ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 263

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
25 luglio 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2016-2017
Sedute del 1o e 2 marzo 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 419 del 7.12.2017 .
Seduta del 13 marzo 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 430 del 14.12.2017 .
SESSIONE 2017-2018
Sedute dal 14 al 16 marzo 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 430 del 14.12.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 2 marzo 2017

2018/C 263/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sugli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 (2016/2986(RSP))

2

2018/C 263/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali (2016/2057(INI))

4

2018/C 263/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (2015/2328(INI))

19

2018/C 263/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma L'Europa per i cittadini per il periodo 2014-2020 (2015/2329(INI))

28

2018/C 263/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla politica commerciale comune dell'UE nel contesto degli imperativi di sostenibilità delle specie selvatiche (2016/2054(INI))

34

 

Martedì 14 marzo 2017

2018/C 263/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla responsabilità del proprietario e cure da prestare agli equidi (2016/2078(INI))

40

2018/C 263/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015 (2016/2249(INI))

49

2018/C 263/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2016/2012(INI))

64

2018/C 263/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sui fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere (2016/2144(INI))

72

2018/C 263/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto (2016/2225(INI))

82

2018/C 263/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento (2016/2077(INI))

90

 

Mercoledì 15 marzo 2017

2018/C 263/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno (2016/3042(RSP))

98

2018/C 263/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sull’approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un pedaggio stradale (2017/2526(RSP))

103

 

Giovedì 16 marzo 2017

2018/C 263/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sullo Zimbabwe, il caso del pastore Evan Mawarire e altri casi di limitazione della libertà di espressione (2017/2608(RSP))

106

2018/C 263/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sui detenuti politici ucraini in Russia e la situazione in Crimea (2017/2596(RSP))

109

2018/C 263/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulle Filippine: il caso della senatrice Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))

113

2018/C 263/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 (2017/2598(RSP))

116

2018/C 263/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona (2015/2343(INI))

125

2018/C 263/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 su una politica integrata dell'Unione europea per l'Artide (2016/2228(INI))

136

2018/C 263/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sul Montenegro (2016/2309(INI))

148

2018/C 263/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide (2016/2008(INI))

156


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 2 marzo 2017

2018/C 263/22

Decisione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

163


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Giovedì 2 marzo 2017

2018/C 263/23

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05748/2016 — C8-0171/2016 — 2015/0292(NLE))

165

2018/C 263/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (12852/2016 — C8-0515/2016 — 2016/0247(NLE))

166

2018/C 263/25

P8_TA(2017)0059
Meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM(2016)0053 — C8-0034/2016 — 2016/0031(COD))
P8_TC1-COD(2016)0031
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 marzo 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

167

 

Martedì 14 marzo 2017

2018/C 263/26

P8_TA(2017)0066
Mercurio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (COM(2016)0039 — C8-0021/2016 — 2016/0023(COD))
P8_TC1-COD(2016)0023
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

168

2018/C 263/27

P8_TA(2017)0067
Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 — C7-0147/2014 — 2014/0121(COD))
P8_TC1-COD(2014)0121
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

170

2018/C 263/28

P8_TA(2017)0068
Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (COM(2015)0750 — C8-0358/2015 — 2015/0269(COD))
P8_TC1-COD(2015)0269
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

171

2018/C 263/29

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))

174

2018/C 263/30

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))

189

2018/C 263/31

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)0594 — C8-0384/2015 — 2015/0274(COD))

300

2018/C 263/32

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))

322

 

Mercoledì 15 marzo 2017

2018/C 263/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (13037/2016 — C8-0490/2016 — 2016/0307(NLE))

360

2018/C 263/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (12212/2016 — C8-0476/2016 — 2016/0815(CNS))

361

2018/C 263/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (12211/2016 — C8-0477/2016 — 2016/0816(CNS))

362

2018/C 263/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (10755/1/2016 — C8-0015/2017 — 2013/0140(COD))

363

2018/C 263/37

P8_TA(2017)0082
Uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)0043 — C8-0020/2016 — 2016/0027(COD))
P8_TC1-COD(2016)0027
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 marzo 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

364

2018/C 263/38

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018, sezione III — Commissione (2016/2323(BUD))

365

 

Giovedì 16 marzo 2017

2018/C 263/39

P8_TA(2017)0090
Diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD))
P8_TC1-COD(2014)0059
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

371

2018/C 263/40

P8_TA(2017)0091
Quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione) (COM(2015)0294 — C8-0160/2015 — 2015/0133(COD))
P8_TC1-COD(2015)0133
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione)

373


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute del 1o e 2 marzo 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 419 del 7.12.2017.

Seduta del 13 marzo 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 430 del 14.12.2017.

SESSIONE 2017-2018

Sedute dal 14 al 16 marzo 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 430 del 14.12.2017.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 2 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/2


P8_TA(2017)0060

Obblighi in materia di reciprocità dei visti

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sugli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 (2016/2986(RSP))

(2018/C 263/01)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4 («meccanismo di reciprocità»),

vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2016 dal titolo «Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti» (COM(2016)0221),

vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2016 dal titolo «Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti» (Seguito della comunicazione del 12 aprile)" (COM(2016)0481),

vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 dal titolo «Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti» (Seguito della comunicazione del 12 aprile)" (COM(2016)0816),

visti l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 80, 265 e 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la sua discussione sugli «obblighi in materia di reciprocità dei visti» svoltasi a Strasburgo il 14 dicembre 2016;

vista l'interrogazione alla Commissione sugli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 (O-000142/2016 — B8-1820/2016),

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che per criterio della reciprocità dei visti, uno dei criteri che orientano la politica UE in materia di visti, si intende generalmente che, quando si recano in un paese terzo, i cittadini UE dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni dei cittadini di detto paese terzo che giungono nell'UE;

B.

considerando che l'obiettivo del meccanismo di reciprocità dei visti è conseguire tale reciprocità dei visti; che la politica UE in materia di visti vieta ai singoli Stati membri di introdurre un obbligo in materia di visti per i cittadini di un paese terzo se tale paese figura nell'allegato II al regolamento (CE) n. 539/2001 (paesi i cui cittadini sono esenti dal requisito del visto per brevi soggiorni);

C.

considerando che il meccanismo di reciprocità è stato rivisto nel 2013, con l'intervento del Parlamento come colegislatore, in quanto doveva essere adattato alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle basi giuridiche derivate e «per prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro» (considerando 1 del regolamento (UE) n. 1289/2013);

D.

considerando che il meccanismo di reciprocità stabilisce una procedura che parte da una situazione di non reciprocità con precisi calendari e azioni da adottare al fine di porre fine ad una situazione di non reciprocità; che la sua logica intrinseca comporta misure di crescente severità nei confronti del paese terzo interessato, compresa in ultima istanza la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini del paese terzo interessato («seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità»);

E.

considerando che «al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, [è stato] delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità», compresa la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini del paese terzo interessato;

F.

considerando che «il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega» (articolo 290, paragrafo 2, lettera a), TFUE);

G.

considerando che l'atto delegato "può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni (articolo 290, paragrafo 2, lettera b), TFUE);

H.

considerando che la Commissione ha contestato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea la scelta degli atti delegati nella seconda fase di applicazione del meccanismo di reciprocità, ma la Corte ha considerato corretta la scelta del legislatore (Causa C-88/14);

I.

considerando che il meccanismo assegna quindi chiaramente obblighi e responsabilità al Parlamento e al Consiglio nonché alla Commissione in fasi diverse del meccanismo di reciprocità;

1.

ritiene che la Commissione sia giuridicamente tenuta ad adottare un atto delegato –che sospenda temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi che non hanno revocato l'obbligo del visto per i cittadini di certi Stati membri — entro 24 mesi dalla data della pubblicazione delle relative notifiche, periodo che si è concluso il 12 aprile 2016;

2.

invita la Commissione, sulla base dell'articolo 265 TFUE, ad adottare l'atto delegato richiesto al più tardi entro due mesi dalla data di approvazione della presente risoluzione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/4


P8_TA(2017)0061

Opzioni per un migliore accesso ai medicinali

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali (2016/2057(INI))

(2018/C 263/02)

Il Parlamento europeo,

vista la sua posizione del 6 febbraio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (1),

visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione va garantito un livello elevato di protezione della salute umana,

vista la valutazione REFIT della Commissione del regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (SWD(2016)0125),

visti gli obblighi di cui all'articolo 81 della direttiva 2001/83/CE in ordine al mantenimento di una fornitura appropriata e continua di medicinali,

vista la valutazione d'impatto iniziale (2) della Commissione sul rafforzamento della cooperazione nell'UE in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA),

vista la strategia della rete HTA per la cooperazione nell'UE in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, del 29 ottobre 2014 (3),

vista la relazione finale relativa all'indagine sul settore farmaceutico condotta dalla Commissione (SEC(2009)0952),

vista la relazione elaborata nel 2013 dalla Commissione e intitolata «Health inequalities in the EU — Final report of a consortium. Consortium lead: Sir Michael Marmot» (Disuguaglianze sanitarie nell'UE — Relazione finale di un consorzio. Consorzio guidato da Sir Michael Marmot) (4), nella quale si riconosce che i sistemi sanitari svolgono un ruolo significativo nella riduzione del rischio di povertà o possono contribuire a ridurla,

viste le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2014 sull'innovazione a beneficio dei pazienti (5),

viste le conclusioni della riunione informale del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» sulla salute, del 18 aprile 2016,

vista la sesta relazione della Commissione sul controllo delle composizioni delle controversie relative ai brevetti nel settore farmaceutico,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Medicinali sicuri, innovativi e accessibili: una nuova visione del settore farmaceutico» (COM(2008)0666),

visti i punti 249 e 250 della sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1978 nella causa 27/76 relativa ai prezzi eccessivi,

viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'UE e degli Stati membri,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (6),

vista la relazione del gruppo ad alto livello sull'accesso ai medicinali creato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, intitolata «Promoting innovation and access to health technologies» (Promuovere l'innovazione e l'accesso alle tecnologie sanitarie) e pubblicata nel settembre 2016,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2006 sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea e le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del 6 aprile 2011 e del 10 dicembre 2013 concernenti il processo di riflessione su sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili,

vista la comunicazione della Commissione relativa a sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti (COM(2014)0215),

visto lo studio intitolato «Towards a Harmonised EU Assessment of the Added therapeutic Value of Medicines» (Verso una valutazione armonizzata a livello dell'UE del valore terapeutico aggiunto dei medicinali), pubblicato dal Dipartimento tematico «Politica economica e scientifica» nel 2015 (7),

viste la relazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal titolo «WHO Expert Committee on the Selection of Essential Drugs, 17-21 October 1977 — WHO Technical Report Series, No. 615» (Comitato di esperti dell'OMS per la selezione dei medicinali essenziali, 17-21 ottobre 1977 — Serie di relazioni tecniche dell'OMS, n. 615), la relazione del segretariato dell'OMS del 7 dicembre 2001 dal titolo «WHO medicines strategy: Revised procedure for updating WHO’s Model List of Essential Drugs» (Strategia dell'OMS per i medicinali: procedura rivista per l'aggiornamento del modello di elenco di medicinali essenziali dell'OMS, EB109/8), la relazione dell'OMS del marzo 2015 dal titolo «Access to new medicines in Europe» (Accesso ai nuovi medicinali in Europa) e la relazione dell'OMS del 28 giugno 2013 dal titolo «Priority Medicines for Europe and the World» (Medicinali prioritari per l'Europa e il mondo),

visto il regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani,

visti l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 6, lettera a), TFUE sul diritto dei cittadini europei alla protezione della salute,

visti gli articoli 101 e 102 TFUE sulle regole di concorrenza,

viste la dichiarazione di Doha sull'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e la salute pubblica (WTO/MIN(01/DEC/2) e l'attuazione del punto 6 della dichiarazione di Doha del 1o settembre 2003 (WTO/L/540),

visto il regolamento (CE) n. 816/2006 concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica,

visto l'accordo sull'aggiudicazione congiunta adottato dalla Commissione il 10 aprile 2014 (8),

vista la Conferenza di Nairobi del 1985 sull'uso razionale dei medicinali,

visti la relazione sulla modifica del regolamento (CE) n. 726/2004 approvata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0035/2016) e gli emendamenti approvati dal Parlamento il 10 marzo 2016 (9),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2015 sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 (10),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule (11),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A8-0040/2017),

A.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto fondamentale dei cittadini di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche (12);

B.

considerando che i sistemi sanitari pubblici sono cruciali per garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria, che costituisce un diritto fondamentale dei cittadini europei; che i sistemi sanitari dell'UE devono far fronte a sfide quali l'invecchiamento della popolazione, l'onere sempre più gravoso delle malattie croniche, il costo significativo dello sviluppo di nuove tecnologie, il livello elevato e crescente della spesa farmaceutica come pure gli effetti della crisi economica sulla spesa sanitaria; che nel 2014, nell'UE, la spesa nel settore farmaceutico ammontava al 17,1 % della spesa sanitaria totale e all'1,41 % del prodotto interno lordo (PIL); che queste sfide determinano la necessità di una cooperazione europea e di nuove misure politiche a livello sia unionale che nazionale;

C.

considerando che i medicinali sono uno dei pilastri dell'assistenza sanitaria e non costituiscono semplici merci di scambio, e che l'accesso insufficiente ai farmaci essenziali e i prezzi elevati dei medicinali innovativi rappresentano una grave minaccia per la sostenibilità dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria;

D.

considerando che i pazienti dovrebbero avere accesso a opzioni sanitarie e terapeutiche di loro scelta e preferenza, tra cui terapie e medicinali complementari e alternativi;

E.

considerando che garantire l'accesso dei pazienti ai medicinali essenziali è uno dei principali obiettivi dell'UE e dell'OMS, oltre a rientrare nell'obiettivo di sviluppo sostenibile 3 delle Nazioni Unite; che l'accesso universale ai medicinali dipende dalla loro tempestiva disponibilità e dalla loro accessibilità economica per tutti, senza discriminazioni geografiche;

F.

considerando che la concorrenza è un fattore importante nell'equilibrio generale del mercato farmaceutico e può contribuire ad abbassare i costi, a ridurre la spesa per i medicinali e a migliorare l'accesso tempestivo dei pazienti a farmaci a prezzi contenuti, nel rispetto di standard di qualità più elevati nel processo di ricerca e sviluppo;

G.

considerando che l'ingresso sul mercato dei medicinali generici rappresenta un importante meccanismo per aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi e garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari; che l'ingresso sul mercato dei medicinali generici non dovrebbe essere ritardato e che occorre evitare distorsioni della concorrenza;

H.

considerando che un mercato dei medicinali funzionante e competitivo trae beneficio da un controllo attento del diritto della concorrenza;

I.

considerando che in molti casi i prezzi dei nuovi medicinali sono aumentati nel corso degli ultimi decenni, al punto da diventare proibitivi per molti cittadini europei e da minacciare la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali;

J.

considerando che, oltre ai prezzi elevati e all'insostenibilità economica, gli ostacoli all'accesso ai medicinali includono la carenza di farmaci essenziali e di altro tipo, lo scarso collegamento tra le esigenze cliniche e la ricerca, la mancanza di accesso all'assistenza sanitaria e ai professionisti del settore, procedure amministrative ingiustificate, lunghi intervalli tra le autorizzazioni all'immissione in commercio e le conseguenti decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborsi, l'indisponibilità dei prodotti, le norme sui brevetti e le restrizioni di bilancio;

K.

considerando che malattie come l'epatite C possono essere combattute con successo attraverso la diagnosi precoce e il trattamento con nuovi e vecchi farmaci, in modo da salvare milioni di persone in tutta l'UE;

L.

considerando che il numero di persone alle quali viene diagnosticato il cancro aumenta ogni anno e che la maggiore incidenza di tale patologia nella popolazione, insieme a nuovi medicinali antitumorali tecnologicamente avanzati, determina un aumento del costo totale del cancro, il che esercita pressioni senza precedenti sui bilanci sanitari e rende le terapie economicamente inaccessibili per molti pazienti oncologici, con un rischio maggiore che l'accessibilità economica o i prezzi dei medicinali diventino fattori discriminanti nella cura di un paziente affetto da cancro;

M.

considerando che il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate è stato introdotto per promuovere l'innovazione in tale ambito a livello paneuropeo e assicurare al contempo la sicurezza, ma che finora sono state approvate soltanto otto terapie avanzate;

N.

considerando che l'UE ha dovuto introdurre incentivi per promuovere la ricerca in ambiti quali le malattie rare e le malattie pediatriche; che il regolamento sui medicinali orfani ha fornito un importante quadro per la promozione della ricerca su questo tipo di medicinali, migliorando in misura considerevole la cura delle malattie rare per le quali in precedenza non esisteva un'alternativa, ma che sussistono tuttavia preoccupazioni circa la sua attuazione;

O.

considerando che il divario tra la crescente resistenza agli agenti antimicrobici e lo sviluppo di nuovi antimicrobici è in aumento e che entro il 2050 le malattie resistenti ai medicinali potrebbero causare fino a 10 milioni di decessi all'anno in tutto il mondo; che, secondo le stime, nell'UE muoiono ogni anno almeno 25 000 persone a causa di infezioni provocate da batteri farmacoresistenti, per un costo totale pari a 1,5 miliardi di EUR, mentre negli ultimi 40 anni è stata sviluppata soltanto una nuova classe di antibiotici;

P.

considerando che negli ultimi decenni sono stati compiuti notevoli progressi nel trattamento di malattie precedentemente incurabili, al punto ad esempio che nessun paziente oggi muore di HIV/AIDS nell'UE; che tuttavia vi sono ancora numerose malattie per le quali non esiste una terapia ottimale (ivi incluso il cancro, che causa quasi 1,3 milioni di decessi all'anno nell'UE);

Q.

considerando che l'accesso a prove diagnostiche e vaccini adeguati e a prezzi accessibili è tanto importante quanto l'accesso a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili;

R.

considerando che i medicinali per terapie avanzate offrono la possibilità di ridefinire la cura di una vasta gamma di patologie, in particolare nei casi in cui gli approcci convenzionali sono inadeguati, e che finora soltanto pochi medicinali per terapie avanzate sono stati autorizzati;

S.

considerando che alcuni medicinali essenziali non sono disponibili in molti Stati membri, il che può causare problemi nella cura dei pazienti; che in alcuni casi la carenza di medicinali può essere dovuta a strategie commerciali illegittime nel settore farmaceutico, tra cui la pratica che consiste nel ritardare l'immissione sul mercato del medicinale in cambio di un pagamento («pay for delay»), a problemi politici o legati alla produzione o alla distribuzione, oppure al commercio parallelo; che l'articolo 81 della direttiva 2001/83/CE prevede misure volte a evitare le carenze di medicinali attraverso il cosiddetto obbligo di servizio pubblico (OSP), che impone ai produttori e ai distributori di salvaguardare le forniture ai mercati nazionali; che in molti casi l'obbligo di servizio pubblico non viene applicato ai produttori che riforniscono i distributori, come indicato in uno studio commissionato dalla Commissione;

T.

considerando che un quadro normativo e in materia di proprietà intellettuale che sia stabile e prevedibile, come pure la sua corretta e tempestiva applicazione, sono essenziali per creare un ambiente favorevole all'innovazione che sostenga l'accesso dei pazienti a cure innovative ed efficaci;

U.

considerando che la proprietà intellettuale ha lo scopo di apportare benefici alla società e di promuovere l'innovazione, e che esistono preoccupazioni circa un suo abuso/uso scorretto;

V.

considerando che l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) prevede, fin dal 1995, flessibilità relative ai brevetti, quali le licenze obbligatorie;

W.

considerando che il progetto pilota sui «percorsi adattivi», avviato nel 2014 dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e incentrato principalmente sulle cure in ambiti in cui si registrano forti esigenze mediche insoddisfatte, ha dato luogo a un intenso dibattito sul rapporto rischi/benefici di consentire l'accesso anticipato sul mercato di medicinali innovativi sulla base di una minore quantità di dati clinici;

X.

considerando che la tutela della proprietà intellettuale è fondamentale nell'ambito dell'accesso ai medicinali e che è necessario individuare meccanismi che contribuiscano a combattere il fenomeno della contraffazione dei farmaci;

Y.

considerando che diversi anni fa un dialogo europeo di alto livello che ha riunito i principali responsabili delle decisioni e le parti interessate del settore della sanità (il «G10» nel 2001 e 2002 e, in seguito, il Forum farmaceutico dal 2005 al 2008) aveva deciso di elaborare una visione strategica comune e di attuare azioni concrete per promuovere la competitività del settore farmaceutico;

Z.

considerando che solo il 3 % circa dei bilanci sanitari è destinato a misure di prevenzione e promozione della salute pubblica;

AA.

considerando che la fissazione dei prezzi e i rimborsi dei medicinali sono di competenza degli Stati membri e sono regolamentati a livello nazionale; che l'UE legifera in materia di proprietà intellettuale, sperimentazioni cliniche, autorizzazioni all'immissione in commercio, trasparenza nella fissazione dei prezzi, farmacovigilanza e concorrenza; che l'aumento della spesa nel settore farmaceutico come pure le asimmetrie osservate nelle capacità di negoziazione e nell'informazione circa la fissazione dei prezzi tra società farmaceutiche e Stati membri determinano la necessità di rafforzare la cooperazione europea e di adottare nuove misure politiche a livello sia europeo sia nazionale; che i prezzi dei medicinali vengono generalmente contrattati nel quadro di negoziati bilaterali e riservati tra l'industria farmaceutica e gli Stati membri;

AB.

considerando che la maggior parte degli Stati membri dispone delle proprie agenzie per la valutazione delle tecnologie sanitarie, ciascuna delle quali utilizza i propri criteri;

AC.

considerando che, a norma dell'articolo 168 TFUE, il Parlamento e il Consiglio possono, per affrontare i problemi comuni di sicurezza, adottare misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e che, a norma dell'articolo 114, paragrafo 3, TFUE, le proposte legislative in materia di sanità si devono basare su un livello di protezione elevato;

Mercato farmaceutico

1.

condivide la preoccupazione espressa nelle conclusioni del Consiglio del 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'UE;

2.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016, nelle quali la Commissione è invitata a predisporre un'analisi fondata su prove dell'incidenza complessiva della proprietà intellettuale sull'innovazione, oltre che sulla disponibilità — tra l'altro carenze di approvvigionamento e rinviate o mancate immissioni sul mercato — e accessibilità dei medicinali;

3.

ribadisce che il diritto alla salute rappresenta un diritto umano riconosciuto sia dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sia dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e che tale diritto vige in tutti gli Stati membri, in quanto essi hanno ratificato trattati internazionali sui diritti umani che riconoscono il diritto alla salute; sottolinea che per garantire tale diritto è necessario, tra l'altro, assicurare l'accesso ai medicinali;

4.

riconosce il valore delle iniziative dei cittadini, come la Carta europea dei diritti del malato, basata sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della giornata europea dei diritti del paziente, che si celebra ogni anno il 18 aprile a livello locale e nazionale negli Stati membri; invita la Commissione a istituzionalizzare la giornata europea dei diritti del paziente a livello dell'Unione;

5.

ricorda le conclusioni della riunione del Consiglio informale dei ministri della Salute, che ha avuto luogo a Milano il 22 e 23 settembre 2014 durante la presidenza italiana del Consiglio, in occasione della quale molti Stati membri hanno concordato sulla necessità di compiere sforzi comuni per agevolare la condivisione delle migliori pratiche e consentire un accesso accelerato per i pazienti;

6.

sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra tutte le politiche dell'UE (salute pubblica globale, sviluppo, ricerca e commercio) e sottolinea, pertanto, che la questione dell’accesso ai farmaci nei paesi in via di sviluppo va considerata in un contesto più ampio;

7.

pone l'accento sull'importanza degli sforzi di R&S in campo sia pubblico sia privato per scoprire nuove cure; sottolinea che le priorità di ricerca devono rispondere alle esigenze sanitarie dei pazienti, pur riconoscendo l'interesse delle società farmaceutiche a realizzare rendimenti finanziari sui loro investimenti; evidenzia che il quadro normativo deve permettere di raggiungere il miglior risultato possibile per i pazienti e l'interesse pubblico;

8.

sottolinea che l'elevato livello di fondi pubblici investiti nelle attività di ricerca e sviluppo non è rispecchiato nei prezzi a causa della mancanza di tracciabilità dei fondi pubblici nelle condizioni per la concessione di brevetti e licenze, il che ostacola un equo rendimento degli investimenti pubblici;

9.

sollecita una maggiore trasparenza dei costi di R&S, tra l'altro per quanto concerne la quota di ricerca finanziata con fondi pubblici e l'immissione in commercio dei medicinali;

10.

pone l'accento sul ruolo svolto dai progetti di ricerca europei e dalle PMI nel migliorare l'accesso ai medicinali a livello di Unione; mette in luce il ruolo del programma Orizzonte 2020 a tale riguardo;

11.

ricorda che il settore farmaceutico dell'UE è una delle industrie più competitive dell'Unione; sottolinea che preservare un elevato livello di qualità dell'innovazione è fondamentale per soddisfare le esigenze dei pazienti e per migliorare la competitività; evidenzia che la spesa sanitaria dovrebbe essere considerata un investimento pubblico e che medicinali di qualità possono migliorare la salute pubblica e consentire ai pazienti di vivere più a lungo e in buona salute;

12.

sottolinea che, in un'Unione europea afflitta dalla deindustrializzazione, il settore farmaceutico resta un importante pilastro industriale nonché un motore in termini di creazione di posti di lavoro;

13.

ritiene che le opinioni espresse dai cittadini europei nelle petizioni presentate al Parlamento siano di fondamentale importanza e debbano essere prese in considerazione in via prioritaria dal legislatore europeo;

14.

sottolinea che le organizzazioni dei pazienti dovrebbero essere coinvolte in modo più efficace nella definizione delle strategie pubbliche e private di ricerca basata sulla sperimentazione clinica, onde garantire che tali strategie soddisfino le reali esigenze insoddisfatte dei pazienti europei;

15.

sottolinea che, nel caso delle esigenze mediche insoddisfatte, è nell'interesse dei pazienti ottenere un accesso rapido a nuovi medicinali innovativi; evidenzia tuttavia che l'accelerazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio non dovrebbe diventare la norma bensì essere consentita solo in presenza di forti esigenze mediche insoddisfatte, e che in nessun caso deve essere motivata da considerazioni di ordine commerciale; rammenta che servono solide sperimentazioni cliniche e un attento monitoraggio di farmacovigilanza per valutare la qualità, l'efficacia e la sicurezza dei nuovi medicinali;

16.

osserva con preoccupazione che il 5 % di tutti i ricoveri ospedalieri nell'UE è dovuto a reazioni avverse ai farmaci, che rappresentano la quinta causa di decesso ospedaliero;

17.

richiama l'attenzione sulla dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata a Doha il 14 novembre 2001, secondo la quale occorre applicare e interpretare l'accordo TRIPS in maniera favorevole alla salute pubblica, incoraggiando sia l'accesso ai medicinali esistenti sia lo sviluppo di nuovi medicinali; prende atto, a tale proposito, della decisione del Consiglio TRIPS dell'OMC, del 6 novembre 2015, di estendere la deroga ai brevetti farmaceutici per i paesi meno sviluppati fino al gennaio 2033;

18.

sottolinea la necessità fondamentale di sviluppare le capacità locali in termini di ricerca farmaceutica nei paesi in via di sviluppo nell'ottica di colmare le persistenti lacune nella ricerca e nella produzione di medicinali attraverso partenariati pubblico-privati per la messa a punto di prodotti e la creazione di centri aperti di ricerca e produzione;

Concorrenza

19.

deplora le controversie miranti a ritardare l'ingresso sul mercato dei medicinali generici; osserva che, secondo la relazione finale relativa all'indagine sul settore farmaceutico condotta dalla Commissione, il numero delle controversie è quadruplicato tra il 2000 e il 2007, che circa il 60 % dei casi riguarda brevetti di seconda generazione e che occorrono in media 2 anni per la risoluzione di tali controversie;

20.

sottolinea che una regolamentazione migliore promuoverà la competitività; riconosce inoltre l'importanza e l'efficacia degli strumenti antitrust contro comportamenti anticoncorrenziali quali l'abuso o l'uso improprio dei sistemi di brevetto e del sistema di autorizzazione dei medicinali, in violazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE;

21.

sottolinea che i medicinali biosimilari consentono di rafforzare la concorrenza, ridurre i prezzi e realizzare risparmi a vantaggio dei sistemi sanitari, contribuendo così a migliorare l'accesso dei pazienti ai medicinali; evidenzia che si dovrebbero analizzare il valore aggiunto e l'impatto economico dei medicinali biosimilari per la sostenibilità dei sistemi sanitari, che il loro ingresso sul mercato non dovrebbe essere ritardato e che, ove necessario, si dovrebbero valutare misure atte a sostenere la loro introduzione sul mercato;

22.

sottolinea che la fissazione dei prezzi dei medicinali basata sul valore può essere utilizzata impropriamente come strategia economica di massimizzazione dei profitti, il che comporta la fissazione di prezzi sproporzionati rispetto alla struttura dei costi, contrariamente al principio della distribuzione ottimale dell'assistenza sociale;

23.

riconosce che l'uso off-label dei medicinali può apportare benefici ai pazienti in assenza di alternative approvate; osserva con preoccupazione che i pazienti sono soggetti a crescenti rischi a causa della mancanza di una solida base di dati concreti che dimostri la sicurezza e l'efficacia dell'uso off-label, della mancanza di consenso informato e della maggiore difficoltà nel controllare gli effetti avversi; sottolinea che determinati sottogruppi della popolazione sono particolarmente esposti a questa pratica, ad esempio bambini e anziani;

Fissazione dei prezzi e trasparenza

24.

rileva che i pazienti sono l'anello più debole nell'accesso ai medicinali e che le difficoltà di accesso ai farmaci non devono ripercuotersi negativamente su di loro;

25.

sottolinea che la maggior parte delle agenzie nazionali e regionali per la valutazione delle tecnologie sanitarie utilizzano già vari criteri inerenti ai vantaggi clinici, economici e sociali in sede di valutazione dei nuovi medicinali, su cui basano le proprie decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborsi;

26.

pone l'accento sull'importanza di valutare il valore aggiunto terapeutico reale e suffragato da prove dei nuovi medicinali rispetto alla migliore alternativa disponibile;

27.

osserva con preoccupazione che i dati su cui si fonda la valutazione del valore aggiunto dei medicinali innovativi sono spesso scarsi e non sufficientemente convincenti per corroborare solide decisioni sulla fissazione dei prezzi;

28.

sottolinea che la valutazione delle tecnologie sanitarie deve essere uno strumento importante ed efficace che consenta di migliorare l'accesso ai medicinali, contribuire alla sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali, incentivare l'innovazione e offrire un elevato valore aggiunto terapeutico ai pazienti; osserva inoltre che l'introduzione di valutazioni congiunte delle tecnologie sanitarie a livello di Unione consentirebbe di evitare la frammentazione dei sistemi di valutazione, la duplicazione degli sforzi e l'inefficace ripartizione delle risorse nell'UE;

29.

sottolinea che la valutazione delle tecnologie sanitarie dovrebbe essere un processo multidisciplinare che tenga conto delle informazioni mediche, sociali, economiche ed etiche connesse all'uso di tali tecnologie applicando standard elevati e ricorrendo a un'impostazione sistematica, indipendente, oggettiva, riproducibile e trasparente, al fine di elaborare politiche sanitarie sicure ed efficaci orientate al paziente e di rendere le tecnologie sanitarie quanto più possibile efficaci;

30.

ritiene che il prezzo di un medicinale debba consentire di coprire il costo del suo sviluppo e della sua produzione, essere adeguato alla specifica situazione economica del paese in cui viene commercializzato ed essere in linea con il valore aggiunto terapeutico che offre ai pazienti, garantendo nel contempo l'accesso dei pazienti, la sostenibilità dell'assistenza sanitaria e la remunerazione dell'innovazione;

31.

sottolinea che, persino quando un nuovo medicinale presenta un elevato valore aggiunto, il prezzo non dovrebbe ostacolare l'accesso sostenibile allo stesso nell'UE;

32.

ritiene che, nel determinare il prezzo e le procedure di rimborso dei medicinali, sia necessario considerare il reale valore aggiunto terapeutico, l'impatto sociale, il rapporto costo/beneficio, l'impatto sul bilancio e l'efficienza per il sistema sanitario pubblico;

33.

osserva con preoccupazione che, a causa del ridotto potere negoziale dei paesi di dimensioni ridotte e con reddito minore, i medicinali, in particolare quelli oncologici, sono in proporzione meno accessibili economicamente in questi Stati membri; deplora, nel contesto della fissazione dei prezzi di riferimento internazionali, la mancanza di trasparenza nei prezzi di listino dei medicinali rispetto ai prezzi reali e la conseguente asimmetria delle informazioni nell'ambito dei negoziati tra l'industria e i sistemi sanitari nazionali;

34.

sottolinea che la direttiva 89/105/CEE («direttiva sulla trasparenza») non viene rivista da 20 anni e che nel frattempo il sistema farmaceutico dell'UE è stato interessato da importanti cambiamenti;

35.

sottolinea, in questo contesto, la necessità di procedure indipendenti di raccolta e analisi dei dati e di trasparenza;

36.

rileva che gli Stati membri devono garantire maggiore trasparenza in relazione al progetto EURIPID affinché vi figurino i prezzi da loro effettivamente pagati;

37.

ritiene che sia necessaria una svolta strategica nell'ambito della prevenzione delle malattie, che può essere considerata un fattore chiave per ridurre l'utilizzo dei medicinali e garantire allo stesso tempo un elevato livello di protezione della salute umana; invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare la legislazione volta a favorire una produzione alimentare sostenibile e a intraprendere tutte le iniziative necessarie per promuovere abitudini salutari e sicure, tra cui un'alimentazione sana;

Competenze dell'UE e cooperazione

38.

rammenta che, a norma dell'articolo 168 TFUE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana;

39.

evidenzia l'importanza di rafforzare la trasparenza e potenziare la collaborazione volontaria fra gli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi dei medicinali, al fine di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari e tutelare il diritto dei cittadini europei di accedere a un'assistenza sanitaria di qualità;

40.

ricorda che la trasparenza in tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE e nazionali è fondamentale per il buon funzionamento della democrazia e che gli esperti coinvolti nel processo di autorizzazione non dovrebbero avere conflitti di interesse;

41.

accoglie con favore iniziative, come ad esempio l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI), che riuniscono il settore privato e pubblico al fine di incentivare la ricerca e accelerare l'accesso dei pazienti a terapie innovative destinate a rispondere a esigenze mediche insoddisfatte; si rammarica tuttavia del basso livello di rendimento pubblico degli investimenti pubblici in assenza di condizionalità di accesso ai finanziamenti pubblici dell'UE; osserva inoltre che l'IMI2, la seconda fase attualmente in corso dell'IMI, è finanziata in gran parte dai contribuenti dell'UE, il che evidenzia la necessità di rafforzare la leadership dell'Unione nel conferimento della priorità alle esigenze sanitarie pubbliche della ricerca nell'ambito dell'IMI2 e all'inclusione di un'ampia condivisione di dati, di politiche condivise di gestione della proprietà intellettuale nel settore sanitario, della trasparenza e di un equo rendimento pubblico degli investimenti;

42.

pone l'accento sulla procedura dell'UE per l'approvvigionamento comune di medicinali utilizzata per l'acquisto di vaccini in conformità della decisione n. 1082/2013/UE; incoraggia gli Stati membri a sfruttare pienamente tale strumento, ad esempio nel caso di carenza di vaccini per l'infanzia;

43.

osserva con preoccupazione che l'UE è in ritardo rispetto agli Stati Uniti per quanto riguarda un meccanismo di comunicazione standardizzato e trasparente sulle cause delle carenze di medicinali; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre e attuare un siffatto strumento di elaborazione delle politiche basato su dati fattuali;

44.

ricorda l'importanza dell'agenda digitale in materia di sanità e la necessità di rendere prioritari lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni legate alla sanità elettronica (eHealth) e alla sanità mobile (mHealth), onde garantire nuovi modelli di assistenza sanitaria sicuri, affidabili, accessibili, moderni e sostenibili per i pazienti, gli operatori assistenziali, gli operatori sanitari e gli organismi pagatori;

45.

ricorda che i paesi meno sviluppati sono i più colpiti dalle malattie legate alla povertà, in particolare HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, malattie degli organi riproduttivi, malattie infettive e della pelle;

46.

sottolinea che nei paesi in via di sviluppo le donne e i bambini hanno un minore accesso ai medicinali rispetto agli uomini adulti, a causa della mancanza di disponibilità, accessibilità, sostenibilità economica e accettabilità delle cure per via della discriminazione basata su fattori culturali, religiosi o sociali e della scarsa qualità delle strutture sanitarie;

47.

nota che la tubercolosi è diventata la principale causa di morte per malattia infettiva nel mondo e che la forma più pericolosa di questa malattia è quella multifarmacoresistente; sottolinea l'importanza di affrontare l'emergente crisi della resistenza antimicrobica (AMR), anche attraverso finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti in materia di vaccini, attività diagnostiche e cure per la tubercolosi, assicurando nel contempo un accesso sostenibile e a prezzi ragionevoli a tali nuovi strumenti onde garantire che nessuno sia dimenticato;

Proprietà intellettuale (PI) e ricerca e sviluppo (R&S)

48.

rammenta che i diritti di proprietà intellettuale prevedono un periodo di esclusività che deve essere regolamentato, monitorato e attuato in modo attento ed efficace da parte delle autorità competenti, nell'ottica di evitare conflitti con il diritto umano fondamentale alla tutela della salute, promuovendo nel contempo l'innovazione di qualità e la competitività; evidenzia che l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e gli Stati membri concedono brevetti solo ai medicinali che rispettano scrupolosamente i requisiti di brevettabilità della novità, attività inventiva e applicazione industriale, come stabilito nella Convenzione sul brevetto europeo;

49.

sottolinea che, mentre alcuni medicinali nuovi sono esempi di innovazione radicale, altri dimostrano di possedere un valore aggiunto terapeutico insufficiente per essere considerati vere innovazioni (sostanze «me-too»); ricorda che l'innovazione incrementale può essere vantaggiosa anche per i pazienti e che la ridestinazione e la riformulazione delle molecole conosciute potrebbero apportare un valore aggiunto terapeutico, che dovrebbe essere valutato attentamente; mette in guardia contro il potenziale abuso delle norme di protezione della proprietà intellettuale che consentono di perpetuare i diritti di brevetto e di evitare la concorrenza;

50.

sottolinea il successo del regolamento (CE) n. 141/2000 concernente lo sviluppo dei medicinali orfani, che ha consentito l'immissione sul mercato di numerosi prodotti innovativi destinati a pazienti privi di cura; prende atto delle preoccupazioni relative alla possibile applicazione errata del criterio di designazione dei medicinali orfani e del possibile effetto di ciò sul crescente numero di autorizzazioni di tali medicinali; riconosce che detti farmaci possono anche essere utilizzati off-label o ridestinati e autorizzati per indicazioni aggiuntive che consentono un aumento delle vendite; invita la Commissione a garantire incentivi equilibrati senza scoraggiare l'innovazione in questo settore; sottolinea che le disposizioni presenti nel regolamento sui medicinali orfani dovrebbero applicarsi solo se tutti i criteri pertinenti sono stati rispettati;

51.

osserva che l'accordo TRIPS dell'OMC offre flessibilità ai diritti di brevetto, come la concessione di licenze obbligatorie, che hanno effettivamente abbassato i prezzi; rileva che tali flessibilità possono essere utilizzate come strumento efficace in circostanze eccezionali stabilite dalla legge di ciascun paese membro dell'OMC per affrontare i problemi di salute pubblica, per poter fornire medicinali essenziali a prezzi accessibili nel quadro dei programmi nazionali di sanità pubblica e proteggere e promuovere la salute pubblica;

Raccomandazioni

52.

chiede misure a livello nazionale e di UE atte a garantire il diritto dei pazienti a un accesso universale, a prezzi contenuti, efficace, sicuro e tempestivo alle terapie essenziali e innovative, ad assicurare la sostenibilità dei sistemi sanitari pubblici dell'UE e a permettere investimenti futuri nell'innovazione farmaceutica; sottolinea che l'accesso dei pazienti ai medicinali è una responsabilità condivisa di tutti gli attori del sistema sanitario;

53.

invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare le capacità di negoziazione degli Stati membri per garantire l'accesso a prezzi contenuti ai medicinali in tutta l'UE;

54.

prende atto della relazione del gruppo ad alto livello sull'accesso ai medicinali del Segretario generale delle Nazioni Unite;

55.

osserva che la ridestinazione dei medicinali esistenti per nuove indicazioni può essere accompagnata da un aumento dei prezzi; chiede alla Commissione di raccogliere e analizzare i dati sugli aumenti dei prezzi nei casi di ridestinazione dei medicinali e di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito all'equilibrio e alla proporzionalità degli incentivi che incoraggiano l'industria a investire nella ridestinazione dei medicinali;

56.

invita gli Stati membri a sviluppare una più stretta collaborazione per contrastare la frammentazione del mercato, in particolare mettendo a punto processi e risultati comuni di valutazione delle tecnologie sanitarie, nonché a lavorare alla definizione di criteri condivisi da impiegare nelle decisioni a livello nazionale in materia di prezzi e rimborsi;

57.

invita la Commissione a riesaminare la direttiva sulla trasparenza nell'intento di garantire una tempestiva immissione sul mercato di medicinali generici e biosimilari, porre fine ai patent linkage secondo gli orientamenti della Commissione, accelerare le decisioni in merito ai prezzi e ai rimborsi dei farmaci generici e impedire la rivalutazione multipla degli elementi a sostegno dell'autorizzazione alla commercializzazione; ritiene che ciò consentirà di massimizzare i risparmi per i bilanci sanitari nazionali, migliorare l'accessibilità economica, accelerare l'accesso dei pazienti ed evitare oneri amministrativi per le società di medicinali generici e biosimilari;

58.

invita la Commissione a proporre una nuova direttiva sulla trasparenza delle procedure di fissazione dei prezzi e sui sistemi di rimborso, tenendo conto delle sfide del mercato;

59.

chiede una nuova direttiva sulla trasparenza, che sostituisca la direttiva 89/105/CEE, al fine di garantire controlli efficaci e la piena trasparenza delle procedure utilizzate per stabilire il prezzo e il rimborso dei medicinali negli Stati membri;

60.

invita gli Stati membri ad attuare la direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, evitando limitazioni all'applicazione delle norme in materia di rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compreso il rimborso dei medicinali, che potrebbero costituire una forma di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione;

61.

invita la Commissione a monitorare e valutare in modo efficace l'attuazione negli Stati membri della direttiva 2011/24/UE negli Stati membri e a pianificare ed eseguire una valutazione formale di tale direttiva che tenga conto dei reclami, delle infrazioni e di tutte le misure di recepimento;

62.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ricerca e lo sviluppo orientati alle esigenze insoddisfatte dei pazienti, ad esempio favorendo la ricerca su nuovi antimicrobici, coordinando in maniera efficiente ed efficace le risorse pubbliche per la ricerca nel settore sanitario e promuovendo la responsabilità sociale nel settore farmaceutico;

63.

invita gli Stati membri a prendere spunto dalle iniziative esistenti nell'UE per la promozione della ricerca indipendente in settori di interesse per i sistemi sanitari nazionali, che non vengono sufficientemente considerati dalla ricerca commerciale (ad esempio la resistenza antimicrobica) e per categorie di pazienti normalmente escluse dagli studi clinici quali i bambini, le donne incinte e gli anziani;

64.

sottolinea la minaccia rappresentata dalla crescente resistenza agli antimicrobici e la necessità urgente di affrontare le minacce dell'AMR individuate di recente dalle Nazioni Unite; invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente per contrastare l'AMR, promuovere la ricerca e lo sviluppo in questo settore e presentare un nuovo piano d'azione globale a livello dell'UE basato sull'approccio di tipo «one health»;

65.

riconosce che gli incentivi previsti dal regolamento (CE) n. 1901/2006 sui medicinali per uso pediatrico non si sono rivelati efficaci per favorire l'innovazione nei medicinali per bambini, in particolare nei settori oncologico e neonatale; invita la Commissione a esaminare gli ostacoli esistenti e a proporre misure intese a promuovere un progresso in questo settore;

66.

invita la Commissione a promuovere iniziative per orientare la ricerca pubblica e privata a favore dell'introduzione di medicinali innovativi per la cura delle patologie proprie dell'età pediatrica;

67.

invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori sulla relazione richiesta dall'articolo 50 del regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico e a modificare la normativa per far fronte all'assenza di innovazione nelle cure nell'ambito dell'oncologia pediatrica, rivedendo i criteri per consentire una deroga al piano d'indagine pediatrica (PIP) e garantendo l'attuazione tempestiva dei PIP nello sviluppo di un farmaco affinché i bambini non attendano più del dovuto per accedere a nuove cure innovative;

68.

invita la Commissione a promuovere la ricerca pubblica e privata sui farmaci nei pazienti di sesso femminile, a porre rimedio allo squilibrio di genere nella ricerca e nello sviluppo e a consentire a tutti i cittadini di beneficiare di un accesso più equo ai medicinali;

69.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare piani strategici che assicurino l'accesso a medicinali salvavita; chiede, a questo proposito, il coordinamento di un piano per eradicare l'epatite C in Europa utilizzando strumenti quali l'approvvigionamento congiunto europeo;

70.

chiede che il quadro normativo nell'ambito della ricerca e delle politiche farmaceutiche sia definito in modo tale da promuovere le innovazioni, in particolare per le malattie come il cancro, per le quali non esiste ancora una cura o non vi sono trattamenti soddisfacenti;

71.

invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per promuovere lo sviluppo dei medicinali per terapie avanzate e l'accesso dei pazienti a questi ultimi;

72.

chiede alla Commissione di analizzare l'impatto globale della proprietà intellettuale sull'innovazione e l'accesso dei pazienti ai medicinali, tramite uno studio approfondito e oggettivo, come richiesto dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016, esaminando in particolare, nell'ambito di tale studio, l'impatto dei certificati di protezione complementari (CPC), l'esclusività dei dati e l'esclusività di mercato sulla qualità dell'innovazione e la concorrenza;

73.

invita la Commissione a valutare l'attuazione del quadro normativo relativo ai medicinali orfani (in particolare con riferimento al concetto di esigenza medica insoddisfatta, al modo in cui tale concetto è interpretato e ai criteri in base ai quali si identifica un'esigenza medica insoddisfatta), a fornire orientamenti sulle esigenze mediche insoddisfatte prioritarie, a valutare i regimi di incentivi esistenti onde agevolare lo sviluppo di farmaci efficaci, sicuri e a prezzi contenuti per le malattie rare rispetto alla migliore alternativa disponibile, a promuovere il registro europeo delle malattie rare e dei centri di riferimento e a garantire che la legislazione sia attuata in modo corretto;

74.

accoglie con favore la normativa sulla farmacovigilanza del 2010 e del 2012; invita la Commissione, l'EMA e gli Stati membri a continuare a monitorare e a rendere pubblica l'attuazione della normativa sulla farmacovigilanza nonché a garantire valutazioni post-autorizzazione dell'efficacia e degli effetti collaterali dei medicinali;

75.

invita la Commissione a collaborare con l'EMA e con le parti interessate al fine di introdurre un codice di condotta per la comunicazione obbligatoria degli eventi avversi e dei risultati dell'uso off-label dei medicinali e di assicurare registri dei pazienti onde rafforzare la base di conoscenze comprovate e ridurre i rischi per i pazienti stessi;

76.

invita la Commissione a promuovere dati aperti nell'ambito della ricerca sui medicinali per il cui finanziamento sono impiegati fondi pubblici e a favorire condizioni quali prezzi accessibili e la non-esclusività oppure la comproprietà della proprietà intellettuale per i progetti finanziati da sovvenzioni pubbliche dell'UE come Orizzonte 2020 e IMI;

77.

chiede alla Commissione di promuovere comportamenti etici e la trasparenza nel settore farmaceutico, in particolare con riferimento alle sperimentazioni cliniche e ai costi reali della ricerca e dello sviluppo, nell'ambito della procedura di autorizzazione e di valutazione dell'innovazione;

78.

prende atto dell'impiego di percorsi adattivi per far sì che i pazienti dispongano di un accesso più rapido ai medicinali; sottolinea il maggiore livello di incertezza in relazione alla sicurezza e all'efficacia che caratterizza un nuovo medicinale immesso per la prima volta sul mercato; evidenzia la preoccupazione espressa dai professionisti sanitari, dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità di regolamentazione riguardo ai percorsi adattivi; pone l'accento sull'importanza fondamentale di un'adeguata attuazione del sistema di vigilanza post-vendita; ritiene che i percorsi adattivi dovrebbero essere limitati a casi specifici di elevata esigenza medica insoddisfatta e invita la Commissione e l'EMA a predisporre orientamenti intesi a garantire la sicurezza dei pazienti;

79.

chiede alla Commissione di assicurare una valutazione dettagliata della qualità, della sicurezza e dell'efficacia in ogni processo di approvazione accelerata nonché di far sì che dette approvazioni siano possibili su autorizzazione condizionata e solo in circostanze eccezionali in cui sia stata identificata una chiara esigenza medica insoddisfatta, come pure di garantire la presenza di un processo post-autorizzazione trasparente e responsabile per il monitoraggio della sicurezza, della qualità e dell'efficacia e di sanzioni in caso di mancata conformità;

80.

invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un quadro per promuovere, garantire e rafforzare la competitività e l'uso dei medicinali generici e biosimilari, garantendone un ingresso più rapido sul mercato e monitorando le pratiche sleali a norma degli articoli 101 e 102 TFUE, nonché a presentare una relazione biennale in merito; chiede altresì alla Commissione di monitorare gli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti tra originator e il settore dei generici, che possono essere utilizzati impropriamente per limitare l'ingresso nel mercato dei farmaci generici;

81.

invita la Commissione a continuare e, laddove possibile, a intensificare il monitoraggio e l'esame dei casi potenziali di abuso di mercato, ivi compresi il cosiddetto «pay-for-delay» (ritardare l'ingresso sul mercato in cambio di un pagamento), la fissazione di prezzi eccessivamente elevati nonché altre restrizioni di mercato particolarmente pertinenti per le aziende farmaceutiche che operano nell'UE, a norma degli articoli 101 e 102 TFUE;

82.

chiede alla Commissione di introdurre una deroga di fabbricazione nell'ambito del CPC al regolamento (CE) n. 469/2009 che consenta la produzione di medicinali generici e biosimilari in Europa ai fini dell'esportazione verso i paesi in cui i certificati di protezione complementari non esistono o sono scaduti, senza pregiudicare l'esclusività concessa in virtù del regime di tali certificati nei mercati protetti; ritiene che tali disposizioni potrebbero incidere positivamente sull'accesso a medicinali di elevata qualità nei paesi in via di sviluppo e in quelli meno sviluppati, come pure sull'aumento della produzione e della ricerca e dello sviluppo nell'UE, creando nuovi posti di lavoro e stimolando la crescita economica;

83.

invita la Commissione a osservare e rafforzare la normativa unionale in materia di concorrenza e le sue competenze sul mercato farmaceutico per contrastare l'abuso e promuovere prezzi equi per i pazienti;

84.

chiede alla Commissione di rafforzare il dialogo sulle esigenze mediche insoddisfatte fra tutte le parti interessate, i pazienti, gli operatori sanitari, le autorità di regolamentazione, gli organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie, gli organismi pagatori e gli sviluppatori durante tutto il ciclo di vita dei medicinali;

85.

invita la Commissione a proporre quanto prima una legislazione su un sistema europeo per la valutazione delle tecnologie sanitarie, ad armonizzare i criteri trasparenti in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie per stabilire il valore aggiunto terapeutico dei medicinali rispetto alla miglior alternativa disponibile, tenendo conto, tra l'altro, del livello di innovazione e del valore per i pazienti, a introdurre valutazioni obbligatorie dell'efficacia relativa a livello di UE quale prima fase dello sviluppo di medicinali nuovi nonché a mettere a punto un sistema di classificazione europeo che ne tracci il livello di valore aggiunto terapeutico, seguendo una procedura indipendente e trasparente che eviti i conflitti di interesse; ritiene che tale legislazione dovrebbe garantire che i risultati della valutazione delle tecnologie sanitarie prodotti congiuntamente a livello di UE siano utilizzati a livello nazionale; invita inoltre la Commissione a rafforzare i dialoghi tempestivi e a valutare l'opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento basato su un organismo indipendente, che potrebbe promuovere la cooperazione tra gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie e garantire nel contempo che gli organismi nazionali (e regionali) responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie continuino a essere competenti in materia di HTA;

86.

invita il Consiglio a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda le procedure di fissazione dei prezzi, affinché essi possano condividere soprattutto le informazioni sugli accordi di negoziazione e le buone prassi ed evitino requisiti e ritardi amministrativi inutili; chiede alla Commissione e al Consiglio di analizzare i criteri clinici, economici e sociali che alcune agenzie nazionali di valutazione delle tecnologie sanitarie applicano già, nel rispetto delle competenze degli Stati membri;

87.

invita la Commissione e gli Stati membri a concordare una definizione comune di «valore aggiunto terapeutico dei medicinali», con la partecipazione di rappresentanti esperti degli Stati membri; prende atto, al riguardo, della definizione di «valore aggiunto terapeutico» utilizzato per i medicinali pediatrici;

88.

invita la Commissione e gli Stati membri a identificare e/o a sviluppare quadri, strutture e metodologie che includano in modo significativo le prove basate sui pazienti in tutte le fasi del ciclo di ricerca e sviluppo dei medicinali, dal dialogo precoce all'approvazione regolamentare, alla valutazione delle tecnologie sanitarie, alle valutazioni dell'efficacia relativa e alle decisioni relative alla fissazione dei prezzi e al livello di rimborso, con la partecipazione dei pazienti e delle loro organizzazioni rappresentative;

89.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere investimenti di notevole entità finanziati con fondi pubblici nella ricerca basata sulle esigenze mediche insoddisfatte, a garantire ai cittadini un rendimento degli investimenti pubblici in termini di assistenza sanitaria e a introdurre finanziamenti condizionati basati sulla concessione di licenze non esclusive e sui medicinali a prezzi accessibili;

90.

invita il Consiglio a promuovere un uso più razionale dei medicinali in tutta l'UE, sostenendo campagne e programmi educativi volti a sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole dei farmaci, allo scopo di evitare un consumo eccessivo, in particolare degli antibiotici, e di favorire l'uso delle prescrizioni di principi attivi da parte degli operatori sanitari e la somministrazione di medicinali generici;

91.

invita gli Stati membri a garantire l'accessibilità delle farmacie, ivi compresi la loro densità nelle aree urbane e rurali, il numero degli addetti qualificati, l'adeguatezza dell'orario di apertura e la qualità dei servizi di consulenza e assistenza offerti;

92.

chiede alla Commissione e al Consiglio di mettere a punto misure atte a garantire un accesso ai medicinali a prezzi contenuti da parte dei pazienti e ad apportare vantaggi alla società, evitando nel contempo qualsiasi impatto inaccettabile sui bilanci sanitari, di impiegare misure diverse, come l'analisi delle prospettive, il dialogo precoce, modelli innovativi di fissazione dei prezzi, gli approvvigionamenti comuni volontari e la cooperazione volontaria nella negoziazione dei prezzi, come nel caso dell'iniziativa tra i paesi del Benelux e l'Austria, nonché di prendere in esame i numerosi strumenti basati sui meccanismi di scorporo per i settori trascurati della ricerca e dello sviluppo, quali l'AMR e le malattie legate alla povertà;

93.

invita la Commissione a definire assieme a tutte le parti interessate il modo migliore per applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT) — descritto nella direttiva sugli appalti pubblici e che non implica solo il criterio del costo più basso — alle offerte di medicinali negli ospedali a livello nazionale, al fine di consentire una fornitura sostenibile e responsabile dei farmaci; incoraggia gli Stati membri a recepire, nella propria legislazione nazionale e nel miglior modo possibile, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i medicinali;

94.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di avviare un dialogo strategico ad alto livello con tutte le parti interessate pertinenti, assieme ai rappresentanti della Commissione, del Parlamento e degli Stati membri, alle organizzazioni dei pazienti, agli organismi pagatori, agli operatori sanitari e ai rappresentanti del mondo accademico e scientifico e dell'industria, per discutere degli sviluppi presenti e futuri del sistema farmaceutico nell'UE, allo scopo di istituire strategie olistiche a breve, medio e lungo termine per garantire l'accesso ai medicinali, la sostenibilità dei sistemi sanitari e la competitività dell'industria farmaceutica, in modo da ottenere prezzi accessibili e un accesso più rapido ai medicinali da parte dei pazienti;

95.

invita la Commissione e il Consiglio a definire regole chiare in materia di incompatibilità, conflitti di interesse e trasparenza nelle istituzioni dell'UE e per gli esperti coinvolti nelle questioni relative ai medicinali; invita gli esperti coinvolti nel processo di autorizzazione a pubblicare i propri CV e a firmare dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;

96.

chiede alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza e del mercato di monitorare le pratiche sleali per proteggere i consumatori da prezzi artificialmente alti dei farmaci;

97.

invita la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea a chiarire, a norma dell'articolo 102 TFUE, cosa costituisce abuso di posizione dominante dovuto ai prezzi elevati;

98.

invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere alle flessibilità previste dall'accordo TRIPS dell'OMC e a coordinarne e chiarirne l'uso ove necessario;

99.

chiede alla Commissione di presentare, almeno ogni cinque anni, una relazione al Consiglio e al Parlamento sull'accesso ai medicinali nell'UE, nonché di riferire con regolarità in merito ai casi di problemi eccezionali nell'accesso ai farmaci;

100.

invita la Commissione a raccomandare misure volte a migliorare il tasso di approvazione di nuove terapie e la relativa somministrazione ai pazienti;

101.

invita la Commissione e il Consiglio a formulare una definizione migliore del concetto di carenza di medicinali e ad analizzarne le cause e, in questo contesto, a valutare l'impatto del commercio parallelo e delle quote di fornitura, a stabilire e aggiornare, assieme agli Stati membri, all'EMA e alle parti interessate pertinenti, un elenco di medicinali essenziali la cui fornitura è carente, impiegando l'elenco dell'OMS come riferimento, a controllare la conformità con l'articolo 81 della direttiva 2001/83/CE sulla carenza di forniture, a esaminare meccanismi per affrontare il problema del ritiro dal mercato di medicinali efficaci puramente per ragioni commerciali nonché ad adottare misure per porre rimedio a tali carenze;

102.

invita la Commissione e il Consiglio a istituire un meccanismo mediante il quale poter riferire annualmente in merito alla carenza di medicinali in tutta l'UE;

103.

invita la Commissione e il Consiglio a rivedere la base giuridica dell'EMA e a considerare il rafforzamento del suo mandato per coordinare l'attività paneuropea intesa ad affrontare la carenza di medicinali negli Stati membri;

104.

sottolinea che lo sviluppo di sistemi di vigilanza e di fornitura a tutti i livelli, da quello comunitario a quello distrettuale, provinciale e nazionale, sostenuto da servizi di laboratorio di elevata qualità e da solidi sistemi logistici, potrebbe facilitare l'accesso ai medicinali, mentre il trasferimento di tecnologie sanitarie (attraverso gli accordi di licenza e la fornitura di informazioni, di conoscenze specifiche e competenze, nonché di attrezzature e materiali tecnici) verso i paesi in via di sviluppo può consentire ai paesi beneficiari di fabbricare il prodotto localmente e può migliorare l'accesso al prodotto e le condizioni di salute;

105.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un'unica tabella di marcia in materia di sanità elettronica e sanità mobile, che comprenda in particolare l'elaborazione e la valorizzazione di progetti pilota a livello nazionale, la modernizzazione dei modelli di rimborso che promuovano un cambiamento verso sistemi sanitari orientati al miglioramento delle condizioni di salute, la definizione di incentivi per incoraggiare la comunità sanitaria a partecipare a questa rivoluzione digitale, nonché a intensificare la formazione degli operatori sanitari, dei pazienti e di tutte le parti interessate pertinenti per consentire il rafforzamento del rispettivo ruolo;

106.

incoraggia gli Stati membri a valutare percorsi e politiche in materia di assistenza sanitaria al fine di migliorare i risultati per i pazienti e la sostenibilità finanziaria del sistema, in particolare promuovendo soluzioni digitali per migliorare la prestazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti e individuare lo spreco di risorse;

107.

esorta l'Unione a intensificare gli sforzi volti a rafforzare le capacità dei paesi e ad aiutarli a sviluppare sistemi sanitari efficaci allo scopo di migliorare l'accesso ai servizi, in particolare per le comunità vulnerabili;

108.

sottolinea che l'attuale processo di riesame REFIT del regolamento (CE) n. 953/2003 in materia di graduazione dei prezzi dovrebbe puntare a promuovere ulteriormente la riduzione dei prezzi nei paesi in via di sviluppo e invita l'UE ad avviare un dibattito più ampio e trasparente sulla regolamentazione e sulle strategie relative alla fissazione dei prezzi che permettano l'accesso a medicinali di qualità e a prezzi contenuti; ricorda che il sistema di graduazione dei prezzi non porta necessariamente all'accessibilità e che l'esperienza dimostra invece che una solida concorrenza tra medicinali generici e i trasferimenti di tecnologia consentono una riduzione dei prezzi;

109.

esorta l'Unione a rafforzare il suo sostegno ai programmi e alle iniziative globali che favoriscono l'accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo, dal momento che tali programmi svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere gli obiettivi in materia di sanità e hanno migliorato notevolmente l'accesso ai farmaci e ai vaccini;

o

o o

110.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 119.

(2)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_sante_144_health_technology_assessments_en.pdf

(3)  http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/docs/2014_strategy_eucooperation _hta_en.pdf

(4)  http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_en.pdf

(5)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/145978.pdf

(6)  GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.

(7)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542219/IPOL_STU(2015 )542219_EN.pdf

(8)  http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcounter measures_en.pdf

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0088.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0323.

(11)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 31.

(12)  Il diritto alle cure mediche è un diritto economico, sociale e culturale a un livello minimo universale di assistenza sanitaria di cui godono tutte le persone.


25.7.2018   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/19


P8_TA(2017)0062

Attuazione del programma Europa creativa

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (2015/2328(INI))

(2018/C 263/03)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (1) («regolamento»),

visti gli articoli 167 e 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 giugno 2016, dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» (JOIN(2016)0029),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 settembre 2012, dal titolo «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE» (COM(2012)0537),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352),

visto il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 dal titolo «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (COM(2010)0183),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (2),

viste le conclusioni del Consiglio, del 27 maggio 2015, in merito agli scambi culturali e creativi per stimolare l'innovazione, la sostenibilità economica e l'inclusione sociale,

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul tema «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» (3),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione nella promozione dei valori fondamentali dell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 sul cinema europeo nell'era digitale (5),

visto lo studio intitolato «European Capitals of Cultures: success strategies and long-term effects» (Capitali europee della cultura: strategie di successo ed effetti a lungo termine) condotto dal dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione, nel 2013, su richiesta della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 dal titolo «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione» (6),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea (7),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare (8),

visto il piano di lavoro dell'UE per la cultura per il periodo 2015-2018,

visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, del 13 aprile 2016, in particolare i paragrafi da 20 a 24 sulla valutazione ex-post della legislazione vigente,

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i bilanci (A8-0030/2017),

A.

considerando che Europa creativa si prefigge gli obiettivi, da un lato, di salvaguardare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea e di promuovere nel contempo il patrimonio culturale europeo e, dall'altro, di rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei;

B.

considerando che la cultura è un fattore chiave per la promozione dell'integrazione europea;

C.

considerando che il programma Europa creativa, e in particolare il suo sottoprogramma Cultura, sono gravemente sottofinanziati e incontrano, pertanto, difficoltà a soddisfare le elevate aspettative;

D.

considerando che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento, tra gli obiettivi fondamentali del programma vi sono la promozione della diversità culturale e linguistica europea e del patrimonio culturale dell'Europa, e più specificamente la promozione della circolazione transnazionale delle opere culturali e creative;

E.

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, tra le priorità del sottoprogramma Cultura vi sono la promozione della circolazione e della mobilità transnazionali e specificamente il sostegno alla circolazione della letteratura europea al fine di assicurarne la più ampia accessibilità possibile;

F.

considerando che la struttura di un unico programma presenta il vantaggio di raggiungere una massa critica e di conferire una potenziale visibilità a settori tuttora sottovalutati e che affrontano le medesime sfide in termini di frammentazione, globalizzazione, mancanza di dati e difficoltà di accesso al credito;

G.

considerando che la struttura del programma, articolata in due sottoprogrammi, che preserva le particolarità e l'identità di entrambi, con l'aggiunta di una sezione transettoriale, costituisce una risorsa per assicurare una migliore comprensione della cooperazione e degli sviluppi nel campo culturale, offrendo un collegamento con i paesi terzi;

H.

considerando che la sezione transettoriale ha sviluppato solo parzialmente il suo obiettivo strategico di promuovere la cooperazione culturale transnazionale e transettoriale;

I.

considerando che Europa creativa consente la cooperazione e un'azione comune con paesi che non partecipano al programma e con organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sulla base di un contributo comune al perseguimento degli obiettivi del programma;

J.

considerando che il sistema degli indicatori di performance previsto all'articolo 18 del regolamento, che comprende indicatori relativi agli obiettivi generali del programma, indicatori correlati rispettivamente ai sottoprogrammi MEDIA e Cultura, nonché indicatori specifici relativi allo strumento di garanzia, non è ancora stato istituito o non è ancora divenuto operativo a tutt'oggi;

K.

considerando che l'attuale sistema di valutazione si è rivelato inadeguato alla natura e alla natura specifica del programma e pertanto dovrà essere migliorato;

L.

considerando che le azioni specifiche, come l'azione relativa alle Capitali europee della cultura, compresi la rete, i premi e il marchio del patrimonio europeo, hanno rivelato un potenziale di sviluppo economico locale e di turismo culturale sostenibili e dovrebbero pertanto essere rafforzate e promosse in modo più proattivo;

M.

considerando che il bando specifico per la partecipazione dei rifugiati alla società europea è stato lanciato nel 2016 nell'ambito della sezione transettoriale, al fine di promuovere e sostenere la creatività e il dialogo interculturale;

N.

considerando che l'ambito di finanziamento «progetti di cooperazione» nel sottoprogramma Cultura assorbe circa il 70 % del bilancio di tale sottoprogramma, risulta molto apprezzato dagli operatori del settore culturale, mira ad approcci comuni a livello transfrontaliero e consente la formulazione aperta di progetti imprevedibili, altamente innovativi e creativi, che sono espressamente accolti con favore;

O.

considerando che, sebbene il regolamento preveda l'istituzione di accordi bilaterali con paesi terzi nella prospettiva di una loro partecipazione al programma o a parti di esso, ad oggi, solo pochi paesi hanno completato la procedura;

P.

considerando che, grazie all'azione del Parlamento, la cultura, le industrie culturali e creative (ICC) e il settore audiovisivo sono stati inclusi, seppure in modo inadeguato, nei programmi pluriennali Erasmus +, Orizzonte 2020 e COSME, nei fondi strutturali e nelle priorità del Fondo europeo per gli investimenti strategici;

Q.

considerando che vi è una forte sinergia tra l'apprendimento informale e il settore creativo e dei media, in quanto molte organizzazioni operanti nei settori dell'arte, dei media e della cultura offrono opportunità di istruzione informale;

R.

considerando che la quota dei candidati prescelti è del 15 % nel sottoprogramma Cultura e del 44 % nel sottoprogramma MEDIA, ma perfino più basso (32 %) in quest'ultimo sottoprogramma se si escludono i meccanismi automatici;

S.

considerando che MEDIA ha registrato finora un totale di 13 000 domande e ha aggiudicato oltre 5 500 progetti;

T.

considerando che il sistema automatico di punti in MEDIA, che mira a garantire condizioni omogenee tra gli Stati membri, determina una distorsione del mercato e penalizza fortemente i paesi con elevate capacità di produzione audiovisiva;

U.

considerando che il tipo di sovvenzioni aggiudicate per i progetti di cooperazione nell'ambito del sottoprogramma Cultura di Europa creativa non soddisfa le esigenze delle reti, che si basano su strutture e attività operative, come nel programma precedente Cultura 2007-2013;

V.

considerando che la gestione amministrativa (procedure di domanda, valutazione e notifica) è stata criticata dalle parti interessate in quanto ancora troppo onerosa; sottolineando pertanto la necessità di semplificare la procedura di domanda per facilitare l'accesso al programma e incoraggiare la partecipazione dei potenziali beneficiari;

W.

considerando che i punti di contatto Europa creativa sono gli intermediari fondamentali fra la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e i richiedenti e che essi dovrebbero essere meglio informati sul processo decisionale in corso ed essere strettamente coinvolti nella comunicazione di informazioni riguardanti i progetti e nella promozione dei loro risultati;

X.

considerando che gli operatori deplorano gli elevati oneri amministrativi nella procedura di domanda, che comprende vasti orientamenti e un gran numero di documenti contenenti talvolta informazioni contraddittorie;

Y.

considerando che la registrazione delle imprese nell'ambito del servizio di autenticazione della Commissione europea (ECAS) è segnalata come problematica; che, tuttavia, il formulario elettronico è accolto con estremo favore;

1.

esorta gli Stati membri ad aumentare il bilancio di Europa creativa per allinearlo alle aspettative dei cittadini europei e alle ambizioni di ciascun sottoprogramma, riconoscendo pertanto che il valore della produzione culturale non può essere calcolato solo in termini economici e consentendo di ottenere risultati più efficienti e migliori;

2.

accoglie con favore una serie di misure di semplificazione per quanto riguarda la gestione del programma che sono state introdotte a partire dal 2014;

3.

deplora che la mancanza di capacità finanziaria continui a costituire uno dei principali ostacoli per i potenziali candidati, unitamente agli ostacoli amministrativi e regolamentari; incoraggia la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e i punti di contatto nazionali Europa creativa a tentare di affrontare la sottorappresentanza degli operatori culturali di piccole dimensioni tra le organizzazioni finanziate e in taluni settori nel sottoprogramma Cultura;

4.

invita la Commissione a migliorare la coerenza del programma con tutte le pertinenti politiche dell'UE e le altre fonti di finanziamento;

5.

invita la Commissione ad assicurare un buon coordinamento tra le direzioni generali responsabili di Europa creativa nonché con l'EACEA e i punti di contatto Europa creativa, che si occupano delle diverse fasi di attuazione di Europa creativa, ricordando che il ruolo dei punti di contatto Europa creativa e dell'EACEA è fondamentale in quanto riguarda i collegamenti diretti non solo con i beneficiari, ma con l'intero settore culturale e creativo;

6.

invita la Commissione a collaborare il più strettamente possibile con l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e anche l'OCSE al fine di sviluppare una base più forte di contributi comuni ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma e della valutazione d'impatto, in particolare nell'ambito della dimensione internazionale e del rispetto dei valori umani ed economici specifici della cultura e della creazione;

7.

chiede alla Commissione di mantenere la presente struttura di Europa creativa, esaminando e definendo meglio nel contempo le specificità dei due diversi sottoprogrammi, onde rafforzare le potenzialità del settore transettoriale e verificare se il fondo di garanzia è efficace in termini di attuazione;

8.

chiede alla Commissione di trovare un migliore equilibrio, in entrambi i sottoprogrammi e negli orientamenti per i valutatori, tra la componente artistica e creativa e gli aspetti gestionali e innovativi, in particolare per quanto concerne le industrie culturali e creative;

9.

chiede alla Commissione di avvalersi del sistema degli indicatori di performance previsti all'articolo 18 della base giuridica di Europa creativa, insistendo pertanto sulla componente artistica e creativa del programma, troppo spesso sacrificata a considerazioni di carattere puramente economico quali le capacità gestionali o lo sviluppo quantitativo del pubblico;

10.

sollecita la Commissione a definire più delle sei aree di competenza per i valutatori onde far fronte in modo più efficace ai settori specifici;

11.

esorta la Commissione e l'EACEA a migliorare la procedura di valutazione, aumentando il numero dei valutatori nella prima fase e a prevedere una decisione collegiale de visu per selezionare i candidati tra quelli prescelti per la seconda fase; sottolinea che il livello di trasparenza deve essere molto elevato e che le spiegazioni delle motivazioni per i progetti respinti devono essere esaustive e chiare, onde evitare di compromettere l'accettazione del programma per ragioni di incomprensibilità;

12.

chiede alla Commissione di fornire opportunità di formazione e di sviluppo delle capacità agli operatori culturali che desiderino migliorare le loro competenze riguardo alle procedure di domanda, alla gestione globale dei progetti e all'attuazione dei progetti;

13.

chiede alla Commissione e all'EACEA di sostenere meglio gli operatori culturali nella ricerca di partner per i progetti di cooperazione, attraverso misure che comprendano, tra le altre, la creazione di sezioni corrispondenti dedicate nell'ambito degli eventi culturali europei di maggiore rilevanza, il miglioramento degli strumenti di ricerca e delle banche dati esistenti e l'organizzazione di opportunità di messa in rete su temi previamente annunciati;

14.

chiede alla Commissione e all'EACEA di adottare misure per migliorare la trasparenza della procedura di contestazione relativa alle domande respinte, riducendo in tal modo il livello di frustrazione generale tra i candidati e rafforzando la credibilità del programma nel lungo periodo;

15.

sollecita la Commissione a semplificare ulteriormente le procedure di domanda e di notifica limitando e semplificando il numero degli orientamenti e di altri documenti, rendendo meno rigido il resoconto delle ore ed elaborando un modello per l'accordo di cooperazione;

16.

invita la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per migliorare ulteriormente la promozione e la diffusione dei risultati dei progetti realizzati nonché l'informazione sul valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nell'ambito del programma;

17.

esorta la Commissione a evitare di modificare o di aggiungere nuove priorità e norme, senza dare ai punti di contatto Europa creativa e alle parti interessate il tempo necessario per preparare le prossime gare;

18.

esorta la Commissione a semplificare ulteriormente gli aspetti finanziari, anche attraverso l'ampliamento dello strumento per gli importi forfettari e la promozione del maggiore ricorso ai rimborsi forfettari, e a utilizzare criteri che non ostacolino l'accesso dei piccoli progetti ai finanziamenti e ad assicurarsi che il pagamento finale delle sovvenzioni avvenga con la migliore tempistica possibile, aspetto questo che dovrebbe costituire un criterio di eccellenza per il lavoro dell'EACEA in entrambi i sottoprogrammi Cultura e MEDIA;

19.

osserva che esistono differenze nazionali significative tra i livelli retributivi del personale coinvolto nei progetti di cooperazione, differenze che conducono a notevoli discrepanze in termini di capacità di cofinanziamento tra partner di diversi Stati membri; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione una possibile alternativa per la valutazione del lavoro del personale nell'ambito dei progetti di cooperazione basata su indicatori diversi dal mero livello retributivo;

20.

esorta la Commissione a continuare, in collaborazione con Eurostat, a definire criteri specifici appropriati alla natura specifica dei settori (creazione, valore culturale e artistico, innovazione, crescita, inclusione sociale, creazione di comunità, internazionalizzazione, imprenditorialità, miglioramento imprenditoriale, attitudine alla creazione di ricadute e interconnessioni, ecc.) e a valutare la possibilità di includere il Centro comune di ricerca in questo processo; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di sviluppare risorse di elevata qualità per quanto concerne la conoscenza dei settori, nonché la ricerca statistica e un accesso a risorse di dati comparabili nel settore, che permettano pertanto un monitoraggio e un'analisi efficaci dell'impatto culturale, economico e sociale delle politiche nei settori culturali e creativi;

MEDIA

21.

accoglie con favore l'attuale attività della Commissione e dell'EACEA intesa a modificare il sistema di punti automatici, al fine di consentire reali condizioni di parità tenendo conto, in modo equilibrato, di tutti i criteri menzionati nel programma Europa creativa (carattere transnazionale, sviluppo della cooperazione transnazionale, economie di scala, massa critica, effetto leva), e delle capacità produttive e degli schemi di sostegno nazionali esistenti per il settore audiovisivo;

22.

riconosce che MEDIA ha dimostrato di essere profondamente radicato nel settore audiovisivo diversificato e sostiene in modo efficiente la diversità culturale e la politica industriale;

23.

incoraggia a sviluppare maggiormente le azioni di sottotitolazione e doppiaggio per favorire la circolazione dei prodotti audiovisivi all'interno e all'esterno dell'UE;

24.

raccomanda che il patrimonio audiovisivo europeo sia messo in sicurezza e reso disponibile per finalità di studio, di coinvolgimento del pubblico e di promozione economica grazie alla digitalizzazione dei film e degli archivi audiovisivi;

25.

sottolinea che in un panorama cinematografico internazionale sempre più competitivo, il settore audiovisivo europeo deve ancora sostenere misure di sostegno per salvaguardare la propria diversità e indipendenza; sottolinea che è necessario un sostegno diretto a favore della produzione audiovisiva europea, in particolare durante la fase di sviluppo del progetto, e che ciò dovrebbe avvenire attraverso una maggiore formazione atta a coprire più azioni e a rafforzare la competitività del settore;

26.

raccomanda di rafforzare le azioni a favore dei paesi limitrofi nell'ambito del programma, al fine di rilanciare la promozione delle opere europee su questi territori e i progetti creativi comuni;

27.

riconosce che le piattaforme europee online non sono ancora competitive a livello internazionale, nonostante il sostegno fornito per la distribuzione online e che i contenuti europei sulle piattaforme esistenti sono complicati da trovare o difficilmente accessibili;

28.

accoglie con favore la separazione dello sviluppo del pubblico tra alfabetizzazione cinematografica, con l'accento sulla educazione al cinema nelle scuole, e iniziative di sviluppo del pubblico;

29.

sottolinea la necessità per la Commissione di proporre un progetto di coinvolgimento del pubblico europeo basato su dati, che punti a esplorare e a rafforzare la capacità del settore audiovisivo e cinematografico europeo di raccogliere, analizzare e prevedere dati relativi ai comportamenti del pubblico nella prospettiva di aumentare la domanda di film europei non nazionali;

30.

sottolinea che è in corso un sostegno a favore dei produttori di serie di fiction televisive indipendenti che intendono competere a livello mondiale, soprattutto per soddisfare con offerte genuinamente europee la forte domanda di serie di alta qualità, anche se finora i risultati migliori sono stati conseguiti nei settori dei documentari e dei programmi per bambini;

31.

chiede alla Commissione di continuare a sostenere le reti di cinema, come Europa Cinemas, che promuovono il cinema europeo nel mondo aiutando finanziariamente e operativamente i cinema che proiettano un numero consistente di film europei, e sottolinea il ruolo essenziale che svolgono i cinema nel sensibilizzare il pubblico e nel conservare la dimensione sociale dell'esperienza del cinema;

32.

chiede alla Commissione di modificare il sistema di bonus per l'uscita contemporanea nelle sale e nei servizi di video on demand (VOD);

33.

raccomanda di fornire ai valutatori una serie di strumenti, tenendo conto delle specificità del regime di sostegno di ciascun paese al fine di garantire condizioni paritarie nell'ambito di MEDIA;

34.

chiede alla Commissione di innalzare il massimale di finanziamento per i progetti di videogiochi europei, al fine di tener conto dei loro costi di produzione che sono elevati e in crescita; sottolinea altresì la necessità di rivedere il criterio di ammissibilità relativo al carattere esclusivamente narrativo di un videogioco, onde permettere una più ampia inclusione dei progetti che hanno un potenziale di distribuzione transnazionale (giochi sportivi, giochi «sandbox» ecc.) e integrare il «gameplay» nei criteri di valutazione dei progetti al fine di riflettere la centralità di questo aspetto nel successo di una produzione;

Sottoprogramma Cultura

35.

invita la Commissione a bilanciare il peso della dimensione economica con il valore intrinseco delle arti e della cultura, e a concentrarsi maggiormente sugli artisti e sui creatori;

36.

raccomanda affinché i progetti europei in materia di cooperazione tengano conto dell'innovazione, della mobilità e delle coproduzioni estese;

37.

chiede alla Commissione di introdurre possibili misure atte a limitare la sproporzione tra il numero di beneficiari e il numero di candidati, tra cui anche un aumento del bilancio del sottoprogramma Cultura, una rappresentanza più adeguata di tutti i settori culturali e creativi e un maggiore sostegno ai progetti di minore entità;

38.

sottolinea l'importanza della traduzione per la promozione del patrimonio della diversità linguistica, e raccomanda affinché i progetti per la traduzione di opere letterarie contemplino la promozione dei libri e della lettura, nonché il sostegno per la partecipazione alle fiere di libri, valutando anche la possibilità di una fiera europea del libro a cadenza annuale per incrementare la circolazione dei libri, promuovere gli scambi europei in materia di letteratura e garantire la presentazione di differenti letterature nazionali, così come l'accesso all'alfabetizzazione per tutti, anche per le persone con disabilità;

39.

accoglie con favore la creazione di poli (progetti in materia di piattaforma europea) volti a sostenere artisti e creatori emergenti e a consentire loro di confrontarsi e lavorare insieme;

40.

insiste sul fatto che le reti culturali europee, stabili e altamente rappresentative, sono fondamentali per la visibilità della cultura e delle attività artistiche in Europa e nei confronti dei paesi terzi, in quanto sono spesso le prime a cooperare con nuovi ambiti, settori o paesi; ritiene che il loro ruolo di coordinatrici delle azioni e di promotrici della cultura e della creatività per interi settori artistici dovrebbe essere sostenuto con sovvenzioni a livello operativo; ritiene, a tale proposito, che debbano essere stabiliti preventivamente dei criteri di selezione chiari e trasparenti;

41.

chiede alla Commissione e all'EACEA di dotare il sottoprogramma Cultura di occasioni di presentazione esterna e di incontro strutturato con gli operatori del settore;

42.

raccomanda che il Premio europeo per il teatro sia ripristinato e che gli sia assegnato un finanziamento appropriato;

43.

sottolinea il successo e l'importanza del programma Capitali europee della cultura, basato sulla dinamica delle città e delle regioni coinvolte nel processo, programma che fa del marchio e del seppur molto modesto contributo dell'UE una vera risorsa atta a stimolare ulteriori finanziamenti e attività che si estendono ben oltre l'anno dell'iniziativa;

44.

accoglie con favore l'estensione del programma Capitali europee della cultura a paesi candidati e paesi EFTA a decorrere dal 2020 e raccomanda una migliore diffusione di tale esperienza all'interno e all'esterno dell'UE;

45.

raccomanda che il marchio del patrimonio europeo ottenga maggiore visibilità e sottolinea l'importanza dei siti interessati (materiali e immateriali) per quanto riguarda l'identità europea e la promozione di un sentimento comune di appartenenza all'Europa, la costruzione dell'UE e la conoscenza della varietà del patrimonio per un futuro migliore;

46.

raccomanda l'adozione di misure volte a coordinare e a sostenere adeguatamente le iniziative nel quadro dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 con Europa creativa, a partire dall'anno preparatorio 2017, anche se attraverso una linea di bilancio specifica e senza utilizzare le risorse destinate al sottoprogramma Cultura, come proposto dalla Commissione;

47.

chiede alla Commissione di valutare modalità per facilitare l'accesso dei rifugiati versati nelle arti al programma Europa creativa;

Sezione transettoriale

48.

sollecita la Commissione a sviluppare e sfruttare appieno le potenzialità di tale sezione al fine di conseguire i suoi obiettivi, come previsto nel regolamento, in particolare, la promozione della cooperazione transnazionale e transettoriale;

49.

raccomanda l'introduzione di tre nuove misure di sostegno nell'ambito di questa sezione: a) Europa creativa Mundus per la cooperazione transnazionale, b) inclusione sociale e c) progetti di scambio e transettoriali innovativi;

50.

chiede alla Commissione di mirare a raggiungere un equilibrio geografico e settoriale nell'ambito dello strumento di garanzia, al fine di garantire la parità di accesso per le organizzazioni di piccole dimensioni e le iniziative e i progetti di base di tutti gli Stati membri, valutare il suo impatto in particolare sulle piccole imprese culturali, sui mediatori culturali e gli utenti di una rete, ed esaminare le possibilità in merito allo sviluppo di sinergie con il FEIS e altri programmi, in particolare con il programma COSME, onde garantire che lo strumento di garanzia sia utilizzato nel modo più efficiente per aiutare il settore culturale e creativo;

51.

attende con interesse i risultati iniziali dello strumento di garanzia finanziaria istituito nel 2016; si attende che questo nuovo strumento di mercato, agevolando l'accesso ai prestiti per le PMI e le microimprese, sia d'aiuto nel migliorare i progetti culturali e creativi, che rientrano nell'ambito di settori che costituiscono il 4,4 % del PIL dell'UE e il 3,8 % della sua forza lavoro, affinché sfruttino appieno il loro potenziale in quanto promettenti fonti di crescita e occupazione nonché fattori di competitività, diversità culturale e cooperazione transfrontaliera; si rammarica profondamente, tuttavia, che lo strumento sarà funzionalmente attivo solo nei paesi in cui già esiste un meccanismo simile;

52.

accoglie con favore le azioni intraprese dalla Commissione e dall'EACEA per fornire formazione e uniformare le competenze in tutti i punti di contatto Europa creativa e raccomanda di portare avanti tali sforzi;

53.

invita la Commissione e l'EACEA a migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni con i punti di contatto Europa creativa per quanto riguarda i processi decisionali in corso, anche in merito agli strumenti finanziari e alle nuove iniziative transettoriali; raccomanda affinché la Commissione, al fine di migliorare l'attuazione del programma, tenga conto delle competenze del punto di contatto Europa creativa a monte e a valle della procedura di selezione, e a mettere a disposizione online come modelli di buone pratiche gli strumenti e la documentazione prodotta dal punto di contatto Europa creativa; sottolinea l'esigenza di una migliore collaborazione tra i punti di contatto Europa creativa affinché divengano strumenti di consulenza più efficaci per i loro richiedenti nazionali; sottolinea che la riservatezza della condivisione delle relazioni di valutazione, anche negative, può contribuire a migliorare la loro capacità, e invita la Commissione ad aumentare la trasparenza delle valutazioni e delle procedure di selezione;

Raccomandazioni per le future generazioni del programma

54.

raccomanda la continuazione, il riesame e il miglioramento del programma Europa creativa per il periodo 2021-2028, poiché si tratta di un programma che include tutti i settori culturali e creativi, con particolare riferimento ai progetti di elevata qualità, che abbiano lo stesso valore e le medesime priorità, con due sottoprogrammi e una sezione transettoriale che includano la formazione, lo sviluppo del pubblico, l'accesso ai mercati, l'inclusione sociale, la cooperazione, i progetti transettoriali e di scambio e l'apprendimento tra pari, nonché la comunicazione, gli studi, un sostegno ad hoc per i settori culturali e creativi, uno strumento di garanzia, e il sostegno per i punti di contatto Europa creativa;

55.

accoglie con favore, alla luce del significativo afflusso di migranti e rifugiati verso l'UE registrato negli ultimi anni, la crescente dimensione interculturale del programma, che si spera porti a un maggior numero di progetti per il rilancio della diversità culturale e del dialogo interculturale promuovendo il multilinguismo a partire dal 2017; sottolinea che tale aspetto dovrebbe essere sostenuto come una componente ordinaria del programma, dato che l'integrazione culturale resterà probabilmente una sfida in numerosi Stati membri negli anni a venire;

56.

raccomanda affinché la base giuridica del prossimo programma includa esplicitamente la promozione della qualità culturale e artistica e il valore intrinseco della cultura tra gli obiettivi del programma e dei sottoprogrammi e tra i criteri di selezione e valutazione;

57.

invita la Commissione a verificare, nell'ambito di una revisione del sottoprogramma MEDIA, se assegnando progetti più piccoli alle sezioni del programma relative alla produzione, ai festival, ai cinema e alla distribuzione non possa essere migliorata l'efficacia del sostegno;

58.

esorta la Commissione ad adottare un approccio proattivo nei confronti dell'ammissione al programma di nuovi paesi, con uno status speciale per i paesi meridionali e orientali del vicinato europeo;

59.

constata che le coproduzioni cinematografiche europee sono cruciali per assicurare ai nostri prodotti la necessaria competitività e per rispondere alle sfide del mercato e raccomanda di svilupparle con modalità e risorse proporzionate, anche in collaborazione con istituzioni faro europee del settore, ad esempio Eurimages;

60.

sollecita la Commissione a verificare se sarebbe sensato, data la molteplicità dei settori creativi, istituire un osservatorio europeo per la cultura e la creatività, comparabile all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, con norme comparabili a quelle dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, e, in caso affermativo, a elaborare criteri qualitativi corrispondenti alla natura specifica dei settori;

o

o o

61.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.

