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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 328/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2018/C 328/02 |
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2018/C 328/03 |
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2018/C 328/04 |
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2018/C 328/05 |
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2018/C 328/06 |
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2018/C 328/07 |
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2018/C 328/08 |
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2018/C 328/10 |
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2018/C 328/11 |
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2018/C 328/30 |
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2018/C 328/31 |
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2018/C 328/34 |
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2018/C 328/35 |
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2018/C 328/36 |
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2018/C 328/37 |
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2018/C 328/38 |
Causa C-481/18: Ricorso presentato il 23 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana |
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2018/C 328/39 |
Causa C-487/18: Ricorso proposto il 25 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica d’Austria |
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Tribunale |
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2018/C 328/40 |
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2018/C 328/41 |
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2018/C 328/42 |
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2018/C 328/43 |
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2018/C 328/44 |
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2018/C 328/45 |
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2018/C 328/46 |
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2018/C 328/47 |
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2018/C 328/48 |
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2018/C 328/49 |
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2018/C 328/50 |
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2018/C 328/51 |
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2018/C 328/52 |
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2018/C 328/53 |
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2018/C 328/54 |
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2018/C 328/55 |
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2018/C 328/56 |
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2018/C 328/57 |
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2018/C 328/58 |
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2018/C 328/59 |
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2018/C 328/60 |
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2018/C 328/61 |
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2018/C 328/62 |
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2018/C 328/63 |
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2018/C 328/64 |
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2018/C 328/65 |
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2018/C 328/66 |
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2018/C 328/67 |
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2018/C 328/68 |
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2018/C 328/69 |
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2018/C 328/70 |
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2018/C 328/71 |
Causa T-433/18: Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Bax / BCE |
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2018/C 328/72 |
Causa T-439/18: Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Sintokogio/EUIPO (ProAssist) |
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2018/C 328/73 |
Causa T-460/18: Ricorso proposto il 26 luglio 2018 — eSlovensko Bratislava / Commissione |
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2018/C 328/74 |
Causa T-464/18: Ricorso proposto il 31 luglio 2018 — Grupo Bimbo / EUIPO — Rubio Snacks (Tia Rosa) |
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2018/C 328/75 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 328/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 — Orange Polska SA / Commissione europea, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, European Competitive Telecommunications Association AISBL (ECTA), già European Competitive Telecommunications Association
(Causa C-123/16 P) (1)
([Impugnazione - Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Mercati polacchi all’ingrosso dell’accesso a internet a banda larga - Diniego di accesso alla rete e di fornitura dei prodotti all’ingrosso - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 7, paragrafo 1 - Articolo 23, paragrafo 2, lettera a) - Interesse legittimo ad accertare un’infrazione già cessata - Calcolo dell’ammenda - Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 - Gravità - Circostanze attenuanti - Investimenti realizzati dall’impresa responsabile dell’infrazione - Controllo di legittimità - Controllo esteso al merito - Sostituzione della motivazione])
(2018/C 328/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Orange Polska SA (rappresentanti: S. Hautbourg, avocat, P. Paśnik e M. Modzelewska de Raad, adwokaci, A. Howard, barrister, nonché D. Beard, QC)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Szczodrowski, L. Malferrari e E. Gippini Fournier, agenti), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (rappresentante: P. Litwiński, adwokat), European Competitive Telecommunications Association AISBL (ECTA), già European Competitive Telecommunications Association (rappresentanti: G.I. Moir e J. MacKenzie, solicitors)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Orange Polska SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji e l’European Competitive Telecommunications Association AISBL (ECTA) sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 — Commissione europea / Regno di spagna, Lico Leasing, SA, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA
(Causa C-128/16 P) (1)
([Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) - Individuazione dei beneficiari dell’aiuto - Requisito relativo alla selettività - Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri - Obbligo di motivazione])
(2018/C 328/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, E. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)
Altre parti nel procedimento: Regno di Spagna (rappresentante: M.A. Sampol Pucurull, agente), Lico Leasing SA, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (rappresentanti: M. Merola, avvocato, e M. Sánchez, abogado)
Intervenienti a sostegno delle altre parti nel procedimento: Bankia SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Gallego SA, Catalunya Banc SA, Caixabank SA, Banco Santander, SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Industria de Diseño Textil SA, Naviera Nebulosa de Omega AIE, Banco Mare Nostrum SA, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Banco Grupo Cajatres SAU, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, Naviera Cabo Domaio, C-1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados), Aluminios Cortizo SAU (rappresentante: A. Beiras Cal, abogado)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2015, Spagna e a./Commissione (T-515/13 e T-719/13, EU:T:2015:1004), è annullata. |
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2) |
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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4) |
Bankia SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Gallego SA, Catalunya Banc SA, Caixabank SA, Banco de Santander SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Industria de Diseño Textil SA, Naviera Nebulosa de Omega AIE, Banco Mare Nostrum SA, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Banco Grupo Cajatres SAU, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, Naviera Cabo Domaio, C-1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL e Aluminios Cortizo SAU sopporteranno le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Georgsmarienhütte GmbH, Stahlwerk Bous GmbH, Schmiedag GmbH, Harz Guss Zorge GmbH / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-135/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regime a sostegno delle fonti di energia rinnovabili e degli utenti a forte consumo d’energia - Decisione (UE) 2015/1585 - Validità alla luce dell’articolo 107 TFUE - Ricevibilità - Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte delle ricorrenti nel procedimento principale])
(2018/C 328/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrenti: Georgsmarienhütte GmbH, Stahlwerk Bous GmbH, Schmiedag GmbH, Harz Guss Zorge GmbH
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania) con decisione del 23 febbraio 2016 è irricevibile.
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Confédération paysanne e a. / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
(Causa C-528/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati - Mutagenesi - Direttiva 2001/18/CE - Articoli 2 e 3 - Allegati I A e I B - Nozione di «organismo geneticamente modificato» - Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri - Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi - Rischi per la salute umana e l’ambiente - Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della direttiva - Direttiva 2002/53/CE - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi - Articolo 4 - Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi - Requisito in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente - Esenzione))
(2018/C 328/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono organismi geneticamente modificati ai sensi di tale disposizione. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza. |
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2) |
L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, deve essere interpretato nel senso che sono esentate dagli obblighi previsti da tale disposizione le varietà geneticamente modificate ottenute con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a quest’ultima, nei limiti in cui esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, deve essere interpretato nel senso che esso non ha come effetto quello di privare gli Stati membri della facoltà di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci sancite dagli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE, agli obblighi previsti dalla direttiva in parola, o ad altri obblighi. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «TTL» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Causa C-553/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Tassazione delle società - Versamenti effettuati da una società residente a favore di società non residenti per il noleggio di vagoni-cisterna - Obbligo di prelevare una ritenuta alla fonte sui redditi di origine nazionale versati ad una società straniera - Inosservanza - Convenzioni contro la doppia imposizione - Riscossione di interessi di mora presso la società residente per mancato versamento della ritenuta alla fonte - Interessi dovuti a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per il pagamento fino al giorno in cui sussista la prova dell’applicabilità della convenzione contro la doppia imposizione - Interessi irripetibili))
(2018/C 328/06)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente:«TTL» EOOD
Convenuta: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, nell’ambito della quale il versamento di redditi effettuato da una società residente a favore di una società stabilita in un altro Stato membro è, in linea di principio, assoggettato ad una ritenuta alla fonte, salvo diversa disposizione prevista nella convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra tali due Stati membri, qualora la suddetta normativa imponga alla società residente che non riscuote e non versa tale ritenuta all’erario del primo Stato membro, il pagamento di interessi di mora irripetibili per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine per il versamento dell’imposta sui redditi e la data in cui la società non residente comprovi che sono soddisfatti i requisiti per l’applicazione della convenzione contro la doppia imposizione, pur se, secondo tale convenzione, la società non residente non è tenuta a versare alcuna imposta nel primo Stato membro o l’importo dell’imposta da versare è inferiore a quello generalmente dovuto in forza del diritto tributario di detto Stato membro.
