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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 322/01 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 322/02 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2018/C 322/03 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2018/C 322/04 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2018/C 322/05 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 322/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 322/07 |
Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8236 — Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Rhomberg Sersa Vossloh (JV)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 322/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8977 — Lone Star Funds/Imerys TC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 322/09 |
Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8960 — Adient/Boeing/JV (Aircraft seats)] ( 1 ) |
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2018/C 322/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9114 — KKR/TPG Asia/KMK/Square Peg/PropertyGuru) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2018/C 322/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 settembre 2018
(2018/C 322/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1574 |
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JPY |
yen giapponesi |
128,82 |
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DKK |
corone danesi |
7,4595 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,89068 |
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SEK |
corone svedesi |
10,4850 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1276 |
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ISK |
corone islandesi |
131,50 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,6790 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,646 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
324,77 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3094 |
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RON |
leu rumeni |
4,6323 |
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TRY |
lire turche |
7,4953 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6310 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5231 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0850 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7773 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5945 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 306,14 |
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ZAR |
rand sudafricani |
17,4677 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9499 |
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HRK |
kuna croata |
7,4205 |
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IDR |
rupia indonesiana |
17 210,54 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8044 |
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PHP |
peso filippino |
62,497 |
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RUB |
rublo russo |
81,2488 |
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THB |
baht thailandese |
38,009 |
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BRL |
real brasiliano |
4,8011 |
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MXN |
peso messicano |
22,3500 |
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INR |
rupia indiana |
84,0965 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 322/02)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
25.7.2018 |
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Durata |
25.7.2018 - 31.12.2018 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Stock o gruppo di stock |
NEP/*07U16 |
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Specie |
Scampo (Nephrops Norvegicus) |
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Zona |
Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
13/TQ120 |
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 322/03)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
1.8.2018 |
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Durata |
1.8.2018 - 31.12.2018 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Stock o gruppo di stock |
BFT/AE45WM |
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Specie |
Tonno rosso (Thunnus thynnus) |
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Zona |
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
16/TQ120 |
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 322/04)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
28.7.2018 |
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Durata |
28.7.2018 - 31.12.2018 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Stock o gruppo di stock |
GFB/89- (inclusa la condizione speciale GFB/*567-) |
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Specie |
Musdea bianca (Phycis blennoides) |
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Zona |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
14/TQ2285 |
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 322/05)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
31.7.2018 |
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Durata |
31.7.2018 - 31.12.2018 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Stock o gruppo di stock |
BET/ATLANT |
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Specie |
Tonno obeso (Thunnus obesus) |
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Zona |
Oceano Atlantico |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
15/TQ120 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/4 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia
(2018/C 322/06)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia («Thailandia»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 13 giugno 2018 dall’«association européenne des transformateurs de maïs doux» (AETMD) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.5 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 875/2013 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 307/2014 del Consiglio (4).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio (5) per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Thailandia («il paese interessato»), l’asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Thailandia e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della Thailandia e venduto nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di vulnerabilità. L’industria dell’Unione non ha ancora raggiunto il profitto di riferimento, in particolare nel segmento delle marche di vendita al dettaglio.
Il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l’aumento dell’attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l’Unione, dato che gli impianti di produzione dei produttori della Thailandia dispongono di potenzialità/capacità inutilizzate.
Il richiedente sostiene infine che il miglioramento della situazione dell’industria dell’Unione è avvenuto soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Come già annunciato (6), il cosiddetto pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale [regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio entrato in vigore l’8 giugno 2018 (7)] ha introdotto, tra l’altro, cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. Il calendario della presente inchiesta, come stabilito nel presente avviso, comprende istruzioni specifiche per la presentazione delle informazioni nelle varie fasi dell’inchiesta e per l’organizzazione delle audizioni. Anche le richieste di proroga dei termini saranno soggette a regole più rigorose.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Pertanto tutti i produttori (8) del prodotto oggetto del riesame, del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori della Thailandia oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità della Thailandia ed eventualmente le associazioni note di produttori del paese interessato.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro 3 giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2362).
Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità del paese interessato.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.2.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (9) (10)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro 3 giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2362).
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.8 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2362).
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2362). Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
5.6. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Tuttavia, nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.8. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che le informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles//Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: |
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per questioni relative al dumping: |
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TRADE-R695-SWEETCORN-DUMPING@ec.europa.eu |
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per questioni relative al pregiudizio: |
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TRADE-R695-SWEETCORN-INJURY@ec.europa.eu |
6. Calendario dell’inchiesta
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta si concluderà di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive o, se del caso, delle osservazioni sulle ulteriori conclusioni definitive.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono sollevare solo questioni trattate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive dovranno essere presentate entro 3 giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive, salvo diverse disposizioni. In caso di divulgazione di ulteriori conclusioni definitive, le osservazioni di altre parti interessate in risposta a tali ulteriori conclusioni dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro 1 giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette conclusioni.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.
Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a 3 giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i 7 giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a 3 giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.
Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Una delle parti interessate che ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
(1) GU C 440 del 21.12.2017, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 1).
(5) Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.
(6) Cfr. memo «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.
(7) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(8) Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(9) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori del paese interessato devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(10) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(11) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(12) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
[Caso M.8236 — Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Rhomberg Sersa Vossloh (JV)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 322/07)
1.
Il 30 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Vossloh, AG («Vossloh», Germania), |
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— |
Rhomberg Sersa Rail Holding, GmbH («Rhomberg Sersa», Austria), |
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— |
Rhomberg Sersa Vossloh, GmbH («RSV», Germania). |
Vossloh — attraverso la sua controllata al 100 % Vossloh Rail Services GmbH (Germania) — e Rhomberg Sersa acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e 3 (4), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di RSV. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Vossloh: produzione di infrastrutture e tecnologie ferroviarie; produzione di sistemi di attacco, di scambio e di segnalazione ferroviari e fornitura dei relativi servizi,
— Rhomberg Sersa: fornitore di servizi completi nel campo delle tecnologie, costruzioni e attrezzature ferroviarie; costruzione, rinnovo e manutenzione dei binari, alimentazione della rete ferroviaria, tecnologia delle comunicazioni e servizi connessi,
— RSV: servizi di ispezione e manutenzione degli scambi delle ferrovie interne alle industrie e delle ferrovie adibite al trasporto locale.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8236 — Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Rhomberg Sersa Vossloh (JV)
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8977 — Lone Star Funds/Imerys TC)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 322/08)
1.
In data 30 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
LSF10 Impala Investments SARL (Lussemburgo), controllata da Lone Star Fund X (Stati Uniti) (collettivamente «Lone Star Funds»), |
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— |
Imerys TC, société par actions simplifiée («Imerys», Francia), controllata da Imerys SA (Francia). |
Lone Star Funds acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Imerys. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Lone Star Funds: impresa di private equity che investe in beni immobili, equity, credito e altri attivi finanziari su scala mondiale,
— Imerys: progettazione e fornitura di prodotti per coperture, comprese l’argilla e le tegole di laterizio, di soluzioni fotovoltaiche, di isolanti termici per tetti e accessori, per privati, professionisti e imprese di costruzione, quasi esclusivamente in Francia.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8977 — Lone Star Funds/Imerys TC
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/19 |
Notifica preventiva di concentrazione
[Caso M.8960 — Adient/Boeing/JV (Aircraft seats)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 322/09)
1.
