ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 253

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
19 luglio 2018


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Commissione europea

2018/C 253/01

Raccomandazione della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa agli orientamenti per l’attuazione armonizzata del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario nell’Unione ( 1)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 253/02

Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche

7

2018/C 253/03

Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa al rinnovo del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

9

 

Commissione europea

2018/C 253/04

Tassi di cambio dell'euro

13

2018/C 253/05

Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

14

2018/C 253/06

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 12 dicembre 2014, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

28

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 253/07

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1)

29

2018/C 253/08

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1)

29


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 253/09

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese

30

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 253/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9033 — Clearlake Capital Group/Vista/Eagleview Technology Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

44

2018/C 253/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9041 — Hutchison/Wind Tre) ( 1)

46


 

Rettifiche

2018/C 253/12

Codice di prenotazione (PNR) — Elenco degli Stati membri che hanno deciso di applicare la direttiva sul PNR ai voli intra-UE — Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) ( GU C 196 dell’8.6.2018 )

47


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Commissione europea

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/1


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

relativa agli orientamenti per l’attuazione armonizzata del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 253/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (in appresso «l’Agenzia») assicura l’attuazione armonizzata e l’interoperabilità del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) nell’Unione. A tal fine l’Agenzia verifica la conformità delle soluzioni tecniche previste alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e ne comunica l’approvazione mediante una decisione.

(2)

La procedura di approvazione che va seguita dall’Agenzia e dai richiedenti non è descritta in dettaglio.

(3)

Al fine di rafforzare il legittimo affidamento del richiedente nella procedura di approvazione di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797 e di facilitare l’attuazione armonizzata dell’ERTMS nell’Unione, il richiedente e l’Agenzia dovrebbero seguire gli orientamenti indicati nella presente raccomandazione.

(4)

Al fine di prevenire eventuali problemi tecnici e agevolare la procedura di autorizzazione della messa in servizio di impianti fissi di cui all’articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797, le autorità nazionali preposte alla sicurezza (NSA) dovrebbero essere coinvolte sin dall’inizio della procedura di autorizzazione e dovrebbero avere accesso alla documentazione fornita dal richiedente.

(5)

A causa della varietà di tipi di contratti e di gare d’appalto del sottosistema ERTMS di terra, l’Agenzia e i richiedenti dovrebbero seguire una procedura che contempli tutti i tipi di contratto e nel contempo garantisca la completa conformità delle soluzioni tecniche previste alle STI pertinenti e quindi la loro completa interoperabilità.

(6)

Al fine di individuare e localizzare il prima possibile i potenziali problemi che potrebbero incidere sull’interoperabilità, l’Agenzia e il richiedente dovrebbero utilizzare come strumento di controllo un registro istituito dall’Agenzia. Il richiedente dovrebbe fornire la prova della risoluzione delle questioni riguardanti l’interoperabilità.

(7)

L’Agenzia dovrebbe inoltre utilizzare un elenco anonimizzato dei problemi come strumento per scambiare esperienze e agevolare l’applicazione armonizzata dell’ERTMS.

(8)

Gli orientamenti per la procedura di approvazione di cui alla presente raccomandazione non dovrebbero sovrapporsi alla valutazione della conformità effettuata dagli organismi di valutazione di cui alla direttiva (UE) 2016/797 e alle pertinenti STI. Conformemente a tali disposizioni, l’Agenzia dovrebbe garantire che siano rese disponibili le informazioni sulla verifica delle apparecchiature a terra del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R) di cui all’articolo 5 e all’allegato, punto 6.1.2.3, del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2). L’Agenzia dovrebbe valutare senza indugio tali informazioni al fine di prevenire i problemi, minimizzare i costi e ridurre la durata della procedura di approvazione, nonché di garantire l’interoperabilità delle soluzioni tecniche previste.

(9)

Al fine di agevolare la procedura di approvazione, il richiedente dovrebbe avviare un dialogo con l’Agenzia prima della presentazione formale della domanda. Durante questa «fase iniziale» il richiedente e l’Agenzia dovrebbero concordare un calendario per la procedura di approvazione, compresi i rispettivi termini, tenendo conto del tipo di appalto e della procedura di autorizzazione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono collaborare e fornire un parere sui possibili esiti della fase iniziale.

(10)

I diritti spettanti all’Agenzia dopo la fase iniziale del processo dovrebbero essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/764 (3).

(11)

Il regolamento interno delle commissioni di ricorso dovrebbe essere stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione (4).

(12)

Gli orientamenti forniti nel presente regolamento sono stati presentati per uno scambio di pareri al comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797,

RACCOMANDA:

Sezione A: Disposizioni generali

1.

che il richiedente contatti l’Agenzia non appena preveda una gara d’appalto relativa alle apparecchiature ERTMS di terra per la quale è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia;

2.

che il richiedente presenti una documentazione tecnica sufficientemente dettagliata per consentire all’Agenzia di verificare l’interoperabilità delle soluzioni tecniche previste;

3.

che l’Agenzia e le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza cooperino e condividano le informazioni al fine di prevenire e affrontare eventuali problemi tecnici e quindi facilitare il compito delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per quanto riguarda l’autorizzazione alla messa in servizio del sottosistema. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza può esprimere pareri su questioni tecniche e sulla programmazione mediante lo sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 (di seguito lo «sportello unico») in qualsiasi fase del processo, compresa la fase iniziale;

4.

che le informazioni fornite nel corso della procedura di autorizzazione siano messe a disposizione dell’autorità nazionale preposta alla sicurezza;

5.

che il richiedente e l’Agenzia seguano la procedura di approvazione costituita dalle seguenti 3 fasi:

a)

avvio;

b)

presentazione e verifica della completezza del fascicolo;

c)

valutazione e decisione;

6.

che il richiedente presenti mediante lo sportello unico, in una fase quanto più precoce possibile, il seguente fascicolo necessario ai fini dell’approvazione, comprensivo della descrizione della soluzione tecnica prevista e delle prove documentali della conformità della soluzione tecnica prevista alla pertinente STI controllo-comando e segnalamento, come elencato nell’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797:

a)

il progetto di capitolato d’oneri o la descrizione della soluzione tecnica prevista;

descrizione del progetto, compresi i dettagli della linea, del gruppo di linee o della rete contemplati dal progetto o dalla combinazione di progetti: ubicazione geografica, numero di chilometri a binario unico e a doppio binario, livello ERTMS, baseline e versione, componenti di interoperabilità e stazioni,

prova che la gara d’appalto o il contratto o entrambi includano la STI controllo-comando e segnalamento pertinente, la baseline e la versione,

programma che indichi gli elementi da fornire, le tappe fondamentali e le scadenze,

elenco delle funzioni ERTMS da realizzare,

regole tecniche e di progettazione e scenari di prova operativi preliminari di cui al regolamento (UE) 2016/919, articolo 5, e all’allegato, punto 6.1.2.3,

strategia e procedure di prova;

b)

prove documentali delle condizioni necessarie alla compatibilità tecnica e operativa del sottosistema con i veicoli destinati a circolare sulla rete di cui trattasi;

c)

prove documentali della conformità delle soluzioni tecniche previste con la STI controllo-comando e segnalamento pertinente ed eventuali documenti pertinenti, quali pareri, dichiarazioni di verifica o certificati di conformità della NSA;

se disponibile, la precedente autorizzazione ERTMS di terra da parte della NSA competente per le previste soluzioni tecniche presentate dal richiedente,

se disponibili, i certificati CE e le dichiarazioni CE di conformità dei componenti di interoperabilità, compreso il modello dell’Agenzia per la certificazione e le deviazioni di cui agli orientamenti dell’Agenzia,

se disponibili, i certificati di verifica del sottosistema e, se del caso, le dichiarazioni intermedie di verifica della progettazione e la dichiarazione CE di verifica del sottosistema, compreso il modello per la certificazione e le deviazioni di cui agli orientamenti dell’Agenzia,

la dimostrazione di come sono stati affrontati i rischi che incidono sull’interoperabilità di ogni questione indicata nel registro,

norme nazionali relative all’ERTMS applicabili al progetto,

nel caso in cui il richiedente disponga di un’esenzione dall’applicazione di una o più STI, o di parte di esse, un documento fornito dallo Stato membro che concede la deroga conformemente all’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797;

7.

che ogni questione elencata nel registro sia classificata in una delle seguenti categorie:

a)

domanda;

b)

questione chiusa;

c)

questione chiusa ma subordinata a condizioni;

d)

questione chiusa ma inaccettabile;

8.

che l’Agenzia presenti, mediante lo sportello unico, un elenco delle questioni contrassegnate con lo status «domanda» nel registro;

9.

che il richiedente, secondo il calendario convenuto di cui al punto 17, lettera b) e prima della decisione, fornisca le prove che ognuna della questioni indicate nel registro è stata affrontata;

10.

che l’Agenzia aggiorni lo status delle questioni in base alle prove fornite dal richiedente con l’indicazione «questione chiusa», «questione chiusa ma subordinata a condizioni» o «questione chiusa ma inaccettabile», a seconda del caso;

11.

che il richiedente e la NSA siano in grado di proporre questioni supplementari da inserire nel registro;

12.

che l’Agenzia fornisca al richiedente orientamenti sul modo di dimostrare che i problemi sono state affrontati al fine di accelerare la procedura ed evitare un inutile carico di lavoro amministrativo;

13.

che l’Agenzia pubblichi un elenco anonimizzato, quale strumento per condividere le esperienze e facilitare l’attuazione armonizzata dei progetti ERTMS di terra;

Sezione B: fase 1 — avvio

14.

che il richiedente, prima della presentazione formale della domanda, avvii un dialogo con l’Agenzia al fine di agevolare la procedura di approvazione;

15.

che la fase di avvio inizi prima di qualsiasi gara d’appalto relativa alle apparecchiature ERTMS di terra e quando il richiedente comunica all’Agenzia l’intenzione di presentare una domanda di approvazione;

16.

che la fase di avvio riguardi solo un numero limitato di discussioni, nelle quali il richiedente presenta il progetto e i dettagli delle soluzioni tecniche previste, compresi i documenti di cui al punto 6 se disponibili;

17.

