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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 302/08 |
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2018/C 302/09 |
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2018/C 302/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 302/11 |
Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.9036 — Advent International Corporation/GE (Distributed Power Business)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8884 — Altor Funds/Trioplast Industrier)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 302/01)
Il 1o giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8884. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9008 — Elixia Holding/TryghedsGruppen/Fitness DK Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 302/02)
Il 27 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9008. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9011 — KKR/Sellbytel Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 302/03)
Il 17 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9011. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9013 — Amey Group/CAL/CAHPL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 302/04)
Il 20 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9013. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9030 — IFM/FCC/Aqualia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 302/05)
Il 21 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9030. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9053 — Sumitomo/Tierra/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 302/06)
Il 21 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9053. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9020 — ENGIE/GreenYellow/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 302/07)
Il 21 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9020. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
27 agosto 2018
(2018/C 302/08)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1633 |
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JPY |
yen giapponesi |
129,16 |
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DKK |
corone danesi |
7,4582 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,90365 |
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SEK |
corone svedesi |
10,6095 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1428 |
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ISK |
corone islandesi |
124,60 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,6988 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,744 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
323,87 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2710 |
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RON |
leu rumeni |
4,6423 |
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TRY |
lire turche |
7,2082 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5886 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5182 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1318 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7415 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5884 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 294,41 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,6464 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9396 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4375 |
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IDR |
rupia indonesiana |
17 015,88 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7777 |
|
PHP |
peso filippino |
61,997 |
|
RUB |
rublo russo |
78,2795 |
|
THB |
baht thailandese |
37,929 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,7606 |
|
MXN |
peso messicano |
21,8104 |
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INR |
rupia indiana |
81,6230 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2018
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo
[Monzinger Niederberg (DOP)]
(2018/C 302/09)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Germania ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Monzinger Niederberg» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento. |
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(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Monzinger Niederberg» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
Il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Monzinger Niederberg» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018
Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione
ALLEGATO
«MONZINGER NIEDERBERG»
PDO-DE-02363
Data della domanda: 29.6.2017
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
«Monzinger Niederberg»
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione d'origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
|
1. |
Vino |
4. Descrizione dei vini
Il «Monzinger Niederberg» deve la sua ottima reputazione alla varietà Riesling, che questo eccezionale territorio permette di esprimere nel migliore dei modi. Pertanto, solo la varietà di vite Weißer Riesling è autorizzata nel quadro della DOP. Le uve vengono raccolte quando il peso del mosto corrispondente almeno alla categoria Spätlese. Si tratta esclusivamente di vini bianchi, privi di torbidità.
Vino di qualità
I vini di qualità sono sempre vini eleganti, con un aroma caratterizzato da delicate note di mele e di agrumi, contraddistinti da una spiccata mineralità e dal gusto sempre secco.
Il colore dei vini di qualità varia dal verde giallognolo pallido al giallo paglierino.
I valori analitici elencati in appresso, che devono essere determinati per mezzo di un'analisi fisica e chimica conforme alla pertinente legislazione dell'UE, sono vincolanti e devono caratterizzare i vini che rientrano nella denominazione.
Peso minimo del mosto: 78 °Oe
Il residuo zuccherino massimo è di 25 g/l a condizione che l'acidità totale espressa in g/l di acido tartarico sia almeno pari a 7,2 g/l. Se essa è inferiore a 7,2 g/l, il residuo zuccherino massimo è di 18 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
15 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): |
11 |
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Acidità totale minima: |
5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (mg/l): |
|
Per le caratteristiche analitiche per le quali non vengono indicati i valori, si applicano le disposizioni della legge tedesca sui vini e la pertinente normativa dell'UE.
Vini con predicato «Kabinett»
I vini «Kabinett» sono sempre vini eleganti, con un aroma caratterizzato da delicate note di mele e di agrumi, contraddistinti da una spiccata mineralità e da un gusto leggermente dolce.
Il colore dei vini con predicato «Kabinett» varia dal verde giallognolo pallido al giallo paglierino.
I valori analitici elencati in appresso, che devono essere determinati per mezzo di un'analisi fisica e chimica conforme alla pertinente legislazione dell'UE, sono vincolanti e devono caratterizzare i vini che rientrano nella denominazione.
Peso minimo del mosto: 78 °Oe
Residuo zuccherino massimo almeno pari a 25 g/l
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): |
7 |
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Acidità totale minima: |
5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (mg/l): |
|
Per le caratteristiche analitiche per le quali non vengono indicati i valori, si applicano le disposizioni della legge tedesca sui vini e la pertinente normativa dell'UE.