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Serin Alheto / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
(Causa C-585/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 12 - Esclusione dallo status di rifugiato - Persone registrate presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) - Esistenza di un «paese di primo asilo», per un rifugiato palestinese, nella zona operativa dell’UNRWA - Procedure comuni ai fini del riconoscimento dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46 - Diritto a un ricorso effettivo - Esame completo ed ex nunc - Portata dei poteri del giudice di primo grado - Esame da parte del giudice delle esigenze di protezione internazionale - Esame di motivi d’inammissibilità])
(2018/C 328/07)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Serin Alheto
Convenuto: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
Dispositivo
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1) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di una domanda di protezione internazionale presentata da una persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) richiede che si accerti se tale persona benefici di una protezione o di un’assistenza effettiva da parte di tale organismo, sempreché tale domanda non sia stata preliminarmente respinta sulla base di un motivo d’inammissibilità o sulla base di una causa di esclusione diversa da quella prevista all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2011/95. |
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2) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che:
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3) |
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito in primo grado di un’impugnazione contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale è tenuto a esaminare sia gli elementi di fatto e di diritto, quali l’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 alla situazione del richiedente, di cui l’organo che ha adottato tale decisione ha tenuto o avrebbe potuto tener conto, sia quelli intervenuti dopo l’adozione della medesima decisione. |
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4) |
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che l’esigenza di un esame completo ed ex nunc tanto degli elementi di fatto quanto di quelli di diritto può vertere anche sui motivi d’inammissibilità della domanda di protezione internazionale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva, laddove il diritto nazionale lo consenta, e che, nel caso in cui il giudice investito dell’impugnazione intenda esaminare un motivo d’inammissibilità che non è stato esaminato dall’autorità accertante, il medesimo deve procedere all’audizione del richiedente al fine di consentirgli di esporre di persona, in una lingua che conosce, il suo punto di vista sull’applicabilità di tale motivo alla sua situazione particolare. |
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5) |
L’articolo 35, primo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che una persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), se beneficia di protezione o di assistenza effettiva di tale organismo in un paese terzo non corrispondente al territorio nel quale la stessa risiede abitualmente, ma facente parte della zona operativa del suddetto organismo, deve essere considerata sufficientemente protetta in tale paese terzo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest’ultimo:
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6) |
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso non stabilisce norme procedurali comuni per quanto riguarda la competenza ad adottare una nuova decisione relativa a una domanda di protezione internazionale dopo l’annullamento, da parte del giudice investito dell’impugnazione, della decisione iniziale adottata in merito a tale domanda. Tuttavia, la necessità di assicurare un effetto utile all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva e di garantire un ricorso effettivo a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali impone che, in caso di rinvio del fascicolo all’organo quasi giurisdizionale o amministrativo di cui all’articolo 2, lettera f), di detta direttiva, sia adottata entro un breve termine una nuova decisione che sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l’annullamento. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgio) — Dyson Ltd, Dyson BV / BSH Home Appliances NV
(Causa C-632/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Vendita di aspirapolvere al dettaglio - Etichetta relativa alla classe energetica - Direttiva 2010/30/UE - Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 - Aspirapolvere - Apposizione di altri simboli - Pratiche commerciali sleali - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 7 - Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica - Omissione ingannevole])
(2018/C 328/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Dyson Ltd, Dyson BV
Convenuta: BSH Home Appliances NV
Dispositivo
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1) |
L’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un’«omissione ingannevole», ai sensi di tale disposizione, il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere. |
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2) |
Il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, deve essere interpretato nel senso che osta a che siano apposti, in punti diversi dall’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato n. 665/2013, etichette o simboli che richiamano le informazioni menzionate sulla suddetta etichetta energetica, qualora tale apposizione possa indurre in errore l’utilizzatore finale o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia dell’aspirapolvere venduto al dettaglio in questione durante l’uso del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e prendendo in considerazione la percezione dell’utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici. |
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17.9.2018 |
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C 328/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da A
(Causa C-679/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Assistenza sociale - Prestazioni di malattia - Servizi per le persone con disabilità - Obbligo spettante al comune di uno Stato membro di fornire a uno dei suoi residenti l’assistenza personale prevista dalla normativa nazionale durante gli studi superiori effettuati da tale residente in un altro Stato membro])
(2018/C 328/09)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: A
Con l’intervento di: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come l’assistenza personale di cui al procedimento principale, consistente in particolare nella copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave, allo scopo di consentire a tale persona, inattiva dal punto di vista economico, di proseguire gli studi superiori, non rientra nella nozione di «prestazione di malattia» ai sensi di tale disposizione ed è, quindi, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. |
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2) |
Gli articoli 20 e 21 TFUE ostano a che a un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave venga negata, dal suo comune di residenza, una prestazione come l’assistenza personale di cui al procedimento principale, per il motivo che egli soggiorna in un altro Stato membro al fine di ivi proseguire gli studi superiori. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / DPAS Limited
(Causa C-5/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione - Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) - Operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti - Nozione - Ambito di applicazione - Piano di pagamento per cure odontoiatriche mediante addebito diretto])
(2018/C 328/10)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Convenuta: DPAS Limited
Dispositivo
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica ad una prestazione di servizi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nel fatto che il soggetto passivo chiede agli istituti finanziari interessati, da un lato, che una somma di denaro sia trasferita dal conto bancario di un paziente a quello del soggetto passivo sulla base di un mandato di addebito diretto e, dall’altro, che tale somma, previa deduzione della remunerazione dovuta a tale soggetto passivo, sia trasferita dal conto bancario di quest’ultimo verso i rispettivi conti bancari del dentista e dell’assicuratore di tale paziente.
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17.9.2018 |
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C 328/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2018 — Société des produits Nestlé SA / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (C-84/17 P), / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Société des produits Nestlé SA (C-85/17 P), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd, Société des produits Nestlé SA (C-95/17 P)
(Cause riunite C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Marchio tridimensionale raffigurante la forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre - Impugnazione diretta contro alcuni punti della motivazione - Irricevibilità - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 3 - Prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso))
(2018/C 328/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Société des produits Nestlé SA (rappresentanti: G.S.P. Vos, advocaat e S. Malynicz QC) (C-84/17 P), Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd (rappresentanti: T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, su incarico di P. Walsh, J. Blum e C. MacLeod, solicitors) (C-85/17 P), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente) (C-95/17 P)
Altre parti nel procedimento: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd (rappresentanti: T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, su incarico di P. Walsh e J. Blum, solicitors), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente) (C-84/17 P), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Société des produits Nestlé SA (rappresentanti: G.S.P. Vos, advocaat, e S. Malynicz, QC) (C-85/17 P), Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd (rappresentanti: T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, su incarico di P. Walsh e J. Blum, solicitors), Société des produits Nestlé SA (rappresentanti: G.S.P. Vos, advocaat, e S. Malynicz, QC) (C-95/17 P)
Interveniente a sostegno della ricorrente nella causa C-84/17 P: European Association of Trade Mark Owners (Marques) (rappresentante: M. Viefhues, Rechtsanwalt)
Dispositivo
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1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
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2) |
La Société des produits Nestlé SA, l’European Association of Trade Mark Owners (Marques), la Mondelez UK Holdings & Services Ltd nonché l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopportano ciascuno le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/11 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo social n. 2 de Terrassa — Spagna) — Gardenia Vernaza Ayovi / Consorci Sanitari de Terrassa
(Causa C-96/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Conseguenze di un licenziamento disciplinare considerato «illegittimo» - Nozione di «condizioni di impiego» - Lavoratore a tempo indeterminato non permanente - Differenza di trattamento fra un lavoratore permanente e un lavoratore non permanente a tempo determinato o indeterminato - Reintegrazione del lavoratore o corresponsione di un’indennità))
(2018/C 328/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo social n. 2 de Terrassa
Parti
Ricorrente: Gardenia Vernaza Ayovi
Convenuto: Consorci Sanitari de Terrassa
Dispositivo
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, qualora il licenziamento disciplinare di un lavoratore permanente al servizio della pubblica amministrazione sia dichiarato illegittimo, il lavoratore interessato è obbligatoriamente reintegrato, mentre, nella medesima ipotesi, un lavoratore a tempo determinato o un lavoratore a tempo indeterminato non permanente che svolga le stesse funzioni del suddetto lavoratore permanente può non essere reintegrato e ricevere in contropartita un’indennità.
