ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 307

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
30 agosto 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute dal 15 al 18 maggio 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 38 del 1.2.2018.
TESTI APPROVATI
Sedute del 31 maggio e 1o giugno 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 59 del 15.2.2018.
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 16 maggio 2017

2018/C 307/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 (2016/2273(INI))

2

2018/C 307/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sulla relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2016/2097(INI))

11

2018/C 307/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sull'iniziativa sull'efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare (2016/2223(INI))

25

2018/C 307/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito (2016/2075(INI))

44

 

Mercoledì 17 maggio 2017

2018/C 307/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2015/2283(INI))

52

2018/C 307/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario (2016/2243(INI))

57

2018/C 307/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D050182 — 2017/2675(RSP))

67

2018/C 307/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D050183 — 2017/2674(RSP))

71

2018/C 307/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria (2017/2656(RSP))

75

2018/C 307/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2016/2798(RSP))

79

 

Giovedì 18 maggio 2017

2018/C 307/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulla Zambia, in particolare il caso di Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

84

2018/C 307/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sull'Etiopia, in particolare il caso di Merera Gudina (2017/2682(RSP))

87

2018/C 307/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul Sud Sudan (2017/2683(RSP))

92

2018/C 307/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE (2016/2302(INI))

96

2018/C 307/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulle prospettive future per l'assistenza tecnica nell'ambito della politica di coesione (2016/2303(INI))

103

2018/C 307/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (2015/2059(INI))

109

2018/C 307/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul raggiungimento di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati in Medio Oriente (2016/2998(RSP))

113

2018/C 307/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulla strategia dell'UE relativa alla Siria (2017/2654(RSP))

117

2018/C 307/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul trasporto stradale nell'Unione europea (2017/2545(RSP))

123

2018/C 307/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul campo profughi di Dadaab (2017/2687(RSP))

131

2018/C 307/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione (2017/2685(RSP))

137

2018/C 307/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sull'applicazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI, in particolare in relazione alla persecuzione di (presunti) uomini omosessuali in Cecenia, Russia (2017/2688(RSP))

140

 

Giovedì 1o giugno 2017

2018/C 307/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla connettività Internet per la crescita, la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G (2016/2305(INI))

144

2018/C 307/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione degli adulti vulnerabili (2015/2085(INL))

154

2018/C 307/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sul quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (2017/2702(RSP))

161

2018/C 307/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (2016/2271(INI))

163

2018/C 307/27

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo — Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro (2017/2586(RSP))

175

2018/C 307/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla resilienza quale priorità strategica dell'azione esterna dell'UE (2017/2594(RSP))

177

2018/C 307/29

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP))

183

2018/C 307/30

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 (Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani) (2017/2653(RSP))

186


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 1o giugno 2017

2018/C 307/31

Decisione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács (2016/2266(IMM))

188


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 16 maggio 2017

2018/C 307/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09264/2016 — C8-0455/2016 — 2015/0113(NLE))

191

2018/C 307/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13824/2016 — C8-0527/2016 — 2016/0311(NLE))

192

2018/C 307/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (13710/2016 — C8-0005/2017 — 2016/0322(NLE))

193

2018/C 307/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (15540/2016 — C8-0024/2017 — 2016/0349(NLE))

194

 

Mercoledì 17 maggio 2017

2018/C 307/36

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 — C8-0131/2017 — 2017/2058(BUD))

195

2018/C 307/37

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Croazia (05318/2017 — C8-0033/2017 — 2017/0801(CNS))

200

2018/C 307/38

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul regolamento delegato della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la cancellazione della Guyana dalla tabella di cui al punto I dell'allegato e l'aggiunta dell'Etiopia a tale tabella (C(2017)01951 — 2017/2634(DEA))

201

 

Giovedì 18 maggio 2017

2018/C 307/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (06679/2016 — C8-0175/2016 — 2016/0052(NLE))

203

2018/C 307/40

P8_TA(2017)0224
Portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD))
P8_TC1-COD(2015)0284
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

204

 

Giovedì 1o giugno 2017

2018/C 307/41

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici COM(2016)0758 — C8-0529/2016 — 2016/0374(CNS))

205

2018/C 307/42

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o giugno 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (COM(2016)0631 — C8-0392/2016 — 2016/0308(COD))

212

2018/C 307/43

P8_TA(2017)0237
Modello uniforme per i visti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2015)0303 — C8-0164/2015 — 2015/0134(COD))
P8_TC1-COD(2015)0134
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o giugno 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti

220

2018/C 307/44

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018 2022 (14423/2016 — C8-0528/2016 — 2016/0204(APP))

221


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017-2018

Sedute dal 15 al 18 maggio 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 38 del 1.2.2018.

TESTI APPROVATI

Sedute del 31 maggio e 1o giugno 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 59 del 15.2.2018.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 16 maggio 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/2


P8_TA(2017)0205

Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 (2016/2273(INI))

(2018/C 307/01)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta sui dati aperti del G8,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 — Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa» (COM(2010)0743),

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo (1),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 — Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione» (COM(2016)0179),

vista la relazione di analisi comparativa sull'eGovernment 2016 presentata dalla Commissione,

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» (2),

vista la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico,

vista la comunicazione della Commissione del 1o giugno 2016 dal titolo «Norme europee per il XXI secolo» (COM(2016)0358),

vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2011 dal titolo «Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate — Realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale» (COM(2011)0163),

vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione,

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo «Verso una florida economia basata sui dati» (COM(2014)0442),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 sul tema «Verso una florida economia basata sui dati» (3),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010,

visti la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300),

visti la proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM(2016)0590) e i suoi allegati da 1 a 11 — valutazione dell'impatto (SWD(2016)0303), sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016)0304) e sintesi della valutazione (SWD(2016)0305),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016)0589),

visto il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE («regolamento eIDAS»),

vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva ISP),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, del 10 gennaio 2017, che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative (COM(2016)0824),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato» (COM(2017)0007),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Costruire un'economia europea dei dati» (COM(2017)0009),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 gennaio 2017, presentata dalla Commissione e concernente il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM(2017)0010),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 gennaio 2017, presentata dalla Commissione e concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017)0008),

vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati,

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178),

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,

vista la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici,

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa» (COM(2016)0381),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A8-0178/2017),

A.

considerando che le strategie di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni devono essere adeguate a un contesto in evoluzione che consenta la trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

B.

considerando che la digitalizzazione dei servizi pubblici dovrebbe contribuire a conseguire la piena potenzialità del mercato unico, promuovere un miglior esercizio della cittadinanza, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo sociale ed economico delle regioni, la comprensione dei servizi pubblici da parte dei cittadini migliorando l'efficienza e l'efficacia in termini di costo dei servizi, rafforzando altresì la partecipazione politica, intensificando il dialogo dei cittadini con le autorità pubbliche e aumentando la trasparenza; che l'UE dovrebbe incoraggiare lo scambio delle pratiche e tecnologie migliori fra gli Stati membri;

C.

considerando che il settore delle TIC è chiamato ad assistere questo processo di trasformazione fornendo soluzioni personalizzate alle pubbliche amministrazioni;

D.

considerando che la trasformazione digitale della pubblica amministrazione deve essere avviata a livello dell'Unione, degli Stati membri, regionale e locale;

E.

considerando che il pieno potenziale di una pubblica amministrazione digitale può essere raggiunto solo se i cittadini e le imprese possono fare pieno affidamento sui servizi offerti;

F.

considerando che il portale europeo della giustizia elettronica è uno strumento essenziale per l'accesso alle informazioni e alla giustizia e costituisce un importante passo avanti verso l'ammodernamento dell'amministrazione pubblica dell'UE;

G.

considerando che un migliore accesso alle informazioni e un maggiore utilizzo di strumenti digitali più avanzati per le formalità relative al diritto societario durante tutto il ciclo di vita di una società dovrebbero contribuire alla certezza giuridica e ridurre le spese delle società;

H.

considerando che nell'Unione si stanno compiendo sforzi per l'interconnessione dei registri elettronici delle imprese e dei registri fallimentari, il che è importante ai fini della trasparenza e della certezza giuridica nel mercato interno;

I.

considerando che non è ancora possibile disporre di un unico accesso a tali registri attraverso il portale della giustizia elettronica a causa delle divergenze tra le norme tecniche utilizzate dagli Stati membri; che è necessario compiere ulteriori sforzi affinché i cittadini dell'UE possano disporre di strumenti di eGovernment accessibili, interoperabili e di facile utilizzo; che garantire un livello di sicurezza e tutela dei dati nel trattamento degli stessi è una condizione essenziale per l'utilizzo della giustizia elettronica, tenendo conto del carattere dei dati delle attività giudiziarie;

1.

ritiene che lo sviluppo dell'eGovernment sia un elemento chiave del mercato unico digitale, e invita la Commissione a individuare obiettivi specifici e misurabili per il piano d'azione basati su indicatori di rendimento come pure a monitorarne l'attuazione e a comunicare annualmente al Parlamento i progressi conseguiti in materia; sottolinea che il piano d'azione per l'eGovernment 2011-2015 ha prodotto risultati positivi sia a livello UE che degli Stati membri; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a valutare anche le esigenze dei consumatori per quanto concerne l'aumento dei livelli di utilizzo dei servizi elettronici;

Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

2.

è del parere che entro il 2022 le pubbliche amministrazioni debbano essere aperte, trasparenti, efficienti e inclusive e fornire servizi pubblici digitali end-to-end senza frontiere, personalizzati, di facile utilizzo e accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese, riducendo pertanto i costi, le barriere e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, in particolare per le PMI, e traendo tutti i vantaggi della rivoluzione digitale; ritiene, tuttavia, che ciò dovrebbe essere compatibile con un'equa ristrutturazione dell'amministrazione pubblica;

3.

è favorevole al piano di basare le iniziative future sul principio «digitale per definizione» e sottolinea l'importanza dell'attuazione del principio «una tantum», che renderà più agevole l'interazione con le pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini e delle imprese, evitando procedure amministrative inutili e dispendiose in termini di tempo e renderà più facile il riutilizzo per altre applicazioni delle informazioni fornite in precedenza; evidenzia il fatto che, secondo gli studi della Commissione, l'attuazione dell'approccio del principio «una tantum» a livello dell'UE dovrebbe far risparmiare circa 5 miliardi di EUR l'anno entro il 2017; invita la Commissione a riferire al Parlamento i risultati del progetto pilota su vasta scala del principio «una tantum» per le imprese e avviare un progetto analogo per i cittadini entro la fine del 2017;

4.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di istituire quanto prima possibile uno sportello digitale unico che fornisca ai cittadini e alle imprese un pacchetto coeso e coerente di servizi del mercato unico digitale sia a livello nazionale sia a livello dell'UE, riguardante le informazioni sulle norme nazionali e dell'UE e sui servizi di assistenza, e che completi le procedure più importanti per i cittadini e per le imprese in situazioni transfrontaliere e contribuisca ad attuare il principio una tantum nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a garantirne un'attuazione rapida e completa e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'efficiente funzionamento e l'interoperabilità, liberandone pienamente il potenziale e rendendone disponibili i vantaggi; sottolinea che dovrebbero essere promosse le migliori pratiche già in uso in alcuni Stati membri; ritiene che tale iniziativa debba garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un unico portale ufficiale per i servizi elettronici che consenta l'accesso a tutti i loro servizi online e ai servizi interoperabili dell'UE disponibili; sollecita gli Stati membri a garantire un'attuazione rapida e completa dei portali «Punti di contatto unici»;

5.

invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori modalità di promozione delle soluzioni digitali per l'espletamento delle formalità durante il ciclo di vita di una società, il deposito elettronico di documenti delle società e la comunicazione di informazioni transfrontaliere e di altro tipo per i registri delle imprese; osserva che in questo campo la legislazione potrebbe essere il solo modo per creare un quadro giuridico adeguato per le soluzioni digitali a livello dell'UE;

6.

ritiene che occorra adoperarsi maggiormente per realizzare l'interconnessione elettronica dei registri delle imprese e dei registri fallimentari degli Stati membri e sottolinea l'importanza di tale interconnessione per il mercato interno; sottolinea che le informazioni dovrebbero essere trasmesse seguendo un modello o un quadro comune europeo;

7.

sottolinea l'importanza dell'inclusività, dell'accessibilità e dell'accesso generale ai servizi pubblici digitali, quali fattori essenziali alla base della progettazione e della presentazione di politiche atte a promuovere la competitività, la crescita e l'occupazione, e invita gli Stati membri ad attuare pienamente e ad applicare la nuova direttiva relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili del settore pubblico, a beneficio delle persone con disabilità e degli anziani;

8.

sottolinea l'importanza dei dati aperti, grazie ai quali determinate informazioni del settore pubblico sono liberamente disponibili per l'utilizzo e il riutilizzo, anche da parte di terzi, all'interno delle pubbliche amministrazioni e tra le stesse; sottolinea la necessità di salvaguardie che garantiscano il rispetto dei diritti d'autore e la protezione dei dati; ribadisce che il flusso dei dati libero, aperto e inclusivo consentirebbe un ulteriore sviluppo e la creazione di nuove soluzioni innovative, favorendo l'efficienza e la trasparenza; sottolinea che tali tipi di dati e di informazioni pubbliche dovrebbero pertanto essere messi a disposizione, ove possibile, nell'ottica di promuovere nuove opportunità di conoscenza e contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di una società aperta; ricorda che le amministrazioni pubbliche dovrebbero, nella misura del possibile, mettere a disposizione le informazioni, soprattutto quando il volume di dati generati è molto ampio, come nel caso del programma INSPIRE; ritiene che debbano essere compiuti ulteriori sforzi per attuare strategie coordinate in materia di dati, sia nelle istituzioni dell'UE sia negli Stati membri, comprensive di una maggiore e più rapida diffusione al pubblico dei dati, una migliore qualità dei dati, un accesso agevole ai dati e fornendo una legislazione online in formati leggibili dalle macchine;

9.

evidenzia i vantaggi della ePartecipazione e sottolinea che gli Stati membri dovrebbero utilizzare in maggior misura i servizi di consultazione, informazione e processo decisionale elettronici; sottolinea che, al fine di evitare abusi dei sistemi, la ePartecipazione e, in particolare, il processo decisionale elettronico devono essere in linea con il regolamento eIDAS, allo scopo di garantire l'attendibilità e la trasparenza;

10.

accoglie con favore le iniziative adottate da tutte le istituzioni dell'UE per migliorare i meccanismi di ePartecipazione a livello dell'UE e degli Stati membri e chiede alla Commissione di sviluppare e promuovere ulteriormente gli strumenti digitali, quali i sistemi per le votazioni e le petizioni elettroniche, volti a migliorare e incoraggiare la partecipazione dei cittadini e delle imprese al processo di elaborazione delle politiche dell'UE;

11.

rileva che l'utilizzo dei dispositivi mobili è aumentato notevolmente negli ultimi cinque anni, mentre solo un terzo dei siti web pubblici è di facile consultazione tramite tali dispositivi; invita pertanto gli Stati membri a valutare la possibilità di sviluppare soluzioni mobili per i servizi di eGovernment e ad assicurarne la facilità d'utilizzo e l'accessibilità per tutti; sottolinea che, al fine di adeguare l'accessibilità dei servizi di eGovernment alle esigenze future, i siti web e gli strumenti della pubblica amministrazione devono essere mantenuti al passo con la tecnologia moderna e con i requisiti in materia di sicurezza informatica, in continua evoluzione;

12.

invita gli Stati membri a promuovere e utilizzare gli appalti pubblici elettronici per l'acquisto di forniture e servizi o per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, rendendo così la spesa pubblica più trasparente ed efficiente, con una conseguente riduzione dei costi e della burocrazia; invita inoltre gli Stati membri ad incrementare l'uso dei registri dei contratti e delle firme elettroniche interoperabili nei rispettivi settori pubblici; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che le procedure degli appalti pubblici siano trasparenti e che le informazioni siano disponibili in tempo reale per tutti i partecipanti; invita la Commissione, a tale riguardo, ad agevolare lo scambio delle migliori pratiche sull'utilizzo dei criteri di innovazione negli appalti pubblici, garantendo in particolare che gli appalti non ostacolino le soluzioni ma, anzi, diano la possibilità agli offerenti di proporre soluzioni innovative e aperte; invita la Commissione a portare avanti il suo lavoro sulle norme di fatturazione elettronica, nonché sulla presentazione e sulla notifica per via elettronica, come pure a incoraggiare l'uso dell'identificazione elettronica nei sistemi interni della pubblica amministrazione al fine di migliorare la responsabilità e la tracciabilità rispetto a tutte le operazioni in detti sistemi;

13.

sottolinea l'importanza di sviluppare servizi pubblici transfrontalieri sicuri, affidabili e interoperabili, impedendo l'ulteriore frammentazione e sostenendo la mobilità; sottolinea che l'interoperabilità e la normazione sono tra gli elementi chiave per l'attuazione delle strutture di eGovernment e accoglie con favore pertanto la comunicazione della Commissione dal titolo «Norme europee per il XXI secolo», nonché, a tal proposito, la revisione del quadro europeo di interoperabilità; sottolinea che l'utilizzo di norme aperte è fondamentale affinché i cittadini dell'UE possano partecipare alle piattaforme governative ed evidenzia che le norme devono essere al servizio degli interessi della società nel suo complesso ed essere pertanto inclusive, eque, valide anche per il futuro e sviluppate in modo aperto e trasparente; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le norme aperte nell'ambito dello sviluppo di soluzioni digitali pubbliche e a prestare maggiore attenzione all'interoperabilità e ai potenziali vantaggi di un ricorso efficace alle tecnologie digitali;

14.

si rammarica che solo il 28 % dei nuclei familiari europei nelle zone rurali avesse una linea fissa per la connessione internet veloce nel 2015 e che la copertura media della rete 4G nelle zone rurali dell'UE sia pari solo al 36 %, mentre tale percentuale per l'UE nel suo complesso è dell'86 %, e richiama l'attenzione sull'urgente necessità di fornire un sostegno costante all'espansione della banda larga, in particolare nelle zone rurali, poiché l'accesso a una connessione a banda larga ad alta velocità è indispensabile per fruire e beneficiare dei servizi di eGovernment; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a continuare a fornire un flusso adeguato di finanziamenti destinati all'espansione della banda larga, alle infrastrutture di servizi digitali e all'interazione transfrontaliera della pubblica amministrazione dopo il 2020, nell'ambito di applicazione del Meccanismo per collegare l'Europa o di altri programmi idonei dell'UE, garantendo così la sostenibilità sul lungo periodo; invita gli operatori, a tale riguardo, a investire maggiormente nelle infrastrutture per migliorare la connettività nelle zone rurali e per garantire che anche queste ultime beneficino delle reti a capacità molto elevata sotto forma di reti 5G, in quanto ciò sarà un elemento di base fondamentale della nostra società digitale;

15.

sottolinea che il pieno utilizzo di infrastrutture sicure, adeguate, resilienti, affidabili e ad alte prestazioni, come la banda larga ultraveloce e le reti di telecomunicazioni, è essenziale per il funzionamento dei servizi di eGovernment; chiede, pertanto, la rapida adozione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche per conseguire gli obiettivi strategici europei; ritiene fondamentale che le autorità pubbliche siano aggiornate rispetto agli sviluppi tecnologici e dispongano di una capacità sufficiente per adottare le tecnologie innovative, quali i big data, l'Internet delle cose o l'utilizzo di servizi mobili, come il 5G, che sono in grado di rispondere alle esigenze degli utenti;

16.

ritiene che il riutilizzo delle funzioni tecniche fondamentali del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) nel settore pubblico e privato sia essenziale per il funzionamento dell'infrastruttura di servizi digitali; sottolinea la necessità di garantire la sostenibilità a lungo termine delle funzioni tecniche fondamentali del CEF così come i risultati dei progetti pilota su vasta scala e dell'ISA2 oltre il 2020; evidenzia le potenzialità dell'iniziativa Wifi4EU per quanto riguarda la promozione dell'accesso universale alle reti ad alta velocità; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una struttura di governance a lungo termine nell'ottica di conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale, la cui priorità dovrebbe essere quella di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese e che dovrebbe promuovere, ogniqualvolta possibile, l'uso di norme comuni;

17.

osserva che l'adozione di soluzioni innovative per i servizi pubblici ad elevata intensità di dati, come l'uso dei servizi cloud, è ancora lenta e frammentata; ricorda che servizi come INSPIRE generano ampi volumi di dati, che richiedono una maggiore capacità di elaborazione; accoglie con favore, a tale riguardo, «L'iniziativa europea per il cloud computing» della Commissione e ritiene che la base di utenti del cloud europeo per la scienza aperta debba essere estesa al settore pubblico;

18.

invita la Commissione a promuovere una sensibilizzazione in merito all'importanza del portale della giustizia elettronica e ai suoi usi, nonché a far sì che tale portale diventi uno sportello unico per accedere a tutte le informazioni giuridiche pertinenti e alla giustizia negli Stati membri; segnala tuttavia che nei procedimenti non tutte le parti dispongono di un accesso paritario né delle competenze necessarie per utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il che può tradursi in una limitazione dell'accesso alla giustizia; evidenzia che occorre assicurarsi, in particolare, che le persone con disabilità abbiano accesso al portale della giustizia elettronica;

19.

accoglie con favore l'introduzione del sistema e-CODEX, che consente la comunicazione diretta tra i cittadini e i tribunali in tutti gli Stati membri e costituisce un'importante misura per agevolare l'accesso transfrontaliero ai servizi pubblici;

20.

si congratula con il Consiglio e la Commissione per il lavoro svolto ai fini dell'introduzione dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI), strumento di grande utilità per la ricerca giuridica e il dialogo giudiziario, e accoglie con favore la creazione del relativo motore di ricerca, volto ad agevolare l'accesso alle informazioni giuridiche in tutta l'Unione;

21.

ribadisce la necessità di migliorare le competenze digitali del personale amministrativo nonché quelle di tutti i cittadini e di tutte le imprese, sviluppando e sostenendo attività di formazione a livello nazionale, regionale e locale, al fine di minimizzare il rischio di esclusione digitale, come pure di introdurre corsi di formazione specialistici sui servizi di eGovernment, destinati ai funzionari pubblici e ai responsabili delle decisioni; sottolinea che le competenze digitali sono un prerequisito essenziale per la partecipazione all'eGovernment; incoraggia lo sviluppo di programmi di apprendimento online riconosciuti nell'ambito del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS); ritiene che uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo dell'eGovernment sia la crescita costante nello sviluppo delle competenze digitali; sottolinea la necessità di contrastare e prevenire il divario digitale fra aree geografiche, fra persone appartenenti a livelli socioeconomici diversi nonché fra una generazione e l'altra; invita gli Stati membri a dar seguito alle proposte contenute nel piano d'azione per l'eGovernment onde consentire in particolare ai giovani di rapportarsi con l'amministrazione con modalità che riflettono le loro abitudini in fatto di comunicazione, e sottolinea che la trasmissione delle competenze digitali è di particolare importanza nel caso degli anziani, che spesso risentono di una carenza di abilità o sicurezza nell'utilizzo dei servizi elettronici; ritiene che gli Stati membri dovrebbero promuovere l'apprendimento permanente e favorire campagne educative e di comunicazione, che comprendano reti per la trasmissione delle competenze mediatiche, intese a far sì che i cittadini dell'UE possano avvalersi pienamente delle capacità offerte dai nuovi portali e servizi di eGovernment;

22.

sottolinea la necessità di un duplice approccio inclusivo online e offline, necessario per evitare l'esclusione, tenuto conto dell'attuale tasso di analfabetismo digitale e del fatto che oltre il 22 % degli europei, in particolare gli anziani, preferisce non utilizzare i servizi online nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; sottolinea che il rifiuto di utilizzare i servizi online è dovuto a molteplici cause e ostacoli, che devono essere affrontati o rimossi, tra cui la mancanza di informazione o di competenze, la diffidenza e le percezioni errate; ritiene che per evitare l'esclusione digitale o l'incremento del divario digitale sia necessario garantire ai cittadini che vivono nelle zone rurali, montane e remote, l'accesso e la qualità dei servizi di eGovernment;

23.

sottolinea che la digitalizzazione può consentire alle autorità pubbliche di risparmiare sui costi; è consapevole che la digitalizzazione e altre sfide derivanti dai pacchetti di ammodernamento sono spesso affrontate in un contesto di vincoli di bilancio e che, in particolare, nei prossimi anni gli enti regionali e locali avranno ancora un enorme carico di lavoro, che renderà necessario non solo adottare soluzioni digitali basate su norme aperte, che riducano i costi di manutenzione e aumentino l'innovazione, ma anche promuovere i partenariati pubblico-privato; evidenzia che l'efficacia in termini di costi risulterà evidente nel tempo, poiché gli investimenti nella digitalizzazione contribuiranno a ridurre i costi amministrativi futuri; sottolinea che, nel frattempo, la necessità di un approccio online e offline è inevitabile;

24.

osserva che, nel valutare la digitalizzazione di singole procedure amministrative, occorre tener conto di eventuali obiezioni legate all'interesse pubblico prevalente;

eGovernment transfrontaliero a tutti i livelli amministrativi

25.

sottolinea l'importanza della creazione di un'infrastruttura sostenibile di eGovernment transfrontaliero, nell'ottica di semplificare l'accesso alle quattro libertà fondamentali e il loro esercizio;

26.

sottolinea l'importanza dei servizi di eGovernment transfrontaliero per i cittadini nelle loro attività quotidiane e sottolinea i vantaggi di un ulteriore sviluppo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) e di EURES, il portale europeo della mobilità professionale, nonché dei servizi di sanità elettronica transfrontalieri;

27.

accoglie con favore le diverse iniziative della Commissione volte a sviluppare le prescrizioni digitali transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda l'interoperabilità e la normazione; sottolinea tuttavia che la diffusione di tali soluzioni avviene troppo lentamente tenendo conto del valore e dell'importanza dei servizi in questione per i cittadini dell'UE; invita la Commissione a garantire l'istituzione di un quadro corretto per favorire la fiducia fra gli Stati membri e accelerare lo sviluppo delle prescrizioni digitali transfrontaliere, dalla protezione dei dati e dalla sicurezza degli scambi dei dati alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi digitali necessari;

28.

chiede alla Commissione di sviluppare e promuovere ulteriormente l'utilizzo di EURES, il portale europeo della mobilità professionale, attraverso una maggiore integrazione e una più stretta collaborazione fra i sistemi dei servizi pubblici dell'occupazione e il portale EURES, al fine di facilitare e aumentare la mobilità dei datori di lavoro e delle persone in cerca di occupazione nell'Unione Europea;

29.

sottolinea che la sanità elettronica può migliorare in modo significativo la qualità della vita dei cittadini fornendo ai pazienti un'assistenza sanitaria più accessibile ed efficiente, anche in termini di costi;

30.

ritiene che, ai fini del completo funzionamento dei servizi transfrontalieri di eGovernment, occorra affrontare le barriere linguistiche e che le pubbliche amministrazioni, in particolare nelle regioni di frontiera, debbano rendere disponibili le informazioni e i servizi nella lingua dei rispettivi Stati membri ma anche in altre lingue europee pertinenti;

31.

evidenzia l'importanza dello scambio delle migliori pratiche, degli esempi e dell'esperienza di progetti tra tutti i livelli di amministrazione, sia all'interno degli Stati membri sia tra di essi; riconosce che i progetti pilota su vasta scala finanziati dall'UE, quali eSENSE, eCODEX e TOOP, contribuiscono in modo significativo a favorire i servizi transfrontalieri in Europa;

32.

ritiene che il monitoraggio globale delle prestazioni dell'eGovernment negli Stati membri debba garantire che la metodologia adottata per misurare le prestazioni tenga adeguatamente in considerazione le specificità nazionali; mette in evidenza i vantaggi di una misurazione affidabile delle prestazioni negli Stati membri per i responsabili politici e l'opinione pubblica;

33.

sottolinea che l'interoperabilità, le norme aperte e i dati aperti non soltanto sono fondamentali in un contesto transfrontaliero, ma sono altresì necessari a livello amministrativo nazionale, regionale e locale in ciascuno Stato membro, pur tenendo in considerazione anche la necessità di proteggere i dati nel trasferimento delle informazioni;

34.

invita la Commissione e le altre istituzioni dell'UE a fungere da esempio nel settore dell'eGovernment e a offrire uno sportello trasparente e intuitivo per i cittadini e le imprese nonché servizi digitali integrali, in particolare per quanto riguarda la richiesta di finanziamenti dell'UE e la partecipazione ad appalti pubblici, e invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a garantire la traduzione dei suoi siti web in tutte le lingue ufficiali dell'UE e a porre in evidenza le migliori prassi;

Protezione e sicurezza dei dati

35.

sottolinea che la fiducia dei cittadini nella protezione dei dati personali è fondamentale per il successo del piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020 e che le pubbliche amministrazioni devono gestire i dati personali in maniera sicura e in piena conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e con le norme dell'UE in materia di riservatezza, promuovendo così la fiducia nei servizi digitali;

36.

sottolinea che dovrebbe essere altresì preso in considerazione un piano di sanità elettronica nel contesto del piano d'azione per l'eGovernment, in quanto ne costituisce una parte rilevante; ritiene che dovrebbero essere migliorati la raccolta e il trasferimento dei dati e che, se necessario in determinati casi, dovrebbe essere possibile il trasferimento transfrontaliero dei dati, in quanto ciò favorirà la prestazione di servizi sanitari per tutti i cittadini dell'UE;

37.

sottolinea che, allo stesso tempo, la normativa in materia di protezione dei dati non dovrebbe essere concepita come un ostacolo, ma piuttosto come un punto di partenza per lo sviluppo di soluzioni innovative di eGovernment; sottolinea pertanto la necessità di orientamenti efficaci per l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché di uno scambio continuo con le parti interessate;

38.

osserva che solamente il 15 % degli europei dichiara di avere una sensazione di totale controllo sull'utilizzo dei propri dati personali; ritiene importante esaminare ulteriormente il principio della proprietà dei dati e confida nel fatto che le future misure possano essere sviluppate sulla base della comunicazione della Commissione intitolata «Costruire un'economia dei dati europea» e di altre proposte correlate;

39.

esorta gli Stati membri a garantire l'attuazione rapida e completa del regolamento eIDAS, in quanto la firma elettronica, l'identificazione elettronica e l'autenticazione elettronica costituiscono gli elementi basilari per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali transfrontalieri; sottolinea l'importanza di incoraggiare l'utilizzo, fra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, dei regimi d'identificazione elettronica notificati a norma del regolamento eIDAS; sottolinea a tale proposito che, nello sviluppo di servizi digitali, l'adozione di tali abilitatori fondamentali dovrebbe essere una priorità sia del settore privato sia di quello pubblico; invita pertanto la Commissione ad agire per facilitare e promuovere la cooperazione fra il settore pubblico e quello privato nell'utilizzo transfrontaliero e intersettoriale delle firme e delle identificazioni elettroniche; accoglie inoltre con favore il programma ISA2, che copre tutte le politiche dell'UE per le quali è necessaria l'interoperabilità dei sistemi a livello dell'UE e nazionale;

40.

sottolinea che la protezione degli enti pubblici dagli attacchi informatici e la loro capacità di resistere a tali attacchi sono estremamente importanti e devono essere migliorate; mette in rilievo che è necessario un approccio europeo a tal fine, in particolare considerato il fatto che il principio «una tantum», parte integrante del piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020 dell'UE, presuppone lo scambio tra pubbliche amministrazioni europee di dati relativi ai cittadini;

41.

sottolinea che la sicurezza dei dati è un elemento di cui si deve tener conto già nella fase di progettazione delle applicazioni, che devono essere moderne e facili da gestire, nonché delle procedure amministrative, che devono essere efficienti («sicurezza sin dalla progettazione»), al fine di garantire che i cittadini e le imprese traggano pieno vantaggio dalle tecnologie moderne;

o

o o

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 64.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0009.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0089.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/11


P8_TA(2017)0206

Relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — Lotta contro la frode

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sulla relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2016/2097(INI))

(2018/C 307/02)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

visti la relazione della Commissione del 14 luglio 2016 dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2015» (COM(2016)0472) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2016)0234, SWD(2016)0235, SWD(2016)0236, SWD(2016)0237, SWD(2016)0238 e SWD(2016)0239),

viste la relazione annuale 2015 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la relazione 2015 sull'attività del comitato di vigilanza dell'OLAF,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015, corredata delle risposte delle istituzioni,

vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2016 dal titolo «Tutela del bilancio dell'UE fino alla fine del 2015» (COM(2016)0486),

visto il regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (1),

vista la proposta presentata dalla Commissione di regolamento del Consiglio, del 17 luglio 2013, che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (4),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5),

viste la relazione 2015 sul divario dell'IVA commissionata dalla Commissione e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA (COM(2016)0148),

vista la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-105/14 — Taricco e altri (6),

vista la relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea del 3 marzo 2016 dal titolo «Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi»,

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (7),

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (8),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0159/2017),

A.

considerando che, di diritto, gli Stati membri e la Commissione hanno una responsabilità condivisa per quanto riguarda l'attuazione di circa l'80 % del bilancio dell'Unione, ma che, di fatto, la Commissione e gli Stati membri che spendono tali risorse devono disporre di un quadro d'insieme di tali progetti ed esercitare un determinato livello di controllo su di essi; che gli Stati membri sono i principali responsabili della riscossione delle risorse proprie, in particolare sotto forma di IVA e dazi doganali;

B.

considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea dovrebbe essere uno degli elementi fondamentali della politica dell'Unione europea al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto e in conformità dell'impostazione dell'«uso ottimale di ogni euro»;

C.

considerando che il conseguimento di risultati positivi mediante processi di semplificazione comporta una valutazione periodica di contributi, realizzazioni, esiti/risultati e impatti tramite controlli di rendimento;

D.

considerando che l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE stabilisce che «gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari»;

E.

considerando che l'articolo 325, paragrafo 3, TFUE stabilisce che gli Stati membri «organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti»;

F.

considerando che la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri rappresenta un contesto in cui è difficile eliminare le irregolarità e combattere le frodi; che la Commissione dovrebbe pertanto intensificare gli sforzi volti a garantire che la lotta contro la frode venga attuata efficacemente e produca risultati più concreti e più soddisfacenti;

G.

considerando che la gestione di dati sensibili si sta rivelando sempre più un fattore che contribuisce alla frode;

H.

considerando che l'IVA rappresenta una fonte di entrate sempre più significativa per gli Stati membri, con un gettito di quasi 1 bilione di EUR nel 2014, contribuendo alle risorse proprie dell'UE con un importo di 17 667 milioni di EUR, che corrisponde al 12,27 % delle entrate totali dell'UE nel 2014;

I.

considerando che il vigente sistema di IVA, in particolare così come applicato alle operazioni transfrontaliere, è vulnerabile alle frodi e alle strategie di elusione fiscale, tra le quali la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente, detta comunemente «frode carosello», è stata responsabile da sola del mancato gettito IVA di circa 50 miliardi di EUR nel 2014;

J.

considerando che il divario dell'IVA ammontava approssimativamente a 159,5 miliardi di EUR nel 2014 e varia da meno del 5 % a oltre il 40 % a seconda del paese in questione;

K.

considerando che la corruzione interessa tutti gli Stati membri, in particolare sotto forma di criminalità organizzata, e non solo grava sull'economia dell'UE, ma pregiudica anche la democrazia e lo Stato di diritto in tutta l'Europa; che, tuttavia, non si conoscono le cifre esatte poiché la Commissione ha deciso di non pubblicare dati nella relazione sulla politica anticorruzione dell'UE;

L.

considerando che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che il mancato rispetto di una norma configura un'irregolarità;

M.

considerando che la fluttuazione del numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale (con livelli più elevati di individuazione alla fine dei cicli a causa della chiusura dei programmi), nonché a un ritardo della notifica da parte di alcuni Stati membri, che tendono a segnalare la maggior parte delle irregolarità dei programmi pluriennali precedenti nello stesso momento;

Individuazione e notifica delle irregolarità

1.

rileva con preoccupazione che il numero di tutte le irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2015 è aumentato significativamente, del 36 %, aumentando il numero delle irregolarità registrate di 5 876 casi di rispetto al 2014 e arrivando a 22 349 casi a causa di alcune situazioni specifiche nel settore della politica di coesione in due Stati membri; rileva che, nonostante il numero delle irregolarità sia aumentato nel 2015, il corrispondente importo (3,21 miliardi di EUR) è leggermente diminuito dell'1 % rispetto al 2014 (3,24 miliardi di EUR);

2.

è preoccupato per il fatto che, malgrado la positiva riduzione dell'11 % delle irregolarità segnalate come fraudolente da 1 649 nel 2014 a 1 461 nel 2015, i corrispondenti importi siano aumentati del 18 %, passando da 538 milioni di EUR nel 2014 a 637,6 milioni di EUR nel 2015; osserva che le dichiarazioni e i documenti falsi o falsificati hanno costituito il tipo di frode più comune, corrispondente al 34 %, mentre la maggior parte delle irregolarità segnalate come fraudolente (52 %) è stata rilevata nel settore agricolo e la percentuale più alta di notifica di tutte le irregolarità fraudolente (75 %) è stata rilevata dai sistemi di controllo amministrativo previsti da normative settoriali;

3.

sottolinea che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione tra errori e frodi;

4.

ritiene che la collaborazione della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dell'individuazione delle frodi non sia abbastanza efficace;

5.

non condivide il parere della Commissione secondo cui un aumento del 14 % da un anno all'altro delle risorse disponibili nel bilancio dell'UE possa giustificare l'aumento del 36 % del numero di irregolarità;

6.

accoglie con favore il pacchetto della Commissione che consiste di quattro regolamenti delegati e di quattro regolamenti di esecuzione sulle disposizioni in materia di segnalazione delle irregolarità nell'ambito della gestione concorrente, che è inteso a migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni sulle irregolarità e sulle frodi segnalate dagli Stati membri; deplora che detti regolamenti non disciplinino i termini entro i quali gli Stati membri sarebbero tenuti a segnalare le irregolarità; deplora che, per quanto riguarda le irregolarità non fraudolente segnalate nel 2015, delle 538 irregolarità segnalate dall'Irlanda, 537 fossero correlate al programma storico di segnalazione del periodo 2000-2006, e che, delle 5 619 irregolarità segnalate dalla Spagna, 5 105 si riferissero a irregolarità del settore della politica di coesione individuate nell'intero periodo 2007-2013, che tutte siano state segnalate insieme nel 2015 e che i Paesi Bassi abbiano segnalato solo un caso riguardante il settore della pesca nel 2014 rispetto ai 53 casi segnalati nel 2015; sottolinea il perdurare da molti anni di una situazione in cui vari Stati membri non trasmettono i dati in tempo utile o forniscono dati inesatti; sottolinea che è impossibile effettuare raffronti e una valutazione obiettiva della portata delle frodi negli Stati membri dell'Unione europea;

7.

rileva che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, «ogni cinque anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle disposizioni stabilite dalla direttiva stessa»; si rammarica che la valutazione prevista al più tardi per il 1o gennaio 2017 non sia ancora stata pubblicata; invita la Commissione a pubblicare senza indugio la valutazione;

8.

incoraggia la Commissione a proseguire gli sforzi volti a elaborare programmi quali REFIT al fine di semplificare la legislazione dell'UE; sottolinea che la semplificazione delle norme e delle procedure dovrebbe contribuire a ridurre il numero delle irregolarità che sono spesso legate alla complessità di norme e requisiti; prende atto che la riduzione degli oneri amministrativi rappresenta un risparmio di costi per le amministrazioni pubbliche e i cittadini dell'UE e incoraggia i beneficiari ad aderire a nuovi programmi dell'UE; sottolinea che la semplificazione delle norme dovrebbe essere coerente con il principio di un bilancio dell'UE incentrato sui risultati;

9.

ricorda che gli Stati membri sono responsabili di circa l'80 % del bilancio dell'Unione europea; ritiene pertanto che la Commissione debba aiutare gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali antifrode;

10.

si rammarica che non tutti gli Stati membri abbiano adottato strategie nazionali antifrode;

11.

invita nuovamente la Commissione a creare un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sui casi di irregolarità e di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di segnalazione e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;

12.

accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) n. 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che ha migliorato l'attuale quadro per accertare e investigare le frodi doganali a livello nazionale e di UE;

13.

apprezza gli sforzi compiuti dagli Stati membri per individuare, valutare e segnalare le irregolarità e per attuare misure antifrode efficaci e proporzionate; sottolinea che l'azione finalizzata a combattere la frode contribuisce a stimolare lo sviluppo; invita la Commissione a ricorrere anche all'assistenza tecnica per contribuire a rafforzare le capacità tecniche e amministrative delle autorità di gestione, al fine di garantire sistemi di controllo efficaci, anche introducendo applicazioni più semplici e trasparenti in grado di ridurre i rischi di frode e di garantire che le eventuali perdite possano essere recuperate; raccomanda di migliorare la trasparenza a tutti i livelli di gestione dei progetti; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a proseguire nella direzione intrapresa, integrando progressivamente, nei sistemi e nelle procedure di controllo, l'utilizzo sistematico di strumenti informatici per il contrasto delle irregolarità; esorta la Commissione a elaborare e adottare orientamenti speciali per aiutare le autorità nazionali a individuare le irregolarità;

Entrate — risorse proprie

14.

manifesta preoccupazione per le perdite dovute al divario dell'IVA e alle frodi in materia di IVA intracomunitaria, responsabili rispettivamente del mancato gettito di 159,5 miliardi di EUR e 50 miliardi di EUR nel 2014; rileva che soltanto due Stati membri — il Regno Unito e il Belgio — raccolgono e divulgano statistiche sul mancato gettito dovuto alle frodi IVA a livello transfrontaliero;

15.

sottolinea che la Commissione non ha accesso alle informazioni scambiate tra gli Stati membri al fine di prevenire e combattere le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, dette comunemente «frodi carosello»; ritiene che la Commissione dovrebbe avere accesso a Eurofisc, al fine di controllare e valutare meglio, nonché di migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a partecipare a Eurofisc in tutti i suoi ambiti di attività per agevolare lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e le autorità preposte all'applicazione della legge, quali Europol e OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti; invita gli Stati membri e il Consiglio a consentire alla Commissione l'accesso a tali dati, al fine di promuovere la cooperazione, rafforzare l'affidabilità dei dati e lottare contro la criminalità transfrontaliera;

16.

rileva che il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VAT Information Exchange System, VIES) si è dimostrato uno strumento utile per combattere le frodi, consentendo alle autorità fiscali di armonizzare le informazioni relative agli scambi commerciali tra i paesi; invita gli Stati membri a migliorare rapidamente i tempi di risposta nel fornire informazioni, rispondere a quesiti e reagire in caso di errori segnalati, come raccomandato dalla Corte dei conti;

17.

prende atto del piano d'azione sull'IVA dal titolo «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA», pubblicato dalla Commissione il 7 aprile 2016; esprime profondo rammarico per il fatto che la pubblicazione delle «Misure per migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e con le dogane, nonché con gli organismi preposti all'applicazione della legge, e per rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali», prevista dal piano d'azione per il 2016, sia rinviata di un anno; sottolinea che i problemi connessi alle frodi IVA a livello transfrontaliero richiedono misure decise, coordinate e rapide; esorta pertanto la Commissione ad accelerare le sue procedure e a elaborare soluzioni al fine di evitare il mancato gettito fiscale nell'UE e negli Stati membri;

18.

sottolinea che l'attuazione di misure a breve termine per far fronte alle perdite nella riscossione dell'IVA non dovrebbe ritardare la proposta della Commissione per la creazione di un sistema dell'IVA definitivo, come previsto dal piano d'azione;

19.

constata con soddisfazione che l'impennata dell'importo delle risorse proprie tradizionali (RPT) colpite dalle frodi nel 2014 si è rivelata un fenomeno circoscritto unicamente all'anno in questione e che i livelli registrati nel 2015 (427 milioni di EUR) sono tornati a essere analoghi alla media degli anni 2011-2015; manifesta tuttavia rammarico per il fatto che alcuni Stati membri non segnalino casi di irregolarità connesse alle RPT;

20.

esorta gli Stati membri a recuperare più rapidamente gli importi delle RPT dovute, in particolare gli Stati membri che devono recuperare gli importi più ingenti; esorta Grecia, Romania, Lettonia, Malta e Paesi Bassi a migliorare la riscossione delle RPT dal momento che le loro percentuali di dette risorse restano significativamente superiori alla media dell'UE, pari all'1,71 %, e si attestano rispettivamente all'8,95 %, al 5,07 %, al 5,04 %, al 3,84 % e al 3,81 %;

21.

osserva che il numero di notifiche volontarie di irregolarità aumenta ed esorta gli Stati membri ad adeguare le loro strategie per i controlli doganali a tale fenomeno e a tener conto, in questo contesto, dei risultati di dette notifiche volontarie;

22.

rileva in particolare che il 75 % di tutti i casi segnalati come fraudolenti riguarda beni come tabacco, macchinari elettrici, calzature, tessili, ferro e acciaio e che Cina, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Bielorussia, Russia e Ucraina sono più frequentemente indicati come paesi di provenienza di detti beni; sottolinea che la Cina è il principale paese di origine (80 %) di merce contraffatta, seguita da Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Turchia e India; chiede alla Commissione di sollevare questi problemi nel corso dei negoziati commerciali con detti paesi;

23.

sottolinea che il contrabbando di merci fortemente tassate è causa di ingenti perdite di entrate a danno dei bilanci dell'UE e degli Stati membri e che, secondo le stime, per il solo contrabbando di sigarette, i mancati introiti diretti in termini di dazi doganali ammontano a oltre 10 miliardi di EUR l'anno;

24.

osserva con preoccupazione che il contrabbando di tabacco verso l'UE si è intensificato negli ultimi anni e che, secondo le stime, rappresenta una perdita annua di 10 miliardi di EUR in termini di entrate pubbliche dei bilanci dell'UE e degli Stati membri ed è allo stesso tempo una fonte significativa di criminalità organizzata, ivi compreso terrorismo; sottolinea che il commercio illecito di tabacco causa gravi danni sia al commercio legale sia alle economie nazionali; rileva inoltre che una parte considerevole del tabacco oggetto di contrabbando ha origine in Bielorussia; invita l'UE e gli Stati membri a esercitare pressione sulla Bielorussia per combattere il commercio illecito di tabacco e la criminalità organizzata e a introdurre sanzioni se necessario; invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione al riguardo;

25.

si compiace dell'esito positivo di numerose operazioni doganali congiunte (ODC) che prevedono la cooperazione dell'OLAF e degli Stati membri con vari servizi di paesi terzi e che hanno condotto al sequestro, tra l'altro, di 16 milioni di stecche di sigarette e di 2 tonnellate di cannabis; rileva che l'operazione Baltica, guidata dalle autorità doganali polacche in collaborazione con l'OLAF, Europol e cinque Stati membri (Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Svezia), ha condotto al sequestro di 13 milioni di stecche di sigarette provenienti da paesi terzi, quali Bielorussia e Russia;

26.

prende atto dei 241 casi di contrabbando di sigarette segnalati e della conseguente perdita di RPT stimata in 31 milioni di EUR; solleva dubbi sull'attività di vigilanza dei servizi doganali di taluni Stati membri che non hanno segnalato alcun caso di contrabbando di sigarette nel 2015;

27.

rileva che i controlli doganali svolti al momento dello sdoganamento di merci e delle ispezioni da parte dei servizi antifrode sono stati i metodi più efficaci per individuare i casi fraudolenti nella parte relativa alle entrate del bilancio dell'UE nel 2015;

28.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che una riduzione del personale doganale possa influenzare negativamente il numero di controlli e pertanto avere un impatto negativo sull'individuazione di azioni fraudolente nella parte relativa alle entrate dell'UE;

29.

ribadisce che l'efficacia dei controlli doganali è un elemento chiave nella tutela degli interessi finanziari dell'UE e che le misure di bilancio non dovrebbero impedire alle autorità degli Stati membri di svolgere le proprie funzioni;

30.

esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli doganali e la relativa riscossione delle imposte che costituiscono una risorsa propria del bilancio dell'Unione; ricorda che sono le autorità doganali degli Stati membri a effettuare i controlli per appurare se gli importatori rispettino la normativa su tariffe e importazioni e invita la Commissione ad assicurare un controllo adeguato e armonizzato alle frontiere dell'UE, in modo da garantire la sicurezza dell'UE e la tutela dei suoi interessi economici, adoperandosi in particolare per la lotta al commercio di prodotti illeciti e contraffatti;

31.

accoglie con favore la raccomandazione della Commissione in base alla quale gli Stati membri dovrebbero trovare il giusto equilibrio tra l'agevolazione degli scambi e la tutela degli interessi finanziari dell'UE; mette in evidenza, a tale proposito, le procedure accelerate delle autorità doganali per le aziende considerate a basso rischio, che di per sé possono rappresentare un valido sistema di sdoganamento rapido delle merci, ma che si sono rivelate vulnerabili alle pratiche corrotte dei funzionari doganali;

Spese

32.

prende atto dell'esigua percentuale, inferiore allo 0,7 %, di irregolarità (sia fraudolente sia non fraudolente) segnalate in riferimento ai fondi gestiti direttamente dalla Commissione; chiede alla Commissione informazioni più dettagliate sui recuperi, dai cittadini che risiedono legalmente in paesi non appartenenti all'UE, di fondi dell'UE mal gestiti che rientrano nella gestione diretta della Commissione;

33.

rileva che il numero di irregolarità associate alle spese segnalate come fraudolente è diminuito del 10 % nel 2015;

34.

osserva che le irregolarità fraudolente e non fraudolente individuate per quanto riguarda le spese rappresentano l'1,98 % dei pagamenti a titolo del bilancio dell'UE nel 2015;

35.

osserva che il numero delle irregolarità fraudolente segnalate nel 2015 per le risorse nazionali nella parte delle entrate del bilancio è diminuito del 14 % rispetto al 2014 e che il corrispondente importo è aumentato dell'8 %; esprime preoccupazione per il fatto che in questo settore il numero di irregolarità non fraudolente nel 2015 sia aumentato del 28 % e il corrispondente importo sia aumentato del 44 %;

36.

è estremamente preoccupato per il fatto che il numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) aumenta ogni anno da almeno 5 anni consecutivi e che il numero di casi segnalati è aumentato da 1 970 nel 2011 a 4 612 nel 2015; rileva, tuttavia, che le irregolarità che interessano il FEAGA sono rimaste stabili nel tempo (+6 % rispetto al 2014 e 10 % rispetto al 2011) e che quelle connesse al FEASR sono costantemente aumentate; osserva che l'importo finanziario corrispondente è diminuito da 211 milioni di EUR nel 2011 a 119 milioni di EUR nel 2012, ma è costantemente aumentato fino a raggiungere 394 milioni di EUR nel 2015 e che il livello delle irregolarità segnalate nell'ambito del FEASR si avvicina al 2 % dell'intero fondo; esorta gli Stati membri con il maggior numero di irregolarità non fraudolente segnalate — Romania, Italia, Spagna, Polonia, Ungheria, Portogallo e Lituania — a regolamentare con urgenza e in maniera efficace la situazione al fine di invertire tale tendenza;

37.

esprime rammarico per il fatto che oltre due terzi del livello stimato di errori relativi alle spese legate al FESR del 2015 siano stati causati dall'assenza di documenti giustificativi e dalla non conformità alle norme in materia di appalti pubblici; sottolinea che una piena trasparenza, anche per quanto riguarda i subappalti, è fondamentale per un monitoraggio efficace; invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte immediatamente a dette carenze; invita la Commissione a monitorare e valutare quanto prima il recepimento nelle norme nazionali delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici;

38.

esprime preoccupazione per il divario riscontrato tra gli Stati membri in materia di segnalazioni effettuate; sottolinea come un alto numero di segnalazioni possa anche dipendere da un'elevata capacità del sistema nazionale dei controlli di intercettare e rilevare le irregolarità; esorta la Commissione a continuare a effettuare ogni sforzo per sostenere gli Stati membri a incrementare il livello e la qualità dei controlli, anche tramite i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) e il completamento dell'istituzione in tutti gli Stati membri di una strategia nazionale antifrode (NAF);

39.

accoglie con favore il fatto che sei Stati membri hanno adottato una strategia nazionale per la lotta antifrode entro la fine del 2015 ed esorta gli altri Stati membri a mettere in atto rapidamente i provvedimenti in corso e a elaborare strategie nazionali per la lotta antifrode;

40.

nutre profonda preoccupazione per il fatto che le irregolarità fraudolente e non fraudolente legate alla politica comune della pesca nel 2015 siano raddoppiate rispetto al 2014 raggiungendo il più elevato livello mai registrato con 202 casi (19 fraudolenti e 183 non fraudolenti) per un importo pari a 22,7 milioni di EUR (3,2 milioni di EUR per casi fraudolenti);

41.

sottolinea che la semplificazione delle norme amministrative ridurrà il numero di irregolarità non fraudolente e contribuirà a identificare i casi fraudolenti e a rendere i fondi dell'UE maggiormente accessibili ai beneficiari;

42.

deplora il sensibile incremento del numero di irregolarità non fraudolente nell'ambito della politica di coesione, che tra il 2014 e 2015 sono aumentate del 104 % per i periodi di programmazione precedenti al 2007-2013 e del 108 % per il periodo di programmazione 2007-2013; osserva, tuttavia, che i corrispondenti importi finanziari delle irregolarità non fraudolente sono aumentati di non oltre il 9 % nel 2015 rispetto al 2014; deplora inoltre che il numero di irregolarità fraudolente nel 2015 sia aumentato del 21 % e il corrispondente importo sia aumentato del 74 %;

43.

ritiene che l'analisi comparativa dei dati presenti nella relazione annuale con dati comparabili riguardo ai regimi di spesa nazionali, anche per quanto riguarda le irregolarità e le frodi, potrebbe contribuire a trarre conclusioni mirate sulla spesa della politica di coesione anche sulle esigenze in materia di sviluppo di capacità;

44.

fa riferimento, al riguardo, alla relazione speciale n. 10/2015 della Corte dei conti europea che raccomanda, tra l'altro, che la Commissione e gli Stati membri investano nell'analisi sistematica degli errori riguardanti gli appalti pubblici e chiede alla Commissione di presentare al Parlamento tale analisi dettagliata; invita la Commissione, in particolare, a esprimere il proprio parere rispetto agli errori ricorrenti e a spiegare perché tali errori non siano considerati indicatori di attività potenzialmente fraudolente; invita la Commissione a ultimare rapidamente gli orientamenti sugli appalti pubblici in linea con la direttiva sugli appalti pubblici, di recente adozione;

45.

sottolinea come una piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi europei o tramite strumenti finanziari; invita la Commissione a prevedere il pieno accesso alle informazioni da parte dei cittadini europei ai progetti cofinanziati;

46.

chiede alla Commissione chiarimenti dettagliati circa i motivi dell'elevato numero di casi fraudolenti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e dell'imprenditoria, con un aumento da 6 a 91 casi segnalati ogni anno nel periodo di programmazione 2007-2013 che rappresenta un importo pari a 263 milioni di EUR, ossia oltre il 20 % di tutti i casi di frode segnalati nell'ambito della politica di coesione;

47.

accoglie con favore il calo complessivo delle irregolarità segnalate in materia di assistenza preadesione (APA); rileva tuttavia che il numero di irregolarità legate allo strumento di preadesione (IPA I) è in costante aumento e che la Turchia contribuisce al 46 % dei casi, che rappresenta l'83 % degli importi relativi alle irregolarità segnalate; invita la Commissione a valutare l'applicazione del principio «più progressi, più aiuti» in senso negativo, ossia «meno progressi, meno aiuti», data l'attuale situazione politica in Turchia, che costituisce una minaccia diretta per le capacità di assorbimento del paese;

Problemi individuati e misure necessarie

Migliore segnalazione

48.

deplora che, nonostante i numerosi inviti del Parlamento alla definizione di principi di segnalazione uniformi in tutti gli Stati membri, la situazione resti molto insoddisfacente ed esistano ancora differenze significative nel numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate da ogni Stato membro; ritiene che questo problema crei un quadro distorto della reale situazione circa il livello delle violazioni e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché si impegni seriamente a unificare i diversi approcci da parte degli Stati membri per la prevenzione, l'individuazione e la segnalazione delle irregolarità e le interpretazioni non omogenee nell'applicazione del quadro giuridico dell'Unione; invita a creare un sistema unitario per la comunicazione dei dati;

49.

reitera il suo invito alla Commissione all'elaborazione di un sistema di scambio d'informazioni tra le autorità competenti per permettere un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri;

50.

sottolinea le conclusioni del progetto di cooperazione finanziato dal programma Hercule III nel settore della lotta alla frode, che esortano la Commissione a presentare una specifica proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa per quanto riguarda i fondi strutturali e i fondi d'investimento, quale strumento legale di cooperazione necessario per prevenire i rischi di indebita appropriazione da parte della criminalità, a partire dalla valutazione intermedia in corso sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

51.

ricorda che in situazioni di emergenza, quale l'utilizzo dei fondi per i rifugiati, si verificano spesso deroghe alle normali procedure di appalto, ricorrendo all'accesso diretto ai fondi; invita la Commissione a vigilare più efficacemente sull'utilizzo di tali deroghe e sulla pratica diffusa di parcellizzazione degli appalti al fine di non superare le soglie che consentono di evitare le regolari procedure di appalto;

52.

sostiene la Commissione nel suo approccio volto a raccomandare il rafforzamento dell'attività degli Stati membri che continuano a segnalare un numero molto esiguo di irregolarità fraudolente, in relazione all'individuazione e/o alla segnalazione delle frodi;

53.

prende atto con soddisfazione dell'aumento della quantità di dati pubblicati dalla Commissione sulle irregolarità fraudolente e non fraudolente e sulla qualità della valutazione statistica delle irregolarità segnalate;

54.

invita gli Stati membri a ratificare pienamente la direttiva UE sul riciclaggio di denaro, con l'introduzione di un registro pubblico della proprietà dell'azienda, comprendente anche i trust;

55.

sottolinea che molti Stati membri non dispongono di una legislazione specifica sulla lotta alla criminalità organizzata, sebbene quest'ultima sia sempre più coinvolta in attività transfrontaliere e in settori che riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea, quali il contrabbando e la falsificazione di moneta; ritiene fondamentale che gli Stati membri adottino le misure proposte nelle sue risoluzioni sulla lotta alla criminalità organizzata (9);

56.

sottolinea che la prevenzione dovrebbe comportare un'opera di costante formazione e supporto del personale responsabile della gestione e del controllo dei fondi in seno alle autorità competenti, come pure lo scambio di informazioni e delle migliori prassi tra Stati membri; evidenzia il ruolo decisivo delle autorità locali e regionali e delle parti interessate nel contrastare la frode; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare le disposizioni che definiscono le condizionalità ex ante nella politica di coesione, in particolare nel settore degli appalti pubblici; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi nei settori evidenziati nella relazione annuale della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, i reati finanziari, i conflitti d'interesse, la corruzione, la denuncia di irregolarità e la definizione di frode;

57.

raccomanda di intraprendere azioni volte a migliorare l'adozione di misure di semplificazione per il periodo 2014-2020 e in vista del quadro normativo per i Fondi strutturali e d'investimento europei successivo al 2020, in quanto strumento teso a ridurre il rischio di irregolarità derivanti da errori; sottolinea l'importanza di applicare il principio dell'audit unico; è convinto che la semplificazione delle norme e delle procedure contribuirà a ridurre le irregolarità non fraudolente; incoraggia gli Stati membri e le loro autorità locali e regionali a condividere le migliori pratiche a tale riguardo, tenendo sempre conto della necessità di conseguire un adeguato equilibrio tra strumenti di vigilanza e procedure semplificate;

Migliori controlli

58.

accoglie con favore il fatto che «controlli comunitari» ex ante ed ex post rilevino sempre più casi di irregolarità; ritiene tuttavia che la prevenzione sia più semplice del recupero delle perdite e che dovrebbe sempre essere prevista una valutazione indipendente ex-ante dei progetti da finanziare; invita pertanto gli Stati membri a svolgere controlli ex ante più accurati con l'assistenza della Commissione e a sfruttare tutte le informazioni disponibili onde evitare gli errori e i pagamenti irregolari legati ai fondi dell'UE; rammenta a tale proposito che non è possibile invocare vincoli di bilancio per motivare la riduzione del personale assegnato a detti controlli ex-ante, dal momento che la prevenzione delle irregolarità consente di recuperare il costo del personale;

59.

incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di vigilanza attraverso l'audit, le attività di controllo e di ispezione, i piani d'azione correttivi e le lettere di avvertimento al fine di ridurre i casi di irregolarità;

60.

esorta la Commissione a mantenere la propria politica rigorosa sulle interruzioni e sospensioni dei pagamenti in quanto misura preventiva contro le irregolarità che interessano il bilancio dell'UE, in conformità della pertinente base giuridica;

61.

sostiene il programma Hercule III, che costituisce un buon esempio dell'approccio dell'«uso ottimale di ogni euro»; sottolinea l'importanza di questo programma e il suo contributo nel rafforzare la capacità delle dogane di controllare la criminalità organizzata transfrontaliera e prevenire l'accesso di merci contraffatte e merci di contrabbando negli Stati membri; chiede alla Commissione di fornire una relazione intermedia dei risultati ottenuti da Hercule III in relazione ai suoi obiettivi e di monitorare l'uso e l'efficacia delle sovvenzioni concesse;

62.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di un utilizzo obbligatorio da parte di tutti gli Stati membri dello strumento di valutazione del rischio Arachne, al fine di aumentare le misure antifrode;

63.

resta in attesa di conoscere la valutazione intermedia della Commissione del 2018 volta a verificare se la nuova architettura normativa della politica di coesione prevenga e riduca ulteriormente il rischio di irregolarità, comprese quelle fraudolente, e attende con interesse la presentazione di informazioni dettagliate circa l'impatto delle nuove normative sugli strumenti di gestione e controllo, per quanto concerne sia il rischio di irregolarità e frodi sia l'attuazione globale della politica;

64.

ritiene che sia necessario valutare il sistema di controllo finanziario dei fondi di coesione prima dell'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di rimediare alle carenze del sistema;

65.

sottolinea che nella sua valutazione intermedia della politica di coesione del 2018 la Commissione deve tenere conto della necessità di prevenire e ridurre il rischio di irregolarità, comprese quelle fraudolente; si rammarica del fatto che la complessità delle procedure riduca l'attrattiva dei finanziamenti a titolo dei fondi dell'UE; chiede alla Commissione di esaminare i vantaggi dell'introduzione di incentivi per migliorare l'efficienza della spesa; invita la Commissione a creare un meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, al fine di consentire un confronto incrociato dei documenti contabili delle operazioni tra Stati membri, onde contribuire a rilevare eventuali frodi transnazionali nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;

66.

esprime preoccupazione in merito al grado di cooperazione tra tutte le strutture di controllo negli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le iniziative volte a rafforzare le capacità di coordinamento tra le strutture di controllo, in particolare quelle che costituiscono la prima linea del controllo, in contatto diretto con i beneficiari; sottolinea che la frode e la corruzione sono sempre più di natura transnazionale; sottolinea, in tale contesto, la pertinenza della creazione di una Procura europea indipendente, per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, garantendo nel contempo che venga chiarita la relazione tra tale Procura e altri organismi dell'UE esistenti e che siano chiaramente delimitate le rispettive competenze, in modo da evitare inutili sovrapposizioni;

Protezione della moneta dell'UE

67.

accoglie con favore il fatto che la direttiva 2014/62/UE sia entrata in vigore nel 2014 e che disponga che gli atti compiuti intenzionalmente, ad esempio la contraffazione o l'alterazione di monete, la loro immissione in circolazione, nonché il concorso, il favoreggiamento e il tentativo siano punibili come reati; deplora che il Belgio, la Francia e l'Irlanda non abbiano ancora recepito la direttiva entro il periodo previsto, ossia entro il 23 maggio 2016;

68.

rileva che, secondo la Banca centrale europea, dall'introduzione dell'euro nel 2002 la contraffazione di monete aveva causato fino al 2016 perdite finanziarie pari ad almeno 500 milioni di EUR nell'economia dell'UE;

Informatori

69.

sottolinea il ruolo degli informatori nella prevenzione, individuazione e segnalazione delle frodi e la necessità di proteggerli; accoglie con favore il fatto che nel 2015 la Commissione abbia lanciato il «Programma di condivisione delle esperienze» finalizzato al coordinamento e allo scambio delle migliori prassi al fine di prevenire la corruzione in collaborazione con gli Stati membri;

70.

sottolinea che la corruzione e la frode hanno un profondo impatto negativo sugli interessi finanziari dell'UE e che, benché l'UE disponga di un meccanismo di controllo a più livelli, il ruolo del singolo è assolutamente insostituibile al livello più basso del sistema di controllo; sottolinea che, per tale motivo, gli informatori devono assumere una posizione chiara nel quadro normativo dell'UE e degli Stati membri, che definisca chiaramente i loro diritti e i loro obblighi; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un livello minimo di protezione per gli informatori europei;

71.

si compiace del fatto che il Parlamento, la Commissione, il Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e la maggior parte delle agenzie dell'UE abbiano provveduto all'attuazione di norme interne per la tutela degli informatori, conformemente agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto dei funzionari e si aspetta ulteriori miglioramenti in termini di norme per la tutela degli informatori;

72.

ricorda la propria risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (10) e chiede che gli Stati membri e la Commissione attuino tempestivamente le raccomandazioni ivi contenute e informino il Parlamento sul seguito dato a detta risoluzione; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa sulla tutela degli informatori al fine di prevenire e combattere efficacemente la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;

Corruzione

73.

rileva che nel 2015 la lotta alla corruzione è rimasta una priorità del semestre europeo e del relativo processo di governance economica; accoglie con favore le misure adottate nell'ambito di tale lotta, quali l'organizzazione di incontri con i punti di contatto nazionali degli Stati membri, il lancio del «Programma di condivisione delle esperienze» rivolto agli Stati membri e la partecipazione dell'OLAF per conto della Commissione europea a consessi europei e internazionali dedicati alla lotta alla corruzione;

74.

deplora che la Commissione non reputi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione, il che ostacola la valutazione della portata della corruzione nel 2015; deplora, in particolare, che tale decisione sia stata presa senza discuterne con il Parlamento; ritiene che, indipendentemente dalle intenzioni della Commissione nella lotta alla corruzione, questo annullamento all'ultimo momento trasmetta un messaggio errato non solo agli Stati membri ma anche ai cittadini; prende atto del fatto che, dal momento della sua adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), il 12 novembre 2008, l'Unione europea non ha partecipato al meccanismo di revisione previsto dalla Convenzione, né ha intrapreso il primo passo verso la compilazione di un'autovalutazione del modo in cui sta attuando i propri obblighi espressi nella Convenzione; invita l'Unione europea ad adempiere agli obblighi che le incombono in virtù della Convenzione compilando un'autovalutazione del modo in cui sta attuando i propri obblighi espressi nella Convenzione e partecipando al meccanismo di valutazione inter pares; esorta la Commissione a rivedere la sua posizione sulla relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione; invita la Commissione a effettuare ulteriori analisi, al livello sia delle istituzioni dell'UE che degli Stati membri, del contesto in cui sono attuate le politiche, al fine di identificare i fattori critici intrinseci, gli ambiti vulnerabili e i fattori di rischio che favoriscono la corruzione;

75.

chiede che l'UE presenti quanto prima la propria domanda di adesione al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e che il Parlamento europeo sia costantemente informato sullo stato di avanzamento di tale richiesta di adesione;

76.

ribadisce la propria convinzione che la corruzione rappresenti un'enorme sfida per l'UE e gli Stati membri e che, senza misure efficaci per contrastarla, la corruzione pregiudichi i risultati economici dell'UE, lo Stato di diritto e la credibilità delle istituzioni democratiche all'interno dell'UE;

77.

esorta la Commissione a pubblicare la seconda relazione sulla lotta alla corruzione e a presentare tali relazioni a intervalli regolari per informare il pubblico sui risultati nella lotta alla corruzione, tra l'altro nel contesto del programma di condivisione delle esperienze nell'ambito della lotta alla corruzione;

78.

è allarmato per i risultati delle ricerche che indicano che il rischio di frode e corruzione è maggiore quando gli Stati membri spendono fondi europei, in particolare quando la quota del finanziamento europeo è notevolmente superiore al 50 % dei costi totali; ritiene pertanto che in tali casi gli Stati membri non rispettino appieno l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce che gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari; invita pertanto gli Stati membri ad applicare appieno il principio di cui all'articolo 352, paragrafo 2, e la Commissione a garantire che gli Stati membri lo applichino effettivamente;

79.

ribadisce il suo invito alla Commissione a sviluppare un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione in base ai requisiti fissati nel programma di Stoccolma per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutarne le politiche anticorruzione; invita la Commissione a elaborare un indice della corruzione per classificare gli Stati membri; ritiene che l'indice della corruzione possa fornire una solida base su cui la Commissione potrebbe istituire il suo meccanismo di controllo specifico per paese in fase di controllo della spesa relativa alle risorse dell'UE;

Giornalismo investigativo

80.

ritiene che il giornalismo investigativo svolga un ruolo fondamentale nella promozione del necessario livello di trasparenza nell'UE e negli Stati membri; ritiene che il giornalismo investigativo vada incoraggiato e sostenuto con mezzi giuridici sia negli Stati membri sia nell'UE e sostiene l'azione preparatoria, che istituisce un regime di sovvenzione a favore del giornalismo investigativo transfrontaliero, per cui è necessaria l'assegnazione da parte di un'organizzazione intermediaria, ossia il Centro europeo per la libertà di stampa e dei media di Lipsia;

Direttiva PIF e regolamento che istituisce la Procura europea

81.

plaude ai negoziati conclusi con esito positivo in merito alla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF) con l'inclusione delle frodi IVA nel suo campo di applicazione; rileva che la direttiva definisce i tipi di comportamento fraudolento da configurare come reato e fornisce una definizione di corruzione;

82.

ricorda la risoluzione del Parlamento del 5 ottobre 2016 sulla Procura europea ed Eurojust (11) che ribadisce il sostegno di lunga data del Parlamento a favore dell'istituzione di una Procura europea efficace e indipendente, al fine di ridurre l'attuale frammentazione degli interventi nazionali di contrasto volti a proteggere il bilancio dell'UE; ritiene che una Procura europea efficiente rafforzi la lotta alle frodi nell'UE purché disponga dei necessari strumenti giuridici e sia in grado di lavorare in maniera efficace con altri organismi dell'UE esistenti e con le autorità degli Stati membri; osserva che l'ambito di applicazione della direttiva PIF determina direttamente l'ambito di applicazione del mandato della Procura europea; osserva con preoccupazione i pareri divergenti in seno al Consiglio sulla Procura europea prevista dall'articolo 86 TFUE; ritiene che le sue disposizioni non siano state attuate tramite la cooperazione rafforzata; ritiene che la Procura europea possa essere efficace solo se nel suo ambito di applicazione rientrano tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a rivedere la loro posizione e a fare tutto il possibile per raggiungere un consenso in seno al Consiglio;

Tabacco

83.

rileva la decisione della Commissione di non rinnovare l'accordo con PMI, scaduto il 9 luglio 2016; ricorda che il 9 marzo 2016 il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di non rinnovare, prorogare o rinegoziare l'accordo con PMI dopo la sua data di scadenza; ritiene che gli altri tre accordi (BAT, JTI, ITL) non debbano essere rinnovati;

84.

esorta la Commissione ad attuare, a livello dell'UE, tutte le misure necessarie per tracciare e rintracciare i prodotti del tabacco PMI e a intraprendere azioni legali contro eventuali confische illegali dei prodotti di tale fabbricante, fintanto che tutte le disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco non saranno pienamente applicabili, di modo che non vi sia alcun vuoto normativo tra la scadenza dell'accordo con PMI e l'entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC);

85.

osserva che a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (12), la Commissione deve presentare un piano d'azione per contrastare il commercio illecito del tabacco, compresa l'alta percentuale di sigarette non di marca («cheap whites»); esorta la Commissione a presentare al Parlamento una proposta di tale piano d'azione senza ulteriore indugio;

86.

plaude al sostegno della Commissione a una ratifica tempestiva del protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco quale primo strumento giuridico multilaterale che affronta in modo complessivo e a livello globale il problema del contrabbando di tabacco e invita a ratificare e ad applicare tempestivamente detto protocollo;

87.

ricorda che finora 25 parti contraenti, tra cui solo 7 Stati membri dell'UE e l'UE nel suo complesso, hanno ratificato la FCTC; esorta gli Stati membri a ratificare il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco;

Indagini e ruolo dell'OLAF

88.

deplora che, nonostante le rassicurazioni dell'OLAF circa il fatto che quest'ultimo sta facendo tutto il possibile per ridurre la durata delle sue indagini, la durata della fase investigativa sia aumentata costantemente dal 2012 passando da 22,5 a 25,1 mesi nei casi archiviati e da 17,3 a 18,7 mesi in tutti i casi;

89.

prende atto del ruolo dell'OLAF in varie operazioni doganali congiunte (ODC) nella prevenzione di perdite per il bilancio dell'Unione e chiede all'OLAF di inserire nelle sue future relazioni annuali maggiori informazioni e cifre concrete riguardo al suo contributo alla tutela delle entrate del bilancio dell'Unione;

90.

esprime preoccupazione per l'incremento dei casi di frode transnazionale indicato nell'ultimo rapporto annuale dell'OLAF; chiede alla Commissione di valutare l'utilizzo di azioni comuni secondo modalità e procedure già utilizzate con successo nel settore doganale, e anche nel settore della spesa, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;

91.

sostiene la partecipazione dell'OLAF a incontri nazionali e internazionali sulla lotta contro la frode, come la rete europea di punti di contatto contro la corruzione, che nel novembre 2015 ha adottato la dichiarazione di Parigi volta a rafforzare la lotta contro la corruzione;

92.

sottolinea che sono stati compiuti molti passi avanti nel settore della lotta alla frode; plaude, in tale contesto, alla recente istituzione presso OLAF di una nuova unità investigativa per i Fondi strutturali e d'investimento europei;

93.

invita l'OLAF a confrontare, nelle sue relazioni annuali di attività, le sue raccomandazioni per i recuperi finanziari con gli importi che sono stati effettivamente recuperati;

94.

rammenta che, alla luce del principio della leale cooperazione reciproca tra le istituzioni, del principio della buona amministrazione e dell'esigenza della certezza del diritto, l'OLAF e il suo comitato di vigilanza devono organizzare la propria collaborazione sulla base dei propri protocolli di lavoro, nel pieno rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili;

95.

accoglie con favore l'analisi dell'OLAF in merito al seguito dato dagli Stati membri alle sue raccomandazioni giudiziarie formulate tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015 come panoramica dei motivi principali del mancato seguito delle sue raccomandazioni; rileva tuttavia che i dati raccolti nel documento riguardano soltanto le raccomandazioni giudiziarie, senza tener conto delle raccomandazioni amministrative, disciplinari e finanziarie, e pertanto non sono rappresentativi del seguito complessivo delle raccomandazioni dell'OLAF; chiede alla Commissione di esprimere un parere esaustivo sull'analisi dell'OLAF pubblicata di recente sul seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF e chiede a quest'ultimo di aggiungere un capitolo alla sua relazione annuale sul seguito di dette raccomandazioni; chiede all'OLAF di fornire, in collaborazione con la Commissione, un'analisi dettagliata che comprenda dati sul recupero dei fondi dell'UE;

96.

deplora che quasi un terzo (94 su 317) delle raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF formulate tra il 2008 e il 2015 e destinate alle autorità competenti sia stato rifiutato a causa di prove insufficienti; invita la Commissione a valutare come le indagini amministrative possano essere utilizzate meglio nei procedimenti giudiziari; incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a fornire informazioni dettagliate in merito ai motivi dei rifiuti, affinché l'OLAF possa adeguare meglio le proprie raccomandazioni alle normative nazionali;

97.

ritiene che la parte di raccomandazioni dell'OLAF presentate alle autorità nazionali che hanno determinato rinvii a giudizio (circa il 50 %) non sia sufficiente; invita gli Stati membri a migliorare il loro livello di cooperazione con l'OLAF; invita gli Stati membri, la Commissione e l'OLAF a stabilire condizioni che garantiscano l'ammissibilità delle prove fornite dall'OLAF; incoraggia le autorità degli Stati membri e l'OLAF a condurre indagini comuni al fine di conseguire un risultato ottimale;

98.

esorta la Commissione, alla luce del mandato prossimo alla scadenza del direttore generale dell'OLAF, ad avviare immediatamente la procedura di invito a presentare proposte per un nuovo direttore generale e ad avviare il processo di consultazione con il Parlamento;

99.

invita la Commissione a rivedere il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e a presentare una proposta sul rafforzamento dei poteri investigativi dell'OLAF; raccomanda di destinare all'OLAF maggiori risorse, affinché possa indagare su un numero di gran lunga maggiore di casi sospetti segnalati;

100.

esprime preoccupazione per la discrepanza tra le informazioni trasmesse all'OLAF da fonti pubbliche e da fonti private negli Stati membri; invita la Commissione a sostenere iniziative volte a incrementare la raccolta di informazioni pubbliche e invita gli Stati membri a migliorare la qualità dei dati forniti.

101.

rileva che finora le raccomandazioni dell'OLAF in materia di azione giudiziaria sono state applicate dagli Stati membri solo in misura limitata; ritiene che questa situazione sia intollerabile e invita la Commissione ad assicurare piena attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF negli Stati membri.

102.

deplora che le autorità giudiziarie di alcuni degli Stati membri attribuiscano scarsa priorità alle raccomandazioni dell'OLAF relative all'utilizzo scorretto dei fondi dell'UE; ricorda che, conformemente all'articolo 325, paragrafo 2, TFUE, «gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari»;

103.

ritiene che la soluzione del problema della scarsa comunicazione tra gli Stati membri e l'OLAF debba costituire una priorità; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative volte a migliorare la comunicazione non solo tra strutture pubbliche ma anche tra la società civile negli Stati membri e l'OLAF; sottolinea che ciò è importante per contrastare la corruzione negli Stati membri;

o

o o

104.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e al comitato di vigilanza dell'OLAF.

(1)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6.

(2)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0403.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(6)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, Taricco e altri, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2017)0022.

(8)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(9)  Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (Testi approvati, P8_TA(2016)0403); risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89).

