ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 238

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
6 luglio 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2016-2017
Sedute dal 12 al 15 dicembre 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 387 del 16.11.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 13 dicembre 2016

2018/C 238/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (2016/2009(INI))

2

2018/C 238/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI))

28

2018/C 238/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale (2016/2060(INI))

42

 

Mercoledì 14 dicembre 2016

2018/C 238/04

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (16384/1/2010 — C7-0097/2011 — 2010/0323(NLE) — 2016/2226(INI))

51

2018/C 238/05

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE) — 2016/2229(INI))

55

2018/C 238/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2016/2219(INI))

57

2018/C 238/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (2016/2036(INI))

89

2018/C 238/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sugli strumenti della PAC intesi a ridurre la volatilità dei prezzi nei mercati agricoli (2016/2034(INI))

101

 

Giovedì 15 dicembre 2016

2018/C 238/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti (2016/3026(RSP))

108

2018/C 238/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulla situazione della minoranza rohingya in Myanmar/Birmania (2016/3027(RSP))

112

2018/C 238/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulle fosse comuni in Iraq (2016/3028(RSP))

117

2018/C 238/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul progetto di direttiva di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (D047308/01 — 2016/3010(RSP))

120

2018/C 238/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul sostegno a favore delle vittime sopravvissute al talidomide (2016/3029(RSP))

125

2018/C 238/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico (2016/2902(RSP))

128

2018/C 238/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015 (2016/2146(INI))

132

2018/C 238/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sugli accordi internazionali nel settore dell'aviazione (2016/2961(RSP))

142


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 13 dicembre 2016

2018/C 238/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione (16152/2014 — C8-0152/2015 — 2014/0195(NLE))

144

2018/C 238/18

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (11625/1/2016 — C8-0427/2016 — 2012/0179(COD))

145

2018/C 238/19

Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (2016/2114(REG))

146

 

Mercoledì 14 dicembre 2016

2018/C 238/20

P8_TA(2016)0488
Procedure di insolvenza e amministratori delle procedure di insolvenza ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (COM(2016)0317 — C8-0196/2016 — 2016/0159(COD))
P8_TC1-COD(2016)0159
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

393

2018/C 238/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (16384/1/2010 — C7-0097/2011 — 2010/0323(NLE))

394

2018/C 238/22

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (07620/2016 — C8-0463/2016 — 2016/0092(NLE))

395

2018/C 238/23

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE))

396

2018/C 238/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia ed Europol (10343/2016 — C8-0266/2016 — 2016/0810(CNS))

397

2018/C 238/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive, presentata dalla Spagna) (COM(2016)0708 — C8-0454/2016 — 2016/2298(BUD))

398

2018/C 238/26

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (11197/1/2016 — C8-0424/2016 — 2013/0013(COD))

403

2018/C 238/27

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD))

404

2018/C 238/28

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (11199/1/2016 — C8-0426/2016 — 2013/0029(COD))

406

2018/C 238/29

P8_TA(2016)0499
Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013)0296 — C7-0144/2013 — 2013/0157(COD))
P8_TC1-COD(2013)0157
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti

407

2018/C 238/30

Decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta nomina di Juhan Parts a membro della Corte dei conti (C8-0445/2016 — 2016/0817(NLE))

409

2018/C 238/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))

410

 

Giovedì 15 dicembre 2016

2018/C 238/32

P8_TA(2016)0508
Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso: revisione del meccanismo di sospensione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (COM(2016)0290 — C8-0176/2016 — 2016/0142(COD))
P8_TC1-COD(2016)0142
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)

416


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute dal 12 al 15 dicembre 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 387 del 16.11.2017 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 13 dicembre 2016

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/2


P8_TA(2016)0485

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (2016/2009(INI))

(2018/C 238/01)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 («la Carta»), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,

visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Unione europea (UE) il 23 dicembre 2010,

viste le osservazioni conclusive adottate nell'ottobre 2015 dal comitato CRPD delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata a New York il 20 novembre 1989,

visti i seguenti Commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e dei minori separati dalle famiglie al di fuori del loro paese di origine, n. 7 (2005) sull'attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, n. 9 (2006) sui diritti dei bambini con disabilità, n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, n. 13 (2011) sul diritto dei minori alla libertà da ogni forma di violenza e n. 14 (2013) relativo al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979 e la piattaforma d'azione di Pechino, le sue risoluzioni del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (1) e del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (2) e le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2014 intitolate «Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile»,

visti la convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e il relativo protocollo del 1967 concernenti lo status dei rifugiati,

vista la Convenzione internazionale del 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

visti gli orientamenti e i principi in materia di diritti umani alle frontiere internazionali raccomandati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR),

vista la relazione del 22 luglio 2014 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione,

vista la strategia d'attuazione regionale del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento, adottato nel 2002,

visti i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (principi di Parigi), allegati alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare le cause 18766/11 e 36030/11, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

vista la risoluzione 1985 (2014) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione e i diritti delle minoranze nazionali in Europa,

vista la Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani,

vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (3),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei rom negli Stati membri (4),

vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (5),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (6),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (7),

vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (8),

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (9),

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, sui servizi di media audiovisivi (10) e i risultati della consultazione pubblica condotta dalla Commissione fra il luglio e il settembre 2015,

vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (11),

vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (12),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (13),

viste le direttive sui diritti processuali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali,

visto il pacchetto Protezione dei dati, adottato nel dicembre 2015,

visti il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (14), che istituisce la guardia costiera e di frontiera europea e la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (15) (direttiva sulle procedure di asilo),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

visto il Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, adottato con le conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011,

viste le conclusioni del Consiglio del 15 giugno 2011 sull'educazione e la cura della prima infanzia,

viste le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni», del 5 e 6 giugno 2014, sulla politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2015, sul tema «Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere»,

vista la dichiarazione del trio di Presidenza dell'UE sull'uguaglianza di genere, del 7 dicembre 2015,

viste le conclusioni del Consiglio sull'uguaglianza delle persone LGBTI, adottate il 16 giugno 2016,

viste le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),

vista la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione (dichiarazione di Parigi),

visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 24 giugno 2013,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti dell'uomo,

vista l'indagine Eurobarometro «La discriminazione nella UE nel 2015»,

viste la comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158) e le conclusioni del Consiglio intitolate «Garantire il rispetto dello Stato di diritto»,

visto l'elenco di azioni della Commissione europea per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI,

vista la relazione della Commissione del 2015 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, (SWD(2016)0054),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi» (COM(2016)0377),

vista la strategia Europa 2020, in particolare i suoi obiettivi in materia di povertà ed esclusione sociale,

vista la pubblicazione dell'OCSE e dell'Unione europea dal titolo «Indicatori sull'integrazione degli immigrati 2015 — Integrarsi»,

viste la comunicazione della Commissione intitolata «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione» (COM(2013)0083) e la sua raccomandazione 2013/112/UE del 20 febbraio 2013 sul tema «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»,

vista la relazione della Commissione del 29 maggio 2013 sui progressi compiuti in merito agli obiettivi di Barcellona intitolata «Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva» (COM(2013)0322),

vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016) (COM(2012)0286), in particolare le disposizioni relative al finanziamento dello sviluppo di orientamenti sui sistemi per la protezione dei minori e lo scambio di buone pratiche,

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom» (COM(2013)0454),

visti la relazione della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2015 (COM(2016)0265) e i relativi documenti di lavoro,

vista la relazione 2013 della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione dal titolo «Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro» (COM(2013)0269),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Valutare l'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri — 2016» (COM(2016)0424),

vista la relazione della Commissione intitolata «Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione» (COM(2014)0038),

vista l'agenda europea sulla migrazione (COM(2015)0240),

vista l'agenda europea sulla sicurezza (COM(2015)0185),

viste le conclusioni del convegno annuale 2015 sui diritti fondamentali,

visti risultati della consultazione pubblica per il convegno annuale 2016 sui diritti fondamentali su «Pluralismo dei media e democrazia»,

vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, presentata dalla Commissione (COM(2008)0426),

vista la proposta della Commissione sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa,

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom (16),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (17),

viste le sue risoluzioni sull'uguaglianza di genere,

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (18),

viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, in particolare la più recente dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014) (19),

viste le sue risoluzioni sulle migrazioni, in particolare la più recente del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (20),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (21),

vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25o anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (22),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea (23),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 in occasione della Giornata internazionale dei rom — antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (24),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE (25);

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (26);

vista la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/8/2014/AN concernente la Commissione europea,

visto il parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo al progetto di accordo sull'adesione dell'Unione europea alla CEDU,

viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, che fanno della Carta uno dei loro riferimenti nell'interpretazione della legge nazionale, in particolare le cause C-83/14, C-360/10, C-70/10, C-390/12, C-199/12, C-200/12, C-201/12, C-404/15, C-659/15, C-362/14,

vista la relazione 2016 sui diritti fondamentali elaborata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

visto il Manuale sul diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia (2015) dell'Agenzia per i diritti fondamentali,

visto lo studio dell'Agenzia per i diritti fondamentali su una giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze dei professionisti sulla partecipazione dei minori nei procedimenti civili e penali in dieci Stati membri dell'UE (2015),

vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali sulla violenza nei confronti dei minori con disabilità: legislazione, politiche e programmi dell'UE (2015),

visti il sondaggio dell'Agenzia per i diritti fondamentali sulla comunità LGBT nell'UE (2013), la sua relazione «Being Trans in the European Union Comparative analysis of the EU LGBT survey data» (Essere transessuali nell'Unione europea — analisi comparativa dei dati del sondaggio LGBT dell'UE) (2014) e il suo documento di approfondimento sulla situazione dei diritti fondamentali delle persone intersessuali (2015),

vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza contro le donne: un'indagine a livello dell'UE),

visto il sondaggio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali «Antisemitism — Overview of data available in the European Union 2004-2015» (Antisemitismo, una panoramica dei dati disponibili nell'Unione europea per il 2004-2015),

vista l'analisi giuridica comparativa dell'Agenzia per i diritti fondamentali sulla protezione contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali nell'UE,

viste le indagini EU-MIDIS e l'indagine sui rom dell'Agenzia per i diritti fondamentali,

visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2015 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e la sua relazione del 2015 intitolata «Reconciliation of work, family and private life in the European Union: Policy review» (Conciliazione fra vita professionale, familiare e privata nell'Unione europea: esame delle politiche),

visto il documento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere «Study to identify and map existing data and resources on sexual violence against women in the EU» (Studio per individuare e mappare i dati e le risorse disponibili sulla violenza sessuale contro le donne nell'UE),

vista la relazione 2016 di Europol sulla situazione della tratta di esseri umani nell'UE,

vista la relazione di Eurostat del 2015 sulla tratta di esseri umani,

visti gli studi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) intitolati «Working time and work-life balance in a life course perspective» (Orario di lavoro ed equilibrio tra lavoro e vita privata nella prospettiva dell'arco di vita) (2013), «Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» (Prendersi cura dei figli e di altre persone a carico: effetto sulla carriera dei giovani lavoratori) (2013) e «Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change» (Lavoro e cura: misure di conciliazione in tempi di cambiamento demografico) (2015),

visto lo studio dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, del maggio 2015, dal titolo «Gender equality in employment and occupation — Directive 2006/54/EC, European Implementation Assessment» (Uguaglianza di genere nell'occupazione e nella professione — direttiva 2006/54/CE, valutazione di attuazione europea),

visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo intitolato «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» (Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

vista l'audizione sui diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 16 giugno 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0345/2016),

A.

considerando che è essenziale tutelare tutti i diritti fondamentali; che la Carta dei diritti fondamentali è stata integrata appieno nei trattati e che nell'UE e negli Stati membri si verificano violazioni dei diritti fondamentali, come indicano le relazioni della Commissione europea, dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite nonché delle ONG;

B.

considerando che l'Unione europea è una comunità fondata sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

C.

considerando che lo Stato di diritto costituisce la spina dorsale della democrazia liberale europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'UE che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri; che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la tutela dei diritti fondamentali e degli obblighi previsti dai trattati e dal diritto internazionale;

D.

considerando che nell'affrontare le sfide odierne l'UE e gli Stati membri dovrebbero difendere e mettere in pratica tali valori in tutte le loro azioni; che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato a livello nazionale riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati;

E.

considerando che le istituzioni dell'UE hanno già avviato le procedure per superare il cosiddetto «dilemma di Copenaghen»; che i recenti sviluppi hanno dimostrato la necessità di rivedere e integrare gli strumenti e i processi volti a garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei valori dei trattati, come pure di sviluppare un meccanismo efficace per colmare le restanti lacune e assicurare la difesa dei principi e dei valori dei trattati in tutta l'Unione; che tale meccanismo dovrebbe basarsi su dati concreti ed essere obiettivo, non discriminatorio, in grado di fornire valutazioni in condizioni di parità, rispettoso dei principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità, applicabile sia agli Stati membri che alle istituzioni dell'Unione nonché strutturato secondo un approccio graduale che preveda sia una funzione preventiva sia una funzione correttiva;

F.

considerando che l'Unione europea si impegna a rispettare la libertà e il pluralismo dei media nonché il diritto all'informazione e la libertà di espressione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU;

G.

considerando che le migrazioni fanno parte del presente e del futuro dell'UE e costituiscono una delle maggiori sfide odierne, in quanto chiamano in causa le responsabilità umanitarie internazionali dell'UE e degli Stati membri, e nel contempo sono un'opportunità in termini demografici e rendono necessaria una soluzione orientata al futuro, sia per la gestione della crisi di breve e medio termine sia a livello di politiche di lungo termine per l'integrazione e l'inclusione sociale;

H.

considerando che il diritto di asilo è garantito dalla Convenzione sullo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra) del 1951 e dal relativo protocollo del 31 gennaio 1967, come pure dalla Carta;

I.

considerando che tra settembre e dicembre 2015 la Commissione ha adottato 48 decisioni di infrazione nei confronti di diversi Stati membri per l'inadeguatezza del recepimento e dell'attuazione del sistema europeo comune di asilo;

J.

considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, almeno 3 771 persone sono morte o scomparse nel 2015 nel tentativo di raggiungere un luogo sicuro in Europa, il che porta il totale dei morti e dei dispersi negli ultimi vent'anni a oltre 30 000;

K.

considerando che gli atti di terrorismo costituiscono una delle violazioni più gravi dei diritti e delle libertà fondamentali; che è necessario disporre degli strumenti adeguati per proteggere i cittadini e i residenti dell'Unione e per rispondere in maniera inequivocabile e combattere tali violazioni nel quadro dello Stato di diritto;

L.

considerando che l'uccisione di otto giornalisti della rivista satirica Charlie Hebdo, avvenuta il 7 gennaio 2015, ha costituito un tentativo di attacco alla libertà dei mezzi d'informazione, alla libertà di espressione e alla libertà delle arti nell'UE;

M.

considerando che è essenziale che in tutti i provvedimenti adottati dagli Stati membri e dall'UE siano rispettati i diritti fondamentali e le libertà civili, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo, la libertà di espressione e informazione e la libertà di pensiero, coscienza e religione; che l'efficace controllo democratico delle misure di sicurezza è fondamentale; che la sicurezza dei cittadini europei deve preservare i loro diritti e le loro libertà; che questi due principi sono in realtà le due facce di una stessa medaglia;

N.

considerando che ogni eventuale limitazione ai diritti e alle libertà riconosciuti dalla Carta deve rispettare il principio di proporzionalità e necessità conformemente all'articolo 52 della Carta;

O.

considerando che, conformemente all'articolo 72 TFUE, devono essere rispettate le competenze degli Stati membri relative ai servizi di intelligence;

P.

considerando che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (27), e in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, prevede che, nella prestazione dei servizi di trasmissione, memorizzazione e «hosting», gli Stati membri non impongano ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

Q.

considerando che, secondo la Commissione, 75 milioni di persone ogni anno sono vittime di reati nell'UE;

R.

considerando che la tratta di esseri umani costituisce un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, che rappresenta una grave lesione della dignità umana nonché una delle peggiori forme di violazione dei diritti fondamentali, che colpisce in modo sproporzionato le donne e le bambine ed è esplicitamente vietata dalla Carta;

S.

considerando che la tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale risulta ancora essere la forma più diffusa; che il 76 % delle vittime registrate nell'UE sono donne; che le vittime identificate della tratta di esseri umani nell'UE sono nel 70 % dei casi cittadini dell'UE;

T.

considerando che la direttiva 2011/36/UE introduce disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione della criminalità per quanto concerne la tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

U.

considerando che la tratta e il traffico di esseri umani sono due fenomeni ben distinti, che possono tuttavia essere in alcuni casi collegati;

V.

considerando che la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'incitamento all'odio e i reati d'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia o dai pregiudizi contro la religione o il credo, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona minacciano i valori fondamentali dell'UE e degli Stati membri; che si assiste a una crescita dell'incitamento all'odio da parte delle forze politiche e a un aumento della xenofobia e di altre forme di pregiudizio in importanti settori della popolazione, anche attraverso Internet; che la lotta alla discriminazione, al razzismo e alla xenofobia è cruciale per garantire il rispetto dei valori europei di tolleranza, diversità e rispetto reciproco;

W.

considerando che le persone possono essere esposte a discriminazioni multiple e intersettoriali; che le politiche volte a contrastare una determinata forma di discriminazione dovrebbero tener conto della situazione di gruppi specifici che sono suscettibili di subire discriminazioni multiple basate, tra l'altro, sull'età, la razza, la religione, l'orientamento sessuale, il genere o la disabilità;

X.

considerando che la parità fra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE e che è vietata qualsiasi discriminazione basata sul genere;

Y.

considerando che la violenza nei confronti delle donne rappresenta una violazione dei diritti fondamentali che interessa tutti i livelli sociali, indipendentemente dall'età, dal livello d'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di origine o residenza; che le disuguaglianze di genere e gli stereotipi di genere accrescono il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento, impedendo altresì la piena partecipazione delle donne a tutti gli ambiti della vita;

Z.

considerando che, in base ai dati emersi dall'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sulla violenza nei confronti delle donne, dall'età di 15 anni nell'UE una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale, una su dieci ha subito una forma di violenza sessuale e una su venti è stata stuprata;

AA.

considerando che la violenza nei confronti delle donne è ancora «tacitamente» tollerata in molti luoghi e spesso non è denunciata alla polizia a causa della mancanza di fiducia nelle autorità da parte delle vittime; che è necessario un approccio di tolleranza zero;

AB.

considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti rientrano nelle competenze degli Stati membri; che, tuttavia, l'UE può contribuire alla promozione delle migliori prassi fra gli Stati membri;

AC.

considerando che è necessario garantire un accesso paritario all'assistenza sanitaria, anche in ambito sessuale e riproduttivo, indipendentemente dalla situazione delle donne a livello economico, geografico e di disabilità;

AD.

considerando che i bambini sono il futuro della nostra società e che noi siamo responsabili del loro presente; che l'istruzione è uno dei modi migliori per trasmettere valori quali pace, tolleranza, convivenza, uguaglianza, giustizia e rispetto dei diritti umani attraverso metodi d'istruzione formali, non formali e informali, conformemente all'articolo 14 della Carta;

AE.

considerando che le linee telefoniche dirette destinate ai bambini, i servizi di informazione e strumenti simili sono utili meccanismi di sensibilizzazione, segnalazione e denuncia in caso di violazione dei diritti dei bambini;

AF.

considerando che la trasmissione in diretta di abusi sessuali sui bambini non costituisce più una nuova tendenza emergente, bensì una realtà consolidata; che i bambini rischiano di cadere vittime della manipolazione psicologica e dell'adescamento online per fini sessuali, che nei casi più gravi possono tradursi in coercizione sessuale e altre forme di abuso, e che non si sta intervenendo adeguatamente per prevenire l'abuso sessuale sui minori mediante programmi educativi né per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nella lotta alle reti della pedofilia;

AG.

considerando che il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali è particolarmente importante quando sono coinvolti i minori, che rappresentano la parte più indifesa della società;

AH.

considerando che, in applicazione dell'articolo 37 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e del principio dell'interesse superiore del bambino, i minori non accompagnati o separati dagli adulti non dovrebbero, di norma, essere detenuti, e si dovrebbe garantire che siano collocati in un ambiente sicuro che offra tutta la protezione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione necessarie;

AI.

considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è uno dei principi di base dell'UE; che è necessario rafforzare l'effettiva protezione delle minoranze; che, dinanzi all'aumento del populismo e dell'estremismo, si dovrebbe promuovere la convivenza con le minoranze e il rispetto delle stesse; che le minoranze contribuiscono alla ricchezza e alla diversità dell'Europa; che la crisi migratoria ha fomentato la diffidenza e il crescente odio nei confronti delle comunità minoritarie in Europa;

AJ.

considerando che, secondo la relazione del 2016 sui diritti fondamentali pubblicata dall'Agenzia per i diritti fondamentali, la discriminazione e i sentimenti di antiziganismo continuano a rappresentare un problema per l'effettiva integrazione dei rom; che, in base all'indagine Eurobarometro del 2015 sulla discriminazione, l'origine etnica è considerata la più diffusa ragione di discriminazione;

AK.

considerando che i rom in Europa, come individui e come gruppo, si trovano ad affrontare antiziganismo, pregiudizi sistematici, razzismo, intolleranza, ostilità, discriminazione ed esclusione sociale nella loro vita quotidiana; che nella maggior parte degli Stati membri la segregazione dei bambini Rom nelle scuole continua a rappresentare un problema; che la discriminazione dei Rom nel mercato del lavoro impedisce loro di migliorare la capacità di emanciparsi dal circolo vizioso della povertà;

AL.

considerando che gli articoli 8, 9, 10, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al pari della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, riconoscono l'importanza dei diritti sociali fondamentali, e che ciò evidenzia che tali diritti e, in particolare i diritti sindacali, di sciopero, di associazione e di riunione, devono essere tutelati alla stessa stregua degli altri diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta;

AM.

considerando che solo il 27 % degli europei conosce il numero unico di emergenza europeo 112 e che ad oggi non tutte le persone vi hanno accesso;

AN.

considerando che tutti gli Stati membri sono tenuti a proteggere ogni persona, comprese le persone LGBTI, da ogni forma di discriminazione e violenza; che si dovrebbe condannare qualsiasi forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;

AO.

considerando, che secondo le ricerche sul campo dell'Agenzia per i diritti fondamentali, i diffusi atteggiamenti sociali e stereotipi negativi costituiscono una barriera importante alla lotta contro la discriminazione e i crimini dettati dall'odio nei confronti delle persone LGBTI;

AP.

che, sulla base dello studio dell'Agenzia per i diritti fondamentali, tra le persone LGBTI i transessuali sono il sottogruppo che segnala il maggior livello di discriminazione, violenza e vessazioni;

Tutela dei diritti fondamentali e della dignità

1.

ribadisce che la dignità umana è il fondamento inviolabile di tutti i diritti fondamentali, non deve essere soggetta ad alcuna strumentalizzazione e deve essere rispettata e tutelata in tutte le iniziative dell'UE; invita a sensibilizzare i cittadini dell'Unione sulla dignità insita in ogni persona, al fine di costruire una società più umana e più giusta;

2.

condanna ogni forma di discriminazione e violenza nell'Unione contro tutti gli esseri umani, in quanto violazione diretta della dignità umana;

3.

ribadisce il proprio appello al rispetto della dignità alla fine della vita; sottolinea che la pena di morte contravviene ai valori fondamentali dell'UE;

4.

evidenzia che l'adesione dell'Unione alla CEDU è un obbligo sancito dal trattato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, TUE; osserva che una tale adesione rafforzerebbe la tutela dei diritti fondamentali nell'UE e si attende che gli ostacoli normativi all'adesione siano rimossi quanto prima;

Stato di diritto

5.

sottolinea che i diritti fondamentali sono universali, indivisibili e sempre complementari e che occorre quindi trovare il giusto equilibrio fra i diritti di tutti in una società ricca ed eterogenea; sottolinea che è importante garantire che sia data piena attuazione ai principi di cui all'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali, nella legislazione europea come in quella nazionale; invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione ogniqualvolta uno Stato membro violi la Carta nell'attuazione del diritto dell'UE;

6.

ricorda che nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione deve contribuire alla tutela dei diritti fondamentali; invita le istituzioni dell'UE a garantire un elevato livello di tutela di tali diritti nelle relazioni esterne, nonché nelle politiche interne che hanno conseguenze esterne;

7.

ricorda che è essenziale garantire che i valori europei comuni enunciati all'articolo 2 TUE siano pienamente rispettati nella legislazione europea come in quella nazionale, nonché nelle politiche pubbliche e nella relativa attuazione; ritiene necessario che tutti i soggetti pertinenti a livello nazionale incrementino i propri sforzi per difendere e rafforzare lo Stato di diritto, allo scopo di salvaguardarlo; osserva che disporre di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è cruciale per lo Stato di diritto;

8.

osserva che gli scambi regolari con le istituzioni dell'UE e tra gli stessi Stati membri, basati su criteri obiettivi e su valutazioni contestuali, potrebbero mitigare o prevenire eventuali futuri problemi relativi allo Stato di diritto; invita nuovamente a istituire un patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che dovrebbe consistere in una relazione annuale con raccomandazioni specifiche per paese; ritiene che tale relazione debba essere elaborata a partire da diverse fonti, tra cui le relazioni dell'Agenzia per i diritti fondamentali, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, e che debba incorporare e integrare gli strumenti esistenti, quali il quadro di valutazione della giustizia, e sostituire il meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania;

9.

accoglie con favore il fatto che il Consiglio tenga regolarmente discussioni sullo Stato di diritto; ritiene che il patto dell'Unione dovrebbe incorporare il quadro per lo Stato di diritto della Commissione e il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio in un singolo strumento a livello dell'Unione e che il Consiglio dovrebbe svolgere il proprio dibattito sulla base della relazione annuale con le raccomandazioni specifiche per paese;

10.

rammenta che i diritti fondamentali dovrebbero essere inseriti nella valutazione d'impatto per tutte le proposte legislative;

11.

sottolinea che la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari, prevista dai trattati e garantita dalla direttiva sulla libertà di circolazione, è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei;

12.

riconosce che la neutralità dello Stato è essenziale per tutelare la libertà di pensiero, coscienza e religione, garantire il trattamento paritario di tutte le religioni e i credo nonché la libertà di praticare la religione prescelta e di cambiare religione o credo;

13.

ricorda che le libertà di espressione, di informazione e dei media sono fondamentali per garantire la democrazia e lo Stato di diritto; condanna fermamente l'uso della violenza, le pressioni e le minacce nei confronti di giornalisti e mezzi d'informazione; invita gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi misura che limiti la libertà dei media, della comunicazione e dell'informazione; invita la Commissione a porre una maggiore enfasi anche sul rispetto di questi diritti fondamentali nel processo dei negoziati di adesione;

14.

invita nuovamente l'UE e gli Stati membri a valutare la possibilità di istituire un sistema per la protezione degli informatori e di predisporre tutele per le fonti dei giornalisti;

15.

esprime preoccupazione in merito alla situazione delle carceri in alcuni Stati membri, spesso caratterizzata dal sovraffollamento e dai maltrattamenti; sottolinea che devono essere garantiti i diritti fondamentali dei detenuti; invita la Commissione a valutare l'impatto del sistema penitenziario e della giustizia penale sui minori; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri in tal senso e a favorire uno scambio di migliori prassi tra le diverse autorità nazionali in merito ai diversi modelli applicabili per assicurare che i genitori che scontano una pena detentiva possano mantenere il rapporto con i figli;

16.

ribadisce la sua ferma condanna del ricorso alle tecniche di interrogatorio potenziate, che sono proibite dal diritto internazionale e violano, fra gli altri, i diritti alla libertà, alla sicurezza, a un trattamento umano, a non subire torture, alla presunzione di innocenza, a un giusto processo, all'assistenza legale e alla parità di tutela dinanzi alla legge;

17.

invita nuovamente a garantire l'assunzione di responsabilità per le massicce violazioni dei diritti fondamentali, in particolare nel contesto del trasporto e della detenzione illegale di detenuti, mediante indagini aperte e trasparenti;

18.

sottolinea che la corruzione costituisce una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a combattere la corruzione sistemica, a sviluppare strumenti efficaci per combattere e reprimere la corruzione, a verificare regolarmente l'uso dei fondi pubblici, siano essi europei e nazionali, e a promuovere la trasparenza;

19.

invita la Commissione ad adottare una strategia anticorruzione integrata da strumenti efficaci; invita gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni della relazione anticorruzione della Commissione e li esorta a rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta alla corruzione; invita a tal fine gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad agevolare l'istituzione, in tempi rapidi, della Procura europea, fornendo così adeguate garanzie di indipendenza ed efficienza;

Migrazione, integrazione e inclusione sociale

Integrazione e inclusione sociale

20.

ritiene che l'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti cui è stata accordata protezione internazionale nella società di accoglienza si collochino in un processo dinamico e pluridimensionale (che comporta diritti e doveri) di cui devono essere parte integrante il rispetto per i valori su cui si fonda l'UE e il rispetto per i diritti fondamentali delle persone coinvolte; ritiene che ciò costituisca al contempo una sfida e un'opportunità per la quale si rendono necessari sforzi coordinati e responsabilità, sia da parte dei rifugiati e dei migranti sia da parte degli Stati membri, delle amministrazioni regionali e locali e delle comunità di accoglienza, che svolgono tutti un ruolo importante;

21.

invita gli Stati membri a mettere in atto quanto prima politiche di integrazione dotate di risorse adeguate ed elaborate in collaborazione con le istituzioni nazionali, le autorità locali, le scuole e le ONG nonché con le comunità di migranti e rifugiati; incoraggia un maggiore scambio di migliori pratiche nell'ambito dell'integrazione; esorta a sviluppare programmi educativi che tengano conto degli aspetti regionali e locali delle comunità interessate;

22.

ritiene che l'accesso all'istruzione sia uno dei fondamenti dell'integrazione dei migranti e dei rifugiati; sottolinea che i principi della parità di trattamento, della non discriminazione e delle pari opportunità dovrebbero sempre essere rispettati nell'ambito della definizione e dell'attuazione delle politiche e delle misure di inclusione sociale e di integrazione;

23.

ribadisce che è necessario promuovere la tolleranza interculturale e interreligiosa mediante sforzi costanti e un dialogo approfondito che coinvolga tutti gli attori della società, a tutti i livelli di governance;

24.

incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per mantenere l'unità dei nuclei familiari, che favorirà le prospettive di integrazione nel lungo termine; invita gli Stati membri a seguire gli orientamenti della Commissione per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi il più possibile per superare ogni ostacolo giuridico e pratico e giungere più rapidamente a decisioni in materia;

Migranti e rifugiati

25.

osserva con preoccupazione i casi di violazioni di diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati alla frontiere esterne dell'UE e ribadisce che tutte le persone hanno il diritto di godere dei propri diritti umani; rammenta il diritto fondamentale di chiedere asilo; incoraggia l'UE e gli Stati membri a dedicare sufficienti risorse alla creazione di canali sicuri e legali per i richiedenti asilo, in modo da compromettere il modello di attività delle reti della tratta e dei trafficanti ed evitare che molti rischino di affrontare vie pericolose; rammenta che salvare vite è un atto di solidarietà verso chi si trova in pericolo, ma è anche un obbligo giuridico; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a rispettare il diritto internazionale e dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'ambito delle operazioni della guardia di frontiera e delle procedure per l'asilo; sottolinea che le persone fisiche o le ONG che prestano effettivamente assistenza alle persone in pericolo non devono rischiare di essere punite per questo;

26.

plaude al fatto che il regolamento sulla guardia costiera e di frontiera europea, di recente approvazione, preveda che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera disponga di un mandato specifico per sostenere le operazioni di ricerca e soccorso e garantire le tutele dei diritti fondamentali previste dal regolamento stesso; incoraggia gli Stati membri a offrire una formazione adeguata ai professionisti nel settore dell'asilo (ad esempio il personale che conduce i colloqui e gli interpreti) affinché possano individuare quanto prima i gruppi vulnerabili e a trattare le domande di asilo in conformità con la direttiva sulle qualifiche in materia di asilo e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

27.

esorta gli Stati membri a garantire condizioni di accoglienza tali da non privare le persone dei loro diritti fondamentali a condizioni di vita dignitose e alla salute fisica e mentale e che rispettino le normative vigenti in materia di diritti fondamentali e asilo, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili; rammenta che sia il diritto internazionale sia la Carta impongono agli Stati membri di valutare opzioni alternative al trattenimento; invita la Commissione a monitorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo; invita gli Stati membri a garantire l'identificazione efficiente e tempestiva dei richiedenti asilo con esigenze particolari, il loro accesso immediato a condizioni di accoglienza adatte e l'offerta di garanzie procedurali; ricorda che il diritto a un effettivo accesso alle procedure è parte integrante della direttiva sulle procedure di asilo, ivi compreso il diritto ad un ricorso effettivo, anche nell'ambito delle procedure penali; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari a fornire informazioni e garantire trasparenza sulla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo negli Stati membri;

28.

esorta la Commissione a proporre una revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 in modo da includervi i dati statistici differenziati per genere sul funzionamento delle strutture di detenzione, al fine di comprendere e soddisfare meglio le esigenze specifiche dei rifugiati e dei richiedenti asilo; invita l'Unione europea e gli Stati membri a elaborare politiche esaustive per porre fine a tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, nonché misure specifiche per garantire che le rifugiate e le richiedenti asilo siano tutelate e abbiano accesso alla giustizia; sottolinea che le donne migranti possono trovarsi a far fronte a una duplice discriminazione nei centri di detenzione o di accoglienza e che occorre garantire loro l'accesso ai prodotti per l'igiene femminile e all'assistenza sanitaria e la tutela della vita privata;

29.

esprime preoccupazione per le segnalazioni riguardanti le infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti e invita la Commissione a monitorare dettagliatamente l'uso di tali fondi e a garantire lo svolgimento di indagini sulle eventuali irregolarità nonché il perseguimento dei responsabili;

30.

invita gli Stati membri ad astenersi dall'istigare tra i loro cittadini paura e odio nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo per ottenere vantaggi politici; invita pertanto gli Stati membri a realizzare campagne positive volte a favorire un migliore approccio dei cittadini all'integrazione;

31.

si rammarica che la Commissione non abbia ancora dato seguito alle risoluzioni del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto (28) e del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto (29), in particolare i paragrafi 10 e 11; sottolinea che i motivi per una strategia dell'UE per i senzatetto sono ancora validi;

Libertà e sicurezza

32.

plaude alle iniziative e alle principali azioni della Commissione volte a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati membri e a istituire un'efficace risposta dell'UE al terrorismo e alle minacce alla sicurezza nell'Unione europea, e sostiene pienamente le misure intese ad aprire la strada a un'efficace Unione della sicurezza; esorta gli Stati membri a cooperare pienamente tra loro e a migliorare lo scambio di informazioni reciproco e con Europol e altre agenzie pertinenti dell'UE; evidenzia che è importante rispettare i diritti fondamentali nella lotta al terrorismo; chiede una valutazione delle misure esistenti per combattere il terrorismo;

33.

pone in evidenza che qualsiasi sistema di sorveglianza indiscriminata di massa costituisce una grave interferenza con i diritti fondamentali dei cittadini; sottolinea che qualsiasi proposta legislativa negli Stati membri relativa alle capacità di sorveglianza degli organismi di intelligence dovrebbe essere conforme alla Carta e al principio di proporzionalità e di necessità e, nel rispetto delle competenze esclusive degli Stati membri in materia, invita la Commissione a monitorare attentamente la conformità di tali sviluppi legislativi ai trattati, dal momento che potrebbero sollevare importanti questioni giuridiche;

34.

evidenzia che gli Stati membri dovrebbero sempre rispettare i trattati e la CEDU nell'adottare misure in situazioni di emergenza; sottolinea che qualsiasi deroga dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario in detta situazione e deve essere coerente con gli obblighi che incombono allo Stato membro interessato a norma del diritto internazionale;

35.

invita nuovamente tutti gli Stati membri a garantire che le loro legislazioni nazionali o meccanismi di controllo in materia di servizi di intelligence siano in linea con la Carta e la CEDU;

36.

esorta a includere in queste misure tutte le agenzie e gli organi di sicurezza che lavorano nella prevenzione della radicalizzazione e del terrorismo, anche a livello locale e regionale, e a garantire che dispongano della formazione e dei dati necessari per le loro attività; esprime preoccupazione per la crescente ostilità dimostrata nei confronti dei giornalisti e dei mezzi d'informazione dai movimenti politici, religiosi e terroristici; invita gli Stati membri a offrire protezione adeguata ai giornalisti e ai mezzi d'informazione e ad adottare le misure necessarie contro gli attacchi nei confronti dei giornalisti, ricorrendo agli strumenti giuridici a loro disposizione;

37.

sottolinea che il trattamento adeguato delle vittime, comprese le vittime del terrorismo, è essenziale per tutelare i loro diritti fondamentali; chiede, a tale proposito, politiche decise e meccanismi per soddisfare le esigenze specifiche delle vittime, inclusa una valutazione approfondita dell'attuazione della direttiva dell'UE sui diritti delle vittime (2012/29/UE), allo scopo di garantire un insieme minimo di diritti alle persone vittime di reati nell'UE;

38.

ritiene che una politica esaustiva di prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini dell'Unione da parte di organizzazioni terroristiche possa essere efficace se accompagnata da processi proattivi e a lungo termine di deradicalizzazione nella sfera giudiziaria, da misure in materia di istruzione e integrazione e da un dialogo interculturale; sottolinea la necessità di sviluppare strategie per l'inclusione sociale e l'integrazione che combattano anche le discriminazioni che ostacolano l'accesso all'istruzione, all'occupazione e agli alloggi;

39.

invita la Commissione a sostenere le misure degli Stati membri volte a prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento, le quali devono articolarsi intorno alla promozione dei valori europei, della tolleranza e della convivenza, senza stigmatizzazioni, e invita altresì gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in tal senso;

40.

è dell'opinione che l'applicazione coerente delle leggi contro la discriminazione sia parte di una strategia finalizzata a prevenire la radicalizzazione e a consentire la deradicalizzazione di coloro che appartengono a organizzazioni estremiste; ricorda che l'esclusione e la discriminazione contro le comunità religiose dell'Unione europea potrebbero creare terreno fertile per l'adesione delle persone in situazioni vulnerabili alle organizzazioni estremiste potenzialmente violente;

41.

ritiene che sarebbe opportuno rafforzare il sistema europeo di allarme rapido e di reazione per identificare gli individui ad alto rischio di radicalizzazione; invita l'Unione europea e gli Stati membri a intensificare, attraverso l'istruzione, gli sforzi volti a prevenire la radicalizzazione; incoraggia gli Stati membri a promuovere iniziative online al fine di contrastare le idee e le attività dei gruppi radicali nonché a integrare questa dimensione nei contenuti dei moduli dedicati alla prevenzione scolastica dei rischi in rete; invita l'Unione europea e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a fornire assistenza alle famiglie degli individui a rischio; esorta a procedere allo scambio delle migliori pratiche e alla costruzione di una narrativa per combattere l'estremismo violento, la radicalizzazione e il discorso che incita a organizzare e perpetrare attacchi terroristici in Europa; sottolinea che è necessaria una più stretta cooperazione transfrontaliera tra le competenti autorità nazionali ed europee per migliorare lo scambio di informazioni al fine di combattere in modo più efficiente le reti terroristiche; esorta gli Stati membri a impiegare quanto più possibile gli strumenti di cooperazione già esistenti; invita l'UE e gli Stati membri a procedere allo scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione della radicalizzazione delle persone a rischio, in particolare nelle carceri;

42.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare norme che garantiscano l'attuazione delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito sia della custodia cautelare sia delle sanzioni penali;

43.

ribadisce le raccomandazioni presentate alla Commissione sul riesame del mandato di arresto europeo, segnatamente per quanto concerne l'introduzione di un controllo della proporzionalità e di un'eccezione connessa ai diritti fondamentali;

Tratta di esseri umani

44.

invita le agenzie dell'UE incaricate dell'applicazione della legge a intensificare i propri sforzi nel contrastare le reti criminali e i facilitatori della tratta e ad avviare una più stretta cooperazione reciproca, prestando particolare attenzione ai reati contro i minori; insiste sulla necessità di prevedere programmi di formazione rivolti ai servizi che lavorano a contatto con le vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani, in modo da aiutarli a identificare più efficacemente tali persone e fornire loro un adeguato sostegno, ponendo l'accento, nell'ambito di tale formazione, sul rispetto dei diritti fondamentali nonché sulle esigenze delle persone che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità;

45.

osserva che la relazione della Commissione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani dimostra che le nuove tecnologie consentono ai gruppi della criminalità organizzata di accedere a un vasto gruppo di potenziali vittime in misura significativamente maggiore rispetto al passato, in quanto molte vittime di tale tratta, soprattutto a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, sono reclutate online; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure che prevengano e affrontino l'uso delle nuove tecnologie come strumento di reclutamento, in particolare delle donne e delle ragazze vittime della tratta di esseri umani;

46.

sottolinea che la vulnerabilità dei minori li rende il bersaglio preferito dei trafficanti e che l'identificazione e il controllo dell'identità dei bambini vittime della tratta costituiscono un problema crescente; ricorda che alcuni Stati membri considerano la tratta di minori una forma distinta di sfruttamento, mentre altri assimilano le vittime minorenni agli adulti, ostacolando la possibilità di creare un quadro globale di intelligence e definire le migliori risposte investigative a livello dell'UE; chiede, pertanto, la creazione di strumenti che aiutino a rintracciare tali minori, partendo da una definizione comune di tale fenomeno criminale, nonché misure adeguate e mirate per accompagnare i minori in tale processo;

47.

osserva che la nomina di tutori per i minori non accompagnati è un'importante garanzia per assicurare l'interesse superiore del bambino; invita gli Stati membri, agendo a livello centrale, regionale e locale, a rafforzare i sistemi di tutela per i bambini privati delle cure genitoriali e per i minori non accompagnati nonché a creare tali sistemi in linea con il manuale sulla tutela dei minori privati delle cure genitoriali; osserva che, nell'applicazione del sistema, è necessario prestare particolare attenzione agli accompagnatori e, nell'ottica dell'interesse superiore del bambino, a fare in modo che il minore non sia separato dalla famiglia o da chi lo accompagna in modo non formale;

48.

esorta gli Stati membri a profondere altrettanti sforzi per l'identificazione, la tutela e l'assistenza delle vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, coinvolgendo attivamente le parti sociali, il settore privato, i sindacati e la società civile, nonché a garantire il riconoscimento reciproco degli ordini di protezione delle vittime all'interno dell'Unione; invita gli Stati membri ad attuare correttamente e pienamente la direttiva anti-tratta dell'UE, in particolare l'articolo 8, che invita a non criminalizzare le vittime, nonché la direttiva sulla lotta agli abusi e allo sfruttamento sessuali dei minori, e incoraggia gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione a rafforzare la loro cooperazione in materia di tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda lo scambio delle migliori pratiche, attraverso il sostegno del coordinatore anti-tratta dell'UE e nel quadro della rete UE di relatori nazionali o di meccanismi equivalenti sulla tratta di esseri umani;

49.

invita l'Unione europea e tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani; sottolinea che gli sforzi degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione competenti, come ad esempio Europol, dovrebbero ricevere sostegno affinché coloro che favoriscono la tratta di esseri umani possano essere perseguiti; invita inoltre gli Stati membri ad affrontare la questione della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani dal punto di vista della domanda nell'ambito delle loro strategie e piani d'azione nazionali;

50.

evidenzia che l'istruzione è uno strumento efficace per prevenire la tratta e lo sfruttamento di esseri umani e invita gli Stati membri, agendo a livello centrale, regionale e locale, ad attuare programmi educativi di prevenzione all'interno dei programmi scolastici nazionali e a promuovere e divulgare programmi di prevenzione e attività di sensibilizzazione;

51.

rammenta la necessità di rafforzare le misure per prevenire ed evitare il consumo di beni prodotti dalle vittime della tratta di esseri umani e di servizi da loro forniti; evidenzia che tali misure dovrebbero essere integrate nella strategia europea volta a debellare questa piaga, nella quale dovrebbero essere coinvolte anche le imprese;

52.

invita l'UE e gli Stati membri a riconoscere la tratta di esseri umani a scopo di estorsione con pratiche di tortura come una forma di tratta di esseri umani; ritiene che i sopravvissuti, fortemente traumatizzati, dovrebbero essere riconosciuti in quanto vittime di una forma di tratta di esseri umani perseguibile e dovrebbero ricevere protezione, assistenza e sostegno (30);

Lotta alla discriminazione, alla xenofobia, ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio

53.

è preoccupato per l'aumento del razzismo e della xenofobia sotto forma di afrofobia, antiziganismo, antisemitismo, islamofobia e sentimenti anti migranti; invita gli Stati membri a tutelare la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo; esorta l'UE e i suoi Stati membri a includere la discriminazione multipla nelle politiche per l'uguaglianza; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il lavoro per lo scambio delle migliori pratiche e a rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'omofobia, la transfobia e altre forme di intolleranza, con il pieno coinvolgimento della società civile e il contributo delle parti interessate, quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

54.

accoglie con favore i risultati del Colloquio annuale 2015 sui diritti fondamentali dell'UE e la nomina dei coordinatori per l'antisemitismo e l'odio anti-islamico; invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a coordinare e rafforzare le politiche volte a rispondere all'odio antisemitico e anti-islamico, compresa l'immediata attuazione delle azioni chiave individuate durante il colloquio;

55.

si rammarica per il fatto che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008 debba ancora essere approvata dal Consiglio; invita nuovamente il Consiglio ad adottare quanto prima la sua posizione sulla proposta; incoraggia la Commissione a compiere progressi concreti nell'ambito dei programmi per combattere la discriminazione;

56.

condanna gli episodi di incitamento all'odio e i reati generati dall'odio fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti della disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o lo status minoritario, che si verificano quotidianamente nell'UE; deplora i crescenti livelli di incitamento all'odio da parte di determinati partiti politici, media e istituzioni; invita l'Unione europea a fungere da esempio nella lotta contro l'incitamento all'odio all'interno delle sue istituzioni;

57.

è preoccupato per la crescente presenza dell'incitamento all'odio su Internet; raccomanda agli Stati membri di attuare una procedura semplice che consenta ai cittadini di segnalare la presenza di contenuti di odio online; plaude all'annuncio della Commissione concernente il Codice di condotta per combattere l'illecito incitamento all'odio online e incoraggia a rispettare tale codice e a profondere sforzi continui per intensificare la cooperazione con il settore privato e la società civile; rammenta che le misure intraprese a tal fine non dovrebbero essere in contraddizione con i principi relativi alla libertà di espressione, tra cui in particolare la libertà di stampa;

58.

esprime preoccupazione per il fatto che le vittime di reati generati dall'odio omettono di denunciare tali reati alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e ottenere condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; invita gli Stati membri a sviluppare e a divulgare strumenti e meccanismi per denunciare i reati e i discorsi generati dall'odio e a garantire che tutti i casi di presunti reati o discorsi generati dall'odio siano effettivamente oggetto d'indagine, perseguiti e giudicati nel rispetto del diritto nazionale e, ove necessario, in conformità della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, degli obblighi europei e internazionali in materia di diritti umani, nonché della giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo, garantendo nel contempo il diritto alla libertà di espressione e di informazione nonché la privacy e la protezione dei dati;

59.

è preoccupato per il fatto che diversi Stati membri non hanno correttamente recepito le disposizioni della decisione quadro 2008/913/GAI e invita gli Stati membri interessati a recepire e attuare pienamente tali disposizioni nonché la direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato; invita la Commissione a monitorare il recepimento di tali strumenti e ad avviare procedure di infrazione ove necessario; osserva che alcuni Stati membri dell'UE hanno esteso la tutela concessa alle vittime di discriminazione basata su altri motivi, come l'orientamento sessuale o l'identità di genere, nell'ambito dell'attuazione della decisione quadro; incoraggia la Commissione a instaurare un dialogo con gli Stati membri la cui legislazione non copre le motivazioni legate all'odio omofobico, in modo da colmare le lacune legislative restanti;

60.

invita la Commissione a sostenere programmi di formazione destinati alle autorità giudiziarie e di contrasto, oltre che alle agenzie dell'UE competenti, allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche discriminatorie e i reati generati dall'odio; esorta gli Stati membri a mettere a disposizione delle autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale contro tali crimini le competenze e gli strumenti pratici necessari per individuare e gestire i reati contemplati dalla decisione quadro nonché per interagire e comunicare con le vittime;

61.

riconosce che, in assenza di dati confrontabili e disaggregati sull'uguaglianza raccolti dagli Stati membri, l'effettiva portata della disuguaglianza nell'UE rimane sconosciuta; considera essenziale la raccolta di tali dati da parte degli Stati membri onde formulare politiche significative per l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di uguaglianza; invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere la necessità di disporre di dati affidabili e raffrontabili in materia di uguaglianza in grado di suggerire misure contro la discriminazione, disaggregate secondo i motivi di discriminazione, al fine di contribuire all'elaborazione delle politiche; invita le due istituzioni a definire principi coerenti per la raccolta di dati sull'uguaglianza, fondati sull'auto-identificazione, le disposizioni europee in materia di protezione dei dati e la consultazione delle relative comunità;

62.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, nonché le autorità regionali e locali, a rafforzare il ruolo dell'istruzione in materia di diritti umani e multiculturalismo nell'ambito dei programmi scolastici nazionali quale strumento per prevenire il razzismo e tutte le altre forme di intolleranza, e auspica la promozione di campagne di sensibilizzazione concernenti i diritti; è dell'opinione che un'istruzione esaustiva in materia di diritti umani debba adeguatamente comprendere anche le ingiustizie relative ai diritti umani, gli esempi di razzismo istituzionale e l'importanza della memoria;

63.

ritiene imprescindibile che tutti gli Stati membri collaborino alle indagini giudiziarie nazionali o internazionali volte a chiarire le responsabilità per quanto riguarda i crimini contro l'umanità commessi nell'Unione da parte di regimi totalitarie e a offrire verità, giustizia e indennizzo alle vittime di tali crimini; invita gli Stati membri a fornire la necessaria formazione in tale ambito agli operatori della giustizia; esorta la Commissione a svolgere una valutazione oggettiva in merito allo stato di avanzamento di tali processi al fine di promuovere la memoria democratica in tutti gli Stati membri; segnala che la mancata attuazione delle raccomandazioni internazionali in materia di memoria democratica e dei principi relativi al rispetto della giurisdizione universale costituisce una violazione dei principi fondamentali dello Stato di diritto;

Diritti delle donne e violenza contro le donne

64.

si rammarica che non sia ancora stata raggiunta la parità di genere, che in molti ambiti non vi siano miglioramenti e che continuino a verificarsi violazioni dei diritti fondamentali della donna; condanna tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, tra cui le violenze domestiche, i delitti d'onore, i matrimoni forzati, la tratta e le mutilazioni genitali femminili; ritiene che tali pratiche non possano essere giustificate in nessun caso e dovrebbero essere criminalizzate e punite, e che l'UE e le autorità nazionali dovrebbero intensificare la loro cooperazione, in particolare approfondendo lo scambio di buone pratiche, nonché la raccolta e la comparabilità dei dati relativi a tutte le forme di violenza contro le donne, ivi compresa la discriminazione multipla; è del parere che le persone che vivono nell'Unione, indipendentemente dalla loro cultura e tradizioni d'origine, dovrebbero rispettare la legge nonché i diritti e la dignità delle donne;

65.

deplora che le donne e le ragazze non beneficino della stessa protezione dalla violenza in tutti gli Stati membri; sottolinea che la lotta alla violenza contro le donne e le ragazze deve ancora essere notevolmente migliorata; invita l'Unione europea a firmare e a ratificare la convenzione di Istanbul alla luce dell'avvio della procedura da parte della Commissione nel marzo 2016; ricorda agli Stati membri che l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul non li esonera dal firmare, ratificare e applicare tale convenzione e li esorta a procedere in tal senso; invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare la legislazione vigente e a concedere priorità alla questione della violenza contro le donne nel proprio programma d'azione, poiché la violenza di genere non deve essere tollerata; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare un atto normativo che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;

66.

esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali a condurre campagne di sensibilizzazione più mirate in materia di prevenzione della violenza e a incoraggiare le donne a denunciare gli atti subiti; invita inoltre gli Stati membri a introdurre sanzioni adeguate e dissuasive nei confronti dei responsabili e a proteggere senza indugio tutte le vittime di violenza e i loro diritti, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, conformemente alla direttiva sui diritti delle vittime; invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2011/99/UE concernente l'ordine di protezione europeo al fine di garantire protezione e assistenza adeguate alle donne e alle ragazze vittime di violenza, nonché la direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla lotta contro la tratta di esseri umani, allo scopo di proteggere le donne e le ragazze dalla tratta, dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale; evidenzia che le vittime della violenza di genere dovrebbero ricevere sostegno e trattamento adeguati, conformemente alle norme interne e agli obblighi internazionali;

67.

sottolinea che per contrastare la violenza di genere in modo efficace è necessario cambiare atteggiamento nei confronti delle donne e delle ragazze; esorta gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per combattere gli stereotipi di genere che riproducono e rafforzano i ruoli di genere in settori critici per la loro perpetuazione; invita la Commissione a condividere le migliori pratiche degli Stati membri per affrontare gli stereotipi di genere nelle scuole; invita gli Stati membri a prevedere programmi di sensibilizzazione destinati alla polizia, al personale giudiziario e ai giudici e altri programmi di formazione specifica per consentire loro di gestire adeguatamente il problema della violenza di genere, in modo da evitare ulteriori traumi e la rivittimizzazione nel corso dei procedimenti penali; invita gli Stati membri ad assistere le autorità nell'individuare efficacemente le esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere e a offrire loro servizi speciali di protezione, in conformità della direttiva sui diritti delle vittime;

68.

esorta gli Stati membri a prevedere un numero adeguato di centri di accoglienza per le vittime di violenza di genere, nonché servizi di sostegno mirati e integrati che comprendano il supporto e la consulenza per le vittime di traumi; sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni della società civile che lavorano con le vittime di violenza di genere in ogni modo possibile;

69.

sollecita gli Stati membri ad affrontare la situazione delle donne con disabilità vittime di violenza domestica, dal momento che spesso non sono nelle condizioni di fuggire da una relazione abusiva;

70.

esprime profonda preoccupazione per la pratica ricorrente delle mutilazioni genitali femminili, che costituisce una grave forma di violenza contro le donne e le ragazze; invita gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente tutti i soggetti interessati e a considerare con attenzione l'aspetto della prevenzione nelle loro politiche contro le mutilazione genitali femminili; esorta inoltre gli Stati membri a cooperare appieno tra loro per migliorare la raccolta di dati e la comprensione del fenomeno allo scopo di ottimizzare i risultati degli sforzi compiuti per proteggere le donne e le ragazze da tali mutilazioni;

71.

condanna fermamente i frequenti episodi di molestie e stupro che avvengono in luoghi pubblici nell'Unione e ritiene che ogni donna e ragazza dovrebbe sentirsi al sicuro da qualunque forma di molestia sessuale in qualsiasi luogo pubblico; invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che tali atti siano adeguatamente puniti, che gli autori siano assicurati alla giustizia e che le vittime siano protette; chiede all'Unione europea e agli Stati membri di intensificare gli sforzi tesi ad assicurare la protezione delle donne rifugiate e richiedenti asilo, particolarmente vulnerabili alle violenze durante il loro esilio;

72.

invita gli Stati membri a garantire l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro; deplora che le donne siano ancora soggette a condizioni di lavoro discriminatorie; evidenzia la scarsa rappresentanza delle donne in ambiti quali la scienza, la tecnologia e l'ingegneria, l'imprenditoria e i processi decisionali, sia nel settore privato sia in quello pubblico, e sottolinea che il divario retributivo di genere rappresenta una discriminazione inammissibile; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per aumentare la rappresentanza delle donne in ambito politico ed economico, a migliorare la raccolta di dati sulla partecipazione delle donne e ad affrontare la disuguaglianza di genere nei media promuovendo lo scambio delle migliori pratiche;

73.

ricorda in tale contesto che la parità tra uomini e donne può essere conseguita solo mediante un'equa redistribuzione del lavoro retribuito e non retribuito; riconosce che il rispetto dei diritti fondamentali di donne e ragazze può essere garantito attraverso un rafforzamento dell'emancipazione, della rappresentanza e dell'inclusione in ambito economico, politico e sociale; osserva che negli ultimi anni sono emersi movimenti contrari alla parità di genere che rischiano di compromettere i risultati raggiunti in materia di diritti della donna e parità di genere;

74.

rammenta che la povertà in età anziana è motivo di particolare preoccupazione nel caso delle donne in ragione del continuo divario retributivo di genere e del conseguente divario pensionistico di genere; invita gli Stati membri a elaborare politiche adeguate per sostenere le donne anziane e per eliminare le cause strutturali delle differenze di genere dal punto di vista retributivo; sottolinea che l'esistenza di servizi pubblici di alta qualità svolge un ruolo cruciale nella lotta alla povertà, in particolare la povertà femminile;

75.

evidenzia che i lavoratori domestici sono prevalentemente donne e invita gli Stati membri ad accelerare la procedura di ratifica e di attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, sulla scorta della decisione 2014/51/UE del Consiglio, quale strumento chiave per garantire condizioni lavorative dignitose;

76.

invita la Commissione ad adottare misure che soddisfino le esigenze di madri e padri per quanto riguarda le tipologie di congedo, segnatamente di maternità, paternità e di prestazione di assistenza; chiede che siano intraprese azioni concrete al fine di rafforzare ulteriormente i diritti di congedo parentale; prende atto della proposta di introdurre congedi per i prestatori di assistenza, come previsto dalla tabella di marcia della Commissione su un nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano; si attende che la Commissione adotti nuove misure in seguito al ritiro della proposta sul congedo di maternità;

77.

sottolinea i rischi connessi al potenziale utilizzo di Internet, dei social media e di altri tipi di tecnologia per controllare, minacciare e umiliare le donne, ed evidenzia l'importanza di condurre campagne di sensibilizzazione al riguardo;

78.

invita la Commissione a integrare la dimensione di genere in tutti gli ambiti dell'elaborazione delle politiche e in tutte le normative proposte allo scopo di promuovere più efficacemente la parità di genere, anche mediante valutazioni sistematiche dell'impatto di genere quale parte integrante della valutazione di conformità ai diritti fondamentali nonché quale criterio integrato nei dialoghi con i paesi candidati all'adesione e non solo;

79.

riconosce che la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne sono connessi a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto a non subire torture, il diritto alla salute, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione; evidenzia che gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare, proteggere e soddisfare la salute e i diritti sessuali e riproduttivi di tutte le donne e le ragazze, senza coercizione, discriminazione e violenza; sottolinea a tale proposito che le persone con disabilità hanno il diritto di godere di tutti i loro diritti fondamentali al pari delle altre persone;

80.

invita l'UE e gli Stati membri a riconoscere il diritto fondamentale di accedere alla prevenzione sanitaria; insiste sul ruolo dell'Unione in materia di sensibilizzazione e promozione delle migliori pratiche in questo ambito, ivi incluso nel quadro della strategia dell'UE in materia di sanità, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, dal momento che la salute è un diritto umano fondamentale indispensabile per l'esercizio degli altri diritti umani; ricorda a tale proposito che la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE in materia di diritti umani è di fondamentale importanza;

81.

riconosce che la negazione dei servizi salvavita per la salute sessuale e riproduttiva, compreso l'aborto terapeutico, costituisce una grave violazione dei diritti umani;

82.

condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali;

Minori

83.

prende atto con preoccupazione dell'incremento dei tassi di povertà infantile nell'Unione europea e del numero di minori che vivono in condizioni di povertà; ribadisce che investire nel benessere dei minori e nel loro affrancamento dalla povertà non è soltanto un imperativo morale, ma è anche una priorità sociale ed economica; incoraggia gli Stati membri e l'UE ad avviare programmi che mirino nello specifico al benessere e allo sviluppo sano dei minori; invita gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per contrastare la povertà minorile e l'esclusione sociale attraverso l'attuazione efficace della raccomandazione della Commissione «Investire nell'infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» e mediante strategie integrate a sostegno dell'accesso a risorse adeguate, volte ad assicurare l'accesso a servizi di qualità a prezzi accessibili; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per monitorare l'attuazione di tale raccomandazione; chiede l'elaborazione di politiche e programmi mirati alla lotta contro la sempre maggiore povertà dell'istruzione dei minori, al fine di favorire la loro inclusione sociale; invita la Commissione a considerare la possibilità di istituire una garanzia per i minori allo scopo di contrastare la povertà e l'esclusione sociale dei minori;

84.

condanna qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei minori e accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della strategia sui diritti dell'infanzia (2016-2021), che presta particolare attenzione alla necessità di combattere la discriminazione contro i minori con disabilità, i minori interessati dalla migrazione, i minori rom e i minori LGBTI; invita la Commissione e gli Stati membri a svolgere un'azione congiunta al fine di eliminare la discriminazione nei confronti dei minori; in particolare, chiede agli Stati membri e alla Commissione di considerare esplicitamente i minori come una priorità in sede di programmazione e di attuazione delle politiche regionali e di coesione, quali la strategia europea sulla disabilità, il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom e la politica dell'Unione europea in materia di uguaglianza e non discriminazione; ribadisce l'importanza di proteggere e promuovere la parità di accesso all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e all'istruzione da parte dei bambini rom;

85.

esorta tutti gli Stati membri a condurre campagne di educazione e sensibilizzazione incentrate sul diritto dei minori alla protezione e che promuovano rapporti positivi e non violenti con i minori;

86.

condanna categoricamente ogni forma di violenza e maltrattamento nei confronti dei minori a tutti i livelli, dalla casa, alla scuola, ai luoghi pubblici e ai centri di detenzione minorile; invita gli Stati membri a intraprendere le misure necessarie per prevenire e proteggere i minori da tutte le forme di violenza fisica e psicologica, inclusi gli abusi fisici e sessuali, lo sfruttamento sessuale, il lavoro minorile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili e l'arruolamento come bambini soldati; sottolinea l'importanza di prevedere disposizioni formali per proibire e sanzionare le punizioni corporali nei confronti dei minori e incoraggia la Commissione a incentivare l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri su come meglio affrontare il bullismo nelle scuole, tenendo conto dei gruppi vulnerabili di minori;

87.

chiede un sistema di protezione dei minori articolato in più fasi che rispetti pienamente i diritti fondamentali di ogni bambino e che si basi sull'interesse superiore del minore; sottolinea che tale sistema non dovrebbe essere concepito per punire i genitori o chi si prende cura del minore, bensì per affermare chiaramente che tutte le forme di violenza fisica ed emotiva contro i bambini sono inaccettabili e punibili per legge, e che in tale sistema la separazione del minore dalla sua famiglia dovrebbe rappresentare il ricorso estremo; rammenta che l'assistenza statale per i minori è sempre più costosa rispetto a un sostegno adeguato e ben mirato rivolto alle famiglie che vivono in povertà; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una nuova strategia europea per i diritti del minore;

88.

chiede un sistema di giustizia minorile a misura di bambino, in cui i minori possano comprendere i propri diritti e il proprio ruolo quando sono coinvolti in qualità di vittime, testimoni o presunti trasgressori; sollecita l'adozione di misure speciali per i procedimenti sia civili sia penali al fine di non esporre i minori a stress inutile, intimidazioni e vittimizzazione reiterata, tenendo in considerazione la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

89.

chiede che la linea telefonica di emergenza 116 sia accessibile ai minori in tutta l'Unione europea ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette e chiede che essi possano altresì avvalersi di linee anonime per la messaggeria su Internet in quanto strumento più consono ai minori in situazione di stress; tale sistema dovrebbe essere definito come sistema unificato nell'UE utilizzando le lingue ufficiali e minoritarie; invita gli Stati membri a sostenere il numero europeo comune 116111 dedicato all'assistenza telefonica ai minori, rafforzando la capacità delle linee telefoniche di assistenza e delle linee di messaggeria e le reti europee nonché stanziando fondi sufficienti;

90.

evidenzia che occorre migliorare la protezione dei minori nel mondo digitale alla luce dell'aumento dei casi di sfruttamento sessuale in cui gli autori dei reati utilizzano Internet per stabilire un contatto; auspica una maggiore cooperazione tra il settore pubblico e privato in tal senso e chiede in particolare a quest'ultimo di assumersi la propria parte di responsabilità, di astenersi dalla pubblicità aggressiva rivolta ai minori e di tutelarli dalla pubblicità ingannevole; incoraggia le parti coinvolte a seguire i buoni esempi di meccanismi di prevenzione e denuncia nei social network online e ad applicarli in tutta l'Unione; è dell'opinione che i minori dovrebbero essere adeguatamente informati circa i potenziali rischi legati a Internet, in particolare per quanto concerne la fornitura di dati personali online, ad esempio mediante campagne di sensibilizzazione e programmi nelle scuole; sottolinea che la profilazione dei minori dovrebbe essere vietata; sostiene gli sforzi volti a garantire il conseguimento di un risultato ambizioso ed efficace della riforma della direttiva sui servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento alla protezione dei minori nell'ambiente digitale; invita gli Stati membri ad affrontare la questione del bullismo online;

91.

chiede un piano d'azione per tutelare i diritti dei minori online e offline nel cyberspazio e rammenta che le autorità preposte all'applicazione della legge devono prestare particolare attenzione ai reati contro i bambini nelle loro attività di lotta alla criminalità informatica; sottolinea, a tale proposito, che è necessario rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nonché con Europol e il suo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, allo scopo di prevenire e combattere la criminalità informatica e in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori;

92.

invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; esorta le autorità preposte all'applicazione della legge, sia a livello nazionale che dell'UE, a investire nelle nuove tecnologie per lottare contro i reati nel «dark web» e nel «deep web»; sottolinea che Eurojust ed Europol devono ricevere le risorse adeguate per migliorare l'identificazione delle vittime, per lottare contro le reti organizzate di autori di reati di abuso sessuale e per accelerare il rilevamento, l'analisi e la segnalazione di materiale pedopornografico online e offline;

93.

ritiene che le politiche di inclusione dovrebbero porre un forte accento sui bambini, in quanto ponti per la comprensione reciproca tra culture e società;

94.

rammenta che, secondo la relazione 2016 della Commissione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani, almeno il 15 % delle vittime registrate è costituito da minori, ed esorta gli Stati membri a intraprendere azioni immediate in risposta alla comunicazione di Europol in base alla quale, nel 2015, sarebbero scomparsi nell'UE almeno 10 000 minori rifugiati e migranti non accompagnati; invita gli Stati membri e le agenzie dell'UE ad intensificare con urgenza la loro cooperazione transfrontaliera, gli scambi di informazioni e le indagini congiunte al fine di proteggere i minori e combattere la tratta di minori, la criminalità organizzata transfrontaliera, gli abusi sessuali e altre forme di sfruttamento; chiede agli Stati membri e alle agenzie europee di accelerare la nomina di tutori qualificati per i minori non accompagnati al fine di assicurare che si tenga sempre conto dell'interesse superiore del minore; invita gli Stati membri a registrare e identificare i bambini ricorrendo a modalità a misura di minore e a prevenire la loro scomparsa garantendo che siano inseriti nei sistemi nazionali di protezione dei minori; raccomanda di rafforzare gli strumenti esistenti per i minori scomparsi, comprese le linee telefoniche di emergenza per i minori scomparsi; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare appieno la competenza degli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per quanto riguarda le azioni volte a migliorare la protezione dei minori e delle persone vulnerabili nella situazione migratoria attuale, in particolare nei punti di crisi (hotspot); ricorda che i diritti dei minori e l'interesse superiore del bambino devono essere tenuti in considerazione e valutati in tutte le politiche e le azioni dell'UE, anche in materia di migrazione e asilo;

95.

incoraggia gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai programmi che si concentrano sulla prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e a sperimentare e condividere le migliori pratiche in questo settore;

Diritti delle minoranze

96.

pone l'accento sul fatto che le minoranze che vivono da secoli insieme o accanto alle culture maggioritarie europee continuano a essere discriminate nell'Unione; ritiene che la soluzione al problema consista nella necessità di creare norme minime per la protezione dei diritti delle minoranze e di garantire l'istruzione in materia di diversità culturale e tolleranza, in quanto preservare il patrimonio culturale europeo conferisce valore aggiunto alla diversità;

97.

sottolinea le esigenze specifiche delle comunità minoritarie e la necessità di promuoverne la piena uguaglianza in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale; evidenzia l'importanza di rispettare e promuovere i diritti e le libertà fondamentali delle persone appartenenti a minoranze;

98.

esprime preoccupazione per gli ostacoli che tali gruppi incontrano nell'esercizio dei loro diritti di proprietà, di accesso alla giustizia e ad altri servizi pubblici, quali l'istruzione e i servizi sanitari e sociali, nonché dei loro diritti alla cultura, dal momento che tali diritti potrebbero essere limitati; esorta gli Stati membri ad agire per eliminare gli ostacoli amministrativi e finanziari che potrebbero limitare la diversità linguistica a livello europeo e nazionale;

99.

esorta la Commissione a definire norme strategiche per la protezione delle minoranze, dal momento che la protezione di tali gruppi rientra nei criteri di Copenaghen, sia per i paesi candidati sia per gli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire che i loro sistemi giuridici garantiscano che le persone appartenenti a una minoranza non siano oggetto di discriminazione e ad adottare e attuare misure di protezione mirate, basate sulle norme internazionali pertinenti;

100.

sollecita gli Stati membri a risolvere i problemi delle minoranze, scambiare le buone prassi e attuare le soluzioni che hanno dato buoni risultati in tutto il territorio dell'Unione europea; sottolinea l'importante ruolo che le autorità regionali e locali dell'UE possono svolgere nella tutela delle minoranze e ritiene che la riorganizzazione amministrativa non dovrebbe incidere negativamente su di loro;

101.

invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a continuare le sue attività di segnalazione in materia di discriminazione fondata sull'appartenenza a una minoranza e a continuare a rilevare dati al riguardo;

102.

incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare senza ulteriori ritardi la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'OSCE;

103.

esorta gli Stati membri a prendere approfonditamente in considerazione la prospettiva dei diritti delle minoranze, a garantire il diritto a utilizzare una lingua di minoranza e a proteggere la diversità linguistica all'interno dell'Unione; invita la Commissione a rafforzare il suo piano per la promozione dell'insegnamento e dell'utilizzo delle lingue regionali come un potenziale strumento per contrastare la discriminazione linguistica nell'UE;

104.

invita l'UE ad attuare la risoluzione 1985 (2014) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione dei diritti delle minoranze nazionali in Europa, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; evidenzia che tutte le linee telefoniche di emergenza e tutte le linee di soccorso ufficiali attive negli Stati membri dovrebbero essere accessibili non soltanto nelle lingue ufficiali del paese ma anche nelle lingue minoritarie del paese stesso e, trasferendo le chiamate, nelle lingue principali dell'Unione;

Diritti delle persone con disabilità

105.

plaude alle osservazioni conclusive sui progressi compiuti dall'UE nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi di tali raccomandazioni come opportunità per dare un esempio positivo, assicurandone l'attuazione efficace e scrupolosa nei tempi più rapidi possibili;

106.

sottolinea che le persone con disabilità hanno il diritto di godere dei loro diritti fondamentali al pari delle altre persone, incluso il diritto inalienabile alla dignità, alla sanità e alla famiglia, all'indipendenza, all'autonomia e alla piena integrazione sociale, all'accesso alla giustizia, ai beni e ai servizi nonché il diritto di voto e i diritti dei consumatori, conformemente alla CRPD; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad adottare le misure appropriate per garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati e dalla legislazione dell'UE; osserva che non è ancora stato pienamente approvato un approccio per la disabilità basato sui diritti umani, il che comporta delle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità all'interno dell'Unione, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per adeguare il proprio quadro normativo a quanto previsto dalla CRPD e integrare efficacemente le persone con disabilità nella società;

107.

invita gli Stati membri ad adottare strategie per fornire un accesso efficace al mercato del lavoro alle persone che vivono con disabilità; deplora il fatto che una parte dei fondi dell'UE destinati all'integrazione delle persone con disabilità non siano ancora stati pienamente utilizzati a tale scopo; invita la Commissione a monitorare con attenzione l'utilizzo dei fondi e a intervenire laddove necessario;

108.

rammenta che le persone con disabilità intellettuale e psicosociale devono affrontare ostacoli particolari alla realizzazione dei loro diritti fondamentali e invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intensificare gli sforzi volti a promuoverne l'autonomia e l'inclusione al pari delle altre persone;

109.

osserva che le donne e i bambini con disabilità sono vittime in maniera sproporzionata di una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui il negato accesso a servizi di base quali l'istruzione e l'assistenza sanitaria o la sistemazione in istituti lontani dalle proprie famiglie e comunità, e sono esposti a un maggiore rischio di cadere vittime di violenza, abusi sessuali, sfruttamento e altre forme di maltrattamenti; evidenzia la necessità di un'azione politica esaustiva e sensibile alla dimensione di genere da parte dell'UE, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per garantire una scrupolosa attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia congiuntamente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

110.

sollecita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare servizi di sostegno per i bambini con disabilità e le loro famiglie nelle comunità locali, al fine di promuovere la deistituzionalizzazione e garantire loro un sistema di istruzione inclusivo;

111.

esorta gli Stati membri a garantire che le linee telefoniche di emergenza 112 siano pienamente accessibili alle persone con disabilità e che sempre più persone siano a conoscenza di tale numero mediante campagne di sensibilizzazione;

112.

invita l'UE, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a incrementare lo stanziamento di risorse umane e finanziarie destinate alle strutture di monitoraggio definite all'articolo 33, paragrafo 2, della CRPD, in modo che queste ultime siano in grado di svolgere le proprie funzioni, e a garantirne l'indipendenza, assicurando che la composizione e il funzionamento delle stesse tenga conto dei principi di Parigi sul funzionamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani;

113.

invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a garantire l'effettiva partecipazione e la libertà di espressione delle persone con disabilità nella vita pubblica; osserva che sarebbe opportuno sostenere tali sforzi ricorrendo a sottotitoli, all'interpretazione nella lingua dei segni, nonché a documenti redatti in braille e in formati di facile lettura; invita gli Stati membri a fornire soluzioni accessibili ai rifugiati con disabilità; pone in evidenza i rischi specifici cui sono esposti i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo con disabilità, i quali non hanno accesso a informazioni e comunicazioni in un formato accessibile e possono essere trattenuti in condizioni che non forniscono loro un adeguato sostegno o un alloggio ragionevole;

Anziani

114.

osserva che l'invecchiamento attivo e la solidarietà inter-generazionale sono questioni importanti che possono essere promosse mediante un approccio basato sui diritti umani, dal momento che rappresentano una delle trasformazioni economiche e sociali più profonde che i paesi sviluppati si trovano ad affrontare; invita gli Stati membri ad incentivare una maggiore partecipazione attiva degli anziani al mercato del lavoro mediante attività sociali ed economiche volte a contrastare l'esclusione sociale, e a garantire loro un facile accesso ai servizi sanitari;

115.

sottolinea che la discriminazione sulla base dell'età è molto diffusa nelle società odierne ed è spesso abbinata ad altre forme di discriminazione, quali la discriminazione sulla base della razza o dell'etnia, della religione, della disabilità, delle condizioni di salute o socioeconomiche, dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale; esorta gli Stati membri ad attuare azioni mirate alla reintegrazione delle persone anziane nella vita della comunità in modo da contrastare il loro isolamento;

116.

invita l'UE e gli Stati membri a partecipare attivamente al gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento e a intensificare gli sforzi per proteggere i diritti delle persone anziane;

Diritti dei rom

117.

osserva che le persone appartenenti alla minoranza rom hanno diritto alla libertà di circolazione ed esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali a tutelare tale diritto e a non pianificare politiche di insediamento sulla base di motivazioni etniche; è preoccupato per il fatto che le persone appartenenti alla minoranza rom sono sproporzionatamente soggette a sgomberi forzati in molti Stati membri;

118.

deplora il fatto che i rom devono ancora affrontare l'antiziganismo e forme di razzismo sistematico e istituzionale e ricorda che la discriminazione dei rom nel campo del lavoro, degli alloggi, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, dell'accesso alla giustizia o in qualunque altro settore è inaccettabile e dannosa per la società dell'Unione europea; invita pertanto gli Stati membri e le autorità regionali e locali, alla luce della relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom 2015, ad attuare pienamente e rapidamente le loro strategie nazionali in materia di rom, a mettere in atto misure specifiche per la lotta contro la discriminazione razziale nei confronti dei Rom, nel rispetto delle disposizioni della direttiva sull'uguaglianza razziale e della CEDU, e a combattere l'antiziganismo in conformità della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia;

119.

ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che il principio di parità di trattamento al quale si riferisce la direttiva 2000/43/CE è applicabile alle persone che, pur non appartenendo esse stesse al gruppo razziale o etnico interessato, subiscono tuttavia un trattamento meno favorevole o un particolare svantaggio per uno di questi motivi;

120.

invita la Commissione a integrare il monitoraggio delle pratiche discriminatorie in tutti i settori, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi e la sanità, avendo cura che tutti i programmi siano attuati in modo da ridurre i divari tra la popolazione rom e non rom; chiede inoltre alla Commissione di intraprendere azioni nei confronti degli Stati membri che promuovono o consentono la discriminazione istituzionalizzata e la segregazione;

121.

condanna la pratica della segregazione dei bambini rom nelle scuole, che ha un effetto estremamente negativo sulle prospettive di vita future di tali minori; sostiene l'azione della Commissione per contrastare tale pratica mediante procedure di infrazione e invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci per eliminare la segregazione scolastica e a presentare piani contenenti misure di integrazione per i bambini rom;

122.

invita gli Stati membri e la Commissione a potenziare le loro strategie per promuovere l'inclusione dei rom e delle comunità povere, intensificandole gradualmente affinché includano 80 milioni di cittadini; chiede inoltre il potenziamento della task force della Commissione sui rom e i punti di contatto nazionali, lo sviluppo di punti di contatto regionali e locali e di piattaforme regionali per i rom, nonché lo sviluppo di un forum politico online in cooperazione con la piattaforma europea per i rom; esorta l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a continuare la raccolta di dati sulla situazione dei rom nonché a sviluppare e proporre un «quadro operativo» degli indicatori relativi all'inclusione dei rom che consenta di seguire i progressi in questo settore; invita gli Stati membri a dichiarare il 2 agosto Giornata europea di commemorazione dell'olocausto dei rom;

Diritti LGBTI

123.

condanna qualsiasi forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; incoraggia la Commissione europea a presentare un programma che garantisca parità di diritti e opportunità a tutti i cittadini nel rispetto delle competenze degli Stati membri e a monitorare l'adeguata trasposizione e attuazione della legislazione dell'UE pertinente in materia di persone LGBTI; accoglie a tale proposito l'elenco di azioni della Commissione per fare progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI, inclusa la campagna di comunicazione della Commissione per combattere gli stereotipi e migliorare l'accettazione sociale delle persone LGBTI; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad agire in stretta cooperazione con le organizzazioni della società civile che lavorano per i diritti delle persone LGBTI; osserva che la ricerca sul campo condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali mostra che i funzionari pubblici considerano la legislazione e la politica dell'UE fattori importanti a sostegno degli sforzi nazionali per la promozione della parità LGBTI;

124.

deplora che le persone LGBTI siano vittime di bullismo e molestie già a partire dalla scuola e subiscano discriminazioni in diversi ambiti della loro vita, anche sul posto di lavoro; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'omofobia nello sport, ai giovani LGBTI e al bullismo nelle scuole; sollecita gli Stati membri a sostenere i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro nel loro tentativo di adottare politiche di diversità e non discriminazione con particolare riferimento alle persone LGBTI;

125.

ricorda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritti delle persone LGBTI; accoglie positivamente il fatto che un numero crescente di Stati membri hanno già adottato misure per contribuire a migliorare la promozione e la tutela dei diritti delle persone LGBTI e hanno adottato nuove procedure per il riconoscimento giuridico di genere nel rispetto dei diritti fondamentali di tali persone; invita la Commissione e le sue agenzie a raccogliere dati sulle violazioni dei diritti umani a danno delle persone LGBTI e a condividere con gli Stati membri le migliori pratiche concernenti la tutela dei diritti fondamentali; incoraggia gli Stati membri a informare in modo esaustivo le persone LGBTI circa i loro diritti e a procedere allo scambio reciproco delle migliori pratiche in materia; condanna le pratiche mediche che violano i diritti fondamentali delle persone transessuali e intersessuali;

126.

osserva che le persone transgender sono ancora considerate inferme di mente nella maggior parte degli Stati membri e invita gli Stati membri a rivedere la classificazione nazionale delle malattie mentali e a sviluppare modelli di accesso alternativi e privi di stigmatizzazione, assicurando al contempo che i necessari trattamenti medici siano sempre disponibili per tutte le persone transgender; rimarca che la sterilizzazione coatta costituisce una violazione dei diritti fondamentali; plaude alla recente adozione da parte di alcuni Stati membri di nuove procedure di riconoscimento giuridico del genere più rispettose dei diritti fondamentali delle persone transgender;

127.

plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione per muovere verso la depatologizzazione dell'identità transgender nell'ambito della revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a impedire che la varianza di genere nell'infanzia diventi una nuova diagnosi ICD;

128.

ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBTI possano essere salvaguardati dando loro accesso a istituti giuridici quali la convivenza, le unioni registrate e il matrimonio; plaude al fatto che diciotto Stati membri offrano attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti;

129.

invita la Commissione a presentare una proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti e la libera circolazione di tutti gli atti di stato civile di tutti gli individui, di tutte le coppie e famiglie in tutta l'UE (compresi tutti i documenti concernenti il matrimonio e le unioni registrate, il cambiamento legale di sesso e i certificati di adozione e di nascita), incluso il riconoscimento giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione;

Cittadinanza

130.

prende atto con profonda preoccupazione dell'ascesa dell'euroscetticismo e dell'espressione di opinioni politiche violente e, pertanto, esorta l'UE e gli Stati membri a rafforzare la partecipazione dei cittadini alle questioni inerenti all'Unione, soprattutto per quanto concerne i giovani e le organizzazioni della società civile, in modo che gli europei possano dar voce alle loro preoccupazioni ed esprimere le loro opinioni attraverso canali democratici;

131.

ritiene che sia necessario ridurre gli oneri amministrativi relativi alla partecipazione alla vita pubblica e promuovere l'e-governance in tutta l'Unione, e invita a rafforzare l'efficacia di meccanismi quali l'iniziativa dei cittadini europei;

132.

incoraggia lo sviluppo delle consultazioni online quale strumento di partecipazione diretta dei cittadini, che consente di raccogliere informazioni circa le aspettative dei cittadini nei confronti di governi e amministrazione pubblica; reputa necessario eliminare gli ostacoli procedurali e linguistici che disincentivano la partecipazione civica ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche a tutti i livelli di governo; evidenzia la necessità del principio della trasparenza non solo nei processi decisionali istituzionali, bensì anche nel monitorare le modalità di gestione delle pratiche legate ai servizi prestati dalle amministrazioni pubbliche; sottolinea la necessità di incrementarne l'offerta mediante supporti digitali accessibili; ribadisce l'importanza di creare una maggiore consapevolezza per quanto riguarda la Carta;

133.

osserva che le organizzazioni della società civile, incluse quelle di volontariato, religiose e di lavoro giovanile, svolgono un ruolo chiave ai fini della partecipazione sociale e civile, e invita l'UE, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere e promuovere le loro attività; invita gli Stati membri e l'UE a rispettare la libertà di riunione e la libertà di associazione sancite dalla Carta;

134.

ritiene che l'educazione civica e il dialogo interculturale migliorino la comprensione dei cittadini per quanto riguarda l'importanza della partecipazione sociale e politica, mentre l'educazione in materia di diritti umani rende consapevoli dei propri diritti e insegna a rispettare i diritti degli altri; invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali per l'educazione in materia di diritti fondamentali, compreso il contributo dell'UE allo sviluppo del quadro dei diritti fondamentali, e a dare attuazione alla Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani; sollecita le autorità regionali e locali a partecipare attivamente alle sopraccitate attività;

135.

osserva con preoccupazione che occorrono ulteriori sforzi per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di povertà ed esclusione sociale; invita gli Stati membri a trovare le giuste politiche, tra cui la promozione dell'occupazione e l'accesso a servizi di alta qualità e all'istruzione; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le loro politiche sociali e occupazionali non diano luogo a discriminazioni per motivi di dimensione e composizione delle famiglie;

Diritti digitali

136.

ricorda che tutti hanno diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali che li riguardano, ivi incluso il diritto di accesso ai dati raccolti e che li riguardano e il diritto di rettificarli; insiste sul diritto di tutte le persone di decidere dei propri dati personali, in particolare per quanto concerne il diritto esclusivo di disporne, usarli e divulgarli; evidenzia che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare misure che consentano a ogni cittadino di ottenere la rimozione di contenuti che possano lederne la dignità o la reputazione, rispettando nel contempo la libertà di espressione e di informazione nonché la legislazione e la giurisprudenza pertinenti; osserva che, in assenza di un interesse pubblico specifico, ogni persona ha il diritto di decidere quali dati rendere disponibili, il diritto di cancellare i propri dati personali e il diritto all'oblio, conformemente alle norme dell'UE e nazionali;

137.

è preoccupato che i cittadini non siano pienamente consapevoli dei loro diritti o dei mezzi di ricorso disponibili; ritiene essenziale che i cittadini, e soprattutto i bambini, siano informati sull'importanza della protezione dei dati personali, anche nel ciberspazio, e sui rischi potenziali cui sono esposti, segnatamente alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici e dell'aumento degli attacchi informatici; invita gli Stati membri a profondere maggiori sforzi in materia di alfabetizzazione mediatica, rendendola parte integrante del programma di studi nelle scuole; esorta gli Stati membri ad adottare misure per affrontare il bullismo online, in particolare quando colpisce gruppi specifici di minori;

138.

ricorda che ogni persona ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente la propria opinione su Internet, nel rispetto della legislazione e della giurisprudenza pertinenti; sottolinea che nessuno può essere discriminato per il fatto di non utilizzare i servizi digitali; invita la Commissione a dare seguito alle conclusioni della consultazione pubblica relativa alla direttiva dell'UE sui servizi di media audiovisivi e a riesaminare la direttiva, anche per quanto riguarda le questioni inerenti ai diritti fondamentali;

139.

rammenta la necessità di esaminare l'incidenza che alcune nuove tecnologie — quali ad esempio i droni — possono avere sui diritti fondamentali e, in particolare, sul diritto alla vita privata; pone altresì in evidenza il problema delle ripercussioni derivanti dall'utilizzo diffuso di Internet sui diritti fondamentali, segnatamente per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la lotta contro le molestie online e la tratta di esseri umani, in particolare lo sfruttamento sessuale e lavorativo;

140.

sottolinea la necessità di rispettare il diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, come sancito dall'articolo 30 della Carta sociale europea; invita tutti gli Stati membri a introdurre misure di sostegno per fornire ai propri cittadini condizioni di vita dignitose e per combattere efficacemente la disoccupazione, l'esclusione sociale, la povertà e l'assistenza sanitaria insufficiente;

o

o o

141.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0126.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0105.

(3)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(4)  GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.

(6)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(7)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(8)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(9)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(10)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(11)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(12)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

(13)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(14)  GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

(15)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2013)0594.

(17)  Testi approvati, P7_TA(2014)0062.

(18)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 165.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2015)0286.

(20)  Testi approvati, P8_TA(2016)0102.

(21)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.

(22)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 57.

(23)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.

(24)  GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.

(25)  GU C 55 del 12.2.2016, pag. 33.

(26)  Testi approvati, P8_TA(2016)0409.

(27)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(28)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 101.

(29)  Testi approvati, P7_TA(2014)0043.

(30)  Il riferimento a questo nuovo tipo di tratta è stato introdotto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 sulla situazione in Eritrea (Testi approvati, P8_TA(2016)0090).


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/28


P8_TA(2016)0486

Una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI))

(2018/C 238/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa — Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività» (COM(2016)0381),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo «Verso una florida economia basata sui dati» (COM(2014)0442),

vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)0014),

vista la comunicazione della Commissione del 9 gennaio 2013 dal titolo «Piano d'azione imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa» (COM(2012)0795),

vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789),

vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 2012 dal titolo «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE» (COM(2012)0537),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 settembre 2012 dal titolo «La competitività delle industrie europee di alta gamma» (SWD(2012)0286),

vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352),

visto il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 dal titolo «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (COM(2010)0183),

visto lo studio della Commissione del giugno 2015 dal titolo «Rafforzamento della competitività delle industrie culturali e creative per la crescita e l'occupazione» (EASME/COSME/2015/003),

visto lo studio della Commissione del giugno 2009 dal titolo «L'impatto della cultura sulla creatività»,

vista la comunicazione del Comitato delle regioni del 30 maggio 2013 sulla promozione dei settori culturali e creativi,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Imprese del settore creativo e culturale: una risorsa europea nell'ambito della concorrenza mondiale» (1),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (2),

visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (3),

visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), Orizzonte 2020, e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (4),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (5) (in appresso «il regolamento recante disposizioni comuni»),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (6),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (7),

visto il regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (8),

viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza di genere,

viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2015 sugli scambi culturali e creativi per stimolare l'innovazione, la sostenibilità economica e l'inclusione sociale,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2012 sulla comunicazione dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica. Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale»,

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 sulla cultura come catalizzatore per la creatività e per l'innovazione,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 giugno 2016 dal titolo «Towards an EU strategy for international cultural relations» (Verso una strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali) (JOIN(2016)0029),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» (9),

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul tema «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» (10),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 su «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione» (11),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 sulle piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali (12),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea (13),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare (14),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa (15),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (16),

vista la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005,

vista la relazione dell'OCSE e dell'EUIPO, del 18 aprile 2016, dal titolo: «Trade in Counterfeit and Pirated Goods — Mapping the Economic Impact» (Commercio di merci contraffatte e usurpative: una mappatura dell'impatto economico) (17),

visto lo studio dell'UNESCO dal titolo «Cultural times: The first global map of cultural and creative industries» (La prima mappa globale delle industrie culturali e creative), del dicembre 2015,

vista la relazione del gruppo di lavoro di esperti degli Stati membri dell'UE dal titolo «Towards more efficient financial ecosystems: innovative instruments to facilitate access to finance for the cultural and creative sectors» (Verso ecosistemi finanziari più efficienti: strumenti innovativi per facilitare ai settori culturali e creativi l'accesso alla finanza), del novembre 2015,

visti gli articoli 167 e 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per la cultura e l'istruzione a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per la cultura e l'istruzione, e il parere della commissione giuridica (A8-0357/2016),

A.

considerando che, nella soprammenzionata comunicazione «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE», la Commissione riconosce il ruolo fondamentale che le industrie culturali e creative (ICC) (18) possono svolgere per lo sviluppo sociale ed economico dell'UE e dei suoi Stati membri;

B.

considerando che l'UE dovrebbe promuovere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e investire in esse; che, a tale proposito, essa dovrebbe sbloccare il potenziale delle industrie creative e culturali — ancora largamente inesplorato — in termini di creazione di crescita e di occupazione, per via del loro impatto significativo in settori quali i nuovi modelli aziendali, la creatività e l'innovazione, la digitalizzazione e la creazione di competenze;

C.

considerando che le ICC hanno un valore duplice e intrinseco in quanto, grazie ai loro legami diretti con artisti e creatori, preservano e promuovono la diversità culturale e linguistica, e rafforzano le identità europea, nazionale e regionale, nonché l'identità locale, sostenendo nel contempo la coesione sociale e contribuendo in modo sostanziale, con vari modelli di creazione di valore, alla creatività, agli investimenti, all'innovazione e all'occupazione, fungendo da motore della crescita economica sostenibile nell'UE e nei suoi Stati membri;

D.

considerando che la cultura e l'arte europea rappresentano 3 000 anni di patrimonio culturale comune, trasmettono conoscenze e valori, e contribuiscono a preservare prove tangibili e intangibili del mondo creato dall'uomo e del mondo naturale per le generazioni attuali e future;

E.

considerando che la diplomazia culturale, basata sul rispetto reciproco dei valori e delle specificità, rafforza le relazioni bilaterali e multilaterali tra paesi europei e paesi terzi, e costruisce ponti tra le società attraverso i contatti interpersonali e la cooperazione in tutti i settori culturali e creativi, contribuendo al miglioramento della comprensione reciproca e a progetti comuni, nonché fungendo nel contempo da motore della crescita economica e sociale;

F.

considerando che le ICC contribuiscono al potere di persuasione dell'Europa con il loro ruolo di ambasciatori dei valori europei — ad esempio la cultura, la creatività, la qualità, l'eccellenza, la maestria — sulla scena mondiale;

G.

considerando che le industrie culturali e creative si collocano al centro di un duplice e delicato ecosistema costituito da grandi gruppi di PMI innovative e competitive a livello internazionale, e da start up che rinnovano costantemente il settore, preservano e promuovono la diversità e creano posti di lavoro, ma che a volte si rivelano fragili, segnatamente per quanto concerne l'accesso ai mercati e alla finanza;

H.

considerando che in Europa le industrie culturali e creative impiegano a tempo pieno oltre 12 milioni di lavoratori, ossia il 7,5 % della popolazione attiva dell'UE, generando all'incirca 509 miliardi di EUR di valore aggiunto per il PIL (5,3 % del VAL totale dell'UE); che, in determinate regioni, le ICC rappresentano una percentuale significativamente più alta del PIL e impiegano una percentuale maggiore della forza lavoro locale;

I.

considerando che, in base a uno studio dell'Ufficio europeo dei brevetti e dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, i settori ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale (DPI) generano più di un quarto dell'occupazione e più di un terzo dell'attività economica dell'UE;

J.

considerando che quasi il 39 % del PIL dell'UE è generato dai settori ad alta intensità di DPI, mentre quelli ad alta intensità di marchi generano il 34 % del PIL totale, quelli ad alta intensità di disegni e modelli il 13 %, quelli ad alta intensità di brevetti il 14 % e quelli ad alta intensità di diritti d'autore il 4,2 % (19);

K.

considerando che nell'UE le ICC impiegano una forza lavoro che è 2,5 volte superiore a quella dell'industria automobilistica e 5 volte superiore a quella dell'industria chimica;

L.

considerando che le ICC svolgono un ruolo importante nella creazione di regioni dinamiche e caratteristiche, che possono contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e costituire un importante fattore di investimento estero in entrata;

M.

considerando che gli autori e gli artisti sono l'origine e la fonte stessa delle ICC;

N.

considerando che è improbabile che i posti di lavoro del settore culturale siano delocalizzati, poiché sono collegati a competenze culturali specifiche, spesso regionali e storiche; che le ICC contribuiscono sensibilmente, e più di ogni altro settore, all'occupazione dei giovani e si sono rivelate particolarmente resilienti all'indomani della crisi economica del 2008; che il lavoro nelle ICC ha registrato un aumento, in tutta l'UE, tra il 2008 e il 2014; riconoscendo l'importante ruolo del Fondo sociale europeo nella promozione dell'occupazione giovanile e dello sviluppo delle competenze;

O.

considerando che le ICC presentano caratteristiche allettanti dal punto di vista dello sviluppo locale, dal momento che utilizzano una serie di competenze a numerosi livelli diversi, tendono a essere socialmente responsabili e inclusive e generano esternalità positive nelle zone in cui sono ubicate; che la loro apertura e interazione con altre attività produce effetti di agglomerazione e di raggruppamento, e che tendono a generare a livello locale una percentuale elevata del valore aggiunto totale;

P.

considerando che la flessibilità e la mobilità sono indissociabili nel contesto dell'attività artistica professionale e che è quindi importante che la natura imprevedibile e talvolta precaria della professione di artista sia compensata dalla garanzia di un'autentica protezione sociale;

Q.

considerando che le ICC comprendono una maggioranza di piccole e microimprese, e che le imprese del settore culturale e creativo (SCC) con meno di dieci dipendenti rappresentano oltre il 95 % (20) della popolazione attiva;

R.

considerando che esiste una percezione errata relativamente al maggiore rischio di investimento che le ICC comporterebbero rispetto ad altre tipologie di impresa, dovuta, tra le altre cose, al fatto che si tratta di settori ad alta intensità di DPI e alle difficoltà nel ricorso ai loro beni immateriali come garanzia per il finanziamento;

S.

considerando che è sempre più raro che gli attori del settore culturale e creativo abbiano un impiego stabile; che essi sono, sempre più spesso, liberi professionisti o alternano l'attività professionale autonoma a quella dipendente, part-time o irregolare;

T.

considerando che le iniziative e le industrie a sfondo culturale hanno ruoli molteplici da svolgere nello sviluppo locale e regionale, in quanto aumentano tradizionalmente l'attrattiva delle regioni e garantiscono l'inclusione e lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali e isolate, oltre a consentire una rigenerazione urbana integrata e sostenibile;

U.

considerando che le ICC svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio e le tecnologie digitali;

V.

considerando che le ICC sono una forza trainante per l'innovazione e lo sviluppo delle TIC in Europa; che la trasformazione digitale del settore offre nuove possibilità per lo sviluppo di nuovi modelli aziendali e l'espansione del mercato, ma pone altresì delle sfide ai settori tradizionali delle ICC;

W.

considerando che le industrie creative sono tra i settori maggiormente caratterizzati dallo spirito imprenditoriale, che sviluppano competenze trasferibili quali il pensiero creativo, la risoluzione dei problemi, il lavoro di squadra e l'intraprendenza;

X.

considerando che il turismo legato al patrimonio industriale e i musei industriali possono offrire nuove prospettive culturali ed economiche, in particolare alle regioni postindustriali, e mantenere in vita il know-how europeo tradizionale;

Y.

considerando che, tra le diverse fonti di finanziamento UE, solo Europa creativa e il Fondo europeo per gli investimenti strategici indicano le ICC come priorità specifica;

Z.

considerando che, con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alcune misure nel settore del patrimonio culturale (in particolare il restauro e la conservazione) e, in taluni casi, delle attività culturali finanziate da fondi dell'UE e da altri fondi regionali potrebbero essere considerate come aiuti di Stato, nonostante la loro pertinenza a livello locale e la natura non economica, e l'organizzazione non commerciale delle attività e delle istituzioni culturali in questione, ciò risultando in ostacoli considerevoli per le autorità regionali interessate e in ritardi nell'attuazione delle misure stesse;

AA.

considerando che, nel mercato convergente e globalizzato di oggi, delle ICC europee innovative e orientate alla ricerca sono indispensabili per assicurare la diversità linguistica e culturale, il pluralismo e l'offerta di servizi innovativi e di alta qualità;

AB.

considerando che, sebbene l'accesso ai contenuti culturali e creativi e la loro condivisione non siano mai stati così elevati, in particolare nel caso di servizi come le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti e i servizi di aggregazione dei contenuti, e sebbene i costi di distribuzione e di produzione siano diminuiti con l'evoluzione tecnologica, il settore culturale e creativo non ha assistito a un incremento comparabile delle entrate a seguito di questo aumento dei consumi, il che è dovuto in ampia misura alla mancanza di trasparenza nella catena del valore e di chiarezza del diritto, nonché alle difficoltà incontrate dai settori tradizionali nell'adattarsi alla trasformazione digitale;

AC.

considerando che è urgente che la Commissione adotti misure appropriate al fine di agevolare l'emergere di offerte legali attraenti e la disponibilità transfrontaliera, così da ridurre il «divario di valore» e far sì che autori, creatori, artisti e titolari dei diritti siano correttamente remunerati per le loro opere;

AD.

considerando che le ICC registrano trasformazioni di rilievo come conseguenza dello sviluppo delle tecnologie digitali, che danno origine ad altrettanti cambiamenti nella situazione della produzione artistica e influenzano il diritto di proprietà intellettuale;

AE.

considerando che le ICC continuano ad essere sottovalutate o non riconosciute, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di accedere al capitale di avviamento e ai finanziamenti;

AF.

considerando che l'ultimo studio commissionato dalla Commissione (21) tiene conto, nella definizione di ICC, dell'industria di alta gamma basata sulla creatività; che la moda e l'industria dei prodotti di alta gamma poggiano su un forte input culturale e creativo, concorrono a preservare il know-how costruito nei secoli e sono alimentate da un patrimonio e da tradizioni culturali che altri non possono replicare; che la cooperazione dovrebbe essere rafforzata al fine di tener conto dei cambiamenti a livello dell'occupazione e del bisogno di abilità specifiche;

AG.

considerando che le stime nazionali riguardanti le ICC sono raramente raffrontabili, in quanto gli Stati membri utilizzano ancora definizioni diverse per queste industrie; che tali definizioni includono altresì ampie categorie di ICC quali il software, la pubblicità e il marketing, che rappresentano grandi successi sia in termini economici sia quali esempi di creatività e di capacità imprenditoriale europea;

AH.

considerando che nel 2013 il commercio internazionale di merci contraffatte e usurpative era pari al 2,5 % del commercio mondiale e arrivava a costituire fino al 5 % delle importazioni nell'UE, ossia 85 miliardi di EUR;

AI.

considerando che nell'economia industriale gli investimenti si concentravano in gran parte sui beni materiali, che costituivano i principali motori di crescita, mentre nell'economia creativa attuale i beni immateriali costituiscono gli oggetti di investimento, le fonti di valore e i motori di crescita principali; che il finanziamento delle ICC dovrebbe essere considerato in questo contesto;

AJ.

considerando che, sebbene lo sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture digitali sia una priorità strategica europea, la diffusione online di beni e servizi culturali e creativi attraverso istituzioni culturali deve ancora essere migliorata;

AK.

considerando che le ICC contribuiscono al mantenimento e al miglioramento dell'immenso patrimonio culturale, storico e architettonico europeo; che il SCC è importante per lo sviluppo della diplomazia culturale, l'industria del turismo e la promozione delle culture nazionali e locali, e che guida al progresso e allo sviluppo delle città e delle regioni;

Definizioni e statistiche

1.

invita la Commissione a sviluppare un quadro di politica industriale globale, coerente e di lungo termine per le ICC, e l'Unione europea a includere lo sviluppo, la promozione e la protezione effettive, e l'adeguato finanziamento delle ICC tra i suoi obiettivi strategici e le sue priorità generali, al fine di stimolare la competitività di dette industrie e consentire loro di realizzare il potenziale di cui dispongono in termini di creazione di impieghi di qualità e di crescita;

2.

chiede alla Commissione di definire le sue politiche future sulla base della seguente definizione di ICC: «le industrie culturali e creative sono le industrie che si basano su valori culturali, diversità culturale, creatività individuale e/o collettiva, competenze e talento, e che hanno il potenziale per creare innovazione, ricchezza e occupazione generando valore sociale ed economico soprattutto dalla proprietà intellettuale; esse comprendono i seguenti settori che si fondano su input culturali e creativi: l'architettura, gli archivi e le biblioteche, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i software e i videogiochi, i prodotti multimediali e la musica registrata), il patrimonio culturale, il design, la moda e l'industria di alta gamma basate sulla creatività, i festival, la musica dal vivo, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria (giornali e riviste), la radio e le arti visive, e la pubblicità»;

3.

invita la Commissione — tenuto conto del fatto che gli Stati membri stanno utilizzando sistemi di classificazione nazionali per le attività che rientrano nel settore delle industrie culturali e creative — a individuare indicatori specifici per monitorare e analizzare l'impatto culturale, economico e sociale, e le dinamiche delle sue politiche e proposte normative connesse con il SCC, nonché il ruolo di tale settore come motore di innovazione e crescita in tutti gli altri ambiti di attività nell'UE e nei paesi terzi associati; sottolinea, pertanto, che è necessario che la Commissione individui fonti alternative di dati con lo scopo di integrare e migliorare le statistiche ufficiali; sottolinea che le ICC hanno spesso modelli aziendali complessi che possono rappresentare una sfida per le tradizionali forme di finanziamento, e che è importante assicurare che gli effetti positivi degli investimenti pubblici siano compresi meglio e fornire i livelli di analisi necessari per attirare più investimenti privati; invita inoltre la Commissione a prevedere uno sforzo di coordinamento per facilitare le sinergie transnazionali, come i progetti di cooperazione, le opportunità di mobilità e le imprese comuni nel settore;

4.

evidenzia che la necessità di raccogliere dati statistici sulle industrie culturali e creative contribuisce anche al dibattito sulla politica culturale; incoraggia la Commissione ed Eurostat nei loro sforzi volti ad analizzare e misurare con regolarità l'impatto delle politiche culturali sul SCC nel suo complesso, a includere detto settore nelle loro statistiche annuali, sulla base di un'analisi del valore e delle ricadute create dalle ICC nell'era digitale, e a pubblicare una relazione settoriale a cadenza biennale sugli sviluppi delle ICC in Europa; evidenzia altresì, in questo contesto, la necessità di rafforzare il ruolo di Eurostat e del Centro comune di ricerca;

Condizioni quadro e promozione dell'innovazione

5.

invita la Commissione a introdurre un regime quadro che colmi il divario tra la R&S, la produzione europea di contenuti creativi e l'innovazione tecnologica nel settore dei media e oltre; osserva che un siffatto regime quadro favorirebbe la produzione di servizi UE creativi e competitivi, e le opportunità commerciali e di lavoro, e migliorerebbe l'accesso al mercato per le PMI e le start-up alimentando, al tempo stesso, un panorama europeo pluralistico e diversificato, costruito su forti sinergie tra le ICC e l'innovazione tecnologica, e rafforzando così il mercato unico digitale in Europa;

6.

sottolinea che la tecnologia e le infrastrutture digitali si affidano ai contenuti forniti dai creatori; osserva che l'accesso diretto al pubblico globale ha portato a nuove forme di contenuti artistici e creativi; invita pertanto la Commissione a stabilire, dopo aver valutato le esigenze di tutti gli attori pertinenti, un quadro giuridico appropriato, inclusivo del diritto d'autore, per la catena di valore nell'era digitale, che tenga conto delle specificità del settore, consenta un'ulteriore innovazione, promuova relazioni contrattuali trasparenti e conduca all'introduzione del diritto a un'equa retribuzione e alla protezione giuridica per gli autori, i creatori e tutte le parti coinvolte nel processo creativo e le loro opere, assicurando in tal modo un'economia digitale fiorente;

7.

sottolinea la necessità di lavorare di concerto e l'importanza di una condivisione costante delle conoscenze e delle migliori prassi tra gli Stati membri che desiderano sostenere e stimolare l'industria creativa, nonché promuovere la creatività e la produttività a tutti i livelli;

8.

ritiene che la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi siano al centro delle entrate delle ICC; esorta la Commissione, in considerazione della riforma del diritto d'autore in corso, a creare soluzioni giuridiche equilibrate che siano adattate all'era digitale — anche in partenariato con l'industria e gruppi di consumatori — che sostengano e incontrino gli interessi di PMI, piccole e microimprese, creatori, titolari dei diritti, utilizzatori dei diritti, liberi professionisti e consumatori, per chiarire che gli esoneri di responsabilità possono applicarsi solo ai fornitori di servizi online che sono autenticamente neutrali e passivi, quali definiti dalla direttiva sul commercio elettronico e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e non ai servizi che svolgono un ruolo attivo nella distribuzione, nella promozione e nello sfruttamento economico dei contenuti a scapito dei creatori; ritiene che, data l'assenza di confini che caratterizza l'ambiente digitale, sia necessario garantire la coerenza tra le autorità di regolamentazione, le agenzie preposte all'applicazione della legge e il sistema giudiziario in seno all'UE;

9.

mette in evidenza il fatto che la ricerca dei titolari dei diritti e le regole non trasparenti in materia di diritti d'autore rappresentano oneri amministrativi che comportano costi elevati e sforzi considerevoli, soprattutto per le PMI che lavorano su base transfrontaliera; raccomanda quindi di istituire una banca dati comune paneuropea contenente tutte le informazioni disponibili sui titolari dei diritti per ciascun settore, al fine di facilitare la gestione dei diritti stessi;

10.

sottolinea che la direttiva 2014/26/UE ha portato miglioramenti nel sistema di gestione dei diritti sulle opere musicali nell'ambiente online; chiede alla Commissione di migliorare anche il buon governo, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità delle organizzazioni di gestione collettiva dei diritti in altri settori;

11.

evidenzia che la pirateria e la contraffazione continuano a rappresentare una seria preoccupazione sia per le ICC che per i cittadini; sottolinea che queste attività illecite sono all'origine di perdite ingenti in termini di reddito e posti di lavoro, e possono far nascere preoccupazioni riguardo alla salute e alla sicurezza, che devono essere affrontate; si compiace dell'impegno esplicato dall'industria per trovare soluzioni che consentano di affrontare la pirateria e la contraffazione, e sottolineala necessità di intensificare la lotta contro queste attività illegali;

12.

sottolinea l'esigenza di monitorare e rafforzare l'applicazione delle vigenti disposizioni di attuazione in tutta l'UE; raccomanda di considerare l'introduzione di sanzioni più severe e la promozione di un sistema di garanzie sulla tracciabilità quale deterrente nei confronti degli autori di contraffazioni — segnatamente quelli che operano a livello commerciale e su vasta scala — come anche di aumentare il valore economico del danno e i risarcimenti destinati ai titolari dei diritti; invita l'UE e gli Stati membri ad avviare campagne di sensibilizzazione contro la pirateria e la contraffazione, nonché a individuare le tendenze e ad affrontare tali fenomeni in modo più efficace, incoraggiando al tempo stesso i titolari dei diritti e i fornitori di servizi a garantire l'esistenza di percorsi semplici per l'accesso ai contenuti legali con lo scopo di scoraggiare la pirateria; sottolinea, infine, la necessità di coinvolgere tutti gli attori digitali nella lotta contro la contraffazione online;

13.

invita la Commissione a proporre misure efficaci per combattere la pirateria online, in particolare per garantire che i servizi online che ospitano contenuti impieghino mezzi efficaci per eliminare i contenuti non autorizzati dai propri servizi e si adoperino, dopo l'eliminazione, per evitarne la ricomparsa;

14.

ritiene che sia essenziale superare il modo di pensare a compartimenti stagni nei settori di intervento tradizionali e promuovere gli effetti di ricaduta a livello di cultura e creatività;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nei rispettivi ambiti di competenza, la cooperazione transettoriale istituendo «laboratori di apprendimento», poli creativi, spazi di coworking, programmi di networking e raggruppamenti e reti culturali e creativi a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale, per favorire l'interazione tra micro, piccole, medie e grandi imprese, nonché tra organizzazioni senza scopo di lucro e imprese commerciali del SCC, artigianato tradizionale, organizzazioni di promozione del patrimonio, settore turistico, centri di ricerca, università, investitori e responsabili delle decisioni politiche; chiede inoltre che si sostenga lo sviluppo di un contesto normativo favorevole all'innovazione e di supporto per la creazione e la sperimentazione di nuovi modelli aziendali, prodotti e servizi attraverso partenariati strategici tra produttori, distributori e promotori, e che siano sostenute le attività degli incubatori d'impresa;

16.

reputa indispensabile che l'UE e i suoi Stati membri mantengano la possibilità di preservare e sviluppare le rispettive politiche culturali e audiovisive, e ciò nell'ambito delle vigenti legislazioni, normative e convenzioni, fra cui la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; chiede pertanto che l'esclusione dei servizi a contenuto culturale e audiovisivo, compresi quelli online, sia sancita espressamente negli accordi stipulati tra l'Unione e i paesi terzi; insiste, a tale proposito, sulla necessità di escludere i servizi culturali e audiovisivi dal mandato negoziale relativo agli accordi di libero scambio di carattere generale, ricordando che i beni culturali e creativi hanno un valore duplice e intrinseco;

17.

invita la Commissione a promuovere e a favorire la creazione, il miglioramento e l'espansione delle infrastrutture, cosa fondamentale per sostenere le industrie creative in Europa, garantendo, in particolare, l'espansione della banda larga ad alta velocità nelle zone rurali e periferiche;

18.

riconosce che molte città e regioni in tutta Europa hanno sviluppato piani concreti per le proprie ICC locali; invita la Commissione ad attingere alle migliori prassi di tali strategie;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a considerare l'anno europeo del patrimonio culturale 2018 come un'ottima occasione per promuovere l'eccellenza europea nelle ICC e a sottolineare l'esigenza di una programmazione e di un finanziamento adeguati;

20.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna a sfruttare il potenziale della diplomazia culturale promuovendo e migliorando la forza competitiva del SCC europeo;

Digitalizzazione delle industrie culturali e creative

21.

sottolinea che le industrie culturali e creative, la maggioranza delle quali sono PMI, operano in un contesto in costante evoluzione e sono quindi chiamate a ripensare e ridefinire nuovi modelli imprenditoriali per mettere a punto soluzioni orientate al mercato e attrarre nuovo pubblico; sottolinea le opportunità che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (come i megadati, il cloud computing e l'internet delle cose) possono offrire all'economia e alla società, soprattutto se integrate con settori quali le ICC, in particolare per quanto concerne la distribuzione, lo sfruttamento e la produzione delle opere creative; sottolinea tuttavia che il completamento del mercato unico digitale deve essere una priorità affinché le ICC possano sfruttare appieno il potenziale di crescita e di occupazione offerto dalle nuove tecnologie; pone inoltre l'accento sulla necessità di migliorare la certezza del diritto e di ridurre gli oneri amministrativi; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere la digitalizzazione dei contenuti culturali; sottolinea, a tale proposito, che il piano della Commissione per la digitalizzazione dell'industria e il quadro di esecuzione dell'UE dovrebbero tenere pienamente conto delle specifiche caratteristiche delle ICC;

22.

ritiene che le piattaforme digitali permettano un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrano al settore culturale e creativo importanti opportunità di mettere a punto nuovi modelli di business; sottolinea che occorre valutare in che modo tale processo possa svolgersi con più certezza giuridica e maggiore rispetto per i titolari dei diritti; pone l'accento sull'importanza della trasparenza e di garantire condizioni di parità; ritiene a tale proposito che la protezione dei titolari dei diritti, all'interno del quadro per il diritto d'autore e la proprietà intellettuale, sia necessaria per assicurare il riconoscimento dei valori e promuovere l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti;

23.

evidenzia che la digitalizzazione e la convergenza dei media creano nuove opportunità di accesso, distribuzione e promozione delle opere europee e sottolinea l'importanza di garantire i finanziamenti a favore della digitalizzazione, della conservazione e della disponibilità online del patrimonio culturale europeo;

Condizioni di lavoro nel settore culturale e creativo

24.

sottolinea che le forme di lavoro atipico (contratti a tempo parziale e a tempo determinato, lavoro temporaneo e lavoro autonomo economicamente dipendente) sono diffuse tra i lavoratori delle industrie culturali e creative, in particolare nel settore dei media e della cultura; pone l'accento sulla necessità di eliminare gli ostacoli alla mobilità di artisti e professionisti del settore culturale e sostiene la richiesta rivolta dal Comitato economico e sociale europeo alla Commissione affinché essa presenti una soluzione appropriata per migliorare la mobilità intraeuropea dei lavoratori delle ICC e semplifichi le procedure di ottenimento del visto per gli scambi con i paesi terzi;

25.

invita gli Stati membri a sviluppare o attuare un quadro normativo e istituzionale per la creazione artistica adottando o applicando una serie di provvedimenti coerenti ed esaustivi in materia di contratti, strumenti di rappresentazione collettiva, previdenza sociale, assicurazione malattia, tassazione diretta e indiretta e conformità alle norme europee, nell'ottica di migliorare la mobilità degli artisti in tutta l'UE;

26.

prende atto dell'elevata percentuale di donne attive nelle industrie creative e sottolinea in particolare la situazione delle madri lavoratrici autonome o che tornano al lavoro («mompreneurs»);

27.

richiama l'attenzione sul divario di genere registrato in media nell'UE in termini retributivi (16,1 % nel 2014) e pensionistici (40,2 %) e sottolinea che nelle industrie culturali e creative le donne devono affrontare gli stessi ostacoli incontrati in altri settori economici, in particolare per quanto concerne il divario retributivo e pensionistico di genere, l'accesso ai finanziamenti, gli stereotipi, la formazione e l'apprendimento permanente;

Istruzione, competenze, formazione

28.

sottolinea che l'impulso creativo è presente in tutti gli esseri umani e che le abilità creative dovrebbero essere coltivate fin dalla più giovane età, affinché siano gettate le fondamenta per il rinnovo continuo dei talenti creativi; rileva tuttavia che tali abilità possono essere incoraggiate in tutte le fasi della vita, in particolare mediante programmi di apprendimento permanente accessibili; incoraggia gli Stati membri a promuovere una maggiore conoscenza delle ICC nei programmi di istruzione e formazione, a sviluppare l'insegnamento delle competenze mediatiche e digitali e a migliorare i propri sistemi di formazione, apprendimento e qualifica, consentendo agli studenti di tutte le età di acquisire una formazione completa nelle discipline delle arti creative;

29.

evidenzia che i laureati nelle discipline della cultura e delle arti non dispongono di competenze orizzontali (in particolare imprenditoriali) e presentano conoscenze insufficienti in materia di diritto d'autore e relative misure di tutela; ritiene pertanto importante incoraggiare gli Stati membri e gli istituti d'istruzione a colmare tale lacuna adeguando i programmi di insegnamento al fine di garantire una formazione professionale permanente e una migliore integrazione dell'istruzione negli ambiti creativo e imprenditoriale, in modo da rafforzare le competenze imprenditoriali, finanziarie, commerciali e gestionali degli imprenditori del settore creativo;

30.

invita gli Stati membri a sostenere maggiormente gli insegnanti per consentire loro di sviluppare le competenze creative e innovative dei giovani aggiornando i processi didattici e includendo l'alfabetizzazione mediatica, l'arte, la musica, il teatro e il cinema nei programmi di istruzione e formazione; esorta gli Stati membri a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale, delle pratiche ed espressioni artistiche nonché delle competenze trasversali orientate alla creatività e all'innovazione; invita altresì gli Stati membri a sostenere la cooperazione tra le scuole, con l'obiettivo di favorire lo scambio dei metodi e delle prassi più efficaci per stimolare la creatività e l'innovazione, aiutando così le persone ad apprezzare i prodotti e i servizi delle industrie creative;

31.

ricorda che i partenariati con l'istruzione possono contribuire anche alla creazione di un ambiente di apprendimento stimolante e all'integrazione delle comunità svantaggiate ed emarginate, nonché offrire opportunità agli abitanti dei quartieri disagiati;

32.

pone l'accento sul potenziale delle ICC in termini di occupazione giovanile e reindustrializzazione ed evidenzia, in particolare, le crescenti opportunità per i giovani create dall'ambiente digitale nel settore culturale e creativo; invita la Commissione e gli Stati membri a includere le ICC nell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e a erogare fondi per favorire lo sviluppo professionale, l'imprenditorialità e la formazione in questo comparto creando regimi di apprendistato e agevolando la mobilità e gli scambi attraverso programmi di tutoraggio e tirocinio; chiede un utilizzo più efficace delle risorse previste dalla garanzia per i giovani;

33.

ricorda che una delle principali sfide per il settore del patrimonio culturale è la graduale estinzione delle competenze e dei mestieri tradizionali; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la conservazione del patrimonio, della diversità linguistica e culturale, delle competenze tradizionali e del know-how europeo nazionale, regionale e locale, nonché a salvaguardare e promuovere le attività artigianali connesse alle ICC, a incoraggiare e ad agevolare il trasferimento del sapere e a porre un'enfasi maggiore sulla formazione professionale e su una forza lavoro altamente qualificata per attirare i talenti, incluse le maestranze d'eccellenza nel settore edile, nella conservazione e nel restauro; sottolinea, a tale scopo, che occorre coltivare collegamenti strategici forti fra le politiche culturali e le risorse sociali e produttive;

34.

invita la Commissione ad accrescere la conoscenza delle opportunità di carriera in posizioni legate all'artigianato e alla produzione nel settore culturale e creativo mediante campagne e politiche di sensibilizzazione atte a promuovere la trasmissione delle conoscenze per preservare l'artigianato e le competenze specializzate in questi comparti;

35.

incoraggia gli Stati membri a dare seguito agli incentivi Erasmus+ per promuovere approcci transettoriali tra aree diverse nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente formale, non formale e informale; esorta gli istituti di istruzione superiore e di formazione professionale a introdurre programmi che combinino arte e cultura, scienza, ingegneria, tecnologia, economia e altri campi pertinenti; invita in particolare a prendere provvedimenti per colmare il divario tra le materie degli ambiti STEM e TIC e quelle dell'arte e del design nell'ottica di sostenere la creazione di posizioni tecniche nelle industrie creative e di posizioni creative nel settore delle STEM, essenziali per la crescita del settore culturale e creativo europeo; sottolinea la necessità di sostenere i centri di eccellenza e di promuovere gli scambi fra le professioni del settore, anche nei paesi terzi, nonché di attrarre e sviluppare talenti creativi;

36.

incoraggia gli Stati membri a promuovere la cooperazione tra istituti d'arte, fornitori di istruzione e formazione professionale, università e imprese nel settore culturale e creativo, tra l'altro attraverso la collaborazione di artisti con imprese e istituti di istruzione, nell'ottica di garantire una migliore corrispondenza fra l'offerta di competenze e la domanda del mercato del lavoro nonché di dare impulso al potenziale competitivo del comparto; raccomanda lo sviluppo di percorsi di studio-lavoro quali i sistemi di istruzione duali;

37.

raccomanda l'elaborazione e l'adozione di politiche volte ad aumentare il livello di partecipazione culturale dei cittadini dell'UE, ancora drammaticamente basso in molti Stati membri; evidenzia che ciò comporterebbe vantaggi sia nel promuovere talenti più creativi, sia nel rafforzare e ampliare la base della domanda di prodotti culturali e creativi dell'UE;

38.

chiede la creazione di un premio europeo per le industrie creative e culturali, concepito sulla falsariga del premio franco-tedesco per le industrie creative e culturali;

39.

sottolinea l'enorme potenziale delle donne in quanto innovatrici e imprenditrici e il loro importante ruolo nelle industrie culturali e creative; invita gli Stati membri a fornire un adeguato sostegno finanziario e una formazione opportuna e pone l'accento sull'importanza della creazione di reti e della condivisione delle migliori prassi;

40.

chiede che sia valutata la possibilità di istituire programmi di mobilità per «giovani innovatori» al fine di promuovere gli scambi e l'innovazione nel settore culturale e creativo;

41.

prende atto della comunicazione della Commissione dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa — Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività» e condivide l'opinione secondo cui «in un'economia globale in rapido mutamento le competenze determineranno in larga misura la nostra competitività e la capacità di stimolare l'innovazione» e secondo cui le competenze «sono un fattore di attrazione per gli investimenti, un catalizzatore nel circolo virtuoso della creazione di posti di lavoro e della crescita ed elementi essenziali per la coesione sociale»; ritiene necessario prestare particolare attenzione alle competenze creative nella revisione del quadro delle competenze chiave e del quadro europeo delle qualifiche;

42.

incoraggia gli Stati membri a intraprendere iniziative analoghe al «bonus cultura» istituito dal governo italiano, che offre a tutti i diciottenni che risiedono legalmente in Italia una somma pari a 500 EUR da spendere esclusivamente in attività di arricchimento culturale quali musei, gallerie, siti archeologici e del patrimonio culturale, libri e film;

Finanziamento

43.

sottolinea che le industrie culturali e creative traggono grande vantaggio dai finanziamenti pubblici alla cultura, che contribuiscono altresì in modo significativo alla diversità culturale dell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri, nei rispettivi settori di competenza, a continuare a destinare una quota sufficiente del loro bilancio ai finanziamenti pubblici a favore della cultura;

44.

evidenzia l'esigenza di rafforzare le politiche governative a sostegno del settore culturale e creativo e a migliorare le dotazioni di bilancio per la cultura; segnala che i drastici tagli ai finanziamenti pubblici operati dagli Stati membri rappresentano una grave minaccia per le opere culturali e creative europee;

45.

rileva il successo dei regimi di agevolazione fiscale previsti in alcuni Stati membri per il settore culturale e creativo; incoraggia pertanto tutti gli Stati membri a introdurre regimi analoghi, condannando tuttavia i regimi fiscali speciali (noti come «tax ruling») che hanno consentito ad alcune società di ridurre indebitamente al minimo il pagamento delle imposte;

46.

rileva che le ICC hanno accesso a tutti i programmi finanziati dall'UE, ma che la loro partecipazione è ancora inferiore rispetto al potenziale; chiede alla Commissione, come primo passo, di creare uno sportello unico (ad esempio un sito web) che permetta alle varie DG interessate di operare in stretta collaborazione per richiamare l'attenzione sulle diverse opportunità di finanziamento per le ICC, diffondere informazioni attraverso le reti paneuropee e le organizzazioni nazionali attive nel settore culturale e creativo, raccogliere e promuovere esempi di migliori prassi e sensibilizzare investitori e istituti finanziari in merito alle specificità delle industrie culturali e creative e alle diverse sfide cui devono far fronte, il che migliorerebbe la consapevolezza e l'accessibilità ai finanziamenti per le ICC;

47.

invita la Commissione ad adoperarsi per l'integrazione del sostegno dell'UE alle industrie culturali e creative, finanziamenti compresi, adottando una strategia dell'UE globale e trasversale; pone tuttavia l'accento sull'importanza di tenere conto della specificità delle ICC e, quindi, delle loro particolari esigenze settoriali in termini di finanziamenti e contesti di innovazione, e pertanto di piani di attuazione specifici, ad esempio un quadro comune tra Orizzonte 2020 ed Europa creativa; riconosce l'effetto moltiplicatore dei finanziamenti dell'UE sulle ICC, in particolare in determinate regioni;

48.

riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle imprese senza scopo di lucro, cooperative e sociali nelle ICC e invita pertanto a evitare qualsiasi forma di distinzione nei finanziamenti strutturali e sociali dell'UE che potrebbe limitare l'ammissibilità di tali organizzazioni;

49.

osserva che il riesame intermedio del QFP e le relazioni sull'attuazione dei programmi dell'UE devono essere intesi come due componenti interconnesse di uno stesso processo; osserva che, in particolare nel caso di Europa creativa, di Orizzonte 2020 e dei Fondi strutturali (FESR e FSE), il ruolo e l'impatto delle ICC sulla crescita, l'occupazione e la coesione territoriale dovrebbero essere specificatamente valutati e ulteriormente promossi; sottolinea che questo processo dovrebbe fornire una base solida e coerente per la revisione del QFP e la futura architettura dei programmi dell'UE dopo il 2020;

50.

invita la Commissione a rispettare l'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a inserire le ICC, in quanto parte del settore culturale e creativo, come priorità orizzontale dei sistemi e programmi di finanziamento dell'UE, in particolare Orizzonte 2020, il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e i fondi SIE;

51.

invita la Commissione a sfruttare appieno le potenziali sinergie esistenti tra le politiche dell'UE, in modo da usare efficacemente i finanziamenti disponibili a titolo di vari programmi dell'Unione — quali Orizzonte 2020, il Meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus+, EaSI, Europa creativa e COSME — e dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per sostenere più progetti nel settore delle ICC;

52.

sottolinea che si può fare ancora molto per garantire un'interazione più efficace tra i fondi strutturali e d'investimento europei e altri programmi europei previsti per il periodo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento ai programmi Erasmus+ ed Europa creativa, conformemente ai punti 4.6 e 6.4 dell'allegato I del «regolamento sulle disposizioni comuni», mediante una migliore informazione al riguardo in tutta l'Unione e attraverso un'attuazione decisamente più risoluta negli Stati membri e nelle loro regioni;

53.

invita la Commissione a modificare e/o interpretare la parte del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione relativa agli aiuti di Stato nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio culturale alla luce del considerando 72 del regolamento e della comunicazione della Commissione del 19 maggio 2016, al fine di evitare che determinati provvedimenti nell'ambito del patrimonio culturale (segnatamente il restauro e la conservazione) e, in taluni casi, delle attività culturali sostenute dai fondi UE e da ulteriori fondi regionali rientrino nella definizione di aiuti di Stato;

54.

osserva che lo strumento di garanzia del programma Europa creativa rappresenta una delle principali risposte alla pressante necessità di accesso al credito per i progetti innovativi e sostenibili nel settore culturale e creativo; ricorda il ritardo accumulato per il varo dello strumento di garanzia; sottolinea la necessità di aumentare la dotazione finanziaria di Europa creativa e dello strumento di garanzia nell'ottica di sostenere efficacemente le espressioni culturali e creative europee, diversificare i beneficiari dei finanziamenti, assicurare parità di accesso allo strumento di garanzia per gli operatori culturali di tutti gli Stati membri e migliorare la loro partecipazione a tale strumento;

55.

osserva che il FEIS dovrebbe aiutare le PMI a colmare la carenza di capitali e puntare tipicamente su progetti che presentino un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI (22); osserva tuttavia che, fino a settembre 2016, sono stati concessi finanziamenti solo a pochi progetti nel settore culturale e creativo (che comprende principalmente PMI caratterizzate da un livello di rischio più elevato) o nel settore dell'istruzione e della formazione, e sottolinea che occorre adoperarsi al massimo per migliorare la partecipazione di tali settori al FEIS;

56.

invita la BEI ad affrontare la carenza di finanziamenti erogati alle ICC nel quadro del FEIS valutando le possibilità di interazione con Europa creativa e con lo strumento di garanzia al fine di fornire alle ICC prestiti adeguati allo scopo;

57.

invita la Commissione, gli Stati membri e la BEI a sostenere le forme miste di finanziamento, in particolare i partenariati pubblico-privato, per far fronte e ovviare alla scarsa disponibilità di finanziamenti azionari per le ICC;

58.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare il contesto d'investimento e di ampliare la gamma di strumenti di finanziamento a disposizione delle microimprese e delle PMI del settore culturale e creativo attraverso nuovi modelli di finanziamento innovativi, come il microcredito, i contributi rimborsabili, il finanziamento collettivo («crowdfunding»), il finanziamento con capitale di rischio, il finanziamento di avviamento e il venture capital; osserva che diversi modelli di finanziamento collettivo e investimento collettivo («crowd-investment») per le ICC potrebbero diventare validi strumenti per il finanziamento dei progetti culturali e creativi e, in quanto tali, rappresentare un'utile integrazione delle tradizionali fonti di sostegno finanziario per l'intero settore delle ICC; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di continuare a monitorare e promuovere lo sviluppo del mercato del finanziamento collettivo, coinvolgere le istituzioni pubbliche, sfruttare meglio le possibilità di crowdfunding istituzionale, coordinare i vari approcci normativi, garantire adeguata chiarezza sull'applicazione delle norme dell'UE, sviluppare prassi di eccellenza e migliorare il quadro normativo eliminando gli oneri e/o elaborando un nuovo strumento normativo, se del caso; segnala, tuttavia, che ciò non può sostituirsi al finanziamento pubblico e privato sostenibile a favore delle ICC;

59.

ritiene necessario migliorare il ruolo svolto dalle banche per gli investimenti pubblici nel settore culturale e creativo offrendo un più ampio accesso al credito alle PMI e aiutando le imprese a espandere il loro mercato e le loro attività di esportazione;

60.

ritiene che, per migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore delle ICC, sia necessario sviluppare competenze per individuare e valutare il valore dei beni immateriali, che potrebbero essere usati come garanzie; pone l'accento sulla necessità di sensibilizzare gli investitori e gli istituti finanziari in merito alle specificità e alle diverse sfide che caratterizzano le ICC, che si ritiene presentino un livello di rischio più elevato; accoglie con favore, a tale riguardo, la decisione della Commissione di includere nello strumento di garanzia di Europa creativa un regime di formazione per gli intermediari finanziari, che potrebbe tra l'altro migliorare la capacità delle ICC di avvicinare e convincere gli investitori esterni; ritiene comunque utile affermare il successo di tale regime e, in attesa di una valutazione positiva, estenderlo a vari settori delle politiche;

61.

chiede, a tal fine, che siano promossi protocolli sui beni di proprietà intellettuale che facilitino la valutazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare i meccanismi necessari per aumentare l'attrattiva finanziaria dei DPI e il riconoscimento del loro pieno valore in quanto attivi;

o

o o

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 83.

(2)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(8)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0009.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0293.

(11)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 95.

(12)  GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 40.

(13)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.

(14)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 142.

(15)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 25.

(16)  GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 223.

(17)  OECD/EUIPO (2016), «Trade in Counterfeit and Pirated Good: Mapping the Economic Impact» (Commercio di merci contraffatte e usurpative: una mappatura dell'impatto economico), OECD Publishing, Parigi.

(18)  Indicate nella comunicazione della Commissione come: l'architettura, gli archivi e le biblioteche, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i prodotti multimediali), il patrimonio culturale, il design (compresa la moda), i festival, la musica, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive.

(19)  Industry-Level Analysis Report, (2013), Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union (Relazione di analisi settoriale, Settori ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale: contributo al miglioramento dei risultati economici e dell'occupazione nell'Unione europea), pag. 8 https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+Contribution+study

(20)  Studio della Commissione europea EASME/COSME/2015/003.

(21)  Riferimento dello studio da inserire dopo la pubblicazione. Va osservato che tutti i dati riportati nella presente relazione sono tratti da questo studio.

