini. La portata di tale fiducia dipende da numerosi parametri, tra cui l'esistenza di meccanismi di tutela dei diritti procedurali delle parti di un procedimento civile. Per garantire l'applicazione di tale principio si rendono pertanto necessarie norme minime comuni che rafforzino il diritto a un equo processo e l'efficienza dei sistemi giudiziari e contribuiscano a un regime di attuazione effettiva. |
(5) |
Attraverso l'istituzione di norme minime sulla tutela dei diritti procedurali delle parti e la garanzia ai cittadini di un più facile accesso alla giustizia, la presente direttiva dovrebbe accrescere la fiducia degli Stati membri nei sistemi di giustizia civile degli altri Stati membri e contribuire in tal modo a promuovere una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione, nonché un mercato interno più efficace, rafforzando nel contempo le libertà fondamentali dell'Unione attraverso lo sviluppo di un più profondo e generalizzato senso di giustizia, certezza e prevedibilità in tutto il suo territorio. |
(6) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle cause civili con implicazioni transnazionali, comprese quelle derivanti dalla violazione dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell'Unione. Laddove fa riferimento alla violazione di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, la presente direttiva riguarda tutte le situazioni in cui la violazione di norme stabilite a livello di Unione abbia causato o possa causare un danno a persone fisiche o giuridiche. Non vi dovrebbero essere impedimenti a che gli Stati membri applichino le disposizioni della direttiva anche a cause civili prettamente nazionali. |
(7) |
Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Le materie contemplate dalla presente direttiva sono trattate nel rispetto di detta Convenzione, in particolare dei diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. |
(8) |
La presente direttiva intende promuovere l'applicazione di norme minime comuni di procedura civile per assicurare un accesso effettivo alla giustizia nell'Unione. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta). |
(9) |
Un altro elemento che dovrebbe migliorare ulteriormente il procedimento civile è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali, che possono contribuire a superare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di costi elevati e durata dei procedimenti. Per ridurre ulteriormente le spese del contenzioso e la durata dei procedimenti, è opportuno incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali ad avvalersi delle moderne tecnologie di comunicazione. |
(10) |
Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all'organo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le udienze e l'acquisizione di prove mediante audizione di testimoni, esperti o parti siano condotte utilizzando mezzi appropriati di comunicazione a distanza, a meno che, in considerazione delle specifiche circostanze del caso, l'uso di siffatti mezzi tecnologici non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. La presente disposizione lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (1). |
(11) |
Gli organi giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero potersi avvalere dei pareri di esperti per aspetti tecnici, giuridici o altri elementi probatori. Tranne nel caso in cui occorrano misure coercitive e nel rispetto della libera prestazione di servizi e della giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che i giudici di uno Stato membro possano nominare esperti affinché svolgano indagini in un altro Stato membro senza che occorra una preventiva autorizzazione in merito. Per agevolare la consulenza giudiziaria e visti i limiti che condizionano la nomina di esperti sufficientemente qualificati nella giurisdizione di uno Stato membro, ad esempio per la complessità tecnica della causa o per l'esistenza di legami diretti o indiretti tra l'esperto e le parti, è opportuno istituire e aggiornare nel portale europeo della giustizia elettronica un repertorio europeo di tutti gli elenchi nazionali di esperti. |
(12) |
Le misure provvisorie e cautelari dovrebbero garantire un corretto contemperamento tra gli interessi del richiedente all'ottenimento di una tutela provvisoria e gli interessi del convenuto alla prevenzione di abusi di tale tutela. Quando sono richieste misure provvisorie prima della pronuncia di una decisione giudiziaria, l'organo giurisdizionale presso il quale è depositata la domanda dovrebbe essere convinto, sulla base delle prove fornite dal richiedente, che la richiesta di quest'ultimo sarà verosimilmente accolta nel merito. Inoltre, il richiedente dovrebbe essere tenuto in tutti i casi a dimostrare in modo adeguato all'organo giurisdizionale che la richiesta vantata necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza le misure provvisorie, l'esecuzione della decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa notevolmente più difficile. |
(13) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciano impregiudicate le disposizioni specifiche per l'applicazione dei diritti nell'ambito della proprietà intellettuale stabilite negli strumenti dell'Unione e, in particolare, quelle previste dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Dovrebbero inoltre eesere fatte salve le disposizioni specifiche per il recupero dei crediti transnazionali come stabilite nell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (3). |
(14) |
Un ruolo determinante dovrebbe essere attribuito agli organi giurisdizionali nella tutela dei diritti e interessi di tutte le parti e nella conduzione efficiente ed efficace dei procedimenti civili. |
(15) |
L'obiettivo di garantire un equo processo, un migliore accesso alla giustizia e la reciproca fiducia, in quanto parte della politica dell'Unione tesa a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l'accesso a metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro norme sui termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all'arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. |
(16) |
In ragione delle diversità esistenti tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notifica di atti, è necessario definire le norme minime da applicare ai procedimenti civili che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno, in particolare, attribuire la priorità a metodi di notifica che garantiscano la ricezione tempestiva e sicura degli atti notificati, confermata da una ricevuta della consegna. L'utilizzo delle moderne tecnologie della comunicazione dovrebbe pertanto essere ampiamente incoraggiato. Per gli atti che devono essere notificati alle parti, la notifica elettronica dovrebbe essere parificata a quella effettuata a mezzo posta. I mezzi elettronici disponibili dovrebbero assicurare che il contenuto degli atti notificati e di altre comunicazioni scritte ricevuti sia fedele e conforme a quello degli atti e di altre comunicazioni scritte spediti e che le modalità per la ricevuta di ritorno prevedano una conferma della ricezione da parte del destinatario e della data di ricezione. |
(17) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le parti del procedimento civile abbiano il diritto a un avvocato di propria scelta. Nelle controversie transnazionali, le parti dovrebbero avere diritto a un avvocato nello Stato di origine per un parere preliminare e a un altro avvocato nello Stato ospitante per lo svolgimento del contenzioso. La riservatezza delle comunicazioni fra le parti e il loro avvocato è fondamentale per garantire l'effettivo esercizio del diritto a un processo equo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto rispettare la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione tra l'avvocato e le parti nell'esercizio del diritto a un legale previsto dalla presente direttiva. Le parti in causa dovrebbero poter rinunciare al diritto conferito dalla presente direttiva a condizione che abbiano ricevuto informazioni sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso. |
(18) |
Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a recarsi nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito o a ricorrere a un avvocato a tale scopo. Per garantire agli attori un effettivo accesso al procedimento, gli Stati membri dovrebbero, come minimo, rendere disponibile almeno una delle modalità di pagamento a distanza previste dalla presente direttiva. È opportuno che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano trasparenti e facilmente reperibili su Internet tramite idonei siti web nazionali. |
(19) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto del diritto fondamentale al patrocinio a spese dello Stato, a norma del terzo comma dell'articolo 47 della Carta. Ciascuna persona fisica o giuridica che sia parte in una controversia in materia civile che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva, in veste di attore o di convenuto, dovrebbe avere la possibilità di far valere i propri diritti in giudizio anche se la sua situazione finanziaria non le consente di sostenere le spese processuali. Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un'azione legale, l'assistenza legale per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di giudizio e l'esonero parziale dalle spese processuali. La presente disposizione lascia impregiudicata la direttiva 2003/8/CE (4). |
(20) |
La creazione di una cultura giudiziaria europea che rispetti pienamente la sussidiarietà, la proporzionalità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari è fondamentale per il buon funzionamento di uno spazio giudiziario europeo. Elemento cruciale di questo processo è la formazione giudiziaria, che accresce la fiducia reciproca tra gli Stati membri, gli operatori e i cittadini. Al riguardo, gli Stati membri dovrebbero collaborare e garantire il loro sostegno alla formazione professionale e agli scambi di prassi eccellenti tra i professionisti del diritto. |
(21) |
La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo alla reciproca fiducia e a un accesso effettivo alla giustizia che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela fornito dalla Carta, secondo l'interpretazione della Corte, e il primato, l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione non dovrebbero pertanto essere compromessi. |
(22) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire istituire norme minime comuni di procedura civile, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'intervento stesso, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. |
(23) |
A norma [dell'articolo 3]/[degli articoli 1 e 2] del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] / [e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. |
(24) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I:
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Obiettivo della presente direttiva è il ravvicinamento dei sistemi di procedura civile, al fine di garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un equo processo, come riconosciuto dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, attraverso la definizione di norme minime sull'avvio, lo svolgimento e la conclusione del procedimento civile dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. Lasciando impregiudicate le norme di procedura civile che sono o possono essere previste dalla normativa dell'Unione o nazionale, nella misura in cui tali norme possano essere più favorevoli alle parti, la presente direttiva si applica, nelle cause con implicazioni transnazionali, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, tranne per quanto riguarda i diritti e gli obblighi che non siano nella disponibilità delle parti in virtù del diritto applicabile pertinente. Essa non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono gli Stati membri diversi [dal Regno Unito, dall'Irlanda e] dalla Danimarca.
Articolo 3
Controversie con implicazioni transnazionali
1. Ai fini della presente direttiva, per controversia con implicazioni transnazionali si intende un contenzioso in cui:
a) |
almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro che non sia quello dell'organo giurisdizionale adito; o |
b) |
entrambe le parti hanno il domicilio nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, a condizione che il luogo di esecuzione del contratto, il luogo in cui avviene l'evento dannoso o il luogo di esecuzione della decisione giudiziaria sia situato in un altro Stato membro; o |
c) |
entrambe le parti hanno il domicilio nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, a condizione che la materia controversa rientri nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. |
2. Ai fini del paragrafo 1, il domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
CAPO II:
NORME MINIME PER LA PROCEDURA CIVILE
Parte I:
Esiti equi ed efficaci
Articolo 4
Obblighi generali per una tutela giurisdizionale effettiva
Gli Stati membri prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari a garantire la possibilità di far valere i diritti conferiti dal diritto dell'Unione in materia civile. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono giusti ed equi, non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati, nel rispetto delle specificità nazionali e dei diritti fondamentali.
Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso, inoltre, sono effettivi e proporzionati e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli a un accesso effettivo alla giustizia e da prevedere garanzie contro gli abusi.
Articolo 5
Udienze
1. Gli Stati membri garantiscono l'equa trattazione del procedimento. Qualora le parti non possano essere fisicamente presenti o qualora abbiano convenuto, con l'accordo dell'organo giurisdizionale, di ricorrere a mezzi di comunicazione rapida, gli Stati membri provvedono affinché si possano tenere udienze avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale.
2. Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre idonee tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001. In relazione alla videoconferenza, occorre prendere in considerazione le raccomandazioni del Consiglio sulla videoconferenza transfrontaliera adottate dal Consiglio il 15 e 16 giugno 2015 (6) e i lavori intrapresi nel quadro del portale della giustizia elettronica europea.
Articolo 6
Misure provvisorie e cautelari
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure provvisorie per il mantenimento di una situazione di fatto o di diritto, al fine di garantire la piena efficacia di una successiva decisione di merito prima dell'avvio del procedimento di merito e in qualunque fase di tale procedimento.
Le misure di cui al primo comma includono altresì misure per la prevenzione di qualsiasi violazione imminente o per la cessazione immediata di una presunta violazione, nonché per la conservazione del patrimonio necessario a garantire che la successiva esecuzione di un credito non sia impedita o resa notevolmente più difficile.
2. Dette misure rispettano i diritti della difesa e sono proporzionate alle caratteristiche e alla gravità della presunta violazione consentendo, ove opportuno, la prestazione di garanzie per i costi e il pregiudizio cagionati al convenuto da richieste ingiustificate. Gli organi giurisdizionali hanno l'autorità di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi mezzo di prova ragionevolmente accessibile, al fine di assodare con un sufficiente grado di certezza che la misura provvisoria richiesta è necessaria e proporzionata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché in casi debitamente motivati, le misure provvisorie possano essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo arrecherebbe un danno irreparabile all'attore o laddove esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. In tal caso le parti ne vengono informate, senza indebito ritardo, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure.
Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto al contraddittorio, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste debbano modificate, revocate o confermate.
Qualora le misure di cui al primo comma siano revocate o si constati successivamente che non vi è stata violazione o minaccia di violazione, l'organo giurisdizionale ha facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2004/48/CE e il regolamento (UE) n. 655/2014.
Parte II:
Efficienza del procedimento
Articolo 7
Efficienza procedurale
1. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri rispettano il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo che assicuri un accesso effettivo alla giustizia e il principio del contraddittorio, in particolare quando decidono in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensione dell'assunzione di prove.
2. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri agiscono appena possibile, a prescindere dall'esistenza di termini di prescrizione per azioni specifiche nelle diverse fasi della procedura.
Articolo 8
Decisioni motivate
Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali pronuncino decisioni sufficientemente motivate entro termini ragionevoli, per consentire alle parti di avvalersi efficacemente dei diritti di riesame della decisione o di presentazione di un ricorso.
Articolo 9
Principi generali per lo svolgimento del procedimento
1. Gli Stati membri provvedono a che gli organi giurisdizionali gestiscano attivamente le cause dinanzi a essi pendenti per garantire uno svolgimento equo ed efficiente delle controversie, che sia ragionevolmente rapido e contenuto nei costi, senza pregiudicare la libertà delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.
2. Per quanto ragionevolmente possibile, l'organo giurisdizionale gestisce la causa in consultazione con le parti. La gestione attiva della causa può prevedere specificamente di:
a) |
incoraggiare le parti affinché collaborino reciprocamente durante il procedimento; |
b) |
identificare i problemi in una fase precoce; |
c) |
decidere tempestivamente quali questioni necessitano di un'indagine approfondita e disporre sommariamente delle altre questioni; |
d) |
decidere l'ordine in cui devono essere risolte le questioni; |
e) |
aiutare le parti a definire in via transattiva l'intera azione o parte di essa; |
f) |
stabilire calendari per controllare lo stato di avanzamento dell'azione; |
g) |
affrontare nella medesima occasione quanti più aspetti possibili dell'azione possano essere gestiti dall'organo giurisdizionale; |
h) |
trattare l'azione senza che le parti debbano presenziare di persona; |
i) |
avvalersi dei mezzi tecnici disponibili. |
Articolo 10
Assunzione delle prove
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano a disposizione i mezzi per presentare, ottenere e proteggere le prove avendo riguardo dei diritti della difesa e dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate.
2. Nel contesto dell'assunzione di prove, gli Stati membri incoraggiano l'uso di tecnologie di comunicazione moderne. L'organo giurisdizionale adito utilizza le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove.
Articolo 11
Periti dell'organo giurisdizionale
1. Fatta salva la facoltà delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale possa in qualunque momento nominare propri periti per consulenze su aspetti specifici della causa. L'organo giurisdizionale fornisce ai periti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza.
2. Nelle controversie transnazionali, ad eccezione del caso in cui occorrano misure coercitive o laddove si svolga un'indagine in luoghi connessi all'esercizio dei poteri di uno Stato membro o in luoghi in cui l'accesso o altra azione sia, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si svolge l'indagine, vietato o limitato a talune persone, gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale possa nominare un perito giudiziario per condurre le indagini al di fuori della giurisdizionale dell'organo giurisdizionale senza che sia necessario presentare una richiesta preliminare a tale scopo all'autorità competente dell'altro Stato membro.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la Commissione predispone un repertorio europeo di periti a partire dagli elenchi nazionali esistenti di periti e lo mette a disposizione tramite il portale europeo della giustizia elettronica.
4. I periti dell'organo giurisdizionale garantiscono indipendenza e imparzialità, conformemente alle disposizioni applicabili ai giudici di cui all'articolo 22.
5. Le perizie presentate all'organo giurisdizionale dai periti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.
Parte III:
Accesso agli organi giurisdizionali e alla giustizia
Articolo 12
Composizione di controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in qualsiasi fase del procedimento e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, qualora l'organo giurisdizionale sia del parere che la controversia si presti a una transazione, esso possa proporre che le parti ricorrano alla mediazione al fine di transare o valutare una transazione della controversia.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti che scelgono la mediazione di avviare un procedimento giudiziario o un arbitrato riguardo a tale controversia prima della scadenza dei termini di prescrizione o decadenza durante il processo di mediazione.
Articolo 13
Spese del contenzioso
1. Gli Stati membri provvedono affinché le spese di giudizio addebitate negli Stati membri per le controversie civili non siano sproporzionate rispetto al valore della controversia e non rendano il contenzioso impossibile o eccessivamente difficoltoso.
2. Le spese giudiziarie dei procedimenti civili negli Stati membri non dovrebbero scoraggiare i cittadini dal ricorrere in giudizio né ostacolare in alcun modo l'accesso alla giustizia.
3. Le parti possono pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, mediante bonifico bancario o pagamento con carta di credito o di debito.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. A tal fine, gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, che a sua volta provvede a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse con ogni mezzo idoneo, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
Articolo 14
Principio «chi perde paga»
1. Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente sopporti le spese processuali, comprese a titolo esemplificativo le spese risultanti dal fatto che la controparte fosse rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notifica o traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia e che siano state necessarie.
2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, l'organo giurisdizionale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.
3. La parte che ha causato spese non necessarie all'organo giurisdizionale o alla controparte, sollevando questioni inutili o resistendo in giudizio in modo irragionevole, è tenuta a farsi carico di tali spese.
4. L'organo giurisdizionale può adeguare la ripartizione delle spese al fine di riflettere un'irragionevole mancanza di collaborazione o la partecipazione in cattiva fede agli sforzi di transazione della controversia ai sensi dell'articolo 20.
Articolo 15
Patrocinio a spese dello Stato
1. Al fine di garantire un accesso effettivo alla giustizia, gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali possano concedere a una parte il patrocinio a spese dello Stato.
2. Il patrocinio a spese dello Stato può includere, interamente o in parte, le seguenti spese:
a) |
spese di giudizio, tramite sconti totali o parziali o una ripianificazione; |
b) |
spese dell'assistenza e della rappresentanza legali relative a:
|
c) |
le altre spese necessarie relative al procedimento legale che devono essere sopportate da una parte, comprese le spese relative a testimoni, periti, interpreti e traduttori e le necessarie spese di viaggio, vitto e alloggio della parte e del suo rappresentante; |
d) |
le spese riconosciute alla parte vincitrice, nel caso in cui l'attore soccomba ai sensi dell'articolo 14. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica che sia un cittadino dell'Unione europea o un cittadino di un paese terzo legalmente residente in uno Stato membro dell'Unione europea abbia diritto a chiedere il patrocinio a spese dello Stato se:
a) |
a motivo della propria situazione economica, non è in grado di sopportare, interamente o in parte, le spese indicate al paragrafo 2 del presente articolo; e |
b) |
l'azione per la quale è stato richiesto il patrocinio a spese dello Stato ha ragionevoli probabilità di successo, considerata la posizione procedurale del richiedente; e |
c) |
l'attore che chiede il patrocinio a spese dello Stato è legittimato a proporre azioni ai sensi delle disposizioni nazionali pertinenti. |
4. Le persone giuridiche hanno facoltà di chiedere il patrocinio a spese dello Stato sotto forma di esonero dal pagamento anticipato delle spese processuali e/o di assistenza legale. Nel decidere se concedere tale patrocinio, gli organi giurisdizionali possono prendere in considerazione, tra l'altro:
a) |
la forma della persona giuridica in questione e lo scopo di lucro o meno; |
b) |
la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti; |
c) |
la possibilità per tali soci o azionisti di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio. |
5. Gli Stati membri si assicurano che i cittadini e le persone giuridiche dell'Unione siano informati della procedura per la richiesta di assistenza legale di cui ai paragrafi da 1 a 4, al fine di renderla efficace e accessibile.
6. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2003/8/CE.
Articolo 16
Finanziamenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l'azione legale sia finanziata da un terzo privato, quest'ultimo non:
a) |
tenti di influenzare le decisioni processuali della parte ricorrente, compresa quella di transigere; |
b) |
finanzi un'azione di ricorso collettivo contro un convenuto concorrente del terzo finanziatore, o contro un convenuto da cui lo stesso terzo dipende; |
c) |
esiga interessi eccessivi sui fondi messi a disposizione. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di finanziamento dell'azione legale da parte di un terzo privato, la remunerazione concessa al finanziatore o gli interessi da questo imposti non si basino sull'importo della transazione conclusa o del risarcimento accordato, salvo che l'accordo di finanziamento sia regolato da un'autorità pubblica al fine di preservare gli interessi delle parti.
Parte IV:
Equità del procedimento
Articolo 17
Notifica degli atti
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano utilizzati in linea di principio metodi finalizzati a garantire la ricezione degli atti notificati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza possa essere effettuata, conformemente al diritto nazionale, secondo una delle seguenti forme:
a) |
notifica in mani proprie; |
b) |
notifica a mezzo posta; |
c) |
notifica con mezzi elettronici, come facsimile o posta elettronica. |
La notifica è attestata da una ricevuta di ritorno che reca la data di ricevimento ed è firmata dal destinatario.
Ai fini della notifica con mezzi elettronici di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo, sono utilizzati standard tecnici elevati idonei a garantire l'identità del mittente e la sicurezza della trasmissione dell'atto notificato.
La notifica di tali atti può anche avvenire in mani proprie ed è attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui dichiara che il destinatario ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data di notifica.
3. Se non è possibile procedere alla notifica conformemente al paragrafo 2 e laddove l'indirizzo del convenuto sia conosciuto con certezza, la notifica può essere effettuata secondo una delle seguenti forme:
a) |
in mani proprie presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto; |
b) |
se il convenuto è un lavoratore autonomo o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto; |
c) |
deposito degli atti nella cassetta delle lettere del convenuto; |
d) |
deposito degli atti presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa notifica scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla notifica scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria degli atti o il fatto che tale notifica ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza; |
e) |
notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 4, laddove il convenuto sia domiciliato nello Stato membro di origine; |
f) |
notifica con mezzi elettronici attestata da un avviso automatico di ricevimento, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica. |
La notifica ai sensi delle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo è attestata da:
a) |
un atto sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica tutti i seguenti elementi:
|
b) |
una conferma di ricevimento della persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini delle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo. |
4. La notifica ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo può anche essere effettuata a un rappresentante legale o autorizzato del convenuto.
5. Laddove la domanda giudiziale o l'atto equivalente o le citazioni a comparire in udienza debbano essere notificati al di fuori degli Stati membri, la loro notifica può essere effettuata secondo una delle forme previste da:
a) |
il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ove si applichi nel rispetto dei diritti del destinatario conferiti dal regolamento; o |
b) |
la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale o qualsiasi altra convenzione o accordo ove si applichi. |
Articolo 18
Diritto all'assistenza legale nel procedimento civile
1. Gli Stati membri provvedono affinché le parti del procedimento civile abbiano il diritto di avvalersi di un avvocato di propria scelta e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti in modo concreto ed effettivo.
Nelle controversie transnazionali, gli Stati membri provvedono affinché le parti del procedimento civile abbiano diritto a un avvocato nello Stato di origine per un parere preliminare e a un altro avvocato nello Stato ospitante per lo svolgimento del contenzioso.
2. Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni tra le parti in causa e il loro avvocato. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.
3. Fatto salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l'assistenza obbligatoria di un avvocato, le parti del procedimento civile possono rinunciare al diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo laddove:
a) |
le parti abbiano ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile circa le possibili conseguenze di tale rinuncia; |
b) |
la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile. |
Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento civile e che siano informate di tale possibilità.
4. La presente disposizione lascia impregiudicate le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza legale previste dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dal regolamento (CE) n. 1896/2006 e dal regolamento (UE) n. 655/2014.
Articolo 19
Accesso alle informazioni
Gli Stati membri si adoperano per fornire ai cittadini informazioni trasparenti e facilmente reperibili in merito all'avvio di varie procedure, ai termini di prescrizione o decadenza, agli organi giurisdizionali competenti a conoscere delle diverse controversie e ai moduli necessari che devono essere compilati allo scopo. Il contenuto del presente articolo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica su un caso specifico.
Articolo 20
Interpretazione e traduzione di documenti essenziali
Gli Stati membri si adoperano affinché ogni parte di una controversia comprendano pienamente il procedimento giudiziario. Tale finalità include la disponibilità di un servizio di interpretazione durante i procedimenti civili e della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali onde garantire l'equità del procedimento secondo le disposizioni dell'articolo 15 della presente direttiva.
Articolo 21
Obblighi delle parti e dei loro rappresentanti
Gli Stati membri provvedono affinché le parti in causa e i loro rappresentanti si comportino in buona fede e con rispetto nei confronti dell'organo giurisdizionale e delle altre parti e non espongano in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi all'organo giurisdizionale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.
Articolo 22
Procedimenti pubblici
Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti siano aperti al pubblico, a meno che l'organo giurisdizionale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.
Articolo 23
Indipendenza di giudizio e imparzialità
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali e i giudici godano dell'indipendenza di giudizio. La composizione degli organi giurisdizionali offre garanzie sufficienti a escludere qualsiasi dubbio legittimo circa l'imparzialità.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici non sono vincolati da istruzioni e sono sempre liberi da influenze o pressioni e da pregiudizi o parzialità personali.
Articolo 24
Formazione
1. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri provvedono affinché la magistratura, le scuole forensi e le professioni giuridiche intensifichino i programmi di formazione giudiziaria, al fine di garantire che il diritto e le procedure dell'Unione siano integrati nelle attività nazionali di formazione.
2. I programmi di formazione hanno un'impostazione pratica, pertinente ai fini dell'attività quotidiana dei professionisti del diritto, si svolgono in brevi periodi, utilizzano tecniche di apprendimento attive e moderne e comprendono sia la formazione iniziale, sia quella continua. I programmi di formazione riguardano in particolare:
a) |
l'acquisizione di una conoscenza sufficiente degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione e lo sviluppo del riflesso di fare costantemente riferimento alla giurisprudenza dell'Unione, verificare le misure nazionali di recepimento e ricorrere al procedimento pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
b) |
la diffusione della conoscenza e dell'esperienza nel campo del diritto e delle procedure dell'Unione e di altri ordinamenti giuridici; |
c) |
l'agevolazione di scambi di breve durata per i nuovi giudici; |
d) |
la padronanza di una lingua straniera e della sua terminologia giuridica. |
CAPO III:
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 26
Riesame
Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi. In tale contesto, la Commissione ne valuta in particolare gli effetti sull'accesso alla giustizia, sul diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo, sulla cooperazione in materia civile e sul funzionamento del mercato unico, sulle PMI, sulla competitività dell'economia dell'Unione europea e sulla fiducia dei consumatori. Se necessario, la relazione è corredata di proposte legislative per adattare e rafforzare la presente direttiva.
Articolo 27
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 28
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a, [data]
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(3) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59).
(4) Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).
(5) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(6) Raccomandazioni del Consiglio sul tema «Promuovere l'utilizzo e la condivisione delle migliori prassi in materia di videoconferenza transfrontaliera nel settore della giustizia negli Stati membri e a livello dell'UE» (GU C 250 del 31.7.2015, pag. 1).
(7) Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
(8) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).
(9) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/60 |
P8_TA(2017)0287
Una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (2016/2272(INI))
(2018/C 334/06)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, |
— |
visti gli articoli 191, 192 e 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il riferimento all'obiettivo di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, |
— |
vista la comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, sul piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile» (COM(2008)0397), |
— |
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), |
— |
visto il piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016)0773), in particolare l'obiettivo di definire requisiti più specifici rispetto al prodotto e più orizzontali in ambiti come la durabilità, la riparabilità, la possibilità di upgrading, la progettazione per lo smontaggio e la facilità di riutilizzo e di riciclaggio, |
— |
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (2), |
— |
vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (3) (noto anche come Settimo programma di azione per l'ambiente), |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2013 sul tema «Per un consumo più sostenibile: la durata di vita dei prodotti industriali e l'informazione dei consumatori per ripristinare la fiducia» (4), |
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vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021), |
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vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571), |
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vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2013 intitolata «Costruire il mercato unico dei prodotti verdi — Migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni» (COM(2013)0196), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2014 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2014)0398), |
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visti la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614) e il pacchetto sull'economia circolare, che prevede in particolare il riesame della direttiva sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE «direttiva quadro relativa ai rifiuti»), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE), della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE), della direttiva relativa ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE), della direttiva relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (direttiva 2006/66/CE) e della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2012/19/UE), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità» (COM(2016)0739), |
— |
vista la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2015, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)0635), |
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vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (5), |
— |
vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (6), |
— |
vista la relazione dell'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC) del 18 agosto 2015 dal titolo «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights — Consumer expectations from the EU's resource efficiency and circular economy agenda» (Beni durevoli: prodotti più sostenibili, migliori diritti dei consumatori — Aspettative dei consumatori rispetto al programma dell'UE per l'efficienza nell'uso delle risorse e l'economia circolare), |
— |
visto lo studio del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2016 dal titolo «The Influence of Lifespan Labelling on Consumers» (L'influenza sui consumatori dell'indicazione in etichetta della durata di utilizzo), |
— |
visto lo studio condotto a luglio 2016 su richiesta della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo dal titolo «A longer life time for products: benefits for consumers and companies» (Una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese), |
— |
vista la sintesi del Centro europeo dei consumatori del 18 aprile 2016 dal titolo «L'obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation» (L'obsolescenza programmata o gli eccessi della società dei consumi), |
— |
vista la norma austriaca ONR 192102 dal titolo «Label of excellence for durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances» (Etichetta di eccellenza per dispositivi elettrici ed elettronici progettati per essere durevoli e facilmente riparabili), |
— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0214/2017), |
A. |
considerando il piano di lavoro della Commissione 2016-2019 sulla progettazione ecocompatibile, che comprende un riferimento all'economia circolare e la necessità di affrontare i problemi relativi a durabilità e riciclabilità; |
B. |
considerando che l'adozione di un parere sulla durata di vita dei prodotti da parte del Comitato economico e sociale europeo (CESE) dimostra l'interesse degli attori economici e della società civile nei confronti della tematica in questione; |
C. |
considerando che tra l'estensione della durata di vita dei prodotti e l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo deve esservi un rapporto equilibrato; |
D. |
considerando che lo studio commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori dimostra che sono necessarie misure politiche di ampio respiro per promuovere una durata di vita dei prodotti più lunga; |
E. |
considerando la coesistenza di vari modelli economici e d'impresa, tra cui un modello economico fondato sull'uso che consenta di ridurre le ripercussioni negative per l'ambiente; |
F. |
considerando la necessità di promuovere un prolungamento della durata di vita dei prodotti ponendo rimedio in particolare all'obsolescenza programmata; |
G. |
considerando la necessità di promuovere il settore europeo della riparazione, composto per lo più da micro, piccole e medie imprese; |
H. |
considerando che attraverso una maggiore armonizzazione del reimpiego dei prodotti si potrebbero stimolare l'economia locale e il mercato interno tramite la possibile creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale e la promozione del mercato dell'usato; |
I. |
considerando la necessità, sia economica sia ambientale, di preservare le materie prime e di limitare la produzione di rifiuti, aspetti che il concetto di responsabilità estesa del produttore ha cercato di tenere in considerazione; |
J. |
considerando che il 77 % dei consumatori dell'Unione europea preferirebbe cercare di riparare i beni guasti prima di comprarne di nuovi, come messo in evidenza dall'Eurobarometro a giugno 2014; che le informazioni fornite ai consumatori sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti devono ancora essere migliorate; |
K. |
considerando che prodotti affidabili e durevoli offrono ai consumatori un buon rapporto costi-benefici ed evitano l'uso eccessivo delle risorse e i rifiuti; che è, pertanto, importante che la durata di vita utile dei prodotti di consumo sia prolungata attraverso la progettazione, garantendo durabilità e la possibilità di riparazione, di upgrading, di smontaggio e di riciclaggio dei prodotti; |
L. |
considerando che il calo di fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti pregiudica le imprese europee; che la garanzia legale di 24 mesi è l'attuale soglia minima a livello di UE e alcuni Stati membri hanno stabilito disposizioni che offrono una maggiore tutela per i consumatori in conformità della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; |
M. |
considerando la necessità di rispettare il diritto dei consumatori di compiere scelte in linea con le loro diverse esigenze, aspettative e preferenze; |
N. |
considerando la carenza delle informazioni fornite ai consumatori sulla durata di vita dei prodotti, mentre lo studio del CESE di marzo 2016 ha constatato un nesso positivo tra l'indicazione della durata di vita dei prodotti e il comportamento dei consumatori; |
O. |
considerando che la durata di vita e l'invecchiamento di un prodotto dipendono da numerosi aspetti di carattere naturale o artificiale e sono ad esempio legati alla sua composizione in termini di materiali, alla funzionalità, alla dispendiosità della riparazione e ai modelli di consumo; |
P. |
considerando l'importanza di agevolare le riparazioni e la disponibilità dei pezzi di ricambio; |
Q. |
considerando che, oltre a una maggiore durata di vita, anche l'elevata qualità dei prodotti durante l'intero ciclo di vita può contribuire considerevolmente alla protezione delle risorse; |
R. |
considerando il proliferare di iniziative nazionali volte a porre rimedio al problema dell'obsolescenza prematura dei beni e del software; che è necessario elaborare una strategia comune per il mercato unico in tal senso; |
S. |
considerando che la durata di vita dei supporti digitali è fondamentale per quella degli apparecchi elettronici; che, vista l'accelerazione dell'obsolescenza dei software, gli apparecchi elettronici devono poter essere adattati per rimanere al passo sul mercato; |
T. |
considerando che i prodotti con difetti incorporati progettati per causarne la rottura e per farli smettere di funzionare dopo un certo numero di utilizzi servono soltanto a creare la sfiducia dei consumatori e non dovrebbero essere autorizzati sul mercato; |
U. |
considerando che, secondo i dati Eurobarometro, il 90 % dei cittadini europei è del parere che i prodotti dovrebbero essere etichettati in modo chiaro indicandone la durata di vita utile; |
V. |
considerando che tutti gli operatori economici possono beneficiare di alcuni prodotti con un ciclo di vita più lungo, comprese le PMI; |
W. |
considerando che il Settimo Programma di Azione Ambientale chiede di mettere in atto misure specifiche per migliorare la durabilità, le riparabilità, la riutilizzabilità e l'estensione della vita utile dei prodotti; |
X. |
considerando che alla responsabilità estesa del produttore spetta un ruolo importante in tale contesto; |
Y. |
considerando che la realizzazione di un modello di economia circolare richiede il coinvolgimento dei decisori politici, dei cittadini e delle imprese, e implica cambiamenti non solo nella concezione e nella vendita di prodotti e servizi, ma anche alla mentalità e alle aspettative dei consumatori e nell'attività imprenditoriale, tramite la creazione di nuovi mercati che rispondano ai mutamenti nei modelli di consumo, evolvendo nel senso dell'utilizzazione, riutilizzazione e condivisione dei prodotti, contribuendo in tal modo all'estensione della loro vita utile, nonché alla creazione di prodotti competitivi, duraturi e sostenibili; |
Z. |
considerando che in molte lampade non è più possibile sostituire la lampadina, il che, in talune circostanze, causa problemi quando la lampadina è difettosa, sono lanciate sul mercato lampadine più efficienti oppure cambiano i desideri del cliente, per esempio rispetto al colore della luce, dal momento che in tal caso occorre disfarsi dell'intera lampada; |
AA. |
considerando che sarebbe auspicabile che di norma anche le lampadine a LED non fossero fissate, ma potessero essere sostituite; |
AB. |
considerando che nel continuare a sviluppare l'economia circolare occorre promuovere la riparabilità, la riconversione, la possibilità di upgrading, la durabilità e la riciclabilità dei prodotti, onde allungare la vita utile e la durata d'uso dei prodotti e/o dei componenti dei prodotti; |
AC. |
considerando che la crescente varietà di prodotti, i cicli di innovazione sempre più brevi e il continuo cambiamento delle mode spesso portano ad acquistare più rapidamente un nuovo prodotto accorciando, di conseguenza, la durata d'uso dei prodotti; |
AD. |
considerando che il settore della riparazione, della vendita di seconda mano e dello scambio, vale a dire il settore che lavora con l'obiettivo di allungare la vita utile dei prodotti, offre un grande potenziale; |
AE. |
considerando che occorre assicurare un rapporto equilibrato tra il voler allungare la vita utile dei prodotti e il mantenere un contesto che non disincentivi le innovazioni e l'ulteriore sviluppo; |
Progettare prodotti robusti, durevoli e di qualità
1. |
invita la Commissione ad incoraggiare, ove praticabile, la definizione di criteri di resistenza minima, che contemplino, tra l'altro, la robustezza, la riparabilità e la capacità di evolvere per le diverse categorie di prodotto fin dalla progettazione, con l'aiuto di norme sviluppate da tutte le organizzazioni europee di normazione (OEN) quali il CEN, il CENELEC e l'ETSI; |
2. |
sottolinea che occorre trovare un equilibrio tra estensione della vita utile dei prodotti, conversione dei rifiuti in risorse (materie prime secondarie), simbiosi industriale, innovazione, domanda dei consumatori, protezione dell'ambiente e politica di crescita in tutte le fasi del ciclo dei prodotti e ritiene che lo sviluppo di prodotti sempre più efficienti sotto il profilo delle risorse non debba incoraggiare vite utili brevi o lo smaltimento prematuro dei prodotti; |
3. |
ricorda che questioni come la durabilità dei prodotti, l'estensione della garanzia commerciale, la disponibilità dei pezzi di ricambio, la facilità di effettuare riparazioni e l'intercambiabilità dei componenti devono rientrare nell'offerta commerciale del produttore, in modo da rispondere alle esigenze, alle aspettative e alle preferenze dei consumatori, oltre a rappresentare un fattore importante per la concorrenza sul libero mercato; |
4. |
prende atto del ruolo svolto, nella progettazione di prodotti durevoli, da strategie commerciali come il leasing di prodotti, attraverso le quali le società di leasing conservano la proprietà delle unità offerte in leasing e hanno l'incentivo a rivendere i prodotti e a investire nella progettazione di prodotti maggiormente durevoli, con una conseguente diminuzione del volume delle nuove produzioni e dei prodotti da smaltire; |
5. |
ricorda la posizione del Parlamento sulla revisione del pacchetto sull'economia circolare che modifica la direttiva sui rifiuti che rafforzava il principio di responsabilità estesa del fabbricante, incentivando in tal modo una progettazione più sostenibile dei prodotti; |
6. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere i costruttori di beni modulari facilmente smontabili e intercambiabili; |
7. |
dichiara che la ricerca della durabilità e della riparabilità del prodotto dovrebbe andare di pari passo con l'obiettivo della sostenibilità mediante, ad esempio, l'impiego di materiali ecologici; |
8. |
osserva con preoccupazione la quantità di rifiuti elettronici generata da modem, router e decoder TV/set-top box nel momento in cui il consumatore passa a un nuovo fornitore di servizi di telecomunicazione; ricorda ai consumatori e ai fornitori di servizi di telecomunicazione che, conformemente al regolamento (UE) 2015/2120, i consumatori già godono del diritto a usare l'apparecchiatura terminale che preferiscono nel passare a un nuovo fornitore di servizi di telecomunicazione; |
Promuovere la riparabilità e la longevità
9. |
invita la Commissione a promuovere i prodotti riparabili:
|
10. |
ritiene vantaggioso assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio essenziali per il corretto e sicuro funzionamento dei prodotti:
|
11. |
esorta gli Stati membri ad esplorare incentivi adeguati che promuovano prodotti durevoli, di elevata qualità e riparabili, a incoraggiare la riparazione e la vendita di seconda mano e a introdurre formazioni per la riparazione; |
12. |
sottolinea l'importanza di salvaguardare l'opzione di recarsi presso un riparatore indipendente, ad esempio scoraggiando soluzioni tecniche, di sicurezza o software che impediscono la riparazione al di fuori dei circuiti autorizzati; |
13. |
incoraggia il riutilizzo dei pezzi di ricambio per il mercato dell'usato; |
14. |
riconosce la possibilità di utilizzare la stampa 3D onde creare i pezzi su richiesta dei professionisti e dei consumatori; esorta, al riguardo, a salvaguardare la sicurezza dei prodotti, la protezione anti-contraffazione e la tutela del diritto d'autore; |
15. |
ricorda che, ai fini della realizzazione di un'economia circolare di successo, giocano un ruolo importante anche la disponibilità di componenti standardizzati e modulari, la progettazione per lo smontaggio e per prodotti di lunga durata ed efficienti processi produttivi; |
Applicare un modello economico orientato all'uso e sostenere le PMI e l'occupazione nell'UE
16. |
sottolinea che l'orientamento verso nuovi modelli d'impresa, come i prodotti intesi come servizi, offre potenzialità nel migliorare la sostenibilità dei modelli di produzione e di consumo, a condizione che i sistemi prodotti-servizi non comportino un accorciamento della vita utile dei prodotti, e sottolinea che tali modelli d'impresa non dovrebbero offrire opportunità di elusione fiscale; |
17. |
sottolinea che lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa, come i servizi prestati attraverso Internet, le nuove forme di vendita, i negozi dell'usato e l'istituzionalizzazione dell'assistenza per la riparazione (caffè delle riparazioni, laboratori per l'autoriparazione ecc.), può promuovere la durabilità dei prodotti e, al contempo, sensibilizzare i consumatori rispetto ai prodotti durevoli e rafforzarne la fiducia in tali prodotti; |
18. |
invita gli Stati membri a:
|
19. |
incoraggia gli Stati membri a garantire che si tenga conto della disposizione della direttiva 2014/24/UE relativa al calcolo del costo del ciclo di vita negli appalti pubblici e ad aumentare il tasso di reimpiego delle attrezzature dell'amministrazione; |
20. |
incoraggia gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'economia collaborativa nelle loro politiche pubbliche considerati i vantaggi che presenta in termini di utilizzo delle risorse e delle capacità inutilizzate, ad esempio nel settore dei trasporti e alberghiero; |
21. |
chiede alla Commissione di affermare l'importanza della durabilità dei prodotti nel quadro della promozione dell'economia circolare; |
22. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione dell'UE (direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)) e, in particolare, a mantenere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche al massimo della loro utilità e del loro valore e a non considerarli come rifiuti, ad esempio dando accesso ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al personale dei centri di riutilizzo che potrebbero utilizzare tali beni e i loro componenti; |
23. |
ritiene che le misure inserite nella presente risoluzione dovrebbero essere applicate alle PMI e alle microimprese in particolare, come indicato nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in modo adeguato e proporzionato alle dimensioni e alle capacità delle PMI o delle microimprese, al fine di preservarne lo sviluppo e incoraggiare l'occupazione e la formazione per nuove professioni nell'UE; |
24. |
esorta la Commissione a verificare come possa essere promossa e accresciuta la possibilità di sostituire le lampadine a LED e a considerare, in tale contesto, oltre a misure per la progettazione ecocompatibile, anche strumenti meno incisivi, come l'etichettatura, i sistemi di incentivi, gli appalti pubblici oppure una maggiore durata della garanzia nel caso la lampadina non possa essere rimossa; |
25. |
sollecita gli Stati membri a garantire un controllo efficace del mercato al fine di assicurare che i prodotti, sia quelli europei che quelli importati, siano conformi ai requisiti fissati nel quadro della politica per i prodotti e in materia di progettazione ecocompatibile; |
26. |
invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le autorità locali e regionali e a rispettarne le competenze; |
Garantire una migliore informazione del consumatore
27. |
invita la Commissione a migliorare l'informazione sulla durabilità dei prodotti attraverso:
|
28. |
invita gli Stati membri e la Commissione a:
|
29. |
invita la Commissione a promuovere scambi di informazioni e una condivisione delle migliori prassi regolari e strutturati nell'Unione, tra la Commissione e gli Stati membri, ivi comprese le autorità regionali e locali; |
Misure sull'obsolescenza programmata
30. |
invita la Commissione a proporre, in consultazione con le organizzazioni dei consumatori, i produttori e altri attori interessati, una definizione a livello di UE di obsolescenza programmata per prodotti tangibili e software; invita, inoltre, la Commissione, in collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, ad esaminare la possibilità di istituire un sistema indipendente in grado di testare e rilevare l'obsolescenza incorporata nei prodotti; chiede, in tal senso, una migliore tutela giuridica dei cosiddetti informatori e adeguate misure dissuasive per i produttori; |
31. |
rimanda al ruolo pionieristico svolto da alcuni Stati membri in tale ambito, per esempio all'iniziativa lanciata dai paesi del Benelux per combattere l'obsolescenza programmata e allungare la durata di vita degli apparecchi domestici, ivi compresi quelli elettrici; mette in rilievo l'importanza di condividere le migliori prassi in tale campo; |
32. |
osserva che la possibilità di upgrading dei prodotti può rallentare l'obsolescenza di questi ultimi e ridurre l'impatto ambientale e i costi sostenuti dagli utilizzatori; |
Rafforzare il diritto alla garanzia legale di conformità
33. |
ritiene fondamentale che i consumatori siano meglio informati in merito al funzionamento della garanzia legale di conformità; chiede che tale garanzia sia menzionata a chiare lettere sulla fattura di acquisto del prodotto; |
34. |
esorta la Commissione ad adottare iniziative legislative e azioni volte a migliorare la fiducia dei consumatori:
|
35. |
chiede che sia introdotto un meccanismo di reclamo a livello di UE per la mancata applicazione del diritto alla garanzia onde agevolare il controllo dell'applicazione delle norme europee da parte dell'amministrazione; |
36. |
osserva che il rafforzamento del principio della responsabilità estesa del produttore e la fissazione di requisiti minimi possono incentivare la progettazione di beni più sostenibili; |
Proteggere i consumatori dall'obsolescenza dei software
37. |
chiede una maggiore trasparenza per quanto concerne la possibilità di upgrading, gli aggiornamenti di sicurezza e la durabilità, tutti aspetti necessari per un adeguato funzionamento sia del software che dell'hardware; invita la Commissione a valutare la necessità di favorire una maggiore cooperazione nei rapporti B2B; |
38. |
invita i produttori e i fabbricanti alla trasparenza, mediante precisazioni figuranti nei contratti circa la durata minima durante la quale saranno disponibili gli aggiornamenti di sicurezza sui sistemi operativi; propone di istituire una definizione di periodo di utilizzo ragionevole; sottolinea inoltre la necessità, da parte del fornitore del bene, di garantire, in caso di sistemi operativi embedded, la fornitura di tali aggiornamenti di sicurezza; invita i produttori a fornire informazioni chiare sulla compatibilità degli aggiornamenti e dei potenziamenti con sistemi operativi embedded forniti ai consumatori; |
39. |
chiede che gli aggiornamenti software indispensabili siano reversibili e accompagnati da informazioni in merito alle conseguenze sul funzionamento dell'apparecchio e che i nuovi software essenziali siano compatibili con il software di generazione precedente; |
40. |
sostiene la modularità dei componenti, ivi compreso del processore, attraverso un esercizio di normazione, in modo da assicurare che il bene sia sempre aggiornato; |
o
o o
41. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(3) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(4) GU C 67 del 6.3.2014, pag. 23.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/69 |
P8_TA(2017)0288
Lotta contro le violazioni dei diritti umani nel contesto dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, compreso il genocidio
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulla lotta alle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, incluso il genocidio (2016/2239(INI))
(2018/C 334/07)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, del 9 dicembre 1948, |
— |
visto il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite («Azioni in caso di minacce alla pace, violazione della pace e atti di aggressione»), |
— |
vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, del 10 dicembre 1984, |
— |
visti l'articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti umani, l'articolo 18 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo e gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, |
— |
vista la risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza del 31 ottobre 2000, |
— |
visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 17 luglio 1998, entrato in vigore il 1o luglio 2002, |
— |
viste le modifiche di Kampala allo statuto di Roma, adottate alla Conferenza di revisione tenutasi a Kampala, in Uganda, nel giugno 2010, |
— |
visto il quadro di analisi delle Nazioni Unite per le atrocità, elaborato dall'Ufficio dei consiglieri speciali delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere, |
— |
vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 15 marzo 2015, sulla situazione dei diritti umani in Iraq, alla luce degli abusi commessi dal cosiddetto Stato Islamico in Iraq e nel Levante e dai gruppi associati, |
— |
vista la risoluzione A/71/L.48 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del dicembre 2016, che istituisce un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per fornire assistenza nelle indagini e nell'azione penale nei confronti dei responsabili dei crimini più gravi in base al diritto internazionale commessi nella Repubblica araba siriana partire dal marzo 2011, |
— |
vista l'inchiesta speciale sugli eventi di Aleppo eseguita dalla commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana, pubblicata il 1o marzo 2017, |
— |
vista la posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale (1), |
— |
vista la decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (2), |
— |
vista la decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (3), |
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vista la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale (4), |
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visti gli orientamenti dell'Unione volti a promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario, |
— |
visto l'accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea (5), |
— |
vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale (6), |
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visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza sull'avanzamento del principio di complementarietà (SWD(2013)0026), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014 sull'approccio globale dell'UE, |
— |
vista la «Strategia della rete dell'UE sul genocidio per combattere l'impunità per il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra nell'Unione europea e nei suoi Stati membri», adottata il 30 ottobre 2014, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2015 relative al sostegno dell'UE alla giustizia di transizione, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2016 sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh, |
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vista la dichiarazione del 9 dicembre 2016, da parte del vicepresidente della Commissione / Alto rappresentato dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in occasione della Giornata internazionale per la commemorazione e la dignità delle vittime del crimine di genocidio e della prevenzione di tale crimine, |
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visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia (2015-2019), |
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vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà (7), |
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vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sul reato di aggressione (8), |
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viste le sue risoluzioni dell'8 ottobre 2015 sullo sfollamento di massa di minori in Nigeria a seguito degli attacchi di Boko Haram (9) e del 17 luglio 2014 sulla Nigeria e i recenti attacchi di Boko Haram (10), |
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vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sui preparativi per il vertice umanitario mondiale: sfide e opportunità dell'assistenza umanitaria (11), |
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viste le sue risoluzioni del 24 novembre 2016 sulla situazione in Siria (12), del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul (13), del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (14) e dell'11 giugno 2015 sulla Siria: la situazione a Palmira e il caso di Mazen Darwish (15), |
— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0222/2017), |
A. |
considerando che il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, chiamati anche «atrocità», costituiscono i crimini più gravi nei confronti degli esseri umani e sono un motivo di preoccupazione per l'intera comunità internazionale; che tali crimini hanno sconvolto l'umanità; |
B. |
considerando che la comunità internazionale ha il dovere di prevenire tali atrocità; che quando tali crimini vengono perpetrati non devono rimanere impuniti ma essere perseguiti nel modo più efficace, rapido ed equo possibile, a livello nazionale o internazionale, secondo il principio della complementarità; |
C. |
considerando che l'assunzione di responsabilità, la giustizia, lo Stato di diritto e la lotta all'impunità costituiscono elementi essenziali alla base degli sforzi di pace, risoluzione dei conflitti, riconciliazione e ricostruzione; |
D. |
considerando che una reale riconciliazione può basarsi solo sulla verità e sulla giustizia; |
E. |
considerando che le vittime di tali crimini hanno il diritto al ricorso e al risarcimento e che i rifugiati vittime delle atrocità dovrebbero ricevere il pieno sostegno della comunità internazionale; che, in tale contesto, è importante adottare una prospettiva di genere tenendo conto delle particolari esigenze delle donne e delle ragazze nei campi profughi, durante il rimpatrio e il reinsediamento nonché nella riabilitazione e nella ricostruzione post-conflitto; |
F. |
considerando che la CPI svolge un ruolo chiave nella lotta contro l'impunità e a favore del ripristino della pace e della certezza di giustizia per le vittime; |
G. |
considerando che il sistema di indennizzo delle vittime di reati oggetto di competenza della Corte fa della CPI un'istituzione giudiziaria unica a livello internazionale; |
H. |
considerando che l'adesione universale allo statuto di Roma è fondamentale per la piena efficacia della CPI; che 124 paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE, hanno ratificato lo statuto di Roma della Corte penale internazionale; |
I. |
considerando che le modifiche di Kampala allo statuto di Roma relative al crimine di aggressione, considerata come la forma più grave e pericolosa dell'uso illegale della forza, sono state ratificate da 34 paesi, raggiungendo così le 30 adesioni necessarie per la loro attivazione e dando la possibilità all'Assemblea degli Stati parti di attivare, dopo il 1o gennaio 2017, la giurisdizione della Corte in materia di aggressione basata sul trattato; |
J. |
considerando che, nel novembre 2016, la Russia ha deciso di ritirare la propria firma dallo statuto di Roma; che, nell'ottobre 2016, il Sudafrica, il Gambia e il Burundi hanno anch'essi annunciato il loro recesso; che, il 31 gennaio 2017, l'Unione africana (UA) ha approvato una risoluzione non vincolante contenente una strategia per il recesso dalla CPI in cui invita gli Stati membri dell'UA a prendere in considerazione l'attuazione delle sue raccomandazioni; che, a febbraio e marzo 2017 rispettivamente, il Gambia e il Sudafrica hanno notificato la decisione di revocare il loro recesso dallo statuto di Roma; |
K. |
considerando che la cooperazione tra gli Stati parti dello statuto di Roma e con le organizzazioni regionali riveste la massima importanza, soprattutto nelle situazioni in cui la giurisdizione della CPI viene contestata; |
L. |
considerando che la CPI sta attualmente conducendo dieci indagini in nove paesi (Georgia, Mali, Costa d'Avorio, Libia, Kenya, Sudan (Darfur), Uganda, Repubblica democratica del Congo e Repubblica centrafricana (due indagini)); |
M. |
considerando che, in conformità del principio di complementarietà sancito dallo statuto di Roma, la CPI interviene solo nei casi in cui i tribunali nazionali non siano in grado o non vogliano realmente svolgere indagini e perseguire le atrocità, cosicché gli Stati parti conservano la responsabilità primaria di assicurare alla giustizia i presunti responsabili dei crimini più gravi di rilevanza internazionale; |
N. |
considerando che, nella posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla CPI, gli Stati membri hanno dichiarato che i crimini di competenza della giurisdizione della Corte penale internazionale riguardano tutti gli Stati membri, che sono determinati a collaborare per prevenire questi crimini e mettere fine all'impunità dei loro autori; |
O. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono stati fedeli alleati della CPI dal suo inizio, offrendo costante sostegno politico, diplomatico, finanziario e logistico, compresa la promozione dell'universalità e la difesa dell'integrità del sistema dello statuto di Roma; |
P. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati nei confronti del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a sostenere con forza l'istituzione di un meccanismo efficace volto a rafforzare il rispetto del diritto internazionale umanitario; che il Parlamento ha chiesto al VP/AR di riferire in merito agli obiettivi e alle strategie messe a punto al fine di tener fede a questo impegno; |
Q. |
considerando che molte atrocità sono state commesse sul territorio dei paesi che facevano parte della Iugoslavia durante le guerre che hanno avuto luogo tra il 1991 e il 1995; |
R. |
considerando che i procedimenti giudiziari per le atrocità perpetrate sul territorio dei paesi che appartenevano alla Iugoslavia durante le guerre che hanno avuto luogo tra il 1991 e il 1995 procedono molto lentamente; |
S. |
considerando che la Siria ha aderito alla Convenzione sul genocidio nel 1955 e alla Convenzione contro la tortura nel 2004; |
T. |
considerando che nella sua risoluzione del 27 ottobre 2016 il Parlamento ha ribadito che gli abusi dei diritti umani perpetrati dall'ISIS/Daesh includono il genocidio; |
U. |
considerando che diverse relazioni delle Nazione Unite, tra cui quelle della commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana, del consigliere speciale del Segretario generale dell'ONU sulla prevenzione del genocidio, del consigliere speciale del Segretario generale dell'ONU sulla responsabilità di proteggere, del relatore speciale sulle questioni delle minoranze e dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché di altre fonti come le ONG, hanno affermato che gli atti commessi da tutte le parti coinvolte nel conflitto possono costituire atrocità e che i crimini di guerra sono stati perpetrati da tutte le parti durante i combattimenti per la conquista di Aleppo nel dicembre 2016; |
V. |
considerando che la CPI ha dichiarato che sussistono le basi per poter ragionevolmente ritenere che in Nigeria Boko Haram abbia commesso crimini contro l'umanità di cui all'articolo 7 dello Statuto, compresi omicidi e persecuzioni; |
W. |
considerando che le centinaia di esecuzioni avvenute in Burundi a partire dall'aprile 2015 hanno indotto l'indagine indipendente delle Nazioni Unite sul Burundi a concludere, in una relazione, che molte persone in Burundi dovrebbero essere perseguite per presunti crimini contro l'umanità; |
X. |
considerando che le organizzazioni della società civile, i professionisti internazionali del diritto e le ONG hanno segnalato che gli eventi verificatisi in Burundi alla fine del 2016 potrebbero equivalere a genocidio; |
Y. |
considerando che le norme internazionali in materia di crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono vincolanti anche nei confronti degli attori non statali o delle persone che agiscono per conto o nel quadro di organizzazioni non governative; che ciò deve essere ribadito ancora di più al giorno d'oggi, quando gli attori non statali sono sempre più presenti in scenari di guerra e promuovono e commettono tali gravi crimini; |
Z. |
considerando che, in determinate condizioni, gli Stati possono anche essere ritenuti responsabili per le violazioni degli obblighi a norma dei trattati e delle convenzioni internazionali di competenza della Corte internazionale di giustizia, tra cui la Convenzione del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti e la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio; |
AA. |
considerando che la Corte internazionale di giustizia ha la capacità di stabilire la responsabilità dello Stato; |
AB. |
considerando che, nell'intento di intimidire e umiliare il nemico, tutte le parti nei conflitti ricorrono agli stupri e alla violenza sessuale come tattica di guerra; che, durante il conflitto, anche la violenza di genere e gli abusi sessuali aumentano enormemente; |
AC. |
considerando che la violenza contro le donne, sia durante che dopo i conflitti, può essere considerata un elemento senza soluzione di continuità dalla discriminazione che le donne subiscono nei periodi senza conflitti; che i conflitti aggravano i modelli preesistenti di discriminazione basata sul sesso così come le relazioni di potere storicamente impari tra i generi e mettono le donne e le ragazze a maggior rischio di violenza sessuale, fisica e psicologica; |
1. |
ricorda l'impegno assunto dall'UE di agire sulla scena internazionale in nome dei principi che ne hanno ispirato la creazione, come la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, e a favore dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; ribadisce in tale contesto che per l'UE dovrebbe essere della massima importanza affrontare la questione e chiamare a rendere conto delle loro azioni i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani che raggiungono la soglia di gravità dei crimini contro l'umanità e del genocidio, così come di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario equiparabili per gravità ai crimini di guerra; |
2. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a utilizzare tutto il loro peso politico per prevenire qualsiasi atto che potrebbe essere considerato un'atrocità, per rispondere in modo efficiente e coordinato nei casi in cui vengono perpetrati tali crimini e per mobilitare tutte le risorse necessarie ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili, nonché per assistere le vittime e sostenere i processi di stabilizzazione e di riconciliazione; |
Necessità di concentrarsi sulla prevenzione delle atrocità
3. |
sollecita le parti contraenti, compresi gli Stati membri dell'UE, della convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, della convenzione del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e di altri accordi internazionali pertinenti a prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare che nel loro territorio e sotto la loro giurisdizione abbiano luogo tali atrocità e impedire ai loro cittadini di commetterle, come si sono impegnati a fare; invita tutti gli Stati che non hanno ancora ratificato le summenzionate convenzioni a provvedere in tal senso; |
4. |
sottolinea la necessità urgente che la comunità internazionale intensifichi i suoi sforzi per monitorare e rispondere a qualsiasi conflitto o potenziale conflitto che possa determinare atti suscettibili di essere considerati atrocità; |
5. |
invita la comunità internazionale a prevedere strumenti in grado di ridurre al minimo il divario in termini di allarme e di reazione, al fine di prevenire l'insorgere, il riemergere e l'aggravarsi di conflitti violenti, come il sistema di allarme precoce dell'UE; |
6. |
invita l'UE a intensificare i suoi sforzi per sviluppare un approccio coerente ed efficace inteso ad identificare e rispondere tempestivamente alle situazioni di crisi o di conflitto che potrebbero determinare il compimento di atrocità; sottolinea, in particolare, l'importanza e la necessità di un efficace scambio di informazioni e del coordinamento delle azioni di prevenzione tra le istituzioni dell'UE, comprese le delegazioni dell'UE, le missioni e le operazioni di politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e gli Stati membri, insieme alle loro rappresentanze diplomatiche; plaude in tale contesto alla nuova iniziativa della Commissione di elaborare un Libro bianco che potrebbe portare a un'azione esterna più efficace dell'UE; sottolinea l'importanza delle missioni e delle operazioni civili condotte dopo i conflitti nell'ambito della PSDC al fine di sostenere la riconciliazione nei paesi terzi, in particolare quelli che sono stati teatro di crimini contro l'umanità; |
7. |
ritiene che l'UE debba integrare nel suo approccio globale ai conflitti esterni e alle crisi gli strumenti necessari per individuare e prevenire, in una fase iniziale, qualsiasi atrocità; richiama l'attenzione, in tale contesto, sul quadro di analisi per le atrocità elaborato dall'Ufficio dei consiglieri speciali delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano sempre adottare una posizione forte nell'imminenza dei crimini e utilizzare tutti gli strumenti pacifici a loro disposizione, come le relazioni bilaterali, i consessi multilaterali e la diplomazia pubblica; |
8. |
esorta il VP/AR a continuare la cooperazione e la formazione del personale delle delegazioni dell'UE e delle ambasciate degli Stati membri, nonché delle missioni civili e militari, nei settori del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario e penale, compresa la capacità di individuare potenziali situazioni di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, tra l'altro attraverso scambi regolari con la società civile locale; lo esorta a garantire che i rappresentanti speciali dell'UE difendano il principio della responsabilità di proteggere ogniqualvolta necessario e a estendere il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani affinché vi rientrino le questioni relative a tale principio; lo esorta altresì a sostenere il punto di contatto dell'UE per la responsabilità di proteggere presso il Servizio europeo dell'azione esterna (SEAE) nell'ambito delle strutture e delle risorse esistenti, incaricato in particolare di sensibilizzare in merito alle implicazioni della responsabilità di proteggere e di garantire flussi di informazioni tempestivi tra tutti gli attori interessati su situazioni problematiche, incoraggiando nel contempo anche la creazione di punti nazionali di contatto per la responsabilità di proteggere negli Stati membri; esorta infine il VP/AR a rafforzare le professionalità e potenziare la diplomazia preventiva e la mediazione; |
9. |
sottolinea la necessità che i paesi e le regioni a rischio di conflitto dispongano di forze di sicurezza qualificate e affidabili; invita l'UE e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente al fine di sviluppare programmi di rafforzamento delle capacità per il settore della sicurezza e piattaforme volte a promuovere una cultura di rispetto dei diritti umani e della costituzione, di integrità e di servizio pubblico tra le forze militari e di sicurezza locali; |
10. |
sottolinea che, per prevenire il genocidio e i crimini contro l'umanità, è fondamentale affrontare le cause profonde della violenza e dei conflitti, contribuire alla creazione di condizioni di pace e democrazia, garantire il rispetto dei diritti umani, compresa la protezione delle donne, dei giovani e dei minori, nonché delle minoranze e della comunità LGBTI, e promuovere il dialogo interreligioso e interculturale; |
11. |
chiede lo sviluppo, a livello internazionale, nazionale e regionale, di programmi educativi e culturali che promuovano la comprensione delle cause e delle conseguenze delle atrocità per il genere umano e aumentino la consapevolezza quanto alla necessità e all'importanza di coltivare la pace, promuovere i diritti umani e la tolleranza interreligiosa e perseguire tutti i crimini di tale genere svolgendo le opportune indagini; accoglie con favore, in tale contesto, l'organizzazione della prima Giornata annuale dell'UE contro l'impunità per il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra; |
Sostegno alle indagini e alle azioni penali riguardo al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra
12. |
ribadisce il proprio pieno sostegno alla CPI, allo statuto di Roma, all'ufficio del procuratore e ai suoi poteri d'iniziativa, nonché ai progressi relativi all'apertura di nuove indagini, che costituiscono un mezzo essenziale per combattere l'impunità per le atrocità; |
13. |
accoglie con favore la riunione tenutasi il 6 luglio 2016 a Bruxelles tra i rappresentanti dell'UE e della CPI in vista della seconda tavola rotonda UE-CPI, istituita per consentire al personale interessato della CPI e delle istituzioni europee di individuare settori di interesse comune, scambiare informazioni sulle attività pertinenti e garantire una migliore cooperazione tra l'UE e la CPI; |
14. |
ribadisce che il mantenimento dell'indipendenza della CPI è essenziale non solo per garantirne la piena efficacia, ma anche per promuovere l'universalità dello statuto di Roma; |
15. |
avverte che l'esecuzione della giustizia non può basarsi su un esercizio di equilibrio tra la giustizia e qualsiasi forma di valutazione politica, in quanto tale equilibrio non favorirebbe gli sforzi di riconciliazione, ma li sminuirebbe; |
16. |
ribadisce l'importanza fondamentale dell'adesione universale allo statuto di Roma della CPI; invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare lo statuto di Roma, l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte e gli emendamenti di Kampala allo statuto di Roma al fine di sostenere la responsabilità e la riconciliazione in quanto elementi chiave per prevenire future atrocità; riafferma, allo stesso modo, l'importanza fondamentale dell'integrità dello statuto di Roma; |
17. |
rileva, con estremo rammarico, i recenti annunci di ritiro dallo statuto di Roma, che rappresentano una problematica in particolare per l'accesso delle vittime alla giustizia e che dovrebbero essere fermamente condannati; si compiace del fatto che sia il Gambia che il Sudafrica abbiano ritirato le loro notifiche di recesso; sollecita fortemente il rimanente paese interessato a ritornare sulla propria decisione; invita inoltre l'UE a compiere tutti gli sforzi necessari, anche attraverso la cooperazione con l'Unione africana, per garantire che non vi sia alcun recesso; plaude al fatto che l'Assemblea degli Stati che aderiscono alla CPI abbia accettato di prendere in considerazione le proposte di modifica dello statuto di Roma per fare fronte alle preoccupazioni sollevate dall'Unione africana durante il suo vertice speciale; |
18. |
invita i quattro Stati firmatari che hanno informato il Segretario generale delle Nazioni Unite di non avere più intenzione di diventare parti dello statuto di Roma a riconsiderare la propria decisione; osserva, inoltre, che tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non sono parti dello statuto di Roma; |
19. |
chiede inoltre a tutti gli Stati che aderiscono alla CPI di intensificare i loro sforzi per promuovere l'adesione universale alla CPI e all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte; ritiene che la Commissione e il SEAE, insieme agli Stati membri, debbano continuare ad incoraggiare i paesi terzi a ratificare e ad applicare lo statuto di Roma e l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte e debbano inoltre condurre una valutazione dei risultati raggiunti dall'UE a tale riguardo; |
20. |
sottolinea l'importanza di garantire alla Corte contributi finanziari sufficienti per il suo efficace funzionamento, attraverso i contributi degli Stati parti o attraverso i meccanismi di finanziamento dell'UE quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) o il Fondo europeo di sviluppo (FES), prestando particolare attenzione al finanziamento degli attori della società civile che si occupano della promozione del sistema giudiziario penale internazionale e di questioni inerenti alla CPI; |
21. |
si compiace del prezioso aiuto fornito alla Corte dalle organizzazioni della società civile; esprime preoccupazione per le segnalazioni di minacce e intimidazioni nei confronti di alcune organizzazioni della società civile che collaborano con la Corte; invita ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un ambiente sicuro in cui le organizzazioni della società civile possano operare e cooperare con la Corte, nonché per far fronte alle minacce e alle intimidazioni loro rivolte a tale riguardo; |
22. |
prende atto dei progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione del 12 luglio 2011 per dare seguito alla decisione del Consiglio sulla CPI, del 21 marzo 2011; chiede una valutazione dell'attuazione del piano d'azione al fine di individuare eventuali aree in cui l'efficacia dell'azione dell'UE potrebbe essere migliorata, anche con riferimento alla promozione dell'integrità e dell'indipendenza della Corte; |
23. |
esorta tutti gli Stati che hanno ratificato lo statuto di Roma a cooperare pienamente con la CPI nello svolgimento delle indagini e nell'assicurare alla giustizia i responsabili di gravi crimini internazionali, nonché a rispettare l'autorità della CPI e ad attuarne pienamente le decisioni; |
24. |
incoraggia vivamente l'UE e i suoi Stati membri ad utilizzare tutti gli strumenti politici e diplomatici di cui dispongono per sostenere una cooperazione efficace con la CPI, specialmente per quanto concerne i programmi di protezione dei testimoni e l'esecuzione dei mandati d'arresto pendenti, con particolare riguardo alle 13 persone sospette che sono latitanti; invita la Commissione, il SEAE e il Consiglio a concordare l'adozione di misure concrete per rispondere alla mancanza di cooperazione con la CPI, in aggiunta alle dichiarazioni politiche; |
25. |
chiede che l'UE e i suoi Stati membri si avvalgano di tutti i mezzi nei confronti dei paesi terzi, valutando anche l'applicazione di sanzioni — in particolare nel caso dei paesi con situazioni oggetto di indagine da parte della CPI e dei paesi oggetto di accertamenti preliminari da parte della CPI — al fine di promuovere la loro volontà politica di cooperare pienamente e di sostenere la loro capacità di avviare procedimenti nazionali relativi alle atrocità; invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri a sostenere pienamente tali paesi per aiutarli a rispettare gli obblighi imposti dalla CPI; invita gli Stati membri ad attenersi interamente alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008; |
26. |
ritiene che alle vittime delle atrocità debba essere garantito l'accesso a mezzi di ricorso e risarcimenti efficaci e applicabili; sottolinea il ruolo speciale delle vittime e dei testimoni nei procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte e la necessità di misure specifiche volte a garantire la loro sicurezza ed efficace partecipazione conformemente allo statuto di Roma; invita l'UE e i suoi Stati membri a far sì che i diritti delle vittime siano al centro di tutte le azioni nell'ambito della lotta contro l'impunità e a partecipare volontariamente al fondo fiduciario per le vittime istituito dalla CPI; |
27. |
invita il SEAE a garantire che la responsabilità per le atrocità e il sostegno alla CPI siano integrati nelle priorità della politica estera dell'UE, anche nell'ambito del processo di allargamento, tenendo sistematicamente conto della lotta contro l'impunità; sottolinea, al riguardo, l'importante ruolo svolto dai parlamentari nel promuovere la CPI e la lotta contro l'impunità, anche attraverso la cooperazione interparlamentare; |
28. |
invita gli Stati membri a garantire che il coordinamento e la cooperazione con la CPI siano inseriti nel mandato dei pertinenti rappresentanti speciali regionali dell'UE (RSUE); invita nuovamente il VP/AR a nominare un rappresentante speciale dell'Unione in materia di diritto umanitario internazionale e giustizia internazionale, incaricato di promuovere, inserire e rappresentare l'impegno dell'Unione per la lotta contro l'impunità e la CPI nelle politiche estere dell'Unione; |
29. |
evidenzia il ruolo fondamentale del Parlamento europeo nel monitorare l'azione dell'UE in materia; plaude all'inserimento di una sezione sulla lotta contro l'impunità e sulla CPI nella relazione annuale del PE sui diritti umani e la democrazia nel mondo e suggerisce, inoltre, che il Parlamento europeo svolga un ruolo più proattivo attraverso la promozione e l'integrazione della lotta contro l'impunità e della CPI in tutte le politiche e le istituzioni dell'UE, in particolare nel lavoro delle commissioni competenti per le politiche esterne dell'Unione e delle delegazioni per le relazioni con i paesi terzi; |
30. |
sottolinea che il principio di complementarità della CPI comporta la responsabilità primaria dei suoi Stati aderenti di indagare e perseguire le atrocità; esprime preoccupazione per il fatto che non tutti gli Stati membri dell'UE dispongono di leggi di diritto nazionale che definiscano tali crimini, sui quali i rispettivi tribunali possano esercitare la competenza; invita l'UE e i suoi Stati membri ad avvalersi pienamente del pacchetto di strumenti sull'avanzamento del principio di complementarietà; |
31. |
incoraggia gli Stati membri a modificare l'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere le atrocità nell'elenco dei reati per i quali l'UE è competente; |
32. |
incoraggia vivamente l'UE a predisporre e fornire risorse per l'elaborazione di un piano d'azione sulla lotta contro l'impunità in Europa per i crimini soggetti al diritto internazionale, con chiari parametri di riferimento per le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, al fine di rafforzare le indagini nazionali e il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra; |
33. |
rammenta che gli Stati, compresi gli Stati membri dell'UE, possano promuovere individualmente azioni legali dinanzi alla Corte internazionale di giustizia nei confronti di altri Stati in caso di violazione, a livello statale, degli obblighi derivanti dai trattati e dalle convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio; |
34. |
ribadisce la sua ferma condanna delle atrocità commesse dal regime di Assad in Siria, che possono essere considerate gravi crimini di guerra e crimini contro l'umanità e deplora il clima di impunità nei confronti dei responsabili di tali crimini in Siria; |
35. |
deplora la diffusa mancanza di rispetto del diritto umanitario internazionale e l'allarmante numero di vittime civili e di attacchi contro le infrastrutture civili nei conflitti armati in tutto il mondo; esorta la comunità internazionale a convocare una conferenza internazionale al fine di mettere a punto un nuovo meccanismo internazionale per la localizzazione e la raccolta dei dati e per la segnalazione pubblica delle violazioni durante i conflitti armati; ribadisce la sua richiesta al VP/AR di presentare annualmente un elenco pubblico dei presunti responsabili di attacchi contro scuole e ospedali, allo scopo di definire un'azione adeguata dell'UE finalizzata a porre fine a tali attacchi; |
36. |
invita gli Stati membri a ratificare i principali strumenti di diritto umanitario internazionale e gli altri strumenti giuridici pertinenti; riconosce l'importanza degli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario e ribadisce il suo invito al VP/AR e al SEAE a rafforzarne l'attuazione, in particolare in relazione ai crimini di guerra in Medio Oriente; invita l'UE a sostenere iniziative intese a diffondere la conoscenza del diritto internazionale umanitario e delle buone pratiche riguardo alla sua attuazione e chiede all'Unione di sfruttare in modo efficace tutti gli strumenti bilaterali a sua disposizione per promuovere la conformità dei suoi partner a tale diritto, anche attraverso il dialogo politico; |
37. |
sottolinea che gli Stati membri dovrebbero rifiutarsi di fornire armi, attrezzature o sostegno finanziario o politico ai governi o agli attori non statali che violano il diritto umanitario internazionale, anche commettendo stupri o altre violenze sessuali nei confronti di donne e bambini; |
38. |
chiede inoltre, che l'UE e i suoi Stati membri sostengano i processi di riforma e gli sforzi nazionali in materia di sviluppo di capacità volti a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario, il settore dell'attività di contrasto, il sistema penitenziario e i programmi di risarcimento nei paesi terzi direttamente interessati dalla presunta attuazione di tale crimini, come previsto nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019; plaude, in questo contesto, al quadro dell'UE sul sostegno alla giustizia di transizione del 2015 e ne attende con interesse l'effettiva attuazione; |
Lotta contro l'impunità di attori non statali
39. |
rileva che il diritto penale internazionale, e in particolare il mandato e la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali, hanno chiaramente definito la responsabilità dei soggetti membri di gruppi non statali nei crimini internazionali; sottolinea che tale responsabilità non riguarda soltanto tali soggetti, ma anche i corresponsabili indiretti dei crimini internazionali; incoraggia tutti gli Stati membri dell'UE ad assicurare alla giustizia gli attori statali, non statali e gli individui responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio; |
40. |
sottolinea che la commissione di crimini violenti nei confronti di donne e bambine da parte dell'ISIS/Daesh o di altri attori non statali è stata ampiamente segnalata dagli organismi internazionali competenti; osserva che la comunità giuridica internazionale si batte per inserire questi crimini nel quadro penale internazionale; |
41. |
ribadisce, in questo contesto, la sua ferma condanna dei crimini efferati e delle violazioni dei diritti umani commessi da attori non statali quali Boko Haram in Nigeria e l'ISIS/Daesh in Siria e in Iraq; inorridisce di fronte alla vasta gamma di crimini commessi, in particolare omicidi, torture, stupri, riduzione in schiavitù — inclusa la schiavitù sessuale –, reclutamento di bambini soldato, conversioni religiose forzate e uccisioni sistematiche di membri di minoranze religiose, ad esempio cristiani e yazidi; rammenta che, secondo la CPI, la violenza sessuale può costituire un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità; ritiene che il perseguimento degli autori dovrebbe essere una priorità per la comunità internazionale; |
42. |
incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a lottare contro l'impunità e a sostenere attivamente gli sforzi internazionali per assicurare alla giustizia i membri di gruppi non statali quali Boko Haram, l'ISIS/Daesh e tutti gli attori che commettono crimini contro l'umanità; chiede lo sviluppo di un approccio chiaro per il perseguimento dei combattenti dell'ISIS/Daesh e dei loro complici, anche mediante il ricorso alle competenze della rete dell'UE per le indagini e il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra; |
43. |
sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sostenere il perseguimento dei membri di gruppi non statali quali l'ISIS/Daesh attraverso la ricerca di un consenso in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per attribuire alla CPI la competenza in merito, dato che la Siria e l'Iraq non sono parti contraenti dello statuto di Roma; evidenzia che l'UE dovrebbe esplorare e sostenere, a livello internazionale e con tutti i mezzi, le opzioni per indagare e perseguire tutti i crimini commessi da tutte le parti del conflitto siriano, compreso l'ISIS/Daesh, ad esempio l'istituzione di un Tribunale penale internazionale per l'Iraq e la Siria; |
44. |
deplora il veto imposto dalla Russia e dalla Cina, in qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al deferimento della situazione in Siria al procuratore della CPI in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, nonché all'adozione di una misura volta a punire la Siria per l'utilizzo di armi chimiche; invita l'UE a sostenere una riforma tempestiva del funzionamento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, soprattutto per quanto concerne l'uso del diritto di veto e, in particolare, la proposta promossa dalla Francia di astenersi dall'utilizzare tale diritto in presenza di prove di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità; |
45. |
incoraggia a lanciare un appello conclusivo affinché si applichino i principi definiti nel capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite allo scopo di rispettare il principio della responsabilità di proteggere, sempre sotto l'egida della comunità internazionale e con l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
46. |
accoglie con favore l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla Siria da parte del Consiglio dei diritti umani e del meccanismo internazionale imparziale e indipendente (MIII) da parte dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, allo scopo di fornire assistenza alle indagini sui gravi crimini commessi in Siria; evidenzia la necessità di stabilire un meccanismo indipendente analogo in Iraq e invita tutti gli Stati membri dell'UE, tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria, la società civile e il sistema delle Nazioni Unite nel suo complesso a collaborare pienamente con il MIII e a fornire a tale meccanismo tutte le informazioni e la documentazione di cui potrebbero essere in possesso per assisterlo nell'espletamento del suo mandato; ringrazia gli Stati membri dell'UE che hanno contribuito finanziariamente al MIII e invita gli altri a fare lo stesso; |
47. |
invita l'UE a finanziare adeguatamente le organizzazioni che si occupano di indagini open source e di raccolta digitale di prove relative a crimini di guerra e crimini contro l'umanità, al fine di garantire l'assunzione di responsabilità e di assicurare i responsabili alla giustizia; |
48. |
si compiace degli sforzi profusi dall'UE per sostenere il lavoro della Commissione per la giustizia e la responsabilità internazionali e di altre ONG che documentano le atrocità; invita l'UE a offrire sostegno diretto alla società civile irachena e siriana nella raccolta, nella conservazione e nella protezione delle prove dei crimini commessi in Iraq e Siria da ogni parte coinvolta nei conflitti, tra cui l'ISIS/Daesh; invita a raccogliere e preservare le prove, digitali e di altro tipo, di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio commessi da tutte le parti del conflitto, quale passo fondamentale nella lotta all'impunità e priorità essenziale; appoggia l'iniziativa promossa a livello delle Nazioni Unite da Gran Bretagna, Belgio e Iraq (la coalizione «Bringing Daesh to Justice»), per raccogliere le prove dei crimini commessi dall'ISIS/Daesh in Siria e in Iraq al fine di facilitarne il perseguimento a livello internazionale e invita gli Stati membri dell'UE ad aderire alla coalizione o a sostenerla; appoggia, inoltre, le attività dell'iniziativa «Patrimonio culturale» e le sue attività di accertamento in Siria e in Iraq concernenti la distruzione del patrimonio archeologico e culturale; |
49. |
incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a mettere in campo tutte le azioni necessarie per interrompere efficacemente il flusso di risorse che arriva all'ISIS/Daesh, che spaziano da armi da fuoco, veicoli, proventi monetari a molti altri tipi di beni; |
50. |
esorta l'UE ad applicare sanzioni ai paesi o alle autorità che facilitano direttamente o indirettamente il flusso di risorse a favore dell'ISIS/Daesh e, in tal modo, contribuiscono allo sviluppo della sua attività criminale terroristica; |
51. |
sottolinea che gli Stati membri dell'UE devono indagare tutte le accuse e perseguire i propri cittadini o gli individui sotto la loro giurisdizione che abbiano commesso o tentato di commettere atrocità in Iraq e in Siria o siano stati complici di tali crimini, oppure deferire i loro casi alla CPI conformemente allo statuto di Roma; rammenta tuttavia che il perseguimento degli affiliati dell'ISIS/Daesh negli Stati membri può essere solo una misura complementare alla giustizia internazionale; |
52. |
sottolinea l'importanza dell'accordo di cooperazione e di assistenza tra l'UE e la CPI; chiede agli Stati membri di applicare il principio di giurisdizione universale per la lotta all'impunità e ne ricorda l'importanza per l'efficacia e il corretto funzionamento del sistema di giustizia penale internazionale; chiede inoltre agli Stati membri di perseguire i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità nelle loro giurisdizioni nazionali, anche quando essi siano stati commessi in paesi terzi o da cittadini di paesi terzi; |
53. |
esorta tutti i paesi della comunità internazionale, compresi gli Stati membri dell'UE, ad adoperarsi attivamente per la prevenzione e la lotta contro la radicalizzazione e a migliorare i loro sistemi giuridici e giurisdizionali al fine di evitare che i loro cittadini e residenti aderiscano all'ISIS/Daesh; |
Dimensione di genere nel far fronte alle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra
54. |
sottolinea la fondamentale necessità di eliminare la violenza sessuale e di genere affrontandone l'impiego diffuso e sistematico come arma di guerra contro donne e bambine; esorta tutti i paesi a sviluppare programmi d'azione nazionali (NAPA), conformemente alla risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, unitamente a strategie volte a combattere la violenza contro le donne, e chiede un impegno globale inteso a garantire l'attuazione di tale risoluzione; chiede un impegno globale per garantire la sicurezza delle donne e delle bambine sin dall'inizio di ogni emergenza o crisi e nelle situazioni successive ai conflitti attraverso tutti i mezzi disponibili, quali l'accesso all'intera gamma dei servizi della salute sessuale e riproduttiva, compreso l'aborto in condizioni legali e sicure, per le vittime di stupro in un contesto di guerra; evidenzia, inoltre, che le donne spesso continuano a soffrire delle conseguenze fisiche, psicologiche e socioeconomiche della violenza anche dopo la fine di un conflitto; |
55. |
ritiene che le donne dovrebbero svolgere un ruolo maggiore nella prevenzione dei conflitti, nella promozione dei diritti umani e nella riforma democratica e sottolinea l'importanza di una partecipazione sistematica delle donne quale elemento fondamentale di qualsiasi processo di pace e ricostruzione post-conflitto; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a promuovere l'inclusione delle donne nei processi di pace e di riconciliazione nazionale; |
56. |
chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità internazionali competenti di adottare misure adeguate quali l'imposizione di misure disciplinari di carattere militare, la difesa del principio della responsabilità di comando e la formazione delle truppe e del personale umanitario e incaricato del mantenimento della pace in merito al divieto di ogni forma di violenza sessuale; |
o
o o
57. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite. |
(1) GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19.
