ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 298

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
23 agosto 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute dal 3 al 6 aprile 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 17 del 18.1.2018 .
TESTI APPROVATI
Sedute del 26 e 27 aprile 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 28 del 25.1.2018 .
I testi approvati del 27 aprile 2017 concernenti i discarichi relativi all’esercizio 2015 sono stati pubblicati nella GU L 252 del 29.9.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 4 aprile 2017

2018/C 298/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali (2016/2222(INI))

2

2018/C 298/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali (2016/2204(INI))

14

 

Mercoledì 5 aprile 2017

2018/C 298/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))

24

2018/C 298/04

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP)) — 2017/2051(INI))

30

2018/C 298/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D049280 — 2017/2624(RSP))

34

2018/C 298/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE (2015/2342(INI))

39

 

Giovedì 6 aprile 2017

2018/C 298/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla Russia: arresto di Aleksej Naval'nyj e di altri manifestanti (2017/2646(RSP))

56

2018/C 298/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla situazione in Bielorussia (2017/2647(RSP))

60

2018/C 298/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sul Bangladesh, in particolare i matrimoni di minori (2017/2648(RSP))

65

2018/C 298/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sul Corpo europeo di solidarietà (2017/2629(RSP))

68

2018/C 298/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy (2016/3018(RSP))

73

 

Giovedì 27 aprile 2017

2018/C 298/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2015 (2016/2098(INI))

80

2018/C 298/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche (2016/2016(INI))

92

2018/C 298/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento (2016/2140(INI))

100

2018/C 298/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla situazione relativa alla concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra (2016/2141(INI))

112

2018/C 298/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (2016/2099(INI))

121

2018/C 298/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sull'attuazione della direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (2006/21/CE) (2015/2117(INI))

132

2018/C 298/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla situazione in Venezuela (2017/2651(RSP))

137

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 4 aprile 2017

2018/C 298/19

Raccomandazione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2016/2908(RSP))

140


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 27 aprile 2017

2018/C 298/20

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))

151


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 4 aprile 2017

2018/C 298/21

P8_TA(2017)0096
Caratteristiche dei pescherecci ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) (COM(2016)0273 — C8-0187/2016 — 2016/0145(COD))
P8_TC1-COD(2016)0145
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

154

2018/C 298/22

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 4 aprile 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016)0031 — C8-0015/2016 — 2016/0014(COD))

156

 

Mercoledì 5 aprile 2017

2018/C 298/23

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2017)01473 — 2017/2602(DEA))

280

2018/C 298/24

P8_TA(2017)0103
Alcuni aspetti di diritto societario ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (COM(2015)0616 — C8-0388/2015 — 2015/0283(COD))
P8_TC1-COD(2015)0283
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato)

282

2018/C 298/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

283

2018/C 298/26

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

284

2018/C 298/27

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (COM(2017)0017 — C8-0026/2017 — 2017/0011(NLE))

285

2018/C 298/28

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (10728/4/2016 — C8-0104/2017 — 2012/0266(COD))

286

2018/C 298/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (10729/4/2016 — C8-0105/2017 — 2012/0267(COD))

287

2018/C 298/30

P8_TA(2017)0109
Fondi comuni monetari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD))
P8_TC1-COD(2013)0306
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari

289

2018/C 298/31

P8_TA(2017)0110
Prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD))
P8_TC1-COD(2015)0268
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE

290

2018/C 298/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP))

291

2018/C 298/33

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

293

2018/C 298/34

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2018 (2017/2022(BUD))

296

2018/C 298/35

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2017 al bilancio generale 2017 che accompagna la proposta di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo (07003/2017 — C8-0130/2017 — 2017/2018(BUD))

306

2018/C 298/36

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2017)0101 — C8-0097/2017 — 2017/2033(BUD))

308

2018/C 298/37

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo (COM(2017)0045 — C8-0022/2017 — 2017/2017(BUD))

312

2018/C 298/38

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE (13521/2016 — C8-0523/2016 — 2016/0818(CNS))

314

2018/C 298/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE (13525/2016 — C8-0522/2016 — 2016/0819(CNS))

315

2018/C 298/40

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE (13526/2016 — C8-0520/2016 — 2016/0820(CNS))

316

2018/C 298/41

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE (13529/2016 — C8-0518/2016 — 2016/0821(CNS))

317

2018/C 298/42

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

318

 

Giovedì 6 aprile 2017

2018/C 298/43

P8_TA(2017)0128
Mercati del roaming all'ingrosso ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (COM(2016)0399 — C8-0219/2016 — 2016/0185(COD))
P8_TC1-COD(2016)0185
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso

319

2018/C 298/44

P8_TA(2017)0129
Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto o sono esenti da tale obbligo: Ucraina ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina) (COM(2016)0236 — C8-0150/2016 — 2016/0125(COD))
P8_TC1-COD(2016)0125
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina)

320

 

Giovedì 27 aprile 2017

2018/C 298/45

P8_TA(2017)0133
Marchio dell'UE ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (testo codificato) (COM(2016)0702 — C8-0439/2016 — 2016/0345(COD))
P8_TC1-COD(2016)0345
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (versione codificata)

321

2018/C 298/46

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (05925/2017 — C8-0102/2017 — 2016/0021(NLE))

322

2018/C 298/47

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

323

2018/C 298/48

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra il Regno di Danimarca ed Europol (07281/2017 — C8-0120/2017 — 2017/0803(CNS))

343

2018/C 298/49

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta nomina di Ildikó Gáll-Pelcz a membro della Corte dei conti (C8-0110/2017 — 2017/0802(NLE))

345

2018/C 298/50

P8_TA(2017)0139
Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 — C8-0373/2015 — 2015/0263(COD))
P8_TC1-COD(2015)0263
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

346

2018/C 298/51

P8_TA(2017)0140
Anno europeo del patrimonio culturale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (COM(2016)0543 — C8-0352/2016 — 2016/0259(COD))
P8_TC1-COD(2016)0259
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)

347

2018/C 298/52

P8_TA(2017)0141
Programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0202 — C8-0145/2016 — 2016/0110(COD))
P8_TC1-COD(2016)0110
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020

349

2018/C 298/53

P8_TA(2017)0142
Programma dell'Unione volto a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori nella definizione delle politiche nel campo dei servizi finanziari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)0388 — C8-0220/2016 — 2016/0182(COD))
P8_TC1-COD(2016)0182
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020

350


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017-2018

Sedute dal 3 al 6 aprile 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 17 del 18.1.2018 .

TESTI APPROVATI

Sedute del 26 e 27 aprile 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 28 del 25.1.2018 .

I testi approvati del 27 aprile 2017 concernenti i discarichi relativi all’esercizio 2015 sono stati pubblicati nella GU L 252 del 29.9.2017 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 4 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/2


P8_TA(2017)0098

Olio di palma e disboscamento delle foreste pluviali

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali (2016/2222(INI))

(2018/C 298/01)

Il Parlamento europeo,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030,

visto l'accordo di Parigi raggiunto in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21),

vista la relazione tecnica della Commissione, dal titolo «The impact of EU consumption on deforestation» (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione) (2013-063) (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2008, relativa ai problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (COM(2008)0645),

vista la dichiarazione di Amsterdam, del 7 dicembre 2015, dal titolo «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (Verso l'eliminazione della deforestazione dalle catene di prodotti agricoli con i paesi europei), a favore di una catena di approvvigionamento dell'olio di palma pienamente sostenibile e della fine della deforestazione illegale entro il 2020,

vista la promessa di un sostegno governativo al programma finalizzato a rendere il settore dell'olio di palma sostenibile al 100 % entro il 2020, a nome dei cinque Stati membri firmatari della dichiarazione di Amsterdam: Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi,

viste la strategia europea per una mobilità a basse emissioni di carbonio, del luglio 2016, e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2016, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)0767),

visto lo studio commissionato e finanziato dalla Commissione europea, del 4 ottobre 2016, dal titolo «The land use change impact of biofuels consumed in the EU: Quantification of area and greenhouse gas impacts» (L'impatto dei biocarburanti consumati nell'UE in termini di cambiamento di destinazione dei terreni: quantificazione della superficie e impatti dei gas serra),

vista la relazione dal titolo «Globiom: the basis for biofuel policy post-2020» (Globiom: base della politica sui biocarburanti post 2020),

vista la relazione speciale n. 18/2016 della Corte dei conti dal titolo «Il sistema dell'UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili»,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica,

vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione,

visto il protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, adottato il 29 ottobre 2010 a Nagoya, Giappone, ed entrato in vigore il 12 ottobre 2014,

viste la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e la relativa revisione intermedia (2),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità (3),

visti il Congresso mondiale sulla conservazione dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, tenutosi alle Hawaii nel 2016, e la relativa mozione 066 dal titolo «Mitigating the impacts of oil palm expansion and operations on biodiversity» (Attenuare l'impatto dell'espansione della palma da olio e delle relative attività sulla biodiversità),

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0066/2017),

A.

considerando che l'Unione europea (UE) ha ratificato l'accordo di Parigi e deve svolgere un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi stabiliti in materia di lotta ai cambiamenti climatici, tutela ambientale e sviluppo sostenibile;

B.

considerando che l'UE ha avuto un ruolo chiave nel definire gli OSS, i quali sono strettamente legati alla questione dell'olio di palma (obiettivi 2, 3, 6, 14, 16, 17 e in particolare 12, 13 e 15);

C.

considerando che, nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'UE si è impegnata a promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, ad arrestare la deforestazione, a ripristinare le foreste degradate, ad aumentare considerevolmente l'imboschimento e il rimboschimento a livello globale entro il 2020; che, nell'ambito dell'Agenda 2030, l'UE si è altresì impegnata a garantire modelli di consumo e di produzione sostenibili, a incoraggiare le aziende ad adottare pratiche sostenibili e a integrare informazioni sulla sostenibilità nel loro ciclo di comunicazione, nonché a promuovere procedure sostenibili in materia di appalti pubblici, conformemente alle politiche nazionali e alle priorità globali ed entro il 2020;

D.

considerando che la deforestazione globale è causata da diversi fattori, tra cui la produzione di materie prime agricole quali la soia, la carne bovina, il granturco e l'olio di palma;

E.

considerando che circa la metà (49 %) di tutta la deforestazione tropicale recente è riconducibile al dissodamento illegale a favore dell'agricoltura commerciale e che tale distruzione è alimentata dalla domanda esterna di materie prime agricole, tra cui l'olio di palma, la carne bovina, la soia e i prodotti del legno; che si stima che la conversione illegale delle foreste tropicali in terreni per l'agricoltura commerciale produca 1,47 gigatonnellate di carbonio all'anno, equivalente al 25 % delle emissioni annuali da combustibili fossili dell'UE (4);

F.

considerando che gli incendi verificatisi nel 2015 in Indonesia e nel Borneo sono i più gravi degli ultimi vent'anni e sono il risultato dei cambiamenti climatici, dei cambiamenti di destinazione dei terreni e della deforestazione a livello globale; che le condizioni di clima estremamente secco nella regione potrebbero diventare più frequenti in futuro, a meno che non si intraprendano azioni concordate per prevenire gli incendi;

G.

considerando che gli incendi boschivi in Indonesia e nel Borneo hanno esposto 69 milioni di persone a un insalubre inquinamento atmosferico e sono la causa di migliaia di morti premature;

H.

considerando che, in Indonesia, gli incendi sono generalmente causati dal dissodamento di terreni per le piantagioni di palma da olio e altri usi agricoli; che il 52 % degli incendi verificatisi nel 2015 in Indonesia sono avvenuti in torbiere ricche di carbone, il che ha reso l'Indonesia uno dei paesi maggiormente responsabili del riscaldamento globale (5);

I.

considerando che l'assenza di mappe accurate delle concessioni per la coltivazione di palma da olio e di registri pubblici dei terreni in molti paesi produttori rende difficile determinare la responsabilità degli incendi boschivi;

J.

considerando che, nel quadro della dichiarazione di New York sulle foreste, l'UE ha convenuto di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del settore privato di eliminare la deforestazione dalla produzione di materie prime agricole come l'olio di palma, la soia, la carta e la carne bovina entro il 2020, riconoscendo che molte aziende perseguono obiettivi ancora più ambiziosi;

K.

considerando che nel 2008 l'UE si è impegnata a ridurre la deforestazione di almeno il 50 % entro il 2020 e ad arrestare la perdita di superfici forestali a livello mondiale entro il 2030;

L.

considerando che i preziosi ecosistemi tropicali, che coprono solo il 7 % della superficie terrestre, sono messi sempre più sotto pressione dalla deforestazione; che l'introduzione di piantagioni di palma da olio è all'origine di incendi boschivi su vasta scala, del prosciugamento dei fiumi, dell'erosione del suolo, del drenaggio delle torbiere, dell'inquinamento dei corsi d'acqua e in generale della perdita di biodiversità, provocando di conseguenza la perdita di molti servizi ecosistemici e generando un forte impatto sul clima, la conservazione delle risorse naturali e la salvaguardia dell'ambiente a livello globale per le generazioni presenti e future;

M.

considerando che il consumo di olio di palma e di prodotti trasformati derivati svolge un ruolo importante nell'impatto che i consumi dell'UE hanno sulla deforestazione globale;

N.

considerando che si prevede un aumento della domanda di oli vegetali (6), mentre si stima che la domanda di olio di palma raddoppierà entro il 2050 (7); che, a partire dagli anni Settanta, il 90 % della crescita della produzione di olio di palma si è concentrato in Indonesia e Malaysia; che la coltivazione di palma da olio sta conoscendo un forte incremento anche in altri paesi asiatici nonché in Africa e in America latina, dove continuano a essere create nuove piantagioni e ampliate quelle esistenti, il che arrecherà ulteriori danni all'ambiente; che, tuttavia, la sostituzione dell'olio di palma con altri oli vegetali renderebbe necessario destinare maggiori superfici alla coltivazione;

O.

considerando che il massiccio utilizzo dell'olio di palma si deve principalmente ai bassi costi di tale materia prima, resi possibili dall'incremento del numero di piantagioni di palma da olio innestate sulle superfici deforestate; che l'utilizzo dell'olio di palma nell'industria alimentare risponde a un modello massificato e non sostenibile di produzione e di consumo, antitetico all'utilizzo e alla promozione di ingredienti e prodotti biologici, di elevata qualità e a chilometro zero;

P.

considerando che l'olio di palma è sempre più utilizzato come biocarburante e nei prodotti alimentari trasformati (attualmente è contenuto nel 50 % circa dei prodotti confezionati);

Q.

considerando che alcune imprese che commercializzano olio di palma non riescono a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'olio di palma presente nella loro catena di approvvigionamento non è legato alla deforestazione, al drenaggio delle torbiere o all'inquinamento ambientale, né che viene prodotto nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali e di un adeguato livello di protezione sociale;

R.

considerando che, nel quadro del Settimo programma d'azione per l'ambiente, la Commissione è tenuta a valutare in un contesto globale l'impatto ambientale del consumo nell'Unione di prodotti alimentari e non alimentari e, se del caso, a elaborare proposte politiche in risposta ai risultati di tali valutazioni, nonché a considerare lo sviluppo di un piano d'azione dell'Unione in materia di deforestazione e degrado forestale;

S.

considerando che la Commissione prevede di condurre studi sulla deforestazione e l'olio di palma;

T.

considerando che non sono note le emissioni totali di gas serra derivanti dal cambiamento di destinazione dei terreni legato alla palma da olio; che è necessario migliorare le valutazioni scientifiche al riguardo;

U.

considerando che nei paesi produttori non sono disponibili dati certi sulla superficie dei terreni destinati alla coltivazione autorizzata o meno di palma da olio; che tale ostacolo pregiudica all'origine le attività volte a certificare la sostenibilità dell'olio di palma;

V.

considerando che nel 2014 il settore dell'energia è stato responsabile del 60 % delle importazioni di olio di palma nell'UE, di cui il 46 % è stato utilizzato come carburante per i trasporti (il sestuplo rispetto al 2010) e il 15 % per la generazione di energia elettrica e termica;

W.

considerando che si stima che entro il 2020 la quantità di terreni convertiti a livello globale per la coltivazione di palma da olio ai fini della produzione di biodiesel equivarrà a 1 milione di ettari (Mha), di cui 0,57 Mha saranno convertiti a partire da foreste primarie del Sud-Est asiatico (8);

X.

considerando che il cambiamento totale della destinazione dei terreni indotto dal mandato dell'UE sui biocarburanti per il 2020 è di 8,8 Mha, di cui 2,1 Mha di terreni sono convertiti nel Sud-Est asiatico sotto la pressione dell'espansione delle piantagioni di palma da olio, di cui la metà avviene a spese della foresta tropicale e delle torbiere;

Y.

considerando che il disboscamento delle foreste pluviali sta distruggendo gli habitat naturali di oltre metà delle specie animali del pianeta e di oltre due terzi delle specie vegetali esistenti, oltre a minacciare la loro sopravvivenza; che le foreste pluviali ospitano alcune delle specie più rare e spesso endemiche del mondo, che sono incluse nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura nella categoria delle specie in pericolo critico, vale a dire specie le cui popolazioni hanno subito una riduzione osservata, stimata, dedotta o sospetta di oltre l'80 % negli ultimi dieci anni o nelle ultime 3 generazioni; che i consumatori dell'UE dovrebbero essere meglio informati sugli sforzi compiuti per proteggere le suddette specie animali e vegetali;

Z.

considerando che numerose inchieste rivelano diffuse violazioni dei diritti umani fondamentali in relazione alla creazione e alla gestione delle piantagioni di palma da olio in molti paesi e che tali violazioni includono espropri forzati, violenza armata, lavoro minorile, servitù da debito o discriminazione nei confronti delle comunità indigene;

AA.

considerando che esistono relazioni (9) molto preoccupanti da cui si apprende che una parte considerevole della produzione mondiale di olio di palma avviene in violazione dei diritti umani fondamentali e in assenza di un adeguato livello di protezione sociale e che i terreni sono spesso motivo di scontri tra le comunità locali e indigene e i titolari di concessioni per la produzione di olio di palma;

Osservazioni generali

1.

ricorda che l'agricoltura sostenibile, la sicurezza alimentare e la gestione sostenibile delle foreste sono obiettivi fondamentali degli OSS;

2.

rammenta che le foreste sono essenziali ai fini dell'adattamento al cambiamento climatico e la sua mitigazione;

3.

prende atto della complessità dei fattori alla base della deforestazione globale, come il dissodamento dei terreni per l'allevamento di bestiame o la coltivazione di sementi, soprattutto per la produzione di mangimi a base di soia per il bestiame dell'Unione o di olio di palma, nonché l'espansione urbana, lo sfruttamento forestale e altre attività agricole intensive;

4.

rileva che il 73 % della deforestazione a livello globale è riconducibile al dissodamento dei terreni per la produzione agricola, e che il 40 % della deforestazione globale è dovuta alla conversione a piantagioni monocolturali di olio di palma su vasta scala (10);

5.

segnala che lo sfruttamento dell'olio di palma non è l'unica causa della deforestazione, ma sono responsabili di tale problema anche l'espansione delle attività di disboscamento illegale e le pressioni demografiche;

6.

osserva che altri oli vegetali prodotti a partire dalla soia, dai semi di colza e da altre colture hanno un impatto ambientale notevolmente superiore e richiedono un uso molto più estensivo dei terreni rispetto all'olio di palma; rileva altresì che altre colture da olio solitamente comportano un uso più intensivo di pesticidi e concimi;

7.

prende atto con preoccupazione che la corsa globale alla terra è fomentata dalla crescente richiesta a livello mondiale di biocarburante e materie prime, nonché dalla speculazione sui terreni e sui prodotti agricoli di base;

8.

ricorda che l'UE è uno dei principali importatori di prodotti derivanti dalla deforestazione, con conseguenze devastanti per la biodiversità;

9.

osserva che poco meno di un quarto (del valore) del totale delle materie prime agricole provenienti dalla deforestazione illegale e scambiate a livello internazionale è destinato all'UE, tra cui, in totale, il 27 % della soia, il 18 % dell'olio di palma, il 15 % della carne bovina e il 31 % del cuoio (11);

10.

sottolinea che, al fine di combattere efficacemente la deforestazione legata al consumo di materie prime agricole, l'azione dell'UE dovrebbe tenere in considerazione non solo la produzione di olio di palma, ma tutti i prodotti agricoli importati;

11.

rammenta che la Malaysia e l'Indonesia, con una quota della produzione mondiale stimata tra l'85 e il 90 %, sono i principali produttori di olio di palma e accoglie con favore l'incremento dei livelli della foresta primaria malese a partire dal 1990, anche se resta preoccupato per gli attuali livelli di deforestazione in Indonesia, con un tasso di perdita complessiva del -0,5 % ogni cinque anni;

12.

ricorda che recentemente l'Indonesia è diventata il terzo maggiore inquinante di CO2 al mondo e che, a causa della continua diminuzione della sua biodiversità, diverse specie selvatiche minacciate rischiano l'estinzione;

13.

rammenta che l'olio di palma rappresenta circa il 40 % del totale degli oli vegetali scambiati a livello globale e che l'UE, con circa 7 milioni di tonnellate all'anno, è il secondo importatore al mondo;

14.

è allarmato per il fatto che circa la metà della superficie delle foreste disboscate illegalmente sia utilizzata per la produzione di olio di palma per il mercato europeo;

15.

osserva che l'olio di palma è usato dall'industria agroalimentare come ingrediente e/o sostituto in ragione della sua produttività e delle sue proprietà chimiche, ad esempio la facilità di conservazione, la temperatura di fusione e il prezzo inferiore rispetto ad altre materie prime;

16.

rileva inoltre che nell'UE il pannello di olio di palmisti è utilizzato come mangime, soprattutto per i bovini da latte e da carne all'ingrasso;

17.

evidenzia a tale proposito che le norme sociali, sanitarie e ambientali sono più rigorose nell'UE;

18.

è pienamente consapevole della complessità della questione dell'olio di palma ed evidenzia l'importanza di elaborare una soluzione globale basata sulla responsabilità collettiva di numerosi attori; raccomanda vivamente l'adozione di tale principio da parte di tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento, tra cui l'UE e altre organizzazioni internazionali, gli Stati membri, gli istituti finanziari, i governi dei paesi produttori, le popolazioni indigene e le comunità locali, le imprese nazionali e multinazionali attive nella produzione, nella distribuzione e nella trasformazione dell'olio di palma, le associazioni dei consumatori nonché le ONG; ritiene inoltre che tutti gli attori elencati debbano necessariamente partecipare alla risoluzione dei numerosi e gravi problemi legati alla produzione e al consumo non sostenibili di olio di palma attraverso un coordinamento dei loro sforzi;

19.

sottolinea l'importanza della responsabilità globale condivisa nel conseguimento di una produzione di olio di palma sostenibile, evidenziando nel contempo il ruolo fondamentale dell'industria alimentare nell'individuare alternative prodotte in modo sostenibile;

20.

osserva che diversi produttori e commercianti di materie prime, rivenditori e altri intermediari della catena di approvvigionamento, ivi comprese le aziende europee, si sono impegnati a produrre e commercializzare materie prime senza ricorrere alla deforestazione, senza contribuire alla conversione delle torbiere ricche di carbonio, garantendo il rispetto dei diritti umani, la trasparenza, la tracciabilità, la verifica da parte di terzi e pratiche di gestione responsabile;

21.

riconosce che la conservazione della foresta pluviale e della biodiversità globale è di assoluta importanza per il futuro della terra e dell'umanità, ma sottolinea che gli sforzi in materia di conservazione dovrebbero essere affiancati dagli strumenti della politica di sviluppo rurale al fine di prevenire la povertà e dare un impulso all'occupazione nelle piccole comunità agricole delle zone interessate;

22.

ritiene che gli sforzi volti a porre fine alla deforestazione debbano includere lo sviluppo di capacità a livello locale, l'assistenza tecnologica, la condivisione delle migliori pratiche tra le comunità e il sostegno ai piccoli proprietari terrieri per aiutarli a utilizzare i terreni già coltivati nel modo più efficace possibile, senza ricorrere a ulteriori conversioni di zone forestali; sottolinea, in tale contesto, il grande potenziale delle pratiche agroecologiche per massimizzare le funzioni ecosistemiche, attraverso tecniche agroforestali, di semina e di permacultura miste e altamente differenziate, evitando la dipendenza dai fattori produttivi o dalle monocolture;

23.

segnala che la coltivazione di palma da olio può contribuire in modo positivo allo sviluppo economico di un paese ed è in grado di offrire opportunità economicamente valide agli agricoltori, purché sia effettuata in modo responsabile e sostenibile e siano stabilite condizioni rigorose per una coltivazione sostenibile;

24.

prende atto dell'esistenza di diversi tipi di sistemi volontari di certificazione, quali RSPO, ISPO e MSPO, e accoglie con favore il loro ruolo in termini di promozione della coltivazione sostenibile della palma da olio; rileva tuttavia che i criteri di sostenibilità di tali norme sono oggetto di critiche, in particolare per quanto riguarda l'aspetto dell'integrità ecologica e sociale; richiama l'attenzione sul fatto che l'esistenza di sistemi differenti crea confusione per i consumatori e che l'obiettivo finale dovrebbe essere lo sviluppo di un sistema di certificazione unico, che migliori la visibilità dell'olio di palma sostenibile per i consumatori; invita la Commissione a fare in modo che tale sistema di certificazione garantisca che solo l'olio di palma prodotto in modo sostenibile abbia accesso al mercato dell'UE;

25.

osserva che i partner di paesi terzi devono altresì essere resi più consapevoli del loro ruolo nell'affrontare la questione della sostenibilità e della deforestazione, con particolare riguardo alle loro pratiche di approvvigionamento;

Raccomandazioni

26.

invita la Commissione a onorare gli impegni internazionali dell'UE, tra l'altro quelli assunti nel quadro della COP 21, del Forum delle Nazioni unite sulle foreste (UNFF) (12), della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (UNCBD) (13), della dichiarazione di New York sulle foreste e dell'obiettivo di sviluppo sostenibile relativo all'arresto della deforestazione entro il 2020 (14);

27.

prende atto del potenziale di iniziative quali la dichiarazione di New York sulle foreste (15), volta a contribuire al conseguimento degli obiettivi del settore privato di eliminare la deforestazione dovuta alla produzione di beni agricoli quali la palma, la soia, la carta e la carne bovina entro il 2020; osserva che alcune imprese hanno obiettivi più ambiziosi ma che, sebbene il 60 % delle imprese che trattano l'olio di palma si siano impegnate ad adottare tali iniziative, ad oggi solo il 2 % riesce a tracciare l'olio di palma che commercializza fino alla fonte (16);

28.

osserva gli sforzi e i progressi compiuti dal settore dell'industria alimentare per ottenere olio di palma sostenibile certificato; invita tutti i settori industriali che utilizzano olio di palma ad incrementare gli sforzi per ottenere olio di palma sostenibile certificato;

29.

invita la Commissione e tutti gli Stati membri che non hanno ancora agito in tal senso a dimostrare il proprio impegno inteso a conseguire un impegno nazionale a livello UE per ottenere il 100 % di olio di palma sostenibile certificato entro il 2020 firmando e attuando, tra le altre cose, la Dichiarazione di Amsterdam sui progressi verso l'eliminazione della deforestazione dalle catene di approvvigionamento delle materie prime agricole con i paesi europei, e ad adoperarsi verso un impegno settoriale mediante, tra l'altro, la firma e l'attuazione della Dichiarazione di Amsterdam a sostegno di una catena di approvvigionamento dell'olio di palma pienamente sostenibile entro il 2020;

30.

invita le imprese che coltivano palma da olio ad aderire all'accordo di Bangkok su un approccio unificato verso l'attuazione degli impegni contro la deforestazione e a impiegare l'approccio dell'elevato stock di carbonio (HCS), che contribuisce a individuare le aree idonee per le piantagioni di palma da olio, ovvero terreni degradati con basso valore in termini di stoccaggio di carbonio o sotto il profilo naturalistico;

31.

chiede all'UE di mantenere i suoi impegni, di intensificare i negoziati in corso sugli accordi volontari di partenariato FLEGT e di garantire che negli accordi finali sia disciplinato il legname ricavato dallo sviluppo delle piantagioni della palma da olio; sottolinea la necessità di garantire che detti accordi siano in linea con il diritto e gli impegni internazionali riguardanti la tutela ambientale, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile e che portino a misure adeguate per la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, ivi compresa la tutela dei diritti delle comunità locali e delle popolazioni autoctone; osserva che potrebbe essere adottato un approccio simile anche allo scopo di garantire catene di approvvigionamento responsabili dell'olio di palma; suggerisce che le politiche dell'UE per il settore dell'olio di palma siano basate sui principi FLEGT del dialogo multilaterale fra i soggetti interessati e affrontino le questioni radicate relative alla governance nei paesi produttori, nonché le politiche di sostegno alle importazioni nell'UE; constata che tali misure potrebbero condurre a controlli più efficaci nel settore dell'industria della palma nei paesi di destinazione;

32.

rileva che un elemento importante è rappresentato dalla collaborazione con i paesi produttori attraverso lo scambio di informazioni sugli sviluppi e sulle pratiche commerciali sostenibili e praticabili dal punto di vista economico; sostiene i paesi produttori nei loro sforzi di sviluppo di pratiche sostenibili atte a contribuire a migliorare la vita e l'economia di tali paesi;

33.

invita la Commissione a incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche in materia di trasparenza e cooperazione tra i governi e le imprese che utilizzano l'olio di palma e, unitamente agli Stati membri, a collaborare con i paesi terzi al fine di sviluppare e attuare leggi nazionali e rispettare i diritti fondiari consuetudinari delle comunità che assicurano la protezione delle foreste, delle persone che dipendono da esse e del loro sostentamento;

34.

invita la Commissione a valutare la necessità di porre in essere meccanismi per affrontare la conversione delle foreste per l'agricoltura commerciale nel quadro dell'accordo volontario di partenariato (VPA) del piano d'azione FLEGT e ad accrescere ulteriormente la partecipazione delle organizzazioni della società civile, delle comunità autoctone e degli agricoltori proprietari terrieri in tale processo;

35.

invita l'UE a realizzare, quale elemento complementare degli accordi volontari di partenariato, una legislazione di follow-up su tali accordi per quanto concerne l'olio di palma, in linea con il regolamento UE sul legname e che comprenda sia le aziende sia gli istituti finanziari; osserva che l'UE ha regolamentato le catene di approvvigionamento di legname, pesce e minerali provenienti da regioni in conflitto, ma non ancora le catene di approvvigionamento relative ai prodotti agricoli che mettono a rischio le foreste; esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi intesi ad attuare il regolamento sul legname, al fine di valutarne meglio l'efficacia e stabilire se possa essere preso a modello per un nuovo atto legislativo dell'UE concepito per impedire la vendita nell'UE di olio di palma non sostenibile;

36.

chiede alla Commissione di avviare campagne informative, in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate del settore pubblico e privato, e di fornire ai consumatori informazioni esaustive sulle conseguenze positive dal punto di vista ambientale, sociale e politico della produzione sostenibile di olio di palma; invita la Commissione a garantire che ai consumatori siano fornite informazioni sulla natura sostenibile di un prodotto mediante un simbolo immediatamente riconoscibile per tutti i prodotti contenenti olio di palma, e raccomanda vivamente che tale simbolo sia indicato sul prodotto o sull'imballaggio o sia facilmente accessibile attraverso funzionalità tecnologiche;

37.

invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con altri consumatori significativi di olio di palma, quali la Cina, l'India e i paesi produttori, per sensibilizzarli e valutare soluzioni comuni al problema della deforestazione tropicale e del degrado forestale;

38.

attende con interesse gli studi della Commissione sulla deforestazione e l'olio di palma, che dovrebbero essere presentati quanto prima possibile dopo il loro completamento;

39.

invita la Commissione a fornire dati esaustivi sull'uso e sul consumo di olio di palma in Europa e sull'importazione dello stesso nell'UE;

40.

invita la Commissione a intensificare le sua attività di ricerca al fine di raccogliere informazioni sull'impatto dei consumi e degli investimenti europei sul processo della deforestazione, sui problemi sociali, sulle specie in pericolo e l'inquinamento ambientale nei paesi terzi, rivolgendo un appello ai partner commerciali al di fuori dell'UE affinché si adoperino presto in tal senso;

41.

chiede alla Commissione di sviluppare tecnologie e di presentare un piano d'azione concreto, ivi comprese campagne di informazione, onde ridurre l'impatto dei consumi e degli investimenti europei sulla deforestazione nei paesi terzi;

42.

riconosce il contributo positivo apportato dai sistemi di certificazione esistenti, ma osserva con rammarico che né RSPO, ISPO, MSPO né tutti gli altri importanti sistemi di certificazione riconosciuti proibiscono effettivamente ai loro aderenti di convertire le foreste pluviali o le torbiere in piantagioni di palma; ritiene pertanto che tali importanti sistemi di certificazione non siano in grado di limitare efficacemente le emissioni di gas serra derivanti dal processo di creazione e gestione delle piantagioni e non riescano di conseguenza a evitare imponenti incendi in boschi e torbiere; chiede alla Commissione di assicurare una verifica e un monitoraggio indipendenti di tali sistemi di certificazione, garantendo che l'olio di palma immesso sul mercato dell'UE soddisfi tutte le necessarie norme e sia sostenibile; osserva che la questione della sostenibilità nel settore dell'olio di palma non può essere affrontata unicamente con misure e politiche volontarie, ma che sono necessarie norme vincolanti e sistemi di certificazione obbligatori anche per le aziende produttrici di olio di palma;

43.

chiede all'UE di introdurre criteri minimi di sostenibilità per l'olio di palma e i prodotti che lo contengono che entrano nel mercato dell'UE, garantendo che l'olio di palma nell'UE:

non sia causa di degrado degli ecosistemi, come la deforestazione delle foreste primarie e secondarie, la distruzione o il degrado delle torbiere o di altri siti di valore ecologico, direttamente o indirettamente, e non sia causa di perdita di biodiversità, in particolare per tutte specie animali e vegetali in pericolo;

non sia causa di cambiamenti delle pratiche di gestione fondiaria con impatti ambientali negativi;

non sia causa di problemi e conflitti economici, sociali e ambientali, tra cui in particolare i problemi del lavoro minorile, del lavoro forzato, dell'accaparramento dei terreni o dell'espulsione di comunità autoctone o locali;

rispetti pienamente i diritti umani e sociali fondamentali e sia pienamente conforme alle opportune norme sociali e del lavoro concepite per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori;

permetta di includere i piccoli coltivatori di olio di palma nel sistema di certificazione e garantisca loro di percepire una quota equa dei profitti;

sia coltivato in piantagioni gestite con moderne tecniche agroecologiche onde orientare il passaggio a pratiche agricole sostenibili per minimizzare gli effetti ambientali e sociali negativi;

44.

osserva che sono già disponibili norme severe per la produzione responsabile di olio di palma, ivi comprese quelle elaborate dal gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), ma devono ancora essere ampiamente adottate dalle aziende e dai sistemi di certificazione, ad eccezione del RSPO Next;

45.

osserva l'importanza per tutti gli attori della catena di approvvigionamento di poter distinguere tra olio di palma e relativi residui e sottoprodotti provenienti da fonti sostenibili o non sostenibili; osserva l'importanza della tracciabilità delle materie prime e della trasparenza in tutte le fasi della catena di approvvigionamento;

46.

invita l'UE a istituire un quadro normativo vincolante per garantire che tutte le catene di approvvigionamento degli importatori dei prodotti agricoli di base siano tracciabili fino all'origine della materia prima;

47.

chiede alla Commissione di rafforzare la tracciabilità dell'olio di palma importato nell'UE e di valutare la possibilità, fino a quando non verrà applicato il sistema di certificazione unico, di applicare sistemi di dazi doganali differenziati in modo da rispecchiare più accuratamente i costi reali connessi all'onere ambientale; chiede alla Commissione, inoltre, di valutare l'introduzione e l'applicazione non discriminatoria di barriere tariffarie e non tariffarie basate sull'impronta di carbonio dell'olio di palma; chiede l'applicazione integrale del principio «chi inquina paga» in relazione alla deforestazione;

48.

invita la Commissione a definire chiaramente sanzioni per i casi di inosservanza, mantenendo nel contempo relazioni commerciali con i paesi terzi;

49.

invita la Commissione, a tale proposito, ad avviare una riforma della nomenclatura del sistema armonizzato presso l'Organizzazione mondiale delle dogane che consenta di distinguere l'olio di palma sostenibile certificato e i relativi derivati dai prodotti non sostenibili;

50.

invita la Commissione a includere, senza indugio, impegni vincolanti nei capitoli sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali e sulla cooperazione allo sviluppo onde impedire la deforestazione, tra cui, in particolare, una garanzia anti-deforestazione negli accordi commerciali con i paesi produttori, al fine di offrire misure rigorose ed esecutive per affrontare le pratiche forestali non sostenibili nei paesi produttori;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi sull'elaborazione di strumenti atti a facilitare una migliore integrazione delle questioni inerenti alla conservazione nella cooperazione allo sviluppo; osserva che tale approccio contribuirà a garantire che le attività di sviluppo non conducano a problemi ambientali indesiderati, ma interagiscano piuttosto in sinergia con le attività di conservazione;

52.

osserva che i regimi deboli di registrazione catastale nei paesi produttori costituiscono un grande ostacolo al controllo dell'espansione delle piantagioni di palma da olio, limitando le opportunità dei piccoli proprietari di accedere al credito necessario al miglioramento dei risultati in termini di sostenibilità delle loro piantagioni; rileva che il rafforzamento della governance e delle istituzioni forestali a livello locale e nazionale è un presupposto per una politica ambientale efficace; invita la Commissione a fornire assistenza tecnica e finanziaria ai paesi produttori al fine di rafforzarne i regimi di registrazione catastale e migliorare la sostenibilità ambientale delle piantagioni di palma da olio; osserva che la mappatura del territorio nei paesi produttori, anche attraverso l'impiego di tecnologie satellitari e geospaziali, è l'unico modo per monitorare le concessioni di palma da olio e per porre in essere strategie mirate di afforestamento, di riforestazione e di creazione di corridoi ecologici; invita la Commissione a sostenere i paesi produttori affinché attuino sistemi di prevenzione degli incendi;

53.

sostiene la recente moratoria del governo indonesiano sulle torbiere, che dovrebbe impedire l'espansione delle piantagioni sulle foreste torbiere; sostiene l'istituzione di un'agenzia per il ripristino delle torbiere, finalizzata a ripristinare due milioni di ettari di torbiere colpite dagli incendi;

54.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, nell'ambito del dialogo con tali paesi, la necessità di congelare la superficie dedicata alla coltura della palma da olio, anche attraverso l'introduzione di una moratoria sulle nuove concessioni, onde salvaguardare le rimanenti foreste pluviali;

55.

è allarmato per il fatto che gli accordi fondiari possano violare il principio del consenso libero, previo e informato delle comunità locali ai sensi della convenzione 169 dell'OIL; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che gli investitori con sede nell'UE rispettino pienamente le norme internazionali in materia di investimenti responsabili e sostenibili nel settore dell'agricoltura, in particolare gli orientamenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)-OCSE in materia di catene di approvvigionamento agricolo responsabili, gli orientamenti volontari della FAO sulla proprietà fondiaria, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e gli orientamenti dell'OCSE relativi alle imprese multinazionali; sottolinea la necessità di intraprendere misure intese a garantire l'accesso alle vie di ricorso per le vittime di abusi aziendali;

56.

invita pertanto le autorità competenti nei paesi di origine a rispettare i diritti umani, compresi i diritti fondiari degli abitanti delle zone forestali, e a intensificare l'impegno in campo ambientale, sociale e sanitario, tenendo conto delle direttive volontarie della FAO sui regimi di proprietà applicabili alla terra (17);

57.

esorta l'UE a sostenere le microimprese, le piccole imprese e le imprese rurali locali a conduzione famigliare e a promuovere a livello nazionale e locale la registrazione legale della proprietà o del possesso dei terreni;

58.

sottolinea i bassi tassi di deforestazione delle terre indigene con sistemi tradizionali sicuri di proprietà fondiaria e gestione delle risorse, con un elevato potenziale per un'efficace riduzione delle emissioni dal punto di vista dei costi e assicurando servizi ecosistemici mondiali; chiede di impiegare i fondi internazionali per il clima e lo sviluppo per salvaguardare le terre indigene e delle comunità e per sostenere le popolazioni e le comunità autoctone che investono nella protezione delle loro terre;

59.

ricorda che le donne povere che vivono nelle zone rurali dipendono in particolar modo dalle risorse forestali per la loro sussistenza; sottolinea la necessità di integrare la dimensione di genere nelle politiche forestali e nelle istituzioni nazionali, in modo da promuovere ad esempio la parità di accesso delle donne alla proprietà terriera e ad altre risorse;

60.

ricorda alla Commissione la sua comunicazione intitolata «Problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità» (COM(2008)0645), che evidenzia un approccio olistico nei confronti della deforestazione tropicale e che tiene conto di tutti i fattori relativi alla deforestazione, ivi compresa la produzione di olio di palma; ricorda alla Commissione gli obiettivi prospettati nei negoziati della COP21 intesi ad arrestare, al più tardi entro il 2030, la perdita di superfici forestali a livello mondiale e a ridurre entro il 2020 la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali;

61.

invita la Commissione a portare avanti l'elaborazione di un piano d'azione dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale, che comprenda misure regolamentari concrete intese ad assicurare che né le filiere né le transazioni finanziarie collegate all'UE comportino deforestazione o degrado forestale, in linea con il settimo programma d'azione per l'ambiente e un piano d'azione dell'UE sull'olio di palma; invita la Commissione ad adottare una sola definizione unificata di «senza deforestazione»;

62.

esorta gli Stati membri e la Commissione a elaborare una definizione di foresta che comprenda la diversità biologica, sociale e culturale, al fine di prevenire l'accaparramento dei terreni e la distruzione delle foreste tropicali per effetto della vasta monocoltura di olio di palma, poiché tale aspetto metterebbe a repentaglio gli impegni dell'UE in materia di cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di dare priorità alle specie autoctone, proteggendo in tal modo gli ecosistemi, gli habitat e le comunità locali;

63.

invita la Commissione a presentare un piano d'azione dell'UE sulla condotta responsabile delle imprese;

64.

insiste affinché le istituzioni di finanziamento allo sviluppo garantiscano che le proprie politiche di salvaguardia sociale e ambientale siano vincolanti e pienamente in linea con il diritto internazionale dei diritti umani; chiede una maggiore trasparenza nel finanziamento di istituti finanziari privati e di organismi finanziari pubblici;

65.

invita gli Stati membri a introdurre requisiti obbligatori che favoriscano l'olio di palma sostenibile in tutte le procedure nazionali di approvvigionamento pubblico;

66.

osserva con preoccupazione che l'agricoltura commerciale resta un fattore significativo della deforestazione globale e che dal 2000 circa la metà dell'intera deforestazione tropicale è dovuta alla conversione illegale delle foreste in terreni per l'agricoltura commerciale, il che può anche comportare un rischio di conflitti; chiede un coordinamento più efficace per quanto concerne le politiche in materia di foreste, agricoltura commerciale, uso del suolo e sviluppo rurale, nell'ottica di conseguire gli OSS e gli impegni relativi ai cambiamenti climatici; sottolinea che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) è necessaria anche in questo ambito, ivi inclusa la politica dell'UE in materia di energie rinnovabili;

67.

richiama l'attenzione sui problemi connessi ai processi di concentrazione dei terreni e ai cambiamenti della destinazione dei terreni derivanti dalla creazione di monocolture come le piantagioni di olio di palma;

68.

invita la Commissione a sostenere ulteriormente la ricerca sugli effetti che i cambiamenti della destinazione dei terreni, ivi comprese la deforestazione e la produzione di bioenergia, hanno sulle emissioni di gas a effetto serra;

69.

invita la Commissione a dare l'esempio ad altri paesi inserendo nella legislazione dell'UE norme contabili per le emissioni di gas serra dalle zone umide gestite e per i cambiamenti della destinazione dei terreni delle zone umide;

70.

prende atto degli effetti delle grandi monocolture di palma da olio, che aumentano la presenza di organismi nocivi, l'inquinamento idrico dovuto ai prodotti agrochimici e l'erosione del suolo, e influiscono sull'assorbimento del carbonio e sull'ecologia dell'intera regione, ostacolando la migrazione delle specie animali;

71.

osserva che le ricerche più recenti dimostrano che la policoltura agroforestale applicata alle piantagioni di palma da olio può offrire vantaggi combinati in termini di biodiversità, produttività e risultati sociali positivi;

72.

chiede alla Commissione di garantire la coerenza delle sinergie fra la politica agricola comune (PAC) e le altre politiche dell'UE e di rilanciarle, assicurando che siano condotte in maniera compatibile con i programmi finalizzati a contrastare la deforestazione nei paesi in via di sviluppo, tra cui REDD; chiede alla Commissione di garantire che la riforma della PAC non conduca, direttamente o indirettamente, ad una ulteriore deforestazione e che sostenga l'obiettivo di porre fine alla deforestazione globale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che i problemi ambientali relativi alla deforestazione causata dall'olio di palma siano affrontati anche alla luce degli obiettivi stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, che dovrebbero essere una parte integrante dell'azione esterna dell'Unione in questo settore;

73.

chiede alla Commissione di sostenere le organizzazioni incentrate principalmente sulla conservazione in situ, ma anche ex situ, di tutte le specie animali interessate dalla perdita di habitat riconducibile alla deforestazione connessa all'olio di palma;

74.

chiede che a livello dell'UE siano condotte maggiori ricerche sui mangimi sostenibili, onde sviluppare alternative ai prodotti a base di olio di palma per l'agricoltura europea;

75.

osserva che il 70 % dei biocarburanti consumati nell'UE è coltivato/prodotto nell'UE e che dei biocarburanti importati nell'UE il 23 % è olio di palma, proveniente principalmente dall'Indonesia, e un altro 6 % soia (18);

76.

rileva gli effetti indiretti della domanda di biocarburante nell'UE associati alla distruzione delle foreste tropicali;

77.

osserva che, una volta considerato il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC), i biocarburanti prodotti a partire dalle colture possono, in taluni casi, persino tradursi in un aumento netto delle emissioni di gas a effetto serra, ad esempio per quanto concerne gli incendi di habitat con elevati stock di carbonio, come le foreste tropicali e le torbiere; teme che l'impatto dell'ILUC non sia contemplato nella valutazione dei sistemi volontari effettuata dalla Commissione;

78.

invita le istituzioni dell'UE, nel quadro della riforma della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, a inserire nel suo sistema volontario procedure di verifica specifiche relative ai conflitti inerenti alla proprietà fondiaria, al lavoro forzato/minorile, alle condizioni di lavoro inadeguate per gli agricoltori e ai rischi per la salute e la sicurezza; chiede altresì all'UE di tenere in conto l'impatto dell'ILUC e a includere nella riforma della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili requisiti in materia di responsabilità sociale;

79.

chiede che nella politica dell'UE sui biocarburanti siano inclusi criteri di sostenibilità efficaci, che proteggano le terre con un elevato valore in termini di biodiversità, con un elevato stock di carbonio nonché le torbiere, includendo altresì criteri sociali;

80.

riconosce che l'ultima relazione (19) della Corte dei conti europea, che esamina gli attuali sistemi di certificazione dei biocarburanti, ha riscontrato che tali sistemi non contemplano importanti aspetti di sostenibilità, non tengono ad esempio in considerazione gli effetti indiretti della domanda, non prevedono procedure di verifica e non possono garantire che i biocarburanti certificati non provochino deforestazione o effetti socioeconomici negativi; è consapevole delle preoccupazioni circa la trasparenza nella valutazione dei sistemi di certificazione; invita la Commissione a migliorare la trasparenza dei sistemi di sostenibilità, anche attraverso l'elaborazione di un elenco appropriato degli aspetti che dovrebbero essere controllati, tra cui relazioni annuali e la possibilità di richiedere verifiche eseguite da terzi indipendenti; chiede che la Commissione disponga di maggiori poteri di verifica e controllo dei sistemi, delle relazioni e delle attività;

81.

chiede che le pertinenti raccomandazioni della Corte siano attuate, come concordato dalla Commissione;

82.

osserva con preoccupazione che il 46 % dell'olio di palma totale importato dall'UE è utilizzato per la produzione di biocarburanti e che ciò implica l'uso di circa un milione di ettari di terreni tropicali; invita la Commissione ad adottare misure volte a eliminare gradualmente l'uso degli oli vegetali che contribuiscono alla deforestazione, incluso l'olio di palma, quale componente dei biocarburanti, preferibilmente entro il 2020;

83.

osserva che il semplice divieto o l'eliminazione graduale dell'uso dell'olio di palma può indurre a sostituirlo con oli vegetali tropicali per la produzione di biocarburanti, che verrebbero molto probabilmente coltivati nelle stesse regioni ecologicamente sensibili in cui si coltiva la palma da olio e che rispetto allo stesso olio di palma possono avere un impatto molto più pronunciato sulla biodiversità, sull'utilizzo delle terre e sulle emissioni di gas a effetto serra; raccomanda la ricerca e la promozione di alternative più sostenibili per l'utilizzo dei biocarburanti, quali gli oli europei derivati dalla coltivazione interna dei semi di colza e di girasole;

84.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere contemporaneamente l'ulteriore sviluppo di biocarburanti di seconda e terza generazione per ridurre il rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni nell'Unione e incentivare la transizione verso i biocarburanti avanzati, conformemente alla direttiva (UE) 2015/1513 e in linea con l'economia circolare, l'uso efficiente delle risorse e le ambizioni di mobilità a basse emissioni di carbonio dell'Unione;

o

o o

85.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis% 20of%20impact.pdf

(2)  Comunicazione della Commissione dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244).

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0034.

(4)  Fonte: Forest Trends, «Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations» (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf).

(5)  Fonte: Istituto delle risorse mondiali (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy).

(6)  http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, World Agriculture Towards 2030/2050 — The 2012 Revision).

(7)  http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF).

(8)  Fonte: relazione Globiom (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf).

(9)  Ad esempio, «The Great Palm Oil Scandal», Amnesty International (https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/) e «The Human Cost of Conflict Palm Oil», Rainforest Action Network (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668).

(10)  «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation» (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi approfondita dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), 2013, Commissione europea, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (pag. 56).

(11)  Fonte: FERN, «Stolen Goods: The EU's complicity in illegal tropical deforestation» (http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_EN_0.pdf).

(12)  Conclusioni del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste.

(13)  Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, obiettivi di Aichi, https://www.cbd.int/sp/targets/

(14)  Obiettivi di sviluppo sostenibile, articolo 15, paragrafo 2, obiettivo volto a fermare la deforestazione, https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15

(15)  Vertice delle Nazioni Unite sul clima, 2014

(16)  http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf

(17)  Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) — Direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, Roma 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf

(18)  EUROSTAT — Approvvigionamento, trasformazione e consumi delle energie rinnovabili; dati annuali (nrg_107a), studio Globiom «The land use change impact of biofuels consumed in the EU» (L'impatto dei biocarburanti consumati nell'UE in termini di cambiamento di destinazione dei terreni, 2015, e http://www.fediol.be/

(19)  Fonte: Corte dei conti europea: La certificazione dei biocarburanti: vi sono debolezze nel riconoscimento e nella supervisione del sistema (http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171).


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/14


P8_TA(2017)0099

Le donne e il loro ruolo nelle zone rurali

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali (2016/2204(INI))

(2018/C 298/02)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la piattaforma d'azione di Pechino,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata nel 1979,

vista la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1),

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2),

vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (4),

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (5),

visto l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale,

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sulla situazione delle donne nelle zone rurali dell'Unione europea (6),

vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sul ruolo delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali (7),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro (8),

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulle imprese a conduzione familiare in Europa (9),

viste le raccomandazioni del comitato delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare mondiale, del 17 ottobre 2016, sull'allevamento e la sicurezza alimentare mondiale, in particolare quelle relative alla parità di genere e all'emancipazione delle donne,

vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 su come può la PAC migliorare la creazione di occupazione nelle zone rurali (10),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0058/2017),

Multifunzionalità del ruolo delle donne nelle zone rurali

A.

considerando che negli ultimi decenni il contesto socioeconomico e le condizioni di vita sono cambiati radicalmente e risultano molto eterogenei tra i vari Stati membri e all'interno di questi ultimi;

B.

considerando che le donne forniscono importanti contributi all'economia rurale e che le misure di diversificazione e il concetto di multifunzionalità, quale base imprescindibile per le strategie di sviluppo sostenibile, benché non ancora sfruttati pienamente in tutti gli ambiti, hanno offerto alle donne nuove opportunità, grazie all'innovazione e alla creazione di nuovi concetti che permettono di infondere un nuovo dinamismo al settore agricolo;

C.

considerando che molto spesso le donne sono promotrici dello sviluppo di attività supplementari, all'interno o all'esterno dell'azienda agricola, che vanno oltre alla produzione agricola, consentendo di apportare un reale valore aggiunto alle attività nelle zone rurali;

D.

considerando che le donne residenti nelle zone rurali non rappresentano un gruppo omogeneo, poiché la loro situazione, le loro occupazioni, il contributo fornito alla società e, in definitiva, le loro esigenze e i loro interessi variano notevolmente tra gli Stati membri e all'interno degli stessi;

E.

considerando che le donne sono attivamente impegnate nelle attività agricole, nell'imprenditoria e nel turismo e svolgono un ruolo importante nel preservare le tradizioni culturali delle zone rurali, il che può contribuire alla creazione e/o al rafforzamento dell'identità regionale;

F.

considerando che l'uguaglianza tra uomini e donne rappresenta un principio fondamentale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e che la sua promozione è uno degli obiettivi principali dell'Unione; che l'uguaglianza di genere costituisce un valore fondamentale dell'Unione sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, e che l'Unione si è assunta il compito specifico di inserirla in tutte le sue attività; che l'integrazione della dimensione di genere costituisce uno strumento importante per l'integrazione di tale principio nelle politiche, misure e azioni dell'UE, con l'obiettivo di promuovere la parità tra uomini e donne e combattere le discriminazioni in modo da aumentare la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro e alle attività economiche e sociali; che tale strumento è applicabile anche ai fondi strutturali e di investimento dell'UE, incluso il FEASR;

G.

considerando che le aziende a conduzione familiare rappresentano il modello operativo prevalente nel settore agricolo dell'UE a 28, con il 76,5 % del lavoro svolto dal titolare o dai membri della famiglia (11), e dovrebbero pertanto essere sostenute e tutelate; che l'agricoltura familiare promuove la solidarietà fra le generazioni e la responsabilità sociale e ambientale, contribuendo così allo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

H.

considerando che, in un contesto di crescente urbanizzazione, è essenziale mantenere una popolazione attiva, dinamica e prospera nelle zone rurali, con particolare attenzione alle aree soggette a vincoli naturali, poiché da essa dipende la conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

I.

considerando che l'invecchiamento della popolazione, il calo dell'attività agricola e il declino economico nelle zone rurali dell'UE sono alcune delle principali cause dello spopolamento e dell'abbandono delle zone rurali da parte delle donne, il che ha ripercussioni negative non solo sul mercato del lavoro ma anche sull'infrastruttura sociale; che è possibile rimediare a tale situazione solo se le istituzioni e i governi europei adottano tutte le misure possibili per garantire un maggiore riconoscimento del loro lavoro e dei loro diritti e se dotano le zone rurali dei servizi necessari per permettere un equilibrio tra vita professionale e vita privata;

J.

considerando che il turismo rurale, che include la fornitura di beni e servizi nello spazio rurale mediante imprese di tipo familiare e cooperativo, è un settore a basso rischio che crea occupazione, permette di conciliare la vita personale e familiare con l'attività lavorativa e incentiva la popolazione rurale, in particolare le donne, a rimanere in campagna;

K.

considerando che la crisi economica ha colpito l'intera Unione europea e ha avuto un forte impatto su molte zone e regioni rurali; che le conseguenze della crisi sono tuttora visibili e i giovani delle zone rurali si trovano a far fronte a livelli allarmanti di disoccupazione, povertà e spopolamento, che riguardano in particolare le donne; che le donne subiscono direttamente l'impatto della crisi nella gestione delle loro aziende agricole e delle loro famiglie;

L.

considerando che tale situazione rappresenta un'ardua sfida per la politica agricola comune (PAC), che dovrebbe garantire lo sviluppo delle zone rurali valorizzandone il potenziale;

M.

considerando che è necessario mantenere un settore agricolo sostenibile e vivace quale base economica, ambientale e sociale essenziale delle zone rurali che contribuisca allo sviluppo rurale, alla produzione alimentare sostenibile, alla biodiversità e alla creazione di occupazione;

N.

considerando che occorre migliorare lo status dei piccoli agricoltori e delle aziende agricole a conduzione familiare e preservarne le attività agricole e di allevamento promuovendo l'innovazione e garantendo risorse e misure finanziarie adeguate a livello di UE; che tra il 2005 e il 2010 sono scomparse 2,4 milioni di aziende agricole nell'UE, la maggior parte delle quali di piccole dimensioni o a conduzione familiare, con un conseguente aumento della disoccupazione nelle zone rurali;

O.

considerando che la promozione delle misure di diversificazione e lo sviluppo di filiere corte, nonché la promozione delle organizzazione dei produttori, possono contribuire alla resilienza del settore, che deve far fronte alle sfide poste da pratiche commerciali sleali e dalla crescente volatilità dei mercati;

P.

considerando che è importante sostenere e promuovere la partecipazione delle donne nella catena del valore agroalimentare, dal momento che il loro ruolo si concentra principalmente nella produzione e nella trasformazione;

Q.

considerando che l'accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'opportunità di convalidare le competenze acquisite in contesti non formali e la possibilità di riqualificarsi e acquisire competenze che possano essere impiegate in un mercato del lavoro che evolve in maniera dinamica sono condizioni essenziali per aumentare l'occupazione femminile nelle aree rurali;

R.

considerando che le cooperative, le mutue, le imprese sociali e altri modelli aziendali alternativi offrono notevoli potenzialità al fine di stimolare una crescita economica sostenibile e inclusiva e di rendere economicamente autonome le donne nelle zone rurali e nel settore agricolo;

S.

considerando che l'inclusione delle donne e delle ragazze nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, in particolare nel settore della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), come pure nell'imprenditoria, è necessaria per realizzare l'uguaglianza di genere nei settori della produzione agricola e alimentare, come pure nel turismo e in altri settori nelle zone rurali;

Sfide per le donne nelle zone rurali

T.

considerando che le donne rappresentano poco meno del 50 % del totale della popolazione in età lavorativa nelle zone rurali dell'UE, ma appena il 45 % circa del totale della popolazione economicamente attiva; che molte donne non risultano disoccupate né figurano nelle statistiche relative alla disoccupazione e che non esistono dati chiari sulla presenza delle donne nell'agricoltura, come titolari di aziende agricole o come impiegate;

U.

considerando che nelle zone prevalentemente rurali dell'UE solamente il 61 % delle donne tra i 20 e i 64 anni lavorava nel 2009 (12); che in molti Stati membri le donne che risiedono nelle zone rurali hanno un accesso limitato all'occupazione e le loro opportunità di lavorare nel settore agricolo sono relativamente limitate, ma svolgono tuttavia un ruolo importante nello sviluppo rurale e nel tessuto sociale delle zone rurali, garantendo un reddito alle famiglie o migliorando le condizioni di vita;

V.

considerando che nel 2014 le donne coprivano circa il 35 % del tempo lavorativo complessivo nel settore agricolo, svolgendo il 53,8 % del lavoro a tempo parziale e il 30,8 % del lavoro a tempo pieno, contribuendo così in maniera significativa alla produzione agricola; che il lavoro svolto nelle aziende agricole da coniugi e altri componenti femminili del nucleo familiare è spesso indispensabile e costituisce un vero e proprio «lavoro invisibile» a causa della mancanza di uno status professionale che ne consenta il riconoscimento e permetta l'iscrizione delle donne interessate alla previdenza sociale, il che impedirebbe la perdita di diritti come il congedo di malattia e di maternità e garantirebbe la loro indipendenza economica;

W.

considerando che in alcuni Stati membri, come la Francia, esistono diversi statuti giuridici per le coniugi che esercitano un'attività lavorativa regolare nell'azienda agricola (collaboratrice, dipendente o capo dell'azienda), i quali consentono una reale protezione sociale in caso di imprevisti nella vita personale e professionale;

X.

considerando che in media solo il 30 % delle aziende agricole dell'UE è amministrato da donne; che un numero significativo di donne lavorano nel settore agricolo, la maggior parte delle quali sono classificate come coniugi del titolare, e che tale percentuale corrisponde all'80,1 % di tutte le coniugi nel 2007 (13);

Y.

considerando che il titolare di un'azienda agricola è l'unica persona figurante nei documenti bancari e ai fini delle sovvenzioni e dei diritti accumulati nonché il rappresentante dell'azienda in seno agli organismi associativi e collettivi; che non essere il titolare dell'azienda significa non aver alcun diritto in quanto tale (diritto ai pagamenti unici, premi per le vacche nutrici, diritti di impianto della vite, reddito, ecc.) e che ciò pone le agricoltrici in una posizione di vulnerabilità e svantaggio;

Z.

considerando che, affinché le donne possano beneficiare di regimi di aiuto nel settore agricolo, è necessario che siano riconosciute come proprietarie o comproprietarie; che l'Unione europea dovrebbe incoraggiare la proprietà o comproprietà di aziende agricole da parte delle donne, in quanto avrebbe effetti positivi sulla loro situazione nel mercato del lavoro, i loro diritti sociali e la loro indipendenza economica, garantendo loro in tal modo una migliore visibilità (e riconoscimento del loro contributo all'economia e al reddito) nelle zone rurali nonché un maggiore accesso ai terreni;

AA.

considerando che è necessario accrescere la visibilità delle donne nelle zone rurali nelle statistiche europee, nazionali e regionali, al fine di riflettere la loro situazione e il ruolo che esse svolgono;

AB.

considerando che un maggiore accesso dei giovani e delle donne ai terreni migliorerebbe il ricambio generazionale nell'agricoltura e favorirebbe la crescita economica e il benessere sociale;

AC.

considerando che l'offerta di servizi pubblici e privati di qualità e a prezzi accessibili, inclusa l'assistenza all'infanzia, agli anziani e ad altre persone a carico, comprese le persone con disabilità, è importante per tutti i residenti delle zone rurali; che tali servizi sono particolarmente importanti per favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, specialmente per le donne, che risultano maggiormente coinvolte nell'assistenza ai membri più giovani e più anziani nonché alle persone a carico della famiglia;

AD.

considerando che le donne svolgono un ruolo multifunzionale nelle zone rurali e, pertanto, tali servizi permetterebbero loro di lavorare e di progredire professionalmente, garantendo nel contempo una ripartizione equa delle responsabilità familiari e di assistenza;

AE.

considerando che per migliorare la qualità della vita nelle zone rurali è fondamentale la disponibilità di infrastrutture quali i collegamenti di trasporto, l'accesso a Internet a banda larga e ad alta velocità, compresi i servizi di dati mobili e la fornitura energetica, nonché servizi sociali, sanitari e d'istruzione di qualità;

AF.

considerando che la copertura della banda larga nelle zone rurali continua a essere inferiore rispetto alla copertura nazionale nei 28 Stati membri dell'UE; che nel 2015 il 98,4 % dei nuclei familiari nelle zone rurali aveva accesso ad almeno una tecnologia a banda larga, ma soltanto il 27,8 % aveva accesso a servizi di ultima generazione; che l'infrastruttura digitale, che non è pienamente sviluppata in tutte le zone rurali dell'UE, può contribuire notevolmente all'accesso alle informazioni e alle opportunità di formazione, come pure alla condivisione di informazioni e allo scambio di buone pratiche tra le donne nelle zone rurali e può rappresentare un elemento importante nel sostegno necessario per mantenere la popolazione femminile in tali zone;

AG.

considerando che l'istruzione è uno strumento fondamentale per promuovere il valore dell'uguaglianza, il quale dovrebbe essere promosso in modo trasversale, non solo nelle scuole ma anche nell'ambito della formazione professionale e in particolare quella incentrata sul settore primario;

AH.

considerando che il miglioramento delle condizioni generali nelle zone rurali consentirà alle donne in tali zone di ottenere uno status migliore;

AI.

considerando che l'importante contributo apportato dalle donne allo sviluppo locale e rurale non si riflette adeguatamente nella loro partecipazione ai relativi processi decisionali, poiché nelle zone rurali le donne sono spesso sottorappresentate negli organi decisionali quali le cooperative agricole, i sindacati e le amministrazioni comunali; che l'incremento della rappresentanza femminile all'interno di tali organi è della massima importanza;

AJ.

considerando che nelle zone rurali le donne sono penalizzate anche da un divario retributivo e pensionistico rispetto agli uomini, che è in aumento in alcuni Stati membri; che l'elaborazione di statistiche aggiornate sulla situazione dell'occupazione delle donne nelle zone rurali, nonché sulle loro condizioni di lavoro e di vita, merita pertanto maggiore attenzione;

AK.

considerando che non sono stati finora istituiti sottoprogrammi tematici dedicati alle donne nelle zone rurali e che fino al 2014 si è registrata purtroppo una scarsa partecipazione femminile nel ricorso agli strumenti disponibili nell'ambito dei programmi per lo sviluppo rurale; che su 6,1 milioni di partecipanti a programmi di formazione solamente il 28 % erano donne; che soltanto il 19 % dei beneficiari di investimenti fisici per la modernizzazione delle aziende agricole e il 33 % dei beneficiari di misure di diversificazione erano donne; che, per quanto riguarda i posti di lavoro creati grazie alle misure dell'asse 3 (diversificazione dell'economia nelle zone rurali), solamente il 38 % dei beneficiari erano donne;

1.

evidenzia il ruolo attivo delle donne nelle zone rurali e riconosce il contributo delle donne all'economia in tali zone in qualità di imprenditrici, amministratrici di imprese familiari e promotrici di uno sviluppo sostenibile; è del parere che, da un punto di vista sociale, economico e ambientale, le donne imprenditrici costituiscano un importante pilastro per lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e che pertanto l'imprenditoria femminile dovrebbe essere promossa, incoraggiata e sostenuta nell'ambito delle strategie per lo sviluppo rurale e, in particolare, attraverso l'istruzione e la formazione professionale, la promozione della titolarità femminile, le reti di imprenditrici e l'accesso agli investimenti e al credito, la promozione della loro rappresentanza negli organi direttivi, come pure attraverso la creazione delle opportunità necessarie per sostenere le donne giovani, lavoratrici autonome, lavoratrici a tempo parziale e spesso a basso reddito;

2.

invita la Commissione, unitamente agli Stati membri, a sostenere una conciliazione positiva della vita privata e lavorativa e a stimolare nuove opportunità di lavoro e una migliore qualità della vita nelle zone rurali, oltre a incoraggiare donne a mettere in pratica i loro progetti;

3.

accoglie con favore il sostegno alle donne nelle zone rurali grazie a iniziative incentrate sull'apprezzamento da parte della comunità o sulla creazione di reti; sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale delle donne in quanto membri delle piccole aziende agricole o delle aziende agricole a conduzione familiare, che rappresentano la principale cellula socioeconomica delle zone rurali responsabile della produzione alimentare, della conservazione delle abilità e delle conoscenze tradizionali, delle identità regionali e della tutela dell'ambiente; ritiene che alle agricoltrici spetti un ruolo importante nell'assicurare la continuità delle piccole aziende agricole e delle aziende agricole a conduzione familiare proiettate verso il futuro;

4.

ritiene che, in considerazione dei diversi ruoli, occupazioni e situazioni delle donne nelle zone rurali, il miglioramento delle prospettive occupazionali richieda un'assistenza e un sostegno su misura per le loro esigenze e i loro interessi;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, incoraggiare, facilitare e promuovere in via prioritaria l'accesso al mercato del lavoro per le donne nelle zone rurali nell'ambito delle future politiche per lo sviluppo rurale, e a definire degli obiettivi per quanto riguarda l'impiego duraturo e retribuito in tale contesto; invita altresì gli Stati membri a includere nei loro programmi di sviluppo rurale strategie incentrate specificamente sul contributo delle donne al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

6.

osserva che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nelle zone rurali comprende un'ampia gamma di impieghi che vanno oltre l'agricoltura convenzionale e sottolinea, a tale proposito, che le donne nelle zone rurali possono essere fattori di cambiamento per passare a un'agricoltura sostenibile ed ecocompatibile, e possono svolgere un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro verdi;

7.

invita gli Stati membri a fare un uso più mirato e a favorire la conoscenza dello strumento europeo Progress di microfinanza, ad attuare misure specifiche del FEASR a favore dell'occupazione delle donne, a promuovere e migliorare vari tipi di modalità di lavoro per le donne, prendendo in considerazione le condizioni specifiche nelle zone rurali, a offrire diversi tipi di incentivi a sostegno della sostenibilità e dello sviluppo delle start-up e delle PMI e a introdurre iniziative al fine di creare nuovi posti di lavoro in ambito agricolo e mantenere quelli esistenti nonché di renderli più interessanti per le giovani donne;

8.

incoraggia gli Stati membri a monitorare periodicamente la situazione delle donne nelle zone rurali e a massimizzare l'uso degli strumenti specifici e delle misure esistenti nell'ambito della PAC al fine di incrementare la partecipazione delle donne in qualità di beneficiarie, migliorando in tal modo la loro situazione;

9.

raccomanda alla Commissione di mantenere e migliorare i sottoprogrammi tematici dedicati alle «Donne nelle zone rurali» nelle future riforme della PAC, basando tali programmi, tra l'altro, su progetti di commercializzazione, di vendita diretta e di promozione dei prodotti a livello locale o regionale, dal momento che essi possono contribuire alla creazione di opportunità occupazionali per le donne nelle zone rurali;

10.

segnala che la parità tra donne e uomini rappresenta un obiettivo fondamentale dell'UE e dei suoi Stati membri; invita la Commissione e il Consiglio a provvedere a che l'uguaglianza di genere sia integrata in tutti i programmi e in tutte le azioni e iniziative dell'UE, e chiede l'integrazione della dimensione di genere nell'ambito della PAC e delle politiche di coesione nelle aree rurali; propone nuove azioni mirate per incoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne nelle zone rurali attraverso il FEASR,

11.

auspica che una migliore comprensione della situazione delle donne nelle zone rurali consenta di elaborare sul medio periodo una Carta europea per le agricoltrici che definisca tale concetto e individui forme dirette e indirette di discriminazione contro le donne nelle zone rurali nonché misure di discriminazione positiva al fine di eliminarle;

12.

invita gli Stati membri, alla luce delle condizionalità in materia di uguaglianza tra uomini e donne, in quanto obbligo e obiettivo fondamentale dell'UE e dei suoi Stati membri, e del principio di non discriminazione, a creare maggiori sinergie nell'utilizzo degli strumenti disponibili nell'ambito del FEASR, del programma Leader+, di Orizzonte 2020 e del Fondo sociale europeo per la creazione di migliori condizioni di vita e lavorative nelle zone rurali, a perseguire politiche mirate finalizzate all'inclusione sociale ed economica e all'emancipazione delle donne e delle ragazze, soprattutto quelle appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati, e ad accrescere la consapevolezza in merito a tutte le possibilità offerte alle donne in tali zone ai sensi della legislazione esistente;

13.

sottolinea che è importante prevedere misure specifiche per promuovere la formazione e l'occupazione nonché la protezione dei diritti dei gruppi di donne più vulnerabili con esigenze specifiche, come le donne disabili, le donne migranti, comprese le migranti stagionali, le rifugiate e le donne appartenenti a minoranze, le donne vittime della violenza di genere, le donne con un basso livello di formazione o senza alcuna formazione, le ragazze madri, ecc.;

14.

sottolinea il ruolo essenziale svolto dalle donne per quanto riguarda la contabilità nelle aziende agricole a conduzione familiare e, in tale contesto, richiama l'attenzione sulla mancanza di sostegno in termini di consulenza qualora un'azienda agricola si trovi in difficoltà finanziarie;

15.

incoraggia gli Stati membri a garantire che la partecipazione delle donne alla gestione delle aziende agricole sia pienamente riconosciuta, promuovendo e agevolando al contempo il loro accesso alla proprietà o comproprietà di aziende agricole;

16.

esorta gli Stati membri a promuovere misure di informazione e assistenza tecnica nonché uno scambio di buone pratiche fra gli Stati membri riguardo all'adozione di uno statuto professionale per i coniugi coadiuvanti nel settore agricolo, che consenta loro di beneficiare di diritti individuali tra cui, in particolare, il congedo di maternità, una previdenza sociale in caso di incidenti sul lavoro, l'accesso alla formazione e i diritti pensionistici;

17.

chiede alle istituzioni europee di provvedere affinché la PAC sia caratterizzata da un'equa ripartizione degli aiuti, garantendo il sostegno alle piccole aziende agricole;

18.

sottolinea l'importanza di sostenere la partecipazione delle donne al processo decisionale nelle zone rurali mediante attività formative volte a incentivare la loro presenza negli ambiti e nei settori in cui sono sottorappresentate, nonché mediante campagne di sensibilizzazione all'importanza della partecipazione attiva delle donne in seno alle cooperative, sia in qualità di socie che in ruoli dirigenziali;

19.

incoraggia gli Stati membri a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nei diversi organi di gestione e di rappresentanza al fine di promuovere la partecipazione e un potere equi nonché una maggiore rappresentanza delle donne nei gruppi di lavoro e nei comitati di monitoraggio per lo sviluppo rurale come pure in qualunque tipo di organizzazione agricola, associazione ed ente pubblico, in modo che il processo decisionale tenga conto del punto di vista sia delle donne che degli uomini, e a incoraggiare la partecipazione delle donne ai gruppi d'azione locali nonché lo sviluppo di partenariati locali nel quadro del programma Leader;

20.

chiede il sostegno delle organizzazioni di donne e di agricoltori, che svolgono un ruolo importante nell'incoraggiare e favorire nuovi programmi di sviluppo e diversificazione;

21.

invita gli Stati membri a dare piena attuazione agli atti legislativi esistenti in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, anche in fatto di sicurezza sociale e di congedo di maternità e parentale; li incoraggia a migliorare la legislazione in materia di parità tra donne e uomini nel mercato del lavoro e a garantire la previdenza sociale tanto agli uomini quanto alle donne che lavorano in zone rurali;

22.

invita la Commissione a monitorare il recepimento degli atti legislativi in vigore per rispondere alle sfide e alle discriminazioni incontrate dalle donne che vivono e lavorano nelle zone rurali;

23.

sottolinea la necessità di adottare misure efficaci ai livelli europeo e nazionale onde ridurre i divari retributivi e pensionistici di genere esistenti; esorta la Commissione, unitamente agli Stati membri e alle rispettive autorità regionali, a considerare la natura multidimensionale del divario pensionistico di genere in sede di elaborazione di misure politiche specifiche nel quadro della strategia dell'UE per lo sviluppo rurale, dal momento che vari fattori, quali il divario in campo occupazionale e retributivo, l'interruzione della carriera, il lavoro a tempo parziale, il lavoro informale dei coniugi coadiuvanti, la concezione dei sistemi pensionistici e il livello inferiore di contributi potrebbero portare a un divario pensionistico maggiore;

24.

incoraggia inoltre gli Stati membri a garantire una pensione decente, compresa una pensione nazionale minima destinata, in particolare, ad aiutare le donne nelle zone rurali al fine di mantenere la loro indipendenza economica una volta raggiunta l'età pensionabile;

25.

sottolinea che le politiche dell'UE riguardanti le condizioni di vita delle donne nelle zone rurali devono altresì tener conto delle condizioni di vita e di lavoro delle donne impiegate come lavoratrici stagionali nelle aziende agricole, con particolare riferimento alla necessità di protezione sociale, assicurazione medica e servizi sanitari; sottolinea la necessità di valorizzare al massimo il lavoro delle donne in questione;

26.

invita gli Stati membri a rafforzare il ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni di assistenza sociale che collaborano con le autorità nel controllare il rispetto della legislazione sul lavoro, nel lottare contro il lavoro sommerso e nel verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di previdenza sociale, facilitando in tal modo l'integrazione sociale ed economica di tutte le lavoratrici, comprese le lavoratrici migranti, stagionali e rifugiate;

27.

invita la Commissione e le autorità nazionali a creare banche dati e reti di informazioni a livello di Stati membri al fine di registrare la situazione economica e sociale delle donne nelle zone rurali nonché il loro contributo alla società, e svolgere un'opera di sensibilizzazione al riguardo;

28.

invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rivedere i loro piani statistici in modo da includere meccanismi volti a misurare il contributo complessivo delle donne al reddito rurale e all'economia rurale disaggregando, se possibile, gli indicatori in base al genere, e a ottimizzare l'utilizzo dei dati disponibili relativi alla situazione economica e sociale delle donne nelle zone rurali e al loro coinvolgimento nelle attività in corso allo scopo di meglio calibrare le misure politiche;

29.

chiede il miglioramento del regolare monitoraggio della PAC, della raccolta di dati e degli indicatori di valutazione per individuare il ruolo delle donne in agricoltura e il loro impegno lavorativo «invisibile»;

30.

sottolinea che è necessario prestare maggiore attenzione all'elaborazione di statistiche aggiornate sulla proprietà fondiaria da parte delle donne;

31.

invita la Commissione, insieme agli Stati membri e alle autorità locali e regionali, a fornire non solo adeguato materiale informativo sulle possibilità di sostegno espressamente orientate alle donne dedite all'agricoltura e alle donne nelle zone rurali, ma anche il pieno accesso all'istruzione e alla formazione professionale in agricoltura e in tutti i settori collegati, compresi la formazione postuniversitaria e i corsi specialistici per imprenditori e produttori agricoli, fornendo alle donne capacità di sviluppo imprenditoriale, conoscenze e l'accesso a linee di finanziamento e microfinanziamento per l'avvio e il consolidamento di attività imprenditoriali e consentendo loro di partecipare a una vasta gamma di attività produttive nelle zone rurali nonché di migliorare la loro competitività nell'agricoltura e nelle zone rurali, anche nell'ambito del turismo rurale collegato alle attività economiche del territorio;

32.

chiede che sia offerta una consulenza ad ampio spettro per la diversificazione professionale e imprenditoriale e che siano adottate misure per rafforzare l'emancipazione economica delle donne, promuovere le cooperative, le mutue, le imprese sociali e altri modelli aziendali alternativi nonché migliorare la loro mentalità imprenditoriale e le relative competenze;

33.

ricorda, in tale contesto, che la nuova agenda per le competenze della Commissione rappresenta per gli Stati membri un'occasione per individuare meglio e certificare le competenze acquisite al di fuori dell'istruzione formale e della formazione professionale al fine di contrastare l'esclusione sociale e il rischio di povertà;

34.

chiede che sia incoraggiata e agevolata la partecipazione delle donne che dispongono di qualifiche superiori in materia di agricoltura, allevamento e silvicoltura, attraverso programmi di formazione volti a sviluppare attività collegate alla prestazione di servizi di consulenza alle aziende agricole e all'innovazione;

35.

raccomanda di includere progressivamente moduli sulla parità nei programmi di formazione destinati in modo specifico alle attività agricole, come pure nell'elaborazione del materiale didattico, nonché di promuovere campagne pubbliche per la parità nelle zone rurali e di prestare particolare attenzione all'importanza del valore della parità nelle scuole delle zone rurali;

36.

sottolinea l'importanza di fornire consulenza e sostegno alle donne per consentire loro di svolgere attività innovative, agricole e di altro genere, nelle zone rurali;

37.

sottolinea l'importanza di promuovere e sostenere le organizzazioni delle donne che vivono nelle zone rurali, anche incoraggiando l'attività di reti, centri, banche dati e associazioni in quanto sviluppo sociale, economico e culturale fondamentale, dal momento che istituiscono reti e canali di informazione, formazione e creazione di posti di lavoro, cercano di aumentare lo scambio di esperienze e migliori prassi a tutti i livelli e promuovono una maggiore consapevolezza della situazione sociale ed economica delle donne nelle zone rurali; incoraggia le iniziative imprenditoriali, le associazioni, le cooperative e le organizzazioni di donne nell'agricoltura;

38.

invita gli attori regionali a utilizzare i fondi del secondo pilastro per programmi di sensibilizzazione tesi a sottolineare la neutralità di genere di tutte le professioni e a porre fine al persistere di una divisione dei compiti estremamente tradizionale in agricoltura;

39.

invita gli Stati membri ad agevolare un equo accesso alla terra, ad assicurare i diritti fondiari e di successione e ad agevolare l'accesso al credito per le donne, al fine di incoraggiarle a stabilirsi nelle zone rurali e contribuire al settore agricolo; incoraggia inoltre gli Stati membri ad affrontare la questione dell'accaparramento e della concentrazione dei terreni a livello di UE;

40.

plaude ai nuovi modelli di credito agricolo che sono stati resi possibili nel contesto di una stretta cooperazione tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti e raccomanda agli Stati membri di applicarli nel modo più ampio possibile;

41.

invita gli Stati membri e le amministrazioni regionali e locali a fornire strutture e servizi pubblici e privati economicamente accessibili e di qualità per la vita quotidiana nelle zone rurali, in particolare per quanto riguarda la sanità, l'istruzione e l'assistenza; fa presente che ciò richiederebbe la presenza di servizi di custodia dei bambini nell'ambito dell'infrastruttura agricola, servizi sanitari, strutture educative, istituti di assistenza e cura per anziani e altre persone non autonome, servizi di sostituzione in caso di malattia e di maternità nonché servizi culturali;

42.

sottolinea l'importanza di fornire nuove opportunità di impiego retribuito, specialmente per le donne, al fine di preservare le comunità rurali, creando al contempo le condizioni per facilitare un soddisfacente equilibrio tra vita professionale e vita privata;

43.

esorta gli Stati membri e le autorità regionali a fare uso dei fondi strutturali e del fondo di coesione per ampliare e migliorare le infrastrutture di trasporto e per fornire un approvvigionamento energetico sicuro nonché infrastrutture e servizi affidabili per la banda larga ad alta velocità nelle zone rurali; sottolinea l'importanza dello sviluppo digitale nelle zone rurali e dello sviluppo di approcci olistici («villaggio digitale»);

44.

invita la Commissione a riconoscere l'importanza di estendere la sua agenda digitale alle zone rurali, dal momento che lo sviluppo digitale può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro, a un accesso più semplice al lavoro autonomo, alla promozione della competitività e dello sviluppo del turismo nonché alla creazione di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata;

45.

esorta le autorità locali e nazionali e altre istituzioni a garantire i diritti umani fondamentali dei lavoratori migranti e stagionali e delle loro famiglie, in particolare delle donne e delle persone particolarmente vulnerabili, e a favorire la loro integrazione nella comunità locale;

46.

richiama l'attenzione sulle disparità nell'accesso alle strutture per l'infanzia nelle zone urbane e rurali nonché sulle disparità regionali nella realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini;

47.

condanna tutte le forme di violenza contro le donne e osserva che l'assistenza alle vittime svolge un ruolo fondamentale; invita pertanto gli Stati membri e le amministrazioni regionali e locali a inviare un forte messaggio di tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne, nonché ad attuare politiche e fornire servizi adeguati alle condizioni esistenti nelle zone rurali onde impedire e contrastare la violenza contro le donne, assicurando quindi che le vittime abbiano accesso all'assistenza;

48.

invita pertanto gli Stati membri e le amministrazioni regionali e locali a garantire che le vittime di violenza contro le donne che vivono nelle zone rurali e remote non siano private della parità di accesso all'assistenza e ribadisce il suo invito all'Unione e ai suoi Stati membri a ratificare quanto prima la Convenzione di Istanbul;

49.

ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una proposta di direttiva dell'UE sulla violenza contro le donne;

50.

evidenzia che le zone rurali all'interno degli Stati membri svolgono un ruolo cruciale in termini economici e di sicurezza alimentare nella nostra società moderna, dove oltre 12 milioni di agricoltori forniscono un quantitativo sufficiente di alimenti sani e sicuri a mezzo miliardo di consumatori di tutta l'Unione europea; sottolinea che è fondamentale preservare la vivacità delle comunità di tali aree incoraggiando le donne e le famiglie a rimanervi;

51.

invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a garantire una PAC solida e dotata di finanziamenti adeguati che sia utile agli agricoltori e ai consumatori europei, promuova lo sviluppo rurale, mitighi gli effetti dei cambiamenti climatici e protegga e rafforzi l'ambiente naturale, garantendo al contempo un approvvigionamento alimentare di elevata qualità e sicuro e creando più posti di lavoro;

52.

osserva che le zone rurali dispongono spesso di un patrimonio naturale e culturale che deve essere tutelato e sviluppato insieme al turismo sostenibile e all'educazione ambientale;

53.

sottolinea l'importanza del concetto di multifunzionalità, che fa riferimento alle altre attività economiche, sociali, culturali e ambientali svolte nelle zone rurali a complemento della produzione agricola che, in particolare, sono fonte di occupazione per le donne; incoraggia pertanto gli Stati membri a favorire le misure di diversificazione di attività quali la vendita diretta di prodotti, i servizi sociali, i servizi di assistenza e l'agroturismo; ritiene che, dato il crescente interesse per questo tipo di turismo, bisognerebbe mettere in rete queste imprese e far circolare le migliori prassi;

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

(2)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(3)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(6)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 23.

(7)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 13.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0264.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0290.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2016)0427.

(11)  Secondo l'indagine Eurostat sulla struttura delle aziende agricole.

(12)  Commissione europea (2011), «Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Economic Briefs. Rural Areas and the Europe 2020 Strategy — Employment», nota informativa n. 5 — novembre 2011.

(13)  Commissione europea (2012), «Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile», nota informativa n. 7 — giugno 2012.


Mercoledì 5 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/24


P8_TA(2017)0102

Negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))

(2018/C 298/03)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea,

visti l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 217 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la notifica inviata dal Primo ministro del Regno Unito al Consiglio europeo in data 29 marzo 2017 conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del referendum nel Regno Unito (1),

viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2), sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (3), e sulla capacità di bilancio per la zona euro (4),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la notifica del governo del Regno Unito al Consiglio europeo avvia il processo mediante il quale il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea e i trattati non si applicheranno più a tale paese;

B.

considerando che si tratta di un evento senza precedenti e spiacevole, poiché nessuno Stato membro si è mai ritirato dall'Unione europea prima d'ora; che il recesso deve essere organizzato in maniera ordinata in modo da non incidere negativamente sull'Unione europea, sui suoi cittadini e sul processo di integrazione europea;

C.

considerando che il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell'Unione europea e agirà, durante l'intero processo che porterà al ritiro del Regno Unito, al fine di tutelare i loro interessi;

D.

considerando che, sebbene uno Stato membro abbia il diritto sovrano di recedere dall'Unione europea, è compito di tutti i rimanenti Stati membri agire congiuntamente nella difesa degli interessi dell'Unione europea e della sua integrità; che, pertanto, i negoziati saranno condotti tra il Regno Unito, da un lato, e la Commissione a nome dell'Unione europea e dei suoi 27 Stati membri (UE-27), dall'altro;

E.

considerando che i negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea avranno inizio dopo l'adozione da parte del Consiglio europeo degli orientamenti per tali negoziati; che la presente risoluzione rappresenta la posizione del Parlamento europeo per tali orientamenti e costituirà altresì la base per la valutazione da parte del Parlamento europeo del processo negoziale e di qualsiasi accordo raggiunto tra l'Unione europea e il Regno Unito;

F.

considerando che, sino all'uscita dall'Unione europea, il Regno Unito deve godere di tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;

G.

considerando che il Regno Unito ha dichiarato, nella sua notifica del 29 marzo 2017, l'intenzione di sottrarsi alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

H.

considerando che il governo del Regno Unito ha indicato nella medesima notifica che le sue relazioni future con l'Unione europea non includeranno l'adesione al mercato interno né l'adesione all'unione doganale;

I.

considerando che, ciononostante, la permanenza del Regno Unito nel mercato interno, nello Spazio economico europeo e/o nell'unione doganale sarebbe stata la soluzione ottimale tanto per il Regno Unito quanto per l'UE-27; considerando che ciò non è possibile finché il governo del Regno Unito conferma le proprie obiezioni alle quattro libertà e alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si rifiuta di fornire un contributo generale al bilancio dell'Unione e intende condurre una propria politica commerciale;

J.

considerando che, in seguito al risultato del referendum sull'uscita dall'Unione europea, la decisione «concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea» allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 è in ogni caso nulla in tutte le sue disposizioni;

K.

considerando che i negoziati devono essere condotti con l'obiettivo di garantire stabilità del diritto e ridurre al minimo i disagi nonché fornire una visione chiara del futuro per i cittadini e le persone giuridiche;

L.

considerando che una revoca della notifica deve essere subordinata alle condizioni stabilite da tutta l'UE-27, di modo che non possa essere utilizzata impropriamente o come strumento procedurale nel tentativo di migliorare le attuali condizioni di adesione del Regno Unito;

M.

considerando che, in assenza di un accordo di recesso, il Regno Unito uscirebbe automaticamente dall'Unione europea il 30 marzo 2019 e che ciò avverrebbe in modo disordinato;

N.

considerando che un gran numero di cittadini del Regno Unito, come pure la maggioranza in Irlanda del Nord e in Scozia, hanno votato per rimanere nell'Unione europea;

O.

considerando che il Parlamento europeo è particolarmente preoccupato per le conseguenze che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avrà per l'Irlanda del Nord e le relazioni future con l'Irlanda; che in tale contesto è di fondamentale importanza salvaguardare la pace e, di conseguenza, preservare l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, ricordando che è stato negoziato con l'attiva partecipazione dell'Unione, come ha sottolineato il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 novembre 2014 sul processo di pace in Irlanda del Nord (5);

P.

considerando che il recesso del Regno Unito dovrebbe spingere l'UE-27 e le istituzioni dell'Unione ad affrontare meglio le attuali sfide e a riflettere sul futuro e sugli sforzi da compiere per rendere il progetto europeo più efficace, più democratico e più vicino ai cittadini; che la tabella di marcia di Bratislava, le risoluzioni del Parlamento europeo in materia, il Libro bianco della Commissione europea del 1o marzo 2017 sul futuro dell'Europa, la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e le proposte del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie del 17 gennaio 2017 potrebbero servire da base per tale riflessione;

1.

prende atto della notifica inviata dal governo del Regno Unito al Consiglio europeo, che formalizza la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea;

2.

chiede un avvio tempestivo dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

3.

ribadisce l'importanza del fatto che l'accordo di recesso e le eventuali misure transitorie entrino in vigore ben prima delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019;

4.

ricorda che l'accordo di recesso può essere concluso solo previa approvazione del Parlamento europeo, e che lo stesso vale per un eventuale futuro accordo sulle relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito ed eventuali disposizioni transitorie;

Principi generali per i negoziati

5.

si attende che, per garantire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione europea, i negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito siano condotti in buona fede e totale trasparenza; ricorda che il Regno Unito continuerà a godere dei suoi diritti in qualità di Stato membro dell'Unione europea fino a quando l'accordo di recesso non entrerà in vigore e che quindi fino a quel momento il Regno Unito rimarrà vincolato ai doveri e agli impegni che ne derivano;

6.

ricorda che, a tale proposito, sarebbe contrario al diritto dell'Unione che il Regno Unito avviasse, prima del recesso, negoziati relativi ad eventuali accordi commerciali con paesi terzi; sottolinea che un'azione di questo tipo sarebbe in contrasto con il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e dovrebbe avere conseguenze, tra cui l'esclusione del Regno Unito dalle procedure per i negoziati commerciali di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sottolinea che la stessa regola deve applicarsi in altri settori in cui il Regno Unito continui a concepire la legislazione, le azioni, le strategie o le politiche comuni dell'Unione in modo tale da favorire i suoi interessi di Stato membro uscente anziché gli interessi dell'Unione europea e degli Stati dell'UE-27;

7.

avverte che qualsiasi accordo bilaterale tra uno o più Stati membri rimanenti e il Regno Unito, negli ambiti di competenza dell'Unione europea, che non sia stato approvato dagli Stati dell'UE-27 e riguardi questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di recesso e/o interferiscono con le future relazioni dell'Unione europea con il Regno Unito, sarebbe altresì contrario ai trattati; avverte inoltre che ciò si applicherebbe soprattutto in caso di qualsiasi accordo bilaterale e/o pratica di vigilanza o di regolamentazione che riguardi, ad esempio, un eventuale accesso privilegiato al mercato interno per gli enti finanziari con sede nel Regno Unito, a scapito del quadro normativo dell'Unione o dello status dei cittadini dell'UE-27 nel Regno Unito o viceversa;

8.

ritiene che il mandato e le direttive di negoziato che si applicano all'intero processo negoziale debbano rispecchiare appieno le posizioni e gli interessi dei cittadini dell'UE-27, compresi quelli dell'Irlanda, poiché tale Stato membro sarà particolarmente colpito dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;

9.

auspica che, in tali condizioni, l'Unione europea e il Regno Unito instaurino un rapporto futuro che sia corretto, quanto più stretto possibile ed equilibrato in termini di diritti e obblighi; si rammarica per la decisione del governo del Regno Unito di non partecipare al mercato interno, allo Spazio economico europeo e all'Unione doganale; ritiene che uno Stato che recede dall'Unione non possa godere di vantaggi simili a quelli di cui gode uno Stato membro dell'Unione e dichiara quindi che non intende acconsentire a un accordo che risulti in contrasto con tale principio;

10.

ribadisce che l'adesione al mercato interno e all'unione doganale comporta l'accettazione delle quattro libertà, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i contributi al bilancio generale e il rispetto della politica commerciale dell'Unione europea;

11.

sottolinea che il Regno Unito deve onorare tutti gli obblighi giuridici, finanziari e di bilancio, inclusi gli impegni a titolo dell'attuale quadro finanziario pluriennale, con scadenza anche oltre la data del recesso;

12.

prende atto della proposta di disposizioni relative all'organizzazione dei negoziati, contenuta nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri nonché dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea del 15 dicembre 2016; accoglie con favore la nomina della Commissione europea quale negoziatore dell'Unione e la nomina, da parte della Commissione, di Michel Barnier come capo negoziatore; sottolinea che la piena partecipazione del Parlamento europeo è un presupposto necessario affinché esso conceda la sua approvazione a qualsiasi accordo raggiunto tra l'Unione europea e il Regno Unito;

Tappe negoziali

13.

sottolinea che, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i negoziati riguardano le modalità del recesso del Regno Unito, tenendo conto nel contempo del quadro delle sue future relazioni con l'Unione europea;

14.

concorda sul fatto che, una volta compiuti progressi sostanziali riguardo a un accordo di recesso, si potranno avviare colloqui su possibili disposizioni transitorie sulla base del quadro previsto per le future relazioni del Regno Unito con l'Unione europea;

15.

osserva che un accordo sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito in quanto paese terzo potrà essere concluso solo una volta che il Regno Unito si sarà ritirato dall'Unione europea;

Accordo di recesso

16.

dichiara che l'accordo di recesso deve essere conforme ai trattati e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che, in caso contrario, non otterrà l'approvazione del Parlamento europeo;

17.