(10)  Testi approvati, P8_TA(2017)0022.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2016)0376.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2016)0082.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/25


P8_TA(2017)0207

Efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sull'iniziativa sull'efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare (2016/2223(INI))

(2018/C 307/03)

Il Parlamento europeo

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» (COM(2014)0398),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (1),

vista la dichiarazione scritta 0061/2015 del 14 ottobre 2015 sulla donazione alle organizzazioni caritative dei prodotti alimentari invenduti ancora idonei al consumo,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE (2),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (3),

viste le conclusioni del Consiglio, del 28 giugno 2016, sulle perdite e gli sprechi alimentari,

visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016 sugli sprechi alimentari (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2013 sul tema «Il contributo della società civile a una strategia di prevenzione e riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari» (5),

vista la relazione speciale 34/2016 della Corte dei conti europea: «Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare»,

vista la risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente del 27 maggio 2016 sulla prevenzione, la riduzione e il riutilizzo degli sprechi alimentari,

visto lo studio comparativo del Comitato economico e sociale europeo del giugno 2014 sulla normativa e sulle prassi degli Stati membri dell'UE nel settore della donazione di prodotti alimentari,

visto lo studio FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) sulle stime dei livelli europei di rifiuti alimentari (2016),

vista la revisione FUSIONS della legislazione e delle politiche dell'UE con implicazioni sui rifiuti alimentari (2015),

visto il quadro di definizioni per i rifiuti alimentari di FUSIONS (2014),

visto lo standard globale di contabilizzazione e rendicontazione delle perdite e degli sprechi alimentari (Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard, standard FLW), avviato a giugno 2016,

visto lo studio dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dal titolo «Food wastage footprint — Impacts on natural resources» (Impronta ecologica dello spreco alimentare — impatto sulle risorse naturali) (FAO 2013),

visto lo studio della FAO sulle perdite e gli sprechi alimentari a livello mondiale (FAO 2011),

vista la petizione «Stop Food Waste in Europe!» («Fermare gli sprechi alimentari in Europa!»),

vista la Carta di Milano adottata durante EXPO-Milano nel 2015,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0175/2017),

A.

considerando che la FAO stima che ogni anno circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, pari a circa un terzo, in peso, di tutti gli alimenti prodotti per il consumo umano nel mondo venga perso o sprecato;

B.

considerando che il cibo è un bene prezioso; che, dato che il «sistema alimentare» utilizza una quantità significativa di risorse quali la terra, il suolo, l'acqua, il fosforo e l'energia, la gestione efficiente e sostenibile di queste risorse è di fondamentale importanza; che lo spreco alimentare genera enormi costi economici e ambientali, che secondo le stime della FAO (6) ammontano a 1,7 trilioni di USD l'anno su scala globale; che la prevenzione e la riduzione dello spreco alimentare comportano benefici economici per le famiglie e la società in generale, riducendo nel contempo anche i danni ambientali;

C.

considerando che gli sprechi alimentari hanno costi sociali, economici ed ambientali elevati e implicazioni etiche; che gli alimenti persi o sprecati contribuiscono ai cambiamenti climatici con un'impronta di carbonio globale di circa l'8 % del totale delle emissioni globali di gas a effetto serra (GES) di origine antropica e rappresentano uno spreco di risorse limitate come il suolo, l'energia e l'acqua (7) attraverso il ciclo di vita dei prodotti coinvolti; che le eccedenze della catena alimentare non dovrebbero trasformarsi direttamente in rifiuti alimentari se possono essere utilizzate per l'alimentazione umana e che una legislazione appropriata in materia di eccedenze alimentari potrebbe consentire ai rifiuti alimentari di trasformarsi in risorse;

D.

considerando che, in base a recenti studi, per produrre un chilogrammo di cibo si immettono nell'aria in media 4,5 chilogrammi di CO2; che in Europa circa 89 milioni di tonnellate di cibo sprecato producono 170 milioni di tonnellate di CO2 equivalente/anno — ripartite tra industria alimentare (59 milioni di tonnellate di CO2 eq/anno), consumo domestico (78 milioni di tonnellate CO2 eq/anno), altro (33 milioni di tonnellate CO2 eq/anno); che la produzione del 30 % di cibo che poi non viene consumato comporta l'utilizzo del 50 % in più di risorse idriche per l'irrigazione e che per produrre un chilogrammo di carne bovina si utilizzano dalle 5 alle 10 tonnellate di acqua;

E.

considerando che, secondo diversi studi, un ampio cambiamento della dieta si rivela il metodo più efficace per ridurre l'impatto ambientale generato dal consumo di cibo; che il raggiungimento di un sistema di produzione e di consumo alimentare sostenibile in Europa necessita di una politica alimentare globale e integrata;

F.

considerando che, secondo il programma alimentare mondiale (PAM), 795 milioni di persone nel mondo non hanno abbastanza cibo per condurre una vita sana e attiva; che la malnutrizione è responsabile di quasi la metà (45 %), ossia di circa 3,1 milioni di decessi di bambini di età inferiore a cinque anni; che nel mondo un bambino su sei è sottopeso e uno su quattro è rachitico; che la riduzione dello spreco alimentare non è pertanto solo un obbligo economico e ambientale, ma anche morale (8);

G.

considerando che oggi quasi 793 milioni di persone al mondo sono malnutrite (9) e che più di 700 milioni di persone vivono sotto la soglia di povertà (10), con redditi pari a meno di 1,90 USD al giorno; che qualsiasi utilizzo irresponsabile delle risorse naturali destinate alla produzione alimentare e qualsiasi spreco alimentare dovrebbero essere considerati moralmente inaccettabili;

H.

considerando che un minore spreco alimentare consentirebbe un più efficiente utilizzo dei terreni, una migliore gestione delle risorse idriche, effetti benefici su tutto il comparto agricolo a livello mondiale, nonché un forte contributo nella lotta alla denutrizione nelle aree in via di sviluppo;

I.

considerando che l'UE ha firmato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 Settembre 2015; che l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3 mira a ridurre del 50 % entro il 2030 gli sprechi alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e a ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, ivi comprese le perdite durante la fase della produzione primaria, del trasporto e dello stoccaggio; che, secondo le stime delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale aumenterà dagli attuali 7,3 miliardi di persone a 9,7 miliardi nel 2050 (11); che la riduzione dello spreco alimentare è un passo essenziale per ridurre la fame nel mondo e una necessità per nutrire una popolazione mondiale in continua crescita;

J.

considerando che il Consumer Goods Forum, che rappresenta 400 dettaglianti, produttori, fornitori di servizi e altre parti interessate in 70 paesi ha adottato una risoluzione pubblica finalizzata a dimezzare gli sprechi alimentari delle attività dei propri membri entro il 2025, cinque anni prima dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3;

K.

considerando che la prevenzione dello spreco alimentare comporta benefici ambientali e vantaggi sul piano sociale ed economico; che secondo le stime ogni nell'UE si sprecano 88 milioni di tonnellate di alimenti, pari a 173 kg di alimenti sprecati pro capite e che la produzione e lo smaltimento dei rifiuti alimentari nell'UE sono all'origine dell'emissione di 170 milioni di tonnellate di CO2 e consumano 26 milioni di tonnellate di risorse; che i costi associati a questo livello di sprechi alimentari sono stimati a circa 143 miliardi di EUR (12); che secondo i dati forniti dalla FAO nel mondo 800 milioni di persone soffrono la fame;

L.

considerando che, secondo i dati del 2014, 55 milioni di persone, ossia il 9,6 % della popolazione dell'UE-28, non potevano permettersi un pasto di qualità a giorni alterni; che, secondo i dati del 2015, 118,8 milioni di persone, ossia il 23,7 % della popolazione dell'UE-28, erano a rischio di povertà e di esclusione sociale (13);

M.

considerando che la riduzione degli sprechi alimentari può migliorare la situazione economica dei nuclei familiari senza abbassare il tenore di vita;

N.

considerando che le pratiche commerciali sleali e il dumping nel settore alimentare causano spesso la vendita dei prodotti alimentari ad un prezzo inferiore al loro valore effettivo, contribuendo in questo modo ad aumentare gli sprechi;

O.

considerando che gli alimenti vengono persi o sprecati in tutte le fasi della catena alimentare, che si tratti della produzione, dei processi di trasformazione, del trasporto, della conservazione, della vendita al dettaglio, della commercializzazione e del consumo; che le stime del progetto FUSIONS indicano che i settori che contribuiscono maggiormente agli sprechi alimentari all'interno dell'UE sono i nuclei familiari con il 53 % e i processi di trasformazione con il 19 % e che le altre cause includono i dettaglianti con il 12 %, la produzione primaria con il 10 % e il commercio all'ingrosso con il 5 % (14); che secondo tali stime le misure volte a ridurre gli sprechi alimentari prodotti dai nuclei familiari e dai settori della trasformazione avrebbero il massimo impatto; che gli sprechi alimentari nei paesi in via di sviluppo sono principalmente dovuti alle limitazioni infrastrutturali e tecnologiche;

P.

considerando che i dati del progetto FUSIONS provengono da fonti diverse e si basano sull'utilizzo di varie definizioni di «sprechi alimentari»;

Q.

considerando che il progetto FUSIONS ha constatato che vi sono pochissime misurazioni degli sprechi nell'agricoltura, nell'orticoltura, nell'acquacoltura, nella pesca o in altre attività della produzione primaria; che ciò non consente di valutare in maniera corretta l'attuale dimensione delle perdite e degli sprechi alimentari in Europa;

R.

considerando che azioni mirate, basate sugli operatori e sulla fase pertinente della catena, sono un modo migliore per contrastare lo spreco alimentare in quanto le problematiche esistenti non sono le medesime;

S.

considerando che uno studio condotto nel 2015 nel Regno Unito attraverso il programma di azione rifiuti e risorse (WRAP) ha indicato che almeno il 60 % degli sprechi domestici possono essere evitati e avrebbero potuto essere consumati se fossero stati gestiti meglio (15);

T.

considerando che alcune delle perdite e degli sprechi nella produzione primaria sono riconducibili alle norme imposte ai dettaglianti relativamente alle specifiche del prodotto, agli ordini annullati a causa delle variazioni nella domanda dei consumatori e alla sovrapproduzione dovuta ai vincoli per soddisfare la domanda stagionale; che il deterioramento degli alimenti nella linea di produzione è un altro motivo di perdita di alimenti durante la produzione;

U.

considerando che, secondo la FAO, in Europa il 20 % della frutta e verdura, il 20 % delle radici e dei tuberi e il 10 % dei semi oleosi e delle leguminose vengono persi in agricoltura, a cui si aggiunge un ulteriore 5 % di frutta e verdura e di radici e tuberi persi post-raccolto (16);

V.

considerando che i prodotti ortofrutticoli danneggiati dalle catastrofi naturali o distrutti, anche con le aratrici, nelle aziende agricole familiari, a causa della perdita di mercato o prezzi bassi rappresentano una perdita di investimento e di reddito per gli agricoltori;

W.

considerando che gli operatori della filiera alimentare spesso internalizzano il costo dello spreco alimentare e lo includono nel prezzo finale al consumo del prodotto (17);

X.

considerando che la relazione speciale 34/2016 della Corte dei conti europea sulla lotta allo spreco di alimenti ha esaminato il quesito «L'UE contribuisce ad una filiera alimentare efficiente sotto il profilo delle risorse, per mezzo di un'efficace lotta allo spreco di cibo?»; che dalla relazione è emerso che, allo stato attuale, l'UE non contrasta efficacemente lo spreco di cibo e che le attuali iniziative e politiche potrebbero essere utilizzate in modo più efficace per far fronte al problema dello spreco di alimenti; che secondo la relazione l'ambizione della Commissione di affrontare il problema dello spreco di alimenti è diminuita nonostante diverse richieste avanzate in tal senso dal Parlamento europeo e dagli Stati membri; che, secondo la relazione, le azioni intraprese sinora dalla Commissione sono state frammentate, intermittenti e prive di un chiaro coordinamento; che, stando alle raccomandazioni della relazione, la Commissione dovrebbe: sviluppare un piano d'azione per gli anni a venire, tener conto dello spreco di alimenti nelle proprie future valutazioni d'impatto e allineare maggiormente le diverse politiche dell'UE che lo possono combattere, chiarire l'interpretazione delle disposizioni giuridiche che possono scoraggiare la donazione di alimenti, nonché valutare come facilitare la donazione in altri settori d'intervento;

Y.

considerando che la Commissione, pur avendo investito una quantità considerevole di risorse e organizzato una consultazione pubblica di grande successo nel 2013, ha infine deciso di non pubblicare la comunicazione dal titolo «Costruire un sistema alimentare europeo sostenibile», anche se la comunicazione era già stata ultimata e approvata da tre commissari (DG Ambiente, DG SANCO e DG AGRI); che questa comunicazione contiene alcuni buoni approcci per far fronte al problema dello spreco di alimenti;

Z.

considerando che non esiste ancora una definizione comune coerente di «sprechi alimentari», né una metodologia comune per misurare gli sprechi alimentari a livello dell'Unione, il che rende difficile confrontare diverse serie di dati e misurare i progressi nella riduzione degli sprechi alimentari; che le difficoltà correlate alla raccolta di dati completi, affidabili e armonizzati costituiscono un ostacolo aggiuntivo alla valutazione dello spreco alimentare nell'UE; che ai fini della presente risoluzione per «spreco di alimenti» si intendono alimenti destinati al consumo umano, in condizioni commestibili o non commestibili, rimossi dalla catena di produzione o di approvvigionamento per essere scartati a livello della produzione primaria, della trasformazione, della produzione, del trasporto, della conservazione, della vendita al dettaglio e del consumatore, ad eccezione delle perdite nell'ambito della produzione primaria; che occorre stabilire una definizione di «perdite nell'ambito della produzione primaria»;

AA.

considerando che è necessario operare una distinzione tra scarti alimentari commestibili e parti di scarti non commestibili al fine di evitare conclusioni fuorvianti e misure inefficaci; che gli sforzi di riduzione dovrebbero porre l'accento sull'importanza di evitare gli scarti alimentari commestibili;

AB.

considerando che il Food Loss and Waste Protocol è uno sforzo congiunto di più parti interessate che ha prodotto lo sviluppo di uno standard globale di contabilizzazione e di rendicontazione (noto come lo standard FLW) volto a quantificare gli alimenti e le relative parti non commestibili rimossi dalla catena di approvvigionamento alimentare (18);

AC.

considerando che il monitoraggio non solo di quanto viene sprecato ma anche delle quantità delle eccedenze e dei recuperi alimentari può fornire un quadro più completo e utile ad avviare valide politiche a livello UE;

AD.

considerando che la gerarchia di gestione dei rifiuti istituita dalla direttiva quadro sui rifiuti (19) (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento) non prende in considerazione le specificità degli sprechi alimentari, che sono un flusso di rifiuti estremamente variabile; che attualmente non esiste una gerarchia specifica per la gestione degli alimenti non consumati e degli sprechi alimentari a livello dell'UE; che sarebbe opportuno stabilire una gerarchia degli sprechi alimentari che tenga conto dell'intera filiera alimentare; che la prevenzione e il riutilizzo ai fini del consumo umano dovrebbero essere misure prioritarie;

AE.

considerando che le eccedenze alimentari possono essere recuperate ai fini dell'alimentazione umana con idonee politiche incentivanti;

AF.

considerando che vi è la possibilità di ottimizzare l'utilizzo dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano e dei sottoprodotti della catena alimentare nella produzione di alimenti per animali;

AG.

considerando che l'incenerimento e la messa in discarica dei rifiuti sono tuttora praticati in alcune aree dell'UE e sono in contrasto con l'economia circolare;

AH.

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (20) prevede che gli operatori del settore alimentare indichino il termine minimo di conservazione (espresso con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro il») o la data di scadenza di un alimento;

AI.

considerando che l'indicazione della data sui prodotti alimentari è poco chiara, in particolare per il consumatore; che la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro il» indica la data dopo la quale, di regola, un alimento può ancora essere consumato, ma potrebbe non avere le caratteristiche migliori in termini di qualità, mentre la dicitura «da consumare entro» indica la data dopo la quale non è più sicuro consumare un alimento; che nemmeno la metà dei cittadini dell'UE comprende il significato delle diciture (21)«da consumarsi preferibilmente entro il» e «da consumare entro»; che l'impiego delle diciture «da consumarsi preferibilmente entro il» e «da consumare entro» e la comprensione delle stesse variano da uno Stato membro all'altro e tra diversi produttori, trasformatori e distributori, persino per lo stesso prodotto; che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la data di scadenza deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile;

AJ.

considerando che la donazione di prodotti alimentari invenduti lungo l'intera filiera alimentare determina una notevole riduzione degli sprechi alimentari, aiutando nel contempo le persone bisognose di cibo che non possono permettersi di acquistare determinati prodotti alimentari o una quantità sufficiente di alimenti della stessa qualità; che i supermercati e le attività di ristorazione potrebbero svolgere un ruolo cruciale in questo processo;

AK.

considerando che i fondi dell'Unione come il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) agevolano la donazione di prodotti alimentari finanziando, tra l'altro, le infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto degli alimenti donati; che gli Stati membri non utilizzano abbastanza il FEAD;

AL.

considerando che la limitatezza, e talvolta la totale assenza, delle capacità dei canali di distribuzione è un ostacolo alla consegna ai bisognosi delle eccedenze di alimenti ancora adatte al consumo; considerando che gli enti e gli istituti di beneficenza che svolgono attività di assistenza sociale e sono gestiti dalle autorità statali o locali non dispongono di risorse finanziarie e umane sufficienti per poter trasportare e distribuire i prodotti alimentari ancora adatti al consumo e offerti in beneficenza; che ciò è vero in particolare per le regioni più svantaggiate;

AM.

considerando che le iniziative sociali e promosse dal basso, come le banche alimentari o le mense gestite dalle organizzazioni caritative, riducono il livello di spreco alimentare e aiutano i più indigenti e, conseguentemente, contribuiscono alla formazione di una società responsabile e consapevole;

AN.

considerando che nel mercato unico molte aziende producono alimenti per più di un paese; che i prodotti invenduti da tali aziende non possono in alcuni casi essere donati nel paese di produzione a causa dell'etichettatura in lingue straniere;

AO.

considerando che i donatori di prodotti alimentari sono considerati «operatori del settore alimentare» ai sensi del regolamento sui principi generali della legislazione alimentare (22) e devono pertanto rispettare l'intera legislazione alimentare dell'UE in materia di responsabilità, rintracciabilità e norme sulla sicurezza degli alimenti stabilite dal pacchetto sull'igiene alimentare (23); che i rischi associati alla responsabilità per i prodotti alimentari donati possono spingere i potenziali donatori di alimenti a eliminare le eccedenze alimentari anziché donarle (24);

AP.

considerando che, a causa delle barriere amministrative esistenti, grandi catene al dettaglio e supermercati considerano accettabile gettare gli alimenti che si avvicinano alla data di scadenza, invece di donarli;

AQ.

considerando che la Commissione sta attualmente lavorando a una chiarificazione della normativa europea in materia di donazioni;

AR.

considerando che alcuni Stati membri hanno già adottato legislazioni nazionali per limitare la generazione di rifiuti alimentari ed in particolare l'Italia ha adottato una legislazione che agevola la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, escludendo la responsabilità dei donatori per gli alimenti donati in buona fede e ritenuti idonei al consumo al momento della donazione;

AS.

considerando che i paesi possono anche adottare linee guida volontarie nazionali per la donazione di prodotti alimentari, quali quelle elaborate dalle autorità per la sicurezza alimentare in Finlandia, finalizzate a ridurre lo spreco alimentare evitabile;

AT.

considerando che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (25) (direttiva IVA) stabilisce che le donazioni di prodotti alimentari sono imponibili e che non sono consentite le esenzioni fiscali su dette donazioni; che la Commissione raccomanda che, ai fini fiscali, il valore dei prodotti alimentari donati prossimi alla data di scadenza o non idonei alla vendita debba essere stabilito come «piuttosto basso, quasi vicino a zero» (26); che alcuni Stati membri incentivano le donazioni di prodotti alimentari «abbandonando» l'assoggettamento all'IVA e che tuttavia la conformità alla direttiva IVA non è chiara; che altri Stati membri offrono un credito di imposta alle imprese per le donazioni di prodotti alimentari (27);

AU.

considerando che purtroppo in molti Stati membri è più costoso donare eccedenze alimentari idonee al consumo che destinarle alla digestione anaerobica, il che è in contrasto con l'interesse pubblico, visto il numero di persone che vivono in condizioni di estrema indigenza;

AV.

considerando che l'imballaggio alimentare contribuisce in modo rilevante alla riduzione degli sprechi alimentari e alla sostenibilità prolungando la vita utile dei prodotti e proteggendoli; che l'imballaggio alimentare, che è riciclabile e deriva da materie prime rinnovabili, può ulteriormente contribuire agli obiettivi ambientali e di efficienza delle risorse;

AW.

considerando che i materiali attivi e intelligenti a contatto con gli alimenti possono migliorare la qualità degli alimenti confezionati e prolungarne la durata di conservazione, monitorare meglio le condizioni degli alimenti confezionati e possono fornire informazioni sulla freschezza degli alimenti;

AX.

considerando che la gestione degli alimenti scartati comporta l'utilizzo di ulteriori risorse;

AY.

considerando che la lotta allo spreco di alimenti costituisce anche un vantaggio economico, in quanto 1 euro speso per la prevenzione dello spreco alimentare consente di evitare la produzione di 265 kg di rifiuti alimentari per un valore pari a 535 EUR, permette ai comuni di risparmiare 9 EUR sul costo dei rifiuti e 50 EUR in termini di costi ambientali correlati alle emissioni di gas serra e all'inquinamento atmosferico (28);

AZ.

considerando che è opportuno agire al livello appropriato per ridurre gli sprechi alimentari; che le autorità locali e regionali svolgono un ruolo chiave nella riduzione degli sprechi alimentari grazie alle loro responsabilità e competenze in termini di gestione dei rifiuti, alla loro capacità di avviare e organizzare campagne locali, nonché al loro contatto e cooperazione diretti con la società civile e con le organizzazioni di beneficenza, in considerazione della loro elevata percentuale di appalti pubblici e, in molti casi, della loro autorità sulle istituzioni educative;

BA.

considerando che lo scambio di buone prassi a livello europeo e internazionale nonché l'assistenza ai paesi in via di sviluppo sono di enorme importanza nella lotta contro lo spreco alimentare in tutto il mondo;

BB.

considerando che, dal secondo semestre del 2013, il Parlamento europeo attua una politica globale finalizzata a ridurre drasticamente gli sprechi alimentari prodotti dai suoi servizi di ristorazione; che gli alimenti non consumati prodotti in eccedenza vengono regolarmente donati dalle principali strutture del Parlamento a Bruxelles;

1.

sottolinea l'urgente necessità di ridurre la quantità di sprechi alimentari e di migliorare l'efficienza delle risorse nell'Unione in ogni fase della filiera alimentare, tra cui la produzione, la trasformazione, il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione al dettaglio, la commercializzazione e il consumo, tenendo conto del fatto che nei paesi altamente industrializzati la maggior parte degli sprechi alimentari avviene nelle fasi della vendita e del consumo, mentre nei paesi in via di sviluppo gli sprechi si verificano già nelle fasi della produzione e della lavorazione degli alimenti; sottolinea, a tale proposito, l'importanza della leadership politica e dell'impegno da parte della Commissione e degli Stati membri; ricorda che il Parlamento europeo ha più volte chiesto alla Commissione di intervenire contro gli sprechi alimentari;

2.

esorta, più specificatamente, a ridurre la quantità degli sprechi alimentari prodotta a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e a ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, ivi comprese le perdite post-raccolto;

3.

insiste pertanto sulla necessità di migliorare la comunicazione tra tutti gli attori della filiera alimentare, in particolare tra fornitori e distributori, al fine di conciliare l'offerta e la domanda;

4.

chiede una risposta strategica coordinata a livello dell'UE e degli Stati membri, in linea con le rispettive competenze, che tenga conto non solo delle politiche in materia di rifiuti, sicurezza alimentare e informazioni sugli alimenti, ma anche degli aspetti concernenti le politiche economiche, di bilancio, finanziarie, della ricerca e dell'innovazione, dell'ambiente, strutturali (agricoltura e pesca), dell'istruzione, sociali, commerciali, della tutela dei consumatori, dell'energia e degli appalti pubblici; chiede, a tale riguardo, un coordinamento tra l'UE e gli Stati membri; sottolinea che gli sforzi dell'UE volti a ridurre gli sprechi alimentari dovrebbero essere rafforzati e meglio allineati; osserva che le imprese lungo la catena di approvvigionamento alimentare sono per la maggior parte PMI, che non dovrebbero essere gravate da oneri amministrativi supplementari irragionevoli;

5.

esorta la Commissione a coinvolgere tutti i pertinenti servizi della Commissione che si occupano di sprechi alimentari e a garantire un coordinamento continuo e rafforzato a livello della Commissione; invita pertanto la Commissione ad applicare un approccio sistematico che affronti tutti gli aspetti dello spreco di alimenti e a definire un piano d'azione globale in materia di sprechi alimentari che contempli i vari settori strategici e delinei la strategia per i prossimi anni;

6.

invita la Commissione a individuare la legislazione europea che potrebbe ostacolare l'efficacia della lotta agli sprechi alimentari e ad analizzare in che modo potrebbe essere adeguata per conseguire l'obiettivo della prevenzione degli spechi alimentari;

7.

invita la Commissione, nell'ambito delle valutazioni d'impatto delle nuove proposte legislative pertinenti, a valutare i potenziali effetti sullo spreco di alimenti;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a consolidare gli strumenti di sostegno finanziario esistenti in materia di lotta allo spreco di alimenti; invita gli Stati membri a sfruttare meglio le possibilità offerte in quest'ambito dalle diverse politiche e dai vari programmi di finanziamento dell'Unione europea;

9.

sottolinea la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri di sviluppare un approccio su misura volto a contrastare lo spreco alimentare nel quadro dell'UE; riconosce il lavoro importante che è stato già svolto in diversi Stati membri;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi in campagne di sensibilizzazione e di comunicazione su come prevenire gli sprechi alimentari;

11.

invita gli Stati membri ad adottare misure volte a ridurre le perdite alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento, tra cui la produzione primaria, il trasporto e lo stoccaggio;

12.

invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire l'obiettivo della riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014;

13.

invita la Commissione a esaminare, entro il 31 dicembre 2020, la possibilità di stabilire a livello di Unione obiettivi vincolanti di riduzione dello spreco di alimenti, da conseguire entro il 2025 e il 2030 sulla base di misurazioni calcolate secondo una metodologia comune; invita la Commissione a elaborare una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa;

14.

invita gli Stati membri a monitorare e a valutare l'attuazione delle proprie misure di riduzione degli sprechi alimentari misurando i livelli di sprechi alimentari sulla base di una metodologia comune; esorta la Commissione a sostenere una definizione giuridicamente vincolante di spreco di alimenti e ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, una metodologia comune, comprensiva di requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di spreco alimentare; ritiene che una definizione e una metodologia comune a livello di UE per misurare le «perdite» alimentari, applicabili all'intera catena di approvvigionamento, faciliterebbe gli sforzi degli Stati membri e delle parti interessate relativi al calcolo e alla riduzione dello spreco di alimenti;

15.

esorta la Commissione e gli Stati membri a utilizzare la seguente definizione di «spreco di alimenti»: «alimenti destinati al consumo umano, in condizioni commestibili o non commestibili, rimossi dalla catena di produzione o di approvvigionamento per essere scartati a livello della produzione primaria, della trasformazione, della produzione, del trasporto, della conservazione, della vendita al dettaglio e del consumatore, ad eccezione delle perdite nell'ambito della produzione primaria»;

16.

invita la Commissione a introdurre, nelle sue future politiche, una netta distinzione tra sprechi alimentari e perdite alimentari, che sono inevitabili nella produzione primaria a causa di eventi di forza maggiore come ad esempio le intemperie;

17.

invita la Commissione a includere nei suoi calcoli le perdite alimentari nel settore agricolo e in altri settori della produzione primaria, al fine di garantire un approccio che tenga conto dell'intera catena di approvvigionamento; osserva, tuttavia, che la quantificazione delle perdite durante la fase della produzione primaria può risultare difficile e invita la Commissione a individuare le migliori prassi per assistere gli Stati membri nel raccogliere tali dati;

18.

invita la Commissione a lavorare di concerto con gli Stati membri e tutti gli attori coinvolti su una definizione condivisa del concetto di «perdita» in ogni fase della catena alimentare e su una metodologia di misurazione comune;

19.

constata la difficoltà di quantificare gli sprechi alimentari e la perdita alimentare durante la fase della produzione primaria a causa del carattere eterogeneo dei prodotti e dei rispettivi processi e della mancanza di una chiara definizione degli sprechi alimentari; invita la Commissione a individuare e a diffondere tra gli Stati membri le migliori prassi in materia di raccolta di dati sulle perdite e gli sprechi alimentari nelle aziende agricole senza imporre un onere amministrativo o costi supplementari agli agricoltori;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a consultare tutte le pertinenti parti interessate sulla metodologia statistica e sulle altre misure da attuare per prevenire gli sprechi alimentari in tutta l'Unione e in tutti i settori;

21.

osserva che non esiste una definizione e una metodologia comune a livello di UE per misurare le «eccedenze alimentari»; evidenzia che l'Italia ha adottato una legislazione che definisce le eccedenze della catena alimentare e prevede una gerarchia per il recupero delle eccedenze dando la priorità al consumo umano; invita la Commissione a esaminare gli effetti di detta legislazione sulla donazione e gli sprechi di alimenti in Italia, e a valutare la possibilità di proporre, se necessario, una normativa simile a livello di UE;

22.

chiede una gerarchia specifica dei rifiuti alimentari da applicare nella direttiva 2008/98/CE come segue:

a)

prevenzione alla fonte;

b)

salvataggio dei prodotti alimentari commestibili, dando priorità all'alimentazione umana rispetto a quella animale e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

c)

riciclaggio organico;

d)

recupero di energia;

e)

smaltimento;

23.

sottolinea le iniziative contenute nel piano d'azione sull'economia circolare che includono misure volte a istituire una piattaforma per il sostegno finanziario al fine di attrarre investimenti e innovazioni per ridurre le perdite, nonché gli orientamenti rivolti agli Stati membri allo scopo di trasformare alcune perdite di alimenti o taluni sottoprodotti agricoli in energia;

24.

sottolinea che il fabbisogno di energia dovrebbe essere soddisfatto utilizzando rifiuti e sottoprodotti che non sono utili in nessun altro processo più in alto nella gerarchia dei rifiuti;

25.

sottolinea che una lotta vincente contro gli sprechi alimentari necessita altresì di forti livelli di riciclaggio di cui alla direttiva quadro sui rifiuti rivista e dell'integrazione del principio a cascata per la biomassa nella politica energetica dell'UE;

26.

sottolinea la necessità di inserire l'obbligo per gli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il livello totale di rifiuti alimentari generati in un determinato anno;

27.

invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche di prevenzione degli sprechi alimentari nei loro programmi di prevenzione degli sprechi; invita gli Stati membri in particolare a definire accordi volontari e a istituire incentivi economici e fiscali ai fini della donazione di prodotti alimentari e altri mezzi volti a limitare lo spreco di alimenti;

28.

reputa, in particolare, che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il compostaggio domestico e favorire la raccolta separata alla fonte dei rifiuti organici nonché assicurare che questi rifiuti siano sottoposti al riciclaggio organico, nell'ottica di garantire un elevato livello di protezione ambientale e di resa, tra cui il digestato e il compost, con elevati standard di qualità; ritiene che gli Stati membri dovrebbero anche vietare il conferimento in discarica dei rifiuti organici;

29.

prende atto del rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza di plastica e metallo negli sprechi alimentari per il compost e il suolo e, in seguito, per gli ecosistemi marini e di acqua dolce e chiede che questo percorso di inquinamento venga ridotto al minimo; ricorda inoltre l'obiettivo della direttiva sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura di ridurre al minimo la contaminazione dei suoli agricoli; invita pertanto alla cautela nel prendere in considerazione il mix di flussi di rifiuti e ad adottare garanzie adeguate;

30.

sottolinea che la sicurezza alimentare è di primaria importanza e che le misure di riduzione degli sprechi alimentari non devono compromettere le vigenti norme in materia di sicurezza alimentare; sottolinea che la lotta contro lo spreco alimentare non dovrebbe compromettere la sicurezza alimentare e le norme ambientali né le norme in materia di protezione degli animali, in particolare quelle sulla salute e il benessere degli animali;

31.

invita la Commissione ad incoraggiare le autorità competenti negli Stati membri ad adottare misure per controllare la sicurezza degli alimenti dal punto di vista della salute, dove necessario, al fine di consolidare la fiducia dei cittadini e dei consumatori nelle politiche che contribuiscono alla riduzione degli sprechi alimentari;

32.

ricorda come la prevenzione della generazione di rifiuti alimentari sia l'azione prioritaria da mettere in atto in una corretta gestione dei rifiuti in linea con i principi dell'economia circolare; sottolinea, tuttavia, che al momento è impossibile azzerare completamente la produzione di rifiuti alimentari; reputa pertanto necessario stabilire a livello UE misure obbligatorie per garantire che i rifiuti alimentari possano trasformarsi in nuove risorse;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire incentivi economici per sostenere la raccolta di prodotti alimentari inutilizzati, che possono essere ridistribuiti alle organizzazioni caritatevoli o essere riutilizzati per un altro fine secondario di prevenzione degli sprechi alimentari, come la trasformazione dei prodotti alimentari inutilizzati in risorse preziose nella produzione di mangimi per il bestiame e gli animali domestici;

34.

prende atto del potenziale di ottimizzazione dell'utilizzo di perdite o scarti alimentari inevitabili e di sottoprodotti provenienti dalla filiera alimentare, in particolare quelli di origine animale, nella produzione dei mangimi, nel riciclo di nutrienti e nella produzione di ammendanti, nonché della loro importanza per la produzione primaria;

35.

sottolinea come una legislazione europea più efficace in materia di sottoprodotti nella direttiva 2008/98/CE possa contribuire a ridurre sensibilmente i rifiuti alimentari; invita la Commissione, a tal fine, a sostenere, in particolare attraverso il programma Orizzonte 2020, i progetti volti ad agevolare le sinergie tra il settore agricolo ed industriale attraverso il coinvolgimento di aziende agro-alimentari;

36.

ribadisce la necessità che la Commissione elabori, non più tardi del 31 dicembre 2018, una relazione per valutare la necessità di misure regolamentari trasversali nel settore del consumo e della produzione sostenibili, ed elabori una relazione d'impatto per individuare le normative la cui interazione ostacola lo sviluppo di sinergie fra i vari settori, e impedisce l'uso dei sottoprodotti;

37.

sottolinea che l'uso delle scorte e dei prodotti alimentari che altrimenti andrebbero sprecati non preclude la necessità di una buona gestione dell'approvvigionamento e di una saggia gestione della filiera alimentare per evitare eccedenze strutturali sistematiche;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un grado superiore di utilizzo degli alimenti non più destinati al consumo umano e di sottoprodotti provenienti dalla filiera alimentare nella produzione dei mangimi;

39.

invita la Commissione ad analizzare gli ostacoli giuridici all'utilizzo di alimenti non più destinati al consumo umano nella produzione di mangimi e a promuovere la ricerca in questo settore, sottolineando al contempo la necessità di migliorare la tracciabilità e l'osservanza delle norme di biosicurezza nonché dell'utilizzo di processi di separazione e di trattamento che riducano a zero il rischio per la sicurezza alimentare;

40.

accoglie con favore la recente creazione della piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, che ha l'obiettivo di individuare le misure prioritarie da adottare a livello dell'UE per evitare le perdite e gli sprechi alimentari e agevola lo scambio di informazioni tra gli operatori coinvolti; sottolinea, a tal fine, che è auspicabile che il Parlamento europeo sia opportunamente coinvolto nei lavori della piattaforma; invita la Commissione a trasmettere al Parlamento un programma preciso relativo alle azioni in fase di realizzazione, agli obiettivi e ai sotto-obiettivi fissati, nonché ai progressi conseguiti in merito alla metodologia comune e alle donazioni; ritiene che la piattaforma possa essere il giusto strumento per monitorare non solo quanto viene sprecato ma anche quante sono le eccedenze e i recuperi; resta convinto, tuttavia, che ciò costituisca solo un primissimo passo per affrontare il problema degli sprechi alimentari;

41.

chiede alla Commissione che i lavori della piattaforma dell'UE in materia di perdite e sprechi alimentari siano resi disponibili nelle 24 lingue dell'UE;

42.

invita la piattaforma dell'UE in materia di perdite e sprechi alimentari, inter alia, a sostenere lo sviluppo di una molteplicità di canali di informazione dei consumatori, nonché di programmi di informazione e di educazione alimentare rivolti ai consumatori; esorta la piattaforma ad agevolare la cooperazione delle parti interessate locali nell'ambito delle iniziative in materia di prevenzione degli sprechi alimentari e di donazione, prestando particolare attenzione alla riduzione dei corrispondenti costi di transazione; ribadisce che è importante scambiare le migliori prassi, coniugare le conoscenze ed evitare la sovrapposizione con altri forum pertinenti quali, ad esempio, il Forum europeo del commercio al dettaglio sulla sostenibilità, la Tavola rotonda europea su consumo e produzione alimentare sostenibili, il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, il Forum dei beni di consumo;

43.

invita la Commissione, nel quadro della piattaforma dell'UE in materia di perdite e sprechi alimentari, a valutare le migliori prassi finora attuate nei diversi Stati membri al fine di definire meglio strumenti efficaci per la riduzione degli sprechi alimentari;

44.

ritiene che, al fine di ridurre il più possibile gli sprechi alimentari, sia necessario coinvolgere tutti gli attori della catena agroalimentare e affrontare in modo mirato le varie cause dello spreco comparto per comparto; invita pertanto la Commissione ad effettuare un'analisi dell'intera catena alimentare allo scopo di individuare in quali settori alimentari si verifichi il maggiore spreco di alimenti e quali soluzioni si possano applicare per impedire tale spreco;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri a condividere, promuovere e sostenere pratiche efficaci di riduzione degli sprechi alimentari e metodi di conservazione delle risorse già utilizzati dalle parti interessate; incoraggia gli Stati membri e gli enti locali e regionali a consultare le parti interessate pertinenti sulle misure settoriali mirate da adottare nell'ambito della prevenzione degli sprechi alimentari;

46.

sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero innanzitutto consultare tutte le principali parti interessate, tra cui il settore agricolo, sulle eventuali misure proposte per evitare gli sprechi alimentari in tutta l'Unione e procedere ad una valutazione d'impatto;

47.

incoraggia la Commissione, gli Stati membri e gli enti regionali e locali a impegnarsi, in collaborazione con tutte le parti interessate, per migliorare la comprensione, specialmente da parte dei consumatori, delle date di scadenza espresse con le diciture «da consumare entro» e «da consumarsi preferibilmente entro il» nonché dell'utilizzabilità dei prodotti alimentari dopo la data indicata con «da consumarsi preferibilmente entro il», avvalendosi tra l'altro di campagne educative e di sensibilizzazione e agevolando l'accesso a informazioni esaustive e comprensibili sui prodotti e la fornitura delle stesse; sottolinea che l'utilizzo di una doppia data di scadenza (ad esempio, «da vendere entro» e «da consumare entro») sullo stesso prodotto può avere un effetto negativo sulle decisioni di gestione alimentare dei consumatori; sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate;

48.

chiede alla Commissione, nell'ambito della sua valutazione attualmente in corso, di determinare in particolare se: la vigente legislazione dell'UE e le attuali pratiche in uso in diversi Stati membri per le indicazioni «da consumare entro» e «da consumarsi preferibilmente entro il» siano adatte allo scopo; sia necessario rivedere la formulazione delle indicazioni «da consumare entro» e «da consumarsi preferibilmente entro il» affinché risultino più comprensibili per i consumatori; la rimozione di alcune date per i prodotti che non presentano alcun rischio per la salute e per l'ambiente possa apportare benefici e sia opportuno introdurre orientamenti in materia a livello europeo; chiede alla Commissione di condurre uno studio di ricerca volto a valutare il legame tra l'indicazione della data di scadenza e la prevenzione degli sprechi alimentari;

49.

accoglie con favore l'iniziativa adottata da alcuni operatori della grande distribuzione di promuovere meccanismi di adattamento dei prezzi al consumo collegati alla data di scadenza dei prodotti, al fine di sensibilizzare i consumatori e incentivare l'acquisto di prodotti prossimi alla scadenza;

50.

osserva che molti prodotti alimentari, nei giorni successivi alla data di scadenza indicata con «da consumarsi preferibilmente entro il», conservano, seppur in misura ridotta, le loro caratteristiche organolettico-nutrizionali continuando a essere consumabili nel rispetto dei principi della sicurezza alimentare; invita pertanto la Commissione ad individuare modelli logistico-organizzativi che permettano di recuperare, in totale sicurezza, tutte le tipologie di prodotti ancora invenduti;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la variazione del prezzo in rapporto alla scadenza quale strumento per ridurre la quantità di prodotto alimentare edibile che diventa rifiuto; ritiene che gli sprechi nella fase della distribuzione siano riducibili in misura consistente adottando sconti proporzionali al tempo che rimane rispetto alla scadenza del prodotto; ritiene che tale pratica, oggi adottata su base volontaria, debba essere promossa e sostenuta;

52.

chiede alla Commissione di aggiornare l'elenco dei prodotti alimentari attualmente esentati dall'etichettatura «da consumarsi preferibilmente entro il» al fine di prevenire gli sprechi alimentari;

53.

ritiene che sia necessario potenziare la ricerca e aumentare l'informazione in merito alle date di scadenza, adattandola a ciascun prodotto, nonché promuovere e potenziare il consumo di prodotti freschi e sfusi e ridurre le confezioni a lunga scadenza e il loro immagazzinamento;

54.

invita la Commissione, gli Stati membri, gli enti locali e regionali e le parti interessate a realizzare campagne di informazione e comunicazione volte a promuovere la comprensione, da parte dei consumatori e di tutti gli operatori della catena alimentare, della prevenzione degli sprechi alimentari, della sicurezza alimentare, del valore degli alimenti nonché delle buone prassi in materia di lavorazione, gestione e consumo degli alimenti; sottolinea che tali iniziative dovrebbero enfatizzare i benefici non soltanto ambientali ma anche economici e sociali del contrasto allo spreco alimentare; invita a utilizzare e a promuovere strumenti di informazione moderni, quali ad esempio le applicazioni mobili, al fine di raggiungere le generazioni più giovani che utilizzano principalmente i media digitali; invita ad affrontare adeguatamente il tema dello spreco di alimenti e della fame, che costituisce attualmente un grave problema; sottolinea la necessità di solidarietà e di condivisione con le persone più bisognose;

55.

esorta il Consiglio e la Commissione a proclamare l'«Anno europeo contro gli sprechi alimentari», quale importante iniziativa di informazione e sensibilizzazione per i cittadini europei, nonché a richiamare l'attenzione dei governi nazionali su questo importante tema nell'ottica di garantire la disponibilità di fondi adeguati per affrontare le sfide del prossimo futuro;

56.

sottolinea l'importanza di educare e coinvolgere i bambini nell'ambito della prevenzione degli sprechi alimentari; osserva che la relazione speciale n. 34/2016 della Corte dei conti sulla lotta allo spreco di alimenti sottolinea l'importanza di includere messaggi educativi relativi allo spreco di alimenti tra le misure di accompagnamento dei programmi «Latte nelle scuole» e «Frutta nelle scuole» e segnala che pochissimi Stati membri hanno scelto di farlo; incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a sfruttare tutte le potenzialità di tali programmi, che sono intesi a incentivare buone abitudini alimentari tra i giovani e offrono l'opportunità di conoscere gli alimenti freschi e i processi di produzione agricola;

57.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare i nuclei familiari a lottare contro gli sprechi alimentari, sia tramite la promozione di una «giornata degli avanzi» ogni settimana sia fornendo informazioni in merito alle migliori prassi di acquisto e preparazione, al fine di ridurre gli sprechi alimentari da parte dei consumatori;

58.

sottolinea l'importanza di concepire le modalità di distribuzione, conservazione e imballaggio strettamente in funzione delle caratteristiche del prodotto e delle esigenze dei consumatori, al fine di limitare lo spreco di prodotti;

59.

sottolinea l'importanza di adeguare le modalità di distribuzione e di conservazione degli alimenti alle caratteristiche di ciascun prodotto, nell'ottica di ridurre gli sprechi;

60.

invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a informare meglio i consumatori circa le tecniche di conservazione e/o riutilizzo dei prodotti;

61.

sottolinea l'importante ruolo che rivestono le autorità locali e le imprese municipali, parallelamente a quello dei dettaglianti e dei mezzi d'informazione, nel fornire informazioni e assistenza ai cittadini in merito alle modalità di conservazione e/o utilizzo degli alimenti, al fine di ridurre gli sprechi;

62.

invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con gli Stati membri, raccomandazioni sulle temperature di refrigerazione, alla luce del fatto dimostrato che le temperature non ottimali e non idonee fanno deperire precocemente gli alimenti e provocano inutili sprechi; sottolinea che l'armonizzazione dei livelli di temperatura lungo l'intera filiera di approvvigionamento migliorerebbe la conservazione degli alimenti e ridurrebbe gli sprechi alimentari allorché i prodotti sono trasportati e commercializzati oltrefrontiera;

63.

evidenzia la necessità che il settore agro-alimentare migliori la programmazione della propria produzione al fine di contenere le eccedenze alimentari; sottolinea, tuttavia, come un livello minimo di eccedenze alimentari sia oggi un fattore fisiologico dell'intera catena agro-alimentare e sia causato anche da esternalità non controllabili; ritiene, per questo motivo, che le misure volte a incoraggiare le donazioni possano costituire un importante strumento per evitare che le eccedenze alimentari si trasformino in rifiuti;

64.

invita la Commissione e gli Stati membri ad incoraggiare l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie di trasformazione nell'ambito della produzione agricola, nel tentativo di ridurre gli sprechi alimentari nella filiera alimentare nonché le perdite nella produzione alimentare delle aziende agricole familiari;

65.

incoraggia gli Stati membri a utilizzare il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) al fine di ridurre gli sprechi alimentari nella produzione primaria e nel settore della trasformazione;

66.

sottolinea l'importanza di riunire gli agricoltori in cooperative o associazioni professionali per ridurre le perdite alimentari rafforzando la loro conoscenza dei mercati, rendendo più efficienti la programmazione e le economie di scala e migliorando la loro capacità di commercializzazione della produzione;

67.

sottolinea l'importanza della collaborazione, ad esempio attraverso le organizzazioni di produttori o altre strutture quali le organizzazioni interprofessionali e le cooperative, per aumentare l'accesso ai fondi per l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie di trattamento, quali il compostaggio e la digestione anaerobica, ove del caso, o l'ulteriore trasformazione di prodotti, il che potrebbe consentire agli agricoltori di accedere a nuovi prodotti, mercati e clienti; ricorda a questo proposito che l'organizzazione settoriale e il ricorso a contratti si traducono in una migliore gestione della produzione e una lotta più efficace contro lo spreco alimentare; ritiene che sia essenziale che ciò avvenga a livello locale o regionale per rispettare il principio di prossimità;

68.

prende atto dei vantaggi derivanti dalla cooperazione e dalla digitalizzazione che consentono un migliore accesso ai dati e alle previsioni relative alla domanda, nonché dallo sviluppo di programmi anticipati di produzione per gli agricoltori, che consentono loro di adattare la loro produzione alla domanda, coordinarsi meglio con gli altri settori della filiera alimentare e ridurre al minimo gli sprechi; sottolinea, vista la difficoltà di ridurre gli sprechi alimentari inevitabili, che occorre promuoverne un utilizzo efficace, anche nella bioeconomia;

69.

ritiene che, al fine di far meglio corrispondere l'offerta e la richiesta di prodotti, disporre di norme sull'etichettatura che forniscano adeguate informazioni in merito all'origine degli ingredienti e alle tecniche di produzione e trasformazione permetterebbe al consumatore di effettuare acquisti più consapevoli, influenzando così indirettamente anche i fattori di produzione con positive ricadute in termini ambientali, economici e sociali;

70.

invita la Commissione e gli Stati membri a informare meglio gli agricoltori e i consumatori su una gestione più efficiente dell'energia, dell'acqua e delle risorse naturali in tutta la filiera alimentare per ridurre in modo significativo lo spreco di risorse e di alimenti con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione e gli sprechi di nutrienti e aumentare l'innovazione e la sostenibilità all'interno dei sistemi agricoli;

71.

ritiene che sia necessario potenziare la ricerca e aumentare l'informazione per evitare gli sprechi alimentari nella produzione primaria e sostituire le pratiche che determinano sprechi di risorse nella produzione agricola e nella trasformazione o distribuzione alimentare con metodi rispettosi dell'ambiente;

72.

sottolinea che, per mantenere al minimo assoluto gli sprechi alimentari, gli agricoltori dovrebbero essere in grado, a livello tecnico ed economico, di utilizzare i loro prodotti nel modo più efficiente sotto il profilo delle risorse;

73.

ritiene che le iniziative guidate dagli agricoltori e dalle comunità possano offrire soluzioni sostenibili ed economicamente fattibili e valorizzare prodotti che altrimenti potrebbero andare sprecati, sviluppando mercati dei prodotti che normalmente sarebbero esclusi dalla filiera alimentare, e mette in evidenza il potenziale dei progetti di innovazione sociale guidati dagli agricoltori e dalle comunità, quali la raccolta e la donazione dei prodotti alimentari in eccesso alle associazioni per gli aiuti alimentari e alle banche alimentari; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere queste pratiche e a incoraggiarle nell'ambito del secondo pilastro della PAC;

74.

sottolinea che, al fine di ridurre gli sprechi nella fase di produzione, si dovrebbe fare ricorso a tecniche e tecnologie innovative che permettano di ottimizzare le prestazioni nei campi e di convertire in trasformati quei prodotti che non rispondono agli standard di mercato;

75.

sottolinea che ingenti quantità di frutta e verdura perfettamente commestibili non raggiungono il mercato per ragioni estetiche e a causa delle norme di commercializzazione; osserva che vi sono iniziative di successo che utilizzano tali prodotti e incoraggia le parti interessate del settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio a promuovere tali pratiche; invita la Commissione e gli Stati membri a incentivare lo sviluppo di mercati per tali prodotti e a effettuare ricerche sul rapporto tra le norme di commercializzazione e gli sprechi alimentari in questo contesto;

76.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare per influenzare le norme pubbliche della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) con l'obiettivo di evitare lo spreco di risorse impedendo la produzione di sprechi alimentari;

77.

ritiene che sia necessario potenziare la cooperazione tra produttori e il ricorso alle organizzazioni di produttori per consentire e promuovere l'accesso alle opportunità del mercato secondario nonché altri sbocchi e utilizzi alternativi delle eccedenze alimentari, che sarebbero altrimenti reintrodotte nel terreno o sprecate, dando la priorità al riutilizzo ai fini del consumo umano, per esempio la vendita a categoria inferiore per gli alimenti trasformati e la vendita nei mercati locali;

78.

osserva che è necessario che questi prodotti che possono ancora essere utilizzati per scopi differenti da quello alimentare, come la fertilizzazione dei campi, la conversione in mangimi o l'utilizzo per la produzione di compost ed energia, siano chiaramente distinti da ciò che è considerato rifiuto, al fine di non comprometterne il riutilizzo;

79.

osserva che la quantità di prodotti agricoli sprecati potrebbe essere ridotta se la vendita avvenisse in modo più diretto, per esempio presso mercati degli agricoltori e punti vendita nelle aziende agricole, dove le filiere di commercializzazione sono brevi e i prodotti acquistati sono locali e poco trasformati;

80.

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere i prodotti alimentari locali e a sostenere le filiere alimentari corte e la vendita diretta a domicilio dei prodotti agricoli;

81.

sottolinea che i prodotti locali e regionali e i regimi agricoli sostenuti dalle comunità consentono catene di approvvigionamento più brevi, che aumentano gli standard di qualità dei prodotti e sostengono la domanda stagionale, apportando in tal modo notevoli benefici sociali, ambientali ed economici;

82.

ritiene che le catene di approvvigionamento brevi possano svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre gli sprechi alimentari e gli imballaggi eccessivi, in quanto riducono le filiere e forniscono prodotti alimentari di qualità superiore e filiere alimentari trasparenti e, in tal modo, sostengono la vitalità economica delle comunità rurali;

83.

invita a promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli stagionali in tutti gli Stati membri;

84.

invita a prestare particolare attenzione al benessere degli animali;

85.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a ridurre le perdite dovute allo scarso benessere degli animali;

86.

sottolinea che le pratiche commerciali sleali nell'ambito della catena di approvvigionamento possono generare sprechi di alimenti; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare in che modo le pratiche commerciali sleali all'interno della filiera alimentare generano sprechi alimentari e, ove necessario, a predisporre un quadro strategico per contrastare tali pratiche;

87.

è dell'opinione che la soluzione del problema delle pratiche sleali migliorerà la posizione degli agricoltori, l'anello più debole della catena, e, inoltre, riducendo la sovrapproduzione e l'accumulo di eccedenze, potrà aiutare non solo a stabilizzare i prezzi e a offrire agli agricoltori prezzi franco azienda equi e remunerativi, ma anche a ridurre sia gli sprechi alimentari nell'intera filiera sia le perdite generate nelle aziende agricole familiari; evidenzia che una più equa retribuzione dei produttori conferirebbe maggiore valore ai prodotti determinando una diminuzione degli sprechi alimentari negli anelli finali della catena di approvvigionamento;

88.

sottolinea che gli enti locali e regionali e le parti interessate hanno una grande responsabilità in termini di attuazione dei programmi di riduzione e di prevenzione degli sprechi alimentari e chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenerne conto in tutte le fasi della procedura;

89.

invita la Commissione a riconoscere il ruolo svolto dalle agenzie pubbliche che forniscono servizi di interesse generale nella gestione dei rifiuti e nella lotta contro gli sprechi alimentari, nonché gli sforzi delle aziende come le PMI che contribuiscono direttamente all'economia circolare;

90.

invita gli Stati membri a incoraggiare le amministrazioni locali, la società civile, i supermercati e le altre pertinenti parti interessate a sostenere le iniziative di riduzione degli sprechi alimentari e a contribuire a una strategia alimentare locale, ad esempio informando i consumatori, tramite un'applicazione mobile, in merito agli alimenti invenduti, adeguando l'offerta alla domanda;

91.

accoglie con favore la creazione di locali in cui è possibile lasciare ai più bisognosi alimenti idonei al consumo («foodsharing»); invita a semplificare le procedure del caso onde favorire l'apertura di tali locali;

92.

ritiene che, nell'Unione europea, il maggiore ostacolo che impedisce che le eccedenze di alimenti ancora adatti al consumo raggiungano gli indigenti sia la limitatezza, e talvolta la totale assenza, delle capacità dei canali di distribuzione; osserva che gli enti di beneficenza e gli istituti statali o gestiti dalle amministrazioni locali che svolgono attività di assistenza sociale non dispongono di risorse materiali e umane sufficienti per poter trasportare e distribuire i prodotti alimentari ancora adatti al consumo che vengono offerti in beneficenza; rileva che ciò si verifica in particolare nelle regioni più svantaggiate;

93.

osserva che l'industria alimentare ha già adottato iniziative per ridurre gli sprechi alimentari attraverso il rafforzamento della cooperazione con le associazioni per gli aiuti alimentari, comprese le banche alimentari in tutta Europa;

94.

invita la Commissione a promuovere l'elaborazione, negli Stati membri, di convenzioni che propongano che il settore alimentare al dettaglio distribuisca i prodotti invenduti ad associazioni caritative;

95.

chiede un maggiore impegno delle parti interessate per far sì che il cibo in scadenza sia donato in beneficenza; osserva, tuttavia, che permangono ostacoli alle donazioni, principalmente di natura giuridica; invita la Commissione a chiarire l'interpretazione delle disposizioni di legge che scoraggiano le donazioni;

96.

manifesta preoccupazione per il fatto che il chiarimento della legislazione UE in materia di rifiuti, alimenti e mangimi per facilitare il dono di alimenti e l'uso di alimenti già destinati al consumo umano nella produzione dei mangimi, annunciato per il 2016 (29), non sia ancora stato affrontato;

97.

accoglie con favore il progetto di orientamenti dell'UE in materia di donazione di prodotti alimentari quale primo passo nella giusta direzione; ritiene, tuttavia, in considerazione dei vari ostacoli alla donazione di prodotti alimentari contenuti nella legislazione dell'UE, che la donazione di prodotti alimentari invenduti lungo l'intera filiera alimentare debba essere promossa ulteriormente attuando modifiche legislative;

98.

invita la Commissione a esplorare modalità che consentano alle aziende nel paese di produzione di donare prodotti alimentari a organizzazioni caritatevoli, indipendentemente dalla lingua sull'imballaggio del prodotto; sottolinea che la donazione di tali prodotti dovrebbe essere resa possibile quando le informazioni fondamentali per garantire la sicurezza degli alimenti, ad esempio in materia di allergeni, siano messe a disposizione dei destinatari nelle lingue ufficiali dei loro Stati membri;

99.

invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare la cooperazione delle parti interessate a livello locale e regionale in materia di donazione degli alimenti, riducendo i costi di transazione al fine di abbassare la soglia di partecipazione, ad esempio offrendo strumenti modello che possano essere adattati alle specifiche esigenze locali e utilizzati dagli operatori locali per equilibrare la domanda e l'offerta di eccedenze alimentari e organizzare la logistica in modo più efficiente;

100.

plaude alla creazione di negozi di alimentari sociali e solidali, nonché ai partenariati pubblici e privati con le organizzazioni di beneficenza, al fine di fare il migliore uso possibile degli alimenti commestibili ma non vendibili;

101.

invita gli Stati membri ad assicurare un sostegno istituzionale e finanziario ai negozi di alimentari sociali e solidali, dal momento che sono dei mediatori chiave nella donazione degli alimenti;

102.

chiede che gli operatori del settore alimentare che effettuano cessioni gratuite delle eccedenze alimentari debbano rispettare prassi operative corrette al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004;

103.

sottolinea il ruolo importante che le autorità nazionali possono svolgere nell'aiutare gli operatori della filiera alimentare a utilizzare gli alimenti commestibili e gli alimenti prossimi alla scadenza, adottando un approccio promozionale anziché punitivo nell'ambito dell'attuazione delle norme in materia di sicurezza alimentare;

104.

invita la Commissione a esaminare la possibilità e gli effetti dell'introduzione della «legge del Buon Samaritano»; invita la Commissione a chiarire in che modo gli atti legislativi quali il regolamento (CE) n. 178/2002 e la direttiva 85/374/CEE disciplinino la responsabilità nella donazione di prodotti alimentari;

105.

invita la Commissione a proporre una modifica della direttiva IVA volta ad autorizzare esplicitamente le esenzioni fiscali sulle donazioni di prodotti alimentari; invita gli Stati membri ad attenersi alle raccomandazioni della Commissione e a stabilire un'aliquota IVA pari quasi a zero se la donazione è effettuata in prossimità del termine di conservazione raccomandato o se gli alimenti sono invendibili;

106.

invita la Commissione a integrare il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (30) con un atto di esecuzione che promuova l'impiego del FEAD per facilitare la donazione di alimenti grazie al finanziamento dei costi di raccolta, trasporto, conservazione e distribuzione, e che disciplini il ricorso alle scorte d'intervento generate nell'ambito della PAC; incoraggia gli enti locali, regionali e nazionali a sostenere la creazione di un'infrastruttura per la donazione degli alimenti nelle regioni e nelle zone in cui è inesistente, inadeguata o sottodimensionata;

107.

invita la Commissione e gli Stati membri a non dirottare le risorse del FEAD già destinate alle banche alimentari e alle organizzazioni di beneficenza verso altri gruppi di destinatari;

108.

sottolinea che le donazioni di prodotti alimentari non possono essere considerate come una misura ovvia per risolvere i problemi cruciali della povertà; evidenzia quindi la necessità di evitare aspettative irrealistiche al riguardo, in quanto le donazioni di alimenti non bastano per attenuare i problemi sociali e, nel contempo, evitare gli sprechi alimentari; invita pertanto la Commissione a intervenire in maniera più decisa a livello di prevenzione della povertà;

109.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di essere vigili sulle donazioni e di assicurarsi che esse non vengano e altrimenti impiegate per la creazione di un mercato alternativo, il che non consentirebbe alle persone bisognose di beneficiare delle donazioni di alimenti e scoraggerebbe i professionisti a effettuarle;

110.

invita gli Stati membri e la Commissione, senza imporre oneri inutili alle PMI e alle associazioni di volontariato, a monitorare da vicino le donazioni alimentari per garantire che queste non vengano deviate e vendute su mercati alternativi, il che impedirebbe agli indigenti di beneficiare delle donazioni alimentari e scoraggerebbe i professionisti dalla donazione a causa del rischio di concorrenza sleale;

111.

invita tutti gli operatori della filiera alimentare ad assumersi la propria parte di responsabilità e ad attuare la dichiarazione congiunta contro lo spreco «Every Crumb Counts» (Ogni Briciola Conta) e il «Retail Agreement on Waste» (Accordo del commercio al dettaglio sugli scarti); sottolinea che il settore del commercio al dettaglio si confronta con milioni di consumatori ogni giorno ed è in una posizione unica per approfondire la conoscenza e sensibilizzare in merito agli sprechi alimentari, facilitando in tal modo scelte consapevoli; sottolinea che le pratiche di marketing quali «paghi uno, prendi due» aumentano il rischio che i consumatori acquistino più del necessario; sottolinea altresì, al riguardo, la necessità di mettere a disposizione confezioni più piccole per i nuclei familiari più piccoli; plaude al fatto che alcuni dettaglianti vendano prodotti alimentari con date di scadenza brevi a prezzi scontati, ma ritiene che tale pratica dovrebbe essere maggiormente diffusa;

112.

ribadisce che lo spreco di uova continua a essere uno dei principali problemi per i dettaglianti; chiede alla Commissione di individuare modi per ridurre lo spreco di uova tenendo conto della valutazione scientifica dell'EFSA e chiede agli Stati membri di informare adeguatamente i consumatori in merito a questa importante problematica;

113.

invita la Commissione a condurre uno studio sull'impatto delle riforme della politica agricola comune (PAC) e della politica comune della pesca (PCP) sulla produzione e sulla riduzione degli sprechi alimentari;

114.

sottolinea che la sopravvivenza degli agricoltori dipende dalla commercializzazione dei loro prodotti a condizioni eque e a prezzi remunerativi e che la perdita di prodotti a livello di azienda agricola, compresi i prodotti persi a causa di eventi climatici estremi o insoliti, danneggiati a causa di catastrofi naturali o distrutti per il venir meno del mercato o a motivo di prezzi troppo bassi, equivale a una perdita di investimenti e di reddito per gli agricoltori; ricorda a questo proposito che la volatilità dei prezzi del mercato agricolo colpisce la produzione e il reddito degli agricoltori e può generare spreco alimentare e che pertanto è opportuno che la PAC fornisca strumenti adeguati per combattere tale volatilità;

115.

sottolinea che la Commissione non ha ancora condotto uno studio per determinare l'impatto delle diverse riforme sul volume della produzione agricola e il suo effetto sullo spreco alimentare e la invita pertanto a integrare la questione degli sprechi alimentari nella futura elaborazione e attuazione della PAC;

116.

sottolinea che gli sprechi alimentari in fase di produzione possono anche essere causati dal deterioramento del nostro apparato produttivo, per via del degrado del terreno, della biodiversità (riduzione dell'impollinazione) e dell'insieme delle risorse naturali, e che è opportuno tenere in considerazione questo fenomeno nella futura evoluzione dell'agricoltura e della PAC;

117.

incoraggia gli Stati membri a sfruttare l'intero potenziale del Fondo europeo per la pesca (FEP) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) al fine di ridurre gli sprechi alimentari derivanti dal rigetto in mare di pesci e di migliorare i tassi di sopravvivenza degli organismi in acquacoltura;

118.

auspica che l'obbligo di sbarco previsto dalla PCP, attualmente in fase di introduzione, porterà ad attrezzature e pratiche di pesca più selettive e, quindi, a minori rigetti in mare di pesce; rileva, tuttavia, che l'obbligo di sbarco non si applica a tutti i pesci e che, pertanto, sono necessarie ulteriori misure;

119.

manifesta preoccupazione per il livello di sprechi nella fase successiva alla cattura del pesce, considerata la sua natura deperibile e i viaggi spesso estremi a cui è sottoposto il pesce per la sua trasformazione, spesso anche dall'Europa all'Asia e poi di nuovo in Europa per la vendita finale;

120.

ricorda l'importanza del concetto di «impronta idrica» di alimenti e mangimi;

121.

ricorda che il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio include tra gli alimenti anche l'acqua «intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento» e che l'acqua è una risorsa strategica fondamentale per l'intera filiera agro-alimentare;

122.

sottolinea che gli sprechi alimentari, a seconda della qualità, del tipo e della quantità di acqua utilizzata per la produzione di alimenti, comportano anche un rilevante spreco di acqua;

123.

ricorda l'importanza di migliorare la gestione dell'acqua in agricoltura, di sviluppare sistemi di produzione alimentare «water-smart», di aumentare la sicurezza idrica e alimentare nelle aree maggiormente a rischio a causa dei cambiamenti climatici;

124.

sottolinea che soluzioni innovative e rispettose dell'ambiente in settori tra cui la gestione dei prodotti connessi e dei sottoprodotti della produzione alimentare, il commercio dei prodotti alimentari, la conservazione degli alimenti e la loro durata, le tecnologie digitali e i materiali a contatto con gli alimenti possono offrire notevoli potenzialità di riduzione degli sprechi alimentari; incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le altre parti interessate a sostenere la ricerca in questi settori e a promuovere soluzioni sostenibili ed efficaci; è del parere che i servizi dell'economia collaborativa siano importanti per una maggiore sensibilizzazione e per promuovere il consumo sostenibile; invita la Commissione a portare avanti l'innovazione attraverso progetti e programmi di ricerca finanziati dal bilancio dell'UE, come il partenariato europeo per l'innovazione;

125.

sottolinea la responsabilità di tutti gli attori della catena di approvvigionamento, in particolare i produttori di sistemi di imballaggio, nel prevenire gli sprechi alimentari, sottolinea il contributo positivo delle soluzioni e dei materiali di imballaggio alla prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari lungo la catena di approvvigionamento, per esempio gli imballaggi che riducono le perdite alimentari nelle fasi di trasporto, conservazione e distribuzione, che preservano più a lungo la qualità e l'igiene degli alimenti o che ne prolungano la durata di conservazione; sottolinea, tuttavia, la necessità di rendere gli imballaggi adatti allo scopo (per esempio, eliminando gli imballaggi eccessivi o troppo ridotti) e adeguati al prodotto e alle esigenze dei consumatori, come pure di tener conto della prospettiva del ciclo di vita del prodotto confezionato nel suo complesso, compresi la progettazione e l'utilizzo dell'imballaggio; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare i vantaggi degli imballaggi alimentari di origine biologica, biodegradabili e compostabili, prendendo in considerazione l'impatto a livello di salute umana e sicurezza alimentare e adottando un approccio basato sul ciclo di vita; sottolinea come gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari debbano essere coerenti con le misure e gli obiettivi presenti nella direttiva 94/62/CE ed in particolare l'obiettivo di una sostanziale riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e degli imballaggi eccessivi;

126.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo e l'utilizzo di materiali attivi e intelligenti a contatto con gli alimenti e di altre soluzioni innovative che apportino un contributo positivo all'efficienza delle risorse e all'economia circolare; sottolinea che una pertinente legislazione sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti dovrebbe garantire un livello massimo di tutela dei consumatori per tutti i materiali di imballaggio, compresi i materiali importati dai paesi terzi; invita, pertanto, la Commissione a presentare norme armonizzate dell'UE sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e a dare la priorità all'elaborazione di specifiche misure dell'UE concernenti materiali quali la carta e il cartone, conformemente alla risoluzione del Parlamento del 6 ottobre 2016 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (31);

127.

raccomanda di promuovere l'utilizzo di codici volontari di buone pratiche nelle imprese elaborati dalle organizzazioni del settore alimentare, della ristorazione e alberghiero, al fine di fare un uso ottimale dei prodotti e promuovere la donazione a favore di programmi volti a raccogliere le eccedenze di prodotti alimentari per scopi sociali;

128.

invita gli Stati membri a incoraggiare la stipula di accordi o protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre i rifiuti alimentari, tra i quali quello di dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo;

129.

raccomanda che, ove opportuno, il settore della ristorazione e alberghiero utilizzino i prodotti locali e regionali e di stagione per accorciare la catena di produzione e consumo, riducendo così il numero di fasi di trasformazione e quindi anche la quantità di rifiuti prodotti durante le varie fasi;

130.

sottolinea come gli sviluppi nel settore digitale offrano numerose opportunità per prevenire la generazione di rifiuti alimentari, in particolare la creazione di piattaforme on-line «salva cibo» che consentono al settore della ristorazione di offrire a prezzi ridotti le porzioni invendute; evidenzia che le esperienze di questo tipo hanno portato risultati significativi negli Stati membri in cui sono state sviluppate;

131.

invita la Commissione a riconoscere il contributo di iniziative socialmente responsabili, come ad esempio «Healthy Nutritional Standard», che ha come obiettivo quello di fornire migliori informazioni sugli alimenti a diversi gruppi di consumatori con esigenze o preferenze alimentari speciali, tramite un'etichettatura volontaria e co-regolamentata nel settore della ristorazione e del turismo, al fine di ridurre gli sprechi alimentari in tale ambito;

132.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi in via di sviluppo aiutandoli a migliorare l'infrastruttura della catena alimentare e a ridurre gli sprechi alimentari;

133.

esorta tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea a includere l'obbligo di disporre di piani di gestione e di riduzione degli sprechi alimentari nelle gare d'appalto nel settore della ristorazione; chiede ai questori di dare la priorità alle azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari all'interno del Parlamento europeo e incoraggia le altre istituzioni europee a fare altrettanto; incoraggia gli Stati membri e le autorità locali e regionali a ridurre gli sprechi alimentari negli enti pubblici;

134.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0266.

(2)  GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 25.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0250.

(4)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 28.

(5)  GU C 161 del 6.6.2013, pag. 46.

(6)  FAO «Food wastage footprint. Impacts on natural resources» (Impronta ecologica dello spreco alimentare — impatto sulle risorse naturali), FAO, Roma, 2013.

(7)  FAO, 2015. Food wastage footprint and Climate Change (L'impronta ecologica degli sprechi alimentari e i cambiamenti climatici).

(8)  https://www.wfp.org/hunger/stats.

(9)  The State of Food Insecurity in the World (La situazione dell'insicurezza alimentare nel mondo), 2015, FAO, ONU.

(10)  Development Goals in an Era of Demographic Change, Global Monitoring Report (Obiettivi di sviluppo in un'epoca di cambiamenti demografici, relazione globale di monitoraggio), 2015/2016, Banca mondiale.

(11)  http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html

(12)  FUSIONS, Estimates of European food waste levels (Stime dei livelli europei di rifiuti alimentari), marzo 2016.

(13)  Eurostat «Persone a rischio di povertà o di esclusione sociale».

(14)  FUSIONS, Estimates of European food waste levels (Stime dei livelli europei di rifiuti alimentari), marzo 2016.

(15)  WRAP, 2015, «Household Food Waste in the UK», 2015.

(16)  FAO (2011) «Global food losses and food waste» (Perdite e sprechi alimentari globali).

(17)  Corte dei conti europea "Relazione speciale 34/2016: «Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare», pag. 14.

(18)  Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard (standard di contabilizzazione e di rendicontazione delle perdite e degli sprechi alimentari), 2016.

(19)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(20)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(21)  Flash Eurobarometro 425, «Food waste and date marking» (Spreco di cibo e diciture di scadenza), settembre 2015.

(22)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1); regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55); regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(24)  Comparative Study on EU Member States' legislation and practices on food donation (Studio comparativo sulla normativa e sulle prassi degli Stati membri dell'UE nel settore della donazione di prodotti alimentari) (2014), commissionato dal Consiglio economico e sociale europeo.

(25)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(26)  Risposta congiunta a due interrogazioni parlamentari scritte (E-003730/13, E-002939/13), 7 maggio 2013.

(27)  Comparative Study on EU Member States' legislation and practices on food donation (Studio comparativo sulla normativa e sulle prassi degli Stati membri dell'UE nel settore della donazione di prodotti alimentari) (2014), commissionato dal Consiglio economico e sociale europeo.

(28)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, sintesi della valutazione d'impatto, valutazione d'impatto sulle misure in materia di rifiuti alimentari, che integra il documento SWD(2014)0207 relativo alla revisione degli obiettivi dell'UE in materia di gestione dei rifiuti (SWD(2014)0289, 23.9.2014).

(29)  Allegato della comunicazione della Commissione COM(2015)0614.

