ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 269

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
31 luglio 2018


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2018/C 269/01

Parere della Commissione, del 27 luglio 2018, conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1301/2014 sulla soluzione innovativa proposta da SNCF Réseau per la progettazione della catenaria al fine di consentire velocità di esercizio fino a 360 km/h

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 269/02

Avvio di procedura (Caso M.8797 — Thales / Gemalto) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 269/03

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018]

3

2018/C 269/04

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

4

2018/C 269/05

Avviso all'attenzione delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1085 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1072 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

5

2018/C 269/06

Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/1086 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

6

2018/C 269/07

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

7

2018/C 269/08

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

8

2018/C 269/09

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

9

2018/C 269/10

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

10

2018/C 269/11

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

11

 

Commissione europea

2018/C 269/12

Tassi di cambio dell'euro

12

2018/C 269/13

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 gennaio 2018 in relazione al progetto di decisione sul caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva) — Relatore: Austria

13

2018/C 269/14

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 gennaio 2018 in relazione al progetto di decisione sul caso AT.40220 (2) — Qualcomm (premi di esclusiva) — Relatore: Austria

14

2018/C 269/15

Relazione finale del consigliere-auditore — Qualcomm (premi di esclusiva) (AT.40220)

15

2018/C 269/16

Sintesi della decisione della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [Caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)] [notificata con il numero C(2018) 240]

25

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 269/17

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

27


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 269/18

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8986 — EIH/Krone-Mur/Primavia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

32


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

31.7.2018   

IT

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C 269/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2018

conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1301/2014 sulla soluzione innovativa proposta da SNCF Réseau per la progettazione della catenaria al fine di consentire velocità di esercizio fino a 360 km/h

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2018/C 269/01)

L’analisi che segue è stata effettuata a norma delle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario (1) e al regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (2).

Il 2 febbraio 2018 la Commissione ha ricevuto da parte di SNCF Réseau, conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1301/2014, una richiesta di parere in merito a una soluzione innovativa per la progettazione della catenaria al fine di consentire velocità di esercizio fino a 360 km/h.

SNCF Réseau propone di estendere da 320 km/h a 360 km/h l’uso della curva della forza media di contatto di cui al punto 4.2.11 del regolamento (UE) n. 1301/2014.

A seguito della richiesta della Commissione di valutare la soluzione tecnica proposta da SNCF Réseau, il 16 aprile 2018 l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») ha emesso un parere sulla conformità ai requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797 della soluzione innovativa proposta da SNCF Réseau per la progettazione della catenaria al fine di consentire velocità di esercizio fino a 360 km/h.

In tale parere l’Agenzia considera sufficienti i risultati delle simulazioni e delle misurazioni di prova forniti da SNCF Réseau e conferma che il requisito di cui al punto 4.2.11 del regolamento (UE) n. 1301/2014 può essere esteso per velocità fino a 360 km/h per sistemi di alimentazione per la trazione a corrente alternata CA.

Sulla base del parere dell’Agenzia e a seguito di uno scambio di opinioni con il comitato istituito a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, la Commissione ritiene che la soluzione tecnica proposta da SNCF Réseau per la progettazione della catenaria consenta il funzionamento dei treni a velocità fino a 360 km/h conformemente alla direttiva (UE) 2016/797.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione della soluzione innovativa di cui sopra sia accettabile ai fini della conformità ai requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797 e possa quindi essere utilizzato per la valutazione di progetti.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.7.2018   

IT

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C 269/2


Avvio di procedura

(Caso M.8797 — Thales / Gemalto)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 269/02)

Il 23 luglio 2018 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8797 — Thales / Gemalto, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

31.7.2018   

IT

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C 269/3


Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[cfr. l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018]

(2018/C 269/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2018 del Consiglio, del 30 luglio 2018 (1).

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2). Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del Gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (3). Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 1o ottobre 2018.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 23.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


31.7.2018   

IT

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C 269/4


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(2018/C 269/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

la base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2);

il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG RELEX che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


31.7.2018   

IT

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C 269/5


Avviso all'attenzione delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1085 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1072 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2018/C 269/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/1085 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1072 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali entità dovranno essere incluse nell'elenco di persone oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di tali entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 147.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 27.


31.7.2018   

IT

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C 269/6


Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/1086 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2018/C 269/06)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità designate negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/1086 del Consiglio (2), e nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio (5) e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (6) debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2016/44, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio prima del 15 maggio 2019, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333 e dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, dell'elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 150.

(3)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(4)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 30.

(5)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(6)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


31.7.2018   

IT

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C 269/7


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2018/C 269/07)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2016/44 (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio (3).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG RELEX, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(3)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 30.

(4)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


31.7.2018   

IT

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C 269/8


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

(2018/C 269/08)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC e al regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali persone.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Entro il 31 ottobre 2018 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.

(2)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/9


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

(2018/C 269/09)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 377/2012.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione delle persone interessate, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/10


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2018/C 269/10)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 (2) del Consiglio, e agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le misure restrittive previste nella decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 e nel regolamento (UE) 2017/1509, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 debbano continuare ad applicarsi alle persone designate negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. I motivi che hanno determinato l’inserimento di queste persone negli elenchi sono specificati in tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 28 febbraio 2019, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e all’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 152.

(3)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

(4)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 32.


31.7.2018   

IT

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C 269/11


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2018/C 269/11)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2017/1509 (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG RELEX, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2017/1509.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

31.7.2018   

IT

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C 269/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 luglio 2018

(2018/C 269/12)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1684

JPY

yen giapponesi

129,79

DKK

corone danesi

7,4493

GBP

sterline inglesi

0,89070

SEK

corone svedesi

10,2503

CHF

franchi svizzeri

1,1598

ISK

corone islandesi

122,80

NOK

corone norvegesi

9,5290

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,624

HUF

fiorini ungheresi

322,02

PLN

zloty polacchi

4,2773

RON

leu rumeni

4,6238

TRY

lire turche

5,7078

AUD

dollari australiani

1,5795

CAD

dollari canadesi

1,5245

HKD

dollari di Hong Kong

9,1696

NZD

dollari neozelandesi

1,7165

SGD

dollari di Singapore

1,5914

KRW

won sudcoreani

1 305,99

ZAR

rand sudafricani

15,4007

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9712

HRK

kuna croata

7,4005

IDR

rupia indonesiana

16 814,44

MYR

ringgit malese

4,7408

PHP

peso filippino

62,114

RUB

rublo russo

72,9792

THB

baht thailandese

38,908

BRL

real brasiliano

4,3334

MXN

peso messicano

21,7160

INR

rupia indiana

80,1965


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.7.2018   

IT

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C 269/13


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 gennaio 2018 in relazione al progetto di decisione sul caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)

Relatore: Austria

(2018/C 269/13)

1.   

Il Comitato consultivo conviene con la Commissione sul fatto che il mercato rilevante del prodotto è il mercato libero mondiale dei chipset LTE come definiti nel progetto di decisione.

2.   

Il Comitato consultivo conviene con la Commissione sul fatto che Qualcomm ha detenuto una posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset LTE tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016.

3.   

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che i pagamenti effettuati da Qualcomm ad Apple descritti nel progetto di decisione erano premi di esclusiva.

4.   

Il Comitato consultivo concorda con l’analisi effettuata dalla Commissione circa la capacità dei premi di esclusiva di Qualcomm di produrre effetti anticoncorrenziali e con la conclusione della Commissione che tali premi di esclusiva costituiscono un abuso di posizione dominante.

5.   

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito al fatto che Qualcomm non ha dimostrato che i suoi premi di esclusiva erano controbilanciati, o superati, da vantaggi in termini di efficienza che vadano anche a beneficio del consumatore.

6.   

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione concernente la durata dell’infrazione descritta nel progetto di decisione.

7.   

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito al fatto che quest’ultima è competente ad applicare l’articolo 102 del TFUE e l’articolo 54 del SEE nel presente caso.

8.   

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento di cui al progetto di decisione ha un effetto sensibile sugli scambi tra Stati membri e tra parti contraenti del SEE ai sensi dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 54 del SEE.

9.   

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/14


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 gennaio 2018 in relazione al progetto di decisione sul caso AT.40220 (2) — Qualcomm (premi di esclusiva)

Relatore: Austria

(2018/C 269/14)

1.   

Il Comitato consultivo conviene con la Commissione in merito al fatto che dovrebbe essere inflitta un’ammenda al destinatario del progetto di decisione.

2.   

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito al fatto che, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, si dovrebbe tener conto delle vendite dirette e indirette di Qualcomm a terzi nel SEE.

3.   

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo di base dell’ammenda stabilito con riferimento al presente caso.

4.   

Il Comitato consultivo conviene con la Commissione che nel presente caso dovrebbe essere inflitta un’ulteriore ammenda (“diritto di ingresso”).

5.   

Il Comitato consultivo conviene con la Commissione che nel presente caso non si applicano circostanze aggravanti né attenuanti.

6.   

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo definitivo dell’ammenda fissato nel presente caso.

7.   

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


31.7.2018   

IT

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C 269/15


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Qualcomm (premi di esclusiva)

(AT.40220)

(2018/C 269/15)

Introduzione

(1)

Il progetto di decisione riguarda la concessione di premi da parte di Qualcomm Inc. («Qualcomm») a favore di Apple Inc. («Apple») a condizione che Apple acquisti da Qualcomm tutto il suo fabbisogno di baseband chipset compatibili con lo standard di telefonia cellulare «Long-Term Evolution» (LTE) e con i meno recenti standard «Global System for Mobile Communications» (GSM) e «Universal Mobile Telecommunications System» (UMTS). In base al progetto di decisione, ciò costituisce una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

(2)

Ad agosto 2014 la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un’indagine sugli accordi concernenti l’acquisto e l’utilizzo dei baseband chipset di Qualcomm. Tra il 12 agosto 2014 e il 23 luglio 2015 la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2).

