ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
17 settembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 327/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7000 — Liberty Global/Ziggo) ( 1 )

1

2018/C 327/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9042 — Keolis/Amey/W&B Rail Franchise) ( 1 )

1

2018/C 327/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8435 — FMC/DuPont Divestment Business) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 327/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2018/C 327/05

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 settembre 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio — Istra (DOP)

4

2018/C 327/06

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

10

2018/C 327/07

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

11

2018/C 327/08

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

12

2018/C 327/09

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o ottobre 2018[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 327/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9081 — Cinven/Generali Lebensversicherung) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2018/C 327/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9019 — Mars/AniCura) ( 1 )

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7000 — Liberty Global/Ziggo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 327/01)

Il 30 maggio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M7000. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9042 — Keolis/Amey/W&B Rail Franchise)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 327/02)

Il 7 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9042. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8435 — FMC/DuPont Divestment Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 327/03)

Il 27 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8435. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.9.2018   

IT

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C 327/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 settembre 2018

(2018/C 327/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1689

JPY

yen giapponesi

130,75

DKK

corone danesi

7,4596

GBP

sterline inglesi

0,89228

SEK

corone svedesi

10,5460

CHF

franchi svizzeri

1,1274

ISK

corone islandesi

128,60

NOK

corone norvegesi

9,6245

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,473

HUF

fiorini ungheresi

323,63

PLN

zloty polacchi

4,3049

RON

leu rumeni

4,6467

TRY

lire turche

7,1474

AUD

dollari australiani

1,6260

CAD

dollari canadesi

1,5206

HKD

dollari di Hong Kong

9,1725

NZD

dollari neozelandesi

1,7778

SGD

dollari di Singapore

1,6012

KRW

won sudcoreani

1 307,93

ZAR

rand sudafricani

17,3338

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0120

HRK

kuna croata

7,4333

IDR

rupia indonesiana

17 305,56

MYR

ringgit malese

4,8375

PHP

peso filippino

63,179

RUB

rublo russo

79,2016

THB

baht thailandese

38,071

BRL

real brasiliano

4,8921

MXN

peso messicano

21,9805

INR

rupia indiana

83,9460


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/4


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

«Istra» (DOP)

(2018/C 327/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» come denominazione di origine protetta, presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Con la notifica di opposizione del 22 giugno 2016 e la dichiarazione di opposizione motivata del 22 agosto 2016, la Slovenia si è opposta alla registrazione in virtù dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)

L’opposizione è stata dichiarata ricevibile. La Croazia e la Slovenia hanno svolto adeguate consultazioni e hanno raggiunto un accordo che modifica sostanzialmente il documento unico.

(4)

Conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Croazia ha trasmesso alla Commissione i documenti e le informazioni pertinenti all’accordo raggiunto con la Slovenia nella procedura di opposizione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» come denominazione di origine protetta, compreso il documento unico sostanzialmente modificato, la cui principale modifica riguarda la denominazione da registrare come denominazione di origine protetta («Istra»).

(5)

A norma dell’articolo 50 e dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che essa soddisfa le condizioni stabilite nel suddetto regolamento.

(6)

Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento per la denominazione «Istra» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Istra» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 108 del 23.3.2016, pag. 18.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«ISTRA»

N. UE: HR-PDO-0005-01358 — 30.7.2015

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Istra»

2.   Stato membro o paese terzo

Croazia

Slovenia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

«Istra» è un olio extravergine di oliva ottenuto direttamente dal frutto dell’olivo (Olea europaea L.) ed esclusivamente con processi meccanici.

Al momento della commercializzazione, il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche:

concentrazione di acidi grassi liberi espressa in acido oleico: ≤ 0,4 %,

indice di perossidi: ≤ 12 meq O2/k,

K232: ≤ 2,25,

K270: ≤ 0,20,

Delta-K: ≤ 0,01,

odore: aroma, percepibile da medio a intenso, di oliva fresca, frutta, verdura o altro vegetale come foglie verdi, erba verde ecc. (mediana del fruttato su scala lineare continua > 3,0),

sapore: oliva sana e fresca, con presenza di amaro e piccante nelle seguenti intensità,

amaro: leggero, mediamente o intensamente percepibile (mediana su scala lineare continua ≥ 2,0),

piccante: leggero, mediamente o intensamente percepibile (mediana su scala lineare continua ≥ 2,0).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per produrre l’olio d’oliva «Istra» si possono utilizzare le seguenti varietà di olive: Buga (sinonimo: Črna), Buža, Črnica, Drobnica, Istarska Belica (sinonimi: Istrska Belica, Istarska Bjelica, Bianchera), Karbonaca, Mata, Plominka, Puntoža, Rošinjola, Štorta, Žižolera, Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo, Pendolino e Picholine. Queste varietà devono costituire, singolarmente o in varie proporzioni, almeno l’80 % dell’olio d’oliva «Istra».