(22)  Regolamento (UE) 2015/1017.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/42


P8_TA(2016)0487

Diritti della donna negli Stati del partenariato orientale

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale (2016/2060(INI))

(2018/C 238/03)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), che sanciscono la parità tra donne e uomini come uno dei principi chiave su cui si fonda l'UE,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

vista la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite (1995) per la parità, lo sviluppo e la pace,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1820 (2008) e 1325 (2000) nonché, più recentemente, la risoluzione 2242 (2015) sulle donne, la pace e la sicurezza,

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del settembre 1995 e il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (conferenza del Cairo) del settembre 1994, nonché gli esiti delle relative conferenze di riesame,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 novembre 2015 dal titolo «Revisione della politica europea di vicinato (PEV)» (SWD(2015)0500),

viste le conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2008 sulla politica europea di vicinato, del 20 aprile 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato e del 14 dicembre 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato,

vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale di Praga del 7 maggio 2009,

vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale di Vilnius del 28 e 29 novembre 2013, dal titolo «Partenariato orientale: il cammino da seguire»,

vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale di Riga del 21 e 22 maggio 2015,

visti gli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite (AA/DCFTA) tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, dall'altra,

visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (1),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019,

viste le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 relative al piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione, del 21 settembre 2015, dal titolo «Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020»,

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione /sulle zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (2),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia (3),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sul rinnovo del piano di azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (4),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 su «Genericidio: le donne scomparse?» (5),

viste le sue precedenti risoluzioni e la sua recente risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (6),

visto il progetto del Consiglio d'Europa «Migliorare l'accesso delle donne alla giustizia in cinque paesi del Partenariato orientale»,

vista la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011,

viste le relazioni per paese e le relazioni di avanzamento del piano d'azione anticorruzione di Istanbul a cura dell'OCSE relative ai paesi del partenariato orientale,

viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale sul lavoro sulla parità di genere, segnatamente la convenzione sulla parità di retribuzione (n. 100) del 1951, la convenzione sulla discriminazione (in materia di impiego e di professione) (n. 111) del 1958, la convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari (n. 156) del 1981 e la convenzione sulla protezione della maternità (n. 183) del 2000,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0365/2016),

A.

considerando che, secondo la dichiarazione di Praga, il partenariato si fonda sull'impegno al rispetto dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che la dichiarazione di Riga si è riferita alla parità di genere come a una «nuova e promettente area di cooperazione»;

B.

considerando che una maggiore differenziazione tra i paesi partner e una loro maggiore titolarità sono principi chiave della PEV riveduta, tenendo conto della situazione specifica di ciascun paese;

C.

considerando che l'uguaglianza di genere tra uomini e donne è sancita dalle costituzioni e dai sistemi giuridici di tutti i paesi del partenariato orientale e che tutti i paesi hanno ratificato senza riserve la maggior parte delle importanti convenzioni internazionali in questo settore; deplorando il fatto che, nei paesi del partenariato orientale, le donne sono ancora oggetto di discriminazione sociale;

D.

considerando che tutti i paesi del partenariato orientale hanno sviluppato strategie, programmi o piani d'azione per migliorare la situazione delle donne;

E.

considerando che, negli Stati del partenariato orientale, nel 2015 le donne detenevano soltanto 17 su 136 alte cariche ministeriali, costituivano in media il 16 % dei deputati del parlamento eletti e occupavano soltanto il 17 % delle più alte cariche della funzione pubblica; che solo tre partiti politici in tutta la regione erano guidati da donne;

F.

considerando che la segregazione verticale e orizzontale dell'occupazione femminile nei mercati del lavoro degli Stati del partenariato orientale resta profondamente radicata nelle loro norme culturali e sociali; che le donne sono anche gravate del «secondo turno», ovvero il lavoro domestico non retribuito;

G.

considerando che gli stereotipi ampiamente veicolati dalla società relegano le donne in un ruolo subordinato; che tali stereotipi iniziano a svilupparsi nell'infanzia, si rispecchiano nelle scelte educative e formative e continuano nel mercato del lavoro;

H.

considerando che molte donne nelle zone rurali, in mancanza di altre possibilità, tendono ad accettare lavori sottopagati nell'agricoltura, spesso non dichiarati e senza beneficiare della previdenza sociale; che l'eliminazione delle disparità tra uomini e donne nell'agricoltura potrebbe contribuire ad assicurare un accesso paritario all'occupazione per uomini e donne, nonché la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore;

I.

considerando che, nei paesi del partenariato orientale, uomini e donne spesso incontrano difficoltà nell'avere accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, e che tuttora esistono notevoli ostacoli per le donne in condizioni di povertà, i migranti, le minoranze etniche e coloro che vivono nelle zone rurali; che, nei paesi del partenariato orientale, meno del 50 % delle donne — in alcuni paesi persino meno del 20 % — usa i metodi moderni di contraccezione, principalmente a causa della consulenza inadeguata, dei costi elevati, nonché della mancanza di scelta e della discontinuità della fornitura di contraccettivi;

J.

considerando che persistono notevoli carenze nell'accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza di genere e che, in particolare, non tutte le forme di violenza contro le donne sono criminalizzate, tali reati sono raramente denunciati, le condanne per stupro sono rare e i finanziamenti statali per servizi di sostegno sono molto modesti o inesistenti;

K.

considerando che, sebbene esistano notevoli differenze fra i paesi del partenariato orientale per quanto riguardo la prevalenza della violenza contro le donne e l'accettazione di tale violenza, il tasso è relativamente alto (la prevalenza della violenza fisica lungo tutto l'arco della vita è superiore al 20 % in quattro dei sei paesi interessati); che non esistono dati comparabili sufficienti per determinare la prevalenza della violenza fisica, sessuale e psicologica sul posto di lavoro, molto probabilmente anche a causa del fatto che tale violenza è raramente segnalata; che il rischio di violenza è molto più elevato per le donne appartenenti a minoranze etniche, come ad esempio la comunità rom;

L.

considerando che i paesi del partenariato orientale continuano a essere paesi di origine — e, in alcuni casi, paesi di transito e di destinazione — della tratta di esseri umani che coinvolge donne e giovani ragazze, anche a fini di sfruttamento sessuale;

M.

considerando che i conflitti prolungati continuano a ostacolare lo sviluppo della regione e a incidere profondamente sulla vita e sui diritti umani delle persone colpite, tra cui donne e ragazze;

N.

considerando che il conflitto in corso nell'Ucraina orientale ha esacerbato gli stereotipi di genere per cui l'uomo è preposto alla protezione e la donna all'assistenza, e ha limitato l'impegno e il coinvolgimento delle donne nella risoluzione del conflitto;

O.

considerando che in Ucraina, dall'inizio del conflitto, oltre un milione e mezzo di persone — di cui due terzi sono donne e bambini — sono sfollati interni e si vedono ostacolare l'accesso all'assistenza sanitaria, a un alloggio e all'occupazione;

P.

considerando che, a causa dei matrimoni precoci, delle gravidanze non pianificate e della responsabilità di custodire i figli, in Moldova le ragazze rom trascorrono in media meno di quattro anni a scuola, rispetto agli undici anni delle ragazze che non appartengono alla comunità rom;

Q.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono impegnati per la protezione, la realizzazione e il godimento dei diritti umani delle donne e delle ragazze e promuovono con decisione tali diritti in tutte le loro relazioni esterne, anche in quelle che vanno oltre la cooperazione allo sviluppo;

R.

considerando che l'uguaglianza di genere rimane una priorità orizzontale all'interno della politica europea di vicinato (PEV) e dello strumento europeo di vicinato (ENI), e che la PEV riveduta dovrebbe prevedere un miglior sostegno per la società civile e una rinnovata attenzione all'importanza dell'uguaglianza di genere; che la società civile svolge un ruolo estremamente importante nel conseguimento dell'uguaglianza di genere nel partenariato orientale;

S.

considerando che diversi programmi dell'UE sono aperti ai paesi partner del partenariato orientale, come ad esempio Erasmus+, Cosme, Europa Creativa e Orizzonte 2020;

T.

considerando che le cure prenatali e la presenza di una levatrice professionista durante il parto, con assistenza ostetrica e forniture essenziali di supporto in caso di emergenza, sono cruciali per ridurre il tasso di mortalità materna; che i paesi del partenariato orientale sono ancora lungi dal raggiungere tutte le donne, specialmente quelle che vivono nelle zone più povere e remote e quelle appartenenti a gruppi emarginati, come le minoranze etniche, i migranti e i disabili;

1.

ritiene che la situazione nel settore dei diritti della donna nei paesi del partenariato orientale debba essere migliorata; sottolinea che le profonde trasformazioni economiche e l'incertezza economica hanno avuto ripercussioni negative sulla situazione economica delle donne e rappresentano le cause a monte delle attuali carenze nella loro parità di fatto;

2.

sottolinea che la stabilità politica generale e il rispetto dei diritti umani costituiscono generalmente un prerequisito necessario per il potenziamento dei diritti delle donne e il miglioramento della loro situazione nei paesi interessati;

3.

riconosce la necessità di un'azione immediata da parte dei paesi del partenariato orientale per rafforzare la parità tra donne e uomini nella società, comprese l'adozione di piani d'azione nazionali e la cooperazione con organizzazioni internazionali e attori della società civile;

4.

invita i paesi del partenariato orientale a superare le lacune nei rispettivi quadri per la lotta alla discriminazione e chiede un maggiore utilizzo della legislazione contro la discriminazione fondata sul sesso, compreso un maggior ricorso alle norme internazionali nelle decisioni giudiziarie, al fine di aumentare l'applicabilità delle leggi e porre fine alla violazione dei diritti delle donne in tali paesi;

5.

constata che, in alcuni paesi del partenariato orientale, la situazione delle persone LGBTI rimane precaria e allarmante, nonostante l'omosessualità sia stata depenalizzata; condanna con la massima fermezza qualsiasi forma di discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTI e invita le autorità nazionali ad adottare politiche volte a combattere tutte le forme di discriminazione basata sull'orientamento sessuale;

6.

sottolinea che occorrono campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico e cambiamenti istituzionali finalizzati all'eliminazione dei gravi stereotipi riguardanti le donne, che influenzano negativamente tutti i settori di partecipazione delle donne nella società;

7.

invita le autorità nazionali a essere vigili e determinate e a imporre sanzioni alle persone che insultano o stigmatizzano le persone LGBTI, in particolare nel servizio pubblico e negli spazi pubblici;

Partecipazione delle donne ai processi decisionali

8.

deplora il fatto che le donne sono significativamente e decisamente assenti dalle strutture di potere negli Stati del partenariato orientale;

9.

sottolinea la persistenza di pratiche discriminatorie sulla scena politica dei paesi del partenariato orientale, dove, sebbene le donne riescano a raggiungere posizioni di alto livello politico e decisionale, le loro capacità e competenze continuano ad essere messe in discussione;

10.

chiede la parità di accesso al potere e alla rappresentanza per le donne a tutti i livelli di governo e del processo decisionale, al fine di sostenere un loro ruolo guida; riconosce il ruolo essenziale delle organizzazioni della società civile e delle ONG internazionali nel promuovere riforme e misure positive volte a proteggere i diritti delle donne e a migliorarne la partecipazione alle attività politiche ed economiche; incoraggia gli scambi di migliori prassi per la promozione della partecipazione politica delle donne in seno alle istituzioni decentrate e alle autorità locali; sottolinea il fatto che è più facile ottenere risultati sostenibili quando gli sforzi sono guidati dai partiti politici ed evidenzia quindi il ruolo chiave dei partiti politici europei e delle relative sezioni femminili;

11.

invita gli Stati del partenariato orientale a promuovere e rafforzare la partecipazione politica e la leadership delle donne; sottolinea che sarebbe vantaggiosa una maggiore partecipazione delle donne nelle amministrazioni alla guida di riforme chiave, come ad esempio le riforme anticorruzione e le riforme economiche; plaude a tutti gli sforzi volti a raggiungere questo obiettivo, quali ad esempio quote rosa obbligatorie per le liste di candidati, sovvenzioni, formazione e sostegno alle donne che ricoprono cariche politiche o sono attiviste, programmi di tutoraggio e campagne di sensibilizzazione intese a cambiare l'immagine della donna nei mezzi di comunicazione;

12.

sottolinea il ruolo positivo che l'Assemblea parlamentare Euronest può svolgere nel promuovere la partecipazione politica e la visibilità delle donne nel partenariato orientale; plaude al primo incontro del Forum delle donne Euronest, che si è svolto nel marzo 2016; incoraggia altresì, più in generale, la creazione e il sostegno da parte dell'UE di reti transnazionali di donne attive in politica;

13.

appoggia fermamente la partecipazione e il ruolo delle donne in organizzazioni, azioni e programmi anticorruzione governativi e non governativi e nella lotta contro la corruzione; ritiene che, in generale, una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e all'alta dirigenza delle amministrazioni dei paesi del partenariato orientale contribuirebbe al rinnovo della classe politica e, quindi, alle transizioni politiche in atto;

14.

ricorda che le missioni di osservazione elettorale dell'UE, così come altre missioni di osservazione elettorale internazionali, forniscono, nelle relative relazioni, raccomandazioni per la partecipazione delle donne al processo elettorale; invita l'UE a fare pieno uso di tali raccomandazioni nel quadro della politica europea di vicinato;

Partecipazione economica delle donne

15.

osserva che, nel complesso, le donne sono integrate in misura relativamente elevata in proporzione alla manodopera dei paesi del partenariato orientale, ma che ultimamente la loro partecipazione economica è in calo;

16.

osserva che gli stereotipi di genere e le continue discriminazioni nei confronti delle donne impediscono una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro e sono all'origine di ulteriori ostacoli alle attività imprenditoriali femminili;

17.

deplora il fatto che le donne siano impiegate in misura molto maggiore nei servizi e nei settori statali con stipendi significativamente più bassi rispetto ai settori che impiegano una maggioranza di uomini; che il divario retributivo rimane elevato e può arrivare fino al 50 % e che le donne incontrano ostacoli culturali e sociologici nell'accesso a cariche dirigenziali, come spesso accade anche nell'UE;

18.

deplora il fatto che, sebbene vantino livelli di istruzione superiori, in tutti i paesi del partenariato orientale le donne siano occupate soprattutto in settori a bassa remunerazione; chiede che le donne siano coinvolte nel processo decisionale e nell'attuazione delle politiche economiche, che siano promossi programmi imprenditoriali volti all'integrazione e alla promozione delle donne nelle aziende e nelle società e che siano realizzati progetti di sviluppo locale tesi all'emancipazione economica delle donne; esorta ad adottare un approccio mirato per assicurare più modelli femminili in posti dirigenziali e manageriali, onde consentire alle giovani generazioni di credere nella propria capacità di raggiungere i vertici in qualsiasi ambito di lavoro; mette in risalto la necessità che le donne partecipino attivamente alle associazioni sindacali e sottolinea la necessità urgente di superare gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e strutturale che si presentano alle donne in ambito lavorativo, al fine di conseguire la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore e così eliminare i divari salariali e pensionistici tra i due sessi;

19.

osserva che l'accessibilità di servizi per l'infanzia a prezzi accessibili e disposizioni chiare sul congedo parentale sono determinanti nel migliorare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro; segnala che in alcuni casi la mancanza di tali servizi compromette l'accesso all'istruzione e le prospettive di carriera delle ragazze e delle giovani donne che devono prendersi cura dei loro fratelli;

20.

sottolinea che spesso sono le donne a essere responsabili dell'assistenza agli anziani e alle persone a carico, e che le donne con figli sono spesso ostacolate nel loro reintegro professionale; pone in rilievo che un'equa condivisione tra uomini e donne del lavoro non retribuito, come le responsabilità di assistenza e domestiche, è uno dei presupposti per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per la loro indipendenza economica; esorta le autorità nazionali a rafforzare ulteriormente la rete di strutture di qualità per l'assistenza agli anziani e alle persone a carico;

21.

evidenzia che le disposizioni di tutela legale esistenti in alcuni paesi del partenariato orientale, vietando l'impiego di donne in occupazioni potenzialmente pericolose, limitano l'accesso delle donne a determinate professioni e lavori e riducono ulteriormente le loro opportunità nel mercato del lavoro; esorta questi paesi a rivedere tali disposizioni;

22.

sottolinea l'importanza di un'istruzione e una formazione professionale di buona qualità per le donne e le ragazze, al fine di facilitarne l'inserimento nel mercato del lavoro, e del ruolo dell'istruzione nell'eliminazione degli stereotipi intorno al ruolo delle donne; evidenzia la necessità di un sostegno mirato e di tutoraggio per le donne imprenditrici, che spesso non hanno accesso al credito o alle reti commerciali e affrontano elevati oneri normativi;

23.

incoraggia lo sviluppo di un'economia sociale per le donne e l'agevolazione del ricorso al microcredito quale strumento di indipendenza economica per le donne e quale stimolo alla realizzazione di programmi aziendali finalizzati alla partecipazione delle donne nelle società e nelle imprese; osserva, a tal proposito, l'importanza cruciale della trasparenza, di un accesso paritario e della disponibilità di informazioni riguardo agli strumenti di sostegno finanziario;

24.

chiede che tutti i bambini abbiano pari accesso all'istruzione, anche nei livelli della custodia dell'infanzia, della scuola materna ed elementare, dell'istruzione secondaria e universitaria e nelle discipline STEM, prestando una particolare attenzione all'istruzione e alla formazione delle ragazze che vivono nelle zone rurali, formandole e incoraggiandole sin dalla giovane età, e contribuendo così a favorire la crescita nel settore cruciale dello sviluppo economico; chiede l'apertura alle donne di tutti i percorsi educativi e delle professioni che sono tuttora loro precluse; evidenzia il problema del lavoro minorile, che impedisce ai minori di accedere a un'istruzione o una formazione professionale adeguate, con un successivo impatto sulla loro capacità di raggiungere una buona posizione nel mercato del lavoro; è favorevole a un maggiore coinvolgimento dei paesi partner nelle agenzie e nei programmi dell'UE quali ad esempio Orizzonte 2020, Europa creativa, COSME ed Erasmus+;

25.

sottolinea che il lavoro minorile resta un problema critico in alcuni paesi del partenariato orientale, in particolare in Moldova, Georgia e Azerbaigian; invita tali paesi a fissare obiettivi specifici in vista dell'eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile e a garantire il pieno rispetto delle norme in materia;

Violenza contro le donne

26.

esprime la necessità di combattere la violenza domestica e la violenza basata sul genere, comprese le molestie sessuali, la gestazione surrogata forzata e la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale nei paesi del partenariato orientale, che spesso non è denunciata a causa dell'accettazione sociale di tale comportamento;

27.

condanna l'uso della violenza sessuale sulle donne e le ragazze quale arma di guerra, compresi lo stupro di massa, la schiavitù sessuale, la prostituzione e le forme di persecuzione basate sul genere, compresa la tratta, come pure il turismo sessuale; sottolinea la necessità di combattere i matrimoni forzati, così come definiti dalle Nazioni Unite, ivi compresi i matrimoni precoci, ed esorta i paesi del vicinato orientale a combattere con determinazione qualsiasi forma di sfruttamento e di abuso delle donne attraverso la gestazione surrogata; chiede agli Stati del partenariato orientale di intraprendere con urgenza misure atte a prevenire e perseguire i gravi reati di questo tipo perpetrati nelle loro giurisdizioni e anche al di fuori del proprio territorio; sottolinea la necessità di assicurare risorse sufficienti alle iniziative volte a combattere la violenza sulle donne e sulle ragazze, il che garantirà per periodi più lunghi l'accesso a servizi efficaci per le vittime e per le sopravvissute e che, dovrebbero, pertanto, essere dotate di personale e risorse adeguati; chiede che siano adottate con urgenza misure positive, quali ad esempio programmi di formazione professionale, per le vittime di violenza, in particolare se hanno minori a carico, ai fini di un loro inserimento nel mercato del lavoro;

28.

richiama l'attenzione sul fatto che i reati connessi al genere e i reati di violenza sessuale sono classificati nello statuto di Roma come crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi rispetto al genocidio o alla tortura; si compiace, a tale proposito, della risoluzione 2106 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla prevenzione della violenza sessuale nei conflitti, approvata il 24 giugno 2013;

29.

sottolinea la necessità di meccanismi di protezione efficaci per le donne impegnate nella difesa dei diritti umani;

30.

invita i paesi del partenariato orientale a dedicare maggiori risorse per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, anche modificando gli strumenti giuridici e prestando assistenza alle vittime di violenza; sottolinea la necessità di cambiamenti istituzionali al fine di combattere gli stereotipi sociali che stigmatizzano ulteriormente le vittime di stupro e di violenza;

31.

sottolinea l'importanza dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5, con particolare riferimento al paragrafo 2 che chiede l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nella sfera pubblica e privata, e la necessità di riesaminare la legislazione vigente nei paesi del partenariato orientale in materia di violenza contro le donne e le ragazze per verificare se questa è idonea a prevenire ed eliminare efficacemente la violenza contro le donne e le ragazze, prestando particolare attenzione alla necessità che la normativa copra tutte le forme di violenza (fisica, sessuale, psicologica ed economica) e preveda sanzioni adeguate per i responsabili e un risarcimento per le vittime e le sopravvissute;

32.

invita i paesi del partenariato orientale a elaborare misure atte a garantire che la giustizia tenga conto della problematica di genere, tra l'altro formando gli operatori giudiziari, gli agenti di polizia e gli altri membri del personale che trattano le notifiche e le denunce di violenza sulle donne e sulle ragazze, in modo tale che le vittime di tale violenza siano ascoltate seriamente, e chiede, inoltre, una maggiore cooperazione e una maggiore esperienza da parte delle forze di polizia, degli operatori giudiziari, dei medici, degli psicologi, delle autorità e delle associazioni volontarie che si occupano delle vittime di tali attacchi;

33.

ribadisce che la selezione prenatale in funzione del genere è una grave forma di violenza basata sul genere e una violazione dei diritti umani; incoraggia la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per modificare l'atteggiamento della società nei confronti delle pratiche di selezione del sesso e chiede di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere tali pratiche;

34.

esorta i governi a intensificare gli sforzi per indagare e perseguire i sospetti trafficanti e condannare i trafficanti dediti allo sfruttamento del lavoro e del sesso, nonché a tutelare l'integrità delle donne interessate secondo il cosiddetto «modello nordico» e a sostenere le ONG partner che prestano alle vittime servizi di riabilitazione e reintegrazione;

35.

chiede una maggiore cooperazione tra gli Stati del partenariato orientale, da un lato, e le agenzie dell'UE e le autorità di contrasto degli Stati membri, dall'altro, al fine di combattere la tratta di esseri umani, che costituisce una delle attività più redditizie per la criminalità organizzata, e smantellare le reti criminali;

36.

esorta i paesi del partenariato orientale a firmare e ratificare quanto prima la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, dato che nessuno di tali paesi ha proceduto a tale ratifica, e invita le autorità a mettere a punto e monitorare con attenzione l'effettiva attuazione di strategie nazionali per combattere la violenza contro le donne;

37.

chiede l'applicazione della piattaforma d'azione di Pechino per l'istruzione e la salute quali diritti umani fondamentali, tra cui l'accesso alla pianificazione familiare volontaria e alla gamma completa dei servizi per la salute sessuale e riproduttiva, ivi compresi la contraccezione e l'aborto sicuro e legale nonché l'educazione sessuale;

38.

sottolinea che nei paesi del partenariato orientale il rischio di morire di cancro alla cervice uterina è dieci volte superiore rispetto ai paesi dell'Europa occidentale e che si tratta della forma di cancro più diffusa tra le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni, con conseguenze, pertanto, di vasta portata sul tessuto sociale; chiede che siano introdotti programmi di screening e campagne di vaccinazioni organizzati a livello nazionale per combattere tali tendenze;

39.

invita gli Stati membri a garantire che i diritti delle donne dei paesi del partenariato orientale, quali l'accesso ai visti, i diritti di soggiorno legale e i diritti sociali, siano accordati individualmente e non dipendano dallo stato civile o dalla relazione coniugale;

40.

sottolinea la necessità di procedure di ricongiungimento familiare per riconoscere diritti individuali alle donne e alle ragazze che si ricongiungono alle loro famiglie nell'UE, in modo da evitare che esse siano costrette a dipendere da una relazione potenzialmente violenta con un familiare per poter accedere alla sanità, all'istruzione o al lavoro;

Ruolo delle donne nella risoluzione pacifica dei conflitti

41.

evidenzia il ruolo che le donne svolgono nella risoluzione dei conflitti, nella costruzione della pace e nelle emergenze legate ai conflitti, ad esempio prestando assistenza umanitaria agli sfollati; sottolinea che le donne dovrebbero essere incluse a pieno titolo nelle trattative di pace, nel lavoro di ricostruzione e nelle transizioni politiche;

42.

incoraggia l'intensificazione degli sforzi verso la soluzione pacifica dei conflitti e chiede un maggiore coinvolgimento delle donne in tali processi, in linea con le risoluzioni 1325 e 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;

43.

chiede una protezione specifica per le donne e le ragazze richiedenti asilo, in quanto le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili ed è possibile che fuggano dalla violenza di genere ma che non possano, o non vogliano, rivelare informazioni rilevanti durante il processo di determinazione dello status di rifugiato;

Esempi di migliori prassi

44.

sottolinea l'importanza dello scambio di migliori prassi e degli esempi positivi che possono essere riprodotti in altri paesi del partenariato orientale; ritiene che i progetti da mettere in evidenza debbano includere l'azione «Donne in politica in Moldova», un'iniziativa UN Women — PNUS finanziata dal governo svedese che sostiene il potenziamento delle capacità delle donne in politica, e campagne di sensibilizzazione sul contributo delle donne al processo politico;

45.

valuta positivamente il programma dell'UE e della BERS «Paesi del partenariato orientale — Donne in affari», che offre alle PMI guidate da donne accesso a finanziamenti e consulenza aziendale mediante linee di credito, supporto nella gestione del rischio e assistenza tecnica alle banche partner locali che lavorano con PMI gestite da donne, nonché servizi di consulenza aziendale, formazione e tutoraggio;

46.

sottolinea gli esempi positivi di una maggiore inclusione delle donne nella risoluzione dei conflitti e nella riconciliazione, come ad esempio il Dialogo transcaucasico per la pace e la sicurezza delle donne, istituito nel 1994 e sviluppato dalla Fondazione nazionale per la pace (Stati Uniti), che è stato creato per consentire alle donne del Caucaso di lavorare a progetti quali la riabilitazione dei bambini vittime della guerra, la formazione per la pace e la costruzione della democrazia;

47.

sostiene i progetti di emancipazione che rafforzano la fiducia delle donne nelle proprie capacità, garantiscono la loro partecipazione e accrescono il loro potere e la loro autorità nel prendere decisioni relative a tutti i settori che incidono sulla loro vita; richiama un'attenzione particolare sul ruolo della libertà d'espressione e di opinione nell'emancipazione delle donne; sostiene vigorosamente i progetti di emancipazione volti a promuovere la partecipazione delle donne alle elezioni locali, quali il progetto WiLD (Women in Local Democracy — Donne nella democrazia locale) che ha avuto come esito l'elezione del 70 % dei suoi beneficiari di sesso femminile alle elezioni del 2013 e del 2014 in Armenia, o volti a promuovere la partecipazione delle donne al processo di attuazione delle politiche economiche, come il progetto del PNUS (il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) attualmente in fase di realizzazione in Azerbaigian per sostenere la creazione di imprese guidate da donne nel distretto di Masalli; plaude al progetto del Consiglio d'Europa per migliorare l'accesso delle donne alla giustizia in cinque paesi del partenariato orientale, volto a individuare gli ostacoli a un accesso paritario delle donne alla giustizia e a favorirne l'eliminazione, nonché a rafforzare la capacità dei paesi del partenariato orientale di mettere a punto misure atte a garantire che la giustizia tenga conto della problematica di genere, tra l'altro formando gli operatori giudiziari;

Il sostegno dell'UE nel contesto della politica europea di vicinato

48.

sottolinea che, negli ultimi cinque anni, 103 milioni di EUR sono stati spesi per 121 progetti e programmi volti a promuovere l'uguaglianza di genere nei vicinati europei, tra cui il progetto da 5 milioni di EUR «Donne in affari» nei paesi del partenariato orientale; riconosce che l'UE ha già fornito un sostegno significativo verso il raggiungimento degli obiettivi nel settore dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, anche attraverso l'assistenza da pari a pari del TAIEX, che contribuisce alla riforma della pubblica amministrazione e promuove la cooperazione sui principi e sulle politiche fondamentali;

49.

sottolinea che, sebbene la parità di genere sia un principio orizzontale all'interno della politica europea di vicinato (PEV) e dello strumento europeo di vicinato (ENI), sarebbe opportuno perseguire obiettivi più precisi e misurabili in questo settore, anche in relazione al nuovo piano d'azione sulla parità di genere nella cooperazione allo sviluppo 2016-2020; sottolinea l'urgente necessità di un'integrazione della dimensione di genere, intesa come strategia per la realizzazione della parità di genere, e di un'azione positiva nell'ambito dei piani d'azione nazionali della politica europea di vicinato;

50.

chiede alla Commissione di integrare sistematicamente la dimensione di genere in tutti gli ambiti della PEV e dell'ENI, garantendo così che siano sviluppati e monitorati obiettivi concreti in materia di parità di genere;

51.

rileva che, all'interno della PEV riveduta, le relazioni specifiche per paese dovrebbero concentrarsi su priorità concordate con i partner; si compiace del fatto che le relazioni periodiche dedicate a monitorare le evoluzioni nel vicinato si concentreranno anche sull'uguaglianza di genere;

52.

sollecita l'inclusione dei diritti delle donne e delle questioni relative all'uguaglianza di genere, come pure delle azioni proposte, all'ordine del giorno dei dialoghi condotti regolarmente con i partner del partenariato orientale in materia di politiche e di diritti umani;

53.

pone in rilievo il ruolo fondamentale della diplomazia parlamentare in tutti i settori summenzionati e la necessità di uno scambio delle migliori pratiche;

54.

ritiene importante raccogliere dati armonizzati per quanto riguarda la situazione delle donne nei paesi del partenariato orientale; incoraggia la possibilità di introdurre l'Indice dell'uguaglianza di genere, sviluppato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, nel contesto di progetti finanziati dall'ENI nei paesi del partenariato orientale;

55.

sottolinea la necessità che l'ENI fornisca sostegno alle organizzazioni femminili di base e alla società civile, che sono nelle condizioni migliori per entrare in contatto con le popolazioni locali e contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad affrontare i problemi incontrati dalle donne e dalle ragazze nelle regioni in questione;

56.

incoraggia gli Stati membri a sviluppare relazioni bilaterali e multilaterali più strette con i paesi del partenariato orientale, nonché un coinvolgimento attivo nell'assistenza in fase di transizione, nell'assistenza tecnica e nella condivisione delle esperienze; ritiene che gli Stati membri geograficamente prossimi ai paesi del partenariato orientale potrebbero svolgere un ruolo importante nell'agevolare relazioni più solide e nel coinvolgere altri Stati membri nei partenariati del partenariato orientale.

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0018.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0470.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0350.

(5)  GU C 181 del 19.5.2016, pag. 21.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0272.


Mercoledì 14 dicembre 2016

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/51


P8_TA(2016)0490

Accordo di partenariato e di cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale dei tessili

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (16384/1/2010 — C7-0097/2011 — 2010/0323(NLE) — 2016/2226(INI))

(2018/C 238/04)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16384/1/2010),

visto il progetto di protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (16388/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0097/2011),

vista la sua risoluzione interlocutoria del 15 dicembre 2011 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

vista la sua risoluzione legislativa del 14 dicembre 2016 (2) sul progetto di decisione del Consiglio,

viste le più recenti osservazioni del comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni sull'Uzbekistan relative alla Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (Convenzione n. 105) e alla Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile (Convenzione n. 182), adottate nel 2015 e pubblicate nel 2016 (3),

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0330/2016),

A.

considerando che nel dicembre 2011 il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la decisione sull'approvazione del protocollo sui tessili tra l'UE e l'Uzbekistan, approvando una relazione interlocutoria per affrontare le accuse di sfruttamento del lavoro minorile e del lavoro forzato per la raccolta del cotone in Uzbekistan;

B.

considerando che, in tale relazione interlocutoria, il Parlamento ha concluso che prenderà in considerazione di concedere l'approvazione solo quando gli osservatori dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) avranno ottenuto dalle autorità dell'Uzbekistan l'autorizzazione a svolgere uno stretto e libero monitoraggio e avranno confermato l'avvenuta attuazione di riforme concrete con risultati sostanziali, che si traducano in un'effettiva graduale eliminazione della pratica del lavoro forzato e del lavoro minorile a livello nazionale, di viloyat e locale;

C.

considerando che il Parlamento ha istituito un dialogo regolare con la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il governo dell'Uzbekistan, l'OIL e la società civile per monitorare gli sviluppi durante la raccolta del cotone ed esercitare pressione su tutti i soggetti interessati, onde porre fine allo sfruttamento del lavoro minorile e del lavoro forzato in Uzbekistan;

D.

considerando che nel 2013 il governo uzbeko ha autorizzato l'OIL a monitorare la raccolta del cotone; che dal 2013 l'OIL ha svolto diversi monitoraggi, inizialmente incentrati sul lavoro minorile e in seguito estesi al lavoro forzato e alle condizioni di reclutamento;

E.

considerando che la cooperazione tra l'OIL e il governo uzbeko si è gradualmente ampliata e che nel 2014 l'Uzbekistan è diventato il primo paese dell'Asia centrale a concordare con l'OIL un programma nazionale per il lavoro dignitoso;

F.

considerando che il più recente monitoraggio dell'OIL, svolto durante la raccolta del cotone del 2015, ha evidenziato che lo sfruttamento dei minori nella raccolta del cotone è diventato una pratica rara, sporadica e socialmente inaccettabile, anche se è necessario continuare a esercitare una vigilanza su questo fronte (4);

G.

considerando che, secondo l'OIL, la sensibilizzazione rispetto al lavoro forzato in Uzbekistan è ancora in una fase iniziale, ma le indagini svolte dall'OIL indicano che i lavoratori partecipano perlopiù volontariamente alla raccolta del cotone e hanno la possibilità di rifiutarsi di farlo;

H.

considerando che la relazione finale dell'OIL sulla raccolta del cotone del 2016 in Uzbekistan sarà disponibile alla fine di quest'anno;

I.

considerando che l'eradicazione del lavoro forzato e minorile in Uzbekistan è un processo oggettivo ma ancora in corso che richiede sforzi e deve essere ulteriormente sostenuto dall'UE e dalla comunità internazionale, anche con la partecipazione delle organizzazioni della società civile che si occupano di diritti umani e di diritti del lavoro;

J.

considerando che il governo dell'Uzbekistan ha adottato piani d'azione per modificare il processo di reclutamento per la raccolta del cotone e, insieme alle organizzazioni dei datori di lavoro e ai sindacati, ha promosso azioni di sensibilizzazione e ha sviluppato un meccanismo di feedback per impedire il lavoro forzato e il lavoro minorile;

K.

considerando che le ONG denunciano ancora violazioni dei diritti umani nel paese, in particolare nel settore della raccolta del cotone nell'ambito della quale esse segnalano una massiccia mobilitazione forzata di studenti e dipendenti pubblici nel periodo della raccolta, nonché violazioni della libertà di associazione e di espressione, in particolare interrogatori dei cittadini che riferiscono notizie relative alla raccolta, sistematiche persecuzioni e molestie dei difensori dei diritti umani e degli attivisti della società civile e l'impedimento alle organizzazioni per i diritti e agli organi d'informazione internazionali di operare nel paese;

L.

considerando che l'improvvisa morte del Presidente Islam Karimov non dovrebbe avere alcuna incidenza sulla continuità dell'attuale processo di miglioramento delle condizioni di lavoro nei campi di cotone dell'Uzbekistan;

1.

sottolinea l'importanza dell'azione intrapresa dal governo uzbeko per autorizzare l'OIL a monitorare la raccolta del cotone e impegnarsi in un'ampia cooperazione con l'OIL attraverso un programma nazionale per il lavoro dignitoso;

2.

si compiace dei notevoli progressi che sono stati compiuti in Uzbekistan dal 2013, compresa l'adozione di leggi che vietano il ricorso al lavoro minorile, ottenendo la pressoché totale eradicazione del lavoro minorile; incoraggia le autorità ad impegnarsi ulteriormente in una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale al fine di eradicare completamente il lavoro minorile;

3.

apprezza il fatto che il governo uzbeko stia altresì perseguendo l'eradicazione del lavoro forzato in collaborazione con l'OIL e che si siano compiuti dei passi avanti; sottolinea tuttavia che esistono ancora subdole modalità di lavoro non volontario e che si tratta di un processo complesso che richiede, tra l'altro, una riforma delle politiche in materia di occupazione;

4.

ritiene che, proprio per questi sforzi del governo uzbeko, il Parlamento dovrebbe concedere l'approvazione del protocollo sui tessili tra l'UE e l'Uzbekistan; è del parere che tale approvazione costituirà un segnale positivo di incoraggiamento al governo uzbeko a proseguire i suoi sforzi verso la completa eradicazione del lavoro minorile e di tutte le altre forme di lavoro forzato, oltre che a rafforzare ulteriormente la cooperazione con l'UE;

5.

si compiace del fatto che nell’ottobre 2015 la Federazione dei sindacati dell’Uzbekistan abbia aderito come membro associato alla Confederazione sindacale internazionale (CSI); sottolinea il ruolo che i sindacati uzbeki stanno svolgendo per garantire condizioni di lavoro dignitose e la protezione dei diritti dei lavoratori; invita il governo uzbeko a cooperare pienamente con i sindacati su questa strada; incoraggia i sindacati uzbeki a rafforzare il proprio ruolo nello sforzo volto a eradicare completamente il lavoro forzato;

6.

esprime preoccupazione per le notizie riportate da osservatori indipendenti circa una mobilitazione di massa dei cittadini ad opera dello Stato, che prevede anche il lavoro forzato dei dipendenti pubblici e degli studenti, nella fase preparatoria della raccolta del 2016;

7.

invita il prossimo presidente uzbeko a dare vita a un nuovo paradigma dei diritti umani, ponendo immediatamente fine al fenomeno ancora esistente del lavoro forzato e del lavoro minorile nella raccolta del cotone;

8.

invita la Commissione e il SEAE a fornire regolarmente al Parlamento informazioni dettagliate sulla situazione in Uzbekistan, in particolare per quanto concerne l'eradicazione del lavoro minorile e del lavoro forzato; decide di continuare a monitorare gli sviluppi in Uzbekistan e di organizzare un dialogo regolare con l'OIL, la Commissione, il SEAE e altri soggetti interessati volto alla completa eradicazione del lavoro forzato e del lavoro minorile in Uzbekistan;

9.

riconosce che, per raggiungere tale obiettivo, vi sarà ancora bisogno di una combinazione di dialogo e cooperazione e di una costante pressione dell'Unione, dell'OIL e della Banca mondiale sul governo uzbeko; si riserva il diritto di chiedere alla Commissione e al Consiglio di attivare gli articoli 2 e 95 dell'accordo di partenariato e di cooperazione in modo da adottare tutte le misure generali e specifiche necessarie qualora non fosse onorato l'impegno ad eradicare il lavoro minorile e forzato;

10.

invita la Commissione e la delegazione dell'UE a Tashkent a contribuire, attraverso il dialogo politico e i programmi di assistenza, alla realizzazione delle riforme strutturali in Uzbekistan, fra cui l'aumento dei salari dei raccoglitori di cotone, la meccanizzazione e una maggiore trasparenza di bilancio per quanto riguarda le entrate provenienti dalla raccolta del cotone;

11.

condivide il parere secondo cui il programma nazionale per il lavoro dignitoso dovrebbe essere prorogato oltre il 2016 approfondendolo in modo tale da includervi la modernizzazione dell'economia uzbeka e il miglioramento della politica occupazionale in settori quali la salute e la sicurezza sul lavoro nonché i servizi di ispezione del lavoro, tenendo altresì conto della parità di genere; si compiace a tale proposito del decreto del governo uzbeko n. 909 (del 16 novembre 2015), che ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro, l'occupazione e la protezione sociale dei lavoratori nel settore agricolo per il periodo 2016-2018;

12.

sottolinea che l'assistenza fornita dall'UE negli anni scorsi, incentrata sullo stato di diritto e sulla magistratura e volta ad avviare riforme e a razionalizzare l'operato del parlamento uzbeko, deve tradursi in risultati concreti;

13.

ritiene che l'assistenza dell'UE all'Uzbekistan dovrebbe essere finalizzata anche ad affrancare il paese dalla monocoltura del cotone e a ridurne la dipendenza dalle esportazioni diversificando l'economia e che ciò potrebbe gradualmente attenuare la disastrosa situazione ambientale, soprattutto riguardo a quanto resta del lago d'Aral e dei suoi affluenti;

14.

invita la Commissione a presentare al più presto l'«iniziativa faro dell'UE sulla gestione responsabile della catena di fornitura nel settore dell'abbigliamento», corredata di una proposta per il rafforzamento della trasparenza della filiera di fornitura; ricorda l'importanza del Patto di sostenibilità varato nel 2013 e sottolinea che questo tipo di iniziative può servire da base per la definizione di nuove azioni in partenariato con i paesi terzi, al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza nel settore dell'abbigliamento;

15.

incoraggia il governo uzbeko ad adoperarsi per la ratifica e l'effettiva attuazione di tutte le 27 convenzioni internazionali fondamentali del sistema di incentivi commerciali SPG+, al fine di poter richiedere l'applicazione delle preferenze tariffarie SPG+;

16.

evidenzia che nel 2009 e nel 2010 il Consiglio ha revocato le sanzioni imposte dall'UE «per incoraggiare le autorità uzbeke a compiere ulteriori interventi concreti intesi a migliorare la situazione in materia di stato di diritto e diritti umani sul terreno», affermando inoltre che «il Consiglio seguirà da vicino e costantemente la situazione esistente in Uzbekistan in materia di diritti umani» e che «l'intensità e la qualità del dialogo e della cooperazione dipenderanno dalle riforme attuate […] dall'Uzbekistan»;

17.

invita la Commissione e il SEAE a monitorare la transizione politica in Uzbekistan e a informare regolarmente il Parlamento in merito a tale processo;

18.

invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il SEAE e gli Stati membri a sfruttare il processo di transizione come opportunità per esigere miglioramenti concreti quantificabili della situazione dei diritti umani nei prossimi mesi; sottolinea che detti miglioramenti concreti dovrebbero comprendere le condizioni poste dai ministri degli esteri dell'UE nel 2010;

19.

sottolinea che il settore tessile, in particolare la produzione di cotone, rappresenta il principale settore di scambi commerciali tra l’UE e l’Uzbekistan; evidenzia a tale proposito che l'Unione dovrebbe avvalersi appieno dell’estensione dell'APC per garantire che, dopo l'improvviso decesso del presidente del paese, le autorità uzbeke si impegnino a favore di un processo di transizione che comporti una migliore governance, il rafforzamento dello stato di diritto, riforme democratiche e un sostanziale miglioramento della situazione dei diritti umani;

20.

ribadisce l'impegno dell'Unione a promuovere e approfondire ulteriormente le relazioni con l'Uzbekistan, il che richiede il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; invita il governo uzbeko a dare maggiore spazio a una società civile indipendente, a prendere maggiormente in considerazione le preoccupazioni delle ONG uzbeke e internazionali e a onorare i suoi impegni nel quadro del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e della Convenzione contro la tortura;

21.

esorta le autorità uzbeke a rispettare pienamente gli impegni internazionali assunti in materia di tutela dei diritti umani; accoglie con favore il loro annuncio di una proposta di amnistia, in occasione del 24o anniversario della Costituzione dell'Uzbekistan; esorta le autorità uzbeke a includere in questo gesto il rilascio di tutte le persone detenute per accuse di matrice politica, a migliorare il trattamento dei detenuti e a porre fine al ciclo di repressioni, arresti e condanne; esorta il governo uzbeko a intensificare il proprio coinvolgimento con le istituzioni internazionali, anche grazie alle 11 procedure speciali istituite del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHCR) (5);

22.

incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan.

(1)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 195.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0489.

(3)  Relazione del comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni — Applicazione delle norme internazionali sul lavoro 2016 — RELAZIONE III (parte 1A).

(4)  Relazione del comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni — Applicazione delle norme internazionali sul lavoro 2016 — RELAZIONE III (parte 1A), pag. 218.

(5)  Le 11 procedure speciali sono descritte in http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Per una panoramica generale delle procedure speciali dell’UNHRC, si veda http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/55


P8_TA(2016)0493

Accordo UE-Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE) — 2016/2229(INI))

(2018/C 238/05)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10711/2016),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (11692/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0332/2016),

vista la sua risoluzione legislativa del 14 dicembre 2016 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0320/2016),

A.

considerando che i pescatori di Danimarca, Norvegia e Svezia hanno sempre tradizionalmente pescato congiuntamente nel Kattegat e nello Skagerrak;

B.

considerando che l'accordo protegge i diritti di pesca storici dei pescatori di Danimarca, Norvegia e Svezia nel Kattegat e nello Skagerrak, senza pregiudizio per i diritti dei pescatori di altri Stati, assicurando anche, nel contempo, che siano prese misure adeguate per la gestione delle attività di pesca e la conservazione in tali acque;

C.

considerando che l'accordo sostiene anche l'attuazione del sistema riformato per la gestione della pesca nell'UE posto in essere conformemente agli obiettivi e ai principi basilari della nuova politica comune della pesca (PCP), in particolare l'introduzione dell'obbligo di sbarco e il mantenimento degli stock al di sopra dei livelli che consentono di raggiungere il rendimento massimo sostenibile;

1.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i verbali e le conclusioni delle eventuali consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo;

2.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nel corso dell'ultimo anno di applicazione dell'accordo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione;

3.

invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive competenze, a tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure relative all'accordo e al suo rinnovo, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

sottolinea che l'accesso al mercato interno per qualsiasi paese terzo deve basarsi sulla reciprocità e che, nel caso della Norvegia, i dazi doganali sui prodotti alimentari provenienti dall'UE, inclusi i prodotti della pesca, devono essere conformi all'accordo sullo Spazio economico europeo;

5.

sottolinea che il compito della Commissione è di garantire che i dazi doganali sui prodotti alimentari e della pesca provenienti dall'UE non siano impostati in un modo che contravvenga ai principi del libero commercio nel settore dei prodotti alimentari, compresi i prodotti della pesca;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la risoluzione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0492.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/57


P8_TA(2016)0502

Relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2016/2219(INI))

(2018/C 238/06)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta delle Nazioni Unite, in vigore dal 24 ottobre 1945,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottati a New York il 16 dicembre 1966,

viste le principali convenzioni internazionali sui diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui l'UE è parte contraente,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979 (1),

viste la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e la risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 sul 25o anniversario della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (2),

vista la convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (3), del 18 dicembre 1990,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (4),

visti la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e il documento finale del 22 settembre 2014 della riunione plenaria ad alto livello dell'Assemblea generale nota come conferenza mondiale sui popoli indigeni (5),

visti la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, adottati il 25 giugno 1993 (6),

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 (7) e il programma d'azione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) del 1994 (8), nonché i risultati delle relative conferenze di revisione,

visti i principi di Parigi delle Nazioni Unite sullo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI) (9),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sui diritti degli anziani,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il documento del vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR), del 28 giugno 2016, dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea» (10),

visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, quali adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012 (11),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri», dell'8 dicembre 2009, sulla promozione dell'osservanza del diritto internazionale umanitario (DIC) (12) e gli orientamenti aggiornati dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario (13),

visto il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015 (14),

visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo (15),

visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) (16), adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

visti gli orientamenti destinati alle delegazioni interparlamentari del Parlamento europeo sulla promozione dei diritti umani e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi,

vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015, adottata dal Consiglio il 20 giugno 2016 (17),

visto il piano di azione dell'UE sulla parità tra donne e uomini e sull'emancipazione femminile: trasformare la vita delle ragazze e delle donne mediante le relazioni esterne dell'Unione europea 2016-2020 (GAPII), adottato dal Consiglio il 26 ottobre 2015 (18),

visti le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza delle persone LGBTI (19) e l'elenco di azioni della Commissione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI (2016-2019) (20),

viste le conclusioni del Consiglio, del 26 maggio 2015, sulle questioni di genere nel contesto dello sviluppo (21),

viste l'agenda europea sulla migrazione, del 13 maggio 2015 (COM(2015)0240) e le conclusioni del Consiglio sulla migrazione del 20 luglio 2015 (22), del 14 settembre 2015 (23) e del 22 settembre 2015 (24),

vista la decisione (PESC) 2015/260 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (25),

viste le conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2014, sulla promozione e la tutela dei diritti dei minori (26),

viste le conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2012, dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento» (27),

visti gli indicatori rivisti per l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza1 bis, adottati dal Consiglio il 20 settembre 2016 (28),

vista la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (29),

vista la decisione del Consiglio 2011/168/PESC, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (30),

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e del VP/HR sul riesame della politica europea di vicinato"(PEV) (JOIN(2015)0050),

visto il piano d'azione di La Valletta, dell'11-12 novembre 2015 (31),

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza del 13 ottobre 2015 (32),

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto armato del 19 giugno 2008 (33),

vista la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 31 ottobre 2000, sulle donne, la pace e la sicurezza (34),

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla protezione dei migranti del 18 dicembre 2014 (35),

viste le sue risoluzioni d'urgenza su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari (36),

vista la sua risoluzione del martedì 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione (37),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (38),

vista la sua risoluzione del martedì 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (39),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (40),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia (41),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa (42),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sul rinnovo del piano di azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (43),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (44),

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 su «Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle intrusioni sui diritti umani nei paesi terzi» (45),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo (46),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulle priorità dell'UE per il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 2015 (47),

vista la sua risoluzione del giovedì 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e offensiva dell'IS, compresa la persecuzione delle minoranze (48),

vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati (49),

Viste la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta (50) e la relazione del 28 gennaio 2016 sulle minoranze e sulla discriminazione di casta del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze (51),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo (52),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (53),

vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà (54),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (55),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla politica dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani (56),

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani: Attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare», approvato dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nella sua risoluzione 17/4 del mercoledì 6 luglio 2011 (57),

vista la relazione annuale 2015 del Fondo europeo per la democrazia (58),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0355/2016),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 21 del TUE, l'Unione europea è tenuta a perseguire una politica estera e di sicurezza comune (PESC) fondata sui principi che ne hanno ispirato la creazione e che essa si prefigge di promuovere nel mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 207 TFUE, la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione europea;

C.

considerando che l'articolo 3 TUE stabilisce che «nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite»;

D.

considerando che il rispetto e la promozione e la tutela dell'indivisibilità e dell'universalità dei diritti umani sono tra gli obiettivi principali della politica estera e di sicurezza dell'UE, come stabilito dalla clausola dei diritti umani in tutti gli accordi dell'UE con i paesi terzi;

E.

considerando che il rispetto dei diritti umani, la pace, la sicurezza e lo sviluppo sono strettamente correlati e si rafforzando reciprocamente;

F.

considerando che la politica di sostegno ai diritti umani e alla democrazia dovrebbe essere integrata in tutte le altre politiche dell'UE aventi una dimensione esterna, tra cui quelle in materia di sviluppo, migrazione, sicurezza, lotta al terrorismo, politica di vicinato, allargamento e commercio, in particolare attraverso l'attuazione delle clausole condizionali sui diritti umani;

G.

considerando che la coerenza interna ed esterna nell'ambito dei diritti umani è essenziale per la credibilità della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani all'estero e che una maggiore coerenza tra politiche interne ed esterne dell'UE nonché tra politiche esterne dell'Unione costituisce inoltre un presupposto indispensabile per una politica efficace e di successo dell'UE in materia di diritti umani e democratizzazione; che una maggiore coerenza dovrebbe consentire all'UE di rispondere in modo più rapido ed efficace sin dalle prime fasi delle violazioni dei diritti umani; e che la sfida della coerenza è particolarmente evidente in relazione all'attuale politica migratoria;

H.

considerando che i valori della libertà, il rispetto dei diritti umani e il principio di elezioni periodiche e veritiere sono elementi essenziali della democrazia; considerando che, oltre all'organizzazione di elezioni libere ed eque, le caratteristiche dei sistemi democratici includono un'amministrazione trasparente e responsabile, il rispetto dello Stato di diritto, la libertà di espressione, il rispetto dei diritti umani, l'esistenza di un sistema giudiziario indipendente e il rispetto del diritto internazionale e degli accordi internazionali in materia di diritti umani;

I.

considerando che l'osservanza dei diritti umani è minacciata in tutto il mondo e che l'universalità dei diritti umani viene gravemente messa a repentaglio da una serie di regimi autoritari; che si riscontrano numerosi tentativi in tutto il mondo per ridurre lo spazio della società civile, anche nei forum multilaterali; e che il mancato rispetto dei diritti umani ha conseguenze negative per l'individuo, per i suoi familiari e per la società;

J.

considerando che l'UE è stata un attore chiave nell'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che si propone di realizzare i diritti umani per tutti;

K.

considerando che il Consiglio, il 20 luglio 2015, ha adottato un nuovo piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019 per consentire all'Unione europea di far fronte a queste sfide mediante un uso più mirato, sistematico e coordinato dei propri strumenti per i diritti umani; che tale piano d'azione dovrebbe essere attuato coerentemente con il piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020;

L.

considerando che il VP/AR ha affermato che i diritti umani costituiranno una delle sue priorità assolute e che intende utilizzarli come mezzo di orientamento in tutte le relazioni con i paesi terzi; che ha altresì ribadito l'impegno dell'UE a promuovere i diritti umani in tutti gli ambiti delle relazioni estere «senza alcuna eccezione»;

M.

considerando che l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace incentrato sulle Nazioni Unite è parte integrante della politica esterna dell'Unione ed è fondato sulla convinzione che un sistema multilaterale basato su norme e valori universali sia lo strumento più adatto per affrontare le crisi, le sfide e le minacce globali; che il rafforzamento del dialogo con i paesi terzi in tutte le sedi bilaterali e multilaterali rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare le questioni dei diritti umani nei paesi terzi;

N.

considerando che le sessioni ordinarie del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC), la nomina di relatori speciali, il meccanismo della revisione periodica universale e le procedure speciali riguardanti situazioni nazionali specifiche o questioni tematiche contribuiscono agli sforzi internazionali per la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

O.

considerando che per l'UE una stretta cooperazione con la società civile e i difensori dei diritti umani (DDU) nei paesi terzi rappresenta una delle principali priorità per promuovere i diritti umani e affrontarne le violazioni;

P.

considerando che nella sua risoluzione del 22 ottobre 2013 su autorità locali e società civile: l'impegno dell'Europa a favore dello sviluppo sostenibile (59), il Parlamento esprime grande preoccupazione per la repressione delle OSC, sottolinea l’importanza di definire un sistema di monitoraggio che consenta di valutare i progressi compiuti in termini di disposizioni normative e politiche e chiede la promozione di un ambiente favorevole alle organizzazioni della società civile; considerando che molti paesi hanno recentemente approvato una severa legislazione in materia di ONG in base alla quale le organizzazioni straniere ritenute una minaccia per l'ordine costituzionale, per la difesa o per la sicurezza sono dichiarate indesiderate e che, nel solo 2015, sono stati uccisi nel mondo 185 attivisti per i diritti umani ambientali, 66 % dei quali in paesi dell'America latina;

Q.

considerando che i divieti di viaggio volti a impedire ai DDU di partecipare a eventi internazionali sono utilizzati da un numero crescente di paesi, in particolare in Asia, in Medio Oriente e in Africa;

R.

considerando che, a norma degli articoli 18 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza limiti di frontiera; che è nettamente aumentato il numero di casi di persecuzione che afferiscono unicamente a persone che esercitano pacificamente il diritto alla libertà di opinione, di religione e di espressione;

S.

considerando che l'articolo 20 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce il diritto di ogni individuo alla libertà di riunione e di associazione pacifica; che la risoluzione 21/16 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ricorda agli Stati l'obbligo di rispettare e tutelare pienamente i diritti degli individui di riunirsi pacificamente e di associarsi liberamente, sia online che offline e che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo deve essere sostenuta attraverso il dialogo interreligioso e interculturale;

T.

considerando che le norme di base del DIU e i diritti umani rientrano nelle convenzioni di Ginevra e nei protocolli aggiuntivi e che esse sono al centro di tutte le azioni umanitarie; che la protezione dei civili e degli sfollati nelle aree di conflitto deve essere garantita in totale neutralità e imparzialità e che deve prevalere l'indipendenza degli aiuti;

U.

considerando che l'occupazione illegale di un territorio rappresenta una violazione persistente del diritto internazionale, che configura la responsabilità della potenza occupante nei confronti della popolazione civile di quel territorio;

V.

considerando che è difficile conservare le prove dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, specialmente in un periodo di flussi senza precedenti di rifugiati in fuga dalla violenza; che la conservazione delle prove è essenziale per assicurare i colpevoli alla giustizia;

W.

considerando che i tentativi di chiudere il carcere statunitense di Guantánamo Bay sono falliti e che solo 20 detenuti sono stati rilasciati o trasferiti nel 2015;

X.

considerando che, nel mondo, sempre più persone fuggono dalla guerra, dai conflitti armati o da altre condizioni degradanti e che tali flussi di rifugiati e forme diverse di migrazione costituiscono una sfida significativa, sia per l'UE che in termini globali, che richiede soluzioni immediate, efficaci e sostenibili che siano in linea con i nostri valori comuni europei; che gli aiuti umanitari forniti dalla Commissione, in qualità di principale donatore mondiale, aiutano i rifugiati e gli sfollati in oltre 30 paesi;

Y.

considerando che la lotta contro il traffico, la tratta e lo sfruttamento lavorativo dei migranti necessita di risposte a breve, medio e lungo termine, fra cui misure per smantellare le reti criminali e assicurare i criminali alla giustizia, modalità di raccolta e analisi dei dati, misure per proteggere le vittime e rimpatriare i migranti che soggiornano irregolarmente, come pure cooperazione con i paesi terzi, insieme a strategie a lungo termine per affrontare la domanda di persone oggetto di traffico e tratta e le cause all'origine della migrazione, che spingono le persone nelle mani di trafficanti criminali;

Z.

considerando che la giustizia è fondamentale per promuovere il rispetto dei diritti umani e che l'UE e i suoi Stati membri sono sostenitori incondizionati della Corte penale internazionale sin dalla sua istituzione, promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma e difendendone l'integrità, al fine di potenziare l'indipendenza della Corte;

AA.

considerando che finora sono stati compiuti progressi sostanziali verso l'abolizione della pena di morte e che molti paesi l'hanno sospesa, mentre altri hanno assunto misure legislative a tal fine; considerando che il 2015 ha registrato un notevole incremento del numero complessivo di esecuzioni, il 90 % circa delle quali sono avvenute in soli tre paesi, vale a dire l'Iran, il Pakistan e l'Arabia Saudita; che la Bielorussia rimane l'unico paese in Europa che non ha abolito la pena di morte;

AB.

considerando che la parità di genere è al centro dei valori europei ed è sancita dal quadro giuridico e politico dell'UE ed è altresì fondamentale per l'agenda delle Nazioni Unite 2030; che le violenze e le discriminazioni nei confronti delle donne e delle ragazze sono aumentate in modo significativo negli ultimi anni, soprattutto nelle zone di guerra e sotto i regimi totalitari;

AC.

considerando che, secondo le stime dell'UNICEF, 250 milioni di minori nel mondo vivono in paesi colpiti da conflitti, circa 50 milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a causa della violenza, della guerra e delle sue atrocità, del terrorismo e delle sommosse, e molti continuano a essere vittima di ogni forma di discriminazione, violenza, sfruttamento, abuso, lavoro forzato, povertà e malnutrizione;

AD.

considerando che, secondo l'UNICEF, 1 bambino su 200 nel mondo è un rifugiato, circa un terzo dei bambini che vivono fuori del paese di nascita è un rifugiato e il numero di bambini rifugiati è raddoppiato tra il 2005 e il 2015;

AE.

considerando che l'articolo 25 della UDHR riconosce il diritto di ogni individuo ad «un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia», in cui la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza, comprese le cure mediche; considerando che l'accesso all'istruzione, all'alimentazione e all'assistenza sanitaria dovrebbe essere garantito a tutti i bambini; che la risoluzione 26/28(36) del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC) chiede che il prossimo forum sociale dell'UNHRC sia incentrato sull'accesso ai farmaci nel contesto del diritto di ciascuno di godere del miglior stato di salute fisica e mentale possibile; che la Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stabilisce che il godimento del miglior stato di salute possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche e condizione economica o sociale;

AF.

considerando che, secondo la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, le autorità devono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi;

AG.

considerando che la violenza e il perseguimento illegale nei confronti delle minoranze, comprese le persone LGBTI, continua in molte parti del mondo e che sono diffuse le discriminazioni nell'assistenza sanitaria, nell'istruzione, nell'ambito dell'occupazione e in altri settori;

AH.

considerando che da molte parti del mondo continuano a giungere segnalazioni di violazioni dei diritti civili e politici, economici, del lavoro, sociali e culturali, nonché di danni ambientali derivanti dalle pratiche scorrette attuate da alcuni operatori del settore privato; che esiste un forte legame tra la corruzione, l'evasione fiscale, i flussi di capitali illeciti e le violazioni dei diritti umani;

AI.

considerando che i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani valgono per tutti gli Stati e tutte le imprese commerciali, siano esse transnazionali o di altro tipo, a prescindere dalle dimensioni, dal settore, dall'ubicazione, dalla proprietà e dalla struttura, sebbene l'istituzione di meccanismi di controllo e sanzione efficaci continuino a costituire una sfida nell'attuazione mondiale di tali principi guida; che è necessario tenere debitamente conto delle caratteristiche particolari delle piccole e medie imprese (PMI) e integrarle in un approccio flessibile in materia di responsabilità sociale d'impresa (RSI) adeguato alle loro potenzialità;

AJ.

considerando che, nel mese di ottobre 2015, la Commissione ha pubblicato la sua nuova strategia commerciale «commercio per tutti», in cui si prefigge l'obiettivo di utilizzare il commercio quale strumento per rafforzare i diritti umani nei paesi terzi;

AK.

considerando che, nel 2015, l'UE ha iniziato a lavorare su una legislazione volta a contrastare il commercio di minerali legati ai conflitti;

AL.

considerando che gli eventi sportivi nazionali e internazionali, come le Olimpiadi e i campionati mondiali di calcio, non dovrebbero essere usati per fini politici ma organizzati nel pieno rispetto di tutti i diritti umani, come sancito nella Carta olimpica, e che essi dovrebbero essere al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo per promuovere una società pacifica, impegnata a difendere i diritti umani e la dignità umana senza discriminazioni di alcun genere, come nazionalità, razza, religione, orientamento politico, genere, identità di genere, orientamento sessuale o caratteristiche sessuali;

AM.

considerando che i cambiamenti ambientali pregiudicano l'accesso all'acqua, alle risorse naturali e all'alimentazione;

Centralità dei diritti umani nelle politiche esterne dell'Unione

1.

esprime profonda preoccupazione in quanto la promozione e la protezione dei diritti umani e dei valori democratici sono minacciate in tutto il mondo e l'universalità dei diritti umani viene gravemente messa a repentaglio in molte parti del mondo, anche sotto il giogo di regimi autoritari e da parte di gruppi terroristici come Daesh;

2.

esprime profonda preoccupazione per i numerosi e crescenti tentativi di ridurre lo spazio della società civile e dei DDU, per le crescenti limitazioni alla libertà di riunione e di espressione e per il numero crescente di leggi repressive, che colpiscono la società civile, adottate in tutto il mondo in paesi come Russia, Turchia e Cina, anche con il pretesto della lotta al terrorismo (mediante l'introduzione di leggi antiterrorismo, stati di emergenza e misure di sicurezza), considerando che sussiste spesso un impatto negativo sui diritti umani, nonché un abuso frequente di queste leggi a fini repressivi; ricorda che tali leggi non dovrebbero servire in alcun modo a ridurre lo spazio in cui i gruppi della società civile possono operare; chiede una chiara condanna di questi abusi e violazioni;

3.

sottolinea con fermezza che l’UE si è impegnata nei confronti di una PESC e di tutte le altre politiche con una dimensione esterna basate sul progresso della democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale in materia di diritti umani e umanitario; ribadisce che questi principi sono altresì intrinseci all'azione esterna al di là della PESC, incluse le politiche nel campo umanitario e dello sviluppo;

4.

chiede a tutte le istituzioni dell'Unione europea e a tutti gli Stati membri di dar seguito ai propri impegni per promuovere la democrazia e lo Stato di diritto, proteggere e attuare i diritti umani e le libertà fondamentali, compreso il diritto allo sviluppo con tutti i mezzi pacifici, nonché per porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi — compresi i partner strategici — e a tutti i livelli;

5.

reitera l'invito rivolto agli Stati membri affinché essi diano l'esempio, esprimendosi con una sola voce a sostegno dell'indivisibilità, dell'interdipendenza, dell'interrelazione e dell'universalità dei diritti umani e, in particolare, ratificando tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani stabiliti dalle Nazioni Unite;

6.

sottolinea che l'Unione, per essere un attore credibile nelle relazioni esterne, dovrebbe garantire una maggiore coerenza tra le proprie politiche interne ed esterne in relazione all'osservanza dei diritti umani e dei valori democratici (e le strategie in materia di diritti umani per la promozione e la tutela della diritti delle persone LGBTI sono fondamentali a tal fine) e dovrebbe perseguire un'attuazione sistematica e coerente della propria politica in materia di diritti umani;

7.

richiama l'attenzione sul suo impegno a lungo termine per la promozione dei diritti umani e dei valori democratici, come dimostrato, tra l'altro, dall'attribuzione annuale del Premio Sacharov per la libertà di pensiero, dai lavori della sottocommissione per i diritti dell'uomo, del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale e del Fondo europeo per la democrazia, dalle discussioni mensili in Aula, nonché dalle risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e dalle numerose delegazioni parlamentari;

8.

manifesta profonda preoccupazione per il fatto che molti difensori dei diritti umani siano attualmente sotto attacco; chiede all'UE, e al VP/HR in particolare, di adottare una politica intesa a denunciare, sistematicamente e inequivocabilmente, le uccisioni dei DDU e ogni tentativo di sottoporli a qualsiasi forma di violenza, persecuzione, minaccia, molestie, scomparsa, detenzione o arresto arbitrario, a condannare coloro che perpetrano o tollerano simili atrocità e ad intensificare la diplomazia pubblica per sostenere in maniera aperta e chiara i DDU, anche in relazione alle loro testimonianze nei forum multilaterali; invita l'UE a formulare orientamenti su tale politica, poiché questo aggiunge coerenza alla attuali priorità dell'UE come stabilito nei vari orientamenti dell'UE già esistenti; incoraggia le delegazioni dell'UE e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri a continuare a sostenere attivamente i DDU, segnatamente attraverso il monitoraggio sistematico dei processi, le visite agli attivisti detenuti e, se del caso, rilasciando dichiarazioni su casi individuali; chiede la creazione di un sistema volto a monitorare in maniera efficace lo spazio della società civile e con parametri e indicatori chiari; ribadisce l'importanza dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) nel fornire urgente sostegno finanziario e materiale diretto ai DDU in pericolo e del fondo di emergenza, che consente alle delegazioni dell'UE di fornire sovvenzioni dirette ad hoc ai difensori dei diritti umani che si trovano sotto minaccia imminente;

9.

invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere la creazione di istituzioni nazionali per i diritti umani conformemente ai principi di Parigi delle Nazioni Unite, dotandole di un mandato, di risorse e di competenze sufficienti per garantire la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani;

10.

ribadisce la necessità di sviluppare le relazioni interparlamentari tra l'Unione e i suoi partner nel quadro di un dialogo franco e basato sulla comprensione e la fiducia reciproche, nell'intento di promuovere efficacemente i diritti umani;

Quadro strategico dell'UE e nuovo piano d'azione sui diritti umani e la democrazia

11.

accoglie con favore l'adozione del secondo piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (2015-2019) ed esorta l'UE e i suoi Stati membri ad attuare in modo pieno, coerente, trasparente e tempestivo le azioni ivi contenute e a potenziare il sostegno alla democrazia; sottolinea che sono necessari consenso e coordinamento tra l'UE e gli Stati membri al fine di garantire l'attuazione coerente del piano d'azione e incoraggia fortemente gli Stati membri ad acquisire una maggiore titolarità dell'attuazione e della revisione del piano d'azione; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero riferire sulla loro attuazione del piano d’azione;

12.

sottolinea che, al fine di soddisfare gli ambiziosi obiettivi definiti nel secondo piano d'azione, l'UE deve destinare adeguate risorse e competenze, sia in termini di risorse umane specifiche presso le delegazioni, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sia in termini di fondi disponibili per i progetti;

13.