In data 31 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Adient US LLC, controllata da Adient plc («Adient», Stati Uniti), |
|
— |
The Boeing Company («Boeing», Stati Uniti), |
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— |
Adient Aerospace, LLC (Stati Uniti). |
Adient US LLC e Boeing acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Adient Aerospace, LLC.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Adient: progettazione, produzione e commercializzazione di una gamma di sistemi di sedili e di componenti di sedili per automobili, veicoli commerciali e autocarri leggeri,
— Boeing: progettazione, produzione e vendita di aviogetti di linea commerciali e di sistemi nei settori della difesa, dello spazio e della sicurezza a livello mondiale,
— Adient Aerospace, LLC: progettazione, sviluppo, produzione e vendita di sedili per aeromobili.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8960 — Adient/Boeing/JV (Aircraft seats)
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/20 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9114 — KKR/TPG Asia/KMK/Square Peg/PropertyGuru)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 322/10)
1.
In data 5 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
KKR & Co. Inc. («KKR», Stati Uniti), |
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TPG Asia VI SF Pte. Ltd. («TPG Asia», Singapore), appartenente a TPG (Stati Uniti), |
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PT Kreatif Media Karya («KMK», Indonesia), appartenente al gruppo Emtek (Indonesia), |
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Square Peg Capital Pty Ltd. («Square Peg», Australia), |
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PropertyGuru Pte. Ltd. («PropertyGuru», Singapore). |
KKR, TPG Asia, KMK e Square Peg acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di PropertyGuru.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— KKR: impresa d’investimento che opera a livello mondiale offrendo una vasta gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato e fornendo soluzioni per i mercati dei capitali all’impresa, ai rispettivi clienti e alle società in portafoglio,
— TPG Asia: parte di TPG, una società di investimento di capitali privati a livello mondiale che gestisce una famiglia di fondi che investono in un gran numero di imprese mediante acquisizioni e ristrutturazioni aziendali,
— KMK: la presenza del gruppo Emtek sui mezzi d’informazione online, che gestisce tre canali televisivi in chiaro, la produzione di contenuti, la televisione a pagamento e diverse imprese di soluzioni IT e gode di una presenza ben radicata sui mezzi di comunicazione online attraverso la controllata KMK Online,
— Square Peg: impresa di venture capital di livello mondiale che finanzia le start-up del settore tecnologico,
— PropertyGuru: fornitura di piattaforme basate su internet per privati o imprese che sono interessati, a fini privati o commerciali, nella vendita, nell’acquisto, nella locazione o nel leasing di beni immobili, principalmente a Singapore, in Malaysia, in Indonesia, in Vietnam e in Thailandia.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9114 — KKR/TPG Asia/KMK/Square Peg/PropertyGuru
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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12.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/22 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Menzioni del Mercosur da proteggere come menzioni tradizionali di vini nell’Unione europea
(2018/C 322/11)
Nell’ambito dei negoziati in corso con il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) per un accordo di associazione (in seguito “l'accordo”) compreso un allegato sul commercio di vini e bevande spiritose, le autorità del Mercosur hanno richiesto la protezione nel quadro dell’accordo di dodici menzioni come menzioni tradizionali di vini. La Commissione sta attualmente valutando se tali menzioni vadano protette come menzioni tradizionali nel quadro del futuro accordo.
La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, verranno esaminate solo se ricevute entro il termine sopra indicato, e vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A3@ec.europa.eu
L’eventuale protezione delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«CRIANZA»
Lingua della domanda: spagnolo
Richiedente: Argentina
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Crianza
Lingua della menzione tradizionale: spagnolo
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Le espressioni Barrica, Crianza en Roble, Criado en Barrica de Roble o simili potranno essere impiegate solo nel caso in cui, per conferire ai prodotti vitivinicoli caratteristiche del legno siano state effettivamente usate botti di quercia
(Art.6 dela risoluzione n. 23/2008)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«DULCE NATURAL»
Lingua della domanda: spagnolo
Richiedente: Argentina
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Dulce natural
Lingua della menzione tradizionale: spagnolo
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Vino dolce naturale: il prodotto ottenuto attraverso la fermentazione parziale di uva fresca e matura o del mosto di uva fresca proveniente da Vitis Vinifera L., la cui fermentazione parziale si deve all’uso di processi fisici nella fase di elaborazione il cui tenore alcolico non sia inferiore al CINQUE PER CENTO IN VOLUME (5 % v/v) e il cui tenore di zucchero, derivato unicamente dalla fermentazione, non sia inferiore a VENTI GRAMMI PER LITRO (20 g/l) di zuccheri riduttori. Questo vino potrà essere generico o varietale.
