ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267I |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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2018/C 267 I/01 |
IT |
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III Atti preparatori
Parlamento europeo Consiglio Commissione europea
30.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CI 267/1 |
Dichiarazioni — Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (prima lettura) — Adozione dell'atto legislativo
(2018/C 267 I/01)
Dichiarazione comune sulla procedura di discarico e la data di adozione dei conti definitivi dell’UE
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fisseranno un calendario realistico per la procedura di discarico.
In tale contesto, la Commissione conferma che si adopererà per adottare i conti annuali consolidati dell’UE per l’esercizio 2017 entro il 30 giugno 2018, a condizione che la Corte dei conti europea trasmetta tutte le conclusioni in merito all’affidabilità di tali conti dell’UE e di tutti i conti consolidati delle entità entro il 15 maggio 2018 e il proprio progetto di relazione annuale entro il 15 giugno 2018.
La Commissione conferma inoltre che si impegnerà per fornire le risposte alla relazione annuale della Corte dei conti europea per l’esercizio 2017 entro il 15 agosto 2018, a condizione che quest’ultima le trasmetta il suo progetto di osservazioni entro il 1o giugno 2018.
DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE
Dichiarazione relativa all’articolo 38 Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni
La Commissione sosterrà mediante reti con gli Stati membri lo scambio di buone prassi riguardo alla pubblicazione di informazioni sui destinatari dei fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. La Commissione prenderà in debita considerazione gli insegnamenti tratti in vista dell’elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale.
Dichiarazione della Commissione sul QFP (insieme unico di norme)
La Commissione sottolinea l’importanza di compiere progressi nel quadro finanziario pluriennale post-2020 verso un insieme unico di norme che disciplinino lo stesso tipo di operazioni indipendentemente dal modo in cui vengono attuate.
Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 234, paragrafo 1, riguardante l’istituzione di fondi fiduciari tematici
Malgrado le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel corso dei negoziati, l’articolo 234, paragrafo 1, del regolamento finanziario prevede che qualsiasi decisione di istituire un fondo fiduciario dell’Unione per azioni tematiche sia soggetta all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ritiene che una tale decisione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 317 del TFUE dal momento che riguarda l’esecuzione del bilancio. Il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione non è previsto dal regolamento (UE) n. 182/2011 (1) e sarebbe in contrasto sia con l’articolo 291 del TFUE sia con il presente regolamento. La Commissione si riserva pertanto l’esercizio dei suoi diritti.
Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 247 Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità
La Commissione si adopererà per fornire la previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni nell’ambito della procedura di bilancio, unitamente alla lettera rettificativa del progetto di bilancio.
Dichiarazione relativa all’articolo 266 Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari
La Commissione e il SEAE informeranno il Parlamento europeo e il Consiglio, nel quadro del documento di lavoro di cui all’articolo 266, di qualsiasi vendita o acquisto di edifici, compresi quelli al di sotto della soglia fissata in tale articolo.
Dichiarazione della Commissione sulle future revisioni del regolamento finanziario (valutazione d’impatto)
La Commissione sottolinea che il regolamento finanziario stabilisce le regole generali e gli strumenti per l’esecuzione dei programmi di spesa. Le revisioni della legislazione non hanno pertanto alcun impatto economico, ambientale o sociale diretto che possa essere utilmente analizzato in una valutazione d’impatto. Le valutazioni d’impatto presentano un valore aggiunto quando sono fatte scelte strategiche su specifici programmi di spesa, che devono rispettare il quadro normativo del regolamento finanziario. La Commissione conferma che nell’elaborazione di tali programmi saranno realizzate le valutazioni d’impatto richieste.
La Commissione proseguirà inoltre la pratica di procedere a consultazioni mirate e a consultazioni pubbliche di tutti i portatori di interessi e del grande pubblico. Oltre ai risultati di queste consultazioni, nelle relazioni delle future revisioni la Commissione indicherà inoltre in che modo ha tenuto conto delle pertinenti valutazioni delle disposizioni di esecuzione dei programmi o degli strumenti previsti nel regolamento finanziario che essa propone di modificare.