(30)  GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

(31)  Testi approvati, P8_TA(2016)0384.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/44


P8_TA(2017)0208

Valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito (2016/2075(INI))

(2018/C 307/04)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

visti il piano strategico 2016-2020 della DG TAXUD e il piano di gestione 2016 della DG TAXUD, del 14 marzo 2016 (Ares(2016)1266241),

vista la comunicazione della Commissione del 21 agosto 2014 relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali: affrontare i rischi, rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevolare gli scambi (COM(2014)0527),

vista la relazione della Commissione del 19 luglio 2016 dal titolo «Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali» (COM(2016)0476),

viste le linee guida per gli operatori economici autorizzati (TAXUD/B2/047/2011),

visto il progetto pilota UE-Cina «Rotte commerciali veloci e sicure (Smart and Secure Trade Lanes — SSTL)»,

vista la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 (1),

vista la relazione della DG TAXUD sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale per il 2015,

visto il quadro strategico per la cooperazione doganale tra l'UE e la Cina,

visto il piano d'azione sulla cooperazione doganale UE-Cina in materia di diritti di proprietà intellettuale (2014/2017),

vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2014 dal titolo «Piano d'azione per il controllo del funzionamento dei regimi commerciali preferenziali» (COM(2014)0105),

vista la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2016 dal titolo «Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo» (COM(2016)0050),

vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 dal titolo «Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance» (COM(2016)0813),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (2),

vista la relazione speciale n. 23/2016 della Corte dei conti europea: «Il trasporto marittimo dell'UE è in cattive acque: molti investimenti risultano inefficaci e insostenibili»,

visto l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

vista la relazione dell'OCSE del 18 aprile 2016 intitolata «Illicit Trade, Converging Criminal Networks» (Commercio illecito: convergenza delle reti criminali),

visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (3), nonché i relativi atto delegato (regolamento delegato (UE) 2015/2446 (4)), atto di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (5)), atto delegato transitorio (regolamento delegato (UE) 2016/341 (6)) e programma di lavoro (decisione di esecuzione (UE) 2016/578 (7)),

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (8),

visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 2013 (COM(2013)0884), nonché il parere della commissione per il commercio internazionale, destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, su tale proposta (9),

visto l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (10),

visto il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 sul tema «Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione» (11),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0162/2017),

A.

considerando che l'unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea e la rende uno dei principali blocchi commerciali al mondo; che un'unione dogale pienamente funzionante è essenziale ai fini della credibilità necessaria all'UE per avere una posizione forte in sede di negoziazione di accordi commerciali;

B.

considerando che l'attuazione del codice doganale dell'Unione è fondamentale per salvaguardare le risorse proprie dell'UE, nello specifico i dazi doganali e gli interessi fiscali nazionali;

C.

considerando che un'unione doganale pienamente funzionante è la base di una lotta efficace contro i flussi finanziari illeciti e il riciclaggio di denaro basato sul commercio;

D.

considerando che l'attuazione del codice doganale dell'Unione, avviata il 1o maggio 2016, rischia di accusare ritardi a causa della mancanza di finanziamenti adeguati a favore di sistemi informatici comuni e funzionanti entro il 31 dicembre 2020;

E.

considerando che la relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali pone in evidenza che l'insufficienza dei finanziamenti per l'aggiornamento dei sistemi informatici esistenti e per lo sviluppo dei nuovi sistemi necessari è un problema significativo che ostacola il progresso, con particolare riferimento al nuovo sistema di controllo delle importazioni; che, in assenza di risorse aggiuntive, una serie di azioni non potranno essere attuate entro la fine del 2020 come previsto dalla strategia e dal piano d'azione; che il ritardo si ripercuoterebbe anche sull'attuazione degli impegni per gli aspetti relativi alle dogane nel contesto dell'agenda europea sulla sicurezza;

F.

considerando che l'attuale frammentazione delle politiche di controllo doganale tra gli Stati membri non deve condurre a una situazione che comporti ulteriori oneri sul piano amministrativo e delle tempistiche o una distorsione dei flussi commerciali interni;

G.

considerando che la proposta di direttiva sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali non effettua una distinzione chiara tra le sanzioni penali e amministrative negli Stati membri nel pieno rispetto della sussidiarietà; che ciò potrebbe incoraggiare gli operatori economici fraudolenti a effettuare scelte strategiche al momento dell'importazione da paesi terzi, causando distorsioni nella riscossione delle imposte e un impatto ambientale negativo, il che renderebbe inefficace la funzione deterrente contro le attività commerciali illegali;

H.

considerando che la complessità delle norme e procedure doganali e la varietà dei criteri e delle sanzioni applicati dalle autorità possono porre un onere eccessivo in capo alle piccole e medie imprese (PMI), esercitando notevole pressione sulle loro risorse limitate e ripercuotendosi sul loro percorso commerciale;

I.

considerando che una cooperazione doganale efficace tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, gli operatori economici autorizzati, le forze di polizia e le autorità giudiziarie nonché altri soggetti pertinenti, con i paesi terzi e a livello multilaterale, svolge un ruolo essenziale, tenuto conto dei notevoli volumi degli scambi, e rappresenta una pietra angolare della lotta contro il commercio illecito, il terrorismo, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, il traffico illegale di specie selvatiche, l'evasione fiscale, il traffico di stupefacenti e tabacco nonché i medicinali falsificati, come pure della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nell'UE, dell'attuazione e del rispetto delle procedure di adeguata verifica per i prodotti nella catena del valore globale, in linea con la strategia della Commissione «Commercio per tutti», e dell'individuazione ed eventuale eliminazione dei legami tra i vari soggetti fraudolenti coinvolti in attività commerciali illecite nella catena di approvvigionamento internazionale;

J.

considerando che l'UE ha concluso accordi di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con la Corea del Sud, il Canada, gli Stati Uniti, l'India, la Cina e il Giappone;

K.

considerando che alcuni partner commerciali continuano a commercializzare la maggior parte dei prodotti illegali o contraffatti che entrano nell'Unione; che la quota di tali esportazioni dalla Malaysia è pari solamente a circa 2,5 milioni di euro, mentre quella delle esportazioni provenienti da Cina e Hong Kong ha un valore di oltre 300 milioni e 100 milioni di euro rispettivamente; che la Bielorussia, nel solo 2015, è stata responsabile di una perdita di introiti fiscali per l'UE pari a un miliardo di euro, esportando prodotti che eludevano totalmente le norme sull'IVA e le prescrizioni sanitarie;

L.

considerando che, secondo l'ultima relazione della Commissione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'UE, il volume delle merci contraffatte sequestrate da tali autorità è aumentato del 15 % tra il 2014 e il 2015; che oltre 40 milioni di prodotti sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale, per un valore complessivo di quasi 650 milioni di euro, sono stati sequestrati alle frontiere esterne dell'UE;

M.

considerando che le zone franche internazionali, insieme ai paesi terzi che sono più frequentemente fonte di commercio illecito, rappresentano contesti potenziali per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'UE, determinando così un'intensificazione dei controlli alle frontiere, e possono pertanto richiedere un'analisi più approfondita e specifica;

N.

considerando che il commercio di merci contraffatte può contribuire al finanziamento delle organizzazioni criminali attive nel campo del terrorismo, del traffico di stupefacenti, delle armi da fuoco, del riciclaggio di denaro e della tratta di esseri umani;

O.

considerando che la lotta alla contraffazione è essenziale per proteggere i diritti di proprietà intellettuale in Europa, per preservare il know-how e per incoraggiare l'innovazione;

P.

considerando che il ruolo svolto dalle dogane nel campo della sicurezza è particolarmente pertinente per evitare che le organizzazioni terroristiche spostino i loro fondi e per interrompere le loro fonti di entrate, così come riconosciuto nel piano d'azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo;

Q.

considerando che, nell'ambito del commercio globale, i servizi doganali svolgono un ruolo importante nel far fronte ai danni provocati dal commercio illecito all'economia formale e contribuiscono, allo stesso tempo, a una migliore comprensione e al contrasto del suddetto commercio illecito;

R.

considerando che le reti di attività illecite hanno un impatto negativo sulle economie degli Stati membri in termini di crescita, occupazione, investimenti esteri, integrità dei mercati, concorrenza, scambi e perdita di reddito doganale, quest'ultima sostenuta, in definitiva, dal contribuente europeo;

S.

considerando che il commercio illecito è fonte di preoccupazioni di primaria importanza per le imprese e rappresenta una minaccia significativa di crescenti rischi globali alla trasparenza, all'integrità e al valore finanziario, poiché ricalca l'uso dei sistemi commerciali e delle catene di approvvigionamento globali;

T.

considerando che la contraffazione, il commercio illegale di armi e il traffico di sostanze stupefacenti garantiscono ingenti somme alla criminalità organizzata transnazionale mediante canali commerciali ed economici illeciti;

U.

considerando che il crescente fenomeno del contrabbando, della tratta e le altre forme di commercio illegale e illecito incidono non solo sulla riscossione dei dazi doganali da parte degli Stati membri e sul bilancio dell'Unione, ma sono anche strettamente collegati alla criminalità organizzata internazionale, alle minacce per i consumatori e agli effetti nefasti sul funzionamento del mercato unico, e compromettono la parità di condizioni per tutte le imprese concorrenti, in particolare le PMI;

V.

considerando che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per proteggere e favorire l'economia dell'UE, così come la crescita e l'occupazione;

1.

invita la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire un'attuazione coordinata, uniforme ed efficiente del nuovo sistema istituito dal codice doganale dell'Unione, scoraggiando l'adozione di prassi divergenti tra gli Stati membri dopo il periodo di transizione grazie a orientamenti di base comuni per tutte le dogane europee; invita la Commissione, a tal proposito, a elaborare un'analisi comparativa e a sviluppare informazioni sulle operazioni doganali e le procedure di contrasto in vigore negli Stati membri;

2.

sottolinea che non vi sono sistemi per l'identificazione e il monitoraggio delle differenze di trattamento degli operatori economici da parte delle autorità doganali; invita la Commissione a richiedere agli Stati membri di fornire informazioni specifiche sul tipo e sul numero di controlli doganali a livello dei singoli porti principali;

3.

invita la Commissione a proseguire la cooperazione con gli Stati membri e gli operatori commerciali pertinenti per risolvere le lacune esistenti nei sistemi di controllo, conseguire maggiori semplificazioni doganali e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che agiscono legalmente, incentrandosi sull'obiettivo di un commercio più semplice e più sicuro e, al contempo, garantendo controlli adeguati, efficaci e armonizzati alle frontiere dell'UE nonché un sostegno adeguato alle autorità competenti; evidenzia che i controlli efficaci alle dogane devono garantire la sicurezza dell'UE e dei consumatori, il rispetto degli obblighi ambientali e delle norme sanitarie e la tutela degli interessi economici, con particolare attenzione alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e alla lotta contro il commercio illecito, il terrorismo, il riciclaggio di denaro, il traffico illegale di specie selvatiche, l'evasione fiscale, il traffico di stupefacenti e tabacco e i medicinali falsificati, nonché contro tutte le forme di concorrenza sleale in cui possono imbattersi le imprese europee che rispettano le norme dell'UE;

4.

sottolinea l'importanza di completare l'armonizzazione dei controlli in tutti i punti di ingresso nell'unione doganale, in particolare sulla base degli strumenti esistenti;

5.

invita la Commissione a perseguire una maggiore collaborazione con il settore privato per identificare gli operatori fraudolenti; sottolinea l'importanza di coinvolgere i portatori di interesse privati nella lotta al commercio illegale, compreso il commercio illegale di specie selvatiche e prodotti delle specie selvatiche;

6.

rammenta che ci si dovrebbe avvalere dell'opportunità offerta dal codice doganale dell'Unione e dalle relative norme sui sistemi informatici interconnessi e gli scambi elettronici allo scopo di accedere ai dati sul commercio affidabile e lecito e di metterli a disposizione per mezzo di canali diversi dalle dichiarazioni doganali, ad esempio attraverso programmi internazionali di scambio reciproco, come il programma relativo agli operatori economici autorizzati (AEO) o il progetto «Rotte commerciali veloci e sicure» (Smart and Secure Trade Lanes — SSTL), nell'intento di facilitare gli scambi;

7.

ricorda che lo sviluppo dei sistemi informatici richiesti necessita di un finanziamento sufficiente e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la disponibilità delle risorse per i sistemi informatici necessari al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali;

8.

invita la Commissione a sollecitare un più ampio utilizzo del programma relativo agli operatori economici autorizzati; sottolinea l'importanza di promuoverne i vantaggi per il commercio, mantenendo nel contempo norme di conformità rigorose nonché la solidità, l'affidabilità e la conformità con le norme doganali dei paesi terzi nell'ambito della negoziazione di accordi commerciali;

9.

chiede alla Commissione di garantire il coordinamento e la cooperazione con le dogane, le autorità di frontiera sul campo e le parti interessate all'interno dell'UE, nonché con i suoi partner commerciali, in relazione alla condivisione dei dati e in particolare per quanto concerne il riconoscimento dei controlli doganali, i partner commerciali fidati e le strategie di mitigazione per lo smantellamento delle reti del commercio illegale; invita la Commissione a migliorare e incrementare la cooperazione tra le sue diverse direzioni generali in materia doganale e a promuovere, ove necessario, un miglior coordinamento tra le autorità doganali e di contrasto, in particolare in relazione alla criminalità organizzata, alla sicurezza e alla lotta al terrorismo, sia a livello nazionale che a livello dell'UE;

10.

invita la Commissione a presentare una comunicazione sulle migliori prassi nell'ambito dei controlli doganali e dell'applicazione delle norme commerciali per il periodo di transizione, allo scopo di fornire un quadro di riferimento agli organismi di controllo competenti negli Stati membri, porre in evidenza le prassi e i risultati migliori, stabilire una serie di indicatori chiave di prestazione e analizzare i flussi commerciali della contraffazione ai valichi di frontiera;

11.

esorta la Commissione a continuare ad adoperarsi per l'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei dati, l'accesso alle informazioni e lo scambio delle medesime ai fini della gestione del rischio doganale e il rafforzamento delle capacità;

12.

invita la Commissione a riferire periodicamente alle commissioni competenti del Parlamento europeo in merito al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali;

13.

esorta la Commissione a esaminare le diverse prassi adottate nell'UE per i controlli doganali e il loro impatto sulla deviazione degli scambi commerciali, con particolare attenzione alle dogane dell'UE alle frontiere esterne;

14.

sottolinea che le attuali differenze procedurali alle dogane, in particolare riguardo allo sdoganamento, alle ispezioni, alle sanzioni e ai controlli, creano frammentazione, oneri amministrativi aggiuntivi e ritardi, causano divergenze nella riscossione delle imposte tra gli Stati membri e distorsioni del mercato e hanno un impatto negativo sull'ambiente; sottolinea che tali procedure doganali divergenti spesso possono favorire l'accesso a determinati porti a scapito di altri, con operatori illegittimi che importano beni contraffatti o deprezzati, facendo sì che le merci arrivino alla destinazione finale tramite un percorso inusuale e lo sdoganamento sia richiesto in uno Stato membro diverso rispetto a quello che importa la merce per ridurre la probabilità di essere assoggettati a controlli o per complicare eventuali procedure di recupero; chiede pertanto alla Commissione di esaminare il problema della scelta opportunistica del foro («forum shopping») e il suo impatto per quanto concerne gli scambi commerciali, il gettito fiscale, gli effetti climatici e i dazi doganali;

15.

rammenta agli Stati membri e alla Commissione l'importanza di assicurare tempestivamente la disponibilità di risorse sufficienti per i sistemi informatici necessari al fine di poter conseguire gli obiettivi della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali, come pure l'interoperabilità dei sistemi a vantaggio delle autorità doganali, degli operatori che agiscono legalmente e, in ultima analisi, dei consumatori, così come dell'occupazione e della crescita economica nell'UE;

16.

insiste sulla necessità di passare dall'attuale contesto doganale, caratterizzato da un utilizzo ridotto della carta, a un contesto «paperless»;

17.

chiede alla Commissione di collaborare strettamente con gli Stati membri, l'OCSE e l'Organizzazione mondiale delle dogane per ridurre le attuali lacune nei sistemi di controllo doganale, garantendo che si combatta il commercio illecito, la contraffazione e la frode per mezzo di controlli basati sul rischio e coordinati in modo più sistematico, sulla base di criteri armonizzati per le ispezioni nonché delle migliori prassi e di procedure e metodi di lavoro comuni, a livello di orari di servizio, risorse economiche e umane e sistemi informatici interoperabili, con il sostegno tempestivo e adeguato di altre autorità competenti; rammenta, a tal proposito, l'importanza di assicurare che tutte le autorità doganali e di frontiera dell'UE dispongano di poteri di inchiesta e che i relativi operatori ricevano una formazione adeguata;

18.

invita le autorità doganali degli Stati membri a utilizzare gli strumenti elettronici di condivisione dei dati in maniera proattiva, per cooperare con gli organismi di contrasto nell'identificazione di anomalie legate alla manipolazione dei prezzi per alterare il valore commerciale, e combattere così i flussi finanziari illeciti e il riciclaggio di denaro basato sul commercio;

19.

invita la Commissione a garantire che l'attuazione progressiva del codice doganale dell'Unione apporti un valore aggiunto agli operatori economici creando condizioni paritarie in tutta l'Unione e ad assicurare, nel contempo, che l'ulteriore semplificazione delle procedure doganali non generi lacune nella gestione dei rischi doganali e nei sistemi di controllo, che potrebbero ostacolare l'efficacia della lotta al commercio illecito; ritiene che sia essenziale armonizzare la legislazione europea in materia doganale e invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un controllo regolare delle norme dell'UE e un'applicazione uniforme da parte delle autorità competenti, agevolando gli scambi internazionali e frenando le attività transnazionali illecite;

20.

esorta la Commissione ad adoperarsi maggiormente insieme agli Stati membri per condividere le migliori prassi in materia di procedure doganali e IVA, collaborare con le diverse autorità competenti e, ove opportuno, allineare le politiche in materia di dogane e IVA, nell'ottica del conseguimento di sinergie, anche per quanto riguarda la ricerca e l'attuazione di soluzioni giuridiche e pratiche di fronte alle sfide e alle opportunità concernenti le piccole spedizioni, il commercio elettronico e le semplificazioni;

21.

invita la Commissione, alla luce dell'articolo 23 dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, che chiede la creazione di un organismo di agevolazione degli scambi, di valutare il possibile trasferimento delle competenze delle autorità doganali dal livello nazionale al livello UE per quanto concerne l'armonizzazione delle procedure nei punti di ingresso dell'UE, il monitoraggio delle prestazioni e delle attività delle amministrazioni doganali nonché la raccolta e il trattamento dei dati doganali;

22.

invita inoltre la Commissione a portare avanti l'elaborazione di un'accurata analisi costi-benefici delle implicazioni correlate all'armonizzazione dell'applicazione delle sanzioni penali vigenti negli Stati membri per combattere le attività commerciali illecite nonché a presentare, se necessario, una proposta che contenga norme armonizzate, sempre nel rispetto della sussidiarietà, in merito alla definizione di tali sanzioni e dei reati nell'ambito della criminalità transnazionale;

23.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e a sostenere maggiormente le possibilità di formazione comune degli agenti doganali negli Stati membri; sottolinea che l'armonizzazione del livello di formazione degli agenti doganali in Europa contribuirà a un'attuazione efficace del codice doganale dell'Unione;

24.

chiede alla Commissione di rafforzare la cooperazione con gli operatori commerciali e i rappresentanti commerciali a livello internazionale, per rispondere a tutte le sfide relative all'attuazione del codice doganale dell'Unione, tra cui le differenze e le divergenze tra le norme nazionali, i metodi e i mezzi di rendicontazione, come pure le preoccupazioni delle PMI coinvolte in scambi commerciali con paesi terzi;

25.

rammenta che vi sono alcune aziende fraudolente con sede in paesi terzi che si servono del commercio elettronico per offrire merci contraffatte ai consumatori europei e che tali merci possono avere prezzi inferiori ai livelli minimi per evitare che vengano controllate dalle autorità o possono essere immesse nel mercato sfruttando le differenze in materia di fatturazione e di norme e sanzioni doganali; chiede alla Commissione di analizzare ulteriormente tali problemi e di valutare quale sia il modo migliore per affrontare i rischi associati al commercio elettronico, nonché di collaborare strettamente con tutti gli attori interessati, compresi i trasportatori e i corrieri, per sostenere gli Stati membri nel contrastare tale pratica senza creare barriere alla crescita del commercio elettronico né ostacolare gli scambi legittimi;

26.

esorta la Commissione ad adoperarsi, insieme agli Stati membri, affinché l'UE attui nella massima misura possibile l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC e continui a promuoverne l'attuazione da parte degli altri membri dell'OMC a vantaggio degli esportatori dell'UE, anche contribuendo agli sforzi dei paesi in via di sviluppo, allo scopo di promuovere l'agevolazione degli scambi a livello mondiale;

27.

invita la Commissione a rafforzare la cooperazione internazionale per sviluppare ulteriormente l'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali della catena di approvvigionamento;

28.

invita la Commissione a rafforzare la cooperazione in materia doganale con i suoi principali partner commerciali e le relative autorità doganali, nonché ad avviare un dialogo con i principali paesi di origine delle merci contraffatte, nell'ottica di contribuire a contrastare i flussi finanziari illeciti, il riciclaggio di denaro, la corruzione basata sulle operazioni commerciali, la frode fiscale e l'evasione fiscale, la criminalità organizzata e il terrorismo, che compromettono la salute e la sicurezza dei consumatori, creano pericoli per la società e il mercato e danneggiano le economie, come pure ad agevolare ulteriormente gli scambi bilaterali, andando oltre i rigorosi impegni previsti dall'accordo sull'agevolazione degli scambi; sottolinea che ciò si può conseguire introducendo elementi di agevolazione degli scambi quali norme uniformi sui metodi, la trasparenza, l'integrità e la rendicontabilità delle procedure doganali, nonché inserendo capitoli sulla lotta alla frode e alla contraffazione in tutti i negoziati per gli accordi di libero scambio, o mediante specifici accordi doganali;

29.

invita la Commissione a proseguire e approfondire la cooperazione doganale in materia di diritti di proprietà intellettuale con i paesi terzi e le zone franche che sono più frequentemente all'origine del commercio illecito; ritiene necessario favorire, a tal proposito, sia la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali a livello internazionale sia lo sviluppo di partenariati con le imprese private, al fine di contrastare le violazioni doganali e l'elusione degli obblighi fiscali;

30.

invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, in particolare, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, onde sostenere le iniziative per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, quali le procedure di agevolazione per i titolari dei diritti basate sullo scambio elettronico di dati, da cui trarrebbero beneficio anche le PMI, nonché a far sì che la lotta alla contraffazione e alla frode sia una delle sue priorità in seno all'OMC, coinvolgendo l'OCSE e l'OMC nelle sue attività in materia; sottolinea pertanto che l'attuale regolamento sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali svolge un ruolo importante nella lotta alla contraffazione (violazione del marchio), alla pirateria (violazione del diritto d'autore) e al contrabbando di prodotti sensibili, come pure negli ambiti delle indicazioni geografiche, dei marchi di origine e del commercio illegale; ritiene fondamentale che il suddetto regolamento sia adeguatamente attuato in tutta l'Unione insieme alla direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e che le autorità doganali ne controllino come necessario l'applicazione senza impedire agli operatori commerciali legittimi di svolgere la propria attività in buona fede;

31.

chiede alla Commissione di coordinare più efficacemente la tutela dell'indicazione geografica per i prodotti agroalimentari all'interno della Commissione stessa e con l'EUIPO, poiché rappresenta un vero e proprio valore aggiunto sui mercati esteri; rammenta alla Commissione l'importanza di elaborare una politica altrettanto ambiziosa sulle indicazioni geografiche non agroalimentari; ricorda che la creazione di un sistema di protezione dei prodotti non agricoli che utilizzi l'indicazione geografica e che sia coerente, semplice, trasparente e non oneroso a livello amministrativo e finanziario rappresenta un'opportunità per le PMI e rafforzerebbe la posizione dell'UE nei negoziati commerciali internazionali;

32.

osserva che i servizi doganali si trovano ad affrontare nuove sfide relative sia alle nuove modalità di commercializzazione che alla sicurezza e alla protezione delle merci nell'ambito delle procedure di importazione o nel transito internazionale con destinazione in Europa;

33.

rileva che l'efficienza delle procedure doganali è essenziale non solo per agevolare gli scambi, ma anche per attuare un'incisiva e opportuna attività di contrasto alla contraffazione e al contrabbando di prodotti soggetti ad accisa che entrano nell'UE; ritiene che i servizi doganali siano il punto di incontro fra la circolazione garantita delle merci, a tutela dei consumatori nell'UE, e l'applicazione delle disposizioni degli accordi commerciali;

34.

è del parere che la qualità e i risultati dei controlli doganali sul transito di merci, in particolare sulle operazioni di spedizione e trasporto presso porti e frontiere, siano della massima importanza e debbano essere migliorati; nota con rammarico che attualmente esiste un divario fattuale nella tipologia dei controlli in seno all'Unione che favorisce alcune vie d'accesso, in particolare portuali, a discapito di altre, dove i controlli effettuati sono più rigorosi; ritiene necessario garantire l'omogeneità e l'uniformità delle tecniche di controllo tra gli Stati membri per il filtraggio presso porti e frontiere, promuovendo strategie di controllo moderne, tecnologicamente evolute e basate sulla gestione dei rischi;

35.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero concentrare i controlli doganali e, per quanto possibile, gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio, che vengono selezionate su base casuale utilizzando criteri comuni di selettività, compresi quelli riguardanti la natura e la descrizione della merce, il paese di origine, il paese dal quale la merce è stata spedita, il valore della merce, l'osservanza comprovata degli obblighi normativi da parte dell'operatore commerciale e il mezzo di trasporto;

36.

sostiene tutti gli sforzi intesi a promuovere l'integrità nel commercio internazionale tentando di giungere a procedure doganali dell'UE totalmente elettroniche entro il 2020, come previsto dal nuovo codice doganale dell'Unione, che rafforzeranno la trasparenza nella selezione del campione di controllo di merci e container;

37.

ritiene che sia necessario un maggiore coordinamento tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato, al fine non solo di lottare contro la contraffazione, ma anche di contrastare il commercio di prodotti illegali che violano le norme dell'Unione in materia di proprietà intellettuale;

38.

pone l'accento sul ruolo dell'OLAF nel condurre indagini sull'evasione dei dazi all'importazione (compresi quelli convenzionali, antidumping e compensativi) su tutti i tipi di prodotti e beni, in particolare quando si tratta di false dichiarazioni di origine (sia nei regimi preferenziali che in quelli non preferenziali), deprezzamenti ed errata descrizione dei beni; invita l'OLAF a svolgere un ruolo più attivo nel coordinare le indagini correlate condotte dai servizi doganali nazionali degli Stati membri dell'UE e da altri partner sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

39.

osserva che le operazioni doganali congiunte svolte periodicamente sono fondamentali per salvaguardare le finanze pubbliche dell'UE, poiché identificano i rischi su determinate rotte commerciali e tutelano i cittadini e il commercio legale, impedendo ai prodotti illegali di entrare nell'UE; invita l'OLAF a intensificare il sostegno alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE e di alcuni paesi terzi affinché conducano un maggior numero di operazioni doganali congiunte sfruttando la sua infrastruttura tecnica, i suoi strumenti informatici e di comunicazione, l'analisi strategica nonché il sostegno amministrativo e finanziario, al fine di migliorare l'efficacia dei servizi doganali nell'ambito dei controlli mirati a livello europeo;

40.

è convinto che la Commissione dovrebbe provvedere a un monitoraggio migliore, applicando un approccio standardizzato basato sul rischio, dei paesi che beneficiano del trattamento preferenziale, in particolare per quel che riguarda le norme di origine e le disposizioni sul cumulo; ritiene, in tale contesto, che la verifica del carattere originario dei prodotti importati e dell'adeguatezza dei documenti che accordano il trattamento preferenziale sia una componente essenziale delle strategie di controllo e di tracciabilità;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 80 del 19.3.2013, pag. 1.

(2)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 18.

(3)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.

(5)  GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.

(6)  GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1.

(7)  GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.

(8)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

(9)  Cfr. relazione A8-0239/2016.

(10)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2017)0011.


Mercoledì 17 maggio 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/52


P8_TA(2017)0210

Relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2015/2283(INI))

(2018/C 307/05)

Il Parlamento europeo,

visti l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 16 dicembre 2003 e la sua versione più recente, l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

viste le modalità pratiche convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e il Consiglio per l'attuazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del TFUE in caso di accordi in prima lettura,

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012 e 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (1),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità («Legiferare meglio» — 19a relazione riguardante l'anno 2011) (2),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 — «Legiferare meglio» — applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (3),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (4),

visto l'accordo di cooperazione firmato il 5 febbraio 2014 tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni,

vista la relazione annuale 2014 della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2015)0315),

vista la relazione annuale 2014 del Comitato delle regioni sulla sussidiarietà,

viste le relazioni semestrali della COSAC sugli sviluppi delle procedure e delle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare, del 19 giugno 2014, del 14 novembre 2014, del 6 maggio 2015 e del 4 novembre 2015,

visti gli articoli 52 e 132 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0114/2017),

A.

considerando che, nel 2014, la Commissione ha ricevuto 21 pareri motivati riguardanti 15 proposte della Commissione; che il numero totale dei pareri pervenuti è stato di 506, inclusi i pareri nel quadro del dialogo politico;

B.

considerando che, nel 2014, tre delle 41 camere nazionali (il Folketing danese, la Tweede Kamer olandese e la House of Lords britannica) hanno pubblicato relazioni contenenti proposte dettagliate su come rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale;

C.

considerando che, in virtù dell'accordo di cooperazione tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni firmato il 5 febbraio 2014, le due istituzioni si sono impegnate a rafforzare la legittimità dell'Unione europea;

D.

considerando che, il 19 maggio 2015, la Commissione ha adottato un pacchetto di misure per legiferare meglio corredato di nuovi orientamenti integrati per una migliore regolamentazione e, in particolare, di indicazioni aggiornate per valutare la sussidiarietà e la proporzionalità nel contesto della valutazione d'impatto delle nuove iniziative;

E.

considerando che, nel 2014, l'unità di Valutazione d'impatto del Parlamento europeo ha prodotto 31 prime analisi, due analisi dettagliate e tre valutazioni d'impatto sostitutive delle valutazioni d'impatto della Commissione o ad esse complementari, e una valutazione d'impatto sulle modifiche;

F.

considerando che i poteri delegati negli atti legislativi dell'Unione sono conferiti laddove si rendano necessarie la flessibilità e l'efficienza che non possono essere garantite tramite la procedura legislativa ordinaria; che l'adozione di norme fondamentali per la materia affrontata è riservata ai legislatori;

G.

considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono fondamentali nell'ambito delle valutazioni retrospettive che stabiliscono se le azioni dell'UE stiano effettivamente fornendo i risultati attesi in termini di efficienza, efficacia, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'UE;

1.

si compiace del fatto che prosegua la riflessione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, i quali, in base ai trattati, figurano tra i principi guida per l'Unione europea quando sceglie di agire e dovrebbero essere considerati parte integrante del processo decisionale dell'UE; ricorda che, per ogni nuova iniziativa legislativa, in virtù del trattato la Commissione è tenuta a verificare se l'UE è legittimata ad agire e se tale azione è giustificata in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e che ogni iniziativa è accompagnata da una motivazione che illustra, fra l'altro, in che modo è conforme ai suddetti principi;

2.

sottolinea che i controlli della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali degli Stati membri sono fra gli strumenti più importanti per la riduzione del cosiddetto «deficit democratico» e la collaborazione fra le istituzioni europee e nazionali; osserva che i parlamenti nazionali hanno un ruolo significativo da svolgere nel garantire che le decisioni siano adottate al livello più efficace e quanto più vicino possibile ai cittadini; sottolinea altresì che, per l'adozione degli atti normativi, occorre il consenso di un'ampia maggioranza del Consiglio, composto dai ministri nazionali di tutti gli Stati membri, responsabili politicamente dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali, e che, quindi, il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato anche in tal modo;

3.

constata la notevole diminuzione del numero di pareri motivati ricevuti dai parlamenti nazionali nel 2014; segnala, tuttavia, che tale diminuzione potrebbe essere riconducibile al minor numero di proposte legislative presentate dalla Commissione; rammenta che, nel 2014, nessuna proposta della Commissione è stata oggetto di una procedura di «cartellino giallo» o «cartellino arancione» a norma del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; ricorda che la procedura del cartellino giallo è stata attivata due volte in passato (una volta nel 2012 e una volta nel 2013), segno che il sistema è già funzionante;

4.

rileva che, nel 2014, soltanto 15 camere hanno presentato pareri motivati e che ciò equivale a una diminuzione di circa il 50 % del livello complessivo di partecipazione delle 41 camere rispetto al 2013;

5.

si compiace del fatto che, nel 2014, tutte le istituzioni dell'UE abbiano svolto un ruolo attivo nel garantire il controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità a norma dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea; si compiace altresì del fatto che il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali sia stato rafforzato, anche grazie alle varie visite effettuate da commissari dell'UE a parlamenti nazionali;

6.

rileva tuttavia che la maggior parte dei pareri presentati dai parlamenti nazionali proviene soltanto da un numero ridotto di camere nazionali; incoraggia le altre camere a partecipare in maggior misura al dibattito europeo;

7.

prende atto dei rilievi mossi da alcuni parlamenti nazionali, secondo cui talune proposte legislative della Commissione presentano una motivazione relativa alla sussidiarietà e alla proporzionalità incompleta o addirittura inesistente; invita la Commissione a migliorare le motivazioni fornendo sempre un'analisi dettagliata, completa e circostanziata delle proposte in termini di sussidiarietà e proporzionalità, cosa che aiuterebbe i parlamenti nazionali a esaminare in modo più efficace tali proposte;

8.

constata che il comitato per la valutazione d'impatto ha ritenuto che più del 32 % delle valutazioni d'impatto da esso esaminate nel 2014 sia stata corredata da un'analisi insoddisfacente del principio di sussidiarietà o del principio di proporzionalità, oppure di entrambi; osserva che la percentuale succitata è simile a quella riscontrata negli anni precedenti e reputa quindi necessario apportare miglioramenti;

9.

evidenzia, al riguardo, l'importanza fondamentale delle valutazioni d'impatto quale ausilio all'adozione delle decisioni nell'ambito del processo legislativo e sottolinea la necessità, in tale contesto, di dedicare la dovuta attenzione agli aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità; si compiace, a tale proposito, del pacchetto di misure per legiferare meglio adottate dalla Commissione il 19 maggio 2015 al fine di garantire che gli atti legislativi dell'UE servano meglio gli interessi dei cittadini, il che fra l'altro risponde alle preoccupazioni sollevate dal comitato per la valutazione d'impatto in merito alla sussidiarietà e alla proporzionalità; apprezza il fatto che la Commissione abbia incluso in tale pacchetto una spiegazione più approfondita delle modalità con cui le proposte legislative soddisfano gli obblighi giuridici di sussidiarietà e proporzionalità, anche per quanto riguarda le valutazioni di impatto; sottolinea, in ogni caso, che il pacchetto di misure per legiferare meglio va utilizzato per creare una rigorosa legislazione europea riguardante le tematiche in cui progressi effettivi e valore aggiunto possono essere conseguiti meglio a livello europeo;

10.

ricorda l'importanza delle relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità; chiede alla Commissione, a tale proposito, di presentare relazioni annuali in materia di sussidiarietà e proporzionalità più dettagliate e in cui figuri un'analisi più approfondita del principio di proporzionalità;

11.

accoglie favorevolmente le relazioni elaborate da diversi parlamenti nazionali, soprattutto il Folketing danese, la Tweede Kamer olandese e la House of Lords britannica, quale valido contributo al dibattito sul ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'UE e prende atto delle proposte ivi contenute; rileva che tali relazioni contengono idee su come ampliare il campo di applicazione del meccanismo di controllo della sussidiarietà, proponendo che i pareri motivati si occupino anche della conformità delle proposte rispetto al principio di proporzionalità; ritiene tuttavia, che la praticabilità di tali proposte richieda un'attenta valutazione e una revisione dei trattati e dei protocolli pertinenti, poiché esse non trovano riscontro nei trattati esistenti; incoraggia altri parlamenti nazionali a esprimere il loro parere sul ruolo che i parlamenti nazionali dovrebbero svolgere nell'ambito del processo decisionale dell'UE; si compiace della partecipazione dei parlamenti nazionali al dibattito europeo e li incoraggia a rafforzare ulteriormente la loro cooperazione reciproca e con il Parlamento europeo;

12.

suggerisce che, in sede di eventuale revisione dei trattati e dei relativi protocolli, potrebbe essere il caso di riflettere sulla questione se i pareri motivati debbano limitarsi a esaminare le motivazioni connesse alla sussidiarietà o se debbano anche includere valutazioni riferite al principio di proporzionalità, su quale debba essere il numero adeguato di risposte dei parlamenti nazionali necessario ad attivare la procedura del «cartellino giallo» o del «cartellino arancione» e su quale effetto debba prodursi in caso di raggiungimento della soglia di attivazione di tali procedure a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

13.

rileva che diversi parlamenti nazionali in seno alla Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) hanno espresso il loro interesse a proporre l'introduzione di un meccanismo del «cartellino verde» quale strumento nell'ottica di un miglioramento del dialogo politico; è del parere che debba essere presa in considerazione l'introduzione di un siffatto meccanismo del «cartellino verde», che darebbe ai parlamenti nazionali l'opportunità di suggerire un'iniziativa legislativa all'esame della Commissione; suggerisce, a tale proposito, che si potrebbe valutare anche quale debba essere il numero di parlamenti nazionali necessario ad attivare tale procedura e la portata del suo impatto; sottolinea che l'eventuale introduzione di un siffatto meccanismo non dovrebbe minare le istituzioni dell'UE e la procedura legislativa ordinaria;

14.

prende atto della richiesta di taluni parlamenti nazionali di prolungare il termine di otto settimane entro il quale possono presentare un parere motivato a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2; ritiene, a tale proposito, che dovrebbe essere esaminata la questione di quale sia il termine appropriato entro il quale i parlamenti nazionali possono presentare un parere motivato — qualora essi dovessero formulare una richiesta siffatta sulla base di vincoli temporali per motivi giustificati e obiettivi, quali ad esempio calamità naturali e periodi di interruzione dell'attività — da concordare fra i parlamenti nazionali e la Commissione; ritiene che, in una prima fase, ciò potrebbe essere fatto attraverso un impegno politico concordato tra le istituzioni e i parlamenti nazionali, senza dar luogo a ritardi nell'adozione della legislazione in questione; sottolinea che tale termine dovrebbe configurarsi come il punto di equilibrio tra il diritto dei parlamenti nazionali di sollevare obiezioni sul rispetto del principio di sussidiarietà e l'efficienza con cui l'Unione dovrebbe rispondere alle esigenze dei suoi cittadini; osserva, a tale proposito, che i parlamenti nazionali hanno l'opportunità di intervenire ed esaminare la questione del rispetto del principio di sussidiarietà già prima della presentazione di un'iniziativa legislativa da parte della Commissione nel quadro di un libro verde o di un libro bianco oppure in occasione della presentazione annuale del programma di lavoro della Commissione; ritiene che dopo l'adozione del trattato di Lisbona la partecipazione dei parlamenti nazionali alle questioni dell'UE abbia registrato un notevole sviluppo, anche in virtù dei contatti da essi intrattenuti su basi regolari con gli altri parlamenti nazionali;

15.

ritiene che, qualora gli Stati membri stabiliscano di estendere il termine concesso ai parlamenti nazionali per elaborare un parere motivato a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2, tale decisione dovrebbe rientrare in una prossima revisione dei trattati; osserva che una siffatta estensione del termine potrebbe quindi essere determinata anche in sede di diritto derivato;

16.

ricorda che i parlamenti nazionali possono in ogni momento esprimere riserve con riferimento al principio di sussidiarietà, nel quadro del processo di consultazione o del dialogo politico, mediante un parere indirizzato alla Commissione;

17.

invita i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo a collaborare reciprocamente con maggiore efficacia, anche sviluppando contatti informali tra deputati al Parlamento europeo e parlamentari nazionali in settori tematici specifici;

18.

reputa importante sostenere i parlamenti nazionali e regionali mediante strumenti che consentano lo scambio di informazioni, quale la creazione di una piattaforma informatica cui possano avere accesso i cittadini dell'Unione; sottolinea che, soprattutto sulla base del fatto che il volume dei pareri motivati ricevuti dai parlamenti nazionali nel 2014 è rimasto immutato in proporzione al numero delle proposte della Commissione, occorre approntare un meccanismo per migliorare la partecipazione dei parlamenti nazionali al processo legislativo dell'UE, sebbene sia necessario rispettare pienamente le competenze di ciascuna istituzione e il principio di sussidiarietà;

19.

incoraggia l'uso della cooperazione interparlamentare per rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali all'interno del processo legislativo dell'UE; sottolinea l'importanza di fare un uso migliore degli strumenti interparlamentari a disposizione dei parlamenti nazionali, quali ad esempio la COSAC, le riunioni interparlamentari organizzate dal Parlamento europeo o la Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e difesa comune;

20.

reputa importante sensibilizzare i parlamenti nazionali in merito al loro ruolo specifico nel processo decisionale europeo e promuovere ulteriormente l'impiego della piattaforma di scambio interparlamentare dell'Unione (IPEX), che agevola lo scambio di informazioni; rammenta che le consultazioni pubbliche regolarmente organizzate dalla Commissione potrebbero essere una fonte di informazione, ma rimangono largamente inutilizzate dai deputati ai parlamenti nazionali;

21.

raccomanda un maggior ricorso alla rete di rappresentanti dei parlamenti nazionali al fine di sensibilizzare riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e migliorare il funzionamento di IPEX;

22.

ritiene che i pareri motivati elaborati dai parlamenti nazionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 2 debbano essere tenuti in debita considerazione da tutte le istituzioni dell'UE durante il processo decisionale dell'Unione e, a tale proposito, incoraggia le istituzioni dell'UE ad adottare le opportune disposizioni;

23.

ricorda che il principio di proporzionalità sancito all'articolo 5 TUE prevede che «il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati»; sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»;

24.

invita la Commissione a realizzare in modo sistematico migliori valutazioni di proporzionalità per ciascuna proposta legislativa, che comprendano una disamina appropriata delle diverse opzioni legislative disponibili nonché una spiegazione sostanziale degli effetti attesi sul piano ambientale, sociale ed economico dall'opzione prescelta, come pure i suoi potenziali effetti sulla competitività e le PMI; ritiene che tali migliori valutazioni di proporzionalità dovrebbero aiutare la Commissione a scartare le opzioni che presentano un effetto sproporzionato o che comportano oneri superflui sui privati cittadini, sulle imprese, in particolare le PMI, sulla società civile, sui lavoratori dipendenti e su altri soggetti interessati, e dovrebbe altresì consentire un migliore esame delle proposte per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità; ritiene che potrebbe essere valutata la possibilità di ampliare il campo di applicazione dei pareri motivati in modo da includervi il rispetto del principio di proporzionalità;

25.

invita la Commissione a valutare, coadiuvata dai parlamenti nazionali, l'opportunità di definire orientamenti non vincolanti volti ad agevolare, per i parlamenti nazionali, il compito di valutare il rispetto da parte delle proposte legislative dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

26.

accoglie con favore la dichiarazione dei presidenti della Camera dei deputati italiana, dell'Assemblée nationale francese, del Bundestag tedesco e della Chambre des députés lussemburghese, in cui si sottolinea che per far fronte alle sfide che incombono internamente ed esternamente è necessaria più Europa, e non meno Europa;

27.

ribadisce che si potrebbero già avviare varie iniziative per migliorare e rendere più efficace la collaborazione tra le istituzioni europee e i parlamenti nazionali e, in particolare:

propone che i pareri motivati dei parlamenti nazionali inviati a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al TUE e al TFUE siano trasmessi senza indugio ai colegislatori;

suggerisce che la Commissione potrebbe elaborare orientamenti per i pareri motivati sulle questioni di sussidiarietà, con la partecipazione dei parlamenti nazionali e senza compromettere il loro potere discrezionale;

incoraggia i parlamenti nazionali a condividere le loro osservazioni riguardo alle valutazioni elaborate dalla Commissione;

28.

è del parere che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento dovrebbero tenere in debita considerazione le valutazioni di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità elaborate dal Comitato delle regioni allorché quest'ultimo emette pareri in merito a proposte legislative;

29.

evidenzia che la legislazione dovrebbe essere comprensibile e chiara, consentire alle parti di comprendere facilmente i loro diritti e doveri, comprendere adeguati requisiti di comunicazione, monitoraggio e valutazione, evitare costi sproporzionati ed essere pratica da attuare;

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0103.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0061.

(3)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.

(4)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/57


P8_TA(2017)0211

Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario (2016/2243(INI))

(2018/C 307/06)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (1),

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'accesso al credito per le PMI e il rafforzamento della diversità del finanziamento alle PMI nell'Unione dei mercati dei capitali (2),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio (3),

vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Unione dei mercati dei capitali — Accelerare le riforme» (COM(2016)0601),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 maggio 2016 sul crowdfunding (finanziamento collettivo) nell'Unione dei mercati dei capitali dell'UE (SWD(2016)0154),

visto il documento di consultazione pubblica della Commissione, del 10 gennaio 2017, dal titolo «Costruire un'economia dei dati europea» (COM(2017)0009),

vista la relazione delle autorità europee di vigilanza del 16 dicembre 2016 sull'automazione nella consulenza finanziaria,

visto il documento di riflessione delle autorità europee di vigilanza del 19 dicembre 2016 sull'uso dei megadati da parte degli istituti finanziari (JC 2016 86),

visto il parere dell'Autorità bancaria europea del 26 febbraio 2015 sul crowdfunding basato sul prestito (EBA/Op/2015/03),

visto il documento di riflessione dell'Autorità bancaria europea del 4 maggio 2016 sugli usi innovativi dei dati dei consumatori da parte degli istituti finanziari (EBA/DP/2016/01),

visto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 18 dicembre 2014 sul crowdfunding basato sugli investimenti (ESMA/2014/1378),

vista la relazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 7 gennaio 2017 sulla tecnologia di registro distribuito applicata ai mercati dei valori mobiliari,

vista la relazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza del 7 settembre 2016 sui rischi intersettoriali e le vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE,

visto il quadro dei rischi dell'Autorità bancaria europea basato sui dati relativi al terzo trimestre 2016,

visto il quadro dei rischi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) del mese di marzo 2016,

vista la quinta relazione dell'EIOPA del 16 dicembre 2016 sulle tendenze dei consumatori (EIOPA-BoS-16-239),

visto il quadro dei rischi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del quarto trimestre 2016,

visto l'Occasional paper n. 172 della Banca centrale europea, di aprile 2016, dal titolo «Distributed ledger technologies in securities post-trading: Revolution or evolution?» (Le tecnologie di registro distribuito nella post-negoziazione dei valori mobiliari: rivoluzione o evoluzione?),

visto il documento del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato di febbraio 2017 dal titolo «Distributed ledger technology in payment, clearing and settlement: An analytical framework» (Le tecnologie di registro distribuito nei servizi di pagamento, compensazione e regolamento: un quadro analitico),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0176/2017),

A.

considerando che la tecnologia finanziaria (FinTech) dovrebbe essere intesa come un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che interessa l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, i fondi pensione, la consulenza in materia di investimenti, i servizi di pagamento e le infrastrutture di mercato;

B.

considerando che i servizi finanziari si sono sempre basati sulla tecnologia e si sono evoluti di pari passo con l'innovazione tecnologica;

C.

considerando che qualsiasi soggetto può svolgere la funzione di operatore FinTech, indipendentemente dalla sua natura giuridica; che la catena del valore nel settore dei servizi finanziari comprende in misura sempre maggiore soggetti alternativi come le start-up o i giganti della tecnologia; che questo termine, pertanto, include un'ampia gamma di imprese e servizi che sono estremamente diversi tra loro, che pongono sfide diverse e che richiedono un diverso trattamento normativo;

D.

considerando che un'ampia gamma di sviluppi in materia di FinTech è sostenuta dalle nuove tecnologie, come le applicazioni riguardanti la tecnologia di registro distribuito, i pagamenti innovativi, la consulenza automatizzata, i megadati, l'utilizzo del cloud computing, le soluzioni innovative per l'autenticazione/identificazione dei clienti, le piattaforme di finanziamento collettivo e molte altre;

E.

considerando che gli investimenti nelle applicazioni della tecnologia finanziaria sono nell'ordine di miliardi di euro e continuano a crescere ogni anno;

F.

considerando che le applicazioni delle tecnologie evolvono a ritmi diversi e che la portata e l'impatto del loro sviluppo restano incerti ma hanno il potenziale di trasformare profondamente il settore finanziario; che alcune applicazioni FinTech potrebbero un giorno assumere un'importanza sistemica;

G.

considerando che gli sviluppi in materia di FinTech dovrebbero contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema finanziario e dell'economia europei, compreso il benessere dei cittadini europei, migliorando al contempo la stabilità finanziaria e garantendo il massimo livello possibile di protezione dei consumatori;

H.

considerando che la tecnologia finanziaria può condurre a notevoli benefici, tra cui servizi finanziari per i consumatori e le imprese migliori, più rapidi, meno costosi, più personalizzati, inclusivi, resilienti e trasparenti, e aprire la strada a molte nuove opportunità commerciali per gli imprenditori europei; che nell'ambito dei servizi finanziari al dettaglio l'esperienza dei consumatori è la forza trainante degli operatori del mercato; che i progressi e l'innovazione nel settore finanziario non dovrebbero escludere il contante quale mezzo di pagamento;

I.

considerando che lo sviluppo di nuovi servizi finanziari e la digitalizzazione dei servizi esistenti cambieranno le dinamiche di mercato per il settore dei servizi finanziari, introducendo nuove forme di concorrenza, innovazione, partenariati ed esternalizzazione da parte degli operatori e tra di essi;

J.

considerando che la promozione della concorrenza leale, la neutralizzazione delle eventuali rendite economiche e la creazione di condizioni di parità per i servizi finanziari nell'UE costituiscono premesse necessarie per la promozione di FinTech in Europa e il conseguimento della cooperazione tra tutti gli operatori;

K.

considerando che la ricerca economica ha dimostrato che l'efficienza in termini di costi del sistema finanziario potrebbe portare a una riduzione del prezzo al consumo dei prodotti e servizi finanziari al dettaglio; che FinTech può contribuire a questa riduzione dei prezzi;

L.

considerando che le soluzioni in materia di FinTech possono incrementare l'accesso al capitale, in particolare per le PMI, attraverso servizi finanziari transfrontalieri e canali di prestito e di investimento alternativi come il crowdfunding e il prestito tra pari, consolidando in tal modo l'Unione dei mercati dei capitali;

M.

considerando che gli sviluppi in materia di FinTech possono altresì agevolare i flussi finanziari transfrontalieri e l'integrazione dei mercati dei capitali in Europa, incoraggiando le attività transfrontaliere e consentendo in tal modo il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali;

N.

considerando che gli sviluppi in materia di FinTech, in particolare nel campo delle soluzioni di pagamento nazionali e transfrontaliere, possono altresì sostenere lo sviluppo costante di un mercato unico di beni e servizi e facilitare il conseguimento degli «obiettivi 5x5» del G20 e G8 in termini di riduzione dei costi di trasferimento delle rimesse;

O.

considerando che FinTech può costituire uno strumento efficace per l'inclusione finanziaria, consentendo servizi finanziari ad hoc per coloro che prima non vi avevano accesso e rendendo in tal modo la crescita maggiormente inclusiva; che è necessario affrontare i problemi legati all'educazione finanziaria e alle competenze digitali tra i cittadini europei affinché FinTech possa generare una reale inclusione finanziaria;

P.

considerando che la legislazione, la regolamentazione e la vigilanza devono adeguarsi all'innovazione e trovare il giusto equilibrio tra gli incentivi per una protezione innovativa di consumatori e investitori e la stabilità finanziaria; che FinTech richiede un approccio che garantisca un maggiore equilibrio tra la «regolamentazione dell'istituto» e la «regolamentazione della transazione»; che la complessa interazione tra FinTech e la legislazione attuale può comportare possibili squilibri e una situazione in cui le aziende e i fornitori di servizi sono soggetti a una regolamentazione diversa anche se svolgono attività sostanzialmente identiche e in cui alcune attività non risultano ben inquadrate nelle definizioni e/o nell'ambito di attività previsti dalla legislazione attuale; che l'attuale quadro dell'UE per la tutela dei consumatori e degli investitori nel settore dei servizi finanziari non tiene adeguatamente conto di tutte le innovazioni in materia di FinTech;

Q.

considerando che le autorità europee di vigilanza hanno iniziato a individuare i potenziali rischi e vantaggi derivanti dalle tecnologie finanziarie innovative; che le autorità nazionali competenti stanno monitorando tali sviluppi tecnologici e hanno elaborato diversi approcci; che fino ad oggi lo sviluppo di un ecosistema FinTech in Europa è stato ostacolato dalle divergenze normative tra gli Stati membri e dalla mancanza di collaborazione tra i mercati; che un'azione decisa dell'UE per la promozione di un approccio comune alla tecnologia finanziaria è importante ai fini dello sviluppo di un solido ecosistema FinTech in Europa;

R.

considerando che la tecnologia finanziaria può contribuire alla riduzione dei rischi nel sistema finanziario grazie al decentramento e alla deconcentrazione dei rischi, a una compensazione e a un regolamento più rapidi dei pagamenti in contanti e delle negoziazioni dei valori mobiliari, a una migliore gestione delle garanzie e all'ottimizzazione dei capitali;

S.

considerando che ci si può attendere che alcuni degli impatti più significativi della tecnologia finanziaria riguarderanno la catena del valore post-negoziazione, che comprende servizi quali la compensazione, il regolamento, la custodia delle attività e le informazioni regolamentari, nell'ambito dei quali tecnologie come la tecnologia di registro distribuito potrebbero ridefinire l'intero settore; che nell'ambito di questa catena del valore alcuni intermediari come i depositari, le controparti centrali e i depositari centrali di titoli potrebbero, nel lungo termine, diventare ridondanti mentre altre funzioni dovranno continuare a essere svolte da enti indipendenti e regolamentati;

T.

considerando che la tecnologia applicata alla regolamentazione (RegTech) può comportare notevoli vantaggi per gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza, consentendo l'utilizzo di nuove tecnologie per affrontare in maniera più trasparente ed efficiente e in tempo reale le prescrizioni in materia di regolamentazione e di conformità;

U.

considerando che le tecnologie nel settore assicurativo (InsurTech) si riferiscono agli aspetti assicurativi resi possibili o offerti dalle nuove tecnologie, ad esempio attraverso la consulenza automatizzata, la valutazione dei rischi e i megadati, ma anche mediante la copertura assicurativa contro i nuovi rischi come gli attacchi informatici;

V.

considerando che è necessario garantire con urgenza un maggiore accesso ai finanziamenti per le imprese che lavorano con prodotti e servizi FinTech, nonché per i partner commerciali innovativi che forniscono loro il materiale tecnologico di cui necessitano per la fornitura di tali prodotti e servizi, al fine di promuovere l'innovazione finanziaria in Europa, in particolare per quanto riguarda le start-up affinché diventino imprese in espansione; che, in tale contesto, la disponibilità di capitale di rischio quale fonte di finanziamento e la presenza di un forte settore tecnologico rappresentano fattori essenziali per promuovere un ecosistema FinTech dinamico in Europa;

W.

considerando che gli attacchi informatici costituiscono una minaccia crescente per tutte le infrastrutture digitali e pertanto anche per l'infrastruttura finanziaria; che il settore finanziario è esposto a un rischio di attacchi tre volte superiore rispetto a qualsiasi altro settore; che la sicurezza, l'affidabilità e la continuità dei suoi servizi sono condizioni essenziali per garantire la fiducia del pubblico nel settore; che anche i suoi consumatori al dettaglio sono altamente esposti al rischio di subire simili attacchi o furti di identità;

X.

considerando che i dispositivi connessi sono parte integrante dei servizi FinTech; che l'Internet delle cose è particolarmente vulnerabile agli attacchi informatici e, pertanto, rappresenta una sfida particolare per la sicurezza informatica; che un sistema connesso è sicuro solo quanto il suo elemento più debole;

Y.

considerando che, con l'emergere di FinTech, i consumatori e gli investitori devono poter continuare a fare affidamento su norme rigorose in materia di protezione dei consumatori e degli investitori, di protezione dei dati e diritto alla vita privata, e di responsabilità giuridica da parte dei fornitori di servizi finanziari;

Z.

considerando che per facilitare la tecnologia finanziaria è importante creare un quadro normativo coerente e di sostegno e un ambiente competitivo che consenta a FinTech di sviluppare e utilizzare vari strumenti innovativi per la cifratura sicura e l'identificazione e autenticazione online mediante un'interfaccia semplice;

AA.

considerando che l'automazione nel settore finanziario, come in altri settori, può modificare gli attuali modelli di occupazione; che il miglioramento e lo sviluppo delle attività di formazione e riqualificazione dovranno essere al centro di qualunque strategia europea in materia di FinTech;

AB.

considerando che, a causa degli effetti di rete, la struttura del mercato in molti ambiti dell'economia digitale tende ad accentrarsi attorno a pochi operatori, il che pone delle sfide nei settori del diritto della concorrenza e della legislazione antitrust;

Definire un quadro UE per la tecnologia finanziaria

1.

accoglie favorevolmente i nuovi sviluppi nel settore della tecnologia finanziaria e invita la Commissione a elaborare un piano d'azione globale in materia di FinTech nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il Mercato unico digitale, che possa contribuire in generale al conseguimento di un sistema finanziario europeo efficiente e competitivo, più approfondito e maggiormente integrato, stabile e sostenibile, fornire benefici a lungo termine all'economia reale e far fronte alle esigenze in termini di protezione dei consumatori e degli investitori e di certezza normativa;

2.

accoglie favorevolmente la recente istituzione di una task force sulla tecnologia finanziaria, avente il compito di valutare le innovazioni in questo ambito e, al contempo, sviluppare strategie per rispondere alle sfide potenziali poste dalla tecnologia finanziaria, come pure l'avvio da parte della Commissione di una consultazione pubblica sulla FinTech; invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento nei lavori della task force sulla tecnologia finanziaria; ritiene che queste recenti iniziative della Commissione costituiscano passi fondamentali verso lo sviluppo, da parte della Commissione, di una strategia completa per la tecnologia finanziaria e per la riduzione dell'incertezza normativa in tale ambito;

3.

ritiene che la tecnologia finanziaria possa concorrere al successo delle iniziative relative all'Unione dei mercati dei capitali, ad esempio diversificando le opzioni di finanziamento nell'UE, e incoraggia la Commissione a sfruttare i vantaggi della tecnologia finanziaria nel portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali;

4.

invita la Commissione a sviluppare un approccio proporzionato, trasversale e olistico nei confronti delle sue attività in materia di FinTech, traendo insegnamenti da quanto è stato fatto in altre giurisdizioni e adeguandosi alla diversità degli operatori e dei modelli imprenditoriali impiegati; invita la Commissione a fare la prima mossa ove necessario, così da creare un contesto favorevole affinché le aziende e i poli europei FinTech possano ingrandirsi;

5.

sottolinea che la legislazione in materia di servizi finanziari a livello sia di UE che nazionale dovrebbe essere rivista quando necessario e dovrebbe essere sufficientemente favorevole all'innovazione, in modo da poter ottenere e mantenere condizioni di parità tra gli operatori; raccomanda in particolare che, conformemente al «principio dell'innovazione», i potenziali effetti della legislazione sull'innovazione siano sottoposti a un'adeguata valutazione nell'ambito di una valutazione d'impatto, affinché questi sviluppi apportino nella maggior misura possibile «benefici economici e sociali significativi»;

6.

sottolinea che, nell'ottica di garantire condizioni di parità, migliorando al contempo la facilità di accesso per i nuovi operatori del mercato e impedendo l'arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri e tra gli statuti giuridici, la normativa e la vigilanza nel settore della tecnologia finanziaria dovrebbero essere basate sui seguenti principi:

a)

stessi servizi e stessi rischi: si dovrebbero applicare le stesse norme, indipendentemente dal tipo di entità giuridica interessata o dalla sua ubicazione nell'Unione;

b)

neutralità tecnologica;

c)

un approccio basato sui rischi, tenendo conto della proporzionalità delle azioni legislative e di vigilanza rispetto ai rischi e della rilevanza dei rischi;

7.

raccomanda che le autorità competenti consentano e incoraggino la sperimentazione controllata con le nuove tecnologie per i nuovi operatori di mercato e per quelli esistenti; osserva che un simile ambiente controllato per le sperimentazioni potrebbe assumere la forma di uno spazio di sperimentazione normativa («sandbox») per i servizi FinTech che presentano potenziali benefici per la società, che riunisce una vasta gamma di operatori di mercato ed è già stato introdotto con successo in diversi Stati membri; sottolinea che un impegno proattivo e lungimirante da parte delle autorità, nell'ambito di un dialogo con gli operatori di mercato e tutti gli altri pertinenti soggetti interessati, è necessario e può aiutare le autorità di vigilanza e di regolamentazione a sviluppare competenze tecnologiche; invita le autorità competenti a considerare la possibilità di sviluppare strumenti per le prove di stress finanziarie e/o operative per le applicazioni FinTech laddove possano causare rischi sistemici, in modo complementare al lavoro del Comitato europeo per il rischio sistemico;

8.

sottolinea che alcune banche centrali stanno già sperimentando la valuta digitale delle banche centrali e altre nuove tecnologie; incoraggia le autorità competenti in Europa a valutare l'impatto dei potenziali rischi e benefici della versione della valuta digitale delle banche centrali basata sul registro distribuito, nonché i pertinenti requisiti necessari in termini di protezione dei consumatori e trasparenza; incoraggia altresì tali autorità a effettuare sperimentazioni, al fine di tenere il passo con gli sviluppi di mercato;

9.

evidenzia l'importanza che le autorità di regolamentazione e di vigilanza sviluppino sufficienti competenze tecniche per controllare adeguatamente i servizi FinTech sempre più complessi; sottolinea che, grazie a questo controllo su base continuativa, le autorità di regolamentazione saranno in grado di individuare e anticipare i rischi specifici di diverse tecnologie, e di intervenire immediatamente e con un programma chiaro laddove si renda necessario;

10.

sottolinea pertanto l'importanza di uno sportello unico per i fornitori di servizi e gli utenti FinTech in seno alle autorità di regolamentazione e di vigilanza; riconosce la necessità di superare la compartimentazione del sistema di vigilanza nei vari settori e raccomanda una stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza del settore finanziario e altri pertinenti organismi nazionali ed europei che dispongono delle necessarie competenze tecnologiche;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e sostenere un maggior numero di progetti di ricerca riguardanti FinTech;

12.

sottolinea l'importanza di promuovere l'innovazione finanziaria in Europa; chiede l'accesso agevolato ai finanziamenti per i fornitori di servizi finanziari innovativi e le imprese innovative che forniscono loro il materiale necessario alla prestazione di tali servizi;

13.

sottolinea che le aziende di tecnologia finanziaria contribuiscono positivamente allo sviluppo dell'intermediazione finanziaria ma creano anche nuovi rischi relativi alla stabilità finanziaria; constata che le autorità di regolamentazione e di vigilanza ricevono moltissime informazioni attraverso i bilanci degli istituti finanziari ufficiali riguardanti l'attuazione di numerosi quadri normativi, come i requisiti patrimoniali, il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente di liquidità e altre informazioni, mentre per quanto riguarda gli istituti di prestito non bancari, in casi come il crowdfunding e i prestiti tra pari, è difficile ottenere informazioni sufficienti sulle loro attività di intermediazione finanziaria nei rispettivi bilanci; esorta pertanto le autorità di regolamentazione e di vigilanza a valutare come poter ottenere le informazioni di vigilanza adeguate per mantenere la stabilità finanziaria e, se necessario, imporre limiti normativi ai loro bilanci per conseguire e preservare la stabilità finanziaria;

14.

sottolinea che RegTech ha le potenzialità per migliorare e le procedure di conformità, in particolare la qualità e la tempestività delle informazioni relative alla vigilanza, rendendole meno complesse e maggiormente efficienti sotto il profilo dei costi; invita le autorità a chiarire le condizioni giuridiche alle quali è consentita l'esternalizzazione a terzi da parte di un soggetto sottoposto a vigilanza delle attività di adempimento, assicurando che siano in atto dispositivi di vigilanza adeguati nei confronti dei terzi e che la responsabilità legale dell'adempimento continui a spettare al soggetto sottoposto a vigilanza; invita le autorità competenti, in particolare la Commissione nel quadro del suo lavoro legato al forum europeo post-negoziazione, ad adottare un approccio proattivo nel cercare di comprendere gli ostacoli all'utilizzo di nuove soluzioni in materia di FinTech e RegTech nei settori dei processi di pre- e post-negoziazione disciplinati dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, dal regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo e dal regolamento sui depositari centrali e, laddove non vi siano ostacoli, a chiarire il diritto degli operatori di servirsi di tali soluzioni al fine di adempiere agli obblighi imposti a norma di tali normative;

15.

ricorda che i servizi finanziari innovativi dovrebbero essere disponibili in tutta l'UE e pertanto non dovrebbero essere ostacolati indebitamente dall'offerta transfrontaliera all'interno dell'Unione; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza a monitorare ed evitare sovrapposizioni normative, nuove barriere di accesso al mercato e barriere nazionali a tali servizi; invita la Commissione a prevenire le barriere tra gli Stati membri dovute alle incoerenze tra i regimi nazionali e a promuovere le migliori pratiche nell'ambito degli approcci normativi degli Stati membri; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza ad applicare, se del caso, nuovi regimi in materia di passaporto per gli erogatori di nuovi servizi finanziari offerti in tutta l'Unione; sostiene gli sforzi profusi dalla Commissione per capire come l'UE possa contribuire a migliorare la scelta, la trasparenza e la concorrenza nei servizi finanziari al dettaglio a vantaggio dei consumatori europei, e sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere complementare a quello di migliorare l'efficienza del sistema finanziario;

16.

si compiace della nascita di un vivace gruppo di comunità FinTech in tutta l'UE; invita la Commissione e le relative autorità dell'UE incaricate della governance economica a lavorare da vicino con i poli FinTech, a rafforzare l'imprenditorialità intelligente di queste comunità e i loro sforzi, incoraggiando e finanziando l'innovazione e sostenendole come fonte del futuro vantaggio competitivo dell'UE nel settore finanziario;

17.

constata che le start-up del settore FinTech sono particolarmente esposte ai trasgressori in materia brevettuale, ossia enti che acquistano brevetti con l'intenzione di farli valere contro le aziende che già utilizzano i diritti tecnologici minacciando azioni legali per violazione dei brevetti; invita la Commissione a valutare tale situazione e a suggerire misure per contrastare gli abusi in ambito brevettuale nel settore FinTech;

18.

sottolinea il potenziale ruolo del settore FinTech nella digitalizzazione dei servizi pubblici, contribuendo in questo modo a una maggiore efficienza, ad esempio nell'ambito della riscossione delle imposte e della prevenzione delle frodi fiscali;

19.

sottolinea che la struttura del mercato in molti ambiti dell'economia digitale tende ad accentrarsi attorno a pochi operatori a causa degli effetti di rete, il che pone delle sfide nei settori del diritto della concorrenza e della legislazione antitrust; invita la Commissione a verificare l'adeguatezza del quadro normativo in materia di concorrenza per affrontare le sfide dell'economia digitale in generale e del settore FinTech in particolare;

20.

sottolinea che vi è margine per un ulteriore miglioramento per quanto riguarda i mezzi che possono essere utilizzati per i pagamenti transfrontalieri; sostiene lo sviluppo di tali mezzi di pagamento all'interno dell'Europa e si rammarica per l'elevato livello di frammentazione del mercato dei servizi bancari online nell'UE nonché per la mancanza di un sistema di carte di credito o di debito a livello di UE e di proprietà europea; ritiene che ciò sia essenziale ai fini del corretto funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali, e che costituisca una parte fondamentale del mercato unico digitale, che promuove il commercio elettronico europeo e la concorrenza transfrontaliera nei servizi finanziari; invita la Commissione a individuare le misure da adottare per creare un contesto che sostenga lo sviluppo di tale sistema; riconosce la necessità che un tale sistema coesista e, ove opportuno, interagisca con altre soluzioni di pagamento innovative nell'interesse della concorrenza;

21.

sottolinea che i consumatori sono il motore trainante alla base della crescita delle imprese nel settore FinTech; evidenzia che l'obiettivo di qualunque modifica legislativa futura dovrebbe essere quello di sostenere i consumatori in questa trasformazione;

Dati

22.

ricorda che la raccolta e l'analisi dei dati svolgono un ruolo fondamentale per il settore FinTech, e pertanto sottolinea la necessità di un'applicazione coerente e tecnologicamente neutrale della normativa esistente in materia di dati, tra cui il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), la direttiva rivista sui servizi di pagamento (PSD2), il regolamento sui servizi di identificazione e autenticazione elettronica (eIDAS), la quarta direttiva antiriciclaggio (AMLD4) e la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS); sottolinea che per espandere l'ambito della finanza innovativa in Europa occorre un libero flusso dei dati all'interno dell'Unione; invita la Commissione ad adottare misure tese a garantire che, per la fornitura di servizi finanziari, siano utilizzati solo elementi di dati obiettivi e pertinenti; accoglie con favore la consultazione pubblica della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla «economia dei dati» (COM(2017)0009), che dovrebbe stabilire se esistano o meno barriere al libero flusso di dati nell'Unione e fornire prove in merito;

23.

evidenzia la necessità di norme chiare concernenti la titolarità dei dati, l'accesso agli stessi e il loro trasferimento; sottolinea che esistono quantità crescenti di dati generati da macchine o processi basati su tecnologie emergenti come l'apprendimento automatico; sottolinea che l'RGPD fornisce un quadro giuridico chiaro sui dati personali, tuttavia è necessaria una maggiore certezza giuridica in merito ad altre categorie di dati; ritiene, in tal senso, che occorra operare una netta distinzione tra i dati grezzi e i dati risultanti da un ulteriore trattamento;

24.

sottolinea che i servizi bancari aperti e la condivisione dei dati contribuiscono a garantire che tutti i modelli economici del settore FinTech possano crescere insieme a beneficio dei consumatori; evidenzia, a tale proposito, i recenti traguardi raggiunti dalla PSD2 in merito agli ordini di pagamento e all'accesso ai dati sui conti;

25.

sottolinea i vantaggi che il cloud computing può offrire ai consumatori e ai fornitori di servizi finanziari in termini di rapporto costo/efficacia, minori tempi di commercializzazione e utilizzo più efficiente delle risorse TIC; osserva la mancanza di norme o orientamenti europei chiari ed esaustivi in merito all'esternalizzazione dei dati sul cloud con riguardo al settore finanziario; sottolinea la necessità di elaborare tali orientamenti e di un approccio comune nei confronti dell'utilizzo del cloud computing tra le autorità nazionali competenti; sottolinea altresì che tali norme o orientamenti sono necessari per apportare agilità e rapidità all'adozione del cloud; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero includere requisiti elevati in termini di sicurezza dei dati e protezione dei consumatori; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza a studiare le diverse possibilità in tal senso, ad esempio contratti sottoposti ad approvazione preventiva tra i fornitori di servizi di cloud e gli istituti finanziari;

26.

osserva la necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza tra i consumatori riguardo al valore dei loro dati personali; osserva che i consumatori possono stipulare contratti per la condivisione dei contenuti digitali in cambio del pagamento di una commissione; sottolinea che ciò può tradursi in vantaggi economici ma può anche essere usato in modo discriminatorio; invita la Commissione a valutare la possibilità di approntare una strategia europea sulla condivisione dei dati allo scopo di dare ai consumatori il controllo dei loro dati; ritiene che un approccio chiaro e incentrato sui consumatori migliorerà la fiducia nei servizi basati sul cloud e stimolerà i nuovi servizi innovativi offerti dai diversi soggetti della catena del valore finanziario, ad esempio utilizzando le interfacce per programmi applicativi (API) o facilitando l'accesso diretto ai dati per i servizi di pagamento elettronici; invita la Commissione a valutare le potenzialità future dei sistemi di gestione delle informazioni personali quali strumenti tecnici con cui i consumatori gestiscono i loro dati personali;

27.

ricorda, nel contesto dell'uso crescente dei dati dei consumatori o dei megadati da parte degli istituti finanziari, le disposizioni del RGPD che riconosce all'interessato il diritto di ottenere una spiegazione della decisione conseguita mediante il trattamento automatizzato e di contestare tale decisione (4); sottolinea la necessità di garantire la possibilità di cambiare i dati scorretti e che siano utilizzati solo dati verificabili e pertinenti; invita tutte le parti interessate a compiere maggiori sforzi per garantire l'applicazione di tali diritti; è del parere che il consenso prestato all'utilizzo dei dati personali debba essere dinamico e che un interessato debba essere in grado di modificare e adattare il proprio consenso;

28.

constata che un uso maggiore dei dati dei consumatori o dei megadati da parte delle istituzioni finanziarie può essere vantaggioso per i consumatori, come lo sviluppo di offerte più ad hoc, segmentate e meno costose, sulla base di una più efficiente attribuzione del rischio e del capitale; prende atto, d'altro canto, dello sviluppo di una fissazione dinamica dei prezzi e delle sue potenzialità di condurre al risultato opposto, il che potrebbe essere dannoso per la comparabilità delle offerte, l'effettiva concorrenza e il raggruppamento e la mutualizzazione del rischio, ad esempio nel settore assicurativo;

29.

riconosce il crescente abbinamento tra dati personali e algoritmi per fornire servizi quali la consulenza automatizzata; sottolinea le potenzialità in termini di efficienza della consulenza automatizzata e i suoi possibili effetti positivi sull'inclusione finanziaria; sottolinea che, a livello potenziale, gli errori o le distorsioni negli algoritmi o nei dati sottostanti possono provocare rischi sistemici e danneggiare i consumatori, ad esempio attraverso una maggiore esclusione; chiede alla Commissione e alle autorità europee di vigilanza di monitorare tali rischi per garantire che l'automazione nelle consulenza finanziaria possa produrre consigli realmente più efficaci, trasparenti, accessibili ed efficienti sul piano dei costi, e di affrontare la crescente difficoltà di attribuire la responsabilità per i danni causati da tali rischi nell'attuale quadro giuridico sulla responsabilità per l'utilizzo di dati; sottolinea che per la consulenza automatizzata e i servizi di consulenza personali dovrebbero applicarsi gli stessi requisiti in materia di protezione dei consumatori;

Rischi in materia di sicurezza informatica e TIC

30.

sottolinea la necessità della sicurezza da punto a punto in tutta la catena di valore dei servizi finanziari; sottolinea la vasta e diversificata gamma di rischi costituiti dagli attacchi informatici, che prendono di mira le nostre infrastrutture dei mercati finanziari, l'Internet degli oggetti, le nostre valute e i nostri dati; invita la Commissione a conferire alla sicurezza informatica la massima priorità nel piano d'azione FinTech e invita le autorità europee di vigilanza e la BCE nel suo ruolo di vigilanza bancaria a fare di questo tema un aspetto chiave delle rispettive regolamentazioni e dei loro programmi in materia di vigilanza;

31.

invita le autorità europee di vigilanza, in cooperazione con i regolatori nazionali, a riesaminare periodicamente le norme operative esistenti concernenti i rischi in materia di TIC degli istituti finanziari; chiede inoltre orientamenti dell'Autorità europea di vigilanza per quanto concerne la vigilanza di tali rischi, dato il diverso livello di tutela esistente negli Stati membri nell'ambito delle strategie di sicurezza informatica; sottolinea l'importanza del know-how tecnologico all'interno delle autorità europee di vigilanza per consentire a queste ultime di svolgere i loro compiti; incoraggia a effettuare maggiori ricerche in tale settore;

32.

sottolinea la necessità dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra le autorità di vigilanza, nonché tra i regolatori e i governi al rispettivo livello, tra i ricercatori e gli operatori di mercato, così come tra gli operatori di mercato; invita la Commissione, gli Stati membri, gli operatori di mercato e l'Agenzia dell'UE per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) a valutare le potenzialità della trasparenza e della condivisione delle informazioni quali strumenti contro gli attacchi informatici; suggerisce a tale proposito di valutare i potenziali benefici di un unico punto di contatto per gli operatori di mercato e di prendere in considerazione un approccio più coordinato alle indagini sui reati informatici nel campo dei servizi finanziari, dato il loro crescente carattere transfrontaliero;

33.

sottolinea che la normativa sulla fornitura dell'infrastruttura per i servizi finanziari deve prevedere strutture d'incentivi adeguate affinché i fornitori effettuino investimenti adeguati nella sicurezza informatica;

34.

invita gli Stati membri ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS); accoglie con favore il nuovo partenariato pubblico-privato sulla sicurezza informatica recentemente lanciato dalla Commissione con la partecipazione del settore industriale; chiede alla Commissione di sviluppare una serie di iniziative nuove e concrete per rafforzare la resilienza delle imprese FinTech in tale ambito contro gli attacchi informatici, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up;

35.

osserva che la fiducia del pubblico nelle tecnologie interessate è fondamentale per la futura crescita del settore FinTech, inoltre segnala la necessità di una migliore istruzione e sensibilizzazione circa l'impatto positivo della tecnologia finanziaria sulla vita di tutti i giorni, ma anche circa i rischi per la sicurezza delle reti e delle informazioni per i cittadini e le imprese, in particolare per le PMI;

36.

plaude ai continui sforzi profusi nell'ambito della normalizzazione per rendere i dispositivi connessi più sicuri; sottolinea tuttavia che la sicurezza va garantita al di là di un livello di normalizzazione minimo, specialmente perché le precauzioni di sicurezza normalizzate uniformi aumentano il rischio di rilevanti violazioni della sicurezza dovute a un possibile effetto a catena; incoraggia con vigore le imprese a sviluppare risposte proprie eterogenee per mettere in sicurezza i loro dispositivi e le loro operazioni;

Blockchain

37.

sottolinea le potenzialità delle applicazioni blockchain per il denaro contante e il trasferimento di titoli, nonché per la facilitazione di «contratti intelligenti», in quanto offrono un'ampia gamma di possibilità per entrambi i contraenti di un contratto finanziario, in particolare per quanto concerne le disposizioni sul finanziamento al commercio e sui prestiti alle imprese, inoltre hanno la possibilità di semplificare complesse relazioni contrattuali in ambito commerciale e finanziario tra imprese (B2B) e tra imprese e consumatori (B2C); sottolinea che le piattaforme blockchain sono inoltre adatte per la semplificazione di complesse transazioni B2B e B2C;

38.

ricorda i benefici e i rischi riguardanti le applicazioni blockchain non autorizzate; invita la Commissione a organizzare una conferenza multilaterale annuale su tale argomento; esprime preoccupazione per l'uso sempre più frequente di applicazioni blockchain non autorizzate per le attività criminali, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro; invita la Commissione a monitorare attentamente tali questioni, ivi compreso il ruolo svolto dai mixer/tumbler in tale processo, e ad affrontarle in una relazione;

Interoperabilità

39.

riconosce l'importanza delle (API), a integrazione di altri strumenti che possono essere utilizzati dal consumatore, nel fornire a nuovi attori l'accesso all'infrastruttura finanziaria; raccomanda la creazione di una serie normalizzata di API ad uso dei fornitori, ad esempio nel settore dei servizi bancari aperti, parallelamente alla possibilità che tali fornitori progettino il loro stesso software;

40.

ritiene che l'interoperabilità dei servizi FinTech, sia in Europa che con il coinvolgimento delle giurisdizioni di paesi terzi e di altri settori economici, sia una condizione chiave per il futuro sviluppo del settore europeo FinTech e per la piena concretizzazione delle opportunità che può offrire; incoraggia l'introduzione di formati di dati normalizzati, ove possibile, come nel caso della PSD2, per facilitare tale aspetto;

41.

invita la Commissione a coordinare il lavoro svolto dagli Stati membri e dagli operatori di mercato per garantire l'interoperabilità tra i vari schemi nazionali di identificazione elettronica; sottolinea che l'uso di tali schemi dovrebbe essere accessibile al settore privato; ritiene che anche i mezzi di identificazione a distanza non previsti dal regolamento e-IDAS debbano essere accettati, purché presentino un livello di sicurezza equivalente al livello di garanzia sostanziale di tale regolamento e siano quindi sicuri e interoperabili;

42.

sottolinea l'importanza dell'interoperabilità delle nuove soluzioni di pagamento e di quelle tradizionali per conseguire un mercato dei pagamenti europeo integrato e innovativo;

43.

invita le autorità europee di vigilanza a identificare i casi in cui l'autenticazione mirata o basata sul rischio possa costituire un'alternativa a un autenticazione a più fattori; invita inoltre la Commissione a valutare se i processi di autenticazione a più fattori possano essere eseguiti anche da enti diversi dalle banche;

44.

invita le autorità europee di vigilanza, in collaborazione con i regolatori nazionali, a elaborare norme e licenze tecnologicamente neutrali per le tecniche riguardanti la conoscenza della propria clientela e l'identificazione remota, ad esempio sulla base di criteri biometrici, rispettando la vita privata degli utenti;

Stabilità finanziaria e protezione dei consumatori e degli investitori

45.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nella progettazione del proprio piano d'azione nel settore FinTech, alle necessità dei consumatori al dettaglio e degli investitori nonché ai rischi ai quali potrebbero andare incontro, alla luce della crescente diffusione dei servizi FinTech per la clientela non professionale, ad esempio nell'ambito del crowdfunding e del prestito tra pari; sottolinea che ai servizi FinTech e agli altri servizi finanziari dovranno applicarsi le stesse norme in materia di protezione dei consumatori, indipendentemente dal canale di distribuzione o dall'ubicazione del cliente;

46.

invita le autorità europee di vigilanza a proseguire e ad accelerare i lavori in corso sul monitoraggio degli sviluppi tecnologici e ad analizzare i loro benefici e potenziali rischi, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori e degli investitori e l'inclusione finanziaria;

47.

invita la Commissione a valutare in che misura la tecnologia finanziaria possa contribuire a fornire ai consumatori una consulenza finanziaria di migliore qualità e se il frammentato quadro normativo dell'UE in materia di consulenza sia sufficiente per potervi includere tale aspetto;

48.

ritiene che sussista ancora una notevole incertezza normativa rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore assicurativo (InsurTech) e sottolinea che tale aspetto va affrontato per garantire la sicurezza, la vita privata, la concorrenza leale e la stabilità finanziaria; sottolinea che una maggiore certezza giuridica contribuirà a garantire che i consumatori delle aziende InsurTech scarsamente regolamentate non cadano vittima di perdite o vendite indiscriminate e aiuterà sia le imprese sia i consumatori a utilizzare meglio le soluzioni in materia di InsurTech;

49.

sottolinea la necessità di garantire il rafforzamento della stabilità finanziaria e, al contempo, lo sviluppo di soluzioni FinTech; incoraggia l'esame di tecnologie open-source e sottoposte a revisioni tra pari quale strumento per raggiungere quest'obiettivo; invita le autorità europee di vigilanza a collaborare con gli operatori del settore privato alla messa a punto e alla valutazione di tecnologie innovative che hanno il potenziale di salvaguardare la stabilità finanziaria e migliorare la protezione dei consumatori, per esempio mitigando le distorsioni negli algoritmi o rafforzando la consapevolezza dei consumatori in merito alle minacce informatiche;

50.

constata che la diversità e la concorrenza tra gli operatori di mercato sono fattori critici che contribuiscono alla stabilità finanziaria; invita le autorità di regolamentazione e di vigilanza a monitorare l'impatto della digitalizzazione sulla situazione competitiva in tutti i pertinenti segmenti del settore finanziario, nonché a progettare e applicare strumenti per prevenire o rettificare comportamenti anti-concorrenziali o distorsioni della concorrenza;

Educazione finanziaria e competenze informatiche

51.

sottolinea che sia l'alfabetizzazione finanziaria che quella digitale sono fattori cruciali per un utilizzo efficiente di FinTech e un minor rischio nell'ambiente FinTech;

52.

sottolinea che l'adeguata educazione finanziaria dei consumatori al dettaglio e degli investitori è necessaria affinché la tecnologia finanziaria possa diventare uno strumento concreto per l'inclusione finanziaria e consentire ai consumatori e agli investitori che sono sempre più esposti a prodotti e servizi di investimenti finanziari personalizzati immediatamente accessibili di adottare autonomamente valide decisioni finanziarie in merito a tali offerte e di cogliere appieno tutti i rischi derivanti dall'utilizzo di tali tecnologie innovative; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza a intensificare il loro sostegno a favore delle iniziative tese a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria; sottolinea che la formazione professionale e le informazioni sui diritti dei consumatori e degli investitori dovrebbero essere facilmente accessibili;

53.

ricorda la previsione della Commissione secondo cui entro il 2020 in Europa potrebbero mancare fino a 825 000 professionisti delle TIC; ritiene che siano necessari più scienziati informatici e incoraggia gli Stati membri a prepararsi per i cambiamenti nel mercato del lavoro, che potrebbero procedere a un ritmo più rapido di quanto ci si può attendere oggi;

54.

sottolinea la necessità di accrescere l'educazione e le competenze digitali nel settore finanziario, all'interno degli organismi di regolamentazione e della società in generale, ivi inclusa la formazione professionale; invita la Commissione a presentare le migliori pratiche nell'ambito della sua Coalizione per le competenze e le occupazioni digitali;

o

o o

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0228.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0358.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0434.