ritiene che una società civile libera costituisca uno dei fondamenti per la tutela e il sostegno dei diritti umani e dei valori democratici ed esprime quindi preoccupazione per il fatto che lo spazio pubblico per la società civile si stia riducendo e che i DDU e i giornalisti subiscano sempre di più attacchi in tutto il mondo; accoglie con favore l'inclusione nel piano d’azione di un obiettivo inteso a contrastare le minacce allo spazio della società civile ed esorta l'UE ad attuare le azioni descritte; incoraggia tutte le parti coinvolte nell'azione esterna dell'UE a identificare ed affrontare le attuali lacune nella tutela dei diritti umani e delle libertà democratiche e a intensificare la cooperazione con la società civile, i parlamenti, i partiti politici, le autorità locali e con le organizzazioni internazionali e regionali sul campo; richiama l'attenzione sul fatto che il piano d'azione non include un obiettivo separato per la promozione di norme democratiche nei paesi partner; invita la Commissione a sviluppare orientamenti dell'UE in materia di sostegno alla democrazia;

Relazione annuale dell'UE

14.

plaude ai tentativi effettuati per migliorare e rendere più concisa e sistematica la parte tematica della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia, nonché per renderla maggiormente accessibile ai cittadini; ribadisce la propria convinzione che la relazione annuale debba essere rafforzata mediante un approccio più oggettivo per cui, oltre ai risultati conseguiti e alle migliori prassi, il documento metta in luce le sfide specifiche e i limiti che afferiscono ai paesi terzi, nonché formuli raccomandazioni relative agli interventi correttivi e alle misure adottate dal SEAE per farvi fronte; ribadisce il suo parere secondo cui le relazioni per paese che costituiscono parte integrante della relazione annuale dovrebbero essere meno descrittive e dovrebbero rispecchiare l'attuazione delle strategie nazionali in materia di democrazia e diritti umani e fornire un quadro dell'impatto dell'azione dell'UE sul terreno;

15.

ribadisce la sua richiesta affinché siano riferite in modo sistematico e globale le azioni intraprese, i risultati conseguiti e le conclusioni politiche tratte dalle azioni in risposta alle risoluzioni del Parlamento su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; insiste sulla necessità di garantire risposte rapide e adeguate alle violazioni dei diritti umani, anche nelle fasi iniziali di tali violazioni; plaude, al riguardo, al seguito dato dal SEAE nel quadro della sottocommissione per i diritti dell'uomo sulle risoluzioni concernenti le discussioni sui casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; ricorda la sua richiesta di una risposta scritta esauriente da parte della Commissione e del SEAE alla risoluzione del Parlamento sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia che svolge un ruolo importante nel monitoraggio sistematico e approfondito di tutti i punti sollevati dal Parlamento e nel controllo parlamentare; ribadisce il suo invito al VP/AR a partecipare a un dibattito con i deputati al Parlamento europeo in due sessioni plenarie all'anno, una al momento della presentazione della relazione annuale dell'UE e l'altra in risposta alla risoluzione del Parlamento;

Rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per i diritti umani

16.

ricorda l'importanza di un mandato più forte e più flessibile per il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani per rafforzare l’efficacia, la coerenza e la visibilità dell’UE nella promozione dei diritti umani e dei principi democratici a livello mondiale; ribadisce la propria richiesta affinché questo mandato diventi permanente; ritiene, inoltre, che il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani dovrebbe avere il diritto di esprimersi pubblicamente e disporre di poteri d'iniziativa, di una maggiore visibilità pubblica e di risorse e competenze adeguate;

17.

sottolinea l'importanza di un sostegno sistematico e di una consultazione approfondita e concreta con la società civile nella preparazione delle visite del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nei paesi partner; plaude, al riguardo, al forte impegno del rappresentante speciale dell’UE per i diritti umani nei confronti dei DDU e della società civile, compresi i rappresentanti locali, i giovani e i bambini, nonché le pertinenti organizzazioni internazionali, prima, durante e in seguito alle loro visite nei paesi terzi e sottolinea l'importanza di un impegno continuo e sempre più forte in tal senso, nonché la necessità di meccanismi chiari e trasparenti di follow-up; sostiene pienamente l'attenzione prestata dal rappresentante speciale dell’UE per i diritti umani alla promozione e alla protezione di uno spazio aperto per la società civile e i DDU quale priorità chiave nel corso del suo mandato; invita il rappresentante speciale a riferire al Parlamento dopo le sue visite; deplora che il lavoro e l'impatto del rappresentante speciale possano essere solo parzialmente accessibili attraverso la revisione della relazione annuale sui diritti dell'uomo, i suoi account sui social media e i discorsi disponibili; deplora altresì che non vi siano né informazioni ufficiali sulla sua attività e sui suoi progetti, né relazioni e valutazioni sui progressi compiuti;

18.

incoraggia il rappresentante speciale a continuare a sostenere sistematicamente le priorità dell'UE in materia di diritti umani e a promuovere l'impegno dell'UE con tutte le organizzazioni e i meccanismi regionali e internazionali che operano nel settore dei diritti umani; invita il Consiglio ad adottare, come principio generale, la prassi di includere in modo sistematico la cooperazione con il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nel mandato dei futuri rappresentanti speciali geografici;

Strategie nazionali in materia di diritti umani e democrazia e ruolo delle delegazioni UE

19.

plaude al fatto che la democrazia sia stata aggiunta tra le HRDCS quale elemento necessario di qualsiasi analisi completa della situazione dei diritti umani e della democrazia nei paesi partner;

20.

ribadisce l'importanza di tenere conto delle HRDCS a tutti i livelli del processo di formulazione delle politiche nei confronti di singoli paesi terzi, anche nella preparazione dei dialoghi politici ad alto livello, dei dialoghi sui diritti umani, dei documenti strategici nazionali e dei programmi d'azione annuali;

21.

ribadisce che le strategie nazionali in materia di diritti umani (HRDCS) dovrebbero corrispondere alle azioni dell'UE da attuare in ciascun paese sulla base delle situazioni specifiche e dovrebbero contenere indicatori misurabili per valutare i progressi e la possibilità, ove necessario, di adeguarle; sottolinea la necessità di valutare continuamente le HRDCS; chiede di migliorare ulteriormente la cooperazione, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le delegazioni dell'UE, le ambasciate degli Stati membri e le istituzioni dell'UE in fase di elaborazione e di attuazione delle HRDCS; ribadisce la propria richiesta affinché ai deputati al Parlamento europeo sia dato accesso alle HRDCS e ottengano informazioni sulle modalità di attuazione da parte dell'UE di queste strategie e affinché tali strategie siano presentate in un formato che consenta loro di assolvere adeguatamente al proprio dovere di controllo;

22.

sottolinea che è necessario attuare una politica europea coerente e visibile in materia di società civile e sottolinea la necessità di una comprensione più articolata dell'uso della diplomazia pubblica; incoraggia a pubblicare HRDCS e tabelle di marcia, a istituire un meccanismo efficace di feedback e di follow-up dei casi e a condividere le informazioni;

23.

accoglie con favore la nomina di punti di contatto per i diritti umani e/o la dimensione di genere in tutte le delegazioni dell'UE e ribadisce la propria raccomandazione al VP/AR e al SEAE di elaborare chiari orientamenti operativi riguardo al ruolo dei punti di contatto per i diritti umani; insiste sul fatto che l'attività dei punti di contatto per i diritti umani dovrebbe essere sostenuta anche dal personale diplomatico degli Stati membri; chiede che l'attività dei punti di contatto per i diritti umani sia indipendente e immune da interferenze politiche e vessazioni da parte delle autorità nazionali dei paesi terzi, in particolare nei loro contatti con gli attivisti dei diritti umani e la società civile; insiste sull'importanza di formare tutto il personale delle delegazioni dell'UE sul contenuto degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

24.

accoglie con favore l'aumento del bilancio e la razionalizzazione delle procedure dell'EIDHR 2014-2020 e chiede che la dotazione prevista per la revisione a medio termine dell'EIDHR sia mantenuta per il resto del periodo del quadro finanziario pluriennale; ribadisce la necessità di coerenza e di complementarità tra i diversi strumenti di finanziamento dell'UE e la necessità di garantire che tale rafforzamento sia applicabile a tutti gli strumenti al servizio dei diritti umani;

25.

chiede che i programmi d'azione annuali EIDHR siano adottati su base annuale anziché, come è avvenuto di recente, a cadenza biennale (2016-2017) per garantire la massima flessibilità dinanzi a situazioni in divenire e una complementarietà ottimale con gli altri finanziamenti esterni dell'UE;

Dialoghi e consultazioni in materia di diritti umani

26.

ribadisce il proprio sostegno ai dialoghi mirati in materia di diritti umani e riconosce che essi possono essere uno strumento efficace per gli accordi bilaterali e la cooperazione, purché consentano alle controparti di impegnarsi su questioni sostanziali e trasmettere messaggi politici significativi, siano orientati ai risultati e abbiano un seguito coerente che dovrebbe andare oltre il mero scambio di informazioni sulle migliori prassi e le sfide; invita l'UE a includere sistematicamente discussioni sulla situazione dei diritti delle donne e dei bambini in tutti i dialoghi sui diritti umani;

27.

riconosce l'importanza di impegnarsi in dialoghi mirati sui diritti umani anche con paesi che presentano gravi problemi sotto tale profilo; sottolinea, però, che è necessario che l'UE tragga conclusioni politiche chiare quando tali dialoghi sui diritti umani non portano a risultati positivi; mette in guardia dal tagliare fuori i diritti umani nelle discussioni in sede di dialoghi politici ad alto livello;

28.

insiste sul fatto che le discussioni sui diritti umani non devono mai essere subordinate ad altri interessi nelle discussioni politiche ad alto livello; invita nuovamente il SEAE a sviluppare un meccanismo di valutazione dei dialoghi sui diritti umani al fine di migliorarli; ritiene che, qualora tali dialoghi dovessero registrare fallimenti ripetuti, si dovrebbe ricorrere a strumenti alternativi per favorire il progresso dei diritti umani nel paese in questione;

29.

esorta il SEAE ad effettuare sistematicamente dialoghi preparatori con la società civile, anche a livello locale, allo scopo di farli confluire automaticamente nei dialoghi sui diritti umani; sottolinea che è importante che il VP/AR e il SEAE sollevino sistematicamente i casi individuali dei DDU durante i dialoghi sui diritti umani; chiede al SEAE di dar sistematicamente seguito agli impegni assunti nel corso dei dialoghi sui diritti umani e a rendere sistematiche le riunioni di resoconto con le OSC;

Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani

30.

accoglie con favore gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani come prezioso strumento di politica estera dell'Unione sui diritti umani, in quanto essi forniscono indicazioni pratiche alle delegazioni dell'UE e alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri; rinnova la sua richiesta di adottare nuovi orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori, senza ulteriori indugi;

31.

sottolinea con fermezza l'importanza di una valutazione continua dell'attuazione degli orientamenti sulla base di parametri chiari; esorta la Commissione a effettuare e a pubblicare una valutazione approfondita dell'attuazione degli orientamenti da parte delle delegazioni dell'UE e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri in tutti i paesi terzi al fine di rilevare eventuali differenze e lacune nell'attuazione e porvi rimedio; ritiene che, per garantire un'attuazione adeguata degli orientamenti, sia necessaria una formazione sistematica ed efficace per il personale del SEAE e delle delegazioni dell'UE;

Lotta contro tutte le forme di discriminazione

32.

condanna con la massima fermezza ogni forma di discriminazione, comprese quelle basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cultura, religione o credo, origine sociale, casta, nascita, età, disabilità o qualsiasi altra condizione; rinnova il suo invito a rafforzare la politica e la diplomazia dell'UE al fine di eliminare tutte le forme di discriminazione, nonché a cogliere tutte le opportunità per manifestare profonda preoccupazione per tali discriminazioni; esorta, inoltre, l'UE a continuare a promuovere la ratifica e la piena attuazione di tutte le convenzioni dell'ONU pertinenti, come la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; accoglie con favore il lavoro del SEAE su un manuale contro le discriminazioni;

Missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)

33.

ricorda l'impegno dell'Unione a integrare i diritti umani e le tematiche di genere nelle missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune in linea con le risoluzioni fondamentali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 sulle donne, la pace e la sicurezza e la recente risoluzione 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui viene assegnata particolare attenzione alle donne in quanto elemento centrale di tutte le azioni volte ad affrontare le sfide globali; ribadisce, in questo contesto, la propria richiesta affinché l'Unione e gli Stati membri sostengano, nel processo di costruzione di una riconciliazione sostenibile, la partecipazione sistematica delle donne come componente cruciale dei processi di pace; invita a tal proposito l'UE a sostenere a livello internazionale il riconoscimento del valore aggiunto della partecipazione delle donne alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti nonché nelle operazioni di mantenimento della pace, assistenza umanitaria e ricostruzione post-conflitto;

34.

sottolinea che la PSDC è uno strumento che garantisce non solo la sicurezza europea, ma fa parte degli strumenti di politica estera dell'UE e deve quindi essere utilizzata al fine di rafforzare la promozione dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi;

35.

chiede una maggiore integrazione militare europea per migliorare la prontezza e la flessibilità delle forze armate europee, per consentire loro di rispondere alle minacce e alle situazioni di gravi violazioni dei diritti umani, di genocidio o di pulizia etnica; sottolinea, a questo proposito, che il concetto di «responsabilità di proteggere» deve essere consolidato nel diritto internazionale e che l'UE, in quanto comunità di valori, dovrebbe promuovere iniziative e azioni significative per proteggere i civili anche quando sono minacciati dal proprio Stato;

36.

sottolinea che il traffico dei migranti è legato alla tratta degli esseri umani e costituisce una grave violazione dei diritti umani; rammenta che il lancio di missioni PSDC, come l'operazione Sophia della forza navale dell'Unione europea-Mediterraneo (EUNAVFOR MED), rappresenta uno strumento concreto di lotta contro il traffico di migranti; invita l'Unione a proseguire e a intensificare questo tipo di operazioni;

37.

invita il Consiglio «Affari esteri» e il VP/AR a chiedere ai capi delle missioni dell'UE e ai rappresentanti competenti dell'UE (capi delle operazioni civili dell'UE, comandanti delle operazioni militari dell'UE e rappresentanti speciali dell'UE) di segnalare i casi di violazioni gravi del diritto umanitario internazionale, e di promuovere il codice di condotta sull'azione del Consiglio di sicurezza contro i genocidi, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, impegnando gli Stati membri delle Nazioni Unite a sostenere tale azione del Consiglio di sicurezza, volta a prevenire o porre fine a tali crimini; chiede l'integrazione di politiche di tutela dei minori in tutte le operazioni civili e militari dell'UE a contatto con minori;

38.

chiede che l'Unione europea rafforzi la cooperazione con le Nazioni Unite nel contesto della formulazione di una visione strategica comune sulla sicurezza in base, da un lato, alla nuova strategia globale dell'UE sulla politica estera e di sicurezza e, dall'altro, alla revisione da parte delle Nazioni Unite delle proprie operazioni di pace e della loro architettura di costruzione della pace; insiste affinché sia instaurata una cooperazione con le Nazioni Unite per rafforzare il ruolo e la capacità delle organizzazioni regionali e subregionali nel mantenimento della pace, nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi civili e militari e nella risoluzione dei conflitti e che le procedure per il ricorso alla PSDC a sostegno delle operazioni delle Nazioni Unite siano ulteriormente sviluppate, anche attraverso il dispiegamento di gruppi tattici dell'UE, o mediante iniziative per la creazione di capacità e per la riforma del settore della sicurezza, integrando i diritti umani nel lavoro delle missioni e delle operazioni;

Impegno multilaterale per i diritti umani

39.

ribadisce che i diritti umani sanciti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati, come concordato nella Dichiarazione e nel programma d'azione di Vienna del 1993, e che tali diritti devono essere rispettati; ricorda l'impegno dell'Unione di promuovere e sviluppare il diritto internazionale in seno alle Nazioni Unite; sottolinea l'importanza che gli Stati membri ratifichino tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani istituiti dalle Nazioni Unite, compresi quelli sanciti nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e, segnatamente, il protocollo opzionale che istituisce i meccanismi per il trattamento delle denunce e di inchiesta, a norma dell'articolo 21 del TUE;

40.

sottolinea la necessità di una leadership europea volta a premere per le riforme delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di rafforzare l'impatto e la forza di un sistema multilaterale basato su regole e di garantire una protezione più efficace dei diritti umani così come la promozione del diritto internazionale; ribadisce, inoltre, l'importanza di garantire un impegno attivo e costante dell'UE nei meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare nella terza commissione, nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nell'UNHRC, per migliorare la sua credibilità; sostiene gli sforzi compiuti dal SEAE, dalle delegazioni dell'UE a New York e a Ginevra e dagli Stati membri per incrementare ulteriormente la coerenza dell'UE sulle questioni dei diritti umani a livello di Nazioni Unite; incoraggia l'Unione europea ad intensificare la pratica delle iniziative transregionali, ad avviare e cosponsorizzare le risoluzioni e a seguire strettamente la procedura di riesame periodico universale (UPR) delle Nazioni Unite; condanna il fatto che i seggi dell'UNHRC sono spesso occupati da paesi con documentati precedenti di gravi violazioni dei diritti umani e invita gli Stati membri dell'UE a rendere noti i rispettivi voti; invita, a questo proposito, l'UE e gli Stati membri a garantire che le rispettive modalità di voto riflettano la pari importanza dei diritti nonché a determinare il loro voto sulle risoluzioni dell'UNHRC sulla base della sostanza piuttosto che degli autori di questi testi; sottolinea l'importanza e la necessità di una rappresentanza permanente dell'UE in tutti i forum multilaterali, nonché di una maggiore visibilità dell'azione dell'UE;

41.

invita l'UE a riservare particolare attenzione ai territori contesi del suo vicinato orientale, dove circa cinque milioni di persone vivono senza una reale protezione dei diritti umani e accesso alla giustizia; invita l'UE a mettere la questione in cima all'agenda bilaterale per trovare soluzioni con gli Stati interessati e a utilizzare l'intera gamma dei suoi strumenti a sostegno di soluzioni concrete volte a promuovere i diritti umani in queste entità e a sostenere il lavoro dei difensori dei diritti umani in loco;

Promuovere uno spazio libero per la società civile e sostenere i difensori dei diritti umani

42.

condanna fermamente qualsiasi attacco, intimidazione, arresto, omicidio, vessazione o repressione ai danni di procuratori, giudici, avvocati, accademici, giornalisti o membri di qualunque altra professione la cui indipendenza e libertà professionale sono essenziali per costruire una società democratica;

43.

deplora il crescente numero di attacchi contro i difensori dei diritti ambientali e umani nel mondo; condanna fermamente l'impunità nei confronti dei loro assassini e invita il SEAE a sostenere le richieste di assicurare i responsabili alla giustizia;

44.

condanna fermamente il fatto che molti paesi in tutto il mondo abbiano approvato recentemente leggi severe sulle ONG, che debilitano la società civile e portano all'applicazione arbitraria, con pene che comprendono la detenzione, il congelamento dei beni e il divieto di accesso per il personale delle ONG, in particolare quelle che ricevono fondi pubblici stranieri;

45.

condanna fermamente l'emanazione di divieti di viaggio da parte delle autorità quale strumento volto a intimidire e mettere a tacere le voci indipendenti di difensori e attivisti per i diritti umani, nonché di avvocati e giornalisti, e sottolinea che queste misure vengono spesso adottate arbitrariamente e senza fondamento giuridico;

46.

sottolinea il ruolo delle delegazioni dell'UE nel ribadire e promuovere la funzione fondamentale che la società civile svolge in una democrazia e nel creare e favorire le condizioni per la società civile, esigendo la massima trasparenza e l'inclusione nella cooperazione con le organizzazioni della società civile e con i difensori dei diritti umani; si rammarica pertanto che, a dieci anni dall'adozione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, i dati di contatto dei punti focali per i diritti umani / funzionari di collegamento per i difensori dei diritti umani non figurino ancora sui siti web di tutte le delegazioni dell'UE;

47.

chiede al VP/AR e ai ministri degli Esteri dell'UE di inserire periodicamente nell'agenda del Consiglio «Affari esteri» una discussione sulle azioni dell'UE atte a favorire il rilascio di difensori dei diritti umani, operatori umanitari, giornalisti, attivisti politici e altri e di organizzare un Consiglio «Affari esteri» pubblico annuale nel cui programma figuri il restringimento dello spazio per la società civile e l'incarcerazione dei difensori dei diritti umani, oltre a trattare questi casi con le controparti pertinenti in ogni occasione, compresi i casi citati nelle risoluzioni del Parlamento sui dibattiti sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

48.

chiede alla comunità internazionale di assicurare alla giustizia i leader politici qualora commettano abusi strutturali della forza militare o di polizia per mettere a tacere le proteste contro la loro leadership (o il suo prolungamento);

Migranti, rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni

49.

esprime la propria solidarietà nei confronti dell'elevato numero di rifugiati e migranti che subiscono gravi violazioni dei diritti umani in quanto vittime di conflitti, carenze a livello di governance e reti di trafficanti; condanna il drammatico numero di morti in mare nel Mediterraneo; manifesta grande preoccupazione per il crescente numero di abusi dei diritti umani dei rifugiati, dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo durante il loro viaggio verso l'UE; mette in evidenza il fatto che donne e bambini rifugiati, richiedenti asilo e migranti privi di documenti sono particolarmente vulnerabili lungo le rotte dei migranti e all'interno della stessa UE; invita con urgenza ad adottare misure volte a migliorare la coerenza delle politiche in materia di migrazione e sottolinea la necessità di un approccio olistico per individuare soluzioni sostenibili, a lungo termine e coerenti basate su norme e principi internazionali in materia di diritti umani, affrontando nel contempo le cause profonde della crisi dei rifugiati; sottolinea la necessità di solidarietà per proteggere migranti e rifugiati, in linea con le politiche dell'UE basate sui diritti umani; sottolinea a tale riguardo l'importanza di distinguere tra migranti e rifugiati;

50.

sottolinea il fatto che i conflitti, le guerre, i fallimenti di governo e il mancato rispetto dei diritti umani e della democrazia costituiscono le cause principali della migrazione e dello sfollamento; sottolinea che i paesi ospitanti dovrebbero garantire il pieno accesso a un'istruzione libera, pubblica e di qualità e ai servizi di assistenza sanitaria, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, l'accesso al mondo del lavoro, nonché ad alloggi che soddisfino le esigenze dei rifugiati; sottolinea che la volontà dei migranti e dei rifugiati di integrarsi, unitamente alle opportune politiche di welfare, sono fondamentali per l'integrazione; chiede all'UE di aumentare gli sforzi a sostegno di Libano e Giordania, paesi che offrono protezione a un numero senza precedenti di rifugiati, i quali sono spesso esposti a molteplici minacce;

51.

sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e di transito, al fine di facilitare sia la gestione strutturata dei flussi migratori sia le azioni volte ad affrontare le cause profonde dell'emigrazione; evidenzia che è essenziale combattere i gruppi dediti al traffico di migranti; ricorda che è importante che l'UE esorti i paesi interessati ad aderire al protocollo di Palermo contro il traffico illecito di migranti; ricorda gli impegni assunti al vertice di La Valletta;

52.

sottolinea la necessità urgente di sviluppare e introdurre un sistema di asilo europeo comune completo, coerente e ben coordinato per condividere la responsabilità tra gli Stati membri;

53.

invita l'UE e gli Stati membri a garantire la piena trasparenza riguardo i fondi destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione e a rendere note le garanzie previste per far sì che tale cooperazione non vada a beneficio, diretto o indiretto, di sistemi di sicurezza, polizia e giustizia coinvolti in casi di violazione dei diritti umani;

54.

prende atto della recente proposta della Commissione relativa a un elenco dell'Unione dei paesi di origine sicuri, che modifica la direttiva sulle procedure d'asilo;

55.

ritiene che, per migliorare l'efficienza delle riammissioni e garantire la coerenza dei rimpatri a livello europeo, occorrerà adottare nuovi accordi UE in materia di riammissione, che dovrebbero prevalere rispetto agli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi;

56.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'attuazione della direttiva sui rimpatri sia sempre accompagnata dal rispetto delle procedure, delle norme e dei diritti umani fondamentali che consentono all'UE di garantire un trattamento umano e dignitoso dei rimpatriati, in linea con il principio di non respingimento; esorta l'UE e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai casi di asilo connessi a possibili persecuzioni politiche, in modo da evitare rimpatri che possano potenzialmente comportare una violazione dei diritti umani nel paese di origine o in un paese terzo;

57.

ribadisce la sua richiesta all'UE di garantire che tutti gli accordi di cooperazione in tema di migrazione e di riammissione con gli Stati non UE siano conformi ai diritti umani internazionali, al diritto sui rifugiati e al diritto marittimo internazionale, nonché ai principi e ai valori dell'UE; invita gli Stati membri a rispettare il principio internazionale di non respingimento, in conformità del diritto internazionale; chiede di integrare meccanismi di monitoraggio al fine di poter valutare l'impatto sui diritti umani della cooperazione in materia di migrazione con gli Stati terzi e delle misure di controllo alle frontiere; insiste sul fatto che i diritti umani devono essere integrati e monitorati in tutte le attività svolte da Frontex; chiede all'UE di partecipare attivamente al dibattito sul termine «rifugiato climatico», compresa la sua eventuale definizione giuridica nel diritto internazionale;

58.

chiede inoltre l'introduzione di una clausola che preveda l'eventuale sospensione degli accordi fino a quando le parti non avranno accordato sufficienti garanzie per quanto riguarda l'esame individuale delle domande di asilo e più in generale il rispetto dei diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

59.

rammenta la necessità di rispettare il principio di non respingimento in acque europee e internazionali, come confermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla legislazione vigente dell'UE; ricorda l'impegno a sviluppare canali adeguati di migrazione legale e sicura, proteggendo al contempo i confini esterni dell'UE in modo migliore; invita l'Unione e i paesi terzi più sviluppati a firmare accordi di partenariato con altri paesi terzi per favorire il ricongiungimento familiare e la mobilità delle persone con qualsiasi livello di qualifica, ivi compresi i meno qualificati;

60.

invita gli Stati membri a rispettare e ad attuare interamente il pacchetto comune dell'UE in materia di asilo adottato di recente e la legislazione comune in materia di migrazione, nello specifico a tutelare i richiedenti asilo più vulnerabili, come minori, donne, persone anziane e LGBTI, contro la violenza o la discriminazione durante la procedura di asilo, nonché a fornire una preparazione adeguata agli Stati membri onde consentire procedure appropriate e ragionevoli; chiede agli Stati membri di partecipare ai programmi di reinsediamento, dando accesso al ricongiungimento familiare e rilasciando visti umanitari; sottolinea l'importanza di affrontare gli ostacoli amministrativi e politici ai fini di una rapida attuazione degli impegni in materia di ricollocazione; è consapevole che uno degli elementi da attuare è un sistema di rimpatrio in condizioni di sicurezza per coloro che, a seguito di una valutazione individuale della domanda di asilo, sono dichiarati non ammissibili a beneficiare di protezione nell'Unione;

61.

è estremamente preoccupato per il crescente numero di minori rifugiati e per la situazione dei minori non accompagnati, scomparsi o separati; esorta gli Stati membri a fare della questione una priorità assoluta, al fine di permettere il rapido ricongiungimento dei minori non accompagnati con i rispettivi familiari; sottolinea l'importanza di fornire ai bambini l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione nell'ambito dei programmi dell'UE allo scopo di affrontare le cause profonde della migrazione; invita gli Stati a porre fine alla detenzione dei minori, nonché a tenere in considerazione l'interesse superiore del bambino in tutte le procedure e a garantire la protezione dei bambini a norma del diritto internazionale; mette in evidenza l'importanza di assegnare risorse adeguate per proteggere i bambini rifugiati e migranti da violenze, sfruttamento e abusi; chiede alla Commissione di garantire che i minori non accompagnati non scompaiono e ad elaborare una strategia per evitare la scomparsa di minori migranti non accompagnati sul territorio dell'UE in futuro e rintracciare i bambini scomparsi;

62.

riconosce che i richiedenti asilo LGBTI spesso rischiano di essere ulteriormente in pericolo durante il loro viaggio e all'arrivo nel paese nel quale presentano domanda di asilo e tale pericolo può assumere la forma di vessazioni, esclusione, violenza sessuale o altre forme di violenza; ricorda che un certo numero di paesi terzi considerati «sicuri» per i richiedenti asilo discriminano le persone LGBTI o addirittura criminalizzano l'omosessualità; sottolinea che i gruppi vulnerabili richiedono misure di tutela aggiuntive e invita gli Stati ad assicurare che i rifugiati LGBTI siano protetti, in conformità del diritto internazionale umanitario;

63.

evidenzia l'importanza di investire in misure di prevenzione, segnatamente mediante lo sviluppo di strategie di integrazione e di inclusione sociale; sottolinea la necessità di attuare specifici programmi di deradicalizzazione e di reinserimento rivolti ai rimpatriati;

64.

richiama l'attenzione sulla situazione problematica dei rifugiati nei paesi confinanti con la Siria e ritiene importante che l'UE faccia tutto il possibile per contribuire a garantire che ai rifugiati in questi paesi siano assicurate condizioni di vita dignitose e, in particolare, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alle occasioni di lavoro;

65.

sottolinea la drammatica situazione degli sfollati interni, in particolare del numero enorme di sfollati interni in Iraq e Siria, nonché di quelli in Ucraina, sempre più numerosi, per un totale di 1,4 milioni nel 2015; evidenzia che i programmi sui rifugiati a livello regionale devono riconoscere e incorporare anche il potenziale destino degli sfollati; chiede alla Commissione, agli Stati membri e alla comunità internazionale di prendere provvedimenti per migliorare la situazione sul campo e garantire che le persone sfollate abbiano accesso a un alloggio, al cibo, all'assistenza sanitaria e all'istruzione;

66.

ricorda che, secondo l'Osservatorio mondiale sullo sfollamento interno, solo nel 2015 si sono registrati 19,3 milioni di sfollati a causa di catastrofi naturali; ricorda che gli sfollamenti riguardano principalmente le regioni del Sud del mondo; sottolinea a tale proposito che l'85 % degli sfollamenti avviene nei paesi in via di sviluppo e si tratta essenzialmente di sfollamenti interni e interregionali;

Tratta di esseri umani

67.

chiede all'UE di dare priorità alla lotta contro la tratta di esseri umani nelle sue politiche estere, affrontando sia il lato della domanda sia quello dell'offerta del fenomeno, di prestare particolare attenzione alla protezione delle vittime e di migliorare la comunicazione e la cooperazione con gli attori pertinenti nella lotta contro la tratta di esseri umani; ribadisce che è necessario che tutti gli Stati membri attuino la direttiva 2011/36/UE e la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani;

68.

ricorda che le reti criminali sfruttano le crescenti pressioni migratorie, la mancanza di canali sicuri di migrazione e la vulnerabilità dei migranti e dei rifugiati, in particolare le donne, le ragazze e i bambini, per assoggettarli al traffico, alla tratta di esseri umani, alla schiavitù e allo sfruttamento sessuale;

69.

sollecita l'UE e gli Stati membri a prestare attenzione all'identificazione dei rifugiati e dei migranti come vittime della tratta di esseri umani o vittime di violazioni e abusi del traffico di persone; invita a tale proposito a prevedere corsi di formazione per le guardie di frontiera onde garantire un'identificazione accurata, fondamentale ai fini del riconoscimento dei diritti di cui le vittime godono giuridicamente;

70.

accoglie con favore il potenziamento delle risorse per le operazioni Triton e Poseidon; prende atto dell'avvio dell'operazione EUNAVFOR MED Sophia, che mira a contrastare i passatori e i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo, e sostiene il rafforzamento della gestione delle frontiere esterne dell'Unione;

71.

invita l'UE e i suoi Stati membri a ratificare e applicare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

Legami tra sviluppo, democrazia e diritti umani

72.

esprime profonda preoccupazione per l'aumento della povertà estrema e della disuguaglianza in determinate parti del mondo, che mette a repentaglio il pieno godimento di tutti i diritti umani; ritiene che il rispetto dei diritti umani e il diritto allo sviluppo siano intrinsecamente collegati; evidenzia che il rispetto dei diritti umani, tra cui i diritti sociali ed economici, la parità di genere, la buona governance, il sostegno della democrazia, lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza sono presupposti per sradicare la povertà e le ineguaglianze;

73.

accoglie con favore l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; sottolinea che la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea con i paesi terzi deve puntare a creare un ambiente internazionale a supporto della realizzazione dei diritti sociali ed economici e chiede l'attuazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo del 1986; ricorda l'importanza cruciale del principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), conformemente all'articolo 208 TFUE, nel per garantire il rispetto dei diritti umani; invita l'UE a garantire che le linee guida, le valutazioni d'impatto e i meccanismi di controllo e di relazione necessari renderanno la CPS una realtà nelle politiche dell'Unione e in quelle degli Stati membri; ritiene che l'attuazione del principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), quale sancito all'articolo 208 TFUE, nonché quadri chiaramente definiti per i risultati in tutti gli strumenti dell'UE e nei meccanismi per i diritti umani siano cruciali per rispettare l'Agenda 2030, garantire l'inclusione dei gruppi emarginati e vulnerabili e integrare un approccio basato sui diritti umani; insiste sulla necessità di rafforzare la coerenza e il coordinamento tra tutti gli strumenti e le politiche esterne dell'UE nel quadro dell'attuazione dell'approccio basato sui diritti; invita gli Stati membri ad agire, nell'ambito delle proprie competenze, coerentemente con gli impegni presi in materia di sviluppo e con le politiche europee nel medesimo settore; invita la Commissione a condurre una valutazione dell'utilizzo degli strumenti per un approccio basato sui diritti nelle delegazioni e a fornire al Parlamento europeo un quadro sintetico di tale valutazione;

74.

ricorda l'introduzione di un approccio basato sui diritti nella politica di sviluppo dell'UE allo scopo di integrare i principi dei diritti umani nelle attività operative dell'UE per lo sviluppo, incluse disposizioni relative sia all'amministrazione centrale che alle operazioni sul campo ai fini della sincronizzazione delle attività in materia di diritti umani e di cooperazione allo sviluppo; chiede una maggiore diffusione degli strumenti per l'applicazione di tale approccio tra i nostri partner, comprese le autorità locali, la società civile e il settore privato, nonché l'attento monitoraggio del loro utilizzo da parte della Commissione;

75.

è del parere che i diritti umani per tutti debbano essere un elemento trasversale nella realizzazione di tutti gli obiettivi e le finalità dell'Agenda 2030; invita a istituire, a livello nazionale e internazionale, un quadro inclusivo di indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile che tenga conto dei diritti umani e che sia basato sui diritti, al fine di assicurare un elevato livello di trasparenza e di assunzione di responsabilità a tal proposito, affinché le risorse destinate allo sviluppo giungano effettivamente alle persone che ne hanno bisogno;

76.

ribadisce l'urgente necessità di affrontare adeguatamente la sfida globale delle malattie legate alla povertà e alla malnutrizione e delle malattie dimenticate; chiede una strategia politica e un piano d'azione ambiziosi a lungo termine in materia di salute globale, innovazione e accesso ai farmaci, che includa, tra l'altro, investimenti nella ricerca e nello sviluppo, in modo da salvaguardare il diritto ad un tenore di vita adeguato in termini di salute e benessere di ogni essere umano, senza discriminazioni per motivi di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale, identità di genere o orientamento sessuale;

77.

manifesta preoccupazione per qualsiasi tentativo di utilizzare i fondi stanziati per la lotta alla povertà e per lo sviluppo (che consentono inoltre di attuare concretamente le politiche volte in ultima istanza alla tutela dei diritti umani) per fini non correlati allo sviluppo; sottolinea che l'aiuto allo sviluppo dovrebbe mirare a sradicare la povertà, e non diventare uno strumento finalizzato a controllare la migrazione, e ricorda l'importanza dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 relativo a pace, giustizia e istituzioni forti nel perseguire miglioramenti nel campo dei diritti umani e della governance effettivamente democratica; ritiene che sia opportuno introdurre una clausola anti-corruzione in tutti i programmi in materia di sviluppo al fine di garantire la trasparenza degli aiuti dell'UE e la responsabilità dei paesi beneficiari e che gli obiettivi fondamentali di tutte le politiche esterne dell'UE dovrebbero essere il consolidamento dello Stato di diritto, la buona governance, le capacità istituzionali con il ricorso al sostegno al bilancio, la partecipazione democratica e la rappresentatività del processo decisionale, la stabilità, la giustizia sociale e la crescita inclusiva e sostenibile, che consenta una ridistribuzione equa della ricchezza prodotta; mette in guardia contro il populismo, l'estremismo e gli abusi costituzionali che legittimano le violazioni dei diritti umani;

78.

rileva la persistente carenza di finanziamenti, dovuta alle crescenti necessità di carattere umanitario, in relazione agli aiuti umanitari e le lacune nel Programma alimentare mondiale che provocano penuria di approvvigionamenti alimentari; chiede ai paesi membri delle Nazioni Unite, all'Unione europea e ai suoi Stati membri di onorare come mimino i rispettivi impegni finanziari; osserva a tale riguardo che la maggior parte degli Stati membri dell'UE non ha rispettato il proprio impegno di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo agli aiuti allo sviluppo, ma accoglie con favore gli impegni dell'UE riguardo all'aiuto umanitario e alla protezione civile, poiché l'UE e gli Stati membri sono il principale donatore;

79.

accoglie con favore il nuovo piano europeo per gli investimenti esterni e il Fondo fiduciario per l'Africa volti ad affrontare le cause profonde della povertà, delle disuguaglianze e della migrazione irregolare, creando una crescita sostenibile e posti di lavoro, e a incoraggiare il rispetto dei diritti umani e gli investimenti privati in Africa e nel vicinato dell'UE; chiede che il Fondo europeo di sviluppo regionale sia utilizzato temporaneamente nei paesi vicini all'UE al fine di contribuire alla loro stabilizzazione;

80.

accoglie con favore l'inclusione di un capitolo sullo sviluppo nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e auspica che ciò possa costituire l'inizio di una prassi in tal senso per le relazioni degli anni a venire;

Scambi commerciali, imprese e diritti umani

81.

chiede l'attuazione celere, effettiva ed esaustiva dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; esorta tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, inclusi gli Stati membri dell'UE, a sviluppare e attuare piani d'azione nazionali; ritiene che il commercio e i diritti umani possano avanzare di pari passo e che la comunità imprenditoriale abbia un ruolo importante da svolgere nella promozione dei diritti umani e della democrazia;

82.

ribadisce l'urgente necessità di agire in modo continuativo, efficace e coerente a tutti i livelli, anche a livello nazionale, europeo e internazionale, per affrontare efficacemente le violazioni dei diritti umani e la corruzione da parte delle società internazionali nel momento in cui si verificano e per assicurare che possano essere ritenute responsabili, anche affrontando le problematiche giuridiche derivanti dalla dimensione extraterritoriale delle imprese e dalla loro condotta;

83.

chiede alle Nazioni Unite e all'Unione europea nonché ai suoi Stati membri di discutere con le imprese europee e internazionali la questione dell'accaparramento delle terre e del trattamento dei difensori dei diritti fondiari, che spesso sono vittima di ritorsioni, come minacce, molestie, arresti arbitrari, aggressioni e omicidio;

84.

accoglie con grande favore i lavori avviati per preparare un trattato vincolante delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; deplora qualsiasi comportamento ostruzionistico in relazione a tale processo e chiede all'UE e agli Stati membri di partecipare a questi negoziati in maniera costruttiva;

85.

ricorda i ruoli diversi ma complementari degli Stati e delle imprese per quanto riguarda la tutela dei diritti umani; ribadisce con forza che, laddove siano riscontrate violazioni dei diritti umani, gli Stati devono garantire alle vittime l'accesso a un ricorso effettivo; ricorda in tale contesto che il rispetto dei diritti umani da parte dei paesi terzi, anche garantendo il diritto a un ricorso effettivo di tutte le vittime di tali violazioni, costituisce un elemento essenziale delle relazioni esterne dell'UE con tali paesi; accoglie con favore il fatto che l'UE abbia svolto un ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'attuazione di iniziative a favore della responsabilità globale che procedono di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali; accoglie con favore le conclusioni del Consiglio su imprese e diritti umani adottate il 20 giugno 2016, nonché il fatto che invitino i piani d'azione nazionali (PAN) su imprese e diritti umani ad includere l'accesso ai mezzi di ricorso;

86.

ribadisce che occorre richiamare l'attenzione sulle particolari caratteristiche delle PMI, che operano principalmente a livello locale e regionale in settori specifici; ritiene, pertanto, fondamentale che le politiche unionali in materia di RSI, ivi compresi i piani di azione nazionali sulla RSI, rispettino le esigenze specifiche delle PMI e siano in linea con il principio del «pensare prima in piccolo» e riconoscano l'approccio informale e intuitivo delle PMI verso la RSI; rifiuta nuovamente ogni iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo, burocratico o finanziario per le PMI, sostiene, invece, misure che permettano alle PMI di attuare azioni condivise;

87.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la coerenza delle politiche in tema di diritti umani e imprese a tutti i livelli, in particolare in relazione alla politica commerciale dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a riferire regolarmente in merito ai provvedimenti presi per garantire un'effettiva protezione dei diritti umani nel contesto dell'attività economica;

88.

ribadisce con forza il proprio appello all'introduzione sistematica di clausole sui diritti umani negli accordi internazionali, compresi quelli commerciali e di investimento conclusi e da concludere, tra l'UE e i paesi terzi; ritiene inoltre che siano necessari meccanismi di controllo a priori, che intervengano prima della conclusione dell'accordo quadro e ne condizionino la conclusione in quanto caratteristica fondamentale dell'accordo, oltre a meccanismi di controllo a posteriori che consentano di adottare provvedimenti concreti contro la violazione di dette clausole, quali sanzioni appropriate, come specificato nelle clausole sui diritti umani dell'accordo, tra cui la (temporanea) sospensione dello stesso;

89.

chiede l'istituzione di meccanismi atti a garantire il rispetto dei diritti umani da parte degli Stati e delle imprese, come pure la creazione di meccanismi per il trattamento delle denunce per i soggetti che hanno subito una violazione dei propri diritti nell'ambito di accordi commerciali e di investimento;

90.

prende atto della proposta legislativa della Commissione, del 28 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 per il controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso (COM(2016)0616) e che mira a rafforzare tale controllo, dato che determinati beni e tecnologie possono essere usati in modo abusivo per commettere gravi violazioni dei diritti umani;

91.

accoglie con favore l'accordo per aggiornare i controlli sulle esportazioni dell'UE riguardo alle merci che potrebbero essere utilizzate per la pena capitale, la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e chiede l'effettiva e completa attuazione di tale atto legislativo fondamentale; incoraggia l'UE e gli Stati membri a spingere i paesi terzi a prendere in considerazione l'adozione di una legislazione analoga, nonché ad avviare un'iniziativa per promuovere un quadro internazionale sugli strumenti di tortura e di esecuzione capitale; accoglie con favore l'iniziativa concernente un regolamento che istituisce un sistema di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento per l'estrazione responsabile dei minerali provenienti dalle zone interessate dai conflitti; accoglie con favore la proposta della Commissione di aggiornare la legislazione dell'UE sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso; sottolinea che i diritti umani come criterio per le licenze di esportazione sono una priorità per il Parlamento e invita gli Stati membri a trovare finalmente un accordo per una politica di esportazione più moderna, flessibile e basata sui diritti umani; invita gli Stati membri a esercitare controlli più severi e più incentrati sui diritti umani per quanto riguarda le esportazioni di armi, soprattutto nel caso di paesi con comprovate attività di repressione interna violenta e violazioni dei diritti umani;

92.

accoglie con favore l'adozione della nuova strategia commerciale della Commissione «Commercio per tutti», volta a integrare i diritti umani nella politica commerciale e a utilizzare la posizione dell'UE in quanto blocco commerciale per promuovere i diritti umani nei paesi terzi; sottolinea che, a tal fine, saranno necessarie la totale coerenza e complementarietà delle iniziative di politica commerciale ed estera, compresa una stretta cooperazione tra le diverse direzioni generali, il SEAE e le autorità degli Stati membri; prende atto dei piani della Commissione per rafforzare la diplomazia economica europea e sottolinea che la politica commerciale dovrebbe inoltre contribuire alla crescita sostenibile nei paesi terzi; invita la Commissione a coinvolgere tutte le parti interessate nella discussione sul quadro normativo e sugli obblighi commerciali concernenti i paesi in cui gli investimenti privati e pubblici potrebbero aumentare; sollecita la Commissione a garantire che i progetti sostenuti dalla BEI siano in linea con le politiche dell'Unione e raccomanda il miglioramento dei controlli ex post volti a valutare l'impatto economico, sociale e ambientale dei progetti sostenuti dalla BEI;

93.

accoglie con favore il nuovo regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG+), entrato in vigore il 1o gennaio 2014, in quanto importante strumento di politica commerciale dell'UE per la promozione dei diritti umani e del lavoro, della protezione ambientale e della buona governance nei paesi in via di sviluppo vulnerabili; accoglie con favore, in particolare, che i vantaggi commerciali nell'ambito dell'SPG+ sono intrinsecamente e giuridicamente subordinati alla continua attuazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani; accoglie con favore la pubblicazione da parte della Commissione della prima relazione biennale sull'attuazione dell'SPG+ e il dialogo con il Parlamento su tale relazione precedentemente alla sua pubblicazione; osserva che in diversi paesi che godono del regime SPG+ sono state segnalate violazioni delle norme fondamentali del lavoro e sollecita la reale applicazione dell'SPG+; invita la Commissione a esaminare le possibilità di includere lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale nell'elenco delle convenzioni necessarie per ottenere lo status SPG+ e invita i candidati all'SPG+ che non sono ancora firmatari dello Statuto a ratificarlo;

94.

valuta positivamente che a 14 paesi siano state concesse preferenze commerciali particolarmente vantaggiose nel quadro del nuovo sistema SPG+, in vigore dal 1o gennaio 2014, nonché al tanto sollecitato rispetto delle 27 convenzioni internazionali (comprese le convenzioni in materia di diritti umani fondamentali e di diritti del lavoro);

95.

ribadisce con forza il proprio appello affinché le valutazioni d'impatto complete e preventive sui diritti umani tengano conto in maniera sostanziale delle opinioni della società civile per quanto concerne tutti gli accordi commerciali e di investimento;

96.

accoglie con favore l'adozione di nuovi orientamenti sull'analisi degli impatti dei diritti umani nelle valutazioni d'impatto relative alle iniziative programmatiche correlate agli scambi (60), ma esprime preoccupazione per la qualità delle considerazioni in materia di diritti umani nella valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) sull'accordo di protezione degli investimenti UE-Myanmar e per il fatto che la Commissione non abbia effettuato valutazioni d'impatto sui diritti umani per l'accordo di libero scambio UE-Vietnam; ribadisce di essere a favore di una valutazione complessiva da condurre quale parte della valutazione ex-post di tali accordi;

Sport e diritti umani

97.

esprime preoccupazione per l'assegnazione dell'organizzazione di eventi sportivi di grandi proporzioni a paesi in cui si registra un rispetto dei diritti umani molto scarso, ad esempio la Coppa del mondo FIFA in Russia nel 2018, quella in Qatar nel 2022 e i Giochi olimpici di Pechino nel 2022, nonché si registrano violazioni dei diritti umani causati da eventi sportivi di grandi proporzioni, tra cui gli sgomberi forzati della popolazione interessata senza consultazione o compensazione, lo sfruttamento di gruppi vulnerabili come minori e lavoratori migranti, che potrebbe configurarsi come schiavitù, e la riduzione al silenzio delle organizzazioni della società civile che denunciano tali violazioni dei diritti umani; invita il Comitato olimpico internazionale e la Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) ad allineare le loro pratiche agli ideali dello sport, mettendo in atto meccanismi di salvaguardia per prevenire, monitorare e fornire mezzi di ricorso per tutte le violazioni dei diritti umani correlate a eventi sportivi di grandi proporzioni; chiede che sia elaborato un quadro politico dell'UE sullo sport e i diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a impegnarsi con le federazioni sportive nazionali, gli attori aziendali e le organizzazioni della società civile circa le modalità della loro partecipazione a tali eventi;

Persone con disabilità

98.

accoglie con favore i nuovi obiettivi 12 e 16, in particolare il punto 16, lettera f), contenuti nelle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019 e chiede alla Commissione di garantire che l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità sia sistematicamente discussa nei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; osserva che la natura specifica dei bisogni delle persone con disabilità deve essere presa in considerazione nell'ambito degli sforzi di non discriminazione; esorta una verifica attenta dell'efficacia dei progetti relativi alla disabilità nonché l'opportuno coinvolgimento delle organizzazioni di persone disabili nella pianificazione e nell'attuazione di detti progetti;

99.

invita gli Stati membri a garantire alle persone con disabilità una reale libertà di movimento negli spazi pubblici e, contestualmente, anche una partecipazione paritaria alla vita pubblica;

100.

auspica fortemente l'integrazione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e le azioni esterne dell'Unione, in particolar modo nelle politiche dell'UE in materia di migrazione e rifugiati, in modo da fornire una risposta appropriata alle loro esigenze specifiche, in quanto tali persone subiscono una discriminazione multipla; ricorda che le donne e i bambini con disabilità sono vittime di una discriminazione multipla e sono spesso esposte a un rischio maggiore di subire violenze, abusi, maltrattamenti o sfruttamento; sostiene con forza la raccomandazione di integrare una prospettiva di genere in tutte le strategie dell'UE in materia di disabilità, anche nelle politiche e nelle azioni esterne;

101.

incoraggia il VP/AR a continuare a sostenere il processo di ratifica e attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte di quei paesi che non l'hanno ancora ratificata o attuata; osserva che l'UE dovrebbe fornire l'esempio attuando efficacemente a livello nazionale la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; chiede all'Unione europea di assumere un ruolo di primo piano nella realizzazione di un'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile inclusiva, volta ad assicurare che nessuno sia trascurato, come consigliato dal Comitato della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nelle osservazioni conclusive della sua revisione sull'attuazione della convenzione nell'UE;

Diritti delle donne e dei bambini

102.

accoglie con favore l'adozione del piano d'azione sulla parità di genere (2016-2020), che presenta un elenco globale di azioni tese a migliorare la situazione delle donne per quanto concerne la parità dei diritti e l'emancipazione; sottolinea che tale piano d'azione dovrebbe essere attuato insieme con il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia, al fine di garantire che i diritti umani delle donne siano riconosciuti come tali; accoglie inoltre con favore l'adozione dell'impegno strategico per la parità di genere (2016-2019), che promuove la parità di genere e i diritti delle donne in tutto il mondo; ribadisce che i diritti delle donne non possono essere compromessi in nome di divieti specifici imposti da qualsiasi religione o credo; chiede che l'UE intensifichi il proprio sostegno a favore dell'attuazione degli obblighi e degli impegni nel settore dei diritti delle donne derivanti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), dalla Piattaforma d'azione di Pechino, dalla dichiarazione del Cairo su popolazione e sviluppo e il rispettivo riesame dell'esito e dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza di non compromettere l'acquis delle Piattaforme d'azione di Pechino e del Cairo sull'accesso all'istruzione e alla sanità quale diritto umano fondamentale, nonché la difesa dei diritti sessuali e riproduttivi, e di garantire che alle donne che hanno subito stupri di guerra siano prestati tutta l'assistenza e i servizi sanitari e psicologici sicuri, compreso l'aborto sicuro, così come previsto dal diritto internazionale umanitario; segnala che la pianificazione familiare, la salute materna, l'accesso agevole agli anticoncezionali e all'aborto sicuro, nonché alla gamma completa di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, sono elementi importanti per salvare la vita delle donne e ridurre la mortalità infantile e delle madri; sottolinea la necessità di porre queste politiche al centro della cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi; sottolinea che la protezione di tutti i diritti delle donne, la salvaguardia del rispetto della loro dignità umana nonché l'eliminazione della violenza e delle discriminazioni a loro danno, sono aspetti essenziali per realizzare i loro diritti umani; sottolinea il diritto di ciascun individuo di decidere liberamente su questioni relative alla propria sessualità e alla propria salute sessuale e riproduttiva; riconosce in tal senso il diritto inalienabile delle donne di decidere in autonomia, anche sull'accesso alla pianificazione familiare;

103.

riafferma la propria condanna contro ogni forma di abuso e di violenza contro le donne e i minori nonché la violenza di genere, tra cui le pratiche pregiudizievoli dei matrimoni precoci e forzati, la mutilazione genitale femminile (MGF), lo sfruttamento, la schiavitù, la violenza domestica nonché il ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra; ritiene che la violenza contro le donne si esprima anche in modo psicologico e sottolinea la necessità di integrare considerazioni di genere che, tra l'altro, promuovano la partecipazione attiva delle donne agli aiuti umanitari e includano strategie di protezione, anche dalla violenza sessuale e di genere, e misure sanitarie di base, compresi i servizi di salute sessuale e riproduttiva; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri devono non solo contrastare ogni forma di violenza contro le donne, ma garantire in via prioritaria l'accesso all'istruzione e la lotta contro gli stereotipi di genere per le ragazze e i ragazzi fin dalla più tenera età; chiede all'Unione e agli Stati membri di ratificare in tempi brevi la Convenzione di Istanbul per garantire coerenza tra l'azione interna ed esterna in merito alla violenza contro le donne e le ragazze nonché alla violenza di genere; accoglie con favore la proposta della Commissione, del 4 marzo 2016, concernente l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che mira a prevenire e a combattere la violenza contro le donne; ritiene che ciò condurrà a una maggiore efficienza e coerenza nelle politiche interne ed esterne dell'UE e rafforzerà la responsabilità dell'UE e il suo ruolo nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza di genere a livello internazionale; esorta la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi al massimo affinché l'UE firmi e concluda la convenzione, incoraggiando nel contempo i 14 Stati membri che non hanno ancora agito in tal senso a firmare e ratificare la convenzione di Istanbul e a garantire che sia applicata in maniera corretta; evidenzia la necessità di garantire che i professionisti sanitari, le forze dell'ordine, i pubblici ministeri, i giudici, i diplomatici e il personale di mantenimento della pace nell'UE e nei paesi terzi ricevano una formazione adeguata per aiutare e sostenere le vittime di violenza, soprattutto donne e bambini, in situazioni di conflitto e operazioni sul campo;

104.

manifesta profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani di donne e minori nei campi profughi e nei centri di accoglienza, compresi i casi segnalati di violenza sessuale e disparità di trattamento delle donne e dei minori; esorta il SEAE a esercitare pressioni affinché siano attuate norme più rigorose e buone prassi nei paesi terzi; sottolinea la necessità che le donne e i bambini vittime di abusi nei conflitti abbiano accesso a cure mediche e psicologiche, in linea con il diritto internazionale, nonché la necessità di garantire la continuità nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria e nell'approvvigionamento alimentare per i bambini nei campi profughi, nelle aree di conflitto e nelle aree colpite da povertà estrema e condizioni ambientali estreme;

105.

rileva che le misure volte ad affrontare la violenza di genere devono occuparsi anche della violenza online, inclusi le molestie, il bullismo e l'intimidazione, e agire per creare un ambiente online che sia sicuro per le donne e le ragazze;

106.

accoglie con favore l'adozione e sostiene l'attuazione della recente risoluzione 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui viene assegnata particolare attenzione alle donne in quanto elemento centrale di tutte le azioni volte ad affrontare le sfide globali, e chiede un maggiore impegno nell'includere l'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza in tutti i diversi ambiti del mantenimento della pace; sottolineare l'importanza della piena e attiva partecipazione delle donne, su un piano di parità, nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nei negoziati di pace e nel processo di costruzione della pace; raccomanda l'introduzione di un sistema di quote per fornire una modalità di promozione della partecipazione femminile a tutti i livelli politici;

107.

si rammarica profondamente che il popolo Rom, e in particolare le donne Rom, continuino a essere oggetto di diffusa discriminazione e sentimenti antirom, condizioni che alimentano il ripetersi di svantaggi, esclusioni, segregazioni ed emarginazioni; invita l'UE e gli Stati membri a rispettare pienamente i diritti umani del popolo Rom assicurando il diritto all'istruzione, ai servizi sanitari, all'occupazione, all'alloggio e alla tutela sociale;

108.

esprime profondo rammarico per la mancanza di parità di genere nell'ambito politico e per la sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale politico, sociale ed economico, il che compromette i diritti umani e la democrazia; ritiene che i governi debbano mirare alla parità di genere nei processi di sviluppo e mantenimento della democrazia e debbano combattere ogni forma di discriminazione di genere nella società; sottolinea che le relazioni delle missioni di osservazione elettorale contengono orientamenti precisi per il dialogo politico dell'UE con i paesi terzi al fine di migliorare la partecipazione delle donne al processo elettorale e alla vita democratica del paese;

109.

deplora il fatto che alcuni paesi limitino ancora la partecipazione delle donne alle elezioni;

110.

deplora il fatto che le donne in tutto il mondo continuino ad affrontare sfide enormi nella ricerca e nel mantenimento di lavori dignitosi, come dimostrato dalla relazione «Donne e lavoro 2016» dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

111.

si rammarica che il soffitto di vetro per le donne nel mondo degli affari, il divario retributivo tra i generi e il mancato incoraggiamento da parte della società nei confronti dell'imprenditorialità femminile siano tuttora un fenomeno globale; chiede iniziative volte ad accrescere l'emancipazione femminile, soprattutto nel campo del lavoro autonomo e delle PMI;

112.

rammenta che l'accesso all'istruzione, alla formazione professionale e al microcredito sono uno strumento essenziale per conferire autonomia alle donne e prevenire la violazione dei loro diritti umani;

113.

promuove la partecipazione attiva delle donne nei sindacati e in altre organizzazioni, come elemento importante per l'introduzione delle questioni di genere nelle condizioni di lavoro;

114.

esorta gli Stati membri, la Commissione e il SEAE a concentrarsi sull'emancipazione economica e politica delle donne nei paesi in via di sviluppo, promuovendone la partecipazione nelle imprese e nell'attuazione di progetti di sviluppo locali e regionali;

115.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare il bilancio di genere in tutti i finanziamenti pertinenti dell'UE;

116.

sollecita a investire sulle donne e sui giovani quale modo efficace per combattere la povertà, soprattutto quella femminile;

117.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che la minaccia della resistenza antimicrobica, in rapida crescita, sia destinata a diventare la principale causa di morte al mondo, che miete vittime in particolare tra le persone vulnerabili e deboli nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a elaborare senza indugio una strategia di salute pubblica veramente efficace;

Diritti dei minori

118.

riafferma l'urgente necessità che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli opzionali siano ratificati a livello universale e siano effettivamente attuati e chiede che sistematicamente l'UE consulti le pertinenti organizzazioni locali e internazionali per i diritti dei bambini e sollevi, nei suoi dialoghi politici e sui diritti umani con i paesi terzi, la questione degli obblighi degli Stati firmatari a mettere in atto la Convenzione e i suoi protocolli; accoglie con favore la ratifica della Convenzione da parte del Sud Sudan e della Somalia; invita nuovamente la Commissione e il VP/AR a prendere in esame modalità e mezzi per consentire all'UE di aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

119.

chiede che l'Unione europea continui a promuovere gli strumenti dell'UE-UNICEF per i diritti dei minori «Integrating Child Rights in development Cooperation» (Integrare i diritti del fanciullo nella cooperazione allo sviluppo) mediante le delegazioni esterne e che impartisca una formazione adeguata al personale delle delegazioni dell'UE in tale ambito; evidenzia il grave problema dei bambini non registrati nati fuori dal paese di origine dei genitori, questione particolarmente rilevante nel caso dei rifugiati, e invita l'UE a sollevare la questione in tutti i dialoghi politici con i paesi terzi, ove del caso; invita la Commissione a mettere a punto politiche sulla protezione dei bambini figli di genitori detenuti e a promuoverle nei forum internazionali, al fine di superare la discriminazione e la stigmatizzazione di tali minori; sottolinea che milioni di bambini continuano a soffrire di malnutrizione e che un numero elevato di essi è soggetto a conseguenze irreversibili e a lungo termine o addirittura alla morte; invita la Commissione e la comunità internazionale a introdurre modalità innovative per affrontare efficacemente la malnutrizione, in particolare tra i minori, attraverso il pieno utilizzo dell'intera catena alimentare, comprendendo quindi i partenariati pubblico-privato-cittadini e tutte le altre risorse disponibili, in particolare i media sociali;

120.

esprime la necessità di assistenza internazionale per le azioni atte a trovare e liberare le donne e i bambini che sono ancora tenuti prigionieri dal Daesh e da altre organizzazioni terroristiche e paramilitari e per promuovere programmi speciali per il trattamento, all'interno dell'Unione europea e nel mondo, delle persone che hanno vissuto tale esperienza; è preoccupato per il reclutamento di bambini e per la loro partecipazione ad attività terroristiche e militari; esprime la necessità di istituire politiche per orientare la ricerca, la liberazione, la riabilitazione e la reintegrazione di questi bambini; evidenzia che è necessario promuovere politiche a favore del disarmo, della riabilitazione e del reinserimento dei bambini soldato; ribadisce la propria richiesta affinché la Commissione proponga una strategia e un piano d'azione globali in materia di diritti dei minori per i prossimi cinque anni, al fine di attribuire priorità ai diritti dei minori nelle politiche sia esterne che interne dell'UE e di promuovere i diritti dei minori, in particolare contribuendo a garantire il loro accesso all'acqua, ai servizi igienico-sanitari, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, anche nelle zone di conflitto e nei campi profughi;

Diritti degli anziani

121.

valuta positivamente l'obiettivo 16, lettera g), del piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, che mira a sensibilizzare sui diritti umani e le esigenze specifiche delle persone anziane; è preoccupato per gli effetti negativi della discriminazione basata sull'età; pone l'accento sulle particolari sfide che le persone anziane devono affrontare nel godimento dei loro diritti umani, ad esempio nell'accesso alla protezione sociale e all'assistenza sanitaria; invita gli Stati membri ad utilizzare l'attuale revisione del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento per definire l'attuazione degli strumenti esistenti e identificare le potenziali lacune; invita l'UE e gli Stati membri a partecipare attivamente al gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento e a intensificare gli sforzi intesi a tutelare e promuovere i diritti delle persone anziane, valutando anche la possibilità di mettere a punto un nuovo strumento giuridico;

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI)

122.