Vini con predicato «Spätlese»
I vini «Spätlese» sono sempre vini eleganti, con un aroma caratterizzato da delicate note di mele e di agrumi, contraddistinti da una spiccata mineralità e da un gusto che può presentare diversi gradi di dolcezza.
Il colore dei vini con predicato «Spätlese» varia dal verde giallognolo pallido al giallo paglierino.
I valori analitici elencati in appresso, che devono essere determinati per mezzo di un'analisi fisica e chimica conforme alla pertinente legislazione dell'UE, sono vincolanti e devono caratterizzare i vini che rientrano nella denominazione.
Peso minimo del mosto: 78 °Oe
Residuo zuccherino massimo almeno pari a 40 g/l
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): |
7 |
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Acidità totale minima: |
5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (mg/l): |
|
Per le caratteristiche analitiche per le quali non vengono indicati i valori, si applicano le disposizioni della legge tedesca sui vini e la pertinente normativa dell'UE.
Vini con predicato «Auslese»
I vini con predicato «Auslese» sono vini caratterizzati da un gusto eminentemente dolce, i cui aromi di miele e uva passa denotano l'azione, in questo caso auspicabile, della Botrytis cinerea (muffa grigia).
Il colore dei vini con predicato «Auslese» varia dal giallo paglierino al giallo oro.
I valori analitici elencati in appresso, che devono essere determinati per mezzo di un'analisi fisica e chimica conforme alla pertinente legislazione dell'UE, sono vincolanti e devono caratterizzare i vini che rientrano nella denominazione.
Peso minimo del mosto: 85 °Oe
Residuo zuccherino massimo almeno pari a 60 g/l
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): |
7 |
|
Acidità totale minima: |
5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (mg/l): |
|
Per le caratteristiche analitiche per le quali non vengono indicati i valori, si applicano le disposizioni della legge tedesca sui vini e la pertinente normativa dell'UE.
Vini con predicato «Beerenauslese»
I vini con predicato «Beerenauslese» sono vini caratterizzati da un gusto eminentemente dolce, i cui aromi di miele e uva passa denotano l'azione, in questo caso essenziale, della Botrytis cinerea (muffa grigia).
Il colore dei vini con predicato «Beerenauslese» varia dal giallo dorato all'oro intenso.
I valori analitici elencati in appresso, che devono essere determinati per mezzo di un'analisi fisica e chimica conforme alla pertinente legislazione dell'UE, sono vincolanti e devono caratterizzare i vini che rientrano nella denominazione.
Peso minimo del mosto: 120 °Oe
Residuo zuccherino massimo almeno pari a 90 g/l
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): |
5,5 |
|
Acidità totale minima: |
5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (mg/l): |
|
Per le caratteristiche analitiche per le quali non vengono indicati i valori, si applicano le disposizioni della legge tedesca sui vini e la pertinente normativa dell'UE.
Vini con predicato «Eiswein»
I vini «Eiswein» sono invece contraddistinti da chiare note fruttate e dalla completa assenza di Botrytis ed evidenziano un elevato grado di dolcezza e un'acidità marcata.
Il colore dei vini con predicato «Eiswein» varia dal giallo dorato all'oro intenso.
I valori analitici elencati in appresso, che devono essere determinati per mezzo di un'analisi fisica e chimica conforme alla pertinente legislazione dell'UE, sono vincolanti e devono caratterizzare i vini che rientrano nella denominazione.
Peso minimo del mosto: 120 °Oe
Residuo zuccherino massimo almeno pari a 90 g/l
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): |
5,5 |
|
Acidità totale minima: |
5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (mg/l): |
|
Per le caratteristiche analitiche per le quali non vengono indicati i valori, si applicano le disposizioni della legge tedesca sui vini e la pertinente normativa dell'UE.
Vini con predicato «Trockenbeerenauslese»
I vini con predicato «Trockenbeerenauslese» sono vini caratterizzati da un gusto eminentemente dolce, i cui aromi di miele e uva passa denotano l'azione, in questo caso essenziale, della Botrytis cinerea (muffa grigia), che produce il caratteristico avvizzimento che conferisce agli acini l'aspetto dell'uva passa.
Il colore dei vini con predicato «Trockenbeerenauslese» varia dal giallo dorato all'oro intenso.
I valori analitici elencati in appresso, che devono essere determinati per mezzo di un'analisi fisica e chimica conforme alla pertinente legislazione dell'UE, sono vincolanti e devono caratterizzare i vini che rientrano nella denominazione.