Vino Espumante Dulce Natural: prodotto la cui anidride carbonica deriva dalla fermentazione in recipiente chiuso di mosto di uva pregiata o di mosto di uva pregiata parzialmente fermentato e conservato con mezzi fisici; con una pressione finale non inferiore a QUATTRO ATMOSFERE (4 atm.) a VENTI GRADI CENTIGRADI (20 °C) di temperatura; con un tenore alcolico non inferiore al SETTE PERCENTO IN VOLUME (7 % v/v) e un residuo minimo di zucchero naturale di SESSANTA GRAMMI PER LITRO (60 g/l). Non vi potrà essere aggiunto sciroppo zuccherino e/o di dosaggio
(Artt. 1 e 2 della risoluzione n. 17/2012 e allegato I, punto I e punto 2.2 della risoluzione n.o 01/2003).
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«FINO»
Lingua della domanda: spagnolo
Richiedente: Argentina
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Fino
Lingua della menzione tradizionale: spagnolo
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Vino con tenore alcolico dell’8,6 % in volume derivato unicamente da varietà Vitis vinifera eccettuate Criolla Grande e Cereza, elaborato mediante procedimenti tecnologici adeguati che garantiscano l’ottimizzazione delle sue caratteristiche organolettiche.
(Capitolo 2, art. 2.2.1.3 Regolamento GMC n. 45/1996, regolamento vitivinícolo del Mercosur)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«VINO GENEROSO»
Lingua della domanda: spagnolo
Richiedente: Argentina
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Vino Generoso
Lingua della menzione tradizionale: spagnolo
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Vini speciali (liquorosi e o arricchiti)
1.Categoría A: vino secco o dolce che, senza aggiunte, possiede una gradazione alcolica non inferiore al dodici e mezzo percento (12,5 %) in volume e/o una gradazione alcolica acquisita e potenzialmente non inferiore a quindici gradi (15° GL);2.Categoria B: vino secco o dolce la cui gradazione alcolica non sia inferiore al 15 % in volume (15 %) e derivi, in parte, dall’aggiunta di alcol etilico in una fase qualsiasi della sua elaborazione.3.Categoria C: vino ottenuto aggiungendo in una fase qualsiasi del processo di elaborazione indistintamente, unitamente o separatamente uno dei seguenti prodotti: mosto concentrato, vino di mosto, mosto cotto, caramello d’uva o alcol etilico con una gradazione alcolica totale non inferiore a quindici gradi (15° GL).(Art. 17, lettera b), della legge 14.878 Ley General de Vinos)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«FINO»
Lingua della domanda: spagnolo
Richiedente: Uruguay
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Fino
Lingua della menzione tradizionale: spagnolo
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Vino con tenore alcolico compreso tra l’8,6 % e il 14 % in volume derivato unicamente da varietà Vitis vinifera eccettuate Criolla Grande e Cereza, elaborato mediante procedimenti tecnologici adeguati che garantiscano l’ottimizzazione delle sue caratteristiche organolettiche.
(Capitolo 2, art. 2.2.1.3 Regolamento GMC n. 45/1996, regolamento vitivinícolo del Mercosur)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«LEVE»
Lingua della domanda: spagnolo
Richiedente: Uruguay
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Leve
Lingua della menzione tradizionale: spagnolo
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Vino di gradazione alcolica tra il 7 % e l’8,5 % in volume, ottenuto esclusivamente attraverso la fermentazione degli zuccheri naturali dell’uva, prodotto durante la vendemmia nellam regione di produzione.