(3)

Il 16 luglio 2015 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Qualcomm, a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (3).

(4)

L’8 dicembre 2015 la Commissione ha adottato, ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, una comunicazione degli addebiti indirizzata a Qualcomm. In sostanza, la comunicazione degli addebiti riporta la conclusione provvisoria della Commissione secondo cui, in mancanza di giustificazioni oggettive o di miglioramenti dell’efficienza, Qualcomm avrebbe abusato della propria posizione dominante concedendo premi ad Apple a condizione che quest’ultima acquistasse da Qualcomm tutto il proprio fabbisogno di baseband chipset compatibili con: i) gli standard UMTS e GSM; e con ii) lo standard LTE unitamente agli standard UMTS e GSM meno recenti.

(5)

Sempre in data 8 dicembre 2015 la direzione generale della concorrenza («DG Concorrenza») della Commissione ha anticipato tramite posta elettronica a Qualcomm una copia per conoscenza informale della comunicazione degli addebiti. La comunicazione degli addebiti è stata inviata a Qualcomm a mezzo corriere il giorno seguente. Secondo la lettera di accompagnamento del 9 dicembre 2015 inviata insieme alla comunicazione degli addebiti, si concedevano a Qualcomm tre mesi di tempo per trasmettere una risposta scritta. Tale periodo teneva «conto delle dimensioni e della natura del fascicolo, del contenuto della [comunicazione degli addebiti], del fatto che nella stessa data è stata adottata una comunicazione degli addebiti nei confronti di [Qualcomm] nel caso AT.39711 – Qualcomm (predation) (Qualcomm, comportamento predatorio) e dell’imminente periodo di vacanza». Detto periodo avrebbe cominciato a decorrere, nel caso in cui Qualcomm avesse richiesto di accedere al fascicolo entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della comunicazione degli addebiti, «dal giorno successivo al ricevimento del CD-ROM/DVD con la parte accessibile del fascicolo».

(6)

Qualcomm ha ricevuto la notifica formale della comunicazione degli addebiti tramite corriere l’11 dicembre 2015. In seguito alla richiesta di Qualcomm del 18 dicembre, il 21 dicembre 2015 la Commissione ha fornito a Qualcomm i documenti salvati su un dispositivo elettronico, ai fini dell’accesso al fascicolo a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 15 del regolamento n. 773/2004.

Accesso al fascicolo in seguito alla comunicazione degli addebiti e periodo per rispondere alla comunicazione degli addebiti

Scambi tra Qualcomm e la DG Concorrenza

(7)

Con lettera del 29 gennaio 2016 alla DG Concorrenza, Qualcomm si è lamentata dei riferimenti ambigui ai documenti, ha contestato quello che riteneva essere un numero di omissis eccessivo e non informativo nelle versioni accessibili dei documenti ricevuti e ha manifestato stupore per il numero apparentemente esiguo di documenti provenienti da Apple fra tali documenti.

(8)

La DG Concorrenza ha risposto con lettera del 19 febbraio 2016, in cui ha chiarito e corretto alcune inesattezze nei riferimenti e ha spiegato, tra le altre cose, che la discrepanza tra il numero di documenti elencati come figuranti in determinate «raccolte di documenti» (4) nel fascicolo istruttorio e il numero di versioni non riservate nella versione accessibile di tali raccolte messa a disposizione il 21 dicembre 2015 era dovuta al fatto che tre dei soggetti che avevano fornito informazioni avevano preteso che alcuni documenti fossero trattati come riservati nella loro interezza. Per alcuni testi redatti, la DG Concorrenza riteneva che non fossero necessarie sintesi non riservate più esaurienti.

(9)

Con messaggi di posta elettronica del 19 febbraio, 26 febbraio e 3 marzo 2016 la DG Concorrenza ha fornito a Qualcomm: i) le versioni con omissis di alcuni documenti precedentemente non accessibili; ii) le versioni con omissis aggiornate di altri documenti che erano già stati forniti; e iii) le sintesi di (parti di) taluni documenti che i relativi fornitori sostenevano essere riservati nella loro interezza.

(10)

In una lettera alla DG Concorrenza del 4 marzo 2016 Qualcomm affermava di avere ottenuto l’accesso a una versione incompleta e incoerente del fascicolo del caso, contenente molti documenti in cui erano stati omessi in maniera ingiustificata ampi passaggi probabilmente importanti per la sua difesa. La lettera includeva un lungo allegato contenente richieste dettagliate di ulteriore accesso al fascicolo.

(11)

Il 7 marzo 2016 Qualcomm ha scritto alla DG Concorrenza chiedendo «una proroga del termine concesso a Qualcomm per rispondere alla [comunicazione degli addebiti]». Qualcomm sosteneva che, alla luce dei «gravi e continui problemi» nell’accesso al fascicolo, il periodo di tre mesi indicato nella lettera di accompagnamento alla comunicazione degli addebiti per rispondere alla stessa non era ancora cominciato a decorrere. In subordine, Qualcomm chiedeva «almeno una proroga di tre mesi del termine … (ossia almeno fino al 22 giugno 2016)».

(12)

Con lettera del 16 marzo 2016 la DG Concorrenza ha risposto alle due precedenti lettere di Qualcomm. Relativamente all’accesso al fascicolo, la DG Concorrenza ha fornito le versioni non riservate riviste di alcuni documenti, ha respinto la richiesta di altri documenti da parte di Qualcomm e ha affermato che non vi erano questioni pendenti riguardanti i riferimenti, la riservatezza o documenti presumibilmente mancanti. Quanto al termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti, la DG Concorrenza non condivideva la «caratterizzazione da parte di Qualcomm di un accesso decisamente inadeguato al fascicolo» ma concedeva una «proroga di un mese» e fissava un «nuovo termine» al 22 aprile 2016, «per tenere conto dell’ulteriore tempo di cui Qualcomm potrebbe aver avuto bisogno per esaminare i documenti forniti dopo il 22 dicembre 2015».

(13)

Con lettera del 21 marzo 2016 alla DG Concorrenza, Qualcomm ha criticato le posizioni delineate nella lettera del 16 marzo 2016 della DG Concorrenza e ha comunicato che Qualcomm avrebbe «chiesto la determinazione del consigliere-auditore» in merito all’accesso al fascicolo e al termine per la risposta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti.

Richieste di Qualcomm al consigliere-auditore in merito al termine di risposta alla comunicazione degli addebiti

(14)

Con lettera al consigliere-auditore del 21 marzo 2016 Qualcomm ha richiesto una «verifica del termine fissato dalla [DG Concorrenza] per rispondere alla [comunicazione degli addebiti]». In tale contesto, Qualcomm chiedeva la «determinazione che il termine originario di tre mesi … i) non era ancora cominciato a decorrere; o ii) aveva cominciato a decorrere non prima del 20 febbraio 2016». In subordine, Qualcomm chiedeva una «proroga del termine attuale … fino al 22 giugno 2016, ossia tre mesi in più rispetto al termine originario».

(15)

Con lettera al consigliere-auditore del 6 aprile 2016 Qualcomm ha richiesto ulteriore accesso a un ampio volume di materiale contenuto nel fascicolo della Commissione. Due giorni dopo ha fornito l’«Allegato 2» di tale lettera. Tale richiesta di accesso al fascicolo (la «richiesta di aprile 2016»), nonché altre richieste e la relativa modalità di trattamento sono descritte più avanti nella presente relazione.

(16)

Con messaggio di posta elettronica a Qualcomm del 15 aprile 2016 il consigliere-auditore ha sospeso con effetto dal 6 aprile 2016 (la data della richiesta di aprile 2016) la decorrenza del termine per la risposta scritta alla comunicazione degli addebiti. In tale messaggio si leggeva che, una volta che il consigliere-auditore avesse ritenuto opportuno revocare tale sospensione, sarebbe stato possibile fornire ulteriori indicazioni in merito a un nuovo termine per la presentazione di una siffatta risposta e per qualsiasi questione correlata.

(17)

Con lettera a Qualcomm del 27 maggio 2016 il consigliere-auditore ha descritto varie azioni intraprese per affrontare la richiesta di aprile 2016 (5). In considerazione di ciò, il consigliere-auditore ha revocato tale sospensione e ha aggiunto un periodo supplementare al tempo rimanente del periodo previsto per rispondere per iscritto alla comunicazione degli addebiti a partire dalla data della sospensione, portando il termine per tale risposta al 23 giugno 2016.

(18)

Con lettera del 30 maggio 2016, Qualcomm ha contestato tale termine prorogato. Facendo riferimento alla sua lettera al consigliere-auditore del 21 marzo 2016, Qualcomm ha ribadito la propria posizione secondo cui «il termine originario di tre mesi … non aveva cominciato a decorrere il 21 dicembre 2016». Aggiungendo tre mesi alle date in cui taluni consulenti esterni di Qualcomm avevano avuto accesso a determinati documenti nell’ambito di una «procedura di sala dati» (cfr. il punto (26) seguente), Qualcomm ha osservato che «il termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti non [poteva] cadere prima del 24 agosto 2016». In subordine, Qualcomm chiedeva «una proroga del termine attuale … almeno fino al 25 luglio». Qualcomm chiedeva inoltre al consigliere-auditore di confermare «in ogni caso» la data a partire dalla quale si poteva ritenere che Qualcomm avesse «ricevuto un accesso sufficiente al fascicolo che il periodo iniziale di tre mesi concesso a Qualcomm […]».

(19)

Con messaggio di posta elettronica alla DG Concorrenza del 1o giugno 2016, avendo preso visione degli ultimi passaggi aggiuntivi del testo integrale a cui, secondo il giudizio del consigliere-auditore (cfr. sotto), Qualcomm aveva diritto di accedere, gli avvocati di Qualcomm hanno indicato che, poiché a loro parere tali passaggi contenevano «sostanziali elementi di prova a discarico», essi ritenevano che l’accesso al fascicolo fosse stato concesso non prima del 1o giugno 2016.

(20)

In una decisione del 9 giugno 2016 (la «decisione di giugno 2016 del consigliere-auditore»), il consigliere-auditore ha rammentato che (il 27 maggio 2016) era già stato fissato il termine prorogato del 23 giugno 2016 per la trasmissione di una risposta alla comunicazione degli addebiti. Poiché, in particolare, tale termine prorogato era stato fissato in risposta alle richieste di Qualcomm, il periodo di tempo indicato nella lettera di accompagnamento alla comunicazione degli addebiti era diventato ridondante. Le osservazioni di Qualcomm riguardo alla data in cui il periodo aveva cominciato a decorrere erano state superate dagli eventi. Le osservazioni in tal senso contenute nella lettera di Qualcomm del 21 marzo 2016 erano state trattate dal consigliere-auditore rispettivamente nel messaggio di posta elettronica del 15 aprile e nella lettera del 27 maggio 2016. Quando Qualcomm ha riformulato e aggiornato tali asserzioni il 30 maggio e il 1o giugno 2016, esse erano ormai irrilevanti per la questione se il termine all’epoca applicabile (23 giugno 2016) dovesse essere o meno prorogato. Riguardo a tale questione, il consigliere-auditore ha concesso un giorno supplementare per la formulazione di osservazioni sostanziali riservate per conto di Qualcomm sulla base di una «sala dati» concernente una quantità limitata di documenti altamente riservati («osservazioni riservate») (cfr. il punto (26) seguente) dopo la trasmissione del corpo principale della risposta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti, il cui termine rimaneva fissato al 23 giugno 2016.

(21)

Con messaggio di posta elettronica inviato la sera del 21 giugno 2016 Qualcomm ha trasmesso una richiesta motivata di un’ulteriore proroga fino a lunedì 27 giugno 2016. Il consigliere-auditore ha accordato la proroga richiesta con messaggio trasmesso il giorno seguente, specificando che, in linea con la decisione di giugno 2016 del consigliere-auditore, sarebbe stata messa a disposizione una sala dati per eventuali ulteriori osservazioni riservate (cfr. il punto (26) seguente).

(22)

Qualcomm ha trasmesso la sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti in data 27 giugno 2016. Il 28 giugno e di nuovo il 30 giugno 2016, gli avvocati di Qualcomm hanno trasmesso «osservazioni sostanziali riservate» in relazione a taluni documenti di cui avevano esaminato le versioni riservate nell’ambito delle procedure di accesso limitato descritte al punto (26) seguente.

Richieste da parte di Qualcomm al consigliere-auditore di un più ampio accesso al fascicolo in seguito alla comunicazione degli addebiti

(23)

Il 30 marzo 2016, in seguito a una richiesta contenuta nella lettera di Qualcomm del 21 marzo 2016, il consigliere-auditore si è incontrato con il consulente esterno di Qualcomm. Durante tale incontro è stato annunciato che Qualcomm stava finendo di predisporre una richiesta di ulteriore accesso a taluni documenti che la Commissione aveva ottenuto in particolare da Apple.

(24)

La richiesta di aprile 2016 (cfr. il punto (15) precedente) includeva ampie motivazioni contenute in due allegati: il primo riguardante taluni documenti di Apple e di Intel Corporation, il secondo concernente le risposte di altre 13 imprese alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione. Viste le priorità di Qualcomm risultanti dall’incontro del 30 marzo 2016, il consigliere-auditore ha trattato in via prioritaria le richieste di Qualcomm di un più ampio accesso ai documenti di Apple specificati nel primo allegato.

(25)

A maggio 2016, su disposizione del consigliere-auditore, la DG Concorrenza ha fornito a Qualcomm quattro lotti separati delle versioni accessibili riviste di (estratti di) taluni documenti contemplati nella richiesta di aprile 2016. Tali versioni riviste erano state redatte in seguito a contatti tra il consigliere-auditore e i 15 soggetti interessati che avevano fornito informazioni (6).

(26)

In relazione a taluni altri documenti provenienti da tali fornitori delle informazioni, il consigliere-auditore ha predisposto un accesso limitato per mezzo di «procedure di sala dati» separate (7). Queste prevedevano l’accesso di consulenti esterni specifici di Qualcomm, presso i locali della DG Concorrenza, alle versioni riservate pertinenti rispettivamente il i) 23 e 24 maggio 2016 e il ii) 1o giugno 2016 (8). Il relativo regolamento delle sale dati concedeva la possibilità di osservazioni riservate. Inoltre, in relazione a un altro documento proveniente da un diverso soggetto che aveva fornito informazioni, il consigliere-auditore ha predisposto a maggio 2016 un accesso limitato per mezzo di un accordo di «cerchia di riservatezza» (9) fra tale soggetto che aveva fornito informazioni e i consulenti esterni specificati di Qualcomm.

(27)

In una lettera a Qualcomm del 27 maggio 2016 concernente il termine per la risposta scritta alla comunicazione degli addebiti (cfr. il punto (17) precedente), il consigliere-auditore ha descritto in che modo Qualcomm (o i consulenti esterni specificati nominati da Qualcomm) aveva ricevuto o avrebbe presto ricevuto, nella misura consentita dall’effettivo esercizio dei diritti di difesa di Qualcomm, gran parte delle informazioni (incluse le informazioni riservate) alle quali Qualcomm aveva chiesto di avere un più ampio accesso. In tale lettera, il cui scopo principale era fissare un termine prorogato per una risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, si spiegava che Qualcomm avrebbe ricevuto a tempo debito una risposta motivata alla richiesta di aprile 2016. Si spiegava inoltre che, invece di intralciare la predisposizione della risposta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti aspettando che fossero raccolte tutte le informazioni supplementari alle quali il consigliere-auditore riteneva che Qualcomm avesse diritto e che potesse essere adottata una decisione formale a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore aveva disposto che la DG Concorrenza fornisse in maniera continua a Qualcomm versioni non confidenziali riviste senza attendere una decisione formale, e comunque in quattro tranche a intervalli prevedibili, per evitare un approccio indebitamente frammentato.

(28)

Con lettera del 30 maggio 2016 Qualcomm ha contestato, fra le altre cose, la portata dell’ulteriore accesso a taluni documenti che era stato accordato a Qualcomm, inclusa l’entità degli omissis applicati dalla DG Concorrenza alla «relazione della sala dati non riservata» che era stata redatta per Qualcomm nell’ambito della prima procedura di sala dati menzionata al punto (26) precedente. Qualcomm chiedeva inoltre, per la prima volta dinanzi al consigliere-auditore e senza fatti a sostegno, il pieno e illimitato accesso a tre ulteriori documenti.

(29)

La decisione di giugno 2016 del consigliere-auditore (cfr. il punto (20) precedente) include, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2011/695/UE, una risposta motivata alla richiesta di aprile 2016. Tale decisione descrive fra l’altro l’approccio adottato nei confronti delle richieste di ulteriore accesso al fascicolo da parte di Qualcomm. In sostanza, laddove, dopo aver sentito tutti coloro che avevano fornito informazioni, le informazioni fornite sono risultate essere realmente riservate secondo un test articolato su tre assi sulla base della sentenza in Bank Austria contro Commissione (10), si è dovuto trovare un equilibrio adeguato e proporzionato tra i legittimi interessi di riservatezza e il corretto esercizio dei diritti di difesa di Qualcomm. Laddove le informazioni interessate sono risultate avere potenzialmente una rilevanza o un’utilità specifica per Qualcomm in termini di comprensione del contesto delle affermazioni contenute nella comunicazione degli addebiti o delle possibili argomentazioni di difesa, ma erano particolarmente sensibili per il soggetto che le aveva fornite e difficili, o addirittura impossibili, da trasmettere a Qualcomm in un formato con omissis non riservato e sufficientemente informativo, per trovare tale equilibrio si sono dovute adottare le procedure di accesso limitato di cui al punto (26) precedente.

(30)

La decisione di giugno 2016 del consigliere-auditore respinge inoltre, fra le altre cose, i reclami di Qualcomm in merito all’accesso al fascicolo e le richieste da questa formulate nella lettera del 30 maggio 2016. Per esempio, respinge la richiesta dei consulenti esterni di Qualcomm di essere autorizzati a una seconda visita a una sala dati per formulare osservazioni in merito alla riservatezza di alcuni dei materiali inclusi nella prima procedura di sala dati. Nel contesto dell’esame degli omissis contestati nella bozza di relazione della sala dati redatta in tale procedura (11), il consigliere-auditore aveva già avuto modo di rilevare e valutare la sostanza delle osservazioni che si volevano probabilmente formulare. Inoltre, invece di chiedere, anche solo a grandi linee, l’accesso a ulteriori informazioni, Qualcomm aveva soltanto cercato di ottenere la possibilità di formulare una simile richiesta in un secondo momento.

Terzi (interessati)

(31)

Dietro richiesta motivata presentata verso la fine del 2015, Apple e NVIDIA Corporation sono state ammesse al procedimento in qualità di terzi interessati, a norma dell’articolo 5 della decisione 2011/695/UE. La relativa richiesta di NVIDIA di essere sentita in qualità di terzo interessato «con accesso al fascicolo e con diritto a essere sentito equivalente a quello di un denunciante» (12) non è stata accolta in quanto chiedeva diritti che andavano oltre quelli accordati ai terzi interessati.

(32)

All’inizio del 2016, in risposta all’opposizione espressa da Qualcomm all’ammissione di NVIDIA quale terzo interessato, il consigliere-auditore ha spiegato che il fatto che un richiedente lo status di terzo interessato chieda un risarcimento danni sulla base dell’articolo 102 TFUE dinanzi a tribunali nazionali non osta alla sua ammissione quale terzo interessato nel procedimento della Commissione (13).

(33)

A maggio 2016, la domanda di un altro terzo non ha costituito un «interesse sufficiente» ai fini dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 e dell’articolo 5 della decisione 2011/695/UE. In mancanza di una risposta alla valutazione negativa provvisoria del consigliere-auditore sulla base dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2011/695/UE, tale domanda di essere sentito quale terzo interessato è stata ritenuta respinta.

(34)

Rispettivamente il 15 marzo e il 31 marzo 2016, la DG Concorrenza ha fornito ad Apple e a NVIDIA una versione non riservata della comunicazione degli addebiti per informarle, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, in merito alla natura e all’oggetto del procedimento. Apple e NVIDIA hanno trasmesso i loro pareri in forma scritta a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento rispettivamente il 2 maggio e il 31 maggio 2016.

(35)

Verso la fine del 2016, la DG Concorrenza ha chiesto e ottenuto osservazioni scritte da Apple in merito a una versione non riservata della risposta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti (14).

(36)

Sempre sul finire del 2016, la DG Concorrenza ha respinto la richiesta di NVIDIA di avere accesso e di ottenere la possibilità di rispondere per iscritto a: i) una versione non riservata della risposta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti; e ii) eventuali osservazioni di Qualcomm sulle osservazioni di NVIDIA formulate a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004.

(37)

In risposta alle obiezioni di NVIDIA a tale rifiuto, il consigliere-auditore ha spiegato, in sostanza, che anche se la DG Concorrenza ha la facoltà di fornire tali documenti ai terzi interessati (15), essa dispone di un notevole margine d’azione nel decidere se accogliere o meno richieste come quella di NVIDIA. La decisione 2011/695/UE non prevede che i terzi interessati ottengano una decisione del consigliere-auditore con cui si concede loro l’accesso a documenti che vanno oltre le informazioni scritte circa «la natura e l’oggetto del procedimento» a cui hanno diritto a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004. Il diritto di NVIDIA di essere informata sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, era già stato soddisfatto. È ammesso un trattamento differenziato dei terzi interessati laddove vi siano differenze oggettive fra loro, per esempio in rapporto al contributo che sono in grado di apportare alla comprensione delle questioni di fatto pertinenti da parte della Commissione.

Nessuna audizione

(38)

Nell’ottica di aiutare la pianificazione di Qualcomm, la lettera del consigliere-auditore del 27 maggio 2016 (cfr. i punti (17) e (27) seguenti) indicava che, qualora Qualcomm dovesse richiedere, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, la possibilità di sviluppare gli argomenti in risposta alla comunicazione degli addebiti nel corso dell’audizione, il consigliere-auditore intendeva organizzare una simile audizione in una di due date vicine a metà luglio 2016. In un messaggio di posta elettronica di accompagnamento alla decisione di giugno 2016 del consigliere-auditore, la data prevista per una possibile audizione è stata spostata su un’altra data a metà luglio 2016.

(39)

In un messaggio di posta elettronica del 21 giugno 2016, Qualcomm ha fatto sapere che, visto il tempo necessario per prepararsi a un’audizione concernente la comunicazione degli addebiti e alla luce della prospettiva di dover presto finalizzare la propria risposta scritta a una diversa comunicazione degli addebiti (nel caso AT.39711 Qualcomm (predation)], Qualcomm aveva «deciso, con rammarico, di declinare l’audizione nel caso in esame».

(40)

Nel concedere la proroga supplementare, richiesta in tale messaggio di posta elettronica, del periodo per la trasmissione della risposta scritta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti (cfr. il punto (21) precedente), il consigliere-auditore ha sottolineato che Qualcomm, diversamente da quanto essa sembrava suggerire, non era stata posta dinanzi alla scelta tra un’audizione nella data prevista a giugno 2016 e la totale impossibilità di sostenere un’audizione. Se Qualcomm avesse voluto richiedere un’audizione in tale risposta, sarebbe stata sua facoltà formulare osservazioni circa l’adeguatezza o meno della data prevista. Anche se tale data era stata proposta, fra le altre cose, alla luce del fatto che Qualcomm si stava occupando di una comunicazione degli addebiti in un altro caso, qualsiasi richiesta di una data di audizione diversa sarebbe stata presa in attenta considerazione.

(41)

Nella sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, Qualcomm non ha però richiesto alcuna audizione.

Lettera di esposizione dei fatti – termine di risposta e accesso al fascicolo

(42)

Il 10 febbraio 2017 la DG Concorrenza ha trasmesso una «lettera di esposizione dei fatti» che cui comunicava a Qualcomm: i) elementi di prova ai quali Qualcomm aveva già avuto accesso ma ai quali non era fatto espresso riferimento nella comunicazione degli addebiti e che, ai fini di un’ulteriore analisi del fascicolo, potevano essere rilevanti per sostenere le conclusioni provvisoriamente formulate nella comunicazione degli addebitati, e ii) ulteriori elementi di prova ottenuti dopo l’adozione della comunicazione degli addebiti.

Termine di risposta alla lettera di esposizione dei fatti

(43)

Nella lettera di esposizione dei fatti si concedeva a Qualcomm fino al 3 marzo 2017 per trasmettere eventuali osservazioni su tali elementi di prova. Il 24 febbraio 2017 Qualcomm ha chiesto altri due mesi di tempo. Con lettera del 27 febbraio 2017 la DG Concorrenza ha prorogato il termine per commentare la lettera di esposizione dei fatti fino al 13 marzo 2017.

(44)

Il 1o marzo 2017 Qualcomm ha chiesto al consigliere auditore «di stabilire che [era] appropriata una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere alla lettera di esposizione dei fatti». Qualcomm basava tale richiesta sul contenuto della lettera di esposizione dei fatti, su una presunta mancanza di urgenza e su quelli che Qualcomm riteneva essere alcuni «vizi procedurali» (come una presunta mancanza di «regolare avviso» a Qualcomm prima dell’emissione della lettera di esposizione dei fatti e di «parità delle armi» tra Qualcomm e quello che Qualcomm descriveva come «il denunciante di fatto», Apple).

(45)

Con decisione dell’8 marzo 2017, tenendo presente, per analogia, il contenuto dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE (16), il consigliere-auditore ha respinto la proroga richiesta da Qualcomm. In sostanza, le osservazioni di Qualcomm, prese sia singolarmente sia congiuntamente, non risultavano convincenti. Per esempio, la normativa UE non prevede l’obbligo specifico di trasmettere il preavviso di una lettera di esposizione dei fatti e, in ogni caso, Qualcomm aveva sostanzialmente confermato di avere ricevuto un preavviso di due giorni della lettera di esposizione dei fatti. Inoltre, la contestazione di Qualcomm di una mancanza di parità delle armi con Apple non teneva conto del fatto che il caso AT.40220 non era una controversia che vedeva Apple contrapposta a Qualcomm (17). Un confronto tra il tempo concesso rispettivamente ad Apple e a Qualcomm per formulare osservazioni distinte e di natura sostanzialmente diversa non era dunque rilevante per stabilire se si sarebbe dovuto concedere ulteriore tempo supplementare a Qualcomm per rispondere alla lettera di esposizione dei fatti. Poiché le altre osservazioni di Qualcomm non sono risultate convincenti, qualsiasi proroga del termine per la risposta di Qualcomm alla lettera di esposizione dei fatti esclusivamente sulla base di una presunta mancanza di urgenza nel caso AT.40220 avrebbe rischiato di introdurre un indebito ritardo.

Accesso al fascicolo dopo la lettera di esposizione dei fatti

(46)

Nell’ambito dell’ulteriore accesso al fascicolo concesso dalla DG Concorrenza in relazione alla lettera di esposizione dei fatti, gli avvocati di Qualcomm hanno inizialmente accettato una procedura di sala dati per determinati materiali forniti da terzi in risposta alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione. Dopo aver visionato tali materiali la mattina del 17 febbraio 2017, gli avvocati di Qualcomm hanno chiesto che Qualcomm avesse accesso diretto alle relative copie. La DG Concorrenza ha respinto tale richiesta nello stesso giorno.

(47)

Con lettera al consigliere-auditore del 27 febbraio 2017, Qualcomm ha chiesto l’accesso completo e illimitato al materiale disponibile nella sala dati.

(48)

Il 1o marzo 2017 Qualcomm ha scritto alla DG Concorrenza. Criticando le versioni accessibili di taluni documenti messi a disposizione in seguito alla lettera di esposizione dei fatti, Qualcomm ha chiesto ulteriore accesso a determinati documenti, alcuni menzionati nella lettera di esposizione dei fatti, altri no.

(49)

Con lettera del 3 marzo 2017, la DG Concorrenza ha contestato le critiche sollevate da Qualcomm il 1o marzo 2017 e ha respinto pressoché tutte le richieste di ulteriore accesso al fascicolo formulate da Qualcomm in tale data.

(50)

Con decisione del 10 marzo 2017, il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Qualcomm del 27 febbraio 2017. Contrariamente alle osservazioni formulate per conto di Qualcomm, il materiale presente nella sala dati era riservato. Una combinazione della procedura di sala dati con la fornitura a Qualcomm delle versioni non riservate del materiale interessato rappresentava un giusto equilibrio tra l’esercizio efficace dei diritti di Qualcomm e i legittimi interessi dei soggetti che avevano fornito tale materiale.

(51)

Il 13 marzo 2017 Qualcomm ha trasmesso le proprie osservazioni scritte sulla lettera di esposizione dei fatti.

(52)

Il 15 marzo 2017 la DG Concorrenza ha offerto a Qualcomm, «come atto di cortesia», un’ulteriore possibilità di far esaminare a taluni consulenti di Qualcomm, in una sala dati, il materiale precedentemente messo a disposizione il 17 febbraio 2017. Questo perché il 17 febbraio 2017 i consulenti interessati avevano trascorso nella sala dati solo una parte relativamente ridotta del tempo destinato a tale scopo.

(53)

Qualcomm ha risposto il 17 marzo 2017, chiedendo di poter accedere in una sala dati non solo al materiale che si trovava nella sala dati del 17 febbraio 2017, «ma anche a tutte le altre osservazioni equivalenti (fogli di lavoro) formulate da tutti i terzi».

(54)

Il 20 marzo 2017 la DG Concorrenza ha negato tale accesso a materiali diversi da quelli disponibili nella sala dati del 17 febbraio 2017. Più tardi, il 20 marzo 2017, Qualcomm ha scritto al consigliere-auditore chiedendo ulteriore accesso ai documenti che la Commissione aveva ottenuto da alcuni terzi. In un messaggio elettronico inviato alla DG Concorrenza il 21 marzo 2017, Qualcomm spiegava che non avrebbe accettato l’offerta di accesso supplementare alla sala dati, ma che aveva invece chiesto al consigliere-auditore, in data 20 marzo 2017, di concedere ulteriore accesso al fascicolo.

(55)

In una decisione dell’11 aprile 2017 il consigliere-auditore ha concesso l’accesso a versioni di taluni documenti contenenti meno omissis ottenuti da tre soggetti che avevano fornito informazioni e ha respinto le parti restanti della richiesta di Qualcomm del 20 marzo 2017.

(56)

Il 29 maggio 2017 Qualcomm ha formulato ulteriori osservazioni scritte nei confronti della DG Concorrenza in merito agli elementi di prova aggiunti al fascicolo del caso in seguito all’adozione della comunicazione degli addebiti.

Questioni procedurali sollevate da Qualcomm

Critiche procedurali di Qualcomm

(57)

Secondo Qualcomm, l’indagine nel caso in esame sarebbe «costellata di irregolarità procedurali». Le contestazioni di Qualcomm si riferiscono principalmente alle questioni, strettamente collegate tra loro, dell’accesso al fascicolo e dei termini per la risposta alla comunicazione degli addebiti o alla lettera di esposizione dei fatti.

(58)

Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Qualcomm lamenta di non avere ottenuto l’accesso al fascicolo in data 21 dicembre 2015, con il risultato che le sarebbe stato richiesto di preparare la risposta alla comunicazione degli addebiti «in meno di tre settimane». A tale riguardo, Qualcomm contesta in sostanza che: i) la DG Concorrenza non avrebbe fornito «sostanziali elementi di prova a discarico» fino a «quasi due mesi dopo l’inizio del periodo originario di tre mesi per rispondere alla comunicazione degli addebiti»; ii) gli omissis per ragioni di riservatezza applicati ai documenti nel fascicolo della Commissione sarebbero «eccessivi e ingiustificati», con il risultato di un eccessivo dispendio di tempo e risorse da parte di Qualcomm per chiedere ulteriore accesso al fascicolo; e iii) la «data più prossima in cui si può ritenere che sia stato concesso l’accesso al fascicolo è il 1o giugno 2016».

(59)

Qualcomm specifica in tale risposta che rimangono valide «tutte le preoccupazioni e le obiezioni sollevate al consigliere-auditore con lettera del 30 maggio 2016». In tale lettera si contestava in particolare: i) la portata dell’ulteriore accesso accordato con la prima procedura di sala dati menzionata al punto (26) precedente (18); e ii) la modalità incrementale con cui è stato accordato l’ulteriore accesso al fascicolo in risposta a varie richieste di Qualcomm.

(60)

Qualcomm aggiunge che l’«impegno della Commissione verso l’efficienza amministrativa non deve essere a spese dei diritti di difesa di Qualcomm», sostenendo che la procedura nel caso AT.40220 è stata «inutilmente affrettata» e che «pretendere che Qualcomm prepari la propria difesa soltanto entro tre settimane dal momento in cui ha potuto valutare in maniera sostanziale gli elementi di prova equivale a negare la sua parità delle armi nei confronti della Commissione e il suo diritto di difesa».

(61)

Nelle sue risposte alla comunicazione degli addebiti e alla lettera di esposizione dei fatti, Qualcomm critica inoltre la DG Concorrenza per non essere stata in grado di ottenere da Apple «elementi di prova essenziali per la valutazione [richiesti prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti]» attraverso una più ampia richiesta di informazioni.

(62)

Nella sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti, Qualcomm sostiene che sia il termine iniziale del 3 marzo 2017 sia il termine prorogato del 13 marzo 2017 per tale risposta «erano manifestamente irragionevoli e sproporzionati», in particolare alla luce di quella che Qualcomm descrive come la distrazione di «problemi persistenti legati all’accesso al fascicolo» e una mancanza di «parità delle armi» sia tra Qualcomm e la Commissione sia tra Qualcomm e Apple.

(63)

Qualcomm afferma inoltre, in risposta alla lettera di esposizione dei fatti, che la durata di una presunta violazione non può essere prorogata da una lettera di esposizione dei fatti fino a un periodo che rimanda l’adozione della corrispondente comunicazione degli addebiti.

(64)

In vari punti della procedura, perlopiù nell’ambito della richiesta di proroghe dei termini per la trasmissione delle proprie risposte alla comunicazione degli addebiti o alla lettera di esposizione dei fatti, ma anche quando non ha colto l’opportunità di sviluppare gli argomenti nel corso dell’audizione (cfr. i punti da (39) a (41) precedenti), Qualcomm ha contestato o suggerito che fosse lesivo dei propri diritti di difesa che Qualcomm e i suoi consulenti dovessero sostenere la difesa in due casi separati in corso dinanzi alla Commissione.

Pareri del consigliere-auditore

(65)

È vero che l’insieme di documenti messo a disposizione di Qualcomm il 21 dicembre 2015 ai fini dell’accesso al fascicolo presentava delle lacune. In particolare, tali documenti non rispecchiavano chiaramente il fatto che taluni soggetti che avevano fornito informazioni avessero chiesto il trattamento riservato di circa 100 documenti in tutto, le cui versioni non confidenziali non sono state messe a disposizione dalla DG Concorrenza fino al 19 febbraio 2016 (cfr. i punti (8) e (9) precedenti). Inoltre, come osservato nella decisione di giugno 2016 del consigliere-auditore, in molti casi sono stati inseriti omissis in informazioni che non erano riservate nei confronti di Qualcomm e, in relazione a talune informazioni che erano invece riservate, gli omissis erano stati spesso applicati in maniera tale da impedire un giusto equilibrio fra tale riservatezza e il corretto esercizio del diritto di Qualcomm di essere sentita. Vi erano inoltre alcuni errori materiali o scorrettezze nei riferimenti a documenti, che hanno richiesto successivi chiarimenti da parte della DG Concorrenza.

(66)

Tali difetti sono stati tuttavia successivamente corretti nell’ulteriore corso del procedimento. In particolare: i) Qualcomm ha successivamente ottenuto ulteriore accesso (direttamente o attraverso specifici consulenti esterni che agivano per suo conto) alle informazioni supplementari (19) richieste per il corretto esercizio del diritto di essere sentita; e ii) unitamente a tale ulteriore accesso, a Qualcomm è stato concesso tempo aggiuntivo, nella misura consentita dall’effettivo esercizio dei suoi diritti procedurali, per trasmettere una risposta scritta alla comunicazione degli addebiti.

(67)

In tale contesto, le contestazioni di Qualcomm riassunte ai punti (58) e (59) precedenti risultano eccessive. Pare che Qualcomm, nel tentativo di sostenere la propria contestazione del fatto di avere avuto soltanto tre settimane di tempo per preparare la risposta alla comunicazione degli addebiti, cerchi di denigrare il livello e la qualità dell’(ulteriore) accesso ricevuto al fascicolo istruttorio della Commissione in seguito all’emissione della comunicazione degli addebiti, sottolineando in particolare il tempo e le risorse che ha dedicato a controllare e contestare l’adeguatezza o l’attuazione di molte delle misure adottate per proteggere le informazioni riservate, anche ove queste erano richieste o supportate dalle decisioni del consigliere-auditore.

(68)

Tuttavia, in relazione alle informazioni riservate, l’interesse di Qualcomm a rispondere nel modo che riteneva più opportuno agli addebiti contenuti nella relativa comunicazione non era, come Qualcomm talvolta sembra suggerire, l’unico interesse legittimo che doveva essere considerato e protetto, ove appropriato. Il semplice fatto che una parte possa sostenere di necessitare di informazioni commerciali precise e prive di omissis per aggiungere dettagli a un particolare argomento non significa automaticamente che tale parte abbia diritto a tali informazioni, tanto più se queste sono riservate. Piuttosto, come si evince dal punto (29) precedente, laddove le informazioni sono riconosciute come riservate, occorre trovare un giusto equilibrio tra il corretto esercizio dei diritti di difesa di un destinatario di una comunicazione degli addebiti e il diritto dei soggetti che hanno fornito informazioni di proteggere i loro segreti d’impresa e altre informazioni riservate.

(69)

Visto il livello delle informazioni messe a disposizione nel corso dell’ulteriore accesso al fascicolo, Qualcomm è stata in grado di portare avanti le proprie argomentazioni con sufficiente precisione senza che vi fosse bisogno di prevaricare gli interessi concorrenti e legittimi di riservatezza dei terzi che hanno fornito informazioni. Poiché l’accesso al fascicolo non è un fine in se stesso ma semplicemente un corollario dei diritti della difesa che l’accesso al fascicolo intende tutelare (20), nella misura in cui vi siano in gioco informazioni riservate, laddove Qualcomm sia stata in grado di formulare le argomentazioni che riteneva opportune, il fatto che possa aver dovuto formulare tali argomentazioni senza essere portata a conoscenza di ogni minimo dettaglio riservato non è, di per sé, contrario ai diritti della difesa.

(70)

Il fatto che l’accesso al fascicolo sia stato o meno concesso a dicembre 2015 è irrilevante per l’adeguatezza del termine finale fissato per tale risposta. Certo, sarebbe stato preferibile se fin dall’inizio fosse stato messo a disposizione un migliore accesso al fascicolo istruttorio della Commissione (e, in particolare, ai documenti di cui non figuravano versioni non riservate nell’insieme di documenti fornito il 21 dicembre 2015). Tuttavia, il semplice fatto che il fascicolo accessibile possa non essere stato interamente disponibile il 21 dicembre 2015 non significa automaticamente che il periodo di tempo per rispondere alla comunicazione degli addebiti non abbia cominciato a decorrere in tale data (21). È implicito nelle disposizioni e nei testi in materia di accesso al fascicolo (22) che, se le richieste di ulteriore accesso al fascicolo sono fondate, è possibile mettere a disposizione ulteriori materiali dopo la fornitura del corpo iniziale di materiale di accesso al fascicolo. Accordando per intero le proroghe richieste da Qualcomm, magari rinviando la fissazione di un termine prorogato per la risposta alla comunicazione degli addebiti fino a quando non fossero state identificate, redatte, approvate per la divulgazione, raccolte e inviate tutte le informazioni supplementari alle quali Qualcomm aveva diritto in base alle sue richieste motivate, si sarebbe ingiustamente condizionato il corretto avanzamento della procedura amministrativa complessiva nel caso AT.40220. Ad ogni modo, come si evince dai punti (12), (16), (17) e (20) precedenti, contrariamente a quanto sostenuto da Qualcomm, la questione di quando abbia cominciato precisamente a decorrere il periodo iniziale di tre mesi indicato nella lettera di accompagnamento alla comunicazione degli addebiti non ha, nelle circostanze del caso, «implicazioni sostanziali» per il termine (appropriato) di trasmissione della risposta di Qualcomm alla comunicazione degli addebiti.

(71)

La premessa delle critiche di Qualcomm descritte al punto (60) precedente, in particolare riguardo al fatto che Qualcomm abbia avuto soltanto tre settimane di tempo per preparare la risposta alla comunicazione degli addebiti, non risulta convincente. L’insieme di documenti fornito il 21 dicembre 2015 comprendeva la totalità dei documenti a cui la comunicazione degli addebiti fa riferimento e tra l’emissione della comunicazione degli addebiti e il termine ultimo per rispondere sono trascorsi più di sei mesi. L’insinuazione di Qualcomm secondo cui il caso in esame sarebbe stato «inutilmente affrettato» risulta quindi priva di fondamento. Ad ogni modo, tali critiche sembrano trascurare l’importanza, visto il ruolo attribuito alla Commissione dall’articolo 105 TFUE di garantire l’applicazione dell’articolo 102 TFUE, nonché sulla base del requisito di «termine ragionevole» previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di un corretto svolgimento e avanzamento dei procedimenti amministrativi (23). Il fatto di fornire materiale supplementare in maniera continua ed evitando nel contempo un approccio indebitamente frammentato, come è avvenuto nel caso in esame, è servito al duplice scopo, rispecchiato nell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, di agevolare l’effettivo esercizio dei diritti di essere sentito, evitando nel contempo un indebito ritardo nel procedimento. Anche l’indicazione di Qualcomm che vi sia una mancanza d’urgenza nel caso in esame non risulta convincente. Fra le altre cose, Qualcomm non tiene conto del fatto che, a partire dall’adozione della comunicazione degli addebiti, le disposizioni in esame fossero ancora in vigore, e trascura inoltre l’importanza della capacità della Commissione di agire in tempi ragionevoli per contrastare le violazioni sospette dell’articolo 102 TFUE, non da ultimo in settori caratterizzati da una tecnologia (potenzialmente) in rapida evoluzione.

(72)

Quanto alle critiche di cui al punto (61) precedente, ai fini della presente relazione è sufficiente osservare che, essendo compito della Commissione decidere in che modo intende condurre l’indagine su un caso, non le si può imporre in linea di principio di condurre ulteriori indagini laddove essa ritenga che le indagini preliminari sul caso siano state sufficienti (24). La questione se nelle circostanze del caso in esame la Commissione avrebbe dovuto formulare un’ampia richiesta di informazioni del genere che Qualcomm sembra suggerire è una questione più di sostanza e politica che di regolarità procedurale.

(73)

A sostegno delle proprie asserzioni di cui al punto (62) precedente, Qualcomm riprende le argomentazioni respinte come non convincenti dalla decisione del consigliere-auditore dell’8 marzo 2017, esagera l’importanza di problemi minori legati ai riferimenti e sottolinea il tempo impiegato per identificare «con il massimo grado di dettaglio possibile i singoli casi di» ciò che descrive come un «accesso non adeguato al materiale». Gli elementi sollevati da Qualcomm in tale contesto non dimostrano che il termine del 13 marzo 2017 fosse troppo breve. Il fatto che la DG Concorrenza abbia successivamente offerto l’opportunità di visitare di nuovo una sala dati e, infine, la trasmissione di un ulteriore insieme di osservazioni scritte da parte di Qualcomm dopo la risposta alla lettera di esposizione dei fatti non sono tali da compromettere questa valutazione. Come emerge dai punti da (52) a (56) precedenti, si è trattato di un atto di cortesia da parte della DG Concorrenza nei confronti di Qualcomm, dovuto al fatto che taluni consulenti esterni di Qualcomm avevano contestato l’adeguatezza di una procedura di sala dati per determinati materiali invece di utilizzare tutto il tempo previsto per accedere alle versioni riservate di tali materiali per conto di Qualcomm.

(74)

Quanto alla contestazione di Qualcomm riassunta al punto (63) precedente, essa non tiene conto del fatto che la comunicazione degli addebiti specificava la durata della sospetta violazione in esame «ad oggi» (ossia a partire dalla data di adozione della comunicazione degli addebiti) e, relativamente alla «data finale», indicava specificamente che tale violazione era «tuttora in corso». In simili circostanze, dalla sentenza in France Télécom contro Commissione (25) risulta che la lettera di esposizione dei fatti non ha prorogato in maniera inammissibile la durata della sospetta violazione di Qualcomm contestata a Qualcomm nella comunicazione degli addebiti.

(75)

Contrariamente a quanto ha cercato di suggerire Qualcomm, la Commissione ha tenuto conto delle implicazioni del fatto che Qualcomm fosse destinataria di addebiti in due distinti casi in corso. Ciò risulta con evidenza, per esempio, dai punti (5) e (40) precedenti, dal fatto che i termini per le risposte scritte di Qualcomm alle due comunicazioni degli addebiti interessate siano stati scaglionati per evitare a Qualcomm l’onere di dover trasmettere due risposte nella stessa data, come anche dal fatto che il termine iniziale accordato dalla DG Concorrenza per la risposta alla lettera di esposizione dei fatti tenesse conto del fatto che all’epoca Qualcomm si stava occupando di una richiesta di informazioni nel caso AT.39711. Qualcomm non ha dimostrato che l’effettivo esercizio dei suoi diritti procedurali nel caso in esame sia stato impedito dal suo coinvolgimento nel caso AT.39711.

Osservazioni conclusive

(76)

Il progetto di decisione rispecchia il fatto che, alla luce delle osservazioni di Qualcomm, è venuto meno l’addebito contenuto nella comunicazione degli addebiti in merito a un sospetto abuso di posizione dominante in relazione ai baseband chipset compatibili con lo standard UMTS unitamente al meno recente standard GSM.

(77)

A norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti su cui Qualcomm ha avuto l’opportunità di pronunciarsi e ha concluso che ciò corrisponde al vero.

(78)

Nel complesso, il consigliere-auditore ritiene che l’effettivo esercizio dei diritti procedurali sia stato rispettato nel caso in esame.

Bruxelles, 23 gennaio 2018.

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento n. 1/2003»).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3) («regolamento n. 773/2004»).

(4)  È prassi abituale della DG Concorrenza, quando una presentazione di documenti alla Commissione supera i 25 documenti, non registrare tali documenti nel fascicolo informatizzato della Commissione come «ID» (documenti) separati, bensì come voci separate in una «raccolta» recante un unico «numero ID» di riferimento generale.

(5)  Cfr. i punti (25), (26) e (29) seguenti.

(6)  Il consigliere-auditore ha inoltre confermato a Qualcomm che, all’epoca della richiesta di aprile 2016, Qualcomm era già in possesso delle versioni complete di determinati documenti.

(7)  Nel contesto dell’accesso al fascicolo, una procedura di sala dati è una forma di accesso limitato in cui il materiale è messo a disposizione di un numero limitato di consulenti specificati per un periodo di tempo limitato in un locale sicuro presso gli uffici della Commissione, applicando una serie di restrizioni e salvaguardie per evitare che le informazioni riservate siano divulgate al di fuori di tale «sala dati».

(8)  Nel contesto della prima procedura di sala dati, i consulenti esterni di Qualcomm coinvolti hanno contestato taluni omissis richiesti dalla DG Concorrenza nella bozza di relazione da essi predisposta per Qualcomm nell’ambito della procedura. Avendo esaminato i materiali interessati, il consigliere-auditore ha disposto che a Qualcomm fosse sottoposta una relazione contenente meno omissis.

(9)  Nel contesto dell’accesso al fascicolo, una «cerchia di riservatezza» è una forma di accesso limitato in cui una parte autorizzata ad accedere al fascicolo accetta, nei confronti di un soggetto che ha fornito informazioni e che chiede il trattamento riservato di talune informazioni da esso fornite alla Commissione, che tali informazioni siano ricevute per conto di tale parte da una cerchia ristretta di persone (decisa caso per caso mediante negoziazione). Cfr. il punto 96 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6) (la «comunicazione sulle migliori pratiche antitrust»).

(10)  T-198/03, UE:T:2006:136, punto 71. Tale test serviva a valutare, nel contesto dell’accesso al fascicolo da parte di Qualcomm: i) se le informazioni in questione fossero conosciute soltanto da un numero ristretto di persone; ii) se la loro divulgazione potesse causare un danno grave; e iii) se gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione fossero oggettivamente degni di protezione.

(11)  Cfr. la nota a piè di pagina 8.

(12)  NVIDIA è denunciante in un procedimento separato nel caso AT.39711 Qualcomm (predation) (Qualcomm, comportamento predatorio).

(13)  Alla luce delle preoccupazioni espresse da Qualcomm, il consigliere-auditore ha aggiunto che: i) a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 773/2004, le «informazioni che la Commissione ha redatto e inviato alle parti nel corso dei propri procedimenti» non possono essere utilizzate in procedimenti dinanzi a tribunali nazionali sino a quando la Commissione non abbia terminato i propri procedimenti; e ii) l’accettazione di NVIDIA quale terzo interessato non ha impedito a Qualcomm di esercitare i propri diritti di difesa nel procedimento della Commissione.

(14)  Cfr. il punto (45) seguente, riguardante la contestazione da parte di Qualcomm di una mancanza di «parità delle armi» tra di essa e Apple in relazione ai limiti temporali.

(15)  Cfr. per esempio la sentenza in Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft contro Commissione (T-213/01 e T-214/01, UE:T:2006:151, punto 107) e il punto 103 della comunicazione sulle migliori pratiche antitrust.

(16)  L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE si riferisce alle risposte scritte alle comunicazioni degli addebiti.

(17)  Cfr., per analogia, la sentenza SEP contro Commissione (T-115/99, UE:T:2001:54, punto 43).

(18)  Cfr. il punto (28) precedente.

(19)  Inclusi riferimenti e altri chiarimenti, nonché sintesi informative o versioni non riservate di documenti totalmente o parzialmente riservati.

(20)  Cfr., a tale proposito, le sentenze in Aalborg Portland e a. contro Commissione (C-204/00 P, UE:C:2004:6, punto 68); Atlantic Container Line e a. contro Commissione (T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, UE:T:2003:245, punti 376 e 377); e Solvay contro Commissione (T-186/06, UE:T:2011:276, punto 214).

(21)  Cfr., per analogia, la sentenza in Mannesmannröhren-Werke contro Commissione (T-44/00, UE:T:2004:218, punto 65).

(22)  In particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE e il punto 47 della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7 con modifiche del 2015 riportate in GU C 256 del 5.8.2015, pag. 3).

(23)  Cfr. anche, per analogia, la sentenza in SKW Stahl-Metallurgie Holding AG e SKW Stahl-Metallurgie GmbH contro Commissione (T-384/09, UE:T:2014:27, punto 61).

(24)  Cfr. per analogia, fra l’altro, le sentenze in Eisen und Metall contro Commissione (9/83, UE:C:1984:86, punto 32); Thyssen Stahl contro Commissione (T-141/94, UE:T:1999:48, punto 110); e FMC Foret contro Commissione (T-191/06, UE:T:2011:277, punto 137).

(25)  T-340/03, UE:T:2007:22, punti da 49 a 52.


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/25


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 gennaio 2018

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

[Caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)]

[notificata con il numero C(2018) 240]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 269/16)

Il 24 gennaio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione stabilisce che Qualcomm Inc. («Qualcomm») ha violato l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e l’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») concedendo premi a favore di Apple Inc. («Apple») a condizione che Apple acquisti da Qualcomm tutto il suo fabbisogno di baseband chipset (2) compatibili con lo standard di telefonia cellulare «Long-Term Evolution» (LTE) e con gli standard «Global System for Mobile Communications» (GSM) e «Universal Mobile Telecommunications System» (UMTS). Nella decisione tali baseband chipset sono denominati «chipset LTE».

(2)

L’infrazione è durata dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016.

(3)

Il 19 gennaio 2018 e il 23 gennaio 2018 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato pareri favorevoli in merito alla decisione adottata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e alla sanzione inflitta a Qualcomm.

2.   ACCORDI DI QUALCOMM CON APPLE

(4)

Il 25 febbraio 2011 Qualcomm ha concluso con Apple un accordo (l’«accordo di transizione») riguardante la fornitura di baseband chipset. L’accordo è stato modificato il 28 febbraio 2013 mediante un successivo accordo (la «prima modifica all’accordo di transizione»), che ha avuto un effetto retroattivo a partire dal 1o gennaio 2013.

(5)

Sia l’accordo di transizione che la prima modifica all’accordo di transizione prevedevano la concessione di premi ad Apple da parte di Qualcomm, a condizione che Apple si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE.

(6)

Benché la scadenza dell’accordo di transizione e della prima modifica all’accordo di transizione (collettivamente, gli «accordi») fosse prevista per il 31 dicembre 2016, la loro effettiva cessazione è avvenuta successivamente al lancio da parte di Apple, il 16 settembre 2016, dei dispositivi iPhone 7, che usano chipset LTE di Intel.

3.   DEFINIZIONE DEL MERCATO

(7)

La decisione conclude che il mercato rilevante del prodotto è il mercato libero di chipset LTE.

(8)

La decisione conclude che il mercato dei chipset LTE ha dimensione mondiale.

4.   POSIZIONE DOMINANTE

(9)

La decisione conclude che Qualcomm ha detenuto una posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset LTE tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016.

(10)

In primo luogo, Qualcomm detiene quote consistenti nel mercato mondiale dei chipset LTE dal 2010.

(11)

In secondo luogo, il mercato mondiale dei chipset LTE è caratterizzato da una serie di barriere all’ingresso e all’espansione.

(12)

In terzo luogo, la forza commerciale dei clienti di baseband chipset di Qualcomm non è sufficiente per incidere sulla posizione dominante di Qualcomm.

5.   ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

(13)

La decisione conclude che Qualcomm ha abusato della propria posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset LTE concedendo premi ad Apple, a condizione che quest’ultima si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE.

(14)

In primo luogo, i premi concessi da Qualcomm ad Apple a condizione che questa si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE equivalevano a premi di esclusiva.

(15)

In secondo luogo, nonostante le argomentazioni contrarie di Qualcomm, i suoi premi di esclusiva avevano potenziali effetti anticoncorrenziali.

(16)

Innanzitutto, i premi di Qualcomm hanno disincentivato Apple a passare a fornitori concorrenti di chipset LTE, come confermato dai documenti interni e dalle spiegazioni di Apple.

(17)

Inoltre, i premi di esclusiva di Qualcomm coprivano una quota consistente del mercato mondiale di chipset LTE.

(18)

Infine, data la sua importanza in termini di penetrazione o espansione nel mercato mondiale di chipset LTE, Apple è un cliente di interesse per i fornitori di chipset LTE.

(19)

In terzo luogo, l’analisi del margine critico presentata da Qualcomm non è idonea a suffragare la tesi secondo cui i premi di esclusiva di Qualcomm non erano in grado di produrre effetti anticoncorrenziali.

(20)

In quarto luogo, Qualcomm non ha dimostrato che i suoi premi di esclusiva erano controbilanciati, o superati, da vantaggi in termini di efficienza che vadano anche a beneficio del consumatore. Ciò perché Qualcomm non ha dimostrato che i premi di esclusiva erano necessari per produrre incrementi di efficienza.

(21)

L’infrazione di Qualcomm si è protratta dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016.

6.   GIURISDIZIONE

(22)

La decisione conclude che la Commissione è competente per l’applicazione dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE all’infrazione di Qualcomm, poiché essa è stata commessa ed era idonea a produrre effetti sostanziali, immediati e prevedibili nel SEE.

7.   INCIDENZA SUGLI SCAMBI

(23)

La decisione conclude che l’infrazione di Qualcomm pregiudica in maniera sensibile gli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 102 del trattato e tra le parti contraenti ai sensi dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

8.   MISURE CORRETTIVE E AMMENDE

(24)

All’epoca dell’adozione della decisione, l’infrazione di Qualcomm è terminata, poiché gli accordi sono cessati il 16 settembre 2016, all’indomani del lancio da parte di Apple dei dispositivi iPhone 7 che utilizzano chipset LTE di Intel.

(25)

La decisione, tuttavia, ingiunge a Qualcomm di astenersi dal reiterare qualsiasi condotta descritta nella decisione e qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo, compresi premi, sconti o corrispettivi di altra natura subordinati all’acquisto presso Qualcomm da parte di Apple di tutto o gran parte del suo fabbisogno di chipset LTE.

(26)

L’ammenda inflitta a Qualcomm per l’infrazione è calcolata sulla base dei principi fissati negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. La decisione conclude che l’importo finale dell’ammenda da infliggere a Qualcomm deve essere pari a 997 439 000 EUR.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  I baseband chipset consentono a smartphone e tablet di collegarsi alle reti cellulari e sono utilizzati sia per la trasmissione vocale che per la trasmissione di dati.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/27


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2018/C 269/17)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Affari interni.

REPUBBLICA D’AUSTRIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 343 del 13.10.2017

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

Permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 2, punto 16, lettera a), del codice frontiere Schengen:

I.   Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio

Aufenthaltstitel “Niederlassungsnachweis” im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 2003 bis 31. Dezember 2005)

(Titolo di soggiorno “Prova di stabilimento” in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005))

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 2005 bis 31. Dezember 2005)

(Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005))

Aufenthaltstitel “Niederlassungsbewilligung”, “Familienangehöriger”, “Daueraufenthalt- EG”, “Daueraufenthalt-Familienangehöriger” und “Aufenthaltsbewilligung” im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1. Jänner 2006)

(Titoli di soggiorno “Permesso di stabilimento”, “Familiare”, “Soggiornante di lungo periodo-CE”, “Soggiornante di lungo periodo – Familiare” e “Permesso di soggiorno” in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciati in Austria dal 1o gennaio 2006))

Alla denominazione del titolo di soggiorno “Permesso di soggiorno” (Aufenthaltsbewilligung) occorre aggiungere lo scopo per il quale è rilasciato.

Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria “Permesso di soggiorno” (Aufenthaltsbewilligung) può essere rilasciato per i seguenti scopi: “ICT” (lavoratore trasferito all’interno della società), “Distacco aziendale”, “Lavoro autonomo”, “Casi particolari di attività lucrative dipendenti”, “Studente”, “Studente universitario”, “Volontario nel settore sociale”, “Ricongiungimento familiare”. Il “Permesso di soggiorno” (Aufenthaltsbewilligung) per la finalità “ICT” viene rilasciato dal 1o ottobre 2017.

Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria “Permesso di stabilimento” (Niederlassungsbewilligung) può essere rilasciato senza specificarne la finalità o per i fini seguenti: “Nessuna attività lucrativa” e “Membro della famiglia”. Dal 1o ottobre 2017 tale titolo di soggiorno può essere rilasciato anche per i seguenti fini: “Ricercatore” o “Casi particolari di attività lucrative dipendenti”.

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria “Permesso di stabilimento” (Niederlassungsbewilligung) sono stati rilasciati in Austria fino al 30 giugno 2011 per le categorie “Lavoratori-chiave”, “Illimitato” e “Limitato”.

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria “Soggiornante di lungo periodo — UE” (Daueraufenthalt-EG) e “Soggiornante di lungo periodo — Familiare” (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013.

Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria “Permesso di soggiorno” (Aufenthaltsbewilligung) ai fini dell’articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) è stato rilasciato in Austria fino al 31 dicembre 2013.

Fino al 30 settembre 2017 il “Permesso di soggiorno” (Aufenthaltsbewilligung) è stato rilasciato anche per i fini “Avvicendamento professionale”, “Artista” e “Ricercatore”.

Aufenthaltstitel “Rot-Weiß-Rot - Karte”, “Rot-Weiß-Rot - Karte plus” und “Blaue Karte EU” im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1. Juli 2011)

(Titoli di soggiorno “Carta rossa-bianca-rossa”, “Carta rossa-bianca-rossa Plus” e “Carta blu UE”, in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emessi in Austria dal 1o luglio 2011))

Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt-EU” entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1. Jänner 2014)

(Titolo di soggiorno “Soggiornante di lungo periodo — UE” conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emesso in Austria dal 1o gennaio 2014))

Der Aufenthaltstitel “Aufenthaltsberechtigung plus” gemäß §§ 55 Abs. 1 oder 56 Abs. 1 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 entspricht den bisherigen Bestimmungen der §§ 41a Abs. 9 und 43 Abs. 3 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben

(Titolo di soggiorno “Carta di autorizzazione di soggiorno Plus” ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1 o dell’articolo 56, paragrafo 1, della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente alle precedenti disposizioni dell’articolo 41a, paragrafo 9, e dell’articolo 43, paragrafo 3 della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014))

Der Aufenthaltstitel “Aufenthaltsberechtigung” gemäß §§ 55 Abs. 2 oder 56 Abs. 2 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 entspricht der bisherigen “Niederlassungsbewilligung” gemäß § 43 Abs. 3 und 4 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben

(Titolo di soggiorno “Carta di autorizzazione di soggiorno” ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2 o dell’articolo 56, paragrafo 2, della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente al precedente titolo di soggiorno rientrante nella categoria “Permesso di stabilimento” (Niederlassungsbewilligung) ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 3 e 4, della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014))

Der Aufenthaltstitel “Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz” gemäß § 57 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 setzt weiterhin die Bestimmungen der Richtlinie 2004/81/EG vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren, entsprechend innerstaatlich um. Vorgängerbestimmung war § 69 a Abs. 1 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben

(Titolo di soggiorno “Carta di autorizzazione di soggiorno per protezione speciale”) ai sensi dell’articolo 57 della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, che continua a dare attuazione, conformemente alla legislazione nazionale, alle disposizioni della direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. L’antecedente normativo era l’articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014))

II.   Permessi di soggiorno rilasciati conformemente alla direttiva 2004/38 (in formato non uniforme)

“Aufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers” gemäß der Richtlinie 2004/38/EG für Drittstaatsangehörige, die Angehörige von unionsrechtlich aufenthaltsberechtigten EWR-Bürgern sind, zur Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts für mehr als drei Monate - entspricht nicht dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige

(Titolo che accorda un diritto di soggiorno nell’Unione per un periodo superiore a tre mesi ai familiari di un cittadino del SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE – non corrispondente al modello standard del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

“Daueraufenthaltskarte” gemäß der Richtlinie 2004/38/EG für Drittstaatsangehörige, die Angehörige eines EWR-Bürgers sind und das Recht auf Daueraufenthalt erworben haben, zur Dokumentation des unionsrechtlichen Rechts auf Daueraufenthalt - entspricht nicht dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige

(Carta di soggiorno permanente per documentare il diritto comunitario di soggiorno permanente per un periodo superiore a tre mesi per un familiare di un cittadino del SEE ai sensi della direttiva 2004/38/CE – non corrispondente al modello standard del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

Altri documenti che autorizzano il soggiorno o il reingresso in Austria (a norma dell’articolo 2, punto 16, lettera b), del codice frontiere Schengen):

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün, Braun Grau und Orange, ausgestellt vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

(Documento d’identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso, giallo, blu, verde, marrone, grigio e arancione, rilasciato dal Ministero federale per l’Europa, l’Integrazione e gli Affari esteri)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in hellgrau mit dem Verweis auf die Kategorien Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Braun und Grau, ausgestellt vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

(Documento d’identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore grigio chiaro, con riferimento alle categorie rosso, arancione, giallo, verde, blu, marrone e grigio, rilasciato dal Ministero federale per l’Europa, l’Integrazione e gli Affari esteri)

“Status des Asylberechtigten” gemäß § 7 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 1996 bis 27. August 2006)

(“Status di avente diritto all’asilo” a norma dell’articolo 7 della Legge sull’asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 105/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1996 al 27 agosto 2006))

“Status des Asylberechtigten” gemäß § 3 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben seit 28. August 2006) oder Karte für Asylberechtigte gemäß § 51a AsylG 2005

(“Status di avente diritto all’asilo” a norma dell’articolo 3 della Legge sull’asilo del 2005 (accordato dal 1o gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) oppure carta per persona avente diritto all’asilo a norma dell’articolo 51 bis della Legge sull’asilo del 2005)

“Status des subsidiär Schutzberechtigten” gemäß § 8 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 1996 bis 27. August 2006)

(“Status di avente diritto alla protezione sussidiaria” a norma dell’articolo 8 della Legge sull’asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 105/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1996 al 27 agosto 2006))

“Status des subsidiär Schutzberechtigten” gemäß § 8 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben seit 28. August 2006) oder durch eine Karte für subsidiär Schutzberechtigte gemäß § 52 AsylG 2005

(“Status di avente diritto alla protezione sussidiaria” a norma dell’articolo 8 della legge sull’asilo del 2005 (accordato dal 1o gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) o da una tessera per gli aventi diritto allo “Status di protezione sussidiaria” a norma dell’articolo 52 della legge sull’asilo del 2005)

Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 über die Gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat

(Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno dell’Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un’azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro)

“Bestätigung über den rechtmäßigen Aufenthalt gemäß § 31 Abs. 1 Z 5 FPG”/“Verlängerungsantrag § 2 Abs. 4 Z 17a FPG” in Verbindung mit einem gültigen Reisedokument

(“Conferma di soggiorno legale ai sensi dell'articolo paragrafo 31, paragrafo 1, punto 5, della legge sulla polizia degli stranieri (Fremdenpolizeigesetz-FPG)”/“domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, punto 17a, della FPG” corredata di un documento di viaggio in corso di validità)

Unbefristeter Aufenthaltstitel - erteilt in Form eines gewöhnlichen Sichtvermerks gemäß § 6 Abs. 1 Z. 1 FrG 1992 (von Inlandsbehörden sowie Vertretungsbehörden bis 31. Dezember 1992 in Form eines Stempels ausgestellt)

(Titolo di soggiorno di durata illimitata — Rilasciato sotto forma di visto ordinario ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 1, della Legge sugli stranieri del 1992 [FrG] (rilasciato dalle autorità nazionali austriache e dagli uffici di rappresentanza all’estero sotto forma di timbro fino al 31 dicembre 1992))

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

(Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde fino al numero 790.000)

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

(Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde e bianco dal numero 790.001)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 1998 bis 31. Dezember 2004)

(Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conforme all’azione comune 97/11/GAI del Consiglio del 16 dicembre 1996 (GU L 7 del 10.1.1997) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2004))

“Bestätigung über die Berechtigung zur Einreise nach Österreich gemäß § 24 NAG” in Form einer grün-blauen Vignette

(Conferma di diritto di ingresso in Austria ai sensi dell’articolo 24 della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) sotto forma di autoadesivo verde e blu)

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5

 

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11

 

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14

 

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14

 

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12

 

GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13

 

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15

 

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9

 

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2

 

GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15

 

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5

 

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26

 

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8

 

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5

 

GU C 201 del 8.7.2011, pag. 1

 

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26

 

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5

 

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6

 

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8

 

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4

 

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9

 

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59

 

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3

 

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12

 

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5

 

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3

 

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4

 

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5

 

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6

 

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

 

GU C 297 del 8.9.2017, pag. 3.

 

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

 

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

 

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

 

GU C 173 del 22.4.2018, pag. 6.

 

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

 

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4


(1)  Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/32


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8986 — EIH/Krone-Mur/Primavia)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 269/18)

1.   

In data 23 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Europe Intermodal Holding («EIH», Francia), appartenente al gruppo SNCF Mobilités (Francia);

Krone-Mur Servifrío S.L. («Krone-Mur», Spagna);

Primavia Europe S.L. («Primavia», Spagna), controllata da Krone-Mur.

EIH e Krone-Mur acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Primavia.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   EIH: prestazione di servizi di trasporto merci intermodale e multimodale;

—   Krone-Mur: prestazione di servizi di trasporto merci;

—   Primavia: prestazione di servizi di trasporto refrigerato combinato strada-rotaia, principalmente di merci deperibili, tra la Spagna e l’Europa settentrionale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8986 — EIH/Krone-Mur/Primavia

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.