(4)  Cfr. il considerando 71 del RGPD.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/67


P8_TA(2017)0214

Cotone geneticamente modificato GHB119

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D050182 — 2017/2675(RSP))

(2018/C 307/07)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D050182),

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 27 marzo 2017 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visti il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 21 settembre 2016 e pubblicato il 21 ottobre 2016 (3);

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

viste le sue precedenti risoluzioni contrarie all'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 25 marzo 2011, Bayer ha presentato, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio relativa ad alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone GHB119 all'autorità competente dei Paesi Bassi; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di cotone geneticamente modificato GHB119 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale cotone e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 21 settembre 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il venerdì 21 ottobre 2016;

C.

considerando che l’identificativo unico BCS-GHØØ5-8 assegnato al cotone GHB119, come descritto nella domanda, esprime la proteina PAT che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio e la proteina Cry2Ae che conferisce resistenza a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri; considerando che l’autorizzazione di importazioni di questo cotone nell’Unione comporterà indubitabilmente un aumento della sua coltivazione in altre parti del mondo, con un corrispondente aumento nell’uso di erbicidi a base di glufosinato ammonio;

D.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); che l'approvazione del glufosinato scade il 31 luglio 2018;

E.

considerando che studi indipendenti sollevano preoccupazioni in merito a rilevanti lacune in materia di valutazione comparativa, ad esempio il fatto che, sebbene siano state rilevate differenze statisticamente significative nella composizione di molti composti, non sia stata ritenuta necessaria un'ulteriore ricerca; preoccupazioni circa gravi lacune per quanto riguarda la valutazione tossicologica, ad esempio il fatto che sia stato considerato un solo modo di azione delle tossine Bt, che non siano state effettuate indagini sugli effetti combinatori e che non sia stata effettuata alcuna valutazione dei residui di pesticidi; e preoccupazioni circa una valutazione inconclusiva del possibile impatto sul sistema immunitario (6);

F.

considerando che durante il periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato varie osservazioni critiche, che si riferiscono, tra l'altro: a dati mancanti per quanto riguarda l'identificazione e la quantificazione dei residui di erbicidi e di metaboliti nelle piante GM e nei semi utilizzati per alimenti/mangimi, le lacune nella valutazione del rischio ambientale e del piano di monitoraggio ambientale, che riguardano, tra l'altro, opinioni diverse in merito alla segnalazione di parenti selvatici in Europa, o a dati mancanti per quanto riguarda la potenza germinativa del seme importato, nonché il fatto che non siano stati presi in considerazione effetti indesiderati; considerando che alcuni di questi commenti hanno ulteriormente criticato la banca dati molto scarsa in generale e, più in particolare, il fatto che si sia tenuto conto solo di un numero limitato di studi e che, ad esempio, non siano stati effettuati un adeguato test di tossicità con materiali vegetali provenienti dal cotone GHB119, né studi appropriati sull'effetto del cotone GM sulla salute umana e animale e che lo studio nutrizionale presentato non sia stato considerato ricevibile (7);

G.

considerando che, nonostante tutte le riserve precedentemente esposte, l’ESFA non ha ritenuto necessario alcun monitoraggio post-commercializzazione degli alimenti/dei mangimi ottenuti dal cotone GHB119;

H.

considerando che il 27 marzo 2017 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso un parere; che 15 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre solo 11 Stati membri, che rappresentano appena il 38,69 % della popolazione dell'Unione ha votato a favore e 2 si sono astenuti;

I.

considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015)0177), sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; considerando che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica (8);

J.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (9) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di proporne una nuova;

K.

considerando che il considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011 stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, sancisce chiaramente che: «Nell'esaminare l'adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione»;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione on sarà rivista in modo tale da affrontare le carenze dell’attuale procedura che si è rivelata inadeguata;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Consultabile al seguente indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110),

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21 (P8_TA(2016)0271),

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531) (P8_TA(2016)0272),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0388),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0389),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0386),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0387),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390),

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0123).

(5)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(6)  Bauer-Panskus/Then: Commento Testbiotech sul parere scientifico su una domanda (EFSA-GMO-NL-2010-89) di immissione in commercio di cotone geneticamente modificato resistente agli insetti e agli erbicidi GHB119 di Bayer CropScience AG consultabile all'indirizzo: https://www.testbiotech.org/node/1860

(7)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA -Q-2011-00311

(8)  Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0379.

(10)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/71


P8_TA(2017)0215

Mais geneticamente modificato DAS-40278-9

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D050183 — 2017/2674(RSP))

(2018/C 307/08)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D050183),

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

visto che, in occasione del voto del 27 marzo 2017, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 ottobre 2016 e pubblicato il 5 dicembre 2016 (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

viste le sue precedenti risoluzioni contrarie all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che l'11 novembre 2010 la Dow AgroSciences Europe ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da granturco DAS-40278-9 all'autorità nazionale olandese competente, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che tale domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 26 ottobre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, che è stato pubblicato il 5 dicembre 2016 (5);

C.

considerando che il granturco DAS-40278-9 esprime la proteina AAD-1 che conferisce tolleranza all'acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) e agli erbicidi arilossifenossipropionati (AOPP);

D.

considerando che ricerche indipendenti sollevano preoccupazioni in merito ai rischi dell'ingrediente attivo della 2,4-D in materia di sviluppo dell'embrione, difetti congeniti e interferenza endocrina; che non è chiaro se e in che misura i prodotti 2,4-D contengano impurità di diossine e furani altamente tossici che sono cancerogeni per l'uomo e interferenti endocrini che persistono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare (6);

E.

considerando che l'autorizzazione della sostanza attiva 2,4-D è stata rinnovata nel 2015; che la presenza di impurità come la diossina e i furani è stata riconosciuta al di sotto di certi livelli; che devono ancora essere presentate le informazioni del richiedente per quanto riguarda le potenziali proprietà endocrine della sostanza (7);

F.

considerando che l'autorizzazione all'importazione di granturco DAS-40278-9 nell'Unione comporterà indubbiamente un aumento della sua coltivazione altrove, come negli USA, in Brasile ed in Argentina, e un corrispondente aumento del 2,4-D e degli erbicidi AOPP; che ricerche indipendenti sollevano altresì preoccupazioni riguardanti sostanziali lacune in materia di valutazione comparativa, gravi lacune per quanto riguarda la valutazione tossicologica (ad esempio il fatto che non è stata richiesta alcuna prova dell'intera pianta in uno studio alimentare, non è stato preso in considerazione alcun effetto a lungo termine o cumulativo, non è stato discusso l'impatto sui sistemi riproduttivi, e difetti metodologici all'interno degli studi animali), nonché una valutazione inconclusiva dell'eventuale impatto sul sistema immunitario (8);

G.

considerando che, durante il periodo di consultazione di tre mesi, gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche; che tali osservazioni si riferiscono, tra l'altro, alla mancanza o all'insufficienza dei dati, alla mancanza di spiegazioni, a dichiarazioni contraddittorie nella domanda, all'inadeguata concezione dei test, alla mancanza di test, ad esempio per quanto riguarda l'allergenicità, a risultati dubbi degli studi di valutazione della sicurezza, alla mancanza di uno studio sulla tossicità subcronica a 90 giorni con l'intero alimento, il che rende impossibile valutare il potenziale rischio connesso al consumo di prodotti alimentari ottenuti con il granturco, nonché alla scelta e alla concezione degli studi presi in considerazione a fini di valutazione dei rischi (9);

H.

considerando che, nonostante tutte queste preoccupazioni, l'EFSA non ha ritenuto necessario alcun monitoraggio post-commercializzazione degli alimenti/dei mangimi ottenuti dal granturco DAS-40278-9;

I.

considerando che, in occasione del voto del 27 marzo 2017, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere; che 16 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre solo 9 Stati membri, che rappresentano appena il 36,22 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e 3 si sono astenuti;

J.

considerando che tanto nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015)0177), quanto nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha adottato le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica (10);

K.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 (11) e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di proporne una nuova;

L.

considerando che il considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, stabilisce chiaramente che: «Nell'esaminare l'adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione»;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura che si è rivelata inadeguata;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110),

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (P8_TA(2016)0271),

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0388),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0389),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0386),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0387),

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (P8_TA(2017)0123),

(5)  Consultabile al seguente indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633

(6)  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8).

(8)  Bauer-Panskus/Then: Commento Testbiotech sul parere scientifico su una domanda della DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) di immissione in commercio di granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 resistente agli erbicidi, consultabile all'indirizzo: https://www.testbiotech.org/node/1862

(9)  Si veda il registro delle interrogazioni dell'EFSA, Allegato G dell'interrogazione numero EFSA-Q-2010-01326, disponibile online al seguente indirizzo: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326

(10)  Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(11)  Testi approvati, P8_TA(2015)0379.

(12)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/75


P8_TA(2017)0216

Situazione in Ungheria

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria (2017/2656(RSP))

(2018/C 307/09)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 6 e 7,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 12, 13, 14, 16, 18 e 21,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare le cause Szabó e Vissy/Ungheria, Karácsony e altri/Ungheria, Magyar Keresztény Mennonita Egyház e altri/Ungheria, Baka/UngheriaIlias e Ahmed/Ungheria,

visti la Dichiarazione universale dei diritti umani e i numerosi trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, che sono vincolanti per tutti gli Stati membri,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158),

viste le sue risoluzioni del 16 dicembre (1) e del 10 giugno 2015 (2) sulla situazione in Ungheria, del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (3), del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria (4) e del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media (5),

vista l'audizione sulla situazione in Ungheria, tenuta il 27 febbraio 2017 dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la discussione in Aula del 26 aprile 2017 sulla situazione in Ungheria,

vista la dichiarazione di Roma dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea, adottata il 25 marzo 2017,

vista la legge CLXVIII del 2007 sulla promulgazione del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, adottata dall'Assemblea nazionale ungherese il 17 dicembre 2007,

vista la risoluzione 2162 (2017) del 27 aprile 2017 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo «Alarming developments in Hungary: draft NGO law restricting civil society and possible closure of the European Central University» (Sviluppi allarmanti in Ungheria: progetto di legge sulle ONG che limita la società civile e possibile chiusura dell'Università dell'Europa centrale),

viste la dichiarazione del commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, dell'8 marzo 2017, sulla nuova legge ungherese che consente la detenzione automatica dei richiedenti asilo, nonché la sua lettera al presidente dell'Assemblea nazionale dell'Ungheria, del 27 aprile 2017, in cui chiede di respingere il progetto di legge presentato sulle ONG che ricevono finanziamenti dall'estero,

viste la decisione della Commissione di avviare una procedura di infrazione contro l'Ungheria in relazione alla legge recante modifica della legge sull'istruzione superiore nazionale, come pure le altre procedure di infrazione in corso e in programma nei confronti del paese,

vista la risposta della Commissione alla consultazione nazionale ungherese dal titolo «Fermate Bruxelles»,

vista la visita in Ungheria del commissario Avramopoulos in data 28 marzo 2017,

vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni indirizzata al vicepresidente Timmermans, in cui si chiede il parere della Commissione in merito alla conformità della legge recante modifica di taluni atti legati al rafforzamento delle procedure svolte nella zona di frontiera sottoposta a controlli, con le disposizioni dell'acquis unionale sull'asilo e con la Carta dei diritti fondamentali in fase di attuazione delle misure menzionate in detta legge,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono universali e comuni agli Stati membri (articolo 2 TUE);

B.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è una fonte di diritto primario dell'UE che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata su qualsiasi motivo, in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

C.

considerando che l'Ungheria è uno Stato membro dell'Unione dal 2004 e che, secondo i sondaggi, una grande maggioranza dei cittadini ungheresi è favorevole alla permanenza del paese nell'UE;

D.

considerando che, stando alla Carta, le arti e la ricerca scientifica sono libere e la libertà accademica è rispettata; che essa garantisce altresì la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici;

E.

considerando che la libertà di associazione dovrebbe essere protetta e che una società civile dinamica svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la partecipazione pubblica al processo democratico e l'assunzione di responsabilità dei governi rispetto ai loro obblighi di legge, comprese la tutela dei diritti fondamentali e dell'ambiente e la lotta alla corruzione;

F.

considerando che il diritto di asilo è garantito nel debito rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, nonché in conformità del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

G.

considerando che nel 2016 il 91,54 % delle domande di asilo è stato respinto; che dal 2015 nuove leggi e procedure adottate in Ungheria in materia di asilo hanno costretto tutti i richiedenti a entrare nel paese attraverso una zona di transito presente sul territorio ungherese che consente l'accesso a un numero limitato di persone al giorno, al momento pari a 10; che le ONG hanno segnalato a più riprese che i migranti presenti alle frontiere del paese vengono subito costretti a ritornare in Serbia, a volte con trattamenti crudeli e violenti, senza tenere conto delle loro richieste di protezione; che il governo ungherese non ha mantenuto i suoi obblighi di ridistribuire i richiedenti asilo a norma del diritto dell'UE;

H.

considerando che il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha dichiarato che, a causa delle ampie modifiche introdotte in Ungheria alla legge e alle pratiche in materia di asilo negli ultimi mesi, i richiedenti asilo che sono trasferiti nel paese corrono il grave rischio di essere sottoposti a violazioni dei diritti umani, facendo riferimento alle osservazioni scritte da lui presentate il 17 dicembre 2016 dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione a due reclami contro l'Austria relativi al trasferimento di richiedenti dall'Austria all'Ungheria a norma del regolamento Dublino III;

I.

considerando che 11 rifugiati, denominati «Röszke 11», presenti il 16 settembre 2016, giorno successivo alla chiusura da parte dell'Ungheria delle frontiere con la Serbia, sono stati accusati di commettere un atto terroristico e sono stati condannati a pene detentive, compreso Ahmed H., siriano residente a Cipro, condannato nel novembre 2016 a 10 anni di reclusione a seguito di un processo ingiusto, per il semplice fatto di aver utilizzato un megafono per ridurre le tensioni e di aver lanciato tre oggetti contro la polizia di frontiera;

J.

considerando che, dall'approvazione della sua risoluzione del 16 dicembre 2015, sono state espresse preoccupazioni in merito a una serie di questioni, in particolare l'uso della spesa pubblica, gli attacchi contro le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, i diritti dei richiedenti asilo, la sorveglianza di massa dei cittadini, la libertà di associazione, la libertà di espressione, il pluralismo dei media e la chiusura del giornale Népszabadság, i diritti dei rom, tra cui lo sgombero dei rom a Miskolc e la segregazione dei bambini rom nell'istruzione, i diritti delle persone LGBTI, i diritti delle donne, il sistema giudiziario, compresa la possibilità di pronunciare una sentenza di condanna all'ergastolo ostativo, lo sgombero forzato delle ONG ungheresi «Parlamento rom» e «Organizzazione gitana indipendente Phralipe» dalla loro sede e il rischio di chiusura degli archivi Lukács;

K.

considerando che il contenuto e il linguaggio utilizzato nella consultazione nazionale «Fermate Bruxelles» (una consultazione nazionale sull'immigrazione e il terrorismo e le relative campagne pubblicitarie da parte del governo) sono estremamente fuorvianti e imparziali;

L.

considerando che nella causa Szabó e Vissy/Ungheria la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la normativa ungherese in materia di sorveglianza segreta antiterrorismo, introdotta nel 2011, violava il diritto di rispettare la vita privata e familiare, il domicilio e la corrispondenza; che nella causa Ilias e Ahmed/Ungheria la Corte aveva riscontrato la violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto di disporre di mezzi di ricorso efficaci per quanto concerne le condizioni nella zona di transito di Röszke e il diritto di essere tutelati da trattamenti disumani e degradanti in relazione all'espulsione dei richiedenti asilo verso la Serbia; che nella causa Baka/Ungheria la Corte aveva stabilito che l'Ungheria aveva violato il diritto a un giusto processo e la libertà di espressione di András Baka, ex presidente della Corte suprema ungherese;

M.

considerando che gli sviluppi più recenti in Ungheria, in particolare la legge recante modifica di taluni atti relativi all'inasprimento delle procedure svolte nei settori della gestione delle frontiere e dell'asilo, la legge recante modifica della legge sull'istruzione superiore nazionale, che minaccia direttamente l'Università dell'Europa centrale e che è stata ampiamente deplorata dal pubblico, come pure la proposta di legge sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero (progetto di legge ungherese T/14967), hanno sollevato preoccupazioni in merito alla compatibilità di tali atti con il diritto dell'Unione e la Carta dei diritti fondamentali;

1.

rammenta che tutti gli Stati membri dell'UE devono rispettare i valori sanciti all'articolo 2 TUE;

2.

si rammarica degli sviluppi in Ungheria che negli ultimi anni hanno portato a un grave deterioramento dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali per quanto riguarda, tra l'altro, la libertà di espressione, la libertà accademica, i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, la libertà di riunione e di associazione, le restrizioni e gli ostacoli alle attività delle organizzazioni della società civile, il diritto alla parità di trattamento, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom, gli ebrei e le persone LGBTI, i diritti sociali, il funzionamento del sistema costituzionale, l'indipendenza della magistratura e delle altre istituzioni e molte accuse inquietanti di corruzione e conflitti di interesse che, nel loro insieme, potrebbero costituire una minaccia sistemica emergente allo Stato di diritto in questo Stato membro; reputa che la situazione dell'Ungheria rappresenti un banco di prova per quanto concerne la capacità e la volontà dell'UE di rispondere alle minacce e alle violazioni dei propri valori fondanti ad opera di uno Stato membro; rileva con preoccupazione che gli sviluppi in alcuni altri Stati membri inviano segnali preoccupanti di violazioni dello Stato di diritto analoghe a quelle osservate in Ungheria;

3.

invita il governo ungherese a impegnarsi in un dialogo con la Commissione su tutte le questioni menzionate nella presente risoluzione, in particolare i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, la libertà di associazione, la libertà di istruzione e di ricerca accademica, la segregazione dei rom nell'istruzione e la tutela a livello lavorativo delle donne in gravidanza; ribadisce che entrambe le parti dovrebbero impegnarsi in un dialogo di questo tipo in modo imparziale, sulla base di fatti concreti e con spirito di cooperazione; chiede alla Commissione di tenere informato il Parlamento in merito alle proprie valutazioni;

4.

esprime preoccupazione per le ultime dichiarazioni e iniziative del governo ungherese, in particolare per quanto riguarda la continuazione della campagna di consultazione «Fermate Bruxelles» e le misure investigative destinate ai dipendenti stranieri dell'Università dell'Europa centrale, nonché per le dichiarazioni dei leader del partito al potere che si oppongono a qualsiasi modifica legislativa che tenga conto delle raccomandazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione e dalle organizzazioni internazionali; deplora che tali segnali non dimostrino un chiaro impegno, da parte delle autorità ungheresi, di assicurare la totale conformità delle loro azioni con il diritto primario e secondario dell'Unione;

5.

invita la Commissione a monitorare attentamente l'utilizzo dei fondi dell'UE da parte del governo ungherese, in particolare in materia di asilo e migrazione, comunicazione pubblica, istruzione, inclusione sociale e sviluppo economico, in modo da garantire che qualsiasi progetto cofinanziato sia pienamente in linea con il diritto primario e secondario dell'UE;

6.

chiede nel contempo al governo ungherese di abrogare la legge recante modifica di taluni atti relativi all'inasprimento delle procedure svolte nei settori della gestione delle frontiere e dell'asilo nonché la legge recante modifica della legge sull'istruzione superiore nazionale e di ritirare la proposta di legge sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero (progetto di legge ungherese T/14967);

7.

sollecita il governo ungherese a sospendere immediatamente tutti i termini previsti nella legge recante modifica della legge sull'istruzione superiore nazionale, ad avviare senza indugio negoziati con le pertinenti autorità statunitensi al fine di garantire le future attività dell'Università dell'Europa centrale, che rilascia diplomi di laurea accreditati negli Stati Uniti, nonché ad assumersi un impegno pubblico affinché l'università resti a Budapest quale ente indipendente;

8.

si rammarica del fatto che la Commissione non abbia risposto all'invito del Parlamento di attivare il quadro dell'UE per il rafforzamento dello Stato di diritto, di cui alle sue risoluzioni del 10 giugno 2015 e del 16 dicembre 2015 sulla situazione in Ungheria, al fine di prevenire, attraverso il dialogo con lo Stato membro interessato, l'ulteriore aggravamento della minaccia sistemica emergente allo Stato di diritto; ritiene che l'approccio attualmente adottato dalla Commissione si concentri prevalentemente su aspetti tecnici e marginali della legislazione, ignorando le tendenze, i modelli e l'effetto combinato delle misure sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ritiene in particolare che le procedure di infrazione non abbiano consentito, nella maggior parte dei casi, di produrre reali cambiamenti e di affrontare la situazione in termini più ampi;

9.

è del parere che l'attuale situazione in Ungheria rappresenti un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE e giustifichi l'avvio della procedura descritta all'articolo 7, paragrafo 1, TUE;

10.

incarica pertanto la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di avviare la procedura e di elaborare, a norma dell'articolo 83 del regolamento del Parlamento europeo, una relazione specifica nell'ottica di votare in Aula una proposta motivata in cui si inviti il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE;

11.

ribadisce la necessità di un regolare processo di monitoraggio e dialogo, con il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, per salvaguardare i valori fondamentali dell'UE di democrazia, diritti fondamentali e Stato di diritto, prevedendo la partecipazione di Consiglio, Commissione e Parlamento, come indicato nella risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (6) (patto DSD), nonché di evitare l'applicazione del principio «due pesi e due misure»;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al presidente, al governo e al parlamento dell'Ungheria nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0461.

(2)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 46.

(3)  GU C 75 del 26.2.2016, pag. 52.

(4)  GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 27.

(5)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0409.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/79


P8_TA(2017)0217

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2016/2798(RSP))

(2018/C 307/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (COM(2016)0383),

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa» (COM(2016)0381),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (1),

vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (2), mediante il quale i cittadini possono presentare le proprie qualifiche e competenze,

viste le nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020, stabilite dalla relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) (3),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (4),

vista la relazione Eurydice sul riconoscimento nell'istruzione superiore dell'apprendimento non formale e informale precedente,

vista la classificazione europea multilingue di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), la quale, con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), utilizzerà un formato comune per la pubblicazione elettronica delle informazioni sulle qualifiche, come stabilito nell'allegato VI della proposta,

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (5),

visto il registro europeo indipendente di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (6), che consiste in un elenco delle agenzie di certificazione della qualità che hanno dimostrato la loro sostanziale conformità alle norme e agli orientamenti (ESG) in materia di certificazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore,

visti il sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS) (7), elaborato nell'ambito dello spazio europeo dell'istruzione superiore, e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), istituito con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (8),

visti il processo di Bologna sull'istruzione superiore, il comunicato ministeriale di Erevan del 2015 e la relazione «Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore nel 2015: relazione sull'attuazione del processo di Bologna»,

visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (9),

viste la convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (convenzione di Lisbona sul riconoscimento) e la raccomandazione relativa all'uso dei quadri delle qualifiche nel riconoscimento di qualifiche straniere, che fa espresso riferimento all'EQF come strumento da utilizzare ai fini del riconoscimento accademico,

vista la strategia dal titolo «Widening Participation for Equity and Growth: A Strategy for the Development of the Social Dimension and Lifelong Learning in the European Higher Education Area to 2020» (Ampliare la partecipazione ai fini dell'equità e della crescita: strategia per lo sviluppo della dimensione sociale e dell'apprendimento permanente nel settore dell'istruzione superiore in Europa di qui al 2020), che interessa tutti i paesi aderenti all'EQF,

vista la relazione del 2015 dell'UNESCO sul riconoscimento, la convalida e l'accreditamento dell'apprendimento non formale e informale nei paesi aderenti all'UNESCO,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (10), modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (11),

vista l'interrogazione alla Commissione sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (O-000038/2017 — B8-0218/2017),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che un adeguato riconoscimento, una buona comprensione e una giusta valutazione delle competenze va al di là di ciò che è richiesto dal mercato del lavoro; che le competenze disponibili e richieste sul mercato del lavoro trarrebbero beneficio da un EQF in grado di individuare e combinare tali competenze, apportando quindi vantaggi sociali ed economici; che è fondamentale aiutare i cittadini ad acquisire e aggiornare le competenze e le abilità lungo tutto l'arco della vita;

B.

considerando che una migliore comparabilità delle qualifiche migliora le prospettive di lavoro e di sviluppo professionale dei lavoratori migranti;

C.

considerando che è auspicabile che si ponga l'accento sulle competenze digitali e che si introducano misure strutturali volte ad aiutare le persone ad acquisirle e convalidarle;

D.

considerando che, tenendo conto delle nuove sfide poste dalla società nonché del cambiamento tecnologico e demografico, grazie al processo di ulteriore sviluppo dell'EQF è possibile supportare l'apprendimento permanente in termini di sostegno alle pari opportunità, a un'istruzione equa e a una migliore permeabilità tra i sistemi d'istruzione e di formazione; che l'istruzione e la formazione dovrebbero aiutare le persone ad adattarsi a qualsiasi situazione si trovino ad affrontare, offrendo una preparazione e un miglioramento delle proprie competenze di tipo olistico, tale da renderli critici, sicuri e indipendenti, e permettendo loro di acquisire le competenze necessarie per il 21o secolo;

E.

considerando che il continuo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze — noto anche come apprendimento permanente — può contribuire a migliorare le scelte professionali e di vita di ciascuno, aiutare a conseguire uno sviluppo personale e a realizzare appieno il proprio potenziale, apportando in tal modo vantaggi per la società, nonché migliorando le opportunità di trovare un lavoro e di rendere più sicuri i percorsi professionali;

F.

considerando che uno degli obiettivi dell'EQF è quello di agevolare il confronto tra i sistemi di istruzione e quindi dare impulso al cambiamento e ai processi di riforma a livello nazionale e settoriale, nell'ottica di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e del quadro ET 2020;

G.

considerando che, a causa delle scarse ambizioni degli Stati membri e nonostante l'impegno dimostrato finora, si registrano ancora una mancanza di trasparenza riguardo alle qualifiche e uno scarso livello di riconoscimento delle qualifiche estere; che sono necessari adeguamenti dell'EQF in modo da rendere le qualifiche più trasparenti e comparabili;

H.

considerando che l'EQF dovrebbe costituire un metaquadro per gli utilizzatori volto ad agevolare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, le parti sociali, gli istituti di istruzione e formazione, i sindacati, la società civile e altri soggetti interessati a livello internazionale;

I.

considerando che solo i Paesi Bassi e la Svezia hanno istituito procedure specifiche, nei propri quadri nazionali delle qualifiche (NQF), per l'inclusione delle qualifiche non formali; che nessuno Stato membro dispone nell'ambito del proprio NQF di procedure specifiche per l'apprendimento informale;

J.

considerando che gli Stati membri dovrebbero mettere in atto, quanto prima ed entro il 2018, misure, in linea con l'EQF, per la convalida dell'apprendimento non-formale e informale collegato agli NQF;

K.

considerando il preciso impegno, assunto dagli Stati membri nel comunicato di Erevan del 2015, a rivedere le legislazioni nazionali nell'ottica di una piena adesione alla convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli, nonché a rivedere gli NQF, per garantire che i percorsi di apprendimento all'interno di un determinato quadro prevedano in modo adeguato il riconoscimento di conoscenze acquisite anteriormente;

L.

considerando che è responsabilità e competenza esclusiva degli Stati membri garantire la qualità dei contenuti didattici e organizzare i sistemi di istruzione; che l'EQF non interviene su tali compiti;

M.

considerando che attualmente esistono disparità tra le regioni, in particolare quelle transfrontaliere, quanto al riconoscimento delle qualifiche, e che ciò provoca differenze di occupabilità;

N.

considerando che le biblioteche pubbliche e private contribuiscono in misura notevole all'apprendimento permanente e al miglioramento dell'alfabetizzazione e delle competenze digitali;

O.

considerando che all'EQF partecipa attualmente un totale di 39 paesi tra cui: gli Stati membri dell'UE, i paesi SEE, i paesi candidati all'UE e i potenziali candidati (Bosnia-Erzegovina e Kosovo), nonché la Svizzera;

1.

prende atto dell'iniziativa della Commissione sulla revisione dell'EQF e sull'ulteriore sostegno alla modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione europei, nel rispetto delle competenze nazionali e garantendo la salvaguardia delle peculiarità dei sistemi formativi degli Stati membri;

2.

sottolinea che la promozione del pensiero critico e non convenzionale è cruciale per lo sviluppo di nuove competenze che saranno necessarie in futuro;

3.

raccomanda di salvaguardare il ricchissimo patrimonio di competenze che è rappresentato dal tramandarsi di abilità non solo tecniche ma anche manuali che hanno permesso lo sviluppo e la crescita di settori produttivi artigianali, che devono essere preservati a salvaguardia dell'identità propria degli Stati membri;

4.

ricorda che l'EQF ha anche la funzione di migliorare la comparabilità delle qualifiche negli Stati membri rispettando al tempo stesso le specificità formative nazionali;

5.

sottolinea che l'Unione dovrebbe far sì che tutti, a prescindere dall'età o dallo status, possano vedere apprezzate e riconosciute le proprie competenze e capacità, incluse quelle acquisite grazie ad attività di volontariato, rendendole maggiormente visibili, in maniera chiara e accessibile, in particolare nelle zone transfrontaliere, indipendentemente da dove o come siano state acquisite; sottolinea la necessità che gli Stati membri compiano uno sforzo maggiore verso un riconoscimento più rapido ed efficiente delle qualifiche e del riferimento al relativo livello dell'EQF;

6.

rammenta la necessità di dare risalto all'attuazione dell'EQF al fine di aumentare la qualità e il potenziale del quadro;

7.

raccomanda una maggiore flessibilità nel mantenere aggiornati i riferimenti dei vari quadri nazionali all'EFQ;

8.

ricorda che uno dei compiti principali dell'EQF consiste nell'agevolare e nel promuovere il trasferimento delle qualifiche, ma anche nella convalida dell'istruzione e formazione non formale e informale, tra i vari sistemi di istruzione e formazione, per rendere possibile la mobilità a fini professionali e di apprendimento da uno Stato all'altro, gestire al meglio lo squilibrio presente sul mercato del lavoro europeo e rispondere più efficacemente alle esigenze personali dei cittadini e della società nel suo insieme;

9.

invita la Commissione a valutare se le tre aree orizzontali (conoscenze, abilità e competenze) necessitino di un'ulteriore revisione per renderle più comprensibili e chiare; invita ad utilizzare il quadro europeo delle competenze chiave del 2006 quale preziosa risorsa e principale documento di riferimento per conseguire una maggiore coerenza terminologica tra i diversi quadri dell'UE e quindi un genuino approccio ai risultati dell'apprendimento;

10.

sottolinea l'importanza di analizzare e sviluppare strumenti per prevedere quali competenze saranno necessarie in futuro, incoraggia pertanto gli Stati membri e tutti i pertinenti soggetti interessati, ad esempio i datori di lavoro, a condividere buone pratiche a tale scopo;

11.

sottolinea l'importanza dei programmi di formazione e apprendistato nello sviluppo delle competenze; evidenzia pertanto la necessità di promuovere negli Stati membri sistemi duali di istruzione che combinino l'apprendistato presso le imprese all'istruzione negli istituti professionali; ricorda che i datori di lavoro e gli imprenditori svolgono un ruolo cruciale nella formazione sul luogo di lavoro e nella predisposizione di opportunità di apprendistato, funzione che andrebbe ulteriormente sostenuta e sviluppata;

12.

raccomanda che l'EQF sia sufficientemente collegato alle esigenze della società, comprese le necessità del mercato del lavoro, al fine di migliorare la competitività dell'economia europea, nonché aiutare a sviluppare le potenzialità dei cittadini, in vista del conseguimento degli obiettivi di Europa 2020;

13.

sottolinea la necessità di sfruttare appieno le possibilità offerte dall'EQF, per incentivare e agevolare la mobilità degli studenti e dei lavoratori nell'UE, promuovendo così l'apprendimento permanente e incoraggiando lo sviluppo di una forza lavoro mobile e flessibile in tutta Europa, in tempi di sfide economiche e globalizzazione del mercato;

14.

sottolinea il fatto che un certo numero di Stati membri è ancora in una fase iniziale di sviluppo degli NQF, basati sugli otto livelli dell'EQF; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri affinché tale processo sia ulteriormente consolidato;

15.

pone l'accento sull'importanza dell'iniziativa ESCO, che individua e classifica, in 25 lingue, le abilità, le competenze, le qualifiche e le occupazioni rilevanti per il mercato del lavoro e per l'istruzione e la formazione all'interno dell'UE;

16.

invita a sostenere fermamente e a promuovere i principi comuni europei per quanto concerne l'offerta, la convalida e il riconoscimento rapidi dei processi di apprendimento non formale e informale, in quanto si tratta di un elemento particolarmente importante per l'inclusione dei discenti «atipici»; sottolinea, in tale contesto, il crescente numero di attività di formazione basate sull'industria, che dovrebbero essere incluse nel processo di convalida, e sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla certificazione delle persone anziane, con disabilità, dei disoccupati di lunga durata, dei lavoratori più anziani e altre categorie; incoraggia la Commissione a valutare se i crediti ECVET possano essere utilizzati per la convalida e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale; fa presente che ciò non deve determinare una svalutazione dei risultati formali;

17.

sottolinea la necessità di un miglior coordinamento tra l'EQF e altri strumenti di riconoscimento e trasparenza esistenti, quali ECVET, ECTS ed Europass, con il sostegno di sistemi di garanzia della qualità, per creare sinergie e accrescere l'efficienza degli strumenti che favoriscono la trasparenza;

18.

raccomanda che la Commissione elabori uno strumento di auto-valutazione per i datori di lavoro, in modo da garantire un uso più efficiente dell'EQF; incoraggia i lavoratori ad esercitare un pensiero critico relativamente al livello delle competenze e qualifiche necessarie per l'esercizio di una professione;

19.

sottolinea i potenziali rischi legati alla definizione dei risultati dell'apprendimento nell'EQF in termini di impatto sui programmi scolastici; pone l'accento sull'importanza della diversità dei sistemi di istruzione dell'UE e dei paesi partecipanti;

20.

invita gli Stati membri rimanenti a collegare rapidamente i loro NQF all'EQF; esorta ad adottare un ritmo più serrato per rimuovere tutti i restanti ostacoli al riconoscimento;

21.

raccomanda alla Commissione di rivalutare i costi per il potenziamento dell'EQF, in quanto attualmente non sono previsti costi ulteriori; teme che la portata degli interventi di revisione dell'EQF sia sottovalutata;

22.

esorta gli Stati membri ad attuare le strategie della dimensione sociale per i loro sistemi di istruzione e formazione, al fine di migliorare il sostegno alle pari opportunità e un'istruzione equa, combattere contro le disuguaglianze, nonché garantire una migliore permeabilità tra i sistemi di istruzione e formazione; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri in tale compito;

23.

invita la Commissione a riconsiderare la sua promozione dei finanziamenti basati sui risultati nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione superiore, così come delle tasse di iscrizione, nel quadro dell'agenda di modernizzazione, per garantire il ruolo sociale dei sistemi di istruzione e formazione e l'accesso alle qualifiche;

24.

esorta la Commissione a chiarire i rispettivi ruoli previsti dei crediti ECVET ed ECTS, per garantire che la revisione risulti più trasparente per i soggetti interessati;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'impegno a includere i processi dell'apprendimento non formale e informale attualmente esclusi dalla maggior parte degli NQF, e di conseguenza dall'EQF, in particolare per quanto concerne l'apprendimento informale, al momento interamente escluso;

26.

sottolinea la necessità di una migliore comprensione delle qualifiche ottenute al di fuori dell'UE affinché possano essere convalidate e riconosciute, onde promuovere l'integrazione dei migranti e dei rifugiati nella società europea, nel mercato del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione dell'UE; accoglie con favore, in tale contesto, la raccomandazione che pone le basi per le correlazioni tra i quadri nazionali e regionali delle qualifiche dei paesi terzi, gli NQF degli Stati membri e l'EQF, in particolare l'opzione dei dialoghi strutturati con i paesi del vicinato europeo che abbiano concluso un accordo di associazione con l'UE, con la possibilità che servano a rafforzare i riferimenti all'EQF nei loro NQF e il sostegno (ad esempio attraverso l'aiuto allo sviluppo) ai paesi terzi per la messa a punto degli NQF;

27.

sostiene l'interesse dei paesi terzi a fare riferimento all'EQF nei propri sistemi di qualifica e a pervenire a una modifica efficace delle disposizioni dell'EQF che faciliti la comparazione formale tra le qualifiche conseguite in un paese terzo e quelle ottenute nell'UE;

28.

insiste sul fatto che è opportuno coinvolgere maggiormente i pertinenti soggetti interessati, ad esempio i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali, gli istituti di istruzione e formazione e la società civile, e far sì che cooperino nella creazione, nell'attuazione, nella promozione e nel monitoraggio dell'EQF a livello nazionale e di Unione per garantire un sostegno diffuso;

29.

ritiene che uno strumento come l'EQF implichi un costante aggiornamento e adeguamento, e debba quindi essere sostenuto e migliorato mediante un controllo regolare, in particolare per quanto riguarda la facilità d'uso, la permeabilità e la trasparenza; sottolinea che l'EQF avrà successo solamente se l'impegno degli Stati membri a favore della sua applicazione e del suo utilizzo risulterà concreto;

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(3)  GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.

(4)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(5)  GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1.

(6)  https://www.eqar.eu

(7)  http://ec.europa.eu/education/library/publications/2015/ects-users-guide_en.pdf

(8)  GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 11.

(9)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50

(10)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(11)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.


Giovedì 18 maggio 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/84


P8_TA(2017)0218

Zambia, in particolare il caso di Hakainde Hichilema

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulla Zambia, in particolare il caso di Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

(2018/C 307/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Zambia,

vista la dichiarazione rilasciata il 16 aprile 2017 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sulle tensioni politiche in Zambia,

vista la relazione della Missione di osservazione elettorale dell'UE alle elezioni del 2016 in Zambia,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

vista la Costituzione zambiana,

visto l'accordo di Cotonou,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Zambia è da tempo un esempio di democrazia e ha vissuto 25 anni di transizioni pacifiche; che purtroppo il periodo precedente alle elezioni del 2016 è stato segnato da violenti scontri tra i sostenitori dei due principali partiti, il Fronte patriottico e il Partito unito per lo sviluppo nazionale (UPND, il partito di opposizione);

B.

considerando che l'11 maggio 2017 ricorreva un mese dall'incarcerazione di Hakainde Hichilema, leader dell'UPND arrestato insieme a cinque dei suoi dipendenti nel corso di una perquisizione della sua abitazione l'11 aprile, da agenti di polizia pesantemente armati;

C.

considerando che Hichilema è stato accusato di aver messo in pericolo la vita del presidente ostruendo il corteo presidenziale del 9 aprile 2017, a Mongu, ed è stato immediatamente accusato di tradimento, reato che non ammette il rilascio su cauzione in Zambia, nonché di infrazione degli obblighi di legge, disobbedienza agli ordini legittimi e utilizzo di linguaggio offensivo; che egli ha respinto tutte le accuse;

D.

considerando che, sebbene la Zambia sia di fatto un paese abolizionista e l'ultima esecuzione sia stata compiuta nel 1997, la pena massima per tradimento è tuttora la pena di morte;

E.

considerando che i legali di Hichilema ritengono che la causa sia infondata e hanno chiesto che il tribunale magistrale di Lusaka ritiri le accuse; che il tribunale ha confermato le accuse a motivo del fatto che solo la Corte suprema è competente per i casi di tradimento;

F.

considerando che Hichilema è attualmente detenuto presso il carcere centrale di Lusaka, dove l'accesso ai mezzi di comunicazione privati, all'assistenza legale, ai sostenitori e agli amici è limitato; che Hichilema e i suoi legali hanno denunciato episodi di trattamento degradante durante la detenzione;

G.

considerando che secondo l'UPND le accuse sono politicamente motivate e che l'arresto di Hichilema ha provocato un'ondata di proteste, scontri violenti e crescenti tensioni politiche nel paese;

H.

considerando che le organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto alle autorità zambiane di ritirare le accuse, sostenendo che fossero concepite per vessare e intimidire Hichilema e per dissuaderlo dalla sua attività politica; che il 14 aprile 2017 il presidente Lungu ha dichiarato che non avrebbe interferito nel caso Hichilema;

I.

considerando che la Conferenza episcopale cattolica della Zambia ha criticato il brutale arresto dei principali leader dell'opposizione e ha deplorato il ricorso alla polizia nazionale per impedire, evidentemente, l'organizzazione e il funzionamento generale dell'opposizione politica;

J.

considerando che, in seguito alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016, in cui Hichilema è stato sconfitto con uno stretto margine dal presidente Lungu, l'UPND ha contestato la legittimità dei risultati elettorali e l'indipendenza del sistema giudiziario, ma la denuncia è stata respinta senza giungere in tribunale;

K.

considerando che il 18 aprile 2017 Hichilema è stato ulteriormente accusato di tradimento, insieme ad altri cinque membri dell'UPND, in quanto avrebbero cercato di rovesciare il governo tra il 5 e l'8 aprile;

L.

considerando che il 13 novembre 2016 la missione di osservazione elettorale dell'UE ha presentato la sua relazione finale, in cui si afferma che la preparazione delle elezioni politiche del 2016 si è svolta in gran misura in modo professionale, ma che entrambi i partiti politici principali sono stati responsabili di dichiarazioni che hanno infiammato le tensioni durante la campagna elettorale, provocando diversi episodi gravi di violenza;

M.

considerando che sia l'UE sia gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per la detenzione del leader dell'opposizione e hanno sollecitato un dialogo pacifico tra il governo e l'UPND, per allentare le tensioni che si sono intensificate tra le due parti;

N.

considerando che il 20 aprile 2017 il presidente della Zambia ha minacciato di imporre lo stato di emergenza, in seguito a una serie di incendi provocati nei negozi e nelle stazioni di polizia e attribuiti all'UPND; che ciò rischia di aggravare le attuali tensioni e che è opportuno favorire una soluzione politica;

O.

considerando che il caso Hichilema si inserisce in un contesto di crescente tensione politica conseguente alle contestate elezioni dello scorso anno; che gli osservatori dei diritti umani hanno segnalato atti di repressione nei confronti di attivisti politici e partiti di opposizione, un eccessivo uso della forza per disperdere manifestazioni pacifiche e strette sui mezzi di comunicazione e sui giornalisti indipendenti;

P.

considerando che il governo ha espresso la sua disponibilità al dialogo subordinatamente all'accettazione, da parte di tutti i partiti di opposizione, del risultato delle elezioni del 2016;

Q.

considerando che la Zambia è firmataria dell'Accordo di Cotonou, il cui articolo 9 stabilisce che le parti si impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani fondamentali, tra cui i diritti politici;

R.

considerando che il 27 marzo 2017 il governo della Zambia ha avviato consultazioni pubbliche sulla partecipazione del paese alla Corte penale internazionale;

1.

esprime preoccupazione per l'arresto e la detenzione di Hakainde Hichilema e insiste sulla necessità di garantire sempre correttezza, diligenza e trasparenza nell'applicazione della legge e durante tutto l'iter giudiziale; prende atto con preoccupazione delle notizie secondo cui le imputazioni avrebbero una motivazione politica, e ricorda pertanto al governo zambiano che ha l'obbligo di garantire i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, inclusi l'accesso alla giustizia e il diritto a un giusto processo, come previsto dalla Carta africana e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani;

2.

è profondamente preoccupato per le segnalazioni riguardanti l'aumento delle restrizioni alla libertà di espressione e di associazione; invita il governo a continuare a impegnarsi per ripristinare pienamente la libertà dei mezzi di comunicazione; insiste sul fatto che è responsabilità del governo evitare qualsiasi acutizzarsi delle tensioni politiche attuali e rispettare, proteggere e promuovere i diritti civili e politici dei suoi cittadini;

3.

invita le autorità della Zambia a condurre un'indagine rapida, imparziale e approfondita sui presunti maltrattamenti subiti da Hichilema durante la sua detenzione e ad assicurare che i responsabili rispondano dei loro atti;

4.

esorta tutte le parti politiche interessate a fare uso dei mezzi di ricorso previsti dalla costituzione e dal diritto, in linea con le norme e gli standard internazionali, per la risoluzione di qualsiasi controversia o divergenza in merito al risultato delle elezioni, e a fare tutto quanto in loro potere per salvaguardare la pace e la sicurezza della società civile;

5.

invita l'Unione europea a continuare a monitorare da vicino la situazione generale nella Zambia e ad avvalersi degli strumenti politici disponibili, anche attraverso il dialogo al più alto livello, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni per lo Stato di diritto e la democrazia, uno spazio politico aperto, istituzioni libere e il rispetto dei diritti umani;

6.

incoraggia vivamente il governo della Zambia a prendere in considerazione le raccomandazioni finali della relazione della missione di osservazione elettorale dell'UE sulle elezioni del 2016, in particolare per quanto concerne la necessità di eliminare le limitazioni restrittive riguardanti la libertà di riunione previste dalla legge sull'ordine pubblico, di garantire la libertà e l'indipendenza dei media e di adottare tutte le misure del caso per prevenire la violenza politica;

7.

insiste sulla pressante necessità di un dialogo pacifico e costruttivo tra il Fronte patriottico e l'UPND per ripristinare la fiducia e la stabilità politica; sottolinea che è responsabilità di entrambe le parti astenersi dall'incitare ad atti di violenza e dal provocarli e creare un contesto favorevole a un dibattito democratico aperto; accoglie con favore l'impegno dei partner internazionali e regionali a tale riguardo e il loro ruolo di mediazione, nonché l'appello al dialogo lanciato dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite per contrastare la violenza politica;

8.

sostiene l'iniziativa della Conferenza episcopale cattolica della Zambia e di altri gruppi della società civile che chiedono un dialogo pacifico tra le parti avverse;

9.

ribadisce la sua ferma opposizione al ricorso alla pena di morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze; valuta positivamente il fatto che, dal 1997, nel paese non sia stata eseguita alcuna condanna alla pena capitale; invita la Zambia a ratificare il secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici in vista dell'abolizione della pena di morte;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai Co-presidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, alla Commissione dell'Unione africana, al Parlamento panafricano, al governo della Zambia e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/87


P8_TA(2017)0219

Etiopia, in particolare il caso di Merera Gudina

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sull'Etiopia, in particolare il caso di Merera Gudina (2017/2682(RSP))

(2018/C 307/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Etiopia,

vista la revisione periodica universale più recente sull'Etiopia effettuata prima del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 2015,

visto il comunicato stampa del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in seguito alla visita del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, al Primo ministro etiope Hailemariam Desalegn, svoltasi ad Addis Abeba il 17 marzo 2017,

vista la costituzione della Repubblica federale democratica di Etiopia, adottata l'8 dicembre 1994, in particolare le disposizioni del capo III riguardanti i diritti e le libertà fondamentali, i diritti umani e i diritti democratici,

vista la relazione orale del 18 aprile 2017 della commissione etiope per i diritti umani, presentata al parlamento etiope,

vista la dichiarazione del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani Stavros Lambrinidis del 10 aprile 2017 sulla sua visita in Etiopia per avviare l'impegno strategico sui diritti umani e la governance,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Etiopia nel 1993,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la dichiarazione rilasciata il 23 dicembre 2015 dal SEAE sui recenti scontri in Etiopia,

vista la dichiarazione del 10 ottobre 2016 rilasciata dal portavoce del VP/HR sull'annuncio dello stato di emergenza da parte dell'Etiopia,

vista l'agenda comune su migrazione e mobilità tra l'UE e l'Etiopia, firmata l'11 novembre 2015,

vista la dichiarazione del 18 dicembre 2015 del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sugli scontri nella regione di Oromia in Etiopia,

visto l'impegno strategico UE-Etiopia,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visto l'accordo di Cotonou,

vista la visita dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, in Etiopia, conclusasi il 4 maggio 2017,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Etiopia svolge un ruolo centrale nella regione e gode di sostegno politico da parte di donatori occidentali e di gran parte dei suoi vicini della regione, poiché ospita la sede dell'Unione africana (UA), contribuisce alle attività di mantenimento della pace dell'ONU ed è impegnata in partenariati con paesi occidentali in materia di aiuti e sicurezza quale sostenitore degli sforzi internazionali volti a portare stabilità in Somalia e a lottare contro i gruppi terroristici nella regione; che l'Etiopia è anche profondamente coinvolta nelle relazioni tra il Sudan e il Sud Sudan e ha organizzato colloqui di pace sotto l'egida dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);

B.

considerando che l'Etiopia, con una popolazione di 100 milioni di abitanti, sarebbe una delle economie in più rapida crescita in Africa e richiamerebbe anche ingenti investimenti esteri, tra l'altro nell'agricoltura, nell'edilizia e nella produzione manifatturiera, oltre a progetti di sviluppo su larga scala, quali la costruzione di dighe idroelettriche e le piantagioni, e alla pratica diffusa della locazione dei terreni, spesso a società straniere, e che ha registrato un tasso di crescita medio del 10 % negli ultimi dieci anni; che, tuttavia, continua a essere una delle economie più povere, con un RNL pro capite di 632 dollari USA (USD); che, secondo l'indice di sviluppo umano del 2014, il paese si colloca al 173o posto su 187 paesi;

C.

considerando che l'attuale crisi umanitaria del Corno d'Africa, che interessa la regione dell'Ogaden e altre parti dell'Etiopia, ha causato la diffusione del colera e una carenza di alimenti, che hanno già causato la morte di molte persone e costituiscono un rischio per altre migliaia, in particolare dall'inizio di marzo 2017; che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha lanciato un appello per raccogliere la cifra senza precedenti di 96,4 milioni di USD per assistere i 1,19 milioni di rifugiati ed ex rifugiati in Sudan, Somalia, Etiopia e nella Repubblica centroafricana; che a gennaio 2017 l'Etiopia ha dichiarato un'emergenza dovuta alla siccità nelle sue province orientali, a causa della quale 5,6 milioni di persone hanno urgentemente bisogno di assistenza, e che il paese chiede aiuto alla comunità internazionale; che nel 2016 la siccità ha causato una situazione in cui 10 milioni di persone hanno sofferto la fame e centinaia di migliaia di capi di bestiame sono morti;

D.

considerando che l'impegno strategico UE-Etiopia è stato firmato il 14 giugno 2016; che il Parlamento riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'Etiopia in Africa e in seno alla comunità internazionale nonché la sua notevole crescita economica e i progressi compiuti verso gli obiettivi di sviluppo del Millennio; che l'UE sostiene il ruolo costruttivo dell'Etiopia per raggiungere la pace e la sicurezza nel Corno d'Africa;

E.

considerando che l'Etiopia deve far fronte a flussi costanti di migranti in entrata e in uscita e ospita circa 800 000 rifugiati, provenienti prevalentemente dal Sud Sudan, dall'Eritrea e dalla Somalia; che l'11 novembre 2015 l'UE e l'Etiopia hanno sottoscritto un'agenda comune su migrazione e mobilità (CAMM) al fine di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le due parti nel settore della migrazione;

F.

considerando che l'Etiopia è firmataria dell'Accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 96, sancisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE;

G.

considerando che le autorità etiopi hanno ripetutamente fatto un uso eccessivo della forza nei confronti di manifestanti pacifici e commesso violazioni dei diritti umani a danno dei membri delle comunità oromo e di altri gruppi etnici, inclusi persecuzioni, arresti arbitrari e uccisioni, a causa della loro presunta opposizione al governo; che il governo dell'Etiopia accusa regolarmente di associazione con finalità di terrorismo chiunque critichi la politica governativa; che giornalisti, blogger, manifestanti e attivisti sono stati perseguiti in forza della dura legge antiterrorismo del paese del 2009;

H.

considerando che la situazione è peggiorata a metà aprile 2014, quando il governo ha annunciato l'attuazione del piano di sviluppo regionale integrato di Addis Abeba, che propone l'ampliamento delle strutture nelle aree attorno alla città appartenenti allo Stato regionale nazionale di Oromia, la regione etiope più estesa che circonda Addis Abeba;

I.

considerando che il 14 gennaio 2016 il governo ha deciso di ritirare il controverso progetto di sviluppo urbano su larga scala; che l'espansione di Addis Abeba ha già causato il trasferimento di numerosi agricoltori oromo, condannandoli a vivere in povertà;

J.

considerando che nel 2015 e nel 2016 l'Oromia è stata teatro di proteste di massa contro l'estensione dei confini comunali nel territorio degli agricoltori oromo, dove vivono due milioni di persone, dal momento che le espropriazioni erano viste come un accaparramento dei terreni; che il 19 aprile 2017 la commissione etiope per i diritti umani, incaricata di effettuare indagini su tali disordini, ha segnalato che tra giugno e ottobre 2016 hanno perso la vita 462 civili e 33 membri delle forze di sicurezza e sono rimasti feriti 338 civili e 126 membri delle forze di sicurezza;

K.

considerando che il 9 ottobre 2016 il primo ministro etiope Hailemariam Desalegn ha dichiarato lo stato di emergenza, previsto dalla Costituzione dell'Etiopia; che lo stato di emergenza autorizza le forze militari a far rispettare le norme di sicurezza in tutto il paese e impone ulteriori restrizioni alla libertà di espressione e all'accesso alle informazioni; che il 15 marzo 2017 il governo ha annunciato la revoca di molte restrizioni imposte dallo stato di emergenza, dichiarando che il posto di comando non sarebbe stato più autorizzato a procedere ad arresti arbitrari o a perquisizioni senza mandato e che sarebbero stati revocati anche il coprifuoco e alcune restrizioni alla diffusione mediatica; che il 29 marzo 2017 il parlamento etiope ha deciso all'unanimità di prorogare lo stato di emergenza di quattro mesi;

L.

considerando che il 30 novembre 2016 le forze di sicurezza etiopi hanno arrestato Merera Gudina, il presidente del partito di opposizione etiope «Congresso federalista oromo» ad Addis Abeba, a seguito della sua visita al Parlamento europeo del 9 novembre 2016 dove, partecipando a una tavola rotonda con altri leader d'opposizione, avrebbe così violato le norme di attuazione dello stato di emergenza «esercitando pressioni contro il governo», «minacciando la società mediante la violenza» e cercando di «perturbare l'ordine costituzionale»; che gli è stata negata la richiesta di cauzione e rimane in carcere in attesa di giudizio; che il 24 febbraio 2017 Merera Gudina e altri due imputati, Berhanu Nega e Jawar Mohammed sono stati accusati di quattro diversi reati di violazione del codice penale etiope;

M.

considerando che anche altri attivisti, giornalisti e difensori dei diritti umani, tra cui Getachew Shiferaw (redattore capo di Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (Oromia Radio and TV Organisation), Eskinder Nega (importante giornalista) Bekele Gerba (pacifista oromo) e Andargachew Tsige (leader dell'opposizione) sono stati arrestati o si trovano in carcere; considerando che l’attivista online Yonathan Tesfaye è stato condannato in base alla legislazione antiterrorismo per i commenti pubblicati su Facebook e rischia una pena detentiva compresa tra 10 e 20 anni;

N.

considerando che il cardiologo etiopo-svedese Fikru Maru gestiva il primo ospedale cardiologico dell'Etiopia ad Addis Abeba; che è detenuto in Etiopia dal 2013 sulla base di accuse estremamente ambigue; che ha trascorso numerosi anni in prigione senza un processo; che di recente, poco prima della fine della sua pena detentiva, sono state mosse contro di lui accuse aggiuntive di «terrorismo»;

O.

considerando che l'Etiopia ha recentemente ospitato alti funzionari per i diritti umani, tra cui l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e il Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, Stavros Lambrinidis, per segnare l'avvio del dialogo settoriale in materia di diritti umani e di governance nell'ambito dell'impegno strategico UE-Etiopia; che si registrano progressi esigui per quanto riguarda il miglioramento della situazione dei diritti umani in Etiopia, anche per quanto riguarda l'arresto di esponenti politici, il continuo ricorso alle legge antiterrorismo e alla legge sulle organizzazioni della società civile e la proroga dello stato di emergenza;

P.

considerando che il 5 maggio 2017 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha dichiarato che il decreto sulle associazioni e gli istituti di beneficenza, la legge antiterrorismo e quella sui mezzi di comunicazione in Etiopia «non sembrano essere in linea con le pertinenti norme giuridiche internazionali e dovrebbero essere riformati»;

1.

chiede al governo etiope di rilasciare immediatamente su cauzione e ritirare tutte le accuse contro Merera Gudina, Fikru Maru e tutti gli altri prigionieri politici, e di archiviare i procedimenti contro Berhanu Nega e Jawar Mohammed, accusati in contumacia e attualmente in esilio; sottolinea che, affinché il dialogo con l'opposizione possa essere considerato credibile, è necessario che siano rilasciati gli esponenti di spicco dell'opposizione politica, come Merera Gudina; chiede all'alto rappresentante dell'UE di mobilitare gli Stati membri affinché si adoperino per dar vita senza indugio a un'inchiesta internazionale guidata dalle Nazioni Unite che permetta di condurre un'indagine credibile, trasparente e indipendente sulle uccisioni dei manifestanti, e per esercitare pressioni sul governo etiope affinché dia il suo consenso;

2.

esorta il governo dell'Etiopia a continuare a eliminare le restrizioni e a porre fine allo stato di emergenza, riconoscendo che impedisce la libera espressione e limita in modo grave la manifestazione di opinioni differenti e legittime sulla società etiope, che sono estremamente necessarie per far fronte alla crisi nel paese; sottolinea che la mancanza di dibattito mette a rischio la stabilità dell'Etiopia;

3.

chiede alle autorità etiopi di astenersi dall'utilizzare le norme antiterrorismo (legge antiterrorismo n. 652/2009) per soffocare le proteste pacifiche o il dissenso legittimi; chiede inoltre al governo etiope di rivedere le proprie leggi antiterrorismo;

4.

ritiene che in Etiopia siano necessari una partecipazione democratica più varia dal punto di vista etnico e un accesso più equo alle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali per i diversi gruppi etnici e religiosi;

5.

esorta il governo dell'Etiopia a rispettare appieno la libertà di espressione, di associazione e di stampa, come previsto dalla Costituzione del paese, e a rilasciare i giornalisti e i blogger detenuti ingiustamente; è fermamente convinto che la manifestazione pacifica sia parte integrante del processo democratico e che l'uso eccessivo della forza in risposta ad essa dovrebbe essere evitato in ogni caso; esorta il governo ad attuare correttamente le raccomandazioni della commissione etiope sui diritti umani relative alle recenti proteste violente, in particolare nell'ottica di consegnare alla giustizia i membri delle varie forze di sicurezza responsabili delle violenze, impedire attacchi mirati contro nazionalità specifiche e difendere il diritto dei cittadini alla giustizia;

6.

rammenta al governo etiope i suoi obblighi di garantire i diritti fondamentali, incluso l'accesso alla giustizia e il diritto a un giusto processo, come previsto dalla Carta africana e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, compreso l'accordo di Cotonou, in particolare gli articoli 8 e 96;

7.

invita il governo etiope a consentire il libero accesso da parte delle organizzazioni dei diritti umani e delle ONG alle varie zone del paese, soprattutto quelle teatro di conflitti e proteste;

8.

esprime preoccupazione per la legislazione che limita in modo grave il diritto alla libertà di espressione, di stampa, di informazione, di associazione e di riunione pacifica nonché il monitoraggio dei diritti umani;

9.

ricorda che l'Etiopia è un importante paese di destinazione, transito e origine di migranti e che essa ospita il più alto numero di rifugiati in Africa; prende atto dell'adozione di un'agenda comune sulla migrazione tra l'UE e l'Etiopia, nella quale figurano la questione dei rifugiati, il controllo delle frontiere e la lotta contro la tratta di esseri umani; invita inoltre la Commissione a monitorare da vicino tutti i progetti avviati di recente nell'ambito del fondo fiduciario dell'UE per l'Africa; rammenta che l'Etiopia è il secondo paese più popoloso nonché una delle economie in più rapida crescita del continente africano, ma resta comunque uno dei paesi più poveri; ricorda che l'Etiopia, i cui confini si estendono per 5 328 km, deve far fronte alla fragilità dei paesi vicini e agli afflussi costanti di migranti e ospita circa 800 000 rifugiati;

10.

prende atto del ruolo importante svolto dal paese nella regione, in particolare il sostegno fornito alla stabilizzazione della Somalia, alla lotta al terrorismo, al processo di pace tra Sudan e Sud Sudan e quello all'interno del Sud Sudan stesso; ritiene essenziale che l'Unione europea porti avanti un dialogo politico con questo paese chiave;

11.

esprime profonda preoccupazione per l'attuale siccità in Etiopia, che ha provocato un peggioramento della situazione umanitaria nel paese; accoglie favorevolmente l'assistenza aggiuntiva, pari a 165 milioni di EUR, fornita alla regione per la crisi nel Sud Sudan e nei paesi vicini, come pure per la siccità in Etiopia, Somalia e Kenya;

12.

elogia l'Etiopia per i progressi conseguiti nel miglioramento delle condizioni della sua popolazione in rapida espansione, anche dei rifugiati provenienti dalle zone di conflitto nei paesi vicini, e apprezza il ruolo guida assunto nella regione e in seno all'Unione africana;

13.

è del parere che la futura cooperazione tra UE ed Etiopia dovrebbe tenere conto della necessità di compiere progressi sostanziali nell'ambito dei parametri in materia di diritti umani;

14.

chiede alle autorità etiopi di evitare ogni forma di discriminazione etnica e di adoperarsi a favore di un dialogo pacifico e costruttivo tra le diverse comunità;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, alla Commissione dell'Unione africana e al Parlamento panafricano nonché al governo dell'Etiopia.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/92


P8_TA(2017)0220

Sud Sudan

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul Sud Sudan (2017/2683(RSP))

(2018/C 307/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan e sul Sud Sudan,

vista la dichiarazione dell'8 maggio 2017 della Troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) e dell'UE sulla situazione della sicurezza in Sud Sudan,

vista la dichiarazione rilasciata il 29 aprile 2017 dal portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite sul Sud Sudan,

vista la relazione finale del 13 aprile 2017 elaborata dal gruppo di esperti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sud Sudan,

visto il comunicato del 25 marzo 2017 del 30o vertice straordinario dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) sul Sud Sudan,

visto l'esito della 34a sessione del Consiglio per i diritti umani, svoltasi a Ginevra dal 27 febbraio al 24 marzo 2017,

vista la dichiarazione rilasciata il 23 marzo 2017 dal presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sud Sudan,

vista la dichiarazione della Commissione del 1o febbraio 2017 al Parlamento europeo,

vista la risoluzione n. 2327 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 16 dicembre 2016,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2016 sul Sud Sudan,

vista la relazione umanitaria, 9 maggio 2017, dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari,

visto l'accordo dell'IGAD sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan, del 17 agosto 2015,

visto l'accordo globale di pace (CPA) in Sudan del 2005,

visto l'accordo di Cotonou rivisto,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visto il trattato sul commercio delle armi,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Sud Sudan è implicato da oltre tre anni in una guerra civile, scoppiata dopo che Salva Kiir, presidente del paese e membro del gruppo etnico dinka, ha accusato il proprio vicepresidente deposto, Riek Machar, di etnia nuer, di aver ordito un colpo di Stato a suo danno; che Riek Machar ha negato di aver tentato un colpo di Stato;

B.

considerando che, nonostante la firma dell'accordo sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan dell'agosto 2015, perdurano una totale mancanza di rispetto dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario nonché una mancata assunzione di responsabilità per le violazioni e gli abusi commessi nell'ambito del conflitto;

C.

considerando che il paese si trova ad affrontare una carestia e un collasso economico a seguito della guerra civile, oltre 3,6 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare la propria casa e, secondo le stime, 4,9 milioni di persone sono in situazione di insicurezza alimentare; che le esigenze umanitarie continuano a inasprirsi a livelli preoccupanti, con circa 7,5 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria e oltre un milione di persone attualmente ospitate nelle strutture delle Nazioni Unite; che le agenzie delle Nazioni Unite hanno rafforzato il loro appello a fornire aiuti umanitari, dichiarando di aver bisogno di almeno 1,4 miliardi di USD per aiutare ad alleviare livelli di sofferenza inimmaginabili; che solo il 14 % dell'importo richiesto è stato finora coperto;

D.

considerando che, ai ritmi attuali, entro la fine del 2017 la metà della popolazione del paese avrà perso la vita o sarà sfollata; che non si conosce il numero delle persone uccise a seguito delle violenze;

E.

che, secondo la relazione più recente del gruppo di esperti delle Nazioni Unite, il governo del Sud Sudan è risultato uno dei principali responsabili di violenze e violazioni dei diritti umani nel paese, la carestia è considerata causata dall'uomo e una delle sue cause principali risiede nel fatto che il governo del Sud Sudan spreca denaro per le armi;

F.

considerando che nelle ultime settimane le massicce offensive del governo a Yuai, Waat, Tonga e Kodok hanno portato a drammatiche conseguenze umanitarie, tra cui lo sfollamento di 50 000-100 000 persone; che tali eventi fanno seguito all'uccisione di numerosi civili avvenuta l'8 aprile 2017 nella città occidentale di Wau quale atto di punizione collettiva per motivi di origine etnica e opinione politica; che le forze governative continuano a prendere di mira i civili, in violazione del diritto dei conflitti armati, e hanno impedito alla missione dell'ONU di proteggere i civili;

G.

considerando che gli ospedali e le cliniche sono stati distrutti dal governo, il che costituisce un crimine di guerra; che le attrezzature di ospedali e cliniche sono state rubate, il che ha comportato la chiusura delle strutture e l'impossibilità di fornire cure mediche fondamentali per la sopravvivenza;

H.

considerando che quasi una scuola su tre in Sud Sudan è stata distrutta, danneggiata, occupata o chiusa, con conseguenze sull'istruzione di un'intera generazione di bambini; che, secondo le stime, oltre 600 000 bambini di età inferiore ai cinque anni sono affetti da malnutrizione acuta;

I.

considerando che circa due milioni di bambini sono fuggiti dal paese, che essi costituiscono il 62 % dei rifugiati che hanno lasciato il Sud Sudan e che il conflitto li ha traumatizzati causando loro stress e danni emotivi insostenibili; che, secondo le stime, 17 000 bambini, per lo più maschi, sono stati reclutati o utilizzati come soldati da parte di forze e gruppi armati nel paese; che migliaia di bambini sono stati uccisi, violentati, costretti a sfollare o resi orfani;

J.

considerando che le donne e le ragazze sono sistematicamente violentate e rapite come arma di guerra, e che secondo un'indagine delle Nazioni Unite il 70 % delle donne che vivono nei campi per sfollati interni a Giuba sono state violentate, nella maggior parte dei casi dalla polizia o dai soldati;

K.

considerando che a causa dell'instabilità nei paesi vicini, il Sud Sudan anche circa 270 000 rifugiati provenienti dal Sudan, dalla Repubblica democratica del Congo (RDC), dall'Etiopia e dalla Repubblica centrafricana (RCA);

L.

considerando che nel giugno 2016 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la presenza di un focolaio di colera, che ha già interessato migliaia di persone e si sarebbe ulteriormente diffuso nelle ultime settimane; considerando che molti decessi provocati da colera, malaria, morbillo, diarrea e malattie respiratorie acute sono il risultato della povertà estrema e di condizioni di vita deplorevoli e che molti decessi si sarebbero potuti evitare se le persone avessero avuto accesso alle cure sanitarie;

M.

considerando che secondo l'accordo sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan il mandato del governo transitorio di unità nazionale (TGNU) dovrebbe concludersi dopo le elezioni del mese di agosto 2018;

N.

considerando che secondo l'ONU e altre fonti di informazione attendibili, intermediari insediati negli Stati membri dell'UE e numerosi paesi terzi hanno trasferito elicotteri e mitragliatrici alle fazioni armate nel Sud Sudan fornendo assistenza logistica militare; che il protrarsi del conflitto ha consentito l'emergere di nuovi gruppi armati e la militarizzazione della società;

O.

considerando che il numero degli attacchi nei confronti di convogli e personale umanitari è estremamente preoccupante; che almeno 79 operatori umanitari sono stati uccisi dal dicembre 2013; che, più di recente, nel marzo 2017, sei operatori umanitari e i loro conducenti sono stati uccisi nel più letale attacco ai danni di operatori umanitari avvenuto fino ad oggi;

P.

considerando che il 21 febbraio 2017 la Commissione ha annunciato un pacchetto di aiuti di emergenza del valore di 82 milioni di euro in seguito all'insorgere della carestia; che l'UE è uno dei maggiori donatori del paese, fornendo oltre il 40 % di tutti i finanziamenti umanitari a sostegno dei programmi salvavita nel 2016 e circa 381 milioni di euro per misure di assistenza umanitaria dall'inizio del conflitto nel 2013;

1.

esprime profonda preoccupazione per il conflitto in corso nel Sud Sudan; chiede che si ponga immediatamente fine a tutte le operazioni militari e ricorda ancora una volta al presidente Salva Kiir e all'ex vicepresidente Riek Machar i loro obblighi nell'ambito dell'accordo sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan; invita il presidente Kiir ad attuare immediatamente il suo impegno per un cessate il fuoco unilaterale secondo quanto comunicato ai capi di Stato dell'IGAD il 25 marzo 2017;

2.

chiede l'immediata e completa cessazione da parti di tutte le parti coinvolte nei conflitti armati di tutti gli atti di violenza sessuale contro i civili, in particolare contro le donne e le ragazze; ricorda che lo stupro come arma di guerra costituisce un crimine di guerra punibile ai sensi del diritto internazionale; invita il governo del Sud Sudan a proteggere tutti i gruppi vulnerabili, ad assicurare i responsabili alla giustizia e a porre fine all'impunità tra le forze di polizia e l'esercito;

3.

denuncia tutti gli attacchi contro i civili e gli operatori umanitari, attacchi che, in quest'ultimo caso, interrompono gli aiuti e le forniture salvavita; sottolinea che non vi può essere una soluzione militare al conflitto e che il governo del Sud Sudan deve garantire un cessate il fuoco significativo che indichi un reale impegno per la pace e la stabilità; ritiene che l'impegno a favore della pace debba andare al di là di una semplice cessazione delle ostilità e debba includere il ritiro delle truppe, lo smantellamento delle milizie etniche, consentendo l'assistenza umanitaria senza ostacoli e liberando i detenuti politici;

4.

esprime profonda preoccupazione per la grave situazione umanitaria in tutto il paese, che continua a deteriorarsi; invita pertanto ancora una volta l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare gli aiuti umanitari al fine di alleviare la carestia, e a sollecitare il governo del Sud Sudan a garantire che le vie per la fornitura degli aiuti umanitari restino aperte;

5.

deplora il reclutamento di minori nel conflitto armato da parte di tutte le parti nel Sud Sudan; sottolinea che il reclutamento di minori da parte delle parti in conflitto costituisce un crimine di guerra, per il quale dovranno risponderne penalmente i comandanti; avverte che un'intera generazione di giovani rischiano attualmente di sviluppare gravi traumi, gravi danni emotivi e di non ricevere alcuna istruzione; chiede che i programmi dell'UE relativi agli aspetti umanitari e allo sviluppo contribuiscano a fornire un'istruzione di base, una riabilitazione a lungo termine e servizi di consulenza; condanna fermamente l'uso delle strutture scolastiche per le operazioni militari;

6.

invita il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a utilizzare tutte le risorse disponibili per coinvolgere l'ONU, l'Unione africana (UA) e l'IGAD nell'avvio di un nuovo processo politico per giungere ad un cessate il fuoco sostenibile e alla piena attuazione dei capitoli relativi alla sicurezza e alla governance dell'accordo di pace;

7.

ritiene che l'Unione africana (UA), sostenuta dall'UE e dai suoi Stati membri, debba assumere un ruolo attivo nel mediare una soluzione politica per conseguire una pace duratura nel Sud Sudan, tra l'altro destinando maggiori risorse all'inviato dell'UA nel Sudan meridionale, Alpha Oumar Konare; appoggia le richieste che la Commissione dell'UA organizzi una conferenza internazionale, con la partecipazione dell'ONU e dell'IGAD, volta a unificare e conciliare gli sforzi internazionali per porre fine alla guerra nel Sud Sudan;

8.

ribadisce il suo pieno sostegno ai lavori del rappresentante speciale delle Nazioni Unite per il Sud Sudan e al mandato della missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan (UNMISS) e della sua forza di protezione regionale, incaricate di proteggere i civili, evitare violenze nei loro confronti e creare le condizioni necessarie per la fornitura di aiuti umanitari; invita tutte le parti a facilitare il rapido dispiegamento di una forza di protezione regionale attiva, con mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, intesa a rafforzare una presenza attiva dell'UNMISS; invita gli Stati membri e il VP/HR a potenziare urgentemente e in modo significativo l'UNMISS con capacità europee;

9.

sottolinea, in via urgente, la necessità di istituire una corte ibrida per il Sud Sudan, che preveda l'adozione di statuti giuridici da parte dell'UA e l'assistenza con risorse dell'ONU e dell'UE; ricorda che ciò fa parte dell'accordo di pace del 2016 e non dovrebbe pertanto essere oggetto di rinegoziazione;

10.

sottolinea che, per essere significativo e inclusivo, il processo di dialogo nazionale debba soddisfare chiari parametri di riferimento, tra cui la neutralità della dirigenza e l'inclusione dei gruppi di opposizione e dei cittadini del Sud Sudan che vivono al di fuori del paese; ritiene che tale processo, per essere legittimo ed efficace, debba includere altresì rappresentanti di tutte le parti coinvolte nel conflitto e delle altre parti interessate del Sud Sudan, compresi rappresentanti delle donne;

11.

condanna tutti i tentativi di limitare la libertà di espressione, che è un diritto umano fondamentale e componente di un reale dibattito politico; deplora l'uccisione di operatori umanitari, di rappresentanti della società civile e di giornalisti, e chiede che i responsabili di tali reati siano portati dinanzi alla giustizia; chiede il rilascio immediato di tutti i prigionieri politici;

12.

condanna tutti gli attacchi contro edifici scolastici e pubblici e l'uso di scuole a scopi militari; esorta le parti a rispettare gli orientamenti per prevenire l'uso militare delle scuole e delle università durante i conflitti armati;

13.

deplora che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non abbia adottato una risoluzione il 23 dicembre 2016 che avrebbe imposto un embargo sulle armi per il Sud Sudan, nonché un divieto di viaggio e il congelamento dei beni per tre importanti dirigenti del Sud Sudan; chiede che l'UE persegua un embargo internazionale sulle armi per il Sud Sudan e che tale embargo sia messo in atto efficacemente; esprime allarme a seguito delle segnalazioni di trasferimenti di armi al Sud Sudan, in violazione della posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC, facilitata da intermediari insediati negli Stati membri dell'UE; sollecita gli Stati membri e il VP/AR a far rispettare il regime di controllo delle armi dell'UE e ad avviare un dialogo formale con qualsiasi paese terzo del quale si dimostri che esporti armi e assistenza logistica militare verso il Sud Sudan;

14.

invita le autorità a garantire che il ritorno o trasferimento di sfollati interni si svolga sempre in modo sicuro e dignitoso; chiede che si ricorra a sanzioni mirate nei confronti di qualunque personalità politica o militare chiave, del governo o dell'opposizione, che perpetui il conflitto o commetta violazioni dei diritti umani, nell'ambito di una strategia dell'UE volta a garantire la fornitura di aiuti umanitari, il mantenimento di un cessate il fuoco e l'ingaggio di un processo politico rinnovato per l'attuazione dell'accordo di pace;

15.

ritiene che, a causa del conflitto ricorrente, dell'insicurezza e dello spostamento di massa di persone, non sia possibile svolgere elezioni credibili e pacifiche nell'attuale contesto politico; ricorda che il mandato del governo transitorio di unità nazionale si estende a giugno 2018; sottolinea l'importanza di conferire alle donne del Sud Sudan un ruolo integrale nei colloqui di pace e nel governo del paese; chiede all'Unione europea di sostenere le organizzazioni di base delle donne, le quali fanno una differenza tangibile nella qualità dei negoziati di pace smantellando l'atmosfera di sospetto, costruiscono la fiducia e promuovono la riconciliazione;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Sud Sudan, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, al Commissario per i diritti umani del Sud Sudan, all'Assemblea legislativa nazionale del Sud Sudan, alle istituzioni dell'Unione africana, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/96


P8_TA(2017)0222

Il giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE (2016/2302(INI))

(2018/C 307/14)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) (CPR), nonché gli atti delegati e di esecuzione relativi ai pertinenti articoli di tale regolamento,

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (4),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (5),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea — migliori pratiche e misure innovative (6),

vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (7),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli «investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione» (8),

visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale contenuto nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci dal titolo «Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014»(A8-0050/2016),

vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (COM(2015)0639),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (9),

vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, del 23 luglio 2014, dal titolo «Investimenti per l'occupazione e la crescita:»(COM(2014)0473),

vista la relazione di sintesi della Commissione, dell'agosto 2016, dal titolo «Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF)» (Valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 2007-2013, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione),

vista la relazione della Commissione, del 30 ottobre 2014, dal titolo «Strumenti finanziari sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento finanziario al 31 dicembre 2013» (COM(2014)0686),

visti gli orientamenti della Commissione del 26 novembre 2015 per gli Stati membri relativi all'articolo 42, paragrafo 1, lettera d) del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) — Spese e costi di gestione ammissibili,

visti gli orientamenti della Commissione del 10 agosto 2015 per gli Stati membri, relativi all'RDC, sulla combinazione del sostegno proveniente da uno strumento finanziario con altre forme di sostegno,

visti gli orientamenti della Commissione del 27 marzo 2015 per gli Stati membri, relativi all'articolo 37, paragrafo 2, dell'RDC, sulla valutazione ex ante,

vista la guida di riferimento della Commissione per le autorità di gestione, del 2 luglio 2014, dal titolo «Strumenti finanziari nei programmi dei fondi SIE 2014-2020»,

vista la relazione di sintesi della Commissione, del novembre 2016, dal titolo «Financial instruments under the European Structural and Investment Funds. Summaries of the data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council» (Strumenti finanziari nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei. Sintesi dei dati sui progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari per il periodo di programmazione 2014-2020 conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio),

vista la relazione di sintesi della Commissione del dicembre 2015 dal titolo «Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council» (Sintesi dei dati sui progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria per il periodo di programmazione 2014-2020 conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio),

vista la relazione di sintesi della Commissione del settembre 2014 dal titolo «Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006» (Sintesi dei dati sui progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria indicati dalle autorità di gestione conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 novembre 2015 sulle attività relative agli strumenti finanziari, che accompagna il documento: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento finanziario al 31 dicembre 2014 (SWD(2015)0206),

vista la relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo «L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013»,

vista la relazione speciale n. 5/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?»,

vista la relazione speciale n. 16/2014 della Corte dei conti europea dal titolo «L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE»,

vista la relazione speciale n. 2/2012 della Corte dei conti europea dal titolo «Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale»,

visto il parere del Comitato delle regioni, del 14 ottobre 2015, dal titolo «Strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo territoriale»,

vista la relazione finale della Banca europea per gli investimenti del marzo 2013, dal titolo «Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period» (Strumenti finanziari: esercizio di valutazione in preparazione al periodo di programmazione 2014-2020),

visto lo studio dal titolo «Financial instruments in the 2014-2020 programming period: first experiences of Member States» (Strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2014-2020: le prime esperienze degli Stati membri), commissionato dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento, dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione, ottobre 2016,

visto lo studio dal titolo «Review of the Role of the EIB Group in European Cohesion Policy» (Revisione del ruolo del Gruppo BEI nella politica di coesione europea), commissionato dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento, dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione, marzo 2016,

vista la nota informativa dal titolo «Challenges for EU cohesion policy: Issues in the forthcoming post-2020 reform» (Sfide per la politica di coesione dell'UE: questioni nell'ambito della prossima riforma post-2020), Servizio Ricerca del Parlamento europeo, maggio 2016,

vista la scheda tecnica dal titolo «Attuazione della politica di coesione nella UE28», Servizio di ricerca del Parlamento europeo, settembre 2015,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0139/2017),

A.

considerando che il riesame/la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) e il fatto che il periodo di programmazione 2014-2020 stia raggiungendo il punto intermedio hanno suscitato una discussione sulla combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari da investire tramite il bilancio dell'UE durante il periodo post 2020;