Per essere definito monovarietale, l’olio deve contenere almeno l’80 % della singola varietà in questione.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione dell’olio d’oliva «Istra», dalla coltivazione alla lavorazione delle olive, devono avvenire all’interno della zona geografica di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il condizionamento deve avvenire all’interno della zona geografica di cui al punto 4, per garantire il mantenimento delle caratteristiche specifiche e della qualità dell’olio. Il condizionamento nella zona di produzione consente di ridurre al minimo i rischi di alterazione della qualità che possono verificarsi durante il trasporto e i molteplici travasi quando il prodotto è esposto a variazioni della temperatura, all’ossigeno atmosferico e alla luce. Inoltre, limitando il condizionamento alla zona di produzione si garantisce che le verifiche di conformità dell’autorità di controllo competente avvengano in presenza dei produttori interessati, che tradizionalmente imbottigliano l’olio in proprio. Per questi produttori, la certificazione di conformità e il diritto di utilizzare una denominazione di origine sono di primaria importanza perché rafforzano la fiducia dei consumatori, forniscono un vantaggio concorrenziale e, in definitiva, si traducono in profitti più elevati.

Il confezionamento dell’olio nella zona di produzione facilita considerevolmente anche il controllo della tracciabilità e della qualità, che sarebbe di difficile attuazione al di fuori di questa zona.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

È consentito utilizzare i nomi delle aziende agricole o dei luoghi in cui si trovano gli uliveti in aggiunta alla DOP «Istra» solo se il prodotto è ottenuto esclusivamente da olive coltivate nelle aziende agricole in questione, ossia negli uliveti riportati nell’etichetta.

Si può indicare anche la composizione varietale dell’olio, ma soltanto se essa può essere dimostrata da prove documentali. Nel caso degli oli monovarietali, si possono utilizzare i nomi ufficiali delle varietà elencati al punto 3.3.

Al momento della commercializzazione, la denominazione «Istra» deve risaltare nettamente rispetto a qualsiasi altra indicazione per le sue dimensioni, il tipo e il colore delle lettere (caratteri tipografici), indipendentemente dall’imballaggio.

L’etichetta del prodotto deve inoltre riportare l’anno della raccolta.

Al momento della commercializzazione, ciascun imballaggio deve recare anche un marchio adesivo raffigurante il logo comune e la numerazione unica. Hanno il diritto di utilizzare il marchio, a parità di condizioni, tutti gli utilizzatori della DOP «Istra» che commercializzano un prodotto conforme al disciplinare.

Esistono due versioni del logo comune: una croata e una slovena. Il logo comune consta di un’oliva stilizzata in posizione verticale posta all’interno di un cerchio scuro. Una goccia d’olio sembra fuoriuscire dal centro del frutto. Sotto la goccia d’olio è riportata la parola ISTRA, scritta in caratteri maiuscoli. Sopra la lettera A della parola ISTRA sono riportate, nella versione croata, le lettere ZOI e, nella versione slovena, le lettere ZOP, entrambe scritte in caratteri più piccoli.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’olio d’oliva «Istra» comprende una parte della penisola istriana.