Dichiarazione della Commissione europea relativa all’articolo 272, paragrafo 8
La Commissione ritiene che, quando un gruppo di azione locale svolge i compiti di cui all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), del regolamento n. 1303/2013, come modificato dal presente regolamento, non è necessario che tale gruppo di azione locale sia designato come organismo intermedio. In questi casi la verifica finale dell’ammissibilità delle operazioni prima dell’approvazione resta tuttavia compito dell’autorità di gestione, tranne qualora tale compito sia formalmente delegato al gruppo di azione locale. In tal caso il gruppo di azione locale deve essere designato come organismo intermedio e deve svolgere tale compito sotto la responsabilità finale dell’autorità di gestione in linea con l’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013 quando si tratta dei fondi e del FEAMP, o in linea con l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013 quando si tratta del FEASR.
Dichiarazione della Commissione europea relativa all’articolo 272, paragrafo 14, lettera a)
La Commissione conferma che le norme in materia di gestione e controllo, previste all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1303/2013 e applicabili al momento della firma degli accordi di finanziamento, continuano ad applicarsi agli strumenti finanziari di cui all’articolo 39 del regolamento n. 1303/2013 che sono stati istituiti mediante un accordo di finanziamento firmato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Questa deroga è già iscritta nel quadro giuridico mediante l’articolo 40, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1303/2013 e copre l’intero ciclo di vita di tali strumenti, comprese eventuali modifiche dell’accordo di finanziamento iniziale, che possono prevedere contributi aggiuntivi.
Dichiarazione della Commissione europea relativa all’articolo 272, paragrafo 16, lettera a)
La Commissione si rammarica della modifica dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 in quanto essa comporterà un aumento degli importi del bilancio UE versati in conti di garanzia. Qualsiasi spesa ammissibile non utilizzata nel periodo di programmazione e il cui importo sia versato in un conto di garanzia costituisce un’importante eccezione alle norme della politica di coesione in quanto è in contrasto con il principio fondamentale che il sostegno a titolo della politica di coesione dovrebbe essere eseguito e contabilizzato al momento della chiusura dei programmi. Ciò comporta inoltre problemi a livello di attuazione pratica, soprattutto per quanto riguarda la rendicontazione e l’audit in relazione agli importi versati nei conti di garanzia.
Dichiarazione della Commissione europea relativa all’articolo 272, paragrafo 26, lettere a) ed e)
La Commissione ribadisce che, indipendentemente dalle modifiche legislative delle disposizioni applicabili alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, il principio di sana gestione finanziaria, quale previsto all’articolo 33 del presente regolamento, richiede alle autorità di gestione di adottare le opportune disposizioni per evitare finanziamenti eccessivi a favore di tali operazioni, anche nel caso in cui queste ultime siano oggetto di aiuti di Stato o generino risparmi sui costi operativi. Ciò dovrebbe valere soprattutto per le operazioni con un costo totale ammissibile superiore a 1 000 000 EUR, nel caso in cui il beneficiario non sia una PMI.
Dichiarazione della Commissione europea relativa all’articolo 273
Le norme relative agli aiuti di Stato «de minimis» sono definite in regolamenti adottati dalla Commissione sulla base dell’articolo 108, paragrafo 4, del TFUE in virtù dei poteri ad essa conferiti dal Consiglio ai sensi dell’articolo 109 del TFUE (mediante il regolamento 2015/1588 del Consiglio).
Le misure che non superano il massimale fissato nei regolamenti «de minimis» (nella maggior parte dei casi 200 000 EUR per impresa su un periodo di tre anni) sono considerate come prive di effetti sugli scambi tra Stati membri. Possono quindi essere applicate senza essere interessate dal divieto relativo agli aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
La norma «de minimis» mira a trovare il giusto equilibrio tra semplificazione e l’obiettivo di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in cui gli Stati membri dispongono di capacità finanziarie diverse per sovvenzionare le proprie economie. L’importo degli aiuti «de minimis» è stato fissato a un livello al di sotto del quale si può presumere con sicurezza che gli aiuti non producano alcun effetto sugli scambi tra Stati membri.
Attualmente la Commissione non sta valutando la possibilità di modificare le norme «de minimis» per far fronte a circostanze economiche di eccezionale gravità. Desidera tuttavia ricordare che in passato ha introdotto misure eccezionali per far sì che gli aiuti di Stato potessero porre rimedio a gravi perturbazioni nell’economia degli Stati membri. Per esempio, in risposta agli effetti della crisi finanziaria sull’economia reale, la Commissione ha adottato il cosiddetto «quadro temporaneo», che è stato applicato dal dicembre 2009 fino al dicembre 2011 e che ha autorizzato, tra l’altro, aiuti fino a 500 000 EUR per impresa. La Commissione si riserva la possibilità di adottare tali misure, se necessario, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).