che la fase di avvio si concluda con la firma di un accordo tra l’Agenzia e il richiedente, che riguardi:

a)

il campo di applicazione della domanda;

b)

il calendario, incluse le date:

i)

di presentazione di ogni documento di cui al punto 6;

ii)

degli aggiornamenti del registro;

iii)

del termine per la decisione;

c)

il registro;

18.

che l’autorità nazionale preposta alla sicurezza partecipi alla fase di avvio ed esprima un parere sulla proposta di cui al punto 17;

19.

che il richiedente utilizzi lo sportello unico per registrare i documenti elencati al punto 6;

Sezione C: fase 2 — Presentazione e verifica della completezza

20.

che alla fase di avvio segua la fase di presentazione e di verifica della completezza quando il richiedente presenta mediante lo sportello unico la domanda di decisione di approvazione;

21.

che il richiedente trasmetta tutti i documenti elencati al punto 6. Se uno qualsiasi di questi documenti è stato già presentato mediante lo sportello unico, il richiedente può individuare tali documenti e confermare che rimangono applicabili al progetto senza modifiche né aggiunte. In caso di modifiche o aggiunte a tali documenti, il richiedente deve presentare i documenti aggiornati;

22.

che l’Agenzia valuti la completezza del fascicolo presentato e verifichi che sia stato caricato nello sportello unico, includa tutti i documenti elencati al punto 6 e nessuna questione sia contrassegnata con lo status di «domanda» nel registro;

23.

che l’Agenzia valuti la pertinenza e la coerenza del fascicolo presentato in relazione ai documenti elencati al punto 6 e alle modalità stabilite nella fase di avvio e indicate al punto 17;

24.

che entro un mese dalla presentazione ufficiale l’Agenzia informi il richiedente mediante lo sportello unico nel caso in cui le informazioni fornite non siano complete, fornendo le relative prove e specificando gli ulteriori documenti che devono essere presentati entro il termine concordato nel calendario durante la fase di avvio;

25.

che quando considera il fascicolo completo, pertinente e coerente, l’Agenzia informi il richiedente mediante lo sportello unico;

Sezione D: fase 3 — valutazione e decisione

26.

che alla presentazione e alla verifica della completezza della domanda segua la fase di valutazione e decisione;

27.

che l’Agenzia prenda una decisione positiva o negativa entro due mesi dall’inizio della fase di valutazione e decisione sulla parte delle soluzioni tecniche che non sono state precedentemente oggetto di una decisione positiva di approvazione da parte dell’Agenzia;

28.

che l’Agenzia esamini ogni parere espresso dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza sulla domanda di approvazione;

29.

che l’Agenzia prenda una decisione favorevole se la fase 2 è stata completata con successo e tutti i punti elencati nel registro sono contrassegnati con lo status di «questione chiusa»;

30.

che l’Agenzia prenda una decisione negativa se una o più questioni sono contrassegnate nel registro con lo status di «questione chiusa ma inaccettabile» o se la valutazione della fase 2 si è conclusa ma il fascicolo non è considerato completo, pertinente e/o coerente;

31.

che l’Agenzia prenda una decisione favorevole subordinata a condizioni nei casi seguenti:

a)

uno o più questioni nel registro sono contrassegnate con lo status di «questione chiusa ma subordinata a condizioni»; nonché

b)

nessuna questione è contrassegnata con lo status di «chiusa ma non accettabile»;

32.

che l’Agenzia fornisca una spiegazione delle condizioni che devono essere soddisfatte dal richiedente in una fase successiva e prese in considerazione dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza, nonché una sintesi delle questioni finali pertinenti;

33.

che qualora una condizione stabilita dalla decisione positiva dell’Agenzia non possa essere soddisfatta dal richiedente, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza raccomandi al richiedente:

a)

di ripresentare una domanda di approvazione da parte dell’Agenzia. In questo caso il richiedente indica i documenti della precedente domanda di approvazione da parte dell’Agenzia che sono ancora validi e l’Agenzia non ripete la valutazione di tali documenti;

b)

di applicare l’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso l’Agenzia offre di aggiornare il registro nello sportello unico;

34.

se l’Agenzia prende una decisione negativa, che il richiedente sia autorizzato a rettificare la concezione del progetto, a presentare una nuova domanda e a indicare le parti del progetto che rimangono inalterate e i documenti e le prove che rimangono applicabili;

35.

nel caso in cui il richiedente presenti all’Agenzia una domanda motivata di riesame della sua decisione a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, che tale domanda sia presentata mediante lo sportello unico e corredata di una motivazione dettagliata delle questioni che il richiedente ritiene non siano state adeguatamente valutate dall’Agenzia. L’Agenzia conferma o riesamina la sua decisione sulla base delle questioni evidenziate in tale motivazione. I risultati del riesame vanno comunicati al richiedente mediante lo sportello unico entro due mesi dalla data di presentazione della domanda;

36.

che l’Agenzia fornisca al richiedente una motivazione adeguata in caso di conferma della decisione negativa iniziale;

37.

se l’Agenzia conferma la decisione negativa iniziale, che il richiedente sia legittimato a presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso prevista dall’articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(2)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.10.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 3).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche

(2018/C 253/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commessione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 79,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini un rappresentante di ciascuno Stato membro quale membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione»).

(2)

Con decisione dell’11 maggio 2015 (2) il Consiglio ha nominato 15 membri del consiglio di amministrazione.

(3)

Il governo maltese ha informato il Consiglio dell’intenzione di sostituire il rappresentante maltese del consiglio di amministrazione e ha presentato la candidatura di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Ingrid BORG, di cittadinanza maltese, nata l’8 aprile 1981, è nominata membro del consiglio di amministrazione in sostituzione del sig. Edward XUEREB per il periodo dal 16 luglio 2018 al 31 maggio 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, dell’11 maggio 2015, recante nomina di quindici membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU C 161 del 14.5.2015, pag. 2).


19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa al rinnovo del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2018/C 253/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (1), in particolare l’articolo 4,

visti gli elenchi delle candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri per i loro rappresentanti nonché dalla Commissione per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

con decisioni del 14 luglio 2015 (2) e del 14 settembre 2015 (3), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale («Centro») per il periodo dal 18 settembre 2015 al 17 settembre 2018.

(2)

I membri del consiglio di direzione del Centro dovrebbero essere nominati per un periodo di tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2018 al 17 settembre 2021 le seguenti persone:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Belgio (sistema a rotazione)

Comunità fiamminga: sig.ra Nathalie VERSTRAETE

Comunità francese: sig. Guibert DEBROUX

Repubblica ceca

Sig.ra Marta STARÁ

Danimarca

Sig.ra Lise Lotte TOFT

Germania

Sig. Peter THIELE

Estonia

Sig.ra Rita SIILIVASK

Irlanda

Sig.ra Selen GUERIN

Grecia

Sig. Pafsanias-Andreas PAPAGEORGIOU

Francia

Sig.ra Nadine NERGUISIAN

Croazia

Sig.ra Vesna HRVOJ-ŠIC

Cipro

Sig. George PANAYIDES

Lettonia

Sig.ra Rūta GINTAUTE-MARIHINA

Lituania

Sig. Saulius ZYBARTAS

Ungheria

Sig.ra Krisztina VUJKOV TOMORNÉ

Malta

Sig. Vince MAIONE

Paesi Bassi

Sig. Peter van IJSSELMUIDEN

Austria

Sig. Eduard STAUDECKER

Polonia

Sig. Piotr BARTOSIAK

Romania

Sig.ra Felicia Ioana SĂNDULESCU

Slovenia

Sig.ra Slavica ČERNOŠA

Finlandia

Sig. Kari NYYSSÖLÄ

Svezia

Sig.ra Carina LINDÉN

Regno Unito

Sig.ra Ann MILLER


II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Belgio

Sig.ra Françoise WIBRIN

Bulgaria

Sig.ra Yuliya SIMEONOVA

Repubblica ceca

Sig. Petr PEČENKA

Danimarca

Sig. Erik SCHMIDT

Germania

Sig. Mario PATUZZI

Estonia

Sig.ra Kaja TOOMSALU

Irlanda

Sig. Frank VAUGHAN

Grecia

Sig. Georgios CHRISTOPOULOS

Spagna

Sig. Juan-Carlos MORALES

Francia

Sig.ra Christine SAVANTRE

Croazia

Sig. ra Katarina RUMORA

Italia

Sig.ra Milena MICHELETTI

Sig. Fabrizio DACREMA (a partire da novembre 2018)

Lettonia

Sig.ra Linda ROMELE

Lussemburgo

Sig. Jean-Claude REDING

Malta

Sig.ra Elaine GERMANI

Paesi Bassi

Sig.ra Isabel COENEN

Austria

Sig.ra Isabelle OURNY

Polonia

Sig.ra Dagmara IWANCIW

Portogallo

Sig. José CORDEIRO

Slovenia

Sig.ra Sanja LEBAN TROJAR

Slovacchia

Sig.ra Petronela KURAJOVÁ

Finlandia

Sig.ra Kirsi RASINAHO

Svezia

Sig.ra Ann-Sofi SJÖBERG

Regno Unito

Sig.ra Kirsi-Marja KEKKI


III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Belgio

Sig.ra Anneleen BETTENS

Repubblica ceca

Sig. Miloš RATHOUSKÝ

Danimarca

Sig. Alex HOOSHIAR

Germania

Sig.ra Barbara DORN

Estonia

Sig.ra Anneli ENTSON

Irlanda

Sig. Tony DONOHOE

Grecia

Sig. Christos IOANNOU

Francia

Sig.ra Siham SAIDI

Cipro

Sig.ra Maria STYLIANOU THEODORU

Lettonia

Sig.ra Ilona KIUKUCANE

Ungheria

Sig.ra Adrienn BÁLINT

Malta

Sig. Joe FARRUGIA

Austria

Sig. Gerhard RIEMER

Polonia

Sig. Andrzej STĘPNIKOWSKI

Portogallo

Sig.ra Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES

Romania

Sig. Julian GROPOSILA

Slovenia

Sig. Simon OGRIZEK

Slovacchia

Sig. Martin HOŠTÁK

Finlandia

Sig.ra Mirja HANNULA

Svezia

Sig. Pär LUNDSTRÖM

Regno Unito

Sig. Graham LANE

Articolo 2

Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU C 232 del 16.7.2015, pag. 2).

(3)  Decisione del Consiglio, del 14 settembre 2015, relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU C 305 del 16.9.2015, pag. 2).