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17.9.2018 |
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C 328/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Messer France SAS, già Praxair / Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
(Causa C-103/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 2 - Direttiva 2003/96/CE - Articoli 3 e 18 - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Accise - Esistenza di un’altra imposizione indiretta - Presupposti - Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica - Nozione di «finalità specifiche» - Rispetto di un livello minimo di tassazione))
(2018/C 328/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Messer France SAS, già Praxair
Convenuti: Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Dispositivo
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1) |
L’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresentava, tra le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che l’introduzione di un’altra imposta indiretta gravante sull’energia elettrica non è condizionata dall’attuazione di un’accisa armonizzata e che, atteso che un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l’esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che un’imposta come quella in questione nel procedimento principale può essere qualificata come «altra imposta indiretta», alla luce della sua finalità ambientale, volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all’obbligo di acquisto di energia verde, esclusi i suoi obiettivi di coesione territoriale e sociale, come la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, nonché i suoi obiettivi puramente amministrativi, segnatamente, il finanziamento dei costi relativi al funzionamento amministrativo delle autorità o delle istituzioni pubbliche quali il mediatore nazionale per l’energia e la Cassa depositi e prestiti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio del rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise. |
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4) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un’imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest’ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/13 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Aviabaltika» UAB / «Ūkio bankas» AB, in liquidazione
(Causa C-107/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/47/CE - Escussione della garanzia finanziaria - Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del beneficiario della garanzia - Evento determinante l’escussione della garanzia - Inclusione della garanzia finanziaria nella massa fallimentare - Obbligo di soddisfare i crediti in primo luogo mediante la garanzia finanziaria))
(2018/C 328/14)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente:«Aviabaltika» UAB
Convenuta:«Ūkio bankas» AB, in liquidazione
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare una normativa che consenta al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di recuperare da tale garanzia il proprio credito, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, quando l’evento determinante l’escussione della garanzia si verifica dopo l’apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti. |
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2) |
L’articolo 47, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2002/47, come modificata dalla direttiva 2009/44, deve essere interpretato nel senso che non impone al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale l’obbligo di recuperare in primo luogo da tale garanzia il proprio credito, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite mediante tale contratto. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/13 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, operante con il nome commerciale «Mylan» / Gilead Sciences Inc.
(Causa C-121/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Trattamento del virus dell’immunodeficienza umana (HIV) - Medicinali originatori e medicinali generici - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3, lettera a) - Condizioni di rilascio - Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» - Criteri di valutazione])
(2018/C 328/15)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrenti: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, operante con il nome commerciale «Mylan»
Convenuta: Gilead Sciences Inc.
Dispositivo
L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che un prodotto composto da più principi attivi che hanno un effetto combinato è «protetto da un brevetto di base in vigore», ai sensi di tale disposizione, quando la combinazione dei principi attivi che lo compongono, anche se non viene esplicitamente menzionata nelle rivendicazioni del brevetto di base, è necessariamente e specificamente ricompresa in tali rivendicazioni. A tal fine, dal punto di vista di un esperto del ramo e sulla base dello stato dell’arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base:
|
— |
la combinazione di tali principi attivi deve necessariamente rientrare, alla luce della descrizione e dei disegni di tale brevetto, nell’invenzione oggetto del brevetto stesso, e |
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— |
ciascuno di tali principi attivi deve essere specificamente identificabile, alla luce di tutti gli elementi divulgati da tale brevetto. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/14 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel — Belgio) — Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV / Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA
(Causa C-129/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5 - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9 - Diritto del titolare di un marchio di opporsi alla rimozione ad opera di un terzo di tutti i segni identici a tale marchio e all’apposizione di nuovi segni su prodotti identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato al fine della loro importazione o della loro immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE)])
(2018/C 328/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Brussel
Parti
Ricorrenti: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV
Convenute: Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA
Dispositivo
L’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi a che un terzo, senza il suo consenso, rimuova tutti i segni identici a tale marchio e apponga altri segni su prodotti collocati in regime di deposito doganale come nel procedimento principale al fine di importarli o di immetterli in commercio nello Spazio economico europeo (SEE), dove non sono mai stati commercializzati.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/15 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 luglio 2018 — QuaMa Quality Management GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Microchip Technology, Inc.
(Causa C-139/17 P) (1)
([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Opposizione - Domanda di registrazione del marchio denominativo medialbo - Marchio anteriore MediaLB - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Opposizione proposta da una persona non avente la qualità di titolare del marchio anteriore - Assenza di domanda formale di registrazione del trasferimento del marchio anteriore prima della scadenza del termine di opposizione - Irricevibilità])
(2018/C 328/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: QuaMa Quality Management GmbH (rappresentante: C. Russ, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis e M. Fischer, agenti), Microchip Technology, Inc. (rappresentante: C. Bergmann, avvocato)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La QuaMa Quality Management GmbH è condannata alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/15 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Gmina Ryjewo
(Causa C-140/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168 e 184 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Rettifica - Beni d’investimento immobiliari - Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA - Ente pubblico - Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile])
(2018/C 328/18)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Convenuta: Gmina Ryjewo
Dispositivo
Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta in relazione a un bene d’investimento immobiliare in una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell’acquisto di tale bene, da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l’intenzione di destinare il suddetto bene a un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti dall’esame di tutte le circostanze di fatto, esame che spetta al giudice nazionale effettuare, che è soddisfatta la condizione prevista dall’articolo 168 della direttiva 2006/112, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/16 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Edel Grace, Peter Sweetman / An Bord Pleanala
(Causa C-164/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 3 e 4 - Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto - Piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito - Progetto di parco eolico - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 4 - Zona di protezione speciale (ZPS) - Allegato I - Albanella reale (Circus cyaneus) - Habitat idoneo mutevole nel tempo - Riduzione temporanea o definitiva della superficie dei terreni utili - Misure integrate nel progetto volte a garantire, per la durata del progetto, che la superficie effettivamente idonea ad ospitare l’habitat naturale della specie non risulti ridotta o possa addirittura risultare incrementata])
(2018/C 328/19)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrenti: Edel Grace, Peter Sweetman
Resistente: An Bord Pleanala
Dispositivo
L’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che, allorché un progetto è destinato ad essere realizzato su un sito designato per la protezione e la conservazione delle specie, la cui superficie atta a soddisfare le esigenze di una specie protetta varia nel tempo, e allorché tale progetto avrà come effetto che, temporaneamente o definitivamente, alcune parti del sito non saranno più tali da poter fornire un habitat idoneo alla specie in questione, la circostanza che tale progetto contenga misure volte a garantire — dopo l’effettuazione dell’opportuna valutazione dell’incidenza di tale progetto e per la durata del progetto stesso — che la parte di tale sito concretamente idonea a fornire un habitat adeguato non sia ridotta e possa addirittura risultare incrementata non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione da effettuare a norma del paragrafo 3 di tale articolo e volta a garantire che il progetto non pregiudicherà l’integrità del sito in causa, ma essa rientra, eventualmente, nell’ambito di applicazione del paragrafo 4 del medesimo articolo.