(2) GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.
(3) GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12.
(4) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.
(5) GU L 115 del 28.4.2006, pag. 49.
(6) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.
(7) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.
(8) GU C 224 del 21.6.2016, pag. 31.
(9) Testi approvati, P8_TA(2015)0344.
(10) GU C 224 del 21.6.2016, pag. 10.
(11) Testi approvati, P8_TA(2015)0459.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0449.
(13) Testi approvati, P8_TA(2016)0422.
(14) Testi approvati, P8_TA(2016)0051.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/80 |
P8_TA(2017)0289
Imprese di sicurezza private
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle imprese di sicurezza private (2016/2238(INI))
(2018/C 334/08)
Il Parlamento europeo,
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visto il documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici internazionali e sulle buone prassi per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle imprese militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, |
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viste le risoluzioni 15/26, 22/33, 28/7 e 30/6 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, |
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visto il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'utilizzo di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e ostacolo all'esercizio del diritto all'autodeterminazione dei popoli, che è stato istituito nel luglio 2005, |
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viste le relazioni del gruppo di lavoro intergovernativo aperto incaricato di esaminare la possibilità di elaborare un quadro normativo internazionale in materia di regolamentazione, controllo e supervisione delle attività delle imprese militari e di sicurezza private, |
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visti gli orientamenti delle Nazioni Unite sul ricorso a servizi di sicurezza armati delle imprese di sicurezza private, recentemente estesi ai servizi di sicurezza non armati, |
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visto il codice di condotta delle Nazioni Unite per i pubblici ufficiali incaricati dell'applicazione della legge, |
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visto il progetto di una possibile convenzione sulle imprese militari e di sicurezza private, da sottoporre all'esame e alle iniziative del Consiglio per i diritti umani, |
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visto il Codice di condotta internazionale per le imprese di sicurezza private (ICoC), stabilito dall'Associazione del codice di condotta internazionale, che è un meccanismo di autoregolamentazione del settore le cui norme sono volontarie, |
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visto il codice di condotta dell'Associazione per le operazioni di stabilità internazionale, che è un meccanismo di autoregolamentazione del settore, |
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visto il Codice di condotta ed etico per il settore della sicurezza privata della Confederazione dei servizi di sicurezza europei e di UNI Europa, |
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visto il sistema di gestione ISO 18788 per le operazioni di sicurezza privata, che stabilisce parametri per la gestione delle imprese di sicurezza private, |
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vista la raccomandazione del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza privata, |
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vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), |
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vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (2), |
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visti il concetto UE di sostegno logistico per le operazioni militari dirette dall'UE e il concetto UE di sostegno ai contraenti per le operazioni militari dirette dall'UE, |
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viste le raccomandazioni nell'ambito del progetto Priv-War riguardanti l'azione normativa dell'UE nel settore delle imprese militari e di sicurezza private e dei loro servizi, |
— |
viste la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi (3) e la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (4), |
— |
visti i numerosi e vari rischi, sfide e minacce all'interno e all'esterno dell'Unione europea, |
— |
visti gli orientamenti provvisori dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) del maggio 2012 sul personale di sicurezza armato a bordo delle navi, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0191/2017), |
A. |
considerando che la sicurezza e la difesa sono beni pubblici gestiti dalle autorità pubbliche sulla base dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilità e dello Stato di diritto, che non dipendono solamente dalla fornitura di risorse finanziarie adeguate ma anche dalle conoscenze; che in alcuni ambiti le autorità pubbliche possono non disporre delle necessarie capacità e competenze; |
B. |
considerando che sicurezza e difesa dovrebbero essere assicurate principalmente dalle autorità pubbliche; |
C. |
considerando che dai sondaggi Eurobarometro emerge che i cittadini dell'UE desiderano un'UE più attiva nel settore della sicurezza e della difesa; |
D. |
considerando che nel 2013 in Europa oltre 1,5 milioni di contraenti privati nel settore della sicurezza erano impiegati in circa 40 000 imprese di sicurezza private; che i dati sono in continua crescita; che nello stesso anno il fatturato di tali imprese ammontava a circa 35 miliardi di EUR; che a livello globale l'industria della sicurezza privata è stata valutata in 200 miliardi di USD nel 2016 e conta circa 100 000 imprese di sicurezza private e 3,5 milioni di dipendenti; |
E. |
considerando che, negli ultimi decenni, le imprese di sicurezza private (termine che, ai fini della presente risoluzione, include anche le imprese militari private) sono sempre più spesso impiegate dai governi come pure dalle agenzie militari e civili nazionali, sia per la fornitura interna di servizi che per il sostegno alle missioni all'estero; |
F. |
considerando che la gamma di servizi forniti dalle imprese di sicurezza private è molto ampia e spazia dai servizi logistici all'effettivo sostegno nei combattimenti, alla fornitura di tecnologia militare e alla partecipazione alla ricostruzione postbellica; che le imprese di sicurezza private forniscono anche servizi fondamentali all'interno degli Stati membri, quali la gestione delle carceri e la fornitura di ronde di controllo presso le infrastrutture; che le imprese di sicurezza private sono state impiegate nelle missioni sia civili che militari della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) per la protezione delle delegazioni dell'UE, la costruzione di campi base, la formazione, i trasporti aerei e per sostenere le attività di aiuto umanitario; |
G. |
considerando che, all'interno dell'UE, le prassi degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego delle imprese di sicurezza private, le procedure per l'aggiudicazione degli appalti alle stesse e la qualità dei sistemi normativi variano notevolmente e che molti di essi ricorrono alle imprese di sicurezza private per sostenere i propri contingenti nelle operazioni multilaterali; |
H. |
considerando che l'esternalizzazione delle attività militari, in precedenza parte integrante delle attività delle forze armate, ha luogo, tra l'altro, per fornire servizi in modo più efficace sotto il profilo dei costi, ma anche per compensare la carenza di capacità in seno alle forze armate, il cui effettivo è sempre più ridotto, nel quadro di un crescente numero di missioni multilaterali all'estero e per compensare i tagli di bilancio che sono il risultato di una mancanza di volontà da parte dei responsabili politici di impegnare risorse adeguate; che ciò dovrebbe costituire un'eccezione; che è necessario ovviare alle carenze; che le imprese di sicurezza private sono anche in grado di fornire capacità di cui le forze armate nazionali sono del tutto sprovviste, spesso con breve preavviso e in modo complementare; che le imprese di sicurezza private sono state altresì impiegate per motivi di opportunità politica al fine di evitare limitazioni nell'uso delle truppe, in particolare per superare l'eventuale mancanza di sostegno pubblico nei confronti dell'impegno delle forze armate; che l'utilizzo di imprese di sicurezza private come strumento di politica estera deve essere sottoposto a un efficace controllo parlamentare; |
I. |
considerando che le imprese di sicurezza private sono state accusate di essere coinvolte in una serie di violazioni dei diritti umani ed eventi che hanno causato la perdita di vite umane; che tali episodi variano nel tempo e tra i paesi e che talvolta rappresentano gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, ivi compresi i crimini di guerra; che in alcuni di questi casi sono stati avviati procedimenti giudiziari; che tutto ciò, unitamente alla loro mancanza di trasparenza, ha avuto ripercussioni sugli sforzi profusi dalla comunità internazionale nei paesi in questione e ha portato alla luce notevoli carenze nelle strutture di responsabilità a causa, tra l'altro, della creazione di numerosi livelli di filiali e subappalti in vari paesi, soprattutto a livello locale, aspetto che ha portato, in alcuni casi, all'incapacità di garantire la sicurezza di base della popolazione civile nei paesi ospitanti; |
J. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero mirare a evitare in futuro tali situazioni e astenersi dall'esternalizzare operazioni militari che prevedono l'utilizzo della forza e delle armi, la partecipazione alle ostilità o altri impegni nei combattimenti o nelle zone di combattimento, al di là dell'autodifesa; che le operazioni e le attività esternalizzate alle imprese di sicurezza private nelle zone di conflitto dovrebbero essere limitate a un sostegno logistico e alla protezione degli impianti, senza l'effettiva presenza di imprese di sicurezza private nelle zone in cui sono in corso attività di combattimento; che l'impiego delle imprese di sicurezza private non può in alcun caso essere sostitutivo del personale delle forze armate nazionali; che, nell'applicazione delle politiche di difesa, la massima priorità deve essere garantire alle forze armate degli Stati membri risorse, strumenti, addestramento, conoscenze e mezzi sufficienti per espletare i loro compiti in modo completo; |
K. |
considerando che, affinché gli Stati beneficino dei vantaggi offerti dalle imprese di sicurezza private, e al fine di garantire che esse possano essere considerate responsabili, si dovrebbe istituire a livello internazionale un quadro giuridico con meccanismi normativi e di monitoraggio vincolanti per regolamentarne l'impiego e fornire un controllo sufficiente sulle loro attività; che le imprese di sicurezza private sono parte di un settore la cui natura è altamente transnazionale e che è strettamente correlato ad attori governativi e intergovernativi e che pertanto richiede un approccio globale in termini di regolamentazione; che l'attuale quadro normativo in tale settore è dato da un insieme di disposizioni incoerenti, con differenze enormi nei vari Stati membri; che le legislazioni nazionali e le norme di autoregolamentazione disomogenee adottate da alcune imprese di sicurezza private rappresentano un deterrente debole per la prevenzione di abusi, data la mancanza di sanzioni, e possono esercitare un impatto significativo sul modo di operare delle imprese di sicurezza private negli interventi multilaterali e nelle regioni in conflitto; |
L. |
considerando che mancano definizioni concordate delle imprese di sicurezza private, delle imprese militari private e dei loro servizi; che, come suggerito dalla definizione inclusa nel progetto di convenzione elaborato dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sui mercenari, un'impresa di sicurezza privata può essere definita come un'entità societaria che fornisce, a titolo oneroso, servizi militari e/o di sicurezza da parte di persone fisiche e/o giuridiche; che i servizi militari in tale contesto possono essere definiti come servizi specializzati legati ad azioni militari tra cui la pianificazione strategica, l'intelligence, le indagini, la ricognizione terrestre, navale o aerea, le operazioni di volo di qualsiasi tipo, con o senza equipaggio, la sorveglianza e l'intelligence satellitari, qualsiasi forma di trasferimento di conoscenze attraverso applicazioni militari, sostegno materiale e tecnico alle forze armate e altre attività associate; che i servizi di sicurezza possono essere definiti come sorveglianza o protezione armata di edifici, impianti, proprietà e persone, qualsiasi forma di trasferimento di conoscenze attraverso applicazioni di sicurezza e polizia, sviluppo e attuazione di misure di sicurezza delle informazioni e altre attività associate; |
M. |
considerando che il documento di Montreux è il primo importante documento che definisce in che modo il diritto internazionale si applichi alle imprese di sicurezza private; che l'ICoC definisce le norme del settore e si sta confermando in misura sempre maggiore quale strumento volto ad assicurare norme comuni di base in un settore globale; che l'Associazione del Codice di condotta internazionale per le imprese di sicurezza private (ICoCA) ha come obiettivo la promozione, la gestione e la supervisione dell'attuazione dell'ICoC, oltre che incentivare la fornitura di servizi di sicurezza in modo responsabile e nel rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto nazionale e internazionale; che l'adesione all'ICoCA avviene su base volontaria e a pagamento, e che le elevate tariffe di adesione non sono accessibili a tutte le imprese di sicurezza private; |
N. |
considerando che l'attività di regolamentazione delle imprese di sicurezza private è portata avanti nell'ambito di numerosi consessi internazionali, compresi il forum sul documento di Montreux, in cui l'UE è stata nominata nel gruppo degli amici della presidenza, il gruppo di lavoro intergovernativo aperto incaricato di esaminare la possibilità di elaborare un quadro normativo internazionale in materia di regolamentazione, controllo e supervisione delle attività delle imprese militari e di sicurezza private, e l'Associazione del codice di condotta internazionale; |
O. |
considerando che l'UE e 23 Stati membri hanno aderito al documento di Montreux e che l'UE è membro del gruppo di lavoro sull'associazione del codice di condotta internazionale; che l'UE contribuisce, nel contesto del Consiglio per i diritti umani, al possibile sviluppo di un quadro normativo internazionale; che l'UE svolge un ruolo fondamentale nella promozione del controllo nazionale e regionale della fornitura e dell'esportazione di vari servizi militari e di sicurezza; |
P. |
considerando che l'Unione europea non dispone di un proprio quadro normativo, nonostante le numerose imprese di sicurezza private di provenienza europea e/o che intervengono nell'ambito delle missioni e delle operazioni di PSDC o delle delegazioni dell'UE; che i quadri normativi vigenti sono quasi interamente fondati sul modello americano, applicato in occasione del conflitto in Iraq, e a vantaggio delle imprese militari impegnate nelle missioni di combattimento; che questi parametri non corrispondono né al modello, né alle missioni delle imprese di sicurezza private europee; |
Q. |
considerando che è di importanza essenziale accordare priorità alla definizione di norme chiare per l'interazione, la cooperazione e l'assistenza tra autorità di contrasto e imprese di sicurezza private; |
R. |
considerando che le imprese di sicurezza private svolgono un ruolo di maggiore importanza nella lotta contro la pirateria e nel miglioramento della sicurezza marittima, nelle missioni che coinvolgono unità cinofile, nella ciberdifesa, nella ricerca e sviluppo di strumenti di sicurezza, nelle missioni di sorveglianza mista e nella formazione in cooperazione con le autorità pubbliche, nonché sotto la loro supervisione; che l'utilizzo delle imprese di sicurezza private ha dato origine a sfide specifiche per il settore marittimo e ha provocato numerosi episodi che hanno portato alla perdita di vite umane e a conflitti diplomatici; |
L'impiego di imprese di sicurezza private nel sostegno alle forze militari all'estero
1. |
osserva che le imprese di sicurezza private svolgono un ruolo complementare importante nel sostenere le agenzie militari e civili statali, colmando le carenze di capacità dovute alla crescente richiesta di spiegamento di forze all'estero e fornendo altresì occasionalmente capacità di intervento, se le circostanze lo consentono; sottolinea che, in casi eccezionali, i servizi delle imprese di sicurezza private colmano le carenze di capacità esistenti che, tuttavia, gli Stati membri dovrebbero prima cercare di colmare con le forze armate o di polizia nazionali; sottolinea che le imprese di sicurezza private vengono utilizzate come strumento di attuazione della politica estera di tali paesi; |
2. |
sottolinea la necessità che le imprese di sicurezza private che operano nei paesi ospitanti, in particolare in quelli che si differenziano significativamente in termini di cultura e religione, siano attente alle tradizioni e alle abitudini locali, al fine di non mettere a repentaglio l'efficacia della loro missione e alienare la popolazione locale; |
3. |
osserva che, rispetto alle truppe nazionali, le imprese di sicurezza private, in particolare quelle stabilite nei paesi ospitanti, possono fornire preziose conoscenze locali e, spesso, consentire un notevole risparmio di costi, ma che occorre tuttavia assicurare che non sia compromessa la qualità; sottolinea, tuttavia, che l'utilizzo di servizi forniti da imprese di sicurezza private locali in paesi fragili e in regioni vulnerabili alle crisi può avere ripercussioni negative per gli obiettivi di politica estera dell'UE qualora tale utilizzo rafforzi taluni attori armati locali che potrebbero assumere un ruolo nel conflitto. osserva l'importanza di operare una netta separazione giuridica tra il funzionamento delle imprese di sicurezza private e degli attori privati che sono direttamente coinvolti in operazioni militari; |
4. |
sottolinea che non si dovrebbero esternalizzare alle imprese di sicurezza private attività che comportano l'uso della forza e/o la partecipazione diretta alle ostilità, ad eccezione dell'autodifesa, e che in nessun caso le imprese di sicurezza private dovrebbero essere autorizzate a partecipare a interrogatori o a condurli; sottolinea che, in materia di sicurezza e difesa dell'UE, dovrebbe essere prioritario il rafforzamento delle forze armate nazionali, delle quali le imprese di sicurezza private dovrebbero costituire solo un'integrazione senza alcuna autorità sulle decisioni strategiche; sottolinea che la partecipazione delle imprese di sicurezza private alle operazioni militari deve essere giustificata, con obiettivi da raggiungere chiaramente definiti, verificabili tramite indicatori concreti, una voce di bilancio esaustiva, nonché una data di inizio e di fine specifica, e deve essere disciplinata da un rigoroso codice etico; rileva che l'operato delle forze armate e di sicurezza all'estero rappresenta un valore fondamentale per il mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti, nonché per la ricostruzione sociale e la successiva pacificazione nazionale; |
5. |
sottolinea che il principio di efficacia in termini di costi legato all'impiego delle imprese di sicurezza private offre vantaggi soprattutto a breve termine, in particolare se non si tiene conto di una serie di variabili socioeconomiche e, pertanto, non dovrebbe divenire il criterio principale quando si affrontano le questioni di sicurezza; ricorda che i meccanismi di responsabilità e supervisione sono fondamentali al fine di garantire che la legittimità e i vantaggi potenziali delle imprese di sicurezza private vengano conseguiti appieno; |
6. |
sottolinea l'importanza del controllo parlamentare sull'utilizzo delle imprese di sicurezza private da parte degli Stati membri; |
Utilizzo delle imprese di sicurezza private da parte dell'UE
7. |
rileva che l'UE ricorre a imprese di sicurezza private all'estero per proteggere le proprie delegazioni e il proprio personale e per sostenere le missioni civili e militari di PSDC; osserva che il loro utilizzo contribuisce pertanto direttamente alla reputazione dell'UE e alla percezione che ne hanno le parti terze, e ciò rende tali imprese un aspetto importante della presenza locale dell'UE e influisce sul livello di fiducia in essa; chiede alla Commissione e al Consiglio di indicare in quali ambiti, quando e per quali motivi siano state impiegate imprese di sicurezza private a sostegno delle missioni dell'UE; ritiene che non sarebbe illogico che nelle gare di appalto riguardanti la sicurezza delle sue delegazioni l'Unione europea favorisse il ricorso a imprese di sicurezza private con sede in Europa, soggette alla normativa e alla tassazione dell'Unione europea; |
8. |
sottolinea tuttavia che, in particolare negli ambienti a rischio di conflitto, l'impiego di un'impresa di sicurezza privata per lo svolgimento di talune mansioni può avere effetti secondari negativi per l'UE, in particolare per la sua legittimità, mettendola accidentalmente in collegamento con attori armati nella zona di conflitto, con ripercussioni negative in caso di azioni armate, o rischiando di compromettere gli sforzi in termini di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR) o di riforma del settore della sicurezza (SSR) attraverso l'involontario rafforzamento degli attori locali; rileva in particolare i rischi posti dal subappalto incontrollato, ad esempio alle imprese di sicurezza private locali; |
9. |
richiama l'attenzione sui vari gravi problemi giuridici e politici associati alla prassi corrente della concessione in subappalto nel campo dei servizi militari e di sicurezza, con particolare riferimento ai servizi forniti da subappaltatori locali in paesi terzi; ritiene che gli Stati membri, il SEAE e la Commissione dovrebbero accordarsi per seguire l'esempio della NATO e stipulare contratti soltanto con imprese di sicurezza private stabilite negli Stati membri dell'UE; |
10. |
raccomanda pertanto che la Commissione proponga orientamenti comuni per l'aggiudicazione di appalti alle imprese di sicurezza private per l'assunzione, l'utilizzo e la gestione dei contraenti nel settore militare e della sicurezza, in cui siano indicati chiaramente i requisiti necessari affinché tali imprese possano ottenere un appalto dell'UE, allo scopo di sostituire l'attuale moltitudine di approcci; esorta la Commissione e il SEAE ad avvalersi degli stessi orientamenti per l'assunzione, l'utilizzo e la gestione dei contraenti nel settore militare e della sicurezza in tutte le azioni, missioni e operazioni esterne, per le delegazioni UE in tutti i paesi e regioni e per tutti i servizi di un elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea rivisto; osserva che tali orientamenti dovrebbero basarsi sulle migliori prassi internazionali per quanto riguarda la condotta e la gestione delle imprese di sicurezza private, in particolare il documento di Montreux e l'ICoC, e tenere conto della necessità di prestare particolare attenzione in sede di selezione delle imprese di sicurezza private in un complesso contesto post-crisi; esorta la Commissione e il SEAE a ricorrere esclusivamente ai prestatori di servizi con certificazione ICoC, così come viene già fatto dalle Nazioni Unite, per le quali l'ICoC è un requisito; richiama l'attenzione sull'approccio adottato dalle autorità degli Stati Uniti che comprende norme e requisiti dettagliati per ciascun contratto e invita l'UE a seguire tale esempio; sottolinea che i contratti con le imprese di sicurezza private dovrebbero includere, tra l'altro, clausole in materia di possesso di licenze e autorizzazioni, registri del personale e del patrimonio, formazione, acquisizione e uso legali delle armi e organizzazione interna; |
11. |
chiede che un supervisore dell'UE alla sicurezza di un'impresa di sicurezza dell'UE sia presente presso i siti finanziati dall'UE e presso le delegazioni dell'UE, con il compito di garantire la qualità dei servizi di sicurezza forniti, controllare e formare il personale di sicurezza assunto localmente, stabilire e mantenere buoni rapporti con le forze di sicurezza locali, fornire valutazioni dei rischi ed essere il primo punto di contatto in materia di sicurezza per la delegazione; |
12. |
raccomanda alla Commissione di elaborare un elenco aperto di contraenti che ottemperano alle norme dell'UE su questioni quali l'assenza di precedenti penali, una capacità economica e finanziaria, il possesso di licenze e autorizzazioni e l'esecuzione di controlli del personale; osserva che le norme in materia di imprese di sicurezza private variano notevolmente all'interno dell'Unione europea e ritiene che gli Stati membri dovrebbero ambire a raggiungere norme simili; ritiene che questo elenco dovrebbe essere aggiornato ad intervalli non superiori a 2 anni; |
13. |
sottolinea che, qualora l'UE si affidi a imprese di sicurezza private in paesi terzi con cui ha concluso un accordo sullo status delle forze (SOFA), tale accordo deve sempre includere le imprese di sicurezza private impiegate e indicare nello specifico che le imprese saranno ritenute responsabili secondo il diritto dell'UE; |
14. |
sottolinea che il concetto dell'UE di sostegno ai contraenti dovrebbe essere rafforzato e reso vincolante per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione; ritiene, in particolare, che dovrebbe specificare norme più rigorose da includere nei contratti, ad esempio sulla base delle norme USA, e che dovrebbe altresì richiedere che nelle regioni in conflitto non si impieghino imprese di sicurezza private locali o che a queste non si assegnino subappalti; sottolinea che le imprese di sicurezza private internazionali dovrebbero avere la possibilità di assumere personale locale, ma soltanto singolarmente e direttamente, al fine di garantire un controllo efficace e di evitare la creazione di settori locali di sicurezza nelle regioni di conflitto; |
Regolamentazione delle imprese di sicurezza private
15. |
raccomanda alla Commissione di elaborare un Libro verde con l'obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti interessati del settore della sicurezza pubblico e privato in un'ampia consultazione e discussione in merito ai processi, per individuare con maggiore efficacia le opportunità di collaborazione diretta e stabilire una serie di norme di ingaggio di base e buone prassi; raccomanda l'elaborazione di norme di qualità dell'UE specifiche per settore; raccomanda pertanto che la definizione di imprese di sicurezza private sia chiarita prima di introdurre una normativa efficace che ne disciplini le attività, dal momento che la mancanza di una simile definizione può creare lacune legislative; |
16. |
ritiene che, come primo passo, l'UE dovrebbe definire i pertinenti servizi militari e di sicurezza in maniera precisa; esorta il Consiglio, a tale proposito, ad aggiungere senza indugio i servizi militari e di sicurezza prestati dalle imprese di sicurezza private all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; |
17. |
esorta la Commissione a elaborare un modello normativo europeo efficace, il quale:
|
18. |
osserva che i nuovi quadri normativi globali, come il documento di Montreux, l'ICoC e altre iniziative normative nel quadro delle Nazioni Unite, costituiscono un chiaro passo avanti rispetto alla mancanza di regolamentazioni di rilievo prevalente solo un decennio fa; |
19. |
elogia inoltre gli sforzi profusi da numerosi Stati membri dell'UE, seguendo le buone prassi delineate nel documento di Montreux, volti a introdurre una regolamentazione nazionale efficace delle imprese di sicurezza private; |
20. |
osserva tuttavia che la valutazione delle prestazioni delle imprese di sicurezza private è ostacolata dalla mancanza di un'elaborazione coerente delle relazioni relative al loro impiego da parte delle istituzioni dell'UE e dei governi degli Stati membri; incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a fornire tali informazioni con maggiore coerenza e in maniera trasparente per consentire un'adeguata valutazione dell'impiego delle imprese di sicurezza private da parte delle rispettive autorità di bilancio e di revisori indipendenti; raccomanda che i parlamenti e le ONG vengano attivamente coinvolti nei necessari processi di valutazione, fondamentali per la regolamentazione e la supervisione di questo settore; |
21. |
raccomanda alla Commissione e al Consiglio di istituire un quadro giuridico che richieda alla legislazione nazionale di controllare l'esportazione di servizi militari e di sicurezza e di riferire nella relazione annuale UE sull'esportazione degli armamenti in merito alle licenze di esportazione di servizi militari e di sicurezza concesse dagli Stati membri, al fine di migliorare la trasparenza e la responsabilità pubbliche; |
22. |
sottolinea che la natura transnazionale delle imprese di sicurezza private e, in particolare, le loro attività in regioni del mondo colpite da crisi talvolta comportano vuoti giurisdizionali, in particolare dove la struttura giuridica locale è debole, a causa dei quali potrebbe essere difficile chiamare le imprese o i loro dipendenti a rispondere delle loro azioni; osserva che la regolamentazione nazionale delle imprese di sicurezza private spesso non ha applicazione extraterritoriale; sottolinea che le imprese di sicurezza private devono essere sempre soggette al diritto e ad efficaci controlli da parte sia dello Stato ospitante che di quello contraente, rileva che vi è frequentemente un vuoto giuridico nell'ambito delle controversie o degli incidenti che possono verificarsi nelle aree ad alto rischio coinvolgendo le imprese di sicurezza private e gli agenti dell'UE; raccomanda pertanto la definizione di norme uniformi e chiare destinate alle istituzioni europee che impiegano le imprese di sicurezza private per la protezione del personale dell'Unione europea, che attribuiscano responsabilità chiare al fine di impedire lacune nella protezione e l'impunità e tengano conto del quadro giuridico dello Stato ospitante; esorta altresì il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a stipulare contratti soltanto con imprese di sicurezza private stabilite nell'UE unitamente all'obbligo di fornire i servizi direttamente senza ricorrere a subappaltatori locali in paesi terzi spesso fragili; |
23. |
esorta pertanto l'UE e i sui Stati membri a servirsi del loro status in seno al forum sul documento di Montreux per insistere sulla necessità di revisioni periodiche dello stato di attuazione delle raccomandazioni in merito alle buone prassi contenute nel documento di Montreux da parte dei suoi partecipanti; esorta gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto ad aderire quanto prima al documento di Montreux; incoraggia gli Stati membri a impegnarsi a condividere le migliori prassi; |
24. |
chiede all'UE e ai suoi Stati membri di esercitare pressioni a favore di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che vada oltre il documento di Montreux, disciplinando le attività delle imprese di sicurezza private e creando condizioni di parità per garantire che gli Stati ospitanti dispongano dell'autorità per disciplinare le imprese di sicurezza private e che gli Stati contraenti siano in grado di utilizzare il loro potere per proteggere i diritti umani e impedire la corruzione; sottolinea che tale quadro deve includere sanzioni dissuasive per le violazioni, l'assunzione di responsabilità da parte di chi le commette e l'accesso efficace al ricorso per le vittime, oltre a un sistema di licenze e monitoraggio che richieda a tutte le imprese di sicurezza private di sottoporsi ad audit indipendenti e al loro personale di partecipare alla formazione obbligatoria in materia di diritti umani; |
25. |
esorta il vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri, il SEAE e la Commissione a sostenere con decisione l'istituzione di una convenzione internazionale che miri a stabilire un regime giuridico internazionale per disciplinare i servizi interessati forniti dalle imprese di sicurezza private; |
26. |
loda gli sforzi dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nel fornire orientamenti per l'utilizzo di squadre di sicurezza armate private; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a continuare a collaborare con l'OMI per giungere a un'applicazione globale di tali orientamenti; |
27. |
sottolinea che le decisioni in materia di appalti pubblici costituiscono uno dei modi più efficaci di influenzare le imprese di sicurezza private; evidenzia pertanto l'importanza di subordinare l'aggiudicazione degli appalti alle imprese di sicurezza private all'adozione di migliori prassi, come la trasparenza, e alla loro adesione all'ICoC, che alcuni Stati membri hanno già attuato; osserva tuttavia che è necessario rafforzare il meccanismo di controllo della conformità dell'ICoC e assicurarne la piena indipendenza per renderlo un credibile incentivo alla conformità; osserva che i soli Stati membri ad aver sottoscritto l'ICoC sono la Svezia e il Regno Unito e ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per garantire che altri Stati membri sottoscrivano tale codice di condotta quale primo passo; |
28. |
osserva che le imprese di sicurezza private dovrebbero disporre di un'assicurazione di responsabilità civile, che renderebbe il mercato del settore della sicurezza più stabile e affidabile, con l'ingresso di imprese di sicurezza private piccole e medie; |
29. |
sottolinea che l'aggiudicazione degli appalti alle imprese di sicurezza private dovrebbe tener conto dell'esperienza di tali imprese e della durata del loro operato in ambienti ostili ed essere sottoposta a valutazione sulla base di tali elementi anziché consistere nell'avvicendamento di appalti analoghi; |
30. |
richiama l'attenzione sul fatto che le imprese di sicurezza private, oltre che offrire servizi di sicurezza, conducono anche attività di intelligence che, date le potenziali implicazioni, richiedono una regolamentazione e un controllo efficienti; |
31. |
rileva la notevole influenza che l'UE e gli Stati membri hanno sull'industria della sicurezza globale, dovuta al fatto che molti attori importanti hanno la loro sede nell'UE; pone pertanto un'enfasi particolare sull'imminente revisione dell'elenco comune delle attrezzature militari in quanto opportunità per includere alcuni servizi forniti dalle imprese di sicurezza private, che le renderebbe soggette alle normative relative alle esportazioni e applicherebbe norme di base alle loro attività all'estero; |
o
o o
32. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri. |
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(2) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/88 |
P8_TA(2017)0290
Condizioni di lavoro e occupazione precaria
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria (2016/2221(INI))
(2018/C 334/09)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 151 e 153, |
— |
visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, |
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà), |
— |
vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1), |
— |
vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2), |
— |
vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (3) (direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale), |
— |
vista la revisione mirata della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (4) (direttiva sul distacco dei lavoratori) e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (5) (direttiva di applicazione), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (6), |
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vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie (7), |
— |
vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi (8), |
— |
vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nella crescita annuale (9), |
— |
vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea (10), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (11), |
— |
vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (12), |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L'evoluzione della natura dei rapporti di lavoro e il suo impatto sul mantenimento di una retribuzione dignitosa» (13), |
— |
vista la piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, |
— |
visto lo del 2016 predisposto su richiesta della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento e intitolato «Occupazione precaria in Europa: modelli, tendenze e strategie politiche» (14), |
— |
vista la Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati lanciata il 14 dicembre 2011, |
— |
vista la rassegna trimestrale della Commissione, dell'autunno 2016, sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa, |
— |
visto l'Impegno strategico della Commissione a favore della parità di genere 2016-2020, |
— |
vista la relazione di Eurofound del 2010 sulle forme di lavoro flessibili: accordi contrattuali «molto atipici», |
— |
vista la relazione di Eurofound del 2014 sull'impatto della crisi sulle condizioni industriali e occupazionali in Europa (15), |
— |
vista la relazione di Eurofound del 2015 sulle nuove forme di occupazione (16), |
— |
vista la relazione di Eurofound del 2016: Esplorare la contrattazione fraudolenta nell'Unione europea (17), |
— |
vista l'indagine di Eurofound sulle condizioni di lavoro in Europa e la sua sesta indagine sulle condizioni di lavoro in Europa — relazione generale (18), |
— |
visto il dizionario europeo delle relazioni industriali di Eurofound (19), |
— |
viste le norme fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nonché le sue convenzioni e raccomandazioni in materia di condizioni di lavoro, |
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viste la raccomandazione R198 dell'OIL del 2006 concernente il rapporto di lavoro (raccomandazione sul rapporto di lavoro) (20) e le sue disposizioni relative alla determinazione di un rapporto di lavoro, |
— |
vista la relazione dell'OIL del 2011 sulle strategie e le norme per contrastare l'occupazione precaria (21), |
— |
vista la relazione dell'OIL del 2016 sull'occupazione non standard nel mondo (22), |
— |
vista la relazione dell'OIL del 2016 sulla realizzazione di un pilastro sociale per la convergenza europea (23), |
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vista la raccomandazione generale n. 28 del 2010 delle Nazioni Unite concernente gli obblighi fondamentali degli Stati firmatari a titolo dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, |
— |
vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), |
— |
vista la strategia sulla parità di genere 2014-2017 del Consiglio d'Europa, |
— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0224/2017), |
A. |
considerando che stanno emergendo forme di occupazione non standard e atipiche; che il numero di lavoratori con contratti a tempo determinato e a tempo parziale è aumentato nell'UE negli ultimi 15 anni; che sono necessarie politiche efficaci che contemplino le varie forme di lavoro e tutelino adeguatamente i lavoratori; |
B. |
considerando che la quota dell'occupazione standard negli ultimi 10 anni è diminuita passando dal 62 % al 59 % (24); che se sarà mantenuta tale tendenza potrebbe avvenire che i contratti standard si applicheranno solo a una minoranza di lavoratori; |
C. |
considerando che contratti a tempo pieno e a tempo indeterminato continuano a costituire la maggior parte dei contratti di lavoro nell'UE e in alcuni settori accanto all'occupazione standard si riscontrano anche forme di occupazione atipiche; che il lavoro atipico può anche avere un effetti negativi sull'equilibrio tra lavoro e vita privata a causa di orari di lavoro atipici, come pure di stipendi e contributi pensionistici discontinui; |
D. |
considerando che l'emergere di nuove forme di occupazione, in particolare sull'onda della digitalizzazione e delle nuove tecnologie, rende meno netto il confine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo (25), il che può causare un peggioramento della qualità dell'occupazione; |
E. |
considerando che alcune nuove forme di occupazione sono diverse dalle forme tradizionali di lavoro standard sotto vari aspetti; che alcune stanno trasformando il rapporto tra datore di lavoro e dipendente, altre stanno cambiando le modalità di lavoro e l'organizzazione del lavoro, e altre ancora entrambi; che ciò può causare un aumento del lavoro autonomo fittizio, un peggioramento delle condizioni di lavoro e una riduzione della protezione sociale, ma può anche portare vantaggi; che l'attuazione della legislazione in vigore è quindi di importanza fondamentale; |
F. |
considerando che gli aumenti dei tassi di occupazione nell'Unione, dopo la crisi economica, vanno accolti con favore, ma possono essere in parte attribuiti a un aumento del numero di contratti atipici, che crea in determinati casi un maggiore rischio di precarietà piuttosto che un'occupazione standard; che dovrebbe essere dato maggior valore alla qualità nella creazione di posti di lavoro; |
G. |
considerando che l'occupazione a tempo parziale non è mai diminuita dopo la crisi, mentre il lavoro a tempo pieno a livello di Unione è ancora al di sotto del livello pre-crisi del 2008; che, nonostante gli aumenti degli ultimi anni, il tasso di occupazione è ancora al di sotto dell'obiettivo della strategia Europa 2020 del 75 % e rivela grandi disparità tra gli Stati membri; |
H. |
considerando che è importante distinguere tra le nuove forme di lavoro che stanno emergendo e l'esistenza di occupazione precaria; |
I. |
considerando che la competenza in materia di politica sociale è condivisa tra Unione europea e Stati membri; che l'UE può solo integrare e sostenere gli Stati membri in tale ambito; |
J. |
considerando che l'UE può adottare solamente requisiti minimi in materia di condizioni di lavoro senza una previa armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; |
K. |
considerando che è già stata predisposta una piattaforma europea per contrastare il lavoro non dichiarato, che permetta una più stretta collaborazione transfrontaliera nonché misure comuni tra le autorità competenti degli Stati membri e altri attori, al fine di lottare in modo efficace ed efficiente contro il lavoro non dichiarato; |
L. |
considerando che il lavoro precario porta alla segmentazione del mercato e all'aggravamento delle disuguaglianze salariali; |
M. |
considerando che ad oggi non esiste una definizione comune di lavoro precario; che tale definizione dovrebbe essere elaborata in stretta consultazione con le parti sociali; che il tipo di contratto non indica, di per sé, il rischio di lavoro precario ma, al contrario, detto rischio dipende da un'ampia gamma di fattori; |
N. |
considerando che per occupazione standard si intende un'occupazione regolare a tempo pieno o a tempo parziale volontario sulla base di contratti a tempo indeterminato; che ogni Stato membro ha le proprie leggi e pratiche che stabiliscono le condizioni di lavoro applicabili ai diversi contratti di occupazione e di tirocinio; che non esiste una definizione universalmente accettata di occupazione standard; |
O. |
considerando che i problemi più recenti di rappresentazione, che sono dovuti alla debolezza delle organizzazioni delle parti sociali in taluni settori oppure alle riforme attuate in vari paesi europei, le quali limitano i ruoli delle parti sociali, interferiscono con qualsiasi rapporto di lavoro; |
P. |
considerando che taluni settori come l'agricoltura, l'edilizia e l'arte sono sproporzionatamente interessati dal lavoro precario; che negli ultimi anni il lavoro precario si è diffuso anche ad altri settori, come l'aviazione e il settore alberghiero (26); |
Q. |
considerando che, secondo studi recenti, i lavoratori semi-qualificati delle professioni manuali e i lavoratori poco qualificati hanno meno guadagni, prospettive e qualità intrinseca del posto di lavoro; che tali lavoratori segnalano più frequentemente l'esposizione ai rischi ambientali e di postura e sperimentano livelli inferiori di benessere fisico e mentale (27); |
R. |
considerando che le donne rappresentano il 46 % della popolazione attiva nel mercato del lavoro dell'UE e sono particolarmente vulnerabili alla precarietà, a causa delle discriminazioni subite, anche in termini di retribuzione, e che le donne guadagnano circa il 16 % in meno rispetto agli uomini nell'UE; che le donne lavorano più spesso con contratti a tempo parziale, a tempo limitato o a retribuzione minima e che pertanto sono più a rischio di precarietà; che tali condizioni di lavoro generano perdite a vita in termini di reddito e di protezione, che si tratti di retribuzione, pensione o di prestazioni di sicurezza sociale; che gli uomini hanno maggiori probabilità di lavorare a tempo pieno e a tempo indeterminato rispetto alle donne; che le donne sono particolarmente colpite dal lavoro a tempo parziale involontario, dal lavoro autonomo fittizio e dal lavoro non dichiarato (28); |
S. |
considerando che il tasso di occupazione nell'UE è maggiore per gli uomini rispetto alle donne; che i principali motivi di uscita delle donne dal mercato del lavoro sono l'assistenza a minori o anziani, malattie o inabilità proprie o altre responsabilità personali e familiari; che le donne sono spesso vittime di discriminazioni e ostacoli causati dal fatto che sono madri o potrebbero esserlo; che le donne sole con figli a carico si trovano di fronte a un rischio particolarmente elevato di precarietà; |
T. |
considerando che la parità tra uomini e donne è un diritto fondamentale che presuppone la garanzia di pari opportunità e pari trattamento in tutti i settori della vita e che le politiche volte a garantire tale parità contribuiscono alla promozione di una crescita intelligente e duratura; |
U. |
considerando che in molti casi i lavoratori precari o senza lavoro non hanno diritto al congedo parentale; |
V. |
considerando che i giovani lavoratori corrono un rischio maggiore di trovarsi in una posizione di lavoro precario; che le probabilità di ritrovarsi in una posizione di molteplice svantaggio sono due volte più elevate per i lavoratori di età inferiore ai 25 anni rispetto ai lavoratori di età pari o superiore a 50 anni (29); |
I. Per un lavoro dignitoso — affrontare le condizioni di lavoro e il lavoro precario
1. |
invita gli Stati membri a tenere conto dei seguenti indicatori dell'OIL nel determinare la sussistenza di un rapporto di lavoro:
|
2. |
prende atto della definizione di Eurofound di occupazione atipica, ovvero i rapporti di lavoro non conformi al modello di lavoro standard o tipico, a tempo pieno, regolare, a tempo indeterminato e con un unico datore di lavoro per un lungo arco di tempo (30); evidenzia che i termini «atipico» e «precario» non possono essere utilizzati come sinonimi; |
3. |
ritiene che per lavoro precario si intenda un'occupazione nella quale non vengono rispettate le norme e le disposizioni dell'UE, internazionali e nazionali e/o che non offra mezzi sufficienti per una vita dignitosa o una protezione sociale adeguata; |
4. |
constata che alcune forme atipiche di occupazione possono comportare maggiori rischi di precarietà e insicurezza, ad esempio nel caso del lavoro a tempo parziale involontario, del lavoro a tempo determinato, dei contratti a zero ore nonché di tirocini e apprendistati non retribuiti; |
5. |
ritiene fermamente che la flessibilità del mercato del lavoro non sia data dall'erosione dei diritti dei lavoratori in cambio di produttività e competitività, ma dall'equilibrio riuscito tra tutela dei lavoratori e possibilità per lavoratori e datori di lavoro di concordare modalità di lavoro che siano adeguate alle rispettive esigenze; |
6. |
rileva che il rischio di precarietà dipende dal tipo di contratto, ma anche dai seguenti fattori:
|
7. |
ricorda la definizione dell'OIL di lavoro dignitoso secondo cui: «Il lavoro dignitoso è un lavoro produttivo che genera un reddito equo, in un luogo di lavoro sicuro e che contempla tutele sociali, prospettive migliori per lo sviluppo personale e l'integrazione sociale, la libertà per le persone di esprimere le proprie preoccupazioni e di organizzare e partecipare alle decisioni che incidono sulla loro vita nonché una parità di opportunità e di trattamento per tutte le donne e gli uomini» (32); esorta l'OIL ad aggiungere una retribuzione dignitosa a tale definizione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere tale definizione nella revisione o nell'elaborazione della legislazione sul lavoro; |
8. |
rammenta i fattori di successo per le buone pratiche contro il lavoro precario, ovvero: un forte fondamento giuridico, il coinvolgimento delle parti sociali e dei comitati sul posto di lavoro, la cooperazione con le parti interessate, l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza, l'orientamento settoriale, oneri amministrativi minimi per i datori di lavoro, un'applicazione delle norme garantita dagli ispettorati del lavoro e campagne di sensibilizzazione; |
9. |
rileva che l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso è destinata specificamente a garantire la creazione di posti di lavoro, i diritti sul lavoro, la tutela sociale e il dialogo sociale, così come la parità di genere; sottolinea che il lavoro dignitoso dovrebbero in particolare garantire:
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10. |
osserva che numerosi fattori, come la digitalizzazione e l'automazione, contribuiscono alla trasformazione della natura del lavoro, includendo l'emergere di nuove forme di occupazione; constata, a tale proposito, che le nuove forme di lavoro potrebbero necessitare di norme nuove, efficienti e proporzionate per garantire che siano disciplinate tutte le forme di occupazione; |
11. |
ribadisce, nel contesto dei posti di lavoro digitali, che ai lavoratori e agli altri intermediari attivi nell'ambito della piattaforma digitale dovrebbero essere garantite un'adeguata copertura e protezione sociale e sanitaria; |
12. |
sottolinea che la digitalizzazione non deve essere percepita esclusivamente come un elemento distruttore di occupazione, ma insiste al contrario sulle opportunità di evoluzione e di aumento delle competenze individuali che essa rappresenta; |
13. |
sottolinea che, secondo le stime, nel 2020 il settore delle TIC registrerà 756 000 posti vacanti, il che dimostra la necessità di migliorare le competenze digitali della forza lavoro europea; |
14. |
sottolinea che la crisi economica ha dato adito a movimenti migratori all'interno dell'UE che hanno messo in luce le barriere esistenti alla libera circolazione delle persone tra gli Stati membri e le discriminazioni basate sulla nazionalità, esponendo i cittadini dell'UE a una condizione di precarietà lavorativa; |
15. |
sottolinea che le condizioni precarie di lavoro, tra cui il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio, hanno un effetto a lungo termine sulla salute mentale e il benessere fisico e possono esporre i lavoratori a un maggiore rischio di povertà, esclusione sociale e deterioramento dei loro diritti fondamentali; |
16. |
sottolinea che i lavoratori con contratti di lavoro di brevissima durata sono quelli maggiormente esposti alle condizioni avverse per quanto concerne gli aspetti fisici del loro lavoro; che la combinazione tra l'insicurezza del lavoro e il mancato controllo sull'orario di lavoro deriva spesso dai rischi professionali connessi allo stress; |
17. |
sottolinea che in alcuni settori dell'economia si assiste a un uso eccessivo, fino all'abuso, di rapporti di lavoro flessibili o atipici; |
18. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche in grado di rafforzare la posizione dei lavoratori, dei tirocinanti e degli apprendisti attraverso il potenziamento del dialogo sociale e la promozione della contrattazione collettiva, garantendo che tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status, possano usufruire del loro diritto di associazione e siano in grado di esercitarlo e di accedere alla contrattazione collettiva liberamente e senza timore di sanzioni dirette o indirette da parte del datore di lavoro; |
19. |
sottolinea l'importanza delle parti sociali nella tutela dei diritti dei lavoratori, stabilendo condizioni di lavoro dignitose, fissando retribuzioni e redditi conformemente alle leggi e alle prassi degli Stati membri, e offrendo servizi di consulenza e orientamento ai datori di lavoro e ai lavoratori; |
20. |
chiede agli Stati membri, in stretta collaborazione con le parti sociali, di sostenere i percorsi professionali al fine di facilitare la transizione tra le diverse situazioni che un individuo può riscontrare nel corso della sua esistenza attraverso, in particolare, la formazione professionale continua, indennità di disoccupazione adeguate, la trasferibilità dei diritti sociali e politiche attive ed efficaci del mercato del lavoro; |
21. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e garantire una protezione efficace e la parità di retribuzione uomo-donna tra i lavoratori che forniscono prestazioni lavorative nell'ambito di un rapporto di lavoro, attraverso una risposta politica globale che miri a includere il lavoro precario garantendo i percorsi professionali e una corretta copertura della sicurezza sociale; |
22. |
sottolinea l'importanza degli ispettorati del lavoro negli Stati membri, e sottolinea che essi dovrebbero concentrarsi sull'obiettivo di monitorare, assicurando l'osservanza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, contrastando il lavoro non dichiarato, senza che siano oggetto di abusi diventando meccanismi di controllo della migrazione; rileva il rischio di discriminazione dei lavoratori più vulnerabili e condanna fermamente la pratica delle imprese che assumono migranti senza garantire loro pieni diritti e benefici e informarli in materia; invita, pertanto, gli Stati membri a fornire agli ispettorati del lavoro le risorse adeguate per garantire un monitoraggio efficace; |
II. Proposte
23. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il lavoro precario, tra cui il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio, al fine di garantire che qualsivoglia tipo di contratto di lavoro offra condizioni di lavoro dignitose con una corretta copertura in materia di sicurezza sociale, in linea con l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, l'articolo 9 del TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Carta sociale europea; |
24. |
invita la Commissione e gli Stati membri a lottare contro tutte le pratiche che potrebbero condurre a un aumento del lavoro precario, contribuendo in tal modo all'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre la povertà; |
25. |
invita gli Stati membri a incrementare la qualità del lavoro nei lavori non standard, assicurando almeno una serie di standard minimi in materia di protezione sociale, livelli minimi di retribuzione e l'accesso alle attività di formazione e sviluppo; sottolinea che ciò dovrebbe essere attuato mantenendo le opportunità di ingresso; |
26. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i sistemi di sicurezza sociale siano idonei rispetto alle nuove forme di occupazione; |
27. |
invita la Commissione a valutare le nuove forme di occupazione favorite dalla digitalizzazione; invita a valutare, in particolare, lo status giuridico degli intermediari del mercato del lavoro e delle piattaforme online nonché la loro responsabilità; invita la Commissione a rivedere la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (33) («direttiva sulle dichiarazioni scritte») onde tenere conto delle nuove forme di occupazione; |
28. |
sottolinea il potenziale rappresentato, soprattutto in termini di nuovi posti di lavoro, dall'economia collaborativa; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le potenziali nuove norme in materia di lavoro create dall'economia collaborativa; sottolinea con forza la necessità di incrementare la protezione dei lavoratori in questo settore, rafforzando la trasparenza sul loro status, le informazioni loro fornite e la non discriminazione; |
29. |
invita la Commissione a procedere con il riesame mirato della direttiva sul distacco dei lavoratori e a riesaminare la direttiva sul lavoro interinale per garantire i diritti sociali fondamentali a tutti i lavoratori, tra cui la parità di retribuzione per uno stesso lavoro nello stesso luogo; |
30. |
sottolinea la necessità di investimenti pubblici e privati, promuovendo in particolare i settori dell'economia che promettono il massimo effetto moltiplicatore possibile, in modo da favorire la convergenza sociale verso l'alto, la coesione nell'Unione e la creazione di posti di lavoro dignitosi; sottolinea, in tale contesto, la necessità di sostenere le PMI e le start-up; |
31. |
sottolinea la necessità di affrontare il lavoro non dichiarato, in quanto riduce il gettito fiscale e previdenziale, genera condizioni di lavoro precarie e inadeguate nonché concorrenza sleale tra i lavoratori; accoglie con favore l'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato; |
32. |
rileva che, dato il numero di lavoratori, in particolare giovani, che lasciano i loro paesi di origine per altri Stati membri in cerca di opportunità di lavoro, vi sia l'urgente necessità di elaborare provvedimenti adeguati intesi a garantire che tutti i lavoratori siano tutelati per quanto riguarda i loro diritti sociali e in materia di lavoro; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente la mobilità del lavoro a livello di UE sostenendo nel contempo il principio della parità di trattamento, salvaguardando le retribuzioni e le norme sociali e garantendo la piena portabilità dei diritti sociali; chiede a ogni Stato membro di stabilire politiche sociali e di impiego per quanto concerne la parità di diritti e di retribuzione nello stesso luogo di lavoro; |
33. |
constata con preoccupazione l'indebolimento per quanto concerne la contrattazione collettiva e la copertura dei contratti collettivi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche strategiche di copertura universale dei lavoratori nel quadro di accordi collettivi, salvaguardando e potenziando nel contempo il ruolo dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro; |
34. |
riconosce il ruolo importante svolto dalle parti sociali per quanto riguarda le direttive dell'Unione in materia di lavoro a tempo parziale, contratti a tempo determinato e lavoro interinale e incoraggia la Commissione a regolamentare, in collaborazione con le parti sociali, le nuove forme di occupazione ove appropriato; invita Eurofound a studiare in che modo le parti sociali elaborano strategie per garantire la qualità del lavoro e affrontare il lavoro precario; |
35. |
invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, a garantire che i lavoratori autonomi considerati giuridicamente una società unipersonale abbiano il diritto alla contrattazione collettiva e di associarsi liberamente; |
36. |
ricorda che, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (34) (la direttiva sull'orario di lavoro), ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima delle ore di lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a un periodo di ferie annuali retribuito; sottolinea la necessità di garantire che detti diritti siano applicati a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori a chiamata, i lavoratori occupati a tempo parziale marginale e gli addetti al lavoro organizzato via piattaforme online; rammenta che la direttiva sull'orario di lavoro è una misura che riguarda la salute e la sicurezza; chiede l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia la quale conferma che il servizio di guardia nel luogo di lavoro deve essere considerato orario di lavoro e va seguito da un periodo di riposo compensativo; |
37. |
ricorda che il lavoro a tempo parziale marginale è contraddistinto da minori livelli di sicurezza del lavoro, minori opportunità di carriera, minori investimenti in formazione da parte dei datori di lavoro e da una quota maggiore di bassa retribuzione; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere misure volte a sostenere ore aggiuntive per chi intende lavorare maggiormente; |
38. |
ricorda che, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutti hanno il diritto di accedere alla formazione professionale e all'apprendimento permanente; invita gli Stati membri a garantire che la formazione professionale e la formazione continua siano messe a disposizione anche dei lavoratori con rapporti di lavoro atipici; rammenta che le misure relative al miglioramento delle competenze sono importanti in un'economia digitale in rapida evoluzione; ricorda che la carenza e l'asimmetria delle competenze contribuiscono ad alti livelli di disoccupazione; accoglie con favore le recenti iniziative volte ad affrontare la carenza di competenze; |
39. |
chiede una garanzia per le competenze quale nuovo diritto di ogni individuo, in ogni fase della vita, ad acquisire le competenze fondamentali per il XXI secolo, compresi l'alfabetizzazione, il calcolo numerico, l'alfabetizzazione digitale e mediatica, il pensiero critico, le competenze sociali, le competenze pertinenti necessarie per l'economia verde e l'economia circolare, tenendo conto delle industrie emergenti e dei settori chiave della crescita e garantendo il pieno coinvolgimento delle persone in situazioni svantaggiate, incluse le persone con disabilità, i richiedenti asilo, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi sottorappresentati; sottolinea che i sistemi di istruzione dovrebbero essere inclusivi, fornire istruzione di buona qualità a tutta la popolazione, consentire alle persone di essere cittadini europei attivi e prepararli ad essere in grado di imparare e di adattarsi durante tutto l'arco della vita e rispondere alle esigenze della società e del mercato del lavoro; |
40. |
sottolinea che le politiche degli Stati membri dovrebbero essere formulate e attuate conformemente al diritto e alle prassi nazionali, in consultazione e in stretta cooperazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; |
41. |
ricorda che il lavoro precario non solo danneggia l'individuo, ma comporta anche costi significativi per la società in termini di perdite fiscali e spesa pubblica più elevata nel lungo periodo, e in termini di sostegno per chi subisce gli effetti a lungo termine del mancato reddito e delle condizioni di lavoro difficili; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato e lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri al fine di contrastare il lavoro precario; |
42. |
ricorda che i lavoratori che ricadono nell'economia informale si trovano ad affrontare un elevato livello di precarietà; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche adeguate a tale gruppo, a tutela di tali lavoratori affrontandone i problemi a prescindere dal loro status di residenza; |
43. |
invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e tutte le forme di occupazione illegale e le pratiche che minano i diritti dei lavoratori e dei sistemi di sicurezza sociale; ribadisce il proprio punto di vista secondo cui dovrebbe essere considerata la possibilità di prevenire i contratti a zero ore in tutte le future politiche occupazionali; |
44. |
evidenzia che il lavoro precario riguarda principalmente i lavoratori più vulnerabili a rischio di discriminazione, povertà ed esclusione; rammenta, in particolare, che la disabilità, l'appartenenza a una diversa etnia, la diversa origine, religione o credo, o essere donna, aumentano il rischio di essere esposti a condizioni di impiego precarie; condanna tutte le forme di precarietà a prescindere dalla situazione contrattuale; |
45. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'effettiva protezione dei lavoratori vulnerabili; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci per combattere le discriminazioni di cui sono vittime le donne nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alla conciliazione tra la vita professionale e la vita privata e all'eliminazione del divario retributivo di genere; invita la Commissione a valutare se la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è adeguata alle nuove forme di occupazione; |
46. |
invita la Commissione e gli Stati membri a valutare tutte le normative disciplinanti gli aspetti del lavoro precario in base all'impatto di genere; ritiene necessario indirizzare misure legislative e non legislative alle esigenze delle donne in condizioni di lavoro precario, poiché altrimenti un gruppo già sovrarappresentato continuerà a essere eccessivamente colpito; |
47. |
ritiene che la maggiore richiesta di flessibilità nel mercato del lavoro non debba, in nessuna circostanza, continuare a comportare una sovrarappresentanza delle donne nei posti di lavoro atipici e con condizioni di lavoro incerte; |
48. |
invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare e ad affrontare il fenomeno del mobbing sul luogo di lavoro, incluse le molestie nei confronti delle lavoratrici dipendenti in gravidanza e qualunque condizione di svantaggio subita al rientro dal congedo di maternità; sollecita gli Stati membri a rispettare e a far rispettare la legislazione sui diritti di maternità affinché le donne non siano svantaggiate in termini pensionistici per il fatto di essere diventate madri durante la vita lavorativa; sottolinea che il congedo di maternità deve essere accompagnato da misure efficaci per tutelare i diritti delle donne in gravidanza, delle neomamme, delle madri che allattano e delle madri nubili, rispondendo alle raccomandazioni dell'OIL e dell'Organizzazione mondiale della sanità; |
49. |
ribadisce la sua richiesta affinché le persone in tutte le forme di impiego e i lavoratori autonomi siano in grado di maturare i diritti che offrono la sicurezza del reddito in situazioni quali la disoccupazione, la malattia, la vecchiaia, le interruzioni della carriera per la cura dei figli o altre forme di assistenza, o per motivi di formazione; |
50. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro dignitose per tutte le opportunità di lavoro come prima esperienza per i giovani, quali tirocini, apprendistati o opportunità nell'ambito della Garanzia per i giovani; incoraggia gli Stati membri ad adottare e attuare quadri di qualità per stage, tirocini e apprendistati che garantiscano i diritti dei lavoratori e il carattere formativo dell'opportunità di esperienza lavorativa per i giovani; |
51. |
invita in modo particolare la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per contrastare la precarietà dell'occupazione giovanile; sottolinea l'importanza dell'attuazione della garanzia per i giovani da parte della Commissione europea a tale proposito; |
52. |
raccomanda agli Stati membri di garantire ai giovani di ogni fascia di età l'accesso all'istruzione pubblica, gratuita e di alta qualità, soprattutto ai livelli superiori di istruzione e formazione, poiché è stato dimostrato che l'innalzamento del livello di istruzione contribuisce a ridurre le disuguaglianze sul lavoro fra uomini e donne; |
53. |
sottolinea che l'uso da parte della Commissione e degli Stati membri della definizione dell'OIL di «lavoratore», piuttosto che quella più strettamente definita di «dipendente», potrebbe contribuire ad applicare e a comprendere meglio i principi fondamentali e i diritti in materia di lavoro; |
54. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità e il cooperativismo tra i lavoratori del settore delle imprese multiservizi, nonché del comparto emergente dell'economia collaborativa e delle piattaforme digitali, nell'ottica di ridurre i rischi associati ai nuovi modelli commerciali in relazione ai diritti e alle condizioni di lavoro dei lavoratori; |
55. |
evidenzia che nel settore dell'agricoltura i contratti a breve termine sono legati al carattere stagionale del lavoro agricolo; chiede il rispetto di tale vincolo naturale forte, mantenendo la possibilità per gli agricoltori di assumere secondo il ritmo delle stagioni e risparmiando loro vincoli amministrativi complementari legati all'assunzione e alla gestione della manodopera; |
56. |
invita la Commissione a promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori stagionali e a condurre attività di sensibilizzazione in merito, e invita gli Stati membri a regolamentare la posizione sociale e giuridica dei lavoratori stagionali, a salvaguardare le condizioni di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e a garantire loro una protezione sociale, nel rispetto dell'articolo 23 della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (35), comprese le disposizioni riguardanti relative«la parità di retribuzione e di protezione sociale»; sottolinea la necessità di fornire a tutti i lavoratori stagionali informazioni complete in materia di occupazione e diritti alla sicurezza sociale, compresi i diritti pensionistici, tenendo conto anche dell'aspetto transfrontaliero del lavoro stagionale; |
o
o o
57. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(3) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.
(4) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(5) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.
(6) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(7) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 1.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0321.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0059.
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0346.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0360.
(12) Testi approvati, P8_TA(2017)0010.
(13) GU C 303 del 19.8.2016, pag. 54.
(14) www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/…/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf
(15) http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef1398en.pdf
(16) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef1461en.pdf
(17) http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef1639en.pdf
(18) http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef1634en.pdf
(19) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary
(20) http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100 _INSTRUMENT_ID:312535
(21) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_164286.pdf
(22) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534496.pdf
(23) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_490959.pdf
(24) I contratti permanenti a tempo indeterminato rappresentano il 59 % dell'occupazione totale nell'UE, il lavoro autonomo con dipendenti rappresenta il 4 %, il lavoro autonomo l'11 %, il lavoro interinale l'1 %, il lavoro a tempo determinato il 7 %, l'apprendistato o il tirocinio il 2 %, il lavoro a tempo parziale marginale (meno di 20 ore a settimana) il 9 % e il lavoro a tempo parziale permanente il 7 %.
(25) Cfr. la relazione dell'OIL del 2016 sulla realizzazione di un pilastro sociale per la convergenza europea.
(26) Cfr. lo studio del 2016 sul tema «Occupazione precaria in Europa: modelli, tendenze e strategie politiche».
(27) Eurofound (2014), «Profili professionali nelle condizioni di lavoro: individuazione dei gruppi con molteplici svantaggi».
(28) Cfr. lo studio del 2016 sul tema «Occupazione precaria in Europa: modelli, tendenze e strategie politiche».
(29) Eurofound (2014), «Profili professionali nelle condizioni di lavoro: individuazione dei gruppi con molteplici svantaggi».
(30) Cfr.: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/atypical-work
(31) Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie.
(32) Relazione dell'OIL del 14 novembre 2016 sull'occupazione non standard nel mondo.
(33) GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.