Commissione europea

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 luglio 2018

(2018/C 253/04)

1 euro =


 

Moneta

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124,40

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323,94

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5,6121

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1,5794

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1,5389

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9,1141

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1,7175

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1,5883

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1 316,94

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4,7071

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62,163

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73,3067

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38,734

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4,4804

MXN

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22,0778

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rupia indiana

79,6840


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/14


Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

(2018/C 253/05)

Indice

1.

Campo di applicazione e finalità del codice 15

2.

Rapporto con il diritto dell’Unione 16

3.

Pre-notifica 16

3.1.

Obiettivi 16

3.2.

Portata 17

3.3.

Tempi 17

3.4.

Contenuto 17

4.

Approccio basato su portafogli di casi e pianificazione concordata 18

4.1.

Approccio basato su portafogli di casi 18

4.2.

Pianificazione concordata 18

4.2.1.

Obiettivo e contenuto 18

4.2.2.

Portata e tempi 18

5.

Esame preliminare delle misure notificate 19

5.1.

Richieste di informazioni 19

5.2.

Sospensione concordata dell’esame preliminare 19

5.3.

Contatti in merito allo stato di avanzamento e contatti con il beneficiario dell’aiuto 19

6.

Procedura semplificata per casi semplici 19

6.1.

Casi assoggettabili alla procedura semplificata 19

6.2.

Contatti pre-notifica nella determinazione del ricorso alla procedura razionalizzata 20

6.3.

Notifica e pubblicazione della sintesi in forma abbreviata 20

6.4.

Decisione in forma abbreviata 20

7.

Procedimento di indagine formale 21

7.1.

Pubblicazione delle decisioni e delle sintesi 21

7.2.

Osservazioni delle parti interessate 21

7.3.

Osservazioni degli Stati membri 21

7.4.

Richiesta di informazioni supplementari dallo Stato membro interessato 22

7.5.

Richieste di informazioni ad altre fonti 22

7.6.

Sospensione giustificata di un’indagine formale 22

7.7.

Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell’indagine formale 22

8.

Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto 23

9.

Denunce formali 23

9.1.

Modulo di denuncia e obbligo di comprovare l’interesse leso 23

9.2.

Calendario indicativo ed esito dell’esame di una denuncia formale 23

10.

Piani di valutazione 24

11.

Controllo 24

12.

Migliore coordinamento e partenariato con gli Stati membri 25

13.

Future revisioni 25

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL CODICE

1.

Negli ultimi anni la Commissione ha attuato un programma di modernizzazione degli aiuti di Stato al fine di concentrare la propria azione di controllo degli aiuti di Stato sulle misure che realmente incidono sulla concorrenza nel mercato interno e, allo stesso tempo, per semplificare e razionalizzare le norme e le procedure. Questo programma ha facilitato gli investimenti pubblici, conferendo agli Stati membri la facoltà di concedere sostegno pubblico senza previo esame della Commissione e accelerando il processo decisionale nelle procedure relative agli aiuti di Stato.

2.

In particolare, la Commissione ha adottato:

una comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (1) che precisa i tipi di sostegno pubblico che non comportano aiuti di Stato. Ciò vale, ad esempio, per il finanziamento delle attività economiche a condizioni di mercato, per gli investimenti in infrastrutture quali ferrovie, autostrade, vie navigabili interne e impianti di distribuzione dell’acqua che non competono con infrastrutture simili, per gli investimenti in infrastrutture su piccola scala e per il finanziamento di servizi a carattere prettamente locale;

un regolamento generale di esenzione per categoria (2) che autorizza gli Stati membri ad attuare senza l’autorizzazione preventiva della Commissione una vasta gamma di aiuti di Stato che hanno scarse probabilità di falsare la concorrenza. Oltre il 97 % delle misure di aiuto di Stato rientra nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e, pertanto, è attuato senza la preventiva autorizzazione della Commissione (3);

la revisione del regolamento di procedura in materia di aiuti di Stato, che comprende norme relative al trattamento delle denunce e agli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato al fine di concentrare il controllo degli aiuti di Stato sui casi che rischiano maggiormente di falsare la concorrenza nel mercato interno (4);

una serie di decisioni su casi specifici in cui conferma che gli Stati membri possono sostenere molti progetti su piccola scala senza il controllo degli aiuti di Stato in quanto presentano carattere locale e hanno un impatto estremamente limitato sul mercato interno (5).

3.

L’impegno a rendere le norme dell’UE sugli aiuti di Stato più mirate e razionali è ancora in corso. Nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione ha proposto una revisione del regolamento di abilitazione dell’UE in materia di aiuti di Stato affinché sia più facile 1) combinare i finanziamenti dell’UE erogati sotto forma di strumenti finanziari con i finanziamenti degli Stati membri e ii) razionalizzare le condizioni alle quale gli Stati membri finanziano determinati progetti nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (6).

4.

Per ottenere i migliori risultati dalle nuove norme in materia di aiuti di Stato, la presente comunicazione («Codice delle migliori pratiche») fornisce orientamenti agli Stati membri, ai beneficiari degli aiuti e alle altre parti interessate, su come funzionano in pratica le procedure relative agli aiuti di Stato (7). La comunicazione si prefigge di rendere tali procedure quanto più trasparenti, semplici, chiare, prevedibili e tempestive possibile. Essa sostituisce la comunicazione relativa al codice delle migliori adottata nel 2009 (8) e integra la comunicazione relativa alla procedura semplificata del 2009 (9).

5.

Al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla presente comunicazione e di garantire la corretta ed efficace applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente in uno spirito di partenariato. In tale contesto, i servizi della Commissione continueranno a offrire dei contatti pre-notifica concernenti le potenziali misure di aiuto di Stato cui gli Stati membri stanno valutando di dare attuazione. Essi collaboreranno con gli Stati membri allo scopo di definire le priorità da assegnare al trattamento dei casi sotto il profilo procedurale. Inoltre, si serviranno di una rete di coordinatori nazionali e forniranno agli Stati membri sostegno sotto forma di orientamenti e formazione in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Nel quadro dell’intensificazione dei suoi sforzi per rafforzare la collaborazione e il partenariato con gli Stati membri, i servizi della Commissione incoraggeranno questi ultimi a condividere tra di loro e con la Commissione esperienze sulle migliori pratiche e sulle difficoltà incontrate nell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

6.

Il presente codice delle migliori pratiche è inteso inoltre a migliorare la procedura per il trattamento delle denunce riguardanti gli aiuti di Stato. Il codice chiarisce a quali condizioni i servizi della Commissione considereranno un caso come denuncia formale e stabilisce scadenze indicative per il trattamento di siffatte denunce.

7.

La specificità dei singoli casi può tuttavia richiedere un adeguamento o una deviazione rispetto al presente codice. Anche le specificità dei settori della pesca e dell’acquacoltura e delle attività di produzione primaria, di lavorazione o di commercializzazione di prodotti agricoli possono giustificare una deviazione rispetto al presente codice.

2.   RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL’UNIONE

8.

Il presente codice descrive e chiarisce le procedure seguite dai servizi della Commissione nella valutazione dei casi di aiuti di Stato. Il codice non presenta una panoramica esaustiva delle norme di diritto dell’UE in materia di aiuti di Stato, ma dovrebbe piuttosto essere letto unitamente a tutti gli altri documenti contenenti dette norme. Il codice non crea nuovi diritti rispetto a quelli stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso «il trattato»), nel regolamento di procedura (10), nel regolamento di esecuzione (11) e nella relativa interpretazione da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione, né altera tali diritti in alcun modo.

3.   PRE-NOTIFICA

3.1.   Obiettivi

9.

I servizi della Commissione invitano gli Stati membri a contattarli prima di notificare formalmente alla Commissione potenziali misure di aiuti di Stato (in appresso «contatti pre-notifica»). Detti contatti pre-notifica perseguono vari obiettivi.

10.

In primo luogo, nel corso di tali contatti, i servizi della Commissione e lo Stato membro possono stabilire quali informazioni sono necessarie affinché la notifica della misura di aiuto di Stato in questione sia considerata completa. Pertanto, generalmente, i contatti pre-notifica sfociano in notifiche più accurate e complete, il che, a sua volta, accelera il loro trattamento e permette, in genere, alla Commissione di adottare le decisioni entro 2 mesi dalla data di notifica (12).

11.

In secondo luogo, durante i contatti pre-notifica, i servizi della Commissione e lo Stato membro possono discutere gli aspetti giuridici ed economici della misura proposta in maniera informale e riservata (13) prima che essa sia formalmente notificata. In particolare, la fase di pre-notifica può offrire la possibilità di affrontare gli aspetti di una misura proposta che potrebbero non essere pienamente in linea con le norme sugli aiuti di Stato, compreso nei casi in cui occorre apportare modifiche significative alla misura.

12.

In terzo luogo, nel corso della fase di pre-notifica, i servizi della Commissione compiranno una prima valutazione circa la possibilità di esaminare il caso secondo la procedura razionalizzata (cfr. la sezione 6).

3.2.   Portata

13.

I servizi della Commissione avvieranno contatti pre-notifica ogniqualvolta uno Stato membro ne faccia richiesta. I servizi della Commissione raccomandano vivamente agli Stati membri di intrattenere tali contatti in casi che presentano aspetti nuovi o le cui caratteristiche o complessità giustificano discussioni informali preliminari con i servizi della Commissione. I contatti pre-notifica possono essere utili anche per progetti di interesse comune che abbiano una particolare rilevanza per l’UE come i progetti relativi alla rete centrale TEN-T, nella misura in cui il loro finanziamento rischia di costituire un aiuto di Stato.

3.3.   Tempi

14.

Per garantire l’efficacia dei contatti pre-notifica, gli Stati membri dovrebbero fornire ai servizi della Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione di una proposta di misura di aiuto di Stato sotto forma di un progetto di notifica. Di norma, al fine di accelerare il processo, i contatti pre-notifica informali avverranno dunque tramite posta elettronica, telefono o teleconferenze. Se necessario, o su richiesta dello Stato membro, possono avvenire anche degli incontri tra quest’ultimo e i servizi della Commissione.

15.