è fortemente preoccupato per l'aumento della violenza e delle discriminazioni contro le persone LGBTI; condanna con fermezza il recente aumento delle leggi discriminatorie e degli atti di violenza nei confronti delle persone sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle caratteristiche sessuali, come pure il fatto che 73 paesi ancora considerano l'omosessualità un reato (anche accusando le persone LGBTI di «depravazione») e che, di tali paesi, 13 (61) prevedono ancora la pena di morte mentre 20 configurano le identità transgender ancora come reato; esprime forte preoccupazione per le cosiddette «leggi sulla propaganda» che mirano a limitare la libertà di espressione e di riunione delle persone LGBTI e di coloro che ne sostengono i diritti; invita tutti gli Stati in cui tali leggi sono in vigore a ritirare tali disposizioni; condanna fermamente le crescenti limitazioni e le difficili condizioni imposte alla libertà di riunione e di associazione dei gruppi LGBTI e dei difensori dei diritti umani e a eventi e manifestazioni, quali le marce dell'orgoglio omosessuale, che in alcuni casi sono accompagnate da reazioni violente da parte delle autorità nei confronti dei manifestanti; riafferma il ruolo essenziale di tali libertà fondamentali nel funzionamento delle società democratiche e la responsabilità degli Stati di assicurare che tali diritti siano rispettati e che coloro che li esercitano siano protetti; chiede che il SEAE renda prioritarie e rafforzi le proprie azioni in paesi in cui vi è una grande incidenza di violenze, uccisioni, abusi e discriminazioni nei confronti delle persone LGBTI, condannando tali pratiche in conformità degli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte e degli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché continuando a collaborare con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in questo ambito; sottolinea l'importanza di sostenere l'operato dei difensori dei diritti umani delle persone LGBTI, aumentando il sostegno e le risorse per un'efficace programmazione, tramite l'avvio di campagne di sensibilizzazione del pubblico, anche finanziate tramite l'EIDHR, sulla discriminazione e la violenza contro le persone LGBTI nonché l'offerta di assistenza in situazioni di emergenza a coloro che ne hanno bisogno; invita le delegazioni dell'UE e le istituzioni pertinenti a promuovere attivamente tali diritti e libertà fondamentali;

123.

accoglie con favore gli orientamenti del Consiglio «Affari esteri» per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI, adottati il 24 giugno 2013, invita il SEAE e la Commissione a esercitare pressioni per un'attuazione più strategica e sistematica degli orientamenti, anche tramite la sensibilizzazione e la formazione del personale dell'UE nei paesi terzi, al fine di sollevare in maniera efficace la questione dei diritti delle persone LGBTI nei dialoghi politici e sui diritti umani con i paesi terzi e nei consessi multilaterali; pone l'accento sull'importanza di diffondere alle persone LGBTI gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani; chiede che siano adottate misure concrete per aumentare la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE in materia di diritti LGBTI;

124.

incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alle riflessioni sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili; valuta positivamente il fatto che un numero sempre maggiore di paesi rispetti il diritto di costruirsi una famiglia attraverso il matrimonio, l'unione civile e l'adozione senza discriminazioni in base all'orientamento sessuale, e invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare proposte per il riconoscimento reciproco di tali unioni e delle famiglie dello stesso sesso in tutta l'UE, in modo da garantire la parità di trattamento in termini di lavoro, libera circolazione, tassazione e previdenza sociale, tutelando i redditi delle famiglie e i figli;

Diritti delle popolazioni indigene e delle persone appartenenti a minoranze

125.

esprime grave preoccupazione per il fatto che le popolazioni indigene siano particolarmente a rischio di subire discriminazioni e siano molto vulnerabili a cambiamenti e perturbazioni di carattere politico, economico, ambientale e lavorativo; rileva che la maggior parte di queste persone vive al di sotto della soglia di povertà e ha un accesso limitato o inesistente alla rappresentanza e al processo decisionale contrariamente al diritto al consenso libero, preliminare e informato garantito dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e riconosciuto dal Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005; esprime particolare preoccupazione per le segnalazioni riguardanti la pratica diffusa e in aumento delle violazioni dei diritti umani contro i popoli indigeni, quali persecuzioni, arresti arbitrari e uccisione di difensori dei diritti umani, trasferimenti forzati, accaparramento delle terre e violazioni dei diritti umani in ambito aziendale;

126.

osserva con profonda preoccupazione che le popolazioni indigene sono particolarmente colpite dalle violazioni dei diritti umani legate all'estrazione di risorse; invita la Commissione e il SEAE a promuovere quadri normativi e iniziative rigorosi, intesi ad assicurare la trasparenza e la buona governance nel settore minerario e in altri settori legati alle risorse, che rispettino il consenso libero, preliminare e informato dalle popolazioni locali e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; invita le delegazioni dell'UE a rafforzare il dialogo con le popolazioni indigene presenti nel territorio, al fine di individuare e prevenire le violazioni dei diritti umani;

127.

sottolinea che le comunità di minoranze hanno esigenze specifiche, pertanto la piena ed effettiva uguaglianza tra persone appartenenti a una minoranza e quelle appartenenti alla maggioranza dovrebbe essere promossa in tutti gli ambiti della vita economica, sociale, politica e culturale; esorta la Commissione a seguire da vicino l'attuazione delle disposizioni a tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, durante l'intero processo di allargamento;

Diritti delle persone colpite da discriminazione legata alla casta

128.

condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che subiscono una discriminazione legata alla casta, le quali si vedono tra l'altro negare l'uguaglianza e l'accesso alla giustizia e al lavoro, sono vittime di una persistente segregazione e sono ostacolate dalle barriere imposte dalla casta nella fruizione dei diritti umani basilari e dello sviluppo; esprime profonda preoccupazione il tasso allarmante di attacchi violenti basati sulla casta nei confronti dei dalit e dell'impunita discriminazione istituzionalizzata; rinnova il suo invito a elaborare una politica dell'UE in materia di discriminazione legata alla casta e invita l'Unione a cogliere tutte le opportunità per manifestare profonda preoccupazione per tali discriminazioni;

Corte penale internazionale (CPI) e giustizia transizionale

129.

ricorda l'universalità della CPI e ribadisce il pieno sostegno al suo lavoro; sottolinea il ruolo importante della CPI nel porre fine all'impunità degli autori dei crimini più gravi e motivo di allarme per la comunità internazionale, nonché nel rendere giustizia alle vittime di crimini di guerra, genocidi e crimini contro l'umanità; rimane vigile nei confronti di ogni tentativo di minare la legittimità o l'indipendenza della Corte;

130.

ricorda la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 in cui ha chiesto ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di appoggiare il ricorso, da parte del Consiglio di sicurezza, alla CPI affinché siano esaminate le violazioni commesse in Iraq e Siria dal cosiddetto ISIS/Daesh contro i cristiani (caldei/siriaci/assiri), gli yazidi e altre minoranze religiose ed etniche;

131.

accoglie con favore la dichiarazione rilasciata dall'Ucraina in cui accetta la giurisdizione della CPI per i crimini commessi nel paese a partire dal 20 febbraio 2014, in quanto tale dichiarazione consente al procuratore della CPI di valutare se il tribunale possa indagare sulle violazioni commesse durante il conflitto armato, sebbene l'Ucraina non sia ancora un paese membro della CPI;

132.

valuta positivamente le conclusioni del Consiglio sul sostegno dell'UE alla giustizia di transizione e accoglie favorevolmente il quadro politico dell'UE sul sostegno alla giustizia di transizione, in quanto l'Unione è la prima organizzazione regionale ad adottare tale politica; chiede all'Unione europea, agli Stati membri e al rappresentante speciale di promuovere attivamente la CPI, l'applicazione delle sue decisioni e la lotta contro l'impunità per i reati a norma dello Statuto di Roma ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che diversi mandati di arresto non siano ancora stati eseguiti; esorta l'UE e gli Stati membri a collaborare con la Corte e a continuare a prestare un forte sostegno diplomatico e politico alle azioni tese a rafforzare ed espandere i rapporti tra CPI e Nazioni Unite, in particolare nel contesto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché ad adottare misure atte a prevenire e a rispondere efficacemente ai casi di non cooperazione con la CPI; ribadisce l'invito rivolto all'UE ad adottare una posizione comune in merito al reato di aggressione e agli emendamenti di Kampala e chiede agli Stati membri di allineare le loro legislazioni nazionali alle definizioni contenute negli emendamenti di Kampala e di rafforzare la cooperazione con la Corte; deplora l'atteggiamento di sfida adottato da vari paesi nei confronti della CPI, che si sono ritirati o minacciano di ritirarsi dalla giurisdizione della Corte;

133.

ribadisce l'invito alla creazione di un rappresentante speciale dell'Unione per la giustizia internazionale e il diritto internazionale umanitario, per conferire a tali questioni l'importanza e la visibilità che meritano, far avanzare efficacemente l'agenda dell'UE e integrare l'impegno dell'Unione nella lotta contro l'impunità e a favore della Corte penale internazionale in tutte le politiche estere dell'UE;

134.

chiede all'Unione e agli Stati membri di fornire un finanziamento adeguato alla CPI e a rafforzare il sostegno al sistema della giustizia penale internazionale, compresa la giustizia transizionale;

Diritto internazionale umanitario

135.

condanna la mancanza di rispetto per il diritto internazionale umanitario ed esprime grave preoccupazione per il crescente tasso di danni collaterali nei conflitti armati in tutto il mondo e per gli attacchi omicidi contro ospedali, scuole, convogli umanitari o altri bersagli civili; è profondamente preoccupato per la sempre maggiore influenza delle azioni degli attori non statali nei conflitti mondiali ed esorta l'UE ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per migliorare il rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di attori statali e non statali; accoglie con favore l'impegno dell'UE e degli Stati membri nei confronti del Comitato internazionale della Croce Rosa (CICR) per sostenere con forza l'istituzione di un meccanismo efficace per il rafforzamento della conformità con il diritto internazionale umanitario e invita l'AR/VP a riferire al Parlamento in merito agli obiettivi e alla strategia da adottare per realizzare tale impegno; esorta la comunità internazionale a organizzare una conferenza a livello mondiale per la preparazione di un nuovo meccanismo internazionale di rilevamento e raccolta dei dati e di informazione pubblica circa le violazioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro ospedali, operatori sanitari e ambulanze; ritiene che tale meccanismo potrebbe basarsi sul meccanismo esistente relativo ai bambini e ai conflitti armati (Children and Armed Conflict, CAAC); chiede al VP/AR di presentare annualmente un elenco pubblico dei presunti responsabili di attacchi contro scuole e ospedali, al fine di definire un'azione adeguata dell'UE per fermare tali attacchi;

136.

deplora che sette Stati membri non abbiano ancora ratificato la Convenzione sulle munizioni a grappolo; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere un divieto globale dell'uso di fosforo bianco, in particolare attraverso la conclusione di un nuovo protocollo alla convenzione su certe armi convenzionali, proibendo l'utilizzo di dette armi;

137.

chiede agli Stati membri di ratificare i principali strumenti di diritto internazionale umanitario e altri strumenti giuridici pertinenti che hanno un impatto su di esso; riconosce l'importanza degli orientamenti dell'UE sulla promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario e ribadisce l'invito rivolto al VP/AR e al SEAE affinché ne riesaminino l'attuazione alla luce dei tragici eventi verificatisi in Medio Oriente, in particolare nel contesto dell'impunità diffusa e sistematica per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto in materia di diritti umani; invita l'UE a sostenere iniziative intese a diffondere la conoscenza del diritto internazionale umanitario e delle buone pratiche riguardo alla sua attuazione e chiede all'Unione di sfruttare in modo efficace tutti gli strumenti bilaterali a sua disposizione per promuovere la conformità dei suoi partner a tale diritto, anche attraverso il dialogo politico; ribadisce l'invito rivolto agli Stati membri affinché si adoperino a livello internazionale per prevenire gli attacchi contro le scuole e il loro impiego militare da parte di attori armati, approvando la dichiarazione sulle scuole sicure, destinata a contribuire alla cessazione dei diffusi attacchi militari contro le scuole durante i conflitti armati;

138.

esorta la comunità internazionale a convocare una conferenza internazionale nell'ottica di rafforzare l'efficacia delle norme umanitarie internazionali;

139.

invita il VP/AR ad avviare un'iniziativa dell'UE volta a imporre un embargo sulle armi nei confronti dei paesi che sono accusati di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, in particolare con riferimento agli attacchi deliberati contro infrastrutture civili; sottolinea che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi a tali paesi costituisce una violazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008; invita gli Stati membri a valutare di accettare i detenuti di Guantanamo nell'UE; sottolinea la necessità di chiudere la prigione della Baia di Guantanamo al più presto;

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione o credo

140.

condanna, in conformità dell'articolo 10 del TFUE, tutti gli atti di violenza, di persecuzione, di intolleranza e di discriminazione sulla base di ideologia, religione o credo; esprime profonda preoccupazione per le continue notizie di violenze e persecuzioni, intolleranza e discriminazioni contro le minoranze religiose e di credo in tutto il mondo; sottolinea che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo è un diritto umano fondamentale, correlato ad altri diritti umani e libertà fondamentali, e comprende il diritto di credere o non credere, il diritto di professare o meno una religione o un credo così come il diritto di adottare un credo di propria scelta, di cambiarlo, abbandonarlo o tornare a farlo proprio, come sancito all'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; chiede all'UE e agli Stati membri di partecipare alle discussioni politiche per l'abrogazione delle leggi sulla blasfemia; invita l'UE e gli Stati membri a garantire il rispetto e la protezione delle minoranze in tutto il mondo, anche in Medio Oriente, dove yazidi, cristiani, minoranze musulmane e atei sono perseguitati dal Daesh e da altri gruppi terroristici; deplora l'abuso della religione o del credo a fini terroristici;

141.

sostiene l'impegno dell'UE di promuovere il diritto alla libertà di religione o di credo nelle sedi internazionali e regionali, tra cui l'ONU, l'OSCE, il Consiglio d'Europa e altri meccanismi regionali, e incoraggia l'Unione a continuare a presentare la sua risoluzione annuale sulla libertà di religione o di credo alle Nazioni Unite e a sostenere il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo; incoraggia il VP/AR e il SEAE a impegnarsi in un dialogo permanente con le ONG, i gruppi religiosi o di credo e i leader religiosi;

142.

sostiene pienamente la prassi dell'UE di guidare le risoluzioni tematiche presso l'UNHRC e l'UNGA sulla libertà di religione e di credo, incoraggia l'Unione a sostenere il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo ed esorta i paesi che attualmente non accettano le richieste di visita del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo a farlo;

143.

invita l'UE a rafforzare gli strumenti esistenti e ad adottare qualunque altro strumento nell'ambito del suo mandato per garantire che la protezione delle minoranze religiose sia efficace in tutto il mondo;

144.

chiede azioni concrete per l'effettiva applicazione degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, tra cui: garantire una formazione sistematica e coerente del personale dell'UE presso le sedi centrali e le delegazioni; riferire in merito alle situazioni nazionali e locali; impegnarsi in stretta collaborazione con gli attori locali, in particolare i leader di gruppi religiosi o di credo;

145.

è profondamente preoccupato per la situazione di pericolo in cui si trovano le comunità religiose o di credo in alcune parti del mondo, con intere comunità religiose in via di sparizione o in fuga;

146.

sottolinea che i cristiani sono al momento il gruppo religioso maggiormente soggetto a vessazioni e intimidazioni nei paesi di tutto il mondo, compresa l'Europa, dove i rifugiati cristiani subiscono abitualmente persecuzioni a sfondo religioso, e che alcune delle più antiche comunità cristiane rischiano di scomparire, in particolare in Nord Africa e nel Medio Oriente;

147.

incoraggia la comunità internazionale e l'Unione europea a fornire protezione alle minoranze e a creare zone sicure; chiede il riconoscimento, l'auto-amministrazione e la protezione delle minoranze etniche e religiose che vivono in aree in cui storicamente vantano una forte presenza e una convivenza pacifica, ad esempio nella catena montuosa del Sinjar (yazidi) e nelle pianure di Ninive (popoli caldei, siriaci, assiri); chiede un'assistenza speciale per preservare le fosse (comuni) nelle zone di conflitto attuali o recenti, allo scopo di esumare e sottoporre ad autopsia i resti umani ivi sepolti, per consentire una degna sepoltura o la restituzione alle famiglie dei resti delle vittime; chiede l'istituzione di un fondo dedicato che possa contribuire a finanziare iniziative destinate a conservare le prove, onde consentire di condurre indagini su presunti crimini contro l'umanità e assicurare i responsabili alla giustizia; chiede un'assistenza speciale dell'UE e degli Stati membri per istituire con urgenza un gruppo di esperti incaricati di raccogliere tutte le prove di qualunque reato internazionale in corso, incluso il genocidio, contro minoranze religiose ed etniche, in qualunque luogo, compresa la conservazione di fosse comuni in zone di conflitto attuali o recenti, allo scopo di predisporre procedimenti giudiziari internazionali nei confronti dei responsabili;

Libertà di espressione online e offline nonché attraverso fonti audiovisive e altri media

148.

sottolinea che i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e vanno difesi a livello globale in ogni aspetto della loro espressione;

149.

pone l'accento sul ruolo della libertà di espressione, l'indipendenza e il pluralismo dei media quali elementi fondamentali per la democrazia e sulla necessità di conferire potere ai cittadini e alla società civile onde garantire la trasparenza e la responsabilità nel settore pubblico;

150.

è preoccupato per il crescente numero di arresti e tentativi di intimidazione contro i giornalisti in molti paesi e rammenta che tali pratiche pregiudicano gravemente la libertà di stampa; esorta l'UE e la comunità internazionale a proteggere i giornalisti e i blogger indipendenti, a ridurre il divario digitale e a promuovere un accesso privo di restrizioni all'informazione e alla comunicazione, come pure un accesso a Internet non soggetto a censure (libertà digitale);

151.

esprime profonda preoccupazione per la proliferazione e la diffusione di tecnologie di monitoraggio, sorveglianza, censura e filtraggio, che rappresentano una crescente minaccia per gli attivisti per i diritti umani e la democrazia nei paesi autocratici;

152.

condanna fermamente il crescente numero di difensori dei diritti umani che devono affrontare minacce digitali, compreso il danneggiamento dei dati attraverso la confisca delle apparecchiature, la sorveglianza remota e la fuga di dati; condanna la pratica della sorveglianza online e della pirateria per raccogliere informazioni che possono essere utilizzate in cause legali o campagne diffamatorie, come pure in processi diffamatori;

153.

condanna fermamente il controllo di Internet, dei media e del mondo accademico da parte delle autorità e l'aumento delle intimidazioni, delle vessazioni e degli arresti arbitrari ai danni di difensori dei diritti umani, avvocati e giornalisti;

154.

condanna le restrizioni alla comunicazione digitale, compresa la chiusura di siti web e il blocco degli account personali, da parte di regimi autoritari al fine di limitare la libertà di espressione e quale mezzo per mettere a tacere l'opposizione e reprimere la società civile; invita l'UE e gli Stati membri a condannare pubblicamente i regimi che limitano la comunicazione digitale dei loro critici e dell'opposizione;

155.

sottolinea l'importanza di promuovere l'accesso privo di restrizioni a Internet in tutte le forme di contatto con i paesi terzi, inclusi i negoziati di adesione e commerciali, i dialoghi sui diritti umani e i contatti diplomatici, nonché di rendere le informazioni sui diritti umani e la democrazia il più possibile accessibili alle persone in tutto il mondo;

156.

esprime preoccupazione per l'aumento dell'incitamento all'odio, soprattutto su piattaforme di media sociali; invita la Commissione a coinvolgere i rappresentanti delle organizzazioni della società civile per garantire che le loro opinioni siano prese in considerazione nei negoziati sui codici di condotta; condanna con fermezza la diffusione di messaggi di odio che incitano alla violenza e al terrore;

157.

chiede un maggiore sostegno in ambiti quali la promozione della libertà dei mezzi di comunicazione, la protezione dei giornalisti, dei blogger e degli informatori indipendenti, la riduzione del divario digitale e la promozione di un accesso privo di restrizioni all'informazione e alla comunicazione, nonché la salvaguardia di un accesso a Internet non soggetto a censure (libertà digitale);

158.

invita a uno sviluppo attivo e alla diffusione di tecnologie che contribuiscano a tutelare i diritti umani e a favorire i diritti e le libertà digitali delle persone nonché la loro sicurezza e vita privata;

159.

invita l'UE ad adottare software gratuiti e open-source e a incoraggiare altri attori a fare altrettanto, giacché tali software garantiscono migliore sicurezza e maggiore rispetto dei diritti umani;

160.

invita la Commissione e gli Stati membri a sollevare la questione della libertà di espressione online, delle libertà digitali e dell'importanza di una rete Internet libera e aperta in tutte le sedi internazionali, compresi il Forum delle Nazioni Unite sulla governance di Internet, il G8, il G20, l'OSCE e il Consiglio d'Europa;

Misure antiterrorismo

161.

ribadisce la condanna inequivocabile del terrorismo e il pieno sostegno a favore di azioni tese a sradicare le organizzazioni terroristiche, in particolare il Daesh, che rappresenta un'evidente minaccia alla sicurezza regionale e internazionale, rammentando nel contempo che tali azioni dovrebbero sempre rispettare appieno il diritto internazionale in materia di diritti umani; sostiene l'attuazione della risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla risposta alle minacce rappresentate da combattenti terroristi stranieri e dei principi guida di Madrid per arrestare il flusso di combattenti terroristi stranieri;

162.

ricorda che il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia sottolinea la necessità di garantire che il rispetto della libertà di opinione e di espressione sia integrato nelle politiche e nei programmi di sviluppo connessi al terrorismo, compreso il ricorso alle tecnologie di sorveglianza digitale; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso degli strumenti esistenti per affrontare la radicalizzazione dei cittadini europei e sviluppare programmi efficaci per contrastare il terrorismo e la propaganda estremista e i metodi di reclutamento, in particolare online, prevenendo la radicalizzazione; sottolinea che è necessaria con urgenza un'azione concertata dell'UE e insiste affinché gli Stati membri collaborino in ambiti sensibili, in particolare nella condivisione di informazioni e di intelligence;

163.

chiede che l'Unione europea continui a collaborare con le Nazioni Unite nella lotta al finanziamento del terrorismo, anche ricorrendo ai meccanismi esistenti per l'individuazione di terroristi e organizzazioni terroristiche, e a rafforzare i meccanismi di congelamento dei beni a livello mondiale, rispettando al contempo le norme internazionali sul giusto processo e sullo Stato di diritto; invita la Commissione e gli Stati membri a sollevare in modo efficace e con urgenza questo tema presso gli Stati che finanziano o sostengono le organizzazioni terroristiche o permettono ai loro cittadini di farlo;

Pena di morte

164.

ricorda la posizione di totale intransigenza dell'UE nei confronti della pena di morte e ribadisce la sua ormai consolidata opposizione alla pena capitale, alla tortura e alle pene e ai trattamenti crudeli, disumani o degradanti in ogni caso e in qualsiasi circostanza;

165.

si compiace per l'abolizione della pena di morte nelle Figi, in Suriname, in Mongolia e nello Stato del Nebraska (USA);

166.

esprime profonda preoccupazione per la ripresa delle esecuzioni in alcuni paesi negli ultimi anni; deplora che anche i leader politici di altri paesi stiano valutando la possibilità di reintrodurre la pena di morte; esprime profonda preoccupazione per l'aumento riscontrato nel numero di sentenze capitali a livello mondiale nel 2015, in particolare in Cina, Egitto, Iran, Nigeria, Pakistan e Arabia Saudita; ricorda alle autorità di questi paesi che essi sono firmatari della Convenzione sui diritti del fanciullo, la quale vieta categoricamente l'applicazione della pena di morte per reati commessi da persone di età inferiore a 18 anni;

167.

esprime profonda preoccupazione per il numero crescente di sentenze capitali pronunciate in processi di massa, senza garanzia degli standard internazionali per un equo processo richiesti dal diritto internazionale;

168.

denuncia con forza l'aumento delle sentenze di pena di morte emesse per reati legati alla droga e chiede che il ricorso alla pena capitale e alle esecuzioni sommarie sia escluso per tali reati;

169.

invita i paesi che hanno abolito la pena di morte o in cui vige da tempo una moratoria al riguardo a tenere fede ai propri impegni e a non reintrodurla; chiede all'Unione europea di continuare a sfruttare la cooperazione e la diplomazia in tutte le sedi possibili a livello mondiale per sostenere una posizione contraria alla pena di morte, tentando nel contempo di garantire che il diritto a un equo processo sia pienamente rispettato per ogni singola persona che rischia l'esecuzione; sottolinea l'importanza che l'Unione continui a monitorare le condizioni in cui vengono eseguite le condanne a morte in quei paesi che ancora la impongono, al fine di assicurare che l'elenco dei condannati a morte sia reso pubblico e che i corpi siano restituiti alle famiglie;

170.

insiste sull'importanza che l'Unione mantenga una politica di alto profilo, volta all'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, in linea con gli orientamenti rivisti dell'UE in materia di pena di morte del 2013, e che continui a battersi contro la pena capitale; chiede all'Unione di adoperarsi maggiormente per l'abolizione universale della pena di morte e di esplorare nuove modalità per avviare campagne a tal fine e per sostenere azioni, nell'ambito dell'EIDHR, volte a prevenire le sentenze capitali o le esecuzioni; chiede che le delegazioni dell'UE continuino a organizzare campagne di sensibilizzazione a tal fine;

Lotta contro la tortura e i maltrattamenti

171.

esprime profonda preoccupazione per il continuo ricorso alla tortura e ai maltrattamenti di persone tenute in detenzione, ad esempio per estorcere confessioni che sono poi utilizzate in processi penali che violano palesemente le norme internazionali sull'equo processo;

172.

deplora l'uso diffuso della tortura e dei maltrattamenti contro gli esponenti dissidenti della società per ridurli al silenzio e contro gruppi vulnerabili, come le minoranze etniche, linguistiche e religiose, le persone LGBTI, le donne, i bambini, i richiedenti asilo e i migranti;

173.

condanna nella maniera più ferma la tortura e i maltrattamenti ad opera del Daesh e di altre organizzazioni terroristiche o paramilitari; esprime solidarietà alle famiglie e alle comunità di tutte le vittime di tali violenze; condanna le pratiche del Daesh e delle altre organizzazioni terroristiche e paramilitari che ricorrono alla discriminazione e prendono di mira le minoranze; chiede all'Unione europea, agli Stati membri e alla comunità internazionale di intensificare gli sforzi per affrontare l'urgente necessità di prevenire ulteriormente la sofferenza in maniera efficace;

174.

ritiene estremamente preoccupanti le condizioni di detenzione e lo stato delle carceri in diversi paesi; considera essenziale contrastare ogni forma di tortura e maltrattamento dei detenuti, compresa la tortura psicologica, e intensificare gli sforzi per garantire il rispetto del pertinente diritto internazionale, in particolare per quanto concerne l'accesso all'assistenza sanitaria e ai medicinali; condanna fermamente le violazioni del diritto e ritiene che le mancate cure ai prigionieri per malattie quali l'epatite o l'HIV siano assimilabili all'omissione di soccorso;

175.

esorta il SEAE, alla luce delle continue informazioni sulla diffusa pratica delle esecuzioni sommarie, della tortura e dei maltrattamenti in tutto il mondo, a intensificare, a tutti i livelli di dialogo e in tutte le sedi, le azioni dell'UE nella lotta contro le esecuzioni sommarie, la tortura e altri maltrattamenti, in linea con gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte e gli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

176.

esorta il SEAE a continuare a esprimere preoccupazione, in maniera sistematica, per la tortura e i maltrattamenti nei dialoghi politici e sui diritti umani con i paesi interessati e nelle dichiarazioni pubbliche e chiede alle delegazioni dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri sul posto di monitorare i casi di tortura e maltrattamento e di agire concretamente per promuoverne la completa eliminazione, seguire i pertinenti processi penali e avvalersi di tutti gli strumenti a loro disposizione per assistere le persone interessate;

Droni

177.

esprime profonda preoccupazione per l'utilizzo di droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; esorta gli Stati membri a elaborare una politica e posizioni giuridiche chiare sui droni armati e ribadisce la sua richiesta di una posizione comune dell'UE sull'uso di droni armati, che difenda i diritti umani e il diritto internazionale umanitario e tratti questioni quali il quadro giuridico, la proporzionalità, la responsabilità, la protezione dei civili e la trasparenza; esorta ancora una volta l'UE a vietare lo sviluppo, la produzione e l'impiego di armi completamente autonome in grado di sferrare attacchi senza alcun intervento umano; invita l'Unione a contrastare e a vietare la pratica delle uccisioni extragiudiziali e mirate e a impegnarsi ad assicurare misure adeguate, in conformità degli obblighi giuridici nazionali e internazionali, qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenere che un individuo o un'entità nella sua giurisdizione possa essere collegato a un'uccisione mirata illegale all'estero; chiede al VP/AR, agli Stati membri e al Consiglio di includere i droni armati e le armi completamente autonome nei pertinenti meccanismi europei e internazionali di controllo del disarmo e delle armi ed esorta gli Stati membri a impegnarsi e rafforzare tali meccanismi di controllo; invita l'UE ad assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità degli Stati membri, non da ultimo rispetto ai paesi terzi, nell'utilizzo di droni armati per quanto riguarda la base giuridica di tale utilizzo e la responsabilità operativa, a consentire il controllo giurisdizionale degli attacchi con droni e a garantire che le vittime di simili attacchi illegali abbiano accesso a mezzi di ricorso efficaci;

178.

enfatizza il divieto da parte dell'UE allo sviluppo, alla produzione e all'impiego di armi completamente autonome che consentono di sferrare attacchi senza alcun intervento umano; chiede all'Unione di opporsi alla pratica delle uccisioni mirate illegali e di vietarla;

179.

chiede alla Commissione di tenere il Parlamento debitamente informato sull'uso dei fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni a scopi sia civili che militari; invita ad effettuare valutazioni d'impatto sui diritti umani nell'ambito di progetti legati al futuro sviluppo di droni;

180.

sottolinea che l'impatto delle tecnologie sul miglioramento dei diritti umani dovrebbe essere integrato nei programmi e nelle politiche dell'UE al fine di favorire la tutela dei diritti umani e la promozione della democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance nonché la risoluzione pacifica dei conflitti;

Sostegno alla democrazia e alle elezioni e missioni di osservazione elettorale

181.

ricorda che lo spazio aperto per la società civile, la libertà di espressione, di riunione e di associazione e il dovuto rispetto dello Stato di diritto sono elementi chiave di elezioni eque e democratiche; invita l'UE a garantire che le ONG locali lascino spazio all'osservazione e al monitoraggio legittimi dello svolgimento delle elezioni; sottolinea che la corruzione costituisce una minaccia per l'equo godimento dei diritti umani e compromette i processi democratici; ritiene che l'UE dovrebbe sottolineare l'importanza dell'integrità, della responsabilità e della buona gestione degli affari pubblici in tutti i dialoghi con i paesi terzi, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC); rammenta la necessità che l'UE mantenga l'impegno preso con i partner, in particolare i paesi vicini, di sostenere le riforme economiche, sociali e politiche, proteggere i diritti umani e contribuire all'istituzione dello Stato di diritto, quale mezzo migliore per rafforzare l'ordine internazionale e per garantire la stabilità nei paesi vicini; sottolinea, a questo proposito, che la revisione della politica europea di vicinato è stata l'occasione per riaffermare che la difesa dei valori universali e la promozione dei diritti umani sono gli obiettivi principali dell'Unione; ricorda che le esperienze acquisite dall'Unione europea, dai politici, dal mondo accademico, dai media, dalle ONG e dalla società civile e gli insegnamenti tratti dalle transizioni alla democrazia nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato potrebbero contribuire positivamente a individuare le prassi migliori da seguire per sostenere e consolidare altri processi di democratizzazione in tutto il mondo; accoglie con favore in questo contesto il lavoro del Fondo europeo per la democrazia e dei programmi dell'UE a sostegno delle organizzazioni della società civile, segnatamente l'EIDHR;

182.

raccomanda all'UE di sviluppare un approccio più globale ai processi di democratizzazione, di cui l'osservazione delle elezioni è solo un aspetto di un ciclo più ampio e più a lungo termine; ribadisce che la transizione politica e la democratizzazione possono essere sostenibili e avere successo solo se coniugate con il rispetto dei diritti umani e il riconoscimento alle donne, alle persone con disabilità e agli altri gruppi emarginati di un accesso paritario al processo democratico, la promozione della giustizia, la trasparenza, l'assunzione di responsabilità, la riconciliazione, lo Stato di diritto, lo sviluppo economico e sociale, le misure per contrastare la povertà estrema nonché la creazione di istituzioni democratiche; sottolinea che la lotta alla corruzione nei paesi in cui sono in corso processi di democratizzazione dovrebbe essere una priorità dell'UE in quanto questo fenomeno ostacola la tutela e la promozione della buona governance, alimenta la criminalità organizzata ed è legato alla frode elettorale;

183.

accoglie favorevolmente la comunicazione congiunta sulla revisione della politica europea di vicinato e ricorda che, come previsto nel trattato sull'Unione europea, le relazioni dell'UE con i paesi vicini dovrebbero basarsi sui valori dell'Unione, che includono i diritti umani e la democrazia; sottolinea che l'impegno alla stabilizzazione del vicinato va di pari passo con la promozione della democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani;

184.

sottolinea che l'UE dovrebbe continuare a sostenere le istituzioni democratiche e favorevoli ai diritti umani nonché la società civile dei paesi vicini; valuta positivamente in questo contesto l'impegno costante del Fondo europeo per la democrazia nei paesi del vicinato orientale e meridionale dell'UE ai fini della promozione del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei principi democratici;

185.

sottolinea che la politica di allargamento dell'UE costituisce uno degli strumenti più efficaci per rafforzare il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; invita la Commissione a continuare a sostenere il rafforzamento delle culture politiche democratiche, il rispetto dello Stato di diritto, l'indipendenza dei mezzi di comunicazione e della magistratura, nonché la lotta contro la corruzione nei paesi candidati e potenziali candidati;

186.

chiede alla Commissione e al SEAE di continuare a fornire pieno sostegno ai processi democratici in corso nei paesi terzi e al dialogo politico tra partiti di governo e di opposizione e società civile; insiste sull'importanza di dare costantemente seguito alle relazioni e alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale, usando tali documenti nell'ambito dell'impegno democratico dell'UE a favore della democrazia e delle strategie nazionali sui diritti umani per i paesi interessati; chiede un coordinamento e una cooperazione più stretti tra il Parlamento e la Commissione/il SEAE per garantire una verifica dell'attuazione di queste raccomandazioni, nonché l'uso del sostegno finanziario e tecnico mirato che potrebbe offrire l'UE; invita la Commissione a fornire una valutazione complessiva sul monitoraggio dei processi elettorali;

187.

chiede al Consiglio e al SEAE di includere nella parte geografica della relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo una sezione specifica, nei paesi interessati, che affronti il problema dell'attuazione delle raccomandazioni adottate nel quadro delle missioni di osservazione elettorale; ricorda l'impegno assunto dal SEAE, dalla Commissione e dagli Stati membri nel piano d'azione sui diritti umani e la democrazia ad impegnarsi più fermamente e coerentemente con gli organismi di gestione delle elezioni, le istituzioni parlamentari e le organizzazioni della società civile dei paesi terzi, al fine di contribuire a conferire loro potere e, di conseguenza, a rafforzare i processi democratici;

188.

invita la Commissione europea a garantire che il lavoro sulle elezioni — osservazione e assistenza — sia integrato con un sostegno analogo rivolto ad altri importanti attori del sistema democratico, quali i partiti politici, i parlamenti, le autorità locali, i media indipendenti e la società civile;

189.

chiede all'Unione di continuare ad adoperarsi per la definizione delle migliori prassi in questo ambito, anche nel contesto delle misure di prevenzione dei conflitti, della mediazione e della facilitazione del dialogo, per sviluppare un approccio coerente, flessibile e credibile per l'UE;

190.

riconosce il lavoro proficuo del SEAE e delle delegazioni dell'UE nel completamento della seconda generazione di analisi sulla democrazia e nel progresso in materia di piani d'azione sulla democrazia e invita il VP/AR ad assicurarsi che i piani d'azione si traducano in sostegno concreto alla democrazia sul campo;

191.

invita il SEAE a sfruttare l'esperienza delle analisi sulla democrazia per preparare il terreno per integrare tale analisi nella sua azione esterna e osserva che, anche se contemplare la democrazia nelle strategie dei paesi in materia di diritti umani e democrazia è un elemento positivo, esso non è sufficiente per far apprezzare appieno la democrazia in un paese partner;

o

o o

192.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al VP/AR nonché al rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani.

(1)  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.

(2)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 57.

(3)  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx.

(4)  A/RES/41/128.

(5)  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/2.

(6)  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx.

(7)  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.

(8)  http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf.

(9)  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf.

(10)  https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union.

(11)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/it/pdf.

(12)  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf.

(13)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52009XG1215%2801%29.

(14)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/it/pdf

(15)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 174.

(16)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf.

(17)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/it/pdf.

(18)  http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/.

(19)  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/.

(20)  http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf.

(21)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/it/pdf.

(22)  http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-conclusions/.

(23)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/it/pdf.

(24)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/it/pdf.

(25)  GU L 43 del 18.2.2015, pag. 29.

(26)  http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2015559%202014%20INIT.

(27)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf.

(28)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/it/pdf.

(29)  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e.

(30)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.

(31)  http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/action_plan_en_pdf/.

(32)  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf.

(33)  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf.

(34)  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000).

(35)  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167.

(36)  Testi approvati, P8_TA(2016)0337.

(37)  Testi approvati, P8_TA(2016)0300.

(38)  Testi approvati, P8_TA(2016)0201.

(39)  Testi approvati, P8_TA(2016)0102.

(40)  Testi approvati, P8_TA(2016)0051.

(41)  Testi approvati, P8_TA(2015)0470.

(42)  Testi approvati, P8_TA(2015)0317.

(43)  Testi approvati, P8_TA(2015)0350.

(44)  Testi approvati, P8_TA(2015)0348.

(45)  Testi approvati, P8_TA(2015)0288.

(46)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 130.

(47)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 178.

(48)  GU C 234 del 28.6.2016, pag. 25.

(49)  Testi approvati, P7_TA(2014)0172.

(50)  GU C 181 del 19.5.2016, pag. 69.

(51)  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc.

(52)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 105.

(53)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 24.

(54)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.

(55)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.

(56)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 69.

(57)  A/HRC/RES/17/4.

(58)  https://www.democracyendowment.eu/annual-report/.

(59)  GU C 208 del 10.6.2016, pag. 25.

(60)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf

(61)  Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Nigeria, Somalia, Mauritania, Sudan, Sierra Leone, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Qatar, Iran e Maldive.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/89


P8_TA(2016)0503

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (2016/2036(INI))

(2018/C 238/07)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune,

visti gli articoli 21 e 36 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità politica,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione del 21 settembre 2015 intitolato «Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal Presidente Juncker il 14 settembre 2016,

viste la strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza presentata dal VP/AR Federica Mogherini il 28 giugno 2016 e le sue proposte alla riunione informale dei ministri degli Esteri tenutasi a Bratislava il 2 settembre 2016,

viste le conclusioni del vertice di Bratislava del 16 settembre 2016,

visto l'esito della riunione informale dei ministri della Difesa dell'UE tenutasi a Bratislava il 27 settembre 2016,

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle operazioni di sostegno della pace — impegno dell'Unione europea con le Nazioni Unite e l'Unione africana (1),

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 28 agosto 2016 a Weimar dai ministri degli Esteri del triangolo di Weimar, Frank Walter Steinmeier (Germania), Jean-Marc Ayrault (Francia) e Witold Waszczykowski (Polonia), sul futuro dell'Europa,

vista l'iniziativa franco-tedesca in materia di difesa, del settembre 2016, intitolata «Il rinnovo della PSDC»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0360/2016),

A.

considerando che l'Unione europea si trova a far fronte a sfide interne ed esterne, tra cui i conflitti tra Stati, il collasso degli Stati, il terrorismo, le minacce ibride, l'insicurezza informatica ed energetica, la criminalità organizzata e i cambiamenti climatici; che l'UE saprà fornire una risposta efficace alle nuove sfide solo se le sue strutture e i suoi Stati membri lavoreranno insieme nell'ambito di un'azione comune e realmente coordinata nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

B.

considerando che l'UE è attualmente circondata da un arco di instabilità, dal momento che gran parte del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) sono travolti da conflitti etnico-religiosi e guerre per procura e che gruppi terroristici quali il cosiddetto Stato islamico (IS)/Daesh e il Fronte Jabhat Fateh al-Sham proliferano in tutta la regione; che Al-Qaeda approfitta del vuoto di sicurezza nella regione MENA per rafforzarsi e il suo impegno per la jihad globale rimane intatto;

C.

considerando che tali conflitti hanno conseguenze dirette e gravi per la sicurezza e il benessere dei cittadini dell'UE, poiché si riversano in maniera crescente sull'UE, sia sotto forma di terrorismo, sia come flussi massicci di rifugiati, sia con campagne di disinformazione che mirano a dividere le nostre società;

D.

considerando che l'Europa subisce oggi la minaccia del terrorismo sul proprio territorio; che i recenti atti terroristici commessi in città europee da jihadisti radicali collegati all'IS/Daesh sono parte della strategia globale di tale gruppo, aggiungendosi a una guerra sul campo in Siria, in Iraq e in Libia, a una guerra economica che colpisce l'industria del turismo in Nord Africa, nonché alla propaganda online e agli attacchi informatici; che le migliaia di cittadini dell'UE che si sono affiliati a tali gruppi terroristici rappresentano una minaccia crescente per la nostra sicurezza interna, come pure nel resto del mondo;

E.

considerando che una Russia aggressiva continua a violare la sovranità e l'indipendenza dei suoi vicini e sfida apertamente la pace e l'ordine di sicurezza europei e mondiali; che la Russia è oggi più autocratica e più aggressiva verso i suoi vicini di quanto non sia mai stata dallo scioglimento dell'Unione sovietica nel 1991; che la propaganda russa dipinge l'Occidente come un nemico e tenta attivamente di minare l'unità dell'Unione europea e la coerenza dell'alleanza transatlantica, sia attraverso campagne di disinformazione sia offrendo sostegno finanziario a gruppi euroscettici e fascisti all'interno dell'Unione e dei paesi candidati;

Continuare la storia di successo dell'Unione europea: trasformazione attraverso l'azione

1.

ricorda che l'Unione europea è una delle più grandi realizzazioni nella storia europea e che il potere di trasformazione dell'UE ha portato pace, stabilità e prosperità ai suoi cittadini e ai paesi vicini, molti dei quali ne sono diventati Stati membri; sottolinea che l'UE rimane la maggiore potenza economica, il più generoso donatore di aiuti umanitari e assistenza allo sviluppo, e un capofila della diplomazia multilaterale mondiale su questioni come il cambiamento climatico, la giustizia internazionale, la non proliferazione di armi di distruzione di massa e i diritti umani; chiede che la visibilità degli interventi dell'UE in questi ambiti sia rafforzata;

2.

ritiene che l'attuale crisi interna ed esterna rappresenti anche un'opportunità per l'UE, se utilizzata per migliorare il suo funzionamento e la sua cooperazione; ritiene che le attuali sfide richiedano una riforma che renda l'UE migliore e più democratica, e capace di soddisfare le aspettative dei cittadini; ricorda che i cittadini europei considerano una politica estera e di sicurezza comune efficace come un settore d'azione prioritario per l'UE, e che si tratta di uno dei settori in cui la cooperazione europea può produrre più valore aggiunto; mette perciò l'accento sul fatto che gli Stati membri devono cambiare mentalità, poiché al giorno d'oggi pensare la politica estera e di sicurezza in una ristretta prospettiva nazionale è un atteggiamento superato; è convinto che nessun singolo Stato membro possa affrontare da solo nessuna delle sfide che stanno di fronte a noi oggi; è fermamente convinto che la vulnerabilità dell'UE sia la diretta conseguenza di un'integrazione incompleta e della mancanza di coordinamento; mette in evidenza che la globalizzazione e il multipolarismo rendono necessari processi di integrazione come quello dell'UE; esorta gli Stati membri a mostrare infine livelli sufficienti di unità, di volontà politica e di fiducia reciproca per far sì che sia possibile usare gli strumenti a disposizione in maniera concertata al fine di perseguire i nostri interessi e difendere i nostri valori; ribadisce che l'UE può essere un forte attore globale su un piede di parità con le altre principali potenze solo se tutti gli Stati membri parlano con una voce sola e agiscono insieme nel quadro di una forte politica estera e di sicurezza dell'Unione;

3.

accoglie con favore la tabella di marcia e gli impegni assunti in occasione del vertice di Bratislava e auspica un impegno concreto da parte degli Stati membri ai fini della sua attuazione;

4.

rammenta che le politiche esterne dell'Unione devono essere coerenti fra loro e con le altre politiche dotate di una dimensione esterna e devono perseguire gli obiettivi definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea; osserva che, poiché il rafforzamento della resilienza dovrebbe essere uno dei principali obiettivi della PESC, è necessario un approccio globale nel quale diversi settori mettano in discussione gli approcci tradizionali in materia di politica estera e di sicurezza ricorrendo a un ampio ventaglio di strumenti a livello di diplomazia, sicurezza, difesa, economia, commercio e sviluppo, come pure di strumenti umanitari, e aumentando l'indipendenza dell'approvvigionamento energetico; ritiene che la PESC dovrebbe essere più autorevole, efficace e fondata sui valori; sottolinea che la coerenza delle politiche per lo sviluppo è uno strumento straordinario per realizzare un approccio operativo globale a livello di UE conformemente agli obiettivi dell'agenda per lo sviluppo sostenibile per il 2030;

5.

accoglie con favore l'adozione della nuova strategia commerciale della Commissione «Commercio per tutti», volta a rafforzare i diritti umani nella politica commerciale e a utilizzare la posizione dell'UE in quanto blocco commerciale per promuovere i diritti umani nei paesi terzi; sottolinea che, a tal fine, saranno necessarie la totale convergenza e complementarietà delle iniziative di politica commerciale ed estera, compresa una stretta cooperazione tra le diverse DG, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le autorità degli Stati membri; mette in evidenza l'importanza del gruppo di commissari per l'azione esterna presieduto dal VP/AR per rilanciare l'attuazione dell'approccio globale; esorta il VP/AR a presentare periodicamente relazioni sul lavoro del gruppo al Parlamento europeo; invita le delegazioni dell'UE ad attuare una programmazione congiunta in tutti i settori strategici dell'azione esterna onde evitare duplicazioni, risparmiare risorse, potenziare l'efficacia e individuare eventuali lacune;

6.

riconosce che i cambiamenti climatici potrebbero avere gravi conseguenze per la stabilità regionale e globale, poiché il riscaldamento globale incide sui conflitti riguardanti il territorio, il cibo, l'acqua e altre risorse, indebolisce le economie, minaccia la sicurezza regionale e genera flussi migratori; esorta ulteriormente l'UE e gli Stati membri a valutare in che modo si potrebbero integrare nella pianificazione militare a livello nazionale e unionale strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e quali capacità, priorità e risposte sarebbero considerate adeguate;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la loro capacità di contrastare le campagne di disinformazione e propaganda destinate ai cittadini dell'UE e dei suoi vicini; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a riconoscere che l'attuale guerra dell'informazione non è soltanto un problema esterno, ma anche interno all'Unione; deplora l'incapacità dell'UE di comunicare e presentare adeguatamente al pubblico europeo gli interventi, i meriti e le realizzazioni della politica di sicurezza e di difesa comune; esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a colmare tale lacuna rendendo l'azione esterna dell'UE più responsabile e visibile;

8.

riconosce che la guerra dell'informazione e quella informatica rappresentano un tentativo deliberato a livello statale e non di destabilizzarne e denigrarne le strutture politiche, economiche e sociali; sottolinea al riguardo l'urgente necessità di includere la sicurezza e la difesa informatiche in tutte le politiche interne ed esterne dell'UE e nelle sue relazioni con i paesi terzi; invita gli Stati membri a creare un sistema automatizzato di condivisione delle informazioni relative alle minacce e agli attacchi informatici e ibridi; invita l'UE a sostenere nelle sedi internazionali la neutralità di un'infrastruttura di base aperta e globale di Internet; è inoltre convinto che l'UE debba impegnarsi con i propri partner e incrementare gli aiuti a favore dello sviluppo di capacità nell'ambito della cibersicurezza e della lotta contro la criminalità e il terrorismo informatici;

9.

ricorda l'impegno dell'UE a sviluppare una politica estera e di sicurezza comune ispirata ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali e del rispetto della carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; ricorda il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, che sottolinea l'importanza per l'Unione di includere le proprie politiche in materia di diritti umani e di genere nelle missioni e operazioni di gestione delle crisi; rammenta l'importanza della cosiddetta «clausola relativa ai diritti umani» inclusa in tutti gli accordi quadro siglati con i paesi terzi fin dai primi anni Novanta;

10.

ricorda che la politica di allargamento è una delle politiche dell'UE di maggiore successo e ha contribuito a garantire stabilità, democrazia e prosperità nel continente europeo; ribadisce pertanto il suo forte sostegno al processo di allargamento, a condizione che siano soddisfatti i criteri di Copenaghen, compresa la capacità di integrazione; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i paesi candidati e potenziali candidati su questioni quali la migrazione, la sicurezza e la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani; invita i paesi candidati a compiere ogni possibile sforzo per allinearsi alla PESC/PSDC dell'UE;

11.

sottolinea l'impegno dell'UE a favore di un ordine internazionale improntato al diritto e di un efficace multilateralismo sotto la guida delle Nazioni Unite; riconosce il partenariato strategico UE-ONU per il mantenimento della pace e la gestione delle crisi in atto dal 2003; esorta l'UE e gli Stati membri a sostenere l'attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e a cooperare con tale organizzazione per rafforzare le capacità di mantenimento della pace delle organizzazioni regionali, in particolare l'Unione africana, tenendo conto anche del Fondo per la pace in Africa; invita gli Stati membri dell'Unione ad accrescere in misura significativa il loro contributo militare e di polizia alle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; accoglie con favore l'impegno della strategia globale dell'UE a favore della NATO in quanto cardine della sicurezza collettiva dell'Europa e a favore del rafforzamento delle Nazioni Unite quale fondamento dell'ordine internazionale;

12.

sottolinea che le crisi attuali mettono in evidenza i limiti delle Nazioni Unite; invita l'Unione e gli Stati membri a esercitare tutta la loro influenza per tentare di riformare il Consiglio di sicurezza, in particolare con l'obiettivo di sopprimere il diritto di veto in caso di atrocità di massa;

13.

sottolinea che un'efficace attuazione della strategia globale dell'UE presentata a giugno 2016 dal VP/AR non è possibile senza forte impegno, titolarità, volontà politica e leadership da parte degli Stati membri; mette in risalto la necessità che gli Stati membri destinino risorse umane e finanziarie adeguate all'attuazione di tale strategia, in particolare nei settori cruciali della prevenzione dei conflitti, della sicurezza e della difesa; sottolinea i vantaggi pratici e finanziari dell'ulteriore integrazione delle capacità di difesa europee;

14.

plaude all'intenzione di concepire un piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa; sottolinea che esso dovrebbe essere integrato da un processo sotto forma di Libro bianco, che specificherebbe il livello di ambizione, i compiti, i requisiti e le priorità in termini di capacità per la difesa europea; invita il VP/AR, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, a iniziare a lavorare prioritariamente a tale Libro bianco, in modo che i primi risultati siano disponibili nel 2017;

15.

accoglie con favore la proposta di una riflessione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione della strategia; ritiene che tale riflessione dovrebbe svolgersi nel quadro di una discussione annuale al Parlamento europeo e sulla base di una relazione di attuazione elaborata dal VP/AR;

16.

è del parere che la strategia globale dovrebbe essere rivista periodicamente e che occorra fornire un'analisi sulla sua attuazione, in corrispondenza con il ciclo elettorale e l'entrata in carica di ciascuna nuova Commissione, al fine di verificare se i suoi obiettivi e le sue priorità siano ancora corrispondenti alle sfide e alle minacce da affrontare;

17.

mette in evidenza che l'azione esterna dell'UE deve essere basata su tre pilastri: diplomazia, sviluppo e difesa (in inglese «le tre D»: Diplomacy, Development and Defence);

Assumerci la responsabilità della nostra sicurezza: prevenire, difendere, dissuadere, reagire

18.

pone l'accento sul fatto che l'UE deve rafforzare le proprie capacità in termini di sicurezza e di difesa, poiché può usare appieno le proprie potenzialità di potenza globale solo se combina il proprio ineguagliato «soft power» (potere di persuasione o «potere leggero») con lo «hard power» (potere di coercizione) nel quadro di un approccio globale dell'Unione; ricorda che capacità civili e militari più forti e comuni sono elementi chiave per consentire all'Unione europea di rispondere pienamente alle crisi, di sviluppare la resilienza dei partner e di proteggere l'Europa; rileva che, dal momento che la politica di potenza sta di nuovo dominando le relazioni internazionali, le capacità di difesa e di deterrenza sono cruciali per avere peso nei colloqui diplomatici; ribadisce, a tal proposito, che la politica di sicurezza e di difesa comune deve essere rafforzata e approfondita, dato che l'unico modo realistico di rafforzare le nostre capacità militari in un'epoca di restrizioni di bilancio consiste nel creare maggiori sinergie aumentando la cooperazione in materia di difesa in base alle esigenze di tutti gli Stati membri e puntando sugli investimenti; ritiene che una più forte cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa comporterebbe maggiore efficacia, unità ed efficienza e che solo una tale cooperazione approfondita permetterebbe all'UE e agli Stati membri di acquisire le capacità industriali e tecnologiche necessarie;

19.

è convinto che, con un bilancio dell'Unione già sottofinanziato e tenendo conto degli sforzi aggiuntivi per le operazioni, delle spese amministrative, delle azioni preparatorie e dei progetti pilota nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, siano necessari anche finanziamenti supplementari da parte degli Stati membri, nonché sforzi per rafforzare le sinergie; invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere l'opportunità della revisione/riesame in corso del quadro finanziario pluriennale (QFP) per rispondere alle esigenze di bilancio relative alle crescenti sfide per la sicurezza; invita gli Stati membri a incrementare la spesa per la difesa in modo da conseguire gli obiettivi in materia di capacità fissati dalla NATO, che richiedono un livello minimo di spesa destinata alla difesa pari al 2 % del PIL; sottolinea che un migliore coordinamento e una ridotta sovrapposizione delle attività dell'UE e degli Stati membri consentirebbero di risparmiare e riassegnare fondi;

20.

è dell'opinione che sia di fondamentale importanza rendere finalmente operativi gli strumenti previsti dal trattato di Lisbona, in particolare la cooperazione strutturata permanente (PESCO: Permanent Structured Cooperation); ritiene che un approccio flessibile e inclusivo che incoraggi la partecipazione aperta e proattiva di tutti gli Stati membri sia essenziale per l'attuazione della PESCO; accoglie con favore il documento congiunto dei ministri della Difesa di Francia e Germania sul «rinnovo della PSDC» e la proposta italiana per il rafforzamento della difesa europea, e sostiene pienamente il loro obiettivo in merito a una decisione positiva sull'istituzione della PESCO al Consiglio «Affari esteri e difesa» di novembre 2016; invita il VP/AR a prendere la guida di questa iniziativa e a fare lo stesso per altre recenti proposte volte a rafforzare la PSDC, al fine di aprire la strada a ulteriori ambiziose decisioni in materia di PSDC adottate in occasione del Consiglio «Affari esteri e difesa» di novembre 2016 e del Consiglio europeo di dicembre 2016, tra cui le seguenti:

istituzione di un quartier generale civile-militare permanente, con una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) e una capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) di pari importanza, che rafforzi la pianificazione strategica e operativa, rinsaldi la cooperazione civile-militare e migliori la capacità dell'UE di reagire prontamente alle crisi;

potenziamento degli strumenti di reazione rapida dell'UE, in particolare migliorando ulteriormente l'utilizzabilità dei gruppi tattici, rendendo operativo l'articolo 44 e rafforzando Eurocorps nonché facendone maggior uso per missioni e operazioni della PSDC;

estensione del finanziamento comune delle operazioni in ambito PSDC, anche attraverso una revisione urgente e approfondita del meccanismo Athena, che includerebbe la dichiarazione relativa ai gruppi tattici ed è necessaria per garantire che le missioni dell'UE possano essere finanziate con fondi collettivi anziché dai singoli Stati membri partecipanti, rimuovendo in tal modo un potenziale ostacolo affinché gli Stati membri impegnino le loro forze;

creazione di una formazione «Difesa» del Consiglio;

21.

incoraggia una revisione dell'approccio dell'UE alle missioni civili della PSDC, dalla natura degli interventi ai loro obiettivi e alle persone coinvolte, in modo da garantire che tali missioni siano concepite, attuate e sostenute in maniera adeguata; si compiace dei progressi compiuti nelle missioni e operazioni in ambito PSDC nonostante le loro carenze; chiede una maggiore flessibilità delle norme finanziarie dell'UE al fine di migliorare la capacità di quest'ultima di rispondere alle crisi, nonché l'attuazione delle disposizioni del trattato di Lisbona in vigore; sostiene l'istituzione di fondi di avviamento per il finanziamento urgente delle fasi iniziali delle operazioni militari; ritiene che una nuova procedura decisionale più efficace riguardo alle missioni militari dell'UE potrebbe migliorare l'agilità e la forza dell'UE nel far fronte alle minacce e alle crisi, pur riconoscendo che la decisione se fornire o meno truppe a tali missioni deve essere presa a livello degli Stati membri;

22.

ribadisce che qualsiasi decisione di progredire verso un'Unione europea della difesa, compresi lo sviluppo di una più forte cooperazione strutturata permanente e la creazione di strumenti di difesa comuni, deve essere adottata all'unanimità dagli Stati membri dell'UE;

23.

deplora che la Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia europea per la difesa e gli Stati membri non abbiano ancora assolto appieno l'insieme dei compiti conferiti loro dal consiglio «Affari esteri» del 2013 e dai Consigli europei del 2013 e del 2015; esorta il VP/AR e il commissario responsabile per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI a presentare una valutazione dello stato di attuazione delle decisioni precedenti del Parlamento prima di proporre nuovi compiti; esorta ad accelerare il lavoro in corso per il piano d'azione europeo in materia di difesa e l'impegno della Commissione per massimizzare la cooperazione nel campo della difesa, anche attraverso incentivi in settori quali il mercato interno, gli appalti pubblici, la ricerca, i trasporti, lo spazio, l'informatica, l'energia e le politiche industriali; prende atto della proposta del Presidente francese di un Fondo europeo per la sicurezza e la difesa, e sostiene lo sviluppo di concetti nuovi e innovativi di finanziamento e di investimento, anche attraverso la Banca europea per gli investimenti e i partenariati pubblico-privato;

24.

osserva che, poiché gli Stati membri hanno difficoltà a mantenere un'ampia gamma di capacità di difesa pienamente operative, sono necessari un maggior coordinamento e scelte più chiare sulle capacità da mantenere, affinché gli Stati membri possano specializzarsi in determinate capacità; evidenzia i vantaggi pratici e finanziari di un'ulteriore integrazione delle capacità di difesa europee e rileva le diverse attività in corso a tal fine che andrebbero incluse in un quadro più ampio per definire una tabella di marcia intelligente; sostiene le proposte relative a un «semestre europeo per la difesa» e invita il VP/AR a presentare proposte concrete in tal senso; ritiene che l'interoperabilità sia fondamentale ai fini di una maggiore compatibilità e integrazione delle forze degli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a valutare nuove modalità per l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento congiunti delle forze e dei materiali;

25.

plaude al ruolo dell'Agenzia europea per la difesa nel promuovere e coordinare lo sviluppo delle capacità, e ne chiede il rafforzamento, in particolare mediante un aumento del suo bilancio; ribadisce che i costi del personale e i costi operativi dovrebbero essere finanziati con il bilancio dell'Unione; esorta il VP/AR e gli Stati membri a rivedere l'organizzazione, le procedure e le attività pregresse dell'Agenzia europea per la difesa;

26.

ricorda che l'Europa deve mantenere una base industriale e tecnologica competitiva e innovativa, in grado di sviluppare e di produrre le capacità necessarie; rammenta che un mercato della difesa integrato e il consolidamento dell'industria europea della difesa sono assolutamente necessari per realizzare economie di scala e migliorare l'efficienza;

27.

accoglie con favore la proposta del Presidente Juncker di creare un Fondo europeo per la difesa che dia impulso alla ricerca e all'innovazione; accoglie con favore le attività in corso per mettere a punto un'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, alla quale dovrebbe seguire un importante programma europeo di ricerca in materia di difesa finanziato dall'UE nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, comprese risorse finanziarie aggiuntive fornite dagli Stati membri;

28.

chiede che l'UE svolga un ruolo più attivo nel settore del disarmo, della non proliferazione e del controllo delle armi; invita il Consiglio a permettere al VP/AR di svolgere un ruolo più attivo nella risoluzione dei conflitti e nella costruzione della pace;

29.

ricorda che la strategia globale dell’UE chiede investimenti nella prevenzione dei conflitti, ma che in realtà sia la Commissione che il Consiglio hanno proposto forti tagli al bilancio 2017 per l’unico strumento dell'UE destinato alla prevenzione dei conflitti (IcSP); sottolinea la necessità di moltiplicare gli sforzi nel campo della prevenzione dei conflitti, della mediazione e della riconciliazione, in considerazione delle numerose sfide alla sicurezza che si registrano nel vicinato europeo e oltre;

30.

riconosce la crescente interdipendenza tra sicurezza interna ed esterna ed è dell'opinione che le attuali sfide sul piano della sicurezza richiedano una profonda analisi critica delle nostre politiche in materia, con l'obiettivo di creare una politica coerente e unificata che riguardi sia la dimensione interna che quella esterna, comprendendo aspetti quali la lotta al terrorismo, la sicurezza informatica, la sicurezza energetica, le minacce ibride, la comunicazione strategica e le infrastrutture critiche; esorta i servizi di sicurezza degli Stati membri a potenziare il coordinamento e la cooperazione fra loro e ad aumentare lo scambio di intelligence e di informazioni, e invita tutti gli Stati membri ad adempiere all'obbligo giuridico di condividere le informazioni di intelligence con Europol ed Eurojust nel quadro della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata; esorta l'UE a rafforzare ulteriormente la collaborazione e lo scambio di informazioni di intelligence con i paesi terzi nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nel rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani; plaude all'avvio dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera;

31.

accoglie con favore la dichiarazione congiunta sulla cooperazione NATO-UE adottata durante il vertice di Varsavia; sostiene pienamente la maggiore cooperazione tra la NATO e l'UE nell'ambito della sicurezza informatica, della migrazione, della comunicazione strategica e della risposta alle minacce ibride; invita il VP/AR a presentare proposte specifiche per dare seguito alla dichiarazione congiunta di Varsavia entro la fine del 2016; è convinto che la NATO sia essenziale per la sicurezza collettiva dell'Europa e insiste nel contempo sulla necessità di mantenere capacità di risposta dell'UE adeguate; rammenta che una NATO e un'UE più forti sono complementari e si rafforzano reciprocamente; accoglie con favore l'impegno della strategia globale dell'UE a favore della NATO in quanto cardine della sicurezza collettiva dell'Europa; evidenzia che l'UE dovrebbe impiegare al meglio le risorse disponibili per la sicurezza e la difesa ed evitare eventuali duplicazioni; ritiene altresì che l'UE e gli Stati membri debbano lavorare più strettamente con la NATO per garantire che le iniziative di difesa intelligente dell'Alleanza e di messa in comune e condivisione dell'UE siano complementari e si rafforzino reciprocamente;

32.

evidenzia che la sicurezza degli Stati membri dell'UE è indivisibile e che, in linea con l'articolo 42, paragrafo 7, TUE, tutti gli Stati membri devono beneficiare del medesimo livello di sicurezza e devono pertanto provvedere e contribuire in maniera uguale e proporzionata alla sicurezza dell'UE, nonché rispettare gli impegni assunti; osserva altresì che, ai sensi di detto articolo, ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

33.

riconosce la necessità di cercare soluzioni creative per la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nell'ambito della PESC/PSDC;

34.

ritiene che sia fondamentale rafforzare l'architettura europea di sicurezza, che si basa sull'atto finale di Helsinki del 1975 e i suoi quattro «pilastri» e che è stata gravemente danneggiata dagli interventi militari illegali della Russia in Crimea e nell'Ucraina orientale;

35.