La zona geografica di produzione dell’olio d’oliva «Istra» comincia presso il porto di Preluk, poco a nord dell’omonimo campeggio, al confine tra la città di Fiume e Abbazia. La linea di delimitazione corre lungo il confine Fiume-Abbazia, attorno al campeggio, fino all’incrocio dei tre confini di Abbazia, Matulji e Kastav in direzione nord. Poi attraversa Baredi e raggiunge la linea ferroviaria, all’incrocio dei tre confini di Matulji, Kastav e Fiume. Successivamente segue la linea ferroviaria in direzione di Fiume, lungo il confine tra Kastav e Fiume. A est dell’area di servizio autostradale Vrata Jadrana, la linea di delimitazione gira verso nord attraversando i paesi di Bačići e Murini e, immediatamente a est di Tuhtani, prosegue verso l’incrocio dei tre confini di Fiume, Viškovo e Kastav. Poi continua lungo il confine tra Viškovo e Kastav attraversando Duževo (punto trigonometrico 281) fino a raggiungere la strada Kastav-Viškovo sotto Ranjevac, dove segue per un breve tratto la strada per Viškovo prima di svoltare verso nord per passare tra i paesi di Jardasi e Kosi e raggiungere l’incrocio dei tre confini di Viškovo, Kastav e Klana a est di Sohi (punto trigonometrico 452). Successivamente gira verso ovest e poi verso sud-ovest attraversando Sohi, passando tra Prkačine e Plas e raggiungendo la collina di Majevi (411 m) all’incrocio dei tre confini di Kastav, Matulji e Klana. La linea di delimitazione prosegue in direzione nord lungo il confine del comune di Matulji fino ai piedi della collina di Stanić (465 m), dove gira leggermente verso ovest prima di svoltare nuovamente verso nord passando a est del paese di Mučići, attraverso Kapužnjak, a est del paese di Ružići e della collina di Vela Rebra (446 m) e attraverso Pišćevati Breg, Turinski Dol, Raspravica e Popenac; successivamente supera la vetta a 738 m e attraversa Liskovac prima di raggiungere la collina di Visoč (756 m). Presso questa collina, la linea di delimitazione svolta in direzione ovest per passare poi a nord di Klanac, superare il punto trigonometrico 547 e la quota di altitudine a 657 m, passare la città di Rupa verso nord e attraversare Lešćina fino al punto trigonometrico 447, dove gira in direzione nord. Successivamente corre a ovest della collina di Gradina (562 m), lungo la linea ferroviaria fino al punto trigonometrico 519 presso Velika Reber; indi gira dapprima verso ovest e poi verso sud, passa attraverso Barišča, Kališča (punto trigonometrico 602) e prosegue fino a Buričine. Presso la collina di Buričine, la linea di delimitazione svolta verso ovest attraversando la collina di Kovnica (901 m), passando tra Jankovac e la collina di Osik, oltre Surinova Glavica e la collina di Strahovica (771 m). Prosegue, poi, a sud di Ravni Kot, oltre il monte Ribnik (1 023 m) e il punto trigonometrico 1 028,5, dove gira in direzione nord-ovest per attraversare Vinćarija e raggiungere Glavičorka a sud (punto trigonometrico 1083). Dopo di che svolta brevemente verso ovest per poi proseguire nuovamente in direzione nord-ovest fino a Lipica, continuare a sud-ovest dei punti trigonometrici 979 (Lipica) e 953 (Mala Plešivica) e spingersi ancora verso nord-ovest fino a Mala Vrata (punto trigonometrico 695). A Mala Vrata la linea di delimitazione gira verso ovest in direzione di Jelovščina, passa la collina di Mali Grižan (punto trigonometrico 851) in direzione sud-ovest, per svoltare poi verso sud-est passando a nord-ovest della collina di Blažinov, dove vira verso ovest per proseguire a nord di Stružnjak (781 m) e Gnojina (776 m) e poi a sud-ovest fino alla strada Jelovica-Podgorje. Successivamente segue la strada in direzione nord-ovest attraversando i paesi di Podgorje, Praproče e Črnotiče, per fermarsi appena a sud della collina di Gaber (447 m). Da qui la linea di delimitazione prosegue verso nord, attraverso il paese di Kastelec fino alla città di Socerb, oltre il punto trigonometrico 447, fino a raggiungere il confine tra Slovenia e Italia.

Infine, la linea di delimitazione corre lungo il confine internazionale in direzione ovest fino a San Bartolomeo e segue poi il litorale verso sud-est per ritornare al punto di partenza del porto di Preluk.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Per le sue specificità geologiche, orografiche e, in una certa misura, climatiche, la regione dell’Istria comprende quattro diverse aree: la piccola parte montagnosa sul bordo settentrionale e nord-orientale della penisola, la parte costiera nord-occidentale con formazioni di flysch carbonatico, la parte centrale collinare con depositi di flysch e l’altopiano calcareo lungo il litorale meridionale e occidentale. Le zone più importanti ai fini dell’olivicoltura sono le aree nord-occidentali, occidentali, meridionali e centrali, che godono di un clima mediterraneo. Pur trovandosi al limite della latitudine propizia all’olivicoltura, per la sua forma e il suo orientamento la penisola istriana gode di un clima più mite rispetto ad altre zone situate alla stessa latitudine. La parte meridionale dell’Istria presenta le caratteristiche del clima euromediterraneo, con una forte influenza marittima, un periodo estivo molto secco, una temperatura media annua intorno ai 16 °C e precipitazioni annue totali di circa 820 mm. La parte occidentale e nord-occidentale si caratterizza per un clima submediterraneo, con un periodo estivo meno secco, temperature medie annue intorno ai 14 °C e precipitazioni annue totali di circa 1 000 mm.