Per casi particolarmente complessi (come quelli sugli aiuti alla ristrutturazione oppure su misure di aiuto individuali complesse o di grande entità), i servizi della Commissione raccomandano agli Stati membri di avviare i contatti pre-notifica al più presto per consentire una discussione proficua. Tali contatti possono essere utili anche in casi apparentemente meno problematici al fine di confermare la valutazione iniziale compiuta dagli Stati membri e stabilire le informazioni necessarie ai servizi della Commissione per valutare il caso.

16.

I tempi e le modalità dei contatti pre-notifica dipendono in ampia misura dalla complessità del caso. Benché tali contatti possano protrarsi per svariati mesi, non dovrebbero di norma superare i 6 mesi.

17.

Al termine dei contatti pre-notifica lo Stato membro dovrebbe essere in grado di presentare una notifica completa. Qualora ritengano che i contatti pre-notifica non portino a risultati soddisfacenti, i servizi della Commissione possono chiudere la fase di pre-notifica. Ciò non impedisce allo Stato membro di notificare in via preventiva o notificare nuovamente una misura analoga.

3.4.   Contenuto

18.

Alla luce della loro esperienza, in particolare in casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative a un progetto specifico, la Commissione raccomanda che i beneficiari di misure individuali siano coinvolti nei contatti pre-notifica. Tuttavia, la decisione se coinvolgere o meno il beneficiario è rimessa allo Stato membro.

19.

Di norma, con riferimento alle misure che coinvolgono più Stati membri (ad esempio, importanti progetti di interesse comune europeo), gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati a confrontarsi tra loro prima di avviare i contatti pre-notifica al fine di garantire un approccio coerente alla misura e di stabilire una tempistica realistica.

20.

Al termine della fase di pre-notifica, i servizi della Commissione si adopereranno per fornire allo Stato membro una valutazione preliminare informale della misura. Detta valutazione comprende indicazioni non vincolanti dei servizi della Commissione sulla completezza del progetto di notifica e una valutazione informale e non vincolante (14) sull’eventuale carattere di aiuto di Stato della misura e sulla sua compatibilità o meno con il mercato interno.

21.

In casi particolarmente nuovi o complessi, i servizi della Commissione potrebbero non fornire una valutazione preliminare informale alla fine della fase di pre-notifica. In tali casi, su richiesta dello Stato membro, possono indicare per iscritto le informazioni di cui ancora necessitano per poter compiere una valutazione della misura.

22.

I contatti pre-notifica sono volontari e riservati e non incidono sulla valutazione del caso a seguito della sua notifica formale. In particolare, il fatto che abbiano avuto luogo dei contatti pre-notifica non impedisce ai servizi della Commissione di chiedere allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni dopo la notifica formale.

4.   APPROCCIO BASATO SU PORTAFOGLI DI CASI E PIANIFICAZIONE CONCORDATA

4.1.   Approccio basato su portafogli di casi

23.

Gli Stati membri possono chiedere ai servizi della Commissione di trattare casi che essi ritengono prioritari secondo tempistiche maggiormente prevedibili. A tal fine, possono partecipare all’«esercizio di portafoglio» offerto dai servizi della Commissione. Due volte all’anno (15) i servizi della Commissione chiedono agli Stati membri di comunicare loro quali tra i casi notificati presenti nel loro portafoglio rivestono - a loro avviso - priorità alta o bassa. Se desiderano partecipare all’esercizio, gli Stati membri devono rispondere alla richiesta entro il termine indicato. Una volta ricevute le suddette informazioni e tenuto debito conto delle risorse disponibili e di altri casi pendenti concernenti lo Stato membro richiedente, i servizi della Commissione possono proporre una pianificazione concordata dei suddetti casi per garantire che siano trattati in modo tempestivo e prevedibile.

4.2.   Pianificazione concordata

4.2.1.   Obiettivo e contenuto

24.

La pianificazione concordata è uno strumento che può essere impiegato per aumentare la trasparenza e la prevedibilità della probabile durata di un’indagine in materia di aiuti di Stato. Questo strumento consente ai servizi della Commissione e allo Stato membro di concordare la tempistica prevista di un’indagine in un determinato caso e, talvolta, anche il suo probabile svolgimento. Ciò può essere particolarmente utile nei casi che presentano aspetti nuovi, che riguardano progetti relativi alla rete centrale TEN-T o sono tecnicamente complessi, urgenti o delicati.

25.

In particolare i servizi della Commissione e lo Stato membro potrebbero concordare i seguenti elementi:

trattamento prioritario del caso nel quadro dell’esercizio di portafoglio: se necessario per motivi di pianificazione o di disponibilità di risorse (16), il trattamento prioritario può essere concesso in cambio dell’accettazione formale, da parte dello Stato membro, della sospensione o della proroga del termine di esame (17) di altri casi presenti nel suo portafoglio;

le informazioni (18) che devono essere fornite ai servizi della Commissione dallo Stato membro e/o dal previsto beneficiario dell’aiuto e il metodo di raccolta unilaterale di informazioni di cui i servizi della Commissione intendono avvalersi nel caso considerato;

la forma e la durata probabili della valutazione del caso da parte dei servizi della Commissione, in seguito alla sua notifica.

26.

Se lo Stato membro fornisce tempestivamente tutte le informazioni concordate, i servizi della Commissione si adopereranno per rispettare la tempistica concordata per le indagini sul caso. Tuttavia, ove le informazioni fornite dallo Stato membro o da soggetti terzi dovessero sollevare ulteriori questioni, potrebbe non essere possibile rispettare detta tempistica.

4.2.2.   Portata e tempi

27.

La pianificazione concordata sarà impiegata, in particolare, nei casi che comportano aspetti estremamente nuovi o tecnicamente difficili o delicati. Nell’ambito dei suddetti casi, la pianificazione concordata avrà luogo alla fine di tale fase e sarà seguita dalla notifica formale.

28.

La summenzionata pianificazione può aver luogo anche all’inizio del procedimento d’indagine formale. In tali circostanze, lo Stato membro dovrebbe richiedere la pianificazione concordata per l’ulteriore trattamento del caso.

5.   ESAME PRELIMINARE DELLE MISURE NOTIFICATE

5.1.   Richieste di informazioni

29.

I servizi della Commissione avviano il loro esame preliminare di ciascuna misura notificata non appena ne ricevono la notifica. Se necessitano di ulteriori informazioni dopo la notifica, inviano una richiesta di informazioni allo Stato membro. Dato che i servizi della Commissione cercano di raggruppare le richieste di informazioni e che i contatti pre-notifica dovrebbero garantire la completezza delle notifiche inviate dagli Stati membri (19), sarà in genere sufficiente una richiesta globale di informazioni. La richiesta spiega quali sono le informazioni necessarie e viene generalmente inviata entro 4 settimane dalla notifica formale.

30.

Dopo aver ricevuto la risposta dello Stato membro, i servizi della Commissione possono porre domande aggiuntive a seconda del contenuto delle risposte e della natura del caso, il che non significa necessariamente che la Commissione incontri serie difficoltà nella valutazione del caso.

31.

Se lo Stato membro non fornisce tempestivamente le informazioni richieste, i servizi della Commissione inviano un sollecito. Salvo circostanze eccezionali, se detto Stato non invia le informazioni neppure a seguito di un sollecito, i menzionati servizi gli comunicano che la notifica è considerata ritirata (20). In quest’ultimo caso, lo Stato membro può, successivamente, notificare nuovamente la misura unitamente alle informazioni mancanti.

32.

Di norma, se le condizioni per avviare il procedimento d’indagine formale sono soddisfatte, la Commissione procede in tal senso dopo un massimo di due richieste. Tuttavia, in talune circostanze, a seconda della natura del caso, nonché della completezza e complessità delle informazioni fornite dallo Stato membro, potranno essere presentate più richieste di informazioni prima dell’apertura del procedimento succitato.

5.2.   Sospensione concordata dell’esame preliminare

33.

I servizi della Commissione possono sospendere l’esame preliminare, ad esempio quando uno Stato membro chiede una sospensione al fine di modificare la misura di aiuto allineandola alle norme sugli aiuti di Stato, o di comune accordo.

34.

Il periodo della sospensione sarà concordato preventivamente. Se, al termine del suddetto periodo, lo Stato membro non ha presentato una notifica completa conforme alle norme succitate, i servizi della Commissione riavvieranno il procedimento a partire dal punto in cui era stato sospeso. Di norma, i servizi della Commissione informeranno poi lo Stato membro del fatto che la notifica è considerata ritirata o avvieranno immediatamente il procedimento d’indagine formale in ragione dei seri dubbi esistenti quanto alla compatibilità della misura d’aiuto con le norme sugli aiuti di Stato e, quindi, con il mercato interno.

5.3.   Contatti in merito allo stato di avanzamento e contatti con il beneficiario dell’aiuto

35.

Su richiesta, i servizi della Commissione informeranno lo Stato membro dello stato di avanzamento dell’esame preliminare della notifica.

36.

Lo Stato membro può decidere di coinvolgere il beneficiario di una potenziale misura (individuale) di aiuto di Stato nei contatti in essere con la Commissione sullo stato di avanzamento, in particolare, nei casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative a un progetto specifico. I servizi della Commissione raccomandano che il beneficiario partecipi a tali contatti. Tuttavia, la decisione se coinvolgere o meno il beneficiario è rimessa allo Stato membro.

6.   PROCEDURA SEMPLIFICATA PER CASI SEMPLICI

6.1.   Casi assoggettabili alla procedura semplificata

37.

Ove il caso sia semplice e siano soddisfatte determinate condizioni, la Commissione può accettare di trattarlo nell’ambito di una procedura razionalizzata. In tali circostanze, la Commissione cercherà di adottare, entro 25 giorni dalla data di notifica, una decisione in forma abbreviata indicante che la misura notificata non costituisce aiuto oppure una decisione di non sollevare obiezioni (21).

38.

Se uno Stato membro chiede che sia applicata la procedura razionalizzata, i servizi della Commissione stabiliranno se il caso si presti a detto trattamento procedurale. Ciò può accadere, in particolare, quando una misura è sufficientemente simile ad altre misure approvate nell’ambito di almeno tre precedenti decisioni della Commissione nei dieci anni anteriori alla data della pre-notifica (in appresso «decisioni precedenti»). Per stabilire se la misura è sufficientemente simile a quelle valutate nel quadro delle decisioni precedenti, i servizi della Commissione esamineranno tutti i requisiti sostanziali e procedurali applicabili e, in particolare, gli obiettivi e la struttura complessiva della misura, i tipi di beneficiari, i costi ammissibili, i massimali di notifica individuale, i livelli di intensità degli aiuti e le maggiorazioni applicabili (se presenti), l’effetto di incentivazione e i requisiti di trasparenza.