Mercoledì 5 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/99 |
P8_TA(2017)0297
Conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba (Risoluzione)
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (12502/2016 — C8-0517/2016 — 2016/0298(NLE) — 2017/2036(INI))
(2018/C 334/10)
Il Parlamento europeo,
— |
vista l'instaurazione di relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e Cuba nel 1988, |
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (12502/2016), |
— |
visto il progetto di accordo di dialogo politico e di cooperazione (ADPC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (12504/2016), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C8-0517/2016), |
— |
visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V sull'azione esterna dell'Unione, |
— |
visto il TFUE, in particolare la parte quinta, titoli I-III e V, |
— |
vista la posizione comune 96/697/PESC del 2 dicembre 1996 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativamente a Cuba (1), |
— |
vista la decisione (PESC) 2016/2233 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che abroga la posizione comune 96/697/PESC relativamente a Cuba (2), |
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2016 sulla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2009 dal titolo «L'Unione europea e l'America latina: attori globali in partenariato» (COM(2009)0495), |
— |
viste le dichiarazioni rese in occasione dei vertici dei capi di Stato e di governo dell'America latina e dei Caraibi e dell'Unione europea svoltisi fino ad oggi e, in particolare, la dichiarazione del secondo vertice UE-Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC), tenutosi a Bruxelles il 10-11 giugno 2015 sul tema «Modellare il nostro futuro comune: impegnarsi a favore di società prospere, coese e sostenibili per i nostri cittadini», che ha adottato la dichiarazione politica dal titolo: «Un partenariato per la prossima generazione», |
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viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2012 sulla strategia comune UE-Caraibi, |
— |
vista la presenza del rappresentante speciale per i diritti umani in occasione della riunione congiunta della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti umani di questo Parlamento, il 12 ottobre 2016, per illustrare i risultati del dialogo sui diritti umani tra Cuba e l'Unione europea, |
— |
visto quanto segnalato da alcune organizzazioni della società civile cubana, |
— |
vista la sua risoluzione legislativa del 5 luglio 2017 (3) sul progetto di decisione del Consiglio, |
— |
viste le sue precedenti risoluzioni su Cuba, in particolare quelle del 17 novembre 2004, su Cuba (4), del 2 febbraio 2006, sulla posizione dell'Unione europea nei confronti del governo cubano (5), del 21 giugno 2007, su Cuba (6), e dell'11 marzo 2010, sui prigionieri di coscienza a Cuba (7), |
— |
visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti internazionali in materia di diritti umani, |
— |
visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A8-0233/2017), |
A. |
considerando che tra l'Europa e Cuba esistono profondi legami storici, economici e culturali; |
B. |
considerando la varietà e l'ampio spettro delle relazioni tra l'UE e i paesi dell'America latina e dei Caraibi; |
C. |
considerando che l'UE intrattiene relazioni con la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC); che la CELAC guarda con favore alla possibilità di espandere le relazioni tra l'UE e Cuba; |
D. |
considerando che Cuba era l'unico paese dell'America latina e dei Caraibi con cui l'UE non aveva firmato alcun tipo di accordo; che 20 dei suoi Stati membri hanno firmato vari tipi di accordi bilaterali e intrattengono buone relazioni con l'isola; |
E. |
considerando che la posizione comune 96/697/PESC è stata abrogata dalla decisione (PESC) 2016/2233 del Consiglio del 6 dicembre 2016; |
F. |
considerando che nel 2008 è stato rilanciato il dialogo ad alto livello UE-Cuba ed è ripresa la cooperazione bilaterale allo sviluppo; che nel 2010 il Consiglio ha avviato una riflessione sul futuro delle relazioni UE-Cuba e che nel febbraio 2014 ha adottato direttive di negoziato cui ha fatto seguito, nell'aprile 2014, l'avvio di negoziati ufficiali in vista di un ADPC che si sono conclusi l'11 marzo 2016; |
G. |
considerando che l'ADPC definisce i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba e comprende tre capitoli principali sul dialogo politico, sulla cooperazione e sul dialogo strategico settoriale, nonché sugli scambi e sulla cooperazione commerciale; |
H. |
considerando che i diritti umani figurano sia nel capitolo sul dialogo politico che in quello sulla cooperazione; che con l'ADPC entrambe le parti ribadiscono il loro rispetto dei diritti umani universali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e in altri strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani; che con l'ADPC entrambe le parti ribadiscono il loro impegno a favore del rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite, nonché relativamente a tutti i principi e gli obiettivi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; che, conformemente all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'azione esterna dell'Unione dovrebbe essere fondata sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo — inclusi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali — e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; che, in tale ottica, il rispetto dei diritti umani e la difesa della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero essere un'aspirazione essenziale dell'ADPC; |
I. |
considerando che l'ADPC comprende una cosiddetta «clausola relativa ai diritti umani», che costituisce un elemento standard essenziale degli accordi internazionali dell'UE, che consente di sospendere l'accordo in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani; |
J. |
considerando che entrambe le parti hanno raggiunto un accordo sulle modalità generali e i settori di cooperazione nel capitolo sulla cooperazione, anche su questioni come i diritti umani, la governance, la giustizia e la società civile; |
K. |
considerando che Cuba è disposta ad accettare la cooperazione con l'UE nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); che i principali obiettivi di tale strumento sono il sostegno, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia nei paesi terzi nonché il rafforzamento del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che con l'ADPC entrambe le parti riconoscono che la democrazia poggia sulla volontà liberamente espressa dai popoli di determinare il proprio ordinamento politico, economico, sociale e culturale e la propria piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita; |
L. |
considerando che il dialogo sui diritti umani tra l'UE e Cuba, guidato dal rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, è stato istituito nel 2015; che la situazione dei diritti umani permane critica; |
M. |
considerando che fra le tematiche discusse in occasione della seconda riunione del dialogo sui diritti umani, tenutasi a Cuba nel giugno 2016 con la partecipazione dei ministeri e degli organismi competenti, figuravano la libertà di associazione e questioni relative ai diritti umani in un contesto multilaterale, come ad esempio la pena di morte; che la terza riunione del dialogo sui diritti umani si è svolta a Bruxelles il 22 maggio 2017; |
N. |
considerando che in tre diverse occasioni il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sacharov per la libertà di pensiero ad attivisti cubani, segnatamente ad Oswaldo Payá nel 2002, al movimento delle Damas de Blanco (Donne in bianco) nel 2005 e a Guillermo Fariñas nel 2010; |
O. |
considerando che l'UE è diventata il maggiore investitore estero a Cuba e il principale partner del paese in termini di esportazioni e, più in generale, di scambi commerciali, e che tra il 2009 e il 2015 il volume complessivo degli scambi commerciali e delle esportazioni dell'UE verso Cuba sono raddoppiati; |
P. |
considerando che l'ADPC dedica un capitolo ai principi del commercio internazionale e affronta la cooperazione in materia doganale, la facilitazione e la diversificazione degli scambi, le norme e gli standard tecnici, il commercio sostenibile e la promozione di un regime commerciale e di investimenti stabile, trasparente e non discriminatorio; che la liberalizzazione degli scambi, gli investimenti economici e finanziari, l'innovazione tecnologica e le libertà di mercato in generale consentirebbero all'isola di modernizzare la propria economia; |
Q. |
considerando che le «linee guida di politica economica e sociale» per Cuba, adottate nel 2011 dopo un dibattito pubblico, contenevano proposta di riforma, aggiornamento e modernizzazione; |
R. |
considerando che, nel 2016, a Cuba è stato avviato un dibattito pubblico su due nuove tematiche, la «concettualizzazione del modello economico e sociale» e il «piano nazionale per lo sviluppo economico e sociale fino al 2030: visione della Nazione, assi e settori strategici»; |
S. |
considerando che l'UE e Cuba hanno concordato di integrare la prospettiva di genere in tutti i settori della cooperazione e di prestare particolare attenzione alla prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e al loro contrasto; |
T. |
considerando che Cuba ha sottoscritto undici delle diciotto convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, ratificandone otto; che Cuba non ha ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; |
U. |
considerando che Cuba ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
V. |
considerando che l'Assemblea nazionale di Cuba fa parte dell'Unione interparlamentare mondiale dal 1977; |
W. |
considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato ventisei risoluzioni consecutive in cui si chiedeva di porre fine all'embargo statunitense nei confronti di Cuba e che, per la prima volta nell'ottobre 2016, la risoluzione è stata adottata all'unanimità; |
X. |
considerando che la sua posizione tradizionale, espressa in numerose occasioni e condivisa dalle istituzioni europee, è contraria alle leggi sull'extraterritorialità, dal momento che queste ledono direttamente la popolazione cubana e incidono sulle attività delle imprese europee; |
1. |
accoglie con favore la firma a Bruxelles, il 12 dicembre 2016, dell'ADPC tra l'UE e Cuba, che a suo giudizio costituisce uno strumento che offrirà un nuovo quadro per le relazioni tra l'UE e Cuba, salvaguardando allo stesso tempo gli interessi dell'UE, e che si sostituisce alla posizione comune del 1996; sottolinea che il successo dell'accordo dipende dalla sua attuazione e dal suo rispetto; |
2. |
afferma il forte valore strategico delle relazioni tra l'UE e Cuba; |
3. |
osserva che la struttura, il contenuto e la dinamica dell'accordo rispondono ai principi e ai valori stabiliti dalle istituzioni dell'UE in materia di relazioni esterne; |
4. |
sottolinea il fatto che il Consiglio dell'UE abbia deciso di definire un nuovo quadro per le relazioni con Cuba e di avviare negoziati e portarli a compimento entro un termine significativamente breve; |
5. |
sottolinea l'impegno che Cuba assume nei confronti dell'UE e la responsabilità di entrambe le parti quanto al rispetto delle disposizioni dell'accordo, anche attraverso il dialogo politico; |
6. |
ricorda che l'ADPC, essendo il primo accordo tra l'UE e Cuba, segnerà un punto di svolta nelle relazioni bilaterali tra le due parti; si compiace del fatto che entrambe le parti abbiano concordato di sviluppare questo rapporto in modo strutturato, impegnandosi reciprocamente a rispettare un programma e obblighi che sono vincolanti per entrambi i firmatari; |
7. |
sottolinea l'importanza dell'inclusione del capitolo sul dialogo politico e della creazione di un dialogo istituzionalizzato UE-Cuba sui diritti umani; chiede che, nel quadro di tale dialogo, l'UE appoggi la posizione del Parlamento in materia di democrazia, diritti umani universali e libertà fondamentali, come la libertà di espressione, di riunione e di associazione politica, la libertà di informazione in tutte le sue forme, nonché la sua «politica di sostegno sul piano mondiale ai difensori dei diritti umani»; incoraggia entrambe le parti a istituire garanzie per l'attività dei difensori dei diritti umani e per la partecipazione attiva di tutti gli attori della società civile e dell'opposizione politica, senza restrizioni di sorta, a tale dialogo; osserva tuttavia che, a tutt'oggi, il dialogo sui diritti umani non ha permesso di porre fine, a Cuba, agli arresti arbitrari sulla base di motivazioni politiche e che, al contrario, secondo la commissione cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale, negli ultimi anni la repressione si è intensificata; |
8. |
sottolinea l'importanza del dialogo sui diritti umani tra l'UE e Cuba e si compiace del fatto che sia stato avviato prima della conclusione dei negoziati ADPC; ribadisce che fra gli obiettivi della politica dell'UE nei confronti di Cuba figurano il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la promozione di una modernizzazione economica e sociale finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione cubana; |
9. |
prende atto degli sforzi da parte cubana volti al recepimento, nell'ordinamento giuridico del paese, dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e del lavoro ed esorta Cuba a ratificare le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani non ancora ratificate, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; prende atto del lavoro del centro nazionale cubano per l'educazione sessuale; invita il governo cubano a proseguire gli sforzi per porre fine a qualsiasi discriminazione ed emarginazione nei confronti della comunità LGBT; |
10. |
esorta il governo cubano ad allineare la propria politica in materia di diritti umani alle norme internazionali definite nelle Carte, nelle dichiarazioni e negli strumenti internazionali di cui Cuba è firmataria; insiste sul fatto che la persecuzione e l'incarcerazione di chiunque a causa dei suoi ideali e della sua attività politica pacifica costituisce una violazione delle disposizioni contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e chiede pertanto la liberazione di quanti sono stati incarcerati in siffatte circostanze; |
11. |
ricorda che l'ADPC contiene una clausola che prevede la sospensione dell'accordo in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani; esorta la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad assicurare l'istituzione di un regolare scambio con il Parlamento sull'attuazione dell'ADPC, sul rispetto degli obblighi reciproci contemplati dall'accordo e, in particolare, sull'applicazione di tutte le disposizioni in materia di diritti umani, ambientali e del lavoro citate nella presente risoluzione; invita il SEAE — segnatamente attraverso la delegazione dell'UE — a fare tutto il possibile per seguire da vicino la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a Cuba in sede di attuazione dell'ADPC e a riferire in merito al Parlamento; |
12. |
sottolinea che l'ADPC dovrebbe contribuire a migliorare le condizioni di vita e i diritti sociali dei cittadini cubani, ribadendo quanto sia importante lavorare in modo sistematico per la promozione dei valori della democrazia e dei diritti umani, compresa la libertà di espressione, associazione e riunione; |
13. |
accoglie con favore i riferimenti espliciti dell'ADPC alla società civile come parte attiva della cooperazione; esprime la sua profonda solidarietà alla popolazione cubana e il suo sostegno ai progressi verso la democrazia e il rispetto e la promozione delle libertà fondamentali; incoraggia entrambe le parti dell'accordo a promuovere un ruolo attivo della società civile cubana durante la fase di attuazione dell'ADPC; |
14. |
ricorda l'importante ruolo della società civile cubana per lo sviluppo economico e democratico del paese; sottolinea la necessità che la società civile abbia un ruolo da protagonista in tutti i settori del presente accordo, compresi quelli connessi all'aiuto allo sviluppo; ricorda il sostegno accordato dal Parlamento alla società civile cubana, attraverso il premio Sacharov, nel suo ruolo di promozione dei diritti umani e della democrazia a Cuba. |
15. |
ricorda che a Cuba la connettività internet è tra le più basse al mondo, che l'accesso a internet è estremamente costoso e che i contenuti restano soggetti a restrizioni; accoglie con favore il fatto che il numero di cubani che hanno accesso a internet sta aumentando, ma ritiene che il governo dovrebbe adottare ulteriori provvedimenti per promuovere un accesso senza censure e migliorare i diritti digitali della popolazione; |
16. |
chiede che il SEAE lo mantenga informato, a intervalli adeguati e in conformità del sistema di coordinamento previsto nell'accordo, in merito ai progressi nell'attuazione dell'accordo e alla sua applicazione; |
17. |
prende atto del processo di normalizzazione delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti, con il ripristino delle relazioni diplomatiche nel 2015 e incoraggia ulteriori sforzi in tal senso; |
18. |
ribadisce il suo pensiero tradizionale, condiviso dalle altre istituzioni europee ed espresso in numerose occasioni, che si oppone alle leggi e alle misure che hanno effetti extraterritoriali, dal momento che queste ledono la popolazione cubana e incidono sul normale svolgimento delle attività delle imprese europee; |
19. |
riconosce che l'ADPC può contribuire ai processi di riforma, adeguamento e modernizzazione già proposti a Cuba, in particolare per quanto riguarda la diversificazione dei partner internazionali del paese e la definizione di un quadro generale di sviluppo politico ed economico; sottolinea che l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche con Cuba potrebbe contribuire a far avanzare le riforme politiche nel paese, in linea con le aspirazioni del popolo cubano; esorta le istituzioni europee e gli Stati membri a sostenere la transizione economica e politica a Cuba, incoraggiando un'evoluzione verso standard democratici ed elettorali che rispettino i diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini; è favorevole all'utilizzo dei vari strumenti di politica estera dell'UE, e in particolare dell'EIDHR, al fine di rafforzare il dialogo dell'UE con la società civile cubana e con quanti sostengono una transizione pacifica a Cuba; |
20. |
osserva che l'ADPC, in quanto primo accordo in assoluto tra l'UE e Cuba, costituisce il nuovo quadro giuridico per tali relazioni, che comprende un capitolo sugli scambi e la cooperazione commerciale volto a creare un contesto più prevedibile e trasparente per gli operatori economici locali ed europei; |
21. |
sottolinea che il pilastro dell'ADPC relativo agli scambi e alla cooperazione commerciale non prevede alcuna preferenza commerciale per Cuba; rammenta che detto pilastro abbraccia la cooperazione doganale, l'agevolazione degli scambi, la proprietà intellettuale, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici al commercio, i prodotti tradizionali e artigianali, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la cooperazione in materia di difesa commerciale, le norme di origine e gli investimenti; |
22. |
osserva che l'ADPC costituisce una piattaforma per espandere le relazioni bilaterali in materia di commercio e investimenti e definire basi convenzionali per le relazioni commerciali ed economiche tra l'UE e Cuba; |
23. |
sostiene la prassi consolidata, confermata anche dal commissario Cecilia Malmström durante la sua audizione del 29 settembre 2014, di non applicare in via provvisoria le disposizioni in materia di commercio e investimenti contenute in accordi politicamente importanti prima che il Parlamento europeo abbia concesso la propria approvazione; invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a continuare a ricorrere a tale prassi e a estenderla a tutti gli accordi internazionali connessi all'azione esterna dell'UE ove siano coinvolti aspetti commerciali, come nel caso dell'ADPC; |
24. |
ritiene che l'accordo servirà a promuovere il dialogo e la cooperazione economica, favorendo un ambiente imprenditoriale prevedibile e trasparente e lo sviluppo di un quadro più forte e più stabile in futuro, che garantisca ai cubani di poter partecipare agli investimenti insieme a imprese e cittadini dell'UE; |
25. |
invita inoltre le imprese europee che operano a Cuba, in particolare quelle beneficiarie di crediti o di assistenza finanziaria di origine pubblica, ad applicare le medesime norme etiche e del lavoro vigenti nei rispettivi paesi di origine; |
26. |
accoglie con favore il fatto che Cuba abbia ratificato tutte le otto convenzioni fondamentali dell'ILO e sollecita impegni per la loro rapida attuazione; invita risolutamente Cuba e tutti i paesi con cui ha concluso o sta negoziando accordi a ratificare e rispettare le norme dell'ILO e l'agenda per il lavoro dignitoso, nonché a vietare tutte le forme di sfruttamento lavorativo; osserva che vi sono settori in cui sono in gioco i diritti sociali e del lavoro, come nel caso delle pratiche di assunzione da parte di imprese di proprietà dello Stato cubano e delle pratiche di confisca delle retribuzioni nel settore del turismo; sottolinea a tal proposito che tutti i lavoratori devono godere di una serie di diritti fondamentali del lavoro nonché di adeguata protezione sociale, in linea con le convenzioni dell'ILO, e invita entrambe le parti ad adoperarsi in tal senso conformemente all'articolo 38 dell'ADPC; |
27. |
constata che per Cuba l'UE rappresenta il principale destinatario delle esportazioni, il secondo partner commerciale e il maggiore investitore estero; sottolinea che la politica commerciale estera dell'UE non prevede alcuna preferenza commerciale per Cuba e che si applicano le aliquote tariffarie UE conformemente a quanto notificato dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); ricorda che, a seguito della riforma del sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal gennaio 2014 Cuba ha perso le proprie preferenze commerciali per le esportazioni verso l'UE, dal momento che aveva raggiunto la categoria di paese a reddito medio alto (UMIC) e non rispondeva più ai criteri di ammissibilità; sottolinea inoltre che il commercio rappresenta tuttora solo una quota modesta dell'economia cubana, e che le esportazioni e importazioni corrispondono, complessivamente, al 26,4 % del PIL; |
28. |
suggerisce di esplorare le future possibilità di integrare Cuba nell'accordo di partenariato economico UE-CARIFORUM, il quale comprende numerosi capitoli specifici e utili sulla cooperazione commerciale e offrirebbe al paese l'opportunità di approfondire l'integrazione regionale; |
29. |
osserva che Cuba è membro dell'OMC e sottolinea pertanto la necessità di rispettare i principi di base di tale organizzazione, quali l'agevolazione degli scambi, gli accordi sugli ostacoli commerciali, le misure sanitarie e fitosanitarie e gli strumenti di difesa commerciale; |
30. |
invita Cuba a ratificare l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, entrato in vigore nel febbraio 2017; si compiace della creazione della commissione per l'agevolazione degli scambi nel paese e, in tale contesto, chiede che la Commissione e il SEAE forniscano sostegno tecnico; |
31. |
sottolinea che la cooperazione doganale rappresenta un ambito cruciale che occorre sviluppare per affrontare sfide importanti quali, ad esempio, la sicurezza delle frontiere, la sanità pubblica, la tutela delle indicazioni geografiche, la lotta ai prodotti contraffatti e la lotta al terrorismo; invita la Commissione e il SEAE a fornire assistenza tecnica e finanziaria e a mettere a punto di comune accordo strumenti bilaterali per aiutare Cuba a dare attuazione alle misure di agevolazione degli scambi e a introdurre servizi di informazione; |
32. |
sottolinea la necessità di diversificare le esportazioni di Cuba al di là dei prodotti tradizionali e chiede alla Commissione di creare sportelli commerciali appositi per scambiare le migliori pratiche e fornire agli esportatori cubani le conoscenze necessarie per migliorare l'accesso dei prodotti al mercato dell'UE; |
33. |
plaude al ruolo dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), che fornisce sostegno strategico all'Aduana General de la República (AGR) di Cuba nel quadro del programma Mercator, al fine di valutare lo stato di preparazione per l'attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC; sottolinea che è importante che l'AGR sia proattiva nell'attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi e chiede alla Commissione di assistere Cuba in tale processo; |
34. |
prende atto delle misure adottate dalle autorità cubane per incoraggiare la libera impresa e la liberalizzazione dell'economia; sottolinea l'importanza di un rafforzamento graduale del settore privato; pone l'accento sul fatto che lo sviluppo di solidi investimenti esteri per migliorare l'infrastruttura fisica e tecnologica del paese e costruire un sistema produttivo cubano competitivo richiederà ulteriori misure economiche e finanziarie, con una regolamentazione che garantisca certezza giuridica, anche mediante istituzioni indipendenti, trasparenti e imparziali, e stabilità economica al paese; sottolinea che Cuba può attingere all'esperienza degli Stati membri dell'UE a tale riguardo; |
35. |
chiede che Cuba sia inserita fra i paesi ammissibili nell'ambito del mandato esterno della BEI, a condizione che rispetti i requisiti fissati da quest'ultima; |
36. |
si compiace dell'inserimento nell'ADPC di disposizioni finalizzate a uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile a Cuba, e in particolare dell'impegno a lavorare per la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), tenendo conto del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo; invita le parti, una volta ratificato l'ADPC, ad avviare rapidamente un dialogo dedicato, relativo all'attuazione dell'Agenda 2030; |
37. |
ricorda che le relazioni diplomatiche tra l'UE e Cuba sono state istituite nel 1988, che Cuba beneficia di aiuti allo sviluppo o di aiuti umanitari da parte dell'UE dal 1984 e che attualmente riceve dall'UE 50 milioni di EUR sotto forma di aiuti nel quadro del regolamento relativo allo strumento di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020; |
38. |
ricorda che l'ADPC faciliterà la partecipazione di Cuba ai programmi dell'UE nonché una migliore attuazione del programma indicativo pluriennale (PIP) per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire alla strategia di modernizzazione economica e sociale adottata dal governo cubano; |
39. |
è preoccupato per il fatto che Cuba, classificata dal comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE come «paese a reddito medio-alto», rischia di vedersi sopprimere progressivamente l'aiuto allo sviluppo a norma del regolamento relativo allo strumento di cooperazione allo sviluppo; ritiene che la condizione del paese in quanto stato insulare in via di sviluppo e la situazione economica cui è confrontato, acutizzata dall'impatto avverso di misure coercitive unilaterali, giustifichino l'adozione di misure che consentano il mantenimento degli aiuti dell'Unione a favore di Cuba, e che tale aspetto dovrebbe essere particolarmente preso in considerazione nel quadro della prossima valutazione intermedia del regolamento relativo allo strumento di cooperazione allo sviluppo; |
40. |
esprime il proprio sostegno a quanto ribadito dalle parti in relazione alla necessità che tutti i paesi sviluppati accantonino lo 0,7 % del loro reddito nazionale lordo per l'aiuto ufficiale allo sviluppo e al fatto che le economie emergenti e i paesi a reddito medio-alto si pongano come obiettivo l'aumento del loro contributo ai finanziamenti pubblici internazionali; |
41. |
si compiace della promozione della prospettiva di genere in tutti i settori di cooperazione pertinenti, compreso lo sviluppo sostenibile; |
42. |
riconosce, plaudendovi, l'importante ruolo che Cuba svolge nel quadro della cooperazione Sud-Sud, il suo impegno e la sua solidarietà internazionale, che si esprimono sotto forma di aiuti umanitari, principalmente nei settori della sanità e dell'istruzione; |
43. |
rileva che l'ADPC costituisce un'opportunità per Cuba per godere di un più ampio accesso ai programmi dell'UE e per parteciparvi maggiormente, compresi Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, ed Erasmus + (il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport), il che promuoverà a sua volta maggiori scambi accademici e interpersonali; |
44. |
rileva che l'ADPC costituirà anche uno strumento per promuovere, nelle sedi multilaterali, soluzioni comuni a sfide globali quali la migrazione, la lotta al terrorismo e il cambiamento climatico; |
45. |
conferma la sua decisione di inviare a Cuba una delegazione ufficiale della sua commissione per gli affari esteri; invita le autorità cubane a consentire a tale delegazione l'ingresso nel paese e l'accesso ai suoi interlocutori; |
46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, nonché al governo e al parlamento di Cuba. |
(1) GU L 322 del 12.12.1996, pag. 1.
(2) GU L 337 I del 13.12.2016, pag. 41.
(3) Testi approvati in tale data, P8_TA(2017)0296.
(4) GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 83.
(5) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 81.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/106 |
P8_TA(2017)0301
Aumento delle epidemie di HIV, tubercolosi e HCV in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sulla risposta dell'UE all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e all'epatite C (2017/2576(RSP))
(2018/C 334/11)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
— |
vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (1), |
— |
visto il piano d'azione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la risposta del settore sanitario all'HIV nella regione europea dell'OMS, che riguarda la strategia mondiale del settore sanitario contro l'HIV per il periodo 2016-2021, |
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vista la relazione epidemiologica annuale 2014 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sulle infezioni sessualmente trasmissibili dovute in particolare all'HIV o ai virus a diffusione ematogena, |
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vista la revisione sistematica del 2016 dell'ECDC sulla prevalenza dell'epatite B e C nell'UE/SEE, |
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vista la sua dichiarazione scritta del 29 marzo 2007 sull'epatite C (2), |
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visto il documento di orientamento pubblicato nel 2016 dall'ECDC sul controllo della tubercolosi nelle popolazioni vulnerabili e difficili da raggiungere, |
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visto il piano d'azione dell'OMS contro la tubercolosi per la regione europea dell'OMS 2016-2020 (3), |
— |
visto l'esito della riunione informale dei ministri della Sanità dell'UE tenutasi a Bratislava il 3 e 4 ottobre 2016, durante la quale gli Stati membri hanno convenuto di sostenere lo sviluppo di un quadro strategico integrato dell'UE sull'HIV, la tubercolosi e l'epatite virale, |
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vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europea: prossime tappe — L'azione europea a favore della sostenibilità», che integra la dimensione economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, nonché la governance, all'interno dell'UE e a livello mondiale, e in cui la Commissione dichiara che «contribuirà con il monitoraggio, la presentazione di relazioni e la valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello dell'UE» (COM(2016)0739), |
— |
vista la dichiarazione congiunta di Riga sulla tubercolosi e la sua resistenza multifarmaco rilasciata in occasione della prima conferenza ministeriale del partenariato orientale sull'argomento, tenutasi a Riga il 30 e 31 marzo 2015, |
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vista la prima strategia globale del settore sanitario contro l'epatite virale 2016-2021, adottata dall'Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2016, che sottolinea il ruolo cruciale della copertura sanitaria universale e i cui obiettivi — in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile — consistono nel ridurre il numero di nuovi casi e la mortalità dell'epatite virale rispettivamente del 90 % e del 65 % entro il 2030 e, in definitiva, eliminare l'epatite virale quale minaccia per la salute pubblica, |
— |
visto il piano d'azione dell'OMS relativo all'Europa per la risposta del settore sanitario all'epatite virale nella regione europea dell'OMS, il cui obiettivo generale è l'eliminazione dell'epatite virale quale minaccia per la salute pubblica nella regione europea entro il 2030, riducendo la morbilità e la mortalità dovute all'epatite virale e alle sue complicanze e garantendo a tutti un accesso equo ai sevizi raccomandati di prevenzione, esame, assistenza e cura, |
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visto il piano d'azione europeo dell'OMS contro l'HIV/AIDS 2012-2015, |
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vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali (4), nella quale il Parlamento esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare piani strategici che assicurino l'accesso ai medicinali salvavita e chiede il coordinamento di un piano per eliminare l'epatite C nell'Unione europea utilizzando strumenti quali gli appalti congiunti europei, |
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visto il quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 3, che mira a porre fine alle epidemie di HIV e tubercolosi entro il 2030 e a combattere l'epatite, |
— |
vista la dichiarazione di Berlino sulla tubercolosi del 22 ottobre 2007 dal titolo «Tutti contro la tubercolosi» (EUR/07/5061622/5, Forum ministeriale europeo dell'OMS, 74415), |
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sulla risposta dell'UE all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e all'epatite C (O-000045/2017 — B8-0321/2017), |
— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
— |
visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che, secondo l'ECDC, una persona su sette affetta da HIV non sa di essere sieropositiva e che il periodo stimato che intercorre tra l'infezione da HIV e la diagnosi è di quattro anni; che il rischio di trasmissione del virus HIV è 3,5 volte superiore per le persone affette dal virus e non diagnosticate rispetto alle persone diagnosticate; |
B. |
considerando che la dichiarazione di Dublino relativa al partenariato nella lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e in Asia centrale ha contribuito in modo significativo alla creazione di un quadro di monitoraggio armonizzato nell'UE e nei paesi vicini, che permette di monitorare i progressi nella lotta contro l'HIV; |
C. |
considerando che è chiaramente dimostrato che la profilassi pre-esposizione è efficace nella prevenzione dei casi di infezione e che il ricorso a una terapia antiretrovirale non elimina affatto il rischio di trasmissione nei casi in cui la carica virale è ridotta a livelli non rilevabili (5); |
D. |
considerando che, benché le nuove infezioni da HIV tra le persone che fanno uso di droghe per via parenterale abbiano registrato un calo continuo nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (UE/SEE), nel 2015 un quarto di tutti i nuovi casi di infezione da HIV diagnosticati e segnalati in quattro paesi è stato attribuito all'assunzione di stupefacenti per via parenterale; |
E. |
considerando che nell'UE/SEE le nuove infezioni da HIV dovute alla trasmissione dai genitori ai figli e mediante trasfusione di sangue sono state praticamente debellate; |
F. |
considerando che la tubercolosi (TBC) e la tubercolosi multifarmacoresistente (MDR-TB), in quanto malattie trasmesse per via aerea, costituiscono minacce per la salute a carattere transfrontaliero in un mondo globalizzato in cui la mobilità della popolazione è in aumento; |
G. |
considerando che l'epidemiologia della TBC varia in tutta l'UE/SEE e dipende, tra l'altro, dai progressi compiuti da uno Stato membro nel cammino verso l'eliminazione della TBC; |
H. |
considerando che, dei 10 milioni di decessi che potrebbero essere attribuiti alla resistenza ai farmaci ogni anno da qui al 2050, circa un quarto sarà dovuto a ceppi di TBC resistenti ai farmaci, con un costo per l'economia mondiale di almeno 16,7 miliardi di dollari USA e per l'Europa di almeno 1,1 miliardi di dollari USA; |
I. |
considerando che occorre prestare attenzione al problema della coinfezione, in particolare da TBC e da epatite virale B e C; che la TBC e l'epatite virale sono molto diffuse, progrediscono più rapidamente e causano un'importante morbilità e mortalità tra le persone positive all'HIV; |
J. |
considerando che, per affrontare tali epidemie, è assolutamente necessaria una cooperazione transfrontaliera e interdisciplinare; |
K. |
considerando che l'epatite virale costituisce una delle maggiori minacce per la salute pubblica a livello mondiale, con circa 240 milioni di persone affette da epatite B (6) cronica e 150 milioni di persone affette da epatite C cronica; che, secondo le stime, nella regione europea dell'OMS 13,3 milioni di persone sono affette da epatite B cronica e 15 milioni di persone sono affette da epatite C; che, inoltre, l'epatite B e l'epatite C sono responsabili, rispettivamente, di circa 36 000 e 86 000 decessi ogni anno negli Stati membri della regione europea dell'OMS; |
L. |
considerando che l'OMS ha identificato l'assunzione di stupefacenti per via parenterale quale una delle principali cause dell'epidemia di epatite C nella regione europea, e che la maggior parte dei nuovi casi riguarda persone che fanno uso di droghe per via parenterale; |
M. |
considerando che, a causa dell'aumento generale dei livelli di reddito nazionali e delle modifiche dei criteri di ammissibilità ai finanziamenti provenienti da donatori esterni, l'accesso al sostegno finanziario internazionale a disposizione dei programmi sanitari nella regione europea è in rapida diminuzione; che tale situazione colpisce in particolare i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, dove i tassi di HIV, TBC ed epatite C sono i più elevati, il che compromette seriamente una risposta efficace a queste malattie; che molti paesi della regione europea dell'OMS dipendono ancora fortemente da fondi esterni per il finanziamento dei loro programmi sanitari, in particolare quelli rivolti ai gruppi vulnerabili e alle principali popolazioni interessate; |
N. |
considerando che sarà difficile per la Commissione monitorare i progressi realizzati nel conseguimento degli OSS per quanto riguarda l'epatite virale, poiché i dati relativi al controllo negli Stati membri sono spesso assenti o inadeguati; |
O. |
considerando che esistono tuttora incoerenze negli approcci alla lotta contro l'epatite virale nell'UE e che alcuni Stati membri non dispongono di un piano nazionale, mentre altri hanno assunto considerevoli impegni di finanziamento e messo a punto strategie e piani nazionali per fornire una risposta globale al problema dell'epatite virale; |
P. |
considerando che vi sono tra 130 e 150 milioni di persone al mondo affette dal virus dell'epatite C cronica; che circa 700 000 persone muoiono ogni anno di malattie epatiche correlate all'epatite C; |
Q. |
considerando che nel 2014 sono stati segnalati 35 321 casi di epatite C da 28 Stati membri dell'UE/SEE, un tasso grezzo di 8,8 casi ogni 100 000 abitanti (7); |
R. |
considerando che tra il 2006 e il 2014 il numero complessivo di casi diagnosticati e segnalati in tutti gli Stati membri dell'UE/SEE è aumentato del 28,7 % e che la maggior parte di tale aumento è stato osservato a partire dal 2010 (8); |
S. |
considerando che l'interpretazione dei dati relativi all'epatite C tra i diversi paesi è ostacolata dalle differenze tra i sistemi di controllo, i programmi e le pratiche di esame, nonché dalle difficoltà inerenti alla definizione dei casi acuti o cronici (9); |
Un quadro strategico dell'UE globale e integrato
1. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un quadro strategico globale dell'UE in materia di HIV/AIDS, tubercolosi ed epatite virale, tenendo conto nel contempo delle diverse situazioni e delle sfide specifiche cui sono confrontati gli Stati membri e i paesi vicini in cui l'incidenza dell'HIV e della MDR-TB è più elevata; |
2. |
invita gli Stati membri e la Commissione a garantire il livello di spesa adeguato e la mobilitazione delle risorse necessarie per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3; |
3. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le attività riguardanti le comunità e le persone vulnerabili attraverso una cooperazione multisettoriale, garantendo la partecipazione delle ONG e la fornitura di servizi alle popolazioni interessate; |
4. |
invita la Commissione e il Consiglio a svolgere un forte ruolo politico nel dialogo con i paesi vicini dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, garantendo che siano predisposti piani per una transizione sostenibile ai finanziamenti nazionali, in modo tale da proseguire, intensificare e rendere efficaci i programmi in materia di HIV, epatite virale e TBC dopo la revoca del sostegno dei donatori internazionali; invita la Commissione e il Consiglio a continuare a cooperare strettamente con tali paesi per garantire che si assumano la responsabilità e la titolarità delle risposte contro l'HIV, l'epatite virale e la TBC; |
5. |
invita la Commissione a discutere con gli Stati membri e le future presidenze del Consiglio la possibilità di aggiornare la dichiarazione di Dublino affinché ponga su un piano di parità l'HIV, l'epatite virale e la tubercolosi; |
HIV/AIDS
6. |
sottolinea che l'HIV rimane la malattia trasmissibile con la più elevata stigmatizzazione sociale, il che può incidere pesantemente sulla qualità della vita delle persone affette; sottolinea che nel 2015 sono state diagnosticate circa 30 000 nuove infezioni da HIV nei 31 paesi dell'UE/SEE, senza che si riscontri alcun segno evidente di un calo globale; |
7. |
invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare l'accesso a trattamenti innovativi, anche per i gruppi più vulnerabili, e ad adoperarsi per combattere la stigmatizzazione sociale associata all'infezione da HIV; |
8. |
sottolinea che nell'UE/SEE i rapporti sessuali sono tuttora la principale modalità segnalata di trasmissione di HIV, seguita dall'assunzione di stupefacenti per via parenterale; mette in evidenza la vulnerabilità delle donne e dei bambini all'infezione; |
9. |
invita la Commissione e il Consiglio non solo ad aumentare gli investimenti destinati alla ricerca per trovare cure efficaci e sviluppare nuovi strumenti e approcci innovativi e incentrati sul paziente ai fini della lotta contro queste malattie, ma anche a garantire la disponibilità, anche sul piano economico, di tali strumenti e a contrastare in maniera più efficace le coinfezioni, in particolare la tubercolosi e l'epatite virale B e C e le relative complicazioni; |
10. |
sottolinea che la prevenzione rimane lo strumento principale per combattere l'HIV/AIDS, ma che due paesi dell'UE/SEE su tre segnalano che i fondi disponibili per la prevenzione non sono sufficienti a ridurre il numero di nuove infezioni da HIV; |
11. |
invita gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a continuare a sostenere la prevenzione dell'HIV/AIDS e il collegamento alle cure mediante azioni e progetti congiunti nell'ambito del programma dell'UE per la salute e a promuovere misure di sanità pubblica comprovate volte a prevenire l'HIV, tra cui servizi di riduzione globale del danno per chi fa uso di droghe, il trattamento come prevenzione, l'uso del preservativo, la profilassi pre-esposizione e programmi efficaci di educazione sessuale; |
12. |
invita gli Stati membri a concentrarsi sui servizi di test per l'HIV al fine di raggiungere gruppi chiave della popolazione in contesti in cui la prevalenza dell'HIV è più elevata, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS; |
13. |
invita gli Stati membri a lottare efficacemente contro le infezioni sessualmente trasmissibili che aumentano il rischio di contrarre l'HIV; |
14. |
incoraggia gli Stati membri a rendere i test HIV disponibili gratuitamente, in particolare per i gruppi vulnerabili, al fine di garantire la diagnosi precoce e migliorare la segnalazione del numero di infezioni, aspetto importante per fornire adeguate informazioni e avvertenze sulla malattia; |
Tubercolosi
15. |
sottolinea che nell'Unione europea i tassi di TBC sono tra i più bassi al mondo; evidenzia tuttavia che circa il 95 % dei decessi per TBC si verifica in paesi a basso e medio reddito; sottolinea inoltre che la regione europea dell'OMS e, in particolare, i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale sono fortemente colpiti dalla MDR-TB, con circa un quarto dell'incidenza globale di tale malattia; evidenzia che 15 dei 27 paesi con un'elevata incidenza di MDR-TB individuati dall'OMS si trovano nella regione europea; |
16. |
osserva che la tubercolosi costituisce la principale causa di decesso delle persone affette da HIV e che circa una persona sieropositiva su tre muore a causa della TBC (10); sottolinea che il numero di persone che hanno contratto la tubercolosi è aumentato nel 2014 per il terzo anno consecutivo, passando da 9 milioni nel 2013 a 9,6 milioni nel 2014; evidenzia che viene diagnosticato solo un caso su quattro di tubercolosi multifarmacoresistente (MDR-TB), il che mette in rilievo notevoli lacune nell'individuazione e nella diagnosi della malattia; |
17. |
sottolinea che la resistenza antimicrobica (AMR) rappresenta una sfida medica sempre più importante nel trattamento delle infezioni e delle malattie, compresa la tubercolosi; |
18. |
ricorda che l'interruzione del trattamento contribuisce allo sviluppo della resistenza ai farmaci, alla trasmissione della TBC e a risultati insoddisfacenti per i singoli pazienti; |
19. |
sottolinea che, al fine di migliorare la prevenzione, la diagnosi e l'adesione al trattamento della TBC, la Commissione e gli Stati membri devono sviluppare programmi sulla tubercolosi e fornire sostegno finanziario per rafforzare le attività riguardanti le comunità e le persone vulnerabili attraverso una cooperazione multisettoriale, che dovrebbe prevedere la partecipazione di ONG, in particolare nei paesi in via di sviluppo; sottolinea inoltre che, ai fini della continuità delle cure della tubercolosi, è fondamentale che tutti gli attori contribuiscano finanziariamente alle terapie per tale malattia, poiché queste possono risultare eccessivamente onerose; |
20. |
evidenzia che è importante affrontare l'emergente crisi della resistenza antimicrobica, anche mediante il finanziamento della ricerca e lo sviluppo di nuovi vaccini, nonché approcci, diagnosi e terapie per la tubercolosi innovativi e incentrati sul paziente; |
21. |
invita la Commissione e il Consiglio a svolgere un forte ruolo politico nel garantire che il nesso tra la resistenza antimicrobica e la MDR-TB trovi riscontro nelle conclusioni del vertice del G20 del luglio 2017 in Germania, così come nel nuovo piano d'azione dell'UE sulla resistenza antimicrobica che sarà pubblicato nel 2017; |
22. |
invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare all'istituzione di misure transfrontaliere volte a prevenire la diffusione della TBC mediante accordi bilaterali tra paesi e azioni congiunte; |
23. |
invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rafforzare e formalizzare la collaborazione regionale in materia di tubercolosi e MDR-TB al più alto livello politico tra i diversi settori e a istituire partenariati con le prossime presidenze dell'UE per proseguire i lavori; |
Epatite C
24. |
sottolinea che all'interno dell'Unione europea la principale modalità di trasmissione dell'epatite virale è l'assunzione di stupefacenti per via parenterale a seguito della condivisione di aghi contaminati e dell'utilizzo di materiale di iniezione non sterilizzato; evidenzia che il tasso di infezione da epatite del personale sanitario a causa di ferite provocate da aghi rimane al di sopra della media; sottolinea che la prestazione di servizi di riduzione del danno, tra cui la terapia sostitutiva degli oppiacei e i programmi di fornitura di aghi e siringhe, costituisce una strategia fondamentale di prevenzione dell'epatite virale, che dovrebbe altresì includere misure volte a combattere la stigmatizzazione e la discriminazione; sottolinea che i test anti-HCV e HBsAg spesso non rientrano tra gli esami medici rimborsati; evidenzia che, in rari casi, il virus può essere trasmesso per via sessuale o in contesti sanitari e cosmetici a causa di pratiche di controllo delle infezioni inadeguate, o per via perinatale, da una madre infetta al bambino; |
25. |
sottolinea che oltre il 90 % dei pazienti non presenta sintomi al momento della contrazione della malattia e che, di solito, questa viene scoperta per caso nel corso di analisi o solo quando comincia a manifestarsi, il che spiega lo sviluppo di epatite cronica nel 55-85 % dei casi; evidenzia che nel corso di venti anni le persone affette da epatite cronica presentano un rischio del 15-30 % di sviluppare la cirrosi epatica — la principale causa di carcinoma epatocellulare; |
26. |
sottolinea che nel 75 % dei casi di carcinoma epatocellulare il paziente è positivo al virus dell'epatite C (HCV); |
27. |
evidenzia che negli Stati membri non esiste un protocollo standardizzato per lo screening dell'epatite C e che i dati sulle persone affette dalla malattia potrebbero essere sottostimati; |
28. |
sottolinea che nell'aprile 2016 l'OMS ha aggiornato le sue linee guida per lo screening, la cura e il trattamento delle persone affette da epatite C cronica, che integrano gli orientamenti esistenti dell'OMS sulla prevenzione della trasmissione dei virus per via ematica, tra cui l'HCV; richiama l'attenzione sul fatto che tali linee guida presentano raccomandazioni chiave in questi ambiti nonché considerazioni in merito alla loro applicazione; |
29. |
sottolinea che l'infezione da HCV è curabile, specialmente se viene individuata e trattata con le opportune combinazioni di farmaci antivirali; osserva, nello specifico, che i trattamenti antivirali possono curare ora oltre il 90 % delle persone affette da HCV; evidenzia che l'epatite virale B può essere prevenuta con la vaccinazione e tenuta sotto controllo, ma che a meno del 50 % delle persone affette da epatite virale cronica la malattia viene diagnosticata solo dopo decenni dall'infezione; |
30. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il finanziamento sostenibile dei piani nazionali per l'eradicazione dell'epatite virale e a fare uso dei fondi strutturali dell'UE e di altri finanziamenti unionali disponibili; |
31. |
invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a istituire programmi armonizzati di sorveglianza delle infezioni a livello dell'UE, che consentano di individuare in modo tempestivo focolai di epatite virale, TBC e HIV, valutare l'andamento dell'incidenza della malattia, fornire stime sul carico della malattia e monitorare efficacemente e in tempo reale la sequenza di diagnosi, trattamento e cura, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili specifici; |
32. |
invita la Commissione ad avviare discussioni con gli Stati membri sulle modalità più efficaci per preparare gli operatori dell'assistenza primaria (quali l'inclusione di test anti-HCV e HBsAg negli esami medici, anamnesi, esami di follow-up e percorsi di riferimento per i pazienti), al fine di migliorare i tassi di diagnosi e garantire cure conformi alle linee guida; |
33. |
deplora che attualmente non siano disponibili vaccini contro l'epatite C, ragion per cui la prevenzione primaria e secondaria sono fondamentali; sottolinea tuttavia che, in molti casi, la specificità dell'infezione da epatite C e l'assenza di protocolli di screening ne rendono difficile il monitoraggio; |
34. |
invita la Commissione, sotto la guida dell'ECDC, a istituire un piano multidisciplinare, in coordinamento con gli Stati membri, finalizzato a standardizzare i protocolli di screening, di controllo e di cura nonché a eradicare l'epatite C nell'UE entro il 2030; |
o
o o
35. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, all'Organizzazione mondiale della sanità nonché ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.
(2) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 247.
(3) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/283804/65wd17e_Rev1 _TBActionPlan_150588_withCover.pdf
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0061.
(5) https://thinkprogress.org/massive-hiv-treatment-study-found-zero-transmissions-between-mixed-status-couples-73d4a497f77b
(6) http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/data-and-statistics
(7) Relazione epidemiologica annuale — ECDC.
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/hepatitis_C/Documents/aer2016/AER-hepatitis-C.pdf
(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
(10) Rapporto globale 2015 sulla tubercolosi, a cura dell'OMS.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/112 |
P8_TA(2017)0303
Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul tema «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» (2016/2240(INI))
(2018/C 334/12)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 167, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, |
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vista la risoluzione 2347 del 24 marzo 2017 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
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vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 4 e 17, |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'8 giugno 2016, dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» (JOIN(2016)0029), |
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vista la comunicazione della Commissione in data 10 maggio 2007 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)0242), |
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viste l'Azione preparatoria sulla cultura nelle relazioni esterne dell’UE e le sue raccomandazioni (1), |
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visto il documento intitolato «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato dal VP/AR il 28 giugno 2016, |
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vista la risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'Agenda europea per la cultura (2), |
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vista la relazione della Commissione sull'attuazione dell'Agenda europea per la cultura (COM(2010)0390), |
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vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (3), |
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vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (convenzione di Faro) del 2005 (4), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2008 sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri (5), |
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vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea (6), |
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vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE (7), |
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vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle Nazioni Unite — come meglio raggiungere gli obiettivi di politica estera dell'Unione (8), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 23 dicembre 2014 relative al piano di lavoro per la cultura (2015-2018) (9), |
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vista la convenzione dell'UNESCO del 1972 concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, |
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vista la sua posizione dell'8 settembre 2015 sul tema «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» (10), |
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vista la risoluzione CM/Res(2010)53, adottata dal Consiglio d'Europa, che istituisce l'accordo parziale allargato sugli itinerari culturali, |
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vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 su una politica coerente dell'UE per le industrie culturali e creative (11), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 24 novembre 2015 sulla cultura nelle relazioni esterne dell'UE, in particolare sulla cultura nella cooperazione allo sviluppo (12), |
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vista la sua risoluzione del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da’esh (13), in particolare il paragrafo 3, il quale «chiede al VP/AR di servirsi della diplomazia culturale e del dialogo interculturale quando si tratta di riconciliare diverse comunità e ricostruire i siti distrutti», |
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vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sull'Agenda europea della cultura in un mondo in via di globalizzazione (14), |
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visto l'esito della 3502a sessione del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» del 21 e 22 novembre 2016, |
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visto lo studio realizzato su richiesta della commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento dal titolo «Ricerca per la commissione CULT — Istituti di cultura europei all'estero» (15), |
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visto lo studio realizzato su richiesta della commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento dal titolo «Ricerca per la commissione CULT — Capitali europee della cultura: strategie di successo ed effetti a lungo termine» (16), |
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visto lo studio del 2015, richiesto dal servizio degli strumenti di politica estera della Commissione (FPI), intitolato «Esame della percezione dell'UE e delle politiche dell'UE all'estero» (17), |
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visto il parere del Comitato delle Regioni sul tema «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali», |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali», |
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vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (COM(2016)0543), |
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vista la comunicazione della Commissione su un Corpo europeo di solidarietà (COM(2016)0942), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2015 sul riesame della politica europea di vicinato), |
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vista la decisione della Corte penale internazionale (CPI) del 27 settembre 2016, con la quale Mahdi Al Faqi Al Mahdi è stato giudicato colpevole della distruzione di diversi mausolei a Timbuctù e che ha stabilito per la prima volta, in conformità allo statuto di Roma, che la distruzione del patrimonio culturale può essere considerata un crimine di guerra, |
— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per la cultura e l'istruzione a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0220/2017), |
A. |
considerando che l'Unione europea sta diventando un attore di maggior rilievo nelle relazioni internazionali e che dovrebbe destinare ulteriori risorse ed energie alla promozione della sua cultura, del suo patrimonio culturale, delle sue creazioni artistiche e innovazioni comuni nel rispetto della diversità regionale, come previsto dall'articolo 167 del TFUE; |
B. |
considerando che l'Unione europea è un attore importante nella politica internazionale e svolge un ruolo sempre più incisivo nelle questioni di portata mondiale, anche attraverso la promozione della diversità culturale e linguistica nelle relazioni internazionali; |
C. |
considerando che la cultura ha un valore intrinseco e che l'esperienza dell'UE dimostra che gli scambi culturali possono servire a promuovere i suoi obiettivi esterni e costituire un solido ponte tra persone di diversi contesti etnici, religiosi e sociali, non da ultimo rafforzando il dialogo interculturale e interreligioso e la comprensione reciproca, anche attraverso le attività del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); che, a tal riguardo, la cultura dovrebbe diventare parte essenziale del dialogo politico con i paesi terzi e che è necessario integrarla sistematicamente nei progetti e nei programmi; |
D. |
considerando che, per promuovere l'intesa interculturale, l'UE dovrà ampliare i suoi strumenti di comunicazione comuni affinché diventino autentici media europei, come Arte, Euronews o Euranet; |
E. |
considerando che la cultura e la protezione della cultura sono legate in maniera indissolubile al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; |
F. |
considerando che la cooperazione scientifica costituisce un elemento essenziale della politica estera poiché costruisce ponti fra paesi, migliora la qualità della ricerca internazionale ed eleva il profilo della diplomazia scientifica; |
G. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno una serie di radici culturali, linguistiche, storiche e religiose, e che, traendo spunto dalle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, esse sono riuscite a raggiungere l'unità nella diversità; considerando che la cultura europea e il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, rappresentano la diversità delle società e delle regioni europee, tanto delle loro società maggioritarie quanto delle loro culture minoritarie; |
H. |
considerando che la «Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione», adottata a Parigi nel marzo 2015, evidenzia la necessità di promuovere un dialogo attivo fra le culture, la solidarietà globale e il rispetto reciproco; |
I. |
considerando che nel corso della storia dell'UE, le relazioni culturali sono state motori fondamentali per la coesione sociale e lo sviluppo economico e umano sostenibile, che esse svolgono un ruolo determinante nel rafforzare le capacità della società civile e i contatti interpersonali nell'ottica di tutelare il patrimonio culturale, consolidare i processi di democratizzazione e impegnarsi per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti e la resilienza; |
J. |
considerando che la diplomazia culturale dovrebbe promuovere la diversità culturale e linguistica, inclusa la tutela delle lingue minoritarie, riconoscendo che ciò costituisce un valore intrinseco e contribuisce al patrimonio culturale europeo; |
K. |
considerando che i diritti umani comprendono anche i diritti culturali e che dovrebbe essere attribuita pari attenzione al diritto di ogni individuo di partecipare alla vita culturale e di godere della propria cultura, nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali di tutti; |
L. |
considerando che nel dicembre 2014 sono state introdotte misure restrittive per contrastare il traffico di beni culturali dalla Siria; che vi è la chiara necessità che venga istituito un meccanismo di risposta di emergenza per individuare e prevenire la distruzione del patrimonio culturale e la rimozione dei beni culturali, anche in zone o paesi di conflitto, azioni queste che possono essere utilizzate in situazioni di conflitto per intimidire e traumatizzare e che in alcuni casi sono assimilabili a «pulizia culturale»; |
M. |
considerando che la cultura è un bene comune e che la progettazione di un nuovo consenso sullo sviluppo deve includere una riflessione sulla riappropriazione dei beni pubblici comuni, anche attraverso la cultura; |
N. |
considerando che l'UE e i singoli Stati membri sono contributori di più della metà degli aiuti allo sviluppo a livello mondiale, il che merita maggiore riconoscimento; |
O. |
considerando che il patrimonio culturale rappresenta un lascito universale e che la sua tutela è pertanto una condizione imprescindibile per la costruzione della pace e della resilienza; |
P. |
considerando che la comunicazione congiunta dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» fornisce un quadro per le relazioni culturali internazionali dell'UE; che, tuttavia, essa non è sufficiente per individuare le priorità tematiche e geografiche, gli obiettivi e i risultati concreti, i gruppi destinatari, gli interessi e le iniziative comuni, le disposizioni finanziarie, la sana gestione finanziaria, una prospettiva locale e regionale e le relative sfide nonché le modalità di attuazione; |
Q. |
considerando che i contatti interpersonali come gli scambi giovanili, i gemellaggi di città e i partenariati in ambito professionale sono veicoli importanti per favorire l'intesa interculturale e dovrebbero essere promossi dall'UE nelle sue relazioni di politica estera; |
R. |
considerando che la mobilità è parte essenziale delle relazioni culturali internazionali dell'UE, che richiedono l'istituzione di meccanismi atti ad agevolare l'accesso ai visti da e verso paesi terzi per professionisti della cultura, ricercatori, accademici, docenti, studenti e personale, e di reti di ex studenti per gli ex partecipanti ai programmi dell'UE (18); |
S. |
considerando l'interazione storica tra l'Unione europea e i paesi del vicinato sul piano culturale; |
T. |
considerando che la cooperazione, la formazione, la mobilità di artisti e professionisti della cultura e delle loro opere, anche attraverso reti europee e internazionali e soggiorni per artisti, sono un fattore chiave per la diffusione e gli scambi tra le arti e le culture europee e devono essere promosse e potenziate; |
U. |
considerando che una politica in materia di visti per gli artisti e i professionisti della cultura è fondamentale per la riuscita della cooperazione e per la libera circolazione delle opere attraverso le reti europee e internazionali, nonché per assicurare programmi attivi di soggiorno per artisti che coinvolgano la società civile dei diversi paesi e delle diverse regioni del mondo; |
V. |
considerando che fare il punto dei progressi realizzati nel quadro dell'«Agenda dell'UE per la cultura» potrebbe essere un utile punto di partenza per sviluppare e migliorare ulteriormente la strategia, stabilire obiettivi chiari e quantificabili in linea con le specificità dei singoli paesi, priorità e risultati realistici e trarre insegnamento dalle migliori prassi; |
W. |
considerando che l'Unione europea, come partner principale delle Nazioni Unite, deve collaborare strettamente con l'UNESCO per la tutela del patrimonio culturale mondiale; |
X. |
considerando che il coordinamento tra i programmi e le risorse dell'UE dovrebbe rafforzare la dimensione culturale delle relazioni internazionali dell'Unione europea, così da creare uno spazio comune di dialogo per l'intesa e la fiducia transculturali; |
Y. |
considerando che le iniziative e le azioni dell'UE dovrebbero essere più visibili nei paesi terzi, in particolare nei paesi oggetto della politica europea di vicinato, e i loro risultati dovrebbero essere attribuiti, valutati e diffusi meglio (19); |
Z. |
considerando che la quantità di prodotti e servizi dei settori audiovisivo, culturale e creativo è in aumento, così come il loro contributo al PIL e alla circolazione internazionale; |
AA. |
considerando che molti degli itinerari culturali europei certificati dal Consiglio d'Europa passano attraverso paesi del vicinato orientale e meridionale dell'UE e attraverso paesi candidati, e che ciò concorre a rafforzare i legami tra l'Unione e i suoi vicini; |
AB. |
considerando che gli sforzi profusi dall'Unione per sviluppare la resilienza della società intensificando il lavoro nei settori dell'istruzione, della cultura e della gioventù promuovono il pluralismo, la coesistenza e il rispetto, |
Obiettivi
1. |
accoglie con favore la comunicazione congiunta, che offre una panoramica di tutti gli strumenti, le azioni, le iniziative, i programmi e i progetti finanziati o attuati dall'UE e dai suoi Stati membri aventi come denominatore comune la cultura; chiede che sia messa a punto una strategia dell'Unione europea per le relazioni internazionali; |
2. |
prende atto del fatto che la comunicazione congiunta mira a incoraggiare la cooperazione culturale all'interno dell'UE e con i suoi paesi partner e a promuovere un ordine mondiale basato sul mantenimento della pace, sulla lotta all'estremismo e alla radicalizzazione attraverso il dialogo interculturale e interreligioso e sulla prevenzione dei conflitti, nel rispetto della democrazia, dello stato di diritto, della libertà di espressione, della libertà artistica, della comprensione reciproca, dei diritti umani, della diversità culturale e linguistica e dei valori fondamentali; sottolinea inoltre l'importante ruolo della diplomazia culturale, dell'istruzione e degli scambi culturali nel consolidamento di una base comune di valori universali; |
3. |
riconosce gli sforzi profusi dal SEAE, insieme alla Commissione, per migliorare la dimensione esterna delle politiche in materia di scienze e ricerca, ed esorta la Commissione a promuovere lo sviluppo di un'ambiziosa diplomazia scientifica; |
4. |
chiede che i diritti culturali siano promossi quali parte integrante dei diritti umani fondamentali e che la cultura sia considerata per il suo valore intrinseco come il quarto pilastro indipendente e trasversale dello sviluppo sostenibile, con una dimensione sociale, economica e ambientale; |
5. |
accoglie con favore l'approccio della comunicazione congiunta, che individua tre assi di intervento: sostenere la cultura come volano dello sviluppo sociale ed economico sostenibile, promuovere la cultura e il dialogo interculturale per garantire relazioni pacifiche tra le comunità, rafforzare la cooperazione nel campo del patrimonio culturale; |
6. |
chiede che la libertà di espressione artistica sia promossa come valore e sforzo dell'Unione europea, stimolando la libertà di dialogo e lo scambio di buone pratiche a livello internazionale; |
7. |
sottolinea che l'UE dispone di esperienze varie e molteplici di governance inclusiva, che la sua forza risiede nell'essere unita nella sua diversità e che proprio in quest'ambito l'UE apporta un valore aggiunto; |
8. |
riconosce che, se è vero che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità devono essere rispettati nel settore della cultura — considerando altresì le radici e il patrimonio comuni dell'UE e degli Stati membri e il risultato di interazioni artistiche e culturali di lunga durata — creare l'abitudine di lavorare e creare insieme ha gettato le fondamenta per il rispetto e la comprensione di altre culture; |
9. |
sottolinea che l'UE è un'arena in cui tutti gli Stati membri uniscono le proprie forze per svolgere un ruolo più incisivo nel campo delle relazioni culturali internazionali, sfruttando i vantaggi reciproci della cooperazione; |
10. |
propone che ciascuno Stato membro possa avviare azioni comuni con l'Unione europea per mettere in luce ogni anno un diverso paese dell'UE mediante, ad esempio, mostre e coproduzioni, conferendo un ruolo speciale alla presidenza di turno, al fine di generare ulteriore valore intrinseco per l'UE e per gli Stati membri e di accrescere la visibilità delle loro azioni e iniziative all'estero, anche attraverso le delegazioni dell'UE, con risorse umane e finanziarie specifiche messe a disposizione a tal fine; |
11. |
è del parere che gli Stati membri, soprattutto quelli più piccoli, con le loro istituzioni e i loro attori culturali, potrebbero aggiungere valore alle loro realizzazioni culturali utilizzando l'UE per promuoverle e condividerle all'estero; |
12. |
ritiene che la diplomazia culturale possa fungere da ambasciatrice dell'UE e dei suoi Stati membri; |
13. |
ricorda, per quanto attiene al patrimonio culturale materiale e immateriale, l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE in termini di accessibilità, ricerca, promozione, conservazione e gestione, nonché di lotta contro i traffici, contro il saccheggio, anche tramite appositi fondi e assistenza a livello regionale e tramite la cooperazione di polizia transfrontaliera, tanto all'interno quanto all'esterno dell'UE; |
14. |
sottolinea il ruolo dei media indipendenti nella promozione della diversità culturale e delle competenze interculturali e la necessità di rafforzarli come fonte di informazione credibile, specialmente nel vicinato dell'UE; |
15. |
accoglie con favore il fatto che la comunicazione congiunta introduca le industrie culturali e creative quale importante elemento della strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali; ritiene che questi settori contribuiscano al «soft power» dell'Europa nel loro ruolo di ambasciatrici dei valori europei, in particolare per quanto riguarda i poli creativi e le reti culturali regionali, e raccomanda che siano individuati e possano beneficiare di incentivi nonché di sviluppo delle competenze; invita la Commissione a potenziare le reti di agenti e operatori del settore culturale e creativo, con un accento particolare sulle PMI, i distretti creativi europei e le piattaforme creative, in quanto generatori di effetti moltiplicatori e di innovazione, anche in altri settori; |
16. |
chiede alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) di individuare negli «attori culturali» una parte integrante dell'attuazione della comunicazione congiunta, chiarendo che vi sono inclusi, tra le varie categorie, gli artisti, i professionisti del settore culturale e creativo, le istituzioni culturali, le fondazioni private e pubbliche, le università e le imprese del settore culturale e creativo; |
Governance e strumenti
17. |
invita la Commissione e il VP/AR a presentare piani d'azione annuali e pluriennali in questo settore, che dovrebbero includere azioni, priorità strategiche, tematiche e geografiche e obiettivi comuni, e a effettuare una verifica periodica dell'attuazione della comunicazione congiunta, i cui risultati devono essere comunicati al Parlamento; |
18. |
sottolinea la necessità di una maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione europea e le azioni che coinvolgono paesi terzi; sottolinea inoltre la necessità di basarsi sui risultati della ricerca, sulle migliori pratiche e su altre iniziative e altri strumenti per la tutela del patrimonio culturale finanziati dall'UE, che potrebbero avere un effetto positivo sulla cooperazione con i paesi terzi; invita a rafforzare le sinergie tra tutti gli attori coinvolti e tra le altre iniziative finanziate dall'UE che potrebbero rivelarsi utili per conseguire gli obiettivi della strategia, garantire l'efficienza delle risorse, ottimizzare i risultati e migliorare l'impatto delle azioni e delle iniziative dell'Unione; raccomanda un esercizio di valutazione a garanzia di un approccio efficace; |
19. |
esorta la Commissione a prevedere, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, una linea di bilancio dedicata al sostegno delle relazioni culturali internazionali nei programmi esistenti e nei futuri inviti a presentare proposte, segnatamente nella prossima generazione di programmi in materia di cultura e istruzione, così che possano sviluppare adeguatamente la propria azione internazionale; |
20. |
propone che sia elaborato un apposito programma dell'UE e le risorse siano concentrate sulla mobilità e gli scambi internazionali, come i programmi di soggiorno appositi per giovani artisti e professionisti del settore culturale e creativo; |
21. |
propone in tale contesto che gli ex studenti e gli ex beneficiari del programma Erasmus e di altri programmi per la mobilità nei settori dell'istruzione e del volontariato vengano incoraggiati ad utilizzare le loro abilità e competenze interculturali a vantaggio degli altri, diventando attori influenti nello sviluppo di partenariati nel settore delle relazioni culturali esterne; |
22. |
invita la Commissione a sviluppare la dimensione del turismo culturale attraverso la pianificazione e lo scambio, tra l'altro, di programmi tematici e migliori pratiche che possano agevolare la mobilità internazionale e gli scambi con i cittadini di paesi terzi ma anche l'accesso ai beni culturali; |
23. |
invita la Commissione e il SEAE a includere le relazioni culturali internazionali negli strumenti e nei programmi di cooperazione internazionale in maniera orizzontale e nell'esercizio delle revisioni intermedie, al fine di garantire la coerenza e di trasformare le relazioni culturali internazionali in uno strumento efficace; |
24. |
invita la Commissione a rafforzare l'impatto della dimensione culturale nelle relazioni internazionali includendola sistematicamente nei negoziati e negli accordi di associazione; sottolinea la necessità che l'UE introduca principi di comportamento per i partner nell'ambito della cooperazione nei progetti transnazionali e che si doti di un quadro flessibile per agevolare la cooperazione culturale transnazionale eliminando le barriere esistenti; |
25. |
invita la Commissione a sostenere ulteriormente le relazioni culturali con i paesi del vicinato attraverso assistenza tecnica e programmi di rafforzamento delle capacità, formazione, sviluppo delle competenze e trasferimento di conoscenze, anche nel settore dei media, per migliorare la governance, e favorire nuovi partenariati a livello nazionale, regionale, locale e transfrontaliero, assicurando nel contempo un seguito ai programmi regionali nei paesi del vicinato meridionale e orientale, inclusi i Balcani occidentali; |
26. |
sottolinea che, per ragioni di sostenibilità, le attività esterne dell'UE relative ai finanziamenti per la cultura devono essere basate su un forte coinvolgimento dei partner locali e sull'adattamento dei programmi alle realtà locali, prestando la dovuta attenzione al periodo successivo ai finanziamenti per i progetti che prevedono la transizione ai finanziamenti nazionali o ad altri modelli di reddito; |
27. |
sottolinea l'importanza delle iniziative nei settori della cultura e dei diritti umani, che dovrebbero essere finalizzate a sostenere i professionisti del settore della cultura nei paesi o nelle regioni in cui i loro diritti vengono minacciati; chiede che tali programmi siano finanziati congiuntamente dal Fondo europeo per la democrazia e dallo strumento europeo di vicinato; |
28. |
sottolinea che una società civile attiva nei paesi partner può rivelarsi di grande aiuto per la diffusione dei valori promossi dall'UE e che è pertanto essenziale che l'Unione, nelle sue relazioni bilaterali, rafforzi il sostegno alle organizzazioni della società civile nel settore della cultura dei paesi partner; |
29. |
invita la Commissione a includere la cultura in tutti gli accordi bilaterali e multilaterali attuali e futuri, con adeguate disposizioni di bilancio e il dovuto rispetto per gli impegni assunti nel quadro della convenzione UNESCO sulla diversità culturale, al fine di porre maggiormente in evidenza il potenziale economico del patrimonio culturale e dei settori creativi e culturali per la promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare in termini di crescita e occupazione, e il loro impatto sul benessere sociale; ritiene che ciò possa essere fatto, ad esempio, nel prossimo mandato negoziale per il nuovo partenariato con i paesi ACP dopo il 2020; chiede che siano elaborati indicatori dell'UE in questo settore come strumento per contribuire al dibattito politico culturale; |
30. |
sottolinea l'importanza dei regimi di mobilità giovanile e di cooperazione universitaria quali misure di grande valore per l'instaurazione di relazioni accademiche e culturali durature; |
31. |
invita la Commissione a rafforzare la dimensione internazionale dei programmi Erasmus, Europa creativa, Europa per i cittadini e Orizzonte 2020; ricorda a questo proposito il ruolo cruciale dei programmi dell'UE nel settore della cultura, dell'istruzione, della gioventù e dello sport come elemento centrale nella lotta contro l'intolleranza e i pregiudizi, nonché nella promozione di un sentimento di appartenenza comune e di rispetto per la diversità culturale; invita la Commissione a promuovere, in particolare nel quadro della politica europea di vicinato, la partecipazione a questi programmi dei paesi partner più vicini all'Unione; |
32. |
riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per promuovere il ruolo della scienza, della ricerca, dell'istruzione e della cooperazione culturale come strumenti del «potere di persuasione» nelle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea che gli scambi scientifici e culturali contribuiscono allo sviluppo delle capacità e alla risoluzione dei conflitti, soprattutto nel quadro delle relazioni con i paesi vicini; |
33. |
invita la Commissione a rafforzare e ad ampliare il programma COSME (il programma dell'UE per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese) per coprire la strategia per le relazioni culturali internazionali, e a sostenere, attraverso programmi tematici dell'UE, le PMI attive nel settore culturale nei paesi al di fuori dell'UE; |
34. |
evidenzia il ruolo del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo nonché il ruolo degli enti regionali e locali e della società civile nella formulazione della strategia; |
35. |
sottolinea che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel promuovere la cultura nelle azioni esterne dell'UE, anche mediante i suoi uffici d'informazione e di collegamento; |
36. |
invita la Commissione e il SEAE a designare un «punto di contatto» in ciascuna delegazione dell'UE per collaborare con gli istituti nazionali di cultura degli Stati membri, i rappresentanti della società civile e gli attori e le autorità locali in un processo di dialogo strutturato volto a individuare congiuntamente i settori prioritari comuni, le esigenze e i metodi di cooperazione, e a fornire dotazioni di bilancio e formazione adeguate; invita la Commissione e il SEAE a riferire al Parlamento ogni due anni sullo stato di attuazione e sui risultati raggiunti; |
37. |
chiede l'assegnazione di risorse finanziarie e umane adeguate in seno al SEAE per le relazioni culturali internazionali, che gli consentano di assumere un ruolo catalizzatore all'interno dei diversi servizi dell'UE riguardanti le relazioni culturali internazionali; |
38. |
sostiene le relazioni culturali internazionali come materia di studio, formazione e ricerca al fine di creare capacità per gli attori in questo settore e rafforzare la partecipazione culturale mediante l'istruzione, anche mettendo a disposizione personale dell'UE con formazione pertinente e competenze culturali; |
39. |
chiede che il ruolo degli istituti di cultura degli Stati membri sia chiaramente definito per quanto riguarda l'influenza culturale dell'UE al di fuori dei suoi confini, e nel contesto di una narrazione europea inclusiva e condivisa, per mezzo della rete degli Istituti di cultura nazionali dell'Unione europea (EUNIC), e altre sedi, e sostiene un approccio inclusivo e paritario nei confronti di tutte le parti interessate, compresa la società civile; accoglie con favore, a tale proposito, il lavoro svolto finora dalle istituzioni culturali degli Stati membri; incoraggia l'ulteriore collaborazione all'estero al fine di ottimizzare l'interesse degli Stati membri, con particolare riferimento agli Stati membri più piccoli e a quelli che non hanno istituti di cultura all'estero e alle loro esigenze di rappresentanza culturale; |
40. |
chiede che sia rafforzato il partenariato strategico con l'UNESCO nell'attuazione della comunicazione congiunta, facendo leva sulla sua credibilità in Europa e sulla sua portata mondiale per moltiplicare gli effetti delle azioni congiunte con tutte le parti interessate dell'UE e dei paesi terzi, e chiede che consideri la possibilità di associare tale partenariato ai futuri gruppi di lavoro o consigli consultivi affinché fornisca assistenza nell'attuazione della comunicazione; |
41. |
sottolinea la necessità di ridefinire il ruolo degli istituti di cultura nazionali nello scambio interculturale, tenendo presente che alcuni di essi vantano una lunga tradizione e dispongono di molti contatti nei paesi terzi, consentendo loro di fungere da solido fondamento per la cooperazione e la comunicazione tra i vari attori europei; mette in evidenza inoltre il loro potenziale per promuovere e facilitare le relazioni bilaterali tra i paesi e contribuire a sviluppare e attuare una strategia europea per la diplomazia culturale; |
42. |
invita la Commissione e il VP/AR a sostenere ulteriormente lo sviluppo del programma di studio personalizzato EUVP (il programma di visite dell'Unione europea), quale potente strumento per rafforzare il dialogo e promuovere la democrazia e fornire una piattaforma permanente per i giovani e futuri leader, opinionisti di paesi terzi e interlocutori chiave nelle istituzioni dell'UE e nelle organizzazioni della società civile; |
43. |
accoglie con favore la creazione della piattaforma della diplomazia culturale e chiede che sia resa sostenibile, con una regolare valutazione dei suoi obiettivi e risultati nonché della sua governance; riconosce che molti attori istituzionali e non istituzionali (20) operano nel campo delle relazioni culturali internazionali e invita la Commissione a promuovere un dialogo strutturato tra tutte le parti interessate, anche tramite il metodo di coordinamento aperto; |
44. |
chiede l'istituzione in tempi brevi di un meccanismo per la prevenzione, la valutazione e la ricostruzione del patrimonio culturale a rischio nonché la stima delle perdite, che includa un meccanismo di pronto intervento per salvaguardare il patrimonio nei paesi in conflitto, sulla base dell'esperienza dell'iniziativa delle Nazioni Unite della task force dei caschi blu per la cultura, in una stretta cooperazione strutturata con l'UNESCO e con il supporto tecnologico di Copernicus — il programma europeo di osservazione della terra; accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione della risoluzione 2347 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella quale si afferma che la distruzione del patrimonio culturale può costituire un crimine di guerra, e invita l'UE e il SEAE a collaborare con tutti i partner per contribuire alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e ai processi di ripristino e riconciliazione in tutte le zone colpite dal conflitto; |
45. |
chiede un coordinamento a livello dell'UE per combattere il traffico illecito di oggetti culturali sottratti durante i conflitti armati e le guerre e per recuperare detti beni, riconoscendo che tale coordinamento svolge un ruolo essenziale negli sforzi profusi per bloccare il finanziamento di gruppi terroristici; |
46. |
mette in rilievo la necessità di rafforzare il partenariato strategico UE-UNESCO creando una piattaforma permanente per la cooperazione e la comunicazione sulle priorità condivise, così da affrontare efficacemente le sfide comuni nei settori della cultura e dell'istruzione; |
47. |
propone di prestare particolare attenzione, in occasione del forum europeo della cultura e delle Giornate europee dello sviluppo, alla realizzazione di un dialogo strutturato con la società civile e le parti interessate sul tema delle relazioni culturali internazionali dell'UE; |
48. |
propone alla Commissione di organizzare un colloquio/forum specifico degli attori culturali sulla cultura e lo sviluppo, attenendosi alla dichiarazione UE-ACP di Bruxelles dell'aprile 2009, e di aprirlo agli attori dei paesi del vicinato dell'UE e ad altri paesi partner strategici; |
49. |
ritiene che la decisione di designare il 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale rappresenti un'opportunità per contribuire alla promozione del patrimonio culturale, con un approccio integrato, quale elemento importante della dimensione internazionale dell'UE, approfittando dell'interesse dimostrato dai paesi partner nei confronti del patrimonio e delle conoscenze dell'Unione; |
50. |
chiede un'applicazione efficace degli strumenti giuridici già esistenti al fine di garantire una migliore tutela del patrimonio culturale, del diritto d'autore e della proprietà intellettuale; invita la Commissione a presentare la proposta legislativa prevista per regolamentare l'importazione di beni culturali nell'UE, in particolare quelli provenienti dalle zone di conflitto, quale strumento per contrastarne il traffico illecito; |
51. |
invita l'UE e gli Stati membri che hanno sottoscritto e ratificato la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, e che quindi si sono impegnati ad attuarla, a sostenere le azioni comuni per la sua applicazione; |
Approccio interpersonale
52. |
concorda con la proposta della comunicazione sul passaggio da un approccio di presentazione dall'alto verso il basso a un approccio interpersonale (P2P), sottolineando i processi di co-creazione e co-produzione nelle industrie culturali e creative; è del parere che la cultura dovrebbe raggiungere tutti i cittadini; |
53. |
riconosce che i giovani sono uno dei principali gruppi destinatari nell'UE e nei paesi partner e che l'esposizione ad altre culture e lingue offre esperienze che spesso creano affinità che durano tutta la vita, e riconosce che le arti dello spettacolo, le arti visive, l'arte di strada, la musica, il teatro, il cinema, la letteratura, i media sociali e le piattaforme digitali in generale sono i canali migliori per raggiungerli e coinvolgerli; |
54. |
chiede che i progetti congiunti tra l'UE e i paesi terzi nel settore della ricerca e dello sviluppo della digitalizzazione del patrimonio culturale siano valorizzati anche al fine di facilitare l'accesso alla conoscenza, lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti e la promozione di un nuovo turismo culturale; |
55. |
chiede di integrare nelle politiche europee il valore e il ruolo dei contenuti culturali, di cui l'Europa è uno dei grandi produttori, anche in ambito digitale, al fine di creare reti virtuali globali di cittadini per aumentare gli scambi e la partecipazione culturali; |
56. |
chiede l'istituzione di un'iniziativa dell'UE per la connettività per fornire assistenza ai giovani in condizioni di svantaggio geografico, così da favorire una loro più attiva partecipazione; |
57. |
plaude alle iniziative della Commissione tese a promuovere l'apprendimento tra pari per i giovani imprenditori del settore della cultura, ad esempio il programma MedCulture, o a sostenere iniziative di formazione, in relazioni interculturali, come l'iniziativa More Europe; |
58. |
raccomanda di adottare misure per facilitare il più possibile i paesi terzi a partecipare maggiormente ai progetti comuni e transfrontalieri, quali gli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa, nonché a coinvolgerli in quanto attori nella futura strategia suggerita per le delegazioni dell'UE nei paesi terzi, in modo da permettere loro di approfittare appieno, per il loro lavoro in paesi terzi, delle attività culturali dell'UE, come la Capitale europea della cultura e il Premio Lux; ricorda che gli strumenti digitali, le piattaforme tecnologiche, come Europeana e le reti culturali possono svolgere un ruolo cruciale nel raggiungere un pubblico più vasto e nel diffondere le migliori prassi; |
59. |
chiede l'istituzione di un programma di visti culturali sulla falsariga dell'attuale programma di visti scientifici, per cittadini di paesi terzi, artisti e altri professionisti del settore della cultura allo scopo di promuovere le relazioni culturali ed eliminare gli ostacoli alla mobilità nel settore culturale; |
60. |
chiede alla Commissione di intensificare le forme di collaborazione con il Consiglio d'Europa in particolare nei programmi dedicati alla valorizzazione della cultura come fattore di democrazia, del dialogo interculturale, del patrimonio culturale e dell'audiovisivo; |
61. |
riconosce la necessità di un'approfondita conoscenza del settore nonché degli attori e della società civile locali al fine di migliorare l'accesso di questi attori ai programmi e ai finanziamenti e di garantire che l'effetto moltiplicatore della loro partecipazione a programmi e iniziative dell'UE sia sfruttato; raccomanda che gli attori locali, incluse le autorità locali, vengano consultati al fine di co-progettare programmi; chiede lo sviluppo di approcci collaborativi innovativi basati su strumenti e reti già esistenti (sovvenzioni, sovvenzioni derivate) (21), e che si dia loro seguito, tenendo conto dell'equilibrio di genere; |
62. |
riconosce che le strategie e i programmi di sviluppo si concentrano in larga misura sulla povertà materiale e socioculturale; chiede un migliore coinvolgimento delle comunità vulnerabili, anche nelle zone rurali e remote, al fine di promuovere la coesione sociale; |
63. |
chiede una maggiore visibilità e una migliore diffusione delle attività dell'UE e degli Stati membri nel settore della cultura a livello internazionale, anche istituendo orientamenti comuni (22) e rivolgendosi ai gruppi destinatari nelle rispettive lingue locali; |
64. |
chiede un cambiamento di paradigma nella copertura mediatica incoraggiando la fornitura di informazioni culturali europee, con il lancio di un portale culturale UE, l'organizzazione di festival e l'elaborazione del concetto delle Case europee della cultura, anche attraverso il dialogo strutturato con i mezzi di comunicazione locali e le piattaforme dei media sociali e in cooperazione, con l'UER, EURONEWS ed EURANET, tra gli altri; |
65. |
incoraggia l'UE a sfruttare appieno il potenziale della ricerca multimediale per comprendere le sfide e le opportunità attuali nei paesi in via di sviluppo, anche su temi che riguardano la cultura e la valutazione del ruolo della cultura nella cooperazione allo sviluppo e internazionale; |
Strategia globale dell'UE
66. |
sottolinea il ruolo importante della cultura nella politica esterna dell'UE come strumento di «potere di persuasione», come catalizzatore del mantenimento della pace, della stabilità e della riconciliazione e come motore di sviluppo socioeconomico e umano sostenibile; |
67. |
sottolinea il ruolo cruciale dell'istruzione e della cultura nel promuovere la cittadinanza e le competenze interculturali, nonché nel creare migliori prospettive sociali, umane ed economiche; |
68. |
si compiace che la strategia globale dell'UE ponga in evidenza l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso nella promozione della comprensione reciproca; si rammarica, tuttavia, del fatto che non sia menzionato il valore intrinseco della cultura e dell'arte come strumenti di contenimento contro il radicalismo, il terrorismo e l'emarginazione; chiede, quindi, che siano rafforzati gli strumenti specificamente dedicati al rafforzamento del settore culturale e alla cooperazione con esso; |
69. |
invita la Commissione a intensificare la cooperazione con le organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'UNESCO, l'Interpol, l'Organizzazione mondiale delle dogane e il Consiglio internazionale dei musei, al fine di rafforzare la lotta contro il traffico di beni culturali che può contribuire al finanziamento di attività criminali, compreso il finanziamento di organizzazioni terroristiche; |
70. |
invita il VP/AR ad attribuire un ruolo specifico alle questioni culturali nella tabella di marcia di attuazione della strategia globale dell'UE; |
71. |
sottolinea che l'Europa, le cui fondamenta poggiano su valori quali il rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe avvalersi dell'esperienza e degli insegnamenti acquisiti per quanto riguarda la politica esterna e che ciò dovrebbe riflettersi nello sviluppo delle relazioni con i paesi terzi attraverso la cultura e il patrimonio culturale, rilevando a tale riguardo che ciò offrirebbe altresì all'UE l'opportunità di presentare ed esportare i suoi valori culturali; |
72. |
chiede politiche culturali e dell'istruzione mirate che possano sostenere gli obiettivi chiave di politica estera e di sicurezza dell'UE e contribuire al rafforzamento della democrazia, dello stato di diritto e della protezione dei diritti umani; ricorda che nel 2018 si celebrerà il 70o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani; |
73. |
riconosce che l'influenza culturale dell'UE le consente di proiettare visibilità negli affari internazionali attraverso i canali della sua variegata identità culturale; |
74. |
ricorda che l'istruzione e la cultura sono motori fondamentali per facilitare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 2030, prestando particolare attenzione al risanamento urbano e alle città in Europa e nel mondo; chiede pertanto che la proposta di un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo valorizzi il ruolo della cultura e la protezione e promozione delle espressioni culturali; |
75. |
invita a rafforzare le relazioni culturali internazionali nelle discussioni sulle politiche in materia di «migrazione» e rifugiati; esorta l'UE, la cui forza risiede nell'essere unita nella diversità, ad adottare un approccio equilibrato che rispetti le differenze culturali e in cui le diaspore svolgano un ruolo fondamentale; sottolinea che la cultura dovrebbe costituire un ponte per la comprensione reciproca al fine di vivere insieme in maggiore armonia; |
76. |
riconosce che l'UE opera anche in situazioni specifiche in cui il contesto politico e il quadro giuridico per la fruizione delle relazioni culturali sono ostili e repressivi; riconosce che nei paesi terzi l'UE subisce spesso le conseguenze di informazioni imprecise, parziali e soggettive ed è il bersaglio di una propaganda vera e propria; chiede che siano adottate misure speciali e azioni adeguate al riguardo; |
77. |
invita l'UE e gli Stati membri a potenziare le risorse disponibili per l'accesso all'istruzione e alla cultura, in particolare per i minori migranti e rifugiati nell'UE e nei paesi terzi; chiede di sostenere i «corridoi educativi» per studenti universitari presso le università dell'UE (in collaborazione anche con università telematiche), sempre nel rispetto della diversità linguistica e culturale; |
78. |
invita la Commissione e il SEAE a promuovere le relazioni culturali con i vicini diretti dell'UE al fine di promuovere azioni concrete volte a stimolare il dialogo interculturale (23) e affrontare le questioni della migrazione, della sicurezza e della radicalizzazione con cui l'UE è confrontata; |
79. |
raccomanda che l'UE cooperi con tutte le pertinenti istituzioni attive in questo campo e con i partner locali per perseguire i propri obiettivi nell'ambito delle relazioni culturali internazionali sia attraverso la cooperazione multilaterale nelle organizzazioni internazionali sia attraverso partenariati con i principali attori sul terreno; |
80. |
invita la Commissione e il SEAE a rafforzare la cooperazione con l'accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, uno strumento istituzionale per rafforzare le relazioni culturali di base anche con i paesi terzi, al fine di promuovere i valori fondamentali di diversità culturale, dialogo interculturale e sviluppo territoriale sostenibile di destinazioni culturali meno note, preservando al contempo il loro patrimonio culturale comune; |
81. |
incoraggia l'UE a lavorare strettamente con tutti gli Stati che condividono i suoi obiettivi e valori e che sono pronti ad agire per sostenerli; sottolinea che ciò è particolarmente importante per elaborare un'azione legittima e stabile in modo che l'UE sia riconosciuta come «attore globale»; |
o
o o
82. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) http://ec.europa.eu/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf
(2) GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0441.