è del parere che l'accordo di recesso dovrebbe affrontare i seguenti elementi:

lo status giuridico dei cittadini dell'UE-27 che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che risiedono o hanno risieduto in altri Stati membri, nonché altre disposizioni concernenti i loro diritti;

il regolamento degli obblighi finanziari tra il Regno Unito e l'Unione europea;

le frontiere esterne dell'Unione europea;

il chiarimento della situazione per quanto riguarda gli impegni internazionali assunti dal Regno Unito in qualità di Stato membro dell'Unione europea, dal momento che l'Unione europea a 27 Stati membri sarà il successore legale dell'Unione europea a 28 Stati membri;

la certezza del diritto per le persone giuridiche, incluse le imprese;

la designazione della Corte di giustizia dell'Unione europea quale autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo di recesso;

18.

chiede di garantire un trattamento equo per i cittadini dell'UE-27 che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito che risiedono o hanno risieduto nell'UE-27, e ritiene che ai loro diritti e interessi debba essere attribuita la massima priorità nei negoziati; chiede pertanto che lo status e i diritti dei cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27 siano soggetti ai principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione, e chiede inoltre la protezione dell'integrità del diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e del suo quadro di esecuzione; sottolinea che qualsiasi deterioramento dei diritti legati alla libera circolazione, compresa la discriminazione tra cittadini dell'UE in relazione all'accesso al diritto di soggiorno, prima della data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione;

19.

sottolinea che una liquidazione finanziaria una tantum del Regno Unito, calcolata sulla base dei conti annuali dell'Unione europea sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti europea, deve comprendere tutte le sue responsabilità giuridiche derivanti dagli impegni da liquidare, nonché prevedere voci fuori bilancio, passività potenziali e altri oneri finanziari direttamente risultanti dal recesso del Regno Unito;

20.

riconosce che la posizione unica e le circostanze particolari che caratterizzano l'isola d'Irlanda devono essere affrontate nell'accordo di recesso; chiede che si utilizzino tutti gli strumenti e le misure conformi al diritto dell'Unione e all'accordo del Venerdì santo del 1998 per attenuare le conseguenze del recesso del Regno Unito sulla frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord; ribadisce al riguardo l'assoluta necessità di garantire la continuità e la stabilità del processo di pace in Irlanda del Nord e di fare tutto il possibile per evitare il ripristino di controlli rigorosi alla frontiera;

Future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

21.

prende atto della notifica del 29 marzo 2017 e del Libro bianco del governo del Regno Unito, del 2 febbraio 2017, dal titolo «The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union» (L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e la creazione di un nuovo partenariato con quest'ultima);

22.

ritiene che le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero essere equilibrate ed esaustive e servire gli interessi dei cittadini di entrambe le parti e che pertanto necessitino di tempo sufficiente per essere negoziate; sottolinea che esse dovrebbero riguardare gli ambiti di interesse comune, rispettando nel contempo l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea nonché i principi e i valori fondamentali dell'Unione, comprese l'integrità del mercato interno e la capacità decisionale e l'autonomia dell'Unione; osserva che l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'istituzione di «un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari», potrebbero costituire un quadro appropriato per tali future relazioni;

23.

dichiara che, a prescindere dal loro esito, i negoziati sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito non potranno comportare alcun compromesso tra la sicurezza interna ed esterna, compresa la cooperazione in materia di difesa, da un lato, e le future relazioni economiche, dall'altro;

24.

sottolinea che qualsiasi futuro accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito è subordinato al costante rispetto, da parte di quest'ultimo, delle norme previste dagli obblighi internazionali, anche in materia di diritti umani, e dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, la concorrenza leale, il commercio e i diritti sociali, in particolare le salvaguardie contro il dumping sociale;

25.

si oppone a qualsiasi futuro accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito che preveda disposizioni frammentarie o settoriali, anche per quanto riguarda i servizi finanziari, che garantiscano alle imprese con sede nel Regno Unito un accesso preferenziale al mercato interno e/o all'unione doganale; sottolinea che, dopo il recesso, il Regno Unito rientrerà nel regime previsto dalla legislazione dell'Unione per i paesi terzi;

26.

osserva che, se il Regno Unito chiederà di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea, lo farà in qualità di paese terzo, il che comporterà contributi di bilancio appropriati e il controllo da parte della giurisdizione esistente; accoglierebbe con favore, a tale riguardo, il fatto che il Regno Unito continuasse a partecipare a una serie di programmi, come il programma Erasmus;

27.

prende atto del fatto che molti cittadini del Regno Unito hanno espresso una forte opposizione alla perdita dei diritti di cui godono attualmente a norma dell'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; propone che l'UE-27 esamini il modo per attenuare tale perdita di diritti entro i limiti del diritto primario dell'Unione, rispettando pienamente i principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;

Disposizioni transitorie

28.

ritiene che l'Unione europea e il Regno Unito potranno concordare disposizioni transitorie che garantiscano la certezza giuridica e la continuità solo se queste conterranno un giusto equilibrio tra diritti e obblighi per entrambe le parti e preserveranno l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, nonché la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla composizione di eventuali controversie giuridiche; ritiene inoltre che tali disposizioni dovranno essere rigorosamente limitate sia nel tempo (un periodo non superiore a tre anni) che nel loro ambito di applicazione, dal momento che non potranno mai sostituirsi all'appartenenza all'Unione europea;

Questioni riguardanti l'UE-27 e le istituzioni dell'Unione

29.

chiede che si raggiunga quanto prima un accordo sul trasferimento della sede dell'Autorità bancaria europea e dell'Agenzia europea per i medicinali e che il processo di trasferimento sia avviato non appena possibile;

30.

sottolinea che potrebbero essere necessari una revisione e un adeguamento del diritto dell'Unione per tenere conto del recesso del Regno Unito;

31.

ritiene che non sia necessaria una revisione degli ultimi due esercizi dell'attuale quadro finanziario pluriennale, ma che gli effetti del recesso del Regno Unito dovrebbero essere affrontati nel quadro della procedura annuale di bilancio; sottolinea che si dovrebbero avviare immediatamente i lavori tra le istituzioni dell'Unione e l'UE-27 su un nuovo quadro finanziario pluriennale, anche per quanto concerne la questione delle risorse proprie;

32.

si impegna a portare a termine in tempo utile le procedure legislative relative alla composizione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e alla procedura elettorale sulla base della sua proposta presentata a norma dell'articolo 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e allegata alla sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (6); ritiene inoltre, tenendo conto del considerando P della presente risoluzione, che durante i negoziati per il recesso del Regno Unito e in sede di definizione di nuove relazioni con il medesimo, gli altri 27 Stati membri dell'Unione europea, insieme alle loro istituzioni, dovrebbero rafforzare l'Unione esistente attraverso un ampio dibattito pubblico e avviare, a livello interistituzionale, una riflessione approfondita sul suo futuro;

Disposizioni finali

33.

si riserva il diritto di chiarire la sua posizione sui negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito e, se del caso, di approvare ulteriori risoluzioni, anche su questioni specifiche o settoriali, alla luce dei progressi che saranno compiuti o meno in tali negoziati;

34.

auspica che il Consiglio europeo tenga conto della presente risoluzione nell'adozione degli orientamenti che definiscono il quadro negoziale e stabiliscono le posizioni e i principi generali che l'Unione europea perseguirà;

35.

è risoluto a stabilire la sua posizione definitiva sull'accordo o gli accordi sulla base della valutazione effettuata in linea con il contenuto della presente risoluzione e di eventuali future risoluzioni del Parlamento europeo;

o

o o

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0294.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0048.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0049.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0050.

(5)  GU C 285 del 5.8.2016, pag. 9.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0395.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/30


P8_TA(2017)0112

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP)) — 2017/2051(INI))

(2018/C 298/04)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604),

visti il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (14942/2016) e la rettifica del Consiglio (14942/2016 COR2),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C8-0103/2017),

visto l'accordo di massima del Consiglio del 7 marzo 2017 sulla revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (1),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione (2),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-2020 (3),

vista la sua risoluzione legislativa del 5 aprile 2017 sul progetto di regolamento (4),

visto l'articolo 99, paragrafo 2 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A8-0117/2017),

1.

approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio allegate alla presente risoluzione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni unilaterali del Consiglio e della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  7030/2017 e 7031/2017 COR1.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0309.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0412.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0111.


ALLEGATO

DICHIARAZIONI

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sui rafforzamenti (integrazioni) per il restante periodo del QFP

Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto le integrazioni proposte dalla Commissione per gli importi indicati nella tabella sottostante, da effettuare nel periodo 2017-2020 (1) nell'ambito della procedura annuale di bilancio, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio:

 

Stanziamenti d'impegno, milioni di EUR

Rubrica 1a

 

Orizzonte 2020

200

CEF trasporti

300

Erasmus+

100

COSME

100

Wifi4EU (*1)

25

FEIS (*1)

150

Totale rubrica 1a

875

Rubrica 1b (iniziativa a favore dell'occupazione giovanile)

1200  (*2)

Rubrica 3

2549

Rubrica 4  (*1)

1385

Totale rubriche 1a, 1b, 3, 4

6009

Nella procedura annuale di bilancio saranno individuate riassegnazioni per un importo complessivo pari a 945 milioni di EUR, 875 milioni dei quali nella rubrica 1a e 70 milioni nella rubrica 4.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'obiettivo di evitare l'accumulo di un numero eccessivo di fatture non pagate

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a continuare a esaminare attentamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020 al fine di garantire una progressione ordinata di stanziamenti di pagamento in linea con gli stanziamenti di impegno autorizzati. A tal fine, invitano la Commissione a presentare tempestivamente, per tutto il restante periodo dell'attuale QFP, le cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti di pagamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze debitamente giustificate per evitare l'accumulo di un numero eccessivo di fatture non pagate e garantire che le domande di pagamento siano debitamente rimborsate.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sui pagamenti per gli strumenti speciali

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di adattare la proposta di modifica della decisione (UE) 2015/435 in modo da non pregiudicare in alcun modo la natura dei pagamenti per altri strumenti speciali in generale.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio su una valutazione indipendente dei risultati conseguiti in merito all'obiettivo di riduzione progressiva del personale del 5 % tra il 2013 e il 2017

Il Parlamento europeo e il Consiglio propongono che sia effettuata una valutazione indipendente dei risultati conseguiti in merito all'obiettivo di riduzione progressiva del personale del 5 % tra il 2013 e il 2017, che tenga conto di tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie, come convenuto nell'accordo interistituzionale del 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. Sulla base delle conclusioni della valutazione, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta che dia un seguito adeguato.

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle dichiarazioni comuni relative alla revisione intermedia del QFP

Il Parlamento europeo ricorda che le quattro dichiarazioni comuni che accompagnando il regolamento modificato sul QFP sono di natura politica e non hanno implicazioni giuridiche.

Per quanto riguarda la dichiarazione comune sui rafforzamenti (integrazioni) e le riassegnazioni per i programmi dell'Unione, si ricorda che i trattati prevedono che l'autorità di bilancio determini il livello e il contenuto del bilancio dell'Unione nell'ambito della procedura annuale di bilancio. Il Parlamento europeo sottolinea che, in qualità di ramo dell'autorità di bilancio con pari poteri, eserciterà pienamente le proprie prerogative, che non potranno essere compromesse da nessuna dichiarazione politica. La necessità di rispettare le prerogative dell'autorità di bilancio è chiaramente rispecchiata anche nel testo della dichiarazione comune.

Il Parlamento europeo è pertanto consapevole che gli importi indicati nella dichiarazione comune rappresentano importi di riferimento, che saranno esaminati nell'ambito della procedura annuale di bilancio, tenendo debitamente conto delle circostanze concrete di ciascun bilancio annuale. Per quanto riguarda, in particolare, le riassegnazioni proposte nelle rubriche 1a e 4, il Parlamento europeo intende esaminare le proposte della Commissione caso per caso, al fine di garantire che non sia applicata nessuna riduzione ai programmi fondamentali dell'Unione, in particolare se essi promuovono la crescita e l'occupazione o rispondono alle attuali necessità urgenti e presentano un elevato tasso di esecuzione.

È evidente che gli importi indicati nella dichiarazione comune che riguardano proposte legislative che non sono ancora state adottate non determinano in alcun modo l'esito di tali negoziati legislativi.

Dichiarazione del Consiglio sui pagamenti per gli strumenti speciali

Il Consiglio propone di mantenere lo status quo e di non stabilire, nel contesto del riesame/della revisione, una regola generale e onnicomprensiva per quanto riguarda il trattamento dei pagamenti per gli altri strumenti speciali. Nel suo parere, il Servizio giuridico del Consiglio ha affermato che spetterà all'autorità di bilancio decidere caso per caso, rispetto ad una specifica mobilitazione, se una parte o la totalità dei pagamenti corrispondenti dovrà o meno essere conteggiata al di sopra dei massimali del QFP.

Dichiarazione della Commissione sul rafforzamento dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e ulteriori misure per aiutare ad affrontare la crisi migratoria e le questioni relative alla sicurezza

Se la tendenza alla diminuzione della disoccupazione giovanile rilevata dal 2013 dovesse invertirsi nuovamente, dovrebbe essere preso in considerazione l'aumento dei finanziamenti per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile oltre l'importo di 1,2 miliardi di EUR concordato nel quadro del riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 utilizzando i margini disponibili nel quadro del margine globale per gli impegni in conformità dell'articolo 14 del regolamento relativo al QFP. A tal fine, la Commissione riferirà regolarmente sulle tendenze statistiche rilevate e, se opportuno, presenterà un progetto di bilancio rettificativo.

Fatto salvo quanto precede, i margini aggiuntivi disponibili dovrebbero essere presi in considerazione, in via prioritaria, per investire nei giovani in tutta Europa e per misure volte ad affrontare la dimensione interna ed esterna della crisi migratoria e le questioni di sicurezza, se dovessero emergere nuove esigenze non coperte dai finanziamenti esistenti o concordati. La Commissione presenterà proposte a tal fine, se opportuno, tenendo conto nel contempo della necessità di mantenere margini sufficienti per eventi inattesi e per l'agevole attuazione dei programmi già approvati.


(1)  Una parte delle integrazioni complessive è già stata concordata nell'ambito della procedura di bilancio 2017. Il bilancio per il 2017 include pertanto 200 milioni di EUR nella rubrica 1a e 725 milioni di EUR nella rubrica 4. Inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di prevedere, mediante un bilancio rettificativo nel 2017, un importo di 500 milioni di EUR nella rubrica 1b per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel 2017 da finanziare tramite il margine globale per gli impegni. Infine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno anche invitato la Commissione a chiedere gli stanziamenti necessari in un bilancio rettificativo nel 2017 al fine di provvedere al finanziamento dell'EFSD a titolo del bilancio dell'UE non appena la base giuridica sarà adottata.

(*1)  Fatto salvo il risultato delle discussioni in corso sui progetti di proposte legislative nell'ambito delle rubriche H1a e 4.

(*2)  Importo ripartito su un periodo di quattro anni (2017-2020).


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/34


P8_TA(2017)0123

Mais geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D049280 — 2017/2624(RSP))

(2018/C 298/05)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D049280),

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 27 gennaio 2017 senza esprimere parere e che il comitato di appello ha votato il 27 marzo 2017 a sua volta senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visti il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 15 luglio 2016 (3), che include un parere di minoranza, e i precedenti pareri dell'EFSA sul granturco contenente i seguenti eventi singoli: Bt11 (che esprime le proteine Cry1Ab e PAT), 59122 (che esprime le proteine Cry34Ab1, Cry35Ab1 e PAT), MIR604 (che esprime le proteine mCry3A e PMI), 1507 (che produce le proteine Cry1F e PAT) e GA21 (che esprime la proteina mEPSPS),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

viste le sue precedenti risoluzioni contrarie all'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

La domanda

A.

considerando che il 1o luglio 2011 Syngenta ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 all'autorità nazionale tedesca competente, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 21 febbraio 2014 Syngenta ha esteso l'ambito della domanda a tutte le sottocombinazioni dei singoli eventi di modifica genetica che costituiscono il granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, ad esclusione della sottocombinazione 1507 × 59122, che era già stata autorizzata con la decisione 2010/432/UE della Commissione (5),

C.

considerando che il 31 marzo 2016 Syngenta ha aggiornato l'ambito della domanda escludendo le quattro sottocombinazioni seguenti, che rientravano nell'ambito di un'altra domanda: granturco Bt11 × GA21, granturco MIR604 × GA21, granturco Bt11 × MIR604 e granturco Bt11 × MIR604 × GA21 (6);

D.

considerando che il richiedente non ha fornito alcuni dati specifici su nessuna delle 20 sottocombinazioni (7);

E.

considerando che gli usi previsti dell'ibrido a cinque eventi sono controllare i parassiti del granturco dell'ordine dei lepidotteri e dei coleotteri e garantire la tolleranza agli erbicidi che contengono glufosinato ammonio o glifosato (8); che gli usi previsti delle varie sottocombinazioni sono simili e dipendono dalle combinazioni;

Il parere dell'EFSA

F.

considerando che il 26 agosto 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardo al granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e a tutte le sottocombinazioni rientranti nell'ambito della domanda; che il parere dell'EFSA includeva un parere di minoranza;

G.

considerando che l'EFSA riconosce che non sono stati presentati dati specifici sulle 20 sottocombinazioni, che molte di queste non sono state ancora create e che l'esame della letteratura specialistica non ha permesso di recuperare informazioni scientifiche su tali combinazioni; che, nonostante ciò, l'EFSA conclude che tutte le 20 sottocombinazioni dovrebbero essere tanto sicure quanto l'ibrido di granturco a cinque eventi;

H.

considerando che l'EFSA non ritiene necessario procedere a un monitoraggio post-commercializzazione per gli eventi di modifica genetica interessati; che l'EFSA si limita a indicare che i requisiti di monitoraggio dovrebbero essere considerati sulla base dei nuovi dati forniti sull'espressione delle proteine, nel caso in cui tali sottocombinazioni fossero ottenute attraverso metodi di selezione mirata e importate nell'Unione;

Preoccupazioni

I.

considerando che durante il periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato centinaia di osservazioni (9), che si riferiscono, tra l'altro, alla mancanza d'informazioni e di dati, studi mal eseguiti o mancanti, alla mancanza delle prove ai fini dell'esclusione di determinate vie di esposizione, all'insufficienza della base dati, ad esempio per quanto riguarda la digeribilità, alla mancata considerazione degli effetti combinati delle diverse proteine della tossina Bt nel valutare il potenziale di allergenicità e tossicità, a carenze per quanto riguarda il disegno sperimentale delle prove di campo e l'analisi statistica, alla mancanza di relazioni sui risultati delle attività di monitoraggio, alla mancata dimostrazione che il prodotto non ha effetti negativi sull'ambiente, alla mancata valutazione ulteriore delle differenze statisticamente significative, ad esempio nella composizione nutrizionale, e alla mancata effettuazione di prove immunologiche in riferimento a un potenziale allergenico potenzialmente più elevato;

J.

considerando che Jean-Michel Wal, membro del gruppo di esperti OGM dell'EFSA (10), ha espresso un parere di minoranza secondo cui: «il proponente non ha fornito alcun dato specifico in relazione alle 20 sotto-combinazioni, e non ha addotto giustificazioni soddisfacenti per spiegare la mancanza di tali dati e/o i motivi per i quali abbia ritenuto che non siano necessari ai fini della valutazione del rischio. Questo motivo riveste la massima importanza ed è alla base della formulazione di un parere di minoranza, poiché non vi possono essere due tipi di valutazione del rischio, una di portata più ampia basata su una serie completa di dati e un'altra per la quale non sono disponibili dati specifici e che si fonda su ipotesi e considerazioni indirette ricavate dal gruppo di esperti in base al cosiddetto “approccio basato sul peso delle prove”, all'estrapolazione dei dati ottenuti per gli eventi singoli, per il gruppo di 5 eventi e gli altri ibridi che sono stati presentati e analizzati in altre domande. Oltre a tale questione di principio, nel caso di specie, ciò può generare un rischio incontrollato per la salute di alcuni segmenti di popolazione»;

K.

considerando che, più specificatamente, il parere di minoranza si chiede perché non sia definito con precisione il tipo di estrapolazione effettuata al fine di valutare i potenziali effetti negativi: «I criteri, la procedura e il livello di fiducia che dovrebbe essere richiesto per tale estrapolazione non figurano e non esiste alcuna valutazione critica dei relativi limiti. Non è stata effettuata alcuna valutazione dell'incertezza che ne risulta, ad esempio, mediante un'analisi delle probabilità, come raccomandato dal progetto di orientamenti sull'incertezza nelle valutazioni scientifiche dell'EFSA (riveduto per i test interni) del comitato scientifico dell'EFSA. Tali carenze potrebbero inficiare la conclusione generale.»;

L.

considerando che il parere di minoranza dell'EFSA fa altresì riferimento a diverse carenze e argomenti contraddittori per quanto riguarda la domanda, ad esempio circa il fatto che il proponente, da un lato, faccia allusione al fatto che tutte le sotto-combinazioni sono state prodotte, e il relativo livello di espressione della proteina è stato esaminato (11), ma, dall'altro, non fornisce dati su nessuna delle sotto-combinazioni;

M.

considerando che le varietà di granturco geneticamente modificato interessate SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 e DAS-Ø15Ø7-1 esprimono la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio; che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che l'approvazione del glufosinato scade il 31 luglio 2018 (12);

N.

considerando che il granturco geneticamente modificato MON-ØØØ21-9, quale descritto nella domanda, esprime la proteina mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi glifosati; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro — l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità — ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo (13);

Procedura

O.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 27 gennaio 2017 senza esprimere parere; che soltanto 10 Stati membri, rappresentanti solo il 38,43 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore, mentre 13 Stati membri hanno votato contro e 4 si sono astenuti; che si è votato in sede di comitato di appello il 27 marzo 2017, senza che ancora una volta sia stato espresso alcun parere;

P.

considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; considerando che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica (14);

Q.

considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di «vendita e uso» proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento non solo ha respinto la proposta legislativa, ma ha anche invitato la Commissione a ritirare la sua proposta e a presentarne una nuova;

R.

considerando che già il considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, afferma chiaramente che: "Nell'esaminare l'adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione (15).

1.

è d'avviso che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che la decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 (16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

ritiene, più in particolare, che approvare varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che non siano neppure state sottoposte a test, o che non siano ancora state create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;

4.

chiede alla Commissione di ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2016. Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2011-99), presentata da Syngenta, relativa all'immissione sul mercato del granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e venti sottocombinazioni, che non sono stati precedentemente autorizzati a prescindere dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003; EFSA Journal 2016; 14(8):4567. [pagg. 31]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567.

(4)  

risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110),

risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),

risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),

risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),

risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),

risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21 (P8_TA(2016)0271),

risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),

risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0388),

risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (P8_TA(2016)0389),

risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0386),

risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (P8_TA(2016)0387),

risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).

(5)  Decisione 2010/432/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 4.8.2010, pag. 11).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione, del 16 settembre 2016, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 22).

(7)  Come confermato nel parere summenzionato dell'EFSA (EFSA Journal 2016; 14(8):4567 [pagg. 31]).

(8)  Il granturco SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che protegge da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

Il granturco DAS-59122-7 esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1, che proteggono da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

Il granturco SYN-IR6Ø4-5 esprime la proteina modificata Cry3 A, che protegge da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile.

Il granturco DAS-Ø15Ø7-1 esprime la proteina Cry1F, che protegge da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, usata come marcatore selezionabile, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

Il granturco MON-ØØØ21-9 esprime la proteina mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

(9)  Si veda il registro delle interrogazioni dell'EFSA, Allegato G dell'interrogazione numero EFSA-Q-2011-00894, disponibile online al seguente indirizzo: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (ultimo punto)

(10)  Si veda l'Appendice A del parere dell'EFSA.

(11)  La domanda precisa che «il granturco Bt11 × 59122 × 1507 × MIR604 × GA21 e tutte le sue sotto-combinazioni, indipendentemente dalla loro origine, sono prodotti mediante incroci convenzionali (…) (punto ii)», e che «l'analisi del livello di espressione della proteina conferma che l'incrocio del granturco GM a evento singolo (…) non comporta interazioni tra loro nel granturco Bt11 × MIR604 × 59122 × 1507 × GA21 né nelle sotto-combinazioni di un numero minore di tali eventi, indipendentemente dalla loro origine (punto x)»;

(12)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

(13)  Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf)

(14)  Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(15)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(16)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/39


P8_TA(2017)0124

Come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE (2015/2342(INI))

(2018/C 298/06)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 3, 8 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 80, 208 e 216 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, pubblicata nel giugno 2016,

viste le comunicazioni della Commissione dal titolo: «Agenda europea sulla migrazione», del 13 maggio 2015 (COM(2015)0240), «Sfollamenti forzati e sviluppo», del 26 aprile 2016 (COM(2016)0234), «Creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione», del 7 giugno 2016 (COM(2016)0385), e «Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni», del 14 settembre 2016 (COM(2016)0581), e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione europea degli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: Il ruolo dell'azione esterna dell'UE» del 9 settembre 2015 (JOIN(2015)0040), «La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale: Gestire i flussi e salvare vite umane», del 25 gennaio 2017 (JOIN(2017)0004), e «Riesame della politica europea di vicinato», del 18 novembre 2015 (JOIN(2015)0050),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» sull'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM), del 3 maggio 2012,

viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla migrazione del 25-26 giugno, del 15 ottobre e del 17-18 dicembre 2015 e del 17-18 marzo e del 28 giugno 2016,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla migrazione nella cooperazione allo sviluppo dell'UE, del 12 dicembre 2014, sulla migrazione, del 12 ottobre 2015, sull'approccio dell'UE agli sfollamenti forzati e allo sviluppo, del 12 maggio 2016, e sugli aspetti esterni della migrazione, del 23 maggio 2016,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri, del 17 ottobre 2016, sulle future priorità dei partenariati e i relativi patti con la Giordania e con il Libano,

vista la dichiarazione della conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali dell'8 ottobre 2015,

visti la dichiarazione politica e il piano d'azione approvati al vertice della Valletta dell'11-12 novembre 2015,

viste le conclusioni del vertice di Bratislava del 16 settembre 2016,

vista la relazione speciale n. 9/2016 della Corte dei conti europea dal titolo «La spesa per la dimensione esterna della politica UE di migrazione nei paesi del vicinato orientale e del Mediterraneo meridionale fino al 2014»,

visti la convenzione e il protocollo delle Nazioni Unite relativi allo status dei rifugiati e le convenzioni fondamentali in materia di diritti umani, la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti le convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi che regolano la condotta dei conflitti armati e cercano di limitarne gli effetti,

visto il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015 dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),

visti la dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su come affrontare i grandi flussi di rifugiati e migranti, del 19 settembre 2016, e i relativi allegati su un «Quadro globale di risposta per i rifugiati» e «Verso un patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare»,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (1), dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea (2), del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (3) e del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari (4) e del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi (5),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo ai sensi dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0045/2017),

A.

considerando che la migrazione è un diritto umano sancito dall'articolo 13 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite; che tutti devono avere il diritto di vivere la propria vita nel paese d'origine e nella regione in cui sono nati e cresciuti e dove hanno le proprie radici culturali e sociali;

B.

considerando che la mobilità umana ha raggiunto livelli senza precedenti, con 244 milioni di migranti internazionali, per vari motivi, che emigrano volontariamente o involontariamente; che tali migrazioni internazionali avvengono principalmente nell'ambito della stessa regione e tra paesi in via di sviluppo; che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), le donne migranti costituiscono la maggioranza dei migranti internazionali in Europa (52,4 %) e Nord America (51,2 %); che i flussi migratori Sud-Sud hanno continuato a crescere rispetto ai movimenti Sud-Nord: nel 2015 90,2 milioni di migranti internazionali nati nei paesi in via di sviluppo risiedevano in altri paesi del Sud del mondo, mentre 85,3 milioni nati nel Sud risiedevano nei paesi del Nord del mondo;

C.

considerando che il numero di minori non accompagnati che attraversano il Mediterraneo è in costante crescita e che, nonostante l'aumento dei salvataggi, il numero di morti nel Mediterraneo continua a crescere (5 079 nel 2016 e 3 777 nel 2015, secondo l'OIM);

D.

considerando che nel 2015, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), un numero senza precedenti pari a 65,3 milioni di persone, tra cui 40,8 milioni di sfollati interni e 21,3 milioni di rifugiati, è stato obbligato a sfollare a causa di conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale nonché destabilizzazione; che tale numero si aggiunge a quello delle persone sfollate a causa di calamità naturali, disuguaglianze, povertà, insufficienti prospettive socioeconomiche, cambiamenti climatici, mancanza di serie ed efficaci politiche di sviluppo concepite a lungo termine e mancanza di una volontà politica diretta ad affrontare con decisione i problemi strutturali che stanno alla base di tali flussi migratori; che l'UNHCR stima ad almeno 10 milioni il numero di apolidi;

E.

considerando che i dati attualmente disponibili indicano negli ultimi cinque anni un incremento dei rifugiati di oltre il 50 %; che diversi fattori contribuiscono a tale dato impressionante, compreso il fatto che il rimpatrio volontario dei rifugiati è ai minimi storici dagli anni '80 a oggi, che resta limitato il numero dei rifugiati cui viene offerta una possibilità di integrazione a livello locale e che le cifre del reinsediamento sono rimaste stabili attestandosi a circa 100 000 persone l'anno;

F.

considerando che 6,7 milioni di rifugiati vivono in situazioni di sfollamento protratto, che secondo le stime in media si prolunga per circa 26 anni, in totale assenza di prospettive; che le soluzioni durature allo sfollamento continuano a essere inaccettabilmente scarse, il che rende necessario considerare lo sfollamento forzato come una sfida politica e di sviluppo e non esclusivamente umanitaria;

G.

considerando che questa sfida richiede un approccio olistico e multilaterale, fondato sulla cooperazione internazionale e sulle sinergie, nonché soluzioni coordinate e concrete che non siano soltanto di reazione, ma che anticipino possibili crisi future; che l'86 % dei rifugiati nel mondo vive in regioni povere e che i paesi più poveri ospitano il 26 % del totale e si trovano quindi in una situazione di estrema pressione e ulteriore destabilizzazione della propria coesione e del proprio sviluppo a livello sociale ed economico; che tali paesi dispongono molto raramente di strumenti a tutela dei diritti dei migranti, e non hanno neppure strumenti in materia di asilo; che il milione di persone che ha raggiunto l'UE nel 2015 rappresentava lo 0,2 % della popolazione dell'UE, rispetto alle percentuali molto più elevate (fino al 20 %) registrate nei paesi vicini o in Europa negli anni '90;

H.

considerando che i rifugiati, gli sfollati interni e i migranti rappresentano categorie giuridicamente distinte, ma che spesso in realtà queste persone fanno parte di movimenti misti su vasta scala a causa di una serie di implicazioni politiche, economiche, sociali, di sviluppo, umanitarie e di diritti umani che vanno oltre i confini; che la dignità umana di tutte le persone coinvolte in tali movimenti deve essere al centro di tutte le politiche europee in materia; che inoltre i rifugiati e i richiedenti asilo devono sempre essere trattati conformemente al proprio status e che ad essi non può negarsi in nessun caso il godimento dei diritti discendenti dalle convenzioni internazionali in materia e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che è opportuno non ricorrere alla distinzione giuridica tra rifugiati e migranti per indicare che la migrazione per motivi economici o per la ricerca di una vita migliore sia meno legittima rispetto alla fuga dalle persecuzioni; che nella maggior parte dei casi i diritti politici ed economici, accanto agli altri diritti umani fondamentali, risultano minacciati nelle situazioni di conflitto, instabilità o tensione e continuano a essere posti in discussione a causa degli sfollamenti forzati;

I.

considerando che la crisi alimentare e nutrizionale in atto nel Sahel provoca l'erosione della resilienza della popolazione, aggravata dalla rapida successione di crisi, dall'assenza di servizi di base e dai conflitti nella regione; che tale situazione determinerà un intensificarsi dei flussi migratori;

J.

considerando che per tutto il loro viaggio i migranti sono esposti a rischi di ogni tipo, sia a livello fisico che psicologico, fra cui la violenza, lo sfruttamento, la tratta e gli abusi sessuali e di genere; che ciò vale in particolare per le persone vulnerabili, come le donne (ad esempio quelle a capo di un nucleo familiare o in gravidanza), i bambini (sia non accompagnati, sia separati dalle loro famiglie o con la famiglia), le persone LGBTI, le persone con disabilità, le persone bisognose di cure mediche urgenti e le persone anziane; che tali gruppi vulnerabili dovrebbero ottenere urgentemente protezione umanitaria e accesso alla protezione e ai meccanismi di riferimento, allo status di soggiornanti, nonché ai servizi di base, compresa l'assistenza sanitaria nel quadro del loro reinsediamento o mentre le loro richieste di asilo vengono esaminate conformemente al diritto applicabile;

K.

considerando che l'aumento della mobilità umana, se gestita in maniera sicura, ordinata, regolare, responsabile e preventiva, può mitigare l'esposizione dei migranti e dei rifugiati ai pericoli, apportare notevoli benefici in egual misura ai paesi d'accoglienza e ai migranti, come riconosciuto dall'Agenda 2030 nonché costituire un importante fattore di crescita per i paesi, compresa l'UE; che siffatti benefici sono spesso ampiamente sottovalutati; che l'UE deve offrire soluzioni praticabili, tra cui il ricorso a lavoratori stranieri, per anticipare il crescente invecchiamento in Europa, al fine di garantire un equilibrio tra lavoratori retribuiti e popolazione non attiva e soddisfare le esigenze specifiche del mercato del lavoro;

L.

considerando che la risposta dell'UE ha mobilitato strumenti interni ed esterni diversi, ma sembra essersi eccessivamente concentrata sul breve termine e sulla riduzione o l'arresto dei movimenti; che tale approccio a breve termine non affronta né le cause dello sfollamento forzato e della migrazione né i bisogni umanitari dei migranti; che sono necessari ulteriori miglioramenti nell'ambito della risposta dell'UE per quanto concerne gli strumenti di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti, poiché i conflitti violenti costituiscono la principale causa all'origine degli sfollamenti forzati;

M.

considerando che la Corte dei conti europea ha espresso seri dubbi sull'efficacia della spesa esterna dell'UE nel settore della migrazione, anche in merito ai progetti riguardanti i diritti umani dei migranti; che la Corte ha inoltre rilevato che la sicurezza e la protezione delle frontiere sono state l'elemento predominante della spesa europea nel settore della migrazione;

N.

considerando che gli aiuti umanitari erogati in base alle necessità e l'osservanza dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, nonché il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo sanciti dalle convenzioni di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi devono essere al centro di ogni azione esterna dell'UE; che l'indipendenza degli aiuti, vale a dire la libertà da qualsiasi considerazione politica, economica o di sicurezza e da ogni sorta di discriminazione deve prevalere;

O.

considerando che l'efficace attuazione di una politica in materia di migrazione basata sui diritti umani impone di contrastare la percezione negativa delle migrazioni e promuovere messaggi positivi affinché i movimenti migratori siano accolti come un'opportunità per i paesi d'accoglienza, onde contrastare l'estremismo e il populismo;

P.

considerando che l'UE ha la responsabilità di sostenere i propri partner esecutivi nell'erogazione di aiuti e protezione rapidi, efficaci e di qualità e dovrebbe rendere conto del proprio operato alle popolazioni colpite; che, in tale contesto, i partner dell'Unione richiedono finanziamenti tempestivi e prevedibili e decisioni sull'assegnazione dei fondi destinati a nuove o mutate priorità che concedano loro un congruo lasso di tempo per le misure di pianificazione e di mitigazione;

Q.

considerando che la cooperazione decentrata può aiutare a comprendere meglio i bisogni e le culture di sfollati interni, migranti e rifugiati e a sensibilizzare la popolazione locale sulle problematiche affrontate dai migranti nei loro paesi di origine; che i governi locali e regionali europei possono svolgere un ruolo chiave nel contribuire ad affrontare queste cause profonde attraverso la creazione di capacità;

R.

considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea dichiara esplicitamente che «l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale»; che, a norma dell'articolo 208 del trattato di Lisbona, l'aiuto allo sviluppo mira a ridurre e infine a eliminare la povertà nei paesi terzi;

Un'azione globale e basata sui principi dell'UE per affrontare le sfide della mobilità

1.

sottolinea che nel mondo odierno stiamo assistendo a un livello senza precedenti di mobilità umana e che una delle azioni più urgenti che la comunità internazionale deve intraprendere improrogabilmente è il rafforzamento di una risposta comune per affrontare le sfide e le opportunità che questo fenomeno rappresenta; sottolinea che tale risposta deve essere basata sul principio di solidarietà e non dovrebbe concentrarsi esclusivamente su un approccio fondato sulla sicurezza, ma dovrebbe essere orientata alla piena protezione dei diritti e della dignità di chiunque sia costretto da qualsiasi circostanza ad abbandonare la propria casa in cerca di una vita migliore; sottolinea che qualsiasi eventuale risposta dovrebbe prestare particolare attenzione a coloro che sono maggiormente vulnerabili e comprendere la prestazione di assistenza nei paesi di origine; sottolinea che, sebbene il loro trattamento sia disciplinato da quadri giuridici distinti, i rifugiati e i migranti hanno gli stessi diritti umani universali e le stesse libertà fondamentali, che occorre tutelare a prescindere dal loro status giuridico; ricorda che l'Unione europea deve rispettare i propri valori e principi in tutte le politiche comuni, nonché promuoverli nelle proprie relazioni esterne, anche secondo quanto sancito all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea; ricorda la necessità che le politiche esterne dell'UE siano coerenti con le altre politiche dotate di una dimensione esterna;

2.

sottolinea che questo elevato livello di mobilità umana scaturisce da molteplici cause complesse che impongono decisioni basate su dati comprovati, onde differenziare le sue componenti ed elaborare risposte politiche mirate; sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati membri tengano conto di questa realtà presente ed elaborino un nuovo approccio alla circolazione delle persone che sia fondato su dati reali e sugli interessi dell'UE, favorendo la resilienza delle persone, aumentando il loro accesso ai servizi di base, in particolare l'istruzione, la loro integrazione e il contributo ai contesti locali tramite l'offerta di opportunità di lavoro subordinato e autonomo;

3.

sottolinea che la migrazione internazionale può contribuire allo sviluppo socioeconomico, come è avvenuto storicamente, e che è necessario associarvi argomentazioni positive favorendo una conoscenza effettiva e oggettiva del fenomeno e dei relativi benefici comuni, onde contrastare i discorsi xenofobi, populisti e nazionalistici; accoglie pertanto con favore la campagna «Together» lanciata dalle Nazioni Unite per ridurre la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti nonché i comportamenti negativi nei loro confronti, e invita le istituzioni dell'UE a cooperare pienamente con le Nazioni Unite per sostenere tale campagna; sottolinea la necessità di adottare a livello globale, europeo, nazionale e locale politiche incentrate sul medio e lungo termine e non esclusivamente guidate da pressioni politiche immediate o considerazioni elettorali nazionali; sottolinea che tali politiche devono essere coerenti, significative, inclusive e flessibili, atte a disciplinare la migrazione quale ordinario fenomeno umano e affrontare le legittime preoccupazioni per quanto riguarda la gestione delle frontiere, la protezione sociale dei gruppi vulnerabili e l'inclusione sociale dei rifugiati e dei migranti;

4.

evidenzia che il sistema di aiuti umanitari è estremamente sfruttato al limite delle sue possibilità e che le risorse finanziarie non saranno sufficienti per rispondere alle crisi degli sfollamenti forzati, in particolare dato il carattere prolungato della maggior parte di esse; prende atto pertanto del nuovo quadro strategico delineato nella comunicazione della Commissione su «Sfollamenti forzati e sviluppo» dell'aprile 2016 quale passo nella giusta direzione e invita il SEAE e la Commissione ad attuare i suoi contenuti all'interno del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi; rileva l'importanza di un approccio globale e più sostenibile in materia di migrazione che comprenda la promozione di legami fra l'ambito umanitario e quello dello sviluppo e la necessità di collaborare con vari partner — attori regionali, governi, autorità locali, diaspora, società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e migranti, le organizzazioni religiose locali e le ONG, nonché il settore privato — per sviluppare strategie mirate e basate su dati concreti per affrontare questa sfida, pur riconoscendo che l'aiuto umanitario non è uno strumento di gestione delle crisi, come indicato nel Consenso europeo sull'aiuto umanitario;

5.

sottolinea che la cooperazione allo sviluppo dell'UE dovrebbe continuare ad affrontare le cause profonde degli sfollamenti forzati e della migrazione — vale a dire i conflitti armati, la persecuzione fondata su qualsiasi motivo, la violenza di genere, il malgoverno, la povertà, la mancanza di opportunità economiche e i cambiamenti climatici — affrontando la fragilità degli Stati, promuovendo la pace e la sicurezza, la risoluzione dei conflitti e i processi di riconciliazione successivi a un conflitto, la giustizia, l'uguaglianza, e rafforzando le istituzioni, la capacità amministrativa, la democrazia, la buona governance, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 della nuova Agenda 2030 e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

6.

sottolinea la necessità di concentrarsi sugli aspetti socioeconomici del fenomeno migratorio, di svolgere le necessarie analisi per paese in merito alle cause profonde della migrazione e degli sfollamenti forzati, nonché di incoraggiare i paesi d'origine ad adottare e attuare misure e politiche che promuovano la creazione di posti di lavoro dignitosi e opportunità economiche reali, in modo da rendere la migrazione una scelta e non una necessità; invita l'UE a portare avanti politiche volte a ridurre e infine a eliminare la povertà, a combattere le disuguaglianze e l'insicurezza alimentare, a promuovere lo sviluppo economico, a lottare contro la corruzione e a rafforzare i servizi pubblici di base; rileva che una politica vincente dovrebbe riconoscere la necessità di creare resilienza economica sia nei paesi di accoglienza che d'origine; sottolinea la necessità di migliorare la coerenza delle politiche di sviluppo;

7.

sottolinea che i posti di lavoro e le opportunità economiche sono fondamentali per mitigare l'impatto delle vulnerabilità indotte dagli sfollamenti; invita l'UE ad aiutare i migranti e i rifugiati a trasferirsi in luoghi che offrano tali opportunità, a contribuire a creare opportunità nei loro luoghi di esilio (ad esempio, eliminando le barriere e gli ostacoli che impediscono l'accesso al mercato del lavoro) e ad aiutarli a sviluppare nuove competenze più in sintonia con le esigenze del mercato del lavoro locale;

8.

accoglie con favore l'impegno dell'Unione europea nei confronti dell'assistenza umanitaria, in qualità di primo donatore mondiale, per migliorare le condizioni di vita dei rifugiati; esorta l'UE e gli Stati membri a onorare gli impegni già assunti e ad aumentare i propri impegni finanziari in linea con l'aumento dei bisogni umanitari; rileva che la risposta umanitaria sarà sempre il primo elemento di qualsiasi risposta alle crisi legate agli sfollamenti; sottolinea che il diritto internazionale e i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza devono rimanere il quadro di riferimento della risposta umanitaria dell'UE alle crisi dei rifugiati e degli sfollamenti forzati;

9.

riconosce che i diritti e la dignità di milioni di esseri umani saranno ulteriormente svalutati se essi languiranno nei campi profughi o ai margini delle città, senza accesso ai servizi di prima necessità, ai mezzi di sussistenza e alle opportunità di reddito;

10.

sottolinea l'importanza di riconoscere la dimensione di genere delle migrazioni, che riguarda non soltanto la vulnerabilità delle donne a ogni forma di abuso, ma anche i loro molteplici motivi per migrare, il loro ruolo nel rispondere alle emergenze, i loro contributi sul piano socioeconomico e la loro partecipazione attiva alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti, anche nell'ambito dei processi postbellici e della ricostruzione di una società democratica; rileva che puntare sull'emancipazione delle donne e attribuire loro un ruolo di maggior rilievo quali decisori è fondamentale per affrontare le cause profonde degli sfollamenti forzati e garantire il rispetto dei loro diritti e la loro autonomia in ogni fase del processo migratorio; ribadisce che è necessario applicare una prospettiva di genere e una prospettiva connessa all'età all'interno delle politiche dell'UE sui movimenti di migranti e rifugiati;

11.

chiede di intensificare la cooperazione con l'ONU e gli altri attori, ivi compreso un aumento dei contributi finanziari per l'UNHCR e l'UNRWA; sottolinea, in tale contesto, la necessità di migliorare le condizioni di vita nei campi profughi, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e l'istruzione, e porre gradualmente fine alla dipendenza dagli aiuti umanitari nelle attuali crisi prolungate, favorendo la resilienza e consentendo agli sfollati di vivere dignitosamente come contribuenti nei confronti dei loro paesi di accoglienza, fino alla possibilità di un ritorno volontario o un reinsediamento;

12.

pone l'accento sulle importanti iniziative intraprese dall'UE per affrontare la dimensione esterna della crisi migratoria, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità organizzata, responsabile del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, e alla cooperazione rafforzata con i paesi di origine e di transito;

13.

sottolinea la necessità di contribuire a porre in essere nei paesi di origine un quadro e strutture intesi a proteggere e ad accogliere con dignità i migranti respinti, vulnerabili ed emarginati, fornendo loro i mezzi per un'efficace integrazione socioculturale;

14.

ricorda che i gruppi vulnerabili, tra cui donne, minori (sia accompagnati dalle loro famiglie che non accompagnati), persone con disabilità, anziani e persone LGBTI, sono particolarmente esposti agli abusi in tutte le fasi del processo di migrazione; ricorda che le donne e le bambine sono esposte altresì a un elevato rischio di violenza sessuale e basata sul genere e di discriminazioni, persino dopo che hanno raggiunto un luogo ritenuto sicuro; chiede che sia fornita a questi gruppi un'assistenza speciale e una maggiore protezione umanitaria come parte del loro processo di integrazione e reinsediamento e che sia loro attribuita priorità nell'ambito di procedure di accoglienza sensibili alle specificità di genere e caratterizzate da una maggiore osservanza degli standard minimi e da disposizioni più efficaci in materia di ricongiungimento familiare; chiede che le persone vulnerabili ottengano garanzie particolari contro la violenza e le discriminazioni durante il processo di asilo nonché lo status di soggiornanti e l'accesso ai servizi di base, comprese l'assistenza sanitaria e l'istruzione, conformemente al diritto applicabile; chiede all'Unione europea, nel quadro della sua cooperazione con i paesi terzi, di elaborare programmi di formazione per le particolari esigenze dei rifugiati e dei migranti vulnerabili;

15.

sottolinea che i minori rappresentano una parte significativa dei migranti e dei rifugiati e che occorre predisporre e attuare procedure specifiche per garantire la loro protezione, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita i paesi di accoglienza ad assicurare che i minori rifugiati abbiano pieno accesso all'istruzione e a promuoverne per quanto possibile l'integrazione e l'inclusione nei sistemi d'insegnamento nazionali; invita altresì le entità umanitarie e di sviluppo a rivolgere maggiore attenzione alla preparazione e alla formazione degli insegnanti sia presso le comunità sfollate che quelle d'accoglienza; chiede ai donatori internazionali di conferire priorità all'istruzione quando rispondono a situazioni di crisi riguardanti i rifugiati, attraverso programmi volti a coinvolgere e a sostenere sul piano psicologico i minori migranti e promuovendo l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza, per assicurare un livello più elevato e adeguato di integrazione dei minori rifugiati; si compiace del sostegno finanziario volto ad offrire più istruzione e formazione ai minori siriani e del recente aumento della spesa destinata all'istruzione a titolo del bilancio dell'UE per gli aiuti umanitari, passata dal 4 % al 6 %, fattori che conferiscono all'UE un ruolo di guida nel sostegno dei progetti di istruzione nelle situazioni di emergenza in tutto il mondo; chiede una maggiore efficacia nell'esecuzione di tali nuovi finanziamenti;

16.

riconosce l'apolidia come una sfida importante per i diritti umani; invita la Commissione e il SEAE a combattere l'apolidia in tutte le azioni esterne dell'UE, in particolare affrontando nelle leggi in materia di cittadinanza la discriminazione fondata sul genere, la religione o lo status di minoranza, promuovendo il diritto dei minori a una cittadinanza e sostenendo la campagna dell'UNHCR volta a porre fine all'apolidia entro il 2024; denuncia i casi di limitazione e divieto di uscita dal territorio o di ritorno in determinati Stati e le conseguenze dell'apolidia in materia di accesso ai diritti; invita governi e parlamenti nazionali ad abolire i quadri giuridici punitivi che considerano la migrazione alla stregua di un reato;

17.

sottolinea che, in linea con i principi dell'Unione, un obiettivo generale delle politiche esterne dell'UE in materia di migrazione deve essere l'istituzione di un regime di governance multilaterale per la migrazione internazionale, per il quale la recente riunione ad alto livello delle Nazioni Unite rappresenta un primo passo;

Gestire meglio la migrazione internazionale: una responsabilità globale

18.

esprime forte preoccupazione per la recente decisione con cui l'amministrazione degli Stati Uniti vieta temporaneamente ai cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana di entrare negli Stati Uniti e sospende temporaneamente il sistema di asilo negli Stati Uniti; ritiene che questo tipo di decisioni discriminatorie alimenti le argomentazioni xenofobe e anti-immigrazione, possa non essere conforme ai principali strumenti di diritto internazionale, ad esempio la Convenzione di Ginevra, e possa compromettere seriamente gli attuali sforzi globali verso un'equa ripartizione internazionale delle responsabilità per quanto concerne i rifugiati; invita l'UE e gli Stati membri ad assumere una posizione comune forte nel difendere il sistema di protezione internazionale e la sicurezza giuridica di tutte le popolazioni colpite, in particolare i cittadini dell'UE;

19.

accoglie positivamente la riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per affrontare i grandi flussi di rifugiati e migranti, del 19 settembre 2016, e il fatto che il vertice dei leader sia stato ospitato dagli Stati Uniti, dato che i flussi migratori rappresentano una responsabilità globale che richiede una risposta globale efficace e una cooperazione rafforzata tra tutti i soggetti interessati ai fini di una soluzione sostenibile nel pieno rispetto dei diritti umani; si compiace dei risultati di questi vertici considerandoli l'espressione di un reale impegno politico di una fermezza senza precedenti, e auspica che ciò spiani urgentemente la strada a una vera e propria risposta globale e ripartizione internazionale delle responsabilità per i flussi di grandi dimensioni di rifugiati e di migranti a livello mondiale; si rammarica profondamente, tuttavia, dell'assenza di impegni specifici o di obblighi giuridicamente vincolanti in termini di aiuti o di riforme, passi necessari per colmare l'attuale divario tra retorica e realtà; invita tutte le parti interessate a garantire impegno politico e cooperazione in modo continuo, urgente ed efficace, lo scambio di conoscenze ed esperienze con i paesi partner, le organizzazioni della società civile e le autorità locali, nonché finanziamenti e atti concreti di solidarietà a sostegno dei paesi ospitanti; sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento tra l'UE e i suoi partner internazionali a livello di Nazioni Unite per rispondere alle sfide della migrazione; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad assumere un ruolo guida negli sforzi internazionali, in particolare per assicurare che gli accordi — compresi i futuri patti delle Nazioni Unite sui rifugiati e su una migrazione sicura, ordinata e regolare — siano attuati in modo rapido, istituendo se del caso meccanismi di follow-up;

20.

sottolinea che la cooperazione globale in materia di migrazione e mobilità dovrebbe essere fondata su quadri regionali e sub-regionali; invita l'UE a rafforzare i piani di cooperazione con organizzazioni regionali quali l'Unione africana, la Lega degli Stati arabi e il Consiglio di cooperazione del Golfo, anche al fine di promuovere la gestione della mobilità intra-regionale, e sottolinea la necessità di incoraggiare tali organizzazioni regionali a impegnarsi pienamente nella cooperazione; prende atto che l'integrazione economica a livello subregionale, in particolare in Africa, costituisce anche uno strumento utile per una gestione comune e per la promozione delle iniziative Sud-Sud in materia di gestione delle migrazioni e della mobilità; sollecita l'UE affinché chieda che l'Unione africana assuma un ruolo più forte e credibile nella prevenzione delle crisi politiche del continente;

21.

sottolinea che l'UE può trarre beneficio da un rafforzamento della cooperazione e della sinergia con le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi specializzati delle Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e l'OIM, ora collegata all'ONU; prende atto delle idee espresse di recente dalla Banca mondiale sulla situazione delle vittime di sfollamento forzato e accoglie con favore il riconoscimento della necessità di elaborare politiche di mitigazione e di asilo che sostengano l'integrazione di tali sfollati, imponendo al contempo alle comunità di accoglienza di raggiungere i loro obiettivi di sviluppo;

22.

sottolinea che il reinsediamento delle persone che sono state costrette a sfollare è una responsabilità urgente della comunità internazionale e che l'UNHCR svolge un ruolo importante in tale ambito; invita gli Stati membri a onorare pienamente gli impegni assunti; ritiene che sia di fondamentale importanza attuare con urgenza una risposta coordinata e sostenibile che garantisca procedure eque e accessibili alle persone che necessitano di protezione internazionale, affinché sia loro concesso l'asilo nell'Unione europea e negli altri paesi ospitanti, anziché lasciare che la responsabilità primaria gravi sugli Stati in prima linea o sui paesi che confinano con zone di conflitto; sottolinea che il sostegno finanziario è superato dall'entità e dalla portata degli sfollamenti, il che è aggravato dalla mancanza di soluzioni appropriate ed efficaci in grado di affrontare le cause profonde degli sfollamenti forzati;

23.

sottolinea gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di rifugiati e invita tutti i paesi che non lo abbiano ancora fatto a ratificare e attuare la Convenzione sui rifugiati e il relativo protocollo; invita tutti i paesi a estendere la protezione agli sfollati interni, come avviene in meccanismi quali la convenzione dell'Unione africana per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa (Convenzione di Kampala);

24.

sottolinea che le definizioni di paesi sicuri e di paesi di origine sicuri non dovrebbero impedire l'esame individuale delle domande di asilo; invita a raccogliere informazioni specializzate, dettagliate e aggiornate regolarmente sui diritti delle persone, in particolare donne, bambini, persone con disabilità e LGBTI, nei paesi di origine dei richiedenti asilo, inclusi i paesi che sono considerati sicuri;

25.

sottolinea che occorre fare quanto possibile per assicurare condizioni di vita dignitose ai rifugiati negli Stati membri e nei campi di rifugiati, in particolare per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la possibilità di seguire una formazione e l'opportunità di lavorare;

26.

sottolinea la necessità di promuovere le opportunità di istruzione; chiede l'armonizzazione delle politiche di riconoscimento delle qualifiche e la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e la loro copertura di sicurezza sociale, in linea con le principali convenzioni dell'OIL; invita a firmare e ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

27.

ritiene che una protezione temporanea o sussidiaria basata sul presupposto che i rifugiati ritornino nel paese di origine il prima possibile crei un'assenza di prospettive e di opportunità di integrazione; ricorda l'importanza del ruolo positivo che i rifugiati possono svolgere nella ricostruzione delle loro società, al ritorno nel loro paese o dall'estero;

28.

condanna le cifre drammatiche relative ai migranti che perdono la vita nel Mar Mediterraneo ed esprime preoccupazione per le sempre più numerose violazioni dei diritti umani a danno di migranti e richiedenti asilo nel loro viaggio verso l'Europa;

29.

esprime forte preoccupazione per i numerosi casi di sparizioni di migranti minori non accompagnati; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad istituire una banca dati dei minori non accompagnati arrivati nei territori degli Stati membri;

30.

sottolinea la necessità di trovare soluzioni diplomatiche e politiche durature ai conflitti violenti e di investire in meccanismi efficaci di allerta precoce e di prevenzione dei conflitti, in vista di una loro riduzione in futuro; invita l'UE ad avviare sforzi diplomatici concertati con i partner internazionali nonché le organizzazioni e i poteri regionali chiave, al fine di assumere un ruolo più incisivo e proattivo nella prevenzione, mediazione e risoluzione dei conflitti, nonché nel processo di riconciliazione, al fine di garantire il diritto delle persone di restare nel proprio paese o nella propria regione di origine; evidenzia che ciò dovrebbe essere al centro delle attività del SEAE, il quale dovrebbe disporre delle risorse e delle facoltà necessarie per conseguire tale obiettivo, anche in termini di dotazione finanziaria e personale; sottolinea che le delegazioni e i rappresentanti speciali dell'UE svolgono un ruolo fondamentale a tale riguardo; sottolinea che la risposta alla migrazione e agli sfollamenti forzati dovrebbe essere basata sulle esigenze e sui diritti e tenere conto delle vulnerabilità della popolazione, e non limitarsi all'assistenza umanitaria, ma coinvolgere anche gli attori dello sviluppo e della società civile;

31.

invita l'UE e gli Stati membri a prendere seriamente le proprie responsabilità concernenti la sfida dei cambiamenti climatici, ad attuare rapidamente l'accordo di Parigi e ad assumere un ruolo guida nel riconoscere l'impatto del cambiamento climatico sugli sfollamenti di massa, poiché la portata e la frequenza degli sfollamenti sono destinate ad aumentare; invita l'UE, in particolare, a offrire risorse adeguate ai paesi che risentono dei cambiamenti climatici, in modo da aiutarli ad adattarsi alle conseguenze di tali cambiamenti nonché a mitigarne gli effetti; insiste affinché ciò non avvenga a scapito della tradizionale cooperazione allo sviluppo intesa a ridurre la povertà; ritiene che alle persone sfollate a causa degli effetti del cambiamento climatico dovrebbe essere conferito uno speciale status di protezione internazionale, che tenga conto della natura specifica della loro situazione;

32.

loda il lavoro, nonostante tutte le difficoltà e i pericoli, delle ONG locali e internazionali e delle organizzazioni della società civile nel fornire assistenza urgente, in molti casi salvando la vita delle persone più vulnerabili nei paesi di origine, transito e destinazione di rifugiati e migranti; osserva che tale lavoro ha, in molti casi, colmato le lacune lasciate dagli Stati e dalla comunità internazionale in senso lato;

33.

ritiene essenziale superare l'attuale immagine dei rifugiati dipinti solo come un peso e sottolinea i contributi positivi che essi possono apportare, se viene data loro la possibilità di farlo, alle comunità ospitanti; raccomanda di coinvolgere i rifugiati nella definizione e progettazione delle risposte politiche che li interessano direttamente, creando o rafforzando i programmi necessari; invita le istituzioni e le agenzie europee a lanciare nell'ambito delle proprie amministrazioni tirocini specialmente destinati a giovani rifugiati laureati, legalmente residenti nell'Unione europea, al fine di dare l'esempio e dimostrare il beneficio di investire nelle giovani generazioni;

L'azione esterna dell'UE e i partenariati con i paesi terzi

34.

sottolinea che l'azione esterna dell'UE dovrebbe essere orientata verso la pace, proattiva e lungimirante, anziché sostanzialmente reattiva e caratterizzata da obiettivi mutevoli in funzione delle nuove crisi; sostiene una maggiore cooperazione nel settore della sicurezza, dell'istruzione e dello scambio di informazioni tra l'UE e i paesi terzi, al fine di migliorare la gestione dei flussi migratori ed evitare nuove crisi; ricorda che il fenomeno migratorio deriva da una serie complessa di cause, quali l'aumento della popolazione, la povertà, la mancanza di opportunità e la creazione insufficiente di posti di lavoro, l'instabilità politica, la violazione dei diritti umani, l'oppressione politica, la persecuzione, i conflitti militari e altre forme di violenza, nonché i cambiamenti climatici; rammenta che, affrontando tali problemi, è possibile ridurre i fattori di spinta alla base degli sfollamenti forzati e della migrazione; sottolinea la necessità fondamentale di rafforzare la coerenza politica a due livelli: tra le politiche interne ed esterne dell'UE e — nell'ambito della stessa azione esterna — tra la politica di allargamento, la politica europea di vicinato e le relazioni bilaterali con i partner strategici dell'UE, nonché le politiche commerciali e di sviluppo; ritiene che la politica commerciale con i paesi in via di sviluppo debba essere reciprocamente vantaggiosa e, nel contempo, tenere adeguatamente conto delle disparità economiche esistenti tra tali paesi e l'UE; evidenzia l'importanza del gruppo di commissari per l'azione esterna per coordinare le azioni dell'UE in materia di migrazione al massimo livello politico e per imprimere slancio a una politica comune ambiziosa dell'UE in materia di migrazione;

35.

sottolinea la necessità di predisporre un approccio globale alle crisi e ai conflitti esterni mediante una mappatura degli effetti diretti e indiretti che gli spostamenti di popolazione determinano nei paesi terzi sul piano economico, ambientale, sociale, politico e del bilancio, in modo da adeguare più efficacemente le politiche di sviluppo alle loro esigenze;

36.

sottolinea che il riesame della politica europea di vicinato (PEV), presentato il 18 novembre 2015, prevede piani per coinvolgere i paesi terzi limitrofi ai paesi partner del vicinato dell'UE nell'ambito di quadri di cooperazione allargati; sollecita, pertanto, la creazione di quadri tematici per proporre una cooperazione tra l'Unione, i paesi partner del vicinato meridionale e i principali attori regionali, soprattutto in Africa, in relazione a questioni regionali come la sicurezza, l'energia e la gestione dei rifugiati e dei flussi migratori;

37.

ribadisce il principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) quale base della politica estera nell'ambito della quale l'UE dovrebbe sviluppare partenariati (finanziari) sempre più saldi con i paesi che progrediscono nel campo delle riforme democratiche; sottolinea che una delle priorità della politica estera dell'UE dovrebbe essere il miglioramento della qualità di vita della popolazione nei paesi terzi;

38.

invita il VP/AR ad adoperarsi, in collaborazione con gli Stati membri, per il consolidamento della resilienza degli Stati, dell'economia e delle società, in particolare all'interno del vicinato dell'UE e nelle regioni circostanti più ampie, anche attraverso la politica europea di vicinato e altri strumenti dell'UE;

39.

condanna la crescente criminalizzazione della migrazione a scapito dei diritti umani delle persone interessate, come pure i maltrattamenti e il trattenimento arbitrario di rifugiati in paesi terzi; invita il VP/AR e il SEAE ad affrontare la questione, anche nel corso dei dialoghi sui diritti umani e in seno alle sottocommissioni per la giustizia, la libertà e la sicurezza, nonché a sviluppare le capacità di protezione dei paesi terzi di transito;

40.

chiede la creazione di una vera e propria politica comune europea in materia di migrazione incentrata sui diritti umani e basata sul principio di solidarietà tra gli Stati membri quale sancito all'articolo 80 TFUE, con la protezione delle frontiere esterne dell'UE e adeguati canali legali per una gestione sicura e ordinata della migrazione, compresa la migrazione circolare, come politica sostenibile a lungo termine volta a promuovere la crescita e la coesione all'interno dell'UE, al fine di fissare un quadro chiaro per le relazioni dell'UE con i paesi terzi; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare il sistema della Carta blu europea per una migliore gestione della migrazione economica; avverte che una politica in contrasto con i valori centrali dell'UE, quali sanciti dall'articolo 8 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali, nuocerebbe alla credibilità dell'UE e alla sua capacità di influire sugli sviluppi a livello internazionale; osserva che, nel quadro delle politiche esterne dell'UE in materia di migrazione, è necessario che gli accordi con i paesi terzi siano guidati da obiettivi a lungo termine allo scopo di istituire partenariati duraturi; rammenta che ogni partenariato di questo tipo dovrebbe basarsi sul dialogo, gli interessi comuni e la titolarità reciproca; saluta con favore il piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020), che prevede una più stretta cooperazione con i paesi terzi, ma sottolinea che l'attuazione di una politica comune dell'UE in materia di migrazione legale svolgerebbe un ruolo chiave per smantellare il modello di «business» dei trafficanti e per contrastare la tratta di esseri umani; invita la Commissione a far sì che l'attuale acquis dell'UE sia pienamente conforme al protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti e a garantire una protezione adeguata ai migranti che subiscono violenze o abusi;

41.

chiede che tutti gli accordi conclusi con i paesi terzi garantiscano che i diritti dei migranti, indipendentemente dal loro status, siano conformi al diritto internazionale e incoraggia l'adozione di opportune normative, soprattutto in materia di asilo, ove sia affermato, in particolare, il concetto che l'attraversamento irregolare di un confine non può essere considerato motivo di detenzione;

42.

ricorda l'importanza della cooperazione con i paesi terzi nella lotta contro i trafficanti e la tratta di esseri umani al fine di colpire le reti quanto più vicino alla fonte; sottolinea, a tale proposito, la necessità di intensificare la cooperazione giudiziaria e di polizia con tali paesi allo scopo di individuare e smantellare le reti; ricorda inoltre la necessità di potenziare le capacità di tali paesi, affinché possano perseguire e sanzionare efficacemente i responsabili; chiede pertanto di incoraggiare la collaborazione tra l'Unione europea, gli Stati membri, Europol, Eurojust e i paesi terzi interessati; ribadisce che le misure prese contro la tratta degli esseri umani non dovrebbero pregiudicare i diritti delle vittime della tratta, dei migranti, dei rifugiati e delle persone che necessitano di protezione internazionale; chiede di porre immediatamente fine alla detenzione delle vittime della tratta di esseri umani e dei minori;

43.

ricorda che le reti della tratta e del traffico di esseri umani sfruttano appieno Internet per svolgere le loro attività criminali, ragion per cui è indispensabile che l'Unione europea intensifichi i propri interventi, in particolare in seno a Europol e all'Unità di segnalazione di contenuti su Internet (IRU), nonché la propria cooperazione con i paesi terzi a tal fine;

44.

ricorda che le reti della tratta possono servirsi delle vie legali di migrazione per far entrare le loro vittime sul territorio europeo; ritiene che i criteri che i paesi terzi sono tenuti a rispettare prima di qualsiasi accordo di liberalizzazione dei visti con l'Unione europea dovrebbero includere espressamente la cooperazione di tali paesi terzi in materia di lotta alla tratta di esseri umani; invita la Commissione a prestare una particolare attenzione a questa problematica, come pure a quella della lotta contro i trafficanti, in qualsiasi dialogo condotto nell'ambito della negoziazione di tali accordi;

45.

saluta con favore l'approccio secondo cui l'UE dovrebbe prefiggersi priorità chiare e obiettivi misurabili per qualsiasi politica comune e, in particolare, nelle relazioni con i paesi terzi; sottolinea che il Parlamento dovrebbe partecipare alla definizione di tali obiettivi chiari; ritiene che solo basando l'azione esterna dell'UE su un approccio comune sarà possibile disporre di una politica più forte ed efficace; invita a garantire che l'UE e gli Stati membri agiscano in modo veramente compatto e coordinato, dato che le iniziative unilaterali — tanto nelle questioni interne quanto in quelle esterne — possono compromettere la sostenibilità e la buona riuscita delle nostre politiche comuni e degli interessi condivisi;

46.

invita a migliorare la protezione delle frontiere esterne dell'UE allo scopo di evitare gli ingressi irregolari nell'UE, contrastare il traffico di esseri umani e impedire la perdita di vite umane in mare; si compiace, in tale contesto, della creazione della guardia di frontiera e costiera europea, sulla base di Frontex, che contribuirà a una gestione più efficace della migrazione; sottolinea, tuttavia, la necessità di fornire maggiore assistenza finanziaria e tecnica per la protezione delle frontiere a tutti gli Stati membri sudorientali dell'UE, ai paesi candidati all'UE e agli altri paesi partner nella regione; deplora, in particolare, la mancanza di controllo parlamentare sulle attività esterne dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e chiede, pertanto, che essa riferisca sistematicamente al Parlamento in merito all'attuazione dei suoi accordi di lavoro e alle sue operazioni congiunte con i paesi terzi, in collegamento con la società civile;

47.

sottolinea che l'apertura di canali legali e sicuri per i richiedenti asilo e i potenziali migranti consentirebbe loro di usare le vie ufficiali di entrata e di uscita, bloccando così le attività dei trafficanti di esseri umani e della criminalità organizzata associata; evidenzia che la mancanza di vie di accesso legali per la migrazione spesso conduce all'aumento dei metodi irregolari di mobilità, che a sua volta si traduce in una maggiore vulnerabilità e nel rischio di abusi in tutte le fasi dello spostamento dei migranti e dei rifugiati; chiede, al riguardo, che siano istituiti in modo urgente, preciso e concreto canali di accesso organizzati, sicuri e legali all'UE nel suo insieme, mediante misure quali (fra le altre) modalità di ricongiungimento familiare e programmi di reinsediamento più efficaci; ribadisce altresì l'invito agli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità esistenti per fornire, in particolare alle persone vulnerabili e soprattutto ai minori non accompagnati, visti umanitari presso le ambasciate e gli uffici consolari dell'Unione nei paesi d'origine o di transito; chiede che il sistema europeo comune di asilo preveda la possibilità che le richieste di asilo possano essere presentate — e il relativo trattamento possa avere luogo — anche al di fuori dell'UE o alle sue frontiere esterne; chiede il sostegno dell'UE nell'istituzione di corridoi umanitari nel far fronte a gravi crisi di rifugiati e sfollati, al fine di fornire aiuti umanitari e garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali dei rifugiati nonché il rispetto dei loro diritti umani; prende atto della proposta della Commissione relativa alla creazione di un quadro dell'Unione in materia di reinsediamento, ma invita a proseguire i lavori a livello di UE per la creazione e il potenziamento di vie legali che sarebbero complementari al reinsediamento;

48.

prende atto del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi, vedendolo come un segnale di una vera azione politica, soprattutto in quanto mira a perseguire, con il suo duplice approccio, tanto obiettivi a breve termine, come il salvataggio di vite nel Mediterraneo e l'aumento del tasso di rimpatri nei paesi di origine e transito, quanto obiettivi a lungo termine, come affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, grazie al rafforzamento del sostegno dell'UE ai paesi terzi per lo sviluppo di capacità e l'avanzamento della loro situazione politica, sociale ed economica; sottolinea che il successo dell'approccio definito nella comunicazione del giugno 2016 dipende dalla capacità dell'UE di offrire incentivi reali, concordati congiuntamente con i paesi terzi di transito e di origine, ed è preoccupato per l'offerta limitata e concentrata prevalentemente sulla gestione delle frontiere o sui programmi di rimpatrio volontario assistito, misure che — pur essendo essenziali e necessarie — costituiscono soltanto una risposta parziale a breve termine a una situazione estremamente complessa; evidenzia che i nuovi quadri di partenariato non devono diventare l'unico pilastro dell'azione dell'UE in materia di migrazione e segnala la necessità di equilibrare e integrare tale risposta, concentrandosi sullo sviluppo delle economie locali, della qualifica e della mobilità regionale, nonché su migliori livelli di protezione nei paesi di transito e di origine;

49.

ribadisce l'importanza di un approccio equilibrato nel nuovo quadro di partenariato; mette in guardia dall'adottare, nel nuovo quadro di partenariato e nei relativi «patti» in materia di migrazione (migration compacts), un approccio quantitativo secondo il quale gli «aumenti misurabili del numero e del tasso dei rimpatri» costituirebbero l'obiettivo principale dell'UE; segnala che il numero dei rimpatri dipende chiaramente dalla natura dei flussi migratori e dalla situazione nei paesi di origine; sottolinea che gli obiettivi a breve termine dei patti dovrebbero concentrarsi sul modo migliore per affrontare le sfide cui sono confrontati i paesi terzi, anche attraverso lo sviluppo di canali legali per la migrazione, il cui risultato sarà la diminuzione dei livelli di migrazione irregolare e di perdite di vite umane nel Mediterraneo; chiede l'aumento delle borse di studio disponibili per i giovani provenienti da paesi terzi; si compiace del fatto che i programmi dell'UE di rimpatrio e reinserimento sostengano lo sviluppo di capacità e il miglioramento della gestione della migrazione nei paesi di transito e di origine; chiede una valutazione dell'attuazione della politica dell'UE in materia di rimpatri; sottolinea che è necessario che i paesi terzi rispettino gli obblighi derivanti dagli accordi di riammissione;

50.

pone in rilievo la necessità di sviluppare stretti partenariati con i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE della regione dei Balcani occidentali sulle questioni relative alla migrazione, come pure di fornire il sostegno e la cooperazione necessari alla gestione dei flussi migratori nella regione;

51.

chiede partenariati per la mobilità e accordi di migrazione circolare per agevolare gli spostamenti dei cittadini dei paesi terzi tra i loro paesi e l'Unione europea e per sostenere lo sviluppo socioeconomico di entrambe le parti;

52.

sottolinea che, nel quadro delle sue attività di formazione e di scambio di migliori pratiche con i paesi terzi, l'UE dovrebbe focalizzarsi sul pertinente diritto unionale e internazionale nonché sulle pratiche attinenti, segnatamente per quanto riguarda i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale, le operazioni di ricerca e salvataggio, nonché una migliore identificazione dei soggetti vulnerabili e una migliore assistenza nei loro confronti; è del parere che ciò valga in particolare per la formazione in materia di gestione delle frontiere, che, a norma del diritto internazionale, non dovrebbe assolutamente essere utilizzata come strumento per impedire alle persone di lasciare il proprio paese;

53.

sollecita la massima vigilanza per quanto riguarda il trattamento dei migranti rinviati nel loro paese di origine o in un paese terzo; ritiene che qualsiasi dialogo in materia di rimpatrio e di riammissione — in particolare nel quadro degli accordi di riammissione — dovrebbe includere sistematicamente la questione del rientro in sicurezza e del reinserimento dei migranti; sottolinea che i migranti dovrebbero beneficiare di condizioni di totale sicurezza e protezione contro trattamenti disumani e degradanti, anche nei centri di permanenza, e che l'UE deve sostenere programmi di reinserimento; ricorda che nessuno dovrebbe essere rinviato o rimpatriato forzatamente in paesi in cui la propria vita o libertà possa essere minacciata a causa della propria origine, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle proprie opinioni politiche, o in cui sia esposto al rischio di tortura, trattamenti degradanti e, più in generale, violazioni dei diritti umani; ricorda che il diritto internazionale vieta le espulsioni di massa e i respingimenti;

54.

incoraggia i responsabili in materia di politica estera e sviluppo a garantire l'incolumità e un trattamento adeguato delle persone che vengono rimpatriate; chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare programmi di accompagnamento intesi ad assicurare la realizzazione di programmi concreti di assistenza nei paesi di origine, che includano sia azioni di formazione professionale, sia programmi per la creazione di strutture economiche, tra cui startup e piccole imprese, nonché programmi di scambio professionale e universitario con gli Stati membri dell'UE;

55.

sottolinea che gli accordi di partenariato, quali ad esempio i partenariati per la mobilità, dovrebbero garantire che i migranti possano essere accolti in modo sicuro nei paesi di transito e di origine, in condizioni che siano pienamente rispettose dei loro diritti fondamentali; sottolinea che il Parlamento ha chiaramente voce in capitolo per quanto riguarda gli accordi di riammissione e di mobilità dell'UE, come stabilito nel trattato di Lisbona (articolo 79, paragrafo 3, TFUE), e pone in evidenza che, nello specifico, il Parlamento deve dare la sua previa approvazione alla conclusione degli accordi di associazione e di accordi analoghi (articolo 218, paragrafo 6, lettera v), TFUE) e deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura (articolo 218, paragrafo 10, TFUE);

56.

ricorda la propria posizione, espressa nella risoluzione del 12 aprile 2016, secondo cui vanno privilegiati gli accordi di riammissione dell'Unione rispetto agli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi; ricorda che è stato istituito un nuovo documento europeo per il rimpatrio e sottolinea la necessità di incoraggiarne sistematicamente il riconoscimento in tutti i nuovi accordi di riammissione;

57.

si compiace dei dialoghi ad alto livello condotti dal VP/AR e dalla Commissione nonché, in alcuni casi, dagli Stati membri a nome dell'UE nel suo complesso, come esempi di buone pratiche efficaci che favoriscono il coordinamento; sottolinea che il coordinamento dovrebbe essere compito della Commissione e del SEAE; invita la Commissione e il SEAE a tenere il Parlamento regolarmente informato circa tali dialoghi e a riferire in merito all'esatta attuazione, sul piano operativo, dei processi di Rabat e Khartoum, nonché delle iniziative prioritarie concordate al vertice di La Valletta; sottolinea nuovamente che la titolarità condivisa dei partenariati conclusi tra l'UE e i paesi terzi costituisce una condizione essenziale per il successo della politica dell'UE in materia di migrazione; si rammarica del fatto che i pacchetti concepiti dalla Commissione, dal SEAE e dagli Stati membri per i paesi prioritari come parte del nuovo quadro di partenariato non siano stati presentati o discussi, né ratificati, dai rappresentanti eletti dei cittadini europei; condanna questa mancanza di trasparenza e chiede che il Parlamento sia coinvolto nell'elaborazione dei patti in materia di migrazione e nel controllo della loro attuazione, in cui devono essere garantiti il piano rispetto dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e gli impegni in materia di sviluppo figuranti nei trattati dell'UE;

58.

rileva che la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile richiede che l'UE e i paesi partner integrino una buona gestione delle dinamiche migratorie nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile; invita, a tale riguardo, la Commissione e il SEAE ad assistere i paesi di transito nell'elaborazione di strategie di integrazione dei migranti e nella creazione di sistemi di asilo con elevati standard di protezione;

59.

sottolinea che l'assistenza e la cooperazione dell'UE devono essere mirate allo scopo di conseguire lo sviluppo e la crescita nei paesi terzi — favorendo in tal modo anche la crescita all'interno dell'UE — nonché ridurre e, infine, eliminare la povertà, in linea con l'articolo 208 TFUE, e non incentivare i paesi terzi a cooperare alla riammissione dei migranti irregolari o dissuadere con la coercizione le persone dal mettersi in viaggio, oppure fermare i flussi diretti in Europa; rammenta che i donatori e i governi dei paesi beneficiari degli aiuti devono operare per migliorare l'efficacia degli aiuti; constata che i flussi migratori sono una realtà internazionale e non dovrebbero diventare un parametro dei risultati delle politiche esterne dell'UE in materia di migrazione e che è necessario che gli accordi con i paesi terzi siano guidati da obiettivi di lungo termine, dall'istituzione di partenariati duraturi e dal rispetto dei diritti umani;

60.

sottolinea l'importanza di consultare la società civile riguardo a tutte le politiche esterne dell'Unione, prestando particolare attenzione alla piena partecipazione, alla trasparenza e alla diffusione adeguata delle informazioni su tutte le politiche e tutti i processi correlati alla migrazione;

61.

invita la Commissione a collaborare strettamente con ONG e con esperti operanti nei paesi di origine dei richiedenti asilo al fine di stabilire le migliori modalità possibili per aiutare gli individui e i gruppi sociali in situazione di massima vulnerabilità; invita la Commissione a coinvolgere le ONG e gli esperti nei paesi di origine dei richiedenti asilo per individuare gli strumenti e i meccanismi più efficaci per la prevenzione dei conflitti;

62.

sottolinea che, onde evitare la duplicazione degli sforzi, ottimizzare l'impatto e l'efficacia dell'aiuto globale e garantire che la priorità sia attribuita allo sviluppo, la Commissione dovrebbe intrattenere un intenso dialogo con le ONG internazionali e locali, la società civile e le amministrazioni locali nei paesi partner nonché con le Nazioni Unite per la definizione, l'attuazione e la valutazione delle politiche in materia di migrazione, spostamenti di popolazioni e rifugiati;

63.

richiama l'attenzione sull'intenzione di riesaminare i documenti di programmazione della cooperazione allo sviluppo al fine di rispettare i nuovi patti sulla migrazione; sottolinea che tale riesame deve essere effettuato secondo i principi di efficacia dello sviluppo e in un contesto di dialogo con i paesi partner, le organizzazioni della società civile a livello europeo e locale e il settore privato; chiede che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto in tutte le fasi del riesame, anche per quanto i documenti di programmazione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES); invita gli Stati membri a riorganizzare la loro assistenza allo sviluppo, in linea con l'impegno a stanziare lo 0,7 % dell'RNL, al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

64.

chiede una discussione equilibrata fra l'UE e i suoi partner esterni; raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri si impegnino a predisporre maggiori opportunità di migrazione legale verso l'UE, sia essa motivata dalla richiesta di protezione, da motivi di lavoro e studio o dal ricongiungimento familiare;

65.

invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al fine di promuovere trasferimenti più rapidi, meno costosi e più sicuri delle rimesse dei migranti nei paesi di invio e in quelli destinatari, anche attraverso una riduzione dei costi dell'operazione, come stabilito nella dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016;

66.

