ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 244/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8937 — Advent International/Zentiva) ( 1) |
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2018/C 244/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8904 — PIMCO/Echo/JV) ( 1) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 244/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2018/C 244/04 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 244/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8999 — CACF/Bankia/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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2018/C 244/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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Rettifiche |
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2018/C 244/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8937 — Advent International/Zentiva)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 244/01)
Il 5 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8937. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
12.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8904 — PIMCO/Echo/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 244/02)
Il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8904. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 luglio 2018
(2018/C 244/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1735 |
JPY |
yen giapponesi |
130,53 |
DKK |
corone danesi |
7,4541 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88482 |
SEK |
corone svedesi |
10,2745 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1653 |
ISK |
corone islandesi |
125,40 |
NOK |
corone norvegesi |
9,4458 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,929 |
HUF |
fiorini ungheresi |
324,66 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3214 |
RON |
leu rumeni |
4,6602 |
TRY |
lire turche |
5,6103 |
AUD |
dollari australiani |
1,5869 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5421 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2111 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7266 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5968 |
KRW |
won sudcoreani |
1 318,67 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,8210 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8359 |
HRK |
kuna croata |
7,3960 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 857,33 |
MYR |
ringgit malese |
4,7374 |
PHP |
peso filippino |
62,893 |
RUB |
rublo russo |
72,7507 |
THB |
baht thailandese |
39,042 |
BRL |
real brasiliano |
4,4923 |
MXN |
peso messicano |
22,3622 |
INR |
rupia indiana |
80,7045 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
12.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/3 |
BANDO DI CONCORSO GENERALE
(2018/C 244/04)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:
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EPSO/AD/361/18 — TRADUTTORI (AD 5) DI LINGUA IRLANDESE (GA) |
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 244 A del 12 luglio 2018.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8999 — CACF/Bankia/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 244/05)
1.
In data 5 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1), con cui CA Consumer Finance S.A. («CACF», Francia) e Bankia S.A. («Bankia», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione («Target»).La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— per Bankia: servizi finanziari ed erogazione di finanziamenti, assicurazioni, gestione di attivi e di beni immobili in Spagna,
— per CACF: erogazione di credito al consumo in una varietà di ambiti ad esso attinenti, quali le vendite dirette, il finanziamento dei punti di vendita, il commercio elettronico, i partenariati e l'intermediazione in 19 paesi,
— per Target: erogazione di prodotti per il credito al consumo a singoli, lavoratori autonomi e altre attività correlate, esclusivamente in Spagna e attraverso canali non bancari, quali, ad esempio, concessionarie auto, negozi, contatti diretti per telefono o siti Internet.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:
M.8999 — CACF/Bankia/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
12.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 244/06)
1.
Il 5 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Summit Tailwind Belgium NV(«Summit», Belgio), controllata da Sumitomo Corporation («Sumitomo», Giappone), |
— |
Parkwind NV («Parkwind», Belgio), controllata congiuntamente dal gruppo Korys/Colruyt («Korys/Colruyt», Belgio) e da PMV NV («PMV», Belgio), |
— |
Northwester2 NV («Northwester2», Belgio). |
Sumitomo e Parkwind acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Northwester2.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Summit è una società veicolo detenuta da Sumitomo. Sumitomo è una società commerciale integrata che fornisce un’ampia gamma di beni e servizi in Giappone e nel mondo, tra cui partecipazioni in parchi eolici offshore in Belgio. |
— |
Parkwind opera nel mercato della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio. Parkwind è un veicolo di investimento e di sviluppo del gruppo Korys/Colruyt e di PMV. Il gruppo Korys/Colruyt opera principalmente nel mercato della vendita al dettaglio di beni di consumo correnti e di altre attività. PMV è una società di investimento indipendente controllata dalla regione fiamminga. |
— |
Northwester2 detiene una concessione per la costruzione e la gestione di un impianto eolico offshore nella zona economica esclusiva belga del Mare del Nord. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Rettifiche
12.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 244/6 |
Rettifica del Codice di prenotazione (PNR)
Elenco degli Stati membri che hanno deciso di applicare la direttiva sul PNR ai voli intra-UE
Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 196 dell'8 giugno 2018 )
(2018/C 244/07)
Pagina 29:
Il seguente Stato membro è aggiunto a quelli che hanno notificato alla Commissione l’applicazione della direttiva sul PNR ai voli intra-UE:
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Svezia |