(2)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0293.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0005

(5)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 10.

(6)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 95.

(7)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.

(8)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 142.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/28


P8_TA(2017)0063

Attuazione del programma «L'Europa per i cittadini»

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (2015/2329(INI))

(2018/C 263/04)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE), i quali sanciscono che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione», che «le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione» e che «le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile»,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

visto il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (1),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione nella promozione dei valori fondamentali dell'UE (2),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione generale del programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2007-2013 (COM(2015)0652),

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0017/2017),

A.

considerando che il programma «L'Europa per i cittadini» è unico e ha un valore altamente simbolico, in quanto rappresenta un esercizio di ascolto del dibattito della società civile, che favorisce il pensiero critico sul progetto europeo, la sua storia e quella dei movimenti e delle idee che lo hanno promosso e che contribuisce a incrementare la conoscenza del processo decisionale europeo, migliorando le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello di Unione;

B.

considerando che il programma «L'Europa per i cittadini» ambisce a rafforzare il senso di cittadinanza e di appartenenza europea, migliorare la solidarietà, la tolleranza e il rispetto reciproci, promuovere una migliore comprensione dell'UE, delle sue origini, del suo sviluppo, dei suoi valori e delle sue istituzioni e competenze, nonché favorire un dialogo attivo tra i cittadini dell'UE; che le attività del programma possono essere viste come parte dell'apprendimento informale e permanente correlato all'educazione civica;

C.

considerando che la campagna «un euro per cittadino» relativa al programma «L'Europa per i cittadini» mira a lanciare un forte segnale simbolico in merito all'ascolto della voce dei cittadini in Europa;

D.

considerando che l'attuale aumento dell'euroscetticismo — rispecchiato da forze antieuropee che mettono in discussione l'esistenza stessa del progetto europeo e culminato recentemente nel voto a favore della Brexit — pone in evidenza l'importanza di questi programmi e rafforza la necessità di promuovere lo sviluppo di un sentimento comune di identità europea, di riflettere sulle cause della perdita di credibilità dell'Unione europea, di incoraggiare la partecipazione civica e di avviare un dibattito approfondito sui valori europei, che coinvolga tutta la società civile e le stesse istituzioni e comprenda una campagna di formazione sul funzionamento delle istituzioni dell'UE, sottolineando allo stesso tempo le opportunità derivanti dall'appartenenza all'UE;

E.

considerando che prima dell'adesione di un paese all'Unione europea è necessaria una preparazione profonda e globale anche in merito a questioni concernenti la memoria, l'accettazione del passato e la garanzia di una partecipazione attiva dei cittadini alla vita civica nel paese interessato;

F.

considerando che, in linea con l'articolo 11 TUE, le istituzioni dell'UE sono tenute a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione; che, in virtù di tale disposizione, le istituzioni UE sono tenute a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e la Commissione ha il dovere di procedere ad ampie consultazioni di tutte le parti interessate;

G.

considerando che l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce lo status fondamentale della cittadinanza dell'Unione e indica in dettaglio i diritti che essa comporta, e che una migliore conoscenza dell'UE e dei suoi valori è un importante prerequisito affinché i cittadini possano godere appieno di tali diritti;

H.

considerando che la cittadinanza attiva, l'educazione alla cittadinanza e il dialogo interculturale sono fondamentali per costruire società aperte, inclusive e resilienti;

I.

considerando che l'attuale programma si fonda sull'articolo 352 TFUE, che conferisce al Parlamento soltanto il diritto di esprimere la sua posizione tramite la procedura di approvazione e che ciò è stato fermamente contestato dal Parlamento quando la Commissione ha presentato la proposta, in quanto in forte contrasto con la natura democratica del programma;

J.

considerando che la valutazione ex-post condotta dalla Commissione ha confermato la pertinenza degli obiettivi del programma e il fatto che, distinguendosi da altri programmi in termini di portata, obiettivi, attività e gruppi di destinatari, esso ha consentito iniziative che non avrebbero potuto essere finanziate altrimenti;

K.

considerando che, a seguito dei tagli di bilancio conseguenti ai negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, la dotazione finanziaria del programma «L'Europa per i cittadini» è stata ridotta di circa 29,5 milioni di EUR e che le limitate risorse finanziarie assegnate al programma, pari a 185,47 milioni di EUR, rappresentano soltanto lo 0,0171 % del QFP;

L.

considerando che si è osservata la tendenza degli Stati membri a svincolarsi dal cofinanziamento di questi progetti e che gli enti locali incontrano difficoltà in presenza di progetti europei con tassi di cofinanziamento elevati;

M.

considerando che, come conseguenza della riduzione della dotazione finanziaria, il numero di progetti che è stato possibile finanziare nel 2014 è crollato quasi del 25 % rispetto al programma precedente;

N.

considerando che l'apprendimento non formale e informale, come pure il volontariato, lo sport, l'arte e la cultura offrono molte opportunità in termini di educazione alla cittadinanza e di cittadinanza attiva;

O.

considerando che sono necessarie ulteriori sinergie con altri programmi e una migliore comunicazione con altre direzioni generali al fine di ridurre le sovrapposizioni e aumentare l'impatto del programma;

P.

considerando che è stato comprovato il valore dei gemellaggi internazionali esistenti tra città e comuni (gemellaggi — reti di città), che approfondiscono la conoscenza reciproca tra i cittadini e favoriscono l'amicizia e la cooperazione;

Conclusioni principali

1.

sottolinea che i finanziamenti complessivi a disposizione (185,47 milioni di EUR) per l'unico programma totalmente dedicato alla cittadinanza europea, ossia il programma «L'Europa per i cittadini», sono trascurabili rispetto a quelli di altri programmi per l'istruzione e la cultura, quali Europa creativa (1,46 miliardi di EUR) ed Erasmus+ (14,7 milioni di EUR), e che ciò significa che le aspettative dei candidati saranno deluse;

2.

accoglie con favore il fatto che nei primi due anni del nuovo ciclo di finanziamenti il programma «L'Europa per i cittadini», destinato a colmare il divario tra le istituzioni dell'UE e i cittadini europei, sembra funzionare bene, il numero dei candidati è in aumento, la qualità dei progetti è notevole e la loro attuazione è rigorosa;

3.

riconosce che l'ostacolo principale all'efficace attuazione del programma è la dotazione finanziaria insufficiente e deplora profondamente che essa sia stata tagliata del 13,7 % nel QFP 2014-2020, il che ha drasticamente ridotto il numero di progetti finanziabili e significa che non è possibile soddisfare l'elevata domanda, causando frustrazione tra i candidati con progetti pregevoli;

4.

osserva che, a causa dei vincoli di bilancio, il numero totale di progetti finanziati è troppo limitato per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del programma e che nel 2015 ha potuto essere finanziato soltanto circa il 6 % dei progetti relativi alla memoria europea e alla società civile, una quota molto bassa rispetto ai risultati del programma Europa creativa per lo stesso anno (19,64 % per la cultura e 45,6 % per i media); indica che i finanziamenti per queste due componenti del programma «L'Europa per i cittadini» dovrebbero essere significativamente aumentati in linea con le ambizioni del programma;

5.

riconosce il successo dei progetti di gemellaggio tra città in tutta l'UE e invita gli Stati membri a promuovere tali iniziative tra i comuni e a facilitare la collaborazione;

6.

plaude alla newsletter «L'Europa per i cittadini» e alla banca dati sui progetti finanziati, lanciate dalla Commissione;

7.

sottolinea il fatto che i punti di contatto nazionali (PCN) di «L'Europa per i cittadini» hanno un ruolo importante nella sensibilizzazione e nell'offerta di sostegno e orientamento ai potenziali candidati (in particolare i candidati alla prima esperienza nei paesi destinatari) così come alle associazioni europee e nazionali degli enti locali e regionali e alle organizzazioni della società civile;

8.

accoglie con favore l'approccio multidisciplinare del programma, la chiarezza e la semplicità del modulo di candidatura e dei requisiti di rendicontazione e la sua attenzione ad attività specifiche;

9.

accoglie con favore il fatto che le priorità definite per entrambe le componenti del programma («memoria europea» e «impegno democratico e partecipazione civica»), che in precedenza venivano modificate ogni anno, saranno d'ora in poi pluriennali e che saranno applicate per il periodo rimanente del programma (2016-2020);

10.

riconosce che l'impatto del programma rimane in proporzione elevato, come dimostra il fatto che nel 2015, secondo le stime, nei 408 progetti selezionati sono stati coinvolti 1 100 000 partecipanti; ritiene inoltre che l'alto numero di domande — 2 087 nel 2014 e 2 791 nel 2015 — e la qualità dei progetti indichino un elevato livello di interesse per il programma e la necessità di dedicare allo stesso maggiori risorse umane e finanziarie, onde incrementare il numero di progetti sostenuti;

Raccomandazioni

Aspetti giuridici dell'attuazione

11.

raccomanda che la prossima generazione del programma «L'Europa per i cittadini» sia adottata con una base giuridica che permetta al Parlamento di partecipare all'adozione del programma in qualità di colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, su un piano di parità con il Consiglio; incoraggia la Commissione a riflettere sulle possibili soluzioni per raggiungere tale obiettivo;

Aspetto finanziario dell'attuazione

12.

ritiene che siano stati respinti progetti di alta qualità, tra cui progetti relativi alla memoria europea e alla società civile (tasso di successo del 6 % rispetto al 19,64 % per la cultura e al 45,6 % per i media nel programma Europa creativa) a causa dell'insufficienza dei finanziamenti nel programma «L'Europa per i cittadini»; ritiene che, tenendo conto del ruolo decisivo svolto da questo programma quale presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, sarebbe necessario aumentare in modo sostanziale il bilancio attuale al fine di raggiungere un tasso obiettivo superiore; invita pertanto la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a prendere in considerazione una dotazione finanziaria totale di circa 500 milioni di EUR per il programma «L'Europa per i cittadini» nel prossimo QFP, che corrispondono soltanto a 1 euro a cittadino;

13.

riconosce l'obiettivo comune e le potenziali sinergie tra l'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) e il programma «L'Europa per i cittadini» nel consentire ai cittadini di partecipare direttamente allo sviluppo delle politiche dell'UE; invita tuttavia la Commissione a garantire che l'ICE non sia finanziata a titolo del limitato bilancio del programma «L'Europa per i cittadini», come avviene attualmente, ed esorta gli Stati membri a partecipare maggiormente al sostegno finanziario di entrambe le azioni;

14.

osserva che il sistema ad importo forfettario dovrebbe tener conto delle differenze di prezzi nell'UE, in funzione del costo della vita negli Stati membri; raccomanda di ripensare tale regime nonché la riduzione del prefinanziamento al fine di garantire la sostenibilità dei progetti finanziati e di sostenere meglio la cooperazione tra le amministrazioni locali o le organizzazioni più lontane, come pure, in particolare, di agevolare la partecipazione delle organizzazioni più piccole, con una capacità finanziaria limitata, e dei partecipanti con esigenze speciali;

15.

chiede alla Commissione e all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) di valutare periodicamente l'impatto che una serie di disposizioni di bilancio ha avuto sui candidati e sui candidati potenziali ammissibili; chiede in particolare una valutazione volta a determinare se la riduzione del tasso di prefinanziamento (dal 50 al 40 % per i progetti e dall'80 al 50 % per le sovvenzioni di funzionamento e i PCN) applicata nel 2015 a causa di una grave penuria di stanziamenti di pagamento, la necessità di cofinanziamento, nonché l'applicazione degli stessi parametri a prescindere dal costo effettivo della vita e dalla lontananza geografica, possano aver creato — e continuino a creare — una situazione di svantaggio per alcuni tipi di organizzazioni e determinati Stati membri; chiede, inoltre, che elaborino ulteriori strategie per avvicinare le istituzioni europee ai cittadini e per informare meglio i cittadini in merito alle varie politiche dell'UE;

16.

osserva che nel sistema ad importo forfettario dovrebbe essere inserito un ulteriore parametro al fine di poter coinvolgere maggiormente le persone con esigenze speciali, dal momento che la partecipazione di persone con disabilità richiede molto più personale e, spesso, misure aggiuntive, il che comporta costi maggiori;

17.

sottolinea che le sovvenzioni di funzionamento garantiscono l'indipendenza dei beneficiari (ossia i think tank) e offrono la possibilità di una pianificazione a lungo termine al fine di realizzare attività lungimiranti e sviluppare competenze specialistiche; raccomanda l'utilizzo di criteri e indicatori specifici e di una rendicontazione annuale per monitorare i progressi in direzione del conseguimento dei loro obiettivi e garantire che tali regimi di finanziamento non si traducano in una dipendenza del beneficiario dalla Commissione;

18.

invita la Commissione e l'EACEA a rendere pubblicamente conto delle spese sostenute attraverso la componente 3 «Azione orizzontale: valorizzazione — analisi, diffusione e utilizzo dei risultati dei progetti»;

19.

invita la Commissione e l'EACEA a includere nella relazione interlocutoria di valutazione, prevista entro il 31 dicembre 2017, una valutazione approfondita dell'esecuzione finanziaria e di bilancio del programma e a trarne insegnamento al fine di ridefinire gli obiettivi futuri e adeguare i requisiti di bilancio del programma nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

Aspetti inerenti al coordinamento e alla comunicazione

20.

invita la Commissione a raccogliere tutte le informazioni utili relative al programma «L'Europa per i cittadini» (guida del programma, priorità, inviti a presentare proposte, progetti in corso e passati, risultati e lezioni apprese, newsletter), unitamente a tutti i programmi, le azioni, le sovvenzioni e i fondi strutturali che rientrano nell'ambito della cittadinanza europea (quali l'Iniziativa dei cittadini europei e il Servizio volontario europeo), in un portale di comunicazione unico e di facile utilizzo (piattaforma online con sportello unico), accessibile anche alle persone con disabilità; raccomanda che la piattaforma venga utilizzata come un registro pubblico delle informazioni di contatto dei beneficiari e come strumento di accesso alla descrizione dei progetti, nonché per trovare partner in altri paesi;

21.

sottolinea che, qualora una candidatura venga respinta, è opportuno fornire una risposta soddisfacente indicando le ragioni del rifiuto, in particolare nel caso in cui l'ente che ha presentato la candidatura chieda una spiegazione; suggerisce di cercare di individuare, ove possibile, le questioni prioritarie delle candidature simili respinte;

22.

rileva che alcuni obiettivi del programma «L'Europa per i cittadini» sono simili o complementari a quelli dell'Iniziativa dei cittadini europei, in particolare per quanto concerne il coinvolgimento dei cittadini; ritiene pertanto che ci si debba adoperare per adottare un approccio comune alla definizione delle politiche dell'UE in materia di partecipazione dei cittadini e democrazia partecipativa, con l'ausilio di un'adeguata strategia di comunicazione, nell'ottica di raggruppare tutti i programmi della Commissione relativi alla cittadinanza europea, possibilmente promuovendo e rafforzando le esperienze dirette e la partecipazione dei cittadini;

23.

sottolinea la necessità di creare un elenco aperto di partner potenziali in ogni Stato membro al fine di agevolare i partenariati tra i soggetti interessati ad accedere al programma «L'Europa per i cittadini»;

24.

raccomanda altresì la creazione di una piattaforma online per le principali organizzazioni attive nel settore della cittadinanza e che beneficiano del programma al fine di condividere le buone pratiche, potenziare le capacità e rafforzare la visibilità una volta terminati i progetti;

25.

invita la Commissione a incrementare la visibilità del programma e a sensibilizzare i cittadini quanto ai suoi obiettivi, ponendo in atto una strategia di comunicazione coinvolgente per la cittadinanza europea — attraverso reti sociali, spot radiofonici e televisivi e cartelloni pubblicitari — come pure rafforzando la partecipazione a livello locale con il contributo attivo dei PCN nonché aggiornando costantemente i contenuti e raggiungendo un pubblico nuovo nei paesi partecipanti, con particolare attenzione a quelli in cui il livello di partecipazione è più scarso, nonché ai giovani, alle persone con disabilità e alle persone vulnerabili;

26.

ritiene che il programma dovrebbe servire anche per far conoscere gli strumenti di partecipazione diretta disponibili nell'Unione europea, come l'Iniziativa dei cittadini europei, i forum di cittadini e le consultazioni pubbliche, onde sensibilizzare i cittadini sulle opportunità di partecipazione diretta offerte dal quadro istituzionale dell'UE;

27.

esorta i paesi partecipanti che ancora non abbiano designato un punto di contatto nazionale a farlo; raccomanda di rafforzare il coordinamento e le sinergie tra questi paesi, gli Stati membri e la Commissione;

28.

riconosce che la sfida principale consiste nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi attuali con le limitate risorse finanziarie disponibili; pone l'accento sull'importanza degli Stati membri, delle regioni e delle amministrazioni locali nel rafforzare l'efficacia e la popolarità del programma, in particolare attraverso lo sviluppo massimo del potenziale dei PCN attraverso una condivisione di esperienze con gli enti responsabili di progetti simili, ad esempio Erasmus+ ed Europa creativa; invita l'EACEA ad agevolare e promuovere, ove possibile, le sinergie fra programmi dell'Unione europea come Europa creativa, Erasmus + e il Fondo sociale europeo, al fine di migliorarne l'impatto;

29.

invita la Commissione a incrementare ulteriormente gli sforzi a favore della semplificazione amministrativa, tenendo conto del fatto che i requisiti formali sono a volte difficili da superare da parte delle organizzazioni particolarmente piccole, che non dovrebbero essere discriminate per ragioni burocratiche;

30.

raccomanda che i fondi stanziati per la comunicazione non siano utilizzati per coprire le spese relative alla comunicazione istituzionale sulle priorità dell'Unione, così come stabilito all'articolo 12 dell'attuale programma, ma siano utilizzati per pubblicizzare il programma stesso nei paesi partecipanti, in particolare in quelli in cui il livello di partecipazione è più scarso;

Punti centrali e obiettivi del programma

31.

raccomanda che, nella prossima generazione del programma, l'approccio pluriennale sia formalizzato nella definizione delle priorità e siano migliorate le sinergie tra le componenti e gli elementi del programma; sottolinea che un'eventuale modifica della struttura del programma dovrebbe essere realizzata in modo tale da evitare la possibilità di confusione per i suoi utenti finali, che ne ridurrebbe l'impatto;

32.

plaude alla grande attenzione ai cittadini e agli aspetti sociali dell'UE, che permette alle istituzioni UE di entrare direttamente in contatto con la società civile in loco; sottolinea, all'interno delle priorità del programma, l'importanza dei progetti che si concentrano sulle attuali sfide per l'Europa, su questioni quali la diversità, la migrazione, i rifugiati, la prevenzione della radicalizzazione, la promozione dell'inclusione sociale, il dialogo interculturale, la risoluzione dei problemi di finanziamento e l'identificazione del patrimonio culturale comune europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i legami tra le priorità del programma e le politiche legate alla cittadinanza europea nonché alla vita quotidiana dei cittadini europei;

33.

sostiene che il programma dovrebbe interessare un numero maggiore di partecipanti, garantire la partecipazione delle persone con esigenze speciali e promuovere la partecipazione delle persone emarginate e prive di diritti, tra cui i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo;

34.

è del parere che, se del caso, il programma dovrebbe basarsi sulle iniziative di base che hanno conseguito buoni risultati, quali i gemellaggi tra città;

35.

sottolinea la necessità di sviluppare, all'interno della componente «memoria europea», un'identità europea che sia orientata non soltanto al passato ma al futuro, pluralistica, transculturale e aperta ai flussi migratori e alle influenze provenienti dal resto del mondo, nell'ottica di conseguire un'integrazione comune basata sui valori europei e sul patrimonio laico e spirituale europeo; sottolinea la necessità di garantire che la storia non sia utilizzata come strumento di divisione, ma come un'opportunità per affrontare le sfide contemporanee grazie a un'interpretazione sensibile e a programmi d'istruzione mirati e ben concepiti; evidenzia l'importanza di promuovere progetti intergenerazionali che consentano la condivisione di esperienze tra generazioni più anziane e più giovani;

36.

sottolinea la necessità di incoraggiare progetti che presentino nuovi formati di discussione con i cittadini, con una struttura e uno stile accattivanti e caratterizzati da un approccio pluridimensionale;

37.

propone la pubblicazione annuale, da parte della Commissione, di una relazione di sintesi contenente le principali proposte di miglioramento del progetto europeo espresse dai partecipanti ai progetti finanziati dal programma «L'Europa per i cittadini»;

38.

sottolinea la necessità di arricchire il programma con proposte che riguardino la partecipazione dei cittadini al processo democratico e decisionale dell'UE, dando ai cittadini gli strumenti per esercitare i propri diritti, ad esempio tramite l'attuazione della democrazia elettronica; invita l'Unione e gli Stati membri, a tale scopo, a sviluppare azioni e politiche volte a rafforzare le competenze trasferibili e il pensiero critico e creativo e l'alfabetizzazione digitale e mediatica, nonché l'inclusione dei cittadini, come pure a stimolare la curiosità, specialmente tra i giovani e i bambini, che saranno così in grado di compiere scelte informate e contribuire in modo positivo ai processi democratici;

39.

sottolinea che la partecipazione al programma da parte di paesi che desiderano aderire all'UE permette di migliorare la comprensione reciproca e di rafforzare la cooperazione; raccomanda una maggior internazionalizzazione del programma, in particolare invitando tutti i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi in via di adesione e i paesi candidati a cooperare con gli Stati membri dell'UE nel presentare la propria candidatura per i progetti, e chiede maggiore collaborazione tra le ONG dell'UE, dei paesi del partenariato orientale e meridionale e di potenziali paesi candidati al fine di avvicinare l'UE ai cittadini; propone che si promuova la cooperazione tra le organizzazioni dell'UE e dei paesi vicini sui valori europei;

40.

sottolinea la necessità di sviluppare i gemellaggi tra città, incentrandosi sulle modalità per avvalersi maggiormente del programma, sulla sua promozione e i suoi risultati, prevedendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0005.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/34


P8_TA(2017)0064

Politica commerciale comune dell'UE nel contesto degli imperativi di sostenibilità delle specie selvatiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla politica commerciale comune dell'UE nel contesto degli imperativi di sostenibilità delle specie selvatiche (2016/2054(INI))

(2018/C 263/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 191 e 207,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la comunicazione della Commissione «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

vista la proposta di testo dell'UE per un capitolo su commercio e sviluppo sostenibile all'interno del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), in particolare gli articoli da 10 a 16,

visti i risultati del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2015 «Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», in particolare i paragrafi 9 e 33 e l'obiettivo 15,

visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XX, lettere a) e g),

visto il piano d'azione 2016 dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2016)0087) (di seguito il «piano d'azione»),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche,

visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1) e la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (2),

viste la risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche e la risoluzione 1/3 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente sul commercio illegale di specie selvatiche,

visti i risultati della CoP17 della CITES tenutasi a Johannesburg,

visti i risultati della conferenza di Londra del febbraio 2014 sul commercio illegale di specie selvatiche e l'esame dei progressi compiuti svolto a Kasane nel marzo 2015,

visto il risultato del congresso per la conservazione globale dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) tenutosi nel 2016 alle Hawaii,

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,

visto il programma mondiale per le specie selvatiche GWP del Fondo mondiale per l'ambiente della Banca mondiale (GEF),

vista la relazione del 2016 sui reati commessi a livello mondiale a danno delle specie selvatiche dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC),

vista la dichiarazione del giugno 2014 del Consiglio di cooperazione doganale dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) sul commercio illegale di specie selvatiche,

vista la dichiarazione fatta a Buckingham Palace (Londra) dalla Taskforce Trasporti della «United for Wildlife» (di seguito la «dichiarazione di Buckingham Palace»),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0012/2017),

A.

considerando che il mondo sta vivendo un aumento senza precedenti del traffico illegale di specie selvatiche e che contemporaneamente si verificano crisi biologiche dovute al prelevamento e alla commercializzazione continui, illegali e insostenibili di fauna e flora mondiali;

B.

considerando che l'uso incontrollato ed eccessivo di specie di fauna e flora selvatiche rappresenta la seconda minaccia più grave alla loro sopravvivenza nell'ambiente naturale, subito dopo la distruzione degli habitat;

C.

considerando che, secondo le stime, il commercio illegale di flora e fauna selvatiche è il quarto settore più redditizio dell'attività criminale, con un fatturato stimato che raggiunge i 20 miliardi di EUR;

D.

considerando che le recenti tendenze indicano il crescente coinvolgimento di reti criminali organizzate su vasta scala che ricorrono a metodi sempre più sofisticati;

E.

considerando che il traffico di specie selvatiche contribuisce ad alimentare i conflitti e che si sospetta che reti terroristiche ricavino finanziamenti, tra l'altro, dal commercio illegale di specie selvatiche, che genera profitti significativi;

F.

considerando che i problemi concomitanti della corruzione e delle deboli strutture di governance aggravano le vulnerabilità esistenti nel contesto del commercio di specie selvatiche;

G.

considerando che attualmente l'Unione europea è un mercato di destinazione di tali specie, una piattaforma di transito verso altre regioni, nonché una zona di provenienza di determinate specie destinate al commercio illegale;

H.

considerando che garantire il coinvolgimento e il beneficio delle comunità rurali dei paesi d'origine nella conservazione delle specie selvatiche è essenziale per affrontare le cause alla radice del traffico illegale delle specie selvatiche;

I.

considerando che la criminalità informatica connessa alle specie selvatiche costituisce una seria minaccia per le specie selvatiche in pericolo, inclusi gli elefanti, i rinoceronti, i pangolini, i rettili, gli anfibi, gli uccelli e le giraffe;

J.

considerando che la politica commerciale, quando abbinata alla cooperazione allo sviluppo, può costituire un potente motore di crescita economica nei paesi in via di sviluppo;

K.

considerando che l'aumento del commercio illegale di numerose specie di flora e fauna si traduce in una perdita di biodiversità e nella distruzione dell'ecosistema, con quote crescenti che diventano vulnerabili o pure estinte;

L.

considerando che il commercio sostenibile di specie selvatiche può essere di fondamentale importanza per certe comunità emarginate che dipendono dall'esistenza di quadri giuridici per conservare le risorse locali e contribuire alla riduzione della povertà;

Tendenze, principi e considerazioni generali

1.

osserva con profonda inquietudine i recenti aumenti del traffico illegale di specie selvatiche e della criminalità connessa, fenomeni che, se non arrestati e invertiti, rischiano di avere conseguenze gravi e permanenti sulla conservazione della biodiversità e sulla sostenibilità ambientale;

2.

rileva che l'Unione europea, in quanto firmataria di numerose convenzioni mondiali aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, ha l'obbligo giuridico di garantire che le sue politiche e i trattati internazionali che sottoscrive contribuiscano alla realizzazione di tale obiettivo;

3.

ritiene che il maggiore sviluppo economico derivante dall'integrazione nei mercati mondiali e l'uso delle risorse naturali a fini di sviluppo economico sostenibile non si escludano a vicenda, ma dovrebbero piuttosto essere considerati come elementi che si rafforzano reciprocamente;

4.

sostiene fermamente, pertanto, un approccio alle questioni relative alle specie selvatiche che non solo sostenga gli obiettivi di protezione ambientale dell'UE e dei suoi partner commerciali, ma consenta anche la creazione di quadri commerciali sostenibili e legali che rafforzino il contributo positivo della politica commerciale allo sviluppo sostenibile;

5.

sottolinea con preoccupazione il fatto che l'UE, assieme agli USA, continua a rappresentare un mercato di destinazione e una rotta di transito di rilievo per i prodotti di specie selvatiche di origine illecita;

6.

accoglie con favore il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche, che svolgerà un ruolo essenziale nel contrastare l'allarmante crescita del commercio illegale e altamente remunerativo di specie selvatiche, un commercio che destabilizza le economie e le comunità che dipendono dalle specie selvatiche per la propria sussistenza e minaccia la pace e la sicurezza delle regioni fragili dei partner commerciali dell'UE, rafforzando le rotte illegali;

7.

ritiene che solo un approccio integrato ai reati a danno delle specie selvatiche possa, in ultima analisi, essere efficace nel ridurre ed eliminare il commercio illegale, e che l'UE debba guidare gli sforzi volti ad affrontare non solo le questioni relative all'offerta, comprese le questioni di sviluppo in loco nei paesi terzi, ma anche l'aspetto della domanda di prodotti illegali nei mercati nazionali, includendo le piattaforme online;

Istituzioni internazionali e governi

8.

rammenta che, in virtù della normativa dell'OMC, agli Stati è consentito introdurre eccezioni alle regole generali del GATT, ai sensi dell'articolo XX, lettera g), al fine di regolamentare le risorse naturali esauribili e ai sensi dell'articolo XX, lettera a) onde proteggere la morale pubblica; osserva che l'organo d'appello dell'OMC ha interpretato «le risorse naturali esauribili» in senso ampio, facendovi rientrare anche le specie viventi che potrebbero essere soggette ad esaurimento, e che la giurisprudenza dell'OMC ha specificamente messo in evidenza l'inclusione di determinate specie negli allegati della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) quale prova della loro esauribilità; sottolinea inoltre che l'organo d'appello dell'OMC ha interpretato in senso ampio il concetto di «morale pubblica» per includere le problematiche relative alla prevenzione della crudeltà nei confronti degli animali;

9.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'UE nell'ambito dell'OMC per ridurre i sussidi alla pesca dannosi, che possono minare la gestione sostenibile della pesca e mettere in pericolo la conservazione di specie quali le tartarughe, gli squali, gli uccelli marini e i mammiferi marini;

10.

ribadisce il proprio vigoroso impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e per garantire il successo finale riguardo all'obiettivo 15, che comprende l'impegno a porre fine al bracconaggio e al traffico di specie protette di flora e fauna, nonché per combattere sia l'offerta che la domanda dei prodotti oggetto del traffico illegale;

11.

plaude all'attività in corso del Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC), un'iniziativa che coinvolge la CITES, Interpol, UNODC, Banca mondiale e Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);

Dogane e commercio online

12.

plaude anche al progetto INAMA dell'OMD, che mira a rafforzare la capacità delle autorità doganali di migliorare lo sviluppo di competenze al fine di combattere i reati a danno delle specie selvatiche; chiede una maggiore partecipazione delle autorità doganali alle operazioni di contrasto volte a combattere il commercio illegale delle specie selvatiche, e maggiori attività di sensibilizzazione con l'obiettivo di migliorare la formazione e il funzionamento delle autorità doganali;

13.

ritiene che la criminalità online a danno delle specie selvatiche costituisca una grave minaccia per gli animali in pericolo, inclusi gli elefanti, i rinoceronti, gli anfibi, i rettili e gli uccelli e che i governi, le aziende e le organizzazioni non governative dovrebbero collaborare contro questo fenomeno;

14.

ritiene che l'aspetto doganale del piano d'azione dell'Unione europea dovrebbe essere ulteriormente rafforzato in relazione alla cooperazione con i paesi partner e a una migliore e più efficace attuazione all'interno dell'Unione; attende pertanto con interesse il riesame 2016 dell'attuazione e dell'applicazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE da parte della Commissione e chiede che tale riesame comprenda una valutazione delle procedure doganali;

15.

invita la Commissione a indagare sulla misura in cui la legislazione dell'UE sul commercio delle specie selvatiche è applicata in modo uniforme nei diversi Stati membri dai funzionari doganali responsabili dei controlli;

16.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di lavorare alla condivisione delle informazioni e allo sviluppo di capacità, includendo una formazione specifica per i funzionari doganali;

Il ruolo del settore privato e delle organizzazioni non governative

17.

mette in rilievo l'importanza di assicurare il coinvolgimento del settore privato nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche, incluso il coinvolgimento dei mercati online e dei media sociali;

18.

vede con favore soluzioni praticabili che, se integrate nella catena di approvvigionamento e nei sistemi di gestione commerciale esistenti, consentiranno al settore privato di avere un ruolo di vero partner dei governi e degli organismi internazionali nel garantire la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento globali; sottolinea, tuttavia, che la politica commerciale comune dovrebbe promuovere norme vincolanti di responsabilità sociale delle imprese, guidando e sostenendo in materia di pratiche socialmente responsabili; ritiene che le norme di responsabilità sociale delle imprese siano di particolare importanza nel contesto delle reti di trasporto;

19.

accoglie con favore gli emergenti approcci nella collaborazione a tolleranza zero tra gli esperti di commercio di specie selvatiche e le aziende logistiche; ritiene che la Commissione debba riflettere sul modo migliore di garantire che il pertinente quadro giuridico possa affrontare meglio i rischi associati al commercio elettronico e alla pubblicità commerciale online e offline;

20.

accoglie con favore il ruolo svolto dalle organizzazioni non governative e dalla società civile non solo nella lotta contro il commercio illegale di flora e fauna selvatiche, anche attraverso la sensibilizzazione, e nella riduzione della domanda sia nell'UE sia nel territorio dei paesi terzi in cui queste si sviluppano, ma anche all'interno dei gruppi consultivi nazionali previsti dagli accordi di libero scambio dell'UE al fine di controllare l'attuazione delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile;

21.

accoglie con favore la dichiarazione di Buckingham Palace della Taskforce Trasporti della «United for Wildlife» del marzo 2016, che mira a coinvolgere gli attori del settore privato nell'affrontare le vulnerabilità dei trasporti e delle procedure doganali, che sono sfruttate dai trafficanti, e a migliorare la condivisione delle informazioni lungo il percorso delle catene globali di approvvigionamento e le rotte commerciali;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con le organizzazioni non governative nella riduzione del traffico, nel cambiamento del comportamento dei consumatori e nella riduzione della domanda di prodotti di specie selvatiche, attraverso campagne volte a sensibilizzare nei confronti delle problematiche connesse alla sfida della lotta contro il traffico di specie selvatiche, specialmente nei paesi in cui la domanda è maggiore;

Quadro giuridico dell'UE e accordi commerciali

23.

ritiene che nel quadro giuridico nazionale esistente la sfida e la priorità per gli Stati membri dell'UE, in questa fase, sia rappresentata dall'applicazione delle norme esistenti; riconosce, tuttavia, che dovrebbero essere esaminate ulteriori disposizioni legislative che tengano conto delle norme esistenti in altri Stati, al fine di vietare la messa a disposizione e l'immissione sul mercato, il trasporto e l'acquisizione di specie selvatiche prelevate o scambiate illegalmente in paesi terzi in base al quadro legislativo proprio di tale paese; ritiene che l'attuale quadro legislativo debba essere esaminato anche al fine di fronteggiare meglio i rischi associati al commercio elettronico;

24.

sostiene l'approccio che include nei futuri accordi commerciali dell'UE disposizioni volte ad affrontare il traffico delle specie selvatiche;

25.

accoglie positivamente la proposta della Commissione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile all'interno del TTIP, in linea col suo costante impegno a garantire lo sviluppo sostenibile; rileva che gli USA hanno cercato, nei loro accordi commerciali, di negoziare norme in materia di commercio di specie selvatiche, anche limitando i sussidi alla pesca; sottolinea la necessità di negoziare rigorose disposizioni sulla protezione delle specie selvatiche, compresi disposizioni e impegni per un'adeguata attuazione degli accordi ambientali multilaterali, in tutti i futuri accordi commerciali dell'UE, nel quadro dei capitoli in materia di commercio e sviluppo sostenibile;

26.

accoglie con favore l'approccio più ambizioso dell'UE sulla protezione delle specie selvatiche nell'accordo di libero scambio UE-Vietnam, che include non soltanto impegni per un'adeguata attuazione ed esecuzione degli accordi ambientali multilaterali quali CITES, la convenzione sulla biodiversità (CBD) e la convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena (ICRW), ma anche disposizioni relative allo sviluppo di capacità in ambito commerciale, di scambio delle informazioni e di sensibilizzazione; esorta l'UE e gli Stati membri a garantire un'adeguata attuazione di tali impegni e disposizioni; ritiene che tali impegni devono poter essere applicabili al fine di garantire un loro rispetto efficace e continuativo, anche prevedendo un ruolo apposito per le organizzazioni non governative e le organizzazioni della società civile;

27.

sostiene l'approccio, delineato nella strategia «commercio per tutti», che prevede di inserire disposizioni anticorruzione nei futuri accordi commerciali, visto il ruolo ben noto che la corruzione svolge nell'agevolare il commercio illegale di specie selvatiche; sostiene, inoltre, l'impegno dell'UE di mettere in atto politiche commerciali che promuovano uno sviluppo sostenibile e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi mondiali concordati nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Raccomandazioni

28.

sostiene un'impostazione della politica commerciale dell'UE che non solo dia priorità alla lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche, ma inserisca anche in tutti i futuri accordi disposizioni volte alla sua riduzione e infine alla sua eliminazione, nonché misure integrative solide ed efficaci, in particolare a livello di formazione, prevenzione e applicazione di sanzioni in materia di gestione forestale, sanitaria e doganale;

29.

sottolinea che nella politica commerciale dell'UE niente dovrebbe impedire all'UE stessa o ai suoi partner di adottare decisioni necessarie per la promozione della tutela delle specie selvatiche e delle risorse naturali, purché tali misure continuino a perseguire obiettivi legittimi di politica pubblica e non rappresentino discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili;

30.

ritiene che non esista una soluzione unica valida in tutti i casi per la sostenibilità globale delle specie selvatiche e la lotta al commercio illegale; ricorda in quest'ottica la necessità di garantire piena flessibilità e di condividere informazioni, dati e migliori pratiche, al fine di facilitare il dialogo e favorire così una cooperazione rafforzata e attenta alla natura transfrontaliera di questo tipo di violazioni;

31.

raccomanda agli Stati membri dell'UE di prendere in considerazione soluzioni politiche che consentano l'eliminazione di tutte le scappatoie giuridiche ancora esistenti che potrebbero agevolare il «riciclaggio» di specie selvatiche e dei loro prodotti di provenienza illecita; raccomanda inoltre, a tal proposito, la realizzazione di controlli rigorosi, nonché un uso efficiente delle risorse e delle strutture esistenti, al fine di raggiungere tale obiettivo;

32.

invita l'UE e i suoi Stati membri a considerare la possibilità di un divieto a livello europeo del commercio, dell'esportazione o della riesportazione all'interno e all'esterno dell'UE dell'avorio, ivi compreso l'avorio «pre-convenzione» in conformità della legislazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

33.

chiede lo stanziamento di risorse adeguate per politiche e misure volte al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di lotta al commercio illegale di specie selvatiche, comprese risorse per i paesi terzi a fini di sviluppo delle capacità, in particolare per le procedure doganali, le autorità, la trasparenza e la buona governance;

34.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di continuare a collaborare con tutti gli attori coinvolti per garantire un approccio integrato che si concentri non soltanto sulle fonti delle specie selvatiche illegali e sui loro prodotti, ma che agisca anche per ridurre la domanda e per sensibilizzare i mercati della domanda;

35.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di fare di più per garantire che le reti illegali criminali e i gruppi attivi nel commercio illegale delle specie selvatiche siano presi di mira al fine della loro disgregazione, eliminazione e perseguimento in giustizia e che gli Stati membri garantiscano che le sanzioni e le condanne riservate ai crimini associati alle specie selvatiche siano proporzionate, dissuasive e in linea con gli impegni, se del caso, definiti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;

36.

invita l'UE a studiare, nell'ambito di applicazione del quadro dell'OMC, in che modo i regimi commerciali e ambientali mondiali possano meglio sostenersi l'un l'altro, specialmente nel contesto del lavoro in corso per il rafforzamento della coerenza tra l'OMC e gli accordi ambientali multilaterali, nonché alla luce dell'accordo sull'agevolazione degli scambi;

37.

ritiene che sarebbe opportuno esaminare ulteriori opportunità di cooperazione tra l'OMC e la CITES, in particolare in termini di offerta di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità ai funzionari dei paesi in via di sviluppo in materia commerciale e ambientale; chiede alla Commissione di continuare a riflettere in proposito, come parte dei dibattiti post Nairobi e sugli elementi futuri che verranno presi in considerazione alla prossima conferenza ministeriale a Buenos Aires nel 2017;

o

o o

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, alla CITES, all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, all'OMD, all'OMC e all'Interpol.

(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.


Martedì 14 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/40


P8_TA(2017)0065

Responsabilità del proprietario e cure da prestare agli equidi

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla responsabilità del proprietario e cure da prestare agli equidi (2016/2078(INI))

(2018/C 263/06)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 39, 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca,

visto l'articolo 114 TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,

visto l'articolo 13 TFUE, il quale stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (3),

vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (4),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (5),

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014 e le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»),

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (6),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (7),

vista la sentenza del 23 aprile 2015 nella causa C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, della Corte di giustizia dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 (8) per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352),

viste le conclusioni dello studio EDUCAWEL della Commissione (9),

visti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

vista la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0014/2017),

A.

considerando che il settore degli equidi dell'UE vale oltre 100 miliardi di EUR annui (10) e nel solo 2013 ha sviluppato un ulteriore fatturato globale nel settore scommesse pari a 27,3 miliardi di euro, dei quali 1,1 miliardi di EUR sono stati ricevuti dai governi degli Stati membri (11);

B.

considerando che il solo settore degli sport equestri genera circa 900 000 posti di lavoro e 5-7 equidi generano un lavoro a tempo pieno, che questi posti di lavoro, non delocalizzabili, si trovano in zone rurali oggi vulnerabili in termini economici;

C.

considerando che il settore degli equidi risponde agli obiettivi della politica europea di sviluppo rurale basata sulla sostenibilità agricola, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la promozione dell'inclusione sociale nelle comunità rurali; considerando che gli equidi sono ancora molto utilizzati in agricoltura, con nuovi impieghi come la produzione di latte d’asina, nonché nuove opportunità e vantaggi per produttori e consumatori di sviluppare ulteriormente questi prodotti;

D.

considerando che il settore equino partecipa attivamente agli obiettivi della strategia «Europa 2020» volti a realizzare una crescita sostenibile basata da un lato su un'economia più verde e dall'altro su una crescita inclusiva e considerando l'importanza del settore equino grazie al suo contributo fondamentale allo sviluppo ambientale, economico e sociale nelle zone rurali;

E.

considerando che l'Unione europea è il maggior mercato al mondo per il settore degli sport equestri (12);

F.

considerando che la popolazione stimata di 7 milioni di equidi nell'Unione europea svolge funzioni altamente diversificate, con un rapporto secolare con l'uomo, dagli animali destinati alle competizioni agli animali da lavoro nei trasporti, nel turismo, nelle terapie comportamentali, riabilitative ed educative, nello sport, nell’istruzione, nella silvicoltura e nell’agricoltura, come fonti di latte e carne, animali destinati alla ricerca e animali selvaggi o allo stato semi-brado; che tali equidi contribuiscono anche a mantenere la biodiversità e la sostenibilità rurale e nel corso della vita possono svolgere più di una di tali funzioni;

G.

considerando che la responsabilità in materia di proprietà e cura degli equidi inizia con la giusta attenzione alle condizioni di salute e benessere degli animali e che, in queste condizioni, le questioni relative al benessere devono essere al centro di tutte le attività equine; considerando che il contesto normativo a livello dell'UE varia tra gli Stati membri e che la legislazione esistente viene applicata in modo diverso all'interno dell'Unione europea, determinando distorsioni della concorrenza e un deterioramento nel benessere degli animali;

H.

considerando che gli equidi sono gli animali più trasportati d'Europa in proporzione alla popolazione (13) e che i tempi di trasporto degli animali costituiscono una grave preoccupazione per i cittadini dell'UE, che chiedono tempi di trasporto più brevi, dal momento che gli equidi sono a volte trasportati verso l'UE e dall'UE in veicoli non idonei per il trasporto di equidi, su lunghe distanze stradali, marittime e aeree, prima di raggiungere la loro destinazione finale;

I.

considerando che i dati sullo spostamento degli equidi a fini commerciali sono registrati mediante il sistema informativo comunitario TRACES, ma che questi sono comunicati solamente una volta l'anno e con un ritardo di due anni;

J.

che la pronta disponibilità di dati potrebbe assistere le autorità competenti e altre organizzazioni a monitorare più efficacemente le ricadute sulla salute animale e a studiare le conseguenti indicazioni di condizioni di scarsa sicurezza biologica;

K.

considerando che i dati disponibili non sono sufficienti per quantificare direttamente il numero di equidi da lavoro impiegati in aziende agricole piccole o di semi-sussistenza, molte delle quali si trovano negli Stati membri di più recente ingresso, e nel turismo;

L.

considerando che l'organizzazione mondiale per la salute animale ha adottato linee guida sugli equidi destinati al lavoro nel maggio 2016 (14) per quanto riguarda il rispetto delle cinque libertà fondamentali degli animali, vale a dire di non soffrire la fame, la sete e la malnutrizione, la paura e l'angoscia, il disagio fisico e termico, il dolore e di manifestare un comportamento naturale;

M.

considerando che gli equidi offrono considerevoli opportunità di lavoro e reddito alle località turistiche e alle zone rurali, dall’agricoltura, dalle attività equestri e dal turismo, che non possono essere delocalizzate, ma che ciò può nuocere al benessere di alcuni di essi e troppo spesso i turisti non sono sufficiente informati per individuare le questioni di benessere e correggere i problemi (15);

N.

considerando che il riconoscimento delle etichette di welfare introdotte dal settore permette di garantire il buon funzionamento delle attività e permette di fornire le informazioni necessarie al pubblico;

O.

considerando che l'allevamento illimitato, indiscriminato e irresponsabile degli equidi può portare ad una completa svalutazione economica degli animali, le cui gravi condizioni sanitarie vengono spesso trascurate, soprattutto nei periodi di recessione economica; considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno recentemente adottato una legislazione che armonizza le norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche per l'allevamento di animali riproduttori di razza pura, inclusi gli equidi, con l'obiettivo di rafforzare la competitività e l'organizzazione del settore dell'allevamento europeo, la qualità delle informazioni disponibili in materia di riproduzioni e l'individuazione di riproduttori di razze pure, in particolare di equidi;

P.

che, dal 2008, i casi di abbandono di equidi negli Stati membri occidentali dell'Unione, soprattutto laddove gli equidi sono diventati un oneroso bene voluttuario che costituisce un onere finanziario piuttosto che una fonte di reddito, sono aumentati; che la Commissione e gli Stati membri non hanno fornito una risposta adeguata e soddisfacente a questo problema;

Q.

considerando che molti esempi di questo comportamento riguardano proprietari privati e non sono rappresentativi della maggioranza del settore equino professionale in Europa;

R.

considerando che gli equidi sono animali sociali con capacità cognitive e forti legami affettivi e che sono impiegati in una varietà di programmi educativi e di formazione, di terapia e riabilitazione, compresi quelli per i disturbi dello spettro autistico, per la paralisi cerebrale, per le malattie vascolari cerebrali, per i disturbi e le difficoltà di apprendimento o del linguaggio, per la riabilitazione degli ex-detenuti, per la psicoterapia, per la sindrome post-traumatica e per le dipendenze;

S.

considerando che i proprietari devono affrontare decisioni difficili nel momento in cui non sono più in grado di provvedere adeguatamente alla cura dei loro equidi, in parte a causa dei elevati costi veterinari, e che, in alcuni Stati membri, l'eutanasia è troppo spesso la prima risorsa, peraltro costosa, per i proprietari che non sono più in grado di sostenere i costi per le cure veterinarie e per il benessere degli equidi; che in altri Stati membri si può ricorrere all’eutanasia esclusivamente dietro indicazione veterinaria immediata a prescindere dal benessere a lungo termine dell'animale in questione;

T.

considerando che gli equidi non sono considerati animali per la produzione alimentare in molti paesi terzi e che la carne equina è regolarmente importata da tali paesi per essere venduta e immessa nel mercato dell'UE; che tale situazione genera distorsioni della concorrenza giacché al momento l'Unione europea non autorizza l'ingresso nel circuito dell'alimentazione umana della carne di cavalli europei non destinati originariamente alla produzione di carne e al macello, mentre vi è maggiore flessibilità per la carne importata da paesi terzi;

1.

riconosce il rilevante contributo economico, ambientale e sociale degli equidi in tutta l'UE e i fondamentali valori culturali ed educativi ad essi direttamente connessi, quali il rispetto degli animali e dell'ambiente;

2.

osserva che i cavalli sono sempre più utilizzati per fini formativi, sportivi, terapeutici e ricreativi nelle aziende agricole, consentendo così agli agricoltori di diversificare le loro attività e le loro fonti di reddito e sottolinea che la presenza di equidi favorisce la multifunzionalità dell’azienda agricola, che favorisce l'occupazione nelle zone rurali e contribuisce allo sviluppo delle relazioni tra città e campagna, alla sostenibilità e alla coesione del territorio;

3.

chiede che il settore degli equidi, e i suoi benefici per l’economia rurale, che contribuisce in modo significativo agli obiettivi generali e strategici dell'Unione, sia maggiormente riconosciuto a livello di UE e che sia maggiormente integrato nei diversi dispositivi della PAC, attraverso aiuti diretti sia del primo che del secondo pilastro;

4.

osserva che la buona salute e il benessere degli equidi stimola la redditività economica delle aziende agricole e delle imprese affini a vantaggio dell'economia rurale nel suo insieme, rispondendo altresì alla crescente richiesta dei cittadini dell'UE di garantire norme più rigorose in materia di salute e benessere degli animali;

5.

invita la Commissione a riconoscere la condizione di animali da lavoro degli equidi quale strumento importante nelle attività agricole nelle zone rurali dell'Europa, in particolare nelle zone montane e difficili da raggiungere.

6.

sottolinea che i proprietari di equidi dovrebbero disporre delle conoscenze minime sull'allevamento degli equidi e che la proprietà comporta una responsabilità personale di cura relativa agli standard di salute e benessere degli animali;

7.

sottolinea che lo scambio di conoscenze tra proprietari di equidi, ma anche tra Stati membri, dovrebbe costituire uno strumento importante per rispondere a tali esigenze e ritiene che i professionisti del settore equino abbiano migliorato le loro pratiche di lavoro al fine di garantire un maggiore benessere per gli animali, parallelamente agli sviluppi delle nuove conoscenze scientifiche, delle evoluzioni legislative e dei nuovi metodi di apprendimento;

8.

constata che la maggior parte dei proprietari e degli addestratori di equidi agisce in modo responsabile; evidenzia che l’aumento della promozione del benessere degli animali può avere le migliori opportunità di riuscita nel quadro di sistemi di produzione sostenibili dal punto di vista economico;

9.

rileva che i professionisti debbano mantenere la loro sostenibilità economica, reagendo nel contempo in modo efficace alle nuove sfide, quali le risorse naturali limitate, gli effetti dei cambiamenti climatici e la comparsa e la diffusione di nuove malattie;

10.

incoraggia gli Stati membri a creare condizioni in cui le aziende agricole siano sostenibili economicamente;

11.

sottolinea l'importanza dei costituendi centri di riferimento per il benessere animale, quale definita dai dieci principi dell'OIE, nell'aumentare i livelli di piena ottemperanza alla legislazione e alla sua applicazione coerente, di pari passo con la divulgazione di informazioni e buone pratiche relative al benessere animale;

12.

invita la Commissione a incaricare l'Eurostat di uno studio che analizzi l'impatto economico, ambientale e sociale di tutti gli aspetti del settore degli equidi e a fornire regolarmente dati statistici sull'utilizzo dei servizi, sul trasporto e sulla macellazione degli equidi;

13.

invita la Commissione a elaborare orientamenti europei sulle buone prassi nel settore equino per vari utenti e specialisti, in consultazione con le parti interessate e le organizzazioni del settore degli equidi e sulla base delle guide esistenti, concentrandosi in particolare sul benessere specifico per specie, sulle cure comportamentali, oltre che sulle cure prestate al termine della vita;

14.

invita la Commissione a garantire un'attuazione equa degli orientamenti dell'UE e a prevedere le risorse per la traduzione di tale documento;

15.

invita la Commissione a promuovere e a raccogliere gli scambi di buone prassi e di programmi formativi dei diversi Stati membri in termini di benessere animale e a sostenere la produzione e la divulgazione di tali informazioni su come soddisfare le esigenze degli equidi, a prescindere dalle loro funzioni, in base alle «cinque libertà» e per abbracciare l'intero ciclo di vita di un equide;

16.

esorta la Commissione, nell'elaborare orientamenti europei sulle buone prassi nel settore equino, a tener conto del ruolo multifunzionale degli equidi includendo orientamenti sull'allevamento responsabile, sul benessere e sulla salute degli animali e sui benefici della sterilizzazione degli equidi, sul lavoro nei settori del turismo, dell'agricoltura e forestale, sul trasporto adeguato alla specie e sulla macellazione e sulla tutela da pratiche fraudolente, compreso il doping, e raccomanda che tali orientamenti siano divulgati, in collaborazione con organizzazioni agricole professionali rappresentative riconosciute dall'UE, fra gli allevatori, le società equestri, le aziende agricole, i maneggi, i rifugi, i trasportatori e i macelli, e che siano accessibili in vari formati e lingue;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il lavoro della European Horse Network e della European State Stud Association, in quanto tali organizzazioni svolgono un ruolo importante nello sviluppo del settore equino europeo fungendo da piattaforma per lo scambio di buone pratiche e preservando tradizioni, capacità, vecchie razze equine e l'impatto del settore;

18.

esorta la Commissione ad ampliare le risorse formative sul benessere nelle aziende agricole rivolte sia agli specialisti in contatto diretto con gli equidi, come i veterinari, gli allevatori e i proprietari, e a gruppi di utenti più ampi per includere il benessere e l'allevamento degli equidi, sottolineando l'importanza della formazione e dell'informazione, nel Sistema di consulenza aziendale;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare anche i sistemi di trasferimento delle conoscenze per condividere le buone pratiche e i modelli di business, per sensibilizzare su vari temi e promuovere l'innovazione e nuove idee; osserva che in alcuni Stati membri i sistemi di trasferimento delle conoscenze sono già presenti nel settore degli equidi;

20.

invita la Commissione a impegnarsi nuovamente nell'elaborazione di una carta europea del turismo sostenibile e responsabile, divulgando informazioni chiare che aiutino i turisti e i soggetti interessati a compiere scelte rispettose del benessere al momento di decidere se usufruire o meno dei servizi degli equidi da lavoro; sottolinea che tale carta dovrebbe basarsi sulle carte di qualità già esistenti che sono state redatte da organizzazioni riconosciute, rappresentative e professionali del settore agricolo e osserva che, mentre alcuni Stati membri possiedono orientamenti rigorosi per quanto riguarda le condizioni e gli orari di lavoro, in altri Stati membri tale protezione è carente;

21.

invita la Commissione a pubblicare orientamenti destinati agli Stati membri sui modelli turistici rispettosi del benessere degli equidi da lavoro;

22.

esorta gli Stati membri a delineare orientamenti volontari in materia di lavoro, compresi gli orari di lavoro giornalieri e i periodi di riposo, per proteggere gli equidi destinati al lavoro dall'attività eccessiva e dallo sfruttamento economico;

23.

invita la Commissione a rendere i dati del sistema TRACES disponibili al pubblico molto più velocemente di quanto accada attualmente;

24.

sottolinea che la legislazione esistente dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni connesse è concepita per proteggere gli animali da lesioni e sofferenze e garantire che essi siano trasportati in conformità di condizioni e tempi adeguati ed esprime preoccupazione per le carenze legate all'applicazione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali durante il trasporto da parte delle autorità di molti Stati membri;

25.

invita la Commissione a garantire l'applicazione adeguata e l’esecuzione efficace e uniforme della legislazione esistente dell'Unione sul trasporto degli animali e sistemi di comunicazione legalmente vincolanti in tutti gli Stati membri,

26.

invita gli Stati membri esportatori di cavalli a trovare soluzioni per promuovere la macellazione nei loro territori così da evitare, ove possibile, il trasporto di equidi vivi e invita la Commissione a creare un meccanismo di monitoraggio efficace della conformità alle disposizioni legislative e normative sia nell'attuale quadro giuridico che in quello futuro;

27.

chiede che la Commissione proponga un limite massimo di viaggio ridotto per tutti i movimenti di cavalli da macello, in base alle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e alle guide sul trasporto degli equidi redatte dai professionisti del settore, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'industria equina di ciascun paese;

28.

invita la Commissione e gli Stati membri a formulare orientamenti e ad agevolare e potenziare la ricerca scientifica e ad attuare le ricerca esistente sul benessere degli equidi durante la macellazione per sviluppare metodi umani di macellazione più adatti agli equidi, e a diffondere tali documenti orientativi presso le autorità competenti degli Stati membri;

29.

invita la Commissione e gli Stati membri a commissionare in modo pieno e adeguato ispezioni presso i macelli del loro territorio autorizzati ad accettare gli equidi, e ad effettuarne audit regolari, per garantire che siano in grado di soddisfare le specifiche esigenze di benessere di tali animali, soprattutto in termini di strutture e qualifiche del personale;

30.

invita la Commissione a impegnarsi nello sviluppo di indici del benessere degli animali convalidati da utilizzare nella valutazione del benessere degli equidi, individuando le criticità attuali e contribuendo ad apportare miglioramenti, oltre a garantire nel contempo l'attuazione pratica e i vantaggi per il settore, e considera importante coinvolgere i soggetti che hanno attuato strumenti analoghi nell’UE e lavorare in stretta collaborazione con i rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore degli equidi nel processo di definizione di indici del benessere degli animali;

31.

esorta la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i proprietari di cavalli a costituire associazioni;

32.

sottolinea l'importanza del trattamento umano e del benessere degli equidi e del principio che, a prescindere dal luogo e dalle circostanze, qualsiasi trattamento crudele e abusivo da parte del proprietario, dell'allenatore, dello stalliere o di altre persone non debba essere tollerato;

33.

invita gli Stati membri ad applicare una legislazione più rigorosa per quanto concerne il maltrattamento e l'abbandono di animali, comprese misure straordinarie per combattere l'abbandono, e ad effettuare indagini complete e adeguate sulle segnalazioni di pratiche disumane e violazioni del benessere degli equidi;

34.

osserva che esistono differenze tra le specie di equidi e tali differenze alterano le esigenze di benessere tra cui quelle relative alle cure prestate al termine della vita e ai requisiti di macellazione;

35.

invita la Commissione a effettuare uno studio e a documentare tali differenze, oltre ad elaborare orientamenti specifici per specie onde garantire che gli standard in materia di benessere siano garantiti;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la ricerca e lo sviluppo nel campo dei sistemi di allevamento adeguati alle specie nel settore degli equidi, tenendo conto del comportamento naturale degli equidi in quanto animali che vivono in mandrie con una predisposizione alla fuga;

37.

invita la Commissione a stabilire un progetto pilota come priorità per analizzare l'uso dei regimi di finanziamento nuovi e attuali per premiare i buoni risultati in materia di benessere per gli equidi da lavoro, compresi quelli rivolti alle aziende agricole piccole e di semi-sussistenza;

38.

invita gli Stati membri a garantire la piena e corretta attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione (regolamento sul passaporto equino);

39.

rileva che il prezzo dei farmaci per uso veterinario, il costo dello smaltimento delle carcasse e quello dell'eutanasia, dove consentita, possono rappresentare un ostacolo in sé alla conclusione del ciclo di vita degli equidi, determinando un prolungamento delle sofferenze;

40.

invita gli Stati membri a condurre indagini sulle denunce di pratiche disumane nel corso dell'eutanasia e di violazioni del benessere come l'uso improprio di farmaci e a comunicare le violazioni alla Commissione;

41.

prende atto della crescita della produzione di latte equino e di asina e invita la Commissione a pubblicare orientamenti sulla produzione di latte equino e d'asina;

42.

esorta gli Stati membri, in collaborazione con organizzazioni professionali, di rappresentanza e agricole riconosciute, a impegnarsi ad incrementare il numero di ispezioni sulle aziende di produzione di latte equino e d'asina;

43.

esprime preoccupazione per l'importazione e l'impiego di medicinali veterinari contenenti gonadotropina serica da fattrici gravide (PMSG);

44.

esorta la direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione a ispezionare i produttori certificati dell'ormone PMSG, mediante audit, per confermare la conformità alle disposizioni sul benessere degli animali durante la produzione e a indagare ed elaborare una relazione sul benessere e il trattamento delle giumente per la raccolta degli ormoni utilizzati nell'industria farmaceutica;

45.

sottolinea che non esiste ancora un sistema fiscale equo, adattato alle diverse esigenze di ciascuno Stato membro, che consenta agli allevatori professionisti di equidi di generare i guadagni necessari a mantenere un'attività economica negli allevamenti europei di equini;

46.

osserva che un sistema fiscale più equo per il settore degli equini garantirebbe condizioni di parità agli operatori del settore, aumenterebbe la trasparenza delle attività nel settore degli equidi, e quindi la lotta contro la frode e le zone grigie dell'economia, e consentirebbe agli allevatori professionisti di cavalli di generare gli introiti necessari per portare avanti la loro attività economica;

47.

ritiene che un chiarimento della legislazione sull'IVA applicabile al settore equino sia necessario in occasione della prossima revisione della direttiva IVA al fine di promuovere lo sviluppo di un settore equino favorevole alla crescita e all'occupazione;

48.

chiede alla Commissione di adottare provvedimenti affinché gli Stati membri dispongano di maggiore flessibilità nella definizione di un'aliquota IVA ridotta per le attività del settore e ritiene che tale chiarimento dovrebbe consentire di disporre di un quadro uniforme, affidabile e mirato di tassi ridotti di IVA, che lasci agli Stati membri una flessibilità sufficiente in seno alle loro politiche fiscali;

49.

mette in evidenza la differenza in termini di requisiti sanitari imposti sulle carni equine prodotte in Europa rispetto a quelli applicati sulle carni importate da paesi terzi;

50.

ricorda la necessità di istituire un sistema efficace di tracciabilità della carne equina e sottolinea che è auspicabile assicurare un livello equivalente di requisiti sanitari e di sicurezza alimentare e conformità di importazioni per i consumatori europei, indipendentemente dall'origine della carne equina consumata;

51.

chiede alla Commissione di prendere provvedimenti volti a ristabilire l'equilibrio tra il livello di rigore applicato all'interno dell'UE e quello richiesto alle frontiere, garantendo nel contempo la sicurezza sanitaria dei consumatori;

52.

invita quindi la Commissione a rendere obbligatoria l'indicazione del paese d'origine in tutti i prodotti trasformati a base di carne equina;

53.

chiede alla Commissione di aumentare il numero di audit effettuati nei macelli al di fuori dell'UE che sono autorizzati a esportare carni equine nell'UE e di sospendere a determinate condizioni le importazioni di carne equina prodotta nei paesi terzi che non soddisfano i requisiti dell'UE in materia di tracciabilità e di sicurezza alimentare;

54.

sottolinea la necessità di far cadere il tabù sul fine vita degli equidi; ritiene che agevolare la fine della vita di un cavallo non ne escluda l'ingresso nella catena alimentare;

55.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle cure prestate alla fine della vita degli equidi, compresa la fissazione di limiti massimi di residui di medicinali veterinari utilizzati comunemente quali fenilbutazone, per garantire la sicurezza della catena alimentare;

56.

invita gli Stati membri a promuovere il reinserimento nella catena alimentare, mediante un sistema di «periodo di attesa» basato sulla ricerca scientifica che permetterà di reintegrare gli animali nella catena alimentare in seguito all'ultima somministrazione di medicinali garantendo al contempo la sicurezza sanitaria del consumatore;

57.

nota che per gli equidi non destinati al macello per la produzione di alimenti per consumo umano (equini registrati come non DPA) non vi è nessuna registrazione, in taluni Stati membri, di farmaci somministrati e si può ipotizzare la loro immissione nel circuito della macellazione clandestina con grave rischio per la salute pubblica; invita quindi la Commissione a colmare questa lacuna normativa;

58.

invita la Commissione a considerare, di concerto con la Federazione delle associazioni europee dei veterinari per equini, l'armonizzazione dell'accesso al trattamento e alle cure sul territorio europeo;

59.

ritiene che tale armonizzazione avrebbe il vantaggio di evitare distorsioni della concorrenza e agevolare il trattamento più ampio delle malattie che colpiscono gli equidi, oltre ad alleviarne in modo più efficace le sofferenze;

60.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere lo scambio di buone pratiche per facilitare un uso razionale dei medicinali per gli equidi;

61.

rileva che, se da un lato terapie e farmaci veterinari sono a volte necessari e opportuni, dall'altro occorre impegnarsi di più per affrontare il problema del basso livello di investimenti nonché la mancanza di farmaci, compresi i vaccini, per trattare gli equidi;

62.

ricorda inoltre la necessità di sviluppare la ricerca e l'innovazione farmaceutiche nell'ambito delle pratiche farmacologiche per gli equidi, dato che il settore registra una grave carenza di medicinali adatti al metabolismo degli equidi;

63.

invita la Commissione a finanziare ulteriori ricerche sui possibili effetti dei vari farmaci sulla vita degli equidi;

64.

rileva che alcune razze equine allevate negli Stati membri sono razze locali che costituiscono parte integrante dello stile di vita e della cultura di certe comunità e che alcuni Stati membri hanno incluso nei loro programmi per lo sviluppo rurale misure per la protezione e l'ulteriore diffusione di tali razze;

65.

chiede alla Commissione di impegnarsi a elaborare programmi per il sostegno finanziario alla conservazione e alla tutela delle specie autoctone di equidi che sono allo stato brado o a rischio di estinzione nell’UE;

66.

riconosce l'elevato valore ecologico e naturale delle popolazioni di equidi selvaggi, che contribuiscono alla pulizia e alla fertilizzazione delle aree in cui vivono, senza dimenticare il valore turistico che offrono le popolazioni di cavalli selvatici, e chiede una maggiore ricerca sui problemi che colpiscono queste popolazioni;

67.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

(4)  GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23.

(5)  GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(8)  GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.

(9)  Cfr. http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf

(10)  Fédération Equestre Internationale (FEI), FAQ sulla nozione di High Health, High Performance Horse (HHP, cavallo in piena salute e dalle prestazioni elevate) adottata nella sessione generale dell'OIE del maggio 2014.

(11)  Relazione annuale della Federazione delle autorità ippiche internazionali del galoppo (IFHA).

(12)  Banca dati FEI, consultata in data 22.9.2014.

(13)  Banca dati TRACES 2012.

(14)  Organizzazione mondiale per la sanità animale — Codice sanitario per gli animali terrestri (2016), capitolo 7.12.

(15)  Santorini Donkey and Mule Taxis — an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary, (Gli asini e i muli-taxi di Santorini, una relazione indipendente sul benessere animale per Donkey Sanctuary), 2013.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/49


P8_TA(2017)0073

La parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015 (2016/2249(INI))

(2018/C 263/07)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (1),

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005) e Pechino + 15 (2010),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (2),

vista la sua posizione del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva sul congedo di maternità) (3),

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (4),

vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (5),

vista la direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (6),

viste le direttive europee adottate dal 1975 in poi sui diversi aspetti della parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2010/41/UE (7), direttiva 2010/18/UE (8), direttiva 2006/54/CE, direttiva 2004/113/CE, direttiva 92/85/CEE (9), direttiva 86/613/CEE (10) e direttiva 79/7/CEE (11)),

vista la proposta della Commissione, del 14 marzo 2012, relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva «Più donne alla guida delle imprese europee») (COM(2012)0614),

visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e il suo articolo 3 che definisce il «genere» come i «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini»,

vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0111),

viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza di genere (00337/2016),

viste le conclusioni del Consiglio, del 5-6 giugno 2014, dal titolo «Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile» (09543/2014),

viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla parità tra donne e uomini nel campo decisionale (14327/2015),

vista la dichiarazione del trio di presidenza del 7 dicembre 2015, firmata dai Paesi Bassi, dalla Slovacchia e da Malta,

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «EUROPA 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 marzo 2015 dal titolo «2014 Report on equality between women and men» (Relazione del 2014 sulla parità tra donne e uomini) (SWD(2015)0049),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo «2015 Report on equality between women and men» (Relazione del 2015 sulla parità tra donne e uomini) (SWD(2016)0054),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2009 (12), dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2010 (13), del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2011 (14) nonché del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (15),

viste la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2013, dal titolo «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (COM(2013)0833) e la sua risoluzione, del 6 febbraio 2014 (16), sull'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili,

visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea (EU LGBT), condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali e pubblicato nel maggio 2013,

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Violence against Women — an EU-wide survey. Main results» (La violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Risultati principali), pubblicata nell'ottobre 2014,

vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo «The fundamental rights situation of intersex people» (La situazione dei diritti fondamentali delle persone intersessuali), pubblicata nel maggio 2015,

vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) dal titolo «The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The Work of Equality Bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality» (Il persistere della discriminazione, delle molestie e della disuguaglianza per le donne. Il lavoro degli enti per le pari opportunità nell'elaborazione di una nuova strategia della Commissione europea in materia di parità di genere), pubblicata nel 2015,

viste le relazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo «The gender employment gap: challenges and solutions» (Il divario di genere nei livelli di occupazione: sfide e soluzioni) (2016), «Social partners and gender equality in Europe» (Parti sociali e parità di genere in Europa) (2014), «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Sviluppi nella vita lavorativa in Europa: revisione annuale di EurWORK) (2014 e 2015) e la Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro (2016),

viste la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sulla nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna dopo il 2015 (17) e la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'UE per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (18),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sull'eliminazione della violenza contro le donne (19),

vista la risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE (20),

vista la risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE (21),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE (22),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (23),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale (24),

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sulla parità in materia di occupazione») (25),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori del Parlamento europeo (26),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere (27),

vista la relazione della Commissione sui progressi compiuti in merito agli obiettivi di Barcellona intitolata «Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva» del 3 giugno 2013 (28),

vista la raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata «Investire nell'infanzia: per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» (29),

visti l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2015 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la relazione «Beijing + 20: Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pechino 20 anni dopo: quarto esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE) e le altre relazioni dell'EIGE,

visto lo studio del gennaio 2016 della rete europea degli esperti giuridici di parità di genere e non discriminazione dal titolo «A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015» (Analisi comparativa del diritto in materia di parità di genere in Europa — 2015),

viste le conclusioni sul «ruolo degli uomini e dei ragazzi nel raggiungimento della parità di genere» approvate dalla 48a sessione della commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CWS) nel marzo 2004 (30),

visto il documento dal titolo «Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il mondo in cui viviamo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), approvato durante il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, e gli scopi e gli obiettivi in materia di parità di genere, diritti delle donne ed emancipazione delle donne inclusi in tale documento,

visto il prospetto statistico della Commissione dell'aprile 2014 dal titolo «Single parents and employment in Europe» (Genitori soli e occupazione in Europa) (31),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0046/2017),

A.

considerando che l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2015 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere mostra solo dei miglioramenti marginali: l'UE si trova infatti solo a metà strada per quanto riguarda il raggiungimento della parità di genere e dal 2005 il risultato complessivo è salito da 51,3 a 52,9 su 100; che è necessario compiere rapidi progressi se l'UE vuole centrare gli obiettivi di Europa 2020;

B.

considerando che negli ultimi anni alcuni Stati membri dell'UE hanno registrato un aumento significativo dei movimenti civici e politici che vanno contro la parità di diritti tra donne e uomini e addirittura mettono in discussione la necessità generale di politiche in materia di parità di genere; che tale reazione contro la parità di genere mira a rafforzare i ruoli di genere tradizionali e a mettere in discussione i risultati esistenti e futuri nell'ambito della parità di genere, dei diritti delle donne e dei diritti delle persone LGBTI;

C.

considerando che la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale sancito dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali; che al riguardo l'Unione europea si prefigge di garantire pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne e di combattere qualsiasi discriminazione fondata sul sesso;

D.

considerando che nel 2015 il tasso di occupazione per le donne, pari al 64,5 %, ha raggiunto il livello più alto mai registrato, ma tuttora ben al di sotto del dato relativo agli uomini pari al 75,6 %; che, purtroppo, la probabilità che le donne lavorino e restino a tempo parziale, spesso involontariamente, è quattro volte più elevata rispetto agli uomini; che molti giovani lavoratori rimangono poveri, in particolare in Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Portogallo e Slovacchia;

E.

considerando che il tasso di disoccupazione femminile è sottostimato, visto che molte donne non sono iscritte alle liste di collocamento, in particolare le donne che risiedono nelle zone rurali o nelle regioni periferiche, le donne impegnate in aziende a conduzione familiare e molte di coloro che si occupano solo dei lavori domestici e dei figli; che inoltre tale situazione crea una disparità in termini di accesso ai servizi pubblici (sussidi, pensioni, congedi per maternità o per malattia, accesso alla sicurezza sociale ecc.);

F.

considerando che, secondo le stime della relazione di Eurofound sul divario occupazionale di genere, tale divario costa all'UE circa 370 miliardi di EUR all'anno, pari al 2,8 % del PIL dell'Unione (32);

G.

considerando che, nei paesi colpiti dalla crisi economica e da tagli di bilancio, le donne hanno subito conseguenze sproporzionate, in particolare le giovani donne, le anziane, le madri sole e le donne vittime di discriminazioni plurime, e che questa situazione le ha lasciate in uno stato di povertà ed emarginazione sociale escludendole sempre più dal mercato del lavoro; che i tagli ai servizi assistenziali e sanitari pubblici comportano un trasferimento di responsabilità per l'assistenza dalla società alle famiglie, il che interessa in particolare le donne;

H.

considerando che la femminizzazione della povertà persiste nell'Unione e che gli elevatissimi livelli di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale tra le donne sono strettamente connessi ai tagli apportati ai bilanci per i servizi pubblici quali la sanità, l'istruzione, i servizi sociali e le prestazioni previdenziali; che tali politiche portano a una maggiore precarizzazione del lavoro, in particolare a causa dell'aumento del tempo parziale involontario e dei contratti temporanei;

I.

considerando che nel 2015 i tre quarti dei lavori domestici e i due terzi dei compiti parentali nel 2015 sono stati svolti dalle donne lavoratrici, le quali pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono fatte carico di un doppio onere di responsabilità; che, in generale, le donne si assumono di gran lunga maggiori responsabilità per le cure genitoriali e domestici; che i ruoli di genere tradizionali e gli stereotipi continuano ad avere una forte influenza sulla distribuzione dei ruoli tra donne e uomini in casa, sul lavoro e nella società in generale; che tale ripartizione di competenze tradizionali tendono a perpetuare lo status quo, limitando le opportunità di occupazione e di sviluppo personale delle donne e lasciando loro poco tempo per la loro inclusione sociale nella società e nella comunità o la partecipazione all'economia; che una ripartizione equa del «lavoro non retribuito», come la prestazione di cure e le responsabilità domestiche, è una condizione preliminare per l'indipendenza economica delle donne nel lungo periodo;

J.

considerando che talune tipologie di congedo per motivi familiari continuano ancora a essere motivo di discriminazione e di stigmatizzazione sia per le donne che per gli uomini, nonostante la legislazione e il quadro di politiche in vigore a livello dell'UE e nazionale, e che ciò colpisce soprattutto le donne in quanto principali prestatrici di assistenza che utilizzano i congedi per motivi familiari;

K.

considerando che quasi un quarto degli Stati membri dell'UE non hanno adottato disposizioni legislative per il congedo di paternità e che alcuni di quelli che prevedono disposizioni del genere consentono agli uomini di prendere congedi soltanto per uno, due o più giorni; che in otto Stati membri il congedo parentale paternità non è accompagnato da alcuna retribuzione, mentre l'utilizzo medio del congedo parentale da parte dei padri è modesto, dal momento che solo il 10 % di essi prende almeno un giorno di congedo, mentre il 97 % delle donne utilizza il congedo parentale disponibile per entrambi i genitori; che promuovere un maggiore ricorso al congedo parentale e di paternità è essenziale per realizzare la parità di genere; che lo studio di Eurofound (33) ha messo in evidenza gli aspetti che influenzano il tasso di utilizzo dei congedi familiari da parte dei padri, ossia: il livello retributivo, la flessibilità del sistema di congedo, la disponibilità di informazioni, la disponibilità e l'elasticità delle strutture per l'infanzia e il timore di essere esclusi dal mercato del lavoro a causa dei congedi;

L.

considerando che un requisito essenziale per l'inclusione attiva delle donne nel mercato del lavoro è la disponibilità di strutture e servizi di qualità e a prezzi accessibili per l'infanzia, per i parenti anziani e gli altri familiari a carico; che gli «obiettivi di Barcellona» sono un ottimo strumento al fine di raggiungere una reale uguaglianza tra uomini e donne e che tutti gli Stati membri devono prefiggersi di raggiungerli il prima possibile; che, sempre più spesso, a causa della mancanza di strutture e servizi per l'infanzia di qualità e a prezzi accessibili, le madri sono costrette a scegliere tra il lavoro a tempo parziale e la rinuncia al lavoro per occuparsi dei propri figli, con ripercussioni sul reddito familiare e sui versamenti pensionistici;

M.

considerando che l'accesso alla formazione e il diritto fondamentale all'istruzione delle ragazze e delle donne rappresentano importanti valori europei nonché elementi essenziali per l'emancipazione delle ragazze e delle donne a livello sociale, culturale e professionale, nonché per il pieno godimento di tutti gli altri diritti sociali, economici, culturali e politici e, di conseguenza, per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze; che l'istruzione universale obbligatoria gratuita è una condizione fondamentale per assicurare a tutti pari opportunità in quanto dovrebbe essere garantita a tutti i bambini, senza discriminazioni, e indipendentemente dal loro status di residenza; che la lotta alla disuguaglianza di genere inizia in età prescolare e richiede una supervisione costante sui programmi di studio, gli obiettivi di sviluppo e i risultati dell'apprendimento;

N.

considerando che la parità di genere è una responsabilità di tutti gli individui della società e richiede il contributo attivo di donne e uomini; che le autorità dovrebbero impegnarsi a sviluppare campagne di educazione rivolte agli uomini e alle giovani generazioni allo scopo di coinvolgere uomini e ragazzi nella prevenzione e nella progressiva eliminazione di ogni forma di violenza basata sul genere e a favorire l'emancipazione delle donne;

O.

considerando che, sebbene in media le donne raggiungano un livello di istruzione più elevato rispetto agli uomini, la media UE del divario retributivo tra uomini e donne si attestava ancora al 16,1 % nel 2014, nonostante le differenze significative tra gli Stati membri;

P.

considerando che la segregazione di genere orizzontale e verticale nel mercato del lavoro è ancora un fenomeno diffuso, dovuto, tra l'altro, al fatto che viene attribuito minor valore ai posti di lavoro considerati «femminili» rispetto a quelli considerati «maschili», al persistere dei «soffitti di cristallo», che impediscono alle donne di raggiungere le posizioni più alte e maggiormente retribuite, e all'eccessiva presenza di donne nel lavoro a tempo parziale che è retribuito in modo meno vantaggioso rispetto a quelli a tempo pieno; che, sebbene negli studi universitari il numero di donne sia pari o addirittura superiore a quello degli uomini, l'impatto degli stereotipi di genere sull'istruzione, sulla formazione e sulle decisioni prese dagli studenti in ambito scolastico può incidere sulle scelte durante tutto l'arco della loro vita e ha, successivamente, notevoli implicazioni per il mercato del lavoro; che gli stereotipi ampiamente veicolati dalla società sull'incompatibilità tra maternità e lavoro a tempo pieno pongono le donne in posizione svantaggiata e possono dissuadere le giovani donne dal proseguire gli studi o investire nella propria carriera;

Q.

considerando che l'indicatore composito del tempo di lavoro retribuito e non retribuito dell'indagine sulle condizioni di lavoro di Eurofound mostra che, in generale, l'orario di lavoro delle donne è più lungo quando si calcolano le ore di lavoro retribuite e non retribuite (34);

R.

considerando che nei settori che riguardano, in particolare, i beni, i servizi o l'agricoltura esiste un accesso non uniforme alle risorse economiche e finanziarie come le attività, il capitale, le risorse produttive e il credito tra donne e uomini;

S.