è estremamente preoccupato per il perdurare del conflitto in Siria, nel quale la violenza contro i civili, gli attacchi contro infrastrutture e ospedali civili e le violazioni del diritto internazionale umanitario negli ultimi cinque anni hanno portato allo sfollamento forzato di metà della popolazione; invita l'UE e gli Stati membri a migliorare gli strumenti preposti alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, come pure a svolgere un ruolo maggiore nella risoluzione dei conflitti nei paesi vicini e, in particolare, del conflitto siriano; esprime il suo pieno sostegno ai paesi confinanti con la Siria, che continuano a dar prova di straordinaria solidarietà nell'accogliere milioni di rifugiati malgrado le risorse limitate; ricorda che un gran numero di rifugiati continua a vivere in condizioni di deprivazione, con accesso limitato o nullo al riconoscimento giuridico, ai sistemi di assistenza sanitaria e di istruzione o al mercato del lavoro; esprime profonda preoccupazione per il destino e la situazione umanitaria delle 75 000 persone intrappolate alla frontiera giordana nel campo informale di Rukban; invita l'UE e gli Stati membri a proseguire e intensificare la cooperazione e il dialogo con il Libano e la Giordania e ad aumentare il sostegno finanziario sia tramite le organizzazioni internazionali che attraverso canali europei, come pure con altri paesi terzi ospitanti, al fine di garantire, in primo luogo, che le popolazioni di rifugiati possano beneficiare di condizioni di vita dignitose e dell'accesso ai servizi di base e siano loro assicurati diritti di libera circolazione e opportunità di lavoro e, in secondo luogo, che i fondi raggiungano le loro destinazioni finali; sottolinea che tale intervento dovrebbe essere accompagnato dall'assistenza alle comunità di accoglienza in modo da rafforzarne la resilienza economica;

67.

osserva che, dopo l'attuazione dell'accordo politico raggiunto tra gli Stati membri e la Turchia il 18 marzo 2016, è diminuito il numero di persone che raggiungono gli Stati membri in prima linea; sottolinea le preoccupazioni legate a questo accordo politico, come espresso pubblicamente da organizzazioni umanitarie internazionali, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani; è preoccupato per la situazione in Turchia e per l'impatto che ciò potrebbe avere sul fatto che è considerato un paese sicuro; sottolinea che la liberalizzazione dei visti con la Turchia non deve essere percepita come una ricompensa per la cooperazione con l'UE nel settore della migrazione, ma come risultato di una rigorosa osservanza di tutti i parametri di riferimento istituiti dall'UE; mette in guardia dalla ripetizione di questo modello in altri paesi, dato che occorre tenere in conto le specificità dei singoli paesi e delle singole regioni;

68.

esprime profonda preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Turchia, paese in cui le violazioni di diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di riunione sono costanti, la popolazione del sud-est del paese è sotto attacco da parte del proprio governo, oltre 30 000 impiegati pubblici sono stati licenziati per motivi politici e più di 130 mezzi di comunicazione sono stati chiusi dalle autorità;

69.

deplora l'assenza di consultazione e trasparenza nella formulazione dell'Azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro in materia di questioni migratorie, firmata di recente, che è concentrata principalmente sulle riammissioni e prevede rimpatri illimitati di cittadini afghani, su basi volontarie o meno; è preoccupato per le possibili conseguenze per i richiedenti asilo afgani, che nel 2016 costituivano il secondo gruppo nazionale di richiedenti asilo nell'UE; ricorda che i rimpatri possono avvenire soltanto dopo che ogni singolo caso sia stato oggetto di debita considerazione nel pieno rispetto dei diritti, e invita l'UE e gli Stati membri a stanziare le risorse necessarie per accelerare le procedure amministrative e giudiziarie in corso;

70.

deplora profondamente il fatto che, nella politica dell'UE in materia di migrazione e nella reazione ai flussi di rifugiati, l'UE e i suoi Stati membri abbiano optato per la conclusione di accordi con paesi terzi, il che comporta l'elusione del controllo parlamentare connesso al metodo comunitario; invita la Commissione a prevedere un meccanismo di valutazione almeno semestrale di ogni dichiarazione politica firmata con i paesi terzi al fine di analizzare il proseguimento o la conclusione di siffatti accordi; sottolinea la necessità di inserire salvaguardie in materia di diritti umani in tutti gli accordi conclusi nel quadro delle politiche in materia di migrazione e rifugiati;

71.

sottolinea che la politica dell'UE nei confronti dell'Africa è uno degli elementi chiave per la stabilità e lo sviluppo nei prossimi anni e decenni; ritiene che dovrebbero restare al centro dell'attenzione dell'UE la cintura di paesi nella regione del Sahel e del Corno d'Africa, nonché le zone di instabilità a nord e a sud; sottolinea il legame esistente tra le politiche in materia di sviluppo, sicurezza e migrazione e invita a una maggiore cooperazione nella prevenzione e nella gestione dei conflitti, nonché nell'affrontare le cause profonde della destabilizzazione, degli sfollamenti forzati e della migrazione irregolare, promuovendo la resilienza, le prospettive economiche e le pari opportunità e prevenendo gli abusi dei diritti umani; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo centrale nella stabilizzazione della Libia, anche come mezzo per porre fine alle persistenti violazioni dei diritti umani dirette contro i cittadini libici, i rifugiati e i migranti;

Strumenti di intervento adeguati

72.

prende atto della proposta della Commissione relativa a un nuovo e ambizioso piano di investimenti esterni per mobilitare investimenti nei paesi del vicinato dell'UE e nei paesi terzi in via di sviluppo, purché tale piano sia attuato in modo pienamente trasparente e gli investimenti contribuiscano a migliorare le condizioni dei paesi beneficiari, combattendo la corruzione e il malgoverno; rileva che il proposto Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile sarà in parte finanziato attraverso stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e dello strumento europeo di vicinato (ENI), il che costituisce un utilizzo di fondi destinati allo sviluppo per sostenere il settore privato; ritiene che il sostegno al settore privato nei paesi terzi, sebbene promuova un ambiente di buona governance e di pratiche imprenditoriali, non dovrebbe essere presentato come una nuova misura e dovrebbe essere ulteriormente potenziato; invita la Commissione a garantire la coerenza tra gli strumenti di finanziamento esterno (ad esempio il DCI e il FES) e i progetti, al fine di concentrare l'assistenza dell'UE sulle priorità ed evitare la dispersione dei fondi e degli sforzi; sottolinea la necessità di ricorrere a un'addizionalità sistematica, sia nella scelta delle politiche sostenute che nella loro esecuzione finanziaria;

73.

sottolinea che i 3,35 miliardi di EUR stanziati per il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) nell'ambito del piano di investimenti esterni corrispondono a oltre il 5 % dei fondi totali disponibili a titolo del FES, del DCI e dello strumento europeo di vicinato (ENI) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP); invita la Commissione a fornire maggiori dettagli concernenti tale valutazione e l'impatto previsto e a indicare su quali basi prevede che gli Stati membri, gli altri donatori e i soggetti privati verseranno contributi fino a 44 miliardi di EUR, mentre alcuni Stati membri devono ancora contribuire agli attuali fondi fiduciari;

74.

raccomanda di dedicare risorse adeguate ad azioni mirate in modo specifico al periodo che i rifugiati o gli sfollati interni trascorrono in un regime di protezione temporanea, che deve costituire un periodo ricco di opportunità di crescita e di formazione per tutte le generazioni, segnatamente di istruzione per i più piccoli, di formazione professionale per i giovani adulti e di lavoro per gli adulti; ritiene che, in tal modo, quando queste persone potranno tornare in patria, saranno «rigenerate» e in grado di imprimere nuovi impulsi nel proprio paese, invece di essere fiaccate da anni di attesa senza reali prospettive;

75.

accoglie con favore la proposta della Commissione sulla revisione del QFP, in particolare per quanto riguarda la dotazione del bilancio dell'UE di più ampi strumenti di crisi; si attende che la proposta di revisione delle regole finanziarie aumenti la responsabilità e la sana gestione finanziaria; sottolinea che affrontare le cause profonde dei flussi migratori comporta anche sostenere i paesi terzi nello sviluppo di capacità;

76.

sottolinea che l'Unione deve dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche (articolo 311 TFUE), poiché, senza finanziamenti adeguati, l'UE non può svolgere le funzioni che le spettano o essere all'altezza delle aspettative dei cittadini europei; sottolinea i costi umani, politici ed economici dell'inazione; rileva che la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) — o, al più tardi, la negoziazione del prossimo QFP — fornirà la necessaria opportunità per rivedere gli strumenti esterni connessi alla migrazione, nonché per aumentare il bilancio dell'Unione europea in modo tale da consentire di porre fine agli strumenti ad hoc e ripristinare l'unità del bilancio; sottolinea con forza l'importante ruolo di controllo che dovrebbe essere riservato al Parlamento europeo anche in tale settore; deplora profondamente che la Commissione non abbia proposto di incrementare le risorse di bilancio per l'azione esterna — una linea di bilancio già relativamente limitata — ma stia invece riorientando gli strumenti per lo sviluppo verso la migrazione, dirottando in tal modo risorse da altri settori prioritari;

77.

osserva che un riorientamento degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE in materia di sicurezza, costruzione della pace e risoluzione dei conflitti, migrazione e gestione delle frontiere pone nuove sfide in relazione agli obiettivi e ai principi originari di tali strumenti;

78.

sottolinea che, per affrontare catastrofi e vulnerabilità sia nuove che croniche, è necessario effettuare investimenti prevedibili a lungo termine e rispettare la nuova agenda di sviluppo sostenibile, principalmente attraverso la promozione di una valutazione del rischio, una pianificazione e un finanziamento congiunti tra gli attori impegnati a livello umanitario, di sviluppo, di costruzione della pace e di cambiamento climatico;

79.

ritiene che la difesa dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione debbano essere elementi centrali dell'azione dell'UE nei paesi di origine; sottolinea l'importanza di svolgere controlli adeguati sull'utilizzo dei fondi destinati ai paesi terzi, per accertarsi che siano realmente usati per gli scopi previsti;

80.

rileva che la creazione di fondi fiduciari e di strumenti finanziari ad hoc, se da un lato contribuisce a mettere in comune le risorse necessarie e conferisce rapidità e flessibilità all'azione dell'UE, dall'altro può anche mettere a repentaglio i principi di efficacia dello sviluppo e pregiudica l'unità del bilancio e l'autorità di bilancio del Parlamento; chiede pertanto che sia conferita al Parlamento una maggiore funzione di vigilanza nell'uso di questi strumenti, anche, ma non solo, tramite la partecipazione ai comitati direttivi; ricorda che l'efficacia dei fondi fiduciari dipende in larga misura dalla disponibilità degli Stati membri a contribuire e dalla loro piena partecipazione; chiede che tali strumenti siano posti sotto il controllo del Parlamento e chiede orientamenti per la loro integrazione nel bilancio e nelle competenze dell'UE;

81.

osserva che 3,6 miliardi di EUR avrebbero dovuto essere destinati al fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, lanciato al vertice della Valletta; invita gli Stati membri a dimostrarsi all'altezza del contributo di 1,8 miliardi di EUR messo a disposizione dalla Commissione;

82.

chiede che i fondi fiduciari seguano le stesse norme e disposizioni che disciplinano gli strumenti di finanziamento tradizionali dell'UE in materia di trasparenza, parità di trattamento dei partner e capacità di fornire a questi ultimi finanziamenti prevedibili e puntuali;

83.

esprime preoccupazione per il fatto che il progetto di bilancio dell'UE per il 2017 prevede un aumento nella gestione dei flussi migratori o nelle iniziative adottate in materia di sicurezza interna, a scapito dei fondi di coesione dell'UE e dell'azione a livello mondiale;

84.

invita l'UE a valutare attentamente e sistematicamente l'impatto delle azioni finanziate in materia di migrazione, sfollamento e rifugiati basandosi sulla qualità di erogazione degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo;

85.

sottolinea che un sostegno mirato, basato sulla situazione locale, rappresenta un elemento chiave per una politica efficace e orientata ai risultati, e che tale sostegno dovrebbe essere negoziato con i paesi terzi; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare obiettivi chiari e misurabili, da attuare mediante gli strumenti finanziari, ivi compresi i fondi fiduciari, in modo coerente e coordinato;

86.

si compiace del ricorso alle missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), quali EUCAP Sahel Niger ed EUNAVFOR MED — Operazione Sophia, che dovrebbero essere ulteriormente rafforzate come strumenti per proteggere le frontiere esterne dell'UE e prevenire la tratta di esseri umani e il traffico di migranti; è favorevole alla cooperazione con la NATO e alle iniziative dell'UE, quale ad esempio la squadra operativa congiunta (JOT) Mare di Europol, per la raccolta e la condivisione di informazioni e la lotta contro i trafficanti, pur sottolineando che la mobilità globale non dovrebbe essere considerata una minaccia, bensì un'opportunità; sottolinea, in tale contesto, che il salvataggio di vite umane in mare e la tutela dei diritti dei migranti devono rivestire un'importanza fondamentale in tutte queste operazioni; raccomanda l'impiego degli strumenti offerti dalla PSDC in materia di allerta precoce (previsione), mediazione e risoluzione dei conflitti, sottolineando nel contempo l'importanza di iniziare a progettare soluzioni durature in una fase quanto più precoce possibile in situazioni di conflitto;

87.

ricorda il partenariato strategico UE-ONU sul mantenimento della pace e la gestione delle crisi, approvato nel marzo 2015, e le relative priorità per il periodo 2015-2018; incoraggia l'Unione europea a impegnarsi ulteriormente per tenere conto del ruolo centrale di altre organizzazioni e altri paesi e favorire i contributi degli Stati membri; deplora il fatto che solo 11 dei 28 Stati membri dell'UE abbiano assunto impegni al vertice dei leader sul mantenimento della pace svoltosi il 28 settembre 2015; invita gli Stati membri dell'Unione ad accrescere in misura significativa il loro contributo militare e di polizia alle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite;

88.

accoglie con favore e sostiene le iniziative della Banca europea per gli investimenti per sostenere la resilienza economica nel vicinato meridionale dell'UE e nei Balcani occidentali attraverso progetti che portino alla creazione di posti di lavoro, alla resilienza economica e alla riduzione della povertà, in linea con le politiche esterne dell'Unione europea;

89.

chiede alla Commissione e al SEAE di fornire quanto prima al Parlamento e ai cittadini informazioni dettagliate sui diversi strumenti e programmi di finanziamento — nonché sulle relative modalità di integrazione nei programmi degli Stati membri — nei 16 paesi prioritari (6) con i quali l'UE svolge dialoghi ad alto livello sulla migrazione, e nel quadro dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM); è profondamente preoccupato per il fatto che fra i paesi prioritari figurino regimi repressivi che incarnano, essi stessi, la causa principale della fuga dei rifugiati dai loro paesi; ricorda che il GAMM continua a costituire il quadro generale per la politica esterna dell'Unione in materia di migrazione e asilo, ma osserva che le recenti iniziative politiche vi hanno fatto riferimento solo in misura limitata e chiede un chiarimento circa la pertinenza del GAMM nel contesto attuale, nonché un riesame del GAMM in linea con le raccomandazioni dell'OIM;

90.

accoglie con favore l'invio di funzionari di collegamento europei per la migrazione nei paesi prioritari come primo passo per rafforzare la cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione; raccomanda il rafforzamento del personale preposto alla giustizia e agli affari interni in seno alle delegazioni dell'UE, con il chiaro mandato di sviluppare un coordinamento all'interno degli Stati membri;

91.

sottolinea che occorre adottare un approccio decentrato, anziché continuare a seguire un approccio centralizzato da Bruxelles, sfruttando meglio le delegazioni dell'UE, che sono diventate in un periodo molto breve uno strumento di grande utilità, e applicando una maggiore flessibilità e periodi di programmazione più brevi, soprattutto per i paesi a rischio; chiede la nomina di coordinatori regionali con la capacità di esercitare un ruolo guida in materia di sviluppo, cooperazione e relazioni esterne, in modo da garantire un approccio coerente basato sulla realtà locale sul terreno;

92.

raccomanda la promozione, con il sostegno dell'UE, di campagne di informazione nei paesi terzi per informare i cittadini circa i loro diritti e obblighi in materia di mobilità e per avvertirli dei rischi che potrebbero trovarsi ad affrontare durante il loro viaggio — in particolare per quanto riguarda passatori e trafficanti — in modo da aiutarli a prendere una decisione il più possibile informata;

93.

chiede che i programmi di gemellaggio e TAIEX siano utilizzati in modo migliore, non soltanto a fini di scambio di buone prassi e formazione, ma anche di sviluppo e cooperazione, con particolare attenzione ai paesi sotto pressione;

o

o o

94.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi dei 16 paesi prioritari individuati nel nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione, nonché alle organizzazioni della società civile che rappresentano i migranti e i rifugiati e lavorano con loro.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0272.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0073.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0102.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0337.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0404.

(6)  Etiopia, Eritrea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Ghana, Costa d'Avorio, Algeria, Marocco, Tunisia, Afghanistan, Bangladesh e Pakistan.


Giovedì 6 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/56


P8_TA(2017)0125

Russia: arresto di Aleksej Naval'nyj e di altri manifestanti

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla Russia: arresto di Aleksej Naval'nyj e di altri manifestanti (2017/2646(RSP))

(2018/C 298/07)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quelle del 23 ottobre 2012 (1), del 13 giugno 2013 sullo Stato di diritto in Russia (2), del 13 marzo 2014 sulla Russia: condanna dei manifestanti coinvolti nei fatti di Piazza Bolotnaja (3), le sue raccomandazioni del 2 aprile 2014, le sue risoluzioni del 23 ottobre 2014 sulla chiusura della ONG «Memorial» (vincitrice del premio Sacharov 2009) in Russia (4), del 15 gennaio 2015 sulla Russia, in particolare il caso di Aleksej Naval'nyj (5), del 12 marzo 2015 sull'assassinio del leader di opposizione russo Boris Nemcov e sullo stato della democrazia in Russia (6), e del 24 novembre 2016 sul caso di Ildar Dadin, prigioniero di coscienza in Russia (7),

visti la Costituzione russa, in particolare l'articolo 29 che tutela la libertà di parola e l'articolo 31 che include il diritto di riunirsi pacificamente, e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani che la Russia si è impegnata a rispettare in quanto membro del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e delle Nazioni Unite,

visti il «partenariato per la modernizzazione» avviato nel 2010 a Rostov-sul-Don e l'impegno assunto dai leader russi in relazione allo Stato di diritto quale base fondamentale per la modernizzazione del paese,

visti l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono che nessuna persona deve essere soggetta a torture o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e di cui la Federazione russa è parte,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1998,

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sui detenuti politici ucraini in Russia e la situazione in Crimea (8),

vista la settima relazione periodica sulla Federazione russa esaminata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani nella sua 3136esima e 3137esima riunione, svoltesi rispettivamente il 16 e 17 marzo 2015,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 26 marzo 2017 un numero compreso tra 33 000 e 93 000 persone ha partecipato a raduni, cortei e manifestazioni anticorruzione in oltre 80 città in tutta la Russia; che oltre 2 000 manifestanti sono stati trattenuti dalla polizia in diverse città russe, tra cui circa 1 000 a Mosca; che il politico di opposizione Aleksej Naval'nyj è stato trattenuto e multato per un importo pari a 350 USD per aver organizzato manifestazioni di protesta vietate, ed è stato condannato a 15 giorni di reclusione; che le proteste sono ritenute essere le più ampie dalle manifestazioni anti-Cremlino del 2011 e 2012;

B.

considerando che il verdetto del tribunale Leninskij di Kirov (8 febbraio 2017) contro il politico di opposizione russo Aleksej Naval'nyj in relazione ad accuse di tentata appropriazione indebita è servito a mettere a tacere un'ulteriore voce politica indipendente nella Federazione russa; che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che a Naval'nyj è stato negato il diritto a un processo equo nel procedimento a suo carico del 2013 basato sulle medesime accuse;

C.

considerando che il governo russo ha avviato un'indagine penale contro persone non identificate che hanno invitato attraverso Internet a una manifestazione a Mosca il 2 aprile 2017 per chiedere le dimissioni del Primo ministro Dmitrij Medvedev, a porre fine alle operazioni militari russe in Ucraina e in Siria, a rilasciare Naval'nyj e a pagare un risarcimento agli attivisti incarcerati durante le proteste del 26 marzo 2017 a Mosca; che il 2 aprile 2017 almeno 31 persone sono state arrestate durante le proteste dell'opposizione a Mosca e in seguito detenute per «perturbazioni dell'ordine pubblico»;

D.

considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa, firmataria della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, si è impegnata a rispettare i principi della democrazia, lo Stato di diritto nonché le libertà e i diritti umani fondamentali; che in più occasioni l'Unione europea ha offerto assistenza e consulenza supplementari per aiutare la Russia a modernizzare e rispettare il proprio ordine costituzionale e giuridico, in linea con le norme del Consiglio d'Europa;

E.

considerando che sussistono motivi di preoccupazione in relazione agli sviluppi nella Federazione russa per quanto riguarda il rispetto e la protezione dei diritti umani e l'osservanza dei principi democratici universalmente riconosciuti e dello Stato di diritto; che la Federazione russa ha ratificato 11 dei 18 trattati internazionali in materia di diritti umani;

F.

considerando che il diritto penale della Federazione russa è stato modificato ed è stato introdotto il nuovo articolo 212.1, in base al quale una persona può essere accusata di violazione della legge sulle assemblee pubbliche, nonostante questa modifica limiti la libertà di parola e di riunione;

G.

considerando che, secondo il centro per i diritti umani Memorial, il numero di prigionieri politici nel paese è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, per un totale di 102 persone nel 2016;

1.

condanna le operazioni di polizia nella Federazione russa miranti a impedire e disperdere manifestazioni pacifiche anticorruzione, nell'ambito delle quali sono state incarcerate centinaia di persone, compreso Aleksej Naval'nyj, la cui organizzazione ha dato avvio alle manifestazioni;

2.

invita le autorità russe a rilasciare immediatamente Aleksej Naval'nyj e tutti i manifestanti pacifici, i giornalisti e gli attivisti incarcerati nel corso dei raduni anticorruzione svoltisi a Mosca e in diverse città russe il 26 marzo e il 2 aprile 2017, e a far cadere le accuse nei loro confronti; sottolinea che le autorità russe hanno la piena responsabilità della sicurezza e del benessere dei detenuti;

3.

sottolinea che le condanne pronunciate sono dettate da motivi politici ed esorta la magistratura russa a dimostrare la sua indipendenza da interferenze politiche; invita le autorità russe a porre fine alle vessazioni ai danni di giornalisti, oppositori politici e attivisti politici e della società civile, a rispettare pienamente gli obblighi internazionali in materia di diritti umani e a garantire la libertà dei media e la libertà di riunione;

4.

rileva l'elevato livello di partecipazione alle diffuse proteste contro la corruzione svoltesi in tutta la Federazione russa domenica 26 marzo 2017, in particolare la forte mobilitazione dei giovani contro la corruzione e l'esercizio sempre più autoritario del potere in Russia; accoglie con favore questo impegno come segno promettente di interesse crescente nelle questioni pubbliche e politiche;

5.

esprime forte preoccupazione per il fatto che la detenzione di Alexei Navalny dimostra che le autorità russe usano la legge sulle assemblee pubbliche per accelerare la procedura di incarcerazione di manifestanti pacifici e in seguito commettere abusi sistematici;

6.

condanna i tentativi reiterati di mettere a tacere Alexei Navalny ed esprime il suo sostegno agli sforzi profusi dalla sua organizzazione per sensibilizzare in merito alla corruzione e combatterla nelle istituzioni pubbliche e tra i rappresentanti politici e i titolari di cariche pubbliche; guarda con profonda preoccupazione alla decisione del tribunale del febbraio 2017 che esclude di fatto dall'arena politica Alexei Navalny, limita ulteriormente il pluralismo politico in Russia e solleva profondi dubbi quanto all'equità dei processi democratici in Russia;

7.

ricorda che la libertà di riunione pacifica è un diritto, non un privilegio, e che tale diritto, nonché il diritto alla libertà di opinione e di espressione e alla libertà di associazione, svolge un ruolo determinante nella creazione e nell'esistenza di un sistema effettivamente democratico; invita le autorità russe a onorare pienamente gli impegni assunti a livello internazionale, inclusi quelli in seno al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), a difendere le libertà fondamentali di espressione, associazione e riunione pacifica, che sono diritti fondamentali sanciti dalla sua Costituzione, e a rilasciare senza indugio i manifestanti pacifici che sono stati arrestati;

8.

esorta le autorità russe a porre fine a qualsiasi atto vessatorio, anche a livello giudiziario, nei confronti di oppositori politici, giornalisti e difensori dei diritti umani nella Federazione russa e a garantire in ogni circostanza che essi possano svolgere le loro legittime attività senza impedimento alcuno;

9.

è del parere che diversi processi e procedimenti giudiziari nei confronti di membri dell'opposizione e delle ONG nel corso degli ultimi anni sollevino dubbi circa l'indipendenza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie della Federazione russa; esorta le autorità giudiziarie e di contrasto russe a espletare le proprie funzioni in modo imparziale, indipendente e privo di interferenze politiche;

10.

sottolinea che la libertà di riunione nella Federazione russa è sancita dall'articolo 31 della Costituzione russa e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui la Russia è firmataria, e che le autorità russe sono pertanto obbligate a rispettarla; invita la Federazione russa a rispettare i principi dello Stato di diritto, della libertà di espressione e della libertà di riunione;

11.

ricorda l'importanza del pieno rispetto, da parte della Russia, degli obblighi giuridici internazionali ad essa incombenti in quanto membro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, nonché dei diritti umani fondamentali e dello Stato di diritto sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

12.

invita la Federazione russa a modificare la legislazione che indebitamente limita e criminalizza la libertà di riunione; condanna il fatto che la Federazione russa abbia anche conferito alla sua Corte costituzionale, mediante una nuova legislazione del dicembre 2015, il potere di annullare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

13.

prende atto delle accuse di corruzione nei confronti di leader politici russi; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri ad adottare un'azione sistematica per contrastare qualsiasi tentativo di riciclaggio o di proventi illeciti all'interno dell'UE; incarica ugualmente la propria commissione d'inchiesta sui Panama Papers di prestare maggiore attenzione a qualsiasi traccia di sospetti flussi di denaro russi attraverso banche con sede nell'UE;

14.

esorta il Consiglio e gli Stati membri a definire una politica unitaria nei confronti della Russia in base alla quale gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea si impegnino a mandare un forte messaggio comune sul ruolo dei diritti umani nelle relazioni UE-Russia e sulla necessità di porre fine alle repressioni contro la libertà di espressione, di riunione e di associazione in Russia;

15.

invita il vicepresidente/alto rappresentante e il Servizio europeo per l'azione esterna a garantire che i casi di tutte le persone perseguite per motivi politici siano sollevati nel quadro delle consultazioni UE-Russia in materia di diritti umani una volta riprese e che i rappresentanti della Russia in tali consultazioni siano formalmente chiamati a rispondere caso per caso; invita i presidenti del Consiglio e della Commissione, nonché il vicepresidente/alto rappresentante, a continuare a seguire da vicino i suddetti casi, a sollevare tali questioni in diversi formati e incontri con la Russia e a riferire al Parlamento sugli scambi con le autorità russe;

o

o o

16.

condanna l'attacco terroristico a San Pietroburgo e chiede al suo Presidente di esprimere profondo cordoglio e solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e al popolo russo;

o

o o

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Presidente, al governo e al Parlamento della Federazione russa.

(1)  GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 13.

(2)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 150.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0253.

(4)  GU C 274 del 27.7.2016, pag. 21.

(5)  GU C 300 del 18.8.2016, pag. 2.

(6)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 126.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0446.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2017)0087.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/60


P8_TA(2017)0126

Bielorussia

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla situazione in Bielorussia (2017/2647(RSP))

(2018/C 298/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni e raccomandazioni sulla Bielorussia, incluse quelle sulla politica europea di vicinato,

viste le dichiarazioni del presidente della sua delegazione per le relazioni con la Bielorussia, del 27 marzo 2017, del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), del 17 marzo 2017, del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Bielorussia, del 14 e 28 marzo 2017, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, del 24 marzo 2017, del direttore dell'OSCE/ODIHR, del 17 e 26 marzo 2017, della commissione per i diritti umani dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, del 27 marzo 2017, e dell'Osservatorio per la protezione dei difensori dei diritti umani (FIDH-OMCT), del 29 marzo 2017, sui recenti arresti di manifestanti pacifici e le detenzioni illegittime in Bielorussia,

viste le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia, in particolare quelle del 15 febbraio 2016 che revocano le misure restrittive nei confronti di 170 persone e tre società bielorusse,

vista la decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017 (1), che proroga fino al 28 febbraio 2018 le misure restrittive nei confronti della Bielorussia, che comprendono un embargo sulle armi nonché il congelamento dei beni e il divieto di viaggio nei confronti di quattro persone il cui inserimento in elenco è connesso alle sparizioni irrisolte di due politici dell'opposizione, un uomo d'affari e un giornalista tra il 1999 e il 2000,

viste le elezioni parlamentari tenutesi l'11 settembre 2016 e le elezioni presidenziali tenutesi l'11 ottobre 2015, viste le numerose dichiarazioni con cui le autorità bielorusse si sono impegnate ad attuare, prima delle elezioni parlamentari del 2016, alcune raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR formulate a seguito delle elezioni presidenziali del 2015, e vista la relazione finale dell'OSCE/ODIHR del 28 gennaio 2016 sulle elezioni presidenziali in Bielorussia dell'11 ottobre 2015,

vista la relazione della Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH) e del centro per i diritti umani «Viasna» sul lavoro forzato e le diffuse violazioni dei diritti dei lavoratori in Bielorussia,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il governo della Bielorussia ha introdotto la cosiddetta «imposta contro i parassiti sociali» mediante il decreto presidenziale n. 3 relativo alla prevenzione della dipendenza sociale, firmato dal presidente Alexander Lukashenko nel 2015 e applicato a partire dal febbraio 2017, che sanziona la disoccupazione attraverso l'applicazione di un'imposta speciale per finanziare la spesa pubblica, che va da una tassa di circa 240 EUR — importo che corrisponde approssimativamente a due terzi della retribuzione mensile media in Bielorussia — al lavoro forzato per i cittadini che hanno lavorato meno di 183 giorni all'anno; che il decreto ha ricevuto numerose critiche da parte di cittadini, attivisti e giornalisti;

B.

considerando che, dal 17 febbraio e durante tutto il mese di marzo 2017, nonostante la pressione esercitata dai media statali e dalle forze di sicurezza, inclusa la presenza di agenti armati per disperdere i manifestanti, in decine di città della Bielorussia si sono svolte manifestazioni pacifiche cui hanno partecipato migliaia di cittadini per protestare contro l'adozione del decreto presidenziale n. 3 e la costruzione di un centro d'affari vicino a Kurapaty, un sito commemorativo delle vittime di Stalin;

C.

considerando che le autorità hanno reagito in modo violento a tali manifestazioni, in particolare il 25 e 26 marzo 2017; che i manifestanti pacifici hanno tentato di percorrere la strada principale di Minsk il 25 marzo in occasione della Giornata della libertà, ma sono stati bloccati da un cordone di poliziotti in tenuta antisommossa; che le forze di sicurezza hanno attaccato i manifestanti, picchiando donne, bambini e anziani; che centinaia di manifestanti sono stati arrestati, tra cui i giornalisti nazionali e stranieri che seguivano gli eventi; che almeno 700 persone sono state incarcerate a Minsk, alcune delle quali erano spettatori involontari;

D.

considerando che numerosi difensori dei diritti umani sono stati arrestati mentre assistevano alle manifestazioni pacifiche; che, secondo il centro per i diritti umani «Viasna», al termine della giornata del 27 marzo 2017 erano state emesse decisioni giudiziarie nei confronti di un totale di 177 persone accusate di aver partecipato alle manifestazioni del 25 marzo, 74 delle quali sono state poste in detenzione amministrativa e 93 sono state oggetto di ammende; che oltre 100 esponenti dell'opposizione sono stati arrestati in via preventiva prima delle manifestazioni;

E.

considerando che 27 persone, tra cui Zmitser Dashkevich, ex prigioniero politico e leader del movimento del Fronte giovanile, sono state arrestate con l'accusa di progettare una sommossa da parte di gruppi addestrati in Ucraina, Polonia e Lituania; che queste persone sono accusate di un reato punibile con una pena detentiva fino a tre anni; che il Comitato per la sicurezza dello Stato (KGB) rifiuta di rendere noto il numero delle persone arrestate in relazioni ai cosiddetti «disordini di massa»;

F.

considerando che Mikalay Statkevich, figura di spicco dell'opposizione ed ex candidato alla presidenza, che avrebbe dovuto guidare la manifestazione a Minsk, è stato arrestato e tenuto per tre giorni in un centro di detenzione del KGB, senza che fosse rilasciata alcuna informazione sul luogo di detenzione; che sono stati arrestati anche Sergei Kulinich e Sergei Kuntsevich; che anche Uladzimir Nyaklyayev, noto poeta bielorusso e candidato alle elezioni presidenziali del 2010, è stato detenuto illecitamente prima della manifestazione del 25 marzo 2017 e, di conseguenza, ha dovuto essere ricoverato in ospedale a causa del peggioramento del suo stato di salute; che Pavel Seviarynets, Vitali Rymashevski, Anatol Liabedzka e Yuri Hubarevich, insieme a una serie di attivisti civili, sono stati arrestati nel marzo 2017; che il 23 marzo Ales Lahvinets, vicepresidente del Movimento per la libertà, è stato arrestato a Minsk; che circa 60 osservatori dei diritti umani sono stati incarcerati a titolo preventivo;

G.

considerando che il 25 marzo 2017 la polizia ha perquisito gli uffici del centro per i diritti umani «Viasna» nella capitale bielorussa, arrestando in via preventiva almeno 57 persone coinvolte nel monitoraggio delle manifestazioni pacifiche in corso; che, prima ancora, altri difensori dei diritti umani, nella fattispecie Oleg Volchek, responsabile del centro per i diritti umani «Assistenza legale alla popolazione», e Anatoli Poplavni, membro del centro per i diritti umani «Viasna» di Gomel, sono stati incarcerati e condannati a pene detentive brevi; che anche Leonid Sudalenka, membro di «Viasna», è stato incarcerato e condannato per aver presentato oltre 200 denunce dei cittadini contro le disposizioni del summenzionato decreto presidenziale n. 3;

H.

considerando che, secondo l'Associazione bielorussa dei giornalisti, si sono registrati 120 casi di violazioni dei diritti dei giornalisti; che Internet è stato chiuso in tutto il paese e i giornalisti sono stati sanzionati per aver coperto gli eventi o condannati a pene detentive con l'accusa di aver causato disordini pubblici e di aver disobbedito agli ordini della polizia; che alcuni di loro sono ancora in attesa di processo; che dal 12 marzo 2017 si sono registrati oltre 20 casi di vessazioni nei confronti di giornalisti di Belsat TV e che il 31 marzo 2017 gli uffici di quest'ultima sono stati oggetto di indagine e perquisizione da parte della polizia e alcune attrezzature sono state sequestrate e rimosse;

I.

considerando che quelli sopra descritti sono gli eventi più gravi che si sono verificati dalla dura repressione delle manifestazioni nel 2010 e possono essere considerati un deplorevole passo indietro; che questa nuova ondata di repressioni si verifica esattamente un anno dopo la decisione dell'UE di avviare una politica di ripresa delle relazioni con la Bielorussia;

J.

considerando che la Bielorussia è tra gli Stati partecipanti all'OSCE e ha accettato di rispettare i diritti di riunione pacifica e di associazione; che i summenzionati arresti di massa, l'uso eccessivo della forza contro i manifestanti e le incursioni segnalate presso le organizzazioni della società civile sono evidenti violazioni di tali impegni;

K.

considerando che la Bielorussia è ormai l'unico paese in Europa ad applicare la pena capitale; che la prima sentenza di condanna a morte nel 2017 è stata eseguita il 17 marzo 2017;

L.

considerando che, nel febbraio 2016, l'UE ha revocato gran parte delle sue misure restrittive nei confronti di funzionari ed entità giuridiche della Bielorussia come gesto di buona volontà per incoraggiare tale paese a migliorare la propria situazione in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto; che, nelle sue conclusioni sulla Bielorussia del 15 febbraio 2016, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione UE-Bielorussia in una serie di ambiti economici, commerciali e connessi all'assistenza, il che offrirebbe alla Bielorussia la possibilità di chiedere finanziamenti della BEI e della BERS;

M.

considerando che la difficile situazione economica in Bielorussia rischia di deteriorarsi ulteriormente e che i principali settori sono tuttora di proprietà dello Stato e assoggettati a un sistema di comando e controllo amministrativo; che la dipendenza economica della Bielorussia dagli aiuti economici della Russia continua ad aumentare;

N.

considerando che uno degli obiettivi della partecipazione della Bielorussia al Partenariato orientale e al suo ramo parlamentare Euronest consiste nell'intensificare la cooperazione tra il paese e l'Unione europea; che il parlamento bielorusso non ha uno status ufficiale in seno all'Assemblea parlamentare Euronest;

O.

considerando che la Bielorussia fa parte dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS) e partecipa alle manovre militari congiunte «Zapad 2017» con la Russia, le quali contemplano scenari di attacco contro i paesi occidentali vicini, simulando, tra l'altro, l'impiego di armi nucleari, e hanno un potenziale impatto negativo sulla sicurezza e sulla sovranità nazionale della Repubblica di Bielorussia e della regione;

P.

considerando che l'UE s'impegna a garantire un futuro stabile, democratico e prospero per la Bielorussia, nell'interesse del suo popolo; che un significativo miglioramento della libertà di espressione e della libertà dei media, il rispetto dei diritti politici dei comuni cittadini e degli attivisti dell'opposizione e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sono tutti presupposti indispensabili per migliorare le relazioni tra l'UE e la Bielorussia;

1.

condanna la repressione nei confronti di manifestanti pacifici e le repressioni avvenute nella fase preparatoria e nel corso delle manifestazioni del 25 marzo 2017; sottolinea che, nonostante gli appelli alla moderazione lanciati dalla comunità internazionale, i servizi di sicurezza hanno risposto in maniera indiscriminata e inopportuna; esprime preoccupazione per i recenti sviluppi in Bielorussia e sottolinea l'evidente necessità di un più ampio processo di democratizzazione nel paese;

2.

condanna le indebite restrizioni al diritto di riunione pacifica e alle libertà di espressione e di associazione, comprese le restrizioni imposte a coloro che esprimo opinioni su questioni sociali o altre questioni pubbliche, e condanna nello specifico le vessazioni e l'incarcerazione di giornalisti indipendenti, membri delle opposizioni, attivisti dei diritti umani e altri manifestanti;

3.

invita le autorità bielorusse a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i manifestanti pacifici, i giornalisti, i difensori dei diritti umani, gli attivisti della società civile e i membri dell'opposizione che sono stati incarcerati in relazione all'attuale ondata di manifestazioni, nonché a far cadere tutte le accuse a loro carico; reputa totalmente inaccettabile la pratica degli arresti preventivi; esorta le autorità a divulgare immediatamente alle famiglie e al grande pubblico le informazioni su tutte le persone arrestate;

4.

ribadisce che l'uso della forza nei confronti di chiunque eserciti il proprio diritto a manifestare pacificamente non può essere giustificato in alcun caso, e che le repressioni che violano il diritto alla libertà di parola e di riunione sono contrarie agli obblighi internazionali della Bielorussia nonché alla Costituzione della Repubblica di Bielorussia; esorta il governo del paese a impegnarsi in un dialogo aperto con i cittadini, le organizzazioni indipendenti della società civile e i media indipendenti;

5.

esorta le autorità bielorusse a svolgere immediatamente indagini approfondite e imparziali su tutte le accuse di detenzione arbitraria e altre violazioni dei diritti dei manifestanti in relazione alle recenti manifestazioni; avverte che, in caso di mancato svolgimento di tali indagini, l'UE potrà applicare nuove misure restrittive nei confronti dei più alti funzionari bielorussi responsabili delle recenti repressioni;

6.

sollecita le autorità affinché pongano fine alle vessazioni per ragioni politiche nei confronti dei media indipendenti e interrompano la pratica dei procedimenti amministrativi e l'applicazione arbitraria dell'articolo 22, paragrafo 9, parte seconda, del codice amministrativo nei confronti dei giornalisti indipendenti che lavorano per i media stranieri senza accreditamento, poiché ciò limita la libertà di espressione e la diffusione delle informazioni;

7.

esorta le autorità bielorusse a porre fine alle molestie ai danni della società civile del paese, in modo da consentire il pieno e libero funzionamento legale delle organizzazioni pubbliche, ad abrogare immediatamente l'articolo 193, paragrafo 1, del codice penale, che punisce l'organizzazione di attività di associazioni e organizzazioni pubbliche non registrate o la partecipazione alle stesse, nonché a consentire il pieno funzionamento legale, libero e senza ostacoli, delle associazioni e organizzazioni pubbliche, comprese quelle delle minoranze nazionali e le relative organizzazioni indipendenti;

8.

esorta l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che dovrebbe tenere la sua 26a sessione annuale a Minsk nel luglio 2017, a tenere conto dei recenti avvenimenti in Bielorussia e a garantire, come minimo, il coinvolgimento dei partiti politici democratici dell'opposizione, dei media indipendenti e delle organizzazioni della società civile;

9.

invita il governo bielorusso a impegnarsi in un dialogo costruttivo con l'opposizione e le organizzazioni della società civile, nonché a cooperare pienamente con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, realizzando le riforme da tempo attese per tutelare i diritti umani e rafforzare la democrazia; chiede al SEAE e alla Commissione di mantenere e rafforzare il sostegno alle organizzazioni della società civile che operano in Bielorussia e all'estero; sottolinea, a tale proposito, la necessità di appoggiare tutte le fonti di informazione indipendenti della società bielorussa, inclusi i mezzi di comunicazione che trasmettono in lingua bielorussa e dall'estero; invita inoltre il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a esaminare le modalità e gli strumenti per promuovere la piena ed effettiva tutela dei diritti umani in Bielorussia;

10.

raccomanda l'abrogazione del decreto presidenziale n. 3, in quanto misura arbitraria, severa e moralmente discutibile che viola i diritti umani internazionali e che, secondo le stime, riguarda più di 470 000 cittadini bielorussi;

11.

chiede il rinnovo del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia; invita il governo bielorusso a riconoscere il mandato del relatore speciale e a cooperare pienamente con quest'ultimo; invita il SEAE a coordinare meglio con il relatore speciale delle Nazioni Unite la politica dell'UE nei confronti della Bielorussia; invita l'UE e gli Stati membri a promuovere e sostenere la proroga del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite al fine di continuare a monitorare la situazione nel paese;

12.

invita le autorità bielorusse a riprendere senza indugio i lavori su una riforma elettorale completa nell'ambito di un processo di democratizzazione più ampio e in collaborazione con i partner internazionali; sottolinea l'esigenza di introdurre le raccomandazioni pertinenti dell'OSCE/ODIHR con largo anticipo rispetto alle elezioni locali previste nel mese di marzo 2018;

13.

esorta il governo ad aderire alla moratoria globale sul ricorso alla pena di morte quale primo passo verso la sua definitiva abolizione;

14.

invita la Commissione a continuare a sostenere i programmi educativi, consentendo ai giovani bielorussi di studiare nell'Unione grazie a una procedura accelerata di presentazione delle domande di visti e borse di studio;

15.

accoglie con favore la decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2017, di prorogare fino al 28 febbraio 2018 le misure restrittive nei confronti di quattro persone e l'embargo sulle armi nei confronti della Bielorussia; invita il SEAE a continuare a seguire e a monitorare da vicino la situazione nel paese, al fine di valutare l'efficacia della politica UE del rinnovato impegno costruttivo; ritiene che l'Unione debba definire chiari parametri di riferimento, i quali dovrebbero applicare coerenti condizionalità in materia di diritti umani in modo da assicurare riforme che tutelino le libertà fondamentali e i diritti umani;

16.

invita la Commissione a verificare se per la centrale nucleare di Ostrovets, attualmente in costruzione, siano applicati gli standard di sicurezza nucleare più elevati, se per il finanziamento di tale sito nucleare in Bielorussia non verrà, in ultima analisi, utilizzata una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti e se tale garanzia sarebbe conforme alle sanzioni dell'UE imposte alla Federazione russa;

17.

ribadisce il proprio impegno a lavorare nell'interesse del popolo bielorusso, a sostenerne le aspirazioni e iniziative a favore della democrazia e a contribuire a un futuro stabile, democratico e prosperoso per la Bielorussia; ribadisce che il rispetto delle libertà civili fondamentali, dello Stato di diritto e dei diritti umani sarà fondamentale per definire ulteriormente le relazioni tra l'UE e la Bielorussia;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), al Servizio europeo per l'azione esterna, agli Stati membri, all'OSCE/ODHIR, al Consiglio d'Europa, alle autorità bielorusse nonché all'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

(1)  GU L 50 del 28.2.2017, pag. 81.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/65


P8_TA(2017)0127

Bangladesh, in particolare i matrimoni di minori

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sul Bangladesh, in particolare i matrimoni di minori (2017/2648(RSP))

(2018/C 298/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quella del 18 settembre 2014 sulle violazioni dei diritti umani in Bangladesh (1),

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 (2),

viste le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 22 marzo 2017, sul Bangladesh,

vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 2 luglio 2015, sul rafforzamento delle misure volte a prevenire ed eliminare i matrimoni di minori, i matrimoni precoci e i matrimoni forzati,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, adottati dal Consiglio il 6 marzo 2017,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),

viste la dichiarazione di Pechino del 1995 e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne e sottoscritte dal Bangladesh, nonché le revisioni periodiche dei progressi conseguiti nella relativa attuazione in Bangladesh effettuate nel 2000, 2005, 2009 e 2014,

visto l'articolo 16 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo del 2001,

viste la legge bangladese sulle limitazioni al matrimonio minorile dell'11 marzo 2017 e la legge bangladese sulla proibizione del matrimonio minorile del 15 settembre 2014,

visto il piano d'azione nazionale del Bangladesh per l'eliminazione dei matrimoni di minori per il periodo 2015-2021,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE intrattiene da tempo relazioni con il Bangladesh, anche attraverso l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo; che il rispetto e la promozione dei diritti umani e dei principi democratici sono il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e devono costituire un elemento essenziale dell'azione esterna dell'UE;

B.

considerando che negli ultimi mesi ONG e media indipendenti hanno segnalato una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, repressione della società civile, attacchi contro attivisti politici e tortura;

C.

considerando che, secondo dati recenti forniti dalle Nazioni Unite, il Bangladesh continua a registrare uno dei tassi più elevati di matrimoni di minori al mondo e il tasso più elevato in Asia; che in Bangladesh il 52 % delle ragazze si sposa entro il compimento del 18o anno di età e il 18 % entro il compimento dei 15 anni;

D.

considerando che l'ONU riconosce i matrimoni di minori come una violazione dei diritti umani in quanto i minori non hanno la possibilità di scelta o la capacità di dare il loro pieno consenso e sono spesso soggetti a rischi fisici e psicologici;

E.

considerando che il Bangladesh è uno dei 12 paesi destinatari del programma globale UNFPA-UNICEF per accelerare l'azione volta a porre fine ai matrimoni di minori, che gode del sostegno dell'UE;

F.

considerando che il Bangladesh è membro dell'iniziativa dell'Asia del Sud per porre fine alla violenza contro i minori, che ha adottato un piano d'azione regionale contro i matrimoni di minori;

G.

considerando che il governo del Bangladesh si era impegnato, in occasione del Girl Summit tenutosi nel luglio 2014, a ridurre di un terzo entro il 2021 il numero di ragazze che si sposano tra i 15 e i 18 anni, a eliminare entro il 2021 i matrimoni dei minori di 15 anni e a porre fine entro il 2041 ai matrimoni dei minori di 18 anni;

H.

considerando che nel 2015 il Bangladesh occupava il 119o posto su 159 paesi esaminati in merito all'indice della disuguaglianza di genere all'interno del programma di sviluppo delle Nazioni Unite;

I.

considerando che il 27 febbraio 2017 il governo del Bangladesh ha approvato la legge sulle limitazioni al matrimonio minorile che — pur mantenendo l'età minima per il matrimonio a 18 anni per le donne e a 21 per gli uomini — introduce determinate eccezioni in «casi speciali» o «nell'interesse superiore» degli adolescenti previa autorizzazione dei giudici, senza definire tali criteri né fissare un'età minima per tali matrimoni; che il consenso del minore non è necessario; che la legge è entrata in vigore dopo l'approvazione da parte del presidente, l'11 marzo 2017;

J.

considerando che la legge potrebbe portare a una maggiore diffusione di abusi legati alla dote, molestie sessuali, stupri, attacchi con acido e alla legittimazione della corruzione di minorenne; che essa potrebbe altresì permettere ai genitori di obbligare le proprie figlie a sposare i loro stupratori;

K.

considerando che gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino ribadiscono l'impegno dell'Unione a tutelare e promuovere globalmente i diritti dei minori nel quadro della sua politica esterna in materia di diritti umani;

1.

conferma nuovamente la propria condanna di tutti i casi di matrimonio forzato e minorile e di violenza sessuale contro le donne e le ragazze in tutto il mondo;

2.

prende atto dei progressi compiuti dal Bangladesh negli sforzi volti a ridurre il tasso di matrimoni di minori;

3.

accoglie con favore il fatto che negli ultimi anni il Bangladesh abbia adottato varie misure legislative e istituzionali intese a tutelare i bambini; esprime tuttavia preoccupazione per il livello insufficiente o inesistente di attuazione di dette misure;

4.

deplora con fermezza l'adozione della legge sulle limitazioni al matrimonio minorile del 2017 e le scappatoie in essa contenute, che autorizzano per legge il matrimonio di minori; si rammarica inoltre per l'assenza di criteri giuridici in tale atto normativo, il che aumenta i rischi di un potenziale abuso diffuso;

5.

invita il governo del Bangladesh a modificare la legge, in modo da eliminare le scappatoie e da dichiarare illegale ogni matrimonio che coinvolga i minori;

6.

insiste sulla necessità che, fino a quando le scappatoie presenti nella legge non saranno eliminate, il governo del Bangladesh adotti criteri chiari sulla base dei quali i tribunali, in cooperazione con gli operatori del settore sanitario e dell'assistenza sociale e dopo aver ascoltato la ragazza interessata senza la presenza dei familiari, decidano se autorizzare un matrimonio minorile;

7.

osserva con preoccupazione che la legge adottata di recente rappresenta un passo indietro per il Bangladesh nei suoi sforzi intesi a eliminare i matrimoni di minori; rammenta che tale mitigazione del diritto indebolisce gli obiettivi del governo del Bangladesh di ridurre i suddetti matrimoni;

8.

riconosce l'impatto che il matrimonio minorile può avere, anche in termini di limitazione dell'accesso all'istruzione, isolamento, povertà, dipendenza economica e servitù, soprattutto per le ragazze delle zone rurali, e osserva con preoccupazione l'aumento dei rischi di stupro, violenza fisica e gravidanza forzata in tale tipo di matrimoni;

9.

rileva con preoccupazione che i matrimoni di minori sono spesso legati a gravidanze indesiderate o in età minorile; rammenta, in proposito, l'importanza di fornire a donne e ragazze l'accesso a informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, assistenza e cure mediche sicure, compreso l'aborto sicuro e legale;

10.

chiede al governo del Bangladesh di riprendere la messa a punto del piano d'azione nazionale per l'eliminazione dei matrimoni di minori per il periodo 2015-2021 nonché di spiegare in che modo intende raggiungere i propri obiettivi ed eliminare i matrimoni minorili;

11.

invita le autorità del Bangladesh a impegnarsi realmente per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati di recente a livello internazionale, in particolare al fine di ridurre le disuguaglianze e garantire la parità di genere e i diritti delle donne;

12.

ritiene che i matrimoni minorili possano essere affrontati in modo efficace attraverso la promozione dei diritti umani e della dignità umana nonché di politiche sociali pubbliche; invita pertanto le autorità del Bangladesh a coinvolgere sistematicamente le comunità e la società civile, comprese le ONG e le organizzazioni per l'infanzia, per affrontare le cause profonde dei matrimoni minorili nel paese, e a sensibilizzare nelle scuole;

13.

esorta a tale proposito le autorità del Bangladesh a modificare la legge del 2014 che regolamenta le donazioni estere (attività volontarie), in modo da assicurare che l'operato delle organizzazioni della società civile non sia assoggettato al controllo arbitrario del governo e che tutte le decisioni adottate a norma di tale legge siano sottoposte a una revisione indipendente;

14.

esorta le autorità del Bangladesh a condannare i persistenti atti orribili contro la libertà di espressione e ad adoperarsi per porre immediatamente fine a tutti gli atti di violenza, vessazione, intimidazione e censura nei confronti di giornalisti, blogger e società civile; esorta altresì le autorità del Bangladesh a condurre indagini indipendenti sulle esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate e l'uso eccessivo della forza e ad assicurare i responsabili alla giustizia, in conformità delle norme internazionali;

15.

invita la Commissione e la delegazione dell'UE in Bangladesh a sollevare tali questioni dinanzi alle autorità del paese e il Servizio europeo per l'azione esterna a sollevare il problema della legge in occasione della prossima riunione della commissione mista UE-Bangladesh;

16.

chiede all'UE di avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per aiutare il governo del Bangladesh a rispettare i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani nonché al governo e al parlamento del Bangladesh.

(1)  GU C 234 del 28.6.2016, pag. 10.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0089.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/68


P8_TA(2017)0130

Corpo europeo di solidarietà

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sul Corpo europeo di solidarietà (2017/2629(RSP))

(2018/C 298/10)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2016 dal titolo «Un Corpo europeo di solidarietà» (COM(2016)0942),

vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sul servizio volontario europeo e la promozione del volontariato in Europa (1),

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE (2),

vista la sua risoluzione del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (3),

vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sull'occupazione giovanile (4),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani (5),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (6),

viste l'agenda politica per il volontariato in Europa (APVE) e la Carta europea dei diritti e delle responsabilità dei volontari (7),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (8),

visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (9),

vista l'interrogazione alla Commissione sul volontariato e il servizio volontario europeo (O-000107/2016 — B8-1803/2016),

viste le interrogazioni alla Commissione sul Corpo europeo di solidarietà (O-000020/2017 — B8-0210/2017 e O-000022/2017 — B8-0211/2017),

vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l’istruzione,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le fondamenta dell'Unione europea sono costituite da idee, valori e principi fondamentali, concordati dagli Stati membri e a cui essi aderiscono;

B.

considerando che il principio di solidarietà dell'Unione europea è uno dei suoi principi fondamentali ed è basato sulla condivisione di vantaggi e oneri;

C.

considerando che il principio di solidarietà è stato una forza trainante per lo sviluppo del Servizio volontario europeo (SVE), che ha dato, nel corso dei suoi 20 anni di storia, risultati straordinari che non dovrebbero andare perduti;

D.

considerando che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE devono assumere una posizione forte per sostenere attivamente la partecipazione civica dei cittadini e riconoscere che il volontariato contribuisce a rafforzare il senso di solidarietà, la responsabilità sociale e i valori e le esperienze condivisi della cittadinanza comune;

E.

considerando che la creazione del Corpo europeo di solidarietà (CES) deve essere basata su valori unionali condivisi, definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali; che l’obiettivo del CES dovrebbe essere quello di costruire un senso di comunità, solidarietà e responsabilità sociale in Europa, offrendo al contempo un’esperienza significativa e costruttiva di volontariato, lavoro, tirocinio o apprendistato;

F.

considerando che il volontariato di qualità può creare percorsi verso l'occupazione e creare opportunità di inclusione sociale;

G.

considerando che la maggior parte delle iniziative di volontariato si svolge al di fuori dei programmi dell'UE e deve essere sostenuta da un contesto giuridico e finanziario favorevole;

H.

considerando che lo SVE è il quadro di riferimento esistente per le attività di volontariato nell'UE, con una storia ventennale di provata efficacia, know-how e risultati nell’apprendimento; che tutti i nuovi programmi di volontariato su scala unionale dovrebbero integrare l'esperienza dello SVE e di altri programmi di volontariato dell’UE che hanno ottenuto buoni risultati, come i Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, e partire da tale esperienza;

I.

considerando che il CES potrebbe rappresentare un'opportunità affinché i giovani, che sono l’obiettivo principale (in particolare quelli provenienti da comunità emarginate e contesti di povertà sotto il profilo socio-economico), possano offrire un contributo prezioso alla società e aumentare la visibilità dell'impegno dell'UE e rivitalizzare il dibattito più ampio sul volontariato in Europa e i suoi benefici per la società;

J.

considerando che le organizzazioni giovanili e della società civile svolgono un ruolo importante nell’offrire esperienze di volontariato locale, nazionale e transfrontaliero di qualità; che, a tale proposito, è necessario un sostegno costante, accompagnato da un contesto giuridico e finanziario favorevole;

K.

considerando che più di 20 000 persone si sono già registrate per il CES dall’avvio della piattaforma online della Commissione nel dicembre 2016;

L.

considerando che la Commissione è invitata ad elaborare un quadro giuridico chiaro e dettagliato per il CES, tenendo conto delle seguenti raccomandazioni del Parlamento europeo;

Solidarietà europea

1.

ritiene che una chiara definizione di azione di solidarietà a livello dell'Unione europea sia essenziale; invita la Commissione a definire gli obiettivi del CES e a rendere le sue azioni misurabili ed efficienti, tenendo conto dell'importante impatto positivo dell’azione di solidarietà, sia sui singoli partecipanti che sulla comunità; sottolinea che le definizioni ritenute necessarie a tal fine dovrebbero essere sviluppate in stretta collaborazione con gli Stati membri e le organizzazioni del settore attive nel volontariato, nel servizio civile e nell'azione giovanile, in linea con i valori fondamentali dell'Unione definiti nei trattati e nella Carta;

2.

sottolinea la necessità di garantire la parità di accesso al CES per tutti i cittadini dell'UE; esorta a promuovere maggiormente le possibilità di partecipare a questa iniziativa per le persone con esigenze speciali e provenienti da contesti svantaggiati;

3.

esprime la profonda convinzione che, sebbene la componente dell’apprendimento, compresa quella realizzata attraverso l'esperienza di formazione non formale e informale, e l'impatto su ciascun volontario, giovane lavoratore, tirocinante o apprendista siano elementi importanti, l’obiettivo principale del CES dovrebbe essere quello di ottenere un impatto positivo sui beneficiari dei progetti e delle azioni e sulla comunità in generale, come chiara espressione di solidarietà e di responsabilità sociale;

4.

ritiene, inoltre, che i posti offerti attraverso l'iniziativa CES consentiranno ai partecipanti di sviluppare le proprie capacità di vita, le responsabilità, il senso di appartenenza e di condivisione, e contribuiranno a superare le differenze di lingua, cultura, religione, credo o circostanza economica, nonché luoghi comuni e pregiudizi; ritiene che l'iniziativa CES potrebbe anche contribuire a promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva e aiutare i partecipanti ad acquisire un'analisi critica della realtà e dei problemi sociali che incontrano; invita la Commissione a integrare l'uguaglianza di genere nell’attuazione del CES;

5.

sottolinea che la protezione civile e gli aiuti umanitari non possono dipendere dai giovani attraverso il Corpo europeo di solidarietà; invita la Commissione e gli Stati membri, a questo proposito, a garantire investimenti costanti nella protezione civile e negli aiuti umanitari strutturati;

Finanziamento del Corpo europeo di solidarietà

6.

è fortemente preoccupato per l'intenzione della Commissione di attuare il CES nella sua prima fase iniziale incorporandolo in programmi e iniziative esistenti, in particolare programmi educativi e culturali quali Erasmus +, Europa per i cittadini, la garanzia per i giovani e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale e senza fornire sufficiente chiarezza sulle esatte risorse finanziarie e umane da accantonare per il CES; ricorda che il Parlamento, in quanto colegislatore sui programmi dell’UE e autorità di bilancio, si oppone ad una ridistribuzione dei fondi da programmi prioritari, e spesso non dispone delle risorse sufficienti per finanziare azioni di base e nuove iniziative politiche;

7.

invita la Commissione ad includere nella sua futura proposta legislativa sul CES una chiara descrizione delle disposizioni di bilancio che permetteranno l'efficace funzionamento del CES; sottolinea che il finanziamento del CES non deve avere un impatto negativo sui programmi esistenti rivolti ai giovani e su iniziative quali i programmi Europa per i cittadini ed Erasmus +, il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale nonché la garanzia per i giovani, e non modificherà il funzionamento di strumenti efficaci esistenti, come lo SVE;

8.

invita la Commissione a predisporre un efficace meccanismo di monitoraggio e valutazione per il CES, onde garantirne la corretta attuazione, la qualità delle opportunità e la sostenibilità dei risultati;

L'integrazione del Corpo europeo di solidarietà in una strategia più ampia sul volontariato

9.

suggerisce, per una buona riuscita del CES, che la Commissione lo integri in una strategia politica più ampia volta a creare un ambiente favorevole per il volontariato in Europa, evitando sovrapposizioni ma piuttosto rafforzando le iniziative positive esistenti, come lo SVE;

10.

sottolinea che la stragrande maggioranza del volontariato si svolge a livello locale e soddisfa esigenze locali, e che il CES dovrebbe inizialmente concentrarsi sul volontariato su base locale, piuttosto che sulle opportunità transfrontaliere che richiedono mobilità internazionale e possono escludere le persone che provengono da contesti svantaggiati;

11.

sottolinea che il CES non dovrebbe determinare oneri amministrativi aggiuntivi per le persone o le organizzazioni partecipanti e dovrebbe funzionare quanto più strettamente possibile con le opportunità di volontariato esistenti e consolidate già offerte dalle organizzazioni della società civile;

12.

esorta la Commissione a cercare di bilanciare l'elevato numero di iscrizioni per il CES sulla piattaforma online e l'offerta di posizioni di volontariato disponibili, al fine di evitare la frustrazione tra i giovani che si candidano al CES;

13.

invita la Commissione ad integrare il volontariato nei programmi e nei fondi europei, come i Fondi strutturali, il fondo Asilo, migrazione e integrazione, il programma LIFE e i programmi e i fondi di azione esterna dell'UE; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di introdurre un unico punto focale per il coordinamento delle politiche e dei programmi di volontariato dell'UE;

14.

suggerisce che le istituzioni scolastiche debbano includere la formazione nel campo del volontariato, con una particolare attenzione all’azione di solidarietà, nei loro curricula, al fine di sostenere l'attuazione del CES;

Una chiara distinzione tra volontariato e occupazione e opportunità di qualità per i giovani nel settore dell'occupazione

15.

invita la Commissione, in sede di attuazione del CES, ad operare una chiara distinzione tra le attività di volontariato e i tirocini di lavoro allo scopo di mantenere le differenze fondamentali tra volontariato e lavoro, ove l'attenzione è concentrata o sulle necessità dei beneficiari o sulle esigenze di formazione e sviluppo dei partecipanti, e per evitare la sostituzione di potenziali occupazioni retribuite di qualità; sottolinea, a tal fine, che le opportunità di volontariato non dovrebbero essere ammissibili a un tipo di finanziamento specificatamente destinato a combattere la disoccupazione giovanile, come l'iniziativa per l'occupazione giovanile;

16.

sottolinea che il settore del volontariato dovrebbe essere sostenuto da una chiara comprensione dei principi del volontariato di qualità come descritti nella Carta europea dei diritti e delle responsabilità dei volontari; sottolinea, inoltre, che il volontariato dovrebbe essere sempre a sostegno delle azioni di solidarietà senza scopo di lucro per soddisfare le esigenze della comunità;

17.

sottolinea che il settore dell’occupazione dovrebbe concentrarsi sull’offerta di posti di lavoro di qualità, di tirocini e apprendistati nella solidarietà no-profit e nell’impresa sociale del settore della solidarietà;

18.

sottolinea l'importanza di fornire supporto amministrativo e finanziario adeguato per accogliere organizzazioni e organismi da entrambi i settori e garantire le conoscenze e le competenze necessarie per poter accogliere adeguatamente i partecipanti del CES;

19.

chiede che le organizzazioni ospitanti sottoscrivano una carta di qualità che comprenda obiettivi, principi e standard concordati come quelle descritti nella Carta europea di qualità sul tirocinio e l’apprendistato (10); incoraggia le organizzazioni ospitanti a descrivere anticipatamente le capacità e le competenze che dovrebbero essere acquisite durante l'esperienza; invita ad assicurare la comparabilità, il riconoscimento e la convalida delle capacità e delle competenze acquisite durante l’esperienza, conformemente alla raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, in modo tale che esse contribuiscano all'inclusione sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro; sottolinea che norme chiare serviranno a monitorare l'attuazione del CES;

20.

sottolinea la necessità di offrire ai giovani volontari un'adeguata compensazione finanziaria e ai giovani lavoratori un'adeguata retribuzione, come pure un'assicurazione sanitaria, una formazione e un tutoraggio; sottolinea che ci si dovrebbe occupare del monitoraggio del loro carico di lavoro e ambiente lavorativo in vista dei compiti specifici che dovranno svolgere come volontari o lavoratori del CES;

21.

invita nuovamente gli Stati membri ad associare le politiche per l'occupazione giovanile a contratti di lavoro sostenibili e di qualità, allo scopo di contrastare il precariato e la sottoccupazione;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il pieno accesso al Corpo europeo di solidarietà ai giovani provenienti da contesti svantaggiati o con esigenze specifiche; sottolinea pertanto la necessità di stanziare un bilancio apposito per coprire i costi di assistenza personale o di sostegno aggiuntivo per i giovani interessati; ritiene che, a tal proposito, lo SVE possa essere un esempio di buona prassi;

Coordinamento inter-servizi e consultazione delle parti interessate

23.

invita la Commissione a coordinare correttamente e a integrare l'iniziativa CES in tutti i suoi servizi e con tutte le altre istituzioni europee e nazionali al fine di garantire un'attuazione coerente; propone che la Direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura della Commissione sia responsabile per il coordinamento e l'integrazione del CES;

24.

ricorda alla Commissione la necessità di garantire le giuste condizioni per un'adeguata consultazione delle principali parti interessate, come le organizzazioni giovanili, le parti sociali europee, le organizzazioni di volontariato, i sindacati e gli Stati membri, prima di elaborare la proposta legislativa; sottolinea che questi soggetti dovrebbero essere coinvolti regolarmente nella realizzazione e, se del caso, nel monitoraggio dell'iniziativa, onde garantirne la corretta attuazione, la qualità dei posti offerti e la sostenibilità dei risultati;

o

o o

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0425.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0005.

(3)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 9.

(4)  GU C 224 del 21.6.2016, pag. 19.

(5)  GU C 440 del 30.12.2015, pag. 67.

(6)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(7)  http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(8)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(9)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(10)  http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/73


P8_TA(2017)0131

Adeguatezza della protezione garantita dallo scudo UE-USA per la privacy

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy (2016/3018(RSP))

(2018/C 298/11)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 6, 7, 8, 11, 16, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1) (in appresso, «la direttiva sulla protezione dei dati»),

vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2),

visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (3) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (4),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (5),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 novembre 2015, relativa al trasferimento di dati personali dall'UE agli Stati Uniti d'America in applicazione della direttiva 95/46/CE a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-362/14, (Schrems) (COM(2015)0566),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 gennaio 2017 dal titolo «Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato» (COM(2017)0007),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2016 nelle cause C-203/15 Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen e C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson and Others (6),

vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (7),

visto il parere 4/2016 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy (8),

visti il parere del Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati, del 13 aprile 2016, in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy (9) e la dichiarazione del Gruppo dell'articolo 29, del 26 luglio 2016 (10),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici (11),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ha invalidato la decisione «Approdo sicuro» e ha chiarito che un adeguato livello di protezione in un paese terzo deve essere interpretato come «sostanzialmente equivalente» a quello garantito all'interno dell'Unione in forza della direttiva 95/46/CE, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso, «la Carta dell'UE»), il che rende necessario concludere i negoziati su un nuovo regime in modo da garantire la certezza giuridica quanto alle modalità di trasferimento dei dati personali dall'UE verso gli Stati Uniti;

B.

considerando che, in sede di esame del livello di protezione offerto da un paese terzo, la Commissione è tenuta a valutare il contenuto delle norme applicabili in tale paese risultanti dalla legislazione nazionale o dagli impegni internazionali di quest'ultimo, nonché la prassi intesa ad assicurare il rispetto di tali norme, poiché tale istituzione deve prendere in considerazione, in conformità all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, tutte le circostanze relative ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo; che tale valutazione non deve fare riferimento unicamente alla legislazione e alle prassi relative alla protezione dei dati personali a fini privati e commerciali, ma deve riguardare tutti gli aspetti del quadro applicabili a tale paese o settore, in particolare, ma non solo, l'applicazione della legge, la sicurezza nazionale e il rispetto dei diritti fondamentali;

C.

considerando che i trasferimenti di dati personali tra organizzazioni commerciali dell'UE e degli USA sono un elemento importante per le relazioni transatlantiche; che tali trasferimenti dovrebbero essere effettuati nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza; che uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione è la protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE;

D.

considerando che nel suo parere 4/2016 il GEPD ha sollevato numerose preoccupazioni riguardo al progetto di scudo per la privacy; che nello stesso parere il GEPD plaude agli sforzi compiuti da tutte le parti per trovare una soluzione ai trasferimenti di dati personali dall'UE verso gli USA a scopi commerciali nell'ambito di un sistema di autocertificazione;

E.

considerando che, nel suo parere 1/2016 in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy, il gruppo «Articolo 29» ha accolto con favore i significativi miglioramenti introdotti dallo scudo rispetto alla decisione «Approdo sicuro», pur sollevando serie perplessità riguardo sia agli aspetti commerciali sia all'accesso da parte delle autorità pubbliche ai dati trasferiti nel quadro dello scudo per la privacy;

F.

considerando che il 12 luglio 2016, a seguito di ulteriori discussioni con l'amministrazione statunitense, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 in cui dichiara l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali trasferiti, nell'ambito dello scudo UE-USA per la privacy, dall'Unione a organizzazioni presenti negli Stati Uniti;

G.

considerando che lo scudo UE-USA per la privacy è accompagnato da diverse lettere e dichiarazioni unilaterali dell'amministrazione statunitense in cui sono spiegati, tra l'altro, i principi della protezione dei dati, il funzionamento della vigilanza, dell'applicazione e dei mezzi di ricorso nonché le tutele e le salvaguardie in forza delle quali le agenzie per la sicurezza possono accedere ai dati personali ed effettuarne il trattamento;

H.

considerando che, nella sua dichiarazione del 26 luglio 2016, il gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati plaude ai miglioramenti apportati dal meccanismo dello scudo UE-USA per la privacy rispetto all'accordo sull'approdo sicuro ed elogia la Commissione e le autorità statunitensi per aver tenuto conto delle sue perplessità; che, tuttavia, lo stesso gruppo indica il permanere di una serie di perplessità attinenti sia agli aspetti commerciali sia all'accesso da parte delle autorità pubbliche statunitensi ai dati trasferiti dall'UE, come ad esempio l'assenza di norme specifiche sulle decisioni con procedura automatizzata e di un diritto generale di opposizione, l'esigenza di garanzie più rigorose circa l'indipendenza e i poteri del meccanismo di mediazione o l'assenza di garanzie concrete che escludano che i dati personali possano essere oggetto di una raccolta indiscriminata e di massa (raccolta generalizzata);

1.

plaude agli sforzi compiuti sia dalla Commissione che dall'amministrazione statunitense per affrontare le preoccupazioni espresse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dalle autorità garanti della protezione dei dati e dalle parti interessate, onde consentire alla Commissione di adottare la decisione di esecuzione in cui dichiara l'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy;

2.

riconosce che lo scudo UE-USA per la privacy contiene miglioramenti significativi in termini di chiarezza delle norme rispetto al precedente accordo UE-USA sull'approdo sicuro e che le organizzazioni statunitensi che autocertificano la propria adesione allo scudo UE-USA per la privacy dovranno rispettare norme più precise in materia di protezione dei dati rispetto a quelle previste dall'accordo sull'approdo sicuro;

3.

osserva che, al 23 marzo 2017, le organizzazioni statunitensi che avevano aderito allo scudo UE-USA per la privacy erano 1 893; si rammarica che lo scudo per la privacy si basi su un'autocertificazione volontaria e valga dunque solo per le organizzazioni statunitensi che vi hanno aderito volontariamente, e che molte aziende, in questo modo, non rientrino nel regime;

4.

riconosce che lo scudo UE-USA per la privacy facilita i trasferimenti di dati dalle PMI e dalle aziende dell'Unione verso gli Stati Uniti;

5.

osserva che, in linea con la sentenza della Corte nella causa Schrems, i poteri delle autorità europee garanti della protezione dei dati non vengono modificati dalla decisione sull'adeguatezza e che, pertanto, tali autorità possono esercitare i propri poteri, compreso quello di sospendere o vietare il trasferimento di dati verso un'organizzazione iscritta allo scudo UE-USA per la privacy; valuta positivamente al riguardo l'importante ruolo attribuito dal regime dello scudo per la privacy alle autorità garanti della protezione dei dati degli Stati membri nel valutare e approfondire le denunce legate alla protezione dei diritti alla vita privata e alla vita familiare sanciti dalla Carta dell'UE e nel sospendere i trasferimenti di dati, e plaude all'obbligo imposto al Dipartimento del commercio statunitense di risolvere tali reclami;

6.

osserva che, in virtù del regime dello scudo per la privacy, i soggetti interessati dell'UE dispongono di vari mezzi di ricorso negli Stati Uniti: in primo luogo i reclami possono essere presentanti o direttamente all'impresa o attraverso il Dipartimento del commercio previa consultazione di un'autorità garante della protezione dei dati, oppure a un organismo indipendente per la risoluzione delle controversie; in secondo luogo, per quanto riguarda le interferenze con i diritti fondamentali per motivi di sicurezza nazionale, è possibile intentare un'azione di diritto civile presso i tribunali statunitensi oppure presentare i reclami simili al Mediatore indipendente istituito di recente; infine i reclami concernenti le interferenze con i diritti fondamentali per motivi di applicazione della legge e di interesse pubblico possono essere trattati mediante mozioni contro i mandati di comparizione; incoraggia la Commissione e le autorità garanti della protezione dei dati a fornire ulteriori orientamenti per garantire che tutti i suddetti mezzi di ricorso siano più facilmente accessibili e ampiamente disponibili;

7.

prende atto del preciso impegno del Dipartimento del commercio USA di monitorare strettamente l'osservanza dei principi dello scudo UE-USA per la privacy da parte delle organizzazioni statunitensi e della sua intenzione di adottare misure coercitive nei confronti dei soggetti inadempienti;

8.

ribadisce il suo invito alla Commissione affinché chieda chiarimenti in merito allo status giuridico delle «garanzie scritte» fornite dagli Stati Uniti e a garantire che qualsiasi impegno o accordo previsto nel quadro dello scudo per la privacy venga mantenuto dopo l'insediamento di una nuova amministrazione negli Stati Uniti;

9.

ritiene che, nonostante le garanzie e gli impegni forniti dal governo USA per mezzo delle lettere allegate all'accordo sullo scudo per la privacy, permangano gravi interrogativi per quanto riguarda alcuni aspetti commerciali, la sicurezza nazionale e l'applicazione della legge;

10.

rileva, in particolare, la differenza significativa tra la protezione di cui all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE e il principio «di informativa e di scelta» dell'accordo sullo scudo per la privacy, nonché le notevoli differenze tra l'articolo 6 della direttiva 95/46/CE e il principio «sull'integrità dei dati e la limitazione della finalità» dell'accordo sullo scudo per la privacy; sottolinea che, invece della necessità di una base giuridica (quale il consenso o il contratto) che si applica a tutte le operazioni di trattamento, i diritti dei soggetti interessati dal trattamento dei dati nell'ambito dei principi dello scudo per la privacy si applicano soltanto nel caso di due operazioni limitate di trattamento (divulgazione e cambio di finalità) e garantiscono esclusivamente il diritto di rifiuto («opt-out»);

11.

ritiene che queste numerose perplessità possano portare, in futuro, a una nuova contestazione della decisione sull'adeguatezza della protezione dinanzi ai tribunali; sottolinea le conseguenze negative sia in termini di rispetto dei diritti fondamentali che per la necessaria certezza giuridica delle parti interessate;

12.

constata, tra l'altro, l'assenza di norme specifiche relativamente al processo decisionale automatizzato e a un diritto generale di opposizione nonché la mancanza di precise disposizioni su come debbano applicarsi i principi dello scudo per la privacy ai responsabili del trattamento (procuratori);

13.

osserva che, pur avendo i singoli la possibilità di rifiutare dinanzi al titolare del trattamento dell'UE l'eventuale trasferimento dei loro dati personali agli Stati Uniti e l'ulteriore trattamento di tali dati negli Stati Uniti dove l'azienda che aderisce allo scudo per la privacy funge da responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento dell'UE, lo scudo per la privacy non contiene norme specifiche relativamente al diritto generale di rifiuto nei confronti dell'azienda statunitense autocertificata;

14.

osserva che solo una parte delle organizzazioni statunitensi che hanno aderito allo scudo per la privacy ha scelto di ricorrere a un'autorità europea garante della protezione dei dati per il meccanismo di risoluzione delle controversie; esprime preoccupazione per il fatto che ciò rappresenta uno svantaggio per i cittadini dell'UE quando cercano di esercitare i loro diritti;

15.

rileva la mancanza di esplicite disposizioni su come debbano applicarsi i principi dello scudo per la privacy ai responsabili del trattamento (procuratori), pur riconoscendo che tutti i principi si applicano al trattamento dei dati personali da parte di qualsiasi azienda statunitense autocertificata «[s]alvo disposizioni contrarie» e che i trasferimenti a scopo di trattamento prevedono sempre un contratto con il titolare del trattamento dell'UE che determinerà le finalità e le modalità del trattamento, ivi compreso se il responsabile del trattamento sia autorizzato a effettuare trasferimenti successivi (ad esempio in caso di delega del trattamento);

16.

sottolinea che, per quanto riguarda la sicurezza nazionale e la sorveglianza, nonostante i chiarimenti forniti dall'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale (ODNI) nelle lettere di accompagnamento al regime dello scudo per la privacy, la «sorveglianza generalizzata», nonostante la diversa terminologia utilizzata dalle autorità statunitensi, rimane possibile; deplora il fatto che il concetto di «sorveglianza generalizzata» non sia definito in modo uniforme e che venga adottata la terminologia americana e sollecita pertanto una definizione uniforme legata alla concezione europea di sorveglianza generalizzata, nella quale la valutazione non dipenda dalla selezione; sottolinea che qualsiasi tipo di sorveglianza generalizzata costituisce una violazione della Carta UE;

17.

ricorda che l'allegato VI (lettera di Robert S. Litt, ODNI) chiarisce che nella direttiva presidenziale PPD-28 (in appresso PPD-28), la raccolta generalizzata dei dati e delle comunicazioni personali di cittadini non statunitensi è ancora consentita in sei casi; sottolinea che tale raccolta generalizzata deve essere soltanto «per quanto possibile mirata» e «ragionevole», e quindi non risulta conforme ai più rigorosi criteri di necessità e proporzionalità stabiliti nella Carta UE;

18.

osserva con grande preoccupazione che l'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (PCLOB) di cui all'allegato VI (lettera di Robert S. Litt, ODNI), un organismo indipendente istituito per legge, incaricata dell'analisi e della verifica dei programmi e delle politiche di lotta al terrorismo, compreso l'utilizzo dell'intelligence dei segnali, per garantire che tutelino adeguatamente la privacy e le libertà civili, ha perso il proprio numero legale il 7 gennaio 2017 e si troverà in uno stato di quorum insufficiente fino a quando nuovi membri del consiglio direttivo non saranno nominati dal Presidente degli Stati Uniti e confermati dal Senato USA; sottolinea che un quorum insufficiente limita i poteri della PCLOB, che non può intraprendere talune azioni che richiedono l'approvazione del comitato direttivo quali l'avvio di progetti di sorveglianza o la formulazione di raccomandazioni relative alla sorveglianza, mettendo così gravemente a rischio le garanzie e le assicurazioni in materia di conformità e sorveglianza fornite dalle autorità statunitensi in tale ambito;

19.

deplora che lo scudo UE-USA per la privacy non vieti la raccolta generalizzata di dati a fini di applicazione della legge;

20.

sottolinea che, nella sentenza del 21 dicembre 2016, la CGUE ha chiarito che la Carta UE deve essere interpretata «nel senso che … osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell'insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica»; sottolinea che la sorveglianza generalizzata negli Stati Uniti non garantisce pertanto un livello sostanzialmente equivalente di protezione dei dati personali e delle comunicazioni;

21.

è preoccupato per le recenti rivelazioni in merito alle attività di sorveglianza condotte da un provider statunitense di servizi di comunicazione elettronica su tutte le email arrivate ai suoi server, su richiesta della National Security Agency (NSA) e dell'FBI, ancora nel 2015, ossia un anno dopo l'adozione della PPD-28 e durante il negoziato dello scudo per la privacy UE-USA; insiste sul fatto che la Commissione chieda alle autorità statunitensi di fare piena luce e metta le risposte a disposizione del Consiglio, del Parlamento e delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati; ravvede in questo un motivo per dubitare fortemente delle garanzie fornite dall'ODNI; è consapevole del fatto che lo scudo UE-USA per la privacy si basa sulla PPD-28, che è stata emanata dal Presidente e che può anche essere revocata da ogni futuro Presidente senza l'approvazione del Congresso;

22.

rileva con preoccupazione che sia il Senato sia la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno votato, rispettivamente il 23 e il 28 marzo 2017, a favore della reiezione della norma presentata dalla Commissione federale per le comunicazioni (FCC) statunitense e relativa alla protezione della privacy dei clienti di servizi di banda larga o altri servizi di telecomunicazione, circostanza che, in pratica, elimina le norme in materia di privacy nel settore della banda larga in forza delle quali i fornitori di servizi Internet avrebbero dovuto ottenere il consenso esplicito dei consumatori prima di poter vendere a operatori pubblicitari o ad altre società o condividere con questi ultimi i dati di navigazione in rete; reputa che si tratti di un'altra minaccia alle garanzie in materia di protezione della vita privata negli Stati Uniti;

23.

esprime forti preoccupazioni per la pubblicazione delle «Procedures for the Availability or Dissemination of Raw Signals Intelligence Information by the National Security Agency under Section 2.3 of Executive Order 12333», approvate dal Ministro della giustizia USA il 3 gennaio 2017, che autorizzano l'Agenzia nazionale per la sicurezza a condividere ingenti quantità di dati privati raccolti senza mandato, ordinanze del tribunale o autorizzazione del Congresso con altre 16 agenzie, tra cui l'FBI, l'agenzia federale antidroga (DEA) e il Dipartimento della sicurezza interna; invita la Commissione a valutare immediatamente la compatibilità di queste nuove norme con gli impegni assunti dalle autorità statunitensi nel quadro dello scudo per la privacy, nonché il loro impatto sul livello di protezione dei dati personali negli Stati Uniti;

24.

ricorda che, sebbene la persona, compreso il soggetto interessato dell'UE, sottoposta a sorveglianza (elettronica) illecita per finalità di sicurezza nazionale negli Stati Uniti disponga di una serie di possibilità di ricorso, è altrettanto chiaro che queste non contemplano almeno alcune delle basi giuridiche di cui possono avvalersi le autorità di intelligence statunitensi (ad esempio l'ordine esecutivo 12333); sottolinea inoltre che, anche quando la possibilità di ricorso per via giudiziaria è effettivamente offerta, in linea di principio, anche al cittadino straniero, come ad esempio in caso di sorveglianza ai sensi della FISA, i motivi per cui si possono adire le vie legali sono limitati e l'istanza presentata da una persona (compresi i cittadini statunitensi o residenti negli USA) è dichiarata irricevibile se questa non è in grado di dimostrare la propria legittimazione ad agire, il che limita di fatto l'accesso al giudice ordinario;

25.

invita la Commissione a valutare gli effetti dell'ordine esecutivo relativo al rafforzamento della sicurezza pubblica all'interno degli Stati Uniti (Enhancing Public Safety in the Interior of the United States) del 25 gennaio 2017, e in particolare della sezione 14 sull'esclusione dei cittadini stranieri dalle tutele accordate dalla legge sulla privacy per quanto riguarda le informazioni personali identificabili, che è in contrasto con le garanzie scritte secondo cui gli individui dispongono di meccanismi di ricorso per via giudiziaria in caso di accesso ai dati da parte delle autorità statunitensi; chiede alla Commissione di trasmettere un'analisi giuridica dettagliata delle conseguenze delle disposizioni dell'ordine esecutivo sui mezzi di ricorso disponibili e sul diritto al ricorso giurisdizionale per i cittadini europei negli Stati Uniti;

26.

deplora che né i principi dello scudo per la privacy né le lettere dell'amministrazione USA contenenti chiarimenti e garanzie dimostrino l'esistenza di effettivi diritti di ricorso giurisdizionale per i soggetti UE i cui dati personali siano oggetto di trasferimento verso un'organizzazione statunitense a titolo dei principi dello scudo per la privacy e quindi oggetto di accesso e trattamento da parte delle autorità pubbliche statunitensi a fini di applicazione della legge e di interesse pubblico, messi in evidenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 6 ottobre 2015 quale essenza del diritto fondamentale di cui all'articolo 47 della Carta;

27.

ricorda la sua risoluzione del 26 maggio 2016 secondo cui il meccanismo di mediazione istituito dal Dipartimento di Stato USA non è sufficientemente indipendente e non è dotato di poteri sufficienti ed effettivi per esercitare le sue funzioni e garantire un ricorso effettivo ai soggetti UE; sottolinea che, finora, la nuova amministrazione statunitense non ha nominato un nuovo Mediatore dopo la fine del mandato del sottosegretario per la Crescita economica, l'energia e l'ambiente, nominato a luglio 2016; ritiene che, in assenza della nomina di un Mediatore indipendente e dotato di sufficienti poteri, le garanzie fornite dagli Stati Uniti relativamente alle possibilità di un ricorso effettivo offerte ai cittadini dell'UE siano nulle; nutre in generale preoccupazione per il fatto che un soggetto interessato da una violazione delle regole possa chiedere soltanto informazioni sui dati e la loro cancellazione o di bloccarne l'ulteriore elaborazione, ma non possa chiedere un risarcimento dei danni;

28.

rileva con preoccupazione che, al 30 marzo 2017, presso la Commissione federale del Commercio (FTC), incaricata dell'attuazione dello scudo per la privacy, vi erano tre seggi vacanti su cinque;

29.

deplora che la procedura di adozione di una decisione sull'adeguatezza non preveda una consultazione formale delle parti interessate, come ad esempio le aziende, in particolare le organizzazioni rappresentative delle PMI;

30.

si rammarica del fatto che la Commissione abbia seguito la procedura di adozione della decisione di esecuzione della Commissione secondo modalità pratiche che di fatto non hanno consentito al Parlamento di esercitare in maniera efficace il suo diritto di controllo sul progetto di atto di esecuzione;

31.

invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che lo scudo per la privacy rispetti pienamente il regolamento (UE) 2016/679, che si applicherà a partire dal 16 maggio 2018, e la Carta UE;

32.

invita la Commissione a garantire, in particolare, che i dati personali trasferiti agli Stati Uniti d'America nel quadro dello scudo per la privacy possano essere trasferiti solo verso un altro paese terzo se tale trasferimento è compatibile con la finalità della raccolta iniziale dei dati e se il paese terzo applica le stesse norme in materia di accesso specifico e mirato a fini di applicazione della legge;

33.

invita la Commissione a controllare se i dati personali non più necessari per la finalità per la quale erano stati inizialmente raccolti siano cancellati, anche da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge;

34.

invita la Commissione a monitorare attentamente se lo scudo per la privacy consenta alle autorità garanti della protezione dei dati di esercitare appieno i loro poteri e, in caso negativo, a individuare le disposizioni che ostacolano l'esercizio dei poteri da parte delle autorità garanti della protezione dei dati;

35.

invita la Commissione a condurre, nel corso della prima analisi annuale comune, un esame completo e approfondito di tutte le carenze e i punti deboli indicati nella presente risoluzione e nella risoluzione del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici, nonché di quelli individuati dal gruppo ex articolo 29 per la tutela dei dati, dal GEPD e dalle parti interessate, a dimostrare in che modo siano stati affrontati per garantire la conformità con la Carta e il diritto UE e a valutare scrupolosamente se i meccanismi e le salvaguardie indicati nelle garanzie e nei chiarimenti forniti dall'amministrazione statunitense siano efficaci e praticabili;

36.

chiede alla Commissione di fare in modo che, ai fini della realizzazione dell'analisi annuale comune, tutti i membri del gruppo abbiano pieno e illimitato accesso a tutti i documenti e a tutti i locali necessari per l'espletamento dei loro compiti, tra cui agli elementi che consentono una corretta valutazione della necessità e della proporzionalità della raccolta dei dati trasferiti dalle autorità pubbliche, nonché dell'accesso agli stessi, a fini di applicazione della legge o di sicurezza nazionale;

37.

sottolinea che a tutti i membri del gruppo incaricato dell'analisi comune deve essere garantita l'indipendenza nell'espletamento dei loro compiti e riconosciuto il diritto di esprimere i loro pareri discordi nella relazione finale dell'analisi comune, che saranno resi pubblici e allegati alla relazione comune;

38.

chiede alle autorità UE garanti della protezione dei dati di monitorare il funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy e di esercitare i loro poteri, compreso quello di sospendere o vietare a titolo definitivo il trasferimento di dati personali verso un'organizzazione inserita nello scudo UE-USA per la privacy, qualora ritengano che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali dei soggetti interessati dell'UE non siano garantiti;

39.

sottolinea che il Parlamento dovrebbe avere pieno accesso a ogni documento pertinente relativo all'analisi annuale comune;

40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri nonché al governo e al Congresso degli Stati Uniti d'America.

(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(3)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(4)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(5)  ECLI:EU:C:2015:650.

(6)  ECLI:EU:C:2016:970.

(7)  GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 1.

(8)  GU C 257 del 15.7.2016, pag. 8.

(9)  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf

(10)  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf

(11)  Testi approvati, P8_TA(2016)0233.


Giovedì 27 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/80


P8_TA(2017)0138

Relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti per il 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2015 (2016/2098(INI))

(2018/C 298/12)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione sull'attività 2015 della Banca europea per gli investimenti,

viste la relazione finanziaria 2015 e la relazione statistica 2015 della Banca europea per gli investimenti,

viste la relazione sulla sostenibilità 2015, la relazione sulla valutazione col metodo dei tre pilastri (3 Pillar Assessment) per le operazioni della BEI all'interno dell'UE nel 2015 e la relazione sui risultati delle operazioni al di fuori dell'UE della Banca europea per gli investimenti nel 2015,

viste le relazioni annuali del Comitato di verifica per l'esercizio 2015,

vista la relazione annuale del Gruppo BEI sulle attività di lotta antifrode per l'esercizio 2015,

viste la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza della BEI nel 2015 e la relazione del 2015 sul governo societario,

vista la relazione sull'attività 2015 dell'Ufficio del responsabile capo del controllo di conformità (Chief Compliance Officer) della BEI,

visti i piani operativi del Gruppo BEI per i periodi 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 e il piano operativo societario del FEI (Fondo europeo per gli investimenti) per il periodo 2014-2016,

visti gli articoli 3 e 9 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, nonché il protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il regolamento della Banca europea per gli investimenti,

viste le sue risoluzioni dell'11 marzo 2014 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI): relazione annuale 2012 (1), del 30 aprile 2015 sulla Banca europea per gli investimenti — Relazione annuale 2013 (2), del 28 aprile 2016 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014 (3),

viste la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sul mandato esterno della BEI 2007-2013 (4) e la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (5),

visto il regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (6) (concernente la fase pilota dell'iniziativa «Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti»),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (7),

vista la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2015 dal titolo «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa» (COM(2015)0361),

vista la comunicazione della Commissione del 1o giugno 2016 dal titolo «L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi» (COM(2016)0359),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 settembre 2016 sulla proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 e SWD(2016)0298),

vista la valutazione delle operazioni della BEI sul funzionamento del FEIS del settembre 2016,

visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti europea concernente la proposta di regolamento di estensione ed espansione del FEIS,

vista la relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo «L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013»,

visto il controllo ad hoc di Ernst & Young dell'8 novembre 2016 dell'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/1017 («regolamento FEIS»),

visto l'accordo tripartito del settembre 2016 tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti,

vista la lettera del Mediatore europeo al presidente della Banca europea per gli investimenti del 22 luglio 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0161/2017),

A.

considerando che il trattato vincola la BEI a contribuire all'integrazione dell'UE, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo regionale tramite strumenti di investimento ad hoc quali prestiti, azioni, garanzie, meccanismi di ripartizione del rischio e servizi di consulenza;

B.

considerando che la BEI, in qualità di maggior finanziatore pubblico del mondo, opera sui mercati internazionali dei capitali, offrendo termini competitivi ai clienti e condizioni favorevoli a sostegno delle politiche e dei progetti dell'UE;

C.

considerando che il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel completare gli interventi della BEI in quanto strumenti specializzati dell'UE per il capitale di rischio e le garanzie volte a sostenere principalmente le PMI, nonché l'integrazione europea e la coesione economica, sociale e territoriale;

D.

considerando che sono state elaborate al Parlamento europeo tre relazioni distinte sulle attività della BEI: una relazione sulle attività finanziarie della BEI (preparata dalla commissione per i problemi economici e monetari e dalla commissione per i bilanci), una relazione sul controllo delle attività finanziarie della BEI (preparata dalla commissione per i bilanci) e una relazione sull'attuazione del FEIS (preparata dalla commissione per i problemi economici e monetari e dalla commissione per i bilanci);

E.

considerando che le garanzie contro la frode, ivi compresi la frode fiscale e il riciclaggio di denaro, e contro il finanziamento dei rischi di terrorismo sono contenute nelle disposizioni contrattuali della BEI previste nei contratti sottoscritti tra il Gruppo BEI e le sue controparti; che anche la BEI dispone che le sue controparti rispettino tutta la normativa applicabile; che disposizioni contrattuali aggiuntive riguardanti specifiche questioni di trasparenza e integrità dovrebbero essere imposte dalla BEI sulla base dei risultati della dovuta diligenza;

F.

considerando che la BEI è responsabile dell'attuazione della strategia Europa 2020 e delle iniziative faro, garantendo l'utilizzo di investimenti pubblici in sostituzione o correzione delle lacune del mercato finanziario e avviando nuovi motori europei di crescita e creazione di occupazione;

G.

considerando che l'effetto catalitico della raccolta di fondi della BEI è un elemento chiave della definizione del valore aggiunto dell'UE e della garanzia che l'Europa rimanga un attore di rilievo nel mondo, con tutte le caratteristiche di un'economia di rilevanza mondiale in termini di competitività, innovazione, infrastrutture e attrattiva;

H.

considerando che gli investimenti della BEI costituiscono un pacchetto di incentivi ecologici in grado di fornire all'UE migliori risorse per rimanere una fonte di opportunità e affrontare le sfide di una concorrenza economica globalizzata;

I.

considerando che il piano di investimenti per l'Europa è parte di una strategia più ampia mirata a invertire la tendenza negativa rilevata negli investimenti pubblici e privati, mobilitando nuova liquidità finanziaria privata da immettere nell'economia reale, con l'obiettivo di promuovere investimenti sostenibili e strategici a lungo termine in tutta l'Unione;

J.

considerando l'attuale moltiplicazione degli strumenti finanziari ideati e promossi dalla BEI, dai partenariati pubblico-privato (PPP) alla cartolarizzazione; che tali strumenti comportano rischi in termini di socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti;

K.

considerando che i finanziamenti della BEI ad attività al di fuori dell'UE sostengono principalmente gli obiettivi delle politiche esterne dell'UE, ampliando al contempo la visibilità e i valori dell'Unione e contribuendo a sostenere la stabilità dei paesi terzi;

L.

considerando che è opportuno prestare costante attenzione allo sviluppo delle migliori pratiche correlate alla politica e alla gestione delle prestazioni, nonché alla buona governance e trasparenza;

M.

considerando che la BEI dovrebbe mantenere il rating della tripla A in quanto risorsa fondamentale del suo modello aziendale e un portafoglio di attività solide e di alta qualità, con validi progetti di investimento nell'attuazione del FEIS;

N.

considerando che la BEI non ha ancora intrapreso tutte le misure necessarie in risposta alle raccomandazioni e agli inviti formulati dal Parlamento nelle sue risoluzioni sulle relazioni annuali della BEI degli anni precedenti;

Migliorare la sostenibilità della politica di investimento della BEI

1.

osserva che sono state sottoscritte operazioni per un valore di 77,5 miliardi di EUR nel 2015 (rispetto ai 77 miliardi del 2014), di cui 69,7 miliardi di EUR destinati a Stati membri dell'UE e 7,8 miliardi di EUR destinati a paesi terzi;

2.

accoglie con favore le relazioni annuali della BEI per il 2015 e i risultati ivi presentati, nonché gli sforzi profusi per una migliore presentazione e rendicontazione del contributo (o dell'addizionalità) e dei risultati della BEI;

3.

ricorda la richiesta del Parlamento di presentare una relazione annuale più completa e armonizzata per una panoramica e una valutazione qualitative migliori delle attività complessive della BEI e delle priorità in materia di prestiti; insiste affinché la BEI perfezioni ulteriormente le proprie operazioni negli Stati membri e al di fuori dell'UE e fornisca informazioni sul loro impatto economico, sociale e ambientale concreto e realizzato e sul loro valore aggiunto;

4.

sottolinea che tutte le attività finanziate dalla BEI devono far parte della strategia generale dell'UE e dei settori politici prioritari, così come definiti nella strategia Europa 2020, nello strumento per la crescita e l'occupazione e nel patto per la crescita e l'occupazione, ed essere costantemente coerenti con essi, applicando al contempo i criteri di efficienza economica, sociale, finanziaria e ambientale alla selezione dei progetti, per garantire un'attuazione coerente delle politiche dell'UE;

5.

sottolinea la necessità di presentare risultati concreti e concisi sulle modalità in cui gli investimenti esterni della BEI hanno contribuito al conseguimento delle priorità dell'UE e allo sviluppo delle capacità nelle regioni;

6.

incoraggia vivamente la BEI a proseguire i suoi sforzi volti a colmare i divari di investimento, di mercato e settoriali e a investire in progetti e operazioni che possano avere un reale valore aggiunto per raggiungere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale, un ambiente più solido per gli investimenti, una maggiore occupazione e il ripristino della crescita sostenibile in tutta l'UE;

7.

ricorda che il sostegno alla ripresa economica, alla crescita sostenibile e al rafforzamento della coesione costituisce un obiettivo generale e che la BEI dovrebbe meglio prevedere sfide strutturali, in particolare quelle relative alla reindustrializzazione dell'Europa e all'economia digitale e basata sulla conoscenza, al fine di creare nuove opportunità economiche, generare innovazione e promuovere lo sviluppo di un'economia circolare e il migliore utilizzo delle energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi delle politiche per l'ambiente, il clima e l'energia; sottolinea che il processo di reindustrializzazione deve realizzarsi tenendo conto della necessità di creare posti di lavoro di qualità da un lato e, dall'altro, delle diverse situazioni che caratterizzano l'economia europea, sempre nel debito rispetto dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini;

8.

ritiene che la BEI debba sistematicamente prestare attenzione agli effetti economici, sociali e ambientali a medio e lungo termine nel definire le attività di investimento e le proprie decisioni di finanziamento, in particolare tenendo conto dell'aspetto transnazionale; ritiene necessario che la BEI investa in progetti sostenibili, sia su grande che su piccola scala, di importanza sistemica a lungo termine, che creino un valore aggiunto a livello regionale e dell'UE;

9.

sottolinea che la solidità dei progetti finanziati dovrebbe per definizione essere valutata non solo in termini di rilevanza economica, ma anche ed egualmente concentrarsi sulla sostenibilità ambientale e sociale e sulla rilevanza politica, transnazionale e regionale di tali progetti; ricorda che, all'interno delle attività di prestito della BEI, l'assegnazione della priorità a progetti che hanno risultati tangibili e sostenibili e un chiaro impatto sostenibile sulla crescita e sull'occupazione deve rimanere un principio guida fondamentale;

10.

riconosce che la BEI è un attore chiave necessario per imprimere nuova vitalità all'economia, dare impulso all'occupazione, innalzare i livelli di crescita degli Stati membri dell'UE e ottimizzare l'efficacia e il rendimento delle risorse finanziarie disponibili utilizzando strumenti rotativi, vale a dire tramite un effetto moltiplicatore di fondi di garanzia e mobilitazione;

11.

ritiene che sia necessario garantire una strategia di finanziamento dell'UE resiliente, sostenibile e stabile per accelerare la ripresa economica, favorire l'occupazione e contribuire al recupero di alcuni settori economici e regioni meno sviluppate; ricorda la necessità di incentrarsi sugli investimenti produttivi che fanno la differenza, soprattutto nel lungo termine, e rafforzano il settore primario, la ricerca, le infrastrutture e l'occupazione; ritiene che sia opportuno selezionare i progetti in base al loro merito, al loro potenziale di creare valore aggiunto per tutta l'UE e alla loro effettiva addizionalità, eventualmente con un profilo di rischio più alto;

12.

ribadisce al riguardo che è opportuno rendere pubbliche maggiori informazioni sulle caratteristiche precise dei singoli progetti finanziati direttamente o indirettamente mediante le attività di prestito della BEI, in particolare sul loro valore aggiunto e impatto previsto per l'economia di ciascun Stato membro;

13.

ribadisce la preoccupazione del Parlamento circa la definizione di una strategia equilibrata con una distribuzione geografica dinamica e trasparente dei progetti e degli investimenti tra gli Stati membri, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni meno sviluppati; osserva che il 73 % dei prestiti totali della BEI per il 2015 (51 miliardi di EUR) si concentra in sei Stati membri, il che dimostra che non tutti gli Stati membri possono beneficiare allo stesso modo delle possibilità di investimento;

14.

sostiene le iniziative della BEI per fornire assistenza tecnica congiunta in loco alle autorità di gestione e agli intermediari finanziari, compresi i corsi di formazione mirati fi-compass;

15.

invita la BEI a rafforzare la sua politica di comunicazione nei confronti di potenziali parti interessate e investitori privati sulle fonti e sugli strumenti di finanziamento disponibili, nonché nei confronti dei cittadini sui risultati ottenuti;

16.

invita la BEI e la Commissione a migliorare la diffusione delle possibilità di finanziamento che offrono, nonché il sostegno e la consulenza, al fine di aumentare il finanziamento dei progetti delle autorità locali e regionali e delle PMI nonché di semplificare l'accesso ai finanziamenti della BEI e la combinazione di sovvenzioni, prestiti e strumenti finanziari; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di programmi di formazione rivolti ai potenziali beneficiari, attribuendo un ruolo più importante alle autorità di gestione nel fornire informazioni, orientamento e consulenza ai beneficiari finali.