B.

considerando che la proposta Omnibus (COM(2016)0605) rappresenta l'unica opportunità per introdurre una serie di miglioramenti intermedi nell'ordinamento che disciplina l'attuale periodo di programmazione;

C.

considerando che l'espressione «strumenti finanziari» riguarda un'ampia gamma di strumenti e che la loro valutazione e le decisioni in merito al loro utilizzo richiedono un'analisi continua e dettagliata, caso per caso, legata alla valutazione delle necessità specifiche delle economie locali e regionali o di un determinato gruppo beneficiario;

Periodo 2007-2013: investimenti affidabili tramite sovvenzioni e strumenti finanziari

1.

riconosce che, sebbene gli strumenti finanziari siano stati progettati prima della crisi economica e finanziaria e non fossero i più idonei per un contesto economico di crisi, le relazioni della Commissione dimostrano chiaramente come gli investimenti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) effettuati tramite sovvenzioni e strumenti finanziari abbiano avuto un impatto forte e abbiano generato risultati visibili con investimenti nelle regioni dell'UE pari a 347,6 miliardi di EUR, esclusi i cofinanziamenti nazionali e le risorse mobilitate in via supplementare;

2.

accoglie con favore le attuali operazioni nell'ambito della politica di coesione della Banca europea per gli investimenti (BEI), indicate nelle relazioni annuali e nelle relazioni di settore, che mostrano l'impatto sulle PMI e sulle imprese a media capitalizzazione, sulle infrastrutture, su ricerca e innovazione, sull'ambiente, sull'energia e sull'agricoltura; constata che i prestiti della BEI a sostegno della politica di coesione per il periodo 2007-2013 sono stimati in 147 miliardi di EUR, importo che rappresenta circa il 38 % di tutti i prestiti nell'UE;

Periodo 2014-2020: un nuovo capitolo in tema di investimenti attraverso i fondi SIE

3.

accoglie con favore il fatto che nel periodo 2014-2020 siano previsti investimenti dell'UE per 454 miliardi di EUR tramite i fondi SIE, e con i cofinanziamenti nazionali per gli investimenti sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari si prevede che l'importo raggiunga i 637 miliardi di EUR;

4.

riconosce che, nel quadro della gestione condivisa della politica di coesione, sono aumentati sia il volume che la qualità degli strumenti finanziari (sotto forma di microcredito, prestiti, garanzie, capitale netto e di rischio); mette in evidenza i due motivi principali di questa tendenza: il periodo 2007-2013 ha fornito esperienze e insegnamenti utili per quanto riguarda l'attuazione dei fondi SIE tramite sovvenzioni e strumenti finanziari, mentre il QFP 2014-2020 rispecchia l'esigenza post crisi di maggiori strumenti finanziari a causa delle limitazioni fiscali;

5.

osserva che, secondo le stime, gli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e del Fondo sociale europeo (FES) quasi raddoppieranno tra il periodo 2007-2013, durante il quale ammontavano a 11,7 miliardi di EUR, e il periodo 2014-2020, durante il quale raggiungeranno i 20,9 miliardi di EUR; osserva che gli strumenti finanziari rappresenterebbero pertanto il 6 % degli stanziamenti complessivi per la politica di coesione nel periodo 2014-2020 pari a 351,8 miliardi di EUR, rispetto al 3,4 % dei 347 miliardi di EUR stanziati nel periodo 2007-2013;

6.

osserva che gli stanziamenti a titolo del Fondo di coesione ammontano a circa 75 miliardi di EUR, pari all'11,8 % del totale degli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari nel periodo 2014-2020; accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti da 70 miliardi di EUR nel periodo 2007-2013 a 75 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; sottolinea che gli stanziamenti allocati al Fondo di coesione non dovrebbero diminuire considerando che circa il 34 % della popolazione dell'UE vive in regioni che ricevono aiuti a titolo del Fondo di coesione;

7.

prende atto del volume totale di 5 571,63 milioni di EUR di contribuiti del programma operativo stanziati a favore degli strumenti finanziari da parte di 21 Stati membri al 31 dicembre 2015 nell'attuale (QFP), di cui 5 005,25 milioni di EUR provengono dal FESR e dal Fondo di coesione;

8.

accoglie con favore il fatto che modifiche normative cruciali nella programmazione, nell'attuazione e nella gestione degli strumenti finanziari, come i collegamenti diretti a tutti gli 11 obiettivi tematici, un'adeguata valutazione ex ante obbligatoria che consenta di individuare i fallimenti del mercato nonché la creazione di strumenti finanziari e meccanismi di segnalazione standardizzati su misura e semplificati, possano avere un impatto critico positivo sull'attrattiva e sulla velocità di attuazione della politica di coesione mediante il superamento delle incertezze giuridiche emerse durante il periodo 2007-2013; invita tuttavia a compiere sforzi per garantire che le modifiche in questione non incidano sull'attrattiva e sulla velocità di attuazione degli strumenti finanziari;

Sovvenzioni e strumenti finanziari: il mix dipende dalla logica di intervento

9.

sottolinea che, pur sostenendo gli stessi obiettivi nell'ambito della politica di coesione, le sovvenzioni e gli strumenti finanziari dei fondi SIE, che non sono fini a sé stessi, nell'ambito della gestione condivisa hanno una logica di intervento e un'applicazione diverse, che rispondono alle esigenze di sviluppo territoriali, settoriali o di mercato;

10.

riconosce che, a seconda del tipo di progetto, le sovvenzioni hanno alcuni punti di forza rispetto agli strumenti finanziari: sostengono progetti che non necessariamente generano entrate, forniscono finanziamenti a progetti che, per vari motivi, non sono in grado di attirare i finanziamenti privati o pubblici, si concentrano su beneficiari, questioni e priorità regionali specifici e il loro utilizzo è meno complesso grazie all'esperienza e alla capacità esistenti; riconosce che, in alcuni casi, le sovvenzioni sono vincolate da restrizioni: le difficoltà nel realizzare progetti di qualità e sostenibili, il rischio di sostituirsi, nel lungo periodo, ai finanziamenti pubblici e un effetto di spiazzamento per gli investimenti privati potenziali anche quando i progetti sono di carattere rotativo e sono in grado di generare le entrate necessarie per rimborsare finanziamenti basati su prestiti;

11.

riconosce che gli strumenti finanziari offrono dei vantaggi, come effetti leva e di rotazione, attrazione di capitale privato e superamento di specifiche carenze negli investimenti tramite progetti finanziabili di alta qualità, massimizzando in tal modo l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione della politica regionale; riconosce che gli strumenti finanziari comportano taluni svantaggi, che potrebbero porli in contrasto con strumenti nazionali o regionali più interessanti, come ad esempio: attuazione più lenta in alcune regioni, maggiore complessità, effetto leva degli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE inferiore alle attese nonché, in taluni casi, costi di attuazione e spese di gestione più elevati; rileva che le sovvenzioni rappresentano un tipo di investimento preferibile in alcuni ambiti politici, come ad esempio per quanto riguarda taluni tipi di infrastrutture pubbliche, servizi sociali, ricerca e innovazione o, in generale, progetti che non generano entrate;

12.

mette in evidenza che la logica di intervento non costituisce una linea di divisione ma un punto di incontro per stabilire condizioni di parità tra sovvenzioni e strumenti finanziari in modo tale che la politica di coesione possa meglio colmare le carenze in termini di beneficiari e investimenti attraverso varie misure; sottolinea che nella programmazione dei fondi SIE la logica di intervento costituisce un approccio «dal basso» e che tutti gli Stati membri e tutte le regioni dovrebbero continuare a prendere in considerazione l'opzione più appropriata quando stabiliscono liberamente la quota di strumenti finanziari o sovvenzioni quali strumenti di erogazione per contribuire alle priorità selezionate nei rispettivi programmi operativi, tenendo a mente che le autorità locali e regionali sono coinvolte e hanno un ruolo fondamentale da svolgere; ricorda che le autorità di gestione sono i soggetti che devono decidere volontariamente il tipo di strumento finanziario più idoneo all'attuazione;

Il rendimento degli strumenti finanziari: sfide

13.

riconosce l'importanza di ricorrere agli strumenti finanziari nelle operazioni della politica di coesione; si compiace del fatto che le relazioni sull'attuazione degli strumenti finanziari nel 2015 abbiano evidenziato progressi nonostante l'avvio tardivo dell'attuale periodo di programmazione; osserva tuttavia che vi sono notevoli differenze per quanto riguarda i progressi compiuti nell'attuazione degli strumenti finanziari dei fondi SIE, non solo tra uno Stato membro e l'altro ma anche all'interno dei singoli Stati membri; ricorda che l'esperienza e l'impatto positivi dell'uso di strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2007-2013 sono stati accompagnati da una serie di problemi relativi al rendimento: avvio tardivo delle operazioni, valutazione del mercato inesatta, utilizzazione divergente a livello regionale, tassi di erogazione complessivamente esigui, scarso effetto leva, rotazione problematica, spese e costi di gestione alti nonché dotazioni di importo non adeguatamente elevato; ricorda che nel 2015, dopo la proroga da parte della Commissione di scadenze di attuazione specifiche per gli strumenti finanziari, alcune delle carenze rilevate erano state attenuate attraverso misure mirate;

14.

rileva che i ritardi nell'attuazione dei fondi SIE possono incidere sui tassi di erogazione e sugli effetti di rotazione e leva, e che questi ultimi dovrebbero essere basati su una definizione e sulle metodologie utilizzati da organizzazioni internazionali quali l'OCSE, realizzando una chiara distinzione tra i contributi pubblici e privati e fornendo un'indicazione del grado preciso di leva possibile nel quadro di ciascuno strumento finanziario, secondo una suddivisione per paese e per regione; ricorda che i ritardi nel periodo 2007-2013 hanno contribuito in modo irreversibile al rendimento subottimale degli strumenti finanziari FESR e FSE; sottolinea che i ritardi nell'attuazione, attribuibili all'avvio tardivo del periodo di programmazione, possono nuocere al rendimento degli strumenti finanziari dei Fondi SIE, e ciò potrebbe portare a conclusioni di valutazione errate al termine del periodo; invita pertanto gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per attenuare gli effetti negativi di un'attuazione tardiva, specialmente per quanto riguarda il rischio di un utilizzo e di un impatto limitati degli strumenti finanziari;

15.

nutre profonda preoccupazione per la forte possibilità che si ripeta l'accumulo degli arretrati di fatture non pagate nella seconda metà del QFP attuale, poiché ciò potrebbe avere gravi ripercussioni su altre politiche finanziate dall'UE;

16.

rileva le significative differenze nell'UE per quanto riguarda la penetrazione degli strumenti finanziari, compresi i fondi SIE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i risultati iniziali conseguiti da tali fondi e la mobilitazione prevista di risorse supplementari, nonché di altri strumenti finanziari dell'UE nelle economie più performanti dell'Unione, che mettono a rischio gli obiettivi della politica di coesione; sottolinea che il successo generale di tali strumenti dipende dalla loro facilità di utilizzo e dalla capacità degli Stati membri di gestire i relativi investimenti, e che sono necessari indicatori precisi e differenziati che consentirebbero di valutare il loro effettivo impatto sulla politica di coesione;

Semplificazione, sinergie e assistenza tecnica: soluzioni

17.

accoglie con favore le azioni della Commissione volte a ottimizzare la regolamentazione e ridurre gli oneri burocratici; sottolinea che, nonostante i miglioramenti, la complessità è ancora presente e l'utilizzo degli strumenti finanziari è disincentivato da problemi come i tempi di preparazione prolungati e gli oneri amministrativi per i beneficiari; invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con la BEI, il FEI e le autorità di gestione per combinare in modo molto più semplice microcredito, prestiti, garanzie e capitale netto e di rischio nell'ambito dei fondi SIE, garantendo al contempo lo stesso livello di trasparenza, controllo democratico, rendicontazione e monitoraggio;

18.

osserva che alcune disposizioni specifiche limitano la flessibilità nelle operazioni con gli strumenti finanziari; segnala che le norme sugli aiuti di Stato risultano particolarmente onerose, in special modo quando si tratta di combinare le sovvenzioni con gli strumenti finanziari; invita la Commissione ad assicurare un'adeguata struttura di aiuti statali e a esaminare ulteriori opzioni per semplificare l'osservanza delle norme relative agli aiuti di Stato a tutti e tre i livelli: autorità di gestione, fondo di fondi e intermediari finanziari; chiede parità di condizioni nelle norme sugli aiuti di Stato per tutti gli strumenti finanziari, al fine di evitare il trattamento preferenziale di determinate fonti di finanziamento rispetto ad altre, soprattutto nell'ambito del sostegno alle PMI;

19.

mette in evidenza l'importanza dell'audit di gestione degli strumenti finanziari, compreso quello delle operazioni del Gruppo BEI nell'ambito della politica di coesione; osserva che le attività di audit includono l'accesso all'intero ciclo dei Fondi SIE; invita la Commissione e le autorità nazionali a individuare le opportunità di semplificazione e di sinergia nel quadro del processo di audit; invita pertanto la Commissione a concentrarsi su un'analisi comparativa di sovvenzioni e strumenti finanziari nonché sull'ulteriore ampliamento della capacità, sulla metodologia di audit e sugli orientamenti relativi al processo di audit, che non dovrebbero accrescere gli oneri finanziari e amministrativi per i beneficiari;

20.

sottolinea che la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari possiede un potenziale ancora inesplorato; evidenzia che, oltre agli orientamenti per le autorità, sono necessarie una maggiore semplificazione e armonizzazione delle regole che disciplinano la combinazione di diversi fondi SIE, nonché di quelle che riguardano il mix di fondi SIE e di strumenti come Orizzonte 2020 e il FEIS; chiede una migliore regolamentazione mediante norme chiare, coerenti e mirate per ridurre l'onere normativo semplificando la suddetta combinazione di stanziamenti provenienti da più programmi a favore dello stesso strumento finanziario, nonché consentendo la combinazione di strumenti di microfinanza nelle operazioni dell'FSE e semplificando ulteriormente gli appalti pubblici nell'ambito della selezione degli intermediari finanziari e dei partenariati pubblico-privato; chiede maggiore coerenza tra le diverse strategie; sottolinea che la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari dei fondi SIE con altre fonti di finanziamento può rendere questa struttura di finanziamento più attraente per i beneficiari e gli investitori nel settore pubblico e privato grazie a una migliore condivisione del rischio e performance dei progetti, consentendo in tal modo agli strumenti di fornire un potenziale di crescita a lungo termine;

21.

osserva che l'utilizzo degli strumenti finanziari può essere accresciuto attraverso i partenariati di investimento, e che i partenariati pubblico-privato migliorano le sinergie tra le fonti di finanziamento e mantengono il necessario equilibrio tra gli interessi privati e pubblici; sottolinea che dovrebbe essere incoraggiato anche l'uso degli strumenti finanziari nel quadro delle iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e di investimenti territoriali integrati (ITI);

22.

accoglie con favore le attuali pratiche di assistenza tecnica fornite dalla Commissione e dal Gruppo BEI attraverso la piattaforma Fi-Compass; si rammarica che i servizi di sostegno in loco offerti alle autorità e specialmente ai beneficiari di strumenti finanziari, compresi quelli nell'ambito dell'FEIS, siano limitati, mentre numerose autorità locali e regionali hanno incontrato difficoltà tecniche e riscontrato una mancanza di capacità e competenze nell'utilizzare con efficacia gli strumenti finanziari; chiede assistenza tecnica, che dovrebbe essere indirizzata principalmente ai soggetti interessati locali o regionali nonché a tutti i partner coinvolti, ma che non dovrebbe essere utilizzata per il finanziamento delle attività delle autorità nazionali; invita altresì la Commissione e la BEI a elaborare un piano di assistenza tecnica congiunta che comprenda attività di consulenza finanziaria e non finanziaria, soprattutto per i progetti più importanti, nonché lo sviluppo di capacità, la formazione, il sostegno e lo scambio di conoscenze ed esperienze; chiede inoltre una combinazione di competenze (comprese le consulenze legali) in materia di regolamentazione relativa alla politica di coesione, prodotti finanziari, aiuti di Stato e appalti pubblici, destinate alle autorità nazionali, ai gestori di fondi e ai beneficiari, sottolineando al contempo l'importanza di evitare la duplicazione delle strutture;

23.

invita la Commissione a rendere più visibili gli investimenti a titolo dei fondi SIE e a indicare con maggiore chiarezza che l'UE partecipa ai finanziamenti; chiede inoltre informazioni e una comunicazione adeguate e complete in merito alle opportunità di finanziamento dell'UE, che incoraggino l'utilizzo di tali opportunità da parte del settore pubblico e privato e siano rivolte in particolare ai potenziali beneficiari e ai giovani;

Verso la giusta combinazione di finanziamenti per il periodo post 2020 e il futuro della politica di coesione

24.

riconosce che sfide come la migrazione e la sicurezza o gli sviluppi politici attuali e futuri nell'UE non dovrebbero influire negativamente sugli investimenti effettuati attraverso la politica di coesione o sui suoi obiettivi e i risultati attesi, specialmente dopo l'attuale periodo di programmazione;

25.

riconosce che sia le sovvenzioni che gli strumenti finanziari svolgono un ruolo specifico nell'ambito da politica di coesione ma che condividono la stessa finalità perseguita dagli 11 obiettivi tematici, vale a dire il modo in cui raggiungere i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sottolinea la necessità di assicurare che gli strumenti finanziari non sostituiscano le sovvenzioni quale principale strumento della politica di coesione, evidenziando al contempo l'esigenza di mantenere il carattere rinnovabile dei fondi, che vanno messi a disposizione per essere nuovamente investiti in funzione dei settori e delle azioni che possono sostenere;

26.

evidenzia che gli strumenti finanziari hanno migliori rendimenti nelle regioni ben sviluppate e nelle aree metropolitane in cui i mercati finanziari sono più sviluppati mentre le regioni ultraperiferiche e le regioni caratterizzate da tassi di disoccupazione armonizzati elevati e una bassa densità demografica incontrano difficoltà nell'attirare investimenti, invece le sovvenzioni, a loro volta, fanno fronte alle questioni strutturali regionali e consentono finanziamenti regionali equilibrati; osserva che il successo degli strumenti finanziari dipende da numerosi fattori e non possono essere tratte conclusioni generali sulla base di un unico criterio; rileva che degli obiettivi vincolanti per l'utilizzo degli strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione post 2020 non possono essere considerati un'opzione praticabile; osserva che un aumento della quota degli strumenti finanziari non dovrebbe influire sui contributi finanziari non rimborsabili poiché ciò impedirebbe di raggiungere un equilibrio; sottolinea che nell'ambito di diverse politiche pubbliche devono prevalere le sovvenzioni, mentre gli strumenti finanziari possono svolgere un ruolo complementare, nel pieno rispetto di una valutazione ex ante e di un'analisi di mercato appropriate; chiede una maggiore promozione degli strumenti finanziari nei programmi Interreg affinché siano maggiormente coerenti con gli obiettivi della cooperazione territoriale europea;

27.

ricorda che l'attuale esperienza nell'erogazione dei fondi SIE indica che il mix di finanziamento costituito da sovvenzioni e strumenti finanziari risponde a situazioni specifiche per paese nonché alle carenze in termini di coesione sociale, economica e territoriale; sottolinea che il mix di finanziamento non può portare a un'unica soluzione uguale per tutti, a causa di diversi fattori: regione geografica, settore strategico, tipo e dimensioni del beneficiario, capacità amministrativa, condizioni di mercato, presenza di strumenti concorrenti, contesto imprenditoriale nonché orientamento fiscale ed economico;

o

o o

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

(5)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0321.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0384.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0308.

(9)  GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/103


P8_TA(2017)0223

Prospettive future per l'assistenza tecnica nell'ambito della politica di coesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulle prospettive future per l'assistenza tecnica nell'ambito della politica di coesione (2016/2303(INI))

(2018/C 307/15)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) («RDC»),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2),

visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (4),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (5),

visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (6),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) (7),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione (8),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) (9),

vista la relazione speciale della Corte dei conti, del 16 febbraio 2016, dal titolo «Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati»,

vista l'analisi approfondita dal titolo «Technical assistance at the initiative of the Commission» (Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione), pubblicata dalla Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento tematico B: Politica strutturale e di coesione) nel settembre 2016,

vista la lettera della commissione per i bilanci,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0180/2017),

A.

considerando che l'assistenza tecnica, che sia su iniziativa della Commissione o degli Stati membri, svolge un ruolo rilevante in tutte le fasi dell'attuazione della politica di coesione ed è uno strumento importante per attrarre e trattenere dipendenti di alta qualità nell'amministrazione, creare un sistema stabile di gestione e uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), nonché rimuovere le strozzature a livello dell'attuazione e dell'assistenza agli utenti nello sviluppo di progetti di qualità; che si dovrebbero studiare varie opzioni per il ricorso all'assistenza tecnica nella fase di preparazione dei programmi;

B.

considerando che le autorità locali, regionali e nazionali spesso non possiedono la capacità necessaria per attuare in modo efficiente ed efficace i Fondi SIE e per organizzare un partenariato con le altre autorità pubbliche, inclusi le autorità cittadine, le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile, in conformità dell'articolo 5 dell'RDC; che le capacità amministrative variano notevolmente tra Stati membri e regioni;

C.

considerando che le misure relative all'assistenza tecnica dovrebbero essere rivolte anche ai partner coinvolti nella preparazione e nell'attuazione della politica di coesione, in particolare nei settori dello sviluppo delle capacità, della creazione di reti e della comunicazione sul tema della politica di coesione;

D.

considerando che le autorità locali, regionali e nazionali hanno difficoltà a trattenere il personale qualificato, che tende a preferire lavori meglio retribuiti nel settore privato o posti più redditizi presso le autorità nazionali; che ciò ostacola fortemente la capacità delle autorità pubbliche di attuare correttamente i Fondi SIE e raggiungere gli obiettivi di coesione;

E.

considerando che vi è ancora margine di miglioramento in termini di controllo e valutazione dell'assistenza tecnica nonostante sia trascorsa circa la metà del periodo di programmazione 2014-2020 e sia stato posto l'accento su un maggiore orientamento ai risultati;

F.

considerando che è necessario ottimizzare il legame tra l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e gli interventi di assistenza tecnica intrapresi a livello nazionale e regionale;

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (articolo 58 dell'RDC)

1.

osserva che le risorse disponibili per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sono state aumentate rispetto al precedente periodo di programmazione e portate allo 0,35 % della dotazione annua del FESR, dell'FSE e del Fondo di coesione (FC), al netto delle detrazioni per il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

2.

accoglie con favore le attività della Commissione finanziate dall'assistenza tecnica, in particolare il suo lavoro sullo strumento TAIEX REGIO PEER 2 PEER, sul quadro delle competenze, sullo strumento di autovalutazione, sui patti di integrità, sugli orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti per evitare i 25 errori più comuni e sullo studio di valutazione delle capacità amministrative negli appalti pubblici in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a ricorrere a dette iniziative; sottolinea che tali strumenti dovrebbero svolgere un ruolo maggiore nell'ambito della politica di coesione post 2020 e sollecita pertanto la Commissione a promuovere una sensibilizzazione a livello locale e regionale, ivi compreso a livello insulare, in merito al loro utilizzo; raccomanda di estendere l'ambito di applicazione dello strumento TAIEX REGIO PEER 2 PEER a tutti i partner, in conformità dell'articolo 5 dell'RDC, al fine di garantire un ampio scambio di esperienze, contribuire alla creazione di capacità e agevolare la valorizzazione delle buone prassi;

3.

reputa necessario che la Commissione avvii una valutazione dell'efficacia e del valore aggiunto dell'attuazione dei Patti di integrità — Meccanismi di controllo civile per la salvaguardia dei Fondi dell'UE;

4.

prende atto del lavoro svolto dalla task force per la Grecia e dal gruppo di sostegno per Cipro relativamente all'attuazione dei Fondi SIE in questi due paesi, in particolare per quanto riguarda i tassi di assorbimento, tenendo presente, nel contempo, che questo è solo uno degli indicatori per valutare positivamente la politica di coesione; osserva tuttavia che, secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea dal titolo «Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati», sono stati ottenuti risultati disomogenei nell'attuazione di una riforma efficace e sostenibile; invita quindi la Commissione a riferire in merito ai risultati conseguiti dalle operazioni del servizio di assistenza per le riforme strutturali in Grecia; evidenzia la necessità di continuare a migliorare il lavoro della task force in materia di migliore attuazione, sulla base delle esperienze maturate nel periodo di programmazione 2007-2013, per sostenere altri Stati membri che si trovano in difficoltà nell'attuare la politica di coesione;

5.

prende atto dell'istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) e riconosce che esso comporta un certo numero di benefici potenziali per la politica di coesione, come pure per altri ambiti; chiede che sia reso coerente e messo in armonia con le raccomandazioni specifiche per paese nel settore della politica di coesione; ritiene tuttavia che eventuali proroghe del programma non dovrebbero sminuire gli obiettivi tematici della politica di coesione, e che non dovrebbero essere sottratte risorse all'assistenza tecnica a titolo dei Fondi SIE; invita la Commissione a garantire, in cooperazione con gli Stati membri, il massimo coordinamento e le massime complementarità tra le azioni finanziate dall'SRSP e l'assistenza tecnica fornita a titolo dei Fondi SIE, così da concentrare l'azione, il più efficacemente possibile, sulla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione;

6.

prende atto della strategia per l'assistenza tecnica elaborata dalla DG della Politica regionale e urbana della Commissione; suggerisce la messa a punto di una strategia per l'assistenza tecnica più ampia, che assicuri un coordinamento più efficace che copra tutte le DG interessate dai Fondi SIE, nonché le attività del servizio di assistenza per le riforme strutturali connesse alla politica di coesione, al fine di ottimizzare il sostegno fornito, evitare i doppioni e massimizzare le sinergie e le complementarità;

7.

sottolinea l'importanza dell'assistenza tecnica nel settore degli strumenti finanziari, il cui utilizzo sta crescendo in maniera esponenziale nonostante siano, per natura, alquanto complessi; accoglie con favore, a tale riguardo, il partenariato tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti sull'istituzione della piattaforma Fi-compass; invita la Commissione a ottimizzare l'assistenza tecnica al fine di coprire le aree in cui le autorità di gestione e i beneficiari incontrano maggiori difficoltà; accoglie con favore i miglioramenti tecnici del polo europeo di consulenza sugli investimenti per la combinazione dei Fondi SIE con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); sottolinea, tuttavia, che una maggiore capacità e semplificazione in questo specifico ambito dovrebbero riflettersi, in ultima analisi, in una minore necessità di assistenza tecnica nel settore degli strumenti finanziari; insiste inoltre sulla necessaria complementarità con gli interventi di assistenza tecnica attuati a valle, a livello nazionale e regionale;

8.

accoglie con favore il sostegno fornito agli Stati membri nell'ambito dello strumento di assistenza tecnica Assistenza congiunta per la preparazione di progetti a favore delle regioni europee (JASPERS), che mette a disposizione degli Stati membri le competenze necessarie per aiutarli a preparare importanti progetti cofinanziati dal FESR e dal FC; resta in attesa della relazione speciale della Corte dei conti europea prevista per il 2017 e finalizzata a verificare se JASPERS abbia migliorato lo sviluppo di importanti progetti sovvenzionati cofinanziati dall'UE e abbia pertanto contribuito a un aumento della qualità dei progetti e della capacità amministrativa degli Stati membri; sottolinea, a questo proposito, la necessità di valutare attentamente se l'attività di JASPERS per il periodo 2007-2013 a livello di fornitura di un'analisi indipendente della qualità (IQR) abbia incrementato la qualità dei progetti e ridotto i tempi di approvazione dei progetti importanti da parte della Commissione;

9.

rileva che non sono state condotte analisi globali del contributo effettivo dell'assistenza tecnica da quando ne è stato avviato l'utilizzo nel settore della politica di coesione; sottolinea che risulta quindi difficile effettuare una valutazione dettagliata della sua importanza e del suo contributo in termini di miglioramento della capacità amministrativa e di rafforzamento istituzionale ai fini di una gestione efficace dei Fondi SIE; chiede pertanto una maggiore informazione e trasparenza per quanto attiene alle attività di assistenza tecnica, un maggior peso del Parlamento nel monitoraggio e nel controllo, nonché lo svolgimento di uno studio completo e approfondito sul suo contributo al settore della politica di coesione;

10.

ricorda l'importanza di indicatori adeguati e mirati, atti a misurare i risultati e l'impatto della spesa a titolo dei Fondi SIE, nonché la disponibilità dell'assistenza tecnica per il relativo monitoraggio; osserva che l'introduzione di indicatori comuni è stata un primo passo in questa direzione, caratterizzato però da una serie di lacune quali un'eccessiva attenzione al risultato, l'assenza di una prospettiva di lungo termine e la mancata corrispondenza dei bisogni informativi individuali; chiede con urgenza alla Commissione di investire nel miglioramento del sistema di rendicontazione e di valutazione sviluppando indicatori più adeguati, che possano essere utilizzati già nel prossimo periodo di programmazione;

11.

invita la Commissione a prevedere misure e risorse volte a predisporre un'assistenza tecnica per l'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE, dopo aver tenuto conto delle varie esperienze e percentuali di successo nell'attuazione di tali strategie, nonché del fatto che i partecipanti alle strategie includono Stati non membri e paesi con fondi limitati e risorse umane insufficienti; ritiene che ciò sarebbe più efficace per aiutare a preparare, a livello macroregionale, grandi progetti che possano beneficiare di finanziamenti a titolo della politica di coesione;

12.

sottolinea che è importante attuare misure di assistenza tecnica specifiche per promuovere processi di reindustrializzazione nelle aree depresse, così da attrarre investimenti industriali in settori innovativi ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale;

13.

invita la Commissione a istituire un'assistenza tecnica, segnatamente gruppi di lavoro degli Stati membri, allo scopo di evitare ritardi nello sviluppo degli enti e dei programmi operativi che saranno necessari nel quadro della politica di coesione negli Stati membri dopo il 2020;

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri (articolo 59 dell'RDC)

14.

sottolinea che il cofinanziamento dell'UE per l'assistenza tecnica a disposizione degli Stati membri nell'ambito dei cinque Fondi SIE nel periodo di programmazione 2014-2020 ammonta a circa 13,4 miliardi di EUR;

15.

sottolinea che l'assistenza tecnica è, nella sostanza, diversa da altre azioni finanziate dai Fondi SIE e che è particolarmente difficile e complicato misurarne i risultati; sottolinea tuttavia che, in considerazione della sua necessità, del livello di risorse disponibili nel suo ambito e del suo potenziale, sono assolutamente necessari un approccio che sia strategico, trasparente e coordinato ai diversi livelli di governance, nonché una certa flessibilità per soddisfare le esigenze individuate dalle autorità di gestione negli Stati membri;

16.

evidenzia che la valutazione dell'efficacia 2019 farà luce sui risultati del riscorso all'assistenza tecnica nel periodo di programmazione 2014-2020 e assicurerà che detti risultati non giungano troppo tardi per le discussioni sul periodo post 2020; chiede pertanto un dibattito e un'analisi più ampi in una fase intermedia sull'efficacia e i risultati dell'assistenza tecnica;

17.

esprime preoccupazione quanto al fatto che in alcuni Stati membri l'assistenza tecnica non raggiunge in misura sufficiente e in modo efficace le autorità locali e regionali, le cui capacità amministrative sono generalmente più modeste; sottolinea che è fondamentale istituire canali di comunicazione validi e trasparenti tra i diversi livelli di governance al fine di attuare con successo i Fondi SIE e realizzare gli obiettivi della politica di coesione, ripristinando nel contempo la fiducia nel funzionamento efficace dell'UE e nelle sue politiche; ritiene che tutti i partner nella politica di coesione svolgano un ruolo importante a tal fine e propone che la Commissione proceda direttamente, nel prossimo periodo di programmazione finanziaria, alla loro responsabilizzazione; invita gli Stati membri a intensificare in misura significativa gli sforzi intesi a semplificare l'attuazione dei regolamenti sulla politica di coesione, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di assistenza tecnica; accoglie pertanto con favore l'esempio di sistema a più livelli adottato in Polonia per l'attuazione della politica di coesione (con i tre pilastri dell'assistenza tecnica), che consente un approccio strategico coordinato, trasparente e più orientato ai risultati, e che genera un maggior valore aggiunto; chiede controlli più rigorosi sui risultati delle attività delle aziende private che offrono assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire potenziali conflitti di interessi;

18.

sottolinea che l'assistenza tecnica incentrata sullo sviluppo del potenziale umano deve essere utilizzata in funzione delle necessità precedentemente identificate nei piani di sviluppo dei dipendenti e nella formazione del personale specializzato;

19.

sottolinea che la capacità dei livelli inferiori di governance è essenziale anche per il successo dei nuovi strumenti di sviluppo territoriale, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e gli investimenti territoriali integrati (ITI); chiede una decentralizzazione costante dell'attuazione del CLLD; rileva che, sebbene possa risultare difficile misurare gli effetti dell'assistenza tecnica, non è affatto impossibile, in particolare per quanto riguarda il rapporto costi-benefici; evidenzia che in alcuni Stati membri l'assistenza tecnica fornita per l'istituzione di un sistema completo di attuazione del FESR e per l'istituzione di un sistema per l'attuazione degli ITI registra un rapporto costi-benefici negativo; osserva tuttavia che i costi elevati potrebbero essere in parte spiegati da circostanze specifiche che richiedono sforzi più intensi, ad esempio, la creazione di un nuovo regime; chiede, di conseguenza, che siano messi in atto chiari meccanismi di controllo, in particolare per quanto riguarda le trattative non trasparenti sull'assistenza tecnica; ricorda l'importante ruolo svolto dai gruppi di azione locale, in particolare per l'attuazione del CLLD, e ritiene che gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione un'assistenza tecnica a sostegno del loro prezioso contributo allo sviluppo locale sostenibile nell'Unione;

20.

richiama l'attenzione, nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, sulla necessità di attivare il finanziamento di progetti di fattibilità tecnica ed economica in grado di dotare gli Stati membri di progetti strategici che potranno essere finanziati nell'ambito delle politiche di coesione;

21.

osserva con preoccupazione che, nell'attuazione delle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, sebbene i compiti siano delegati alle autorità urbane, che fungono da organismi intermedi, queste spesso non ricevono l'assistenza tecnica necessaria per il rafforzamento delle loro capacità; ritiene, a tale riguardo, che l'assistenza tecnica andrebbe potenziata a livello delle aree urbane, tenendo conto del ruolo svolto dalle autorità urbane nella politica di coesione e della necessità di creare una capacità forte per un'ulteriore attuazione dell'agenda urbana per l'UE e del Patto di Amsterdam;

22.

rileva che il periodo di programmazione 2014-2020 prevede un maggiore coinvolgimento delle autorità locali; sottolinea che ciò implica maggiori competenze tecniche e amministrative; chiede alla Commissione di studiare iniziative e meccanismi che possano mettere gli attori locali nelle condizioni di poter sfruttare appieno le opportunità di programmazione previste dai regolamenti relativi ai Fondi SIE;

23.

richiama l'attenzione sul codice europeo di condotta sul partenariato, che delinea la necessità di aiutare i partner pertinenti a rafforzare la propria capacità istituzionale ai fini della preparazione e dell'attuazione dei programmi; sottolinea che molti Stati membri non stanno applicando il codice europeo di condotta sul partenariato; osserva inoltre che bisognerebbe procedere a un'effettiva applicazione delle buone prassi e dei principi salienti di cui all'articolo 5 del soprammenzionato codice di condotta, relativi al coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo e dei programmi di partenariato, con particolare attenzione ai temi del facile accesso alle informazioni rilevanti e della loro tempestiva diffusione; ribadisce la necessità di orientamenti chiari dell'UE che consentano di accrescere la coerenza e di eliminare l'incertezza normativa;

24.

sottolinea la necessità di affidare, e finanziare, l'assistenza tecnica a soggetti nazionali qualificati in grado di assicurare un costante presidio all'attuazione; sottolinea, tuttavia, che questi finanziamenti non dovrebbero in alcun caso sostituirsi ai finanziamenti nazionali in questo settore e che sarebbe auspicabile un graduale passaggio strategico ad attività a più alto valore aggiunto per la politica di coesione in generale, come lo sviluppo delle capacità, la comunicazione o la condivisione delle esperienze;

25.

evidenzia l'importanza dell'inclusione delle istituzioni che non fanno parte del sistema di gestione ma che hanno un impatto diretto sull'attuazione della politica di coesione; ricorda la necessità di offrire assistenza a dette istituzioni per espandere e migliorare le loro capacità e i loro standard amministrativi attraverso l'istruzione, lo scambio di conoscenze, la creazione di capacità, il networking e l'istituzione dei sistemi informatici necessari per la gestione dei progetti; mette in evidenza che una maggiore comunicazione sui risultati e i successi ottenuti con il sostegno dei Fondi SIE, e una migliore visibilità degli stessi possono contribuire al recupero della fiducia dei cittadini nei progetti europei; chiede pertanto la creazione di una dotazione separata per la comunicazione nell'ambito dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri; invita la Commissione a promuovere la fungibilità degli interventi di assistenza tecnica al fine di conseguire economie di scala, nonché di finanziare azioni comuni relative ai diversi Fondi SIE;

26.

sottolinea che, per ridurre le complicazioni procedurali eccessive, in futuro l'assistenza tecnica dovrebbe concentrarsi sempre di più sui destinatari e sui progetti, indipendentemente dal fatto che si riferisca al settore pubblico, privato o della società civile, al fine di garantire l'offerta di progetti innovativi e ben strutturati che si inseriscano nelle strategie esistenti ed evitando un approccio unico; invita gli Stati membri a sviluppare meccanismi per il coinvolgimento dei beneficiari dei Fondi SIE nell'attuazione e nel monitoraggio dell'assistenza tecnica; raccomanda che gli Stati membri creino una rete di info-point per consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza delle possibili fonti di finanziamento, dei programmi operativi e dei bandi aperti, nonché di apprendere come compilare i formulari di candidatura e come attuare i progetti;

27.

sottolinea che l'assistenza tecnica deve essere considerata come uno strumento semplice e flessibile in grado di adattarsi ai contesti variabili; ritiene che l'assistenza tecnica debba contribuire alla sostenibilità dei progetti, vale a dire alla loro durata nel tempo, concentrandosi su ambiti chiave della politica di coesione e promuovendo risultati a lungo termine, ad esempio progetti che creano occupazione duratura; sottolinea, a tale proposito, che l'assistenza tecnica può essere utilizzata per testare soluzioni innovative e progetti pilota;

28.

chiede una migliore comunicazione da parte degli Stati membri nel periodo di programmazione post 2020 in merito ai tipi di azioni finanziate a titolo dell'assistenza tecnica, nonché ai risultati conseguiti; sottolinea che è necessaria più trasparenza al fine di aumentare la visibilità dell'assistenza tecnica e monitorare le modalità e le aree di spesa, con lo scopo di conseguire una maggiore responsabilità, incluso un chiaro percorso di revisione; ritiene che, a questo riguardo, sia opportuno considerare l'idea di creare database, regolarmente aggiornati e disponibili al pubblico, delle azioni pianificate e intraprese dagli Stati membri, basandosi sull'esperienza del portale Open Data della Commissione per i Fondi SIE;

29.

osserva che, nell'attuale periodo di programmazione, gli Stati membri hanno potuto scegliere tra inserire l'assistenza tecnica come asse prioritario all'interno di un programma operativo oppure dedicarvi un programma operativo specifico; invita la Commissione ad analizzare quale opzione abbia ottenuto più risultati e abbia consentito miglioramenti in termini di controllo e valutazione, tenendo conto dei diversi assetti istituzionali degli Stati membri;

30.

chiede di incrementare l'utilizzo dell'assistenza tecnica a livello della cooperazione territoriale europea e dei relativi programmi, in particolare nel campo della cooperazione transfrontaliera, dal momento che tali settori presentano specificità proprie e richiedono un sostegno in tutte le fasi dell'attuazione, per potenziare così detta cooperazione e la portata dei suoi programmi;

31.

chiede alla Commissione di tenere conto di tutti questi fattori nell'ambito della preparazione delle proposte legislative per la politica di coesione post 2020, ovvero dell'esperienza acquisita nel periodo di programmazione in corso e in quello precedente;

32.

invita la Commissione a effettuare una valutazione ex post dell'assistenza tecnica con gestione sia centrale che condivisa;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(6)  GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2017)0053.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0308.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0211.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/109


P8_TA(2017)0225

Attuazione dell'accordo commerciale di libero scambio UE-Corea

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (2015/2059(INI))

(2018/C 307/16)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di libero scambio del 6 ottobre 2010 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1),

visto l'accordo quadro di commercio e di cooperazione del 28 ottobre 1996 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2), e la decisione del Consiglio 2001/248/EC del 19 marzo 2001 (3) sulle relative conclusioni

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (5),

visto il regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (6),

vista la decisione del Consiglio del 16 settembre 2010 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (7),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (8),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (9),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (10),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (11),

visto l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (12),

visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0123/2017),

A.

considerando che il 1o luglio 2016 ha segnato il quinto anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (in appresso «Corea»);

B.

considerando che la nuova strategia commerciale della Commissione «Commercio per tutti» pone l'accento sull'importanza di garantire l'efficace attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE, anche attraverso il ricorso al relativo meccanismo di risoluzione delle controversie;

C.

considerando che l'accordo di libero scambio UE-Corea (in appresso «l'accordo») è entrato ufficialmente in vigore il 13 dicembre 2015 in seguito alla ratifica degli Stati membri dell'UE;

D.

considerando che l'accordo è il primo di una nuova generazione di accordi di libero scambio conclusi dall'UE e da un paese partner asiatico che, oltre a eliminare le tariffe, contiene anche disposizioni relative all'eliminazione delle barriere non tariffarie, creando nuove opportunità di accesso al mercato per servizi e investimenti e anche in ambiti quali la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e la politica in materia di concorrenza, e che pertanto fungerà da esempio per i futuri accordi di libero scambio;

E.

considerando che, nel periodo di validità dell'accordo:

il deficit della bilancia commerciale dell'Unione con la Corea, pari a 7,6 miliardi di EUR nel periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo, è stato sostituito da un'eccedenza di 2,5 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo;

le esportazioni dell'UE verso la Corea sono aumentate del 47 %, passando da 30,6 miliardi di EUR nel periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo a 44,9 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dello stesso, comprese anche le esportazioni di prodotti che sono stati interamente o parzialmente liberalizzati dall'accordo, le quali sono aumentate rispettivamente del 57 % e del 71 %, mentre le esportazioni dell'UE verso la Corea di prodotti soggetti al dazio dello 0 % nell'ambito della clausola della nazione più favorita sono aumentate del 25 % (1,9 miliardi di EUR);

le importazioni dell'UE dalla Corea nel quinto anno di validità dell'accordo si sono attestate a 42,3 miliardi di EUR, con un aumento dell'11 % rispetto al periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo, comprese le importazioni di prodotti che sono stati interamente o parzialmente liberalizzati dall'accordo, le quali sono aumentate rispettivamente del 35 % e del 64 % (ossia di 5,0 miliardi di EUR e di 0,5 miliardi di EUR), mentre le importazioni dell'UE dalla Corea di prodotti soggetti al dazio dello 0 % della nazione più favorita sono diminuite del 29 % (ossia di 5,8 miliardi di EUR);

la partecipazione dell'UE alle importazioni coreane in generale è aumentata dal 9 % prima dell'entrata in vigore dell'accordo al 13 % nel suo quarto anno di validità; nello stesso periodo la partecipazione dell'UE nelle esportazioni coreane è diminuita dall'11 % ad appena sotto il 9 %;

le esportazioni di automobili dell'Unione in Corea sono aumentate del 246 %, passando da 2 miliardi di EUR nel periodo di dodici mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo a 6,9 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo;

le importazioni dell'Unione di automobili dalla Corea sono aumentate del 71 %, passando da 2,6 miliardi di EUR nel periodo di dodici mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo a 4,5 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo;

le esportazioni di servizi dell'Unione erano pari a 11,9 miliardi di EUR nel 2014 e sono aumentate dell'11 % rispetto all'anno precedente e hanno portato a un'eccedenza della bilancia commerciale dell'UE con la Corea nel settore dei servizi pari a 6,0 miliardi di EUR nel 2014; nello stesso periodo le importazioni dell'Unione di servizi dalla Corea si sono attestate a 6,0 miliardi di EUR, il che rappresenta un aumento del 4 % rispetto al 2013;

gli investimenti diretti esteri (IDE) dall'UE in Corea hanno raggiungo nel 2014 la somma di 43,7 miliardi di EUR, il che ha reso l'Unione il maggiore investitore in Corea; gli IDE dalla Corea nell'UE si sono attestati invece a 20,3 miliardi di EUR, il che rappresenta un aumento del 35 % rispetto all'anno precedente;

il livello di utilizzo delle preferenze dell'UE sul mercato coreano è stato del 68,5 % mentre il livello di utilizzo delle preferenze della Corea è stato pari a circa l'85 %;

sono stati istituiti sette comitati speciali, sette gruppi di lavoro e un dialogo sulla proprietà intellettuale;

è operativo il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, organismo specializzato nell'attuazione del capo dell'accordo UE-Corea relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile;

1.

rammenta che l'accordo costituisce un processo e non una transazione una tantum e che quindi le sue attività, conformemente alle disposizioni dell'accordo, dovrebbero continuare nella pratica a essere sottoposte ad analisi e valutazioni periodiche relative all'impatto commerciale su specifici settori economici dell'UE e di ciascuno Stato membro dell'UE, rispettivamente; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di assicurare l'adeguata attuazione dell'accordo nonché il rispetto delle relative disposizioni;

2.

accoglie con favore che l'accordo abbia contribuito ad aumentare in modo significativo gli scambi commerciali tra l'UE e la Corea; esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare ulteriormente le conseguenze e l'impatto diretto dell'accordo sul benessere dei consumatori, degli imprenditori e dell'economia europea e a informare con maggiore efficacia il pubblico in merito a tale impatto;

3.

sottolinea che la conclusione dell'accordo è stata senza precedenti, sia in termini di ambito di applicazione che di rapidità con cui le barriere commerciali avrebbero dovuto essere eliminate; ricorda, a titolo di esempio, che dopo cinque anni di applicazione dell'accordo entrambe le parti hanno eliminato praticamente tutti i dazi sulle importazioni;

4.

richiama l'attenzione sul fatto che l'accordo, così come gli altri accordi sul libero scambio, i servizi e gli investimenti influiscono positivamente sullo sviluppo socioeconomico delle parti, sull'integrazione economica, sullo sviluppo sostenibile e sull'avvicinamento di paesi e cittadini;

5.

prende nota dei lavori del Forum della società civile e dei gruppi consultivi interni istituiti conformemente alle disposizioni contenute nel capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che rappresenta una parte integrante dell'intero pacchetto dell'accordo di libero scambio; ricorda che entrambe le parti si sono impegnate, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 dell'accordo, a rispettare, promuovere e attuare nelle rispettive leggi e prassi i principi derivanti dai loro obblighi acquisiti con l'adesione all'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi fondamentali e i diritti sul lavoro, in particolare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; sottolinea, tuttavia, che i progressi compiuti dalla Corea sugli obiettivi contenuti nel capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile non sono soddisfacenti e che sussistono ancora casi di violazione della libertà di associazione, compresi esempi preoccupanti di detenzione di leader dei sindacati e di interferenze nei negoziati, che invece dovrebbero rientrare nell'autonomia delle parti della contrattazione; esorta, a tale proposito, la Commissione ad avviare consultazioni formali con il governo coreano, conformemente all'articolo 13, paragrafo 14, dell'accordo, e, qualora tali consultazioni non dovessero sortire risultati, esorta il gruppo di esperti conformemente all’articolo 13, paragrafo 15, dell’accordo a intervenire e a continuare il dialogo riguardo al mancato rispetto da parte del governo coreano di alcuni degli impegni assunti e in particolare a profondere sforzi continui e sostenuti, in linea con gli obblighi sanciti dall'accordo, allo scopo di garantire la ratifica da parte della Corea delle convenzioni fondamentali dell'OIL che non ha ancora ratificato;

6.

sottolinea che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri dell'UE nel livello di utilizzo delle preferenze, che oscilla dal 16 % al 92 %; sottolinea che un maggiore utilizzo delle preferenze vigenti potrebbe apportare ulteriori benefici agli esportatori dell'UE, per un valore di oltre 900 milioni di EUR; invita ad analizzare l'utilizzo delle preferenze in questo e in altri accordi commerciali per sfruttare in modo ottimale i vantaggi commerciali;

7.

riconosce che, sebbene l'accordo soddisfi le aspettative delle parti in termini di aumento del commercio bilaterale e di approfondimento del partenariato commerciale, le seguenti questioni, nell'ambito dell'accordo e del dialogo con la Corea, dovrebbero essere analizzate, applicate in modo adeguato e attuate nello spirito dell'accordo e dovrebbero essere riviste per risolvere i problemi esistenti:

a)

gli ostacoli tecnici agli scambi, tra cui: la clausola di trasporto diretto che impedisce alle imprese di ottimizzare dal punto di vista economico le loro spedizioni mediante container, la clausola riguardante le merci riparate, l'inclusione dei trattori stradali nell'ambito di applicazione dell'accordo e la questione altrettanto importante delle norme e delle procedure relative ai certificati delle macchine esportate in Corea;

b)

gli ostacoli alle misure sanitarie e fitosanitarie, tra cui: le barriere che limitano le esportazioni dell'Unione di carne bovina e suina nonché di prodotti lattiero-caseari;

c)

il diritto di proprietà intellettuale, tra cui: il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche e i diritti commerciali di pubblica esecuzione delle opere musicali, dei fonogrammi, delle interpretazioni ed esecuzioni protette da diritto d'autore o da diritti connessi;

d)

il capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile: la ratifica e l'applicazione da parte coreana delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

e)

l'elaborazione delle norme in materia di origine e il loro effetto sul livello di utilizzo delle preferenze;

f)

le questioni doganali, comprese le procedure di verifica dell'origine;

8.

osserva che recentemente si sono verificati casi in cui sono stati creati nuovi ostacoli non tariffari, quali norme tecniche precedentemente inesistenti sui macchinari, le apparecchiature o i veicoli; sottolinea che un fenomeno particolarmente inaccettabile è il ritiro dell'omologazione del veicolo a vari fabbricanti europei di automobili per motivi non accertati; invita la Commissione ad avviare colloqui bilaterali per eliminare tale fenomeno negativo;

9.

sottolinea che molte piccole e medie imprese (PMI) non sono consapevoli delle possibilità offerte dall'accordo; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri dell'UE a esaminare, in particolare, il tasso di utilizzo delle preferenze delle PMI e a intraprendere azioni efficaci volte a sensibilizzare le PMI riguardo alle opportunità derivanti dall'accordo;

10.

sostiene un ulteriore approfondimento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e la Corea, segnatamente per quanto concerne il capo dell'accordo relativo agli investimenti; si attende che le difficoltà relative al capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile siano risolte prima dei negoziati sul capo relativo agli investimenti; sostiene il coinvolgimento di entrambe le parti dell'accordo per creare una crescita economica e uno sviluppo sostenibile maggiori, a vantaggio dei cittadini dell'Unione e della Corea; invita la Commissione e il governo coreano a non utilizzare il vecchio metodo ISDS nei negoziati sul capo relativo agli investimenti, ma a basarsi invece su un nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti proposto dalla Commissione e invita quest'ultima a sviluppare nel lungo termine un sistema giurisdizionale multilaterale per gli investimenti che possa potenzialmente sostituire tutti i meccanismi di risoluzione delle controversie negli attuali accordo di libero scambio e in quelli futuri;

11.

sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale nel contesto multilaterale, plurilaterale, regionale e internazionale nel quadro dell'OMC, per esempio in relazione ai negoziati sull'Accordo sui beni ambientali (EGA) e sull'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA);

12.

sottolinea che il valore strategico dell'accordo va oltre l'ambito del commercio, in quanto esso getta solide basi per una relazione più profonda e caratterizzata da un impegno a lungo termine e contribuisce alla creazione di un partenariato strategico tra l'UE e la Corea;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.

(1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(2)  GU L 90 del 30.3.2001, pag. 46.

(3)  GU L 90 del 30.3.2001, pag. 45.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0250.

(5)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.

(6)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 19.

(7)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.

(8)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 113.

(9)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

(10)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(11)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2016)0299.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/113


P8_TA(2017)0226

Raggiungere la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati in Medio Oriente

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul raggiungimento di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati in Medio Oriente (2016/2998(RSP))

(2018/C 307/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul processo di pace in Medio Oriente,

viste le precedenti risoluzioni delle Nazioni Unite,

viste le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani di cui Israele e Palestina sono firmatari,

viste la relazione del 1o luglio 2016 e la dichiarazione del 23 settembre 2016 del Quartetto per il Medio Oriente,

viste le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente, in particolare quelle del 18 gennaio 2016 e del 20 giugno 2016,

visto l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il conseguimento della pace in Medio Oriente continua ad essere una priorità chiave per la comunità internazionale e un elemento indispensabile per la stabilità e la sicurezza a livello regionale e mondiale;

B.

considerando che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («l'alto rappresentante») ha espresso in diverse occasioni il proprio impegno a rinnovare e rafforzare il ruolo dell'Unione nel processo di pace; che nell'aprile 2015 l'alto rappresentante ha nominato un nuovo rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente (il «rappresentante speciale dell'UE»); che il rappresentante speciale non ha ancora ottenuto risultati;

C.

considerando che il Quartetto e i partner regionali quali Egitto, Giordania e Arabia Saudita hanno un ruolo importante da svolgere nella ricerca di una soluzione al conflitto arabo-israeliano;

D.

considerando che i continui episodi di violenza e attacchi terroristici nei confronti dei civili e l'incitamento alla violenza stanno aggravando fortemente il clima di diffidenza e sono sostanzialmente incompatibili con una risoluzione pacifica;

E.

considerando che, nella sua risoluzione 2334 (2016), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:

a)

ha riaffermato che la costruzione di insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati dal 1967, compresa Gerusalemme Est, non ha validità giuridica e costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale e un importante ostacolo al conseguimento della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati;

b)

ha invitato tutte le parti a distinguere, nell'ambito delle rispettive relazioni, tra il territorio dello Stato di Israele e i territori occupati dal 1967;

c)

ha rammentato che, sulla base della tabella di marcia del Quartetto, le forze di sicurezza dell'Autorità palestinese sono tenute a condurre operazioni efficaci volte a contrastare tutti coloro che partecipano ad attività terroristiche e a smantellare le capacità dei terroristi, anche mediante la confisca delle armi illegali;

F.

considerando che, secondo l'Ufficio del rappresentante dell'UE in Palestina, negli ultimi mesi si è registrato un elevato tasso di demolizioni di strutture palestinesi;

G.

considerando che nella Striscia di Gaza sono state segnalate numerose violazioni dei diritti umani;

H.

considerando che la situazione dei prigionieri è preoccupante da entrambe le parti, specialmente per quanto concerne l'attuale sciopero della fame dei prigionieri palestinesi; che entrambe le parti dovrebbero ottemperare agli obblighi internazionali e rispettare i diritti dei prigionieri;

I.

considerando che tutte le parti dovrebbero favorire il dialogo e la cooperazione pratica, segnatamente in materia di sicurezza, accesso all'acqua, servizi igienici e risorse energetiche, nonché a favore dello sviluppo dell'economia palestinese, offrendo così una prospettiva di speranza, pace e riconciliazione di cui la regione ha estremamente bisogno;

J.

considerando che le relazioni tra l'UE ed entrambe le parti dovrebbero basarsi sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale di tali relazioni;

1.

ribadisce il suo fermo sostegno alla soluzione del conflitto israelo-palestinese fondata sulla coesistenza di due Stati sulla base dei confini del 1967, che prevede Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati e la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro e di uno Stato palestinese indipendente, democratico, territorialmente contiguo e vitale, sulla base del diritto all'autodeterminazione e del pieno rispetto del diritto internazionale;

2.

sottolinea che è importante che le parti riprendano al più presto i negoziati su aspetti sostanziali onde conseguire una pace giusta, duratura e globale; invita entrambe le parti a evitare azioni suscettibili di innescare un'ulteriore escalation, tra cui misure unilaterali che potrebbero pregiudicare l'esito dei negoziati, compromettere la fattibilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e alimentare ulteriormente la diffidenza; invita entrambe le parti a ribadire il loro impegno a raggiungere una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, dissociandosi così da chi respinge questo approccio;

3.

si oppone fermamente a tutte le azioni che compromettono la fattibilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati ed esorta entrambe le parti a dimostrare, nei programmi e nei fatti, un autentico impegno a favore di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, in modo da ripristinare un clima di fiducia; plaude all'impegno a collaborare per la pace espresso dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente palestinese Mahmoud Abbas, recentemente in visita negli Stati Uniti;

4.

sottolinea che tutelare e preservare la fattibilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati deve essere la priorità immediata delle politiche e delle azioni dell'Unione europea in relazione al conflitto israelo-palestinese e il processo di pace in Medio Oriente;

5.

condanna tutti gli di violenza, gli atti di terrorismo contro gli israeliani nonché l'incitamento alla violenza, che rappresentano azioni fondamentalmente incompatibili con la promozione di una soluzione pacifica fondata sulla coesistenza di due Stati; osserva che, al fine di ripristinare la fiducia ed evitare un'escalation che comprometterebbe ulteriormente le prospettive di pace, è fondamentale che tutte le parti intraprendano azioni efficaci contro la violenza, il terrorismo, la retorica dell'odio e l'incitamento all'odio;

6.

ricorda che gli insediamenti sono illegali ai sensi del diritto internazionale e sottolinea che le recenti decisioni di creare un nuovo insediamento nel cuore della Cisgiordania, di lanciare gare d'appalto per la costruzione di quasi 2 000 unità abitative e di dichiarare altri territori all'interno della Cisgiordania «territori di Stato» compromettono ulteriormente la prospettiva di raggiungere una soluzione praticabile fondata sulla coesistenza di due Stati; condanna il perseguimento della politica in materia di insediamenti e invita le autorità israeliane a porvi immediatamente fine nonché a invertire tale politica; deplora, in particolare, l'approvazione da parte della Knesset, il 6 febbraio 2017, della «legge di regolarizzazione», che prevede la legalizzazione retroattiva degli insediamenti costruiti su terreni privati palestinesi senza il consenso dei legittimi proprietari; attende la decisione della Corte suprema riguardo a tale legislazione;

7.

si compiace di constatare che, al paragrafo 8 delle conclusioni del Consiglio del 18 gennaio 2016, l'UE e i suoi Stati membri ribadiscono il loro impegno a garantire la piena attuazione della legislazione dell'UE e degli accordi bilaterali UE-Israele vigenti;

8.

chiede di porre fine alla demolizione di abitazioni palestinesi e di strutture e progetti finanziati dall'UE, allo sfollamento forzato di famiglie palestinesi e alla confisca di proprietà palestinesi in Cisgiordania, conformemente alla relazione del Quartetto; evidenzia che le autorità competenti dell'UE hanno la responsabilità di continuare a garantire che i finanziamenti dell'Unione non possano essere direttamente o indirettamente dirottati verso organizzazioni o attività terroristiche che incitano a compiere tali atti;

9.

rammenta che il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani da parte degli attori statali e non statali, inclusa la responsabilità per le loro azioni, rappresenta un punto chiave per la pace e la sicurezza nella regione;

10.

sottolinea che la riconciliazione intra-palestinese è un elemento importante per conseguire la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e si rammarica della perdurante mancanza di unità tra i palestinesi; sostiene l'invito dell'UE alle fazioni palestinesi di rendere assolutamente prioritari la riconciliazione e il ritorno dell'Autorità palestinese nella Striscia di Gaza; sollecita le forze palestinesi a riprendere senza indugio gli sforzi di riconciliazione, in particolare convocando le elezioni presidenziali e legislative attese da tempo; evidenzia che l'Autorità palestinese deve assumere la sua funzione di governo nella Striscia di Gaza, anche nel settore della sicurezza, dell'amministrazione civile e tramite la sua presenza ai valichi di frontiera;

11.

pone l'accento sul fatto che l'attività militante e la corsa illecita alle armi contribuiscono all'instabilità e ostacolano in ultima analisi gli sforzi volti al raggiungimento di una soluzione negoziata; invita le forze di sicurezza dell'Autorità palestinese a garantire la piena efficacia e la tempestività delle operazioni miranti a contrastare le attività dei gruppi militanti, come ad esempio il lancio di razzi in direzione di Israele; sottolinea la necessità imperativa di impedire l'acquisizione di armi da parte dei gruppi terroristici, il contrabbando di armi, la produzione di razzi e la costruzione di gallerie;

12.

chiede nuovamente di porre fine al blocco illegale della Striscia di Gaza nonché di ricostruire e riabilitare tale zona quanto prima;

13.

ricorda che, nel quadro della dichiarazione di Venezia del giugno1980, gli Stati membri dell'UE si sono assunti la propria responsabilità nel processo di pace; chiede l'adozione di una nuova dichiarazione dell'UE a giugno del corrente anno; chiede all'alto rappresentante di utilizzare la nuova dichiarazione per contribuire all'elaborazione di un'iniziativa europea ambiziosa e globale per la pace nella regione;

14.

chiede che tale iniziativa di pace dell'Unione europea affronti la questione del conflitto israelo-palestinese, con l'obiettivo di conseguire risultati tangibili entro termini di tempo stabiliti, nell'ambito della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, e sia corredata di un meccanismo internazionale di monitoraggio e attuazione; sottolinea l'importanza di collaborare, a tal proposito, con altri attori internazionali, in particolare nel quadro del Quartetto per il Medio Oriente e in considerazione dell'iniziativa di pace araba; invita a utilizzare efficacemente gli strumenti esistenti e l'influenza dell'Unione europea nelle relazioni con entrambe le parti, in modo da favorire gli sforzi di pace, dal momento che l'azione coordinata dell'UE è in grado di produrre risultati;

15.

sottolinea che, per sostenere una vera iniziativa europea per la pace, è dovere primario degli Stati membri contribuire attivamente alla definizione di una posizione comune dell'Unione e astenersi dall'intraprendere iniziative unilaterali che indeboliscono l'azione europea; evidenzia che i capi di Stato e di governo europei non possono chiedere all'Unione di essere proattiva nella regione se le loro posizioni divergenti impediscono all'Unione di esprimersi con una sola voce attraverso l'alto rappresentante;

16.

prende atto delle potenzialità della comunità araba palestinese in Israele, che può svolgere un ruolo importante nel conseguimento di una pace duratura tra israeliani e palestinesi, e dell'importanza della sua partecipazione e del suo contributo al processo di pace; chiede che tutti i cittadini di Israele godano degli stessi diritti, prerequisito fondamentale perché possano svolgere tale ruolo;

17.

invita l'Unione europea a sostenere e tutelare gli attori della società civile, tra cui le organizzazioni per i diritti umani, che contribuiscono agli sforzi di pace e all'instaurazione di un clima di fiducia tra israeliani e palestinesi da entrambe le parti, e accoglie con favore il contributo apportato dalla società civile al processo di pace attraverso nuove idee e iniziative dal carattere innovativo;

18.

suggerisce di avviare un'iniziativa dal titolo «Parlamentari per la pace» allo scopo di riunire parlamentari europei, israeliani e palestinesi, in modo da contribuire a far progredire un'agenda per la pace e integrare gli sforzi diplomatici dell'UE;

19.

sottolinea che è necessario che l'UE promuova iniziative che favoriscano il ripristino della fiducia tra gli attori politici, non statali ed economici, e l'introduzione di un modello di cooperazione su questioni concrete; evidenzia altresì, a tale riguardo, l'importanza di settori strategici in cui la cooperazione è fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini, quali ad esempio la sicurezza, l'accesso all'acqua, i servizi igienici, le risorse energetiche e la crescita dell'economia palestinese;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al rappresentante del Quartetto, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi, alla Knesset e al governo di Israele, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/117


P8_TA(2017)0227

Strategia dell'UE relativa alla Siria

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulla strategia dell'UE relativa alla Siria (2017/2654(RSP))

(2018/C 307/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria,

viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 14 marzo 2017 dal titolo «Elementi di una strategia regionale dell'Unione europea per la Siria» (JOIN(2017)0011), e le conclusioni del Consiglio sulla Siria del 3 aprile 2017, che insieme costituiscono la nuova strategia dell'UE relativa alla Siria,

vista la dichiarazione dei copresidenti, del 5 aprile 2017, alla conferenza «Sostenere il futuro della Siria e della regione»,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 30 dicembre 2016 sull'annuncio della cessazione delle ostilità in Siria e del 23 marzo 2017 sulla Siria, nonché la dichiarazione del VP/AR a nome dell'UE del 9 dicembre 2016 sulla situazione ad Aleppo,

viste le dichiarazioni del VP/AR del 6 aprile 2017 sul presunto attacco con armi chimiche a Idlib, Siria, e del 7 aprile 2017 sull'attacco USA in Siria,

viste le decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive dell'Unione europea nei confronti dei responsabili della repressione violenta in Siria, ivi incluse quelle del 14 novembre 2016 e del 20 marzo 2017,

viste le relazioni della commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Siria, istituita dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC), e le risoluzioni dell'UNHRC sulla Repubblica araba siriana,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'ISIL/Daesh e il fronte al-Nusra nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul conflitto nella Repubblica araba siriana, in particolare le risoluzioni 2218 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2328 (2016), 2332 (2016) e 2336 (2016),

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), del 31 ottobre 2000, sulle donne e la pace e la sicurezza,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/71/L.48, del 19 dicembre 2016, che istituisce un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per fornire assistenza nelle indagini e nell'azione penale nei confronti dei responsabili dei crimini più gravi in base al diritto internazionale commessi nella Repubblica araba siriana partire da marzo 2011,

visto il comunicato di Ginevra del 2012,

viste la Carta delle Nazioni Unite e tutte le convenzioni delle Nazioni Unite di cui la Siria è parte,

visti lo statuto di Roma e i documenti costitutivi della Corte internazionale di giustizia,

visti i tribunali ad hoc, compresi il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda e il Tribunale speciale per il Libano,

visti le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la guerra in Siria è divenuta una delle peggiori crisi umanitarie che il mondo abbia affrontato dopo la seconda guerra mondiale e continua a produrre conseguenze devastanti e tragiche per la sua popolazione; che numerosi civili, compresi i bambini, sono stati presi come obiettivo e continuano ad essere le vittime di questa brutale guerra civile e che oltre 400 000 persone hanno perso la vita dall'inizio del conflitto in Siria nel 2011; che 13,5 milioni di persone in Siria, vale a dire quasi tre quarti della popolazione rimanente, hanno assoluta necessità di aiuti d'emergenza, in particolare assistenza medica, cibo, acqua e rifugio; che gli sfollati interni sono 6,3 milioni, 4,7 milioni di persone vivono in aree sotto assedio e difficili da raggiungere e 5 milioni si trovano nei paesi vicini e nella regione allargata in quanto rifugiati; che la crisi in Siria ha un impatto sempre più destabilizzante per l'intera regione;

B.

considerando che, dallo scoppio della guerra nel 2011, l'UE, insieme ai suoi Stati membri, ha mobilitato collettivamente più di 9,4 miliardi di euro da gennaio 2017 in risposta alla crisi siriana, sia in Siria che nella regione, il che la rende il maggior donatore; che l'UE ha anche sostenuto in modo sostanziale i paesi vicini che accolgono rifugiati;

C.

considerando che tra le violazioni commesse durante il conflitto siriano vi sono attacchi mirati e indiscriminati a civili, uccisioni extragiudiziali, torture e maltrattamenti, arresti di massa e arbitrari, punizioni collettive, attacchi al personale medico e negazione di cibo e acqua; che il regime di Assad sarebbe responsabile di impiccagioni, atti di tortura e uccisioni extragiudiziali su vasta scala nelle strutture di detenzione; che il governo siriano ha intenzionalmente impedito alla popolazione civile l'accesso a beni e servizi essenziali, compresa la fornitura di cibo e di acqua e l'assistenza medica; che gli attacchi e l'utilizzo di una tattica di guerra che prevede di lasciar morire di fame i civili attraverso l'assedio di aree popolate costituiscono chiare violazioni del diritto internazionale umanitario; che tali reati sono finora rimasti impuniti;

D.

considerando che l'ISIS/Daesh e altri gruppi jihadisti hanno compiuto atti atroci e crudeli, tra cui il ricorso a esecuzioni brutali e tacite violenze sessuali, rapimenti, torture, conversioni forzate e riduzione in schiavitù di donne e ragazze; che sono stati reclutati e utilizzati bambini in attacchi terroristici; che si nutrono profonde preoccupazioni per il benessere dei cittadini che si trovano attualmente sotto il controllo dell'ISIS/Daesh e per la possibilità che vengano utilizzati come scudi umani durante la campagna di liberazione; che tali crimini possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

E.

considerando che non viene rispettato il cessate il fuoco entrato in vigore il 30 dicembre 2016 e che sono state segnalate numerose violazioni in tutta la Siria e si sono verificati gravi incidenti, come l'attacco con armi chimiche a Khan Sheikhoun, presumibilmente commesso dal regime, e il bombardamento contro gli autobus che trasportavano cittadini evacuati dalle città sotto assedio di Foah e Kefraya verso le zone controllate dal governo; che decine di persone, compresi bambini, sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite;

F.

considerando che numerose indagini hanno accertato l'impiego, da parte delle forze di Assad, di agenti chimici destinati a ferire o uccidere i civili, in violazione dell'accordo del 2013 che prevedeva la loro eliminazione; che l'ultimo caso di armi di distruzione di massa utilizzate contro i civili si è verificato il 4 aprile 2017 a Khan Sheikhoun, nella provincia di Idlib, dove almeno 70 civili, molti dei quali bambini, sono stati uccisi e centinaia sono rimasti feriti; che il 12 aprile 2017 la Russia ha posto il veto, insieme alla Bolivia, a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe condannato il presunto uso di armi chimiche vietate in Siria e avrebbe chiesto al regime di Assad di collaborare a un'indagine sul caso; che gli Stati Uniti hanno informato l'UE che, in base alla loro valutazione, il regime siriano ha utilizzato armi chimiche e, in data 7 aprile, hanno risposto militarmente lanciando un attacco aereo sulla base aerea militare di Shayrat nel governatorato di Homs in Siria, con l'intenzione di prevenire e fermare la diffusione e l'utilizzo delle armi chimiche;

G.

considerando che nel marzo 2017 l'UE ha aggiunto quattro militari siriani di alto grado all'elenco delle sanzioni a causa del loro ruolo nell'uso di armi chimiche contro la popolazione civile in linea con la politica dell'UE volta a contrastare la proliferazione e l'uso delle armi chimiche;

H.

considerando che, nel suo intervento sullo stato dell'unione del settembre 2016, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha menzionato la necessità di una strategia dell'Unione europea per la Siria; che, nel mese di ottobre, il Parlamento ha invitato il VP/AR Federica Mogherini a garantire che una nuova strategia sulla Siria sia intesa a facilitare un accordo politico nel paese, compresi strumenti di monitoraggio e di attuazione per rafforzare il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del gruppo internazionale di sostegno alla Siria (International Syria Support Group — ISSG);

I.

considerando che l'obiettivo della strategia dell'UE sulla Siria è quello di definire come l'UE possa svolgere un ruolo più visibile ed efficace nel contribuire ad una soluzione politica duratura in Siria, nell'ambito del quadro attualmente sostenuto dall'ONU, e appoggiare la ricostruzione post-accordo una volta avviata una transizione credibile; che tale strategia individua sei principali aree su cui concentrare l'attenzione, vale a dire: la cessazione della guerra attraverso un'autentica transizione politica; la promozione di una transizione significativa e inclusiva; far fronte alle esigenze umanitarie dei siriani più vulnerabili; promuovere la democrazia e i diritti umani; promuovere l'assunzione di responsabilità per i crimini di guerra; e sostenere la resilienza della popolazione siriana e della società;

J.

considerando che il 5 aprile 2017 l'UE ha copresieduto una conferenza sul tema «Sostenere il futuro della Siria e della regione», che ha riunito rappresentanti di oltre 70 paesi e organizzazioni internazionali e della società civile internazionale e siriana; che la conferenza di Bruxelles ha convenuto un approccio globale per gestire la crisi siriana, con un'assistenza finanziaria supplementare per far fronte alla situazione umanitaria pari a 3,47 miliardi di euro per il periodo 2018-2020, di cui 1,3 miliardi di euro provenienti dall'UE, che è il principale donatore per quanto concerne la crisi; che, inoltre, alcune istituzioni finanziarie internazionali e alcuni donatori hanno annunciato circa 27,9 miliardi di euro in prestiti; che, stando alle stime, i costi della ricostruzione della Siria si attestano a circa 200 miliardi di dollari;

K.

considerando che l'UE riconosce e sostiene gli sforzi compiuti da Turchia, Libano e Giordania, ovvero i paesi confinanti della Siria che ospitano il maggior numero di rifugiati;

L.

considerando che ad Astana (Kazakhstan), il 4 maggio 2017, la Russia, l'Iran e la Turchia hanno raggiunto un accordo che istituisce quattro zone di allentamento della tensione; che i tre paesi firmatari dovranno fungere da garanti della tregua di sei mesi, rinnovabili, anche attraverso controlli armati sul campo; che tale accordo chiede che si ponga fine a tutti i voli da parte del regime di Assad su tali zone e un accesso umanitario senza restrizioni alle zone controllate dai ribelli; che questa settimana a Ginevra riprende un nuovo ciclo di colloqui guidati dalle Nazioni Unite e un altro ciclo di colloqui guidati dalla Russia è previsto per la metà luglio in Kazakhstan;

M.

considerando che l'UE ha ripetutamente affermato che non esiste una soluzione militare al conflitto siriano e che solo una transizione a guida siriana e inclusiva può porre termine alle inaccettabili sofferenze del popolo siriano; che, pur essendo chiaro che la ricostruzione può iniziare solo dopo un accordo politico, gli sforzi di riconciliazione dovrebbero iniziare quanto prima possibile ed essere sostenuti dall'UE al fine di assicurare una stabilità a lungo termine; che, in questo contesto, è essenziale stabilire la verità, promuovere la responsabilità e la giustizia transizionale e ricorrere all'amnistia;

1.

accoglie con favore la strategia dell'UE per la Siria, tra cui gli obiettivi strategici dell'UE sulla Siria e gli obiettivi dell'UE per la Siria nonché l'esito della conferenza di Bruxelles che ha garantito gli impegni pluriennali; sollecita tutti i partecipanti e i donatori internazionali ad onorare pienamente i loro impegni e a mantenere il loro sostegno in futuro;

2.

condanna, ancora una volta e con la massima fermezza, le atrocità e le diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse da tutte le parti coinvolte nel conflitto, e in particolare dalle forze del regime di Assad con il sostegno dei suoi alleati, la Russia e l'Iran, e perpetrate da gruppi armati non statali, in particolare l'ISIS/Daesh e Jabhat Fateh al-Sham; sottolinea la sua posizione secondo cui tutti i responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani devono rispondere delle loro azioni; incoraggia tutti gli Stati ad applicare il principio della giurisdizione universale nel far fronte all'impunità e si compiace delle iniziative adottate da alcuni Stati membri dell'UE a tal fine, tra cui la recente decisione della Corte nazionale spagnola di giudicare in merito a una denuncia penale nei confronti di nove funzionari dei servizi segreti siriani accusati di tortura e di violazioni dei diritti umani; ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a valutare, in stretta cooperazione con i paesi che condividono la stessa linea, la possibilità di istituire un tribunale siriano per i crimini di guerra, in attesa dell'avvenuto deferimento alla Corte penale internazionale; evidenzia altresì la necessità di assicurare alla giustizia coloro che commettono crimini contro minoranze e gruppi religiosi, etnici e di altro tipo; resta convinto che in Siria non potranno esservi né un'efficace risoluzione del conflitto né una pace sostenibile se i responsabili dei crimini commessi non saranno chiamati a rispondere delle loro azioni;

3.

condanna con la massima fermezza l'efferato attacco chimico aereo del 4 aprile 2017 che ha colpito la città di Khan Sheikhoun nella provincia di Idlib e causato la morte di almeno 70 civili, compresi bambini e operatori umanitari, con molte vittime che manifestavano sintomi di avvelenamento da gas; osserva che le accuse di utilizzo di armi chimiche sono credibili, secondo la valutazione preliminare eseguita dalla missione d'informazione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW); sottolinea l'obbligo per la Siria di rispettare le raccomandazioni della missione conoscitiva dell'OPCW e il meccanismo investigativo congiunto delle nazioni Unite — OPCW, fornendo accesso immediato e senza ostacoli e riconoscendo il diritto ad ispezionare ogni sito; sottolinea che i responsabili di tali attacchi saranno chiamati a rispondere delle loro azioni dinanzi alla giustizia; deplora i ripetuti veti della Russia in seno al Consiglio di sicurezza, anche nei confronti della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che condannava il recente attacco chimico e chiedeva un'indagine internazionale;

4.

accoglie con favore l'istituzione di un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per fornire assistenza nelle indagini e nell'azione penale nei confronti dei responsabili dei crimini più gravi in base al diritto internazionale commessi nella Repubblica araba siriana a partire da marzo 2011; deplora che tale meccanismo non sia stato ancora finanziato integralmente; esorta tutti gli Stati membri a onorare i loro impegni al riguardo;

5.

ribadisce il suo impegno per l'unità, la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza della Siria e appoggia un approccio «Siria nel suo insieme» forte e un futuro democratico per il popolo siriano; insiste su un processo politico condotto dalla Siria, che possa condurre ad elezioni libere e eque, facilitato e monitorato dalle Nazioni Unite e basato su una nuova costituzione, quale unico modo per pacificare il paese; si rivolge a tutte le parti ribadendo che un cessate il fuoco nazionale e inclusivo e una soluzione pacifica e reciprocamente accettabile della crisi siriana possono essere conseguiti sotto l'egida delle Nazioni Unite e, come previsto nel comunicato di Ginevra del 2012 e nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2254(2015), con il sostegno dell'inviato speciale del Segretario generale per la Siria Staffan de Mistura e i principali attori internazionali e regionali;

6.

prende atto del recente memorandum sulla creazione di zone di distensione in Siria e sostiene la volontà di rafforzare il cessate il fuoco, bloccare il sorvolo delle zone di distensione da parte delle forze aeree del regime e creare le condizioni per l'accesso umanitario, l’assistenza medica, il rientro dei civili sfollati alle loro case e il ripristino delle infrastrutture danneggiate; sottolinea, tuttavia, le preoccupazioni espresse dall'opposizione quanto alla possibilità che l'accordo determini la creazione di zone di influenza e la divisione della Siria; invita tutte le parti ad attuare gli accordi di Astana e i tre garanti a garantire che il cessate il fuoco venga rispettato; sottolinea l'importanza di eliminare ogni ambiguità rispetto ai gruppi che non sono interessati dal cessate il fuoco e invita tutte le parti, compresa la Turchia, a garantire che il memorandum non agevoli gli attacchi contro le forze alleate all’opposizione moderata o quelle che combattono a fianco della coalizione internazionale contro ISIS/Daesh; evidenzia che occorre garantire il monitoraggio internazionale dell'attuazione e sostiene un forte coinvolgimento delle Nazioni Unite;

7.