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/17 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 luglio 2018 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-205/17) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane - Direttiva 91/271/CEE - Articoli 3 e 4 - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità e somma forfettaria))
(2018/C 328/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)
Dispositivo
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1. |
Il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, non pubblicata, EU:C:2011:260), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. |
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2. |
Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della presente sentenza, il Regno di Spagna è condannato a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 10 950 000 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, non pubblicata, EU:C:2011:260), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione integrale della sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, non pubblicata, EU:C:2011:260), penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e/o di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, non pubblicata, EU:C:2011:260), alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza. |
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3. |
Il Regno di Spagna è condannato a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 12 milioni. |
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4. |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/17 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret — Danimarca) — Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S / Fødevareministeriets Klagecenter
(Causa C-239/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regimi di sostegno a favore degli agricoltori - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Articolo 6, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 23, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Articolo 66, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 1122/2009 - Articolo 70, paragrafo 8, lettera a) - Condizionalità - Riduzione dei pagamenti diretti per inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali - Determinazione dell’anno da prendere in considerazione al fine di determinare la percentuale di riduzione - Anno in cui si verifica l’inosservanza])
(2018/C 328/21)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S
Convenuto: Fødevareministeriets Klagecenter
Dispositivo
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1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno in cui si è verificata tale violazione. L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e l’articolo 70, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti così calcolate sono imputate ai pagamenti che sono stati o dovrebbero essere erogati per l’anno civile di accertamento della violazione delle regole della condizionalità. |
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2) |
La normativa dell’Unione applicabile ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti qualora un agricoltore abbia violato le regole della condizionalità nel periodo 2007-2008, ma tale violazione sia stata accertata soltanto nel corso del 2011, è rappresentata dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 per l’anno 2007 e per i primi tre mesi dell’anno 2008, e l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 146/2008, per il periodo da aprile a dicembre 2008. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/18 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Zagrebu — Croazia) — Emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di AY
(Causa C-268/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 2, articolo 3, punto 2, e articolo 4, punto 3 - Motivi di non esecuzione - Chiusura delle indagini preliminari - Principio del ne bis in idem - Persona ricercata sentita in qualità di testimone in un precedente procedimento vertente sui medesimi fatti - Emissione di più mandati d’arresto europei nei confronti della stessa persona))
(2018/C 328/22)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Županijski sud u Zagrebu
Parte nel procedimento principale
AY
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione è tenuta ad adottare una decisione rispetto a ogni mandato d’arresto europeo trasmessole, anche nel caso in cui, in tale Stato membro, sia stato già statuito su un precedente mandato d’arresto europeo riguardante la stessa persona e vertente sui medesimi fatti e in cui, tuttavia, il secondo mandato d’arresto europeo sia stato emesso soltanto in ragione del rinvio a giudizio, nello Stato membro emittente, della persona ricercata. |
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2) |
L’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che una decisione del pubblico ministero, come quella dell’ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese di cui al procedimento principale, che ha posto fine a indagini preliminari avviate contro ignoti, nel corso delle quali la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo è stata sentita soltanto in veste di testimone, senza che sia stata esercitata l’azione penale contro tale persona e senza che detta decisione sia stata adottata nei suoi confronti, non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo in base all’una o all’altra di tali disposizioni. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/19 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Virginie Marie Gabrielle Guigo / Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite»
(Causa C-338/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 2008/94/CE - Articoli 3 e 4 - Presa a carico da parte degli organismi di garanzia dei diritti dei lavoratori subordinati - Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia - Esclusione dei diritti salariali sorti più di tre mesi prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza))
(2018/C 328/23)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Virginie Marie Gabrielle Guigo
Convenuto: Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite»
Dispositivo
La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come l’articolo 4, paragrafo 1, della Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia (legge sulla tutela dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), che non garantisce i diritti salariali dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia cessato più di tre mesi prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza a carico del loro datore di lavoro.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/20 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö — Svezia) — A / Migrationsverket
(Causa C-404/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 31, paragrafo 8, e articolo 32, paragrafo 2 - Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata - Concetto di paese di origine sicuro - Assenza di norme nazionali relative a tale concetto - Dichiarazioni del richiedente considerate affidabili, ma insufficienti in ragione dell’adeguatezza della protezione offerta dal paese di origine del richiedente))
(2018/C 328/24)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Förvaltningsrätten i Malmö
Parti
Ricorrente: A
Convenuto: Migrationsverket
Dispositivo
L’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente di ritenere manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, da un lato, dalle informazioni sul paese di origine del richiedente risulti che a quest’ultimo può essere garantita in tale paese una protezione accettabile e, dall’altro, il medesimo richiedente abbia fornito informazioni insufficienti per giustificare il riconoscimento di una protezione internazionale, qualora lo Stato membro di proposizione della domanda non abbia adottato norme per l’attuazione del concetto di paese di origine sicuro.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/20 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio — Italia) — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli / Pilato SpA
(Causa C-445/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 8703, 8704 e 8705 - Autofunebri))
(2018/C 328/25)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale del Lazio
Parti
Ricorrente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Convenuto: Pilato SpA
Dispositivo
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, dev’essere interpretata nel senso che autofunebri come quelle di cui al procedimento principale devono essere classificate alla voce 8703 di detta nomenclatura combinata.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/21 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2018 — Commissione europea / Combaro SA
(Causa C-574/17 P) (1)
([Impugnazione - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 239 - Sgravio di dazi all’importazione - Importazione di tessuto in lino dalla Lettonia tra il 1999 e il 2002 - Situazione particolare - Obblighi di vigilanza e di controllo - Asserita corruzione delle autorità doganali - Non autenticità del certificato di circolazione - Reciproco affidamento])
(2018/C 328/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B.-R. Killmann, agenti)
Convenuta: Combaro SA (rappresentante: D. Ehle, Rechtsanwalt)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2017, Combaro/Commissione (T-752/14, EU:T:2017:529), è annullata. |
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2) |
Il ricorso della Combaro SA è respinto. |
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3) |
La Combaro SA sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione europea. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/21 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 luglio 2018 — Regno di Spagna / Commissione europea
(Causa C-588/17 P) (1)
((Impugnazione - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento da parte dell’Unione europea - Spese sostenute dal Regno di Spagna - Aiuto a favore di zone che presentano svantaggi naturali e misure agroambientali nel programma di sviluppo rurale della comunità autonoma di Castiglia e León))
(2018/C 328/27)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e I. Galindo Martín, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/22 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda] — Esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di LM
(Causa C-216/18 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un giudice indipendente e imparziale))
(2018/C 328/28)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
LM
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione europea, adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio.
