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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 250/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8911 — Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive) ( 1) |
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2018/C 250/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata [Caso M.8968 — HIG Capital/INEOS (Baleycourt business & ICT business)] ( 1) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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2018/C 250/03 |
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Consiglio |
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2018/C 250/04 |
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2018/C 250/05 |
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Commissione europea |
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2018/C 250/06 |
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2018/C 250/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 250/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8911 — Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 250/01)
L'11 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8911. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
[Caso M.8968 — HIG Capital/INEOS (Baleycourt business & ICT business)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 250/02)
L'11 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8968. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
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17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/2 |
DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
dell'11 giugno e del 2 luglio 2018
recante modifica delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
(2018/C 250/03)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),
visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità dell'attuale versione dell'articolo 12, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) (in appresso «le misure di attuazione»), non è possibile attestare la presenza dei deputati con mezzi elettronici. Inoltre il foglio di presenza centrale necessita di risorse umane considerevoli e comporta un trattamento manuale costoso che spesso dà luogo a errori. |
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(2) |
Occorre avviare una fase di test volontaria durante la quale il foglio di presenza centrale dovrebbe essere integrato da un sistema informatizzato basato sulla tecnologia biometrica al fine di consentire una verifica delle garanzie di affidabilità e riservatezza che sono necessarie per fornire ragionevoli assicurazioni quanto alla presenza dei deputati. |
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(3) |
È opportuno inserire nelle misure di attuazione un nuovo articolo onde prevedere una base giuridica che consenta al Parlamento di garantire che, qualora un assistente parlamentare accreditato sia stato riconosciuto come vittima di molestie da parte di un deputato, gli obblighi finanziari nei suoi confronti continuino a essere adempiuti a valere sulle spese di assistenza parlamentare del deputato interessato, anche se quest’ultimo non deve avere diritto alla prestazione di servizi da parte dell'assistente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di attuazione sono modificate come segue:
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1) |
all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presenza dei deputati è attestata dalla loro firma personale sull'elenco di presenza disponibile all'interno dell'emiciclo o nella sala di riunione, oppure dalla loro firma personale apposta nel foglio di presenza centrale durante gli orari di apertura stabiliti dall'Ufficio di presidenza. Un attestato elettronico della presenza dei deputati può essere utilizzato in luogo della loro firma personale.»; |
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2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 34 bis Conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato Qualora il Presidente abbia accertato, a seguito di una procedura interna in contraddittorio in materia di molestie, l'effettività delle molestie psicologiche o sessuali da parte di un deputato nei confronti di un assistente parlamentare accreditato, in deroga all'articolo 33 delle presenti misure di attuazione tutti gli obblighi pecuniari del deputato derivanti dal contratto di tale assistente accreditato, in particolare la retribuzione dell'assistente, sono adempiuti dal Parlamento mediante deduzione dal rimborso delle spese di assistenza parlamentare di tale deputato e il deputato non ha diritto ad alcuna ulteriore prestazione di servizi da parte dell'assistente.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2018.
(1) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(2) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).
Consiglio
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17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/4 |
Avviso all'attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1000 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
(2018/C 250/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Rabah TAHARI, la persona che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/1000 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la persona che figura nei suddetti allegati debba essere inclusa nell'elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2016/1693 e dal regolamento (UE) 2016/1686.
Si attira l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all'articolo 5 di tale regolamento).
La persona in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla sua inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione di: designazioni ISIL (Dàesh)) |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
La persona in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco. Al riguardo si attira l'attenzione della persona interessata sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 20 agosto 2018.
Si richiama inoltre l'attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.
(2) GU L 178 I del 16.7.2018, pag. 3.
(3) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.
(4) GU L 178 I del 16.7.2018, pag. 1.
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17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/5 |
Avviso all'attenzione dell'interessato cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
(2018/C 250/05)
Si richiama l'attenzione dell'interessato sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (2).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 2016/1686.
L'interessato è la persona fisica che soddisfa i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
La persona interessata può rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.
(3) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
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17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 luglio 2018
(2018/C 250/06)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1720 |
|
JPY |
yen giapponesi |
131,65 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4549 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,88270 |
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SEK |
corone svedesi |
10,3333 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1696 |
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ISK |
corone islandesi |
125,20 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,4790 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,883 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
322,14 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,3013 |
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RON |
leu rumeni |
4,6558 |
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TRY |
lire turche |
5,6893 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5773 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5399 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1989 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7262 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5954 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 320,93 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,4493 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8273 |
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HRK |
kuna croata |
7,3945 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 847,50 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7382 |
|
PHP |
peso filippino |
62,691 |
|
RUB |
rublo russo |
72,9220 |
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THB |
baht thailandese |
38,981 |
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BRL |
real brasiliano |
4,5090 |
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MXN |
peso messicano |
22,0340 |
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INR |
rupia indiana |
80,3515 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/7 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o agosto 2018
[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
(2018/C 250/07)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 203 del 13.6.2018, pag. 15.
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Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
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1.8.2018 |
… |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
-0,18 |
1,12 |
-0,18 |
0,04 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,30 |
0,21 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,68 |
-0,33 |
-0,18 |
-0,18 |
0,86 |
|
1.7.2018 |
31.7.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
-0,18 |
1,12 |
-0,18 |
0,04 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,30 |
0,13 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,68 |
-0,33 |
-0,18 |
-0,18 |
0,86 |
|
1.6.2018 |
30.6.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
1,12 |
-0,18 |
0,04 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,30 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,33 |
-0,18 |
-0,18 |
0,86 |
|
1.5.2018 |
31.5.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,95 |
-0,18 |
0,03 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,40 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,33 |
-0,18 |
-0,18 |
0,86 |
|
1.4.2018 |
30.4.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,95 |
-0,18 |
0,03 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,40 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
|
1.3.2018 |
31.3.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,95 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
|
1.2.2018 |
28.2.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,75 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
|
1.1.2018 |
31.1.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,75 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,13 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
1,89 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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17.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/8 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2018/C 250/08)
1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
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Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Biodiesel |
Argentina Indonesia |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2). |
27.11.2018 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.