17.

ritiene fondamentale che la BEI mantenga il rating della tripla A al fine di conservare l'accesso ai mercati internazionali dei capitali alle migliori condizioni di prestito e di trasmettere i vantaggi nella sua strategia di investimento e nelle sue condizioni di prestito; invita la BEI a sviluppare la sua cultura del rischio al fine di migliorare la sua efficacia, nonché la complementarietà e le sinergie tra i suoi interventi e le varie politiche dell'UE;

18.

esprime profonda preoccupazione per i costi e le tasse generalmente più elevati dei fondi gestiti da BEI/FEI per l'attuazione degli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente messi in luce dai risultati della Corte dei conti europea (CCE) nella sua relazione speciale 19/2016 dal titolo «L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013» e incoraggia la Corte dei conti europea a condurre una revisione simile per il periodo in corso;

Monitorare l'impatto della BEI nell'attuazione dei principali settori pubblici di intervento

19.

prende atto della relazione sui risultati e sull'impatto delle operazioni della BEI all'interno dell'UE nel 2015 sulla base della metodologia di valutazione dei tre pilastri, al fine di valutare i risultati previsti, monitorare i risultati attuali e misurare l'impatto dei quattro principali obiettivi pubblici di intervento (PPG), ossia innovazione e competenze (22,7 % delle sottoscrizioni della BEI nel 2015, per un importo di 15,8 miliardi di EUR), finanziamento alle PMI e alle società a media capitalizzazione (28,5 % delle sottoscrizioni o 19,8 miliardi di EUR), infrastrutture (24,5 % o 17,1 miliardi di EUR) e ambiente (24,3 % o 16,9 miliardi di EUR); rileva che, al fine di illustrare i risultati previsti, è inclusa una selezione di esiti ed effetti delle nuove operazioni sottoscritte, ma che detta relazione non presenta informazioni sui risultati attuali monitorati né sull'impatto realizzato;

20.

deplora l'assenza di informazioni, nella relazione annuale sulle operazioni della BEI per il 2015 all'interno dell'UE, sui risultati previsti e conseguiti delle operazioni della Banca in merito ai due obiettivi politici trasversali, ossia l'azione per il clima e la coesione; esprime preoccupazione per il fatto che nel 2015 la BEI non abbia raggiunto il livello previsto del 30 % di investimenti per la coesione (25,2 % conseguito all'interno dell'UE) e che anche l'attuazione prevista per il 2016 (27 %) sia inferiore all'obiettivo del 30 %; invita vivamente la BEI a ripristinare la coesione economica, sociale e territoriale come principale obiettivo pubblico di intervento e ad avviare l'elaborazione di relazioni esplicite sulla sua attuazione;

21.

deplora inoltre che l'aggiornamento della metodologia dei tre pilastri al fine di allinearla ai requisiti del regolamento FEIS non abbia portato all'armonizzazione delle relazioni della BEI per le operazioni all'interno dell'UE con le relazioni delle operazioni al di fuori dell'UE e all'inserimento di informazioni analitiche e complete sui risultati concreti conseguiti all'interno dell'UE; chiede la divulgazione di maggiori informazioni a livello di progetto, garantendo l'accesso pubblico ai fogli di valutazione relativi al progetto del quadro di misurazione dei risultati (REM) e alla valutazione col metodo dei tre pilastri (3PA);

22.

sottolinea che una strategia di investimento ambiziosa deve essere associata a strumenti chiari di monitoraggio e rendicontazione che garantiscano la gestione delle prestazioni;

23.

invita la BEI a porre costantemente l'accento sul suo controllo delle prestazioni mediante le valutazioni delle prestazioni e l'impatto comprovato; incoraggia la BEI a continuare a definire i propri indicatori di monitoraggio, più precisamente gli indicatori di addizionalità, allo scopo di valutare l'impatto al più presto possibile nella fase di generazione del progetto e di fornire al consiglio di amministrazione informazioni sufficienti sull'impatto previsto, in particolare con riferimento al contributo alle politiche dell'UE;

24.

riconosce la complessità del monitoraggio di un portafoglio in espansione e della preparazione di vari progetti, nonché della conseguente gestione complessiva degli indicatori; incoraggia la BEI a prodigare maggiori sforzi per garantire un adeguato monitoraggio;

25.

incoraggia la BEI a essere più proattiva nei confronti degli Stati membri al fine di garantire lo sviluppo delle capacità e servizi di consulenza direttamente ai beneficiari per la preparazione di grandi progetti di investimento tramite una migliore cooperazione con le autorità nazionali o decentrate competenti o con le banche di promozione nazionali;

Regimi di finanziamento per le PMI

26.

ribadisce che la BEI ha responsabilità a livello globale nel garantire l'attrattiva dell'UE sulla scena mondiale, promuovendo un ambiente che favorisca gli investimenti per le aziende e le imprese;

27.

riconosce il ruolo centrale delle PMI e delle società a media capitalizzazione nell'economia dell'UE e dei singoli Stati membri in termini di promozione dell'occupazione e della crescita; sostiene gli sforzi della BEI volti a intensificare il suo sostegno a tutti i tipi di PMI (capitale di avviamento, nuove imprese, micro e medie imprese e raggruppamenti di imprese), con un'attenzione particolare ai nuovi modelli di impresa con opportunità di lavoro ad alto potenziale per i giovani; invita, a tal proposito, la BEI a compiere gli sforzi necessari al fine di garantire una piena attuazione dell'iniziativa per le PMI;

28.

osserva che il sostegno della BEI alle PMI ha rappresentato circa il 36,6 % dei suoi finanziamenti nel 2015, con un effetto leva di 39,7 miliardi di EUR di finanziamenti alle PMI e sostenendo cinque milioni di posti di lavoro;

29.

accoglie con favore gli sforzi del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) volti a far funzionare l'iniziativa per le PMI attualmente operativa in sei paesi (Spagna, Italia, Bulgaria, Finlandia, Romania e Malta), che dovrebbero beneficiare di circa 8,5 miliardi di EUR di nuovi prestiti per le PMI a condizioni favorevoli; esorta gli Stati membri ad attuare su più ampia scala l'iniziativa per le PMI, tenendo conto della sua capacità di ridurre il rischio a carico degli intermediari finanziari; plaude pertanto alla proposta della Commissione di prorogare l'iniziativa per le PMI fino al 2020; sottolinea tuttavia che l'iniziativa per le PMI dovrebbe svolgere un ruolo di maggior rilievo, dal momento che il finanziamento delle PMI è fondamentale per promuovere la crescita e l'occupazione nell'UE, soprattutto nel periodo successivo alla crisi economica e finanziaria; invita la BEI a monitorare e migliorare l'utilizzo dello strumento della cartolarizzazione; chiede inoltre un miglioramento della politica di comunicazione della BEI, nonché delle condizioni amministrative dell'iniziativa per le PMI; invita il FEI a pubblicare una relazione che indichi nel dettaglio i successi e gli insuccessi del programma;

30.

accoglie con favore il varo di nuovi strumenti, concordati tra la BEI e la Commissione, quali lo Strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE), l'iniziativa per le PMI e gli strumenti finanziari per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) che si prevede contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; prende atto delle attività del FEI, in particolare degli strumenti finanziari COSME (programma per la competitività delle imprese e le PMI) e Innovfin, che hanno beneficiato del FEIS nel 2015 raddoppiando il numero di prestiti da esso garantiti;

31.

invita la BEI ad aumentare il proprio profilo di rischio di intervento, in particolare nel sostenere le PMI che assumono rischi o si sviluppano in regioni economicamente svantaggiate o nelle quali manchi stabilità; ritiene altresì che il settore delle PMI e l'accesso ai finanziamenti siano un obiettivo ricorrente e duraturo da perseguire e ulteriormente ampliare;

Innovazione

32.

sostiene tutti gli incentivi per un'innovazione orientata al mercato, allo sviluppo sociale e alla protezione ambientale, mantenendo una crescita sostenibile e il rispetto delle risorse; sostiene gli incentivi che contribuiscono all'ambizione dell'UE di diventare un'economia circolare, basata sulla conoscenza e sul digitale e di rimanere competitiva;

33.

osserva che la BEI finanzia già investimenti nella ricerca e nello sviluppo di società di sicurezza dell'UE con riferimento alle tecnologie civili e a duplice uso; ritiene che, per quanto concerne le tecnologie a duplice uso, la BEI debba essenzialmente sostenere gli investimenti motivati da una commercializzazione in applicazioni civili — esempi di progetti della BEI di questo tipo già includevano investimenti nella ricerca e nello sviluppo per le forniture aeree e spaziali, sistemi radar, cibersicurezza e sicurezza del cloud computing, microelettronica e vaccini;

34.

osserva che i prestiti per i progetti innovativi hanno raggiunto un volume record nel 2015 pari a 18,7 miliardi di EUR e accoglie con favore l'impegno della BEI a dare maggiore importanza agli investimenti nell'innovazione;

35.

osserva che, mantenendo il sostegno alle tecnologie civili e a duplice uso, la BEI potrebbe rafforzare il proprio sostegno al settore della sicurezza dell'UE nell'ambito del suo quadro giuridico stabilito, ivi comprese le operazioni che beneficiano del FEIS;

Infrastrutture

36.

invita la BEI a continuare a sostenere progetti infrastrutturali efficienti di interesse comune nel settore dei trasporti e dell'energia con risorse proprie e attuando gli strumenti finanziari di debito nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, tenendo conto della loro compatibilità con gli obiettivi in materia di politica ambientale e climatica e con lo sviluppo regionale; sollecita la BEI a sviluppare nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture e opere all'interno di strategie macroregionali;

37.

si compiace del livello di finanziamento degli obiettivi relativi alla coesione economica e sociale (17 634 miliardi di EUR) e al risanamento rurale e urbano (5 467 miliardi di EUR) e raccomanda che venga mantenuto; ritiene che tali finanziamenti siano indispensabili per integrare la politica di coesione e i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE); sottolinea l'importanza di mantenere un dialogo regolare con le autorità di gestione per creare sinergie e complementarietà tra i due strumenti;

38.

invita la BEI, la Commissione e gli enti nazionali, regionali e locali, unitamente alle banche e agli istituti di promozione nazionali, a rafforzare la loro cooperazione al fine di creare maggiori sinergie tra i fondi SIE e gli strumenti di finanziamento e i prestiti della BEI, nonché a ridurre gli oneri amministrativi, semplificare le procedure, aumentare la capacità amministrativa, stimolare lo sviluppo territoriale e la coesione e rendere più comprensibili i fondi SIE e i finanziamenti della BEI; ritiene che siano disponibili scarse informazioni sulle attività combinate della BEI nei progetti e nei programmi nel quadro della politica di coesione; chiede alla BEI di onorare il suo ruolo di istituzione pubblica e perseguire il più alto grado di ambizione in termini di rendicontabilità, trasparenza e visibilità, al fine di evitare ambiguità; invita la BEI a sviluppare una politica di comunicazione per quanto riguarda le sue attività, comprese le attività di consulenza, affinché tutte le forme di governo e tutti i beneficiari possano accedere ai suoi programmi;

39.

sottolinea che il crescente ricorso a strumenti finanziari nella politica di coesione richiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nel controllo delle attività della BEI, anche per permettere una migliore valutazione delle implicazioni e delle conseguenze del ruolo della BEI;

40.

chiede agli Stati membri di avvalersi appieno delle rispettive assegnazioni di fondi SIE e dell'addizionalità, a integrazione dei prestiti e degli strumenti finanziari della BEI; chiede inoltre una maggiore e migliore combinazione di sovvenzioni e finanziamenti della BEI per sfruttare in modo migliore l'effetto leva dei fondi SIE; chiede che sia la BEI a guidare questo processo, dal momento che dispone dell'esperienza e della responsabilità nei confronti degli azionisti per contribuire a ottenere un utile sul capitale investito;

41.

chiede alla BEI di potenziare i suoi finanziamenti destinati alla coesione economica e sociale e agli obiettivi di politica urbana, continuando a sostenere settori tradizionali e innovativi nell'UE; chiede inoltre lo sviluppo di strumenti finanziari speciali a sostegno dell'attuazione dei piani d'azione e delle strategie macroregionali, in cooperazione con gli Stati membri;

Investimenti a favore dell'ambiente e del clima

42.

incoraggia la BEI a concentrare la sua azione per il clima sulla sostenibilità di progetti intersettoriali nel contesto degli obiettivi della COP21 e a sostenere l'espansione di energie rinnovabili e l'efficienza in termini di risorse; osserva che il finanziamento delle energie rinnovabili ha raggiunto i 3,4 miliardi di EUR;

43.

invita la BEI a rivalutare l'attenzione che rivolge specificamente ai progetti di infrastrutture del gas, in particolare poiché la domanda di gas in Europa è in diminuzione mentre si stanno affermando nuovi piani su vasta scala finalizzati alla costruzione di nuovi gasdotti e terminali di GNL; esprime preoccupazione per il fatto che gli investimenti della BEI in infrastrutture del gas potrebbero portare a investimenti in attività non recuperabili;

44.

ritiene necessario continuare lo sviluppo di un mercato per progetti verdi sostenibili, favorendo innanzitutto la creazione di un'economia circolare e in particolare tramite un mercato delle obbligazioni verdi;

Contributo della BEI alla gestione delle questioni globali

45.

osserva l'aumento del mandato esterno da 10 a 27 miliardi di EUR, con un importo facoltativo aggiuntivo di 3 miliardi di EUR; ricorda la necessità di mantenere costantemente la coerenza di questo mandato con gli obiettivi della politica esterna dell'UE, soprattutto in materia di rispetto dei diritti civili nei paesi che ricevono finanziamenti; ribadisce la richiesta del Parlamento europeo alla CCE di preparare una relazione speciale sull'allineamento alle politiche dell'UE degli interventi di prestito esterno della BEI e sulle loro prestazioni;

46.

plaude alla rapida capacità di adattamento della BEI alle sfide internazionali; invita la BEI a proseguire il suo sostegno alle politiche esterne e alla risposta alle emergenze dell'UE rispetto alla sfida globale della migrazione, inserendo l'aspetto dello sviluppo e promuovendo la resilienza economica;

Monitorare il valore aggiunto e l'addizionalità del FEIS

47.

osserva che il FEIS mira a valorizzare tramite la BEI un totale di 315 miliardi di EUR in investimenti aggiuntivi e nuovi progetti nell'economia reale entro il 2018; osserva che sono stati approvati 97 progetti nelle infrastrutture e nell'innovazione e 192 accordi di finanziamento alle PMI, per un investimento totale previsto di 115,7 miliardi di EUR;

48.

riconosce che l'attuazione del FEIS ha rapidamente modificato il profilo e il modello aziendale della BEI in termini di processi e monitoraggio delle sottoscrizioni e dei contratti;

49.

osserva che, al fine di utilizzare appieno la capacità aggiuntiva di assunzione del rischio, il Gruppo BEI sta sviluppando vari nuovi prodotti che consentiranno una maggiore assunzione del rischio (per esempio debito subordinato, investimenti azionari, condivisione del rischio con le banche) e ha riesaminato la sua politica di rischio del credito e i relativi criteri di ammissibilità per consentire maggiore flessibilità; rileva che la BEI, coadiuvata dal FEIS, sta aumentando il suo sostegno a imprese innovative o a progetti infrastrutturali; rileva che la BEI può sostenere un maggior numero di detti progetti rischiosi, senza derogare ai principi di corretta gestione;

50.

ricorda che l'obiettivo del FEIS consiste nell'identificare profili di progetto distinti, realmente innovativi e più rischiosi con nuove controparti del settore privato rispetto ad altri strumenti di finanziamento della BEI esistenti, ottenendo al contempo un valore aggiunto europeo transfrontaliero significativo nell'attuazione dei progetti selezionati e un contributo efficace agli obiettivi politici comuni dell'UE esistenti;

51.

riconosce che il FEIS è uno strumento basato sul mercato; ricorda, tuttavia, che tutti gli Stati membri devono sviluppare una capacità adeguata di utilizzarlo;

52.

rileva la necessità di prendere in considerazione la distribuzione geografica più ampia possibile nell'attuazione dei progetti del FEIS a beneficio degli obiettivi di coesione e sostenibilità; chiede alla BEI di correggere gli attuali squilibri geografici che si presentano all'interno dell'Unione e l'attuale concentrazione settoriale del portafoglio del FEIS, in particolare nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW) e dello sportello PMI (SMEW), migliorando le sue attività di consulenza per lo sviluppo di progetti negli Stati membri e di assistenza tecnica tramite il polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), prendendo in considerazione l'aumento del numero di settori ammissibili al finanziamento da parte del FEIS o migliorando l'adattamento del tipo e delle dimensioni dei progetti alle esigenze di mercato negli Stati membri;

53.

invita la BEI a considerare attentamente nel processo di selezione una reale addizionalità e nuove dinamiche, insieme alla portata dell'effetto moltiplicatore, che potrebbe variare tra i progetti, in particolare in settori in cui la BEI e o il FEI non siano già stati impegnati, in casi di fallimento del mercato o in situazioni di investimento subottimali;

54.

osserva che l'effetto leva varia da progetto a progetto soprattutto a causa della loro portata, complessità e correlazione tra le importanti sfide settoriali e le aspettative dei beneficiari finali in un contesto di scarsità di fondi pubblici; ritiene che l'ipotesi di un effetto leva medio x15 possa essere misurata solo alla fine del ciclo di investimento, tenendo conto al contempo delle peculiarità dei settori; ritiene altresì che l'efficacia degli interventi non sia valutata soltanto sul potenziale degli strumenti finanziari, ma anche su risultati misurabili;

55.

invita la BEI a prestare particolare attenzione al principio di addizionalità e a fornire informazioni pertinenti sulla gestione qualitativa in merito all'attuazione degli obiettivi dichiarati del FEIS, mostrando la loro effettiva addizionalità e il loro impatto rispetto ai parametri, ma anche in vista dell'estensione del FEIS oltre il 2017;

56.

ritiene importante che ai fini della mobilitazione di capitale del settore privato la BEI sollevi gli investitori da alcuni rischi dei potenziali progetti; invita altresì la BEI a migliorare l'attrattiva e la visibilità del FEIS negli orientamenti sugli investimenti e nei progetti da finanziare sviluppando ulteriormente una politica di sensibilizzazione più efficace tra i potenziali investitori privati;

57.

osserva che il FEIS (tramite lo SMEW) è uno strumento importante per fornire finanziamenti supplementari alle PMI, ossia fino a 75 miliardi di EUR di investimenti totali catalizzati dal FEIS in tre anni, insieme alle capacità di prestito della BEI e del FEI;

58.

esorta la Commissione a costituire una piattaforma permanente di garanzia europea nel quadro del FEIS, per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per migliorare lo sviluppo di garanzie e di prodotti di credito basati su garanzie europee;

59.

invita la BEI a utilizzare l'opportunità presentata dal FEIS di aumentare il finanziamento a favore di piccoli progetti in energie rinnovabili decentrati e non collegati alla rete che coinvolgano i cittadini e le comunità che incontrano difficoltà a ottenere finanziamenti da altre fonti;

60.

rileva inoltre l'aumento delle attività speciali della BEI in termini di volume in conseguenza del primo anno di attuazione del FEIS, il che riflette un'evoluzione della cultura prudente del rischio e della politica di prestito della BEI;

61.

insiste, ai fini della responsabilità, sullo sviluppo di investimenti orientati ai risultati, che il comitato per gli investimenti deve valutare regolarmente mediante il quadro di valutazione degli indicatori, al fine di identificare progetti ben mirati in termini di contributo alla crescita e all'occupazione e di avere una panoramica oggettiva in termini di addizionalità, valore aggiunto e coerenza con le politiche dell'Unione o altre operazioni classiche della BEI; invita la BEI a divulgare informazioni sulle modalità di valutazione dei progetti che beneficiano della garanzia del FEIS se misurati a fronte del quadro di valutazione degli indicatori del FEIS;

62.

osserva che in futuro la BEI rimane disponibile a esaminare con i servizi del Parlamento gli ulteriori accordi che possano essere previsti per garantire un approccio più strutturato e meno frammentato al dialogo tra Parlamento e BEI; osserva che la BEI e il Parlamento stanno attualmente adoperandosi per concludere rapidamente l'accordo formale sul FEIS che stabilisce disposizioni per tutti gli scambi di informazioni al suo interno, ivi compresa la relazione annuale sul FEIS al Consiglio e al Parlamento;

Intensificare la trasparenza, la responsabilità, l'integrità e il controllo interno della BEI come requisito di un migliore governo societario

63.

ritiene che il rafforzamento del ruolo economico della BEI, l'aumento della sua capacità di investimento e l'utilizzo del bilancio dell'UE a garanzia delle operazioni della BEI debbano essere accompagnati da una maggiore trasparenza e da una responsabilità più profonda, al fine di garantire un reale controllo pubblico delle sue attività, della selezione dei progetti e delle priorità di finanziamento;

64.

invita la BEI ad aggiornare regolarmente la sua mappatura del rischio delle attività e ad adattare la sua cultura del rischio rispetto al suo recente modello aziendale e all'aumento del volume del suo portafoglio relativo all'attuazione di nuovi strumenti con il FEIS, vari meccanismi, piattaforme di investimento e strumenti di condivisione del rischio; invita la BEI inoltre, in tale contesto, a includere nella sua mappatura del rischio dimensioni non finanziarie come il valore aggiunto sociale e/o ambientale; accoglie con favore, in tale contesto, l'attuazione del quadro di propensione al rischio prudenziale della BEI al fine di intensificare il monitoraggio dei rischi e il controllo dell'origine, della titolarità e della gestione dei rischi; ricorda la necessità di sviluppare un quadro di controllo unico e omogeneo;

65.

accoglie con favore l'elevata qualità del portafoglio di prestiti della BEI, con un livello di prestiti deteriorati che rappresenta lo 0,3 % del portafoglio di prestiti totale della BEI, il che conferma le politiche di gestione del rischio costantemente prudenti e mantiene la sua forte posizione creditizia sui mercati finanziari internazionali;

66.

accoglie con favore il fatto che la politica di trasparenza della BEI si basi sulla presunzione di accessibilità e che tutti possano accedere ai documenti e alle informazioni della BEI; ricorda la sua raccomandazione per la pubblicazione sul sito web della BEI di documenti non riservati, per esempio piani di attività per gli anni precedenti, accordi interistituzionali e memorandum e invita la BEI a non limitarsi a ciò ma a continuare a cercare costantemente modi per migliorare ed elevare gli standard;

67.

accoglie con favore la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza del Gruppo BEI per il 2015 e l'imminente revisione della politica della BEI sugli informatori;

68.

ricorda che la trasparenza nell'attuazione delle politiche dell'UE non solo porta a rafforzare la credibilità e la responsabilità societaria generali della BEI, con una panoramica chiara del tipo di intermediari finanziari e di beneficiari finali, ma contribuisce altresì a potenziare l'efficacia e la sostenibilità dei progetti finanziati, parallelamente a un approccio di tolleranza zero nei confronti della frode e della corruzione nel suo portafoglio di prestiti; chiede che la BEI si allinei al nuovo sistema di allerta rapida ed esclusione previsto dalla Commissione europea;

69.

nota con preoccupazione che la BEI, pur elargendo finanziamenti pari a tre volte quelli della Banca mondiale, ha interdetto soltanto 3 soggetti rispetto alla Banca mondiale, che ne ha interdetti 820; al fine di ovviare a questa situazione chiede che la BEI si unisca alla rete di altre banche pubbliche in materia di interdizione, rete che comprende la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);

70.

ribadisce il suo invito ad aumentare la trasparenza degli interventi della BEI nell'operare con gli intermediari finanziari e i beneficiari al fine di evitare controparti con precedenti negativi, controparti inserite in una lista nera e controparti con potenziali legami con giurisdizioni con una regolamentazione debole, non trasparenti e non cooperative (NCJ), attività offshore o criminalità organizzata; ritiene che l'utilizzo di criteri per selezionare gli intermediari finanziari e l'acquisizione di informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva dell'impresa, ivi compresi i trust, le fondazioni e i paradisi fiscali, rappresentino le migliori pratiche da seguire costantemente; invita la BEI a rafforzare ulteriormente le sue condizioni contrattuali integrando una clausola o un riferimento al buon governo al fine di mitigare i rischi per l'integrità e la reputazione;

71.

suggerisce che la BEI segua l'esempio della Società finanziaria internazionale (IFC) del gruppo della Banca mondiale e inizi a divulgare informazioni sui sottoprogetti ad alto rischio che finanzia attraverso banche commerciali (i principali intermediari/veicoli finanziari utilizzati dalla BEI per finanziare le PMI);

72.

accoglie con favore i regolari incontri con la società civile e le consultazioni pubbliche sullo sviluppo delle politiche della BEI;

73.

chiede di garantire un livello sempre più elevato di trasparenza nella politica di accessibilità della BEI in merito ai suoi organi di governo, in particolare tramite l'accessibilità ai verbali dei consigli di amministrazione della BEI e del FEI o del comitato per gli investimenti del FEIS e in merito a progetti di interesse pubblico che beneficiano della garanzia del bilancio dell'UE e che hanno un impatto sui territori e sui cittadini dell'UE; ritiene che l'accessibilità del quadro di valutazione degli indicatori sia una buona pratica per qualsiasi operazione e per le valutazioni di impatto ambientale e sociale a livello di progetti o sottoprogetti;

74.

reitera la richiesta di rendere pubbliche e facilmente accessibili le informazioni relative al sistema di appalti e subappalti e di garantire in ogni caso l'accesso del Parlamento alle informazioni e alla documentazione finanziaria in merito;

75.

accoglie con favore l'approccio proattivo assunto dal Mediatore europeo nell'esercizio di un controllo pubblico sulla BEI; esprime forte preoccupazione per le carenze individuate nei meccanismi esistenti della BEI per evitare possibili conflitti di interesse all'interno dei suoi organi direttivi; esorta la BEI, a questo proposito, a prendere in considerazione le raccomandazioni del Mediatore e a rivedere il proprio codice di condotta nel più breve tempo possibile per prevenire meglio i conflitti di interesse in seno ai suoi organi direttivi e il fenomeno delle «porte girevoli»;

76.

ritiene che i vicepresidenti della BEI non debbano più essere responsabili di progetti nei propri paesi d'origine, dato l'evidente potenziale di conflitti di interesse e che solo una minoranza di Stati membri dispone di un proprio vicepresidente;

77.

accoglie con favore il riesame del regolamento dell'ufficio responsabile del meccanismo per il trattamento delle denunce (ufficio CM), nonché il rinnovo del memorandum d'intesa tra il Mediatore europeo e la BEI; richiede chiarimenti da parte della BEI sul ritardo dell'avvio di una consultazione pubblica sulla revisione delle politiche e delle procedure del meccanismo per il trattamento delle denunce; osserva che un tale processo di revisione offre l'opportunità di migliorare l'indipendenza e l'efficienza del meccanismo per il trattamento delle denunce, anche in vista dell'istituzione di un meccanismo per un flusso sistematico di informazioni direttamente tra l'ufficio CM e i direttori; sottolinea che la gestione della BEI dovrebbe riferire annualmente al Mediatore e al Parlamento su come le raccomandazioni riguardanti i meccanismi per il trattamento delle denunce si sono rispecchiate nelle politiche e nelle pratiche della banca; sottolinea, inoltre, che il capo dell'ufficio CM dovrebbe presentare al Parlamento una volta l'anno la propria relazione sulle attività e la propria valutazione in merito a come la banca sta rispettando le raccomandazioni dell'ufficio CM;

78.

chiede alla BEI di adoperarsi quanto più possibile nella sua lotta contro l'evasione fiscale, la frode fiscale e l'elusione fiscale, le attività irregolari e il riciclaggio di denaro tramite la sua politica nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole, non trasparenti e non cooperative (NCJ) e il quadro antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML-CFT);

79.

invita altresì la BEI a mantenere una cooperazione regolare con altre istituzioni finanziarie internazionali tramite lo scambio di informazioni sui risultati della sua dovuta diligenza societaria o fiscale o della revisione «Know your customer» (conosci il tuo cliente) e a riferire annualmente al Parlamento europeo e al pubblico sulle modalità di attuazione della politica NCJ;

80.

ritiene che la vigilanza prudenziale esterna della BEI meriti un'attenta considerazione, così come dichiarato dal Parlamento nelle sue risoluzioni precedenti;

81.

osserva la conclusione dell'accordo tripartito aggiornato tra la BEI, la Commissione e la CCE a settembre 2016 e invita la CCE a condurre controlli di rendimento delle operazioni della BEI in diversi settori quando sono correlati all'uso delle risorse del bilancio UE per quanto riguarda la loro efficacia e efficienza;

82.

invita la Commissione a presentare ogni anno entro il mese di giugno a partire dal 2018 una relazione sull'attuazione dall'inizio del piano finanziario pluriennale corrente e sullo stato di avanzamento, ivi compresi i risultati raggiunti, di tutti gli strumenti finanziari gestiti e attuati dal Gruppo BEI che operano con risorse del bilancio dell'UE al fine di utilizzarlo nella procedura di discarico;

83.

invita l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a includere le informazioni nella sua relazione annuale sui casi relativi alla BEI;

Seguito dato alle raccomandazioni del Parlamento

84.

invita la BEI a riferire in merito allo stato di avanzamento e allo stato delle raccomandazioni precedenti formulate dal Parlamento nelle sue risoluzioni annuali, in particolare con riferimento all'impatto delle sue attività di prestito;

85.

invita la BEI a rivedere la politica in materia di prevenzione e dissuasione di comportamenti vietati nelle attività della BEI, che dovrebbe stabilire la necessità che la BEI ponga fine al finanziamento e/o all'approvazione di ulteriori erogazioni di prestiti a progetti in corso di indagine nazionale o dell'OLAF per corruzione e frode;

o

o o

86.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0201.

(2)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 77

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0200.

(4)  GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.

(5)  GU L 135 del 8.5.2014, pag. 1.

(6)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 1.

(7)  GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/92


P8_TA(2017)0195

Gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche (2016/2016(INI))

(2018/C 298/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconosce uno status particolare alle regioni ultraperiferiche e prevede l'adozione di «misure specifiche» che consentano la piena attuazione dei trattati e delle politiche comuni,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-132/14 a C-136/14 sull'interpretazione dell'articolo 349 TFUE, che evidenzia come a norma dell'articolo 349 sia possibile derogare non solo ai trattati ma anche al diritto derivato,

visti l'articolo 174 e seguenti TFUE, che stabiliscono l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale e definiscono gli strumenti finanziari strutturali per conseguirlo,

visto l'articolo 43 TFUE,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in particolare gli articoli 8, 11, 13, 41 e, più specificamente, gli articoli da 70 a 73,

visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

visto il regolamento delegato (UE) n. 1046/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per il calcolo dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche,

visto il regolamento delegato (UE) 2015/531 della Commissione, del 24 novembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci,

viste le comunicazioni della Commissione sulle regioni ultraperiferiche e, in particolare, la comunicazione del 20 giugno 2012 dal titolo «Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea: verso una partnership per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva» (COM(2012)0287),

viste le sue risoluzioni sulle regioni ultraperiferiche e, in particolare, la risoluzione del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte,

vista la decisione (UE) 2015/238 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea,

vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 24 settembre 2010, sull'impatto della riforma del regime POSEI varata nel 2006 (COM(2010)0501),

vista la sua posizione del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2),

viste le sue risoluzioni del 12 aprile 2016 sull'innovazione e la diversificazione della pesca costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca (3) e su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca (4),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (5),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca (6),

vista la sua posizione del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (7) che suggerisce di prorogare la deroga applicabile alle regioni ultraperiferiche di tre anni fino al 2011,

visto il regolamento (CE) n. 1207/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, che concede la proroga della deroga applicabile alle regioni ultraperiferiche di tre anni fino al 2011,

visto il regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio del 21 maggio 2007 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guyana francese e della Riunione, in particolare l'articolo 8 in cui è stabilito che «entro il 31 dicembre 2011 la Commissione […] presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative»,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e della politica di sicurezza del 10 novembre 2016 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» (JOIN(2016)0049,

vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 11/2015, del 20 ottobre 2015, dal titolo «Gli accordi di partenariato nel settore della pesca sono gestiti dalla Commissione in maniera adeguata?»,

visti i piani d'azione delle regioni ultraperiferiche per la programmazione dei fondi europei 2014-2020,

visti i contributi comuni e i documenti tecnici e politici della conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, in particolare la dichiarazione conclusiva della XXI conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea del 22 e 23 settembre 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0138/2017),

A.

considerando che, data la posizione geografica delle regioni ultraperiferiche nei Caraibi, nell'Oceano Indiano e nell'Oceano Atlantico, i territori dell'Unione europea si trovano in diversi continenti e bacini marittimi e le regioni ultraperiferiche (RUP) confinano con vari paesi terzi;

B.

considerando che negli ultimi anni la pressione di pesca sulle zone economiche esclusive (ZEE) di alcune regioni ultraperiferiche, entro le 100 e le 200 miglia, è aumentata e che tale attività di pesca è svolta prevalentemente da flotte che non appartengono alle rispettive regioni ultraperiferiche;

C.

considerando che l'UE deve assumersi delle responsabilità nel settore marittimo delle regioni ultraperiferiche e che le loro ZEE rappresentano una gran parte del totale delle ZEE dell'UE;

D.

considerando che il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche deve essere visto nel contesto di una situazione strutturale, sociale ed economica particolare (articolo 349 TFUE) che richiede di tener conto delle politiche comuni europee in maniera specifica e adeguata;

E.

considerando che il settore della pesca dispone di punti di forza e potenzialità di sviluppo importanti;

F.

considerando che i casi di inquinamento marino da clordecone sono specifici delle Antille e hanno un impatto significativo sulle zone autorizzate alla pesca e sulla presenza di specie invasive;

G.

considerando che la lontananza delle regioni ultraperiferiche è stata riconosciuta e presa in considerazione quale principio generale nel quadro del diritto dell'Unione, giustificando e consentendo in tal modo la messa a punto di un regime di compensazione dei costi supplementari per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle RUP;

H.

considerando che la politica comune della pesca (PCP) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), concepiti per le problematiche e le sfide dell'Europa continentale, prevedono un approccio differenziato per le regioni ultraperiferiche ma possono rispondere solo in modo limitato alle specificità della pesca di tali regioni;

I.

considerando che le regioni ultraperiferiche ritengono che la PCP riservi loro un trattamento ingiusto e li abbia doppiamente penalizzati (poiché non hanno avuto accesso ai precedenti aiuti per il rinnovo della flotta e ora sono soggetti all'attuale divieto di aiuti per il rinnovo);

J.

considerando che fino a poco tempo fa importanti settori della flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche non erano regolamentati né iscritti nell'apposito registro e, di conseguenza, non avevano accesso al FEAMP per l'ammodernamento;

K.

considerando che uno degli obiettivi della PCP è la promozione delle attività di pesca, alla luce delle questioni socioeconomiche;

L.

considerando che le regole di accesso alle risorse devono privilegiare le flotte locali e le attrezzature più selettive che sono meno distruttive per gli stock;

M.

considerando che, seguendo un principio di buona governance, la PCP si prefigge di garantire la coerenza tra la sua dimensione interna ed esterna;

N.

considerando che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) avviene a un livello non trascurabile in alcune delle ZEE di certe regioni ultraperiferiche (8) e per altre nei bacini marini che le circondano;

O.

considerando che nelle regioni ultraperiferiche si registrano livelli di disoccupazione tra i più alti dell'UE (fino al 60 % di disoccupazione giovanile in alcune di esse);

P.

considerando che il FEAMP fornisce, tra l'altro, sostegno alle organizzazioni di produttori, ai motori e allo sviluppo locale di tipo partecipativo a determinate condizioni;

Q.

considerando che il FEAMP non ritiene ammissibili gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave, le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare le risorse ittiche e la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;

R.

considerando che, invece, il FEAMP può mettere a disposizione aiuti finanziari per le imbarcazioni volti ad aumentare l'efficienza energetica, la sicurezza, l'igiene a bordo e la qualità dei prodotti della pesca, nonché a migliorare le condizioni di lavoro;

S.

considerando che il FEAMP sostiene i progetti d'innovazione quali i sistemi di gestione e di organizzazione;

Disposizioni per le specificità e le condizioni geografiche delle regioni ultraperiferiche

1.

ritiene che la pesca sostenibile, che utilizza le attrezzature tradizionali, sia alla base di comunità costiere prospere e contribuisca alla sicurezza alimentare nelle regioni ultraperiferiche; ribadisce, in tale contesto, la necessità di coinvolgere il settore della pesca locale nel raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza alimentare delle popolazioni locali, poiché attualmente quest'ultima nelle regioni ultraperiferiche dipende troppo dalle importazioni;

2.

rammenta che la PCP e il FEAMP, concepiti per le problematiche e le sfide dell'Europa continentale, rispondono in modo limitato alle specificità della pesca nelle regioni ultraperiferiche, non si possono applicare uniformemente alle sfide e alle specificità della pesca in tali regioni e devono essere dotate di un certo grado di flessibilità e pragmatismo o prevedere deroghe; chiede pertanto l'attuazione di una strategia adattata a ciascun bacino marittimo regionale e alla situazione particolare di ciascuna delle regioni ultraperiferiche;

3.

sottolinea la presenza nelle regioni ultraperiferiche di una grande varietà di piccole comunità che dipendono fortemente dalla pesca tradizionale, costiera e artigianale e per le quali la pesca rappresenta spesso l'unico mezzo di sussistenza;

4.

rammenta che le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dovrebbero godere di una protezione speciale e che alla pesca dovrebbe essere rivolta un'attenzione particolare; evidenzia quindi che solo i pescherecci immatricolati nei porti delle regioni ultraperiferiche dovrebbero essere autorizzati a pescare nelle acque di tali regioni;

5.

osserva che il fondale marino delle regioni ultraperiferiche è un vero e proprio laboratorio vivente di biodiversità; sottolinea l'importanza della ricerca e della raccolta di dati per migliorare la conoscenza dell'oceano; evidenzia il potenziale delle regioni ultraperiferiche di fungere da veri e propri portali scientifici nei loro ambienti rispettivi e invita gli Stati membri interessati e la Commissione a rafforzare il sostegno ai progetti di ricerca scientifica pertinenti;

6.

sottolinea la necessita di mantenere l'equilibrio tra le capacità e le possibilità di pesca nel rispetto del principio di precauzione e tenendo conto dei contesti socioeconomici; ritiene, tuttavia, che tale principio non possa giustificare una carenza di investimenti nella raccolta di dati e nel miglioramento della conoscenza scientifica sugli ecosistemi marini; richiede che la distribuzione delle quote per determinate specie sia rivista (ad esempio con un aumento della quota di tonno rosso nelle Azzorre) e che le possibilità di pesca di altre specie siano aperte (come ad esempio lo zigrino), sulla base di studi scientifici e del potenziamento delle capacità tecniche e materiali di valutazione degli ecosistemi;

7.

evidenzia che in alcune regioni ultraperiferiche le flotte pescherecce sono al di sotto dei limiti di capacità stabiliti dalla PCP, in particolare a causa del mancato accesso ai finanziamenti;

8.

osserva che, tenuto conto delle difficoltà climatiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, i pescatori di dette regioni devono fare fronte a un invecchiamento precoce dei pescherecci che causa problemi per la loro sicurezza e l'efficacia e si riflette in un'offerta di condizioni di lavoro meno attraenti rispetto ai pescherecci moderni;

9.

sottolinea che il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (9), nella sua relazione del 2016, non ha potuto valutare l'equilibrio tra le capacità e le possibilità di pesca per tutte le flotte operative nelle regioni ultraperiferiche a causa di dati biologici insufficienti; chiede che siano stanziati maggiori fondi a titolo del FEAMP e di altri strumenti affinché gli istituti scientifici e le università possano acquisire i mezzi tecnici di valutazione degli ecosistemi; ritiene, a tale proposito, che sia essenziale disporre di dati affidabili e accessibili sullo stato delle risorse e sulle pratiche in tali ZEE ultraperiferiche;

10.

sottolinea che le flotte di pesca costiere delle regioni ultraperiferiche sono generalmente obsolete, il che comporta problemi in materia di sicurezza a bordo delle navi;

11.

deplora che la Commissione non abbia pubblicato una relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 639/2004 entro il termine ultimo del 30 giugno 2012; chiede alla Commissione di fornire ulteriori informazioni sui motivi per cui ha deciso di non pubblicare tale relazione;

12.

deplora il ritardo nell'adozione del FEAMP e, di conseguenza, nell'approvazione dei programmi operativi del FEAMP, che ha portato a un'attuazione tardiva delle disposizioni del FEAMP in materia di sostegno che, a sua volta, ha determinato gravi difficoltà finanziarie per alcune imprese delle regioni ultraperiferiche;

13.

plaude alle disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche previste nel FEAMP, tra cui la compensazione dei costi aggiuntivi (finanziati dal FEAMP al 100 %), maggiore rispetto al precedente periodo di programmazione ma tuttora insufficiente per alcune regioni ultraperiferiche, e l'aumento del 35 % dell'intensità dell'aiuto pubblico per altre misure realizzate nelle regioni ultraperiferiche;

14.

osserva la difficoltà o perfino l'impossibilità per alcuni pescatori nelle regioni ultraperiferiche di accedere al credito e/o all'assicurazione per le loro navi, il che comporta problemi di sicurezza e vincoli economici per tali pescatori;

15.

sottolinea che nelle regioni ultraperiferiche i piccoli pescherecci rappresentano la stragrande maggioranza delle imbarcazioni immatricolate; evidenzia che, in alcune regioni ultraperiferiche, i piccoli pescherecci hanno più di 40 anni, il che pone un reale problema di sicurezza;

16.

sottolinea l'effetto economico moltiplicatore dei crediti concessi dalla Banca europea per gli investimenti e dei fondi dell'UE, in particolare nelle regioni ultraperiferiche;

Uso migliore delle opportunità previste dall'articolo 349 del trattato e dalla PCP

17.

ritiene che un consiglio consultivo distinto per le regioni ultraperiferiche, come previsto dalla PCP, sia una piattaforma idonea per un fondamentale scambio di conoscenze ed esperienze e deplora pertanto che il consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche non sia ancora stato istituito;

18.

chiede la piena applicazione dell'articolo 349 TFUE nelle politiche, nei regolamenti, nei fondi e nei programmi dell'Unione europea relativi alla pesca e in particolare nel FEAMP, in modo da rispondere alle difficoltà specifiche riscontrate nelle regioni ultraperiferiche;

19.

ritiene che lo sviluppo locale di tipo partecipativo costituisca un approccio promettente e che i rispettivi Stati membri debbano fare un uso migliore delle opportunità offerte dal FEAMP per sostenere tale tipo di sviluppo locale nelle regioni ultraperiferiche;

20.

evidenzia l'importanza di creare gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG), che sono riconosciuti come uno strumento importante per fornire assistenza e opportunità di diversificazione delle attività di pesca;

21.

invita la Commissione a favorire un approccio olistico e adeguato, quando propone atti legislativi in materia di costi concernenti l'igiene e la salute, gli investimenti relativi alla sicurezza e gli investimenti in materia di condizioni di lavoro;

22.

invita la Commissione a prendere in considerazione anche l'impatto delle condizioni climatiche e geografiche e della depredazione, quando propone atti legislativi in materia di criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche;

23.

deplora la notevole entità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata effettuata nelle ZEE di alcune regioni ultraperiferiche e imputabile sia ai pescherecci nazionali sia a quelli stranieri nonché nei bacini marittimi circostanti in altre regioni ultraperiferiche; evidenzia che, per quanto riguarda i pescherecci nazionali, tali pratiche sono dovute anche a problematiche locali di approvvigionamento alimentare; esorta le autorità nazionali a intensificare la lotta contro la pesca illegale, non dichiarate e non regolamentata;

24.

incoraggia pertanto l'introduzione di misure attive (es. di vigilanza) e passive, come negoziati con i paesi vicini delle regioni ultraperiferiche con i quali non sono ancora stati firmati accordi di partenariato per una pesca sostenibile;

25.

esorta tutti gli attori coinvolti ad accelerare l'attuazione del FEAMP e a sfruttare le possibilità che questo offre per investire considerevolmente nella modernizzazione della flotta (miglioramento della sicurezza, dell'igiene a bordo, dell'efficienza energetica e della qualità dei prodotti della pesca), nonché dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dell'acquacoltura, onde creare nuovi sbocchi di mercato; esorta altresì ad applicare il regime di compensazione dei costi aggiuntivi per migliorare la redditività del settore;

26.

chiede che gli interessi delle regioni ultraperiferiche siano presi realmente in considerazione nella conclusione degli accordi di pesca con paesi terzi, prevedendo anche obblighi di sbarcare le catture nelle regioni ultraperiferiche o di assumere personale originario delle regioni ultraperiferiche sui pescherecci;

27.

sottolinea la necessità di realizzare analisi d'impatto per le regioni ultraperiferiche ogni volta che queste sono interessate da accordi sulla pesca conclusi fra l'UE e paesi terzi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 349 TFUE;

28.

rileva che può essere necessaria una ristrutturazione del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche onde assicurare una gestione sostenibile degli stock ittici e che è opportuno prendere in considerazione, se del caso, una riduzione del numero delle imbarcazioni;

29.

ritiene che, nei casi in cui si renda necessaria una riduzione della capacità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la priorità dovrebbe essere data al mantenimento delle navi secondo i criteri di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento;

30.

chiede agli Stati membri, nell'attuazione della disposizione della PCP sulla ripartizione delle possibilità di pesca, di prestare particolare attenzione alla pesca tradizionale e artigianale nelle regioni ultraperiferiche, che contribuisce all'economia locale e ha un impatto ridotto sull'ambiente;

31.

esorta gli Stati Membri con regioni ultraperiferiche ad adottare tutte le misure adeguate e a mantenere i regimi di aiuti specifici, come ad esempio modelli fiscali speciali;

32.

ritiene che la raccolta di dati sugli stock e la valutazione dell'impatto dei pescherecci di piccole dimensioni nelle regioni ultraperiferiche debbano registrare un miglioramento onde consolidare le basi scientifiche su cui si fondano le possibilità di pesca nelle regioni ultraperiferiche;

33.

rammenta che le regioni ultraperiferiche dipendono dagli stock ittici delle loro ZEE, che sono altamente vulnerabili dal punto di vista biologico; ritiene, in particolare a questo proposito, che i dati sulla pesca nelle regioni ultraperiferiche dovrebbero costituire una delle priorità della raccolta di dati;

34.

sottolinea che, dato che l'acquacultura può creare nuove opportunità di produzione e prodotti di qualità, il suo potenziale dovrebbe essere valorizzato meglio nelle regioni ultraperiferiche, con un forte sostegno da parte dell'Unione europea vista l'intesa concorrenza regionale, e chiede alla Commissione di incoraggiare e sostenere i progetti relativi allo sviluppo dell'acquacoltura;

35.

invita gli Stati membri e le regioni ultraperiferiche a utilizzare nel modo più proficuo possibile le norme sulle esenzioni de minimis e/o per categoria di cui al regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione;

36.

invita gli Stati membri a promuovere l'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei e a mettere in luce le sinergie tra i vari fondi nelle regioni ultraperiferiche onde sviluppare opportunità economiche per tutti gli attori dell'economia blu; incoraggia in particolare gli investimenti in progetti di rivalorizzazione delle professioni della pesca e in progetti intesi ad attirare i giovani, a introdurre metodi di pesca selettivi e a contribuire allo sviluppo della pesca;

37.

auspica, nell'ambito del programma Orizzonte 2020, l'istituzione di programmi di ricerca e sviluppo nel settore della pesca che riuniscano i diversi attori economici e sociali, contribuendo così allo sviluppo di nuove tecniche e metodi di pesca in grado di stimolare la competitività del settore, rafforzandone le potenzialità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro per le popolazioni locali;

38.

auspica che la PCP futura rifletta pienamente le caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche e che permetta loro di realizzare le grandi potenzialità economiche, sociali e ambientali che nascono dallo sviluppo sostenibile e razionale del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea in tale contesto la necessità di riconsiderare la base della segmentazione della flotta allo scopo di garantire una valutazione obiettiva dell'equilibrio tra le possibilità e la capacità di pesca della flotta artigianale delle regioni ultraperiferiche, che utilizza modalità di pesca altamente selettive, promuovendo il miglioramento delle caratteristiche tecniche della flotta con una precaria stabilità e/o potenza propulsiva che possono supporre un rischio alla sicurezza dell'equipaggio in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, secondo i criteri scientifici obiettivi dell'ingegneria navale, senza dar luogo a un aumento delle attività di pesca non sostenibili;

39.

ritiene sia importante stimolare gli investimenti e promuovere la diversificazione e l'innovazione nel settore della pesca al fine di aumentare lo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche, essendo queste ultime delle zone che dispongono di un potenziale straordinario;

40.

invita la Commissione, al fine di permettere la sopravvivenza del settore della pesca nelle RUP e nel rispetto dei principi del trattamento differenziato per le piccole isole e i territori di cui all'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 14, a introdurre misure di sostegno basate sull'articolo 349 del TFUE per consentire il finanziamento (a livello UE a nazionale) delle navi da pesca artigianale e tradizionale delle RUP che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle RUP e contribuire allo sviluppo sostenibile a livello locale, in modo da aumentare la sicurezza umana, rispettare le norme di igiene dell'UE, contrastare la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale; osserva che il rinnovamento della flotta da pesca deve rimanere entro i limiti dei massimali di capacità autorizzata, deve essere limitato alla sostituzione di una nave vecchia con una nuova, consentire una pesca sostenibile e il raggiungimento dell'obiettivo di rendimento massimo sostenibile;

41.

propone di aumentare l'intensità degli aiuti per la sostituzione dei motori nelle regioni ultraperiferiche laddove prove scientifiche dimostrino che le condizioni climatiche e i cambiamenti climatici hanno un impatto negativo decisivo sulle flotte delle regioni ultraperiferiche;

42.

chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire il prima possibile uno strumento specificamente dedicato al sostegno della pesca nelle regioni ultraperiferiche, sul modello del POSEO per l'agricoltura, che consenta di valorizzare adeguatamente il potenziale delle loro attività di pesca; reputa che sia opportuno valutare la possibilità di riunire in tale strumento specifico, in particolare, le disposizioni dell'articolo 8 (aiuti di Stato), dell'articolo 13, paragrafo 5 (risorse di bilancio in regime di gestione concorrente), dell'articolo 70 (regime di compensazione), dell'articolo 71 (calcolo della compensazione), dell'articolo 72 (piano di compensazione) e dell'articolo 73 (aiuti di Stati per l'attuazione dei piani di compensazione) del FEAMP attuale;

43.

propone di aumentare le capacità di determinati segmenti delle flotte nelle regioni ultraperiferiche laddove sia scientificamente dimostrata la possibilità di aumentare i tassi di sfruttamento di determinate risorse alieutiche senza compromettere gli obiettivi della pesca sostenibile;

44.

rileva che il rinnovo e la modernizzazione della flotta artigianale di piccole dimensioni delle regioni ultraperiferiche, che impiega attrezzature per la pesca altamente selettive, può migliorare la sicurezza dell'equipaggio in condizioni climatiche avverse, a condizione che il rinnovo e la modernizzazione siano effettuati rispettando criteri scientifici obiettivi di architettura navale senza causare uno squilibrio tra le possibilità e la capacità di pesca;

45.

raccomanda di creare incentivi migliori nell'ambito di un futuro FEAMP per incoraggiare i giovani a lavorare nell'economia marittima, soprattutto attraverso la formazione professionale e la promozione di misure intese a migliorare i redditi, la sicurezza del lavoro e l'organizzazione complessiva sostenibile dell'economia marittima nelle regioni ultraperiferiche;

o

o o

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0133.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0015.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0109.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0110.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0049.

(6)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 167.

(7)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 135.

(8)  Ricerca per la commissione PECH — Gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche, Parlamento europeo, Direzione generale per le politiche interne, Dipartimento tematico B (IP/B/PECH/IC/2016_100); programma operativo per la Francia del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

(9)  Relazioni del CSTEP — Valutazione degli indicatori di equilibrio per i segmenti chiave delle flotte e riesame delle relazioni nazionali sugli sforzi degli Stati membri tesi al raggiungimento dell'equilibrio tra le capacità delle flotte e le possibilità di pesca (STECF-16-18).


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/100


P8_TA(2017)0196

Iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento (2016/2140(INI))

(2018/C 298/14)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 153, 191, 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali,

vista la convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo e il commento generale n. 16 del comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

viste le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro minorile, sul lavoro forzato, sulla discriminazione, sulla libertà sindacale e sul diritto di contrattazione collettiva,

visti gli orientamenti delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (1),

vista la risoluzione 26/9 del Consiglio per i diritti umani dell'ONU (2), che sancisce la decisione di «istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali»,

vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, intitolata «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (3),

visti i programmi istituiti dal Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per porre fine alla violenza contro le donne, che puntano ad affrontare il problema delle molestie e della violenza contro le donne nel settore dell'abbigliamento (4),

visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile (2015) (5),

visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali (6),

vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (7),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo: «Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

visti gli orientamenti della Commissione per il 2015 sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio (8),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (9),

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sul secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh (10),

vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul settore privato e lo sviluppo (11),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (12),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sull'attuazione dell'obiettivo tematico «promuovere la competitività delle PMI» (articolo 9, punto 3, del regolamento sulle disposizioni comuni) (13),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (14),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia (2015) (15),

visto la studio dal titolo «Le clausole sui diritti umani e la democrazia negli accordi internazionali della UE» pubblicato nel 2005 dall’Unità tematica della Direzione generale delle politiche esterne dell'Unione del Parlamento europeo (16),

visto lo studio dal titolo «La politica commerciale dell'UE: da sorda al genere a sensibile al genere?» dell’Unità tematica della Direzione generale delle politiche esterne del Parlamento europeo (17),

vista la sua risoluzione non legislativa del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (18),

visto il Patto di sostenibilità per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh,

visto il programma dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'abbigliamento confezionato in Bangladesh (19),

visto l'accordo del 2013 sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh,

visto l'accordo di collaborazione sottoscritto il 25 aprile 2016 tra il presidente dell'Inditex Pablo Isla e il segretario generale di IndustriALL Global Union Jyrki Raina a favore di una gestione responsabile della catena di approvvigionamento nel settore dell'abbigliamento,

vista la conferenza ad alto livello sulla gestione responsabile della catena di approvvigionamento nel settore dell'abbigliamento, svoltasi a Bruxelles il 25 aprile 2016,

visto il regime SPG+ dell'UE (20),

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (21),

visto il fondo «visione zero», avviato nel 2015 dal G7 in cooperazione con l'OIL per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro nei paesi di produzione,

visto il partenariato tedesco per un settore tessile sostenibile (22), e l'accordo olandese per un settore sostenibile dei tessili e dell'abbigliamento (23),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A8-0080/2017),

A.

considerando che lo sviluppo economico dovrebbe andare di pari passo con la giustizia sociale e con una politica di buon governo; che la complessità e la frammentazione delle catene globali di valore (CGV) richiedono misure complementari per avviare un processo di miglioramento continuo al fine di rendere sostenibili le CGV e le catene di produzione e di creare valore nelle catene di approvvigionamento, nonché analisi dell'influenza esercitata da parte delle strutture organizzative nel settore, del sistema di coordinamento e del potere di negoziazione dei soggetti associati alla rete sullo sviluppo di tali processi; che sono necessarie misure complementari di accompagnamento per ovviare ai potenziali effetti negativi di tali catene; che alle vittime di violazioni dei diritti umani dovrebbe essere garantito un accesso effettivo alle vie di ricorso;

B.

considerando che il settore tessile e dell'abbigliamento impiega 60 milioni di persone in tutto il mondo e crea molti posti di lavoro, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

C.

considerando che i produttori tessili nei paesi in via di sviluppo sono costantemente esposti alle pratiche di acquisto aggressive del commercio internazionale all'ingrosso e al dettaglio, il che dipende anche dall'agguerrita concorrenza globale;

D.

considerando che le vittime dei tre principali incidenti mortali nel settore dell'abbigliamento (Rana Plaza, Tazreen e Ali Enterprises) hanno ricevuto, o stanno per ricevere, un risarcimento per le perdite di reddito; che la concessione di un risarcimento è in linea con la convenzione 121 dell'OIL ed è frutto di una cooperazione senza precedenti tra i marchi, i sindacati, la società civile, i governi e l'OIL; che vista la diffusa violazione dei principali diritti umani, di fatto i risarcimenti risultano vari;

E.

considerando che le vittime di violazioni dei diritti umani che coinvolgono società europee incontrano molteplici ostacoli nell'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali, tra cui ostacoli procedurali relativi all'ammissibilità e alla rivelazione degli elementi di prova, costi processuali che sono spesso proibitivi, mancanza di norme chiare in materia di responsabilità in caso di coinvolgimento delle imprese nelle violazioni dei diritti umani, e scarsa chiarezza circa l'applicazione delle norme UE di diritto privato internazionale nelle cause civili transnazionali;

F.

considerando che l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) esige con forza che le politiche commerciali dell'UE siano fondate sugli obiettivi e sulle politiche esterne dell'UE, concretamente quelli della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE; considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) ribadisce che l'azione esterna dell'UE è guidata dai principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

G.

considerando che l'UE è il secondo maggiore esportatore di tessili e di abbigliamento al mondo, dopo la Cina, grazie alle sue 174 000 circa aziende nel settore, il 99 % delle quali sono PMI e che forniscono lavoro a circa 1,7 milioni di persone; che, inoltre, più di un terzo (il 34,3 %, pari ad un valore totale di 42,29 miliardi di EUR) dell'abbigliamento destinato all'utilizzo in Europa è prodotto da imprese dell'UE;

H.

considerando che la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro impegna gli Stati membri a rispettare e promuovere i principi e i diritti, suddivisi in quattro categorie, a prescindere dalla ratifica delle pertinenti convenzioni, e nello specifico: la libertà di associazione ed il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; l'eliminazione delle discriminazioni in relazione al lavoro e all'occupazione; l'eliminazione del lavoro forzato; l'abolizione del lavoro minorile;

I.

considerando che la contrattazione collettiva rappresenta un mezzo per assicurare un migliore allineamento tra la crescita dei salari e della produttività; che, tuttavia, l'utilizzo nella catena di approvvigionamento globale delle forme non standard di occupazione, tra cui il lavoro esternalizzato e informale, ha indebolito gli accordi collettivi; che molti lavoratori nel settore dell'abbigliamento non guadagnano un salario sufficiente a mantenersi;

J.

considerando che molti Stati membri, come la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Francia, hanno promosso programmi nazionali;

K.

considerando che il progetto sulla realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori, avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale delle Nazioni Unite, dimostra che l’economia è compatibile e sinergica con i principi di giustizia sociale, sostenibilità ambientale e rispetto dei diritti umani;

L.

considerando che i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani valgono per tutti gli Stati e tutte le imprese commerciali, sia transnazionali sia altre, a prescindere dalle dimensioni, dall'ubicazione, dalla proprietà e dalla struttura;

M.

considerando che l'UE rappresenta un attore fondamentale nell'industria e nel commercio di abbigliamento in quanto investitore, acquirente, rivenditore e consumatore ed è, pertanto, nella posizione migliore per riunire diverse iniziative lanciate nel mondo onde migliorare significativamente la situazione infraumana che subiscono decine di milioni di lavoratori di tale comparto e creare pari condizioni per tutte le persone coinvolte;

N.

considerando che la gestione responsabile delle CGV è particolarmente rilevante dal punto di vista dello sviluppo, in quanto sovente i casi di violazioni particolarmente gravi dei diritti umani e del lavoro e l'inquinamento ambientale si verificano proprio nei paesi produttori che spesso devono affrontare sfide significative in termini di sviluppo sostenibile e crescita, con forti ricadute per i più vulnerabili;

O.

considerando che il forte andamento delle esportazioni è destinato a continuare, in particolare in Cina, Vietnam, Bangladesh e Cambogia,

P.

considerando che la maggior parte delle violazioni dei diritti umani nel settore dell'abbigliamento riguarda vari aspetti dei diritti dei lavoratori, come la negazione del diritto fondamentale dei lavoratori di aderire al sindacato prescelto o di fondare un sindacato e di condurre contrattazioni collettive in buona fede, rendendo così arduo per i lavoratori il godimento dei propri diritti fondamentali sul luogo di lavoro; che questa situazione ha determinato una grande diffusione delle violazioni dei diritti dei lavoratori, tra cui: salari irrisori, furto dei salari, lavoro forzato e lavoro minorile, licenziamenti arbitrari, posti di lavoro non sicuri e condizioni malsane di lavoro, violenza contro le donne, molestie fisiche e sessuali, e precarietà del lavoro e delle condizioni di lavoro; che, nonostante la diffusa violazione dei diritti umani, le misure effettive di ricorso risultano generalmente rare; che tali deficit di lavoro dignitoso sono particolarmente acuti nelle zone di trasformazione per l'esportazione legate alle catene di approvvigionamento globali, spesso caratterizzate da deroghe alle leggi sul lavoro ed esenzioni fiscali, nonché restrizioni sulle attività sindacali e di contrattazione collettiva;

Q.

considerando che le iniziative avviate, negli ultimi 20 anni, dal settore privato su base volontaria, come codici di condotta, etichette, autovalutazioni e audit sociali, pur avendo offerto quadri essenziali per la collaborazione in questioni quali la salute e la sicurezza sul lavoro, non si sono dimostrate abbastanza efficaci nel determinare un vero miglioramento circa i diritti dei lavoratori, segnatamente in termini di rispetto dei diritti umani e della parità di genere, aumento del numero dei diritti dei lavoratori, consapevolezza dei consumatori, nonché standard ambientali e sicurezza e sostenibilità nella catena di approvvigionamento nel settore dell'abbigliamento;

R.

considerando che le iniziative multilaterali, quali il partenariato tedesco per un settore tessile sostenibile o l'accordo olandese per un settore sostenibile dei tessili e dell'abbigliamento, riuniscono allo stesso tavolo le parti interessate quali l'industria, i sindacati, il governo e le ONG; che gli standard definiti da queste iniziative riguardano altresì questioni ambientali; che tali iniziative non sono ancora entrate nella fase di attuazione, dunque i risultati non sono imminenti; che tali iniziative nazionali si rendono necessarie a causa della mancanza di un'iniziativa legislativa a livello dell'UE; che, tuttavia, la maggioranza degli Stati membri non hanno adottato tali iniziative;

S.

considerando che gli sforzi delle imprese per promuovere la conformità dei luoghi di lavoro possono affiancare, ma non sostituire, l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di governance pubblici, in particolare il dovere di ciascuno Stato di promuovere la conformità e applicare il diritto nazionale del lavoro nonché i regolamenti, anche riguardanti gli aspetti amministrativi dell'impiego e le funzioni relative all'ispezione, la risoluzione delle dispute e la persecuzione dei trasgressori, e di ratificare e attuare gli standard internazionali del lavoro;

T.

considerando che l'industria dell'abbigliamento tende tuttora a privilegiare il segmento del pronto moda, il che pone una notevole minaccia e una notevole pressione sui lavoratori di tale settore nei paesi di produzione;

U.

considerando che il ministro tedesco per la cooperazione allo sviluppo ha stabilito l'obiettivo in virtù del quale, entro il 2020, il 50 % di tutte le importazioni tedesche di prodotti tessili dovranno rispettare criteri ecologici e sociali;

V.

considerando che, per migliorare la governance delle CGV, è necessario sfruttare i vari strumenti e iniziative adottati nei diversi settori, quali il commercio e gli investimenti, il sostegno al settore privato e la cooperazione allo sviluppo, al fine di contribuire alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle CGV nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che riconosce l'impatto cruciale delle politiche commerciali per conseguirne gli obiettivi nell'ambito di diversi settori, quali le norme di origine, i mercati dei prodotti di base, i diritti dei lavoratori e la parità di genere;

W.

considerando che le caratteristiche specifiche delle catene di valore del settore dell'abbigliamento, come ad esempio la dispersione geografica della varie fasi del processo di produzione, i diversi tipi di lavoratori tessili, la politica di acquisizione, il livello poco elevato dei prezzi, i brevi tempi di consegna di volumi elevati, il subappalto e le relazioni contrattuali a breve termine tra acquirente e fornitore contribuiscono alla riduzione della visibilità, della tracciabilità, e della trasparenza della catena di approvvigionamento di un'impresa e ad aumentare i rischi di violazioni dei diritti umani e del lavoro, di danni ambientali e di mancato benessere degli animali, già in fase di produzione delle materie prime; che la trasparenza e la tracciabilità sono prerequisiti per la responsabilità di un'impresa e il consumo responsabile; che il consumatore ha il diritto di sapere dove è stato prodotto un capo di abbigliamento e in quali condizioni sociali e ambientali; considerando che garantire ai consumatori il diritto di ricevere informazioni affidabili, trasparenti e pertinenti in merito alla sostenibilità della produzione ha un impatto positivo sui cambiamenti duraturi in materia di tracciabilità e trasparenza della catena di approvvigionamento nel settore dell'abbigliamento;

X.

considerando che i diritti delle donne sono parte integrante dei diritti umani; che l'uguaglianza di genere rientra nell'ambito di competenza del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali (TSD); che gli accordi commerciali e di investimento hanno un impatto specifico diverso sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità di genere strutturali; che, al fine di migliorare la parità di genere e i diritti di uguaglianza delle donne, la dimensione di genere dovrebbe essere inserita in tutti gli accordi commerciali;

Y.

considerando che l'impiego femminile nel settore dell'abbigliamento nei paesi in via di sviluppo contribuisce in maniera significativa ad aumentare i redditi familiari e a ridurre la povertà;

Z.

considerando che i diritti dei bambini sono parte integrante dei diritti umani e che porre fine al lavoro minorile dovrebbe continuare ad essere un imperativo; che il lavoro minorile implica regolamenti specifici che disciplinano l'età, gli orari e le tipologie di lavoro;

AA.

considerando che, nel dicembre 2016, molti attivisti sindacali sono stati arrestati in Bangladesh, un evento che ha provocato una protesta finalizzata a garantire un salario di sussistenza e migliori condizioni di lavoro; che diverse centinaia di lavoratori del settore tessile sono stati licenziati a seguito delle proteste; che il diritto di associazione non è tuttora rispettato nei paesi di produzione;

AB.

considerando che, secondo le stime, il 70-80 % (24) dei lavoratori del settore dell'abbigliamento confezionato nei paesi di produzione sono donne poco qualificate e per lo più minori; che il basso livello dei salari, unitamente alla scarsità o all'assenza, di protezione sociale, rendono queste donne e bambini particolarmente vulnerabili allo sfruttamento; che una prospettiva di genere e specifiche misure in materia di emancipazione femminile sono in gran parte assenti nelle iniziative di sostenibilità in corso;

AC.

considerando che il settore privato svolge un ruolo essenziale nel promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva nei paesi in via di sviluppo; che le economie di alcuni paesi in via di sviluppo dipendono dal settore dell'abbigliamento; che l'espansione di tali settore ha consentito a molti lavoratori di uscire dall'economia informale e accedere al settore formale;

AD.

considerando che il settore dell'abbigliamento è il settore che conta il maggior numero di iniziative di sostenibilità in corso; che alcune di queste iniziative hanno contribuito al miglioramento della situazione nel settore dell'abbigliamento e che risulta pertanto necessario proseguire tali attività anche a livello europeo;

AE.

considerando che gli accordi commerciali sono uno strumento importante per promuovere il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, combinati al dialogo sociale e al controllo a livello di impresa;

AF.

considerando che, nel mese di ottobre 2015, la Commissione ha pubblicato la sua nuova strategia commerciale «Commercio per tutti», in cui si propone lo scopo di utilizzare gli accordi commerciali e i programmi di preferenza come leva per promuovere lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, il commercio equo ed etico in tutto il mondo, nonché per migliorare la responsabilità delle catene di approvvigionamento come mezzo per rafforzare lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la lotta alla corruzione e la buona governance nei paesi terzi;

1.

accoglie con favore la crescente attenzione dedicata alla promozione delle condizioni di lavoro dignitose nelle catene di approvvigionamento globali dopo il crollo delle fabbriche del Rana Plaza, l'introduzione del progetto di legge francese in materia di «dovere di diligenza» obbligatorio, la legge britannica anti-schiavitù, l'accordo olandese per un settore sostenibile dell'abbigliamento e dei tessili, il partenariato tedesco per un settore tessile sostenibile e la dichiarazione del Presidente Juncker in occasione del vertice del G7 a favore di «un'azione urgente» per migliorare la responsabilità nelle catene di approvvigionamento globali, in cui si presti una crescente attenzione alla promozione della sostenibilità, della trasparenza e della tracciabilità delle catene del valore e di produzione; riconosce l'impegno della Commissione a favore di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, anche nel settore dell'abbigliamento, come indicato nella comunicazione intitolata «Commercio per tutti»; accoglie positivamente l'iniziativa del «cartellino verde» nell'ambito della quale otto Stati membri si sono pronunciati a favore di un dovere di attenzione da parte delle imprese con sede nell'UE verso gli individui e le comunità i cui diritti umani e ambiente locale sono influenzati dalle attività di tali imprese; accoglie con favore l'approccio olistico dell'indice Higg nella misurazione dell'impatto ambientale, sociale e del lavoro delle imprese; sottolinea la necessità di continuare ad apportare migliorie all'indice Higg e di migliorarne la trasparenza;

2.

accoglie con favore i singoli accordi quadro globali conclusi tra sindacati e marche di abbigliamento per il miglioramento della gestione della catena di approvvigionamento nel settore dell'abbigliamento; sottolinea che il futuro del settore dell'abbigliamento dipenderà dal miglioramento della produttività sostenibile e dalla tracciabilità per un'identificazione efficace dei processi in atto in tutta la catena di valore, il che consente di individuare e di attuare miglioramenti;

3.

accoglie con favore l'approccio concernente l’accordo giuridicamente vincolante sulla sicurezza antincendio e la sicurezza degli edifici in Bangladesh e il patto sulla sostenibilità in Bangladesh avviato dalla Commissione in collaborazione con il Bangladesh e l'OIL a seguito del disastro del Rana Plaza nel 2013, in quanto prevede disposizioni sui sindacati e la bonifica delle fabbriche ispezionate e ne chiede la proroga; sottolinea l'importanza di continuare il monitoraggio degli obiettivi del patto, per migliorare i diritti dei lavoratori, come anche la necessità di una gestione più responsabile delle catene di approvvigionamento a livello mondiale; chiede alla Commissione di condurre un'approfondita valutazione del patto, indicando ogni progresso o lacuna, comprese eventuali modifiche al regime commerciale, se del caso, in particolare alla luce delle relazioni dei meccanismi di sorveglianza dell'OIL; invita la Commissione a realizzare programmi e misure simili con altri partner commerciali produttori di abbigliamento dell'UE, ad esempio lo Sri Lanka, l’India o il Pakistan;

4.

sostiene l'esame della Commissione in merito a una possibile iniziativa nel settore dell'abbigliamento a livello di Unione; osserva inoltre che l'attuale accumulo delle iniziative esistenti potrebbe creare un contesto imprevedibile per le imprese; ritiene che una nuova proposta dovrebbe affrontare questioni legate ai diritti umani, promuovere la sostenibilità, la tracciabilità e la trasparenza delle catene di valore, favorire il consumo consapevole e avere come obiettivo i diritti del lavoro e la parità di genere in particolare; ritiene che i consumatori dell'UE abbiano il diritto di essere informati in merito alla sostenibilità e alla conformità dei prodotti del settore dell'abbigliamento ai diritti umani e ambientali; Ritiene, a tale proposito, che gli sforzi legislativi e le iniziative dell'UE nel settore dell'abbigliamento dovrebbero essere visibili sul prodotto finale;

5.

osserva con preoccupazione il modo in cui le attuali iniziative volontarie per la sostenibilità della catena di fornitura globale nel settore dell'abbigliamento si sono rivelate inefficaci nell'affrontare le questioni relative ai diritti del lavoro e ai diritti umani nel settore; invita pertanto la Commissione a spingersi oltre la presentazione di un documento di lavoro e a proporre una legislazione vincolante che fissi obblighi di dovere di diligenza per le catene di fornitura nel settore dell'abbigliamento; sottolinea che tale proposta legislativa deve essere allineata alle nuove indicazioni dell'OCSE in materia di debita diligenza relative alle catene di approvvigionamento responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, in conformità con le linee guida dell'OCSE, per le imprese multinazionali che importano nell'Unione europea, alla risoluzione dell'OIL sul lavoro dignitoso nelle catene globali di fornitura e agli standard concordati a livello internazionale in materia di diritti umani e norme sociali e ambientali;

6.

evidenzia che le nuove indicazioni dell'OCSE in materia di debita diligenza relative alle catene di approvvigionamento responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, in conformità con le linee guida dell'OCSE, dovrebbero costituire il principio cardine nella proposta legislativa della Commissione; sottolinea che tale proposta legislativa dovrebbe includere alcune norme fondamentali, come le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, salario di sussistenza, libertà di associazione e di contrattazione collettiva, prevenzione per quanto concerne le molestie sessuali e le violenze nei luoghi di lavoro, eliminando il lavoro coatto e minorile; invita la Commissione ad affrontare ulteriormente i seguenti punti: criteri chiave per la produzione sostenibile, trasparenza e tracciabilità, compresa la raccolta di dati trasparente e gli strumenti per l'informazione dei consumatori, verifiche e audit del dovere di diligenza, accesso alle vie di ricorso, parità di genere, diritti dei minori, dichiarazione di diligenza nella catena di fornitura, responsabilità in caso di catastrofi causate dall'uomo nonché attività di sensibilizzazione nell'Unione europea; incoraggia la Commissione a riconoscere altre proposte legislative e iniziative nazionali che hanno lo stesso obiettivo della legislazione, una volta verificata e constatata la conformità delle proposte e delle iniziative ai requisiti della legislazione europea;

7.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione di estendere la responsabilità sociale delle imprese mediante normative vincolanti in materia di dovere di diligenza al di là dei quadri esistenti per il settore dell'abbigliamento, in modo tale da assicurare che l'UE e i suoi partner e operatori commerciali soddisfino l'obbligo di rispettare i diritti umani e le più rigorose norme sociali e ambientali; evidenzia che l'industria dell'abbigliamento nell'Unione europea deve anche rispettare le norme dell'OIL, tra cui quelle relative a un salario di sussistenza e a condizioni di lavoro dignitose; esorta la Commissione a prestare attenzione alla remunerazione e alle condizioni di lavoro nel settore dell'abbigliamento negli Stati membri; esorta gli Stati membri ad attuare le norme dell'OIL nel settore dell'abbigliamento;

8.

invita la Commissione a promuovere attivamente l'uso di materie prime ecologiche e gestite in modo sostenibile e a promuovere il riutilizzo e il riciclaggio di indumenti e tessuti nell'Unione europea attraverso disposizioni specifiche nella proposta legislativa sul settore dell'abbigliamento; invita l'UE, gli Stati membri e le imprese ad aumentare i finanziamenti a favore della ricerca e dello sviluppo, anche nell'ambito del riciclaggio di indumenti, nell'ottica di garantire una fonte alternativa e sostenibile di materie prime per il settore dell'abbigliamento dell'UE; accoglie con favore le iniziative concepite per attuare le più alte e rigorose norme disponibili in materia di benessere degli animali (tra cui il Responsible Down Standard e il Responsible Wool Standard) ed esorta la Commissione ad usarle come linee guida per l'introduzione di disposizioni specifiche nella sua proposta legislativa; invita la Commissione a predisporre risorse aggiuntive nelle istituzioni, al fine di dare seguito all'iniziativa faro;

9.

evidenzia la necessità di migliorare i codici di condotta, le etichette di eccellenza e i programmi di commercio equo e solidale, assicurandone l'allineamento con le norme internazionali come i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, il Patto globale delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita dell'OIL dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (dichiarazione MNE), le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE in merito alla diligenza nei settori dell'abbigliamento e calzaturiero, i diritti dei minori e i principi delle imprese elaborati dall'UNICEF, il Patto globale delle Nazioni Unite e Save the Children; sottolinea parimenti la necessità di incrementare il dialogo sociale transfrontaliero attraverso la conclusione degli accordi quadro internazionali per promuovere i diritti dei lavoratori nelle catene di fornitura delle imprese multinazionali;

10.

sottolinea l'importanza di attuare, applicare o recepire la legislazione esistente a livello regionale, nazionale e internazionale;

11.

esorta la Commissione a rispettare il suo obiettivo di favorire miglioramenti nel settore dell'abbigliamento confezionato, anche attraverso una forte integrazione di genere e minorile; invita la Commissione a porre l'uguaglianza di genere, l'emancipazione delle donne e i diritti dei minori al centro della sua proposta legislativa; ritiene che tale iniziativa debba promuovere la non discriminazione ed affrontare la questione delle molestie nei luoghi di lavoro, come già previsto nell'ambito di impegni europei e internazionali;

12.

ribadisce il suo impegno verso l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne; sottolinea la necessità di promuovere l'accesso delle donne alle posizioni di leadership, sostenendo attività di formazione destinate alle lavoratrici per quanto concerne i loro diritti, la legislazione del lavoro e le questioni relative alla sicurezza e alla salute, così come la formazione destinata ai dirigenti di sesso maschile per quanto riguarda l'uguaglianza di genere e la discriminazione;

13.

invita la Commissione a presentare una strategia globale su come lo sviluppo, gli aiuti al commercio e le politiche in materia di appalti pubblici possano supportare una catena di fornitura dell'abbigliamento più equa e sostenibile nonché le microimprese locali, promuovendo le migliori pratiche e offrendo incentivi agli attori del settore privato che investono nella sostenibilità e nell'equità delle loro catene di fornitura, dall'agricoltore al consumatore finale;

14.

ritiene che le informazioni destinate ai consumatori svolgano un ruolo chiave nell'assicurare condizioni di lavoro dignitose, il che è un'esigenza evidenziata con il crollo del Rana Plaza; chiede che ai consumatori vengano fornite informazioni chiare e attendibili circa la sostenibilità nel settore dell'abbigliamento, il luogo di provenienza dei prodotti e in quale misura siano rispettati i diritti dei lavoratori; raccomanda che le informazioni raccolte in seguito all'azione dell'UE siano messe a disposizione del pubblico, e chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare la possibilità di creare una banca dati pubblica online contenente tutte le informazioni pertinenti relative a tutti gli attori presenti nella catena di fornitura;

15.

chiede una maggiore sensibilizzazione tra i consumatori europei per quanto riguarda la produzione di prodotti tessili; propone, a tal fine, lo sviluppo di norme di etichettatura a livello UE in materia di «abbigliamento equo», cui possano accedere le società multinazionali e le PMI, per indicare che sono state rispettate le condizioni di lavoro eque e per assistere i clienti nelle loro decisioni di acquisto attraverso una informazione più efficace;

16.

sottolinea la necessità di raccogliere e pubblicare dati completi sui risultati in materia di sostenibilità aziendale; chiede, in questo contesto, l'elaborazione in maniera armonizzata di definizioni e norme comuni per la raccolta e il confronto dei dati statistici, in particolare sulle importazioni generali così come sui singoli siti di produzione; chiede alla Commissione di avviare un'iniziativa per rendere obbligatoria la divulgazione dei siti di produzione;

17.

invita la Commissione a elaborare un'ampia gamma di sistemi di monitoraggio nel settore dell'abbigliamento dell'UE, utilizzando gli indicatori essenziali di prestazione e includendo la raccolta di dati mediante indagini, audit e analisi tecniche dei dati in grado di misurare efficacemente le prestazioni e affrontare l'impatto del settore dell'abbigliamento sullo sviluppo, sui diritti in materia di lavoro e sui diritti umani lungo l'intera catena di fornitura del settore dell'abbigliamento;

18.

ritiene che sia essenziale garantire un maggiore accesso all'informazione sulla condotta delle imprese; ritiene fondamentale introdurre un sistema di segnalazione efficace e obbligatorio nonché il dovere di diligenza per i prodotti di abbigliamento che entrano nel mercato dell'UE; ritiene che la responsabilità debba essere a carico di tutti gli attori lungo l'intera catena di fornitura, ivi compresi i subappaltatori nell'economia formale e informale (anche nelle zone di trasformazione per l'esportazione), ed elogia gli sforzi in atto a tal fine; reputa che l'UE sia nella posizione migliore per sviluppare un quadro comune attraverso normative sugli obblighi transnazionali del dovere di diligenza, sui risarcimenti per le vittime e sulla trasparenza e la tracciabilità della catena di fornitura, prestando altresì attenzione alla protezione degli informatori; raccomanda di mettere a disposizione dei consumatori informazioni attendibili, chiare e significative in merito alla sostenibilità;

19.

sottolinea che il coordinamento, la condivisione di informazioni e lo scambio delle migliori pratiche possono contribuire ad aumentare l'efficienza delle iniziative, private e pubbliche, legate alla catena di valore, e a conseguire risultati positivi in termini di sviluppo sostenibile;

20.

chiede che le iniziative a livello nazionale ed europeo incoraggino i consumatori ad acquistare prodotti realizzati a livello locale;

21.

osserva che il prezzo costituisce tuttora il fattore determinante nelle pratiche di acquisto relative a marchi e rivenditori, spesso a scapito del benessere e delle retribuzioni dei lavoratori; invita l'UE ad adoperarsi con tutte le pertinenti parti interessate per promuovere un efficace partenariato sociale e sostenere le parti interessate nello sviluppo e nell'attuazione di meccanismi di determinazione dei salari in linea con le pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare nei paesi in cui manca una normativa adeguata; sottolinea la necessità di garantire ai lavoratori il pagamento regolare di un salario adeguato che consenta loro e alle loro famiglie di soddisfare le loro necessità di base senza dover fare costantemente ore di straordinario; sottolinea che occorrono contratti collettivi di lavoro per evitare la concorrenza negativa dei costi salariali e rileva la necessità di sensibilizzare i consumatori in merito alle eventuali conseguenze di una domanda che abbia per oggetto prezzi sempre più bassi;

22.

sottolinea che i governi dei paesi produttori devono essere in grado di attuare standard e norme internazionali, e anche di elaborare, recepire e applicare una legislazione adeguata, in particolare in relazione all'istituzione dello Stato di diritto e alla lotta alla corruzione; invita la Commissione ad appoggiare i paesi produttori in questo ambito nel quadro della politica di sviluppo dell'UE;

23.

prende atto del fatto che, mentre ogni Stato è responsabile dell'applicazione delle proprie leggi in materia di lavoro, i paesi in via di sviluppo possono disporre di capacità e risorse limitate per monitorare e applicare efficacemente il rispetto delle leggi e dei regolamenti; invita l'UE, nell'ambito dei suoi programmi di cooperazione allo sviluppo e al fine di colmare il divario di governance, a rafforzare lo sviluppo di capacità e a fornire ai governi dei paesi in via di sviluppo l'assistenza tecnica relativa agli aspetti amministrativi del lavoro e ai sistemi di ispezione, anche per quanto concerne la concessione in subappalto degli stabilimenti, facilitando l'accesso ad adeguati ed efficaci meccanismi di compensazione e reclamo, anche nelle zone di trasformazione per l'esportazione dove lunghi orari di lavoro, straordinari forzati e discriminazioni retributive sono pratiche comuni;

24.

sottolinea l'importanza delle ispezioni sul lavoro e dell'audit sociale nella catena di fornitura del settore dell'abbigliamento e delle calzature; ritiene che troppo spesso tali controlli rispecchino soltanto la situazione riscontrata in sede di ispezione; raccomanda l'adozione di ulteriori azioni per migliorare le ispezioni e gli audit, tra cui la formazione di ispettori e la convergenza delle norme e dei metodi di controllo attraverso la collaborazione con il settore dell'abbigliamento e i paesi produttori;

25.

evidenzia l'importanza dell'indipendenza delle ispezioni sul lavoro nell'ambito dell'allarme rapido e della prevenzione, nonché nell'applicazione delle norme e dei regolamenti nazionali in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, ma constata che elementi come l'affaticamento causato dalle verifiche possono comprometterne l'efficacia e che le verifiche rispecchiano soltanto la situazione riscontrata al momento della verifica; ritiene che la ratifica e l'attuazione della convenzione dell'OIL n. 81 sia importante per individuare gli abusi; raccomanda ulteriori ricerche sulle modalità per migliorare le verifiche e le ispezioni, come la convergenza delle norme e delle metodologie di verifica e l'invio di ispettori del lavoro ogni volta diversi, il che può condurre a norme più rigorose, in particolare nei paesi con questioni concernenti la corruzione; sottolinea l'importanza dell'assunzione adeguata di ispettori del lavoro e della formazione continua per i nuovi ispettori del lavoro e quelli esistenti relativamente alle convenzioni e alle norme internazionali, alle leggi locali sul lavoro e alle tecniche di ispezione appropriate; invita l'UE a continuare a sostenere, sotto il profilo finanziario e tecnico, lo sviluppo degli ispettorati del lavoro nei paesi in via di sviluppo, in linea con le pertinenti norme dell'OIL, in particolare nel contesto dei suoi fondi di sviluppo;

26.

osserva che l'industria dell'abbigliamento crea posti di lavoro per una vasta gamma di competenze, dai lavoratori scarsamente qualificati ai ruoli altamente specializzati;

27.

ritiene che sia necessario garantire la tutela della salute e della sicurezza per tutti i lavoratori attraverso le norme internazionali, l'attuazione delle leggi nazionali e la contrattazione collettiva, a tutti i livelli (a livello di fabbrica, locale, nazionale e internazionale), nonché attraverso le politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro a livello di fabbrica, quali i piani d'azione elaborati per iscritto, attuati e monitorati con il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

28.

sottolinea che le politiche commerciali e di investimento dell'UE sono interconnesse con le politiche in materia di protezione sociale, uguaglianza di genere, giustizia fiscale, sviluppo, diritti umani e ambiente nonché con la promozione delle PMI; ribadisce la sua richiesta affinché la Commissione e gli Stati membri garantiscano la coerenza delle politiche per lo sviluppo in tema di diritti umani e imprese a tutti i livelli, in particolare in relazione alla politica commerciale, degli investimenti ed estera dell'UE, il che implica una maggiore efficacia della condizionalità sociale negli accordi bilaterali e regionali, attraverso un maggiore coinvolgimento e la consultazione delle parti sociali e della società civile durante i negoziati, l'attuazione delle disposizioni in materia di lavoro, e l'utilizzo sistematico delle valutazioni d'impatto ex ante ed ex post sulla sostenibilità degli scambi commerciali;

29.

chiede alla Commissione, nell'ambito dei negoziati sugli accordi internazionali e bilaterali, di impegnarsi sotto il profilo dei diritti umani, inclusi i diritti dei minori, così come nella promozione della buona governance e di clausole vincolanti in materia sociale, ambientale e dei diritti umani; deplora che le attuali clausole sui diritti umani negli accordi di libero scambio e in altri accordi di partenariato economico non siano sempre pienamente rispettate da parte dei paesi firmatari; ribadisce, a tale proposito, la necessità di rafforzare tutti gli strumenti per garantire la certezza giuridica;

30.

esorta l'UE e gli Stati membri a promuovere, mediante l'iniziativa nel settore dell'abbigliamento e altri strumenti di politica commerciale, l'effettiva applicazione delle norme dell'OIL in materia di salari e orario di lavoro, anche con i paesi partner nel settore dell'abbigliamento; invita altresì l'UE a fornire orientamento e assistenza su come migliorare il rispetto di tali norme, contribuendo nel contempo a creare imprese sostenibili e a migliorare le prospettive di un'occupazione sostenibile;

31.

incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a promuovere, attraverso il dialogo politico e lo sviluppo delle capacità, l'adozione e l'applicazione efficace delle norme internazionali del lavoro e dei diritti umani da parte dei paesi partner, sulla base delle convenzioni, compresi i diritti e le norme in materia di lavoro minorile come le convenzioni n. 138 e n. 182, e delle raccomandazioni dell'OIL; sottolinea, in questo contesto, che il rispetto del diritto di aderire e di formare un sindacato e di impegnarsi nella contrattazione collettiva è un criterio chiave della responsabilità delle imprese; deplora che la libertà di associazione sia spesso violata in numerosi luoghi di lavoro e incoraggia gli Stati a rafforzare il diritto del lavoro; invita l'UE, a tale proposito, a incoraggiare i governi dei paesi in via di sviluppo a rafforzare il ruolo delle organizzazioni sindacali e a promuovere attivamente il dialogo sociale e i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, includendo la libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva per tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status;

32.

sottolinea il ruolo importante svolto dal settore dell'abbigliamento nello sviluppo di attività ad alta intensità di lavoro per le economie emergenti, in particolare nei mercati emergenti dell'Asia;

33.

invita gli istituti di finanziamento allo sviluppo a rafforzare le condizionalità del lavoro nei loro standard di prestazione, come condizione contrattuale di finanziamento;

34.

osserva che i paesi «hot spot» che rientrano nell'iniziativa faro hanno un accesso preferenziale al mercato dell'UE; invita la Commissione a continuare a includere la ratifica delle norme fondamentali dell'OIL, le ispezioni sanitarie e di sicurezza e la libertà di associazione nelle discussioni sulla prosecuzione del regime commerciale preferenziale con i paesi connessi alla catena di fornitura globale nel settore dell'abbigliamento e a rafforzare i diritti umani e le convenzioni in materia di lavoro e ambiente nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate;

35.

ribadisce con forza il proprio appello all'introduzione sistematica di clausole vincolanti sui diritti umani in tutti gli accordi internazionali, compresi quelli commerciali e di investimento che sono stati già conclusi e che saranno conclusi tra l'UE e i paesi terzi; sottolinea la necessità, inoltre, di meccanismi di monitoraggio ex ante prima della conclusione di un eventuale accordo quadro, subordinando ad essi la conclusione quale elemento fondamentale dell'accordo; sottolinea la necessità di meccanismi di monitoraggio ex post che consentano di adottare misure concrete in risposta alle violazioni di dette clausole, tra cui sanzioni appropriate come specificato nelle clausole sui diritti umani dell'accordo, ivi compresa la sospensione dell'accordo;

36.

ritiene che gli accordi commerciali dell'UE dovrebbero contenere a titolo obbligatorio e applicabile capitoli sullo sviluppo sostenibile, in modo da migliorare effettivamente le vite delle persone, e sottolinea che negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali occorre introdurre una clausola che promuova la ratifica e l'attuazione delle convenzioni dell'OIL e dell'agenda per il lavoro dignitoso; ricorda che l'istituzione di sistemi come il Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) dell'UE, con l'obbligo di ratificare e applicare le 27 convenzioni, potrebbe contribuire a migliorare la situazione dei diritti dei lavoratori, la promozione dell'uguaglianza di genere e l'abolizione del lavoro minorile e del lavoro coatto; sottolinea, in questa ottica, la necessità di seguire con attenzione l'attuazione dell'SPG+ ed il rispetto delle convenzioni da parte dei paesi interessati; invita l'UE a garantire che le condizioni dei diritti umani connesse alle preferenze commerciali unilaterali, quali l'SPG o l'SPG+, siano efficacemente attuate e monitorate; invita la Commissione a introdurre delle preferenze tariffarie per i prodotti tessili dalla comprovata sostenibilità nella prossima riforma della norme SPG/SPG+; esorta la Commissione a riconoscere i criteri di sostenibilità e i requisiti minimi stabiliti per i sistemi di rilevamento e certificazione sulla base delle convenzioni internazionali, quali le norme fondamentali del lavoro previste dall'OIL o le norme sulla protezione della biodiversità; invita la Commissione a promuovere la produzione di prodotti equi e solidali attraverso lo strumento delle preferenze tariffarie, e a conferire maggiore importanza alle relazioni dell'OIL e alle conclusioni dei suoi organi di sorveglianza nell'ambito delle loro attività di monitoraggio e valutazione, rafforzando i collegamenti con le agenzie locali dell'OIL e delle Nazioni Unite nei paesi beneficiari, in modo da tenere pienamente conto dei loro pareri e della loro esperienza;

37.

ribadisce la propria richiesta di effettuare valutazioni di impatto sostenibili per ciascun nuovo accordo che viene negoziato e chiede che i dati siano raccolti in modo disaggregato per genere;

38.

ricorda che la tassazione è uno strumento importante ai fini della promozione del lavoro dignitoso; ritiene che, nell'ottica di assicurare che tutte le aziende, comprese le multinazionali, versino le tasse ai governi dei paesi dove viene svolta l'attività economica, così da creare valore, gli incentivi fiscali, quali le esenzioni nelle zone di trasformazione per l'esportazione, dovrebbero essere riesaminati unitamente alle esenzioni dai regolamenti e dal diritto del lavoro nazionale;

39.

accoglie con grande favore il lavoro iniziato nella preparazione di un trattato vincolante delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, che si ritiene migliorerà la responsabilità sociale delle imprese, anche nel settore dell'abbigliamento; deplora qualsiasi comportamento ostruzionistico in relazione a tale processo e chiede all'UE e agli Stati membri di partecipare a questi negoziati in maniera costruttiva;

40.

ricorda gli effetti negativi del dumping sociale sui settori europei dell'abbigliamento, tra cui le violazioni dei diritti umani e il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro; confida, data la sua massa critica, nella capacità dell'UE di difendere tali principi a livello globale e di favorire il cambiamento; esorta, pertanto, la Commissione, alla prossima riunione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, a impegnarsi con i partner internazionali per lanciare un'iniziativa globale; invita la Commissione a porre in essere misure vincolanti che assicurino il rispetto, da parte delle imprese importatrici nell'Unione europea, delle condizioni di parità stabilite dalla proposta legislativa richiesta; riconosce, a tale riguardo, le speciali esigenze delle PMI europee e il fatto che la natura e la portata della dovuta diligenza, tra cui gli interventi specifici che un'azienda deve adottare, sono influenzate dalle sue dimensioni, dal contesto delle sue attività e dalla gravità dei suoi effetti potenzialmente negativi; chiede pertanto un'adeguata considerazione delle PMI che dominano il settore dell'abbigliamento manifatturiero europeo; ritiene che le PMI e le micro-imprese europee, che partecipano alla definizione dell'iniziativa, debbano anch'esse beneficiare di un sostegno finanziario europeo tramite il programma COSME;

41.

invita la Commissione a porre in essere misure specifiche affinché le PMI europee possano accedere agli strumenti finanziari e strategici, con particolare riferimento alla capacità delle PMI di conseguire risultati in materia di tracciabilità e trasparenza, in modo che le nuove prescrizioni non impongano un onere sproporzionato, aiutandole a stabilire contatti con produttori responsabili;

42.

sottolinea che all'interno di alcuni Stati membri dell'UE si sono ripetutamente riscontrate condizioni di lavoro precarie nel settore dell'abbigliamento per quanto concerne questioni come la salute e la sicurezza, le retribuzioni, la sicurezza sociale e l'orario di lavoro; chiede pertanto lo sviluppo di iniziative efficienti e ben mirate all'interno dell'UE atte a migliorare la situazione nel settore dell'abbigliamento e a rilanciare l'occupazione negli Stati membri;

43.

ricorda che l'inclusione di disposizioni sociali nelle procedure di appalti pubblici può influire notevolmente sui diritti dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura globali; si rammarica, tuttavia, che secondo gli studi dell'OIL (25), la maggior parte delle disposizioni sociali limita le responsabilità al primo appaltatore in ordine, mentre le disposizioni relative ai subappaltatori e all'esternalizzazione vengono incluse nei contratti di appalti pubblici su base ad hoc; invita l'UE a fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché la politica degli appalti pubblici diventi uno strumento per promuovere i principi e i diritti fondamentali sul lavoro;

44.