Peso minimo del mosto: 150 °Oe
Residuo zuccherino massimo almeno pari a 120 g/l
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): |
5,5 |
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Acidità totale minima: |
5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (mg/l): |
|
Per le caratteristiche analitiche per le quali non vengono indicati i valori, si applicano le disposizioni della legge tedesca sui vini e la pertinente normativa dell'UE.
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
I vini di qualità e tutti i vini con predicato
Pratica enologica specifica
I vini devono maturare in contenitori che non conferiscono sapori. Le botti di rovere classico sono ammesse se l'aroma di legno conferito al vino non è individuabile o è discreto. Gli aromi di legno conferiti dalle nuove piccole botti di capacità inferiore a 600 litri (ad esempio, i barili di tipo barrique) non sono ammessi.
Parimenti, non sono ammessi la dealcolizzazione parziale, la concentrazione e l'uso di frammenti di legno di quercia.
b. Rese massime
I vini di qualità e tutti i vini con predicato
75 ettolitri per ettaro
6. Zona delimitata
La zona del «Monzinger Niederberg» comprende le superfici viticole tradizionali del comune viticolo di Monzingen, situate sul pendio esposto a sud che si trova tra la città di Monzingen e l'uscita dalla B 41 in direzione di Nussbaum. Di tale zona non fanno parte le superfici situate a sud della B 41 e quelle relativamente pianeggianti (con pendenza inferiore al 15 %) che si trovano sull'altopiano.
In totale, la zona della DOP «Monzinger Niederberg» occupa un'area di 27,5543 ha.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Weißer Riesling — Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger
8. Descrizione del legame/dei legami
Il Monzinger Niederberg, i vini di qualità e tutti i vini con predicato
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1. |
Geologia: il terreno in questione è un terreno residuale della formazione Waderner Schichten, un conglomerato che si è depositato nella zona circa 280 milioni di anni fa, che si trova soltanto nella valle della Nahe e in alcune parti del Saarland. Anche nella valle della Nahe, sono pochi i luoghi in cui la formazione Schichten Waderner emerge e caratterizza in misura così decisa il suolo, come nel caso della zona del Monzinger Niederberg. La formazione Waderner Schichten è composta principalmente di scisto e quarzite, ma contiene anche quarzo di vena. In superficie, il conglomerato è eroso e arricchito in misura diversa da humus. I suoli ricchi di argilloscisto e quarzo, come la formazione Waderner Schichten, sono noti per la capacità di conferire spesso ai vini Riesling gli aromi di agrumi e mela. I vini della zona «Monzinger Niederberg» sono quindi nettamente diversi dai vini prodotti nelle aree viticole confinanti, caratterizzate da suoli argillosi profondi, che si contraddistinguono piuttosto per gli aromi di pesca e di frutta. Il suolo roccioso garantisce che la superficie del terreno si asciughi rapidamente dopo le precipitazioni. L'umidità si riduce quindi rapidamente, impedendo lo sviluppo di muffe indesiderate e garantendo la purezza della Botrytis cinerea, la cui azione è auspicabile per alcuni vini con predicato.
Ciò significa che anche i vini ottenuti dalle uve su cui si sviluppa la Botrytis hanno un profilo aromatico molto pulito e preciso. |
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2. |
Caratteristiche topografiche: I vigneti «Monzinger Niederberg» sono situati ad un'altitudine compresa tra 160 m e 240 m sul livello del mare.
Sul pendio esposto a Sud la pendenza media è superiore al 30 % e l'intenso soleggiamento garantisce quindi che la temperatura nella zona del «Monzinger Niederberg» sia sempre molto superiore di giorno rispetto alle zone paragonabili del territorio pianeggiante, nonostante l'altitudine possa talvolta rivelarsi un elemento sfavorevole. Le uve raggiungono quindi un maggiore livello di maturazione, che conferisce ai vini un'acidità inferiore e aromi più maturi e fruttati. |
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3. |
Clima: Non solo Monzingen è uno dei comuni viticoli più freschi della Nahe ma, aspetto ancora più importante, la zona del «Monzinger Niederberg» è orientata in modo ottimale verso il sole e pertanto si scalda rapidamente durante il giorno. Essa è fortemente influenzata dalle correnti termiche locali, ovverosia dalle correnti di aria calda che nelle giornate soleggiate si alzano dalla valle e contribuiscono a riscaldare il suolo. Pochi chilometri più a nord si trova la foresta di Soonwald, che durante la notte costituisce una fonte naturale di raffreddamento. Poiché le parti migliori della zona non sono direttamente esposte alle correnti notturne di aria fredda, il processo di raffreddamento avviene lentamente. La zona è esposta al sole per circa 1 900 ore di sole all'anno e la temperatura diurna media è di 10 °. La differenza tra la temperatura diurna e notturna è significativamente maggiore rispetto alle parti orientali della regione viticola della Nahe. A causa del clima relativamente fresco per la viticoltura, i vini prodotti nella zona del «Monzinger Niederberg» sono in genere un po' più schietti rispetto a quelli di zone viticole più calde, in particolare quelli del tratto inferiore della Nahe.