considerando che il divario pensionistico persiste ancora nell'UE ed era pari nel 2014 a un impressionante 40,2 %; che ciò è il risultato degli svantaggi accumulati dalle donne nel tempo, come l'assenza di accesso a molte risorse finanziarie, quali le prestazioni previdenziali o i sistemi pensionistici, che sono associate al lavoro a tempo pieno e di cui molte donne non possono beneficiare in quanto tendono a mantenere un'occupazione a tempo parziale o discontinua a causa delle responsabilità familiari;

T.

considerando che alcuni Stati membri dell'Unione mantengono la non titolarità individuale nei sistemi fiscali e previdenziali; che tale situazione può rendere le donne dipendenti dal coniuge, in quanto vengono loro riconosciuti soltanto diritti derivati attraverso la loro relazione con l'uomo;

U.

considerando che nell'ultimo decennio la percentuale complessiva delle donne nei parlamenti nazionali/federali è aumentata di solo circa il 6 %, raggiungendo il 29 % nel 2015;

V.

considerando che nel 2015 solo il 6,5 % dei presidenti e il 4,3 % degli amministratori delegati delle principali società quotate in borsa erano donne;

W.

considerando che, nonostante l'impegno dell'UE riguardo alla parità di genere nel processo decisionale, i consigli di amministrazione delle agenzie dell'UE sono gravemente carenti in termini di equilibrio di genere e mostrano il persistere di forme di segregazione di genere, visto che in media, il 71 % dei membri dei consigli di amministrazione è formato da uomini, solo un consiglio di amministrazione su tre è presieduto da una donna e dei 42 direttori esecutivi delle agenzie dell'UE, solo 6 sono donne;

X.

considerando che oltre la metà delle donne vittime di omicidio sono uccise da un partner, da un parente o familiare (35); che il 33 % delle donne nell'UE ha subito violenze fisiche e/o sessuali, mentre il 55 % ha subito molestie sessuali, il 32 % sul posto di lavoro; che le donne sono particolarmente vulnerabili alla violenza sessuale, fisica e online, al bullismo elettronico e allo stalking;

Y.

considerando che la violenza nei confronti delle donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse nel mondo che interessa tutte le classi sociali, indipendentemente dall'età, dal livello d'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di provenienza o residenza e costituisce un ostacolo di rilievo alla parità tra donne e uomini; che il fenomeno del femminicidio non accenna a diminuire negli Stati membri;

Z.

considerando che alcuni sondaggi sugli atteggiamenti nei confronti della violenza contro le donne hanno rivelato una tendenza inquietante e marcata a incolpare la vittima, che può essere uno degli effetti del patriarcato; che spesso manca una forte condanna di questi comportamenti da parte delle autorità pubbliche e di altre istituzioni;

AA.

considerando che i mezzi di comunicazione digitale hanno contribuito alla diffusione della retorica dell'odio e delle minacce nei confronti delle donne, che il 18 % delle donne in Europa ha subito forme di molestia online sin dall'adolescenza e che nove milioni di persone in Europa sono vittime di violenza online; che il sistema della giustizia è scarsamente reattivo quando si tratta di perseguire la violenza online contro le donne; che chi si macchia di abusi e reati d'odio raramente è denunciato, indagato, perseguito e condannato;

AB.

considerando che il 23 % delle donne lesbiche e il 35 % delle persone transgender è stato attaccato fisicamente/sessualmente o minacciato di violenza a casa o altrove (in strada, nei trasporti pubblici, sul luogo di lavoro ecc.) almeno una volta negli ultimi cinque anni;

AC.

considerando che il sondaggio dell'UE sulla comunità LGBT ha concluso che le donne lesbiche, bisessuali e transessuali corrono un rischio enorme di discriminazione sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere; che la discriminazione di genere si interseca con altre discriminazioni basate sulla razza, l'etnia, la religione, la disabilità, la salute, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e/o le condizioni socio-economiche;

AD.

considerando che si registra un peggioramento delle condizioni in cui vivono determinati gruppi di donne, le quali devono spesso misurarsi con un complesso di difficoltà e rischi plurimi nonché elevati livelli di discriminazione;

AE.

considerando che nel 2015 l'UE ha registrato un aumento senza precedenti del numero di profughi e richiedenti asilo sul suo territorio; che, secondo l'UNHCR, le donne e i bambini rappresentavano oltre la metà dei rifugiati e dei richiedenti asilo e che sono stati denunciati casi di violenza e abuso, compresa la violenza sessuale, nei confronti di donne e bambini rifugiati durante tutto il viaggio e anche nei centri di accoglienza sovraffollati nell'Unione europea;

AF.

considerando che le donne e le ragazze rappresentano il 80 % delle vittime registrate della tratta di esseri umani (36); che l'individuazione delle vittime continua a costituire un problema e che occorre rafforzare il sostegno e la protezione a favore delle vittime e tutti gli sforzi nella lotta alla tratta devono comprendere una dimensione di genere;

AG.

considerando che uno dei principali scopi della tratta di esseri umani è lo sfruttamento sessuale e che le donne che ne sono vittime vengono costrette a una vita di prigionia e soprusi, con violenze quotidiane di natura sia fisica che psicologica;

AH.

considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti costituiscono diritti umani fondamentali nonché un elemento essenziale della parità di genere e dell'autodeterminazione e che essi dovrebbero essere inclusi nella strategia dell'UE in materia di sanità;

AI.

considerando che la salute delle donne non dovrebbe mai essere messa a repentaglio per l'obiezione di coscienza o convinzioni personali;

AJ.

considerando che nell'applicazione della normativa UE sulla parità di genere negli Stati membri sono stati riscontrati problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione delle direttive in materia, quali carenze sostanziali della legislazione e la sua applicazione incoerente da parte dei giudici nazionali, ma soprattutto anche una mancanza generale di sensibilizzazione circa i principi e il diritto in materia di uguaglianza (37);

AK.

considerando che le direttive sulla parità di genere dell'UE, in particolare, non sono correttamente attuate in numerosi Stati membri i quali non proteggono le persone transgender contro la discriminazione negli ambiti di accesso all'occupazione e di accesso a beni e servizi;

AL.

considerando che i meccanismi istituzionali per la parità di genere sono spesso emarginati in strutture amministrative nazionali, ripartiti in diversi settori politici, ostacolati da mandati complessi e sempre più ampi, privi di un'adeguata dotazione in termini di personale, formazione, dati e risorse sufficienti e godono di un sostegno insufficiente da parte dei leader politici (38);

AM.

considerando che il persistente problema della mancanza di dati completi, affidabili e disaggregati per genere crea ambiguità e distorce il quadro della situazione della parità di genere, in particolare per quanto riguarda la violenza contro le donne e la violenza di genere; che la raccolta di tali dati non solo fornirebbe un quadro chiaro della situazione, ma richiamerebbe l'attenzione anche sulle questioni urgenti;

AN.

considerando che alle parti sociali spetta un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi della parità, vista la loro funzione fondamentale nella definizione delle condizioni sociali e del mercato del lavoro attraverso la loro partecipazione al processo decisionale e alla contrattazione collettiva a vari livelli, sebbene sia chiaro che il ruolo specifico che svolgono nei diversi paesi e nei sistemi di relazioni industriali dipende fortemente dalle tradizioni nazionali e dalla forza organizzativa (39);

AO.

considerando che, come indica l'Eurobarometro 2016, il 55 % dei cittadini europei vorrebbe che l'Unione intervenisse maggiormente in materia di parità di trattamento tra uomini e donne; che l'obbligo della Commissione di raggiungere la parità di genere ai sensi dei trattati è indipendente dai sondaggi;

1.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'UE soddisfi solo parzialmente il conseguimento dell'uguaglianza di genere, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere 2015 dell'EIGE; esprime forte rammarico per il fatto che lo status e il profilo dell'uguaglianza di genere e la lotta contro la discriminazione di genere manifestino un'importanza in calo, ricoprendo un ruolo marginale come obiettivo politico ed essendo un settore strategico compromesso, in particolare nel contesto di una reazione negativa in tutta Europa nei confronti dei diritti delle donne, delle persone LGBTI e dei diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva; ritiene necessario esaminare le ragioni alla base di tale tendenza e rivedere le strategie, gli strumenti e gli approcci attuali promossi nell'ambito dell'uguaglianza di genere;

2.

sottolinea che l'UE è obbligata a contrastare l'esclusione sociale e la discriminazione nel quadro del TUE e che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce l'impegno dell'UE ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne; sottolinea che il principio dell'uguaglianza di genere non preclude il mantenimento o l'adozione di misure che prevedano benefici concreti a favore del genere sottorappresentato, come stabilito dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali;

3.

invita la Commissione a integrare l'uguaglianza di genere nei bilanci e nella definizione delle politiche, nonché nell'attuazione delle misure e dei programmi dell'UE, e a svolgere valutazioni d'impatto in materia di genere in sede di definizione delle nuove politiche per contribuire ad assicurare un intervento strategico dell'UE più coerente e basato su dati concreti in risposta alle sfide legate all'uguaglianza di genere; invita gli Stati membri ad adottare misure corrispondenti a livello nazionale;

4.

chiede alla Commissione una valutazione più approfondita nonché misure per affrontare e azioni per bloccare l'impatto dei tagli alla spesa pubblica che si ripercuotono negativamente sui diritti delle donne e sull'uguaglianza di genere negli Stati membri;

5.

si rammarica dell'assenza dell'integrazione della dimensione di genere nella strategia Europa 2020 e chiede che essa contempli un'integrazione di genere globale e più forte, affrontando le cause strutturali della povertà femminile, in particolare nel quadro della formulazione delle raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo; chiede l'inclusione di orientamenti strategici specifici sulla riduzione delle disuguaglianze di genere nell'analisi annuale della crescita;

6.

constata l'intersezionalità tra il genere e gli altri motivi di discriminazione e l'impatto sproporzionato della discriminazione multipla sulle donne; afferma che occorre contrastare con urgenza la povertà tra le donne, in particolare tra le donne più anziane, le ragazze madri, le donne vittime della violenza basata sul genere, le donne con disabilità, le donne migranti, le donne rifugiate e richiedenti asilo e le donne appartenenti a minoranze; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi con le autorità regionali e locali, gli organismi preposti all'applicazione della legge, gli organismi nazionali per l'uguaglianza e le organizzazioni della società civile per incrementare il monitoraggio dell'intersezionalità tra il genere e le varie ragioni alla base della discriminazione, attuando strategie di inclusione più efficaci attraverso un uso più efficiente delle risorse destinate alle politiche sociali, tra cui il Fondo sociale europeo e i Fondi strutturali;

7.

sostiene l'appello del Consiglio a favore di una nuova iniziativa della Commissione volta a definire una strategia per l'uguaglianza di genere 2016-2020 che includa le persone transgender e intersessuali e a rafforzare lo status del suo impegno strategico in materia di uguaglianza di genere, che dovrebbe essere strettamente connesso alla strategia Europa 2020 e tenere conto dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le politiche, ad aumentare gli investimenti a sostegno dell'occupazione femminile in posti di lavoro di qualità in tutti i settori e a intraprendere azioni per combattere le forme di lavoro precario;

9.

incoraggia gli Stati membri a promuovere iniziative, misure e azioni di assistenza e consulenza per le donne che decidano di diventare imprenditrici;

10.

invita la Commissione a far convergere una prospettiva di genere nella politica macroeconomica e a imporre misure innovative per migliorare le pari opportunità nel lavoro e le responsabilità in materia di assistenza per entrambi i generi;

11.

rileva che la partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e salari migliori e più equi per le donne non solo incrementerebbe l'indipendenza economica delle donne, ma accrescerebbe significativamente le potenzialità economiche dell'UE, consolidando nel contempo la sua natura equa e inclusiva; rileva che, secondo le proiezioni dell'OCSE, la totale convergenza dei tassi di partecipazione si tradurrebbe in un aumento del 12,4 % del PIL pro capite entro il 2030;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare e a intervenire contro le violazioni dei diritti dei lavoratori, in particolare per quanto concerne le donne lavoratrici, che svolgono sempre più spesso lavori a bassa remunerazione e sono vittime di discriminazioni, nonché ad adottare politiche e prendere misure per individuare, contrastare, fornire informazioni in merito e proteggere dal fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro, tra cui le vessazioni nei confronti delle dipendenti in gravidanza o per quanto concerne qualsiasi svantaggio incontrato dopo il ritorno dal congedo di maternità o quando concorrono per un impiego; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati disaggregati per genere e genitorialità per quanto riguarda i divari retributivi e pensionistici;

13.

evidenzia che l'istruzione è uno strumento importante per consentire alle donne di partecipare a pieno titolo allo sviluppo sociale ed economico; sottolinea che le misure di apprendimento permanente sono essenziali per fornire alle donne competenze atte a consentire loro di ritornare al lavoro o di migliorare l'occupazione, il proprio reddito e le condizioni di lavoro; invita la Commissione a promuovere iniziative che offrano sostegno nell'attuazione dei programmi di formazione professionale per le donne, incoraggiandole a partecipare all'istruzione superiore nel campo della scienza, della tecnologia e dell'informatica, sviluppando programmi di formazione sull'uguaglianza di genere destinati agli operatori del settore dell'istruzione ed impedendo che gli stereotipi vengano trasmessi attraverso i programmi di studio e il materiale didattico; invita le università e gli istituti di ricerca ad adottare politiche di uguaglianza di genere, seguendo gli orientamenti elaborati dall'EIGE, in collaborazione con la Commissione («strumento GEAR– Uguaglianza di genere nel mondo accademico e della ricerca»);

14.

invita tutti gli Stati membri a contrastare la questione dell'uguaglianza di genere, il sessismo e gli stereotipi di genere nei loro sistemi di istruzione ad ogni livello e a garantire che gli obiettivi dei loro sistemi di istruzione prevedano l'educazione al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e alla parità dei diritti e delle opportunità per le donne e gli uomini e a inserire nei loro principi di qualità l'eliminazione degli ostacoli all'effettiva uguaglianza tra donne e uomini e la promozione della piena uguaglianza tra di loro;

15.

invita la Commissione, in stretto coordinamento con gli Stati membri, a presentare un ambizioso e completo pacchetto di misure legislative e non legislative in materia di equilibrio tra la vita professionale e la vita privata nel quadro del programma di lavoro della Commissione per il 2017, tenendo conto dell'annunciato pilastro europeo dei diritti sociali, includendo la revisione delle vigenti direttive 92/85/CEE in materia di congedo di maternità e 2010/18/UE sul congedo parentale nonché le proposte di direttiva sul congedo di paternità e sul congedo per la prestazione di assistenza, incoraggiando l'equa ripartizione tra uomini e donne delle disposizioni in materia di congedo per tutte le categorie di lavoratori;

16.

constata con soddisfazione che nel periodo 2014-2015 alcuni Stati membri hanno modificato la loro strategia e/o legislazione in materia di congedo parentale, introducendo la non trasferibilità del diritto a usufruire del congedo, la natura obbligatoria del congedo di paternità, un congedo di paternità più lungo e/o premi se il congedo è condiviso tra i genitori o condiviso in maniera equa tra i genitori, il che rafforza i loro diritti come genitori, garantisce un maggior grado di uguaglianza tra donne e uomini e una distribuzione più appropriata delle responsabilità di assistenza e domestiche, inoltre migliora le opportunità per le donne di partecipare pienamente al mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a incoraggiare gli uomini a condividere equamente le responsabilità domestiche e di assistenza dei figli e di altre persone a carico;

17.

invita l'Eurofound a sviluppare ulteriormente le sue attività di monitoraggio della qualità dell'occupazione e della vita lavorativa attraverso la sua indagine europea sulle condizioni di lavoro, basata sul suo concetto di qualità del lavoro che comprende il reddito, le prospettive, la qualità dell'orario di lavoro, l'utilizzo delle competenze e la discrezionalità, il contesto sociale, il rischio fisico e l'intensità del lavoro; invita inoltre l'Eurofound a mettere a punto la sua ricerca relativa a tali politiche, agli accordi tra le parti sociali e alle pratiche delle imprese che favoriscono un equilibrio migliore tra la vita professionale e la vita privata, nonché a sviluppare la ricerca sulle modalità con cui le famiglie con due lavoratori gestiscono la propria organizzazione degli orari di lavoro e sul modo migliore per assisterle;

18.

invita gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a procedere verso la titolarità individuale dei diritti nel quadro della politica di equità sociale, in particolare nell'ambito dei sistemi tributari, onde eliminare gli incentivi finanziari per il coniuge che guadagna di meno a uscire dal mercato del lavoro o a lavorare a tempo parziale;

19.

si congratula con gli Stati membri che hanno già raggiunto entrambi gli obiettivi di Barcellona; incoraggia il Portogallo, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Finlandia, l'Italia, Malta e l'Estonia a conseguire l'altro obiettivo, e invita la Polonia, la Croazia e la Romania, dove entrambi gli obiettivi sono lungi dall'essere conseguiti, a intensificare i loro sforzi nell'offrire una formale assistenza all'infanzia, onde contribuire a definire un migliore equilibrio tra la vita privata e professionale dei lavoratori; evidenzia che i risultati attuali indicano fortemente che investire nell'assistenza all'infanzia e rivolta alle persone anziane consentirà di migliorare la partecipazione delle donne alla forza lavoro a tempo pieno permettendole di beneficiare di una maggiore inclusione a livello locale e sociale;

20.

ribadisce il suo invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri affinché si adoperino per istituire una garanzia per l'infanzia, che garantisca ad ogni bambino europeo a rischio di povertà l'accesso all'assistenza medica gratuita, all'istruzione gratuita, all'assistenza all'infanzia gratuita, a un alloggio decoroso e a un'alimentazione adeguata; evidenzia che tale politica deve affrontare la situazione delle donne e delle ragazze, in particolare nelle comunità vulnerabili ed emarginate; constata che l'iniziativa «Garanzia per i giovani» deve includere una prospettiva di genere;

21.

esprime rammarico per il persistente divario retributivo e pensionistico di genere ed esorta la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a intervenire urgentemente per colmare il divario;

22.

osserva che il primo passo nella lotta contro il divario retributivo di genere è la creazione di trasparenza in materia di livelli retributivi e rileva con entusiasmo che diverse imprese hanno istituito la prassi di analizzare e pubblicare le differenze retributive tra i dipendenti di sesso maschile e di sesso femminile; invita tutti i datori di lavoro e i movimenti dei sindacati a redigere e applicare strumenti di valutazione operativi e specifici per impiego onde contribuire a determinare la parità di retribuzione per uno stesso lavoro e per un lavoro di pari valore; invita altresì gli Stati membri a effettuare regolarmente un'analisi dei salari e delle retribuzioni, a pubblicare i dati e a chiedere alle imprese di introdurre meccanismi interni per l'individuazione dei divari retributivi;

23.

accoglie con favore il fatto che la Commissione ritenga che «la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore» sia una delle principali aree di azione e chiede, in tale contesto, la rifusione della direttiva del 2006 sulla parità di trattamento;

24.

condanna il fatto che in oltre metà degli Stati membri il divario pensionistico di genere sia aumentato; incoraggia Cipro, Germania e Paesi Bassi a ridurre la differenza tra le pensioni maschili e femminili, che è pari quasi al 50 %; invita Malta, Spagna, Belgio, Irlanda, Grecia, Italia e Austria a colmare il divario di genere nella copertura pensionistica, dato che in tali paesi tra l'11 % e il 36 % delle donne non hanno accesso a una pensione;

25.

si congratula con il governo della Svezia per il conseguimento della parità di rappresentanza in termine di genere, e la Slovenia e la Francia per il conseguimento della virtuale parità, e incoraggia l'Ungheria, la Slovacchia e la Grecia, che hanno costituito governi privi di donne (40), a garantire che le donne siano sufficientemente rappresentate a tutti i livelli del processo decisionale politico ed economico; invita gli Stati membri a garantire la parità di genere tra le alte cariche dei loro governi, istituzioni e organismi pubblici, nonché nelle liste elettorali, per garantire una rappresentanza paritaria nelle amministrazioni comunali, nei parlamenti regionali e nazionali nonché nel Parlamento europeo; sottolinea che diversi studi hanno dimostrato che le opportune misure legislative potrebbero tradursi in rapidi cambiamenti dell'equilibrio di genere nella sfera politica; condivide con la Commissione il parere che, per essere efficaci, le quote dovrebbero essere accompagnate da norme riguardanti l'ordine delle liste dei candidati e da sanzioni appropriate in caso di violazione;

26.

evidenzia che nell'UE e negli Stati membri le donne sono chiaramente sottorappresentate nelle cariche politiche elettive o cui si accede per nomina politica, il che costituisce un deficit democratico che mina la legittimità del processo decisionale sia a livello dell'UE che a livello nazionale;

27.

invita le istituzioni dell'UE a fare quanto in loro potere per garantire la parità di uguaglianza di genere nel collegio dei commissari e tra le alte cariche di tutte le istituzioni, agenzie, istituti e organi dell'UE;

28.

osserva con preoccupazione che nel 2015 la maggior parte dei paesi è rimasta al di sotto della media dell'UE per quanto riguarda il livello di rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle grandi imprese quotate in borsa rispetto al 2010; apprezza, tuttavia, la tendenza generale dei progressi compiuti, in particolare in Francia, Italia, Regno Unito, Belgio e Danimarca;

29.

ribadisce il suo invito al Consiglio per un'adozione rapida della direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa (direttiva «Più donne nei consigli»), quale primo passo importante verso una rappresentanza paritaria nel settore pubblico e in quello privato; rileva che i progressi più tangibili (dall'11,9 % nel 2010 al 22,7 % nel 2015) si riscontrano negli Stati membri in cui è stata adottata una normativa vincolante sulle quote nei consigli (41);

30.

deplora il fatto che un solo Stato membro abbia raggiunto la parità nelle posizioni apicali degli istituti di istruzione superiore, accogliendo con favore il fatto che, in generale, si ravvisi un miglioramento nella rappresentanza femminile in dette posizioni;

31.

esorta gli Stati membri, nel quadro della comunicazione sull'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime nel 2017, a prevenire e a rispondere a tutte le forme di violenza contro le donne e di genere e a mettere in atto ulteriori strategie di prevenzione, a rendere ampiamente disponibili i servizi di supporto specializzato e di protezione in modo che tutte le vittime possano accedervi e a prestare particolare attenzione agli aspetti specifici di genere dei diritti delle vittime, anche quando riguardano l'identità di genere e l'espressione di genere della vittima; invita il Consiglio ad attivare la «clausola passerella» e ad adottare una decisione unanime che inserisca la violenza di genere fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE; invita la Commissione a promuovere, quale misura complementare alla legislazione dell'UE sulla protezione delle vittime, un registro europeo degli ordini di protezione europei;

32.

ribadisce con forza che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, inclusi, ma non solo, lo stupro e la violenza sessuale, le molestie sessuali, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni combinati e la violenza domestica, ledono gravemente la dignità umana; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le cui vittime sono restie a denunciare atti di violenza in quanto commessi da partner o familiari; esorta gli Stati membri a dare visibilità alla situazione delle donne con disabilità vittime di violenza domestica, che spesso non possono sottrarsi alla relazione abusiva;

33.

accoglie con favore i progressi degli Stati membri in merito alla firma della convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne a livello internazionale; sollecita i 14 Stati membri che non l'hanno ancora ratificata a provvedervi senza indugio; accoglie con favore la proposta della Commissione del marzo 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul; invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare i negoziati sulla firma e la conclusione della convenzione di Istanbul, e sostiene la sua adesione senza riserve e su un'ampia base; invita, inoltre, la Commissione a includere una definizione di violenza di genere conforme alle disposizioni della direttiva 2012/29/UE e di presentare quanto prima possibile una strategia europea globale per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere, la quale dovrebbe contenere un atto legislativo vincolante;

34.

plaude alla prassi di Eurostat e delle autorità giudiziarie nazionali e della polizia di cooperare nello scambio di dati per fare luce sulla deplorevole pratica della violenza di genere nell'UE, e li invita a rendere permanente tale pratica monitorando, in collaborazione con l'EIGE, la frequenza dei reati commessi contro le donne su base annua;

35.

sottolinea gli stretti legami tra gli stereotipi di genere e il forte aumento del numero di casi di molestie nei confronti delle donne e il sessismo su Internet e sui social media, che fanno sorgere nuove forme di violenza contro le donne e le ragazze, come il bullismo online, le molestie online, l'utilizzo di immagini degradanti online e la distribuzione sui social media di foto e video privati senza il consenso delle persone interessate; evidenzia la necessità di contrastare tali casi sin dalla prima infanzia; sottolinea che tali situazioni possono risultare da una mancanza di protezione da parte delle autorità pubbliche e di altre istituzioni, che dovrebbero creare un ambiente neutro dal punto di vista del genere e denunciare il sessismo;

36.

esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto tutte le misure giuridiche e giudiziarie per contrastare il fenomeno della violenza online contro le donne; invita in particolare l'UE e gli Stati membri a unire le loro forze attraverso una strategia europea globale per la prevenzione e la lotta contro la violenza basata sul genere, al fine di creare un quadro che riconosca le nuove forme di violenza online come reato, e a porre in essere un sostegno psicologico per le donne e le ragazze che sono vittime di violenze online; chiede una valutazione dell'impatto di genere per quanto concerne la strategia dell'UE per la cibersicurezza e del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (Europol) in modo che le loro attività contemplino tali problematiche adottando una prospettiva di genere;

37.

chiede nuovamente alla Commissione di istituire un osservatorio europeo sulla violenza di genere (secondo il modello dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere), il quale sia guidato da un coordinatore europeo per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a includere misure volte a proteggere le donne e le persone LGBTI dalle molestie nei luoghi di lavoro; invita la Commissione a rivedere l'attuale decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (42), al fine di includervi il sessismo, i reati generati da pregiudizi e dall'incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dei caratteri sessuali;

39.

condanna il fatto che nella maggior parte dei paesi dell'UE venga ancora praticata la chirurgia per la «normalizzazione» dei genitali nei minori intersessuali, pur non essendo necessaria dal punto di vista medico; esorta gli Stati membri a evitare tali trattamenti medici senza il consenso libero e informato della persona interessata;

40.

osserva che a Malta e in Grecia le persone intersessuali sono protette contro la discriminazione in ragione del carattere sessuale; invita gli Stati membri a includere l'identità di genere e il carattere sessuale nella loro normativa sull'uguaglianza di genere in sede di attuazione delle direttive dell'UE sull'uguaglianza di genere;

41.

sottolinea che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, inclusi, ma non solo, lo stupro e la violenza sessuale, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, la violenza domestica, i cosiddetti delitti d'onore e la discriminazione di genere autorizzata dallo Stato, costituiscono una forma di persecuzione e dovrebbero essere considerate una valida ragione per richiedere asilo nell'UE; sostiene la creazione di canali di ingresso nell'UE sicuri e legali; ricorda che le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento da parte dei trafficanti;

42.

ribadisce l'invito rivolto agli Stati membri a porre immediatamente fine al trattenimento di minori, donne in gravidanza e che allattano nonché delle vittime sopravvissute allo stupro, alla violenza sessuale e alla tratta di esseri umani, mettendo a disposizione un adeguato sostegno psicologico e sanitario, fornito da professionisti appropriati per genere quali psicologi, assistenti sociali, infermieri e medici adeguatamente addestrati per tali emergenze; ricorda che il sostegno tempestivo per i rifugiati vittime di violenze basate sul genere o sull'orientamento sessuale (percepito) o l'identità di genere dovrebbe essere fornito in ogni fase del processo di migrazione, includendo l'immediato ricollocamento qualora la loro sicurezza non possa essere garantita, il sostegno per la salute mentale e l'immediato riconoscimento dell'identità di genere per la durata delle procedure di asilo quale misura di prevenzione della violenza;

43.

ribadisce che la dimensione di genere della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani, che è ormai una delle attività più redditizie della criminalità organizzata, deve essere oggetto di un monitoraggio costante nel quadro dell'attuazione della legislazione anti-tratta dell'UE; rinnova l'appello alla Commissione affinché continui a monitorare tale aspetto nella sua valutazione dell'osservanza e dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, garantendo nel contempo il rispetto degli obblighi di rendicontazione e del calendario definiti nella direttiva;

44.

invita la Commissione a offrire un sostegno finanziario e logistico agli Stati membri coinvolti nel contrasto alla tratta di esseri umani, in particolare Italia e Grecia, che nell'ambito dell'attuale crisi migratoria si trovano in prima linea nell'affrontare tale emergenza;

45.

chiede che a livello nazionale e dell'UE siano intensificati gli sforzi per contrastare il persistere degli stereotipi e delle discriminazioni di genere, mediante campagne di sensibilizzazione incentrate sulla rappresentazione non stereotipata delle donne e delle ragazze e degli uomini e dei ragazzi e indirizzate a tutti i livelli della società; invita gli Stati membri ad adottare iniziative positive, come le strategie per incoraggiare le donne a scegliere carriere e professioni in cui le donne sono sottorappresentate e gli uomini ad assumere una parte equa dei compiti familiari e domestici o di aumentare tra gli uomini la comprensione di come la violenza, ivi compresi la tratta ai fini della commercializzazione dello sfruttamento sessuale, i matrimoni forzati e il lavoro forzato, danneggino le donne, gli uomini e i minori e compromettano l'uguaglianza di genere, adottando misure volte a ridurre attraverso campagne informative la domanda di donne e minori vittime di tratta;

46.

ribadisce che le donne devono avere il controllo della loro salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; invita tutti gli Stati membri a garantire la facilita di accesso delle donne alla pianificazione familiare volontaria e all'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi la contraccezione e l'aborto sicuro e legale; invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere azioni pubbliche di sensibilizzazione con l'obiettivo di rendere gli uomini e le donne pienamente consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità in materia sessuale e riproduttiva;

47.

evidenzia la crescente tendenza del ricorso eccessivo alle clausole di obiezione di coscienza, con conseguente difficoltà di accesso ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva; invita gli Stati membri a garantire che le clausole di obiezione di coscienza non impediscano ai pazienti di accedere alle cure mediche legittime;

48.

ritiene che la negazione dei servizi salvavita in materia di salute sessuale e riproduttiva, tra cui l'aborto sicuro, equivalga a una grave violazione dei diritti umani fondamentali;

49.

sottolinea l'importanza delle politiche attive di prevenzione, educazione e informazione rivolte ad adolescenti, giovani e adulti per garantire che i cittadini dell'UE beneficino di una buona salute sessuale e riproduttiva ed evitino le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate;

50.

incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a promuovere l'uguaglianza di genere nei loro programmi globali di educazione sessuale e relazionale, istruendo le ragazze e i ragazzi sui rapporti basati sul consenso, il rispetto e la reciprocità, anche nell'ambito dello sport e delle attività del tempo libero, dove gli stereotipi e le aspettative fondate sul genere possono incidere sull'immagine di sé, la salute, l'acquisizione di competenze, lo sviluppo intellettuale, l'integrazione sociale e la costruzione dell'identità delle ragazze e dei ragazzi;

51.

sottolinea l'importanza di incoraggiare gli uomini a partecipare pienamente a tutte le azioni improntate al conseguimento dell'uguaglianza di genere e all'identificazione di tutti i contesti in cui sia possibile raggiungere un numero elevato di uomini, in particolare nelle istituzioni, nei settori e nelle associazioni dominate dagli uomini, sensibilizzando gli uomini riguardo ai loro ruoli e responsabilità nella promozione dell'uguaglianza di genere e sostenendo il principio della condivisione del potere e delle responsabilità tra donne e uomini nei luoghi di lavoro, nelle comunità, nella sfera privata e in generale nelle comunità nazionali e internazionali;

52.

invita gli Stati membri a monitorare i casi in cui il settore dei media e della pubblicità promuove la sessualizzazione e la mercificazione delle donne ritraendo spesso lo stereotipo femminile della gioventù, della bellezza e dell'attrattiva sessuale come modello di successo sociale; invita la Commissione a intraprendere azioni legali nei casi di violazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi da parte di uno Stato membro e a promuovere le buone pratiche nelle imprese pubbliche e private del settore dei media; esorta il settore dei media e della pubblicità a rispettare la dignità delle donne e a garantire che la loro rappresentazione sia libera da stereotipi e discriminazione e in linea con la diversità femminile esistente; invita, inoltre, il settore dei media e della pubblicità a prestare attenzione agli stili di vita sani e ai diversi modelli concernenti la famiglia e gli stili di vita;

53.

ricorda gli impegni convenuti dall'UE nel quadro dei piani d'azione UE-CELAC (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici) 2013 e 2015 riguardo all'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, ed esprime preoccupazione per la mancata attuazione del relativo capitolo 7 sulla promozione dell'uguaglianza di genere; invita gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna a collaborare e a stanziare risorse economiche e istituzionali per garantire il rispetto delle raccomandazioni sulla promozione dell'uguaglianza di genere convenute nei piani d'azione, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione di tutte le forme di violenza, conformemente alla convenzione di Belem de Pará, alla convenzione di Istanbul e alla convenzione CEDAW;

54.

sottolinea che, secondo la ricerca, l'impatto del cambiamento climatico è maggiore per le donne rispetto agli uomini e che è più probabile che le donne sostengano l'onere maggiore nelle situazioni di povertà; ritiene che le donne debbano partecipare attivamente alla politica e all'azione per il clima;

55.

invita la Commissione a presentare una proposta per una strategia globale di sviluppo sostenibile che includa tutti i pertinenti ambiti politici interni ed esterni e a sviluppare meccanismi efficaci di monitoraggio, riesame e rendicontabilità per l'attuazione dell'Agenda 2030, anche riguardo ai suoi obiettivi e indicatori in materia di parità di uguaglianza di genere, diritti delle donne ed emancipazione delle donne;

56.

invita la Commissione a monitorare in maniera più efficace l'attuazione negli Stati membri della legislazione vigente dell'UE sull'uguaglianza di genere, sottolineando nel contempo la necessità di avviare procedure di infrazione nei casi di mancata attuazione della legislazione pertinente;

57.

esprime rammarico per il fatto che, nonostante la dichiarazione interistituzionale sull'integrazione della dimensione di genere allegata al quadro finanziario pluriennale (QFP), finora non sia stata adottata alcuna misura in materia di bilancio di genere; sottolinea, a tale proposito, la necessità di monitorare da vicino le modalità con cui i principi della dichiarazione comune sono stati attuati riguardo alle procedure di bilancio annuali e chiede che alla commissione competente sia affidato un ruolo formale nel processo di revisione del QFP;

58.

invita i governi degli Stati membri a garantire l'esistenza, la permanenza e l'idoneità delle risorse per quanto concerne gli organismi incaricati di definire, coordinare e attuare le politiche per l'uguaglianza di genere, quale indicatore importante dell'impegno dei governi a promuovere l'uguaglianza di genere;

59.

invita la istituzioni dell'UE a introdurre indicatori specifici in materia di uguaglianza di genere, compreso l'indice sull'uguaglianza di genere messo a punto dall'EIGE, nel sistema di monitoraggio del futuro meccanismo dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

60.

invita la Commissione a sviluppare una strategia più ampia per l'uguaglianza di genere, tra cui una direttiva orizzontale contro la discriminazione, al fine di eliminare la discriminazione di genere in tutte le sue forme; sollecita il Consiglio, a tal fine, a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426), che è bloccata fin dal momento in cui il Parlamento ha approvato la sua posizione il 2 aprile 2009 (43); invita il Consiglio, ancora una volta, a includere il genere come fattore di discriminazione;

61.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(2)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(3)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 162.

(4)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(5)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(6)  GU L 353 del 28.12.2013, pag. 7.

(7)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

(8)  GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13.

(9)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(10)  GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.

(11)  GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

(12)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.

(13)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 65.

(14)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 1.

(15)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2014)0105.

(17)  Testi approvati, P8_TA(2016)0042.

(18)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

(19)  Testi approvati, P7_TA(2014)0126.

(20)  Testi approvati, P8_TA(2015)0312.

(21)  Testi approvati, P8_TA(2016)0073.

(22)  Testi approvati, P8_TA(2016)0203.

(23)  Testi approvati, P8_TA(2016)0235.

(24)  Testi approvati, P8_TA(2016)0338.

(25)  Testi approvati, P8_TA(2016)0360.

(26)  Testi approvati, P8_TA(2016)0072.

(27)  Testi approvati, P8_TA(2016)0227.

(28)  ISBN 978-92-79-29898-1.

(29)  GU L 59 del 2.3.2013, pag. 5.

(30)  http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf

(31)  ISBN 978-92-79-36171-5.

(32)  Relazione Eurofound (2016): «The gender employment gap: challenges and solutions» (Divario occupazionale di genere: sfide e soluzioni).

(33)  Relazione Eurofound (2015): «Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union» (Promuovere il ricorso al congedo parentale e di paternità tra i padri).

(34)  Eurofound (2015): «First findings: Sixth European Working Conditions Survey» (Prime risultanze: Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro).

(35)  http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database

(36)  Relazione Eurostat sulla tratta di esseri umani, edizione del 2015.

(37)  La rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione: «A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015» (Un'analisi comparativa della normativa sulla parità di genere nel contesto della strategia Europa 2015).

(38)  EIGE (2014): «Effectiveness of institutional mechanisms for the advancement of gender equality. Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (L'efficacia dei meccanismi istituzionali per il progresso della parità di genere. Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE).

(39)  Relazione Eurofound (2014): «Social partners and gender equality in Europe» (Parti sociali e parità di genere in Europa).

(40)  Sviluppi verificatisi nel 2014 e nel 2015.

(41)  Commissione europea, scheda informativa «Gender balance on corporate boards — Europe is cracking the glass ceiling» (Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società — l'Europa sta infrangendo il soffitto di cristallo), ottobre 2015; Commissione europea, DG Giustizia e consumatori, «Women in economic decision-making in the EU: Progress report» (Donne nel processo decisionale economico nell'UE: relazione sui progressi compiuti: un'iniziativa Europa 2020), 2012; Aagoth Storvik e Mari Teigen «Women on Board: The Norwegian Experience» (Donne nei consigli di amministrazione: l'esperienza norvegese), giugno 2010.

(42)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(43)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/64


P8_TA(2017)0074

Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2016/2012(INI))

(2018/C 263/08)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1),

vista la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (COM(2015)0190),

viste le linee direttrici della Commissione, del 22 dicembre 2011, per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats) (2),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1o marzo 2011 nella causa C-236/09 (Test-Achats) (3),

visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e l'articolo 3 della stessa, che definisce il «genere» come i «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini»,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)0356),

vista la valutazione dell'attuazione europea della direttiva 2004/113/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi, realizzata nel gennaio 2017 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (4),

vista la relazione Equinet del novembre 2014 dal titolo «Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive» («Organismi per la parità e direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi»),

vista la relazione del 2014 della rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere dal titolo «Gender Equality Law in 33 European Countries: How are they transposed into national law?» («Legislazione in materia di parità di genere in 33 paesi europei: recepimento nel diritto nazionale»),

vista la relazione del luglio 2009 della rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere dal titolo «Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC» («Discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e recepimento della direttiva 2004/113/CE»),

visti la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-13/94, che stabilisce che il diritto di non essere discriminati per motivi fondati sul sesso può includere le discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso di una persona (5), il sondaggio del 2014 sulle persone LGBTI dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali e la sua relazione dal titolo «Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people» («Sfide per il raggiungimento della parità per le persone LGBT in ambito professionale»), relativi al settore dei beni e dei servizi,

viste la proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento del 2 Aprile 2009 su tale argomento (6)

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sui fattori esterni che rappresentano ostacoli all'imprenditoria femminile europea (7),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica (A8-0043/2017),

A.

considerando che la lotta alla discriminazione di genere, sia diretta sia indiretta, nel settore dei beni e dei servizi costituisce parte integrante del principio di parità tra uomini e donne, che rappresenta un valore fondamentale dell'Unione europea; che sia i trattati sia la Carta dei diritti fondamentali proibiscono qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e prevedono che la parità fra uomini e donne sia garantita in tutti i campi e in tutti gli Stati membri dell'UE;

B.

considerando che la direttiva 2004/113/CE («direttiva») estende il principio della parità di trattamento tra uomini e donne oltre l'ambito dell'occupazione e del mercato del lavoro e nel settore dell'accesso a beni e servizi e della loro fornitura;

C.

considerando che la direttiva vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso e la fornitura di beni e servizi a disposizione dei cittadini, sia nel settore pubblico sia in quello privato;

D.

considerando che la direttiva si applica a tutti i beni e i servizi forniti dietro retribuzione ai sensi dell'articolo 57 TFUE e conformemente alla giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); che tale servizio non deve essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono e può essere fornito sotto forma di pagamento indiretto, che non riguarda necessariamente il beneficiario del servizio;

E.

considerando che i settori dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, i servizi legati all'istruzione e i servizi forniti nell'ambito della sfera privata sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva; che gli Stati membri hanno la competenza legislativa di tutelare la parità di trattamento tra donne e uomini in altri settori e che in alcuni casi le legislazioni nazionali vanno al di là di quanto richiesto dalla direttiva, includendo la discriminazione tra uomini e donne nei mezzi di comunicazione, nella pubblicità e nell'istruzione;

F.

considerando che la direttiva è stata recepita nel diritto nazionale di tutti i ventotto Stati membri; che, in base alla relazione della Commissione, nel 2015 era ancora in atto un dialogo approfondito con sei Stati membri sull'adeguata attuazione della direttiva;

G.

considerando che, nella sentenza Test-Achats, la CGUE ha stabilito che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva ostacola il raggiungimento dell'obiettivo della parità di trattamento tra uomini e donne; che tale disposizione è stata considerata priva di effetto a decorrere dal 21 dicembre 2012 e che, di conseguenza, sono obbligatori in tutti gli Stati membri premi e prestazioni unisex;

H.

considerando che tra le principali problematiche riguardanti l'attuazione della direttiva figurano un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di beni e servizi, giustificazioni generiche e talvolta poco chiare di trattamenti non paritari in base all'articolo 4, paragrafo 5, e l'inadeguata tutela delle donne durante la gravidanza e la maternità;

I.

considerando che nel vietare la discriminazione è importante rispettare altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione;

J.

considerando che la direttiva sulla parità di trattamento proposta nel 2008 estenderebbe la protezione dalle discriminazioni per motivi religiosi o di fede, età, disabilità e orientamento sessuale oltre il mercato del lavoro, includendo la protezione sociale, tra cui la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, i benefici sociali, l'istruzione, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; che il Consiglio non ha finora preso posizione rispetto a tale proposta di direttiva;

K.

considerando che, sebbene la recente comunicazione della Commissione dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» rappresenti un buon punto di partenza per una promozione e una regolamentazione efficaci di tale settore, è necessario includere la prospettiva della parità di genere e tener conto delle disposizioni della direttiva nelle future analisi e raccomandazioni in tale settore;

L.

considerando che la realizzazione del pieno potenziale della direttiva dipende da un'integrazione di genere efficiente e coerente in tutti i settori pertinenti a cui si applica tale direttiva;

M.

considerando che il lavoro della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità è cruciale per migliorare l'attuazione della normativa sulla parità di trattamento e coordinare la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche fra enti nazionali per le pari opportunità in tutta l'UE;

Considerazioni generali

1.

esprime preoccupazione per il fatto che l'applicazione della direttiva non è uniforme e varia da uno Stato membro all'altro e che, nonostante i progressi compiuti in questo settore, esistono ancora difficoltà e lacune nella sua attuazione che devono essere colmate senza ritardi in alcuni Stati membri e in determinati settori; invita la Commissione, nel dialogo con gli Stati membri, ad affrontare prioritariamente gli eventuali divari di attuazione che permangono; sottolinea il ruolo cruciale degli Stati membri nell'attuare la normativa e le politiche dell'UE e segnala che, al fine di garantire la piena attuazione della direttiva, potrebbe essere necessario garantire un maggiore sostegno da parte delle autorità regionali e locali nonché una maggiore collaborazione con la società civile, congiuntamente alla fornitura di orientamenti all'industria da parte degli Stati membri;

2.

osserva che la Commissione ha presentato la sua relazione sull'applicazione della direttiva con un ritardo considerevole rispetto alla sua prima relazione del 2009;

3.

rileva che, sebbene nella relazione della Commissione si affermi che non sono state segnalate difficoltà specifiche nell'attuazione delle diverse disposizioni della direttiva, tale affermazione si basa su pochissimi casi di discriminazione denunciati e che, nel complesso, le informazioni disponibili sono molto scarse e la raccolta di dati in tale settore varia considerevolmente tra gli Stati membri;

4.

evidenzia che una delle difficoltà riscontrate in alcuni Stati membri risiede nella scarsa consapevolezza in merito ai diritti e alle tutele per i cittadini, quali sanciti dalla direttiva, da parte dei responsabili politici, dei prestatori di servizi e degli stessi cittadini; sottolinea che la mancanza di conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini riguardo alla direttiva e alle misure che essa prevede può provocare una diminuzione del numero di denunce concernenti casi di discriminazione di genere; invita gli Stati membri, la Commissione e i soggetti interessati pertinenti a diffondere una maggiore consapevolezza in merito alle disposizioni della direttiva, potenzialmente in collaborazione con le organizzazioni per la tutela dei consumatori, al fine di aumentare l'importanza percepita della parità di trattamento nel campo dei beni e dei servizi;

5.

sottolinea che solo alcuni Stati membri hanno comunicato l'esistenza di disposizioni specifiche in materia di azione positiva; invita gli Stati membri a integrare meglio e promuovere le disposizioni in materia di azione positiva, che si basa su uno scopo legittimo e che mira a prevenire o compensare le disparità di genere, come stabilito dalla direttiva;

Il settore assicurativo, bancario e finanziario

6.

si compiace dell'attuazione della sentenza Test-Achats nella legislazione nazionale degli Stati membri e del fatto che la legislazione nazionale sia stata modificata in modo giuridicamente vincolante; sottolinea che sussistono ancora ostacoli legati alla conformità della legislazione nazionale alla sentenza, ad esempio per quanto riguarda i regimi di assicurazione medica e l'eliminazione totale delle discriminazioni che hanno origine nella gravidanza e nella maternità;

7.

evidenzia l'effetto uniformante generato sulle pensioni dalla sentenza, che ha proibito i fattori attuariali basati sul sesso nei contratti di assicurazione e ha reso obbligatori premi e benefici unisex nei regimi assicurativi, comprese le pensioni; rileva che, sebbene tale sentenza si applichi solo ai regimi privati, tale norma unisex sulle pensioni costituisce una buona pratica in termini di riduzione del divario pensionistico di genere; accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di andare oltre l'ambito di applicazione della sentenza, estendendo la norma unisex ad altri tipi di assicurazione e pensioni, ivi compresi i sistemi pensionistici professionali, in modo da garantire la parità tra le donne e gli uomini in tali campi; incoraggia gli altri Stati membri a considerare una simile presa di posizione, se del caso;

8.

ritiene che sia essenziale garantire un'attuazione adeguata e completa della sentenza; chiede alla Commissione di vigilare, mediante relazioni periodiche, sul rispetto di tali norme negli Stati membri al fine di assicurare che qualsiasi lacuna sia colmata;

9.

sottolinea che la direttiva proibisce espressamente di ricorrere alla gravidanza e alla maternità per determinare differenziazioni nel calcolo dei premi relativi alle assicurazioni e ai servizi finanziari correlati; chiede agli Stati membri di compiere maggiori sforzi e di assicurare maggiore chiarezza nel proteggere i diritti e il benessere delle gestanti in tale ambito, di tutelarle da costi ingiustificati connessi alla gravidanza, dal momento che alle gestanti non dovrebbero applicarsi costi più elevati per motivi legati esclusivamente alla loro gravidanza, e di sensibilizzare i prestatori di servizi riguardo alla protezione speciale accordata alle gestanti; evidenzia, in particolare, che è necessario garantire che i periodi di transizione in diversi tipi di assicurazioni, soprattutto le assicurazioni mediche, non interferiscano con i diritti delle gestanti di godere della parità di trattamento durante l'intero periodo della gravidanza;

10.

ribadisce che il diritto di non essere discriminati per motivi fondati sul sesso può includere le discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso di una persona (8) e invita la Commissione a garantire che donne e uomini siano tutelati dalle discriminazioni fondate su tali motivi; sottolinea che la direttiva offre protezione in tal senso e che possono essere inserite eventuali specificazioni aggiuntive nel diritto nazionale degli Stati membri; segnala, a tale riguardo, che 13 Stati membri non hanno ancora adottato le disposizioni legali dirette in materia di tutela delle persone transgender, le quali continuano a essere discriminate nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, e osserva che l'inclusione di tali disposizioni potrebbe contribuire a diffondere maggiore consapevolezza sul principio di non discriminazione; invita la Commissione a monitorare i casi di discriminazione fondata su tali motivi nelle sue future relazioni sull'attuazione della direttiva;

11.

si rammarica per le continue pratiche di discriminazione nei confronti delle donne e per le pratiche di discriminazione legate alla gravidanza, alla pianificazione della maternità e alla maternità stessa in termini di accesso ai servizi forniti dal settore assicurativo e bancario;

12.

osserva che la maggiore difficoltà incontrata dalle donne imprenditrici nell'accedere ai finanziamenti potrebbe in parte essere legata alla difficoltà di costruirsi una storia creditizia e un'esperienza di gestione adeguate; invita gli Stati membri a collaborare con il settore finanziario al fine di garantire la parità tra uomini e donne nell'accesso al capitale per lavoratori freelance e PMI; invita gli stessi a valutare la possibilità di includere la prospettiva della parità di genere nelle loro strutture di comunicazione sulla concessione di prestiti, nell'adattamento dei loro profili di rischio, nei mandati di investimento e nelle strutture del personale, nonché nei prodotti finanziari; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per adottare misure efficaci, basandosi su esempi concreti, al fine di garantire che tutti possano utilizzare appieno e in modo adeguato la direttiva quale strumento efficace di protezione dei loro diritti in termini di parità di trattamento nell'accesso a tutti i beni e i servizi;

13.

chiede l'adozione di un approccio olistico all'imprenditorialità femminile che miri a incoraggiare e sostenere le donne nella scelta di una carriera da imprenditrici, favorendo l'accesso alle opportunità di finanziamento e imprenditoriali, ma anche prefigurando un contesto che consenta alle donne di realizzare appieno le proprie potenzialità e diventare imprenditrici di successo assicurando anche la conciliazione tra vita professionale e personale, l'accesso alle strutture di cura per l'infanzia e a formazioni calibrate;

Settore dei trasporti e spazi pubblici

14.

osserva che, sebbene il divieto di molestie, incluse le molestie sessuali e di genere, sia contemplato dalla legislazione nazionale, le donne e le persone transgender e intersessuali continuano a subire frequenti forme di abuso sui mezzi di trasporto in modo sistematico, e che sussiste la stringente necessità di migliorare le misure preventive contro le molestie, incluse azioni finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei prestatori di servizi;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare lo scambio di migliori prassi in tale ambito; chiede di porre l'accento sulle misure preventive che sono conformi al principio di parità tra uomini e donne, come raccomandato ad esempio nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), che non limitano le libertà delle donne e che si concentrano innanzitutto sui potenziali colpevoli piuttosto che su come modificare il comportamento delle donne in quanto potenziali vittime; rileva che la convenzione di Istanbul afferma che «il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne» e, di conseguenza, invita gli Stati membri e la Commissione a seguire tale approccio globale nelle loro politiche intese a sradicare la violenza contro le donne, compresa l'attuazione delle disposizioni contro le molestie delineate nella direttiva; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare la convenzione di Istanbul e invita la Commissione e il Consiglio a portare avanti il processo di adesione dell'UE alla convenzione;

16.

si rammarica del fatto che i genitori e le persone che si prendono cura di bambini in tenera età continuano ad affrontare barriere fisiche e altri ostacoli, quali l'accesso insufficiente a fasciatoi nelle strutture dei prestatori di servizi; evidenzia la necessità di tutelare il diritto sia delle madri sia dei padri di godere di pari opportunità in compagnia dei loro figli nelle strutture dei prestatori di servizi; evidenzia che la parità di trattamento tra donne e uomini, intesi come genitori e persone che si prendono cura di bambini in tenera età, per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di servizi è fondamentale per la parità di genere in generale, poiché promuove la parità e la condivisione della responsabilità dell'assistenza dei bambini fra donne e uomini; invita gli Stati membri a sensibilizzare pertanto i prestatori di servizi sulla necessità di disporre di attrezzature paritarie e sicure per entrambi i genitori nelle loro strutture;

17.

osserva inoltre che le persone che si prendono cura di bambini, prevalentemente donne, hanno esigenze di accessibilità specifiche e incoraggia dunque la Commissione a prendere in considerazione tutte le limitazioni e tutti gli ostacoli affrontati dalle donne in quanto principali utilizzatrici dei servizi di trasporto pubblico e dalle persone che si prendono cura di bambini in generale, conformemente alle conclusioni della Quinta conferenza sulle questioni femminili nel settore dei trasporti, tenutasi a Parigi nel 2014; sottolinea che, nonostante le ricerche svolte in tale settore, si è prestata un'attenzione limitata alla definizione di politiche specifiche di genere nel settore dei trasporti; rileva che integrare la prospettiva di genere nelle prime fasi di pianificazione e organizzazione dei mezzi di trasporto e di altri spazi pubblici come anche effettuare valutazioni dell'impatto di genere su base regolare costituisce una pratica buona e vantaggiosa per eliminare le barriere fisiche che limitano la parità di accesso per i genitori e le persone che si prendono cura di bambini in tenera età;

18.

sottolinea che esistono ancora in tutti gli Stati membri trattamenti non paritari riservati alle donne durante la maternità o la gravidanza, comprese le donne che allattano nelle strutture dei prestatori di servizi; ritiene che la protezione delle donne durante la gravidanza e la maternità, compreso il periodo dell'allattamento, come sancito dalla direttiva, debba essere rafforzata e attuata pienamente a livello degli Stati membri con i mezzi che questi preferiscono; segnala che i prestatori di servizi devono rispettare i principi guida della direttiva e delle legislazioni nazionali che la recepiscono;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i veicoli e le infrastrutture dei trasporti pubblici siano accessibili e adattati tanto alle donne quanto agli uomini, non solo quali utenti finali e passeggeri, ma anche come professionisti che operano nel settore;

20.

esorta la Commissione a esaminare le regole delle compagnie aeree sull'ammissione a bordo delle gestanti e la loro assistenza durante il volo, e a prendere misure volte a far sì che le compagnie aeree garantiscano un approccio uniforme al riguardo;

21.

invita il Consiglio ad adottare la posizione del Parlamento sul regolamento relativo ai diritti dei passeggeri per quanto riguarda l'obbligo per i gestori aeroportuali di restituire ai passeggeri le carrozzine subito dopo lo sbarco, oppure di fornire loro mezzi di trasporto alternativi per evitare che debbano portare in braccio i bambini all'interno dell'aeroporto fino al luogo di consegna dei bagagli;

22.

ritiene che l'offerta di una rete di servizi di sostegno alla maternità, soprattutto asili nido, servizi prescolastici e doposcuola, sia una necessità fondamentale per contribuire alla reale attuazione del principio di parità di genere nell'accesso a beni e servizi; ritiene che tale rete debba avere un livello di offerta pubblica capace di rispondere alle esigenze della popolazione;

23.

rileva il continuo verificarsi di situazioni di discriminazione e differenziazione nell'accesso a beni e servizi medici, il che sottolinea la necessità di rafforzare l'accesso a servizi sanitari pubblici, gratuiti e di qualità;

Economia collaborativa

24.

evidenzia nuovi possibili ambiti di applicazione della direttiva, in particolare a seguito della digitalizzazione di determinati servizi e settori, nonché della proliferazione di forme collaborative di fornitura dei servizi, che hanno modificato l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e nota nel contempo che la direttiva continua a essere applicabile alla sfera digitale; rileva che la comunicazione della Commissione, di recente pubblicazione, dal titolo «Agenda europea per l'economia collaborativa» dovrebbe rappresentare il punto di partenza per promuovere e regolare efficacemente tale settore, e che nelle fasi successive la Commissione dovrebbe integrare i principi dell'integrazione della dimensione di genere e riflettere i regolamenti della direttiva per salvaguardare la parità di trattamento tra donne e uomini e prevenire efficacemente le molestie nei servizi offerti nell'ambito dell'economia collaborativa, oltre a garantire un adeguato livello di sicurezza;

25.

rileva che le molestie sono di particolare ostacolo alla parità di genere nel settore dei servizi dell'economia collaborativa; sottolinea che, sebbene la politica di «tolleranza zero» nei confronti delle molestie adottata da molte piattaforme costituisca una buona pratica che occorre rafforzare ulteriormente nel settore, è necessario che le piattaforme interessate diano la priorità alla prevenzione delle molestie e considerino la possibilità di creare procedure lineari per la denuncia di casi di abuso da parte degli utenti; evidenzia la necessità di un chiarimento delle disposizioni di responsabilità per i fornitori di beni e servizi, inclusi i casi di molestie a opera di terzi, e le relative piattaforme online sulla base della direttiva;

26.

ritiene che i servizi offerti nel contesto dell'economia collaborativa, disponibili al pubblico e gestiti a scopo di lucro, rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva e che, pertanto, dovrebbero rispettare il principio di parità di trattamento tra uomini e donne;

27.

rileva, in tale ambito, che nella sfera digitale il «profitto» non corrisponde necessariamente a denaro e che i dati sono sempre più usati come controprestazione per beni e servizi;

28.

chiede alla Commissione di vigilare sul principio della parità di genere nell'ambito dell'economia collaborativa nelle sue future relazioni sull'applicazione della direttiva e di formulare orientamenti specifici che individuino le buone prassi volte a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi offerti nell'ambito dell'economia collaborativa;

Trattamento differenziato

29.

sottolinea che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, ha rappresentato una delle principali difficoltà di attuazione della direttiva, essendo all'origine della maggior parte delle denunce ricevute dagli organismi per la parità degli Stati membri, soprattutto nel settore del tempo libero e dell'intrattenimento;

30.

sottolinea che, nonostante l'ambiguità riguardante l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, tale deroga mira principalmente a creare opportunità per aumentare ulteriormente la parità tra uomini e donne nella fornitura di beni e servizi;

31.

sottolinea che esistono prassi divergenti, ad esempio in caso di servizi offerti a membri di un solo sesso o di differenziazione dei prezzi per i medesimi servizi; evidenzia che l'applicazione del trattamento differenziato dovrebbe essere valutata caso per caso al fine di stabilire se sia giustificata da una finalità legittima, come previsto dalla direttiva;

32.

incoraggia sia gli enti per le pari opportunità sia le organizzazioni dei consumatori a sensibilizzare i prestatori di servizi sui limiti e sulle condizioni per il trattamento differenziale, e ad aumentare la consapevolezza degli utenti dei servizi sui diritti in materia di parità di trattamento, dato che spesso emerge che gli utenti hanno scarsa familiarità con le disposizioni applicabili nel settore dei beni e dei servizi;

33.

ritiene che la mancanza relativa di azioni positive basate sull'articolo 4, paragrafo 5, in tutti gli Stati membri costituisca una lacuna nell'attuazione della direttiva; chiede la promozione di forme di azione positiva basate su una finalità legittima, che prevedano un collegamento diretto tra il trattamento preferenziale e gli svantaggi che devono essere prevenuti o eliminati, quali la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale in caso di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso;

34.

ribadisce il proprio invito al Consiglio affinché consideri tutte le strade possibili per garantire che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento sia adottata in tempi rapidi, assicurando così la protezione totale contro la discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale a parità di condizioni;

Raccomandazioni per il miglioramento dell'applicazione della direttiva

35.

chiede alla Commissione di attribuire priorità alla risoluzione dei problemi di recepimento con gli Stati membri interessati attraverso misure concrete, nonché di sostenerli nell'attuare la direttiva in modo più coerente;

36.

sottolinea che, benché gli organismi per la parità svolgano un ruolo fondamentale nel monitorare e garantire il pieno esercizio a livello nazionale dei diritti sanciti dalla direttiva, le loro competenze in materia di accesso a beni e servizi e relativa fornitura e della loro efficacia nel raggiungere gli obiettivi prefissati sono variabili; chiede agli Stati membri di garantire agli organismi nazionali per la parità un livello sufficiente di competenze e indipendenza conformemente alle disposizioni della direttiva e al diritto nazionale, nonché le risorse necessarie per portare a termine in modo efficace i loro compiti principali, tra cui l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel presentare denunce, lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, la pubblicazione di relazioni e raccomandazioni indipendenti, la sensibilizzazione in merito alla direttiva e la lotta agli stereotipi sui ruoli di genere nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura; osserva che gli organismi nazionali per la parità dovrebbero essere adeguatamente sostenuti nello svolgimento delle loro attività per quanto concerne la promozione, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento in maniera indipendente ed efficace;

37.

chiede alla Commissione di rafforzare la sua cooperazione con gli organismi per la parità nel verificare se le disposizioni riguardanti le loro competenze vengono rispettate in tutti gli Stati membri e di sostenerli nell'individuazione sistematica delle principali difficoltà e nella condivisione delle migliori prassi; invita la Commissione a raccogliere le migliori prassi e a metterle a disposizione degli Stati membri al fine di fornire le risorse necessarie per sostenere azioni positive e garantire una migliore attuazione delle rispettive disposizioni a livello nazionale;

38.

rileva che l'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione potrebbe essere migliorato assegnando agli organismi indipendenti per la parità le competenze per fornire assistenza, compreso il sostegno legale gratuito, e il diritto di rappresentare i singoli in casi di presunta discriminazione;

39.

invita la Commissione a monitorare da vicino l'efficacia degli organi e delle procedure nazionali per la risoluzione delle controversie nel quadro dell'attuazione della direttiva e a garantire che siano in vigore meccanismi di denuncia trasparenti ed efficaci, comprese sanzioni dissuasive;

40.

chiede alla Commissione, agli Stati membri e agli organismi per la parità, possibilmente in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori, di accrescere la consapevolezza sia dei prestatori di servizi sia degli utenti in merito alle disposizioni della direttiva, al fine di attuare il principio di parità di trattamento in tale settore e di ridurre il numero di violazioni della direttiva che non sono denunciate;

41.

invita la Commissione, date le lacune persistenti nell'applicazione pratica della direttiva, a chiedere alla rete europea di esperti giuridici di avviare un nuovo studio esaustivo in collaborazione con gli organismi per la parità, tenendo conto anche delle forme intersezionali di disuguaglianza di genere e delle molteplici cause di discriminazione che includono diversi gruppi sociali vulnerabili, a dare continuazione alle sue attività di monitoraggio e a sostenere e incoraggiare gli Stati membri nella raccolta e nella trasmissione di dati, in modo da realizzare il pieno potenziale della direttiva; esorta gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati specifici, complessivi e paragonabili relativi alle molestie, anche sessuali, nel campo della parità di accesso a beni e servizi, allo scopo di distinguere i motivi di discriminazione, e a tale proposito auspica una più stretta collaborazione con le istituzioni pertinenti; invita la Commissione a istituire una banca dati pubblica delle norme e della giurisprudenza pertinenti in materia di parità di trattamento fra donne e uomini come mezzo per sensibilizzare riguardo l'applicazione delle disposizioni legali in questo ambito;

42.

segnala che il settore della pubblicità è legato al campo dei beni e dei servizi, i quali sono presentati ai consumatori prevalentemente attraverso la pubblicità; evidenzia l'importanza della pubblicità nel creare, mantenere e alimentare stereotipi basati sul genere e immagini discriminatorie delle donne; invita pertanto la Commissione a condurre uno studio sulla parità di genere nella pubblicità e a valutare la necessità e la possibilità di migliorare la parità di trattamento tra donne e uomini e a promuovere migliori pratiche in tale settore; accoglie favorevolmente le normative e gli orientamenti nazionali in materia di parità tra uomini e donne nei mezzi di comunicazione e invita gli Stati membri a rafforzare tali disposizioni, ove necessario, onde garantire la parità di trattamento tra donne e uomini;

43.

invita gli Stati membri a incoraggiare il dialogo con le parti interessate che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

44.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di includere una strategia di integrazione di genere specifica per il settore nel processo di miglioramento dell'attuazione della direttiva;

45.

chiede alla Commissione, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio e sostegno agli Stati membri nell'attuazione della direttiva, di migliorare il coordinamento delle disposizioni della direttiva con le altre direttive in materia di parità;

o

o o

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(2)  GU C 11 del 13.1.2012, pag. 1.

(3)  GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4.

(4)  PE 593.787.

(5)  ECLI:EU:C:1996:170 cfr. dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, Addendum ai risultati dei lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.(st.15622/04 ADD 1).

(6)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0007.

(8)  Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, Addendum ai risultati dei lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/72


P8_TA(2017)0075

Fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sui fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere (2016/2144(INI))

(2018/C 263/09)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 (1),

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2) sull'integrazione della dimensione di genere allegata al QFP,

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (3),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 — Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati» (COM(2016)0603),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Horizon 2020 annual monitoring report 2014» (Rapporto di monitoraggio annuale 2014 di Orizzonte 2020) (SWD(2016)0123),

visto il documento di lavoro della Commissione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 — Sintesi delle spese operative dei programmi della Commissione (COM(2016)0300),

visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dal titolo «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale (5),

visto lo studio dal titolo «The EU Budget for Gender Equality» (Il bilancio dell'UE per l'uguaglianza di genere), pubblicato nel 2015 dal dipartimento tematico D del Parlamento, e lo studio di follow-up sull'uso dei fondi per l'uguaglianza di genere in alcuni Stati membri, pubblicato nel 2016 dal dipartimento tematico C,

vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, intitolata «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo (6),

vista la relazione del Consiglio d'Europa sul bilancio di genere: relazione finale del gruppo di esperti in materia di bilancio di genere — Strasburgo 2005,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0033/2017),

A.

considerando che la parità tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'Unione europea, sancito dai trattati; che l'articolo 8 del TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che «nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne»,

B.

considerando i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite, da conseguire entro il 2030, al cui obiettivo numero 5 figura l'uguaglianza di genere, che si applica a tutti i 17 obiettivi;

C.

considerando che l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019, pubblicato nel dicembre 2015, sottolinea il ruolo fondamentale del finanziamento dell'UE nel sostegno alla parità di genere; che nessuna istituzione dell'UE ha applicato con coerenza il bilancio di genere;

D.

considerando che le decisioni in materia di spese e di entrate hanno un impatto diverso sulle donne e sugli uomini;

E.

considerando che nella sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla «Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione» (7), il Parlamento sostiene l'effettiva integrazione della dimensione di genere;

F.

considerando che le questioni di genere sono affrontate solitamente con maggiore frequenza in ambiti strategici non vincolanti come lo sviluppo delle risorse umane, anziché nei settori «rigidi» come le infrastrutture e le TIC, che ricevono un maggiore sostegno finanziario;

G.

considerando che, per conciliare la vita professionale e la vita privata, sono necessari un regime di congedi di assistenza adeguatamente concepiti, unitamente a un'assistenza di qualità, a costi contenuti e accessibile, includendo le strutture pubbliche, e che occorre considerare le spese per tali strutture come investimenti strutturali; che tali due fattori costituiscono un requisito indispensabile per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in posizioni direttive, nel campo della scienza e della ricerca, e quindi per la parità di genere;

H.

considerando che la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione chiede che le procedure di bilancio annuali applicate per il QFP 2014-2020 integrino, ove opportuno, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere, tenendo conto del modo in cui il quadro finanziario generale dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di genere e assicura l'integrazione della dimensione di genere; che, nonostante ciò, è necessario intensificare il fermo impegno nei confronti dell'integrazione della dimensione di genere, dato che le politiche esistenti sono state attuate soltanto in misura modesta e le risorse di bilancio stanziate specificamente per le questioni di genere sono insufficienti;

I.

considerando che dalla crisi del 2008 è evidente che la parità di genere ha perso importanza nel dibattito pubblico e nell'agenda politica a livello UE e nazionale; che il risanamento di bilancio e i vincoli di bilancio imposti dalla crisi rischiano di ridurre ulteriormente le risorse disponibili per le strategie e gli organi per la parità di genere;

J.

considerando che in una fase di crisi di fiducia nell'UE la piena trasparenza in ambito finanziario dovrebbe rappresentare una priorità per tutte le istituzioni europee, che esse non possono ignorare;

K.

considerando che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2015 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), il raggiungimento della parità di genere in Europa resta un obiettivo ancora lontano;

L.

considerando che una delle misure più emblematiche della parità di genere è la parità di retribuzione; che, tuttavia, sono altrettanto importanti gli sforzi dell'UE e i relativi risultati per quanto concerne l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la pari indipendenza economica delle donne e degli uomini, la promozione della parità tra donne e uomini nel processo decisionale, la lotta contro la violenza di genere, la protezione e il sostegno delle vittime, nonché per quanto riguarda la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne in tutto il mondo;

M.

considerando che nel 1995 la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite ha chiesto un approccio sensibile alla dimensione di genere in relazione alle procedure di bilancio;

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore l'intenzione di integrare l'uguaglianza di genere, in linea con l'articolo 8 del TFUE, nei fondi e nei programmi dell'UE quale obiettivo politico trasversale del bilancio dell'UE;

2.

esprime rammarico, tuttavia, per il fatto che l'impegno politico ad alto livello dell'UE nei confronti della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere non sia ancora pienamente rispecchiato negli stanziamenti di bilancio e nelle decisioni di spesa dei settori di intervento dell'UE nel quadro di una metodologia per un bilancio di genere;

3.

osserva che il bilancio di genere rientra in una strategia complessiva sulla parità di genere e sottolinea, pertanto, che l'impegno delle istituzioni dell'UE in tale campo è fondamentale; si rammarica, in tale contesto, che non sia stata adottata alcuna strategia dell'UE sulla parità di genere per il periodo 2016-2020 e invita la Commissione a rafforzare lo stato del suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 attraverso l'adozione di una comunicazione, richiamando le conclusioni del Consiglio sulla parità di genere del 16 giugno 2016;

4.

sottolinea l'importanza delle strutture e dei processi coinvolti nella definizione del bilancio e la necessità di modificare quelli che risulterebbero sostenere o promuovere involontariamente la disparità di genere;

5.

osserva che la sensibilizzazione e la formazione nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e del bilancio di genere sono necessarie per sviluppare strutture e procedure che tengano conto delle specificità di genere;

6.

osserva che alcuni programmi dell'UE (ad esempio, il Fondo sociale europeo (FSE), il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020 (REC), Orizzonte 2020, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), nel settore degli aiuti umanitari lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)), contengono azioni specifiche connesse alla parità di genere, mentre altri (come il programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)) contengono riferimenti ai principi generali della parità di genere, anche se pochissimi programmi stabiliscono obiettivi chiari e risorse specifiche o prevedono un'attuazione e un monitoraggio sistematici;

7.

deplora che alcuni programmi includano la parità di genere soltanto come obiettivo trasversale, il che comporta non soltanto un sostegno inferiore per le azioni specifiche di genere, ma rende anche quasi impossibile stimare gli importi stanziati per le questioni di genere (8);

8.

deplora che la maggior parte dei programmi finanziati dall'UE non contenga azioni mirate specifiche con stanziamenti di bilancio specifici in materia di uguaglianza di genere; osserva che l'uguaglianza di genere dovrebbe essere considerata un obiettivo strategico nei titoli del bilancio dell'UE e che pertanto dovrebbe essere specificato l'importo assegnato ai singoli obiettivi e alle singole azioni strategiche, affinché via sia una maggiore trasparenza e non vengano offuscati gli obiettivi di genere; ritiene inoltre che i compiti in materia di controllo dei bilanci dovrebbero indicare la misura in cui il bilancio dell'UE e la sua applicazione favoriscono od ostacolano le politiche in materia di uguaglianza;

9.

deplora che gli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, come gli indicatori di genere, la valutazione dell'impatto di genere e il bilancio di genere, siano impiegati molto raramente nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche, a livello UE o dalle istituzioni nazionali; deplora l'attuale mancanza di indicatori di genere esaustivi e di dati disaggregati per genere e sottolinea il fatto che l'EIGE dovrebbe raccogliere gli indicatori di genere e i dati disaggregati per genere al fine di realizzare un quadro coerente dell'impatto delle politiche dell'UE in materia di uguaglianza di genere e per quanto concerne una corretta responsabilità finanziaria e di bilancio in relazione a tale aspetto; sottolinea il ruolo fondamentale dell'EIGE nel colmare il divario in collaborazione fra statistici responsabili delle politiche, al fine di sensibilizzare in merito alle sfide relative alla raccolta di dati sensibili; ribadisce, pertanto, la richiesta di sviluppare ulteriormente gli indicatori e le statistiche in materia di questioni di genere onde consentire la valutazione del bilancio dell'UE in una prospettiva di genere e monitorare il bilancio di genere;

10.

deplora che, nonostante la dichiarazione comune allegata al QFP sull'integrazione della dimensione di genere, si siano finora registrati progressi limitati in questo ambito;

11.

esprime profondo rammarico per il fatto che dal QFP 2014-2020 non sia emersa alcuna strategia chiara in materia di uguaglianza di genere con obiettivi specifici e traguardi e stanziamenti concreti;

12.

deplora che la comunicazione della Commissione sul riesame intermedio del QFP, pubblicata nel settembre 2016, non contenga alcun riferimento all'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere;

13.

chiede che la strategia per l'uguaglianza di genere e la sua integrazione divengano parte del semestre europeo;

14.

sottolinea che la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito ai risultati concreti in materia di uguaglianza di genere, e non solo la sua attuazione, dovrebbero rappresentare una vera priorità per l'Unione europea;

15.

chiede che le disposizioni in materia di integrazione della dimensione di genere vengano adottate anche in ambiti strategici non considerati immediatamente correlati all'uguaglianza di genere, quali le TIC, i trasporti, il sostegno alle imprese e agli investimenti o i cambiamenti climatici;

16.

ritiene che sia necessario coinvolgere una rete di esperti e organizzazioni esterne in tutte le fasi del processo di bilancio, al fine di aumentare la trasparenza e la sua qualità democratica, in particolare con riferimento all'applicazione di un approccio improntato al bilancio di genere;

Finanziamenti dell'UE per l'uguaglianza di genere in materia di occupazione, affari sociali e inclusione attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)

17.

sottolinea che i fondi SIE costituiscono il più importante sostegno finanziario per l'attuazione della politica in materia di parità di genere nell'UE, in particolare nel caso del Fondo sociale europeo (FSE), che mira a promuovere la piena integrazione delle donne nel mercato del lavoro; sottolinea che il regolamento (UE) n. 1304/2013 rende l'integrazione della dimensione di genere un elemento obbligatorio di tutte le fasi dei programmi e dei progetti finanziati dall'FSE, compresi la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione;

18.

sottolinea l'importanza del ruolo dei servizi pubblici nel promuovere l'uguaglianza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi nei confronti del conseguimento degli obiettivi di Barcellona, al fine di realizzare per tutti l'equilibrio tra la vita professionale e quella privata, e di utilizzare gli strumenti e gli incentivi adeguati, compresi i fondi europei quali il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), onde garantire i necessari finanziamenti per le infrastrutture sociali ai fini della fornitura di servizi di assistenza di qualità, a costi contenuti e accessibili, destinati a minori e ad altre persone a carico, compresi gli anziani e i familiari con disabilità; osserva che in tal modo si migliorerà la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'indipendenza economica delle donne;

19.

deplora che le donne risentano ancora di disuguaglianze nei luoghi di lavoro, tra cui tassi di partecipazione più bassi in materia di occupazione, il divario salariale, la maggiore incidenza del lavoro atipico o a tempo parziale, minori diritti pensionistici, segregazione nella carriera e livelli di avanzamento inferiori; sottolinea l'importanza dell'FSE nel fornire opportunità di finanziamento per contrastare la discriminazione e promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro;

20.

osserva che nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni sociali l'approccio tradizionale non tiene conto delle attività non retribuite quali la cura dei minori e l'assistenza per gli anziani;

21.

osserva che secondo il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, nel periodo 2014-2020 verranno spesi 5,85 miliardi di EUR per le misure intese a promuovere la parità di genere, di cui l'1,6 % nel quadro dell'FSE per la priorità di investimento specifica «Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore»;

22.

rileva che le risorse del FESR dovrebbero continuare a sostenere gli investimenti nell'assistenza all'infanzia, agli anziani e per quanto concerne altre infrastrutture sociali pubbliche e private onde promuovere, tra gli altri traguardi, un migliore equilibrio tra la vita professionale e la vita privata;

23.

sottolinea l'importante ruolo del FEASR nel garantire i necessari finanziamenti a sostegno dei servizi pubblici e delle infrastrutture sociali nelle aree rurali e nel promuovere l'accesso delle donne alle terre e agli investimenti;

24.

invita la Commissione a proporre nuove azioni mirate per incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come ad esempio un programma specifico finanziato dal FEASR per sostenere l'imprenditorialità femminile;

25.

invita la Commissione, gli Stati membri e i governi regionali e locali ad utilizzare il potenziale delle opportunità di finanziamento trasversali nel quadro dei fondi SIE per sostenere progetti finalizzati alla promozione dell'uguaglianza di genere; sottolinea l'importanza del principio di partenariato applicato nell'ambito dei fondi SIE, che contribuisce positivamente all'integrazione della dimensione di genere a livello locale;

26.

ricorda l'importanza del requisito di includere gli indicatori disaggregati per genere nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi operativi, come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE, al fine di rispettare l'obiettivo dell'uguaglianza di genere nel contesto della fase di attuazione;

27.

deplora che, nonostante gli sforzi per creare una «norma» in tale ambito, non siano ancora stati stabiliti un metodo sistematico per l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nei fondi SIE né azioni mirate collegate a una strategia complessiva di integrazione della dimensione di genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare, ove necessario, le risorse per la valutazione della parità di genere e a monitorare in maniera coerente l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere;

28.

ricorda che i fondi SIE sono soggetti alla condizionalità ex ante sul genere, che richiede disposizioni per la formazione del relativo personale e il coinvolgimento degli organismi responsabili della parità di genere nel corso della preparazione e dell'attuazione dei programmi; invita la Commissione a garantire che tale requisito sia soddisfatto; chiede un uso efficace degli organismi permanenti esistenti per la parità di genere a livello di Stato membro; plaude, in tale contesto, alle migliori pratiche nazionali, come la rete della comunità europea sulle prassi per integrare la dimensione di genere (Gender CoP) in Svezia; sollecita gli Stati membri a garantire l'indipendenza, l'efficacia, nonché competenze e risorse sufficienti per gli organismi per la parità, onde consentire loro di svolgere i principali compiti;

29.

sottolinea l'importanza di accordare particolare attenzione e priorità alle misure dei fondi SIE a sostegno degli investimenti nei servizi educativi, sociali, sanitari e nelle strutture di assistenza all'infanzia, dato che tali servizi subiscono tagli dei finanziamenti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, e che incrementerebbero i posti di lavoro;

30.

raccomanda di aumentare gli stanziamenti del QFP destinati alle infrastrutture sociali e ai servizi per l'assistenza all'infanzia e agli anziani;

Finanziamenti dell'UE per l'uguaglianza di genere nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza e della cittadinanza attraverso il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» 2014-2020 (REC)

31.

si rammarica che le linee di bilancio nell'ambito del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020 (REC) non specifichino le risorse stanziate per ciascun obiettivo del programma, rendendo molto difficile l'analisi della spesa dedicata alla parità di genere e alla lotta alla violenza contro le donne;

32.

osserva che, secondo il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, i due obiettivi relativi alla parità di genere e al programma Daphne per combattere la violenza contro le donne rappresentano circa il 35 % dei fondi REC, mentre le risorse di bilancio complessive per l'uguaglianza di genere nel settore dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza e della cittadinanza attraverso il programma REC 2014-2020 ammontano a 439,5 milioni di EUR; sottolinea che la maggior parte delle risorse verranno stanziate nel quadro dell'obiettivo Daphne rispetto all'obiettivo della parità di genere; deplora, tuttavia, che Daphne non disponga di una linea di bilancio distinta, dato che attualmente costituisce uno degli obiettivi specifici del programma REC; sottolinea che Daphne necessita di un sostegno finanziario sufficiente e che è opportuno mantenerne la visibilità e il profilo di grande successo;

33.

sottolinea che per il periodo 2014-2020, i bandi di gara pubblicati nell'ambito dell'obiettivo Daphne affrontano ogni forma di violenza contro le donne e/o i minori; osserva che la maggior parte delle risorse sono state destinate alla lotta e alla prevenzione della violenza legata a pratiche dannose (39 %) e al sostegno alle vittime di violenza di genere, violenza domestica o violenza in una relazione intima, fornito da servizi di sostegno specializzati per le donne (24 %);

34.

osserva che, nell'ambito dell'obiettivo della parità di genere, sono state affrontate le seguenti priorità: la pari indipendenza economica di donne e uomini e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata (44 % delle risorse stanziate); la promozione di buone pratiche relative ai ruoli di genere e per il superamento degli stereotipi di genere nell'istruzione e nella formazione e nei luoghi di lavoro (44 %) e il sostegno a reti a livello UE su temi che riguardano la parità di genere (12 %);

35.

sottolinea che la costruzione della cittadinanza dovrebbe essere associata non solo alla difesa e all'estensione dei diritti, ma anche al welfare, al benessere, all'istruzione e alla formazione libere da stereotipi di genere e all'accesso ai servizi sociali e sanitari, inclusa la salute sessuale e riproduttiva;

36.

deplora, tuttavia, la diminuzione dei fondi disponibili per l'obiettivo specifico Daphne; evidenzia che a livello di bilancio gli stanziamenti d'impegno a favore di Daphne ammontavano a 18 milioni di EUR nel 2013 rispetto a 19,5 milioni di EUR nel 2012 e a oltre 20 milioni di EUR nel 2011; osserva inoltre che nel 2016 il programma di lavoro REC aveva previsto per tale obiettivo un importo leggermente superiore a 14 milioni di EUR;

37.

invita la Commissione a rispettare, in sede di elaborazione del programma annuale di lavoro, l'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario fra i diversi settori interessati dagli obiettivi specifici del programma REC, tenendo conto nel contempo del livello di finanziamento già stanziato nel precedente periodo di programmazione (2007-2013);

38.

invita la Commissione ad aumentare il sostegno alle reti europee su temi attinenti alla parità di genere, rafforzando così le opportunità di un maggiore apprendimento tra pari, in particolare tra le autorità subnazionali; osserva, in particolare, che occorre un sostegno specifico per incrementare la partecipazione delle donne ai processi decisionali;

39.

chiede maggiore chiarezza sul modo in cui viene perseguito l'obiettivo della lotta contro la violenza nell'ambito del programma REC; sottolinea l'importanza di far sì che i fondi raggiungano le organizzazioni di base e i governi locali e regionali onde garantire un'attuazione efficace; chiede che sia attribuita priorità alle organizzazioni che si occupano della prevenzione della violenza e del sostegno alle vittime di ogni forma di violenza;

40.

riconosce la necessità di garantire sostegno all'attuazione delle iniziative esistenti a livello locale e regionale in materia di parità di genere, come la Carta europea per la parità tra uomini e donne nella vita locale;

41.

invita la Commissione a rafforzare l'obbligo della raccolta di dati disaggregati per genere nell'attuazione di tale programma, quale strumento essenziale per un'efficace analisi del bilancio di genere;

Finanziamenti dell'UE per l'uguaglianza di genere nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso il programma Orizzonte 2020

42.

sottolinea il fatto che il programma Orizzonte 2020 (in appresso «il programma»), in linea con quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1291/2013 che lo istituisce, integra la parità di genere e la dimensione di genere nell'ambito della ricerca come questione trasversale in ciascuna delle varie parti del programma di lavoro;

43.

richiama l'attenzione sui tre obiettivi di integrazione previsti dal programma, vale a dire: promuovere le pari opportunità e l'equilibrio di genere nei gruppi di progetto, garantire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e integrare la dimensione di genere nel contenuto della ricerca;

44.

accoglie con favore il fatto che il programma fornisca sostegno agli organismi di ricerca nell'attuazione di piani per la parità di genere; accoglie positivamente inoltre il progetto comune della Commissione e dell'EIGE relativo alla creazione di uno strumento online per i piani per la parità di genere, quale mezzo per identificare e condividere le migliori pratiche con i soggetti interessati pertinenti;

45.

accoglie con favore il fatto che i richiedenti abbiano la possibilità di includere la formazione e gli studi specifici in materia di genere tra i costi ammissibili delle proprie proposte;

46.

accoglie con favore il fatto che l'equilibrio di genere in materia di personale sia uno dei fattori di classificazione nei criteri di valutazione del programma e il modo in cui l'analisi sulla base del sesso e/o del genere viene presa in considerazione in una proposta e valutata dagli addetti insieme agli altri aspetti pertinenti della proposta;

47.

accoglie con favore gli indicatori specifici utilizzati per monitorare l'attuazione di una prospettiva di parità di genere nel programma, nonché il fatto che, per quanto riguarda l'equilibrio di genere nei gruppi consultivi di Orizzonte 2020 nel 2014, la partecipazione delle donne sia stata del 52 % (9);

48.

ritiene necessario procedere a un ulteriore riesame al fine di valutare i risultati, anche sulla base di indicatori specifici quali, ad esempio, la percentuale di donne partecipanti e di donne coordinatrici di progetti all'interno del programma, e di proporre adeguamenti alle azioni specifiche, se necessario;

49.

chiede un ulteriore rafforzamento dell'integrazione della dimensione di genere all'interno del programma e lo sviluppo di obiettivi in materia di uguaglianza di genere a livello di strategie, programmi e progetti in tutte le fasi del ciclo di ricerca;

50.

chiede il mantenimento di una linea indipendente per il finanziamento di progetti concernenti i cambiamenti strutturali in materia di genere (come il progetto Parità di genere nel campo della ricerca e dell'innovazione (GERI) nel periodo 2014-2016), nonché di altri temi relativi alla parità di genere nel campo della ricerca e dell'innovazione;

51.

accoglie con favore il fatto che uno degli obiettivi di «La scienza con e per la società» sia garantire la parità di genere, sia nel processo di ricerca che nei contenuti della ricerca; accoglie inoltre con favore le sovvenzioni «Sostegno alle organizzazioni di ricerca nell'attuazione di piani per la parità di genere» e «Promuovere la parità di genere in Orizzonte 2020 e nello Spazio europeo della ricerca»; deplora, tuttavia, che non vi siano linee di bilancio specifiche per gli obiettivi specifici definiti in questo programma;

Altri programmi e fondi che comprendono obiettivi specifici in materia di uguaglianza di genere

52.

sottolinea che le catastrofi naturali hanno conseguenze importanti sulle infrastrutture correlate ai servizi pubblici e che pertanto le donne ne sono particolarmente colpite; invita la Commissione a introdurre nel Fondo di solidarietà dell'UE un requisito per l'analisi sensibile alla dimensione di genere al momento di valutare l'impatto sulle popolazioni;

53.

osserva che nell'ambito delle azioni esterne e della cooperazione allo sviluppo, il piano d'azione sulla parità di genere istituito per il periodo 2016-2020 copre le attività dell'UE nei paesi terzi, e che diversi strumenti di assistenza esterna sostengono gli obiettivi relativi alla parità di genere;

54.

sottolinea che le donne e le ragazze vittime di conflitti armati hanno il diritto di ricevere le cure mediche necessarie, compreso l'accesso alla contraccezione, alla contraccezione di emergenza e ai servizi per l'aborto; ricorda che gli aiuti umanitari dell'UE devono difendere i diritti delle ragazze e delle donne nel quadro del diritto internazionale umanitario e non dovrebbero essere soggetti a limitazioni imposte da altri partner donatori, così come indicato nel bilancio dell'UE per il 2016; accoglie con favore l'approccio dell'UE in materia; incoraggia la Commissione a mantenere la sua posizione;

55.

invita la Commissione a stanziare fondi di sviluppo dell'UE a favore di servizi volontari e moderni di pianificazione familiare e salute riproduttiva, al fine di contrastare le carenze finanziarie provocate dalla norma «bavaglio globale» varata dal nuovo governo USA e salvare così le vite delle donne, proteggere la loro salute e impedire il diffondersi delle infezioni sessualmente trasmissibili;

56.

sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere figura anche tra i principi fondanti del recente Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF); ribadisce il suo invito a tenere conto della dimensione di genere nelle politiche di migrazione e asilo, assicurando che le donne abbiano accesso a spazi sicuri, all'assistenza sanitaria specifica correlata alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, e che sia prestata un'attenzione particolare alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, come le donne, che hanno subito violenze, comprese violenze sessuali, i minori non accompagnati e altri gruppi a rischio, incluse le persone LGBTI;

57.

chiede che nell'ambito delle politiche di migrazione e asilo siano adottati una serie completa di orientamenti a livello UE sulla dimensione di genere, con un finanziamento adeguato per i programmi di formazione completi rivolti ai professionisti che potrebbero venire a contatto con i rifugiati e i richiedenti asilo; sottolinea che essi dovrebbero essere sensibili alle esigenze specifiche di genere delle donne rifugiate e delle concomitanti violenze di genere, come il traffico di donne e ragazze;

58.

pone l'accento sugli attuali problemi di sovraffollamento nei centri di accoglienza per i rifugiati e il relativo impatto sulla sicurezza delle donne; chiede un maggior utilizzo dell'AMIF per il miglioramento dei centri di accoglienza, con spazi separati per donne e uomini per quanto riguarda i posti letto e i servizi igienico-sanitari nonché l'accesso ai servizi sanitari specifici per il genere, compresa l'assistenza prenatale e postnatale;

59.

ritiene che gli Stati membri debbano essere incoraggiati a impiegare maggiormente i fondi di coesione e i fondi SIE, oltre all'AMIF, al fine di promuovere l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, concentrandosi nello specifico su come un'assistenza all'infanzia accessibile consenta alle donne di accedere all'occupazione;

60.

invita a riesaminare l'aumento dei finanziamenti e l'estensione dell'ambito di applicazione dei programmi Daphne e Odysseus, con una valutazione sull'espansione di essi per affrontare le gravi vulnerabilità delle donne rifugiate e fornire un sostegno maggiore nell'affrontare tali violenze di genere;

61.

sottolinea che altri fondi, quali il Fondo sicurezza interna (ISF), gli strumenti finanziari specifici come lo strumento di sostegno di emergenza e altri strumenti e sovvenzioni ad hoc, sono stati mobilitati per far fronte alle necessità nel contesto dell'attuale crisi dei rifugiati; evidenzia la difficoltà di monitorare l'impiego di tali fondi, in particolare da una prospettiva di genere, e chiede che l'utilizzo dei finanziamenti dell'UE in questo ambito sia coordinato, efficace, trasparente e attento alla dimensione di genere;

62.

chiede finanziamenti specifici per sostenere azioni mirate che coinvolgano le organizzazioni di base e i governi locali e regionali, onde garantire la tutela delle esigenze di base, dei diritti umani e la sicurezza e l'incolumità delle donne e delle ragazze richiedenti asilo, rifugiate e migranti, comprese le gestanti, gli anziani e le persone LGBTI;

Raccomandazioni strategiche

63.

ribadisce la sua richiesta di integrare la dimensione di genere in tutti i livelli della procedura di bilancio dell'UE; invita a utilizzare in modo coerente il bilancio di genere in tutta la procedura di bilancio, affinché le spese di bilancio possano essere utilizzate come uno strumento di promozione dell'uguaglianza di genere;

64.

chiede che, nella preparazione dei programmi di finanziamento dell'UE per il periodo post-2020, siano introdotti e attuati un bilancio di genere e un'integrazione della dimensione di genere rigorosi ed efficaci, al fine di incrementare il finanziamento dell'UE a favore delle misure volte a contrastare la discriminazione di genere, tenendo conto dei seguenti aspetti:

i)

identificare le questioni di genere esplicite e implicite;

ii)

identificare, ove possibile, i relativi stanziamenti di risorse, e

iii)

valutare se i programmi di finanziamento dell'UE perpetueranno o modificheranno le disuguaglianze esistenti tra donne e uomini (e gruppi di donne e uomini) e ragazze e ragazzi, così come i modelli delle relazioni di genere;

65.

chiede che tutti i titoli di bilancio dell'UE perseguano obiettivi e norme altrettanto stringenti in materia di parità e integrazione della prospettiva di genere;

66.

chiede che l'importo da assegnare ai singoli obiettivi e alle azioni strategiche in materia di parità di genere sia chiaramente specificato ai fini di una maggiore trasparenza e rendicontabilità;

67.

osserva che l'integrazione della dimensione di genere non è un esercizio una tantum e che il bilancio di genere richiede un impegno costante finalizzato a comprendere il genere, il che include analisi e consultazioni e costanti adeguamenti del bilancio per tenere conto dell'evoluzione delle esigenze di donne e uomini, ragazzi e ragazze;

68.

considera il finanziamento di 6,17 miliardi di EUR, stanziati nell'attuale QFP a livello di UE per il conseguimento degli obiettivi dell'impegno strategico per la parità di genere, un primo passo;

69.

ritiene che la revisione intermedia del QFP avrebbe potuto rappresentare un'occasione per migliorare i risultati conseguiti dal bilancio dell'UE nella realizzazione della parità di genere e per mostrare tali risultati al pubblico;

70.

deplora pertanto la decisione della Commissione di non affrontare la questione dell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nella sua revisione intermedia del QFP e chiede misure più specifiche per affrontarla;

71.

chiede indicatori specifici di genere da applicare nelle fasi di selezione, monitoraggio e valutazione dei progetti relativamente a tutte le azioni che ricevono fondi a titolo del bilancio dell'UE; chiede, inoltre, una valutazione obbligatoria dell'impatto di genere come generale condizionalità ex ante, nonché la raccolta di dati disaggregati per genere sui beneficiari e i partecipanti;

72.

raccomanda vivamente che i dati disaggregati per genere siano resi pubblici al fine di garantire la rendicontabilità e la trasparenza finanziarie;

73.

chiede l'adozione della metodologia della relazione sull'Indice sull'uguaglianza di genere 2015 — Misurare l'uguaglianza di genere nell'Unione europea nel periodo 2005-2012, pubblicata dall'EIGE nel 2015, ai fini della misurazione della disparità di genere, quale base per la pianificazione e l'attuazione dei programmi di finanziamento dell'UE;

74.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a organizzare periodicamente programmi di formazione e di assistenza tecnica sugli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere rivolti a tutto il personale coinvolto nell'elaborazione delle politiche e nelle procedure di bilancio; chiede di incoraggiare l'utilizzo del bilancio di genere nelle strategie dell'UE e nazionali al fine di promuovere più efficacemente la parità di genere;

75.

invita la Commissione a monitorare attentamente l'efficacia degli organismi e delle procedure nazionali preposti al trattamento dei reclami riguardo all'attuazione delle direttive in materia di parità di genere;

76.

chiede che la Corte dei conti europea includa anche la prospettiva di genere in sede di valutazione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, per quanto concerne gli obiettivi specifici delle politiche dell'UE in materia di uguaglianza e gli aspetti orizzontali delle stesse, sia nelle sue raccomandazioni sia nelle relazioni speciali; chiede agli Stati membri di introdurre analogamente la dimensione di genere nei loro bilanci per analizzare i programmi e le politiche pubbliche, i loro effetti sull'attribuzione delle risorse e il loro contributo alla parità tra uomini e donne;

77.

ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che tra i membri della Corte dei conti europea, attualmente composta da 28 uomini e solo 3 donne (due in meno dall'inizio del 2016), si registra la più profonda mancanza di equilibrio di genere di tutte le istituzioni dell'UE; chiede che da ora in poi, e fino al raggiungimento di un equilibrio accettabile, il Consiglio proponga al Parlamento due candidati, una donna e un uomo, per tutte le nomine future;

78.

plaude al lavoro dell'ufficio del commissario per i diritti umani in Polonia, che, ai sensi della legge sulla parità di trattamento, è l'organismo per la parità responsabile dell'attuazione della legislazione concernente la parità di trattamento; esprime profonda preoccupazione per i recenti tagli di bilancio che hanno interessato i reparti dell'ufficio del commissario per i diritti umani preposti all'uguaglianza di genere; ricorda che l'organismo nazionale per la parità dovrebbe disporre di personale e finanziamenti adeguati e che la sua indipendenza dovrebbe essere rispettata e mantenuta;

o

o o

79.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU C 436 del 24.11.2016, pag. 51.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0338.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0072.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0309.

(8)  Parte I del documento di lavoro sulle dichiarazioni programmatiche concernenti la spesa operativa che accompagnano il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (COM(2016)0300), pag. 15).

(9)  Commissione europea, Direzione generale per la ricerca e l'innovazione, «Horizon 2020 Annual Monitoring Report 2014» (Rapporto di monitoraggio annuale 2014 di Orizzonte 2020), ISBN 978-92-79-57749-9, pag. 44.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/82


P8_TA(2017)0076

Implicazioni dei Big Data in termini di diritti fondamentali

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto (2016/2225(INI))

(2018/C 263/10)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 1, 7, 8, 11, 14, 21, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali contenuti nella risoluzione 45/95 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (2),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 maggio 2015, intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),

visti la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108), del 28 gennaio 1981, e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 (STE n. 181) (3),

vista la raccomandazione CM/Rec(2010)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale nel contesto delle attività di profilazione, del 23 novembre 2010 (4),

visto il parere 7/2015 del Garante europeo della protezione dei dati, del 19 novembre 2015, dal titolo «Meeting the challenges of big data — A call for transparency, user control, data protection by design and accountability» («Affrontare le sfide dei Big Data: un invito alla trasparenza, al controllo dell'utente, alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla responsabilità») (5),

visto il parere 8/2016 del Garante europeo della protezione dei dati, del 23 settembre 2016, dal titolo «EDPS Opinion on coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data» (Parere del Garante europeo della protezione dei dati sull'applicazione coerente dei diritti fondamentali nell'era dei Big Data) (6),

vista la dichiarazione del 16 settembre 2014 del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati «Articolo 29» relativa all'impatto dello sviluppo dei Big Data sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei loro dati personali nell'UE (7),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0044/2017),

A.

considerando che i Big Data si riferiscono alla raccolta, all'analisi e all'accumulo ricorrente di ingenti quantità di dati, compresi i dati personali, provenienti da una serie di fonti diverse, che sono oggetto di un trattamento automatizzato mediante algoritmi informatici e tecniche avanzate di trattamento dei dati, che usano sia informazioni memorizzate sia in streaming, al fine di individuare determinate correlazioni, tendenze e modelli (analisi dei Big Data);

B.

considerando che determinati casi di uso dei Big Data riguardano l'addestramento degli strumenti di intelligenza artificiale come le reti neuronali e i modelli statistici al fine di prevedere determinati eventi e comportamenti; che i dati usati per l'addestramento sono spesso di qualità discutibile e non neutrale;

C.

considerando che i progressi delle tecnologie di comunicazione e l'uso massiccio di dispositivi elettronici e di monitoraggio, dei social media, delle interazioni e delle reti web, compresi i dispositivi che comunicano informazioni senza intervento umano, hanno portato allo sviluppo di enormi insiemi di dati in costante crescita che, attraverso l'analisi e tecniche avanzate di trattamento, tracciano un quadro senza precedenti del comportamento umano, della vita privata e delle nostre società;

D.

considerando che i servizi di intelligence dei paesi terzi e degli Stati membri ricorrono con sempre maggiore frequenza al trattamento e all'analisi di tali insiemi di dati che non sono disciplinati da alcun quadro giuridico o, come avvenuto di recente, sono oggetto di una normativa la cui compatibilità con il diritto primario e secondario dell'Unione è fonte di preoccupazione e deve ancora essere accertata;

E.

considerando che l'aumento del bullismo, della violenza contro le donne e della vulnerabilità dei minori si verifica anche su Internet; che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure giuridiche necessarie per contrastare questi fenomeni;

F.

considerando che un numero crescente di società, imprese, enti e agenzie, organizzazioni governative e non governative (come pure il settore pubblico e quello privato in generale), leader politici nonché società civile, mondo accademico, comunità scientifica e cittadini nel complesso hanno sfruttato tali insiemi di dati e l'analisi dei Big Data per promuovere la competitività, l'innovazione, le previsioni di mercato, le campagne politiche, la pubblicità mirata, la ricerca scientifica e la definizione delle politiche nel settore dei trasporti, del fisco, dei servizi finanziari, delle città intelligenti, dell'applicazione della legge, della trasparenza, della salute pubblica e della risposta alle catastrofi, come pure per influenzare le elezioni e i risultati politici tramite, ad esempio, la comunicazione mirata;

G.

considerando che il mercato dei Big Data è in crescita grazie al fatto che la tecnologia e il processo decisionale basato sui dati sono considerati fonti di soluzioni sempre più accettate; che non esiste ancora una metodologia che consenta di effettuare una valutazione basata su riscontri oggettivi dell'impatto complessivo dei Big Data, ma esistono elementi indicanti che l'analisi dei Big Data può avere un impatto orizzontale significativo sia sul settore pubblico che su quello privato; che la strategia per il mercato unico digitale in Europa della Commissione riconosce il potenziale delle tecnologie e dei servizi basati sui dati nonché dei Big Data quali catalizzatori di crescita economica, innovazione e digitalizzazione nell'UE;

H.

considerando che l'analisi dei Big Data crea valore aggiunto in vari modi, dimostrati da numerosi esempi, che generano opportunità significative per i cittadini, ad esempio nell'ambito dell'assistenza sanitaria, della lotta ai cambiamenti climatici, della riduzione del consumo energetico, del miglioramento della sicurezza dei trasporti e del funzionamento delle città intelligenti, potenziando in tal modo l'ottimizzazione e l'efficienza delle imprese e contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro nonché a individuare e combattere le frodi; che i Big Data possono fornire un vantaggio competitivo ai processi decisionali delle imprese europee, mentre il settore pubblico può trarre vantaggio da una maggiore efficienza grazie a una conoscenza più ampia dei diversi livelli di sviluppo socio-economico;

I.

considerando che i Big Data possono apportare i summenzionati benefici a cittadini, mondo accademico, comunità scientifica e settore pubblico e privato, ma comportano anche rischi significativi, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, quali il diritto alla privacy, alla protezione dei dati e alla loro sicurezza, come pure la libertà di espressione e di non discriminazione, che sono garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e dal diritto dell'Unione; che le tecniche di pseudonimizzazione e di crittografia possono mitigare i rischi legati all'analisi dei Big Data e svolgere quindi un ruolo importante nel salvaguardare la privacy dell'interessato, promuovendo nel contempo l'innovazione e la crescita economica; che tali elementi devono essere considerati nell'ambito dell'attuale revisione della direttiva e-privacy;

J.

considerando che il grado di diffusione dei sensori, l'ampia produzione sistematica di dati e le odierne attività di trattamento dei dati non presentano sempre l'adeguata trasparenza e mettono alla prova la capacità dei singoli e delle autorità di valutare i processi e le finalità della raccolta, della compilazione, dell'analisi e dell'utilizzo dei dati personali; che dall'impiego dell'analisi dei Big Data si osserva una confusione tra i dati personali e quelli non personali, il che può portare alla creazione di nuovi dati personali;

K.

considerando che il settore dei Big Data cresce del 40 % all'anno, sette volte più velocemente del mercato delle tecnologie dell'informazione; che la concentrazione di grandi insiemi di dati prodotti dalle nuove tecnologie offre informazioni essenziali per le grandi aziende, il che innesca cambiamenti senza precedenti nei rapporti di forza tra cittadini, governi e attori privati; che tale concentrazione di poteri nelle mani delle imprese potrebbe consolidare i monopoli e le pratiche abusive nonché avere un effetto dannoso sui diritti dei consumatori e su un'equa concorrenza di mercato; che l'interesse dei singoli e la protezione dei diritti fondamentali dovrebbero essere ulteriormente analizzati nell'ambito delle fusioni di Big Data;

L.

considerando che i Big Data presentano un enorme potenziale inespresso in qualità di motori della produttività e strumenti in grado di offrire ai cittadini prodotti e servizi migliori; che è opportuno tuttavia sottolineare che l'uso generalizzato di dispositivi intelligenti, reti e applicazioni digitali da parte di cittadini, imprese e organizzazioni non è necessariamente indice di soddisfazione rispetto ai prodotti offerti, quanto piuttosto di una consapevolezza generale del fatto che tali servizi sono diventati indispensabili per vivere, comunicare e lavorare, nonostante la mancata comprensione dei rischi che essi potrebbero comportare per il benessere, la sicurezza e i diritti delle persone;

M.

considerando che è opportuno operare una distinzione fra quantità e qualità dei dati, onde agevolare l'uso efficace dei Big Data (algoritmi e altri strumenti analitici); che dati e/o procedure di scarsa qualità alla base dei processi decisionali e degli strumenti analitici potrebbero portare ad algoritmi imparziali, correlazioni spurie, errori, sottostima delle implicazioni giuridiche, sociali ed etiche, rischio che i dati siano impiegati per finalità discriminatorie e fraudolente nonché marginalizzazione del ruolo degli esseri umani in tali processi, il che avrebbe come conseguenza procedure decisionali viziate che possono avere un impatto deleterio sulla vita e sulle opportunità dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, nonché influenzare negativamente le società e le imprese;

N.

considerando che la responsabilità e la trasparenza a livello degli algoritmi dovrebbero riflettere l'applicazione di misure tecniche e operative che assicurino la trasparenza, la non discriminazione del processo decisionale automatizzato e il calcolo delle probabilità del singolo comportamento; che la trasparenza dovrebbe offrire alle persone informazioni significative sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste; che ciò dovrebbe includere informazioni sui dati utilizzati per formare l'analisi dei Big Data e permettere alle persone di comprendere e monitorare le decisioni che le riguardano;

O.

considerando che l'analisi dei dati e gli algoritmi influenzano sempre di più le informazioni rese accessibili ai cittadini; che tali tecniche, se utilizzate impropriamente, possono mettere in pericolo i diritti fondamentali all'informazione, nonché la libertà dei mezzi di comunicazione e il pluralismo; che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché alla necessità di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, come indicato nel protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato di Amsterdam (11997D/PRO/09);

P.

considerando che la proliferazione del trattamento e dell'analisi dei dati, l'elevato numero di soggetti coinvolti nella raccolta, nella conservazione, nel trattamento e nella condivisione dei dati e la combinazione di grandi insiemi di dati contenenti dati personali e non personali provenienti da una serie di fonti diverse, seppur generando opportunità significative, hanno creato una grande incertezza sia per i cittadini che per il settore pubblico e per quello privato relativamente ai requisiti specifici per la conformità alla vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati;

Q.

considerando che esiste una moltitudine di sistemi preesistenti non strutturati che contengono grandi volumi di dati raccolti dalle imprese nel corso di molti anni con sistemi di gestione dei dati poco chiari, i quali vanno resi sistematicamente conformi;

R.

considerando che è opportuno favorire una maggiore cooperazione e coerenza tra le varie autorità di regolamentazione e di vigilanza della concorrenza, di tutela dei consumatori e di protezione dei dati a livello nazionale e dell'UE, al fine di garantire un approccio coerente alle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali e la loro comprensione; che l'istituzione e l'ulteriore sviluppo di una struttura di coordinamento digitale (8) (Digital Clearing House), in qualità di rete volontaria di organismi di contrasto, può contribuire a migliorarne le operazioni e le rispettive attività di contrasto nonché aiutare a rafforzare le sinergie e la tutela dei diritti e degli interessi degli individui;

Considerazioni generali

1.

evidenzia che i cittadini, il settore pubblico e quello privato, il mondo accademico e la comunità scientifica possono godere appieno delle prospettive e delle opportunità offerte dai Big Data, solo se la fiducia pubblica in tali tecnologie è garantita da una rigorosa applicazione dei diritti fondamentali, dalla conformità alla vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati nonché dalla certezza giuridica per tutti i soggetti coinvolti; sottolinea che il trattamento dei dati personali può essere effettuato solo a norma delle basi giuridiche stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679; ritiene fondamentale che la trasparenza e l'adeguata offerta di informazioni al pubblico interessato costituiscano elementi essenziali della costruzione della fiducia pubblica e della protezione dei diritti individuali;

2.

sottolinea che la conformità con la vigente legislazione in materia di protezione dei dati, unitamente a solide norme scientifiche ed etiche sono fondamentali per creare fiducia nelle soluzioni dei Big Data e considerarle affidabili; evidenzia inoltre che le informazioni emerse grazie all'analisi dei Big Data non offrono quadri imparziali di alcun tema e sono affidabili solo nella misura consentita dai dati di riferimento; pone l'accento sul fatto che l'analisi predittiva basata sui Big Data è in grado di offrire solo una probabilità statistica e, pertanto, non può mai anticipare con precisione il comportamento individuale; sottolinea pertanto che solide norme scientifiche ed etiche sono essenziali per gestire la raccolta dei dati e valutare i risultati di tale analisi;

3.

sottolinea che le informazioni sensibili sulle persone possono essere dedotte da dati non sensibili, circostanza che rende poco chiara la distinzione tra dati sensibili e non sensibili;

4.

sottolinea che la scarsa conoscenza e comprensione da parte dei singoli della natura dei Big Data consente l'utilizzo di informazioni personali in modi non intenzionali; rileva che la formazione e la sensibilizzazione sui diritti fondamentali sono estremamente urgenti nell'Unione; esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a investire nell'alfabetizzazione digitale e nella sensibilizzazione in merito ai diritti digitali, alla privacy e alla protezione dei dati tra i cittadini, compresi i minori; sottolinea che questo tipo di formazione dovrebbe contemplare la conoscenza dei principi o delle logiche di funzionamento degli algoritmi e dei processi decisionali automatizzati nonché del modo per interpretarli in maniera significativa; evidenzia inoltre la necessità di formare promuovendo la conoscenza dei luoghi e delle modalità di raccolta dei flussi di dati (ossia web scraping, combinazione dei dati di streaming con i dati delle reti sociali e dei dispositivi collegati e aggregazione degli stessi in un nuovo flusso di dati);

I Big Data a fini commerciali e nel settore pubblico

Privacy e protezione dei dati

5.

sottolinea che la legislazione dell'Unione in materia di protezione della privacy e dei dati personali, il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione nonché il diritto dei singoli di ricevere informazioni riguardanti le logiche sottostanti ai processi decisionali automatizzati e alla profilazione, come pure il diritto di ricorso sono applicabili al trattamento dei dati anche quando questo è preceduto da tecniche di pseudonimizzazione e, in ogni caso, quando l'uso dei dati non personali può ripercuotersi sulla sfera privata dei singoli o su altri diritti e libertà, con la conseguente stigmatizzazione di interi gruppi di popolazione;

6.

sottolinea che il mercato unico digitale deve fondarsi su reti e servizi affidabili, sicuri e ad alta velocità che tutelino i diritti fondamentali dell'interessato alla protezione dei dati e alla privacy, incoraggiando nel contempo l'innovazione e l'analisi dei Big Data al fine di creare le giuste condizioni e garantire parità di trattamento per rilanciare l'economia europea digitale;

7.

mette in evidenza anche la possibilità di reidentificare i singoli correlando le diverse tipologie di dati anonimi; sottolinea che la legislazione dell'Unione in materia di protezione della privacy e dei dati personali si applica al trattamento di tali dati correlati solo quando una persona è effettivamente reidentificabile;

8.

mette in risalto che i suddetti principi dovrebbero fungere da quadro di riferimento per il processo decisionale nei settori pubblico e privato e per altri soggetti che utilizzano i dati; pone enfasi sulla necessità di una responsabilità e una trasparenza ancora maggiori a livello di algoritmo per quanto concerne il trattamento e l'analisi dei dati da parte del settore pubblico, di quello privato e di qualsiasi altro attore che ricorre all'analisi dei dati, quale strumento essenziale per garantire che l'interessato sia debitamente informato del trattamento dei propri dati personali;

9.

evidenzia il ruolo fondamentale che la Commissione, il Comitato europeo per la protezione dei dati, le autorità nazionali di protezione dei dati e le altre autorità di controllo indipendenti dovrebbero svolgere in futuro per promuovere la trasparenza e il giusto processo, la certezza giuridica in generale e, nello specifico, misure concrete volte a tutelare i diritti fondamentali e le garanzie associate al ricorso al trattamento e all'analisi dei dati da parte del settore pubblico e di quello privato; chiede una più stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione dei comportamenti nell'ambiente digitale, al fine di potenziare le sinergie tra i quadri normativi per i consumatori e per le autorità per la concorrenza e la protezione dei dati; chiede inoltre di dotare tali autorità di fondi e personale in misura adeguata; riconosce altresì la necessità di istituire una struttura di coordinamento digitale;

10.

sottolinea che l'obiettivo intrinseco dei Big Data dovrebbe essere quello di ottenere correlazioni comparabili impiegando il numero minimo possibile di dati personali; sottolinea, a tale proposito, che la scienza, le imprese e le comunità pubbliche dovrebbero concentrarsi sulla ricerca e l'innovazione nel settore dell'anonimizzazione;

11.

riconosce che applicando la pseudonimizzazione, l'anonimizzazione o la crittografia ai dati personali è possibile ridurre i rischi per gli interessati quando i dati personali sono utilizzati in applicazioni di Big Data; sottolinea inoltre i vantaggi della pseudonimizzazione prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati, quale misura di sicurezza adeguata; ricorda che l'anonimizzazione è un processo irreversibile in virtù del quale i dati personali non possono più essere utilizzati da soli per identificare o isolare una persona fisica; è del parere che gli obblighi contrattuali dovrebbero garantire che i dati anonimi siano reidentificati per mezzo di correlazioni aggiuntive che mettano insieme fonti di dati diverse; invita il settore pubblico e quello privato, come pure gli altri attori coinvolti nell'analisi dei Big Data a riesaminare periodicamente tali rischi alla luce delle nuove tecnologie e a documentare l'adeguatezza delle misure adottate; chiede alla Commissione, al Comitato europeo per la protezione dei dati e alle altre autorità di controllo indipendenti di elaborare orientamenti sulle modalità per rendere anonimi tali dati in modo adeguato, onde evitare abusi futuri di tali misure e monitorare le prassi;

12.

esorta il settore pubblico, quello privato e gli altri titolari del trattamento dei dati ad avvalersi degli strumenti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, come ad esempio i codici di condotta e i sistemi di certificazione, per garantire una maggiore certezza quanto ai loro obblighi specifici a norma del diritto dell'Unione e rendere le loro pratiche e attività conformi alle opportune norme giuridiche e garanzie dell'UE;

13.

chiede alle Commissione e agli Stati membri di garantire che le tecnologie basate sui dati non restringano o discriminino l'accesso a un ambiente mediatico pluralistico, ma, al contrario, favoriscano la libertà e il pluralismo dei media; evidenzia che la cooperazione tra i governi, gli istituti di istruzione e le organizzazioni dei media svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire il sostegno all'alfabetizzazione mediatica digitale al fine di responsabilizzare i cittadini e proteggerne i diritti all'informazione e alla libertà di espressione;

14.

è del parere che la pubblicazione di dati personali da parte di autorità pubbliche per motivi di interesse pubblico, quali la prevenzione della corruzione, dei conflitti di interesse, delle frodi fiscali e del riciclaggio di denaro, può essere ammissibile in una società democratica, a condizione che i dati vengano divulgati alle condizioni stabilite dalla legge, che siano in atto misure di sicurezza adeguate e che tale pubblicazione sia necessaria e proporzionata allo scopo perseguito;

Sicurezza

15.

riconosce il valore aggiunto dello sviluppo tecnologico che contribuirà a migliorare la sicurezza; prende atto del fatto che alcuni dei rischi più urgenti legati alle attività di trattamento dei dati, come le tecniche relative ai Big Data (in particolare nell'ambito dell'«Internet delle cose»), e che destano preoccupazione tra le persone comprendono le violazioni della sicurezza, l'accesso non autorizzato ai dati e la sorveglianza illegale; ritiene che per contrastare tali minacce senza violare i diritti fondamentali sia necessaria una vera cooperazione concertata tra il settore privato, il settore pubblico, le autorità di contrasto e le autorità di controllo indipendenti; sottolinea, in proposito, che è opportuno prestare un'attenzione particolare alla sicurezza dei sistemi di e-government e a misure giuridiche aggiuntive, come la responsabilità dei software;

16.

è del parere che dovrebbe essere incoraggiato e, ove necessario, reso obbligatorio anche il ricorso alla crittografia da punto a punto, secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione; raccomanda di far sì che qualsiasi quadro legislativo futuro in tal senso proibisca specificamente ai fornitori di servizi di crittografia, ai fornitori di servizi di comunicazione e a tutte le altre organizzazioni (a tutti i livelli della catena di approvvigionamento) di consentire o agevolare le «backdoor»;

17.

evidenzia che l'accresciuta generazione e i maggiori flussi di dati comportano ulteriori vulnerabilità e nuove sfide a livello della sicurezza delle informazioni; chiede, a tale proposito, di utilizzare la privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, le tecniche di anonimizzazione e, ove del caso, di crittografia nonché di condurre valutazioni obbligatorie dell'impatto sulla privacy; sottolinea che tali misure dovrebbero essere applicate da tutti gli attori coinvolti nell'analisi dei Big Data nei settori pubblico e privato, come pure da altri attori che si occupano di dati sensibili, come ad esempio avvocati, giornalisti e persone che lavorano nel settore sanitario, in modo da garantire che i Big Data non aumentino l'esposizione delle informazioni ai rischi della sicurezza;

18.

ricorda che, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri non impongono ai prestatori dei servizi di trasmissione, memorizzazione e hosting un obbligo generale di vigilanza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause C-360/10 e C-70/10, ha respinto le misure di «sorveglianza attiva» della quasi totalità degli utenti dei servizi interessati (fornitori di accesso a Internet in un caso, rete sociale nell'altro) e ha precisato che è vietata qualsiasi ingiunzione che imponga al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generale;

Non discriminazione

19.

sottolinea che, a causa degli insiemi di dati e dei sistemi algoritmici utilizzati per le valutazioni e le previsioni nelle varie fasi del trattamento dei dati, i Big Data possono condurre non solo a violazioni dei diritti fondamentali dei singoli, ma anche a una disparità di trattamento e a una discriminazione indiretta nei confronti di gruppi di persone con caratteristiche simili, in particolare per quanto concerne l'equità e le pari opportunità di accesso all'istruzione e all'occupazione, quando si offre un lavoro alla persona o la si valuta oppure quando si determinano le nuove abitudini di consumo degli utenti dei media sociali;

20.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di protezione dei dati a individuare e adottare tutte le misure opportune per ridurre al minimo la discriminazione e la mancanza di imparzialità algoritmiche, nonché a sviluppare un solido quadro etico comune per la trasparenza nel trattamento dei dati personali e nel processo decisionale automatizzato, che possa orientare l'utilizzo dei dati e guidare la costante applicazione del diritto dell'Unione;

21.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di protezione dei dati a valutare specificamente la necessità non solo della trasparenza algoritmica, ma anche della trasparenza sulle possibili distorsioni nei dati di formazione utilizzati per formulare deduzioni sulla base dei Big Data;

22.

raccomanda che le imprese conducano valutazioni periodiche del livello di rappresentatività degli insiemi di dati, valutino se essi presentano elementi non imparziali e sviluppino strategie per superare tali problemi; evidenzia la necessità di riesaminare l'accuratezza e la significatività delle previsioni basate sulle analisi dei dati alla luce dell'equità e delle preoccupazioni di ordine etico;

I Big Data a fini scientifici

23.

sottolinea che le analisi dei Big Data possono essere utili per il progresso scientifico e la ricerca; ritiene che lo sviluppo e l'impiego delle analisi dei Big Data a fini scientifici dovrebbero avvenire nel debito rispetto dei valori fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e in conformità della vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati;

24.

ricorda che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, il trattamento ulteriore dei dati personali per scopi statistici può avere come risultato solo dati aggregati che non possono essere riapplicati agli individui;

I Big Data a fini di contrasto

Privacy e protezione dei dati

25.

rammenta a tutti i soggetti responsabili delle attività di contrasto che ricorrono al trattamento e all'analisi dei dati che la direttiva (UE) 2016/680: disciplina il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai fini delle attività di contrasto; esige che la raccolta e il trattamento dei dati personali ai fini di contrasto sia sempre adeguato, pertinente e non eccessivo in relazione agli obiettivi specificati, espliciti e legittimi per i quali i dati sono trattati; indica che lo scopo e la necessità della raccolta di tali dati devono essere chiaramente dimostrati; stabilisce che qualsiasi decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull'interessato è vietata salvo che sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte dei titolari del trattamento; invita la Commissione, il Comitato europeo per la protezione dei dati e le altre autorità di controllo indipendenti a mettere a punto orientamenti, raccomandazioni e buone pratiche per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni adottate sulla base della profilazione e dell'uso dei Big Data ai fini delle attività di contrasto;

26.

sottolinea l'importanza di rispettare la direttiva (UE) 2016/680 per quanto riguarda lo svolgimento di audit e di valutazioni d'impatto preliminari che tengano conto delle preoccupazioni di ordine etico, al fine di valutare l'inclusività, la precisione e la qualità dei dati nonché di garantire che le persone interessate dalle decisioni e/o i soggetti coinvolti nei processi decisionali siano in grado di comprendere e contestare la raccolta o l'analisi, i modelli e le correlazioni e di evitare effetti nocivi su determinati gruppi di persone;

27.

evidenzia che la fiducia dei cittadini nei servizi digitali può essere seriamente compromessa da attività governative di sorveglianza di massa e dall'accesso ingiustificato ai dati commerciali e ad altri dati personali da parte delle autorità di contrasto;

28.

ricorda che la legislazione che consente alle autorità pubbliche di ottenere l'accesso in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche deve essere considerata come un pericolo per l'essenza del diritto fondamentale al rispetto della vita privata del singolo, come garantito dall'articolo 7 della Carta;

29.

sottolinea la necessità di linee guida e sistemi da integrare nelle gare pubbliche per i modelli, gli strumenti e i programmi di trattamento dei dati basati sui Big Data per fini di contrasto, onde garantire che il codice sottostante possa essere e sia controllato dalle stesse autorità di contrasto prima dell'acquisto finale e possano esserne verificate l'idoneità, la correttezza e la sicurezza, tenendo presente che la trasparenza e la responsabilità sono limitate dal software proprietario; evidenzia che taluni modelli di polizia predittiva sono più rispettosi della privacy di altri, per esempio laddove le previsioni probabilistiche sono effettuate su luoghi o eventi e non su persone singole;

Sicurezza

30.

pone l'accento sull'assoluta necessità di proteggere le banche dati delle autorità di contrasto da violazioni della sicurezza e dall'accesso illecito, dal momento che tale questione desta preoccupazione tra i cittadini; ritiene, pertanto, che per affrontare tali rischi è necessario una cooperazione concertata ed efficace tra le autorità incaricate di contrasto, il settore privato, i governi e le autorità di controllo della protezione dei dati indipendenti; insiste sulla necessità di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, nonché di ridurre al minimo le vulnerabilità attraverso la progettazione di banche dati protette e decentrate;

Non discriminazione

31.

avverte che, a causa dell'intrusività delle decisioni e delle misure adottate dalle autorità di contrasto — anche tramite il trattamento dei dati e l'analisi dei dati — nella vita e nei diritti dei cittadini, è necessaria la massima cautela onde evitare discriminazioni illegittime e attacchi nei confronti di determinate persone o gruppi di persone definite sulla base dell'origine razziale, etnica, sociale o del colore della pelle, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o credo, dell'opinione politica o di qualsiasi altra opinione, della proprietà, della nascita, della disabilità, dell'età, del genere, dell'espressione o dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, dello status di residenza, della salute o dell'appartenenza a una minoranza nazionale, il che è spesso oggetto di profilazione etnica o di attività di polizia a fini di contrasto più intense, nonché nei confronti di persone che risultano essere definite da caratteristiche particolari; chiede l'adeguata formazione dei responsabili in prima linea della raccolta di dati e di coloro che utilizzano le informazioni di intelligence provenienti dall'analisi dei dati;

32.

chiede alle autorità di contrasto degli Stati membri che ricorrono all'analisi dei dati di mantenere i più elevati standard etici nell'analisi dei dati e di garantire l'intervento umano e l'assunzione di responsabilità nelle varie fasi del processo decisionale, non solo per valutare la rappresentatività, la precisione e la qualità dei dati, ma anche per stabilire l'adeguatezza di ogni decisione da adottare sulla base di tali informazioni;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(3)  http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

(4)  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00

(5)  https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf

(6)  https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-09-23_BigData_opinion_EN.pdf

(7)  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_en.pdf

(8)  Parere 8/2016 del Garante europeo della protezione dei dati, del 23 settembre 2016, pag. 15.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/90


P8_TA(2017)0077

Norme minime di protezione dei conigli di allevamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento (2016/2077(INI))

(2018/C 263/11)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 13 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante norme minime per la protezione dei suini,

vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante norme minime per la protezione dei vitelli,

vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante norme minime per la protezione delle galline ovaiole,

vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne,

vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti,

visto il numero speciale 442 dell'Eurobarometro intitolato «Atteggiamento degli europei nei confronti del benessere animale», pubblicato nel marzo 2016,

visto il parere scientifico relativo al benessere degli animali durante il trasporto, adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 12 gennaio 2011,

visto il parere scientifico dal titolo «Impatto degli attuali sistemi di stabulazione e allevamento sulla salute e il benessere dei conigli domestici d'allevamento», adottato dall'EFSA l'11 ottobre 2005,

visto il capitolo 7.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), dal titolo «Macellazione degli animali»,

visto il codice di raccomandazioni del governo del Regno Unito per il benessere dei conigli,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0011/2017),

A.

considerando che i conigli sono la quarta specie di animali da allevamento più diffusa nel mondo e la seconda nell'UE in termini numerici;

B.

considerando che i produttori europei devono rispettare elevati standard di salute e benessere degli animali, non sempre obbligatori nei paesi terzi da cui l'UE importa animali da macellare;

C.

considerando che i consumatori sono sempre più attenti alle condizioni in cui gli animali sono allevati;

D.

considerando che il settore cunicolo ha risentito molto duramente del calo del consumo di carne nell'Unione europea e della crisi economica avvertita nell'agricoltura, e che i prezzi di vendita sono diminuiti di circa il 20 % in tre anni, mentre i costi di produzione sono rimasti costanti;

E.

considerando che si dovrebbe tener conto del contributo nutrizionale della carne di coniglio e del ruolo che la sua produzione svolge nelle aziende a conduzione familiare, dando lavoro a una quota consistente di donne in molte zone rurali caratterizzate da scarse possibilità di diversificazione dell'allevamento;

F.

considerando che il benessere degli agricoltori dovrebbe essere tenuto in considerazione esattamente al pari del benessere degli animali;

G.

considerando che la maggior parte dei conigli viene allevata per la produzione di carne, con oltre 340 milioni di conigli macellati per la produzione di carne ogni anno; che l'allevamento dei conigli rappresenta meno dell'1 % della produzione zootecnica finale dell'UE;

H.

considerando che il settore cunicolo registra un costante declino nell'UE e che i dati per il 2016 indicano una flessione del mercato del 4,7 %, dovuta a una tendenza dei consumatori a consumare meno di carne di coniglio; che il settore cunicolo opera in condizioni di mercato globale e non beneficia di sovvenzioni dirette o di interventi sul mercato nel quadro del primo pilastro della politica agricola comune (PAC);

I.

considerando che l'UE ha un saldo negativo nella bilancia commerciale con la Cina per quanto riguarda la carne di coniglio; che il 99 % delle importazioni di carne di coniglio nell'UE provengono dalla Cina; che, qualora non vengano presi provvedimenti, i produttori cinesi sbaraglieranno gli allevatori dell'UE, con ripercussioni negative per il benessere degli animali;

J.

considerando che è importante e necessario raggiungere e mantenere una produzione cunicola redditizia, in modo che questa possa continuare a contribuire al mantenimento del tessuto e dell'occupazione rurali, soprattutto per le donne, in zone in cui altri tipi di produzione non sono possibili, continuando altresì a offrire ai consumatori un'alimentazione diversificata e di qualità;

K.

considerando che l'Unione europea si colloca al primo posto per la produzione di conigli a livello mondiale, superando l'Asia e in particolare la Cina che, con una produzione di 417 000 tonnellate di carcasse, è il maggiore esportatore;

L.

considerando che gli allevatori di conigli e l'intero settore hanno interesse a far sì che l'allevamento dei conigli continui a rispettare, conformemente al modello europeo di produzione, i più elevati standard mondiali per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente;

M.

considerando che l'allevamento cunicolo europeo si basa sulla coesistenza di diversi sistemi di produzione e rappresenta un mezzo importante di diversificazione del reddito per numerose piccole aziende agricole sparse nel territorio;

N.

considerando che, con un consumo medio di 1,70 kg per abitante, la carne di coniglio è una delle carni meno consumate nell'Unione (collocandosi tra l'1 % e il 2 % del consumo complessivo di carne);

O.

considerando che sussistono seri motivi di preoccupazione per quanto riguarda lo scarso benessere, i livelli elevati di stress e gli alti indici di mortalità e morbilità tra i conigli d'allevamento in Europa, come già rilevato dall'EFSA nel 2005; che l'alloggio dei conigli negli allevamenti, la loro alimentazione, gli aspetti genetici, gli aspetti sanitari e l'ottimizzazione del loro stato emozionale sono questioni fondamentali per le parti interessate della filiera cunicola, con particolare riferimento alla salvaguardia della salute e del benessere degli animali;

P.

considerando che la maggior parte dei conigli nell'UE viene solitamente mantenuta, sin dall'addomesticamento, in gabbie di batteria, che possono variare — e spesso variano — da paese a paese per quanto riguarda le specifiche tecniche;

Q.

considerando che il coniglio, al pari delle altre specie che convivono con l'uomo, mantiene alcuni elementi del suo comportamento naturale e che occorre pertanto studiare ulteriormente le misure e le condizioni che possono essere attuate durante l'allevamento per consentire al coniglio di mantenere, nella misura del possibile, tale comportamento naturale, purché ciò abbia un impatto positivo sulla sua salute;

R.

considerando che, ai fini dell'allevamento intensivo, si utilizzano razze di conigli caratterizzate da una crescita rapida e precoce — note in passato come «conigli da carne» — e, in particolare, ibridi commerciali utilizzati negli allevamenti industriali per la produzione di animali da carne;

S.

considerando che i sistemi di produzione biologica, in cui i conigli all'ingrasso sono tenuti in recinti di gruppo con accesso a una piccola area per il pascolo e che consentono ai conigli di avere complessivamente più spazio, rappresentano un'alternativa possibile all'allevamento in batteria, sebbene siffatti sistemi di stabulazione di gruppo possano comportare problemi di interazione sociale negativa e di aggressività fra gli animali, il che provoca lesioni che si ripercuotono sulla loro salute e sul loro benessere, nonché un aumento delle malattie trasmesse principalmente per via oro-fecale;

T.

considerando che talune norme nazionali in materia di produzione biologica raccomandano che i conigli siano allevati in recinti di gruppo con accesso a una piccola area per il pascolo alla base del recinto;

U.

considerando che, come avviene per altre specie, quale ad esempio il pollame, si potrebbe avviare una ricerca su sistemi di produzione alternativi, tra cui la produzione biologica, che possano offrire ai consumatori una più ampia gamma di alimenti e che finora sono stati sviluppati soltanto in misura limitata;

V.

considerando che, alla luce di quanto sopra, si potrebbero svolgere ulteriori ricerche sulle sfide e le opportunità poste dai sistemi di stabulazione di gruppo;

W.

considerando che la scarsa rilevanza economica di questo settore nell'Unione europea rappresenta un forte disincentivo alla ricerca e all'innovazione volte a migliorare la salute e il benessere dei conigli;

X.

considerando che esistono norme minime dell'UE per la protezione di suini (1), vitelli (2), galline ovaiole (3) e polli allevati (4) per la produzione di carne, nonché la direttiva generale del Consiglio per la protezione degli animali negli allevamenti (5), ma non esiste alcuna normativa specifica dell'UE sugli standard minimi per la protezione dei conigli d'allevamento; che un numero sempre maggiore di consumatori e cittadini in tutta l'UE chiede una regolamentazione e un maggiore benessere per i conigli di allevamento;

Y.

considerando che il divieto di allevamento di galline ovaiole in gabbie convenzionali imposto dalla direttiva 1999/74/CE è ora in vigore ed è stato in massima parte recepito con successo negli Stati membri;

Z.

considerando che alcuni Stati membri hanno già approntato leggi nazionali e disposizioni regolamentari per l'allevamento dei conigli ed elaborato guide alle buone pratiche in collaborazione con il settore; che nel 2012 l'Austria ha vietato l'allevamento dei conigli in gabbia per la produzione di carne, mentre il Belgio dispone di una normativa in vigore mirante a eliminare gradualmente le gabbie di batteria e sostituirle con sistemi a parco entro il 2025;

AA.

considerando che la strategia europea in materia di benessere animale sosteneva la necessità di attuare pienamente la normativa vigente prima di introdurre nuova legislazione, nonché l'opportunità di incentivare lo sviluppo di orientamenti in materia di buone pratiche;

AB.

considerando che, sulla base della domanda di una transizione verso sistemi alternativi di produzione e dato il modesto peso economico del settore cunicolo nell'industria zootecnica europea, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a intraprendere ulteriori ricerche nei settori della salute, del benessere, dell'allevamento, della stabulazione, della nutrizione, del comportamento e dello stordimento dei conigli;

AC.

considerando che il parere scientifico dell'EFSA sui sistemi di stabulazione e allevamento dei conigli, pubblicato nel 2005, raccomanda l'aumento delle dimensioni delle gabbie, la riduzione dei coefficienti di densità massimi per gli animali in crescita, nonché interventi terapeutici, tra i quali l'impiego di additivi per ridurre le malattie;

AD.

considerando che ai conigli si applicano le raccomandazioni in materia di macellazione contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ivi compresi i metodi di stordimento e i requisiti di conoscenza per gli operatori;

AE.

considerando che l'articolo 3 della direttiva 98/58/CE del Consiglio sul benessere degli animali richiede l'adozione di «misure adeguate» per garantire il benessere degli animali, mentre l'articolo 4 definisce le norme per la custodia degli animali in termini di «esperienza acquisita» e «conoscenze scientifiche», il che include le norme stabilite dall'EFSA e dall'OIE;

Osservazioni generali

1.

prende atto che i conigli nell'UE sono solitamente allevati in gabbie convenzionali non modificate, un ambiente non attrezzato che dispone soltanto di un beverino e di una mangiatoia e che non rispetta i requisiti di un allevamento ottimale, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche; rileva altresì che i conigli sono talvolta alimentati esclusivamente con mangime granulare, senza potersi nutrire di alcun alimento che contenga fibre, e che la ristrettezza delle gabbie di filo non attrezzate può indurre comportamenti anomali;

2.

constata che occorre svolgere ulteriori ricerche scientifiche per determinare quali sistemi di stabulazione possano favorire un buono stato di salute e limitare il rischio di malattia o infezione per gli animali;

3.

riconosce che sono state attuate con successo alcune alternative all'allevamento di conigli in gabbia, quali ad esempio l'allevamento in sistemi a parco o in sistemi di conigliere con l'erba come alimento principale, che migliorano il comfort e il benessere dei conigli di allevamento; considera opportuno sviluppare, migliorare e incoraggiare i sistemi alternativi, pur riconoscendo che la domanda di carne di coniglio proveniente da tali sistemi potrebbe essere in una certa misura limitata dall'incidenza dei costi aggiuntivi di produzione sul prezzo al consumo;

4.

incoraggia l'uso di sistemi collettivi a parco per i conigli in virtù del maggiore spazio vitale a disposizione, che consente comportamenti sociali e di locomozione; evidenzia che l'uso di sistemi collettivi a parco migliora il benessere dei conigli da allevamento permettendo loro di condurre un'esistenza più simile a quella condotta in natura; sottolinea che la salute degli animali dipende altresì da due importanti pratiche di allevamento, ossia le condizioni ambientali degli edifici e la messa a punto di pratiche adeguate in materia di allevamento, di biosicurezza e di gestione;

5.

invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere ulteriori ricerche volte a identificare i sistemi di stabulazione più idonei a migliorare il benessere degli animali nei diversi tipi di allevamento, rendendo possibile l'attuazione di misure di miglioramento nelle aziende agricole e garantendone nel contempo la sostenibilità;

6.

sottolinea che tutta la carne di coniglio presente nel mercato dell'UE, compresa quella importata da paesi terzi, deve rispettare norme rigorose in materia di sicurezza e qualità degli alimenti, come pure criteri elevati di benessere degli animali; evidenzia il rischio di concorrenza sleale esercitata da paesi terzi qualora alle importazioni non siano applicati norme e criteri equivalenti;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare la qualità e la sicurezza delle importazioni di carne di coniglio effettuando controlli e ispezioni approfonditi all'ingresso di tali importazioni nell'Unione;

8.

si compiace dell'istituzione della piattaforma europea sul benessere degli animali e invita la Commissione e gli Stati membri a procedere allo scambio e alla valorizzazione dei codici di condotta relativi alla coniglicoltura;

Allevamento dei conigli

9.

sottolinea che l'allevamento dei conigli nell'UE è altamente intensivo, sebbene le condizioni di allevamento e mantenimento dei conigli siano diversificate a seconda delle diverse finalità dell'allevamento e delle diverse esigenze dei consumatori nei mercati degli Stati membri;

10.

segnala che la dimensione delle gabbie varia in funzione dell'età e del peso degli animali e che ciò ha un impatto su movimenti quali ad esempio stirarsi, sedere e reggersi con le orecchie erette (una posizione di «guardia» tipica della specie), drizzarsi, girare comodamente e saltellare; sottolinea che questa mancanza di esercizio può anche condurre all'indebolimento delle ossa, a comportamenti stereotipati e a lesioni ai cuscinetti delle zampe;

11.

sottolinea che gli alloggi sono migliorati nel tempo grazie all'integrazione di nuovi dispositivi quali i tappetini per le zampe, volti a ridurre le lesioni podali e ad aumentare il benessere; sottolinea, tuttavia, che alcuni modelli più datati delle gabbie in uso possono avere una concezione inadeguata per gli standard odierni;

12.

rileva con preoccupazione che i tassi di malattia e di mortalità sono intrinsecamente più elevati tra i conigli di allevamento a causa di fattori quali tassi più elevati di infezioni parassitiche (quali ad esempio la coccidiosi e l'ossiuriasi), nonché la vulnerabilità a malattie infettive come l'HDV e la mixomatosi;

13.

segnala che nel 2005 l'EFSA ha concluso che i tassi di mortalità e morbilità dei conigli da allevamento risultavano notevolmente più elevati rispetto a quelli di altre specie da allevamento, a causa di infezioni enteriche e respiratorie nonché di problemi riproduttivi; rileva altresì che la medesima relazione dell'EFSA avvertiva dei maggiori rischi per la salute dei conigli derivanti dalla produzione al suolo rispetto a quella in gabbie, proprio a causa di infezioni parassitiche e coccidiosi;

14.

si compiace dei miglioramenti introdotti da molti produttori nella progettazione degli alloggi, in linea con le raccomandazioni formulate dall'EFSA; esprime preoccupazione, cionondimeno, per la carenza di cure e ricerche volte a far fronte alle malattie dei conigli da allevamento;

Crescita dei conigli

15.

esprime preoccupazione per il fatto che i conigli allevati e ingrassati per la produzione di carne nell'UE sono normalmente rinchiusi in gabbie antiquate che non rispettano i requisiti moderni di allevamento e dispongono di uno spazio per coniglio inferiore all'area di due comuni fogli di carta in formato A4;

16.

evidenzia che i conigli sono animali estremamente sensibili e possono soffrire di un ampio spettro di problemi relativi al benessere e malattie legate anche alle condizioni inappropriate di allevamento, tra cui virus letali, disturbi respiratori e pododermatiti ulcerative causate dalla posizione seduta nelle gabbie col fondo a griglia;

17.

rileva che sono pochi gli strumenti terapeutici a disposizione degli allevatori di conigli e dei veterinari per trattare i problemi sanitari che insorgono, e che occorrono maggiori sforzi per ovviare alla carenza di ricerca e di investimenti in medicinali destinati a usi minori e specie minori;

18.

osserva altresì che l'alimentazione ha forti ripercussioni sul benessere e la salute degli animali e ritiene, pertanto, che i conigli debbano avere un accesso permanente a una dieta equilibrata, con la giusta quantità di fibre;

19.

sottolinea tuttavia che i rischi sanitari sono limitati grazie alle rigorose norme europee ed evidenzia che, in virtù della normativa vigente Direttiva 98/58/CE, gli animali malati dovrebbero essere immediatamente sottoposti a un trattamento medico, accompagnato dall'isolamento dell'animale nella convalescenza o seguito, se necessario, dall'eutanasia;

20.

riconosce l'importanza di prevedere corsi di formazione per le persone coinvolte in tutti gli aspetti della gestione degli animali negli allevamenti di conigli, nonché guide alle buone pratiche basate su analisi tecniche e scientifiche affidabili, per migliorarne le prestazioni e la comprensione dei pertinenti requisiti in materia di benessere animale, evitando così agli animali inutili sofferenze;

21.

evidenzia che i conigli maschi svezzati per l'ingrasso e i conigli femmine allevati in sistemi collettivi a parco, che prevedono normalmente 750 cm2 a coniglio per i maschi e 800 cm2 a coniglio per le femmine, beneficiano di maggiore spazio per muoversi, interagire socialmente e giocare e che le piattaforme nei sistemi collettivi a parco consentono ai conigli di evitare gli aggressori nascondendosi, con alloggi separati per le femmine durante l'allattamento di una figliata;

22.

riconosce che tali sistemi comporteranno dei costi per gli allevatori, di cui occorre tenere conto fornendo assistenza finanziaria agli allevatori che optano per questo sistema di allevamento di conigli; invita la Commissione a sostenere il settore cunicolo nei futuri bilanci dell'Unione; rileva che, nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, è disponibile un sostegno finanziario destinato agli allevatori che applicano misure finalizzate al benessere degli animali per migliorare il benessere dei conigli;

23.

ricorda che tutte le misure obbligatorie adottate dovranno essere accompagnate da un bilancio adeguato per sostenere gli allevatori di conigli; sostiene, altresì, che dovrebbe essere inclusa una linea specifica per la promozione del consumo di carne di coniglio;

24.

sottolinea che nuove ricerche sulla stabulazione in gruppo delle fattrici contribuirebbero positivamente al loro benessere, in particolare per quanto concerne il periodo durante il quale tali esemplari devono essere tenuti in alloggi individuali e il momento in cui devono essere successivamente reintrodotti nel gruppo;

25.

raccomanda che i conigli maschi maggiori di 12 settimane di età allevati per la riproduzione siano sempre alloggiati separatamente in qualsiasi sistema, a causa dei problemi di aggressione;

Trasporto e macellazione

26.

evidenzia che il trasporto è un'esperienza stressante per i conigli; sottolinea che i conigli dovrebbero essere nutriti e dissetati prima del trasporto su lunghe distanze e disporre di adeguate quantità di cibo, acqua e spazio durante il tragitto e che i tempi di trasporto dovrebbero essere limitati il più possibile, a causa della sensibilità della specie; pone l'accento sul fatto che vi è un'enorme varietà di fattori di stress che condizionano il benessere animale, quali calore, inanizione, disidratazione, dolore e traumi, freddo, chinetosi e paura;

27.

sottolinea che il benessere dei conigli d'allevamento durante il trasporto e la macellazione dipende anche dagli approcci e dalle procedure di gestione adottati dagli allevatori, dai trasportatori e dal personale del mattatoio, nonché dalla logistica del trasporto; invita la Commissione a monitorare l'attuazione e il rispetto della pertinente legislazione dell'UE, segnatamente il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto;

28.

evidenzia che si dovrebbero stordire completamente i conigli prima di macellarli, assicurando che non provino alcuna sofferenza, dolore o stress; rammenta che, a norma del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, la macellazione deve essere effettuata senza il rischio che l'animale riprenda conoscenza; ricorda che lo sviluppo della ricerca pratica sulle tecniche di stordimento utilizzate per altre specie consentirebbe di definire metodologie di stordimento con scariche elettriche o con altre modalità, come ad esempio con miscele di gas, che siano adeguate alle specificità dei conigli, praticabili sotto il profilo commerciale e più umane;

Resistenza agli antimicrobici

29.

riconosce gli sforzi compiuti dai produttori europei per ridurre l'utilizzo di antibiotici nell'allevamento di conigli; evidenzia che l'utilizzo diffuso di antibiotici nella coniglicoltura, soprattutto negli allevamenti intensivi, può indurre un aumento della resistenza agli antimicrobici;

30.

osserva che la crescente resistenza agli antibiotici può indurre un aumento della resistenza agli antimicrobici, motivo per cui è essenziale muoversi verso un utilizzo più responsabile; ritiene che la coniglicoltura rientri nella situazione sopra descritta, al pari degli altri settori zootecnici, e debba inoltre compiere uno sforzo significativo per promuovere un utilizzo responsabile degli antibiotici al fine di preservarne l'efficacia e prevenire la resistenza agli antimicrobici;

31.

sottolinea che, al fine di raggiungere e mantenere elevati standard di igiene in tutti i sistemi di allevamento, in particolare tramite lo sviluppo di misure preventive e controlli mirati, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a eliminare gradualmente le gabbie convenzionali di batteria in tutta l'UE, promuovendo nel contempo i sistemi di allevamento attrezzato che siano economicamente praticabili;

32.

sottolinea che, a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, gli antibiotici devono essere usati solo a fini di trattamento e dovrebbero essere seguiti da un periodo di attesa appropriato prima della macellazione, onde garantire che la carne di coniglio sia sicura;

33.

sottolinea che solo attribuendo una maggiore importanza alla gestione e al monitoraggio degli allevamenti di conigli sarà possibile ridurre l'utilizzo di antibiotici e sperimentarne i conseguenti effetti positivi per la salute pubblica;

Conclusioni

34.

incoraggia la Commissione, alla luce dell'elevato numero di conigli allevati e macellati nell'UE e delle gravi implicazioni che i sistemi attualmente in uso per l'allevamento dei conigli comportano per il benessere animale, a elaborare una tabella di marcia verso l'istituzione di norme minime, sostenibili sotto il profilo finanziario, per la protezione dei conigli da allevamento; sottolinea che tale tabella di marcia dovrebbe contenere tappe misurabili con relazioni periodiche e dovrebbe per lo meno prevedere i seguenti elementi (in ordine cronologico):

l'elaborazione di orientamenti in cui figurino buone pratiche e la definizione di norme in materia di benessere animale per i conigli, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nella produzione e di altri soggetti interessati al settore della coniglicoltura,

una raccomandazione della Commissione che tenga in considerazione le misure nazionali esistenti e che contenga, se del caso, proposte per un approccio comune dell'UE, in particolare per quanto riguarda la salute, il benessere e la stabulazione dei conigli,

entro un termine adeguato, una proposta legislativa sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento;

35.

invita la Commissione a utilizzare i dati e i risultati scientifici come base al momento di proporre misure relative ai requisiti di stabulazione per le femmine da riproduzione e per i conigli allevati per la produzione di carne, tenendo in debita considerazione, per la definizione di tali requisiti, le esigenze biologiche degli animali e il comportamento specifico della specie;

36.

ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 98/58/CE, relative alle «misure adeguate» da adottare per garantire il benessere degli animali e alla definizione di norme «secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche», dovrebbero essere usate per far applicare le raccomandazioni scientifiche sul benessere dei conigli formulate dall'EFSA e dall'OIE;

37.

sottolinea che occorre garantire l'equilibrio tra i vari aspetti da tenere in considerazione: il benessere e la salute degli animali, la situazione finanziaria e le condizioni di lavoro degli allevatori, la sostenibilità della produzione, l'impatto ambientale e la protezione dei consumatori; segnala che occorre anche considerare l'esigenza dei consumatori di avere carne di coniglio di elevata qualità a un costo accessibile;

38.

sottolinea che la PAC si prefigge di fornire prodotti agricoli e alimentari ai consumatori in tutta l'UE, tenendo conto, nel contempo, delle loro esigenze e aspettative riguardo a prodotti agricoli e alimentari sani e di elevata qualità a prezzi accessibili;

39.

incoraggia gli Stati membri e il settore a stabilire chiari sistemi di etichettatura della produzione e ad avvalersi delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011,del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di garantire una maggiore trasparenza del mercato, rispettare le norme di qualità e tutelare la salute dei consumatori, consentendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto informate e trasparenti, sottolineando nel contempo la provenienza del prodotto e proteggendolo dalla concorrenza sleale;

40.

evidenzia che tutte le norme esistenti dovrebbero essere armonizzate a livello dell'UE; sottolinea che è fondamentale, in tale processo, scambiare le informazioni per l'elaborazione di guide relative alle buone prassi e sostenere l'approntamento di orientamenti nazionali;

41.

incoraggia tutti gli Stati membri ad allineare le proprie disposizioni a quelle in vigore in Austria, Belgio, Germania e Regno Unito in materia di benessere animale dei conigli, al fine di garantire condizioni concorrenziali eque;

42.

riconosce la necessità di approfondire le ricerche scientifiche riguardo alla coniglicoltura, considerando la domanda di una transizione verso sistemi di produzione alternativi; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a fornire un sostegno di bilancio specifico e intraprendere ricerche riguardo ai temi seguenti:

la salute dei conigli d'allevamento,

il benessere dei conigli d'allevamento,

l'alloggio dei conigli d'allevamento,

la selezione dei conigli d'allevamento, comprese varietà genetiche di conigli dal temperamento più calmo,

la crescita dei conigli d'allevamento,

il comportamento dei conigli d'allevamento,

l'alimentazione di conigli d'allevamento,

le malattie specifiche della specie, la morbilità e la mortalità dei conigli d'allevamento,

se del caso, medicinali, vaccini e cure appropriati per i conigli d'allevamento, tenendo conto dei problemi sempre più diffusi di resistenza agli antimicrobici,

metodi di stordimento senza crudeltà, specifici a seconda delle specie, per i conigli d'allevamento;

43.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati statistici sulla produzione e il commercio di carne di coniglio e a includere la carne di coniglio nell'Osservatorio europeo per il mercato delle carni;

o

o o

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

(2)  Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 dell'11.1.2009, pag. 7).

(3)  Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

(4)  Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

(5)  Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).


Mercoledì 15 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/98


P8_TA(2017)0083

Ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno (2016/3042(RSP))

(2018/C 263/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti i titoli IV e V e gli articoli 4, paragrafo 2, lettera a), 20, 21, 26, 45-48 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 5, paragrafo 2, 30, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (3),

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (4),

vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (5),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (6),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (7),

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (8),

vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (9),

vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (10),

vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (11),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2009)0313),

vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo «Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza» (COM(2013)0837),

vista la relazione sulla cittadinanza del 24 gennaio 2017, dal titolo «Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico» (COM(2017)0030),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (12),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (13),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE (14),

visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni che sollevano preoccupazioni in merito ai vari ostacoli incontrati dai cittadini dell'UE nell'esercizio della loro libertà di circolazione;

B.

considerando che il mancato riconoscimento da parte di alcuni Stati membri del matrimonio o dell'unione civile LGBTI può costituire un ostacolo alla libertà di circolazione nell'Unione di queste persone e dei loro partner, impedendo loro di accedere ad alcune delle prestazioni sociali o dei servizi pubblici in tali paesi;

C.

considerando che, durante la riunione della commissione per le petizioni dell'11 ottobre 2016, si è tenuta un'audizione sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'Unione di circolare e lavorare nel mercato interno, quali presentati dai firmatari;

D.

considerando che la libertà di circolazione costituisce un diritto fondamentale dei cittadini dell'UE ed è essenziale per la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione, con l'obiettivo di garantire la piena occupazione e il progresso sociale;

E.

considerando che, come evocato da vari firmatari, la libertà di circolazione dei lavoratori è stata violata da diversi Stati membri; che i cittadini mobili dell'UE talvolta evitano di rivolgersi ai servizi sanitari per timore di essere espulsi, il che ne limita di fatto il diritto fondamentale di accedere all'assistenza sanitaria;

F.

considerando che la crisi economica e le misure per combatterla hanno aumentato le disparità socioeconomiche e il volume delle migrazioni economiche all'interno dell'UE; che ciò dovrebbe essere tenuto in debita considerazione e che dovrebbero essere stabilite misure di coordinamento specifiche sia dallo Stato membro d'origine e da quello ospitante che dalle istituzioni UE interessate;

G.

considerando che la mobilità dei lavoratori nell'UE può rappresentare una sfida per i mercati del lavoro nazionali, il che richiede soluzioni mirate, ma può anche contribuire a una loro maggiore equità, a condizione che i diritti fondamentali dei lavoratori siano pienamente tutelati;

H.

considerando che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE condividono la responsabilità di far funzionare i principi della libera circolazione a vantaggio dei cittadini, della crescita, dello sviluppo economico e sociale e dell'occupazione nonché di garantire un recepimento e un'applicazione più efficaci del relativo quadro giuridico dell'UE;

I.

considerando che, in taluni casi, la sicurezza sociale dei lavoratori mobili dell'UE e delle loro famiglie è caratterizzata da disuguaglianze e imprevisti;

J.

considerando che i diritti di sicurezza sociale dovrebbero essere goduti, senza discriminazioni nei confronti dei lavoratori permanenti, stagionali o frontalieri, da chi esercita la propria attività finalizzata alla prestazione di servizi;

K.

considerando che l'utilizzo di cambiali nei rapporti di lavoro può determinare una situazione ingiusta e discriminatoria per i lavoratori e impedire loro di godere del loro diritto alla libera circolazione nel mercato interno;

L.

considerando che i firmatari esprimono preoccupazione riguardo alla mancanza di connettività a banda larga, specialmente nelle zone remote, rurali e montane, e per la mancata corrispondenza tra la velocità di banda larga pubblicizzata e quella effettiva che incide sul livello di tutela dei consumatori nel mercato interno e crea ostacoli all'accesso all'informazione e ai servizi;

1.

invita gli Stati membri, in osservanza del principio di sussidiarietà, ad eliminare eventuali pratiche discriminatorie e ostacoli inutili dalle proprie normative applicabili ai cittadini dell'UE e ai loro familiari, compresi i familiari che non sono cittadini dell'UE, affinché beneficino del diritto di ingresso e di soggiorno nei loro territori nonché dei loro diritti sociali, rendendo al contempo la loro amministrazione più efficiente al fine di agevolare la mobilità del lavoro nell'UE;

2.

esprime la sua più viva preoccupazione per la prassi che applicano alcuni Stati membri, in violazione della libera circolazione dei lavoratori, espellendo cittadini europei che vi hanno lavorato, poco dopo la scadenza del loro contratto di lavoro;

3.

invita la Commissione a chiarire, aggiornare e ampliare i propri orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE al fine di integrare in particolare le recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (cause C-456/12 (15) e 457/12 (16)); raccomanda l'utilizzo dei piani di attuazione per il recepimento (TIPS) al fine di garantire una completa e corretta applicazione;

4.

sottolinea il principio della pari retribuzione per uguale lavoro e si rammarica del fatto che alcuni Stati membri dell'UE neghino la protezione sociale ai lavoratori che non sono cittadini UE; esorta gli Stati membri a rispettare l'attuale legislazione dell'UE e i principi fondamentali del diritto del lavoro al fine di tutelare tutti i lavoratori dell'UE; chiede una migliore definizione delle condizioni esistenti per consentire ai cittadini dell'UE e ai familiari cittadini di paesi terzi di beneficiare dei loro diritti sociali;

5.

accoglie con favore la creazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) che aiuta gli enti previdenziali a livello UE a scambiarsi informazioni in modo più rapido e più sicuro; chiede agli Stati membri di migliorare la loro capacità tecnologica per adeguarsi al nuovo tipo di scambio di informazioni; chiede che siano valutate le possibilità di favorire i contratti collettivi transnazionali e la creazione di piattaforme europee che promuovano le buone pratiche;

6.

invita gli Stati membri a istituire un unico sito web ufficiale a livello nazionale, come previsto dalla direttiva 2014/67/UE; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare le proprie attività di orientamento e consulenza onde rafforzare ulteriormente la libertà dei cittadini di circolare, lavorare e studiare in altri Stati membri e a sensibilizzare l'opinione pubblica; invita la Commissione a migliorare l'efficacia degli strumenti creati per fornire informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento in tutta l'UE, quali EURES e PLOTEUS, e a sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica al riguardo; prende atto del nuovo regolamento EURES (regolamento (UE) 2016/589), volto a fare di EURES uno strumento efficace per l’occupazione attraverso un'equa mobilità del lavoro intra-UE; sottolinea che un miglioramento dell'assistenza e della cooperazione consolare contribuisce a sensibilizzare in merito allo status personale e alla protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori o degli studenti mobili facilitandone l'armoniosa integrazione nello Stato membro ospitante;

7.

invita gli Stati membri a fornire orientamenti chiari e una formazione adeguata ai funzionari pubblici e agli impiegati amministrativi coinvolti nell'attuazione dei diritti sociali dei cittadini comunitari e dei cittadini, dei lavoratori e dei loro familiari che non sono cittadini UE e soggiornano legalmente nell'UE;

8.

chiede il miglioramento del servizio SOLVIT, ad esempio con la creazione di un servizio di assistenza telefonica, e il rafforzamento di ogni altra autorità competente, alla quale i cittadini dell'UE possono inviare i loro interrogativi specifici in materia di mercato interno, per consentire loro e ai loro familiari di ricevere tempestivamente informazioni e sostegno quando si trovano di fronte a ostacoli all'esercizio del diritto alla libera circolazione;

9.

chiede miglioramenti in materia di raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul numero di cittadini che usano la portabilità dei loro diritti sociali da uno Stato membro all'altro al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento tra gli Stati membri e rafforzare i diritti dei cittadini dell'UE con soluzioni strategiche per conseguire livelli più elevati di protezione sociale;

10.

chiede una migliore armonizzazione dell'interpretazione della nozione di «residenza abituale»;

11.

deplora che il mancato cumulo dei diritti di sicurezza sociale crei ostacoli per i residenti UE e invita gli Stati membri ad attuare pienamente ed efficacemente il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di garantire la portabilità delle prestazioni di sicurezza sociale (ad esempio pensioni pubbliche, assicurazione malattia, indennità di disoccupazione e assegni familiari) e quindi di ridurre gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori nell'UE; chiede risolute misure efficaci verso un sistema coordinato di cumulo dei contributi e delle prestazioni sociali per ogni persona a livello UE, come ad esempio una carta di sicurezza sociale volta a facilitare la tracciabilità dei contributi e dei diritti di sicurezza sociale (17);

12.

invita gli Stati membri a dare urgente attuazione alla tessera europea della disabilità che agevolerebbe gli spostamenti e la circolazione delle persone con disabilità da uno Stato membro all'altro;

13.

deplora l'esclusione dei cittadini dell'UE dal sistema sanitario pubblico nazionale di un altro Stato membro, in quanto diritto definito nella direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea (18);

14.

chiede un migliore coordinamento del quadro fiscale dell'UE al fine di eliminare la doppia imposizione, tra le altre questioni, come la prevenzione del dumping fiscale;

15.

prende atto del crescente numero di questioni transfrontaliere in materia di custodia dei figli dovuto alla libera circolazione delle persone; chiede una maggiore cooperazione consolare e giudiziaria sulle cause in materia di custodia dei figli tra gli Stati membri; accoglie con favore l'attuale revisione del regolamento Bruxelles II bis;

16.

condanna la pratica dell'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro che consente ai datori di lavoro di chiedere più facilmente i danni potenziali e di evitare lunghe controversie nei tribunali del lavoro con l'inversione dell'onere della prova per quanto riguarda la colpa e l'ammontare del danno; sottolinea che tali cambiali in bianco impediscono ai cittadini di godere del loro diritto alla libera circolazione nel mercato interno; invita gli Stati membri ad adottare una legislazione che vieti l'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro in tutta l'UE; sollecita la Commissione a elaborare una raccomandazione agli Stati membri sulla necessità di vietare rigorosamente l'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro;

17.

è preoccupato per le difficoltà incontrate dai firmatari ad ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali in Europa; chiede un'ulteriore standardizzazione dei titoli accademici e dei diplomi di formazione continua da parte degli Stati membri, un uso sistematico del sistema di informazione del mercato interno (IMI), onde garantire una migliore cooperazione amministrativa e procedure più semplici e più rapide per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo di cui necessitano i professionisti qualificati che intendono lavorare in un altro Stato membro, evitando qualsiasi tipo di discriminazione, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, nel rispetto comunque delle esigenze del paese ospitante, in piena conformità con la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

18.

è convinto che la mobilità dovrebbe essere coordinata in un ampio processo di regolamentazione volto a garantire posti di lavoro di qualità e stabili con diritti sociali effettivi, affrontando efficacemente tutte le forme di discriminazione e di precarietà;

19.

ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano risolvere con successo la mancanza di opportunità occupazionali e di adeguata protezione sociale nelle regioni d'origine dei lavoratori, al fine di garantire che la mobilità sia volontaria;

20.

invita la Commissione a garantire l'efficacia del controllo e dell'attuazione del regolamento sul mercato unico delle telecomunicazioni che comprenda norme per informare i clienti in merito alla velocità di banda larga minima, normalmente disponibile, massima e pubblicizzata; sostiene le pertinenti campagne di sensibilizzazione che mirano a eliminare la pubblicità ingannevole;

21.

invita gli Stati membri ad applicare pienamente la direttiva 2011/24/UE sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera e a garantire un efficace e tempestivo rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compreso il rimborso dei medicinali che potrebbe costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione.

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(4)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(5)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(6)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(7)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(8)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(9)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

(10)  GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.

(11)  GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

(12)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 88.

(13)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 48.

(14)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 114.

(15)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014, O./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B., ECLI:EU:C:2014:135.

(16)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014, S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G., ECLI:EU:C:2014:136.

(17)  Progetto pilota: Carta di sicurezza sociale (2016_04.037717_3) attuato nel 2016 e all'inizio del 2017 grazie allo studio di fattibilità su un «Portale della mobilità europea in materia di sicurezza sociale — sicurezza sociale a portata di mano».

(18)  Ad esempio: Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1998, Kohll/Union des caisses de maladie, C-158/96, ECLI:EU:C:1998:171; Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1998, Decker/Union des caisses de maladie, C-120/95, ECLI:EU:C:1998:167; oppure sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 aprile 2005, Eredi di Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Causa 145/03, ECLI:EU:C:2005:211.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/103


P8_TA(2017)0084

Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un pedaggio stradale

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sull’approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un pedaggio stradale (2017/2526(RSP))

(2018/C 263/13)

Il Parlamento europeo,

visto il libro bianco della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»(COM(2011)0144),

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1),

vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo «Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni» (COM(2016)0501);

vista l'adozione, da parte del Bundestag tedesco, in data 27 marzo 2015, della proposta legislativa «Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßene» e «Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes»,

vista l'approvazione, da parte del Bundesrat tedesco, in data 8 maggio 2015, della legge «Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen» e «Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes»,

vista la procedura d'infrazione concernente l'introduzione da parte della Germania di un nuovo sistema di pedaggio stradale per i veicoli privati («Pkw-Maut»), avviata dalla Commissione il 18 giugno 2015,

visto l'accordo del 1 dicembre 2016 tra il Presidente della Commissione e il ministero tedesco dei trasporti e delle infrastrutture digitali, relativo ad un sistema di pedaggio stradale tedesco («Pkw-Maut»),

vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (2) e la sua prossima revisione nel quadro dell’iniziativa stradale della Commissione nel 2017,

vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (3) e la sua prossima revisione nel quadro dell’iniziativa stradale della Commissione nel 2017,

visto il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il diritto unionale che vieta la discriminazione sulla base della nazionalità,

vista l’interrogazione alla Commissione sull’approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un pedaggio stradale (O-000152/2016 — B8-0201/2017),

vista la proposta di risoluzione della commissione per i trasporti e il turismo,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la conformità del progetto di sistema di pedaggio stradale tedesco per i veicoli leggeri (LDV) con le vigenti politiche dell'Unione europea è attualmente in fase di esame;

B.

considerando che un sistema di rimborso, direttamente o indirettamente basato sulla nazionalità, è discriminatorio, contravviene ai principi guida dell'Unione europea, ostacola la mobilità transfrontaliera e indebolisce il mercato unico europeo;

C.

considerando che il sistema di pedaggio tedesco previsto è probabilmente in contrasto con i principi di «non discriminazione», «chi usa paga» e «chi inquina paga»;

D.

considerando che sistemi di pedaggio nazionali che introducono tariffe indirettamente o direttamente basate sulla nazionalità sarebbero contrari al diritto comunitario;

E.

considerando che i sistemi di pedaggio nazionali hanno, in particolare, un impatto negativo sui cittadini delle regioni frontaliere che devono avere a che fare con i diversi sistemi di pedaggio e i relativi costi, ostacolano il libero flusso del traffico transfrontaliero e creano inutili ostacoli ad un'ulteriore integrazione europea;

F.

considerando che gli oneri amministrativi supplementari che ne conseguono si tradurrebbero in un aumento dei costi e probabilmente in procedure non trasparenti, riducendo i mezzi aggiuntivi previsti per gli investimenti nelle infrastrutture;

1.

riconosce che il trasporto rappresenta un settore cruciale per la crescita economica, assicurando una mobilità efficiente e conveniente dei cittadini e delle merci all'interno e all'esterno dell'Unione europea;

2.

sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero investire adeguatamente nelle infrastrutture di trasporto;

3.

sollecita la Commissione ad applicare le politiche in corso, come previsto — tra le altre cose — nel Libro bianco del 2011 sui trasporti;

4.

sottolinea che un sistema di tariffe per l'uso delle infrastrutture stradali può svolgere un ruolo fondamentale nel trasferimento modale e nel finanziamento della manutenzione e dello sviluppo di infrastrutture stradali sostenibili, sicure, efficienti e orientate al futuro nell'Unione europea;

5.

sottolinea che i sistemi di tariffe per l'uso delle infrastrutture stradali per qualsiasi tipo di veicolo a motore dovrebbero essere elettronici e basati alla distanza e dovrebbero rispettare i principi «chi usa paga» e "chi inquina paga, sanciti dalle politiche dell'UE e dalla legislazione dell’UE, al fine di garantire l'internalizzazione dei costi esterni connessi al trasporto su strada;

6.

sottolinea la necessità di ottenere una migliore qualità del servizio relativo alle infrastrutture stradali, in particolare in termini di sicurezza, nonché una significativa riduzione della congestione;

7.

incoraggia la Commissione a includere i costi esterni derivanti dal cambiamento climatico e dagli incidenti, non coperti da assicurazione, al momento di proporre una nuova legislazione, come ad esempio la revisione della direttiva eurobollo; sottolinea, inoltre, che la legislazione sull’internalizzazione dei costi esterni deve applicarsi a tutte le strade ed escludere una concorrenza sleale tra i diversi modi di trasporto;

8.

sottolinea che una procedura d'infrazione in corso contro la Germania, che tratta la discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, è stata «sospesa» fino a nuovo ordine senza un'adeguata motivazione giuridica, per mezzo di un accordo politico informale tra il Presidente della Commissione e il ministero tedesco dei trasporti e delle infrastrutture digitali;

9.

sottolinea che l'introduzione di sistemi di pedaggio stradale nazionali non dovrebbe ostacolare l'accesso al mercato, la crescita, la competitività e la flessibilità del trasporto e degli operatori dei trasporti transfrontalieri all'interno dell'UE, al fine di garantire un ulteriore sviluppo e l'integrità del mercato unico europeo;

10.

invita la Commissione a fornire e a divulgare informazioni pertinenti della Direzione generale della Mobilità e dei trasporti (DG MOVE) sull'analisi delle nuove misure relative al «Pkw-Maut», presentate dalle autorità tedesche, e sulla loro conformità al diritto dell’Unione;

11.

sottolinea che un requisito fondamentale per pedaggi stradali non discriminatori è che tutti gli utenti paghino la stessa tariffa per utilizzare le stesse strade; sottolinea che qualsiasi sistema di pedaggio stradale nazionale che discrimini direttamente sulla base della nazionalità o che venga abbinato a misure fiscali nazionali a beneficio esclusivo dei cittadini di un paese, ad esempio una detrazione dalla tassa automobilistica nazionale, perseguendo in tal modo l'obiettivo caricare l’onere principalmente sugli utenti stranieri, costituisce una violazione del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 18 del TFUE; ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati, deve controllare l’attuazione e l'applicazione corrette della legge dopo la sua adozione;

12.

invita la Commissione a presentare al Parlamento l'accordo stipulato con il governo tedesco, sottolineando le principali differenze con la normativa nazionale portata dinanzi alla Corte e le motivazioni sulla sua conformità alle disposizioni del trattato e del diritto unionale;

13.