è convinto che gli appalti pubblici rappresentino uno strumento utile per la promozione di un'industria dell'abbigliamento responsabile; esorta la Commissione e le istituzioni europee a fungere da modelli nel contesto degli appalti pubblici nel settore dei tessili da utilizzarsi all'interno delle istituzioni; invita, a tale riguardo, le istituzioni europee, compreso il Parlamento, a garantire che in tutti i loro appalti pubblici, anche quelli relativi alle attività di merchandising delle istituzioni e dei gruppi politici nel caso del Parlamento, vengano promossi il riciclaggio e una catena di fornitura equa e sostenibile nel settore dell'abbigliamento; invita la Commissione, inoltre, a stabilire orientamenti per le autorità locali in materia di criteri sociali nell'acquisto dei tessili, seguendo la direttiva del 2014 sugli appalti pubblici, e a motivarli di conseguenza; incoraggia la Commissione a utilizzare la legislazione per attuare e promuovere ulteriormente gli obiettivi di sviluppo sostenibile, proponendo un piano, in modo che entro il 2030 nell'ambito degli appalti pubblici, la maggior parte dei capi di abbigliamento nell'UE provenga da fonti sostenibili;

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.

(1)  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

(2)  A/HRC/RES/26/9 (http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf).

(3)  A/RES/70/1 (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1)

(4)  http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women

(5)  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf

(6)  http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

(7)  GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

(8)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf

(9)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(10)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 39.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2016)0137.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2016)0298.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2016)0335.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2016)0405.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2016)0502.

(16)  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/nt/584/584520/584520en.pdf

(17)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA%282015%29549058_EN.pdf

(18)  Testi approvati, P8_TA(2016)0490.

(19)  http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/safer-garment-industry-in-bangladesh/lang--en/index.htm

(20)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153732.pdf

(21)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(22)  https://www.textilbuendnis.com/en/

(23)  https://www.ser.nl/en/publications/publications/2016/agreement-sustainable-garment-textile.aspx

(24)  https://europa.eu/eyd2015/en/fashion-revolution/posts/exploitation-or-emancipation-women-workers-garment-industry

(25)  Relazione IV dell'OIL, 105a sessione, 2016 (pag. 45).


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/112


P8_TA(2017)0197

Situazione della concentrazione agricola nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla situazione relativa alla concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra (2016/2141(INI))

(2018/C 298/15)

Il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2015, dal titolo «L'accaparramento di terreni: una minaccia per le imprese agricole a conduzione familiare»,

visti gli orientamenti volontari del comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS), del 12 maggio 2012, sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste,

vista la petizione n. 187/2015 presentata al Parlamento europeo sul tema «Conservare e gestire i terreni arabili in Europa quale nostro bene comune: un appello delle organizzazioni della società civile a elaborare una politica fondiaria dell'UE sostenibile ed equa»,

visto lo studio della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo relativo alla portata del fenomeno dell'accaparramento di terreni agricoli nell'UE (1),

visto l'avvio previsto o già in corso da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti degli Stati membri Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0119/2017),

A.

considerando che nel 2013 nell'UE-27 il 52,2 % della superficie agricola utilizzata in Europa era controllato soltanto dal 3,1 % delle imprese, che, per contro, il 76,2 % delle imprese aveva a disposizione una quota di terreni agricoli pari solo all'11,2 %; che questa tendenza è contraria al modello europeo di un'agricoltura sostenibile, multifunzionale e ampiamente caratterizzata da aziende a conduzione familiare;

B.

considerando che questo pone la disparità nella destinazione d'uso dei suoli nell'UE con un coefficiente di Gini di 0,82 sullo stesso livello di paesi quali Brasile, Colombia e Filippine (2);

C.

considerando che all'iniqua distribuzione dei terreni agricoli corrisponde un'iniqua distribuzione delle sovvenzioni della PAC, poiché i pagamenti diretti, che rappresentano la maggior parte delle spese relative alla PAC, vengono corrisposti principalmente per ettaro;

D.

considerando che l'effettiva distribuzione di sovvenzioni e terreni potrebbe essere ancora più iniqua, giacché le statistiche disponibili non consentono di trarre conclusioni sulla proprietà e il controllo delle aziende;

E.

considerando che l'accesso alla terra e alla proprietà sono diritti fondamentali riconosciuti dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro;

F.

considerando che l'accesso alla terra è essenziale per la realizzazione di molti diritti umani e si ripercuote sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

G.

considerando che il suolo, da un lato, rappresenta una proprietà e, dall'altro, un bene pubblico ed è soggetto ad obblighi sociali;

H.

considerando che non esiste alcuna competenza esclusiva o condivisa dell'UE in relazione ai terreni e che le diverse politiche dell'UE definiscono differenti aspetti politici, sociali, culturali e ambientali della gestione dei terreni, il che rende necessario un approccio più olistico alla gestione delle terre a livello dell'UE;

I.

considerando che la corte costituzionale federale tedesca ha dichiarato già nella sua decisione del 12 gennaio 1967 (1 BvR 169/63, BverfG 21, 73-87) che il trasferimento di terreni rurali non deve godere della medesima libertà del trasferimento di qualsiasi altro capitale, poiché i terreni sono beni non moltiplicabili e indispensabili, e che un giusto ordine giuridico e sociale obbliga a valorizzare gli interessi pubblici in materia di terreni in misura maggiore che per altri beni (3);

J.

considerando che il suolo è una risorsa sempre più scarsa e non moltiplicabile e che rappresenta il fondamento del diritto umano a un'alimentazione sana e adeguata, nonché di una molteplicità di servizi ecosistemici vitali, e che pertanto non può essere considerato come una merce di scambio comune; che i terreni, inoltre, sono doppiamente minacciati, da un lato, dalla perdita di superfici agricole a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, dell'urbanizzazione, del turismo, dei progetti infrastrutturali, dei cambiamenti di destinazione, dell'imboschimento e della desertificazione e dall'altro, dalla concentrazione di terreni nelle mani di grandi imprese agricole e investitori esterni al settore agricolo; che, nel contempo, spetta all'autorità pubblica controllare e limitare la perdita di terreni agricoli dovuta a tali attività;

K.

considerando che i terreni sono soggetti non soltanto a conflitti d'uso, ma anche alle rivalità tra gli investitori agricoltori e non agricoltori come pure tra le generazioni di agricoltori, poiché i giovani desiderosi di stabilirsi hanno maggiori difficoltà ad accedere ai terreni, a causa dei costi, soprattutto nel caso in cui non siano discendenti di agricoltori;

L.

considerando che gli Stati membri sono responsabili della differente regolamentazione della politica del mercato fondiario e del mercato dei terreni agricoli nei singoli paesi e che ciò può avere gravi ripercussioni sulla competitività delle imprese agricole nel mercato interno;

M.

considerando che i terreni rappresentano un fattore di produzione con costi elevati; che è legato ai regimi nazionali di successione, che costringono a un rifinanziamento a ogni cambio di generazione; che i prezzi dei terreni influiscono sulla concentrazione fondiaria; che può accadere che agricoltori senza famiglia, alla fine della loro vita attiva, cedano la propria azienda al migliore offerente al fine di integrare la loro modesta pensione;

N.

considerando che la Corte dei conti europea nella sua relazione speciale n. 25/2016 sottolinea che occorre migliorare i sistemi utilizzati per la mappatura dei terreni agricoli al fine di determinare l'ammissibilità dei terreni agli aiuti;

O.

considerando che gli strumenti statistici esistenti a livello dell'UE, quali la rete d'informazione contabile agricola (RICA), l'indagine Eurostat sulla struttura delle aziende agricole e il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) raccolgono dati su vari aspetti della proprietà fondiaria; che finora mancano dati esaurienti, aggiornati trasparenti e di alta qualità sui diritti di possesso del suolo, sulle strutture di proprietà e locazione, sui movimenti dei prezzi e delle quantità nei mercati fondiari, ma anche su indicatori sociali e ambientali pertinenti a livello europeo e che in alcuni Stati membri tali dati sono raccolti e pubblicati solamente in modo incompleto;

P.

considerando che anche per un'utile distribuzione del suolo è indispensabile un'adeguata trasparenza di mercato, che dovrebbe comprendere anche le attività delle istituzioni attive sul mercato fondiario;

Q.

considerando che la vendita di terreni a investitori e holding non agricoli rappresenta un grave problema in tutta l'Unione e che in particolare i nuovi Stati membri, allo scadere delle moratorie che limitavano la vendita di terreni ad agenti stranieri, sono esposti a forti pressioni per adeguare la propria legislazione, poiché i prezzi dei terreni relativamente bassi hanno accelerato la vendita dei terreni agricoli a grandi investitori;

R.

considerando che un'ampia diffusione della proprietà di terreni agricoli costituisce un principio di base fondamentale dell'economia sociale di mercato e un presupposto importante per la coesione sociale, per la creazione di posti di lavoro nelle zone rurali, per un'elevata creazione di valore agricolo e per la pace sociale;

S.

considerando che le superfici agricole utilizzate dai piccoli agricoltori rivestono un'importanza particolare per la gestione idrica e per il clima, per il bilancio del carbonio e la produzione di alimenti salutari, nonché per la biodiversità, la fertilità del suolo e la conservazione del paesaggio; che circa il 20 % dei terreni agricoli europei sono già stati colpiti dai cambiamenti climatici, dall'erosione idrica ed eolica del suolo e da una gestione impropria; che, a causa del riscaldamento globale, alcune regioni dell'UE, in particolare dell'Europa meridionale, sono già esposte alla siccità e ad altre condizioni metereologiche estreme, che provocheranno la degradazione del suolo e limiteranno l'accesso a terreni di buona qualità e/o adatti all'uso agricolo;

T.

considerando che esiste una forte disparità nella distribuzione di terreni agricoli di elevata qualità e che tali terreni sono decisivi per la qualità dei prodotti alimentari, la sicurezza alimentare e il benessere umano;

U.

considerando che la domanda di generi alimentari e mangimi, di energia non fossile, di materie prime rinnovabili per l'industria dei carburanti, della chimica, del tessile come pure per la bioeconomia aumenta costantemente e, di conseguenza, aumenta anche il prezzo dei terreni;

V.

considerando che le aziende agricole di piccole e medie dimensioni, la distribuzione della proprietà o un sistema di locazione adeguatamente regolamentato e l'accesso ai terreni comuni rappresentano il presupposto migliore per garantire un utilizzo responsabile del suolo e una gestione sostenibile delle terre, oltre a favorire l'identificazione e l'attaccamento; che tali forme di proprietà incoraggiano le persone a rimanere nelle zone rurali e consentono loro di lavorare in tali zone, il che ha un impatto positivo sull'infrastruttura socio-economica delle zone rurali, sulla sicurezza alimentare, la sovranità alimentare e la preservazione dello stile di vita rurale; che un'iniqua distribuzione delle terre e un iniquo accesso alla terra e alle risorse naturali aumenta il rischio di divisioni all'interno della società, di squilibri sociali, di una minore qualità della vita e del lavoro e di impoverimento; che l'elevata concentrazione del potere in settori all'interno del mercato alimentare dell'UE potrebbe ripercuotersi negativamente sui diritti dei consumatori e ridurre i redditi degli agricoltori; che gli agricoltori che non sono proprietari dei propri terreni dovrebbero disporre di contratti di messa a disposizione solidi e sufficientemente duraturi per rendere redditizi i loro investimenti;

W.

considerando che la politica agricola europea mira a preservare il modello agricolo europeo, basato su un'agricoltura multifunzionale, caratterizzata principalmente da aziende a conduzione familiare di piccole e medie dimensioni e aziende agricole cooperative con proprietà dei terreni; che un'ampia ripartizione della proprietà, diritti di utilizzo del terreno sicuri e l'accesso ai terreni comuni, gestiti in maniera sostenibile, garantiscono un accesso equo alle risorse e una struttura agraria eterogenea e legata al luogo di residenza che contempli le tradizioni, la certezza del diritto e la responsabilità nei confronti della società; che tale modello tutela i prodotti tradizionali e la sovranità alimentare e promuove l'innovazione, proteggendo nel contempo l'ambiente e le generazioni future;

X.

considerando che le azienda agricole a conduzione familiare, oltre a produrre alimenti, svolgono funzioni sociali ed ecologiche molto importanti che un modello di agricoltura industriale non è sempre in grado di assolvere; che un'agricoltura di piccole e medie dimensioni sorretta solo dalle famiglie di agricoltori oppure con il sostegno dei consumatori rappresenta un modello assolutamente lungimirante anche da un punto di vista economico, poiché tali imprese spesso presentano un'elevata diversificazione interna e conseguente resilienza, e contribuiscono a un'elevata creazione di valore nelle zone rurali;

Y.

considerando che la concentrazione di terreni agricoli si ripercuote negativamente sullo sviluppo delle comunità rurali e sulla sostenibilità socio-economica delle zone rurali e può comportare la perdita di posti di lavoro nel settore dell'agricoltura, con una conseguente riduzione del tenore di vita della comunità agricola e della disponibilità di prodotti alimentari, il che a sua volta genera squilibri nello sviluppo territoriale e in ambito sociale;

Z.

considerando che il futuro del settore agricolo dipende dalla generazione più giovane e dalla loro propensione all'innovazione e agli investimenti, che è di decisiva importanza per il futuro delle zone rurali, poiché è l'unico modo per fermare l'invecchiamento nel settore dell'agricoltura e garantire la successione nelle imprese agricole, senza la quale anche il contratto tra le generazioni perde validità,; che, d'altro canto, per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori è particolarmente difficile ottenere l'accesso alle terre e ai finanziamenti, il che potrebbe rendere il settore meno attraente;

AA.

considerando che l'accesso alla terra è il prerequisito principale per l'avviamento di una azienda agricola, che a sua volta creerà occupazione e accelererà lo sviluppo sociale ed economico;

AB.

considerando che in molte regioni i prezzi di acquisto e i canoni di locazione dei terreni agricoli hanno raggiunto un livello che incoraggia la speculazione finanziaria, rendendo economicamente impossibile per molte aziende mantenere le superfici prese in locazione o acquistare altri terreni necessari per mantenere la redditività delle piccole e medie imprese e tanto meno fondare nuove aziende, dato che il mercato è quasi privo di terreni disponibili;

AC.

considerando che le differenze dei prezzi per i terreni agricoli tra gli Stati membri promuovono ulteriormente i processi di concentrazione e che l'andamento dei prezzi per i terreni non è parallelo allo sviluppo economico di altri settori;

AD.

considerando che i prezzi di vendita e in alcuni casi anche i canoni di locazione dei terreni agricoli in molti Stati membri non sono più orientati ai ricavi conseguibili mediante la produzione di generi alimentari;

AE.

considerando che i canoni di locazione spesso non sono più orientati ai ricavi agricoli che le aziende possono mantenere, il che significa che i requisiti in materia di capitale sono troppo elevati e comportano un rischio eccessivo per favorire l'ingresso nel settore dell'agricoltura;

AF.

considerando che alla domanda di generi alimentari e mangimi si aggiunge una crescente domanda di materie prime per la «bioeconomia», come ad esempio biocarburanti e materie prime per il settore chimico e tessile, suscitando l'interesse di nuovi attori ad acquisire terreni agricoli;

AG.

considerando che, poiché alcuni Stati membri devono ancora stabilire politiche fondiarie efficaci, le politiche e le sovvenzioni dell'UE in alcuni casi possono favorire i processi di concentrazione, dato che i pagamenti diretti connessi alle superfici sono destinati in misura maggiore alle grandi imprese e agli agricoltori già saldamente stabiliti e che l'impiego di tali strumenti conduce a un aumento dei prezzi dei terreni, il che contribuisce ad escludere dal mercato fondiario i giovani, i nuovi attori alla ricerca di terreni dove stabilire aziende agricole e le piccole e medie imprese che spesso dispongono di mezzi finanziari inferiori; che ciò significa che i fondi europei per l'agricoltura, destinati alle piccole e medie imprese agricole, spesso non raggiungono i destinatari corretti;

AH.

considerando che la concentrazione di terreni nelle mani di un piccolo numero di produttori sta distorcendo i processi produttivi e di mercato e potrebbe avere un effetto controproducente sull'agricoltura degli Stati membri e/o dell'intera UE;

AI.

considerando che la politica agricola comune (PAC) riformata nel 2013 ha altresì consentito di limitare questi effetti introducendo un pagamento supplementare per i primi ettari e una riduzione progressiva di tale sostegno; che questi pagamenti diretti legati alla superficie svolgono, inoltre, un ruolo fondamentale nel garantire la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole europee che soddisfano standard di produzione elevati;

AJ.

considerando che, soprattutto dopo la crisi economica e finanziaria del 2007, l'acquisto di terreni agricoli è considerato un investimento sicuro in molti Stati membri; che i terreni agricoli sono acquisiti, in quantità allarmanti, da investitori esterni al settore e speculatori finanziari, come fondi pensione, compagnie di assicurazione e aziende; che la proprietà terriera rimarrà un investimento sicuro anche in caso di una futura inflazione;

AK.

considerando che una serie di Stati membri hanno adottato provvedimenti normativi per proteggere i loro terreni coltivabili dall'acquisto da parte di investitori; considerando che durante l'acquisto di terreni sono stati registrati casi di frode, che includono il ricorso ai contratti che sfruttano le lacune giuridiche in materia di transazioni fondiarie, nei quali la data di conclusione del contratto è falsificata, che allo stesso tempo, gli investitori hanno acquisito numerosi terreni;

AL.

considerando che la comparsa di bolle speculative sui mercati dei terreni agricoli ha gravi conseguenze per l'agricoltura e che la speculazione sulle materie prime nel mercato dei futures fa ulteriormente aumentare i prezzi dei terreni agricoli;

AM.

considerando che il fenomeno dell'accaparramento dei terreni è favorito da vari fattori, tra cui la globalizzazione crescente, la crescita demografica, la domanda crescente di prodotti alimentari e di materie prime naturali, nonché gli effetti controproducenti della politica agricola;

AN.

considerando che una conseguenza della concentrazione dei terreni agricoli è anche il deflusso dei profitti e dei pagamenti delle imposte dalle zone rurali verso le sedi centrali delle grandi aziende;

AO.

considerando che le disposizioni esistenti per il limite massimo ai pagamenti diretti superiori ai 150 000 EUR non si applicano quando le persone giuridiche posseggono più imprese agricole subappaltatrici, che ricevono meno di 150 000 EUR ciascuna in pagamenti diretti;

AP.

considerando che le società per azioni in agricoltura aumentano con preoccupante velocità; che tali società spesso agiscono a livello transfrontaliero e che il loro modello imprenditoriale è per lo più dominato dalla speculazione terriera piuttosto che dalla produzione agricola;

AQ.

considerando che i problemi descritti non riguardano solo i terreni agricoli bensì in maniera altrettanto urgente anche i boschi e le zone di pesca;

1.

ricorda che la questione fondiaria, la sua gestione e le norme urbanistiche sono di competenza degli Stati membri; invita, di conseguenza, gli Stati membri a prendere maggiormente in considerazione nelle loro politiche pubbliche la salvaguardia e la gestione dei terreni agricoli e la cessione dei terreni;

2.

invita la Commissione a istituire un osservatorio per la raccolta di informazioni e dati sul livello di concentrazione dei terreni agricoli e della proprietà fondiaria in tutta l'Unione, incaricato di: registrare i prezzi di acquisto e di locazione nonché il comportamento dei proprietari e dei locatari sul mercato; monitorare la perdita di superfici agricole a seguito di cambiamenti della destinazione d'uso dei suoli, l'andamento della fertilità del suolo e l'erosione; elaborare relazioni periodiche in merito;

3.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente tra di loro e con la Commissione le informazioni relative alla legislazione nazionale in materia di terreni e cambiamento della destinazione d'uso dei suoli, con particolare riguardo ai casi di acquisto di terreni a scopo speculativo;

4.

invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro ad alto livello per esaminare il problema della concentrazione dei terreni agricoli, effettuare uno studio sugli effetti che le misure applicate dall'UE e dagli Stati membri hanno sulla concentrazione fondiaria e sulla produzione agricola, nonché analizzare i rischi di tale concentrazione per l'approvvigionamento alimentare, l'occupazione, l'ambiente, la qualità dei suoli e lo sviluppo rurale;

5.

invita gli Stati membri a orientare le politiche in materia di utilizzo dei suoli in modo tale da sfruttare le possibilità esistenti, come la fiscalità, gli aiuti e i fondi della PAC, per mantenere nell'intero territorio dell'UE il modello di agricoltura basato sulle aziende agricole familiari;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere periodicamente dati di qualità comparabile per quanto concerne il livello dei canoni e i prezzi fondiari, compresa l'acquisizione di terreni mediante compravendita di quote, nonché transazioni riguardanti grandi superfici, perdita della proprietà fondiaria, violazione dei diritti di possesso e aumenti speculativi dei prezzi in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a pubblicare orientamenti sull'armonizzazione delle pratiche contabili e a incoraggiare la condivisione delle migliori pratiche nell'ambito delle legislazioni nazionali al fine di individuare i provvedimenti per salvaguardare le attività e i terreni agricoli;

7.

ritiene necessario che gli Stati membri creino inventari armonizzati dei terreni agricoli contenenti tutti i diritti di proprietà e d'uso dei terreni agricoli, registrati in tempo reale, con precisione e in modo comprensibile, nel pieno rispetto dei diritti di tutela dei dati delle parti coinvolte, che siano presentati sotto forma di statistiche anonime pubblicamente accessibili;

8.

invita la Commissione, su tale base, a intervalli regolari, a presentare al Consiglio e al Parlamento una relazione sulla situazione della destinazione d'uso dei suoli, la struttura, i prezzi e le leggi e politiche nazionali relative alla proprietà e alla locazione delle superfici agricole e a riferire al comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS) in merito all'attuazione da parte dell'UE degli orientamenti volontari del CFS sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste, nel contesto della sicurezza alimentare nazionale;

9.

riconosce che i programmi per consolidare appezzamenti frammentati mediante varie tipologie procedurali nel quadro di una gestione integrata dei terreni, nel rispetto delle specificità locali e regionali, sono uno strumento indispensabile per il miglioramento della struttura del settore agricolo e la risoluzione dei conflitti relativi alla destinazione d'uso dei terreni; raccomanda al riguardo che, laddove il riassetto fondiario avvenga mediante locazione dei terreni, il canone sia correlato alla capacità produttiva e alla redditività, nel modo più appropriato per l'economia rurale, e invita gli Stati membri a condividere le loro esperienze in materia di gestione dei terreni agricoli;

10.

ritiene che una politica fondiaria ponderata e coordinata, attuata con lo strumento della pianificazione territoriale regionale e locale, dovrebbe contribuire a ridurre l'impiego dei terreni a fini non agricoli;

11.

riconosce che, sebbene la politica fondiaria sia essenzialmente di competenza degli Stati membri, può essere influenzata dalla politica agricola comune o dagli ambiti politici pertinenti, con importanti conseguenze sulla competitività delle imprese agricole nel mercato interno; reputa che la politica fondiaria debba contribuire a garantire una distribuzione ampia, giusta ed equa della proprietà terriera e dell'accesso alla terra, nonché lo status di agricoltori locatari nell'ambito di un quadro adeguato, dato che ciò incide direttamente sulle condizioni di vita e di lavoro nonché sulla qualità della vita nelle zone rurali; ricorda l'importante funzione sociale della proprietà e della gestione terriera a livello inter-generazionale, poiché una perdita di imprese agricole e di posti di lavoro conduce al declino dell'agricoltura contadina europea e del paesaggio rurale, producendo modifiche strutturali indesiderate in tutta la società;

12.

invita gli Stati membri, al fine di realizzare gli obiettivi della politica agricola comune, a considerare prioritari gli agricoltori locali di piccole e medie imprese, gli imprenditori agricoli nuovi e giovani, garantendo il rispetto della parità di genere, nell'acquisto e nella locazione di terreni agricoli, tenendo conto anche dei diritti di prelazione ove esistenti, poiché il possesso da parte dell'agricoltore di una quota il più elevata possibile della superficie coltivata è nell'interesse di uno sviluppo affidabile e sostenibile delle aziende agricole, in particolare in un momento di crescente interesse per l'acquisizione di terreni agricoli da parte di coloro che non sono agricoltori, molto spesso unicamente a fini speculativi; incoraggia gli Stati membri a promuovere le aziende agricole a conduzione familiare e modelli di produzione sostenibili;

13.

ricorda che elevati costi di investimento ostacolano l'acquisto e la locazione di suoli agricoli e forestali da parte di aziende agricole di piccole e medie dimensioni, a conduzione familiare e cooperative;

14.

riconosce l'importanza delle aziende agricole a conduzione familiare nelle zone rurali, poiché svolgono un ruolo attivo nelle strutture economiche preservando il patrimonio culturale e la vita rurale, accrescendo la vita sociale, usando le risorse naturali in modo sostenibile, oltre a produrre una quantità sufficiente di prodotti alimentari sani e di alta qualità, e garantendo un'ampia diffusione della proprietà in tali zone; osserva i problemi che emergono nel passaggio di aziende agricole da una generazione alla successiva, tenendo particolarmente conto della cessione di aziende a membri esterni alla famiglia, e invita gli Stati membri a raccogliere dati su tali casi e a creare un quadro giuridico in grado di risolvere i problemi;

15.

ricorda l'esistenza delle sovvenzioni previste per i giovani agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, finalizzate ad agevolarne l'ingresso nel settore dell'agricoltura; chiede, inoltre, un approccio globale, il quale contribuisca a rendere possibile l'acquisizione ovvero la creazione di imprese da parte di giovani agricoltori, donne e altre persone qualificate che desiderino inserirsi nell'attività agricola; osserva tuttavia che i nuovi imprenditori agricoli incontrano ancora difficoltà relative a ostacoli strutturali quali prezzi elevati dei terreni o una forte imposizione fiscale per la successione nelle imprese agricole al di fuori della famiglia;

16.

sottolinea l'importanza della politica strutturale europea per la promozione delle zone rurali, ad esempio per garantire, nell'accesso ai terreni agricoli, un'assistenza specifica alle piccole e medie aziende agricole individuali e alle cooperative, nonché ai giovani e in particolare alle donne;

17.

sottolinea le difficoltà di accesso al credito ai fini dell'acquisizione di terreni o diritti di proprietà, in particolare per i nuovi e i giovani imprenditori agricoli; invita la Commissione a fornire strumenti adeguati, nel quadro della PAC e delle politiche correlate, che facilitino l'ingresso di tali soggetti nell'attività agricola, garantendo l'accesso equo a un credito sostenibile;

18.

ritiene che le comunità locali debbano essere coinvolte nelle decisioni relative all'utilizzo dei terreni;

19.

invita gli Stati membri a fornire incentivi per lo sviluppo di aziende agricole urbane e di altre forme di agricoltura partecipativa e accordi di condivisione della terra, tenuto conto del limitato accesso ai terreni agricoli nelle aree rurali e nel contempo del crescente interesse per l'agricoltura urbana e periurbana;

20.

incoraggia gli Stati membri a profondere ulteriori sforzi per il trasferimento delle conoscenze tramite progetti di ricerca e innovazione per il miglioramento della qualità del suolo attraverso l'applicazione di pratiche agroambientali, tenuto conto del fatto che l'agricoltura è alla base della produzione alimentare, di ecosistemi duraturi e della vivacità delle aree rurali;

21.

invita gli Stati membri a far sì che la politica fondiaria sia concepita in maniera tale da consentire l'accesso alla proprietà o ai diritti di possesso in condizioni finanziarie in linea con l'attività agricola, nonché a monitorare i prezzi di acquisto e di locazione dei terreni agricoli; chiede, inoltre, che le operazioni riguardanti i terreni agricoli siano soggette a una procedura ex-ante di controllo della conformità alla legislazione nazionale in materia, valida anche per fusioni, scissioni e costituzione di fondazioni; è del parere che sarebbe utile effettuare controlli più rigorosi sui contratti di locazione e introdurre un obbligo di notifica di irregolarità ed eventuali sanzioni, dato che la locazione è spesso il primo passo verso l'acquisto; esorta gli Stati membri a garantire che la politica di locazione preveda l'obbligo per l'affittuario di svolgere un'attività agricola; è del parere che la politica fondiaria debba contribuire a impedire posizioni dominanti sui mercati fondiari;

22.

incoraggia gli Stati membri a ricorrere a tali strumenti per la regolamentazione del mercato fondiario, poiché in alcuni Stati membri sono già impiegati con successo, conformemente alle disposizioni dei trattati UE, come ad esempio l'obbligo di autorizzazione statale per acquisti e locazioni di terreni, diritti di prelazione, obblighi per l'affittuario di svolgere un'attività agricola, limitazioni del diritto di acquisto per le persone giuridiche, massimali per il numero di ettari acquistabili, preferenza per gli agricoltori, land-banking (acquisizione di terreni agricoli in vista di futuri sviluppi e vendite), indicizzazione dei prezzi a seconda del ricavo agricolo, ecc.;

23.

sottolinea che i sistemi giudiziari nazionali devono tutelare i diritti di tutte le parti dalle irregolarità nei contratti di locazione, e che le autorità nazionali dovrebbero prendere provvedimenti per colmare eventuali lacune nelle normative nazionali attuali che possano dare adito ad abusi delle clausole contrattuali;

24.

ricorda le misure positive adottate da alcuni Stati membri nella regolamentazione dei rispettivi mercati fondiari al fine di evitare operazioni speculative; ricorda agli Stati membri che la normativa fiscale rappresenta un'efficace leva per la regolamentazione del mercato fondiario;

25.

chiede che gli Stati membri sostengano o istituiscano organismi idonei a partecipazione statale e sotto controllo pubblico per la gestione del territorio;

26.

invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere tutte le azioni innovative di condivisione dei terreni favorevoli all'insediamento dei giovani agricoltori, in particolare attraverso fondi di investimento solidali che consentano ai risparmiatori di investire in modo utile per la società aiutando i giovani che non dispongono di risorse sufficienti ad acquistare terreni e intraprendere la professione di agricoltore;

27.

invita l'UE e gli Stati membri, nell'interesse dello sviluppo di un chiaro principio guida dell'UE per la struttura dell'agricoltura, ad attuare gli orientamenti volontari sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste, nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, ratificati da tutti gli Stati membri; chiede in particolare agli Stati membri di tenere in considerazione i più ampi obiettivi sociali, economici e ambientali, in modo da impedire gli effetti indesiderati della speculazione e della concentrazione fondiaria sulle comunità locali, nell'adozione di misure concernenti l'utilizzo e il controllo delle risorse statali; chiede agli Stati membri di riferire alla Commissione in merito all'utilizzo e all'applicazione di tali orientamenti nelle loro politiche di gestione dei terreni;

28.

suggerisce in proposito che la Commissione adotti raccomandazioni sulla gestione dei terreni nell'UE, in linea con gli orientamenti volontari e tenendo conto dei quadri UE orizzontali sull'agricoltura, sull'ambiente, sul mercato interno e sulla coesione territoriale;

29.

suggerisce che i pagamenti diretti risulterebbero economicamente più vantaggiosi se fossero calcolati in base ai beni pubblici di natura ambientale e socioeconomica forniti da un'impresa agricola, e non esclusivamente in base alla superficie occupata;

30.

osserva le possibilità per gli Stati membri di ridurre la parte dell'importo dei pagamenti diretti al di sopra del massimale di 150 000 EUR di almeno il 5 %, come previsto all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti;

31.

ritiene che, nel quadro della PAC riformata, sia necessario introdurre massimali e modulare il regime dei pagamenti diretti in modo tale da accrescere il peso dei primi ettari, nonché agevolare gli investimenti e l'erogazione di aiuti diretti per le piccole aziende agricole; invita la Commissione a introdurre un meccanismo più efficace di ridistribuzione degli aiuti per prevenire la concentrazione fondiaria;

32.

incoraggia gli Stati membri a fare maggior uso delle opportunità già presenti per il limite massimo e la ridistribuzione dei fondi della PAC, ad esempio la possibilità che il 30 % dei pagamenti diretti sia vincolato ai primi ettari di un'impresa, onde rafforzare le imprese agricole di piccole dimensioni e a conduzione familiare, purché applichino nel contempo le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del regolamento sui pagamenti diretti; suggerisce di calcolare il trattamento vantaggioso dei primi ettari non per azienda, bensì per società madre; chiede pertanto che la Commissione europea pubblichi, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati, non solo i dati dei proprietari di aziende agricole che ricevono sovvenzioni dalla PAC, bensì anche i dati relativi ai beneficiari, come ad esempio proprietari terrieri o società madri;

33.

sottolinea l'importanza di una definizione specifica a livello di UE di «agricoltore attivo», la quale sia chiaramente correlata alla nozione di attività lavorativa nell'impresa agricola e preveda un'accurata distinzione tra i terreni ammissibili e non ammissibili (quali aeroporti, aree industriali aperte, campi da golf); chiede alla Commissione di garantire che a beneficiare del sostegno diretto siano esclusivamente gli agricoltori attivi;

34.

invita la Commissione a esaminare tutti gli ambiti politici pertinenti, quali l'agricoltura, l'energia, l'ambiente, lo sviluppo regionale, la mobilità, la finanza e gli investimenti, per verificare se promuovono o contrastano la concentrazione di terreni agricoli nell'UE e, coinvolgendo gli agricoltori e le loro organizzazioni nonché altre parti interessate della società civile, ad avviare una procedura di consultazione per valutare la situazione attuale della gestione agricola in base agli orientamenti volontari del CFS sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste;

35.

raccomanda agli Stati membri una verifica mirata dell'attuazione nazionale della PAC attuale al fine di identificare gli eventuali effetti indesiderati della concentrazione fondiaria;

36.

approva le conclusioni della Commissione secondo cui il suolo è una risorsa limitata, che è già sottoposta a forti pressioni a causa dei cambiamenti climatici, dell'erosione del suolo, dello sfruttamento eccessivo e dei cambiamenti della destinazione d'uso, e sostiene pertanto misure ecosociali di protezione per i terreni, ribadendo nel contempo che il suolo rientra nell'esclusiva sfera di competenza degli Stati membri;

37.

chiede una protezione speciale per i terreni agricoli affinché gli Stati membri, in coordinamento con le autorità locali e le organizzazioni degli agricoltori, ne possano regolamentare la vendita, l'uso e la locazione per garantire la sicurezza alimentare, nel rispetto dei trattati dell'UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea sul regime fondiario e sull'accesso alla terra nonché delle quattro libertà fondamentali europee e dell'interesse pubblico;

38.

suggerisce alla Commissione di fornire al Parlamento, nell'interesse della trasparenza interistituzionale, una migliore panoramica della documentazione sulle procedure di infrazione e sulle procedure preliminari connesse alla regolamentazione del mercato fondiario negli Stati membri;

39.

invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i soggetti interessati, a pubblicare una serie di criteri chiari ed esaustivi, anche in merito a transazioni sui terreni agricoli nei mercati dei capitali, per garantire condizioni di parità e chiarire agli Stati membri quali sono le misure ammesse in materia di regolamentazione del mercato fondiario, tenendo conto dell'interesse pubblico e delle quattro libertà dell'Unione europea, per facilitare l'acquisizione di terreni agricoli e forestali da parte degli agricoltori; invita la Commissione a prendere in considerazione una moratoria sui procedimenti in corso aventi per oggetto la verifica della conformità delle normative vigenti negli Stati membri relativamente al mercato dei suoli agricoli con il diritto dell'Unione europea fino alla pubblicazione dei criteri sopra menzionati;

40.

invita la Commissione a sensibilizzare gli Stati membri contro l'evasione fiscale, la corruzione e le pratiche illegali (ad esempio contratti di acquisto di terreni che sfruttano le lacune giuridiche in materia di transazioni fondiarie) in connessione alle transazioni fondiarie e a sostenerli in tal senso; richiama l'attenzione sugli abusi relativi al processo di acquisizione dei terreni agricoli attualmente sotto inchiesta da parte delle autorità giudiziarie in alcuni Stati membri;

41.

plaude alla proposta di semplificazione della PAC, in particolare per quanto riguarda le misure volte a ridurre i costi e gli oneri amministrativi delle aziende agricole a conduzione familiare, nonché delle microimprese e delle piccole e medie imprese presenti nelle zone rurali;

42.

invita la Commissione a mantenere, durante lo sviluppo del progetto della PAC successiva al 2020, misure volte a contrastare la concentrazione di terreni agricoli e a elaborare ulteriori misure tese a sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese;

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Studio «Extent of Farmland Grabbing in the EU» (Accaparramento di terreni agricoli nell'UE) della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, pag. 24 (PE540.369).

(2)  Ibidem.

(3)  Politica fondiaria agricola: situazione generale e relazione sulle opzioni di intervento del gruppo di lavoro federale-regionale «Bodenmarktpolitik» (politica fondiaria) ai sensi della decisione dei responsabili dei dipartimenti agricoli dei Länder del 16 gennaio 2014 (marzo 2015), pagina 37.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/121


P8_TA(2017)0198

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (2016/2099(INI))

(2018/C 298/16)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione sull'attività 2015 della Banca europea per gli investimenti,

viste la relazione finanziaria 2015 e la relazione statistica 2015 della Banca europea per gli investimenti,

vista la valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) della Banca europea per gli investimenti, del settembre 2016,

visto il piano di attività 2016-2018 pubblicato sul sito Internet della BEI,

vista la relazione sulla sostenibilità 2015 della Banca europea per gli investimenti,

visti gli articoli 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il protocollo n. 5 sullo statuto della BEI,

visto il mandato per i prestiti esterni della BEI 2014-2020 concesso dalla Commissione per le operazioni della Banca europea per gli investimenti al di fuori dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2014, dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2016 su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014 (2),

vista la comunicazione della Commissione, del 1o giugno 2016, dal titolo «L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi» (COM(2016)0359),

visti la «Politica della BEI nei confronti di giurisdizioni con una regolamentazione insufficiente, non trasparenti e non cooperative», del 15 dicembre 2010, e l'addendum a tale politica dell'8 aprile 2014,

vista la sua approvazione della ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea, del 4 ottobre 2016 (3),

visto il discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione, pronunciato il 14 settembre 2016 nel corso della seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo,

viste le lettere inviate dal Mediatore europeo alla BEI il 22 febbraio 2016 e il 22 luglio 2016,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0121/2017),

A.

considerando che la BEI è considerata il «braccio finanziario dell'UE» e l'istituzione chiave per sostenere gli investimenti pubblici e privati all'interno dell'Unione e che essa svolge altresì un ruolo rilevante all'esterno dell'UE attraverso le sue iniziative di prestito esterno; che la BEI continua a rafforzare l'integrazione europea e che il ruolo da essa svolto è risultato ancora più essenziale dall'inizio della crisi finanziaria del 2008;

B.

considerando che è opportuno determinare una responsabilità globale e adeguata della BEI nei confronti del Parlamento;

C.

considerando che nel 2015 la BEI ha mantenuto una solida redditività, con un avanzo netto annuo di 2,8 miliardi di EUR;

D.

considerando che la BEI deve mantenere una forte affidabilità creditizia e deve continuare a essere selettiva nelle operazioni che effettua, tenendo conto non solo degli alti volumi e rendimenti degli investimenti, ma anche degli effetti sociali ed economici nei vari settori e regioni così come del contributo dei propri investimenti al benessere sociale in senso lato;

E.

considerando che la BEI dovrebbe continuare a intensificare i propri sforzi per ampliare in modo efficace le attività creditizie, specialmente nelle regioni con bassi livelli di capacità d'investimento, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a carico dei richiedenti;

F.

considerando che la BEI, in quanto istituzione responsabile dell'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe sostenere in via prioritaria l'obiettivo di detenere un portafoglio di attività di qualità elevata nonché di conseguire solidi risultati finanziari con vantaggi economici a lungo termine che generino posti di lavoro di qualità;

G.

considerando che la BEI dovrebbe, attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione, contribuire a far fronte alle disuguaglianze regionali fornendo consulenza in merito allo sviluppo di nuovi progetti privati e finanziando progetti di investimento solidi e prudenti, senza interferire con programmi preesistenti aventi lo stesso scopo, o sostituirli, nonché progetti con una forte dimensione ambientale, sociale e di governance societaria (ESG); che, nello specifico, la BEI dovrebbe individuare altri modi per sostenere lo sviluppo economico dei paesi che hanno dovuto applicare un programma di stabilizzazione;

H.

considerando che gli investimenti della BEI in progetti solidi possono contribuire a far fronte alla disoccupazione giovanile dotando i giovani della gamma di competenze necessarie nonché a fornire accesso ai finanziamenti legati all'occupazione giovanile;

I.

considerando che, in sede di valutazione e monitoraggio di tutti i progetti, è necessario prestare particolare attenzione ai criteri ESG e soprattutto al cambiamento climatico; che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione,

J.

considerando che, con oltre mille miliardi di EUR investiti grazie al sostegno fornito dalla Banca europea per gli investimenti sin dalla sua fondazione nel 1958, quello dei trasporti è il settore in cui la BEI si è attivata maggiormente;

K.

considerando che la riduzione delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti è una sfida importante e che, se l'UE intende raggiungere i suoi obiettivi a lungo termine in materia di clima, occorre ridurre in misura significativa le emissioni di NOx, CO2 e altre emissioni pertinenti dei trasporti; che la congestione del traffico e l'inquinamento atmosferico sono problemi di rilievo nello sviluppo di qualsiasi forma di mobilità e nella protezione della salute umana;

L.

considerando che nel 2015 la BEI ha investito 14 miliardi di EUR in progetti nel settore dei trasporti, che andranno a beneficio di 338 milioni di passeggeri all'anno e si tradurranno in un risparmio di 65 milioni di ore di viaggio all'anno;

Investimenti nell'UE

1.

sottolinea che l'attuale crisi ha indebolito notevolmente la crescita dell'economia europea e che uno dei fattori principali è rappresentato dal calo degli investimenti nell'UE; sottolinea che, nei paesi più colpiti dalla crisi, il calo degli investimenti pubblici e privati ha raggiunto livelli allarmanti, come dimostrano le conclusioni di Eurostat, secondo cui nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015 gli investimenti fissi lordi (FLCF) hanno subito un calo del 65 % in Grecia e del 35 % in Portogallo; esprime preoccupazione per gli squilibri macroeconomici e per i tassi di disoccupazione, che restano a un livello elevato in alcuni Stati membri;

2.

evidenzia che il rafforzamento della competitività dell'UE e livelli più alti di crescita economica e occupazione dipendono, tra l'altro, dall'incremento degli investimenti, segnatamente nella ricerca, nell'innovazione, nella digitalizzazione, nell'efficienza e sostenibilità energetiche e nell'economia circolare, come pure dall'aumento del sostegno alle start-up e alle PMI esistenti;

3.

prende atto dell'urgente necessità che la BEI contribuisca a ridurre la carenza di investimenti sulla base di solidi criteri economici; invita la BEI a concentrare i propri sforzi su investimenti più efficaci e più efficienti dal punto di vista energetico così come sulle attività volte ad attrarre e consentire gli investimenti privati; chiede alla BEI di evitare grandi progetti infrastrutturali che potrebbero avere un grave impatto ambientale e non dimostrano un vero valore aggiunto per l'economia e la popolazione locale; invita la BEI a incrementare la propria assistenza tecnica al fine di affrontare la scarsa capacità di generazione di progetti e di aiutare gli Stati membri a individuare i progetti finanziabili;

4.

prende atto della stabilità dei prestiti della BEI sottoscritti nel 2015 (77,5 miliardi di EUR rispetto ai 77 miliardi di EUR nel 2014); sottolinea che, se da un lato il dato è conforme all'obiettivo annunciato nel piano operativo della BEI per il periodo 2015-2017, dall'altro lato il contesto attuale dovrebbe incoraggiare la banca ad adottare obiettivi più ambiziosi e ad accrescere i prestiti da essa sottoscritti; ricorda che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione della strategia Europa 2020 attraverso lo strumento Orizzonte 2020;

5.

ritiene che la BEI, in quanto «banca dell'Unione europea» integrata nei trattati e nel relativo protocollo allegato nonché disciplinata dagli stessi, debba essere all'altezza di tale status speciale, che comporta particolari diritti e responsabilità; osserva che la banca svolge un ruolo chiave nell'attuazione di un numero sempre maggiore di strumenti finanziari che fanno leva sui fondi di bilancio dell'UE;

6.

prende atto della notizia positiva secondo cui la BEI è stata in grado di rispettare l'impegno assunto con i suoi azionisti, consistente in almeno 180 miliardi di investimenti complessivi;

7.

osserva che vale la pena prendere in seria considerazione la possibilità di un nuovo aumento di capitale della BEI, finalizzato a salvaguardare la capacità di finanziamento della banca per il futuro, sottolineando nel contempo l'importanza di garantire una gestione efficiente e responsabile delle risorse;

8.

ritiene che sarebbe possibile ottenere un incremento dell'attività di prestito della BEI attraverso migliori sinergie con i fondi pubblici, i quali, a loro volta, stimolerebbero gli investimenti pubblici e privati; sottolinea che tale aumento dovrebbe essere accompagnato da una corrispondente diversificazione della gamma di prodotti della BEI, incluso un utilizzo maggiore, e al contempo prudente dal punto di vista del bilancio, dei partenariati pubblico-privato (PPP) — pur mantenendo un equilibrio tra i benefici pubblici e privati — e di altri strumenti innovativi volti a rispondere meglio alle esigenze dell'economia reale e del mercato; evidenzia che occorre adottare simili provvedimenti, riconoscendo altresì che i nuovi prodotti richiedono spesso strumenti di governance aggiuntivi per garantirne l'idoneità e che è opportuno prestare un'attenzione particolare all'assegnazione strategica dei finanziamenti così come alla promozione degli obiettivi politici dell'UE;

9.

constata che nel 2015 la BEI ha stanziato 1,35 miliardi di EUR di investimenti in progetti in tutta la Grecia; osserva che, dall'inizio della crisi nel 2008, la BEI ha messo a disposizione oltre 12 miliardi di EUR per investimenti in Grecia;

10.

plaude al fatto che la BEI ha affrontato la crisi ampliando considerevolmente le proprie attività, anche nei paesi più colpiti; invita la BEI a sostenere ulteriormente i paesi dell'UE oggetto di programmi di adeguamento onde contribuire a dare nuovo impulso alla loro ripresa economica e favorire la loro transizione verso un'economia sostenibile, garantendo al tempo stesso che essi continuino a rispettare i criteri della BEI per investimenti sani; osserva che tale sostegno dovrebbe essere fornito sotto forma sia di sostegno finanziario che di sviluppo delle capacità, al fine di contribuire a rendere i progetti pronti per gli investimenti; evidenzia l'importanza dello sviluppo regionale e invita a rafforzare il dialogo e la cooperazione con gli enti regionali e locali;

11.

richiama l'attenzione sui numerosi inviti rivolti alla BEI affinché catalizzi e faciliti la diffusione delle migliori pratiche in tutti gli Stati membri, in particolare attraverso le banche o gli istituti nazionali di promozione pertinenti, che costituiscono uno strumento importante per una risposta coordinata dell'UE al basso livello di investimenti;

12.

auspica che la BEI continui a collaborare con la Commissione e con gli Stati membri per affrontare le carenze sistemiche che impediscono a determinate regioni o paesi di beneficiare appieno delle attività finanziarie della banca;

13.

osserva che la BEI si avvale di un'ampia gamma di strumenti finanziari — quali i prestiti, le garanzie, le obbligazioni di progetto e i PPP — per sostenere gli investimenti pubblici e privati nel settore dei trasporti; sottolinea che è importante coordinare i vari tipi di finanziamento dell'UE al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi della politica europea dei trasporti in tutta l'Unione, tenendo presente che non tutti i progetti si prestano a essere finanziati con strumenti di tipo PPP;

14.

sottolinea che la BEI dovrebbe dare la priorità a progetti innovativi con un chiaro valore aggiunto europeo; sottolinea l'importanza di finanziare progetti che ottimizzino l'impatto in termini di creazione di posti di lavoro; invita la BEI a intensificare la propria attività di valutazione dei progetti, prestando particolare attenzione al numero e alla qualità dei posti di lavoro, diretti o indiretti, creati; invita la BEI ad agire in modo conforme al mercato, onde creare condizioni di parità per gli altri investitori.

15.

sostiene la Commissione nel suo intento di rivedere il regolamento finanziario in vigore; appoggia in particolare le disposizioni del regolamento concernenti l'impiego di strumenti finanziari innovativi, come le obbligazioni di progetto, a condizione che essi non prevedano la socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti;

16.

invita la BEI a presentare una valutazione globale del potenziale effetto che la decisione del Regno Unito di recedere dall'UE potrebbe avere sulla sua situazione e sulle sue attività finanziarie; sottolinea la necessità che la BEI tenga conto della decisione del Regno Unito di recedere dall'UE all'atto dell'assunzione di impegni a lungo termine; invita la BEI a mantenere un dialogo con il governo del Regno Unito per garantire la quanto mai necessaria certezza per i progetti basati nel Regno Unito che attualmente ricevono finanziamenti dalla BEI o ne stanno facendo richiesta; invita la BEI a esaminare e delineare le diverse possibili relazioni che la banca potrebbe intrattenere con il Regno Unito in seguito alla decisione di quest'ultimo di recedere dall'UE;

17.

incoraggia il gruppo BEI ad attenersi pienamente alla posizione della Commissione sulle strutture aggressive di elusione fiscale e sottolinea che, in ragione delle misure di salvaguardia della banca stessa, anche l'impiego di fondi pubblici gestiti dalla BEI nell'ambito del proprio mandato è soggetto al controllo della Corte dei conti europea; chiede alla BEI, a tale proposito, di cessare la cooperazione con gli intermediari, i paesi e le giurisdizioni presenti nell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative; osserva che tutti i progetti finanziati dalla BEI, compresi quelli finanziati dagli intermediari finanziari, sono pubblicati sul sito internet della banca; suggerisce alla BEI di migliorare le proprie capacità di ricerca e di analisi settoriale;

18.

evidenzia che la lotta contro tutte le forme di pratiche fiscali dannose dovrebbe continuare a essere una priorità importante della BEI; invita la BEI ad applicare senza indugio la legislazione e le norme pertinenti dell'UE in materia di elusione fiscale, paradisi fiscali e altre questioni connesse, nonché a imporre, a sua volta, ai propri clienti il rispetto di tali regole; esprime preoccupazione per la mancata comunicazione, da parte della BEI, di informazioni sulla titolarità effettiva finale, soprattutto quando il finanziamento si basa su fondi di private equity; esorta la BEI ad adottare misure proattive e ad attuare maggiori misure di dovuta diligenza qualora risulti che determinati progetti della banca presentano legami con giurisdizioni che suscitano preoccupazione a livello fiscale;

19.

sottolinea che l'elenco UE delle giurisdizioni fiscali poco collaborative è previsto entro la fine del 2017; invita la BEI, a tale riguardo, a rivedere e migliorare la sua politica sulle giurisdizioni non trasparenti e poco collaborative (politica NCJ) il più presto possibile, non appena sarà stato redatto l'elenco UE delle giurisdizioni fiscali poco collaborative;

20.

invita la BEI a migliorare ulteriormente le pratiche in materia di trasparenza a tutti i livelli dell'istituzione; incoraggia la BEI a garantire che il finanziamento diretto e il finanziamento tramite intermediari contenga dati paese per paese; esorta la BEI ad agire in base alle raccomandazioni del Mediatore europeo e chiede di rafforzare l'indipendenza del meccanismo di denuncia della banca;

21.

invita la BEI a continuare a migliorare la comunicazione con gli intermediari finanziari affinché questi ultimi possano informare al meglio i beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento offerte dalla banca; accoglie con favore, a tale riguardo, il meccanismo istituito di recente attraverso il quale gli istituti di credito che impiegano i fondi della BEI per finanziare un progetto sono tenuti a inviare una lettera al beneficiario indicando esplicitamente che utilizzano i finanziamenti della BEI;

22.

ritiene che la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni relative ai piani e alle strutture di finanziamento siano essenziali per garantire che i progetti abbiano risonanza e siano accettati dalla popolazione.

Sostegno alle PMI

23.

è fortemente favorevole all'accento posto dalla BEI al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI), alle quali nel 2015 è stato concesso il 37 % dei nuovi prestiti (28,4 miliardi di EUR); plaude, in particolare, al fatto che le operazioni della BEI hanno contribuito a creare e mantenere 4,1 milioni di posti di lavoro nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione europee (+13 % rispetto al 2014); ricorda che le PMI sono la struttura portante dell'economia europea, in quanto forniscono l'85 % di tutti i nuovi posti di lavoro, e che il loro sostegno deve rimanere un obiettivo fondamentale della banca; sottolinea che la BEI è una delle istituzioni che contribuiscono a ridurre la carenza di finanziamenti cui sono confrontate le PMI;

24.

valuta positivamente il ruolo svolto dalla BEI nello sviluppo del settore privato locale; sottolinea che il sostegno della banca alla microfinanza ha ottenuto particolare successo, consentendo di mantenere 230 500 posti di lavoro nelle microimprese con soli 184 milioni di EUR in microcredito, mentre i prestiti alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione dell'ordine di circa tre miliardi di EUR si sono rivelati decisamente meno efficaci, consentendo di mantenere solo 531 880 posti di lavoro; evidenzia inoltre che il coefficiente di leva finanziaria dei veicoli di investimento nel settore della microfinanza è stato considerevolmente più elevato rispetto a quello dei fondi di private equity; sottolinea che il microcredito presenta una forte prospettiva di genere, in quanto i posti di lavoro creati per le donne sono il doppio rispetto a quelli per gli uomini; chiede alla BEI di destinare maggiori risorse alla microfinanza; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere tale successo aumentando gli stanziamenti destinati al microcredito nel quadro del mandato esterno dell'UE; si rammarica del fatto che la BEI non abbia sostenuto alcuna istituzione di microfinanza al di fuori della regione ACP e chiede che tutti gli altri paesi in via di sviluppo in cui la BEI è attiva ricevano un simile sostegno a favore della microfinanza;

25.

accoglie con favore il fatto che negli ultimi anni la BEI abbia prestato maggiore attenzione al sostegno alle PMI; è preoccupato che i finanziamenti della BEI possano favorire in maniera squilibrata le grandi imprese, essendo orientati al numero di posti di lavoro mantenuti (inclusi i posti di lavoro preesistenti non a rischio di licenziamento); chiede alla BEI di rispettare le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro e di concentrarsi non solo sui posti di lavoro mantenuti ma anche su quelli creati con le sue attività di finanziamento, includendoli nelle sue relazioni;

26.

invita la BEI a chiedere alle imprese che partecipano a progetti da essa cofinanziati di rispettare il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di retribuzione, occupazione e impiego; chiede inoltre che le decisioni della BEI sul finanziamento di progetti tengano conto delle misure adottate dalle imprese candidate in materia di responsabilità sociale d'impresa;

27.

ricorda la necessità di sostenere i progetti delle PMI locali effettuando investimenti duraturi e a lungo termine, che apportino manodopera nei settori dell'innovazione, della R&S e dell'efficienza energetica;

28.

è del parere che, alla luce del ruolo strategico delle microimprese e delle piccole e medie imprese, la BEI dovrebbe altresì elaborare una strategia finalizzata a incrementare i finanziamenti nei paesi caratterizzati da un contesto economico e bancario sfavorevole; ritiene che sarebbe altresì opportuno prestare particolare attenzione alle piccolissime imprese competitive e dinamiche che necessitano di finanziamenti, alle microimprese e ai microimprenditori, che forniscono il 30 % dei posti di lavoro nel settore privato dell'UE e sono più vulnerabili agli shock economici rispetto alle grandi imprese; ritiene che tale strategia debba comprendere il rafforzamento delle capacità amministrative e di consulenza, al fine di fornire informazioni e sostegno tecnico alle PMI nello sviluppo di progetti e nella richiesta di finanziamenti; ritiene che, nel campo dell'accesso ai finanziamenti, la BEI potrebbe impegnarsi maggiormente per colmare le eventuali carenze di finanziamento per le microimprese attraverso strumenti e prodotti finanziari come gli strumenti e le garanzie di microfinanza;

29.

accoglie con favore l'attività di finanziamento della BEI nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, dal momento che questi progetti aumentano in maniera significativa il potenziale commerciale e possono esercitare un effetto leva sull'internazionalizzazione delle PMI, soprattutto nelle regioni con svantaggi geografici;

30.

è del parere che la BEI dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che la rete di intermediari finanziari che ha sviluppato sia affidabile e in grado di finanziare le PMI dinamiche e competitive in modo efficace e nel rispetto delle politiche dell'UE; invita la BEI a rafforzare la cooperazione con le istituzioni pubbliche regionali, onde ottimizzare le possibilità di finanziamento per le PMI; evidenzia la necessità di predisporre programmi di investimento su misura adatti a progetti su piccola scala, al fine di garantire la partecipazione delle PMI;

31.

sottolinea che l'accesso ai finanziamenti è una delle sfide più urgenti delle piccole e medie imprese; pone l'accento sulla necessità che la strategia della BEI consenta un accesso ulteriore e migliore ai finanziamenti per le PMI, anche attraverso programmi e iniziative di facilitazione degli scambi quali lo strumento europeo Progress di microfinanza e i nuovi strumenti per finanziare le attività commerciali delle PMI europee e dell'America latina/Caraibi; propone di definire requisiti strategici maggiormente proattivi in materia di PMI e microimprese per le banche intermediarie che erogano i fondi della BEI; suggerisce di apportare ulteriori miglioramenti alla trasparenza per quanto concerne la valutazione dell'impatto economico e sociale a livello locale dei prestiti intermediati della BEI; evidenzia che il contributo della BEI ai programmi legati alle PMI nei paesi terzi che godono di regimi commerciali preferenziali con l'UE dovrebbe essere orientato alla loro integrazione nelle catene di approvvigionamento globali, mentre soprattutto nel vicinato orientale e meridionale tali programmi della BEI dovrebbero permettere l'integrazione delle piccole e medie imprese nelle catene di valore europee;

32.

chiede che i finanziamenti della BEI siano diretti non solo alle PMI, ma anche a un ragionevole sviluppo delle infrastrutture, la cui mancanza in molti paesi partner può costituire un grave ostacolo alla crescita del commercio e alla possibilità per i cittadini di acquistare e vendere beni e servizi all'interno dell'UE;

FEIS

33.

plaude all'avvio del FEIS, le cui norme sono entrate in vigore nel mese di luglio 2015; sottolinea che il buon esito del programma dipende dalla sua rapida e completa attuazione;

34.

sottolinea, nello specifico, che al momento della stesura della presente risoluzione il totale degli investimenti connessi ai finanziamenti approvati nel quadro del FEIS è pari a 168,8 miliardi di EUR (il valore è tuttora in aumento), che equivalgono al 54 % del valore obiettivo originario (315 miliardi di EUR); richiama l'attenzione sul fatto che sinora sono state approvate 450 operazioni in 28 Stati membri; invita la BEI a fare di più per garantire addizionalità nella selezione dei progetti nel quadro dei FEIS e a impegnarsi a migliorare la copertura geografica dei progetti e il loro contributo a una crescita sostenibile e intelligente;

Innovazione e competitività

35.

si compiace dell'incremento dei prestiti della BEI a favore di progetti innovativi, che nel 2015 si attestavano a 18,7 miliardi di EUR rispetto a meno di 10 miliardi di EUR nel 2008 e ritiene che tale valore vada incrementato ulteriormente; esorta la BEI a continuare ad adoperarsi in tal senso e a prestare particolare attenzione allo sviluppo di tecnologie per il futuro quali il trasporto efficiente dal punto di vista energetico, la robotica, la bioeconomia, l'economia digitale e le nuove cure mediche per una vita migliore; ritiene che una maggiore attenzione ai meccanismi InnovFin e FinTech attirerà progetti con un valore aggiunto negli Stati membri; ritiene che la BEI possa rafforzare il sostegno all'innovazione attraverso investimenti mirati nell'istruzione e nella formazione, così come a favore di start-up e imprese in crescita, soprattutto nelle regioni meno sviluppate;

36.

invita la BEI a tenere presenti e a ricercare sinergie con il turismo nelle sue attività di finanziamento dei progetti di trasporto, al fine di promuovere lo sviluppo e la competitività del settore turistico nell'UE;

37.

ritiene che un'economia innovativa ed efficace necessiti di un'infrastruttura e di sistemi di trasporto avanzati e di elevata qualità, e che questi aspetti dovrebbero essere prioritari, con una particolare attenzione alle regioni orientali dell'UE nonché a soluzioni infrastrutturali multimodali innovative, quali brevi tunnel multimodali, ponti o traghetti nelle zone scarsamente popolate;

38.

invita la BEI a intensificare i propri sforzi nello sviluppo dell'assistenza tecnica attraverso il suo polo di consulenza al fine di promuovere le migliori pratiche di gestione;

Lotta alla disoccupazione giovanile

39.

sottolinea che la BEI dovrebbe sviluppare il proprio programma «Competenze e occupazione — Investire nei giovani» e continuare a investire nell'istruzione e nel capitale umano al fine di fornire ai giovani la gamma di competenze necessarie per accedere ai finanziamenti legati all'occupazione giovanile nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione;

40.

è del parere che la BEI dovrebbe sviluppare formule che consentano di allentare la condizionalità a vantaggio delle imprese nelle regioni con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 %, in modo da promuovere l'imprenditoria giovanile e sostenere la creazione di imprese, senza mettere in discussione la fattibilità dei progetti;

41.

ricorda che gli investimenti della BEI in solidi progetti di investimento possono contribuire a promuovere l'inclusione sociale, in particolare negli Stati membri con elevati livelli di disoccupazione e scarsi tassi di produttività; invita la BEI a sviluppare ulteriormente il proprio programma di pianificazione strategica nell'ottica di contrastare gli elevati livelli di disoccupazione; si compiace del fatto che il sostegno della BEI per i progetti di edilizia sociale sia continuamente aumentato negli ultimi anni e invita la banca a potenziare ulteriormente gli investimenti in tali progetti;

42.

evidenzia che l'iniziativa della BEI per la resilienza dovrebbe concentrarsi su progetti di elevata qualità e sottolinea l'importante ruolo che la banca dovrà svolgere nell'ambito della proposta di piano per gli investimenti esterni dell'UE per sviluppare economie più resistenti che affrontino le cause profonde della povertà; sottolinea l'importanza delle iniziative della BEI che si concentrano in particolare sui giovani e sulle donne, che contribuiscono agli investimenti in settori socialmente importanti come l'acqua, la salute e l'istruzione, o che accrescono il sostegno all'imprenditoria e al settore privato;

Azione per il clima

43.

osserva che nel 2015 la BEI, dopo una consultazione pubblica, ha pubblicato una strategia ufficiale per l'azione per il clima volta a contribuire ad attuare l'accordo di Parigi a livello sia degli Stati membri che dell'Unione; ricorda la necessità di attuare la strategia per il clima della BEI del 2015 e chiede una relazione concreta sull'attuazione delle azioni contemplate da tale strategia;

44.

invita la BEI a intensificare il proprio coinvolgimento nella lotta contro i cambiamenti climatici, tematica che ha riguardato il 27 % dei progetti approvati nel 2015 ed è stata oggetto di un investimento complessivo pari a 20,6 miliardi di EUR — ossia l'importo annuo più consistente mai investito dalla BEI nei cambiamenti climatici — mentre il clima e l'ambiente sono state le tematiche centrali di quasi il 50 % dei progetti approvati dalla BEI nel 2015; ribadisce l'importanza dell'abbandono dei combustibili fossili per passare alle fonti di energia rinnovabile nonché del miglioramento dell'efficienza energetica, in linea con l'impegno assunto dall'Unione europea, nel marzo 2015, di ridurre le proprie emissioni di carbonio di almeno il 40 % entro il 2030; evidenzia l'importanza del sostegno finanziario alle fonti energetiche interne al fine di superare l'elevata dipendenza dell'Europa da fonti energetiche esterne e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

45.

incoraggia la BEI a continuare a favorire soluzioni di trasporto sostenibili, sicure, rispettose del clima e innovative, nonché a promuovere l'accessibilità per i passeggeri a mobilità ridotta; sottolinea che la priorità dell'Unione è di garantire congrui finanziamenti per i progetti con un valore aggiunto europeo, compresi i collegamenti transfrontalieri di trasporto e, in particolare, i collegamenti ferroviari regionali transfrontalieri abbandonati o smantellati; evidenzia la necessità di prestare maggiore attenzione, nella politica europea per gli investimenti, alle tematiche orizzontali, in particolare per quanto riguarda i trasporti e i servizi del futuro, che richiederanno lo sviluppo simultaneo e coerente di reti di energie alternative e di telecomunicazioni;

46.

sottolinea l'importanza degli obiettivi fissati dalla COP 21 in relazione ai trasporti ai fini della lotta contro i cambiamenti climatici; evidenzia che dovrebbero essere disponibili i mezzi finanziari per garantire un cambiamento delle modalità di trasporto, dalla strada alla ferrovia, come pure al trasporto marittimo e fluviale; insiste inoltre sul fatto che occorre prestare attenzione agli investimenti nell'energia pulita e in servizi moderni per i trasporti; propone, in questa prospettiva, di aumentare le capacità degli strumenti di finanziamento specializzati a tal fine, quali il meccanismo europeo per i trasporti puliti (ECTF);

47.

sottolinea che gli investimenti dovrebbero basarsi sull'abbattimento dei costi esterni, compresi quelli indotti dai cambiamenti climatici, e quindi sul contenimento delle sfide per i futuri bilanci pubblici;

48.

invita la Commissione e la BEI a sostenere gli investimenti nella mobilità urbana sostenibile, basati idealmente su piani di mobilità urbana sostenibile e caratterizzati da adeguati criteri di riduzione della congestione, dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento atmosferico, del rumore e degli incidenti stradali;

49.

osserva che, per alleggerire l'onere a carico dei contribuenti e delle finanze pubbliche in generale per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture, i progetti relativi alle infrastrutture dei trasporti nell'ambito di partenariati pubblico-privati dovrebbero basarsi, in linea di massima, sul principio «chi usa paga»;

50.

raccomanda di concentrare le operazioni di erogazione dei prestiti sui progetti decentrati su piccola scala e non collegati alle reti, che coinvolgano cittadini e comunità, e di integrare il principio dell'«efficienza energetica al primo posto» in tutte le strategie e le operazioni della BEI;

Mandato esterno della BEI

51.

ricorda che la politica esterna della BEI e in particolare gli orientamenti tecnici operativi regionali dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'azione esterna dell'UE quali definiti all'articolo 21 TUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

52.

insiste sulla coerenza e la razionalizzazione di tutti gli strumenti finanziari dell'azione esterna dell'UE, ivi compresi l'iniziativa della BEI per la resilienza, il futuro piano di investimenti esteri dell'UE e la revisione del mandato esterno della BEI; si attende, in particolare, che gli orientamenti tecnici operativi regionali aggiornati o qualsiasi futuro documento equivalente atto a collegare gli obiettivi dell'UE con l'azione esterna della BEI siano più dettagliati rispetto al passato;

53.

si attende che, nel quadro della revisione del suo mandato esterno, entrambi i rami dell'autorità di bilancio convengano su un livello ambizioso dello stanziamento per la regione del vicinato orientale, tenendo conto che il massimale nel vicinato orientale sarà raggiunto a metà del 2017 e la BEI potrebbe non essere in grado di proseguire l'erogazione di prestiti nella regione per tutto il periodo del mandato per i prestiti esterni;

54.

sottolinea che le attività della BEI dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e, a tal fine, invita la banca a rafforzare la propria capacità di valutazione dei progetti in base al loro impatto sugli obiettivi dell'Agenda 2030, compresi gli effetti sociali, di genere, ambientali e climatici; accoglie con favore l'attuale lavoro della BEI volto a sviluppare una strategia di genere, l'adozione della strategia per il clima con mandato esterno della BEI nel dicembre 2015 e l'impegno ad aumentare la quota di progetti relativi al clima al 35 % dei suoi investimenti nei paesi in via di sviluppo entro il 2020; evidenzia che sono necessarie consultazioni accurate per quanto concerne i progetti, anche attraverso l'applicazione del principio del libero, previo e informato consenso nei confronti delle comunità autoctone interessate nell'ambito di investimenti in terreni e risorse naturali;

55.

accoglie con favore le operazioni di sviluppo della BEI nell'ambito dell'accordo di Cotonou nonché il suo mandato esterno di finanziamento per il periodo 2014-2020, per il quale l'UE prevede una garanzia massima di 30 miliardi di EUR a copertura delle operazioni esterne della BEI; sottolinea l'importanza di rispettare gli obblighi dei trattati dell'UE (inclusi l'articolo 21 TUE e l'articolo 208 TFUE), il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi di efficacia dello sviluppo (tra cui l'addizionalità, la partecipazione responsabile dei paesi beneficiari, l'allineamento alle strategie di sviluppo dei paesi beneficiari e la trasparenza nella selezione dei progetti); pone altresì in evidenza la relazione speciale n. 16/2014 della Corte dei conti europea in cui si chiede alla Commissione di garantire una valutazione documentata del valore aggiunto risultante dalle sovvenzioni europee in termini di conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sviluppo;

56.

esorta la BEI a migliorare la valutazione, ex-ante ed ex-post, dell'impatto dei suoi progetti al di fuori dell'UE, al fine di garantire che essi siano attuati con successo, creino un autentico valore aggiunto e rispettino appieno l'obiettivo di una crescita sostenibile e inclusiva per le comunità locali;

57.

accoglie con favore l'incremento in termini di trasparenza e responsabilità apportato dal quadro per la misurazione dei risultati (ReM) della BEI; chiede che un gruppo di esperti indipendenti riesamini a campione i 400 progetti circa sottoposti alla ReM in fase di valutazione una volta ultimati; invita a trasmettere i risultati di tale valutazione ex-post al Parlamento europeo;

58.

rammenta che per altri intermediari finanziari utilizzati dalla BEI (segnatamente le banche commerciali, ma anche le istituzioni e le cooperative di microfinanza), onde garantire un elevato livello di trasparenza, la BEI dovrebbe assicurare che i prestiti intermediati siano soggetti agli stessi requisiti di trasparenza degli altri tipi di prestiti;

59.

si rammarica del fatto che la relazione della BEI sulle sue attività al di fuori dell'Unione europea non faccia alcun riferimento al volume e al numero dei suoi prestiti in sofferenza; chiede alla BEI di presentare al Parlamento europeo un riepilogo annuale delle dilazioni di pagamento e delle perdite subite nell'ambito delle sue attività di finanziamento dello sviluppo sostenibile; chiede che tali informazioni siano articolate per tipo di finanziamento e per regione;

60.

chiede un dibattito politico che veda la partecipazione del Parlamento sulla prevista cooperazione da parte della BEI con la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB); rileva con preoccupazione che le strutture di governance dell'AIIB non prevedono ancora un adeguato coinvolgimento dei soggetti interessati nelle decisioni relative al finanziamento dei progetti, e che nella documentazione di progetto disponibile al pubblico non figurano dettagli circa il rispetto delle misure ambientali e sociali che l'AIIB esige dai suoi mutuanti; invita la BEI a creare sinergie ed eventualmente mettere in comune risorse con altre banche di sviluppo regionale al fine di garantire che le loro attività non siano in concorrenza; considera importante che la BEI richieda maggiore trasparenza e rigorose norme di prestazione di carattere sociale e ambientale nell'ambito della sua cooperazione con le altre banche di sviluppo, quale condizione per la partecipazione di capitale; chiede alla BEI di garantire che le imprese che partecipano ai progetti da essa cofinanziati rispettino i principi della parità di retribuzione e della trasparenza retributiva, come pure il principio della parità di genere, come sancito nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; sottolinea inoltre che, nel decidere quali progetti finanziare, la BEI dovrebbe tener conto delle misure adottate dalle società candidate in materia di responsabilità sociale d'impresa;

61.

approva il fatto che il Consiglio europeo abbia appoggiato l'iniziativa della BEI di mobilitare rapidamente ulteriori finanziamenti a sostegno della crescita sostenibile e della coesione sociale nei paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali; ricorda che lo strumento di assistenza tecnica della BEI è un complemento indispensabile ai finanziamenti autorizzati, soprattutto nei paesi poveri; invita la BEI a prendere in considerazione il contesto locale quando investe in paesi terzi; esorta la BEI a rafforzare la trasparenza sui titolari effettivi e sui destinatari finali dei finanziamenti, soprattutto quando il finanziamento si basa su fondi di private equity; ritiene che la scelta degli intermediari finanziari dovrebbe essere più severa;

62.

invita la BEI a prendere in considerazione il contesto locale quando investe in paesi terzi; ricorda che l'investimento in paesi terzi non può basarsi solo su un approccio di massimizzazione del profitto, ma dovrebbe anche mirare a generare una crescita economica sostenibile a lungo termine, trainata dal settore privato, e a ridurre la povertà attraverso la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive; ritiene che la scelta degli intermediari finanziari dovrebbe essere più severa a tal riguardo;

63.

rileva che l'iniziativa della BEI per la resilienza nel vicinato meridionale e nei Balcani occidentali dovrebbe essere considerata come complementare alla nuova iniziativa della Commissione volta a istituire un piano per gli investimenti esterni;

64.

sottolinea la necessità di rendere più visibile alle diverse varie parti interessate la partecipazione della banca al finanziamento di progetti, in particolare all'esterno dell'Unione europea, dal momento che ciò è fondamentale per rendere i cittadini consapevoli del loro diritto di presentare ricorsi e denunce presso l'ufficio responsabile del meccanismo per il trattamento delle denunce e presso il Mediatore europeo;

65.

invita la BEI a prestare particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, segnatamente quelli interessati da conflitti e povertà estrema, e la esorta a continuare a promuovere attivamente la crescita sostenibile nei paesi in via di sviluppo; invita la BEI a operare a fianco della Banca africana di sviluppo (AfDB) al fine di finanziare investimenti a lungo termine al servizio dello sviluppo economico; si compiace che le sovvenzioni dell'UE siano sempre più integrate con i prestiti della BEI in modo da ottenere risultati migliori nei paesi in via di sviluppo;

66.

prende atto dell'esito del riesame intermedio della Commissione relativo al mandato di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI); sottolinea che la BEI opera sulla base di un mandato per lo sviluppo e deve pertanto agire in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; esorta la Commissione ad assicurare che i progetti finanziati dalla BEI siano conformi alle politiche dell'UE e rispettino gli interessi europei e pone l'accento sulla necessità che la BEI operi nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU nella sua funzione di braccio finanziario dell'UE;

67.

prende atto del fatto positivo che in alcune regioni i volumi dei fondi assegnati a medio termine rappresentano una percentuale elevata del massimale regionale; ritiene che ciò dimostri che è possibile e auspicabile orientare in modo più preciso le priorità dell'Unione onde migliorare la risposta agli obiettivi della politica esterna, ad esempio in relazione alla crisi migratoria;

68.

invita la Commissione a istituire un quadro per la presentazione, da parte della BEI, di rendicontazioni annuali sulle sue operazioni al di fuori dell'UE per quanto concerne la conformità ai principi generali dell'azione esterna dell'Unione; sostiene le conclusioni del riesame intermedio secondo cui gli orientamenti tecnici operativi regionali della BEI dovrebbero essere aggiornati, in stretta collaborazione con il SEAE, al fine di riflettere al meglio la conformità della BEI alle priorità dell'Unione; invita la Commissione a utilizzare tale aggiornamento per stabilire le basi della rendicontazione della BEI sulla conformità all'articolo 21 TUE; ritiene che l'importo aggiuntivo opzionale a favore della BEI dovrebbe essere concesso soltanto in presenza di progressi per quanto concerne tali rendicontazioni;

69.

invita la BEI a dedicare maggiore attenzione all'impatto delle sue operazioni sui diritti umani e sui diritti del lavoro, nonché a sviluppare ulteriormente la sua politica in materia di norme sociali per trasformarla in una politica dei diritti umani nel settore bancario; suggerisce a tal fine di introdurre parametri di riferimento per i diritti umani nelle sue valutazioni dei progetti;

Crisi dei rifugiati e migrazione all'interno dell'UE

70.

chiede alla BEI di proseguire la sua attività intesa a far fronte ai flussi di migranti e rifugiati finanziando progetti di emergenza nei paesi di destinazione e transito e, laddove possibile, impegnandosi a lungo termine in progetti finalizzati a creare posti di lavoro e a stimolare la crescita nei paesi di origine;

71.

chiede alla BEI di continuare a erogare prestiti per i progetti di edilizia popolare onde far fronte all'arrivo di un considerevole numero di rifugiati negli Stati membri dell'UE, specialmente in Grecia e in Italia;

72.

insiste sulla necessità che la BEI garantisca un maggiore livello di trasparenza e di responsabilità; evidenzia che ogni anno la BEI presenta al Parlamento europeo tre diverse relazioni sulle proprie attività e che, su richiesta del Parlamento europeo e delle sue varie commissioni, il Presidente e il personale della banca partecipano regolarmente ad audizioni; reputa tuttavia che vi sia ancora margine di miglioramento per quanto concerne un maggiore controllo parlamentare delle attività della BEI; accoglie con favore, a tale riguardo, la firma di un accordo interistituzionale tra la BEI e il Parlamento relativo allo scambio di informazioni, che preveda, tra le altre cose, la possibilità per i deputati di presentare interrogazioni scritte al Presidente della BEI;

73.

accoglie con favore l'impegno della BEI di combattere il fenomeno della migrazione forzata e di intervenire nei paesi particolarmente colpiti dalla crisi migratoria, anche rafforzando l'azione umanitaria e fornendo sostegno alla crescita economica, alla costruzione di infrastrutture e alla creazione di posti di lavoro; valuta positivamente, a tale proposito, l'iniziativa della BEI sulla risposta e la resilienza nelle crisi, che mira ad aumentare di 6 miliardi di EUR il volume di aiuti destinati ai paesi del vicinato meridionale dell'Europa e ai Balcani; chiede che tale iniziativa porti ad autentiche addizionalità per quanto concerne le attività in corso della BEI nella regione;

74.

invita la BEI ad attuare rapidamente il «pacchetto migrazione per i paesi ACP» e insiste sulla necessità che i progetti finanziati si concentrino in via prioritaria sulla prevenzione della migrazione forzata nella regione subsahariana;

75.

accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un piano europeo di investimenti esterni (PIE), che si prefigge di affrontare le cause alla radice della migrazione, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; si attende, a tale riguardo, che la BEI svolga un ruolo significativo, in particolare fornendo un finanziamento supplementare a favore dei beneficiari del settore privato;

76.

invita la BEI ad attuare criteri rigorosi sul conflitto di interessi, sulle frodi e sulla corruzione, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico;

77.

invita la BEI a migliorare la partecipazione dei governi nazionali e degli enti regionali e locali; incoraggia la BEI a facilitare lo scambio di buone pratiche e a rafforzare il coinvolgimento degli uffici nazionali della banca;

o

o o

78.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla BEI, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0200.