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/23 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di ML
(Causa C-220/18 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 4 - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente - Portata dell’esame effettuato dalle autorità giudiziarie dell’esecuzione - Esistenza di un ricorso nello Stato membro emittente - Garanzia fornita dalle autorità di tale Stato membro))
(2018/C 328/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parti
ML
Con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Bremen
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 5 e l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora disponga di elementi comprovanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione all’interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, dei quali compete al giudice del rinvio verificare l’esattezza tenendo conto di tutti i dati aggiornati disponibili:
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— |
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può escludere l’esistenza di un rischio reale che la persona interessata da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il solo motivo che tale persona disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permette di contestare le sue condizioni di detenzione, sebbene l’esistenza di un simile mezzo di ricorso possa essere presa in considerazione da parte della medesima autorità al fine di adottare una decisione sulla consegna della persona interessata; |
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— |
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile, secondo le informazioni a sua disposizione, che la suddetta persona sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria; |
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— |
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, a tal fine, solo le condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti al fine di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
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— |
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può prendere in considerazione talune informazioni fornite da autorità dello Stato membro emittente diverse dall’autorità giudiziaria emittente, quali, in particolare, la garanzia che la persona interessata non sarà sottoposta a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/24 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — GS / Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-440/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Direttiva 2011/96/UE - Articolo 1, paragrafo 2 - Società controllante - Holding - Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società controllante holding non residente - Esenzione - Frode, evasione e abusi in materia tributaria - Presunzione))
(2018/C 328/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: GS
Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, e l’articolo 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che colpisce con una ritenuta alla fonte dividendi distribuiti da una controllata residente alla sua società controllante non residente, ma che esclude il diritto di quest’ultima di ottenere il rimborso di una siffatta ritenuta alla fonte o l’esenzione dalla stessa, qualora, da un lato, tale società controllante sia partecipata da persone cui non spetterebbe un siffatto rimborso o una siffatta esenzione nel caso in cui avessero percepito direttamente dividendi provenienti da una siffatta controllata e i ricavi lordi conseguiti da detta società controllante nell’esercizio di riferimento non derivino dalla sua attività commerciale e qualora, dall’altro, una delle due condizioni stabilite da tale normativa è soddisfatta, ossia, o non sussistono motivi economici o altri motivi rilevanti che giustifichino l’intervento di tale medesima società controllante, o quest’ultima non partecipa all’attività economica generale tramite un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale, senza tener conto delle caratteristiche organizzative, economiche o altrimenti rilevanti delle imprese che hanno legami con la società controllante di cui trattasi.
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/24 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli — Italia) — easyJet Airline Co. Ltd / Regione Campania
(Causa C-241/18) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale e sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità manifesta))
(2018/C 328/31)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Napoli
Parti
Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd
Convenuta: Regione Campania
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (Italia) con ordinanza del 5 marzo 2018 è manifestamente irricevibile.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 24 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di EK, AH, CX
(Causa C-340/18)
(2018/C 328/32)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputati nella causa principale
EK, AH, CX.
Con ordinanza della Corte del 3 luglio 2018 è stata disposta la radiazione della presente causa dal ruolo della Corte.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 4 giugno 2018 — Cargill Deutschland GmbH / Hauptzollamt Krefeld
(Causa C-360/18)
(2018/C 328/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Cargill Deutschland GmbH
Resistente: Hauptzollamt Krefeld
Questione pregiudiziale
Se il rimborso dei contributi alla produzione nel settore del zucchero, con riguardo al quale occorre procedere, ai sensi del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (1), a calcoli diversi rispetto al passato, debba essere effettuato, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, in base alla legge nazionale e, in particolare, applicando la prescrizione ivi disciplinata.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 7 giugno 2018 — UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. / Deutsche Post AG
(Causa C-374/18)
(2018/C 328/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrenti: UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V.
Resistente: Deutsche Post AG
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 (1) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione consente l’applicazione delle deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 soltanto nel caso in cui un veicolo di un fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 2, punto 13 della direttiva 97/67/CE (2) trasporti, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 562/2006, esclusivamente spedizioni nell’ambito del servizio universale oppure se le deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 siano applicabili anche quando i veicoli in questione, oltre alle spedizioni comprese nel servizio universale, trasportino anche altre spedizioni non riconducibili al servizio universale. |
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2. |
Nel caso in cui si rispondesse alla prima questione affermando che le deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 sono ammesse anche qualora i veicoli interessati trasportino, oltre alle spedizioni comprese nell’ambito del servizio universale, anche ulteriori spedizioni non riconducibili all’ambito del servizio universale, ci si chiede:
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3. |
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4. |
Se osta alla qualificazione di una spedizione come spedizione nell’ambito del servizio universale ai sensi della direttiva 97/67/CE la circostanza che, in relazione a tale spedizione, vengano offerti i seguenti servizi aggiuntivi:
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(1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, (GU, L 102, pag. 1), come modificato dall’articolo 45 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, rettificato il 18 aprile 2015 (GU L 101, pag. 62).
(2) Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, 1998, pag. 14).
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 giugno 2018 — Finanzamt A / B
(Causa C-388/18)
(2018/C 328/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt A
Resistente: B
Questione pregiudiziale
Se, nei casi di applicabilità del regime della tassazione differenziale ai sensi degli articoli 311 e segg. della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), la disposizione di cui all’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva medesima debba essere interpretata nel senso che, in caso di cessione di beni a norma del suo articolo 314, ai fini della quantificazione del volume d’affari rilevante a tal fine, conformemente al successivo articolo 315, occorra far riferimento alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto e il prezzo di acquisto (margine).
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 9 luglio 2018 — AGROBET CZ, s.r.o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj
(Causa C-446/18)
(2018/C 328/36)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: AGROBET CZ, s.r.o.
Resistente: Finanční úřad pro Středočeský kraj
Questione pregiudiziale
Se sia conforme al diritto dell’Unione, e segnatamente al principio di neutralità dell’IVA, una misura di uno Stato membro che subordini la liquidazione e il pagamento di una parte della detrazione dell’IVA fatta valere alla conclusione del procedimento relativo a tutte le operazioni imponibili in un determinato periodo d’imposta.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 9 luglio 2018 — UB / Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava
(Causa C-447/18)
(2018/C 328/37)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: UB
Resistente: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava
Questioni pregiudiziali
Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, sia possibile interpretare l’articolo 1, lettera w), l’articolo 4 e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, considerati unitamente al diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, che è sancito all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che essi ostano all’applicazione di una disposizione nazionale, a norma della quale l’ente slovacco di previdenza sociale prende in considerazione la cittadinanza del richiedente come condizione fondamentale, ai fini del diritto per i rappresentanti sportivi nazionali ad una prestazione supplementare alla pensione di vecchiaia, anche se è del pari parte della disposizione nazionale un altro requisito legale, ossia la presenza nella nazionale dei predecessori giuridici, inclusa la Repubblica socialista cecoslovacca.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/29 |
Ricorso presentato il 23 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-481/18)
(2018/C 328/38)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska, C. Sjödin, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La ricorrente domanda alla Corte di:
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— |
constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/39/UE; |
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— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
In base all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/39/UE, gli Stati membri dovevano adottare, entro il 17 giugno 2014, le misure nazionali necessarie per adeguare il loro ordinamento interno agli obblighi derivanti da tale direttiva. Poiché la Repubblica italiana non ha adottato ovvero non ha comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della suddetta direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte.
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/29 |
Ricorso proposto il 25 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica d’Austria
(Causa C-487/18)
(2018/C 328/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e M. Patakia, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (1), in quanto non ha informato la Commissione in merito al suo programma nazionale per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; |
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— |
condannare Repubblica d’Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Finora, la convenuta avrebbe comunicato alla Commissione solo la bozza di un programma nazionale. Nelle sue risposte alla lettera di messa in mora e al parere motivato avrebbe spiegato che il programma nazionale necessita ancora dell’approvazione da parte del governo federale, la quale finora non sarebbe stata concessa. Solo a seguito di tale approvazione sarebbe possibile procedere alla notifica del programma nazionale. Tuttavia la convenuta non avrebbe finora ottemperato a quanto preannunciato. Infatti, essa non avrebbe ancora comunicato alcun programma nazionale e non avrebbe adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.