La media annuale delle precipitazioni è di 570 mm, il 60 % delle quali si verifica durante il periodo vegetativo. Il livello relativamente basso delle precipitazioni annuali associato al terreno roccioso, la cui capacità di ritenzione idrica è molto limitata, fa sì che le dimensioni degli acini delle uve «Monzinger Niederberg» rimangano di solito limitate. Ciò rende le uve più ricche di aromi, caratteristica che si trasferisce nei vini. |
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4. |
Influenza dell'uomo: l'influenza dell'uomo si basa su una tradizione viticulturale secolare. Le viti sono solitamente coltivate in filari disposti in direzione nord-sud. In questo modo viene garantita una buona esposizione al sole e una ventilazione adeguata.
In termini di produzione vinicola, quando le vigne crescono, il viticoltore può migliorare la qualità delle uve grazie ad alcuni interventi speciali, come la rimozione delle foglie dalla zona del grappolo o riducendo il numero dei grappoli. Anche la conoscenza delle specifiche circostanze geologiche e climatiche, che si è tramandata nel corso delle generazioni, svolge un ruolo essenziale. In particolare, durante la raccolta, una particolare importanza è assegnata alla selezione. Uve sane di colore cangiante dal verde al giallo oro sono particolarmente adatte alla produzione dei vini di qualità e dei vini con i predicati «Kabinett», «Spätlese» e «Eiswein». Per i vini con i predicati «Auslese», «Beerenauslese» e «Trockenbeerenauslese» è auspicabile che la muffa grigia (Botrytis cinerea) possa svolgere la propria azione. In condizioni di tempo secco, tale fungo provoca un rapido aumento del peso del mosto e la contemporanea formazione di aromi molto netti di miele e uva passa. Per i vini «Eiswein», oltre alle buone condizioni di salute delle uve, è essenziale che si produca l'effetto di concentrazione naturale causato dal gelo. Il vinificatore si basa in particolare sulla selezione e sulla data della vendemmia per determinare con un buon anticipo quali grappoli sono più adatti ai vari tipi di vini di qualità e di vini con predicati. Inoltre, anche durante la permanenza in cantina si possono applicare alcune tecniche per conferire determinate caratteristiche al prodotto finale, in particolare per quanto riguarda il residuo zuccherino, che svolge un ruolo importante per differenziare i vini di qualità, i vini «Kabinett» e i vini «Spätlese». |
9. Ulteriori condizioni essenziali
Quadro di riferimento giuridico:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Affinché sull'etichetta possano figurare i termini tradizionali associati a tale denominazione di origine, i vini di qualità e i vini con predicati devono aver superato una procedura ufficiale di analisi della qualità. Il numero di ispezione rilasciato («amtliche Prüfungsnummer» o «AP-Nummer») deve essere indicato sull'etichetta e sostituisce il numero del lotto.
Link al disciplinare del prodotto
www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2018
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
[«Μαντινεία» (Mantinia) (DOP)]
(2018/C 302/10)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Grecia ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Μαντινεία» (Mantinia) a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte. |
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(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Μαντινεία» (Mantinia) sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Μαντινεία» (Mantinia) (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018
Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione
ALLEGATO
«Μαντινεία» (Mantinia)
PDO-GR-A1554-AM02
Data della domanda: 10.6.2016
RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Correzione del titolo alcolometrico minimo naturale del vino spumante bianco di qualità
La modifica della scheda tecnica PDO-GR-A1554, del disciplinare di produzione e del documento unico del «Mantinia» corregge il titolo alcolometrico naturale minimo del vino spumante bianco di qualità con le indicazioni «brut nature», «extra brut», «brut», «extra sec», «sec», «demi sec» e «doux» da 11 % a 9,5 % vol., in quanto 11 % vol. è stato inserito per errore durante la redazione della scheda tecnica.
Le pratiche enologiche per la produzione del vino spumante di qualità «Mantinia» (DOP) prevedono che il vino di base abbia un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 9,5 % vol. in modo che il titolo alcolometrico effettivo possa raggiungere 11 % vol. dopo la seconda fermentazione; se per la produzione di vino spumante si utilizza un vino di base con un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 11 % vol., il titolo alcolometrico effettivo sarà di 12,5 % vol., il che non rispecchia la realtà. È chiaro che il valore di 11 % vol. per il titolo alcolometrico naturale è stato scritto per un errore, in quanto non si tratta di una buona pratica enologica.