39.

Di norma, quando sono disponibili almeno tre decisioni precedenti, è chiaro che la misura non costituisce aiuto o che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno. In talune circostanze, tuttavia, potrebbe non essere il caso, ad esempio se la Commissione sta rivalutando le decisioni precedenti alla luce della giurisprudenza recente. Poiché tali casi necessitano di un esame attento, i servizi della Commissione negheranno di norma l’applicazione della procedura razionalizzata.

40.

Inoltre, i servizi della Commissione possono negare detta applicazione quando la misura d’aiuto può agevolare una società tenuta a restituire un aiuto di Stato che la Commissione ha valutato come illegittimo e incompatibile con il mercato interno (22).

6.2.   Contatti pre-notifica nella determinazione del ricorso alla procedura razionalizzata

41.

I servizi della Commissione accetteranno di applicare la procedura razionalizzata solo se la misura di cui trattasi è stata oggetto di contatti pre-notifica. In tale contesto, lo Stato membro dovrebbe presentare un modulo di progetto di notifica contenente tutte le informazioni rilevanti, compresi i riferimenti alle decisioni precedenti e una bozza della sintesi della notifica (23) destinata ad essere pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza.

42.

I servizi della Commissione applicheranno la procedura razionalizzata solo se reputano che il modulo di notifica sia, in linea di massima, completo. Ciò significa che i suddetti servizi dispongono, in via di principio, di informazioni sufficienti per approvare la misura ove lo Stato membro fondi la sua notifica sul modulo di progetto di notifica, compresi i risultati dei contatti pre-notifica.

6.3.   Notifica e pubblicazione della sintesi in forma abbreviata

43.

Il termine di 25 giorni per l’adozione di una decisione in forma abbreviata (cfr. punto 38) inizia a decorrere dalla presentazione della notifica da parte dello Stato membro. Nell’ambito della procedura razionalizzata sono impiegati moduli standard per la notifica (24).

44.

A seguito del ricevimento della notifica, i servizi della Commissione ne pubblicheranno una sintesi (25) sul sito Internet della DG Concorrenza indicando che la misura di aiuto presenta i requisiti per l’applicazione della procedura razionalizzata. Le parti interessate avranno quindi dieci giorni lavorativi per presentare osservazioni, in particolare su circostanze che potrebbero richiedere un esame più attento. Qualora una parte interessata sollevi preoccupazioni che, a prima vista, appaiono fondate, i servizi della Commissione applicheranno la procedura ordinaria, informandone lo Stato membro e le parti interessate.

6.4.   Decisione in forma abbreviata

45.

Nei casi in cui è applicata la procedura razionalizzata, la Commissione emetterà di norma una decisione in forma abbreviata. Essa cercherà di adottare, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, una decisione indicante che la misura notificata non costituisce aiuto oppure una decisione di non sollevare obiezioni (26).

46.

La decisione in forma abbreviata contiene la sintesi pubblicata all’epoca della notifica e una breve valutazione della misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e, se del caso, ne attesta la conformità con la precedente prassi decisionale della Commissione. La versione pubblica della decisione sarà pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza.

7.   PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

47.

La Commissione intende migliorare la trasparenza, la prevedibilità e l’efficienza del trattamento di casi complessi trattati nell’ambito del procedimento di indagine formale. A tal fine, essa si servirà in maniera efficiente di tutti gli strumenti procedurali messi a sua disposizione dal regolamento di procedura.

7.1.   Pubblicazione delle decisioni e delle sintesi

48.

Ove lo Stato membro interessato non richieda l’eliminazione di informazioni riservate dalla decisione, la Commissione si adopera per pubblicare la sua decisione di avvio del procedimento di indagine formale (in appresso la «decisione di avvio»), unitamente a una sintesi (27) entro 2 mesi dalla sua adozione.

49.

In caso di disaccordo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro in merito all’eliminazione di informazioni riservate dalla decisione di avvio, la Commissione applicherà i principi della comunicazione relativa al segreto d’ufficio (28) e pubblicherà la decisione al più presto dopo la sua adozione (29). La stessa prassi si applica alla pubblicazione di tutte le decisioni finali (30).

7.2.   Osservazioni delle parti interessate

50.

Le parti interessate, compreso il beneficiario dell’aiuto, possono presentare osservazioni sulla decisione di avvio entro un mese dalla sua pubblicazione (31). In linea di principio, i servizi della Commissione non prorogheranno tale termine e non accetteranno osservazioni una volta che esso è scaduto (32). Essi possono concedere una proroga solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio, se la parte interessata intende fornire informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di contatti intrattenuti con la parte interessata prima della scadenza del termine.

51.

In casi molto complessi, i servizi della Commissione possono inviare una copia della decisione di avvio alle parti interessate, tra cui associazioni di categoria o imprenditoriali, invitandole a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso (33). Le parti interessate collaborano su base volontaria. Al fine di garantire l’efficienza della procedura, nella loro lettera, tali servizi inviteranno le parti interessate a rispondere entro il termine di un mese. La Commissione invierà lo stesso invito a presentare osservazioni al beneficiario dell’aiuto.

52.

Al fine di tutelare i diritti alla difesa (34), i servizi della Commissione trasmetteranno allo Stato membro interessato una versione non riservata delle eventuali osservazioni ricevute dalle parti interessate invitandolo a rispondere entro un mese. Essi comunicheranno allo Stato membro l’eventuale mancata presentazione di osservazioni delle parti interessate.

53.

I servizi della Commissione invitano gli Stati membri ad accettare le osservazioni delle parti interessate nella loro lingua originale così da poter essere inoltrate al più presto. Tuttavia, ove lo Stato membro ne faccia richiesta, tali servizi ne forniranno una traduzione. Ciò potrebbe allungare la durata del procedimento.

7.3.   Osservazioni degli Stati membri

54.

I servizi della Commissione si adoperano per completare al più presto il procedimento di indagine formale. Pertanto applicano rigorosamente i termini fissati nel regolamento di procedura. Se uno Stato membro non presenta osservazioni sulla decisione di avvio o sulle osservazioni di terzi entro un mese (35), i servizi della Commissione possono prorogare il termine di un altro mese a fronte di una richiesta giustificata dello Stato membro, precisando che, tranne casi eccezionali, non sarà accordata alcuna ulteriore proroga. Se lo Stato membro non invia una risposta sufficiente e significativa, la Commissione può adottare una decisione in base alle informazioni in suo possesso (36).

55.

In caso di aiuti illegali (vale a dire nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato), qualora manchino informazioni essenziali alla Commissione per adottare una decisione definitiva, quest’ultima può ingiungere allo Stato membro di fornire informazioni (37). Se lo Stato membro non risponde all’ingiunzione entro il termine fissato, la Commissione può adottare una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso.

7.4.   Richiesta di informazioni supplementari dallo Stato membro interessato

56.

In casi estremamente complessi è possibile che, a seguito del ricevimento delle osservazioni dello Stato membro sulla decisione di avvio, i servizi della Commissione debbano inviare un’ulteriore richiesta di informazioni. Di norma, il termine concesso allo Stato membro per rispondere è di un mese.

57.

Se uno Stato membro non risponde entro il termine, i servizi della Commissione invieranno un sollecito fissando un termine finale, pari di norma a 20 giorni lavorativi. Inoltre, essi informeranno lo Stato membro del fatto che, in mancanza di un’adeguata risposta entro il termine, la Commissione dispone di varie opzioni a seconda delle specificità del caso. Essa può constatare che la notifica è stata ritirata (38), oppure può inviare una richiesta di informazioni ad altre fonti (39). In caso di aiuti illegali, la Commissione può ingiungere che le siano inviate informazioni. Inoltre può adottare una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso (40).

7.5.   Richieste di informazioni ad altre fonti

58.

Dopo l’avvio del procedimento di indagine formale, nei casi in cui è stato concluso formalmente che lo Stato membro non ha fornito informazioni sufficienti nel corso dell’esame preliminare, la Commissione può presentare una richiesta di informazioni a fonti diverse da detto Stato membro (41).

59.

Qualora i servizi della Commissione intendano richiedere informazioni al beneficiario dell’aiuto, devono ottenere il consenso esplicito dello Stato membro. Di norma, quest’ultimo dovrà rispondere a detta richiesta entro un breve termine.

60.

I servizi della Commissione rispetteranno il principio di proporzionalità (42) e richiederanno ad altre fonti solo le informazioni di cui esse dispongono. Alle parti interessate sarà concesso un termine ragionevole, in genere non oltre un mese, per fornire le informazioni.

61.

Oltre alla possibilità di richiedere informazioni ad altre fonti, la Commissione dispone anche del potere di effettuare indagini e raccogliere informazioni fondato sulla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione (43). Le norme specifiche volte a disciplinare le richieste di informazioni ad altre fonti non pregiudicano il suddetto potere.

7.6.   Sospensione giustificata di un’indagine formale

62.

I servizi della Commissione sospenderanno un’indagine formale solo in circostanze eccezionali e di concerto con lo Stato membro. Ciò può accadere ove detto Stato chieda una sospensione per allineare il proprio progetto alle norme sugli aiuti di Stato o quando la sentenza relativa a una causa pendente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’UE può verosimilmente incidere sulla valutazione del caso in esame.

63.

Di norma, la sospensione formale sarà concessa soltanto per una volta e per un periodo concordato in anticipo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro.

7.7.   Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell’indagine formale

64.

La Commissione si adopera sempre per adottare una decisione definitiva in modo rapido e, per quanto possibile, entro 18 mesi dall’avvio della procedura (44). Tale termine può essere prorogato di comune accordo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro. Una proroga può risultare opportuna ove il caso riguardi una nuova misura d’aiuto o sollevi questioni giuridiche non ancora trattate.

65.

Onde garantire il rispetto del suddetto termine di 18 mesi, la Commissione si adopererà per adottare la decisione definitiva entro 6 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato membro o dalla scadenza dell’ultimo termine.

8.   INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTI DI AIUTO

66.