Le condizioni pedoclimatiche favorevoli all’olivicoltura nella regione erano note già in epoca Romana: quindi, le olive e l’olio d’oliva non solo rappresentano da più di 2 000 anni un importante fattore economico, ma sono anche diventati il marchio distintivo dell’Istria. Alcune delle anfore ritrovate recano ancora le iscrizioni «Olei Histrici» («Olio istriano») e «Olei flos» («Olio di prima spremitura»), a testimonianza del fatto che già a quell’epoca si indicava l’olio di qualità. Gli scambi commerciali hanno portato l’olio d’oliva istriano nell’Italia settentrionale, nel Norico e in Pannonia.

Nella seconda metà del XX secolo lo sviluppo dell’olivicoltura istriana ha conosciuto un’accelerazione. Con la collaborazione di organismi scientifici e specializzati si sono piantati nuovi uliveti, si sono ampliate in parte le varietà e si sono introdotte nuove tecniche di produzione e lavorazione delle olive. L’antica tradizione dell’olivicoltura e l’affermarsi di nuove tendenze hanno portato gradualmente a una maggiore specializzazione tra i coltivatori e i trasformatori di olive istriani. Mossi da un’inesauribile curiosità, dalla propensione a innovare e da una spinta concorrenziale, essi hanno saputo cogliere subito le nuove opportunità per perfezionare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso di generazioni.

Specificità del prodotto

L’olio d’oliva «Istra» è apprezzato e riconoscibile per la sua elevata qualità e le sue proprietà organolettiche, che sono il risultato di una serie di fattori. Il prodotto è caratterizzato da un odore tra medio e intenso di oliva fresca, spesso mescolato a note fruttate e aromi di verdura o altri vegetali (foglie verdi, erba verde ecc.) più o meno accentuati. Il suo sapore è armonioso, ricorda quello delle olive sane e fresche ed è in genere moderatamente amaro e piccante.

L’olio d’oliva «Istra» è ricco di composti volatili C6 e C5, che influiscono sugli aromi verdi così come sul gusto amaro e piccante. L’amaro e il piccante dell’olio d’oliva «Istra» non dipendono tuttavia solo dall’elevato contenuto di composti volatili, ma anche dall’alta percentuale di composti fenolici, che, oltre a determinare le caratteristiche organolettiche del prodotto, ne influenzano positivamente anche le proprietà nutrizionali e la stabilità, rendendolo resistente all’ossidazione.

Inoltre, anni di ricerche hanno dimostrato scientificamente il valore nutritivo degli oli d’oliva extravergini istriani e confermato che, oltre ad essere ricchi di composti fenolici, essi hanno anche un elevato contenuto di acido oleico. L’«Istra» ha in media un’elevata percentuale di acido oleico (perlopiù superiore al 74 %), mentre il contenuto di acido linoleico è inferiore al 10 %. Questa specifica composizione chimica del prodotto – cioè l’alto rapporto fra acido oleico e linoleico (> 7), unito a un elevato contenuto di composti fenolici – contribuisce alla sua stabilità ossidativa.

Un’altra caratteristica distintiva dell’olio d’oliva «Istra» è il bassissimo valore di acidi grassi liberi e il basso indice di perossidi.

Legame causale fra la zona geografica e il prodotto

La penisola istriana si trova all’estremo limite settentrionale della zona di coltivazione delle olive. Benché si possa quindi pensare che le condizioni non siano favorevoli all’olivicoltura, già in epoca Romana la regione era nota come zona ideale per la coltivazione delle olive e la produzione di olio di alta qualità. Una prova diretta sono le numerose varietà di olive che vi si coltivano. Il fatto che l’olio d’oliva «Istra», indipendentemente dalla sua composizione varietale, soddisfi sempre i criteri organolettici e chimici menzionati al punto 3.2, indica che le caratteristiche pedoclimatiche della penisola istriana contribuiscono notevolmente alla qualità e alle specificità delle olive ivi coltivate, così come alle proprietà chimiche e organolettiche dell’olio.