(4) http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199
(5) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 10.
(6) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0005.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0403.
(9) GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4.
(10) Testi approvati, P8_TA(2015)0293.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0486.
(12) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 41
(13) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 55.
(14) GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.
(15) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/ IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf
(17) http://ec.europa.eu/dgs/fpi/showcases/eu_perceptions_study_en.htm
(18) Ad esempio, Erasmus, Orizzonte 2020 ed Europa creativa.
(19) Ad esempio, il programma di visite dell'Unione europea (EUVP), istituito nel 1974 dal Parlamento e dalla Commissione, è un programma di studio individuale per promettenti giovani leader e creatori di opinioni provenienti da paesi al di fuori dell'Unione europea, il cui motto è «La condivisione dei valori dell'UE in tutto il mondo fin dal 1974».
(20) Direzioni generali della Commissione europea (in particolare per l'Istruzione e cultura (EAC), DG Cooperazione internazionale e sviluppo (DEVCO), Politica di vicinato e negoziati di allargamento (NEAR), Ricerca e innovazione (RTD) e Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CNECT), il SEAE, il Servizio degli strumenti di politica estera (FPI), le delegazioni dell'UE, le delegazioni degli Stati membri, gli istituti di cultura degli Stati membri all'estero, il Consiglio d'Europa, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle Regioni, la rete degli Istituti di cultura nazionali dell'Unione europea (EUNIC), il Consiglio internazionale dei musei (ICOM), il Centro internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM), l'UNESCO, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative, gli attori culturali locali, gli artisti di strada e altre piattaforme e reti.
(21) Ad esempio, il programma MedCulture finanziato dall'UE, che mira a sviluppare e rafforzare le politiche e le prassi relative al settore culturale. L'approccio partecipativo coinvolge gli attori della società civile, dei ministeri e delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore della cultura, nonché altri settori connessi.
(22) Un suggerimento potrebbe essere la creazione di «Ambasciatori della Cultura», impegnati a favore e a sostegno dell'integrazione europea e delle relazioni internazionali (in modo analogo agli Ambasciatori di buona volontà delle Nazioni Unite), che potrebbero essere artisti, musicisti, scrittori, ecc.;
(23) Per esempio il progetto finanziato dall'UE Young Arab Voice.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/124 |
P8_TA(2017)0305
Creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sulla creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa (2017/2732(RSP))
(2018/C 334/13)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 9, 151, 152, 153, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 173, |
— |
visti gli articoli 14, 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
— |
visti il TFUE e il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, del TUE e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010 dal titolo «Un'agenda per nuove competenze e l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione» (COM(2010)0682), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità (1), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)0014), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582), |
— |
visti gli orientamenti politici del Presidente Juncker dal titolo «Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico», |
— |
vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2016 sulla necessità di una politica europea di reindustrializzazione alla luce dei recenti casi di Caterpillar e Alstom (2), |
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 e del 23 giugno 2017, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio sull'agenda per la competitività industriale, sulla trasformazione digitale dell'industria europea e sul pacchetto finalizzato alla modernizzazione delle tecnologie e dei servizi pubblici nel mercato unico digitale, |
— |
vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (3), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016)0180), |
— |
vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (4), |
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2017 relative a «Una futura strategia di politica industriale dell'UE», |
— |
visto l'accordo di Parigi, ratificato dal Parlamento europeo il 4 ottobre 2016, |
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sulla creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa (O-000047/2017 — B8-0319/2017), |
— |
visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'industria europea è ai vertici mondiali in diversi settori, rappresenta oltre la metà delle esportazioni dell'Europa e circa il 65 % degli investimenti per la ricerca e lo sviluppo e assicura oltre 50 milioni di posto di lavoro (diretti e indiretti), ossia il 20 % dei posti di lavoro in Europa; |
B. |
considerando che il contributo dell'industria manifatturiera al PIL dell'UE è sceso dal 19 % a meno del 15,5 % nel corso degli ultimi 20 anni e che il suo contributo all'occupazione e agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo è diminuito nel corso di tale periodo; |
C. |
considerando che il rafforzamento della nostra base industriale è pertanto essenziale per mantenere le competenze e il know-how nell'UE; |
D. |
considerando che la politica dell'UE deve consentire all'industria europea di mantenere la sua competitività e la sua capacità di investire in Europa e di far fronte alle sfide sociali e ambientali, anche per quanto concerne i cambiamenti climatici, rimanendo nel contempo un modello in termini di responsabilità sociale e ambientale; |
E. |
considerando che l'economia circolare può produrre un impatto molto positivo in termini di reindustrializzazione dell'Europa, riduzione dei consumi energetici e della dipendenza dalle materie prime provenienti da paesi terzi, e che gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica sono un motore importante per la promozione del rinnovamento industriale, in grado di creare circoli virtuosi; |
F. |
considerando che una politica dell'innovazione ambiziosa, che favorisca la fabbricazione di prodotti di alta qualità, innovativi ed efficienti sotto il profilo energetico e che promuova processi sostenibili consentirà all'UE di rafforzare la sua competitività a livello mondiale; che l'innovazione e gli investimenti in R&S, nell'occupazione e nell'aggiornamento delle competenze sono elementi essenziali per una crescita sostenibile; che l'industria innovativa dipende fortemente dalla capacità di ricerca dell'UE, dai progressi nelle attività di ricerca e, in particolare, dalla ricerca collaborativa; |
G. |
considerando che l'industria europea, su piccola e su larga scala, si trova ad affrontare una concorrenza globale e che è fondamentale assicurare un mercato interno integrato e funzionante e scambi commerciali aperti ed equi con i paesi terzi per l'industria dell'UE, in cui il commercio equo di prodotti industriali deve rispettare le norme dell'UE; |
H. |
considerando che le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano gran parte delle imprese europee e sono la colonna portante delle industrie dell'UE, si trovano a fronteggiare notevoli sfide dovute ai cambiamenti globali nell'economia e agli ostacoli finanziari e amministrativi; |
I. |
considerando che le imprenditrici rappresentano soltanto il 31 % dei lavoratori autonomi nell'UE e il 30 % dei nuovi imprenditori, e sono attualmente sottorappresentate nel settore dell'industria, in particolare nelle posizioni scientifiche, ingegneristiche e dirigenziali; |
J. |
considerando che oggi oltre il 60 % di tutte le imprese è costituito da imprese a conduzione familiare e che esse generano fino al 50 % del totale dei posti di lavoro del settore privato nell'Unione europea; |
K. |
considerando che la strategia di sostegno per la digitalizzazione dell'industria è fondamentale per la competitività dell'economia europea; |
L. |
considerando che gli strumenti e i programmi di finanziamento dell'UE svolgono un ruolo strategico nel promuovere la competitività, nell'attrarre investimenti nell'UE e nel prevenire la loro rilocalizzazione; |
1. |
sottolinea il ruolo essenziale dell'industria quale motore della crescita sostenibile, dell'occupazione e dell'innovazione in Europa; |
2. |
sottolinea l'importanza di rafforzare e ammodernare la base industriale in Europa, ricordando nel contempo l'obiettivo dell'UE di garantire che il 20 % del PIL dell'Unione sia basato sull'industria entro il 2020; |
3. |
invita la Commissione a mettere a punto, entro l'inizio del 2018, di concerto con gli Stati membri, una strategia dell'Unione e un piano d'azione per una politica industriale coerente e globale finalizzata alla reindustrializzazione dell'Europa, con obiettivi, indicatori, misure e tempistiche; invita la Commissione a basare tale strategia su una valutazione dell'impatto dell'integrazione della politica industriale nelle iniziative politiche strategiche dell'UE e su un ampio dialogo con i soggetti interessati pertinenti, tenendo conto della competitività industriale e della sostenibilità in tutte le sue più importanti iniziative strategiche; sottolinea che tale strategia dell'Unione deve essere fondata, tra l'altro, sulla digitalizzazione, su un'economia efficiente in termini di energia e risorse su un approccio basato sul ciclo di vita e sull'economia circolare; |
4. |
ritiene che il quadro normativo europeo e gli investimenti pubblici e privati dovrebbero consentire alle imprese di adattarsi ai cambiamenti e di adottare misure preventive al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro, alla crescita, alla convergenza regionale e alla coesione territoriale; |
5. |
sottolinea il ruolo delle PMI come colonna portante dell'industria dell'UE ed evidenzia la necessità di rafforzare le catene del valore tra le PMI, le imprese a media capitalizzazione e le imprese più grandi, nonché la necessità di perseguire una politica industriale dell'UE compatibile con le PMI che affronti le sfide che si pongono a queste ultime; sottolinea la necessità di sostenere la creazione di un ambiente favorevole alle imprese, creando condizioni di parità nell'UE per tutte le PMI, le start-up e le scale-up, l'imprenditoria giovanile, soprattutto negli ambiti più innovativi, nonché le imprese dell'economia sociale; |
6. |
sottolinea che i poli di competitività, le reti di imprese e i poli dell'innovazione digitale costituiscono una soluzione molto utile per riunire le pertinenti parti interessate; invita l'UE a sostenere gli investimenti pubblici a favore dell'innovazione, in quanto essi rivestono un ruolo strategico in questo settore; chiede alla Commissione di sostenere tali poli e la loro collaborazione su scala europea, assicurando il coinvolgimento delle PMI, dei centri di ricerca e delle università a livello regionale e locale; invita la Commissione a sviluppare piattaforme di specializzazione intelligente incoraggiando legami intersettoriali e interdisciplinari; sottolinea la necessità di potenziare la cooperazione interregionale per sviluppare opportunità transnazionali e alleanze trasversali per l'innovazione; |
7. |
invita la Commissione a individuare le sfide e gli ostacoli che le donne si trovano ad affrontare nel diventare imprenditrici e a promuovere e sostenere la leadership delle donne e le misure volte a contrastare le disparità che riguardano le retribuzioni e l'accesso alle posizioni lavorative; |
8. |
è convinto che le imprese europee debbano essere considerate un valore strategico per la competitività e la sostenibilità dell'UE; sottolinea il fatto che soltanto un'industria forte e resiliente nonché una politica industriale orientata al futuro permetteranno all'UE di far fronte alle varie sfide che l'attendono, tra cui la sua reindustrializzazione sostenibile, la concorrenza a livello mondiale, i rapidi progressi tecnologici e la creazione di posti di lavoro di qualità; |
9. |
sottolinea l'importanza dell'Unione dell'energia, del mercato unico digitale, dell'agenda digitale e della connettività dell'Europa tramite infrastrutture efficienti, adeguate e rispondenti alle esigenze future; |
10. |
evidenzia che è importante che l'UE sostenga il miglioramento qualitativo dei prodotti europei attraverso i processi di reindustrializzazione, in particolare attraverso la ricerca e la digitalizzazione, al fine di rafforzare la competitività in Europa; |
11. |
sottolinea che, per sostenere l'industria dell'Unione nel far fronte alle sfide poste dai rapidi mutamenti del contesto economico e normativo nell'attuale mondo globalizzato, è essenziale accrescere l'attrattività dell'industria europea per richiamare investimenti diretti europei ed esteri; |
12. |
sottolinea l'importanza dell'adozione tempestiva di una strategia industriale dell'Unione e rammenta, in tal contesto, la necessità di mantenere sufficienti risorse finanziarie per il settore industriale nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), in particolare mediante gli strumenti e i fondi specifici, quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e il COSME; |
13. |
rammenta gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi; chiede che nella strategia industriale dell'UE siano integrati strumenti di finanziamento efficaci e misure che contribuiscano a ridurre il «rischio carbonio» e a combattere i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; |
14. |
sottolinea la necessità di sfruttare appieno le potenzialità dell'industria, specialmente per quanto concerne le tecnologie ambientali, e di assicurare che le industrie non cessino di evolvere e di diffondere le migliori tecnologie disponibili e le innovazioni emergenti; |
15. |
evidenzia la necessità di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le imprese, in particolare le imprese a conduzione familiare, e al contempo di garantire l'efficacia della normativa dell'UE in materia di protezione dei consumatori e di tutela della salute, della sicurezza nonché dell'ambiente; |
16. |
sottolinea l'importanza, per l'industria dell'UE, di un commercio internazionale aperto ed equo, basato su regole comuni e sulla parità di condizioni; chiede una maggiore coerenza fra la politica commerciale e quella industriale, onde evitare incoerenze che possano determinare delocalizzazioni e un'ulteriore deindustrializzazione nell'UE; |
17. |
sottolinea la necessità di evitare che la politica commerciale dell'UE promuova pratiche anticoncorrenziali; sottolinea l'esigenza di una strategia dell'UE antidumping e antisovvenzioni coerente ed efficace, compatibile con l'OMC; |
18. |
sottolinea che l'industria europea deve far fronte a una concorrenza mondiale e invita, pertanto, la Commissione a valutare l'adeguatezza delle definizioni di mercato e delle norme vigenti dell'UE in materia di concorrenza al fine di tenere conto dell'evoluzione dei rispettivi mercati mondiali e del ruolo emergente dei grandi attori nazionali nei paesi terzi; |
19. |
invita la Commissione a prestare maggiore attenzione al ruolo delle imprese di Stato con sede all'estero sostenute e sovvenzionate dai rispettivi governi secondo modalità che, in base alle norme sul mercato unico dell'UE, sono vietate per le imprese dell'UE; |
20. |
invita la Commissione a passare al vaglio, insieme agli Stati membri, gli investimenti esteri diretti dei paesi terzi nell'UE nei settori strategici, nelle infrastrutture e nelle principali tecnologie del futuro o in altre risorse importanti ai fini della sicurezza nonché nella protezione dell'accesso alle stesse, pur tenendo conto del fatto che l'Europa dipende in larga misura dagli investimenti esteri diretti; |
21. |
sottolinea la necessità di coordinare gli sforzi dell'UE, in consultazione con tutti i partner pertinenti, comprese le parti sociali e il mondo accademico, per continuare a promuovere lo sviluppo di nuove competenze, così come la riqualificazione, il perfezionamento professionale e la formazione permanente, come sostenuto dalla Commissione nella sua Agenda per nuove competenze e per l'occupazione; |
22. |
ricorda l'importante ruolo dell'UE in materia di normazione ed è favorevole a che si ponga fortemente l'accento sull'assunzione di un ruolo guida da parte dell'UE negli organismi internazionali di normazione; |
23. |
prende atto della necessità di coordinare gli sforzi dell'UE volti a ridurre la dipendenza dalle risorse di paesi terzi attraverso un approccio articolato in quattro linee d'azione principali, ovvero:
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24. |
sottolinea che la nuova strategia in materia di politica industriale deve allineare la politica industriale con diversi settori strategici — soprattutto il commercio, l'ambiente, la ricerca, la sanità, gli investimenti, la concorrenza, l'energia, il clima e le industrie creative — per definire un approccio coerente; |
25. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 89.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0377.
(3) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0240.
Giovedì 6 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/128 |
P8_TA(2017)0306
Relazione 2016 sulla Turchia
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Turchia (2016/2308(INI))
(2018/C 334/14)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 24 novembre 2016 sulle relazioni UE-Turchia (1) e quella del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in Turchia (2), |
— |
viste la sua risoluzione del 13 novembre 2014 sulle azioni della Turchia che creano tensioni nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro (3) e la sua risoluzione del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno (4), |
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viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 novembre 2016, sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2016)0715) e la relazione 2016 sulla Turchia (SWD(2016)0366), |
— |
viste le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016 e le precedenti conclusioni in materia del Consiglio e del Consiglio europeo, |
— |
visto il quadro negoziale per la Turchia, e in particolare il paragrafo 5 dei principi che regolano i negoziati, del 3 ottobre 2005, |
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viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia (5) («partenariato per l'adesione») e le precedenti decisioni del Consiglio del 2001, 2003 e 2006 sul partenariato per l'adesione, |
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visti la dichiarazione congiunta che ha fatto seguito al vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015 e il piano d'azione UE-Turchia, |
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visti la dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri del 21 settembre 2005, che prevede fra l'altro che il riconoscimento di tutti gli Stati membri sia una componente necessaria dei negoziati e in cui si evidenzia la necessità che la Turchia attui pienamente ed effettivamente il protocollo aggiuntivo all'accordo di Ankara in relazione a tutti gli Stati membri eliminando tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci senza pregiudizi né discriminazioni, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in cui si afferma che le parti contraenti si impegnano a rispettare e ad applicare le sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie nelle quali sono parti, |
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visti i pareri della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, in particolare quelli del 10 e 11 marzo 2017 sulle modifiche costituzionali da sottoporre a referendum nazionale e sulle misure previste dai recenti decreti-legge sullo stato di emergenza in merito alla libertà dei mezzi di informazione e ai compiti, alle competenze e al funzionamento degli uffici dei giudici di pace penali, del 9 e 10 dicembre 2016 sui decreti-legge sullo stato di emergenza nn. 667-676 adottati a seguito del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016, e del 14 e 15 ottobre 2016 in merito alla sospensione dell'articolo 83, secondo comma, della costituzione (immunità parlamentare), |
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vista la dichiarazione rilasciata il 26 luglio 2016 dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa riguardo alle misure adottate nel contesto dello stato di emergenza in Turchia, |
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vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, |
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viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 marzo 2017, relativa alla prima relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2017)0130) e la Quinta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, del 2 marzo 2017, sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM(2017)0204), |
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visto l'impegno assunto dalla Turchia nel rispettare i criteri di Copenaghen, attuare riforme adeguate ed efficaci, intrattenere buone relazioni di vicinato e giungere a un progressivo allineamento con l'UE e tenuto conto del fatto che tali sforzi si sarebbero dovuti considerare come un'opportunità per la Turchia di rafforzare le proprie istituzioni e portare avanti il proprio processo di democratizzazione e modernizzazione, |
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vista la raccomandazione della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa a una decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio di negoziati con la Turchia in merito a un accordo sull'ampliamento del campo di applicazione delle relazioni commerciali preferenziali bilaterali e alla modernizzazione dell'unione doganale, |
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vista l'importanza fondamentale attribuita, nel processo negoziale, al rispetto dello stato di diritto, compresi, in particolare, la separazione dei poteri, la democrazia, la libertà di espressione e dei media, i diritti umani, i diritti delle minoranze e la libertà di religione, la libertà di associazione e di manifestazione pacifica, conformemente ai criteri di Copenaghen per l'adesione all'Unione europea, |
— |
visto che secondo le valutazioni la Turchia occupa il 155o posto nell'indice mondiale della libertà di stampa, pubblicato il 26 aprile 2017, toccando il livello più basso mai registrato, risultando uno dei paesi in cui i giornalisti subiscono le più gravi minacce, aggressioni fisiche e vessazioni giudiziarie, comprese misure di custodia cautelare e condanne detentive, |
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visto che nel novembre 2016 il Parlamento ha chiesto alla Commissione e agli Stati membri di avviare una sospensione temporanea dei negoziati di adesione in corso con la Turchia e si è impegnato a rivedere la propria posizione quando saranno revocate le misure sproporzionate adottate nel contesto dello stato di emergenza in Turchia e a tal fine si baserà su una valutazione del ripristino in tutto il paese dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, |
— |
visti la crisi in Siria, le iniziative per conseguire un cessate il fuoco e una soluzione pacifica, nonché il dovere della Turchia di rafforzare la stabilità e promuovere rapporti di buon vicinato, compiendo intensi sforzi per risolvere le questioni bilaterali, le controversie e i conflitti in sospeso con i paesi limitrofi sulle frontiere terrestri e marittime e sullo spazio aereo, in conformità con gli accordi internazionali, tra cui la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la Carta delle Nazioni Unite, |
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visto il coinvolgimento della Russia in Siria, tra cui il sostegno all'impiego di armi chimiche da parte dell'esercito siriano, che destabilizza ulteriormente il paese e aumenta il numero dei rifugiati che chiedono protezione in Turchia e nell'UE, |
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visti la situazione della sicurezza in Turchia, che si è deteriorata a livello sia interno che esterno, e gli attacchi terroristici perpetrati nel paese, |
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visto che la Turchia ospita il maggior numero di rifugiati al mondo, con quasi 3 milioni di rifugiati registrati provenienti dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), |
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vista la situazione economica e finanziaria della Turchia, in parte causata dalla recente ondata di attentati e dall'instabilità politica, ma anche da problemi economici più profondi; |
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vista la relazione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), del febbraio 2017, dal titolo «The human rights situation in South-East Turkey» (La situazione dei diritti umani nel sud-est della Turchia), |
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vista l'ammirevole ospitalità dimostrata sinora dalla Turchia nei confronti dell'elevato numero di rifugiati che vivono nel paese, |
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vista la dichiarazione sulle risultanze e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione del referendum, pubblicata il 17 aprile 2017, |
— |
vista la risoluzione n. 2156 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), del 25 aprile 2017, sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia, che ha comportato la riapertura della procedura di monitoraggio, |
— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0234/2017), |
A. |
considerando che milioni di cittadini turchi o originari della Turchia vivono da decenni negli Stati membri e contribuiscono al suo successo; |
Introduzione
1. |
sottolinea che il 2016 è stato un anno difficile per la popolazione turca a causa della guerra tuttora in corso in Siria, dell'elevato numero di rifugiati, del conflitto nella regione sudorientale, di una serie di odiosi attacchi terroristici e di un violento tentativo di colpo di Stato in cui sono rimaste uccise 248 persone; ribadisce la sua ferma condanna del tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016 ed esprime la propria solidarietà al popolo turco; riconosce il diritto e la responsabilità del governo turco di attivarsi per assicurare i colpevoli alla giustizia garantendo nel contempo il rispetto dello Stato di diritto e il diritto a un processo equo; |
2. |
sottolinea, tuttavia, che le misure adottate nel contesto dello stato di emergenza hanno effetti negativi di grande entità, sproporzionati e a lungo termine su un gran numero di cittadini nonché sulla tutela delle libertà fondamentali nel paese; condanna i licenziamenti collettivi di dipendenti pubblici e agenti di polizia, la liquidazione massiccia di mezzi di comunicazione, l'arresto di giornalisti, accademici, giudici, difensori dei diritti umani, rappresentanti eletti e non eletti, membri dei servizi di sicurezza e cittadini ordinari, nonché la confisca della loro proprietà, dei beni e dei passaporti, la chiusura di numerose scuole e università e il divieto di viaggio imposto a migliaia di cittadini turchi sulla base dei decreti-legge sullo stato di emergenza, senza decisioni individuali e senza la possibilità di un controllo giurisdizionale rapido; esprime preoccupazione per la confisca, e in alcuni casi la nazionalizzazione, di società e imprese private turche; chiede l'immediato e incondizionato rilascio di tutti i prigionieri politici detenuti senza prove di un loro personale coinvolgimento in attività criminose; deplora, in tale contesto, che le prerogative legislative del parlamento siano state gravemente compromesse; |
3. |
sottolinea l'importanza strategica di buone relazioni UE-Turchia e l'elevato valore aggiunto della cooperazione nell'affrontare le sfide che entrambe le parti si trovano ad affrontare; riconosce che, dall'avvio dei negoziati di adesione nel 2004, la Turchia e l'UE hanno seguito specifici processi interni di trasformazione; si rammarica del fatto che gli strumenti di adesione non siano stati sfruttati appieno, e che vi sia stato un regresso nell'ambito dello Stato di diritto e dei diritti umani, che sono aspetti centrali dei criteri di Copenaghen, e che, nel corso degli anni, l'opinione pubblica di entrambe le parti abbia attenuato il proprio sostegno nei confronti della piena integrazione della Turchia nell'UE; mantiene il suo impegno a cooperare e proseguire un dialogo costruttivo e aperto con il governo turco al fine di affrontare le sfide comuni e le priorità condivise, quali la stabilità regionale, la situazione in Siria, la migrazione e la sicurezza; |
4. |
prende atto dell'esito del referendum del 16 aprile 2017, tenutosi nel contesto dello stato di emergenza e in circostanze che hanno impedito una campagna equa e una scelta informata in quanto le due parti della campagna non erano su un piano di parità in termini di opportunità e dato che sono stati violati i diritti degli oppositori alla riforma costituzionale; è seriamente preoccupato per le accuse di irregolarità e gli ampi brogli elettorali individuati nelle conclusioni della missione di osservazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa/Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (OSCE/ODHIR), pubblicate il 17 aprile 2017, che sollevano seri dubbi circa la validità e la legittimità dei risultati; è favorevole a un'indagine indipendente in merito a tutte le denunce relative alle irregolarità elencate nella dichiarazione dell'OSCE/ODIHR; prende atto della decisione dell'APCE di riaprire il processo di monitoraggio nei confronti della Turchia; |
5. |
sottolinea che la Turchia deve rispettare i suoi impegni quale membro del Consiglio d'Europa; invita la Turchia al pieno adempimento degli impegni assunti in seno al Consiglio d'Europa e ad attuare modifiche e riforme a livello costituzionale e giudiziario, in cooperazione con la Commissione di Venezia e in conformità dei criteri di quest'ultima; |
6. |
condanna fermamente il sostegno a favore della reintroduzione della pena di morte ripetutamente dichiarato dal Presidente turco e da vari altri politici; ricorda che il rifiuto inequivocabile della pena di morte è un requisito essenziale per l'adesione all'UE, e sottolinea che un ripristino della pena di morte violerebbe gli impegni internazionali della Turchia, metterebbe in discussione l'appartenenza della Turchia al Consiglio d'Europa e condurrebbe a una cessazione immediata dei colloqui di adesione all'UE e all'assistenza preadesione; sottolinea che, qualora in Turchia dovesse svolgersi un referendum sulla reintroduzione della pena di morte, gli Stati membri hanno il diritto di rifiutarsi di agevolare tale voto nei rispettivi paesi; |
7. |
ricorda la sua posizione del novembre 2016, secondo la quale il processo di adesione della Turchia avrebbe dovuto essere sospeso; |
8. |
invita la Commissione e gli Stati membri, conformemente al quadro di negoziazione, a sospendere senza indugio i negoziati di adesione con la Turchia se il pacchetto di riforme costituzionali verrà attuato senza modifiche; sottolinea, prendendo atto delle osservazioni della Commissione di Venezia sulla riforma costituzionale, che le modifiche costituzionali proposte non rispettano i principi fondamentali della separazione dei poteri né garantiscono un sistema adeguato di bilanciamento dei poteri, e non sono in linea con i criteri di Copenaghen; invita la Commissione, gli Stati membri e la Turchia a tenere un dibattito aperto e franco a proposito dei settori di reciproco interesse nei quali sarebbe possibile una cooperazione intensificata; sottolinea che qualsiasi impegno politico tra l'UE e la Turchia dovrebbe basarsi su norme di condizionalità concernenti il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; |
Diritti umani e libertà fondamentali
9. |
osserva con rammarico che le misure sproporzionate adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza hanno preso di mira, tramite detenzioni, licenziamenti, arresti e la confisca di proprietà, non soltanto migliaia di persone che sono presunti membri/sostenitori del movimento di Gülen, bensì anche i dissidenti in generale e i partiti politici dell'opposizione in particolare; è ancora in attesa di prove convincenti per quanto riguarda gli autori del tentativo di colpo di Stato; condanna fermamente l'arresto di 11 deputati del Partito democratico popolare (HDP), compresi i suoi copresidenti Figen Yuksekdag e Selahattin Demirtas, di un deputato del Partito repubblicano popolare (CHP) e di 85 sindaci di comuni curdi; esorta il governo turco a revocare immediatamente lo stato di emergenza; mette in guardia dall'abuso di misure antiterrorismo per legittimare la repressione dei diritti umani; invita la Corte europea dei diritti dell'uomo ad ammettere immediatamente i primi casi esemplari e a concludere i primi procedimenti quanto prima, giacché non sembrano esistere mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale; |
10. |
sollecita le autorità turche a svolgere un'indagine approfondita sulle accuse di gravi maltrattamenti dei prigionieri, come dichiarato da molte organizzazioni per i diritti umani, e chiede che i responsabili delle violazioni dei diritti umani siano chiamati a risponderne pienamente e siano puniti; è profondamente preoccupato per le condizioni detentive; chiede che siano pubblicate senza indugio le ultime relazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa ed esorta le autorità turche a consentire agli osservatori internazionali e internazionali il monitoraggio delle strutture detentive; |
11. |
invita il governo turco a offrire a tutte le persone soggette a misure restrittive mezzi di ricorso e di controllo giurisdizionale appropriati ed effettivi in linea con lo Stato di diritto; sottolinea che la presunzione di innocenza costituisce un principio fondamentale di qualunque Stato costituzionale; osserva che, nell'attuale stato di emergenza, i cittadini arrestati non hanno alcun diritto all'assistenza legale nei primi cinque giorni di detenzione e denuncia le gravi restrizioni imposte ai detenuti per quanto riguarda l'accesso agli avvocati; sottolinea che dal luglio 2016 sono state presentate oltre 100 000 denunce presso la corte costituzionale turca, che si è dichiarata non competente in merito alle questioni contemplate dal decreto sullo stato di emergenza; invita la Turchia a rivedere con urgenza la «Commissione d'inchiesta sulle pratiche relative allo stato di emergenza» affinché diventi una commissione forte e indipendente, goda di un mandato pieno e sia in grado di fornire a ogni caso un trattamento individuale, di trattare efficacemente l'enorme numero di domande che riceverà e di garantire che il controllo giurisdizionale non subisca indebiti ritardi; |
12. |
condanna fermamente la grave marcia indietro e le violazioni nel campo della libertà di espressione nonché le gravi violazioni della libertà dei media, compresi i divieti sproporzionati relativi ai siti dei mezzi di comunicazione e ai social media; prende atto con preoccupazione della chiusura di circa 170 mezzi di comunicazione — fra cui quasi tutti quelli in lingua curda — e dell'incarcerazione di oltre 150 giornalisti; sottolinea che la decisione della Turchia di bloccare l'accesso a Wikipedia costituisce un grave attacco alla libertà di informazione; prende atto del continuo deterioramento della posizione della Turchia per quanto concerne la libertà di stampa nell'indice stilato da Reporter senza frontiere, che classifica la Turchia al 155o posto su un totale di 180 paesi; rammenta che una stampa libera e pluralista, compreso un accesso libero e aperto a Internet, è una componente essenziale di ogni democrazia e sollecita il governo turco a rilasciare immediatamente tutti i giornalisti arrestati illecitamente; invita il governo turco a consentire a Joost Lagendijk, ex deputato al Parlamento europeo e presidente della commissione parlamentare mista, di fare ritorno dalla sua famiglia in Turchia; |
13. |
esprime grave preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione nel sud-est della Turchia, in particolare nelle zone in cui è stato imposto il coprifuoco, si è verificato un ricorso eccessivo alla forza e sono state imposte punizioni collettive a tutti gli abitanti e dove, nel periodo compreso fra luglio 2015 e dicembre 2016, circa 2 000 persone sarebbero state uccise nell'ambito di operazioni di sicurezza e mezzo milione di persone, secondo le stime, sarebbe stato sfollato; rileva che le procure locali hanno sistematicamente rifiutato di avviare indagini sulle uccisioni denunciate e che è stato negato l'accesso all'area agli osservatori indipendenti; ricorda che al governo turco spetta la responsabilità di proteggere tutti i suoi cittadini, a prescindere dalle loro origini culturali o religiose e dalla loro fede; deplora la pratica diffusa delle espropriazioni, anche di proprietà appartenenti ai comuni e alle chiese, il che costituisce una violazione dei diritti delle minoranze religiose; è convinto che solo una soluzione politica equa della questione curda potrà portare una stabilità e una prosperità sostenibili sia alla regione che alla Turchia nel suo complesso e pertanto invita entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati; osserva che una serie di leggi, tra cui la legge n. 6722 sulla protezione giuridica delle forze di sicurezza che partecipano alla lotta contro le organizzazioni terroristiche, adottata nel 2016, ha creato un clima di «impunità sistematica» delle forze di sicurezza; |
14. |
condanna la decisione del parlamento turco di revocare, in modo anticostituzionale, l'immunità di un vasto numero di deputati, tra cui 55 dei 59 parlamentari dell'HPD, preparando così il terreno per l'arresto di esponenti dell'opposizione e danneggiando gravemente l'immagine del parlamento quale istituzione democratica; sottolinea che la Grande assemblea nazionale turca dovrebbe costituire la principale istituzione democratica in Turchia e rappresentare tutti i cittadini in modo paritetico; si rammarica dell'elevata soglia elettorale; |
15. |
è preoccupato del fatto che giudici e pubblici ministeri continuano a essere sottoposti a forti pressioni politiche e che ben 4 000 giudici, ovvero quasi un quarto di tutti i giudici e pubblici ministeri, sono stati licenziati o arrestati e in alcuni casi le loro proprietà sono state confiscate; invita la Turchia a ripristinare e attuare tutte le garanzie giuridiche volte ad assicurare il pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, anche tramite la modifica della legge sul Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri (HSYK) al fine di ridurre l'influenza del potere esecutivo all'interno di tale Consiglio; è particolarmente preoccupato per il fatto che l'istituzione dei «giudici di pace penali», stabilita nel giugno 2014 dal governo in carica, sembra essere stata trasformata in uno strumento di molestie per soffocare l'opposizione, oltre a controllare le informazioni messe a disposizione dell'opinione pubblica; |
16. |
esprime profonda preoccupazione per la mancanza di rispetto della libertà religiosa, per la discriminazione nei confronti delle minoranze religione, tra cui i cristiani e gli aleviti, e per la violenza per motivi religiosi, compresi attacchi verbali e fisici, la stigmatizzazione e la pressione sociale nelle scuole, nonché i problemi concernenti la capacità di stabilire legittimamente un luogo di culto; invita le autorità turche a promuovere riforme positive ed efficaci nel settore della libertà di pensiero, coscienza e religione, offrendo alle comunità religiose la possibilità di ottenere personalità giuridica, consentendo alle fondazioni di pubblica utilità di eleggere i propri organi di governo, abolendo ogni restrizione a livello di formazione, nomina e successione all'interno del clero, rispettando tutte le sentenze della CEDU applicabili e le raccomandazioni della Commissione di Venezia, nonché eliminando ogni forma di discriminazione o barriera fondata sulla religione; invita la Turchia a rispettare il carattere distinto e l'importanza del Patriarcato ecumenico e a riconoscerne la personalità giuridica; ribadisce la necessità di consentire la riapertura del seminario di Halki e di eliminare tutti gli ostacoli al suo corretto funzionamento; è preoccupato per il recente sequestro delle chiese nella regione di Diyarbakir; esorta il governo a restituirle ai legittimi proprietari; esorta le autorità turche a combattere seriamente tutte le manifestazioni di antisemitismo all'interno della società; |
17. |
invita la Turchia a proteggere i diritti dei gruppi più vulnerabili e delle persone appartenenti a minoranze; si rammarica del fatto che le marce LGBTI ad Ankara e Istanbul siano state vietate per il terzo anno consecutivo e abbiano dovuto far fronte a repressioni e alla violenza della polizia; è seriamente preoccupato per la violenza di genere, la discriminazione, l'incitamento all'odio nei confronti delle minoranze, i reati d'odio e le violazioni dei diritti umani delle persone LGBTI; invita la Turchia ad adottare adeguate misure intese a prevenire e punire l'incitamento all'odio o i reati contro le minoranze; invita la Turchia ad armonizzare la legislazione nazionale con la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, ratificata nel 2014; accoglie con favore la strategia nazionale e il piano d'azione del governo per i Rom e invita il governo turco ad avviare l'attuazione della strategia e a istituire un meccanismo di monitoraggio e valutazione; incoraggia le autorità ad affrontare i principali ostacoli all'inclusione sociale dei Rom; invita la Turchia a garantire la piena uguaglianza per tutti i cittadini e ad affrontare i problemi con cui si misurano i membri delle minoranze, in particolare per quanto concerne l'istruzione e i diritti di proprietà; osserva che, conformemente ai criteri di Copenaghen, le minoranze dovrebbero avere anche il diritto all'istruzione nella loro lingua madre presso le scuole pubbliche; ricorda l'importanza di attuare la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su Imbros e Tenedos e invita la Turchia ad assistere le famiglie espatriate appartenenti alla minoranza che intendano fare ritorno sull'isola; accoglie con favore l'apertura della scuola per la minoranza greca sull'isola di Imbros, che rappresenta un passo positivo; |
18. |
invita il governo turco a rispettare e ad attuare integralmente gli obblighi giuridici che ha assunto in materia di salvaguardia del patrimonio culturale e, in particolare, a elaborare in buona fede un inventario integrato del patrimonio culturale greco, armeno, assiro e di altre culture che è stato distrutto o rovinato durante il secolo scorso; invita la Turchia a ratificare la convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; invita la Turchia a cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, in modo particolare con il Consiglio d'Europa, per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione deliberata del patrimonio culturale; |
19. |
si compiace delle iniziative intraprese da singoli Stati membri, le quali hanno accelerato le procedure di asilo per i cittadini turchi perseguitati in base al decreto sullo stato di emergenza; |
Relazioni UE-Turchia
20. |
chiede l'approfondimento delle relazioni UE-Turchia in settori chiave di interesse comune, quali la lotta al terrorismo, la migrazione, l'energia, l'economia e il commercio, e ribadisce che il dialogo e la cooperazione dovrebbero essere mantenuti e incoraggiati; ritiene che la cooperazione UE-Turchia in tali settori rappresenti un investimento a favore della stabilità e della prosperità sia della Turchia che dell'UE, purché si basi sul rispetto di tutte le parti dei loro impegni in materia di diritti e libertà fondamentali; ritiene che la collaborazione tra i membri della società civile sia di fondamentale importanza ed esorta a intensificare tali contatti; |
21. |
invita la Turchia ad allineare maggiormente la propria politica estera a quella dell'UE; chiede di intensificare la cooperazione e il coordinamento relativo alle sfide in materia di politica estera tra l'UE e la Turchia; è del parere che il ministro degli Esteri turco dovrebbe essere invitato a partecipare, caso per caso, alle riunioni del consiglio «Affari esteri» quando ciò risulti opportuno; raccomanda al Consiglio di invitare il governo turco a un vertice per discutere le relazioni UE-Turchia; |
22. |
ritiene che il rafforzamento delle relazioni commerciali possa portare benefici concreti ai cittadini della Turchia e dell'UE e pertanto, alla luce delle attuali carenze dell'unione doganale, sostiene la proposta della Commissione di avviare negoziati per la modernizzazione dell'unione doganale; ribadisce che l'UE è il maggiore partner commerciale della Turchia e che due terzi degli investimenti diretti esteri in Turchia provengono dagli Stati membri dell'UE; sottolinea, inoltre, l'importanza economica della Turchia quale mercato in crescita per l'UE; ritiene fondamentale la partecipazione delle parti sociali ai negoziati; invita la Commissione a integrare una clausola che renda i diritti umani e le libertà fondamentali uno dei presupposti essenziali nel quadro del miglioramento dell'unione doganale tra la Turchia e l'UE; rammenta che le potenzialità dell'unione doganale possono realizzarsi appieno solo quando la Turchia attuerà in modo completo il protocollo aggiuntivo nei confronti di tutti gli Stati membri; prende atto della conclusione della Commissione, secondo cui un'eventuale eliminazione degli ostacoli al funzionamento dell'unione doganale da parte della Turchia favorirebbe una maggiore integrazione commerciale con l'Unione; |
23. |
osserva che la liberalizzazione dei visti è di grande importanza per i cittadini turchi, in particolare per gli imprenditori e per le persone di origine turca che si trovano nell'UE, e rafforzerà i contatti interpersonali; incoraggia il governo turco a conformarsi pienamente agli ultimi criteri ancora in sospeso, come definito nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti; sottolinea che la revisione della legislazione turca in materia di lotta al terrorismo è una condizione essenziale per garantire i diritti e le libertà fondamentali, e che la liberalizzazione dei visti sarà possibile solo dopo che la Turchia avrà soddisfatto tutti i criteri previsti; |
24. |
evidenzia l'importanza della lotta alla corruzione e ricorda i risultati a cui è giunta la Commissione, secondo cui la corruzione dilaga ancora in molti settori e continua a costituire un problema serio; esprime preoccupazione per gli scarsi risultati registrati in termini di indagini, procedimenti giudiziari e condanne relativi ai casi di corruzione ad alto livello; |
25. |
invita la Commissione a tenere conto degli ultimi sviluppi in Turchia durante la revisione intermedia dei fondi a titolo dello strumento di assistenza preadesione nel 2017 e a interrompere l'erogazione dei fondi di preadesione in caso di sospensione dei negoziati di adesione; esorta la Commissione, qualora si verifichi tale situazione, a utilizzare detti fondi per sostenere direttamente la società civile turca e i rifugiati in Turchia nonché a investire maggiormente nei programmi di scambio interpersonali, quali i programmi Erasmus+ per studenti, accademici e giornalisti; |
26. |
condanna con la massima fermezza tutti gli attacchi terroristici perpetrati in Turchia ed è risolutamente al fianco della popolazione turca nella lotta comune contro il terrorismo; prende atto delle relazioni bilaterali tra gli Stati membri dell'UE e la Turchia per quanto riguarda la cooperazione in materia di lotta al terrorismo relativamente ai «combattenti stranieri»; sottolinea che una stretta collaborazione tra Europol e le autorità di contrasto turche è cruciale al fine di combattere efficacemente il terrorismo; condanna nuovamente il ritorno alla violenza da parte del Partito dei lavoratori del Kurdistan, che dal 2002 figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche, e lo esorta a deporre le armi nonché a ricorrere a mezzi pacifici e legittimi per dar voce alle sue aspettative; evidenzia che una risoluzione pacifica della questione curda è altresì necessaria per il futuro democratico della Turchia e potrà essere raggiunta solo coinvolgendo tutte le parti e le forze democratiche interessate; invita a riprendere i negoziati in modo da trovare una soluzione globale e duratura alla questione curda; invita gli Stati membri ad applicare norme che vietino l'uso di segni e simboli appartenenti alle organizzazioni incluse nell'elenco delle organizzazioni terroristiche redatto dall'UE; |
27. |
deplora la decisione del governo turco di impedire a deputati tedeschi di visitare le forze armate tedesche stanziate a Incirlik, il che ha comportato il loro trasferimento in un paese non appartenente alla NATO, situazione che rappresenta un grave passo indietro nel campo della cooperazione tra gli alleati della NATO nella lotta contro il terrorismo; |
28. |
elogia l'impegno del governo turco e delle ONG locali nonché l'ospitalità dimostrata dalla popolazione nell'accogliere circa 3 milioni di rifugiati; prende atto della dichiarazione UE-Turchia in materia di migrazione e incoraggia gli Stati membri ad avviare il programma di reinsediamento volontario dei rifugiati più vulnerabili presenti in Turchia; invita la Commissione a garantire investimenti a lungo termine, a favore sia dei rifugiati che delle comunità che li accolgono in Turchia, nonché un'adeguata spesa dei fondi; incoraggia il governo turco a garantire permessi di lavoro e l'accesso all'assistenza sanitaria a tutti i rifugiati siriani e ad assicurare l'accesso all'istruzione ai bambini siriani; invita Ankara e l'UE a proseguire i loro sforzi congiunti di pattugliamento nel Mar Egeo, a intensificare gli sforzi per combattere il traffico di migranti e ad attuare pienamente ed efficacemente l'accordo di riammissione UE-Turchia così come gli accordi bilaterali di riammissione conclusi con la Bulgaria e la Grecia; |
29. |
condanna fermamente le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Erdoğan, il quale accusa alcuni leader dell'UE di «pratiche naziste» e definisce «nazisti» i loro cittadini; evidenzia che tali dichiarazioni ingiustificate e ripetute compromettono la credibilità della Turchia in quanto partner politico e che l'esportazione dei suoi conflitti interni rappresenta una minaccia alla coesistenza pacifica all'interno delle società di quegli Stati membri che ospitano una folta comunità di persone di origine turca; sottolinea che il governo turco deve astenersi dal compiere sistematicamente sforzi volti a mobilitare la diaspora turca negli Stati membri per interessi personali; prende atto con preoccupazione delle notizie di presunti casi di pressioni sui membri della comunità turca negli Stati membri e condanna la sorveglianza, da parte delle autorità turche, di cittadini con doppia nazionalità che vivono all'estero; è preoccupato per la revoca di un elevato numero di passaporti, che rende apolidi le persone che ne vengono private in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1954 relativa allo status degli apolidi e della Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, e per il presunto rifiuto dei consolati turchi di prestare servizio a un certo numero di suoi cittadini; |
30. |
ribadisce che è importante intrattenere relazioni di buon vicinato; invita la Turchia, in tale contesto, a intensificare gli sforzi intesi a risolvere le questioni bilaterali in sospeso, tra cui gli obblighi giuridici irrisolti e le insolute vertenze frontaliere terrestri e marittime nonché in materia di spazio aereo con i paesi limitrofi, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale; esorta il governo turco a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e lo sollecita a porre fine alle ripetute violazioni dello spazio aereo e delle acque territoriali della Grecia nonché a rispettare l'integrità e la sovranità territoriale di tutti i paesi limitrofi; si rammarica che la minaccia di casus belli formulata dalla Grande assemblea nazionale turca nei confronti della Grecia non sia ancora stata ritirata; |
31. |
invita la Turchia e l'Armenia a lavorare alla normalizzazione delle loro relazioni; sottolinea che l'apertura delle frontiere tra i due paesi potrebbe indurre un miglioramento delle relazioni, in particolare nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e dell'integrazione economica; |
32. |
invita il governo turco a sospendere i piani di costruzione della centrale nucleare di Akkuyu; osserva che il sito previsto è ubicato in una regione altamente sismica e che ciò costituisce una seria minaccia non solo per la Turchia, ma anche per la regione del Mediterraneo; chiede pertanto al governo turco di aderire alla convenzione di Espoo, che impone alle parti l'obbligo di notifica e di consultazione per quanto riguarda tutti i grandi progetti suscettibili di avere un forte impatto pregiudizievole sull'ambiente a livello transfrontaliero; a tal fine, chiede al governo turco di coinvolgere o almeno consultare i governi dei paesi limitrofi, quali Grecia e Cipro, in relazione a eventuali nuovi sviluppi del progetto di Akkuyu; |
33. |
sottolinea che una risoluzione del problema di Cipro, che in primo luogo andrebbe a beneficio sia dei greco-ciprioti sia dei turco-ciprioti, avrebbe un impatto positivo su tutta la regione; accoglie con favore la dichiarazione congiunta dell'11 febbraio 2014 quale base di partenza per una soluzione e si congratula con i leader delle comunità greco-cipriote e turco-cipriote per i notevoli progressi compiuti nei colloqui in vista di una soluzione; accoglie positivamente l'accordo concluso dai due leader concernente una serie di azioni intese a rafforzare la fiducia ed esorta ad attuare tutte le misure concordate; accoglie favorevolmente lo scambio di mappe con le rispettive preferenze, finora senza precedenti, e la prima conferenza su Cipro tenutasi a Ginevra con le potenze garanti e con la partecipazione dell'UE, e sostiene la sua continuazione al fine di raggiungere un accordo reciprocamente accettabile in materia di sicurezza e garanzie; sostiene una risoluzione giusta, globale e praticabile, basata su una federazione composta da due comunità e due zone, su un'unica personalità giuridica internazionale, un'unica sovranità e un'unica cittadinanza che garantisca uguaglianza politica tra le due comunità, in linea con l'acquis delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sulla base del rispetto dei principi su cui si fonda l'Unione; accoglie con favore l'intensificazione dell'impegno assunto dalle parti per giungere alla risoluzione del problema di Cipro; auspica un impegno attivo della Turchia a favore di una conclusione rapida e positiva dei negoziati e ribadisce che l'impegno e il contributo del paese a una soluzione globale restano fondamentali; invita tutte le parti interessate a sostenere attivamente il processo negoziale, a contribuire a un esito positivo e a sfruttare l'attuale ventaglio di opportunità; esorta la Commissione a ricorrere a tutte le sue risorse per sostenere pienamente una conclusione positiva del processo di riunificazione; |
34. |
invita nuovamente la Turchia a iniziare a ritirare le sue truppe da Cipro, a trasferire l'enclave di Famagosta alle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ad astenersi dall'intraprendere azioni in grado di alterare l'equilibrio demografico presente sull'isola con la sua politica d'insediamento illegale; osserva che, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, i preparativi per l'attuazione dell'acquis dell'UE nel futuro Stato costituente turco-cipriota dovranno essere già in fase avanzata; riconosce, a tale riguardo, il proseguimento dei lavori della commissione ad-hoc bicomunitaria in preparazione all'integrazione nell'UE; si impegna ad adoperarsi maggiormente per coinvolgere la comunità turco-cipriota nei preparativi per la sua piena integrazione nell'UE e invita la Commissione a fare lo stesso; elogia l'importante lavoro svolto dal Comitato per le persone scomparse (CPS), che si occupa sia dei turco-ciprioti che dei greco-ciprioti scomparsi, e plaude al fatto che sia stato garantito un migliore accesso a tutti i luoghi interessati, incluse le zone militari; invita la Turchia ad assistere il CPS condividendo le informazioni dei suoi archivi militari; esorta a tenere in particolare considerazione il lavoro svolto dal CPS e, a tale proposito, accoglie con favore la nomina di un relatore permanente del Parlamento europeo in materia di persone scomparse; |
35. |
riconosce il diritto della Repubblica di Cipro di concludere accordi bilaterali riguardanti la sua zona economica esclusiva; ribadisce il proprio invito alla Turchia affinché rispetti appieno i diritti sovrani di tutti gli Stati membri, compresi quelli relativi alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, nel rispetto dell'acquis dell'Unione e del diritto internazionale; esorta la Turchia ad adoperarsi per una risoluzione pacifica delle controversie e ad astenersi da minacce o azioni che potrebbero incidere negativamente sulle relazioni di buon vicinato; |
36. |
è fermamente convinto che solo una soluzione politica credibile garantirà la stabilità della Siria e permetterà di sconfiggere definitivamente nel paese l'ISIS/Daesh e gli altri gruppi terroristici che figurano negli elenchi delle Nazioni Unite; ribadisce il primato del processo di Ginevra a guida ONU; riconosce gli sforzi compiuti, nel corso degli incontri di Astana, per ripristinare la completa cessazione delle ostilità, nonché l'istituzione di un meccanismo trilaterale per monitorare e garantire il pieno rispetto del cessate il fuoco; esorta tutte le potenze garanti, ivi compresa la Turchia, a mantenere fede ai propri impegni di garantire la piena attuazione del cessate il fuoco, nonché a compiere progressi nell'assicurare un accesso umanitario pieno e senza restrizioni a tutto il paese, la fine degli assedi e la liberazione di tutte le persone detenute arbitrariamente, in particolare donne e bambini, in linea con la risoluzione 2268 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita nuovamente la Turchia a rispettare pienamente la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi limitrofi; |
37. |
chiede che la presente risoluzione sia tradotta in turco; |
o
o o
38. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e agli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0450.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0423.