sollecita la Federazione russa e la Repubblica islamica dell'Iran a utilizzare la loro influenza sul regime siriano affinché questo accetti e cerchi attivamente di raggiungere un compromesso ragionevole che ponga fine alla guerra civile e spiani la strada a un'autentica transizione inclusiva; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a sostenere l'opposizione moderata, individuando e isolando gli elementi radicalizzati e promuovendo la riconciliazione; incoraggia i membri dell'Alto comitato di negoziazione a continuare a partecipare ai colloqui di Ginevra sotto l'egida delle Nazioni Unite;

8.

ritiene fermamente che l'UE debba impegnarsi più attivamente e sfruttare il suo importante contributo finanziario postbellico per svolgere un ruolo significativo negli sforzi negoziali nell'ambito del quadro attualmente sostenuto dall'ONU e garantire la transizione politica, sviluppando una linea politica specifica che miri ad avvicinare le parti e a intensificare i suoi sforzi in settori in cui l'Unione può avere un valore aggiunto; sostiene gli sforzi profusi dal VP/AR per instaurare contatti con i principali attori della regione al fine di garantire la transizione politica, la riconciliazione postbellica e la ricostruzione; esorta il VP/AR a iniziare a sviluppare un piano concreto per quanto riguarda la sua partecipazione alla ricostruzione della Siria e impegnarsi in uno sforzo comune e partecipativo con le principali organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie, nonché con gli attori regionali e locali; sottolinea tuttavia l'importanza dell'adesione al processo di ricostruzione postbellica da parte degli stessi siriani;

9.

sottolinea l'importanza fondamentale dell'operato delle organizzazioni della società civile e delle ONG locali e internazionali nel documentare le prove relative ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e ad altre violazioni, tra cui la distruzione del patrimonio culturale; invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire un'assistenza ulteriore e completa a tali soggetti; invita l'UE e i suoi Stati membri a finanziare adeguatamente le organizzazioni che si occupano di indagini open source e di raccolta digitale di prove di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, al fine di garantire che i responsabili rispondano delle loro azioni e siano consegnati alla giustizia;

10.

accoglie favorevolmente l'enfasi posta sul sostegno alla resilienza della popolazione siriana e della società siriana nella strategia dell'UE per la Siria; invita l'UE e i suoi Stati membri a raddoppiare gli sforzi volti a sviluppare le capacità della popolazione e della società civile siriana, in particolare con l'aiuto di soggetti che promuovano i diritti umani, l'uguaglianza (compresa l'uguaglianza di genere e i diritti delle minoranze), la democrazia e l'emancipazione, ove possibile in Siria nonché tra i rifugiati siriani che vivono in esilio nella regione o in Europa; sottolinea che lo sviluppo delle capacità dovrebbe aiutare i siriani a guidare la transizione (in ambiti come la regolamentazione dei media, il decentramento, l'amministrazione municipale, la stesura della Costituzione) tenendo in debita considerazione le esigenze e il ruolo delle donne;

11.

esprime soddisfazione per il fatto che il ruolo della società civile, comprese le organizzazioni femminili, sia stato riconosciuto come parte fondamentale di una soluzione duratura; ricorda che l'UE deve promuovere e facilitare una partecipazione o una consultazione adeguate della società civile e delle donne nel processo di pace, in linea con l'approccio globale all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni nn. 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; insiste sul fatto che i diritti umani delle donne debbano trovare riscontro nella nuova Costituzione della Siria;

12.

ritiene, pur ribadendo il proprio sostegno agli sforzi della coalizione internazionale contro l'ISIS/Daesh, che la strategia dell'UE avrebbe anche dovuto contemplare aspetti riguardanti la lotta contro l'ISIS/Daesh e altre organizzazioni terroristiche elencate dall'ONU, evidenziando e ponendo l'accento sulle cause politiche e socioeconomiche profonde che hanno facilitato la diffusione del terrorismo e individuando azioni concrete per contrastarle; ritiene inoltre che avrebbero dovuto essere definite modalità per contribuire al mantenimento del carattere multietnico, multireligioso e multiconfessionale della società siriana;

13.

sottolinea che è importante proteggere le minoranze etniche e religiose in Siria e crede fermamente che qualsiasi processo politico dovrebbe essere inclusivo e finalizzato a ripristinare in Siria uno Stato tollerante e multiconfessionale;

14.

rammenta che la rapida istituzione di misure per la promozione della fiducia (confidence building measures — CBM), compreso l'accesso umanitario totale in tutta la Siria, l'offerta di servizi pubblici di base (elettricità, acqua, assistenza sanitaria), la fine di tutti gli assedi delle città e la liberazione di prigionieri e ostaggi, sia di fondamentale importanza; accoglie con favore l'accordo tra il governo siriano e i gruppi ribelli per consentire l'evacuazione di quattro città assediate; esorta tutte le parti a sostenere e a facilitare l'adozione di un accordo globale sulle CBM;

15.

rileva con rammarico che il devastante conflitto civile ha fatto regredire il paese di decenni in termini di sviluppo economico e sociale, costringendo milioni di persone alla disoccupazione e alla povertà e comportando una notevole distruzione dei servizi sanitari ed educativi, grandi spostamenti della popolazione siriana e fuga di cervelli; sottolinea pertanto l'importanza di aumentare l'assistenza non umanitaria volta a rafforzare la resilienza delle persone all'interno della Siria e a riavviare l'economia; invita inoltre gli Stati membri ad assumere un impegno più risoluto a favore della ripartizione delle responsabilità, consentendo ai profughi in fuga dalle zone di guerra siriane di trovare protezione al di là dei paesi limitrofi, anche attraverso il reinsediamento e programmi di ammissione per motivi umanitari; ritiene tuttavia che, non appena finito il conflitto, i profughi siriani qualificati debbano essere incentivati a rientrare e a contribuire agli sforzi di ricostruzione;

16.

plaude alle priorità del nuovo partenariato concluso dall'UE con la Giordania e il Libano e all'allentamento delle norme di origine dell'UE per le esportazioni provenienti dalla Giordania; si rammarica che un numero consistente di rifugiati in Giordania, in Libano e in Turchia vivano ancora in condizioni sociali ed economiche precarie e che spesso non possano trovare un'occupazione (legale); invita il VP/AR a insistere affinché le autorità della Giordania e del Libano cooperino per eliminare gli ostacoli (informali) rimanenti, sostenere un aumento delle opportunità di lavoro autonomo e concretizzare gli impegni sulla creazione di posti di lavoro per le donne e i giovani;

17.

aderisce pienamente all'obiettivo di garantire un'iniziativa «Nessuna generazione perduta di bambini» in Siria e nella regione e chiede ulteriori sforzi affinché tutti i minori rifugiati e vulnerabili nelle comunità di accoglienza abbiano accesso a un'istruzione di qualità, in condizioni di parità per ragazze e ragazzi; sottolinea la necessità di riconoscere l'istruzione spesso informale nei campi profughi e di sostenere la riabilitazione psicologica di questi bambini traumatizzati;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, alle Nazioni Unite, ai membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria nonché a tutte le parti coinvolte nel conflitto, e a garantire la traduzione in arabo del presente testo.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/123


P8_TA(2017)0228

Trasporto stradale nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul trasporto stradale nell'Unione europea (2017/2545(RSP))

(2018/C 307/19)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (1),

vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (2),

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (3),

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (4),

visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (5),

visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (6),

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (7),

visto il libro bianco della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (8),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 sulla logistica nell'UE e sul trasporto multimodale nei nuovi corridoi TEN-T (9),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sulle nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi i modelli di economia collaborativa (10),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato del mercato europeo del trasporto stradale (COM(2014)0222),

vista la direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (11),

viste le comunicazioni della Commissione dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» (COM(2016)0501) e «Trasporti e CO2» (COM(1998)0204),

visto l'accordo di Parigi nel cui quadro i firmatari si sono impegnati a contenere l'aumento della temperatura globale in questo secolo ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC,

vista la dichiarazione di Amsterdam del 14 aprile 2016 sulla cooperazione nel campo della guida connessa e automatizzata — Navigare con veicoli connessi e automatizzati sulle strade europee,

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea (12),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata» COM(2016)0766,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione dovrebbe presentare con urgenza proposte legislative in merito al mercato del trasporto di merci su strada (in appresso «iniziative nel settore stradale»), con l'obiettivo di individuare e affrontare le sfide cui è esposto il settore;

B.

considerando che l'economia del trasporto su strada nell'UE assicura 5 milioni di posti di lavoro diretti e contribuisce per quasi il 2 % al PIL dell'UE, con 344 000 imprese di trasporto di persone su strada e oltre 560 000 imprese di trasporto di merci su strada (13);

C.

considerando che nel 2013 le attività di trasporto di persone su strada nell'UE hanno registrato 5 323 miliardi di passeggeri-chilometro e che le autovetture hanno rappresentato il 72,3 % del totale delle attività di trasporto di passeggeri nell'UE 28, mentre gli autobus l'8,1 % (14);

D.

considerando che la sicurezza stradale rimane un tema di grande attualità per l'UE, dove nel 2015 sono stati registrati 135 000 feriti gravi e 26 100 decessi;

E.

considerando che il trasporto su strada costituisce un motore dell'economia dell'UE e dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella generazione di ulteriore crescita economica e nella creazione di posti di lavoro, come pure nella promozione della competitività e della coesione territoriale; che è necessario, nel contempo, che il settore diventi più sostenibile e che rispetti condizioni di lavoro dignitose e i diritti sociali;

F.

considerando che il trasporto su strada è un settore in cui l'Europa è leader a livello mondiale, sia nelle attività di fabbricazione che di trasporto, e che è essenziale che il trasporto su strada europeo continui a svilupparsi, a investire e a rinnovarsi in modo sostenibile ed ecologico, onde mantenere la sua leadership tecnologica a livello mondiale nel contesto di un'economia globale sempre più caratterizzata dall'emergere di nuovi potenti attori e di nuovi modelli imprenditoriali;

G.

considerando che il trasporto su strada continua a eliminare progressivamente i combustibili fossili, data l'urgente necessità di migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità di questo settore, in particolare tramite i combustibili alternativi, i gruppi propulsori alternativi e la digitalizzazione, in maniera economicamente efficiente senza sacrificarne la competitività;

H.

considerando che i trasporti svolgono un ruolo di rilievo nei cambiamenti climatici, giacché rappresentano circa il 23,2 % del totale delle emissioni di gas serra dell'UE, e che nel 2014 il trasporto su strada è stato responsabile del 72,8 % delle emissioni di gas serra del settore dei trasporti dell'UE;

I.

considerando che, in base alle stime, la congestione stradale costa all'economia dell'UE l'equivalente dell'1 % del suo PIL in perdite di tempo, consumo aggiuntivo di carburante e inquinamento;

J.

considerando che il trasporto internazionale di merci su strada si trova ad affrontare un numero crescente di ostacoli normativi stabiliti dagli Stati membri;

K.

considerando che le reti multimodali e l'integrazione dei diversi modi e servizi di trasporto hanno il potenziale per migliorare i collegamenti e l'efficienza del trasporto di persone e merci, contribuendo così a ridurre le emissioni di carbonio e altre emissioni dannose;

L.

considerando che da parte degli Stati membri vi è una mancanza di applicazione della legislazione europea in materia di cabotaggio;

M.

considerando che vi sono enormi differenze in tutta l'Unione nell'attuazione della normativa in vigore in materia di condizioni di lavoro, diritti sociali e sicurezza stradale;

Migliorare la competitività e l'innovazione nel settore dei trasporti su strada

1.

ritiene che le iniziative nel settore stradale dovrebbero fornire un impulso quanto mai necessario per aumentare la sostenibilità, la sicurezza, l'innovazione e la competitività del settore europeo dei trasporti su strada, per sviluppare ulteriormente l'infrastruttura stradale europea al fine di migliorare l'efficienza della logistica e dei trasporti su strada e per garantire condizioni di parità per gli operatori sul mercato globale, come pure il completamento e il miglioramento del funzionamento del mercato interno per il trasporto su strada di passeggeri e merci, nonché per definire una strategia a lungo termine per il settore europeo del trasporto su strada;

2.

ritiene inoltre che le iniziative nel settore stradale dovrebbero incoraggiare lo sviluppo tecnologico di veicoli, promuovere i combustibili alternativi, aumentare l'interoperabilità dei sistemi e delle modalità di trasporto e garantire l'accesso al mercato per le PMI;

3.

invita la Commissione, nell'elaborazione delle iniziative nel settore stradale, a tenere conto della risoluzione del Parlamento del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del libro bianco 2011 sui trasporti; sottolinea che il trasporto su strada deve essere considerato nell'ambito di un approccio olistico e a lungo termine nel quadro della politica dell'UE in materia di trasporti intermodali e sostenibili;

4.

invita la Commissione, nell'elaborazione del pacchetto di iniziative sulla mobilità stradale, a tenere ugualmente conto della risoluzione del Parlamento del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea;

5.

sottolinea che il settore dei trasporti stradali fornisce un importante contributo alla crescita e all'occupazione nell'UE e che la situazione economica è strettamente collegata alla competitività del settore europeo dei trasporti su strada; chiede pertanto l'adozione di politiche proattive intese a sostenere e sviluppare un settore stradale sostenibile in un'ottica di concorrenza leale, soprattutto per le PMI, in particolare in vista dei futuri sviluppi digitali, tecnologici e ambientali in questo settore, incoraggiando al tempo stesso il miglioramento delle competenze della forza lavoro;

6.

invita il settore stradale a cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione; invita la Commissione a sviluppare le infrastrutture di comunicazione sia «da veicolo a veicolo» sia «da veicolo a infrastruttura» al fine di migliorare la sicurezza stradale e l'efficienza e preparare il futuro della mobilità stradale; sottolinea la necessità di sviluppare il trasferimento di tecnologie per i veicoli, di aumentare il loro sostegno logistico e di elaborare definizioni e norme adeguate in materia; invita la Commissione a fornire un quadro normativo adeguato per la guida connessa e automatizzata nonché per nuovi modelli di economia collaborativa;

7.

esorta la Commissione a rafforzare l'armonizzazione nel settore del trasporto di persone e del trasporto di merci, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pedaggio elettronico nell'UE, dal momento che l'attuale mancanza di armonizzazione determina oneri aggiuntivi per il trasporto; incoraggia, a tale proposito, l'uso delle tecnologie digitali (documenti senza supporto cartaceo e standardizzati, tachigrafo intelligente e-CMR, ecc.), al fine di garantire un mercato interno pienamente funzionante;

Agevolare la mobilità transfrontaliera su strada

8.

esorta gli Stati membri ad attuare le norme pertinenti dell'UE in modo più completo e la Commissione a monitorare più da vicino tale attuazione, anche per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, l'interpretazione e l'applicazione corretta e non discriminatoria della legislazione esistente, nonché a intraprendere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali; ritiene che la Commissione dovrebbe avviare, ove legittime, procedure d'infrazione in relazione a leggi e misure che distorcono il mercato;

9.

esorta gli Stati membri a intensificare la cooperazione con l'Euro Contrôle Route e la rete delle polizie stradali europee (TISPOL), al fine di migliorare l'applicazione delle normative in materia di trasporto su strada in Europa e di creare un meccanismo forte per garantire un'attuazione uniforme e adeguata dell'acquis vigente, ad esempio fornendo assistenza agli Stati membri in materia di omologazione, normalizzazione, competenze tecniche, raccolta di dati, formazione e controllo e gestendo piattaforme per lo scambio di informazioni tra autorità ed esperti nazionali;

10.

invita gli Stati membri a rafforzare i controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi di guida e di riposo e le norme sul cabotaggio, e a ricorrere a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; esorta la Commissione ad accelerare l'impiego obbligatorio di dispositivi digitali a bordo come tachigrafi intelligenti e l'uso di lettere di vettura elettroniche (e-CMR) per migliorare il controllo della conformità alle pertinenti norme dell'UE, riducendo nel contempo i costi amministrativi;

11.

esorta la Commissione ad armonizzare ulteriormente le norme vigenti per le attrezzature di sicurezza obbligatorie per i veicoli leggeri e pesanti, quali i triangoli di segnalazione, i giubbotti riflettenti, le lampadine di ricambio o gli etilometri;

12.

invita la Commissione ad esaminare le possibilità per ridurre gli oneri burocratici e finanziari delle diverse legislazioni nazionali al fine di facilitare la libera prestazione di servizi di trasporto in tutta l'UE;

13.

sottolinea che l'attuazione nell'UE di un sistema di tariffazione stradale equo, trasparente, non discriminatorio e non burocratico, proporzionato all'utilizzo della strada e ai costi esterni generati dai camion, dagli autobus e dalle auto (principi di «chi usa paga» e «chi inquina paga»), avrebbe un effetto positivo nel contrastare il deterioramento delle infrastrutture stradali, la congestione del traffico e l'inquinamento; invita la Commissione a creare un quadro che assicuri la non discriminazione e ad evitare la frammentazione dei sistemi di tariffazione per le autovetture in tutta l'UE;

14.

invita la Commissione a proporre una revisione della direttiva relativa al servizio europeo di telepedaggio (SET), che dovrebbe includere un elemento di costo esterno basato sul principio «chi inquina paga», essere pienamente interoperabile al fine di contribuire allo sviluppo di norme tecniche armonizzate in materia di riscossione dei pedaggi nell'UE, basarsi sulla trasparenza, sul miglioramento dello sviluppo e sull'integrazione delle varie apparecchiature ITS installate a bordo dei veicoli, nonché su una maggiore chiarezza della normativa al fine di migliorare la definizione e la protezione dei diritti dei fornitori del SET e di rendere i loro obblighi meno onerosi;

15.

ritiene che gli Stati membri periferici e i paesi privi di reali alternative al trasporto su strada abbiano più difficoltà a raggiungere il nucleo centrale del mercato interno dell'UE; invita la Commissione a includere nelle sue iniziative relative al trasporto su strada un meccanismo volto ad alleviare gli oneri sostenuti dai trasporti stradali in provenienza dalle regioni periferiche;

16.

sottolinea che i veicoli noleggiati sono di solito i più nuovi e puliti sul mercato e contribuiscono quindi all'efficienza del settore del trasporto su strada; invita pertanto la Commissione a rivedere le attuali norme sui veicoli noleggiati, che attualmente, consentono agli Stati membri di vietare l'uso di tali veicoli per trasporti internazionali;

17.

esprime preoccupazione per la mancanza di controllo da parte delle autorità nazionali del rispetto della legge in relazione alle frodi concernenti i tachigrafi e le operazioni di cabotaggio e invita pertanto la Commissione ad affrontare tali problemi, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie, la semplificazione e il chiarimento delle disposizioni sul cabotaggio e un migliore scambio di informazioni tra le autorità, al fine di migliorare l'applicazione delle norme in tutta l'UE e migliorare il monitoraggio delle operazioni di cabotaggio;

18.

è del parere che i requisiti giuridici dovrebbero essere proporzionati alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda; si chiede tuttavia con preoccupazione se continuino a esservi motivi per esentare i veicoli commerciali leggeri dall'applicazione di una serie di norme europee, visto il crescente utilizzo di tali veicoli nel trasporto internazionale di merci, e chiede alla Commissione di presentare una relazione diagnostica sul conseguente impatto economico, ambientale e per la sicurezza derivante da tale utilizzo in aumento;

19.

sottolinea che la mobilità stradale transfrontaliera concernente i paesi vicini in via di adesione dovrebbe essere favorita da una migliore armonizzazione delle norme riguardanti le infrastrutture stradali, la segnalazione e i sistemi elettronici, in modo da garantire l'eliminazione delle strozzature, in particolare sulla rete centrale TEN-T;

Migliorare le condizioni sociali e le norme di sicurezza

20.

sottolinea che la libera prestazione di servizi di trasporto in tutta l'UE non dovrebbe giustificare nessuna violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori o indebolire la vigente legislazione in materia di condizioni di lavoro, riguardante ad esempio periodi di riposo, schemi di lavoro, periodi lontano dalla sede di servizio, accesso alle competenze, formazione di perfezionamento e sviluppo della carriera, salute e sicurezza, assistenza sanitaria e assistenza sociale e tariffe minime salariali;

21.

ritiene della massima importanza ricordare alla Commissione gli impegni che ha assunto nella proposta per un pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda:

un'occupazione flessibile e sicura, principio 5, lettera d: «Vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici. I periodi di prova sono di durata ragionevole»;

retribuzioni eque, principio 6 lettera a: «I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso»;

ricorda che qualsiasi iniziativa della Commissione concernente il trasporto stradale non deve andare contro tale principio né compromettere i diritti dei lavoratori in questo settore;

22.

esprime preoccupazione riguardo a pratiche commerciali con risvolti sociali problematici che presentano un rischio anche in termini di sicurezza stradale, legate principalmente alle norme in materia di cabotaggio e alle società di comodo (in particolare questioni riguardanti il falso lavoro autonomo e le pratiche deliberatamente abusive o l'elusione della legislazione europea e nazionale vigente, in grado di sviluppare concorrenza sleale riducendo illecitamente al minimo i costi operativi e del lavoro e conducendo alla violazione dei diritti dei lavoratori, il che consegue a una mancanza di chiarezza delle norme europee e all'eterogeneità delle interpretazioni e delle modalità di applicazione a livello nazionale);

23.

invita la Commissione a rivedere le disposizioni sul diritto di stabilimento al fine di eliminare le società di comodo nel settore del trasporto su strada;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare con urgenza le questioni relative all'affaticamento del conducente, anche garantendo che qualsiasi investimento in infrastrutture stradali comprenda il miglioramento delle strutture messe a disposizione dei conducenti, specialmente quelli che operano su lunghe distanze, e garantendo il pieno rispetto della legislazione sulle pause di riposo;

25.

invita la Commissione a chiarire le norme in materia di cabotaggio e le norme che disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada e a migliorarne l'attuazione al fine di combattere efficacemente le frodi e gli abusi;

26.

rifiuta qualsiasi ulteriore liberalizzazione del cabotaggio, in particolare operazioni di cabotaggio illimitate entro un certo numero di giorni;

27.

invita la Commissione a chiarire l'applicazione delle disposizioni della direttiva sul distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti su strada e a migliorarne l'attuazione e l'applicazione;

28.

sottolinea che l'Europa si trova di fronte a una penuria di conducenti professionisti che deriva dall'aumento della domanda di servizi di trasporto, dal rapido sviluppo del commercio internazionale e dalla situazione demografica; invita pertanto la Commissione ad agevolare l'accesso di giovani uomini e donne alla professione e ad affrontare il problema delle cattive condizioni di lavoro per i conducenti nonché la scarsa qualità delle infrastrutture stradali;

29.

sottolinea che le diverse legislazioni nazionali per quanto riguarda le condizioni e i diritti sociali nel settore del trasporto su strada nell'Unione generano considerevoli e sproporzionate barriere amministrative per gli operatori, in particolare le PMI, aumentano la complessità del quadro normativo, compromettono l'instaurazione di un mercato interno nel settore del trasporto su strada nell'Unione europea e conducono a ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi;

30.

invita la Commissione, in vista delle future iniziative nel settore stradale, a elaborare proposte che prevedano una distinzione più efficace tra la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, onde garantire che le attività commerciali svolte da un'impresa in uno Stato membro nel quale non ha sede siano chiaramente di natura temporanea e assicurare che i lavoratori siano soggetti alla legislazione del paese in cui si trova il loro posto di lavoro abituale o in cui svolgono la maggior parte della loro attività professionale;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della qualità del lavoro nel settore del trasporto su strada, con particolare riferimento alla formazione, alla certificazione, alle condizioni di lavoro e allo sviluppo della carriera, con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità, di sviluppare le competenze necessarie e di rafforzare la competitività degli operatori del trasporto stradale nell'UE, al fine di rendere tale professione più interessante per i giovani, concentrandosi nel contempo sull'obiettivo di garantire un'adeguata conciliazione tra vita professionale e vita privata per i conducenti;

32.

invita la Commissione a riesaminare la direttiva 92/106/CEE sui trasporti combinati con l'obiettivo di aumentare il trasporto multimodale, eliminare le pratiche sleali e garantire il rispetto della legislazione sociale relativamente ai trasporti combinati;

33.

invita la Commissione a valutare la creazione di un registro elettronico e integrato per tutti gli operatori in possesso di una licenza comunitaria allo scopo di raccogliere tutti i dati importanti sul vettore, sul veicolo e sul conducente rilevati durante i controlli stradali;

34.

sottolinea che il sistema di strutture di sosta nell'UE è insufficiente e inadeguato; invita pertanto gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, a elaborare un piano per la costruzione/fornitura di capacità e di aree di sosta sicure, protette e di facile utilizzo, dotate di un numero sufficiente di parcheggi, servizi sanitari e alberghi di transito, soprattutto in punti/snodi strategici dove si osservano elevati volumi di traffico;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le problematiche che attualmente rendono impraticabile la conciliazione tra tempi di guida e tempi di riposo, vale a dire le situazioni ricorrenti in cui i conducenti sono costretti a riposare per un certo numero di ore anche se si trovano solo a pochi chilometri di distanza dalla sede di servizio o dal luogo di residenza; invita la Commissione a tenerne conto all'atto della revisione del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare un obiettivo su scala UE per ridurre gli infortuni stradali gravi;

37.

invita la Commissione a realizzare uno studio scientifico a livello di UE sugli effetti della stanchezza dei conducenti nel trasporto con autobus e pullman e nel trasporto di merci con furgone e camion;

38.

invita la Commissione ad avviare senza indugio la revisione del regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale e a prendere in considerazione il ruolo delle nuove norme e tecnologie, tra le quali, come minimo, registratori di dati d'emergenza, norme relative al campo visivo diretto, sistemi di adattamento automatico della velocità e sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici;

39.

sottolinea la necessità di migliorare la sicurezza sulle strade dell'UE e di raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di decessi e di feriti gravi entro il 2020; sostiene la valutazione di impatto utilizzata dalla Commissione in occasione di un riesame del quadro legislativo per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Promuovere la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti su strada

40.

sostiene che vi è la necessità di migliorare l'efficienza dei trasporti su strada e il relativo ruolo in una moderna rete di trasporto sincromodale, al fine di utilizzare in modo più efficace la capacità esistente, di migliorare il tasso di utilizzo dei veicoli e di promuovere l'uso di veicoli più piccoli e più leggeri, il car-sharing e il car-pooling, nonché di passare dalle quattro alle due ruote; ritiene che la digitalizzazione sia un elemento chiave per raggiungere l'obiettivo di una maggiore efficienza nell'uso delle risorse;

41.

sottolinea che, al fine di realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 (COP21) sui cambiamenti climatici, è opportuno che la decarbonizzazione del settore dei trasporti e il miglioramento della qualità dell'aria siano ottenuti attraverso la promozione dell'elettromobilità, delle celle a combustibile e di altri sistemi di propulsione avanzati, in particolare quelli in cui l'Europa ha un vantaggio tecnologico importante;

42.

invita la Commissione a presentare proposte ambiziose per le norme sulle emissioni di CO2 per camion e autobus al fine di ridurre le emissioni di gas serra prodotte dal settore dei trasporti stradali; invita la Commissione a esaminare ulteriormente l'opportunità di accelerare la transizione verso trasporti a basse emissioni mediante l'introduzione di incentivi di ammodernamento;

43.

chiede misure concrete per assicurare l'attuazione dei principi «chi utilizza paga» e «chi inquina paga» nel settore dei trasporti su strada, inclusi gli orientamenti e le buone pratiche, nonché condizioni di concorrenza eque in tutte le regioni dell'UE;

44.

sottolinea che la revisione della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio potrebbe contribuire alla promozione di veicoli più puliti e all'uso condiviso di veicoli;

45.

sottolinea la grande importanza di un'infrastruttura adeguata per l'utilizzo di combustibili alternativi nel settore dei trasporti su strada, e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a creare modelli di incentivi per completare la rete di approvvigionamento per i combustibili alternativi;

46.

chiede l'adozione di quadri politici nazionali per stimolare la più ampia diffusione di veicoli che utilizzano combustibili alternativi (ad esempio, elettricità, ibridi, idrogeno, gas naturale compresso), e chiede il rapido sviluppo della necessaria infrastruttura di rifornimento/ricarica;

47.

riconosce che veicoli e infrastrutture innovativi a basse emissioni per il trasporto stradale contribuiranno a facilitare gli interscambi e i legami tra le strade, le ferrovie e i porti, incoraggiando così un passaggio generale a forme di trasporto più ecologiche per persone, passeggeri e merci;

48.

ritiene che il car-pooling e il car-sharing rappresentino una risorsa importante per lo sviluppo sostenibile della connettività, tra l'altro nelle regioni ultraperiferiche, montane e rurali; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a promuovere l'emergere di modelli di economia collaborativa in questo campo;

49.

invita la Commissione a esaminare l'introduzione in alcuni Stati membri di zone a basse emissioni e a esaminare la possibilità di definire criteri e norme comuni per l'introduzione e il funzionamento di queste zone;

50.

osserva che i sistemi di trasporto intelligenti, come i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, e innovazioni quali l'autostrada elettrica (camion con motore elettrico alimentato da cavi sopra la carreggiata tramite un pantografo) e il sistema di incolonnamento di veicoli a guida autonoma («platooning»), potrebbero svolgere un ruolo importante nel migliorare l'efficienza, la sicurezza e le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti; invita pertanto la Commissione a stimolare lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti e a promuovere innovazioni;

51.

rileva che la percentuale di viaggi a vuoto rimane alta nei trasporti su strada, il che ha un impatto negativo sull'ambiente; ricorda che nel 2012 quasi un quarto (23,2 %) del totale dei veicoli/km dei veicoli commerciali pesanti nell'UE è stato percorso senza carico e che il livello elevato di viaggi a vuoto deriva dalle attuali restrizioni alle attività di cabotaggio, che limitano la possibilità degli autotrasportatori di aumentare ulteriormente i carichi di merce e di conseguenza la loro efficienza ambientale; sottolinea pertanto gli effetti positivi dell'apertura del mercato sull'efficienza ambientale dei trasporti su strada;

52.

esorta la Commissione e gli Stati membri, al fine di decarbonizzare il settore dei trasporti su strada, ad accelerare la transizione dai veicoli stradali alimentati a combustibile fossile tradizionale verso veicoli sostenibili a trazione elettrica, come quelli che utilizzano celle a combustibile a idrogeno;

53.

esorta la Commissione ad aggiornare il suo manuale sui costi esterni derivanti dal trasporto, includendovi nuovi dati sulle emissioni reali di guida nonché sui danni economici e sociali derivanti dal cambiamento climatico;

54.

evidenzia il fatto che gli obiettivi stabiliti per realizzare la transizione verso energie alternative e rinnovabili per i trasporti su strada dovrebbero essere raggiunti ricorrendo a un mix energetico e a metodi esistenti per risparmiare energia; segnala che tale transizione richiede incentivi corrispondenti e che gli obiettivi in materia di riduzione dovrebbero essere formulati in modo tecnologicamente neutrale;

55.

rileva che per facilitare la transizione possono essere utilizzati combustibili alternativi, compresi, ma non solo, il gas naturale compresso, il gas naturale liquefatto e i biocarburanti di seconda generazione;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

(2)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

(3)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(4)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(5)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(6)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

(7)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

(8)  Testi approvati: P8_TA(2015)0310.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2017)0009.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2016)0455.

(11)  GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2016)0346.

(13)  Fonte: EU Transport in Figures 2016, sulla base di dati di Eurostat.

(14)  Fonte: EU Transport in Figures 2016, sulla base di dati di Eurostat.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/131


P8_TA(2017)0229

Campo profughi di Dadaab

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul campo profughi di Dadaab (2017/2687(RSP))

(2018/C 307/20)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione di Nairobi, adottata il 25 marzo 2017 dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) dell'Africa orientale, concernente soluzioni durature per i rifugiati somali e il reinserimento di quanti rientrano in Somalia,

vista la dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, adottata dalle Nazioni Unite il 19 settembre 2016,

visto il comunicato congiunto emesso il 25 giugno 2016 dalla commissione ministeriale tripartita per il rimpatrio volontario dei profughi somali presenti in Kenya,

viste le conclusioni del vertice di La Valletta sulla migrazione, dell'11 e 12 novembre 2015,

vista la dichiarazione della Conferenza ministeriale del processo di Khartoum (iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie), firmata a Roma il 28 novembre 2014,

visto l'accordo tripartito in materia di rimpatri volontari firmato il 10 novembre 2013 dai governi di Somalia e Kenya e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR),

vista la decisione emessa in data 9 febbraio 2017 dall'Alta Corte del Kenya contro la chiusura del campo profughi di Dadaab,

vista la decisione del governo keniota di fare ricorso contro la decisione dell'Alta Corte del 9 febbraio 2017,

vista la dichiarazione dei portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, del commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica e del commissario per gli aiuti umanitari Christos Stylianides sulla decisione del governo del Kenya di chiudere il capo profughi di Dadaab, del 20 maggio 2016,

visto il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa,

vista l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite sulla condivisione delle responsabilità per i rifugiati,

visto il programma indicativo nazionale per la Somalia e l'Africa orientale nel quadro dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la regione del Corno d'Africa, con i suoi quasi 250 milioni di abitanti e una popolazione in rapida crescita, ospita il maggior numero di sfollati interni e di rifugiati in Africa e nel mondo; che la regione è confrontata alle problematiche poste dalla migrazione irregolare, dallo sfollamento forzato, dalla tratta e dal traffico di esseri umani, dal terrorismo e da conflitti violenti;

B.

considerando che alla base di tali problemi vi sono numerosi fattori, che variano a seconda del contesto locale, ma che affondano tutti le loro radici nella mancanza di buon governo e di opportunità socioeconomiche, nell'estrema povertà, nell'instabilità e nei cambiamenti climatici;

C.

considerando che il complesso del campo profughi di Dadaab è stato creato nel 1991 come soluzione temporanea per coloro che cercavano riparo ed erano in fuga dalle persecuzioni, dalla violenza e dall'instabilità nella regione dell'Africa orientale, e in particolare dalla guerra civile in Somalia; che la struttura oggi comprende cinque campi diversi che ospitano popolazioni diverse ed è distribuita su una superficie di 50 chilometri quadrati, e che i campi di Hagadera, Dagahaley e Ifo sono i più vecchi e i più densamente popolati;

D.

considerando che, sebbene il campo di Dadaab sia sorto per accogliere circa 90 000 persone, secondo le stime delle Nazioni Unite esso ha attualmente una popolazione di circa 260 000 persone, di cui il 95 % proviene dalla Somalia e il 60 % ha meno di 18 anni; che nel maggio 2016 il Kenya ha sciolto il suo dipartimento per le questioni relative ai profughi, che era responsabile della registrazione, il che significa che decine di migliaia di persone non sono state registrate e che quindi tali numeri potrebbero essere in realtà più alti;

E.

considerando che nel campo i rifugiati sono a rischio di violenze e che le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili;

F.

considerando che, da oltre vent'anni, la Somalia risente di una profonda instabilità e dell'assenza di strutture statali, i cui effetti sono aggravati da calamità naturali ricorrenti legate ai cambiamenti climatici; che tali problemi hanno messo a dura prova la resilienza e la capacità delle comunità più vulnerabili del paese di reggere la situazione e sono divenuti fattori importanti per i movimenti di popolazione all'interno della Somalia e verso i paesi vicini;

G.

considerando che la situazione dei profughi somali si protrae da tre decenni ed è una delle più annose a livello mondiale, con una terza generazione di profughi nata in esilio; che quasi un milione di somali è sfollato nella regione e che un altro 1,1 milione di persone è sfollato all'interno della Somalia stessa;

H.

considerando che, negli ultimi quindici anni, la Somalia risulta essere uno dei primi cinque paesi al mondo per numero di rifugiati prodotti, con 1,1 milioni di rifugiati attualmente registrati, di cui oltre l'80 % ospitati nel Corno d'Africa e nella regione dello Yemen; che l'amministrazione somala ha ripetutamente manifestato la volontà di ricevere i suoi cittadini; che il Kenya accoglie attualmente circa 500 000 rifugiati, e che tale numero continua ad aumentare a causa della crescente insicurezza nella regione, soprattutto nel Sud Sudan;

I.

considerando che la situazione della sicurezza in Somalia rimane pericolosa e imprevedibile e che continuano gli attacchi da parte di Al-Shabaab e di altri gruppi armati e terroristici; che il 6 aprile 2017 il Presidente Mohamed Abdullahi «Farmajo» Mohamed ha dichiarato la Somalia zona di guerra e ha proposto l'amnistia ai membri del gruppo militante islamista Al-Shabaab, offrendo loro anche formazione, occupazione e istruzione, a condizione che abbandonino le armi entro sessanta giorni;

J.

considerando che l'intera regione dell'Africa orientale è attualmente colpita da una grave siccità, che in alcune parti del Sud Sudan è stato dichiarato lo stato di carestia e che le persone a rischio potrebbero addirittura essere un milione; che è stato lanciato un allarme pre-carestia per la Somalia, che si trova ad affrontare la terza carestia in venticinque anni, con 6,2 milioni di persone che, secondo i dati del governo, necessitano di assistenza alimentare d'emergenza; che il presidente keniota, Uhuru Kenyatta, ha dichiarato lo stato di calamità nazionale per la siccità che ha colpito il paese e che espone 2,7 milioni di persone a una grave crisi alimentare; che si prevede che la situazione possa verosimilmente deteriorarsi in Etiopia, Kenya, Somalia e Yemen, il che potrebbe portare a una diffusa carestia;

K.

considerando che, secondo le Nazioni Unite, la siccità in Somalia ha provocato un ulteriore sfollamento interno e che, dal novembre 2016, oltre 683 000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni; che circa 250 000 persone sono morte nel 2011 durante l'ultima carestia;

L.

considerando che il 6 maggio 2016 il governo del Kenya ha annunciato la sua decisione di chiudere «quanto prima» il campo di Dadaab, adducendo preoccupazioni in materia di sicurezza e la necessità di porre fine all'annosa situazione dei profughi nella regione; che il 30 novembre 2016 il governo del Kenya ha tuttavia comunicato che il campo di Dadaab sarebbe stato chiuso entro maggio 2017; che dal vertice dell'IGAD del 25 marzo 2017 tutti gli sforzi sono concentrati sull'importanza di trovare una soluzione regionale e sostenibile per i rifugiati somali;

M.

considerando che la comunità internazionale, compresa l'UE, ha espresso comprensione per le preoccupazioni del governo del Kenya e per i motivi alla base della chiusura del campo, ma ha anche sottolineato che i rimpatri verso la Somalia devono avvenire conformemente alle norme internazionali, in quanto devono essere volontari e consapevoli, garantendo agli interessati l'accesso a informazioni obiettive, neutrali e pertinenti, che devono svolgersi in condizioni di sicurezza, con dignità e in modo sostenibile, e che i rimpatriati devono essere a conoscenza di cosa succederà qualora decidano di non proporsi volontariamente;

N.

considerando che il 9 febbraio 2017, in risposta a una petizione presentata da due organizzazioni per i diritti umani keniote — la Commissione nazionale del Kenya per i diritti umani e Kituo Cha Sheria –, l'Alta Corte del Kenya ha stabilito che la decisione del governo del paese di chiudere il campo profughi di Dadaab era discriminatoria ed equivaleva a una punizione collettiva, oltre ad essere eccessiva, arbitraria e sproporzionata;

O.

considerando che la discussione sulla chiusura di Dadaab ha messo in luce la lentezza nell'attuazione dell'accordo tripartito tra l'UNHCR e i governi del Kenya e della Somalia, firmato nel 2013 e finalizzato al rimpatrio su base volontaria dei cittadini somali in zone stabili della Somalia, una questione che è stata apertamente criticata dal governo del Kenya e da altre parti interessate;

P.

considerando che da quando, nel 2014, l'UNHCR ha iniziato a sostenere i rimpatri volontari dei rifugiati somali, le persone che hanno fatto ritorno sono state circa 65 000, ma che l'obiettivo di aumentare il tasso dei rimpatri sostenibili dipenderà dalla situazione in Somalia;

Q.

considerando che, alla fine dell'agosto 2016, le autorità somale dell'Oltregiuba, chiamate a far fronte a un afflusso di rifugiati, hanno sospeso i rimpatri verso il capoluogo regionale Chisimaio; che, secondo l'UNHCR, circa il 70 % dei rimpatriati sono bambini;

R.

considerando che la chiusura di Dadaab avrà ripercussioni in altri paesi vicini, come l'Etiopia, che attualmente ospita circa 245 000 rifugiati somali, e causerà probabilmente un nuovo afflusso di rifugiati; che la situazione dimostra come le questioni relative ai rifugiati, alla gestione delle frontiere e alla stabilità siano interconnesse fra loro ed evidenzia la necessità di una maggiore cooperazione regionale per farvi fronte, anche alla luce della decisione di chiudere Dadaab;

S.

considerando che per molti rifugiati, specialmente quelli delle zone rurali, la prospettiva di un rimpatrio dipende dalla possibilità di recuperare la propria terra in un paese in cui il regime fondiario è debole e gli espropri forzati sono comuni;

T.

considerando che la comunità di accoglienza della più ampia regione di Dadaab ha dato prova di grande umanità, generosità e tolleranza per la presenza del campo, ma che deve affrontare enormi problemi sul piano economico, dello sviluppo e ambientale;

U.

considerando che il protrarsi della situazione a Dadaab ha indotto i donatori a spostare la loro attenzione verso altri conflitti e a ridurre i loro contributi e che, di conseguenza, i rifugiati nel campo si trovano ad affrontare una serie di problemi;

V.

considerando che i cambiamenti climatici, in particolare, hanno un effetto devastante sullo stile di vita nomade basato sulla pastorizia, da cui dipende la sussistenza di molte persone nella regione, le quali sono inoltre esposte a crescenti minacce dovute, tra l'altro, a siccità, malattie, guerre e alla diminuzione del bestiame;

W.

considerando che l'UE ha stanziato 286 milioni di EUR attraverso il Fondo europeo di sviluppo (FES) per il periodo 2014-2020, concentrandosi sull'attuazione del «Compact» e in particolare sul consolidamento dello Stato e della pace, sulla sicurezza alimentare, sulla resilienza e sull'istruzione; che il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa (EUTF), che è stato firmato al vertice di La Valletta il 12 novembre 2015, è stato concepito per affrontare le cause profonde della destabilizzazione, dei trasferimenti forzati e della migrazione irregolare, promuovendo la resilienza, le opportunità economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo; che l'UE sta rispondendo alle necessità fondamentali per la sopravvivenza dei rifugiati accolti nei campi profughi in Kenya;

X.

considerando che l'UE è impegnata a sostenere la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) attraverso finanziamenti per garantire la sicurezza e ridurre la minaccia posta da al-Shabaab e altri gruppi armati dell'opposizione; che il 23 marzo 2017 la Commissione dell'Unione africana ha tenuto una consultazione ad alto livello, alla presenza dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, sul futuro dell'AMISOM e il sostegno alle istituzioni nel settore della sicurezza e alle riforme in Somalia; che l'11 maggio 2017, alla Conferenza di Londra sulla Somalia, l'Unione europea ha annunciato un nuovo sostegno alla Somalia per un importo di 200 milioni di EUR;

Y.

considerando che, a seguito dell'ordinanza esecutiva del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, del 27 gennaio 2017, circa 3 000 rifugiati che nel 2017 avrebbero dovuto essere reinsediati negli Stati Uniti dal Kenya, per lo più provenienti da Dadaab e nella maggior parte dei casi già sottoposti a rigorosi controlli da parte dei funzionari statunitensi e delle Nazioni Unite, si trovano ora davanti a un futuro incerto, dopo aver atteso sino a 10 anni che il loro reinsediamento fosse approvato;

Z.

considerando che gli sforzi di reinsediamento intrapresi dall'UE dovrebbero essere intensificati per essere al pari di quelli di paesi terzi quali l'Australia e il Canada, nonché per conformarsi a quanto l'UNHCR reputa necessario per garantire un'equa ripartizione dei rifugiati nel mondo;

AA.

considerando che il piano d'azione globale di Nairobi, adottato durante il vertice dell'IGAD del 25 marzo 2017, ha individuato in particolare nella siccità e nei conflitti armati le ragioni dei movimenti di popolazione nella regione;

AB.

considerando che, in seguito all'invio di una missione di monitoraggio elettorale dell'UE in Kenya, si è ritenuto utile ed efficace prevedere l'invio di una missione di osservazione elettorale dell'UE in occasione delle elezioni generali dell'agosto 2017;

1.

plaude al ruolo che il Kenya e la regione di Dadaab hanno svolto nell'accogliere un numero senza precedenti di rifugiati per un periodo tanto prolungato; sottolinea, tuttavia, che la situazione nella regione è attualmente insostenibile e richiede una risposta efficiente e coordinata da parte dei governi locali e della comunità internazionale nel suo complesso, inclusa l'UE, al fine di individuare una soluzione sostenibile alla questione dei rifugiati somali, unitamente a sforzi intesi ad accrescere la sicurezza e pervenire a uno sviluppo socioeconomico di lungo termine nella regione;

2.

prende atto della dichiarazione di Nairobi dell'IGAD su soluzioni sostenibili per i rifugiati somali e la reintegrazione dei rimpatriati in Somalia; si compiace dell'impegno a realizzare un approccio regionale globale, mantenendo nel contempo la protezione e promuovendo l'autonomia nei paesi di asilo, da realizzare con il sostegno della comunità internazionale e in modo coerente con la ripartizione internazionale delle responsabilità, quale delineata nel quadro globale di risposta per i rifugiati (CRRF) della dichiarazione di New York;

3.

si rammarica del fatto che gli Stati membri dell'UE svolgano un ruolo di basso profilo quando si tratta di compiere sforzi per il reinsediamento dei rifugiati provenienti da Dadaab, e invita l'UE ad essere all'altezza delle sue responsabilità nel garantire un'equa ripartizione dell'onere;

4.

sottolinea che, fintanto che si protrarrà l'instabilità nella regione allargata e sussisterà il rischio di una nuova carestia, i rifugiati non potranno far ritorno al loro paese d'origine; invita pertanto l'UE a mantenere come obiettivo primario lo sviluppo a lungo termine e a intensificare i propri sforzi per impegnarsi a svolgere un ruolo di mediazione nella regione al fine di risolvere i problemi economici, politici, ambientali e di sicurezza di fondo, che sono le cause profonde della povertà estrema, delle attività criminali, della radicalizzazione e del terrorismo e che, in ultima analisi, sono all'origine della situazione dei rifugiati;

5.

sottolinea il fatto che, in ultima istanza, sarà necessaria una risposta regionale per assicurare una protezione costante ai 260 000 rifugiati somali; ricorda che il reinserimento sostenibile dei rimpatriati necessita di un approccio olistico basato sulla comunità per accrescere la capacità di assorbimento e fornire ai rimpatriati, agli sfollati interni e alle comunità locali della Somalia un migliore accesso ai servizi;

6.

accoglie con favore l'adozione del piano d'azione globale e regionale di Nairobi, che prevede la chiusura progressiva dei campi per consentire ai rifugiati di accedere all'occupazione e ai servizi nel paese ospitante e di circolare liberamente; si rammarica, tuttavia, della mancanza di un'azione concreta riguardo a Dadaab; sostiene la creazione di un fondo regionale per i donatori;

7.

ritiene che, date le attuali circostanze caratterizzate da costanti problemi di sicurezza in Somalia e da un elevato rischio di carestia, i rimpatri debbano essere sempre volontari, in tutti gli scenari; chiede una maggiore condivisione delle responsabilità quando si tratta di accogliere i rifugiati e di stabilire ulteriori metodi per aiutare questi ultimi ad avere accesso ai paesi terzi, compresa l'UE;

8.

ribadisce il proprio sostegno alle finalità dell'EUTF per l'Africa nell'affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati nell'Africa orientale; chiede che gli Stati membri onorino i loro impegni relativamente al Fondo; invita tuttavia la Commissione a intensificare gli sforzi di consultazione con gli attori della regione, tra cui le popolazioni locali, i governi regionali e le ONG, con l'obiettivo di concentrarsi sui problemi e sulle esigenze individuati a livello locale, promuovere un clima propizio e accrescere la capacità per il rientro dei rifugiati nei rispettivi paesi di origine; sottolinea che il campo di Dadaab ha creato circa 10 000 posti di lavoro, principalmente legati alle attività umanitarie;

9.

pone l'accento sull'importanza di un approccio incentrato sulle persone e sulle comunità per assistere con le risorse dell'EUTF i rimpatri dal campo di Dadaab e adottare misure finalizzate allo sviluppo e alla resilienza della regione; è fermamente convinto che l'EUTF dovrebbe concentrarsi non solo sullo sviluppo economico, ma anche su progetti di base nella regione, specificamente volti a migliorare la qualità, l'equità e l'accessibilità universale dei servizi fondamentali nonché la formazione mirata allo sviluppo di competenze locali, come anche a soddisfare le esigenze delle comunità vulnerabili, comprese le minoranze;

10.

è del parere che l'EUTF dovrebbe mettere maggiormente l'accento sulla promozione dello sviluppo sostenibile nella regione, migliorando le opportunità economiche e occupazionali e rafforzando la resilienza; chiede che queste risorse siano utilizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile e diffondere ulteriormente il ricorso all'energia solare quale fonte energetica, ad esempio per pompare acqua dolce, un progetto che si è dimostrato valido in alcune parti del campo di Dadaab;

11.

ricorda che donne e bambini rappresentano più del 60 % della popolazione totale del campo profughi e sono considerati i gruppi più vulnerabili ed emarginati all'interno del campo; invita il governo keniota, le istituzioni regionali, le organizzazioni di aiuto internazionali e la comunità internazionale, tra cui l'Unione europea, ad adottare un approccio specifico alle misure di assistenza che affronti i fattori che influenzano la vulnerabilità delle donne e dei bambini nel campo, come la persecuzione fondata sul sesso e sul genere, la violenza contro le donne, l'abuso e lo sfruttamento sessuali, la povertà estrema e l'esclusione;

12.

elogia le autorità somale per i progressi che hanno compiuto negli ultimi mesi, non ultimo per l'organizzazione delle elezioni; sottolinea, tuttavia, che la sicurezza e le condizioni socioeconomiche in molte parti della Somalia continuano ad essere estremamente problematiche per un ritorno su vasta scala; invita quindi l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con le autorità somale per intensificare gli sforzi intesi a ripristinare la stabilità nel paese prima di procedere a rimpatri su vasta scala;

13.

invita l'UE e i partner internazionali a rispettare gli impegni nei confronti della Somalia, in particolare adoperandosi per garantire la sicurezza alimentare onde evitare l'incombente carestia, promuovere la sicurezza e la riconciliazione delle vertenze pubbliche, migliorare la gestione delle finanze pubbliche e contribuire al completamento della revisione costituzionale, al fine di raggiungere una stabilità di lungo termine;

14.

invita l'UE a garantire che i programmi di ricollocazione nella regione prestino particolare attenzione a che le categorie di persone vulnerabili siano ricollocate in maniera responsabile in regioni sicure, e che i diritti dei rifugiati siano rispettati; sollecita l'UE e i partner internazionali a contribuire alla costruzione di infrastrutture in tutto il paese, cosicché i rifugiati che vi fanno ritorno possano essere reinseriti in modo sicuro e permanente nella società somala, al riparo da minacce provenienti da elementi terroristici come al-Shabaab;

15.

sottolinea la necessità di una migliore gestione delle frontiere tra la Somalia e i paesi vicini, che sono considerate terreno d'azione per le reti di passatori e trafficanti di esseri umani, armi, droga e altri beni illeciti, il che contribuisce quindi a finanziare attività criminali e terroristiche; si attende che la missione di formazione dell'UE in Somalia collabori strettamente con l'AMISOM e le autorità somale per condividere le migliori prassi per una migliore gestione delle frontiere, ai fini della cattura di trafficanti e passatori;

16.

riconosce che, in assenza di un miglioramento della sicurezza nella regione, non può esistere alcuno sviluppo; sottolinea tuttavia con forza il fatto che i fondi provenienti dal FES e da fonti APS devono essere destinati a obiettivi di sviluppo economico, umano e sociale nella regione, con un'attenzione particolare alle sfide di sviluppo identificate nella decisione sul Fondo fiduciario; ricorda che i fondi FES e APS dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per obiettivi di sviluppo che affrontino le cause profonde della migrazione;

17.

evidenzia la necessità di rafforzare la resilienza e promuovere lo sviluppo delle comunità ospitanti interessate nella regione keniota di Dadaab, prestando attenzione a che i mezzi di sussistenza non risentano negativamente della graduale riduzione del campo profughi e dei servizi pubblici forniti nella città, e allo shock economico che ciò può provocare alla popolazione; sottolinea che la popolazione accolta nel campo di Dadaab ha esercitato una forte pressione ambientale sulla regione, influendo sull'accesso della popolazione locale alle risorse naturali; mette in luce che tale questione dovrebbe essere affrontata sia dal governo keniota che mediante il Programma indicativo nazionale dell'UE per il Kenya; si aspetta che il governo keniota e l'UE riconoscano le esigenze specifiche di questa fragile regione;

18.

si rammarica per la decisione del governo degli Stati Uniti di ridurre di 640 milioni di USD il suo contributo alle agenzie delle Nazioni Unite; esprime preoccupazione per le ripercussioni dirette di tale decisione sulla regione; insiste sul fatto che i contributi volontari dell'UE per i fondi e le agenzie delle Nazioni Unite, che ammontano alla metà del loro bilancio totale, sono fondamentali per mantenere la pace e la sicurezza globali;

19.

sottolinea che l'inadeguatezza del bilancio di agenzie delle Nazioni Unite come l'UNHCR, che forniscono protezione, una sistemazione e assistenza umanitaria in circostanze difficili e complesse, non farebbe che accrescere le sfide per la sicurezza nella regione;

20.

constata con profonda preoccupazione i gravi effetti del cambiamento climatico sulla regione, che rammentano con prepotenza all'UE, ai suoi Stati membri e alla comunità internazionale nel suo complesso la necessità di dare attuazione ai termini dell'accordo di Parigi, rilevando nel contempo gli effetti diretti che dette azioni hanno sulla guerra e la carestia nella regione;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Kenya, al governatore della regione di Garissa, al presidente del parlamento keniota, al governo della Somalia, al presidente del parlamento somalo, all'IGAD, ai governi dei paesi membri dell'IGAD, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/137


P8_TA(2017)0230

Far funzionare la procedura di ricollocazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione (2017/2685(RSP))

(2018/C 307/21)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1),

vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (2),

vista la decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (3),

vista la sua posizione del 9 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (4),

vista la sua posizione del 17 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (5),

vista la sua posizione del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (6),

viste le undici relazioni della Commissione sulla ricollocazione e il reinsediamento,

viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 16 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione,

visto lo studio effettuato per la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dal titolo «Implementation of the 2015 Council Decisions establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and of Greece» («Attuazione delle decisioni del Consiglio del 2015 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia»), pubblicato nel marzo 2017,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento, a seguito della procedura di consultazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, ha approvato a larga maggioranza la sua posizione a sostegno delle decisioni di ricollocazione;

B.

considerando che l'approvazione delle decisioni di ricollocazione costituisce una misura di solidarietà urgente in mancanza di un sistema europeo di asilo basato sulla condivisione delle responsabilità, che però non è ancora in vigore;

C.

considerando che gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare 160 000 richiedenti asilo dall'Italia e dalla Grecia; che, a norma della decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, 54 000 di tali posti potrebbero essere destinati all'accoglienza di rifugiati siriani provenienti dalla Turchia;

D.

considerando che il Regno Unito ha scelto di non aderire a detto meccanismo, mentre l'Irlanda ha deciso di parteciparvi; che la Danimarca ha scelto di non partecipare su base volontaria, mentre tre Stati associati hanno deciso di aderire volontariamente;

E.

considerando che al 27 aprile 2017 erano stati ricollocati solo 17 903 richiedenti asilo, 12 490 dei quali dalla Grecia e 5 413 dall'Italia, un dato che equivale ad appena l'11 % degli obblighi assunti;

F.

considerando che il numero delle persone ammissibili alla ricollocazione presenti in Italia e in Grecia è attualmente inferiore a quanto stabilito nelle decisioni del Consiglio; che finora in Grecia sono stati registrati 26 997 richiedenti ammissibili, mentre gli Stati membri si sono formalmente impegnati a fornire 19 603 posti per la ricollocazione; che finora in Italia sono stati registrati 8 000 richiedenti ammissibili, mentre gli Stati membri si sono formalmente impegnati a fornire 10 659 posti; che il numero di impegni è in generale nettamente superiore al numero di persone effettivamente ricollocate;

G.

considerando che soltanto i richiedenti asilo che si trovavano già in Grecia prima del 20 marzo 2016 sono di fatto considerati ammissibili alla ricollocazione; che le decisioni di ricollocazione non prevedono questa data limite per l'ammissibilità né sono state modificate in tal senso;

H.

considerando che sono ammissibili alla ricollocazione solo i richiedenti di nazionalità il cui tasso medio di riconoscimento in base agli ultimi dati trimestrali Eurostat è pari o superiore al 75 %; che i cittadini iracheni non sono più ammissibili alla ricollocazione, in quanto il loro tasso medio di riconoscimento è sceso al di sotto del 75 %; che il Parlamento europeo, nella sua posizione del 15 settembre 2016 sulla proposta della Commissione che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, ha chiesto che anche i cittadini afghani siano ammissibili alla ricollocazione; che gli afghani sono stati il secondo gruppo di richiedenti asilo di cui l'Unione si è dovuta occupare nel 2016 e che al 56,7 % di loro è stato concesso asilo; che la stragrande maggioranza di afghani giunge in Grecia; che molti di loro sono minori non accompagnati;

I.

considerando che in Grecia sono ancora presenti 62 300 richiedenti asilo e migranti;

J.

considerando che l'Italia ha segnato un nuovo record in termini di arrivi nel 2016 — 181 436 persone (il 18 % in più rispetto al 2015), di cui il 14 % erano minori non accompagnati; che nel 2016 sono arrivati 20 700 cittadini eritrei ammissibili alla ricollocazione, ma finora l'Italia ne ha registrati solo un quarto circa ai fini della ricollocazione;

K.

considerando che nel 2016 in Italia il numero limitato di richiedenti asilo ricollocati in altri Stati membri è stato nettamente inferiore al numero di richiedenti asilo trasferiti dagli Stati membri in Italia a norma del regolamento di Dublino;

L.

considerando che la Commissione, nell'ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, ha fissato un obiettivo mensile di ricollocazione, ribadito nelle relazioni successive, di 3 000 richiedenti asilo dalla Grecia e 1 500 dall'Italia (al 1o aprile 2017) al fine di facilitare e accelerare la ricollocazione in modo efficace e agevole nei tempi previsti dalle decisioni del Consiglio;

M.

considerando che il Consiglio europeo, nella sua riunione del 15 dicembre 2016, ha approvato il piano d'azione congiunto sull'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, che comprendeva l'obiettivo di ricollocazione per la Grecia; che il Consiglio europeo ha inoltre ribadito la richiesta di intensificare ulteriormente gli sforzi volti ad accelerare la ricollocazione, in particolare dei minori non accompagnati;

N.

considerando che sono state create tutte le condizioni e le infrastrutture operative necessarie per il funzionamento della procedura di ricollocazione;

O.

considerando che, nonostante siano stati registrati alcuni progressi, solo due Stati membri (Finlandia e Malta) sono pienamente nei tempi quanto al rispetto dei loro obblighi di ricollocazione; che la maggior parte degli Stati membri è ancora molto in ritardo; che quattro Stati membri hanno proceduto alle ricollocazioni in modo molto limitato; che due Stati membri continuano a non partecipare al meccanismo;

P.

considerando che la Finlandia è l'unico paese ad accogliere sistematicamente minori non accompagnati; che in Italia sono necessari circa 5 000 posti per la ricollocazione di tali minori, mentre finora è stato ricollocato soltanto un minore non accompagnato; che al 12 aprile 2017 la Grecia ha bisogno di altri 163 posti;

Q.

considerando che alcuni Stati membri utilizzano preferenze molto restrittive e discriminatorie, quali ricollocare soltanto le madri sole o escludere i richiedenti di nazionalità specifiche, ad esempio gli eritrei, nonché effettuare controlli di sicurezza approfonditi; che al 7 maggio 2017 gli Stati membri avevano respinto la ricollocazione di 961 persone in Grecia;

R.

considerando che la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio stabilisce chiaramente che le misure di ricollocazione non dispensano gli Stati membri dall'applicare integralmente le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino) relative al ricongiungimento familiare, alla protezione speciale dei minori non accompagnati e alla clausola discrezionale per motivi umanitari;

1.

riconosce che sono stati compiuti alcuni progressi ma esprime il proprio rammarico per il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli impegni a favore della solidarietà e della condivisione delle responsabilità;

2.

accoglie con favore l'istituzione da parte dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di un sistema automatizzato di abbinamento delle preferenze; invita gli Stati membri a non ricorrere a decisioni arbitrarie in merito all'accettazione di una richiesta di ricollocazione; esorta gli Stati membri a respingere le richieste esclusivamente sulla base dei motivi specifici stabiliti nelle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione;

3.

esorta gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi a norma delle decisioni del Consiglio e a ricollocare sistematicamente i richiedenti asilo dalla Grecia e dall'Italia, compresi quelli arrivati dopo il 20 marzo 2016, fino a quando tutti i soggetti ammissibili non saranno stati ricollocati in modo efficace e agevole nei tempi previsti dalle decisioni del Consiglio; invita gli Stati membri a impegnarsi a trasferire e a effettuare trasferimenti su una base mensile stabile;

4.

invita gli Stati membri a dare la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati e degli altri richiedenti vulnerabili;

5.

si compiace del fatto che la Commissione, nella sua decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento del 2 marzo 2017, abbia annunciato che non esiterà ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dai trattati se gli Stati membri non incrementeranno rapidamente le loro ricollocazioni; ritiene che tali poteri includano la possibilità di avviare procedimenti di infrazione;

6.

insiste sul fatto che gli obblighi giuridici degli Stati membri non vengono meno dopo il 26 settembre 2017 e che gli Stati membri sono tenuti, anche dopo tale data, a trasferire tutti i richiedenti ammissibili giunti fino a quel momento;

7.

sottolinea che il Consiglio si è impegnato a raggiungere il traguardo di 160 000 ricollocazioni; osserva che il numero delle persone ammissibili alla ricollocazione differisce da tale cifra; invita la Commissione a proporre la proroga delle misure di ricollocazione fino all'adozione della rifusione del regolamento Dublino, in conformità della sua proposta del 4 maggio 2016 (COM(2016)0270);

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146.

(2)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80.

(3)  GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 82.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0306.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0324.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0354.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/140


P8_TA(2017)0231

Applicazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI, in particolare in relazione alla persecuzione di (presunti) omosessuali di sesso maschile in Cecenia, Russia

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sull'applicazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI, in particolare in relazione alla persecuzione di (presunti) uomini omosessuali in Cecenia, Russia (2017/2688(RSP))

(2018/C 307/22)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

visti la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

vista la Costituzione della Federazione russa, in particolare il capitolo 2 sui diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino,

visti gli orientamenti del Consiglio dell'UE, del 24 giugno 2013, per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI),

viste le conclusioni del Consiglio dell'UE del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza delle persone LGBTI,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altri maltrattamenti e quelli sui difensori dei diritti umani,

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (1),

vista la dichiarazione resa il 13 aprile 2017 dagli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani sulle violenze nei confronti di uomini omosessuali in Cecenia e sulla loro detenzione,

visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2),

vista la dichiarazione resa il 6 aprile 2017 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, sulle violazioni dei diritti umani nei confronti di uomini omosessuali in Cecenia,

vista la dichiarazione dell'UE sulle violazioni dei diritti umani nei confronti di uomini omosessuali in Cecenia, rilasciata a livello locale il 19 aprile 2017,

vista la dichiarazione dell'UE sulle continue segnalazioni di arresti e uccisioni di uomini omosessuali da parte del governo ceceno, rilasciata il 27 aprile 2017 in sede di Consiglio permanente dell'OSCE,

vista la dichiarazione rilasciata il 7 aprile 2017 dal portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti,

vista la dichiarazione rilasciata il 13 aprile 2017 dal direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR),

vista la conferenza stampa congiunta del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e del ministro degli Affari esteri russo, Sergey Lavrov, tenutasi a Mosca il 24 aprile 2017,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 1o aprile 2017 è stato pubblicato un articolo sul giornale russo indipendente Novaja Gazeta, dove si denuncia che oltre un centinaio di uomini, gay o considerati e percepiti come tali, sono stati rapiti e detenuti nella Repubblica autonoma della Cecenia nella Federazione russa, nell'ambito di una campagna coordinata presumibilmente organizzata dalle autorità e dalle forze di sicurezza della repubblica su ordine diretto del presidente della Cecenia, Ramzan Kadyrov;

B.

considerando che Novaja Gazeta ha riferito che le vittime rapite hanno subito maltrattamenti e torture e sono state costrette a rivelare l'identità di altre persone LGBTI; che è stato inoltre riferito che almeno tre uomini sono stati uccisi, due a seguito del trattamento durante la detenzione e uno per mano della sua famiglia in un cosiddetto «delitto d'onore»;

C.

considerando che le segnalazioni iniziali sono state confermate separatamente da Human Rights Watch e da International Crisis Group, i quali citano entrambi fonti sul campo che confermano che i presunti uomini omosessuali sarebbero stati presi di mira dalla polizia e dalle forze di sicurezza per essere incarcerati;

D.

considerando che le autorità in Cecenia avrebbero respinto le accuse e mostrato una scarsa disponibilità a condurre indagini e perseguire i responsabili;

E.

considerando che gran parte delle vittime si astiene dal chiedere giustizia, poiché teme ritorsioni da parte delle autorità locali; che le persone gay e lesbiche e quelle percepite come tali sono particolarmente vulnerabili a causa della forte omofobia all'interno della società e rischiano di essere vittime di delitti d'onore per mano dei loro parenti;

F.

considerando che, dopo anni di minacce e di repressione e un drammatico deterioramento della situazione relativa ai diritti umani nel Caucaso settentrionale, quasi nessun giornalista indipendente o attivista per i diritti umani è in grado di lavorare nella regione; che i giornalisti del periodico Novaja Gazeta, che ha reso nota la repressione, avrebbero ricevuto minacce di morte per il loro lavoro; che le autorità cecene hanno negato ogni accusa e preteso dai giornalisti i nomi delle vittime intervistate;

G.

considerando che a San Pietroburgo e a Mosca la polizia ha arrestato attivisti LGBTI che cercavano di fare opera di sensibilizzazione e chiedevano un'indagine sulla persecuzione dei gay in Cecenia;

H.

considerando che la Federazione russa è firmataria di numerosi trattati internazionali in materia di diritti umani e, in qualità di membro del Consiglio d'Europa, ha sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ha quindi il dovere di garantire la sicurezza di tutte le persone potenzialmente a rischio, compresi quanti lo sono a causa del proprio orientamento sessuale; che la Russia ha l'obbligo di indagare sui reati commessi dalle autorità cecene e dispone dei mezzi per farlo; che l'omosessualità è stata depenalizzata nella Federazione russa nel 1993;

I.

considerando che il presidente Putin ha incaricato il mediatore russo per i diritti umani, Tatyana Moskalkova, di formare un gruppo di lavoro per indagare sulle accuse;

J.

considerando che le persone LGBTI sono protette dalla legislazione internazionale vigente in materia di diritti umani e dalla legislazione nazionale russa; che, tuttavia, sono spesso necessarie azioni specifiche per assicurare il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBTI, poiché l'orientamento sessuale e l'identità di genere possono comportare ulteriori rischi di discriminazione, bullismo e persecuzione nelle scuole, sul lavoro e nella società in senso lato, ma anche all'interno delle famiglie; che spetta alla polizia, alla magistratura e alle autorità combattere tali forme di discriminazione e contrastare i comportamenti sociali negativi;

K.

considerando che gli orientamenti del Consiglio dell'UE per le persone LGBTI prevedono che le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri seguano un approccio proattivo per quanto riguarda la promozione dei diritti LGBTI; che tali orientamenti prevedono che la lotta contro la violenza fobica nei confronti delle persone LGBTI e il sostegno ai difensori dei diritti umani delle persone LGBTI siano settori prioritari;

L.

considerando che il 7 marzo 2017 la Russia ha adottato una legislazione che depenalizza la violenza domestica, riducendo gli atti di violenza all'interno del contesto familiare da illecito penale a infrazione amministrativa, con sanzioni più moderate per i trasgressori; che il Parlamento europeo ha affrontato la questione nella tornata di marzo (13-16 marzo 2017) a Strasburgo;

1.

esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di detenzioni arbitrarie e torture di uomini percepiti come omosessuali nella Repubblica cecena, nella Federazione russa; invita le autorità a porre fine a questa campagna persecutoria, a rilasciare senza indugio quanti siano ancora illegalmente detenuti, a garantire protezione giuridica e fisica alle vittime, nonché ai difensori dei diritti umani e ai giornalisti che hanno lavorato a questo caso, e a consentire alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani di condurre un'indagine credibile sui presunti reati;

2.

condanna tutte le dichiarazioni rilasciate dalle autorità cecene, che tollerano o incoraggiano la violenza contro le persone LGBTI, compresa la dichiarazione del portavoce del governo ceceno che nega l'esistenza di omosessuali in Cecenia e scredita le segnalazioni come «menzogne e disinformazione assoluta»; deplora la mancanza di disponibilità delle autorità locali a condurre indagini e perseguire le gravi violazioni dirette in modo specifico contro le persone sulla base del loro orientamento sessuale e ricorda alle autorità che diritti quali la libertà di riunione, associazione ed espressione sono diritti universali applicabili a tutti; chiede l'immediato rilascio delle persone ancora detenute illegalmente; esorta le autorità russe a fornire protezione giuridica e fisica alle vittime, nonché ai difensori dei diritti umani e ai giornalisti che hanno lavorato a questo caso;

3.

prende atto del fatto che il Presidente Putin ha incaricato il ministero russo dell'Interno e il procuratore federale di indagare su quanto accaduto in Cecenia e invita la Commissione, gli Stati membri e il Consiglio d'Europa a fornire sostegno materiale e consulenza alle autorità russe nell'ambito di tali indagini;

4.

invita le autorità cecene e quelle della Federazione russa a osservare la legislazione nazionale e gli impegni internazionali, a rispettare lo Stato di diritto e le norme universali in materia di diritti umani e a promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione, anche per le persone LGBTI, accompagnando tali sforzi con misure quali campagne di sensibilizzazione volte a promuovere una cultura della tolleranza, del rispetto e dell'inclusione basata sull'uguaglianza e sulla non discriminazione; chiede l'adozione immediata di misure di protezione per i soggetti vulnerabili che potrebbero diventare vittime e per la completa riabilitazione di tutte le vittime di torture;

5.

deplora le diffuse violazioni dei diritti umani e il clima di impunità nella regione che permettono il verificarsi di tali atti e chiede che siano predisposti strumenti giuridici e di altro tipo per prevenire tali violenze e controllare e perseguire efficacemente i responsabili, in collaborazione con la società civile; sottolinea che la Russia e il suo governo sono responsabili in ultima istanza di indagare su tali atti, di consegnare gli autori delle violenze alla giustizia e di proteggere tutti i cittadini russi da abusi illegittimi;

6.

chiede con urgenza l'avvio di indagini immediate, indipendenti, oggettive e approfondite sui suddetti casi di incarcerazione, tortura e omicidio, al fine di consegnare alla giustizia i mandanti e gli autori materiali e porre fine all'impunità; accoglie positivamente, a tale proposito, la creazione di un gruppo di lavoro sotto l'egida del difensore civico russo per i diritti umani, che sta indagando sulla questione; invita le autorità russe a incaricare l'Ufficio del procuratore generale di garantire un autentico anonimato e altre tutele per le vittime e i testimoni dell'epurazione cecena ai danni degli omossessuali e delle relative famiglie, di modo che possano prendere parte all'indagine; invita la delegazione dell'UE nonché le ambasciate e i consolati degli Stati membri in Russia a seguire attivamente l'indagine e a intensificare gli sforzi volti ad avviare un dialogo con le vittime, le persone LGBTI, i giornalisti e i difensori dei diritti umani che al momento si trovano in una situazione di pericolo;

7.

invita la Commissione a instaurare un dialogo con le organizzazioni internazionali per i diritti umani e con la società civile russa, al fine di aiutare quanti sono fuggiti dalla Cecenia e portare allo scoperto questa campagna di violenze; esorta inoltre gli Stati membri ad agevolare le procedure di richiesta di asilo per tali vittime, giornalisti e difensori dei diritti umani, conformemente al diritto europeo e nazionale;

8.

accoglie con favore e riconosce gli sforzi compiuti da numerosi capi delle delegazioni UE e dal rispettivo personale nonché dagli ambasciatori degli Stati membri e dal relativo personale, al fine di sostenere i difensori dei diritti umani delle persone LGBTI e promuovere la non discriminazione e la parità di diritti; invita i capi delle delegazioni UE e gli altri membri del personale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a consultarsi con il Parlamento e i deputati competenti ogniqualvolta abbiano domande o desiderino trasmettere informazioni al Parlamento, anche in occasione della Conferenza annuale degli ambasciatori di settembre; sottolinea l'importanza della conoscenza e dell'attuazione degli orientamenti per le persone LGBTI da parte delle delegazioni dell'UE e delle rappresentanze degli Stati membri; chiede a questo proposito al SEAE e alla Commissione di premere per un'attuazione più strategica e sistematica degli orientamenti, tra l'altro mediante la sensibilizzazione e la formazione del personale dell'UE nei paesi terzi, al fine di sollevare efficacemente la questione dei diritti delle persone LGBTI nel contesto dei dialoghi politici e in materia di diritti umani con i paesi terzi e nei consessi multilaterali, nonché di sostenere gli sforzi profusi dalla società civile;

9.

sottolinea con fermezza l'importanza di una valutazione continua dell'attuazione degli orientamenti sulla base di parametri chiari; esorta la Commissione a condurre e pubblicare una valutazione approfondita dell'attuazione degli orientamenti da parte delle delegazioni dell'UE e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri in tutti i paesi terzi, nell'ottica di rilevare eventuali differenze e lacune nell'attuazione e porvi rimedio;

10.

deplora profondamente che, in sede di Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, la Federazione russa abbia votato contro la risoluzione del giugno 2016 sulla protezione contro la violenza e la discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;

11.

ricorda alle autorità russe e cecene che i sistemi di valori regionali, culturali e religiosi non dovrebbero essere utilizzati come pretesto per tollerare o compiere discriminazioni, violenze, torture e/o detenzioni di individui o gruppi, comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

12.

osserva con preoccupazione e considera come un passo indietro l'adozione da parte della Russia della nuova legislazione in materia di violenza domestica, anche nei confronti dei minori; sottolinea che una legislazione che tollera la violenza all'interno della famiglia rischia di avere conseguenze gravi sia per le vittime che per la società nel suo insieme; invita la Commissione e il SEAE a continuare a promuovere l'eliminazione di tutte le forme di violenza basata sul genere, compresa la violenza domestica, a proteggere le persone vulnerabili e a offrire sostegno alle vittime, sia all'interno che all'esterno dell'Europa;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al governo e al parlamento della Federazione russa nonché alle autorità cecene.

(1)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 21.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0502.