è del parere che il sistema di pedaggio stradale tedesco («Pkw-Maut») del dicembre 2016 contenga ancora elementi che rappresentano una violazione del diritto dell'Unione e violano i principi fondamentali dei trattati, in particolare la discriminazione basata sulla nazionalità;

14.

sottolinea che sono necessarie norme comuni per istituire un quadro coerente, equo, non discriminatorio e armonizzato per i sistemi di pedaggio stradale per qualsiasi tipo di veicolo nell'Unione europea;

15.

esorta la Commissione a considerare la revisione della legislazione e un quadro armonizzato per quanto riguarda l'eurobollo e il servizio europeo di telepedaggio (SET) come un'opportunità per definire un tale quadro e per monitorare e incrementare la corretta applicazione di tale normativa;

16.

sottolinea che l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio svolge un ruolo chiave nel facilitare il trasporto transfrontaliero e che gli Stati membri che agiscono individualmente creano frammentazione e ostacolano uno spazio unico europeo dei trasporti;

17.

chiede alla Commissione di fornire tutti i dettagli tecnici e legali dell’accordo del 1 dicembre 2016 tra il Presidente della Commissione e il ministero tedesco dei trasporti e delle infrastrutture digitali e di chiarire tutti gli aspetti giuridici e politici relativi al motivo per cui l'accordo del 1 dicembre 2016, che ancora non impone un onere supplementare per gli utenti tedeschi e mantiene quindi una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, sia stato considerato come una base sufficiente per sospendere la procedura d'infrazione contro la Germania, avviata esattamente sulla base delle stesse problematiche in materia di discriminazione, e di tenere adeguatamente informato il Parlamento in merito;

18.

chiede alla Commissione di monitorare attentamente il processo;

19.

invita la Commissione a coinvolgere in Parlamento in ogni fase del processo per mezzo di un dialogo strutturato;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.


Giovedì 16 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/106


P8_TA(2017)0086

Zimbabwe, il caso del pastore Evan Mawarire

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sullo Zimbabwe, il caso del pastore Evan Mawarire e altri casi di limitazione della libertà di espressione (2017/2608(RSP))

(2018/C 263/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe,

vista la dichiarazione locale dell'UE sulla governance locale del 30 giugno 2016,

vista la dichiarazione locale dell'UE sulla violenza del 12 luglio 2016,

vista la dichiarazione comune locale dell'UE sul sequestro di Itai Dzamara del 9 marzo 2017,

visto il comunicato stampa della commissione dei diritti umani dello Zimbabwe sulle proteste pubbliche e la condotta della polizia,

vista la decisione 2016/220/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2016 (1), sulla proroga fino al 20 febbraio 2017 delle misure restrittive dell’UE nei confronti dello Zimbabwe,

vista la dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'UE, del 19 febbraio 2014 sulla revisione delle relazioni UE-Zimbabwe,

visto l'accordo politico globale siglato nel 2008 dai tre principali partiti politici ZANU PF, MDC-T e MDC,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sullo Zimbabwe, del 23 luglio 2012, e la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che esegue la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2),

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981, che lo Zimbabwe ha ratificato,

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del dicembre 1948,

vista la costituzione dello Zimbabwe,

visto l'accordo di Cotonou,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il popolo dello Zimbabwe è oppresso da molti anni da un regime autoritario guidato dal presidente Mugabe, che rimane al potere mediante la corruzione, la violenza, le elezioni inficiate da irregolarità e un brutale apparato di sicurezza; che il popolo dello Zimbabwe non sperimenta una situazione di vera libertà da decenni e, pertanto, molti giovani al di sotto dei trent'anni hanno conosciuto solo una vita di povertà e repressione violenta;

B.

considerando che il movimento dei social media indipendenti #ThisFlag, fondato da Evan Mawarire, pastore e difensori dei diritti umani con base a Harare, ha catalizzato la frustrazione dei cittadini nei confronti del regime di Mugabe durante le proteste dello scorso anno contro l'inerzia del governo rispetto alla corruzione, all'impunità e alla povertà; che il pastore Mawarire ha invitato il governo ad affrontare i problemi dell’economia in crisi e a rispettare i diritti umani; che il movimento #ThisFlag ha ottenuto il sostegno delle chiese e della classe media, che avevano avuto la tendenza, fino a quel momento, ad evitare la politica di strada;

C.

considerando che il pastore Evan Mawarire era già stato arrestato con l'accusa di incitamento a commettere violenza pubblica, era stato poi rilasciato nel luglio 2016, e aveva successivamente lasciato lo Zimbabwe, nello stesso mese, a causa dei timori per la sicurezza sua e della sua famiglia;

D.

considerando che, il 1o febbraio 2017, il pastore Evan Mawarire è stato arrestato all'aeroporto di Harare al suo rientro nello Zimbabwe; che, in un primo tempo, è stato accusato di «sovvertire un governo costituzionale» ai sensi della sezione 22 della legge sulla procedura penale, un reato che è punibile con la reclusione fino a 20 anni; che, il 2 febbraio 2017, è stato aggiunto un altro reato, quello di vilipendio alla bandiera ai sensi della sezione 6 della Legge sulla bandiera dello Zimbabwe; che il pastore Mawarire è stato rilasciato solo su cauzione dopo aver trascorso nove giorni in custodia;

E.

considerando che, in una dichiarazione pubblica, la commissione dei diritti umani dello Zimbabwe ha espresso profonda preoccupazione per la brutalità e la condotta violenta della polizia, affermando che i diritti fondamentali dei manifestanti sono stati violati, e ha invitato le autorità dello Zimbabwe ad effettuare indagini e a condurre i responsabili dinanzi alla giustizia;

F.

considerando che Itai Dzamara, giornalista e attivista politico, è stato sequestrato il 9 marzo 2015 da cinque uomini non identificati presso un barbiere ad Harare; che la Corte suprema ha ordinato al governo di avviare le ricerche di Itai Dzamara e di riferire ogni due settimane sui progressi compiuti, fino a quando non sarà stato localizzato; che il destino del sig. Dzamara rimane sconosciuto;

G.

considerando che Promise Mkwananzi, leader di #Tajamuka, un movimento sociale collegato allo sciopero di luglio, era stato arrestato e accusato di incitamento alla violenza pubblica prima che venisse indetta l’azione «shutdown 3.0» prevista per il 31 agosto 2016 ed è stato rilasciato su cauzione; che un’altra attivista di #Tajamuka, la signora Linda Masarira, che era stata precedentemente arrestata nel maggio 2015 e rimessa in libertà su cauzione, è stata arrestata nuovamente durante la protesta del mese di luglio 2016;

H.

considerando che, nel febbraio 2017, le misure restrittive dell'UE nei confronti del regime dello Zimbabwe sono state rinnovate fino al 20 febbraio 2018; che il congelamento dei beni e il divieto di viaggio continueranno ad applicarsi al presidente Mugabe, a Grace Mugabe e alla società Zimbabwe Defence Industries; che l'embargo sulle armi rimarrà in vigore; che l'UE aveva revocato le restrizioni nei confronti di 78 persone e otto entità;

I.

considerando che lo Zimbawe è firmatario dell'accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 9, sancisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE;

J.

considerando che, nel quadro dell'11o Fondo europeo di sviluppo, sono stati stanziati 234 milioni di euro per il programma indicativo nazionale (PIN) per lo Zimbabwe per il periodo 2014-2020, da destinarsi in particolare a tre settori principali, ovvero la sanità, lo sviluppo economico basato sull'agricoltura e la governance e la creazione di istituzioni;

1.

deplora l'arresto del pastore Evan Mawarire; sottolinea che il suo rilascio su cauzione non è sufficiente e che le accuse politicamente motivate contro di lui devono essere completamente ritirate;

2.

chiede alle autorità dello Zimbabwe di garantire che non si abusi del sistema di giustizia penale per colpire, molestare o intimidire i difensori dei diritti umani, come il pastore Evan Mawarire;

3.

ritiene che la libertà di riunione, associazione ed espressione rappresentino componenti fondamentali di qualsiasi democrazia; sottolinea che esprimere un parere in modo non-violento è un diritto costituzionale per tutti i cittadini dello Zimbabwe e ricorda alle autorità il loro obbligo di proteggere i diritti di tutti i cittadini;

4.

esprime profonda preoccupazione per quanto riportato dalle organizzazioni dei diritti umani in merito alla violenza politica, nonché a restrizioni e intimidazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani; si rammarica che, dalle ultime elezioni e dall'adozione della nuova Costituzione nel 2013, siano stati compiuti pochi passi avanti per quanto riguarda lo Stato di diritto e, in particolare, la riforma del quadro dei diritti umani;

5.

invita le autorità dello Zimbabwe ad accertare dove si trovi il sig. Dzamara e a garantire che i responsabili del suo sequestro ne rispondano in giustizia; osserva che esprimere un parere in modo non-violento è un diritto costituzionale per tutti i cittadini dello Zimbabwe ed è un obbligo delle autorità proteggere i diritti di tutti i cittadini;

6.

esprime altresì la sua preoccupazione per il caso della signora Linda Masarira, che è stata condannata con l'accusa di violenza pubblica a seguito dello sciopero nazionale tenutosi il 6 luglio 2016; invita il governo dello Zimbabwe a dar prova di moderazione e a rispettare i diritti umani di tutti i cittadini dello Zimbabwe, compreso il diritto alla libertà di parola e alla libertà di riunione; ricorda al governo le sue responsabilità per quanto riguarda la necessità di rispettare la costituzione, obbedirle e non sovvertirla, e di servire tutti i cittadini dello Zimbabwe in modo imparziale senza eccezioni;

7.

invita la delegazione dell'UE a Harare a continuare ad offrire la sua assistenza allo Zimbabwe, al fine di migliorare la situazione dei diritti umani e di esplorare le possibilità di facilitare una missione di osservazione elettorale dell'UE;

8.

sottolinea di nuovo l'importanza che l'UE avvii un dialogo politico con le autorità dello Zimbabwe nel quadro dell'accordo di Cotonou, confermando in tal modo l'impegno dell'UE a sostegno della popolazione locale;

9.

ribadisce che l'UE deve garantire che i finanziamenti accordati allo Zimbabwe nel quadro del programma indicativo nazionale siano effettivamente destinati ai settori interessati e invita il governo dello Zimbabwe a concedere alla Commissione un accesso senza restrizioni ai progetti finanziati dall'UE nonché a migliorare la sua apertura all'assistenza tecnica per i progetti e i programmi definiti di comune accordo;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, al governo e al parlamento dello Zimbabwe, ai governi della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale e dell'Unione africana.

(1)  GU L 40 del 17.2.2016, pag. 11.

(2)  GU L 54 del 28.2.2012, pag. 20.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/109


P8_TA(2017)0087

Detenuti politici ucraini in Russia e situazione in Crimea

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sui detenuti politici ucraini in Russia e la situazione in Crimea (2017/2596(RSP))

(2018/C 263/15)

Il Parlamento europeo,

visti l'accordo di associazione e l'accordo di libero scambio globale e approfondito tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e la Russia, segnatamente quelle del 4 febbraio 2016 sulla situazione dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea (1), e del 12 maggio 2016 sui tatari di Crimea (2), nonché quelle riguardanti casi specifici di cittadini ucraini detenuti illegalmente in Russia, quali quelle del 30 aprile 2015 sul caso di Nadiya Savchenko (3) e del 10 settembre 2015 sulla Russia, in particolare il caso di Eston Kohver (4), Oleg Sentsov e Olexandr Kolchenko (5),

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 68/262, del 27 marzo 2014, sull'integrità territoriale dell'Ucraina e n. 71/205, del 19 dicembre 2016, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli (Ucraina),

visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP),

vista la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra,

visto il «Pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk», adottato e firmato a Minsk il 12 febbraio 2015 e approvato nel suo complesso dalla risoluzione n. 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015,

viste le decisioni del Consiglio che prevedono il mantenimento delle sanzioni imposte alla Federazione russa a seguito dell'annessione illegale della Crimea,

vista la decisione della cosiddetta Corte suprema della Crimea, del 26 aprile 2016, che ha definito il Mejlis dei tatari di Crimea un'organizzazione estremistica, vietandone le attività nella penisola di Crimea,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che a marzo 2017 ricorre il terzo triste anniversario dell'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Russia;

B.

considerando che l'annessione della Crimea da parte della Federazione russa è illegale e costituisce una violazione del diritto internazionale e degli accordi europei firmati sia dalla Federazione russa che dall'Ucraina, segnatamente la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, il Memorandum di Budapest e il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato tra la Federazione russa e l'Ucraina del 1997;

C.

considerando che, per tutto il periodo dell'annessione, la protezione della popolazione e dei cittadini di Crimea spetta alle autorità russe, mediante le autorità de facto presenti nella regione;

D.

considerando che, secondo le organizzazioni dei diritti umani e fonti pubbliche, almeno 62 cittadini ucraini, di cui 49 residenti in Crimea, sono stati illegalmente perseguiti per motivi politici dalle autorità di contrasto russe; che nel 2016 il numero di prigionieri politici ucraini in Russia è aumentato, nonostante la gradita liberazione di sei cittadini ucraini; che, attualmente, 17 cittadini ucraini sono detenuti illegalmente nella Federazione russa e altri 15 nella Crimea occupata; che almeno cento cittadini ucraini sono tenuti in ostaggio in condizioni spaventose dalle forze separatiste appoggiate dalla Russia nelle regioni ucraine di Donec'k e Luhans'k;

E.

considerando che sono stati denunciati vari casi di tortura e di trattamenti crudeli e degradanti; che finora tali accuse non sono state oggetto di indagini adeguate; che la tortura è stata utilizzata per ottenere confessioni e false prove di colpevolezza; che sono stati presi di mira anche gli avvocati della Crimea che forniscono assistenza legale a tali persone e i difensori dei diritti umani che denunciano i casi di sparizioni forzate di matrice politica in Crimea, come pure i giornalisti che pubblicano informazioni sulla situazione dei tatari di Crimea;

F.

considerando che molti prigionieri e detenuti sono stati sottoposti a condizioni crudeli e disumane, con possibili rischi per la loro salute fisica e psicologica; che vi sono prigionieri che necessitano di assistenza e cure mediche urgenti;

G.

considerando che il 16 dicembre 2016 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha definito la Russia una potenza occupante e ha condannato l'occupazione temporanea del territorio dell'Ucraina — la Repubblica autonoma di Crimea e la città di Sebastopoli — da parte della Federazione russa e ha ribadito di non riconoscere tale annessione;

H.

considerando che, in base all'articolo 70 della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, le persone protette non possono essere arrestate, perseguite o condannate dalla potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse prima dell'occupazione; considerando che la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riconosce la Russia come potenza occupante e impone ad essa gli obblighi spettanti a una potenza occupante, compresa la protezione della popolazione e dei cittadini di Crimea;

I.

considerando che le restrittive norme russe in materia di diritti politici e civili sono state estese alla Crimea, il che ha causato drastiche limitazioni della libertà di riunione, di espressione, di associazione, di accesso all'informazione e di religione, come pure segnalazioni credibili riguardo a intimidazioni, sparizioni forzate e torture;

J.

considerando che vi sono circa 20 000 sfollati interni provenienti dalla Crimea in altre regioni ucraine, che il Mejlis del popolo tartaro di Crimea è stato bandito e definito un'organizzazione estremistica e che le scuole ucraine nella penisola sono state chiuse;

K.

considerando che il 16 gennaio 2017 l'Ucraina ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (CIG) affinché la Federazione russa sia riconosciuta responsabile per il sostegno al terrorismo nella parte orientale dell'Ucraina e per gli atti di discriminazione ai danni di persone di etnia ucraina e di tatari di Crimea nella Crimea occupata;

1.

sostiene la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ribadisce fermamente la sua condanna dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli alla Federazione russa; sostiene pienamente la ferma e incessante determinazione dell'UE e dei suoi Stati membri a non riconoscere tale annessione e le misure restrittive adottate al riguardo;

2.

ricorda che la situazione dei diritti umani nella penisola di Crimea è notevolmente peggiorata, che le violazioni della libertà di parola, gli abusi contro i mezzi di informazione e l'imposizione forzata della cittadinanza russa sono divenute prassi sistematiche e che le libertà e i diritti umani fondamentali non sono garantiti in Crimea;

3.

condanna le politiche discriminatorie imposte dalle cosiddette autorità nei confronti, in particolare, della minoranza etnica dei tatari di Crimea, la violazione dei loro diritti di proprietà, la crescente intimidazione attuata nei confronti di questa comunità e di coloro che si oppongono all'annessione russa, come pure la mancanza di libertà di espressione e di associazione nella penisola;

4.

invita la Russia a liberare senza ulteriore indugio tutti i cittadini ucraini detenuti illegalmente e arbitrariamente, sia in Russia che nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, provvedendo al loro rientro in sicurezza, segnatamente Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Oleksandr Kolchenko, Oleg Sentsov, Oleksiy Chyrniy, Oleksandr Kostenko, Serhiy Lytvynov, Valentyn Vyhivskyi, Viktor Shur, Andriy Kolomiyets, Ruslan Zeytullayev, Nuri Primov, Rustem Vaitov, Ferat Sayfullayev, Akhtem Chiyhoz, Mustafa Dehermendzhi, Ali Asanov, Inver Bekirov, Muslim Aliyev, Vadim Siruk, Arsen Dzhepparov, Refat Alimov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Rustem Abiltarov, Enver Mamutov, Artur Panov, Evheniy Panov, Roman Suschenko ed Emir-Usein Kuku, difensore dei diritti umani, come pure altri detenuti, e a consentire a tutte le persone sopra menzionate di circolare liberamente, compreso Mykola Semena, perseguitato per la sua attività di giornalista per Radio Free Europe/Radio Liberty;

5.

sottolinea che la decisione della Federazione russa del 21 marzo 2014 di annettere la Crimea rimane illegale e condanna fermamente la successiva decisione delle autorità russe di fornire a tutti gli abitanti della Crimea passaporti russi;

6.

ricorda alla Federazione russa che, in quanto potenza occupante che esercita un controllo effettivo sulla Crimea ed è vincolata dal diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale in materia di diritti umani, è tenuta a garantire la tutela dei diritti umani nella penisola e chiede alle autorità russe di concedere il libero accesso in Crimea alle istituzioni internazionali e agli esperti indipendenti dell'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, come pure a tutte le ONG per i diritti umani e agli organi di informazione che intendono visitare la Crimea, valutare la situazione e riferire in materia; invita le autorità ucraine a semplificare la procedura per concedere a giornalisti stranieri, difensori dei diritti umani e avvocati l'accesso alla penisola;

7.

ritiene che i diritti dei tatari di Crimea siano stati gravemente violati con la messa al bando delle attività del Mejlis e ribadisce con forza il suo appello affinché tale decisione, e i relativi effetti, siano revocati; deplora la persecuzione giudiziaria e le minacce di arresto ai danni di leader del Mejlis come Mustafa Dzhemilev, membro della Verkhovna Rada ucraina e candidato al Premio Sacharov, e Refat Čubarov, presidente del Mejlis;

8.

sottolinea che i tatari di Crimea, popolo autoctono della penisola, e il loro patrimonio culturale sembrano essere obiettivo privilegiato di repressioni; chiede che sia consentito un accesso privo di restrizioni in Crimea alle istituzioni internazionali e agli esperti indipendenti dell'OSCE, delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa;

9.

ricorda alle autorità russe che, nonostante l'illegalità dell'annessione della Crimea, la Russia è, di fatto, pienamente responsabile del rispetto dell'ordinamento giuridico in Crimea nonché della protezione dei suoi cittadini da misure giudiziarie o amministrative arbitrarie;

10.

esprime profonda preoccupazione per le numerose e credibili segnalazioni di casi di sparizioni, torture e intimidazioni sistematiche di cittadini locali che si sono opposti all'annessione della Crimea e invita la Russia a porre immediatamente fine alle pratiche di persecuzione, a indagare efficacemente su tutti i casi di violazioni dei diritti umani, comprese le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie, le torture e i maltrattamenti dei detenuti, e a rispettare le libertà fondamentali di tutti i residenti, tra cui la libertà di espressione, di associazione e di religione o credo, nonché il diritto di riunione pacifica; invita a procedere immediatamente allo svolgimento di indagini su tutte le sparizioni e i sequestri verificatisi durante il periodo di occupazione della Crimea, compreso il caso di Ervin Ibragimov;

11.

rammenta che, a norma della legislazione russa, la competenza del sistema giudiziario russo si applica soltanto ai reati commessi nel territorio della Russia; deplora il fatto che le autorità di contrasto russe abbiano avviato diversi procedimenti penali per atti commessi nel territorio dell'Ucraina e della Crimea precedentemente alla sua annessione;

12.

accoglie positivamente la recente visita in Crimea del difensore civico ucraino, allo scopo di incontrare i prigionieri; si rammarica che il difensore civico non sia stato autorizzato a incontrare tutti i prigionieri e auspica che in occasione delle visite future avrà libero accesso ai prigionieri ucraini in Crimea e a quelli che sono stati trasferiti nella Federazione russa;

13.

invita a garantire all'OSCE e agli altri osservatori internazionali dei diritti umani, nonché a tutti gli operatori umanitari, l'accesso illimitato, sicuro e senza impedimenti alla penisola di Crimea, come pure a istituire meccanismi di monitoraggio indipendenti e a fornire assistenza umanitaria e giuridica in funzione delle necessità; appoggia le iniziative promosse dall'Ucraina al fine di affrontare tali questioni in seno al Consiglio dei diritti umani e all'Assemblea generale; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la delegazione dell'UE in Russia a seguire da vicino i processi a carico dei prigionieri politici ucraini e a riferire in merito al loro trattamento durante la detenzione; esprime preoccupazione per le segnalazioni concernenti il ricorso a trattamenti psichiatrici punitivi; si aspetta che la delegazione dell'UE, il SEAE e le ambasciate degli Stati membri seguano da vicino i procedimenti giudiziari a carico dei cittadini ucraini in Russia e cerchino di porsi in contatto con queste persone, prima dei processi così come durante e dopo gli stessi;

14.

condanna la prassi generalizzata di trasferire i detenuti in regioni remote della Russia, in quanto ciò ostacola gravemente le loro comunicazioni con i familiari e le organizzazioni per i diritti umani; sottolinea che tale prassi costituisce una violazione della normativa russa vigente, in particolare dell'articolo 73 del codice penale, in base al quale la pena deve essere scontata nella regione in cui risiede il condannato o in cui stata pronunciata la sentenza; denuncia la prassi di negare le visite consolari ai detenuti e invita le autorità a consentire tali visite in maniera incondizionata; esorta a garantire l'accesso del Comitato internazionale della Croce rossa alle carceri nei territori occupati nonché il rispetto del diritto dei detenuti di comunicare periodicamente con familiari e amici, sia per corrispondenza sia ricevendo visite;

15.

sottolinea altresì la necessità che l'Ucraina assicuri la tutela dei diritti e delle esigenze dei cittadini ucraini sfollati, compreso il diritto di voto e il diritto alla piena tutela giuridica e amministrativa nel loro paese;

16.

accoglie con favore la decisione del Presidium della Corte suprema russa, del 22 febbraio 2017, di revocare la condanna di Ildar Dadin, accusato di aver partecipato a diverse manifestazioni di protesta non autorizzate, anche contro la guerra della Russia contro l'Ucraina, e di ordinare il suo rilascio, in seguito alla risoluzione del Parlamento del 24 novembre 2016 (6) in sua difesa;

17.

invita il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani a prestare costante attenzione alla situazione dei diritti umani nella penisola di Crimea; evidenzia la necessità che, in generale, l'Unione europea svolga un ruolo più visibile, efficace e proattivo nella promozione di una soluzione pacifica duratura;

18.

chiede il sostegno dell'UE a favore dei progetti dei media ucraini e dei tatari di Crimea per la Crimea e di quelli avviati dal Fondo europeo per la democrazia e da Radio Free Europe/Radio Liberty, nonché in difesa delle scuole ucraine e dei tatari di Crimea come pure di altre iniziative volte a tutelare il loro patrimonio culturale;

19.

invita a imporre ulteriori misure restrittive nei confronti degli individui responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ivi compreso il congelamento dei loro beni presso le banche dell'UE;

20.

esorta tutte le parti ad attuare pienamente le disposizioni degli accordi di Minsk, compresa la cessazione delle attività militari a Donbas e lo scambio di ostaggi, nonché a liberare senza ulteriore indugio tutti i prigionieri consentendo il loro ritorno; rammenta la particolare responsabilità spettante al governo russo a tal proposito;

21.

chiede di valutare la possibilità di stabilire un formato negoziale internazionale per discutere la fine dell'occupazione della Crimea, con la partecipazione dell'UE e sulla base del diritto umanitario internazionale, dei diritti umani e dei principi internazionali;

22.

esorta il Consiglio a trovare il modo di sostenere l'Ucraina presso la Corte internazionale di giustizia affinché la Federazione russa debba rispondere del proprio sostegno al terrorismo nell'Est dell'Ucraina e degli atti di discriminazione ai danni di persone di etnia ucraina e tatari di Crimea nella Crimea occupata;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, al Presidente dell'Ucraina, ai governi e ai parlamenti dell'Ucraina e della Federazione russa, alle assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0043.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0218.

(3)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 101.

(4)  Cittadino estone.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0314.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0446.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/113


P8_TA(2017)0088

Filippine, il caso della senatrice Leila M. De Lima

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulle Filippine: il caso della senatrice Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))

(2018/C 263/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nelle Filippine, in particolare quella del 15 settembre 2016 (1),

viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE e dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR),

viste le relazioni diplomatiche tra le Filippine e l'UE (precedentemente Comunità economica europea — CEE), avviate il 12 maggio 1964 con la nomina dell'Ambasciatore delle Filippine presso la CEE,

visto lo status delle Filippine quale membro fondatore dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN),

vista la dichiarazione resa il 28 febbraio 2017 dalla Commissione internazionale di giuristi,

visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra,

visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le Filippine e l'UE vantano relazioni diplomatiche, economiche, culturali e politiche di lunga data;

B.

considerando che il 23 febbraio 2017 è stato emesso un mandato di arresto nei confronti della senatrice filippina Leila M. De Lima, membro del partito liberale d'opposizione, per presunti reati connessi alla droga; che il 24 febbraio 2017 Leila M. De Lima è stata arrestata e incarcerata; che, in caso di condanna, rischia una pena detentiva compresa tra dodici anni e l'ergastolo, oltre all'espulsione dal Senato;

C.

considerando che si teme seriamente che le accuse a carico di Leila M. De Lima siano quasi del tutto inventate; che Amnesty International considera Leila M. De Lima un prigioniero di coscienza;

D.

considerando che Leila M. De Lima è un'attivista per i diritti umani nonché la principale oppositrice della campagna antidroga promossa dal presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte; che Leila M. De Lima ha apertamente condannato la guerra contro la droga in atto nelle Filippine; che ha presieduto la commissione per i diritti umani delle Filippine; che si teme seriamente per la sua sicurezza; che, nonostante siano stati denunciati numerosi casi di tortura nei luoghi di detenzione, non è stata avviata nessuna indagine al riguardo;

E.

considerando che il 19 settembre 2016 Leila M. De Lima è stata destituita dalla posizione di presidente della commissione per la giustizia e i diritti umani del Senato; che, durante il suo mandato di presidente della commissione per i diritti umani, ha indagato sulle esecuzioni extragiudiziali di circa 1 000 o più presunti autori di reati legati alla droga, che sarebbero state commesse a Davao all'epoca in cui il presidente Duterte era sindaco della città; che, dopo le audizioni, Leila M. De Lima è stata vittima di innumerevoli vessazioni e intimidazioni da parte delle autorità, e che tali attacchi si sono intensificati negli ultimi otto mesi;

F.

considerando che il 2 marzo 2017 Humans Rights Watch ha pubblicato una relazione dal titolo «Licenza di uccidere: esecuzioni commesse dalla polizia filippina nel quadro della guerra contro la droga promossa dal presidente Duterte», nella quale vengono documentate le esecuzioni extragiudiziali connesse alla campagna antidroga;

G.

considerando che, dall'insediamento del presidente Duterte il 30 giugno 2016, sono state segnalate oltre 7 000 uccisioni commesse dalla polizia e da miliziani nel quadro della campagna antidroga; che il presidente Duterte si è impegnato a portare avanti tale campagna antidroga fino alla fine del suo mandato presidenziale, nel 2022;

H.

considerando che, in risposta all'uccisione di alcuni agenti da parte dei guerriglieri del gruppo comunista del Nuovo esercito popolare (NPA) nel sud delle Filippine l'8 marzo 2017, il presidente Duterte ha ordinato all'esercito di intraprendere operazioni contro i ribelli senza curarsi dei danni collaterali;

I.

considerando che il 30 gennaio 2017 la polizia nazionale filippina ha temporaneamente sospeso le operazioni antidroga della polizia a seguito di una brutale uccisione che sarebbe stata commessa nel quadro della campagna antidroga; che il presidente Duterte ha ordinato alle Forze armate delle Filippine (AFP) di colmare questo vuoto nella campagna antidroga;

J.

considerando che nelle Filippine i difensori dei diritti umani, gli attivisti e i giornalisti, tra cui Leila M. De Lima, sono continuamente oggetto di minacce, vessazioni, intimidazioni e attacchi informatici; che gli autori delle violazioni dei diritti di questi gruppi restano impuniti in quanto non vengono condotte adeguate indagini al riguardo; che nel novembre 2016 il presidente Duterte ha apertamente minacciato di uccidere i difensori dei diritti umani;

K.

considerando che il 7 marzo 2017 la Camera dei rappresentanti ha approvato il progetto di legge 4727 sulla reintroduzione della pena capitale per gravi reati connessi alla droga; che le Filippine sono state il primo paese della regione ad abolire la pena di morte nel 2007; che la reintroduzione della pena capitale sarebbe una palese violazione del secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui il paese è parte dal 2007; che l'amministrazione del presidente Duterte sta considerando l'introduzione di una normativa volta a ridurre l'età minima della responsabilità penale da 15 a 9 anni;

L.

considerando che nel settembre 2016 le Filippine hanno assunto la presidenza di turno dell'ASEAN per il 2017;

1.

chiede il rilascio immediato della senatrice Leila M. De Lima ed esorta a garantirle un'adeguata sicurezza finché resterà in detenzione; invita le autorità delle Filippine ad assicurare un processo equo, richiamando in particolare l'attenzione sul diritto alla presunzione di innocenza, a ritirare tutte le accuse di matrice politica contro la senatrice e a porre fine a ogni vessazione nei suoi confronti;

2.

è consapevole del fatto che, nelle Filippine, milioni di persone sono colpite dagli elevati livelli di tossicodipendenza e dalle relative conseguenze; condanna fermamente il traffico e l'abuso di stupefacenti nelle Filippine; invita il governo ad attribuire la priorità alla lotta contro le reti di trafficanti e i signori della droga, invece di concentrarsi sui piccoli consumatori; sottolinea che questa lotta deve essere accompagnata dall'introduzione di misure di prevenzione e disintossicazione; incoraggia gli sforzi profusi dal governo per aprire nuovi centri di disintossicazione;

3.

condanna fermamente l'elevato numero di esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze armate e dai gruppi di miliziani nel contesto della campagna antidroga; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime; manifesta profonda preoccupazione per le segnalazioni credibili secondo cui le forze di polizia delle Filippine falsificherebbero le prove per giustificare le esecuzioni extragiudiziali, le cui vittime sono sempre più spesso i poveri delle aree urbane; invita le autorità delle Filippine ad avviare immediatamente indagini imparziali ed efficaci sulle esecuzioni extragiudiziali nonché a perseguire e assicurare alla giustizia tutti i responsabili; esorta l'UE a sostenere tali indagini; sollecita le autorità delle Filippine ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che siano commesse altre uccisioni;

4.

esprime profonda preoccupazione per la retorica adottata dal presidente Duterte in risposta all'uccisione di alcuni agenti l'8 marzo 2017 ed esorta fermamente le autorità e l'esercito delle Filippine a rispettare rigorosamente il diritto internazionale umanitario, che impone a tutte le parti di un conflitto armato l'obbligo specifico di risparmiare i civili e i non combattenti;

5.

invita l'UE a sostenere l'avvio, nel quadro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di un'indagine internazionale indipendente sulle esecuzioni illegali e le altre violazioni commesse nelle Filippine nel contesto della «guerra contro la droga» promossa dal presidente Duterte;

6.

esprime profonda preoccupazione per la decisione della Camera dei rappresentanti di reintrodurre la pena di morte; invita le autorità delle Filippine a interrompere immediatamente il processo volto a reintrodurre la pena capitale; ricorda che l'UE considera la pena di morte un trattamento crudele e disumano che non è in grado di svolgere un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti criminali; invita il governo filippino a non ridurre l'età minima della responsabilità penale;

7.

invita l'UE a monitorare con attenzione il caso della senatrice De Lima;

8.

sollecita l'UE ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per aiutare il governo delle Filippine a rispettare i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, in particolare mediante l'accordo quadro;

9.

esorta la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per far sì che le Filippine mettano fine alle esecuzioni extragiudiziali commesse nel quadro della campagna antidroga, ivi incluse iniziative procedurali miranti alla possibile soppressione delle preferenze SPG+ qualora nei prossimi mesi non si registrassero sostanziali progressi;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento delle Filippine, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché ai governi degli Stati membri dell'ASEAN.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0349.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/116


P8_TA(2017)0089

Priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 (2017/2598(RSP))

(2018/C 263/17)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nonché i relativi protocolli facoltativi,

vista la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per i diritti umani (CDU),

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,

vista la sua raccomandazione del 7 luglio 2016 al Consiglio sulla 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, tra cui le sue risoluzioni d'urgenza del 2016 su Etiopia, Corea del Nord, India, Crimea, Hong Kong, Kazakhstan, Egitto, Repubblica democratica del Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Gibuti, Cambogia, Tagikistan, Vietnam, Malawi, Bahrein, Myanmar/Birmania, Filippine, Somalia, Zimbabwe, Ruanda, Sudan, Thailandia, Cina, Brasile, Russia, Tibet, Iraq, Indonesia, Repubblica centrafricana, Burundi, Nicaragua, Kuwait e Guatemala,

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2),

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 18, 21, 27 e 47 del trattato sull'Unione europea,

vista la relazione annuale 2015 del CDU all'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani sono parte integrante dell'acquis etico e giuridico dell'Unione europea e costituiscono elementi fondanti dell'unità e dell'integrità europee; che il rispetto dei diritti umani va integrato in tutte le politiche dell'Unione;

B.

considerando che l'Unione europea è fermamente impegnata a favore del multilateralismo e degli organi delle Nazioni Unite per quanto concerne la promozione e la protezione dei diritti umani;

C.

considerando che le sessioni ordinarie del CDU, la nomina di relatori speciali, il meccanismo della revisione periodica universale (UPR) e le procedure speciali riguardanti situazioni nazionali specifiche o questioni tematiche contribuiscono alla promozione e al rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

1.

plaude al lavoro svolto dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, e dal suo Ufficio (OHCHR); ricorda l'impegno dell'UE a continuare a sostenerne e difenderne l'integrità, l'indipendenza e il funzionamento; valuta positivamente il ruolo svolto dall'OHCHR nel far progredire la cooperazione tra i meccanismi internazionali e regionali in materia di diritti umani e nell'individuare soluzioni per accrescere il ruolo degli «accordi regionali» relativamente alle norme universali sui diritti umani;

2.

è del parere che l'efficacia e la credibilità del CDU dipendano dall'impegno concreto dei suoi membri a proteggere tutti, in tutti i paesi, da qualsiasi violazione dei diritti umani, conformemente alle convenzioni internazionali sui diritti umani, promuovendo l'universalità, l'imparzialità, l'obiettività, la non selettività, il dialogo costruttivo e la cooperazione; esorta ad evitare la polarizzazione nelle discussioni in seno al CDU e incoraggia il dialogo costruttivo;

3.

invita gli Stati a garantire l'accesso al proprio territorio agli esperti indipendenti del CDU, ai relatori speciali e agli esperti dell'OHCHR affinché possano indagare sulle presunte violazioni dei diritti umani e a impegnarsi in modo costruttivo per correggere la situazione, nonché a onorare gli impegni assunti relativamente alle convenzioni sui diritti umani e a offrire piena cooperazione nel quadro delle procedure speciali del CDU;

4.

incoraggia tutti gli Stati ad adottare misure concrete per dare seguito alle raccomandazioni formulate nel quadro dell'UPR e a rimediare alle carenze istituendo un meccanismo di attuazione e seguito, comprendente anche la messa a punto di piani d'azione nazionali e di meccanismi nazionali di coordinamento;

5.

ricorda che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nell'eleggere i membri del CDU, ha l'obbligo di tenere conto del rispetto, da parte dei candidati, della promozione e della tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia; accoglie con favore la decisione con cui il CDU ha chiesto che il proprio comitato consultivo prepari una relazione per valutare i progressi realizzati quanto alla definizione di accordi regionali e subregionali per la promozione e la tutela dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che le rispettive modalità di voto riflettano la pari importanza dei diritti, nonché a migliorare il coordinamento delle posizioni dell'UE in proposito; chiede con forza che l'Unione parli con una sola voce e raggiunga una posizione comune nelle votazioni in seno al CDU;

6.

ribadisce l'importanza di garantire un impegno attivo e costante dell'UE nei meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare nella terza commissione, nell'Assemblea generale e nel CDU, per migliorare la sua credibilità; sostiene gli sforzi compiuti dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dalle delegazioni dell'UE a New York e a Ginevra e dagli Stati membri per accrescere ulteriormente la coerenza dell'UE sulle questioni dei diritti umani a livello di Nazioni Unite;

Priorità tematiche

7.

sottolinea l'importanza del ruolo che le ONG impegnate per i diritti umani e i difensori dei diritti umani rivestono nella promozione e nella tutela di tali diritti; evidenzia che i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere protetti in tutte le diverse forme in cui si declinano, anche nel contesto delle nuove tecnologie; condivide le preoccupazioni del CDU in merito alle segnalazioni di minacce e rappresaglie contro i membri di organizzazioni della società civile e ONG che hanno cooperato con il CDU nel processo dell'UPR;

8.

esprime profonda preoccupazione per i numerosi e crescenti tentativi di ridurre lo spazio della società civile e dei difensori dei diritti umani, anche attraverso l'adozione di leggi antiterrorismo; condanna qualsiasi atto di violenza, vessazione, intimidazione o persecuzione contro i difensori dei diritti umani, gli informatori, i giornalisti e i blogger, sia online che offline; invita tutti gli Stati a promuovere e garantire un ambiente sicuro e favorevole in cui le ONG, la società civile, i giornalisti e i difensori dei diritti umani possano operare in modo autonomo e senza ingerenze, rivolgendo un'attenzione particolare a tutti i gruppi vulnerabili; fa nuovamente appello agli Stati che hanno adottato norme restrittive nei confronti delle organizzazioni indipendenti impegnate per i diritti umani, invitandoli ad abrogare tali norme;

9.

ritiene che mezzi di comunicazione liberi, indipendenti e imparziali costituiscano uno dei capisaldi fondamentali di una società democratica, nella quale il dibattito pubblico ha un ruolo cruciale; appoggia l'appello a favore della nomina, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, di un rappresentante speciale per la sicurezza dei giornalisti; chiede che in tutti i consessi internazionali siano affrontati i temi della libertà di espressione online, delle libertà digitali e dell'importanza di una rete libera e aperta; chiede la riduzione del divario digitale, un accesso illimitato all'informazione e alla comunicazione, nonché un accesso a Internet privo di censure;

10.

ricorda che il diritto alla libertà di riunione e di associazione continua a costituire un serio problema; plaude vivamente al lavoro del relatore speciale per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione, Maina Kiai; invita tutti gli Stati a tenere in debita considerazione le sue relazioni;

11.

esorta tutti gli Stati a ratificare rapidamente i protocolli facoltativi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), che istituiscono meccanismi di denuncia e indagine;

12.

si oppone a qualsiasi forma di discriminazione o persecuzione su qualsiasi base o per qualsiasi ragione, quali la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, l'identità di genere e l'orientamento sessuale, l'origine sociale, la casta, la nascita, l'età o la disabilità; appoggia l'impegno dell'UE nel quadro delle pertinenti procedure speciali, tra cui il nuovo esperto indipendente sulla protezione dalla violenza e dalla discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; invita l'UE a continuare attivamente a promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione e a combattere la violenza e la discriminazione, quali ne siano le vittime;

13.

esprime preoccupazione per il fatto che molte persone, individualmente o come categoria, subiscono violazioni del loro diritto alla libertà di religione o di credo da parte di organi dello Stato e di attori non statali, il che è fonte di discriminazione, disuguaglianza e stigmatizzazione; ricorda la necessità di combattere l'intolleranza e la discriminazione fondate sulla religione o sul credo per garantire il rispetto di altri diritti umani interdipendenti, come il diritto alla libertà di espressione;

14.

chiede che l'UE si adoperi per tutelare maggiormente le minoranze etniche e religiose da persecuzioni e violenze e per ottenere l'abrogazione delle leggi che, facendo della blasfemia o dell'apostasia un reato, fungono da pretesto per perseguitare le minoranze religiose ed etniche e i non credenti; invita a sostenere il lavoro del relatore speciale per la libertà di religione o di credo;

15.

chiede fermamente che l'UE continui a mantenere una posizione di totale intransigenza nei confronti della pena di morte e ad adoperarsi ulteriormente per rafforzare il sostegno transregionale alla prossima risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa a una moratoria sulla pena di morte; plaude alla decisione adottata nel 2015 dalla Repubblica del Congo, dalle Figi e dal Madagascar di abolire la pena di morte per tutti i reati; deplora la ripresa delle esecuzioni in alcuni paesi, tra cui Bangladesh, Bahrain, Bielorussia, Ciad, India, Indonesia, Kuwait, Oman e Sud Sudan; deplora altresì l'aumento segnalato del numero di sentenze capitali emesse, in particolare, in Cina, Egitto, Iran, Nigeria, Pakistan e Arabia Saudita; ricorda alle autorità di questi paesi che essi sono firmatari della Convenzione sui diritti del fanciullo, la quale vieta categoricamente l'applicazione della pena di morte per reati commessi da persone di età inferiore a 18 anni;

16.

esorta l'UE a pronunciarsi apertamente a sostegno dell'attività delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le esecuzioni di massa e di altro tipo, comprese quelle per reati connessi alla droga, e chiede al SEAE di intensificare, a tutti i livelli di dialogo e in tutte le sedi, le azioni dell'UE nella lotta contro le esecuzioni sommarie, la tortura e altri maltrattamenti, in linea con gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; invita a procedere alla ratifica universale e all'attuazione effettiva della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e del relativo protocollo facoltativo; sottolinea l'importanza fondamentale di sostenere la prevenzione della tortura, anche attraverso il rafforzamento dei meccanismi nazionali di prevenzione istituiti nel quadro del protocollo facoltativo, nonché di continuare a sostenere la riabilitazione delle vittime di tortura;

17.

esprime profonda preoccupazione per il persistere di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo; sostiene con determinazione la Corte penale internazionale (CPI) quale istituzione fondamentale per perseguire i responsabili e aiutare le vittime a ottenere giustizia, sulla base del principio di complementarietà, nei casi di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; chiede a tutte le parti di fornire sostegno politico, diplomatico, finanziario e logistico alle attività quotidiane della CPI;

18.

invita l'UE a continuare a rafforzare le attività della CPI; incoraggia un dialogo e una cooperazione solidi tra la Corte, le Nazioni Unite e le sue agenzie nonché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC); invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad aderire alla CPI ratificando lo Statuto di Roma e ad incoraggiare la ratifica degli emendamenti di Kampala;

19.

condanna con la massima fermezza le gravi e persistenti violazioni dei diritti umani, in particolare quelle perpetrate dall'ISIS/Daesh e gli attacchi di Boko Haram contro i bambini, come pure ogni altro attacco compiuto da organizzazioni terroristiche o paramilitari contro i civili, in particolare donne e bambini; denuncia la frequenza e la portata degli atti di distruzione del patrimonio culturale e chiede di sostenere gli sforzi profusi in questo ambito nei vari consessi delle Nazioni Unite;

20.

condanna la mancanza di rispetto per il diritto internazionale umanitario ed esprime profonda preoccupazione per il crescente tasso di danni civili nei conflitti armati in tutto il mondo e per gli attacchi mortali contro ospedali, scuole, convogli umanitari e altri bersagli civili; insiste affinché tali violazioni siano tenute in debita considerazione nei rapporti specifici per paese del CDU e nelle pertinenti revisioni nel quadro del meccanismo UPR;

21.

invita l'UE ad adoperarsi attivamente a favore di un'iniziativa sul riconoscimento, da parte delle Nazioni Unite, del genocidio delle minoranze etniche e religiose perpetrato dal cosiddetto ISIS/Daesh e per il deferimento alla CPI dei casi di presunti crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio; incoraggia un dialogo e una cooperazione solidi tra la Corte, le Nazioni Unite e le sue agenzie nonché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

22.

chiede all'UE di incoraggiare tutti gli Stati a porre i diritti umani al centro delle rispettive politiche di sviluppo e ad attuare la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo del 1986; si compiace della recente nomina da parte del CDU di un relatore speciale sul diritto allo sviluppo, il cui mandato comprende il contributo alla promozione, alla protezione e al rispetto del diritto allo sviluppo nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di altri accordi internazionali di cooperazione allo sviluppo; sottolinea che i diritti umani per tutti devono essere un elemento trasversale nel conseguimento di tutti gli obiettivi e le finalità dell'Agenda 2030;

23.

invita l'UE a continuare a promuovere la parità tra donne e uomini e a sostenere attivamente l'operato di UN Women e le iniziative di integrazione della dimensione di genere nelle sue attività e nei suoi programmi; sollecita misure di sostegno continuo volte a rafforzare l'emancipazione delle donne e delle ragazze e l'eradicazione di tutte le forme di violenza e discriminazione nei loro confronti, compresa la violenza di genere; chiede con fermezza che l'UE cerchi di attuare iniziative transregionali per la promozione, la tutela e la realizzazione dei diritti delle donne e per la piena ed effettiva attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), come pure che, nello stesso contesto, mantenga il proprio impegno a favore dei diritti sessuali e riproduttivi;

24.

ricorda l'impegno dell'UE a favore dell'integrazione dei diritti umani e delle questioni di genere, in conformità con le storiche risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; invita l'UE a sostenere a livello internazionale il riconoscimento del valore aggiunto della partecipazione delle donne alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, alle operazioni di mantenimento della pace, all'assistenza umanitaria nonché alla ricostruzione e alla riconciliazione sostenibile dopo un conflitto;

25.

invita l'UE a continuare a promuovere i diritti dei minori, in particolare contribuendo a garantire l'accesso dei bambini all'acqua, ai servizi igienico-sanitari, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, ivi compreso nelle zone di conflitto e nei campi profughi, ed eliminando il lavoro minorile, il reclutamento di bambini soldato, la privazione della libertà personale, la tortura, la tratta di esseri umani, i matrimoni infantili, precoci e forzati, lo sfruttamento sessuale e le pratiche dannose, quali le mutilazioni genitali femminili; chiede che siano adottate misure volte a sostenere e rafforzare le azioni internazionali realizzate attraverso le Nazioni Unite per porre fine all'impiego di minori nei conflitti armati, e che sia affrontato in modo più efficace l'impatto delle situazioni di conflitto e postbelliche sulle donne e le ragazze; invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad adempiere i loro obblighi derivanti dal trattato e gli impegni assunti nel quadro della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989, al fine di rispettare i diritti di tutti i minori sotto la loro giurisdizione, a prescindere dal loro status giuridico, e senza discriminazioni di alcun tipo;

26.

sollecita gli Stati a promuovere i diritti delle persone con disabilità, compresa la loro partecipazione paritaria e l'inclusione sociale; chiede a tutti gli Stati di ratificare e attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità;

27.

invita l'UE a collaborare con i partner per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, anche incoraggiando un maggiore numero di Stati ad adottare piani d'azione nazionali e a partecipare ai filoni operativi dei gruppi di lavoro delle Nazioni Unite nonché dell'OHCHR; ribadisce il suo invito a tutti gli Stati e all'UE ad impegnarsi attivamente e in modo costruttivo per l'elaborazione tempestiva di uno strumento giuridicamente vincolante che disciplini, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali in modo da prevenire le violazioni dei diritti umani e, qualora queste si verifichino, garantire le indagini, il risarcimento e l'accesso ai mezzi di ricorso;

28.

accoglie con favore la dichiarazione di New York delle Nazioni Unite sui rifugiati e i migranti, che affronta la questione dei grandi flussi di rifugiati e migranti e ha condotto all'adozione di un patto mondiale su un quadro globale di risposta per i rifugiati, e l'impegno che si applica a migranti e rifugiati al fine di salvare vite, far fronte alle necessità specifiche, contrastare il razzismo e la xenofobia, lottare contro la tratta di esseri umani, garantire parità di riconoscimento e protezione di fronte alla legge, nonché l'inclusione nei piani nazionali di sviluppo; invita tutte le parti interessate a garantire impegno politico, finanziamenti e atti concreti di solidarietà a sostegno della dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti e rammenta che la questione della migrazione dovrebbe continuare ad essere esaminata su scala mondiale e non solo a livello europeo; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assumere un ruolo guida in questi sforzi internazionali e, nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, a tener fede ai loro impegni per la protezione dei diritti umani di richiedenti asilo, rifugiati, migranti e di tutti gli sfollati, in particolare le donne, i minori e i gruppi vulnerabili, tra cui le persone con disabilità;

29.

rammenta che il rimpatrio dei migranti dovrebbe avvenire unicamente nel pieno rispetto dei loro diritti e solo quando nei loro paesi sia garantita la tutela dei loro diritti; invita i governi a porre fine agli arresti e alla detenzione arbitrari di migranti, inclusi i minori; invita tutti gli Stati ad adottare misure concrete nell'interesse superiore dei minori rifugiati e migranti, sulla base della Convenzione sui diritti del fanciullo, e a introdurre misure volte a rafforzare i sistemi di tutela dei minori, in particolare attraverso la formazione degli operatori sociali e di altri gruppi professionali nonché in collaborazione con le ONG; invita tutti gli Stati a ratificare e applicare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

30.

sottolinea l'importanza di promuovere l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani, compresi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, in conformità dell'articolo 21 del trattato di Lisbona e delle disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione;

31.

evidenzia la necessità di adottare un approccio basato sui diritti e di integrare il rispetto dei diritti umani in tutte le politiche dell'UE, anche nell'ambito del commercio, degli investimenti, dei servizi pubblici, della cooperazione allo sviluppo e della migrazione, nonché nella politica di sicurezza e di difesa comune;

32.

ricorda che la coerenza interna ed esterna nel settore dei diritti umani è essenziale per la credibilità della politica dell'UE in materia di diritti umani nelle sue relazioni con i paesi terzi e invita l'UE a rispettare i propri impegni al riguardo;

Bielorussia

33.

esprime profonda preoccupazione per il protrarsi delle limitazioni alle libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica; condanna le vessazioni ai danni di giornalisti indipendenti e di opposizione e di attivisti per i diritti umani, nonché la loro detenzione; condanna il persistente ricorso alla pena di morte; chiede il rinnovo del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia in occasione della 35a sessione del Consiglio ed esorta il governo a cooperare pienamente con il relatore speciale nonché a impegnarsi ad apportare le riforme da tempo attese per tutelare i diritti umani, attuando, tra l'altro, le raccomandazioni del relatore speciale e altri meccanismi per i diritti umani;

Burundi

34.

esprime massima preoccupazione per il deterioramento della situazione politica e di sicurezza in Burundi e per il crescente numero di persone in fuga dal paese; condanna le violenze perpetrate in Burundi dal 2015, ovvero le uccisioni, le torture e gli atti di violenza mirati contro le donne, ivi compresi lo stupro collettivo e le vessazioni; condanna la detenzione di migliaia di persone, lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di burundesi, le violazioni della libertà di stampa e di espressione nonché la prevalente impunità per tali atti; sostiene la decisione del Consiglio dell'UE, dopo il fallimento delle discussioni avviate a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, di sospendere il sostegno finanziario diretto all'amministrazione burundese, compreso il sostegno di bilancio, mantenendo tuttavia il pieno sostegno finanziario per la popolazione e gli aiuti umanitari attraverso i canali diretti; esprime pieno sostegno all'istituzione di una commissione d'inchiesta sul Burundi per identificare i presunti autori delle violazioni e degli abusi dei diritti umani commessi nel paese, in modo da garantire la totale assunzione di responsabilità; invita l'UE e i suoi Stati membri a fare uso della loro influenza al fine di garantire che il Burundi inizi a cooperare pienamente con la commissione d'inchiesta e con il Consiglio e i suoi meccanismi, avvii un dialogo costruttivo con la commissione d'inchiesta e affronti le gravi preoccupazioni in materia di diritti umani; esorta le autorità burundesi a riconsiderare la loro decisione di ritirarsi dalla CPI;

Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

35.

esprime profonda preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione dei diritti umani nella RPDC; invita il governo della RPDC ad adempiere agli obblighi che incombono al paese in virtù degli strumenti sui diritti umani di cui è parte e a garantire che le organizzazioni umanitarie, gli osservatori indipendenti per i diritti umani e il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RPDC abbiano accesso al paese e possano avvalersi della necessaria cooperazione; invita la RPDC a garantire la libertà di espressione e la libertà di stampa per i mezzi d'informazione nazionali e internazionali e a consentire ai suoi cittadini un accesso a Internet non soggetto a censura; condanna fermamente il ricorso sistematico alla pena di morte su vasta scala nella RPDC; invita il governo della RPDC a dichiarare una moratoria su tutte le esecuzioni, in vista di un'abolizione della pena di morte nel prossimo futuro; chiede che i responsabili dei reati contro l'umanità commessi nella RPDC siano chiamati a risponderne, siano condotti a giudizio dinanzi alla CPI e siano oggetto di sanzioni mirate; condanna fermamente i test nucleari ritenendoli una provocazione inutile e pericolosa, nonché una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una grave minaccia alla pace e alla stabilità della penisola coreana e della regione dell'Asia nordorientale; chiede il rinnovo del mandato del relatore speciale; chiede che la relazione del gruppo di esperti sia presentata dinanzi all'Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; raccomanda di includere nella risoluzione le principali raccomandazioni in materia di responsabilità contenute nella relazione degli esperti, tra cui il rafforzamento della capacità dell'Ufficio di Seoul con competenze investigative e di azione penale nonché la nomina di un esperto in giustizia penale al fine di compiere progressi verso l'assunzione di responsabilità;

Repubblica democratica del Congo (RDC)

36.

condanna le gravi violazioni dei diritti umani commesse, in assoluta impunità, dalle forze di sicurezza e chiede che i responsabili siano chiamati a risponderne; chiede in particolare un'indagine approfondita sugli atti di brutale violenza commessi nei confronti dei civili nel Congo orientale, tra cui lo stupro di donne e la riduzione di bambini in schiavitù; chiede un'eventuale proroga del mandato della forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace nel Congo orientale; invita il Consiglio a considerare la possibilità di estendere le misure restrittive esistenti, quali le sanzioni mirate dell'UE, tra cui il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti dei responsabili della violenta repressione e della destabilizzazione del processo democratico nella RDC qualora le violenze tornassero a ripetersi, come previsto dall'accordo di Cotonou; esorta le autorità della RDC ad attuare l'accordo raggiunto nel dicembre 2016 e a indire elezioni entro dicembre 2017, con il sostegno degli attori internazionali; invita il CDU a tenere sotto osservazione la RDC fino a quando non avranno luogo le elezioni e una transizione democratica, e incoraggia l'Ufficio dell'Alto commissario a informare il Consiglio circa la situazione nella RDC, ove del caso, e ad adottare provvedimenti più incisivi se necessario;

Territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale

37.

continua a nutrire preoccupazione per la libertà di espressione e dei mezzi d'informazione e la mancanza di accesso ai territori dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, illegalmente occupati dalla Russia e nei quali le violazioni dei diritti umani continuano a essere diffuse; esorta a rafforzare i contatti interpersonali tra il territorio controllato da Tbilisi e le due regioni occupate; invita a rispettare pienamente la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia nonché l'inviolabilità dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale; sottolinea la necessità che i rifugiati e gli sfollati interni possano fare ritorno al luogo dove risiedono permanentemente in condizioni di sicurezza e dignità; esorta il governo della Georgia ad adottare opportune misure al fine di garantire un seguito alle raccomandazioni dell'UPR e la relativa attuazione;

Myanmar/Birmania

38.

esprime profonda preoccupazione per le notizie di violenti scontri nello Stato di Rakhine settentrionale e deplora la perdita di vite umane, di mezzi di sussistenza e di abitazioni nonché l'uso sproporzionato della forza da parte delle forze armate del Myanmar/Birmania; esorta l'esercito e le forze di sicurezza a porre immediatamente fine alle uccisioni, ai soprusi e agli stupri di cui è vittima la popolazione rohingya e agli incendi delle loro abitazioni; insiste affinché il governo e le autorità civili del Myanmar/Birmania pongano immediatamente fine alla discriminazione e alla segregazione della minoranza rohingya; chiede che i diritti della popolazione rohingya siano salvaguardati e che siano garantite la sicurezza, la protezione e l'uguaglianza di tutti i cittadini del Myanmar/Birmania; accoglie con favore la decisione del governo del Myanmar/Birmania di rendere prioritarie la pace e la riconciliazione nazionale; accoglie con favore l'annuncio da parte del governo del Myanmar/Birmania relativo all'istituzione di una commissione d'inchiesta sui recenti episodi di violenza nello Stato di Rakhine; sottolinea la necessità di perseguire i responsabili in modo appropriato e di fornire adeguati mezzi di ricorso alle vittime di violazioni; invita il governo del Myanmar/Birmania a proseguire il processo di democratizzazione del paese e a rispettare lo Stato di diritto, la libertà di parola e i diritti umani fondamentali; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere un nuovo mandato del relatore speciale sul Myanmar/Birmania;

Territori palestinesi occupati

39.

è profondamente preoccupato per il persistere di una situazione di stallo nel processo di pace in Medio Oriente e chiede la tempestiva ripresa di sforzi di pace credibili; esprime preoccupazione per la situazione umanitaria e le violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, come riferito nella sua risoluzione del 10 settembre 2015 sul ruolo dell'UE nel processo di pace in Medio Oriente (3); sottolinea la necessità di un costante impegno dell'UE e degli Stati membri nel monitoraggio dell'attuazione delle risoluzioni del CDU in materia di violazioni e abusi, quale la risoluzione del 3 luglio 2015 dal titolo «Garantire l'assunzione di responsabilità e la giustizia per tutte le violazioni del diritto internazionale nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est»; prende atto delle indagini preliminari della CPI attualmente in corso; ribadisce il suo pieno sostegno alla CPI e al sistema della giustizia penale internazionale; ricorda in tale contesto i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (4) e invita il SEAE a riferire al Parlamento in merito alla distruzione e al danneggiamento delle strutture e dei progetti finanziati dall'UE; sottolinea che tutte le parti devono continuare a rispettare il cessate il fuoco a Gaza e chiede di porre fine al blocco; invita israeliani e palestinesi a evitare azioni che possano innescare un'ulteriore escalation, tra cui la retorica dell'odio e l'incitamento all'odio nella vita pubblica, nonché misure unilaterali che potrebbero pregiudicare l'esito dei negoziati e minacciare la fattibilità della soluzione basata sulla coesistenza di due Stati; sottolinea che una soluzione duratura al conflitto può essere raggiunta soltanto in un contesto regionale con il coinvolgimento di tutti i pertinenti attori regionali e il sostegno della comunità internazionale;

Sud Sudan

40.

invita tutte le parti ad astenersi dal commettere violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto umanitario internazionale, comprese le violazioni che equivalgono a crimini internazionali, come le esecuzioni extragiudiziali, la violenza mirata di stampo etnico, la violenza sessuale nei conflitti, compreso lo stupro, nonché la violenza di genere, il reclutamento e l'impiego di bambini, le sparizioni forzate e gli arresti e la detenzione arbitrari; prende atto che il governo del Sud Sudan ha firmato l'accordo su una tabella di marcia il 16 marzo 2016 e ha successivamente precisato i suoi impegni in merito all'inclusione di altri pertinenti soggetti interessati nel dialogo nazionale e sul fatto di continuare a rispettare le decisioni adottate tra i firmatari dell'opposizione e il meccanismo 7 + 7, il comitato direttivo del dialogo nazionale; insiste sulla necessità che tutte le parti rispettino i loro impegni e chiede un dialogo continuo finalizzato all'istituzione di un cessate il fuoco definitivo; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assumere un maggiore impegno nel sostenere gli sforzi dell'Unione africana per portare la pace in Sud Sudan e al popolo sudanese nella transizione verso una democrazia riformata dall'interno; invita l'UE e i suoi Stati membri a rinnovare il mandato della commissione per i diritti umani nel Sud Sudan e a rafforzarne il ruolo al fine di indagare sulle violazioni dei diritti umani e realizzare una mappatura delle violenze sessuali; sostiene l'integrazione delle sue raccomandazioni in una relazione destinata all'Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza dell'ONU;

Siria

41.

condanna con la massima fermezza le atrocità e le diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse dalle forze del regime di Assad, con il sostegno di Russia e Iran, nonché le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate da attori statali e non statali, inclusi gruppi armati terroristici, in particolare ISIS/Daesh, i cui crimini equivalgono ad atti di genocidio, Jabhat Fateh al-Sham/fronte al-Nusra e altri gruppi jihadisti; insiste sulla necessità di continuare a investigare in merito all'uso e alla distruzione di armi chimiche da parte di tutti gli attori in conflitto in Siria e deplora la decisione di Russia e Cina di bloccare una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'uso delle armi chimiche; torna a chiedere che sia concesso un pieno accesso senza ostacoli all'assistenza umanitaria e che siano presi provvedimenti contro i responsabili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, che devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni; appoggia l'iniziativa dell'UE di deferire la questione della situazione in Siria alla CPI ed esorta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad agire in tal senso; appoggia il mandato della COI di svolgere un'indagine speciale su Aleppo, sulla quale dovrebbe riferire entro la 34a sessione del CDU in marzo, e chiede che tale relazione sia presentata all'Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza;

Ucraina

42.

deplora il fatto che l'aggressione russa in corso abbia causato una drammatica situazione umanitaria nella regione del Donbas, mentre alle organizzazioni umanitarie ucraine e internazionali viene rifiutato l'accesso alle regioni occupate; esprime profonda preoccupazione per le difficili condizioni umanitarie degli oltre 1,5 milioni di sfollati interni; è profondamente preoccupato per le continue violenze sessuali commesse durante il conflitto; esprime la propria profonda inquietudine per le violazioni dei diritti umani perpetrate in Crimea, segnatamente nei confronti dei tatari di Crimea; sottolinea la necessità di un'ulteriore assistenza finanziaria dell'UE per l'Ucraina; ribadisce il suo pieno impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'unità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, nonché della sua scelta libera e sovrana di seguire un percorso europeo; invita tutte le parti a perseguire senza indugio la reintegrazione pacifica della penisola di Crimea occupata nel sistema giuridico ucraino, attraverso il dialogo politico e nel pieno rispetto del diritto internazionale; invita il SEAE e il Consiglio a intensificare le pressioni sulla Federazione russa per consentire l'accesso in Crimea alle organizzazioni internazionali, allo scopo di monitorare la situazione dei diritti umani in considerazione delle gravi violazioni delle libertà fondamentali e dei diritti umani in corso nella penisola, nonché di istituire meccanismi di monitoraggio internazionale permanenti e basati su convenzioni; chiede altresì la piena attuazione dell'accordo di Minsk e sostiene, a tal proposito, la proroga delle sanzioni contro la Russia fino a quando la Crimea non sarà restituita; ricorda che tutte le parti coinvolte nel conflitto sono tenute ad adottare tutte le misure possibili per proteggere la popolazione civile sotto il loro controllo dagli effetti delle ostilità; sostiene e incoraggia il dialogo interattivo previsto nell'ambito del 34o CDU;

Yemen

43.

esprime profonda preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria in Yemen; riafferma il proprio impegno a continuare a sostenere lo Yemen e il popolo yemenita; condanna il fatto che i civili siano presi di mira e si trovino intrappolati in una situazione intollerabile tra le parti belligeranti che commettono violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani; sottolinea che la coscrizione e l'impiego di bambini nei conflitti armati sono rigorosamente vietati dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto internazionale umanitario e possono costituire un crimine di guerra in caso di coscrizione di minori di età inferiore ai quindici anni; invita tutte le parti a rilasciare immediatamente tali bambini e ad astenersi dal reclutarli; esorta tutte le parti ad allentare la tensione e a introdurre immediatamente un cessate il fuoco stabile che conduca a una soluzione politica, inclusiva e negoziata al conflitto; sostiene pienamente, in tale contesto, gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, nonché l'attuazione della risoluzione del Consiglio dei diritti umani 33/16 dell'ottobre 2016, nella quale si chiede alle Nazioni Unite di collaborare con la commissione d'inchiesta nazionale indipendente, e appoggia tutti gli sforzi volti a condurre un'indagine internazionale indipendente per porre fine al clima di impunità in Yemen; invita gli Stati membri dell'UE a sostenere gli sforzi attuali esprimendo preoccupazione per le violazioni e gli abusi commessi in Yemen e chiedendo un'indagine approfondita e imparziale al riguardo; invita l'Alto commissario a impiegare il formato d'informazione intersessione in modo da tenere il CDU costantemente informato sui risultati delle sue indagini;

o

o o

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della 71a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Segretario generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0317.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0502.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0318.

(4)  http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/125


P8_TA(2017)0092

Implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica comune di sicurezza e di difesa: possibilità offerte dal trattato di Lisbona

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona (2015/2343(INI))

(2018/C 263/18)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona,

visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 36 TUE sul ruolo del Parlamento europeo nella politica estera, di sicurezza e di difesa comune,

visti l'articolo 42, paragrafi 2, 3, 6 e 7, e gli articoli 45 e 46 TUE sulla graduale definizione di una politica di difesa comune,

visto il protocollo n. 1 allegato ai trattati sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 allegato ai trattati sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015 e del 15 dicembre 2016,

viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016 e del 14 novembre 2016,

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso (1),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative (2),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa (3),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea) (4),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (5),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (6),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (7) («regolamento finanziario»),

vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (8),

vista la decisione 2001/78/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato politico e di sicurezza (9),

viste le conclusioni finali delle conferenze interparlamentari sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'8 aprile 2016 all'Aia, del 6 settembre 2015 a Lussemburgo, del 6 marzo 2015 a Riga, del 7 novembre 2014 a Roma, del 4 aprile 2014 ad Atene, del 6 settembre 2013 a Vilnius, del 25 marzo 2013 a Dublino e del 10 settembre 2012 a Pafos,

visto il documento intitolato «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

visto il trattato del Nord-Atlantico, firmato a Washington D. C. il 4 aprile 1949,

visto il documento dal titolo «Piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa», presentato dal VP/AR il 14 novembre 2016,

vista la relazione del VP/AR nonché direttore dell'Agenzia europea per la difesa, del 7 luglio 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013,

vista la dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016 dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e del Segretario generale della NATO,

visto il risultato del referendum tenutosi nel Regno Unito il 23 giugno 2016,

visti i risultati di una speciale indagine Eurobarometro del Parlamento europeo condotta nei 28 Stati membri dell'Unione europea dal 9 al 18 aprile 2016,

vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)0950),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per gli affari costituzionali a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i bilanci (A8-0042/2017),

A.

considerando la volontà dell'Unione europea di elaborare una politica di difesa comune volta a creare una difesa comune che rafforzi l'unità, l'autonomia strategica e l'integrazione al fine di promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità nei paesi vicini all'Europa e nel mondo; che una difesa comune richiede una decisione unanime del Consiglio europeo e l'adozione di tale decisione da parte degli Stati membri conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali;

B.

considerando che l'emergere di nuovi contesti geopolitici e geostrategici, con il predominio della regione asiatica su quella euro-atlantica, e di nuovi attori, così come l'emergere di nuove minacce reali e nuovi settori d'azione, dimostrano che gli Stati non possono far fronte da soli ai nuovi rischi e che vi è l'esigenza di una risposta congiunta;

C.

considerando che il costo della non Europa nel settore della sicurezza e della difesa ammonta, secondo le stime, a oltre 100 miliardi di EUR l'anno e che il livello di efficienza dell'UE equivale al 10-15 % di quello degli Stati Uniti;

D.

considerando che un ambiente in via di deterioramento complessivo ha sottolineato l'importanza di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli Stati membri, come pure la necessità di aumentare in modo significativo la spesa militare dell'UE attraverso una fonte di risorse proprie accantonata a tal fine;

E.

considerando che l'obiettivo di un'integrazione militare e difensiva risale ai padri fondatori, il cui principale obiettivo era l'istituzione di un meccanismo di legittima difesa collettiva e il mantenimento della pace nel continente europeo;

F.

considerando che il TUE definisce chiaramente, all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 42, gli obiettivi in materia di PESC e PSDC nonché i meccanismi e il quadro per la loro realizzazione; che sono stati compiuti progressi molto limitati nel conseguimento di tali obiettivi, nonostante i numerosi inviti e le numerose proposte a favore della loro attuazione da parte del Parlamento e della Commissione;

G.

considerando che lo sviluppo della PSDC richiede innanzitutto la volontà politica degli Stati membri, basata su valori e principi condivisi nonché su interessi e priorità comuni, come pure l'istituzione di strutture di cooperazione istituzionale; che la PSDC dovrebbe essere una politica comune efficace e strutturata che generi un valore aggiunto e non la mera somma delle politiche nazionali degli Stati membri o il loro minimo comune denominatore;

H.

considerando che l'attivazione da parte della Francia, nel novembre 2015, dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE ha dimostrato le potenzialità di tutte le disposizioni del trattato relative alla sicurezza e alla difesa;

I.

considerando che l'UE attualmente dispone, a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE e dell'articolo 2, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della competenza per definire e attuare una politica di sicurezza e di difesa comune che comprenda la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione; che l'Unione dovrebbe avvalersi di tale competenza per migliorare il coordinamento e l'efficienza e per integrare le azioni degli Stati membri, senza nuocere o sostituirsi in tal modo alla loro competenza in materia di difesa;

J.

considerando che esistono da anni strutture multinazionali europee, come Eurocorps, che sono esempi di buone prassi e di cooperazione tra gli Stati membri; che tali strutture potrebbero costituire un punto di partenza per muoversi verso una politica di difesa comune dell'Unione;

K.

considerando che i cittadini dell'UE si attendono un maggiore intervento dell'UE nel campo della difesa e della sicurezza; che, secondo l'Eurobarometro 85.1 del giugno 2016, due terzi dei cittadini europei intervistati desidererebbero vedere un maggiore impegno dell'UE, attraverso l'impegno degli Stati membri, in materia di politica di sicurezza e di difesa;

L.

considerando che è necessario sviluppare una cultura di difesa che aiuti i cittadini europei a percepire chiaramente il ruolo svolto dalla difesa nella nostra società e il suo contributo alla stabilità, al mantenimento della pace e al potenziamento della sicurezza internazionale;

M.

considerando che occorre intraprendere azioni volte ad aumentare l'operatività e l'efficacia della politica europea in materia di sicurezza, in modo che possa condurre a un reale miglioramento della sicurezza in Europa;

N.

considerando che il Consiglio europeo dovrebbe istituire quanto prima l'Unione europea della difesa, come auspicato dal Parlamento, oltre alla difesa comune dell'Unione; che gli Stati membri dovrebbero adottare la decisione sulla difesa comune conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali;

O.

considerando che la politica di difesa dell'Unione europea dovrebbe accrescere la capacità dell'Europa di rafforzare la sicurezza sia all'interno che all'esterno dell'UE e dovrebbe consolidare il partenariato con la NATO e rafforzare le relazioni transatlantiche, contribuendo così anche al rafforzamento della NATO;

P.

considerando che il Parlamento sostiene attivamente l'Unione europea della difesa e continuerà a presentare proposte adeguate a tal fine; che la conferenza interparlamentare sulla PESC e sulla PSDC dovrebbe diventare il forum per l'attuazione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in materia di PSDC e per la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione;

Q.

considerando che il VP/AR consulta regolarmente il Parlamento sulla graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, assicura che i pareri del Parlamento siano presi debitamente in considerazione in tale processo e informa il Parlamento sui progressi compiuti verso l'Unione europea della difesa;

R.

considerando che il VP/AR, nella sua dichiarazione in occasione della riunione informale «Gymnich» tra i ministri degli Esteri dell'UE del 2 settembre 2016, ha fatto riferimento alla «finestra di opportunità» per la realizzazione di progressi concreti tra gli Stati membri in materia di difesa;

S.

considerando che la Commissione garantisce l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma degli stessi, anche nell'ambito della PSDC;

T.

considerando che la futura programmazione annuale e pluriennale dell'Unione dovrebbe contemplare la politica di difesa; che la Commissione dovrebbe avviare i lavori su accordi interistituzionali adeguati, ad esempio elaborando un Libro bianco dell'UE in materia di difesa, in vista di una prima attuazione nell'ambito del prossimo quadro finanziario e politico pluriennale dell'UE;

U.

considerando che il Parlamento rappresenta i cittadini europei ed esercita funzioni legislative e di bilancio, nonché un controllo politico e funzioni di consultazione, ed è pertanto chiamato a svolgere un ruolo centrale nella definizione dell'Unione europea della difesa;

V.

considerando che un ruolo attivo del Parlamento, il suo sostegno politico e il suo controllo democratico nella definizione di una politica di difesa comune dell'Unione e nell'istituzione di una difesa comune affermerebbero e rafforzerebbero le basi rappresentative e democratiche dell'Unione;

W.

considerando che la strategia globale dell'UE dovrebbe fungere da quadro strategico molto chiaro e prezioso per il futuro sviluppo della PSDC;

X.

considerando che esistono limiti per quanto riguarda l'addestramento militare all'estero, tanto in termini di piani d'azione quanto del supporto logistico militare necessario;

Y.

considerando che, di conseguenza, non è possibile svolgere missioni di addestramento all'estero — come nel caso delle missioni di addestramento militare EUTM RCA nella Repubblica centrafricana o di EUTM Mali nel Mali — se i governi dei paesi interessati non forniscono le armi e le attrezzature necessarie alle unità militari; che senza un addestramento con armi e attrezzature non è possibile creare unità in grado di fronteggiare le sfide della guerra e di svolgere operazioni;

Z.

considerando che attualmente ai militari europei è proibito partecipare a operazioni militari in qualità di osservatori, il che significa che non sono in grado di identificare eventuali problemi che le unità addestrate possono aver riscontrato, e pertanto non sono in grado di risolvere eventuali problemi operativi che dovessero emergere in una fase successiva;

AA.

considerando che le unità sopra citate, sia nel Mali che nella Repubblica centrafricana, sono istituite per operazioni di combattimento e che, dopo tre anni senza attrezzature e formazione adeguate, come nel caso della EUTM Mali, sono assolutamente carenti sul piano operativo;

AB.

considerando che, in assenza degli armamenti necessari, le missioni di addestramento all'estero saranno effettuate soltanto se il governo del paese interessato fornirà alle unità armamenti e altro materiale che esse potranno continuare a usare una volta completato l'addestramento;

Quadro costituzionale e giuridico

1.

ricorda che la PSDC, così come prevista dal TUE, comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, che condurrà a una futura difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, deciderà in tal senso e quando gli Stati membri adotteranno tale decisione conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali; invita gli Stati membri a impegnarsi in via prioritaria per l'attuazione delle disposizioni del trattato in materia di PSDC e a intensificare gli sforzi per garantire progressi tangibili nel conseguimento degli obiettivi definiti in tali disposizioni;

2.

osserva che la riforma e l'innovazione apportate alla PSDC dal trattato di Lisbona costituiscono un quadro sufficiente e coerente e dovrebbero impostare il percorso di una politica veramente comune, basata su risorse e capacità condivise nonché su una pianificazione coordinata a livello di Unione; sottolinea che i progressi della PSDC nell'ambito dell'attuale quadro istituzionale e giuridico dipendono maggiormente dalla volontà politica degli Stati membri che da considerazioni di carattere giuridico; sottolinea che l'articolo 43 TUE copre l'intero spettro dei compiti di gestione delle crisi, che l'UE ambisce a utilizzare in modo rapido e decisivo;

3.

chiede pertanto al VP/AR, al Consiglio e agli Stati membri di garantire la coerenza tra i vari ambiti di azione esterna come previsto nel TUE, di occuparsi di tali ambiti adottando un approccio globale ed esaustivo e di avvalersi di tutte le possibilità previste dal trattato — in particolare, dei meccanismi di cui all'articolo 42, paragrafo 6, e all'articolo 46 TUE, al protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 TUE nonché, in fase operativa, all'articolo 44 TUE sulla realizzazione di una missione PSDC da parte di un gruppo di Stati membri — al fine di rendere più veloce, efficiente e flessibile lo svolgimento di missioni e operazioni; sottolinea che le regole della cooperazione all'interno della cooperazione strutturata permanente (PESCO) dovrebbero essere definite chiaramente;

4.

osserva che, nei casi in cui il TUE stabilisce che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata per adottare decisioni nel quadro della PSDC, in particolare quelle a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, e dell'articolo 46, paragrafo 2, TUE, tutte le spese cui dà luogo l'attuazione di tali decisioni dovrebbero essere finanziate, tramite nuove risorse supplementari, a titolo del bilancio dell'UE e imputate a tale bilancio; ritiene che, a tal fine, vi sia la necessità di un ulteriore finanziamento o cofinanziamento da parte degli Stati membri;

5.

ritiene, pertanto, che l'Agenzia europea per la difesa (AED) e la PESCO debbano essere trattate come istituzioni dell'Unione sui generis, come avviene per il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); ritiene che ciò richieda la modifica del regolamento finanziario al fine di includere l'AED e la PESCO nell'articolo 2, lettera b), con una sezione specifica nel bilancio dell'Unione; ricorda che il Parlamento europeo, insieme al Consiglio, dovrebbe esercitare funzioni legislative e di bilancio, nonché funzioni di controllo e di consultazione politica, come stabilito dai trattati;

6.

è convinto che l'articolo 41, paragrafo 1, TUE sia applicabile alle spese amministrative dell'AED e della PESCO;

7.

osserva che l'articolo 41, paragrafo 2, TUE si applica alle spese operative dell'AED e della PESCO; ricorda che le spese operative derivanti da una missione militare, così come indicato all'articolo 42, paragrafo 1, TUE, le spese operative derivanti dalle operazioni di difesa di uno Stato membro nel caso in cui sia vittima di un'aggressione armata nel suo territorio e le spese operative derivanti dalle operazioni di difesa degli Stati membri nell'adempimento dell'obbligo di prestare aiuto e assistenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE dovrebbero essere finanziate collettivamente, ma non imputate al bilancio dell'Unione; accoglie con favore l'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, sulla clausola di difesa reciproca;

8.

ritiene, pertanto, che il finanziamento delle spese amministrative e operative dell'AED e della PESCO a titolo del bilancio dell'Unione sia l'unica opzione nel quadro dei trattati, benché entrambe le istituzioni possano amministrare fondi direttamente forniti dagli Stati membri;

9.

chiede agli Stati membri di fornire i mezzi finanziari supplementari necessari per finanziare le spese amministrative e operative dell'AED e della PESCO dal bilancio dell'Unione;

10.

esorta il Consiglio a rivedere in tal senso la decisione (PESC) 2015/1835, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa;

11.

ritiene che il potenziamento della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri a livello dell'UE dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della vigilanza e del controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

12.

sottolinea, a tale proposito, il ruolo di autorità di bilancio svolta dal Parlamento europeo; è determinato a esercitare un efficace controllo parlamentare e un controllo di bilancio per quanto riguarda l'AED e la PESCO, come disposto dai trattati;

13.

esorta il Consiglio ad agire in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, TUE e ad adottare quanto prima una decisione che determini il fondo iniziale per il finanziamento urgente delle fasi iniziali delle operazioni militari inerenti ai compiti indicati all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, TUE;

14.

esorta il Consiglio, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE, ad adottare misure concrete per l'armonizzazione e la standardizzazione delle forze armate europee onde facilitare la cooperazione del personale delle forze armate nell'ambito di una nuova Unione europea della difesa, come primo passo verso la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione;

Il valore aggiunto europeo della PSDC

15.

sottolinea che il conseguimento degli obiettivi della PSDC relativi al rafforzamento della capacità operativa dell'Unione di agire all'esterno per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza europea, come previsto dal TUE, è più che mai necessario in un contesto di sicurezza in rapido deterioramento; è fermamente convinto che le minacce alla sicurezza e alla difesa affrontate dall'UE e dirette ai suoi cittadini e al suo territorio siano comuni e non possano essere affrontate individualmente dagli Stati membri; è convinto che, se l'Unione e gli Stati membri decidono di rimanere uniti e di collaborare, la sicurezza e la difesa dell'Unione saranno più forti; ritiene che l'UE debba sviluppare un sistema efficace di ripartizione degli oneri a livello europeo per la propria sicurezza e difesa, operazione che non è ancora stata realizzata; invita gli Stati membri a mostrare un pieno impegno politico e a cooperare a tal fine;

16.

sottolinea che la sicurezza e la difesa costituiscono un ambito in cui il valore aggiunto europeo è evidente in termini di efficienza, dotando gli Stati membri di una capacità rafforzata e più efficace in termini di costi tramite l'aumento della coerenza, del coordinamento e dell'interoperabilità nel settore della sicurezza e della difesa, e in termini di contributo al consolidamento della solidarietà, della coesione e dell'autonomia strategica, come pure della resilienza dell'Unione; richiama l'attenzione sulle stime secondo le quali ciascun euro investito nella difesa genera un rendimento di 1,6 euro, in particolare tramite occupazione qualificata, ricerca e tecnologia ed esportazioni;

17.

sottolinea che l'utilizzo di tutte le possibilità previste dal trattato migliorerebbe la competitività e il funzionamento dell'industria della difesa nel mercato unico, stimolerebbe ulteriormente la cooperazione in materia di difesa tramite incentivi positivi e si concentrerebbe in modo mirato sui progetti che gli Stati membri non sono in grado di intraprendere, riducendo inutili duplicazioni e promuovendo un uso più efficiente del denaro pubblico;

18.

sottolinea che il rafforzamento della PSDC, in linea con i trattati, non lederà la sovranità nazionale, poiché questa politica è guidata dagli Stati membri; è convinto che non vi sia un maggiore rispetto della sovranità di quello esercitato difendendo l'integrità territoriale dell'Unione europea attraverso una politica di difesa comune;

19.

sottolinea che il lancio di missioni PSDC a norma dell'articolo 44 TUE contribuisce al conseguimento di un'Unione europea della difesa; invita l'UE a sfruttare appieno le potenzialità dell'articolo 44 per proseguire e intensificare questo tipo di missioni, con l'obiettivo di porre le fondamenta di una politica operativa in materia di difesa e di sicurezza;

20.

considera essenziale aumentare la spesa per la difesa nazionale portandola al 2 % del PIL dell'UE; sottolinea che ciò comporterebbe una spesa supplementare di circa 100 miliardi di EUR per la difesa entro la fine del prossimo decennio; ritiene che tale incremento debba essere impiegato per avviare più programmi di cooperazione strategica all'interno e attraverso l'Unione, strutturando meglio il lato della domanda e dell'offerta e rendendo entrambe più efficienti ed efficaci; ritiene che tale incremento contribuirà a sostenere, a livello europeo, le industrie e l'occupazione nel settore della difesa, in particolare nelle piccole e medie imprese; è del parere che una parte sostanziale di tale spesa dovrebbe essere stanziata per la ricerca e lo sviluppo, come pure per i programmi di cooperazione strategica, concentrandosi sulle nuove tecnologie a duplice uso e di difesa, che non soltanto rivestono un'importanza cruciale per il conseguimento degli obiettivi sopra citati, ma possono anche apportare un valore aggiunto supplementare all'Unione europea; osserva che è opportuno garantire una responsabilità, una trasparenza e un controllo rafforzati in merito all'utilizzo dei fondi pubblici europei per tale spesa supplementare;

21.