(3)  P8_TA(2016)0363.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/132


P8_TA(2017)0199

Attuazione della direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sull'attuazione della direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (2006/21/CE) (2015/2117(INI))

(2018/C 298/17)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1) («direttiva»),

vista la decisione 2009/335/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria (2),

vista la decisione 2009/337/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alla definizione dei criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell'allegato III della direttiva 2006/21/CE (3),

vista la decisione 2009/360/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti (4),

vista la decisione 2009/358/CE della Commissione, del 29 aprile 2009, sull'armonizzazione e l'invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 18 della direttiva 2006/21/CE (5),

vista la decisione 2009/359/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (6),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente l'attuazione della direttiva 2006/21/CE (COM(2016)0553),

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (7),

visto lo studio di valutazione dell'attuazione a livello europeo della direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, realizzato nel gennaio 2017 dai Servizi di ricerca del Parlamento europeo, compreso lo studio all'allegato I intitolato «Exploring the alternatives to technologies involving high environmental and health risks related to the improper management of the waste from extractive industries: Challenges, risks and opportunities for the extractive industries arising in the context of the “circular economy” concept» (Esplorare le alternative alle tecnologie che comportano elevati rischi per la salute e l'ambiente legati a una cattiva gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive: sfide, rischi e opportunità per le industrie estrattive nell'ambito del concetto di economia circolare) (8),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul divieto generale di utilizzo delle tecnologie di estrazione mineraria con il cianuro nell'Unione europea (9),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sugli insegnamenti tratti dal disastro dei fanghi rossi a cinque anni dall'incidente in Ungheria (10),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614),

visto lo studio della Commissione sulla fattibilità di un meccanismo a livello di Unione per la ripartizione dei rischi dei disastri industriali (11),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0071/2017),

A.

considerando che, a seguito di due gravi incidenti che hanno comportato la fuoriuscita di rifiuti di estrazione pericolosi, è stata adottata la direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive allo scopo di prevenire e ridurre, per quanto possibile, le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione;

B.

considerando che il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è scaduto il 1o maggio 2008, e che quasi tutti gli Stati membri presentavano ritardi nel recepimento della direttiva nella legislazione nazionale;

C.

considerando che la Commissione ha avviato procedure d'infrazione per «non conformità» nei confronti di 18 Stati membri che non hanno recepito correttamente e completamente la direttiva; che, inoltre, quattro cause erano ancora in corso alla fine di novembre 2016;

D.

considerando che, benché siano trascorsi undici anni dall'adozione della direttiva, la Commissione non ha tuttora adottato le linee guida in materia di ispezioni, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva; che la necessità di linee guida concrete da parte della Commissione è chiaramente evidenziata dall'assenza di una definizione e di indicazioni su come debba essere effettuata un'ispezione, nonché dalle diverse interpretazioni, da parte degli Stati membri, dei requisiti della direttiva;

E.

considerando che dieci Stati membri hanno riferito di non avere strutture di categoria A all'interno dei propri confini nazionali;

F.

considerando che i limiti dell'attuale sistema di comunicazione triennale delle informazioni, messi in evidenza dalla disparità tra le informazioni fornite dagli Stati membri e dall'interpretazione probabilmente errata di alcune delle disposizioni della direttiva, hanno fatto sì che la qualità insoddisfacente dei dati a disposizione non consentisse di determinare e valutare l'attuazione della direttiva nella pratica;

G.

considerando che la decisione 2009/335/CE della Commissione lascia impregiudicato l'articolo 14 della direttiva, in cui è stabilito che la garanzia finanziaria è basata sul presupposto che le opere di ripristino siano realizzate da terze parti;

H.

considerando che non esiste a livello UE una banca dati sulle strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive;

I.

considerando che i rifiuti provenienti dalle industrie estrattive e minerarie rappresentano una percentuale molto elevata del volume totale dei rifiuti prodotti nell'Unione europea (circa il 30 % nel 2012), e che si tratta in parte di rifiuti pericolosi;

J.

considerando che l'UE dipende fortemente dall'importazione di materie prime da paesi terzi e che si assiste al rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali; che la legislazione in materia di ambiente e salute in tali paesi terzi è spesso meno rigorosa rispetto a quella dell'UE;

K.

considerando che la comunicazione della Commissione intitolata «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614) non prevedeva una revisione legislativa della direttiva;

L.

considerando che la transizione verso un'economia circolare offre importanti vantaggi ambientali intrinseci ed è fondamentale per la competitività dell'UE nel lungo termine;

1.

deplora che gli Stati membri (UE-27) (12) abbiano incontrato alcuni problemi di recepimento in termini di tempistiche o di qualità, o di entrambi, e che per il momento non ci si può attendere che nella pratica la direttiva sia applicata correttamente in tutti gli Stati membri, viste le procedure d'infrazione in corso per «non conformità»;

2.

invita gli Stati membri interessati e la Commissione a garantire quanto prima il recepimento e l'attuazione corretti e completi della direttiva; chiede alla Commissione di fornire agli Stati membri orientamenti sufficienti per garantire un recepimento corretto e completo;

3.

sottolinea che la mancanza di linee guida per le ispezioni, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, non soltanto ostacola l'attuazione efficace ed efficiente della direttiva nella pratica, ma comporta anche differenze nei costi di conformità e di applicazione per gli operatori e le autorità nei vari Stati membri;

4.

esorta pertanto la Commissione ad adottare quanto prima, e in ogni caso entro la fine del 2017, linee guida settoriali specifiche e concrete, compresa una definizione, per le ispezioni nel settore dei rifiuti delle industrie estrattive;

5.

invita la Commissione a garantire la possibilità per le autorità competenti degli Stati membri di effettuare ispezioni in loco non programmate;

6.

ritiene che l'attuale sistema di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, non sia idoneo allo scopo e sia inefficace, dal momento che non consente di delineare e valutare un quadro completo dell'attuazione della direttiva e crea, nel contempo, un onere inutile per gli Stati membri e i servizi della Commissione, riducendo pertanto anche l'efficacia;

7.

mette in evidenza, a tale proposito, le carenze nella concezione dello strumento di raccolta dei dati (il questionario (13)), che consente interpretazioni ambigue e, di conseguenza, fa sì che vengano comunicate le misure adottate a livello nazionale piuttosto che le modalità con cui queste sono messe in pratica, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sulle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive;

8.

sottolinea che alcuni dati forniti dagli Stati membri sul numero di strutture presenti sul loro territorio e identificate come rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva non appaiono plausibili, poiché in alcuni casi sono relativamente bassi rispetto ai dati sulla produzione totale di rifiuti delle industrie estrattive a livello nazionale provenienti da altre fonti di informazione;

9.

chiede una riforma dell'attuale meccanismo di comunicazione delle informazioni (compreso il questionario) in via prioritaria, in tempo per le prossime scadenze del terzo periodo di riferimento (2014-2017), al fine di permettere un'adeguata valutazione dell'attuazione della direttiva nella pratica sulla base del terzo periodo di riferimento e dei periodi successivi; chiede inoltre alla Commissione di includere nel meccanismo di comunicazione delle informazioni la richiesta di fornire tutti i dati pertinenti in merito all'impatto ambientale;

10.

propone di migliorare il questionario di cui all'allegato III della decisione 2009/358/CE della Commissione, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di fornire dati esaurienti, aggiornati e affidabili sulle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive ubicate sul loro territorio; suggerisce che l'approccio di riforma prescelto dovrebbe permettere la creazione e l'agevole aggiornamento di una banca dati europea delle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive, poiché ciò sarebbe utile per garantire che sia possibile delineare, monitorare e valutare un quadro completo dell'attuazione pratica della direttiva a livello di UE; osserva che si potrebbero prendere in considerazione anche altri approcci, ad esempio una relazione nazionale esemplificativa elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva, che potrebbe essere utilizzata quale modello da seguire, e che tali miglioramenti non dovrebbero più permettere interpretazioni diverse, da parte degli Stati membri, riguardo ai dati da fornire;

11.

deplora che la Commissione abbia pubblicato un'unica relazione di attuazione che copre sia il primo che il secondo periodo di riferimento (2008-2011 e 2011-2014), anziché una ogni tre anni come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva, privando così per molti anni i cittadini di informazioni sulla (mancata) attuazione della direttiva e ritardando, di fatto, in tal modo l'adozione di ulteriori misure per garantire la piena attuazione della direttiva, la quale — occorre ricordarlo — riguarda un'attività economica con notevoli implicazioni ambientali, sanitarie e sociali; invita la Commissione a rispettare rigorosamente gli intervalli di rendicontazione triennali;

12.

riconosce che la maggior parte degli Stati membri ha adottato le misure necessarie per attuare le disposizioni della direttiva; richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che le differenze tra le interpretazioni degli Stati membri dimostrano che è necessario un ulteriore sforzo per garantire che tutti gli Stati membri interpretino e applichino i concetti fondamentali della direttiva in modo analogo, assicurando così la parità di condizioni in tutta l'UE;

13.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di pubblicare orientamenti generali sull'attuazione delle disposizioni della direttiva, il che permetterebbe di migliorare il rispetto e l'applicazione della medesima, compreso l'intero ciclo di vita di una struttura di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive, dall'autorizzazione al ripristino e al monitoraggio successivo alla chiusura; richiama l'attenzione sulla vasta gamma di interpretazioni e malintesi rispetto alle disposizioni fondamentali della direttiva (ad esempio, se le strutture sul territorio degli Stati membri siano coperte o meno dalla direttiva);

14.

è particolarmente preoccupato per il mancato completamento del processo relativo alla classificazione e all'autorizzazione delle strutture di categoria A, che comportano rischi più elevati, e segnala che mancano piani di emergenza esterni per circa il 25 % delle strutture di categoria A presenti sul territorio dell'UE; invita pertanto gli Stati membri a mettere a punto un'adeguata classificazione delle strutture presenti nel loro territorio e ad adottare i piani di emergenza esterni mancanti entro la fine del 2017;

15.

è preoccupato per il fatto che, sulla base delle relazioni nazionali presentate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva, un numero significativo di Stati membri sembra non aver identificato correttamente le strutture che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, con particolare riferimento alle strutture che dovrebbero essere incluse nella categoria A;

16.

sottolinea l'importanza di acquisire informazioni sulle condizioni degli attuali bacini di decantazione degli sterili; invita gli Stati membri a migliorare la sicurezza delle dighe, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, in particolare nelle strutture di categoria A;

17.

sottolinea l'importanza di coinvolgere le comunità locali interessate già nella fase di pianificazione dei progetti di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che utilizzano sostanze pericolose e di garantire la trasparenza e l'effettivo coinvolgimento dei cittadini durante l'intera procedura di autorizzazione, nonché al momento dell'aggiornamento di un'autorizzazione concessa o delle condizioni di autorizzazione; ribadisce l'importanza, a tale riguardo, delle convenzioni di Espoo e di Aarhus; invita la Commissione a fornire una banca dati di migliori pratiche per una maggiore partecipazione delle comunità locali;

18.

invita la Commissione a proporre misure più efficaci per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, dal momento che alcuni Stati membri si sono rivelati incapaci di evitare la contaminazione delle acque e del suolo da parte di alcuni operatori;

19.

prende atto degli inutili oneri amministrativi a carico delle autorità e degli operatori per quanto riguarda la gestione dei rifiuti inerti e la terra non inquinata, e invita la Commissione e gli Stati membri a evitare la duplicazione dei processi di autorizzazione, tenendo conto delle caratteristiche del settore e delle implicazioni per la salute, la sicurezza e l'ambiente;

20.

esorta la Commissione a verificare in che modo l'articolo 14 della direttiva e la sua decisione 2009/335/CE sono stati attuati negli Stati membri e se gli strumenti di garanzia finanziaria costituiti siano sufficienti e adatti allo scopo;

21.

richiama l'attenzione sulla sua sopracitata risoluzione del 5 maggio 2010 sul divieto generale di estrazione mineraria con il cianuro nell'UE, in particolare alla luce della scarsa attuazione delle disposizioni relative all'autorizzazione delle strutture di categoria A, e ribadisce il suo invito alla Commissione a proporre quanto prima un divieto generale di utilizzo delle tecnologie di estrazione mineraria con il cianuro nell'Unione europea, tenendo conto, in particolare, della disponibilità di alternative non tossiche, quali la ciclodestrina (14); chiede agli Stati membri di garantire immediatamente la miglior gestione possibile dei bacini di decantazione di sterili di cianuro;

22.

esorta le imprese e le autorità competenti a prendere in considerazione le tecnologie avanzate disponibili durante la procedura di autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive, in particolare per quanto concerne la progettazione di dighe di raccolta degli sterili, nel rispetto delle più rigorose norme ambientali; invita gli Stati membri a raccogliere e analizzare i dati forniti per la procedura di autorizzazione e a confrontarli con gli impatti ambientali effettivi di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in funzione e, ove opportuno, ad apportare le correzioni necessarie ai requisiti di autorizzazione;

23.

invita la Commissione ad assicurare un finanziamento sufficiente alla ricerca e all'innovazione per quanto riguarda la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione al fine di migliorare la sicurezza di tali strutture;

24.

invita la Commissione a cogliere l'occasione della revisione in corso del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) nell'ambito del concetto di «economia circolare» per dare priorità alle norme ambientali più rigorose e all'efficienza nell'utilizzo delle risorse nella definizione delle migliori pratiche da includere nei piani di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

25.

invita la Commissione ad incoraggiare il recupero di materie prime critiche anche dai rifiuti delle industrie estrattive, come definito nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare;

26.

si rammarica della tendenza delle industrie estrattive a ricorrere a risorse di qualità inferiore e situate a maggiore profondità, con la conseguente estrazione di più materiale per produrre il metallo desiderato; chiede agli Stati membri di utilizzare al meglio la roccia sterile per sostituire, ove possibile, il materiale roccioso vergine; è estremamente preoccupato per l'efficienza dei processi di trattamento chimico, dal momento che un rapporto inferiore tra minerale e roccia ospitante implica la produzione di una maggiore quantità di sterili, e quindi di rifiuti di estrazione, per tonnellata di metallo prodotto;

27.

sottolinea che, nell'ottica della transizione dell'UE verso un'economia circolare, la riduzione dell'uso delle risorse e la promozione del riutilizzo e del riciclaggio sono fondamentali; invita la Commissione a considerare la definizione di obiettivi a tal fine, sulla base di una valutazione del ciclo di vita;

28.

sottolinea che l'estrazione «globale» potrebbe diventare il principio guida, tenendo conto, tuttavia, dei vincoli tecnici e commerciali, nonché degli eventuali costi indiretti, come l'impronta di CO2; propone che i rifiuti di estrazione e macinazione siano analizzati e mantenuti distinti per lo smaltimento, al fine di facilitarne il successivo recupero;

29.

invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri ad investire ulteriormente nella ricerca e nello sviluppo di processi alternativi validi per garantire l'approvvigionamento dell'UE di materie prime e materie prime secondarie ed evitare la produzione di rifiuti delle industrie estrattive;

30.

sottolinea che il patrimonio storico costituito da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione dismesse potrebbe, a breve o medio termine, rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente; invita la Commissione a chiarire nella massima trasparenza tutte le deroghe alla direttiva previste per gli Stati membri, nonché le lacune che persistono in relazione alle discariche di rifiuti storici e alla loro bonifica; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a presentare un piano d'azione per il pieno rispristino di questi siti, tenendo conto degli esempi di buone pratiche e dei possibili vantaggi del concetto di «economia circolare» se applicato alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, comprese disposizioni relative al monitoraggio delle fasi successive alla chiusura dei siti;

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

(2)  GU L 101 del 21.4.2009, pag. 25.

(3)  GU L 102 del 22.4.2009, pag. 7.

(4)  GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 48.

(5)  GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 39.

(6)  GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 46.

(7)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(8)  Numero PE: 593.788.

(9)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 74.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0349.

(11)  Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accident (Studio di valutazione della fattibilità della creazione di un fondo per coprire la responsabilità ambientale e le perdite derivanti da incidenti industriali). Relazione finale, Commissione europea, DG ENV, 17 aprile 2013.

(12)  Cfr. nota a piè di pagina 3 della motivazione di cui alla relazione A8-0071/2017.

(13)  Allegato III della decisione 2009/358/CE della Commissione.

(14)  Liu et al. (2013) «Selective isolation of gold facilitated by second-sphere coordination with α-cyclodextrin»(Isolamento selettivo dell'oro agevolato dalla seconda sfera di coordinazione in presenza di alfaciclodestrina), Nature Communications.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/137


P8_TA(2017)0200

Situazione in Venezuela

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla situazione in Venezuela (2017/2651(RSP))

(2018/C 298/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue numerose precedenti risoluzioni sulla situazione in Venezuela, in particolare quelle del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Venezuela (1), del 18 dicembre 2014 sulla persecuzione dell'opposizione democratica in Venezuela (2), del 12 marzo 2015 sulla situazione in Venezuela (3) e dell'8 giugno 2016 sulla situazione in Venezuela (4),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui il Venezuela è parte,

vista la Carta democratica interamericana, adottata l'11 settembre 2001,

vista la Costituzione del Venezuela, in particolare gli articoli 72 e 233,

vista la lettera inviata il 16 maggio 2016 da Human Rights Watch al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), Luis Almagro Lemes, sul Venezuela (5),

vista la dichiarazione rilasciata il 31 marzo 2017 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, sulla decisione della Corte suprema del Venezuela di avocare a sé i poteri legislativi dell'Assemblea nazionale,

visti gli ammonimenti contenuti nelle relazioni dell'OAS del 30 maggio 2016 e del 14 marzo 2017 sul Venezuela come pure la richiesta del Segretario generale dell'OAS di convocare d'urgenza il Consiglio permanente dell'organizzazione, a norma dell'articolo 20 della Carta democratica, per discutere della crisi politica in atto in Venezuela,

vista la lettera in data 27 marzo 2017 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, sulla grave crisi politica, economica e umanitaria in atto in Venezuela e sul suo inasprimento,

vista la dichiarazione dell'OAS, firmata da 14 dei suoi Stati membri il 13 marzo 2017, che ingiunge al Venezuela, tra le altre misure, di organizzare al più presto le elezioni, rilasciare i prigionieri politici e riconoscere la separazione dei poteri sancita dalla Costituzione,

vista la risoluzione del Consiglio permanente dell'OAS, del 3 aprile 2017, sui recenti sviluppi in Venezuela,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 27 marzo 2017 la Corte suprema del Venezuela ha emanato una decisione che dichiara incostituzionale la totalità della legislazione adottata dall'Assemblea nazionale; che il 29 marzo 2017 la Corte suprema del Venezuela ha emanato una decisione in cui dichiara l'Assemblea nazionale responsabile di oltraggio alla Corte, ne annulla completamente l'azione legislativa e stabilisce l'assunzione delle funzioni legislative da parte della Corte stessa;

B.

considerando che le decisioni adottate dalla Corte suprema del Venezuela violano sia la separazione dei poteri sancita dalla Costituzione sia l'obbligo di tutti i giudici di rispettare e garantire l'integrità della Costituzione venezuelana (articolo 334);

C.

considerando che tali decisioni sono state adottate senza alcun fondamento costituzionale, che si tratti dei poteri conferiti all'Assemblea nazionale (articolo 187 della Costituzione) o di quelli di cui gode la Sezione costituzionale della Corte suprema (articolo 336 della Costituzione);

D.

considerando che il procuratore generale Luisa Ortega Díaz, nominato dal governo venezuelano, ha condannato la decisione emanata dalla Corte suprema, ritenendo che rappresenti una violazione dell'ordine costituzionale; che, in risposta alle reazioni internazionali e a svariati appelli, il Presidente Nicolás Maduro ha chiesto alla Corte suprema di rivedere la decisione che privava l'Assemblea nazionale di ogni potere, e che il 1o aprile 2017 la Corte suprema ha emanato nuovi provvedimenti per revocare la decisione precedente;

E.

considerando che la Corte suprema aveva già dichiarato l'Assemblea nazionale responsabile di oltraggio alla Corte e ne aveva annullato le azioni il 1o agosto 2016 e il 5 settembre 2016 attraverso la decisione n. 808;

F.

considerando che la coalizione di opposizione venezuelana (Mesa de la Unidad Democrática, MUD) ha conquistato 112 seggi all'Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale del Venezuela, che conta 167 membri, vale a dire una maggioranza di due terzi, contro i 55 seggi del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); che la Corte suprema ha impedito a quattro deputati all'Assemblea nazionale, tre dei quali membri dell'opposizione, di assumere le loro funzioni, privando così l'opposizione della maggioranza di due terzi;

G.

considerando che gli ultimi arresti arbitrari hanno portato a oltre cento il numero dei prigionieri politici, tra cui importanti leader politici quali Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos e Yon Goicoechea;

H.

considerando che Henrique Capriles, leader dell'opposizione venezuelana e due volte candidato alle elezioni presidenziali, è stato interdetto dai pubblici uffici per un periodo di 15 anni; che tale decisione si basa su presunte accuse di «irregolarità amministrative» commesse durante il suo mandato di governatore dello Stato di Miranda;

I.

considerando che le forze di sicurezza venezuelane, incluse la polizia e la guardia nazionale, come pure gruppi armati irregolari, hanno sin dall'inizio delle proteste fatto ripetutamente ricorso alla forza bruta contro manifestanti pacifici, compresi membri del Congresso, che si opponevano alla decisione che annulla i poteri dell'Assemblea nazionale, il che ha provocato la morte di più di venti persone, un gran numero di feriti e molti arresti;

J.

considerando che 17 dei 21 paesi rappresentati in seno al Consiglio permanente dell'OAS hanno manifestato il 3 aprile 2017 la loro viva preoccupazione per l'alterazione incostituzionale dell'ordine democratico in Venezuela; che alcuni paesi della regione si sono recentemente detti disponibili ad agevolare un processo di mediazione in Venezuela, creando così le condizioni per una svolta;

K.

considerando che il governo ha sospeso le elezioni locali e regionali previste nel dicembre 2016 e ha impedito lo svolgimento di un referendum sulla revoca del mandato (uno strumento costituzionale che consente al 20 % dell'elettorato di chiedere la destituzione di un presidente impopolare) nonostante fossero soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla Costituzione;

1.

condanna le continue violazioni incostituzionali dell'ordine democratico in Venezuela, dopo la recente decisione della Corte suprema venezuelana finalizzata ad avocare a sé i poteri legislativi dell'Assemblea nazionale, nonché l'assenza di separazione dei poteri e di indipendenza dei rami del governo;

2.

respinge con fermezza le decisioni con cui la Corte suprema del Venezuela ha sospeso i poteri dell'Assemblea nazionale, e ritiene che si tratti di un atto profondamente antidemocratico in diretta violazione della Costituzione venezuelana; reputa essenziale, nonostante la recente revisione di alcuni elementi di tali decisioni, che il governo del Venezuela assicuri il completo ripristino dell'ordine democratico;

3.

esprime profonda preoccupazione per il grave deterioramento della situazione della democrazia e dei diritti umani così come del quadro socioeconomico in Venezuela, in un clima di crescente instabilità politica e sociale;

4.

invita il governo e la Corte suprema del Venezuela a rispettare la Costituzione, in particolare i poteri conferiti a tutti i membri del parlamento legittimamente eletti;

5.

invita il governo venezuelano a salvaguardare la separazione e l'indipendenza dei poteri e a ripristinare la piena autorità costituzionale dell'Assemblea nazionale; ricorda che la separazione e la non interferenza tra poteri sono principi essenziali dei paesi democratici in cui vige lo Stato di diritto;

6.

chiede al governo del Venezuela di garantire il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici; ricorda che l'Assemblea nazionale ha approvato la liberazione dei prigionieri politici mediante la legge di riconciliazione nazionale, sulla quale il potere esecutivo ha posto il veto; sottolinea che, fino a quando ci saranno prigionieri politici, non sarà possibile raggiungere una soluzione pacifica duratura e a lungo termine in Venezuela;

7.

invita il governo del Venezuela a rispettare la Costituzione e a presentare quanto prima un calendario elettorale che consenta lo svolgimento di processi elettorali liberi e trasparenti, come unico modo per porre fine all'attuale stallo politico; condanna fermamente la decisione della contraloría nazionale venezuelana d'interdire per 15 anni dai pubblici uffici il leader dell'opposizione Henrique Capriles; invita il governo del Venezuela a porre fine alla pratica consistente nel neutralizzare i leader dell'opposizione privandoli dei loro diritti politici;

8.

accoglie con favore la risoluzione approvata il 3 aprile 2017 dal Consiglio permanente dell'OAS e invita il VP/AR a sostenerla; valuta altresì positivamente il fatto che molti paesi della regione abbiano espresso la volontà di favorire un processo di mediazione onde pervenire a un accordo nazionale; invita inoltre il VP/AR a esplorare attivamente, con le organizzazioni internazionali e regionali, altre misure che consentano all'UE di ripristinare pienamente la democrazia in Venezuela;

9.

condanna fermamente la brutale repressione delle proteste pacifiche ad opera delle forze di sicurezza venezuelane e di gruppi armati irregolari, che ha provocato la morte di più di venti persone, un gran numero di feriti e molti arresti; invita il governo venezuelano a far luce su tutte le morti e a rispettare e assicurare il diritto costituzionale alla libertà di riunione pacifica; sollecita le autorità venezuelane a garantire la sicurezza e il libero esercizio dei diritti a tutti i cittadini, in particolare con riferimento ai difensori dei diritti umani, ai giornalisti, agli attivisti politici e ai membri di organizzazioni non governative indipendenti, che rischiano maggiormente di essere vittime di aggressioni o detenzione arbitraria;

10.

invita le autorità venezuelane ad autorizzare con urgenza l'ingresso di aiuti umanitari nel paese e a concedere l'accesso alle organizzazioni internazionali che intendono prestare assistenza ai settori più colpiti della società; invita la comunità internazionale, in particolare i paesi limitrofi e gli Stati membri dell'UE, a tener conto della crisi umanitaria che potrebbe verificarsi in ragione del massiccio esodo di cittadini venezuelani;

11.

ribadisce la sua pressante richiesta relativa all'invio di una sua delegazione in Venezuela e al rapido avvio di un dialogo con tutte le parti coinvolte nel conflitto;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0176.

(2)  GU C 294 del 12.8.2016, pag. 21.

(3)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 190.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0269.

(5)  https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Martedì 4 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/140


P8_TA(2017)0100

Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico

Raccomandazione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2016/2908(RSP))

(2018/C 298/19)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

vista la sua decisione (UE) 2016/34, del 17 dicembre 2015, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2),

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (3),

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (4),

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (5),

vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (6),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sull'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (7) (basata sulla relazione interlocutoria A8-0246/2016),

vista la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (A8-0049/2017),

visto il progetto di raccomandazione della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico,

visto l'articolo 198, paragrafo 12, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 226 TFUE fornisce una base giuridica per la costituzione, da parte del Parlamento europeo, di una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, fatte salve le prerogative delle giurisdizioni nazionali o dell'Unione, e considerando che questo costituisce un elemento importante del potere di controllo del Parlamento;

B.

considerando che, sulla base della proposta della Conferenza dei presidenti, il 17 dicembre 2015 il Parlamento ha deciso di costituire una commissione d'inchiesta per esaminare le presunte inadempienze nell'applicazione della legislazione dell'Unione in relazione alla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, la quale formulerà le raccomandazioni che riterrà necessarie al riguardo;

C.

considerando che la commissione d'inchiesta ha iniziato a operare il 2 marzo 2016 e ha approvato la sua relazione finale il 28 febbraio 2017, nella quale presenta la metodologia e le conclusioni della sua indagine;

D.

considerando che negli ultimi decenni la quota di mercato delle autovetture diesel è aumentata nell'Unione europea a un livello tale per cui esse rappresentano oggi oltre la metà delle nuove automobili vendute in quasi tutti gli Stati membri; che tale crescita sostenuta della quota di mercato dei veicoli diesel è anche il risultato della politica dell'UE in materia di clima, poiché la tecnologia diesel è vantaggiosa rispetto ai motori a benzina in termini di emissioni di CO2; che in fase di combustione i motori diesel, a differenza di quelli a benzina, producono molti più inquinanti diversi dalla CO2, che sono significativamente e direttamente nocivi per la salute pubblica, ad esempio NOx, SOx e particolato; che per tali inquinanti esistono e sono reperibili sul mercato tecnologie di mitigazione;

E.

considerando che la tecnologia esistente permette di rispettare le norme Euro 6 in materia di NOx per i veicoli diesel, anche per quanto riguarda le condizioni reali di guida e senza che ciò abbia un impatto negativo sulle emissioni di CO2;

F.

considerando che le migliori prassi in uso negli Stati Uniti, dove vigono norme sulle emissioni più rigorose che si applicano ai veicoli sia a benzina sia diesel nonché politiche di applicazione della legge più severe, offrono uno standard cui l'UE dovrebbe aspirare;

G.

considerando che la tutela della salute pubblica e dell'ambiente dovrebbe essere una responsabilità e una preoccupazione comune della società, in relazione alla quale tutti i soggetti interessati, incluso il settore automobilistico, hanno un ruolo importante da svolgere;

1.

incarica il suo Presidente di prendere le misure necessarie per rendere pubblica la relazione finale della commissione d'inchiesta conformemente all'articolo 198, paragrafo 11, del suo regolamento e all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA;

2.

invita il Consiglio e la Commissione a provvedere a che le conclusioni dell'inchiesta e le conseguenti raccomandazioni trovino concreta applicazione, conformemente alla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA;

3.

invita la Commissione a presentare al Parlamento entro 18 mesi dall'adozione della presente raccomandazione, e successivamente su base regolare, una relazione completa sulle misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta;

4.

invita il suo Presidente a incaricare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la commissione per i trasporti e il turismo a verificare il seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta, in conformità dell'articolo 198, paragrafo 13, del suo regolamento;

5.

invita il suo Presidente a incaricare la commissione per gli affari costituzionali a dar seguito alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta per quanto riguarda le limitazioni del diritto d'inchiesta del Parlamento;

Prove di laboratorio ed emissioni reali di guida

6.

invita la Commissione a modificare la propria struttura interna affinché, in virtù del principio di responsabilità collegiale, il portafoglio di un unico commissario (e di una direzione generale) preveda al contempo competenze in materia di legislazione sulla qualità dell'aria e di politiche intese a contrastare le fonti di emissioni inquinanti; chiede di aumentare le risorse umane e tecniche in seno alla Commissione destinate ai veicoli, ai loro sistemi e alle tecnologie di controllo delle emissioni, e che il Centro comune di ricerca (JRC) migliori ulteriormente le competenze tecniche interne;

7.

invita a tal fine la Commissione a modificare la propria struttura interna e la propria suddivisione delle responsabilità affinché tutte le competenze legislative attualmente in capo alla direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) nel settore delle emissioni dei veicoli siano trasferite alla direzione generale dell'Ambiente (DG ENV);

8.

invita la Commissione a garantire la presenza di adeguate risorse umane, competenze tecniche e un adeguato livello di autonomia in seno al JRC, comprese misure intese a conservare all'interno dell'organizzazione l'esperienza pertinente maturata nel campo della tecnologia relativa a veicoli ed emissioni e delle prove sui veicoli; osserva che il JRC potrebbe avere ulteriori responsabilità di verifica dei requisiti nel quadro della proposta di un nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione;

9.

chiede che tutti i risultati delle prove del JRC siano messi a disposizione del pubblico integralmente tramite una banca dati in forma non anonima; chiede altresì che il laboratorio per le emissioni dei veicoli (VELA) del JRC riferisca a un consiglio di vigilanza che includa rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni per la tutela ambientale e della salute;

10.

invita i colegislatori, nell'ambito della revisione in corso del regolamento (CE) n. 715/2007, a garantire che le misure a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 14, volte a integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, siano adottate mediante atti delegati, al fine di assicurare un adeguato controllo da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo allo stesso tempo la possibilità di indebiti ritardi nell'adozione di tali misure; si oppone fermamente alla scelta di adottare tali misure mediante atti di esecuzione;

11.

chiede la rapida adozione del 3o e 4o pacchetto sulle emissioni in condizioni reali di guida (RDE), nell'ottica di completare il quadro normativo per la nuova procedura di omologazione, come pure la rapida attuazione del suddetto quadro; ricorda che, affinché le prove RDE siano efficaci nel ridurre le discrepanze tra le emissioni misurate in laboratorio e su strada, le specifiche delle procedure di prova e di valutazione dovrebbero essere delineate con grande attenzione e dovrebbero contemplare un ampio ventaglio di condizioni di guida, tra cui temperatura, regolazioni di carico, velocità del veicolo, altitudine, tipo di strada e altri parametri che possono essere riscontrati durante la guida in tutta l'Unione;

12.

prende atto del ricorso di annullamento contro il 2o pacchetto RDE avviato da diverse città dell'UE sulla base del fatto che, introducendo nuove soglie più elevate per le emissioni di NOx, il regolamento della Commissione altera un elemento essenziale di un atto di base, violando in tal modo un requisito procedurale fondamentale, nonché le disposizioni della direttiva sulla qualità dell'aria (2008/50/CE) per quanto riguarda i limiti dei livelli massimi di emissione di azoto per i veicoli diesel;

13.

esorta la Commissione a rivedere nel 2017 il fattore di conformità per le prove RDE delle emissioni di NOx, come previsto dal 2o pacchetto RDE; invita la Commissione a riesaminare ulteriormente su base annua il fattore di conformità, in linea con gli sviluppi tecnologici, in modo da ridurlo a 1 al più tardi entro il 2021;

14.

invita la Commissione a rivedere la normativa applicabile dell'Unione al fine di verificare se la commercializzazione di altri sistemi del veicolo, o di altri prodotti, potrebbe dipendere da procedure di prova inadeguate, come nel caso delle emissioni dei veicoli, o in altri settori in cui mancano simili sforzi in materia di vigilanza del mercato, e a presentare adeguate proposte legislative intese a garantire l'attuazione delle norme del mercato interno;

15.

invita la Commissione a presentare proposte intese a introdurre ispezioni ambientali a livello dell'UE al fine di monitorare il rispetto delle norme ambientali per i prodotti, i limiti di emissione relativi alle licenze operative nonché la legislazione ambientale dell'UE in generale;

16.

chiede alla Commissione di proseguire la sua opera di miglioramento delle prestazioni delle misurazioni effettuate con il PEMS, onde migliorarne la precisione e ridurre il margine di errore; ritiene che, per quanto concerne il particolato, la tecnologia PEMS dovrebbe essere in grado di rilevare particelle di dimensioni inferiori a 23 nanometri, che sono le particelle più pericolose per la salute pubblica;

17.

ritiene che le norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, adottate dalla Commissione il 30 maggio 2016, costituiscano un miglioramento rispetto alla normativa precedente, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di fornire un verbale informativo e completo delle riunioni; invita la Commissione a rivedere tali norme al fine di rafforzare le disposizioni sulla composizione equilibrata dei gruppi di esperti; invita la Commissione ad applicare rigorosamente e immediatamente le norme orizzontali (aggiornate) e a elaborare una relazione, destinata al Parlamento e al Consiglio, che ne valuti l'attuazione;

18.

chiede che gli elenchi dei partecipanti e i verbali delle riunioni dei comitati di comitatologia, quali il Comitato tecnico sui veicoli a motore (CTVM), e dei gruppi di esperti della Commissione, come il gruppo di lavoro sui veicoli a motore o il gruppo sulle emissioni reali di guida dei veicoli leggeri (RDE-LDV), siano resi pubblici;

19.

esorta gli Stati membri a garantire maggiore trasparenza nell'accesso, da parte dei rispettivi parlamenti nazionali, ai documenti delle riunioni del CTVM;

20.

invita la Commissione a modificare sostanzialmente le prassi esistenti in materia di archiviazione e conservazione delle informazioni e a garantire che le note, le comunicazioni tra servizi, le bozze e gli scambi informali con la Commissione, gli Stati membri, il Consiglio e i loro rappresentanti siano archiviati automaticamente; deplora le lacune nei registri pubblici derivanti dall'ambito troppo ristretto dei documenti destinati ad essere archiviati, il che richiede un intervento attivo per l'archiviazione;

Impianti di manipolazione

21.

ritiene che, sebbene la procedura RDE riduca al minimo il rischio di utilizzo di impianti di manipolazione, essa non impedirà totalmente il potenziale ricorso a pratiche illegali; raccomanda pertanto, conformemente all'approccio delle autorità statunitensi, di integrare un certo grado di imprevedibilità nelle prove di omologazione e della conformità in servizio, al fine di prevenire lo sfruttamento di eventuali lacune in essere e garantire la conformità durante tutto il ciclo di vita del veicolo; accoglie con favore, a tale proposito, il protocollo di prova per gli impianti di manipolazione inserito nel «Documento orientativo sulla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni e sulla presenza di impianti di manipolazione» adottato dalla Commissione il 26 gennaio 2017 e applicabile ai veicoli già presenti sul mercato; si attende che le autorità nazionali degli Stati membri applichino rapidamente il presente protocollo nell'ambito delle loro attività di vigilanza del mercato e conducano le prove sui veicoli indicate con variazioni non prevedibili delle condizioni di prova standard, come ad esempio temperatura ambiente, velocità, carico del veicolo e durata della prova, che possono includere una «prova a sorpresa»;

22.

osserva con preoccupazione che le prove ufficiali sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli continueranno a essere limitate a una prova in condizioni di laboratorio (WLTP), il che significa che l'utilizzo illegale di impianti di manipolazione rimane possibile e può non essere rilevato; esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire sistemi di controllo a distanza dei parchi veicoli, utilizzando apparecchiature di telerilevamento posizionate a margine della strada e/o sensori a bordo, per analizzare le prestazioni ambientali dei parchi veicoli in servizio e rilevare eventuali prassi illegali che potrebbero portare a continue discrepanze tra le prestazioni su carta e quelle nel mondo reale;

23.

invita la Commissione ad analizzare ulteriormente i motivi per cui le disposizioni più rigorose in materia di impianti di manipolazione, presenti nella legislazione sui veicoli pesanti, non sono state incluse nella legislazione sui veicoli leggeri;

24.

invita la Commissione a effettuare una revisione interna per verificare l'argomentazione secondo cui i risultati della ricerca e le preoccupazioni del JRC, oggetto di dibattito tra i servizi della Commissione per quanto riguarda eventuali pratiche illegali da parte dei costruttori, non hanno mai raggiunto i livelli elevati della gerarchia; invita la Commissione a riferire le sue conclusioni al Parlamento;

25.

ritiene opportuno istituire un meccanismo di comunicazione chiara all'interno della Commissione, onde assicurare che le eventuali inadempienze riscontrate dal JRC siano segnalate a tutti i livelli pertinenti della gerarchia della Commissione;

26.

invita la Commissione a incaricare il JRC di indagare ulteriormente, assieme alle autorità nazionali e agli istituti di ricerca indipendenti, sul comportamento sospetto in termini di emissioni osservato su diverse automobili nell'agosto 2016;

27.

invita gli Stati membri a imporre ai costruttori di automobili, nell'ambito dell'obbligo introdotto di recente e ad essi applicabile di comunicare le proprie strategie di base e ausiliarie nel campo delle emissioni, di spiegare qualsiasi comportamento irrazionale dei veicoli sotto il profilo delle emissioni riscontrato nelle prove e di dimostrare la necessità di applicare le esenzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007; invita gli Stati membri a condividere con la Commissione e il Parlamento i risultati delle loro indagini e i dati delle prove tecniche;

28.

invita la Commissione a controllare rigorosamente l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle esenzioni all'uso degli impianti di manipolazione; accoglie con favore, a tale proposito, la metodologia di valutazione tecnica delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni inclusa nel documento orientativo della Commissione del 26 gennaio 2017; invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione, ove del caso;

Omologazione e conformità in servizio

29.

chiede, nell'interesse della protezione dei consumatori e dell'ambiente, la rapida adozione della proposta di regolamento relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2016/0014(COD)) (8), che sostituisce l'attuale direttiva quadro sull'omologazione, e la sua entrata in vigore non oltre il 2020; ritiene che il minimo richiesto per migliorare il sistema dell'UE sia il mantenimento del livello di ambizione della proposta iniziale della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di una vigilanza UE del sistema; è del parere, inoltre, che un sistema di omologazione e vigilanza del mercato maggiormente esaustivo e coordinato, che preveda una vigilanza dell'UE, audit congiunti e la cooperazione con e tra autorità nazionali, dovrebbe essere l'obiettivo da raggiungere nel corso dei negoziati interistituzionali sul fascicolo;

30.

ritiene che solo con un maggiore controllo a livello di UE sia possibile garantire la corretta applicazione della legislazione unionale in materia di veicoli e l'esecuzione efficiente ed efficace delle attività di vigilanza del mercato nell'Unione; invita la Commissione a garantire la piena e omogenea attuazione del nuovo quadro di omologazione e di vigilanza del mercato, come pure a coordinare il lavoro delle autorità nazionali di omologazione e di vigilanza del mercato e a mediare in caso di controversie;

31.

chiede un notevole rafforzamento della vigilanza del mercato sulla base di regole chiaramente definite e di una più netta ripartizione delle responsabilità nel nuovo quadro di omologazione UE, al fine di istituire un sistema migliore, efficace e funzionale;

32.

ritiene che le attività di vigilanza dell'Unione nell'ambito del nuovo quadro per l'omologazione UE dovrebbero comportare la riesecuzione di prove, su scala adeguata, su veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche già immessi sul mercato, al fine di verificarne la conformità alle omologazioni e alla legislazione applicabile, utilizzando una vasta gamma di prove basate su campioni statisticamente rilevanti, e di avviare misure correttive, tra cui richiami di veicoli, ritiro delle omologazioni e sanzioni amministrative; è convinto che le competenze del JRC siano determinanti per eseguire tale compito;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la prassi statunitense di eseguire prove a campione fuori dalla linea di produzione e prove in servizio e a trarre le necessarie conclusioni per migliorare le rispettive attività di vigilanza del mercato;

34.

suggerisce che, nel caso di veicoli passeggeri, siano eseguite prove di vigilanza del mercato a campione, anche con protocolli di prova non specificati, su almeno il 20 % dei nuovi modelli immessi sul mercato dell'Unione ogni anno nonché su una quantità rappresentativa di modelli più vecchi, onde verificare che i veicoli su strada siano conformi alla legislazione unionale in materia di sicurezza e ambiente; ritiene che, nella scelta dei veicoli da sottoporre alle prove nell'Unione, si debba dare seguito alle denunce comprovate e si debba tenere conto delle prove di terzi, dei dati del telerilevamento, delle relazioni dei controlli tecnici periodici e di altre informazioni;

35.

sottolinea la necessità che le autorità nazionali competenti garantiscano il rispetto sistematico della conformità della produzione e della conformità in servizio dei veicoli, con un ulteriore coordinamento e un'ulteriore vigilanza a livello di UE; ritiene che le prove di conformità della produzione e di conformità in servizio dovrebbero essere eseguite da un servizio tecnico diverso da quello responsabile dell'omologazione del veicolo in questione e che i servizi tecnici interni dovrebbero essere esclusi dallo svolgimento delle prove delle emissioni ai fini dell'omologazione; esorta gli Stati membri a chiarire una volta per tutte quale sia l'autorità responsabile, nel loro territorio, della vigilanza del mercato, a garantire che tale autorità sia consapevole delle sue responsabilità e a informare di conseguenza la Commissione; ritiene che una cooperazione e uno scambio di informazioni molto più stretti tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e la Commissione, anche in materia di piani nazionali di vigilanza del mercato, miglioreranno la qualità complessiva delle attività di vigilanza del mercato nell'UE e permetteranno alla Commissione di individuare i punti deboli dei sistemi nazionali di vigilanza del mercato;

36.

ritiene che un maggiore coordinamento e un maggiore dibattito tra le autorità di omologazione e la Commissione, sotto forma di forum presieduto dalla Commissione stessa, contribuiranno alla promozione di buone pratiche volte a garantire l'attuazione efficace e armonizzata del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione;

37.

ritiene che la possibilità di una verifica completa e indipendente dei risultati dell'omologazione, inclusi i dati delle prove di decelerazione, migliorerà l'efficacia del quadro di riferimento, e che i dati pertinenti dovrebbero essere accessibili alle parti interessate;

38.

chiede un finanziamento adeguato e indipendente delle attività di omologazione, di vigilanza del mercato e delle attività dei servizi tecnici, ad esempio mediante l'istituzione di una struttura tariffaria, mediante i bilanci nazionali degli Stati membri o mediante una combinazione di entrambi i metodi; reputa che le autorità di omologazione dovrebbero essere incaricate di verificare le relazioni commerciali ed economiche esistenti tra i costruttori e i fornitori di automobili, da un lato, e i servizi tecnici, dall'altro, al fine di evitare conflitti di interesse;

39.

richiama l'attenzione sul sistema di omologazione degli Stati Uniti, in base al quale i diritti versati dai costruttori per coprire i costi dei programmi di certificazione e di conformità sono trasmessi al dipartimento del Tesoro statunitense, mentre il Congresso degli Stati Uniti assegna a sua volta fondi all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) affinché attui i propri programmi, sistema che potrebbe rappresentare un utile paradigma per migliorare l'indipendenza del sistema dell'UE;

40.

chiede l'approvazione, l'attuazione e l'applicazione efficaci del quarto pacchetto RDE che disciplina l'impiego dei PEMS per i controlli della conformità in servizio e per le prove di terzi; invita la Commissione a prevedere un mandato per il JRC affinché possa eseguire prove di emissione con PEMS come parte dei controlli della conformità in servizio a livello europeo nel contesto del nuovo quadro di omologazione;

41.

chiede ai colegislatori di istituire, nel prossimo regolamento relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore, una rete di telerilevamento a livello dell'UE per monitorare le emissioni reali del parco veicoli e individuare i veicoli eccessivamente inquinanti, al fine di rendere mirati i controlli della conformità in servizio e rintracciare le autovetture che potrebbero essere state modificate illegalmente tramite modifiche alle apparecchiature (per esempio, piastre di disattivazione del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), eliminazione del filtro antiparticolato per motori diesel (DPF) o dei sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR)) o al software (manomissione illegale della scheda elettronica);

42.

invita la Commissione ad avvalersi dei poteri delegati di cui all'articolo 17 della direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in modo da aggiornare i metodi di prova dei controlli tecnici periodici dei veicoli al fine di misurare le emissioni di NOx delle automobili;

43.

ritiene che le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e i servizi tecnici dovrebbero svolgere le loro funzioni; è del parere che essi dovrebbero pertanto migliorare in modo significativo e costante il loro livello di competenza e, a tal fine, chiede un controllo regolare e indipendente delle loro capacità;

44.

invita la Commissione a valutare la possibilità di imporre ai costruttori l'obbligo di notificare a quest'ultima la scelta del servizio tecnico, onde favorire una reale comprensione della situazione;

45.

invita gli Stati membri a imporre ai costruttori di automobili l'obbligo di comunicare e giustificare alle autorità di omologazione le loro strategie in materia di emissioni, come avviene nel caso dei veicoli pesanti;

46.

chiede agli Stati membri di analizzare se le soluzioni «tipo» proposte dal costruttore per riparare i veicoli dotati di sistemi fraudolenti rispettano realmente la legislazione sulle emissioni, nonché di effettuare verifiche a campione sui nuovi veicoli riparati;

Applicazione e sanzioni

47.

chiede un'applicazione più rigorosa ed efficace delle norme sulle emissioni dei veicoli nell'UE; propone di riformare senza indugio la struttura di governance sulle emissioni delle automobili e di uniformarla a quella degli altri settori del trasporto;

48.

ricorda che le norme sulla misurazione delle emissioni sono stabilite al fine di conseguire un miglioramento della qualità dell'aria, che in precedenza non è stato raggiunto in parte a causa del basso livello di applicazione delle leggi e in parte a causa di manipolazioni ad opera di alcuni costruttori di automobili; ritiene che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le emissioni prodotte dalle automobili e i dati sulla qualità dell'aria al fine di valutare se l'obiettivo perseguito sia stato raggiunto;

49.

propone di istituire un quadro di cooperazione internazionale permanente sulle emissioni, nell'ottica di consentire alle autorità di scambiare informazioni e condurre azioni di vigilanza congiunta; sostiene che nell'UE azioni simili esistono già per altri prodotti;

50.

esorta la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno predisposto un'efficace vigilanza del mercato né un regime sanzionatorio nazionale per le violazioni del diritto dell'Unione, come richiesto dalla legislazione in vigore;

51.

indica che la Commissione dovrebbe avere il potere di imporre ai costruttori di veicoli sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive come pure misure di riparazione e correttive laddove sia accertata la non conformità dei loro veicoli; ritiene che le eventuali sanzioni dovrebbero includere la revoca delle omologazioni e l'istituzione di programmi di richiamo a livello dell'UE;

52.

ritiene che le risorse ottenute con le sanzioni inflitte ai costruttori di veicoli, le risorse derivanti dalle procedure di infrazione avviate nei confronti degli Stati membri per il mancato rispetto della normativa dell'UE sulle emissioni e le indennità per le emissioni in eccesso per le nuove autovetture (linea di bilancio 711) dovrebbero essere utilizzate come entrate destinate a progetti o programmi specifici dell'UE in materia di qualità dell'aria e protezione dell'ambiente, e non dovrebbero diminuire i contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE basati sul reddito nazionale lordo; chiede che a tal fine nella legislazione dell'Unione siano introdotte le necessarie disposizioni; suggerisce che le risorse ottenute con tali sanzioni potrebbero essere utilizzate in parte dagli Stati membri per risarcire le persone danneggiate dalla violazione e svolgere altre attività analoghe a vantaggio dei consumatori;

53.

invita gli Stati membri a garantire che le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte dei costruttori delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 siano efficaci, proporzionate e dissuasive e siano notificate prontamente alla Commissione;

54.

invita gli Stati membri ad applicare misure più rigorose in seguito allo scandalo dell'indicazione fraudolenta delle emissioni; invita gli Stati membri e le rispettive autorità di omologazione a esaminare le informazioni sulle strategie di base e ausiliarie per il controllo delle emissioni — che i costruttori di automobili sono tenuti a divulgare — nel caso di automobili Euro 5 ed Euro 6 omologate che mostrano un comportamento irrazionale sotto il profilo delle emissioni durante i programmi di prova, nonché a verificare la loro conformità agli orientamenti interpretativi della Commissione concernenti le disposizioni sugli impianti di manipolazione; chiede agli Stati membri di applicare le sanzioni previste in caso di mancata conformità, compresi programmi di richiamo obbligatorio e la revoca delle omologazioni; invita la Commissione a garantire un approccio coordinato in materia di programmi di richiamo in tutta l'UE;

55.

invita gli Stati membri e la Commissione a chiarire ai proprietari dei veicoli interessati se è obbligatorio ripararli o meno e quali sono le conseguenze giuridiche derivanti dalla riparazione in termini di conformità alla normativa sulle emissioni, obblighi in materia di controllo tecnico dei veicoli e tassazione, nonché le conseguenze di un'eventuale riclassificazione del veicolo, ecc.;

56.

osserva che è difficile raccogliere informazioni sulle sanzioni negli Stati membri a causa della mancanza di dati statistici a livello nazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere con regolarità dati statistici in proposito;

57.

invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare i meccanismi europei di attuazione, come la rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL);

Diritti dei consumatori

58.

ritiene che i consumatori europei colpiti dallo scandalo «dieselgate» dovrebbero ricevere un indennizzo finanziario adeguato da parte delle case automobilistiche coinvolte e che i programmi di richiamo attuati solamente in parte non vadano considerati una forma sufficiente di risarcimento;

59.

chiede alla Commissione, a tale proposito, di presentare una proposta legislativa intesa a istituire un sistema di ricorso collettivo al fine di creare un sistema armonizzato per i consumatori dell'UE, eliminando così l'attuale situazione in cui i consumatori non hanno protezione nella maggior parte degli Stati membri; invita la Commissione a esaminare i sistemi esistenti all'interno e al di fuori dell'UE al fine di individuare le migliori prassi e introdurle nella sua proposta legislativa;

60.

ritiene che se l’omologazione di un veicolo viene ritirata per non conformità, il proprietario di un veicolo interessato debba essere pienamente indennizzato per l'acquisto di questo veicolo;

61.

ritiene che i consumatori dovrebbero avere diritto ad un risarcimento adeguato ove si dimostri che le prestazioni originali del veicolo (ad esempio in termini di consumi, efficienza, durata dei componenti, emissioni, ecc.) subiscano un impatto negativo a seguito di eventuali interventi o modulazioni tecnici necessari, realizzati nell'ambito di un programma di richiamo del costruttore del veicolo;

62.

invita gli Stati membri a garantire che i consumatori dispongano di informazioni dettagliate e comprensibili sulle modifiche apportate durante i programmi di richiamo e i controlli di manutenzione al fine di migliorare la trasparenza a beneficio dei consumatori e la fiducia nel mercato dell'automobile;

63.

deplora che i consumatori europei ricevano un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ai consumatori statunitensi; osserva inoltre che i consumatori interessati ricevono informazioni spesso vaghe e incomplete relativamente ai veicoli in questione, agli obblighi di riparazione degli stessi e alle conseguenze che ne derivano;

64.

deplora l'assenza nell'Unione di un sistema armonizzato e uniforme che permetta ai consumatori di intraprendere azioni comuni per far valere i loro diritti e riconosce che oggi in molti Stati membri non esiste alcuna possibilità per i consumatori di partecipare a questo tipo di azioni;

65.

sottolinea che, dopo il richiamo, i veicoli devono conformarsi ai requisiti giuridici previsti dalla normativa dell'UE; rileva inoltre che è opportuno prendere in considerazione altre forme di riparazione oltre ai programmi di richiamo; invita a tal fine la Commissione a valutare le norme UE in vigore in materia di tutela dei consumatori e a formulare proposte, se del caso;

66.

sottolinea l'importanza di fornire ai consumatori informazioni realistiche, precise e valide sul consumo di carburante e sulle emissioni inquinanti delle automobili, al fine di sensibilizzarli e sostenerli nel prendere decisioni consapevoli al momento dell'acquisto; chiede la revisione della direttiva sull'etichettatura delle autovetture (1999/94/CE) per includervi l'esame della possibilità di rendere obbligatorie le informazioni sulle altre emissioni atmosferiche inquinanti quali NOx e particolato oltre alle informazioni sul consumo di carburante e sul CO2;

67.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che i consumatori siano risarciti in modo equo e appropriato, preferibilmente attraverso meccanismi di ricorso collettivo;

Veicoli puliti

68.

invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri ad aderire pienamente ad una strategia per la mobilità a basse emissioni e ad attuarla;

69.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'efficacia delle attuali zone a basse emissioni nelle città, tenendo conto dell'incapacità delle norme Euro per i veicoli leggeri di riflettere le emissioni reali di guida, nonché a esaminare i vantaggi derivanti dall'introduzione di un'indicazione o una norma per i veicoli a bassissimo livello di emissioni (ULEV) che rispettano i valori limite di emissione in condizioni reali di guida;

70.

invita la Commissione e i colegislatori a seguire un approccio più integrato nelle loro politiche intese a migliorare le prestazioni ambientali delle autovetture, in modo da garantire progressi sia sul versante degli obiettivi di decarbonizzazione che per quanto riguarda gli obiettivi in materia di qualità dell'aria, ad esempio promuovendo l'elettrificazione o il passaggio a motorizzazioni alternative del parco auto;

71.

invita a tale fine la Commissione a rivedere la direttiva sull'energia pulita per il trasporto (2014/94/UE) e a presentare una proposta di regolamento sulle norme in fatto di emissioni di CO2 per il parco auto che sarà immesso sul mercato a partire dal 2025, includendovi obblighi in materia di veicoli a emissioni zero (ZEV) e di veicoli a bassissime emissioni (ULEV) che impongano un graduale aumento della percentuale di veicoli a emissioni zero e a bassissime emissioni rispetto al parco auto complessivo, al fine di eliminare progressivamente, entro il 2035, le nuove autovetture che emettono CO2;

72.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche in materia di appalti pubblici verdi attraverso l'acquisto di veicoli ZEV e ULEV da parte delle autorità pubbliche, per il proprio parco veicoli o per programmi di car sharing a partecipazione (semi-)pubblica;

73.

invita la Commissione a rivedere i limiti di emissione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007, al fine di migliorare la qualità dell'aria nell'Unione e rispettare i limiti UE sulla qualità dell'aria ambiente nonché i livelli raccomandati dall'OMS, così come a presentare, se del caso, entro il 2025, proposte per nuovi limiti di emissione Euro 7 neutri sotto il profilo tecnologico, applicabili a tutti i veicoli M1 e N1 immessi sul mercato dell'Unione;

74.

chiede alla Commissione di prendere in considerazione la revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE) per includere i danni ambientali causati dall'inquinamento atmosferico di cui sono responsabili le case automobilistiche che violano la legislazione dell'UE sulle emissioni degli autoveicoli; ritiene che, se i costruttori automobilistici fossero finanziariamente responsabili della riparazione dei danni da essi causati all'ambiente, ci si potrebbe attendere un maggior livello di prevenzione e precauzione;

75.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per garantire che nessun addetto semplice del settore automobilistico subisca conseguenze negative a causa dello scandalo delle emissioni; a tal fine, gli Stati membri e i costruttori automobilistici dovrebbero coordinare e promuovere programmi di formazione professionale per garantire che i lavoratori semplici, la cui situazione occupazionale abbia risentito negativamente dello scandalo, ricevano tutta la protezione necessaria e opportunità di formazione per garantire che le loro competenze possano essere usate, ad esempio, per modi di trasporto sostenibili;

Poteri e limiti della commissione d'inchiesta

76.

esorta il Consiglio e la Commissione a provvedere alla conclusione tempestiva dei negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità dettagliate per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA;

77.

ritiene essenziale, ai fini dell'esercizio del controllo democratico sull'esecutivo, che il Parlamento disponga di poteri d'inchiesta corrispondenti a quelli dei parlamenti nazionali dell'UE; reputa che, per esercitare tale funzione di controllo democratico, il Parlamento dovrebbe avere il potere di citare testimoni e di obbligarli a comparire, nonché il potere di esigere la presentazione di documenti; ritiene che, per garantire l'esercizio di tali diritti, sia necessario che gli Stati membri accettino di applicare sanzioni nei confronti di quanti omettono di comparire o di presentare documenti, in linea con le norme nazionali che disciplinano le inchieste parlamentari nazionali; ribadisce il proprio sostegno alla posizione espressa al riguardo nella relazione del 2012;

78.

ritiene che i poteri delle commissioni d'inchiesta del Parlamento dovrebbero essere meglio allineati con quelli dei parlamenti nazionali, in particolare per garantire l'effettiva citazione e partecipazione dei singoli e l'applicazione di sanzioni in caso di rifiuto a cooperare; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le disposizioni pertinenti di cui all'attuale proposta del Parlamento;

79.

chiede alla Commissione di rivedere con urgenza il codice di condotta dei commissari, in modo da includere le disposizioni sulla responsabilità degli ex commissari nell'ambito di applicazione delle indagini condotte da una commissione d'inchiesta sull'elaborazione delle politiche e della legislazione avvenuta durante il loro mandato;

80.

chiede alla Commissione di utilizzare l'intervallo di tempo che intercorre tra l'approvazione della decisione in plenaria di istituire una commissione d'inchiesta e l'effettivo inizio dei suoi lavori per preparare una prima serie di documenti che riguardino il mandato della suddetta commissione, in modo che le informazioni siano messe a disposizione in tempi più rapidi e il lavoro della commissione sia quindi agevolato fin dall'inizio; ritiene, in tale contesto, che le norme in materia di archiviazione e trasmissione di documenti presso la Commissione dovrebbero essere riesaminate e migliorate per agevolare richieste future;

81.

suggerisce di istituire in seno alla Commissione un unico punto di contatto per le relazioni con le commissioni d'inchiesta del Parlamento, in particolare nel caso in cui siano interessate varie direzioni generali, onde facilitare il flusso di informazioni, da un lato, e l'impiego delle migliori pratiche ottenute finora, dall'altro;

82.

osserva che, con riferimento a varie commissioni d'inchiesta e commissioni speciali del recente passato, in alcuni casi, la Commissione e il Consiglio hanno omesso di fornire i documenti richiesti, mentre in altri lo hanno fatto con grande ritardo; ritiene che occorra introdurre un meccanismo di responsabilità per assicurare la trasmissione immediata e certa al Parlamento dei documenti che la commissione d'inchiesta o la commissione speciale richiede e ai quali ha diritto di accedere;

83.

invita la Commissione a migliorare la sua capacità di gestire, in modo tempestivo e con un livello di qualità accettabile, le richieste di documenti provenienti sia dalle commissioni d'inchiesta che dai giornalisti e dai cittadini, in conformità alle disposizioni rispettivamente applicabili in materia di accesso ai documenti; sollecita la Commissione a rendere disponibili i documenti nel formato originario, astenendosi da modifiche e conversioni del formato che assorbono tempo e rischiano di alterare i contenuti; incarica altresì la Commissione di accertarsi che le informazioni archiviate in un formato leggibile da dispositivo automatico, ad esempio una banca dati, siano anche rese disponibili in un formato leggibile da dispositivo automatico;

84.

osserva che spetta alla commissione d'inchiesta stabilire se le informazioni che rientrano nell'ambito di una richiesta siano rilevanti per i suoi lavori; osserva che tale compito non dovrebbe essere anticipato dal destinatario della richiesta di documenti; incarica la Commissione di tener adeguatamente conto di detta competenza nelle sue linee guida sulle richieste di accesso ai documenti;

85.

esorta gli Stati membri a rispettare i loro obblighi giuridici nei confronti delle commissioni d'inchiesta, come indicato nella decisione 95/167/CE, Euratom, CECA, e, in particolare, all'articolo 3; invita altresì gli Stati membri, alla luce dei notevoli ritardi nei tassi di risposta riscontrati, ad aiutare le commissioni d'inchiesta in modo tale da rispettare il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TFUE;

86.

invita gli Stati membri che hanno avviato indagini a livello nazionale sulle emissioni inquinanti delle autovetture a comunicare senza indugio alla Commissione e al Parlamento l'intera serie di dati e i risultati delle loro indagini;

87.

ritiene che la prima parte del mandato della commissione dovrebbe essere dedicata alla raccolta e all'analisi delle prove scritte prima dell'inizio delle audizioni pubbliche; è del parere che sia utile prevedere un «periodo di riflessione» tra la fine delle audizioni e la redazione della relazione finale, in modo da completare la raccolta degli elementi di prova, analizzarla correttamente e inserirla integralmente nella relazione;

88.

ritiene che i dodici mesi relativi alla durata delle commissioni d'inchiesta costituiscano un limite temporale arbitrario e siano spesso insufficienti; è convinto che i membri di una commissione d'inchiesta si trovino nella posizione migliore per stabilire se occorra prorogare le indagini e, in caso affermativo, per quanto tempo;

89.

osserva che l'articolo 198 del regolamento del Parlamento dovrebbe definire in modo più chiaro il momento di inizio del mandato di una commissione d'inchiesta; suggerisce di prevedere un'adeguata flessibilità per garantire tempo sufficiente per le indagini; chiede che i lavori della commissione d'inchiesta inizino solo dopo che essa ha ricevuto dalle istituzioni dell'UE i documenti richiesti;

90.

ritiene che non bisognerebbe necessariamente includere una relazione intermedia nei futuri mandati per non pregiudicare le conclusioni finali dell'indagine;

91.

considera che in futuro le commissioni d'inchiesta dovrebbero essere organizzate diversamente, al fine di assicurare una maggiore efficienza ed efficacia nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività delle commissioni, in particolare durante le audizioni pubbliche;

92.

sottolinea che le norme amministrative interne del Parlamento sono in linea con la prassi consolidata delle commissioni permanenti e, pertanto, spesso non sono adatte alla natura specifica e temporanea di una commissione d'inchiesta, la quale opera in circostanze più anomale, con una finalità molto specifica e per un periodo di tempo limitato; ritiene, quindi, che la messa a punto di un insieme definito di norme relative al funzionamento efficace delle commissioni d'inchiesta, per quanto riguarda ad esempio lo svolgimento delle audizioni e le missioni, in un modo che garantisca un'equa rappresentanza politica, permetterebbe di accrescere l'efficienza; ritiene che vi sia il rischio che limitazioni finanziarie possano impedire alle commissioni d'inchiesta di ascoltare tutti gli esperti che ritengano necessario ascoltare per svolgere le proprie funzioni; è convinto che i termini per l'autorizzazione interna delle audizioni e missioni dovrebbero essere resi più flessibili;

93.

ritiene che le commissioni d'inchiesta dovrebbero godere di accesso prioritario e risorse dedicate nell'ambito dei pertinenti servizi del Parlamento, al fine di consentire a questi ultimi di rispondere soprattutto alle richieste di studi, briefing ecc., nei tempi consentiti dal regolamento;

94.

rileva che le norme vigenti sull'accesso alle informazioni classificate e alle altre informazioni riservate, messe a disposizione del Parlamento europeo dal Consiglio, dalla Commissione o dagli Stati membri nel quadro di un'inchiesta, non sono perfettamente chiare dal punto di vista giuridico, ma sono generalmente interpretate nel senso che gli assistenti parlamentari accreditati (APA) sono esclusi dalla consultazione e analisi delle «altre informazioni riservate» non classificate in una sala di lettura sicura; osserva che, secondo vari deputati, tale norma esclude una consultazione effettiva e ampia di tali documenti nel tempo limitato a disposizione delle commissioni d'inchiesta, e osserva altresì che la commissione TAX2 (Commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto), durante il cui periodo di attività è stato temporaneamente ed eccezionalmente concesso agli APA l'accesso ai documenti, ha potuto utilizzare tali risorse in modo più completo ed efficace; chiede dunque che, nel quadro di una rinegoziazione dell'accordo interistituzionale, sia introdotta una disposizione formulata in modo chiaro che garantisca agli APA, nel loro ruolo di supporto ai deputati, il diritto di accesso ai documenti sulla base del principio della «necessità di conoscere»; sollecita gli organi pertinenti ad accelerare la rinegoziazione di questo punto per non ostacolare l'efficacia e l'efficienza delle inchieste parlamentari in corso e di quelle future;

o

o o

95.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione e la relazione finale della commissione d'inchiesta al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 10 del 15.1.2016, pag. 13.

(3)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(4)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(5)  GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0375.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0322.

(8)  Cfr. anche: Testi approvati del 4.4.2017, P8_TA(2017)0097.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 27 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/151


P8_TA(2017)0132

Riichiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))

(2018/C 298/20)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto, trasmessa il 23 settembre 2016 da Miguel Pereira da Rosa, giudice presso il tribunale distrettuale di Lisbona Ovest (Oeiras) (prot. 4759/15.2TDLSB), nel quadro di un procedimento penale avviato nei suoi confronti e comunicata in Aula il 24 ottobre 2016,

vista la lettera della procuratrice generale competente, in data 12 dicembre 2016, contenente la trascrizione dell'intervista di António Marinho e Pinto,

avendo ascoltato António Marinho e Pinto il 22 marzo 2017, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1),

visti l'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5 della legge 7/93 del 1o marzo 1993, che disciplina lo statuto dei deputati portoghesi, e la circolare n. 3/2011 della Procura generale della Repubblica in data 10 ottobre 2011,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0163/2017),

A.

considerando che il giudice presso il tribunale distrettuale di Lisbona Ovest (Oeiras), ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di António Marinho e Pinto, deputato al Parlamento europeo, in relazione ad un procedimento per un presunto reato;

B.

considerando che la revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto concerne un presunto reato di diffamazione aggravata, previsto agli articoli 180, paragrafo 1, e 183, paragrafo 2 del codice penale portoghese, punibile con una pena detentiva fino al massimo di due anni, nonché un reato di offesa a un'organizzazione, a un servizio o una persona giuridica, previsto all'articolo 187, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) del codice penale portoghese, punibile con una pena detentiva fino al massimo di due anni;

C.

considerando che l'associazione caritativa Santa Casa de Misericórdia de Lisboa ha sporto denuncia contro António Marinho e Pinto;

D.

considerando che la denuncia riguardava dichiarazioni rilasciate da António Marinho e Pinto il 30 maggio 2015, durante un'intervista alla trasmissione «A Propósito» della rete portoghese SIC Notícias, presentata da António José Teixeira e andata in onda alle 21.00, nel corso della quale si sarebbe espresso nei termini seguenti: «Per quanto riguarda la sicurezza sociale, posso dirLe che occorre separare la dimensione della solidarietà, che compete allo Stato, e che non deve essere pagata a scapito delle pensioni dei lavoratori, capisce? È il bilancio generale dello Stato che occorre utilizzare. La solidarietà sociale deve esercitarsi tramite le imposte, attraverso questa istituzione gigantesca, la Misericórdia de Lisboa, la quale gestisce milioni e milioni che spesso sono sprecati per vantaggi personali, al servizio di interessi personali […] Ritengo che Manuel Rebelo de Sousa sarebbe meglio di Pedro Santana Lopes, tenuto conto dell'esperienza di governo di Santana Lopes ed è stato peraltro interessante vedere come sta lavorando a favore della propria candidatura il Sovrintendente della Santa Casa da Misericórdia di Lisbona, con quali mezzi e risorse»;

E.

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

F.

considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente (2);

G.

considerando che, conformemente all'articolo 9 dello stesso protocollo, i membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

H.

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5 della legge 7/93 del 1o marzo 1993, che disciplina lo statuto dei deputati portoghesi, e della circolare n. 3/2011 della Procura generale della Repubblica, del 10 ottobre 2011, António de Sousa Marinho e Pinto non può essere interrogato o incriminato senza l'autorizzazione preventiva del Parlamento europeo;

I.

considerando che gli atti presunti non hanno un nesso diretto o evidente con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo da parte di António Marinho e Pinto; che essi si riferiscono ad attività di carattere meramente nazionale, visto che l'intervista è stata rilasciata durante una trasmissione in Portogallo su una problematica specificamente portoghese attinente alla gestione di un'associazione di diritto nazionale;

J.

considerando quindi che gli atti presunti non riguardano opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.

considerando che l'accusa formulata non ha palesemente alcun nesso con la funzione di deputato al Parlamento europeo di António Marinho e Pinto;

L.

considerando che non c’è motivo di sospettare un caso di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la procedura sia stata avviata allo scopo di nuocere all'attività politica del deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di António Marinho e Pinto;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al giudice del tribunale distrettuale di Lisbona Ovest (Oeiras) e ad António Marinho e Pinto.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543;; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, EU:T:2013:23.

(2)  Cause riunite T-346/11 et T-347/11, Gollnisch/Parlamento, sentenza precitata.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 4 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/154


P8_TA(2017)0096

Caratteristiche dei pescherecci ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) (COM(2016)0273 — C8-0187/2016 — 2016/0145(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2018/C 298/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0273),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0187/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera in data 17 ottobre 2016 della commissione giuridica alla commissione per la pesca a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca (3),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0376/2016),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 140.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(3)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 167.


P8_TC1-COD(2016)0145

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1130.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/156


P8_TA(2017)0097

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 4 aprile 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016)0031 — C8-0015/2016 — 2016/0014(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/22)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici e coerenti, in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.

(1)

Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici, coerenti ed efficaci , in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Tale valutazione concludeva tuttavia che è necessario introdurre disposizioni di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni relative all'omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro di omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, chiarire i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro, nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le PMI, senza tuttavia alterare le condizioni di parità.

(4)

Tale valutazione concludeva tuttavia che è necessario introdurre disposizioni di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni relative all'omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro di omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, delimitare chiaramente i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro , così da evitare la sovrapposizione di tali ruoli e responsabilità, garantire l'indipendenza dei suddetti operatori economici, delle autorità e delle parti coinvolte ed evitare i conflitti di interessi , nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le PMI, senza tuttavia alterare le condizioni di parità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Inoltre, i recenti problemi incontrati nell'attuazione del quadro di omologazione hanno fatto emergere carenze specifiche e dimostrano la necessità di una revisione sostanziale per garantire un quadro normativo solido, trasparente, prevedibile e sostenibile che garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

(5)

Inoltre, i recenti problemi incontrati nell'attuazione del quadro di omologazione hanno fatto emergere carenze specifiche e dimostrano la necessità di un ulteriore rafforzamento di tale quadro normativo per garantire che sia solido, trasparente, prevedibile e sostenibile e che garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Dato che la difesa dei consumatori è una priorità dell'Unione, i costruttori dei veicoli che circolano nell'Unione dovrebbero essere tenuti a sottoporre tali veicoli a prove prima della loro immissione sul mercato e nel corso del loro ciclo di vita. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere i garanti di tale vigilanza doppia, in cui l'uno può intervenire quando l'altro non lo fa.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

L'Unione dovrebbe adoperarsi al massimo per evitare che i costruttori di veicoli commettano frodi allo scopo di manipolare le prove sulle emissioni inquinanti o sui consumi di carburante per generare risultati falsi o eludere ogni altra norma. Tali manipolazioni dovrebbero cessare in maniera definitiva.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

Il presente regolamento mira a correggere la lentezza delle operazioni di richiamo dei veicoli nell'Unione. La procedura attuale non garantisce una tutela effettiva dei cittadini europei, contrariamente alla procedura americana, che ha permesso invece di agire rapidamente. In tale prospettiva, è essenziale permettere alla Commissione di imporre agli operatori economici di adottare tutte le misure restrittive necessarie, compreso il richiamo dei veicoli, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o altre entità tecniche non a norma siano resi conformi al presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies)

In caso di rilevamento di un'irregolarità nei veicoli in circolazione che contravviene alle norme di autorizzazione iniziali e/o che pone in pericolo la sicurezza dei consumatori o supera i limiti delle emissioni inquinanti, l'interesse dei consumatori europei è di poter contare su misure correttive rapide, adeguate e coordinate, compreso, se necessario, il richiamo dei veicoli, nonché applicabili a livello dell'intera Unione. Gli Stati membri dovrebbero fornire tutte le informazioni in loro possesso alla Commissione per consentirle di intervenire in modo rapido e adeguato per difendere l'integrità del mercato unico.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Il presente regolamento stabilisce le norme e i principi armonizzati per l'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

(6)

Il presente regolamento stabilisce le norme e i principi armonizzati per l'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire l'applicazione coerente di norme di alta qualità per verificare la conformità della produzione, consentendo al mercato interno di funzionare correttamente a beneficio delle imprese e  nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori , offrendo nel contempo un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative sostanziali per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M ed N e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. Tali categorie comprendono rispettivamente i veicoli a motore per il trasporto di passeggeri, i veicoli a motore per il trasporto di merci e i loro rimorchi.

(7)

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative sostanziali per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M ed N e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. Tali categorie comprendono rispettivamente i veicoli a motore per il trasporto di passeggeri, i veicoli a motore per il trasporto di merci e i loro rimorchi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Il presente regolamento dovrebbe garantire procedure di omologazione e vigilanza del mercato affidabili, armonizzate e trasparenti negli Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

Il presente regolamento dovrebbe garantire che le autorità nazionali di omologazione interpretino, applichino e facciano rispettare i suoi requisiti nell'intera Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di controllare l'operato delle autorità nazionali mediante audit periodici, la ripetizione delle prove su un campione casuale di omologazioni rilasciate e il monitoraggio generale dell'applicazione armonizzata del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Ai fini della conformità al presente regolamento, dovrebbero essere prese in considerazione le disposizioni della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Si dovrebbe garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni in materia di omologazione rafforzando le disposizioni sulla conformità della produzione, tra l'altro , prevedendo audit periodici obbligatori dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti interessati e rafforzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo, sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato per garantire coerenza nella loro applicazione. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente alla luce dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e la sorveglianza dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici.

(9)

Si dovrebbe garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni in materia di omologazione rafforzando le disposizioni sulla conformità della produzione fornendo un migliore accesso alle informazioni , stabilendo rigorosamente le tecniche di ottimizzazione durante le prove di laboratorio, prestando particolare attenzione al rischio di impianti di manipolazione illegali, il cui uso è vietato dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis), prevedendo audit periodici obbligatori dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti interessati e rafforzando e armonizzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo, sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato per garantire coerenza nella loro applicazione in tutti gli Stati membri . I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente alla luce dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e la sorveglianza dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici. Onde garantire controlli adeguati e condizioni di parità in tutta l'Unione, è opportuno che la valutazione di un servizio tecnico richiedente includa la valutazione in loco e l'osservazione diretta delle effettive prove di omologazione compiute.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

L'esigenza delle autorità designanti di controllare e monitorare i servizi tecnici è aumentata dal momento che il progresso tecnico ha accresciuto il rischio che essi non dispongano delle competenze necessarie per sottoporre a prova i nuovi dispositivi o le nuove tecnologie che emergono nel loro ambito di attività. Poiché il progresso tecnico riduce la durata dei cicli dei prodotti e gli intervalli delle valutazioni di controllo in loco e del monitoraggio variano tra autorità designatrici, si dovrebbero stabilire requisiti minimi riguardo agli intervalli di sorveglianza e di controllo dei servizi tecnici.

(10)

L'esigenza di certificare, controllare e monitorare i servizi tecnici è aumentata dal momento che il progresso tecnico ha accresciuto il rischio che essi non dispongano delle competenze necessarie per sottoporre a prova i nuovi dispositivi o le nuove tecnologie che emergono nel loro ambito di attività. Le ampie divergenze interpretative esistenti nell'attuale attuazione della direttiva 2007/46/CE e nell'applicazione delle sue disposizioni nel corso della procedura di omologazione fanno sì che vi siano notevoli differenze tra i servizi tecnici. La certificazione, il controllo e il monitoraggio dovrebbero pertanto essere armonizzati e incrementati per garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico europeo. Poiché il progresso tecnico riduce la durata dei cicli dei prodotti e gli intervalli delle valutazioni di controllo in loco e del monitoraggio variano tra autorità designatrici, si dovrebbero stabilire requisiti minimi riguardo agli intervalli di sorveglianza e di controllo dei servizi tecnici.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia reciproca e di allineare e sviluppare ulteriormente i criteri di valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici, nonché le procedure di estensione e di rinnovo, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. A tal fine, essi dovrebbero consultarsi reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'attuazione del presente regolamento e fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni in merito alla rispettiva check-list tipo dei criteri di valutazione.

(12)

Al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia reciproca e di allineare e sviluppare ulteriormente i criteri di valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici, nonché le procedure di estensione e di rinnovo, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di cooperazione tra loro e con la Commissione. A tal fine, essi dovrebbero consultarsi reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'attuazione del presente regolamento e fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni in merito alla rispettiva check-list tipo dei criteri di valutazione. Il presente regolamento istituisce una banca dati online che, insieme al sistema d'informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) , potrebbe rappresentare un utile strumento elettronico per facilitare e rafforzare la cooperazione amministrativa, gestendo lo scambio di informazioni sulla base di procedure semplici e unificate. A tale scopo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di ricorrere alle banche dati online esistenti, come ETAES o Eucaris.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Gli attuali problemi riguardanti l'omologazione hanno messo in luce gravi carenze nei sistemi nazionali esistenti di vigilanza del mercato e di controllo delle omologazioni. Pertanto, al fine di rispondere immediatamente alle carenze così riscontrate, è necessario conferire alla Commissione il potere di assumere gli opportuni compiti di vigilanza.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

In caso di designazione di un servizio tecnico basata sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), gli organismi di accreditamento e le autorità designatrici dovrebbero scambiarsi informazioni pertinenti per la valutazione della competenza dei servizi tecnici.

(13)

In caso di designazione di un servizio tecnico basata sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), gli organismi di accreditamento e le autorità designatrici dovrebbero garantire la competenza e l'indipendenza dei servizi tecnici.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Gli Stati membri dovrebbero riscuotere diritti per la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici per garantire la sostenibilità del monitoraggio di tali servizi tecnici da parte degli Stati membri e stabilire condizioni di parità per i servizi tecnici. Al fine di garantire la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di adottare il livello e la struttura dei canoni.

abrogato

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori economici non paghino direttamente al servizio tecnico le tariffe per i costi delle attività di omologazione e vigilanza del mercato. La presente disposizione non dovrebbe limitare la possibilità degli operatori economici di scegliere il servizio tecnico cui desiderano ricorrere per le menzionate attività.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

L'indipendenza dei servizi tecnici nei confronti dei costruttori dovrebbe essere assicurata, anche evitando i pagamenti diretti o indiretti da parte dei costruttori per le ispezioni ai fini dell'omologazione e per le prove eseguite. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire una struttura tariffaria per l'omologazione che dovrebbe coprire i costi di esecuzione di tutte le prove e le ispezioni di omologazione effettuate dai servizi tecnici designati dall'autorità di omologazione, nonché i costi amministrativi per il rilascio dell'omologazione e i costi di esecuzione delle prove e delle ispezioni ex-post di verifica della conformità.

abrogato

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Per consentire alle forze di mercato di agire, i servizi tecnici dovrebbero applicare le norme relative alle procedure di omologazione nella più completa trasparenza e in modo uniforme, senza creare inutili oneri per gli operatori economici. Al fine di garantire un elevato livello di competenza tecnica e un equo trattamento di tutti gli operatori economici, dovrebbe essere garantita un'applicazione tecnica uniforme delle norme relative alle procedure di omologazione. In seno al forum istituito dal presente regolamento, le autorità di omologazione dovrebbero scambiarsi informazioni sul funzionamento dei diversi servizi tecnici da loro stesse certificati.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

È necessario un solido meccanismo di applicazione delle regole in materia di conformità al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni del presente regolamento. Garantire la conformità ai requisiti di omologazione e di conformità della produzione della normativa che disciplina il settore automobilistico dovrebbe rimanere la principale responsabilità delle autorità di omologazione, in quanto si tratta di un obbligo strettamente legato al rilascio dell'omologazione e richiede un'approfondita conoscenza del suo contenuto. È quindi importante che la performance delle autorità di omologazione sia regolarmente verificata mediante revisioni tra pari , al fine di garantire che nel far rispettare le prescrizioni di omologazione tutte le autorità di omologazione applichino un livello uniforme di qualità e rigore. Inoltre, è importante prevedere la verifica della correttezza dell'omologazione stessa.

(18)

È necessario un solido meccanismo di applicazione delle regole in materia di conformità al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni del presente regolamento. Garantire la conformità ai requisiti di omologazione e di conformità della produzione della normativa che disciplina il settore automobilistico dovrebbe rimanere la principale responsabilità delle autorità di omologazione, in quanto si tratta di un obbligo strettamente legato al rilascio dell'omologazione e richiede un'approfondita conoscenza del suo contenuto. È quindi importante che la performance delle autorità di omologazione sia soggetta a controlli di vigilanza periodici a livello di Unione, compresi audit indipendenti , al fine di garantire che nel far rispettare le prescrizioni di omologazione tutte le autorità di omologazione applichino un livello uniforme di qualità e rigore. Inoltre, è importante prevedere la verifica da parte di un soggetto terzo e indipendente a livello di UE della correttezza dell'omologazione stessa.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato non dovrebbero essere collegate nell'esercizio delle loro funzioni al fine di evitare potenziali conflitti d'interesse. A tal proposito, tali autorità dovrebbero essere organizzate come entità distinte conformemente alla struttura dell'amministrazione nazionale e non dovrebbero avere personale o impianti in comune conformemente alla struttura e alle competenze delle autorità nazionali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)

Il forum sull'applicazione dovrebbe costituire una piattaforma di scambio delle informazioni e di analisi indipendente per facilitare migliorie al funzionamento e all'attuazione del presente regolamento. Nel corso dello scambio la Commissione potrebbe avere motivo di ritenere che una o più autorità di omologazione non ottemperino ai requisiti del presente regolamento. In tali casi la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la conformità, tra cui la pubblicazione di orientamenti, raccomandazioni o altri strumenti e il ricorso ad altre procedure, nel dovuto rispetto della proporzionalità. In caso di grave violazione, la Commissione dovrebbe essere in grado di imporre il ritiro o la sospensione della capacità dell'autorità di accettare nuove domande di omologazione per salvaguardare un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

È necessario inserire norme sulla vigilanza del mercato nel presente regolamento allo scopo di rafforzare i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali competenti, garantire un coordinamento efficace delle loro attività di vigilanza del mercato e chiarire le procedure applicabili.

(21)

È fondamentale inserire norme sulla vigilanza del mercato nel presente regolamento allo scopo di rafforzare i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali competenti, garantire un coordinamento efficace delle loro attività di vigilanza del mercato e chiarire le procedure applicabili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

È necessario che le autorità di vigilanza del mercato e le autorità di omologazione possano esercitare adeguatamente le funzioni previste dal presente regolamento. A tal fine gli Stati membri dovrebbero, in particolare, dotarle delle risorse necessarie a tale fine.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Al fine di aumentare la trasparenza del processo di omologazione e di agevolare lo scambio di informazioni e la verifica indipendente da parte delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di omologazione e della Commissione, la documentazione relativa all'omologazione dovrebbe essere fornita in formato elettronico e  resa disponibile al pubblico, con riserva di deroghe dovute alla tutela degli interessi commerciali e alla protezione dei dati personali.

(22)

Al fine di aumentare la trasparenza del processo di omologazione e di agevolare lo scambio di informazioni e la verifica indipendente da parte delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di omologazione, della Commissione e di terzi , la divulgazione delle informazioni sul veicolo e sulle prove si rende necessaria per effettuare tali controlli. Le informazioni pertinenti a fini di riparazione e manutenzione dovrebbero essere fornite in formato elettronico e  rese disponibili al pubblico, con riserva di deroghe dovute alla tutela degli interessi commerciali e alla protezione dei dati personali. Le informazioni da divulgare a tali scopi non dovrebbero essere tali da pregiudicare la riservatezza delle informazioni proprietarie e della proprietà intellettuale.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

I terzi che provvedono loro stessi a eseguire le prove e a verificare la conformità dei veicoli ai requisiti del presente regolamento dovrebbero soddisfare i principi di trasparenza e apertura, anche per quanto riguarda la proprietà e le strutture e i modelli di finanziamento. I terzi in questione dovrebbero anche rispettare gli stessi requisiti imposti ai servizi tecnici designati in termini di standard scientifici e metodologici applicati nello svolgimento delle prove eseguite.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Tali obblighi più specifici per le autorità nazionali contenuti nel presente regolamento dovrebbero includere prove e ispezioni ex post di verifica della conformità di un numero sufficiente di veicoli immessi sul mercato. La scelta dei veicoli da sottoporre a tale verifica ex post della conformità dovrebbe essere basata su un'adeguata valutazione del rischio, che tenga conto della gravità dell'eventuale non conformità e della probabilità che si verifichi.

(24)

Tali obblighi più specifici per le autorità nazionali contenuti nel presente regolamento dovrebbero includere prove e ispezioni ex post di verifica della conformità di un numero sufficiente di veicoli immessi sul mercato. La scelta dei veicoli da sottoporre a tale verifica ex post della conformità dovrebbe essere basata su un'adeguata valutazione del rischio, che tenga conto della gravità dell'eventuale non conformità e della probabilità che si verifichi. Dovrebbe inoltre essere basata su criteri chiari e dettagliati e dovrebbe includere, tra l'altro, controlli percentuali casuali su tutti i modelli attuali, sui veicoli su cui è installato un nuovo motore o una nuova tecnologia, sui veicoli con consumo di carburante elevato o assai ridotto e sui veicoli con un volume di vendite molto elevato. Inoltre tale scelta dovrebbe tenere conto dei precedenti in materia di conformità, dei consigli dei consumatori, dei risultati delle prove di telerilevamento e dei timori espressi da organismi di ricerca indipendenti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

È fondamentale che la Commissione possa verificare la conformità alle omologazioni e alla legislazione applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche e assicurare la regolarità delle omologazioni organizzando, effettuando o facendo effettuare prove e ispezioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche già immessi sul mercato.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

I terzi che provvedono loro stessi a eseguire le prove e a verificare la conformità dei veicoli ai requisiti del presente regolamento dovrebbero soddisfare i principi di trasparenza e apertura, anche per quanto riguarda la proprietà e le strutture e i modelli di finanziamento. I terzi in questione dovrebbero anche seguire un approccio simile a quello dei servizi tecnici designati rispettando le stesse norme nello svolgimento e nell'interpretazione delle prove.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)

La vigilanza del mercato dovrebbe inoltre tenere conto di un'impostazione basata sui rischi, con particolare riguardo, tra l'altro, ai dati ottenuti dalle unità remote di monitoraggio a margine della strada, ai reclami, alle relazioni dei controlli tecnici periodici, al ciclo di vita previsto nonché ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche precedentemente identificati come problematici.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quater)

Per verificare le emissioni dei veicoli, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero, tra l'altro, avvalersi delle tecnologie di telerilevamento per identificare quali aspetti (ad es. livelli elevati di inquinamento atmosferico o acustico) di quali modelli di veicoli debbano essere oggetto di ulteriori indagini. Nel fare ciò le autorità dovrebbero cooperare e coordinare le loro attività con le autorità responsabili dei controlli tecnici periodici a norma della direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore.

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Considerando 25 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quinquies)

Al fine di sostenere gli Stati membri nell'individuazione di impianti di manipolazione, il 26 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato un documento orientativo sulla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni e sulla presenza di impianti di manipolazione. In linea con le disposizioni di tale documento di orientativo, le attività di controllo della Commissione, delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici ai fini dell'individuazione degli impianti di manipolazione devono rimanere di carattere imprevedibile, includendo anche variazioni rispetto alle condizioni e ai parametri di prova prescritti, ai fini di un'individuazione efficace degli impianti di manipolazione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Per garantire un livello elevato di sicurezza funzionale del veicolo, di protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e di tutela dell'ambiente, è opportuno continuare ad armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche e ad adeguarle ai progressi tecnici e scientifici.

(26)

Per garantire un livello elevato di sicurezza funzionale del veicolo, di protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica , è opportuno continuare ad armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche e ad adeguarle ai progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Per garantire un elevato livello di sicurezza funzionale del veicolo, di protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e di tutela ambientale, nonché un loro continuo miglioramento, è opportuno agevolare l'introduzione di nuove tecnologie basate sui progressi tecnici e scientifici. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti limitando le prove e la documentazione richieste per il rilascio dell'omologazione UE a dette tecnologie.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Il fatto che alcuni sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori possano essere montati su un veicolo successivamente alla sua immissione sul mercato, alla sua immatricolazione o alla sua entrata in circolazione non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi del presente regolamento. Occorre quindi adottare misure adeguate per garantire che i sistemi, i componenti, le entità tecniche o le parti e gli accessori che possono essere montati sui veicoli e che potrebbero pregiudicare in modo significativo il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza funzionale o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato, immatricolati o di entrare in circolazione.

(27)

Il fatto che alcuni sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori possano essere montati su un veicolo successivamente alla sua immissione sul mercato, alla sua immatricolazione o alla sua entrata in circolazione non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi del presente regolamento. Occorre quindi adottare misure adeguate per garantire che i sistemi, i componenti, le entità tecniche o le parti e gli accessori che possono essere montati sui veicoli e che potrebbero pregiudicare il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza funzionale o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato, immatricolati o di entrare in circolazione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

La conformità della produzione è uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE, pertanto le disposizioni adottate dal costruttore per garantire tale conformità dovrebbero essere approvate dall'autorità competente o da un servizio tecnico designato, in possesso delle qualifiche necessarie a tal fine, ed essere oggetto di regolari verifiche tramite audit periodici indipendenti . Inoltre, le autorità di omologazione dovrebbero garantire la verifica della conformità costante dei prodotti in questione.

(29)

La conformità della produzione è uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE, pertanto le disposizioni adottate dal costruttore per garantire tale conformità dovrebbero essere approvate dall'autorità competente o da un servizio tecnico designato, in possesso delle qualifiche necessarie a tal fine, ed essere oggetto di regolari verifiche. Inoltre, le autorità di omologazione dovrebbero garantire la verifica della conformità costante dei prodotti in questione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Affinché un'omologazione resti valida, il costruttore deve informare l'autorità che ha omologato il tipo di veicolo delle eventuali modifiche delle caratteristiche del tipo o delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali ad esso applicabili. È quindi importante che la validità delle schede di omologazione rilasciate sia limitata nel tempo e che tali schede possano essere rinnovate solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato e accertato che il tipo di veicolo continua a soddisfare tutte le prescrizioni applicabili. Inoltre, si dovrebbero chiarire le condizioni per l'estensione delle omologazioni al fine di garantire a livello dell'Unione un'applicazione uniforme delle procedure e delle prescrizioni in materia di omologazione.

(30)

Affinché un'omologazione resti valida, il costruttore deve informare l'autorità che ha omologato il tipo di veicolo delle eventuali modifiche delle caratteristiche del tipo o delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali ad esso applicabili. È quindi importante che la validità delle schede di omologazione rilasciate sia limitata nel tempo e che tali schede possano essere rinnovate solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato e accertato che il tipo di veicolo continua a soddisfare tutte le prescrizioni applicabili. Inoltre, si dovrebbero chiarire le condizioni per l'estensione delle omologazioni al fine di garantire a livello dell'Unione un'applicazione uniforme delle procedure e delle prescrizioni in materia di omologazione. Tuttavia, a causa della natura di alcuni sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, ad esempio gli specchietti retrovisori, i tergicristalli e gli pneumatici, tali requisiti sono più statici. In altri casi, ad esempio i sistemi che sono connessi alla gestione delle emissioni, potrebbe essere necessario limitare il periodo di validità, come nel caso dei veicoli. Pertanto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di istituire un elenco dei sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti interessati da un periodo di validità limitato.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

La valutazione dei presunti gravi rischi per la sicurezza e dei gravi danni alla sanità pubblica e all'ambiente dovrebbe essere svolta a livello nazionale, ma occorre garantire un coordinamento a livello di Unione in caso di presunto rischio o danno che trascenda il territorio di uno Stato membro, al fine di condividere le risorse e di garantire la coerenza delle azioni correttive da adottare per attenuare il rischio e il danno individuati.

(31)

La valutazione dei presunti gravi rischi per la sicurezza e dei gravi danni alla sanità pubblica e all'ambiente dovrebbe essere svolta a livello nazionale, ma occorre garantire un coordinamento a livello di Unione in caso di presunto rischio o danno che trascenda il territorio di uno Stato membro, al fine di condividere le risorse e di garantire la coerenza delle azioni correttive da adottare per attenuare il rischio e il danno individuati. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta agli accessori, ai sistemi e alle entità tecniche sostitutivi che influiscono sull'impatto ambientale del sistema di scarico ed essi sono soggetti ai requisiti di autorizzazione, laddove opportuno.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

È opportuno garantire un'adeguata flessibilità, tramite regimi di omologazione alternativi, ai costruttori che producono veicoli in piccole serie. Essi dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi del mercato interno dell'Unione, a condizione che i loro veicoli siano conformi alle prescrizioni in materia di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie. In un ristretto numero di casi è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie. Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli prodotti in piccole serie dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È quindi necessario definire in modo preciso il concetto di veicoli prodotti in piccole serie, in termini di numero di veicoli prodotti, di prescrizioni da soddisfare e di condizioni per l'immissione sul mercato di tali veicoli. È altrettanto importante specificare un regime di omologazione individuale alternativo, in particolare per garantire una flessibilità sufficiente per l'omologazione dei veicoli costruiti in più fasi.