(Regolamento GMC 45/96, decreto 325/97, decreto 190/2010)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«RESERVA»
Lingua della domanda: spagnolo
Richiedente: Uruguay
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Reserva
Lingua della menzione tradizionale: spagnolo
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Prodotti elaborati a partire da vitigni di Vitis vinifera dii riconosciuta qualità vinicola che, dopo un periodo di invecchiamento in condizioni adeguate, hanno acquisito un buon grado di affinamento delle loro caratteristiche organolettiche.
(Decreto n. 315/994)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«VIEJO»
Lingua della domanda: spagnolo
Richiedente: Uruguay
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Viejo
Lingua della menzione tradizionale: spagnolo
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione I vini venduti con la denominazione “vecchio” devono essere stati prodotti da almeno 2 anni.
(Decreto n. 6/8/29)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«FINO»
Lingua della domanda: portoghese
Richiedente: Brasile
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Fino
Lingua della menzione tradizionale: portoghese
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Il vino pregiato è un vino di gradazione alcolica compresa tra l’8,6 % (otto gradi e sei decimi per cento) e il 14 % (quattordici per cento) in volume, prodotto mediante processi tecnologici adeguati che assicurino l’ottimizzazione delle sue caratteristiche organolettiche ed esclusivamente da varietà di Vitis vinifera del gruppo Nobles, così come definite nel regolamento.
(punto 2.2.1.3. del regolamento vitivinicolo del Mercosur, legge federale n. 7.678/1988, § 1, art. 9)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«LEVE»
Lingua della domanda: portoghese
Richiedente: Brasile
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Leve
Lingua della menzione tradizionale: portoghese
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione Articolo 10. Il vino leve è un vino di gradazione alcolica compresa tra il 7 % (sette per cento) e l’8,5 % (otto e mezzo per cento) in volume, ottenuto esclusivamente dalla fermentazione degli zuccheri naturali dell’uva, prodotto durante la vendemmia nelle zone di produzione, è proibita la sua elaborazione a partire dal vino da tavola.
(punto 2.2.1.2 del regolamento vitivinicolo del Mercosur, legge federale n. 7.678/1988, § 1, art. 10)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«RESERVA»
Lingua della domanda: portoghese
Richiedente: BRASILE
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Reserva
Lingua della menzione tradizionale: portoghese
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione
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I - |
quando il vino rosso, con una gradazione alcolica minima dell’11 % (v/v), viene invecchiato per un periodo minimo di dodici mesi, eventualmente mediante l’uso di recipienti di legno adeguati; |
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II - |
quando il vino bianco o rosato, con una gradazione alcolica minima dell’11 % (v/v), viene invecchiato per un periodo minimo di sei mesi, eventualmente mediante l’uso di recipienti di legno adeguati. |
(decreto MAPA n. 43/2016, art. 30)
DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE
«GRAN RESERVA»
Lingua della domanda: portoghese
Richiedente: Brasile
Menzione tradizionale per la quale è richiesta la protezione: Gran Reserva
Lingua della menzione tradizionale: portoghese
Categorie di prodotti vitivinicoli Vino
Definizione
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I - |
quando il vino rosso, con una gradazione alcolica minima dell’11 % (v/v), viene invecchiato per un periodo minimo di diciotto mesi, mediante l’uso obbligatorio di recipienti di legno adeguati della capienza massima di seicento litri per un minimo di sei mesi; e |
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II - |
quando il vino bianco o rosato, con una gradazione alcolica minima dell’11 % (v/v), viene invecchiato per un periodo minimo di dodici mesi, mediante l’uso obbligatorio di recipienti di legno adeguati della capienza massima di seicento litri per un minimo di tre mesi; |
(decreto MAPA n. 43/2016, art. 30)