(3) GU C 285 del 5.8.2016, pag. 11.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/137 |
P8_TA(2017)0308
I casi del vincitore del premio Nobel Liu Xiaobo e di Lee Ming-che
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sui casi del vincitore del premio Nobel Liu Xiaobo e di Lee Ming-che (2017/2754(RSP))
(2018/C 334/15)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cina, in particolare quelle del 21 gennaio 2010 sulle violazioni dei diritti umani in Cina, e in particolare sul caso di Liu Xiaobo (1), del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina (2) e del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (3), |
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vista la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini sulla situazione di Liu Xiaobo, del 30 giugno 2017, |
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visti il 35o ciclo di dialogo tra UE e Cina sui diritti umani, svoltosi il 22 e 23 giugno 2017 a Bruxelles, e la dichiarazione del presidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI) in occasione di tale dialogo, |
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visto il vertice UE-Cina tenutosi a Bruxelles l'1 e 2 giugno 2017, |
— |
vista la dichiarazione rilasciata dall'UE in occasione della 34a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, il 14 marzo 2017, |
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vista la dichiarazione rilasciata dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il 9 dicembre 2016, in occasione della giornata internazionale dei diritti umani, |
— |
visti il partenariato strategico UE-Cina, avviato nel 2003, e la comunicazione congiunta della Commissione europea e del SEAE al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 giugno 2016, dal titolo «Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina», |
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visto il manifesto «Charta 08», redatto da oltre 350 attivisti politici, accademici e attivisti per i diritti umani cinesi allo scopo di sollecitare riforme sul piano sociale, giudiziario e del governo, e pubblicato il 10 dicembre 2008 in concomitanza con il 60o anniversario dell'adozione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
— |
visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, |
— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che Liu Xiaobo, noto scrittore e attivista per i diritti umani cinese, è stato formalmente incarcerato quattro volte nel corso degli ultimi trent'anni; che nel 2009 Liu Xiaobo è stato condannato a 11 anni di prigione per «incitamento alla sovversione del potere dello Stato» dopo aver contribuito alla redazione di un manifesto chiamato «Charta 08»; che le procedure formali seguite nel procedimento a carico di Liu Xiaobo non gli hanno consentito di essere rappresentato o essere personalmente presente durante il procedimento e che i diplomatici di oltre una dozzina di Stati, tra cui diversi Stati membri, si sono visti negare l'accesso al tribunale nel corso del processo; |
B. |
considerando che Liu Xia, moglie di Liu Xiaobo, pur non essendo mai stata accusata di alcun reato si trova agli arresti domiciliari dal 2010, quando il marito è stato insignito del Premio Nobel per la pace, e da allora è costretta a un quasi totale isolamento, salvo alcuni contatti con pochi amici e parenti stretti; |
C. |
considerando che l'8 ottobre 2010 il Comitato per il Nobel ha assegnato il Premio Nobel per la pace a Liu Xiaobo per la sua lunga e non violenta battaglia a favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cina; |
D. |
considerando che Liu Xiaobo è stato recentemente trasferito da una prigione nel Liaoning, provincia nord-orientale della Cina, a un ospedale situato nel capoluogo Shenyang, dove è attualmente in cura per gravi problemi di salute dopo che gli è stato diagnosticato un cancro del fegato in stadio avanzato; |
E. |
considerando che le autorità cinesi hanno respinto le richieste di Liu Xiaobo e della moglie in merito alla possibilità di ricevere cure mediche al di fuori della Cina o di essere trasferito a casa, a Pechino; |
F. |
considerando che 154 vincitori del premio Nobel hanno pubblicato, il 29 giugno 2017, una lettera congiunta rivolta al presidente della Repubblica popolare cinese, in cui esortano il governo cinese a consentire a Liu Xiaobo e alla moglie Liu Xia di recarsi all'estero per ricevere cure mediche; |
G. |
considerando che Lee Ming-che, noto attivista taiwanese per la democrazia, conosciuto per il suo impegno a difesa dei diritti umani attraverso i social media, è scomparso il 19 marzo 2017 dopo essersi spostato da Macao a Zhuhai, nella provincia cinese di Guangdong; che l'ufficio cinese per gli affari di Taiwan ha confermato durante una conferenza stampa che le «autorità competenti» avevano trattenuto Lee Ming-che avviando un'indagine a suo carico, in quanto sospettato di «svolgere attività pericolose per la sicurezza nazionale»; |
H. |
considerando che le autorità cinesi non hanno presentato alcuna prova credibile a sostegno delle gravi accuse nei confronti di Lee Ming-che; che la detenzione di Lee Ming-che giunge in un momento in cui si registra un deterioramento delle relazioni tra le due sponde dello stretto; che Lee Ming-che ha fornito attivamente informazioni sulla cultura politica democratica di Taiwan ai suoi amici in Cina, attraverso piattaforme online potenzialmente monitorate dal governo cinese; |
I. |
considerando che negli ultimi anni la Cina ha compiuto progressi nella realizzazione dei diritti economici e sociali, il che rispecchia le sue priorità in relazione al diritto delle persone alla sussistenza, ma che, dal 2013, la situazione dei diritti umani in Cina ha continuato a peggiorare, con un incremento dell'ostilità del governo nei confronti del dissenso pacifico, dello Stato di diritto e delle libertà di espressione e religione, come nel recente caso di Peter Shao Zhumin, vescovo di Wenzhou, allontanato dalla sua diocesi il 18 maggio 2017; |
J. |
considerando che il governo cinese ha approvato nuove leggi, in particolare la legge sulla sicurezza dello Stato, la legge antiterrorismo, la legge sulla sicurezza informatica e quella sulla gestione delle ONG straniere, che sono state utilizzate per perseguire chi prende parte all'attivismo pubblico e alla critica pacifica del governo, quali minacce alla sicurezza dello Stato, nonché per rafforzare la censura, la sorveglianza e il controllo degli individui e dei gruppi sociali e per dissuadere le persone dall'impegno attivo a favore dei diritti umani e dello Stato di diritto; |
K. |
considerando che il mese scorso il governo greco ha bloccato l'approvazione di una dichiarazione dell'UE nella quale si criticava la repressione di attivisti e dissidenti in Cina, dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata il 15 giugno 2017 al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra; che questa è stata la prima occasione in cui l'UE non è riuscita a rilasciare una tale dichiarazione dinanzi al principale organismo delle Nazioni Unite in materia di diritti; |
L. |
considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero restare al centro delle relazioni di lunga data tra l'UE e la Cina, coerentemente con l'impegno dell'UE per la difesa di tali valori nella sua azione esterna e con l'interesse manifestato dalla Cina ad aderire ai medesimi valori nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e internazionale; |
1. |
chiede al governo cinese di rilasciare immediatamente e incondizionatamente Liu Xiaobo, Premio Nobel per la pace nel 2010, nonché sua moglie Liu Xia dagli arresti domiciliari, e a consentire che Liu Xiaobo riceva cure mediche ovunque essi desiderino; |
2. |
esorta le autorità cinesi a rimuovere ogni restrizione all'accesso di Liu Xiaobo a familiari, amici e consulenti legali; |
3. |
chiede alle autorità cinesi di rilasciare immediatamente Lee Ming-che, in quanto non sono state presentate prove credibili inerenti al caso, nonché di divulgare informazioni sul luogo esatto in cui si trova garantendo, nel frattempo, che sia protetto da torture e maltrattamenti e abbia accesso alla sua famiglia, a un avvocato di sua scelta e a cure mediche adeguate; |
4. |
resta fortemente preoccupato per i continui sforzi compiuti dal governo cinese per mettere a tacere gli attori della società civile, in particolare difensori dei diritti umani, attivisti e avvocati; |
5. |
ricorda l'importanza che l'UE sollevi la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina, in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con l'impegno dell'UE di mostrare una voce forte, chiara e unificata nell'approccio nei confronti del paese, anche nell'ambito dei dialoghi periodici sui diritti umani, più orientati ai risultati; rammenta inoltre che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati internazionali in materia; chiede pertanto che si porti avanti il dialogo con la Cina in modo da tener fede a questi impegni; |
6. |
incoraggia la Cina a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; |
7. |
si rammarica che l'UE non sia riuscita a presentare una dichiarazione sui diritti umani in Cina dinanzi al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, nel mese di giugno 2017; chiede a tutti gli Stati membri dell'UE di adottare, nei confronti della Cina, un approccio risoluto e basato sui valori, e si aspetta che essi non intraprendano iniziative o azioni unilaterali che possano compromettere la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'UE; |
8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza nonché al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese. |
(1) GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 9.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/140 |
P8_TA(2017)0309
Eritrea, in particolare i casi di Abune Antonios e Dawit Isaac
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sull'Eritrea, in particolare i casi di Abune Antonios e Dawit Isaak (2017/2755(RSP))
(2018/C 334/16)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sull'Eritrea, in particolare quella del 15 settembre 2011 sull'Eritrea: il caso di Dawit Isaak (1), e del 10 marzo 2016 sulla situazione in Eritrea (2), |
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vista la relazione del 23 giugno 2017 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea, |
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vista la dichiarazione del 14 giugno 2017 rilasciata dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea in occasione della 35a sessione del Consiglio dei diritti umani, |
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vista la relazione della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani in Eritrea, pubblicata l'8 giugno 2016, |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015) e 2317 (2016), che hanno esteso l'embargo sulle armi contro l'Eritrea fino al 15 novembre 2017, |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 4 maggio 2017, su un nuovo impulso al partenariato Africa-UE, |
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visto l'accordo di partenariato ACP-UE (accordo di Cotonou), quale riveduto nel 2005 e nel 2010, di cui l'Eritrea è firmataria, |
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vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (3), modificata dalla decisione del Consiglio 2010/414/PESC del 26 luglio 2010 (4) e nuovamente modificata dalla decisione del Consiglio 2012/632/PESC del 15 ottobre 2012 (5), |
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vista la causa 428/12 (2012) depositata presso la Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, a nome di Dawit Isaak e altri prigionieri politici, |
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vista la dichiarazione finale della 60a sessione della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, del 22 maggio 2017, |
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vista la relazione del 2015 a cura del Servizio europeo per l'azione esterna sul partenariato Eritrea-Unione europea, |
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visto il programma indicativo nazionale per l'Eritrea a titolo dell'11o Fondo europeo di sviluppo, del 3 febbraio 2016, |
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vista la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, |
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vista la Costituzione dell'Eritrea, adottata nel 1997, che garantisce le libertà civili, compresa la libertà di religione, |
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vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, |
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visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'Eritrea registra i peggiori risultati al mondo per quanto concerne i diritti umani, a causa delle violazioni in tal senso che sono oramai all'ordine del giorno e dell'assenza di progressi negli ultimi anni; che il governo dell'Eritrea ha avviato un'ampia campagna intesa a mantenere il controllo sulla popolazione e a limitare le libertà fondamentali, con il pretesto della difesa dell'integrità dello Stato; |
B. |
considerando che la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani in Eritrea ha concluso che le violazioni comprendenti le esecuzioni extragiudiziali, la tortura (inclusa la tortura sessuale e la schiavitù sessuale), il servizio nazionale come forma di schiavitù, il lavoro forzato e la politica dello «sparare per uccidere» alla frontiera possono costituire crimini contro l'umanità; |
C. |
considerando che nel settembre 2001 le autorità dell'Eritrea hanno arrestato decine di cittadini che avevano approvato una lettera aperta chiedendo riforme democratiche; che le persone detenute non erano accusate di un reato o rinviate a giudizio, e che la maggior parte di loro è ancora in prigione; che, nonostante i diffusi appelli da parte dei gruppi per la difesa dei diritti umani e degli osservatori internazionali, molte di queste persone avrebbero perso la vita in carcere; che il 20 giugno 2016, tuttavia, il ministro degli Esteri eritreo, Osman Saleh, si è riferito ai detenuti come prigionieri politici, dichiarando che «sono tutti vivi» e che saranno processati «quando il governo lo deciderà»; |
D. |
considerando che Dawit Isaak, un cittadino con doppia cittadinanza eritrea e svedese, è stato arrestato il 23 settembre 2001, dopo che il governo eritreo aveva dichiarato illegale la proprietà privata dei mezzi d'informazione; che le sue ultime notizie risalgono al 2005; che l'incarcerazione di Dawit Isaak è diventata un simbolo internazionale della lotta per la libertà di stampa in Eritrea, il che è stato recentemente riconosciuto da una giuria internazionale indipendente di professionisti del settore dei media che gli ha conferito il Premio mondiale per la libertà di stampa UNESCO/Guillermo Cano 2017 in riconoscimento del suo coraggio, della resistenza e dell'impegno per la libertà di espressione; |
E. |
considerando che la famiglia di Dawit Isaak ha dovuto far fronte a difficoltà e incertezze sin dalla sua sparizione, la quale dispone di scarse conoscenze sul suo stato di salute, sul luogo in cui si trova o sulle prospettive future; |
F. |
considerando che nella repressione del settembre 2001, 11 politici — tutti ex membri del Consiglio centrale del partito al potere del Fronte popolare per la democrazia e la giustizia (PFDJ), tra cui l'ex ministro degli Esteri Petros Solomon — sono stati arrestati dopo aver pubblicato una lettera aperta indirizzata al governo e al Presidente Isaias Afwerki chiedendo riforme e un «dialogo democratico»; che 10 giornalisti, tra cui Isaak, sono stati arrestati nel corso della settimana successiva; |
G. |
considerando che moltissimi eritrei vengono arrestati per una serie di motivi ingiustificabili, ad esempio per aver espresso opinioni indipendenti, oppure senza alcuna giustificazione manifesta, per un periodo di tempo imprecisato; che i prigionieri, compresi i bambini, sono detenuti in condizioni estremamente dure che, in alcuni casi, si configurano come tortura o negazione di cure mediche; che alle organizzazioni internazionali non è stato permesso di accedere alle strutture penitenziarie, con l'eccezione di una prigione in superficie ad Asmara; |
H. |
considerando che sono autorizzate solo quattro fedi religiose: la chiesa ortodossa eritrea, la chiesa cattolica, la chiesa luterana e l'Islam; che tutte le altre fedi religiose sono vietate e che i membri di tali fedi e i loro familiari vengono arrestati e imprigionati; che dal 2016 si osserva un inasprimento delle molestie e delle violenze contro coloro che professano fedi religiose; che secondo le stime di Christian Solidarity Worldwide (CSW) nel solo mese di maggio 2017 sono stati imprigionati 160 cristiani in Eritrea; |
I. |
considerando che Abune Antonios, il patriarca della chiesa ortodossa eritrea, la più grande comunità religiosa del paese, è detenuto dal 2007, essendosi rifiutato di scomunicare 3 000 fedeli contrari al governo; che da allora è detenuto in un luogo sconosciuto dove gli viene negata l'assistenza medica; |
J. |
considerando che in Eritrea non esiste una magistratura indipendente né un'assemblea nazionale; che la mancanza di istituzioni democratiche nel paese si è tradotta in un vuoto in termini di buona governance e Stato di diritto, il che ha creato un contesto di impunità per i crimini contro l'umanità; |
K. |
considerando che vi è un solo partito politico legale, il Fronte popolare per la democrazia e la giustizia (PFDJ); che gli altri partiti politici sono vietati; che, secondo Freedom House, il PFDJ e l'esercito sono in pratica le uniche istituzioni di rilevanza politica in Eritrea e che entrambe sono strettamente subordinate al Presidente; |
L. |
considerando che in Eritrea non vi è alcuna libertà di stampa, in quanto i mezzi di informazione indipendenti sono proibiti, e che l'indice sulla libertà di stampa nel mondo dell'organizzazione Reporter senza frontiere ha collocato per otto anni consecutivi l'Eritrea all'ultimo posto nella classifica dei 170-180 paesi valutati; |
M. |
considerando che le elezioni presidenziali e generali previste per il 1997 non hanno mai avuto luogo e che la Costituzione ratificata quello stesso anno non è mai stata applicata; che il paese non organizza elezioni nazionali da 24 anni e che, di fatto, mancano una magistratura indipendente, un'assemblea nazionale operativa e una società civile; |
N. |
considerando che, secondo la relazione 2016 sullo sviluppo umano del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, l'Eritrea occupa il 179o posto su 188 paesi nell'indice di sviluppo umano per il 2016; |
O. |
considerando che nel 2016 gli eritrei fuggiti dal loro paese rappresentavano il quarto gruppo più numeroso a rischiare la vita nel pericoloso viaggio verso l'Europa (dopo i siriani, gli iracheni e gli afghani), affrontando le angherie di trafficanti senza scrupoli per intraprendere l'insidiosa traversata del Mediterraneo; che, pertanto, la situazione in Eritrea ha conseguenze dirette sull'Europa, dal momento che, se nel paese venissero rispettati e tutelati i diritti umani e le persone potessero vivere libere dalla paura, gli eritrei potrebbero tornare in patria; |
P. |
considerando che, secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), oltre 400 000 eritrei, pari al 9 % della popolazione totale, hanno lasciato il paese; che l'UNHCR calcola che ogni mese circa 5 000 eritrei abbandonano il paese, il che è imputabile in larga misura alla persistenza di gravi violazioni dei diritti umani; che nel 2015 gli eritrei richiedenti asilo hanno ottenuto lo status di rifugiato nell'UE nel 69 % dei casi, mentre un ulteriore 27 % dei richiedenti ha ricevuto protezione sussidiaria, il che illustra la gravità delle persecuzioni in Eritrea; |
Q. |
considerando che l'Eritrea sostiene il processo di Khartoum (un'iniziativa UE-Unione africana avviata il 28 novembre 2014 allo scopo di affrontare il problema della migrazione e della tratta di esseri umani), che comprende l'attuazione di progetti concreti, tra cui la creazione di capacità per il sistema giudiziario e la sensibilizzazione; |
R. |
considerando che molti giovani hanno abbandonato il paese per fuggire dall'azione repressiva del governo e dal servizio di leva obbligatorio, che spesso va iniziato in giovanissima età e, per la maggior parte degli eritrei, ha durata indeterminata; che la maggior parte degli occupati nel servizio nazionale versa in una condizione di schiavitù nella quale ogni impiego, ogni domanda di lavoro e la possibilità di avere una famiglia sono controllati; che, secondo le stime, 400 000 persone sono attualmente in servizio nazionale forzato illimitato e molte di esse sono soggette al lavoro forzato, con una retribuzione scarsa o assente; che le reclute donne sono costrette a sopportare la servitù domestica e gli abusi sessuali; |
S. |
considerando che la discriminazione e la violenza contro le donne sono presenti in tutti gli ambiti della società eritrea; che le donne non solo sono a rischio estremo di violenza sessuale all'interno dell'esercito e nei campi di addestramento militare, ma anche nella società in generale; che si stima che l'89 % delle ragazze eritree abbia subito mutilazioni genitali femminili (MGF); che, tuttavia, nel marzo 2007 il governo ha emesso un proclama in virtù del quale le MGF venivano considerate un reato, se ne vietava la pratica e si sponsorizzavano programmi educativi intesi a scoraggiare tale pratica nel corso dello stesso anno; |
T. |
considerando che il regime estende la propria presa totalitaria alla comunità di diaspora residente all'estero, mediante un'imposta del 2 % sui relativi redditi nonché spiandola e prendendo di mira i membri delle famiglie rimasti nel paese; |
U. |
considerando che dal 2011 il regime eritreo nega che il paese è a rischio di carestia; che quest'anno una siccità particolarmente grave si è abbattuta su tutta l'Africa orientale e che le preoccupazioni per la situazione in Eritrea sono in aumento; che, secondo l'UNICEF, nel gennaio 2017 1,5 milioni di eritrei sono stati vittime di insicurezza alimentare, compresi 15 000 bambini che soffrono di malnutrizione; |
V. |
considerando che l'UE è un donatore importante per l'Eritrea in termini di assistenza allo sviluppo; che nel gennaio 2016, nonostante le gravi preoccupazioni e l'opposizione del Parlamento, l'UE e l'Eritrea hanno firmato un nuovo programma indicativo nazionale (PIN) a titolo dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES), con una dotazione di 200 milioni di EUR; che le azioni dovrebbero essere incentrate sulle energie rinnovabili, la governance e la gestione delle finanze pubbliche, in particolare nel settore dell'energia; |
1. |
condanna con la massima fermezza le violazioni sistematiche, diffuse e gravi dei diritti umani da parte dell'Eritrea; invita il governo eritreo a porre fine alla detenzione dell'opposizione, dei giornalisti, dei capi religiosi e dei civili innocenti; chiede il rilascio immediato e senza condizioni di tutti i prigionieri di coscienza in Eritrea, in particolare di Dawit Isaak e degli altri giornalisti detenuti dal settembre 2001 nonché di Abune Antonios; chiede che il governo eritreo fornisca informazioni dettagliate sul luogo in cui si trovano le persone private della libertà personale e sulla loro sorte; |
2. |
rammenta la decisione della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli del maggio 2017 e chiede che l'Eritrea fornisca immediata conferma delle buone condizioni di salute di Dawit Isaak, provveda al suo rilascio, gli consenta di incontrare i familiari e i rappresentanti legali e gli conceda un opportuno risarcimento per gli anni di reclusione; invita inoltre l'Eritrea a revocare il divieto posto ai mezzi di comunicazione indipendenti, come stabilito anche dalla Commissione africana; |
3. |
osserva che, non rispettando la sentenza della Commissione africana, l'Eritrea continua a violare in modo flagrante le norme internazionali e i diritti fondamentali, compreso il diritto a un giusto processo, il divieto di tortura, la libertà di espressione, il diritto a una famiglia, e che ogni paese deve rispettare la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; |
4. |
invita il governo eritreo a rilasciare Abune Antonios e permettere che riprenda le funzioni di patriarca, come pure a porre fine all'interferenza nelle pratiche religiose pacifiche nel paese; ricorda che la libertà di religione è un diritto fondamentale e condanna fermamente ogni violenza o discriminazione fondata sulla religione; |
5. |
chiede processi equi per gli imputati nonché l'abolizione della tortura e di altri trattamenti degradanti, quali le restrizioni su cibo, acqua e assistenza medica; ricorda al governo eritreo il suo obbligo di esercitare il dovere di diligenza nelle indagini sulle esecuzioni extragiudiziali; |
6. |
rammenta al governo eritreo che molte delle sue attività costituiscono crimini contro l'umanità e che, sebbene l'Eritrea non abbia sottoscritto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, molte disposizioni contenute nel suddetto Statuto riflettono il diritto internazionale consuetudinario vincolante per l'Eritrea; sottolinea il proprio sostegno a favore della raccomandazione della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite e di un'indagine approfondita sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini contro l'umanità perpetrati dalle autorità eritree, al fine di garantire che tutti coloro che risultano responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; |
7. |
esprime pieno sostegno al lavoro del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea; invita l'UE, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, a seguire da vicino la situazione generale in Eritrea e a segnalare tutti i casi di violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; |
8. |
chiede all'Eritrea di rispettare appieno e attuare immediatamente la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di tenere pienamente fede agli obblighi che le incombono in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e della Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, entrambi i quali vietano la tortura; osserva con preoccupazione che gli attori pubblici e privati, comprese le aziende, sono fortemente limitati dal controllo del governo; riconosce che la mancanza di una gestione delle finanze pubbliche, compresa l'assenza di un bilancio nazionale, rende impossibile il controllo di bilancio; |
9. |
invita il governo eritreo a permettere la creazione di altri partiti politici quale strumento fondamentale per promuovere la democrazia nel paese e chiede che alle organizzazioni per i diritti umani sia consentito di operare liberamente nel paese; |
10. |
ricorda che il partenariato dell'UE con l'Eritrea è disciplinato dall'accordo di Cotonou e che tutte le parti sono tenute al rispetto e all'applicazione dei suoi termini, in particolare al rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; invita pertanto l'UE ad accertare che l'erogazione dei suoi aiuti sia soggetta a condizioni, tra le quali che il governo dell'Eritrea ottemperi agli obblighi internazionali in materia di diritti umani e che i prigionieri politici vengano rilasciati prima di concedere ulteriori aiuti dell'UE all'Eritrea; invita inoltre l'UE ad avvalersi di tutti i mezzi e strumenti disponibili per assicurare che il governo eritreo rispetti i suoi obblighi di proteggere e garantire le libertà fondamentali, anche prendendo in considerazione l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou; chiede una valutazione dettagliata e completa dei fondi assegnati all'Eritrea finanziati dall'UE e dai suoi Stati membri; |
11. |
denuncia la ripresa della fornitura di consistenti aiuti dell'UE all'Eritrea e in particolare la firma del PIN per l'Eritrea per un valore di 200 milioni di euro; invita la Commissione a riesaminare i propri accordi di controllo con il Parlamento, a prendere attentamente in considerazione le preoccupazioni e le raccomandazioni del Parlamento e a garantirne la trasmissione al comitato FES; ritiene che il comitato FES avrebbe dovuto prendere in considerazione le precedenti raccomandazioni del parlamento di non adottare il PIN e di avviare ulteriori discussioni; |
12. |
invita la Commissione a garantire che i fondi stanziati non vadano a beneficio del governo eritreo ma siano destinati in modo rigoroso e trasparente a rispondere alle esigenze del popolo eritreo a livello di sviluppo, democrazia, diritti umani, buona governance e sicurezza, nonché libertà di espressione, di stampa e di riunione; esorta l'Unione europea a garantire la condizionalità degli aiuti convenuti di recente e a far sì che il PIN aiuti l'Eritrea a modificare profondamente la propria politica energetica, al fine di rendere l'energia accessibile a tutti, specialmente nelle zone rurali dove l'elettricità è tuttora assente; ritiene, inoltre, che la componente del PIN relativa alla governance dovrebbe essere nettamente orientata all'attuazione delle raccomandazioni della revisione periodica universale condotta dalle Nazioni Unite in materia di diritti umani; |
13. |
chiede che la Commissione ottenga garanzie chiare dal governo eritreo sul fatto che avvierà riforme democratiche e garantirà il rispetto dei diritti umani, anche attraverso l'attuazione delle raccomandazioni formulate in occasione della 18a sessione del gruppo di lavoro sull'esame periodico universale (EPU), che esso ha accettato il 7 febbraio 2014; |
14. |
invita il Consiglio a riconsiderare le relazioni tra l'UE e l'Eritrea nonché i suoi aiuti allo sviluppo a favore del paese in risposta al bilancio negativo di quest'ultimo nel campo dei diritti umani e a pubblicare i risultati tangibili derivanti dai programmi di aiuto nel corso degli ultimi anni; invita l'UE e gli Stati membri a ricorrere a tutte le misure disponibili, in particolare attraverso l'accordo di Cotonou, al fine di garantire che le autorità eritree rispettino i loro impegni internazionali; |
15. |
sottolinea con fermezza che l'Eritrea deve accordare agli organismi internazionali e regionali per i diritti umani, compresi i relatori speciali, accesso senza restrizioni al paese per monitorare i progressi; chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di sostenere attivamente il rinnovo del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea; incoraggia il governo eritreo a intraprendere urgenti riforme quali l'allentamento dello Stato monopartitico e la riconvocazione dell'assemblea nazionale e delle elezioni; |
16. |
esorta gli Stati membri dell'UE ad adottare misure adeguate contro l'applicazione della tassa della diaspora ai cittadini eritrei che vivono sul loro territorio, conformemente alla risoluzione 2023 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; ricorda al governo eritreo che il diritto di abbandonare il proprio paese è sancito dal diritto internazionale in materia di diritti umani; invita il governo a concedere la libertà di circolazione e a porre fine alla riscossione della tassa sulla diaspora dagli eritrei residenti all'estero; esorta il governo a porre fine al meccanismo della «colpa per associazione», che prende di mira i familiari di quanti disertano il servizio nazionale, cercano di fuggire dall'Eritrea od omettono di pagare la tassa del 2 % imposta dal governo agli espatriati eritrei; |
17. |
invita il governo eritreo a rispettare le disposizioni inerenti alla durata del servizio nazionale, ad astenersi dallo sfruttamento dei suoi cittadini come manodopera forzata, a non consentire alle imprese straniere di servirsi dei coscritti in cambio di pagamenti, ad autorizzare la possibilità di obiezione di coscienza al servizio militare e a garantire la protezione dei coscritti; |
18. |
ricorda all'Eritrea i suoi obblighi a norma delle convenzioni dell'ILO, con particolare riferimento al diritto delle organizzazioni della società civile e delle associazioni sindacali di organizzarsi, manifestare pacificamente, partecipare agli affari pubblici e avviare campagne a sostegno dei diritti dei lavoratori; invita il governo eritreo ad abolire la politica di bandire le ONG in possesso di una somma inferiore a 2 milioni di dollari statunitensi sui propri conti bancari; è preoccupato per il diffuso legame tra affari, politica e corruzione in Eritrea; condanna le società straniere complici nello sfruttamento del lavoro forzato e invita tutti coloro che operano in Eritrea a farsi maggiormente carico dell'obbligo di rendere conto, a rafforzare la dovuta diligenza e a migliorare i sistemi di comunicazione; |
19. |
deplora i tentativi dell'UE di collaborare con l'Eritrea nel settore della migrazione; pone in evidenza i tassi molto elevati di concessione dell'asilo o della protezione sussidiaria ai cittadini eritrei da parte degli Stati membri dell'UE ed esorta pertanto gli Stati membri a non rimpatriare gli eritrei in cerca di asilo in Europa, in conformità alla convenzione di Ginevra; chiede che gli Stati membri dell'UE rispettino il principio di non respingimento e ricorda loro che i richiedenti asilo rimpatriati verranno probabilmente detenuti arbitrariamente e torturati a causa dei loro tentativi di fuga; |
20. |
esorta l'Eritrea a impegnarsi con la comunità internazionale nel campo dei diritti umani; chiede che il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite collabori con l'Eritrea nel rafforzamento delle capacità nel sistema giudiziario organizzando seminari e corsi di formazione per giudici e avvocati in quanto modo costruttivo per avanzare; riconosce che una delegazione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani si recherà in visita in Eritrea nel mese di luglio 2017 e invita tale delegazione a riferire in merito a quanto vede e a cercare di ottenere l'accesso a tutte le zone del paese, in particolare alle carceri, le cui strutture possono essere oggetto di indagine e di relazione; |
21. |
ribadisce la sua profonda preoccupazione per le attuale condizioni climatiche devastanti nel Corno d'Africa, che comprende l'Eritrea, e il grave rischio di crisi alimentare e umanitaria che esse comportano; invita l'UE, insieme ai suoi partner internazionali, a intensificare il suo sostegno alle popolazioni colpite e a garantire che siano forniti i finanziamenti e l'assistenza necessari; |
22. |
condanna la politica del governo eritreo di revocare arbitrariamente la cittadinanza e chiede che tutti i cittadini eritrei siano trattati in modo giusto ed equo dinanzi alla legge; sottolinea che nell'affrontare la questione del deficit di giustizia in Eritrea è necessario attribuire priorità alla governance democratica e al ripristino dello Stato di diritto, ponendo fine all'autoritarismo fondato sulla paura della detenzione arbitraria e in isolamento, della tortura e di altre violazioni dei diritti umani, alcune delle quali si configurano come crimini contro l'umanità; |
23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Consiglio dell'Unione africana, alla Comunità dell'Africa orientale, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché alle autorità eritree. |
(1) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 146.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0090.
(3) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/146 |
P8_TA(2017)0310
Burundi
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla situazione in Burundi (2017/2756(RSP))
(2018/C 334/17)
Il Parlamento europeo,
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visto l'accordo di Cotonou riveduto, in particolare l'articolo 96, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, |
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vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, |
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vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo, |
— |
viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2248 (2015), del 12 novembre 2015, e 2303 (2016), del 29 luglio 2016, sulla situazione in Burundi, |
— |
vista la relazione della commissione d'inchiesta internazionale presentata il 15 giugno 2017 al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, |
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visto il primo rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sul Burundi, pubblicato il 23 febbraio 2017, |
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vista la dichiarazione resa alla stampa il 9 marzo 2017 dal Consiglio di sicurezza in merito alla situazione in Burundi, |
— |
vista la relazione dell'indagine indipendente delle Nazioni Unite sul Burundi, pubblicata il 20 settembre 2016, |
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vista la risoluzione adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 30 settembre 2016 sulla situazione dei diritti umani in Burundi, |
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visto l'accordo di pace e riconciliazione di Arusha per il Burundi del 28 agosto 2000, |
— |
vista la dichiarazione sul Burundi del vertice dell'Unione africana del 13 giugno 2015, |
— |
vista la decisione sulle attività del Consiglio per la pace e la sicurezza e sullo stato della pace e della sicurezza in Africa (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)), adottata in occasione della 26a sessione ordinaria dell'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana, tenutasi il 30 e 31 gennaio 2016 ad Addis Abeba (Etiopia), |
— |
viste le decisioni e dichiarazioni dell'assemblea dell'Unione africana (Assembly/AU/Dec.605-620 (XXVII)), adottate in occasione della 27a sessione ordinaria dell'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana, tenutasi il 17 e 18 luglio 2016 a Kigali (Ruanda), |
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vista la risoluzione della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, del 4 novembre 2016, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica del Burundi, |
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vista la dichiarazione sul Burundi del vertice della Comunità dell'Africa orientale del 31 maggio 2015, |
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viste le risoluzioni del Parlamento europeo sul Burundi, in particolare quelle del 9 luglio 2015 (1), del 17 dicembre 2015 (2) e del 19 gennaio 2017 (3), |
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vista la decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, |
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visti il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, nonché le decisioni (PESC) 2015/1763 e 2016/1745 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo, 18 maggio, 22 giugno, 16 novembre 2015 e 15 febbraio 2016, sul Burundi, |
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viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) in data 28 maggio 2015, 19 dicembre 2015 e 21 ottobre 2016, |
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vista la dichiarazione del portavoce del VP/AR, del 6 gennaio 2017, sulla messa al bando della Ligue Iteka in Burundi, |
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vista la Costituzione del Burundi, in particolare l'articolo 96, |
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visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il Burundi è sprofondato in una grave crisi politica e in disordini civili dopo che, nell'aprile 2015, il presidente Pierre Nkurunziza ha annunciato di volersi candidare per un terzo mandato, in violazione della Costituzione del paese, che limita il numero di mandati presidenziali a due, nonché dell'accordo di Arusha; che la forte opposizione contro la sua rielezione è stata repressa dal governo in modo molto severo, il che ha comportato un allarmante deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese; |
B. |
considerando che, stando agli osservatori internazionali, a partire da luglio 2015 il governo ha represso l'opposizione insorta contro la rielezione del presidente in maniera alquanto severa; che, secondo l'ONU, 500 persone hanno perso la vita da quando sono scoppiate le violenze; che, secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, più di 1 200 persone sarebbero state uccise, 400-900 persone sarebbero state vittime di sparizioni forzate, diverse centinaia o migliaia di persone sarebbero state torturate e oltre 10 000 sarebbero ancora detenute arbitrariamente; |
C. |
considerando che il presidente Pierre Nkurunziza non esclude la possibilità di modificare la Costituzione per candidarsi per un quarto mandato dopo il 2020, e che è in corso un processo interno finalizzato a sopprimere i limiti dei mandati; che ciò sarebbe in contrasto con le precedenti dichiarazioni del presidente Pierre Nkurunziza e comprometterebbe gli sforzi collettivi per trovare una soluzione sostenibile a lungo termine alla crisi; |
D. |
considerando che la relazione dell'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sul Burundi fa riferimento a numerose prove di gravi violazioni dei diritti umani e gravi abusi nel paese, perpetrati soprattutto dalle forze di sicurezza e delle autorità; che dal mese di aprile 2017 si registra un aumento dei casi di istigazione alla violenza e all'odio, in particolare in occasione dei raduni degli Imbonerakure, la milizia giovanile del partito al potere CNDD-FDD; che le vittime principali di tali atti sono personalità dell'opposizione e attori della società civile, tra cui difensori dei diritti umani, giornalisti e avvocati; che la relazione finale della commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio dei diritti umani è attesa nel mese di settembre 2017; |
E. |
considerando che tra le violenze denunciate figurano omicidi, rapimenti, sparizioni forzate, torture, stupri e detenzioni e arresti arbitrari; che la corruzione e la mancanza di interventi da parte dei poteri pubblici perpetuano una cultura di impunità che impedisce di assicurare alla giustizia numerosi responsabili di atti di violenza omicida, tra cui membri delle forze di polizia e dei servizi di intelligence; |
F. |
considerando che nell'ottobre 2016 le autorità del Burundi hanno bandito cinque organizzazioni per la difesa dei diritti umani e che nel gennaio 2017 la prima organizzazione di questo tipo nel paese, la Lega Iteka, è stata anch'essa messa al bando; che nel dicembre 2016 il parlamento ha adottato una legge che prevede un rigoroso controllo delle ONG internazionali; |
G. |
considerando che le restrizioni nei confronti dei mezzi di informazione e dei giornali indipendenti sono aumentate; che i mezzi di informazione indipendenti continuano ad essere censurati, sospesi, bloccati e/o chiusi; che alcuni giornalisti sono stati vittime di sparizioni, minacce, aggressioni fisiche e vessazioni giudiziarie; che tutte le stazioni radio indipendenti sono state sospese; che, nella classifica mondiale sulla libertà di stampa redatta dall'organizzazione Reporters sans Frontières, il Burundi occupa il 160o posto su 180 paesi; |
H. |
considerando che alcuni funzionari delle Nazioni Unite segnalano la tendenza tra gli agenti dello Stato a fomentare la discordia, accentuando così una spirale di violenza e una possibile «etnicizzazione» della crisi; che è stato denunciato il ricorso alla violenza e all'intimidazione da parte del partito CNDD-FDD (Consiglio nazionale per la difesa della democrazia — Forze per la difesa della democrazia) e della sua sezione giovanile, la milizia Imbonerakure; |
I. |
considerando che nell'ottobre 2016 il Burundi ha avviato una procedura per il ritiro dello statuto di Roma, esprimendo altresì l'intenzione di uscire dalla Corte penale internazionale (CPI), in seguito alla decisione di quest'ultima di avviare un'indagine preliminare sulle violenze e le violazioni dei diritti umani nel paese; |
J. |
considerando che nell'agosto 2016 il governo del Burundi ha negato l'invio nel paese di forze di polizia delle Nazioni Unite per monitorare la situazione; che il governo burundese ha deciso di sospendere la cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e ha rifiutato di collaborare con la commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; |
K. |
considerando che il 21 dicembre 2015 il parlamento burundese ha respinto la proposta di dispiegare una forza per il mantenimento della pace dell'Unione africana, sostenendo che qualsiasi intervento militare di truppe dell'Unione africana rappresenterebbe un'invasione da parte di una forza di occupazione; |
L. |
considerando che l'8 dicembre 2015 l'Unione europea ha avviato un processo di consultazione con il governo del Burundi, a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, in presenza dei rappresentanti del gruppo degli Stati ACP, dell'Unione africana, della Comunità dell'Africa orientale e delle Nazioni Unite; che nel marzo 2016 l'Unione ha concluso le consultazioni, giungendo alla conclusione che gli impegni proposti dal governo del Burundi in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto sono insufficienti; |
M. |
considerando che, in esito a tale procedura, l'Unione europea ha definito una serie di misure specifiche che il governo del Burundi deve adottare per consentire la ripresa di una piena collaborazione; |
N. |
considerando che l'Unione ha sospeso il sostegno finanziario diretto a favore dell'amministrazione burundese, incluso il sostegno al bilancio; che l'UE si è impegnata a mantenere il sostegno finanziario destinato alla popolazione e agli aiuti umanitari, inclusi i progetti volti a garantire l'accesso ai servizi di base; |
O. |
considerando che l'Unione europea ha adottato sanzioni mirate nei confronti di persone, entità od organismi che compromettono la democrazia oppure ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi; che attualmente anche l'Unione africana prevede di adottare sanzioni; |
P. |
considerando che, secondo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il dialogo interburundese intrapreso sotto l'egida della Comunità dell'Africa orientale, con il supporto dell'Unione africana e dell'Unione europea, rappresenta l'unico processo possibile per trovare una soluzione politica duratura alla situazione in Burundi; che tale dialogo deve essere aperto a tutti, compresi i partiti dell'opposizione, la società civile e i membri della diaspora; |
Q. |
considerando che lo stallo politico in Burundi e il deterioramento della situazione economica hanno gravi conseguenze per la popolazione; che, secondo le stime dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, più di 420 000 persone sono fuggite dal Burundi per cercare rifugio nei paesi vicini; che, secondo il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite, si contano attualmente 209 000 gli sfollati interni; che 3 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria e 2,6 milioni sono esposte a un'insicurezza alimentare acuta; che 700 000 persone dipendono dagli aiuti alimentari di emergenza, sebbene il governo abbia eliminato alcune restrizioni; che tale situazione mette gravemente in pericolo la stabilità della regione; |
1. |
esprime profonda preoccupazione per la situazione politica e di sicurezza del Burundi; condanna fermamente gli atti di violenza, gli omicidi e le altre violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo in Burundi dal 2015; chiede un'azione efficace e proporzionata per impedire nuovi episodi di violenza; |
2. |
manifesta preoccupazione per l'impunità generalizzata, in particolare per quanto riguarda gli atti di violenza e le violazioni dei diritti umani nonché gli autori di tali atti; ricorda che le autorità del Burundi hanno l'obbligo, in virtù della legislazione internazionale e regionale in materia di diritti umani, di garantire, proteggere e promuovere i diritti fondamentali, compresi i diritti civili e politici dei cittadini; chiede, in questo contesto, che sia svolta un'indagine approfondita e indipendente in merito alle uccisioni e agli abusi verificatisi in Burundi negli ultimi anni e invita ad assicurare che i responsabili rispondano dei loro atti; |
3. |
deplora vivamente il fatto che il governo del Burundi abbia avviato una procedura per recedere dallo statuto di Roma che istituisce la CPI; chiede al governo del Burundi di rivedere la procedura di recesso e di garantire che il paese continui a partecipare pienamente alla CPI; |
4. |
esorta il governo burundese a rispettare pienamente la risoluzione 2303 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e a consentire il dispiegamento di un'unità di polizia delle Nazioni Unite al fine di assicurare il controllo della situazione in materia di sicurezza nel paese; |
5. |
accoglie con favore l'istituzione, nel novembre 2016, della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani nel Burundi allo scopo di indagare sulle violazioni dei diritti umani avvenute nel paese dall'aprile 2015; invita le autorità del Burundi a cooperare pienamente con i membri della commissione d'inchiesta; |
6. |
accoglie con favore la recente nomina di un inviato speciale in Burundi, Michel Kafando, da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterrez, allo scopo di agevolare la comprensione del processo politico in corso; |
7. |
ribadisce il suo impegno a favore della libertà di espressione ed evidenzia nuovamente il ruolo essenziale svolto dalla società civile, dagli avvocati, dalle organizzazioni di difesa dei diritti umani e dai media in una società democratica; chiede alle autorità burundesi, in tale contesto, di revocare i divieti e le restrizioni imposte a tali soggetti, a riesaminare la nuova legislazione sulle ONG straniere e a garantire che i giornalisti e i difensori dei diritti umani possano esercitare le loro attività nel paese in piena libertà e sicurezza; |
8. |
esprime preoccupazione per il rischio elevato che la situazione attuale generi divisioni più profonde tra le diverse etnie; denuncia l'«etnicizzazione» della crisi tramite il ricorso a una propaganda basata su un'ideologia etnica; esorta tutte le parti in Burundi ad astenersi da qualsiasi comportamento o dichiarazione che potrebbe intensificare la violenza, aggravare la crisi o avere effetti negativi sulla stabilità regionale a lungo termine, nonché a rispettare pienamente l'accordo di Arusha; |
9. |
condanna gli atti di istigazione alla violenza e all'odio dei dirigenti della milizia giovanile Imbonerakure nei confronti dei rifugiati e degli oppositori, in particolare gli inviti pubblici allo stupro delle mogli degli oppositori, e chiede il disarmo immediato di tali milizie; manifesta profonda preoccupazione per l'adozione di una nuova legge relativa alla creazione di un corpo nazionale di volontari, che potrebbe servire a legittimare le attività di tale milizia; |
10. |
esorta tutte le parti in causa a creare le condizioni adeguate per ristabilire la fiducia e favorire l'unità nazionale tramite un dialogo nazionale aperto, trasparente e inclusivo tra il governo, i partiti di opposizione e la società civile, conformemente alla Costituzione del Burundi, all'accordo di Arusha e agli impegni internazionali del paese; |
11. |
osserva che la situazione in Burundi ha conseguenze estremamente dannose per tutta la regione; accoglie con favore, a tal proposito, gli sforzi di negoziazione effettuati sotto l'egida della Comunità dell'Africa orientale (EAC), con il sostegno dell'Unione africana, e chiede alle autorità burundesi di impegnarsi e collaborare per pervenire a una soluzione immediata, sostenibile e a lungo termine di questo conflitto, ma esprime profonda preoccupazione per la lentezza dei progressi del dialogo; |
12. |
invita l'Unione europea a sostenere gli sforzi degli attori regionali nella risoluzione della crisi; chiede di mettere in atto la tabella di marcia elaborata dal facilitatore nominato dall'EAC, Benjamin Mkapa, ex presidente della Tanzania; |
13. |
accoglie con favore la decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana di autorizzare il dispiegamento della missione africana per la prevenzione e la protezione in Burundi allo scopo di favorire una soluzione politica; sollecita il governo del Burundi a rispettare pienamente l'impegno assunto di facilitare il dispiegamento rapido di osservatori ed esperti in materia di diritti umani, in particolare rilasciando immediatamente i visti ed eseguendo molto celermente le altre formalità richieste; |
14. |
ritiene che una maggiore presenza di osservatori internazionali in Burundi potrebbe contribuire notevolmente al miglioramento della situazione relativa ai diritti umani e alla sicurezza; chiede che siano dispiegati 200 ulteriori osservatori militari e osservatori dei diritti umani dell'Unione africana, a sostegno dei 30 osservatori già presenti; |
15. |
ritiene che sia necessario chiarire, in coordinamento con l'Unione africana, la tracciabilità dei fondi destinati ai soldati burundesi dispiegati nel quadro della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM); |
16. |
ritiene che, affinché vi sia una normalizzazione delle relazioni con l'UE e con i suoi Stati membri, è necessario che le autorità burundesi attuino tutte le disposizioni stabilite nel «prospetto degli impegni» in relazione alle consultazioni previste dall'articolo 96 dell'accordo di Cotonou; |
17. |
prende atto della decisione dell'Unione europea, in seguito alla consultazione con le autorità burundesi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, di sospendere il sostegno finanziario diretto al governo del Burundi e plaude all'introduzione di restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni da parte dell'UE nei confronti dei responsabili di violazioni dei diritti umani o di coloro che cercano di compromettere gli sforzi di pace; sottolinea che l'Unione mantiene integralmente il suo sostegno finanziario al popolo burundese, compresi i rifugiati, nei settori chiave della salute, dell'alimentazione e dell'istruzione, come pure l'assistenza umanitaria fornita per vie indirette; appoggia il rinnovo delle sanzioni mirate dell'UE, come pure la decisione del Consiglio dell'UE di sospendere il sostegno al bilancio a favore del Burundi in seguito alle consultazioni a norma dell'articolo 96; |
18. |
esprime profonda preoccupazione per l'afflusso di profughi burundesi nei paesi vicini e per l'allarmante situazione umanitaria degli sfollati in Burundi e ribadisce il proprio sostegno alle organizzazioni umanitarie presenti nella regione e ai paesi vicini che ospitano i rifugiati; esorta l'Unione europea e gli altri donatori a incrementare il loro sostegno finanziario e l'assistenza umanitaria a favore degli sfollati e dei rifugiati burundesi; ricorda agli Stati membri il loro impegno di rispettare la convenzione di Ginevra; |
19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Burundi, al Consiglio dei ministri ACP-UE, alla Commissione europea e al Consiglio dei ministri dell'Unione europea, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione africana nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
(1) Testi approvati in tale data, P8_TA(2015)0275.
(2) Testi approvati in tale data, P8_TA(2015)0474.
(3) Testi approvati in tale data, P8_TA(2017)0004.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/151 |
P8_TA(2017)0315
Azione dell'UE a favore della sostenibilità
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sull'azione dell'UE a favore della sostenibilità (2017/2009(INI))
(2018/C 334/18)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la risoluzione delle Nazioni Unite da titolo «Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice ONU sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 a New York (1), |
— |
visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle Parti (COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi), |
— |
visto l'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del trattato sull'Unione europea (TEU), |
— |
visti l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che ribadisce che «l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi», e l'articolo 11 del TFUE, |
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vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità» (COM(2016)0739), |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE nel gennaio 2011, |
— |
visto il programma d'azione generale dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (2), |
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vista relazione n. 30/2016 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA): relazione sugli indicatori ambientali 2016 (Environmental indicator report 2016), |
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vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030 (3), |
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vista la nota strategica del Centro europeo di strategia politica della Commissione, del 20 luglio 2016, dal titolo «Sustainability Now! A European Voice for Sustainability» (Sostenibilità ora! Una voce europea a favore della sostenibilità) (4), |
— |
vista la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (5), la sua revisione intermedia (6) e la risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia (7), |
— |
viste le relazioni del gruppo internazionale per le risorse del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) dal titolo: «Policy Coherence of the Sustainable Development Goals (2015)» (Coerenza politica degli obiettivi di sviluppo sostenibile), «Global Material Flows and Resource Productivity (2016)» (Flussi globali di materiali e produttività delle risorse) e «Resource Efficiency: Potential and Economic Implications UNEP (2017)» (Efficienza in termini di risorse: potenziale e implicazioni economiche), |
— |
vista la comunicazione comune della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 novembre 2016 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» (JOIN(2016)0049), |
— |
visto l'accordo sulla nuova agenda urbana Habitat III, approvato a Quito il 20 ottobre 2016, |
— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0239/2017), |
A. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (in prosieguo «l'Agenda 2030»), inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); |
B. |
considerando che i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite rappresentano un modello per una società e un mondo migliori, sono realizzabili attraverso un'azione pratica e misurabile e fanno riferimento a una serie di questioni tra cui il conseguimento di risultati migliori e più equi in termini di salute, un maggiore benessere e una maggiore istruzione per i cittadini, una prosperità globale più elevata, l'azione contro il cambiamento climatico e la conservazione dell'ambiente per le generazioni future, e, in quanto tali, devono sempre essere considerati in modo orizzontale in tutti i settori di attività dell'Unione; |
C. |
considerando che la futura crescita economica sarà possibile solo se si rispetteranno appieno i limiti del pianeta al fine di garantire una vita dignitosa per tutti; |
D. |
considerando che l'Agenda 2030 riveste un potenziale trasformativo e stabilisce obiettivi universali, ambiziosi, globali, indivisibili e interconnessi che mirano a eradicare la povertà, lottare contro la discriminazione e promuovere la prosperità, la responsabilità ambientale, l'inclusione sociale e il rispetto dei diritti umani nonché a rafforzare la pace e la sicurezza; che tali obiettivi richiedono un'azione immediata ai fini di una piena ed efficace attuazione; |
E. |
considerando che la Commissione non ha ancora definito una strategia globale per attuare l'Agenda 2030 che comprenda i settori di politica interna ed esterna con una tempistica dettagliata fino al 2030, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 12 maggio 2016 sul seguito e la situazione attuale dell'Agenda e non ha pienamente assunto un ruolo di coordinamento generale per le azioni realizzate a livello nazionale; che una strategia di attuazione efficace e un meccanismo di monitoraggio e riesame sono essenziali per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); |
F. |
considerando che i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 traguardi associati affrontano tutti gli aspetti della politica dell'Unione; |
G. |
considerando che molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardano direttamente i poteri dell'UE in aggiunta a quelli delle autorità nazionali, regionali e locali e che la loro attuazione richiede pertanto un approccio realmente basato su una governance multilivello, con un impegno attivo e ampio della società civile; |
H. |
considerando che il cambiamento climatico non è un problema ambientale a se stante, ma rappresenta, secondo l'ONU (8), una delle maggiori sfide del nostro tempo e costituisce una grave minaccia per lo sviluppo sostenibile e che le sue diffuse conseguenze senza precedenti impongono un onere sproporzionato ai paesi più poveri e più vulnerabili e acuiscono la disuguaglianza tra i paesi e all'interno degli stessi; che un'azione urgente per combattere il cambiamento climatico è parte integrante del successo dell'attuazione degli OSS; |
I. |
considerando che gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di cambiamento climatico e sostenibilità energetica sono: di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) del 20 %, soddisfare il 20 % della domanda energetica dell'UE con fonti rinnovabili e aumentare del 20 % l'efficienza energetica; considerando che l'UE si è impegnata a ridurre le emissioni interne di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, fatto salvo un meccanismo di aumento nel quadro dell'accordo di Parigi; che il Parlamento ha chiesto, entro il 2030, un obiettivo vincolante in materia di efficienza energetica del 40 % e un obiettivo vincolante per le fonti energetiche rinnovabili di almeno il 30 %, sottolineando che tali obiettivi dovrebbero essere attuati attraverso singoli obiettivi nazionali; |
J. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono tutti firmatari dell'accordo di Parigi e, in quanto tali, si sono impegnati a lavorare con gli altri paesi per limitare l'aumento del riscaldamento globale ben al di sotto di 2o C, proseguendo nel frattempo gli sforzi per limitare ulteriormente l'aumento a 1,5o C e in questo modo tentare di limitare i rischi peggiori del cambiamento climatico, che mettono a repentaglio la capacità di realizzare lo sviluppo sostenibile; |
K. |
considerando che la salute dei mari e degli oceani è essenziale per sostenere una biodiversità abbondante, garantire la sicurezza alimentare e fornire mezzi di sussistenza sostenibili; |
L. |
considerando che la Commissione ha l'obbligo, ai sensi del 7o programma d'azione per l'ambiente (PAA), di valutare l'impatto ambientale, in un contesto globale, del consumo di materie prime agricole e non agricole da parte dell'Unione; |
M. |
considerando che qualsiasi valutazione dell'efficacia attuale e futura dell'agenda per lo sviluppo sostenibile in Europa non dovrebbe contemplare soltanto i successi attuali, ma dovrebbe guardare anche agli impegni e ai programmi per il futuro, e dovrebbe essere altresì basata su una valutazione approfondita dei divari esistenti tra le politiche dell'UE e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi i settori in cui l'UE non soddisfa gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la scarsa attuazione delle politiche attuali e le potenziali contraddizioni tra settori strategici; |
N. |
considerando che, secondo l'AEA, è estremamente probabile che 11 dei 30 obiettivi prioritari del PAA non saranno conseguiti entro la scadenza del 2020; |
O. |
considerando che il finanziamento degli OSS pone un'enorme sfida che richiede un partenariato forte e globale nonché l'impiego di tutte le forme di finanziamento (provenienti da fonti nazionali, internazionali, pubbliche, private e innovative) e di misure non finanziarie; che i finanziamenti privati possono integrare, ma non sostituire i finanziamenti pubblici; |
P. |
considerando che l'efficace mobilitazione di risorse nazionali è un fattore indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030; che i paesi in via di sviluppo sono colpiti in modo particolare dall'evasione fiscale e dall'elusione fiscale delle imprese; |
Q. |
considerando che la promozione dello sviluppo sostenibile richiede resilienza che dovrebbe essere promossa attraverso un approccio articolato all'azione esterna dell'UE e favorendo il principio della coerenza della politica per lo sviluppo; che le politiche degli Stati membri e dell'UE hanno effetti sia voluti che non voluti sui paesi in via di sviluppo e che gli OSS costituiscono un'opportunità unica per ottenere maggiore coerenza e politiche più eque nei confronti dei paesi in via di sviluppo; |
R. |
considerando che il commercio internazionale può essere un potente motore di sviluppo e crescita economica e che un'ampia quota delle importazioni dell'UE proviene dai paesi in via di sviluppo; che l'Agenda 2030 riconosce nel commercio un mezzo per conseguire gli OSS; |
S. |
considerando che affrontare la sfida della migrazione e le esigenze di una popolazione mondiale in aumento è essenziale per conseguire lo sviluppo sostenibile; che l'Agenda 2030 dà risalto al ruolo della migrazione quale potenziale motore di sviluppo; che, secondo l'articolo 208 TFUE, l'eliminazione della povertà è il principale obiettivo delle politiche di sviluppo dell'UE; |
1. |
prende atto della comunicazione della Commissione su un'azione europea a favore della sostenibilità, che illustra le iniziative strategiche e gli strumenti esistenti a livello europeo e costituisce una risposta all'Agenda 2030; sottolinea, tuttavia, la necessità di una valutazione globale, tra cui le lacune politiche e le tendenze, le incoerenze e le carenze in materia di attuazione, nonché i potenziali benefici collaterali e le sinergie, di tutte le vigenti politiche e normative dell'UE in tutti i settori; sottolinea la necessità di un'azione coordinata per tale valutazione sia a livello europeo che a livello degli Stati membri; invita pertanto la Commissione e il Consiglio, in tutte le sue formazioni, nonché le agenzie e gli organismi dell'UE, a svolgere senza indugio tale attività; |
2. |
sottolinea che lo scopo dell'Agenda 2030 è realizzare un maggiore benessere per tutti e che i tre pilastri paritari dello sviluppo sostenibile, ovvero lo sviluppo sociale, ambientale ed economico, sono essenziali per conseguire gli OSS; sottolinea il fatto che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale dell'Unione, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, e che dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel dibattito sul futuro dell'Europa; |
3. |
accoglie con favore l'impegno della Commissione a favore dell'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche e iniziative dell'UE, sulla base dei principi dell'universalità e dell'integrazione; invita la Commissione a elaborare, senza indugio, una strategia quadro globale, coerente, coordinata e generale di breve, medio e lungo periodo sull'attuazione dei 17 OSS e dei rispettivi 169 obiettivi nell'UE, riconoscendo le interconnessioni e la parità dei vari OSS e adottando un approccio di governance multilivello e intersettoriale; sottolinea, inoltre, la necessità di integrare tutti gli aspetti dell'Agenda 2030 nel semestre europeo e di assicurare un completo coinvolgimento del Parlamento nel processo; invita il primo vicepresidente, che ha la responsabilità trasversale dello sviluppo sostenibile, e ad assumere un ruolo guida in tale ambito; sottolinea il fatto che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati ad attuare integralmente tutti gli OSS e gli obiettivi, nella pratica e nello spirito; |
4. |
ricorda l'importanza del principio alla base dell'Agenda 2030 di «non lasciare nessuno indietro»; chiede alla Commissione e agli Stati membri di intervenire con forza per affrontare le disuguaglianze all'interno e tra i paesi in quanto esse amplificano l'impatto di altre sfide globali e ostacolano il progresso in materia di sviluppo sostenibile; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la ricerca e la disaggregazione dei dati nelle loro politiche, in modo da garantire che siano inclusi e ottengano priorità i soggetti più vulnerabili ed emarginati; |
5. |
si compiace dell'impegno della Commissione a favore dell'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nella sua agenda per legiferare meglio e sottolinea il potenziale insito nell'utilizzo degli strumenti per legiferare meglio in modo strategico al fine di valutare la coerenza politica dell'UE rispetto all'Agenda 2030; invita la Commissione a stabilire che siano verificati gli OSS di tutte le nuove politiche e normative e a garantire la piena coerenza delle politiche nell'attuazione degli OSS, promuovendo nel contempo le sinergie, conseguendo benefici collaterali ed evitando i compromessi, sia a livello europeo che di Stati membri; sottolinea la necessità di includere lo sviluppo sostenibile quale parte integrante del quadro generale delle valutazioni di impatto, e non come valutazione di impatto separata come avviene attualmente nel quadro degli strumenti dell'iniziativa «Legiferare meglio» della Commissione; chiede un miglioramento degli strumenti progettati per misurare e quantificare i risultati ambientali a medio e lungo termine nelle valutazioni di impatto; invita inoltre la Commissione a garantire che le valutazioni e i controlli di adeguatezza effettuati nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) accertino se determinate politiche o atti legislativi contribuiscono all'attuazione ambiziosa degli OSS o se in realtà la frenano; chiede una netta individuazione e differenziazione del livello di governance al quale gli obiettivi dovrebbero essere attuati, sottolineando nel contempo che è necessario rispettare il principio di sussidiarietà; invita a istituire filiere di sviluppo sostenibile chiare e coerenti a livello nazionale e, se necessario, subnazionale o locale in relazione agli Stati membri che non vi abbiano già provveduto; sottolinea che la Commissione dovrebbe fornire indicazioni per tale processo, al fine di garantire un formato armonizzato; |
6. |
sottolinea che il 7o programma d'azione per l'ambiente è, di per sé, uno strumento essenziale per l'attuazione degli OSS, sebbene le azioni intraprese in alcuni settori non siano ancora sufficienti ad assicurare il conseguimento degli OSS; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per la piena attuazione del 7o programma d'azione per l'ambiente, a includere nella valutazione del 7o programma d'azione per l'ambiente una valutazione della misura in cui i suoi obiettivi corrispondano agli OSS e a tenere conto di tali risultati per l'elaborazione di una raccomandazione per il programma successivo; invita la Commissione a proporre tempestivamente un programma d'azione per l'ambiente dell'Unione per il periodo successivo al 2020, come prescritto dall'articolo 192, paragrafo 3, TFUE, in quanto tale programma contribuirà al conseguimento degli OSS in Europa; |
7. |
esorta fermamente la Commissione ad aderire all'agenda per la governance concordata nella Dichiarazione di Rio e nell'Agenda 2030 nonché nel piano di attuazione di Johannesburg (JPOI) 2002 e nel documento conclusivo di Rio+20 della Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile; |
8. |
ritiene che la Commissione debba incoraggiare gli Stati membri a promuovere la creazione o il potenziamento dei consigli per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale e a livello locale; ritiene inoltre che sia necessario migliorare la partecipazione e il coinvolgimento effettivo della società civile e di altri pertinenti soggetti interessati nelle sedi internazionali competenti, e, in tale contesto, promuovere la trasparenza e l'ampia partecipazione del pubblico nonché i partenariati per attuare lo sviluppo sostenibile; |
9. |
riconosce che per soddisfare gli OSS sarà necessario l'impegno multilaterale dell'UE, delle autorità locali e regionali degli Stati membri, della società civile, dei cittadini, delle imprese e dei partner terzi; invita la Commissione a garantire che la piattaforma multilaterale, annunciata nella sua comunicazione diventi un modello di migliori pratiche per facilitare la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e la revisione dell'Agenda 2030; sottolinea che la piattaforma dovrebbe mobilitare le competenze di diversi settori chiave, promuovere l'innovazione e contribuire a garantire collegamenti efficaci con le parti interessate, incoraggiando un approccio dal basso verso l'alto alla promozione dello sviluppo sostenibile; sottolinea inoltre che la piattaforma dovrebbe avere un ambito di applicazione molto più ampio e non essere soltanto una piattaforma di apprendimento tra pari, consentendo un coinvolgimento reale delle parti interessate nella pianificazione e nel monitoraggio dell'attuazione degli OSS; invita inoltre la Commissione a promuovere sinergie con altre piattaforme correlate come la piattaforma REFIT, la piattaforma sull'economia circolare, il gruppo di lavoro ad alto livello sulla competitività e la crescita e il gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile, e a comunicare al Parlamento e al Consiglio in che modo verranno seguite le raccomandazioni della piattaforma; |
10. |
invita la Commissione a intensificare gli sforzi per agevolare la governance degli OSS al fine di garantire quanto segue:
invita pertanto la Commissione a garantire che la piattaforma multilaterale non si traduca soltanto in un'aggregazione, ma anche nella diffusione delle conoscenze attive sugli OSS e a garantire che la piattaforma influenzi l'agenda politica. Di conseguenza, chiede alla Commissione, con il contributo del Parlamento e del Consiglio, di creare una piattaforma multilaterale che coinvolga attori di una gamma di settori. Le imprese e l'industria, i gruppi dei consumatori, i sindacati, le ONG sociali, le ONG per l'ambiente e il clima, le ONG per la cooperazione allo sviluppo, i rappresentanti degli enti locali e delle città dovrebbero essere tutti rappresentati in un forum non inferiore a 30 soggetti interessati. Le riunioni dovrebbero essere aperte al massimo numero di soggetti possibile ed essere concepite per ampliarsi in caso di crescita di interesse nel tempo. La piattaforma dovrebbe identificare, nelle sue riunioni trimestrali, i problemi che costituiscono impedimenti alla realizzazione degli OSS. Il Parlamento dovrebbe valutare la possibilità di istituire un gruppo di lavoro sugli OSS al fine di garantire un lavoro orizzontale in seno al Parlamento in materia. Il forum dovrebbe essere composto da deputati al PE in rappresentanza del maggior numero possibile di commissioni. La Commissione e il Parlamento dovrebbero essere entrambi attivi nelle riunioni della piattaforma multilaterale. La Commissione dovrebbe fornire alla piattaforma un aggiornamento annuale riguardo ai suoi futuri piani di aiuto per la realizzazione degli OSS, oltre a un documento che sarebbe accessibile a tutti i livelli in tutti gli Stati membri riguardante le migliori prassi per l'attuazione degli OSS in vista delle riunioni di alto livello per gli OSS delle Nazioni Unite a giugno/luglio. Il Comitato delle regioni dovrebbe fungere da ponte di collegamento tra gli attori locali e gli attori nazionali; |
11. |
si compiace della quantità crescente di capitali istituzionali e privati stanziati per il finanziamento degli OSS e invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare criteri di sviluppo sostenibile per la spesa istituzionale dell'UE, a individuare i possibili ostacoli regolamentari e gli incentivi per gli investimenti negli OSS e a valutare opportunità di convergenza e cooperazione tra investimenti pubblici e privati; |
12. |
accoglie con favore il potenziale contributo del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali alla realizzazione degli OSS attraverso una migliore applicazione dell'acquis negli Stati membri; avverte, tuttavia, che tale revisione non dovrebbe essere considerata un sostituto di altri strumenti quali le procedure d'infrazione; |
13. |
esorta la Commissione a sviluppare meccanismi di monitoraggio, controllo e revisione per l'attuazione e l'integrazione degli OSS e dell'Agenda 2030 e invita la Commissione, in collaborazione con Eurostat, a definire un insieme di indicatori specifici dei progressi per l'applicazione interna degli OSS nell'UE; invita la Commissione e redigere relazioni annuali riguardo ai progressi dell'UE nell'attuazione degli OSS; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti dalla Commissione ai fini di una comunicazione coerente; chiede che il Parlamento diventi partner in questo processo, in particolare nel secondo asse di lavoro post 2020, e chiede un dialogo e una comunicazione annuali tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione che si concludano con l'elaborazione di una relazione; sollecita risultati trasparenti e facilmente comprensibili e comunicabili a una vasta gamma di destinatari; evidenzia l'importanza della trasparenza e della responsabilità democratica durante il monitoraggio dell'Agenda 2030 e sottolinea pertanto il ruolo dei colegislatori in tale processo; ritiene che la conclusione di un accordo interistituzionale vincolante ai sensi dell'articolo 295 del TFUE fornirebbe un'intesa adeguata per la cooperazione in tale ambito; |
14. |
ricorda che gli Stati membri devono riferire alle Nazioni Unite sui risultati raggiunti riguardo agli OSS; evidenzia che le relazioni di detti Stati membri dovrebbero essere elaborate in collaborazione con gli enti locali e regionali competenti; sottolinea che negli Stati membri con livelli di governo federale o decentrato è necessario indicare nel dettaglio le sfide e gli obblighi specifici di tali livelli decentrati di governo ai fini del raggiungimento degli OSS; |
15. |
invita la Commissione a promuovere catene di valore globali sostenibili con l'introduzione di sistemi di dovuta diligenza per le imprese applicati alla loro intera catena di approvvigionamento, dato che ciò incoraggerebbe le imprese a investire in modo più responsabile e a stimolare un'attuazione più efficace dei capitoli relativi alla sostenibilità negli accordi di libero scambio, anche nell'ambito della lotta alla corruzione, della trasparenza, del contrasto all'elusione fiscale e del comportamento responsabile delle imprese; |
16. |
è del parere che qualsiasi futura visione dell'Europa debba includere gli OSS quale principio fondamentale e che, in tal modo, gli Stati membri dovrebbero adottare modelli economici sostenibili e il ruolo dell'UE nel realizzare lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere al centro delle riflessioni promosse dal Libro bianco della Commissione del 1o marzo 2017 sul futuro dell'Europa (COM(2017)2025), dato che nell'ambito della crescita economica è necessaria una più solida dimensione della sostenibilità; ritiene che conseguire gli OSS e l'agenda 2030 sia fondamentale per l'UE e che tale conseguimento dovrebbe rappresentare l'eredità lasciata dall'Europa alle generazioni future; riconosce che l'agenda 2030 è in linea con i principi e i valori dell'Unione e che la realizzazione di tali obiettivi è il seguito naturale dei piani dell'UE di creare un futuro migliore, più salutare e più sostenibile per l'Europa stessa; |
17. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le capacità per la valutazione integrata, l'innovazione tecnologica e istituzionale e la mobilitazione finanziaria per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
18. |
riconosce che la maggior parte dei paesi europei, sia dell'UE che terzi, è firmataria dell'accordo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile; ritiene che, nel contesto del dibattito sul futuro dell'Europa, sia opportuno valutare la messa a punto di un quadro paneuropeo per il conseguimento degli OSS tra Stati membri dell'UE e del SEE, i firmatari degli accordi di associazione dell'UE, i paesi candidati all'UE e, dopo il recesso, il Regno Unito; |
19. |
sottolinea il ruolo del Forum politico di alto livello nel seguito e nel riesame degli OSS e invita la Commissione e il Consiglio a onorare il ruolo guida dell'UE nell'elaborazione e nell'attuazione dell'Agenda 2030, adottando posizioni comuni UE e una rendicontazione UE coordinata, sulla base di relazioni coordinate degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, prima del Forum politico di alto livello, sotto l'egida dell'Assemblea generale; invita la Commissione a fare il punto sulle azioni esistenti durante l'imminente Forum politico di alto livello e sugli specifici OSS che saranno sottoposti a riesame; |
20. |
ritiene che l'UE debba essere il leader mondiale della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e un sistema di produzione-consumo sostenibile; invita la Commissione a orientare le sue politiche in materia di scienza, tecnologia e innovazione (STI) verso gli OSS e chiede alla Commissione di elaborare una comunicazione sulla STI per lo sviluppo sostenibile («STI4SD»), come raccomandato dal gruppo di esperti della Commissione «Follow-up di Rio+20, in particolare degli OSS», allo scopo di formulare e sostenere il coordinamento e la coesione a lungo termine delle politiche; |
21. |
sottolinea che la scienza, la tecnologia e l'innovazione rappresentano strumenti particolarmente importanti per l'attuazione del OSS; evidenzia la necessità, per Orizzonte 2020 e i futuri programmi quadro di ricerca, di integrare meglio il concetto di sviluppo sostenibile e le sfide sociali; |
22. |
ricorda, come indicato nella sua risoluzione del 12 maggio 2016, che il Parlamento dovrebbe avere un ruolo chiaro nell'attuazione dell'Agenda 2030 da parte dell'UE; |
23. |
accoglie con favore le recenti iniziative volte a promuovere l'efficienza delle risorse, tra l'altro attraverso la promozione della prevenzione dei rifiuti, del riutilizzo e del riciclaggio, limitando il recupero energetico ai materiali non riciclabili ed eliminando gradualmente il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili o recuperabili, come proposto nel piano d'azione per l'economia circolare, e la proposta di nuovi, ambiziosi obiettivi dell'UE in materia di rifiuti, che contribuiranno, tra l'altro, all'OSS 12 e alla riduzione dei rifiuti marini; riconosce che il conseguimento degli OSS e il rispetto degli obiettivi in materia di cambiamento climatico in maniera efficace sotto il profilo dei costi rafforzerà l'efficienza delle risorse e ridurrà, entro il 2050, le emissioni globali di gas a effetto serra del 19 % e le emissioni di gas a effetto serra dei paesi del G7 fino al 25 %; sottolinea il fatto che 12 dei 17 OSS dipendono dall'uso sostenibile delle risorse naturali; evidenzia l'importanza del consumo e della produzione sostenibili attraverso un aumento dell'efficienza, la diminuzione dell'inquinamento, della domanda di risorse e dei rifiuti; sottolinea la necessità di scindere la crescita dall'uso delle risorse e dagli impatti ambientali; invita la Commissione a redigere una relazione periodica sullo stato dell'economia circolare che precisi la sua situazione e le tendenze e consenta la modifica delle politiche esistenti sulla base di informazioni oggettive, affidabili e comparabili; invita altresì la Commissione a garantire che l'economia circolare ottenga una riduzione significativa nell'uso di materiali vergini, una riduzione dei rifiuti di materiali, prodotti con una durata maggiore e l'utilizzo dei materiali di scarto della produzione e dei materiali in eccesso precedentemente considerati rifiuti; invita la Commissione a proporre una strategia ambiziosa e globale sulla plastica, aderendo anche all'obiettivo 2020 di una gestione ecologicamente corretta delle sostanze chimiche e tenendo conto dell'obiettivo relativo a cicli dei materiali non tossici, come stabilito nel 7o PAA; ritiene che un'azione coordinata a livello europeo contro lo spreco alimentare sia essenziale ai fini dell'OSS n. 2; sottolinea l'obiettivo dell'UE inteso a ridurre del 50 % gli sprechi alimentari entro il 2030; |
24. |
sottolinea che la decisione n. 1386/2013/UE indica che gli attuali sistemi di produzione e di consumo nell'economia globale generano molti rifiuti che insieme alla domanda crescente di beni e servizi fino all'esaurimento delle risorse contribuiscono ad aumentare i costi di materie prime fondamentali, minerali ed energia, generando ancora più inquinamento e rifiuti, aumentando le emissioni globali di gas a effetto serra e inasprendo il degrado del suolo e la deforestazione, rendendo quindi necessario ogni sforzo da parte dell'UE e degli Stati membri per garantire l'analisi del ciclo di vita (LCA) dei prodotti e dei servizi e quindi per valutarne il reale impatto in termini sostenibilità; |
25. |
ricorda che la scissione tra crescita economica e consumo di risorse è essenziale per limitare gli effetti ambientali e per migliorare la competitività dell'Europa riducendone la dipendenza dalle risorse; |
26. |
sottolinea che affinché l'UE raggiunga gli obiettivi dell'Agenda 2030 è essenziale che tali obiettivi trovino piena rispondenza nel semestre europeo, anche affrontando la questione dei posti di lavoro verdi, dell'efficienza delle risorse e degli investimenti e dell'innovazione sostenibili; osserva che un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse ha grandi potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita economica, dal momento che entro il 2050 aggiungerebbe ulteriori 2 000 miliardi di USD all'economia globale e creerebbe un valore supplementare pari a 600 miliardi di USD per il PIL dei paesi del G7; |
27. |
invita la Commissione a portare all'attenzione di tutti i soggetti interessati, compresi investitori, sindacati e cittadini, i vantaggi derivanti dalla trasformazione di produzioni insostenibili in attività che rendano possibile l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché i benefici di una costante riqualificazione professionale della forza lavoro ai fini di un'occupazione verde, pulita e di alta qualità; |
28. |
sottolinea l'importanza di raggiungere l'OSS n. 2 sull'agricoltura sostenibile e gli OSS sulla prevenzione dell'inquinamento e l'uso eccessivo dell'acqua (6.3 e 6.4), sul miglioramento della qualità del suolo (2.4 e 15.3) e sul contenimento della perdita di biodiversità (15) a livello UE; |
29. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare i ritardi significativi nel conseguire un buono stato delle acque nel quadro della direttiva sulle acque e a garantire il conseguimento dell'OSS n. 6; prende atto della valutazione dell'AEA secondo cui oltre la metà dei corpi idrici fluviali e lacustri in Europa versa in uno stato ecologico non classificato come buono mentre gli ecosistemi acquatici manifestano comunque un deterioramento molto significativo e un declino in termini di biodiversità; invita la Commissione a sostenere gli approcci innovativi nei confronti della gestione idrica sostenibile, anche liberando appieno il potenziale offerto dalle acque reflue, e applicando i principi dell'economia circolare nella gestione dell'acqua, attraverso l'attuazione di misure per promuovere il riutilizzo sicuro dell'acqua in agricoltura e nei settori industriale e municipale; sottolinea che circa 70 milioni di europei vivono in condizioni di stress idrico durante i mesi estivi; ricorda, inoltre, che circa il 2 % della popolazione totale dell'UE non ha pieno accesso all'acqua potabile, che si ripercuote in modo sproporzionato sui gruppi vulnerabili ed emarginati; ricorda, inoltre, che ogni giorno in Europa si registrano 10 casi di decessi a causa dell'acqua insalubre e di servizi igienici e di un'igiene inadeguati; |
30. |
accoglie con favore la comunicazione comune della Commissione per il futuro dei nostri oceani, che propone 50 azioni per oceani sicuri, salubri, puliti e gestiti in modo sostenibile in Europa e in tutto il mondo al fine di soddisfare l'OSS n. 14, che rappresenta un obiettivo urgente in considerazione della necessità di recuperare rapidamente i mari europei e gli oceani mondiali; |
31. |