è dell'opinione che sia il momento di definire una strategia nuova e più realistica per le relazioni dell'UE con la Russia, basate su una dissuasione credibile ma anche sul dialogo in settori di interesse comune, come la lotta al terrorismo, la non proliferazione e il commercio; sottolinea, nel contempo, l'importanza di investire maggiormente nella cooperazione con la società civile russa e nel sostegno a favore della stessa, al fine di rafforzare le relazioni UE-Russia a lungo termine; evidenzia che le sanzioni erano necessarie per rispondere all'ulteriore aggressione russa in Ucraina e si sono dimostrate il più efficace mezzo di dissuasione di tale aggressione; rammenta che la sospensione delle sanzioni correlate è subordinata alla piena attuazione degli accordi di Minsk; sostiene appieno l'imposizione da parte dell'UE di misure restrittive nei confronti di persone ed entità in Russia in risposta all'annessione illegittima della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina, e insiste sul fatto che l'UE dovrebbe riservarsi la possibilità di imporre ulteriori sanzioni graduali, in particolare nei confronti di prodotti di alta tecnologia nel settore del petrolio, del gas, dell'informatica e degli armamenti, nel caso in cui la Russia continui a violare il diritto internazionale; ritiene che sia nell'interesse comune dell'Unione e della Russia intrecciare migliori relazioni, a condizione che venga applicato il diritto internazionale;

36.

esorta gli Stati membri dell'UE e la comunità internazionale a inviare un messaggio all'unisono al governo russo comunicandogli chiaramente che le sue azioni avranno dei costi e delle conseguenze; chiede inoltre una distensione dell'attuale crisi e insiste sulla necessità che l'UE e gli Stati membri collaborino con i partner internazionali per esercitare pressioni diplomatiche, politiche ed economiche sul governo russo affinché ponga fine all'aggressione; accoglie con favore, in tale contesto, le decisioni del vertice NATO di Varsavia; sottolinea il proprio impegno a favore dell'unità, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina; sottolinea l'invalidità delle elezioni tenutesi nei territori occupati della Crimea;

37.

ritiene che sia importante trovare un modo per allentare le attuali tensioni e avviare un dialogo costruttivo con la Russia al fine di individuare misure volte a ridurre il rischio di incomprensioni ed errori di valutazione pericolosi; sottolinea l'importanza di una maggiore trasparenza reciproca nelle attività militari, al fine di evitare incidenti aerei e marittimi con la Russia, ed evidenzia la necessità di sviluppare standard comuni per la gestione di possibili incidenti e inconvenienti; ritiene che i voli militari non cooperativi sprovvisti di transponder attivi rappresentino un grave pericolo per l'aviazione civile e, pertanto, reputa necessario elaborare misure che consentano di individuarli il prima possibile e definire una strategia internazionale per porre fine a tali rischi per la sicurezza; ritiene altresì che la cooperazione con la Russia in occasione del recente accordo sul nucleare con l'Iran offra la speranza di un miglioramento delle relazioni in altri settori, anche con la NATO, al fine di allentare le tensioni come quelle presenti nel Baltico, in Siria e in Ucraina;

38.

esorta l'UE a intensificare la cooperazione con i paesi del partenariato orientale, al fine di rafforzarne le istituzioni democratiche, la resilienza e l'indipendenza, anche avviando vere e proprie missioni ambiziose nell'ambito della PSDC con il compito di migliorare la sicurezza e la stabilità; invita l'UE a svolgere un ruolo più attivo ed efficace nella risoluzione dei conflitti e nella costruzione della pace; invita gli Stati membri a incrementare gli aiuti all'Ucraina, anche sotto forma di sistemi di difesa adeguati, al fine di scoraggiare un'escalation militare nell'Ucraina orientale, a trasformare la East StratCom in una struttura permanente dell'UE e a destinare adeguate risorse umane e finanziarie per migliorarne il funzionamento; sostiene inoltre le aspirazioni europee di tali paesi e i loro programmi di riforma in ambiti quali lo Stato di diritto, l'economia, la pubblica amministrazione, la lotta alla corruzione e la tutela delle minoranze;

39.

ricorda l'impegno dell'UE nei confronti dei suoi partner vicini e nel sostenere le riforme politiche e sociali, consolidare lo Stato di diritto, tutelare i diritti umani e promuovere lo sviluppo economico, in quanto si tratta dei migliori strumenti per rafforzare l'ordine internazionale e assicurare la stabilità nel proprio vicinato; riconosce che la politica dell'UE non deve adottare un approccio indifferenziato e che deve pertanto mostrare maggiore flessibilità e capacità di risposta alle mutevoli situazioni del suo vicinato orientale e meridionale; constata che lo strumento europeo di vicinato nella sua forma rivista non ha realizzato i propri obiettivi, in particolare per quanto concerne il principio «più progressi, più aiuti»; esorta a prendere in considerazione un'impostazione «less for less» (minori aiuti a fronte di un minore impegno) per quanto riguarda i paesi che arretrano in termini di governance, democrazia e diritti umani;

40.

evidenzia che l'approfondimento delle relazioni con gli Stati Uniti e il Canada è un aspetto di interesse strategico per l'UE e che, al tempo stesso, è importante che l'Unione rafforzi le sue relazioni con l'America centrale e meridionale, non solo per consolidare il partenariato biregionale, ma anche per affrontare congiuntamente le principali sfide globali; riconosce che l'UE è di gran lunga il partner economico più importante per gli Stati Uniti e viceversa, e che, al contempo, entrambi sono alleati internazionali strategici sia a livello bilaterale che nel quadro della NATO su questioni quali l'accordo sul nucleare con l'Iran, la Siria e l'Ucraina; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a garantire la continuità di tale relazione, fondata su valori comuni, dopo le elezioni presidenziali statunitensi di novembre 2016;

Sviluppare resilienza e investire in un autentico approccio globale: sviluppo, sostegno e potenziamento

41.

evidenzia che attualmente la garanzia della pace e della stabilità nel nostro continente, nel nostro vicinato e in Africa deve essere al centro dell'azione europea; riconosce che non può esservi sviluppo sostenibile senza sicurezza e che lo sviluppo sostenibile è la condizione necessaria per la sicurezza, la stabilità, la giustizia sociale e la democrazia; è del parere che occorra affrontare le cause alla radice dell'instabilità e della migrazione irregolare e forzata, ossia povertà, mancanza di opportunità economiche, conflitti armati, malgoverno, cambiamenti climatici, violazioni dei diritti umani, disuguaglianza e politiche commerciali che non fanno fronte a tali sfide; ritiene che la sicurezza, lo sviluppo economico e sociale e il commercio facciano parte della stessa strategia globale e debbano essere conformi al principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dall'articolo 208 del trattato di Lisbona; sollecita l'adozione di misure a livello europeo e internazionale (ONU/G20) contro i trasferimenti finanziari illegali in uscita dall'Africa;

42.

pone l'accento sul fatto che l'UE deve prestare particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di vita nei paesi del suo vicinato, usando tutti gli strumenti politici disponibili, compresi gli scambi commerciali, gli aiuti allo sviluppo, la politica ambientale e la diplomazia, nonché le capacità di gestione delle crisi; si compiace, a tale riguardo, dei nuovi partenariati dell'UE in materia di migrazione e del piano di investimenti esteri e chiede di essere coinvolto nell'attuazione di questi strumenti; sottolinea la necessità di sviluppare un nuovo approccio nei confronti dell'Africa, fondato sui valori e i principi dell'UE, che garantisca migliori opportunità per gli scambi commerciali, gli investimenti, l'accesso all'energia e la crescita economica e sostenga i paesi africani nella costruzione di istituzioni democratiche, trasparenti ed efficaci, nonché nell'attuazione di misure per attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici; è convinto che l'UE debba rivedere le proprie politiche relative allo sviluppo e agli scambi commerciali per assicurarsi che siano in linea con i propri valori e contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi; invita l'Unione europea, e in particolare gli Stati membri, a contrastare i trasferimenti finanziari illeciti e ad aumentare sensibilmente i rispettivi impegni finanziari nella regione, anche attraverso il Fondo fiduciario per l'Africa, il piano di investimenti esterni e il Fondo europeo di sviluppo; sottolinea l'importante ruolo dell'UE nel raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030; ritiene che il settore privato possa svolgere un ruolo importante nell'ambito dello sviluppo se opera all'interno di un quadro giuridicamente vincolante che definisca le responsabilità delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali;

43.

riconosce che la fornitura di aiuti dell'UE alle vittime di calamità, ai rifugiati e ad altre persone bisognose ha dato esiti contrastanti;

44.

sottolinea inoltre la necessità di intensificare la lotta contro le cause alla radice del terrorismo e della radicalizzazione, che colpiscono prevalentemente l'Africa occidentale, il Sahel, il Corno d'Africa e il Medio Oriente e che prendono come bersaglio l'Europa in misura senza precedenti; esorta l'UE a intraprendere sforzi diplomatici concertati, insieme agli Stati Uniti d'America e agli altri alleati internazionali, per convincere i partner della regione, quali Turchia, Arabia Saudita e Iran, della necessità di una strategia comune e con fondamenti giuridici volta a far fronte a tale minaccia globale; incoraggia inoltre gli sforzi di cooperazione e coordinamento con altri paesi nell'ambito di tale lotta ed esorta gli attori statali e non statali della regione ad astenersi dal fomentare ulteriori tensioni settarie ed etniche; esprime forti preoccupazioni per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nello Yemen, tra cui il bombardamento di un funerale a Sanaa l'8 ottobre 2016; chiede urgentemente un'indagine internazionale indipendente su questa e altre violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a sospendere qualsiasi forma di cooperazione nello Yemen finché tali violazioni non saranno oggetto di un'indagine e i responsabili non saranno chiamati a rispondere dei loro atti; chiede la revoca immediata del blocco imposto allo Yemen e invita tutte le parti del conflitto a riprendere il dialogo e ad adoperarsi per un cessate il fuoco sostenibile; insiste sul fatto che non può esservi una soluzione militare al conflitto;

45.

incoraggia a creare dei quadri tematici per proporre una cooperazione tra l'Unione, i paesi partner del vicinato meridionale e i principali attori regionali, segnatamente in Africa, in relazione a questioni regionali come la sicurezza, lo sviluppo, l'energia e la gestione dei flussi migratori; è del parere che il nostro vicinato darebbe prova di maggiore resilienza se si organizzasse nel quadro di una cooperazione regionale capace di fornire risposte comuni alle sfide, tra l'altro, in materia di migrazione, terrorismo e sviluppo; invita pertanto l'UE a collaborare con i suoi vicini del Maghreb per rilanciare e sviluppare ulteriormente l'Unione del Maghreb arabo;

46.

rammenta che la regione del Sahel e le altre zone ad essa connesse geograficamente rappresentano regioni prioritarie per garantire la sicurezza dell'Unione europea e pone l'accento sulla fragile situazione della sicurezza in tali zone e sulle eventuali conseguenze degli attuali disordini; invita l'UE ad adoperarsi per rafforzare la cooperazione con i paesi del Nord Africa e del Sahel nella lotta contro le crescenti attività terroristiche nella regione sahelo-sahariana; sottolinea che le difficili condizioni di vita in alcuni luoghi possono spingere una parte della popolazione verso l'alternativa del terrorismo islamico; incoraggia lo sviluppo di una strategia coerente e solida per la regione del Sahel, volta a migliorare la governance nonché la responsabilità e la legittimità delle istituzioni statali e regionali, a rafforzare la sicurezza, a contrastare la radicalizzazione, la tratta di essere umani e il traffico di armi e stupefacenti, e a consolidare le politiche economiche e di sviluppo; è convinto che il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni regionali e subregionali, soprattutto in Africa, sia cruciale ai fini della prevenzione e risoluzione dei conflitti e della cooperazione in materia di sicurezza; sottolinea che l'UE deve fornire una reale risposta alla situazione relativa alla sicurezza, non solo in termini economici, ma anche politici e militari;

47.

evidenzia l'importanza di trovare una soluzione sostenibile al conflitto in Siria, in linea con il processo di transizione enunciato nel comunicato di Ginevra e nella risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; sostiene gli sforzi a guida ONU volti a facilitare i negoziati fra tutte le parti del conflitto siriano per un accordo politico inclusivo; chiede al VP/AR di elaborare con urgenza una strategia europea per la Siria; è convinto che i negoziati bilaterali tra la Russia e gli Stati Uniti non saranno sufficienti per dare una risposta sostenibile alla crisi siriana; invita l'UE a discostarsi dalla propria posizione di marginalizzazione diplomatica e a usare il proprio peso nei confronti di attori chiave quali l'Iran, l'Arabia Saudita, la Turchia, il Qatar e la Russia per garantire che assumano una posizione costruttiva e si astengano dal contribuire a un ulteriore aggravamento della situazione; continua a esortare tutti i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a onorare le proprie responsabilità riguardo alla crisi siriana; ricorda il reiterato esercizio del diritto di veto da parte della Russia e di altri paesi in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ritiene che ciò sia in contrasto con gli sforzi internazionali di pace e risoluzione del conflitto in Siria e nella regione; evidenzia che occorre valutare la possibilità di imporre sanzioni nei confronti di tutte le persone ed entità implicate in crimini contro l'umanità in Siria; esprime profonda preoccupazione per le violazioni diffuse e massicce del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani perpetrate da tutte le parti del conflitto siriano e sottolinea l'importanza di garantire che i responsabili rispondano di tali atti; ribadisce il proprio sostegno ai paesi confinanti con la Siria che stanno affrontando enormi sfide legate all'accoglienza di milioni di rifugiati; ribadisce il proprio pieno sostegno all'indipendenza, all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Iraq e della Siria, nel pieno rispetto dei diritti di tutti i gruppi etnici e religiosi;

48.

riconosce il ruolo della Turchia quale importante partner per risolvere il conflitto in Siria, contrastare l'IS/Daesh in Siria e Iraq e affrontare la crisi migratoria; condanna fermamente il tentato colpo di Stato militare ai danni del governo democraticamente eletto della Turchia; incoraggia il governo turco a tutelare l'ordine costituzionale, sottolineando nel contempo l'importanza del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della libertà d'espressione e dell'indipendenza della magistratura e dei media nel periodo immediatamente successivo al colpo di Stato, in linea con i propri impegni in qualità di membro del Consiglio d'Europa; sottolinea che la Turchia dovrebbe cooperare strettamente con il Consiglio d'Europa al fine di garantire che tutte le procedure rispettino lo Stato di diritto; è allarmato per la natura repressiva e la portata dell'epurazione avviata dopo il tentato colpo di Stato, che ha comportato un grave arretramento delle libertà fondamentali e dei diritti umani in Turchia; è particolarmente preoccupato riguardo all'aumento dei casi di uso eccessivo della forza da parte della polizia e di maltrattamenti dei detenuti, all'impunità persistente per le violazioni dei diritti umani e all'erosione dell'indipendenza della magistratura;

49.

sottolinea la necessità di giungere a una soluzione del conflitto mediorientale basata su due Stati — secondo i parametri stabiliti dalle conclusioni del Consiglio del luglio 2014 — che assicuri uno Stato di Israele sicuro e uno Stato di Palestina capace di esistenza autonoma sulla base dei confini del 1967 e che risolva le questioni relative allo status permanente allo scopo di porre fine al conflitto; invita l'UE ad assumersi la propria responsabilità e diventare un vero e proprio attore e facilitatore nel processo diplomatico; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adottare provvedimenti urgenti per salvaguardare la fattibilità della soluzione basata su due Stati e a creare una dinamica positiva che conduca a veri e propri negoziati di pace; invita le autorità israeliane a cessare immediatamente la loro politica di insediamenti e a fare marcia indietro; sottolinea che il rispetto del diritto internazionale umanitario e della normativa internazionale in materia di diritti umani da parte di tutti e in qualsiasi circostanza resta un presupposto essenziale per giungere a una pace giusta e duratura; pone l'accento sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE rispetto a situazioni di occupazione o annessione di territori;

50.

ritiene che la lotta contro i trafficanti di esseri umani sia possibile solo in presenza di una cooperazione con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo e di tutta l'Africa che si basi sul rispetto dei diritti umani; ritiene, a tal proposito, che l'Unione europea e gli Stati membri debbano cooperare con i partner internazionali per affrontare i fattori di spinta alla base della migrazione;

51.

sostiene con vigore il rafforzamento della «responsabilità di proteggere» (R2P) quale importante principio che guida il lavoro dell'Unione europea e degli Stati membri in tutti gli scenari di conflitto, nonché in materia di diritti umani e di sviluppo;

Il potere della diplomazia europea: conoscenza, impegno e impatto

52.

sottolinea l'immenso potenziale dell'UE quale superpotenza diplomatica, che poggia sul vasto ventaglio di strumenti a nostra disposizione e sul nostro potere normativo nell'ambito della democrazia, della libertà e dei diritti umani; sottolinea, in tale contesto, il ruolo centrale di coordinamento svolto dal VP/AR, dal SEAE e dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi;

53.

reputa che si dovrebbe dedicare un'attenzione particolare a prevenire i conflitti, affrontare le cause profonde dell'instabilità e garantire la sicurezza delle persone; riconosce che le azioni tempestive di prevenzione dei rischi a lungo termine di conflitti violenti sono più efficaci e meno dispendiose in termini di tempo e denaro rispetto alle operazioni di mantenimento della pace; esorta l'UE a dar prova di leadership politica per quanto riguarda la diplomazia preventiva e la mediazione dei conflitti; giudica positivamente, a tale proposito, il ruolo svolto dal sistema di allerta rapida di prevenzione dei conflitti dell'UE, dalla squadra di supporto alla mediazione del SEAE e dall'Istituto europeo per la pace; invita a sviluppare ulteriormente le capacità dell'UE di prevenzione e di mediazione dei conflitti; sottolinea che la partecipazione delle donne ai colloqui per la risoluzione dei conflitti è essenziale per promuovere i diritti e la partecipazione delle donne e rappresenta un primo passo verso la loro piena inclusione nei futuri processi di transizione; invita il VP/AR e la Commissione ad aumentare le risorse finanziarie e amministrative destinate a gestire la mediazione, il dialogo, la riconciliazione e la risposta alle crisi; esorta gli Stati membri ad attenersi rigorosamente alle norme stabilite dalla posizione comune dell'Unione europea sulle esportazioni di armi e a cessare il commercio di armi con i paesi terzi che non soddisfano i criteri elencati; insiste affinché l'UE intensifichi il dialogo e la cooperazione politici sul disarmo, sulla non proliferazione e sul controllo delle armi;

54.

incoraggia vivamente ulteriori negoziati per la riunificazione di Cipro onde giungere a una conclusione rapida e positiva;

55.

ritiene che l'Unione europea e i suoi Stati membri debbano elaborare un'efficace politica estera, di sicurezza e di difesa che rispetti gli interessi nazionali e che miri nel contempo alla cooperazione con i partner internazionali, le Nazioni Unite, le ONG, i difensori dei diritti umani e altri soggetti su questioni di interesse comune, nell'ottica di promuovere la pace, la prosperità e la stabilità in tutto il mondo; sottolinea la necessità di una stretta collaborazione con le altre potenze mondiali e regionali contro le minacce e le sfide globali; mette in rilievo, nello specifico, l'importanza fondamentale delle relazioni transatlantiche, fondate su interessi e valori comuni; osserva che il rilancio dei partenariati strategici, finalizzato a trasformarli in uno strumento efficace di politica estera, dovrebbe essere una priorità per l'UE;

56.

è del parere che l'UE dovrebbe migliorare e intensificare i suoi sforzi diplomatici in Asia, anche con l'ASEAN, al fine di contribuire a una maggiore stabilità e sicurezza nelle zone di conflitto dove si sono inasprite le tensioni, lavorando a stretto contatto con i partner della regione e rispettando il diritto internazionale, anche nel Mar cinese meridionale e nell'Oceano indiano, e al fine di affrontare le questioni relative alla tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto; rileva che l'UE dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo di relazioni pacifiche tra la Cina e i paesi vicini nel Mar cinese meridionale, tra cui Vietnam, Taiwan e Filippine, attraverso meccanismi bilaterali costruttivi così come meccanismi multilaterali inclusivi; ritiene che il rafforzamento e il rinnovamento delle strutture dell'ordine internazionale non possano essere realizzati senza il coinvolgimento dell'Asia e in particolare della Cina; sottolinea che, alla luce delle ambizioni globali della Cina, i rapporti UE-Cina devono andare oltre i legami economici e abbracciare altri ambiti, ponendo l'accento sul ruolo della Cina in seno alle Nazioni Unite, sulla sua influenza nei conflitti regionali nei paesi a essa vicini e sul suo contributo nel far fronte alle sfide globali;

57.

invita l'Unione europea a non abbandonare completamente le zone attualmente di minore interesse strategico, ma che in futuro potrebbero diventare nuovamente rilevanti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista umano e militare, come ad esempio l'Asia centrale, l'Africa sub-sahariana o l'Artico, e che sono oggetto di particolare attenzione da parte delle altre potenze mondiali;

58.

ricorda l'importanza del potere normativo dell'Europa e chiede di rafforzare ulteriormente la diplomazia culturale e scientifica dell'UE nell'ottica di diffondere e promuovere al di là dei nostri confini i punti di forza e i valori europei; sottolinea inoltre il potere della diplomazia economica, tra cui le sanzioni, quale strumento per attuare le politiche dell'UE;

59.

evidenzia il ruolo della diplomazia parlamentare nel rafforzare la cooperazione politica con i partner dell'UE;

60.

sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, anche mediante una cooperazione più intensa tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sulle questioni di politica estera e di sicurezza dell'UE;

61.

pone l'accento sul ruolo degli attori non statali e delle organizzazioni della società civile quali attori della diplomazia e partner chiave dell'UE, sottolineando l'importanza dell'assistenza e dell'impegno dell'UE in loro favore;

62.

sottolinea la necessità di accelerare il consolidamento di un autentico servizio diplomatico europeo e, nello specifico, di rafforzare le sue competenze tematiche, le sue capacità di previsione e pianificazione strategica, nonché il settore dell'intelligence; ritiene importante assegnare alle rappresentanze del SEAE in zone di crisi anche una funzione consolare al fine di assistere i cittadini dell'UE; insiste sulla necessità di trovare un giusto equilibrio tra il personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e i funzionari UE presso il SEAE, anche a livello di posizioni dirigenziali;

63.

pone l'accento sul fatto che i mezzi finanziari disponibili per l'azione esterna dell'UE non sono commisurati alle sfide odierne; chiede a tale proposito, nel contesto dell'imminente riesame intermedio, un incremento sostanziale delle risorse disponibili nell'ambito della rubrica IV del Quadro finanziario pluriennale;

64.

chiede maggiore responsabilità e trasparenza, in particolare per quanto riguarda la negoziazione di accordi internazionali;

65.

si rammarica profondamente del bilancio limitato di circa 320 milioni di EUR (0,2 % del bilancio dell'Unione) destinato alla PESCdell'UE (PESC) e chiede una migliore gestione dei flussi finanziari ai fini dell'esecuzione di tale bilancio; sottolinea che la dotazione di bilancio decisa per il 2016 si è mantenuta allo stesso livello del 2015 e che il margine disponibile a fine marzo 2016 ammontava a 170 milioni di EUR, a seguito dell'approvazione di 5 milioni supplementari per misure di sicurezza nel quadro della missione dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) e di 10 milioni per la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia); si dichiara preoccupato per la scarsità delle risorse disponibili in considerazione degli impegni cui occorrerà far fronte nel corso del 2016, dal momento che solo per proseguire le missioni che giungeranno a scadenza nel 2016 si prevede un bilancio suppletivo di 169 milioni di EUR;

66.

sottolinea il ruolo importante della cultura nella politica esterna dell'UE per promuovere il dialogo, la comprensione e l'apprendimento reciproci; sottolinea che le politiche mirate in materia di cultura e istruzione possono sostenere gli obiettivi chiave della politica estera e di sicurezza dell'UE e concorrere a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani; ribadisce il ruolo del dialogo interculturale e interreligioso nella lotta all'estremismo, alla radicalizzazione e all'emarginazione; invita la Commissione e il SEAE a tenere presenti la diplomazia culturale e il dialogo interculturale negli strumenti per le relazioni esterne dell'UE e nell'agenda dell'UE per lo sviluppo; invita il SEAE e le delegazioni dell'Unione in tutto il mondo a nominare un addetto culturale in ogni rappresentanza UE nei paesi terzi partner; sottolinea inoltre il ruolo cruciale dell'istruzione nel promuovere la cittadinanza e le competenze interculturali, nonché nel realizzare migliori prospettive economiche e migliorare la salute; incoraggia gli attuali sforzi della Commissione volti a rafforzare il ruolo della cooperazione nel campo della scienza e della ricerca quali strumenti di persuasione («soft power») nelle relazioni esterne europee; sottolinea come lo scambio scientifico possa contribuire alla creazione di coalizioni e alla risoluzione dei conflitti, soprattutto nel quadro delle relazioni con i paesi limitrofi dell'UE;

o

o o

67.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0249.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/101


P8_TA(2016)0504

Strumenti PAC volti a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sugli strumenti della PAC intesi a ridurre la volatilità dei prezzi nei mercati agricoli (2016/2034(INI))

(2018/C 238/08)

Il Parlamento europeo,

visti i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che definiscono la politica agricola comune dell'Unione europea,

visto lo studio del marzo 2016 condotto per la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale dal titolo «State of Play of Risk Management Tools Implemented by Member States during the period 2014-2020: National and European Frameworks» (Situazione attuale degli strumenti di gestione del rischio attuati dagli Stati membri nel periodo 2014-2020: quadro nazionale e quadro europeo),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A8-0339/2016),

A.

considerando che l'instabilità e la volatilità dei prezzi hanno sempre caratterizzato i mercati agricoli e che negli ultimi anni sono diventate un elemento strutturale dell'agricoltura a livello sia europeo che mondiale, a causa del rapido susseguirsi di shock della domanda, dell'offerta e dei prezzi;

B.

considerando che l'agricoltura deve affrontare la grande sfida dell'aumento della popolazione mondiale, mentre una quota significativa della popolazione del pianeta continua a soffrire di malnutrizione, e che la volatilità dei mercati agricoli alle variazioni della produzione e agli squilibri tra offerta e domanda continuerà ad aumentare;

C.

considerando che i cambiamenti climatici e i parassiti si ripercuotono negativamente sui livelli di produzione agricola e che le manifestazioni dei cambiamenti climatici, quali siccità e inondazioni, contribuiscono alla volatilità dei prezzi;

D.

considerando che le condizioni macroeconomiche possono svolgere un ruolo chiave nella volatilità dei prezzi, compresi i fattori strutturali quali tassi di cambio, prezzi dell'energia e dei fertilizzanti, tassi di interesse e speculazione sui mercati agricoli;

E.

considerando che, al di fuori dell'Unione, i grandi attori globali dei mercati agricoli attuano politiche volte alla riduzione della volatilità e che anche il G20 dell'agricoltura si è impegnato ad affrontare tale questione, nel contesto dello sviluppo sostenibile, adottando azioni volte a contrastare gli effetti negativi dell'eccessiva volatilità dei prezzi delle materie prime agricole sulla sicurezza alimentare;

F.

considerando che ogni regione del mondo ha i propri modelli di produzione e applica misure diverse in relazione all'ambiente e al benessere animale, con possibili gravi ripercussioni sul prezzo/costo di produzione, e che gli agricoltori europei dovrebbero poter essere competitivi sul mercato mondiale;

G.

considerando che scelte politiche, come l'attuazione di embarghi commerciali, possono causare un aumento della volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli;

H.

considerando che l'Unione europea non dispone attualmente di una reale rete di sicurezza per limitare la volatilità del mercato, il che costituisce un considerevole disincentivo per gli agricoltori a mantenere le loro attività nel territorio dell'UE;

I.

considerando che in questi ultimi decenni l'apertura dei mercati e le scelte che hanno condotto alla globalizzazione dell'economia, in particolare dietro l'impulso degli accordi dell'OMC o degli accordi commerciali bilaterali, hanno consentito una maggiore fluidità dei mercati, ma hanno altresì contribuito ad accentuare il fenomeno della volatilità dei prezzi nel settore agricolo;

J.

considerando che gli agricoltori hanno dovuto far fronte a un aumento dei costi di produzione e del debito agricolo e che nell'UE 2,4 milioni di aziende agricole sono scomparse tra il 2005 e il 2010, con la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro nelle zone rurali;

K.

considerando che i mercati agricoli, quali luogo di incontro tra la domanda e l'offerta, sono per natura instabili, che la presenza di attori finanziari tende a rafforzare tale instabilità e che la limitata elasticità della domanda alimentare mondiale rispetto all'offerta di prodotti agricoli contribuisce ad aumentare l'effetto degli squilibri reali o presunti sugli attori dei mercati, con impatti a volte folgoranti sui prezzi dei prodotti agricoli;

L.

considerando che la finanziarizzazione dell'economia globale e la speculazione che l'accompagna possono avere conseguenze sui mercati agricoli e contribuire potenzialmente a un aumento degli squilibri e della volatilità dei prezzi quando le materie prime sono utilizzate semplicemente come valori finanziari; che, come sottolineato dalle terribili rivolte per la fame del 2008, tale finanziarizzazione eccessiva può essere devastante ed eticamente riprovevole se minaccia la sicurezza alimentare delle popolazioni più povere e più malnutrite del pianeta;

M.

considerando che l'Unione europea è responsabile di contribuire alla sicurezza alimentare in Europa e al mantenimento di una posizione competitiva degli agricoltori e orticoltori europei nel mercato mondiale;

N.

considerando l'importanza del settore agricolo e agroalimentare per l'economia dell'UE e la sua capacità di contribuire a una crescita sostenibile;

O.

considerando che la volatilità dei prezzi genera un elevato livello di incertezza tra produttori e consumatori perché i primi ritengono che i loro redditi e la loro capacità di investire, nonché la sostenibilità a lungo termine delle loro attività, siano minacciate quando i prezzi sono bassi, mentre per i consumatori la possibilità di nutrirsi e di accedere ai prodotti di base può essere compromessa da prezzi elevati dei prodotti alimentari, generando situazioni di crisi;

P.

considerando che la volatilità dei prezzi sta danneggiando il settore agricolo e agroalimentare, il che può compromettere gli investimenti, la crescita e l'occupazione e può ripercuotersi negativamente anche sull'approvvigionamento dei consumatori, sulla sicurezza alimentare e sul buon funzionamento della PAC;

Q.

considerando che la volatilità dei prezzi incide sulla capacità degli agricoltori di investire e creare occupazione, a scapito della modernizzazione, dell'innovazione, della partecipazione dei giovani all'agricoltura e del ricambio generazionale;

R.

considerando che l'agricoltura sostenibile, quale fonte di alimenti di alta qualità, può essere assicurata solamente se gli agricoltori ricevono adeguati prezzi franco azienda che coprano tutti i costi di una produzione sostenibile;

S.

considerando che, nel contesto della «rivoluzione digitale», una maggiore trasparenza dei mercati europei e un accesso tempestivo alle informazioni possono contribuire, insieme ad altri strumenti, a limitare la volatilità dei mercati e dei prezzi tramite un accesso migliore e più oggettivo degli operatori economici alle evoluzioni dei mercati agricoli, partecipando a garantire una migliore protezione dei redditi degli agricoltori e ostacolando la speculazione sui mercati agricoli;

T.

considerando che la PAC quale riformata nel 2013 comprende strumenti di gestione dei rischi nel quadro della politica di sviluppo rurale per i quali sono attualmente spesi soltanto il 2 % del bilancio del secondo pilastro e lo 0,4 % del bilancio della PAC;

Situazione attuale e obiettivi

1.

ritiene che l'esposizione degli agricoltori alla volatilità dei prezzi aumenterà per una varietà di cause quali l'instabilità e l'imperfezione dei mercati agricoli, la globalizzazione e la sofisticazione dei mercati agricoli, la crescente variabilità dell'offerta dovuta all'instabilità climatica, l'aumento dei rischi sanitari e il fragile equilibrio della filiera alimentare;

2.

reputa necessario adottare una politica più incisiva e coerente, con strumenti mirati a livello nazionale e di UE, volta a garantire una produzione agricola polifunzionale e sostenibile in tutta l'Unione accompagnata da prezzi equi e remunerativi, in particolare riducendo gli effetti negativi sugli operatori più esposti alla volatilità dei prezzi;

3.

osserva che non tutti i settori agricoli presentano la stessa esposizione alla volatilità dei prezzi e che la calibrazione degli strumenti delle politiche pubbliche o delle strategie di mitigazione per gli attori interessati deve essere adattata a ciascun settore e ai rischi reali, attuali e futuri, cui gli agricoltori devono far fronte;

4.

osserva che, mentre l'Unione europea riduce il sostegno strategico all'agricoltura, i suoi concorrenti sul mercato mondiale, in particolare gli Stati Uniti, il Brasile e la Cina, stanziano un sostegno finanziario pubblico molto significativo e crescente per sviluppare nuovi modelli della politica sui rischi e fornire strumenti che proteggano i loro agricoltori dagli effetti della volatilità dei prezzi;

5.

rileva che l'Unione europea è il solo attore del settore agricolo a fondare la sua politica agricola su un sostegno dissociato dalla produzione e, allo stesso tempo, ad aver smantellato nel corso degli anni il suo regime di sostegno strategico all'agricoltura;

6.

osserva che gli Stati Uniti, nel quadro della legge sull'agricoltura del 2014, hanno messo a punto delle polizze assicurative specifiche per i vari settori agricoli;

7.

sottolinea che la PAC è cambiata con continuità nel corso degli ultimi decenni e che i suoi principali obiettivi di garantire condizioni di vita decorose agli agricoltori e una fornitura alimentare stabile e sicura a prezzi accessibili restano validi;

8.

sottolinea a tale proposito che una politica comune europea è fondamentale per un settore responsabile di garantire la sicurezza della fornitura e dei prodotti alimentari e che svolge un ruolo chiave nell'utilizzo delle risorse naturali e nello sviluppo economico e ambientale sostenibile delle zone rurali;

9.

mette in evidenza l'importanza di usare le sinergie tra la PAC e le altre politiche dell'UE;

10.

sottolinea che le ultime riforme della PAC hanno quasi interamente dissociato gli aiuti diretti dalla produzione, hanno continuato il processo di convergenza dei pagamenti diretti e hanno tenuto maggiormente conto delle preoccupazioni sociali e, in particolare, ambientali;

11.

osserva con preoccupazione che nel corso degli anni le risorse della PAC sono diminuite, in particolare quelle destinate alle azioni rientranti nell'organizzazione comune dei mercati (OCM), aprendo la prospettiva di una nuova nazionalizzazione della PAC e pregiudicando le condizioni di giustizia e parità nel mercato unico dell'UE;

12.

sottolinea che i redditi annui medi degli agricoltori dell'UE sono rimasti stazionari o sono persino diminuiti negli ultimi dieci anni mentre i costi di produzione sono aumentati in modo costante, il che a sua volta ha provocato una riduzione consistente del numero di aziende agricole e una potenziale perdita di molti posti di lavoro nelle zone rurali;

13.

ritiene che la Commissione dovrebbe utilizzare l'intero margine finanziario disponibile nell'ambito dell'OCM unica;

14.

deplora il tasso di attuazione molto lento degli strumenti dell'OCM unica per ridurre gli effetti negativi della volatilità dei prezzi e gestire le perturbazioni del mercato;

15.

sottolinea che la maggior parte degli strumenti di gestione del rischio, dei fondi di mutualità e degli strumenti di stabilizzazione del reddito e di assicurazione concessi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale è al momento attuata in modo non omogeneo e con finanziamenti di bilancio limitati;

16.

raccomanda pertanto che le attuali misure del secondo pilastro siano rafforzate allo scopo di potenziare la competitività dell'agricoltura europea e di coinvolgere da vicino le organizzazioni dei produttori nel processo di attuazione;

17.

invita la Commissione a eseguire un'analisi approfondita dei motivi sottesi alla debole diffusione degli strumenti a disposizione nell'ambito del secondo pilastro della PAC e all'attuazione non ottimale dell'OCM unica, allo scopo di rivedere di conseguenza le pertinenti disposizioni;

18.

sottolinea l'importanza di mantenere nella PAC attuale gli aiuti diretti disaccoppiati e il regime di pagamento unico per superficie, che costituiscono una compensazione per i servizi pubblici e un elemento fondamentale a garanzia del reddito degli agricoltori e di una certa stabilità finanziaria degli stessi;

19.

mette in evidenza tuttavia che la PAC attuale, che manca di strumenti reattivi ed efficaci, non ha risposto in modo adeguato alla crescente volatilità registrata sui mercati né permesso agli agricoltori di reagire ai segnali del mercato o di sviluppare soluzioni per far fronte ai cambiamenti dei prezzi;

20.

invita la Commissione a intervenire con urgenza a sostegno del settore agricolo delle regioni ultraperiferiche, montuose e più svantaggiate, dove i costi legati alla produzione, al raccolto e alla commercializzazione dei prodotti agricoli al di fuori delle rispettive zone di produzione sono molto più elevati rispetto ad altre regioni, e a fornire indicatori specifici per l'attivazione delle misure della rete di sicurezza per i mercati agricoli di tali regioni;

21.

ritiene che l'autonomia e la sicurezza alimentari dell'UE e lo sviluppo di un settore agricolo competitivo e sostenibile in tutta l'UE che soddisfi le esigenze dei cittadini debbano continuare a costituire obiettivi strategici per il futuro della PAC e che allo stesso tempo debbano essere garantite con urgenza condizioni di vita giuste agli agricoltori;

22.

reputa che una produzione alimentare sostenibile non possa prescindere dagli agricoltori europei, che sono continuamente esposti alla volatilità dei prezzi e dipendono in larga misura da mercati e prezzi stabili, così come da adeguati finanziamenti pubblici e misure che tutelino la competitività delle aziende agricole, anche quelle a conduzione familiare;

23.

sottolinea a tale proposito il ruolo importante svolto dai giovani agricoltori e dai nuovi operatori del settore nel garantire il futuro dell'agricoltura europea;

Proposte

Organizzazione delle filiere e contrattualizzazione

24.

ritiene che i produttori primari siano l'anello più debole della catena di approvvigionamento alimentare, in particolare date la concentrazione e le dimensioni in aumento del settore del commercio al dettaglio a livello europeo e nazionale, e che debba essere loro permesso di riunirsi in organismi quali cooperative, organizzazioni dei produttori, associazioni di categoria o organizzazioni interprofessionali;

25.

chiede alla Commissione di facilitare la contrattualizzazione adattando, conformemente all'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'UE in materia di concorrenza alle esigenze specifiche del settore agricolo, prevedendo norme e un'attuazione uniformi in tutti gli Stati membri; ritiene che gli obiettivi della PAC debbano continuare a prevalere sulle norme di concorrenza e che qualsiasi iniziativa volta ad adeguare meglio il diritto in materia di concorrenza alle specificità del settore agricolo dovrebbe fondarsi sul regolamento unico OCM;

26.

sottolinea che il potere negoziale dei produttori deve essere rafforzato nella filiera alimentare, mediante contratti standard, trasparenti, equilibrati e negoziati collettivamente, allo scopo di mettere gli agricoltori in condizione di rispondere alle pratiche commerciali sleali, promuovere la propria competitività, migliorare la propria stabilità dei redditi, generare valore aggiunto e investire nell'innovazione;

27.

chiede alla Commissione di istituire un quadro legislativo dell'UE che vieti nella filiera alimentare le pratiche commerciali sleali suscettibili di causare la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli;

28.

sottolinea che questi contratti dovrebbero avere una durata adeguata e stabilire il prezzo, le scadenze dei pagamenti e le altre condizioni relative alla fornitura dei prodotti agricoli;

29.

ritiene che gli agricoltori nei diversi settori agricoli dovrebbero essere in grado di negoziare collettivamente i termini contrattuali mediante organizzazioni dei produttori dalle dimensioni corrispondenti a quelle dei gruppi industriali o di distribuzione con i quali negoziano;

30.

rileva che le potenzialità offerte dai contratti della filiera integrata a più lungo termine, dai contratti a termine e dai contratti a margine fisso, nonché la possibilità di «bloccare» per un determinato periodo di tempo prezzi che rispecchino i costi di produzione potrebbero offrire ai produttori uno strumento con cui gestire l'impatto della volatilità sui loro margini;

31.

ritiene che dovrebbe essere prevista anche l'opzione di ricorrere a nuovi strumenti nei rapporti contrattuali e che debbano essere messi a disposizione strumenti di mediazione contrattuale;

32.

osserva che le organizzazioni interprofessionali promuovono un clima di fiducia e dialogo tra le diverse parti interessate (produttori, trasformatori e distributori) e facilitano la creazione di valore aggiunto mediante iniziative congiunte che aiutano gli agricoltori a comprendere meglio i mercati e la produzione, promuovere le migliori pratiche e la trasparenza del mercato, prevedere le potenzialità produttive, contribuire a una migliore gestione dell'offerta ed elaborare contratti standard che siano compatibili con le norme e la regolamentazione dell'UE;

33.

chiede alla Commissione di promuovere l'istituzione di organizzazioni interprofessionali a livello dell'UE che tutelino congiuntamente gli interessi dei produttori nei settori maggiormente orientati ai mercati transnazionali, quale ad esempio il settore ortofrutticolo;

34.

riconosce gli sforzi compiuti dalle cooperative europee per formare unioni e aiutare i produttori a migliorare la loro posizione nella catena di valore e ritiene necessario incoraggiarle a svolgere un ruolo maggiore nei settori agricoli, riducendo in tale modo gli effetti di una eccessiva volatilità del mercato;

Sistemi di gestione del rischio

35.

raccomanda, in una PAC orientata al mercato, di sviluppare ulteriormente gli strumenti di gestione del rischio climatico, sanitario ed economico, in particolare i diversi tipi di assicurazioni contro i rischi per la produzione agricola, gli strumenti di stabilizzazione del reddito, i meccanismi di accantonamento individuale e i fondi di mutualità e lo strumento di stabilizzazione del reddito, per limitare gli effetti della volatilità dei prezzi e incoraggiare una gestione lungimirante delle aziende agricole;

36.

invita la Commissione a promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e a sviluppare nuovi strumenti che non dovrebbero essere soltanto equi, efficienti e reattivi ma anche economicamente accessibili e aperti agli agricoltori, allo scopo di prevenire e gestire i rischi associati alla volatilità dei prezzi e quindi gettare le basi per un dialogo sulle future riforme della PAC;

37.

sottolinea che tali strumenti, che vanno ad affiancarsi al sistema dei pagamenti diretti, devono essere dotati di risorse sufficienti per aumentare la resilienza dell'agricoltura, riducendo al contempo la necessità di gestire le crisi a posteriori;

38.

ritiene che i fondi di mutualità settoriali gestiti, istituti per iniziativa degli agricoltori, possono garantire una certa stabilità dei redditi degli agricoltori dato che i margini di profitto realizzati sui loro prodotti variano;

39.

reputa inoltre che tali fondi di mutualità non dovrebbero sostituire il sostegno fornito dall'Unione e dovrebbero essere integrati al sostegno nazionale;

40.

invita inoltre la Commissione a intraprendere iniziative offrendo incentivi alla creazione di tali fondi, garantendo nel contempo che qualsiasi futuro sistema di gestione del rischio debba rispettare, e se del caso integrare, i regimi di assicurazione adottati dagli Stati membri a livello nazionale;

41.

ritiene che la volatilità dei prezzi possa essere gestita anche a livello nazionale e invita gli Stati membri a prendere in considerazione la volatilità del mercato nelle loro norme fiscali consentendo agli agricoltori di creare meccanismi di accantonamento individuale che potrebbero essere esenti da tasse;

42.

reputa che dal punto di vista economico gli agricoltori siano tra gli attori più vulnerabili sul mercato, in particolare quelli che hanno investito nello sviluppo delle loro aziende;

43.

è del parere che gli strumenti della PAC, quali un'efficace assistenza ai flussi di cassa o un sistema di risparmio precauzionale, dovrebbero anche evitare che lo slancio a favore degli investimenti vada perso;

44.

sottolinea che le aziende agricole possono permettersi di essere innovatrici soltanto se i costi del capitale sono bassi e se è disponibile una certa liquidità; evidenzia a tal proposito che un reddito stabile è una condizione essenziale per permettere agli agricoltori di accedere al credito;

45.

osserva che il ruolo e le azioni del settore bancario hanno un impatto marcato sui produttori e che i crescenti livelli di debito agricolo impongono un onere aggiuntivo al settore nei periodi di volatilità;

46.

sottolinea l'importanza di informare meglio gli agricoltori sul ruolo chiave che la Banca europea per gli investimenti svolge nel sostenere e sviluppare l'economia rurale e su come beneficiare di strumenti finanziari innovativi;

47.

reputa che gli agricoltori e le organizzazioni del settore debbano essere informati meglio riguardo alla modernizzazione, alla sostenibilità e alla competitività delle aziende, fornendo loro nel contempo corsi di formazione sulla gestione dei rischi, i dati di mercato, i margini e la volatilità;

48.

invita la Commissione ad adottare, in stretta cooperazione con le autorità nazionali e le associazioni di agricoltori, un piano di sensibilizzazione sugli strumenti di gestione del rischio disponibili nel quadro del secondo pilastro e dell'OCM unica;

49.

chiede agli Stati membri e alle autorità locali di rafforzare gli aspetti summenzionati nei loro programmi di educazione e di formazione professionale in ambito agricolo;

50.

ritiene che uno dei modi per stabilizzare i mercati e ridurre la volatilità dei prezzi sia garantire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda;

Osservatori dei mercati agricoli e dei prezzi

51.

è del parere che i mercati agricoli debbano essere trasparenti, caratteristica che può essere conseguita rendendo la pubblicazione delle informazioni esistenti sui prezzi e sui costi più tempestiva, facilmente accessibile e utile per tutte le parti interessate nella catena di approvvigionamento, dalla produzione alla distribuzione, limitando in tal modo la speculazione e la volatilità dei prezzi;

52.

rileva, tuttavia, che la trasparenza dei prezzi di per sé non contribuirà a migliorare la resilienza degli agricoltori alla volatilità dei prezzi o a risolvere eventuali difetti strutturali dell'organizzazione dei mercati, come ad esempio gli squilibri tra domanda e offerta;

53.

incoraggia la creazione di una mappa europea con informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei prodotti agricoli;

54.

plaude all'estensione degli strumenti supplementari di monitoraggio del mercato ad altri settori;

55.

sottolinea che la conoscenza della formazione e dell'andamento dei prezzi nonché delle tendenze dell'approvvigionamento rappresenta un importante vantaggio per gli agricoltori in fase di negoziazione dei contratti con le altre parti interessate;

56.

raccomanda la creazione di osservatori europei dei prezzi agricoli, che coprano l'intera catena, dal prezzo alla produzione al prezzo finale di vendita, allo scopo di fornire un'analisi continua segmento per segmento dei mercati agricoli;

57.

raccomanda il coinvolgimento delle parti interessate economiche nella messa a disposizione di dati aggiornati e pertinenti sull'andamento e sulle prospettive a medio e a breve termine con una frequenza mensile o quindicinale a seconda delle necessità specifiche del settore interessato;

58.

esorta la Commissione a fornire agli osservatori le risorse necessarie a consentire loro di formulare raccomandazioni anziché limitarsi al mero monitoraggio delle perturbazioni;

Strumenti per la prevenzione e la gestione delle crisi

59.

osserva che in un'economia globalizzata gli strumenti tradizionali di gestione delle crisi della PAC (intervento pubblico e ammasso privato) non risultano essere sufficientemente efficaci;

60.

chiede pertanto alla Commissione di sviluppare strumenti del settore pubblico e privato che siano modulabili e/o integrabili vicendevolmente, affiancati da un meccanismo mirato e vincolante di allerta precoce per garantire il corretto funzionamento dei mercati e rispondere alle crisi dei mercati;

61.

è del parere che la Commissione dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione nell'ambito dell'OCM unica per lottare contro le crisi;

62.

si rammarica per l'utilizzo ridotto della riserva di crisi, dovuto principalmente alle norme di bilancio, in particolare la regola dell'annualità, e al potere discrezionale che la Commissione può esercitare nello sbloccare i fondi dalla riserva;

63.

chiede pertanto che la riserva di crisi sia costituita al di fuori del bilancio della PAC e che funga da fonte di finanziamento degli strumenti di gestione delle crisi;

64.

considera le misure anticicliche strumenti di prevenzione e gestione delle crisi mediante i quali, congiuntamente agli strumenti di gestione del rischio, l'UE può intervenire sui mercati agricoli in casi di crisi «di forza maggiore» per evitare cospicui tagli ai prezzi;

65.

invita la Commissione a condurre uno studio sullo sviluppo di meccanismi volti a prevenire e affrontare le crisi dovute alla volatilità dei prezzi ricorrendo agli aiuti anticiclici e a prevedere una maggiore flessibilità nei bilanci annuali, entro i limiti della dotazione finanziaria pluriennale, al fine di tenere conto degli aiuti anticiclici;

o

o o

66.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 15 dicembre 2016

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/108


P8_TA(2016)0505

I casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti (2016/3026(RSP))

(2018/C 238/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Tibet, in particolare quelle del 25 novembre 2010 sul Tibet: piani per rendere il cinese la lingua principale dell'istruzione (1), del 27 ottobre 2011 sul Tibet e in particolare sull'immolazione di suore e monaci (2), e del 14 giugno 2012 sulla situazione dei diritti umani in Tibet (3),

viste le sue precedenti risoluzioni del 26 novembre 2009 sulla situazione in Cina: diritti delle minoranze e applicazione della pena di morte (4) e del 10 marzo 2011 sulla situazione e il patrimonio culturale a Kashgar (regione autonoma uigura dello Xinjiang, Cina) (5),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina (6),

visti i nove cicli di colloqui svoltisi dal 2002 al 2010 tra gli alti rappresentanti del governo cinese e il Dalai Lama, il libro bianco della Cina sul Tibet dal titolo «Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide», pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese il 15 aprile 2015, nonché il Memorandum del 2008 e la Nota sull'effettiva autonomia del 2009, entrambi presentati dai rappresentanti del 14o Dalai Lama,

visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a tutti i cittadini il diritto di confessione religiosa, e l'articolo 4, che difende i diritti delle «nazionalità minoritarie»;

visti i commenti rilasciati da Donald Tusk, Presidente del Consiglio europeo, il 29 giugno 2015, in occasione della conferenza stampa congiunta con il primo ministro cinese Li Keqiang a seguito del 17o vertice UE-Cina, in cui esprime le preoccupazioni dell'Unione circa la libertà di espressione e di associazione in Cina, compresa la situazione delle persone appartenenti alle minoranze, come i tibetani e gli uiguri, e incoraggia la Cina a riprendere un dialogo significativo con i rappresentanti del Dalai Lama,

visto il sesto forum di lavoro sul Tibet, organizzato dal comitato centrale del partito comunista cinese e tenutosi nell'agosto 2015,

vista la dichiarazione rilasciata il 23 settembre 2014 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che condanna l'ergastolo inflitto a Ilham Tohti, docente uiguro di economia, e chiede la sua liberazione immediata e incondizionata,

visti il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il suo 34o ciclo tenutosi a Pechino il 30 novembre e il 1o dicembre 2015,

visto il fatto che l'11 ottobre 2016 Ilham Tohti ha ricevuto il premio Martin Ennals per la difesa dei diritti umani e nel settembre 2016 è stato candidato al premio Sacharov per la libertà di pensiero,

visti il partenariato strategico UE-Cina, avviato nel 2003, e la comunicazione congiunta della Commissione europea e del SEAE al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 giugno 2016, dal titolo «Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina»,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero restare al centro del partenariato di lunga data tra l'UE e la Cina, coerentemente con l'impegno dell'UE per la difesa di tali valori nella sua azione esterna e con l'interesse manifestato dalla Cina ad aderire ai medesimi valori nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e internazionale;

B.

considerando che, nei suoi obiettivi di sviluppo, il governo cinese ha segnalato l'intenzione di assumere un ruolo di maggiore rilievo in relazione alle sfide globali, quali la pace e la sicurezza internazionali e i cambiamenti climatici, nonché di esercitare una maggiore influenza sulla governance politica ed economica mondiale, e si è impegnato a rafforzare lo Stato di diritto;

C.

considerando che il 17o vertice UE-Cina, del 29 giugno 2015, ha portato le relazioni bilaterali a un nuovo livello e che, nel suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'Unione si è impegnata a collocare i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, inclusi i partner strategici; che il 18o vertice UE-Cina, del 12 e 13 luglio 2016, si è concluso con l'annuncio di un altro ciclo del dialogo in materia di diritti umani tra l'UE e la Cina entro fine del 2016;

D.

considerando che negli ultimi decenni la Cina ha registrato progressi nella realizzazione dei diritti economici e sociali, coerentemente alle sue priorità stabilite in relazione ai diritti delle persone alla sussistenza e allo sviluppo, ma ha conseguito risultati limitati nel campo dei diritti politici e civili e della promozione dei diritti umani;

E.

considerando che nel corso del 34o dialogo UE-Cina sui diritti umani, tenutosi a Pechino il 2 dicembre 2015, l'UE ha espresso preoccupazione in merito al rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, in particolare nel Tibet e nello Xinjiang, nonché al rispetto della libertà di religione o credo; che il caso di Ilham Tohti è stato oggetto di discussione durante il 34o dialogo UE-Cina sui diritti umani;

F.

considerando che l'istituto Larung Gar, il più grande centro buddista tibetano al mondo, fondato nel 1980, è attualmente oggetto di demolizioni su vasta scala operate dal governo cinese con l'obiettivo di dimezzare le dimensioni dell'accademia, con lo sfratto forzato di circa 4 600 residenti e la distruzione di circa 1 500 abitazioni; che secondo le autorità cinesi tale demolizione è necessaria a fini «correttivi e di rettifica»;

G.

considerando che le persone sfrattate saranno costrette a iscriversi ad esercizi di «educazione patriottica»; che nell'istituto tre suore si sono suicidate in segno di protesta contro le demolizioni su vasta scala attualmente in corso a Larung Gar;

H.

considerando che dal 2009, in base a quanto segnalato, un numero estremamente elevato di tibetani, principalmente monaci e suore, si sono dati fuoco per protestare contro le politiche restrittive attuate in Tibet dalla Cina e chiedere il rientro del Dalai Lama nonché il diritto alla libertà religiosa nella contea di Aba/Ngaba (provincia del Sichuan) e in altre zone dell'altopiano tibetano;

I.

considerando che i rappresentanti di Sua Santità il Dalai Lama hanno preso contatti con il governo della Repubblica popolare cinese per trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa alla questione tibetana; che negli ultimi anni non sono stati compiuti progressi nella risoluzione della crisi tibetana, dato che l'ultimo ciclo di negoziati ha avuto luogo nel 2010 e al momento i negoziati sono congelati;

J.

considerando che il 23 settembre 2014 Ilham Tohti, docente uiguro di economia, è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di presunto separatismo dopo essere stato arrestato nel gennaio dello stesso anno; che anche sette dei suoi ex studenti sono stati arrestati e condannati a pene detentive da tre a otto anni per la presunta collaborazione con Ilham Tohti;

K.

considerando che non sarebbe stato rispettato il diritto a un giusto processo, in particolare per quanto riguarda il diritto a una difesa adeguata;

L.

considerando che nello Xinjiang, regione in cui è principalmente ubicata la minoranza etnica uigura musulmana, si sono verificati ripetuti episodi di disordini etnici e violenze; che Ilham Tohti ha sempre respinto il separatismo e la violenza mirando a una riconciliazione basata sul rispetto della cultura uigura;

1.

esorta le autorità cinesi a porre fine alle demolizioni di Larung Gar e allo sfratto dei suoi residenti, rispettando in tal modo la libertà di religione, conformemente ai suoi impegni internazionali nel campo dei diritti umani;

2.

invita le autorità cinesi ad avviare un dialogo e ad impegnarsi in modo costruttivo con la comunità locale e i suoi leader religiosi sugli sviluppi a Larung Gar e ad affrontare le preoccupazioni relative agli istituti religiosi sovraffollati consentendo ai tibetani di realizzare più istituti e costruire un numero maggiore di strutture; chiede un risarcimento adeguato e il rialloggiamento nel luogo di loro scelta dei tibetani sfrattati nel corso delle demolizioni a Larung Gar affinché possano proseguire le rispettive attività religiose;

3.

deplora la condanna a pene detentive comprese tra i 5 e i 14 anni inflitte dal tribunale intermedio del popolo di Barkham a 10 tibetani per aver partecipato alle celebrazioni dell'80o compleanno di Sua Santità il Dalai Lama nella contea di Ngaba;

4.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Tibet, che ha condotto a un aumento dei casi di immolazione; deplora il maggiore impiego dell'esercito sull'altopiano del Tibet, che condurrà soltanto all'inasprimento delle tensioni nella regione; condanna l'aumento nell'uso dei sistemi di sorveglianza nelle case private dei tibetani;

5.

esprime preoccupazione per il regime sempre più repressivo ai danni di varie minoranze, in particolare di tibetani e uiguri, data l'aggiunta di limitazioni alle garanzie costituzionali del loro diritto alla libertà di espressione culturale e di credo religioso, alla libertà di parola e di espressione e di riunione e di associazione pacifiche, e che mette in discussione l'impegno dichiarato della Cina a favore dello Stato di diritto e del rispetto degli obblighi internazionali; chiede alle autorità di rispettare tali libertà fondamentali;

6.

è preoccupato per l'adozione del pacchetto di leggi in materia di sicurezza e del loro impatto sulle minoranze in Cina, con particolare riferimento alla legge sull'antiterrorismo che potrebbe condurre alla penalizzazione dell'espressione pacifica della cultura e della religione tibetane, e alla legge sulla gestione delle ONG internazionali che entrerà in vigore il 1o gennaio 2017 e porrà i gruppi per la difesa dei diritti umani sotto il controllo rigoroso del governo, dato che ciò rappresenta un approccio rigorosamente dall'alto verso il basso e non incoraggia i partenariati tra il governo locale e centrale e la società civile;

7.

esorta il governo cinese a modificare le disposizioni del pacchetto di leggi sulla sicurezza che riducono lo spazio per le organizzazioni della società civile e rafforzano il controllo statale sulle pratiche religiose; invita il governo cinese a fornire e ad assicurare un contesto equo e sicuro per tutte le ONG e i difensori dei diritti umani, affinché possano operare liberamente nel paese, il che potrebbe integrare in maniera notevole l'erogazione di servizi sociali da parte dello Stato con un approccio dal basso verso l'alto e contribuire ai progressi in materia di diritti sociali, economici, politici e civili;

8.

invita il governo cinese a riprendere il dialogo con i rappresentanti tibetani, chiuso dalla Cina nel 2010, al fine di giungere a una soluzione politica inclusiva della crisi in Tibet; chiede il rispetto delle libertà di espressione, di associazione e di religione del popolo tibetano, come sancito dalla Costituzione; ritiene che il rispetto dei diritti delle minoranze sia un elemento chiave della democrazia e dello Stato di diritto, che è indispensabile per la stabilità politica;

9.

condanna fermamente la reclusione di Ilham Tohti che sta scontando una condanna all'ergastolo con accuse di presunto separatismo; deplora il mancato rispetto del diritto a un giusto processo e il fatto che non abbia beneficiato del diritto a una difesa adeguata; esorta le autorità cinesi a rispettare la norma che prevede di concedere la visita di un familiare una volta al mese;

10.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di Ilham Tohti e dei suoi sostenitori detenuti in relazione al suo caso; chiede inoltre il ripristino dell'abilitazione all'insegnamento di Ilham Tohti e che sia garantita la sua libera circolazione all'interno e al di fuori della Cina;

11.

ricorda l'importanza che l'UE sollevi la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare il caso delle minoranze in Tibet e nello Xinjiang, in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con l'impegno dell'UE di mostrare una voce forte, chiara e unificata nell'approccio nei confronti del paese, anche nell'ambito dei dialoghi annuali sui diritti umani; evidenzia, inoltre, che nell'ambito del suo processo di riforma in corso e del suo maggiore impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando un'ampia serie di trattati internazionali in materia di diritti umani; chiede, pertanto, di portare avanti il dialogo con la Cina affinché siano rispettati tali impegni;

12.

deplora il fatto che il 35o ciclo del dialogo UE-Cina sui diritti umani non avrà luogo probabilmente prima della fine del 2016, come concordato; esorta il governo cinese ad accettare un dialogo ad alto livello nelle prime settimane del 2017;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.

(1)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 118.

(2)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 121.

(3)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 69.

(4)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 80.

(5)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 185.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0458.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/112


P8_TA(2016)0506

Situazione della minoranza rohingya in Birmania/Myanmar

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulla situazione della minoranza rohingya in Myanmar/Birmania (2016/3027(RSP))

(2018/C 238/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei musulmani rohingya, in particolare quella del 7 luglio 2016 (1),

viste le conclusioni del Consiglio su una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania del 20 giugno 2016,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, dal titolo: «Elementi per una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania: un partenariato speciale per la democrazia, la pace e la prosperità»,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, sull'insediamento del nuovo governo dell'Unione di Myanmar,

vista la dichiarazione del portavoce del VP/AR sulla recente escalation delle violenze in Myanmar/Birmania del 2 dicembre 2016,

visto il comunicato stampa congiunto in merito al terzo dialogo UE-Myanmar sui diritti umani del 25 novembre 2016,

viste le conclusioni del Consiglio sull'apolidia del 4 dicembre 2015,

visti i recenti briefing dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sul Myanmar/Birmania e del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar, rispettivamente del 29 novembre 2016 e del 18 novembre 2016, sul deterioramento della situazione dei diritti umani nello Stato di Rakhine settentrionale,

vista la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze in Myanmar/Birmania, del 20 giugno 2016,

vista la risoluzione adottata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 24 marzo 2016 (31/24), sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, del 18 marzo 2016,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967,

viste la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961,

visto il piano d'azione globale 2014-24 dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per porre fine all'apolidia,

visti gli articoli da 18 a 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948,

visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966,

vista la Carta dell'ASEAN,

vista la relazione dei parlamentari per i diritti umani dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), dell'aprile 2015, dal titolo «The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action» (La crisi dei rohingya e il rischio di atrocità in Myanmar: una sfida per l'ASEAN e un appello ad agire),

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, nella sua relazione del 20 giugno 2016, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, descrive le incessanti e gravi violazioni dei diritti umani ai danni dei rohingya, tra cui la privazione arbitraria della nazionalità (circostanza che li rende apolidi), le gravi restrizioni alla libertà di circolazione, le minacce alla vita e alla sicurezza, la negazione dei diritti alla salute e all'istruzione, i lavori forzati, le violenze sessuali e le limitazioni dei loro diritti politici, che possono configurare crimini contro l'umanità; che, secondo Zeid Ra'ad Al Hussein, i rohingya sono esclusi da numerose professioni e debbono espletare speciali formalità amministrative per accedere agli ospedali, il che comporta ritardi e provoca la morte di neonati e delle madri durante il parto; che John Mckissick, direttore dell'ufficio dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati nella città bangladese di Cox’s Bazar, ha di recente dichiarato pubblicamente che il Myanmar/Birmania sta cercando di portare avanti una «pulizia etnica della minoranza dei musulmani rohingya dal suo territorio»; che le violazioni dei diritti umani contro la minoranza rohingya equivalgono a una punizione collettiva;

B.

considerando che il 9 ottobre 2016 degli uomini armati hanno attaccato tre avamposti di polizia nei pressi della frontiera con il Bangladesh, uccidendo nove poliziotti e impossessandosi di numerose armi; che il governo del Myanmar/Birmania, ha sostenuto che gli uomini armati fossero miliziani di etnia rohingya e successivamente dichiarato il distretto di Maungdaw una «zona di intervento militare», imponendovi il coprifuoco e altre gravi restrizioni, anche nei confronti di giornalisti e osservatori esterni, cui è precluso l'accesso alla zona in questione;

C.

considerando che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, alcune fonti locali denunciano gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze governative nella cosiddetta «zona di intervento militare»; che il governo del Myanmar/Birmania ha notificato la morte di 69 presunti militanti e di 17 membri delle forze di sicurezza, una dichiarazione che è impossibile verificare in maniera indipendente a causa delle restrizioni di accesso;

D.

considerando che il 3 novembre 2016 un secondo attentato contro un posto di frontiera ha provocato la morte di un poliziotto;

E.

considerando che alcune organizzazioni per i diritti umani, in particolare Human Rights Watch, avvalendosi di immagini satellitari, hanno segnalato la distruzione su larga scala di abitazioni e di edifici di altro tipo in alcune parti dello Stato di Rakhine settentrionale attualmente precluse alle ONG e agli osservatori indipendenti;

F.

considerando che il 2 e 3 novembre 2016 il governo del Myanmar/Birmania ha organizzato una visita, su propria sorveglianza, di alcune delle zone interessate del distretto di Maungdaw con una delegazione di nove ambasciatori stranieri, tra cui il coordinatore residente delle Nazioni Unite, il quale ha confermato di aver visto strutture bruciate in diverse città;

G.

considerando che nelle ultime settimane almeno 25 000 rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh e che circa 30 000 residenti dello Stato di Rakhine sono stati sfollati a causa delle violenze; che oltre 56 000 rohingya sono attualmente registrati presso l'UNHCR in Malaysia;

H.

considerando che dal 2011 il Myanmar/Birmania ha adottato misure volte a riformare l'economia e il sistema politico del paese; che, tuttavia, l'esercito mantiene a tutt'oggi un controllo sproporzionato sulla vita del paese; che nel novembre 2015 è stato eletto un nuovo parlamento nazionale e che nel marzo 2016 si è insediato un governo nazionale democraticamente eletto;

I.

considerando che, di conseguenza, l'Unione europea e altri soggetti internazionali hanno revocato le sanzioni nei confronti del Myanmar/Birmania, consentendone la reintegrazione nelle strutture politiche ed economiche mondiali; che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno svolto un ruolo importante nel processo di riforma e di apertura del paese, contribuendo anche con ingenti aiuti allo sviluppo, con formazione e cooperazione tecnica, con la promozione di un accordo nazionale di cessate il fuoco e con scambi commerciali nell'ambito dell'iniziativa «Tutto tranne le armi»; che l'Unione europea e il Myanmar/Birmania svolgono dialoghi annuali sui diritti umani;

J.

considerando, tuttavia, il persistere di numerosi problemi, anche nel settore dei diritti umani e, in particolare, per quanto riguarda la situazione della minoranza dei musulmani rohingya; che gli oltre 1 milioni di musulmani rohingya, pur vivendo in Myanmar/Birmania da generazioni, sono ormai una delle minoranze più perseguitate al mondo; che sono ufficialmente apolidi dall'introduzione della legge sulla cittadinanza birmana del 1982; che i rohingya non sono graditi dalle autorità del Myanmar/Birmania e dai paesi limitrofi, sebbene alcuni di questi accolgano un gran numero di rifugiati; che il quadro normativo del Myanmar/Birmania istituzionalizza la discriminazione delle minoranze e, in particolare, è responsabile dell'apolidia dei rohingya, dal momento che le loro carte d'identità temporanee («carte bianche») sono state dichiarate scadute nel marzo 2015 e che dal 2012 non sono in grado di ottenere il certificato di nascita per i loro figli;

K.

considerando che le autorità del Myanmar/Birmania continuano a negare ai rohingya i loro più elementari diritti; che, secondo un rapporto dei parlamentari per i diritti umani dell'ASEAN, alla data della sua stesura, circa 120 000 rohingya si trovavano sparsi in oltre 80 campi di sfollati interni dello Stato di Rakhine, con accesso limitato agli aiuti umanitari, mentre più di altri 100 000 rohingya sono fuggiti negli ultimi anni, via mare o via terra, in altri paesi, spesso alla mercé di trafficanti di esseri umani e molti di essi perdono la vita in tali viaggi pericolosi;

L.

considerando che le forze armate in Myanmar/Birmania ricorrerebbero ampiamente allo stupro come arma di guerra per intimidire le minoranze etniche, con conseguenze devastanti per le vittime; che la Rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza Sessuale nei conflitti, Zainab Hawa Bangura, ha espresso profonda preoccupazione al riguardo; che la Corte penale internazionale annovera lo stupro e altre forme di violenza sessuale nel suo elenco di crimini e atti di guerra che costituiscono crimini contro l'umanità; che va sottolineato, in particolare, che le donne rohingya sono vittime di molteplici forme di discriminazione, compresa la violenza sessuale e la sterilizzazione forzata;

M.

considerando le gravi preoccupazioni espresse rispetto alla situazione della comunità LGBTI in Myanmar/Birmania, tra cui i rohingya, che sono ancora perseguiti e criminalizzati su pretesto di una disposizione di epoca coloniale (la sezione 377 del codice penale) e che continuano a subire arresti e detenzioni arbitrari, intimidazioni, aggressioni fisiche e sessuali, nonché a vedersi negati i servizi sanitari;

N.

considerando che Aung San Suu Kyi ha annunciato in un incontro con il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, Yanghee Lee, che il termine «rohingya» non verrà utilizzato dal governo — in continuità con la politica attuata durante la dittatura militare — in quanto si tratta di un termine ritenuto incendiario, al pari di «bengalese», e propone invece la nuova formulazione: «comunità musulmana dello Stato di Rakhine»;

O.

considerando che il Myanmar/Birmania ha compiuto degli sforzi per portare avanti il processo di pace, in aggiunta ai suoi preparativi per una conferenza nazionale di pace; che è fondamentale mantenere il cessate il fuoco nazionale e coinvolgere tutti i gruppi etnici armati al fine di garantire la pace, la prosperità e l'unità nel paese;

1.

esprime profonda preoccupazione per le notizie di violenti scontri nello Stato di Rakhine settentrionale e deplora la perdita di vite umane, di mezzi di sussistenza e di abitazioni nonché l'uso sproporzionato della forza da parte delle forze armate del Myanmar/Birmania; conferma che le autorità del Myanmar/Birmania hanno il dovere di indagare sugli attacchi del 9 ottobre 2016 e perseguire i responsabili, ma che questo deve avvenire nel rispetto delle norme e degli obblighi in materia di diritti umani;

2.

esorta l'esercito e le forze di sicurezza a porre immediatamente fine alle uccisioni, ai soprusi e agli stupri di cui è vittima l'etnia rohingya e agli incendi delle loro abitazioni;

3.

accoglie con favore l'annuncio da parte del governo del Myanmar/Birmania dell'istituzione di una commissione d'inchiesta sui recenti atti di violenza nello Stato di Rakhine; invita il governo del Myanmar/Birmania a consentire alle Nazioni Unite e ad altri osservatori esterni di collaborare alle indagini sui recenti avvenimenti nel distretto di Maungdaw nello Stato di Rakhine, compresi gli attacchi del 9 ottobre 2016 e le misure intraprese in seguito dal governo; sottolinea la necessità di perseguire i responsabili in modo appropriato, e di fornire adeguati mezzi di ricorso alle vittime di violazioni;

4.

insiste sul fatto che questo è soltanto il primo passo di un più ampio impegno volto a porre fine all'impunità per i reati contro la minoranza rohingya; esprime particolare sgomento per le segnalazioni di violenze sessuali come mezzo di intimidazione e arma di guerra nella repressione della minoranza rohingya e chiede che gli autori di tali crimini siano perseguiti penalmente;

5.

chiede inoltre che il governo del Myanmar/Birmania permetta immediatamente che gli aiuti umanitari raggiungano tutte le zone di conflitto e gli sfollati;

6.

chiede che il governo e le autorità civili del Myanmar/Birmania cessino immediatamente la terribile discriminazione e la segregazione della minoranza rohingya;

7.

chiede quindi al governo del Myanmar/Birmania di riformare la legge sulla cittadinanza del 1982 e di restituire la cittadinanza alla minoranza rohingya; esorta il governo del Myanmar/Birmania e le autorità dello Stato di Rakhine ad avviare immediatamente la registrazione di tutti i bambini alla nascita;

8.

invita il governo del Myanmar/Birmania a eliminare tutte le restrizioni inutili, discriminatorie e sproporzionate nello Stato di Rakhine;

9.

invita il governo del Myanmar/Birmania a combattere la tratta degli esseri umani e la criminalità organizzata transnazionale;

10.

invita il governo del Myanmar/Birmania a migliorare la sua cooperazione con le Nazioni Unite, compresi l'UNHCR e i titolari di mandato per procedure speciali; esorta il governo del Myanmar/Birmania ad attuare le raccomandazioni contenute nella risoluzione 31/24 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania; chiede al governo del Myanmar/Birmania di invitare l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ad aprire un ufficio nel paese, con pieno mandato e personale adeguato;

11.

invita il governo del Myanmar/Birmania a condannare inequivocabilmente ogni istigazione all'odio razziale o religioso, a prendere provvedimenti per porre fine all'incitamento all'odio, anche da parte di gruppi buddhisti radicali, e a combattere la discriminazione sociale e le ostilità nei confronti della minoranza rohingya; invita inoltre il governo del Myanmar/Birmania a difendere il diritto universale alla libertà di religione o di credo;

12.

invita la vincitrice del Premio Sakharov, Aung San Suu Kyi, a sfruttare la sua posizione chiave in seno al governo del Myanmar/Birmania per migliorare la situazione della minoranza rohingya; rammenta la dichiarazione rilasciata il 18 maggio 2015 dal portavoce del partito di Aung San Suu Kyi, in cui si afferma che il governo del Myanmar/Birmania dovrebbe restituire la cittadinanza alla minoranza rohingya;

13.

raccomanda che i governi dei paesi che fanno fronte al flusso di rifugiati rohingya cooperino strettamente con l'UNHCR, che ha le competenze tecniche per esaminare lo status di rifugiato e il mandato di proteggere i rifugiati e gli apolidi; esorta i paesi a rispettare il principio di non respingimento e a non rimandare indietro i rifugiati rohingya, almeno fino al raggiungimento di una soluzione soddisfacente e dignitosa per la loro situazione; invita in particolare il Bangladesh a consentire l'ingresso dei profughi rohingya, pur riconoscendo gli sforzi già compiuti dal paese per ospitare diverse centinaia di migliaia di rifugiati;

14.

plaude alle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 su una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania; sottolinea che l'UE ha un effettivo interesse strategico a rafforzare le sue relazioni con il Myanmar/Birmania; ritiene che il nuovo governo abbia un'occasione storica e il dovere di consolidare la democrazia e conseguire la pace, la riconciliazione nazionale e la prosperità; è del parere che un ulteriore approfondimento delle relazioni tra l'UE e il Myanmar/Birmania debba essere subordinato a miglioramenti concreti sul piano dei diritti umani nel paese;

15.

si associa inoltre all'invito formulato nelle conclusioni del Consiglio a costruire istituzioni democratiche efficaci e una società civile forte, a rispettare i diritti e le libertà fondamentali e a promuovere la buona governance;

16.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna a proseguire il dialogo bilaterale periodico sui diritti umani e a discutere in dettaglio la situazione riguardante la legislazione problematica e la discriminazione delle minoranze, in particolare i rohingya, e a riferire al Parlamento europeo sull'esito di tali discussioni;

17.

invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a dare sostegno alle nuove strutture democratiche del paese e a concentrarsi in particolare sulla cooperazione tecnica per contribuire a migliorare le varie funzioni dello Stato;

18.

invita l'UE e i suoi Stati membri a mantenere l'esame della situazione in Myanmar/Birmania in seno al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani al punto 4 dell'ordine del giorno;

19.

invita l'UE a sostenere l'UNHCR nei suoi sforzi intesi ad aiutare i rifugiati rohingya nel sud e sud-est asiatico;

20.

chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere il piano d'azione globale 2014-2024 dell'UNHCR volto a porre fine all'apolidia;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa sui diritti umani dell'ASEAN, al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0316.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/117


P8_TA(2016)0507

Fosse comuni in Iraq

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulle fosse comuni in Iraq (2016/3028(RSP))

(2018/C 238/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul (1), del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Iraq (2), del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (3), del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS) (4), del 12 marzo 2015 sui recenti attentati e sequestri ad opera dell'ISIS/Da'ish in Medio Oriente, in particolare contro gli assiri (5), e del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2016 sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh, del 14 dicembre 2015 sull'Iraq, del 16 marzo 2015 sulla strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq, anche a fini di contrasto della minaccia dell'ISIS/Daesh, del 20 ottobre 2014 sulla crisi dovuta all'ISIS/Daesh in Siria e in Iraq, del 14 aprile 2014 e del 12 ottobre 2015 sulla Siria, del 15 agosto 2014 sull'Iraq, nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 30 agosto 2014 sull'Iraq e sulla Siria,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'Iraq e sulla Siria,

vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dell'Ufficio per i diritti umani della missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (UNAMI), dell'agosto 2016, dal titolo «A Call for Accountability and Protection: Yezidi Survivors of Atrocities Committed by ISIL» (Appello alla responsabilità e alla protezione: yazidi sopravvissuti alle atrocità commesse dall'ISIL),

visti lo statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 e le sue disposizioni in materia di giurisdizione riguardo al crimine di genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e al crimine di aggressione,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2253 (2015),

vista la Carta delle Nazioni Unite,

vista la sua decisione di conferire il premio Sacharov 2016 per la libertà di pensiero a Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, attiviste yazide irachene ed ex prigioniere dell'ISIS/Daesh,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nell'agosto 2014 l'ISIS/Daesh ha attaccato le comunità yazide nei dintorni della città di Sinjar, nella provincia irachena di Ninive, dove avrebbe ucciso migliaia di persone; che, dopo la riconquista da parte delle forze curde delle zone a nord del monte Sinjar conclusasi nel dicembre 2014, sono state trovate diverse fosse comuni; che, dopo la riconquista da parte delle forze curde della città di Sinjar a metà novembre 2015, sono venuti alla luce altri siti di massacri e presunte fosse comuni;

B.

considerando che le atrocità commesse dall'ISIS/Daesh in modo sistematico e diffuso hanno preso di mira e cercato di distruggere il popolo degli yazidi; che, secondo il diritto internazionale, in particolare in conformità dell'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, tali atrocità costituiscono un genocidio;

C.

considerando che al Parlamento europeo, il quale il 4 febbraio 2016 ha riconosciuto che l'ISIS/Daesh sta perpetrando un genocidio nei confronti dei cristiani, degli yazidi e di altre persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, si sono uniti il Consiglio d'Europa, il Dipartimento di Stato USA, il Congresso degli Stati Uniti, il Parlamento del Regno Unito, il Parlamento australiano e altre istituzioni nazionali e internazionali, nel riconoscere che le atrocità perpetrate dall'ISIS/Daesh contro le minoranze religiose ed etniche in Iraq includono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

D.

considerando che la piana di Ninive, Tal Afar e Sinjar, nonché l'intera regione, sono da tempo le terre ancestrali di cristiani (caldei/siriaci/assiri), yazidi, arabi sunniti e sciiti, curdi, shabak, turcomanni, kakai, sabei-mandei e altre comunità, i quali hanno vissuto per secoli in un clima generale di pluralismo, stabilità e cooperazione tra comunità, malgrado i periodi di violenze esterne e persecuzioni, fino all'inizio del XXI secolo, prima dell'occupazione di un'ampia parte della regione da parte dell'ISIS/Daesh nel 2014;

E.

considerando che dal 27 ottobre 2016 l'ISIS/Daesh trasferisce le donne rapite, comprese le donne yazide, verso le città di Mosul e di Tel Afar; che alcune di queste donne sarebbero state «offerte» ai combattenti dell'ISIS/Daesh, mentre ad altre è stato riferito che saranno utilizzate per accompagnare i convogli dell'ISIS/Daesh;

F.

considerando che la protezione, la preservazione e l'analisi di tutte le fosse comuni in Iraq e in Siria sono fondamentali al fine di conservare e raccogliere le prove dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio commessi dall'ISIS/Daesh e di assicurare i responsabili alla giustizia; che ai familiari delle vittime dovrebbe essere offerto sostegno psicologico e logistico;

G.

considerando che diverse organizzazioni locali, pur documentando i crimini dell'ISIS/Daesh contro la comunità yazida, dispongono tuttavia di capacità limitate; che, secondo quanto riportato da organizzazioni internazionali per i diritti umani quali Human Rights Watch, nella zona non è stata effettuata alcuna attività di medicina forense da parte di esperti internazionali, malgrado il sostegno politico a favore di una missione di questo tipo da parte di diversi paesi, compresi gli Stati Uniti e la Germania;

H.

considerando che l'11 novembre 2016 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato quanto segue: «Mediante il deferimento della situazione in Iraq alla Corte penale internazionale, la concessione ai tribunali iracheni della giurisdizione sui reati internazionali, la riforma del sistema di giustizia penale e il rafforzamento della capacità degli ufficiali giudiziari di documentare, indagare e perseguire le violazioni, il governo dell'Iraq può garantire giustizia e ottenere le basi di una pace duratura nel paese. In caso contrario, si possono seriamente compromettere la pace e la sicurezza durature che il popolo iracheno merita»;

I.

considerando che l'esercito iracheno, con il sostegno della Coalizione globale anti-ISIS/Daesh e delle forze Peshmerga del governo regionale curdo, ha lanciato un'operazione per liberare Mosul, la seconda città irachena in ordine di grandezza, e il restante territorio iracheno ancora soggetto all'occupazione dell'ISIS/Daesh;

1.

condanna senza riserve le persistenti atrocità e le flagranti violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme in materia di diritti umani commesse dall'ISIS/Daesh; rileva, con grande costernazione, le scoperte in corso di nuove fosse comuni in Iraq e in Siria, che dimostrano il terrore esercitato dall'ISIS/Daesh; esprime le proprie condoglianze a tutte le persone in Iraq che hanno perso i loro familiari a causa dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra commessi dall'ISIS/Daesh e dai suoi affiliati;

2.

sollecita con forza la comunità internazionale, in particolare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a considerare le fosse comuni segnalate in Iraq come un'ulteriore prova di genocidio e a deferire l'ISIS/Daesh alla Corte penale internazionale (CPI);

3.

invita le autorità irachene, compreso il governo regionale curdo, ad adottare misure urgenti per proteggere le fosse comuni intorno al monte Sinjar che sono state rese accessibili dopo che la zona è stata sottratta nuovamente all'ISIS/Daesh, nonché ad adottare tutte le altre misure necessarie per salvaguardare le prove dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi dall'ISIS/Daesh, al fine di garantire l'assunzione di responsabilità;

4.

chiede alle autorità irachene di invitare esperti internazionali di medicina forense, compresi quelli con esperienza presso i tribunali penali, per individuare tutte le fosse comuni e contribuire a preservare e analizzare gli elementi di prova rilevati nelle fosse comuni recentemente rese accessibili, poiché le riesumazioni senza esperti di medicina forense possono distruggere prove fondamentali e complicano notevolmente l'identificazione dei corpi;

5.

invita l'UE, i suoi Stati membri e altri potenziali donatori internazionali ad agevolare e a sostenere pienamente il governo dell'Iraq nella costituzione delle risorse umane e delle infrastrutture necessarie per la conservazione e l'analisi delle prove che potrebbero risultare essenziali nell'ambito di futuri processi nazionali e internazionali per l'assunzione di responsabilità volti ad affrontare i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio;

6.