Tribunale
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/31 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Stührk Delikatessen Import / Commissione
(Causa T-58/14) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese e olandese dei gamberetti del mare del Nord - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate - Infrazione unica e continuata - Ammende - Principio di legalità dei reati e delle pene - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Circostanze attenuanti - Partecipazione sostanzialmente marginale - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Massimale del 10 % del fatturato totale - Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Paragrafo 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione»])
(2018/C 328/40)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG (Marne, Germania) (rappresentante: J. Sparr, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39633 — Gamberetti), nella misura in cui riguarda la ricorrente, e alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale nell’ambito di quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, primo comma, lettera c), della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39633 — Gamberetti), è annullato. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG. |
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4) |
La Stührk Delikatessen Import sopporterà la metà delle proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/31 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — The Goldman Sachs Group / Commissione
(Causa T-419/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Imputabilità dell’infrazione - Presunzione - Errore di valutazione - Presunzione d’innocenza - Certezza del diritto - Principio della responsabilità personale - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Koponen, e A. Mangiaracina, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet e J. Norris-Usher, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Prysmian SpA (Milano, Italia) e Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo [SEE] (procedimento AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui essa riguarda la ricorrente, nonché, dall’altro lato, alla riduzione dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
The Goldman Sachs Group, Inc. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Prysmian Spa e la Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporteranno le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/32 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Viscas / Commissione
(Causa T-422/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Dissociazione pubblica - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, L. Parpala, H. van Vliet e A. Biolan, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (Tokyo) (rappresentanti: C. Pouncey, A. Luke e L. Geary, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Viscas Corp. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Furukawa Electric Co. Ltd sopporterà le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/33 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Silec Cable e General Cable / Commissione
(Causa T-438/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Nozione di impresa - Successione economica - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Dissociazione pubblica - Durata della partecipazione - Parità di trattamento - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Silec Cable SAS (Montereau-Fault-Yonne, Francia) e General Cable Corp. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Sinan, barrister e I. De Beni, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da D. Bailey, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Silec Cable SAS e la General Cable Corp. sono condannate alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/33 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — LS Cable & System / Commissione
(Causa T-439/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Infrazione unica e continuata - Prova sufficiente - Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione - Conoscenza degli elementi principali dell’infrazione - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Importo di base - Paragrafo 18 delle linee guida - Gravità dell’infrazione - Proporzionalità - Circostanze attenuanti - - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: LS Cable & System Ltd (Anyang-si, Corea del Sud) (rappresentanti: S. Kinsella e S. Spinks, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, A. Biolan e N. Khan, successivamente N. Khan e H. van Vliet, agenti, assistiti da B. Rayment, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La LS Cable & System Ltd è condannata alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/34 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg / Commissione
(Causa T-441/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Pubblica presa di distanza - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Brugg Kabel AG (Brugg, Svizzera) e Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg) (rappresentanti: A. Rinne, A. Boos e M. Lichtenegger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Leupold, H. van Vliet e C. Vollrath, agenti, assistiti da A. Israel, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE intesa ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Brugg Kabel AG e la Kabelwerke Brugg AG Holding sono condannate alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/35 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Furukawa Electric / Commissione
(Causa T-444/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: C. Pouncey, A. Luke e L. Geary, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da M. Johansson, avvocato)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Furukawa Electric Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Viscas Corp sopporterà le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/35 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — ABB / Commissione
(Causa T-445/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Prodotti interessati - Dissociazione pubblica - Durata della partecipazione - Parità di trattamento»))
(2018/C 328/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ABB Ltd (Zurigo, Svizzera) e ABB AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: I. Vandenborre e S. Dionnet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, H. van Vliet e J. Norris-Usher, agenti, assistititi da A. Bodnar, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’ABB Ltd e l’ABB AB sono condannate alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/36 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Taihan Electric Wire / Commissione
(Causa T-446/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Barriere insormontabili - Inapplicabilità dell’articolo 101 TFUE - Durata della partecipazione - Parità di trattamento - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Valore delle vendite - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Taihan Electric Wire Co. Ltd (Anyang-si, Corea del Sud) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Taihan Electric Wire Co. Ltd è condannata alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/37 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — NKT Verwaltungs e NKT / Commissione
(Causa T-447/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Dissociazione pubblica - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH (Colonia, Germania) e NKT A/S, già NKT Holding A/S (Brøndby, Danimarca) (rappresentanti: M. Kofmann e B. Creve, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, H. van Vliet e C. Vollrath, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La NKT Verwaltungs GmbH e la NKT A/S sono condannate alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/37 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Hitachi Metals / Commissione
(Causa T-448/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Dissociazione pubblica - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hitachi Metals Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: P. Crowther e C. Drew, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, H. van Vliet e J. Norris-Usher, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Hitachi Metals Ltd sopporterà le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/38 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Nexans France e Nexans / Commissione
(Causa T-449/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Illegittimità della decisione di ispezione - Termine ragionevole - Principio di buona amministrazione - Principio della responsabilità personale - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Prova sufficiente dell’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Proporzionalità - Parità di trattamento - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Nexans France SAS (Courbevoie, Francia) e Nexans SA (Courbevoie) (rappresentanti: G. Forwood, avvocato, M. Powell, A. Rogers e A. Oh, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, H. van Vliet e A. Biolan, successivamente C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE intesa a ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, la riduzione dell’importo delle ammende inflitte a queste ultime.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Nexans France SAS e la Nexans SA sono condannate alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/38 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Sumitomo Electric Industries et J-Power Systems / Commissione
(Causa T-450/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Dissociazione pubblica - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Sumitomo Electric Industries Ltd (Osaka, Giappone) e J-Power Systems Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: M. Hansen, L. Crocco, J. Ruiz Calzado e S. Völcker, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, H. van Vliet e J. Norris-Usher, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sumitomo Electric Industries Ltd e la J-Power Systems Corp. sono condannate alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/39 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Fujikura / Commissione
(Causa T-451/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: L. Gyselen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da M. Johansson, avvocato)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Fujikura Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Viscas Corp sopporterà le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/40 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Pirelli & C. / Commissione
(Causa T-455/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Imputabilità dell’infrazione - Presunzione - Obbligo di motivazione - Diritti fondamentali - Proporzionalità - Parità di trattamento - Beneficio d’ordine o di escussione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/54)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Pirelli & C. SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e P. Ferrari, successivamente M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e A. Bardanzellu, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, L. Malferrari e P. Rossi, successivamente H. van Vliet, L. Malferrari e P. Rossi, agenti, assistiti da P. Manzini, avocat)
Interveniente a sostegno della convenuta: Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avocats)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo [SEE] (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, dall’altro lato, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Pirelli & C. SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporterà le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/40 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Prysmian e Prysmian cavi e sistemi / Commissione
(Causa T-475/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Illegittimità della decisione di ispezione - Termine ragionevole - Principio di buona amministrazione - Principio della responsabilità personale - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Prova sufficiente dell’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Proporzionalità - Parità di trattamento - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Prysmian SpA (Milano, Italia) e Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo, L. Armati e M. C. Toniolo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, L. Malferrari, P. Rossi e H. van Vliet, successivamente C. Giolito, P. Rossi e H. van Vliet, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Koponen e A. Mangiaracina, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Pirelli & C. SpA (Milano) (rappresentanti: M. Siragusa, G. Rizza, P. Ferrari, F. Moretti e A. Fava, avvocati)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, dall’altro, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. |
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3) |
The Goldman Sachs Group, Inc. e Pirelli & C. SpA sopporteranno le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/41 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Pereira / Commissione
(Causa T-606/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Mancata promozione - Esercizio di promozione 2015 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 - Obbligo di motivazione - Comparazione dei meriti - Anzianità nel grado - Meriti accumulati - Errori manifesti di valutazione»))
(2018/C 328/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Felismino Pereira (Wavre, Belgio) (rappresentanti: inizialmente N. de Montigny e J.-N. Louis, successivamente N. de Montigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, successivamente G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente nel corso dell’esercizio di promozione 2015 e, se necessario, della decisione recante rigetto del suo reclamo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Felismino Pereira è condannato alle spese. |
(1) GU C 335 del 12.9.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-36/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/42 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — PA / Parlamento
(Causa T-608/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Esercizio di notazione 2014 - Promozione - Esercizio 2015 - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Articolo 41, paragrafo 1, della carta dei diritti fondamentali»))
(2018/C 328/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PA (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Deneys e V. Montebello-Demogeot, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento, in primo luogo, del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2014, quale finalizzato mediante la decisione del segretario generale del Parlamento del 20 ottobre 2015, in secondo luogo, della decisione del segretario generale del Parlamento del 9 dicembre 2015 di attribuzione di un punteggio di merito per l’anno 2014, in terzo luogo, della decisione del Parlamento, comunicata al personale di tale istituzione il 30 novembre 2015, di non promuovere il ricorrente al grado AST 11 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2015, nonché, per quanto occorra, della decisione del Parlamento del 9 giugno 2016 recante il rigetto del reclamo del ricorrente del 21 gennaio 2016.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
PA è condannato alle spese. |
(1) GU C 364 del 3.10.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-38/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o settembre 2016).