Questa modifica concerne la sezione «Descrizione dei vini» del documento unico e del disciplinare di produzione.
2.2. Correzione della resa massima in ettolitri di prodotto finale per ettaro per il vino bianco secco e il vino spumante bianco di qualità
La modifica della scheda tecnica PDO-GR-A1554, del disciplinare di produzione e del documento unico del «Mantinia» corregge la resa massima in ettolitri di prodotto finale per ettaro per il vino bianco secco e per il vino spumante bianco di qualità da 66 hl a 82,5 hl, in quanto 66 hl è stato inserito per errore durante la redazione della scheda tecnica.
Il valore indicato nel disciplinare di produzione in vigore è molto inferiore a quello riscontrato nella pratica. Poiché la resa prevista è di 1 100 kg di uva per stremma (1 000 m2), 66 hl per ettaro corrispondono a una resa di vino sboccato pari al 60 %. Tale resa è molto bassa e non corrisponde affatto alle regole della vinificazione moderna. La produzione di vino mediante le tecnologie minime a disposizione nelle aziende locali consente rese di vino sboccato superiori al 74 %, che in alcuni casi toccano il 78 %. Va inoltre notato che alcune varietà producono uve più succose, che hanno quindi rese elevate. Tale elemento, unito alla possibilità offerta dalla tecnologia moderna di estrarre correttamente il succo dalle uve e di ottenere la quantità massima di mosto puro per la fermentazione, significa che il valore del 75 % corrisponde alla realtà. Tale quantità e la resa stabilita di 1 100 kg per 1 000 m2 danno la resa per vigneto raccomandata di 82,5 hl.
Questa modifica riguarda le sezioni «Rese massime finali per ettaro per vino bianco secco» e «Rese massime finali per ettaro per vini spumanti di qualità» del documento unico e del disciplinare di produzione.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
«Μαντινεία» (Mantinia)
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione dei vini
Categoria 1 — Vino bianco secco
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— |
Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol. |
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— |
Titolo alcolometrico totale: minimo 11 % vol. |
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— |
Zuccheri totali: 0-4 g/l |
Aspetto: giallo paglierino (giallo pallido) con riflessi verdolini, che può divenire giallo intenso quando il vino è invecchiato.
Odore: bouquet complesso e intenso con note fruttate (soprattutto agrumate) e floreali (ad esempio rosa, gelsomino) tipiche delle varietà utilizzate e variabile in funzione della percentuale di ciascuna di esse. Con l’invecchiamento compaiono sentori inorganici.
Gusto: gusto equilibrato con corpo ricco e pieno e l’acidità tipica della regione. Finale aromatico e lungo.
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): |
11,0 |
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Acidità totale minima: |
5,0 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti/litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
200 |
Se non è indicato un valore specifico, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’UE.
Categoria 5 —Vino spumante bianco di qualità
Vino con le indicazioni «brut nature», «extra brut», «brut», «extra sec», «sec», «demi sec», «doux»
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— |
Titolo alcolometrico naturale minimo: 9,5 % vol. |
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— |
Titolo alcolometrico totale: non superiore a 11,0 % vol. |
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— |
Sovrappressione nella bottiglia: minimo 3,5 bar |
Aspetto: giallo verdolino pallido con un sottile cordone di bollicine fini che si intensificano e rafforzano con il tempo.
Odore: sentori di rosa, miele e frutta.
Gusto: sapore fresco dovuto all’acidità elevata e presenza di anidride carbonica (CO2). In funzione del tenore di zucchero del vino, il finale e l’equilibrio variano da secco a dolce.
Il tenore zuccherino è fino a 3 g/l per il vino spumante con l’indicazione «brut nature»; fino a 6 g/l per il vino spumante con l’indicazione «extra brut»; fino a 12 g/l per il vino spumante con l’indicazione «brut»; 12-17 g/l per il vino spumante con l’indicazione «extra sec»; 17-32 g/l per il vino spumante con l’indicazione «sec»; 32-50 g/l per il vino spumante con l’indicazione «demi sec»; oltre 50 g/l per il vino spumante con l’indicazione «doux».
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): |
11,0 |
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Acidità totale minima: |
5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
185 |
Se non è indicato un valore specifico, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’UE.