è convinto che gli investimenti dell'Unione nella difesa debbano assicurare che tutti gli Stati membri possano partecipare a un miglioramento equilibrato, coerente e sincronizzato delle loro capacità militari; ritiene che ciò costituisca un'opportunità strategica per l'Unione per migliorare la propria sicurezza e difesa;

Quadro istituzionale

Consiglio dei ministri della Difesa

22.

sottolinea che permane la necessità di istituire una forma di Consiglio dei ministri della Difesa sotto la presidenza dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in modo da coordinare l'attuazione della PSDC e renderla più efficiente;

Comitato direttivo per la difesa

23.

ritiene che il comitato direttivo dell'AED, costituito da rappresentanti dei ministeri della Difesa degli Stati membri, sia l'organo adatto per esercitare le funzioni consultive e di supervisione necessarie per l'attuazione degli articoli 42, 45 e 46 TUE;

24.

ritiene che l'articolo 4, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2015/1835 che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa fornisca una base necessaria e solida affinché il comitato direttivo dell'AED possa agire quale terzo comitato permanente dei rappresentanti dell'Unione, il comitato direttivo per la difesa; ritiene che tale comitato, una volta istituito, dovrebbe esercitare anche le funzioni consultive e di supervisione necessarie per l'attuazione della cooperazione strutturata permanente;

25.

è convinto che il mandato del comitato politico e di sicurezza (CPS) di cui all'articolo 38 TUE debba essere interpretato in maniera restrittiva; ritiene che, in virtù dei trattati, il suo mandato riguardi unicamente la situazione e le missioni al di fuori dell'Unione, nonché alcuni aspetti dell'attuazione della clausola di solidarietà; ritiene, in particolare, che le modalità di lavoro da esso sviluppate non siano adatte all'ulteriore attuazione degli elementi della PSDC quali definiti all'articolo 42, paragrafo 2, TUE;

26.

esorta il Consiglio a rivedere in tal senso la decisione 2001/78/PESC che istituisce il Comitato politico e di sicurezza e la decisione (PESC) 2015/1835 che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa;

Agenzia europea per la difesa

27.

rammenta che l'obiettivo dell'AED è quello di sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle loro capacità di difesa e di rafforzarne la base industriale e tecnologica di difesa; sottolinea che il potenziale dell'AED nel sostenere lo sviluppo della PSDC e nel conseguirne gli obiettivi è sottoutilizzato, il che richiede il pieno utilizzo delle capacità dell'Agenzia; chiede che sia avviata una riflessione sul futuro ruolo e i futuri compiti dell'Agenzia; invita gli Stati membri a definire un livello di ambizione comune nell'ambito di un'AED riformata e a impegnarsi in tale direzione; chiede il rafforzamento del sostegno politico, dei finanziamenti e delle risorse a favore dell'AED, nonché del suo coordinamento con le azioni della Commissione, degli Stati membri e di altri attori, in particolare negli ambiti dello sviluppo delle capacità, degli appalti per la difesa, della ricerca e della promozione dell'interoperabilità tra le forze armate degli Stati membri; ritiene che l'agenzia possa cofinanziare appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative insieme alle autorità degli Stati membri e agli operatori privati del mercato;

28.

prende atto della decisione dell'AED di rivedere il piano di sviluppo delle capacità in linea con la strategia globale dell'UE e attende con interesse un futuro piano di sviluppo delle capacità che rifletta le priorità e le necessità dell'UE e degli Stati membri in maniera più pertinente;

29.

invita gli Stati membri a sviluppare una politica europea comune delle capacità e degli armamenti nel quadro dell'AED, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 3, TUE, e invita la Commissione e l'AED a presentare proposte al riguardo; chiede al VP/AR di informare il Parlamento in merito ai risultati raggiunti dal rapporto di lavoro esistente tra l'AED e la Commissione, e di entrambi con l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR); chiede agli Stati membri di dare debitamente attuazione alla posizione comune 2008/944/PESC in materia di esportazione di armi e di istituire una politica comune in materia di esportazione di armi onde garantire che tali esportazioni siano soggette a criteri comuni a livello dell'UE, i quali disciplinino le esportazioni di armi, munizioni, attrezzature e tecnologie di difesa verso i paesi terzi;

Cooperazione strutturata permanente (PESCO)

30.

incoraggia gli Stati membri a istituire una cooperazione strutturata permanente nel quadro dell'Unione e ad aderirvi quanto prima, al fine di sostenere e migliorare le rispettive capacità militari attraverso lo sviluppo della dottrina e della leadership, lo sviluppo e la formazione del personale, lo sviluppo del materiale di difesa e delle infrastrutture, nonché l'interoperabilità e la certificazione; sottolinea l'importanza e la necessità di partecipare a una cooperazione strutturata efficiente e permanente per tutti gli Stati membri che intendono progredire nell'integrazione in materia di difesa fino al livello di ambizione più elevato; ritiene che una «Forza integrata europea» debba essere istituita come forza multinazionale, come indicato all'articolo 1 del protocollo (n. 10) sulla PESCO, e debba essere messa a disposizione dell'Unione per l'attuazione della PSDC come previsto all'articolo 42, paragrafo 3, TUE; invita l'AR/VP a presentare proposte per rendere operativa la PESCO nella prima metà del 2017;

31.

ritiene che l'Unione dovrebbe creare le condizioni, d'intesa con gli Stati membri interessati, per la partecipazione a programmi di capacità intrapresi dagli stessi; ritiene che il contributo finanziario dell'Unione a tali programmi non debba superare i contributi degli Stati membri partecipanti;

32.

ritiene che sia opportuno includere il sistema dei gruppi tattici dell'UE nella PESCO, unitamente all'istituzione di un quartier generale civile-militare permanente, con una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) e una capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) di pari importanza, che rafforzi la pianificazione strategica e operativa lungo l'intero ciclo di pianificazione, rinsaldi la cooperazione civile-militare e migliori la capacità dell'UE di reagire prontamente alle crisi; ritiene che anche altre strutture multinazionali europee, quali il comando di trasporto di aereo europeo, Eurocorps e l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), nonché tutte le forme bilaterali e multilaterali di cooperazione militare tra i paesi partecipanti alla PESCO dovrebbero rientrare nell'ambito della PESCO; ritiene che i privilegi e le immunità dell'UE dovrebbero valere per le strutture multinazionali che fanno parte della PESCO;

33.

ritiene che durante le fasi di avvio, sospensione e conclusione delle operazioni l'Unione dovrebbe coprire tutti i costi dei gruppi tattici dell'UE;

34.

invita il VP/AR e il Consiglio ad attuare integralmente la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e a nominare un rappresentante speciale per Donne e conflitti;

Il Parlamento europeo

35.

sottolinea che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nel controllo e nella supervisione dell'attuazione e nella valutazione della PSDC, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, TUE; ritiene che la conferenza interparlamentare sulla PESC e sulla PSDC debba fungere anche da piattaforma per la consultazione interparlamentare e il controllo della PSDC; insiste sulla necessità che il Parlamento sia consultato in modo effettivo in merito alle principali decisioni nell'ambito della PSDC, con particolare riferimento alle missioni militari e civili al di fuori dell'UE e alle operazioni di difesa strategica;

36.

chiede, a tale proposito, al VP/AR di dare piena attuazione all'articolo 36 TUE, garantendo che i pareri del Parlamento siano debitamente presi in considerazione in sede di consultazione del Parlamento sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PSDC nel quadro della PESC; chiede che vengano fornite su base più regolare maggiori informazioni al Parlamento, al fine di rafforzare i meccanismi di controllo parlamentari e politici disponibili;

37.

esorta il Parlamento a trasformare la sottocommissione per la sicurezza e la difesa in una commissione parlamentare a pieno titolo, che gli permetta di assumere un ruolo di primo piano nell'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune e, in particolare, un ruolo nel controllo degli atti giuridici relativi al mercato della difesa, nonché in procedure quali la revisione annuale coordinata sulla difesa;

38.

chiede una cooperazione rafforzata tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali quale elemento fondamentale per lo sviluppo di risultati concreti nell'ambito della PSDC e in vista della sua legittimazione; osserva che tale cooperazione non dovrebbe compromettere l'attuazione della PSDC e il raggiungimento dei suoi obiettivi quale politica dell'Unione;

39.

ritiene che il Parlamento debba continuare a promuovere iniziative specifiche e a rivolgere raccomandazioni al Consiglio, al VP/AR e alla Commissione in merito a questioni di sicurezza e di difesa comune, al di là del suo ruolo nelle procedure di bilancio;

Relazioni UE-NATO

40.

auspica una relazione più stretta tra la PSDC e la NATO, che offra un'opportunità politica per la collaborazione e la complementarità a tutti i livelli, lasciando impregiudicato l'articolo 42, paragrafo 7, secondo comma, TUE; ricorda la necessità di riequilibrare e ampliare il partenariato strategico tra l'UE e la NATO, con l'obiettivo di garantire la compatibilità, sviluppare capacità congiunte ed evitare la duplicazione delle azioni e delle strutture, riducendo così la spesa e rendendola più efficace; invita il VP/AR a interagire immediatamente con i partner transatlantici al fine di chiarire la loro posizione sulle diverse questioni affrontate dalla strategia globale;

41.

invita il VP/AR e il Segretario generale della NATO a fornire un'analisi dettagliata delle conseguenze giuridiche e politiche derivanti dalla possibile attivazione, da parte del Regno Unito, dell'articolo 50 TUE per lo sviluppo del partenariato UE-NATO;

42.

sottolinea la necessità di riformulare radicalmente gli accordi «Berlin plus» per adattarli al contesto strategico attuale e per porre rimedio alle carenze riscontrate, ad esempio migliorando i meccanismi tattici e operativi negli scenari in cui sono presenti sia l'UE che la NATO e consentendo alla NATO di utilizzare gli strumenti dell'UE;

Raccomandazioni politiche

43.

sostiene la proposta di una revisione annuale coordinata sulla difesa, nell'ambito della quale gli Stati membri coordinino le loro spese per la difesa e i loro piani in termini di capacità tramite un processo aperto che coinvolga sia il Parlamento europeo che i parlamenti nazionali;

44.

invita il Consiglio e il VP/AR a elaborare un Libro bianco dell'UE in materia di sicurezza e difesa, che includa una definizione adeguata delle minacce e dei pericoli per la sicurezza europea cui l'UE e gli Stati membri devono far fronte come primo passo verso l'istituzione delle capacità necessarie per la difesa europea, una tabella di marcia con fasi precise e un calendario delle azioni progressive da adottare in vista dell'istituzione di un'Unione europea della difesa e di una politica di difesa comune più efficace; ritiene che tale Libro bianco debba essere il risultato dei contributi delle diverse istituzioni dell'UE, essere il più completo possibile e integrare le diverse misure previste dall'Unione;

45.

si compiace del piano d'azione europeo in materia di difesa proposto dalla Commissione nel novembre 2016; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a chiarire in modo dettagliato la governance, il finanziamento e gli obiettivi di un eventuale Fondo europeo per la difesa, in particolare per quanto riguarda le «finestre» relative alle capacità e alla ricerca; ritiene che l'efficace attuazione di tale piano richieda un forte sostegno e un solido impegno politico da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE; deplora, al riguardo, che la Commissione, l'AED e gli Stati membri non abbiano ancora assolto alla totalità dei compiti derivanti dalle riunioni del Consiglio europeo in materia di difesa del 2013 e 2015;

46.

ricorda che le diverse iniziative proposte dalla Commissione dovranno tenere conto delle specificità connesse al settore della difesa (regole di partecipazione, diritti di proprietà intellettuale, governance e legame con le esigenze operative); vigilerà con particolare attenzione a tale riguardo durante i negoziati per il prossimo periodo 2021-2027, soprattutto in merito all'attuazione del futuro programma europeo di ricerca in materia di difesa;

47.

ritiene che l'adozione di un Libro bianco dell'UE in materia di sicurezza e difesa dovrebbe basarsi sul piano di attuazione della strategia globale per la sicurezza e la difesa, al fine di guidare la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione; sottolinea che questo documento non dovrebbe riflettere soltanto le capacità militari attuali degli Stati membri, ma anche analizzare il tipo di cooperazione necessaria e i mezzi per realizzarla, le tipologie di operazioni che l'UE può effettuare e le capacità e i fondi necessari, contribuendo, nel contempo, al coordinamento e alla cooperazione tra la NATO e l'UE;

48.

chiede una riforma immediata del meccanismo Athena al fine di ampliare le sue potenzialità di condivisione dei costi e di finanziamento comune, nonché per garantire un'equa ripartizione dei costi operativi, in modo che gli Stati membri siano incoraggiati a contribuire con forze, non essendo limitati dalle rispettive capacità finanziarie; ritiene che tale riforma debba garantire che tutti i costi comuni di cui agli allegati da I a IV della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, siano sempre sostenuti da Athena; ritiene che il meccanismo Athena riformato debba essere utilizzato anche per finanziare le spese delle operazioni della «Forza integrata europea» (una volta istituita all'interno della PESCO), ivi compresi i gruppi tattici dell'UE;

49.

chiede che le missioni di addestramento militari europee all'estero adempiano al loro compito di addestrare unità militari nazionali locali in grado di far fronte a condizioni di guerra e alle minacce per la sicurezza (ribellioni e terrorismo); ritiene che esse debbano pertanto disporre degli armamenti e del materiale necessario tanto per l'addestramento quanto per l'operatività sul terreno e che i militari europei responsabili dell'addestramento debbano poterle accompagnare in veste di osservatori, senza intervenire nelle operazioni, al fine di poter valutare l'efficacia dell'addestramento e quindi essere in grado di apportare gli adeguamenti del caso e intraprendere la riqualificazione necessaria;

50.

sottolinea la necessità di discussioni più approfondite sul futuro rapporto tra l'Unione europea e il Regno Unito in materia di PSDC, in particolare nel settore delle capacità militari, qualora il Regno Unito decida di attivare l'articolo 50 del TUE; reputa necessario trovare nuove soluzioni per quanto riguarda il comando della sede operativa di Northwood per l'operazione Atalanta;

51.

invita il Consiglio e il VP/AR a garantire il coordinamento a tutti i livelli di interazione: civile e militare, SEAE/Commissione e UE/Stati membri; accoglie con favore il nesso tra sicurezza interna ed esterna stabilito dalla strategia globale e invita il VP/AR e la Commissione ad assicurare la coerenza e a garantire che gli aspetti interni ed esterni della sicurezza siano debitamente coordinati, anche a livello amministrativo;

52.

sottolinea che l'UE deve intensificare gli sforzi per rafforzare la governance globale, il che migliorerà la situazione strategica e della sicurezza; invita gli Stati membri a promuovere la riforma delle Nazioni Unite al fine di migliorarne i processi di legittimità, trasparenza e responsabilità, nonché l'efficacia; è dell'opinione che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite debba essere riformato, con particolare riferimento alla composizione e alle procedure di voto, al fine di rafforzarne la capacità di agire con decisione per affrontare le sfide globali in termini di sicurezza, superando il suo approccio puramente militare;

53.

sottolinea che il fattore umano è uno dei nostri punti di forza nel raggiungimento di una difesa comune; ritiene che siano necessari maggiori investimenti nella formazione e nell'istruzione in materia di PSDC, ivi compresa la realizzazione di un sistema integrato basato su centri militari nazionali, dato che la formazione e l'istruzione costituiscono un potente strumento per progredire in tale ambito;

54.

ritiene che i pareri espressi dal Parlamento europeo nella presente risoluzione costituiscano raccomandazioni al Consiglio e al VP/AR, come indicato all'articolo 36 TUE; ritiene che tali raccomandazioni debbano essere debitamente prese in considerazione dal VP/AR in tutte le proposte di sviluppo della PSDC, e dal Consiglio in sede di adozione di tali proposte, quale buona pratica di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione;

55.

sottolinea che l'articolo 21 TUE dichiara esplicitamente che «l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale»;

Possibili evoluzioni e adeguamenti dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea

56.

invita i membri di una futura convenzione a:

tenere in considerazione le raccomandazioni e gli orientamenti espressi nella presente risoluzione e nelle risoluzioni del Parlamento sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune e sull'Unione europea della difesa;

includere in un futuro trattato dell'Unione, sulla base delle raccomandazioni e degli orientamenti espressi nella presente risoluzione, disposizioni volte a:

istituire le Forze armate europee, in grado di spiegare forze di combattimento per conflitti ad alta intensità e forze di stabilizzazione atte a garantire il rispetto dei cessate il fuoco o degli accordi di pace, nonché a svolgere compiti di evacuazione o servizi medici, tra cui ospedali mobili da campo, come pure compiti di logistica militare e di ingegneria militare;

definire, nel quadro della politica comune dell'Unione in materia di difesa, orientamenti precisi e vincolanti per l'attivazione e l'attuazione della clausola di aiuto e assistenza reciproci;

garantire, tramite strutture di cooperazione adeguate, la condivisione obbligatoria delle informazioni a livello europeo fra le agenzie nazionali di intelligence;

creare un gruppo di lavoro permanente sulle «questioni relative alla difesa», composto da membri della Commissione e presieduto dal VP/AR; associare il Parlamento ai rappresentanti permanenti in seno al gruppo; coinvolgere maggiormente la Commissione nella difesa, attraverso una ricerca, una pianificazione e un'attuazione mirate; consentire al VP/AR di integrare l'azione contro i cambiamenti climatici in tutti le azioni esterne dell'UE e in particolare nella PSDC;

prendere in considerazione la valutazione, sotto il profilo finanziario e della politica di bilancio, della spesa sostenuta dagli Stati membri per la difesa in un futuro «semestre europeo» per la difesa, che dovrebbe prendere in considerazione l'entità delle spese di ognuno degli Stati membri in questo ambito, con l'obiettivo di porre in relazione l'importanza della spesa individuale con la sicurezza dell'Europa nel suo insieme; ritiene che, nel lungo periodo, l'UE debba valutare le possibilità di un bilancio comune e mirare a tale obiettivo;

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, alle agenzie dell'UE nei settori spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0120.

(2)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 138.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0435.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0019.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0440.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0049.

(7)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(8)  GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55.

(9)  GU L 27 del 30.1.2001, pag. 1.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/136


P8_TA(2017)0093

Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 su una politica integrata dell'Unione europea per l'Artide (2016/2228(INI))

(2018/C 263/19)

Il Parlamento europeo,

viste la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), conclusa il 10 dicembre 1982 e in vigore dal 16 novembre 1994, e la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC),

visto l'accordo adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 in occasione della XXI Conferenza delle parti dell'UNFCCC (l'accordo di Parigi) e il voto del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sulla ratifica dell'accordo (1),

visti la convenzione di Minamata, la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, il protocollo di Göteborg, la convenzione di Stoccolma, la convenzione di Århus e la convenzione sulla diversità biologica,

visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) (2),

vista la convenzione dell'UNESCO concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 16 novembre 1972,

vista la convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

vista la dichiarazione di Ilulissat, annunciata il 28 maggio 2008 dai cinque Stati costieri dell'Oceano Artico durante la conferenza sull'Oceano Artico tenutasi a Ilulissat, Groenlandia,

vista la dichiarazione circumpolare Inuit sui principi di sviluppo delle risorse di Inuit Nunaat (3),

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), adottata dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007 con la risoluzione 61/295,

viste le conclusioni del Consiglio sulle questioni relative all'Artide, in particolare quelle del 20 giugno 2016, del 12 maggio 2014, dell'8 dicembre 2009 e dell'8 dicembre 2008,

viste la strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, pubblicata nel giugno 2016, dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte», e la relazione PESC dal titolo «Le nostre priorità nel 2016», quale approvata dal Consiglio il 17 ottobre 2016,

viste la comunicazione congiunta della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 27 aprile 2016, dal titolo «Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico» (JOIN(2016)0021), la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR, del 26 giugno 2012, dal titolo «Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica» (JOIN(2012)0019) e la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2008, dal titolo «'L'Unione europea e la regione artica» (COM(2008)0763),

viste le strategie artiche nazionali degli Stati artici, in particolare quelle del Regno di Danimarca (2011), della Svezia (2011) e della Finlandia (2013) nonché quelle di altri Stati membri dell'UE e di altri Stati del SEE,

vista la decisione del Consiglio 2014/137/UE, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro,

visti la dichiarazione sull'istituzione del Consiglio artico e l'attuale programma del Consiglio artico per il periodo 2015-2017, sotto la presidenza statunitense,

vista la dichiarazione emessa a Kirkenes (Norvegia) il 3 e 4 giugno 2013 in occasione del XX anniversario della cooperazione euroartica di Barents,

viste le dichiarazioni rilasciate dalla Conferenza dei parlamentari della regione artica (CPAR) e dalla Conferenza parlamentare di Barents (BPC), in particolare la dichiarazione adottata in occasione della XII conferenza della CPAR tenutasi a Ulan Ude (Russia) dal 14 al 16 giugno 2016,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata in occasione della terza riunione ministeriale della dimensione settentrionale rinnovata, tenutasi a Bruxelles il 18 febbraio 2013,

viste le dichiarazioni adottate dal forum parlamentare della dimensione settentrionale nel maggio 2015 a Reykjavik (Islanda), nel novembre 2013 ad Arcangelo (Russia), nel febbraio 2011 a Tromsø (Norvegia) e nel settembre 2009 a Bruxelles,

visto il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO),

vista la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL),

visti la convenzione in materia di spandimento di idrocarburi, il fondo per ripulire la marea nera e il fondo supplementare,

viste le sue risoluzioni del 21 novembre 2013 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (4), del 12 settembre 2013 sulla dimensione marittima della politica di sicurezza e di difesa comune (5), del 22 novembre 2012 sul ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali (6) e del 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (7),

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Artide, in particolare quelle del 12 marzo 2014 sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica (8), del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord (9) e del 9 ottobre 2008 sulla governance artica (10),

viste le sue risoluzioni del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità (11) e del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (12),

viste le pertinenti raccomandazioni della delegazione per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (delegazione SINEAA)

vista la strategia spaziale per l'Europa, pubblicata dalla Commissione il 26 ottobre 2016 (COM(2016)0705),

visto il regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la pesca (A8-0032/2017),

A.

considerando che l'UE è un attore globale; che l'UE vanta un impegno di lunga data nell'Artide, fondato sulla storia, sulla geografia, sull'economia e sulla ricerca; che tre dei suoi Stati membri (Danimarca, Finlandia e Svezia) sono paesi artici; che l'Artide è circondata da acque internazionali e che i cittadini e i governi di tutto il mondo, compresa l'Unione europea, condividono la responsabilità della sua tutela;

B.

considerando che l'impegno dell'UE nella regione nordica e in quella artica è iniziato già nei primi anni novanta con la sua partecipazione alla creazione del Consiglio del Mar Baltico (CBSS) e del Consiglio euroartico di Barents (BEAC), nonché con la piena adesione della Commissione a tali organismi;

C.

considerando che la politica per la dimensione settentrionale, che concerne sia gli affari interni dell'UE sia le sue relazioni esterne, è divenuta un partenariato paritario tra l'UE, la Russia, la Norvegia e l'Islanda; che, oltre ai partner della dimensione settentrionale, partecipano a questa politica congiunta anche diverse organizzazioni multilaterali, quali il Consiglio artico, il Consiglio del Mar Baltico e il Consiglio euroartico di Barents, mentre il Canada e gli Stati Uniti partecipano in veste di osservatori; che la politica copre una zona geografica vasta e svolge un ruolo importante, grazie una cooperazione regionale concreta, a livello di sviluppo sostenibile, salute pubblica e benessere sociale nonché cultura, protezione ambientale, logistica e trasporti;

D.

considerando che l'UE ha gradualmente costruito e potenziato la sua politica per l'Artide; che il modo migliore di portare avanti l'evoluzione dell'impegno e gli interessi comuni dell'Unione è avvalendosi di mezzi comuni coordinati; che le sfide relative all'Artide richiedono una risposta congiunta a livello regionale e internazionale;

E.

considerando che l'Artide fa fronte a sfide sociali, ambientali ed economiche uniche;

F.

considerando che la regione artica europea ha una densità della popolazione molto bassa e si sviluppa su una vasta area caratterizzata dall'assenza di collegamenti di trasporto quali strade, ferrovie e collegamenti aerei est-ovest; che la regione artica europea soffre di una carenza di investimenti;

G.

considerando che per l'Artide è in vigore un ampio quadro giuridico internazionale;

H.

considerando che il Consiglio artico è il principale forum per la cooperazione artica; che nei suoi vent'anni di esistenza il Consiglio artico ha dimostrato la capacità di mantenere la cooperazione in uno spirito costruttivo e positivo, di adattarsi alle nuove sfide e di assumere nuove responsabilità;

I.

considerando che gli Stati artici detengono la sovranità e la giurisdizione sul proprio territorio e sulle proprie acque; che occorre rispettare il diritto della popolazione dell'Artide di perseguire l'utilizzo sostenibile delle proprie risorse naturali;

J.

considerando che sta crescendo l'interesse nei confronti della regione artica e delle sue risorse, a causa dei cambiamenti del suo ambiente e della scarsità di risorse; che l'importanza geopolitica della regione è in aumento; che gli effetti dei cambiamenti climatici e la concorrenza crescente per l'accesso all'Artide e alle sue risorse naturali, come pure le attività economiche in crescita, hanno portato nella regione rischi, comprese minacce all'ambiente e alla sicurezza dell'uomo, ma anche nuove opportunità, ad esempio in relazione a una bioeconomia sostenibile e altamente sviluppata; che a causa dei cambiamenti climatici si apriranno nuove rotte di navigazione e la disponibilità di nuove zone di pesca e risorse naturali potrebbe comportare l'aumento dell'attività umana e delle sfide ambientali nella regione;

K.

considerando che l'Artide rappresenta da tempo un ambito di cooperazione internazionale costruttiva e che è necessario che continui a essere una zona a basse tensioni;

L.

considerando che una buona accessibilità, per collegare meglio le zone rurali della regione nordica con il resto dell'UE, è un presupposto per lo sviluppo economico sostenibile e competitivo dei centri di crescita settentrionali, tenendo conto della crescente attenzione dimostrata da investitori e parti interessante nei confronti delle loro risorse inutilizzate e del loro ruolo quali punti focali di interesse ecologico;

M.

considerando che la Federazione russa nel 2015 aveva già stabilito almeno sei nuove basi a nord del Circolo polare artico, compresi sei porti in acque profonde e 13 aerodromi, e ha incrementato la sua presenza nell'Artide in termini di forze terrestri;

N.

considerando che un ecosistema artico solido, sano e sostenibile, abitato da comunità vitali, riveste un'importanza strategica per la stabilità politica ed economica dell'Europa e del mondo; che l'Artide ospita oltre la metà delle zone umide del mondo e svolge un ruolo essenziale nella depurazione delle acque; che contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque, di cui alla direttiva quadro sulle acque; che i costi dell'inazione nell'ambito della tutela dei socioecosistemi artici stanno aumentando in modo esponenziale;

O.

considerando che la banchisa glaciale artica è diminuita notevolmente dal 1981, che le aree ricoperte da permafrost sono in calo (con il rischio di rilasci incidentali di notevoli quantità di biossido di carbonio (13) e metano nell'atmosfera), che lo strato nevoso diminuisce sempre più e che lo scioglimento dei ghiacciai contribuisce all'innalzamento globale del livello dei mari; che è stato osservato che la banchisa glaciale sta scomparendo a ritmi ancora più veloci di quelli previsti dai modelli e che il volume dei ghiacci marini presenti durante l'estate si è ridotto di oltre il 40 % in 35 anni; che i cambiamenti climatici stanno avanzando a doppia velocità nelle regioni polari e che tale velocità continua ad aumentare, generando cambiamenti ignoti e imprevedibili negli ecosistemi mondiali;

P.

considerando che tre Stati membri dell'UE (Danimarca, Finlandia e Svezia) e un paese e territorio d'oltremare (Groenlandia) sono membri del Consiglio artico, composto da otto membri, e sette altri Stati membri (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito) sono osservatori; che l'UE attende con interesse l'attuazione finale del suo status formale di osservatore nel Consiglio artico;

Q.

considerando che la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile sono i due pilastri essenziali della dichiarazione di Ottawa, che ha gettato le basi per la nascita del Consiglio artico nel 1996;

R.

considerando che circa quattro milioni di persone vivono nella regione artica e che circa il 10 % sono comunità indigene; che il vulnerabile ambiente artico e i diritti fondamentali dei popoli indigeni devono essere rispettati e protetti con salvaguardie più rigorose; che occorre garantire il diritto dei popoli indigeni e delle popolazioni locali di approvare l'estrazione di risorse naturali e di partecipare al relativo processo decisionale; che l'aumento delle sostanze inquinanti e dei metalli pesanti nella regione artica ha un impatto negativo sulla catena alimentare a causa della loro presenza nella flora e nella fauna, segnatamente nei pesci, e costituisce un problema sanitario importante per gli abitanti della regione nonché, altrove, per i consumatori di prodotti della pesca;

S.

considerando che gli ecosistemi artici, comprese la flora e la fauna, sono particolarmente vulnerabili ai turbamenti e hanno periodi di ripresa relativamente lunghi; che gli effetti ambientali negativi tendono ad essere cumulativi e irreversibili e spesso producono impatti esterni geografici ed ecologici (ad esempio, danni agli ecosistemi oceanici);

T.

considerando negli ultimi decenni la temperatura nell'Artide sta aumentando di circa il doppio del tasso globale medio;

U.

considerando che le quantità crescenti di gas a effetto serra e inquinamento atmosferico stanno contribuendo al cambiamento del clima dell'Artide; che l'inquinamento presente nel clima artico deriva prevalentemente da produttori di emissioni in Asia, America settentrionale ed Europa e, pertanto, le misure di riduzione delle emissioni nell'UE svolgono un ruolo importante ai fini della lotta ai cambiamenti climatici dell'Artide;

V.

considerando che i rischi posti dall'utilizzo di oli combustibili pesanti (HFO) nel trasporto marittimo artico sono molteplici: in caso di sversamenti, i combustibili molto densi si emulsionano, vanno a fondo e possono essere trasportati per distanze molto lunghe se intrappolati nel ghiaccio; gli oli combustibili pesanti sversati pongono un rischio enorme per la sicurezza alimentare delle comunità indigene artiche, la cui sussistenza dipende dalla pesca e dalla caccia; la combustione degli oli combustibili pesanti produce ossidi di zolfo, metalli pesanti e grosse quantità di particolato carbonioso che, una volta depositatisi sul ghiaccio artico, stimolano l'assorbimento del calore nella massa di ghiaccio e, quindi, accelerano il suo scioglimento e gli effetti del cambiamento climatico; considerando che il trasporto e l'utilizzo di oli combustibili pesanti sono vietati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nelle acque circostanti l'Antartide;

W.

considerando che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo guida nell'ambito delle discussioni e dei negoziati nei consessi internazionali, adoperandosi affinché tutti gli attori coinvolti assumano le proprie responsabilità quanto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o delle sostanze inquinanti e affrontino le sfide crescenti della gestione sostenibile delle risorse;

X.

considerando che i rischi derivanti dall'utilizzo dell'energia nucleare nelle navi rompighiaccio e nelle strutture costiere dovrebbero essere presi in considerazione e ridotti al minimo in tutte le attività legate alla preparazione e alla risposta;

Y.

considerando che lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuti nel permafrost artico non costituisce in alcun caso una soluzione sostenibile per la gestione dei rifiuti, come dimostrato dalle recenti scoperte a Camp Century (Groenlandia);

Z.

considerando che la politica dell'UE nella regione artica dovrebbe riflettere maggiormente gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l'UE si è impegnata a raggiungere entro il 2030;

AA.

considerando che un processo decisionale basato su conoscenze scientifiche, incluse le conoscenze locali e indigene, è essenziale al fine di salvaguardare i fragili ecosistemi artici, ridurre i rischi, consentire l'adattamento delle comunità locali e promuovere lo sviluppo sostenibile; che l'UE rappresenta la principale fonte di finanziamenti per la ricerca nell'Artide e promuove il libero scambio dei risultati ottenuti;

AB.

considerando che una combinazione equilibrata di competenza e specializzazione industriale in ambito artico e di impegno a favore di obiettivi di sviluppo rispettosi dell'ambiente e sostenibili può favorire l'innovazione ecologica, le simbiosi industriali e una gestione dei rifiuti efficace nell'area e, quindi, il mantenimento di un ambiente incontaminato e del potenziale dell'area in termini di nuove ed emergenti opportunità di impresa e crescita occupazionale, contribuendo così anche all'occupazione giovanile e alla soluzione del problema dell'invecchiamento della popolazione;

AC.

considerando che le capacità tecniche in materia di comunicazioni satellitari esistenti all'interno dell'Unione europea, alla stregua dei servizi e delle strutture offerti da Copernico o da Galileo, potrebbero soddisfare le esigenze degli utenti che si trovano nella regione artica;

AD.

considerando che il coinvolgimento delle comunità locali è fondamentale per il buon esito della gestione delle risorse naturali e per potenziare le capacità di resilienza degli ecosistemi fragili;

AE.

considerando che riconosce l'importanza di prendere in considerazione le conoscenze tradizionali e locali nel processo decisionale artico;

AF.

considerando che occorre proteggere le culture dei Sami, dei Nenet, degli Ostiachi, degli Evenchi, dei Ciukci, degli Aleuti, degli Yupik e degli Inuit, a norma dell'UNDRIP; che le popolazioni indigene dell'Artide hanno il diritto di usare le risorse naturali presenti nella propria zona di origine e dovrebbero, pertanto, essere parti di qualsiasi piano futuro per la pesca commerciale;

AG.

considerando che qualsiasi attività di pesca nella regione artica deve avvenire nel rispetto degli accordi internazionali che regolano il settore, compreso il trattato di Spitsbergen del 1920 e, in particolare, dei diritti degli Stati parte del trattato, e anche nel rispetto di eventuali diritti di pesca storici;

1.

accoglie con favore la comunicazione congiunta quale passo positivo verso una politica dell'UE integrata su questioni relative all'Artide, con l'individuazione di settori di intervento specifici, e verso l'elaborazione di un quadro più coerente per l'azione dell'Unione con particolare attenzione alla regione artica europea; sottolinea la necessità di una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione per quanto riguarda le questioni relative all'Artide; invita la Commissione a mettere a punto misure concrete di attuazione e di follow-up della sua comunicazione; ribadisce la sua richiesta di una strategia globale e di un piano d'azione concreto in relazione all'impegno dell'UE nell'Artide, il cui punto di partenza dovrebbe essere l'obiettivo di preservare l'ecosistema vulnerabile dell'Artide;

2.

plaude ai tre ambiti prioritari della comunicazione congiunta, vale a dire il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale;

3.

sottolinea l'importanza dell'UNCLOS, che fornisce il quadro giuridico multilaterale essenziale per tutte le attività oceaniche, anche nell'Artide, per la delimitazione della piattaforma continentale artica e per la risoluzione delle dispute in materia di sovranità all'interno dell'Artide in materia di acque territoriali; osserva che nella regione artica non vi sono che pochissime questioni di giurisdizione irrisolte; ritiene essenziale il rispetto del diritto internazionale nella regione artica; sottolinea che le acque intorno al Polo Nord sono per lo più acque internazionali; è a favore di un ruolo forte per l'UE nella promozione di accordi multilaterali efficaci e di un ordine globale basato sulle norme, attraverso il potenziamento e l'attuazione coerente degli accordi e dei quadri pertinenti a livello internazionale, regionale e bilaterale; sottolinea che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo positivo nel promuovere e sostenere accordi che rafforzino la gestione della biodiversità e dell'ambiente in zone che non rientrano in una giurisdizione nazionale nell'Oceano Artico; fa notare che ciò non riguarda la navigazione e i mezzi di sussistenza tradizionali; esorta l'UE ad adoperarsi in stretta collaborazione con gli Stati membri per sostenere la salvaguardia e la tutela dell'ambiente nella regione; sottolinea il ruolo importante svolto dal Consiglio artico nel preservare la cooperazione costruttiva, le basse tensioni, la pace e la stabilità nella regione artica;

4.

accoglie con favore la ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea e la sua entrata in vigore il 4 novembre 2016; invita tutte le parti a procedere alla sua rapida ed efficace attuazione; incoraggia gli Stati membri a ratificare l'accordo di Parigi al fine di avanzare con gli obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e le misure relative sia allo scambio delle quote di emissione sia alla condivisione dello sforzo, tenendo a mente l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC entro il 2100;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo più forte ai fini dell'applicazione efficace delle convenzioni internazionali, quali l'accordo di Parigi, la convenzione di Minamata, la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, il protocollo di Göteborg, la convenzione di Stoccolma, il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (codice polare) e la convenzione sulla diversità biologica; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione al processo internazionale in corso avviato dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti ai fini dell'eliminazione dell'utilizzo di inquinanti organici persistenti e del particolato carbonioso; invita i paesi partner dell'UE a fare altrettanto;

6.

sostiene lo sviluppo di una rete di zone protette nella regione artica e la tutela dell'area marittima internazionale intorno al Polo Nord al di fuori delle zone economiche degli Stati costieri;

7.

chiede che qualsiasi sviluppo della pesca commerciale nella regione artica avvenga in un modo che sia del tutto compatibile con la natura sensibile e specifica della regione; insiste affinché, prima di avviare nuove attività di pesca commerciale nella regione artica, siano condotte valutazioni scientifiche affidabili e prudenziali degli stock, onde determinare i livelli di pesca che permettano di conservare gli stock ittici interessati a livelli superiori a quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e di non causare l'esaurimento di altre specie o gravi danni all'ambiente marino; sottolinea che tutte le attività di pesca d'altura devono essere disciplinate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca che rispetti i pareri scientifici e disponga di un solido programma di controllo e sorveglianza che assicuri la conformità con i provvedimenti di gestione; osserva che la pesca nelle zone economiche esclusive (ZEE) deve rispettare le stesse norme; chiede una moratoria della pesca industriale, ivi compresa la pesca con reti a strascico, nelle acque artiche dove in precedenza non erano svolte attività di pesca;

8.

plaude ai negoziati attualmente in corso per un accordo internazionale tra gli Stati costieri dell'Artide e le parti internazionali finalizzato al divieto della pesca non regolamentata nelle acque internazionali dell'Artide e invita la Commissione e gli Stati membri a firmare tale dichiarazione e a chiedere che le sia conferito un carattere vincolante per i firmatari;

9.

invita la Commissione a sostenere e incoraggiare i paesi artici a lavorare ulteriormente per un'estensione delle informazioni e delle analisi disponibili su tutti gli stock presenti nella regione;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi nell'ambito del quadro legislativo dell'Unione concordando obiettivi di riduzione ambiziosi nei negoziati relativi alla direttiva sui limiti nazionali di emissione, riducendo i livelli di inquinamento locale attraverso il pacchetto «Aria pulita» allo scopo di ridurre l'inquinamento a grande distanza e in particolare la fuliggine e negoziando obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e misure relative sia allo scambio delle quote di emissione sia alla condivisione dello sforzo, tenendo a mente l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC entro il 2100;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'accordo delle Nazioni Unite sugli oceani per la protezione della biodiversità nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale attualmente in fase di negoziazione sia forte ed efficace e possa assicurare un processo solido per l'identificazione, la designazione, la gestione e l'attuazione di zone marine protette comprensive di riserve marine chiuse alla pesca;

12.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad affermare il proprio ruolo nell'attuazione efficace della convenzione sulla diversità biologica e dei relativi accordi internazionali; ritiene importante che il piano strategico, di cui all'articolo 10 del protocollo di Nagoya, concernente l'individuazione e la prioritarizzazione delle specie aliene nocive che minacciano gli ecosistemi e delle loro rotte di espansione, sia eseguito in modo tale che le specie invasive maggiormente nocive siano controllate o eliminate e che siano adottate misure rivolte specificatamente alle loro rotte di espansione al fine di eliminare il trasferimento e l'invasione di tali specie, anche nelle zone artiche;

13.

invita gli Stati membri a vietare le sovvenzioni ai combustibili fossili che riducono il costo della produzione di energia da combustibili fossili, al fine di scoraggiare lo sfruttamento e l'utilizzo dei combustibili fossili;

14.

chiede all'UE di farsi promotrice, a livello internazionale, di una regolamentazione precauzionale rigorosa in materia di protezione dell'ambiente e sicurezza per quanto concerne l'esplorazione, la prospezione e la produzione petrolifera; chiede che siano vietate le trivellazioni nelle acque artiche ghiacciate dell'UE e del SEE e che l'Unione promuova l'adozione di norme precauzionali analoghe in seno al Consiglio artico e per gli Stati costieri dell'Artico;

15.

sottolinea che è importate che l'UE incoraggi una rapida ratifica della convenzione di Minamata, al fine di prevenire e ridurre le emissioni di mercurio;

16.

plaude all'intenzione della Commissione di incanalare i fondi SIE a favore di misure finalizzate all'integrazione dell'azione per il clima nell'Artide, tenendo conto delle circostanze locali e della natura particolare delle regioni artiche;

17.

sottolinea che il crescente utilizzo delle risorse naturali nella regione artica dovrebbe avvenire in una maniera che rispetti e arrechi beneficio alle popolazioni locali e che si assuma la piena responsabilità ambientale del fragile ambiente artico; ritiene che questa scelta strategica sia essenziale per assicurare la legittimità dell'impegno dell'UE nell'Artide e il sostegno locale a favore di tale impegno;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri che sono membri o osservatori del Consiglio artico a sostenerne il lavoro attualmente in corso in merito all'elaborazione di una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) onde salvaguardare il vulnerabile ecosistema dell'Artide, conformemente agli orientamenti della convenzione di Espoo; sottolinea l'importanza fondamentale di tali VIA al fine di garantire uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e la tutela degli ecosistemi e delle comunità particolarmente vulnerabili dell'Artide; richiama l'attenzione sui seguenti criteri, non esaustivi, presentati dal Consiglio circumpolare degli inuit (ICC) per la valutazione dei progetti da realizzare nell'Artide:

tutti i potenziali effetti ambientali, socioeconomici e culturali sia durante il progetto che dopo la sua conclusione, compresi gli effetti cumulativi dei progetti attuali e futuri, devono essere considerati,

il principio di precauzione e il principio «chi inquina paga» vanno applicati in tutte le fasi di pianificazione, valutazione, attuazione e recupero del progetto,

il risanamento e il ripristino dell'habitat e dei terreni interessati devono essere pianificati nel dettaglio e integralmente finanziati in anticipo,

le proposte di progetti per gli interventi in caso di sversamenti di petrolio devono includere una dimostrazione comprovata della capacità dell'industria di recuperare il petrolio sversato in condizioni di congelamento, frammentazione e ricongelamento della banchisa glaciale,

è necessario definire un regime internazionale di responsabilità e di indennizzo in caso di contaminazione di terreni, acque e aree marine a seguito dell'esplorazione e dello sfruttamento petroliferi offshore;

19.

sottolinea l'importanza di individuare meccanismi per incorporare la responsabilità sociale delle imprese (RSI) nelle attività delle aziende che operano nella regione artica, segnatamente attraverso la cooperazione con i rappresentanti del settore imprenditoriale, come ad esempio il Consiglio economico dell'Artico; raccomanda l'esplorazione del potenziale dei meccanismi volontari al fine di incoraggiare elevate norme settoriali in termini di prestazioni sociali e ambientali, sottolineando ad esempio le «'migliori prestazioni» all'interno di un indice della responsabilità d'impresa nella regione artica basato, ad esempio, sul protocollo di investimento artico e sull'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere tutti gli sforzi compiuti in seno all'OMI per raggiungere un accordo globale sulla riduzione delle emissioni prodotte dalle navi;

21.

riconosce l'importanza di finanziamenti costanti e sufficienti a favore delle regioni settentrionali scarsamente popolate al fine di superare ostacoli permanenti, quali la scarsa densità della popolazione, il clima rigido e le lunghe distanze;

22.

incoraggia una stretta collaborazione tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri interessati per quanto riguarda le questioni relative all'Artide; invita gli Stati membri che sono membri del Consiglio artico a tenere informati gli altri Stati membri e il VP/AR in merito a ogni questione di interesse comune in seno al Consiglio artico conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, TUE;

23.

sottolinea la necessità che l'Unione si impegni in un dialogo politico con tutti i partner dell'Artide e chiede una cooperazione più intensa tra l'UE, il Consiglio artico nel quadro della dimensione settentrionale, il Consiglio euro-artico di Barents e gli altri organismi coinvolti nella cooperazione nel Grande Nord; sottolinea l'importante ruolo svolto nel Consiglio artico dagli osservatori con una grande esperienza e un impegno di vecchia data nella cooperazione scientifica e politica nella regione artica; accoglie con favore, a tal proposito, il dialogo in corso tra gli osservatori e la presidenza del Consiglio artico;

24.

sostiene con forza la concessione dello status di osservatore all'UE in seno al Consiglio artico; è convinto che la piena attuazione dello status di osservatore formale dell'Unione contribuirebbe positivamente e consoliderebbe il ruolo politico e istituzionale del Consiglio artico nella gestione delle questioni relative a tale regione;

25.

plaude al maggiore coordinamento tra la Commissione e il SEAE sulle questioni relative all'Artico; propone di istituire un'unità per le politiche settentrionali in seno al SEAE e di rafforzare la cooperazione tra i servizi del SEAE e della Commissione onde garantire un approccio politico coerente, coordinato e integrato in tutti i principali settori politici di intervento;

26.

rileva la capacità dell'UE di contribuire alla risoluzione dei potenziali problemi in materia di sicurezza; invita l'UE a contribuire, in partenariato con i suoi Stati membri e in cooperazione con i paesi artici, agli sforzi volti alla costruzione di meccanismi di sicurezza civile e al potenziamento della capacità di gestione in caso di crisi e disastri sia naturali che di origine umana nonché delle infrastrutture di ricerca e salvataggio;

27.

richiama l'attenzione sul fatto che la sicurezza energetica è strettamente collegata ai cambiamenti climatici; è dell'avviso che occorra migliorare la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili; evidenzia che la trasformazione dell'Artide rappresenta uno dei principali effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'UE; sottolinea la necessità di affrontare questo fattore di moltiplicazione dei rischi attraverso una strategia rafforzata dell'UE per l'Artide e una politica più incisiva a favore delle energie rinnovabili prodotte nell'UE e dell'efficienza energetica che riduca notevolmente la dipendenza dell'Unione da fonti esterne, migliorando quindi la sua posizione in termini di sicurezza;

28.

invita a sviluppare in tutti gli Stati artici piani di risposta in caso di sversamento di petrolio sulla fauna selvatica, conformemente alle buone prassi definite, che includano un'efficace valutazione delle specie vulnerabili in pericolo e strategie realizzabili di prevenzione e di risposta al fine di garantirne la protezione;

29.

sottolinea la cooperazione transfrontaliera costruttiva e pragmatica in corso con la dimensione settentrionale, con i relativi partenariati e con la cooperazione di Barents;

30.

sottolinea l'importanza del dialogo costante con la Russia nel quadro della cooperazione regionale artica, in particolare per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera tra l'UE e la Russia, nonostante l'aumento delle forze militari russe che stazionano nella regione, la costruzione e la riapertura di basi militare russe e la creazione di un distretto militare artico russo; sottolinea la necessità che l'UE faccia valere maggiormente i propri interessi nei confronti della Russia ricorrendo a un dialogo selettivo, nonché di perseguire progressi nelle questioni di interesse comune laddove vi siano le basi per soluzioni globali alle sfide e minacce comuni; esorta a includere tale questione nella strategia dell'UE per la regione artica; sottolinea che la regione artica costituisce una parte integrante degli aspetti ambientali, economici e politici delle relazioni internazionali;

31.

è del parere che la politica in materia di dimensione settentrionale funga da modello positivo di stabilità, titolarità comune e impegno nella cooperazione artica; sottolinea l'importanza dei partenariati settoriali della dimensione settentrionale, segnatamente nei settori ambientale, infrastrutturale e logistico;

32.

rileva che si sono formate rotte migratorie artiche verso l'Unione europea; sottolinea che le rotte migratorie e il potenziamento dei trasporti dovrebbero essere presi in considerazione in sede di elaborazione della strategia dell'UE per la regione artica;

33.

ribadisce l'invito all'UE e ai suoi Stati membri a sostenere attivamente i principi della libertà di navigazione e del diritto di passaggio inoffensivo;

34.

accoglie con favore i piani volti a istituire un forum delle parti interessate della regione artica europea; sottolinea la necessità di migliorare le sinergie tra gli strumenti di finanziamento esistenti al fine di impedire possibili duplicazioni e sviluppare al massimo le interazioni tra i programmi interni ed esterni dell'UE; osserva che la Finlandia si è offerta di ospitare il primo forum, previsto per il 2017;

35.

sottolinea l'importanza di includere le conoscenze tradizionali e locali nel processo decisionale nella regione artica;

36.

ribadisce il sostegno dell'UE nei confronti della UNDRIP; ricorda in particolare l'articolo 19 della stessa, in base al quale gli Stati devono consultarsi e cooperare in buona fede con i popoli indigeni interessati tramite le loro proprie istituzioni rappresentative in modo da ottenere il loro libero, previo e informato consenso prima di adottare e applicare misure legislative o amministrative che li riguardino; chiede un coinvolgimento migliore e più precoce dei popoli indigeni nell'elaborazione di una politica per l'Artide orientata ai cittadini e nelle attività del Consiglio artico; sottolinea che la loro inclusione nel processo decisionale agevolerà la gestione sostenibile delle risorse naturali nell'Artico; sottolinea la necessità di salvaguardare e promuovere i loro diritti, le loro culture e le loro lingue; sottolinea la necessità di sviluppare fonti di energia rinnovabili nella regione artica in modo sostenibile, rispettando altresì l'ambiente fragile e coinvolgendo appieno i popoli indigeni;

37.

rivolge particolare attenzione all'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 4.5, che prevede la garanzia di un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per le popolazioni indigene, anche nella propria lingua;

38.

sottolinea che un turismo accessibile, interconnesso, sicuro e sostenibile nelle aree rurali e scarsamente popolate della regione artica europea può contribuire ad aumentare le attività commerciali, che a loro volta incrementano il numero di posti di lavoro nelle piccole e medie imprese e contribuiscono allo sviluppo positivo complessivo delle regioni; sottolinea, pertanto, che sarebbe opportuno promuovere il turismo nella regione alla luce dei suoi impatti sociali e ambientali in termini di infrastrutture, ricerca, istruzione e formazione;

39.

pone l'accento sul ruolo delle popolazioni indigene e delle comunità locali nel mantenere la vitalità e la sostenibilità della regione artica; invita la Commissione a concentrarsi a fornire a queste comunità accesso a tutte le informazioni pertinenti relative ai requisiti del mercato unico dell'Unione, alle migliori prassi e agli strumenti di finanziamento; sottolinea l'importanza di reti di trasporti, di comunicazioni ed elettriche scorrevoli, nonché delle tecnologie spaziali di geolocalizzazione e di telecomunicazione, ai fini della creazione di attività economiche nella regione; ricorda alla Commissione i suoi obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/1775 in termini di comunicazione e informazione nei confronti dei cittadini e delle autorità competenti in relazione alle disposizioni contenute nel regolamento; sottolinea la necessità di includere il know-how indigeno e locale e di aumentare il coinvolgimento, l'accettazione e la partecipazione delle comunità locali e indigene nei processi decisionali; sottolinea la necessità del sostegno e dei finanziamenti richiesti; suggerisce, a tal proposito, di organizzare a Bruxelles una rappresentazione delle popolazioni indigene dell'Artide al fine di rendere maggiormente visibile la loro partecipazione; è del parere che l'UE dovrebbe sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative nell'Artide, promuovendo le fonti rinnovabili artiche;

40.

pone l'accento sull'importanza fondamentale di continuare a garantire la presenza, nella regione artica, di comunità sviluppate in modo sostenibile che usufruiscono delle più recenti tecnologie dell'informazione e che godono di un'elevata qualità della vita e sottolinea che l'UE può svolgere un ruolo di primo piano al riguardo; ribadisce il diritto delle popolazioni dell'Artide a determinare il proprio modello di vita e riconosce il loro desiderio di garantire lo sviluppo sostenibile della regione; chiede al SEAE e alla Commissione di rafforzare il dialogo con tali popolazioni e di esaminare la possibilità di destinare fondi a tali associazioni e di garantire che la loro voce sia presa in considerazione nel quadro delle discussioni dell'UE sull'Artide; accoglie con favore l'opera svolta dal relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali presso i popoli indigeni e dal meccanismo di esperti dell'ONU sui diritti delle popolazioni autoctone;

41.

sottolinea che la scienza dovrebbe costituire il fondamento del processo decisionale nell'Artide per quanto riguarda la protezione ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici;

42.

sottolinea il ruolo fondamentale dei Fondi SIE ai fini dello sviluppo della regione artica europea e della creazione di crescita sostenibile e posti di lavoro di qualità in settori orientati al futuro; sottolinea, altresì, la necessità di uno sviluppo responsabile e corretto delle risorse naturali dell'Artide; richiama l'attenzione sugli svantaggi permanenti che devono essere compensati (articolo 174 TFUE); sottolinea l'importanza a lungo termine della strategia in diversi settori, come ad esempio l'agenda digitale, i cambiamenti climatici, la crescita blu, ecc.;

43.

sottolinea l'importanza di una buona accessibilità della regione artica alla rete TEN-T, all'estensione programmata dei corridoi della rete centrale (corridoio Mare del Nord-Mar Baltico e corridoio scandinavo-mediterraneo) e alle vie di accesso di secondo livello quale struttura di trasporto essenziale per consentire una mobilità sostenibile di persone e merci; ricorda le potenzialità dei fondi UE, quali il Meccanismo per collegare l'Europea (MCE) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), per finanziare progetti infrastrutturali nell'Artide europea; osserva il ruolo importante della Banca europea per gli investimenti (BEI) in questo contesto; suggerisce alla Commissione di valutare la possibilità di una più ampia cooperazione finanziaria internazionale in materia di sviluppo di infrastrutture e connettività, compresi i sistemi di informazione e di comunicazione;

44.

accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione a mantenere, quantomeno, il livello di finanziamenti destinati alla ricerca sull'Artide nell'ambito di Orizzonte 2020 e, in particolare, la sua intenzione di sostenere la diffusione di tecnologie innovative; invita la Commissione a incrementare i finanziamenti dell'UE a favore della ricerca artica nel quadro finanziario pluriennale post-2020 (QFP); invita la Commissione a continuare e a rafforzare il ricorso a Orizzonte 2020 e ad altri programmi di finanziamento per finalità di studio dell'Artide;

45.

osserva che gli ecosistemi marini artici sono fondamentali per la preservazione della biodiversità globale; osserva che la riduzione della banchisa glaciale artica e gli altri cambiamenti ambientali nell'Artide, unitamente alla conoscenza scientifica limitata delle risorse marine nell'area, necessitano di un approccio precauzionale al fine di definire le misure internazionali adeguate volte a garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse nelle zone d'alto mare dell'Artide;

46.

incoraggia la promozione e la facilitazione della cooperazione internazionale nei settori della scienza e della ricerca tra tutti i soggetti attivi nel campo della ricerca sull'Artico, nonché l'istituzione di infrastrutture di ricerca, riconoscendo che una migliore conoscenza dell'Artide è fondamentale per affrontare tutte le sfide in modo adeguato; sostiene la cooperazione tra i principali istituti di ricerca sull'Artico onde sviluppare un programma europeo integrato di ricerca polare nell'ambito dell'iniziativa EU-PolarNet che includa le conoscenze tradizionali e locali; osserva che la Commissione è stata invitata a una conferenza internazionale sulla scienza artica, che si terrà in Europa nel 2018; sottolinea l'importanza di una proficua collaborazione con Canada e Stati Uniti attraverso l'alleanza per la ricerca nell'Oceano Atlantico;

47.

ribadisce l'invito alla Commissione a creare il Centro di informazione dell'UE sull'Artico, dotato di fondi sufficienti e di pertinenza geografica, al fine di garantire un accesso efficace alla conoscenza e alle informazioni relative all'Artico e di generare turismo; sottolinea che tale Centro di informazione dell'UE sull'Artico potrebbe essere collegato al Centro artico già esistente o ad altre istituzioni artiche quale strumento per ridurre drasticamente i costi;

48.

chiede una raccolta più sistematica e di lunga durata dei dati derivanti dai progetti di ricerca sull'Artide; si rammarica che i risultati conseguiti nell'ambito dei singoli progetti vadano spesso persi nel passaggio da un periodo di finanziamento all'altro; invita la Commissione a puntare alla continuità in sede di pianificazione del quadro post 2020 per la ricerca sull'Artide;

49.

si compiace del sostegno della Commissione a favore dell'istituzione di aree marine protette nell'Artide; ricorda alla Commissione e agli Stati membri l'obiettivo di proteggere almeno il 10 % delle aree costiere e marine nel quadro degli OSS; rileva, tuttavia, che qualsiasi nuova proposta su queste tematiche dovrebbe essere coerente con l'esito della discussione condotta dagli Stati artici in seno al Consiglio artico; sottolinea che le aree marine protette sono di fondamentale importanza per preservare gli ecosistemi artici; ricorda la necessità di coinvolgere pienamente le comunità locali nella pianificazione, nella realizzazione e nella gestione di tali zone protette;

50.

rileva l'importanza delle tecnologie spaziali e delle attività di ricerca relative allo spazio, che sono fondamentali per la sicurezza delle operazioni marittime, per il monitoraggio ambientale e per l'osservazione dei cambiamenti climatici nell'Artide; incoraggia la Commissione, in considerazione dei cambiamenti avvenuti nella regione artica riconosciuti nella sua strategia spaziale per l'Europa (COM(2016)0705), a valutare possibilità di maggiore utilizzo nell'area dei suoi programmi satellitari attuali e futuri, in cooperazione con i membri del Consiglio artico, e a prendere in considerazione le esigenze degli utenti nel quadro dell'iniziativa GOVSATCOM; invita, in tal senso, tutte le parti interessate a sfruttare appieno il potenziale offerto dal programma di osservazione della terra Copernicus e dal programma di navigazione satellitare Galileo;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere la creazione, sotto l'egida della commissione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR), di una zona marina protetta nelle zone d'alto mare dell'Artide che vieti qualsiasi attività estrattiva, ivi compresa la pesca, nelle acque internazionali circostanti il Polo Nord coperte dall'OSPAR;

52.

invita la Commissione a sostenere iniziative finalizzate al divieto del ricorso alla pesca con reti a strascico nelle aree marine ecologicamente o biologicamente significative (EBSA) e nelle zone d'alto mare dell'Artide;

53.

chiede che gli obiettivi di conservazione della nuova politica comune della pesca e l'obiettivo quantitativo di ripristinare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile costituiscano la base per qualsiasi attività di pesca commerciale nella regione;

54.

chiede che l'Unione europea assuma la guida nella prevenzione della pesca non regolamentata nell'Artide; ritiene che questo ruolo sia legittimo data la presenza dei suoi Stati membri in seno a tutti i livelli di governance della regione artica;

55.

sottolinea che le flotte pescherecce dell'UE non devono minacciare la biodiversità della regione; si compiace dell'individuazione di zone significative sotto il profilo ecologico e biologico nella regione artica nel quadro della convenzione sulla diversità biologica (CBD), quale processo importante per garantire l'efficace conservazione della biodiversità artica; sottolinea l'importanza di applicare un approccio basato sulla gestione ecosistemica agli ambienti costieri, marini e terrestri dell'Artico, come evidenziato dal gruppo di esperti in materia di gestione ecosistemica del Consiglio artico; invita gli Stati a rispettare gli obblighi sanciti dalla CBD e dalla UNCLOS attraverso la creazione di una rete di riserve e aree marine protette nell'Oceano Artico;

56.

sostiene fermamente che qualsiasi ulteriore sviluppo della pesca commerciale nella regione artica debba avvenire nel rispetto degli accordi internazionali relativi alla regione, ivi compreso il trattato di Spitsbergen del 1920, nonché dei diritti di ogni Stato parte di tali accordi e dei diritti di pesca storici esistenti;

57.

invita la Commissione a esaminare e avanzare proposte sul rafforzamento delle infrastrutture di telecomunicazione artica, compresi i satelliti, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al monitoraggio del clima, creare sviluppo locale, promuovere la navigazione e garantire la sicurezza in mare;

58.

ribadisce il suo invito del 2014 alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino tutti i provvedimenti necessari per facilitare attivamente l'applicazione del divieto di utilizzare l'olio combustibile pesante (HFO) e di trasportarlo come combustibile navale sulle imbarcazioni che solcano il Mar Artico tramite la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) e/o attraverso il controllo da parte dello Stato di approdo come disciplinato nelle acque che circondano l'Antartide; invita la Commissione a includere i rischi ambientali e climatici legati all'uso dell'HFO nel suo studio sui rischi derivanti dall'aumento della navigazione lungo la rotta del Mare del Nord; invita la Commissione, in assenza di adeguate misure a livello internazionale, a presentare proposte normative per le navi provenienti dalle acque dell'Artide o dirette verso tali acque che fanno scalo nei porti dell'UE, allo scopo di vietare l'utilizzo e il trasporto di oli combustibili pesanti;

59.

guarda con interesse all'entrata in vigore, nel 2017 e nel 2018, del codice polare dell'OMI, che renderà più sicura la navigazione artica; sottolinea l'importanza di sviluppare un unico sistema di evacuazione e di salvataggio del personale offshore che possa essere applicato a tutte le piattaforme e navi artiche;

60.

ricorda che, nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), l'Islanda e la Norvegia si sono impegnate a preservare la qualità dell'ambiente e a utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile, conformemente alla legislazione UE pertinente;

61.

sottolinea il crescente interesse della Cina per la regione artica, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alle rotte marittime e la disponibilità di risorse energetiche; prende atto della conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Islanda e la Cina e invita la Commissione a seguire da vicino gli effetti che esso potrebbe avere non soltanto sullo sviluppo economico sostenibile della parte islandese dell'Artide, ma anche sull'economia e il mercato interno dell'UE;

62.

rammenta che, in virtù dell'accordo di partenariato UE-Groenlandia in materia di pesca del 2007, l'UE concede alla Groenlandia un sostegno finanziario volto a garantire una pesca responsabile e uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nella zona economica esclusiva groenlandese;

63.

chiede la rapida ratifica e l'adesione da parte degli Stati membri al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive (convenzione HNS);

64.

ritiene che l'impegno parlamentare e la stretta cooperazione interparlamentare sulle questioni relative all'Artide, in particolare con i parlamenti nazionali degli Stati membri interessati, siano essenziali ai fini dell'attuazione delle politiche per l'Artide;

65.

invita il VP/AR e la Commissione a monitorare gli sviluppi a livello climatico, marittimo, socioeconomico nonché di tutela ambientale e di sicurezza nell' Artide e di riferire periodicamente al Parlamento e al Consiglio, anche in merito all'attuazione della politica dell'UE per l'Artide;

66.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione artica.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0363.

(2)  Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/70/1.

(3)  http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/ declaration_on_resource_development_a3_final.pdf.

(4)  GU C 436 del 24.11.2016, pag. 17.

(5)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 131.

(6)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 153.

(7)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 77.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2014)0236.

(9)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 71.

(10)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 41.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2016)0034.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2016)0224.

(13)  Si stima che nell'Artide siano immagazzinate un miliardo e mezzo di tonnellate di biossido di carbonio.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/148


P8_TA(2017)0094

Relazione 2016 sul Montenegro

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sul Montenegro (2016/2309(INI))

(2018/C 263/20)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 giugno 2003 e l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea»,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, del 29 marzo 2010 (1),

visto l'esito delle riunioni della conferenza di adesione UE-Montenegro a livello di supplenti, del 30 giugno 2016, e a livello ministeriale, del 13 dicembre 2016,

viste le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2012 relative all'apertura dei negoziati di adesione con il Montenegro il 29 giugno 2012 e le conclusioni del 13 dicembre 2016, che hanno ricevuto l'approvazione della grande maggioranza delle delegazioni,

vista la settima riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra il Montenegro e l'Unione europea, tenutasi a Bruxelles il 20 giugno 2016,

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 dal titolo «Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2016)0715), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Montenegro 2016 Report» (SWD(2016)0360),

viste la dichiarazione finale del presidente del vertice di Parigi dei Balcani occidentali del 4 luglio 2016 e le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Parigi 2016,

visti la decisione dei ministri degli Esteri degli Stati membri della NATO del 2 dicembre 2015 e la firma del protocollo di adesione del Montenegro alla NATO il 19 maggio 2016,

vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari del 16 ottobre 2016,

vista la dichiarazione congiunta dell'ottava riunione del comitato consultivo misto della società civile UE-Montenegro, tenutasi a Budva l'8 novembre 2016,

viste la dichiarazione e le raccomandazioni approvate in occasione della dodicesima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro, tenutasi a Podgorica il 19-20 maggio 2016,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Montenegro,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0050/2017),

A.

considerando che l'integrazione euro-atlantica è la prima priorità della politica estera del Montenegro;

B.

considerando che sono stati compiuti ulteriori progressi nei negoziati di adesione; che il processo di adesione del Montenegro è attualmente considerato quello più avanzato; che il quadro giuridico nel campo dello Stato di diritto è per lo più completo e che la struttura istituzionale è stata creata;

C.

considerando che permangono preoccupazioni circa il clima politico interno polarizzato e il boicottaggio dell'opposizione in Parlamento; che il dialogo sostenibile e la cooperazione costruttiva tra la coalizione di governo e l'opposizione sono essenziali al fine di continuare a progredire nel processo di adesione;

D.

considerando che la corruzione e la criminalità organizzata continuano a costituire gravi preoccupazioni;

E.

considerando che le organizzazioni della società civile possono partecipare a gruppi di lavoro, anche in materia di negoziati di adesione, ma hanno espresso insoddisfazione rispetto al loro livello di coinvolgimento nelle decisioni politiche e alla possibilità di accedere alle informazioni; che è estremamente preoccupante che alcuni attivisti della società civile siano stati personalmente presi di mira da parte dei media tramite campagne di diffamazione;

F.

considerando che i progressi del Montenegro nel quadro del capitoli 23 e 24 sullo Stato di diritto rimangono essenziali per l'andamento complessivo del processo negoziale;

G.

considerando che la libertà di espressione e la libertà dei mezzi di informazione sono valori imprescindibili dell'UE nonché i pilastri fondamentali di ogni democrazia; che la comunità dei mezzi di informazione del Montenegro è altamente politicizzata, che la censura e l'autocensura persistono e che si verificano ancora pressioni economiche e politiche sui giornalisti;

1.

accoglie con favore il progresso costante nell'integrazione del Montenegro nell'UE; accoglie con favore il fatto che il Montenegro abbia conseguito progressi costanti nei negoziati di adesione, prendendo atto che finora sono stati aperti 26 capitoli nell'ambito dei negoziati e 2 capitoli sono stati provvisoriamente chiusi; invita il Consiglio ad accelerare i negoziati con il Montenegro; incoraggia l'apertura e la chiusura di ulteriori capitoli nei negoziati di adesione nel 2017; si compiace dell'adozione da parte del governo montenegrino del programma di adesione del Montenegro all'UE per il 2017-2018; incoraggia il Montenegro ad accelerare le riforme, aumentare gli sforzi per soddisfare tutti i parametri di riferimento e continuare a focalizzarsi sugli aspetti fondamentali del processo di adesione; ricorda che è essenziale fornire risultati concreti e un rendimento ottimo e sostenibile in termini di attuazione, in particolare nel campo dello Stato di diritto, della giustizia e della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

2.

si congratula con le autorità competenti per le elezioni parlamentari svoltesi il 16 ottobre 2016 in modo ordinato e nel rispetto, in linea generale, delle libertà fondamentali; incoraggia un ulteriore allineamento con gli standard internazionali; si compiace che l'affluenza sia stata la più alta dal 2002; si compiace della revisione del quadro giuridico entro il quale si sono tenute le elezioni, ma rileva la persistenza di alcune lacune amministrative, anche da parte della commissione di Stato per le elezioni, come pure di preoccupazioni circa la precisione del registro elettorale e la politicizzazione;

3.

si rammarica della necessità di chiudere temporaneamente due piattaforme Internet di comunicazione il giorno delle elezioni nonché degli atti di pirateria informatica ai danni del sito web del Centro per la transizione democratica (CDT) qualche giorno prima delle elezioni, il che ha ostacolato il lavoro delle organizzazioni della società civile nel monitoraggio delle elezioni; chiede alle autorità competenti di affrontare le lacune e indagare sulle presunte irregolarità procedurali, compresi i presunti abusi dei fondi statali, gli abusi d'ufficio e le eventuali altre carenze segnalate, in modo rapido e trasparente, in linea con le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR; auspica che l'indipendenza della commissione di Stato per le elezioni venga sostenuta; ritiene che sia necessario un miglioramento del processo elettorale per creare una piena fiducia nel processo elettorale; prende atto con rammarico del fatto che l'opposizione non abbia riconosciuto i risultati delle elezioni; riconosce i tentativi da parte di attori esterni di screditare il processo elettorale e le difficoltà che ciò ha provocato; si attende che il nuovo governo mantenga l'impegno politico nei confronti del processo di riforma e invita tutti i partiti politici a rilanciare un dialogo costruttivo;

4.

osserva che, nel periodo precedente le elezioni, è stato formato un governo di fiducia elettorale; si rallegra del fatto che tale sviluppo sia frutto di un'iniziativa del Montenegro e sia stato realizzato con la partecipazione di vari partiti;

5.

esprime preoccupazione per i presunti tentativi russi di influenzare gli sviluppi in Montenegro, poiché questa modalità di azione nella regione potrebbe comportare un'ulteriore destabilizzazione dei Balcani occidentali; è preoccupato per i gravi incidenti, tra cui un presunto colpo di Stato, che si sono verificati il 16 ottobre 2016 e invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentate dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e la Commissione a seguire da vicino le indagini in corso da parte delle autorità competenti; si compiace della volontà della Serbia di collaborare nell'ambito di tali indagini; ritiene importante che i servizi competenti degli Stati membri condividano tra loro, con il VP/AR e con la Commissione le informazioni relative a questi incidenti;

6.

continua ad essere profondamente preoccupato per la polarizzazione del clima interno e per il boicottaggio delle attività parlamentari ad opera dei membri dell'opposizione; invita l'opposizione ad approfittare dell'offerta del primo ministro montenegrino di partecipare al governo, in cambio della fine del boicottaggio; ribadisce la necessità che tutte le forze politiche rilancino una cooperazione e un dialogo costruttivi in seno al parlamento montenegrino; chiede un ulteriore rafforzamento del controllo parlamentare del processo di adesione e della capacità di sorveglianza del bilancio; si compiace con il parlamento per aver continuato a dimostrare un alto livello di trasparenza; esprime preoccupazione per l'uso sproporzionato della forza durante le proteste antigovernative, insiste ripetutamente sulla necessità di dare un seguito opportuno al «caso delle registrazioni audio»; invita a migliorare il controllo parlamentare relativo all'attuazione delle misure di lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione;

7.

invita il governo a migliorare l'accesso alle informazioni pubbliche, in particolare rispetto ai grandi progetti infrastrutturali, quali la costruzione di autostrade, le privatizzazioni, gli appalti pubblici e le operazioni giudiziarie;

8.

accoglie con favore la nuova strategia di riforma della pubblica amministrazione (RPA) 2016-2020, il programma di riforme della gestione delle finanze pubbliche, l'entrata in vigore della nuova legge sulle retribuzioni e la semplificazione delle procedure amministrative; chiede l'adozione di misure per stanziare le adeguate risorse di bilancio per l'attuazione della RPA, nonché una volontà politica coerente per razionalizzare la pubblica amministrazione, anche in vista dei preparativi per l'adesione; rileva i progressi limitati in direzione di un rafforzamento della capacità amministrativa; incoraggia la completa depoliticizzazione della pubblica amministrazione; ritiene essenziale aderire ai principi del merito, della professionalità, della responsabilità e della trasparenza, svolgere una valutazione dell'impatto normativo tempestiva nonché garantire il diritto dei cittadini a una buona amministrazione priva di corruzione e all'informazione;

9.

constata i progressi nella riforma della giustizia, incluso il miglioramento delle capacità istituzionali; continua a essere preoccupato per le indebite ingerenze nell'indipendenza della magistratura, specialmente per quanto riguarda la nomina dei giudici; sottolinea la necessità di rafforzare la responsabilità della magistratura mediante lo sviluppo di un monitoraggio dell'attuazione dei codici etici e di nuovi sistemi disciplinari per i giudici e i pubblici ministeri; sottolinea inoltre la necessità di razionalizzare la rete giudiziaria e di migliorare ulteriormente le capacità relative al monitoraggio degli arretrati nei tribunali, nonché di ridurre ulteriormente il numero di casi pendenti; chiede una responsabilità istituzionale e individuale più efficace nel trattamento delle accuse di corruzione, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata; sottolinea la necessità di attuare in modo efficace le decisioni giudiziarie in merito all'accesso all'informazione e di contrastare la prassi prevalente di dichiarare la riservatezza dei documenti al fine di limitarne l'accesso; sottolinea l'importanza di creare maggiore consapevolezza da parte del pubblico in merito ai meccanismi di reclamo esistenti;

10.

invita le autorità competenti, pur rilevando alcuni progressi nel dare seguito ai crimini di guerra, a provvedere in modo efficace alle indagini, ai processi, alle sentenze e alle pene per i crimini di guerra, nonché a lottare contro l'impunità in linea con le norme internazionali, con particolare riferimento ai funzionari responsabili ai vertici della catena di comando; accoglie con favore l'adozione di una strategia per i processi, al fine di avviare nuovi procedimenti e giungere a risultati concreti; sottolinea la necessità di garantire che le vittime dei crimini di guerra abbiano libero accesso alla giustizia e a un equo risarcimento nonché di garantire una protezione totale dei testimoni nel corso dei procedimenti giudiziari in materia di crimini di guerra;

11.

rileva con preoccupazione che la corruzione rimane diffusa in molti campi ma accoglie con favore l'ulteriore rafforzamento del quadro anticorruzione, rendendo tra l'altro pienamente operativa l'Agenzia anticorruzione e nominando speciali pubblici ministeri anticorruzione, nonché affrontando la necessità di formazione specializzata a lungo termine; ritiene indispensabile assicurare la loro indipendenza nelle indagini; sottolinea l'importanza di attività politicamente imparziali, professionali e trasparenti dell'Agenzia anticorruzione, in particolare rispetto a casi di corruzione ad alto livello e al finanziamento dei partiti politici; sottolinea ancora una volta la necessità di istituire un monitoraggio delle indagini portate a termine e delle condanne eseguite, in particolare nei casi di corruzione ad alto livello, e delle misure volte a prevenire la corruzione, compresa l'applicazione più efficace delle sanzioni previste dalla legge; invita il nuovo governo a includere la lotta alla corruzione tra le sue priorità, destinandovi risorse umane e di bilancio sufficienti;

12.

invita ad attuare in modo efficace i piani d'azione settoriali per campi particolarmente soggetti alla corruzione, quali gli appalti pubblici, la privatizzazione, l'urbanistica, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'amministrazione locale e la polizia; invita ad un'indagine efficace in merito ai casi potenziali di informatori e alla loro protezione adeguata; invita ad incorporare il reato di arricchimento illecito all'interno del codice penale del Montenegro; auspica un'attuazione efficace dell'Accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro per migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità; invita ad adottare misure per la protezione degli informatori;

13.

prende atto dell'adozione di un piano di azione per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della firma del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; sottolinea la necessità di continuare a sviluppare il monitoraggio dei casi di criminalità organizzata, in particolare per quanto riguarda la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro, al fine di garantire una più forte cooperazione tra le agenzie e di intensificare ulteriormente la cooperazione regionale e internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata; sottolinea la necessità che consulenti contabili legali specializzati prestino assistenza nelle normali indagini;

14.

accoglie con favore i miglioramenti nel quadro giuridico per la lotta contro la tratta degli esseri umani; sottolinea, tuttavia, che è necessaria una migliore identificazione delle vittime della tratta e un maggiore accesso all'assistenza, ai risarcimenti e alle misure di protezione da parte loro;

15.

accoglie con favore la nuova strategia per la lotta contro l'estremismo violento nel 2016-2018, che integra la strategia nazionale per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; prende atto della creazione di una nuova unità di intelligence con il compito di individuare e monitorare potenziali membri di gruppi estremisti violenti; ritiene fondamentale identificare le persone nelle prime fasi della radicalizzazione, al fine di impedire il loro reclutamento da parte di gruppi estremisti violenti e riuscire a reintegrarle nella società; ritiene importante che le misure adottate in tal senso assicurino il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente agli obblighi internazionali; sottolinea l'importanza di creare consapevolezza per monitorare le possibili minacce terroristiche;

16.

invita le autorità competenti, pur riconoscendo la partecipazione delle organizzazioni della società civile ai preparativi per l'adesione, a migliorare ulteriormente l'accesso di tali organizzazioni alle informazioni relative all'UE e a garantire che le consultazioni con esse siano svolte in modo significativo, ove possibile; invita le autorità competenti a elaborare un approccio che offra maggior sostegno e inclusione, al fine di facilitare le attività di base da parte delle organizzazioni della società civile e incoraggiare la loro partecipazione attiva alla supervisione dell'intero processo elettorale; esorta le autorità competenti a predisporre finanziamenti pubblici per le organizzazioni della società civile, sia a livello nazionale che locale, in modo più sostenibile, trasparente ed efficiente; invita le autorità pertinenti a creare condizioni che agevolino il lavoro volontario e un grado più elevato di impegno civico; è profondamente preoccupato per il fatto che le campagne denigratorie e i tentativi di intimidazione non siano cessati contro alcuni attivisti delle organizzazioni della società civile; invita le autorità ad indagare e chiarire le cause di tali tentativi e ad intensificare gli sforzi ai fini proteggere gli attivisti delle organizzazioni della società civile;

17.

prende atto di alcuni progressi nel miglioramento della situazione delle minoranze, tra cui il completamento di diverse riforme legislative per garantire un maggiore allineamento alle norme dell'UE e internazionali in materia di diritti umani; accoglie con favore l'adozione di una strategia 2016-2020 e del piano di azione per l'inclusione sociale delle comunità rom ed egiziane; chiede lo stanziamento di un bilancio adeguato per attuare correttamente il piano di azione; è preoccupato per la doppia discriminazione subita dalle donne e dalle bambine nella comunità rom e per l'accesso della comunità rom, delle minoranze egiziane e della popolazione ashkali all'assistenza sanitaria, all'istruzione, agli alloggi e all'occupazione; incoraggia le autorità competenti a continuare a rafforzare gli sforzi per salvaguardare i diritti delle persone LGBTI; invita le autorità competenti a profondere ulteriori sforzi di sensibilizzazione in materia di non discriminazione per il grande pubblico; resta preoccupato per il fatto che la maggior parte degli edifici pubblici, compresi i centri medici e le facoltà universitarie, non sia ancora accessibile alle persone con disabilità e che il numero di persone con disabilità occupate sia ancora molto limitato; invita ad adottare ulteriori misure per proteggere l'identità multinazionale della regione di Boka Kotorska;

18.

chiede l'ulteriore rafforzamento delle istituzioni per i diritti umani, compreso il mediatore e il ministero dei Diritti umani e dei diritti delle minoranze e ritiene che la loro conoscenza delle leggi e delle norme internazionali ed europee in materia di diritti umani dovrebbe essere migliorata; esprime preoccupazione per la mancanza di un approccio uniforme e il livello ridotto delle sanzioni nel caso di violazione dei diritti umani;

19.

rimane preoccupato per le continue violenze sessuali e domestiche di genere, la mancanza di azioni giudiziarie e di adeguate condanne per i colpevoli in linea con le norme internazionali, nonché per l'inefficienza del sostegno e della protezione delle vittime; chiede l'adozione di misure volte a istituire adeguati servizi di protezione, migliorare il coordinamento interistituzionale pertinente, ricorrere in modo efficace alla nuova banca dati unificata dei casi di violenza domestica e attuare la strategia 2016-2020 per la lotta contro la violenza domestica; sottolinea l'importanza di istruire e formare i dipendenti delle istituzioni statali per lavorare con le vittime; invita le autorità competenti a garantire una protezione adeguata, alloggi a lungo termine, sostegno finanziario e programmi di istruzione alle vittime di matrimoni forzati, nonché azioni giudiziarie efficienti e condanne contro i colpevoli; sottolinea l'importanza di incoraggiare la rappresentanza delle donne in politica, anche in posizioni decisionali chiave, nonché il loro accesso e una migliore rappresentazione nel mercato del lavoro; chiede l'elaborazione di una politica pubblica che aiuti a trovare un equilibrio tra la vita professionale e familiare; prende atto che prosegue l'attuazione del piano di azione 2013-2017 per la parità di genere; esorta le autorità competenti ad effettuare stanziamenti di bilancio sufficienti per la sua attuazione; osserva che il coordinamento delle politiche per l'infanzia presenta difficoltà e che la violenza contro i minori continua a preoccupare;

20.

invita le autorità montenegrine ad adottare le misure necessarie per prevenire la violenza contro i minori, la tratta degli esseri umani e i matrimoni forzati di minori, di cui le ONG continuano a riferire;

21.

sottolinea la necessità di lavorare costantemente e seriamente all'armonizzazione del sistema giuridico montenegrino con le norme giuridiche internazionali in materia di diritti umani e libertà delle persone con disabilità, al fine di rispettare i principi dello Stato di diritto, della costituzionalità e della legalità;

22.

continua a essere preoccupato per il livello di libertà di espressione e libertà dei mezzi di comunicazione in Montenegro e per la mancanza di indagini efficaci da parte del governo sulle aggressioni ai giornalisti; esorta nuovamente le autorità competenti a risolvere i casi da tempo pendenti di violenze, intimidazioni e minacce contro i giornalisti, ad adottare misure volte a proteggere i professionisti dei mezzi di informazione e a creare un ambiente sicuro per il giornalismo libero e investigativo; è inoltre preoccupato per le aggressioni commesse dalle forze di polizia e i recenti casi di pressioni e intimidazioni nei confronti di giornalisti, tra cui campagne diffamatorie, aggressioni fisiche e minacce, nonché casi di interferenza con i mezzi di comunicazione nel corso di manifestazioni antigovernative, compresi arresti arbitrari e sequestro di attrezzature; esprime preoccupazione per la perdurante mancanza di indagini adeguate su tali aggressioni e per la mancata risoluzione di tali casi; rileva che il numero di casi di diffamazione rimane elevato; insiste sulla trasparenza delle pubblicità statali nei mezzi di informazione privati, sulla modifica del codice penale montenegrino e sull'introduzione di nuovi reati intesi a prevenire e punire gli attacchi contro i giornalisti che svolgono il loro lavoro in modo professionale; riconosce le misure legali adottate al fine di fornire una maggiore autonomia finanziaria e una maggiore sostenibilità al servizio pubblico radiotelevisivo RTCG e invita a intraprendere ulteriori passi per garantire la sua indipendenza, anche sul piano editoriale; sottolinea la necessità di sostenere e rafforzare i meccanismi di autoregolamentazione esistenti; sottolinea che il codice etico rivisto per i giornalisti deve essere applicato in maniera efficace e uniforme in tutta la comunità dei mezzi di comunicazione; invita, ove opportuno, gli osservatori della delegazione dell'UE e delle ambasciate degli Stati membri a partecipare più regolarmente ai processi contro i giornalisti e i professionisti dei mezzi di comunicazione;

23.

rileva che durante le elezioni del 2016 la commissione di Stato per le elezioni aveva limitato l'accesso dei mezzi di comunicazione; chiede l'attuazione delle raccomandazioni sui mezzi di comunicazione presentate nella relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari del 2016;

24.

esorta il nuovo governo, pur prendendo atto degli sviluppi economici favorevoli, ad adottare misure per garantire la sostenibilità di bilancio, migliorando nel contempo i diritti sociali e la protezione dei consumatori, ad avviare ulteriori riforme strutturali al fine di migliorare il contesto imprenditoriale e degli investimenti onde creare crescita e occupazione e un'economia più diversificata, fra cui misure volte a ridurre gradualmente il settore informale, nonché ad affermare con forza la necessità di combattere efficacemente l'evasione fiscale; accoglie con favore l'apertura del capitolo 19 e ritiene fermamente che sia il miglior incentivo affinché il governo acceleri il lavoro in materia di inclusione sociale, riduzione della povertà e del settore informale; chiede la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché un maggiore impegno per rafforzare lo Stato di diritto e l'esecuzione dei contratti; sottolinea la necessità di affrontare gli squilibri esterni elevati e di rivalutare i progetti di investimento nelle infrastrutture pubbliche che mettono in difficoltà la sostenibilità di bilancio; invita a rendere disponibili ulteriori misure finanziarie e non finanziarie per il sostegno delle PMI e ad investire maggiormente nell'innovazione e in progetti sostenibili per stimolare l'economia; chiede il miglioramento del dialogo sociale;

25.

osserva che, benché siano stati compiuti alcuni progressi nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto, anche mediante l'Osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale, la mancanza di strade transfrontaliere ostacola commercio e turismo; plaude agli sforzi finora compiuti per la liberalizzazione del settore ferroviario in Montenegro; sottolinea la necessità di coordinarsi con i paesi vicini in materia di connettività e permettere che essi partecipino al processo di pianificazione per i progetti infrastrutturali;

26.

sottolinea l'importanza di rafforzare il settore delle PMI e di fornire sostegno attraverso una legislazione, finanziamenti e un'attuazione della politica industriale migliori, come pure riducendo gradualmente l'economia informale e rendere più veloce la registrazione elettronica delle imprese in tutta la nazione;

27.

rileva che l'economia sommersa del Montenegro costituisce ancora una grande parte del PIL totale; ricorda che l'estesa economia informale costituisce un ostacolo importante per le imprese e per la crescita economica ed esorta il Montenegro a prendere provvedimenti per ridurre la quota di economia sommersa;

28.

osserva con preoccupazione che alcuni risultati dello sviluppo di capacità finanziati a titolo dell'IPA non sono stati utilizzati appieno o non sono stati oggetto di un seguito da parte delle autorità; sottolinea che, per ottenere risultati positivi, le autorità devono garantire una disponibilità di personale adeguata, adottare la legislazione necessaria per permettere l'utilizzo dei risultati e concedere la necessaria indipendenza alle istituzioni di nuova creazione;

29.

prende atto del leggero declino del tasso di disoccupazione; accoglie con favore la nuova strategia nazionale 2016-2020 in materia di occupazione e sviluppo delle risorse umane e il relativo piano di azione 2016; continua a essere preoccupato per l'elevata disoccupazione giovanile e la scarsa mobilità dei lavoratori; chiede misure proattive per il mercato del lavoro al fine di aumentare i posti di lavoro di qualità e sostenere le donne, le persone vulnerabili, le persone con disabilità e i giovani nell'istruzione, nell'orientamento professionale, nella formazione e nell'occupazione nonché per quanto riguarda i diritti del lavoro; ribadisce l'importanza di una partecipazione attiva a iniziative regionali per i giovani, quali l'Ufficio di cooperazione giovanile regionale dei Balcani occidentali, anche facendo ricorso a programmi esistenti concepiti per incentivare la connettività nella regione e affrontare la disoccupazione giovanile;

30.

osserva che la spesa pubblica destinata all'istruzione rimane bassa, al di sotto della media dell'UE; sottolinea la necessità di adottare le misure necessarie, con particolare riferimento ai servizi di assistenza alla prima infanzia e alle scuole materne, in cui le iscrizioni sono purtroppo basse e ben al di sotto dell'obiettivo dell'UE del 95 % entro il 2020; ritiene che sia opportuno prestare particolare attenzione alla mancanza di accesso a numerose università pubbliche per le persone con disabilità;

31.

accoglie con favore la nuova legge sull'ambiente, la strategia nazionale di recepimento e attuazione dell'acquis dell'UE in materia di ambiente e cambiamento climatico e il relativo piano di azione 2016-2020; sottolinea la necessità di rafforzare gli sforzi di attuazione, con particolare riferimento alla qualità dell'acqua, alla protezione della natura e alla gestione dei rifiuti, come pure le relative capacità amministrative a tutti i livelli; è preoccupato per il notevole ritardo nell'approntare una protezione del potenziale sito Natura 2000 della salina di Ulcinj (Dulcigno); chiede che siano compiuti ulteriori sforzi per preservare la biodiversità della salina e lo sviluppo sostenibile del litorale;

32.

invita le autorità competenti ad adottare le necessarie misure di protezione e conservazione in merito al lago di Scutari al fine di mantenerne le caratteristiche ecologiche tra cui l'integrità ecologica; invita il governo a garantire che la trasformazione dei parchi nazionali in un'azienda controllata dallo Stato non abbia effetti negativi sulla loro protezione; riconosce a tale proposito le preoccupazioni espresse nel quadro delle convenzioni di Ramsar e Berna in merito al piano urbano speciale per il Parco nazionale del lago di Scutari, incluso il progetto Porto Skadar Lake; è preoccupato dei ritardi significativi nel determinare la tutela delle aree identificate come potenziali aree della rete Natura 2000, come ad esempio il Parco nazionale del lago di Scutari; rammenta che è necessario condurre valutazioni d'impatto ambientale adeguate e strategiche in conformità dell'acquis dell'UE e delle norme internazionali;

33.

sottolinea la necessità di attuare gli impegni internazionali nel campo della mitigazione dei cambiamenti climatici; è profondamente preoccupato del progetto del governo di sviluppare la centrale a carbone di Pljevlja II, incompatibile con gli impegni sottoscritti nel quadro dell'accordo di Parigi;

34.

riconosce i buoni progressi compiuti nel campo dell'energia, compresi quelli nel settore delle interconnessioni con i paesi partner; invita il Montenegro a introdurre una normativa di attuazione del terzo pacchetto energia, in particolare la direttiva sulle energie rinnovabili; continua a esprime preoccupazione per lo sviluppo di impianti idroelettrici non sostenibili e per il fatto che molti di questi impianti sono pianificati senza un'adeguata valutazione d'impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda la tutela della biodiversità e l'impatto sulle aree protette come previsto dalla normativa dell'UE; invita le autorità competenti a mantenere una sorveglianza vigile sulle operazioni di esplorazione offshore nel settore degli idrocarburi e ad attuare tutte le misure protettive ai sensi della legislazione e dei regolamenti adottati, nonché dell'acquis dell'UE;

35.

invita le autorità montenegrine, alla luce dei preparativi per il vertice sui Balcani occidentali che si terrà in Italia nel 2017, a moltiplicare gli sforzi per attuare misure giuridiche e normative nei settori dei trasporti e dell'energia (misure non vincolanti), al fine di rispondere al programma di connettività dell'Unione europea;

36.

plaude alla partecipazione proattiva e al costante ruolo costruttivo del Montenegro nella cooperazione regionale e internazionale nel segno dei rapporti di buon vicinato; incoraggia un'ulteriore cooperazione in tal senso; valuta in modo molto positivo il Montenegro per l'allineamento costante e completo della sua politica estera alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE, compresa la decisione (PESC) 2016/1671 del Consiglio, che rinnovava le misure restrittive dell'UE contro la Russia; accoglie con favore la partecipazione del Montenegro alle missioni di PSDC dell'UE; incoraggia il paese a continuare ad affrontare in modo costruttivo e con spirito di buon vicinato le questioni bilaterali in sospeso con i paesi vicini, compresi i problemi irrisolti con la Serbia e la Croazia relativi alla demarcazione dei confini, il prima possibile nel processo di adesione; rinnova l'invito alle autorità affinché contribuiscano a risolvere le questioni della successione legate all'eredità dell'ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia; plaude all'accordo relativo alla demarcazione dei confini con la Bosnia-Erzegovina e alla ratifica dell'accordo relativo alla demarcazione dei confini con il Kosovo; sottolinea la necessità di portare avanti i negoziati in materia di adeguamento degli accordi sui valichi di frontiere e sul traffico alla frontiera; plaude alla cooperazione con i paesi vicini nel quadro del processo della dichiarazione di Sarajevo; esorta il Montenegro a rispettare le posizioni comuni dell'UE sull'integrità dello Statuto di Roma e i principi guida dell'UE correlati sugli accordi di immunità bilaterale;

37.

rileva che il Montenegro, per quanto non si trovi sulla «rotta dei Balcani occidentali» rimane un paese di transito per rifugiati e migranti, la maggior parte dei quali provenienti dalla Siria; invita le autorità montenegrine a garantire che i migranti e i rifugiati che chiedono asilo in Montenegro o che attraversano il territorio del paese vengano trattati in conformità del diritto internazionale e dell'UE, compresa la Convenzione per i rifugiati del 1951 e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; accoglie con favore l'adozione del piano di azione di Schengen e della strategia 2016-2020 per la gestione integrata della migrazione;

38.

invita la Commissione a continuare a collaborare con tutti i paesi dei Balcani occidentali sulle questioni legate alla migrazione, al fine di garantire il rispetto delle norme e degli standard dell'UE e internazionali; accoglie con favore il lavoro svolto finora a tale riguardo;

39.

plaude alla partecipazione attiva del Montenegro al vertice di Parigi del 2016 sui Balcani occidentali, in particolare sul programma di connettività; invita le autorità ad attuare l'accordo sui valichi di frontiera con l'Albania, di recente sottoscrizione, e ad attuare il regolamento sulle reti transeuropee, per quel che riguarda la concessione di licenze e il libero accesso al mercato ferroviario; osserva che, benché il mercato ferroviario in Montenegro sia aperto alla concorrenza dal 2014, al momento nessun operatore privato ha dimostrato interesse per un ingresso nel mercato; invita il nuovo governo ad offrire un mercato ferroviario aperto, con diritti di accesso alle linee ferroviarie e assegnazione delle capacità trasparenti e completamente conformi all'acquis;

40.

si compiace del fatto che il protocollo di adesione del Montenegro alla NATO sia stato firmato nel maggio 2016, nel riconoscimento degli sforzi del Montenegro nell'attuazione delle riforme, e sia attualmente in fase di ratifica da parte dei membri della NATO, dal momento che la NATO è un importante fattore di pace e stabilità nei Balcani occidentali; incoraggia i membri della NATO appartenenti all'Unione europea a dare la priorità al processo di ratifica e a riconoscere che l'adesione del Montenegro alla NATO è una tappa strategica importante e simbolica del processo di integrazione euro-atlantica del paese; ricorda che i negoziati di adesione all'UE sono indipendenti dal processo di adesione alla NATO;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Montenegro.