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/43 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BPCE / BCE
(Causa T-745/16) (1)
([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Diniego della BCE di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»])
(2018/C 328/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BPCE (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Gosset-Grainville, C. Renner e P. Kupka, poi A. Gosset-Grainville, P. Kupka e M. Trabucchi e, infine, A. Gosset-Grainville e M. Trabucchi, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e G. Bassani, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-9695005MSX1OYEMGDF46/195 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6)
Dispositivo
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1) |
È annullata la decisione ECB/SSM/2016-9695005MSX1OYEMGDF46/195 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016. |
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2) |
La BCE è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/44 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Société générale / BCE
(Causa T-757/16) (1)
((«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Diniego della BCE di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»))
(2018/C 328/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société générale (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente, A. Gosset-Grainville, C. Renner e P. Kupka, poi A. Gosset-Grainville, P. Kupka e M. Trabucchi e, infine, A. Gosset-Grainville e M. Trabucchi)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e G. Bassani, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/72 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6)
Dispositivo
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1) |
È annullata la decisione ECB/SSM/2016-O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/72 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016. |
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2) |
La BCE è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/45 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Crédit agricole / BCE
(Causa T-758/16) (1)
([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Diniego della BCE di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»])
(2018/C 328/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax, G. Bassani e C. Olivier, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/165 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6)
Dispositivo
|
1) |
È annullata la decisione ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/165 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016. |
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2) |
La BCE è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/45 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — RI / Consiglio
(Causa T-9/17) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Pensione d’invalidità - Articolo 78, quinto comma, dello statuto - Rigetto del riconoscimento dell’invalidità come derivante da malattia professionale - Errata concezione della nozione di malattia professionale - Obbligo di motivazione»))
(2018/C 328/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RI (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e M. Forgeois, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione del Consiglio dell’8 febbraio 2016, recante rigetto del riconoscimento dell’invalidità della ricorrente come derivante da malattia professionale, ai sensi dell’articolo 78, quinto comma, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Consiglio dell’8 febbraio 2016, recante rigetto del riconoscimento dell’invalidità di RI come derivante da malattia professionale, ai sensi dell’articolo 78, quinto comma, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata. |
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2) |
Il Consiglio è condannato alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/46 |
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Lotte/EUIPO — Nestlé Unternehmungen Deutschland (Raffigurazione di un koala)
(Causa T-41/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante alcuni koala - Marchio nazionale tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN Schöller lustige Gebäckfiguren - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Potere di riforma»))
(2018/C 328/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. Knitter, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, S. Cobet-Nüse e C. Elkemann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2016 (procedimento R 0250/2016-5), relativa ad un’opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2016 (procedimento R 250/2016-5) è annullata, nei limiti in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha accolto l’opposizione quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30. |
|
2) |
L’opposizione proposta dalla Nestlé Schöller GmbH & Co. KG, dante causa della Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, è respinta quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30. |
|
3) |
L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale. |
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4) |
La Nestlé Unternehmungen Deutschland si farà carico delle proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/47 |
Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione
(Causa T-514/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domanda di accesso ai pareri circostanziati emessi nel contesto di una procedura di notifica sulla base della direttiva 98/34/CE - Documenti relativi a un procedimento per inadempimento - Diniego di accesso - Divulgazione successiva all’introduzione del ricorso - Non luogo a statuire»])
(2018/C 328/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parties
Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)
Parte interveniente, a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)
Parte interveniente, a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska e B. Paziewska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento delle decisioni GESTDEM 2015/1291 della Commissione, del 12 giugno e del 17 luglio 2015, che negano alla ricorrente l’accesso, rispettivamente, al parere circostanziato emesso dalla Commissione e al parere circostanziato emesso dalla Repubblica di Malta, nel contesto della procedura di notifica 2014/537/PL.
Dispositivo
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1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
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3) |
Il Regno di Svezia e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/48 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Labiri/CESE e Comitato delle regioni
(Causa T-904/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Molestie psicologiche - Composizione amichevole - Esecuzione dell’accordo - [riservato] - Sviamento di potere - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2018/C 328/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuti: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F. M. Hislaire, avvocati) e Comitato delle regioni (rappresentanti: S. Bachotet e M. Antonini, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento della decisione dell’11 maggio 2016 del Segretario generale del Comitato delle regioni, di concerto con il CESE [riservato] in esecuzione dell’accordo di composizione amichevole nella causa F-33/15.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
La sig.ra Vassiliki Labiri è condannata alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/48 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Labiri/CESE
(Causa T-256/17) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Molestie psicologiche - Composizione amichevole - Esecuzione dell’accordo - Errore di diritto - Errore di valutazione - Sviamento di potere - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2018/C 328/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F.-M. Hislaire, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento della decisione del 23 giugno 2016 del CESE «di non eseguire un punto dell’accordo di composizione amichevole intervenuto tra le parti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica» nella causa F-33/15 e al pagamento di EUR 250 000 per i danni materiali e morali.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Vassiliki Labiri è condannata alle spese. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/49 |
Ordinanza del Tribunale 12 luglio 2018 — TE / Commissione
(Causa T-392/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Avvio di un’indagine esterna da parte dell’OLAF - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))
(2018/C 328/66)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: TE (rappresentante: J. Bartončík, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e Z. Malůšková, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di avvio di un’indagine esterna, condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), [riservato] (2), avente ad oggetto la ricorrente quale persona interessata e relativa a [riservato].
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
TE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
(2) Dati riservati occultati.
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/49 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — roelliroelli confectionery schweiz / EUIPO — Tanner (ALPRAUSCH)
(Causa T-769/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Dichiarazione di decadenza del marchio opposto - Non luogo a statuire»))
(2018/C 328/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: roelliroelli confectionery schweiz GmbH (St. Gall, Svizzera) (rappresentanti: S. Overhage e R. Böhm, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: André Tanner (Schindellegi, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o agosto 2017 (procedimento R 1596/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra André Tanner e la roelliroelli confectionery schweiz GmbH.