sottolinea il significato ambientale e i benefici socioeconomici della biodiversità e constata che secondo l'ultima relazione intitolata «I limiti del pianeta», gli attuali valori della perdita di biodiversità hanno superato il limite planetario, mentre l'integrità della biosfera è considerata un limite fondamentale, in quanto, se alterata in maniera sostanziale, porta il sistema terrestre in un nuovo stato; constatata con preoccupazione che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e della convenzione sulla diversità biologica non saranno raggiunti in assenza di sforzi aggiuntivi; ricorda che circa il 60 % delle specie animali e il 77 % degli habitat protetti sono in condizioni meno che ottimali (9); invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per raggiungere tali obiettivi, mediante, tra l'altro, la piena attuazione delle direttive Natura e riconoscendo il valore aggiunto degli ecosistemi e della biodiversità dell'ambiente europeo, anche destinando sufficienti risorse a titolo dei bilanci futuri per la conservazione della biodiversità, in particolare per quanto concerne la rete Natura 2000 e il programma LIFE; ribadisce la necessità di una metodologia comune di monitoraggio che tenga conto di tutte le spese dirette e indirette in materia di biodiversità e dell'efficienza di tale spesa, sottolineando nel contempo che la spesa complessiva dell'UE non deve avere ripercussioni negative sulla biodiversità, ma dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'Europa in materia di biodiversità; |
32. |
evidenzia che una piena attuazione e un'applicazione completa, nonché un finanziamento adeguato, delle direttive Natura sono un prerequisito fondamentale per garantire il successo della strategia sulla biodiversità nel suo complesso e raggiungerne l'obiettivo principale; accoglie con favore la decisione della Commissione di non riesaminare le direttive Natura; |
33. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri a completare celermente e a rafforzare la rete ecologica Natura 2000, intensificando gli sforzi per assicurare che un numero sufficiente di zone speciali di conservazione (ZSC) sia designato ai sensi della direttiva Habitat e che tale designazione sia accompagnata da efficaci misure di tutela della biodiversità in Europa; |
34. |
constata che la ricerca mostra che l'agricoltura non sostenibile è un elemento trainante essenziale della perdita di carbonio nei suoli organici e di biodiversità nel suolo; invita l'UE a promuovere metodi che rafforzino la qualità del suolo, come una rotazione che includa legumi e animali, consentendo in tal modo all'UE di raggiungere gli OSS 2.4 e 15.3; |
35. |
ritiene che l'UE debba fare molto di più per contribuire al raggiungimento dell'OSS n. 15; sollecita la Commissione, in particolare, ad affrontare in via prioritaria il tema della decontaminazione ambientale, proponendo norme armonizzate contro il consumo e il degrado dei suoli e presentando quanto prima il piano d'azione contro la deforestazione e il degrado delle foreste annunciato a più riprese e il cronoprogramma relativo alla sua attuazione; |
36. |
riconosce che i cambiamenti nella biodiversità del suolo e nel carbonio organico dei suoli sono provocati principalmente dalle pratiche di gestione e dal cambiamento d'uso dei terreni, oltre che dai cambiamenti climatici, con gravi ripercussioni negative su interi ecosistemi e sulla società; invita pertanto la Commissione a prestare particolare attenzione alle problematiche che riguardano i suoli nel prossimo 8o programma d'azione per l'ambiente; |
37. |
sottolinea che le importazioni dell'UE di alimenti a base di soia per l'alimentazione animale contribuiscono alla deforestazione in Sud America e mettono pertanto a repentaglio gli OSS in materia di deforestazione, cambiamenti climatici e biodiversità; |
38. |
invita la Commissione a intensificare gli sforzi in quanto attore globale nella protezione dell'importante ecologia e ambiente dell'Artico; esorta vivamente la Commissione a non permettere politiche che incentivino lo sfruttamento dei combustibili fossili nell'Artico; |
39. |
accoglie con favore l'accento posto sulla biodiversità, le risorse naturali e gli ecosistemi, come pure il legame riconosciuto tra questi elementi e la salute e il benessere umani; sottolinea la necessità di adottare un approccio di tipo «one health» che integri la salute umana, animale e ambientale, e rammenta che investire nella ricerca e nell'innovazione finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie sanitarie rappresenta una condizione essenziale per il raggiungimento degli OSS; esorta la Commissione a intraprendere rapidamente un'analisi per fornire una risposta alla pubblicazione dell'OCSE dal titolo «EU Health at a glance» (Panoramica della salute nell'UE), che dimostra che l'aspettativa di vita non è aumentata in molti Stati membri dell'UE; constata che l'accesso equo a un'assistenza sanitaria di alta qualità è essenziale per sistemi sanitari sostenibili, in quanto ha le potenzialità per ridurre le disuguaglianze; sottolinea che occorrono maggiori sforzi per affrontare le barriere multidimensionali all'accesso a livello individuale, di fornitore e di sistema sanitario, e che è necessario continuare a investire nell'innovazione e nella ricerca medica come pure nel Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) al fine di elaborare soluzioni sanitarie accessibili, sostenibili e capaci di combattere il flagello mondiale dell'HIV/AIDS, della tubercolosi, della meningite, dell'epatite C e delle altre malattie infettive trascurate, spesso connesse alla povertà; segnala che investire in ricerca e sviluppo in campo medico a livello mondiale è essenziale per rispondere alle sfide sanitarie emergenti, quali le epidemie e la resistenza agli antibiotici; |
40. |
sottolinea che l'economia degli oceani o «economia blu» offra opportunità importanti per l'uso sostenibile e la conservazione delle risorse marine e che un sostegno adeguato al rafforzamento delle capacità per lo sviluppo e l'attuazione di strumenti di pianificazione e sistemi di gestione possa consentire ai paesi in via di sviluppo di cogliere tali opportunità; pone l'accento sul ruolo di primo piano che l'Unione europea deve svolgere a tale proposito; |
41. |
riconosce il nesso tra l'estrazione delle risorse ittiche e la conservazione e il commercio; riconosce, inoltre, che i costi di opportunità della mancata gestione delle dannose sovvenzioni alla pesca sono molto elevati, dal momento che, in assenza di azioni, le risorse saranno esaurite, ne conseguirà un'insicurezza alimentare e le fonti di occupazione che si cercava di mantenere saranno distrutte; |
42. |
ricorda che l'UE e i suoi Stati membri sono tutti firmatari dell'accordo di Parigi e che, pertanto, si sono impegnati a rispettarne gli obiettivi, il che richiede un'azione a livello globale; sottolinea la necessità di integrare l'obiettivo di decarbonizzazione a lungo termine per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 oC e di portare avanti gli sforzi per limitare ulteriormente tale aumento a 1,5 oC; |
43. |
ricorda che la proposta della Commissione relativa al quadro 2030 per il clima e l'energia fissa tre obiettivi fondamentali per il 2030: una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 %, la copertura almeno del 27 % del fabbisogno energetico dell'UE con fonti rinnovabili e un aumento dell'efficienza energetica almeno del 30 %; ricorda le posizioni adottate dal Parlamento riguardo a tali obiettivi; sottolinea la necessità di sottoporre a revisione tali obiettivi e di elaborare una strategia dell'UE per l'azzeramento delle emissioni entro la metà del secolo, che definisca un percorso efficiente in termini di costi, tenendo conto delle specificità regionali e nazionali all'interno dell'UE, al fine di raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette fissato dall'accordo di Parigi; |
44. |
invita l'UE e gli Stati membri a integrare efficacemente nelle politiche di sviluppo la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; sottolinea la necessità di incoraggiare i trasferimenti tecnologici per l'efficienza energetica e le tecnologie pulite e di sostenere gli investimenti a favore di piccoli progetti in energie rinnovabili decentrati e non collegati alla rete; invita l'UE a intensificare l'assistenza all'agricoltura sostenibile al fine di far fronte ai cambiamenti climatici, attraverso un sostegno mirato ai piccoli agricoltori, la diversificazione delle colture nonché le pratiche agro-forestali e agro-ecologiche; |
45. |
osserva che il degrado ambientale e i cambiamenti climatici presentano rischi significativi per il conseguimento e il mantenimento della pace e della giustizia; riconosce la necessità di dare maggiore risalto al ruolo svolto dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale nel favorire le migrazioni a livello globale come pure la povertà e la fame; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a considerare i cambiamenti climatici una priorità strategica nei dialoghi diplomatici a livello globale, compresi i dialoghi bilaterali e biregionali ad alto livello con i paesi del G7, del G20, in seno alle Nazioni Unite e con paesi partner come la Cina, per portare avanti un dialogo positivo e attivo che acceleri la transizione globale verso l'energia pulita ed eviti i pericoli dei cambiamenti climatici; |
46. |
prende atto del lavoro svolto dal Centro per il clima e la sicurezza, con sede negli Stati Uniti, nell'identificare i possibili legami tra cambiamenti climatici e sicurezza internazionale, definendo i cambiamenti climatici un «moltiplicatore di minacce» che potrebbe richiedere un maggiore intervento umanitario o militare e provocare tempeste di maggiore intensità capaci di mettere in pericolo le città e le basi militari; |
47. |
sottolinea che la povertà energetica, spesso definita come una situazione in cui gli individui o le famiglie non sono in grado di riscaldarsi adeguatamente o di disporre dei servizi energetici richiesti nelle loro abitazioni a costi contenuti, è un problema in molti Stati membri; evidenzia che la povertà energetica è dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia, agli effetti della recessione sulle economie nazionali e regionali e ad abitazioni scarsamente efficienti a livello energetico; ricorda che, secondo le statistiche dell'UE su reddito e condizioni di vita (EU-SILC), 54 milioni di cittadini europei (il 10,8 % della popolazione dell'UE) non sono stati in grado di mantenere le loro case sufficientemente calde nel 2012 e che numeri analoghi sono stati segnalati riguardo al pagamento in ritardo delle bollette delle utenze o alla presenza di cattive condizioni di alloggio; invita gli Stati membri a riconoscere e affrontare tale problema, dal momento che garantire i servizi energetici di base è essenziale per far sì che le comunità non subiscano ripercussioni negative sulla salute, non siano sempre più preda della povertà e possano mantenere una buona qualità di vita, come pure per assicurare che lo sforzo finanziario per aiutare le famiglie che necessitano di sostegno non diventi eccessivo; evidenzia che i moderni servizi energetici sono essenziali per il benessere umano e per lo sviluppo economico di un paese; rileva che, a livello globale, 1,2 miliardi di persone non hanno accesso all'elettricità e più di 2,7 miliardi di persone non dispongono di fonti pulite per cucinare; ricorda inoltre che oltre il 95 % di tali persone vive nell'Africa subsahariana o nei paesi asiatici in via di sviluppo e che circa l'80 % si trova nelle zone rurali; sottolinea che l'energia è un elemento centrale quasi in ogni sfida e opportunità di rilievo che il mondo affronta oggi; sottolinea che, sia per l'occupazione, la sicurezza, i cambiamenti climatici, la produzione alimentare o l'aumento dei redditi, l'accesso all'energia per tutti è essenziale e che l'energia sostenibile rappresenta un'opportunità, in grado di trasformare vite, l'economia e il pianeta; |
48. |
raccomanda la piena integrazione dell'azione per il clima nell'intero bilancio dell'UE (integrazione dell'azione per il clima), garantendo che le misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra siano integrate in tutte le decisioni di investimento in Europa; |
49. |
invita la Commissione a elaborare una relazione ogni cinque anni, a partire dai sei mesi successivi al dialogo di facilitazione del 2018 nel quadro dell'UNFCC, per quanto concerne la legislazione dell'UE sul clima, compresi il regolamento sulla condivisione degli sforzi e la direttiva ETS, onde assicurarsi che tale legislazione sia efficace nell'apportare il contributo previsto agli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e determinare se l'attuale andamento delle riduzioni sarà sufficiente per conseguire gli OSS e gli obiettivi dell'accordo di Parigi; chiede inoltre alla Commissione di rivedere e rafforzare, al più tardi entro il 2020, il quadro 2030 per il clima e l'energia e il contributo dell'UE stabilito a livello nazionale, affinché siano sufficientemente in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e con gli OSS; invita la Commissione a incentivare il potenziale per l'assorbimento dei gas a effetto serra promuovendo lo sviluppo di politiche a sostegno dell'imboschimento attraverso pratiche adeguate di gestione delle foreste, in considerazione del fatto che l'UE, nel quadro dell'Agenda 2030, si è impegnata a promuovere l'attuazione della gestione sostenibile delle foreste, a bloccare la deforestazione, a ripristinare le foreste degradate e ad aumentare l'imboschimento e il rimboschimento a livello globale entro il 2020; |
50. |
sottolinea che gli sforzi volti a mitigare il riscaldamento globale non sono un ostacolo alla crescita economica e all'occupazione ma che, al contrario, la decarbonizzazione dell'economia dovrebbe essere vista come fonte essenziale di una nuova crescita economica e occupazionale sostenibile; riconosce comunque che nella transizione verso un nuovo modello economico e sociale è probabile che le comunità focalizzate sulle industrie tradizionali si trovino ad affrontare delle sfide; sottolinea l'importanza di sostenere tale transizione e invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti da fonti come il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (ETS) per finanziare la modernizzazione e una giusta transizione al fine di aiutare tali comunità e promuovere l'adozione delle migliori tecnologie e pratiche produttive in grado di garantire i migliori standard ambientali e lavori sicuri, stabili e sostenibili; |
51. |
osserva che la perdita continua di biodiversità, gli effetti negativi della deforestazione e i cambiamenti climatici possono portare a una crescente competizione per risorse quali alimenti ed energia, a un aumento della povertà e all'instabilità politica globale, oltre che a spostamenti delle popolazioni e nuovi modelli migratori globali; insiste affinché la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri considerino quanto suddetto in tutti gli aspetti delle relazioni esterne e della diplomazia internazionale, assicurando al contempo un aumento sostanziale dei fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS); chiede alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di intraprendere, in tutte le attività e interazioni con i paesi terzi, sforzi volti a ridurre le emissioni promuovendo le fonti rinnovabili di energia, l'efficienza delle risorse, la biodiversità e la protezione delle foreste, come pure la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; |
52. |
invita la Commissione a garantire che le politiche esterne dell'UE siano compatibili con gli OSS e a individuare gli ambiti in cui è necessaria un'ulteriore azione o attuazione per assicurare che le politiche esterne dell'UE sostengano l'effettiva attuazione degli OSS e che non siano in conflitto con essi e con la loro attuazione in altre regioni, in particolare nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione, a tale scopo, ad avviare un processo affidabile che inizi con un metodo di previsione/allarme rapido per nuove iniziative e proposte, inclusa la revisione della normativa vigente, e a presentare una proposta per una strategia esterna generale sullo sviluppo sostenibile; mette in risalto gli strumenti e i forum disponibili, come il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), il Forum regionale UNECE sullo sviluppo sostenibile (RFSD), il Forum politico di alto livello e la piattaforma centrale delle Nazioni Unite; chiede che sia eseguita una revisione volontaria in seno al Forum politico di alto livello, in linea con l'Agenda 2030, che incoraggia gli Stati membri a «effettuare riesami regolari e inclusivi dei progressi»; sottolinea il ruolo di valutazioni d'impatto ex ante regolari e adeguate a tale proposito; ricorda l'obbligo sancito dal trattato di tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo in tutte le politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo; |
53. |
sottolinea l'importanza dell'APS quale strumento fondamentale per realizzare l'Agenda 2030, ai fini dell'eradicazione della povertà in tutte le sue forme e della lotta contro le disuguaglianze, pur ribadendo che l'aiuto allo sviluppo non è da solo sufficiente per far uscire dalla povertà i paesi in via di sviluppo; sottolinea l'esigenza di promuovere strumenti che incoraggino una maggiore responsabilità, come il sostegno al bilancio; invita l'UE e i suoi Stati membri a ribadire senza indugio il loro impegno sull'obiettivo dello 0,7 % del reddito nazionale lordo e a presentare proposte di tempistica dettagliate per l'aumento graduale dell'APS, al fine di raggiungere tale obiettivo; ricorda l'impegno dell'UE di stanziare almeno il 20 % del proprio APS a favore dello sviluppo umano e dell'inclusione sociale e chiede un rinnovato impegno in tal senso; invita la Commissione a realizzare la raccomandazione del comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE che prevede di conseguire una componente di sovvenzioni media annuale dell'86 % sull'APS totale; chiede che l'APS sia tutelato da deviazioni e che siano rispettati i principi fondamentali di efficacia dello sviluppo internazionalmente riconosciuti, mantenendo l'obiettivo fondamentale dell'APS in materia di eradicazione della povertà, con particolare attenzione ai paesi meno avanzati (PMA) e ai contesti fragili; ricorda la necessità di superare il rapporto donatore/beneficiario in una più ampia agenda di sviluppo; |
54. |
sottolinea che, ai fini del finanziamento dell'Agenda 2030, è essenziale garantire la giustizia e la trasparenza fiscali, combattere l'elusione fiscale, eliminare i flussi di finanziamento illecito e i paradisi fiscali, oltre a una migliore gestione delle finanze pubbliche, alla crescita economica sostenibile e a una maggiore mobilitazione delle risorse nazionali; invita l'UE a istituire un programma di finanziamento (DEVETAX 2030) che contribuisca specificamente alla creazione di strutture fiscali nelle economie di mercato emergenti e che aiuti i paesi in via di sviluppo a creare nuovi uffici regionali dell'autorità fiscale; ribadisce il suo invito a favore di una tassa globale sulle transazioni finanziarie, al fine di affrontare le sfide globali della povertà, e a indagare in merito alle ricadute sui paesi in via di sviluppo di tutte le politiche fiscali nazionali e dell'UE e ad avallare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo quando si legifera in quest'ambito; |
55. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rimodulare il loro approccio nei confronti della migrazione, al fine di sviluppare una politica di migrazione in linea con l'OSS 10 e una percezione dei migranti e richiedenti asilo basata sui fatti, di contrastare la xenofobia e la discriminazione nei confronti dei migranti nonché di investire in motori fondamentali per lo sviluppo umano; ribadisce le sue preoccupazioni in merito al fatto che le nuove politiche e gli strumenti finanziari volti ad affrontare le cause alla base della migrazione irregolare e forzata potrebbero essere attuati a scapito degli obiettivi di sviluppo e chiede un ruolo di controllo più incisivo del Parlamento europeo al riguardo, onde garantire che i nuovi strumenti di finanziamento siano compatibili con la base giuridica, i principi e gli impegni dell'UE, in particolare con l'Agenda 2030; ricorda che l'obiettivo primario della cooperazione allo sviluppo è l'eliminazione della povertà e lo sviluppo economico e sociale a lungo termine; |
56. |
plaude all'enfasi posta sugli investimenti nei giovani, in quanto sono gli attori principali dell'attuazione degli OSS; sottolinea l'esigenza di arginare il dividendo demografico dei paesi in via di sviluppo mediante adeguate politiche pubbliche e investimenti a favore dell'istruzione e della salute dei giovani, compresa la salute e l'educazione sessuale e riproduttiva; sottolinea l'opportunità di far infine progredire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne quale elemento fondamentale della CPS ed esorta l'UE ad integrare tali aspetti in tutti gli ambiti dell'azione esterna; riconosce che questi fattori di stimolo essenziali per lo sviluppo umano e il capitale umano devono avere la priorità, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile; |
57. |
invita l'UE e gli Stati membri a impegnare le risorse necessarie e a rivolgere l'attenzione politica richiesta per garantire che il principio della parità di genere e dell'emancipazione di donne e ragazze sia il fulcro dell'attuazione dell'agenda 2030; |
58. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i bilanci pubblici non siano in conflitto con gli OSS; ritiene che un'accelerazione significativa degli investimenti verdi, dell'innovazione e della crescita nell'UE sia necessaria per l'attuazione tempestiva e riuscita dell'Agenda 2030 e riconosce che sono necessari nuovi strumenti di finanziamento e approcci diversi nei confronti della politica di investimento attuale, come la progressiva eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e dei progetti caratterizzati da emissioni elevate; chiede una strategia per l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance da parte delle multinazionali e delle imprese nei rispettivi modelli aziendali e da parte degli investitori istituzionali nelle strategie di investimento, al fine di spostare i finanziamenti verso la finanza sostenibile e disinvestirli dai combustibili fossili; |
59. |
chiede che il QFP post 2020 riorienti il bilancio dell'Unione verso l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, garantendo finanziamenti adeguati al fine di conseguire concretamente gli OSS; chiede una maggiore integrazione dello sviluppo sostenibile in tutti i meccanismi di finanziamento e le linee di bilancio, ribadendo che la coerenza delle politiche a lungo termine svolge un ruolo importante nella riduzione al minimo dei costi; sottolinea l'importanza della politica di coesione in quanto principale politica di investimento dell'UE e ricorda che è necessaria un'applicazione orizzontale dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi basati sui risultati per tutti i fondi strutturali e d'investimento dell'UE, incluso il Fondo europeo per gli investimenti strategici, al fine di realizzare una transizione completa verso una crescita economica sostenibile e inclusiva; |
60. |
invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a tenere fede ai valori dell'Europa attraverso l'attuazione di solidi criteri di sostenibilità nelle sue attività di prestito e, in particolare, a provvedere affinché i prestiti ai settori dell'energia e dei trasporti siano destinati a progetti sostenibili e a basse emissioni di carbonio; |
61. |
invita la BEI a impegnare il 40 % del suo portafoglio di prestiti per una crescita a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2030; |
62. |
chiede alla BEI di assegnare più fondi all'iniziativa ELENA onde fornire sovvenzioni per l'assistenza tecnica incentrata sull'attuazione di progetti e programmi dedicati all'efficienza energetica, all'energia rinnovabile distribuita e al trasporto urbano; |
63. |
riconosce che infrastrutture resilienti e sostenibili sono essenziali per realizzare un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio e apportano numerosi benefici collaterali, tra cui la durabilità e una migliore protezione dagli incendi e dalle inondazioni; ritiene che la transizione verso una società sostenibile possa essere completata aderendo al principio dell'«efficienza energetica al primo posto» e continuando a migliorare l'efficienza degli elettrodomestici, delle reti elettriche e degli edifici, sviluppando al contempo sistemi di stoccaggio; riconosce che il potenziale maggiore in termini di efficienza energetica risiede negli edifici e chiede all'UE di impegnarsi a conseguire entro il 2050 l'obiettivo di un parco immobiliare interamente sostenibile, decarbonizzato ed efficiente a livello energetico, caratterizzato da un fabbisogno di energia prossimo allo zero e dove qualsiasi domanda residuale sia soddisfatta mediante un'ampia gamma di fonti energetiche rinnovabili; chiede di accelerare l'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE; mette in guardia dalla dipendenza da infrastrutture insostenibili e invita la Commissione a proporre misure per una corretta transizione verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio e un sostanziale riorientamento dello sviluppo delle infrastrutture, al fine di mitigare i rischi economici sistemici associati ad attività finanziarie a elevate emissioni di carbonio; |
64. |
invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla mobilità sostenibile migliorando i sistemi di trasporto pubblico di livello locale nel rispetto delle peculiarità di ogni paese e sulla base delle reali esigenze dei cittadini; ritiene che il sostegno finanziario dell'UE allo sviluppo del settore dei trasporti e delle infrastrutture debba perseguire obiettivi che apportino un reale valore aggiunto per gli Stati membri; |
65. |
sottolinea che la corruzione ha gravi ripercussioni sull'ambiente e che il traffico di specie selvatiche a rischio di estinzione, di minerali e di pietre preziose nonché di prodotti delle foreste, come il legno, è anch'esso indissolubilmente legato alla corruzione; sottolinea inoltre che il traffico di specie selvatiche può minacciare ulteriormente le specie a rischio di estinzione, mentre il taglio illegale di alberi può portare alla perdita di biodiversità e all'aumento delle emissioni di carbonio, che contribuiscono ai cambiamenti climatici; sottolinea che i gruppi della criminalità organizzata traggono profitti elevati correndo pochi rischi, dato che i reati forestali sono raramente perseguiti e le sanzioni sono spesso inadeguate rispetto alla gravità del reato; ricorda che, grazie all'interesse generale per la prevenzione della corruzione, l'efficace applicazione della legge, la cooperazione internazionale e il recupero delle risorse, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione possa rappresentare uno strumento efficace per contrastare la corruzione nel settore ambientale; invita gli Stati membri a integrare le strategie anticorruzione, come la trasparenza e l'assunzione di responsabilità, nella normativa e nelle politiche ambientali e a rafforzare la democrazia e la buona governance; sottolinea che la lotta alla corruzione in campo ambientale contribuirà a creare un accesso equo alle risorse essenziali, come l'acqua e un ambiente pulito, ed è essenziale per proteggere l'ambiente e garantire lo sviluppo sostenibile; |
66. |
riconosce l'importanza della cultura e della partecipazione culturale nella realizzazione dell'agenda degli OSS, come pure il ruolo della cultura nelle relazioni esterne e nella politica di sviluppo; chiede che sia fornito un sostegno adeguato alle istituzioni e alle organizzazioni impegnate nel settore della cultura affinché possano realizzare gli OSS e che siano creati legami più profondi tra la ricerca, la scienza, l'innovazione e le arti; |
67. |
ricorda che la partecipazione culturale migliora la salute fisica e mentale e il benessere, ha effetti positivi sulle prestazioni scolastiche e professionali, aiuta le persone più a rischio di esclusione sociale a inserirsi nel mercato del lavoro e contribuisce pertanto in larga misura al raggiungimento di molti OSS; |
68. |
esprime profonda preoccupazione per le differenze nelle prestazioni dei sistemi di istruzione degli Stati membri, come dimostrato dalle più recenti relazioni PISA; sottolinea che sistemi di istruzione e formazione pubblici dotati di risorse adeguate e accessibili a tutti sono essenziali ai fini dell'uguaglianza e dell'inclusione sociale nonché per conseguire gli obiettivi fissati dall'OSS 4, e che l'istruzione di qualità ha il potere di emancipare le persone vulnerabili, le minoranze, le persone con esigenze speciali, le donne e le ragazze; deplora il persistente problema dell'elevata disoccupazione giovanile; osserva che l'istruzione è fondamentale per lo sviluppo di società autosufficienti; chiede che l'UE crei un legame fra istruzione di qualità, formazione tecnica e professionale e cooperazione con l'industria, quale condizione preliminare essenziale per l'occupabilità dei giovani e l'accesso a posti di lavoro qualificati; |
69. |
invita l'Unione e i suoi Stati membri a salvaguardare le lingue minoritarie e meno utilizzate e la diversità linguistica, e a respingere la discriminazione linguistica nel contesto dell'integrazione degli OSS nel quadro politico europeo e nelle priorità attuali e future della Commissione; |
70. |
ritiene che la diversità culturale e la protezione del patrimonio naturale debbano essere promosse nel quadro di tutte le politiche europee, anche mediante l'istruzione; |
71. |
sollecita gli Stati membri a rendere prioritaria la riconversione ambientale ed economica dei siti industriali che in varie regioni d'Europa provocano elevati livelli di inquinamento delle matrici ambientali ed espongono le popolazioni locali a notevoli rischi per la salute; |
72. |
sottolinea il ruolo che l'agenda urbana dell'UE svolgerà nell'attuazione della «nuova agenda urbana» globale e accoglie con favore gli sviluppi politici che consentono alle città e alle regioni di effettuare investimenti verdi sinergici; accoglie anche con favore iniziative quali il premio «Green Leaf» e il patto globale dei sindaci per il clima e l'energia e sottolinea altresì l'importanza fondamentale delle città e delle regioni ai fini del conseguimento degli OSS, dato che la sostenibilità richiede approcci collaborativi e a lungo termine da parte di tutti i livelli di governance e di tutti i settori; |
73. |
rammenta che, stando all'agenda 2030, non è più possibile considerare il cibo, la sussistenza e la gestione delle risorse naturali come entità separate; ritiene che l'attenzione allo sviluppo rurale e agli investimenti nell'agricoltura (colture, bestiame, silvicoltura, pesca e acquacoltura) è importante per eliminare la povertà e la fame e per realizzare lo sviluppo sostenibile; osserva che l'agricoltura svolge un ruolo fondamentale per contrastare il cambiamento climatico; sottolinea che la grande ambizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile può essere realizzata solo attraverso la cooperazione nord-sud, sud-sud e triangolare, nonché con partenariati globali tra più attori e in una vasta gamma di ambiti; |
74. |
accoglie con favore l'intenzione di integrare la politica commerciale e d'investimento con lo sviluppo sostenibile e chiede che gli effetti dell'approvvigionamento di prodotti agricoli e della pesca nonché delle risorse naturali all'interno e all'esterno dell'UE siano tenuti maggiormente in considerazione nel processo di definizione delle politiche dell'UE come pure dentro e al di fuori dei suoi confini; chiede un ripensamento della politica di investimento e un vasto impiego di strumenti di finanziamento innovativi per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita la Commissione ad assicurare la trasparenza dei controlli sullo sviluppo sostenibile nei futuri accordi commerciali; |
75. |
invita la Commissione a progettare, con il coinvolgimento delle parti interessate pertinenti, e a fornire un sostegno specifico e su misura alle famiglie e ai gruppi emarginati e a basso reddito, come i rom, al fine di garantire loro una vita sana e l'accesso a servizi di base e a risorse naturali sicure e pulite come l'aria, l'acqua, energie economicamente accessibili e moderne e un'alimentazione salutare, contribuendo in tal modo anche al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nn. 1, 10 e 15 sull'eliminazione della povertà, la riduzione delle disuguaglianze e la promozione di società pacifiche e inclusive; |
76. |
riconosce, come indicato nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che le persone con disabilità sono esposte a un rischio molto elevato di vivere in povertà, con un accesso inadeguato a diritti di base quali l'istruzione, la sanità e l'occupazione; |
77. |
ritiene che le iniziative dell'UE volte a creare un futuro di sostenibilità non possano prescindere da un'ampia riflessione sul ruolo degli animali, quali esseri senzienti, e sul loro benessere, spesso negato nei principali sistemi di produzione e consumo; sottolinea la necessità che l'Unione colmi al più presto le lacune politiche e legislative esistenti in materia di benessere animale come richiesto peraltro da un numero sempre maggiore di cittadini europei; |
78. |
invita la Commissione a intensificare gli sforzi e i finanziamenti per la sensibilizzazione, per campagne educative mirate e per il rafforzamento degli impegni e delle azioni dei cittadini a favore dello sviluppo sostenibile; |
79. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di eliminare, entro il 2020, gli incentivi a favore dell'olio di palma e dei biocarburanti basati sulla soia che causano la deforestazione e danni alle torbiere; chiede altresì di introdurre un unico meccanismo di certificazione per l'olio di palma importato nel mercato dell'UE, che certifichi l'origine socialmente responsabile del prodotto; |
80. |
esorta con fermezza la Commissione e gli Stati membri a continuare a intensificare gli sforzi intesi ad affrontare con efficacia il problema della scarsa qualità dell'aria, responsabile ogni anno di oltre 430 000 morti premature nell'UE; esorta altresì la Commissione a garantire l'attuazione delle norme esistenti e di quelle nuove, onde accelerare le azioni legali contro gli Stati membri che non rispettano le leggi sull'inquinamento dell'aria, e a proporre nuovi atti legislativi efficaci, anche specifici per settore, in modo da affrontare il problema della scarsa qualità dell'aria ambiente e le varie fonti di inquinamento, facendo fronte, nel contempo, anche alle emissioni di metano; sottolinea che l'UE è ancora lontana dal raggiungere i livelli di qualità dell'aria stabiliti per l'Unione stessa, che sono meno rigorosi di quelli raccomandati dall'OMS; |
81. |
osserva che la Commissione europea ha affrontato il problema della scarsa qualità dell'aria avviando alcune procedure di infrazione, in particolare per i continui superamenti dei valori limite di NO2 stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE; |
82. |
ricorda che la riduzione dell'inquinamento acustico è uno dei parametri di qualità che non verranno raggiunti entro il 2020; sottolinea che nell'Unione l'esposizione al rumore contribuisce ad almeno 10 000 morti premature ogni anno connesse con cardiopatie coronariche e infarti, e che nel 2012 circa 1/4 della popolazione dell'UE era esposto a livelli di rumore superiori ai limiti; chiede agli Stati membri di affrontare in via prioritaria il monitoraggio dei livelli di rumore e di garantire il rispetto dei valori limite per l'ambiente esterno e interno; chiede inoltre l'adozione di misure per fronteggiare l'inquinamento acustico; |
83. |
sottolinea che, stando ai dati della Commissione, oltre il 50 % dei cereali dell'UE è utilizzato per nutrire gli animali; constata che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha ammonito che l'ulteriore utilizzo dei cereali come mangime per animali potrebbe minacciare la sicurezza alimentare riducendo il grano disponibile per il consumo umano; |
84. |
pone in evidenza il contributo che il settore zootecnico apporta all'economia dell'UE e all'agricoltura sostenibile, soprattutto se integrato nei sistemi di produzione a seminativo; richiama l'attenzione sul potenziale offerto dalla gestione attiva del ciclo di nutrienti nel settore zootecnico in termini di riduzione dell'impatto ambientale delle emissioni di CO2, ammoniaca e nitrati; richiama altresì l'attenzione sul fatto che l'agricoltura integrata può contribuire a migliorare il funzionamento dell'agro-ecosistema e a un settore agricolo rispettoso del clima; |
85. |
osserva che le donne attive nel settore agricolo dei paesi in via di sviluppo potrebbero far crescere del 20-30 % la resa delle aziende agricole se godessero delle stesse di condizioni di accesso alle risorse di cui godono gli uomini; sottolinea che tale resa potrebbe ridurre del 12-17 % il numero di persone che soffrono la fame nel mondo; |
86. |
sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale delle donne in quanto membri di imprese agricole a conduzione familiare — la principale cellula socioeconomica delle zone rurali — nella produzione alimentare, nella conservazione delle abilità e delle conoscenze tradizionali, nell'identità culturale e nella tutela dell'ambiente, tenendo inoltre conto del fatto che nelle zone rurali le donne soffrono di disparità a livello salariale e pensionistico; |
87. |
rammenta che, a norma del 7o programma d'azione per l'ambiente, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto ambientale, in un contesto globale, dei consumi dell'Unione; pone l'accento sugli effetti positivi che uno stile di vita sostenibile può avere sulla salute umana e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; ricorda alla Commissione che l'OSS n. 12.8 chiede di informare e sensibilizzare il pubblico riguardo a uno sviluppo e a uno stile di vita sostenibili; esorta quindi la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto programmi volti a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito alle implicazioni delle diverse tipologie di consumo per la salute umana, l'ambiente, la sicurezza alimentare e il cambiamento climatico; invita la Commissione a pubblicare senza indugio la comunicazione su un sistema alimentare europeo sostenibile; |
88. |
osserva che l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12.8 chiede ai governi di informare e sensibilizzare il pubblico ovunque nel mondo riguardo a uno sviluppo e a uno stile di vita sostenibili in armonia con la natura; esorta quindi la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto programmi volti a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sulle implicazioni dei livelli di consumo per la salute umana, l'ambiente, la sicurezza alimentare e il cambiamento climatico; |
89. |
invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto un quadro politico dell'UE completo, che affronti le sfide sanitarie globali come l'HIV/AIDS, la tubercolosi, l'epatite C e la resistenza antimicrobica, tenendo presenti le diverse situazioni e le sfide specifiche degli Stati membri dell'Unione e dei loro paesi vicini, dove la presenza dell'HIV e della tubercolosi multi-resistente è massima; invita la Commissione e il Consiglio a svolgere un ruolo politico forte nel dialogo con i paesi maggiormente colpiti dalle malattie, compresi i paesi vicini dell'Africa, dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, garantendo che siano predisposti piani per una transizione sostenibile ai finanziamenti nazionali, in modo tale da proseguire, intensificare e rendere efficaci i programmi in materia di HIV/TBC dopo la revoca del sostegno dei donatori internazionali, come pure a continuare a cooperare strettamente con tali paesi per garantire che si assumano la responsabilità e la titolarità delle risposte nei confronti dell'HIV e della TBC; |
90. |
riconosce l'efficacia di rendere disponibile il farmaco «PREP» per la prevenzione dell'HIV/AIDS; invita inoltre la Commissione e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie a riconoscere che il trattamento per l'HIV/AIDS è anche preventivo; |
91. |
riconosce che la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti sono un elemento chiave dotato di potenziale di trasformazione per eliminare la povertà multidimensionale e dovrebbero essere sempre considerati una condizione preliminare per una vita sana e per l'uguaglianza di genere; sottolinea, in proposito, che è necessario prestare maggiore attenzione alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, che sfortunatamente sono ancora considerati un argomento di nicchia, mentre rivestono la massima importanza per la parità tra i sessi, l'emancipazione dei giovani e lo sviluppo umano nonché, in ultima istanza, per l'eliminazione della povertà; rileva che sono stati compiuti scarsi progressi rispetto ai precedenti approcci dell'UE e che manca ancora il riconoscimento della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti quali fattori essenziali dello sviluppo sostenibile; osserva che la posizione dell'Unione non è stata coerente su tale argomento, come emerso nel presente pacchetto: la Commissione riconosce infatti l'azione dell'UE in questo settore solo nella sezione «salute» della sua comunicazione sull'agenda 2030 e solo nella sezione «uguaglianza di genere» nella comunicazione sul consenso; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a continuare a chiedere agli Stati Uniti di ripensare la loro posizione riguardo alla norma «global gag»; |
92. |
sottolinea la necessità di continuare a promuovere la ricerca sanitaria per sviluppare soluzioni mediche nuove e migliorate, accessibili, a costi contenuti e idonee per l'HIV/AIDS, la TBC e altre malattie trascurate connesse alla povertà, le epidemie emergenti e la resistenza antimicrobica; |
93. |
sottolinea che il settore agricolo dell'UE sta già fornendo un contributo alla sostenibilità; osserva, tuttavia, che la politica agricola comune (PAC) deve essere posta nelle condizioni di rispondere al meglio alle sfide attuali e future; invita la Commissione a esaminare in che modo la PAC e i sistemi di produzione agricola sostenibili possono contribuire nel modo più efficace alla realizzazione degli OSS, al fine di garantire un'alimentazione stabile, sicura e nutriente e tutelare e rafforzare le risorse naturali, affrontando nel contempo il cambiamento climatico; chiede alla Commissione, nel quadro della prossima comunicazione sulla PAC dopo il 2020, di presentare proposte volte a migliorare ulteriormente l'efficienza delle misure di inverdimento e ad assicurare il conseguimento degli obiettivi 2, 3, 6, 12, 13, 14 e 15; chiede altresì alla Commissione di promuovere gli alimenti prodotti a livello locale e in modo ecologico con una ridotta impronta di carbonio, sulla terra e sull'acqua; pone l'accento sull'importanza degli ecosistemi agricoli e della gestione sostenibile delle foreste, come pure sull'esigenza di fornire incentivi per il ripristino sostenibile dei terreni agricoli abbandonati; sottolinea la necessità di garantire che tutte le politiche dell'UE raggiungano effettivamente gli obiettivi stabiliti, attraverso una rigorosa conformità e una maggiore coerenza tra i diversi ambiti strategici; evidenzia che questo è un aspetto di particolare rilevanza quando si tratta della gestione sostenibile delle risorse naturali e degli strumenti a ciò dedicati nel quadro della PAC; |
94. |
invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la transizione agro-ecologica, limitando al minimo l'uso di pesticidi dannosi per la salute e per l'ambiente e mettendo a punto misure di tutela e di sostegno dell'agricoltura biologica e biodinamica nell'ambito della PAC; |
95. |
invita la Commissione e gli Stati membri a riformare al più presto le regole dell'Unione relative all'approvazione dei pesticidi, stabilendo nel contempo obiettivi vincolanti di riduzione circa il loro utilizzo; |
96. |
osserva che il settore agricolo dell'UE garantisce milioni di posti di lavoro alle persone che vivono nelle zone rurali, nel campo dell'agricoltura o in altri settori, e assicura l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari nonché l'attrattività dell'ambiente rurale come spazio vitale, economico e ricreativo; osserva altresì che i paesaggi con un elevato livello di biodiversità e un alto valore naturalistico attirano persone nelle zone di campagna, generando un valore aggiunto per le zone rurali; rileva il grande valore della politica di sviluppo rurale per la creazione di comunità ed economie rurali sostenibili, solide e dinamiche; sottolinea che un migliore accesso alle risorse da parte degli agricoltori è essenziale per raggiungere questo obiettivo; |
97. |
chiede uno sviluppo dell'agricoltura che ponga l'accento sulle imprese a conduzione familiare, grazie a un utilizzo migliore dei fondi europei quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e che presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese e permetta di condividere e trasferire le competenze e di sfruttare i vantaggi offerti dalle catene del valore e di produzione locali e regionali e dall'occupazione a livello regionale, con una maggiore enfasi sui collegamenti periurbani e sulle vendite dirette, un modello che si è rivelato vincente in molte parti dell'UE; ritiene che la capacità degli agricoltori di produrre un equo reddito con il loro lavoro sia una condizione basilare per la sostenibilità dell'agricoltura europea nonché una garanzia per il benessere degli agricoltori; |
98. |
rammenta l'importanza di assicurare servizi pubblici adeguati, in particolare assistenza all'infanzia e agli anziani, in quanto tali servizi sono particolarmente importanti per le donne dato il ruolo di primo piano da esse tradizionalmente svolto nell'assistenza ai membri più giovani e anziani della famiglia; |
99. |
pone l'accento sull'importante ruolo delle conoscenze e degli alimenti tradizionali, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone di montagna e in quelle svantaggiate dell'Unione, nonché sul contributo economico che i regimi europei di qualità, come le indicazioni geografiche protette (IGP), apportano a livello locale; rammenta il consenso unanime del Parlamento a estendere tale protezione a una gamma più vasta di prodotti regionali; sottolinea a tale riguardo il ruolo dei regimi di qualità dell'UE (DOP/IGP/STG) nell'offerta e nella conservazione di mezzi di sussistenza in tali aree; riconosce che tali regimi godono di un'ampia diffusione solo in alcuni Stati membri e caldeggia un'opera di sensibilizzazione in tutta l'Unione circa i loro vantaggi; |
100. |
mette in rilievo il contributo della macchia mediterranea e del sistema agroforestale della dehesa — che combina in maniera omogenea l'allevamento estensivo continuo con attività agricole e forestali — alla realizzazione dell'obiettivo di preservare e garantire la sostenibilità della biodiversità ai fini del riconoscimento e del sostegno nell'ambito della PAC; |
101. |
mette in evidenza l'importanza della bioenergia per le aziende agricole e la bioeconomia, nonché l'importanza delle apparecchiature di generazione, stoccaggio, distribuzione e utilizzo interno alle aziende agricole di energia rinnovabile, in quanto contribuiscono a garantire il reddito degli agricoltori grazie a nuovi sbocchi di mercato e creano e mantengono posti di lavoro di elevata qualità nelle zone rurali; sottolinea che lo sviluppo delle bioenergie deve avvenire all'insegna della sostenibilità e non deve ostacolare la produzione di alimenti e mangimi; sottolinea che il fabbisogno energetico dovrebbe invece essere soddisfatto incoraggiando l'utilizzo di rifiuti e sottoprodotti che non sono utili in nessun altro processo; |
102. |
osserva che la coltivazione di leguminose in rotazione dei seminativi può essere vantaggiosa per le esigenze degli agricoltori, degli animali, della biodiversità e del clima; invita la Commissione a presentare un piano in materia di proteine che includa le leguminose nella rotazione; |
103. |
reputa necessario conseguire ulteriori progressi nell'agricoltura di precisione, nella digitalizzazione, nell'uso razionale dell'energia, nelle colture e nell'allevamento nonché nell'inclusione della difesa fitosanitaria integrata, dal momento che una maggiore efficienza fondata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sulla biodiversità potrebbe contribuire alla riduzione del fabbisogno di terreni e dell'impatto ambientale dell'agricoltura; ritiene che, mettendo la biodiversità al servizio degli agricoltori, si potranno migliorare i redditi, le condizioni e la resa del suolo e si contribuirà alla lotta antiparassitaria e a una migliore impollinazione; sottolinea pertanto l'importanza di un quadro normativo perfezionato che garantisca procedure decisionali tempestive, efficienti ed efficaci; evidenzia che tali soluzioni «intelligenti» dovrebbero incentivare e sostenere iniziative adeguate alle esigenze delle aziende di piccole dimensioni senza economie di scala di modo che possano beneficiare delle nuove tecnologie; |
104. |
ritiene essenziale mantenere e sviluppare il rendimento delle razze tradizionali e locali, data la loro capacità di adattamento alle caratteristiche dell'ambiente da cui provengono, e rispettare il diritto degli agricoltori di selezionare i vegetali autonomamente nonché di conservare e scambiare sementi di specie e varietà diverse, al fine di garantire la diversità genetica dell'agricoltura; rifiuta ogni tentativo volto a brevettare la vita, le piante e gli animali, il materiale genetico o i processi biologici essenziali, in particolare per quanto riguarda ceppi, varietà e caratteristiche autoctoni; |
105. |
invita la Commissione a presentare un piano d'azione e a istituire un gruppo di esperti al fine di ottenere un sistema di difesa integrata delle piante maggiormente sostenibile; sottolinea la necessità di una difesa antiparassitaria che migliori l'interazione tra le attività di selezione vegetale, i sistemi di difesa naturale e l'uso dei pesticidi; |
106. |
crede che occorra promuovere la diffusione della banda larga e migliorare i collegamenti di trasporto nelle zone rurali, non soltanto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma anche per aiutare a promuovere, in tali zone, una crescita pienamente sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale; |
107. |
sottolinea che è necessario rendere la cultura un elemento integrante dell'azione della Commissione a favore della sostenibilità, mettendo chiaramente in evidenza il ruolo che la cultura svolge nello sviluppo economico, nella creazione di posti di lavoro, nella promozione della democrazia, nella giustizia sociale e nella solidarietà, nella promozione della coesione e nella lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alle disparità generazionali e demografiche; invita la Commissione a integrare la cultura negli obiettivi, nelle definizioni, negli strumenti e criteri di valutazione della sua strategia relativa agli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
108. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) A/RES/70/1.
(2) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0224.
(4) https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_18.pdf
(5) Comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244).
(6) Relazione della Commissione del 2 ottobre 2015 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2015)0478).
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0034.
(8) https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
(9) Relazione AEA n. 30/2016, relazione sugli indicatori ambientale 2016 — In relazione al monitoraggio del 7o programma d'azione per l'ambiente, https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/168 |
P8_TA(2017)0316
Promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE (2016/2250(INI))
(2018/C 334/19)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 52 del trattato sull'Unione europea (TUE), il cui paragrafo 1 stabilisce che i trattati si applicano agli Stati membri e il cui paragrafo 2 che il campo di applicazione territoriale di tali trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto l'articolo 355, parte introduttiva, paragrafo 1, TFUE, quale modificato dalla decisione del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (2010/718/UE) e dalla decisione, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (2012/419/UE), il quale stabilisce che le disposizioni dei trattati si applicano alle regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 349 TFUE, |
— |
visto l'articolo 349 TFUE, che riconosce uno status particolare alle regioni ultraperiferiche (RUP), prevede l'adozione di «misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni» e stabilisce che tali misure riguardano in particolare e non esclusivamente «politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione», |
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visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, in base al quale gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle RUP possono essere compatibili con il mercato interno, |
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visto il titolo XVIII TFUE, che stabilisce un obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale e definisce gli strumenti finanziari strutturali per conseguirlo, |
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visto l'articolo 7 TFUE, il quale stabilisce che l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze, |
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viste tutte le comunicazioni della Commissione sulle RUP, |
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viste tutte le sue risoluzioni sulle RUP, in particolare la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia «Europa 2020» (1) e la sua risoluzione del 26 febbraio 2014, sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea (2), |
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vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 dicembre 2015 (3), |
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vista la relazione della Commissione del 15 dicembre 2016 sull'attuazione del regime di sostegno per misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (POSEI) (COM(2016)0797), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE», (COM(2012)0209), |
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visto il memorandum delle regioni ultraperiferiche firmato a Cayenne il 5 marzo 1999, integrato dal memorandum congiunto firmato nel maggio 2010 da Spagna, Francia, Portogallo e dalle regioni ultraperiferiche, che stabilisce che l'UE dovrebbe promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni ultraperiferiche facendo leva sulle numerose risorse naturali e culturali delle RUP, promuovendo nel contempo i principi di pari opportunità, partenariato, proporzionalità e coerenza delle politiche dell'UE, |
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vista la dichiarazione conclusiva della XXI Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, del 22 e 23 settembre 2016, e il memorandum congiunto delle regioni ultraperiferiche adottato a seguito del quarto forum delle RUP dell'Unione del 30 e 31 marzo 2017 a Bruxelles, |
— |
visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (4), |
— |
visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
— |
visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0226/2017), |
A. |
considerando che l'articolo 349 TFUE riconosce la particolare situazione socioeconomica delle RUP, strutturalmente aggravata da fattori (fra cui distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili e dipendenza da un numero ristretto di prodotti ecc.), la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo; |
B. |
considerando che la Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, nella sua sentenza del 15 dicembre 2015, ha fornito un'interpretazione approfondita dell'articolo 349 TFUE; |
C. |
considerando che, in tale sentenza, la Corte conferma in particolare che gli atti finalizzati ad attuare misure specifiche per le RUP possono essere adottati sulla base giuridica dell'articolo 349, che tale base giuridica consente di derogare sia al diritto primario sia al diritto derivato e che l'elenco dei settori contemplati dalla formulazione dell'articolo 349 non è tassativo in quanto «gli autori del Trattato FUE non hanno inteso stabilire l'elenco tassativo dei tipi di misure che possono essere adottate sul fondamento di tale articolo»; |
D. |
considerando che, nell'applicazione dei trattati europei alle RUP, l'articolo 52 TUE e gli articoli 349 e 355 TFUE sono fra loro collegati e che, a norma dell'articolo 355, frase introduttiva, paragrafo 1, TFUE, le disposizioni dei trattati si applicano alle RUP, conformemente all'articolo 349 TFUE, e tale riferimento «ai trattati» comprende il diritto derivato; |
E. |
considerando che l'articolo 349 TFUE deve essere letto in combinato disposto con altri articoli del trattato e in particolare con l'articolo 7, il quale stabilisce che «l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi»; |
F. |
considerando che i principi di uguaglianza e di non discriminazione giustificano un trattamento differenziato in caso di situazioni differenti per garantire, in fine, l'uguaglianza nell'applicazione del diritto dell'UE; |
G. |
considerando che l'obiettivo dell'articolo 349 TFUE è di garantire lo sviluppo delle RUP e la loro integrazione nello spazio europeo e nel proprio spazio geografico, consentendo loro di beneficiare di politiche europee e, se del caso, di misure specifiche adeguate alle loro condizioni ed esigenze; |
H. |
considerando che le RUP occupano posizioni di privilegio in ambito geostrategico e in aree di ricerca inerenti ai cambiamenti climatici e alla biodiversità; |
I. |
considerando che, secondo le stime della Commissione, l'economia blu dell'UE rappresenta circa 5,4 milioni di posti di lavoro e un valore aggiunto lordo di circa 500 miliardi di EUR l'anno; |
1. |
ricorda che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea conferisce alla Commissione il ruolo di custode dei trattati; ricorda che le RUP sono pienamente integrate nell'Unione europea e inquadrate nel suo ordinamento giuridico, che la loro situazione specifica è riconosciuta dai trattati, il che introduce un principio e consente un diritto di adattamento a livello delle diverse politiche dell'Unione; |
2. |
sottolinea che, pur essendo soggette a uno svantaggio considerevole dovuto alla distanza geografica dall'Unione, le regioni ultraperiferiche beneficiano anche di diversi punti di forza importanti come il potenziale delle attività legate all'espansione del turismo, la crescita blu, lo sfruttamento di significative risorse energetiche rinnovabili, lo sviluppo di un'economia circolare, nonché la valorizzazione del loro ricco patrimonio naturale e dell'enorme biodiversità; |
3. |
ritiene che ci si sia avvalsi dell'articolo 349 TFUE in modo limitato e che tale articolo potrebbe essere interpretato in modo maggiormente innovativo e positivo, in particolare al fine di istituire programmi ad hoc e nuove politiche specifiche, sulla base dei punti di forza delle RUP, mettendole in condizione di promuovere tali punti di forza, segnatamente in settori quali le energie rinnovabili, la crescita blu, la ricerca e lo sviluppo, il turismo sostenibile, la protezione della biodiversità e l'adattamento al cambiamento climatico; ricorda in tale contesto il ruolo che l'Unione sta assumendo per consentire alle regioni ultraperiferiche di superare le loro difficoltà e di far leva sui loro punti di forza, ma sottolinea al tempo stesso la necessità che i rispettivi Stati membri si assumano maggiore responsabilità per quanto concerne l'uso degli strumenti dell'UE disponibili che possono sostenerli nel garantire lo sviluppo sostenibile delle loro regioni ultraperiferiche; |
Stato di avanzamento dell'attuazione dell'articolo 349 TFUE
4. |
manifesta preoccupazione per il fatto che gli articoli dei trattati riguardanti le RUP non siano finora stati attuati nella massima misura possibile, limitando la capacità di tali regioni di trarre pienamente beneficio dalla loro appartenenza all'Unione e incrementando la competitività nello loro aree geografiche specifiche; |
5. |
ritiene che un'attuazione su ampia scala dell'articolo 349 TFUE favorirebbe una migliore integrazione delle RUP nell'Unione così come il loro sviluppo e le loro potenzialità nella piena consapevolezza delle proprie specificità e vincoli strutturali ma anche dei propri punti di forza; |
6. |
ricorda la volontà politica dei legislatori all'atto della stesura dell'articolo 299, secondo comma, e dell'articolo 349 TFUE, di istituire una strategia globale accompagnata da misure specifiche nel quadro di politiche e strumenti diversi; |
7. |
ricorda che il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) è un programma che tiene pienamente conto delle specificità delle RUP grazie a un regolamento proprio sulla base sia dell'articolo 349 TFUE che dell'articolo 42, primo comma, e dell'articolo 43, paragrafo 2, che riconosce il doppio principio dell'appartenenza delle RUP all'Unione e del pieno adeguamento di una politica comune europea alle condizioni delle RUP, e che pertanto è fondamentale proseguire tale programma nonché prevedere nuovi programmi POSEI incentrati su altre politiche dell'Unione; |
8. |
ritiene che il successo del programma POSEI incoraggi il mantenimento delle disposizioni specifiche per le RUP piuttosto che una loro diluizione nei programmi europei orizzontali; |
9. |
osserva che la Commissione ha adottato diverse comunicazioni sulle RUP; si rammarica della finora parziale attuazione e concretizzazione delle diverse strategie europee a favore delle RUP; |
10. |
invita ora la Commissione a proporre un piano d'azione corredato, se del caso, di iniziative legislative che consentano di attuare una strategia coerente ed efficace nei confronti delle RUP che sfrutti al massimo le possibilità offerte dall'articolo 349 TFUE, in particolare ai fini dell'elaborazione di politiche e di programmi specifici, segnatamente in termini di innovazione e di investimenti a lungo termine, adeguati alle loro esigenze di sviluppo sostenibile; insiste sulla necessità di collaborare strettamente con le autorità regionali delle RUP e con le parti interessate; invita pertanto le istituzioni dell'Unione, di concerto con le autorità regionali delle RUP, ad aprire un nuovo capitolo nelle relazioni UE-RUP; |
11. |
plaude al lavoro della Commissione su una strategia rinnovata per le regioni ultraperiferiche, che sarà adottata entro la fine del 2017; invita la Commissione a includere nella sua strategia un approccio dettagliato per le RUP nonché quadri strategici mirati alle esigenze di investimento, accompagnati da obiettivi precisi, realizzabili e misurabili; incoraggia gli Stati membri pertinenti (Francia, Spagna e Portogallo) a fornire maggiore sostegno alle loro RUP; |
12. |
ricorda che l'articolo 349 TFUE consente alle RUP di disporre di aiuti al funzionamento non limitati nel tempo e non decrescenti, sulla base di procedure alleggerite, al fine di compensare i costi supplementari cui devono far fronte, e che tali deroghe riguardano sia gli strumenti finanziari dell'Unione che gli aiuti di Stato; |
13. |
insiste sulla necessità di garantire la longevità di dispositivi, disposizioni e deroghe introdotti per preservare la stabilità propizia allo sviluppo strutturale delle RUP tenendo conto delle valutazioni effettuate; |
14. |
invita la Commissione a tracciare un bilancio preciso dell'approccio alle RUP e a esaminare la situazione economica e sociale di ogni RUP onde garantire una migliore realizzazione degli obiettivi della politica europea di sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda il recupero dei ritardi e lo sviluppo sostenibile, al fine di consentire alle RUP di avvicinarsi ai livelli medi di sviluppo europei; |
15. |
invita la Commissione a rafforzare il coordinamento tra le sue diverse direzioni generali sui fascicoli che interessano le RUP al fine di garantire che le politiche e le strategie europee trattino in modo adeguato le problematiche concernenti le RUP; sottolinea, al riguardo, il ruolo determinante del Segretariato generale per garantire la corretta applicazione dell'articolo 349 TFUE, dal momento che gli adeguamenti delle politiche dell'Unione europea alle specificità delle RUP prevedono che le decisioni siano prese al più alto livello politico; |
Politica agricola
16. |
si compiace della recente relazione della Commissione (COM(2016)0797), la quale giunge alla conclusione che la performance generale dei programmi POSEI (2006-2014) è positiva, ritiene che tale programma risulti fondamentale per mantenere le produzioni delle RUP e sia coerente con i nuovi obiettivi della politica agricola comune (PAC), e raccomanda di mantenere l'attuale regolamento di base, tenendo tuttavia presente che potrebbero essere necessari alcuni adeguamenti del bilancio a seguito dell'entrata in vigore di accordi di libero scambio che comprometterebbero o potrebbero compromettere seriamente le produzioni delle RUP; |
17. |
ritiene che il POSEI abbia registrato un vero successo fin dalla sua creazione; |
18. |
sostiene la conclusione della relazione della Commissione in cui si chiede di rafforzare la configurazione iniziale del POSEI, al fine di prevenire il rischio di abbandono della produzione agricola e le conseguenze negative sull'occupazione, sull'ambiente e sulla dimensione territoriale delle regioni ultraperiferiche; |
19. |
ritiene necessario fornire un sostegno migliore a favore della diversificazione delle produzioni nelle RUP e introdurre azioni mirate finalizzate a risolvere le crisi di mercato cui fanno fronte alcuni settori, segnatamente quello dei pomodori e del bestiame, e a facilitare lo sviluppo delle produzioni di piccole dimensioni, quali quelle relative ai prodotti lattiero-caseari; |
20. |
ricorda che le successive riforme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) non hanno adeguatamente tenuto conto delle specificità delle RUP e chiede che in futuro siano tenute maggiormente in considerazione; |
21. |
constata che la scomparsa delle quote e dei prezzi garantiti avviata dalla riforma dell'OCM dello zucchero del 2005 indebolisce i produttori di canna da zucchero delle RUP; insiste sulla necessità di mantenere l'insieme dei dispositivi specifici attuati nel quadro dell'articolo 349 TFUE per consentire la competitività sostenibile di questo settore; chiede l'istituzione di un meccanismo di sostegno a favore dei piantatori di canna in caso di ribasso dei prezzi mondiali dello zucchero; |
22. |
invita la Commissione a tenere conto dell'importanza fondamentale della produzione lattiera nelle Azzorre, a mantenere il sostegno a favore dei produttori e a prevedere misure supplementari in caso di crisi di mercato; |
23. |
ricorda che la produzione di banane svolge un ruolo chiave nel tessuto socioeconomico di alcune RUP; invita pertanto a mantenere e, se del caso, a incrementare il sostegno a favore dei produttori; |
24. |
invita la Commissione a introdurre, nei suoi strumenti di gestione e di rilevazione delle crisi di mercato nei diversi settori agricoli, quali quello delle banane, dello zucchero, del rum, della pesca o del latte con l'osservatorio del latte, una definizione chiara della crisi di mercato nelle RUP e ad adeguare i propri indicatori alla realtà di queste regioni; |
25. |
deplora che la differenza di regime applicabile alla certificazione «biologica» tra i paesi terzi e gli Stati membri dell'Unione crei una distorsione della concorrenza in tale mercato, a danno sia dei produttori europei che operano nelle RUP che dei consumatori europei indotti in errore riguardo alle reali condizioni di produzione di tali prodotti; invita pertanto, nel quadro dei negoziati in corso sulle future norme europee in materia di produzione e di etichettatura dei prodotti biologici, a sostituire la conformità al regime di equivalenza attualmente in vigore, al fine di garantire una concorrenza equa tra le RUP e i paesi terzi; |
26. |
ritiene necessario adottare, sulla base dell'articolo 349 TFUE, un quadro giuridico per le produzioni con etichetta bio e un quadro giuridico in ambito sanitario e fitosanitario che tengano conto delle caratteristiche dell'agricoltura delle RUP nel contesto tropicale; |
27. |
invita la Commissione a incoraggiare gli agricoltori delle RUP a promuovere i loro prodotti di elevata qualità sostenendo l'utilizzo del logo RUP, nonché di altre forme di certificazione di qualità; |
28. |
mette in evidenza che la differenziazione e la specializzazione dei prodotti possono ulteriormente stimolare e promuovere la produzione, la lavorazione e la commercializzazione a livello locale dei prodotti alimentari e quindi ridurre le disparità esistenti tra regioni ultraperiferiche e altre regioni dell'UE; |
29. |
sottolinea, in nome della coerenza delle politiche, che gli sforzi compiuti nelle RUP per modernizzare le filiere e rafforzarne la competitività non devono essere messi in discussione dagli accordi di libero scambio firmati tra l'Unione e i paesi terzi; |
Politica commerciale dell'Unione europea
30. |
ricorda che l'articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone che «gli accordi negoziati [con i paesi terzi] siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione»; |
31. |
osserva che la molteplicità degli accordi commerciali con i paesi terzi, tra cui i maggiori produttori al mondo di banane e zucchero, cambia la ripartizione del mercato, genera una pressione sui prezzi e minaccia la competitività dei produttori dell'Unione di tali prodotti; |
32. |
ritiene pertanto che la politica commerciale dell'Unione non dovrebbe mettere a rischio le filiere delle RUP in quanto queste svolgono un ruolo importante a livello economico, sociale e ambientale; |
33. |
invita a garantire che i negoziati commerciali condotti dall'Unione tengano ora conto delle specificità e delle produzioni sensibili delle RUP, in particolare le banane, lo zucchero, il rum, i pomodori o i prodotti ittici; |
34. |
invita la Commissione e gli Stati membri a essere attenti e vigili nella difesa degli interessi delle RUP nei negoziati concernenti la Brexit; |
35. |
esorta la Commissione, conformemente all'impegno assunto nella sua comunicazione del 20 giugno 2012, ad «accludere alle proposte di accordi commerciali, quali gli accordi di partenariato economico, analisi dell'impatto», che dovrebbero «tenere in considerazione, ove pertinente, la dimensione RU», e a garantire che le analisi includano l'impatto ambientale, sociale, economico e territoriale sulle RUP; chiede che tali analisi valutino altresì gli effetti cumulativi degli accordi commerciali sulle RUP; |
36. |
deplora che finora non sia stato condotto nessuno studio sulle conseguenze degli accordi di libero scambio nelle filiere agricole delle RUP; deplora altresì che le RUP non siano state prese in considerazione nella relazione della Commissione del 15 dicembre 2016 sugli effetti cumulativi degli accordi commerciali, contrariamente alle disposizioni normative previste dal POSEI; |
37. |
chiede che nelle politiche commerciali dell'Unione si tenga conto degli svantaggi competitivi delle RUP; chiede, se del caso, laddove siano indispensabili per la tutela delle produzioni delle RUP, il mantenimento delle barriere tariffarie e non tariffarie e l'effettiva attivazione delle clausole di salvaguardia e dei meccanismi di stabilizzazione in caso di danno o rischio di danno grave per le produzioni delle RUP; |
38. |
sottolinea i limiti del principio di equivalenza, segnatamente per i prodotti dell'agricoltura biologica, che consente l'ingresso nell'Unione europea di prodotti provenienti da paesi terzi che non rispettano la totalità dei requisiti europei; invita ad applicare immediatamente il principio di conformità e a rafforzare le misure di controllo; |
39. |
incoraggia lo sviluppo del ruolo delle RUP nell'ambito della politica estera dell'Unione europea, nei confronti dei paesi limitrofi, in modo da corroborare tale politica nei campi della lotta alla povertà, della sostenibilità ambientale, del rafforzamento della democrazia, dell'interscambio culturale e dell'uguaglianza di genere; |
Politica marittima, pesca e crescita blu sostenibili
40. |
ricorda che l'articolo 349 TFUE prevede che la Commissione possa proporre misure specifiche per le RUP, anche per quanto concerne le politiche nel settore della pesca; |
41. |
chiede alla Commissione di valutare la possibilità di istituire un regime di sostegno per il settore della pesca sostenibile nelle RUP sulla base dell'articolo 349 TFUE, alla stregua di quanto fatto per il settore agricolo nell'ambito del programma POSEI; |
42. |
esorta la Commissione e il Consiglio ad attuare tutte le raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche (5); |
43. |
invita l'Unione a unirsi alle RUP per dare vita a una potenza marittima mondiale; |
44. |
sottolinea che sia la ricchezza degli oceani, sia i progressi tecnologici attuali e futuri sono in grado di aprire opportunità di crescita senza precedenti nelle RUP; ritiene che la crescita blu sostenibile costituisca un'opportunità per ridurre le disuguaglianze strutturali esistenti tra le RUP e l'Europa continentale e che essa possa contribuire a trasformare le regioni ultraperiferiche nell'epicentro di una politica europea per il futuro; |
45. |
rammenta che, data la loro ubicazione, le RUP occupano una posizione importante nell'ambito della governance marittima, della sorveglianza delle acque costiere, della lotta alla pesca illegale e del miglioramento della sicurezza dei trasporti; |
46. |
incoraggia l'Unione e gli Stati membri interessati a continuare a investire nel settore dei mari e degli oceani, segnatamente in relazione alle RUP, al fine di garantire uno sviluppo economico sostenibile ed efficiente delle loro zone economiche esclusive; |
47. |
si compiace dello studio promosso dalla Commissione sul potenziale della crescita blu sostenibile nelle RUP e chiede l'istituzione di un vero e proprio programma europeo rivolto alle RUP, che miri altresì ad affrontare le sfide in materia di sicurezza alimentare, ricerca marina e marittima e bioeconomia; sottolinea tuttavia che alcune attività, quali l'estrazione del petrolio e del gas situati nel sottosuolo marino e la ricerca di giacimenti minerali sottomarini, possono avere gravi ripercussioni sulle zone marine sensibili e turbare le specie marine e gli ecosistemi vulnerabili; |
48. |
ricorda l'importanza delle aree marine protette nelle RUP; |
Politica di coesione
49. |
ricorda che l'articolo 349 TFUE prevede un accesso specifico delle RUP ai fondi strutturali e che in tal senso tutte le RUP andrebbero considerate «regioni meno sviluppate»; accoglie con favore e si compiace delle azioni della Commissione a favore delle RUP nell'ambito di una serie di quattro comunicazioni sulle regioni ultraperiferiche (2004, 2007, 2008 e 2012); sottolinea l'importanza del sostegno finanziario dell'UE a favore di tutte le RUP, che ammonta a circa 13 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020; |
50. |
ribadisce che la politica di coesione dovrà restare uno dei principali strumenti di azione europea dopo il 2020, in primo luogo nei suoi aspetti riguardanti le RUP, dove le disparità regionali sono tuttora evidenti; |
51. |
invita gli Stati membri, tenuto conto del principio di sussidiarietà e delle responsabilità che incombono loro, a creare tutte le condizioni preliminari, segnatamente in termini di investimento nei settori di loro competenza, al fine di consentire migliori prestazioni dei fondi e delle politiche europee nelle RUP; |
52. |
ritiene che nella prossima programmazione si potrebbe prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito della concentrazione tematica per le RUP per quanto concerne la definizione di alcuni dei loro assi prioritari per l'utilizzo dei fondi strutturali, nella misura in cui si persegua uno sviluppo sostenibile; chiede il mantenimento delle dotazioni di bilancio destinate alle RUP, la compensazione dei costi supplementari e tutti i provvedimenti in deroga debitamente giustificati destinati a compensare i loro svantaggi strutturali; |
53. |
chiede, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, un'applicazione rigorosa dei criteri definiti dal regolamento generale sui fondi per la determinazione delle dotazioni finanziarie; |
54. |
ricorda l'obiettivo condiviso della doppia integrazione delle RUP; invita ad approfondire e a rendere operativi tutti i meccanismi destinati alla cooperazione transfrontaliera tra le RUP, i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) e i paesi terzi appartenenti al loro bacino geografico, segnatamente mantenendo e migliorando le sinergie dei dispositivi giuridici e finanziari dei regolamenti FES e FESR; |
55. |
sottolinea l'importanza di adattare le strategie di cooperazione territoriale europea, in modo da ridurre gli impatti negativi sulle regioni dovuti al loro carattere ultraperiferico e promuovere la cooperazione; |
56. |
raccomanda una maggiore attenzione nell'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici a favore delle RUP, delle regioni meno sviluppate e delle regioni più isolate; |
57. |
ricorda, con riferimento al tasso di disoccupazione giovanile nelle RUP, che occorre intensificare l'azione dell'UE per il sostegno e la formazione dei giovani nelle RUP, in particolare attraverso l'iniziativa per l'occupazione giovanile; |
58. |
rammenta che il fondo più importante per la formazione e l'occupazione è il Fondo sociale europeo (FSE); invita la Commissione, in considerazione del carattere strutturale e dei tassi critici di disoccupazione nelle RUP nonché sulla base dell'articolo 349 TFUE, che riconosce alle RUP il diritto a un accesso specifico ai fondi strutturali, a creare una dotazione supplementare nel quadro del FSE al fine di sostenere l'occupabilità, la mobilità e la formazione nelle RUP; |
59. |
sottolinea l'importanza di basarsi continuamente su strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) nelle RUP in quanto elemento centrale della realizzazione della politica di coesione; |
60. |
ricorda l'importanza degli strumenti di sviluppo locale, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e gli investimenti territoriali integrati (ITI), quale approccio dal basso verso l'alto finalizzato a rispondere alle sfide strutturali locali, promuovendo nel contempo la titolarità della comunità; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri interessati a mettere a punto modi per rafforzare l'utilizzo del CLLD quale risposta flessibile e innovativa all'esigenza di adattamento espressa dalle regioni ultraperiferiche; |
61. |
sottolinea la necessità di tenere conto dei cambiamenti demografici nelle RUP in quanto fattore determinante nella definizione delle loro politiche, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione; |
Politica in materia di concorrenza e aiuti di Stato
62. |
ricorda che l'articolo 349 TFUE dispone che la Commissione può proporre misure specifiche per le RUP, in particolare per quanto riguarda le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari nonché aiuti di Stato; |
63. |
rammenta inoltre che l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, dispone che possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle RUP tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; |
64. |
invita la Commissione a basarsi maggiormente sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), e sull'articolo 349, TFUE, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (ASFR) e di regime RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle RUP e di far sì che queste ultime siano tenute in maggiore considerazione; |
65. |
sottolinea che, tenuto conto della lontananza e della ristrettezza dei loro mercati, il rafforzamento delle deroghe al diritto della concorrenza concesse sulla base dell'articolo 349 TFUE e dell'articolo 42 TFUE non è in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri, né di destabilizzare il mercato interno; |
66. |
deplora che le proposte iniziali per la semplificazione del regime RGEC e degli ASFR non abbiano fin dall'inizio e a monte previsto l'adeguamento delle norme per le RUP al fine di garantire effettivamente il loro sviluppo socioeconomico; |
67. |
invita la Commissione a intensificare gli sforzi per lottare contro i grandi monopoli nelle RUP che contribuiscono a incrementare il costo della vita per le popolazioni locali, in particolare nel settore delle importazioni, che fanno concorrenza allo sviluppo dell'economia locale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; |
68. |
chiede alla Commissione di estendere oltre il 2020 i regimi fiscali di deroga per le RUP sulla base di una valutazione approfondita della loro situazione, garantendo nel contempo ulteriori progressi per quanto concerne sistemi fiscali equi ed efficaci e un maggiore sforzo nella lotta contro la frode fiscale nell'Unione e nei paesi terzi; |
69. |
mette in guardia dalle pratiche commerciali come quelle dei mercati di smaltimento, che possono destabilizzare i micro-mercati insulari delle economie locali; |
Ricerca, ambiente, istruzione, cultura, trasporti, energia e telecomunicazioni
70. |
ricorda che l'articolo 349 TFUE stabilisce che la Commissione può proporre misure specifiche per le RUP, anche per quanto concerne le loro condizioni di accesso ai programmi orizzontali dell'Unione; |
71. |
ritiene che i programmi orizzontali dell'Unione dovrebbero prevedere condizioni di accesso specifiche per le RUP, al fine di garantire una partecipazione effettiva e affinché i punti di forza di tali regioni possano essere valorizzati, segnatamente nel quadro di Orizzonte 2020, LIFE, COSME, Europa creativa, ecc.; |
72. |
chiede alla Commissione un'integrazione effettiva delle RUP nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni; |
73. |
ricorda la necessità di rendere prioritaria l'autonomia energetica sostenibile delle RUP; sottolinea che le regioni ultraperiferiche godono di numerosi vantaggi per quanto concerne lo sviluppo delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e l'economia circolare; |
74. |
evidenzia che la promozione della ricerca e dell'innovazione presenta un grande potenziale ai fini del conseguimento di uno sviluppo solido e sostenibile; invita a ottimizzare l'accesso delle RUP ai fondi SIE e Orizzonte 2020, al fine di migliorare il collegamento fra le loro rispettive università, centri di ricerca e imprese innovative, e di consentire a tali regioni di trasformarsi in poli di attrazione nonché di promuovere un dialogo migliore fra persone e istituzioni, non solo all'interno delle RUP, ma anche con il continente europeo, i PTOM e i paesi terzi; |
75. |
ricorda il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese nelle RUP in termini di sviluppo economico e sociale; invita pertanto la Commissione a tenere maggiormente conto della situazione delle RUP nel quadro dei programmi COSME o del programma dell'Unione per l'occupazione e l'innovazione sociale; |
76. |
ritiene che gli scambi e la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi limitrofi nei settori della ricerca e dell'innovazione, della cultura e dell'istruzione dovrebbero essere ulteriormente rafforzati in modo da promuovere la loro integrazione regionale; |
77. |
plaude al fatto che il nuovo programma Erasmus+ incoraggi la mobilità degli studenti e dei giovani imprenditori delle regioni ultraperiferiche offrendo loro l'importo massimo degli aiuti; invita a prevedere disposizioni analoghe per il programma Europa creativa; auspica che nel quadro del programma Erasmus si tenga maggiormente conto delle caratteristiche comuni delle RUP, promuovendo in particolare gli scambi all'interno di tali regioni; deplora che, nonostante il considerando 37 del regolamento Erasmus+, che prevede che «nell'attuazione del programma è opportuno prendere in considerazione le difficoltà delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei PTOM dovute alla loro lontananza», gli importi delle indennità di mobilità Erasmus siano spesso insufficienti rispetto ai costi reali di uno spostamento urbano sostenuti dagli studenti beneficiari provenienti dalle RUP; |
78. |
invita la Commissione a estendere il nuovo dispositivo di mobilità rivolto ai giovani, «Move2Learn, Learn2Move», ai cittadini europei che risiedono nelle RUP, nonché ad adeguare gli importi concessi per gli spostamenti ai costi reali che uno spostamento tra le RUP e l'Europa continentale comporta; plaude alla decisione della Commissione di non limitare tale dispositivo al solo trasporto ferroviario, il che emarginerebbe di fatto i giovani d'oltremare; |
79. |
osserva che il programma Natura 2000 non si applica alle RUP francesi benché queste ultime ospitino una biodiversità straordinaria e al contempo fragile, segnatamente a causa degli effetti dei cambiamenti climatici; chiede pertanto la messa in atto di dispositivi specifici di tutela nonché la continuità dell'azione preparatoria BEST mediante la creazione di un meccanismo sostenibile per finanziare i progetti di biodiversità, di valorizzazione dei servizi ecosistemici e di adeguamento ai cambiamenti climatici nelle zone d'oltremare europee; |
80. |
propone di effettuare uno studio d'impatto sulle possibilità di applicazione del programma Natura 2000 alle RUP francesi al fine di definire gli strumenti più appropriati per tutelare la biodiversità e l'ambiente in queste regioni; |
81. |
ricorda che la revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità, pubblicata dalla Commissione nell'ottobre 2015 e citata dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 1/2017, ha concluso che, sebbene fossero stati raggiunti notevoli traguardi dal 2011 nella realizzazione delle azioni previste dall'obiettivo n. 1, le più importanti sfide riguardano fattori importanti per le regioni ultraperiferiche, quali la necessità di realizzare la componente marina della rete Natura 2000, di assicurare una gestione efficace dei siti Natura 2000 e di garantire la disponibilità dei finanziamenti necessari per sostenere la rete Natura 2000; |
82. |
rammenta che la Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 1/2017, ha ritenuto che per meglio contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi perseguiti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, occorrono progressi significativi da parte degli Stati membri e maggiori sforzi da parte della Commissione; |
83. |
ricorda inoltre che la Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 1/2017, ha ritenuto che «occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000»; |
84. |
riafferma il ruolo che una migliore connettività Internet deve imperativamente svolgere nella coesione territoriale, nella promozione delle pari opportunità, nella creazione di posti di lavoro e nel miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle RUP; |
85. |
esorta la Commissione a tenere conto delle specificità delle RUP nell'affrontare le questioni legate alla copertura della rete digitale; |
86. |
invita a creare un programma specifico di tipo «POSEI» per il settore dei trasporti al fine di promuovere la coesione territoriale, sociale ed economica di queste regioni e ridurre l'insularità e la doppia insularità di alcune RUP; sottolinea che tale programma dovrebbe prevedere il sostegno per il trasporto delle persone e delle merci tra le RUP e il continente, nelle RUP stesse e tra le RUP limitrofe quali le Azzorre, Madera e le Canarie; evidenzia che tale programma dovrebbe altresì promuovere il commercio tra queste regioni; |
87. |
sottolinea che le RUP si considerano come regioni turistiche privilegiate e che è fondamentale investire in una rete di trasporti di qualità e a prezzi accessibili, soprattutto in riferimento al mercato interno; |
88. |
sollecita l'Unione europea a impegnarsi in modo decisivo nell'internazionalizzazione dell'accessibilità alle RUP tramite infrastrutture e rotte di trasporto, tanto verso il continente europeo quanto verso i paesi terzi limitrofi e il resto del mondo; |
89. |
chiede il dispiegamento nelle RUP di una vera e propria strategia europea industriale che generi posti di lavoro non delocalizzabili e che si basi sulla capacità delle imprese di consolidare la loro dimensione locale; |
90. |
ritiene che le RUP possano costituire luoghi privilegiati per l'attuazione di progetti pilota le cui misure devono essere applicate in maniera trasversale nei diversi Stati membri; |
o
o o
91. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e alle loro regioni nonché al Comitato delle regioni. |
(1) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0133.
(3) Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2015, Parlamento europeo e Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea, cause riunite da C-132/14 a C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
(4) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
(5) Testi approvati in tale data, P8_TA(2017)0195.