Il principale risultato delle specifiche condizioni climatiche dell’Istria è l’alta percentuale di acido oleico monoinsaturo nella composizione globale di acidi grassi dell’olio d’oliva «Istra». Questo avviene perché gli ulivi si adattano ai climi più freddi producendo maggiori quantità di acido oleico (Pannelli et al., 1993, in O. Koprivnjak, I. Vrhovnik, T. Hladnik, Ž. Prgomet, B. Hlevnjak e V. Majetić Germek: Obilježja prehrambene vrijednosti djevičanskih maslinovih ulja sorti Buža, Istarska bjelica, Leccino i Rosulja, Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam, n. 7, 2012, pag. 174).

La ricca composizione chimica dei composti volatili presenti nell’olio d’oliva «Istra», che incidono sugli aromi verdi e in alcuni casi determinano anche il gusto amaro e piccante del prodotto, dipende non solo dalle varietà di olive utilizzate e dalle condizioni climatiche, ma anche dai processi di produzione adottati dagli olivicoltori, cioè la raccolta delle olive nelle fasi precoci della maturazione e il ricorso a buone pratiche per la conservazione e la lavorazione delle olive e lo stoccaggio dell’olio. Pertanto, le competenze e le abilità in materia di olivicoltura e produzione e conservazione dell’olio che i coltivatori e i trasformatori locali hanno acquisito e perfezionato nel corso di generazioni svolgono un ruolo decisivo al fine di garantire la qualità del prodotto.

La raccolta precoce, effettuata quando i frutti sono ancora verdi o invaiati e di consistenza dura, influisce considerevolmente sulle caratteristiche dell’olio. Questa tecnica di produzione è diventata una prassi abituale tra gli olivicoltori istriani. La raccolta precoce permette di evitare non solo che i frutti siano esposti a temperature fredde e possano gelare, ma anche che vengano attaccati dalla seconda e terza generazione della mosca olearia – due circostanze che comprometterebbero gravemente la qualità dell’olio. Inoltre, è noto che la raccolta precoce ha un effetto positivo diretto sugli indicatori chimici della qualità e sulle specifiche caratteristiche gustative e olfattive dell’olio d’oliva «Istra», determinando il basso contenuto di acidi grassi liberi, il basso indice di perossidi e i bassi valori di K, così come la forte intensità delle caratteristiche organolettiche positive in termini di gusto e aroma (K. Brkić Bubola, O. Koprivnjak, B. Sladonja, D. Škevin e I. Belobrajić: Chemical and sensorial changes of Croatian monovarietal olive oils during ripening (Variazioni chimiche e sensoriali degli oli d’oliva monovarietali croati durante la maturazione), European Journal of Lipid Science and Technology, vol. 114, 2012, pag. 1400).

L’interazione tra i vari fattori locali sopra indicati, naturali e umani, conferisce al prodotto recante il marchio DOP «Istra» il suo carattere distintivo, ossia il sapore armonioso e l’equilibrio fra le note piccanti, amare e fruttate delle olive.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.mps.hr/datastore/filestore/87/2017-03-29_-_ZOI_Istra_2017_03_08.pdf

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/zascita_kmetijskih_pridelkov_zivil/ZOI_Istra_2017.pdf


17.9.2018   

IT

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C 327/10


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2018/C 327/06)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 97, nella nota esplicativa della voce 2202«Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009» è aggiunto il testo seguente:

«Le bevande non alcoliche della presente voce sono liquidi direttamente idonei al consumo umano tramite ingestione e destinati a questo uso, indipendentemente dalla quantità assorbita o dagli scopi particolari cui possono servire diversi tipi di liquidi consumati, purché essi non rientrino in un’altra voce più specifica. Fattori puramente soggettivi e variabili come il modo di consumare tali bevande o lo scopo per cui se ne fa uso, ad esempio per placare la sete o per ottenere un effetto benefico per la salute, non sono rilevanti ai fini della loro classificazione (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa 114/80).