La Commissione può compiere indagini settoriali nel rispetto del principio di proporzionalità (45). Al termine di tali indagini, la Commissione pubblicherà una relazione sui risultati delle indagini sul sito Internet della DG Concorrenza; inoltre, ne informerà gli Stati membri invitandoli, unitamente alle altre parti interessate, a presentare le loro osservazioni sulla relazione entro un termine non superiore a un mese.

67.

Le informazioni acquisite nell’ambito dell’indagine settoriale possono essere utilizzate nel quadro delle procedure relative agli aiuti di Stato e possono indurre la Commissione ad avviare, di propria iniziativa, indagini sulle misure concernenti tali aiuti.

9.   DENUNCE FORMALI

68.

I servizi della Commissione si impegnano a trattare le denunce delle parti interessate con la massima efficienza e trasparenza possibili, servendosi delle migliori pratiche descritte qui di seguito.

9.1.   Modulo di denuncia e obbligo di comprovare l’interesse leso

69.

In base alla definizione di cui all’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura, con interessati si intende qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali. Le parti interessate che intendono presentare una denuncia formale alla Commissione dovrebbero compilare il modulo di denuncia (46) e fornire tutte le informazioni richieste unitamente a una versione non riservata della denuncia (47). Se il modulo di denuncia è completo e la parte richiedente dimostra che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di aiuti a norma dell’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura (48), i servizi della Commissione registreranno il caso come denuncia formale.

70.

Se la parte richiedente non fornisce tutte le informazioni richieste con il modulo di denuncia o non dimostra di avere un interesse ad agire, i servizi della Commissione tratteranno la domanda come informazione di mercato (49) e ne informeranno la suddetta parte. Le informazioni di mercato possono condurre la Commissione ad effettuare ulteriori indagini.

9.2.   Calendario indicativo ed esito dell’esame di una denuncia formale

71.

I servizi della Commissione cercano di esaminare una denuncia formale entro un termine non vincolante di 12 mesi a decorrere dalla registrazione. L’esame potrebbe protrarsi più a lungo in ragione delle circostanze del caso, ad esempio, ove tali servizi necessitino di richiedere ulteriori informazioni all’autore della denuncia, allo Stato membro o a terzi.

72.

Se la denuncia non è circostanziata, i servizi della Commissione cercheranno di informare l’autore della stessa, entro 2 mesi dalla sua registrazione, del fatto che non sussistono motivi sufficienti per prendere in considerazione il caso. Essi inviteranno l’autore della denuncia a presentare ulteriori osservazioni sostanziali entro un mese. Ove questi non vi provveda entro il suddetto termine, la denuncia sarà considerata ritirata.

73.

Anche con riferimento alle denunce relative ad aiuti approvati e/o a misure d’aiuto che non richiedono notifica, i servizi della Commissione cercheranno di rispondere all’autore della denuncia entro 2 mesi dal ricevimento della medesima.

74.

A seconda del loro carico di lavoro e in applicazione del loro diritto alla determinazione delle priorità dei casi (50), i servizi della Commissione cercheranno di applicare una delle seguenti misure entro 12 mesi dalla registrazione della denuncia:

adottare una decisione (51) e inviarne copia all’autore della denuncia;

inviare all’autore della denuncia una lettera recante il proprio parere preliminare sulla misura alla luce delle informazioni disponibili (in appresso «lettera di valutazione preliminare»); la lettera non rappresenta una posizione ufficiale della Commissione.

75.

Se la lettera di valutazione preliminare conclude in modo provvisorio asserendo che non vi sono aiuti incompatibili, l’autore della denuncia può presentare osservazioni entro un mese. Se quest’ultimo non presenta osservazioni entro il termine fissato, la denuncia sarà considerata ritirata.

76.

Se la denuncia riguarda aiuti illegali, i servizi della Commissione ricorderanno all’autore della denuncia che è possibile intentare procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali, le quali possono ordinare la sospensione o il recupero di tali aiuti (52). I servizi della Commissione possono trattare le denunce formali su misure di aiuto impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali come aventi priorità bassa per l’intera durata di tali procedimenti.

77.

Di norma, ma non necessariamente, i servizi della Commissione inoltreranno la versione non riservata delle denunce circostanziate allo Stato membro affinché quest’ultimo possa presentare osservazioni. Essi inviteranno gli Stati membri interessati a rispettare i termini per presentare osservazioni e fornire informazioni sulle denunce. In genere, queste ultime saranno trasmesse allo Stato membro nella loro lingua originale. Tuttavia, ove lo Stato membro ne faccia richiesta, i servizi della Commissione ne forniranno una traduzione. Ciò potrebbe allungare la durata del procedimento.

78.

I servizi della Commissione terranno gli Stati membri e gli autori della denuncia sistematicamente informati in merito alle fasi dell’esame delle denunce e alla loro chiusura.

10.   PIANI DI VALUTAZIONE

79.

Gli effetti positivi dell’aiuto di Stato dovrebbero superare i suoi potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire che ciò si verifichi, la Commissione incoraggia un’efficace valutazione ex post dei regimi di aiuto che potrebbero generare notevoli distorsioni della concorrenza. Sono ricompresi i regimi di aiuto con dotazioni elevate o caratteristiche nuove e i regimi attuati su mercati nei quali sono attesi cambiamenti importanti dal punto di vista del mercato, delle tecnologie o della normativa. Nel corso della fase di pre-notifica, i servizi della Commissione stabiliranno se una valutazione è necessaria. Essi ne informeranno lo Stato membro al più presto permettendogli così di avere tempo sufficiente per preparare un piano di valutazione.

80.

Per i regimi che devono essere valutati sulla base del regolamento generale di esenzione per categoria (53), lo Stato membro deve notificare alla Commissione il suo piano di valutazione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime. La Commissione esaminerà il piano di valutazione e, qualora questo soddisfi le condizioni previste, lo approverà al più presto. Essa estenderà poi anche il periodo durante il quale il regime può essere attuato nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria.

81.

Per i regimi notificati che devono essere sottoposti a valutazione, lo Stato membro deve presentare alla Commissione il suo piano di valutazione contestualmente alla notifica. La Commissione esaminerà il piano di valutazione parallelamente all’aiuto stesso e la sua decisione riguarderà sia il piano che il regime. Si applicano in toto tutti i requisiti procedurali derivanti dal regolamento di procedura.

11.   CONTROLLO

82.

La Commissione procede all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri (54). L’esame ha luogo in cooperazione con gli Stati membri che devono fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie (55).

83.

A partire dalla modernizzazione degli aiuti di Stato, agli Stati membri sono state riconosciute possibilità più ampie di concedere aiuti senza notificarli alla Commissione, principalmente in ragione del fatto che il regolamento generale di esenzione per categoria si applica oggi a un maggior numero di misure. Al fine di garantire che dette misure si conformino alle norme in maniera coerente in tutta l’UE, è sempre più importante per la Commissione controllare l’applicazione dei regimi di aiuto esistenti o esentati da parte degli Stati membri. Pertanto, i servizi della Commissione hanno previsto un processo di monitoraggio annuale nell’ambito del quale essi selezionano un campione di casi di aiuti di Stato da sottoporre a ulteriore controllo.

84.

I servizi della Commissione verificano sia la conformità dei regimi prescelti alla rispettiva base giuridica che la loro attuazione (56).

85.

I servizi della Commissione acquisiscono le informazioni necessarie ai fini del processo di monitoraggio mediante richieste di informazioni agli Stati membri. Di norma, questi ultimi sono chiamati a rispondervi entro 20 giorni lavorativi. In casi giustificati, ad esempio, quando deve essere fornita una quantità eccezionalmente elevata di informazioni, detto termine può essere più lungo.

86.

Se le informazioni fornite non sono sufficienti per stabilire se la misura sia stata correttamente definita ed attuata, i servizi della Commissione invieranno allo Stato membro ulteriori richieste di informazioni.

87.

I servizi della Commissione cercheranno di completare il monitoraggio della misura di aiuto di Stato entro 12 mesi dalla prima richiesta di informazioni e di informare lo Stato membro interessato dell’esito.

12.   MIGLIORE COORDINAMENTO E PARTENARIATO CON GLI STATI MEMBRI

88.

A partire dalla modernizzazione degli aiuti di Stato, gli Stati membri hanno avuto una responsabilità maggiore nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato e hanno maggiore possibilità di concederli senza notificarli alla Commissione. Pertanto, la collaborazione tra Commissione e Stati membri nell’applicazione delle nuove norme sugli aiuti di Stato è divenuta più importante.

89.

Al fine di promuovere rapporti lavorativi più stretti con gli Stati membri, i servizi della Commissione hanno creato vari gruppi di lavoro che riuniscono sia rappresentanti degli Stati membri che della Commissione. Detti gruppi di lavoro si incontrano a cadenza regolare e sono concepiti per permettere lo scambio di informazioni su aspetti pratici ed insegnamenti tratti in sede di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. I servizi della Commissione provvedono al segretariato dei suddetti gruppi di lavoro.

90.

Inoltre sono a disposizione per supportare gli Stati membri, ad esempio, fornendo loro orientamenti informali sull’interpretazione delle nuove norme. Ove richiesto dagli Stati membri, i servizi della Commissione cercano anche di mettere a loro disposizione corsi di formazione su questioni concernenti gli aiuti di Stato.

91.

I servizi della Commissione hanno altresì creato una rete di coordinatori nazionali volta ad agevolare contatti quotidiani con detti Stati. Il coordinatore nazionale costituisce un punto di contatto per gli Stati membri che desiderano rivolgersi ai citati servizi per il trattamento di casi e altri aspetti dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. I coordinatori nazionali dovrebbero essere indicati in copia nelle comunicazioni elettroniche vertenti su questioni di carattere orizzontale, in particolare concernenti l’approccio basato sul portafoglio.

13.   FUTURE REVISIONI

92.

La Commissione applicherà il presente codice delle migliori pratiche alle misure notificate e alle misure sottoposte, in altro modo, alla sua attenzione, a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

93.

Il presente codice delle migliori pratiche può essere riveduto per riflettere:

modifiche delle misure legislative, interpretative e amministrative;

la giurisprudenza pertinente degli organi giurisdizionali dell’Unione; o

l’esperienza acquisita nella sua applicazione.