(1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/156


P8_TA(2017)0095

e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide (2016/2008(INI))

(2018/C 263/21)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2009)1 sulla democrazia elettronica (e-democrazia), adottata dal Comitato dei Ministri il 18 febbraio 2009, quale primo strumento giuridico internazionale a definire le norme nel campo della democrazia elettronica,

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 6, 9, 10 e 11, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli dall'8 al 16, dal 18 al 20 e 24,

viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea sui diritti umani e la Carta sociale europea,

vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (1),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 — Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione» (COM(2016)0179),

visto l'indice di sviluppo del Governo elettronico (EGDI) dell'ONU per il 2014,

visti i tre studi intitolati «Potenziale e sfide dell'e-partecipazione nell'Unione europea», «Potenziale e sfide delle e-votazioni nell'Unione europea» e «Il contesto giuridico e politico per la creazione di un documento d'identità europeo», pubblicati dal dipartimento tematico C nel 2016,

visti i due studi STOA dal titolo «E-public, e-participation and e-voting in Europe — prospects and challenges: final report» («Cittadini, partecipazione e voto nell'era digitale in europa: prospettive e sfide. Relazione finale»), del novembre 2011, e «Technology options and systems to strengthen participatory and direct democracy» («Opzioni e sistemi tecnologici per rafforzare la democrazia diretta e partecipativa»), che sarà pubblicato nel 2017,

visti i lavori sulla democrazia elettronica sviluppati dalla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee (CALRE) nell'ambito del sistema di cooperazione dell’ONU IT4all,

vista la sua risoluzione dell’8 settembre 2015 su «Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle intrusioni sui diritti umani nei paesi terzi» (2),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0041/2017),

A.

considerando le recenti crisi e le difficoltà in ambito finanziario, economico, politico e sociale che stanno gravemente colpendo i singoli Stati membri e l'Unione nel suo complesso e in un momento in cui tutti gli Stati membri si trovano di fronte a sfide globali quali i cambiamenti climatici, la migrazione e la sicurezza; che la relazione dei cittadini con la politica è diventata sempre più tesa, poiché essi si allontanano dai processi decisionali politici e vi è un crescente rischio di disaffezione dei cittadini nei confronti della politica; che la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nella vita democratica, oltre alla trasparenza e all’informazione, sono essenziali per il funzionamento della democrazia, come pure per la legittimazione e l'assunzione di responsabilità di ciascun livello della struttura di governo multi-livello dell'UE; che c'è un'evidente necessità di migliorare il collegamento democratico fra cittadini e istituzioni politiche;

B.

considerando che la nostra società è cambiata ad una velocità inaudita negli ultimi decenni e che il cittadino ha la necessità di esprimersi in maniera più frequente e più diretta in merito a questioni che determinano il futuro della società e considerando che sarebbe opportuno che le istituzioni politiche di conseguenza investano nell'innovazione democratica;

C.

considerando che l'affluenza alle urne durante le elezioni europee è in costante diminuzione dal 1979 e che nelle elezioni del 2014 è crollata al 42,54 %;

D.

considerando che è importante riconquistare la fiducia dei cittadini nei confronti del progetto europeo; che gli strumenti di democrazia digitale possono contribuire a promuovere una cittadinanza più attiva, migliorando la partecipazione, la trasparenza e la responsabilità nel processo decisionale, rafforzando i meccanismi di controllo democratico e la conoscenza dell'UE al fine di dare ai cittadini più voce nella vita politica;

E.

considerando che la democrazia dovrebbe evolvere e adattarsi ai cambiamenti e alle opportunità correlati alle nuove tecnologie e strumenti TIC, che devono essere considerati un bene comune che, laddove attuato in modo appropriato e accompagnato da un adeguato livello di informazione, potrebbe contribuire alla creazione di una democrazia più trasparente e partecipativa; che, a tal proposito, ciascun cittadino dovrebbe avere la possibilità di essere formato sull'uso delle nuove tecnologie;

F.

considerando che i progressi nella sicurezza informatica e nella protezione dei dati sono fattori essenziali per incrementare l'uso delle nuove tecnologie nella vita istituzionale e politica e per incentivare la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali attraverso di esse;

G.

considerando che la diffusione di nuovi strumenti di comunicazione digitale e di piattaforme aperte e di collaborazione può dare spunto e fornire nuove soluzioni per promuovere la partecipazione e l'impegno politico dei cittadini, riducendo al tempo stesso l'insoddisfazione degli stessi nei confronti delle istituzioni politiche, nonché contribuendo a innalzare il loro livello di fiducia, trasparenza e affidabilità nei confronti del sistema democratico;

H.

considerando il pacchetto di misure di sostegno alle comunicazioni elettroniche, tra cui l'iniziativa WIFI4EU o lo sviluppo del 5G in Europa, presentato dal presidente Juncker nel corso dell'ultimo discorso sullo stato dell'Unione;

I.

considerando che i dati di governo aperto possono promuovere la crescita economica, aumentare l'efficienza del settore pubblico e migliorare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità delle istituzioni europee e nazionali;

J.

considerando che l'accesso ad uguali condizioni ad una rete neutrale costituisce condizione imprescindibile per garantire l'effettività dei diritti fondamentali della persona;

K.

considerando che la democrazia elettronica potrebbe favorire lo sviluppo di forme complementari di impegno in grado di contribuire ad attenuare la crescita della disaffezione dei cittadini nei confronti della politica tradizionale; che, inoltre, potrebbe contribuire a promuovere la comunicazione, il dialogo, e la consapevolezza e l'interesse nei confronti della nostra Unione, la sua politica e le sue politiche, favorendo così il sostegno dei cittadini al progetto europeo e riducendo il cosiddetto «deficit democratico» europeo;

L.

considerando che le nuove forme di partecipazione a uno spazio pubblico virtuale sono inscindibili dal rispetto dei diritti e dei doveri collegati alla partecipazione allo spazio pubblico, che comprendono ad esempio i diritti procedurali in caso di diffamazione;

M.

considerando che è indispensabile, al fine di assicurare il ruolo della rete come uno strumento democratico valido ed efficace, eliminare il divario digitale e fornire ai cittadini un'adeguata alfabetizzazione sui media e competenze digitali;

N.

considerando che i sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono al cuore dei moderni processi di governo, ma che sono ancora necessari sforzi volti a migliorare la fornitura di servizi di amministrazione pubblica elettronica;

O.

considerando che la votazione elettronica potrebbe aiutare le persone che vivono o lavorano in uno Stato membro di cui non sono cittadini o in un paese terzo, nell'esercizio del loro diritto di voto; considerando che devono essere garantite la sicurezza e la segretezza nelle fasi di emissione e registrazione del voto nelle procedure di voto elettronico, segnatamente per la possibilità di attacchi informatici;

Potenziale e sfide

1.

sottolinea i potenziali benefici della democrazia elettronica, intesa come il sostegno e il potenziamento della democrazia tradizionale tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e che può integrare e rinforzare i processi democratici consentendo una maggiore emancipazione dei cittadini tramite diverse attività online, tra cui ad esempio l'amministrazione pubblica elettronica, la governance elettronica, le deliberazione elettronica, la partecipazione elettronica e le votazioni elettroniche; accoglie con favore il fatto che i nuovi strumenti di informazione e comunicazione permettano il coinvolgimento di sempre più cittadini nei processi democratici;

2.

sottolinea che la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2009)1 invita gli Stati membri a garantire che la democrazia elettronica promuova, assicuri e migliori la trasparenza, la responsabilità, la reattività, l'impegno, la discussione, l'inclusione, l'accessibilità, la partecipazione, la sussidiarietà e la coesione sociale; ricorda che tale raccomandazione fa appello agli Stati membri affinché si elaborino misure che possano rafforzare i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto;

3.

sottolinea che l'obiettivo della democrazia elettronica è promuovere la cultura democratica che arricchisce e potenzia le pratiche democratiche, fornendo mezzi aggiuntivi per aumentare la trasparenza e la partecipazione dei cittadini, ma non stabilisce un sistema democratico alternativo a detrimento della democrazia rappresentativa; evidenzia che la democrazia elettronica di per sé non garantisce la partecipazione politica e che, per perseguire la partecipazione politica dei cittadini, bisogna anche tenere in considerazione un ambiente non digitale parallelo alla democrazia elettronica;

4.

sottolinea l'importanza del voto elettronico e della votazione remota via Internet come sistemi in grado di ampliare l'inclusione dei cittadini e facilitare la partecipazione democratica, soprattutto nelle aree che sono geograficamente e socialmente più emarginate, offrendo numerosi vantaggi potenziali, in particolare per i giovani, per le persone a mobilità ridotta, gli anziani e le persone che vivono o lavorano in modo permanente o temporaneo in uno Stato membri di cui non sono cittadini o in un paese terzo, a patto che vengano garantiti standard più rigorosi possibile in materia di tutela dei dati; ricorda che, al momento dell'attuazione della votazione remota via Internet, gli Stati membri devono rispettare la trasparenza e l’affidabilità del calcolo dei voti e rispettare i principi di parità di voto, segretezza del voto, accesso al voto e suffragio libero;

5.

sottolinea la necessità che tutti i processi di interazione digitali siano basati sul principio di apertura istituzionale, rispettando la combinazione di trasparenza in tempo reale e partecipazione informata;

6.

mette in evidenza e incoraggia l'uso della partecipazione elettronica quale caratteristica principale della e-democrazia e ritiene che essa comprenda tre forme di interazione tra istituzioni dell'UE e governi da un lato e cittadini dall'altro, segnatamente: informazione elettronica, consultazione elettronica e processo decisionale elettronico; riconosce che molti casi di partecipazione elettronica a livello nazionale, regionale e locale possono essere considerati buoni esempi di come le TIC possano essere utilizzate nell'ambito della democrazia partecipativa; incoraggia gli Stati membri a sviluppare ulteriormente tali pratiche a livello nazionale e locale;

7.

sottolinea che le TIC contribuiscono a promuovere spazi di partecipazione e deliberazione che aumentano a loro volta la qualità e la legittimità dei nostri sistemi democratici;

8.

sottolinea la necessità di coinvolgere i giovani nel dibattito politico e rileva che l'uso delle TIC nelle procedure democratiche può essere uno strumento efficace a tal scopo;

9.

Ricorda il primo caso di votazione elettronica in Europa, ovvero le votazioni giuridicamente vincolanti svoltesi in Estonia nel 2005 ma sostiene che, affinché eventuali votazioni elettroniche possano affermarsi con successo in altri Stati membri, sarà necessario valutare la garanzia di una effettiva partecipazione di tutta la popolazione, e valutare altresì i benefici e le sfide, nonché le implicazioni di approcci tecnologici diversi o divergenti; sottolinea che l'esistenza di connessioni Internet sicure e ad alta velocità e di infrastrutture per l'identità elettronica sicure sono prerequisiti importanti per il successo della votazione elettronica; sottolinea la necessità di sfruttare i vantaggi delle nuove tecnologie negli attuali sistemi di votazione tradizionali e ritiene che possano essere compiuti progressi significativi attraverso la condivisione delle migliori pratiche e della ricerca a tutti i livelli politici;

10.

rileva la sfida che dare una risposta alle preoccupazioni dei cittadini sull'uso degli strumenti di democrazia online rappresenta; è dell'opinione che affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza e assicurare la privacy sono di importanza fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini nell'arena politica digitale emergente;

11.

sottolinea che i processi democratici richiedono dibattiti approfonditi ad ogni livello della società dell’UE, nonché controllo e riflessioni per garantire l'equità, la pienezza e la razionalità delle deliberazioni; mette in guardia contro il rischio di distorsione e manipolazione del risultato delle valutazioni degli strumenti di discussione online; ritiene che la trasparenza di tutti gli attori che interagiscono e forniscono informazioni sulle campagne che si stanno potenzialmente promuovendo, direttamente o indirettamente, sulle piattaforme digitali di partecipazione siano la migliore garanzia contro questo rischio;

12.

rileva che, per una democrazia funzionante, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei processi democratici è una dimensione fondamentale; sottolinea, di conseguenza, che l'introduzione degli strumenti della democrazia elettronica dev'essere accompagnata da adeguate strategie di comunicazione e di formazione;

13.

sottolinea l'importanza di integrare la partecipazione elettronica nel sistema politico al fine di incorporare i contributi dei cittadini nel processo decisionale e garantire che essi abbiano un seguito; rileva che una mancanza di preparazione da parte dei responsabili politici provoca delusione e sfiducia;

14.

evidenzia che l'uso degli strumenti TIC dovrebbe integrare altri canali di comunicazione con le istituzioni pubbliche, allo scopo di evitare qualsiasi tipo di discriminazione sulla base delle competenze digitali o della mancanza di risorse e infrastrutture;

Proposte per migliorare la democrazia con le TIC

15.

ritiene che la partecipazione ai processi democratici si basi, innanzitutto, sull'accesso reale e non discriminatorio alle informazioni e alla conoscenza;

16.

invita inoltre l'UE e gli Stati membri ad astenersi dall'adottare misure superflue volte a limitare arbitrariamente l'accesso a Internet e l'esercizio dei diritti umani fondamentali, quali misure di censura sproporzionate o criminalizzazione della legittima espressione di critiche e dissenso;

17.

invita gli Stati membri e l'UE a fornire gli strumenti educativi e tecnici per il rafforzamento della responsabilizzazione democratica dei cittadini e il miglioramento delle competenze nell'ambito delle TIC e ad offrire l'alfabetizzazione digitale e un accesso digitale equo e sicuro per tutti i cittadini dell'UE, al fine di colmare il divario digitale (inclusione digitale) a beneficio, in ultima analisi, della democrazia; incoraggia gli Stati membri a integrare l'acquisizione delle competenze digitali nei programmi scolastici e nella formazione permanente, e a privilegiare programmi di formazione digitale per gli anziani; sostiene lo sviluppo di reti con le università e gli istituti di formazione al fine di promuovere la ricerca nel campo dei nuovi strumenti di partecipazione e la relativa attuazione; invita inoltre l'UE e gli Stati membri a promuovere programmi e politiche volti a sviluppare un apprezzamento critico e consapevole dell'uso delle TIC;

18.

propone di progredire nella valutazione dell'uso delle nuove tecnologie per migliorare la democrazia nelle amministrazioni europee integrando, quali indicatori oggettivi per misurare la qualità dei servizi on-line;

19.

raccomanda che il Parlamento europeo, in quanto unica istituzione europea direttamente eletta, svolga un ruolo di primo piano nel rafforzamento della democrazia elettronica; ritiene a tal fine che vadano sviluppate soluzioni tecnologiche innovative che permettano ai cittadini di poter comunicare nel merito con i propri deputati, condividendo con loro anche le proprie preoccupazioni;

20.

esorta a semplificare i linguaggi e i procedimenti istituzionali e a organizzare i contenuti multimediali in modo da spiegare gli elementi alla base dei principali processi decisionali, per promuovere la comprensione e la partecipazione; insiste sulla necessità di diffondere questo accesso alla partecipazione digitale tramite strumenti segmentati e proattivi che permettano di accedere a tutti i documenti integrati nei fascicoli parlamentari;

21.

esorta gli Stati membri e l'UE a realizzare infrastrutture digitali ad alta velocità e economicamente accessibili, in particolare nelle regioni periferiche, rurali e meno sviluppate dal punto di vista economico, e ad assicurare l'uguaglianza tra i cittadini, prestando particolare attenzione ai cittadini più vulnerabili e fornendo loro competenze per garantire un utilizzo sicuro delle tecnologie; raccomanda che le biblioteche, le scuole e gli edifici in cui vengono offerti servizi pubblici siano adeguatamente forniti di un’infrastruttura informatica moderna, ad alta velocità, che sia parimenti accessibile a tutti i cittadini, in particolare alle categorie più vulnerabili, quali le persone disabilità; rileva la necessità di stanziare adeguate risorse finanziarie e di formazione a tale scopo; raccomanda alla Commissione di stanziare risorse per i progetti volti a migliorare le infrastrutture digitali nell'ambito dell'economia sociale e solidale;

22.

sottolinea che le donne sono sottorappresentate nel processo decisionale politico a tutti i livelli, nonché nei settori degli strumenti TIC; osserva che le donne e le ragazze affrontano spesso stereotipi di genere in relazione alle tecnologie digitali; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a investire in programmi mirati che promuovano l'istruzione e la formazione nell'ambito degli strumenti TIC e la partecipazione digitale per le donne e le ragazze, in particolare quelle provenienti da ambienti vulnerabili ed emarginati, utilizzando l'apprendimento formale e informale;

23.

osserva che, al fine di garantire la pari accessibilità di tutti i cittadini agli strumenti di democrazia digitale, la traduzione multilingue è importante quando le informazioni sono destinate a essere diffuse e lette da tutti i cittadini in paesi con più di una lingua ufficiale o da persone provenienti da diversi contesti etnici;

24.

incoraggia gli Stati membri e l'UE a promuovere, sostenere e attuare meccanismi e strumenti che consentano la partecipazione dei cittadini e l'interazione con i governi e le istituzioni dell'UE, quali piattaforme di crowdsourcing; sottolinea che le TIC dovrebbero consentire l'accesso a informazioni indipendenti, la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e la partecipazione al fine di migliorare la qualità delle decisioni politiche adottate; invita in questo senso a rendere più adatti alle sfide della e-democrazia tutti gli strumenti di comunicazione e relazioni con la cittadinanza della Commissione europea, in particolare il portale Europe Direct; si impegna a rendere più accessibili, comprensibili, educativi e interattivi tutti gli strumenti esistenti di seguito legislativo e invita la Commissione a fare lo stesso sul proprio sito Internet;

25.

invita gli Stati membri e l'Unione europea a riflettere sui contenuti presenti nei rispettivi siti istituzionali relativi al funzionamento della democrazia, al fine di proporre strumenti pedagogici, affinché siano consultabili e maggiormente comprensibili per i giovani, da un lato, e di renderli accessibili alle persone disabili, dall'altro;

26.

incoraggia le amministrazioni ad attuare l'impegno verso questo principio di apertura istituzionale tramite cambiamenti nel loro piano strategico e nella cultura aziendale, nei bilanci e nei processi di cambiamento organizzativo, motivati dall'obiettivo di migliorare la democrazia attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie;

27.

chiede che venga istituita una piattaforma online al fine di organizzare la consultazione preventiva dei nostri concittadini prima di qualsiasi decisione da parte del legislatore europeo, per coinvolgerli maggiormente nella vita pubblica;

28.

ritiene indispensabile accompagnare l'installazione di questi nuovi strumenti con campagne di informazione sulle possibilità offerte e di promozione dei valori civici di responsabilità e di partecipazione;

29.

ricorda l'importanza dell'iniziativa dei cittadini europei quale strumento di coinvolgimento e partecipazione diretta di questi alla vita politica dell'Unione; invita perciò la Commissione a rivederne i meccanismi di funzionamento per poterne sfruttare appieno il potenziale, seguendo le raccomandazioni espresse dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 28 ottobre 2015; richiama quindi l'importanza di semplificare e snellire gli adempimenti burocratici che lo riguardano e di fare un uso maggiore delle TIC, ad esempio attraverso le piattaforme digitali e altre applicazioni compatibili con dispositivi mobili, al fine di aumentare la semplicità di fruizione di questo strumento importante e di farlo conoscere a un pubblico più vasto; ritiene che l'uso delle nuove tecnologie potrebbe migliorare, in particolare, il sistema di raccolta delle firme online tramite l'utilizzo dei servizi di identificazione e autenticazione (e-IDAS) che metterebbe in condizione i cittadini di ricevere e scambiare più facilmente informazioni in merito a ICE esistenti o potenziali affinché possano partecipare attivamente alle discussioni e/o supportare le iniziative stesse;

30.

sottolinea che diversi processi della Commissione, quali le consultazioni pubbliche online, le attività di partecipazione elettronica e le valutazioni d'impatto, potrebbero trarre beneficio da un più ampio utilizzo delle nuove tecnologie allo scopo di stimolare la partecipazione pubblica e aumentare l'assunzione di responsabilità di tali processi, la trasparenza delle istituzioni dell'UE e di potenziare la governance europea; ricorda la necessità, a tal fine, di rendere i processi di consultazione pubblica effettivi e fruibili dal più vasto pubblico possibile, limitando al minimo le barrire tecniche;

31.

sottolinea la necessità di maggiori informazioni per i cittadini sulle piattaforme di partecipazione elettronica esistenti a livello unionale, nazionale e locale;

32.

invita la Commissione ad ampliare e sviluppare la partecipazione elettronica nel quadro della revisione intermedia della strategia per il mercato unico digitale che verrà avviata nel 2017, e a incoraggiare lo sviluppo e il finanziamento di nuovi strumenti legati alla cittadinanza digitale dell'Unione; raccomanda inoltre alla Commissione di porre la propria attenzione a soluzioni open source che possono essere facilmente presentate in tutto il mercato unico digitale; invita, in particolare, la Commissione a integrare il riutilizzo di progetti precedenti come la piattaforma D-CENT, un progetto finanziato dall'UE che fornisce strumenti tecnologici per la democrazia partecipativa;

33.

sottolinea che lo sviluppo dell'amministrazione elettronica dovrebbe costituire una priorità per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE e accoglie con favore l'ambizioso e completo piano d'azione per l'eGovernement della Commissione, per il cui successo sarà fondamentale un'adeguata attuazione a livello nazionale e il coordinamento dei finanziamenti unionali disponibili, in sinergia con le agenzie e autorità nazionali per il digitale; ritiene che ulteriori sforzi debbano essere compiuti per incoraggiare l’open data e l'uso di strumenti informatici basati su open source e software liberi, sia nelle istituzioni dell'UE che negli Stati membri;

34.

sollecita una maggiore cooperazione a livello dell'UE e raccomanda di procedere allo scambio di buone pratiche in materia di progetti di e-democrazia, come mezzo per avanzare verso una democrazia che sia più partecipativa e deliberativa e che risponda alle richieste e agli interessi dei cittadini e miri a coinvolgerli nei processi decisionali; rileva la necessità di conoscere gli atteggiamenti dei cittadini nei confronti dell'attuazione della votazione remota via Internet; invita la Commissione a fornire una valutazione indipendente o una consultazione dell'opinione pubblica riguardo alla votazione online, con un’analisi dei pro e dei contro, come opzione aggiuntiva per i cittadini per esprimere il loro voto affinché gli Stati membri possano esaminarla entro la fine del 2018;

35.

sottolinea la necessità di proteggere, a titolo prioritario, la privacy e i dati personali nell'utilizzo degli strumenti di democrazia elettronica e di promuovere una maggiore sicurezza nell'utilizzo di Internet, in particolare per quanto concerne la sicurezza delle informazioni e dei dati, compreso il «diritto all’oblio», e di prevedere garanzie contro i software di sorveglianza e la verificabilità delle fonti; chiede, inoltre, un ulteriore utilizzo dei servizi digitali basati su strumenti chiave come l'identità digitale sicura e criptata, in conformità del regolamento EIDAS; Promuove registri pubblici digitali sicuri e la convalida delle firme elettroniche onde evitare intrusioni fraudolente multiple, in linea con le norme europee e internazionali sui diritti umani e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia europea; sottolinea infine che le problematiche relative alla sicurezza non devono dissuadere dall'inclusione di singoli cittadini e gruppi nei processi democratici;

36.

insiste sulla necessità di migliorare la democrazia attraverso la tecnologia che dovrebbe essere utilizzata in un ambiente sicuro, protetto dall’abuso di strumenti tecnologici (spambot, analisi comportamentali anonime, appropriazione d'identità) e ricorda la necessità di rispettare i più elevati standard giuridici;

37.

ricorda il ruolo fondamentale svolto dagli informatori (generalmente attraverso Internet) nel portare alla luce casi di corruzione, frode, cattiva gestione e altre forme di violazione che minacciano la salute e la sicurezza pubbliche, l'integrità finanziaria, i diritti umani, l'ambiente e lo stato di diritto, garantendo al tempo stesso il diritto dei cittadini a essere informati;

38.

esorta i rappresentanti pubblici a partecipare attivamente, con i cittadini, ai consessi esistenti pienamente indipendenti e a usare i nuovi mezzi di comunicazione e piattaforme informatiche, allo scopo di dare impulso al dibattito e allo scambio di opinioni e proposte con i cittadini (parlamento elettronico) e creare un collegamento diretto con essi; invita i gruppi politici del Parlamento europeo e i partiti politici europei ad incrementare le occasioni di confronto pubblico e partecipazione digitale per la cittadinanza;

39.

invita i deputati e le altre istituzioni dell’UE a continuare a migliorare la trasparenza del loro operato, in particolare nell'attuale difficile contesto politico, e invita le autorità pubbliche a esaminare la possibilità di istituire piattaforme digitali, compresi i più recenti strumenti informatici; incoraggia i rappresentanti eletti a utilizzare tali strumenti e a comunicare e a impegnarsi in modo efficace con gli elettori e con le parti interessate in modo efficiente al fine di informarli in merito alle attività dell'UE e alle attività parlamentari, rendendo così più aperti i processi di deliberazione e definizione delle politiche e di aumentare la consapevolezza della democrazia europea;

40.

si compiace delle iniziative del Parlamento nel campo della partecipazione elettronica; sostiene i continui sforzi per rafforzare il carattere rappresentativo, la legittimità e l’efficacia del Parlamento e incoraggia i deputati a fare un più ampio ricorso alle nuove tecnologie al fine di sfruttarne appieno il potenziale, tenendo conto al contempo dei dovuti limiti imposti dal diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali; rileva la necessità di un ampio processo di riflessione su come migliorare l'uso delle TIC da parte dei deputati, non solo per coinvolgere i cittadini ma anche in merito alla normativa, alle petizioni, alle consultazioni e ad altri aspetti rilevanti del loro lavoro quotidiano;

41.

incoraggia i partiti politici a livello nazionale e dell'UE a sfruttare al meglio gli strumenti digitali al fine di sviluppare nuovi metodi di promozione della democrazia al loro interno, compresa la trasparenza nei processi di gestione, finanziamento e decisione, nonché al fine di permettere una migliore comunicazione e coinvolgimento dei loro membri e sostenitori con la società civile; li incoraggia altresì ad avere elevati standard di trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini; suggerisce a tal fine di valutare possibili modifiche dello statuto dei partiti europei che includano e incentivino le pratiche di partecipazione digitale,

42.

invita l'UE e le sue istituzioni ad aprirsi maggiormente alla sperimentazione con i nuovi metodi di partecipazione elettronica, quali il crowdsourcing a livello dell'UE e a livello nazionale, regionale e locale, tenendo conto delle migliori pratiche già sviluppate all'interno degli Stati membri e, a tal fine, ad avviare progetti pilota specifici; ribadisce, allo stesso tempo, la necessità di integrare tali misure con campagne di sensibilizzazione volte a spiegare le potenzialità di tali strumenti;

43.

invita le istituzioni europee ad avviare un processo partecipativo al fine di elaborare una Carta europea dei diritti in Internet, facendo riferimento, tra gli altri testi, alla Dichiarazione dei diritti in Internet pubblicata dalla Camera dei deputati italiana il 28 luglio 2015, che sancisce tutti i diritti fondamentali nella nuova epoca digitale, al fine di promuovere e garantire a tutti i diritti relativi alla sfera digitale, tra cui il vero e proprio diritto di accesso a Internet e alla neutralità della rete;

44.

osserva la grande quantità di informazioni eterogenee attualmente reperibili su Internet e sottolinea che la capacità di pensiero critico dei cittadini deve essere rafforzata in modo che tutti siano in grado di discernere meglio tra le fonti affidabili e non affidabili di informazioni; invita pertanto gli Stati membri ad adeguare e aggiornare la legislazione per far fronte agli sviluppi in corso e ad attuare e applicare appieno la legislazione in vigore sull'incitamento all'odio, sia offline sia online, garantendo nel contempo i diritti fondamentali e costituzionali; sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare azioni e politiche per rafforzare le competenze trasferibili e il pensiero critico e creativo e l'alfabetizzazione digitale e mediatica, nonché l'inclusione e la curiosità tra i cittadini, specie tra i giovani, affinché possano fare scelte informate e contribuire in modo positivo ai processi democratici;

o

o o

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0382.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0288.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 2 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/163


P8_TA(2017)0056

Richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen

Decisione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

(2018/C 263/22)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marine Le Pen, trasmessa in data 5 ottobre 2016 da Jean-Jacques Urvoas, Ministro della giustizia francese, nel quadro di un procedimento di inchiesta nei confronti dell'on. Marine Le Pen davanti al Tribunale di grande istanza di Nanterre per diffusione sul suo conto Twitter di immagini islamiste a carattere violento,

vista l'audizione dell'on. Jean-François Jalkh, in rappresentanza dell'on. Marine Le Pen, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0047/2017),

A.

considerando che le autorità giudiziarie francesi hanno chiesto la revoca dell'immunità dell'on. Marine Le Pen, deputata al Parlamento europeo e presidente del Front National (FN), nel quadro di un procedimento per diffusione a mezzo del suo conto Twitter di immagini a carattere violento che rappresentavano le esecuzioni di tre ostaggi del gruppo terroristico DAECH e accompagnate dal commento «Ecco che cos'è DAECH» in data 16 dicembre 2015, a seguito di un'intervista sulla rete radiofonica RMC nel corso della quale l'ascesa del FN era stata paragonata all'azione del gruppo terroristico DAECH;

B.

considerando che la prassi consolidata del Parlamento europeo prevede che l'immunità di un deputato facente parte di questa Assemblea possa essere revocata qualora le opinioni espresse e/o le immagini controverse non abbiano un nesso diretto ed evidente con l'esercizio, da parte del parlamentare perseguito, delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo e non costituiscano l'espressione di opinioni o voti espressi nel quadro di queste stesse funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese;

C.

considerando inoltre che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che la diffusione di immagini a carattere violento in grado di recare pregiudizio alla dignità umana è un reato previsto e punito dagli articoli 227-24, 227-2 e 227-31 del Codice penale della Repubblica francese;

E.

considerando che l'articolo 6-1 della Legge francese n. 2004-575 del 21 giugno 2004«Per la fiducia nell'economia digitale», che recepisce la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), si riferisce alle attività dei prestatori di servizi delle società di informazione e non alle attività di carattere individuale;

F.

considerando che, nonostante le immagini pubblicate dall'on. Marine Le Pen siano accessibili da tutti sul motore di ricerca Google e siano state ampiamente riprese in rete dopo la loro diffusione iniziale, il loro carattere violento rimane comunque in grado di recare pregiudizio alla dignità umana;

G.

considerando che la soppressione delle tre fotografie è stata richiesta dalla famiglia dell'ostaggio James Foley in data 17 dicembre 2015, ovvero successivamente all'intervento delle autorità giudiziarie, e che, in seguito a detta richiesta, l'on. Marine Le Pen ha soppresso la sola fotografia di James Foley;

H.

considerando che la tempistica con cui si è svolto il procedimento giudiziario contro l'on. Marine Le Pen rientra nei tempi tipici delle procedure concernenti la stampa e altri mezzi di comunicazione e che, pertanto, non vi sono motivi di sospettare di un caso di fumus persecutionis, ovvero di una situazione in cui, da indizi o elementi di prova, emerga l’intenzione di nuocere all'attività politica di un deputato;

I.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese prevede che nessun membro del Parlamento possa essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'assemblea di cui fa parte;

J.

considerando che non spetta al Parlamento europeo pronunciarsi sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente gli atti che gli sono attribuiti;

1.

decide di revocare l'immunità dell'on. Marine Le Pen;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e all'on. Marine Le Pen.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Giovedì 2 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/165


P8_TA(2017)0057

Accordo euromediterraneo UE-Libano (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05748/2016 — C8-0171/2016 — 2015/0292(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 263/23)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05748/2016),

visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05750/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0171/2016),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0027/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica libanese.

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/166


P8_TA(2017)0058

Accordo UE-Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (12852/2016 — C8-0515/2016 — 2016/0247(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 263/24)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12852/2016),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (12881/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0515/2016),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0025/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein.

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/167


P8_TA(2017)0059

Meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM(2016)0053 — C8-0034/2016 — 2016/0031(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0053),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0034/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese, dal Parlamento maltese, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento portoghese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A8-0305/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 81.


P8_TC1-COD(2016)0031

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 marzo 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/684.)


Martedì 14 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/168


P8_TA(2017)0066

Mercurio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (COM(2016)0039 — C8-0021/2016 — 2016/0023(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0039),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0021/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0313/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione del Parlamento allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 122.


P8_TC1-COD(2016)0023

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/852.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL MERCURIO CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 (2016/0023(COD))

L'accettazione da parte del Parlamento europeo del ricorso ad atti di esecuzione per l'autorizzazione di nuovi prodotti o processi nel contesto dei negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento sul mercurio (2016/0023(COD)) non può costituire un precedente per fascicoli analoghi e non pregiudica i futuri negoziati interistituzionali relativi ai criteri di demarcazione per l'uso degli atti delegati e degli atti di esecuzione.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DEL MERCURIO

La Convenzione di Minamata e il nuovo regolamento sul mercurio contribuiscono in modo significativo a proteggere i cittadini dall'inquinamento da mercurio a livello mondiale e nell'UE.

Per garantire che tutte le Parti attuino correttamente la Convenzione e per rafforzare ulteriormente le sue disposizioni, è necessario sostenere la cooperazione internazionale.

La Commissione europea si impegna pertanto a sostenere la prosecuzione della cooperazione, conformemente alla Convenzione e nel rispetto delle politiche, delle norme e delle procedure dell'UE applicabili, tra l'altro intervenendo nei seguenti ambiti:

riduzione della distanza tra il diritto dell'UE e le disposizioni della Convenzione mediante la clausola di revisione dell'elenco di prodotti con aggiunta di mercurio vietati;

nel quadro delle disposizioni della Convenzione in materia di finanziamento, sviluppo delle capacità e trasferimento di tecnologia, attività quali migliorare la tracciabilità del commercio e dell'uso di mercurio, promuovere la certificazione delle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza mercurio e l'etichettatura dell'oro ottenuto senza mercurio nonché rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti di mercurio.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/170


P8_TA(2017)0067

Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 — C7-0147/2014 — 2014/0121(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0213),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0147/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0158/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 87.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'8 luglio 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0257).


P8_TC1-COD(2014)0121

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/828.)


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/171


P8_TA(2017)0068

Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (COM(2015)0750 — C8-0358/2015 — 2015/0269(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0750),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0358/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 (1),

visti l’accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell’articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0251/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 77.


P8_TC1-COD(2015)0269

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/853.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione riconosce l'importanza di una norma per la disattivazione correttamente funzionante, che contribuisca a migliorare i livelli di sicurezza e rassicuri le autorità sul fatto che le armi siano adeguatamente ed efficacemente disattivate.

La Commissione intende quindi accelerare i lavori di revisione del criterio di disattivazione condotti dagli esperti nazionali in seno al comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE, onde consentire alla Commissione di adottare, entro la fine di maggio 2017, ai sensi della procedura di comitato prevista dalla direttiva 91/477/CEE, subordinatamente al parere positivo degli esperti nazionali, un regolamento di esecuzione della Commissione che modifichi il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. La Commissione invita gli Stati membri a sostenere appieno l'accelerazione di tali lavori.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/174


P8_TA(2017)0069

Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/29)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un' economia più circolare.

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un uso accorto ed efficiente delle risorse naturali e promuovere i principi dell' economia circolare.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, l'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie ed è opportuno attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)

Quando un materiale riciclato rientra nell'economia dopo aver ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e dell'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: l'industria, gli utenti e le autorità di regolamentazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(3)

I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di riferire in merito al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per il trattamento dei RAEE, come prevede la direttiva 2012/19/UE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(4)

La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e stimolare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale gerarchia si applica pertanto ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l'attuazione pratica di tali priorità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti della normativa ambientale dell'Unione, in particolare i principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale di rifiuti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali della direttiva 2000/53/CE e della direttiva 2012/19/UE, il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di riutilizzo e recupero dei veicoli fuori uso ai sensi della direttiva 2000/53/CE e la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi fissati per la raccolta e il recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

Al fine di stabilire la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati per quanto concerne pile e accumulatori e i rifiuti di pile e accumulatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma - 1 (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.»

«1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.»

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

1 bis.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 quater

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

1 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta inoltre la completezza, l' affidabilità, la tempestività e  la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater bis.

La Commissione può includere nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 .

1 quinquies.

La Commissione adotta atti delegati al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies bis.

Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. Particolare attenzione deve essere prestata alle spedizioni di veicoli usati che si sospetta siano veicoli fuori uso. A tal fine si applicano gli orientamenti n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.»

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Dati

1.    I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

2.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati il formato per la comunicazione.»

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 2 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

all'articolo 23, il titolo è sostituito dal seguente:

Riesame

Relazioni e riesame

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 2 — lettera a

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

1.   Entro la fine del 2016 , e successivamente ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 2 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto. Il riesame tiene conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare e dell'evoluzione tecnica di nuovi tipi di pile che non utilizzano sostanze pericolose, in particolare metalli pesanti o di altro tipo o ioni metallici. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.»

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.»

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 4

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità , basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

«Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e in linea con il mandato previsto nella direttiva 2012/19/UE , la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 bis

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

5 bis.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 5 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Gli Stati membri provvedono affinché siano comunicati i dati di tutti gli attori che raccolgono o trattano i RAEE. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 quater

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

5 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 5 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta inoltre la completezza, l' affidabilità, la tempestività e  la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater bis.     La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 .

5 quinquies.   La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies bis.     Durante il riesame di cui al paragrafo 5 quater, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. La Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.»


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0013/2017).


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/189


P8_TA(2017)0070

Rifiuti ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/30)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

La presente direttiva è intesa a stabilire misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa, al fine di contribuire a un'economia circolare nell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)

In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando - 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter)

L'economia circolare presenta grandi opportunità per le economie locali e ha il potenziale per creare una situazione vantaggiosa per tutte le parti interessate.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando - 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quater)

La gestione dei rifiuti dovrebbe essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali, e la revisione della direttiva 2008/98/CE offre una possibilità in tal senso.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando - 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quinquies)

Per il successo della transizione verso un'economia circolare, è necessario procedere alla completa attuazione del piano di azione «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», nonché rivedere e applicare integralmente le direttive sui rifiuti. Il piano d'azione dovrebbe parimenti accrescere la coerenza e le sinergie tra le politiche relative all'economia circolare e quelle in materia di energia, clima, agricoltura, industria e ricerca.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando - 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 sexies)

Il 9 luglio 2015, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare  (1bis) , in cui sottolinea in particolare la necessità di fissare obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti, elaborare misure di prevenzione dei rifiuti e stabilire definizioni chiare e inequivocabili.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un' economia più circolare.

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta ed efficiente delle risorse naturali, promuovere i principi dell' economia circolare , aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importante e fornire nuove opportunità economiche e competitività nel lungo termine. Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, incentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante». Un uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra .

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Un maggiore impegno per la transizione verso un'economia circolare potrebbe determinare una riduzione delle emissioni di gas serra del 2-4 % l'anno, offrendo un chiaro incentivo a investire nell'economia circolare. L'aumento della produttività delle risorse grazie a una migliore efficienza e la riduzione dello spreco di risorse possono ridurre considerevolmente il consumo di risorse e le emissioni di gas a effetto serra. L'economia circolare dovrebbe quindi formare parte integrante della politica climatica dato che crea sinergie, come sottolineato nelle relazioni dell'international Resource Panel (gruppo internazionale per le risorse dell'UNEP).

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

L'economia circolare dovrebbe tenere conto delle disposizioni esplicite del Settimo programma d'azione per l'ambiente, che chiede lo sviluppo di cicli di materiali non tossici in modo che i rifiuti riciclati possano essere utilizzati come un'importante e affidabile fonte di materie prime per l'Unione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere modificati affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

(2)

Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere aumentati affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare efficiente nell'impiego delle risorse, mediane l'adozione delle misure necessarie a garantire che i rifiuti siano considerati un risorsa utile .

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Molti Stati membri devono ancora dotarsi delle necessarie infrastrutture di gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(3)

Molti Stati membri devono ancora dotarsi delle necessarie infrastrutture di gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine e accordare sostegno finanziario e politico che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. In tale contesto, per il conseguimento dei pertinenti obiettivi è essenziale utilizzare i fondi strutturali e d'investimento europei per finanziare lo sviluppo dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti necessaria alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio. Inoltre è essenziale che gli Stati membri modifichino i propri programmi in materia di prevenzione dei rifiuti conformemente alla presente direttiva e adeguino i propri investimenti di conseguenza.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini e della grande visibilità pubblica, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti.

(4)

Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini, della grande visibilità pubblica nonché del loro impatto sull'ambiente e la salute umana , per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, un efficace sistema di cernita e l'adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti , compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Tuttavia, un'adeguata gestione dei rifiuti urbani da sola non basta a stimolare la transizione verso un'economia circolare in cui i rifiuti sono considerati una risorsa; per far scattare tale transizione è necessario adottare un approccio ai prodotti e ai rifiuti basato sul ciclo di vita.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'esperienza ha dimostrato che tanto i sistemi pubblici quanto quelli privati possono contribuire a realizzare un sistema economico circolare, e la decisione di utilizzare o meno un determinato sistema dipende spesso dalle condizioni geografiche e strutturali. Le disposizioni della presente direttiva consentono il ricorso sia a un sistema in cui la responsabilità generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, sia a un sistema in cui tali servizi sono appaltati a operatori privati. La scelta di passare da un sistema all'altro dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «processo finale di riciclaggio» e  «riempimento» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

(5)

È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti urbani», «rifiuti commerciali e industriali», «rifiuti da costruzione e demolizione», «gestore della preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio organico», «processo finale di riciclaggio» , «riempimento», «cernita», «piccoli rifiuti» «rifiuti alimentari» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Commissione dovrebbe rivedere periodicamente le linee guida sull'interpretazione delle disposizioni chiave della direttiva 2008/98/CE, al fine di migliorare, allineare e armonizzare i concetti di rifiuti e sottoprodotti negli Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

La coerenza tra la direttiva 2008/98/CE e gli atti legislativi dell'Unione correlati, quali la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1ter) , deve essere assicurata. In particolare, occorre assicurare un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle definizioni di «rifiuti», «gerarchia dei rifiuti» e «sottoprodotto» a norma di tali atti legislativi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

I rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrebbero essere identificati conformemente alla decisione 2014/955/UE della Commissione  (1 bis) e al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione  (1 ter) .

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.

(6)

Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere allineata alla definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari , economici e normativi mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore , l'agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici o misure quali quelli figuranti nell'elenco indicativo di cui all'allegato della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare misure che contribuiscano a raggiungere un'elevata qualità dei materiali cerniti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti, è opportuno che gli Stati membri introducano misure volte a promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili che, dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo, siano adatti ad essere reimmessi sul mercato. Tali misure dovrebbero tenere conto dell'impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e della gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire a livello dell'Unione condizioni armonizzate in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali. Se necessario per garantire il buon funzionamento del mercato interno o un livello elevato di tutela ambientale in tutta l'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono i criteri dettagliati per l'applicazione delle suddette condizioni armonizzate a determinati tipi di rifiuti, ivi compreso per un utilizzo specifico.

(8)

Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire norme chiare in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno, una sostanza o un oggetto risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, dovrebbe essere considerato, come regola generale, un sottoprodotto se sono rispettate determinate condizioni armonizzate e se è assicurato un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in tutta l'Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per definire criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche esistenti e replicabili di simbiosi industriale e agricola. In assenza di tali criteri, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire solo caso per caso criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno e un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana in tutta l'Unione, come regola generale dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono disposizioni armonizzate relative alla cessazione della qualifica di rifiuto per alcuni tipi di rifiuti. Criteri specifici volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, gli pneumatici e i rifiuti tessili. Qualora non siano stati definiti criteri a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale criteri dettagliati di cessazione della qualifica di rifiuto per taluni rifiuti, conformemente alle condizioni stabilite a livello di Unione. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti nemmeno a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano più considerati tali qualora rispettino le condizioni a livello di Unione che dovrebbero essere verificate caso per caso dalle autorità competenti degli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 6.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)

Quando un materiale riciclato rientra nell'economia poiché ha ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies)

La transizione verso un'economia circolare dovrebbe trarre il massimo vantaggio dall'innovazione digitale. A tal fine dovrebbero essere sviluppati strumenti elettronici quali, ad esempio, una piattaforma online per la commercializzazione dei rifiuti come nuove risorse, con l'obiettivo di rendere più facili le operazioni commerciali e di ridurre l'onere amministrativo per gli operatori, migliorando in tal modo la simbiosi industriale.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies)

Le disposizioni riguardanti la responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva mirano a sostenere una progettazione e una produzione di beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'uso efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita dei beni medesimi, inclusi la riparazione, il riutilizzo, il disassemblaggio e il riciclaggio, senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Per responsabilità estesa del produttore s'intende l'obbligo individuale imposto al produttore di essere responsabile della gestione del fine vita dei prodotti che immette sul mercato. I produttori dovrebbero tuttavia potersi assumere la loro responsabilità a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore almeno per gli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori nonché i veicoli fuori uso.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 8 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 septies)

I regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbero essere considerati una serie di norme definite dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria e/o operativa della gestione della fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Tali norme non dovrebbero impedire ai produttori di adempiere tali obblighi a titolo individuale o collettivo.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. Tali requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a tenere conto in maggior misura della riciclabilità e della riutilizzabilità in fase di progettazione . I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

(9)

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definire i requisiti minimi di funzionamento di tali regimi di responsabilità estesa del produttore, siano essi individuali o collettivi . È necessario distinguere tra i requisiti minimi applicabili a tutti i regimi e quelli che si applicano solo ai regimi collettivi. In ogni caso, tutti i requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia mediante misure atte a favorire una migliore attuazione della raccolta differenziata e della cernita, assicurare un riciclaggio di migliore qualità, contribuire a garantire un accesso economicamente vantaggioso alle materie prime secondarie , così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e le imprese del commercio elettronico , e l'assenza di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Tali requisiti dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a sviluppare modelli di impresa intelligenti e a tenere conto della gerarchia dei rifiuti durante la progettazione dei loro prodotti, incentivandone la durabilità, la riciclabilità , la riutilizzabilità e  la riparabilità. Essi dovrebbero incoraggiare la progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide. L'applicazione dei requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore dovrebbe avvenire sotto la supervisione di autorità indipendenti e non dovrebbe creare oneri finanziari o amministrativi sproporzionati a carico degli enti pubblici, degli operatori economici e dei consumatori. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Le disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi senza pregiudicare le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore contenute in altri atti giuridici dell'Unione, in particolare quelli relativi ai flussi specifici di rifiuti.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)

La Commissione dovrebbe adottare senza indugio orientamenti relativi alla modulazione dei contributi dei produttori nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per assistere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva al fine di promuovere il mercato interno. Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe altresì poter adottare criteri armonizzati a tal fine mediante atti delegati.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater)

Quando vengono stabiliti regimi per l'applicazione collettiva della responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie contro i conflitti di interesse tra contraenti e organizzazioni competenti in materia di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È perciò importante che gli Stati membri adottino misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti, controllino i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e  li valutino . Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori comuni.

(10)

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente , promuovere i materiali duraturi, riciclabili e riutilizzabili di elevata qualità e diminuire la dipendenza dalle importazioni di materie prime sempre più rare. La messa a punto di modelli d'impresa innovativi è fondamentale al riguardo. È perciò importante che gli Stati membri stabiliscano obiettivi di prevenzione e adottino misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti e il getto di piccoli rifiuti , tra cui l'impiego di strumenti economici e altre misure che portino alla progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide, contrastino l'obsolescenza pianificata, sostengano il riutilizzo, responsabilizzino i consumatori mediante informazioni migliori sui prodotti e incoraggino campagne di informazione sulla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero altresì controllare e valutare i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e  nella riduzione della produzione di rifiuti, mirando a dissociarla dalla crescita economica . Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori e metodologie comuni.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

La promozione della sostenibilità a livello della produzione e del consumo può fornire un importante contributo alla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a sensibilizzare adeguatamente i consumatori e a incoraggiarli a fornire un contributo più attivo, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)

Il produttore originario di rifiuti ha un ruolo chiave da svolgere nella prevenzione della formazione di rifiuti e durante la prima fase della raccolta differenziata.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Al fine di ridurre le perdite alimentari ed evitare i rifiuti alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento, dovrebbe essere stabilita una gerarchia dei rifiuti alimentari, come previsto dall'articolo 4 bis.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di dimezzamento dei rifiuti alimentari entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti , nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici . Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi e misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo . Per agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata ogni due anni .

(12)

È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari del 50 % entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire e a ridurre la generazione complessiva di rifiuti alimentari nonché ridurre le perdite alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento , fra cui la produzione primaria, il trasporto e la conservazione . Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale , sociale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi , tra cui campagne di sensibilizzazione volte a dimostrare come prevenire gli sprechi alimentari nel quadro dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti. Attraverso tali misure gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari del 30 % entro il 2025 del 50 % entro il 2030 in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero altresì misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti e delle perdite alimentari . Per misurare tali progressi e agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire una metodologia comune per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata su base annuale .

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Al fine di prevenire lo spreco di cibo, gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi per la raccolta di prodotti alimentari invenduti nella vendita al dettaglio e negli stabilimenti del settore alimentare e per la loro ridistribuzione a organizzazioni di beneficenza. Per ridurre i rifiuti alimentari è opportuno che i consumatori siano maggiormente informati sul significato delle date di scadenza.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari si presta ad essere gestita ricorrendo ad un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili16, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti . I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, e  rispettive modifiche .

(13)

I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Per la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari, un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili16, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti , costituisce una soluzione temporanea per il conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare. Poiché i rifiuti industriali e commerciali sono disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di definire, entro il 31 dicembre 2018, obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo il riciclaggio applicabili ai rifiuti commerciali e ai rifiuti industriali non pericolosi, da conseguire entro il 2025 e il 2030 .

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

La Commissione dovrebbe promuovere attivamente piattaforme di condivisione come modello di impresa dell'economia circolare. Dovrebbe creare una maggiore integrazione tra il piano d'azione per l'economia circolare e gli orientamenti per un'economia collaborativa e vagliare tutte le possibili misure per incentivarla.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

Il passaggio a un'economia circolare deve essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020, con particolare riferimento agli obiettivi legati alla protezione dell'ambiente, al passaggio a fonti di energia pulite, allo sviluppo locale sostenibile e all'incremento dell'occupazione negli Stati membri. Lo sviluppo di un'economia circolare dovrebbe di conseguenza promuovere anche il coinvolgimento di soggetti come le piccole e medie imprese, le imprese dell'economia sociale, gli enti senza scopo di lucro e le realtà attive a livello regionale e locale nella gestione dei rifiuti, al fine di migliorarne la gestione globale, favorire l'innovazione di processo e di prodotto e sviluppare l'occupazione nei territori interessati.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.

(14)

Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti e accelerare la transizione verso un'economia circolare, è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani almeno al 60 % entro il 2025 e al 70 % entro il 2030 .

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, a condizione di non comprometterne la qualità e la sicurezza. Tali sistemi dovrebbero essere istituiti in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili, i mobili, i materiali da costruzione, gli pneumatici e, a norma dell'articolo 5 della direttiva 94/62/CE, gli imballaggi.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

Al fine di promuovere il riutilizzo, gli Stati membri dovrebbero poter definire obiettivi quantitativi e dovrebbero adottare le misure necessarie presso i produttori per consentire agli organismi di riutilizzo di accedere con facilità ai manuali di istruzione, ai pezzi di ricambio e alle informazioni tecniche necessari per il riutilizzo dei prodotti.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)

Occorre riconoscere e consolidare il ruolo delle imprese dell'economia sociale nel settore del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per promuovere il ruolo delle imprese dell'economia sociale in tale settore anche, se del caso, mediante strumenti economici, appalti pubblici, un accesso agevolato ai punti di raccolta dei rifiuti e qualsiasi altro incentivo economico o normativo adeguato. Il nuovo quadro normativo stabilito dal pacchetto sull'economia circolare dovrebbe salvaguardare la capacità dei portatori d'interesse di proseguire la loro attività nel settore del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Considerando 14 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quinquies)

Il passaggio a un'economia circolare presenta numerosi aspetti positivi, di carattere sia economico (ad esempio l'ottimizzazione dell'uso delle risorse di materie prime), che ambientale (ad esempio la tutela dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento da rifiuti) e sociale (ad esempio il potenziale occupazionale socialmente inclusivo e lo sviluppo di legami sociali). L'economia circolare è in linea con la filosofia dell'economia sociale e solidale e l'attuazione dell'economia circolare dovrebbe in primo luogo consentire di ottenere benefici ambientali e sociali.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Considerando 14 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 sexies)

Gli attori dell'economia sociale e solidale, attraverso le loro attività, tra cui la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo stesso, dovrebbero contribuire alla promozione dell'economia sociale e solidale. Si dovrebbero intraprendere provvedimenti per garantire il mantenimento di tali attività all'interno dell'Unione.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico sono riutilizzati e  efficacemente riciclati e che materiali di valore presenti nei rifiuti sono reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» (17) e alla creazione di un'economia circolare.

(15)

L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico siano efficacemente preparati per essere riutilizzati e riciclati , assicurando al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e che materiali di valore presenti nei rifiuti siano reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» (17) e alla creazione di un'economia circolare.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 e il 2030. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare un piano d'attuazione.

(16)

Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani e che non sono stati considerati a rischio di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 50 % dei loro rifiuti urbani entro il 2025 dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 . A quegli stessi Stai membri potrebbe altresì essere concesso più tempo per raggiungere gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo riciclaggio fissati per il 2030 se non sono considerati a rischio di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 60 % dei loro rifiuti urbani entro il 2030. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare piani d'attuazione la cui efficacia dovrebbe essere valutata dalla Commissione sulla base di criteri specifici .

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Al fine di assicurare l'impiego di materie prime secondarie di alta qualità, i prodotti in uscita dal processo finale di riciclaggio dovrebbero rispettare le norme di qualità. Per tale motivo la Commissione dovrebbe chiedere alle organizzazioni europee di normazione di mettere a punto norme relative sia ai materiali di rifiuto che entrano nel processo finale di riciclaggio che alle materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori pratiche di produzione sul mercato.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

(17)

Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione , tenendo conto della necessità di evitare l'imposizione di eccessivi oneri amministrativi agli operatori di piccole e medie dimensioni . Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Il calcolo dei rifiuti urbani riciclati dovrebbe basarsi su un unico metodo armonizzato che impedisca agli Stati membri di indicare rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati.  A tal fine, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e  di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto sia dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso , sia del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento . Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e  dei programmi di cauzione-rimborso , sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati .

(18)

Per garantire un calcolo uniforme dei dati sulla preparazione per il riutilizzo e  sul riciclaggio , la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso e dei gestori del riciclaggio finale, incluse norme specifiche su raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati, nonché sui criteri qualitativi per i metalli riciclati che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento. Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio siano stati raggiunti dopo l'adozione del metodo di calcolo armonizzato , gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, come il recupero di energia .

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro. Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente.

(20)

Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica, vetro , tessili e rifiuti organici . Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili ed evitarne l'incenerimento o il collocamento in discarica anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente e riciclati. Dovrebbe essere inoltre promossa e intensificata la ricerca in merito a possibili sistemi di raccolta e di riciclaggio per altri flussi e nuovi materiali.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

La bioeconomia svolge un ruolo fondamentale nel garantire la disponibilità di materie prime nell'Unione. Un uso più efficiente dei rifiuti urbani potrebbe costituire un incentivo importante alla catena di approvvigionamento della bioeconomia. In particolare, una gestione sostenibile dei rifiuti organici offre la possibilità di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di materiali e prodotti primari.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)

Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che releghi le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentire un riciclaggio di alta qualità e promuovere l'impiego di materie prime secondarie di qualità gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a riciclaggio organico in modo da assicurare un livello elevato di protezione ambientale nonché rifiuti in uscita che soddisfano i pertinenti standard di qualità.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quater)

Nonostante la raccolta differenziata, molti materiali riciclabili finiscono ancora nei rifiuti misti. Con una cernita di alta qualità, soprattutto tramite la cernita ottica, molti materiali possono essere separati dai rifiuti residui e venire successivamente riciclati e ritrasformati per ottenere materie prime secondarie. Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare misure per garantire che anche i rifiuti che non sono raccolti separatamente siano comunque oggetto di cernita.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quinquies)

Per prevenire la contaminazione dei rifiuti urbani da parte di sostanze pericolose che potrebbero ridurre la qualità del riciclaggio e quindi ostacolare l'impiego delle materie prime secondarie, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata , se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.

(21)

L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

La raccolta differenziata e la rigenerazione degli oli usati comporta vantaggi economici e ambientali significativi anche in termini di sicurezza dell'approvvigionamento. Dovrebbero essere introdotti una raccolta differenziata e obiettivi di rigenerazione degli oli usati.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione , il riutilizzo il riciclaggio .

(22)

La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali e nell'economia circolare , dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, promuovendo in primo luogo la prevenzione e il riutilizzo e poi il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti . La Commissione dovrebbe, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, consentire il ricorso a Orizzonte 2020 e ai fondi strutturali e di investimento europei per sviluppare un quadro finanziario efficace che aiuti le autorità locali ad applicare i requisiti della presente direttiva e a finanziare l'introduzione di tecnologie e modalità di gestione dei rifiuti innovative.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente. La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE (18). L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.

(23)

Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per promuovere il riutilizzo dei prodotti e il riciclaggio dei rifiuti contenenti quantità significative di materie prime essenziali e per assicurare una loro gestione efficiente , tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente e la salute . La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE (18). L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere il riutilizzo dei prodotti che sono fonte principale di materie prime. Essi dovrebbero includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui prende effetto la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.

(24)

Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta , cernita e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui entra in vigore la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici va a diretto discapito dell' ambiente e  del benessere dei cittadini e gli elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato introducendo nei piani di gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti.

(25)

Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici ha effetti negativi diretti indiretti sull' ambiente , sul benessere dei cittadini e  sull'economia. Gli elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato introducendo nei piani di gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti. Prevenire il getto di piccoli rifiuti è preferibile rispetto alla loro rimozione. L'impegno di prevenire il getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici dovrebbe essere condiviso tra le autorità competenti, i produttori e i consumatori. È fondamentale cambiare i comportamenti scorretti dei consumatori per prevenire il getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici. I produttori di prodotti che potrebbero diventare piccoli rifiuti dovrebbero promuovere l'uso sostenibile dei loro prodotti al fine di evitare che essi siano gettati in luoghi pubblici. Inoltre, l'educazione e la maggiore sensibilizzazione svolgono un ruolo essenziale per il cambiamento dei comportamenti.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) , costituisce lo strumento giuridico vincolante a livello dell'Unione per valutare, monitorare e fissare obiettivi ambientali al fine di conseguire un buono stato ecologico in relazione ai rifiuti marini. Tuttavia, le principali fonti di rifiuti marini sono attività di origine terrestre causate da cattive pratiche di gestione dei rifiuti solidi, dalla mancanza di infrastrutture e dalla scarsa consapevolezza pubblica. Per tale motivo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a ridurre i rifiuti di origine terrestre passibili di finire nell'ambiente marino, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, mirando in particolare a conseguire l'obiettivo di riduzione del 50 % dei rifiuti marini entro il 2030 a livello di Unione. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti marini apporta sul piano ambientale ed economico, gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche di prevenzione dei rifiuti marini nell'ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti. Attraverso tali misure gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti marini del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 in tutta l'Unione. Per misurare i progressi verso la realizzazione di tali obiettivi e agevolare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri all'interno dell'Unione, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la misurazione dei rifiuti marini di origine terrestre. La comunicazione dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre dovrebbe essere effettuata ogni anno.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)

Lo scorretto smaltimento dei rifiuti attraverso il getto di rifiuti e gli scarichi di acque reflue e di rifiuti solidi come la plastica ha impatti negativi sull'ambiente marino e la salute umana, nonché significativi costi sul piano economico e sociale. Tali rifiuti sovvertono inoltre l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto impediscono la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento. Viste la natura transfrontaliera dei rifiuti marini e la necessità di armonizzare gli sforzi, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per raggiungere un obiettivo volto a ridurli, utilizzando protocolli di monitoraggio istituiti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quater)

Le microsfere nei prodotti cosmetici da sciacquare e nei prodotti per la cura personale che, dopo l'uso, raggiungono i sistemi di drenaggio residenziali, commerciali o industriali sono una delle forme dirette di inquinamento da microplastica maggiormente evitabili. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a impedire che gli ingredienti a base di microsfere e la microplastica entrino nei sistemi di trattamento delle acque reflue e siano scaricati nell'ambiente marino.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

(27)

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche istituendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri, dovrebbero utilizzare la metodologia più recente messa a punto dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica.

(28)

I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati stabilendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e istituendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti .

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Ogni tre anni la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione basata sulle informazioni e sui dati comunicati dagli Stati membri, allo scopo di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e nell'attuazione dei nuovi obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Tali relazioni triennali dovrebbero altresì valutare l'impatto della direttiva 2008/98/CE nel suo complesso sull'ambiente e sulla salute umana ed esaminare se sono necessarie modifiche volte a garantire che tale direttiva resti idonea a conseguire gli obiettivi dell'economia circolare.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)

Al fine di contribuire a una governance adeguata, all'applicazione della legge, alla cooperazione transfrontaliera e alla diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel campo dei rifiuti, nonché per assicurare l'efficace e coerente attuazione degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'attuazione pratica di tale direttiva. I risultati del lavoro di tale piattaforma dovrebbero essere resi pubblici.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater)

Il potenziale economico e i benefici ambientali della transizione verso un'economia circolare e una maggiore efficienza delle risorse sono chiaramente stabiliti. Misure volte a chiudere il cerchio sono state illustrate in diversi documenti e proposte politiche, che vanno dal manifesto della Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse (EREP) per un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, pubblicato il 17 dicembre 2012, e successive raccomandazioni strategiche, alla relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare, del 25 giugno 2015 e, infine, al piano d'azione della Commissione per l'economia circolare pubblicato il 2 dicembre 2015. Tali misure presentano tutte azioni che vanno oltre i rifiuti, coprendo l'intero ciclo, e dovrebbero non solo guidare il livello di ambizione della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, ma anche garantire che siano intraprese azioni ambiziose per chiudere e completare il cerchio.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quinquies)

La ricerca e l'innovazione, come pure la creazione di modelli di impresa intelligenti basati sull'efficienza delle risorse, sono fondamentali per sostenere la transizione verso un'economia circolare dell'Unione in cui i rifiuti siano considerati una nuova risorsa. A tal fine è necessario contribuire, nell'ambito di Orizzonte 2020, ai progetti di ricerca e di innovazione in grado di dimostrare e di testare sul campo la sostenibilità economica e ambientale dell'economia circolare. Al contempo, adottando un approccio sistemico, tali progetti possono facilitare lo sviluppo di una legislazione favorevole all'innovazione e di facile attuazione, individuando eventuali incertezze, barriere e lacune normative che possono ostacolare lo sviluppo di modelli di impresa basati sull'efficienza delle risorse.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Considerando 28 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 sexies)

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha presentato «Un piano d'azione per l'economia circolare» per promuovere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare. Sebbene la Commissione abbia stabilito un programma d'azione concreto e ambizioso, con misure che coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti, sono necessarie misure aggiuntive per accelerare la transizione.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Considerando 28 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 septies)

Un miglioramento nell'uso delle risorse potrebbe comportare un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra. Per tale motivo la Commissione dovrebbe proporre, entro la fine del 2018, un indicatore principale e una serie di sottoindicatori relativi all'efficienza delle risorse allo scopo di monitorare i progressi compiuti in relazione all'obiettivo di aumentare l'efficienza delle risorse a livello di Unione del 30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti . Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca una contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(29)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo a:

 

criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti o cessano di essere considerati rifiuti;

 

requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto;

 

la stesura dell'elenco dei rifiuti;

 

criteri armonizzati da seguire in sede di definizione dei contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai loro obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei prodotti;

 

indicatori per misurare i progressi compiuti nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti;

 

una metodologia comune, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;

 

una metodologia comune, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre;

 

requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi di cauzione-rimborso e dei gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati;

 

una metodologia comune per calcolare il peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o il coincenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati;

 

criteri tecnici e procedure operative relativi alle operazioni di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7 e D12 di cui all'allegato I della direttiva 2008/98/CE e, se del caso, il divieto di tali operazioni se non soddisfano taluni criteri relativi alla protezione della salute umana e dell'ambiente;

 

le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione a norma della direttiva 2008/98/CE, qualora sia dimostrato che dette norme produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente;

 

le norme minime applicabili alle attività che richiedono la registrazione a norma della direttiva 2008/98/CE, qualora sia dimostrato che dette norme produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno;

 

la precisazione dell'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1, della direttiva 2008/98/CE;

 

la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati, per l'organizzazione della raccolta dei dati e delle fonti di dati nonché per il formato per la notifica alla Commissione da parte degli Stati membri dei dati concernenti l'attuazione degli obiettivi in materia di riduzione dei rifiuti alimentari e di riduzione dei rifiuti marini, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento nonché gli oli usati; nonché

 

l'adeguamento degli allegati da I a V della direttiva 2008/98/CE al progresso scientifico e tecnico.

 

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 6. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(30)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo a:

 

il formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, e

 

le condizioni minime per il funzionamento dei registri elettronici per i rifiuti pericolosi.

 

Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti marini, e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti marini, e all'utilizzazione accorta , ridotta e razionale delle risorse naturali in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire livelli elevati di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nei settori della produzione, del riciclaggio, della riparazione, della preparazione per il riutilizzo e dei rifiuti, prendendo in considerazione i rischi specifici affrontati dai lavoratori in tali settori, e dovrebbero garantire che la legislazione dell'Unione in vigore in tali ambiti sia adeguatamente attuata e applicata.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter)

La presente direttiva è stata adottata tenendo in considerazione gli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

 

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia , elementi fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione .»;

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

«1 bis)

“rifiuti urbani”

«1 bis)

“rifiuti urbani”

a)

rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:

a)

rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:

 

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;

 

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;

 

rifiuti ingombranti, ivi compresi elettrodomestici, materassi, mobili;

 

rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

 

rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;

 

rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;

b)

rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che, per natura, composizione e quantità , sono equiparabili ai rifiuti domestici;

b)

rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da piccole imprese, edifici adibiti a uffici e istituzioni, ivi compresi scuole, ospedali ed edifici pubblici, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici;

c)

rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

c)

rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione;»

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione.

 

La definizione di “rifiuti urbani” nella presente direttiva si applica indipendentemente dallo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti;»;

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

è inserito il punto seguente:

«1 ter.

“rifiuti commerciali e industriali” rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da attività e/o siti commerciali e industriali.

I rifiuti commerciali e industriali non comprendono i rifiuti urbani, i rifiuti da costruzione e demolizione e i rifiuti delle reti fognarie o degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione;»;

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis)

«rifiuto non pericoloso» rifiuto che non presenta alcuna delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III ;

2 bis)

«rifiuto non pericoloso» rifiuto non contemplato dal punto 2 del presente articolo ;

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

«rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e  che per natura, composizione e quantità sono equiparabili ai rifiuti organici ;

4.

«rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e  compostabilità ;

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera d bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 9

Testo in vigore

Emendamento

 

d bis)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

9.

«gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

 

«9.

“gestione dei rifiuti” la raccolta, il trasporto , la cernita , il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;»

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera d ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 11

Testo in vigore

Emendamento

 

d ter)

il punto 11 è sostituito dal seguente:

11.

«raccolta differenziata» la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

«11.

“raccolta differenziata” la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico , in particolare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio;» ;

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16.

«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i  rifiuti, i prodotti o i componenti di prodotti che sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo o nell'ambito di un sistema riconosciuto di cauzione-rimborso sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;

16.

«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti che sono diventati rifiuti e sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

è inserito il punto seguente:

«16 bis.

“gestore della preparazione per il riutilizzo” un'impresa che tratta rifiuti e opera nella catena di lavorazione della preparazione per il riutilizzo in conformità delle norme applicabili;»;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

è inserito il punto seguente:

«16 ter.

“rifabbricazione” processo che consiste nel far ridiventare un prodotto come nuovo attraverso il riutilizzo, il ricondizionamento e la sostituzione di componenti;»

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e quater (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 17

Testo in vigore

Emendamento

 

e quater)

il punto 17 è sostituito dal seguente:

17.

«riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

«17.

“riciclaggio” qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il riciclaggio organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;»;

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera e quinquies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto - 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quinquies)

è inserito il punto seguente:

« - 17 bis.

“riciclaggio organico” riciclaggio sotto forma di trattamento aerobico o anaerobico o di un altro trattamento delle parti biodegradabili dei rifiuti, con produzione di prodotti, materiali o sostanze; il trattamento meccanico-biologico e l'interramento in discarica non sono considerati una forma di riciclaggio organico;»;

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 17 bis

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis)

«processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita meccanica e i materiali di rifiuto entrano in un processo di produzione che li ritrasforma in prodotti, materiali o sostanze;

17 bis)

«processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita e i materiali di rifiuto sono ritrasformati in prodotti, materiali o sostanze;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 17 ter

Testo della Commissione

Emendamento

17 ter)

«riempimento» qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aeree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo;

17 ter)

«riempimento» qualsiasi operazione di recupero diversa dal riciclaggio in cui rifiuti inerti non pericolosi idonei o altri rifiuti non pericolosi sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo , e sono utilizzati in quantità che non superano quelle strettamente necessarie ai fini della bonifica o dell'intervento ;

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

è inserito il punto seguente:

«17 quater.

“diluizione” la miscelazione di rifiuti con uno o più materiali o rifiuti diversi allo scopo di ridurre, senza trasformazione chimica, la concentrazione di uno o più componenti presenti nei rifiuti, affinché i rifiuti diluiti possano essere destinati a un'operazione di trattamento o riciclaggio non consentita per rifiuti non diluiti.»

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)

è aggiunto il punto seguente:

«20 bis.

“decontaminazione” ogni operazione che consiste nel rimuovere dai rifiuti o nel trattare i componenti o gli inquinanti pericolosi indesiderati al fine di distruggerli;»;

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f quater (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater)

è aggiunto il punto seguente:

«20 ter.

“cernita” qualsiasi operazione di gestione dei rifiuti che separa i rifiuti raccolti in frazioni e sottofrazioni diverse;»;

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f quinquies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quinquies)

è aggiunto il punto seguente:

«20 quater.

“piccoli rifiuti” rifiuti di piccole dimensioni presenti in zone accessibili al pubblico che sono stati rilasciati impropriamente nell'ambiente, in modo deliberato o per negligenza;»;

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f sexies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f sexies)

è aggiunto il punto seguente:

«20 quinquies.

“rifiuti alimentari” alimenti destinati al consumo umano, commestibili o non commestibili, rimossi dalla catena di produzione o di approvvigionamento per essere scartati, anche a livello di produzione primaria, trasformazione, produzione, trasporto, conservazione, vendita al dettaglio e di consumatori, ad eccezione delle perdite nelle attività della produzione primaria;»;

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera f septies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 — punto 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f septies)

è aggiunto il punto seguente:

 

«20 sexies.

“rifiuto residuo” rifiuto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;»

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis)

all'articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

2.   Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

 

«2.   Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. Ciò può rendere necessario sottoporre determinati rifiuti a un processo di decontaminazione prima di un ulteriore trattamento.»;

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

3.   Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli elencati nell'allegato IV bis allo scopo di incoraggiare l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e di sostenere le attività volte a conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle materie prime secondarie e compensare le disparità in termini di costi con le materie prime vergini.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)

all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     Gli Stati membri istituiscono sistemi tariffari volti a garantire il finanziamento delle infrastrutture di gestione dei rifiuti urbani che sono necessarie per l'attuazione della presente direttiva.»;

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter)

all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 ter.     Gli Stati membri applicano la gerarchia dei rifiuti al fine di promuovere la transizione verso l'economia circolare. A tal fine, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) , gli Stati membri applicano la gerarchia dei rifiuti al momento dell'assegnazione di tutti i fondi dell'Unione e, negli investimenti a favore delle infrastrutture di gestione dei rifiuti, danno la priorità alla prevenzione, al riutilizzo, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 quater (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 4 bis

 

Gerarchia dei rifiuti alimentari

 

1.    La seguente gerarchia specifica dei rifiuti alimentari si applica in ordine di priorità nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

 

a)

prevenzione alla fonte;

 

b)

recupero degli alimenti commestibili, dando priorità all'uso umano rispetto agli alimenti animali e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

 

c)

riciclaggio organico;

 

d)

recupero di energia;

 

e)

smaltimento.

 

2.    Gli Stati membri forniscono incentivi per prevenire i rifiuti alimentari, ad esempio mettendo a punto accordi volontari, agevolando la donazione di prodotti alimentari o, se del caso, adottando misure finanziarie o fiscali.»;

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri garantiscono che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.    Una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non è considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. Nello stabilire i criteri dettagliati, la Commissione dà priorità alle pratiche già esistenti e replicabili di simbiosi industriale.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.     Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello unionale in conformità alla procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire caso per caso i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze od oggetti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.»;

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione  (*1) , ove quest'ultima lo imponga .

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 2 bis in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera a — punto i

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

1.   Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a  determinati rifiuti. Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis , sulla base del monitoraggio della situazione negli Stati membri, per integrare la presente direttiva stabilendo i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici . Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sulla salute umana e/o sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere considerati preparati per il riutilizzo, riciclati o recuperati ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti a preparazione per il riutilizzo, a riciclaggio o  a recupero in conformità con le suddette direttive.

3.   I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o al recupero stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti rispettivamente un'operazione di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio o  di recupero in conformità con le suddette direttive. Il peso dei rifiuti che si ritiene abbiano cessato di essere tali può essere comunicato come peso dei rifiuti riciclati qualora i materiali o le sostanze che hanno cessato di essere rifiuti siano destinati al ritrattamento, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione in conformità della procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Qualora tali criteri non siano stati stabiliti a livello nazionale, gli Stati membri assicurano che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero non siano considerati più tali se rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1, le quali sono verificate caso per caso dalle autorità nazionali competenti.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo.

