ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 239/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8928 — Francisco Partners/Verifone Systems) ( 1) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 239/02 |
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2018/C 239/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 239/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8905 — AXA Group/Roland) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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2018/C 239/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9001 — Kuehne + Nagel/Temasek/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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2018/C 239/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8938 — LG Electronics/ZKW Holding/Mommert Gewerbeimmobilien) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8928 — Francisco Partners/Verifone Systems)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 239/01)
Il 22 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8928. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 luglio 2018
(2018/C 239/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1724 |
JPY |
yen giapponesi |
129,65 |
DKK |
corone danesi |
7,4528 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88595 |
SEK |
corone svedesi |
10,2910 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1634 |
ISK |
corone islandesi |
125,20 |
NOK |
corone norvegesi |
9,4425 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,942 |
HUF |
fiorini ungheresi |
324,35 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3675 |
RON |
leu rumeni |
4,6608 |
TRY |
lire turche |
5,4038 |
AUD |
dollari australiani |
1,5809 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5397 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2013 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7186 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5948 |
KRW |
won sudcoreani |
1 310,92 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,9388 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7937 |
HRK |
kuna croata |
7,4065 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 847,39 |
MYR |
ringgit malese |
4,7424 |
PHP |
peso filippino |
62,519 |
RUB |
rublo russo |
74,0505 |
THB |
baht thailandese |
38,900 |
BRL |
real brasiliano |
4,6279 |
MXN |
peso messicano |
22,4660 |
INR |
rupia indiana |
80,7460 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/3 |
Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2018/C 239/03)
In seguito all’istanza presentata da Bilbaína de Alquitranes SA et al., il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 7 ottobre 2015 nella causa T-689/13, ha annullato parzialmente il regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione (1) laddove classifica la sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2) tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1. La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, che ha respinto l’impugnazione con sentenza del 22 novembre 2017 nella causa C-691/15 P. L’annullamento parziale pronunciato dal Tribunale è pertanto confermato e la sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2) non è più classificata tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1. Resta invariata la classificazione di detta sostanza tra le sostanze cancerogene di categoria 1 A, mutagene di categoria 1B e tossiche per la riproduzione di categoria 1B.
(1) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8905 — AXA Group/Roland)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 239/04)
1.
In data 29 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
AXA Konzern AG (Germania), appartenente al gruppo AXA («AXA»), |
— |
Roland Rechtsschutzversicherungs AG («Roland», Germania). |
AXA acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Roland.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— AXA: opera su scala mondiale nelle assicurazioni e nella gestione patrimoniale,
— Roland: opera principalmente nella fornitura di assicurazioni di tutela giudiziaria, di assicurazioni per sinistri e guasti e di servizi di assistenza in Germania.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:
M.8905 — AXA Group/Roland
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9001 — Kuehne + Nagel/Temasek/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 239/05)
1.
In data 29 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Kuehne + Nagel Management AG («K+N», Svizzera), |
— |
Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapore), |
— |
impresa comune di nuova costituzione («JV», Singapore) |
K+N e Temasek acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JV.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— K+N: impresa logistica che opera su scala mondiale essenzialmente nel trasporto marittimo, nel trasporto aereo e nelle spedizioni terrestri, nonché nella logistica contrattuale,
— Temasek: impresa di investimento con un ampio portafoglio di investimenti che comprende i servizi finanziari, le telecomunicazioni e i media, i beni immobili, le scienze della vita, l’energia e i trasporti,
— JV: impresa di nuova costituzione che individua e investe in giovani imprese di tecnologie di logistica che si concentrano sullo sviluppo e sulla commercializzazione dell’applicazione della tecnologica alla logistica e ai servizi e ai prodotti della catena di approvvigionamento.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:
M.9001 — Kuehne + Nagel/Temasek/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8938 — LG Electronics/ZKW Holding/Mommert Gewerbeimmobilien)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 239/06)
1.
In data 13 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
LG Electronics, Inc. («LGE») (Corea del Sud), |
— |
ZKW Holding GmbH («ZKW Holding») (Austria) e Mommert Gewerbeimmobilien Verwaltungs GmbH («MGIV») (Austria) (collettivamente, «ZKW»). |
LGE acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di ZKW.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
LGE opera su scala mondiale nella produzione e nella fornitura di dispositivi e componenti elettronici, dispositivi di comunicazione mobile e elettrodomestici. LGE è entrata di recente nel mercato dei sistemi di illuminazione automotive, con vendite limitate in Asia e una specializzazione nell’illuminazione posteriore. |
— |
ZKW è un fabbricante austriaco di sistemi di illuminazione auto che esporta in tutto il mondo. ZKW sviluppa e produce sistemi di illuminazione per l’intera gamma di autoveicoli presente sul mercato. ZKW produce principalmente sistemi di illuminazione anteriore per produttori di apparecchiature originali («OEM») nell’Unione europea. MGIV è semplicemente una società di partecipazione intermedia, che non è direttamente coinvolta in alcuna attività economica. Dopo la chiusura, MGIV deterrà indirettamente gli attivi immobiliari di ZKW Holding a Wieselburg. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8938 — LG Electronics/ZKW Holding/Mommert Gewerbeimmobilien
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.