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Vinificazione della categoria 1 vino bianco
Il vino bianco «Mantinia» (DOP) è prodotto utilizzando a) il metodo di produzione tradizionale per il vino bianco o b) l’estrazione prefermentativa. Il vino è successivamente sottoposto a decantazione statica e inoculato con colture pure di lieviti selezionati che ne evidenziano le caratteristiche aromatiche. La temperatura durante la fermentazione alcolica non supera i 20 °C.
Il vino «Mantinia» (DOP) è prodotto con le varietà Moschofilero (almeno 85 %) e Asproudes.
Vinificazione della categoria 5 vino spumante bianco di qualità
I vini spumanti sono prodotti con il metodo tradizionale della fermentazione in bottiglia o con il metodo della fermentazione in autoclave. Il primo metodo prevede la fermentazione in bottiglia del vino secco di base con l’aggiunta di lieviti e zuccheri. La bottiglia è sigillata con un tappo a corona e il processo di fermentazione può richiedere diversi mesi. Dopo la rimozione dei lieviti, la bottiglia è sigillata con un normale tappo di sughero.
Forme di allevamento della vite
Le uve utilizzate per i vini «Mantinia» (DOP) provengono da viti con potature corte con allevamento ad alberello o lineare (1-2 gemme).
Pratiche enologiche specifiche per la vinificazione
Per poter utilizzare la menzione «Réserve» i vini bianchi secchi «Mantinia» (DOP) devono essere invecchiati per un periodo totale non inferiore a un (1) anno, di cui almeno sei (6) mesi in botti di rovere e tre (3) mesi in bottiglia.
Per poter utilizzare la menzione «Grand Réserve» i vini bianchi secchi «Mantinia» (DOP) devono essere invecchiati per un periodo totale non inferiore a due (2) anni, di cui almeno dodici (12) mesi in botti di rovere e sei (6) mesi in bottiglia.
b. Rese massime
Resa massima per ettaro per la categoria 1 vino bianco secco
11 000 kg di uve per ettaro
Resa massima di prodotto finale per ettaro per la categoria 1 vino bianco secco
82,5 hl per ettaro
Resa massima per ettaro per la categoria 5 vino spumante bianco di qualità
11 000 kg di uve per ettaro
Resa massima per ettaro per la categoria 5 vino spumante bianco di qualità
82,5 hl per ettaro
6. Zona delimitata
La zona viticola in cui si produce il vino «Mantinia» (DOP) include i vigneti situati nel territorio del comune di Tripoli, in particolare: l’unità municipale di Tripoli e le comunità locali di Agios Vasilios Mantinias, Agios Konstantinos, Merkovounio, Pelagos e Skopi nell’unità municipale di Tripoli; le comunità locali di Lithovounia, Magoula, Rizes e Psili Vrysi nell’unità municipale di Tegea; le comunità locali di Artemisio, Kapsas, Loukas, Nestani, Pikernis, Sagkas e Simiades nell’unità municipale di Mantinia; le comunità locali di Agiorgitiko, Zevgolateio, Neochori Mantinia, Partheni e Steno nell’unità municipale di Korythio; le comunità locali di Kandila, Levidi, Orchomenos e Palaiopyrgos nell’unità municipale di Levidi; il villaggio di Kouvli nella comunità locale di Doliana nel comune di Voria Kynouria.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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Asproudes B |
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Moschofilero N - Mavrofilero |
8. Descrizione del legame/dei legami
Informazione sulla zona geografica
Qualità, legame storico, legami culturali, sociali ed economici, ambiente geografico e origine geografica del vino bianco secco (categoria 1) e del vino spumante bianco di qualità (categoria 5)
a.
La qualità dei vini bianchi secchi e dei vini spumanti di qualità è il risultato della robustezza del vitigno utilizzato e delle condizioni climatiche prevalenti nella regione nel periodo della maturazione. Tuttavia anche le buone condizioni del vino di base e del processo di vinificazione svolgono un ruolo fondamentale per la qualità del vino, mentre le tecniche viticole adeguate assicurano il rispetto delle rese raccomandate.
b.
La viticoltura ha nella regione una lunghissima tradizione iniziata in epoca antica, come dimostrato da alcuni ritrovamenti archeologici che collegano la regione al vino e al culto del dio Dioniso. La zona è anche culla del vino di Pausania, considerato il più antico vino al mondo. Omero descrive Mantinia come «la terra dei vigneti».
Il primo vino spumante greco, a base di uve del vitigno aromatico Moschofilero, è stato prodotto qui all’inizio del XX secolo.
c.