94.

La Commissione porterà avanti, su base regolare, un dialogo con gli Stati membri e altre parti interessate sull’applicazione del regolamento di procedura, in generale, e del presente codice delle migliori pratiche, in particolare.

(1)  Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), come ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).

(3)  Commission State Aid Scoreboard 2017, Results, trends and observations regarding EU28 State Aid expenditure reports for 2016 (Quadro di valutazione degli aiuti di Stato 2017, Risultati, tendenze e osservazioni sulle relazioni in materia di spesa per gli aiuti di Stato nell’UE-28 per il 2016) del 29 novembre 2017, pag. 14.

(4)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(5)  Cfr. comunicato stampa della Commissione, State aid: Commission gives guidance on local public support measures that do not constitute State aid (Aiuti di Stato: la Commissione fornisce orientamenti sulle misure locali di sostegno pubblico che non costituiscono aiuti di Stato), IP/16/3141, 21 settembre 2016; comunicato stampa della Commissione, State aid: Commission gives guidance on local public support measures that can be granted without prior Commission approval (Aiuti di Stato: la Commissione fornisce orientamenti sulle misure locali di sostegno pubblico che possono essere concesse senza l’autorizzazione preliminare della Commissione), IP/15/4889, 29 aprile 2015.

(6)  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, COM/2018/398 final - 2018/0222, del 6.6.2018.

(7)  Poiché una parte considerevole delle misure oggetto della comunicazione relativa alla procedura semplificata è ora esentata dalla notifica degli aiuti di Stato e il ricorso a detta procedura è, quindi, estremamente limitato, detta comunicazione è stata recepita nel presente codice delle migliori pratiche.

(8)  Comunicazione della Commissione relativa al codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13).

(9)  Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3).

(10)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(11)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015 (GU L 325 del 10.12.2015, pag. 1).

(12)  Cfr. l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di procedura relativo alle decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. Il termine succitato non può essere rispettato se, a causa dell’incompletezza delle notifiche, i servizi della Commissione si trovano a dover presentare varie richieste di informazioni.

(13)  In forza dell’articolo 30 del regolamento di procedura, in tutti i procedimenti in materia di aiuti di Stato, la Commissione è vincolata dal segreto professionale, rafforzato dall’obbligo generale di segreto professionale sancito dall’articolo 339 del trattato.

(14)  Pertanto, essa non rappresenta una posizione ufficiale Commissione, né la pregiudica.

(15)  Attualmente, a fine gennaio e a fine settembre di ciascun anno.

(16)  Ad esempio, nei casi in cui le istituzioni finanziarie dell’Unione europea agiscono come fondo di partecipazione.

(17)  Cfr. l’ articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

(18)  Ad esempio, studi o consulenze esterne.

(19)  Salvo diversamente convenuto nel quadro della pianificazione concordata.

(20)  In forza dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

(21)  A norma dell’articolo 4, paragrafo 2 o 3, del regolamento di procedura.

(22)  Sulla base di un ordine di recupero pendente degli Stati membri, cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, ECLI:EU:C:1994:90.

(23)  Allegato al presente codice delle migliori pratiche.

(24)  Allegato I del regolamento di esecuzione.

(25)  La presente sintesi si basa su un modulo standard fornito in allegato al presente codice delle migliori pratiche.

(26)  Sulla base dell’articolo 4, paragrafi 2 o 3, del regolamento di procedura.

(27)  La sintesi costituisce un breve sunto dei motivi alla base della decisione della Commissione di avviare il procedimento. La sintesi è tradotta in tutte le lingue ufficiali dell’UE ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale unitamente al testo completo della decisione di avvio.

(28)  Comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

(29)  In linea con il paragrafo 33 della comunicazione relativa al segreto d’ufficio.

(30)  In linea con il paragrafo 34 della comunicazione relativa al segreto d’ufficio.

(31)  Articolo 6 del regolamento di procedura.

(32)  Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

(33)  Secondo la giurisprudenza costante, la Commissione può inviare la decisione di avvio del procedimento di indagine formale a determinate parti interessate; cfr., ad esempio, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, ECLI:EU:T:2004:222, punto 195; cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck Spa e a./Commissione, ECLI:EU:C:2002:524, punto 83.

(34)  E conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

(35)  Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

(36)  Conformemente all’articolo 9, paragrafo 7, e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

(37)  Articolo 12 del regolamento di procedura.

(38)  Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

(39)  Articolo 7 del regolamento di procedura.

(40)  Articolo 9, paragrafo 7, e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

(41)  Articolo 7 del regolamento di procedura.

(42)  Articolo 7 del regolamento di procedura.

(43)  Ad esempio, nella causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, ECLI:EU:T:2004:222, l’allora Tribunale di primo grado ha implicitamente riconosciuto alla Commissione il potere di sottoporre quesiti a una delle imprese che avevano formulato osservazioni a seguito della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Analogamente, nella causa T-296/97 Alitalia/Commissione, ECLI:EU:T:2000:289, il suddetto Tribunale ha anche implicitamente riconosciuto alla Commissione il potere, mediante i consulenti esperti da essa nominati, di contattare gli investitori istituzionali per valutare le condizioni di investimento dello Stato italiano all’interno di Alitalia.

(44)  Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di procedura. A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento citato, nel caso di aiuti illegali, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine.

(45)  Articolo 25 del regolamento di procedura.

(46)  Allegato IV del regolamento di esecuzione.

(47)  Cfr. l’ articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

(48)  «Interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

(49)  Come illustrato nel considerando 32 del regolamento di procedura, «[p]er garantire la qualità delle denunce presentate alla Commissione e al contempo la trasparenza e certezza del diritto, è opportuno stabilire le condizioni che una denuncia dovrebbe rispettare affinché la Commissione possa entrare in possesso di informazioni su presunti aiuti illegali e avviare un esame preliminare. Le comunicazioni di informazioni non rispondenti a tali condizioni dovrebbero essere trattate come informazioni generali di mercato e non dovrebbero necessariamente condurre ad indagini d’ufficio».

(50)  Causa T-475/04, Bouygues SA/Commissione, ECLI:EU:T:2007:196, punti 158 e 159.

(51)  Articolo 4 del regolamento di procedura.

(52)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).

(53)  L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento generale di esenzione per categoria esclude dal campo di applicazione dell’esenzione per categoria i regimi di aiuto con dotazione annuale superiore a 150 milioni di EUR, a decorrere da 6 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo che la Commissione abbia prolungato detto periodo a seguito dell’approvazione di un piano di valutazione.

(54)  Sulla base dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato.

(55)  Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

(56)  Se il regime sia stato effettivamente attuato.


ALLEGATO

Sintesi della notifica: Invito a terzi a presentare osservazioni

Notifica di una misura di aiuto di Stato

Il […] è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al termine dell’esame preliminare, la Commissione ritiene che la misura notificata possa rientrare nell’ambito della procedura razionalizzata ai sensi della sezione 6 della comunicazione della Commissione relativa a un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU C … del xx.xx.2018, pag. …).

La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.

Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:

Numero di riferimento dell’aiuto: SA …

Stato membro:

Numero di riferimento dello Stato membro:

Regione:

Autorità che concede l’aiuto:

Titolo della misura di aiuto:

Base giuridica nazionale:

Base UE proposta per la valutazione: … orientamenti o prassi consolidata della Commissione come indicato nelle decisioni della Commissione (1, 2 e 3).

Tipo di misura: Regime/Aiuto ad hoc

Modifica di una misura di aiuto esistente:

Durata (regime):

Data di concessione:

Settori economici interessati:

Tipo di beneficiari (PMI/grandi imprese)

Dotazione di bilancio:

Strumento di aiuto (sovvenzione, contributo in conto interessi, …):

Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato membro interessato e/o alle parti interessate. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione via fax, posta o posta elettronica, indicando il numero di riferimento SA … al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu


19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/28


Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 12 dicembre 2014, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2018/C 253/06)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 12 dicembre 2014 nei confronti di Tuvalu con la decisione 2014/C/447/11 della Commissione (1), in cui si notificava a Tuvalu la possibilità di essere identificata dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2) che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

1.   Quadro giuridico

L’articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all’articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2.   Procedura

Il 12 dicembre 2014 la Commissione europea ha notificato a Tuvalu la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l’identificazione come paese terzo non cooperante, la Commissione ha espressamente invitato Tuvalu a collaborare proponendo un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con Tuvalu. Il paese ha presentato osservazioni scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.

Tuvalu ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN in questione e per prevenirne l’esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3.   Conclusione

Tenuto conto delle circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione considera concluse le azioni avviate nei confronti di Tuvalu ai sensi dell’articolo 32 del regolamento INN in relazione all’adempimento degli obblighi imposti a tale paese dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e alle misure da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all’obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.


(1)  GU C 447 del 13.12.2014, pag. 23.

(2)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/29


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 253/07)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Limoges – Lione (Saint-Exupéry)

Periodo di validità del contratto

Dal 1o febbraio 2019 al 31 gennaio 2023

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

15 ottobre 2018 (entro le ore 12.00, ora locale)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

SYNDICAT MIXTE DE L’AEROPORT LIMOGES BELLEGARDE

Monsieur Fabrice CREON

Directeur

Tel. +33 555433014/642171178

E-mail: direction@smalb-aeroport.fr

o sulla piattaforma del profilo di committente dello SMALB: https://www.e-marchespublics.com


19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/29


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 253/08)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Limoges – Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

Dal 1o febbraio 2019 al 31 gennaio 2023

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

15 ottobre 2018 (entro le ore 12.00, ora locale)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

SYNDICAT MIXTE DE L’AEROPORT LIMOGES BELLEGARDE

Monsieur Fabrice CREON

Directeur

Tel. +33 555433014/642171178

E-mail: direction@smalb-aeroport.fr

o sulla piattaforma del profilo di committente dello SMALB: https://www.e-marchespublics.com


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/30


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese

(2018/C 253/09)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 20 aprile 2018 da tre produttori dell’UE [Colombo New Scal SpA, Rörets Polska Sp. z.o.o. e Vale Mill (Rochdale) Ltd], di seguito denominati congiuntamente «i richiedenti», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di assi da stiro.