RACCOMANDAZIONI
Parlamento europeo
Mercoledì 5 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/178 |
P8_TA(2017)0304
Raccomandazione al Consiglio sulla 72a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
Raccomandazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 al Consiglio concernente la 72a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2017/2041(INI))
(2018/C 334/20)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la Carta delle Nazioni Unite, |
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visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali, |
— |
visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21, 34 e 36, |
— |
vista la 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, |
— |
viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) e 2242 (2015) sulle donne, la pace e la sicurezza, |
— |
vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 (1), |
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vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e la politica dell'Unione europea in materia, |
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vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (2), |
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vista la sua raccomandazione del 7 luglio 2016 al Consiglio sulla 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (3), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 sulle priorità dell'UE per la 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, |
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visti gli orientamenti rivisti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, |
— |
vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione dell'Unione europea ai lavori delle Nazioni Unite, che riconosce all'UE il diritto di intervenire all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di presentare proposte ed emendamenti orali da sottoporre a votazione su richiesta di uno Stato membro e di esercitare il diritto di rettifica, |
— |
vista la dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016, |
— |
vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/71/L.48, del 21 dicembre 2016, che istituisce un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per fornire assistenza nelle indagini e nell'azione penale nei confronti dei responsabili dei crimini più gravi in base al diritto internazionale commessi nella Repubblica araba siriana partire da marzo 2011, |
— |
vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (4), |
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vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul (5), |
— |
visto l'articolo 113 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0216/2017), |
A. |
considerando che l'impegno dell'UE verso un multilateralismo efficace e una buona governance globale incentrati sulle Nazioni Unite costituisce una parte integrante della politica esterna dell'UE ed è fondato sulla convinzione che un sistema multilaterale basato su norme e valori universali sia lo strumento più adatto per affrontare le crisi, le sfide e le minacce globali; |
B. |
considerando che l'ordine internazionale basato sulla cooperazione, sul dialogo, sul commercio libero ed equo e sui diritti umani viene messo in discussione da numerosi movimenti nazionalisti e protezionisti in tutto il mondo; |
C. |
considerando che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo proattivo nel costruire un'Organizzazione delle Nazioni Unite che possa contribuire efficacemente a soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza, ai diritti umani, allo sviluppo, alla democrazia, nonché a un ordine internazionale basato sullo stato di diritto; che gli Stati membri dell'UE sono chiamati a continuare ad adoperarsi in ogni modo per coordinare ulteriormente e integrare le loro azioni in seno agli organi e agli organismi del sistema delle Nazioni Unite sulla base del mandato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, TUE; |
D. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri rimangono nel complesso il principale finanziatore del sistema dell'ONU, fornendo quasi il 50 % di tutti i contributi destinati alle Nazioni Unite, e che gli Stati membri dell'UE contribuiscono a circa il 40 % del bilancio ordinario dell'ONU; che i contributi dell'Unione alle Nazioni Unite dovrebbero essere più visibili; |
E. |
considerando che l'UE agisce a favore della sostenibilità ambientale, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso la promozione di misure e azioni internazionali volte a preservare e a migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali; |
F. |
considerando che l'UE è uno dei più strenui difensori e promotori dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della diversità e dei valori culturali, della democrazia e dello Stato di diritto; |
G. |
considerando che il contesto di sicurezza dell'UE è sempre più instabile e precario a causa di un ampio numero di sfide, che perdurano da tempo o che sono emerse di recente, tra cui conflitti violenti, terrorismo, criminalità organizzata, propaganda e guerra informatica, flussi di rifugiati e migranti senza precedenti, pressione migratoria e ripercussioni sui cambiamenti climatici, che sono impossibili da affrontare a livello nazionale e che richiedono risposte regionali e globali nonché una cooperazione attiva e costruttiva; |
H. |
considerando che l'Unione europea e le Nazioni Unite dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo al fine di eliminare la povertà e generare benessere per la collettività, combattere le disuguaglianze, creare un mondo più sicuro ed equo, contrastare i cambiamenti climatici e tutelare l'ambiente naturale; che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di intensificare gli sforzi profusi dall'organizzazione per attuare la nuova agenda per lo sviluppo; |
1. |
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni: |
Pace e sicurezza
a) |
continuare a chiedere il pieno rispetto della sovranità, delle frontiere riconosciute a livello internazionale e dell'integrità territoriale dei paesi dell'Europa orientale e del Caucaso meridionale, segnatamente la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, alla luce delle violazioni del diritto internazionale in tali aree; sostenere e rafforzare gli sforzi diplomatici finalizzati a raggiungere una soluzione pacifica e sostenibile di tutti i conflitti in atto e di lunga data e del conflitto nella regione del Nagorno-Karabakh, nonché a far rispettare, sul campo, i diritti umani e l'integrità territoriale, il non ricorso alla forza, nonché la parità di diritti e l'autodeterminazione dei popoli; esortare la comunità internazionale ad attuare pienamente la politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea; esercitare in modo attivo una maggiore pressione sulla Russia, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di risolvere il conflitto in Ucraina conformemente agli accordi di Minsk e porre fine all'occupazione delle regioni georgiane dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud; conseguire un equilibrio geopolitico che respinga qualsiasi aspirazione a creare sfere di influenza esclusive; |
b) |
continuare a sostenere pienamente gli sforzi profusi dalle Nazioni Unite per facilitare una soluzione globale per porre fine alla divisione di Cipro, sottolineando che una soluzione del problema di Cipro avrà un impatto positivo sull'intera regione e andrebbe a beneficio sia dei greco-ciprioti che dei turco-ciprioti; esorta il Consiglio a utilizzare tutte le sue risorse per sostenere pienamente la conclusione positiva del processo di riunificazione e a sostenere il ruolo dell'ONU; |
c) |
sostenere gli sforzi guidati dall'ONU per trovare una soluzione alla questione del nome dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia tramite un accordo tra Skopje e Atene; |
d) |
sollecitare tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a rendere disponibili tutte le risorse finanziarie e umane necessarie a prestare assistenza alla popolazione locale nei conflitti armati e ai rifugiati; esortare tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a rispettare gli impegni finanziari assunti nel quadro delle Nazioni Unite; |
e) |
difendere l'accordo nucleare concluso tra l'Iran e i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania, che rappresenta un importante successo della diplomazia internazionale, e in particolare dell'UE, e continuare a esercitare pressioni sugli Stati Uniti affinché si attengano alla sua attuazione pratica; |
f) |
utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per garantire che le azioni degli attori statali e non statali siano più conformi al diritto internazionale umanitario; sostenere gli sforzi profusi dal Comitato internazionale della Croce Rossa per istituire un meccanismo efficace che consenta di rafforzare il rispetto del diritto internazionale umanitario; |
g) |
sollecitare un rafforzamento degli impegni multilaterali per individuare soluzioni politiche e pacifiche sostenibili a lungo termine ai conflitti in corso in Medio Oriente e in Nord Africa, in particolare in Siria, Iraq, Yemen e Libia; rafforzare gli sforzi diplomatici per risolvere i conflitti congelati in tutto il mondo; continuare a sostenere le attività, le azioni e le iniziative degli inviati speciali delle Nazioni Unite volte alla risoluzione di tali conflitti; chiedere alla comunità internazionale di continuare a fornire assistenza umanitaria, finanziaria e politica per far fronte alla situazione umanitaria e di adoperarsi affinché cessino immediatamente le violenze; impedire qualsiasi violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare gli attacchi diretti rivolti contro le infrastrutture civili e la popolazione civile e condannare con forza tali violazioni in Siria; sollecitare tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a rendere disponibili tutte le risorse finanziarie e umane necessarie a prestare assistenza alla popolazione nelle regioni interessate da conflitti; sostenere gli sforzi dispiegati dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione duratura al conflitto in Siria e in Iraq e continuare a sostenere il ruolo dell'Unione europea in campo umanitario e l'iniziativa regionale dell'UE; esortare la comunità internazionale a fare quanto in suo potere per condannare con fermezza i responsabili dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio commessi durante il conflitto in Siria, nell'ambito dei sistemi giudiziari nazionali, delle giurisdizioni internazionali o di tribunali ad hoc; sostenere l'iniziativa del piano di pace delle Nazioni Unite in Yemen e far fronte con urgenza alla crisi umanitaria in corso; invitare tutte le parti a rispettare i diritti umani e le libertà di tutti i cittadini yemeniti e sottolineare l'importanza di migliorare la sicurezza di tutti coloro che lavorano per le missioni umanitarie e di pace nel paese; incoraggiare una politica di riavvicinamento tra l'Iran e l'Arabia Saudita, essenziale per placare le tensioni regionali e tracciare un percorso che conduca a una risoluzione dei conflitti nello Yemen e altrove; promuovere ulteriormente tali azioni al fine di far fronte alle cause profonde del terrorismo e dell'estremismo, che minacciano la sicurezza internazionale e la stabilità regionale; invocare un più ampio sostegno per il governo appoggiato dalle Nazioni Unite in Libia e svolgere un ruolo centrale nella stabilizzazione del paese e nella preservazione della sua unità e dell'integrità territoriale nel quadro dell'accordo politico libico (APL); ribadire l'urgente necessità di unire tutte le forze armate sotto il controllo delle legittime autorità civili, come stabilito nell'APL; rinnovare il sostegno agli sforzi del coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente e del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite (UNSG) per il Sahara occidentale al fine di risolvere questi conflitti che perdurano da tempo; sollecitare l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
h) |
sostenere i dialoghi all'interno della Siria, basati sulla risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza; sottolineare che le parti dovrebbero puntare a un accordo quadro contenente un pacchetto politico, in modo da poter attuare un processo politico transitorio negoziato conformemente alla chiara sequenza e al calendario stabiliti nella risoluzione 2254 (2015); sottolineare che per conseguire tale obiettivo è stato stabilito un chiaro programma suddiviso in quattro punti; esprimere preoccupazione per il fatto che i continui combattimenti in Siria stanno mettendo a rischio il regime di cessate il fuoco entrato in vigore il 30 dicembre 2016, fatto che comporta notevoli conseguenze negative per la sicurezza dei civili siriani, l'accesso all'assistenza umanitaria e la dinamica del processo politico; sostenere l'appello lanciato dall'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Siria agli Stati garanti del cessate il fuoco nel paese affinché si adoperino urgentemente per far rispettare il regime di cessate il fuoco; |
i) |
agire nel rispetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul Sahara occidentale; |
j) |
assicurarsi che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite fornisca, in collaborazione con l'UE e gli Stati Uniti, tutti gli strumenti volti a garantire la sostenibilità e l'efficacia della soluzione dei due Stati, basata sui confini del 1967, che prevede Gerusalemme quale capitale di entrambi gli Stati, e la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro, provvisto di confini certi e riconosciuti, e di uno Stato di Palestina indipendente, democratico, contiguo e capace di esistenza autonoma; |
k) |
chiedere un maggiore sostegno e conferimento di responsabilità alle istituzioni irachene e sottolineare la necessità di lavorare per una società più inclusiva e per la reintegrazione di tutte le minoranze etniche e religiose che sono state sfollate, anche nell'Iraq settentrionale e, dopo la fine dell'operazione militare, a Mosul e dintorni, dove è necessario trovare una soluzione postbellica pacifica e inclusiva; ribadire la fondamentale importanza di una protezione continua dei civili e del rispetto del diritto internazionale umanitario durante l'esecuzione delle strategie militari in Iraq; |
l) |
continuare ad affrontare le gravi minacce alla sicurezza nel Sahel, Sahara e lago Ciad e nelle regioni dei Grandi Laghi e del Corno d'Africa al fine di eliminare la minaccia terroristica rappresentata dagli affiliati dell'ISIS/Daesh e di al-Qaeda e da Boko Haram o da altri gruppi terroristici affiliati; |
m) |
collaborare con l'intera comunità internazionale per risolvere le crisi sul fronte umanitario e della sicurezza che minacciano il continente africano, in particolare in Somalia, Sud Sudan, Sudan, Repubblica centrafricana, Mali, Nigeria, Burundi e nella regione dei Grandi Laghi in generale; incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite a intensificare il loro sostegno per rafforzare il ruolo e le capacità proprie dell'Unione africana nella mediazione e nella gestione delle crisi, agendo nel contempo in nome della complementarietà con le azioni dell'ufficio delle Nazioni Unite per il consolidamento della pace; provvedere al rapido adeguamento della missione Monusco conformemente al suo nuovo mandato e, in particolare, all'applicazione dell'accordo del 31 dicembre 2016; |
n) |
invitare la comunità internazionale a unire gli sforzi per gestire la crisi politica in atto nella Repubblica democratica del Congo e per evitare che nel paese si verifichi un collasso dello Stato; |
o) |
sottolineare l'importanza di investire maggiormente nella prevenzione dei conflitti, tenendo conto di fattori quali la radicalizzazione politica o religiosa, la violenza legata alle elezioni, gli sfollamenti di popolazione o il cambiamento climatico; |
p) |
richiamare l'attenzione dei membri delle Nazioni Unite, e in particolare dei membri del Consiglio di sicurezza, sull'aumento delle tensioni tra alcuni paesi dei Balcani occidentali; sollecitare i loro leader a dar prova di moderazione nelle loro politiche regionali ed esortare l'Unione europea e le Nazioni Unite a continuare a partecipare appieno alla ricerca di soluzioni durature alle controversie bilaterali, anche agendo, ove necessario, in qualità di mediatori; condannare le azioni russe nei Balcani occidentali che minacciano di destabilizzare il fragile processo di riforma nei paesi della regione e di compromettere le loro ambizioni di appartenenza all'UE e alla NATO; |
q) |
incoraggiare ulteriormente gli sforzi delle Nazioni Unite per portare la pace in Afghanistan e risolvere il fragile contesto di sicurezza del paese; |
r) |
condannare risolutamente le azioni della leadership nordcoreana, che minacciano la pace e la sicurezza della penisola coreana e del resto del mondo; incoraggiare la Cina, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a esercitare maggiori pressioni sul regime nordcoreano affinché attenui le sue azioni aggressive che costituiscono una minaccia per la sicurezza regionale e internazionale; formulare e attuare una risposta forte, sostenuta da un consenso internazionale ampio e sufficientemente solido, al fine di dissuadere il regime nordcoreano dal continuare a sviluppare capacità nucleari ostili e perpetrare omicidi, attentati e rapimenti extraterritoriali; |
s) |
esortare l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a discutere le tensioni nel Mar cinese meridionale con l'obiettivo di riunire tutte le parti coinvolte al fine di concludere i negoziati su un codice di condotta; |
t) |
plaude alla risoluzione 2307 (2016) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e si congratula con il governo e il popolo colombiani per il loro sforzo nella ricerca della pace; |
u) |
intensificare considerevolmente il sostegno degli Stati membri alle operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento e il consolidamento della pace che prevedono una componente relativa ai diritti umani e strategie di uscita chiare, in particolare contribuendo con personale e attrezzature, e rafforzare il ruolo dell'Unione in qualità di facilitatore a tale riguardo; garantire maggiore visibilità a tale sostegno e contributo; sviluppare ulteriormente le procedure per l'impiego della politica di sicurezza di difesa comune dell'UE a sostegno delle operazioni delle Nazioni Unite, prestando nel contempo sufficiente attenzione alle varie dimensioni della complessa gestione delle crisi, quali i diritti umani, lo sviluppo sostenibile e le cause profonde della migrazione di massa; sostenere la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente l'utilizzo del suo potere di veto nei casi in cui vi sono prove di crimini di guerra e crimini contro l'umanità; |
v) |
sostenere gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite volti a intensificare il coinvolgimento delle Nazioni Unite nei negoziati di pace; |
w) |
sostenere la piena attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; sostenere la promozione della piena partecipazione delle donne su un piano di parità in quanto agenti attivi; promuovere un coinvolgimento attivo delle donne nella prevenzione e nella soluzione dei conflitti nonché nella lotta contro l'estremismo violento; ricordare che violenze sessuali quali gli stupri sono utilizzate come tattica bellica e costituiscono un crimine di guerra; assicurare l'assistenza medica sicura nei casi di stupri di guerra; invocare il rafforzamento della protezione delle donne e delle ragazze nelle situazioni di conflitto per quanto concerne la violenza sessuale, sostenere e rafforzare gli sforzi internazionali compiuti attraverso le Nazioni Unite per porre fine all'impiego di bambini nei conflitti armati, nonché assicurare l'analisi di genere e l'integrazione dei diritti umani e della prospettiva di genere in tutte le attività delle Nazioni Unite; chiedere l'elaborazione di indicatori per misurare i progressi realizzati in termini di partecipazione delle donne alla costruzione della pace e della sicurezza; |
x) |
affrontare urgentemente e senza indugio tutti gli aspetti della relazione di valutazione dell'ONU del 15 maggio 2015 sugli interventi di applicazione della legge e di supporto alle vittime di sfruttamento e abusi sessuali da parte del personale dell'ONU e di altro personale coinvolto nelle operazioni di mantenimento della pace, nonché istituire meccanismi efficaci e trasparenti di controllo e responsabilità per quanto concerne i sospetti abusi; sollecitare senza indugio indagini, azioni penali e sanzioni nei confronti del personale militare e civile che abbia commesso atti di violenza sessuale; |
y) |
rafforzare maggiormente il ruolo della «responsabilità di proteggere» quale importante principio del lavoro svolto dagli Stati membri delle Nazioni Unite per la risoluzione dei conflitti, i diritti umani e lo sviluppo; continuare a sostenere gli sforzi tesi a rendere maggiormente operativa la «responsabilità di proteggere» e sostenere l'ONU affinché continui a svolgere un ruolo primario nell'assistere i paesi ad attuare detta responsabilità, al fine di difendere i diritti umani, lo Stato di diritto e il diritto internazionale umanitario; promuovere una definizione ampia del concetto di sicurezza umana e del principio della responsabilità di proteggere; |
z) |
incoraggiare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a firmare e ratificare la convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione; |
aa) |
avviare un dibattito pubblico ed esaustivo con tutti i membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'importanza di rispettare i limiti costituzionali nell'ambito dei mandati presidenziali a livello mondiale; |
Lotta al terrorismo
ab) |
ribadire la propria inequivocabile condanna del terrorismo e il pieno sostegno a favore di azioni tese a sconfiggere ed eradicare le organizzazioni terroristiche, in particolare l'ISIS/Daesh, che rappresenta un'evidente minaccia alla sicurezza regionale e internazionale; insistere sul fatto che tutte le misure adottate nella lotta al terrorismo devono rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani; |
ac) |
sostenere l'ONU affinché la lotta al terrorismo divenga un elemento chiave della sua agenda in materia di prevenzione, in linea con l'impegno dell'UE a favore di misure preventive per combattere il terrorismo e contrastare l'estremismo violento; rafforzare gli sforzi congiunti UE-ONU nella lotta alle cause profonde della violenza estremista e del terrorismo, nella risposta alle minacce ibride e nella promozione delle attività di ricerca e di creazione delle capacità nel campo della ciberdifesa; promuovere l'istruzione quale strumento per prevenire l'estremismo violento e fare affidamento sulle esistenti iniziative di costruzione della pace avviate dagli attori locali per concepire, attuare e sviluppare approcci intesi a contrastare la radicalizzazione e il reclutamento a fini terroristici, promuovendo nel contempo l'azione internazionale al fine di assicurare alla giustizia i responsabili di violenze; sostenere un rafforzamento del contributo dell'UE alle iniziative di sviluppo delle capacità intraprese dalle Nazioni Unite nella lotta contro i combattenti stranieri e contro l'estremismo violento; |
ad) |
intensificare gli sforzi per reprimere le attività di reclutamento e combattere la propaganda terroristica condotta non solo attraverso le piattaforme dei media sociali, ma anche tramite le reti di predicatori dell'odio radicalizzati; sostenere le azioni intese a rafforzare la resilienza delle comunità bersaglio della propaganda estremista e che sono vulnerabili alla radicalizzazione, anche affrontando le cause economiche, sociali, culturali e politiche che portano ad essa; sostenere le politiche di lotta alla radicalizzazione e di deradicalizzazione in linea con il piano d'azione delle Nazioni Unite per prevenire l'estremismo violento; ricordare che la promozione e la tutela dei diritti umani, nonché il rispetto dello Stato di diritto, sono elementi chiave delle politiche antiterrorismo; |
ae) |
collaborare con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella lotta al finanziamento del terrorismo e creare meccanismi tesi a identificare gli individui e le organizzazioni terroristiche e a rafforzare i meccanismi di congelamento di beni a livello mondiale, nel rispetto delle norme internazionali in materia di giusto processo e dello Stato di diritto; |
af) |
rafforzare l'efficacia della polizia internazionale, la cooperazione giuridica e giudiziaria nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale; accogliere con favore, a tale proposito, la risoluzione 2322 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sottolineare la necessità di accelerare le procedure di cooperazione giudiziaria internazionale, rafforzare i meccanismi esistenti di cooperazione internazionale tra forze di polizia e aggiornare la rete di contatti tra le autorità centrali e le autorità giudiziarie; |
Non proliferazione e disarmo
ag) |
sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite tesi a impedire che attori non statuali e gruppi terroristici sviluppino, producano, acquisiscano o trasferiscano armi di distruzione di massa e relativi vettori; insistere sul pieno rispetto del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), della convenzione sulle armi chimiche e della convenzione sulle armi biologiche nonché agire attivamente a favore del disarmo globale; |
ah) |
promuovere la piena attuazione del trattato sul commercio delle armi (ATT) e incoraggiare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a firmare e ratificare l'ATT; |
ai) |
adoperarsi a favore di un'azione più efficace contro il dirottamento e il commercio illecito di armi e munizioni, incluse le armi leggere e di piccolo calibro, in particolare predisponendo un sistema di tracciabilità delle armi; esortare i membri delle Nazioni Unite ad agire attivamente a favore del disarmo globale; |
aj) |
prestare particolare attenzione ai progressi tecnologici nel settore dell'armamento della robotica, in particolare droni e robot armati e la loro conformità con il diritto internazionale; istituire un quadro giuridico in materia di droni e robot armati in linea con il diritto internazionale umanitario vigente per prevenire l'utilizzo scorretto di tale tecnologia nell'ambito di attività illegali da parte di attori statali e non statali; |
Migrazione
ak) |
chiedere un rafforzamento della risposta globale alla migrazione, facendo tesoro dei risultati positivi conseguiti nella riunione ad alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 19 settembre 2016, su come affrontare i grandi flussi di rifugiati e migranti e affrontando le sfide e i problemi di sicurezza che ne derivano, suscitati da taluni aspetti della migrazione irregolare, quali il fenomeno dei trafficanti e la tratta di esseri umani, adoperandosi altresì per creare canali legali di immigrazione; sottolineare la necessità di un impegno efficace e immediato per affrontare le cause profonde della crisi umanitaria e dei flussi senza precedenti di migranti e rifugiati; |
al) |
promuovere un maggiore sostegno all'operato dell'UNHCR nell'attuazione del suo mandato internazionale di protezione dei rifugiati, anche per quanto concerne i gruppi vulnerabili, quali ad esempio donne, minori e persone con disabilità; evidenziare il consistente deficit di finanziamento tra le necessità di bilancio dell'UNHCR e le risorse ricevute e chiedere una maggiore solidarietà globale; chiedere un maggiore finanziamento a titolo del bilancio ordinario delle Nazioni Unite per le funzioni principali dell'UNHCR al fine di salvaguardarne il funzionamento; chiedere un impegno politico, finanziamenti e atti concreti di solidarietà a sostegno della dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti; |
am) |
sostenere e difendere i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBT); chiedere l'abrogazione delle norme degli Stati membri delle Nazioni Unite che criminalizzano le persone sulla base del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere, e promuovere un'azione a livello internazionale per la lotta contro i crimini di odio di matrice omofobica e transfobica; |
an) |
promuovere e rispettare i principi della libertà di opinione e di espressione di cui all'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sottolineare l'importanza della libertà di stampa in una società sana e del ruolo svolto da ogni cittadino in tale ambito; |
ao) |
chiedere un rafforzamento dei sistemi di protezione dei minori e sostenere misure concrete nell'interesse superiore dei minori rifugiati e migranti, sulla base della Convenzione sui diritti del fanciullo; |
ap) |
chiedere di intensificare gli sforzi volti a prevenire la migrazione irregolare e a combattere il traffico di persone e la tratta di esseri umani, in particolare con azioni di contrasto alle reti criminali attraverso uno scambio tempestivo ed efficace delle pertinenti informazioni di intelligence; migliorare i metodi di identificazione e protezione delle vittime e rafforzare la collaborazione con i paesi terzi ai fini delle operazioni di monitoraggio, confisca e recupero dei proventi derivanti da attività criminali in questo settore; insistere a livello delle Nazioni Unite sull'importanza di ratificare e attuare pienamente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima e per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini; |
Diritti umani, democrazia e Stato di diritto
aq) |
esortare tutti gli Stati, inclusi gli Stati membri dell'UE, a ratificare al più presto il protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, che istituisce meccanismi di denuncia e indagine; |
ar) |
invitare tutti gli Stati, in particolare gli Stati membri dell'UE, a partecipare attivamente ai negoziati in seno all'UNHCR a Ginevra in vista di un trattato sulle società transnazionali e sui diritti umani vincolante a livello internazionale; |
as) |
ribadire in modo chiaro e deciso che tutti i diritti umani riconosciuti dalle convenzioni delle Nazioni Unite sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e che tali diritti devono essere rispettati; chiedere una maggiore tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutte le diverse forme in cui si declinano, anche nel contesto delle nuove tecnologie; continuare a incoraggiare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a firmare, ratificare e applicare le diverse convenzioni in materia di diritti umani e a rispettare gli obblighi di rendicontazione derivanti da tali strumenti; chiedere la difesa delle libertà di opinione e di espressione; sottolineare l'importanza della libertà dei mezzi d'informazione; |
at) |
chiedere a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di attuare le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza; promuovere, rafforzare e integrare le attività che sostengono la parità tra donne e uomini; chiedere una maggiore emancipazione delle donne e delle ragazze, rafforzare la leadership e la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale riservando altresì particolare attenzione all'inclusione delle donne appartenenti a minoranze; chiedere l'eliminazione di tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze, tenendo altresì conto delle discriminazioni basate sull'identità e sull'espressione di genere; promuovere i diritti dei minori, in particolare assicurando il loro accesso all'istruzione come pure la riabilitazione e il reintegro dei bambini reclutati nei gruppi armati ed eliminando il lavoro minorile, la tortura, la questione della stregoneria infantile, il traffico di minori, i matrimoni infantili e lo sfruttamento sessuale; promuovere attivamente il sostegno a ulteriori azioni contro la violazione dei diritti delle persone LGBTI; sostenere un attento monitoraggio della situazione delle persone LGBTI e dei difensori dei diritti umani delle persone LGBTI nei paesi in cui vigono leggi contrarie alle persone LGBTI; |
au) |
continuare a difendere la libertà di religione o di credo; chiedere maggiori sforzi per tutelare i diritti delle minoranze religiose e di altre minoranze; sollecitare una maggiore tutela delle minoranze religiose ed etniche contro le persecuzioni e la violenza; chiedere l'abrogazione delle leggi sulla punibilità della blasfemia o dell'apostasia che fungono da pretesto per la persecuzione delle minoranze religiose e dei non credenti; sostenere il lavoro del relatore speciale sulla libertà di religione o di credo; adoperarsi attivamente per il riconoscimento da parte delle Nazioni Unite del genocidio delle minoranze religiose, etniche e di altre minoranze commesso dall'ISIS/Daesh e per il deferimento alla Corte penale internazionale (CPI) dei casi di presunti crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio; sostenere il lavoro delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le esecuzioni di massa e le esecuzioni, anche per reati connessi alla droga; |
av) |
ribadire la sua condanna inequivocabile di qualsiasi atto di violenza, vessazione, intimidazione o persecuzione nei confronti di difensori dei diritti umani, informatori, giornalisti e blogger; sostenere la nomina di un rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza dei giornalisti; |
aw) |
ricordare che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nell'eleggere i membri del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC), ha l'obbligo di tenere conto del rispetto, da parte dei candidati, della promozione e della tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia; chiedere la definizione di criteri chiari basati sui risultati in materia di diritti umani per l'adesione all'UNHRC; |
ax) |
rafforzare il ruolo della CPI e del sistema giudiziario penale internazionale al fine di promuovere l'assunzione di responsabilità e porre fine all'impunità; invitare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad aderire alla CPI ratificando lo Statuto di Roma e incoraggiare la ratifica degli emendamenti di Kampala; accordare alla CPI un forte sostegno diplomatico, politico e finanziario; |
ay) |
ricordare la posizione dell'UE sulla tolleranza zero per la pena capitale; mantenere un forte impegno nel promuovere l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo; chiedere una moratoria sull'uso della pena di morte e continuare ad adoperarsi per la sua abolizione universale; avviare un'iniziativa per promuovere un quadro internazionale sugli strumenti di tortura e di esecuzione capitale, basandosi sull'esperienza maturata con il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio a tale riguardo; |
az) |
esercitare pressione per un maggiore impegno nella promozione dello Stato di diritto, una questione trasversale che collega i tre pilastri delle Nazioni Unite: pace e sicurezza, diritti umani e sviluppo; cooperare con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani per esortare le autorità venezuelane a rilasciare tutti i prigionieri politici e a rispettare la separazione dei poteri; |
ba) |
sostenere gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per creare un quadro internazionale sullo sport e i diritti umani, che faciliti la prevenzione, il controllo e l'accesso ai meccanismi di ricorso in caso di violazioni dei diritti umani legate ai grandi eventi sportivi; |
bb) |
sostenere ulteriormente il lavoro dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani volto a migliorare l'assunzione di responsabilità e l'accesso ai mezzi di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani connesse alle imprese, al fine di contribuire alla creazione di un sistema più giusto ed efficace di leggi nazionali in materia di mezzi di ricorso, in particolare nel caso di gravi violazioni dei diritti umani connesse al settore delle imprese; invitare tutti i governi ad adempiere al loro obbligo di garantire il rispetto dei diritti umani e l'accesso alla giustizia per le vittime che si trovano confrontate a difficoltà sia pratiche sia giuridiche nell'accedere ai mezzi di ricorso sul piano nazionale e internazionale per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani connesse al mondo delle imprese; |
Sviluppo
bc) |
sottolineare il ruolo di primo piano dell'UE nel processo che ha condotto l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare, nel settembre 2015, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG); intraprendere iniziative concrete per garantire l'efficace attuazione dell'Agenda 2030 e dei 17 SDG quali importanti strumenti di prevenzione e sviluppo sostenibile; adoperarsi per il miglioramento della vita delle generazioni future nonché incoraggiare e sostenere i paesi ad assumersi la titolarità e a provvedere all'istituzione di quadri nazionali per il conseguimento dei 17 SDG; incoraggiare i paesi membri delle Nazioni Unite a rispettare i loro impegni in materia di spesa per gli aiuti allo sviluppo e chiedere l'adozione di un solido quadro di indicatori e l'uso di dati statistici per monitorare i progressi e garantire la responsabilità nella valutazione della situazione nei paesi in via di sviluppo, monitorare i progressi e garantire l'assunzione di responsabilità; insistere sul fatto che, oltre al PIL, occorre tener conto di altri indicatori per valutare con maggiore precisione la realtà dei paesi in via di sviluppo e agire in modo efficace nella lotta contro la povertà e nel sostegno allo sviluppo sostenibile, soprattutto nel caso di paesi a reddito medio; chiedere iniziative nell'intera UE per la promozione e la tutela dei diritti delle donne; chiedere la piena attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino, del Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo nonché della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile; |
bd) |
proseguire i suoi sforzi intesi a conseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo in tutte le politiche dell'UE, che è cruciale per il conseguimento degli SDG, ed esercitare pressione, anche a livello delle Nazioni Unite, per una maggiore coerenza delle politiche in conformità dell'obiettivo n. 17.14; sostenere la spinta delle Nazioni Unite volta a intensificare gli sforzi tesi a fornire un sostegno politico integrato e coordinato per l'attuazione dell'agenda 2030 e promuovere di conseguenza un sistema di sviluppo delle Nazioni Unite che operi in modo maggiormente integrato, con un'attività interagenzia rafforzata e un'attuazione congiunta dei progetti, in particolare rafforzando il nesso sicurezza-sviluppo; invitare le Nazioni Unite a integrare in maniera sistematica la creazione di capacità e la buona governance nelle proprie strategie di sviluppo a lungo termine al fine di eliminare la povertà e la fame, prevenire i conflitti e costruire la resilienza in modo efficace, promuovere uno sviluppo sostenibile in termini ecologici, economici e sociali, lottare contro le diseguaglianze sociali e prestare assistenza umanitaria alle popolazioni; sottolineare che l'accesso a un approvvigionamento idrico sicuro, affidabile ed economicamente accessibile, così come a servizi igienico-sanitari adeguati, migliora la qualità della vita, fa crescere l'economia locale e promuove la creazione di posti di lavoro più dignitosi; |
be) |
insistere affinché il Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile diventi il principale organismo decisionale responsabile di garantire un processo coerente, efficiente e inclusivo di follow-up e revisione dell'attuazione degli SDG; riconoscere l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile e dagli attori locali nell'attuazione dell'Agenda 2030 e nel conseguimento degli SDG; riconoscere il ruolo strumentale e l'impatto degli SDG per la pace e la sicurezza a livello internazionale; |
Cambiamenti climatici
bf) |
garantire che l'UE rimanga in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici e collabori maggiormente con le Nazioni Unite in tale ambito; invitare tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a sostenere l'accordo di Parigi e ad assicurare una rapida attuazione delle decisioni prese alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015; |
bg) |
lavorare a stretto contatto con i piccoli Stati insulari e gli altri paesi che devono affrontare le conseguenze più gravi del cambiamento climatico, al fine di garantire che la loro voce e le loro esigenze siano prese in considerazione nei diversi forum delle Nazioni Unite; |
L'UE e la riforma del sistema delle Nazioni Unite
bh) |
invitare gli Stati membri dell'UE a coordinare maggiormente le loro azioni in seno agli organi e agli organismi del sistema delle Nazioni Unite ed impegnarsi maggiormente per rafforzare lo status di osservatore dell'UE in alcune sotto-organizzazioni delle Nazioni Unite; rafforzare la comunicazione e garantire che le posizioni degli Stati membri a livello dell'UE siano sempre più coordinate; impegnarsi per conseguire un allineamento delle posizioni con i paesi candidati, i paesi partner e gli Stati con posizioni affini; |
bi) |
esortare l'UE ad adoperarsi per il rafforzamento della cooperazione internazionale in ambito fiscale, sostenendo la creazione di un organismo fiscale internazionale all'interno del sistema delle Nazioni Unite; contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro tramite lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale e la creazione di una lista nera comune dei paradisi fiscali a livello mondiale; |
bj) |
sostenere attivamente una riforma globale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla base di un ampio consenso, al fine di riflettere meglio la nuova realtà mondiale ed affrontare in modo più efficace le sfide attuali e future in materia di sicurezza; sostenere l'obiettivo a lungo termine dell'Unione consistente nell'ottenimento di un seggio in seno a un Consiglio di sicurezza ONU riformato; sollecitare i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a non esercitare il loro diritto di veto in presenza di crimini contro l'umanità; promuovere il rilancio delle attività dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e migliorare il coordinamento e la coerenza dell'operato di tutte le istituzioni delle Nazioni Unite, ottimizzando l'efficienza, l'efficacia, la legittimità, la trasparenza, l'assunzione di responsabilità, la capacità e la rappresentatività del sistema, al fine di reagire in modo più rapido alle sfide globali; |
bk) |
sostenere con forza l'agenda di riforma del neoeletto Segretario generale delle Nazioni Unite; promuovere l'impulso ad una riforma dell'architettura di pace e sicurezza delle Nazioni Unite, del funzionamento e dell'architettura del Segretariato attraverso la semplificazione, il decentramento e la flessibilità nonché la semplificazione dell'organizzazione finanziaria; istituire un sistema efficace di protezione degli informatori delle Nazioni Unite; |
bl) |
sostenere attivamente gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite intesi a nominare un maggior numero di donne nei posti dell'alta dirigenza a livello del quartier generale delle Nazioni Unite; |
bm) |
promuovere un dibattito sul tema del ruolo dei parlamenti e delle assemblee regionali nel sistema delle Nazioni Unite e sull'istituzione di un'Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite, al fine di rafforzare il profilo democratico e il processo democratico interno dell'organizzazione e fare in modo che la società civile mondiale sia direttamente associata al processo decisionale; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Servizio europeo per l'azione esterna, alla Commissione, e, per conoscenza, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0089.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0201.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0317.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0051.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0422.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Mercoledì 5 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/188 |
P8_TA(2017)0293
Consultazione delle informazioni confidenziali (interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 210 bis del regolamento)
Decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 concernente la consultazione delle informazioni confidenziali (interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 210 bis del regolamento) (2017/2095(REG))
(2018/C 334/21)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la lettera del 23 giugno 2017 del presidente della commissione per gli affari costituzionali, |
— |
visto l'articolo 226 del suo regolamento, |
1. |
decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento:
«L'accesso alle informazioni confidenziali è soggetto alle norme stabilite dagli accordi interistituzionali conclusi dal Parlamento riguardanti il trattamento delle informazioni confidenziali (1 bis) e alle norme interne per la loro attuazione adottate dagli organi competenti del Parlamento (1 ter). (1 bis) Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1).Accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47). Accordo interistituzionale, del 12 marzo 2014, tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1). " (1 ter) Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sull'attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 4).Decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, del 15 aprile 2013, sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo (GU C 96 dell'1.4.2014, pag. 1).» " |
2. |
decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 210 bis del regolamento:
«Il presente articolo si applica nella misura in cui il quadro giuridico applicabile relativo al trattamento delle informazioni confidenziali offre la possibilità di consultare informazioni confidenziali in una riunione a porte chiuse tenuta fuori da strutture protette.» |
3. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 6 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/189 |
P8_TA(2017)0307
Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato per una commissione speciale sul terrorismo
Decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sul terrorismo (2017/2758(RSO))
(2018/C 334/22)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Conferenza dei presidenti, |
— |
visto l'articolo 197 del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'articolo 67 TFUE conferisce all'Unione europea competenze chiare al fine di garantire un alto livello di sicurezza, e l'articolo 73 TFUE conferisce alle autorità nazionali competenze in materia di lotta al terrorismo; che sussistono obblighi più ampi in materia di cooperazione transfrontaliera, come stabilito al titolo V del TFUE sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in relazione alla sicurezza interna dell'Unione europea; |
B. |
considerando che la commissione speciale così istituita dovrebbe mirare a colmare le carenze pratiche e legislative nella lotta al terrorismo in tutta l'Unione europea e con i partner e i soggetti internazionali, con un'attenzione particolare alla cooperazione e allo scambio di informazioni; |
C. |
considerando che, al fine di garantire un corretto funzionamento dello spazio Schengen e proteggere nel contempo le frontiere esterne dell'UE, è estremamente importante affrontare le carenze e i divari esistenti in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di contrasto nazionali nonché l'interoperabilità delle banche dati per la condivisione delle informazioni a livello europeo, e che ciò dovrebbe costituire il fulcro del mandato della commissione speciale; |
D. |
considerando che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento essenziale per il successo delle politiche antiterrorismo; |
1. |
decide di costituire una commissione speciale sul terrorismo investita delle seguenti attribuzioni rigorosamente definite:
|
2. |
sottolinea che ogni raccomandazione della commissione speciale sarà oggetto di monitoraggio da parte dalle commissioni permanenti competenti; |
3. |
decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni parlamentari permanenti che sono competenti per l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'UE nel settore di competenza della commissione speciale rimangono invariati; |
4. |
decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale includono l'audizione di prove di natura classificata, testimonianze che comprendono dati personali o segreti, o includono scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi su informazioni segrete, confidenziali, classificate o sensibili a fini di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica, le riunioni della commissione si devono svolgere a porte chiuse; decide che i testimoni e gli esperti hanno il diritto di deporre o di testimoniare a porte chiuse; |
5. |
decide che i documenti segreti o confidenziali ricevuti dalla commissione speciale sono trattati secondo la procedura di cui all'articolo 210 bis del regolamento del Parlamento al fine di garantire che solo il presidente, il relatore, i relatori ombra, i coordinatori e i funzionari designati abbiano accesso personale a tali documenti, e che tali informazioni devono essere utilizzate esclusivamente per l'elaborazione della relazione intermedia e della relazione finale della commissione speciale; decide che le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate; |
6. |
decide che tutti i deputati e i funzionari devono ricevere un nulla osta di sicurezza, in conformità delle norme e procedure interne in vigore, prima di avere accesso alle informazioni classificate o di ascoltare prove che rischiano di pregiudicare la sicurezza nazionale o la sicurezza pubblica; |
7. |
decide che le informazioni ottenute dalla commissione speciale devono essere utilizzate unicamente per lo svolgimento delle sue funzioni e non devono essere divulgate a terzi; decide che dette informazioni non debbano essere rese pubbliche qualora contengano elementi coperti da segreto o riservati o qualora chiamino nominativamente in causa delle persone; |
8. |
decide che la commissione speciale è composta di 30 membri; |
9. |
decide che il mandato della commissione speciale ha una durata di 12 mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo prima della sua scadenza, e che esso ha inizio alla data della riunione costitutiva della commissione; decide che la commissione speciale presenti al Parlamento una relazione intermedia e una relazione finale, che contengono conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare. |
(1) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(2) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(3) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(4) Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).
(5) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
(6) Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).
(7) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(8) Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
(9) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(10) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(11) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57)
(12) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 4 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/193 |
P8_TA(2017)0275
Nomina di un membro della Commissione europea
Decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 recante approvazione della nomina di Mariya Gabriel a membro della Commissione (C8-0166/2017 — 2017/0805(NLE))
(2018/C 334/23)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
— |
visto il punto 6 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1), |
— |
viste le dimissioni da membro della Commissione presentate da Kristalina Georgieva, |
— |
vista la lettera del Consiglio del 29 maggio 2017, con cui il Consiglio ha consultato il Parlamento su una decisione, da adottare di comune accordo con il presidente della Commissione, sulla nomina di Mariya Gabriel a membro della Commissione (C8-0166/2017), |
— |
viste l'audizione di Mariya Gabriel del 20 giugno 2017, condotta dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e dalla commissione per la cultura e l'istruzione, in associazione con la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la commissione giuridica e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e la dichiarazione di valutazione redatta in seguito a tale audizione; |
— |
visti l'articolo 118 e l'allegato VI del suo regolamento, |
1. |
approva la nomina di Mariya Gabriel a membro della Commissione per la restante durata del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2019; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri. |
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/194 |
P8_TA(2017)0276
Accordo quadro tra l’Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo (*1) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (13391/2016 — C8-0491/2016 — 2013/0115(NLE))
(Approvazione)
(2018/C 334/24)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (13391/2016), |
— |
visto il progetto di accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo (*1) ai programmi dell'Unione (13393/2016), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0491/2016) |
— |
visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0207/2017), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Kosovo. |
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/195 |
P8_TA(2017)0277
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2017/001 ES/Castilla y León — industria estrattiva
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — industria estrattiva) (COM(2017)0266 — C8-0174/2017 — 2017/2079(BUD))
(2018/C 334/25)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0266 — C8-0174/2017), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
— |
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0248/2017), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); |
C. |
considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; |
D. |
considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2017/001 ES/Castilla y León per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 5 della NACE Revisione 2 (Estrazione di carbone e lignite) nella regione di livello NUTS 2 di Castilla y León (ES41) e che si prevede la partecipazione alle misure di 339 lavoratori collocati in esubero e di 125 giovani di età inferiore ai 30 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET); che i collocamenti in esubero sono stati effettuati da Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo, SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL e Unión Minera del Norte SA; |
E. |
considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2; |
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 002 264 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (1 670 440 EUR); |
2. |
osserva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 20 gennaio 2017 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 2 giugno 2017 e notificata al Parlamento il medesimo giorno; |
3. |
rammenta che negli ultimi dieci anni la produzione di carbone nell'Unione e il prezzo mondiale del carbone hanno registrato un netto calo, con la conseguenza che il volume delle importazioni di carbone da paesi terzi è aumentato e molte miniere di carbone dell'UE sono divenute non redditizie e sono state costrette alla chiusura; sottolinea che tali tendenze sono state ancora più accentuate in Spagna, dove hanno determinato una riorganizzazione e una riconversione del settore del carbone; sottolinea che l'occupazione nella regione di Castilla y León ha risentito fortemente degli effetti della crisi del settore minerario e rileva che, soltanto in Castilla y León, nel periodo 2010-2016 hanno dovuto chiudere dieci imprese di estrazione del carbone; |
4. |
osserva che la Spagna ha chiesto una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sulla base del fatto che il territorio interessato dagli esuberi è costituito da numerosi piccoli paesi isolati situati nelle valli poco accessibili e scarsamente popolate della zona montana della Cantabria, che per la maggior parte dipendono dall'estrazione del carbone e risentono di una connettività limitata e che possono pertanto essere considerati un mercato del lavoro di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2; |
5. |
sottolinea, in particolare, la bassissima densità demografica, i problemi associati alla morfologia montana e la difficile situazione occupazionale nel nord delle province di León e Palencia; esprime preoccupazione per il drastico calo demografico, che è stato in proporzione maggiore tra i giovani di età inferiore ai 25 anni; |
6. |
sottolinea che il contributo finanziario sarà destinato a 339 lavoratori collocati in esubero, il 97 % dei quali sono uomini; |
7. |
si compiace della decisione della Spagna di fornire a un massimo di 125 giovani NEET di età inferiore a 30 anni servizi personalizzati cofinanziati dal FEG; è consapevole del fatto che tali servizi comprenderanno il sostegno a favore di coloro che sono interessati a creare la propria impresa; |
8. |
osserva che le misure si orienteranno in base a uno studio da realizzare riguardo alla creazione di posti di lavoro e alle attività produttive nella regione di Castilla y León, al fine di definire meglio le iniziative cui si fa riferimento nel pacchetto; |
9. |
osserva che la Spagna prevede sei tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero e dei NEET ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) accoglienza e sessioni informative, ii) orientamento e consulenza professionale, iii) assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, iv) formazione in capacità e competenze trasversali, v) promozione dell'imprenditorialità e vi) sostegno alla creazione di imprese, oltre a un programma di incentivi; |
10. |
constata che gli incentivi corrisponderanno al 19,53 % del pacchetto globale di misure personalizzate, ben al di sotto della quota massima del 35 % fissata nel regolamento FEG; rileva che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro; |
11. |
constata che i corsi di formazione offerti comprenderanno seminari sulle tecniche di ricerca di lavoro e formazioni riguardanti le competenze personali e sociali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le lingue straniere, mentre la formazione professionale si concentrerà sul potenziamento delle competenze connesse al settore minerario o che potrebbero essere pertinenti per altri settori economici o sullo sviluppo di competenze in settori quali: turismo e settore alberghiero nelle zone rurali; risanamento ambientale dei bacini minerari; rimboschimento e interventi paesaggistici; |
12. |
accoglie con favore le consultazioni con le parti interessate, compresi i sindacati, le associazioni imprenditoriali, l'agenzia regionale per lo sviluppo economico, l'innovazione, il finanziamento e l'internazionalizzazione delle imprese e una fondazione pubblica collegata al servizio pubblico per l'impiego regionale, consultazioni che hanno avuto luogo a livello regionale ai fini dell'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati; si compiace inoltre che saranno applicati la politica di parità tra donne e uomini e il principio di non discriminazione per accedere alle misure finanziate dal FEG e nel corso della sua attuazione; |
13. |
ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; |
14. |
accoglie con favore il fatto che tra gli incentivi disponibili siano inclusi i contributi alle spese di assistenza per le persone non autosufficienti in vista dei possibili effetti positivi sull'equilibrio di genere; invita la Commissione a presentare informazioni dettagliate in merito all'effettivo utilizzo di tale possibilità; |
15. |
ricorda la necessità di una rapida trasformazione delle economie dell'Unione europea nonché della promozione di posti di lavoro pertinenti alla luce dell'accordo della COP 21 di Parigi; |
16. |
rileva l'importanza di avviare una campagna d'informazione rivolta ai NEET che potrebbero essere destinatari di queste misure, garantendo ove possibile l'equilibrio di genere; |
17. |
invita la Commissione a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e il tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG; |
18. |
osserva che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni saranno complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali; |
19. |
ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; |
20. |
si compiace del fatto che il piano di intervento comprenderà un'iniziativa di monitoraggio alla quale gli attori sociali dovrebbero poter partecipare, finalizzata a garantire che la proposta sia attuata conformemente alle raccomandazioni contenute in uno studio che sarà realizzato nell'ambito delle azioni incluse nell'iniziativa circa la domanda di formazione professionale e le opportunità di attività, nonché ad assicurare la sana gestione del bilancio previsto; |
21. |
ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG; |
22. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
23. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — industria estrattiva
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/1372.)
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/199 |
P8_TA(2017)0283
Assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (COM(2017)0014 — C8-0016/2017 — 2017/0007(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 334/26)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0014), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0016/2017), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (1), |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0185/2017), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2017)0007
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/1565.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE COMUNE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Alla luce delle iniziative connesse con la modifica del sistema elettorale nella Repubblica di Moldova, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitoreranno il rispetto di tale precondizione durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria e presteranno pertanto la massima attenzione al seguito dato dalle autorità della Repubblica di Moldova alle raccomandazioni dei pertinenti partner internazionali (in particolare la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR).
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/201 |
P8_TA(2017)0284
Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 4 luglio 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198 — C8-0146/2016 — 2016/0107(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 334/27)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando - 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando - 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 4 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 4 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e aventi un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR, come pure le imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale e aventi un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR redigano e pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito. |
Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e aventi un fatturato consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR, come pure le imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale e aventi un fatturato netto pari o superiore a 750 000 000 EUR redigano e pubblichino con cadenza annuale e a titolo gratuito una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione. |
La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune gratuito e in formato aperto ed è messa a disposizione sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione . |
|
Gli Stati membri non applicano le norme di cui al presente paragrafo qualora tali imprese siano stabilite soltanto nel territorio di un singolo Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale avente un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR e non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale. |
Gli Stati membri esigono che le imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale che registra nel proprio bilancio di un esercizio finanziario un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR e non è soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione. |
La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione . |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri esigono che le succursali aperte sul loro territorio da imprese non soggette alla legislazione di uno Stato membro pubblichino con cadenza annuale la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale ai sensi del paragrafo 5, lettera a). |
Gli Stati membri esigono che le succursali aperte sul loro territorio da imprese non soggette alla legislazione di uno Stato membro pubblichino e rendano disponibili al pubblico gratuitamente con cadenza annuale la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale ai sensi del paragrafo 5, lettera a). |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione. |
La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione . |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 5 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi 1, 3 e 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e valido alla data di entrata in vigore del presente capo. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue : |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate utilizzando un modello comune e comprendono i dati seguenti, disaggregati per giurisdizione fiscale : |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 2 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 2 — lettera g ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 2 — lettera g quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono raggruppate a livello di Stato membro . |
La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale . |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che al termine dell'esercizio finanziario precedente sia riportata nell'elenco comune dell'Unione redatto in conformità all'articolo 48 octies, a meno che la comunicazione confermi che, fatta salva la responsabilità di cui al successivo articolo 48 sexies, le imprese affiliate del gruppo soggetto alla legislazione della giurisdizione fiscale non abbiano operazioni dirette con imprese affiliate dello stesso gruppo soggette alla legislazione di uno Stato membro . |
La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale al di fuori dell'Unione. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 in modo aggregato. |
soppresso |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Al fine di proteggere le informazioni commercialmente sensibili e garantire una concorrenza leale, gli Stati membri possono permettere che uno o più elementi d'informazione elencati al presente articolo siano temporaneamente omessi dalla relazione per quanto riguarda attività in una o più giurisdizioni fiscali specifiche quando sono di natura tale che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1 e 3, cui si riferiscono. L'omissione non impedisce un'equa ed equilibrata comprensione della situazione fiscale dell'impresa. L'omissione va indicata nella relazione unitamente a una spiegazione debitamente giustificata per ciascuna giurisdizione fiscale del perché di questa scelta con riferimento alla/e giurisdizione/i fiscale/i in questione. |
Emendamento 69/rev
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri subordinano tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità nazionale competente. Ogni anno l'impresa chiede una nuova autorizzazione all'autorità competente, che prende una decisione sulla base di una nuova valutazione della situazione. Se le informazioni omesse non soddisfano più il requisito di cui al comma 3 bis, esse sono immediatamente rese accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri notificano alla Commissione la concessione di tale deroga temporanea e le trasmettono, in condizioni di riservatezza, le informazioni omesse, corredandole di una spiegazione dettagliata della deroga concessa. Ogni anno la Commissione pubblica sul suo sito Internet le notifiche ricevute dagli Stati membri e le spiegazioni fornite conformemente al comma 3 bis. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 3 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione verifica che il requisito di cui al comma 3 bis sia debitamente rispettato e provvede a monitorare l'uso di tale deroga temporanea autorizzata dalle autorità nazionali. |
Emendamento 70/rev
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 3 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se la Commissione giunge alla conclusione, dopo aver effettuato la propria valutazione delle informazioni ricevute a norma del comma 3 quater, che il requisito di cui al comma 3 bis non è soddisfatto, l'impresa interessata rende immediatamente tali informazioni accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione. |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 3 — comma 3 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione, mediante un atto delegato, adotta orientamenti per aiutare gli Stati membri a definire i casi in cui la pubblicazione delle informazioni è considerata gravemente pregiudizievole per la posizione commerciale delle imprese cui si riferiscono. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 quater — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata e resa accessibile sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. |
5. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua pubblicazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 sexies — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. |
1. Al fine di consolidare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 octies
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 48 octies |
soppresso |
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Elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 49 per quanto riguarda la redazione di un elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali. L'elenco si basa sulla valutazione delle giurisdizioni fiscali che non sono conformi ai seguenti criteri: |
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La Commissione riesamina periodicamente l'elenco e, se del caso, lo modifica per tenere conto di nuovi sviluppi. |
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 nonies — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e un contesto competitivo alle imprese. |
La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati e valuta i costi e i benefici di una riduzione della soglia del fatturato netto consolidato oltre la quale le imprese e le succursali sono tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito. La relazione valuta inoltre l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure complementari , tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e la necessità di preservare e garantire un contesto competitivo per le imprese e gli investimenti privati . |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 decies bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 48 decies bis |
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Al più tardi 4 anni dopo l'adozione della presente direttiva e tenendo conto della situazione a livello dell'OCSE, la Commissione riesamina, valuta e riferisce in merito alle disposizioni del presente capo, in particolare per quanto concerne: |
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La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.» |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 decies ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 48 decies bis |
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Modello comune per la comunicazione |
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La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello comune di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e all'articolo 48 quater, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.» |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 — lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 — paragrafo 3 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3 bis) Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del [data] . |
(3 bis) Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1) e tiene conto, in particolare, delle disposizioni contenute nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 51 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione . Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione . Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
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Gli Stati membri prevedono almeno misure e sanzioni amministrative per la violazione, da parte delle imprese, delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. |
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Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il … [si prega di inserire la data: un anno dall’entrata in vigore] e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle disposizioni. |
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Entro … [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione redige un elenco delle misure e delle sanzioni stabilite in ciascuno Stato membro conformemente alla presente direttiva.» |
(1) La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0227/2017).
(16) COM(2015)0610 final del 27 ottobre 2015.
(17) COM(2014)0910 final del 16 dicembre 2014.
(16) COM(2015)0610 final del 27 ottobre 2015.
(17) COM(2014)0910 final del 16 dicembre 2014.
(18) 2015/2010(INL).
(18) 2015/2010(INL).
(20) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(20) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(1bis) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).
(1bis) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(24) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/227 |
P8_TA(2017)0285
Introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (COM(2016)0631 — C8-0392/2016 — 2016/0308(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 334/28)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0631), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0392/2016), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0193/2017), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1); |
2. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme all'atto legislativo finale; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 1o giugno 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0236).
P8_TC1-COD(2016)0308
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1566.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 3 del regolamento sulle misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina
La Commissione osserva che qualora risulti impossibile applicare la sospensione dei regimi preferenziali prima del pieno utilizzo dei contingenti tariffari a dazio zero annuali per i prodotti agricoli, essa si adopera per proporre una riduzione o una sospensione di tali concessioni negli anni seguenti.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/229 |
P8_TA(2017)0286
Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2017 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2016
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2016 (09437/2017 — C8-0190/2017 — 2017/2061(BUD))
(2018/C 334/29)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41, |
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, definitivamente adottato il 1o dicembre 2016 (2), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), |
— |
vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5), |
— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2017 adottato dalla Commissione il 12 aprile 2017 (COM(2017)0188), |
— |
vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2017 adottata dal Consiglio l'8 giugno 2017 e trasmessa al Parlamento europeo il 9 giugno 2017 (09437/2017 — C8-0190/2017), |
— |
visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0229/2017), |
A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2017 mira a iscrivere nel bilancio 2017 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2016, che ammonta a 6 405 milioni di EUR; |
B. |
considerando che le componenti principali di tale eccedenza sono un risultato positivo sul lato delle entrate pari a 1 688 milioni di EUR, una sottoesecuzione delle spese pari a 4 889 milioni di EUR e differenze di cambio pari a — 173 milioni di EUR; |
C. |
considerando che, sul piano delle entrate, le due component principali sono gli interessi di mora e le multe (3 052 milioni di EUR) e un risultato negativo per quanto concerne le risorse proprie (1 511 milioni di EUR); |
D. |
considerando che, sul versante delle spese, il livello di sottoesecuzione ammonta a 4 825 milioni di EUR per il 2016, a 28 milioni di EUR per i riporti dal 2015 nel quadro della sezione III (Commissione), nonché a 35 milioni di EUR per le altre istituzioni; |
1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2017, presentato dalla Commissione, che mira unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2016, per un importo pari a 6 405 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18 del regolamento finanziario e della posizione del Consiglio al riguardo; |
2. |
constata con grande preoccupazione il considerevole livello di sottoesecuzione pari a 4 889 milioni di EUR nel 2016, benché il bilancio rettificativo n. 4/2016 avesse già ridotto il livello di stanziamenti di pagamento di 7 284,3 milioni di EUR; osserva che il tasso di esecuzione estremamente basso degli stanziamenti di pagamento nel settore della coesione (rubrica 1b) è parzialmente dovuto alle stime imprecise degli Stati membri e ai ritardi nella designazione delle autorità di gestione e di certificazione a livello nazionale; |
3. |
richiama l'attenzione sugli effetti negativi derivanti dalla svalutazione della sterlina rispetto all'euro, circostanza che costituisce la causa principale della diminuzione delle entrate pari a 1 511 milioni di EUR nell'ambito delle risorse proprie; rileva che tale diminuzione avrebbe potuto creare gravi problemi per il finanziamento del bilancio dell'Unione; osserva che tale diminuzione delle entrate è imputabile alla decisione unilaterale del Regno Unito di uscire dall'Unione ma che tutta l'Unione deve farsi carico della rettifica; insiste sul fatto che tali costi dovrebbero essere tenuti in considerazione durante le negoziazioni sul regolamento degli obblighi finanziari tra il Regno Unito e l'Unione; |
4. |
prende atto, nello specifico, del livello relativamente elevato di multe nel 2016, che ammontano a 4 159 milioni di EUR, di cui 2 861 milioni sono conteggiati nell'eccedenza del 2016; |
5. |
insiste sul fatto che, invece di adeguare il contributo RNL, al bilancio dell'Unione dovrebbe essere consentito di riutilizzare l'eventuale eccedenza derivante dalla sottoesecuzione degli stanziamenti o dalle multe imposte alle imprese che violano il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in modo da poter far fronte alle esigenze di finanziamento dell'Unione; |
6. |
ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2017 ridurrà di 6 405 milioni di EUR la quota dei contributi RNL degli Stati membri al bilancio dell'Unione per il 2017; esorta nuovamente gli Stati membri a sfruttare l'opportunità offerta da tale rientro di fondi per onorare i propri impegni in relazione alla crisi dei rifugiati, e a far coincidere il contributo dell'Unione con i fondi fiduciari dell'Unione e il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (6); |
7. |
invita le istituzioni dell’Unione a esaminare rapidamente i progetti di bilancio rettificativo, futuri e in sospeso, per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile e per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in linea con gli impegni adottati nel quadro dei risultati della conciliazione sul bilancio 2017; |
8. |
si rammarica che, nel quadro del progetto di bilancio rettificativo in esame, l'adozione della revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) sia stata bloccata per diversi mesi in sede di Consiglio; è sollevato in quanto il governo britannico ha mantenuto la parola data e ha posto fine all'ostruzionismo contro la revisione del QFP subito dopo le elezioni politiche nel Regno Unito; auspica che i rientri di risorse finanziarie in favore degli Stati membri possano agevolare le imminenti negoziazioni sul regolamento degli obblighi finanziari tra il Regno Unito e l'Unione; |
9. |
approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2017; |
10. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 2/2017 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(5) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
(6) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (COM(2016)0586).
Mercoledì 5 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/231 |
P8_TA(2017)0291
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 giugno 2017, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (C(2017)03984 — 2017/2747(DEA))
(2018/C 334/30)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)03984), |
— |
vista la lettera in data 19 giugno 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, |
— |
vista la lettera in data 22 giugno 2017 della commissione giuridica al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
— |
visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in data 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (1), quale modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 30 e l'articolo 31, paragrafo 5, |
— |
vista la raccomandazione di decisione della commissione giuridica, |
— |
visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento, |
— |
visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è scaduto il 4 luglio 2017, |
A. |
considerando che gli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 stabiliscono i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione; |
B. |
considerando che il regolamento (CE) n. 1896/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421, che si applica a decorrere dal 14 luglio 2017; che le modifiche apportate al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006; |
C. |
considerando che è necessario sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 e che l'applicazione del nuovo allegato I dovrebbe avvenire contemporaneamente a quella del regolamento (UE) 2015/2421; |
D. |
considerando che le modifiche al regolamento (CE) n. 1896/2006 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017 e quindi che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore il 14 luglio 2017; |
1. |
dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/232 |
P8_TA(2017)0292
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 19 giugno 2017, che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (C(2017)03982 — 2017/2748(DEA))
(2018/C 334/31)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)03982), |
— |
vista la lettera in data 19 giugno 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, |
— |
vista la lettera in data 22 giugno 2017 della commissione giuridica al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
— |
visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (1), quale modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 26 e l'articolo 27, paragrafo 5, |
— |
vista la raccomandazione di decisione della commissione giuridica, |
— |
visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento, |
— |
visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 4 luglio 2017, |
A. |
considerando che gli allegati del regolamento (CE) n. 861/2007 stabiliscono i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione; |
B. |
considerando che il regolamento (CE) n. 861/2007 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421, che si applica a decorrere dal 14 luglio 2017; che le modifiche apportate al procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero riflettersi nei summenzionati moduli negli allegati; |
C. |
considerando che è necessario sostituire gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861/2007 e che l'applicazione dei nuovi allegati da I a IV dovrebbe avvenire contemporaneamente a quella del regolamento (UE) 2015/2421; |
D. |
considerando che le modifiche al regolamento (CE) n. 861/2007 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017 e quindi che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore il 14 luglio 2017; |
1. |
dichiara di non avere obiezioni al regolamento delegato; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |
19.9.2018 |
IT |
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C 334/233 |
P8_TA(2017)0294
Accordo adottato a Kigali volto a modificare il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (07725/2017 — C8-0157/2017 — 2017/0016(NLE))
(Approvazione)
(2018/C 334/32)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (07725/2017), |
— |
visto l'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal, adottato alla 28a riunione delle Parti del protocollo di Montreal, tenutasi a Kigali, Ruanda, nell'ottobre 2016, |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0157/2017), |
— |
visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0237/2017), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'emendamento; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
19.9.2018 |
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C 334/234 |
P8_TA(2017)0295
Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (07524/2017 — C8-0143/2017 — 2013/0448(NLE))
(Approvazione)
(2018/C 334/33)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (07524/2017), |
— |
viste le modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché l’aggiunta dei nuovi allegati X e XI (07524/2017), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0143/2017), |
— |
visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0241/2017), |
1. |
dà la sua approvazione all'accettazione dell'emendamento del protocollo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
19.9.2018 |
IT |
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C 334/235 |
P8_TA(2017)0296
Conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba (Approvazione) ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (12502/2016 — C8-0517/2016 — 2016/0298(NLE))
(Approvazione)
(2018/C 334/34)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (12502/2016), |
— |
visto il progetto di accordo di dialogo politico e di cooperazione (ADPC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (12504/2016), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0517/2016), |
— |
vista la sua risoluzione non legislativa del 5 luglio 2017 (1) sul progetto di decisione del Consiglio, |
— |
visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7 del suo regolamento, |
— |
visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A8-0232/2017), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica di Cuba. |
(1) Testi approvati in tale data, P8_TA(2017)0297.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/236 |
P8_TA(2017)0298
Memorandum d'intesa tra l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed Eurojust *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, del memorandum d'intesa tra l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed Eurojust (07536/2017 — C8-0136/2017 — 2017/0804(CNS))
(Consultazione)
(2018/C 334/35)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto del Consiglio (07536/2017), |
— |
visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0136/2017), |
— |
vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (1), e in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, |
— |
visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0215/2017), |
1. |
approva il progetto del Consiglio; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
19.9.2018 |
IT |
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C 334/237 |
P8_TA(2017)0299
Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (06182/1/2017 — C8-0150/2017 — 2012/0193(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2018/C 334/36)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06182/1/2017 — C8-0150/2017), |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0363), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 67 bis del suo regolamento, |
— |
viste le deliberazioni congiunte della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0230/2017), |
1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati del 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/238 |
P8_TA(2017)0300
Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 334/37)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0884), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0033/2014), |
— |
visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 33 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti i pareri motivati inviati dal parlamento lituano e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016 (1), |
— |
visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0239/2016), |
1. |
adotta quale posizione in prima lettura il testo approvato il 25 ottobre 2016 (2); |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 487 del 28.12.2016, pag. 57.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0400.
P8_TC1-COD(2013)0432
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo gli articoli 33 e 114 , [Em. 1]
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le disposizioni nel settore dell'unione doganale sono armonizzate dal diritto dell'Unione. La loro applicazione rientra tuttavia nell'ambito del diritto nazionale degli Stati membri. |
(1 bis) |
La presente direttiva dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («codice»). [Em. 2] |
(2) |
Di conseguenza, Le infrazioni doganali e le relative sanzioni seguono 28 regimi giuridici diversi. Ne consegue che una violazione della normativa doganale dell'Unione non è trattata nello stesso modo in tutta l'Unione e le sanzioni che possono essere irrogate in ciascun caso differiscono in natura e severità a seconda dello Stato membro che irroga la sanzione , il che comporta possibili perdite erariali per gli Stati membri e distorsioni dei flussi commerciali . [Em. 3] |
(3) |
Tale disparità tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non solo incide negativamente sulla gestione ottimale dell'unione doganale e sulla trasparenza necessaria a garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda il modo in cui le diverse autorità doganali trattano le infrazioni , ma impedisce anche la realizzazione di condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici nell'unione doganale , che già sono sottoposti a regolamentazioni diverse in tutta l'Unione, in quanto si ripercuote sul loro accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni doganali. [Em. 4] |
(4) |
Il codice è stato concepito per un ambiente elettronico multinazionale in cui la comunicazione tra le autorità doganali avviene in tempo reale e una decisione adottata da uno Stato membro è applicata in tutti gli altri Stati membri. Tale quadro giuridico richiede pertanto un'attuazione armonizzata. Il codice contiene inoltre una disposizione che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. |
(5) |
Il quadro giuridico per l'applicazione della normativa doganale dell'Unione di cui alla presente direttiva è coerente con la normativa vigente in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare con la direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le infrazioni doganali che rientrano nell'ambito del quadro istituito dalla presente direttiva comprendono le infrazioni doganali che incidono su tali interessi finanziari, ma che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa che li tutela mediante il diritto penale, e quelle che non hanno alcuna incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. |
(6) |
È opportuno stilare che la presente direttiva stili un elenco dei comportamenti che devono essere considerati infrazioni della normativa doganale dell'Unione e dare origine a sanzioni. Tali infrazioni doganali devono dovrebbero essere pienamente basate sugli obblighi derivanti dalla normativa doganale con riferimenti diretti al codice. La presente direttiva non determina se è opportuno prevede che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative o non penali in relazione a tali infrazioni doganali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere l'imposizione di sanzioni penali, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata. [Em. 5] |
(7) |
La prima categoria di comportamento deve comprendere le infrazioni doganali basate sulla responsabilità oggettiva, che non prevede alcun elemento di colpa, considerando il carattere oggettivo degli obblighi in questione e il fatto che le persone che sono tenute a rispettarli non possono ignorare la loro esistenza e il loro carattere vincolante. [Em. 6] |
(8) |
La seconda e la terza categoria di comportamento devono comprendere le infrazioni doganali commesse, rispettivamente, per negligenza o intenzionalmente, qualora tale elemento soggettivo debba essere stabilito perché sussista la responsabilità. [Em. 7] |
(9) |
Vanno considerate infrazioni doganali l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità a un comportamento considerato un'infrazione doganale commessa intenzionalmente e il tentativo di commettere intenzionalmente determinate infrazioni doganali. |
(10) |
Per garantire la certezza del diritto è opportuno stabilire che qualsiasi atto o omissione risultante da un errore delle autorità doganali , come previsto dal codice, non deve essere considerato un'infrazione doganale. [Em. 8] |
(11) |
Gli Stati membri devono provvedere affinché la responsabilità possa insorgere per le persone giuridiche e per le persone fisiche per la stessa infrazione doganale qualora l'infrazione sia stata commessa per conto di una persona giuridica. |
(12) |
Al fine di ravvicinare i sistemi nazionali di sanzionamento degli Stati membri occorre stabilire scale di sanzioni che corrispondano alle diverse categorie di alla gravità delle infrazioni doganali e alla loro gravità. Allo scopo di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le autorità competenti, nel decidere il tipo e il livello di sanzioni da irrogare, prendano in considerazione le specifiche circostanze aggravanti o attenuanti. [Em. 9] |
(12 bis) |
Soltanto nei casi in cui le infrazioni gravi non sono connesse ai dazi evasi bensì al valore delle merci in questione, ad esempio nel caso di infrazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale o a merci oggetto di divieti o restrizioni, le autorità doganali dovrebbero basare la sanzione imposta sul valore delle merci. [Em. 10] |
(13) |
Il termine di prescrizione dei procedimenti concernenti un'infrazione doganale deve essere fissato a quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa o, in caso di infrazioni continuate o ripetute, dal momento in cui cessa il comportamento che costituisce infrazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché il termine di prescrizione sia interrotto da un atto relativo alle indagini o ai procedimenti giudiziari riguardanti l'infrazione la stessa infrazione doganale o da un atto della persona responsabile dell'infrazione doganale. Gli Stati membri possono dovrebbero poter stabilire i casi in cui tale periodo è sospeso. L'avvio o la continuazione Qualsiasi procedimento dovrebbe essere prescritto, indipendentemente da un'eventuale interruzione del procedimento devono essere preclusi termine di prescrizione, alla scadenza di un periodo di otto anni, mentre il termine di prescrizione per l'applicazione di una sanzione deve essere di tre anni. [Em. 11] |
(14) |
Occorre prevedere una sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni doganali qualora siano state avviate azioni penali nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. La prosecuzione del procedimento amministrativo dopo la conclusione del procedimento penale deve essere possibile solo nel pieno rispetto del principio ne bis in idem , che significa che lo stesso reato non può essere punito due volte . [Em. 12] |
(15) |
Per evitare i conflitti positivi di giurisdizione occorre stabilire norme per determinare quali degli Stati membri con giurisdizione devono esaminare il caso. |
(15 bis) |
L'obiettivo generale della presente direttiva è assicurare l'efficace attuazione della legislazione doganale dell'Unione. Tuttavia, il quadro giuridico previsto dalla presente direttiva non permette un approccio integrato in materia di attuazione, in particolare per quanto riguarda la supervisione, il controllo e lo svolgimento di indagini. La Commissione dovrebbe pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tali aspetti, compresa l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni legislative. [Em. 13] |
(16) |
È opportuno che la presente direttiva preveda la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per garantire un'azione efficace contro le infrazioni doganali. |
(17) |
Al fine di agevolare le indagini sulle infrazioni doganali, le autorità competenti devono avere la facoltà di sequestrare temporaneamente qualsiasi tipo di merce o mezzo di trasporto o qualsiasi altro strumento utilizzato per commettere l'infrazione. |
(18) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (5), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(18 bis) |
La presente direttiva mira a rafforzare la cooperazione doganale ravvicinando le normative nazionali sulle sanzioni doganali. Poiché attualmente le tradizioni giuridiche degli Stati membri differiscono in maniera sensibile, la totale armonizzazione in questo ambito è impossibile. [Em. 14] |
(19) |
La presente direttiva mira a fornire un elenco di infrazioni doganali comuni a tutti gli Stati membri e la base di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che gli Stati membri devono irrogare nel settore dell'unione doganale, che è pienamente armonizzato. Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri sulla base delle loro diverse tradizioni giuridiche, ma possono invece, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva istituisce un mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e a definire il quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell'Unione e prevede l'imposizione di sanzioni non penali per tali infrazioni ravvicinando le disposizioni stabilite per legge, regolamentazione o misura amministrativa negli Stati membri . [Em. 15]
2. La presente direttiva si applica alla violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 952/2013 («codice») e di obblighi identici stabiliti in altre parti della normativa doganale dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 5, punto 2, del codice.
2 bis. La presente direttiva riguarda gli obblighi degli Stati membri nei confronti dei partner commerciali dell'Unione europea nonché dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per istituire un mercato interno omogeneo ed efficace che nel contempo faciliti gli scambi e garantisca la certezza. [Em. 16]
Articolo 2
Infrazioni e sanzioni doganali
1. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a e 6 nel rigoroso rispetto del principio ne bis in idem .
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti o le omissioni di cui agli articoli 3 e 6 costituiscano un'infrazione doganale che siano commessi per negligenza o intenzionalmente.
Gli Stati membri possono prevedere, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, l'imposizione di sanzioni penali anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata.
2. Ai fini della presente direttiva:
a) |
le autorità doganali determinano se l'infrazione è stata commessa per negligenza, vale a dire che la persona responsabile non ha dato prova di ragionevole diligenza nel controllo delle proprie operazioni o ha adottato misure palesemente insufficienti per evitare il verificarsi delle circostanze che hanno dato origine all'infrazione, ove il rischio che esse si verifichino era ragionevolmente prevedibile; |
b) |
le autorità doganali determinano se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, vale a dire che l'atto od omissione è stato compiuto dalla persona responsabile nella consapevolezza che tale atto od omissione costituiva un'infrazione, o con l'intenzione premeditata e deliberata di violare la normativa doganale; |
c) |
gli errori o i vizi materiali non costituiscono un'infrazione doganale a meno che non sia chiaro da tutte le circostanze che sono stati commessi intenzionalmente o per negligenza. [Em. 17] |
Articolo 2 bis
Agevolazione degli scambi
Per rispettare gli obblighi dell'Unione emananti dall'accordo di agevolazione degli scambi dell'OMC, gli Stati membri si coordinano per istituire un sistema di cooperazione che comprenda tutti gli Stati membri. Tale sistema è finalizzato a coordinare gli indicatori chiave di prestazione delle sanzioni doganali (analisi del numero di ricorsi, tasso di recidiva, ecc.), diffondere le migliori prassi tra i servizi doganali (efficienza dei controlli e delle sanzioni, riduzione dei costi amministrativi, ecc.), trasmettere le esperienze degli operatori economici e creare un legame tra di essi, monitorare l'efficacia delle attività dei servizi doganali ed effettuare un lavoro statistico sulle infrazioni commesse da imprese provenienti da paesi terzi. All'interno del sistema di cooperazione, tutti gli Stati membri sono informati tempestivamente delle indagini sulle infrazioni doganali e le infrazioni accertate in modo tale da agevolare gli scambi commerciali, evitare l'immissione di beni illeciti sul mercato interno e migliorare l'efficienza dei controlli. [Em. 18]
Articolo 3
Infrazioni doganali con responsabilità oggettiva
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa:
a) |
mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del codice; |
b) |
mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti di sostegno conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice; |
c) |
mancato rispetto dell'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 127 del codice, una notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile conformemente all'articolo 133 del codice, una dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 145 del codice, una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 158 del codice, una notifica di attività nelle zone franche conformemente all'articolo 244, paragrafo 2, del codice, una dichiarazione pre-partenza conformemente all'articolo 263 del codice, una dichiarazione di riesportazione conformemente all'articolo 270 del codice, una dichiarazione sommaria di uscita conformemente all'articolo 271 del codice o una notifica di riesportazione conformemente all'articolo 274 del codice; |
d) |
mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali su qualsiasi supporto accessibile per il periodo di tempo prescritto dalla normativa doganale conformemente all'articolo 51 del codice; |
e) |
sottrazione alla vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità doganali, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, primo e secondo comma, del codice; |
f) |
sottrazione di merci alla vigilanza doganale, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, quarto comma, con l'articolo 158, paragrafo 3, e l'articolo 242 del codice; |
g) |
mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione, dell'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, del codice, o dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali qualora gli obblighi non possano essere rispettati conformemente all'articolo 137, paragrafi 1 e 2, del codice e in merito all'ubicazione delle merci ; |
h) |
mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci in una zona franca, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo, dell'obbligo di introdurre dette merci direttamente in tale zona franca senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del codice; |
i) |
mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o di un regime doganale, dell'obbligo di fornire i documenti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali conformemente all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 163, paragrafo 2, del codice; |
j) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico del dichiarante di una custodia temporanea o della persona che custodisce le merci in altri luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali, responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice; |
k) |
mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, dell'obbligo di avere in suo possesso e di mettere a disposizione delle autorità doganali, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana o una dichiarazione complementare, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione del regime in questione conformemente all'articolo 163, paragrafo 1, e all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, del codice; |
l) |
mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, in caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 del codice o di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, dell'obbligo di presentare una dichiarazione complementare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, del codice; |
m) |
rimozione o distruzione dei contrassegni d'identificazione apposti dalle autorità doganali sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto senza l'autorizzazione preventiva delle autorità doganali conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del codice; |
n) |
mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento attivo, dell'obbligo di appurare un regime doganale entro il termine specificato conformemente all'articolo 257 del codice; |
o) |
mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento passivo, dell'obbligo di esportare le merci difettose entro il termine specificato conformemente all'articolo 262 del codice; |
p) |
costruzione di un immobile in una zona franca senza l'approvazione delle autorità doganali conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, del codice; |
q) |
mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine prescritto conformemente all'articolo 108 del codice. |
q bis) |
mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di fornire, in risposta a una richiesta delle autorità doganali, i documenti e le informazioni richiesti, in una forma appropriata ed entro un periodo di tempo ragionevole, nonché tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle formalità o dei controlli doganali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del codice; |
q ter) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice; |
q quater) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice; |
q quinquies) |
mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, dell'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, lettera a), del codice; |
q sexies) |
scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza l'autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all'articolo 140 del codice; |
q septies) |
magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148 del codice; |
q octies) |
mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice; |
q nonies) |
fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del codice; |
q decies) |
ricorso, da parte di un operatore economico, a informazioni inaccurate o incomplete o a documenti non autentici, inaccurati o non validi al fine di ottenere un'autorizzazione dalle autorità doganali:
|
q undecies) |
introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all'articolo 267, paragrafo 2, del codice; |
q duodecies) |
trasformazione di merci in deposito doganale senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all'articolo 241 del codice; |
q terdecies) |
acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui alle lettere q quinquies) e q undecies) del presente articolo. [Em. 19] |
Articolo 4
Infrazioni doganali commesse per negligenza
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi per negligenza:
(a) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice; |
(b) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di fornire alle autorità doganali tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle formalità o dei controlli doganali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del codice; |
(c) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice; |
(d) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice; |
(e) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare alle autorità doganali le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 139 del codice; |
(f) |
mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, dell'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, lettera a), del codice; |
(g) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare in dogana le merci introdotte in una zona franca conformemente all'articolo 245 del codice; |
(h) |
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare in dogana le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 267, paragrafo 2, del codice; |
(i) |
scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza l'autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all'articolo 140 del codice; |
(j) |
magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148; |
(k) |
mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice. [Em. 20] |
Articolo 5
Infrazioni doganali commesse intenzionalmente
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi intenzionalmente:
a) |
fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del codice; |
b) |
ricorso, da parte di un operatore economico, a false dichiarazioni o a qualsiasi altro mezzo irregolare al fine di ottenere un'autorizzazione dalle autorità doganali:
|
c) |
introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all'articolo 267, paragrafo 2, del codice; |
d) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice; |
e) |
mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice; |
f) |
trasformazione di merci in deposito doganale senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all'articolo 241 del codice; |
g) |
acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui all'articolo 4, lettera f), e alla lettera c) del presente articolo. [Em. 21] |
Articolo 6
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso a un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 8 ter, paragrafo 2, costituiscano un'infrazione doganale.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 3 , lettere b q decies ) o c q undecies ), costituisca un'infrazione doganale. [Em. 22]
Articolo 7
Errore delle autorità doganali
Gli atti o le omissioni di cui agli articoli da 3 a e 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a seguito di un errore delle autorità doganali , conformemente all'articolo 119 del codice. Le autorità doganali sono responsabili per i danni provocati da tali errori [Em. 23].