Giovedì 1o giugno 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/144


P8_TA(2017)0234

Connettività internet per la crescita, la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla connettività Internet per la crescita, la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G (2016/2305(INI))

(2018/C 307/23)

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300),

visto l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione» (COM(2016)0588) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0306),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016 (COM(2016)0590),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016 (COM(2016)0589),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016 (COM(2016)0591),

visti la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo «Verso una florida economia basata sui dati» (COM(2014)0442),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016)0180),

vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (1),

visto l'allegato alla comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 dal titolo «Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): risultati e prossime tappe» (COM(2013)0685),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale» (COM(2016)0176),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» (2),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, presentata dalla Commissione il 2 febbraio 2016 (COM(2016)0043),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016 (EUCO 26/16),

vista la comunicazione della Commissione del 25 settembre 2013 dal titolo «Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte» (COM(2013)0654),

vista la comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2016 dal titolo «Strategia spaziale per l'Europa» (COM(2016)0705),

vista la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione intitolata «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0184/2017),

A.

considerando che il 5G sarà uno degli elementi portanti della società dei gigabit, in quanto rappresenta la norma del futuro nell'ambito delle tecnologie di comunicazione mobile, e che sarà inoltre un motore di innovazione, che apporterà un cambiamento radicale nell'economia, creerà nuovi casi d'uso, servizi e prodotti di alta qualità, flussi di entrate e modelli e opportunità aziendali e che dovrebbe promuovere la competitività delle industrie e garantire la soddisfazione dei consumatori;

B.

considerando che la leadership dell'Europa nell'ambito della tecnologia 5G è fondamentale per la crescita economica e per mantenere la competitività globale, che a sua volta richiede coordinamento e pianificazione a livello europeo, e che un ritardo in tal senso comporta rischi in termini di posti di lavoro, innovazione e conoscenze;

C.

considerando che il 5G e le relative applicazioni reinventeranno i modelli aziendali grazie a una connettività ad altissima velocità, liberando il potenziale dell'innovazione in tutti i settori, segnatamente i trasporti, l'energia, la finanza e la salute; che, a tale riguardo, l'Europa non può permettersi di restare indietro, poiché il 5G sarà il motore della crescita e dell'innovazione future;

D.

considerando che l'architettura delle reti 5G sarà sostanzialmente diversa rispetto a quella delle precedenti generazioni, al fine di soddisfare i requisiti operativi e di prestazione attesi per le reti ad altissima capacità, soprattutto in merito a latenza, copertura e affidabilità;

E.

considerando che l'architettura del 5G comporterà una maggiore convergenza tra reti mobili e fisse; che, pertanto, lo sviluppo di reti fisse ad altissima capacità contribuirà alle esigenze di backhaul di una fitta rete 5G senza fili quanto più vicina all'utente finale;

F.

considerando che il futuro della società europea e dell'economia europea dipenderà fortemente dalle infrastrutture 5G, il cui impatto andrà ben oltre le reti di accesso senza fili esistenti, al fine di offrire servizi di comunicazione più rapidi e di elevata qualità, che siano economicamente accessibili a tutti e disponibili sempre e ovunque;

G.

considerando che la digitalizzazione sta avanzando a grande velocità e a livello globale, con la conseguente necessità di investimenti in reti di comunicazione di alta qualità con copertura universale; che, al riguardo, è necessario garantire la tempestiva disponibilità dello spettro radio in grado di rispondere a tali esigenze;

H.

considerando che la connettività mobile e senza fili per tutti i cittadini sta acquisendo sempre maggiore importanza, con l'utilizzo di applicazioni e servizi innovativi in movimento, e che una politica digitale orientata al futuro deve tenerne conto;

I.

considerando che l'installazione delle reti 5G avverrà principalmente mediante investimenti privati e che, per questo, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche dovrà creare un quadro normativo che promuova la certezza, la concorrenza e gli investimenti; che a tale scopo sarà necessario uno snellimento delle condizioni amministrative, ad esempio per l'installazione di piccole celle per l'armonizzazione rigorosa e tempestiva dello spettro e lo sviluppo di reti ad altissima capacità, come attualmente proposto nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

J.

considerando che le iniziative pubbliche, come l'iniziativa della Commissione del 2013 per il partenariato pubblico-privato (PPP), sostenuta con 700 milioni di EUR di finanziamenti pubblici per realizzare il 5G in Europa entro il 2020, devono essere integrate da un mercato competitivo dotato di regolamentazione dell'accesso e coordinamento dello spettro adeguati alle esigenze future, che promuoverà l'innovazione e i necessari investimenti infrastrutturali privati;

K.

considerando che la diffusione del 5G dovrà essere complementare ad altri progetti finalizzati a rafforzare la connettività nelle zone europee più rurali e isolate, e non avvenire a loro spese;

L.

considerando che l'attuazione del 5G e della società dei gigabit richiede una chiara tabella di marcia, un approccio orientato alla domanda, che sia adeguato alle esigenze future, tecnologicamente neutro e basato su valutazioni per regione e per settore, nonché il coordinamento degli Stati membri, la cooperazione con tutte le parti interessate e investimenti adeguati al fine di soddisfare tutte le condizioni entro i termini previsti e di renderla una realtà per tutti i cittadini dell'Unione;

I.    Visione 5G — Esigenza di un cambio generazionale

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione di redigere un piano d'azione per il 5G volto a rendere l'UE un leader mondiale nello sviluppo di reti 5G standardizzate dal 2020 al 2025 nell'ambito di una strategia di più ampio respiro per una società europea dei gigabit tecnologicamente più competitiva e inclusiva; ritiene fondamentale, a tal fine, un adeguato coordinamento tra gli Stati membri al fine di evitare che nell'installazione del 5G si accumulino ritardi analoghi a quelli del 4G, ritardi che hanno fatto sì che al momento il livello di copertura di questa tecnologia sia pari all'86 % e solo al 36 % nelle zone rurali;

2.

sottolinea che, secondo la Commissione, il piano d'azione per l'introduzione del 5G in tutta l'UE potrebbe tradursi nella creazione di due milioni di posti di lavoro e dare impulso all'economia europea nonché combattere i tassi di disoccupazione elevati, soprattutto tra i giovani;

3.

sottolinea che il 5G-PPP è attualmente una delle iniziative più avanzate al mondo sul 5G e le applicazioni che ne deriveranno; ritiene che, per quanto sia positivo promuovere le sinergie in materia di R&S e di sviluppo industriale, sarebbe opportuno, in vista dell'impatto sociale della diffusione del 5G, che l'adesione al PPP fosse aperta anche ai rappresentanti dei consumatori e della società civile;

4.

sottolinea che un calendario ambizioso e lungimirante per l'attribuzione dello spettro in seno all'Unione è di fondamentale importanza se l'Europa vuole assumere un ruolo guida nello sviluppo della tecnologia 5G; accoglie con favore, al riguardo, le azioni proposte dalla Commissione nella comunicazione dal titolo «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione» e ritiene che tali azioni siano un requisito minimo per lanciare efficacemente il 5G nell'Unione;

5.

sottolinea che gli investimenti privati dovrebbero essere sostenuti da un contesto politico e normativo orientato alle infrastrutture e finalizzato alla prevedibilità, alla certezza e alla promozione della concorrenza a vantaggio dell'utente finale, e non dovrebbero essere ritardati da programmi pubblici eccessivamente ambiziosi che potrebbero impedire l'attuazione del 5G;

6.

sottolinea l'importanza della cooperazione tra mondo accademico, istituti di ricerca, settore privato e settore pubblico sulle attività di ricerca e sviluppo relative alle comunicazioni mobili 5G; rileva che il 5G-PPP è un esempio virtuoso in tal senso ed esorta la Commissione a continuare a coinvolgere nel processo tutti i settori pertinenti;

7.

ritiene che l'Europa beneficerà dell'ulteriore trasformazione verso un'economia digitale in termini di copertura più ampia, connettività e velocità più elevate, e che il contributo dell'economia digitale alla crescita del PIL totale sarà pari al 40 % fino al 2020, con una velocità di crescita 13 volte più elevata rispetto a quella del PIL totale;

8.

accoglie con favore e sostiene gli obiettivi a medio termine della società dei gigabit che prevedono di raggiungere velocità di rete di almeno 100 Mbps per tutti i consumatori europei, potenziabili a 1 Gbps e con un aumento nel lungo termine a 100 Gbps per i principali motori socioeconomici, come i fornitori di servizi pubblici, le imprese ad alta intensità digitale, i principali nodi di trasporto, gli ospedali e gli istituti finanziari, di istruzione e di ricerca; invita a dare la priorità all'introduzione dell'infrastruttura di backhaul in fibra, alla concorrenza propizia agli investimenti e all'alta qualità dell'esperienza dell'utente finale; rammenta che l'Unione è in ritardo rispetto agli obiettivi di connettività dell'Agenda digitale per il 2020 e che particolarmente preoccupante è il ritardo delle zone rurali e remote;

9.

sottolinea la necessità di garantire che il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione possa beneficiare della connettività della società dei gigabit, compresi quelli che vivono in zone isolate;

10.

sostiene fermamente gli sforzi volti a garantire l'accesso alla rete 5G lungo tragitti intermodali sulla base delle reti di trasporto pubblico nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), entro il 2025, e si aspetta che tali sforzi consentiranno di ottenere il pieno accesso in tutta l'UE, nelle aree urbane e in quelle rurali e presso i principali centri turistici e attrazioni turistiche;

11.

rileva che occorre migliorare ulteriormente la copertura della quarta generazione di reti mobili/LTE, visto che l'Unione europea in questo ambito è indietro rispetto a Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, e che il piano d'azione per il 5G dovrebbe costituire un'opportunità per trarre insegnamenti dagli errori commessi nell'introduzione del 4G;

12.

sottolinea che l'accesso radio 5G dovrà poter operare su una gamma di frequenza molto ampia, da meno di 1 GHz fino a 100 GHz, e con backhaul fino a 300 GHz; rileva che le frequenze di 3-6 GHz e oltre 6 GHz dovrebbero offrire velocità estreme di trasmissione dei dati e capacità estrema nelle zone densamente popolate; riconosce che i sistemi 5G su bande ad alta frequenza richiedono un'infrastruttura di rete molto fitta basata sull'accesso ai siti attraverso piccole celle e che per questo occorrerà fare delle scelte sulle bande di frequenza da utilizzare o sulla possibilità di condividerle;

13.

sottolinea che la sola velocità di download non sarà sufficiente a soddisfare la domanda futura di connettività della società dei gigabit, che richiederà un obiettivo infrastrutturale in merito alle reti ad altissima capacità, in quanto tali reti rispondono agli standard più elevati in termini di velocità di upload e download, di latenza e di resilienza;

14.

sottolinea che occorre una strategia europea coerente in materia di spettro, con tabelle di marcia e calendari nazionali coordinati, per poter affrontare le sfide del 5G, occupandosi delle comunicazioni umane, da macchina a macchina e legate all'Internet delle cose a vari livelli (velocità di connessione, mobilità, latenza, ubiquità, ciclo di funzionamento, affidabilità, accessibilità, ecc.), e per garantire un periodo di transizione armoniosa al 5G in tutti gli Stati membri;

15.

sottolinea che l'introduzione delle reti 5G senza fili richiede un backhaul ad altissima capacità e un uso flessibile ed efficiente di tutte le parti disponibili dello spettro non contigue, compresa la banda a 700 Mhz, per scenari estremamente diversi di diffusione della rete, il che renderà necessario sviluppare modelli innovativi di concessione delle frequenze e porre l'accento sull'armonizzazione delle bande di spettro disponibili su base regionale;

16.

riconosce l'importanza delle bande di frequenza soggette a licenza per assicurare investimenti nelle reti a lungo termine e garantire una migliore qualità dei servizi, consentendo un accesso costante e affidabile allo spettro e, al contempo, sottolinea la necessità di una migliore tutela giuridica delle bande di frequenza esenti da licenza e delle diverse modalità di condivisione della banda;

17.

segnala che la mancanza di coordinamento costituisce un notevole rischio per lo sviluppo del 5G, in quanto è fondamentale acquisire massa critica per attrarre investimenti e cogliere appieno i vantaggi della tecnologia 5G;

18.

osserva che gli attori del settore dovrebbero beneficiare di condizioni paritarie e prevedibili propizie alla concorrenza e godere della flessibilità di progettare le proprie reti, scegliendo i propri modelli di investimento e la combinazione di tecnologie in grado di assicurare una funzionalità completa per gli obiettivi di diffusione del 5G, tra cui FTTH, cavo, satellite, Wi-Fi, WiGig, G.fast, 2G, Massive MIMO o qualsiasi altra tecnologia dal rapido sviluppo, purché contribuisca a garantire che tutti gli europei possano connettersi alle reti ad altissima capacità in funzione delle loro reali necessità; rileva che lo sviluppo del 5G richiederà molta più fibra in una rete senza fili più fitta;

19.

prende atto della comunicazione della Commissione sulla connettività per un mercato unico digitale competitivo e del relativo piano d'azione «Il 5G per l'Europa», che offrono agli Stati membri l'interessante opportunità di consentire ai propri innovatori culturali e creativi, in particolare alle PMI, di competere ulteriormente sulla scena globale e di mostrare il loro talento imprenditoriale e innovativo;

II.    Sfruttare i vantaggi della società dei gigabit

20.

ritiene che il 5G rappresenti più di un'evoluzione della banda larga mobile e che sarà un elemento chiave del futuro mondo digitale come futura generazione di infrastrutture a banda larga ultraveloce universale, che sosterrà la trasformazione dei processi in tutti i settori economici (settore pubblico, istruzione, fornitura di contenuti in un panorama mediatico convergente, sanità, ricerca, energia, servizi, produzione, trasporti, settore automobilistico, settore audiovisivo, realtà virtuale, giochi online e così via) e offrirà servizi economicamente accessibili, agili, flessibili, interattivi, affidabili e altamente personalizzati che dovrebbero migliorare la vita di ogni cittadino;

21.

rileva che la frammentazione a livello europeo nell'attuazione del 4G, ancora osservabile nelle notevoli differenze tra gli Stati membri, come illustrato nell'edizione 2015 dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), si è tradotta in una scarsa competitività digitale nei confronti di Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea del Sud ed economie emergenti; sottolinea, al riguardo, che sebbene l'Europa proceda in termini di sviluppo digitale, il ritmo sta rallentando, il che costituisce un rischio a lungo termine per gli investimenti necessari e per l'attrattiva del contesto imprenditoriale europeo;

22.

ricorda che in definitiva i beneficiari dell'introduzione del 5G dovrebbero essere gli utenti finali e che ogni decisione presa per l'attuazione delle tecnologie del 5G dovrebbe essere sempre orientata a questo obiettivo ultimo offrendo servizi economicamente accessibili, affidabili e di alta qualità;

23.

osserva che gli investimenti del settore pubblico e privato producono un effetto moltiplicatore sull'economia e, una volta che il 5G sarà completamente introdotto, potrebbero creare direttamente e indirettamente fino a 2,3 milioni di posti di lavoro nei 28 Stati membri;

24.

osserva che si prevede che i vantaggi derivanti dallo sviluppo delle tecnologie 5G in Europa si estendano di gran lunga oltre il settore delle comunicazioni mobili, con effetti di ricaduta pari a 141,8 miliardi di EUR annui entro il 2025;

25.

sottolinea che il successo di un'attuazione rapida del 5G a livello dell'UE dipende dallo sviluppo di nuovi modelli aziendali basati sulla domanda; evidenzia che esiste una miriade di iniziative che contribuiscono al chiarimento dei requisiti per il 5G, il che rende difficile per i settori verticali contribuire al processo; sottolinea pertanto che i settori verticali devono essere coinvolti attivamente e in maniera efficace nel processo relativo ai requisiti;

26.

sottolinea che la concorrenza leale e pari condizioni per gli operatori del mercato sono necessità fondamentali per lo sviluppo della società dei gigabit da parte di suddetti operatori; ritiene che a tale riguardo sia opportuno applicare il principio «stessi servizi, stesso rischio, stesse norme»;

27.

ritiene che la Commissione e gli Stati membri, unitamente a tutte le parti interessate, dovrebbero prendere in considerazione provvedimenti per incentivare sperimentazioni avanzate e banchi di prova al fine di accelerare l'innovazione nelle applicazioni 5G;

28.

osserva che la società dei gigabit dovrebbe colmare il divario digitale e migliorare la diffusione di Internet; rileva che sono ancora necessari investimenti continui a favore della diffusione delle tecnologie esistenti e future, comprese le tecnologie satellitari, nelle zone rurali e remote; evidenzia che una combinazione intelligente di investimenti privati e pubblici è necessaria al fine di colmare il divario digitale delle zone rurali e remote; sottolinea che gli insegnamenti tratti in passato dovrebbero essere applicati per far fronte alle disparità tra gli Stati membri, le regioni e le zone densamente popolate e remote, sostenendo uno sviluppo geografico equilibrato;

29.

mette in evidenza il fatto che il divario digitale è presente sia tra le città e le zone rurali sia, in maniera notevole, tra gli Stati membri; sottolinea, al riguardo, l'importanza di un quadro normativo competitivo e di iniziative che promuovano gli investimenti infrastrutturali, aumentino la diversità degli operatori e potenzino il coordinamento a livello europeo;

30.

segnala che il 5G rappresenterà la pietra miliare nella realizzazione dell'idea della società in rete e aumenterà le possibilità di vita, studio e lavoro nell'Unione europea, presupposto necessario perché cittadini e imprese possano beneficiare appieno della rivoluzione digitale;

31.

ritiene che agevolando lo sviluppo di piccole celle 5G coerenti con il regolamento WiFi4EU si contribuirà a ridurre il divario digitale e tecnologico e si aumenterà la disponibilità dei servizi 5G per tutti i cittadini;

32.

sottolinea che l'Europa deve adeguarsi alle opportunità e agli sviluppi tecnologici, che sono offerti da tecnologie TIC più efficienti a sostegno dello sviluppo socioeconomico nelle regioni sottosviluppate di oggi;

33.

sottolinea che, per beneficiare del pieno potenziale di servizio dello standard tecnologico mobile 5G, una fitta rete in fibra ottica rappresenta l'infrastruttura di backhaul indispensabile;

34.

accoglie con favore l'iniziativa WiFi4EU per promuovere l'accesso gratuito e universale a Internet nelle comunità locali mediante un programma finanziato dall'UE e attuato dagli Stati membri; rileva che l'iniziativa WiFi4EU mira a promuovere l'integrazione digitale tra le regioni assegnando i fondi in modo geograficamente equilibrato, prestando al contempo attenzione alla qualità del servizio per l'utente; osserva che le velocità di accesso stanno crescendo e che, poiché l'utilizzo mediante dispositivi wireless multipli è in aumento, la WLAN dovrà soddisfare la domanda di connettività da punto a punto; ritiene che un quadro strategico caratterizzato da priorità specifiche sia necessario per superare gli ostacoli che il mercato da solo non può affrontare;

35.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla copertura negli spazi interni nell'ambito del suo piano di azione per il 5G, considerando che una parte significativa delle applicazioni 5G sarà utilizzata all'interno di abitazioni e uffici; rammenta lo scarso livello di penetrazione degli edifici delle reti a più alta frequenza; raccomanda di valutare tecnologie aggiuntive per garantire una buona copertura negli spazi interni, come i sistemi Massive MIMO, i ripetitori interni e le applicazioni Wi-Fi ad alta velocità WiGig;

36.

sottolinea che lo sviluppo di tecnologie 5G rappresenta una pietra miliare per la trasformazione dell'infrastruttura delle reti TIC verso una connettività intelligente globale: auto intelligenti, reti intelligenti, città intelligenti, fabbriche intelligenti, governi intelligenti e così via; ritiene che la banda larga ultraveloce e caratteristiche di rete intelligenti ed efficienti che consentono una connettività quasi istantanea tra le persone, tra l'uomo e le macchine e tra le macchine connesse finiranno per ridefinire la connettività dell'utente finale, che sarà resa possibile da paradigmi di reti quali reti a maglie, reti ibride, segmentazione dinamica di rete e tecnologie di softwarizzazione;

37.

sottolinea che le elevate prestazioni energetiche miranti a un ridotto consumo di energia delle reti sono un requisito fondamentale della tecnologia 5G; evidenzia che tale elemento è essenziale per ridurre i costi operativi, agevolare la connettività di rete nelle zone rurali e remote e fornire accesso alla rete in maniera sostenibile ed efficiente in termini di risorse;

38.

sottolinea che la diffusione della tecnologia 5G richiede un ammodernamento significativo delle reti fisse e la densificazione delle reti mobili in linea con gli obiettivi della società dei gigabit, in particolare per quanto riguarda le soluzioni per la sanità elettronica;

39.

evidenzia che il settore audiovisivo è uno dei principali motori del successo della tecnologia 5G in Europa, in quanto genera occupazione e crescita economica, e che il suo sviluppo può avere un impatto forte e positivo sulla catena del valore dei media audiovisivi, compresi la produzione di contenuti, l'innovazione, la distribuzione e l'ambiente dell'utente; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle esigenze e delle specificità di questo settore, in particolare per quanto concerne la radiodiffusione;

40.

osserva che i veicoli, una volta connessi, sono molto più sicuri (meno incidenti), ecologici (meno emissioni) e contribuiscono a modelli di viaggio più prevedibili; sostiene pertanto l'idea di introdurre un obiettivo a livello dell'UE affinché tutti i veicoli disponibili sul mercato dell'Unione siano abilitati al 5G e siano equipaggiati con sistemi di trasporto intelligenti a bordo; sostiene con determinazione l'obiettivo di dotare del 5G le ambulanze e gli altri veicoli di emergenza (polizia, vigili del fuoco) collegati a un'unità centrale per garantire la copertura continua e ininterrotta durante gli interventi;

41.

rileva i vantaggi di una copertura 5G affidabile e ininterrotta per la sicurezza stradale che permetta l'uso di strumenti di controllo digitali e connessi, quali i tachigrafi intelligenti e i documenti elettronici, per i mezzi pesanti.

42.

ritiene che il 5G dovrebbe offrire nuovi servizi economicamente accessibili e di alta qualità, connettere nuovi settori e infine migliorare l'esperienza dei clienti in un contesto di utenza digitale sempre più sofisticata ed esigente; evidenzia che il 5G può offrire soluzioni a importanti sfide della società grazie alla sua capacità di ridurre notevolmente il dispendio energetico dei dispositivi mobili e al suo potenziale di trasformazione di settori quali la sanità e i trasporti;

43.

accoglie con favore il fondo relativo alla banda larga per collegare l'Europa, un fondo per le infrastrutture a banda larga aperto alla partecipazione delle banche e degli istituti di promozione nazionali e degli investitori privati, che rappresenterà un ulteriore passo in avanti nel garantire investimenti infrastrutturali alle zone meno popolate, rurali e remote scarsamente servite;

44.

è del parere che lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali siano essenziali e dovrebbero avvenire attraverso investimenti cospicui nell'istruzione, compresa la formazione professionale, imprenditoriale e il perfezionamento professionale come pure la riqualificazione, e attraverso l'ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le parti sociali, perseguendo tre obiettivi principali: mantenere e creare posti di lavoro nel campo della tecnologia formando una forza lavoro altamente qualificata; sostenere i cittadini nell'acquisizione del controllo della loro esistenza digitale fornendo gli strumenti necessari; porre fine all'analfabetismo digitale, che è una causa del divario digitale e dell'esclusione;

45.

ritiene che l'Unione dovrebbe istituire e mettere a disposizione programmi di studio volti a sviluppare le competenze nel campo della tecnologia 5G, in partenariato con l'EIT Digital, ponendo l'accento sulle start-up e sulle PMI, affinché possano sfruttare i vantaggi derivanti dallo sviluppo della tecnologia 5G;

46.

sottolinea che l'evoluzione delle reti 5G favorirà rapide trasformazioni tecnologiche che consentiranno il pieno sviluppo dell'industria digitale, della tecnologia intelligente, dell'Internet delle cose e di sistemi di fabbricazione avanzati;

47.

sottolinea l'importanza delle reti 5G per garantire la leadership europea a livello mondiale nell'offerta di infrastrutture di ricerca ad alto livello, che potrebbe rendere l'Europa un centro di eccellenza per la ricerca;

III.    Approccio politico

48.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di rafforzare il piano di investimento per l'Europa nell'ambito degli strumenti di finanziamento (FEIS, MCE) destinati a finanziare gli obiettivi strategici per la connettività gigabit fino al 2025;

49.

sottolinea che tutte le decisioni relative al mercato unico digitale, tra cui l'assegnazione dello spettro, gli obiettivi in materia di connettività e la diffusione delle reti 5G, devono essere formulate sulla base delle esigenze future e delle previsioni sull'andamento del mercato nei prossimi 10-15 anni; evidenzia, in tal senso, che uno sviluppo positivo della tecnologia 5G sarà essenziale per la competitività economica, che può essere conseguita esclusivamente mediante una legislazione europea lungimirante e il coordinamento delle politiche;

50.

sottolinea che le politiche sulla società dei gigabit e sul 5G dovrebbero essere proporzionate, riviste di frequente e conformi al «principio dell'innovazione», in modo che i potenziali effetti sull'innovazione rientrino nella valutazione d'impatto;

51.

invita la Commissione ad assicurare, mantenere e sviluppare finanziamenti a lungo termine per il piano d'azione per il 5G e l'ammodernamento delle reti al livello adeguato in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale 2020-2027 e, in particolare, del prossimo quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; sottolinea l'importanza della cooperazione tra mondo accademico, istituti di ricerca, settore privato e settore pubblico sulle attività di ricerca e sviluppo relative alle comunicazioni mobili 5G; rileva che il 5G-PPP è un esempio virtuoso in tal senso; ricorda che, secondo la Commissione, il conseguimento degli obiettivi di connettività richiederà un investimento di 500 miliardi di EUR nel prossimo decennio, sebbene stimi anche che vi sia una carenza di investimenti per 155 miliardi di EUR; ritiene, pertanto, che si debba dare la massima priorità a garantire investimenti sufficienti indotti dalla concorrenza per la realizzazione dell'infrastruttura digitale, dal momento che quest'ultima rappresenta il requisito fondamentale per permettere a cittadini e imprese di trarre vantaggio dallo sviluppo della tecnologia 5G;

52.

incoraggia tutti gli Stati membri ad attuare rapidamente le disposizioni della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (4), con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di sicurezza nella definizione di un piano efficace e sostenibile;

53.

ritiene che il miglior percorso verso la società dei gigabit consista in un approccio adeguato alle esigenze future, favorevole alla concorrenza, tecnologicamente neutro e sostenuto da una vasta gamma di modelli di investimento, come gli investimenti pubblico-privato o i coinvestimenti; osserva che il coinvestimento e altre forme di investimento collaborativo come pure gli accordi di accesso commerciale a lungo termine alle reti ad altissima capacità possono contribuire a mettere in comune le risorse, consentire diversi quadri flessibili e ridurre i costi di installazione;

54.

invita gli Stati membri ad attuare pienamente il piano d'azione per il 5G mediante un intervento coerente, inclusivo e tempestivo nelle regioni e nelle città al fine di incoraggiare e incentivare l'innovazione intersettoriale e promuovere un quadro di cooperazione economica in tutto il settore;

55.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida nella promozione dell'interoperabilità 5G intersettoriale, interlinguistica e transfrontaliera e nel sostenere servizi rispettosi della vita privata, affidabili e sicuri, dal momento che l'industria e la società in generale dipendono sempre di più dalle infrastrutture digitali per i propri affari e servizi, nonché a considerare le circostanze nazionali economiche e geografiche come parte integrante di una strategia comune;

56.

invita a intensificare gli sforzi di normazione nell'ottica di assicurare la leadership europea nella definizione degli standard tecnologici atti a consentire lo sviluppo delle reti e dei servizi 5G; ritiene che gli organismi europei di normazione dovrebbero svolgere un ruolo particolare in questo processo; osserva che ciascun settore dovrebbe elaborare la propria tabella di marcia per la normazione, basandosi su processi guidati dall'industria, alimentati da una forte volontà di raggiungere norme comuni che abbiano il potenziale di diventare norme mondiali; invita la Commissione e gli Stati membri a incentivare gli investimenti nella ricerca e sviluppo e la normazione europea;

57.

sottolinea che la tecnologia 5G ha il potenziale per rivoluzionare l'accesso ai contenuti e la loro diffusione nonché migliorare in modo sostanziale l'esperienza dell'utente, consentendo nel contempo di sviluppare nuove forme di contenuti culturali e creativi; sottolinea in tale contesto la necessità di misure efficaci per combattere la pirateria e di un approccio globale per migliorare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale onde assicurare ai consumatori percorsi d'accesso facili a contenuti leciti;

58.

esorta fortemente ad aumentare la sperimentazione in relazione alle tecnologie 5G; sostiene lo sviluppo di soluzioni e test integrati seguiti da sperimentazioni intersettoriali di progetti pilota su larga scala in risposta alla richiesta di servizi nella società dei gigabit; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire sufficienti bande di frequenza esenti da licenza per promuovere gli esperimenti condotti dal settore produttivo; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di definire un obiettivo concreto e interessante quale contesto di sperimentazione delle tecnologie e dei prodotti 5G da parte del settore privato;

59.

sottolinea la necessità di tenere conto degli orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), formalmente riconosciuti dall'OMS, al fine di evitare incoerenze e frammentazioni e di garantire condizioni coerenti di diffusione delle reti senza fili nel mercato unico digitale europeo;

60.

evidenzia che lo sviluppo della società dei gigabit richiede regole chiare e comuni a livello di UE che siano orientate al futuro e favorevoli alla concorrenza, per stimolare gli investimenti e l'innovazione e tutelare l'accessibilità economica e la scelta del consumatore; sottolinea che la concorrenza fondata sulle infrastrutture presenta il potenziale per una regolamentazione efficiente e consente un equo rendimento a lungo termine degli investimenti; incoraggia gli Stati membri a semplificare le procedure amministrative per l'accesso alle infrastrutture fisiche;

61.

sottolinea la necessità di creare un ambiente favorevole all'innovazione per i servizi digitali, soprattutto nell'ambito dei big data e dell'Internet delle cose, ampliando la scelta dei consumatori, aumentando al contempo la fiducia e promuovendo la diffusione dei servizi digitali attraverso regole efficaci e semplificate, e incentrandosi sulle esigenze degli utenti e sulle caratteristiche dei servizi, a prescindere dalla tipologia di prestatore;

62.

sottolinea che i piani nazionali per la banda larga devono essere rivisti e, se del caso, attentamente modificati, essere rivolti a tutte le aree 5G, mantenere un approccio multitecnologico e competitivo, sostenere la certezza normativa e accrescere al massimo la portata dell'innovazione e la copertura, inserendo tra gli obiettivi l'eliminazione del divario digitale;

63.

invita la Commissione a valutare i piani nazionali per la banda larga onde individuare le lacune e a formulare raccomandazioni specifiche per paese in vista di ulteriori interventi;

64.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire la piattaforma partecipativa per la banda larga per garantire un elevato livello di partecipazione dei soggetti pubblici e privati come pure delle autorità regionali e locali;

65.

sottolinea che assicurare un accesso a Internet e garantire una connettività Internet ad alta velocità, affidabile, a ridotta latenza e a basso jitter sono fattori essenziali per i processi di digitalizzazione e la catena del valore nel settore del turismo, nonché per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS), i servizi d'informazione fluviale (RIS) e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS);

66.

ricorda che le PMI trarrebbero grandi vantaggi dall'accesso competitivo a soluzioni 5G; invita la Commissione a presentare nel dettaglio i propri piani d'azione volti ad agevolare la partecipazione delle PMI e delle start-up alle sperimentazioni con le tecnologie 5G e a garantire loro l'accesso alla piattaforma partecipativa per la banda larga 5G;

67.

sostiene le iniziative a livello dell'UE per garantire un maggior coordinamento dello spettro tra gli Stati membri e licenze a lungo termine, in modo da rafforzare la stabilità e la certezza degli investimenti; osserva che le decisioni in merito a tali questioni dovrebbero essere prese simultaneamente in tutti gli Stati membri al fine di adottare orientamenti vincolanti su determinate condizioni del processo di assegnazione, quali ad esempio i termini per l'assegnazione e la condivisione dello spettro e le aste organizzate in maniera congiunta, con l'obiettivo di promuovere le reti transeuropee; sottolinea che la natura competitiva dei mercati delle telecomunicazioni mobili nell'Unione europea è essenziale nel cambio generazionale verso la tecnologia 5G;

68.

invita l'UE a coordinare gli sforzi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) al fine di garantire una politica UE coerente; sottolinea che la definizione delle necessità di armonizzazione dello spettro europeo per il 5G oltre il 2020 dovrebbe essere conclusa prima della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019, tutelando debitamente i servizi esistenti su cui si fa al momento affidamento e in linea con le decisioni adottate in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015;

69.

sottolinea che la definizione di reti ad altissima capacità di cui al codice europeo delle comunicazioni elettroniche dovrebbe rispettare il principio di neutralità tecnologica, a condizione che tali tecnologie rispondano alle esigenze in termini di qualità dei servizi di rete che saranno necessari in futuro per le applicazioni industriali e dei consumatori;

70.

chiede alla Commissione di introdurre un riesame annuale dei progressi compiuti e di elaborare raccomandazioni sul piano d'azione per il 5G, nonché di informare il Parlamento in merito ai risultati;

o

o o

71.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0009.

(3)  GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1.

(4)  GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/154


P8_TA(2017)0235

Protezione degli adulti vulnerabili

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione degli adulti vulnerabili (2015/2085(INL))

(2018/C 307/24)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l’articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 3, che garantisce a ogni persona il diritto all'integrità fisica e psichica, e l'articolo 21 sulla non discriminazione,

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti: implicazioni transfrontaliere (1),

vista la valutazione del valore aggiunto europeo del settembre 2016 elaborata dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo (PE 581.388),

vista la Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti («Convenzione dell'Aia»),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità («Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità»),

vista la raccomandazione n. R (99) 4 del 23 febbraio 1999 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sui principi concernenti la protezione giuridica degli adulti incapaci («raccomandazione n. R (99) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa»),

vista la raccomandazione CM/Rec(2009) 11 del 9 dicembre 2009 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sui principi delle procure permanenti e le direttive anticipate aventi per oggetto l'incapacità («raccomandazione CM/Rec(2009)11 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa»),

visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0152/2017),

A.

considerando che è fondamentale che l'Unione si avvicini ai propri cittadini e si occupi di questioni che li riguardano direttamente, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali, senza discriminazioni o esclusione;

B.

considerando che la protezione degli adulti vulnerabili che esercitano il loro diritto alla libera circolazione in seno all'Unione è, nel caso di specie, una questione di carattere transfrontaliero che coinvolge, di conseguenza, tutti gli Stati membri; che tale questione è emblematica del ruolo che l'Unione e il suo Parlamento devono svolgere per rispondere ai problemi e alle difficoltà che i cittadini europei incontrano nell'attuazione dei loro diritti, in modo particolare nelle situazioni transfrontaliere;

C.

considerando che la protezione degli adulti vulnerabili è strettamente correlata al rispetto dei diritti umani; che ogni adulto vulnerabile deve essere considerato, al pari di ogni cittadino europeo, titolare di diritti e in grado di prendere decisioni libere, autonome e informate entro i limiti della sua capacità, e non semplicemente come beneficiario passivo di cure e di attenzioni;

D.

considerando che la vulnerabilità degli adulti e i vari regolamenti per la loro tutela giuridica non devono ostacolare il diritto delle persone di spostarsi liberamente;

E.

considerando che l'evoluzione demografica e dell'allungamento dell'aspettativa di vita hanno determinato un aumento del numero delle persone anziane che non sono in grado di tutelare i propri interessi a causa di malattie legate all'età; che esistono anche altre circostanze che sono indipendenti dall'età, quali disabilità mentali e fisiche, e che possono anche essere innate, e in cui la capacità di una persona adulta a curare i propri interessi può essere colpita;

F.

considerando che sono sorti problemi a causa della crescente circolazione tra Stati membri di persone sfollate e pensionati, tra cui persone vulnerabili o che potrebbero diventarlo;

G.

considerando che esistono disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di competenza giurisdizionale, di legge applicabile, di riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti; che la diversità delle leggi applicabili e la molteplicità delle giurisdizioni competenti possono nuocere al diritto degli adulti vulnerabili a circolare liberamente e a risiedere nello Stato membro di loro scelta, così come ad avere un'adeguata protezione del loro patrimonio, nel caso in cui sia ripartito fra più Stati membri;

H.

considerando che esistono ancora disparità tra le legislazioni degli Stati membri nel settore delle misure di protezione, nonostante i progressi realizzati in questo settore a seguito della raccomandazione n. R (99) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

I.

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) esclude lo stato e la capacità delle persone fisiche dall'ambito della sua applicazione;

J.

considerando che la Convenzione dell'Aia costituisce un insieme di norme di diritto internazionale privato particolarmente adatto per far fronte ai problemi transfrontalieri riguardanti gli adulti vulnerabili; che, nonostante il tempo trascorso dall'adozione di tale convenzione, pochi Stati membri l'hanno già ratificata; che tale ritardo nella ratifica della convenzione compromette la protezione degli adulti vulnerabili in situazione transfrontaliera nell'Unione; che è quindi indispensabile, ai fini dell'efficacia, di intervenire a livello di Unione per assicurare la protezione degli adulti vulnerabili in situazione transfrontaliera;

K.

considerando che un adulto vulnerabile è una persona che abbia raggiunto l'età di 18 anni e che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di curare i suoi interessi (se stesso e/o il proprio patrimonio), temporaneamente o definitivamente;

L.

considerando che occorre tenere conto delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; che l'Unione e gli Stati membri sono tutti parti di detta convenzione;

M.

considerando che, nella definizione delle sue politiche, l'Unione europea deve garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

N.

considerando che l'azione dell'Unione nel settore della protezione degli adulti vulnerabili deve mirare principalmente a facilitare la circolazione, il riconoscimento e l'esecuzione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle misure di protezione adottate a favore di un adulto vulnerabile dalle autorità di un altro Stato membro, a diffondere e riconoscere i mandati di inidoneità e a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri a tale riguardo;

O.

considerando che per «misure di protezione» si intendono, in particolare, le misure previste dall'articolo 3 della Convenzione dell'Aia;

P.

considerando che per «mandato di inidoneità» si intendono i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto capace, mediante un accordo o atto unilaterale, il cui scopo è quello di essere esercitato qualora tale adulto non sia più in grado di curare i propri interessi;

Q.

considerando che informazioni chiare e precise sulle legislazioni nazionali relative all'incapacità e alla protezione degli adulti vulnerabili dovrebbero essere più facilmente accessibili ai cittadini affinché questi ultimi possano adottare da soli decisioni informate;

R.

considerando che un accesso in tempo utile da parte delle diverse autorità amministrative e giudiziarie interessate alle informazioni relative alla situazione giuridica degli adulti oggetto di una misura di protezione o di un mandato di inidoneità potrebbe migliorare e rafforzare la protezione di tali persone;

S.

considerando che la creazione in ogni Stato membro di archivi o registri in cui figurano le decisioni amministrative e giudiziarie che prescrivono misure di protezione a favore di un adulto vulnerabile, nonché i mandati di inidoneità, quando essi sono previsti dalla legislazione nazionale, potrebbe servire a facilitare l'accesso in tempo utile, da parte di tutte le autorità amministrative e giudiziarie interessate, alle informazioni sulla situazione giuridica degli adulti in situazione di vulnerabilità e a garantire meglio la certezza del diritto; considerando che la riservatezza di tali archivi o registri dovrebbe essere adeguatamente garantita, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni nazionali in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali;

T.

considerando che le misure di protezione adottate dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute di pieno diritto negli altri Stati membri; che, nonostante ciò, potrebbe essere necessario introdurre motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una misura di protezione; che i motivi, debitamente limitati, che potrebbero essere invocati dalle autorità nazionali competenti per rifiutare di riconoscere o di eseguire una misura di protezione adottata dalle autorità di un altro Stato membro, dovrebbero essere limitati alla protezione dell'ordine pubblico di detto Stato;

U.

considerando che potrebbero essere introdotti meccanismi efficaci atti a garantire il riconoscimento, la registrazione e l'utilizzo dei mandati di inidoneità in tutta l'Unione; che un modulo unico di mandato di inidoneità dovrebbe essere introdotto a livello dell'Unione al fine di garantire che i mandati di inidoneità siano effettivi in tutti gli Stati membri;

V.

considerando che moduli unici per l'Unione dovrebbero essere elaborati per favorire l'informazione sulle decisioni relative alla protezione degli adulti vulnerabili, nonché la circolazione, il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni; considerando che la certezza del diritto impone che qualsiasi persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni di un adulto vulnerabile possa, su richiesta di quest'ultimo, ottenere, entro un termine ragionevole, il rilascio di un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti;

W.

considerando che una decisione emessa in uno Stato membro e che è esecutiva in tale Stato membro dovrebbe avere forza esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione che ne constati la forza esecutiva;

X.

considerando che sarebbe opportuno attuare meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri al fine di promuovere e facilitare la comunicazione tra le autorità competenti nonché la trasmissione e lo scambio di informazioni riguardanti gli adulti vulnerabili; che la designazione di un'autorità centrale da parte di ciascuno Stato membro, come quella prevista dalla Convenzione dell'Aia, potrebbe contribuire in modo adeguato a tale obiettivo;

Y.

considerando che alcune misure di protezione previste dalle autorità di uno Stato membro riguardo ad un adulto vulnerabile, tra cui il collocamento dell'adulto in una struttura assistenziale situata in un altro Stato membro, potrebbero avere implicazioni logistiche e finanziarie per un altro Stato membro; che, in questi casi, sarebbe opportuno istituire meccanismi di cooperazione tra le autorità degli Stati membri interessati in modo che possano essere concordi sull'opportunità di una ripartizione delle spese relative alla misura di protezione in questione;

Z.

considerando che l'esistenza di autorità centrali non dovrebbe impedire alle autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri di mettersi in comunicazione diretta quando tale comunicazione sembra loro più efficace;

AA.

considerando che il tempo trascorso dall'adozione della risoluzione del Parlamento del 18 dicembre 2008 avrebbe dovuto consentire alla Commissione di acquisire informazioni sufficienti sull'attuazione della Convenzione dell'Aia negli Stati membri che l'hanno ratificata e di redigere la relazione richiesta dal Parlamento in tale risoluzione;

1.

si congratula con gli Stati membri che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione dell'Aia, e invita gli Stati membri che non l'hanno ancora firmata o ratificata a farlo quanto prima; fa appello alla Commissione affinché si attui un'azione di pressione politica nei confronti del Consiglio e degli Stati membri, che possa portare a un incremento delle ratifiche entro la fine del 2017;

2.

sottolinea che la proposta di regolamento oggetto delle raccomandazioni riportate in allegato non si sostituirebbe alla Convenzione dell'Aia, ma la sosterebbe, e che incoraggerà gli Stati membri a ratificarla e ad applicarla;

3.

osserva che la protezione degli adulti vulnerabili, ivi compresi quelli con disabilità, richiede un insieme completo di azioni specifiche e mirate;

4.

invita gli Stati membri a garantire che le misure di protezione previste dal loro diritto interno siano sufficientemente adattabili alla situazione di ogni adulto vulnerabile, in modo che le autorità nazionali competenti possano adottare opportune misure di protezione individuali proporzionate, evitando così che ai cittadini dell'Unione siano negati diritti che sono ancora in grado di esercitare; osserva che nella maggior parte dei casi di persone con disabilità, l'incapacità giuridica è dovuta alla disabilità e non all'età;

5.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che tutti gli adulti vulnerabili non lo sono necessariamente a causa dell'età avanzata e chiede alla Commissione e agli Stati membri di intraprendere iniziative per rafforzare la protezione giuridica e i diritti non soltanto degli adulti vulnerabili anziani, ma anche degli adulti che sono o sono diventati vulnerabili e che non sono in grado di proteggere i propri interessi a causa di una grave disabilità mentale e/o fisica; ritiene a questo proposito che sia di grande utilità introdurre procedure per lo scambio e il confronto delle buone pratiche tra gli Stati membri, proprio a partire dalle loro tipologie di protezione e tutela;

6.

invita gli Stati membri a promuovere l'autodeterminazione degli adulti introducendo nel diritto nazionale una normativa in materia di incapacità di intendere che si ispiri ai principi contenuti nella raccomandazione CM/Rec(2009)11 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

7.

invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle necessità degli adulti vulnerabili più svantaggiati e a introdurre misure volte a garantire che essi non soffrano discriminazioni legate a questa condizione; invita, a tal proposito, gli Stati membri che riconoscono il mandato di inidoneità nella propria normativa, o che decidano di introdurlo, a non prevedere, nei loro sistemi giuridici, spese o formalità che possano impedire in modo irragionevole agli adulti in situazione svantaggiata di beneficiare di un mandato di inidoneità, a prescindere dalla loro situazione finanziaria;

8.

chiede alla Commissione di avviare, ed eventualmente finanziare, progetti per far conoscere ai cittadini dell'Unione la legislazione degli Stati membri in materia di adulti vulnerabili e misure di protezione che li riguardano; invita gli Stati membri ad adottare misure e azioni appropriate per fornire a tutte le persone sul loro territorio informazioni facilmente accessibili e sufficienti, sulla loro legislazione nazionale e sui servizi disponibili nonché in materia di protezione degli adulti vulnerabili;

9.

deplora che la Commissione non abbia dato seguito alla richiesta del Parlamento di presentare a tempo debito al Parlamento e al Consiglio una relazione che identifichi i problemi incontrati e le migliori pratiche per l'attuazione della Convenzione dell'Aia, che avrebbe dovuto contenere anche proposte di misure dell'Unione che integrino o precisino come applicare la convenzione; ritiene che tale relazione avrebbe potuto affrontare i problemi pratici incontrati dalla Commissione per raccogliere informazioni sull'applicazione della Convenzione dell'Aia;

10.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed entro il 31 marzo 2018, una proposta di regolamento volto a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nonché a migliorare il riconoscimento con pieno diritto e l'esecuzione delle decisioni relative alla protezione degli adulti vulnerabili e dei mandati di inidoneità, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

11.

constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà; sottolinea in questo senso l'importanza di dare voce, nel quadro delle pratiche migliori nazionali, alle esperienze sviluppate dalle comunità locali e dalle amministrazioni territoriali:

12.

ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 71.

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A.   PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1.

Promuovere l'informazione concernente le decisioni amministrative e giudiziarie relative agli adulti vulnerabili oggetto di misure di protezione definite dalla Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, nonché agevolare la circolazione, il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni.

2.

Organizzare archivi o registri nazionali contenenti, da un lato, le decisioni amministrative e giudiziarie concernenti le misure di protezione degli adulti vulnerabili e, dall'altro e qualora esistano, i mandati di inidoneità, per garantire la certezza del diritto e agevolare la circolazione e l'accesso rapido per le amministrazioni e i giudici competenti alle informazioni relative alla situazione giuridica delle persone oggetto di una misura di protezione.

3.

Attuare misure specifiche e appropriate volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri ispirandosi agli strumenti disponibili a titolo della Convenzione dell'Aia, in particolare l'istituzione di autorità centrali incaricate di facilitare la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri e di coordinare la trasmissione e lo scambio di informazioni su decisioni amministrative e giudiziarie relative agli adulti che formano oggetto di misure di protezione.

4.

Garantire che la condivisione tra gli Stati membri delle informazioni relative allo status di protezione degli adulti vulnerabili, nonché l'accesso agli archivi e registri delle misure di protezione e dei mandati di inidoneità avvenga in modo da garantire scrupolosamente il rispetto del principio della riservatezza e delle norme di protezione dei dati personali degli adulti interessati.

5.

Introdurre moduli unici dell'Unione destinati a favorire l'informazione sulle decisioni amministrative e giudiziarie relative agli adulti vulnerabili, nonché la circolazione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che li riguardano. La Commissione potrebbe ispirarsi ai modelli di moduli raccomandati dalla commissione speciale di natura diplomatica della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato negli atti della sessione di settembre-ottobre 1999 relativi alla protezione degli adulti.

6.

Riconoscere a qualsiasi persona che assicura la protezione della persona o dei beni di un adulto vulnerabile il diritto di ottenere dalle autorità competenti, entro un termine ragionevole, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti, che sia valido in tutti gli Stati membri.

7.

Promuovere il riconoscimento ipso iure delle misure di protezione adottate dalle autorità di uno Stato membro negli Stati membri, fatta salva l'introduzione, a titolo di eccezione e in conformità con gli articoli 3 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di garanzie giuridiche attinenti alla tutela dell'ordine pubblico degli Stati membri richiesti per riconoscere tali misure di protezione, che potrebbero consentire a tali Stati membri di giustificare il mancato riconoscimento e la mancata esecuzione di dette misure.

8.

Favorire l'esecuzione delle misure di protezione adottate dalle autorità di uno Stato membro negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione che constati la forza esecutiva di tali misure.

9.

Promuovere la consultazione e la concertazione tra gli Stati membri nei casi in cui l'esecuzione di una decisione prevista dalle autorità di uno Stato membro possa avere implicazioni logistiche e finanziarie per un altro Stato membro affinché gli Stati membri interessati possano essere concordi su di una ripartizione delle spese relative alla misura di protezione. La consultazione e la concertazione dovrebbero sempre avere luogo nell'interesse dell'adulto vulnerabile interessato e nel pieno rispetto dei suoi diritti fondamentali. Le autorità interessate avrebbero la possibilità di presentare all'autorità amministrativa o giudiziaria competente misure alternative, fermo restando che la decisione finale resterebbe di competenza di quest'ultima.

10.

Introdurre moduli unici di mandato di inidoneità al fine di promuovere l'uso di tali mandati da parte delle persone interessate, il cui consenso informato dovrebbe essere verificato dalle autorità competenti, nonché garantire la circolazione, il riconoscimento e l'attuazione di tali mandati.

B.   AZIONI DA PROPORRE

1.

Chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 marzo 2018, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di regolamento volto a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alla protezione degli adulti vulnerabili e dei mandati di inidoneità.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/161


P8_TA(2017)0239

Quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (Risoluzione)

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sul quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (2017/2702(RSP))

(2018/C 307/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (14423/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0528/2016),

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0177/2017), presentata a norma dell'articolo 99, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

vista la sua posizione del 13 dicembre 2012 relativa al progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (10449/2012 — C7-0169/2012 — 2011/0431(APP)) (1),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (2),

viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 31 maggio 2017 sul quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea s'impegna a garantire i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.

considerando che il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018 2022, sottoposto al Parlamento per approvazione, comprende otto settori tematici: le vittime di reati e l'accesso alla giustizia; l'uguaglianza e la discriminazione fondata su alcuni motivi, come sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, o in base alla nazionalità; la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale; l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata; i diritti dei minori; l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom, con particolare riferimento all'antiziganismo;

C.

considerando che l'aggiunta del settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro pluriennale non solo risponderebbe alle esigenze sul terreno, ma consentirebbe inoltre all'Agenzia di fornire un'analisi esaustiva di propria iniziativa nei settori che hanno un'evidente pertinenza con i diritti fondamentali, in particolare alla luce degli sviluppi legislativi recenti o in corso a livello UE in questo settore;

D.

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale fanno parte del diritto dell'Unione e rientrano pertanto nella sfera dei compiti dell'Agenzia, come tutti i settori di competenza dell'Unione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio;

E.

considerando che, anche se la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale sono escluse dalla decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale, l'Agenzia sarà in grado di continuare a svolgere i propri compiti in detti settori su richiesta del Parlamento, del Consiglio o della Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio;

F.

considerando che l'istituzione del quadro pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2018-2022 è necessario per garantire la continuità delle sue attività e che in assenza di un nuovo quadro pluriennale in vigore entro l'inizio del 2018, l'Agenzia potrebbe operare soltanto su specifica richiesta di un'istituzione e non di propria iniziativa;

1.

si rammarica per la mancanza di accordo in seno al Consiglio riguardo all'inclusione dei settori tematici proposti della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel nuovo quadro pluriennale;

2.

ribadisce l'importanza del lavoro svolto dall'Agenzia nonché il suo ruolo chiave nella promozione dei diritti fondamentali in tutta l'Unione europea;

3.

ritiene che uno degli aspetti fondamentali dell'operato dell'Agenzia consista nel continuare a fornire assistenza per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito del diritto dell'Unione e che ciò richieda che le attività dell'Agenzia non debbano subire interruzioni;

4.

accoglie con favore le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio e insiste sulla necessità di migliorare le procedure di lavoro per la governance e il funzionamento dell'Agenzia e di chiarire che le competenze dell'Agenzia includono altresì le questioni dell'ex terzo pilastro, vale a dire la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale;

5.

prende atto dei pareri divergenti della Commissione e del Consiglio in merito all'interpretazione del regolamento istitutivo dell'Agenzia e invita entrambe le istituzioni a raggiungere un accordo il prima possibile;

6.

invita la Commissione, dopo la valutazione esterna dell'Agenzia nel 2017, a presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 168/2007, modifica che ritiene necessaria al fine di migliorare le procedure per la governance e il funzionamento dell'Agenzia e di allineare il regolamento al trattato di Lisbona, come disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

(1)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 262.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0485.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/163


P8_TA(2017)0240

Digitalizzazione dell'industria europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (2016/2271(INI))

(2018/C 307/26)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 173 (titolo XVII) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che verte sulla politica industriale dell'UE e fa riferimento, tra l'altro, alla competitività dell'industria dell'Unione,

visti gli articoli 9, 11 e 16 TFEU,

visto il protocollo n. 1 del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 del TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016)0180),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale» (COM(2016)0176),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 aprile 2016 sulle tecnologie quantistiche (SWD(2016)0107),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 aprile 2016 intitolato «Advancing the Internet of Things in Europe» (Far progredire l'Internet degli oggetti in Europa) (SWD(2016)0110),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo «Verso una florida economia basata sui dati» (COM(2014)0442),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 dal titolo «Verso un atto sul mercato unico digitale» (1),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (2),

vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su EU 2020 (3),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla politica comunitaria a favore dell'innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia (4),

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 dal titolo «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione — Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (COM(2010)0614),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020 — L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),

vista la comunicazione della Commissione del 4 luglio 2007 dal titolo «Esame intermedio della politica industriale — Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione» (COM(2007)0374),

visti la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192), il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100) e le successive proposte legislative e non legislative,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2013 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2013 recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (COM(2013)0048),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582),

vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)0014),

vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 dal titolo «L'atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» (COM(2012)0573),

vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «L'atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia» (COM(2011)0206),

vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Verso un atto per il mercato unico: Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva — 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Costruire un'economia dei dati europea» (COM(2017)0009),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità (5),

vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa (6),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia (7),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 dal titolo «Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate — realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale» (8),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 su una politica coerente dell'UE per le industrie culturali e creative (9),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 dal titolo «Una nuova Agenda digitale per l'Europa: 2015.eu» (10),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'internet degli oggetti (11),

visto il parere del 14 luglio 2016, del Comitato economico e sociale europeo intitolato «Industria 4.0 e la trasformazione digitale: la direzione da seguire»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0183/2017),

A.

considerando che occorre profondere sforzi energici con politiche, azioni e incentivi concreti per reindustrializzare l'UE e i suoi Stati membri al fine di coniugare competitività e sostenibilità, creazione di posti di lavoro di qualità e inclusione; ricordando l'obiettivo dell'UE in base al quale entro il 2020 il 20 % del PIL dell'UE dovrebbe essere prodotto dall'industria, il che deve tenere necessariamente conto della trasformazione strutturale del settore industriale dovuta alla perturbazione digitale e all'emergere di nuovi modelli aziendali;

B.

considerando che l'industria europea costituisce la base dell'economia e della ricchezza dell'Europa e sta affrontando sfide importanti dovute a più rapide tendenze nel campo dell'innovazione e della globalizzazione;

C.

considerando che la digitalizzazione della produzione industriale contribuisce a incrementare la resilienza, l'efficienza dell'energia e delle risorse, la sostenibilità dell'innovazione e la competitività delle nostre economie, trasformando in tal modo i modelli d'impresa, la produzione, i prodotti, i processi e la creazione di valore, con un impatto sostanziale sull'equilibrio di opportunità e sfide per le industrie e i lavoratori europei;

D.

considerando che l'Europa, con il suo patrimonio industriale, la sua rete di settori industriali e catene del valore, la sua forza innovativa, i suoi investimenti pubblici strategici in ricerca e sviluppo (R&S), la sua disponibilità di investimenti privati e di un'amministrazione efficiente, la sua forza lavoro qualificata e la sua integrazione dello sviluppo industriale con le sfide sociali, nonché il fatto che disponga di più di 30 iniziative nazionali e regionali mirate alla digitalizzazione dell'industria, possiede una base solida per diventare un leader della trasformazione digitale; che vi è l'opportunità di rafforzare l'industria dell'UE se si riescono a costruire catene di valore completamente integrate per prodotti industriali e pacchetti di prodotti e servizi digitalmente avanzati;

E.

considerando che il 5G trasformerà radicalmente le nostre economie, collocando la digitalizzazione al centro dello sviluppo industriale e dei servizi sociali;

F.

considerando che per una strategia industriale europea vincente si rende imperativa la creazione di un mercato unico digitale che stimoli la crescita e l'occupazione in modo socialmente responsabile;

G.

considerando che una strategia ben progettata e tecnologicamente neutrale per la digitalizzazione della produzione industriale, che colleghi in misura crescente persone e macchine nonché servizi a livello transfrontaliero all'interno dell'intera catena del valore globale, rappresenta un'importante pietra miliare per aumentare la resilienza, la sostenibilità e la competitività della nostra economia e per creare nuovi posti di lavoro;

H.

considerando che la digitalizzazione dovrebbe sfruttare il potenziale di un uso più efficiente delle risorse, dell'energia e del capitale, contribuendo così a un'economia circolare più integrata, a una minore intensità materiale e a una maggiore simbiosi industriale;

I.

considerando che la digitalizzazione può dare un forte impulso al settore del turismo, nell'interesse dei viaggiatori e della loro mobilità, consentendo tra l'altro di accedere facilmente alle informazioni in tempo reale e a un'ampia gamma di servizi;

J.

considerando che lo sviluppo delle tecnologie linguistiche può aiutare l'industria a superare le barriere linguistiche che fanno da ostacolo allo sviluppo del mercato digitale;

K.

considerando che la digitalizzazione offre nuove opportunità nel settore dei trasporti ai produttori, agli operatori, agli investitori, ai lavoratori e ai passeggeri, e che è un requisito fondamentale per consentire a tale settore di rimanere competitivo e operativo, nonché di aumentare la sua efficienza, e per permettere ai servizi di trasporto di migliorare la loro sostenibilità e le loro prestazioni;

L.

considerando che la digitalizzazione può contribuire alla creazione di condizioni lavorative più sicure, all'aumento della sicurezza dei prodotti nonché all'individualizzazione e al decentramento della produzione;

M.

considerando che esiste un ampio divario di genere in termini di occupazione e formazione nel settore delle TIC, con forti implicazioni negative per l'uguaglianza nel mercato del lavoro;

N.

considerando che la digitalizzazione nonché l'individualizzazione e il decentramento della produzione condurranno a un cambiamento delle condizioni di lavoro e avranno una serie di effetti sociali; che condizioni di lavoro sicure e dignitose ed elevati standard di sicurezza dei prodotti devono continuare a essere preoccupazioni condivise;

O.

considerando che vi sono molti studi che evidenziano che la digitalizzazione nella produzione industriale comporterà cambiamenti nella domanda del mercato del lavoro e nell'occupazione in Europa; che ciò potrebbe avere un impatto sulle norme esistenti che disciplinano i diritti dei lavoratori e la loro partecipazione; che è chiaro che occorre andare incontro a tali cambiamenti formando la forza lavoro in nuove competenze in materia di TIC e aumentando le competenze digitali nella società nel suo complesso;

Elaborare una strategia per la digitalizzazione industriale integrata (IDS) dell'UE

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione dell'industria europea;

2.

è fermamente convinto che una strategia per la digitalizzazione industriale rivesta un'importanza fondamentale nel contribuire a risolvere le più urgenti sfide economiche e sociali dell'Europa nei seguenti modi:

a)

rafforzando la dinamica economica, la coesione sociale e territoriale e la resilienza dinanzi alle trasformazioni e alle perturbazioni tecnologiche attraverso la modernizzazione e l'interconnessione delle industrie e delle catene economiche del valore europee, incrementando gli investimenti pubblici e privati nell'economia reale e fornendo opportunità di investimento in un contesto di modernizzazione sostenibile;

b)

promuovendo la creazione di posti di lavoro e le opportunità di rilocalizzazione, migliorando le condizioni di lavoro e l'attrattiva dei posti di lavoro del settore industriale, contribuendo a offrire ai consumatori maggiori opportunità e informazioni, perseguendo una trasformazione socialmente responsabile e un mercato del lavoro inclusivo con modelli di lavoro e schemi di orario di lavoro maggiormente diversificati, condizioni migliori e una migliore integrazione tra occupazione e apprendimento permanente;

c)

utilizzando le risorse in modo più efficace e riducendo l'intensità materiale dell'industria manifatturiera grazie a un'economia circolare europea rafforzata, ricordando che questo è fondamentale per le condizioni materiali di un settore europeo di alta tecnologia, nonché per la produzione industriale digitalizzata e i relativi prodotti;

d)

consolidando la coesione europea attraverso una politica europea affidabile e ambiziosa in materia di investimenti (concentrandosi in particolare sulla diffusione di infrastrutture digitali di ultima generazione), utilizzando diversi strumenti di finanziamento europei tra cui il FEIS, i fondi regionali, Orizzonte 2020 e altri, nonché assicurando una politica industriale europea coordinata e tecnologicamente neutrale fondata sulla concorrenza leale tra una pluralità di attori, sull'innovazione e su una modernizzazione sostenibile, e sull'innovazione dei modelli sociali e d'impresa che stimoli il mercato unico digitale e l'integrazione e la modernizzazione di tutta l'industria europea;

e)

sostenendo gli obiettivi dell'Europa in materia di politica climatica potenziando l'efficienza energetica e delle risorse nonché la circolarità della produzione industriale, riducendo le emissioni e facendo sì che la sostenibilità dell'industria vada di pari passo con la competitività;

f)

rafforzando l'innovazione economica, politica e sociale attraverso i principi dell'apertura e dell'accessibilità delle informazioni e dei dati pubblici e privati, sempre proteggendo i dati sensibili negli scambi tra imprese, lavoratori e consumatori e consentendo una migliore integrazione dei vari tipi di settori economici e di ambiti strategici, tra i quali i settori creativo e culturale;

g)

migliorando il tenore di vita dei cittadini nelle aree urbane e non urbane e la loro consapevolezza e capacità di sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione;

h)

stimolando l'innovazione tecnologica e sociale nella ricerca a livello dell'UE attraverso una politica di digitalizzazione industriale con un obiettivo e una visione chiari;

i)

migliorando la sicurezza energetica e riducendo il consumo energetico attraverso una produzione industriale digitalizzata e più flessibile ed efficiente che consenta una migliore gestione della domanda di energia;

j)

stringendo partenariati con altre macroregioni del mondo al fine di sviluppare mercati digitali aperti, innovativi ed equi;

k)

rendendosi conto della necessità di una politica fiscale europea più equa ed efficace che chiarisca questioni quali la base imponibile in un'epoca caratterizzata da mercati digitali globalmente interconnessi e dalla produzione digitalizzata;

l)

attraendo investimenti e ricercatori e competenze di punta a livello mondiale, contribuendo in tal modo alla crescita economica e alla competitività europea;

m)

sostenendo nuovi modelli aziendali e start-up innovative guidati dalla digitalizzazione e dallo sviluppo tecnologico;

3.

sottolinea l'importanza di creare un contesto imprenditoriale competitivo che faciliti gli investimenti privati, di elaborare un quadro normativo favorevole che eviti i blocchi burocratici, di sviluppare un'infrastruttura digitale europea all'avanguardia e di configurare una struttura di coordinamento dell'UE per la digitalizzazione dell'industria che faciliti il coordinamento delle iniziative e delle piattaforme a livello regionale, nazionale e unionale in materia di digitalizzazione industriale; invita la Commissione ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo del 20 % di quota di PIL prodotto dall'industria entro il 2020; sottolinea che per consentire all'UE di esercitare una leadership industriale a livello mondiale, la digitalizzazione dell'industria deve essere collegata a una più ampia strategia industriale dell'UE; sottolinea l'importanza di avanzare nella digitalizzazione, in particolare negli Stati membri, nelle regioni e nei settori in ritardo in tale ambito e tra le persone interessate dal divario digitale; plaude, al riguardo, alla proposta di organizzare una tavola rotonda di alto livello e un forum europeo delle parti interessate; sottolinea l'importanza della cooperazione tra gli attori pertinenti e si aspetta che, oltre ai leader dell'industria e alle parti sociali, anche il mondo accademico, le PMI, le organizzazioni di normazione, i responsabili politici, le pubbliche amministrazioni a livello nazionale e locale e la società civile vengano invitati a svolgere un ruolo attivo;

4.

chiede alla Commissione di continuare il suo importante lavoro di esame delle tendenze di produzione e digitalizzazione nonché delle tendenze nelle discipline non tecniche (quali il diritto, la politica, l'amministrazione, le comunicazioni, ecc.), studiando gli sviluppi pertinenti in altre regioni, identificando nuove tecnologie fondamentali e adoperandosi per garantire il mantenimento della leadership europea in questi ambiti e l'integrazione di nuove tendenze nelle politiche e nelle azioni, tenendo nel contempo in considerazione i concetti di sicurezza fin dalla progettazione e di riservatezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e valutando se questo lavoro possa essere svolto attraverso una specifica rete di prospettiva industriale che includa le organizzazioni di ricerca e tecnologia;

5.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016)0180), ma deplora il fatto che essa non affronti in misura sufficiente tutte le sfide esistenti, dal momento che l'attenzione dedicata al settore dei trasporti è limitata alla guida connessa e automatizzata; rammenta che, sebbene i veicoli connessi e automatizzati rappresentino una delle future trasformazioni digitali più interessanti per il settore, esistono possibilità di digitalizzazione in tutte le modalità di trasporto, sia nei processi operativi sia in quelli amministrativi, e nell'intera catena del valore, inclusi i produttori, i passeggeri e il trasporto merci, nonché possibilità di coordinamento con tutte le nuove tecnologie impiegate nel settore, come i sistemi globali europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, da cui ci si può attendere risultati nel prossimo futuro; invita la Commissione a concentrarsi sulle trasformazioni digitali in tutte le modalità di trasporto, compresi i servizi relativi al trasporto e al turismo;

6.

sottolinea che il processo di digitalizzazione non è stato vantaggioso in egual misura in tutto il settore dei trasporti e che ciò ha generato una frammentazione nociva nel mercato interno sia tra le diverse modalità di trasporto sia all'interno di ciascuna di esse; sottolinea che vi sono significative e crescenti disparità tra gli Stati membri in termini di competitività e digitalizzazione dei trasporti, che si riflettono anche tra le regioni, le società e le PMI; ritiene che lo sviluppo di una strategia coordinata di digitalizzazione industriale integrata per l'UE potrebbe contribuire a superare tale frammentazione e tali disparità e ad attrarre investimenti in progetti digitali; sottolinea che l'obiettivo non dovrebbe essere l'elaborazione dell'ennesimo documento orientativo, ma di una vera e propria strategia che rispecchi le tendenze dell'innovazione e il potenziale del mercato, la cui attuazione sarebbe oggetto di continua valutazione;

7.

ritiene che una strategia in materia di digitalizzazione industriale contribuirà a risolvere alcune delle sfide più urgenti nel settore dei trasporti e del turismo; invita pertanto la Commissione a promuovere ulteriormente la digitalizzazione al fine di:

a)

migliorare il livello globale di sicurezza, di qualità e di prestazione ambientale del settore dei trasporti;

b)

migliorare l'accessibilità senza barriere per tutti, ivi compresi gli anziani e le persone a mobilità ridotta o con disabilità, e sensibilizzare sulle soluzioni alternative in materia di mobilità, offrendo ai passeggeri maggiori possibilità di scelta, prodotti più fruibili e personalizzati nonché maggiori informazioni in tutta l'UE, sia nelle zone urbane che nelle regioni meno sviluppate;

c)

ridurre i costi di trasporto, come le spese di manutenzione, e rendere più efficiente l'uso della capacità delle infrastrutture di trasporto esistenti (ad esempio mediante il sistema di incolonnamento di veicoli a guida autonoma (platooning), i sistemi di trasporto intelligente cooperativi (C-ITS), il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e i servizi d'informazione fluviale (RIS));

d)

migliorare la competitività promuovendo la nascita di nuovi operatori, soprattutto PMI e start-up, per mettere in questione i monopoli esistenti;

e)

facilitare l'applicazione corretta e armonizzata della legislazione dell'UE, ad esempio attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione del traffico, sistemi di trasporto intelligenti, tachigrafi digitali e sistemi di pedaggio elettronici, e creare quadri normativi appropriati alle nuove situazioni reali che potrebbero verificarsi con l'applicazione di tecnologie avanzate;

f)

ridurre gli oneri amministrativi per i piccoli e medi operatori e start-up del settore dei trasporti, ad esempio nell'ambito del trasporto merci e della logistica, semplificando le procedure amministrative, consentendo la tracciabilità dei carichi e ottimizzando orari e flussi di traffico;

g)

continuare a tutelare i diritti dei passeggeri, ivi compresa la protezione dei dati, anche negli spostamenti multimodali;

h)

ridurre i problemi relativi all'asimmetria delle informazioni nel mercato dei trasporti;

i)

promuovere l'attrattiva e lo sviluppo del settore del turismo, che contribuisce a generare circa il 10 % del PIL europeo, nonché delle industrie creative nelle zone urbane, rurali e periferiche, ad esempio migliorando l'integrazione dei servizi di mobilità e turistici anche per quanto riguarda le destinazioni meno conosciute;

8.

osserva che una connettività ininterrotta e a elevate prestazioni rappresenta la condizione essenziale per garantire connessioni veloci, sicure e affidabili per tutte le modalità di trasporto nonché una maggiore digitalizzazione del settore dei trasporti; deplora la forte frammentazione della copertura digitale nell'UE; ritiene che gli investimenti nella banda larga e nell'equa distribuzione dello spettro siano essenziali per la digitalizzazione del settore dei trasporti; sottolinea a tale riguardo la necessità di una visione transettoriale, che abbracci ad esempio l'elettronica, le telecomunicazioni, i trasporti e il turismo; invita la Commissione e gli Stati membri a onorare il loro impegno a fornire questo tipo di connettività per le vie e gli snodi principali di trasporto entro il 2025 e ad avviare la piena copertura in tutta l'UE;

Creare le condizioni per il successo della digitalizzazione industriale: infrastrutture, investimenti, innovazione e competenze

9.

sottolinea che una strategia per la digitalizzazione industriale ha l'opportunità di promuovere l'innovazione, l'efficienza e le tecnologie sostenibili che incrementano la competitività e modernizzano la base industriale dell'UE, oltre che ridurre gli ostacoli allo sviluppo del mercato digitale; sottolinea che una digitalizzazione industriale integrata deve basarsi su solide condizioni favorevoli, che spaziano da un'infrastruttura di prim'ordine adeguata alle esigenze future, dalla R&S e da un contesto favorevole agli investimenti, a un appropriato quadro normativo aggiornato che incentivi l'innovazione, a un mercato unico digitale approfondito, a livelli elevati di competenze e imprenditorialità e a un dialogo sociale rafforzato;

10.

mette in evidenza l'esigenza di promuovere gli investimenti pubblici e privati a favore della connettività ad alta velocità, ad esempio attraverso il 5G, la fibra ottica e l'infrastruttura di navigazione e comunicazione satellitari, onde assicurare una solida infrastruttura digitale nelle aree urbane e industriali; evidenzia l'importanza di un'armonizzazione nell'assegnazione dello spettro volta a incrementare la domanda di connettività e ad aumentare la prevedibilità del contesto degli investimenti nella rete; evidenzia la necessità di affermare una leadership nelle catene di valore dell'industria digitale e nelle tecnologie fondamentali quali il 5G, le tecnologie quantistiche, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'analisi dei big data, l'internet degli oggetti, la robotica e l'automazione (inclusa la guida altamente automatizzata) e la tecnologia di registro distribuito; appoggia al riguardo i documenti di lavoro della Commissione che ne accompagnano la comunicazione;

11.

riconosce le opportunità e le sfide legate alla digitalizzazione dell'industria; rileva gli effetti positivi della digitalizzazione dell'industria nell'aumentare la flessibilità nell'organizzazione del lavoro che può creare un miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata, diversificare le scelte attraverso il telelavoro mobile e consentire alle persone che vivono in zone rurali e isolate di partecipare al mercato del lavoro (purché siano dotate delle infrastrutture necessarie), promuovendo così la crescita economica; riconosce, allo stesso tempo, che la tendenza trainata dalla digitalizzazione verso una maggiore flessibilità può accrescere il pericolo di posti di lavoro instabili e precari; sottolinea che le nuove forme di lavoro non devono essere utilizzate per eludere la vigente legislazione sociale e del lavoro per quanto concerne la protezione dei diritti dei lavoratori e dei consumatori; sottolinea che le industrie tradizionali e le imprese nell'economia delle piattaforme devono essere in condizioni di parità;

12.

prende atto del fatto che la trasformazione digitale nel settore dei trasporti e del turismo, e in particolare lo sviluppo delle economie on-demand e collaborative, contribuiscono a ridefinire notevolmente i comportamenti dei passeggeri e dei consumatori per quanto concerne la mobilità e il turismo, nonché a rendere necessario l'adeguamento delle infrastrutture; invita la Commissione a valutare gli effetti della digitalizzazione nei servizi di trasporto, mobilità e turismo, con particolare attenzione ai comportamenti e alle scelte degli utenti di detti servizi, e a sfruttare ulteriormente il potenziale offerto da tale cambiamento della società;

13.

osserva che, con la crescente digitalizzazione nell'erogazione dei titoli di viaggi, i consumatori hanno immediatamente a disposizione una maggiore quantità di informazioni su Internet, ma sempre più spesso in un modo che rende difficile confrontare le offerte; ritiene che sia quindi necessario incrementare le garanzie di trasparenza e neutralità nell'erogazione, soprattutto via Internet, cosicché i consumatori possano fare scelte informate sulla base di informazioni affidabili non soltanto sul prezzo, ma anche su altri parametri, tra cui la qualità del servizio e le offerte accessorie; è del parere che la trasparenza promuoverà la concorrenza e sosterrà lo sviluppo del trasporto multimodale;

14.

ritiene che la digitalizzazione dovrebbe offrire ai consumatori una scelta più vasta, prodotti di più facile utilizzo e più personalizzati, nonché maggiori informazioni, in particolare sulla qualità dei prodotti o dei servizi;

15.

mette in evidenza che l'impatto delle barriere linguistiche sull'industria e sulla digitalizzazione industriale non è stato adeguatamente esaminato ed evidenziato nei documenti pertinenti al mercato digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo delle tecnologie linguistiche che, unite alla digitalizzazione industriale, ridurrebbero la frammentazione del mercato europeo;

16.

sottolinea che un particolare sostegno del multilinguismo «analogico» in Europa è vantaggioso tanto per il settore europeo della digitalizzazione, quanto per l'insegnamento di competenze digitali esaustive; evidenzia pertanto la necessità di prestare maggiore attenzione alla ricerca di base per software di apprendimento e di traduzione basati su criteri statistici, intelligenti e coadiuvati da strumenti elettronici;

17.

sottolinea che le regioni devono concentrarsi sui loro punti di forza produttivi e promuoverne lo sviluppo attraverso la specializzazione intelligente e le catene e i cluster intelligenti; ritiene che i raggruppamenti e le sinergie tra le PMI, gli attori industriali, il settore dell'artigianato, le start-up, il mondo accademico, i centri di ricerca, le organizzazioni dei consumatori, il settore dell'industria creativa, la finanza e altre parti interessate possano essere modelli di successo nella promozione della produzione e dell'innovazione digitali; incoraggia la ricerca, l'innovazione e la coesione strutturale nell’UE; sottolinea l'importanza dei programmi di accelerazione e del capitale di rischio per contribuire all'aumento graduale delle start-up; rileva l'importanza dell'utilizzo della digitalizzazione per promuovere le innovazioni dei modelli imprenditoriali quali i sistemi «pay-per-output» e la personalizzazione di massa;

18.

ritiene che particolare attenzione dovrebbe essere prestata agli specifici problemi incontrati dalle PMI in circostanze in cui i relativi vantaggi ottenuti dall’attività di digitalizzazione, in termini di energia, di efficienza delle risorse e di efficienza della produzione, siano i più elevati; favorisce il rafforzamento delle associazioni di PMI e della loro sensibilizzazione attraverso programmi di digitalizzazione, lo sviluppo di centri per le scienze applicate, con particolare attenzione per la digitalizzazione e il cofinanziamento dell' S&R interno delle PMI; ritiene che si debba prestare attenzione alla proprietà dei dati e all'accesso ai dati nonché allo sviluppo di un programma europeo di apprendistato digitale;

19.

accoglie con favore la creazione della piattaforma di specializzazione intelligente per la modernizzazione industriale e, in particolare, la proposta della Commissione, inclusa nel piano d'azione sulla digitalizzazione dell'industria, per creare una rete di centri di competenza (CC) e di poli dell'innovazione digitale per rafforzare la digitalizzazione industriale e l'innovazione digitale delle PMI in tutte le regioni; osserva al riguardo che sarebbe opportuno tenere conto del settore dell'artigianato; invita la Commissione a portare avanti soprattutto la creazione di poli dell'innovazione digitale e dei centri di competenza digitale nelle regioni europee meno digitalizzate; invita la Commissione a fornire maggiori finanziamenti per i poli dell'innovazione digitale per mezzo di diverse risorse europee (Orizzonte 2020, Fondi strutturali, ecc.), a sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle strategie nazionali volte a sviluppare una rete di poli dell’innovazione digitale e a considerare la possibilità di sperimentare con un approccio di sperimentazione normativa (sandbox) in cui la sperimentazione «intersettoriale» in ambiente controllato non sia bloccata dal regolamento permanente; invita gli Stati membri ad accrescere la cooperazione transnazionale tra i rispettivi poli dell'innovazione digitale; ritiene che detti poli designati dovrebbero specializzarsi nelle innovazioni industriali digitali che contribuiscono a far fronte alle sfide sociali dell'Europa; ritiene, a tale riguardo, che i finanziamenti di Orizzonte 2020 per i poli dell'innovazione digitale potrebbero essere combinati con i finanziamenti del programma per far fronte alle sfide della società; osserva l'importanza per le PMI dei voucher per l'innovazione delle TIC in termini di accesso alla consulenza, alla condivisione delle prassi migliori e alle competenze dei poli dell'innovazione digitale;

20.

prende atto dell'importante ruolo delle città e dei governi locali nello sviluppo di nuovi modelli aziendali e nel fornire infrastrutture digitali e sostegno alle PMI e agli altri attori industriali, nonché delle immense opportunità che l'innovazione industriale digitale offre alle città; ad esempio, attraverso sistemi di fabbricazione locale a zero rifiuti, una maggiore integrazione tra produzione industriale e locale e logistica urbana e trasporti, nonché la produzione di energia, il consumo, la produzione e la stampa 3D; ritiene che anche le città dovrebbero essere in grado di accedere ai poli dell'innovazione digitale; chiede alla Commissione di esaminare le migliori prassi locali, nazionali e internazionali; accoglie con favore la pubblicazione di un indice europeo delle città digitali e le iniziative per promuovere l'interoperabilità tra dati e sistemi tra le città europee; osserva che l'iniziativa «Città intelligenti» svolge un ruolo in questo contesto; sottolinea l’esperienza positiva dei forum consultivi regionali;

21.

evidenzia il ruolo che gli appalti pubblici e i requisiti legali per la registrazione delle imprese e l'attività di comunicazione sull'attività commerciale o la divulgazione possono svolgere nella promozione di nuove innovazioni e tecnologie industriali digitali; invita la Commissione a considerare come gli appalti pubblici potrebbero essere impiegati quale meccanismo di spinta all'innovazione; chiede alla Commissione di inserire un controllo digitale nel suo programma REFIT, al fine di garantire che i regolamenti siano aggiornati per il contesto digitale, e di agevolare lo scambio di buone pratiche tra le autorità pubbliche sull’utilizzo dei criteri dell’innovazione nei bandi di gara; raccomanda di accelerare l'adattamento del contesto giuridico e tecnologico come, ad esempio, la transizione IPv6, alle esigenze della digitalizzazione dell'industria e del decollo dell'internet degli oggetti;

22.

sottolinea l’importanza di sbloccare sufficienti finanziamenti pubblici e privati per la digitalizzazione dell’industria europea, con un migliore utilizzo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); ritiene che ciò debba essere notevolmente ampliato e che gli investimenti pubblici in infrastrutture digitali debbano essere notevolmente aumentati; sottolinea l’importanza di finanziamenti privati e le piattaforme di collaborazione; invita la Commissione a istituire una tavola rotonda finanziaria per la digitalizzazione industriale allo scopo di esaminare ed elaborare proposte di finanziamento innovative; si rammarica inoltre che, nonostante l'importanza, le risorse destinate alle politiche digitali nel bilancio UE sono troppo scarse per produrre un impatto reale; riconosce la necessità di rilanciare l'economia europea attraverso investimenti produttivi: ritiene che la disponibilità di strumenti finanziari europei esistenti, quali i fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020, debba garantire il raggiungimento di questo obiettivo; reputa che la combinazione di questi fondi dovrebbe essere coerente con le risorse nazionali e i regolamenti sugli aiuti di Stato; riconosce il ruolo svolto dal partenariato pubblico-privato e dalle imprese comuni;

23.

invita gli Stati membri, al fine di sostenere una digitalizzazione industriale efficiente, a prevedere incentivi fiscali per le società e le imprese che realizzano un sistema di produzione digitale e intelligente;

Garantire la leadership della tecnologia europea e la sicurezza nella digitalizzazione industriale: fusioni e acquisizioni, cibersicurezza, flussi dei dati, normazione

24.

riconosce il ruolo fondamentale del potenziamento della R&S; invita la Commissione a sostenere, internamente ed esternamente, gli sforzi della R&S e a promuovere reti di innovazione e cooperazione tra start-up, attori aziendali consolidati, PMI, università, ecc. in un ecosistema digitale; chiede alla Commissione di studiare il modo di massimizzare il trasferimento al mercato dei risultati della ricerca di Orizzonte 2020 e il loro sfruttamento da parte delle imprese europee; chiede alla Commissione di aumentare la quota di progetti di ricerca «Orizzonte 2020» e generare brevetti e diritti di proprietà intellettuale e a riferire al riguardo;

25.

sottolinea l'importanza di salvaguardare le tecnologie europee sensibili e il know-how, che costituiscono la base della futura forza industriale e della resilienza economica; mette in evidenza i potenziali rischi riguardanti investimenti diretti esteri (IDE) strategici statali o guidati dalla politica industriale, in particolar modo da parte delle imprese di proprietà statale attraverso fusioni e acquisizioni; sottolinea che, per quanto riguarda gli IDE, alcuni investitori esterni sono sempre più interessati all’acquisto di tecnologie europee sensibili tramite M&A; accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di studiare l’esperienza della CFIUS (Committee on Foreign Investment, negli Stati Uniti); sottolinea che la parità di accesso al mercato per gli investimenti dovrebbe essere rafforzata stabilendo norme a livello globale;

26.

sottolinea che gli sviluppi in materia di automazione, robotica e l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla produzione, nonché la profonda integrazione di componenti tecnici di origine diversa pone nuove domande per quanto riguarda la responsabilità per i prodotti e gli impianti di produzione; invita la Commissione a chiarire al più presto le norme in materia di sicurezza e di responsabilità per i sistemi che funzionano in modo autonomo, comprese le condizioni per le prove;

27.

riconosce che l'apertura e la connettività hanno effetti potenziali sulla vulnerabilità per quanto riguarda gli attacchi cibernetici, il sabotaggio, la manipolazione di dati o lo spionaggio industriale e sottolinea, in siffatto contesto, l'importanza di un approccio comune in materia di cybersicurezza europea; riconosce la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sul miglioramento della cybersicurezza; considera la cyberresilienza una responsabilità fondamentale per i leader aziendali e nazionali e per i responsabili europei delle decisioni politiche in materia di sicurezza; ritiene che i produttori siano responsabili della sicurezza e di norme in materia di sicurezza informatica in qualità di parametri progettuali fondamentali in tutte le innovazioni digitali, conformemente alle tecnologie più avanzate e ai principi di «sicurezza fin dalla progettazione» e di «sicurezza predefinita», ma che a determinate condizioni e criteri tale responsabilità del produttore possa essere disattesa; ritiene che i requisiti di cybersicurezza per l'internet degli oggetti e le norme di sicurezza informatica, ad esempio basati sull'architettura di riferimento RAMI4.0 e ICS, rafforzerebbero la ciyberresilienza europea; ritiene che gli organismi europei di normazione debbano svolgere un ruolo particolare al riguardo e non dovrebbero essere messi da parte; chiede alla Commissione di portare avanti lo studio di vari modelli di cibersicurezza per l’internet degli oggetti; chiede alle istituzioni pubbliche, tuttavia, di rendere obbligatori i requisiti di cibersicurezza per gli appalti pubblici per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i prodotti dell'internet degli oggetti; ritiene che i controlli di cibersicurezza e la consulenza offerta alle PMI per i loro prodotti industriali digitalizzati siano di grande importanza; ritiene che la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri dell'UE potrebbe agevolare la ciberresilienza europea in materia;

28.

ritiene che sia opportuno stabilire criteri comuni per le infrastrutture critiche e la loro sicurezza digitale e che la direttiva dell'Unione europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi dell'informazione (direttiva SRI) costituisca il primo passo verso il raggiungimento di un elevato livello comune di sicurezza della rete e dei sistemi dell'informazione all'interno dell'Unione; invita la Commissione ad accelerare la sua attuazione omogenea e tempestiva, da parte degli Stati membri; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo che gli organi di governo della direttiva SRI hanno nella creazione di fiducia nelle tecnologie del futuro; osserva che i meccanismi di controllo e l’osservazione dell’orizzonte dovrebbero essere riconosciute importanti ai fini della sicurezza delle industrie digitali dell’UE, prestando particolare attenzione alla protezione dei consumatori e delle PMI;

29.

sottolinea che deve essere rivolta un'attenzione particolare alle questioni di raccolta e accesso ai dati e alle informazioni industriali o legate alla produzione; evidenzia che, a tale proposito, deve essere rivolta una particolare attenzione ai principi della sovranità dei dati, all'accesso aperto e standardizzato e alla disponibilità dei dati, al rafforzamento dell'innovazione e della produttività, ai nuovi servizi e modelli commerciali e alla verificabilità della sicurezza pur consentendo una concorrenza leale; sottolinea che le nuove forme di regolamentazione della proprietà dei dati e accesso ai dati devono essere affrontate con grande attenzione e possono essere introdotte solo a seguito di un’ampia consultazione con tutte le parti interessate pertinenti; ritiene che l’innovazione e le preoccupazioni in materia di vita privata dei lavoratori e i consumatori debbano essere protetti e tutelati, in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati; sottolinea, inoltre, che dovrebbero essere rafforzati la divulgazione e l'accesso alle informazioni per l'interesse pubblico e gli scopi scientifici; prende atto, a questo proposito, della proposta della Commissione per un'economia basata sui dati allo scopo di promuovere un mercato comune europeo dei dati; ritiene che il dibattito in corso sui due aspetti essenziali del regime dei dati deve essere sottolineato, al fine di promuovere lo sviluppo di soluzioni tecniche per l’identificazione e lo scambio di dati affidabili, vale a dire, da un lato, norme contrattuali predefinite e, dall’altro, l’introduzione di un controllo di comportamenti sleali nelle relazioni contrattuali tra imprese (B2B);

30.

sottolinea che l'iniziativa europea per il cloud computing e la proposta legislativa per il libero flusso dei dati, che mirano a eliminare le limitazioni ingiustificate alla localizzazione dei dati, possono incentivare ulteriormente il processo di digitalizzazione dell'industria europea, in particolare delle PMI e delle startup, nonché evitare la frammentazione del mercato unico dell'UE; invita la Commissione a monitorare l'adozione e la coerente applicazione dell'iniziativa europea per il cloud computing, onde consentire che il flusso e l'uso dei dati siano equi, rapidi, affidabili e ininterrotti; ricorda alla Commissione l'impegno da essa assunto nella comunicazione di presentare una proposta legislativa sul libero flusso dei dati all'interno dell'Unione, al fine di rimuovere o prevenire prescrizioni ingiustificate in materia di localizzazione nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali;

31.