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
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2) |
La roelliroelli confectionery schweiz GmbH e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno le proprie spese. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/50 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — GE Healthcare / Commissione
(Causa T-783/17 R)
((«Procedimento sommario - Medicinali a uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Sospensione dell’autorizzazione di immissione in commercio di prodotti di contrasto contenenti gadodiamide a uso umano - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Assenza dell’urgenza»))
(2018/C 328/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: GE Healthcare (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: D. Scannel, barrister, G. Castle e S. Oryszczuk, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e A. Sipos, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e intesa alla sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2017) 7941 final della Commissione, del 23 novembre 2017, concernente, nel contesto dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio, le autorizzazioni di immissione in commercio di prodotti di contrasto contenenti gadodiamide a uso umano che contengono una o più sostanze attive quali l’acido gadobenico, il gadobutrolo, il gadodiamide, l’acido gadopentetico, l’acido gadoterico, il gadoteridolo, il gadoversetamide e l’acido gadossetico.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
le spese sono riservate. |
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17.9.2018 |
IT |
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C 328/51 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2018 — PV / Commissione
(Causa T-224/18 R)
((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Molestie morali - Decisioni adottate dalla Commissione in seguito a revoca - Procedimento disciplinare - Riassegnazione - Azzeramento dello stipendio - Domanda di provvedimenti provvisori - Manifesta irricevibilità del ricorso principale - Parziale irricevibilità - Inesistenza del fumus boni juris - Insussistenza dell’urgenza»))
(2018/C 328/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, B. Mongin e R. Striani, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ottenere, da una parte, la sospensione dell’esecuzione, in primo luogo, del procedimento disciplinare CMS 13/087, in secondo luogo, del procedimento disciplinare CMS 17/025, in terzo luogo, della decisione di reintegro del ricorrente e, in quarto luogo, della decisione di azzeramento dello stipendio del ricorrente, nonché, dall’altra, l’adozione di un provvedimento provvisorio di assegnazione del ricorrente presso l’associazione del personale «Génération 2004» o presso un’altra direzione generale della Commissione.
Dispositivo
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1) |
Non occorre statuire sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del procedimento disciplinare CMS 13/087. |
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2) |
La domanda di provvedimenti d’urgenza è respinta quanto al resto. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/51 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2018 — RATP / Commissione
(Causa T-250/18 R)
((«Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2018/C 328/70)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Parigi, Francia) (rappresentanti: Morgan de Rivery, P. Delelis e C. Lavin, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, W. Mölls e C. Ehrbar, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, I. Cohen e B. Fodda, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2018) 1865 final della Commissione, del 21 marzo 2018, Gestdem 2017/4598, relativa all’accesso parziale a dei documenti.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/52 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Bax / BCE
(Causa T-433/18)
(2018/C 328/71)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Annemieke Bax (Francoforte, Germania) (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 14 dicembre 2017 che respinge la domanda della ricorrente di beneficiare del sistema di sostegno alla transizione professionale istituito dalla BCE; |
|
— |
se necessario, annullare la decisione della BCE dell’8 maggio 2018 che rigetta il ricorso speciale della ricorrente; |
|
— |
condannare la BCE al pagamento del danno morale subito dalla ricorrente pari a un importo di EUR 20 000; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e certezza del diritto. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione SEC/EB/X/17/398a.rev-1/final («Metodo generale per l’attuazione pratica del sistema di sostegno alla transizione professionale (STP)»), tra l’altro perché viola la decisione BCE/2017/NP 19 del 17 maggio 2017. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha assolto l’obbligo di diligenza nei confronti della ricorrente. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla discriminazione basata sul sesso, in contrasto con la direttiva 2006/54 (1). |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in ragione dell’applicazione di criteri di ammissibilità sproporzionati. |
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006 L 204, pag. 23).
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/53 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Sintokogio/EUIPO (ProAssist)
(Causa T-439/18)
(2018/C 328/72)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sintokogio Ltd (Nagoya, Giappone) (rappresentanti: V. Dalichau, S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo ProAssist — Domanda di registrazione n. 1 327 746
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 03/05/2018 nel procedimento R 2341/2017-2
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata relativa alla componente UE della registrazione internazionale 1327746; |
|
— |
in subordine, riformare la decisione impugnata relativa alla componente UE della registrazione internazionale 1327746; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europea e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione del principio della parità di trattamento e di buona amministrazione, articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/53 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2018 — eSlovensko Bratislava / Commissione
(Causa T-460/18)
(2018/C 328/73)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione, in particolare l’atto giuridico individuale intitolato «Payment by offsetting by outstanding claims and debts» («Pagamento mediante compensazione dei crediti e debiti esistenti»), emesso dal dipartimento dell’esecuzione del bilancio della Commissione europea (bilancio generale e FES), rif. BUDG/DGA/C4/LM/24307, del 22 giugno 2018; |
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese ammissibili nei confronti della ricorrente (registrazione n. 42412439), in qualità di beneficiario originario e parte contrattuale dell’accordo di sovvenzione INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Azione 2015-SK-IA-0038 — «Slovak Safer Internet Centre IV», conformemente a detto accordo di sovvenzione valido ed efficace e, in particolare, all’articolo 4.1.3 del medesimo; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, volto all’annullamento della decisione impugnata per violazione della norma di diritto relativa all’applicazione dei Trattati, in particolare, per valutazione giuridica erronea delle circostanze e dei fatti della compensazione, in quanto la ricorrente (registrazione n. 42412439), secondo quanto sancito nella giurisprudenza Plaumann, è direttamente interessata dalla decisione, la quale produce un impatto negativo diretto nei suoi confronti. |
|
2. |
Secondo motivo, volto ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento delle spese ammissibili nei confronti della ricorrente, in qualità di beneficiario originario e parte contrattuale dell’accordo di sovvenzione n. INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Action 2015-SK-IA-0038 — «Slovak Safer Internet Centre IV», conformemente a tale accordo di sovvenzione valido ed efficace e, in particolare, all’articolo 4.1.3 del medesimo, in quanto la Commissione ha competenza in merito alle problematiche sull’attuazione del progetto e sui trasferimenti finanziari in relazione al contratto valido ed efficace concluso tra la Commissione e la ricorrente.
|
|
3. |
Terzo motivo, volto alla condanna della Commissione al rimborso delle spese del procedimento. Conformemente ai suesposti argomenti e al presunto carattere arbitrario della decisione impugnata, la ricorrente chiede di essere rimborsata delle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, nonché per le spese di assistenza legale per il ricorso. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/54 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2018 — Grupo Bimbo / EUIPO — Rubio Snacks (Tia Rosa)
(Causa T-464/18)
(2018/C 328/74)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rubio Snacks, SL (Bullas, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Tia Rosa — Domanda di registrazione n. 14 442 883
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 maggio 2018 nel procedimento R 2739/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui quest’ultima ha confermato l’accoglimento dell’opposizione 002628793 avverso il marchio dell’Unione europea figurativo n. 14 442 883 Tia Rosa in relazione ai seguenti prodotti della classe 30: Preparati a base di cereali; tortillas di farina o di mais; tacos (patatine); tacos [alimenti]; tacos [alimenti]; biscotti salati [crackers]; biscotti salati aromatizzati con spezie; barrette di cereali; barrette ai cereali ricche di proteine; cereali (preparati a base di -); pane; pane; pane azzimo; pangrattato; panini; pane integrale; pane multicereale; biscotti; alimenti a base di farina; spuntini consistenti in prodotti ottenuti da cereali; spuntini di farina di granturco; spuntini salati pronti al consumo a base di alimenti di mais prodotti mediante estrusione; spuntini a base di mais; spuntini a base di frumento; spuntini con sesamo; spuntini croccanti a base di cereali; spuntini di mais soffiato; rosette di mais; popcorn aromatizzati; tutti i prodotti precedenti con espressa esclusione di qualsiasi prodotto a base di patata. |
|
— |
Confermare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 14 442 883 Tia Rosa per tutti i prodotti di cui si richiede la protezione. |
|
— |
Condannare l’EUIPO e l’interveniente a sostenere i costi e le spese dei procedimenti sia dinanzi all’EUIPO sia dinanzi al Tribunale. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/55 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2018 — NSC Holding/EUIPO — Ibercondor Barcelona (CONDOR SERVICE, NSC)
(Causa T-468/18)
(2018/C 328/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Eichhorst, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ibercondor Barcelona SA (Barcellona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «CONDOR SERVICE, NSC» — Domanda di registrazione n. 15 292 675
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 28 maggio 2018, nel procedimento R 2440/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; |
in subordine
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— |
rinviare la causa dinanzi al convenuto per un nuovo esame indipendente. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |