ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 268

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
30 luglio 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 268/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 268/02

Causa C-612/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov (Rinvio pregiudiziale — Articolo 325 TFUE — Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale — Effettività dell’azione penale — Archiviazione del procedimento penale — Termine ragionevole — Direttiva 2012/13/UE — Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico — Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine — Direttiva 2013/48/UE — Diritto di avvalersi di un difensore)

2

2018/C 268/03

Causa C-210/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 95/46/CE — Dati personali — Tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento di tali dati — Provvedimento diretto a disattivare una pagina Facebook (fanpage) che consente di raccogliere ed elaborare determinati dati collegati ai visitatori di tale pagina — Articolo 2, lettera d) — Responsabile del trattamento di dati personali — Articolo 4 — Diritto nazionale applicabile — Articolo 28 — Autorità nazionali di controllo — Poteri d’intervento di tali autorità)

3

2018/C 268/04

Causa C-554/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Sostegno agli agricoltori — Premi per vacca nutrice — Articolo 117, secondo comma — Comunicazione di informazioni — Decisione 2001/672/CE come modificata dalla decisione 2010/300/UE — Trasferimento dei bovini al pascolo estivo in montagna — Articolo 2, paragrafo 4 — Termine per la notifica del trasferimento — Calcolo — Notifiche tardive — Ammissibilità al beneficio del pagamento dei premi — Presupposto — Presa in considerazione del termine di spedizione)

4

2018/C 268/05

Causa C-574/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez [Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di condizioni di impiego — Comparabilità delle situazioni — Giustificazione — Nozione di ragioni oggettive — Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva — Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato c.d. di sostituzione (contrato de relevo)]

5

2018/C 268/06

Causa C-667/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — M. N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, eredi di M.N.F.M. Nooren / Staatssecretaris van Economische Zaken (Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Regolamento (CE) n. 1122/2009 — Sostegno allo sviluppo rurale — Inadempienza alle regole della condizionalità — Riduzioni ed esclusioni — Cumulo delle riduzioni)

5

2018/C 268/07

Causa C-671/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL e a. / Région de Bruxelles-Capitale [Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2001/42/CE — Articolo 2, lettera a) — Nozione di piani e programmi — Articolo 3 — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Regolamento regionale urbanistico relativo al quartiere europeo di Bruxelles (Belgio)]

6

2018/C 268/08

Causa C-673/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea Constituţională a României — Romania) — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne [Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 21 TFUE — Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 3 — Aventi diritto — Familiari del cittadino dell’Unione — Articolo 2, punto 2, lettera a) — Nozione di coniuge — Matrimonio tra persone dello stesso sesso — Articolo 7 — Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi — Diritti fondamentali]

7

2018/C 268/09

Causa C-677/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Madrid — Spagna) — Lucía Montero Mateos / Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di condizioni di lavoro — Comparabilità delle situazioni — Giustificazione — Nozione di ragioni oggettive — Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un motivo oggettivo — Mancata corresponsione dell’indennità in caso di scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato di interinidad)

8

2018/C 268/10

Causa C-6/17 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea [Impugnazione — Clausole compromissorie — Convenzioni Perform e Oasis concluse nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Costi ammissibili — Rimborso delle somme versate — Domanda riconvenzionale]

8

2018/C 268/11

Causa C-7/17 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea [Impugnazione — Clausole compromissorie — Convenzioni Persona e Terregov concluse nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Costi ammissibili — Rimborso delle somme versate — Domanda riconvenzionale]

9

2018/C 268/12

Causa C-32/17 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 giugno 2018 — Apcoa Parking Holdings GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale [Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Domanda di registrazione dei marchi figurativo e denominativo PARKWAY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)]

9

2018/C 268/13

Causa C-44/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Scotch Whisky Association, The Registered Office / Michael Klotz [Rinvio pregiudiziale — Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche — Regolamento (CE) n. 110/2008 — Articolo 16, lettere da a) a c) — Allegato III — Indicazione geografica registrata come Scotch Whisky — Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione Glen Buchenbach]

10

2018/C 268/14

Causa C-49/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Koppers Denmark ApS / Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Articolo 21, paragrafo 3 — Fatto generatore d’imposta — Consumo di prodotti energetici fabbricati all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici — Prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento — Consumo di solvente come combustibile nell’impianto di distillazione di catrame)

11

2018/C 268/15

Causa C-83/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — KP / LO (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Protocollo dell’Aia del 2007 — Legge applicabile alle obbligazioni alimentari — Articolo 4, paragrafo 2 — Cambiamento della residenza abituale del creditore — Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro — Portata della locuzione qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore — Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale)

12

2018/C 268/16

Causa C-160/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2001/42/CE — Articolo 2, lettera a) — Nozione di piani e programmi — Articolo 3 — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Perimetro di consolidamento urbano — Possibilità di derogare alle prescrizioni urbanistiche — Modifica dei piani e programmi)

13

2018/C 268/17

Causa C-250/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Virgílio Tarragó da Silveira / Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedura di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 15 — Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato — Nozione di procedimento pendente — Procedimento di merito concernente il riconoscimento dell’esistenza di un credito)

13

2018/C 268/18

Causa C-363/17 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 giugno 2018 — Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA / Committee of Polyethylene Terephthalate (PET), Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd, Refresco Gerber BV (Impugnazione — Dumping — Importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, della Tailandia e di Taiwan — Decisione di esecuzione 2013/226/UE — Decisione di chiudere il procedimento di riesame in previsione della scadenza delle misure senza istituire un dazio antidumping definitivo — Responsabilità extracontrattuale — Nesso causale — Obbligo di motivazione)

14

2018/C 268/19

Causa C-463/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 giugno 2018 — Ori Martin SA / Corte di giustizia dell'Unione europea (Impugnazione — Ricorso per responsabilità — Insufficienza di motivazione di una sentenza pronunciata dalla Corte in sede di impugnazione — Snaturamento dell’oggetto di un capo della domanda risarcitoria)

15

2018/C 268/20

Causa C-714/17 P: Impugnazione proposta il 20 dicembre 2017 da Kevin Karp avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2017, causa T-833/16, Karp / Parlamento

15

2018/C 268/21

Causa C-722/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach (Austria) il 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e a. / Enrico Casamassima

15

2018/C 268/22

Causa C-62/18 P: Impugnazione proposta il 30 gennaio 2018 dalla Merck KGaA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 novembre 2017, causa T-802/16, Endoceutics / EUIPO — Merck

17

2018/C 268/23

Causa C-128/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 16 febbraio 2018 — Procedimento penale a carico di Dumitru-Tudor Dorobantu

17

2018/C 268/24

Causa C-137/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dresden (Germania) il 22 febbraio 2018 — hapeg dresden gmbh / Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

18

2018/C 268/25

Causa C-197/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 19 marzo 2018 — Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.

19

2018/C 268/26

Causa C-204/18P: Impugnazione proposta il 18 marzo 2018 dalla Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 gennaio 2018, causa T-715/16, Pebagua / Commissione

20

2018/C 268/27

Causa C-226/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 29 marzo 2018 — Krohn & Schröder GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2018/C 268/28

Causa C-305/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 4 maggio 2018 — Associazione Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.

22

2018/C 268/29

Causa C-309/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 7 maggio 2018 — Lavorgna Srl / Comune di Montelanico e a.

23

2018/C 268/30

Causa C-310/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’11 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di Emil Milev

24

2018/C 268/31

Causa C-313/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 9 maggio 2018 — Dacom Limited / IPM Informed Portfolio Management AB

25

2018/C 268/32

Causa C-317/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portogallo) il 14 maggio 2018 — Cátia Correia Moreira / Município de Portimão

26

2018/C 268/33

Causa C-319/18 P: Impugnazione proposta il 14 maggio 2018 dalla Fred Olsen, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-108/16, Naviera Armas, S.A. / Commissione europea

27

2018/C 268/34

Causa C-343/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 marzo 2018 — SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa / Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

28

2018/C 268/35

Causa C-346/18 P: Impugnazione proposta il 25 maggio 2018 dalla Rose Vision, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 marzo 2018, cause T-45/13 RENV e T-587/15, Rose Vision / Commissione

29

2018/C 268/36

Causa C-375/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Ireland) il 7 giugno 2018 — Hampshire County Council /C.E., N.E.

30

2018/C 268/37

Causa C-391/18: Ricorso proposto il 13 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia

31

 

Tribunale

2018/C 268/38

Causa T-362/16: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo XENASA — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PENTASA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

32

2018/C 268/39

Causa T-408/16: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — HX / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Principio del ne bis in idem — Diritti della difesa — Diritto ad un equo processo — Obbligo di motivazione — Diritto a un ricorso effettivo — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Diritto a condizioni di vita normali — Lesione della reputazione)

32

2018/C 268/40

Causa T-807/16: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2018 — MIP Metro/EUIPO — AFNOR (N & NF TRADING) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo N & NF TRADING — Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea NF ENVIRONNEMENT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Assenza di carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

33

2018/C 268/41

Causa T-859/16: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EISKELLER — Marchi nazionali denominativi anteriori KELER e KELER 18 — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

34

2018/C 268/42

Causa T-86/17: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Le Pen / Parlamento (Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Competenza del segretario generale — Diritti della difesa — Onere della prova — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Sviamento di potere — Indipendenza dei deputati — Errore di fatto — Proporzionalità)

35

2018/C 268/43

Causa T-89/17: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NOVUS — Marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo anteriori NOVUS e novus — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale]

35

2018/C 268/44

Causa T-310/17: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo LION’S HEAD global partners — Marchio denominativo dell’Unione europea anteriore LION CAPITAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

36

2018/C 268/45

Causa T-413/17: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D) [Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo 3D — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)

37

2018/C 268/46

Causa T-590/16: Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2018 — Spychalski / Commissione (Funzione pubblica — Assunzione — Bando di concorso — Concorso generale EPSO/AD 177/10-ECO2013 — Valutazione della lingua principale — Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva — Manifesta incompetenza — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

37

2018/C 268/47

Causa T-275/18: Ricorso proposto il 24 aprile 2018 — Fronte Polisario/Consiglio

38

2018/C 268/48

Causa T-306/18: Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Ungheria / Commissione europea

39

2018/C 268/49

Causa T-325/18: Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forma di una bottiglia rosa)

40

2018/C 268/50

Causa T-328/18: Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Gas Natural/Commissione

41

2018/C 268/51

Causa T-336/18: Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Eagle IP/EUIPO — Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)

42

2018/C 268/52

Causa T-339/18: Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS)

43

2018/C 268/53

Causa T-345/18: Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — BNP Paribas/BCE

43

2018/C 268/54

Causa T-346/18: Ricorso proposto il 29 maggio 2018 — Advance Magazine Publishers/EUIPO — Enovation Brands (VOGUE)

45

2018/C 268/55

Causa T-354/18: Ricorso proposto il 6 giugno 2018 — KID-Systeme/EUIPO — Sky (SKYFi)

45

2018/C 268/56

Causa T-356/18: Ricorso proposto il 7 giugno 2018 — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-wheels)

46

2018/C 268/57

Causa T-357/18: Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

47

2018/C 268/58

Causa T-364/18: Ricorso proposto l’11 giugno 2018 — Arçelik/EUIPO (MicroGarden)

48

2018/C 268/59

Causa T-373/18: Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — ABB/EUIPO (FLEXLOADER)

48

2018/C 268/60

Causa T-425/17: Ordinanza del Tribunale del 12 giugno 2018 — Capo d'Anzio / Commissione

49


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 268/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 268/01)

Ultima pubblicazione

GU C 259 del 23.7.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 249 del 16.7.2018.

GU C 240 del 9.7.2018.

GU C 231 del 2.7.2018.

GU C 221 del 25.6.2018.

GU C 211 del 18.6.2018.

GU C 200 dell’11.6.2018.

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 268/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

(Causa C-612/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 325 TFUE - Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale - Effettività dell’azione penale - Archiviazione del procedimento penale - Termine ragionevole - Direttiva 2012/13/UE - Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico - Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine - Direttiva 2013/48/UE - Diritto di avvalersi di un difensore))

(2018/C 268/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nella causa principale

Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

Dispositivo

1)

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, come quella di cui agli articoli 368 e 369 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati.

2)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che informazioni dettagliate sull’accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione abbia inizio dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento.

L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo, accesso che può avvenire, se del caso, dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora nuovi elementi di prova siano inseriti nel fascicolo nel corso del procedimento, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l’avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali imputati sono contrastanti, né osta a che tale giudice consenta a detti imputati di conferire mandato a un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d’ufficio, in sostituzione del primo avvocato.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 268/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

(Causa C-210/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 95/46/CE - Dati personali - Tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento di tali dati - Provvedimento diretto a disattivare una pagina Facebook (fanpage) che consente di raccogliere ed elaborare determinati dati collegati ai visitatori di tale pagina - Articolo 2, lettera d) - Responsabile del trattamento di dati personali - Articolo 4 - Diritto nazionale applicabile - Articolo 28 - Autorità nazionali di controllo - Poteri d’intervento di tali autorità))

(2018/C 268/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Convenuta: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

Con l’intervento di: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «responsabile del trattamento», ai sensi di tale disposizione, include l’amministratore di una fanpage presente su un social network.

2)

Gli articoli 4 e 28 della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, qualora un’impresa stabilita al di fuori dell’Unione europea disponga di varie filiali in diversi Stati membri, l’autorità di controllo di uno Stato membro è autorizzata a esercitare i poteri che le conferisce l’articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva nei confronti di una filiale di detta impresa situata sul territorio di tale Stato membro anche se, in base alla ripartizione delle funzioni all’interno del gruppo, da un lato, tale filiale è competente solamente per la vendita di spazi pubblicitari e per altre attività di marketing sul territorio di detto Stato membro e, dall’altro, la responsabilità esclusiva per la raccolta e per il trattamento dei dati personali grava, per l’intero territorio dell’Unione europea, su una filiale situata in un altro Stato membro.

3)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 28, paragrafi 3 e 6, della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità di controllo di uno Stato membro intenda esercitare, nei confronti di un organismo stabilito sul territorio di tale Stato membro, i poteri d’intervento di cui all’articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva a motivo di violazioni delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, commesse da un terzo responsabile del trattamento di tali dati che ha la propria sede in un altro Stato membro, tale autorità di controllo è competente a valutare, in modo autonomo rispetto all’autorità di controllo di quest’ultimo Stato membro, la liceità di un siffatto trattamento di dati e può esercitare i suoi poteri d’intervento nei confronti dell’organismo stabilito sul proprio territorio senza previamente richiedere l’intervento dell’autorità di controllo dell’altro Stato membro.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 268/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-554/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Sostegno agli agricoltori - Premi per vacca nutrice - Articolo 117, secondo comma - Comunicazione di informazioni - Decisione 2001/672/CE come modificata dalla decisione 2010/300/UE - Trasferimento dei bovini al pascolo estivo in montagna - Articolo 2, paragrafo 4 - Termine per la notifica del trasferimento - Calcolo - Notifiche tardive - Ammissibilità al beneficio del pagamento dei premi - Presupposto - Presa in considerazione del termine di spedizione))

(2018/C 268/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: EP Agrarhandel GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, come modificata dalla decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica del trasferimento al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della notifica.


(1)  GU C 46 del 13.2.2017.


30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 268/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez

(Causa C-574/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di impiego» - Comparabilità delle situazioni - Giustificazione - Nozione di «ragioni oggettive» - Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva - Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato c.d. di sostituzione («contrato de relevo»)])

(2018/C 268/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Grupo Norte Facility SA

Resistente: Angel Manuel Moreira Gómez

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’indennità versata ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato conclusi al fine di coprire l’orario di lavoro lasciato vacante da un lavoratore che accede al pensionamento parziale, quali il contratto di sostituzione («contrato de relevo») di cui al procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati stipulati, è inferiore all’indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell’estinzione del loro contratto di lavoro per una ragione oggettiva.


(1)  GU C 30 del 30.1.2017.


30.7.2018   

IT

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C 268/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — M. N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, eredi di M.N.F.M. Nooren / Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-667/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEASR - Regolamento (CE) n. 1122/2009 - Sostegno allo sviluppo rurale - Inadempienza alle regole della condizionalità - Riduzioni ed esclusioni - Cumulo delle riduzioni))

(2018/C 268/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: M.N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, eredi di M.N.F.M. Nooren

Resistente: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dispositivo

Gli articoli da 70 a 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, occorre sommare, da un lato, la riduzione dell’importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o erogabili applicabile per i casi di infrazione dovuta a negligenza e, dall’altro, la riduzione applicabile per i casi di infrazione intenzionale, ove l’importo complessivo delle riduzioni nell’arco di un anno civile deve essere fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e senza superare l’importo totale di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


30.7.2018   

IT

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C 268/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL e a. / Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-671/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3 - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Regolamento regionale urbanistico relativo al quartiere europeo di Bruxelles (Belgio)])

(2018/C 268/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un regolamento urbanistico regionale, come quello di cui al procedimento principale, che contiene determinate prescrizioni per l’esecuzione di progetti urbanistici, rientra nella nozione di «piani e programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di detta direttiva, e va, di conseguenza, sottoposto ad una valutazione ambientale.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


30.7.2018   

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C 268/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea Constituţională a României — Romania) — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

(Causa C-673/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 3 - Aventi diritto - Familiari del cittadino dell’Unione - Articolo 2, punto 2, lettera a) - Nozione di «coniuge» - Matrimonio tra persone dello stesso sesso - Articolo 7 - Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi - Diritti fondamentali])

(2018/C 268/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea Constituţională a României

Parti

Ricorrenti: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

Convenuti: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

con l’intervento di: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Dispositivo

1)

In una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

2)

L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell’Unione, che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza. Tale diritto di soggiorno derivato non può essere sottoposto a condizioni più rigorose di quelle previste all’articolo 7 della direttiva 2004/38.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


30.7.2018   

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C 268/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Madrid — Spagna) — Lucía Montero Mateos / Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Causa C-677/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di lavoro» - Comparabilità delle situazioni - Giustificazione - Nozione di «ragioni oggettive» - Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un motivo oggettivo - Mancata corresponsione dell’indennità in caso di scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato di interinidad))

(2018/C 268/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 33 de Madrid

Parti

Ricorrente: Lucía Montero Mateos

Resistente: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede la corresponsione di alcuna indennità, ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per coprire temporaneamente un posto di lavoro durante lo svolgimento del procedimento di assunzione o di promozione ai fini della copertura definitiva di tale posto, come il contratto di interinidad di cui trattasi nel procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati conclusi, mentre un’indennità è corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell’estinzione del loro contratto di lavoro per un motivo oggettivo.


(1)  GU C 86 del 20.3.2017.


30.7.2018   

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C 268/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea

(Causa C-6/17 P) (1)

([Impugnazione - Clausole compromissorie - Convenzioni Perform e Oasis concluse nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Costi ammissibili - Rimborso delle somme versate - Domanda riconvenzionale])

(2018/C 268/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: S. Paliou, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Kyratsou, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 27.02.2017.


30.7.2018   

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C 268/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea

(Causa C-7/17 P) (1)

([Impugnazione - Clausole compromissorie - Convenzioni Persona e Terregov concluse nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Costi ammissibili - Rimborso delle somme versate - Domanda riconvenzionale])

(2018/C 268/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: S. Paliou, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Kyratsou, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 27.02.2017.


30.7.2018   

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C 268/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 giugno 2018 — Apcoa Parking Holdings GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-32/17 P) (1)

([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Domanda di registrazione dei marchi figurativo e denominativo PARKWAY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)])

(2018/C 268/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apcoa Parking Holdings GmbH (rappresentante: A. Lohmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Söder, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Apcoa Parking Holdings GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.05.2017.


30.7.2018   

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C 268/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Scotch Whisky Association, The Registered Office / Michael Klotz

(Causa C-44/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche - Regolamento (CE) n. 110/2008 - Articolo 16, lettere da a) a c) - Allegato III - Indicazione geografica registrata come «Scotch Whisky» - Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione «Glen Buchenbach»])

(2018/C 268/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Scotch Whisky Association

Convenuto: Michael Klotz

Dispositivo

1)

L’articolo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per accertare l’esistenza di un «impiego commerciale indiretto» di un’indicazione geografica registrata, occorre che l’elemento controverso sia utilizzato in una forma che sia identica a tale indicazione, oppure simile dal punto di vista fonetico e/o visivo. Non è dunque sufficiente che detto elemento possa suscitare, nella mente del pubblico di riferimento, una qualsivoglia associazione con l’indicazione di cui trattasi o con la relativa zona geografica.

2)

L’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l’esistenza di un’«evocazione» di un’indicazione geografica registrata, spetta al giudice del rinvio valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell’indicazione geografica protetta. Nell’ambito di tale valutazione detto giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l’indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un’incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione.

L’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l’esistenza di un’«evocazione» di un’indicazione geografica registrata, non occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l’elemento controverso e, in particolare, del fatto che quest’ultimo sia corredato da una precisazione circa la vera origine del prodotto in questione.

3)

L’articolo 16, lettera c), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l’esistenza di una «indicazione falsa o ingannevole», vietata da tale disposizione, non occorre tener conto del contesto nel quale l’elemento controverso è utilizzato.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


30.7.2018   

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C 268/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Koppers Denmark ApS / Skatteministeriet

(Causa C-49/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 21, paragrafo 3 - Fatto generatore d’imposta - Consumo di prodotti energetici fabbricati all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici - Prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Consumo di solvente come combustibile nell’impianto di distillazione di catrame))

(2018/C 268/14)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Koppers Denmark ApS

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

L’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che li ha prodotti, ai fini della fabbricazione di altri prodotti energetici, non rientra nell’eccezione riguardante il fatto generatore d’imposta di cui a tale disposizione qualora, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, i prodotti energetici fabbricati nell’ambito dell’attività principale di tale stabilimento siano usati per fini diversi dall’utilizzo come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


30.7.2018   

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C 268/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — KP / LO

(Causa C-83/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Protocollo dell’Aia del 2007 - Legge applicabile alle obbligazioni alimentari - Articolo 4, paragrafo 2 - Cambiamento della residenza abituale del creditore - Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro - Portata della locuzione «qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore» - Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale))

(2018/C 268/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: KP

Convenuto: LO

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che:

la circostanza che lo Stato del foro corrisponde allo Stato di residenza abituale del creditore non osta all’applicazione di tale disposizione qualora la legge designata dalla norma sussidiaria di collegamento prevista da tale disposizione non coincida con la legge designata dalla norma principale di collegamento prevista dall’articolo 3 del protocollo;

in una situazione in cui il creditore di alimenti, che ha cambiato la residenza abituale, presenti dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato della sua nuova residenza abituale una richiesta di alimenti nei confronti del debitore relativa ad un periodo già trascorso in cui risiedeva in un altro Stato membro, la legge del foro, che è anche la legge dello Stato della sua nuova residenza abituale, può trovare applicazione se le autorità giurisdizionali dello Stato membro del foro erano competenti a conoscere delle controversie in materia di crediti alimentari riguardanti le parti di cui trattasi e riferite al suddetto periodo.

2)

La locuzione «non possa ottenere alimenti», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, dev’essere interpretata nel senso che include anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa determinati presupposti imposti da tale legge.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


30.7.2018   

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C 268/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne

(Causa C-160/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3 - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Perimetro di consolidamento urbano - Possibilità di derogare alle prescrizioni urbanistiche - Modifica dei «piani e programmi»))

(2018/C 268/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Convenuta: Région wallonne

con l’intervento di: Commune d’Orp-Jauche, Bodymat SA

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto che adotta un perimetro di consolidamento urbano, che ha l’unico obiettivo di definire un’area geografica all’interno della quale potrà essere realizzato un progetto urbanistico di riqualificazione e sviluppo delle funzioni urbane che necessiti la creazione, la modifica, la soppressione o il rifacimento della rete stradale e degli spazi pubblici, per la realizzazione del quale sarà consentito derogare a talune disposizioni urbanistiche, rientra, in ragione di tale facoltà di deroga, nella nozione di «piani o programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di detta direttiva, e richiede una valutazione ambientale.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.


30.7.2018   

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C 268/13


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Virgílio Tarragó da Silveira / Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

(Causa C-250/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedura di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 15 - Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato - Nozione di «procedimento pendente» - Procedimento di merito concernente il riconoscimento dell’esistenza di un credito))

(2018/C 268/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Virgílio Tarragó da Silveira

Convenuta: Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

Dispositivo

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


30.7.2018   

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C 268/14


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 giugno 2018 — Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA / Committee of Polyethylene Terephthalate (PET), Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd, Refresco Gerber BV

(Causa C-363/17 P) (1)

((Impugnazione - Dumping - Importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, della Tailandia e di Taiwan - Decisione di esecuzione 2013/226/UE - Decisione di chiudere il procedimento di riesame in previsione della scadenza delle misure senza istituire un dazio antidumping definitivo - Responsabilità extracontrattuale - Nesso causale - Obbligo di motivazione))

(2018/C 268/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET), Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avocat), Commissione europea, European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd, Refresco Gerber BV

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Equipolymers Srl, la M&G Polimeri Italia SpA e la Novapet SA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.


30.7.2018   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 giugno 2018 — Ori Martin SA / Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-463/17 P) (1)

((Impugnazione - Ricorso per responsabilità - Insufficienza di motivazione di una sentenza pronunciata dalla Corte in sede di impugnazione - Snaturamento dell’oggetto di un capo della domanda risarcitoria))

(2018/C 268/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ori Martin SA (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e Á. M. Almendros Manzano, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Ori Martin SA sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


(1)  GU C 392 del 20.11.2017.


30.7.2018   

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C 268/15


Impugnazione proposta il 20 dicembre 2017 da Kevin Karp avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2017, causa T-833/16, Karp / Parlamento

(Causa C-714/17 P)

(2018/C 268/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kevin Karp (rappresentanti: N. Lambers, avocat, R. Ben Ammar, avocate)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 19 giugno 2018, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.


30.7.2018   

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C 268/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach (Austria) il 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e a. / Enrico Casamassima

(Causa C-722/17)

(2018/C 268/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Villach

Parti

Ricorrenti: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Resistente: Enrico Casamassima

Questioni pregiudiziali

1.

Prima questione:

Se l’articolo 24, punto 5, del regolamento (UE) n. 1251/2012 (1), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento sulla competenza giurisdizionale»), debba essere interpretato nel senso che l’opposizione prevista dall’articolo 232 della Exekutionsordnung (regolamento austriaco in materia di esecuzione forzata) in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

a)

si basi sull’eccezione, secondo la quale il suo credito derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e

b)

si basi inoltre — al pari di un’azione revocatoria — sull’eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore.

2.

Seconda questione (in caso di risposta negativa alla prima questione):

Se l’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1251/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento sulla competenza giurisdizionale»), debba essere interpretato nel senso che l’opposizione ex articolo 232 della l’Exekutionsordnung in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

a)

si basi sull’eccezione, secondo la quale il credito del primo derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e

b)

si basi inoltre — al pari di un’azione revocatoria — sull’eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore medesimo.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


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C 268/17


Impugnazione proposta il 30 gennaio 2018 dalla Merck KGaA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 novembre 2017, causa T-802/16, Endoceutics / EUIPO — Merck

(Causa C-62/18 P)

(2018/C 268/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Merck KGaA (rappresentanti: M. Best, U. Pfleghar, S. Schäffner, Rechtsanwälte, M. Giannakoulis, advocate.)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Endoceutics, Inc.

Con ordinanza del 31 maggio 2018, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.


30.7.2018   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 16 febbraio 2018 — Procedimento penale a carico di Dumitru-Tudor Dorobantu

(Causa C-128/18)

(2018/C 268/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

procedimento a carico di:

Dumitru-Tudor Dorobantu

Questioni pregiudiziali

1)

Quali siano i requisiti minimi delle condizioni di detenzione alla luce dell’articolo 4 della Carta nel contesto della decisione quadro (1).

a.

Se, segnatamente sotto il profilo del diritto dell’Unione, sussista un limite minimo «assoluto» con riguardo alle dimensioni della cella di detenzione al di sotto del quale sussista in ogni caso una violazione dell’articolo 4 della Carta.

i.

Se sulla determinazione della porzione individuale della cella di detenzione incida il fatto che si tratti di una cella individuale o di una cella comune.

ii.

Se, nel calcolo della dimensione della cella di detenzione, debba essere sottratta la superficie occupata dagli arredi (letto, armadio, etc.).

iii.

Quali siano i requisiti strutturali eventualmente rilevanti ai fini della questione inerente alle condizioni di detenzione conformi al diritto dell’Unione. Se rilevino al riguardo l’accesso diretto (ovvero solo indiretto) dalla cella, ad esempio, ai locali sanitari o ad altri spazi, nonché la fornitura di acqua fredda e calda, riscaldamento, illuminazione, etc.

b.

In qual misura incidano sulla valutazione i differenti «regimi detentivi», segnatamente le differenze nelle ore d’aria e nel grado di libertà di movimento all’interno dell’istituto penitenziario.

c.

Se sia lecito — come ritenuto da questo Collegio nelle proprie decisioni di ammissibilità — prendere in considerazione le modifiche in melius a livello tanto normativo quanto organizzativo intervenute nello Stato membro emittente (introduzione di un sistema di ombudsman, insediamento di giudici dell’esecuzione penale, etc.) –.

2)

In base a quali criteri debbano essere valutate le condizioni di detenzione sotto il profilo dei diritti fondamentali dell’Unione. In qual misura detti criteri condizionino l’interpretazione della nozione di «rischio concreto» ai sensi della giurisprudenza della Corte nelle cause Aranyosi e Căldăraru.

a.

Se le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione possano effettuare, a tal riguardo, un controllo approfondito delle condizioni di detenzione sussistenti nello Stato membro emittente ovvero se debbano limitarsi ad un «controllo sommario».

b.

Nel caso in cui la Corte, nella risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, dovesse ritenere, in, conclusione, che sussistano requisiti «assoluti» di diritto dell’Unione in ordine alle condizioni di detenzione: Se un peggioramento di tali condizioni minime sia «sottratto a valutazione» nel senso che, in tal modo, sussisterebbe altrimenti sempre un «rischio concreto» di impedimenti all’estradizione, oppure se lo Stato membro di esecuzione possa ugualmente procedere a detta valutazione. Se, a tal riguardo, possano essere presi in considerazione aspetti quali il mantenimento della cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione, il funzionamento del sistema penale europeo oppure i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento.


(1)  Decisione quadro 2002/584 del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; GU 2002 L 190, pag. 1.


30.7.2018   

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C 268/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dresden (Germania) il 22 febbraio 2018 — hapeg dresden gmbh / Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

(Causa C-137/18)

(2018/C 268/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Dresden

Parti

Attrice: hapeg dresden gmbh

Convenuta: Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c), nonché l’articolo 16, paragrafo 1, commi 1, 2 e 3, lettere b) ed c), della direttiva 2006/123/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (direttiva «servizi»), debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella applicabile nel procedimento principale, secondo cui nei contratti conclusi con architetti e/o ingegneri non è consentito concordare un onorario inferiore alle tariffe minime calcolate in base al regolamento relativo agli onorari di architetti e ingegneri.


(1)  Direttiva 2006/123/C E del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU 2006 L 376, pag. 36.


30.7.2018   

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C 268/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 19 marzo 2018 — Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.

(Causa C-197/18)

(2018/C 268/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrenti: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

Resistente: Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, già Bundesminister für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 288 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, ovvero con l’articolo 5, paragrafo 5, in combinato disposto con l’allegato I, [lettera A)], n. 2, della direttiva 91/676/CEE (1) del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (in prosieguo: la «direttiva nitrati»), debba essere interpretato nel senso che

a)

un fornitore pubblico di acqua, il quale provveda alla fornitura di acqua potabile e nell’ambito di tale attività, prima di distribuire l’acqua potabile agli utenti (con obbligo di allacciamento), provveda a depurare l’acqua ad elevato contenuto di nitrati attinta dalle sorgenti a sua disposizione, al fine di ottenere un valore inferiore ai 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell’acqua prima della distribuzione agli utenti, e sia tenuto per legge alla fornitura di acqua anche in una determinata zona geografica, sia direttamente interessato, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (nella specie, per effetto di carente trasposizione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991), laddove sia interessato da pretesi piani d’azione inadeguati (per superamento del valore di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell’acqua nell’area geografica di detto fornitore), nel senso di essere tenuto a provvedere alla depurazione dell’acqua, essendogli conseguentemente riconosciuti diritti soggettivi, nell’ambito della direttiva nitrati,

a.1)

alla modifica di un programma d’azione già adottato e volto alla trasposizione a livello nazionale della direttiva nitrati (ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva) affinché siano adottate misure più rigorose per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 della direttiva nitrati e, in concreto, un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo,

a.2)

all’adozione di misure supplementari o azioni rafforzate (conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva nitrati) allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva e, in concreto, di raggiungere un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo;

b)

un consumatore, il quale sia autorizzato per legge all’uso dell’acqua attinta dal proprio pozzo nel limite dell’autoconsumo e non la utilizzi a causa dei suoi valori elevati di nitrati (non potendo utilizzarla, al momento della proposizione della domanda oggetto del procedimento e potendola invece utilizzarla, al momento della proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione, tuttavia è prevedibile, con certezza, essendo tuttavia da attendersi un nuovo aumento del valore di nitrati oltre i 50 mg/l di concentrazione nell’acqua), ma riceva la fornitura di acqua potabile da un operatore pubblico, sia direttamente interessato, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (nella specie, per effetto di carente trasposizione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991), laddove sia interessato da pretesi piani d’azione inadeguati, per superamento del valore di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell’acqua attinta dal suo punto di prelievo (pozzo), nel senso di non potersi avvalere del diritto di uso delle acque sotterranee di sua proprietà, conferitogli in maniera limitata dalla legge, ed essendogli conseguentemente riconosciuti diritti soggettivi, nell’ambito della direttiva nitrati,

b.1)

alla modifica di un programma d’azione già adottato e volto alla trasposizione a livello nazionale della direttiva nitrati (ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva) affinché siano adottate misure più rigorose per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 della direttiva nitrati e, in concreto, un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo,

b.2)

all’adozione di misure supplementari o azioni rafforzate (conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva nitrati) allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva e, in concreto, di raggiungere un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo;

c)

un Comune, in quanto ente pubblico, il quale utilizzi ovvero metta a disposizione una sorgente comunale sotto la propria gestione, destinata alla fornitura di acqua potabile esclusivamente come acqua sorgiva ad uso non potabile — senza pregiudicare, in tal modo, la fornitura di acqua potabile — sia direttamente interessato, in conseguenza di valori superiori ai 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell’acqua, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (nella specie, per effetto di eventuale carente trasposizione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, per effetto di piani d’azione corrispondentemente inadeguati), dal superamento del valore di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell’acqua attinta dal proprio punto di prelievo, restandone dunque precluso l’uso come acqua potabile ed essendo conseguentemente riconosciuti al Comune diritti soggettivi, nell’ambito della direttiva nitrati,

c.1)

alla modifica di un programma d’azione già adottato e volto alla trasposizione a livello nazionale della direttiva nitrati (ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva) affinché siano adottate misure più rigorose per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 della direttiva nitrati e, in concreto, un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo,

c.2)

all’adozione di misure supplementari o azioni rafforzate (conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva nitrati) allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva e, in concreto, di raggiungere un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo.

fermo restando, tuttavia, che, in tutti e tre i casi, la tutela della salute dei consumatori è comunque garantita — nei casi sub b) e c) — dal prelievo dell’acqua effettuata da fornitori di acqua potabile (con obbligo e diritto di allacciamento) ovvero — nel caso sub a) — per effetto dell’adozione di adeguate misure di depurazione.


(1)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU 1991 L 375, pag. 1.


30.7.2018   

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C 268/20


Impugnazione proposta il 18 marzo 2018 dalla Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 gennaio 2018, causa T-715/16, Pebagua / Commissione

(Causa C-204/18P)

(2018/C 268/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) (rappresentante: A. J. Uceda Sosa, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

che sia annullata in toto la decisione del Tribunale oggetto dell’impugnazione;

che la Corte statuisca definitivamente sulla controversia, accogliendo in toto la richiesta della ricorrente in primo grado, e, di conseguenza, annulli e revochi il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141della Commissione, del 13 giugno 2016 (1), o, in via sussidiaria, annulli e revochi la inclusione della specie Procambarus clarkii nell’elenco approvato da tale regolamento;

che condanni la Commissione a sopportare le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'ordinanza impugnata non entra nel merito della causa sollevata nell'impugnazione, ma la considera irricevibile in quanto il ricorrente non è legittimato, il che comporterebbe una violazione del secondo caso di legittimazione contemplato dall'articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché il regolamento impugnato interesserebbe direttamente le società rappresentate dalla ricorrente senza necessità di misure di attuazione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016 L 189, p. 4).


30.7.2018   

IT

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C 268/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 29 marzo 2018 — Krohn & Schröder GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-226/18)

(2018/C 268/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Krohn& Schröder GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 212 bis del codice doganale («CD») (1) ricomprenda l’esenzione da un dazio antidumping e da un dazio compensativo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1238/2013 (2) o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1239/2013 (3).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1239/2013 sia soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE — la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, pur non avendo operato quale importatore dei prodotti in questione e pur non essendosi occupata neppure della loro immissione in libera pratica, abbia tuttavia avuto un’intenzione in tal senso ottenendo altresì effettivamente la fornitura dei prodotti considerati.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1239/2013 possano essere presentati anche entro un termine fissato dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del CD.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, nelle circostanze della controversia principale e tenuto conto dei principi generali del diritto, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 che, in luogo della decisione di esecuzione 2013/707/UE, indica la decisione 2013/423/UE, soddisfi le condizioni di cui all’allegato III, punto 9, del regolamento n. 1238/2013 e all’allegato 2, punto 9, del regolamento n. 1239/2013.

5)

In caso di risposta negativa alla quarta questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 possa essere presentata anche nell’ambito di una procedura di ricorso avverso la determinazione dell’obbligazione doganale.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1992, L 17, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1238/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013 L 325, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1239/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66).


30.7.2018   

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C 268/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 4 maggio 2018 — Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus» e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.

(Causa C-305/18)

(2018/C 268/28)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus», VAS — Aps Onlus, Associazione di Promozione Sociale «Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare»

Resistenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE (1), unitamente ai «considerando» 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione — quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 — laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.p.c.m. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva.

In subordine, se non osta quanto sopra richiesto, dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione — quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 — laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica.

2)

Dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE (2), anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione — quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 — la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa con proprio decreto rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE.


(1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).

(2)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).


30.7.2018   

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C 268/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 7 maggio 2018 — Lavorgna Srl / Comune di Montelanico e a.

(Causa C-309/18)

(2018/C 268/29)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lavorgna Srl

Convenuti: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE (1), ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di servizi pubblici determina, in ogni caso, l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella documentazione di gara e, ancora, a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi della manodopera, in linea peraltro con una dichiarazione all’uopo resa dalla concorrente.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


30.7.2018   

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C 268/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’11 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di Emil Milev

(Causa C-310/18)

(2018/C 268/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento penale

Emil Milev

Questioni pregiudiziali

1)

Se una giurisprudenza nazionale che subordina il mantenimento di una misura coercitiva di «custodia cautelare» (quattro mesi dopo l’arresto dell’accusato) all’esistenza di «motivi plausibili», intesi come la mera constatazione «a prima vista» che l’accusato abbia potuto commettere il reato in questione, sia compatibile con l'articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l’articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343 (1), nonché con gli articoli 47 e 48 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea].

Oppure, qualora non lo sia, se una giurisprudenza nazionale che intende quali «motivi plausibili» una forte probabilità che l’accusato abbia commesso il reato in questione sia compatibile con le disposizioni summenzionate.

2)

Se una giurisprudenza nazionale che impone al giudice che decide su una domanda di modifica di una misura coercitiva quale la «custodia cautelare» già adottata di motivare la sua decisione senza confrontare gli elementi di prova a carico e discarico, sebbene la difesa dell’accusato abbia dedotto argomenti in tal senso — quando l’unico motivo di tale limitazione è dato dall’esigenza che il giudice salvaguardi la propria imparzialità nel caso in cui il procedimento gli sia assegnato per l’esame del merito — sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l’articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343 nonché con l’articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea].

3)

Se non lo è, se una giurisprudenza nazionale secondo cui il giudice procede a un esame più analitico e preciso degli elementi di prova e fornisce una risposta chiara agli argomenti della difesa dell’accusato, anche se in tal modo si assume il rischio di non potere né esaminare la causa né pronunciare una decisione definitiva sulla colpevolezza nel caso in cui la causa gli sia assegnata per l’esame del merito — il che comporterebbe che sia un altro giudice a trattare detta causa nel merito — sia compatibile con le disposizioni summenzionate.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


30.7.2018   

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C 268/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 9 maggio 2018 — Dacom Limited / IPM Informed Portfolio Management AB

(Causa C-313/18)

(2018/C 268/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Parti

Ricorrente: Dacom Limited

Resistente: IPM Informed Portfolio Management AB

Questioni pregiudiziali

1.1.

Quali criteri consentano di stabilire se il materiale costituisca materiale di design preparatorio del genere menzionato all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Se costituiscano tale materiale di design preparatorio i documenti che prevedono i requisiti relativi alle funzioni che il programma per elaboratore è destinato a svolgere e il risultato che il programma per elaboratore deve raggiungere, cioè ad esempio descrizioni dettagliate di principi di investimento o di modelli di rischio per la gestione dei capitali, includenti formule matematiche da applicare nel programma per elaboratore.

1.2.

Se il materiale, per costituire materiale di design preparatorio ai sensi della direttiva, debba essere così completo e dettagliato da non richiedere praticamente scelte autonome da parte della persona che scrive effettivamente il codice del programma per elaboratore.

1.3.

Se il diritto esclusivo sul materiale di design preparatorio ai sensi della direttiva comporti che il programma per elaboratore nel quale trova susseguente applicazione il materiale di design preparatorio debba essere considerato come adattamento del materiale di design preparatorio e quindi un’opera dipendente ai fini della tutela della proprietà intellettuale [articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2009/24/CE], oppure che il materiale di design preparatorio e il software debbano essere visti come diverse forme di espressione della stessa opera, oppure che essi costituiscono due opere indipendenti.

2.1.

Se il consulente impiegato da un’altra società, ma che abbia lavorato per un certo numero di anni per lo stesso cliente e, in esecuzione delle sue mansioni o secondo le istruzioni date dal cliente, ha creato un programma per elaboratore, possa essere considerato lavoratore dipendente [della società cliente] ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/24/CE.

2.2.

In base a quali criteri si debba valutare se una persona sia un lavoratore dipendente ai fini di tale disposizione.

3.1

Se l’articolo 11 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2), comporti che deve sussistere la possibilità di ottenere un’ingiunzione, anche in una situazione in cui il denunciante detiene la proprietà intellettuale di cui trattasi in solido con la parte contro la quale l’ingiunzione è diretta.

3.2

Nel caso in cui la soluzione della questione sub 3.1 sia affermativa, se conduca ad una conclusione diversa la circostanza che il diritto esclusivo riguardi un programma per elaboratore e tale programma per elaboratore non sia stato diffuso o reso disponibile al pubblico, ma utilizzato soltanto negli affari propri al proprietario in solido.


(1)  GU 2009, L 111, pag. 16.

(2)  GU 2004, L 157, pag. 45.


30.7.2018   

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C 268/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portogallo) il 14 maggio 2018 — Cátia Correia Moreira / Município de Portimão

(Causa C-317/18)

(2018/C 268/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parti

Attrice: Cátia Correia Moreira

Convenuto: Município de Portimão

Questioni pregiudiziali

a)

Se, intendendosi come «lavoratore» qualunque persona che, nello Stato membro interessato, sia tutelata, in quanto lavoratore, dal diritto nazionale del lavoro, la persona che ha un contratto di collaborazione [«commissâo de serviço»] con la cedente possa considerarsi un lavoratore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23/CE (1) del Consiglio, del 12 marzo 2001, e beneficiare della tutela offerta dalla normativa in oggetto;

b)

Se la normativa dell’Unione europea, segnatamente la menzionata direttiva 2001/23/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, osti a una normativa nazionale che, anche nel caso di un trasferimento cui si applichi detta direttiva, preveda necessariamente la partecipazione dei lavoratori a concorso pubblico e la formazione di un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario per il fatto che questi è un comune.


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).


30.7.2018   

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C 268/27


Impugnazione proposta il 14 maggio 2018 dalla Fred Olsen, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-108/16, Naviera Armas, S.A. / Commissione europea

(Causa C-319/18 P)

(2018/C 268/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fred Olsen, S.A. (rappresentanti: J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados)

Altre parti nel procedimento:

Naviera Armas, S.A.

Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La Fred Olsen, S.A. chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018, resa nella causa T-108/16, Naviera Armas, S.A. contro Commissione europea, quest’ultima sostenuta dalla Fred Olsen, S.A., EU:T:2018:145,

respingere integralmente la domanda della Naviera Armas, S.A. diretta all’annullamento della decisione (2015) 8655 final della Commissione, dell’8 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP — Spagna — Fred Olsen), e

condannare le parti che si opponessero all’impugnazione al pagamento delle spese che risulteranno sostenute dalla Fred Olsen, S.A. in conseguenza dell’impugnazione stessa, nonché la Naviera Armas, S.A. al pagamento delle spese sostenute dalla Fred Olsen, S.A. nel primo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.   Primo motivo d’impugnazione

1.

Nel primo motivo d’impugnazione, la Fred Olsen deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla selettività della misura nel senso richiesto dalla sentenza Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P) (1).

2.

Se il Tribunale avesse analizzato la selettività della misura secondo i criteri risultanti dalla suddetta sentenza, avrebbe dovuto: (i) esaminare l’ambito generale di riferimento in cui si collocano le tasse che la Fred Olsen paga per l’utilizzo delle infrastrutture del Puerto de las Nieves, vale a dire, il sistema di tasse applicabile a tutti i porti delle Isole Canarie, così come esso è disciplinato nel diritto nazionale; (ii) verificare se la situazione della Fred Olsen e quella degli altri operatori che utilizzano tali infrastutture, inclusa la Naviera Armas, siano o meno comparabili in relazione alla misura in esame; e (iii) appurare la possibile sussistenza di una discriminazione nel pagamento di dette tasse.

3.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, di per sé, il fatto che la Fred Olsen sia l’unico utilizzatore del Puerto de las Nieves non rappresenta in quanto tale un vantaggio ottenuto mediante risorse statali, dato che la Fred Olsen paga la quantità normale di tasse richieste a tutti gli operatori nel regime applicabile alla totalità dei porti canariensi. Di conseguenza, la Commissione non era obbligata a compiere un esame della selettività della misura.

4.

Per contro, al fine di accertare la sussistenza di una difficoltà nel senso di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, il Tribunale avrebbe dovuto compiere il suddetto esame, che gli avrebbe permesso di stabilire se le tasse portuali pagate dalla Fred Olsen, in contropartita al fatto di essere l’unico utilizzatore dell’infrastruttura portuale del Puerto de Las Nieves, le abbiano procurato un qualsivoglia vantaggio.

5.

Posto che la motivazione della sentenza è manifestamente carente sul punto, non risulta possibile accertare la sussistenza di tale presunto vantaggio, e, per tale ragione, la sentenza del Tribunale deve essere annullata integralmente.

2.   Secondo motivo d’impugnazione

6.

Nel secondo motivo d’impugnazione, la Fred Olsen afferma che la decisione della Commissione, che non ha applicato il test dell’investitore privato, era sufficientemente motivata.

7.

Il Tribunale ha considerato insufficiente la motivazione della decisione perché, a suo avviso, è il criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato quello che avrebbe dovuto essere utilizzato dalla Commissione.

8.

Tuttavia, al di là del mero fatto che la Fred Olsen sia l’unico utilizzatore del Puerto de la Nieves, nella sentenza del Tribunale non compare alcun indizio circa il fatto che tale situazione le procuri un qualche vantaggio in relazione al pagamento delle tasse per l’uso delle infrastrutture. Non esiste in questo caso un accordo o uno sconto relativo al pagamento delle tasse da parte della Fred Olsen, né una situazione di discriminazione nell’ambito del pagamento delle tasse rispetto ad altri operatori, come la Naviera Armas.

9.

Di conseguenza, le sentenze Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione (T-443/08 e T-455/08) (2), Ryanair/Commissione (T-196/04) (3), e Aéroports de Paris/Commissione (T-128/98) (4) non erano applicabili al caso di specie.

10.

Per i suddetti motivi, la sentenza del Tribunale deve essere annullata integralmente e la decisione della Commissione conservata nella sua interezza.


(1)  Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971.

(2)  Sentenza del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, T-443/08 e T-455/08, EU:T:2011:117.

(3)  Sentenza del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione, T-196/04, EU:T:2008:585.

(4)  Sentenza del 12 dicembre 2000, Aéroports de Paris/Commissione, T-128/98, EU:T:2000:290.


30.7.2018   

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C 268/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 marzo 2018 — SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa / Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

(Causa C-343/18)

(2018/C 268/34)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa

Convenute: Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 27 del Regolamento CE, nel prevedere che per le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa, deve essere interpretato nel senso di imporre l’obbligo di pagamento a tutti gli imprenditori agricoli anche laddove «svolgono le attività di macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa all’attività di allevamento degli animali»;

2)

Se può uno Stato escludere dal pagamento dei diritti sanitari alcune categorie di imprenditori pur avendo predisposto un sistema di riscossione dei tributi idoneo, nel suo complesso, a garantire la copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali o applicare tariffe inferiori rispetto a quelle previste dal Regolamento CE n. 8[8]2/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1).


30.7.2018   

IT

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C 268/29


Impugnazione proposta il 25 maggio 2018 dalla Rose Vision, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 marzo 2018, cause T-45/13 RENV e T-587/15, Rose Vision / Commissione

(Causa C-346/18 P)

(2018/C 268/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rose Vision, S.L. (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 marzo 2018, Rose Vision/Commissione, T-45/13 RENV e C-587/15, ECLI:EU:T:2018:124;

concedere alla Rose Vision un risarcimento nei termini esposti nell’ambito dei motivi decimo e undicesimo della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1.

Errore di diritto consistente nella riapertura, nella causa T-587/15, della fase orale del procedimento mediante ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2017, sulla base dell’errato argomento che era stata richiesta dalla ricorrente;

2.

errore di diritto consistente nello snaturamento, nell’ambito della sentenza impugnata, della valutazione delle prove fornite, laddove si afferma che la Commissione ha sostituito l’avviso W 2 con l’avviso W 1 del luglio 2012;

3.

errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata non ammette, nella causa T-45/13 RENV, la domanda di dichiarazione di nullità dell’iscrizione della Rose Vision nel sistema di allarme rapido (SAR), basata sul fatto che si era attivato l’avviso W 2 senza che essa ne fosse informata, senza che le fosse comunicata la motivazione di tale iscrizione, senza darle l’opportunità di esporre i propri argomenti al riguardo e senza aver potuto proporre ricorso contro detta iscrizione;

4.

errore di diritto consistente nell’assenza di motivazione rispetto agli argomenti contenuti nel quarto motivo di ricorso nella causa T-587/15, che non sono stati assolutamente esaminati nella sentenza impugnata;

5.

errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata, pur avendo stabilito correttamente che la Commissione non aveva rispettato il termine di due mesi previsto al punto II.22, paragrafo 5, delle condizioni generali FP7 (punto 99 della sentenza impugnata), che aveva superato «ampiamente il termine di due mesi» e che la violazione di tale termine era «censurabile» (punto 116 della sentenza impugnata), non ha accolto la domanda intesa a che la relazione finale dell’audit finanziario 11-INFS-025 e il rapporto dell’audit finanziario 11-BA119-016 fossero dichiarati contrattualmente nulli e privi di validità ed efficacia;

6.

errore di diritto consistente nello snaturamento, nell’ambito della sentenza impugnata, della valutazione delle prove fornite, laddove si afferma che la Commissione ha accreditato la realizzazione dei pagamenti alla Rose Visione nei progetti sISI, 4NEM e SFERA;

7.

errore di diritto consistente nel fatto che la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto che la Commissione aveva violato l’obbligo di riservatezza di cui al punto II.22, paragrafo 1, delle condizioni generali FP7, avendo comunicato a terzi informazioni relative all’audit finanziario 11-INFS-025 (punto 158 della sentenza impugnata), respinge senza motivo, ai punti 159 e 160, la richiesta della ricorrente che fosse dichiarato che la Commissione era venuta meno all’obbligo di riservatezza degli audit finanziari 11-INFS-025 e 11-BA119-016 (punto 215 delle osservazioni scritte della Rose Vision nella causa T-45/13 RENV, del 12 settembre 2016);

8.

motivo di impugnazione consistente nella violazione delle previsioni contrattuali di cui alle condizioni generali FP7 e del principio della certezza del diritto, per aver convalidato l’avvenuta applicazione alla Rose Vision, tramite gli audit finanziari 11-INFS-025 e 11-BA119-016, dei nuovi requisiti di cui alla Guida finanziaria del 2011, cosicché i periodi sottoposti all’audit finanziario 11-INFS-025 furono il periodo compreso tra il 1o novembre 2009 e il 31 ottobre 2010 (per quanto riguarda il progetto FutureNEM) e tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 (per quanto riguarda i progetti FIRST e sISI);

9.

motivo di impugnazione consistente nello snaturamento della valutazione delle prove, e più concretamente del documento della Rose Vision del 30 agosto 2012, che è stato completamente ignorato dalla sentenza impugnata;

10.

motivo di impugnazione, consistente nel fatto che la sentenza impugnata nega erroneamente la necessità di concedere un risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale;

11.

motivo di impugnazione, consistente nell’assenza di motivazione rispetto alle affermazioni contenute nel paragrafo XII dell’atto introduttivo del giudizio nella causa T-587/15, nei cui paragrafi da 112 a 117 si richiedeva un risarcimento per responsabilità contrattuale, che non sono stati assolutamente esaminati nella sentenza impugnata.


30.7.2018   

IT

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C 268/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Ireland) il 7 giugno 2018 — Hampshire County Council /C.E., N.E.

(Causa C-375/18)

(2018/C 268/36)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Hampshire County Council

Convenuti: C.E., N.E.

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, e in particolare con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, la concessione, da parte dei giudici di uno Stato membro, di un provvedimento provvisorio (misure cautelari) in personam nei confronti di un ente pubblico di un altro Stato membro, con cui si inibisca a tale ente di avviare un procedimento di adozione di minori dinanzi all’autorità giurisdizionale di quest’altro Stato membro, qualora il provvedimento in personam sia dettato dalla necessità di tutelare i diritti conferiti alle parti del procedimento di exequatur ai sensi del capo III del regolamento del 2003.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


30.7.2018   

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C 268/31


Ricorso proposto il 13 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia

(Causa C-391/18)

(2018/C 268/37)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija e M. Patakia, agenti)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della ricorrente

che sia dichiarato che, non avendo notificato alla Commissione il suo programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, la Repubblica di Croazia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199, del 2.8.2011, pag. 48);

che la Repubblica di Croazia sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom dispone che gli Stati membri informino la Commissione dei loro programmi nazionali per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché di ogni successiva modifica significativa, mentre l’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che gli Stati membri trasmettano per la prima volta alla Commissione il contenuto del loro rispettivo programma nazionale al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015.

La Repubblica di Croazia non ha ancora adottato il programma nazionale al quale si riferiscono le disposizioni menzionate e, in ogni caso, ancora non l’ha notificato alla Commissione. Di conseguenza, la Repubblica di Croazia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom.


Tribunale

30.7.2018   

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C 268/32


Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA)

(Causa T-362/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo XENASA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PENTASA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 268/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tillotts Pharma AG (Rheinfelden, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente I. Fowler, solicitor, e D. Slopek, avvocato, successivamente I. Fowler)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2016 (procedimento R 3264/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ferring e la Tillotts Pharma.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 aprile 2016 (procedimento R 3264/2014-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Tillotts Pharma AG.

3)

La Ferring BV sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 314 del 29.8.2016.


30.7.2018   

IT

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C 268/32


Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — HX / Consiglio

(Causa T-408/16) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Principio del ne bis in idem - Diritti della difesa - Diritto ad un equo processo - Obbligo di motivazione - Diritto a un ricorso effettivo - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Diritto a condizioni di vita normali - Lesione della reputazione»))

(2018/C 268/39)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (Damasco, Siria) (rappresentanti: S. Koev e S. Klukowska, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente I. Gurov e G. Étienne, successivamente I. Gurov e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. HX è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


30.7.2018   

IT

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C 268/33


Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2018 — MIP Metro/EUIPO — AFNOR (N & NF TRADING)

(Causa T-807/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo N & NF TRADING - Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea NF ENVIRONNEMENT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Assenza di carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 268/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Association française de normalisation (AFNOR) (La Plaine Saint-Denis, Francia) (rappresentante: B. Fontaine, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2016 (procedimento R 1109/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l’AFNOR e la MIP Metro Group Intellectual Property.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


30.7.2018   

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C 268/34


Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

(Causa T-859/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EISKELLER - Marchi nazionali denominativi anteriori KELER e KELER 18 - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza tra i segni - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 268/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sociedad Anónima Damm (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: P. González-Bueno Catalán de Ocón e C. Aguilera Montáñez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: I. Harrington, D. Hanf, V. Ruzek e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz GmbH & Co. KG (Au-Hallertau, Germania) (rappresentanti: C. Thomas e V. Schwepler, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2016 (procedimento R 2428/2015-5), relativa a procedimento di opposizione tra la Sociedad Anónima Damm e la Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sociedad Anónima Damm è condannata alle spese.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


30.7.2018   

IT

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C 268/35


Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Le Pen / Parlamento

(Causa T-86/17) (1)

((«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Competenza del segretario generale - Diritti della difesa - Onere della prova - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Sviamento di potere - Indipendenza dei deputati - Errore di fatto - Proporzionalità»))

(2018/C 268/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: inizialmente M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, poi M. Ceccaldi e infine R. Bosselut, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jensen, M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 5 dicembre 2016 relativa al recupero presso la ricorrente dell’importo di EUR 298 497,87 indebitamente versati a titolo di assistenza parlamentare e della nota di addebito ad esso relativa del 6 dicembre 2016.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Marion Le Pen è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal Parlamento europeo, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


30.7.2018   

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C 268/35


Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

(Causa T-89/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NOVUS - Marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo anteriori NOVUS e novus - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»])

(2018/C 268/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erwin Müller GmbH (Lingen, Germania) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Mensing e M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Novus Tablet Technology Finland Oy (Turku, Finlandia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 novembre 2016 (procedimento R 2413/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Erwin Müller e la Novus Tablet Technology Finland.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 novembre 2016 (procedimento R 2413/2015-4) è annullata nella parte riguardante i «supporti speciali per telefoni cellulari», oggetto della domanda di marchio.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Erwin Müller GmbH e l’EUIPO sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU 2017, C 112, del 10.4.2017.


30.7.2018   

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C 268/36


Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

(Causa T-310/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo LION’S HEAD global partners - Marchio denominativo dell’Unione europea anteriore LION CAPITAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 268/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lion's Head Global Partners LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: R. Nöske, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lion Capital LLP (Londra) (rappresentanti: D. Rose e J. Warner, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 febbraio 2017 (procedimento R 1477/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lion Capital e la Lion’s Head Global Partners.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lion's Head Global Partners LLP è condannata alle spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


30.7.2018   

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C 268/37


Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D)

(Causa T-413/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo 3D - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»)

(2018/C 268/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Germania) (rappresentanti: S. Gruber e N. Siebertz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 aprile 2017 (procedimento R 1502/2016-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo 3D.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2017 (procedimento R 1502/2016-2) è annullata nella parte riguardante i prodotti «articoli di cartoleria» rientranti nella classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


30.7.2018   

IT

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C 268/37


Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2018 — Spychalski / Commissione

(Causa T-590/16) (1)

((«Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EPSO/AD 177/10-ECO2013 - Valutazione della lingua principale - Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva - Manifesta incompetenza - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»))

(2018/C 268/46)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Michał Spychalsky (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Żołniak, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta a ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD 177/10-ECO2013, organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva e, dall’altra, l’ingiunzione all’autorità che ha il potere di nomina di completare l’elenco di riserva, redatto in esito al concorso generale suddetto, con il nome del ricorrente, fatto salvo l’obbligo di far coincidere la durata della validità di tale aggiunta con quella dell’elenco di riserva.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico e, in parte, a causa della manifesta incompetenza del Tribunale a conoscerne.

2)

Il sig. Michał Spychalski è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-20/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l’ 1.9.2016).


30.7.2018   

IT

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C 268/38


Ricorso proposto il 24 aprile 2018 — Fronte Polisario/Consiglio

(Causa T-275/18)

(2018/C 268/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentato da: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato (GU 2018, L 26, pag. 4) il ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a concludere accordi internazionali che riguardino il Sahara occidentale, sostituendosi al popolo di tale territorio, il quale è rappresentato dal Fronte Polisario.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in quanto il Consiglio non avrebbe tenuto conto del fatto che l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, è stato applicato in via provvisoria per 12 anni al territorio del Sahara occidentale, in violazione del suo distinto e separato statuto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali, in quanto, al momento dell’adozione della decisione impugnata il Consiglio non si sarebbe posto la questione del rispetto dei diritti dell’uomo nel territorio saharawi occupato.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa in quanto il Consiglio, prima dell’adozione della decisione impugnata, non avrebbe avviato alcuna interlocuzione con il Fronte Polisario, unico rappresentante del popolo del Sahara occidentale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione nel contesto internazionale, in quanto l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, si applicherebbe al territorio del Sahara occidentale nel quadro della politica annessionista del Regno del Marocco e delle sistematiche violazioni dei diritti fondamentali che il mantenimento di tale politica richiederebbe.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, in quanto l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, sarebbe applicabile al Sahara occidentale in violazione, da una parte, dello statuto distinto e separato di tale territorio, e dall’altra, del diritto del popolo Sahrawi al rispetto dell’integrità territoriale del suo territorio.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto il popolo del Sahara occidentale, rappresentato dal Fronte Polisario, non avrebbe prestato il proprio consenso all’accordo internazionale concluso mediante la decisione impugnata.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dello spazio aereo del Sahara occidentale, in quanto la decisione impugnata, ratificando la prassi illegittima sorta dall’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale concluso mediante la medesima, avrebbe l’effetto di inserire lo spazio aereo saharawi nel campo di applicazione di detto accordo.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto della responsabilità internazionale, in quanto, mediante la decisione impugnata, l’Unione violerebbe, da una parte, l’obbligo su di essa incombente di non riconoscere l’occupazione illegale del Sahara occidentale e, dall’altro, fornirebbe aiuto e assistenza al mantenimento di detta situazione.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di far rispettare il diritto internazionale dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale umanitario, in quanto l’adempimento da parte dell’Unione dei suoi obblighi internazionali in relazione al popolo del Sahara occidentale comporterebbe quanto meno che il Consiglio si astenga dall’adottare la decisione impugnata, poiché essa permetterebbe l’entrata in vigore di un accordo internazionale applicabile alla parte del Sahara occidentale sotto occupazione marocchina.


30.7.2018   

IT

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C 268/39


Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Ungheria / Commissione europea

(Causa T-306/18)

(2018/C 268/48)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Koós y G. Tornyai, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2018/262 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» (1);

condannare alle spese la Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, lettere b), c) e d), e 3, del regolamento (UE) n.o211/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (2).

La prima e la seconda parte dell’iniziativa cittadina europea registrata mediante la decisione impugnata esulano manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei Trattati. Per tale motivo, la registrazione dell’iniziativa viola l’articolo 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, del regolamento (UE) n.o211/2011. Inoltre, la prima parte dell’iniziativa è abusiva e, di conseguenza, è altresì contraria all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n.o211/2011, laddove, per quanto riguarda la seconda parte, si deve rilevare che può condurre a un risultato contrario ai valori dell’Unione sanciti all’articolo 2 TUE, e pertanto è del pari contraria all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n.o211/2011.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La decisione impugnata non soddisfa le esigenze derivanti dall’obbligo di motivazione e viola quindi tale obbligo, come previsto all’articolo 296 TFUE, e il diritto a una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In sostanza, la decisione impugnata non indica pienamente i motivi per i quali la Commissione ha considerato che, per quanto riguarda la terza parte dell’iniziativa, esiste un’adeguata base giuridica e la competenza legislativa dell’Unione, ossia che risulta soddisfatto il requisito previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n.o211/2011 in relazione alla registrazione.


(1)  GU 2018, L 49, pag. 64.

(2)  GU 2011, L 65,pag. 1; rettifiche in GU 2011, L 330, pag. 47, e in GU 2012, L 94, pag. 49.


30.7.2018   

IT

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C 268/40


Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forma di una bottiglia rosa)

(Causa T-325/18)

(2018/C 268/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italia) (rappresentante: L. Giove, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia rosa) — Marchio dell’Unione europea n. 12 309 795

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2018 nel procedimento R 1037/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alla rifusione delle spese.

Motivi invocati

Errata valutazione dell’impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Errata valutazione dell’impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub i), sub ii) e sub iii) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.7.2018   

IT

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C 268/41


Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Gas Natural/Commissione

(Causa T-328/18)

(2018/C 268/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gas Natural SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e V. Romero Algarra, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento esposti nel presente ricorso;

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione del 27 novembre 2017 nel procedimento SA.47912 (2017/NN) con la quale si avvia il procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE in riferimento all’incentivo agli investimenti ambientali concesso alle centrali termoelettriche a carbone;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in riferimento all’incentivo agli investimenti ambientali concesso dal Regno di Spagna alle centrali termoelettriche a carbone.

Secondo la ricorrente, risulta dalla decisione impugnata che la Commissione dubita che i valori soglia di emissioni imposti agli impianti che ricevono l’incentivo suddetto agli investimenti ambientali siano semplicemente finalizzati ad applicare i livelli di tutela prescritti dalla normativa dell’Unione e, in particolare, dalla direttiva 2001/80/CE, che si applicava alle centrali termoelettriche a carbone. Se così fosse, l’incentivo agli investimenti ambientali non avrebbe presentato alcun elemento di incentivo. Inoltre, l’incentivo all’investimento ambientale sarebbe contrario al principio del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, secondo il quale gli Stati membri non possono concedere aiuti pubblici alle imprese, affinché esse rispettino norme vincolanti dell’Unione.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione nella parte in cui si riferisce al carattere selettivo della misura.

A tal fine si afferma che la Commissione non fornisce alcuna indicazione che consenta di comprendere in modo chiaro e univoco perché la misura oggetto di indagine ha natura selettiva, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, la Commissione non spiega se le centrali termoelettriche a carbone si trovino in una situazione di fatto e di diritto comparabile con quella delle altre centrali termoelettriche, e se, in caso di risposta affermativa, l’incentivo in questione possa favorire «talune imprese o talune produzioni», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla misura di cui trattasi.

2.

Secondo motivo, basato, in via subordinata, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in relazione alla natura selettiva della misura.

A tale proposito si afferma che la remunerazione concessa alle centrali termoelettriche a carbone al fine di continuare a sostenere gli investimenti non può in nessun modo avere carattere selettivo, poiché la remunerazione di cui trattasi si limita a porre in una situazione di parità di condizioni tutti gli investimenti consistenti posteriori al 1998, a prescindere dalla tecnologia e/o del fatto che le centrali in questioni siano centrali a ciclo combinato o centrali a carbone, modulando, certo, l’importo della remunerazione in funzione della sua importanza.

In ogni caso, e anche supponendo che le conclusioni della Commissione nella decisione impugnata siano corrette, quod non, la ricorrente constata che, tenuto conto delle loro condizioni economiche e della loro situazione giuridica, le centrali a carbone non si trovavano in una situazione di fatto e di diritto comparabile con quella delle centrali che utilizzano un altro tipo di energia. Infatti, le centrali a carbone erano le uniche stabilite anteriormente al 1998 che sono state obbligate ad effettuare investimenti ingenti per poter continuare ad operare e che, senza la remunerazione in questione, sarebbero state costrette a chiudere, mettendo in pericolo la sicurezza delle forniture del sistema elettrico spagnolo.


30.7.2018   

IT

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C 268/42


Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Eagle IP/EUIPO — Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)

(Causa T-336/18)

(2018/C 268/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eagle IP Ltd (La Valletta, Malta) (rappresentante: M. Müller, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso di cui trattasi: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LILLY e VIOLETTA — Domanda di registrazione n. 12 723 086

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2018, procedimento R 1489/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’altra parte alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.7.2018   

IT

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C 268/43


Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS)

(Causa T-339/18)

(2018/C 268/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Enterprise Holdings, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «E PLUS» — Domanda di registrazione n. 16 377 079

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2018 nel procedimento R 2141/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere la domanda di registrazione;

condannare l’EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.7.2018   

IT

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C 268/43


Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — BNP Paribas/BCE

(Causa T-345/18)

(2018/C 268/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della BCE n. ECB-SSM-2018-FRBNP-17 del 26 aprile 2018 in quanto impone di dedurre gli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti presso il Fondo di risoluzione unico, presso i fondi di risoluzione nazionale e presso i sistemi di garanzia dal capitale primario di classe 1, su base individuale, subconsolidata e consolidata, e segnatamente annullare i paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3.

condannare la BCE alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di base legale. La ricorrente sostiene, al riguardo, che la decisione controversa crea una nuova norma di portata generale che va chiaramente oltre il contesto normativo che disciplina l’esercizio, da parte della convenuta, dei suoi compiti di vigilanza prudenziale.

Inoltre, adottando una decisione senza analizzare preliminarmente il rischio di solvibilità e di liquidità e senza tener conto del profilo di rischio della ricorrente, la convenuta avrebbe oltrepassato i poteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63) (in prosieguo: il «regolamento MVU»).

Infine, la ricorrente ritiene che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento MVU non autorizzi la BCE ad agire per garantire una «migliore informazione sui rischi» e che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e l’articolo 16, paragrafo 2, lettera d) del regolamento MVU non autorizzino l’adozione di misure prudenziali nei confronti di elementi fuori bilancio.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la convenuta avrebbe operato un’interpretazione erronea della normativa di diritto dell’Unione che istituisce la possibilità per gli enti creditizi di ricorrere agli impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: gli «IPI») al fine di assolvere parte dei loro obblighi nei confronti dei fondi di risoluzione e dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi. La decisione impugnata si porrebbe in contrasto con gli obiettivi e con la finalità delle norme applicabili poiché non terrebbe conto dell’intenzione manifestata dal legislatore mediante la creazione di tali strumenti. In tal modo, detta decisione priverebbe le disposizioni in parola di effetto utile.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità sulla base del rilievo che l’imposizione di una deduzione degli IPI dal suo capitale sarebbe inappropriata e non necessaria rispetto a un rischio puramente ipotetico e già coperto. Secondo la ricorrente, tale misura sarebbe sproporzionata tenuto conto dell’obiettivo, determinato dalla stessa BCE, di «fornire un’informazione adeguata sui rischi finanziari».

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione. La ricorrente sostiene che la convenuta, scegliendo di utilizzare uno strumento (la deduzione dal capitale) manifestamente inadeguato ai fini dell’obiettivo che la stessa intende perseguire (fornire un’informazione adeguata sui rischi), avrebbe violato il principio di buon andamento dell’amministrazione in quanto non avrebbe tratto le conseguenze appropriate dalle proprie valutazioni.


30.7.2018   

IT

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C 268/45


Ricorso proposto il 29 maggio 2018 — Advance Magazine Publishers/EUIPO — Enovation Brands (VOGUE)

(Causa T-346/18)

(2018/C 268/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Enovation Brands, Inc. (Aventura, Florida, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea — Domanda di registrazione n. 12 010 039

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2018 nel procedimento R 259/2017-4.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte relativa alla regola 20, paragrafo 7, lettera c), e alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario;

condannare la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), e della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.


30.7.2018   

IT

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C 268/45


Ricorso proposto il 6 giugno 2018 — KID-Systeme/EUIPO — Sky (SKYFi)

(Causa T-354/18)

(2018/C 268/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: KID-Systeme GmbH (Buxtehude, Germania) (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger e T. Wittmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky plc (Isleworth, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «SKYFi» — Domanda di registrazione n. 12 189 502

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2018 nel procedimento R 106/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 46, 47, 67, 70, 71, 94 e 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo;

Violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 9, e degli articoli 27 e 71 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


30.7.2018   

IT

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C 268/46


Ricorso proposto il 7 giugno 2018 — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-wheels)

(Causa T-356/18)

(2018/C 268/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: T. Dolde, avvocato e M. Hawkins, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finlandia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V V-WHEELS — Domanda di registrazione n. 14 439 053

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2018 nel procedimento R 1852/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.7.2018   

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C 268/47


Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

(Causa T-357/18)

(2018/C 268/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: Luz Saúde SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio, e P. Guerra e Andrade, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clínica La Luz, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HOSPITAL DA LUZ — Domanda di registrazione n. 14 791 495

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 aprile 2018 nel procedimento R 2084/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata recante parziale diniego della registrazione del marchio della ricorrente oggetto del procedimento di cui trattasi, riformandola e concedendo la registrazione;

condannare l’EUIPO alla totalità delle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.7.2018   

IT

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C 268/48


Ricorso proposto l’11 giugno 2018 — Arçelik/EUIPO (MicroGarden)

(Causa T-364/18)

(2018/C 268/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Arçelik AS (Istanbul, Turchia) (rappresentante: A. Franke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «MicroGarden» — Domanda di registrazione n. 16 971 988

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 aprile 2018 nel procedimento R 163/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 268/48


Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — ABB/EUIPO (FLEXLOADER)

(Causa T-373/18)

(2018/C 268/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ABB AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FLEXLOADER» — Domanda di registrazione n. 17 099 474

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018-1)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sopportare le spese del procedimento nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.7.2018   

IT

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C 268/49


Ordinanza del Tribunale del 12 giugno 2018 — Capo d'Anzio / Commissione

(Causa T-425/17) (1)

(2018/C 268/60)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.