Il riconoscimento della zona del «Mantinia» (DOP) nel 1971 è il frutto della lunga tradizione vitivinicola della regione. Ciò ha favorito l’ulteriore sviluppo del settore vitivinicolo nella zona di Mantinia, ad esempio con l’estensione delle zone viticole e la creazione di nuove aziende vitivinicole.
I vini «Mantinia» (DOP) hanno ottenuto riconoscimenti internazionali in diverse occasioni e il vitigno Moschofilero e il vino «Mantinia» sono «ambasciatori locali» del vino greco nell’ambito del suo piano strategico di promozione.
d.
La zona vitivinicola del «Mantinia» (DOP) è situata nella parte centro-orientale dell’Arcadia, conosciuta come il «campo di Mantinia», un altipiano con un’altezza media di 660 m.
Il suolo è classificato nelle tre categorie edafologiche seguenti:
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a) Entisuoli, b) Inceptisuoli e c) Alfisuoli |
I suoli nelle parti pianeggianti sono costituiti da depositi alluvionali con argilla sabbiosa e terra rossa. I pendii sono costituiti da calcare e calcare dolomitico. Il suolo è di fertilità da media a bassa, lisciviato, con un basso contenuto di carbonato di calcio e una composizione meccanica che varia da sabbiosa ad argillosa, franca, franco argillosa fino ad argillosa pesante. La materia organica negli strati superficiali è moderata e diminuisce con la profondità. Il pH del suolo va da 5,5 a 7,5 favorendo la crescita e la regolare nutrizione della vite. La capacità di scambio del suolo della zona è molto buona e fornisce alle piante la quantità richiesta di nutrienti.
Le temperature massime e minime medie durante la stagione vegetativa (aprile - ottobre) sono, rispettivamente, 24,9 °C e 10,5 °C, mentre l’indice di irraggiamento è pari a 4 056 unità. In queste condizioni la stagione vegetativa dura 235 giorni. Sebbene le precipitazioni annuali siano pari a 781 mm, la loro distribuzione stagionale è tipica del clima mediterraneo, in cui le piogge massime si registrano a dicembre (176 mm) e le minime ad agosto (14 mm). Tenuto conto che le precipitazioni medie durante la stagione vegetativa sono pari a 260 mm, è possibile che in alcuni anni i ceppi di Moschofilero siano soggetti a un leggero stress idrico.
In estate le brezze leggere provenienti soprattutto da nord mitigano la calura estiva.
Dettagli del vino bianco secco (categoria 1)
I vini bianchi «Mantinia» (DOP) hanno colore giallo paglierino con riflessi dal verdolino al rosato, un ricco aroma con note di agrumi, fiori di limone, rosa e gelsomino. Sono di corpo pieno con un’acidità unica, buon equilibrio e un lungo finale aromatico. Se il vino è conservato in botti di rovere, guadagna volume e untuosità al palato.
Interazione causale per il vino bianco secco (categoria 1)
Il Moschofilero si sposa perfettamente con il microclima della regione di Mantinia. Beneficia delle altitudini elevate e del clima freddo dell’Arcadia, fattori che contribuiscono alla maturazione tardiva delle uve durante la prima decade di ottobre. L’irraggiamento e le moderate temperature estive, in combinazione con i suoli profondi e freschi dell’altipiano, contribuiscono a rallentare e ritardare la maturazione rispetto ad altre regioni di raccolta. La forte escursione termica giornaliera durante i mesi estivi aiuta a mantenere i livelli di acidità elevati e a sviluppare il potenziale aromatico della varietà. La composizione del suolo dell’altipiano rende possibile la produzione di vino con un buon corpo e un titolo alcolometrico medio. La complessità aromatica del Moschofilero si sviluppa appieno nell’altipiano di Mantinia, in quanto le temperature del mese precedente la vendemmia sono moderate (18,8 °C), prossime alla temperatura ottimale per le viti. L’assenza di temperature estremamente elevate (ondate di caldo) aiuta a mantenere gli acidi organici nelle uve, consentendo di produrre un vino con un’acidità totale elevata, un pH basso e un gusto rinfrescante.
La lunga esperienza dei viticoltori della regione e le più avanzate tecniche di viticoltura, quali la sfogliatura, la spollonatura e la vendemmia verde, consentono inoltre di produrre una materia prima di qualità.
A livello geografico il microclima e le caratteristiche del Moschofilero hanno un ruolo fondamentale nella differenziazione dei vini di questa zona dai vini prodotti con la stessa varietà a quote più basse in altre zone del Peloponneso.