è fermamente convinto che, in particolare nel settore dei trasporti, i dati aperti, i big data e l'analisi dei dati restino elementi essenziali per sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico digitale e per promuovere l'innovazione; si rammarica del fatto che le iniziative volte a facilitare la circolazione dei dati rimangano frammentate; sottolinea che è necessaria una maggiore certezza del diritto, segnatamente in termini di proprietà e responsabilità, nel pieno rispetto della protezione della vita privata e dei dati;

32.

riconosce il potenziale della digitalizzazione dell'industria ai fini del recupero dei dati settoriali e della governance da parte delle autorità pubbliche e semipubbliche, nonché degli operatori del mercato;

33.

sottolinea il ruolo dell'integrazione di un'architettura aperta come principio di progettazione delle componenti digitali;

34.

riconosce l'importanza di tutelare le conoscenze tecniche in merito allo scambio e all'interconnessione delle componenti industriali digitali, agevolando e promuovendo al contempo l'interoperabilità e la connettività da punto a punto;

35.

sottolinea che la leadership europea in campo della digitalizzazione industriale richiede una forte strategia di standardizzazione, che dovrà essere coordinata con gli Stati membri e la Commissione, compresa l’interoperabilità nel settore digitale; sottolinea l’importante e specifico make-up degli organismi di normalizzazione europei, con il loro approccio inclusivo e fondato sul consenso delle parti interessate della società e, in particolare, delle PMI; invita la Commissione a promuovere l'elaborazione di norme aperte e plaude alla sua intenzione di garantire l'accesso ai brevetti essenziali per le norme tecniche, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND: fair, reasonable and non-discriminatory) e riconosce che ciò è essenziale per promuovere l'innovazione e l'R&S all'interno dell'UE; ritiene che l'economia circolare potrebbe essere un motore importante per una normazione coerente dei flussi di comunicazione lungo le catene del valore industriali; chiede un approccio coordinato su scala dell’UE attraverso le organizzazioni europee di normalizzazione (CEN, CENELEC ed ETSI) in relazione ai forum e ai consorzi internazionali; ritiene che sia auspicabile mirare a norme globali e universali, ma sottolinea anche la volontà di procedere con norme europee, nel caso in cui la cooperazione internazionale nei forum di normazione proceda in maniera costruttiva; ritiene che l'interoperabilità sia necessaria in particolare nel campo dell'Internet delle cose, onde assicurare che lo sviluppo di nuove tecnologie migliori le opportunità per i consumatori, che non dovrebbero vedersi vincolati solo a un numero ristretto di fornitori specifici;

36.

sottolinea che le barriere commerciali nel campo della digitalizzazione ostacolano l'attività internazionale dell'industria europea e danneggiano la competitività europea; ritiene che accordi commerciali equi tra l'UE e i paesi terzi possano dare un forte contributo alle norme internazionali comuni nel settore della protezione dei dati, dei flussi di dati, dell'uso dei dati e della normazione;

La dimensione sociale: competenze, istruzione e innovazione sociale

37.

ritiene che debbano essere intrapresi grandi sforzi in materia di istruzione, formazione, apprendimento lungo tutto l'arco della vita, tassazione e sistemi di sicurezza sociale al fine di integrare gli effetti della trasformazione nel nostro modello sociale ed economico europeo; mette in evidenza il fatto che la trasformazione digitale dell'industria avrà un grande impatto sociale in ambiti che variano dall'occupazione, alle condizioni di lavoro, ai diritti dei lavoratori, all'istruzione, alle competenze, all'assistenza sanitaria on-line, all'ambiente e allo sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità di perseguire gli obiettivi di sicurezza all’interno di tale cambiamento; invita la Commissione a esaminare in maniera adeguata gli effetti sociali di una digitalizzazione industriale e, qualora opportuno, a proporre ulteriori misure per colmare il divario digitale e promuovere una società digitale inclusiva;

38.

ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito la nozione di «lavoratore» sulla base di un rapporto lavorativo caratterizzato da alcuni criteri, quali la subordinazione, la retribuzione e la natura del lavoro (12); chiede certezza giuridica in merito al concetto di «occupazione» nel mercato del lavoro digitale al fine di assicurare il rispetto della legislazione sociale e del lavoro; afferma che nell'economia delle piattaforme tutti i lavoratori sono dipendenti o autonomi in base al primato dei fatti, e, indipendentemente dalla situazione contrattuale, dovrebbero essere classificati di conseguenza;

39.

sottolinea che l'istruzione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale; sottolinea che l'Europa si trova ad affrontare un divario digitale in termini di competenze; chiede l’attuazione di una garanzia per le competenze, previa consultazione e con la partecipazione delle parti sociali, e invita gli Stati membri a trovare soluzioni per soddisfare le esigenze dei cittadini di (ri) qualificazione continua, uptraining e apprendimento lungo tutto l’arco della vita, al fine di assicurare una fluida transizione verso un’economia intelligente; evidenzia l'importanza di garantire la promozione delle competenze digitali e di una nuova tendenza verso le competenze multiple; ritiene che i datori di lavoro debbano far uso del Fondo sociale europeo per la formazione per promuovere un pacchetto di strumenti per lo sviluppo di competenze digitali aggiornate, in collaborazione con le imprese e le parti sociali; accoglie con favore l'elaborazione del materiale didattico e dei piani di studio specifici per settore; chiede alla Commissione di studiare le possibilità di istituire un sistema di certificazione per programmi di istruzione e formazione continua per le competenze digitali;

40.

sottolinea che le competenze digitali devono essere integrate nei programmi scolastici nazionali; osserva che esempi di iniziative sostenute dall'ENISA, come il mese della cybersicurezza europea e la European Cyber Security Challenge (sfida europea per la cybersicurezza) dovrebbero essere ulteriormente sviluppati nel perseguimento di questo obiettivo; sottolinea l'importanza della formazione di insegnanti specializzati per le competenze digitali e la necessità di insegnare le competenze digitali a tutti gli alunni; invita gli Stati membri a garantire che tutte le scuole siano dotate di materiale informatico e Wi-fi aggiornati; osserva che anche la codifica svolge un ruolo importante; invita gli Stati membri dell'UE a scambiare le migliori prassi per trarre insegnamento dalle prassi consolidate quali il programma Fit4Coding, le iniziative dell'accademia digitale, i programmi di e-learning o le scuole di codifica, come Webforce3; chiede alla Commissione di promuovere l'integrazione della verifica delle competenze digitali negli studi IGCU/Pisa per consentire la concorrenza e il confronto tra gli Stati membri dell'UE; invita gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, a individuare programmi di studio interdisciplinari finalizzati a integrare varie competenze, come quelle informatiche, nella gestione aziendale o nelle scienze ingegneristiche e dei dati; sottolinea che tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero sviluppare strategie globali per competenze digitali nazionali, con obiettivi, essendo stati invitati a farlo dalla Commissione; evidenzia il ruolo fondamentale che le parti sociali e altre parti interessate possono svolgere nello sviluppo e nell'attuazione di tali strategie; osserva che finora soltanto la metà degli Stati membri dell'UE ha creato coalizioni nazionali per l'occupazione nel digitale; sottolinea che una linea di bilancio specifica, a sostegno delle attività delle competenze digitali e della coalizione per l'occupazione, rafforzerebbe la diffusione di informazioni e di altre attività;

41.

mette in luce l'importanza di investire nella digitalizzazione della formazione professionale e del settore dell'artigianato; evidenzia il fatto che le competenze digitali devono essere associate anche a competenze ingegneristiche e pone l'accento sulla promozione dell'istruzione in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, nonché sulla promozione delle competenze trasversali, quali la comunicazione, il coordinamento dei team e il pensiero transsettoriale;

42.

chiede che la prospettiva di genere venga integrata in tutte le iniziative digitali, assicurando che la trasformazione digitale in corso diventi anche una forza trainante per la parità di genere; sottolinea la necessità di affrontare il grave divario di genere nel settore delle TIC, fondamentale per la crescita e la prosperità a lungo termine dell'Europa;

43.

rileva il potenziale della digitalizzazione per quanto riguarda l’accessibilità dei servizi sociali e di altri servizi pubblici, nonché l’inclusione di persone con disabilità e a mobilità ridotta nel mercato del lavoro; sottolinea, in particolare, l'importanza del telelavoro in questo contesto;

44.

evidenzia che, come sottolineato dall'iniziativa Europeana, la digitalizzazione dei beni culturali rappresenta un'opportunità significativa per migliorarne l'accessibilità, la distribuzione e la promozione e che l'innovazione digitale può portare a una rivoluzione delle modalità di esposizione e fruizione dei beni culturali stessi; sottolinea l'importanza di promuovere in particolare l'uso delle tecnologie 3D ai fini della raccolta di dati e della ricostruzione di beni e patrimoni culturali distrutti; evidenzia l'importanza di garantire finanziamenti per la digitalizzazione, la conservazione e la disponibilità on line del patrimonio culturale europeo;

45.

deplora che i siti storici e culturali spesso non siano facilmente accessibili ai disabili e sottolinea le opportunità connesse a una piattaforma culturale digitale più solida, ai fini di un maggiore coinvolgimento e di una migliore accessibilità delle esperienze culturali, dei siti e degli artefatti di tutta Europa, indipendentemente dall'ubicazione geografica;

46.

incoraggia la ricerca e lo sviluppo di tecnologie assistive, che potrebbero diventare nuovi prodotti industriali per l'inclusione dei disabili ed essere impiegate a tal fine.

47.

esorta a elaborare uno scambio periodico delle migliori pratiche, una valutazione semestrale dei progressi e raccomandazioni sulla digitalizzazione dell'industria;

o

o o

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0009.

(2)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.

(3)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

(4)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 41.

(5)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 89.

(6)  GU C 468 del 15.12.2016, pag. 19.

(7)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 120.

(8)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 22.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0486.

(10)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 45.

(11)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 24.

(12)  Cfr. CGUE C-596/12, punto 17, e CGUE C-232/09, punto 39.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/175


P8_TA(2017)0241

Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo — Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo — Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro (2017/2586(RSP))

(2018/C 307/27)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo raggiunto dal Consiglio «Affari esteri» (Sviluppo), dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo su un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo — Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro (1),

visto il consenso europeo in materia di sviluppo del dicembre 2005 (2),

visti l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dal titolo «Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 a New York,

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, pubblicata nel giugno 2016,

vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016, dal titolo «Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» (COM(2016)0740),

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo (3) e quella del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo (4),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di rivedere il consenso europeo in materia di sviluppo del 2005 al fine di riflettere il nuovo quadro di sviluppo globale dopo l'adozione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), così come i cambiamenti nella struttura istituzionale e giuridica dell'UE in seguito all'adozione del trattato di Lisbona;

2.

sottolinea l'importanza del nuovo consenso europeo in materia di sviluppo quale documento strategico chiave per la definizione di una visione, di valori e di principi comuni, per l'UE e i suoi Stati membri, per quanto riguarda l'attuazione dell'Agenda 2030 nelle loro politiche di cooperazione allo sviluppo;

3.

accoglie favorevolmente il chiaro riconoscimento da parte del nuovo consenso del fatto che l'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'UE è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà, in linea con l'articolo 208 TFUE; ribadisce che tale obiettivo dovrebbe essere conseguito rispettando pienamente i principi di un'efficace cooperazione allo sviluppo: titolarità delle priorità in materia di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, enfasi sui risultati, partenariati inclusivi nonché trasparenza e responsabilità;

4.

insiste sulla necessità di meccanismi di responsabilità per quanto riguarda il monitoraggio e l'attuazione degli OSS e dell'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL (aiuto pubblico allo sviluppo/reddito nazionale lordo); invita l'UE e i suoi Stati membri a presentare un calendario per il raggiungimento graduale di tali obiettivi e a riferire su base annua al Parlamento in merito ai progressi compiuti;

5.

approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo — Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.

(1)  Cfr, documento del Consiglio 9459/2017.

(2)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0437.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0026.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/177


P8_TA(2017)0242

La resilienza quale priorità strategica dell'azione esterna dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla resilienza quale priorità strategica dell'azione esterna dell'UE (2017/2594(RSP))

(2018/C 307/28)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 208, 210 e 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'EU (EUGS) pubblicata nel giugno 2016,

vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 dal titolo «L'approccio dell'Unione alla resilienza: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare» (COM(2012)0586) e il documento di lavoro dei suoi servizi del 19 giugno 2013 dal titolo «Action plan for resilience in crisis-prone countries 2013-2020» (Piano d'azione per la resilienza nei paesi soggetti a crisi 2013-2020) (SWD(2013)0227),

viste le conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2013 sull'approccio dell'Unione alla resilienza,

vista la risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, intitolata «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

vista la decisione della Conferenza di Parigi 1/CP.21 relativa all'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico;

visto il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, approvato dalla terza Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi a Sendai (Giappone) dal 14 al 18 marzo 2015,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 giugno 2016 dal titolo «Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: A disaster risk-informed approach for all EU policies» (Piano d'azione sul quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030: Un approccio consapevole dei rischi di catastrofi per tutte le politiche dell'UE) (SWD(2016)0205),

vista la relazione del Segretario generale della Nazioni Unite del 23 agosto 2016 sull'esito del vertice umanitario mondiale (A/71/353),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Vivere in dignità»: dalla dipendenza dagli aiuti all'autonomia. sfollamenti forzati e sviluppo", del 26 aprile 2016 (COM(2016)0234),

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle dell'11 dicembre 2013 sull'approccio dell'UE alla resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare (1), del 16 dicembre 2015 sui preparativi per il vertice umanitario mondiale: Sfide e opportunità per l'assistenza umanitaria (2), e del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo (3),

vista l'interrogazione alla Commissione sulla resilienza come priorità strategica dell'azione esterna dell'UE (O-000033/2017 — B8-0313/2017),

vista la proposta di risoluzione della commissione per lo sviluppo,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), 1,6 miliardi di persone vivono in 56 paesi identificati come fragili (4); che le situazioni di fragilità hanno cause in gran parte umane; che le situazioni di fragilità aumentano la vulnerabilità delle popolazioni a causa di vari fattori quali conflitti e insicurezza, la mancanza di accesso all'assistenza sanitaria, i trasferimenti forzati, la povertà estrema, la disparità, l'insicurezza alimentare, le crisi economiche, la cattiva governance e la debolezza delle istituzioni, la corruzione e l'impunità, nonché le catastrofi naturali aggravate dall'impatto del cambiamento climatico; che rafforzare la resilienza è particolarmente importante nelle situazioni di fragilità che l'OCSE definisce lungo cinque dimensioni diverse ma collegate tra loro; economica, ambientale, politica, sicuritaria e sociale;

B.

considerando che il concetto di resilienza è utilizzato da anni nelle politiche dell'UE e di altre organizzazioni internazionali e risulta essere in espansione; che le conclusioni del Consiglio del 2013 sulla resilienza definiscono tale concetto come «la capacità di un individuo, una famiglia, una comunità, un paese o una regione di prepararsi a stress e shock, di sopportarli, adattarsi ad essi e riprendersi velocemente senza compromettere le prospettive di sviluppo a lungo termine»;

C.

considerando che la strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza (EUGS) individua «la resilienza degli Stati e delle società a Est e a Sud» come una delle cinque priorità per l'azione esterna dell'UE e definisce come «la capacità di resilienza degli Stati e delle società di riformarsi, riuscendo così a resistere a crisi interne ed esterne e a riprendersi»; che l'EUGS afferma che «una società resiliente caratterizzata da democrazia, fiducia nelle istituzioni e sviluppo sostenibile è al centro di uno Stato resiliente»;

D.

considerando che l'EUGS afferma inoltre che l'Unione europea «adotterà un approccio integrato alle sue politiche umanitaria, di sviluppo, migratoria, commerciale, di investimento, di infrastruttura, dell'istruzione, sanitaria e della ricerca» e, tra l'altro, porterà avanti politiche calibrate a sostegno di una governance inclusiva e responsabile, promuoverà i diritti umani, perseguirà approcci di titolarità locale, basati sui diritti, alla riforma dei settori della giustizia, della sicurezza e della difesa, sosterrà gli Stati fragili, combatterà la povertà e la disuguaglianza e promuoverà lo sviluppo sostenibile, approfondirà le relazioni con la società civile, promuoverà le politiche di riforma dei settori dell'energia e dell'ambiente e sosterrà le risposte sostenibili alla produzione alimentare e all'uso di acqua;

E.

considerando che è necessario un approccio sfaccettato alla resilienza nell'azione esterna dell'UE e che ciò può essere favorito aumentando, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, in particolare l'aiuto allo sviluppo e, se del caso, l'assistenza umanitaria, congiuntamente a politiche ambientali, con una chiara enfasi sulla riduzione della vulnerabilità e del rischio di catastrofi, come strumento fondamentale per ridurre le esigenze umanitarie; che la politica estera e di sicurezza dell'UE ha un ruolo fondamentale nel promuovere la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e il dialogo politico mentre promuovendo i sistemi di allerta precoce e adoperandosi per la prevenzione di shock sociali e economici, quali fame, un aumento delle disuguaglianze, violazioni dei diritti umani e conflitti violenti e per la loro risoluzione quando si verificano;

F.

considerando che l'UE dovrebbe promuovere un approccio integrato alla sua azione esterna, al tempo stesso rafforzando il suo contributo allo sviluppo sostenibile e riconoscendo il mandato e gli obiettivi di ciascuna politica, come riconosciuto nei trattati; che ciò è particolarmente importante nelle situazioni di crisi e con riferimento all'azione umanitaria dell'UE che non può essere considerata uno strumento di gestione delle crisi e deve essere completamente guidata da principi di aiuto umanitario, di cui al consenso europeo sull'aiuto umanitario, e mirare ad una risposta umanitaria coerente, efficace e di qualità; che l'Unione europea dovrebbe continuare a promuovere il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;

G.

considerando che l'azione umanitaria dovrebbe rispettare una serie di norme e principi riconosciuti a livello internazionale che sono stati inseriti nel Codice di condotta per il movimento internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative durante le operazioni di soccorso in caso di catastrofe e ampiamente ripresi nella «Carta umanitaria»

H.

considerando che la promozione della resilienza deve essere intesa come uno sforzo di lunga durata integrato nella promozione dello sviluppo sostenibile, che sarà sostenibile soltanto se capace di resistere agli shock, alle sollecitazioni e al cambiamento; che nell'ambito della politica estera dell'UE e dei programmi di cooperazione allo sviluppo la promozione della resilienza deve essere adeguata al contesto e cercare di contribuire al rafforzamento delle strategie di resilienza nazionali di cui sono titolari i governi dei paesi partner che devono inoltre rendere conto ai loro cittadini;

I.

considerando che la comprensione del rischio, il rafforzamento della governance del rischio e investimenti in sistemi di allerta precoce e risposta rapida, la prevenzione e la riduzione del rischio di catastrofi, in linea con le priorità del quadro di Sendai, sono essenziali per la resilienza e quindi essenziali per la realizzazione degli OSM;

J.

considerando che l'accento sulle persone dovrebbe rimanere al centro dell'approccio dell'UE alla resilienza, anche collaborando, laddove possibile, con organismi e sviluppando capacità per sostenere questa attenzione a livello nazionale, regionale e locale e riconoscendo e sostenendo il ruolo centrale delle organizzazioni della società civile e delle comunità locali;

K.

considerando che disastri naturali o causati dall'uomo colpiscono in modo differente le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini, con le disparità di genere che aggravano l'impatto di tensioni e crisi e ostacolano lo sviluppo sostenibile;

L.

considerando che donne e ragazze subiscono le maggiori conseguenze nelle crisi e nei conflitti; che donne e ragazze sono esposte in modo sproporzionato al rischio, con una perdita significativa dei mezzi di sostentamento, della sicurezza, e persino della vita, durante e in seguito a catastrofi; che donne e ragazze affrontano maggiori rischi dovuti allo sfollamento e all'interruzione di strutture di protezione e di sostegno; che in contesti legati alla crisi gli eventuali casi di stupro, sfruttamento sessuale e comportamenti a rischio aumentano considerevolmente la probabilità di gravidanze indesiderate, infezioni trasmesse per via sessuale e complicazioni relative alla salute riproduttiva;

M.

considerando che l'emancipazione delle donne è cruciale ai fini della promozione della resilienza; che per essere efficaci, completi e sostenibili i programmi devono rafforzare e migliorare la resilienza e coinvolgere le donne, indirizzandosi a competenze specifiche e a meccanismi di adattamento;

N.

considerando che la famiglia rappresenta una istituzione importante per lo svolgimento delle funzioni essenziali di produzione, consumo, riproduzione, e crescita connesse al potere sociale ed economico degli individui e delle società; che le famiglie e i loro componenti creano sistemi di sostegno amorevoli e il loro comportamento resiliente può riflettersi nel preservare una normale crescita dell'ottimismo, dell'intraprendenza e della determinazione a dispetto delle difficoltà; che questi punti di forza e queste risorse consentono agli individui di affrontare con successo le crisi e le sfide;

O.

considerando che l'approccio dell'UE alla resilienza nella sua azione esterna dovrebbe prestare una speciale attenzione alle esigenze delle categorie più vulnerabili della popolazione, compresi i più poveri, le minoranze, le popolazioni soggette a sfollamento forzato, le donne, i minori, i migranti, i sieropositivi, le persone LGBTI, le persone con disabilità e gli anziani;

1.

accoglie con favore il riconoscimento dell'importanza di promuovere la resilienza nell'EUGS facendone una priorità strategica dell'azione esterna dell'UE; accoglie con favore il positivo contributo che la maggiore attenzione a livello politico, diplomatico e di sicurezza nei confronti della resilienza può avere nei paesi partner, ma sottolinea che la resilienza non può limitarsi a queste dimensioni;

2.

riafferma l'esigenza per gli Stati membri dell'UE di rispettare i loro impegni nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e di rafforzare la resilienza tramite i loro processi di strategia e pianificazione in materia di sviluppo e di aiuto umanitario; sottolinea l'importanza al riguardo della struttura di analisi dei sistemi di resilienza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici che contribuisce a tradurre strategie in piani programmatici trasversali e multidimensionali più efficaci;

3.

ritiene che l'attuale approccio dell'UE alla resilienza, compresi gli impegni volti ad affrontare le cause all'origine delle crisi e della vulnerabilità, come indicato nella comunicazione della Commissione del 2012 e nelle conclusioni del Consiglio del 2013, rimanga essenzialmente valido e vada portato avanti, pur riconoscendo la necessità di integrare gli insegnamenti tratti dall'attuazione di tale politica nella nuova comunicazione congiunta; si chiede come la comunicazione prenderà in considerazione elementi provenienti da valutazioni dato che una importante valutazione è pianificata solo nel 2018; ritiene che il piano d'azione 2013-2020 per la resilienza dovrebbe essere pienamente attuato;

4.

sottolinea la natura multidimensionale (umana, economica, ambientale, politica, di sicurezza e sociale) della resilienza e si compiace del fatto che tale concetto sia sempre più importante nel quadro della politica estera e di sicurezza, della cooperazione allo sviluppo e dell'assistenza umanitaria dell'UE; sottolinea che il mandato distinto e gli obiettivi di ciascuna politica devono essere rispettati, promuovendo nel contempo una maggiore coerenza tra le politiche rispetto a uno sviluppo sostenibile; ricorda l'importanza di garantire il principio della coerenza delle politiche in materia di sviluppo in ogni azione esterna dell'UE verificando che le politiche dell'UE non pregiudichino gli sforzi dei paesi in via di sviluppo volti al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

5.

sottolinea in particolare la posizione speciale dell'assistenza umanitaria in quanto essa deve essere guidata esclusivamente dalle necessità ed essere attuata nel massimo rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza e il rispetto dei diritti umani sancito dalla Convenzione di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi; sottolinea che il rispetto dei principi umanitari è essenziale per avere accesso alle popolazioni in stato di necessità e per la protezione degli operatori umanitari;

6.

si compiace del fatto che la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e degli Stati membri non dovrebbe essere soggetta alle restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e le ragazze vittime di stupro o di incesto in conflitti armati, ma dovrebbe al contrario osservare il diritto internazionale umanitario;

7.

sottolinea il fatto che lo sviluppo della resilienza nei paesi partner costituisce un processo a lungo termine e che pertanto deve essere integrato in programmi di sviluppo che comprendano i segmenti più vulnerabili della popolazione e negli impegni finanziari; sottolinea che la nuova comunicazione congiunta dovrebbe riconoscere e sostenere la promozione della resilienza quale elemento essenziale delle strategie di sviluppo sostenibile dei paesi partner, in particolare nei paesi fragili; osserva che tali strategie devono essere specifiche al contesto e conformi ai principi di efficacia dello sviluppo, concordati a livello internazionale; la titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner che ricevono il sostegno (compreso l'allineamento con le strategie nazionali di sviluppo), l'attenzione ai risultati, i partenariati inclusivi e la trasparenza e la responsabilità; sottolinea, al riguardo, l'importante ruolo di controllo e vigilanza del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali e della società civile;

8.

esorta la Commissione a inserire la resilienza e la sua natura multidimensionale come elemento centrale nel suo dialogo politico con i paesi in via di sviluppo;

9.

sottolinea che è fondamentale per tutti che le azioni dell'UE mirate alla resilienza vengano programmate di concerto tra assistenza umanitaria e assistenza allo sviluppo al fine di garantire la massima complementarietà e fare in modo che gli interventi a breve termine pongano le basi per quelli a medio e lungo termine;

10.

sottolinea l'importanza di fornire assistenza tecnica ai paesi meno sviluppati e agli stati deboli, in particolare negli ambiti della gestione sostenibile del territorio, della conservazione degli ecosistemi e dell'approvvigionamento idrico, essendo questi temi fondamentali ai fini del raggiungimento dei benefici sia per l'ambiente che per le popolazioni da esso dipendenti;

11.

ricorda che i poveri sono coloro che molto probabilmente continuano a sentire le conseguenze rilevanti di catastrofi in termini di reddito e di benessere; insiste sul fatto che obiettivo primario e generale della cooperazione allo sviluppo dell'UE è quindi l'eliminazione della povertà nell'ambito dello sviluppo sostenibile al fine di garantire a tutti la dignità e una vita rispettabile;

12.

sottolinea l'importanza della riduzione del rischio di catastrofi nel rafforzamento della resilienza; invita l'UE a garantire che la promozione della resilienza nella nuova comunicazione congiunta sia conforme agli impegni e agli obiettivi assunti nel quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi e attuati attraverso il piano d'azione di Sendai della Commissione europea volto a promuovere un approccio consapevole dei rischi di catastrofe per tutte le politiche dell'UE, e che siano destinate risorse sufficienti a questa priorità; sottolinea che la gestione del rischio è fondamentale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile ed esorta lo sviluppo di strategie inclusive locali e nazionali per la riduzione del rischio di catastrofi e lo sviluppo di un approccio alla gestione del rischio di catastrofi rivolto a tutte le società e a tutte le categorie di rischio, al fine di ridurre la vulnerabilità e migliorare la resilienza; esorta a rafforzare il legame tra riduzione del rischio di catastrofi, adattamento al cambiamento climatico, e politiche e iniziative urbane;

13.

chiede che la resilienza personale e della comunità e l'attenzione nei confronti dei gruppi vulnerabili, compresi i più poveri della società, le minoranze, le famiglie, le donne, i bambini, i migranti, i sieropositivi, le persone LGBTI, le persone con disabilità e gli anziani, rimanga un elemento chiave per la promozione della resilienza nell'ambito dell'azione esterna dell'UE; sottolinea il ruolo centrale svolto dalla società civile e dalle comunità locali nel rafforzamento della resilienza; sottolinea, inoltre, l'importanza di raccogliere e diffondere dati disaggregati per comprendere e affrontare la situazione dei gruppi vulnerabili;

14.

osserva che un consolidamento efficace della resilienza deve riconoscere l'importanza delle famiglie e sostenere la loro capacità di assorbimento delle crisi;

15.

esorta una programmazione a favore delle questioni di genere che rafforzi la partecipazione delle donne e risponda ai timori delle donne sviluppando la loro resilienza alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, e che tuteli i diritti delle donne, compresi i diritti di proprietà e la sicurezza della proprietà fondiaria, anche per quanto riguarda acqua, foreste, alloggi e altri beni;

16.

invita a ulteriori sforzi volti a incrementare l'accesso delle donne e delle ragazze all'educazione alla salute e alla salute sessuale, alla pianificazione familiare, alle cure prenatali e alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti, segnatamente ad affrontare l'Obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 5, che non è stato in gran parte soddisfatto, sulla salute materna, compresa la riduzione della mortalità neonatale e infantile e l'eliminazione delle nascite ad alto rischio;

17.

sottolinea l'importanza di accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi, quali acqua, sanità e igiene, in situazioni di emergenza, come pure a una pianificazione sanitaria a lungo termine della comunità;

18.

rileva la particolare sfida che gli sfollamenti forzati e protratti rappresentano per molti paesi fragili e colpiti da conflitti e per i loro vicini; sottolinea che la protezione delle persone sfollate deve essere garantita incondizionatamente e che il consolidamento della resilienza e dell'autonomia delle popolazioni colpite e delle loro comunità di accoglienza è di fondamentale importanza, come illustrato nella comunicazione della Commissione «Vivere in dignità»; ricorda l'importanza dell'autonomia nel favorire la dignità e la resilienza;

19.

sottolinea la necessità di ampliare la convenzione sui rifugiati e la convenzione di Kampala per proteggere e assistere gli sfollati in tutto il mondo e le persone vittime di cambiamenti climatici nonché per proteggerle da varie forme di violenza, come la tratta di esseri umani e la violenza di genere, perché potrebbero temere fondatamente di subire persecuzioni o essere a rischio di subire grave pregiudizio;

20.

riconosce la resilienza degli Stati come una dimensione importante della resilienza e sottolinea che la resilienza e la stabilità dei paesi deriva direttamente dal rispetto dei diritti umani, dalla forza della democrazia, dallo Stato di diritto e dalla buona governance, dalla fiducia nelle istituzioni e dalla responsabilità nei confronti dei cittadini del paese, ma soprattutto dal coinvolgimento dei cittadini singolarmente e nelle loro forme associative nell'individuare possibili soluzioni, obiettivi questi che, presi singolarmente e nel loro insieme, devono essere promossi e sostenuti nell'attuazione dell'EUGS; sottolinea l'importanza di promuovere servizi pubblici essenziali, quali l'istruzione, la salute, l'acqua potabile e i servizi igienico-sanitari, volti al miglioramento della capacità di recupero;

21.

sottolinea che il concetto di resilienza nell'azione esterna dell'UE dovrebbe mantenere una portata geografica mondiale; osserva che favorire la resilienza dovrebbe essere un obiettivo di promozione dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile nei paesi partner e non limitarsi alle aree geografiche alle prese con crisi della sicurezza aventi un immediato impatto sull'UE; sottolinea che la promozione della resilienza dovrebbe in ogni caso dare priorità e prestare particolare attenzione ai paesi meno sviluppati, agli Stati fragili e ai paesi soggetti a crisi ricorrenti e stagionali, affrontando le cause all'origine delle crisi, in particolare sostenendo attività di prevenzione e preparazione;

22.

sottolinea l'importanza dei sistemi di allerta rapida e delle capacità di risposta precoce come meccanismo per promuovere la resilienza e invita l'UE a intensificare i suoi sforzi in questo settore, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione tra i diversi soggetti operanti sul campo, in particolare presso le delegazioni dell'UE, e sviluppando analisi congiunte nei contesti fragili e scambi all'interno di regioni particolarmente esposte al rischio di catastrofi naturali che devono fronteggiare rischi del genere, che permettano una migliore comprensione e una risposta più coordinata in tutte le politiche dell'UE e tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri;

23.

chiede che siano destinate risorse sufficienti alla promozione della resilienza, in linea con una delle priorità strategiche dell'UE; auspicherebbe una riflessione strategica in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale sul modo in cui l'UE può utilizzare in modo più efficiente gli strumenti di finanziamento esterni esistenti e i meccanismi innovativi, continuando ad allinearli ai principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale, per integrare sistematicamente la resilienza nelle strategie e nei programmi di sviluppo e assistenza; sottolinea che le azioni possono essere finanziate da diversi strumenti che operano in modo complementare e sottolinea che le risorse provenienti da strumenti di cooperazione allo sviluppo devono mantenere la riduzione della povertà come obiettivo fondamentale;

24.

sottolinea la necessità di rafforzare e sviluppare l'istruzione in materia di catastrofi e crisi e di migliorare la diffusione, la raccolta e la comunicazione di informazioni e la conoscenza che contribuiranno a rafforzare la resilienza collettiva e a promuovere cambiamenti comportamentali e una cultura di preparazione alle catastrofi;

25.

incoraggia una maggiore collaborazione tra il settore pubblico e privato in materia di resilienza; ricorda, in questo contesto, l'importanza della comunicazione della Commissione su «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo»; invita la Commissione ad agevolare ulteriormente il coinvolgimento del settore privato creando incentivi e l'ambiente adatto per soggetti privati in modo che questi vengano coinvolti nel consolidamento della resilienza e riducano i rischi nei paesi partner;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1)  GU C 468 del 15.12.2016, pag. 120.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0459.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0026.

(4)  OCSE (2016), States of Fragility 2016: Understanding violence, Edizioni OCSE, Parigi.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/183


P8_TA(2017)0243

Lotta contro l'antisemitismo

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP))

(2018/C 307/29)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il preambolo, il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,

visto l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000,

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (1),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (2),

vista l'adozione, nel 2015, dell'Agenda europea sulla sicurezza,

vista la risoluzione n. 2106 (2016) del Consiglio d'Europa, del 20 aprile 2016, su un rinnovato impegno nella lotta contro l'antisemitismo in Europa,

viste le conclusioni del primo convegno annuale sui diritti fondamentali organizzato dalla Commissione, tenutosi l'1 e il 2 ottobre 2015 a Bruxelles sul tema «Tolleranza e rispetto: prevenire e combattere l'odio antisemita e antislamico in Europa»,

vista la nomina, nel dicembre 2015, di un coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo,

vista l'istituzione, nel giugno 2016, del Gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza,

visto il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online concordato il 31 maggio 2016 tra la Commissione e le principali aziende informatiche nonché altre piattaforme e società del settore dei media sociali,

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (3),

visti gli atti di violenza e gli attentati terroristici mirati contro membri della comunità ebraica verificatisi negli ultimi anni in vari Stati membri,

vista la responsabilità primaria dei governi di garantire la sicurezza e la protezione di tutti i loro cittadini, e pertanto la loro responsabilità primaria di monitorare e prevenire la violenza, inclusa la violenza antisemita, e di perseguirne gli autori,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che negli ultimi anni il numero degli episodi di antisemitismo verificatisi negli Stati membri dell'Unione europea è significativamente aumentato, come segnalano tra gli altri l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA);

B.

considerando che i dati indicano che l'introduzione di misure di sicurezza mirate contribuisce a prevenire e ridurre il numero di aggressioni antisemite violente;

C.

considerando che combattere l'antisemitismo è responsabilità dell'intera società;

1.

sottolinea che l'incitamento all'odio e ogni forma di violenza contro i cittadini europei ebrei sono incompatibili con i valori dell'Unione europea;

2.

invita gli Stati membri e le istituzioni ed agenzie dell'Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) (4), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia gli Stati membri a seguire l'esempio del Regno Unito e dell'Austria in proposito;

3.

invita gli Stati membri a prendere tutti i provvedimenti necessari per contribuire attivamente a garantire la sicurezza dei propri cittadini ebrei e degli edifici religiosi, scolastici e culturali ebraici, in stretta consultazione e in stretto dialogo con le comunità ebraiche, le organizzazioni della società civile e le ONG impegnate contro la discriminazione;

4.

plaude alla nomina del coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo e sollecita la Commissione a predisporre tutti gli strumenti e il sostegno necessari affinché tale funzione sia espletata con la massima efficacia possibile;

5.

invita gli Stati membri a nominare coordinatori nazionali per la lotta contro l'antisemitismo;

6.

incoraggia i membri dei parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l'antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all'intero spettro politico;

7.

pone in evidenza l'importante ruolo delle organizzazioni della società civile e dell'istruzione nel prevenire e contrastare ogni forma di odio e intolleranza e sollecita un maggior sostegno finanziario;

8.

invita gli Stati membri a incoraggiare i mezzi di comunicazione a promuovere il rispetto per tutte le fedi e il riconoscimento della diversità, nonché la formazione dei giornalisti rispetto a tutte le forme di antisemitismo, in modo da combattere possibili pregiudizi;

9.

invita gli Stati membri in cui l'invocazione di motivi fondati sulla razza, l'origine nazionale o etnica, la religione o il credo non costituisce ancora un'aggravante di reato a rimediare quanto prima a questa lacuna, e ad adoperarsi per far sì che la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale sia integralmente e correttamente recepita e applicata, in modo da garantire che gli atti di antisemitismo siano perseguiti dalle autorità degli Stati membri dell'Unione sia online che offline;

10.

insiste sulla necessità di fornire alle autorità incaricate dell'applicazione della legge una formazione mirata in merito al contrasto dei reati d'odio e della discriminazione e di istituire in seno alle forze di polizia, qualora ancora non esistano, unità speciali per il contrasto dei reati d'odio, e invita le agenzie dell'UE e le organizzazioni internazionali ad assistere gli Stati membri nel predisporre tali misure di formazione;

11.

incoraggia la cooperazione transfrontaliera, a tutti i livelli, nel perseguimento dei reati d'odio, soprattutto per quanto riguarda il perseguimento dei reati gravi, come le attività terroristiche;

12.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che sia posto in essere un sistema esaustivo ed efficiente che consenta di raccogliere sistematicamente dati affidabili, pertinenti e comparabili sui reati d'odio, disaggregati in base alla motivazione, inclusi gli atti di terrorismo;

13.

invita gli Stati membri, in relazione al codice di condotta concordato tra la Commissione e le principali aziende informatiche, a sollecitare gli intermediari online e le piattaforme dei media sociali ad agire prontamente per prevenire e contrastare l'incitamento all'odio antisemita online;

14.

sottolinea che la scuola costituisce un'opportunità unica per trasmettere i valori della tolleranza e del rispetto, dal momento che si rivolge a tutti i bambini sin dalla più tenera età;

15.

incoraggia gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto (la «Shoah») nelle scuole e a garantire che gli insegnanti siano adeguatamente formati a tale compito e dispongano degli strumenti per affrontare in classe la questione della diversità; incoraggia inoltre gli Stati membri a prendere in considerazione una revisione dei libri di testo per far sì che la storia ebraica e la vita ebraica contemporanea siano presentate in modo esaustivo ed equilibrato, evitando qualsiasi forma di antisemitismo;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il sostegno finanziario per attività mirate e progetti educativi, a sviluppare e consolidare partenariati con le comunità ed istituzioni ebraiche e a incoraggiare gli scambi tra bambini e ragazzi di fedi diverse mediante attività in comune, varando e sostenendo campagne di sensibilizzazione in proposito;

17.

invita la Commissione a collaborare strettamente con attori internazionali quali l'UNESCO, l'OSCE, il Consiglio d'Europa e altri partner internazionali per combattere l'antisemitismo a livello internazionale;

18.

invita la Commissione a richiedere uno status consultivo in seno all'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto;

19.

incoraggia ogni Stato membro a celebrare ufficialmente il 27 gennaio il Giorno internazionale della memoria dell'Olocausto;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e alle Nazioni Unite.

(1)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(2)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0485.

(4)  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/186


P8_TA(2017)0244

Conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite per sostenere l'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (Conferenza sull'Oceano dell'ONU)

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 (Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani) (2017/2653(RSP))

(2018/C 307/30)

Il Parlamento europeo,

visti il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (1) e i relativi obiettivi,

vista la prossima conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 (Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani), che si terrà presso la sede dell'ONU dal 5 al 9 giugno 2017,

vista la quarta edizione della conferenza ad alto livello dal titolo «Il nostro oceano» che l'Unione europea organizzerà a Malta il 5 e 6 ottobre 2017,

vista la conferenza ministeriale sulla pesca nel Mediterraneo svoltasi a Malta il 30 marzo 2017,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 novembre 2016, dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» (JOIN(2016)0049),

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sulla conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione dell'OSS n. 14 (Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani) (O-000031/2017 — B8-0311/2017),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che i mari e gli oceani sono essenziali per la nostra vita, il nostro benessere e il nostro futuro; che l'attuale brusco deterioramento della salute degli oceani — caratterizzato da riscaldamento e acidificazione degli oceani, sbiancamento dei coralli, crescente pressione sugli stock ittici e aumento della quantità di rifiuti marini — indica che è giunto il momento di agire al fine di mobilitare la leadership necessaria per proteggere i nostri oceani;

B.

considerando che il commissario Vella ha invitato l'UE a intensificare l'azione e l'impegno finalizzati a proteggere i nostri mari e oceani;

C.

considerando che le minacce agli ecosistemi e alle zone di pesca, causate dalle attività legate alla crescita blu, come ad esempio l'estrazione mineraria dal fondo marino, la prospezione petrolifera e lo sfruttamento dell'energia del moto ondoso e delle maree, nonché i rischi che tali attività comportano, sono incerti, oltrepassano i confini e incidono sulle zone di pesca tradizionali;

D.

considerando che l'accesso dei pescatori artigianali e su piccola scala ai mercati e alle risorse è una priorità dell'Agenda 2030 dell'ONU; che i pescatori dovrebbero aver voce in capitolo in tutte le fasi del processo decisionale delle politiche in materia di pesca;

E.

considerando che la pesca artigianale comprende oltre il 90 % dei lavoratori nel settore della pesca, di cui circa la metà sono donne, e circa il 50 % delle catture mondiali; che, secondo gli orientamenti volontari della FAO per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà («Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication»), la pesca artigianale è una preziosa fonte di proteine animali per miliardi di persone in tutto il mondo e spesso sostiene le economie locali nelle comunità costiere;

1.

accoglie con favore l'iniziativa di convocare la conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite per focalizzazione l'attenzione sulla necessità di agire a livello globale per ridurre l'impatto negativo delle attività umane sugli oceani;

2.

osserva che, malgrado l'impegno a livello mondiale per ridurre la pesca eccessiva entro il 2015 assunto in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, il 31,4 % degli stock ittici mondiali è ancora oggetto di una pesca eccessiva; ricorda che la pesca eccessiva costituisce una grave minaccia non solo per interi ecosistemi marini, ma anche per la sicurezza alimentare e la sostenibilità economica e sociale delle comunità costiere a livello mondiale;

3.

è preoccupato per il fatto che l'acidificazione degli oceani, causata dall'aumento dei livelli di biossido di carbonio, ha gravi ripercussioni negative su molti organismi marini; sottolinea la necessità di mettere a punto misure efficaci di adattamento e di attenuazione a livello intersettoriale al fine di rafforzare la resilienza contro l'acidificazione degli oceani e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sugli oceani nonché sugli ecosistemi costieri;

4.

sottolinea la necessità di un approccio basato sugli ecosistemi e precauzionale, quale sancito dai trattati e dalla politica comune della pesca, da applicare nella gestione globale della pesca, in modo da ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile;

5.

chiede che qualsiasi decisione in materia di sovvenzioni alla pesca tenga conto delle peculiarità della pesca artigianale e su piccola scala, per il loro carattere locale e il loro ruolo fondamentale nel garantire la sovranità alimentare e la sopravvivenza economica e sociale delle comunità costiere;

6.

incoraggia gli Stati ad assumersi le rispettive responsabilità in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione, in particolare:

Stato di bandiera — assicurare la piena attuazione delle misure di gestione internazionali e nazionali, al fine di garantire che le navi battenti la loro bandiera rispettino le norme;

Stato costiero — garantire un'attività di pesca sostenibile nelle acque sotto la loro giurisdizione e il controllo dell'accesso a tali acque allo scopo di prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

Stato di approdo — garantire la ratifica e la piena attuazione dell'accordo della FAO (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura) sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

Stato di commercializzazione — adottare misure volte a garantire un miglior coordinamento tra la lotta contro la pesca INN e la politica commerciale e di mercato;

7.

sottolinea l'importanza della conservazione di almeno il 10 % di zone costiere e marine, in linea con l'OSS delle Nazioni Unite n. 14.5;

8.

sottolinea l'importanza dell'OSS delle Nazioni Unite n. 14.7 in termini di aumento dei vantaggi economici per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati, derivante dall'uso sostenibile delle risorse marine, anche attraverso la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo;

9.

chiede che venga rafforzata la gestione sostenibile della pesca, anche mediante l'attuazione di misure di gestione su base scientifica;

10.

chiede che venga rafforzata la cooperazione regionale tra tutti gli Stati nella gestione della pesca per uno sfruttamento sostenibile ed equo delle specie migratrici, in particolare per quanto riguarda le valutazioni scientifiche degli stock, il monitoraggio, la sorveglianza e il controllo delle attività di pesca come previsto dall'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995 e dalle tre conferenze di riesame del 2006, 2010 e 2016; ritiene che tutte le specie sfruttate a fini commerciali dovrebbero rientrare nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) dotate di maggiori poteri per far rispettare in modo efficace le decisioni in materia di gestione e le sanzioni;

11.

invita la Commissione e il Consiglio a promuovere ulteriormente i principi e gli obiettivi della politica comune della pesca;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti esterne all'UE.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 1o giugno 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/188


P8_TA(2017)0232

Richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács

Decisione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács (2016/2266(IMM))

(2018/C 307/31)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács, trasmessa il 19 settembre 2016 da Péter Polt, Procuratore generale dell'Ungheria, nel quadro di un procedimento penale avviato nei suoi confronti dal Procuratore capo centrale inquirente e comunicato in Aula il 3 ottobre 2016,

visto l'invito rivolto all'on. Kovács a presentarsi per essere ascoltato in data 12 gennaio, 30 gennaio e 22 marzo 2017, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visti l'articolo 4, paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, nonché la sezione 10, paragrafo 2, e la sezione 12, paragrafo 1, della legge LVII del 2004 sullo status giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, e la sezione 74, paragrafi 1 e 3, della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0203/2017),

A.

considerando che il Procuratore generale dell'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo, Béla Kovács, affinché possano essere svolte indagini per verificare se può essere mossa un'accusa a suo carico per reato di frode di bilancio, risultante in una perdita finanziaria considerevole ai sensi della sezione 396, paragrafo 1, lettera a), del codice penale ungherese, e per reato di utilizzo multiplo di documenti privati contraffatti ai sensi della sezione 345 del codice penale; che, in base a detta sezione, qualsiasi persona che utilizzi un documento privato falsificato o contraffatto o un documento privato con contenuti non veritieri per fornire la prova dell'esistenza, della modifica o della cessazione di un diritto o di un obbligo è colpevole di un reato minore punibile con la reclusione non superiore a un anno;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 4 paragrafo 2, della legge fondamentale ungherese, i membri del Parlamento beneficiano di immunità; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge LVII del 2004 sullo status dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, i deputati al Parlamento europeo hanno diritto a un'immunità uguale a quella di cui beneficiano i deputati del parlamento ungherese e, secondo l'articolo 12, paragrafo 1, la decisione di sospendere l'immunità di un deputato al Parlamento europeo rientra nella competenza del Parlamento europeo; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, nei confronti del deputato può essere applicato un procedimento penale o, in mancanza di una rinuncia volontaria all'immunità nel caso in questione, un procedimento per reato minore solo previa approvazione dell'Assemblea nazionale; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, della medesima legge, fino alla presentazione dell'atto di accusa, l'istanza per la sospensione dell'immunità deve essere presentata dal Procuratore generale;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2), i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti;

E.

considerando che, a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, le spese sostenute a titolo di convenzioni di tirocinio, alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza, possono anch'esse essere rimborsate;

F.

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 aprile 2010 sulla regolamentazione concernente i tirocinanti dei deputati, per contribuire alla conoscenza dell'Europa e alla formazione professionale, nonché per promuovere una migliore comprensione delle modalità di funzionamento dell'Istituzione, i deputati al Parlamento europeo possono proporre tirocini a Bruxelles e a Strasburgo durante le tornate o nel corso delle loro attività di deputati nello Stato in cui sono eletti;

G.

considerando che, a norma dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della regolamentazione concernente i tirocinanti, le modalità specifiche relative al tirocinio sono oggetto di una convenzione di tirocinio scritta, firmata dal deputato e dal tirocinante; che la convenzione comprende una clausola che dichiara espressamente che il Parlamento europeo non può essere considerato parte della convenzione; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, le spese relative ai tirocini, comprese le borse di studio e il costo della copertura assicurativa, se pagate dal deputato, possono essere imputate all'indennità di assistenza parlamentare di cui all'articolo 33, paragrafo 4, delle misure di attuazione, entro i limiti di tale indennità;

H.

considerando che, conformemente all'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 1, della regolamentazione concernente i tirocinanti, la borsa di studio concessa a un tirocinante non deve essere tale da costituire nella realtà una forma di retribuzione dissimulata; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, per l'intero periodo di tirocinio i tirocinanti sono posti sotto la sola responsabilità del deputato presso il quale effettuano il tirocinio;

I.

considerando che, nel caso in questione, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e circostanziato che la richiesta di revoca sia stata presentata nel quadro di un'azione destinata a ledere politicamente il deputato interessato;

J.

considerando che la decisione dell'ex Presidente del Parlamento europeo di imporre una sanzione di biasimo nei confronti dell'on. Kovács per aver violato l'articolo 1, lettera a), del codice di condotta (3) non può essere considerata equivalente a una sentenza giudiziaria passata in giudicato sulle questioni riguardanti il procedimento penale avviato dall'Ufficio del Procuratore inquirente capo centrale; che, di conseguenza, non sussiste violazione del principio ne bis in idem; che, di conseguenza, la sanzione imposta dall'ex Presidente del Parlamento in virtù del codice di condotta non impedisce che un procedimento penale sia istituito o condotto in Ungheria per verificare se può essere mossa un'accusa a suo carico;

1.

decide di revocare l'immunità di Béla Kovács;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente dell'Ungheria e a Béla Kovács.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato I del regolamento, codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 16 maggio 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/191


P8_TA(2017)0201

Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Mongolia (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09264/2016 — C8-0455/2016 — 2015/0113(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 307/32)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09264/2016),

visto il progetto di Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (08940/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0455/2016),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0074/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Mongolia.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/192


P8_TA(2017)0202

Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13824/2016 — C8-0527/2016 — 2016/0311(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 307/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (13824/2016),

visto il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13823/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0527/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0169/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/193


P8_TA(2017)0203

Accordo UE-Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (13710/2016 — C8-0005/2017 — 2016/0322(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 307/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13710/2016),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (13711/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0005/2017),

vista la lettera della commissione per gli affari esteri,

visto l'articolo 99, paragrafo 1 e 4 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0174/2017),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/194


P8_TA(2017)0204

Adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (15540/2016 — C8-0024/2017 — 2016/0349(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 307/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15540/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0024/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0187/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 17 maggio 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/195


P8_TA(2017)0209

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 — C8-0131/2017 — 2017/2058(BUD))

(2018/C 307/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0157 — C8-0131/2017),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0196/2017),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'Unione promuove la globalizzazione; che essa si impegna a favore di quanti sono temporaneamente esposti ai cambiamenti in atto nel mercato globale; che l'adozione del regolamento FEG rispecchia l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati da Nokia Oy (Nokia Network Systems) e da tre fornitori e produttori a valle nel settore economico classificato alla divisione 26 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) attivi principalmente nelle regioni di livello NUTS 2 di Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) e Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D), e che si prevede la partecipazione alle misure di 821 lavoratori in esubero su 945 ammissibili al contributo del FEG;

E.

considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 641 800 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 4 403 000 EUR;

2.

osserva che la Finlandia ha presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG il 22 novembre 2016 e che, dopo l'invio tempestivo da parte della Finlandia di informazioni supplementari, la valutazione della Commissione è stata completata il 7 aprile 2017 e notificata al Parlamento lo stesso giorno;

3.

ricorda che nel settore «Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica» sono già state presentate 15 domande di contributo del FEG (tre delle quali presentate dalla Finlandia (4)), tutte basate sul criterio della globalizzazione; rileva che quattro di queste 15 domande riguardavano imprese del gruppo Nokia; rileva che dalle relazioni finali per il 2012 si evince che il 44 % dei partecipanti alle attività del FEG risultavano occupati nei due anni successivi alla data della domanda di intervento del FEG da parte della Finlandia, mentre da quelle relative al 2013 risulta un tasso di occupazione del 65 %; si attende che la valutazione intermedia della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2017 (5), includa dati dettagliati sul tasso di reinserimento a lungo termine dei beneficiari dell'assistenza a titolo del FEG, come già richiesto nella risoluzione del Parlamento del 15 settembre 2016 (6);

4.

ricorda che le TIC svolgono un ruolo fondamentale nell'economia finlandese; ritiene che i più recenti esuberi alla Nokia Oy riflettano una tendenza che interessa tutto il comparto tecnologico finlandese, dove da due anni a questa parte le cifre dell'occupazione sono estremamente instabili a causa della forte pressione per aumentare l'efficienza e mantenere la competitività dei prodotti;

5.

segnala che il settore delle TIC è molto sensibile ai cambiamenti nel mercato globale; osserva che la concorrenza in questo settore è globale, per cui tutti gli operatori del mercato possono contendersi gli stessi clienti e l'ubicazione e il contesto culturale del personale rivestono un'importanza limitata;

6.

osserva che gli esuberi alla Nokia Oy rientrano nel programma di ristrutturazione aziendale a livello mondiale, necessario per poter competere con i concorrenti dell'Asia orientale;

7.

segnala che, dopo aver costituito una joint venture con la Siemens per le tecnologie di rete, la Nokia Oy ha adottato un certo numero di misure, fra cui un trasferimento delle proprie risorse verso le tecnologie del futuro e una riduzione del personale al fine di abbattere i costi operativi annui di 900 milioni di EUR entro la fine del 2018;

8.

rileva che i lavoratori collocati in esubero dalla Nokia Oy nel 2016 erano tutti laureati (40 %) o in possesso di un diploma di istruzione secondaria (60 %) e lavoravano nel settore della programmazione e della progettazione, e che le loro competenze sono ora in molti casi superate; constata che il 21 % dei beneficiari interessati ha più di 54 anni, un'età in cui il reinserimento nel mercato del lavoro risulta estremamente difficile; osserva inoltre che i tassi di disoccupazione sono da molto tempo al di sopra della media nazionale in due delle tre regioni interessate e che la disoccupazione fra le persone altamente istruite è un fenomeno complessivamente molto diffuso nelle regioni di cui trattasi, il che si traduce in una situazione particolarmente difficile per i dipendenti di oltre 50 anni;

9.

riconosce che la Finlandia ha elaborato il pacchetto coordinato di servizi personalizzati in consultazione con i soggetti interessati, e che il Ministero degli affari economici e dell'occupazione ha convocato un gruppo di lavoro che comprende i rappresentanti dei beneficiari interessati, le parti sociali e i partner nazionali e regionali;

10.

osserva che la Finlandia prevede sei tipi di misure: i) tutoraggio e altre misure preparatorie, ii) servizi per l'occupazione e le imprese, iii) formazione professionale, iv) sovvenzioni di avvio, v) valutazioni di esperti, vi) incentivo all'assunzione e vii) indennità per spese di viaggio, pernottamento e trasloco; osserva che tali azioni costituiscono misure attive del mercato del lavoro; osserva che tali misure contribuiranno al reinserimento professionale dei lavoratori in esubero;

11.

osserva che i costi delle misure di sostegno al reddito saranno pari al 13,34 % dei costi complessivi previsti per il pacchetto di misure personalizzate, cifra ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

12.

si compiace dell'uso del servizio della rete EURES per far pervenire a chi cerca lavoro in Finlandia le offerte di lavoro di altri paesi; osserva che in collaborazione con i servizi FEG ed EURES saranno organizzate a livello regionale iniziative per la selezione internazionale; accoglie con favore le misure in questione e il fatto che le autorità finlandesi incoraggino i lavoratori in esubero a beneficiare pienamente del loro diritto alla libera circolazione;

13.

accoglie con favore la gamma prevista di servizi di formazione e consulenza nonché il sostegno alle persone in cerca di occupazione al di fuori della Finlandia e alle imprese in fase di avvio; considera dette misure particolarmente opportune viste l'età e le competenze dei lavoratori interessati;

14.

valuta positivamente il fatto che le autorità finlandesi abbiano avviato l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 2 giugno 2016, con largo anticipo rispetto alla domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

15.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;

16.

si compiace della dotazione di 59 000 EUR per informazione e pubblicità e ne sottolinea la rilevanza al fine di incentivare i beneficiari ammissibili a partecipare alle misure sostenute a titolo del FEG;

17.

prende atto del fatto che i fondi destinati al controllo e alla rendicontazione sono sufficienti; segnala che la comunicazione sistematica sui servizi sostenuti dal FEG migliorerà il corretto utilizzo dei fondi; si compiace dell'importo di 20 000 EUR destinato al controllo e alla rendicontazione;

18.

osserva che la Nokia Network Systems ha adempiuto agli obblighi di legge e ha consultato tutte le parti interessate;

19.

sottolinea che le autorità finlandesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione;

20.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

21.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; osserva che la Finlandia ha confermato che il contributo del FEG effettivamente non sostituirà tali azioni;

22.

raccomanda agli Stati membri di trovare sinergie con altre azioni finanziate mediante fondi nazionali o dell'Unione e di avvalersi di altri programmi dell'UE in aggiunta alle misure del FEG;

23.

chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

24.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

25.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia

(5)  Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(6)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulle attività, l'incidenza e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (Testi approvati, P8_TA(2016)0361).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/951.)


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/200


P8_TA(2017)0212

Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Croazia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Croazia (05318/2017 — C8-0033/2017 — 2017/0801(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 307/37)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (05318/2017),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0033/2017),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0171/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/201


P8_TA(2017)0213

Obiezione a un atto delegato: individuazione dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul regolamento delegato della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la cancellazione della Guyana dalla tabella di cui al punto I dell'allegato e l'aggiunta dell'Etiopia a tale tabella (C(2017)01951 — 2017/2634(DEA))

(2018/C 307/38)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)01951) («il regolamento delegato di modifica»),

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1) (quarta direttiva antiriciclaggio), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 64, paragrafo 5,

visto il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (2), in particolare il suo allegato,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 sul regolamento delegato della Commissione del 24 novembre 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (3),

vista la lettera della Commissione, del 24 marzo 2017, che accompagna il regolamento delegato di modifica,

visti il lavoro svolto e le conclusioni elaborate finora dalle due commissioni speciali del Parlamento, la commissione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto e la commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale,

vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il regolamento delegato, il suo allegato e il regolamento delegato che lo modifica sono intesi a individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche per quanto riguarda l'antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'UE e richiedono misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per i soggetti obbligati dell'UE a norma della quarta direttiva antiriciclaggio;

B.

considerando che l'ultimo regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche è in vigore dal 23 settembre 2016;

C.

considerando che il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione rimarrà in vigore anche se il regolamento delegato che lo modifica verrà respinto;

D.

considerando che l'elenco dei paesi, anche dopo le modifiche introdotte nel regolamento delegato di modifica adottato dalla Commissione il 24 marzo 2017, corrisponde a quello identificato dalla Task Force «Azione finanziaria» (GAFI) in occasione della sua 29a riunione plenaria che ha avuto luogo dal 20 al 24 febbraio 2017;

E.

considerando che, come indicato nel considerando 28 della quarta direttiva antiriciclaggio e ribadito nella relazione (C(2016)04180) del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, la valutazione della Commissione è un processo autonomo; che la Commissione è pertanto libera di andare al di là delle norme del GAFI, mantenendo nel proprio elenco un paese terzo che sia stato escluso dal GAFI o includendo altri paesi terzi, purché ciò sia in linea con i criteri specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio;

F.

considerando che la valutazione della Commissione è un processo autonomo che dev'essere svolto in maniera completa e imparziale, esaminando tutti i paesi terzi sulla base degli stessi criteri definiti all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio;

G.

considerando che il Parlamento ha rigettato un precedente regolamento delegato di modifica (C(2016)07495) poiché il processo della Commissione non era sufficientemente autonomo e non riconosceva la natura non esaustiva dell'elenco di criteri («in particolare») all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio, escludendo in tal modo i reati presupposto al riciclaggio di denaro, quali i reati fiscali;

H.

considerando che il Parlamento rimane del parere che le carenze in materia di AML/CFT possano persistere per quanto riguarda diversi aspetti dell'articolo 9, paragrafo 2, in alcuni paesi non inclusi nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nel regolamento delegato di modifica;

I.

considerando che il Parlamento ha debitamente preso atto della lettera della Commissione del 24 marzo 2017, che fa riferimento alla valutazione in corso da parte della Commissione delle possibilità per ridurre la sua dipendenza da fonti di informazioni esterne; che l'istituzione di un processo di valutazione autonomo per l'elenco dell'UE di paesi terzi ad alto rischio, come richiesto dal Parlamento, è una delle opzioni attualmente oggetto di valutazione;

J.

considerando che il Parlamento è consapevole del tempo e delle risorse che lo sviluppo di un processo di valutazione autonomo può richiedere, soprattutto poiché la Commissione dispone di risorse e mezzi umani estremamente limitati per prevenire i reati finanziari, ma auspica un impegno più convinto da parte della Commissione tramite obiettivi definiti e ambiziosi (ad esempio una tabella di marcia), al fine di inviare un messaggio chiaro in merito all'impegno comune delle istituzioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro, all'evasione fiscale e al finanziamento del terrorismo;

K.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento hanno chiesto congiuntamente al commissario responsabile del presente atto delegato di comparire dinanzi ad esse, onde discutere adeguatamente della proposta e delle obiezioni del Parlamento;

1.

solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.

chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle riserve di cui sopra, compresa la sua raccomandazione relativa all'adozione di una tabella di marcia per pervenire a un processo di valutazione autonomo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0008.


Giovedì 18 maggio 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/203


P8_TA(2017)0221

Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (06679/2016 — C8-0175/2016 — 2016/0052(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 307/39)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06679/2016),

visto li progetto di accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 (06956/16),

visto il progetto di accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 (06957/16),

visto il progetto di protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (06960/16),

visto il progetto il progetto di protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (06959/16),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0175/2016),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0072/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione degli accordi e dei protocolli;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia.

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/204


P8_TA(2017)0224

Portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 307/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0627),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0392/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 aprile 2016 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0378/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 86.

(2)  GU C 240 dell'1.7.2016, pag. 72.


P8_TC1-COD(2015)0284

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1128.)


Giovedì 1o giugno 2017

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/205


P8_TA(2017)0233

Aliquote IVA applicate a libri, giornali e periodici *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici COM(2016)0758 — C8-0529/2016 — 2016/0374(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 307/41)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0758),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0529/2016),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0189/2017),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

La differenza tra le entrate IVA previste e l'IVA effettivamente riscossa (il cosiddetto «divario dell'IVA») nell'Unione è stata di circa 170 miliardi di euro nel 2013, mentre le frodi transfrontaliere corrispondono a una perdita di gettito IVA pari a circa 50 miliardi di euro l'anno, fatti che rendono l'IVA una questione importante da affrontare a livello di Unione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (7) stabilisce che gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di imposta sul valore aggiunto (IVA) alle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico. Un'aliquota IVA ridotta non può tuttavia essere applicata alle pubblicazioni fornite per via elettronica, che devono essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria.

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (7) stabilisce che gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di imposta sul valore aggiunto (IVA) alle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico. Un'aliquota IVA ridotta non può tuttavia essere applicata alle pubblicazioni fornite per via elettronica, che devono essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria , il che crea quindi uno svantaggio per le pubblicazioni fornite per via elettronica e frena lo sviluppo di tale mercato . Tale svantaggio comparativo potrebbe intralciare lo sviluppo dell'economia digitale nell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Nella sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA  (7 bis) , il Parlamento europeo ha ricordato che una delle principali caratteristiche dell'IVA è il principio di neutralità, affermando che «tutti i libri, quotidiani e periodici, a prescindere dal formato, dovrebbero essere assoggettati allo stesso regime».

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

2)

In linea con la strategia della Commissione per il mercato unico digitale (8) per restare al passo con il progresso tecnologico in un' economia digitale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni fornite per via elettronica alle aliquote IVA più basse applicate alle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico.

(2)

In linea con la strategia della Commissione per il mercato unico digitale (8) con la sua ambizione di garantire la competitività globale dell'Europa e la sua leadership mondiale nell' economia digitale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni fornite per via elettronica alle aliquote IVA più basse applicate alle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico , promuovendo in tal modo l'innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi e facilitando l'apprendimento digitale, il trasferimento delle conoscenze e l'accesso alla cultura così come la sua promozione nell'ambiente digitale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Permettere agli Stati membri di applicare aliquote ridotte, super ridotte o aliquote zero alle pubblicazioni stampate e a quelle elettroniche dovrebbe tradursi in vantaggi economici per i consumatori, promuovendo in tal modo la lettura, e per gli editori, incentivando in tal modo gli investimenti in nuovi contenuti e, nel caso di giornali e riviste, diminuendo la dipendenza dalla pubblicità.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

3)

Nel piano d'azione sull'IVA (9) la Commissione ha evidenziato che le pubblicazioni fornite per via elettronica dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento preferenziale in termini di aliquota IVA delle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico. Per conseguire tale obiettivo occorre prevedere la possibilità che tutti gli Stati membri applichino alla fornitura di libri, giornali e periodici un'aliquota IVA ridotta o aliquote IVA ridotte inferiori, compresa la possibilità di accordare esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

(3)

Nel piano d'azione sull'IVA (9) la Commissione ha evidenziato che le pubblicazioni fornite per via elettronica dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento preferenziale in termini di aliquota IVA delle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico. Per conseguire tale obiettivo occorre prevedere la possibilità che tutti gli Stati membri applichino alla fornitura di libri, giornali e periodici un'aliquota IVA ridotta o aliquote IVA ridotte inferiori, compresa la possibilità di accordare esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente. Tale proposta è in linea con l'obiettivo di concedere agli Stati membri una libertà maggiore nella fissazione delle proprie aliquote IVA, all'interno di un regime definitivo dell'IVA fondato sul principio dell'imposizione a destinazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Conformemente al piano d'azione sull'IVA, la presente direttiva si prefigge di rendere i regimi IVA nei vari Stati membri più semplici, maggiormente a prova di frode e più favorevoli alle imprese nonché di tenere il passo con gli sviluppi dell'economia digitale e mobile di oggi.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

5)

Al fine di impedire un ampio ricorso alle aliquote IVA ridotte per i contenuti audiovisivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta a libri, giornali e periodici solo se tali pubblicazioni, fornite su qualsiasi tipo di supporto fisico o per via elettronica, non consistono interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video.

(5)

Al fine di impedire un ampio ricorso alle aliquote IVA ridotte per i contenuti audiovisivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta a libri, giornali e periodici solo se tali pubblicazioni, fornite su qualsiasi tipo di supporto fisico o per via elettronica, non consistono interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video. Tenendo presente l'importanza di agevolare l'accesso a libri, quotidiani e periodici da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ai sensi della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) , è opportuno intendere i libri, i quotidiani e i periodici elettronici in formato adattato o audio come non consistenti interamente o essenzialmente di contenuto musicale o video. Pertanto, le aliquote IVA ridotte potrebbero essere applicate anche a tali formati.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Concedere agli Stati Membri la libertà di applicare tariffe IVA ridotte o super ridotte per libri, giornali e periodici elettronici potrebbe costituire un'opportunità per nuovi margini di profitto per gli editori e per investimenti in nuovi contenuti, rispetto al modello attuale che dipende fortemente dalla pubblicità. Sarebbe opportuno avviare a livello di Unione una riflessione più generale sul modello di finanziamento del contenuto elettronico.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

La flessibilità concessa agli Stati membri nel contesto dall'attuale proposta non pregiudica in alcun modo il regime definitivo dell'IVA da introdurre, nel cui contesto ogni aumento di flessibilità dovrà essere bilanciato all'impatto sul funzionamento del mercato unico, alla possibilità di frodi IVA, all'aumento dei costi per le imprese e al rischio di concorrenza sleale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

Sebbene consenta agli Stati membri di rettificare una situazione di trattamento non paritario, la presente direttiva non elimina la necessità di un sistema più coordinato, efficiente e più semplice di aliquote IVA ridotte che preveda un numero inferiore di eccezioni.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1 — punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Allegato III — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6)

fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video;

6)

fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video,  ma inclusi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte. ;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

Controllo

Entro il … [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora una relazione che identifichi gli Stati membri che hanno adottato aliquote IVA ridotte o super ridotte analoghe per libri, giornali e periodici e i loro equivalenti elettronici, e valuti l'impatto di tali misure in termini di implicazioni di bilancio e di sviluppo del settore culturale.


(7)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(7)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(7 bis)   Testi approvati, P7_TA(2011)0436.

(8)  COM(2015)0192 final.

(8)  COM(2015)0192 final.

(9)  COM(2016)0148 final.

(9)  COM(2016)0148 final.

(1bis)   Direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(2016)0596 final, 2016/0278(COD)) (GU […] del […], pag. […]).


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/212


P8_TA(2017)0236

Introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o giugno 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (COM(2016)0631 — C8-0392/2016 — 2016/0308(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 307/42)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

In considerazione dell 'impegno di riforma economica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione europea , è opportuno aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina.

(2)

Al fine di rafforzare l 'impegno di riforma economica e politica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere e accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione, è opportuno e necessario aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione e l'Ucraina.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Le misure commerciali autonome sarebbero concesse sotto forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III.

(3)

Dopo la pubblicazione da parte della Commissione dell'analisi del potenziale impatto del presente regolamento, che dovrebbe prendere in esame i potenziali beneficiari finali delle misure commerciali autonome contenute nel presente regolamento ed essere incentrata in particolare sui piccoli e medi produttori in Ucraina, le misure commerciali autonome dovrebbero essere concesse per prodotti ritenuti vantaggiosi sulla base di tale analisi. Tali misure commerciali autonome dovrebbero assumere la forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo di associazione , nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti in questione e  delle procedure correlate nonché alla partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi dell' accordo.

(4)

Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II e dell'eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e  le procedure correlate nonché la partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi di tale accordo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e  il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani , della democrazia e dello Stato di diritto da parte dell'Ucraina .

(9)

Gli articoli 2 e 3 dell'accordo di associazione stabiliscono che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del principio dello Stato di diritto , come pure l'impegno nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e le azioni a favore di uno sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo costituiscono elementi essenziali delle relazioni con l'Ucraina, che sono disciplinate da tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto da parte dell'Ucraina dei principi generali dell'accordo di associazione , come è stato fatto in altri accordi di associazione firmati dall'Unione .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome temporanee previste dal presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari e dei dazi doganali preferenziali all'importazione di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

a)

rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; per quanto riguarda i prodotti fabbricati in territori che non sono sotto il controllo effettivo del governo ucraino o spediti da tali territori, la presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del protocollo I all'accordo di associazione, che è rilasciato dalle autorità doganali del governo dell'Ucraina, dopo che sono stati eseguiti una verifica dei conti dell'esportatore presso i locali dell'esportatore e tutti gli altri controlli ritenuti opportuni a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 33 di detto protocollo, compresa una valutazione per determinare se vi siano motivi ragionevoli di ritenere che gli operatori economici che traggono vantaggio dalle misure commerciali autonome temporanee stiano compromettendo la lotta contro la corruzione o siano coinvolti in attività economiche illecite;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b)

astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni , comprese misure amministrative interne discriminatorie, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione.

c)

rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto come pure sforzi continui e sostenuti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e le attività illecite di cui agli articoli 2 , 3 e 22 dell'accordo di associazione;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

rispetto costante degli obblighi di cooperazione su questioni riguardanti occupazione, politica sociale e pari opportunità in conformità del capo 13 del titolo IV (Commercio e sviluppo sostenibile) e del capo 21 del titolo V (Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità) dell'accordo di associazione, e degli obiettivi di cui all'articolo 420 dello stesso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento , può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro due mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza sia comprovata. Se a Commissione conferma l'inosservanza, essa avvia la procedura di cui al primo comma del presente articolo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione .

1.   Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento sui produttori dell'Unione per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione e tenendo conto delle pertinenti informazioni disponibili sui produttori dell'Unione, quali la quota di mercato, la produzione, le scorte, le capacità di produzione e i tassi di utilizzo degli impianti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

2.   In seguito alla richiesta di uno Stato membro , una persona giuridica o un'associazione priva di personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, o, di propria iniziativa, la Commissione , qualora ritenga evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti, adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole . Ai fini del presente articolo, per «quota rilevante» si intendono i produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda e non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.

6.   La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. I dazi della tariffa doganale comune sono ristabiliti qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a un anno, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

Valutazione dell'attuazione delle misure commerciali autonome

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome temporanee previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sull'uso di contingenti tariffari relativi all'agricoltura sono messe a disposizione su siti web della Commissione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella — riga 4

Testo della Commissione

09.6752

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

 

5 000

Emendamento

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Allegato II — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

1001 99 00 , 1101 00 15 , 1101 00 90 , 1102 90 90 , 1103 11 90 , 1103 20 60

100 000  t/anno

Emendamento

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Allegato II — tabella — riga 3

Testo della Commissione

Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali

1005 90 00 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 20 40 , 1104 23

650 000  t/anno

Emendamento

Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali

1005 90 00 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 20 40 , 1104 23

650 000 050  kg/anno

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Allegato III — tabella — riga 3

Testo della Commissione

3102 10 10

Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg)

3 %

Emendamento

soppresso


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0193/2017).


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/220


P8_TA(2017)0237

Modello uniforme per i visti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2015)0303 — C8-0164/2015 — 2015/0134(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — prima lettura)

(2018/C 307/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0303),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0164/2015),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0028/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2015)0134

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o giugno 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1370.)


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/221


P8_TA(2017)0238

Quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018 2022 (14423/2016 — C8-0528/2016 — 2016/0204(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2018/C 307/44)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14423/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0528/2016),

visto l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0177/2017),

1.

dà la sua approvazione visto il progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.