Questa voce comprende, tra l’altro, i prodotti liquidi pronti all’uso per l’alimentazione dei lattanti.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


17.9.2018   

IT

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C 327/11


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2018/C 327/07)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono modificate come segue:

A pagina 116, il testo esistente della nota esplicativa alla «Nota 2» è rinumerato come 1. ed è aggiunto il seguente testo:

«2.

L’espressione «oli analoghi» include, tra l’altro, le seguenti miscele di idrocarburi:

combustibili diesel sintetici paraffinici, in particolare gli «oli vegetali idrotrattati» (HVO) e i «combustibili gas to liquid»;

prodotti da fonti rinnovabili risultanti dai seguenti processi: conversione da biomassa a combustibili liquidi «combustibili biomass to liquid» o conversione da biogas a combustibili liquidi «combustibili biogas to liquid»;

prodotti ottenuti dal trattamento congiunto, in raffineria, di materie prime rinnovabili con derivati del petrolio.

Per quanto riguarda la produzione di «oli analoghi» si applicano le seguenti definizioni:

«idrotrattamento»: la trasformazione termochimica di trigliceridi con idrogeno per la produzione di alcani; esso si riferisce alla trasformazione in combustibile. Le fonti di trigliceridi sono, in genere, grassi e oli, rifiuti idonei, parti grasse residue e grassi derivanti da alghe;

«gas to liquid»,«biomass to liquid» e «biogas to liquid»: la conversione di gas in combustibili liquidi mediante il procedimento Fischer-Tropsch o procedimenti analoghi. Nel caso dei «combustibili biomass to liquid» vi è un passaggio preliminare per convertire la biomassa in gas».


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


17.9.2018   

IT

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C 327/12


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2018/C 327/08)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 185, nella nota esplicativa della sottovoce NC «3906 90 90 altri», la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Questa sottovoce comprende il poli(acrilonitrile) e gli elastomeri poliacrilici (ACM) in forme primarie (non vulcanizzate).»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


17.9.2018   

IT

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C 327/13


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o ottobre 2018

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2018/C 327/09)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 286 del 14.8.2018, pag. 2.

Dal

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1.10.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,41

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,49

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

1,00

1.9.2018

30.9.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,37

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.8.2018

31.8.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,21

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.7.2018

31.7.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.6.2018

30.6.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.5.2018

31.5.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.4.2018

30.4.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.3.2018

31.3.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.2.2018

28.2.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.1.2018

31.1.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

1,89

-0,42

-0,18

-0,18

0,73


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9081 — Cinven/Generali Lebensversicherung)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 327/10)

1.   

In data 7 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Cinven (Regno Unito),

Viridium Holding AG (Germania), controllata da Cinven,

Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft («Generali Lebensversicherung») (Germania)

Cinven acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Generali Lebensversicherung.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Cinven è un’impresa di private equity che fornisce servizi per la gestione degli investimenti e servizi di consulenza in materia di investimenti a diversi fondi d’investimento,

Viridium è un fornitore di prodotti di assicurazione sulla vita che opera quasi esclusivamente in Germania,

Generali Lebensversicherung è una compagnia assicurativa autorizzata ad operare e principalmente attiva nella fornitura di prodotti di assicurazione sulla vita in Germania.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9081 — Cinven/Generali Lebensversicherung

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9019 — Mars/AniCura)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 327/11)

1.   

In data 10 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mars, Incorporated (Stati Uniti),

AniCura TC AB (Svezia).

Mars, Incorporated (Mars) acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di AniCura TC AB (‘AniCurà).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Mars è un’impresa con sede negli Stati Uniti, attiva a livello mondiale in diversi settori di attività, compresa la cura degli animali da compagnia. Il segmento della cura degli animali da compagnia di Mars, che ha sede in Belgio, è un fornitore di alimenti per animali da compagnia e di cure veterinarie. Mars è attivo nel SEE nella produzione e fornitura di alimenti per animali da compagnia,

AniCura è un fornitore di cure veterinarie per animali da compagnia (soprattutto cani e gatti). AniCura ha sede a Stoccolma, in Svezia, e gestisce ospedali e cliniche per animali in diversi paesi del SEE (Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Germania, Paesi Bassi e Italia). AniCura opera inoltre, attraverso gli ospedali e le cliniche per animali che gestisce, nel settore della vendita di prodotti accessori, tra cui alimenti per animali da compagnia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9019 — Mars/AniCura

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).