(33)

È opportuno garantire un'adeguata flessibilità, tramite regimi di omologazione alternativi, ai costruttori che producono veicoli in piccole serie. Essi dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi del mercato interno dell'Unione, a condizione che i loro veicoli siano conformi alle prescrizioni in materia di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie. In un ristretto numero di casi è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie. Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli prodotti in piccole serie dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui la produzione è molto limitata , in conformità al presente regolamento . È quindi necessario definire in modo preciso il concetto di veicoli prodotti in piccole serie, in termini di numero di veicoli prodotti, di prescrizioni da soddisfare e di condizioni per l'immissione sul mercato di tali veicoli. È altrettanto importante specificare un regime di omologazione individuale alternativo, in particolare per garantire una flessibilità sufficiente per l'omologazione dei veicoli costruiti in più fasi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)

Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato per i servizi relativi alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo e al fine di precisare che le informazioni in questione coprono anche i dati che devono essere forniti agli operatori indipendenti diversi dalle officine (per garantire che il mercato delle riparazioni e della manutenzione indipendenti nel complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca direttamente tali informazioni ai suoi meccanici e concessionari autorizzati), è necessario stabilire i dettagli delle informazioni da fornire per l'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

Poiché attualmente non esiste un procedimento strutturato comune per lo scambio di dati relativi ai componenti del veicolo tra i costruttori e gli operatori indipendenti, è opportuno elaborare i principi relativi a tale scambio di dati. Il Comitato europeo di normazione (CEN) dovrebbe sviluppare formalmente un futuro procedimento strutturato comune sul formato standardizzato dei dati scambiati, senza che sia predeterminato nel mandato conferito al CEN quanto dettagliata sarà la norma. In particolare, il lavoro del CEN dovrebbe riflettere allo stesso modo gli interessi e le necessità del costruttore e quelli degli operatori indipendenti e dovrebbe anche esaminare soluzioni quali formati di dati aperti descritti da metadati ben definiti per consentire l'adattamento delle infrastrutture informatiche esistenti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis)

Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato per i servizi d'informazione relativi alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, è opportuno sottolineare che le informazioni in questione coprono anche le informazioni che devono essere fornite agli operatori indipendenti diversi dalle officine, e in un formato che consenta l'ulteriore elaborazione elettronica, per garantire che il mercato delle riparazioni e della manutenzione indipendenti nel complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca direttamente tali informazioni ai meccanici e concessionari autorizzati.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 ter)

Fatto salvo l'obbligo dei costruttori di veicoli di fornire le informazioni per la riparazione e la manutenzione attraverso il loro sito web, i dati del veicolo dovrebbero continuare ad essere direttamente accessibili agli operatori indipendenti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicheranno annualmente alla Commissione le sanzioni irrogate per monitorare la coerenza dell'attuazione delle presenti disposizioni.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicheranno regolarmente alla Commissione , mediante la banca dati online, le sanzioni irrogate per monitorare la coerenza dell'attuazione delle presenti disposizioni.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)

La falsificazione dei risultati delle prove dovrebbe essere considerata avvenuta quando tali risultati non possono essere verificati empiricamente dall'autorità pertinente una volta riprodotti o presi in considerazione tutti i parametri di prova.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 ter)

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione potrebbero essere utilizzate per le misure di vigilanza del mercato e per le misure a sostegno delle persone danneggiate dalle violazioni del presente regolamento o per altre attività analoghe a beneficio dei consumatori coinvolti e, se del caso, della protezione ambientale.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 quater)

In caso di non conformità il consumatore può subire un danno personale o danni alla sua proprietà. In tali eventualità il consumatore dovrebbe avere la facoltà di chiedere un risarcimento dei danni a norma della pertinente legislazione che disciplina i prodotti difettosi o i beni non conformi, tra cui la direttiva 85/374/CEE del Consiglio  (1 bis) , la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 ter) e la direttiva 2006/114/CE del Parlamento e del Consiglio  (1 quater) , a seconda dei casi. Inoltre il consumatore può fare affidamento su mezzi di ricorso previsti dal diritto contrattuale, a seconda dei casi, a norma del diritto del loro Stato membro.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis)

Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato per i servizi d'informazione relativi alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, è opportuno precisare che le informazioni in questione coprono anche le informazioni che devono essere fornite agli operatori indipendenti diversi dalle officine, e in un formato che consenta l'ulteriore elaborazione elettronica, per garantire che il mercato delle riparazioni e della manutenzione indipendenti nel complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca direttamente tali informazioni ai meccanici e concessionari autorizzati.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per i seguenti veicoli e macchine, il costruttore può chiedere l'omologazione del tipo o l'omologazione individuale a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni sostanziali del presente regolamento:

3.   Per i seguenti veicoli e macchine, il costruttore può chiedere l'omologazione del tipo o l'omologazione individuale a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni del presente regolamento:

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

veicoli progettati e costruiti per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

b)

veicoli progettati e costruiti per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio , dai servizi di gestione delle catastrofi e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi dell'Unione elencati nell'allegato IV, salvo disposizioni contrarie, si intende per:

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2)

«vigilanza del mercato», le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;

2)

«vigilanza del mercato», le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza , l'ambiente o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse , tra cui i diritti dei consumatori ;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)

«parti o accessori originali», parti o accessori costruiti conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti di accessori per l'assemblaggio del veicolo in questione; essi includono le parti o gli accessori costruiti nella stessa linea di produzione di tali parti di accessori. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9)

«costruttore», una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione;

9)

«costruttore», una persona fisica o giuridica che è responsabile del rispetto delle disposizioni amministrative e dei requisiti tecnici applicabili ai fini dell'ottenimento dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, e della garanzia di conformità della produzione nonché dell'agevolazione dell'ottemperanza alle disposizioni in materia di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16)

«immatricolazione», l'autorizzazione amministrativa permanente o temporanea all'entrata in circolazione di un veicolo nel traffico stradale, compresa l'identificazione del veicolo e il rilascio di un numero di serie;

16)

«immatricolazione», l'autorizzazione amministrativa all'entrata in circolazione di un veicolo nel traffico stradale, che comporta l'identificazione del veicolo e il rilascio al medesimo di un numero di serie , noto come numero di immatricolazione, a titolo permanente o temporaneo, compreso per un breve periodo ;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 35

Testo della Commissione

Emendamento

35)

«tipo di veicolo», una determinata categoria di veicoli identici almeno per quanto riguarda i criteri essenziali specificati nell'allegato II, parte B, e che può comprendere varianti e versioni, come indicato nel medesimo allegato;

35)

«tipo di veicolo», un determinato gruppo di veicoli identici almeno per quanto riguarda i criteri essenziali specificati nell'allegato II, parte B, e che può comprendere varianti e versioni, come indicato nel medesimo allegato;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 37

Testo della Commissione

Emendamento

37)

«veicolo base», qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi;

37)

«veicolo base», qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi , a prescindere dal fatto che si tratti di un veicolo a motore ;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 42

Testo della Commissione

Emendamento

42)

«omologazione individuale», la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE e per l'omologazione individuale nazionale;

42)

«omologazione individuale», la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE o per l'omologazione individuale nazionale;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 46

Testo della Commissione

Emendamento

46)

«informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», tutte le informazioni richieste per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico , la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, nonché per il montaggio sul veicolo di parti e accessori, che sono fornite dal costruttore ai propri concessionari e riparatori autorizzati, compresi tutte le modifiche e i supplementi successivi di tali informazioni;

46)

«informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», tutte le informazioni richieste per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo tecnico , la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, nonché per il montaggio sul veicolo di parti e accessori, che sono utilizzate o fornite dal costruttore , inclusi i suoi partner, concessionari e riparatori autorizzati e la sua rete, per offrire prodotti o servizi finalizzati alla riparazione e alla manutenzione del veicolo , compresi tutte le modifiche e i supplementi successivi di tali informazioni;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 55

Testo della Commissione

Emendamento

55)

«valutazione in loco», una verifica da parte dell'autorità di omologazione nella sede del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;

55)

«valutazione in loco», una verifica nella sede del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

56 bis)

«impianto di manipolazione», ogni elemento funzionale di progetto che, con il suo funzionamento, impedisce ai sistemi omologati di controllo e monitoraggio del veicolo di essere efficaci ed efficienti e impedisce il rispetto delle prescrizioni di omologazione nell'intero spettro delle condizioni reali di guida.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato II relativo alla classificazione delle sottocategorie di veicoli, dei tipi di veicoli e  dei tipi di carrozzeria, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato II relativo ai tipi di veicoli e  ai tipi di carrozzeria, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri assicurano che le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato si attengano a una rigorosa separazione dei ruoli e delle responsabilità e operino indipendentemente le une dalle altre.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Qualora in uno Stato membro più di un'autorità di omologazione sia responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale dei veicoli, tale Stato membro designa un'unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri e dell'adempimento degli obblighi di cui al capitolo XV del presente regolamento.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che entrano nel mercato, conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.

4.   Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che entrano nel mercato, conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008 , escluso l'articolo 18, paragrafo 5 .

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, possano avere il diritto di accedere ai locali degli operatori economici e di raccogliere i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, possano avere il diritto di accedere ai locali degli operatori economici sul loro territorio e di prelevare i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato mette una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico, in particolare il numero di omologazioni rilasciate e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate.

6.   Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione , compresa la conformità delle omologazioni rilasciate al presente regolamento . Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno triennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri , al Parlamento europeo e alla Commissione. I risultati sono discussi dal forum istituito a norma dell'articolo 10. Lo Stato membro interessato mette un resoconto integrale dei risultati a disposizione del pubblico, il quale include in particolare il numero di omologazioni rilasciate o respinte, l'oggetto della scheda di omologazione e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate e dei servizi tecnici responsabili del controllo delle prove di omologazione .

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.

7.   Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno triennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri , al Parlamento europeo e alla Commissione. I risultati sono discussi dal forum istituito a norma dell'articolo 10. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati , la quale include in particolare il numero di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti a prova o a valutazione di altro tipo. La sintesi comprende un elenco degli eventuali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che non risultano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'identità dei relativi costruttori e una breve descrizione della natura della non conformità .

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 che integrano il presente regolamento stabilendo criteri comuni per la designazione, la revisione e la valutazione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato a livello nazionale.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le autorità di omologazione attuano e fanno applicare i requisiti del presente regolamento in modo uniforme e coerente per garantire condizioni di parità ed evitare che siano applicate norme divergenti nell'Unione. Tali autorità cooperano pienamente con il forum e con la Commissione nelle attività di audit e di controllo per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento e forniscono su richiesta tutte le informazioni necessarie.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza ove necessario per proteggere i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.

2.   Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza per proteggere i segreti commerciali degli operatori economici , fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione , conformemente alla legge applicabile .

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro in cui più di un'autorità di omologazione è responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale dei veicoli, designa un'unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri e degli obblighi descritti al capitolo XV del presente regolamento.

abrogato

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 7– paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di omologazione di uno Stato membro collaborano tra loro scambiandosi le informazioni pertinenti per il loro ruolo e per l'esercizio delle loro funzioni.

Le autorità di omologazione di uno Stato membro attuano procedure per garantire un coordinamento efficace ed efficiente e uno scambio, anch'esso efficace ed efficiente, di informazioni pertinenti per il loro ruolo e per l'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Qualora un'autorità di omologazione rilevi che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme al presente regolamento, lo comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione informa senza indugio i membri del forum sull'applicazione non appena riceve detta comunicazione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri comuni per la designazione, la revisione e la valutazione delle autorità di omologazione a livello nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

abrogato

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e  delle entità tecniche ai requisiti di cui al presente regolamento nonché alla correttezza delle omologazioni. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata , tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni statisticamente rilevanti . Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.

1.   Le autorità di vigilanza del mercato effettuano prove e ispezioni regolari secondo i programmi nazionali annuali approvati conformemente ai paragrafi 2 e 3 per verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti e  le entità tecniche siano conformi all'omologazione e alla legislazione applicabile. Dette prove e ispezioni sono effettuate anche tramite prove di laboratorio e prove sulle emissioni reali di guida , sulla base di campioni statisticamente rilevanti, e sono accompagnate da controlli documentali . Gli Stati membri eseguono prove o ispezioni su base annuale su un numero di tipi pari almeno al 20 % del numero di tipi immessi sul mercato nel loro territorio nell'anno precedente. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, di reclami comprovati e di altre informazioni pertinenti, compresi i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti, le nuove tecnologie sul mercato e le relazioni dei controlli tecnici periodici e del telerilevamento stradale .

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Per svolgere i compiti tecnici, come le prove o le ispezioni, le autorità di vigilanza del mercato possono affidarsi a organizzazioni indipendenti che eseguono le prove. La responsabilità dei risultati rimane in capo all'autorità di vigilanza del mercato. Qualora ai fini del presente articolo siano utilizzati servizi tecnici, le autorità di vigilanza del mercato assicurano il ricorso a un servizio tecnico diverso da quello che ha eseguito la prova relativa all'omologazione originaria.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Le autorità di vigilanza del mercato elaborano un programma nazionale di vigilanza del mercato e lo presentano alla Commissione per approvazione su base annuale o pluriennale. Gli Stati membri possono presentare insieme programmi o azioni congiunti.

 

I programmi nazionali di vigilanza del mercato includono almeno le informazioni seguenti:

 

a)

l'ambito e la portata delle attività di vigilanza del mercato programmate;

 

b)

le modalità dettagliate con cui saranno eseguite le attività di vigilanza del mercato, comprese informazioni sull'uso dei controlli documentali, fisici e di laboratorio, le modalità con cui rispecchiano i principi della valutazione del rischio e con cui trattano i reclami comprovati, i volumi elevati di modelli specifici di veicoli utilizzati nel loro territorio e delle loro parti, la prima applicazione di un nuovo motore o di una nuova tecnologia, le relazioni dei controlli tecnici periodici e altre informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute dagli operatori economici o dai risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti;

 

c)

una sintesi delle azioni messe in atto nel programma precedente, compresi i pertinenti dati statistici sulla portata delle attività effettuate, delle azioni di follow-up e dei relativi risultati. In caso di un programma pluriennale, una sintesi delle azioni è elaborata e presentata ogni anno alla Commissione e al forum sull'applicazione; e

 

d)

i dettagli dei meccanismi di finanziamento notificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, e delle risorse umane dedicate alla vigilanza del mercato nonché la loro adeguatezza rispetto alle attività di vigilanza del mercato programmate.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le autorità di vigilanza del mercato chiedono agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.

2.   Le autorità di vigilanza del mercato chiedono agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività. Ciò comprende l'accesso a software, algoritmi e centraline del motore nonché eventuali altre specifiche tecniche ritenute necessarie dalle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità presentati dagli operatori economici.

3.   Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità , dei marchi di omologazione o delle schede di omologazione presentati dagli operatori economici.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 8– paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel loro territorio, entro un termine adeguato, dei pericoli rilevati in relazione ad un veicolo, un sistema, un componente e un'entità tecnica, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni.

Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel loro territorio, entro un termine adeguato, della non conformità rilevata in relazione ad un veicolo, un sistema, un componente e un'entità tecnica, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni. Le informazioni sono pubblicate sul sito web dell'autorità di vigilanza del mercato in un linguaggio chiaro e comprensibile.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in conformità all'articolo 49, paragrafo 5, informano l'operatore economico interessato e  ove applicabile l'autorità di omologazione pertinente.

5.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in conformità all'articolo 49, paragrafo 5, informano l'operatore economico interessato e l'autorità di omologazione pertinente.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Qualora l'autorità di vigilanza del mercato rilevi che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme al presente regolamento, lo comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione informa senza indugio i membri del forum sull'applicazione non appena riceve detta comunicazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza ove necessario per proteggere i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione europea.

6.   Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza per proteggere i segreti commerciali degli operatori economici , fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione europea.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.     Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.

abrogato

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.     Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con la Commissione, i risultati di tali attività. Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni.

abrogato

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità cooperano tra loro, scambiandosi le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni.

9.   Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità attuano procedure che garantiscono un coordinamento efficiente ed efficace nonché uno scambio efficiente ed efficace di informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.     La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire i criteri per stabilire l'entità, la portata e la frequenza con cui devono essere effettuati i controlli di verifica della conformità dei campioni prelevati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

abrogato

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.     Le autorità di vigilanza del mercato rendono pubblico un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da esse effettuate e lo trasmettono agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione inoltra tale resoconto ai membri del forum sull'applicazione. Il resoconto comprende i dettagli sui veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche sottoposti a valutazione e l'identità dei relativi costruttori, unitamente a una breve descrizione dei risultati, compresa la natura della non conformità, se presente.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, su scala adeguata, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile , e di assicurare la correttezza delle omologazioni .

La Commissione organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, su scala adeguata e tenendo debitamente conto dei programmi nazionali convenuti delle attività di vigilanza del mercato approvate a norma dell'articolo 8 , di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile.

 

Le prove e le ispezioni organizzate ed effettuate, o richieste dalla Commissione, riguardano la conformità in servizio dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche.

 

Dette prove e ispezioni sono effettuate anche tramite prove di laboratorio e prove sulle emissioni reali di guida, sulla base di campioni statisticamente rilevanti, e sono accompagnate da controlli documentali.

 

Nello svolgimento di tale attività, la Commissione tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, di reclami comprovati e di altre informazioni pertinenti, compresi i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti, le nuove tecnologie sul mercato e le relazioni dei controlli tecnici periodici e del telerilevamento stradale.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatto salvo il primo comma, quando, sulla base delle informazioni fornite da altri Stati membri, di una richiesta presentata da un membro del forum sull'applicazione o dei risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti, la Commissione ritiene che uno Stato membro non stia ottemperando adeguatamente agli obblighi di omologazione o di vigilanza del mercato derivanti dal presente regolamento, può organizzare ed effettuare essa stessa, oppure può commissionare, prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per svolgere i compiti tecnici, come le prove o le ispezioni, la Commissione può affidarsi a organismi di controllo indipendenti. La responsabilità dei risultati rimane in capo alla Commissione. Qualora ai fini del presente articolo siano designati i servizi tecnici, la Commissione assicura l'utilizzo di un servizio tecnico diverso da quello che ha eseguito la prova relativa all'omologazione originaria.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I costruttori titolari di omologazioni o gli operatori economici forniscono, su richiesta, alla Commissione un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova dove, quando e per il periodo richiesti dalla Commissione.

2.   I costruttori titolari di omologazioni o gli operatori economici forniscono, su richiesta, alla Commissione un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova dove, quando e per il periodo richiesti , a seconda della situazione, dalla Commissione.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri offrono la necessaria assistenza e forniscono tutta la documentazione e altro supporto tecnico che gli esperti della Commissione richiedano per poter svolgere le prove, i controlli e le ispezioni. Gli Stati membri assicurano agli esperti della Commissione l'accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici e il software, attinenti all'esecuzione dei loro compiti.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 9– paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutti i dati relativi all'omologazione del veicolo, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche oggetto delle prove di verifica della conformità. Tali dati includono almeno le informazioni riportate nella scheda di omologazione e nei suoi allegati menzionate all'articolo 26, paragrafo 1.

Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione della Commissione tutti i dati relativi all'omologazione del veicolo, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche oggetto delle prove di verifica della conformità. Tali dati includono almeno le informazioni riportate nella scheda di omologazione e nei suoi allegati menzionate all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I costruttori di veicoli rendono pubblici i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte di terzi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere resi pubblici e le condizioni di tale pubblicazione , fatta salva la tutela dei segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

4.   I costruttori di veicoli mettono a disposizione gratuitamente e senza indugio i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte di terzi riconosciuti. Tali dati comprendono tutti i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all'omologazione. I dati forniti sono trattati nel rispetto della tutela legittima delle informazioni commerciali. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere resi disponibili e le relative condizioni , comprese quelle concernenti le modalità di accesso a tali informazioni tramite la banca dati online di cui all'articolo 10 bis , fatta salva la tutela dei segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità alla legislazione nazionale e  agli atti giuridici dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione organizza ed effettua audit congiunti delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per verificare l'attuazione coerente, da parte di esse, delle prescrizioni del presente regolamento nonché l'esercizio indipendente e rigoroso delle loro funzioni. Dopo aver consultato il forum, la Commissione adotta un piano annuale di audit congiunti, il quale tiene conto dei risultati delle revisioni precedenti nello stabilire la frequenza della valutazione. Nel caso in cui abbia motivo di ritenere che l'autorità di omologazione non rispetti gli obblighi di cui al presente regolamento, la Commissione può chiedere lo svolgimento di audit congiunti su base annua.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Per svolgere tale compito la Commissione si affida ad auditor indipendenti, in qualità di terzi selezionati in seguito a una gara d'appalto. Gli auditor eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale e rispettano la riservatezza, per proteggere i segreti commerciali in conformità della legislazione applicabile. Gli Stati membri offrono la necessaria assistenza e forniscono tutta la documentazione e il supporto che gli auditor possano richiedere per poter eseguire i loro compiti. Gli Stati membri assicurano che gli auditor abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e alle informazioni, compresi i sistemi informatici e il software, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti. Su richiesta, uno Stato membro può avere il diritto di inviare un osservatore a presenziare a un audit comune organizzato a norma del presente articolo. Gli osservatori non influenzano le decisioni connesse con l'esito dell'audit congiunto.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater.     Le conclusioni dell'audit congiunto sono comunicate a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi è messa a disposizione del pubblico. Esse sono discusse dal forum istituito all'articolo 10.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quinquies.     Lo Stato membro interessato fornisce informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in merito al modo in cui ha dato seguito alle raccomandazioni emerse dall'audit congiunto di cui al paragrafo 4 quater.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 sexies.     La Commissione può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri e alle loro autorità nazionali di omologazione e autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia motivo di ritenere, in seguito all'esame in seno al forum, che esistano casi di non conformità con il presente regolamento. Gli Stati membri e le rispettive autorità forniscono tali informazioni senza indugio.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 9– paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora tali prove e ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione.

Qualora tali prove e ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa immediatamente l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché gli Stati membri e i membri del forum sull'applicazione.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione adotta provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti all'interno dell'Unione, comprese le pertinenti autorità di omologazione, entro un termine adeguato, delle eventuali non conformità ravvisate in relazione a un veicolo, sistema, componente e entità tecnica, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni. Le informazioni sono pubblicate sul sito web della pertinente autorità di vigilanza del mercato in un linguaggio chiaro e comprensibile.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione pubblica un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate.

La Commissione rende pubblico un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate e lo trasmette agli Stati membri e ai membri del forum sull'applicazione. Il resoconto comprende i dettagli sui veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche sottoposti a valutazione e l'identità dei relativi costruttori, unitamente a una breve descrizione dei risultati, compresa la natura della non conformità, se presente, e, ove del caso, a raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardo al seguito da dare .

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione istituisce e  presiede un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il forum»).

1.   La Commissione istituisce , presiede gestisce un forum sull'applicazione («il forum»).

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 10– paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il forum è composto da membri nominati dagli Stati membri.

Il forum è composto da membri nominati dagli Stati membri , ivi comprese le rispettive autorità di omologazione e di vigilanza del mercato .

 

Ove del caso e almeno una volta l'anno, il forum invita osservatori alle proprie riunioni. Gli osservatori invitati includono rappresentanti del Parlamento europeo, dei servizi tecnici, delle organizzazioni terze che eseguono prove, dell'industria o di altri operatori economici pertinenti, delle ONG che operano nel settore della sicurezza e dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori. Gli osservatori invitati alle riunioni del forum provengono da un ampio campione rappresentativo ed equilibrato di organismi nazionali e dell'Unione che rappresentano le parti interessate.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione pubblica sul suo sito web il calendario delle riunioni, l'ordine del giorno e il processo verbale, compreso l'elenco di presenza.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il forum coordina una rete di autorità nazionali responsabili dell'omologazione e della vigilanza del mercato.

Il forum coordina una rete di autorità nazionali responsabili dell'omologazione e della vigilanza del mercato , al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare relativamente ai requisiti sulla valutazione, la designazione e il monitoraggio degli organismi designati e l'applicazione generale delle prescrizioni di cui al presente regolamento .

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 10– paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le sue funzioni di consulenza comprendono , tra l'altro, la promozione delle buone pratiche, lo scambio di informazioni sui problemi di applicazione, la cooperazione, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni, la valutazione di progetti di applicazione armonizzati, le ammende e le ispezioni congiunte.

Le sue funzioni comprendono:

 

a)

l'esame dei reclami comprovati, dei dati di fatto o di altre informazioni pertinenti, presentati da terzi riconosciuti relativamente a una possibile non conformità;

 

b)

la discussione e la valutazione congiunte dei programmi delle autorità nazionali di vigilanza del mercato, dopo che sono stati presentati alla Commissione;

 

c)

lo scambio di informazioni in merito alle nuove tecnologie disponibili o che saranno disponibili sul mercato;

 

d)

la valutazione dei risultati degli esami del funzionamento delle autorità di omologazione, sia quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 6, sia quelli successivi all'audit comune di cui all'articolo 71, paragrafo 8;

 

e)

l'esame dei risultati delle valutazioni del funzionamento delle attività di vigilanza del mercato;

 

f)

la valutazione dei risultati degli esami del funzionamento dei servizi tecnici, sia quelli di cui all'articolo 80, paragrafo 3 bis, sia quelli successivi all'audit comune di cui all'articolo 80, paragrafo 4, e

 

g)

la valutazione, almeno ogni due anni, dell'efficacia delle attività di esecuzione tra cui, se del caso, la coerenza e l'efficacia di eventuali riparazioni, richiami o sanzioni applicati dagli Stati membri nel caso in cui veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi siano immessi sul mercato in più di uno Stato membro.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Qualora, a seguito dell'esame del forum, abbia motivo di ritenere che esistono casi di non conformità con il presente regolamento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni agli Stati membri e alle rispettive autorità nazionali di omologazione e di vigilanza del mercato. Gli Stati membri e le rispettive autorità forniscono tali informazioni senza indugio.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     La Commissione rende pubblico un resoconto annuale delle attività del forum. Tale resoconto comprende una descrizione dettagliata delle questioni portate alla sua attenzione, delle azioni derivanti dalle delibere e delle motivazioni alla base di tali azioni, anche nel caso in cui non sia prevista alcuna azione. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento il resoconto delle attività del forum.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Se la Commissione dimostra, in seguito a un audit congiunto, che l'autorità di omologazione in questione ha violato una delle prescrizioni del presente regolamento, ne informa immediatamente gli Stati membri, il Parlamento e la Commissione. La Commissione può adottare tutte le misure necessarie per affrontare la non conformità. In taluni casi, tenuto debito conto della natura della non conformità, alla Commissione è conferito il potere di sospendere o ritirare all'autorità di omologazione interessata la facoltà di accettare le domande di rilascio delle schede di omologazione UE ai sensi dell'articolo 21.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 quater — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro due mesi dalla sospensione o dal ritiro della facoltà di cui al paragrafo 3, la Commissione presenta una relazione sulla non conformità riscontrata agli Stati membri. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, la Commissione richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Banca dati online

 

1.     La Commissione istituisce una banca dati online per lo scambio elettronico sicuro di informazioni relative alle procedure di omologazione, alle autorizzazioni rilasciate, alla vigilanza del mercato e ad altre attività pertinenti, tra le autorità nazionali di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, gli Stati membri e la Commissione.

 

2.     La Commissione è responsabile di coordinare l'accesso e ricevere aggiornamenti periodici di concerto con le autorità competenti, come pure di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati relativi alle registrazioni conservate nella banca dati.

 

3.     Gli Stati membri immettono nella banca dati le informazioni richieste all'articolo 25. Essi forniscono inoltre i dettagli del numero di identificazione del veicolo relativamente ai veicoli immatricolati e il numero di identificazione del veicolo assegnato a un veicolo a norma della direttiva 1999/37/CE  (1 bis) del Consiglio, e trasmettono alla Commissione aggiornamenti periodici. Le informazioni sono messe a disposizione in un formato consultabile.

 

4.     La Commissione crea un'interfaccia tra la banca dati e il sistema di allarme rapido dell'UE (RAPEX) e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), per agevolare le attività di vigilanza del mercato e garantire il coordinamento, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni fornite ai consumatori e a terzi.

 

5.     La Commissione crea altresì un'interfaccia accessibile al pubblico, in cui figurano le informazioni contenute nell'allegato IX e i dettagli dell'autorità di omologazione che rilascia la scheda di omologazione a norma dell'articolo 24 e del servizio tecnico che ha effettuato le prove richieste all'articolo 28. La Commissione garantisce che tali informazioni siano presentate in un formato consultabile.

 

La Commissione provvede inoltre a garantire l'accesso alle informazioni ai fini delle prove di verifica, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

 

6.     Nell'ambito della banca dati, la Commissione mette a punto uno strumento per caricare i risultati delle prove di terzi e i reclami relativi alle prestazioni di veicoli, sistemi, componenti e altre entità tecniche. Le informazioni immesse tramite tale strumento sono prese in considerazione ai fini delle attività di vigilanza del mercato di cui agli articoli 8 e 9.

 

7.     Per valutare l'idoneità dell'utilizzo dell'IMI ai fini dello scambio di informazioni sulla base del presente articolo, è avviato un progetto pilota entro … [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche da lui fabbricati e immessi sul mercato o entrati in circolazione sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

1.   Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche immessi sul mercato o entrati in circolazione sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e che continuano a essere conformi a tali prescrizioni a prescindere dal metodo di prova utilizzato .

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il costruttore è responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione, a prescindere dal metodo di prova utilizzato.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Ai fini dell'omologazione UE, un costruttore stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.

4.   Ai fini dell'omologazione UE, un costruttore di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     All'atto della richiesta di omologazione dell'UE, il costruttore garantisce che la progettazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non include strategie o altri mezzi che alterano inutilmente le prestazioni rilevate durante le procedure di prova applicabili, quando i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche sono fatti operare nelle condizioni che ci si potrebbe ragionevolmente attendere in caso di funzionamento e uso normali.

 

Il costruttore rende pubblica qualsiasi strategia di gestione del motore che possa essere impiegata attraverso hardware o software. Il costruttore rende pubbliche tutte le informazioni pertinenti relative a tali strategie di gestione, compresi il software utilizzato, i parametri di tali strategie e le motivazioni tecniche che le rendono necessarie.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Il costruttore è responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli sia direttamente coinvolto in tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica.

abrogato

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Il costruttore, per proteggere l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina e tiene un registro dei reclami e delle non conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi importatori e distributori informati in merito a tali controlli.

 

Se il numero dei reclami e dei casi di non conformità in merito agli accessori connessi alla sicurezza o alle emissioni è superiore a 30 o all'1 %, a seconda di quale sia il valore più basso, del totale dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori di un determinato tipo, variante e/o versione immessi sul mercato, le informazioni dettagliate sono inviate senza indugio alla pertinente autorità di omologazione responsabile del veicolo, del sistema, del componente, dell'entità tecnica, della parte o dell'accessorio, nonché alla Commissione.

 

Le informazioni contengono una descrizione del problema e i dettagli necessari a individuare il tipo, la variante e la versione interessati del veicolo, del sistema, del componente, dell'entità tecnica, della parte o dell'accessorio. I dati di allarme preventivo sono utilizzati per individuare eventuali tendenze nei reclami dei consumatori ed esaminare la necessità dei richiami avviati dal costruttore e delle attività di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri e della Commissione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Il costruttore garantisce che l'utilizzatore del veicolo, previa comunicazione, accetti di trattare e trasmettere tutti i dati generati durante l'utilizzo del veicolo in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) . Laddove il trattamento e la trasmissione dei dati non siano obbligatori per il corretto funzionamento del veicolo, il costruttore garantisce che l'utilizzatore del veicolo possa scegliere di interrompere il trasferimento dei dati e che possa farlo agevolmente.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un costruttore che ritiene che un veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o che l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati non corretti adotta immediatamente le misure appropriate, necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, a seconda dei casi.

Qualora un costruttore ritenga che un veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o che l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati non corretti , esso adotta immediatamente le misure appropriate, necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il costruttore informa immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato messo a disposizione sul mercato o è entrato in circolazione, indicando nel dettaglio la non conformità e le misure adottate.

2.   Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il costruttore informa immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato messo a disposizione sul mercato o è entrato in circolazione, indicando nel dettaglio la non conformità , il rischio e le misure adottate.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il costruttore conserva il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche.

Il costruttore conserva il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 34, per un periodo di dieci anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 34.

abrogato

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il costruttore fornisce a un'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima e per il tramite dell'autorità di omologazione, una copia della scheda di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità nazionale .

Il costruttore fornisce a un'autorità nazionale o alla Commissione , a seguito di una richiesta motivata di queste ultime e per il tramite dell'autorità di omologazione, una copia della scheda di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, della parte o dell'accessorio, in una lingua facilmente comprensibile.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il costruttore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima , in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

Il costruttore collabora con l'autorità nazionale o con la Commissione , a seguito di una richiesta motivata di queste ultime , in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 13 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato

Obblighi dei rappresentanti del costruttore

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il rappresentante del costruttore incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula che il rappresentante svolga almeno i seguenti compiti:

1.   Il rappresentante del costruttore esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula che il rappresentante svolga almeno i seguenti compiti:

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

avere accesso alla documentazione informativa di cui all'articolo 22 e al certificato di conformità di cui all'articolo 34, in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;

a)

avere accesso alla scheda di omologazione e ai relativi allegati e al certificato di conformità in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

fornire a un'autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica;

b)

fornire a un'autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica , compresi le specifiche tecniche in sede di omologazione e l'accesso a software e algoritmi ;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le specifiche di una modifica precisano almeno i seguenti aspetti:

3.   Le specifiche di una modifica del mandato precisano almeno i seguenti aspetti:

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica omologati, l'importatore si accerta che l'autorità di omologazione abbia preparato il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e che il sistema, il componente o l'entità tecnica siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all'articolo 11, paragrafo 7.

Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica omologati, l'importatore si accerta che essi dispongano di una valida scheda di omologazione e che il componente o l'entità tecnica siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all'articolo 11, paragrafo 7.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'importatore che ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare al tipo omologato, non immette sul mercato, non consente l'entrata in circolazione né immatricola il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non è stato reso conforme. Qualora ritenga che il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio presenti un rischio grave, ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, informa anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

3.   L'importatore che ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare ove non corrisponda al tipo omologato, non immette sul mercato, non consente l'entrata in circolazione né immatricola il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non è stato reso conforme. Qualora ritenga che il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio presenti un rischio grave, l'importatore ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, informa anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'importatore, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina e tiene un registro dei reclami e dei richiami dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi distributori informati in merito a tali controlli .

6.   L'importatore, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina e tiene un registro dei reclami , delle non conformità e dei richiami dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi distributori informati in merito a tali reclami e richiami .

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     L'importatore informa immediatamente il costruttore pertinente in merito ai reclami e alle segnalazioni relative a rischi, presunti incidenti o non conformità legati a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che ha immesso sul mercato.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Laddove un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che è stato immesso sul mercato dall'importatore non sia conforme al presente regolamento, l'importatore prende immediatamente le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.

1.   Laddove un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che è stato immesso sul mercato dall'importatore non sia conforme al presente regolamento, l'importatore prende immediatamente le misure appropriate necessarie a rendere conforme , sotto il controllo del costruttore, tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi. L'importatore informa altresì il costruttore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio comporti un rischio grave, l'importatore fornisce immediatamente informazioni dettagliate sul rischio grave al costruttore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato immesso sul mercato.

Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio immesso sul mercato comporti un rischio grave, l'importatore fornisce immediatamente informazioni dettagliate sul rischio grave al costruttore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato immesso sul mercato.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 16 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima della messa a disposizione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, il distributore verifica che su tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica siano apposti la targhetta regolamentare o il marchio di omologazione prescritti, che sia corredato dei documenti prescritti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 63 nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e che il costruttore e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 4, rispettivamente.

1.     Prima della messa a disposizione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, il distributore verifica che su tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica siano apposti la targhetta regolamentare o il marchio di omologazione prescritti, che sia corredato dei documenti prescritti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 63 nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e che il costruttore e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 4, rispettivamente.

 

2.     Il distributore, per proteggere l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina i reclami e le non conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato. Inoltre, tutti i reclami e/o le non conformità relativi agli aspetti ambientali o alla sicurezza del veicolo sono comunicati senza indugio all'importatore o al costruttore.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora il distributore ritenga che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato, non immatricola né fa entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non siano stati resi conformi.

1.   Qualora il distributore ritenga che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ne informa il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e non immette sul mercato, non immatricola né fa entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non siano stati resi conformi.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Il distributore che ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento informa il costruttore o l'importatore per garantire che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, siano prese le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.

2.    Qualora il distributore ritenga che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento . il distributore informa il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione per garantire che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, siano prese le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il distributore fornisce immediatamente informazioni dettagliate su tale rischio grave al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio è stato messo a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì delle azioni intraprese e fornisce , in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e alle misure correttive adottate dal costruttore.

3.   Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il distributore fornisce immediatamente informazioni dettagliate su tale rischio grave al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio è stato messo a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì delle azioni intraprese e fornisce i dettagli relativi alle misure correttive adottate dal costruttore.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il distributore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima , in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

4.   Il distributore collabora con l'autorità nazionale o con la Commissione , a seguito di una richiesta motivata di queste ultime , in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Per l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.

2.    Fatte salve le prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV, per l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.

4.   L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili , conformemente alle procedure di cui all'allegato XVII . La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, compresi i casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa. Essa include altresì un controllo della conformità a tali omologazioni delle prestazioni dei sistemi omologati separatamente, dopo essere stati montati su un veicolo completo.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La scelta dell'omologazione di cui al paragrafo 1 non influisce sulle prescrizioni fondamentali applicabili cui deve essere conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell'omologazione globale del tipo di veicolo.

5.   La scelta dell'omologazione di cui al paragrafo 1 non influisce su tutte le prescrizioni applicabili cui deve essere conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell'omologazione globale del tipo di veicolo.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione tutti i veicoli, i componenti o le entità tecniche richiesti dagli atti normativi pertinenti.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.

2.   Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Dopo la presentazione della domanda il costruttore non può interrompere la procedura e presentare un'altra domanda per lo stesso tipo a un'altra autorità di omologazione o ad altri servizi tecnici. In aggiunta, in caso di rifiuto dell'omologazione o di esito negativo della prova in un servizio tecnico, il costruttore non può presentare una domanda per lo stesso tipo a un'altra autorità di omologazione o a un altro servizio tecnico.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

una scheda informativa, riportata nell'allegato I per l'omologazione in un'unica tappa o mista o nell'allegato III per l'omologazione a tappe;

a)

una scheda informativa, riportata nell'allegato I per l'omologazione globale del tipo di veicolo in un'unica tappa o mista o nell'allegato III per l'omologazione globale del tipo di veicolo a tappe o negli atti normativi pertinenti in caso di omologazione di un sistema, componente o entità tecnica ;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di domanda .

d)

ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione .

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il fascicolo informativo è fornito in un formato elettronico messo a disposizione dalla Commissione, ma può anche essere fornito su carta .

2.   Il fascicolo informativo è fornito in un formato elettronico.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, da tutte le schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova, richieste a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV.

Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, da tutte le schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova e i documenti informativi , richieste a norma degli atti normativi elencati nell'allegato IV.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di una domanda di omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV, l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.

Nel caso di una domanda di omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica a norma degli atti normativi elencati nell'allegato IV, l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo e ai documenti informativi fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Una domanda di omologazione mista è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova, richieste a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV.

Una domanda di omologazione mista è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova e i documenti informativi , richieste a norma degli atti normativi elencati nell'allegato IV.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

nella prima fase, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;

a)

nella prima fase, le parti del fascicolo informativo, delle schede di omologazione UE e dei verbali di prova riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE relative allo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia della scheda di omologazione UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.

b)

nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE relative allo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia della scheda di omologazione globale UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere comunicate in conformità all'articolo 22, paragrafo 2.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono comunicate in conformità all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software e agli algoritmi del veicolo.

L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software , all'hardware e agli algoritmi del veicolo , nonché alla documentazione o ad altre informazioni che consentano di comprendere in modo corretto e adeguato i sistemi, compresi il processo di sviluppo dei sistemi e l'idea alla base degli stessi, nonché le funzioni di tali software e hardware che permettono al veicolo di rispettare le prescrizioni del presente regolamento .

 

Durante il periodo di validità dell'omologazione UE è garantito l'accesso al software, all'hardware e agli algoritmi del veicolo onde consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento nel corso delle ispezioni periodiche. Alla scadenza della scheda di omologazione e in caso di mancato rinnovo della stessa, l'accesso continua a essere garantito su richiesta. Le informazioni da divulgare per questi fini specifici non devono essere tali da minare la riservatezza delle informazioni proprietarie e della proprietà intellettuale. Il costruttore comunica all'autorità di omologazione e al servizio tecnico, in forma standardizzata, la versione del software che regola i sistemi e i componenti legati alla sicurezza nonché le impostazioni o le altre tarature applicate ai sistemi e ai componenti legati alle emissioni, utilizzate al momento della domanda di omologazione. Allo scopo di rilevare successive modifiche illegali del software, il servizio tecnico è autorizzato a contrassegnare il software fissando i parametri corrispondenti.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura a tappe, la procedura mista e la procedura in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano oggetto di omologazioni distinte conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.

d)

nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura a tappe, la procedura mista e la procedura in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano oggetto di omologazioni distinte valide conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il fascicolo di omologazione contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico la gestione dell'omologazione UE.

Il fascicolo di omologazione può essere conservato su supporto elettronico e contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico la gestione dell'omologazione UE.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle prescrizioni applicabili, presenta un rischio serio per la sicurezza o può nuocere gravemente all'ambiente o alla salute pubblica. In tal caso, essa invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.

5.   L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle prescrizioni applicabili, presenta un rischio serio per la sicurezza o può nuocere gravemente all'ambiente o alla salute pubblica. In tal caso, essa invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, in caso di procedure di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che i sistemi, i componenti o le entità tecniche non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti elencati nell'allegato IV.

A norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, in caso di procedure di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che i sistemi, i componenti o le entità tecniche non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti elencati nell'allegato IV.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro un mese dal rilascio o dalla modifica della scheda di omologazione UE, l'autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, compresi i verbali di prova di cui all'articolo 23, per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che ha omologato. Tale copia è inviata mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

1.   Entro un mese dal rilascio o dalla modifica della scheda di omologazione UE, l'autorità di omologazione presenta alla banca dati online informazioni comprendenti la scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, compresi i verbali di prova di cui all'articolo 23, per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che ha omologato.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Su richiesta di un'autorità di omologazione di un altro Stato membro o della Commissione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE le invia, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, tramite un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

abrogato

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione.

4.   Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione. L'autorità di omologazione aggiorna altresì questa informazione sulla banca dati online.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità.

d)

in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità del tipo di veicolo .

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    La conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento e  degli atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate , in conformità ai pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV, eseguite da servizi tecnici designati.

1.    Ai fini delle omologazioni UE, l'autorità di omologazione verifica la conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento e  dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati.

 

Il formato dei verbali di prova è conforme alle prescrizioni generali di cui all'allegato V, appendice 3.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.

2.   Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dei pertinenti servizi tecnici e dell'autorità di omologazione i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Le prove necessarie sono eseguite in conformità dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV. Qualora le procedure di prova figuranti nei pertinenti atti normativi prevedano una gamma di valori, i servizi tecnici sono in grado di definire i parametri e le condizioni utilizzati per eseguire le prove adeguate di cui al paragrafo 1. Nel caso di omologazione di un veicolo intero, le autorità garantiscono che i veicoli selezionati per le prove rappresentino il caso peggiore per quanto riguarda l'ottemperanza ai rispettivi criteri e che i veicoli selezionati non portino a risultati sistematicamente divergenti dalle prestazioni del veicolo fatto operare nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste in caso di funzionamento e uso normale.

Emendamento 348

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Onde verificare la conformità all'articolo 3, paragrafo 10, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, la Commissione, le autorità di omologazione e i servizi tecnici possono discostarsi dalle procedure di prova e dalla gamma di valori standard e modificare le condizioni e i parametri in modo imprevedibile, e possono in particolare anche andare oltre i valori e le procedure prescritte negli atti normativi elencati all'allegato IV.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli articoli 34 e 35 e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati.

2.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero adeguato e statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli articoli 34 e 35 e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Per verificare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE.

4.   Per verificare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE. L'autorità di omologazione effettua il primo di tali controlli entro un anno dalla data di rilascio dei certificati di conformità. L'autorità di omologazione effettua i successivi controlli almeno una volta l'anno, a intervalli casuali che stabilisce essa stessa.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Nell'effettuare le prove di verifica a norma dei paragrafi 2 e 4, l'autorità di omologazione designa un servizio tecnico diverso da quello impiegato durante le prove dell'omologazione originaria.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e che stabilisce che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato, o che i certificati di conformità non soddisfano più gli articoli 34 e 35, anche se la produzione continua, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura di conformità della produzione sia seguita correttamente o ritira l'omologazione.

5.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e che stabilisce che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato, alle prescrizioni del presente regolamento o alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV, o che i certificati di conformità non soddisfano più gli articoli 34 e 35, anche se la produzione continua, adotta le misure necessarie a garantire che le disposizioni di conformità della produzione siano seguite correttamente o ritira l'omologazione. L'autorità di omologazione può decidere di adottare tutte le necessarie misure restrittive conformemente agli articoli 53 e 54.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri istituiscono una struttura tariffaria nazionale per coprire i costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato nonché delle prove di omologazione e delle prove e delle ispezioni di conformità della produzione svolte dai servizi tecnici da essi designati.

1.   Gli Stati membri garantiscono la copertura dei costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato . Gli Stati membri possono attuare una struttura basata sulle tariffe o possono finanziare tali attività attraverso i loro bilanci nazionali, o applicare una combinazione di entrambi i metodi. Le tariffe non sono riscosse direttamente dai servizi tecnici.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Tali tariffe nazionali sono pagate dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato. Le tariffe non sono riscosse direttamente dai servizi tecnici .

2.    In presenza di una struttura basata sulle tariffe, tali tariffe nazionali sono pagate dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato. Ove una struttura basata sulle tariffe si applichi alla conformità della produzione, tali tariffe nazionali sono applicate dallo Stato membro al costruttore nello Stato membro in cui avviene la produzione .

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La struttura tariffaria nazionale copre altresì i costi delle ispezioni e delle prove di verifica della conformità svolte dalla Commissione in conformità all'articolo 9. Tali contributi costituiscono entrate esterne con destinazione specifica per il bilancio generale dell'Unione europea , a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario  (26).

3.   La Commissione garantisce la copertura dei costi delle ispezioni e delle prove richieste dalla Commissione in conformità dell'articolo 9. A tal fine viene utilizzato il bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri notificano i particolari della loro struttura tariffaria nazionale agli altri Stati membri e alla Commissione. La prima notifica è effettuata il [data di entrata in vigore del presente regolamento + 1 anno]. I successivi aggiornamenti delle strutture tariffarie nazionali sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione su base annua.

4.   Gli Stati membri notificano i particolari del loro meccanismo finanziario o dei loro meccanismi finanziari agli altri Stati membri e alla Commissione. La prima notifica è effettuata il [data di entrata in vigore del presente regolamento + 1 anno]. I successivi aggiornamenti delle strutture tariffarie nazionali sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione su base annua.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire l'integrazione di cui al paragrafo 3 da applicare alle tariffe nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

abrogato

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se l'autorità di omologazione constata che le modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione sono così sostanziali da non poter essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, rifiuta di modificare l'omologazione UE e richiede al costruttore di chiedere una nuova omologazione UE.

5.   Se l'autorità di omologazione constata che le modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione non possono essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, rifiuta di modificare l'omologazione UE e richiede al costruttore di chiedere una nuova omologazione UE.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

i risultati delle prove di verifica da parte della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato mostrano una mancanza di conformità con una delle normative dell'Unione in materia di sicurezza o di ambiente;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le omologazioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche sono rilasciate per un periodo limitato di 5 anni, senza possibilità di proroga. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione. Alla data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere rinnovata su domanda del costruttore e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nuovi di tale tipo .

1.   Le omologazioni dei veicoli delle categorie M1 e N1 e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche di cui al paragrafo 1 bis, sono rilasciate per un periodo limitato di sette anni, e per i veicoli delle categorie N2, N3, M2, M3 e O per un periodo limitato di 10 anni. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione.

 

Alla data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere rinnovata su domanda del costruttore e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nuovi di tale tipo. Ove l'autorità di omologazione stabilisca l'applicazione di tale comma, non è necessario ripetere i controlli di cui all'articolo 28.

 

Per consentire all'autorità di omologazione di svolgere i propri compiti, il costruttore presenta la domanda non prima di 12 mesi e non più tardi di sei mesi prima della scadenza della scheda di omologazione UE.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le omologazioni per sistemi, componenti ed entità tecniche sono in linea di principio rilasciate per un periodo illimitato. Poiché taluni sistemi, componenti ed entità tecniche possono, per loro natura o caratteristiche tecniche, richiedere aggiornamenti più frequenti, le relative omologazioni sono rilasciate per un periodo limitato di sette anni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 a completamento del presente regolamento redigendo un elenco di sistemi, componenti ed entità tecniche che, a causa della natura di tali sistemi, componenti ed entità tecniche, devono essere rilasciati solo per un periodo di tempo limitato.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

se la produzione di veicoli in conformità al tipo di veicolo omologato cessa definitivamente e volontariamente;

b)

se la produzione di veicoli in conformità al tipo di veicolo omologato cessa definitivamente e volontariamente , che in ogni caso si giudica avvenuto ove, nei due anni precedenti, non sia stato prodotto alcun veicolo del tipo interessato ;

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   Le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità sono dipendenti del costruttore e debitamente autorizzate a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.

(4)   Le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità sono dipendenti del costruttore e debitamente autorizzate a impegnare la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli operatori economici immettono sul mercato soltanto i veicoli, i componenti o le entità tecniche che recano le marcature previste in conformità del presente regolamento.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se i provvedimenti necessari ad adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 non sono stati adottati, la Commissione può autorizzare mediante decisione l'estensione dell'omologazione UE provvisoria, su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

3.   Se i provvedimenti necessari ad adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 non sono stati adottati, la Commissione può autorizzare mediante decisione l'estensione della validità dell'omologazione UE provvisoria, su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri possono decidere di esentare qualsiasi tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 da una o più delle prescrizioni sostanziali degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione che stabiliscano prescrizioni alternative pertinenti.

2.   Gli Stati membri possono decidere di esentare qualsiasi tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 dal rispetto di una o più delle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione che stabiliscano prescrizioni alternative pertinenti.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Inoltre, viene concessa maggiore flessibilità alle PMI caratterizzate da un'esigua produzione che non sono in grado di soddisfare gli stessi criteri dei grandi costruttori relativamente.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'omologazione nazionale si considera accettata.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE individuale di un veicolo a un veicolo che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 2 o, per i veicoli per uso speciale, all'allegato IV, parte III.

1.   Gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE individuale di un veicolo a un veicolo che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 2 o, per i veicoli per uso speciale, all'allegato IV, parte III. La presente disposizione non si applica ai veicoli incompleti.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da un suo rappresentante, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

2.   La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal proprietario del veicolo , dal costruttore o da un rappresentante del costruttore , purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 43 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri possono decidere di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni sostanziali di cui agli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione di imporre prescrizioni alternative pertinenti.

1.   Gli Stati membri possono decidere di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni di cui agli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione di imporre prescrizioni alternative pertinenti.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 43 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La domanda di omologazione nazionale individuale di un veicolo è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da un suo rappresentante, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

2.   La domanda di omologazione nazionale individuale di un veicolo è presentata dal proprietario del veicolo , dal costruttore o da un rappresentante del costruttore , purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 43 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il formato della scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo si basa sul modello di scheda di omologazione UE di cui all'allegato VI e reca almeno le informazioni necessarie a presentare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio  (28).

Il formato della scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo si basa sul modello di scheda di omologazione UE di cui all'allegato VI e reca almeno le informazioni contenute nel modello di scheda di omologazione UE individuale di cui all'allegato VI .

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di un veicolo al quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione nazionale individuale conformemente all'articolo 43, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non sono equivalenti alle proprie.

3.   Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di un veicolo al quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione nazionale individuale conformemente all'articolo 43, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non sono equivalenti alle proprie o che il veicolo non è conforme a tali prescrizioni .

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le procedure di cui agli articoli 43 44 possono applicarsi ad un determinato veicolo durante le fasi successive del suo completamento in conformità ad una procedura di omologazione in più fasi.

1.   Le procedure di cui agli articoli 42 43 possono applicarsi ad un determinato veicolo durante le fasi successive del suo completamento in conformità ad una procedura di omologazione in più fasi. Per i veicoli omologati secondo un'omologazione in più fasi si applica l'allegato XVII.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le procedure di cui agli articoli 43 44 non possono sostituire una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non possono applicarsi per ottenere l'omologazione della prima fase di un veicolo.

2.   Le procedure di cui agli articoli 42 43 non sostituiscono una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non si applicano per ottenere l'omologazione della prima fase di un veicolo.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I veicoli incompleti possono essere messi a disposizione sul mercato o entrare in circolazione , ma le autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare l'immatricolazione e l'uso su strada di tali veicoli.

I veicoli incompleti possono essere messi a disposizione sul mercato, ma le autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare l'immatricolazione , l'entrata in circolazione e l'uso su strada di tali veicoli.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano già nel territorio dell'Unione e non erano ancora stati messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione prima della cessazione della validità della loro omologazione UE.

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano già nel territorio dell'Unione e non erano ancora stati immatricolati o entrati in circolazione prima della cessazione della validità della loro omologazione UE.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un costruttore, che intenda mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione veicoli di fine serie in conformità al paragrafo 1, presenta una domanda all'autorità nazionale dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE. La domanda specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni di omologazione e riporta il VIN dei veicoli interessati.

Un costruttore, che intenda mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione veicoli di fine serie in conformità al paragrafo 1, presenta una domanda all'autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE. La domanda specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni di omologazione e riporta il VIN dei veicoli interessati.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità nazionale interessata decide, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, se autorizzare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di tali veicoli nel territorio dello Stato membro interessato e determina il numero di veicoli per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione.

L'autorità nazionale di omologazione interessata decide, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, se autorizzare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di tali veicoli nel territorio dello Stato membro interessato e determina il numero di veicoli per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Solo i veicoli di fine serie muniti di un certificato di conformità valido, che sia rimasto valido per almeno tre mesi dalla data del rilascio, ma per i quali l'omologazione non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.

4.   Solo i veicoli di fine serie muniti di un certificato di conformità valido, che sia rimasto valido per almeno tre mesi dalla data del rilascio, ma per i quali l'omologazione non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri tengono un registro dei VIN dei veicoli autorizzati a essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o  ad entrare in circolazione a norma del presente articolo.

6.   Gli Stati membri tengono un registro dei VIN dei veicoli immatricolati o  entrati in circolazione a norma del presente articolo.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 49 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o  alle entità tecniche che presentano gravi rischi a livello nazionale

Valutazione nazionale per quanto riguarda veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche sospettate di presentare gravi rischi o di essere non conformi

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri che hanno preso provvedimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 8 del presente regolamento oppure che hanno sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o  un'entità tecnica oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, ne informano immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione .

1.    Qualora, sulla base delle attività di vigilanza del mercato o di informazioni fornite da un'autorità di omologazione, da costruttori o reclami, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano ragione di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o  un'entità tecnica indipendente oggetto del presente regolamento comporti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di tutela del pubblico interesse di cui al presente regolamento, o non sia conforme ai requisiti di cui al presente regolamento, tali autorità di vigilanza del mercato effettuano una valutazione in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica indipendente in questione che investa tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato .

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di omologazione di cui al paragrafo 1 effettua una valutazione in merito al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati collaborano pienamente con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

abrogato

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alla valutazione del rischio del prodotto.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure restrittive di cui al secondo comma.

abrogato

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     L'autorità di omologazione interessata informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 e dei provvedimenti imposti all'operatore economico.

abrogato

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 bis

 

Procedura nazionale applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche che presentano gravi rischi o non conformi

 

1.     Ove, dopo aver effettuato la valutazione a norma dell'articolo 49, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro riscontrino che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica presenti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela degli interessi pubblici di cui al presente regolamento o non sia conforme al presente regolamento, chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive adeguate per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica in questione, al momento dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in servizio, non presenti più tale rischio o questa non conformità.

 

2.     L'operatore economico, in conformità agli obblighi di cui agli articoli da 11 a 19, garantisce l'adozione di tutte le misure correttive del caso in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche interessati che ha immesso sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione nell'Unione.

 

3.     Qualora l'operatore economico non adotti le misure correttive del caso entro il termine di cui al paragrafo 1, o ove il rischio richieda un'azione rapida, le autorità nazionali adottano tutti gli opportuni provvedimenti restrittivi provvisori atti a proibire o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche interessati, oppure a ritirarli dal mercato o a richiamarli.

 

Alle misure restrittive di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 50 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Notifica e procedure di opposizione delle misure restrittive adottate a livello nazionale

Misure correttive e restrittive a livello di UE

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 50– paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali informano senza indugio la Commissione e  gli altri Stati membri dei provvedimenti restrittivi adottati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 5 .

Lo Stato membro che adotta misure correttive e misure restrittive, a norma dell'articolo 50, paragrafi 1, e 3, notifica senza indugio alla Commissione e  agli altri Stati membri mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale Stato membro informa inoltre immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in merito alle sue conclusioni .

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 50– paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica non conforme , l'origine degli stessi, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure restrittive nazionali adottate nonché le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato.

2.     Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione , l'origine degli stessi, la natura della non conformità e /o del rischio connesso, la natura e la durata delle misure correttive e restrittive nazionali adottate nonché le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato. Indica altresì se il rischio è dovuto a una delle due cause seguenti:

 

a)

il mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento;

 

b)

carenze nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     L'autorità di omologazione, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, indica se la non conformità è dovuta a una delle due cause seguenti:

abrogato

a)

il mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento;

 

b)

carenze nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV.

 

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ha avviato la procedura comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure restrittive adottate e tutte le informazioni complementari di cui dispongono sulla non conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione e le proprie obiezioni in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata.

abrogato

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura correttiva o di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate senza indugio misure correttive o restrittive equivalenti in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione sollevano obiezioni nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è valutata dalla Commissione in conformità all'articolo 51 .

4.   Se entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione sollevano obiezioni nei confronti di una misura correttiva o restrittiva adottata da uno Stato membro, o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione consulta senza indugio lo Stato membro interessato e l'operatore o gli operatori economici interessati .

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Se entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate misure restrittive analoghe in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

5.    In base ai risultati di tale consultazione, la Commissione adotta atti di esecuzione su misure correttive o restrittive armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

 

La Commissione rivolge tali atti di esecuzione a tutti gli Stati membri e li comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri applicano tali atti di esecuzione senza indugio. Essi ne informano la Commissione.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Se la Commissione ritiene che una misura nazionale è ingiustificata, la Commissione adotta atti di esecuzione che impongono allo Stato membro interessato di ritirare o adattare la misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e il rischio di non conformità è imputato a carenze degli atti normativi di cui all'allegato IV, la Commissione propone:

 

a)

se si tratta di atti normativi, le modifiche necessarie dell'atto interessato;

 

b)

se si tratta di regolamenti UNECE, i progetti di modifica necessari dei regolamenti UNECE in questione secondo le disposizioni dell'allegato III della decisione 97/836/CE del Consiglio.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 51

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 51

abrogato

Procedura di salvaguardia dell'Unione

 

1.     Se nel corso della procedura di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la stessa Commissione, previa consultazione degli Stati membri e dell'operatore o degli operatori economici interessati, procede senza indugio a una valutazione della misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia da considerare giustificata o meno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

 

La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano la decisione della Commissione senza indugio e ne informano la Commissione.

 

2.     Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non conforme sia ritirato dal proprio mercato e ne informano la Commissione. Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia ingiustificata, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura, in conformità alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 1.

 

3.     Se la misura nazionale è ritenuta giustificata ed è imputata a carenze degli atti normativi di cui all'allegato IV, la Commissione propone gli opportuni provvedimenti come segue:

 

a)

se si tratta di atti normativi, la Commissione propone le modifiche necessarie dell'atto interessato;

 

b)

se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i progetti di modifica necessari dei regolamenti UNECE in questione secondo le disposizioni dell'allegato III della decisione 97/836/CE del Consiglio.

 

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 51 bis

 

Misure correttive e restrittive a seguito delle attività di vigilanza del mercato della Commissione

 

1.     Ove, a seguito di controlli a norma dell'articolo 9, la Commissione riscontri che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica presenti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela degli interessi pubblici di cui al presente regolamento o non sia conforme al presente regolamento, chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive adeguate per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica in questione, al momento dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in servizio, non presenti più tale rischio o questa non conformità.

 

Qualora l'operatore economico non adotti adeguate misure correttive entro il termine di cui al primo comma o ove il rischio richieda un'azione rapida, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure correttive o restrittive dell'Unione che considera necessarie a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

 

La Commissione rivolge tali atti di esecuzione a tutti gli Stati membri e li comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri applicano gli atti di esecuzione senza indugio. Essi ne informano la Commissione.

 

2.     Se il rischio o la non conformità è imputabile a carenze degli atti normativi di cui all'allegato IV, la Commissione propone:

 

a)

se si tratta di atti normativi, le modifiche necessarie dell'atto interessato;

 

b)

se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i progetti di modifica necessari dei regolamenti UNECE in questione secondo le disposizioni dell'allegato III della decisione 97/836/CE del Consiglio.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 52

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 52

abrogato

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi che costituiscono un grave rischio per la sicurezza o sono gravemente nocivi per la salute e l'ambiente

 

1.     Se uno Stato membro, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, rileva che determinati veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, seppur conformi alle prescrizioni applicabili o correttamente marcati, presentano un grave rischio per la sicurezza o sono potenzialmente in grado di danneggiare seriamente l'ambiente o la sanità pubblica, impone all'operatore economico interessato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti correttivi per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica interessati, all'atto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione, non presentino più tale rischio, oppure di adottare misure restrittive per ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica o per richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio.

 

Lo Stato membro può rifiutare l'immatricolazione di tali veicoli finché l'operatore economico non abbia adottato tutti gli opportuni provvedimenti correttivi.

 

2.     L'operatore economico garantisce che siano prese le misure correttive opportune nei confronti di tutti i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche di cui al paragrafo 1.

 

3.     Entro un mese dalla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri tutti le informazioni disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione, l'origine e la catena di fornitura del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, la natura del rischio presentato e la natura e la durata delle misure restrittive nazionali adottate.

 

4.     La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e gli operatori economici interessati, in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale di cui al paragrafo 1 sia da considerare giustificata o no e all'occorrenza propone misure opportune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

 

5.     La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati.

 

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 53

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 53

abrogato

Disposizioni generali relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche non conformi

 

1.     Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non siano conformi al tipo omologato, non siano conformi al presente regolamento o siano stati omologati sulla base di dati inesatti, le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato o la Commissione possono adottare le necessarie misure restrittive in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi oppure di ritirarli da tale mercato o di richiamarli, compresa la revoca dell'omologazione da parte dell'autorità di omologazione che aveva rilasciato l'omologazione UE, fino a quando l'operatore economico interessato non avrà preso tutte le misure correttive idonee a garantire che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche siano rimessi in conformità.

 

2.     Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione UE o dal fascicolo di omologazione sono considerate una non conformità al tipo omologato.

 

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 54 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Notifica e procedure di opposizione relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche non conformi

Omologazione UE non conforme

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora un'autorità di omologazione o un'autorità di vigilanza del mercato riscontri che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non sono conformi al presente regolamento o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti oppure che i veicoli , sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato , può adottare tutte le misure restrittive opportune in conformità all'articolo 53, paragrafo 1 .

1.   Qualora un'autorità di omologazione riscontri che un'omologazione che è stata concessa non è conforme al presente regolamento, si rifiuta di riconoscere tale omologazione. Essa informa l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE , agli altri Stati membri, nonché la Commissione .

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    L'autorità di omologazione, l'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione richiede inoltre all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di verificare che i veicoli , i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato o, qualora applicabile, che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche immessi sul mercato siano rimessi in conformità .

2.    Ove entro un mese dalla notifica, la non conformità dell'omologazione sia confermata dall'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE, tale autorità di omologazione revoca l'omologazione .

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Nel caso di un'omologazione globale di un tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta ad un sistema, un componente o un'entità tecnica, la richiesta di cui al paragrafo 2 è inoltre trasmessa all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di tale sistema, componente o entità tecnica.

abrogato

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Nel caso di un'omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta ad un sistema, un componente o un'entità tecnica facente parte del veicolo incompleto o al veicolo incompleto, la richiesta di cui al paragrafo 2 è trasmessa anche all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di tale sistema, componente, entità tecnica o del veicolo incompleto.

abrogato

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Al ricevimento della richiesta di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua una valutazione in merito ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. L'autorità di omologazione deve inoltre verificare i dati in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con l'autorità di omologazione.

abrogato

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.     Qualora l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica accerti una non conformità, tale autorità di omologazione chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso per ripristinare la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica e, se del caso, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE adotta le misure di cui all'articolo 53, paragrafo 1, non appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data della richiesta.

abrogato

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.     Le autorità nazionali che adottano misure restrittive a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

abrogato

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se entro un mese dalla notifica delle misure restrittive adottate da un'autorità di omologazione o da un'autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, un altro Stato membro solleva un'obiezione relativamente alla misura restrittiva notificata o se la Commissione accerta una non conformità a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 , la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e, in particolare, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, e  valuta la misura nazionale adottata. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può decidere di adottare le necessarie misure restrittive previste all'articolo 53, paragrafo 1, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2 .

Se entro un mese dalla notifica del rifiuto dell'omologazione da parte di un'autorità di omologazione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE solleva un'obiezione, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e  l'operatore economico interessato .

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     Sulla base di tale valutazione, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione intesa a stabilire se il rifiuto dell'omologazione UE adottato ai sensi del paragrafo 1 sia giustificato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter.     Ove, a seguito di controlli della Commissione ai sensi dell'articolo 9, la Commissione ritenga che un'omologazione che è stata rilasciata non sia conforme al presente regolamento, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e, in particolare, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e l'operatore economico interessato. Dopo che hanno avuto luogo tali consultazioni, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione intesa a stabilire se l'omologazione che è stata rilasciata sia compatibile con questo regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.    Se entro un mese dalla notifica delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate misure restrittive analoghe in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

9.    Per i prodotti coperti da un'omologazione non conforme che sono già disponibili sul mercato , si applicano gli articoli da 49 a 53 .

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 55

Testo della Commissione

Emendamento

[…]

abrogato

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 56

Testo della Commissione

Emendamento

[…]

abrogato

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 57

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 57

abrogato

Disposizioni generali sul richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche

 

1.     Un costruttore, cui è stata rilasciata un'omologazione globale di un tipo di veicolo e che è obbligato a richiamare veicoli in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafi 1 e 6, all'articolo 51, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato tale omologazione globale di un tipo di veicolo.

 

2.     Un costruttore di sistemi, componenti o entità tecniche, cui è stata rilasciata un'omologazione UE e che è obbligato a richiamare sistemi, componenti o entità tecniche in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafi 1 e 6, all'articolo 51, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE.

 

3.     Il costruttore propone all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione una serie di rimedi idonei a rendere conformi i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche e, ove opportuno, a neutralizzare il grave rischio di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.

 

L'autorità di omologazione effettua una valutazione per verificare se i rimedi proposti sono sufficienti e abbastanza tempestivi e comunica immediatamente quelli approvati alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione.

 

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 58

Testo della Commissione

Emendamento

[…]

abrogato

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 59

abrogato

Diritto degli operatori economici di essere ascoltati, notifica delle decisioni e mezzi di impugnazione previsti

 

1.     Salvo nei casi in cui sia necessario intervenire immediatamente a causa di gravi rischi per la salute umana, la sicurezza e l'ambiente, all'operatore economico interessato è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni all'autorità nazionale entro un periodo appropriato prima dell'adozione di qualsiasi misura da parte delle autorità nazionali degli Stati membri a norma degli articoli da 49 a 58.

 

Se si adottano misure senza consultare l'operatore economico, a quest'ultimo è data l'opportunità di presentare osservazioni quanto prima e le misure sono tempestivamente riesaminate dall'autorità nazionale.

 

2.     Ogni misura adottata dalle autorità nazionali reca i motivi esatti sui quali è basata.

 

Se la misura è destinata a uno specifico operatore economico, la misura viene comunicata quanto prima all'operatore in questione, che viene contestualmente informato dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro cui tali mezzi di ricorso vanno presentati.

 

Se la misura è di portata generale, viene opportunamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un atto equivalente.

 

3.     Le misure adottate dalle autorità nazionali sono immediatamente ritirate o modificate non appena l'operatore economico dimostri di aver preso misure correttive efficaci.

 

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tale atto delegato precisa le date dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie.

Tale atto delegato precisa le date dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie , in particolare ai fini dell'omologazione, della prima immatricolazione ed entrata in circolazione dei veicoli e della messa a disposizione sul mercato dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche, ove del caso .

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative alle specifiche del tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica di cui al presente regolamento o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso diverse dalle specifiche del tipo omologato dall'autorità di omologazione.

1.   Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative alle specifiche del tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica di cui al presente regolamento, agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso o agli atti normativi elencati nell'allegato IV, diverse dalle specifiche del tipo omologato dall'autorità di omologazione.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni e standardizzato alle informazioni OBD del veicolo, agli strumenti di diagnosi e alle altre attrezzature, compreso il software pertinente, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e  non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, agli strumenti di diagnosi e alle altre attrezzature, compreso i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Le informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente. Gli operatori indipendenti hanno accesso ai servizi di diagnostica remota utilizzati dai costruttori e dai concessionari e riparatori autorizzati.

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. In particolare, l'accesso a tali informazioni non è discriminatorio rispetto alle informazioni fornite o all'accesso garantito ai concessionari ai riparatori autorizzati .

Le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. Gli operatori indipendenti diversi dai riparatori hanno inoltre accesso alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili, che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura post-vendita .

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Ai fini delle informazioni OBD, della diagnostica, della riparazione e manutenzione dei veicoli, il flusso di dati diretto del veicolo è reso disponibile attraverso il connettore normalizzato come specificato al regolamento UN n. 83, allegato XI, appendice 1, paragrafo 6.5.1.4 e al regolamento UN n. 49, allegato 9B.

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici o per prevenire gli abusi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano e integrano l'allegato XVIII al fine di aggiornare le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e di adottare e integrare le norme di cui ai paragrafi 2 e 3.

10.   Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici o per prevenire gli abusi, la Commissione ha il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano e integrano l'allegato XVIII al fine di aggiornare le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e di adottare e integrare le norme di cui ai paragrafi 2 e 3. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare il presente regolamento creando l'allegato XVIIIA per far fronte agli sviluppi tecnologici nel settore dello scambio di dati digitali utilizzando una rete geografica senza fili, in modo da garantire che gli operatori indipendenti continuino a beneficiare dell'accesso diretto ai dati e alle risorse a bordo del veicolo e assicurare in aggiunta la neutralità della concorrenza mediante progetto tecnico.

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Spetta al costruttore finale fornire agli operatori indipendenti le informazioni relative al veicolo completo .

2.    In caso di omologazione in più fasi, spetta al costruttore finale fornire accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo riguardanti la fase o le fasi di costruzione dello stesso e il legame con la fase o le fasi precedenti .

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il costruttore può chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, escluse le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 8 . Tale importo non scoraggia l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza.

1.   Il costruttore può chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, escluse le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 9 . Tale importo non scoraggia l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza.

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se un operatore indipendente o un'associazione di categoria che rappresenta gli operatori indipendenti presenta reclamo all'autorità di omologazione in merito al mancato rispetto da parte del costruttore degli articoli da 65 a 70, l'autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l'ottemperanza da parte del costruttore.

3.   Se un operatore indipendente o un'associazione di categoria che rappresenta gli operatori indipendenti presenta reclamo all'autorità di omologazione in merito al mancato rispetto da parte del costruttore degli articoli da 65 a 70, l'autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l'ottemperanza da parte del costruttore. L'autorità di omologazione chiede all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione completa del veicolo di indagare in merito al reclamo e chiede successivamente al costruttore del veicolo di dimostrare che il suo sistema è conforme al regolamento. I risultati di tale indagine sono comunicati entro tre mesi dalla richiesta all'autorità nazionale di omologazione e all'operatore indipendente o all'associazione di categoria interessati.

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, di seguito denominata l'«autorità di omologazione» , è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici.

1.   L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, o l'organismo di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, (insieme «l'organismo designante») , è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici nel rispettivo Stato membro , compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    L'autorità di omologazione è costituita , organizzata gestita in modo da salvaguardare la sua obiettività e imparzialità e da evitare conflitti d'interesse con i servizi tecnici.

2.    L'organismo designante è costituito , organizzato gestito in modo da salvaguardare la sua obiettività e imparzialità e da evitare conflitti d'interesse con i servizi tecnici.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    L'autorità di omologazione è organizzata in modo che la notifica di un servizio tecnico sia presa da persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione del servizio tecnico.

3.    L'organismo designante è organizzato in modo che la notifica di un servizio tecnico sia presa da persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione del servizio tecnico.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    L'autorità di omologazione non svolge nessuna delle attività svolte dai servizi tecnici e non fornisce servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

4.    L'organismo designante non svolge nessuna delle attività svolte dai servizi tecnici e non fornisce servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    L'autorità di omologazione garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute.

5.    L'organismo designante garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute.

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    L'autorità di omologazione dispone di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'esecuzione adeguata dei compiti previsti dal presente regolamento.

6.    L'organismo designante dispone di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'esecuzione adeguata dei compiti stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.     L'autorità di omologazione è oggetto di una valutazione inter pares condotta da due autorità di omologazione di altri Stati membri ogni due anni.

abrogato

Gli Stati membri elaborano il programma annuale delle valutazioni inter pares, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità di omologazione valutatrici e valutate, e lo trasmette alla Commissione.

 

La valutazione inter pares comprende una visita in loco presso un servizio tecnico di cui l'autorità valutata è responsabile. La Commissione può partecipare alla valutazione e decidere in merito alla sua partecipazione sulla base di un'analisi della valutazione dei rischi.

 

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.     Le conclusioni della valutazione inter pares sono comunicate a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi è resa accessibile al pubblico. Esse sono discusse dal forum istituito all'articolo 10 sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione e sono formulate raccomandazioni.

abrogato

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.     Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in merito al modo in cui hanno dato seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione sulla valutazione inter pares.

abrogato

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

categoria B: supervisione delle prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi;

b)

categoria B: supervisione delle prove , compresa la preparazione delle prove, previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi; la preparazione e la supervisione delle prove viene effettuata da un supervisore del servizio tecnico;

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico interno accreditato di un costruttore di cui all'articolo 76.

3.   Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico appartenente a un'autorità di omologazione e di un servizio tecnico interno accreditato di un costruttore di cui all'articolo 76.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il personale di un servizio tecnico è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento, tranne nei confronti dell'autorità di omologazione o qualora lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale.

5.   Il personale di un servizio tecnico è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento, tranne nei confronti dell'autorità designante o qualora lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 74 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Un servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le attività per le quali chiede di essere designato in conformità all'articolo 72, paragrafo 1. Esso dimostra all'autorità di omologazione di possedere tutte le caratteristiche seguenti:

1.   Un servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le attività per le quali chiede di essere designato in conformità all'articolo 72, paragrafo 1. Esso dimostra all'autorità designante o, in caso di accreditamento, all'organismo nazionale di accreditamento, di possedere tutte le caratteristiche seguenti:

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità di omologazione designante , alcune delle categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.

1.   I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità designante o, in caso di accreditamento, dell'organismo nazionale di accreditamento , alcune delle categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora subappalti compiti specifici rientranti nelle categorie di attività per le quali è stato designato oppure li faccia svolgere da un'affiliata, un servizio tecnico garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 73 e 74 e ne informa l'autorità di omologazione .

2.   Qualora subappalti compiti specifici rientranti nelle categorie di attività per le quali è stato designato oppure li faccia svolgere da un'affiliata, un servizio tecnico garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 73 e 74 e ne informa l'autorità designante o, in caso di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento .

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I servizi tecnici tengono a disposizione dell'autorità di omologazione i documenti pertinenti riguardanti la verifica delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.

4.   I servizi tecnici tengono a disposizione dell'autorità designante o, in caso di accreditamento, dell'organismo nazionale di accreditamento, i documenti pertinenti riguardanti la verifica delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I subappaltatori dei servizi tecnici sono notificati all'autorità di omologazione e i loro nomi sono pubblicati dalla Commissione.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 76 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

è sottoposto a verifiche conformemente all'articolo 80, salvo che il «comitato congiunto degli auditor» sostituisce l'autorità di omologazione in tutto il testo eseguendo i relativi compiti; la verifica è atta a dimostrare la conformità alle lettere a), b) e c);

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 76 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Non è necessario notificare un servizio tecnico interno alla Commissione ai fini dell'articolo 78 , ma il costruttore della cui impresa fa parte o l'organismo di accreditamento nazionale trasmettono informazioni sul relativo accreditamento all'autorità di omologazione, su richiesta di quest'ultima .

3.    Un servizio tecnico interno è notificato alla Commissione a norma dell'articolo 78.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- 1.     Il servizio tecnico richiedente trasmette all'autorità di omologazione dello Stato membro una richiesta formale in cui chiede di essere designato conformemente alla parte 4 dell'appendice 2 dell'allegato V. Le attività per le quali il servizio tecnico richiedente presenta la richiesta volta ad ottenere la designazione sono specificate nella domanda conformemente all'articolo 72, paragrafo 1.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di designare un servizio tecnico, l'autorità di omologazione lo valuta secondo una check-list di valutazione che include almeno le prescrizioni elencate nell'allegato V, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione in loco dei locali del servizio tecnico che chiede la designazione, e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione.

Prima che l'autorità di omologazione designi un servizio tecnico, l'autorità di omologazione o l'organismo di accreditamento di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lo valuta secondo una check-list di valutazione armonizzata che include almeno le prescrizioni elencate nell'allegato V, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione in loco dei locali del servizio tecnico che chiede la designazione, e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Rappresentanti delle autorità di omologazione di almeno due altri Stati membri, in coordinamento con l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente e insieme ad un rappresentante della Commissione formano un gruppo di valutazione congiunta e partecipano alla valutazione del servizio tecnico richiedente, compresa la valutazione in loco . L'autorità di omologazione designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente dà a tali rappresentanti accesso tempestivo ai documenti necessari per valutare il servizio tecnico richiedente .

1 ter.     Se la valutazione è effettuata dall'autorità di omologazione, un rappresentante della Commissione partecipa a un gruppo di valutazione congiunta con l'autorità designante che effettua la valutazione del servizio tecnico richiedente , inclusa la valutazione in loco. Per svolgere tale compito la Commissione si affida ad auditor indipendenti, in qualità di terzi selezionati in seguito a una gara d'appalto. Gli auditor eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale e rispettano la riservatezza, per proteggere i segreti commerciali in conformità della legislazione applicabile. Gli Stati membri offrono tutta la necessaria assistenza e forniscono tutta la documentazione e il supporto che gli auditor richiedono per poter eseguire i loro compiti. Gli Stati membri assicurano che gli auditor abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e alle informazioni, compresi i sistemi informatici e il software, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti .

(All'inizio dell'articolo 77 l'ordine dei paragrafi è modificato e i paragrafi sono rinumerati)

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Se la valutazione è svolta da un organismo di accreditamento, il servizio tecnico richiedente presenta all'autorità di omologazione un certificato di accreditamento valido e la corrispondente relazione di valutazione attestante l'adempimento dei requisiti di cui all'appendice 2 dell'allegato V per le attività per le quali il servizio tecnico richiedente chiede di essere designato.

(All'inizio dell'articolo 77 l'ordine dei paragrafi è modificato e i paragrafi sono rinumerati)

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Se il servizio tecnico ha chiesto di essere designato da diverse autorità di omologazione in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, la valutazione è effettuata una sola volta, a condizione che l'ambito della designazione del servizio tecnico sia coperto in tale valutazione.

(All'inizio dell'articolo 77 l'ordine dei paragrafi è modificato e i paragrafi sono rinumerati)

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi dei rappresentanti dell'autorità di omologazione a cui rivolgersi per ogni valutazione congiunta.

5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi dei rappresentanti dell'autorità designante a cui rivolgersi per ogni valutazione congiunta.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di omologazione notifica la relazione di valutazione alla Commissione e alle autorità designanti degli altri Stati membri insieme alle prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni adottate per monitorare regolarmente il servizio tecnico e garantire che continuerà a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

L'autorità designante notifica la relazione di valutazione alla Commissione e alle autorità designanti degli altri Stati membri insieme alle prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni adottate per monitorare regolarmente il servizio tecnico e garantire che continuerà a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di omologazione notificante presenta inoltre elementi probanti circa la disponibilità di personale competente per il controllo del servizio tecnico, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6.

L'autorità designante che notifica la relazione di valutazione presenta inoltre elementi probanti circa la disponibilità di personale competente per il controllo del servizio tecnico, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla notifica della relazione di valutazione e delle prove documentali.

8.   Le autorità designanti degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla notifica della relazione di valutazione e delle prove documentali.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.

9.   L'autorità designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Le autorità di omologazione degli altri Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 9. Tale autorità di omologazione tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità di omologazione decida di non seguire le raccomandazioni rivoltele dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.

10.   Le autorità designanti degli altri Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 9. Tale autorità designante tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità designante decida di non seguire le raccomandazioni rivoltele dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro 28 giorni dalla notifica, uno Stato membro o la Commissione può sollevare obiezioni per iscritto, esponendo le proprie argomentazioni relative al servizio tecnico o al suo controllo da parte dell'autorità di omologazione . Se uno Stato membro o la Commissione solleva obiezioni, l'effetto della notifica è sospeso. In questo caso, la Commissione consulta le parti interessate e  decide mediante un atto di esecuzione in merito alla revoca o meno della sospensione della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Entro un mese dalla notifica, uno Stato membro o la Commissione può sollevare obiezioni per iscritto, esponendo le proprie argomentazioni relative al servizio tecnico o al suo controllo da parte dell'autorità designante . Se uno Stato membro o la Commissione solleva obiezioni, l'effetto della notifica è sospeso. In questo caso, la Commissione consulta le parti interessate e  adotta atti di esecuzione per decidere in merito alla revoca o meno della sospensione della notifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione e notificato alla Commissione dagli Stati membri di tali autorità di omologazione , indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.

3.   Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità designanti e notificato alla Commissione dagli Stati membri di tali autorità designanti , indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora a norma di un atto normativo elencato nell'allegato IV un'autorità di omologazione debba designare un organismo o un ente competente specifico per svolgere un'attività non inclusa nelle categorie di attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lo Stato membro invia la notifica di cui al paragrafo 1.

4.   Qualora a norma di un atto normativo elencato nell'allegato IV un'autorità designante debba designare un organismo o un ente competente specifico per svolgere un'attività non inclusa nelle categorie di attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lo Stato membro invia la notifica di cui al paragrafo 1.

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non ottempera più alle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di omologazione limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni.

Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non ottempera più alle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità designante limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni.

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione, limitazione o ritiro di una notifica.

L'autorità designante informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione, limitazione o ritiro di una notifica.

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di omologazione informa le altre autorità di omologazione e la Commissione quando la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sulle schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della notifica.

L'autorità designante informa le altre autorità designanti e la Commissione quando la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sulle schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della notifica.

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro due mesi dalla comunicazione delle modifiche della notifica, l'autorità di omologazione presenta una relazione sulla non conformità e alla Commissione e alle altre autorità di omologazione . Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, l'autorità di omologazione designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.

Entro due mesi dalla comunicazione delle modifiche della notifica, l'autorità designante presenta una relazione sulla non conformità alla Commissione e alle altre autorità designanti . Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, l'autorità designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Gli altri certificati rilasciati sulla base di verbali di ispezione e di prova redatti dal servizio tecnico la cui notifica è stata sospesa, limitata o ritirata restano validi nei seguenti casi:

4.    I certificati di omologazione rilasciati sulla base di verbali di ispezione e di prova redatti dal servizio tecnico la cui notifica è stata sospesa, limitata o ritirata restano validi nei seguenti casi:

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

in caso di sospensione di una notifica , purché, entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la scheda di omologazione confermi per iscritto alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione che assume le funzioni del servizio tecnico durante il periodo di sospensione;

a)

in caso di sospensione di una designazione , purché, entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la scheda di omologazione confermi per iscritto alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione che assume le funzioni del servizio tecnico durante il periodo di sospensione;

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

in caso di limitazione o ritiro di una notifica , per un periodo di tre mesi dalla limitazione o dal ritiro. L'autorità di omologazione che ha rilasciato i certificati può prorogare la validità dei medesimi di ulteriori periodi di tre mesi, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, purché nel corso di tale periodo assuma le funzioni del servizio tecnico la cui notifica è stata limitata o ritirata.

b)

in caso di limitazione o ritiro di una designazione , per un periodo di tre mesi dalla limitazione o dal ritiro. L'autorità di omologazione che ha rilasciato i certificati può prorogare la validità dei medesimi di ulteriori periodi di tre mesi, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, purché nel corso di tale periodo assuma le funzioni del servizio tecnico la cui notifica è stata limitata o ritirata.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Una designazione come servizio tecnico può essere rinnovata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il servizio tecnico continui a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 77.

6.   Una designazione come servizio tecnico può essere rinnovata solo dopo che l'autorità designante ha verificato che il servizio tecnico continui a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 77.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 80 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di omologazione controlla continuamente i servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2.

L'autorità designante o, in caso di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento, controlla continuamente i servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2.

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 80 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità di omologazione di verificare il soddisfacimento di tali prescrizioni.

I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità designante o, in caso di accreditamento, all'organismo nazionale di accreditamento, di verificare il soddisfacimento di tali prescrizioni.

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 80 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità di omologazione in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, le infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche per cui sono stati designati.

I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità designante o, in caso di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento, in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, le infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche per cui sono stati designati.

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 80 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2, a meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo.

L'autorità designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2, a meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo.

(Nella proposta della Commissione la numerazione non è corretta, vi sono due paragrafi 3)

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 80 — paragrafo 3 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il servizio tecnico o l'autorità di omologazione può chiedere che le informazioni trasmesse alle autorità di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.

Il servizio tecnico o l'autorità di designazione può chiedere che le informazioni trasmesse alle autorità di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.

(Nella proposta della Commissione la numerazione non è corretta, vi sono due paragrafi 3)

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 80 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Almeno ogni 30 mesi l'autorità di omologazione valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continua a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2. Tale valutazione comprende una visita in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità.

Almeno ogni 3 anni l'autorità designante valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continua a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2 e presenta una valutazione allo Stato membro responsabile . Tale valutazione è effettuata da un gruppo di valutazione congiunta designato secondo la procedura descritta all'articolo 77, paragrafi da 1 a 4, e comprende una visita in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità.

(Nella proposta della Commissione la numerazione non è corretta, vi sono due paragrafi 3)

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 80 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro due mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, gli Stati membri riferiscono alla Commissione e  agli altri Stati membri in merito a tali attività di controllo . Le relazioni contengono una sintesi della valutazione, che è resa accessibile al pubblico .

L'esito della valutazione è comunicato a tutti gli Stati membri e alla Commissione e  una sintesi dell'esito è resa accessibile al pubblico . Essi sono discussi dal forum istituito ai sensi dell'articolo 10 .

(Nella proposta della Commissione la numerazione non è corretta, vi sono due paragrafi 3)

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 81 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. Essa può inoltre avviare tali indagini di propria iniziativa.

La Commissione , lavorando di concerto con l'autorità di omologazione dello Stato membro interessato, indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. Essa può inoltre avviare tali indagini di propria iniziativa.

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Articolo 81 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico. L'autorità di omologazione di tale Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alla performance e alla conformità ai requisiti concernenti l'indipendenza e la competenza del servizio tecnico in questione.

2.   Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione coopera con l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico. L'autorità di omologazione di tale Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alla performance e alla conformità ai requisiti concernenti l'indipendenza e la competenza del servizio tecnico in questione.

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum di cui all'articolo 10.

4.   Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum istituito ai sensi dell'articolo 10.

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 83 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora la designazione di un servizio tecnico si basi sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri assicurano che l'organismo di accreditamento nazionale che ha accreditato un determinato servizio tecnico sia tenuto aggiornato dall'autorità di omologazione in merito alle relazioni sugli incidenti e ad altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico.

1.   Qualora la designazione di un servizio tecnico si basi anche sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri assicurano che l'organismo di accreditamento nazionale che ha accreditato un determinato servizio tecnico sia tenuto aggiornato dall'autorità di omologazione in merito alle relazioni sugli incidenti e ad altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico.

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Articolo 84 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

consentono alla propria autorità di omologazione di presenziare alle loro attività all'atto della valutazione della conformità ;

a)

consentono alla propria autorità di omologazione o al gruppo di valutazione congiunta come descritto all'articolo 77, paragrafo 1, di presenziare alle loro attività all'atto delle prove ai fini dell'omologazione ;

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 88 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2 , all'articolo 55, paragrafi 2 e 3 , all'articolo 56 , paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 7 bis, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 33 , paragrafo 1 bis , all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Articolo 88 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2 , all'articolo 55, paragrafi 2 e 3 , all'articolo 56 , paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 7 bis, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 33 , paragrafo 1 bis , all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 88 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi definiti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 88 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Un atto delegato adottato a norma all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2 , all'articolo 55, paragrafi 2 e 3 , all'articolo 56 , paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato a norma all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 7 bis, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 33 , paragrafo 1 bis , all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Articolo 89 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sanzioni

Sanzioni e responsabilità

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 89 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici degli obblighi previsti agli articoli del presente regolamento , in particolare agli articoli da 11 a 19, da 72 a 76, 84 e 85 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici degli obblighi previsti agli articoli del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dello Stato membro interessato o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dello Stato membro interessato.

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 89 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo ;

a)

il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che conducono all'imposizione di misure correttive o restrittive a norma del capo XI ;

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 89 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;

b)

la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione o della vigilanza del mercato, compreso il rilascio dell'omologazione sulla base di dati non corretti ;

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 89 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

l'inadeguato adempimento, da parte dei servizi tecnici, delle prescrizioni relative alla loro designazione;

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Articolo 89 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

qualora si accerti, tramite prove o ispezioni a fini di conformità o mezzi alternativi, che i veicoli, i componenti, i sistemi o le entità tecniche non soddisfano le prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati errati.

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 89 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione di documenti o  marcature a tale scopo.

b)

la messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione di documenti , certificati di conformità, targhette regolamentari marchi di omologazione a tale scopo.