Le versioni consultabili della domanda e dell’analisi del grado di sostegno da parte dei produttori dell’Unione per la domanda sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso fornisce informazioni sull’accesso a tale fascicolo.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da assi da stiro, con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, cioè le gambe, il piano e il portaferro («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificate con i codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 e 8516900051) e originarie della Repubblica popolare cinese.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio (4) per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Secondo i richiedenti non è opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno del paese interessato data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

A sostegno delle asserzioni riguardanti le distorsioni significative, i richiedenti hanno citato il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 dicembre 2017, «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations» (5) (Relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), che descrive le circostanze specifiche nel paese interessato. In particolare, i richiedenti hanno affermato che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono essere influenzate dai fattori menzionati, tra l’altro, nei capitoli «materie prime e altri materiali» e «settore siderurgico» della relazione.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto all’esportazione nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa delle distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di vulnerabilità. Tra l’altro, il loro margine di profitto è peggiorato ed è ora inferiore all’obiettivo di profitto stabilito nell’inchiesta iniziale (6).

I richiedenti sostengono inoltre che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. A tale riguardo essi hanno dimostrato che se le misure fossero lasciate scadere, l’attuale livello di importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l’Unione rischierebbe di aumentare a causa dell’esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato e delle potenzialità delle strutture di produzione dei produttori esportatori cinesi di passare facilmente dalla produzione di altri prodotti di metallo alla produzione di assi da stiro.

I richiedenti sostengono inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’avvio dell’inchiesta

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni sugli input e sui codici del sistema armonizzato (SA) indicati nella richiesta (7) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8).

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Pertanto tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame, del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no (9) tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare il campione di produttori, informa le parti interessate della sua decisione di includerle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

La Commissione aggiungerà una nota al fascicolo consultabile dalle parti interessate che rispecchia la selezione del campione. Gli eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono essere presentate entro 3 giorni dalla data di notifica della decisione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).

Il questionario sarà messo a disposizione anche di tutte le associazioni di produttori esportatori note e alle autorità del paese interessato.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, informa le parti interessate, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti (compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato) che intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo da loro consultabile per presentare osservazioni. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, se vi siano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Inoltre le informazioni utili per valutare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base devono essere presentate entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono provenire esclusivamente da fonti accessibili al pubblico.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo del paese interessato.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (10) (11)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato II.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota al fascicolo consultabile dalle parti interessate che rispecchi la selezione del campione. Gli eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono essere presentate entro 3 giorni dalla data di notifica della decisione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le Informazioni relative alla valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo indicazione contraria. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori, i sindacati e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno messo a disposizione le informazioni conformemente alle procedure di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4, saranno considerati parti interessate se esiste di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta in quanto parte interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Il fatto di essere considerata una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è disponibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere alla pagina si prega di seguire le istruzioni ivi indicate.

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve includere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere all’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate e presentate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non saranno utilizzate per presentare informazioni che non sono state ancora registrate nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di andare avanti con l’inchiesta, alle parti interessate potrebbe essere chiesto di fornire nuove informazioni dopo l’audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (12). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che le informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles//Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email

:

TRADE-R693-IRONING-BOARDS-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R693-IRONING-BOARDS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta si concluderà di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

In linea di principio, le parti interessate possono presentare le informazioni entro i termini indicati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà osservazioni delle parti interessate dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni sulle conclusioni definitive o, se del caso, dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni sulle ulteriori conclusioni definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate delle altre parti

Al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa, le parti interessate devono poter formulare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Le parti interessate possono tuttavia commentare solo le questioni sollevate in altre osservazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate a seguito della comunicazione delle conclusioni definitive devono essere presentate, salvo diversa indicazione, entro 3 giorni dalla scadenza del termine per presentare osservazioni sulle conclusioni definitive. In caso di ulteriori conclusioni definitive, le osservazioni presentate da altre parti interessate in risposta a queste ulteriori conclusioni devono essere presentate, salvo diversa indicazione, entro 1 giorni dal termine ultimo per la presentazione di osservazioni su queste ulteriori conclusioni.

Il termine indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga del termine previsto nel presente avviso può essere richiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitata a 3 giorni supplementari. In linea di principio, la proroga del termine non può superare i 7 giorni. Per quanto riguarda i termini per la presentazione di altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a 3 giorni, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale, le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualunque altra domanda eventualmente presentata nel corso del procedimento dalle parti interessate in relazione ai loro diritti di difesa e da terzi.

Può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi della richiesta. In linea di principio, tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono ancora state risolte con i servizi della Commissione a tempo debito.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine, le parti interessate devono chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le richieste di audizione sono presentate in ritardo, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e l’impatto di tali aspetti sui diritti della difesa, tenendo in debito conto l’interesse della buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una delle parti interessate che ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).


(1)  GU C 362 del 26.10.2017, pag. 30.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell’Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 1).

(4)  Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(5)  «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations» (Relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  Con «inchiesta iniziale» s’intende l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, conformemente al considerando 2 del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio

(7)  Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame che è disponibile sul sito web della DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359)

(8)  Salvo disposizioni diverse, tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimento alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(10)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(11)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(12)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

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Testo di immagine

☐ Versione a «diffusione limitata» (1)

☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ASSI DA STIRO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.1. dell’avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

Indirizzo

Referente

Email

Telefono

Fax

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1. dell’avviso di apertura, indicare, nella valuta di conto della società, la produzione, la capacità di produzione e il fatturato [vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (2) e in totale, vendite all’esportazione nel resto del mondo (in totale e per i 5 principali paesi importatori) e vendite sul mercato nazionale] e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato. Indicare la valuta utilizzata

Tabella I

Fatturato e volume delle vendite

Volume (pezzi)

Volume (tonnellate)

Valore nella valuta di conto

(Indicare la valuta utilizzata)

Vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (*) e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società

Totale:

Nome di ciascuno Stato membro

Vendite all’esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società

Totale:

Nome dei 5 principali paesi importatori e rispettivi volumi e valori

(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 1036/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

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Testo di immagine

Volume (pezzi)

Volume (tonnellate)

Valore nella valuta di conto

(Indicare la valuta utilizzata)

Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società

(*) Aggiungere righe supplementari se necessario

Tabella II

Produzione e capacità di produzione

Volume (pezzi)

Volume (tonnellate)

Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame

Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. (GU L 143 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

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☐ Versione a «diffusione limitata» (1)

☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ASSI DA STIRO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

Indirizzo

Referente

Email

Telefono

Fax

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell’avviso di apertura, indicare il fatturato totale in euro (EUR) della società e il fatturato e il volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dal paese interessato e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato. Indicare il volume (pezzi e tonnellate).

Volume (pezzi)

Volume (tonnellate)

Valore in euro (EUR)

Fatturato totale della propria società in euro (EUR)

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese

(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 1036/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

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3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. (GU L 143 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO III

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☐ Versione a «diffusione limitata» (1)

☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ASSI DA STIRO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI RICHIESTE RIGUARDANTI I FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DAI PRODUTTORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni riguardanti i fattori produttivi richieste al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.

Le informazioni richieste vanno inviate alla Commissione all’indirizzo indicato nell’avviso di apertura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

Indirizzo

Referente

Email

Telefono

Fax

2. INFORMAZIONI SUI FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DALLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE

Si prega di fornire una breve descrizione dei processi di produzione del prodotto oggetto del riesame.

Elencare tutti i materiali (materie prime e lavorate) e l’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame e tutti i sottoprodotti e i residui di produzione che sono venduti o (re)introdotti nel processo di produzione del prodotto oggetto del riesame. Fornire, ove opportuno, il corrispondente codice di classificazione (2) del sistema armonizzato (SA) per ciascuna delle voci inserite nelle due tabelle. Compilare un allegato distinto per ciascuna delle società collegate che producono il prodotto oggetto del riesame se il processo di produzione è diverso.

Materie prime ed energia

Codice SA

(Aggiungere righe supplementari se necessario)

(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2) Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comunemente denominato «sistema armonizzato» o «SA», è una nomenclatura internazionale multifunzionale delle merci elaborata dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

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Sottoprodotti e residui di produzione

Codice SA

(Aggiungere righe supplementari se necessario)

La società dichiara che le informazioni di cui sopra sono accurate, per quanto a sua conoscenza.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/44


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9033 — Clearlake Capital Group/Vista/Eagleview Technology Corporation)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 253/10)

1.   

In data 11 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Clearlake Capital Group («Clearlake», Stati Uniti)

Vista Equity Partners Management LLC («Vista», Stati Uniti)

Eagleview Technology Corporation («Eagleview», Stati Uniti)

Clearlake acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Eagleview mediante acquisto di quote/azioni. Alla data della notifica, Eagleview è sotto il controllo esclusivo di Vista. Dopo l’operazione Eagleview sarà controllata congiuntamente da Clearlake e Vista.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Clearlake: fondo di investimento privato che investe principalmente in software e servizi ad alto contenuto tecnologico, prodotti industriali, energia e beni di consumo;

—   Vista: impresa di private equity specializzata negli investimenti in software, dati e imprese basate sulla tecnologia;

—   Eagleview: fornitore di immagini aeree, software di misurazione 3D, analisi dei dati e soluzioni GIS (sistema di informazione geografica) a un’ampia gamma di utenti tra cui enti pubblici, imprese di assicurazione proprietà e danni e operatori dell’edilizia residenziale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9033 — Clearlake Capital Group/Vista/Eagleview Technology Corporation

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/46


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9041 — Hutchison/Wind Tre)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 253/11)

1.   

Il 12 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CK Hutchison Holdings Limited («Hutchison», Hong Kong),

Wind Tre SpA («Wind Tre», Italia).

Hutchison acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Wind Tre.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Hutchison: porti e servizi correlati, vendita al dettaglio, infrastrutture, energia e telecomunicazioni.

—   Wind Tre: servizi di telecomunicazione fissa e mobile in Italia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9041 — Hutchison/Wind Tre

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


Rettifiche

19.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/47


Codice di prenotazione (PNR)

Elenco degli Stati membri che hanno deciso di applicare la direttiva sul PNR ai voli intra-UE

Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

(Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)

( GU C 196 dell’8 giugno 2018 )

(2018/C 253/12)

Pagina 29:

Il seguente Stato membro ha notificato alla Commissione l’applicazione della direttiva sul PNR ai voli intra-UE:

Lettonia