è particolarmente preoccupato per la situazione delle donne e dei bambini nel conflitto, in particolare le donne e i minori yazidi che sono vittime di persecuzioni, esecuzioni, torture, sfruttamento sessuale e a altre atrocità; insiste sul fatto che dovrebbe essere reso disponibile un ampio ventaglio di servizi medici, in particolare per le vittime di violenza sessuale; chiede con urgenza all'UE e ai suoi Stati membri di collaborare strettamente con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di sostenerla a tal fine; chiede il rilascio immediato di tutte le donne e tutti i bambini ancora prigionieri dell'ISIS/Daesh;

7.

ribadisce il suo pieno sostegno all'esercito iracheno, agli eserciti della Coalizione globale anti-ISIS/Daesh, alle forze Peshmerga del governo regionale curdo e ai loro alleati negli sforzi profusi per liberare Mosul e altre parti del paese dalla presenza dell'ISIS/Daesh, nonché il suo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Iraq;

8.

ricorda che le autorità irachene devono adottare misure concrete per proteggere i civili durante le operazioni, anche prendendo tutte le precauzioni possibili per evitare vittime civili e violazioni dei diritti umani durante l'offensiva; sottolinea che le forze sul campo devono rispettare il diritto internazionale umanitario e le norme in materia di diritti umani nel corso delle operazioni;

9.

esprime il proprio sostegno alla Repubblica dell'Iraq e al suo popolo nel riconoscere una provincia politicamente, socialmente ed economicamente valida e sostenibile nelle regioni della piana di Ninive, di Tal Afar e di Sinjar, coerentemente con la legittima volontà di autonomia regionale, quale garantita dalla Costituzione irachena;

10.

sottolinea che il diritto delle popolazioni autoctone sfollate — per lo più all'interno dell'Iraq — della piana di Ninive, di Tal Afar e di Sinjar di ritornare alle loro terre ancestrali dovrebbe essere una priorità strategica del governo iracheno, con il sostegno dell'Unione europea, compresi i suoi Stati membri, e della comunità internazionale; pone in evidenza che, con il sostegno del governo iracheno e del governo regionale curdo, tali popolazioni dovrebbero vedersi pienamente garantiti i diritti umani, tra cui i diritti di uguaglianza politica, nonché i diritti di proprietà che dovrebbero prevalere su qualsiasi altra rivendicazione di diritti di proprietà da parte di altri;

11.

esorta l'Iraq a diventare membro della CPI, onde consentire di perseguire l'ISIS/Daesh per crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità;

12.

invita la comunità internazionale, inclusi gli Stati membri dell'UE, ad assicurare alla giustizia i membri dell'ISIS/Daesh che rientrano nella loro giurisdizione, anche applicando il principio della giurisdizione universale;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Consiglio dei rappresentanti dell'Iraq e al governo regionale del Kurdistan.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0422.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0171.

(3)  GU C 234 del 28.6.2016, pag. 25.

(4)  GU C 310 del 25.8.2016, pag. 35.

(5)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 113.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0051.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/120


P8_TA(2016)0509

Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul progetto di direttiva di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (D047308/01 — 2016/3010(RSP))

(2018/C 238/12)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (D047308/01,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d), e l'articolo 18, paragrafo 2,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (3),

vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (4);

visto il parere scientifico formulato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 30 gennaio 2014 (5),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione intende modificare gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE; che la direttiva 2000/29/CE sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante non appena quest'ultimo entrerà in vigore;

B.

considerando che il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione contrasta con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 2016/2031, in quanto viola le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione di determinati frutti suscettibili a organismi nocivi, in particolare la macchia nera degli agrumi e il cancro degli agrumi;

1.

considera il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione non conforme al diritto dell'Unione in quanto incompatibile con l'obiettivo del regolamento (UE) n. 2016/2031 di determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito «organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile; ricorda, a questo proposito che il regolamento (UE) n. 2016/2031 abrogherà e sostituirà la direttiva 2000/29/CE non appena entrerà in vigore, vale a dire il 14 dicembre 2019;

2.

chiede alla Commissione di modificare come segue il progetto di direttiva di esecuzione (6):

Modifica 1

Progetto di direttiva di esecuzione

Allegato — paragrafo 4, lettera a), lettera i) — trattino 6 — punto 16.2 — lettera e)

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

or

soppresso

(e)

in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

and transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).

 

Modifica 2

Progetto di direttiva di esecuzione

Allegato — paragrafo 4, lettera a), lettera i) — trattino 7 — punto 16.4 — lettera d) — punto 4 bis (nuovo)

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

 

Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari di paesi terzi

 

I frutti specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, includendo alla rubrica «Dichiarazione supplementare» gli elementi seguenti:

(i)

una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione che è stata sottoposta a trattamenti adeguati contro la Phyllosticta citricarpa e nella quale sono state impiegate pratiche colturali al momento opportuno dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, da approvare secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

(ii)

una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

(iii)

una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo;

(iv)

nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», oltre alle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c): la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per la rilevazione di un'infezione latente ed è risultato indenne da Phyllosticta citricarpa.

 

Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari di paesi terzi all'interno dell'Unione

 

I frutti specificati originari di paesi terzi sono ispezionati visivamente al punto d'ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione. Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa. Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti che manifestano sintomi di infezione. Se la presenza di Phyllosticta citricarpa è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.

 

Prescrizioni di tracciabilità

 

Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati sono introdotti nell'Unione solo se soddisfano le condizioni seguenti:

(i)

l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipi al trattamento dei frutti specificati sono stati ufficialmente registrati a tal fine;

(ii)

per tutta la durata dei loro spostamenti, dal campo di produzione al punto di entrata nell'Unione, i frutti specificati sono stati accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante;

(iii)

nel caso dei frutti specificati originari di paesi terzi, oltre ai punti a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.

Modifica 3

Progetto di direttiva di esecuzione

Allegato — paragrafo 4, lettera a), lettera i) — trattino 7 — punto 16.4 — lettera e)

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

or

soppresso

(e)

in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

and a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric «Additional declaration», and transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).

 

Modifica 4

Progetto di direttiva di esecuzione

Allegato — paragrafo 4, lettera a), punto i) — punto 8 — punto 16.6 — lettera e)

Progetto di direttiva di esecuzione

Modifica

(d)

have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).

(d)

have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Nel caso di frutti di Citrus L. diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. e da Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, una dichiarazione ufficiale attestante che i frutti sono stati soggetti a trattamento di refrigerazione (24 giorni a 0,55  oC con 3 giorni di prerefrigerazione) o a un trattamento alternativo, sostenibile, efficace e avente lo stesso effetto, che sia stato convalidato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sulla base di una valutazione dell'EFSA, per assicurare che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1)(ii).

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(4)  GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16.

(5)  Parere scientifico richiesto dalla Commissione (numero domanda: EFSA-Q-2013-00334), sul rischio del Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) per il territorio dell'UE, con identificazione e valutazione delle opzioni di riduzione del rischio. EFSA Journal 2014; 12(2):3557.

(6)  La Commissione ha trasmesso al Parlamento unicamente la versione inglese del progetto di direttiva di esecuzione, poiché tale progetto non era stato tradotto nelle altre lingue ufficiali.


6.7.2018   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/125


P8_TA(2016)0510

Sostegno a favore delle vittime del Talidomide

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul sostegno a favore delle vittime sopravvissute al talidomide (2016/3029(RSP))

(2018/C 238/13)

Il Parlamento europeo,

vista la futura modifica alla legge tedesca sulla Fondazione Talidomide, che potrebbe essere usata dal governo tedesco per consentire alle vittime sopravvissute al talidomide, riconosciute come tali da regimi fiduciari stabiliti dai tribunali o beneficiarie di programmi pubblici nazionali, di ottenere un accesso collettivo al fondo speciale per la salute della Contergatnstiftung (Fondazione Talidomide tedesca),

visto il Decreto Reale Spagnolo 1006/20120 del 5 agosto 2010, che stabilisce la procedura per la fornitura di assistenza alle vittime del talidomide in Spagna nel periodo 1960-1965,

visto il numero approssimativo di vittime del talidomide nell'UE, tra cui circa 2 700 in Germania (fonte: governo tedesco), circa 500 in Italia (fonte: VITA — Associazione vittime italiane talidomide), 500 nel Regno Unito, 100 in Svezia (fonte: studio DLA Piper) e 200 in Spagna (fonte: Avite Spagna),

vista la relazione dell'Università di Heidelberg dal titolo «Wiederholt durchzuführende Befragungen zu Problemen, speziellen Bedarfen und Versorgungsdefiziten von contergangeschädigten Menschen (2010-2013)» (Indagini da ripetere ad intervalli in merito ai problemi, le necessità speciali e i deficit di assistenza delle vittime del talidomide), che illustra nel dettaglio i crescenti problemi di salute e le necessità specifiche delle vittime sopravvissute al talidomide e le lacune nel sostegno loro fornito,

vista la relazione Firefly di gennaio 2015 che evidenza il peggioramento della salute fisica ed emotiva dei sopravvissuti al talidomide nonché le loro necessità future (1),

vista la relazione commissionata dal ministero della Salute dello Stato tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia a maggio 2015, che esamina la qualità di vita delle vittime sopravvissute al talidomide e formula previsioni in merito alle loro necessità future (relazione dell'Università di Colonia) (2),

viste le lettere aperte dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo, che sottolineano che le vittime sopravvissute al talidomide vivono con dolori debilitanti cronici e hanno necessità non soddisfatte,

vista la conferenza stampa svoltasi il 27 maggio 2015 al Parlamento europeo a Bruxelles, nel corso della quale i deputati al Parlamento europeo di tutti i gruppi politici hanno evidenziato la necessità di fornire sostegno alle vittime sopravvissute al talidomide in relazione ai loro problemi di salute (3),

viste le celebrazioni commemorative organizzate dall'UE nel settembre del 2015 per celebrare i 50 anni dall'adozione dei primi regolamenti in ambito farmaceutico in Europa finalizzati a proteggere i cittadini dell'UE, il che rappresenta un ulteriore riconoscimento del fatto che un'efficace normativa in ambito farmaceutico rappresenta l'eredità duratura che dobbiamo alle migliaia di morti infantili e di gravi malformazioni congenite causate dall'assunzione di talidomide durante la gravidanza,

vista l'interrogazione alla Commissione (O-000035/2016 — B8-0120/2016) e la discussione in Aula sul talidomide tenutasi il 9 marzo 2016,

vista la lettera del 5 marzo 2015 dello studio legale internazionale Ince and Co., che descrive le conseguenze che la mancanza di sorveglianza farmaceutica e la soppressione delle prove degli effetti del talidomide hanno avuto sulla salute delle vittime di tale farmaco (4),

vista la dichiarazione rilasciata dal governo federale tedesco a giugno 2016 sulla necessità di assumersi la responsabilità nei confronti delle vittime sopravvissute al talidomide e di fornire loro un sostegno non burocratico (5),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il farmaco talidomide è stato commercializzato da Chemie Grünenthal GmbH alla fine degli anni '50 e all'inizio degli anni '60 del secolo scorso come farmaco sicuro per il trattamento della nausea mattutina in gravidanza, dell'emicrania, della tosse, dell'insonnia e del comune raffreddore; che tale farmaco ha comportato la morte e la malformazione di migliaia di bambini in molti paesi europei in seguito alla sua assunzione da parte di donne in stato di gravidanza;

B.

considerando che documenti risalenti all'epoca dello scandalo del talidomide, verificati in modo indipendente dallo studio legale internazionale Ince and Co., dimostrano che nella Repubblica federale di Germania vi è stata la grave mancanza di una sorveglianza farmaceutica efficace, a differenza di altri paesi, quali gli USA, la Francia, il Portogallo e la Turchia;

C.

considerando che ricerche verificate in modo indipendente (6) conducono inequivocabilmente alla conclusione che nel 1970 la Repubblica federale di Germania ha interferito con il procedimento penale contro Chemie Grünenthal GmbH, l'azienda tedesca produttrice del talidomide, e che, di conseguenza, non è stato possibile determinare adeguatamente la colpevolezza del produttore; che, inoltre, sono state adottate misure per impedire che venissero intentate cause civili contro tale azienda, il che potrebbe aver precluso alle vittime la possibilità di ottenere giustizia o un sostegno finanziario adeguato ai loro problemi di salute attuali o futuri;

D.

considerando che relazioni indipendenti pubblicate in Germania (relazione dell'Università di Heidelberg e relazione dell'Università di Colonia) e nel Regno Unito (relazione Firefly) hanno concluso che le vittime sopravvissute al talidomide necessitano di un sostegno maggiore per le loro esigenze sanitarie non soddisfatte, per la loro mobilità e per poter condurre una vita autonoma, poiché le loro condizioni fisiche stanno peggiorando rapidamente a causa della natura delle loro disabilità e della mancanza di sostegno di cui hanno sofferto nel corso degli anni, dalla loro nascita ad oggi;

E.

riconoscendo che, benché alla Germania incomba una particolare responsabilità, gli altri governi nazionali sono altresì responsabili di garantire il trattamento equo delle proprie vittime sopravvissute al talidomide;

F.

riconoscendo che i presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo hanno sostenuto, in lettere aperte, gli sforzi volti ad assistere le vittime sopravvissute al talidomide per quanto riguarda le loro esigenze sanitarie;

G.

ricordando che nella conferenza stampa svoltasi nel maggio 2015 a Bruxelles, con il sostegno di tutti i gruppi politici del Parlamento europeo, sono state messe in luce le esigenze sanitarie ancora insoddisfatte delle vittime sopravvissute al talidomide;

H.

ricordando che a Bruxelles, nel settembre 2015, la Commissione ha celebrato il 50o anniversario dell'adozione della prima legislazione farmaceutica dell'UE, varata principalmente in conseguenza dello scandalo del talidomide; sottolineando che, benché le strutture regolamentari sviluppate successivamente abbiano contribuito alla protezione di milioni di cittadini dell'UE da catastrofi analoghe negli ultimi 50 anni, le vittime sopravvissute al talidomide si trovano a convivere con le dolorose e debilitanti conseguenze del farmaco;

I.

ricordando che durante la discussione tenutasi in Aula a Strasburgo nel marzo 2016, deputati di tutti i gruppi politici hanno sottolineato l'urgenza di rispondere alle esigenze insoddisfatte delle vittime sopravvissute al talidomide, e il commissario europeo responsabile per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha dichiarato di riconoscere la volontà di trovare una soluzione adeguata per tutte le vittime sopravvissute al talidomide, per migliorare la loro qualità di vita;

J.

osservando che vi sono ora sia l'opportunità che la volontà al Parlamento europeo e alla Commissione, conformemente alle norme etiche ed umanitarie, di rimediare ai danni causati dalla mancanza di un controllo farmaceutico e dalla successiva eliminazione delle prove, che hanno provocato la tragedia del talidomide;

K.

ribadendo che nel giugno 2016 il governo federale tedesco (7) ha riconosciuto la necessità di assumersi le proprie responsabilità e di fornire un sostegno finanziario, senza procedure amministrative onerose e senza lunghe verifiche individuali;

L.

prendendo atto che il governo federale tedesco ha inoltre riconosciuto, nel giugno 2016, che una modifica della legge tedesca sulla Fondazione Talidomide è necessaria e fattibile prima del gennaio 2017;

M.

sottolineando che molte vittime sopravvissute nell'UE spesso non possono chiedere un finanziamento per coprire i costi dei servizi sociali, il che costituisce attualmente il principale motivo di preoccupazione per le vittime sopravvissute al talidomide, le quali, avendo adesso un'età compresa tra i 50 e i 60 anni, avranno ancora più spesso bisogno di tali servizi negli anni a venire, dato che le persone che li assistono — spesso i loro partner o familiari — potrebbero esse stesse ammalarsi o morire;

1.

esorta gli Stati membri e la Commissione a coordinare azioni e misure con l'obiettivo di riconoscere ufficialmente e garantire un indennizzo alle vittime sopravvissute al talidomide;

2.

esorta il governo federale tedesco a cogliere l'opportunità offerta dalla prossima modifica della legge sulla Fondazione Talidomide per permettere alle vittime sopravvissute al talidomide, riconosciute come tali da regimi di assistenza designati da un tribunale o beneficiarie di regimi pubblici nazionali, di avere accesso al fondo sanitario speciale della Conterganstiftung für behinderte Menschen (Fondazione Talidomide per le persone con disabilità) tedesca;

3.

chiede che le vittime sopravvissute al talidomide nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Svezia e in altri Stati membri siano ammesse al regime su base collettiva, qualora il loro status di vittime del talidomide sia stato accettato in buona fede nel loro paese;

4.

chiede alle autorità spagnole di rivedere il processo avviato dal governo nel 2010 e di facilitare l'opportuna identificazione e compensazione delle vittime spagnole sopravvissute al talidomide nel quadro del loro regime nazionale, come indicato nella proposta non legislativa sulla protezione delle vittime del talidomide (161/000331), approvata all'unanimità dal Congresso spagnolo il 24 novembre 2016;

5.

esorta la Commissione a istituire un protocollo quadro a livello europeo in modo che tutti i cittadini europei vittime del talidomide ricevano indennizzi di importo simile, indipendentemente dal loro Stato membro di origine, e a elaborare un programma UE di assistenza e sostegno (comprendente disposizioni finanziarie e sociali) per le vittime del talidomide e le loro famiglie;

6.

chiede alla società Grünenthal di assumersi le proprie responsabilità offrendo un risarcimento e un'assistenza adeguati alle vittime non ancora riconosciute come tali, rivedendo la procedura per il riconoscimento dello status di vittima e instaurando un dialogo con le vittime per rimediare ai danni causati;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

(1)  http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

(2)  http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2016/04/The-Cologne-Report.pdf

(3)  http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

(4)  http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf

(5)  http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=225796.html

(6)  http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf

(7)  https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/leistungen-sollen-gerechter-verteilt-werden/90418?view=DEFAULT


6.7.2018   

IT

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C 238/128


P8_TA(2016)0511

Medicinali per uso pediatrico

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico (2016/2902(RSP))

(2018/C 238/14)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria (1) (regolamento sui medicinali pediatrici),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Medicinali migliori per i bambini: dall'ideazione alla realtà — Relazione generale sulle esperienze acquisite a seguito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico» (COM(2013)0443),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'UE e degli Stati membri,

vista la relazione del gruppo di alto livello del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'accesso ai medicinali, dal titolo «Promoting innovation and access to health technologies» (Promuovere l'innovazione e l'accesso alle tecnologie sanitarie), pubblicata nel settembre 2016,

vista l'interrogazione alla Commissione sul riesame del regolamento sui medicinali per uso pediatrico (O-000135/2016 — B8-1818/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il regolamento sui medicinali pediatrici ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo di medicinali per uso pediatrico, in quanto molte aziende farmaceutiche considerano lo sviluppo a fini pediatrici parte integrante dell'attività complessiva di sviluppo di un prodotto; che il numero di progetti di ricerca in ambito pediatrico è aumentato notevolmente e che ora sono disponibili maggiori informazioni di alta qualità sull'uso pediatrico dei farmaci approvati; che anche il numero relativo di sperimentazioni cliniche pediatriche è aumentato;

B.

considerando che il regolamento sui medicinali pediatrici ha contribuito a migliorare la situazione generale e ha comportato vantaggi concreti rispetto a una serie di malattie infantili; che, tuttavia, non sono stati compiuti progressi sufficienti in una serie di settori, in particolare l'oncologia pediatrica e la neonatologia;

C.

considerando che il cancro infantile rimane la prima causa di morte per malattia nei bambini di età superiore a un anno e che ogni anno in Europa 6 000 giovani muoiono di cancro; che due terzi di quanti sopravvivono soffrono degli effetti collaterali dovuti ai trattamenti esistenti (effetti segnalati come gravi fino al 50 % dei casi) e che occorre migliorare costantemente la qualità della vita di coloro che sopravvivono a un tumore infantile;

D.

considerando che il regolamento sui medicinali pediatrici ha favorito il rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra le varie parti interessate in materia di sviluppo di farmaci pediatrici;

E.

considerando che meno del 10 % dei bambini con una recidiva incurabile potenzialmente letale ha accesso a nuovi farmaci sperimentali in studi clinici da cui potrebbero trarre beneficio;

F.

considerando che un accesso molto più ampio a terapie innovative può salvare la vita di bambini e adolescenti affetti da malattie potenzialmente letali come il cancro, e che è pertanto necessario studiare senza indebito ritardo tali terapie attraverso studi appropriati nei bambini;

G.

considerando che l'uso off-label di medicinali nei bambini è ancora molto diffuso nell'UE in diversi settori terapeutici; che, sebbene gli studi sull'entità dell'uso off-label nei pazienti pediatrici differiscano per portata e popolazione di pazienti, non vi è stata una diminuzione delle prescrizioni off-label dopo l'introduzione del regolamento sui medicinali pediatrici; che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è già stata invitata a redigere orientamenti sull'uso di farmaci off-label/senza licenza basato su esigenze mediche, nonché un elenco di farmaci off-label utilizzati nonostante l'esistenza di prodotti alternativi con licenza;

H.

considerando che il regolamento sui medicinali pediatrici istituisce le norme che disciplinano lo sviluppo di medicinali per uso umano al fine di rispondere alle esigenze terapeutiche specifiche della popolazione pediatrica;

I.

considerando che, dall'entrata in vigore del regolamento sui medicinali pediatrici, sono stati autorizzati solo due farmaci anticancro innovativi specifici per il trattamento di un tumore maligno pediatrico in base a un piano d'indagine pediatrica concordato;

J.

considerando che, nell'ambito del quadro normativo vigente, sono applicate deroghe all'obbligo giuridico di perseguire lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico qualora siano messi a punto farmaci per condizioni patologiche riscontrabili in età adulta e non pediatrica; che tale impostazione normativa risulta insoddisfacente nel caso di malattie specifiche ed esclusive dell'età pediatrica; che, inoltre, di anno in anno aumenta il numero di relazioni annuali sulle misure differite presentate all'EMA ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento sui medicinali pediatrici;

K.

considerando che molti tipi di cancro infantile non si verificano negli adulti; che, tuttavia, il meccanismo di azione di un medicinale efficace nel trattamento di un tipo di cancro dell'età adulta può avere effetti su un tipo di cancro infantile;

L.

considerando che per le malattie prettamente infantili, quali i tumori pediatrici, il mercato offre incentivi limitati per lo sviluppo di farmaci pediatrici specifici;

M.

considerando che il terzo programma dell'UE in materia di sanità (2014-2020) contempla un impegno volto a migliorare le risorse e le competenze per i pazienti affetti da malattie rare;

N.

considerando che si registrano ritardi significativi nell'avvio di studi clinici pediatrici di farmaci oncologici, in quanto chi mette a punto i farmaci attende che prima questi si mostrino promettenti nei pazienti oncologici adulti;

O.

considerando che nulla impedisce a un ricercatore di porre prematuramente termine a una sperimentazione pediatrica promettente se un farmaco non offre risultati positivi nella popolazione bersaglio adulta;

P.

considerando che i meccanismi finanziari di premi e incentivi per lo sviluppo di medicinali pediatrici, come l'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico («paediatric use marketing authorisation», abbreviato in PUMA), arrivano in ritardo e hanno un effetto limitato; che, sebbene sia necessario garantire che le aziende farmaceutiche non facciano uso improprio o abusivo dei premi e degli incentivi, l'attuale sistema di premi deve essere sottoposto a riesame onde determinare come potrebbe essere migliorato per stimolare maggiormente la ricerca e lo sviluppo di farmaci pediatrici, soprattutto in oncologia pediatrica;

Q.

considerando che i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio hanno l'obbligo di aggiornare le informazioni relative al prodotto per tenere conto delle conoscenze scientifiche più recenti;

R.

considerando che i piani d'indagine pediatrica sono approvati a seguito di complesse trattative fra le autorità di regolamentazione e le aziende farmaceutiche e troppo spesso si rivelano impraticabili e/o sono avviati troppo tardi perché utilizzati in maniera errata dato che si concentrano sulla rara comparsa di un cancro dell'adulto in un bambino piuttosto che sull'impiego potenzialmente più ampio del nuovo farmaco in altri tumori infantili pertinenti; che non tutti i piani d'indagine pediatrica approvati vengono completati, dato che le ricerche su una sostanza attiva vengono spesso abbandonate in una fase successiva se non confermano le speranze iniziali in relazione alla sicurezza e all'efficacia del medicinale; che finora è stato completato solo il 12 % dei piani d'indagine pediatrica approvati;

S.

considerando che il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano prevede la creazione di un portale unico per la presentazione delle domande, che consenta ai promotori di presentare un'unica domanda per sperimentazioni condotte in più Stati membri; che tali sperimentazioni transfrontaliere sono particolarmente importanti per le malattie rare, come i tumori pediatrici, dal momento che in un solo paese potrebbe non esservi un numero di pazienti sufficiente a rendere la sperimentazione praticabile;

T.

considerando che ai piani d'indagine pediatrica vengono apportate numerose modifiche; che, tuttavia, se le modifiche di grande portata di un piano vanno discusse con il comitato pediatrico, nel caso di cambiamenti di minore impatto la questione non è definita con altrettanta chiarezza;

U.

considerando che, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento sui medicinali pediatrici, gli Stati membri devono fornire alla Commissione prove dettagliate riguardanti l'impegno concreto a sostenere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali per uso pediatrico;

V.

considerando che, a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento sui medicinali pediatrici, nel bilancio dell'Unione vanno previsti fondi di ricerca concernenti medicinali pediatrici destinati a sostenere gli studi attinenti ai medicinali o alle sostanze attive non tutelati da un brevetto o da un certificato protettivo complementare;

W.

considerando che, a norma dell'articolo 50 del regolamento sui medicinali pediatrici, entro il 26 gennaio 2017 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite in seguito all'applicazione degli articoli 36, 37 e 38, comprensiva di un'analisi dell'impatto economico dei premi e degli incentivi unitamente a un'analisi delle previste conseguenze di detto regolamento per la salute pubblica, al fine di proporre le modifiche necessarie;

1.

chiede alla Commissione di presentare in tempo debito la relazione di cui all'articolo 50 del regolamento sui medicinali pediatrici; sottolinea la necessità che la relazione individui in modo completo e analizzi nel dettaglio gli ostacoli che attualmente si frappongono all'innovazione nel settore dei medicinali per uso pediatrico; pone l'accento sull'importanza di una solida base di conoscenze comprovate di questo tipo per garantire politiche efficaci;

2.

esorta la Commissione, sulla base di tali risultati, a esaminare la possibilità di apportare modifiche, anche attraverso una revisione legislativa del regolamento sui medicinali pediatrici, che tengano nella dovuta considerazione: a) piani di sviluppo pediatrico basati sul meccanismo d'azione e non solo sul tipo di malattia, b) modelli di definizione delle priorità farmacologiche e in materia di malattie, che tengano conto delle esigenze pediatriche insoddisfatte e della fattibilità, c) piani d'indagine pediatrica più tempestivi e più realizzabili, d) incentivi che stimolino maggiormente la ricerca e rispondano più efficacemente alle esigenze pediatriche, garantendo nel contempo una valutazione dei costi di ricerca e sviluppo e la piena trasparenza dei risultati clinici, ed e) strategie per evitare l'uso off-label quando esistono medicinali pediatrici autorizzati;

3.

sottolinea i benefici in termini di vite salvate, in oncologia pediatrica, di uno sviluppo pediatrico obbligatorio basato sul meccanismo d'azione di un farmaco abbinato alla biologia di un tumore, piuttosto che su indicazioni che limitano l'uso del farmaco a un tipo specifico di cancro;

4.

sottolinea la necessità di stabilire priorità per quanto riguarda le esigenze pediatriche e i farmaci provenienti da diverse società, sulla base di dati scientifici, al fine di abbinare le migliori terapie disponibili alle esigenze terapeutiche dei bambini, in particolare quelli affetti da cancro, il che permetterebbe di ottimizzare le risorse utilizzate per la ricerca;

5.

sottolinea l'importanza delle sperimentazioni transfrontaliere per la ricerca su numerose malattie pediatriche e rare; accoglie pertanto con favore il regolamento (UE) n. 536/2014, che agevolerà l'esecuzione di questo tipo di sperimentazioni, e invita l'EMA a garantire che le infrastrutture necessarie alla sua attuazione siano disponibili quanto prima;

6.

sottolinea che la realizzazione di piani d'indagine pediatrica precoci, nonché un dialogo e un'interazione scientifici e regolamentari tempestivi con l'EMA permettono alle aziende di ottimizzare i progressi pediatrici globali e, in particolare, di sviluppare piani d'indagine pediatrica più fattibili;

7.

invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di modificare il regolamento sui medicinali pediatrici affinché sperimentazioni promettenti sulla popolazione pediatrica non vengano interrotte prematuramente a causa di risultati insoddisfacenti sulla popolazione bersaglio adulta;

8.

sottolinea l'urgente necessità di valutare come i diversi tipi di finanziamenti e premi — compresi i numerosi strumenti basati su meccanismi di scorporo — possano essere meglio utilizzati per guidare e accelerare lo sviluppo di farmaci pediatrici negli ambiti in cui ve ne è maggiore bisogno, in particolare farmaci per la neonatologia e i tumori infantili, soprattutto i tumori che colpiscono solo in età pediatrica; ritiene che i premi dovrebbero incoraggiare l'avvio dello sviluppo pediatrico di tali farmaci non appena siano disponibili motivazioni scientifiche sufficienti che ne giustifichino l'uso in pediatria e dati sulla sicurezza per gli adulti, e non dovrebbero dipendere dal valore terapeutico comprovato in indicazioni per l'uso in età adulta;

9.

invita la Commissione a lavorare urgentemente su eventuali modifiche normative che nel frattempo potrebbero contribuire a migliorare la situazione;

10.

invita la Commissione a rinnovare, nell'ambito di Orizzonte 2020, le disposizioni in materia di finanziamento messe a punto per sostenere la ricerca clinica pediatrica di elevata qualità, a seguito di un riesame critico dei progetti attualmente finanziati;

11.

invita la Commissione a rafforzare l'importanza della creazione di reti europee per la ricerca clinica pediatrica, nonché a garantire che gli Stati membri adottino misure per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità di medicinali per uso pediatrico;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/132


P8_TA(2016)0512

Attività della commissione per le petizioni 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015 (2016/2146(INI))

(2018/C 238/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

viste la rilevanza del diritto di petizione e l'importanza che il Parlamento sia immediatamente informato delle preoccupazioni specifiche dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea, come previsto agli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 228 TFUE,

visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,

viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260,

visti l'articolo 52 e l'articolo 216, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0366/2016),

A.

considerando che la presente relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni ha come obiettivo quello di presentare un'analisi delle petizioni ricevute nel 2015 e dei rapporti con le altre istituzioni, e di fornire un quadro veritiero degli obiettivi raggiunti nel corso del 2015;

B.

considerando che le petizioni ricevute nel 2015 sono state 1 431, il che rappresenta una flessione del 47 % rispetto al 2014, anno in cui il Parlamento aveva ricevuto 2 714 petizioni; che 943 petizioni sono state considerate ricevibili, di cui 424 sono state esaminate e archiviate rapidamente dopo aver opportunamente informato i firmatari sulle rispettive questioni di interesse, e che 519 petizioni rimangono aperte per ulteriori discussioni in seno alla commissione per le petizioni che 483 petizioni sono state dichiarate irricevibili;

C.

considerando che il numero di petizioni ricevute è modesto rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione europea, il che indica che sfortunatamente la grande maggioranza dei cittadini e dei residenti dell'UE non conosce ancora l'esistenza del diritto di petizione e la sua potenziale utilità quale mezzo per richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE sulle tematiche che li riguardano e li preoccupano e che rientrano nell'ambito di attività dell'Unione;

D.

considerando che 483 petizioni sono state dichiarate irricevibili nel 2015 e che vi è ancora molta confusione in merito all'ambito di attività dell'Unione europea, come dimostra l'elevato numero di petizioni irricevibili pervenute (il 33,8 %); che per porre rimedio a tale situazione sarebbe opportuno incentivare e migliorare la comunicazione con i cittadini e spiegare i diversi ambiti di competenza — europea, nazionale e locale;

E.

considerando che ogni petizione viene esaminata e trattata con attenzione, in modo efficiente e trasparente;

F.

considerando che i firmatari sono molto spesso cittadini impegnati per la tutela dei diritti fondamentali e per il miglioramento e il benessere futuro delle nostre società; che l'esperienza di questi cittadini relativa al trattamento dato alle loro petizioni ha un forte impatto nel determinare la loro percezione delle istituzioni europee e del rispetto del diritto di petizione sancito dal diritto dell'Unione europea;

G.

considerando che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE eletta direttamente dai cittadini e che il diritto di petizione offre loro i mezzi per richiamare l'attenzione dei rappresentanti che hanno eletto sui temi che li preoccupano;

H.

considerando che, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la buona governance e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione devono operare nel modo più trasparente possibile;

I.

considerando che il diritto di petizione deve essere un elemento fondamentale del percorso verso una democrazia partecipativa in cui il diritto di ogni cittadino a partecipare direttamente alla vita democratica dell'Unione è tutelato in modo efficace; che una reale governance democratica e partecipativa dovrebbe garantire la piena trasparenza, l'efficace protezione dei diritti fondamentali e il coinvolgimento effettivo dei cittadini nei processi decisionali; che tramite le petizioni il Parlamento europeo può ascoltare i cittadini, fornire loro informazioni e aiutarli a risolvere i problemi che li interessano, richiamando anche le altre istituzioni dell'UE e le istituzioni degli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, a compiere ogni sforzo al riguardo; che attraverso le petizioni si deve valutare l'impatto della legislazione dell'UE sulla vita quotidiana dei suoi abitanti;

J.

considerando che la crisi umanitaria dei rifugiati, il gravissimo impatto sociale ed economico della crisi finanziaria, l'aumento della xenofobia e del razzismo in tutta Europa mettono in dubbio la fiducia nel sistema e nel progetto europeo nel suo complesso; che la commissione per le petizioni ha la responsabilità e l'impegnativo compito di mantenere e rafforzare un dialogo costruttivo con i cittadini e i residenti dell'UE sulle questioni europee;

K.

considerando che la commissione per le petizioni è l'organo che meglio è in grado di mostrare ai cittadini che cosa l'Unione europea fa per loro e quali sono le soluzioni possibili a livello europeo, nazionale o locale; che la commissione per le petizioni può svolgere un'opera importante spiegando ed eventualmente dimostrando i successi e i benefici del progetto europeo;

L.

considerando che il diritto di petizione dovrebbe rafforzare la capacità di reazione del Parlamento europeo, contribuendo a risolvere i problemi legati soprattutto all'applicazione e al recepimento del diritto dell'UE; che le petizioni costituiscono una preziosa fonte di informazioni di prima mano basate sulle esperienze dei cittadini e contribuiscono a identificare eventuali violazioni e lacune nell'attuazione a livello nazionale della legislazione dell'UE e nel suo successivo monitoraggio da parte della Commissione nel suo ruolo di custode dei trattati; che le petizioni che si fondano sugli ambiti di attività dell'Unione europea e soddisfano i criteri di ricevibilità sono uno strumento fondamentale per individuare precocemente i casi di recepimento tardivo e l'effettiva applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; che, attraverso le petizioni, i cittadini dell'UE possono denunciare le carenze nell'attuazione del diritto dell'Unione e contribuire a individuare violazioni del diritto dell'UE;

M.

considerando pertanto che le petizioni hanno grande importanza per il processo legislativo in quanto offrono alle altre commissioni del Parlamento spunti utili e diretti per l'attività legislativa nei loro rispettivi ambiti; che le petizioni non sono una responsabilità esclusiva della commissione per le petizioni, ma dovrebbero costituire un impegno condiviso da tutte le commissioni del Parlamento europeo;

N.

considerando che attraverso le petizioni i cittadini e i residenti dell'UE possono denunciare la scorretta attuazione del diritto dell'Unione; che in questo modo i cittadini rappresentano un'importante fonte d'informazione per individuare le violazioni del diritto dell'UE;

O.

considerando che, oltre a fornire un riscontro utile sull'applicazione della legislazione vigente, le petizioni possono anche contribuire a individuare le lacune nel diritto dell'UE e a valutare gli effetti dell'assenza di regolamentazione in alcuni ambiti, diventando in tal modo il motore di ulteriori sforzi legislativi;

P.

considerando che la commissione per le petizioni ha fatto un uso maggiore degli strumenti specifici a sua disposizione in quanto commissione, quali le interrogazioni con richiesta di risposta orale e le risoluzioni brevi, con l'obiettivo di dare visibilità alle diverse questioni che preoccupano i cittadini, o la presentazione di interrogazioni e risoluzioni al Parlamento in seduta plenaria, ad esempio le risoluzioni sulla legislazione ipotecaria e gli strumenti finanziari rischiosi in Spagna o sull'interesse superiore del minore in Europa;

Q.

considerando che nel 2015 le petizioni presentate dai cittadini sono state trattate con maggiore celerità ed efficienza, essendosi ridotti i tempi nella corrispondenza con i firmatari; che la segreteria ha compiuto uno sforzo notevole per conseguire tale miglioramento;

R.

considerando che i firmatari concorrono in modo attivo al lavoro della commissione per le petizioni, fornendo informazioni di prima mano supplementari ai suoi membri, alla Commissione e ai rappresentanti degli Stati membri presenti; che, partecipando ai dibattiti e presentando petizioni corredate di dati più dettagliati, contribuiscono a instaurare un dialogo fluido e costruttivo con i membri del Parlamento europeo e con la Commissione; che 191 firmatari hanno presenziato e partecipato alle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2015; che, sebbene tale cifra possa sembrare relativamente bassa, non si deve dimenticare che le riunioni della commissione per le petizioni sono trasmesse in video o via Internet, consentendo ai firmatari di seguire i dibattiti in diretta e in tempo reale o successivamente in differita;

S.

considerando che è stato adottato un metodo specifico di trattamento delle petizioni relative al benessere dei minori ed è stato creato un apposito gruppo di lavoro sull'argomento, istituito il 17 settembre 2015 e di cui è stata eletta presidente Eleonora Evi; sottolinea che ogni gruppo di lavoro dovrebbe disporre di un mandato chiaro al fine di poter conseguire risultati tangibili ed evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nel trattamento delle petizioni;

T.

considerando che la presentazione di una petizione coincide spesso con la simultanea trasmissione di una denuncia alla Commissione, che può comportare l'avvio di una procedura d'infrazione; che nel 2015 il Parlamento europeo ha allertato la Commissione con petizioni e interrogazioni sulle mancanze di alcuni Stati membri nell'applicazione e nell'attuazione di determinate normative dell'UE;

U.

considerando che tali petizioni hanno riguardato denunce su questioni ambientali; che la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla Finlandia in merito al recepimento della direttiva sull'acceso del pubblico all'informazione ambientale; che in altri cinque casi relativi all'ambiente la Commissione ha avviato dialoghi bilaterali con gli Stati membri in questione; che i casi riguardavano il gas di scisto, la gestione dei lupi, la scorretta applicazione della direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la conformità della legislazione nazionale ai requisiti della direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

V.

considerando che le petizioni presentate dai cittadini riguardano anche questioni relative alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria, il che in un caso ha spinto la Commissione ad avviare un dialogo bilaterale con uno Stato membro sulle restrizioni da esso imposte riguardo alla modifica del cognome dopo il matrimonio;

W.

considerando che a seguito di varie petizioni la Commissione ha inoltre avviato colloqui bilaterali con diversi Stati membri in merito alle imposte sugli immobili e all'imposta locale sulla residenza pagata dagli studenti;

X.

considerando che la Commissione ha intenzione di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'UE sulla base del recepimento e di controlli sistematici della conformità della legislazione nazionale; che la Commissione ha dichiarato che adotterà le misure idonee, compreso l'avvio di nuovi casi EU Pilot e di procedure di infrazione, se verrà a conoscenza di possibili infrazioni del diritto dell'UE;

Y.

considerando che il coinvolgimento del Parlamento in tali procedure permette un controllo supplementare sulle attività di indagine delle istituzioni dell'UE competenti; che nessuna petizione deve essere archiviata mentre è ancora oggetto di indagine da parte della Commissione;

Z.

considerando che la Commissione, attraverso la relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea, pubblica le misure intraprese in relazione alle violazioni del diritto dell'Unione e divulga informazioni sulle procedure d'infrazione tramite comunicati stampa; che tali decisioni sulle procedure di infrazione sono consultabili nella banca dati della Commissione, disponibile sul sito web Europa; che la fornitura di informazioni più dettagliate da parte della Commissione nei suoi rapporti con la commissione per le petizioni per casi legati alle petizioni contribuirebbe a una maggiore trasparenza e a una migliore collaborazione tra le due istituzioni;

AA.

considerando che i principali temi fonte di preoccupazione sollevati nelle petizioni abbracciano un ampio ventaglio di argomenti, tra cui, per esempio, la tutela dell'ambiente (in particolare, il trattamento delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la gestione dei bacini idrografici fluviali, le prospezioni e l'estrazione di gas e idrocarburi), le violazioni dei diritti dei consumatori, l'applicazione della giustizia (in particolare, i diritti di affidamento di minori), i diritti fondamentali (in particolare i diritti dei minori, delle persone con disabilità e delle minoranze), la libera circolazione delle persone, le discriminazioni, l'immigrazione, l'occupazione, il benessere degli animali;

AB.

considerando che il portale web della commissione per le petizioni, entrato in funzione alla fine del 2014, è operativo ma non ancora ultimato; che detto portale mira ad offrire ai cittadini e ai residenti dell'UE uno strumento elettronico per presentare le petizioni e seguirne costantemente l'iter, firmare elettronicamente le proprie petizioni e aderire alle petizioni di altri firmatari il cui contenuto li interessi; che le carenze in alcune funzionalità di base, quali il motore di ricerca, riscontrate durante il 2015 hanno compromesso fino a poco tempo fa il ruolo del portale quale spazio interattivo di scambio tra i cittadini; che tale problema è stato infine risolto;

AC.

considerando che il portale è concepito per aumentare la trasparenza e l'interattività della procedura di petizione e garantisce una maggiore efficienza amministrativa, a vantaggio dei firmatari, dei deputati e del pubblico in generale; che la seconda fase del progetto è tesa soprattutto a migliorare la gestione amministrativa delle petizioni;

AD.

considerando che i continui ritardi nelle fasi successive del progetto hanno generato un carico di lavoro aggiuntivo per la segreteria della commissione per le petizioni a causa della necessità di caricare manualmente i file pertinenti nelle diverse banche dati; che vi sono ancora petizioni in attesa di essere caricate, dal momento che finora soltanto le petizioni aperte ricevute nel 2013, 2014 e 2015 sono state inserite nel portale e che le petizioni ricevute nel 2016 sono attualmente in corso di caricamento nel sistema;

AE.

considerando che sono state colmate alcune lacune, nello specifico quelle relative alla funzione di ricerca e al trattamento della riservatezza del firmatario, e che i lavori sono continuati secondo il calendario previsto nella seconda metà del 2016 per migliorare l'utilità e la visibilità del servizio per i cittadini;

AF.

considerando che la ricevibilità delle petizioni si fonda sui criteri stabiliti all'articolo 227 TFUE; che il concetto di ambito di attività dell'Unione va ben al di là di un mero elenco di competenze; che una dichiarazione di irricevibilità può essere soggetta a un riesame giudiziario se non debitamente giustificata sulla base di questi criteri;

AG.

considerando che i tribunali nazionali hanno la responsabilità primaria di garantire che la legislazione dell'UE sia applicata correttamente negli Stati membri; che, in tale contesto, le sentenze preliminari della Corte di giustizia europea costituiscono un utile strumento a disposizione dei sistemi giudiziari nazionali; che tale procedura è stata poco applicata, o non è stata applicata affatto, in alcuni Stati membri; che questa responsabilità iniziale non dovrebbe in alcun modo impedire alla Commissione di svolgere un ruolo più proattivo, in qualità di guardiana dei trattati, quando si tratta di garantire il rispetto del diritto dell'UE; che le petizioni costituiscono una strada alternativa e indipendente per svolgere indagini e controlli sulla conformità alla legislazione dell'UE e che queste due procedure alternative non dovrebbero pertanto escludersi a vicenda;

AH.

considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) dovrebbe costituire uno strumento importante per consentire ai cittadini di partecipare direttamente allo sviluppo delle politiche dell'UE e che il suo potenziale deve essere valorizzato pienamente, garantendo nel contempo che i cittadini siano pienamente informati sulle questioni di competenza dell'UE e di competenza nazionale; che i cittadini dovrebbero essere informati meglio circa le principali differenze tra l'iniziativa dei cittadini europei e il diritto di petizione; che il Parlamento ha la responsabilità specifica di rendere questo strumento un vero successo; che, come emerge dalle dichiarazioni rilasciate all'audizione pubblica del 22 febbraio 2015, presso le organizzazioni che hanno registrato una ICE è generale la convinzione che le barriere amministrative debbano essere eliminate se si vogliono conseguire i migliori risultati possibili in materia di partecipazione dei cittadini;

AI.

considerando che, a più di tre anni dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 il 1o aprile 2012, la commissione per le petizioni ritiene necessario valutarne l'attuazione per individuare le eventuali lacune e proporre soluzioni praticabili e concrete per una sua rapida revisione, con l'obiettivo di migliorarne il funzionamento;

AJ.

considerando che nel 2015, a causa del carico di lavoro della commissione per le petizioni, è stata effettuata una sola missione conoscitiva in relazione alle petizioni trattate nel 2015; che la missione conoscitiva effettuata nel Regno Unito il 5 e 6 novembre 2015 sulla questione dell'adozione senza il consenso dei genitori ha consentito ai membri della delegazione di avere un quadro più chiaro della situazione, avendo essi potuto discutere il problema con i rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte del Regno Unito;

AK.

considerando che tali missioni costituiscono una speciale prerogativa della commissione per le petizioni e una parte fondamentale del suo lavoro, che implica l'interazione con i firmatari e le autorità degli Stati membri interessati; che i membri delle delegazioni che effettuano tali missioni partecipano su un piano di parità a tutte le attività, compresa la stesura della relazione finale;

AL.

considerando che la commissione per le petizioni ha delle responsabilità nei confronti dell'ufficio del Mediatore europeo, incaricato dell'esame delle denunce dei cittadini e dei residenti dell'UE sui casi di possibile cattiva amministrazione in seno alle istituzioni e agli organi dell'UE, sul quale anch'essa redige una relazione annuale basata sulla relazione annuale del Mediatore europeo;

AM.

considerando che il 26 maggio 2015 il Mediatore europeo Emily O'Reilly ha presentato la relazione annuale per il 2014 al Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz; considerando che il 23 giugno 2015 il Mediatore ha presentato la sua relazione in occasione della riunione della commissione per le petizioni, organo competente per i rapporti con la sua istituzione;

AN.

considerando che la commissione per le petizioni è membro della Rete europea dei difensori civici, che comprende i difensori civici nazionali e regionali e le commissioni per le petizioni e gli organi analoghi degli Stati membri dell'Unione europea, dei paesi candidati all'adesione all'UE e di altri paesi dello Spazio economico europeo e/o dello spazio Schengen; che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo è membro a pieno titolo di tale rete, la quale conta attualmente 94 uffici in 36 paesi;

AO.

considerando che ogni petizione è valutata e trattata con la debita attenzione e che ogni firmatario deve ricevere una risposta entro tempi ragionevoli; considerando altresì che ogni firmatario deve essere informato dei motivi relativi all'archiviazione della petizione;

AP.

considerando che tutti i firmatari dovrebbero avere la possibilità di presentare direttamente i loro casi alla commissione per le petizioni;

1.

sottolinea che il diritto di petizione dovrebbe rafforzare la capacità di reazione del Parlamento europeo, contribuendo a risolvere i problemi legati principalmente al recepimento e all'attuazione della legislazione dell'UE, dal momento che le petizioni che si basano sugli ambiti di attività dell'UE e soddisfano i criteri di ricevibilità costituiscono un'importante fonte di informazione per individuare le potenziali violazioni e lacune nell'attuazione della legislazione dell'UE; invita la Commissione a fare maggior uso delle sue competenze quando si tratta di garantire l'attuazione efficace della legislazione dell'UE, ad esempio utilizzando più rapidamente la procedura d'infrazione a norma degli articoli 258 e 260 TFUE;

2.

sottolinea l'azione di ascolto e di aiuto nella risoluzione dei problemi che interessano i cittadini svolta dalla commissione per le petizioni; ritiene che le petizioni possano contribuire a valutare meglio l'impatto della legislazione dell'UE sulla vita quotidiana delle persone fungendo da ponte tra i cittadini e le istituzioni;

3.

sottolinea che la commissione per le petizioni ha l'opportunità e l'impegnativo compito di mantenere un dialogo leale e proficuo con i cittadini, congiuntamente alla possibilità di riavvicinare le istituzioni dell'UE ai suoi cittadini; osserva che dovrebbe contribuire a promuovere la democrazia partecipativa; ritiene che, per conseguire tale scopo, è fondamentale fornire una risposta adeguata alle petizioni, sia in termini di tempi di attesa che di qualità della risposta;

4.

ricorda che dovrebbe essere rispettata una rappresentanza equa e proporzionata delle nazionalità dei firmatari nel quadro delle discussioni pubbliche della commissione per le petizioni; osserva che, al fine di rafforzare la dimensione europea della commissione per le petizioni, sarebbe opportuno incoraggiare una rappresentanza adeguata ed equa di tutti gli Stati membri nelle sue discussioni pubbliche; evidenzia che la commissione per le petizioni deve trattare con la medesima importanza e obiettività tutte le petizioni ricevibili; sottolinea che le petizioni connesse a una campagna elettorale in uno Stato membro non dovrebbero essere esaminate secondo la procedura urgente;

5.

sottolinea che le petizioni sono anche importanti nel processo legislativo poiché rilevano le lacune esistenti nel recepimento della legislazione dell'UE e forniscono ad altre commissioni del Parlamento europeo informazioni utili e dirette per l'attività legislativa nei loro rispettivi ambiti; plaude alla maggiore interazione tra la commissione per le petizioni e le altre commissioni parlamentari, nonché a una presenza più frequente delle questioni relative alle petizioni nell'ordine del giorno della plenaria; ritiene che le petizioni non siano una responsabilità esclusiva della commissione per le petizioni, ma debbano costituire un impegno condiviso da tutte le commissioni del Parlamento europeo; si rallegra dell'intenzione di creare una rete informale delle petizioni all'interno del Parlamento, con la partecipazione di deputati in rappresentanza di tutte le commissioni, al fine di garantire un coordinamento fluido ed efficace dei lavori relativi alle petizioni; ritiene che la rete debba consentire una migliore comprensione del ruolo delle petizioni nel lavoro parlamentare e rafforzare la cooperazione tra le commissioni sulle questioni sollevate dai firmatari; invita tutte le commissioni parlamentari competenti a prestare la dovuta attenzione alle petizioni loro trasmesse e a compiere gli sforzi necessari per apportare le informazioni richieste per la corretta gestione delle petizioni;

6.

rileva che anche il Parlamento svolge un ruolo politico cruciale in relazione alle azioni di esecuzione della Commissione, esaminando le relazioni annuali sul controllo dell'attuazione del diritto dell'UE e adottando le pertinenti risoluzioni parlamentari; invita la Commissione a tenere conto delle risoluzioni presentate al Parlamento dalla commissione PETI, che individuano specifiche lacune nell'applicazione e nell'attuazione del diritto dell'UE sulla base delle petizioni e la invita ad adottare gli opportuni provvedimenti e a riferire al Parlamento in merito al relativo seguito; invita, inoltre, il Consiglio e il Parlamento a prendere provvedimenti specifici per quanto concerne l'adozione del regolamento (UE) …/… [procedura 2013/0140(COD)] sull'esenzione della mosca della frutta (Drosophila melanogaster) dai controlli veterinari alle frontiere esterne dell'UE, come suggerito da alcuni premi Nobel (professori di biochimica) nella petizione n. 1358/2011;

7.

si compiace del fatto che nel 2015 è stato ridotto il tempo di trattamento delle petizioni ma sostiene ciononostante che occorre immediatamente dotare la segreteria della commissione per le petizioni di maggiori risorse tecniche e più personale per garantire un esame attento e un'ulteriore riduzione dei tempi di trattamento, assicurandone nel contempo la qualità; chiede la digitalizzazione del trattamento delle petizioni, introducendo in particolare nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire un trattamento efficiente e tempestivo e l'uso ottimale delle risorse umane esistenti, preservando nel contempo il diritto dei cittadini a presentare petizioni mediante posta ordinaria;

8.

resta del parere che si debba in particolare garantire che l'irricevibilità o l'archiviazione delle petizioni per via della loro infondatezza sia attentamente motivata ai firmatari;

9.

accoglie con favore il fatto che la Commissione è coinvolta e impegnata nel processo di petizione e risponde nel più breve tempo possibile alle nuove petizioni inviatele dal Parlamento; sottolinea che le risposte della Commissione sono generalmente dettagliate e si riferiscono alle petizioni di sua competenza; ricorda tuttavia che in numerose occasioni la Commissione non fornisce nuove informazioni nelle sue risposte alle petizioni per le quali viene chiesta una revisione in seguito a cambiamenti del loro stato e del contesto; deplora i casi in cui la Commissione si concentra essenzialmente sugli aspetti procedurali e non entra nel merito della questione; ricorda alla Commissione che le petizioni che denunciano una potenziale violazione del diritto dell'UE possono essere archiviate soltanto dopo la conclusione di un loro esame adeguato; accoglie con favore l'impegno della Commissione a inviare funzionari generalmente competenti alle riunioni della commissione per le petizioni dato che la qualità del trattamento complessivo delle petizioni migliora quando la Commissione nei dibattiti è rappresentata dai più alti funzionari disponibili; si rammarica del fatto che, durante le riunioni della commissione PETI, le risposte della Commissione si limitano generalmente al contenuto delle risposte ufficiali inviate alla commissione e non apportano alcuna informazione nuova o rilevante che consenta di risolvere le questioni sollevate; rileva che le risposte scritte sono prese in seria considerazione, come anche le spiegazioni fornite durante le discussioni orali tenute dalla commissione per le petizioni;

10.

ritiene che, nel suo ruolo di custode dei trattati, in particolare riguardo alle questioni ambientali, la Commissione dovrebbe andare al di là di una mera verifica formale della conformità procedurale e concentrarsi maggiormente sul contenuto effettivo della questione centrale; ricorda il principio di precauzione e lo spirito ultimo della legislazione ambientale dell'UE teso a evitare danni irreversibili alle zone ecologicamente sensibili; esorta la Commissione ad adottare un approccio che le consenta di utilizzare le proprie competenze e prerogative su base ex-ante;

11.

non è d'accordo con la sempre più frequente interpretazione da parte della Commissione della 27a relazione annuale del Parlamento sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009), secondo cui la Commissione avrebbe il diritto di chiudere i fascicoli sui quali non è ancora stata adottata una decisione formale per l'avvio di una procedura d'infrazione o di sospendere le procedure di infrazione in corso riguardanti casi pendenti dinanzi a un tribunale nazionale; ribadisce lo spirito originario della relazione summenzionata che chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi, in funzione delle sue capacità, per garantire un'attuazione coerente della legislazione dell'UE, ricorrendo al meccanismo di infrazione indipendentemente dall'esistenza di procedimenti giudiziari a livello nazionale;

12.

indica che in futuro si adopererà maggiormente per garantire che la Commissione riferisca periodicamente al Parlamento sull'evoluzione delle procedure di infrazione avviate contro i singoli Stati membri, per favorire una migliore cooperazione e per informare tempestivamente i firmatari interessati sugli sviluppi di tali procedure;

13.

ritiene che, in nome della trasparenza, in uno spirito di collaborazione leale tra le diverse istituzioni dell'UE e in base all'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima, su richiesta e ove previsto, dovrebbe fornire al Parlamento una sintesi dei singoli casi relativi ai procedimenti EU Pilot; ribadisce le precedenti richieste avanzate dalla commissione per le petizioni per garantire l'accesso ai documenti concernenti EU Pilot e la procedura d'infrazione, dal momento che le petizioni portano spesso all'avvio di tali procedure; rinnova il suo invito alla Commissione a informare la commissione per le petizioni degli sviluppi delle procedure d'infrazione direttamente collegate alle petizioni; ravvisa la necessità di assicurare la massima trasparenza nella divulgazione delle informazioni sui procedimenti EU Pilot e sulle procedure di infrazione già terminati;

14.

ritiene che le informazioni necessarie concernenti le procedure d'infrazione avviate a seguito di missioni conoscitive relative alle petizioni debbano essere tempestivamente fornite al Parlamento, in particolare, su richiesta della commissione per le petizioni;

15.

considera fondamentale migliorare la collaborazione con i parlamenti nazionali e le loro commissioni competenti, così come con i governi degli Stati membri, soprattutto per contribuire a garantire che le petizioni siano trattate dalle autorità pertinenti e competenti; ribadisce la sua richiesta di avviare un dialogo strutturato con gli Stati membri sotto forma di incontri periodici con le pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali; si compiace della presenza di una delegazione della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco alla riunione della commissione per le petizioni del 4 maggio 2015; auspica che tale dialogo possa contribuire a una cooperazione leale al fine di trovare soluzioni concrete per i casi che vengono sottoposti frequentemente, quali le petizioni riguardanti lo Jugendamt; incoraggia i rappresentanti degli Stati membri e delle autorità locali e/o regionali interessate a partecipare alle riunioni della commissione per le petizioni; ribadisce l'importanza della partecipazione di rappresentanti del Consiglio e della Commissione alle riunioni e alle audizioni della commissione per le petizioni;

16.

riconosce l'impatto di un'applicazione efficace del diritto dell'UE sul rafforzamento della credibilità delle istituzioni dell'UE; ricorda che il diritto di petizione, sancito dal trattato di Lisbona, è un elemento importante della cittadinanza europea e un vero e proprio barometro per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE e individuare eventuali lacune; invita la commissione PETI a istituire un incontro regolare con le commissioni nazionali per le petizioni al fine di aumentare la consapevolezza delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei nell'UE e negli Stati membri e rafforzare ulteriormente i loro diritti attraverso un migliore processo legislativo e attuativo europeo;

17.

rinnova l'invito, già formulato nella sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2013 (1), a lanciare un dialogo strutturato rafforzato con gli Stati membri, per esempio organizzando riunioni periodiche con i membri delle commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali o con altre autorità competenti; invita gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle relazioni delle missioni conoscitive e durante i dialoghi;

18.

si compiace del fatto che 191 cittadini abbiano presentato le proprie petizioni direttamente alla commissione per le petizioni nel 2015; ricorda la possibilità di ricorrere alle videoconferenze e sostiene un maggiore utilizzo di tale strumento o di qualsiasi altro mezzo che consenta ai firmatari di partecipare attivamente ai lavori della commissione per le petizioni quando non possono essere fisicamente presenti;

19.

prende atto dell'interpretazione restrittiva data dalla Commissione all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce, tra le altre cose, che la Carta si applica agli Stati membri «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione»; prende atto che l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta stabilisce che la Carta stessa «non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione»; ricorda che le aspettative dei cittadini dell'UE vanno spesso oltre quanto previsto dalla Carta e invita la Commissione a prendere in considerazione un nuovo approccio che sia più coerente con tali aspettative; esorta a dare un'interpretazione più ampia al campo di applicazione della Carta e, in ultima analisi, a rivalutare la pertinenza di tale articolo nelle future revisioni della Carta e dei trattati; sottolinea che nulla impedisce agli Stati membri di impegnarsi nella piena applicazione delle disposizioni della Carta nella loro legislazione nazionale al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei loro cittadini al di là dell'attuazione del diritto dell'Unione e ricorda loro che sono vincolati anche da altri obblighi internazionali;

20.

deplora che i firmatari non siano ancora sufficientemente informati circa i motivi in base ai quali una petizione viene dichiarata irricevibile;

21.