Articolo 8
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo: [Em. 24]
a) |
potere di rappresentanza della persona giuridica; |
b) |
potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; |
c) |
potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica. |
2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un'infrazione doganale per conto di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità di una persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicata la responsabilità delle persone fisiche che hanno commesso l'infrazione doganale.
3 bis. Ai fini della presente direttiva, per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o degli enti pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. [Em. 26]
Articolo 8 bis
Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è di lieve entità
1. Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 è di lieve entità, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti applicabili, incluse le seguenti:
a) |
il fatto che l'infrazione sia stata commessa per negligenza; |
b) |
il fatto che le merci in questione non siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice; |
c) |
il fatto che l'infrazione non incida, o incida solo lievemente, sull'importo dei dazi doganali da pagare; |
d) |
l'effettiva collaborazione della persona responsabile dell'infrazione con le autorità competenti durante il procedimento; |
e) |
la divulgazione volontaria dell'infrazione da parte della persona responsabile, a condizione che l'infrazione non sia ancora oggetto di attività di indagine di cui la persona responsabile dell'infrazione è a conoscenza; |
f) |
la capacità della persona responsabile dell'infrazione di dimostrare di compiere sforzi significativi per allinearsi alla legislazione doganale dell'Unione, dando prova di un elevato livello di controllo delle proprie operazioni, ad esempio attraverso un sistema di conformità; |
g) |
il fatto che la persona responsabile dell'infrazione sia una piccola o media impresa senza alcuna precedente esperienza in questioni inerenti alle dogane. |
2. Le autorità competenti ritengono che un'infrazione sia di lieve entità solo qualora in relazione alla medesima non vi siano fattori aggravanti di cui all'articolo 8 ter. [Em. 27]
Articolo 8 ter
Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è grave
1. Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 o 6 è grave, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le seguenti circostanze pertinenti applicabili:
a) |
il fatto che l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente; |
b) |
il fatto che l'infrazione persista per un lungo periodo di tempo, il che riflette l'intenzione di perpetuarla; |
c) |
il fatto che un'infrazione simile o correlata alla stessa persista o venga ripetuta, vale a dire che sia commessa più volte; |
d) |
il fatto che l'infrazione abbia un impatto significativo sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione evasi; |
e) |
il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice; |
f) |
il fatto che la persona responsabile dell'infrazione rifiuti di collaborare o di collaborare pienamente con l'autorità competente; |
g) |
il fatto che la persona responsabile dell'infrazione abbia commesso infrazioni in precedenza. |
2. Le violazioni di cui all'articolo 3, lettere f), g), p), q decies) e q undecies), costituiscono, per loro natura, violazioni gravi. [Em. 28]
Articolo 9
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3
1. In aggiunta al recupero dei dazi evasi, gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 ritenute di lieve entità in conformità dell'articolo 8 bis, entro i seguenti limiti:
a) |
quando l'infrazione riguarda merci specifiche è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di un importo compreso fra l'1 % e il 5 % massimo pari al 70 % dei dazi evasi del valore delle merci; |
b) |
quando l'infrazione non riguarda merci specifiche è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di un importo compreso fra 150 e massimo di 7 500 EUR. |
2. Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis. [Em. 29]
Articolo 10
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4
Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4 entro i seguenti limiti:
a) |
quando l'infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 15 % del valore delle merci; |
b) |
quando l'infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo di 22 500 EUR. [Em. 30] |
Articolo 11
Sanzioni non penali applicabili alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 gravi
1. In aggiunta al recupero dei dazi evasi, gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 3 e 6 ritenute gravi in conformità dell'articolo 8 ter, entro i seguenti limiti:
a) |
quando l'infrazione riguarda merci specifiche è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 30 % del valore delle merci compreso tra il 70 % e il 140 % dei dazi evasi ; |
a bis) |
quando l'infrazione doganale non è connessa ai dazi evasi bensì al valore delle merci, una pena pecuniaria di importo compreso tra il 15 % e il 30 % del valore delle merci; |
b) |
quando l'infrazione non riguarda merci specifiche è connessa ai dazi evasi né al valore delle merci , una pena pecuniaria di un importo massimo di compreso tra 7 500 EUR e 45 000 EUR. |
2. Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis e all'articolo 8 ter, paragrafo 1. [Em. 31]
Articolo 11 bis
Altre sanzioni non penali applicabili alle infrazioni gravi
1. Oltre alle sanzioni di cui all'articolo 11, e in conformità del codice, gli Stati membri possono imporre le seguenti sanzioni non pecuniarie nei casi in cui sia stata commessa un'infrazione grave:
a) |
confisca permanente o temporanea delle merci; |
b) |
sospensione di un'autorizzazione concessa. |
2. Conformemente al codice, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative alla concessione dello status di operatore economico autorizzato vengano revocate nel caso di un'infrazione grave o ripetuta della legislazione doganale. [Em. 32]
Articolo 11 ter
Riesame
1. L'importo delle sanzioni pecuniarie applicabili a norma degli articoli 9 e 11 è oggetto di riesame da parte della Commissione, assieme alle autorità competenti degli Stati membri, a decorrere da … [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Scopo della procedura di riesame è di garantire che l'importo delle sanzioni pecuniarie applicate nell'ambito dell'Unione doganale sia più convergente al fine di armonizzarne il funzionamento.
2. La Commissione pubblica annualmente le sanzioni applicate dagli Stati membri alle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6.
3. Gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione doganale ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del codice nonché del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) . [Em. 33]
Articolo 11 quater
Transazione
Gli Stati membri garantiscono una procedura di transazione che permette alle autorità competenti di stipulare un accordo con la persona responsabile dell'infrazione per risolvere un caso di infrazione doganale in alternativa all'avvio o alla conclusione di un procedimento giudiziario, in cambio dell'accettazione di una sanzione immediatamente esecutiva da parte di tale persona.
Tuttavia, una volta avviato il procedimento giudiziario, le autorità competenti possono raggiungere un accordo transattivo solo con il consenso dell'autorità giudiziaria.
La Commissione fornisce orientamenti sulle procedure di transazione per garantire che la persona responsabile di un'infrazione possa concludere una transazione nel rispetto del principio della parità di trattamento e in maniera trasparente, e che qualsiasi transazione conclusa includa la pubblicazione dell'esito della procedura. [Em. 34]
Articolo 12
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti
Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) |
la gravità e la durata dell'infrazione; |
b) |
il fatto che la persona responsabile dell'infrazione sia un operatore economico autorizzato; |
c) |
l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione evaso; |
d) |
il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice o che rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica; |
e) |
il livello di collaborazione della persona responsabile dell'infrazione con le autorità competenti; |
f) |
precedenti infrazioni commesse dalla persona responsabile dell'infrazione. [Em. 35] |
Articolo 12 bis
Conformità
Gli Stati membri garantiscono che gli orientamenti e le pubblicazioni sulla conformità e il mantenimento della conformità con la legislazione doganale dell'Unione siano messi a disposizione delle parti interessate in un formato facilmente accessibile, comprensibile e aggiornato. [Em. 36]
Articolo 13
Prescrizione
1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'avvio del procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a e 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione o per effetto di un atto da parte della persona responsabile dell'infrazione . Il termine di prescrizione inizia continua a decorrere dal il giorno dell'interruzione in cui l'interruzione viene a termine .
4. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia preclusa la possibilità prescritto qualsiasi procedimento riguardante un'infrazione doganale di avviare o proseguire un procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da cui all'articolo 3 a o 6 , indipendentemente da un'eventuale interruzione del termine di prescrizione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo .
5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
6. Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi. [Em. 37]
Articolo 14
Sospensione del procedimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché il procedimento amministrativo riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 sia sospeso qualora sia stata avviata un'azione penale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché si ponga termine al procedimento amministrativo sospeso riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 qualora l'azione penale di cui al paragrafo 1 sia stata definitivamente conclusa. Negli altri casi il procedimento amministrativo sospeso riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 può essere riassunto.
Articolo 15
Giurisdizione
1. Gli Stati membri provvedono a esercitare giurisdizione sulle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 secondo uno dei seguenti criteri:
a) |
l'infrazione è stata commessa in tutto o in parte sul territorio di tale Stato membro; |
b) |
la persona che ha commesso l'infrazione è un cittadino di tale Stato membro; |
c) |
le merci interessate dall'infrazione si trovano sul territorio di tale Stato membro. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora più di uno Stato membro rivendichi giurisdizione per la stessa infrazione doganale, lo Stato membro in cui è pendente l'azione penale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti eserciti la giurisdizione. Qualora la giurisdizione non possa essere determinata a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché eserciti giurisdizione lo Stato membro la cui autorità competente avvia per prima il procedimento relativo all'infrazione doganale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.
Articolo 16
Cooperazione tra Stati membri
Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un atto o un'omissione che costituisce un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a e 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. L'obiettivo della cooperazione tra Stati membri è di accrescere l'efficacia dei controlli doganali sulle merci e armonizzare le procedure all'interno dell'Unione. [Em. 38]
La Commissione vigila sulla cooperazione fra gli Stati membri per creare indicatori chiave di prestazione applicabili ai controlli e alle sanzioni doganali, sulla diffusione delle migliori prassi e sul coordinamento della formazione dei funzionari doganali. [Em. 39]
Articolo 17
Sequestro
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto e qualsiasi altro strumento utilizzato o altri strumenti utilizzati per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a e 6. Qualora, in seguito all'imposizione di una sanzione, lo Stato membro confischi tali merci in via permanente, può decidere di distruggerle, riutilizzarle o riciclarle, se del caso. [Em. 40]
Articolo 18
Relazione della Commissione e riesame
Entro il [1o maggio 2019] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli altri elementi dell'applicazione della legislazione doganale dell'Unione, come la supervisione, il controllo e l'indagine, corredata, se del caso, da una proposta legislativa per integrare la presente direttiva. [Em. 41]
Articolo 18 bis
Relazioni presentate dagli Stati membri
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati statistici riguardanti le infrazioni e le sanzioni imposte a seguito di tali infrazioni, al fine di permettere alla Commissione di valutare l'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni sono fornite annualmente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione può avvalersi di tali dati in fase di revisione della presente direttiva al fine di ottenere un migliore ravvicinamento dei sistemi sanzionatori nazionali. [Em. 42]
Articolo 19
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 487 del 28.12.2016, pag. 57.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017.
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L …).
(5) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(6) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/253 |
P8_TA(2017)0302
Bilancio 2018 — Mandato per il trilogo
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2018 (2017/2043(BUD))
(2018/C 334/38)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
— |
visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, adottato dalla Commissione il 30 maggio 2017 (COM(2017)0400), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 marzo 2017 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2018, sezione III — Commissione (4), |
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2017 sugli orientamenti di bilancio per l'esercizio 2018 (06522/2017), |
— |
visto l'articolo 86 bis del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0249/2017), |
Progetto di bilancio 2018: conseguire gli obiettivi in materia di crescita, occupazione e sicurezza
1. |
ricorda di aver confermato, nella propria risoluzione del 15 marzo 2017, che la crescita sostenibile, un'occupazione dignitosa, di qualità e stabile, la coesione socioeconomica, la sicurezza, la migrazione e il cambiamento climatico sono i temi centrali e le priorità principali del bilancio dell'UE per il 2018; |
2. |
ritiene che, in generale, la proposta della Commissione costituisca un buon punto di partenza per i negoziati di quest'anno, considerando che il bilancio dell'UE per il 2018 deve consentire all'Unione di continuare a creare crescita e occupazione sostenibili, garantendo nel contempo la sicurezza dei suoi cittadini e affrontando le sfide poste dalla migrazione; deplora, tuttavia, che la proposta della Commissione non corrisponda pienamente all'invito del Parlamento a varare misure per la lotta al cambiamento climatico; |
3. |
accoglie con favore la decisione della Commissione di includere nel progetto di bilancio i risultati della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, anche prima della sua adozione formale da parte del Consiglio, inviando così un segnale forte circa l'importanza di tale revisione del QFP e l'esigenza di maggiore flessibilità nel bilancio dell'Unione, che le consentirebbe di rispondere in maniera efficace alle nuove emergenze e finanziare le sue priorità politiche; |
4. |
ribadisce la ferma convinzione che, per garantire una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro stabili e di qualità nell'Unione, sia indispensabile incrementare gli investimenti nella ricerca, nell'innovazione, nelle infrastrutture, nell'istruzione e nelle PMI; si compiace, a tale proposito, degli incrementi proposti per Orizzonte 2020, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) ed Erasmus+, giacché tali programmi contribuiranno direttamente al conseguimento dei suddetti obiettivi; ritiene, tuttavia, che si renderà necessario stanziare ulteriori fondi, soprattutto in ragione dei tagli apportati ai finanziamenti per tali politiche a vantaggio dei finanziamenti del FEIS; |
5. |
ricorda il ruolo fondamentale delle PMI nella creazione di posti di lavoro e nella riduzione della carenza di investimenti e sottolinea che l'adeguatezza dei finanziamenti a favore di questa categorie di imprese deve rimanere una delle principali priorità del bilancio dell'UE; deplora, al riguardo, che lo stanziamento proposto a favore di COSME sia del 2,9 % inferiore rispetto al bilancio 2017 ed esprime l'intenzione di incrementare ulteriormente la dotazione di tale programma nel bilancio 2018; evidenzia la necessità di sostenere maggiormente le PMI e chiede il pieno rispetto degli impegni finanziari a favore del programma per il resto dell'attuale QFP; si compiace del tentativo della Commissione di razionalizzare il finanziamento delle PMI nel quadro di Orizzonte 2020; |
6. |
plaude al ruolo svolto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel far fronte alla carenza di investimenti in tutta l'Unione europea e tra i suoi territori, come pure nel contribuire a realizzare investimenti strategici ad elevato valore aggiunto per l'economia, l'ambiente e la società; ne sostiene pertanto la proroga fino al 2020; pone in evidenza il rapido assorbimento dei fondi nello sportello PMI del FEIS e accoglie con favore l'intenzione di ampliarne la portata; deplora, tuttavia, l'assenza di un approccio olistico ai finanziamenti alle PMI, che consenta di disporre di quadro chiaro dei fondi totali disponibili; sottolinea la propria posizione nell'ambito dei negoziati legislativi in corso, secondo cui non dovrebbero essere apportati ulteriori tagli agli attuali programmi dell'UE per finanziare tale proroga; ritiene che il FEIS, il cui fondo di garanzia è prevalentemente finanziato a titolo del bilancio dell'UE, non debba sostenere entità stabilite o costituite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'UE in materia di giurisdizioni non cooperative o che non rispettano effettivamente le norme concordate a livello unionale o internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni; |
7. |
prende atto con soddisfazione delle iniziative dell'Unione nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e degli acquisti in materia di difesa, che contribuiranno a realizzare economie di scala nel settore e garantiranno un maggiore coordinamento tra gli Stati membri in tale ambito e, se elaborate correttamente, determineranno una spesa per la difesa più razionale e permetteranno di realizzare risparmi a livello nazionale; sottolinea altresì la necessità di migliorare la competitività e l'innovazione nell'industria europea della difesa; ricorda la sua precedente posizione, secondo cui nuove iniziative in questo ambito dovrebbero essere finanziate con fondi supplementari e non pregiudicare programmi esistenti, tra cui l'MCE; |
8. |
rileva che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta del Parlamento di presentare una valutazione e le pertinenti proposte in merito a un «Pass Interrail per l'Europa al 18o compleanno»; ritiene che tali proposte possano stimolare la coscienza e l'identità europee; sottolinea, tuttavia, la necessità che qualsiasi nuovo progetto sia finanziato con risorse finanziarie aggiuntive, senza incidere sui programmi esistenti, e sia quanto più socialmente inclusivo possibile; rinnova l'invito alla Commissione a presentare pertinenti proposte in proposito; |
9. |
si compiace del fatto che il progetto di bilancio 2018 includa uno stanziamento supplementare a favore dell'iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG), rispondendo in tal modo alle precedenti richieste del Parlamento di tenere in vita tale programma; prende atto, parallelamente, della proposta di progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 che integra un importo di 500 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno a favore dell'OIG, come concordato dal Parlamento e dal Consiglio nel quadro della conciliazione di bilancio 2017; è convinto che gli importi proposti siano chiaramente insufficienti perché l'OIG consegua le sue finalità e ritiene che, per combattere efficacemente la disoccupazione giovanile, l'IOG debba continuare a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario dell'Unione di generare crescita e occupazione; insiste sulla necessità di dare una risposta efficace al problema della disoccupazione giovanile in tutta l'Unione e sottolinea che l'IOG può essere ulteriormente migliorata e resa più efficiente, in particolare garantendo che apporti un reale valore aggiunto europeo alle politiche per il lavoro giovanile negli Stati membri e non sostituisca le politiche nazionali preesistenti; |
10. |
ricorda che la politica di coesione svolge un ruolo centrale per lo sviluppo e la crescita dell'UE; sottolinea che nel 2018 i programmi della politica di coesione dovrebbero recuperare terreno e raggiungere la velocità di crociera ed evidenzia il proprio impegno ad assicurare stanziamenti adeguati a favore di tali programmi; che rappresentano una delle principali politiche dell'UE; esprime, tuttavia, preoccupazione per i ritardi inaccettabili nell'attuazione dei programmi operativi a livello nazionale; invita gli Stati membri a garantire che sia completato il processo di designazione delle autorità di gestione, di audit e di certificazione e che si velocizzi l'attuazione; riconosce che, in ragione dei negoziati protratti sulla base giuridica, le istituzioni dell'UE che vi hanno partecipato hanno la loro parte di responsabilità per il basso tasso di attuazione; rileva il fatto che alcuni Stati membri ritengono che i fondi di coesione potrebbero costituire uno strumento finalizzato a garantire la solidarietà nelle politiche dell'Unione; |
11. |
esprime particolare preoccupazione per la possibilità che si ricostituisca l'arretrato di fatture non pagate alla fine dell'attuale QFP e ricorda l'importo senza precedenti di 24,7 miliardi di EUR raggiunto alla fine del 2014; si compiace del fatto che la Commissione, in sede di revisione intermedia del QFP, abbia fornito per la prima volta previsioni di pagamento fino al 2020 ma sottolinea la necessità che siano debitamente aggiornate ogni anno, affinché l'autorità di bilancio possa adottare le misure necessarie in tempo utile; mette in guardia contro il potenziale impatto deleterio di una nuova crisi dei pagamenti, specialmente sui beneficiari del bilancio dell'UE; è convinto che la credibilità dell'UE dipenda anche dalla sua capacità di garantire un sufficiente livello di stanziamenti di pagamento nel proprio bilancio, che le consenta di tener fede agli impegni assunti; sottolinea l'effetto negativo dei ritardi nei pagamenti per il settore privato e, in particolare, per le PMI dell'UE che hanno contratti con la pubblica amministrazione; |
12. |
evidenzia l'importanza di tener fede all'impegno dell'UE di conseguire gli obiettivi fissati dalla COP21, soprattutto alla luce della recente decisione del governo statunitense di recedere dall'accordo; sottolinea al riguardo il grave rischio di mancato conseguimento dell'obiettivo di destinare almeno il 20 % della spesa dell'UE nell'ambito del QFP 2014-2020 agli interventi a favore del clima, a meno che non si compiano maggiori sforzi; rileva con preoccupazione il modesto aumento dello 0,1 % destinato alla biodiversità; sottolinea l'importanza di integrare la dimensione della tutela della biodiversità nell'intero bilancio dell'UE e rinnova la richiesta di una metodologia di sorveglianza che tenga conto di tutte le spese connesse alla biodiversità e della loro efficienza; sottolinea altresì che i progetti che beneficiano di finanziamenti europei dovrebbero puntare a non avere ricadute negative sull'attenuazione del cambiamento climatico né sul passaggio a un'economia circolare a basse emissioni di carbonio; |
13. |
sottolinea che il ricorso senza precedenti agli strumenti speciali ha dimostrato che il bilancio dell'Unione non era stato originariamente concepito per affrontare problemi come l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati; considera prematuro il passaggio a un approccio post crisi; è pertanto contrario ai tagli proposti alla rubrica 3 rispetto al bilancio 2017, che non sono conformi all'impegno dell'Unione di affrontare in maniera efficiente la crisi migratoria e dei rifugiati; sottolinea, tuttavia, che alla risposta a una situazione di emergenza e senza precedenti dovrebbe fare seguito una strategia più sistemica e proattiva, integrata da un impiego efficace del bilancio dell'UE; conferma che la sicurezza e la protezione dei cittadini sono priorità dell'UE; |
14. |
ribadisce che la soluzione sostenibile a lungo termine consiste nell'affrontare le cause profonde della crisi migratoria e dei rifugiati, unitamente alla stabilizzazione dei paesi del vicinato dell'UE, e che investire nei paesi di origine dei migranti e dei rifugiati è indispensabile per conseguire tale obiettivo; accoglie con favore, al riguardo, il piano per gli investimenti esterni (PIE) e l'accordo raggiunto dalle istituzioni sul Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), e invita ad attuare quest'ultimo rapidamente; constata pertanto con sorpresa i tagli alla rubrica 4, che non possono essere giustificati appieno in ragione di precedenti incrementi di bilancio o del basso tasso di esecuzione; ribadisce che, affrontare le cause profonde della migrazione implica anche, ma non solo, la necessità di occuparsi di questioni quali la povertà, la disoccupazione, l'istruzione e le opportunità economiche, nonché l'instabilità, i conflitti e il cambiamento climatico; |
15. |
accoglie con favore l'incremento proposto per la componente orientale dello strumento europeo di vicinato in risposta alle precedenti richieste del Parlamento; esprime la convinzione che il sostegno dell'UE, soprattutto per i paesi che hanno firmato accordi di associazione, sia essenziale per incoraggiare l'integrazione e la convergenza economiche con l'UE e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani nei paesi del nostro vicinato orientale; sottolinea che tale sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se i paesi interessati soddisfano i criteri di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e il rafforzamento delle istituzioni democratiche; |
16. |
sottolinea l'importanza del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che è stato istituito per far fronte a gravi calamità naturali e per esprimere la solidarietà europea alle regioni d'Europa colpite da catastrofi, e prende atto della proposta di aumentare gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento per il FSUE; invita la Commissione a valutare senza indugio se sia necessario un ulteriore aumento tenendo conto, in particolare, dei terremoti in Italia e degli incendi in Spagna e Portogallo (che hanno causato la tragica perdita di vite umane), che hanno avuto un impatto notevole e drammatico sulla vita umana in regioni particolarmente svantaggiate; chiede che le norme che disciplinano la mobilizzazione di tale Fondo siano adattate al fine di consentire una mobilizzazione più flessibile e tempestiva, che copra un'ampia gamma di calamità con impatti significativi e riduca il tempo che intercorre tra la calamità e la disponibilità di fondi; |
17. |
osserva che il progetto di bilancio 2018 lascia margini molto limitati o inesistenti al di sotto dei massimali del QFP nelle rubriche 1, 3, e 4; osserva che si tratta di una conseguenza dell'avvio, a partire dal 2014, di nuove importanti iniziative (FEIS, proposte connesse alla migrazione e, di recente, la ricerca in materia di difesa e il corpo europeo di solidarietà), che sono state fatte rientrare nei massimali del QFP concordati nel 2013; ricorda che il QFP, in particolare dopo la sua revisione intermedia, include disposizioni in materia di flessibilità che, seppur limitate, dovrebbero essere utilizzate appieno al fine di mantenere il livello di ambizione dei programmi di successo e far fronte alle nuove sfide; esprime la propria intenzione di ricorrere ulteriormente a tali disposizioni in materia di flessibilità nel quadro del processo di modifica; chiede, ancora una volta, l'introduzione di un nuovo sistema di autentiche risorse proprie nel bilancio dell'UE; |
18. |
fa notare, a tale proposito, i numerosi riferimenti fatti nel progetto di bilancio alla necessità di una lettera rettificativa che potrebbe in parte rendere inutile la posizione del Parlamento nell'ambito della procedura di bilancio; si rammarica che, anziché includerle già nel progetto di bilancio, la Commissione abbia annunciato che possibili nuove iniziative nel campo della sicurezza e della migrazione e un'eventuale proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia (FRT) potrebbero essere proposte nel quadro di un'imminente lettera rettificativa; esorta la Commissione a fornire dettagli in merito a tali imminenti proposte in modo tempestivo, cosicché l'autorità di bilancio possa esaminarle adeguatamente; sottolinea che tali possibili iniziative non dovrebbero ignorare, né tantomeno sostituire, le richieste e le modifiche presentate dal Parlamento nel quadro della presente procedura di bilancio; |
19. |
ribadisce il suo sostegno all'attuazione della strategia della Commissione «Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati» e chiede miglioramenti continui della qualità e della presentazione dei dati relativi alle prestazioni, al fine di fornire informazioni precise, chiare e comprensibili in merito alle prestazioni dei programmi dell'UE; |
Sottorubrica 1a — Competitività per la crescita e l'occupazione
20. |
rileva che, rispetto al 2017, la proposta della Commissione per il 2018 corrisponde a un aumento del +2,5 % degli impegni nella sottorubrica 1a, portandoli a 21 841,3 milioni di EUR; si compiace che Orizzonte 2020, l'MCE ed Erasmus+ beneficino di una parte importante di tale aumento, con un incremento dei loro stanziamenti di impegno pari rispettivamente al 7,3 %, all'8,7 % e al 9,5 %; osserva tuttavia che tali dati sono ancora leggermente inferiori alla loro programmazione finanziaria; pone in particolare l'accento sul tasso di successo estremamente basso delle domande nel quadro di Orizzonte 2020; |
21. |
è tuttavia sorpreso che gli stanziamenti di impegno e di pagamento di COSME siano stati ridotti rispettivamente del 2,9 % e del 31,3 %, sebbene il sostegno alle PMI sia indicato come una delle principali priorità dell'UE; |
22. |
ribadisce, per quanto riguarda la proroga del FEIS, che il Parlamento si oppone a ogni ulteriore taglio all'MCE ed è del parere che gli ulteriori 1,1 miliardi di EUR destinati alla garanzia dell'UE dovrebbero essere prelevati solo da margini non assegnati (per un importo di 650 miliardi di EUR) e da entrate nette positive previste (per un importo pari a 450 miliardi di EUR); ricorda che la dotazione dell'MCE (asse TIC) include anche la nuova iniziativa Wifi4EU; rammenta che il bilancio dell'MCE è soggetto a una eccedenza di richieste sistematica a causa degli stanziamenti insufficienti, in particolare per quanto riguarda l'asse relativo alle infrastrutture; |
23. |
prende atto della proposta della Commissione di istituire un corpo europeo di solidarietà (ESC); rileva tuttavia con preoccupazione che, nonostante gli avvertimenti del Parlamento, la proposta legislativa adottata il 30 maggio 2017 prevede che tre quarti del bilancio dell'ESC siano finanziati mediante riassegnazioni da programmi esistenti, e principalmente da Erasmus+ (197,7 milioni di EUR); è preoccupato per i rischi che una simile situazione porrebbe per tali programmi dell'UE ed esprime l'intenzione di rafforzare ulteriormente Erasmus+ nel bilancio 2018; ribadisce che qualsiasi nuovo impegno politico dovrebbe essere finanziato con nuovi stanziamenti e non mediante riassegnazioni da programmi esistenti; |
24. |
accoglie favorevolmente il progressivo aumento proposto in relazione all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa e la presentazione da parte della Commissione di una proposta legislativa relativa a un programma di sviluppo dell'industria della difesa; |
Sottorubrica 1b — Coesione economica, sociale e territoriale
25. |
osserva che gli stanziamenti di impegno per la sottorubrica 1b ammontano complessivamente a 55 407,9 milioni di EUR, pari a un aumento del 2,4 % rispetto al bilancio 2017 se si include il progetto di bilancio rettificativo n. 3; |
26. |
osserva che l'importo proposto di 46 763,5 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento corrisponde a un aumento del 25,7 % rispetto al 2017, e ciò riflette ampiamente la riduzione registrata nel 2017 a causa dei ritardi nell'effettivo avvio dei nuovi programmi operativi; ricorda che le stime imprecise degli Stati membri hanno comportato un significativo sottoutilizzo degli stanziamenti di pagamento nella sottorubrica 1b nel 2016, pari a oltre 11 miliardi di EUR, e osserva che i livelli proposti per il 2018 sono già stati rivisti al ribasso per un importo di 1,6 miliardi di EUR dalle precedenti stime; |
27. |
sottolinea la necessità che l'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020 raggiunga la velocità di crociera e ritiene fermamente che occorra evitare in futuro un simile accumulo «anormale» di fatture non pagate; invita, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri a risolvere, in via prioritaria, eventuali questioni in sospeso legate alla designazione tardiva delle autorità di gestione e di certificazione nazionali, come pure altri ostacoli alla presentazione delle domande di pagamento; si augura sinceramente che sia le autorità nazionali che la Commissione abbiano migliorato le loro stime relative al fabbisogno di pagamenti nel bilancio 2018 e che il livello proposto degli stanziamenti di pagamento sia eseguito appieno; riconosce che i lunghi negoziati tra le istituzioni dell'UE in merito alla base giuridica rientrano tra le diverse cause dell'attuale basso tasso di esecuzione; |
28. |
accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di finanziare il proseguimento dell'iniziativa per l'occupazione giovanile e prende atto della proposta di mobilitazione di 233,3 milioni di EUR a titolo del margine globale per gli impegni; invita la Commissione e gli Stati membri a seguire le indicazioni della recente relazione della Corte dei conti europea; ricorda che eventuali aumenti degli stanziamenti destinati all'iniziativa per l'occupazione giovanile dovrebbero essere accompagnati da importi corrispondenti a titolo del Fondo sociale europeo (FSE); esprime l'intenzione di vagliare tutte le possibilità al fine di rafforzare ulteriormente tale programma nel bilancio 2018; |
29. |
sottolinea l'importanza del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per far fronte alla povertà e all'esclusione sociale e chiede l'assegnazione di congrue risorse nel bilancio 2018 per rispondere adeguatamente alle esigenze dei gruppi destinatari e agli obiettivi del Fondo; |
Rubrica 2 — Crescita sostenibile: risorse naturali
30. |
prende atto degli importi proposti di 59 553,5 milioni di EUR in impegni (vale a dire un aumento dell'1,7 % rispetto al 2017) e di 56 359,8 milioni di EUR in pagamenti (+2,6 %) per la rubrica 2, che lasciano un margine di 713,5 milioni di EUR al di sotto del massimale per gli impegni; osserva che l'aumento degli stanziamenti destinati a finanziare il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nel 2018 (+2,1 %) è dovuto, in larga misura, a una riduzione significativa dell'importo delle entrate con destinazione specifica previste nel 2018; |
31. |
rileva che la Commissione ha lasciato un margine di 713,5 milioni di EUR al di sotto dei massimali della rubrica 2; sottolinea che la maggiore volatilità dei mercati agricoli, come è avvenuto in passato con la crisi del settore lattiero-caseario, potrebbe richiedere il ricorso a questo margine; invita la Commissione a garantire che il margine restante al di sotto dei massimali sia sufficiente per far fronte a eventuali crisi; |
32. |
sottolinea la proroga delle misure eccezionali di sostegno ad alcuni tipi di frutta la cui situazione di mercato è tuttora difficile; si rammarica, tuttavia, che la Commissione non proponga attualmente misure di sostegno nel settore dell'allevamento, in particolare nel settore lattiero-caseario, connesse all'embargo imposto dalla Russia sulle importazioni dall'UE e si attende, pertanto, un cambiamento di rotta al riguardo; si attende, di conseguenza, che in caso di utilizzo del margine della rubrica 2, una parte di esso sia stanziata a favore degli agricoltori del settore lattiero-caseario dei paesi maggiormente colpiti dall'embargo russo; attende la lettera rettificativa della Commissione, prevista per ottobre 2017, che dovrebbe essere basata su informazioni aggiornate relative al finanziamento del FEAGA, così da verificare il reale fabbisogno nel settore agricolo nonché tenere debitamente conto dell'impatto dell'embargo russo e di altre volatilità del mercato; |
33. |
accoglie con favore l'aumento degli impegni per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (+2,4 %) e per il programma LIFE+ (+5,9 %), in linea con la programmazione finanziaria, ma si rammarica che la riduzione considerevole degli stanziamenti di pagamento sembri rivelare un avvio ancora lento di questi due programmi nel periodo 2014-2020; |
Rubrica 3 — Sicurezza e cittadinanza
34. |
prende atto dell'importo proposto di 3 473,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno per la rubrica 3; sottolinea la necessità di soluzioni congiunte, globali e sostenibili per far fronte alla situazione migratoria e dei rifugiati come pure alle sfide connesse; |
35. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di prevedere un importo supplementare di 800 milioni di EUR destinato ad affrontare le questioni relative alla sicurezza, in particolare a seguito della serie di attacchi terroristici nell'UE; |
36. |
è del parere che l'importanza e l'urgenza di tali questioni non siano in linea con le forti riduzioni degli stanziamenti d'impegno (-18,9 %) e di pagamento (-21,7 %) proposte per la rubrica 3 rispetto al bilancio 2017, segnatamente per quanto riguarda il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e il programma Giustizia; chiede per tali fondi una dotazione di bilancio adeguata; ribadisce che questi tagli non sono giustificati dai ritardi nell'esecuzione delle misure concordate o nell'adozione delle nuove proposte giuridiche; invita pertanto la Commissione a garantire che siano messe a disposizione risorse finanziarie sufficienti e che eventuali fabbisogni aggiuntivi siano rapidamente soddisfatti; |
37. |
si rammarica dell'assenza finora di un sistema efficace di ridistribuzione, che ha provocato un carico disomogeneo per alcuni Stati membri, segnatamente Italia e Grecia; ricorda che nel 2016 sono arrivati nell'UE 361 678 rifugiati e migranti, di cui 181 405 in Italia e 173 447 in Grecia, e che finora nel 2017 l'Italia ha già accolto l'85 % dei rifugiati e migranti arrivati nell'UE; si rammarica che l'Italia abbia ricevuto finora solo 147,6 milioni di EUR a titolo dell'AMIF, importo che copre solamente il 3 % delle spese totali sostenute dal paese per la gestione della crisi migratoria; |
38. |
ritiene inoltre che la cooperazione tra gli Stati membri su questioni connesse alla sicurezza potrebbe essere ulteriormente rafforzata attraverso un maggiore sostegno a titolo del bilancio dell'UE; si chiede in che modo tale obiettivo possa essere raggiunto se le relative linee di bilancio dell'ISF sono notevolmente ridotte rispetto al bilancio 2017; sottolinea la necessità di garantire i finanziamenti necessari per attuare i nuovi sistemi di informazione e di controllo delle frontiere proposti, come il sistema dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il nuovo sistema di ingressi/uscite; |
39. |
ritiene che il 2018 sarà un anno cruciale per la definizione dell'Agenda europea per la migrazione, dal momento che molti dei suoi elementi fondamentali sono in fase di elaborazione; sottolinea la necessità di valutare attentamente le implicazioni di bilancio di una serie di proposte legislative in esame, quali la riforma del sistema comune di asilo di Dublino, il nuovo sistema di ingressi/uscite e il nuovo sistema ETIAS, inclusa la possibilità di una loro adozione tardiva; sottolinea l'importanza di finanziamenti adeguati per realizzare l'ambizione dell'Unione a tale riguardo e definire urgentemente una politica europea efficace in materia di asilo e migrazione, nel pieno rispetto del diritto internazionale e basata sulla solidarietà tra gli Stati membri; |
40. |
sottolinea che la proposta della Commissione, per il terzo anno consecutivo, non lascia alcun margine al di sotto del massimale della rubrica 3, il che evidenzia il volume ormai superato della più piccola rubrica del QFP, come sostenuto dal Parlamento nell'ambito della revisione intermedia del QFP; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta della Commissione di mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 817 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, che può essere reso possibile solamente grazie alla flessibilità aggiuntiva ottenuta nel regolamento rivisto sul QFP; insiste sul fatto che il livello di spesa è tuttora insufficiente e si rammarica che la Commissione abbia rinviato qualsiasi nuova proposta a una futura lettera rettificativa; |
41. |
ricorda il forte sostegno che ha costantemente accordato ai programmi nel settore della cultura e dei media; accoglie positivamente gli aumenti proposti per il programma Europa creativa rispetto al bilancio 2017, incluso l'Anno europeo del patrimonio culturale nell'ambito delle azioni multimedia; insiste inoltre sulla necessità di finanziamenti sufficienti per il programma Europa per i cittadini; invita la Commissione a esaminare le iniziative nell'ambito della linea di bilancio «azioni multimedia» al fine di garantire che il bilancio sostenga efficacemente una copertura indipendente e di qualità degli affari dell'UE; ribadisce il proprio sostegno a un accordo di finanziamento pluriennale sostenibile per Euranet +; si compiace, infine, dell'aumento degli stanziamenti d'impegno per il programma Alimenti e mangimi e per il programma per la tutela dei consumatori rispetto al bilancio 2017; sottolinea infine l'importanza di un solido programma Sanità e di un bilancio adeguato che consenta la cooperazione europea nel settore sanitario, ivi comprese nuove innovazioni per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, le disuguaglianze sanitarie, l'onere delle malattie croniche, la resistenza antimicrobica, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e l'accesso alle cure; |
Rubrica 4 — Europa globale
42. |
deplora la generale riduzione del finanziamento della rubrica 4, che ammonta a 9,6 miliardi di EUR (vale a dire una riduzione del 5,6 % rispetto al bilancio 2017) in stanziamenti d'impegno; constata che le riduzioni dei principali strumenti della rubrica 4 sono collegate in larga misura agli aumenti passati, approvati nel bilancio 2017, per l'FRT e il nuovo quadro di partenariato nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione; |
43. |
ritiene che il livello dei tagli apportati allo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e allo Strumento europeo di vicinato (ENI), in particolare per quanto riguarda la componente meridionale di quest'ultimo, non sia giustificato visti i fabbisogni a più lungo termine relativi all'azione dell'UE nel settore della migrazione, che va oltre i patti sulla migrazione nell'ambito del quadro di partenariato e il suo impegno a favore dello sviluppo internazionale; chiede, in questo contesto, di aumentare le risorse finanziarie da destinare al sostegno al processo di pace e all'assistenza finanziaria alla Palestina e all'UNRWA; ricorda l'importanza di garantire fondi sufficienti per il vicinato meridionale, poiché la stabilità in Medio Oriente è un elemento fondamentale per affrontare le cause profonde della migrazione; |
44. |
accoglie positivamente, tuttavia, gli aumenti proposti per la componente orientale dell'ENI, che contribuiranno a sostenere le riforme democratiche e l'integrazione economica con l'UE, specialmente nei paesi che hanno sottoscritto accordi di associazione con l'Unione; |
45. |
prende atto del maggiore sostegno alle riforme politiche in Turchia (IPA II), in particolare nel contesto del regresso del paese nei settori dello Stato di diritto, della libertà di parola e dei diritti fondamentali; invita la Commissione a sospendere i fondi di preadesione in caso di sospensione dei negoziati di adesione e, qualora tale scenario di dovesse verificare, a utilizzare tali fondi per sostenere direttamente la società civile in Turchia, nonché a investire maggiormente nei programmi di scambio interpersonali, quali Erasmus + per gli studenti, gli accademici e i giornalisti; si attende finanziamenti sufficienti per i paesi beneficiari dell'IPA nei Balcani occidentali, che hanno urgente necessità di sostegno finanziario per le riforme; |
46. |
ritiene che, vista l'importanza dell'istruzione superiore per le riforme generali nei paesi partner, la mobilità degli studenti e la cooperazione accademica tra l'UE e i paesi del vicinato dovrebbero ricevere un sostegno costante; deplora pertanto le riduzioni degli stanziamenti per l'assistenza tecnica e finanziaria attraverso i tre strumenti esterni (IPA, ENI e DCI) volti a promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore ai fini dell'attuazione del programma Erasmus+; |
47. |
prende atto della proposta della Commissione di lasciare un margine di 232 milioni di EUR al di sotto del massimale; è convinto che le sfide a cui l'azione esterna dell'UE è confrontata richiederanno finanziamenti costanti che superano l'attuale volume della rubrica 4; ricorda che il margine per imprevisti è stato utilizzato nel bilancio 2017 per consentire finanziamenti al di sopra del massimale; ritiene che le nuove iniziative dovrebbero essere finanziate con stanziamenti aggiuntivi e che dovrebbero essere utilizzate pienamente tutte le opzioni di flessibilità al livello deciso in sede di revisione del QFP; |
48. |
invita la Commissione, la quale fa ripetutamente riferimento a una possibile proroga dell'FRT, a presentare quanto prima una proposta concreta in tal senso, se questa è la sua intenzione; ricorda l'impegno assunto dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione a garantire che la creazione dell'FRT e dei fondi fiduciari sia trasparente e chiara e coerente con il principio di unità del bilancio dell'Unione per quanto riguarda le prerogative dell'autorità di bilancio, tra cui il controllo parlamentare; esorta nuovamente gli Stati membri a onorare tempestivamente i loro impegni per quanto riguarda il finanziamento dell'attuale FRT e dei fondi fiduciari; |
49. |
accorda pieno sostegno agli impegni assunti dell'UE alla conferenza di Bruxelles sulla Siria, confermando gli impegni precedentemente assunti a Londra; concorda con il rafforzamento dell'ENI e degli aiuti umanitari per un importo di 120 milioni di EUR ciascuno per onorare tali impegni; |
Rubrica 5 — Amministrazione
50. |
constata che le spese a titolo della rubrica 5 registrano un aumento del 3,1 % rispetto al bilancio 2017, arrivando fino a 9 682,4 milioni di EUR (+ 287,9 milioni di EUR); osserva che oltre un terzo di questo aumento nominale è dovuto agli stanziamenti aggiuntivi necessari per le pensioni (+ 108,5 milioni di EUR); prende atto che gli stanziamenti aggiuntivi sono legati soprattutto all'aumento previsto del numero di pensionati (+4,2 %); constata altresì che si prevede un aumento del numero di pensionati nei prossimi anni; prende atto dell'approccio rigoroso alle spese amministrative e del congelamento nominale di tutte le spese non connesse alle retribuzioni; |
51. |
constata che il margine reale è di 93,6 milioni di EUR al di sotto del massimale dopo la detrazione di 570 milioni di EUR a titolo del ricorso al margine per imprevisti per la rubrica 3 nel 2017; sottolinea che la quota della rubrica 5 nel bilancio dell'UE è leggermente aumentata al 6,0 % (in stanziamenti d'impegno) a causa delle pensioni; |
Progetti pilota e azioni preparatorie
52. |
sottolinea l'importanza dei progetti pilota (PP) e delle azioni preparatorie (AP) quali strumenti per formulare priorità politiche e introdurre nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in attività e programmi permanenti dell'Unione europea; intende procedere all'individuazione di un pacchetto equilibrato di PP e AP; osserva che nella proposta attuale il margine disponibile in alcune rubriche è alquanto limitato, o addirittura inesistente, e intende esaminare modalità per reperire risorse per eventuali PP e AP senza ridurre altre priorità politiche; ritiene che, nell'attuazione dei PP e delle AP, la Commissione europea dovrebbe informare i deputati al Parlamento europeo, passo per passo fin dall'inizio, per garantire il pieno rispetto dello spirito delle loro proposte; |
Agenzie
53. |
prende atto dell'aumento complessivo nel progetto di bilancio 2018 per le agenzie decentrate del 3,1 % (senza tener conto delle entrate con destinazione specifica) e di 146 posti, ma evidenzia le grandi differenze tra le agenzie «a velocità di crociera» (-11,2 %) e le agenzie «con un nuovo mandato» (+10,5 %); ipotizza che queste cifre rispecchiano correttamente il fatto che, dal 2013, la maggior parte delle agenzie hanno completato o addirittura superato la riduzione del personale del 5 % (alcune la porteranno a termine nel 2018), mentre l'aumento del personale, nello stesso periodo, è stato limitato alle agenzie che operano nel settore della migrazione e della sicurezza (+183 posti), alle agenzie di vigilanza finanziaria (+28 posti) e ad alcune agenzie a cui sono stati affidati nuovi compiti (ERA, EASA, GSA) (+18 posti); rinnova l'invito, espresso nella procedura di discarico 2015 (5), a salvaguardare le risorse e se necessario a fornire risorse addizionali per garantire il corretto funzionamento delle agenzie, incluso il Segretariato permanente della rete delle agenzie dell'UE (ora denominato Ufficio di supporto congiunto); |
54. |
ribadisce la convinzione che le agenzie dell'UE che operano nel settore della giustizia e degli affari interni debbano essere dotate con urgenza dei necessari livelli di spese operative e di personale, per consentire loro di assumere con successo i compiti e le responsabilità supplementari che sono stati loro conferiti negli ultimi anni; accoglie con favore, a tale riguardo, l'aumento del personale proposto per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA), che considera il minimo per garantire che tali agenzie possano svolgere efficacemente le loro attività; sottolinea che il livello di bilancio e di personale proposto per Europol è insufficiente per permettergli di svolgere i compiti che gli sono stati affidati, dal momento che negli anni passati la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare nel settore della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, la criminalità informatica e la tratta di esseri umani, nonché della protezione dei minori non accompagnati; sottolinea le carenze individuate nell'architettura esistente per lo scambio di informazioni ed esorta la Commissione a dotare eu-LISA delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i compiti e le responsabilità supplementari recentemente conferiti all'agenzia a tale riguardo; sottolinea l'importante ruolo dell'EASO nel sostenere gli Stati membri nella gestione delle domande di asilo, specialmente di fronte al crescente numero di richiedenti asilo; deplora la riduzione dei livelli di finanziamenti operativi (-23,6 % rispetto al 2017) e di personale (-4) per Eurojust, che deve attualmente affrontare un aumento della sua attività operativa; |
55. |
rileva con preoccupazione che le agenzie dell'UE che operano nel settore dell'occupazione e della formazione (CEDEFOP, ETF, EU-OSHA, EUROFOUND) nonché in quello dell'azione per il clima (ECDC, ECHA, AEA, EFSA, EMA) sono particolarmente soggette a tagli del personale (rispettivamente - 5 posti e - 12 posti); ritiene che ciò sia contrario alle politiche generali dell'Unione di creare posti di lavoro dignitosi, di qualità e stabili e di contrastare i cambiamenti climatici; accoglie con favore l'aumento di personale e di bilancio per l'ACER e la GSA, ma sottolinea che detto aumento non è sufficiente per il corretto svolgimento dei compiti da parte delle agenzie; |
56. |
osserva che nel 2018 vi è la terza scadenza per la registrazione di REACH, che interessa un gran numero di aziende in Europa e il più elevato numero di PMI finora, e che ciò avrà di conseguenza un impatto significativo sul carico di lavoro dell'ECHA; invita pertanto la Commissione ad astenersi dalla riduzione pianificata di sei posti di agente temporaneo nel 2018 e a rinviare tale riduzione fino al 2019, affinché l'ECHA possa attuare efficacemente tutto il suo programma di lavoro del 2018; osserva, a tale riguardo, che dal 2012 l'ECHA ha già attuato una riduzione del personale addetto a REACH pari al 10 %; |
o
o o
57. |
ricorda che l'integrazione della dimensione di genere è un obbligo giuridico derivante direttamente dai trattati; chiede l'esecuzione del bilancio di genere nel quadro della procedura di bilancio e di utilizzare le spese di bilancio come uno strumento efficace per promuovere la parità tra donne e uomini; raccomanda di elaborare un piano di bilancio per attuare l'integrazione della dimensione di genere nelle istituzioni dell'UE, come previsto dal progetto pilota adottato, e di includere in futuro una linea di bilancio specifica per la gestione del coordinamento dell'integrazione della dimensione di genere in seno alle istituzioni; |
58. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0085.
(5) Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sul sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2015: prestazioni, gestione finanziaria e controllo (Testi approvati, P8_TA(2017)0155).
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE DATE PER LA PROCEDURA DI BILANCIO E MODALITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONCILIAZIONE NEL 2018
A. |
In conformità della parte A dell'allegato all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono le seguenti date principali per la procedura di bilancio 2018:
|
B. |
Le modalità per il funzionamento del comitato di conciliazione sono riportate nella parte E dell'allegato del summenzionato accordo interistituzionale. |
Giovedì 6 luglio 2017
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/263 |
P8_TA(2017)0311
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e istituzione della garanzia dell'EFSD e del fondo di garanzia EFSD ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (COM(2016)0586 — C8-0377/2016 — 2016/0281(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 334/39)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0586), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0377/2016), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0170/2017), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2016)0281
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) , la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1601.)
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/264 |
P8_TA(2017)0312
Utilizzi consentiti di determinate opere e altro materiale protetto a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(2016)0596 — C8-0381/2016 — 2016/0278(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 334/40)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0596), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0381/2016), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017 (1), |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le petizioni (A8-0097/2017), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2016)0278
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/1564.)
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/265 |
P8_TA(2017)0313
Scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (COM(2016)0595 — C8-0380/2016 — 2016/0279(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 334/41)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0595), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0380/2016), |
— |
visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017 (1), |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le petizioni (A8-0102/2017), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P8_TC1-COD(2016)0279
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1563.)
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/266 |
P8_TA(2017)0314
Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell'Unione europea *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell'Unione europea (COM(2016)0686 — C8-0035/2017 — 2016/0338(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2018/C 334/42)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0686), |
— |
visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0035/2017), |
— |
visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
— |
viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015 (1) e del 6 luglio 2016 (2) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, |
— |
visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0225/2017), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
invita il Consiglio a considerare la possibilità di abrogare gradualmente, dopo l'adozione della presente direttiva, la convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifiche degli utili di imprese associate (3), e a rafforzare dunque mediante la proposta di direttiva l'approccio coordinato dell'Unione in materia di risoluzione delle controversie; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
La presente direttiva non impedisce l'applicazione della legislazione nazionale o delle disposizioni degli accordi internazionali, qualora ciò sia necessario a evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso. |
La presente direttiva non impedisce l'applicazione della legislazione nazionale o delle disposizioni degli accordi internazionali, qualora ciò sia necessario a evitare l'evasione e l'elusione fiscale , la frode fiscale o l'abuso. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I contribuenti soggetti a doppia imposizione hanno il diritto di presentare una denuncia chiedendo la risoluzione della doppia imposizione a ciascuna delle autorità competenti degli Stati membri interessati entro tre anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato la doppia imposizione, indipendentemente dal fatto che utilizzino le vie di ricorso previste dalla legislazione nazionale di uno degli Stati membri interessati. Nella denuncia il contribuente indica a ciascuna autorità competente gli altri Stati membri interessati. |
1. I contribuenti soggetti a doppia imposizione hanno il diritto di presentare una denuncia chiedendo la risoluzione della doppia imposizione a ciascuna delle autorità competenti degli Stati membri interessati entro tre anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato la doppia imposizione, indipendentemente dal fatto che utilizzino le vie di ricorso previste dalla legislazione nazionale di uno degli Stati membri interessati. Il contribuente presenta contemporaneamente la denuncia a entrambe le autorità competenti degli Stati membri interessati e in essa indica a ciascuna autorità competente gli altri Stati membri interessati. La Commissione ospita un punto di contatto centrale in tutte le lingue dell'Unione, facilmente accessibile al pubblico, dove figurano le informazioni di contatto aggiornate di ciascuna autorità competente e un quadro completo della legislazione unionale e delle convenzioni fiscali applicabili. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità competenti confermano il ricevimento della denuncia entro un mese dal suo ricevimento e lo comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. |
2. Ciascuna autorità competente conferma per iscritto il ricevimento della denuncia e lo comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati entro due settimane dal ricevimento della denuncia . |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera e — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano una decisione in merito all'accettazione e all'ammissibilità della denuncia di un contribuente entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. Le autorità competenti informano i contribuenti e le autorità competenti degli altri Stati membri della loro decisione. |
5. Le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano una decisione in merito all'accettazione e all'ammissibilità della denuncia di un contribuente entro tre mesi dalla data di ricevimento della denuncia ed entro due settimane informano per iscritto il contribuente e le autorità competenti degli altri Stati membri della loro decisione. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano di accettare la denuncia a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, si adoperano per eliminare la doppia imposizione mediante procedura amichevole entro due anni a partire dall'ultima notifica della decisione di uno degli Stati membri in merito all'accettazione della denuncia. |
Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano di accettare la denuncia a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, si adoperano per eliminare la doppia imposizione mediante procedura amichevole entro un anno a partire dall'ultima notifica della decisione di uno degli Stati membri in merito all'accettazione della denuncia. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il periodo di due anni di cui al primo comma può essere esteso fino a un massimo di sei mesi, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro interessato, se l'autorità competente richiedente fornisce una giustificazione per iscritto. La proroga è subordinata all'accettazione da parte dei contribuenti e delle altre autorità competenti. |
Il periodo di un anno di cui al primo comma può essere esteso fino a un massimo di tre mesi, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro interessato, se l'autorità competente richiedente fornisce una giustificazione per iscritto. La proroga è subordinata all'accettazione da parte dei contribuenti e delle altre autorità competenti. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo per eliminare la doppia imposizione entro il periodo di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati trasmette l'accordo al contribuente in una decisione vincolante per l'autorità e applicabile dal contribuente, a condizione che il contribuente rinunci al diritto alle vie di ricorso interne. La decisione è attuata a prescindere da eventuali termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. |
3. Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo per eliminare la doppia imposizione entro il periodo di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati trasmette l'accordo al contribuente entro cinque giorni in una decisione vincolante per l'autorità e applicabile dal contribuente, a condizione che il contribuente rinunci al diritto alle vie di ricorso interne. La decisione è attuata immediatamente a prescindere da eventuali termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo per eliminare la doppia imposizione entro il periodo di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati informa i contribuenti indicando i motivi del mancato raggiungimento di un accordo. |
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo per eliminare la doppia imposizione entro il periodo di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati informa entro due settimane i contribuenti indicando i motivi del mancato raggiungimento di un accordo e fornendo indicazioni sulle possibilità di ricorso, comunicando le coordinate degli organi di ricorso . |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di rigettare la denuncia se essa è inammissibile o se non vi è una doppia imposizione o se il periodo di tre anni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non è rispettato. |
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di rigettare la denuncia se essa è inammissibile o se non vi è una doppia imposizione o se il periodo di tre anni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non è rispettato. Le autorità competenti informano il contribuente in merito ai motivi del rigetto della denuncia. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano adottato una decisione in merito alla denuncia entro sei mesi dalla data di ricevimento della denuncia di un contribuente, la denuncia si considera rigettata. |
2. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano adottato una decisione in merito alla denuncia entro tre mesi dalla data di ricevimento della denuncia di un contribuente, la denuncia si considera rigettata e il contribuente è informato entro un mese da detto periodo di tre mesi . |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In caso di rigetto della denuncia, il contribuente ha il diritto di fare ricorso contro la decisione delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alle normative nazionali. |
3. In caso di rigetto della denuncia, il contribuente ha il diritto di fare ricorso contro la decisione delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alle normative nazionali. Il contribuente ha il diritto di fare ricorso presso una qualsiasi delle autorità competenti. L'autorità competente cui viene presentato il ricorso informa l'altra autorità competente dell'esistenza del ricorso e le due autorità si coordinano nell'esame del ricorso. Nel caso delle PMI, qualora il ricorso abbia esito positivo gli oneri finanziari sono sostenuti dall'autorità che aveva inizialmente rigettato la denuncia. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La commissione consultiva adotta una decisione sull'ammissibilità e sull'accettazione della denuncia entro sei mesi dalla data di notifica dell'ultima decisione di rigetto della denuncia a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati. In mancanza di una decisione notificata nel periodo di sei mesi, la denuncia si considera rigettata. |
La commissione consultiva adotta una decisione sull'ammissibilità e sull'accettazione della denuncia entro tre mesi dalla data di notifica dell'ultima decisione di rigetto della denuncia a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati. In mancanza di una decisione notificata entro tale periodo di tre mesi, la denuncia si considera rigettata. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se la commissione consultiva conferma l'esistenza di una doppia imposizione e l'ammissibilità della denuncia, su richiesta di una delle autorità competenti viene avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 4. L'autorità competente interessata comunica detta richiesta alla commissione consultiva, alle altre autorità competenti interessate e ai contribuenti. Il periodo di due anni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, decorre dalla data della decisione adottata dalla commissione consultiva sull'accettazione e sull'ammissibilità della denuncia. |
Se la commissione consultiva conferma l'esistenza di una doppia imposizione e l'ammissibilità della denuncia, su richiesta di una delle autorità competenti viene avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 4. L'autorità competente interessata comunica detta richiesta alla commissione consultiva, alle altre autorità competenti interessate e ai contribuenti. Il periodo di un anno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, decorre dalla data della decisione adottata dalla commissione consultiva sull'accettazione e sull'ammissibilità della denuncia. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La commissione consultiva è istituita dalle autorità competenti degli Stati membri interessati , qualora non siano riusciti a raggiungere un accordo per eliminare la doppia imposizione a norma della procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
Qualora le autorità competenti degli Stati membri non siano riuscite a raggiungere un accordo per eliminare la doppia imposizione a norma della procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , la commissione consultiva esprime un parere in merito all'eliminazione della doppia imposizione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 . |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La commissione consultiva è istituita entro cinquanta giorni di calendario dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, qualora la commissione consultiva sia stata istituita in conformità al paragrafo 1. |
La commissione consultiva è istituita entro un mese dopo la fine del periodo di tre mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, qualora la commissione consultiva sia stata istituita in conformità al paragrafo 1. |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La commissione consultiva è istituita entro cinquanta giorni di calendario dopo la fine del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, qualora la commissione consultiva sia stata istituita in conformità al paragrafo 2. |
La commissione consultiva è istituita entro un mese dopo la fine del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, qualora la commissione consultiva sia stata istituita in conformità al paragrafo 2. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se l'autorità competente di uno Stato membro non ha nominato almeno una personalità indipendente e il suo sostituto, il contribuente può chiedere al tribunale competente in detto Stato membro di nominare una personalità indipendente e il relativo sostituto dall'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 4. |
Se l'autorità competente di uno Stato membro non ha nominato almeno una personalità indipendente e il suo sostituto, il contribuente può chiedere al tribunale competente in detto Stato membro di nominare entro tre mesi una personalità indipendente e il relativo sostituto dall'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 4. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il contribuente può chiedere ai tribunali competenti di ciascuno Stato membro di nominare le due personalità indipendenti a norma del secondo e del terzo comma. Le personalità indipendenti così selezionate nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco delle personalità indipendenti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4. |
Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il contribuente può chiedere ai tribunali competenti di ciascuno Stato membro di nominare le due personalità indipendenti a norma del secondo e del terzo comma dell'articolo 8, paragrafo 4. La Commissione rende disponibili in forma chiara le coordinate dei tribunali competenti di ciascuno Stato membro mediante un punto d'informazione centrale nel proprio sito web, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le personalità indipendenti così selezionate nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco delle personalità indipendenti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La nomina di personalità indipendenti e dei loro sostituti a norma del paragrafo 1 è comunicata a un tribunale competente di uno Stato membro solo dopo la fine del periodo di cinquanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ed entro due settimane dalla la fine di tale periodo. |
2. La nomina di personalità indipendenti e dei loro sostituti a norma del paragrafo 1 è comunicata a un tribunale competente di uno Stato membro solo dopo la fine del periodo di un mese di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ed entro due settimane dalla la fine di tale periodo. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il tribunale competente adotta una decisione a norma del paragrafo 1 e la trasmette al richiedente. La procedura applicata dal tribunale competente per nominare le personalità indipendenti quando gli Stati membri hanno omesso di farlo è uguale a quella applicabile, ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di arbitrato civile e commerciale, quando i tribunali nominano gli arbitri nei casi in cui le parti non riescono a trovare un accordo al riguardo. Il tribunale competente informa altresì le autorità competenti che hanno inizialmente omesso di istituire la commissione consultiva. Lo Stato membro interessato può presentare ricorso contro una decisione del tribunale, purché sia autorizzato a farlo a norma della legislazione nazionale. In caso di rigetto, il richiedente può presentare ricorso contro la decisione del tribunale in conformità alle norme procedurali nazionali. |
3. Il tribunale competente adotta una decisione a norma del paragrafo 1 e la trasmette al richiedente entro un mese . La procedura applicata dal tribunale competente per nominare le personalità indipendenti quando gli Stati membri hanno omesso di farlo è uguale a quella applicabile, ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di arbitrato civile e commerciale, quando i tribunali nominano gli arbitri nei casi in cui le parti non riescono a trovare un accordo al riguardo. Il tribunale competente informa altresì le autorità competenti che hanno inizialmente omesso di istituire la commissione consultiva. Lo Stato membro interessato può presentare ricorso contro una decisione del tribunale, purché sia autorizzato a farlo a norma della legislazione nazionale. In caso di rigetto, il richiedente può presentare ricorso contro la decisione del tribunale in conformità alle norme procedurali nazionali. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono decidere di nominare su base permanente i rappresentanti di cui alla lettera b) del primo caso. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le personalità indipendenti devono essere cittadini di uno Stato membro e residenti nell'Unione. Devono essere competenti e indipendenti. |
Le personalità indipendenti devono essere cittadini di uno Stato membro e residenti nell'Unione , ed essere preferibilmente funzionari e dipendenti pubblici che operano nel settore del diritto tributario o membri di un tribunale amministrativo . Devono essere competenti, indipendenti , imparziali e di elevata integrità . |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle personalità indipendenti che hanno nominato. Gli Stati membri possono specificare nella comunicazione quale delle cinque persone che hanno nominato può essere nominata presidente. Forniscono inoltre alla Commissione informazioni complete e aggiornate sui loro titoli accademici e professionali, le loro competenze, l'esperienza e i conflitti di interesse. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco delle personalità indipendenti. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle personalità indipendenti che hanno nominato. Gli Stati membri specificano nella comunicazione quale delle cinque persone che hanno nominato può essere nominata presidente. Forniscono inoltre alla Commissione informazioni complete e aggiornate sui loro titoli accademici e professionali, le loro competenze, l'esperienza e i conflitti di interesse. Le informazioni sono aggiornate in caso di cambiamenti nel curriculum vitae delle personalità indipendenti. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco delle personalità indipendenti. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione verifica le informazioni di cui al terzo comma relative alle personalità indipendenti nominate dagli Stati membri. La verifica avviene entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni dallo Stato membro. Qualora la Commissione nutra dubbi circa l'indipendenza della personalità nominata, può richiedere allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni e, laddove i dubbi permangano, può chiedere allo Stato membro di eliminare la personalità dall'elenco e di nominare un sostituto. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'elenco di personalità indipendenti è pubblicamente disponibile. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie al posto della commissione consultiva per emettere un parere sull'eliminazione della doppia imposizione a norma dell'articolo 13. |
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie al posto della commissione consultiva per emettere un parere sull'eliminazione della doppia imposizione a norma dell'articolo 13. Il ricorso alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie rimane tuttavia quanto più possibile limitato a casi eccezionali. |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma e applica la conciliazione, la mediazione, la consulenza, la delibera o altre procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la controversia. |
2. La commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma e applica la conciliazione, la mediazione, la consulenza, la delibera o altre procedure o tecniche di risoluzione delle controversie efficaci e riconosciute per risolvere la controversia. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli articoli da 11 a 15 si applicano alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, fatta eccezione per le norme sulla maggioranza di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare norme diverse in materia di maggioranza nelle norme di funzionamento della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. |
4. Gli articoli da 11 a 15 si applicano alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, fatta eccezione per le norme sulla maggioranza di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare norme diverse in materia di maggioranza nelle norme di funzionamento della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie , a condizione che siano garantite l'indipendenza delle personalità nominate per la composizione delle controversie e l'assenza di conflitti d'interesse . |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che, entro il periodo di cinquanta giorni di calendario di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati informa i contribuenti in merito ai seguenti aspetti: |
Gli Stati membri dispongono che, entro il periodo di un mese di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati informa i contribuenti in merito ai seguenti aspetti: |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La data di cui alla lettera b) del primo comma è fissata entro 6 mesi dall'istituzione della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. |
La data di cui alla lettera b) del primo comma è fissata entro tre mesi dall'istituzione della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In caso di mancanza o incompletezza della notifica delle norme di funzionamento ai contribuenti, gli Stati membri provvedono affinché le personalità indipendenti e il presidente completino le norme di funzionamento conformemente all'allegato II e le trasmettano al contribuente entro due settimane dalla data di scadenza dei cinquanta giorni di calendario previsti dall'articolo 6, paragrafo 4. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le trasmettano ai contribuenti, i contribuenti possono adire il tribunale competente del loro Stato di residenza o di stabilimento al fine di trarre tutte le conseguenze giuridiche e applicare le norme di funzionamento. |
3. In caso di mancanza o incompletezza della notifica delle norme di funzionamento ai contribuenti, gli Stati membri provvedono affinché le personalità indipendenti e il presidente completino le norme di funzionamento conformemente all'allegato II e le trasmettano al contribuente entro due settimane dalla data di scadenza del periodo di un mese previsto dall'articolo 6, paragrafo 4. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le trasmettano ai contribuenti, i contribuenti possono adire il tribunale competente del loro Stato di residenza o di stabilimento al fine di trarre tutte le conseguenze giuridiche e applicare le norme di funzionamento. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 6, il contribuente o i contribuenti interessati possono fornire alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione. Il contribuente/i contribuenti e le autorità competenti degli Stati membri interessati forniscono le informazioni, le prove e i documenti su richiesta della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutare di fornire informazioni alla commissione consultiva nei seguenti casi: |
1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 6, il contribuente o i contribuenti interessati forniscono alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione. Il contribuente/i contribuenti e le autorità competenti degli Stati membri interessati forniscono le informazioni, le prove e i documenti su richiesta della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutare di fornire informazioni alla commissione consultiva nei seguenti casi: |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro sei mesi dalla data di istituzione, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie esprimono il proprio parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati. |
1. Entro tre mesi dalla data di istituzione, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie esprimono il proprio parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nell'elaborare il proprio parere, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie tengono conto delle norme nazionali applicabili e delle convenzioni in materia di doppia imposizione. In assenza di una convenzione o di un accordo in materia di doppia imposizione tra gli Stati membri interessati, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie possono fare riferimento, nell'elaborazione del proprio parere, alla prassi internazionale in materia di tassazione, ad esempio al più recente modello di convenzione fiscale dell'OCSE. |
2. Nell'elaborare il proprio parere, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie tengono conto delle norme nazionali applicabili e delle convenzioni in materia di doppia imposizione. In assenza di una convenzione o di un accordo in materia di doppia imposizione tra gli Stati membri interessati, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie possono fare riferimento, nell'elaborazione del proprio parere, alla prassi internazionale in materia di tassazione, ad esempio al più recente modello di convenzione fiscale dell'OCSE e al più recente modello di convenzione ONU contro la doppia imposizione . |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti danno il loro accordo entro sei mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie in merito all'eliminazione della doppia imposizione. |
1. Le autorità competenti danno il loro accordo entro tre mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie in merito all'eliminazione della doppia imposizione. |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione finale di eliminare la doppia imposizione sia trasmessa da ciascuna autorità competente ai contribuenti entro trenta giorni di calendario dalla sua adozione. Se non viene informato della decisione entro trenta giorni di calendario , il contribuente può presentare ricorso nel suo Stato membro di residenza o di stabilimento in conformità alle norme nazionali. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione finale di eliminare la doppia imposizione sia trasmessa da ciascuna autorità competente ai contribuenti entro trenta giorni di calendario dalla sua adozione. Se il contribuente non viene informato della decisione entro trenta giorni, può presentare ricorso nel suo Stato membro di residenza o di stabilimento in conformità alle norme nazionali. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il deferimento della controversia alla procedura amichevole o alla procedura di risoluzione delle controversie non impedisce a uno Stato membro di avviare o di continuare procedimenti giudiziari o procedimenti per sanzioni amministrative e penali in relazione alle stesse materie. |
2. Il deferimento della controversia alla procedura amichevole o alla procedura di risoluzione delle controversie impedisce a uno Stato membro di avviare o di continuare procedimenti giudiziari o procedimenti per sanzioni amministrative e penali in relazione alle stesse materie. |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. In deroga all'articolo 6, gli Stati membri interessati possono rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie in caso di frode fiscale, inadempimento intenzionale e grave negligenza. |
6. In deroga all'articolo 6, gli Stati membri interessati possono rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie in caso di frode fiscale confermata da sentenza definitiva nel quadro di un procedimento penale o amministrativo , inadempimento intenzionale e grave negligenza nella stessa questione . |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità competenti pubblicano la decisione finale di cui all'articolo 14, previo il consenso di ciascuno dei contribuenti interessati . |
2. Le autorità competenti pubblicano nella sua interezza la decisione finale di cui all'articolo 14. Tuttavia, qualora uno dei contribuenti interessati affermi che determinati punti della decisione contengono informazioni commerciali, industriali o professionali sensibili, le autorità competenti tengono conto di tali argomentazioni e pubblicano la decisione nel modo più completo possibile, cancellando però le parti sensibili. Pur proteggendo i diritti costituzionali dei contribuenti, in particolare per quanto riguarda le informazioni la cui pubblicazione rivelerebbe in modo chiaro ed evidente alla concorrenza informazioni industriali e commerciali sensibili, le autorità competenti si adoperano per garantire la massima trasparenza mediante la pubblicazione della decisione finale. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora un contribuente interessato non dia il consenso alla pubblicazione della decisione finale nella sua interezza, le autorità competenti pubblicano una sintesi della decisione finale con la descrizione del problema e l'oggetto, la data, i periodi d'imposta in questione, la base giuridica, il settore industriale e una breve descrizione del risultato finale. |
soppresso |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione predispone moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
4. La Commissione predispone moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni da pubblicare a norma del paragrafo 3 prima della pubblicazione. |
5. Le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni da pubblicare a norma del paragrafo 3 prima della pubblicazione. La Commissione rende disponibili tali informazioni, in un formato di dati comunemente utilizzato, su una pagina web gestita centralmente. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione mette a disposizione online e tiene aggiornato l'elenco delle personalità indipendenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, precisando quali di queste persone possono essere nominate presidente. Nell'elenco figurano solo i nomi di tali persone. |
1. La Commissione mette a disposizione online , in un formato dati aperto, l'elenco delle personalità indipendenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e lo tiene aggiornato, precisando quali di queste persone possono essere nominate presidente. Nell'elenco figurano i nomi, le affiliazioni e il curriculum vitae di tali persone e le informazioni relative alle loro qualifiche e alla loro esperienza pratica congiuntamente alle dichiarazioni sugli eventuali conflitti di interesse . |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 21 bis |
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Riesame |
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Entro il … [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con le autorità competenti, procede a un riesame dell'applicazione e dell'ambito della presente direttiva. La Commissione esamina inoltre se un comitato consultivo di natura permanente («commissione consultiva permanente») migliorerebbe ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle procedure di risoluzione delle controversie. |
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La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa di modifica. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Allegato I — titolo 5 –riga 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gewerbesteuer |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Allegato I — titolo 12 — riga 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Imposta regionale sulle attività produttive |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0408.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0310.
(3) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.
(1bis) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.
(7) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.
(1bis) Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società — CCCTB (COM(2016)0683).