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 89 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione in merito alle sanzioni applicate .

5.   Gli Stati membri notificano le sanzioni imposte alla banca dati online di cui all'articolo 25. Le notifiche sono effettuate entro 1 mese dall'imposizione della sanzione .

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 89 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Qualora si accerti che i veicoli, i componenti, i sistemi o le entità tecniche non soddisfano le prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV, gli operatori economici sono ritenuti responsabili per eventuali danni causati ai proprietari dei veicoli interessati a causa della non conformità.

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 90 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora dalla verifica della conformità da parte della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4 o all'articolo 54, paragrafo 1, emerga che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può imporre sanzioni amministrative all'operatore economico interessato per violazione del presente regolamento. Le sanzioni amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Qualora dalla verifica della conformità da parte della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4 o all'articolo 54, paragrafo 1, o da parte delle autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, emerga che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può imporre sanzioni amministrative all'operatore economico interessato per violazione del presente regolamento. Le sanzioni amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 90 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento e non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento.

 

Le sanzioni irrogate dalla Commissione non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 91 — paragrafo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 715/2007

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)     all'articolo 5, paragrafo 2, dopo la lettera c) sono aggiunti i commi seguenti:

 

«I costruttori che chiedono l'omologazione UE per un veicolo che utilizza una BES, un'AES o un impianto di manipolazione, quali definiti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/646, forniscono all'autorità di omologazione tutte le informazioni, comprese le giustificazioni tecniche, che possono essere ragionevolmente richieste dall'autorità di omologazione per determinare se la BES o l'AES costituisce un impianto di manipolazione e se è applicabile una deroga al divieto di utilizzo di impianti di manipolazione a norma del presente articolo.

 

L'autorità di omologazione non rilascia l'omologazione UE fino a quando non ha completato la sua valutazione e non ha stabilito che il tipo di veicolo non è munito di un impianto di manipolazione vietato a norma del presente articolo e del regolamento (CE) n. 692/2008.».

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Articolo 91 — paragrafo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 715/2007

Articolo 11 bis — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

i valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 determinati in condizioni reali di guida siano messi a disposizione del pubblico.

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Articolo 91 — paragrafo 1 — punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 715/2007

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis)     è inserito il seguente articolo 14 bis:

 

«Articolo 14 bis

 

Riesame

 

La Commissione riesamina i limiti di emissione di cui all'allegato I al fine di migliorare la qualità dell'aria nell'Unione e raggiungere i limiti dell'Unione sulla qualità dell'aria ambiente nonché i livelli raccomandati dall'OMS e, se del caso, presenta proposte per i nuovi limiti di emissione Euro 7, neutri sotto il profilo tecnologico, applicabili entro il 2025 a tutti i veicoli M1 e N1 immessi sul mercato dell'Unione.»

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Allegato XII — punto 1 — seconda colonna

Testo della Commissione

Emendamento

Unità

Unità

1 000

1 500

0

0

1 000

1 500

0

1 500

0

0

0

0

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Allegato XII — punto 2 — seconda colonna

Testo della Commissione

Emendamento

Unità

Unità

100

250

250

250

500 fino al 31 ottobre 2016

500 fino al 31 ottobre 2016

250 dal 1o novembre 2016

250 dal 1o novembre 2016

250

250

500

500

250

250

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Allegato XIII — parte I — tabella

Testo della Commissione

Voce n.

Descrizione della voce

Prescrizioni relative alle prestazioni

Modalità di prova

Disposizioni in materia di marcatura

Disposizioni in materia di imballaggio

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Emendamento

Voce n.

Descrizione della voce

Prescrizioni relative alle prestazioni

Modalità di prova

Disposizioni in materia di marcatura

Disposizioni in materia di imballaggio

1

Catalizzatori dei gas di scarico e loro substrati

Emissioni di NOx

Norme EURO

Tipo e versione del veicolo

 

2

Turbocompressori

Emissioni di CO2 e NOx

Norme EURO

Tipo e versione del veicolo

 

3

Sistemi di compressione a miscela aria/carburante diversi dai turbocompressori

Emissioni di CO2 e NOx

Norme EURO

Tipo e versione del veicolo

 

4

Filtri antiparticolato per motori diesel

PM

Norme EURO

Tipo e versione del veicolo

 

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.

Accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 2 — punto 2.8

Testo della Commissione

Emendamento

2.8.

In relazione ai veicoli di categorie che rientrano del campo di applicazione del regolamento n. 595/2009/CE, ai fini del punto 2.6.2, quando un costruttore utilizza strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 — Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) — e ISO 22901 — Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata –, gli operatori indipendenti devono poter accedere ai file ODX attraverso il sito Internet del costruttore.

2.8.

Ai fini del punto 2.6.2, quando un costruttore utilizza strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 — Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) — e ISO 22901 — Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata –, gli operatori indipendenti devono poter accedere ai file ODX attraverso il sito Internet del costruttore.

Emendamento 324

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 2 — punto 2.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.8

bis. Ai fini delle informazioni OBD, della diagnostica, della riparazione e manutenzione dei veicoli, il flusso di dati diretto del veicolo è reso disponibile attraverso la porta seriale sul connettore normalizzato per la trasmissione dati specificato al paragrafo 6.5.1.4 dell'appendice 1 dell'allegato 11 al regolamento UNECE n. 83, e alla sezione 4.7.3 dell'allegato 9B al regolamento UNECE n. 49.

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 6 — punto 6.1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo — identificato dal numero VIN e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni — è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili in una banca dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti.

Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo — identificato dal numero VIN e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni — è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili , sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, in una banca dati accessibile agli operatori indipendenti.

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 6 — punto 6.3

Testo della Commissione

Emendamento

6.3.

Il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli di cui all'articolo 70 precisa i parametri per soddisfare tali prescrizioni in base allo stato di avanzamento delle conoscenze. A tal fine, l'operatore indipendente deve essere abilitato e autorizzato in base a documenti comprovanti che egli esercita un'attività commerciale legittima e che non è stato condannato per attività criminali connesse .

6.3.

Il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli di cui all'articolo 70 precisa i parametri per soddisfare tali prescrizioni in base allo stato di avanzamento delle conoscenze. A tal fine, l'operatore indipendente deve essere abilitato e autorizzato in base a documenti comprovanti che egli esercita un'attività commerciale legittima e che non è stato condannato per attività criminali pertinenti .

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 6 — punto 6.4

Testo della Commissione

Emendamento

6.4.

Per quanto riguarda i veicoli rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 595/2009, la riprogrammazione delle centraline va effettuata in conformità alla norma ISO 22900-2 o SAE J2534 o TMC RP1210 B utilizzando hardware non proprietario. Si possono usare anche Ethernet, cavi seriali o interfaccia con il Local Area Network (LAN) e media alternativi come Compact Disk (CD), Digital Versatile Disk (DVD) o dispositivi con memoria a stato solido per sistemi di infotainment (per esempio sistemi di navigazione, telefono), ma a condizione che non sia necessario un software di comunicazione o un hardware proprietario (come driver o plug-in). Per convalidare la compatibilità dell'applicazione specifica del fabbricante e delle interfacce di comunicazione del veicoli (vehicle communication interfaces — VCI) conformi alle norme ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210 B , il fabbricante deve offrire una convalida di VCI sviluppata in modo indipendente oppure le informazioni e  il prestito di qualsiasi hardware speciale necessari a un fabbricante VCI per effettuare la convalida. Alle spese per tale convalida o informazioni e hardware si applicano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

6.4.

La riprogrammazione delle centraline va effettuata in conformità alla norma ISO 22900-2 o SAE J2534 o TMC RP1210 utilizzando hardware non proprietario.

 

Se la riprogrammazione o la diagnostica è realizzata avvalendosi della norma ISO 13400 DoIP, essa si conforma ai requisiti delle norme citate nel primo comma.

 

Qualora i costruttori dei veicoli si avvalgano di ulteriori protocolli di comunicazione proprietari, le specifiche di detti protocolli sono messe a disposizione degli operatori indipendenti.

 

Per convalidare la compatibilità dell'applicazione specifica del fabbricante e delle interfacce di comunicazione del veicoli (vehicle communication interfaces — VCI) conformi alle norme ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210, il fabbricante deve offrire entro sei mesi dal rilascio dell'omologazione , una convalida di VCI sviluppata in modo indipendente e l'ambiente di prova, comprese le informazioni sulle specifiche del protocollo di comunicazione sul prestito di qualsiasi hardware speciale, necessari a un fabbricante VCI per effettuare la convalida. Alle spese per tale convalida o informazioni e hardware si applicano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

 

La corrispondente conformità deve essere garantita sia incaricando il CEN di sviluppare adeguate norme di conformità o utilizzando quelle già esistenti, quali la norma SAE J2534-3.

 

Alle spese per tale convalida o informazioni e hardware si applicano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 6 — punto 6.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6.8 bis.

Se le informazioni relative all'OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo disponibili nel sito Internet del costruttore non contengono le informazioni pertinenti specifiche necessarie per progettare e fabbricare correttamente sistemi di trasformazione a carburanti alternativi, i costruttori di sistemi di trasformazione a carburanti alternativi sono in grado di ottenere le informazioni prescritte nelle sezioni 1, 3 e 4 del documento informativo di cui all'allegato I sottoponendo una richiesta in tal senso direttamente al costruttore. Il recapito a cui rivolgersi è chiaramente indicato nel sito Internet del costruttore e le informazioni richieste sono fornite entro 30 giorni. L'obbligo di fornire tali informazioni vige solo per i sistemi di trasformazione a carburanti alternativi soggetti al regolamento UNECE n. 115 o i componenti di sistemi di trasformazione a carburanti alternativi che fanno parte di sistemi soggetti al regolamento UNECE n. 115, e solo in risposta a una richiesta che specifichi in modo preciso il modello di veicolo per il quale sono richieste le informazioni in vista dello sviluppo di sistemi o componenti di sistemi di trasformazione a carburanti alternativi soggetti al regolamento UNECE n. 115.

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.

I costruttori di veicoli mettono a disposizione, attraverso un servizio web o in un formato scaricabile, un insieme di dati elettronici contenenti tutti i numeri VIN (o un sottoinsieme richiesto) e le caratteristiche di specifica e di configurazione originariamente istallate nel veicolo.

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.

Prescrizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico

 

7 ter. 1.

Ogni veicolo dotato di computer per il controllo delle emissioni deve possedere caratteristiche tali da impedirne la modifica, a meno che detta modifica non sia autorizzata dal costruttore. Il costruttore deve autorizzare modifiche se esse sono necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, l'adeguamento o la riparazione del veicolo. Tutti i codici di computer riprogrammabili o il parametro operativo sono tali da non consentire la manomissione e garantire un livello di protezione pari almeno a quanto previsto dalle disposizioni della norma ISO 15031-7, datata 15 marzo 2001 (SAE J2186 datata ottobre 1996). Tutti i circuiti di memoria di taratura asportabili devono essere rivestiti di resina, racchiusi in un contenitore sigillato o protetti da un algoritmo elettronico e devono poter essere sostituiti soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi. Questo tipo di protezione è consentita solo per gli elementi direttamente associati alla regolazione delle emissioni o alla prevenzione del furto del veicolo.

 

7 ter. 2.

I parametri computerizzati di funzionamento del motore devono poter essere modificati soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi (ad es. componenti di computer saldati o rivestiti di resina, o rivestimento sigillato o saldato).

 

7 ter. 3.

Nel caso di pompe di iniezione meccaniche montate su motori ad accensione spontanea, i costruttori devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la manomissione della regolazione della portata massima di carburante nel veicolo in circolazione.

 

7 ter. 4.

Il costruttore può inoltrare all'autorità di omologazione una domanda di esenzione da uno dei requisiti del punto 8 per i veicoli che, verosimilmente, non richiedono tale protezione. I criteri che l'autorità prende in considerazione nel valutare una domanda di esenzione includono (senza peraltro limitarsi ad essi) la disponibilità corrente dei circuiti di memoria per il miglioramento delle prestazioni, la capacità del veicolo di produrre prestazioni elevate e il probabile volume di vendite dello stesso.

 

7 ter. 5.

I costruttori che utilizzano sistemi di codifica computerizzati programmabili (ad esempio Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM) ne ostacolano la riprogrammazione non autorizzata. I costruttori adottano strategie sofisticate per impedire la manomissione e funzioni di protezione contro la scrittura che rendano necessario l'accesso elettronico a un computer esterno posto sotto il loro controllo, a cui gli operatori indipendenti possono accedere usando la protezione prevista nella sezione 6.2 e nel punto 6.4. L'autorità di omologazione autorizza i metodi che garantiscono un livello adeguato di protezione contro la manomissione.

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — Appendice 1 — punto 3.1.1

Testo della Commissione

Emendamento

3.1.1.

qualsiasi sistema aggiuntivo di protocollo dell'informazione, necessario a diagnosi complete oltre agli standard prescritti al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49, comprendente informazioni su ogni protocollo hardware o software aggiuntivo, identificazione di parametri, funzioni di trasferimento, prescrizioni «di mantenimento» o condizioni di errore;

3.1.1.

qualsiasi sistema aggiuntivo di protocollo dell'informazione, necessario a diagnosi complete oltre agli standard prescritti al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49, e al paragrafo 6.5.1.4 dell'allegato 11 al regolamento UNECE n. 83, comprendente informazioni su ogni protocollo hardware o software aggiuntivo, identificazione di parametri, funzioni di trasferimento, prescrizioni «di mantenimento» o condizioni di errore;

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Allegato XVIII — Appendice 2 — punto 3.1.2

Testo della Commissione

Emendamento

3.1.2.

informazioni su come ottenere e interpretare tutti i codici di guasto non conformi alle norme prescritte al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49;

3.1.2.

informazioni su come ottenere e interpretare tutti i codici di guasto non conformi alle norme prescritte al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49 e al paragrafo 6.5.1.4 dell'allegato 11 al regolamento UNECE n. 83 ;


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0048/2017).

(1 bis)   Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(1 bis)   Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(1 bis)   Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI) (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(12)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(1 bis)   Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

(1 ter)   Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(1 quater)   Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

(1 bis)   Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(26)   Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96).

(28)   Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).


Mercoledì 5 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/280


P8_TA(2017)0101

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2017)01473 — 2017/2602(DEA))

(2018/C 298/23)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)01473) («il regolamento delegato rivisto»),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016)03999 — 2016/2816(DEA)) (1),

vista la lettera in data 22 marzo 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato rivisto,

vista la lettera in data 28 marzo 2017 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 31,

visto il regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (3),

visto l'articolo 13 e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (4), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, EIOPA), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (5), nonché del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (6),

vista la lettera in data 22 dicembre 2016 dei presidenti delle Autorità europee di vigilanza (AEV), in risposta alla richiesta della Commissione inviata tramite lettera in data 10 novembre 2016 sulla sua intenzione di modificare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, congiuntamente presentati dall'ABE, dall'ESMA e dall'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1286/2014,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è scaduto il 4 aprile 2017,

A.

considerando che nella sua risoluzione del 14 settembre 2016, il Parlamento ha sollevato obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 e ha chiesto alla Commissione di presentare un regolamento delegato rivisto che affrontasse le preoccupazioni espresse riguardo al trattamento non chiaro dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) multiopzione, all'insufficiente rappresentazione del fatto che gli investitori al dettaglio possono anche perdere denaro in scenari sfavorevoli per certi prodotti e alla mancanza di orientamenti dettagliati riguardo all'uso delle «segnalazioni di comprensibilità»;

B.

considerando che, nella sua risoluzione del 14 settembre 2016, il Parlamento ha ribadito che il presidente della commissione per i problemi economici e monetari e il gruppo negoziale del Parlamento hanno inviato una lettera alla Commissione in data 30 giugno 2016, nella quale le hanno chiesto di valutare la possibilità di ritardare l'attuazione del regolamento (UE) n. 1286/2014;

C.

considerando che le disposizioni del regolamento delegato rivisto sono coerenti con gli obiettivi del Parlamento espressi nella sua risoluzione del 14 settembre 2016 e durante il successivo dialogo informale, nel quadro dei lavori preparatori per l'adozione del regolamento delegato rivisto;

D.

considerando che il regolamento delegato rivisto chiarisce che i produttori di PRIIP multiopzione, comprese le opzioni di investimento sottostante che sono organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o fondi diversi dagli OICVM di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014, non sarebbero tenuti a fornire tutte le informazioni richieste per i PRIIP e saranno autorizzati a usare invece i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori degli OICVM quale mezzo adeguato per fornire agli investitori al dettaglio informazioni precontrattuali più dettagliate;

E.

considerando che, sebbene i calcoli sottostanti i tre scenari di rendimento precedentemente inclusi si fondino ancora su dati storici, nel regolamento delegato rivisto è stato inserito un quarto scenario di rendimento aggiuntivo; che tale scenario di stress è inteso a stabilire gli effetti negativi significativi dei prodotti che non sono coperti dallo «scenario sfavorevole» esistente;

F.

considerando che l'uso delle segnalazioni di comprensibilità è stato chiarito grazie all'inclusione nel loro campo di applicazione di quei PRIIP che sono considerati «prodotti complessi» ai sensi della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa;

G.

considerando che la sezione dal titolo «Cos'è questo prodotto» del documento contenente le informazioni chiave è stata modificata e che la sezione dal titolo «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento» include una presentazione dei costi amministrativi in relazione agli elementi biometrici dei prodotti d'investimento assicurativi;

H.

considerando che il regolamento (UE) 2016/2340 ha rinviato la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 di 12 mesi al 1o gennaio 2018;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato rivisto;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0347.

(2)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

(3)  GU L 354 del 23.12.2016, pag. 35.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/282


P8_TA(2017)0103

Alcuni aspetti di diritto societario ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (COM(2015)0616 — C8-0388/2015 — 2015/0283(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2018/C 298/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0616),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0388/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0088/2017),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 82.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2015)0283

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/1132.)


23.8.2018   

IT

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C 298/283


P8_TA(2017)0104

Ratifica e adesione al protocollo del 2010 della convenzione sulle sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 298/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13806/2015),

vista la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (la «convenzione HNS del 1996»),

visto il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0410/2015),

vista la decisione del Consiglio 2002/971/CE, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (1),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014 (2),

vista la sua risoluzione interlocutoria dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio (3),

visto il seguito dato dalla Commissione il 4 ottobre 2016 alla risoluzione interlocutoria,

visto il parere sotto forma di lettera sull'appropriata base giuridica per il progetto di decisione del Consiglio succitato adottato dalla commissione giuridica il 19 febbraio 2016 (4) e allegato alla relazione intermedia della commissione giuridica (A8-0191/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0076/2017),

1.

dà il suo consenso alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55.

(2)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0259.

(4)  PE576.992.


23.8.2018   

IT

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C 298/284


P8_TA(2017)0105

Ratifica e adesione al protocollo del 2010 della convenzione sulle sostanze pericolose e nocive con riferimento agli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 298/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (14112/2015),

vista la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (la «convenzione HNS del 1996»),

visto il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0409/2015),

visto il protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati,

vista la decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (1),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014 (2),

vista la sua risoluzione interlocutoria dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio (3),

visto il seguito dato dalla Commissione il 4 ottobre 2016 alla risoluzione interlocutoria,

visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0078/2017),

1.

dà il suo consenso alla ratifica e all'adesione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55.

(2)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0260.


23.8.2018   

IT

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C 298/285


P8_TA(2017)0106

Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen in Croazia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (COM(2017)0017 — C8-0026/2017 — 2017/0011(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 298/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0017),

visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 (1), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0026/2017),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0073/2017),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 112 del 24.2.2012, pag. 21.


23.8.2018   

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C 298/286


P8_TA(2017)0107

Dispositivi medici ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (10728/4/2016 — C8-0104/2017 — 2012/0266(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 298/28)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10728/4/2016 — C8-0104/2017),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2013 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0542),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 67 bis del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0068/2017),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 52.

(2)  Testi approvati del 2 aprile 2014, P7_TA(2014)0266.


23.8.2018   

IT

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C 298/287


P8_TA(2017)0108

Dispositivi medico-diagnostici in vitro ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (10729/4/2016 — C8-0105/2017 — 2012/0267(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 298/29)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10729/4/2016 — C8-0105/2017),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2013 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0541),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 67 bis del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0069/2017),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 52.

(2)  Testi approvati del 2 aprile 2014, P7_TA(2014)0267.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione riguardante le disposizioni per l'informazione e la consulenza nel campo dei test genetici nell'articolo 4 del regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Entro cinque anni dalla data di applicazione del regolamento e nel quadro del riesame del funzionamento dell'articolo 4 previsto dall'articolo 111 del regolamento, la Commissione presenterà una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri con l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 4 per l'informazione e la consulenza nel contesto dell'uso di test genetici. La Commissione presenterà in particolare una relazione sulle varie pratiche attuate alla luce del duplice obiettivo perseguito dal regolamento, vale a dire assicurare un elevato livello di sicurezza dei pazienti e garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Dichiarazione della Commissione riguardo ai test genetici utilizzati ai fini del benessere e dello stile di vita

Per quanto riguarda i test genetici finalizzati al benessere o allo stile di vita, la Commissione sottolinea che i dispositivi senza finalità mediche, compresi quelli destinati a mantenere o a migliorare, direttamente o indirettamente, le abitudini sane, la qualità della vita e il benessere delle persone, non rientrano nell'articolo 2 (Definizioni) del regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. La Commissione intende tuttavia monitorare, sulla base delle attività di vigilanza del mercato eseguite dagli Stati membri, gli specifici problemi di sicurezza che possono essere collegati all'uso di tali dispositivi.


23.8.2018   

IT

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C 298/289


P8_TA(2017)0109

Fondi comuni monetari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0615),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0263/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 21 maggio 2014 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0041/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 255 del 6.8.2014, pag. 3.

(2)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 50.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 29 aprile 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0170).


P8_TC1-COD(2013)0306

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1131.)


23.8.2018   

IT

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C 298/290


P8_TA(2017)0110

Prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0583),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0375/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 17 marzo 2016 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2016 (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0238/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 195 del 2.6.2016, pag. 1.

(2)  GU C 177 del 18.5.2016, pag. 9.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 settembre 2016 (Testi approvati, P8_TA(2016)0353)


P8_TC1-COD(2015)0268

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1129).


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/291


P8_TA(2017)0111

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2018/C 298/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604),

visti il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (14942/2016) e il corrigendum del Consiglio (14942/2016 COR2),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C8-0103/2017),

visto l'accordo di massima del Consiglio del 7 marzo 2017 sulla revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (1),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione (2),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-2020 (3),

vista la sua risoluzione non legislativa del 5 aprile 2017 sul progetto di regolamento (4),

visti l'articolo 86 e l’articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A8-0110/2017),

1.

dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020 figurante nell'allegato alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  7030/2017 e 7031/2017 COR1.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0309.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0412.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0112.


ALLEGATO

Progetto di regolamento (UE, Euratom) 2017/… del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, il regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/293


P8_TA(2017)0113

Mobilitazione del margine per imprevisti

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

(2018/C 298/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0607 — C8-0387/2016),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), in particolare gli articoli 6 e 13,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 14,

visto l'accordo di massima del Consiglio del 7 marzo 2017 sulla revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (3),

vista la decisione (UE) 2015/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti (4),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2014 (5)

viste le sue risoluzioni del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione (6), e del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-2020 (7),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0104/2017),

A.

considerando che nel 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno mobilitato il margine per imprevisti per un importo di 3 168 233 715 EUR in stanziamenti di pagamento; che nella mobilitazione del margine per imprevisti era stato incluso un importo di 350 milioni di EUR, in attesa di un accordo sul trattamento dei pagamenti per gli strumenti speciali;

B.

considerando che era stato inoltre deciso di detrarre l'importo di 2 818 233 715 EUR nell'arco del periodo 2018-2020 e di invitare la Commissione a presentare in tempo utile una proposta concernente il rimanente importo di 350 milioni di EUR;

C.

considerando che, secondo le previsioni di pagamento a medio termine presentate nel quadro del riesame/della revisione intermedi del QFP, nel periodo 2018-2020 i massimali di pagamento annuali verranno sottoposti a sollecitazioni;

D.

considerando che il bilancio per l'esercizio 2017 indica un margine al di sotto del massimale di pagamento pari a 9,8 miliardi di EUR, che consente di detrarre l'intero importo mobilitato nel 2014;

1.

valuta positivamente la proposta della Commissione presentata del quadro del pacchetto relativo al riesame/alla revisione intermedia del QFP;

2.

ritiene che detrarre l'importo complessivo di 2 818 233 715 EUR, mobilitato nel 2014, dal margine al di sotto del massimale di pagamento per l'esercizio 2017 garantirà una maggiore flessibilità per la seconda parte del QFP e contribuirà a evitare una nuova crisi dei pagamenti;

3.

sottolinea che il fatto di escludere il rimanente importo di 350 milioni di EUR dalla detrazione conferma la posizione di lunga data del Parlamento secondo cui gli stanziamenti di pagamento per gli strumenti speciali andrebbero conteggiati oltre i limiti dei massimali del QFP;

4.

accoglie con favore l'accordo di massima del Consiglio sulla decisione allegata, che è in linea con l'interpretazione del Parlamento;

5.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

6.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  7030/2017 e 7031/2017 COR1.

(4)  GU L 72 del 17.3.2015, pag. 4.

(5)  GU C 294 del 12.8.2016, pag. 65.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0309.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0412.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/1331.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/296


P8_TA(2017)0114

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 — Sezione I — Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2018 (2017/2022(BUD))

(2018/C 298/34)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013),

visto il regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 (5),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (6),

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2016 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (7),

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2018,

visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 3 aprile 2017 a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

visti gli articoli 96 e 97 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0156/2017),

A.

considerando che questa è la terza procedura di bilancio completa che si svolge nella nuova legislatura e la quinta procedura del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

B.

considerando che il bilancio 2018, quale proposto nella relazione del Segretario generale, è elaborato nel contesto di un aumento del massimale della rubrica V rispetto al 2017, che lascia un maggiore margine per la crescita e gli investimenti nonché per il proseguimento delle misure intese a conseguire risparmi e a migliorare l'efficienza;

C.

considerando che il Segretario generale ha proposto sette obiettivi prioritari per il bilancio 2018, segnatamente: avviare la campagna di comunicazione in vista delle elezioni del 2019, consolidare le misure adottate nel settore della sicurezza, proseguire i progetti immobiliari pluriennali, investire nella digitalizzazione e nell'automatizzazione delle procedure, proseguire l'attuazione delle misure necessarie per introdurre il pieno utilizzo della lingua irlandese, analizzare le eventuali incidenze della Brexit e promuovere un approccio ambientale nel settore dei trasporti;

D.

considerando che il Segretario generale ha proposto un importo pari a 1 971 883 373 EUR per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per il 2018, importo che rappresenta un aumento globale del 3,26 % rispetto al bilancio 2017 e corrisponde al 19,06 % della rubrica V del QFP 2014-2020;

E.

considerando che il Segretario generale ha proposto investimenti straordinari supplementari dell'ordine di 47,6 milioni di EUR per potenziare i progetti nel settore della sicurezza, pagare i canoni enfiteutici relativi al progetto immobiliare ADENAUER e avviare la campagna di comunicazione in vista delle elezioni del 2019;

F.

considerando che quasi il 68 % del bilancio è costituito da spese indicizzate che riguardano, principalmente, le retribuzioni e le indennità dei deputati e del personale nonché gli edifici, che sono adeguate a norma dello statuto dei funzionari, ovvero sulla base dell'indicizzazione specifica per settore o del tasso di inflazione;

G.

considerando che la relazione del Parlamento intitolata «Le donne al Parlamento europeo», pubblicata l'8 marzo 2017 in occasione della Giornata internazionale della donna, evidenzia uno squilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali in seno al Parlamento, dal momento che i posti di Segretario generale aggiunto e direttore generale sono ricoperti per l'83,3 % da uomini e per il 16,7 % da donne, che i posti di direttori sono ricoperti per il 70,2 % da uomini e per il 29,8 % da donne, e i posti di capo unità sono ricoperti per il 65,9 % da uomini e per il 34,1 % da donne;

H.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone all'Unione di rispettare la diversità linguistica e vieta la discriminazione per motivi di lingua, conferendo così ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di utilizzare una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione nella corrispondenza con le istituzioni dell'Unione, che sono tenute a rispondere nella stessa lingua;

I.

considerando che, nella sua risoluzione del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (8), il Parlamento ha già sottolineato che il bilancio 2016 avrebbe dovuto avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria;

J.

considerando che la credibilità del Parlamento in quanto ramo dell'autorità di bilancio dipende in larga misura dalla sua capacità di tenere sotto controllo le proprie spese;

K.

considerando che la credibilità del Parlamento dipende in larga misura dalla sua capacità di sviluppare la democrazia a livello dell'Unione;

Quadro generale

1.

sottolinea che nel 2018 è opportuno mantenere la quota del bilancio del Parlamento al di sotto del 20 % della rubrica V; constata che il livello dello stato di previsione per il 2018 corrisponde al 18,88 %, percentuale che è inferiore a quella del 2017 (19,26 %) e che è la più bassa della rubrica V negli ultimi quindici anni;

2.

chiede che sia dato seguito a quanto richiesto al paragrafo 15 delle sue risoluzioni del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 e al paragrafo 98 della suddetta relazione del 26 ottobre 2016, concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, in cui si chiedeva che, durante la procedura di bilancio per l'esercizio 2018, venisse utilizzato per la prima volta, per l'elaborazione del bilancio del Parlamento, il metodo basato sul fabbisogno effettivo per le singoli voci e non su un sistema di coefficienti;

3.

constata che l'importo stanziato per gli investimenti e le spese straordinari nel 2018 è pari a 47,6 milioni di EUR, e si attesta dunque a un livello equivalente a quello del 2017; ritiene che la campagna di comunicazione per il 2019 dovrebbe essere considerata come una spesa straordinaria;

4.

constata che il 75 % degli stanziamenti per la campagna di comunicazione in vista delle elezioni del 2019 è stato iscritto nel progetto preliminare di stato di previsione per il 2018 in quanto la maggior parte dei contratti saranno firmati nel 2018;

5.

sottolinea che la quota più consistente del bilancio del Parlamento è fissata da obblighi statutari o contrattuali ed è soggetta ad indicizzazione annuale;

6.

appoggia l'accordo del 28 marzo 2017 con l'Ufficio di presidenza sul livello dello stato di previsione 2018; riduce di 18,4 milioni di EUR il livello della spesa, rispetto alla posizione iniziale dell'Ufficio di presidenza; fissa il livello globale del suo stato di previsione per il 2018 a 1 953 483 373 EUR, importo che corrisponde a un aumento complessivo del 2,3 % rispetto al bilancio 2017;

7.

sottolinea che il Parlamento ha le funzioni fondamentali di legiferare, rappresentare i cittadini e controllare l'operato delle altre istituzioni;

8.

pone in evidenza il ruolo del Parlamento nella costruzione di una coscienza politica europea e nella promozione dei valori dell'Unione;

9.

sottolinea che, rispetto alla proposta del Segretario generale, è necessario realizzare risparmi e che tutti gli sforzi intesi a conseguire un impiego più efficiente e trasparente dei fondi pubblici sono fortemente incoraggiati;

Trasparenza e accessibilità

10.

accoglie con favore la risposta alla richiesta della commissione per i bilanci, formulata nella sua risoluzione del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 (9) e reiterata nella sua risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (10), riguardante la presentazione di una programmazione di bilancio a medio e lungo termine, compresa una chiara distinzione tra spese d'investimento e spese operative inerenti al funzionamento dell'Istituzione, tra cui gli obblighi statutari vincolanti (inclusi gli affitti e le acquisizioni);

11.

accoglie positivamente la creazione di un gruppo di lavoro sulle procedure di elaborazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento; rileva che il Parlamento ha chiesto che si prendesse in considerazione la possibilità di procedere a un'ulteriore revisione del regolamento per quanto riguarda la procedura di bilancio interna (11); sottolinea che i membri dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci devono ricevere informazioni pertinenti riguardo alla procedura di elaborazione dello stato di previsione, in tempo utile e in una forma comprensibile e sufficientemente dettagliata, al fine di consentire all'Ufficio di presidenza e alla commissione per i bilanci di adottare le loro decisioni sulla base di un quadro globale della situazione e dei fabbisogni di bilancio del Parlamento;

12.

rinnova la propria richiesta al Segretario generale di formulare una proposta volta a presentare il bilancio al pubblico in una forma sufficientemente dettagliata, comprensibile e conviviale sul sito web del Parlamento, al fine di consentire a tutti i cittadini di acquisire una migliore comprensione delle attività, delle priorità e delle corrispondenti dinamiche di spesa del Parlamento;

13.

ritiene che i gruppi di visitatori siano uno degli strumenti essenziali per accrescere la conoscenza che i cittadini hanno delle attività del Parlamento; valuta positivamente la regolamentazione rivista relativa ai gruppi di visitatori e ritiene che il rischio di appropriazione indebita di fondi sia diminuito, grazie all'applicazione delle nuove norme, più rigorose; invita pertanto l'Ufficio di presidenza, unitamente al suo gruppo di lavoro sull'informazione e la comunicazione, a rivedere gli stanziamenti per i gruppi di visitatori dei deputati, tenendo conto dei tassi d'inflazione degli ultimi anni, che hanno determinato un aumento del costo di tali visite; ritiene che, sebbene tali importi non siano intesi a coprire la totalità delle spese sostenute dai gruppi di visitatori, ma vadano piuttosto considerati un contributo, non è possibile ignorare il fatto che la percentuale dei costi coperti diminuirà se il contributo non verrà adeguato in base all'inflazione; invita l'Ufficio di presidenza a tener conto del fatto che di questa discrepanza risentono soprattutto i gruppi di visitatori provenienti da contesti socioeconomici meno abbienti, le cui risorse finanziarie sono molto limitate;

Sicurezza e sicurezza informatica

14.

prende atto delle misure in corso intese a potenziare la sicurezza del Parlamento, per quanto riguarda gli edifici, le attrezzature e il personale, la sicurezza informatica e la sicurezza delle comunicazioni; chiede al Segretario generale e all'Ufficio di presidenza di portare avanti il Concetto globale di sicurezza per continuare a realizzare miglioramenti strutturali, operativi e culturali nella sicurezza del Parlamento; ribadisce che occorre migliorare le prestazioni dei servizi informatici forniti al Parlamento, attraverso investimenti nella formazione del personale, ma anche attraverso una migliore selezione dei contraenti, basata su una valutazione più rigorosa dei loro servizi e della loro capacità informatica;

15.

ritiene che gli eventi recenti dimostrino che la probabilità di attacchi informatici è nettamente aumentata, visto che la tecnologia utilizzata per tali attacchi oltrepassa spesso le misure di sicurezza informatica intese a contrastarli; ritiene che gli strumenti informatici siano diventati essenziali per consentire ai deputati e al personale di svolgere le loro attività, ma che siano vulnerabili rispetto a questo tipo di attacchi; accoglie pertanto positivamente l'integrazione della sicurezza informatica nel quadro di gestione strategica globale del Parlamento ed è del parere che ciò consentirà all'Istituzione di proteggere meglio i suoi beni e le sue informazioni;

16.

si rammarica del fatto che, nonostante l'installazione del sistema di posta elettronica sicura (SECEM), il Parlamento non possa ricevere informazioni classificate e non classificate dalle altre istituzioni per via elettronica; deplora che il Parlamento non sia in grado di sviluppare autonomamente un proprio sistema di classificazione delle informazioni (CIS) e osserva che su tale questione siano in corso negoziati con le altre istituzioni; si aspetta che tali negoziati contribuiscano a individuare le migliori soluzioni per consentire al Parlamento di ricevere informazioni classificate e non classificate; invita il Segretario generale a fornire alla commissione per i bilanci maggiori informazioni sugli ultimi sviluppi di tali negoziati, prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2017;

17.

plaude agli sforzi intesi a digitalizzare e informatizzare ulteriormente le procedure; incoraggia, a questo proposito, l'introduzione di maggiori possibilità di utilizzazione sicura della firma digitale nel quadro delle procedure amministrative, per ridurre il consumo di carta e risparmiare tempo;

18.

accoglie con favore la firma di un Protocollo d'intesa tra il governo belga e il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e le altre istituzioni con sede a Bruxelles sui controlli di sicurezza per il personale di tutti i contraenti esterni che intendono avere accesso agli edifici delle istituzioni dell'Unione; invita il Segretario generale a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione del Protocollo ai funzionari, agli assistenti parlamentari e ai tirocinanti, onde consentire le necessarie verifiche di sicurezza prima della loro assunzione;

Politica immobiliare

19.

ricorda che l'ultima strategia immobiliare a medio termine è stata approvata dall'Ufficio di presidenza nel 2010; si interroga sul motivo per il quale l'Ufficio di presidenza non ha presentato una strategia immobiliare a lungo termine nel corso della presente legislatura, nonostante le precedenti risoluzioni del Parlamento; invita il Segretario generale e i Vicepresidenti a presentare quanto prima la nuova strategia immobiliare a medio termine alla commissione per i bilanci, prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2017;

20.

ribadisce la sua richiesta di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, nel rispetto dell'articolo 203 del regolamento finanziario; chiede a tale riguardo maggiori informazioni sull'ampliamento dell'asilo nido WAYENBERG;

21.

chiede maggiori informazioni sul progetto di ristrutturazione dell'edificio Paul Henri Spaak (PHS), in particolare eventuali pareri di contraenti esterni indipendenti in merito alle possibili opzioni per tale edificio, che ha avuto un ciclo di vita di soli 25 anni; chiede al Segretario generale di presentare quanto prima i risultati di un siffatto studio alla commissione per i bilanci; sottolinea che l'edificio esistente non soddisfa i requisiti di statica di un edificio pubblico adibito a funzioni parlamentari, il cui livello di sicurezza deve essere maggiore e che deve resistere agli shock esterni senza cedimenti; critica il fatto che l'edificio PHS non soddisfa neanche gli standard minimi dei moderni requisiti di statica e osserva che hanno già dovuto essere effettuati numerosi interventi per garantirne la stabilità; sollecita quindi l'Ufficio di presidenza e l'amministrazione del Parlamento a ricercare per l'edificio PHS soluzioni che garantiscano alle persone in esso presenti condizioni di lavoro sicure e salubri; prende atto del livello di stanziamenti proposto dal Segretario generale per il 2018 per quanto riguarda gli studi, i progetti preparatori e i lavori, nonché la prestazione di assistenza alla direzione operativa dei lavori; esprime preoccupazione quanto alla possibile confusione riguardante gli importi da destinare alle spese per gli studi e i traslochi; esorta l'Ufficio di presidenza e il Segretario generale a informare la commissione per i bilanci riguardo a tutte le fasi successive e a fornirle quanto prima, e al più tardi nel luglio 2017, una chiara ripartizione dei costi; ricorda che, in ogni caso, vi è la necessità di realizzare un'architettura d'avanguardia sotto il profilo dell'efficienza energetica; chiede che si valuti l'impatto della ristrutturazione sull'unità Visite e seminari, e sulla disponibilità dell'emiciclo nonché delle altre sale e degli altri uffici;

22.

ritiene che il 2018 sarà un anno critico per quanto riguarda l'edificio Konrad Adenauer (KAD), in quanto segnerà la conclusione del cantiere est e l'avvio dei lavori nel cantiere ovest; constata con preoccupazione che il bilancio assegnato alla direzione operativa di questo progetto di ampia portata ha dovuto essere rivisto per potenziare le équipe incaricate di seguire l'avanzamento dei lavori; prende atto della prassi corrente di utilizzare gli storni di recupero («ramassage») a fine esercizio per contribuire ai progetti immobiliari in corso; ritiene che, sebbene questa possa essere una soluzione pragmatica per ridurre i pagamenti di tassi di interesse, è in contrasto con la trasparenza del bilancio del Parlamento per quanto riguarda i progetti immobiliari e potrebbe addirittura incentivare dotazioni di bilancio eccessive in determinati settori;

23.

invita i Vicepresidenti competenti e il Segretario generale a presentare alla commissione per i bilanci una relazione sullo stato di avanzamento dell'edificio KAD e stime riguardanti il completamento dei lavori;

EMAS

24.

ricorda che il Parlamento si è impegnato a ridurre, entro il 2020, del 30 % le proprie emissioni di CO2 per ETP rispetto ai livelli del 2006;

25.

considera pertanto della massima importanza che il Parlamento si fissi nuovi e più ambiziosi obiettivi quantitativi, che dovrebbero essere regolarmente misurati dai servizi competenti;

26.

ricorda l'impegno del Parlamento, assunto nel contesto della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, di applicare agli edifici di sua proprietà e da esso occupati, fatte salve le norme applicabili in materia di bilancio e di appalti, i medesimi requisiti applicabili agli edifici del governo centrale degli Stati membri ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva stessa, data la notevole visibilità dei suoi edifici e il ruolo guida che esso dovrebbe svolgere per quanto riguarda la prestazione energetica degli stessi; sottolinea che è urgente che il Parlamento si conformi a questa dichiarazione, non da ultimo per la sua stessa credibilità nei processi di revisione, attualmente in corso, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva sull'efficienza energetica;

27.

accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro sulla mobilità, che dovrebbe lavorare in modo inclusivo e ricevere un mandato chiaro; sottolinea che il Parlamento deve conformarsi a tutte le leggi regionali applicabili nei luoghi di lavoro, anche in tale settore; sostiene la promozione dell'uso del collegamento ferroviario diretto attivato tra la sede del Parlamento a Bruxelles e l'aeroporto; invita i servizi competenti a rivalutare, in tale contesto, la composizione e le dimensioni del proprio parco autoveicoli; invita l'Ufficio di presidenza a porre in essere senza indugio un sistema di incentivi per promuovere l'uso della bicicletta per il tragitto fra domicilio e luogo di lavoro; rileva che un sistema di questo tipo è già stato introdotto in altre istituzioni, in particolare al Comitato economico e sociale europeo;

Campagna di comunicazione per le elezioni europee del 2019

28.

accoglie con favore la campagna di comunicazione che contribuisce in modo utile a spiegare ai cittadini le finalità dell'Unione e del Parlamento; sottolinea che tale campagna dovrebbe mirare, fra l'altro, a illustrare il ruolo dell'Unione europea, il potere del Parlamento e le sue funzioni, compresa l'elezione del Presidente della Commissione, nonché il suo impatto sulla vita dei cittadini;

29.

osserva che i lavori preparatori per la campagna di comunicazione in vista delle prossime elezioni europee nel 2019 dovrebbero iniziare già quest'anno; si compiace della riduzione della durata del periodo preelettorale della campagna di comunicazione a due anni rispetto ai tre anni in occasione delle elezioni europee del 2014;

30.

osserva che l'importo totale delle uscite per la campagna di comunicazione in vista delle elezioni del 2019 è stimato in 25 milioni di EUR nel 2018 e 8,33 milioni di EUR nel 2019, e che sarà necessario un importo più elevato di impegni finanziari nel 2018; sottolinea l'importanza di tali campagne di comunicazione, in particolare tenendo conto dell'attuale situazione nell'Unione;

31.

ritiene che la Direzione generale della Comunicazione (DG COMM) dovrebbe dar seguito alle raccomandazioni formulate nella valutazione della campagna per le elezioni europee del 2014 (12) e accordare priorità alla raccolta di dati sui progetti di campagna, per unità, sulla base di indicatori chiave predefiniti, al fine di misurane l'impatto, tenendo attentamente conto delle cause profonde della scarsissima affluenza alle elezioni del 2014;

Questioni relative ai deputati

32.

si compiace delle attività del Segretariato del Parlamento, delle segreterie dei gruppi politici e degli uffici dei deputati intese a migliorare il supporto prestato ai deputati nell'esercizio del loro mandato; incoraggia a proseguire lo sviluppo dei servizi che potenziano la capacità dei deputati di controllare l'operato di Commissione e Consiglio e di rappresentare i cittadini;

33.

prende atto della consulenza e degli studi forniti ai deputati e alle commissioni dai Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) e dai dipartimenti tematici; ricorda che, al momento della creazione dell'EPRS nel 2013, era stata prevista una valutazione intermedia dell'efficacia della cooperazione tra l'EPRS e i dipartimenti tematici; ricorda che, in occasione della votazione in plenaria del 14 aprile 2016 (13), è stata approvata una richiesta di procedere a tale valutazione e di presentare i risultati alla commissione per i bilanci; chiede nuovamente al Segretario generale di procedere a tale valutazione e di presentarne i risultati alla commissione per i bilanci prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2017; ricorda che tale valutazione dovrebbe includere proposte volte a garantire una migliore articolazione tra il sostegno prestato dall'EPRS e gli sviluppi nelle rispettive commissioni tematiche e non sovrapporsi con le loro attività o incoraggiare la competizione tra servizi; si attende, inoltre, che la valutazione includa informazioni dettagliate sulle consulenze esterne, sugli studi esterni e sul sostegno esterno alle attività di ricerca del Parlamento, compreso il numero e i costi degli studi e delle consulenze fornite dai servizi interni del Parlamento e da fornitori esterni; prende atto dei quattro progetti specifici che saranno sviluppati a medio termine per la Biblioteca del Parlamento europeo, segnatamente la Biblioteca digitale, il miglioramento delle fonti di ricerca, le fonti del diritto comparato e la Biblioteca aperta; ritiene che questi progetti permettano di migliorare il supporto prestato ai deputati e al personale e di facilitare l'accesso ai ricercatori esterni e ai cittadini; rileva l'importanza di tali progetti e la necessità di integrarli nell'attività legislativa svolta dai deputati e dal personale;

34.

rammenta la decisione presa dal Parlamento con la procedura di bilancio 2017 del PE, che prevede la creazione di un servizio di interpretazione nella lingua internazionale dei segni per tutte le discussioni in Aula e invita l'amministrazione ad attuare tale decisione senza ulteriore indugio;

35.

constata che, in conformità del regolamento recentemente rivisto (14), ciascun deputato non può rilasciare più di tre dichiarazioni di voto orali per tornata, ma è tuttora preoccupato per i costi aggiuntivi per l'interpretazione e per la traduzione delle trascrizioni derivanti da tali dichiarazioni; esorta il Segretario generale a fornire una ripartizione dettagliata dei costi relativi alle dichiarazioni di voto orali; segnala la disponibilità di alternative, quali le dichiarazioni di voto scritte e un'ampia varietà di strumenti di comunicazione pubblici all'interno degli edifici del Parlamento, mediante i quali i deputati possono spiegare le loro intenzioni di voto; chiede, a titolo provvisorio, che le dichiarazioni di voto orali siano iscritte all'ordine del giorno della tornata alla fine dei lavori di ciascuna seduta, dopo gli interventi di un minuto e gli altri punti all'ordine del giorno;

36.

ricorda l'obbligo dei deputati di informare l'amministrazione circa ogni cambiamento nella loro dichiarazione di interessi;

37.

non condivide la necessità di cambiare il mobilio negli uffici dei deputati e degli assistenti a Bruxelles; ritiene che la maggior parte del mobilio sia in buone condizioni e che pertanto non vi sia alcun motivo per sostituirlo; ritiene che il mobilio dovrebbe essere cambiato solo laddove sussista un motivo giustificato;

38.

chiede al Segretario generale, in preparazione della nona legislatura, di presentare all'Ufficio di presidenza un elenco più preciso delle spese rimborsabili a titolo dell'indennità per spese generali, e ricorda il principio di indipendenza del mandato; sottolinea che i deputati che lo desiderino possono pubblicare il resoconto delle spese a titolo dell'indennità per spese generali sulla loro pagina web personale; ribadisce l'invito a una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'indennità per spese generali, sulla base delle migliori prassi delle delegazioni nazionali nel Parlamento e negli Stati membri; ritiene che i deputati dovrebbero anche poter indicare, sul sito web del Parlamento, un link a pagine in cui pubblicano il resoconto delle loro spese; ribadisce che una maggiore trasparenza dell'indennità per spese generali non dovrebbe comportare la necessità di personale supplementare nell'amministrazione del Parlamento;

39.

evidenzia che l'attuale linea di bilancio destinata all'assistenza parlamentare è adeguata e non dovrebbe essere aumentata oltre l'indicizzazione delle retribuzioni;

40.

ricorda la richiesta, approvata in Aula nella summenzionata risoluzione del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2017, di rivedere le norme che disciplinano il rimborso delle spese di missione connesse ai viaggi fra i tre luoghi di lavoro del Parlamento sostenute dagli assistenti parlamentari accreditati (APA), al fine di allinearle alle norme applicabili al resto del personale, e si rammarica che, ad oggi, non sia stato adottato alcun provvedimento al riguardo; invita l'Ufficio di presidenza ad affrontare la questione senza ulteriore indugio; sottolinea inoltre che gli attuali massimali di rimborso delle missioni per gli APA (120/140/160 EUR) non vengono adeguati dal 2011 e che la discrepanza tra gli APA e gli altri membri del personale è ulteriormente aumentata fino ad almeno il 40 % a seguito dell'introduzione di nuovi massimali approvati dal Consiglio il 9 settembre 2016 e finora applicati solo ai funzionari a partire dal 10 settembre 2016; invita pertanto l'Ufficio di presidenza ad adottare le misure necessarie per porre fine a tale disparità;

41.

segnala che la risoluzione di questa discrepanza nelle spese di missione non comporta un aumento della linea di bilancio per l'assistenza parlamentare;

42.

chiede che il rimborso delle spese di viaggio dei deputati avvenga in modo trasparente e adeguato e raccomanda di incentivare l'uso della classe economica sia per il trasporto aereo che per il trasporto ferroviario;

43.

invita la Conferenza dei presidenti e l'Ufficio di presidenza a riconsiderare la possibilità per gli APA, in subordine a determinate condizioni, di accompagnare i deputati nelle missioni e nelle delegazioni ufficiali del Parlamento, come già chiesto da numerosi deputati; ritiene che spetti ai deputati decidere se gli assistenti debbano accompagnarli nelle delegazioni ufficiali, utilizzando la propria dotazione per l'indennità di assistenza parlamentare;

Questioni relative al personale

44.

sottolinea che, ai sensi del punto 27 dell'AII del 2 dicembre 2013 su una riduzione progressiva del 5 % del personale di tutte le istituzioni, organismi e agenzie tra il 2013 e il 2017, a causa di fabbisogni specifici emersi al Parlamento nel 2014 e 2016, è stato raggiunto un accordo con il Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (15), in cui si prevede di proseguire le misure di riduzione annuale del personale del Parlamento fino al 2019;

45.

osserva che, sebbene i gruppi politici siano stati esonerati da queste misure di riduzione del personale dal 2014 (16), l'accordo di conciliazione sul bilancio 2017 ha comportato una riduzione dei posti dell'organigramma del Segretariato del Parlamento a causa del mancato rispetto del tacito accordo da parte del Consiglio;

46.

ricorda che il livello totale del personale dei gruppi politici è escluso dall'obiettivo di riduzione del personale del 5 %, in conformità con le decisioni adottate per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017;

47.

ritiene che la perdita di 136 posti nel Segretariato del Parlamento nel 2016 potrebbe creare difficoltà per la prestazione di servizi da parte dell'amministrazione del Parlamento; invita il Segretario generale a fornire maggiori informazioni sulle misure di riduzione del personale attuate nell'ultimo esercizio e a valutare le conseguenze delle decisioni di bilancio sul funzionamento dell'Istituzione;

48.

accoglie con favore, alla luce delle misure di riduzione del personale, la proposta di trasformare 50 posti permanenti AST in 50 posti permanenti AD, che ha un impatto trascurabile sul bilancio; prende atto, inoltre, della proposta di trasformare 3 posti temporanei AST in tre posti temporanei AD presso il Gabinetto del Presidente;

49.

invita l'Ufficio di presidenza ad assicurare che siano rispettati i diritti previdenziali e pensionistici agli APA e che siano messi a disposizione strumenti finanziari, in particolare per quanto riguarda gli APA che sono stati assunti dai deputati senza interruzione nel corso delle due ultime legislature; invita a tale proposito l'amministrazione a presentare una proposta che tenga conto della decisione di anticipare la data delle elezioni nel 2014 e del tempo richiesto dalla procedura di assunzione, ai fini del calcolo del periodo di 10 anni di servizio richiesto dallo statuto dei funzionari;

50.

invita l'Ufficio di presidenza a proporre una procedura di licenziamento mediante mutuo consenso tra deputati e APA;

51.

ritiene che, in un periodo in cui le risorse finanziarie e di organico a disposizione delle istituzioni dell'Unione saranno probabilmente sempre più limitate, è importante che le istituzioni stesse siano in grado di assumere e mantenere il personale più competente per far fronte alle complesse sfide future in modo coerente con i principi della programmazione di bilancio basata sui risultati;

52.

ritiene che l'interpretazione e la traduzione siano essenziali per il funzionamento dell'Istituzione e riconosce la qualità e il valore aggiunto dei servizi forniti dagli interpreti; ribadisce la posizione del Parlamento, espressa nella summenzionata risoluzione del 14 aprile 2016, secondo cui il Segretario generale dovrebbe presentare ulteriori proposte di razionalizzazione, come ad esempio un maggiore ricorso alla traduzione e all'interpretazione «on demand», in particolare per gli intergruppi del Parlamento europeo, e l'esame dei miglioramenti di efficienza che sarebbe possibile realizzare utilizzando le più recenti tecnologie linguistiche quale strumento di supporto per gli interpreti, nonché la valutazione dell'impatto del quadro rivisto per gli interpreti funzionari sul miglioramento dell'efficienza delle risorse e della produttività;

53.

si compiace del proseguimento delle misure adottate dal Parlamento per introdurre l'irlandese come lingua ufficiale a pieno titolo entro il 1o gennaio 2021; rileva, a tale riguardo, che nel 2018 non saranno necessari posti addizionali; chiede tuttavia al Segretario generale di continuare a consultare i deputati irlandesi al fine di conseguire una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse, senza compromettere i diritti garantiti ai deputati;

54.

esorta il Segretario generale a basarsi sugli accordi di cooperazione esistenti tra il Parlamento, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, al fine di individuare altri settori in cui si potrebbero condividere le funzioni di back office; chiede inoltre al Segretario generale di avviare uno studio su possibili sinergie nelle funzioni e nei servizi di back office tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio;

Partiti politici europei e fondazioni politiche europee

55.

ricorda che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee contribuiscono a formare la coscienza politica europea e ad accrescere la comprensione da parte dei cittadini del legame tra il processo politico a livello nazionale ed europeo;

56.

ritiene che le recenti controversie riguardanti il finanziamento di alcuni partiti politici europei e di alcune fondazioni politiche europee abbiano evidenziato lacune nei sistemi di gestione e di controllo esistenti;

57.

ritiene che l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (17) e del regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 (18) permetterà di applicare meccanismi di controllo supplementari, quali l'obbligo di registrazione presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee; ritiene tuttavia che tali misure possano ancora essere migliorate; constata che le nuove regole applicabili alle richieste di finanziamento da parte dei partiti e delle fondazioni entreranno in vigore nell'esercizio 2018;

58.

sottolinea che sono stati individuati vari problemi relativi all'attuale sistema di cofinanziamento, in cui i contributi e le sovvenzioni a titolo del bilancio del Parlamento per i partiti e le fondazioni non possono superare l'85 % delle spese ammissibili, con il restante 15 % che deve essere coperto da risorse proprie; osserva, ad esempio, che l'insufficienza delle quote versate dai membri e delle donazioni è spesso compensata da contributi in natura;

Altre questioni

59.

prende atto del dialogo costante tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; invita a rafforzare tale dialogo al fine di sviluppare una migliore comprensione del contributo del Parlamento e dell'Unione negli Stati membri;

60.

prende atto della richiesta di studi e di pareri esterni a supporto delle attività delle commissioni e degli altri organi politici nell'analizzare il possibile impatto della Brexit, incluse le conseguenze finanziarie per il Parlamento; si interroga sulla necessità di commissionare studi e pareri esterni invece di fare ricorso all'ampia gamma dei servizi di ricerca disponibili all'interno del Parlamento; sottolinea che, finché i negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Unione non saranno conclusi, il Regno Unito rimane un membro dell'Unione a pieno titolo, e che tutti i diritti e gli obblighi derivanti da tale status rimangono in vigore; sottolinea pertanto che è improbabile che la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione abbia un impatto sul bilancio del Parlamento per il 2018;

61.

ricorda la sua risoluzione del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea (19), secondo cui i costi stimati derivanti dalla dispersione geografica del Parlamento sono compresi tra 156 milioni di EUR e 204 milioni di EUR ed equivalgono al 10 % del bilancio del Parlamento; sottolinea che, secondo le stime, l'impatto ambientale della dispersione geografica si attesta tra 11 000 e 19 000 tonnellate di emissioni di CO2; evidenzia la percezione negativa di tale dispersione da parte del pubblico e ribadisce pertanto la propria posizione nel chiedere una tabella di marcia verso la fissazione di una sede unica;

62.

ricorda la suddetta risoluzione del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017; chiede che venga instaurata una cooperazione con le emittenti televisive, i media sociale e altri partner, al fine di creare un polo mediatico europeo per la formazione di giovani giornalisti;

63.

invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a inculcare una cultura di programmazione del bilancio basata sui risultati nell'intera amministrazione del Parlamento, in linea con un'impostazione gestionale più razionale, al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'attività interna dell'istituzione;

o

o o

64.

stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2018;

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0132.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0411.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0475.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0172.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0132.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2016)0411.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2016)0484.

(12)  Studio Deloitte, dicembre 2015.

(13)  Cfr. paragrafo 22 della sua risoluzione del 14 aprile 2016 (P8_TA(2016)0132).

(14)  Testi approvati del 13 dicembre 2016, P8_TA(2016)0484 — Articolo 183, paragrafo 1.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2015)0407.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2013)0437; Testi approvati, P8_TA(2014)0036; Testi approvati, P8_TA(2015)0376; Testi approvati, P8_TA(2016)0411.

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 28).

(19)  Testi approvati, P7_TA(2013)0498.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/306


P8_TA(2017)0115

Progetto di bilancio rettificativo n. 1 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2017 al bilancio generale 2017 che accompagna la proposta di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo (07003/2017 — C8-0130/2017 — 2017/2018(BUD))

(2018/C 298/35)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, definitivamente adottato il 1o dicembre 2016 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3) (regolamento QFP),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2017 adottato dalla Commissione il 26 gennaio 2017 (COM(2017)0046),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2017 adottata dal Consiglio il 3.4.2017 e trasmessa al Parlamento europeo il 3 aprile 2017 (07003/2017 — C8-0130/2017),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0155/2017),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2017 riguarda la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo di 71 524 810 EUR in relazione alle inondazioni verificatesi nel Regno Unito da dicembre 2015 a gennaio 2016, alla siccità e agli incendi boschivi a Cipro tra ottobre 2015 e giugno 2016 e agli incendi sull'isola portoghese di Madera ad agosto 2016;

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2017 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio dell'Unione per il 2017;

C.

considerando che la Commissione propone pertanto di modificare il bilancio dell'Unione per il 2017, rafforzando l'articolo 13 06 01 «Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia»;

D.

considerando che l'FSUE è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, e che i corrispondenti stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del QFP;

1.

sottolinea l'urgente necessità di sbloccare l'assistenza finanziaria del FSUE destinata alle regioni colpite dalle calamità naturali;

2.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2017 quale presentato dalla Commissione;

3.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2017;

4.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2017 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 51 del 28.2.2017.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/308


P8_TA(2017)0116

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: EGF/2017/000 TA 2017 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2017)0101 — C8-0097/2017 — 2017/2033(BUD))

(2018/C 298/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0101 — C8-0097/2017),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la risoluzione del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (4),

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0157/2017),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e messo a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'incremento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'aumento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio mediante la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che un massimo dello 0,5 % di tale importo (ossia 844 620 EUR nel 2017) può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta di dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento FEG;

E.

considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente sottolineato la necessità di migliorare il valore aggiunto, l'efficienza e l'occupabilità dei beneficiari del FEG quale strumento unionale di sostegno ai lavoratori collocati in esubero;

F.

considerando che l'importo proposto pari a 310 000 EUR corrisponde approssimativamente allo 0,18 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2017, vale a dire una riduzione di 70 000 EUR rispetto al 2016;

1.

condivide che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;

2.

si compiace del calo delle richieste di finanziamento nel 2017 a titolo di assistenza tecnica del FEG rispetto al 2016; reputa importante valutare tali richieste in termini percentuali rispetto agli importi annuali utilizzati nell'ambito del FEG negli anni precedenti e non soltanto rispetto all'importo massimo che potrebbe essere speso nell'esercizio in tale anno;

3.

riconosce l’importanza del monitoraggio e della raccolta dei dati; rammenta l'importanza di rendere facilmente accessibili e comprensibili delle serie statistiche rigorose adeguatamente compilate; accoglie con favore la futura pubblicazione delle relazioni biennali del 2017 e chiede che tali relazioni siano pubblicamente e ampiamente diffuse in tutta l'Unione;

4.

ricorda che è importante che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a uno specifico sito web del FEG; evidenzia l'importanza del multilinguismo nelle comunicazioni generali con i cittadini; chiede un ambiente online di più facile utilizzo e incoraggia la Commissione a migliorare il valore dei contenuti delle sue pubblicazioni e delle sue attività audiovisive, come previsto all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento FEG;

5.

accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure standardizzate per le domande di intervento e per la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC 2014) che consente di semplificare e velocizzare l'elaborazione delle domande e migliorare la comunicazione; osserva che la Commissione ha agevolato le operazioni finanziarie del FEG mediante la creazione di un'interfaccia tra il sistema SFC e il sistema contabile e di informazione finanziaria ABAC; prende atto che sono necessari solo ulteriori interventi di perfezionamento e di adeguamento agli eventuali cambiamenti, il che di fatto limita il contributo del FEG a tale tipo di spesa;

6.

osserva che la procedura per integrare il FEG nel sistema SFC2014 è in corso da diversi anni e che i relativi costi a titolo del bilancio del Fondo sono stati relativamente elevati; accoglie con favore la riduzione dei costi rispetto agli esercizi precedenti, il che dimostra che il progetto è giunto in una fase in cui sono necessari solo ulteriori interventi di perfezionamento e di adeguamento;

7.

ricorda l'importanza del collegamento in rete (networking) e dello scambio di informazioni relative al FEG per diffondere le migliori pratiche; sostiene pertanto il finanziamento delle due riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG e dei due seminari di networking sull'attuazione del FEG; si attende che questo scambio di informazioni contribuisca inoltre a una comunicazione migliore e più particolareggiata sul tasso di successo delle domande negli Stati membri, in particolare in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari;

8.

osserva che la Commissione intende investire 70 000 EUR del bilancio disponibile a titolo dell'assistenza tecnica per organizzare due riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG; prende nota altresì del fatto che la Commissione intende investire 120 000 EUR in seminari al fine di promuovere il collegamento in rete (networking) tra gli Stati membri, gli organismi di esecuzione del FEG e le parti sociali; si compiace della disponibilità dimostrata dalla Commissione a invitare i membri del gruppo di lavoro sul FEG a partecipare al recente seminario di networking sul FEG tenutosi a Mons; chiede alla Commissione di continuare a invitare il Parlamento a tali riunioni e seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione (5);

9.

sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente il collegamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle applicazioni FEG tra cui, in particolare, le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, in modo da creare il maggior numero possibile di sinergie; sottolinea che l'interazione tra la persona di contatto a livello nazionale e i partner regionali o locali fornitori dovrebbe essere rafforzata e la comunicazione, l'organizzazione del sostegno e i flussi di informazioni (divisioni interne, compiti e responsabilità) dovrebbero essere esplicitati e concordati tra tutti i partner interessati;

10.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

11.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0112.

(5)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/742.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/312


P8_TA(2017)0117

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo (COM(2017)0045 — C8-0022/2017 — 2017/2017(BUD))

(2018/C 298/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0045 — C8-0022/2017),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0154/2017),

1.

plaude alla decisione come segno di solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti dalle catastrofi naturali;

2.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

3.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/741.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/314


P8_TA(2017)0118

Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE (13521/2016 — C8-0523/2016 — 2016/0818(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 298/38)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13521/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0523/2016),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0089/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/315


P8_TA(2017)0119

Scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE (13525/2016 — C8-0522/2016 — 2016/0819(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 298/39)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13525/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0522/2016),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0091/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/316


P8_TA(2017)0120

Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE (13526/2016 — C8-0520/2016 — 2016/0820(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 298/40)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13526/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0520/2016),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0092/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/317


P8_TA(2017)0121

Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE (13529/2016 — C8-0518/2016 — 2016/0821(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 298/41)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13529/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0518/2016),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0095/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/318


P8_TA(2017)0122

Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 298/42)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13499/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0519/2016),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0090/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


Giovedì 6 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/319


P8_TA(2017)0128

Mercati del roaming all'ingrosso ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (COM(2016)0399 — C8-0219/2016 — 2016/0185(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0399),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0219/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 febbraio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0372/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 162.


P8_TC1-COD(2016)0185

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/920.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/320


P8_TA(2017)0129

Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto o sono esenti da tale obbligo: Ucraina ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina) (COM(2016)0236 — C8-0150/2016 — 2016/0125(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/44)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0236),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0150/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 marzo 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A8-0274/2016),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0125

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/850.)


Giovedì 27 aprile 2017

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/321


P8_TA(2017)0133

Marchio dell'UE ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (testo codificato) (COM(2016)0702 — C8-0439/2016 — 2016/0345(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2018/C 298/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0702),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0439/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0054/2017),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2016)0345

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (versione codificata)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1001.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/322


P8_TA(2017)0134

Convenzione di Minamata sul mercurio ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (05925/2017 — C8-0102/2017 — 2016/0021(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 298/46)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05925/2017),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0102/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0067/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle Nazioni Unite.

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/323


P8_TA(2017)0135

Disallineamenti da ibridi con i paesi terzi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 298/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0687),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0464/2016),

visti i pareri motivati trasmessi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti gli altri contributi presentati dal Senato della Repubblica ceca, dal Bundesrat tedesco, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (1),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (2),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (3),

viste la decisione della Commissione, del 30 agosto 2016, sugli aiuti di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) concessi dall'Irlanda ad Apple, e le indagini in corso della Commissione sui presunti aiuti concessi dal Lussemburgo a McDonald's e Amazon,

visti i lavori in corso della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0134/2017),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La predetta direttiva istituisce un quadro di riferimento inteso ad affrontare le regolazioni ibride da disallineamento fiscale.

(4)

La predetta direttiva istituisce un primo quadro di riferimento inteso ad affrontare le regolazioni ibride da disallineamento fiscale che non elimina in modo totale e sistematico i disallineamenti da ibridi e il cui ambito di applicazione è limitato all'Unione .

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'iniziativa BEPS si basa altresì sulla dichiarazione adottata dai leader del G20 in occasione dell'incontro di San Pietroburgo del 5 e 6 settembre 2013 in cui hanno espresso la volontà di garantire che i profitti siano tassati nel luogo in cui si svolgono le attività economiche da cui derivano i profitti e in cui viene creato valore. Concretamente, ciò avrebbe reso necessaria l'introduzione di una tassazione unitaria con una formula di ripartizione delle entrate tributarie tra gli Stati. Tuttavia, tale obiettivo non è stato raggiunto.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È necessario stabilire norme volte a neutralizzare con modalità onnicomprensive i disallineamenti da ibridi. Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 20 giugno 2016 il Consiglio ECOFIN ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con e non meno efficaci delle norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla BEPS relativa all'azione 2, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.

(5)

È molto importante stabilire norme volte a neutralizzare con modalità onnicomprensive i disallineamenti da ibridi e i disallineamenti da sede fissa di affari . Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 20 giugno 2016 il Consiglio ECOFIN ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con e non meno efficaci delle norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla BEPS relativa all'azione 2, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale dovrebbero altresì essere esaminati dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo e l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero mirare a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'affrontare detti effetti.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Considerando che, fra l'altro, il considerando 13 della direttiva (UE) 2016/1164 stabilisce che è fondamentale proseguire i lavori sui disallineamenti da ibridi come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni, è essenziale che i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano anch'essi disciplinati da tale direttiva.

(6)

Considerando che, fra l'altro, il considerando 13 della direttiva (UE) 2016/1164 stabilisce che è fondamentale proseguire i lavori sui disallineamenti da ibridi come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni, ivi comprese le stabili organizzazioni disconosciute, è essenziale che i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano anch'essi disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/1164. Nell'affrontare tali disallineamenti, occorre prestare attenzione alle raccomandazioni contenute nel documento dell'OCSE del 22 agosto 2016 dal titolo «Public Discussion Draft on BEPS Action 2 — Branch Mismatch Structures» (Documento di discussione pubblica sull'Azione 2 della BEPS — Schemi di disallineamento impositivo connessi alla stabile organizzazione).

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Al fine di realizzare un quadro di riferimento comprensivo coerente con la relazione dell'OCSE sulla BEPS con riferimento alle regolazioni ibride da disallineamento fiscale, è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi, i disallineamenti importati e  i disallineamenti da doppia residenza , al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti.

(7)

Al fine di realizzare un quadro di riferimento coerente con la relazione dell'OCSE sulla BEPS con riferimento alle regolazioni ibride da disallineamento fiscale e non meno efficace di questa , è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi e i disallineamenti importati e  affronti l'intera gamma dei fenomeni di doppia deduzione , al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti. Tali norme dovrebbero essere armonizzate e coordinate quanto più possibile tra gli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero valutare la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti dei contribuenti che sfruttano i disallineamenti da ibridi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

È necessario stabilire norme volte a porre fine, nelle singole giurisdizioni, al ricorso a diversi periodi per la dichiarazione d'imposta che danno luogo a disallineamenti nei risultati fiscali. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i contribuenti abbiano comunicato i pagamenti in tutte le giurisdizioni coinvolte entro un periodo di tempo ragionevole. Le autorità nazionali dovrebbero inoltre esaminare tutte le ragioni che sono all'origine dei disallineamenti da ibridi colmando le eventuali lacune e impedendo la pianificazione fiscale aggressiva, anziché concentrarsi unicamente sul prelievo del gettito fiscale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Considerato che la direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri, è opportuno includere nella direttiva tali norme in relazione ai paesi terzi. Di conseguenza tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in paesi terzi. È necessario disciplinare tutte le regolazioni ibride da disallineamento fiscale in cui almeno una delle parti coinvolte sia una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società in uno Stato membro.

(8)

Considerato che la direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri, è opportuno includere nella direttiva tali norme in relazione ai paesi terzi. Di conseguenza tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in paesi terzi. È necessario disciplinare tutte le regolazioni ibride da disallineamenti fiscali o regolazioni correlate in cui almeno una delle parti coinvolte sia una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società in uno Stato membro.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Le norme sui disallineamenti da ibridi dovrebbero disciplinare le situazioni di disallineamento derivanti dal conflitto fra le norme in materia di imposizione di due (o più) giurisdizioni . Tali norme non dovrebbero tuttavia incidere sulle caratteristiche generali del regime di imposizione di una giurisdizione.

(9)

È essenziale che le norme sui disallineamenti da ibridi si applichino automaticamente ai pagamenti transfrontalieri dedotti al pagatore, senza dover dimostrare l'esistenza di un'elusione fiscale, e disciplinino le situazioni di disallineamento derivanti da doppia deduzione, conflitti nella caratterizzazione giuridica di strumenti finanziari, pagamenti ed entità o conflitti nell'allocazione dei pagamenti . Poiché i disallineamenti da ibridi potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Un disallineamento da stabili organizzazioni si verifica quando differenze tra le norme della giurisdizione della stabile organizzazione e le norme della giurisdizione di residenza in materia di allocazione di redditi e spese tra parti diverse della stessa entità generano un disallineamento nei risultati fiscali, compresi i casi in cui un disallineamento si verifica a causa del fatto che una stabile organizzazione non è riconosciuta come tale in virtù dell'applicazione delle leggi della giurisdizione in cui si trova la sede fissa di affari. Tali disallineamenti potrebbero determinare una non tassazione senza inclusione, una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione e dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di stabile organizzazione disconosciuta, lo Stato membro nel quale risiede il contribuente dovrebbe obbligare il contribuente a includere nel suo reddito imponibile il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Al fine di garantire la proporzionalità è necessario affrontare solo i casi in cui vi è un rischio sostanziale di elusione fiscale attraverso il ricorso a disallineamenti da ibridi. È pertanto appropriato le regolazioni ibride da disallineamento fiscale fra il contribuente e le sue imprese associate e i disallineamenti da ibridi derivati da una modalità strutturata che coinvolga il contribuente.

abrogato

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Per elaborare una definizione comune e sufficientemente esaustiva di «impresa associata» ai fini delle norme sui disallineamenti da ibridi, tale definizione deve comprendere anche un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, un'impresa nella quale il contribuente esercita un'influenza significativa a fini di contabilità finanziaria e, a contrario, un'impresa che esercita un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.

abrogato

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

I disallineamenti particolarmente afferenti alla natura ibrida delle entità dovrebbero essere affrontati solo nel caso in cui una delle imprese associate abbia almeno il controllo effettivo sulle altre imprese associate. Di conseguenza, in questi casi si dovrebbe esigere che un'impresa associata sia detenuta o detenga l'impresa contribuente o un'altra impresa associata attraverso la partecipazione in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o titolo a ricevere profitti pari almeno al 50 %.

abrogato

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Poiché i disallineamenti da entità ibrida che coinvolgono paesi terzi possono determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile.

(15)

Poiché in molti casi i disallineamenti da entità ibrida che coinvolgono paesi terzi determinano una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

I trasferimenti ibridi possono generare una differenza di trattamento fiscale se, in conseguenza di un trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata , il sottostante rendimento su tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità. Il rendimento sottostante costituisce il reddito connesso derivato dallo strumento trasferito. Tale differenza di trattamento fiscale può determinare una deduzione senza inclusione o un credito d'imposta in due diverse giurisdizioni per la medesima imposta ritenuta alla fonte. Tali disallineamenti vanno pertanto eliminati. In caso di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di uno strumento finanziario ibrido o di un disallineamento da entità ibrida che determini una deduzione senza inclusione. Nel caso di un doppio credito d'imposta, lo Stato membro interessato dovrebbe limitare il beneficio del credito d'imposta proporzionalmente al reddito netto imponibile rispetto al sottostante rendimento.

(17)

I trasferimenti ibridi possono generare una differenza di trattamento fiscale se, in conseguenza di un trasferimento di uno strumento finanziario, il sottostante rendimento su tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità. Il rendimento sottostante costituisce il reddito connesso derivato dallo strumento trasferito. Tale differenza di trattamento fiscale può determinare una deduzione senza inclusione o un credito d'imposta in due diverse giurisdizioni per la medesima imposta ritenuta alla fonte. Tali disallineamenti vanno pertanto eliminati. In caso di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di uno strumento finanziario ibrido o di un disallineamento da entità ibrida che determini una deduzione senza inclusione. Nel caso di un doppio credito d'imposta, lo Stato membro interessato dovrebbe limitare il beneficio del credito d'imposta proporzionalmente al reddito netto imponibile rispetto al sottostante rendimento.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

I disallineamenti importati spostano l'effetto di un disallineamenti da ibridi fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido, compromettendo l'efficacia delle norme per neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Un pagamento deducibile in uno Stato membro può essere usato per finanziare spese connesse a una modalità strutturata che comporti un disallineamento da ibridi fra paesi terzi. Per contrastare tali disallineamenti importati si propone pertanto di includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il reddito da questo derivato è compensato, direttamente o indirettamente, da una deduzione derivante da una regolazione ibrida da disallineamento fiscale che determini una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione fra paesi terzi.

(19)

I disallineamenti importati spostano l'effetto di un disallineamenti da ibridi fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido, compromettendo l'efficacia delle norme per neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Un pagamento deducibile in uno Stato membro può essere usato per finanziare spese connesse a una modalità strutturata che comporti un disallineamento da ibridi fra paesi terzi. Per contrastare tali disallineamenti importati si propone pertanto di includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il reddito da questo derivato è compensato, direttamente o indirettamente, da una deduzione derivante da una regolazione ibrida da disallineamento fiscale o da regolazione correlata che determini una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione fra paesi terzi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Obiettivo della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso a fronte di accordi di disallineamento da ibridi. Questo risultato non può essere realizzato in modo soddisfacente dagli Stati membri che agiscono individualmente, considerato che i regimi nazionali di imposta sulle società sono eterogenei e che l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Ne deriverebbe quindi la persistenza di inefficienze e distorsioni nell'interazione di misure nazionali distinte. E, di conseguenza, una mancanza di coordinamento. Tale obiettivo può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione data la natura transfrontaliera delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale e l'esigenza di adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all'interno dell'Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

(21)

Obiettivo della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso a fronte di disallineamenti da ibridi. Questo risultato non può essere realizzato in modo soddisfacente dagli Stati membri che agiscono individualmente, considerato che i regimi nazionali di imposta sulle società sono eterogenei e che l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Ne deriverebbe quindi la persistenza di inefficienze e distorsioni nell'interazione di misure nazionali distinte. E, di conseguenza, una mancanza di coordinamento. Tale obiettivo può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione data la natura transfrontaliera dei disallineamenti da ibridi e l'esigenza di adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea , ad esempio passando da un approccio basato su entità distinte a un approccio unitario per quanto concerne l'imposizione delle imprese multinazionali . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all'interno dell'Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Per garantire un'attuazione chiara ed efficace, dovrebbe essere sottolineata la coerenza con le raccomandazioni figuranti nella pubblicazione dell'OCSE dal titolo «Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 — 2015 Final report» (Neutralizzare gli effetti degli accordi sui disallineamenti da ibridi, Azione 2 — 2015 Relazione definitiva).

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva quattro anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione,

(23)

La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva ogni tre anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a condividere tutte le informazioni riservate pertinenti e le migliori pratiche al fine di combattere il disallineamento fiscale e assicurare l'attuazione uniforme della direttiva (UE) 2016/1164.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)     all'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

«L'articolo - 9 bis si applica anche a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.»

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera a

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

a)

Al punto 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'articolo 9 un'impresa associata significa altresì un'entità che, a fini di contabilità finanziaria, faccia parte del medesimo gruppo consolidato del contribuente, un'impresa nella quale il contribuente eserciti un'influenza significativa a fini di contabilità finanziaria o un'impresa che eserciti un'influenza significativa sulla gestione del contribuente. Qualora il disallineamento coinvolga un'entità ibrida, la definizione di impresa associata è modificata nel senso che il requisito del 25 % è sostituito da un requisito del 50 %.»;

abrogato

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera a bis (nuova)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

al punto 4, il terzo comma è soppresso;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

"9)

«Disallineamento da ibridi», una situazione fra il contribuente e  un'impresa associata o una modalità strutturata fra le parti in diverse giurisdizioni fiscali in cui uno dei seguenti esiti sia riconducibile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità oppure al trattamento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione:

"9)

«Disallineamento da ibridi», una situazione fra il contribuente e  un'altra entità in cui uno dei seguenti esiti sia riconducibile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un pagamento effettuato in base ad esso o sia il risultato di differenze nel riconoscimento dei pagamenti versati a un'entità ibrida o a una stabile organizzazione oppure dei pagamenti, delle spese e delle perdite sostenuti da tali entità o organizzazioni o sia il risultato di differenze nel riconoscimento di un presunto pagamento effettuato tra due parti di uno stesso contribuente o nel riconoscimento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione:

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

una deduzione di un pagamento dalla base imponibile nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altra giurisdizione («deduzione senza inclusione»);

b)

una deduzione di un pagamento dalla base imponibile in qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento si considera eseguito («giurisdizione del pagatore») senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso in qualsiasi altra giurisdizione in cui si considera ricevuto ( «giurisdizione del beneficiario») («deduzione senza inclusione»);

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

in caso di differenze nel trattamento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione, la non tassazione del reddito avente origine in una giurisdizione senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso reddito nell'altra giurisdizione («non tassazione senza inclusione»).

c)

in caso di differenze nel riconoscimento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione, la non tassazione del reddito avente origine in una giurisdizione senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso reddito nell'altra giurisdizione («non tassazione senza inclusione»);

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

un pagamento a un'entità ibrida o a una stabile organizzazione che determina una deduzione senza inclusione in cui il disallineamento è riconducibile alle differenze nel riconoscimento dei pagamenti versati alla stabile organizzazione o all'entità ibrida;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

un pagamento che determina una deduzione senza inclusione a seguito di un pagamento a una stabile organizzazione disconosciuta;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un disallineamento da ibridi si verifica solo se lo stesso pagamento dedotto , le spese sostenute o le perdite subite in due giurisdizioni superano l'importo del reddito incluso in entrambe le giurisdizioni e riconducibile alla stessa fonte .

Un disallineamento da ibridi risultante dalle differenze nel riconoscimento dei pagamenti , delle spese o delle perdite sostenute da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione o risultante dalle differenze nel riconoscimento di un presunto pagamento fra due parti del medesimo contribuente si verifica solo se la deduzione risultante nella giurisdizione d'origine compensa una voce non inclusa in entrambe le giurisdizioni dove si è verificato il disallineamento . Tuttavia, nel caso in cui il pagamento che ha dato luogo al disallineamento da ibridi determini anche un disallineamento da ibridi riconducibile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un pagamento effettuato in base ad esso o sia il risultato di differenze nel riconoscimento dei pagamenti versati a un'entità ibrida o a una stabile organizzazione, il disallineamento da ibridi si verifica solo se il pagamento determina una deduzione senza inclusione.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Un disallineamento da ibridi include anche il trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata che coinvolga un contribuente nel caso in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità, che siano residenti, a fini fiscali, in giurisdizioni diverse, determinando uno dei seguenti esiti:

Un disallineamento da ibridi include anche il trasferimento di uno strumento finanziario che coinvolga un contribuente nel caso in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità, che siano residenti, a fini fiscali, in giurisdizioni diverse, determinando uno dei seguenti esiti:

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è inserito il punto seguente:

«9 bis)

“entità ibrida”, qualsiasi entità o accordo considerato, a norma delle leggi di una giurisdizione, una persona a fini fiscali e i cui redditi e spese sono considerati redditi o spese di un'altra o di varie altre persone a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;»

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b ter (nuova)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

è inserito il punto seguente:

«9 ter)

“stabile organizzazione disconosciuta”, qualunque accordo che, a norma delle leggi della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione e che non si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione a norma delle leggi della giurisdizione in cui la stabile organizzazione è situata;»

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera c

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11)

«modalità strutturata», modalità che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è valutato ai termini della modalità o una modalità elaborata per produrre un esito da disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata non possa aver ragionevolmente aver avuto conoscenza di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi.”;

abrogato

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera c bis (nuova)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 11 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

è inserito il seguente punto:

«11 bis)

“giurisdizione del pagatore”, la giurisdizione in cui ha sede un'entità ibrida o una stabile organizzazione o in cui un pagamento è considerato effettuato.»

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine, dette spese sono sostenute o dette perdite sono subite.

1.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore.

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge un paese terzo determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite , lo Stato membro interessato nega la deduzione di tale pagamento, spesa o perdita, salvo che il paese terzo vi abbia già provveduto .

Se non è negata nella giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nella giurisdizione del pagatore. Nella misura in cui è coinvolto un paese terzo , l'onere di dimostrare che una deduzione è stata negata da un paese terzo spetta al contribuente .

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del pagatore nega la deduzione di detto pagamento.

2.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del beneficiario di detto pagamento . Se la deduzione non è negata nella giurisdizione del pagatore, lo Stato membro interessato impone al contribuente di includere nel reddito, nella giurisdizione del beneficiario, l'importo del pagamento che altrimenti darebbe luogo a un disallineamento.

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge un paese terzo determini una deduzione senza inclusione:

 

i)

se il pagamento ha origine in uno Stato membro, detto Stato membro nega la deduzione, o

 

ii)

se il pagamento ha origine in un paese terzo, lo Stato membro interessato esige dal contribuente l'inclusione di detto pagamento nella base imponibile, salvo che il paese terzo abbia già negato la deduzione o abbia richiesto l'inclusione del pagamento.

 

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri che coinvolge una stabile organizzazione determini una non tassazione senza inclusione, lo Stato membro, in cui il contribuente è residente a fini fiscali, esige che il contribuente includa tale elemento nella base impossibile attribuita alla stabile organizzazione.

3.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolga un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta non assoggettato a imposta nello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali, tale Stato membro esige che il contribuente includa il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione disconosciuta .

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge una stabile organizzazione situata in un paese terzo determini una non tassazione senza inclusione, lo Stato membro interessato esige che il contribuente includa nella base imponibile il reddito attribuito alla stabile organizzazione nel paese terzo.

 

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri negano la deduzione per qualsiasi pagamento effettuato da un contribuente se tale pagamento finanzia direttamente o indirettamente spese deducibili generando un disallineamento da ibridi attraverso una transazione o una serie di transazioni.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Nella misura in cui il pagamento effettuato da un contribuente a  un'impresa associata in un paese terzo sia compensato direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, siano deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione del pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo dalla base imponibile, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento, delle spese o perdite altrimenti deducibili in due giurisdizioni diverse.

4.   Nella misura in cui il pagamento effettuato da un contribuente a  un'entità in un paese terzo sia compensato direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, siano deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione del pagamento effettuato da un contribuente in un paese terzo dalla base imponibile, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento, delle spese o perdite altrimenti deducibili in due giurisdizioni diverse.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo sia compensata direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, non sono inclusi dal beneficiario nella propria base imponibile, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione dalla base imponibile del pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento non incluso.

5.   Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile effettuato da un contribuente in un paese terzo sia compensata direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, non sono inclusi dal beneficiario nella propria base imponibile, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione dalla base imponibile del pagamento effettuato da un contribuente in un paese terzo, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento non incluso.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo - 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo - 9 bis

 

Disallineamenti da ibridi inversi

 

Se una o più entità associate non residenti, che detengono una partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di tale Stato membro e soggetta a imposizione sul suo reddito nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di tale Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione.»

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 4

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura in cui pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro, sia in un paese terzo, a norma delle leggi vigenti in detto Stato membri e detto paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e che tali pagamenti, spese o perdite possano essere compensate nello Stato membro del contribuente rispetto al reddito imponibile non incluso nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di pagamenti, spese o perdite, salvo che il paese terzo abbia già provveduto.

Nella misura in cui pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro, sia in un paese terzo, a norma delle leggi vigenti in detto Stato membri e detto paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e che tali pagamenti, spese o perdite possano essere compensate nello Stato membro del contribuente rispetto al reddito imponibile non incluso nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di pagamenti, spese o perdite, salvo che il paese terzo abbia già provveduto. In tal modo sono inclusi i casi in cui un contribuente risulta «apolide» ai fini fiscali. Tale rifiuto della deduzione si applica anche alle situazioni in cui un contribuente è «apolide» a fini fiscali. L'onere di dimostrare che il paese terzo ha negato la deduzione del pagamento, della spesa o perdita spetta al contribuente.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0408.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0457.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0310.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/343


P8_TA(2017)0136

Accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra il Regno di Danimarca ed Europol *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra il Regno di Danimarca ed Europol (07281/2017 — C8-0120/2017 — 2017/0803(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 298/48)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (07281/2017),

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, ai sensi del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0120/2017),

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (2), quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/290 del Consiglio (3),

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (4), in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la dichiarazione del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione e del primo ministro della Danimarca del 15 dicembre 2016, nella quale essi hanno sottolineato le esigenze operative, ma anche la natura transitoria ed eccezionale dell'accordo previsto tra Europol e la Danimarca,

vista la suddetta dichiarazione, che sottolinea che l'accordo proposto sarà subordinato alla permanenza della Danimarca nell'Unione e nello spazio Schengen, all'obbligo da parte della Danimarca di recepire completamente nel diritto nazionale la direttiva (UE) 2016/680 (5) sulla protezione dei dati entro il 1o maggio 2017 e al consenso del paese all'applicazione della giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della competenza del Garante europeo della protezione dei dati,

visto il protocollo n. 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'esito del referendum svoltosi in Danimarca il 3 dicembre 2015 in relazione al protocollo n. 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione legislativa del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (6), e in particolare la richiesta di cui al paragrafo 4 che invita a stabilire che il futuro accordo tra Europol e la Danimarca abbia una data di scadenza corrispondente a cinque anni, al fine di garantirne la natura transitoria in vista di un accordo più permanente,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0164/2017),

1.

approva la proposta della Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

invita il Consiglio e la Commissione a garantire che, nel quadro della valutazione da effettuare a norma dell'articolo 25 dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra il Regno di Danimarca ed Europol, il Parlamento europeo venga regolarmente informato e consultato, in particolare attraverso il gruppo di controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol da costituire a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 (7);

5.

invita tutte le parti interessate a ricorrere a tutte le possibilità previste dal diritto primario e derivato al fine di offrire nuovamente alla Danimarca la piena adesione a Europol;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché a Europol.

(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.

(3)  GU L 42 del 18.2.2017, pag. 17.

(4)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

(5)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0023.

(7)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/345


P8_TA(2017)0137

Nomina di un membro della Corte dei conti -

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta nomina di Ildikó Gáll-Pelcz a membro della Corte dei conti (C8-0110/2017 — 2017/0802(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 298/49)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0110/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0166/2017),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 12 aprile 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Ildikó Gáll-Pelcz membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/346


P8_TA(2017)0139

Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 — C8-0373/2015 — 2015/0263(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/50)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0701),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0373/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2016 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 aprile 2016 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la pesca e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0374/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 177 del 18.5.2016, pag. 47.

(2)  GU C 240 dell'1.7.2016, pag. 49.


P8_TC1-COD(2015)0263

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/825.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/347


P8_TA(2017)0140

Anno europeo del patrimonio culturale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (COM(2016)0543 — C8-0352/2016 — 2016/0259(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/51)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0543),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0352/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 2016 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i bilanci (A8-0340/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende nota della dichiarazione comune della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 88 del 21.3.2017, pag. 7.


P8_TC1-COD(2016)0259

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/864.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

A norma dell'articolo 9 della decisione, la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (2018) è fissata a 8 milioni di EUR. Per finanziare la preparazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 1 milione di EUR sarà stanziato, nell'ambito delle risorse esistenti nel bilancio 2017. Per il bilancio 2018, saranno accantonati per l'Anno europeo del patrimonio culturale 7 milioni di EUR che saranno resi visibili in una linea di bilancio. Di tale importo 3 milioni di EUR proverranno dalle risorse attualmente previste per il programma Europa creativa e 4 milioni di EUR saranno riassegnati a partire da altre risorse esistenti, senza utilizzare i margini esistenti e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto dell'accordo dei co-legislatori che prevede di introdurre una dotazione finanziaria di 8 milioni di EUR nell'articolo 9 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018). La Commissione ricorda che è prerogativa dell'autorità di bilancio autorizzare l'importo degli stanziamenti nel bilancio annuale, in conformità dell'articolo 314 TFUE.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/349


P8_TA(2017)0141

Programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0202 — C8-0145/2016 — 2016/0110(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/52)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0202),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0145/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 marzo 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0291/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 147.


P8_TC1-COD(2016)0110

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/827.)


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/350


P8_TA(2017)0142

Programma dell'Unione volto a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori nella definizione delle politiche nel campo dei servizi finanziari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)0388 — C8-0220/2016 — 2016/0182(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 298/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0388),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0220/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 marzo 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0008/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 117.


P8_TC1-COD(2016)0182

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/826.)