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio , ove quest'ultima lo imponga.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 7 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

 

«4.   La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso ovvero la modifica delle caratteristiche pericolose non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto o che determinano la presenza di una caratteristica pericolosa .»;

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

- a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.   Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

 

«1.   Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.»;

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono i precisi obblighi operativi e finanziari dei produttori di prodotti.

Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore , che contemplano l'adempimento individuale o collettivo della responsabilità estesa del produttore. Tali regimi consistono in una seria di norme che definiscono i precisi obblighi operativi e /o finanziari dei produttori di prodotti , nell'ambito dei quali la responsabilità del produttore è estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Gli Stati membri predispongono tali regimi almeno per l'imballaggio ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE, le pile e gli accumulatori ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2006/66/CE, nonché i veicoli fuori uso ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/53/CE.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

2.   Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e  ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

 

«2.   Gli Stati membri adottano misure appropriate che incoraggino i produttori a migliorare la progettazione dei prodotti e dei relativi componenti al fine di accrescere l'efficienza delle risorse, ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e  di assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.»;

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti , sono adatti ad essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

Tali misure incoraggiano lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e materiali adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo o riciclati , sono adatti ad essere immessi sul mercato per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti , ivi compreso il potenziale di riciclaggio multiplo, se del caso, e della gerarchia dei rifiuti .

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.     Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro [trentasei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni. La Commissione pubblica le notifiche ricevute.»;

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

 

«4.   La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Le disposizioni degli articoli 8 e 8 bis non pregiudicano le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore contenute in altri atti giuridici dell'Unione.»;

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.

5.    Entro … [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio di informazioni tra gli Stati membri , le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore nonché il buon funzionamento del mercato interno . Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sull'elaborazione di criteri armonizzati per i contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della produzione di rifiuti e del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire orientamenti su aspetti pertinenti .

 

Entro … [dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione, sulla base di uno studio che tiene conto del contributo della piattaforma, adotta orientamenti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b). Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo criteri armonizzati che gli Stati membri devono seguire quando determinano i contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b).

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore

Requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 1 –punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità dei produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, delle organizzazioni che attuano a nome loro la responsabilità estesa del produttore, dei gestori pubblici o privati di rifiuti, delle autorità locali e, ove applicabile, dei gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;

definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, le organizzazioni che attuano, a nome loro o nell'ambito di regimi collettivi, la responsabilità estesa del produttore, i gestori pubblici o privati di rifiuti, i distributori, le autorità locali e  regionali e , ove applicabile, le reti di riutilizzo e riparazione, le imprese dell'economia sociale nonché i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

definiscano obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;

definiscano obiettivi misurabili di riduzione e di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti i dati sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;

prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere dati affidabili e precisi sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti dati affidabili e precisi sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti e delle piccole e medie imprese.

assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti , dei fornitori di servizi di raccolta, trasporto e trattamento e delle piccole e medie imprese.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di ritiro, le reti di riutilizzo e di riparazione, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo, i sistemi di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la propria responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati;

a)

definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati in base all'area di vendita e senza limitare tali zone ai territori in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano convenienti dal punto di vista economico ;

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

dispongano dei mezzi operativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

b)

dispongano dei mezzi operativi e /o finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

i contributi finanziari versati dai produttori;

nell'ambito di regimi collettivi, il contributo finanziario versato dai produttori per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato ;

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

la procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

nell'ambito di regimi collettivi, la procedura di selezione dei gestori di rifiuti;

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

il conseguimento degli obiettivi di riduzione e di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera a — parte introduttiva e primo trattino

Testo della Commissione

Emendamento

a)

coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, compresi i seguenti :

a)

coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, come indicato di seguito :

 

costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;

 

costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita , trasporto e trattamento necessarie per garantire l'adeguata gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità;

b)

nell'ambito di regimi collettivi, siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno ;

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.

c)

si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti. Il costo ottimizzato dei servizi è trasparente e riflette i costi sostenuti dai gestori pubblici di rifiuti in sede di svolgimento dei compiti operativi previsti dai regimi di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.

Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, anche in caso di vendita a distanza, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime .

Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore e, nello specifico, di verificare l'osservanza, da parte delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, degli obblighi di cui alla presente direttiva .

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo.

6.   Gli Stati membri designano o istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti , gli operatori dell'economia sociale , le autorità locali , le organizzazioni della società civile e, se del caso, le reti di riutilizzo e riparazione e i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo."

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

"-1.     Al fine di contribuire alla prevenzione dei rifiuti, gli Stati membri mirano a conseguire almeno gli obiettivi seguenti:

 

a)

una riduzione significativa della produzione di rifiuti;

 

b)

la dissociazione tra la produzione di rifiuti e la crescita economica;

 

c)

la progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide;

 

d)

l'obiettivo dell'Unione di ridurre i rifiuti alimentari del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2014;

 

e)

l'obiettivo dell'Unione di ridurre i rifiuti marini del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2014.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure:

1.    Al fine di conseguire gli obiettivi fissati al paragrafo - 1, gli Stati membri adottano almeno le seguenti misure:

incoraggiano l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, riparabili e riciclabili;

promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili nonché l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli , facilmente condivisibili, riutilizzabili , riparabili e riciclabili;

 

scoraggiano l'immissione sul mercato di prodotti che presentano casi di obsolescenza programmata;

individuano e s'incentrano su prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime di grande importanza per l'economia dell'Unione e il cui approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio, onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

individuano e s'incentrano su prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime di grande importanza per l'economia dell'Unione e il cui approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio, onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

incoraggiano la creazione di sistemi che promuovano attività di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili ;

incentivano l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, ove ciò sia vantaggioso a livello ambientale, e sostengono la creazione di sistemi che promuovano le attività di riparazione, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento dei prodotti di cui all'articolo 9 bis ;

riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, alla fabbricazione, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, anche attraverso strumenti quali i controlli antecedenti alla demolizione, e nei processi inerenti al commercio e ai servizi, tenendo in considerazione le migliori tecniche e prassi disponibili;

riducono la generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

riducono la generazione complessiva di rifiuti alimentari;

 

riducono le perdite alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi la produzione primaria, il trasporto e la conservazione;

 

prevengono il getto di piccoli rifiuti individuando i prodotti che costituiscono le principali fonti di rifiuti dispersi nell'ambiente naturale, incluso l'ambiente marino, e adottano misure per ridurre il getto di piccoli rifiuti provenienti da tali fonti;

 

garantiscono che le sostanze estremamente preoccupanti siano comunicate a partire dalla catena di approvvigionamento fino ai consumatori e ai gestori del trattamento dei rifiuti;

 

sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare sulle questioni relative alla prevenzione dei rifiuti e al getto di piccoli rifiuti.

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

2.   Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite prodotti e la quantità di rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo indicatori atti a misurare i progressi nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i rifiuti alimentari sulla base delle metodologie stabilite in conformità del paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i  livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia, inclusi i requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. Tale metodologia tiene conto delle misure di prevenzione dei rifiuti attuate attraverso le donazioni o altri strumenti volti a evitare che gli alimenti si trasformino in rifiuti.

Emendamento 236

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di misurazioni calcolate conformemente alla metodologia comune stabilita a norma del paragrafo 3. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti marini di origine terrestre misurando i livelli di rifiuti marini di origine terrestre sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per stabilire la metodologia, compresi i requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre.

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi di prevenzione dei rifiuti a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di un indicatore comune calcolato in riferimento alla quantità totale di rifiuti urbani prodotti pro capite. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. Al fine di garantire la misura uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire la metodologia comune da impiegare, compresi requisiti minimi di qualità. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

abrogato

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Ogni anno, l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione che illustra l'evoluzione, in ogni Stato membro e nell'Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti, anche per quanto concerne la dissociazione tra produzione di rifiuti e crescita economica e la transizione verso un'economia circolare.

abrogato

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 9 bis

 

Riutilizzo

 

1.    Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, a condizione di non comprometterne la qualità e la sicurezza.

 

2.    Gli Stati membri adottano misure atte a promuovere il riutilizzo di prodotti, in particolare quelli contenenti quantità significative di materie prime essenziali. Tali misure possono includere la promozione dell'istituzione e del supporto di reti di riutilizzo riconosciute, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica nonché l'incentivazione della rifabbricazione, riparazione e ridestinazione dei prodotti.

 

Gli Stati membri ricorrono a strumenti e misure economiche e possono fissare obiettivi quantitativi.

 

3.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i gestori del riutilizzo possano accedere ai manuali di istruzioni, ai pezzi di ricambio, alle informazioni tecniche e a qualunque altro strumento, attrezzatura o software necessario per il riutilizzo del prodotto, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale.»;

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 9 ter

 

Piattaforme di condivisione

 

1.    La Commissione promuove attivamente le piattaforme di condivisione come modello imprenditoriale. La Commissione crea un legame stretto tra tali piattaforme e i nuovi orientamenti per un'economia collaborativa ed esamina tutte le possibili misure, comprese quelle in materia di responsabilità estesa del produttore, appalti pubblici e progettazione ecocompatibile, per fornire incentivi a dette piattaforme.

 

2.    Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi per la promozione di piattaforme di condivisione in tutti i settori.»;

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

9 quater)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.    Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente , laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

«2.    Per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

 

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere le zone scarsamente popolate qualora sia dimostrato che la raccolta differenziata non dà il miglior risultato ambientale complessivo in termini di ciclo di vita.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di tale deroga. La Commissione esamina la notifica e valuta se la deroga è giustificata, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva. Qualora la Commissione non sollevi obiezioni entro nove mesi dalla notifica, la deroga si considera concessa. In caso di obiezioni da parte della Commissione, questa adotta una decisione e ne informa lo Stato membro.»;

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 quinquies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quinquies)

all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 22 non siano accettati da un impianto di incenerimento, ad eccezione dei residui risultati dalla cernita di tali rifiuti.»;

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 sexies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 sexies)

all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2 ter.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la decontaminazione dei rifiuti pericolosi prima del recupero, laddove opportuno.»;

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

il titolo è sostituito dal seguente:

Riutilizzo e  riciclaggio

«Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio»;

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere , se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

1.   Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per le attività di riutilizzo, tra l'altro agevolando la creazione e il riconoscimento dei gestori e delle reti della preparazione per il riutilizzo , in particolare quelli che operano come imprese sociali, facilitando l'accesso di tali gestori riconosciuti e reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi, o di altre misure.

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti , ove essa sia fattibile sul piano tecnico , ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2 .

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 10 , paragrafo 2, per soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

«Gli Stati membri ricorrono a strumenti normativi ed economici per incentivare l'utilizzo delle materie prime secondarie.»;

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera a ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 3

Testo in vigore

Emendamento

 

a ter)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.»

 

«Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro. Inoltre, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata obbligatoria per i prodotti tessili entro il 2020.»;

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure intese a  promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati , metalli, vetro e gesso.

Gli Stati membri adottano misure intese a  garantire la cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica) , metalli, plastica, intonaco, vetro e gesso. Gli Stati membri possono adottare le misure elencate nell'allegato IV bis.

 

Gli Stati membri incentivano i controlli antecedenti alla demolizione al fine di ridurre al minimo il contenuto di inquinanti o di altre sostanze indesiderabili nei rifiuti da costruzione e demolizione, contribuendo in tal modo a un riciclaggio di alta qualità.

Emendamento 166

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

al paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere i sistemi di cernita dei rifiuti commerciali e industriali, almeno per i seguenti elementi: metalli, plastica, carta e cartone, rifiuti organici, vetro e legno.»;

Emendamento 167

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera b ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)

la parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:

Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

 

«Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:»;

Emendamento 168

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera d

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

c)

entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso dei rifiuti urbani prodotti, e almeno il 3 % del totale degli stessi sarà preparato per il riutilizzo ;

Emendamento 169

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera d

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

d)

entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 % in peso dei rifiuti urbani prodotti, e almeno il 5 % del totale degli stessi sarà preparato per il riutilizzo;

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2 , lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50 % e al 60 % in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

3.    Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c), se soddisfa le seguenti condizioni:

 

a)

ha preparato per il riutilizzo e ha riciclato meno del 20 % dei suoi rifiuti urbani nel 2013; e

 

b)

non è incluso nell'elenco di Stati membri che rischiano di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 50 % dei loro rifiuti urbani entro il 2025, istituito a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera b).

 

Lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta per ottenere tale proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera c), ma non prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 11 ter riguardante il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo.

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani esistenti per la gestione dei rifiuti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

 

Inoltre, il piano di cui al terzo comma rispetta almeno uno dei seguenti requisiti:

 

a)

utilizza strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;

 

b)

dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione e di altre misure attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili che finanziano lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;

 

c)

fornisce statistiche di elevata qualità e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, e all'articolo 5, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della direttiva 1999/31/CE;

 

d)

ha definito un programma di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della presente direttiva.

 

La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti. A meno che la Commissione non sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.

 

Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.

 

La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.

 

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito delle sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione.

 

Se viene concessa la proroga di cui al primo comma ma lo Stato membro non prepara per il riutilizzo e non ricicla almeno il 50 % dei suoi rifiuti urbani entro il 2025, la proroga si considera automaticamente revocata.

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), se soddisfa le seguenti condizioni:

 

a)

soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b); e

 

b)

non è incluso nell'elenco di Stati membri che rischiano di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 60 % dei loro rifiuti urbani entro il 2030, istituito a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera b).

 

Per chiedere la proroga di cui al primo comma del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta alla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente paragrafo al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, ma non prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 11 ter riguardante il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo.

 

Se la proroga viene concessa ma lo Stato membro non prepara per il riutilizzo e non ricicla almeno il 60 % dei suoi rifiuti urbani entro il 2030, la proroga si considera automaticamente revocata.

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo e vagliare l'introduzione di obiettivi per altri flussi di rifiuti . A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

4.   Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo , tenendo in considerazione le migliori prassi e le misure utilizzate dagli Stati membri per raggiungerlo . A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

Emendamento 174

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio applicabili ai rifiuti commerciali, ai rifiuti commerciali non pericolosi e ad altri flussi di rifiuti da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 — lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     La Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio applicabili ai rifiuti da costruzione e demolizione da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti,

1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti,

a)

il peso dei rifiuti urbani riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

a)

il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo finale di riciclaggio in un dato anno ;

b)

il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

b)

il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti in un dato anno da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento.

c)

gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato VI.

 

Emendamento 177

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire standard europei di qualità per i materiali di rifiuto che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori prassi disponibili.

Emendamento 178

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b ) e  c ) , e dell'allegato VI , la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

2.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere a ) e  b ), la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi di cauzione-rimborso e dei gestori finali del riciclaggio , incluse norme specifiche sulla raccolta , tracciabilità , verifica e comunicazione dei dati.

Emendamento 179

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che:

3.    Gli Stati membri provvedono anche a che siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (ossia l'output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.

a)

tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

 

b)

il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 % del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato.

 

Emendamento 180

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

4.    In conformità del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare il rispetto delle norme di cui al paragrafo 1 . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo utilizzato per il controllo di qualità e la tracciabilità.

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri , dopo l'adozione da parte della Commissione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento , proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti o coinceneriti , a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità e che i rifiuti siano stati separati prima dell'incenerimento o sia stato rispettato l'obbligo di istituire una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici .

Emendamento 182

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.

6.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento , compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.

Emendamento 183

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e all'articolo 11 , paragrafo 3 , tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

1.   La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) , all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21, paragrafo 1 bis , tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

esempi di migliori prassi che sono utilizzate in tutta l'Unione e che potrebbero fornire indicazioni per compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione di altre prescrizioni della presente direttiva, quali le previsioni relative al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e la percentuale e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis)

all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani smaltiti sia ridotta a un massimo del 10 % del totale dei rifiuti urbani prodotti.»;

Emendamento 187

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 12 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 ter)

all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 ter.     La Commissione riesamina le operazioni di smaltimento elencate nell'allegato I. Alla luce di tale riesame, la Commissione adotta atti delegati a integrazione della presente direttiva che definiscono i criteri tecnici e le procedure operative relative alle operazioni di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7 e D12. Se del caso, tali atti delegati stabiliscono un divieto delle operazioni di smaltimento che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13.»;

Emendamento 188

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 quater (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 12 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 quater)

all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 quater.     Gli Stati membri adottano misure specifiche per impedire lo smaltimento dei rifiuti, direttamente e indirettamente, nell'ambiente marino. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure introdotte per attuare il presente paragrafo 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni due anni. La Commissione, entro sei mesi, pubblica una relazione biennale sulla base delle informazioni ricevute.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità e gli indicatori per l'attuazione di questo paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.»;

Emendamento 189

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 quinquies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 quinquies)

all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4 bis.     Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che la procedura di selezione dei gestori di rifiuti condotta dalle autorità locali e dalle organizzazioni che attuano la responsabilità estesa del produttore a nome di un produttore di prodotti comprenda clausole sociali miranti a sostenere il ruolo delle imprese e delle piattaforme sociali e solidali.»;

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 sexies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

12 sexies)

all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.    Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione , ove possibile e necessario , per ottemperare all'articolo 13 .

 

«3.   Qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono , fatto salvo l'articolo 36 , che si proceda alla separazione, ove tecnicamente fattibile .

Qualora la separazione non sia tecnicamente fattibile, i rifiuti indifferenziati sono trattati in impianti autorizzati a trattare sia tale miscela che i singoli componenti della stessa.»;

Emendamento 191

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 septies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 20 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 septies)

all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 1o gennaio 2020, gli Stati membri mettono a punto sistemi di raccolta e di ricezione differenziata dei rifiuti domestici pericolosi per garantire che questi siano trattati correttamente e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.»;

Emendamento 192

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 octies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 20 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 octies)

all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:

«Entro … [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti per assistere e facilitare gli Stati membri nella raccolta e nella gestione sicura dei rifiuti domestici pericolosi.»;

Emendamento 193

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 nonies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

12 nonies)

all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

gli oli usati siano raccolti separatamente , laddove ciò sia tecnicamente fattibile ;

 

«a)

gli oli usati siano raccolti separatamente;»;

Emendamento 194

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 decies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera c

Testo in vigore

Emendamento

 

12 decies)

all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)

laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.

 

«c)

gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce la rigenerazione;»;

Emendamento 195

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 undecies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 undecies)

all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie volte a garantire che, entro il 2025, la rigenerazione degli oli usati sia aumentata almeno all'85 % degli oli usati prodotti.

Gli oli usati inviati in un altro Stato membro per essere rigenerati in quello stesso Stato membro possono essere conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali oli usati, e solo se sono soddisfatti i pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi.

Gli oli usati esportati fuori dell'Unione per la rigenerazione, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo dallo Stato membro in cui sono stati raccolti soltanto se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento di rigenerazione degli oli usati al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione.»;

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 duodecies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

12 duodecies)

all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.    Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato , gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.

 

«2.    Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis , gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.»;

Emendamento 197

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 terdecies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

12 terdecies)

all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.    Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

 

«3.   Laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.»;

Emendamento 198

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici , ove essa sia fattibile sul piano tecnico , ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3 .

1.

Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici alla fonte , in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 .

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri incoraggiano il compostaggio domestico.

Emendamento 237

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

2.    Gli Stati membri adottano misure , tra cui la tracciabilità e sistemi per la garanzia di qualità relativi ai rifiuti immessi e in uscita, a norma degli articoli 4 e 13, per garantire il riciclaggio organico di rifiuti organici in modo da assicurare un livello elevato di protezione ambientale nonché rifiuti in uscita che soddisfano i pertinenti standard di qualità.

a)

il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio, e la digestione dei rifiuti organici;

 

b)

il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

 

c)

l'utilizzo delle materie sicure per l'ambiente ottenute dai rifiuti organici.

 

Emendamento 242

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il peso dei rifiuti organici riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo di riciclaggio organico in un dato anno.

 

Il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia non è comunicato come riciclato.

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione propone una modifica del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) per introdurre codici dei rifiuti europei per i rifiuti organici urbani separati alla fonte.

Emendamento 238

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire standard europei di qualità per i rifiuti organici che vengono immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori prassi disponibili.

Emendamento 202

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 24 — comma 1 — lettera b

Testo in vigore

Emendamento

 

13 bis)

all'articolo 24, la lettera b) è sostituita dal seguente:

b)

recupero dei rifiuti.

 

«b)

recupero dei rifiuti non pericolosi .»;

Emendamento 203

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 14

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 26 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno.

Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno e di rifiuti pericolosi non superiori a 2 tonnellate l'anno .

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 14

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 26 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis al fine di adeguare la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi.

abrogato

Emendamento 205

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 15 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili a tutte le attività di trattamento , in particolare per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio di rifiuti, che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Emendamento 206

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 16 — lettera a — punto ii

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

misure per contrastare tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.

f)

misure per contrastare e prevenire tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.

Emendamento 207

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 16 — lettera a — punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)

è aggiunta la lettera seguente:

«f bis)

sufficienti opportunità di finanziamento per gli enti locali al fine di promuovere la prevenzione dei rifiuti e lo sviluppo di sistemi e di infrastrutture di raccolta differenziata ottimali per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva.»

Emendamento 208

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 16 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 28 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 , della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

5.   I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

Emendamento 209

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 — lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1 , 4 e 9 .

1.    Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4 e all'articolo 9, paragrafo - 1, gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno misure di prevenzione dei rifiuti in conformità dell'articolo 9 , paragrafo 1 .

Emendamento 210

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 — paragrafo 1 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

 

«Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti.»

Emendamento 211

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 — lettera a ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

a ter)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

2.    I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione . Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.

 

«2.    Nei programmi di cui al paragrafo 1 , gli Stati membri descrivono almeno l'attuazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo - 1 . Se del caso, gli Stati membri descrivono il contributo degli strumenti e delle misure elencate nell'allegato IV bis e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.»

Emendamento 212

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 — lettera a quater (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.     Gli Stati membri istituiscono programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nel quadro dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo.»;

Emendamento 213

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 30 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

17 bis)

all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.    L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

 

«2.    Ogni due anni l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e dei risultati ottenuti per quanto riguarda gli obiettivi dei programmi di prevenzione dei rifiuti per ciascuno Stato membro e per l'Unione in generale, compresa la dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un'economia circolare

Emendamento 214

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 19 — lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 35 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti , in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

4.   Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati , o utilizzano registri elettronici o registri coordinati già esistenti, su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri istituiscono tali registri almeno per i flussi di rifiuti per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Emendamento 215

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

1.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo - 1, all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21 . I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione relativo agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Emendamento 216

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

abrogato

Emendamento 217

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), la quantità di rifiuti urbani preparata per il riutilizzo è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata.

Emendamento 218

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità , tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

5.   La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. Fino all'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta in ogni caso la completezza, l'affidabilità , la tempestività e  la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni.

Emendamento 219

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Nella relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione include informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sulla salute umana e sull'ambiente. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.

Emendamento 220

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

6.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, l'organizzazione della raccolta dei dati e delle fonti di dati nonché le norme sul formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione del paragrafo 1 e per la comunicazione della preparazione del riutilizzo e delle operazioni di riempimento.

Emendamento 221

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 21 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

21 bis)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 37 bis

 

Quadro per l'economia circolare

 

Entro il 31 dicembre 2018, al fine di sostenere le misure di cui all'articolo 1, la Commissione:

 

a)

redige una relazione per valutare l'esigenza di fissare obiettivi dell'Unione, in particolare un obiettivo dell'Unione in materia di efficienza delle risorse, e di adottare misure regolamentari orizzontali nel settore del consumo e della produzione sostenibili. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

 

b)

redige una relazione sulla coerenza tra i quadri regolamentari dell'Unione relativi ai prodotti, ai rifiuti e ai prodotti chimici per identificare gli ostacoli che impediscono la transizione verso un'economia circolare;

 

c)

elabora una relazione per individuare le interazioni tra atti legislativi che possono ostacolare lo sviluppo di sinergie fra i vari settori e impedire il conseguente uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti per applicazioni specifiche. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa o di orientamenti sulle modalità di rimozione delle barriere individuate e di sfruttamento delle potenzialità del mercato dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie;

 

d)

presenta una revisione completa della normativa dell'Unione sulla progettazione ecocompatibile al fine di ampliarne il campo di applicazione per includervi tutti i principali gruppi di prodotti, compresi i gruppi di prodotti non connessi all'energia, e includere progressivamente le caratteristiche relative all'efficienza delle risorse nei requisiti obbligatori per la progettazione dei prodotti e adeguare le disposizioni per il marchio di qualità ecologica.»;

Emendamento 222

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 21 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

21 bis)

all'articolo 38, il titolo è sostituito dal seguente:

Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico

 

«Scambio di informazioni e condivisione delle migliori prassi, interpretazione e adeguamento al progresso tecnico»

Emendamento 223

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di informazioni e di migliori prassi tra la Commissione e gli Stati membri, incluse le autorità regionali e comunali, per quanto concerne l'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, al fine di assicurare una governance adeguata, l'applicazione della legge, la cooperazione transfrontaliera e la diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel campo della gestione dei rifiuti.

 

In particolare, la piattaforma è utilizzata:

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne gli strumenti e gli incentivi utilizzati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne la prevenzione e l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita;

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne l'adempimento degli obblighi in materia di raccolta differenziata;

 

per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne gli strumenti e gli incentivi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 21;

 

per la condivisione delle migliori prassi nell'elaborazione di misure e sistemi per tracciare i flussi dei rifiuti urbani dalla cernita al processo finale di riciclaggio, che riveste un'importanza fondamentale nel controllo della qualità dei rifiuti e nel quantificare le perdite nei flussi dei rifiuti e nei processi di riciclaggio.

 

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi.

Emendamento 224

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e  di smaltimento.

La Commissione elabora orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di rifiuti, rifiuti urbani, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento.

Emendamento 225

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, necessari per modificare l'allegato VI.

abrogato

Emendamento 226

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26 , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1 , 2 3 , è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, paragrafo 1 ter , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 38, paragrafi 1 e  2 , è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 227

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26 , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1 , 2 3 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, paragrafo 1 ter , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 38, paragrafi 1 e  2 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 228

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Emendamento 229

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26 , dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1 , 2 3 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 12, paragrafo 1 ter , dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 37, paragrafo 6, e dell'articolo 38, paragrafi 1 e  2 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 230

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 24 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Allegato II — punto R13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

24 bis)

all'allegato II, è aggiunto il seguente punto:

«R13 bis:

preparazione per il riutilizzo.»;

Emendamento 231

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 24 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

24 ter)

è aggiunto l'allegato IV bis figurante nell'allegato della presente direttiva.

Emendamento 232

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 25

Direttiva 2008/98/CE

Allegato VI (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

25)

è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato della presente direttiva.

abrogato

Emendamento 233

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 2008/98/CE

Allegato VI

Testo della Commissione

Emendamento

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3

abrogato

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

 

Formula

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

 

A: peso dei rifiuti urbani riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

 

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

 

P: peso dei rifiuti urbani prodotti in un determinato anno.

 

Emendamento 234

Proposta di direttiva

Allegato -I (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato -I

 

È aggiunto il seguente allegato IV bis:

 

«Allegato IV bis

 

Elenco indicativo degli strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia circolare

 

1.

Strumenti economici:

 

1.1

aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

 

1.2

introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento

 

1.3

introduzione di sistemi di tariffe puntuali (“pay-as-you-throw”);

 

1.4

misure intese a migliorare l'efficienza, in termini di costi, dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

 

1.5

estensione del campo di applicazione della responsabilità finanziaria e/o operativa del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

 

1.6

incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

 

1.7

misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;

 

1.8

misure volte a sopprimere le sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.

 

2.

Altre misure:

 

2.1

appalti pubblici sostenibili volti a promuovere la produzione e il consumo sostenibili;

 

2.2

misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

 

2.3

adozione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti volte a eliminare le sostanze estremamente preoccupanti, ove tecnicamente ed economicamente fattibile;

 

2.4

misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

 

2.5

misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e ad assicurare la partecipazione di altre parti interessate rilevanti;

 

2.6

utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;».

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0034/2017).

(1bis)   Testi approvati, P8_TA(2015)0266.

(14)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(14)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(1bis)   Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(1ter)   Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(1 bis)   Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

(1 ter)   Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

(17)  COM(2008)0699 e COM(2014)0297.

(17)  COM(2008)0699 e COM(2014)0297.

(18)  COM(2014)0297.

(18)  COM(2014)0297.

(1 bis)   Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(1bis)   Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;

(*1)   GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

(*2)   Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1) .

(1 bis)   Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/300


P8_TA(2017)0071

Discariche dei rifiuti ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)0594 — C8-0384/2015 — 2015/0274(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/31)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)

La gestione dei rifiuti deve essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva sulle discariche offre un'opportunità a tale riguardo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare , incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse .

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

L'economia circolare dovrebbe attuare le disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 (14) del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale «materie prime» (15) riducendo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

(2)

Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE (14) del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale «materie prime» (15) riducendo al minimo, in maniera graduale, la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che ciò rientri nel quadro di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca che si passi dal collocamento in discarica all'incenerimento.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(4)

Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate , ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici) . Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

(5)

Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici) , con l'obiettivo di ammettere solo i rifiuti residui. Gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture e nella ricerca e innovazione svolgeranno un ruolo cruciale per ridurre la quantità di rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata , il cui riciclaggio o recupero non è attualmente fattibile sul piano tecnico, ambientale o economico .

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Un incentivo politico e sociale a limitare ulteriormente il collocamento in discarica quale modalità sostenibile per gestire le risorse naturali nell'ambito di un'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e applicare in maniera rigorosa un approccio che dia priorità alla prevenzione e rispetti il principio di precauzione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

(6)

I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica faciliterà ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti , evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(7)

Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi chiari e ambiziosi di riduzione del collocamento in discarica incoraggerà ulteriormente gli investimenti per facilitare la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili al livello più basso della gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti . È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati , perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

(8)

La progressiva riduzione al minimo del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. La progressiva riduzione al minimo del collocamento in discarica richiederà importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti in molti Stati membri. Con il miglioramento delle statistiche in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti e una migliore tracciabilità dei flussi di rifiuti dovrebbe essere possibile evitare lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui . Alla luce dei recenti investimenti effettuati in alcuni Stati membri, che hanno portato allo sviluppo di capacità eccessive per il recupero dell'energia o alla creazione di impianti per il trattamento meccanico-biologico, è essenziale dare un chiaro segnale ai gestori dei rifiuti e agli Stati membri onde evitare investimenti incompatibili con gli obiettivi di lungo periodo stabiliti nelle direttive quadro in materia di discariche e rifiuti. Per tali ragioni, si potrebbe prendere in considerazione un limite per l'incenerimento dei rifiuti urbani in linea con gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

La Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri, le autorità regionali e, in particolare, le autorità locali, coinvolgendo tutte le pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le organizzazioni ambientali e dei consumatori.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)

Per realizzare e attuare in maniera adeguata gli obiettivi della presente direttiva, è necessario garantire che le autorità locali dei territori in cui sono situate le discariche siano riconosciute come attori importanti, in quanto esse risentono direttamente delle conseguenze del collocamento in discarica. Di conseguenza, è opportuno provvedere in anticipo a una consultazione pubblica e democratica nelle località e nelle aree sovracomunali in cui è prevista l'ubicazione di una discarica e dovrebbe inoltre essere stabilito un risarcimento adeguato per la popolazione locale.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies)

La Commissione dovrebbe garantire che ogni discarica nell'Unione sia oggetto di controlli per assicurare la corretta attuazione del diritto unionale e nazionale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.

(9)

Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi e dovrebbe essere promosso lo scambio delle migliori pratiche tra le varie parti interessate .

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999 /31/ UE , gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(11)

I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999 /31/ CE , gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con i rispettivi istituti nazionali di statistica e le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti .

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, in particolare al fine di adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'articolo 16 . È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti . Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale , tempestiva appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo al Consiglio . Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(12)

Al fine di modificare la direttiva 1999/31/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adattamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico . È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati , il Parlamento europeo il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, i loro esperti dovrebbero sistematicamente avere accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati . Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 3, paragrafo 3, all'allegato I , punto 3.5 , e  all'allegato II , punto 5 . Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(13)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di deposito di rifiuti non pericolosi , al metodo per determinare il coefficiente di permeabilità delle singole discariche in determinate condizioni e , poiché il campionamento dei rifiuti può porre seri problemi di rappresentazione di tecnica a causa del carattere eterogeneo dei diversi tipi di rifiuti , alla messa a punto di una norma europea per il campionamento dei rifiuti . Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di piani per il recupero sostenibile e per l'uso alternativo sostenibile delle discariche e delle aree danneggiate dalle discariche.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)

La presente direttiva è stata adottata tenendo conto degli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.

Emendamento 52/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 1 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)

all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«-1.     La progressiva eliminazione della collocazione in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili è una condizione fondamentale per sostenere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare.»

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera a

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

a)

si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis)

“rifiuto residuo”: rifiuto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;»;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 — lettera m

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)

la lettera m) è così modificata:

m)

«rifiuti biodegradabili» : qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone ;

 

«m)

“rifiuti biodegradabili” : alimenti, rifiuti dei giardini, carta, cartone, legno e ogni altro rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica;» ;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis)

all'articolo 3, il paragrafo 3 è così modificato:

3.   Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi , da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva , diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva.

 

«3.   Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono cosa si intende per deposito di rifiuti non pericolosi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»;

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera -a (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/ energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.

 

«1.   Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in collaborazione con le autorità regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti al fine di procedere alla graduale eliminazione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas , il recupero di materiali o , quando non è possibile realizzare quanto citato, il recupero di energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.»;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera b

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

«f)

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 2 , e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE».

«f)

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1 , e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE e imballaggi e rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/62/CE .»;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

«5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 % del totale dei rifiuti urbani prodotti».

«5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 5  % del totale dei rifiuti urbani prodotti».

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi solo i rifiuti urbani residui.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5 . Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20 % del totale dei rifiuti urbani generati.

Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 5 se nel 2013 ha collocato in discarica oltre il 65  % dei propri rifiuti urbani.

 

Lo Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2028, una domanda per ottenere tale proroga.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani di gestione dei rifiuti esistenti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

 

Inoltre, il piano di cui al terzo comma soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

 

a)

utilizza strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;

 

b)

dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili volti a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;

 

c)

fornisce statistiche di elevata qualità e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, agli articoli 5 e 6 della direttiva 94/62/CE e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE;

 

d)

ha definito programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE.

 

La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti.

 

A meno che la Commissione sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.

 

Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.

 

La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.

 

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

«7.   Entro il 31 dicembre 2024 , la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.»;

«7.   Entro il 31 dicembre 2018 , la Commissione esamina la possibilità di introdurre un obiettivo e restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta legislativa .»;

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera c bis (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7 bis.     La Commissione analizza ulteriormente la fattibilità di una proposta di quadro normativo per l'estrazione mineraria nelle discariche onde consentire il recupero di materie prime secondarie presenti nelle discariche esistenti. Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri rilevano le discariche esistenti, indicando le loro potenzialità ai fini dell'estrazione mineraria nelle discariche, e condividono le informazioni.»;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 bis — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche e includono i seguenti elementi:

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 bis — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

«b bis)

esempi di migliori pratiche applicate in tutta l'Unione, che possono fornire orientamenti per progredire verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.»

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)

è aggiunto il seguente articolo 5 ter:

 

«Articolo 5 ter

 

Scambio di migliori pratiche e di informazioni

 

La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di migliori pratiche e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'attuazione pratica dei requisiti della presente direttiva. Tale scambio contribuirà ad assicurare una governance, un'applicazione e una cooperazione transfrontaliera adeguate, nonché lo scambio delle migliori pratiche, come ad esempio i patti per l'innovazione e la revisione tra pari. Inoltre, la piattaforma incentiva i soggetti all'avanguardia e consente un rapido progresso. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati della piattaforma.»;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 6 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter)

all'articolo 6, la lettera a) è modificata come segue:

«a)

solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;»

 

«a)

solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente , a condizione che gli Stati membri rispettino gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva e gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE ;»;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 6 — lettera a — secondo comma

Testo della Commissione

Emendamento

4)

all'articolo 6, lettera a), è aggiunta la seguente frase :

4)

all'articolo 6, lettera a), è aggiunto il comma seguente:

 

«Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva.»

 

«Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva.»;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

1.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 15 bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.»;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 15 ter

 

Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche

 

La Commissione mette a punto e approva, mediante atti di esecuzione, il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 quater (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater)

è inserito il seguente articolo 15 quater:

 

«Articolo 15 quater

 

Norma europea per il campionamento dei rifiuti

 

La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano le norme e le procedure nazionali.»;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Allegato I — punto 3.5

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)

nell'allegato I, il punto 3.5 è abrogato;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Allegato II — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter)

nell'allegato II, il punto 5 è abrogato;

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0031/2017).

(14)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(15)  COM(2008)0699 e COM(2014)0297.

(14)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(15)  COM(2008)0699 e COM(2014)0297

(16)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(16)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(*1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";

(*2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/322


P8_TA(2017)0072

Imballaggi e i rifiuti di imballaggio ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/32)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)

La gestione dei rifiuti dovrebbe essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) offre un'opportunità in tal senso.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un' economia più circolare.

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta ed efficiente delle risorse naturali, promuovere i principi dell' economia circolare , aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate e fornire nuove opportunità economiche e competitività a lungo termine . Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in un modo che preservi le risorse e funga da «anello mancante». Un uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Un incentivo politico e sociale a promuovere il recupero e il riciclaggio in quanto modi sostenibili di gestione delle risorse naturali nell'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e applicare con rigore l'approccio secondo cui la prevenzione è da privilegiare rispetto al riciclaggio.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Il getto di piccoli rifiuti e lo smaltimento inadeguato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti negativi sia sull'ambiente marino che sull'economia dell'Unione e pongono rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli oggetti che più comunemente inquinano le spiagge figurano molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull'ambiente e influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'ambiente marino sovvertono l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto rendono impossibile la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento inadeguato. Per ridurre il contributo sproporzionato dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, dovrebbe essere fissato un obiettivo vincolante, sostenuto dall'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economica circolare.

(2)

Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un'economica circolare.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Dovrebbero essere fissati obiettivi quantitativi distinti per il riutilizzo, che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a conseguire, per promuovere gli imballaggi riutilizzabili, contribuendo a creare posti di lavoro e a risparmiare risorse.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

L'aumento del riutilizzo degli imballaggi può permettere di ridurre il costo globale all'interno della catena di approvvigionamento e l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'introduzione sul mercato di imballaggi riutilizzabili che siano riciclabili a fine vita.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)

In determinate situazioni, quali il servizio di ristorazione, gli imballaggi monouso sono necessari per garantire l'igiene del prodotto alimentare e la salute e sicurezza dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione delle misure di prevenzione e promuovere un maggiore accesso al riciclaggio per tali imballaggi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) applicabile ai rifiuti in generale.

(3)

Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, senza pregiudicare la specificità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate , ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE applicabile ai rifiuti in generale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

(4)

Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovere materiali riciclati di elevata qualità. Per tali motivi gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio basato sul ciclo di vita allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero poter usare le misure elencate nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE. Inoltre, l'impegno a favore della prevenzione dei rifiuti non dovrebbe compromettere la funzione degli imballaggi di mantenere l'igiene e la sicurezza per i consumatori.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari e fiscali miranti alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali. Tali misure dovrebbero far parte di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio in tutti gli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater)

Nella grande maggioranza dei casi la messa a disposizione di imballaggi non dipende né è scelta dal consumatore, bensì dal produttore. I regimi per la responsabilità estesa del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano la restituzione e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti nonché il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies)

Al fine di stimolare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e ridurre il loro impatto sull'ambiente, promuovendo nel contempo materiali riciclati di elevata qualità, i requisiti essenziali e l'allegato II della presente direttiva dovrebbero essere rivisti, e se necessario modificati, per rafforzare i requisiti che miglioreranno la progettazione per il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità degli imballaggi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 sexies)

Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero prevedere una sensibilizzazione pubblica, sotto forma di vari incentivi e benefici derivanti dai prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che promuoverà gli investimenti nel settore dei prodotti riciclati.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 septies)

La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime. Il miglioramento delle condizioni di mercato per i bioimballaggi riciclabili e per gli imballaggi biodegradabili compostabili e la revisione della normativa esistente che ostacola l'uso di tali materiali offrono l'opportunità di stimolare ulteriormente la ricerca e l'innovazione e di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita, e di sostenere maggiormente il riciclaggio organico.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» (15) e alla creazione di un'economia circolare.

(5)

L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» (15) e alla creazione di un'economia circolare , senza pregiudicare la legislazione in materia di sicurezza alimentare, salute dei consumatori e materiali a contatto con gli alimenti .

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

L'economia circolare dovrebbe attuare le disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

Quando un materiale riciclato rientra nell'economia poiché ha ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

La differenza tra i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale è sostanziale. Per ottenere un quadro chiaro e accurato di entrambi i flussi di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito separatamente.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(6)

Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti e il riciclaggio . È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per la costruzione delle installazioni e degli impianti di trattamento dei rifiuti necessari per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio onde evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti e fissare incentivi agli investimenti a favore di infrastrutture innovative di gestione dei rifiuti per il riciclaggio .

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili che contribuirebbe a collegare l'industria dei rifiuti ad altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

(7)

La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE del Consiglio  (1 bis), rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione , il riutilizzo e il riciclaggio.

(8)

La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e nell'economia circolare , dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e concepire tali strategie e piani di investimento in modo che siano incentrati innanzitutto sulla promozione della prevenzione e del riutilizzo dei rifiuti, seguiti dal riciclaggio , in linea con la gerarchia dei rifiuti .

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Le disposizioni relative all'aumento degli obiettivi di riciclaggio a partire dal 2030 dovrebbero essere riviste alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo , la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso , nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

(11)

Al fine di garantire un calcolo uniforme dei dati sugli obiettivi di riciclaggio, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sulla determinazione dei gestori del riciclaggio , nonché sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e  la comunicazione dei dati. Una volta adottata tale metodologia armonizzata, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, per calcolare se gli obiettivi di riciclaggio sono stati conseguiti, di tener conto del riciclaggio dei metalli che avviene in concomitanza dell'incenerimento o del coincenerimento.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati , nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita . La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

(12)

Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sul riciclaggio è essenziale stabilire norme comuni sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati . Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Il calcolo del conseguimento degli obiettivi dovrebbe basarsi su un unico metodo armonizzato che impedisca di comunicare i rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati. A tal fine , la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio . La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(14)

I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(16)

La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, messa a punto dalla Commissione in cooperazione con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti .

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio .

(17)

Al fine di integrare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle norme sul calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, a determinate deroghe riguardanti i livelli massimi di concentrazione di metalli pesanti in taluni materiali riciclati, ai circuiti di produzione e ai tipi di imballaggio, alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato della comunicazione dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio nonché alle modifiche dell'elenco di esempi illustrativi sulla definizione di imballaggio e alle eventuali difficoltà tecniche incontrate nell'applicazione della presente direttiva . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati , il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati .

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 94/62/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d, e all'articolo 19 . Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(18)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adattare ai progressi tecnici e scientifici il sistema di identificazione riguardante la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 94/62/CE . È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di requisiti di alto livello in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori dell'Unione, in linea con la legislazione esistente dell'Unione, e in conformità con i rischi specifici affrontati dai lavoratori in alcuni settori produttivi, di riciclaggio e gestione dei rifiuti.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.»

 

«2.   A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti , allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare.»

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è aggiunto il punto seguente:

«2 bis.     “bioimballaggio”: ogni imballaggio derivante da materiali di origine biologica, esclusi i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili;»;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera c

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 — punti da 3 a 10

Testo della Commissione

Emendamento

c)

i punti da 3 a 10 sono soppressi ;

c)

i punti 3 e 4 e da 6 a 10 sono abrogati ;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

«Inoltre, si applicano le definizioni di “rifiuto”, “produttore di rifiuti”, “detentore di rifiuti”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “preparazione per il riutilizzo”, “riciclaggio”, “processo finale di riciclaggio” e “smaltimento” di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.»

«Inoltre, si applicano le definizioni di “rifiuto”, “produttore di rifiuti”, “detentore di rifiuti”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “cernita”, “rifiuto urbano”, “rifiuto industriale e commerciale”, “trattamento”, “recupero”, “riciclaggio”, “riciclaggio organico”, “processo finale di riciclaggio”, “piccoli rifiuti” e “smaltimento” di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.»;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

« Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso , di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.»;

« Gli Stati membri adottano misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti stabiliti all'articolo 9, paragrafo - 1, della direttiva 2008/98/CE. Tali misure includono la responsabilità estesa del produttore quale definita all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, e gli incentivi per la diffusione degli imballaggi riutilizzabili.

 

Gli Stati membri adottano misure per conseguire una riduzione sostenuta del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. Tali misure non compromettono l'igiene e la sicurezza alimentare.

 

Inoltre, gli Stati membri possono adottare altre azioni, di concerto con gli operatori economici e con le organizzazioni dei consumati e dell'ambiente, volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione.

 

Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell’articolo 1, paragrafo 1.

 

Gli Stati membri fanno ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli elencati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE. »;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.    La Commissione presenta , se del caso, proposte concernenti misure volte a rafforzare e  a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.

 

«3.    Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta proposte volte ad aggiornare i requisiti essenziali allo scopo di rafforzare e integrare l'applicazione di tali requisiti al fine di garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali. Previa consultazione di tutte le parti interessate, la Commissione presenta una proposta legislativa per l'aggiornamento dei requisiti, in particolare per potenziare la progettazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.»

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter)

all'articolo 4, è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.     Gli Stati membri incoraggiano, ove vantaggioso a livello ambientale in una prospettiva basata sul ciclo di vita, l'utilizzo di bioimballaggi riciclabili e di imballaggi compostabili biodegradabili, adottando misure quali:

a)

la promozione del loro uso, tra l'altro mediante il ricorso a strumenti economici;

b)

il miglioramento delle condizioni di mercato per tali prodotti;

c)

la revisione delle leggi esistenti che ostacolano l'uso di tali materiali.»

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quinquies)

all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

 

«1.    In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri favoriscono sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato , senza compromettere l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 sexies)

all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.     Gli Stati membri si prefiggono di conseguire i seguenti obiettivi di riutilizzo degli imballaggi:

a)

entro il 31 dicembre 2025, è riutilizzato almeno il 5 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio;

b)

entro il 31 dicembre 2030, è riutilizzato almeno il 10 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio.»

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 septies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies)

all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 ter.     Al fine di promuovere le operazioni di riutilizzo, gli Stati membri possono adottare, tra l'altro, le misure seguenti:

l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione per i prodotti di imballaggio riutilizzabili;

la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili collocati sul mercato ogni anno per flusso di imballaggi;

l'istituzione di incentivi economici adeguati per i produttori di imballaggi riutilizzabili.»

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 octies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 octies)

all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 quater.     Gli imballaggi e gli imballaggi riutilizzati raccolti mediante un sistema di cauzione-rimborso possono rientrare nel calcolo relativo al conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dai programmi nazionali di prevenzione.»

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera a

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il titolo è sostituito da «Recupero , riutilizzo e riciclaggio»;

a)

il titolo è sostituito da «Recupero e riciclaggio»;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo - 1:

«-1.     Gli Stati membri introducono sistemi di cernita per tutti i materiali di imballaggio.»

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

f)

entro il 31 dicembre 2025 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati sarà riciclato;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

g)

entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

 

i)

55 % per la plastica;

 

i)

60  % per la plastica;

 

ii)

60 % per il legno;

 

ii)

65 % per il legno;

 

iii)

75 % per i metalli ferrosi;

 

iii)

80 % per i metalli ferrosi;

 

iv)

75 % per l'alluminio;

 

iv)

80 % per l'alluminio;

 

v)

75 % per il vetro;

 

v)

80  % per il vetro;

 

vi)

75 % per la carta e il cartone;

 

vi)

90 % per la carta e il cartone;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

h)

entro il 31 dicembre 2030 almeno l'80 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati sarà riciclato;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i)

entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

 

i)

75 % per il legno;

 

i)

80 % per il legno;

 

ii)

85 % per i metalli ferrosi;

 

ii)

90 % per i metalli ferrosi;

 

iii)

85 % per l'alluminio;

 

iii)

90 % per l’alluminio;

 

iv)

85 % per il vetro;

 

iv)

90 % per il vetro;

 

v)

85 % per la carta e il cartone.

 

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera c

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o recuperati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

3.   I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera c bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

c bis)

all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   Gli Stati membri incoraggiano , ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

«4.   Gli Stati membri incoraggiano l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati , ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita e in linea con la gerarchia dei rifiuti, per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a)

il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

a)

il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b)

la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

b)

la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali;

 

b bis)

l'utilizzo di strumenti economici adeguati per incentivare l'uso di materie prime secondarie che possono includere misure per promuovere il contenuto riciclato dei prodotti e l'applicazione di criteri per appalti pubblici sostenibili;

 

b ter)

la promozione di materiali che, se riciclati, non mettono a rischio la salute umana quando vengono riciclati in materiali a contatto con gli alimenti.»

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafi 5, 8 e 9

Testo della Commissione

Emendamento

d)

i paragrafi 5 , 8 e 9 sono soppressi;

d)

i paragrafi 5 e 9 sono abrogati;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3 — lettera d bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 — paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

 

d bis)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8.    La Commissione, quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2005, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente, nonché sul funzionamento del mercato interno. La relazione tiene conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato membro. La relazione contiene i seguenti elementi:

«8.    A tale fine, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina gli obiettivi di cui all'articolo 6 e i progressi compiuti verso il loro conseguimento, tenendo in considerazioni le migliori pratiche e le misure usate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi.

 

Nella sua valutazione la Commissione esamina la possibilità di fissare:

a)

una valutazione dell'efficacia, dell'applicazione e del rispetto dei requisiti essenziali;

a)

obiettivi per altri flussi di rifiuti di imballaggio;

b)

ulteriori misure di prevenzione volte a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, per quanto possibile, senza comprometterne le funzioni essenziali;

b)

obiettivi distinti per i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale.

c)

l'eventuale definizione di un indicatore ambientale degli imballaggi per rendere più semplice ed efficace la prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, da una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.»

d)

piani di prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

 

e)

l'incoraggiamento del riutilizzo e, in particolare, la comparazione tra i costi e benefici del riutilizzo e i costi e benefici del riciclaggio;

 

f)

la responsabilità del produttore, compresi gli aspetti finanziari;

 

g)

gli sforzi per ridurre ulteriormente e, se del caso, eliminare i metalli pesanti ed altre sostanze pericolose dagli imballaggi entro il 2010.

 

La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte di revisione delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva, a meno che dette proposte non siano state nel frattempo presentate.

 

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

"1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'Articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti,

"1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio in un dato anno.

a)

il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

 

b)

il peso dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti di imballaggio che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

 

c)

gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato IV.

 

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di mettere a punto norme europee sulla qualità per i materiali di rifiuto che entrano nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori pratiche disponibili.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato IV, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso , incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

2.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti minimi in materia di qualità e operatività per la determinazione dei gestori finali del riciclaggio , incluse norme specifiche sulla raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione esamina le possibilità di razionalizzare la comunicazione degli imballaggi composti in linea con gli obblighi stabiliti nella presente direttiva e, se del caso, propone misure in merito.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, a condizione che:

abrogato

a)

tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

 

b)

il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 % del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;

 

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

4.    Conformemente agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare la conformità con le norme di cui al paragrafo 1 . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema utilizzato per il controllo della qualità e la tracciabilità.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.

5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, solo se i rifiuti sono stati separati prima dell'incenerimento o se è stato rispettato l'obbligo di istituire una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti o coinceneriti , a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 ter — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l'Unione che possono fornire un orientamento sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 ter — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione dei requisiti della presente direttiva diversi da quelli di cui al paragrafo 1, tra cui le previsioni sul conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti nonché la percentuale e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

«1.   Gli Stati membri , al fine di conformarsi agli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti e incentivati sistemi di:

a)

restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

a)

restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

b)

reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,

b)

reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.

 

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.»

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.»

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 7 bis

 

Misure specifiche per i sistemi di restituzione e raccolta

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per introdurre:

 

a)

la raccolta differenziata almeno degli imballaggi o dei rifiuti di imballaggio composti da carta, metallo, plastica o vetro;

 

b)

la raccolta degli imballaggi composti, quali definiti nella decisione 2005/270/CE della Commissione, nei sistemi di raccolta esistenti nel rispetto delle norme di qualità richieste per il riciclaggio finale.»

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

5 quater)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (1).

«2.   Per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio , l'imballaggio riporta informazioni utili a tale fine. In particolare , l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (1).

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 — paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

«3 bis.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.»

«3 bis.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono raccolti e trattati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 3 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.»

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 — paragrafo 3 bis — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

I dati sono raccolti e trattati utilizzando la metodologia comune di cui al paragrafo 3 quinquies e comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione sugli obiettivi di cui all'articolo 6, lettere da f) a i), verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 — paragrafo 3 quater

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

3 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta inoltre la completezza, l' affidabilità, la tempestività e  la coerenza dei dati e delle informazioni comunicati . La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 — paragrafo 3 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater bis.     La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sulla salute umana, sull'ambiente e sul mercato interno. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 — paragrafo 3 quinquies

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ”;

3 quinquies.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis.";

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 94/62/CE

Articolo 21 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 94/62/CE

Articolo 21 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 94/62/CE

Articolo 21 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis)

l'allegato II della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è sostituito come disposto nell'allegato della presente direttiva;

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 14

Direttiva 94/62/CE

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

14)

l'allegato IV è aggiunto alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio conformemente all'allegato della presente direttiva.

abrogato

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Allegato — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II — punto 1– trattino 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

nell'allegato II, punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

 

«—

Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.»;

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Allegato — punto - 1 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II — paragrafo 1 — trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis)

all'allegato II, punto 1, è inserito il seguente trattino 1 bis:

«—

Gli imballaggi sono prodotti in modo tale da ridurre al minimo la loro impronta di carbonio, anche attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili e sostenibili.»

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Allegato — punto - 1 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II — punto 3 — lettera c

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 ter)

all'allegato III, punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)

Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

«c)

Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.»;

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Allegato — punto - 1 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II — punto 3 — lettera d

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quater)

all'allegato II, punto 3, la lettera d) è così modificata:

d)

Imballaggi biodegradabili

«d)

Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.»;

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Allegato — paragrafo 2

Direttiva 94/62/CE

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

È aggiunto il seguente allegato IV:

abrogato

«ALLEGATO IV

 

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i)

 

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

 

“E=”“(A+R)*100” /“(P+R)”

 

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

 

A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

 

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

 

P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno.»

 


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0029/2017).

(1 bis)   Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(1 bis)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(13)   Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(14)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(15)  COM(2013)0442.

(15)  COM(2013)0442.

(1 bis)   Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(1)  GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28

(1)  GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28


Mercoledì 15 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/360


P8_TA(2017)0078

Accordo UE-Brasile: modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (13037/2016 — C8-0490/2016 — 2016/0307(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 263/33)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13037/2016),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (13038/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0490/2016),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0052/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica federativa del Brasile.

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/361


P8_TA(2017)0079

Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (12212/2016 — C8-0476/2016 — 2016/0815(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 263/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (12212/2016),

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, ai sensi del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0476/2016),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), e in particolare il suo articolo 33,

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (2),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull’agenda europea in materia di sicurezza (3),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0051/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0419.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0269.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/362


P8_TA(2017)0080

Avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (12211/2016 — C8-0477/2016 — 2016/0816(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 263/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (12211/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0477/2016),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0053/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/363


P8_TA(2017)0081

Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (10755/1/2016 — C8-0015/2017 — 2013/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 263/36)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10755/1/2016 — C8-0015/2017),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2013 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0265),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 67 bis del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0022/2017),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 166.

(2)  GU C 114 del 15.4.2014, pag. 96.

(3)  Testi approvati: P7_TA(2014)0380.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/364


P8_TA(2017)0082

Uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)0043 — C8-0020/2016 — 2016/0027(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0043),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0020/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 maggio 2016 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 gennaio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0327/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 127.


P8_TC1-COD(2016)0027

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 marzo 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/899.)


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/365


P8_TA(2017)0085

Orientamenti per il bilancio 2018 — Sezione III

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018, sezione III — Commissione (2016/2323(BUD))

(2018/C 263/38)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2) (in appresso «l'accordo interistituzionale»),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (4),

visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (5) e le dichiarazioni comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2017 sugli orientamenti per il bilancio 2018 (6522/2017),

visto l'articolo 86 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0060/2017),

A.

considerando che il 2018 sarà il quinto anno del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;

B.

considerando che il contesto economico e sociale interno e le sfide e le incertezze politiche esterne continueranno probabilmente a esercitare pressione sul bilancio dell'UE per il 2018;

C.

considerando la necessità che la risposta di bilancio a sfide e crisi immediate vada di pari passo con soluzioni sostenibili volte a investire nel futuro comune dell'Unione;

Un bilancio per la crescita sostenibile, l'occupazione e la sicurezza

1.

plaude all'importate ruolo svolto dal bilancio dell'UE nel fornire risposte concrete alle sfide che l'Unione si trova ad affrontare; sottolinea che posti di lavoro dignitosi, di qualità e stabili, soprattutto per i giovani, la crescita economica e la convergenza socioeconomica, la migrazione, la sicurezza e il contrasto del populismo, così come il cambiamento climatico, sono i principali problemi a livello di Unione e che il bilancio UE rappresenta a tutt'oggi parte della soluzione a tali problemi; sottolinea la necessità che la solidarietà resti un principio fondamentale del bilancio dell'Unione; evidenzia che soltanto un bilancio UE solido e mirato, con un autentico valore aggiunto europeo, tornerà a beneficio di tutti gli Stati membri e di tutti i cittadini dell'Unione; si attende che la Commissione presenti un progetto di bilancio per il 2018 che consenta all'Unione di continuare a creare prosperità attraverso la crescita e l'occupazione e che garantisca la sicurezza dei suoi cittadini;

2.

ritiene che, pur rispettando la disciplina di bilancio, il bilancio dell'Unione debba disporre degli strumenti necessari, che gli consentano di reagire contemporaneamente a molteplici crisi, il che richiede dunque una certa flessibilità; è del parere che, se da un lato la crescita e l'occupazione restano le principali priorità del bilancio dell'Unione, la realizzazione di progressi e di uno sviluppo sostenibili in tali ambiti deve avvenire parallelamente alla risposta alle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione in materia di protezione e sicurezza; ribadisce l'invito alla concentrazione tematica in sede di fissazione delle priorità del bilancio dell'UE per il 2018;

Ricerca, infrastrutture e PMI quali fattori chiave della crescita e dell'occupazione

3.

sottolinea che, per garantire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, sono fondamentali il rafforzamento della competitività dell'economia dell'Unione, le infrastrutture, finanziamenti adeguati per la ricerca, il sostegno allo sviluppo delle competenze e l'impegno costante dell'Unione a potenziare gli investimenti; ritiene che la creazione di posti di lavoro sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale nonché ben retribuiti debba essere una delle principali priorità del bilancio dell'Unione; osserva che i posti di lavoro sono creati principalmente dal settore privato, ragion per cui occorre destinare un idoneo sostegno di bilancio alla promozione degli investimenti sia nel settore privato che nel settore pubblico, con una particolare attenzione per le PMI; sottolinea di conseguenza l'importanza della rubrica 1a, che garantisce un effettivo valore aggiunto per i cittadini e le imprese d'Europa, e chiede che per tale rubrica sia garantito un livello di stanziamenti adeguato;

4.

sottolinea che gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, incluso il sostegno alle start-up, costituiscono una condizione preliminare per conseguire una vera competitività nell'Unione e far sì che l'economia dell'Unione sia innovativa e competitiva a livello mondiale; deplora che, in ragione dell'inadeguatezza dei finanziamenti dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, il tasso di successo delle domande sia estremamente esiguo, e che vari progetti di qualità nel settore della ricerca e dell'innovazione non beneficino di finanziamenti dell'Unione; constata che molti soggetti interessati, tra cui le PMI, sono dissuasi dal presentare proposte di progetti nell'ambito di Orizzonte 2020; chiede, a tale proposito, che sia garantito un livello adeguato di stanziamenti a favore del programma Orizzonte 2020 portando avanti nel contempo il suo obiettivo di semplificazione; sottolinea che l'aumento della dotazione di Orizzonte 2020 non dovrebbe avvenire a discapito di altri programmi di ricerca;

5.

riconosce il fatto che le PMI si confermano l'asse portante dell'economia europea e che continueranno a svolgere un ruolo decisivo per la creazione di posti di lavoro e la crescita nell'Unione; ritiene inoltre che le PMI siano le principali creatrici di posti di lavoro e necessitino pertanto di un adeguato accesso ai finanziamenti; chiede al riguardo che gli stanziamenti a favore del programma COSME siano aumentati, tenendo conto del successo di tale programma; sottolinea l'importanza di rafforzare il programma COSME nel nuovo QFP, per offrire alle PMI un sostegno più consistente da parte dell'Unione; ritiene che la creazione di sinergie con altri strumenti finanziari condurrà a migliori risultati;

6.

sostiene con forza l'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'interoperabilità delle reti infrastrutturali europee; ritiene che il finanziamento del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) sia fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi e chiede alla Commissione di garantire un livello sufficiente di finanziamenti nel 2018;

7.

sottolinea il ruolo importante e le potenzialità del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel ridurre la carenza di investimenti che permane in Europa e riconosce i risultati positivi conseguiti finora; plaude altresì alla proposta della Commissione di prorogare il FEIS fino al 2020, che dovrebbe mirare a migliorarne ulteriormente il funzionamento, anche per quanto riguarda l'applicazione del principio di addizionalità e il rispetto dell'equilibrio geografico, che sono ambiti in cui sono necessari sforzi supplementari; sottolinea che la selezione dei progetti finanziati dal FEIS dovrebbe essere basata sulla qualità e sulla domanda; si compiace dell'intenzione della Commissione di rafforzare il ruolo del Polo europeo di consulenza sugli investimenti, per fornire in tutta l'Unione un'assistenza tecnica locale più mirata, e di migliorare l'equilibrio geografico; invita inoltre la Commissione ad analizzare periodicamente il valore aggiunto del FEIS mediante una valutazione d'impatto degli effetti del Fondo;

Istruzione e occupazione giovanile: le premesse del successo delle giovani generazioni

8.

ritiene che l'istruzione sia una condizione indispensabile per garantire posti di lavoro sostenibili, ben retribuiti e stabili; sottolinea l'importanza della mobilità, quale strumento che consente ai giovani europei di trarre vantaggio dalla varietà di competenze della popolazione e che permette al contempo di espandere le opportunità di istruzione, formazione e occupazione; plaude, al riguardo, al ruolo svolto dal programma Erasmus+ nel facilitare la mobilità intraeuropea dei giovani studenti, apprendisti e volontari; ritiene che, soprattutto in un momento in cui il nazionalismo e il populismo sono in ascesa, sia importante agevolare le interazioni naturali tra le diverse nazioni e culture europee per rafforzare la consapevolezza e l'identità europee; chiede, in tale contesto, che nel 2018 i fondi destinati a questo programma siano ulteriormente aumentati;

9.

sottolinea che la disoccupazione giovanile è una delle maggiori preoccupazioni a livello europeo, per via del suo impatto sociale particolarmente forte, soprattutto nelle regioni più povere dell'Unione, e che essa mette a rischio un'intera generazione di giovani europei, pregiudicando la crescita economica a lungo termine; evidenzia che, nell'ambito dall'accordo di conciliazione per il bilancio dell'UE 2017, all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile saranno assegnati fondi per 500 milioni di EUR mediante l'adozione di un bilancio rettificativo nel 2017; ritiene che l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile rappresenti un contributo fondamentale rispetto all'obiettivo prioritario dell'Unione riguardante l'occupazione e la crescita, e resta fermamente impegnato a garantire finanziamenti adeguati per combattere la disoccupazione giovanile e proseguire l'Iniziativa fino allo scadere dell'attuale QFP, migliorandone nel contempo il funzionamento e l'attuazione; sottolinea, a questo proposito, l'importanza della strategia dell'UE per la gioventù;

10.

prende atto con favore della proposta di lanciare un «Pass Interrail per l'Europa al 18o compleanno»; sottolinea che questo progetto può far crescere la consapevolezza e l'identità europea; sottolinea, tuttavia, che il progetto non dovrebbe essere finanziato a discapito di altri validi programmi dell'Unione, segnatamente nel campo della gioventù e della cultura, e dovrebbe essere quanto più socialmente inclusivo possibile, oltre a contenere disposizioni per l'inclusione di quanti vivono nelle isole europee periferiche; invita la Commissione a valutare i costi potenziali e le possibili fonti di finanziamento di questa iniziativa e a presentare adeguate proposte;

Le tradizionali priorità del bilancio dell'Unione come politiche d'investimento

11.

sostiene risolutamente la politica regionale, uno dei principali strumenti d'investimento del bilancio dell'Unione che garantisce la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che tale politica genera crescita e crea occupazione in tutti gli Stati membri; esprime, tuttavia, preoccupazione per i ritardi inaccettabili registrati nell'attuale QFP nell'attuazione dei programmi operativi a livello di Unione, tradottisi sinora in minori investimenti, che non sono riusciti a contribuire adeguatamente alla crescita e alla creazione di posti di lavoro o alla riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni europee; invita la Commissione a individuare le cause dei ritardi e gli Stati membri a collaborare per mettervi fine, in particolare in modo da garantire che vada a buon fine la designazione delle autorità di gestione, di audit e di certificazione e che si velocizzi nettamente l'attuazione;

12.

riconosce l'importanza del settore agricolo europeo per garantire la sicurezza alimentare e gestire la biodiversità nell'Unione europea; esprime pieno sostegno agli agricoltori colpiti dall'embargo russo, dall'influenza aviaria, dalla crisi del settore lattiero-caseario e dalla crisi del settore delle carni; invita pertanto la Commissione a continuare a sostenere gli agricoltori di tutta Europa nel fare fronte all'imprevista volatilità del mercato e nel garantire un approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità; chiede che si presti un'attenzione adeguata all'agricoltura e alla pesca su piccola scala;

Sfide interne

13.

è convinto che, nell'attuale contesto, il bilancio dell'Unione si sia dimostrato insufficiente per far fronte agli effetti della crisi migratoria e dei rifugiati e alle corrispondenti sfide umanitarie, o alle sfide nel campo della sicurezza, come l'aumento del terrorismo internazionale; rileva che, alla luce di tutto ciò, occorre trovare una soluzione sostenibile al problema, dal momento che il ripetuto ricorso agli strumenti speciali, come lo strumento di flessibilità, ha dimostrato che il bilancio dell'Unione non è stato originariamente concepito per affrontare crisi di tale entità; sottolinea che è necessario adottare una strategia coerente per far fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati, che includa obiettivi chiari, misurabili e comprensibili; ricorda, tuttavia, che la necessità di mobilitare risorse supplementari per far fronte a tali sfide non dovrebbe avere la precedenza rispetto ad altre importanti politiche dell'Unione, ad esempio nel settore dell'occupazione e della crescita;

14.

si compiace del ruolo svolto da strumenti quali il Fondo sicurezza interna (FSI) e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) nel far fronte agli effetti della crisi migratoria e dei rifugiati e alle corrispondenti sfide umanitarie e chiede per tali fondi una dotazione di bilancio adeguata nei prossimi anni; ribadisce l'importanza del principio della ripartizione degli oneri tra gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento degli sforzi necessari per provvedere adeguatamente ai rifugiati; plaude altresì al ruolo delle agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, quali Europol, la Guardia costiera e di frontiera europea, l'EASO, Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ed eu-LISA, e chiede, in tale contesto, che l'espletamento del loro mandato avvenga sulla base di maggiori risorse finanziarie e umane; è convinto che l'Unione debba investire di più nel rafforzamento e nella gestione delle sue frontiere, nell'intensificazione della cooperazione tra autorità di contrasto e autorità nazionali e nella lotta al terrorismo, alla radicalizzazione e alla grave criminalità organizzata, migliorando le misure e pratiche di integrazione, assicurando l'interoperabilità dei sistemi di informazione e garantendo efficaci operazioni di rimpatrio nel caso di quanti non hanno diritto alla protezione internazionale, rispettando al contempo pienamente il principio di non refoulement;

15.

sottolinea che l'attuale dotazione del FSI, pari a impegni per circa 700 milioni di EUR, non è sufficiente per affrontare le sfide in materia di sicurezza derivanti dal terrorismo internazionale; chiede pertanto il potenziamento delle risorse finanziarie al fine di innalzare il livello delle infrastrutture di sicurezza, per renderle più moderne e adeguate;

16.

ricorda l'importanza che le agenzie europee rivestono nel garantire la realizzazione delle priorità legislative dell'UE e quindi il conseguimento dei suoi obiettivi strategici, ad esempio quelli inerenti a competitività, crescita e occupazione, nonché alla gestione dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati; insiste pertanto affinché si prevedano adeguate risorse finanziarie e umane sia per le spese amministrative che per quelle operative, al fine di consentire alle agenzie di svolgere i compiti loro assegnati e di conseguire i migliori risultati possibili; sottolinea che il potenziamento dell'organico e della dotazione per le agenzie a partire dal bilancio dell'esercizio 2014 è ritenuto riconducibile ai nuovi sviluppi politici e alla nuova legislazione e non rientra nel calcolo del 5 % di riduzione dell'organico; evidenzia dunque che il bilancio 2018 non dovrebbe prevedere ulteriori riduzioni delle tabelle dell'organico delle agenzie europee, al di là del 5 % concordato nell'accordo interistituzionale per ciascuna istituzione e ciascun organo dell'Unione europea;

17.

sostiene risolutamente le iniziative nel campo della ricerca in materia di difesa volte a promuovere una migliore cooperazione tra gli Stati membri e a conseguire sinergie nel settore della difesa; sottolinea, tuttavia, che a tale attività dovrebbero essere assegnate risorse ad hoc, trattandosi di una nuova iniziativa politica con una notevole incidenza sul bilancio dell'Unione; chiede inoltre che si esplorino tutte le possibilità per finanziare un programma di ricerca in materia di difesa dotato di un proprio bilancio nel quadro del prossimo QFP; ricorda che, se è vero che disposizioni dei trattati devono essere rispettate, l'intensificazione della cooperazione nel settore della difesa costituisce un'opzione necessaria per rispondere alle sfide di sicurezza cui l'Unione è confrontata, che sono ascrivibili al prolungato periodo di instabilità nei paesi del vicinato dell'Unione e all'incertezza circa l'impegno di alcuni partner dell'UE nei confronti degli obiettivi della NATO; sottolinea inoltre la necessità di una maggiore competitività e innovazione a livello dell'industria europea della difesa, che può contribuire a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro; invita gli Stati membri a garantire risorse di bilancio adeguate onde affrontare in modo più congruo le sfide esterne; prende atto dell'istituzione di un Fondo europeo per la difesa, dotato di una «sezione ricerca» e di una «sezione capacità»;

18.

sottolinea la necessità che il bilancio dell'UE sostenga il conseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi e degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima, mediante il raggiungimento dell'obiettivo del 20 % di spesa per il clima nel QFP 2014-2020; rileva con preoccupazione che gli obiettivi dell'UE per il 2020 in materia di biodiversità non saranno conseguiti senza concreti sforzi supplementari; sottolinea, pertanto, l'importanza di integrare la dimensione della tutela della biodiversità nell'intero bilancio dell'UE, con particolare riferimento al programma LIFE e alla rete Natura 2000;

Sfide esterne

19.

sottolinea che il bilancio dell'Unione è altresì uno strumento di solidarietà esterna, che fornisce assistenza urgente nell'ambito di crisi umanitarie e civili offrendo sostegno ai paesi che ne abbiano bisogno; ricorda che le sfide dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile sono state confermate quali priorità essenziali per l'UE e i suoi Stati membri; ribadisce, in tale contesto, l'impegno dell'UE di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) come pure di conseguire l'obiettivo dello 0,7 % dell'APS/RNL entro i termini dell'agenda post-2015; sottolinea che, sul lungo periodo, gli aiuti allo sviluppo producono un ritorno sugli investimenti sotto forma di maggiori scambi commerciali e crescita del PIL in Europa;

20.

ribadisce la convinzione che, per affrontare le cause profonde dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati e le corrispondenti sfide umanitarie, l'Unione dovrebbe rafforzare il suo ruolo attraverso investimenti nei paesi d'origine dei flussi migratori; invita in proposito la Commissione a definire una tabella di marcia per affrontare in modo efficace la crisi migratoria; sottolinea che è necessario un maggior riorientamento strategico di tutti gli strumenti della politica di sviluppo, al fine di garantire uno sviluppo economico e sociale stabile, senza compromettere l'attuazione delle politiche esterne esistenti; rileva che gli investimenti nelle infrastrutture, negli alloggi, nell'istruzione, nei servizi sanitari e nel sostegno alle PMI — con una particolare attenzione per la creazione di occupazione, la protezione sociale e l'inclusione — sono parte della soluzione per affrontare le cause profonde della migrazione; accoglie con favore, come parte della risposta a tali sfide, il piano per gli investimenti esterni (PIE), che costituisce un quadro coerente e coordinato per promuovere gli investimenti in Africa e nei paesi del vicinato, tenendo presente che esso deve essere pienamente allineato agli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuire al loro raggiungimento; si attende che il PIE permetterà di promuovere lo sviluppo sostenibile senza compromettere i diritti umani, la mitigazione dei cambiamenti climatici o la buona governance, e che sarà garantita una gestione trasparente del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e dei suoi progetti;

21.

rileva che l'attuale tendenza, da parte della Commissione, a ricorrere a meccanismi di bilancio satellitari, come lo strumento per i rifugiati in Turchia, i fondi fiduciari e altri strumenti analoghi, non sempre si è rivelata un successo; è preoccupato dal fatto che la creazione di strumenti finanziari al di fuori del bilancio dell'Unione comprometta la gestione trasparente del bilancio e sia di ostacolo al diritto del Parlamento di esercitare un controllo effettivo della spesa; conferma dunque la sua posizione circa la necessità che gli strumenti finanziari esterni ad hoc emersi negli ultimi anni siano integrati nel bilancio dell'Unione, e che il Parlamento eserciti il pieno controllo sull'esecuzione di tali strumenti; sottolinea, tuttavia, che il finanziamento di detti strumenti non dovrebbe avvenire a discapito degli altri strumenti esterni esistenti; prende atto dello scarto tra le promesse degli Stati membri e il loro effettivo contributo a tali fondi e sollecita gli Stati membri a mantenere gli impegni assunti integrando i contributi dell'Unione;

22.

sottolinea che una delle condizioni per preservare la stabilità e la prosperità nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; invita pertanto la Commissione a garantire che sia data priorità agli investimenti nei paesi del vicinato dell'Unione, onde sostenere gli sforzi per affrontare i principali problemi cui è confrontata la regione, segnatamente l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati e le corrispondenti sfide umanitarie nei paesi del vicinato meridionale e l'aggressione russa nei paesi del vicinato orientale; ribadisce che il sostegno ai paesi che stanno attuando accordi di associazione con l'Unione è indispensabile per agevolare le riforme politiche ed economiche, ma sottolinea che tale sostegno dovrebbe essere accordato solo fintanto che i paesi soddisfano i criteri di ammissibilità, in particolare per quanto concerne lo Stato di diritto e il rispetto delle istituzioni democratiche;

Stanziamenti di pagamento sufficienti a garanzia di una maggiore credibilità dell'Unione europea

23.

rinnova i suoi precedenti inviti a garantire che il bilancio dell'Unione disponga di un sufficiente livello di stanziamenti di pagamento, affinché possa espletare il suo scopo principale di bilancio d'investimento; è convinto che tale ruolo non possa essere svolto se l'Unione non tiene fede ai propri impegni, compromettendo in tal modo la propria credibilità;

24.

sottolinea che i ritardi nell'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020 nell'ambito della gestione concorrente hanno portato a un calo delle richieste di pagamento per il 2016 e il 2017; esprime particolare preoccupazione per l'eventuale ricostituirsi di un arretrato di fatture non pagate alla fine dell'attuale QFP, e ricorda il livello senza precedenti di 24,7 miliardi di EUR raggiunto alla fine del 2014; si compiace del fatto che la Commissione, in sede di revisione intermedia del QFP, abbia fornito per la prima volta previsioni di pagamento fino al 2020, ma sottolinea la necessità che esse siano debitamente aggiornate ogni anno, affinché l'autorità di bilancio possa adottare le misure necessarie in tempo utile;

25.

sottolinea che, nonostante non sia stato a tutt'oggi raggiunto un accordo definitivo sulla revisione intermedia del QFP, diversi elementi positivi della revisione, che sono attualmente in fase di negoziazione — soprattutto in termini di maggiore flessibilità — potrebbero rivelarsi determinanti per prevenire una futura crisi dei pagamenti o per farvi fronte; ritiene che, se l'attuazione della politica di coesione fosse accelerata come preannunciato, la maggiore flessibilità potrebbe essere necessaria già nel prossimo esercizio al fine di assicurare, in risposta a tale accelerazione, un adeguato livello di stanziamenti di pagamento nel bilancio dell'Unione ed evitare a fine anno l'accumulo di fatture non pagate nel quadro della politica di coesione;

26.

prende atto con rammarico che la frode e l'elusione fiscale da parte delle società hanno causato ingenti perdite di introiti fiscali per gli Stati membri e, di conseguenza, una riduzione dei loro contributi al bilancio dell'UE; ritiene inoltre che la concorrenza fiscale sleale in alcuni casi comporti il trasferimento di PIL da uno Stato membro a un altro e il trasferimento di RNL verso paradisi fiscali fuori dall'UE, riducendo in tal modo i contributi aggregati degli Stati membri al bilancio dell'UE;

27.

ribadisce la posizione, che sostiene da tempo, secondo cui i pagamenti relativi agli strumenti speciali (lo Strumento di flessibilità, il Fondo di solidarietà dell'UE, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e la riserva per gli aiuti d'urgenza) devono essere calcolati al di fuori del massimale dei pagamenti del QFP, come avviene per gli impegni; sottolinea, nel contesto della revisione intermedia del QFP in corso, i potenziali progressi compiuti sulla questione dell'iscrizione in bilancio dei pagamenti per gli strumenti speciali del QFP con la revisione della decisione sul margine per imprevisti del 2014, sebbene la questione non sia stata risolta in modo inequivocabile;

Prospettive

28.

sottolinea che, conformemente al regolamento sul QFP, la Commissione presenterà, entro la fine del 2017, le sue proposte per il QFP post-2020, che dovrebbero tener conto della decisione del Regno Unito di lasciare l'UE, che avrà un impatto sul QFP post-2020; sottolinea che tale decisione rende impossibile continuare come se nulla fosse successo; annette la massima importanza al processo che condurrà alla definizione del nuovo quadro finanziario e a un bilancio dell'UE riformato e più efficiente, e si aspetta che quest'ultimo sia commisurato alle sfide che l'Unione si trova ad affrontare e agli impegni già assunti; chiede una rapida e positiva conclusione della revisione intermedia del QFP in corso, che possa garantire il necessario adeguamento del quadro finanziario attuale e assicurare al bilancio dell'Unione quella flessibilità addizionale essenziale per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea;

29.

sottolinea che la prevedibilità e la sostenibilità a lungo termine del bilancio dell'UE sono le premesse fondamentali di un'Unione europea forte e stabile; evidenzia la necessità di allineare la durata del QFP ai cicli politici di Parlamento e Commissione; richiama l'attenzione sul fatto che il recesso del Regno Unito dall'UE sarà l'occasione per affrontare le annose questioni che hanno impedito al bilancio dell'Unione di dispiegare il suo effettivo potenziale, soprattutto per quanto riguarda le entrate del bilancio, al fine di eliminare progressivamente tutte le compensazioni e i meccanismi correttivi; ribadisce la propria posizione a favore di una profonda riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione e plaude, al riguardo, alla presentazione della relazione finale del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie; invita tutte le parti interessate a trarre le debite conclusioni da tale relazione e ad analizzare la fattibilità di attuare le raccomandazioni del gruppo ad alto livello, che permetterebbero di rendere più stabile, semplice, autonomo, equo e prevedibile il bilancio dell'Unione; si attende che eventuali nuove risorse proprie determinino una riduzione dei contributi basati sull'RNL degli Stati membri; accoglie con favore le conclusioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie riguardo alla necessità che il bilancio dell'Unione si concentri su settori che comportano il massimo valore aggiunto europeo e riguardo all'approccio del juste retour, che dovrebbe essere abolito, dal momento che la relazione ha dimostrato che tutti gli Stati membri beneficiano del bilancio dell'Unione, a prescindere dal loro «saldo netto»;

30.

esorta la Commissione a continuare a elaborare e attuare la strategia «Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati»; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di semplificare le norme, razionalizzare il processo di monitoraggio e definire pertinenti indicatori di prestazione;

31.

sottolinea la necessità di integrare il principio dell'uguaglianza di genere, ogni qualvolta possibile, in tutti i titoli del bilancio dell'UE come obiettivo strategico orizzontale;

32.

sottolinea l'importanza che il Parlamento sia pienamente coinvolto in tutte le questioni di bilancio, dal momento che è l'unica istituzione eletta democraticamente dai cittadini dell'Unione;

33.

invita il Consiglio a rispettare le proprie dichiarazioni politiche e a cooperare per garantire che l'Unione disponga di un bilancio adeguato;

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

(5)  GU L 51 del 28.2.2017.

(6)  Testi approvati in data 1.12.2016, P8_TA(2016)0475.


Giovedì 16 marzo 2017

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/371


P8_TA(2017)0090

Diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0111),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0092/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l’accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell’articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0141/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

prende nota della dichiarazione del Consiglio e delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 20 maggio 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0204).


P8_TC1-COD(2014)0059

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/821.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Consiglio sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

Il Consiglio conviene, in via eccezionale, di delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alla modifica delle soglie dell'allegato I come stabilito all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, al fine di assicurare l'adozione tempestiva delle soglie e conseguire gli obiettivi del regolamento. Tale accordo lascia impregiudicate future proposte legislative nel settore del commercio, nonché nel settore delle relazioni esterne nel suo insieme.

Dichiarazione n. 1 della Commissione sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

La Commissione valuterà la possibilità di presentare ulteriori proposte legislative rivolte alle imprese dell'UE aventi nella loro catena di approvvigionamento prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro qualora concluda che gli sforzi congiunti del mercato dell'UE in relazione alla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale sono insufficienti a esercitare pressioni per indurre un comportamento di approvvigionamento responsabile nei paesi produttori, o qualora valuti che l'adesione degli operatori a valle che dispongono di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento in conformità alle Linee guida dell'OCSE è insufficiente.

Dichiarazione n. 2 della Commissione sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, la Commissione terrà debitamente conto degli obiettivi del presente regolamento, in particolare quelli fissati nei considerando (1), (7), (10) e (17).

In tale contesto la Commissione considererà, in particolare, i rischi specifici associati al funzionamento delle catene di approvvigionamento di oro a monte in zone di conflitto e ad alto rischio, tenendo altresì conto della posizione delle microimprese e piccole imprese dell'Unione che importano oro nell'UE.

Dichiarazione n. 3 della Commissione sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

In risposta alla richiesta del Parlamento europeo relativa a orientamenti specifici, la Commissione intende elaborare indicatori di prestazione specifici per l'approvvigionamento responsabile dei minerali dei conflitti. Attraverso tali orientamenti, le imprese pertinenti con più di 500 dipendenti che hanno l'obbligo di comunicare le informazioni di carattere non finanziario in conformità della direttiva 2014/95/UE sarebbero incoraggiate a comunicare informazioni specifiche in relazione ai prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro.


25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/373


P8_TA(2017)0091

Quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione) (COM(2015)0294 — C8-0160/2015 — 2015/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2018/C 263/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0294),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0160/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 febbraio 2016 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera del 28 gennaio 2016 della commissione giuridica trasmessa alla commissione per la pesca a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 gennaio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0150/2016),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda sostituirla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 201.

(2)  GU C 120 del 5.4.2016, pag. 40.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2015)0133

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1004.)