Dettagli del vino spumante bianco di qualità (categoria 5)
I vini spumanti di qualità «Mantinia» (DOP) hanno un colore giallo verdolino pallido con sottili cordoni di bollicine che si intensificano e rafforzano con il tempo accentuando il gusto rinfrescante delle uve di Moschofilero. Sono caratterizzati da sentori di rosa, miele e agrumi, accompagnati da aromi di pasticceria, e da un gusto fresco sottolineato dall’acidità elevata e dalla presenza di anidride carbonica.
A seconda del tenore di zucchero, i vini spumanti di qualità «Mantinia» (DOP) hanno un finale e un equilibrio che variano da secco a dolce.
Interazione causale per il vino spumante bianco di qualità (categoria 5)
Il Moschofilero è classificato come vitigno polivalente, in quanto presenta, nei vari stadi di maturazione, una composizione chimica adatta alla produzione di diversi tipi di vino.
Il microclima di Mantinia, grazie alla quota elevata e al clima fresco, favorisce la produzione di vini spumanti di qualità con le migliori caratteristiche qualitative.
Per produrre vini spumanti di qualità, si selezionano all’interno della zona vigneti da vendemmiare precocemente, a seconda del mesoclima costituito dal terreno. La vendemmia precoce produce vini di base con un basso titolo alcolometrico, aromi primari completamente sviluppati e acidità generosa che possono essere utilizzati per vini spumanti di qualità.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura del vino
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale
Descrizione della condizione:
articolo 66, paragrafi 1, 2 e 6 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura del vino
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione: indicazioni relative a determinati metodi di produzione
Decisione ministeriale n. 280557/9.6.2005 che stabilisce il periodo di maturazione, invecchiamento e immissione sul mercato dei vini a denominazione di origine di qualità superiore e dei vini locali, nonché i termini usati per l’etichettatura degli stessi relativamente al metodo di produzione o ai metodi di preparazione (Gazzetta ufficiale, serie II, n. 818/15.6.2005).
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura del vino
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione: indicazione dell’annata sull’etichetta
Quando le etichette del vino riportano i termini «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» o «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» («VINO NUOVO»), è obbligatorio indicare l’annata, in conformità all’articolo 2, comma 1, della decisione ministeriale n. 280557/9.6.2005 che stabilisce il periodo di maturazione, invecchiamento e immissione sul mercato dei vini a denominazione di origine di qualità superiore e dei vini locali, nonché i termini usati per l’etichettatura degli stessi relativamente al metodo di produzione o ai metodi di preparazione (Gazzetta ufficiale, serie II, n. 818/15.6.2005).
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura del vino
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione: termini di etichettatura in conformità alla legislazione nazionale.
In conformità alla decisione ministeriale n. 235309/7.2.2002 i termini che possono essere utilizzati nell’etichettatura dei vini con la denominazione di origine protetta «Mantinia» sono i seguenti:
ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ/Blanc de blancs (VINO BIANCO DA UVE BIANCHE), ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ or ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΓΚΡΙΖΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ/Blanc de gris (VINO BIANCO DA UVE ROSATE o VINO BIANCO DA UVE GRIGIE), ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ/Vin de collines (VINO DELLE COLLINE), ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ/Vin de coteaux (VINO DEI PENDII), ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ o ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΑ ΚΡΑΣΑΜΠΕΛΑ/Vin de vignobles montagneux (VINO DA VIGNETI DI MONTAGNA O DA VIGNETI DA VINO DI MONTAGNA)
Link al disciplinare del prodotto
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/OINOS/POP_tropo_prodiagrafes_mantinia281217.pdf
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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28.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 302/20 |
Notifica preventiva di concentrazione
[Caso M.9036 — Advent International Corporation/GE (Distributed Power Business)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 302/11)
1.
In data 20 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Advent International Corporation (Stati Uniti), |
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GE Distributed Power, Inc. («GE DP», Stati Uniti), |
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General Electric Austria GmbH («GE Austria», Austria), |
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Jenbacher International BV («Jenbacher International», Paesi Bassi). |
Advent International Corporation acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di GE DP, GE Austria e Jenbacher International (collettivamente «GE Distributed Power Business»).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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Advent International Corporation è un investitore di private equity che detiene partecipazioni in diversi settori tra cui i servizi finanziari, i prodotti e i servizi industriali, i beni di consumo, i media e le telecomunicazioni, i servizi ricreativi, l’assistenza sanitaria e i prodotti farmaceutici, |
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GE Distributed Power Business opera nella produzione e nella vendita di motori alternativi a gas e nella prestazione dei relativi servizi post-vendita, compresa la fornitura di pezzi di ricambio. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9036 — Advent International Corporation/GE (Distributed Power Business)
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).