deplora l'interpretazione rigida e restrittiva da parte della Commissione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, secondo il quale «le disposizioni della […] Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione»; rammenta che, a causa dell'esistenza dell'articolo 51 della Carta, accade spesso che le aspettative dei cittadini vadano al di là di quanto strettamente consentito dalle disposizioni giuridiche della Carta stessa e siano spesso deluse proprio in virtù della sua interpretazione rigida e restrittiva; chiede alla Commissione di adottare una nuova impostazione più coerente a tali aspettative;

22.

deplora che i cittadini della Polonia e del Regno Unito non siano ancora tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

23.

sottolinea che nel gennaio 2015 due deputati sono stati eletti membri rappresentanti della commissione per le petizioni nelle strutture della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CPRD) e hanno assistito all'esame della relazione iniziale dell'Unione europea e del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità a Ginevra, in Svizzera il 27 e 28 agosto 2015; sottolinea il prezioso lavoro attualmente svolto dalla commissione per le petizioni nel quadro dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; prende debitamente atto del fatto che il 2015 è stato un anno molto significativo poiché, per la prima volta, il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani nell'UE è stato sottoposto a verifica da parte di un organismo delle Nazioni Unite; si compiace che un comitato delle Nazioni Unite abbia avuto l'opportunità di ascoltare tutti i dettagli relativi tutela fornita dalla commissione per le petizioni; sottolinea che la Commissione ha iniziato integrare le osservazioni finali del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel processo di trattamento delle petizioni (2); si compiace che l'audizione pubblica «Protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla prospettiva delle petizioni ricevute», organizzata dalla commissione per le petizioni il 15 ottobre 2015, sia stata molto accessibile; richiama l'attenzione sull'importanza delle conclusioni dello studio commissionato dal dipartimento tematico C dal titolo «Il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni nel contesto dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità»; considera importante che la commissione per le petizioni continui a organizzare eventi incentrati sulle petizioni relative alla disabilità; chiede che sia rafforzata la capacità della commissione per le petizioni e della sua segreteria affinché possano adempiere in modo adeguato la funzione di protezione; chiede che sia designato un funzionario responsabile del trattamento delle questioni relative alle disabilità; sottolinea l'importante azione di follow-up riguardo alla disabilità data dalla commissione nel 2015 su temi più specifici, ad esempio la ratifica del trattato di Marrakech, lo sblocco della direttiva contro la discriminazione, l'esenzione dai dazi doganali per alcuni prodotti concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale delle persone con disabilità o gli assistenti familiari;

24.

sollecita una rapida ratifica, a livello UE, del trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, indipendentemente dal conflitto di competenze dinnanzi alla CGUE; ricorda che, nelle osservazioni conclusive di settembre 2015, la commissione CRPD ha messo in luce alcune carenze all'interno dell'UE per quanto concerne il pieno rispetto della Convenzione; osserva che l'UE deve adottare rapidamente un atto europeo modificato sull'accessibilità che includa meccanismi di attuazione e di denuncia efficaci e accessibili; rileva l'esigenza di separare i ruoli della Commissione, allontanandola dal quadro di monitoraggio indipendente, al fine di garantire che tale quadro disponga di risorse adeguate per svolgere le proprie funzioni;

25.

sottolinea la varietà di aree tematiche che costituiscono oggetto delle petizioni presentate dai cittadini, quali i diritti fondamentali, il benessere dei minori, i diritti delle persone con disabilità, i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, i diritti dei minori, il mercato interno, la legislazione ambientale, i rapporti di lavoro, le politiche migratorie, gli accordi commerciali, le questioni di sanità pubblica, i trasporti, i diritti degli animali e le discriminazioni;

26.

deplora l'approccio estremamente restrittivo della Commissione nelle risposte alle petizioni concernenti i diversi aspetti del benessere degli animali per quanto concerne l'interpretazione delle proprie responsabilità a norma dell'articolo 13 TFUE; esorta la Commissione a riconsiderare l'approccio attuale e ad approfondire la sua base giuridica al fine di svolgere un ruolo nel garantire una migliore protezione dei diritti degli animali in tutta l'UE;

27.

sottolinea la sensibilità delle petizioni che riguardano i diritti dei bambini poiché in tali casi è necessario rispondere con urgenza e in modo adeguato alle preoccupazioni dei firmatari tutelando nel contempo l'interesse superiore dei minori, nel contesto delle missioni conoscitive che la commissione per le petizioni può organizzare nell'esame di tali petizioni;

28.

ritiene che l'organizzazione di audizioni pubbliche sia uno strumento utile per esaminare in maniera più approfondita le problematiche sollevate dai firmatari che rientrano tra gli ambiti di attività dell'UE, nonché aspetti generali del funzionamento dell'UE e le relative lacune; attira l'attenzione sulle audizioni pubbliche tenute il 26 febbraio 2015 insieme alla commissione per gli affari costituzionali sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE), il 23 giugno 2015 sul diritto di petizione, il 15 ottobre 2015 sulla protezione dei diritti delle persone con disabilità e l'11 maggio 2015, in collaborazione con altre tre commissioni, sull'ICE «Stop alla vivisezione» e considera che il seminario sulle adozioni transfrontaliere, tenuto il 1o dicembre 2015 congiuntamente alla commissione giuridica, sia stata un'iniziativa utile;

29.

considera l'ICE un nuovo diritto politico dei cittadini, nonché uno strumento importante per la definizione dell'agenda politica per una democrazia partecipativa nell'Unione europea, che consente ai cittadini di essere direttamente e attivamente coinvolti nei progetti e nei processi che li riguardano, e il cui potenziale deve essere senza dubbio valorizzato al massimo e potenziato in misura significativa per ottenere i migliori risultati e per incoraggiare il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione a partecipare allo sviluppo futuro del processo di integrazione europea; ritiene altresì che il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali e della legittimità democratica e della trasparenza delle istituzioni debba essere annoverato tra gli obiettivi prioritari dell'UE; ricorda alla Commissione la necessità di dare seguito alle raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (3) per garantire l'esercizio effettivo del diritto di presentare un'ICE; ribadisce il proprio impegno a partecipare in modo proattivo all'organizzazione di audizioni pubbliche per il buon esito delle iniziative; si impegna a dare la priorità a livello interistituzionale all'efficacia di detto processo partecipativo e a garantire un adeguato seguito legislativo;

30.

si rammarica del fatto che la Commissione consideri prematura la revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, la cui data di applicazione, il 1o aprile 2012, risale a oltre tre anni fa; ritiene che sia necessario valutare in modo esaustivo la sua attuazione pratica al fine di risolvere tutte le carenze riscontrate e proporre soluzioni praticabili per una sua imminente revisione, garantendo che le procedure e le condizioni necessarie per l'ICE siano realmente chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate; accoglie con soddisfazione la relazione della Commissione del 31 marzo 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei e la decisione OI/9/2013/TN del Mediatore europeo, e chiede alla Commissione di garantire, in sede di revisione di tale strumento, che l'ICE fornisca un reale contributo all'Unione conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che siano adottati tutti i provvedimenti giuridici pertinenti al fine di assicurare un seguito adeguato a ogni ICE considerata completata con successo; chiede alla Commissione, viste le varie carenze rilevate, di presentare quanto prima possibile una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 211/2011;

31.

richiama l'attenzione sulla propria risoluzione dell'8 ottobre 2015 sulla legislazione ipotecaria e gli strumenti finanziari rischiosi in Spagna (4) alla luce delle petizioni ricevute, in cui il Parlamento ha formulato una serie di raccomandazioni per la corretta applicazione della legislazione dell'UE in materia di diritto ipotecario e di lotta alle pratiche bancarie abusive; invita la Commissione a monitorare da vicino l'applicazione in tutti gli Stati membri della direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario e della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e a condividere le migliori pratiche volte a migliorare la protezione dei cittadini in difficoltà finanziarie;

32.

manifesta preoccupazione per le carenze a livello di accesso adeguato alla giustizia in alcuni Stati membri riscontrate in seguito al trattamento di petizioni; ritiene che si tratti di un problema fondamentale da affrontare senza indugio al fine di garantire un corretto funzionamento democratico dell'Unione e l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei suoi cittadini e residenti; ritiene che l'Unione dovrebbe dare l'esempio utilizzando il pilastro della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale;

33.

richiama l'attenzione sulla propria risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2014 (5), nonché su quella del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2014 (6);

34.

accoglie con favore la ripresa di un livello più normale di attività nell'ambito delle missioni conoscitive e auspica che il pieno potenziale di questa prerogativa specifica della commissione per le petizioni sia sfruttato nei prossimi anni fino alla fine della legislatura; sottolinea l'importanza dei documenti di lavoro elaborati dopo ogni missione, comprese le raccomandazioni specifiche, ed esorta le diverse autorità interessate a tenerli in debita considerazione; ritiene che sarebbe opportuno valutare periodicamente il grado di conformità a tali raccomandazioni;

35.

sottolinea il lavoro svolto nel 2015 dalla commissione per le petizioni per mettere a disposizione dei firmatari un portale Internet dove potrebbero registrarsi, presentare una petizione, scaricare i documenti di accompagnamento e aderire alle petizioni già dichiarate ricevibili; sottolinea l'aggiornamento del suddetto portale, nel quale sono state caricate le petizioni registrate nel 2013, 2014 e 2015; plaude al fatto che le nuove funzionalità relative alla ricerca, all'adesione e alla riservatezza del firmatario siano state rinnovate e migliorate;

36.

ricorda le misure ancora necessarie per concludere le fasi restanti del progetto di sito Internet delle petizioni, grazie al quale i firmatari potranno ricevere informazioni in tempo reale sullo stato della loro petizione, essere automaticamente notificati riguardo alle modifiche nel processo di trattamento quali la dichiarazione di ricevibilità, il ricevimento di una risposta dalla Commissione o l'iscrizione della petizione all'ordine del giorno di una riunione di commissione e il link per lo streaming sul web, e ottenere così informazioni chiare e dirette dalla segreteria della commissione per le petizioni; sottolinea che il sito Internet è una fonte di informazioni fondamentale per i cittadini dell'UE e che sarebbe quindi opportuno fornire informazioni sul ciclo di vita della petizione;

37.

richiama l'attenzione sull'adozione del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno; chiede vivamente che i documenti sottoscritti con firma elettronica provenienti da tutti i 28 Stati membri siano accettati dalla commissione per le petizioni, nonché da tutte le istituzioni dell'Unione europea;

38.

pone l'accento sull'importante ruolo svolto dalla rete SOLVIT, una rete per la risoluzione dei problemi tra gli Stati membri che dovrebbe essere esaurientemente sviluppata in tutto il suo potenziale, in collaborazione con gli Stati e i rispettivi centri nazionali SOLVIT nelle loro amministrazioni nazionali; chiede che tale rete sia dotata di maggiori risorse e che si svolga un'analisi più sistematica dei problemi rilevati attraverso SOLVIT, dal momento che questa rete contribuisce a fornire un quadro fedele delle disfunzioni del mercato unico;

39.

chiede al Regno Unito di prendere nota delle raccomandazioni formulate nella relazione sulla missione conoscitiva svolta a Londra i giorni 5 e 6 novembre 2015 dalla commissione per le petizioni, che è stata approvata dalla commissione il 19 aprile 2016;

40.

sottolinea l'importanza della cooperazione con il Mediatore europeo nonché della partecipazione del Parlamento europeo alla Rete europea dei difensori civici; si compiace dei buoni rapporti interistituzionali esistenti tra il Mediatore e la commissione per le petizioni; plaude al lavoro svolto dal Mediatore per migliorare la buona amministrazione nell'UE e apprezza, in particolare, i suoi periodici contributi alle attività della commissione nell'arco dell'intero anno;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici nazionali o organi competenti analoghi.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0204.

(2)  Adottate dalla commissione delle Nazioni Unite durante la sua quattordicesima sessione (17 agosto -4 settembre 2015); cfr.: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0382.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0347.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0021.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0062.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/142


P8_TA(2016)0513

Accordi internazionali nel settore dell'aviazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sugli accordi internazionali nel settore dell'aviazione (2016/2961(RSP))

(2018/C 238/16)

Il Parlamento europeo,

viste le decisioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati su accordi in materia di sicurezza aerea con il Giappone e la Cina,

viste le decisioni del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati su accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), la Turchia, il Qatar e gli Emirati arabi uniti,

vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 dal titolo «La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future» (COM(2012)0556),

vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2015 dal titolo «Una strategia per l'aviazione in Europa» (COM(2015)0598),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sull'aviazione (1),

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2) («l'accordo quadro»), in particolare i punti da 23 a 29 e gli allegati II e III,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare le sentenze del 24 giugno 2014 nella causa relativa alle isole Maurizio (C-658/11) e del 14 giugno 2016 nella causa relativa alla Tanzania (C-263/14),

visto l'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (3),

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo,

viste le modalità pratiche di informazione sui negoziati in materia di aviazione internazionale, ivi compreso l'accesso alle informazioni riservate, come convenuto tra il presidente della commissione per i trasporti e il turismo e il commissario per i trasporti tramite scambio di lettere del 19 gennaio 2016 e del 18 marzo 2016,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218,

vista l'interrogazione alla Commissione sugli accordi di aviazione internazionale (O-000128/2016 — B8-1807/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, nel quadro della strategia per l'aviazione in Europa, la Commissione ha proposto di avviare negoziati in materia di sicurezza dell'aviazione civile con il Giappone e la Cina e in materia di servizi aerei a livello di UE con la Cina, la Turchia, il Messico, sei Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Armenia e l'ASEAN;

B.

considerando che il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su accordi di sicurezza aerea con il Giappone e la Cina e su accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con l'ASEAN, la Turchia, il Qatar e gli Emirati arabi uniti;

C.

considerando che è necessaria l'approvazione del Parlamento per la conclusione di accordi internazionali che riguardano settori soggetti alla procedura legislativa ordinaria;

D.

considerando che, quando la Commissione conduce negoziati su accordi tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali, il Parlamento è «immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura» (articolo 218, paragrafo 10, TFUE);

E.

considerando che l'accordo quadro dovrebbe garantire che i poteri e le prerogative delle istituzioni siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile;

F.

considerando che nell'accordo quadro in oggetto la Commissione si è impegnata a rispettare il principio della parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio nelle questioni legislative e di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle riunioni e la trasmissione di contributi o altre informazioni;

1.

sottolinea che, per poter decidere se concedere o meno l'approvazione al termine dei negoziati, il Parlamento deve seguire il processo fin dall'inizio; ritiene che sia anche nell'interesse delle altre istituzioni individuare e affrontare precocemente qualsiasi questione di sufficiente importanza da mettere in dubbio la disponibilità del Parlamento a concedere l'approvazione;

2.

ricorda che, secondo l'accordo quadro, il Parlamento dovrebbe in particolare ricevere fin dall'inizio, regolarmente e, se necessario, in via riservata, ogni dettaglio della procedura in corso in tutte le fasi dei negoziati;

3.

si attende che la Commissione fornisca informazioni alla propria commissione competente circa l'intenzione di proporre negoziati finalizzati a concludere e modificare accordi aerei internazionali; si attende che la Commissione concluda accordi con il Consiglio e con i partner negoziali al fine di fornire ai deputati al Parlamento europeo l'accesso a tutta la documentazione pertinente, compresi le direttive di negoziato e i testi consolidati, parallelamente e su un piano di parità con il Consiglio;

4.

ricorda che, conformemente all'articolo 24 dell'accordo quadro, le informazioni in oggetto devono essergli fornite in modo tale da consentirgli di esprimere eventualmente il proprio parere; esorta la Commissione a comunicare al Parlamento in che misura ha tenuto conto dei suoi pareri;

5.

ricorda che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10 TFUE, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi della procedura;

6.

riconosce che, nel ricevere informazioni sensibili in merito a negoziati in corso, il Parlamento ha l'obbligo di garantirne la riservatezza;

7.

rileva che l'articolo 108, paragrafo 4, del proprio regolamento gli consente, «sulla base della relazione della commissione competente […], [di] adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione» dell'accordo internazionale in esame;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0394.

(2)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(3)  GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 13 dicembre 2016

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/144


P8_TA(2016)0482

Accordo quadro UE-Algeria sui principi generali della partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione (16152/2014 — C8-0152/2015 — 2014/0195(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 238/17)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16152/2014),

visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione (16150/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0152/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0367/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica algerina democratica e popolare.

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/145


P8_TA(2016)0483

Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque internazionali ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (11625/1/2016 — C8-0427/2016 — 2012/0179(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 238/18)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11625/1/2016 — C8-0427/2016),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013 (1),

visto il parere della Commissione (COM(2016)0667),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0371),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A8-0369/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 41.

(2)  Testi approvati del 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/146


P8_TA(2016)0484

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (2016/2114(REG)) (*1)

(2018/C 238/19)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 226 e 227 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A8-0344/2016),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

sottolinea che tali modifiche tengono debitamente conto delle disposizioni dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1);

3.

chiede al Segretario generale di adottare le misure necessarie per adeguare immediatamente i sistemi informatici del Parlamento al regolamento modificato e creare strumenti elettronici idonei, tra l’altro per permettere di seguire l'iter delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta alle altre istituzioni dell'Unione;

4.

decide di sopprimere l'articolo 106, paragrafo 4, del regolamento non appena la procedura di regolamentazione con controllo sarà stata eliminata da tutta la legislazione in vigore e chiede che, nel frattempo, i servizi competenti inseriscano in tale articolo una nota a piè di pagina che segnali la futura soppressione;

5.

invita la Conferenza dei presidenti a rivedere il Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria, al fine di uniformarlo agli articoli da 73 a 73 quinquies approvati all’esito della presente decisione;

6.

sottolinea la necessità di riorganizzare gli allegati al regolamento di modo che essi contengano unicamente testi che abbiano lo stesso valore giuridico e siano soggetti alle stesse regole di maggioranza degli articoli e l'allegato VI, che, pur prevedendo una procedura e regole di maggioranza diverse per la sua approvazione, contiene disposizioni di attuazione del regolamento; chiede che gli altri allegati esistenti ed eventuali testi aggiuntivi che potrebbero essere rilevanti per l'attività dei deputati siano raggruppati in un compendio che accompagna il regolamento;

7.

sottolinea che le modifiche al regolamento entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione, fatta eccezione per:

a)

le modifiche all'articolo 212, paragrafi 1 e 2, sulla composizione delle delegazioni interparlamentari, che entreranno in vigore per le delegazioni esistenti all'apertura della prima tornata dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel 2019;

b)

le modifiche all'articolo 199 sulla composizione delle commissioni e la soppressione dell'articolo 200 sui membri supplenti, che entreranno in vigore all'apertura della prima tornata dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel 2019;

sottolinea inoltre che le attuali modalità di elezione dei membri delle commissioni di inchiesta e delle commissioni speciali rimangono in vigore fino all'apertura della prima tornata dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel 2019, fatte salve le modifiche all'articolo 196, all'articolo 197, paragrafo 1, e all'articolo 198, paragrafo 3;

8.

chiede che si prenda in considerazione la possibilità di procedere a un'ulteriore revisione del regolamento per quanto riguarda la procedura di bilancio interna;

9.

decide che i deputati devono adeguare la loro dichiarazione di interessi finanziari per rispecchiare le modifiche apportate all'allegato I, articolo 4, del regolamento al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore di tali modifiche; chiede all'Ufficio di presidenza e al Segretario generale di adottare, entro tre mesi da tale data, le misure opportune per consentire l'adeguamento da parte dei deputati; decide che le dichiarazioni trasmesse sulla base delle disposizioni del regolamento in vigore alla data di approvazione della presente decisione rimarranno valide fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento; decide inoltre che tali disposizioni si applicheranno anche ai deputati che assumeranno le loro funzioni durante tale periodo;

10.

critica la presentazione sul sito web del Parlamento di dati statistici relativi a motivazioni di voto, discorsi in Aula, interrogazioni parlamentari, emendamenti e proposte di risoluzione, in quanto sembra intesa a dimostrare, su piattaforme quali MEPRanking, quali sono i deputati al Parlamento europeo che, a quanto pare, sono «attivi»; invita il suo Ufficio di presidenza a non fornire più i dati grezzi sotto forma statistica e a tenere conto di criteri più idonei per definire un deputato «attivo»;

11.

chiede alla commissione per gli affari costituzionali di rivedere l'articolo 168 bis relativo alla definizione di nuove soglie e di esaminare, un anno dopo l'entrata in vigore di tale articolo, l'applicazione delle soglie a determinati articoli;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 2

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Indipendenza del mandato

Indipendenza del mandato

I deputati al Parlamento europeo esercitano liberamente il loro mandato. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo.

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976 nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo , i deputati esercitano il loro mandato liberamente e in modo indipendente e non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 3

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Verifica dei poteri

Verifica dei poteri

1.   A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall'apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

1.   A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall'apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

Il Presidente attira, al contempo, l'attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

Il Presidente attira, al contempo, l'attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

2.   Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

2.   Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento, sulla base di informazioni fornite dal suo Presidente, constata la vacanza.

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento, sulla base di informazioni fornite dal suo Presidente, constata la vacanza.

3.   Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente per la verifica dei poteri , procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

3.   Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle che, in conformità di tale Atto, rientrano esclusivamente nelle disposizioni nazionali cui tale Atto rinvia .

 

La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

 

Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento.

4.     La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

 

Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento.

 

Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri.

4.    Il Parlamento, sulla base di una proposta della commissione competente, procede senza ritardo alla verifica dei poteri di ciascun deputato che sostituisce un deputato uscente e può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri.

5.   Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione si accerta che tale rinuncia sia avvenuta conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

5.   Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione si accerta che tale rinuncia sia avvenuta conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.   La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione europea, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

6.   La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull'eleggibilità di un deputato al Parlamento europeo o sull'eleggibilità o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione europea, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura deferisce la questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura e deferisce la questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 4

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Durata del mandato

Durata del mandato

1.   L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma dell'Atto del 20 settembre 1976. Il mandato cessa inoltre per morte o per dimissioni.

1.   L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma degli articoli 5 e 13 dell'Atto del 20 settembre 1976.

2.     I deputati restano in carica fino all'apertura della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni.

 

3.   I deputati dimissionari comunicano al Presidente le loro dimissioni e la data a partire dalla quale queste decorrono. Tale data non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la forma di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale, o di un suo rappresentante, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.

3.   I deputati dimissionari comunicano al Presidente le loro dimissioni e la data a partire dalla quale queste decorrono. Tale data non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la forma di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale, o di un suo rappresentante, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell' Atto del 20 settembre 1976, essa ne informa il Parlamento affinché quest'ultimo decida se constatare o meno la vacanza.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni corrispondano all' Atto del 20 settembre 1976, viene constatata una vacanza con effetto a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni e il Presidente ne informa il Parlamento .

In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non rispettino l'Atto del 20 settembre 1976, essa propone al Parlamento di non constatare la vacanza.

Per ovviare a talune circostanze eccezionali, segnatamente allorché una o più tornate si svolgano tra la decorrenza delle dimissioni e la prima riunione della commissione competente, il che non consentirebbe al gruppo politico cui appartiene il deputato dimissionario di sostituirlo durante tali tornate, non essendo stata constatata la vacanza, è istituita una procedura semplificata. Essa dà mandato al relatore della commissione competente, cui tali fascicoli sono stati affidati, di esaminare senza indugio ogni dimissione debitamente notificata e, qualora un ritardo di qualsiasi genere nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, di deferire la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3:

 

informi il Presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata,

 

oppure, convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore.

 

 

3 bis.     Qualora non sia prevista una riunione della commissione competente prima della tornata successiva, il relatore della commissione competente esamina senza indugio ogni dimissione debitamente notificata. Qualora un ritardo nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, il relatore deferisce la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3:

 

informi il Presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata,

 

oppure, convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore.

4.   Qualora l'autorità competente di uno Stato membro notifichi al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a norma della legislazione vigente nello Stato membro in questione, a causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 , dell'Atto del 20 settembre 1976 o a causa della revoca del mandato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto , il Presidente notifica al Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro e invita detto Stato membro ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante .

4.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 , dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza a partire dalla data dell'incompatibilità .

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 , dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza .

Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a causa di un'ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 , dell'Atto del 20 settembre 1976 o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto , il Presidente informa il Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro . Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro.

5.   Le autorità degli Stati membri o dell'Unione europea informano il Presidente di ogni missione che intendono affidare a un deputato. Il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con la lettera e lo spirito dell' Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione.

5.    Qualora le autorità degli Stati membri o dell'Unione europea informino il Presidente di una missione che intendono affidare a un deputato, il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con l' Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione.

6.     Si considera come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:

 

in caso di dimissioni, la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni;

 

in caso di nomina o elezione a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o dal deputato interessato.

 

7.   Quando constata la vacanza, il Parlamento ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio.

7.   Quando il Parlamento constata la vacanza, il Presidente ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio.

8.     Ogni contestazione relativa alla validità del mandato di un deputato i cui poteri sono stati verificati è rinviata alla commissione competente, che riferisce senza indugio al Parlamento, al più tardi all'inizio della tornata successiva.

 

9.   Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza.

9.   Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 5

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 5

Articolo 5

Privilegi e immunità

Privilegi e immunità

1.   I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

1.   I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

2.   L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.

2.    Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.

3.    I lasciapassare che assicurano la libera circolazione negli Stati membri ai deputati sono rilasciati a questi ultimi dal Presidente del Parlamento , non appena egli abbia ricevuto notifica della loro elezione .

3.    Un lasciapassare dell'Unione europea che assicura a un deputato la libera circolazione negli Stati membri e  negli altri paesi che lo riconoscono come un documento di viaggio valido è rilasciato dall'Unione europea a un deputato su sua richiesta e previa autorizzazione del Presidente del Parlamento.

 

3 bis.     Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, tutti i deputati hanno il diritto di partecipare attivamente ai lavori delle commissioni e delle delegazioni parlamentari in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

4.   I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono disciplinate dall'allegato VII del presente regolamento .

4.   I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono disciplinate dall'articolo 210 bis .

 

Col consenso dell'Ufficio di presidenza, mediante decisione motivata, può essere rifiutato a un deputato l'accesso a un documento del Parlamento ove l'Ufficio di presidenza, sentito l'interessato, giunga alla conclusione che tale accesso nuocerebbe in modo inaccettabile agli interessi istituzionali del Parlamento o all'interesse pubblico e che la richiesta del deputato è motivata da ragioni private e personali. Entro un mese dalla notifica della decisione il deputato può presentare contro di essa un ricorso scritto. Per essere ricevibili, i ricorsi scritti devono essere motivati. La decisione in merito a tale ricorso è adottata dal Parlamento, senza discussione, durante la tornata successiva alla presentazione del ricorso.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 6

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Revoca dell'immunità

Revoca dell'immunità

1.    Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nel presente articolo.

1.   Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nell' articolo 5, paragrafo 2 .

2.   Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario chiedere la revoca dell'immunità, a condizione che:

2.   Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario chiedere la revoca dell'immunità, a condizione che:

il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora tali da impedire o rendere difficile la sua attività parlamentare, ovvero possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato, e che

il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora tali da impedire o rendere difficile la sua attività parlamentare, ovvero possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato, e che

il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Difesa dei privilegi e dell'immunità

Difesa dei privilegi e dell'immunità

1.   Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

1.   Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

2.   In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituiscano un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se rientrano nell'ambito dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

2.   In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

3.   Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell'immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione allo stesso procedimento giudiziario , indipendentemente dal fatto che in tale occasione sia stata adottata o meno una decisione.

3.   Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell'immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione agli stessi fatti , indipendentemente dal fatto che in tale occasione sia stata adottata o meno una decisione.

4.   Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell'immunità di tale deputato in relazione allo stesso procedimento giudiziario .

4.   Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell'immunità di tale deputato in relazione agli stessi fatti .

5.   Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato, questi può presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se il Presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame.

5.   Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato, questi può , in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 . La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se il Presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 9

Articolo 9

Procedure in materia di immunità

Procedure in materia di immunità

1.   Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

1.   Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo dell' interessato.

1 bis.     Con l'accordo del deputato o  dell' ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato , il quale può rappresentare il deputato o l'ex deputato interessato in ogni fase della procedura .

 

Il deputato che rappresenta il deputato o l'ex deputato interessato non partecipa alle decisioni adottate dalla commissione .

2.   La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2.   La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3.   La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità.

3.   La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

4.   La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.

4.   La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.

5.   Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

5.   Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.

Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile.

Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile.

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

6.   Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

6.   Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

7.   La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

7.   La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

8.   La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell' ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione .

8.   La proposta di decisione della commissione è iscritta d'ufficio all' ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 164, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 164, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

9.   Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

9.   Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

10.   La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza.

10.   La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L'esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse.

11.    La commissione, previa consultazione degli Stati membri, può redigere un elenco indicativo delle autorità degli Stati membri competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato.

11.    Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell'immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

12.   La commissione elabora i principi per l'applicazione del presente articolo.

12.   La commissione elabora i principi per l'applicazione del presente articolo.

13.   Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.

13.   Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 10

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Applicazione dello Statuto dei deputati

 

Il Parlamento adotta lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo e qualsiasi modifica dello stesso sulla base di una proposta della commissione competente. L'articolo 150, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione di dette norme e decide riguardo alle dotazioni finanziarie sulla base del bilancio annuale.

 

Emendamenti 9 e 314

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento , registro per la trasparenza obbligatorio e accesso al Parlamento

Interessi finanziari dei deputati e norme di comportamento

1.   Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri , conformemente all'articolo 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e allegato al presente regolamento (1).

1.   Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento (1).

Esse non possono in alcun modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.

Esse non possono in altro modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.

 

1 bis.     I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza  (1a) .

2.   Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento. I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.

2.   Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali, e salvaguarda la dignità del Parlamento . Inoltre, non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari , il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature .

 

I deputati si astengono dall'utilizzare un linguaggio o dal tenere un comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo durante le discussioni parlamentari e dall'esporre striscioni.

 

I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.

Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 165, 166 e 167.

Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 165, 166 e 167.

3.   L'applicazione del presente articolo non ostacola in nessun modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.

3.   L'applicazione del presente articolo non ostacola in altro modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.

Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario e nello statuto loro applicabile.

Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario e nello statuto loro applicabile.

Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri.

Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri.

 

3 bis.     Qualora una persona impiegata da un deputato o un'altra persona alla quale il deputato ha facilitato l'accesso agli edifici o alle attrezzature del Parlamento non rispetti le norme di comportamento di cui al paragrafo 2, al deputato in questione possono essere applicate, se del caso, le sanzioni di cui all'articolo 166.

4.    All'inizio di ogni legislatura, i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare (assistenti accreditati) .

4.   I Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare.

5.     I titoli di accesso di lunga durata sono rilasciati a persone estranee alle istituzioni dell'Unione sotto la responsabilità dei Questori. Tali titoli di accesso hanno una durata massima di validità di un anno, rinnovabile. Le modalità di utilizzazione di tali titoli sono fissate dall'Ufficio di presidenza.

 

Tali titoli di accesso possono essere rilasciati:

 

alle persone che sono registrate nel registro per la trasparenza  (2) o che rappresentano o lavorano per organizzazioni che vi sono registrate, benché la registrazione non conferisca automaticamente il diritto al rilascio di siffatti titoli di accesso;

 

alle persone che desiderano accedere frequentemente ai locali del Parlamento, ma che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sull'istituzione di un registro per la trasparenza  (3) ;

 

agli assistenti locali dei deputati come pure alle persone che assistono i membri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.

 

6.     Coloro che effettuano la registrazione nel registro per la trasparenza devono, nell'ambito dei loro rapporti con il Parlamento, rispettare:

 

il codice di condotta allegato all'accordo  (4) ;

 

le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo; e

 

le disposizioni del presente articolo nonché le sue norme di attuazione.

 

7.     I Questori definiscono in che misura il codice di condotta sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.

 

8.     Il titolo di accesso è ritirato con decisione motivata dei Questori nei seguenti casi:

 

cancellazione dal registro per la trasparenza, salvo che ragioni importanti si oppongano al ritiro;

 

violazione grave rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6.

 

9.     L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro.

 

Le norme di attuazione dei paragrafi da 5 a 8 sono stabilite in allegato  (5) .

 

10.   Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.

10.   Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 12

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 12

Articolo 12

Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio, è applicabile all'interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento che figura in allegato al presente regolamento  (6).

La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio, è applicabile all'interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento del 18 novembre 1999 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità .

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 13

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Osservatori

Osservatori

1.   In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo.

1.   In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo.

2.   Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.

2.   Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento , né possono rappresentare il Parlamento all'esterno . La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.

3.   Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.

3.   Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 14

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 14

Articolo 14

Presidente provvisorio

Presidente provvisorio

1.   Nella seduta di cui all'articolo 146, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

1.   Nella seduta di cui all'articolo 146, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

2.   Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

2.   Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 . Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri sollevata durante la sua presidenza è deferita alla commissione competente.

Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri sollevata durante la sua presidenza è deferita alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

 

Emendamenti 13 e 383

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 15

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 15

Articolo 15

Candidature e disposizioni generali

Candidature e disposizioni generali

1.   Il Presidente , i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto, conformemente al disposto dell'articolo 182. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati . Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.

1.   Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, seguito dai vicepresidenti e dai Questori, conformemente al disposto dell'articolo 182.

 

Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati e possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Prima di ciascuno scrutinio possono essere presentate nuove candidature.

 

Qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati sono eletti per acclamazione , a meno che almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento richiedano uno scrutinio segreto .

 

In caso di scrutinio unico per più di un titolare di carica, la scheda è valida solo se sono stati espressi più della metà dei voti disponibili.

Se un solo vicepresidente deve essere sostituito, e in caso ci sia solo un candidato, questi può essere eletto per acclamazione. Il Presidente dispone del potere discrezionale di decidere che si proceda all'elezione per acclamazione o a scrutinio segreto. Il candidato eletto prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente che sostituisce.

 

2.   Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei Questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici.

2.   Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei Questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli orientamenti politici come pure del genere e dell'equilibrio geografico .

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 16

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 16

Articolo 16

Elezione del Presidente — Allocuzione inaugurale

Elezione del Presidente — Allocuzione inaugurale

1.    Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate , prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

1.   Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi , in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2.   Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

2.   Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 17

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 17

Articolo 17

Elezione dei vicepresidenti

Elezione dei vicepresidenti

1.   Successivamente si procede all'elezione, con un'unica scheda , dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

1.   Successivamente si procede all'elezione, con un unico scrutinio , dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

Sebbene, a differenza di quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, la presentazione di nuove candidature tra uno scrutinio e l'altro non sia espressamente prevista per l'elezione dei vicepresidenti, essa è di diritto, in ragione della sovranità dell'Assemblea, la quale deve potersi esprimere su tutte le candidature possibili, tanto più che la mancanza di questa facoltà potrebbe ostacolare il corretto svolgimento dell'elezione.

 

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza.

Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza.

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 18

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 18

Articolo 18

Elezione dei Questori

Elezione dei Questori

Eletti i vicepresidenti, il Parlamento procede all'elezione di cinque Questori.

Il Parlamento procede all'elezione di cinque Questori secondo la stessa procedura applicabile all'elezione dei vicepresidenti .

Tale elezione si svolge secondo la stessa procedura applicabile all'elezione dei vicepresidenti.

 

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 19

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 19

Articolo 19

Durata delle cariche

Durata delle cariche

1.   La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di Questore è di due anni e mezzo.

1.   La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di Questore è di due anni e mezzo.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o  nel Collegio dei Questori .

Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o  nella carica di Questore .

2.   Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

2.   Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 20

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 20

Articolo 20

Vacanza

Vacanza

1.   Qualora il Presidente, un vicepresidente o un Questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono.

1.   Qualora il Presidente, un vicepresidente o un Questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono.

Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.

Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.

2.   Qualora si renda vacante la carica di Presidente, il primo vicepresidente esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.

2.   Qualora si renda vacante la carica di Presidente, un vicepresidente , seguendo l'ordine di precedenza, esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 22

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 22

Articolo 22

Attribuzioni del Presidente

Attribuzioni del Presidente

1.   Il Presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buono svolgimento.

1.   Il Presidente dirige, in conformità del presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buono svolgimento.

La presente disposizione può essere interpretata in modo tale che tra i poteri da essa conferiti al Presidente rientri anche quello di porre fine a un eccessivo ricorso a prassi quali richiami al regolamento, mozioni di procedura e dichiarazioni di voto, nonché richieste di votazioni distinte, per parti separate o per appello nominale, nei casi in cui il Presidente ritenga che vi sia il chiaro intento di pregiudicare in modo grave e duraturo lo svolgimento dei lavori dell'Aula o i diritti degli altri deputati.

 

Tra i poteri conferiti dalla presente disposizione rientra anche quello di mettere in votazione testi in ordine diverso da quello previsto nel documento oggetto della votazione. In analogia con quanto previsto all'articolo 174, paragrafo 7, il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

 

2.   Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti nonché in merito alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione e alla conformità delle relazioni con il regolamento . Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Trasmette inoltre alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

2.   Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti e degli altri testi posti in votazione nonché in merito alla ricevibilità delle interrogazioni parlamentari . Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Trasmette inoltre alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

3.   Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.

3.   Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.

4.   Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere.

4.   Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere.

 

4 bis.     Il Presidente è responsabile della sicurezza e dell'inviolabilità degli edifici del Parlamento europeo.

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 23

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 23

Articolo 23

Attribuzioni dei vicepresidenti

Attribuzioni dei vicepresidenti

1.   Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2.

1.   Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2.

2.   I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 25, 27, paragrafi 3 e 5, e 71, paragrafo 3.

2.   I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 25, 27, paragrafi 3 e 5, e 71, paragrafo 3.

3.   Il Presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di assumere le responsabilità conferite al Presidente a norma dell'articolo 130, paragrafo 2 , e dell'allegato II, paragrafo 3 .

3.   Il Presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di assumere le responsabilità conferite al Presidente a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, e dell'articolo 130, paragrafo 2.

Emendamento 21

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 25

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 25

Articolo 25

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

1.   L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento.

1.   L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento.

2.   L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.

2.   L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.

3.   L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico.

3.   L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico.

4.   L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.

4.   L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.

Il termine «svolgimento delle sedute» comprende la questione del comportamento dei deputati all'interno di tutti i locali del Parlamento.

 

5.   L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni previste all'articolo 35 per i deputati non iscritti.

5.   L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni previste all'articolo 35 per i deputati non iscritti.

6.   L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.

6.   L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.

7.   L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento.

7.   L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento.

8.   L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i Questori conformemente all'articolo 28 .

8.   L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i Questori e può chiedere che essi svolgano determinati compiti .

9.   L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni di commissione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.

9.   L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni o le missioni delle commissioni al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.

Allorquando tali riunioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato a partire dalle lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri supplenti della commissione .

Allorquando tali riunioni o missioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato a partire dal Codice di condotta sul multilinguismo adottato dall'Ufficio di presidenza . Nello stesso modo si procede anche per quanto riguarda le delegazioni.

Nello stesso modo si procede per quanto riguarda le delegazioni, fatto salvo il consenso dei membri e dei membri supplenti interessati.

 

10.   L'Ufficio di presidenza nomina il Segretario generale conformemente all'articolo 222.

10.   L'Ufficio di presidenza nomina il Segretario generale conformemente all'articolo 222.

11.   L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e svolge, nel quadro dell'attuazione di detto regolamento, i compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento .

11.   L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo.

12.   L'Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di cariche e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e allegate al presente regolamento  (7).

12.   L'Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di cariche e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

13.   Il Presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti.

13.   Il Presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti.

14.   L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali.

14.   L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali.

Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia.

 

 

14 bis.     L'Ufficio di presidenza designa un vicepresidente al quale è affidato il compito dell'attuazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo.

 

14 ter.     L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione dello Statuto dei deputati e decide riguardo agli importi delle indennità sulla base del bilancio annuale.

15.     In occasione della rielezione del Parlamento, l'Ufficio di presidenza uscente resta in carica fino alla prima seduta del nuovo Parlamento.

 

 

Emendamento 22

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 26

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 26

Articolo 26

Composizione della Conferenza dei presidenti

Composizione della Conferenza dei presidenti

1.   La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi rappresentare da un membro del suo gruppo.

1.   La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi rappresentare da un membro del suo gruppo.

2.   Il Presidente del Parlamento invita uno dei deputati non iscritti alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.

2.   Il Presidente del Parlamento , dopo aver dato l'opportunità ai deputati non iscritti di esprimere il loro parare, invita uno di loro alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.

3.   La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite.

3.   La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite.

Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione della consistenza numerica di ciascun gruppo politico.

Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione della consistenza numerica di ciascun gruppo politico.

Emendamenti 23 e 387

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 27

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 27

Articolo 27

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti

1.   La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento.

1.   La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento.

2.   La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislativa.

2.   La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislativa.

3.   La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri.

3.   La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri. Le decisioni relative al mandato e alla composizione della delegazione del Parlamento che prende parte alle consultazioni in seno al Consiglio e ad altre istituzioni dell'Unione europea su questioni fondamentali concernenti lo sviluppo dell'Unione europea (processo degli sherpa) sono prese sulla base delle relative posizioni adottate dal Parlamento e tenendo conto della diversità delle opinioni politiche rappresentate in seno a quest'ultimo. I vicepresidenti ai quali è stato affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività al riguardo .

4.   La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie.

4.   La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie.

5.   La Conferenza dei presidenti è responsabile dell'organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Ciò può includere l'organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d'interesse generale europeo, aperti alla partecipazione dei cittadini interessati. L'Ufficio di presidenza nomina un vicepresidente competente per l'attuazione di queste consultazioni , il quale riferisce alla Conferenza dei presidenti.

5.   La Conferenza dei presidenti è responsabile dell'organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Ciò può includere l'organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d'interesse generale europeo, aperti alla partecipazione dei cittadini interessati. Il vicepresidente competente per l'attuazione di queste consultazioni riferisce regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle sue attività in materia .

6.   La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento.

6.   La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento.

7.   La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste, delle delegazioni permanenti e delle delegazioni ad hoc.

7.   La Conferenza dei presidenti presenta al Parlamento proposte per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni permanenti. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per l'autorizzazione delle delegazioni ad hoc.

8.   La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula conformemente all'articolo 36.

8.   La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula conformemente all'articolo 36.

9.   La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per l'autorizzazione delle relazioni d'iniziativa.

9.   La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per l'autorizzazione delle relazioni d'iniziativa.

10.   La Conferenza dei presidenti presenta all'Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici.

10.   La Conferenza dei presidenti presenta all'Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici.

Emendamento 24

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 28

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 28

Articolo 28

Attribuzioni dei Questori

Attribuzioni dei Questori

I Questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati, secondo direttive fissate dall'Ufficio di presidenza.

I Questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati, secondo direttive fissate dall'Ufficio di presidenza , come pure degli altri compiti loro affidati .

Emendamento 25

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 29

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 29

Articolo 29

Conferenza dei presidenti di commissione

Conferenza dei presidenti di commissione

1.   La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e speciali. Essa elegge il proprio presidente.

1.   La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e speciali. Essa elegge il proprio presidente.

In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età (o in caso di impedimento di quest'ultimo il deputato più anziano presente) a assumere la presidenza della riunione.

1 bis.    In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età a assumere la presidenza della riunione.

2.   La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate.

2.   La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate.

3.   L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni.

3.   L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni.

Emendamento 26

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 30

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 30

Articolo 30

Conferenza dei presidenti di delegazione

Conferenza dei presidenti di delegazione

1.   La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge il proprio presidente.

1.   La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge il proprio presidente.

In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età (o in caso di impedimento di quest'ultimo il deputato più anziano presente) a assumere la presidenza della riunione.

1 bis.    In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età a assumere la presidenza della riunione.

2.   La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle delegazioni.

2.   La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle delegazioni.

3.   L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni.

3.   L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni.

Emendamento 27

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 30 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 30 bis

 

Continuità delle cariche durante il periodo elettorale

 

In occasione della rielezione del Parlamento, tutti gli organi e i titolari di carica del Parlamento uscente continuano a esercitare le loro funzioni fino alla prima seduta del nuovo Parlamento.

Emendamento 28

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 31

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 31

Articolo 31

Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti

Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti

1.   I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali , stampati e distribuiti a tutti i deputati e sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza definiti all' articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali.

1.   I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali e distribuiti a tutti i deputati e sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza a norma dell' articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali.

2.   Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati e pubblicate sul sito internet del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

2.   Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'esercizio da parte dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori delle rispettive attribuzioni . Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati e pubblicate sul sito internet del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

Emendamento 29

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 32

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 32

Articolo 32

Costituzione di gruppi politici

Costituzione e scioglimento di gruppi politici

1.   I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

1.   I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento.

Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento.

2.   Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque deputati.

2.   Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque deputati.

3.   Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto della soglia richiesta , il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:

3.   Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto di una delle soglie richieste , il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:

i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri;

i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri;

il gruppo esista da più di un anno.

il gruppo esista da più di un anno.

Il Presidente non concede questa deroga qualora vi siano elementi sufficienti per sospettare una sua applicazione abusiva.

Il Presidente non concede questa deroga qualora vi siano elementi sufficienti per sospettare una sua applicazione abusiva.

4.   Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

4.   Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

5.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.

5.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza. La dichiarazione è firmata da tutti i membri del gruppo.

6.   La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

6.   La dichiarazione è allegata al processo verbale della tornata durante la quale viene comunicata la costituzione del gruppo politico .

 

6 bis.     Il Presidente comunica la costituzione dei gruppi politici in Aula. Tale comunicazione ha effetti giuridici retroattivi a partire dal momento in cui il gruppo ha notificato la sua costituzione al Presidente in conformità del presente articolo.

 

Il Presidente comunica anche lo scioglimento dei gruppi politici in Aula. Tale comunicazione avrà effetti giuridici a partire dal giorno successivo al momento in cui il gruppo non soddisfa più le condizioni per la sua esistenza.

Emendamenti 30 e 461

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 33

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 33

Articolo 33

Attività e status giuridico dei gruppi politici

Attività e status giuridico dei gruppi politici

1.   I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.

1.   I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.

 

1 bis.     All'inizio di ogni legislatura, la Conferenza dei presidenti si adopera per concordare procedure intese a riflettere la diversità politica del Parlamento in seno alle commissioni e delegazioni e agli organi decisionali.

2.   L'Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio.

2.   L'Ufficio di presidenza , sulla base delle proposte presentate dalla Conferenza dei presidenti, fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio e alle conseguenze di un eventuale mancato rispetto di tali disposizioni .

3.   Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.

3.   Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.

Emendamento 31

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 34

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 34

Articolo 34

Intergruppi

Intergruppi

1.   I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.

1.   I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.

2.   Tali raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico.

2.   Tali raggruppamenti agiscono in modo pienamente trasparente e non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico.

I raggruppamenti in questione sono tenuti a dichiarare qualunque sostegno, in contanti o in natura (per esempio assistenza di segreteria) che, se offerto a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma dell'allegato I.

3.     Gli intergruppi sono tenuti a dichiarare annualmente qualunque sostegno, in contanti o in natura (per esempio assistenza di segreteria) che, se offerto a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma dell'allegato I.

I Questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al secondo comma . Il registro è pubblicato nel sito internet del Parlamento. I Questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni.

4.    I Questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 3 . Il registro è pubblicato nel sito internet del Parlamento. I Questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo .

Emendamento 32

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — titolo

Testo in vigore

Emendamento

LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE

LEGISLAZIONE, BILANCIO , DISCARICO E ALTRE PROCEDURE

Emendamento 33

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 37

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 37

Articolo 37

Programma di lavoro della Commissione

Programmazione annuale

1.   Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.

1.   Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.

Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni e allegati al regolamento  (8).

Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni (8).

 

1 bis.     Successivamente all'adozione del programma di lavoro della Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in conformità del punto 7 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016  (8 bis) , procedono a uno scambio di opinioni e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale che fissa gli obiettivi e le priorità di massima.

 

Prima di avviare i negoziati con il Consiglio e con la Commissione sulla dichiarazione comune, il Presidente tiene uno scambio di opinioni con la Conferenza dei presidenti e con la Conferenza dei presidenti di commissione per quanto riguarda gli obiettivi e le priorità di massima del Parlamento.

 

Prima di procedere alla firma della dichiarazione comune, il Presidente chiede l'approvazione della Conferenza dei presidenti.

2.     In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma di lavoro della Commissione.

 

3.   Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.

3.   Il Presidente trasmette ogni risoluzione sulla programmazione e sulle priorità legislative approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma di lavoro della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.

 

4.     Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.

 

 

4 bis.     Qualora la Commissione intenda ritirare una proposta, il Commissario responsabile è invitato dalla commissione competente a una riunione per discutere tale intenzione. Anche la Presidenza del Consiglio può essere invitata a tale riunione. Se la commissione competente non è d'accordo con l'intenzione di ritirare la proposta, può chiedere alla Commissione di rilasciare una dichiarazione al Parlamento. Si applica l'articolo 123.

Emendamento 34

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 38

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 38

Articolo 38

Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Rispetto dei diritti fondamentali

1.   In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea .

1.   In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti , le libertà e i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e i valori sanciti all'articolo 2 del trattato .

Il Parlamento rispetta altresì pienamente i diritti e i principi sanciti all'articolo 2 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del trattato sull'Unione europea.

 

2.   Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i  diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per l'interpretazione della Carta . Il parere di detta commissione è allegato alla relazione della commissione competente.

2.   Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i diritti fondamentali dell'Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali .

 

2 bis.     Tale richiesta va presentata entro quattro settimane lavorative dall'annuncio in Aula del deferimento alla commissione.

 

2 ter.     Il parere della commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali è allegato alla relazione della commissione competente.

Emendamento 36

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 39

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 39

Articolo 39

Verifica della base giuridica

Verifica della base giuridica

1.   Per ogni proposta di atto legislativo o altro documento di carattere legislativo , la commissione competente per il merito verifica in primo luogo la base giuridica.

1.   Per ogni proposta di atto giuridicamente vincolante , la commissione competente per il merito verifica in primo luogo la base giuridica.

2.   Qualora contesti la legittimità o l'opportunità della base giuridica, anche rispetto alla verifica di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici.

2.   Qualora contesti la legittimità o l'opportunità della base giuridica, anche rispetto alla verifica di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici.

3.   La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica delle proposte di atti legislativi . In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

3.   La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica in qualsiasi fase della procedura legislativa . In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

4.   Qualora decida di contestare la legittimità o l'opportunità della base giuridica, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta.

4.   Qualora decida di contestare la legittimità o l'opportunità della base giuridica, ove opportuno in seguito a uno scambio di opinioni con il Consiglio e la Commissione in conformità degli accordi stipulati a livello interistituzionale  (1 bis) , la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Fatto salvo l'articolo 63, il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta.

5.   Gli emendamenti volti a modificare la base giuridica di una proposta di atto legislativo presentati in Aula senza che la commissione competente per il merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili.

5.   Gli emendamenti volti a modificare la base giuridica presentati in Aula senza che la commissione competente per il merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili.

6.     Qualora la Commissione non accetti di modificare la sua proposta per conformarla alla base giuridica approvata dal Parlamento, il relatore o il presidente della commissione competente per gli affari giuridici o della commissione competente per il merito possono proporre di rinviare la votazione sul contenuto della proposta a una seduta successiva.

 

 

Emendamento 37

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 40

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 40

Articolo 40

Delega del potere legislativo

Delega del potere legislativo e conferimento di competenze di esecuzione

1.   Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta.

1.   Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta.

 

1 bis.     Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che conferisce competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione al fatto che, nell'esercizio delle competenze di esecuzione, la Commissione non possa modificare né integrare l'atto legislativo nemmeno nei suoi elementi non essenziali.

2.   La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.

2.   La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.

3.   La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

3.   La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi e il conferimento di competenze di esecuzione . In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

Emendamento 38

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 41

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 41

Articolo 41

Verifica della compatibilità finanziaria

Verifica della compatibilità finanziaria

1.   In caso di proposta di atto legislativo avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti.

1.   In caso di proposta di atto giuridicamente vincolante avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti.

2.    Fatto salvo l'articolo 47, per ogni proposta di atto legislativo o altro documento di carattere legislativo , la commissione competente per il merito verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il quadro finanziario pluriennale.

2.   Per ogni proposta di atto giuridicamente vincolante , la commissione competente per il merito verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.

3.   Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente per il merito chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.

3.   Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente per il merito chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.

4.   La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte di atti legislativi . In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

4.   La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte di atti giuridicamente vincolanti . In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

5.   Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, che le pone in votazione .

5.   Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, prima che quest'ultimo voti sulla proposta .

6.     Un atto dichiarato incompatibile può essere approvato dal Parlamento con riserva delle decisioni dell'autorità di bilancio.

 

Emendamento 39

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 42

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 42

Articolo 42

Esame del rispetto del principio di sussidiarietà

Esame del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

1.   Durante l'esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

1.   Durante l'esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

2.   La commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su qualsiasi proposta di atto legislativo.

2.    Solo la commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su una proposta di atto legislativo.

3.     Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell'articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e dell'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tale documento è deferito alla commissione competente e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

 

4.   Tranne che nei casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4.   Tranne che nei casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

 

4 bis.     Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell'articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, tale documento è deferito alla commissione competente e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

5.   Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l'autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere.

5.   Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l'autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere.

6.   Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la commissione competente, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifiche in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione.

6.   Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la commissione competente, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifiche in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione.

La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il Presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento.

La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il Presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento.

Emendamento 40

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 44

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 44

Articolo 44

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio

Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio nella quale quest'ultimo opera in veste di legislatore , il Presidente del Parlamento chiede al presidente o al relatore della commissione competente o a un altro deputato designato dalla commissione di rappresentare il Parlamento.

Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio, il Presidente del Parlamento chiede al presidente o al relatore della commissione competente in materia o a un altro deputato designato dalla commissione di rappresentare il Parlamento.

Emendamento 41

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 45

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 45

Articolo 45

Diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati

Diritto del Parlamento di presentare proposte

Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa.

Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa in conformità dell'articolo 52 .

La relazione comprende:

La relazione comprende:

a)

una proposta di risoluzione;

a)

una proposta di risoluzione;

b)

se del caso, un progetto di decisione o un progetto di proposta;

b)

un progetto di proposta;

c)

una motivazione corredata, se del caso, di una scheda finanziaria.

c)

una motivazione corredata, se del caso, di una scheda finanziaria.

Qualora l'approvazione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione fintanto che il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione.

Qualora l'approvazione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione fintanto che il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione.

Emendamento 42

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 46

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 46

Articolo 46

Iniziativa a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Richieste alla Commissione di presentare proposte

1.   Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell'articolo 52. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale proposta.

1.   Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell'articolo 52. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale proposta.

2.   Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata da una motivazione di non oltre 150 parole.

La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata da una motivazione di non oltre 150 parole.

 

La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Ai fini di tale verifica il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull'adeguatezza della base giuridica. Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente.

 

Prima della trasmissione alla commissione competente, la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario.

 

Entro tre mesi dal deferimento e dopo aver dato agli autori della proposta la possibilità di rivolgersi alla commissione, la commissione competente decide in merito al seguito da dare alla proposta.

 

Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione.

3.     La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Ai fini di tale verifica il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull'adeguatezza della base giuridica. Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente.

 

Prima della trasmissione alla commissione competente, la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario.

 

La commissione può raccomandare al Presidente che la proposta sia aperta alla firma di qualunque deputato, secondo le modalità e i termini stabiliti all'articolo 136, paragrafi 2, 3 e 7.

 

Qualora la proposta sia firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, la relazione sulla proposta si considera autorizzata dalla Conferenza dei presidenti. Dopo aver ascoltato gli autori della proposta, la commissione elabora una relazione a norma dell'articolo 52.

 

Se l'opposizione di ulteriori firme non è stata prevista o se la proposta non è firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, entro tre mesi dalla presentazione, la commissione competente decide in merito al seguito da dare alla proposta dopo aver ascoltato gli autori.

 

Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione.

 

4.   La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata da raccomandazioni particolareggiate in ordine al contenuto della proposta richiesta , che deve rispettare i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà .

4.   La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata da raccomandazioni in ordine al contenuto della proposta richiesta.

5.   Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria.

5.   Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria.

6.   La commissione competente segue l'avanzamento di ogni atto legislativo proposto a seguito di una richiesta specifica del Parlamento.

6.   La commissione competente segue l'avanzamento di ogni atto giuridico dell'Unione proposto a seguito di una richiesta specifica del Parlamento.

 

6 bis.     La Conferenza di presidenti di commissione controlla regolarmente il rispetto da parte della Commissione del punto 10 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», secondo cui la Commissione deve rispondere alle richieste di presentare proposte entro tre mesi, adottando una comunicazione specifica che indica il seguito che intende dare. La Conferenza dei presidenti di commissione riferisce regolarmente sui risultati di tale monitoraggio alla Conferenza dei presidenti.

Emendamento 43

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 47

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 47

Articolo 47

Esame di documenti legislativi

Esame di atti giuridicamente vincolanti

1.   Le proposte di atti legislativi e gli altri documenti di carattere legislativo sono deferiti dal Presidente, per esame, alla commissione competente.

1.   Le proposte di atti giuridicamente vincolanti presentate da altre istituzioni o dagli Stati membri sono deferite dal Presidente, per esame, alla commissione competente.

In caso di dubbio, il Presidente può applicare l'articolo 201, paragrafo 2, prima della comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente.

 

Qualora una proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione, la commissione competente può decidere di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria della proposta.

 

Le consultazioni del Consiglio o le richieste di parere della Commissione sono trasmesse dal Presidente alla commissione competente, per esame della proposta in questione.

 

Le disposizioni relative alla prima lettura di cui agli articoli da 38 a 46, da 57 a 63 e all'articolo 75 si applicano alle proposte di atti legislativi indipendentemente dal fatto che esse richiedano una, due o tre letture.

 

 

1 bis.     In caso di dubbio, il Presidente può, prima della comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente, sottoporre una questione di competenza alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, o del suo presidente, in conformità dell'articolo 201 bis, paragrafo 2.

 

1 ter.     La commissione competente può decidere in qualsiasi momento di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria di una proposta. Essa tiene particolarmente conto di questa possibilità qualora la proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione.

2.    Le posizioni del Consiglio sono deferite, per esame, alla commissione competente in prima lettura.

 

Alle posizioni del Consiglio si applicano le disposizioni relative alla seconda lettura di cui agli articoli da 64 a 69 e all'articolo 76.

 

3.    Durante la procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione.

 

Alla procedura di conciliazione si applicano le disposizioni relative alla terza lettura di cui agli articoli 70, 71 e 72.

 

4.    Gli articoli 49, 50, 53, l'articolo 59, paragrafi 1 e 3, e gli articoli 60, 61 e 188 non si applicano alla seconda e alla terza lettura.

 

5.   In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.

5.   In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.

Emendamento 44

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 47 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 47 bis

 

Accelerazione delle procedure legislative

 

L'accelerazione delle procedure legislative, in coordinamento con il Consiglio e la Commissione, riguardo a proposte specifiche, selezionate in particolare fra quelle definite prioritarie nella dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1 bis, può essere concordata dalla commissione o dalle commissioni competenti.

Emendamento 45

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 48

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 48

Articolo 48

Procedure legislative sulle iniziative presentate dagli Stati membri

Procedure legislative sulle iniziative presentate da istituzioni diverse dalla Commissione o dagli Stati membri

1.    Le iniziative presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 38 a 43, 47 e 59 del presente regolamento .

1.    Nell'esame di iniziative presentate da istituzioni diverse dalla Commissione o dagli Stati membri , la commissione competente può invitare rappresentanti delle istituzioni o degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. I rappresentanti degli Stati membri promotori possono essere accompagnati dalla Presidenza del Consiglio .

2.    La commissione competente può invitare rappresentanti degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. Detti rappresentanti possono essere accompagnati dalla Presidenza del Consiglio.

 

3.   Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se sta preparando un parere sull'iniziativa. In caso affermativo , la commissione competente non approva la propria relazione prima di aver ricevuto il parere della Commissione.

3.   Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se sta preparando un parere sull'iniziativa o se intende presentare, entro un breve lasso di tempo, una proposta alternativa . In caso di risposta affermativa , la commissione competente non approva la propria relazione prima di aver ricevuto il parere o la proposta alternativa della Commissione.

4.   Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi.

4.   Qualora la Commissione e/o un'altra istituzione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi.

Emendamento 46

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 49

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 49

Articolo 49

Relazioni di carattere legislativo

Relazioni di carattere legislativo

1.   Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta di atto legislativo propone alla sua commissione la procedura da seguire.

1.   Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta di atto giuridicamente vincolante propone alla sua commissione la procedura da seguire.

2.   Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l' articolo 50, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma di lavoro della Commissione concordato a norma dell'articolo 37 .

2.   Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica la procedura semplificata di cui all' articolo 50, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base all'articolo 47, paragrafo 1 ter .

3.   La relazione della commissione comprende:

3.   La relazione della commissione comprende:

a)

gli eventuali emendamenti alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità del relatore e non sono poste in votazione;

a)

gli eventuali emendamenti alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità dell'autore e non sono poste in votazione;

b)

un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2;

b)

un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2;

c)

se del caso, una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale.

c)

se del caso, una motivazione che comprenda , ove necessario, una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale.

 

c bis)

se disponibile, un riferimento alla valutazione d'impatto eseguita dal Parlamento.

Emendamento 47

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 50

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 50

Articolo 50

Procedura semplificata

Procedura semplificata

1.   Dopo una prima discussione su una proposta di atto legislativo, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, il presidente della commissione presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applica l'articolo 150, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 4.

1.   Dopo una prima discussione su una proposta di atto legislativo, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata. Il presidente della commissione o il relatore, qualora quest'ultimo sia stato designato, presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applica l'articolo 150, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 4.

2.   Il presidente della commissione può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Qualora la commissione approvi la proposta, tali emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a  ventun giorni dalla trasmissione, non vi si oppone almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 4.

2.    In alternativa, il presidente della commissione può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata e gli emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione.

 

Se entro un termine che non può essere inferiore a  dieci giorni lavorativi dalla trasmissione, non si oppone agli emendamenti almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 4.

 

Qualora almeno un decimo dei membri della commissione si opponga agli emendamenti, questi ultimi sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva.

3.    Qualora almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, gli emendamenti sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva.

 

4.    Il paragrafo 1, prima e seconda frase, il paragrafo 2, prima, seconda e terza frase, e il paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 53.

4.    Fatta eccezione per le disposizioni relative alla presentazione al Parlamento, il presente articolo si applica mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 53

Emendamento 48

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 51

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 51

Articolo 51

Relazioni di carattere non legislativo

Relazioni di carattere non legislativo

1.   Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti.

1.   Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti.

2.    Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in seduta a nome di essa.

 

3.   La relazione della commissione comprende:

3.   La relazione della commissione comprende:

a)

una proposta di risoluzione;

a)

una proposta di risoluzione;

b)

una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale;

b)

se del caso, una motivazione che comprenda , ove necessario, una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale;

c)

i testi di proposte di risoluzione che devono figurare a norma dell'articolo 133, paragrafo 4.

c)

i testi di proposte di risoluzione che devono figurare a norma dell'articolo 133, paragrafo 4.

Emendamento 49

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 52

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 52

Articolo 52

Relazioni di iniziativa

Relazioni di iniziativa

1.   Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione o una richiesta di parere a norma dell'articolo 201, paragrafo 1 , deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato. Se la relazione ha per oggetto una proposta presentata da un deputato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto dei deputati e all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.   Qualora una commissione intenda elaborare una relazione non legislativa o una relazione a norma dell'articolo 45 o dell'articolo 46 su un argomento di sua competenza che non è stato oggetto di deferimento , deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti.

 

La Conferenza dei presidenti delibera sulle richieste di autorizzazione a elaborare una relazione ai sensi del primo comma, conformemente alle disposizioni attuative da essa stabilite.

La Conferenza dei presidenti delibera sulle richieste di autorizzazione a elaborare una relazione ai sensi del paragrafo 1, conformemente alle disposizioni attuative da essa stabilite. Qualora una commissione si veda contestare la propria competenza a elaborare una relazione per la quale ha richiesto l'autorizzazione, la Conferenza dei presidenti delibera entro un termine di sei settimane sulla base di una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal suo presidente. Se la Conferenza dei presidenti non adotta una decisione entro il suddetto termine, la raccomandazione si considera approvata.

 

 

1 bis.     Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato.

 

Se l'oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa del Parlamento di cui all'articolo 45, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati.

 

1 ter.     Nei casi di cui agli articoli 45 e 46 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

2.   Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 151. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 170, paragrafo 4. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applicano gli articoli 176 e 180. L'articolo 180 si applica altresì alla votazione unica delle proposte di risoluzione alternative.

2.   Le proposte di risoluzione presentate al Parlamento sono esaminate conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 151. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione e le richieste di votazione distinta o per parti separate sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 170, paragrafo 4. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applica l'articolo 180. L'articolo 180 si applica altresì alla votazione unica delle proposte di risoluzione alternative.

Il primo comma non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 45 o all'articolo 46 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica  (9) .

 

 

2 bis.     Il paragrafo 2 non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 45 o all'articolo 46 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica  (9bis) .

3.    Se l'oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa di cui all'articolo 45, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati.

 

4.    Nei casi di cui agli articoli 45 e 46 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

 

Emendamento 50

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 53

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 53

Articolo 53

Pareri delle commissioni

Pareri delle commissioni

1.   Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 201, paragrafo 3, una commissione sia designata competente per il merito e l'altra competente per parere.

1.   Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 201, paragrafo 3, una commissione sia designata competente per il merito e l'altra competente per parere.

 

La commissione che esprime parere può designare un relatore per parere tra i propri membri titolari o tra i sostituti permanenti oppure trasmettere il proprio parere sotto forma di lettera del suo presidente.

2.    Nel caso dei documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 47, paragrafo 1, il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del relatore per parere e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme.

2.    Qualora il parere riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del loro autore e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme. Tale breve motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore.

Nel caso dei testi non legislativi, il parere consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito.

Qualora il parere non riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito

La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti.

La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti.

I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere.

I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere.

3.   La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla commissione o alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine.

3.   La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla commissione o alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine.

 

3 bis.     In alternativa, la commissione che esprime parere può decidere di illustrare la propria posizione sotto forma di emendamenti che, successivamente alla loro approvazione, dovranno essere presentati direttamente alla commissione competente per il merito. Tali emendamenti sono presentati dal presidente o dal relatore a nome della commissione.

 

3 ter.     La commissione che esprime parere presenta gli emendamenti di cui al paragrafo 3 bis entro il termine stabilito dalla commissione competente per il merito.

4.   Tutti i pareri approvati sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.

4.   Tutti i pareri e gli emendamenti approvati dalla commissione che esprime parere sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.

5.   La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a presentare emendamenti in Aula.

5.    Le commissioni che esprimono parere ai sensi del presente articolo non possono presentare emendamenti in Aula

6.   Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

6.   Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

Emendamento 51

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 54

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 54

Articolo 54

Procedura con le commissioni associate

Procedura con le commissioni associate

Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 201, paragrafo 2 o dell'articolo 52 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VI, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 53 e le seguenti disposizioni supplementari:

1.   Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 201 bis e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VI, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 53 e le seguenti disposizioni supplementari:

le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario;

le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario;

il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;

il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;

i presidenti, il relatore e i relatori per parere interessati determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o  congiunte e convengono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni a norma dell'articolo 55 ; si applica mutatis mutandis l' articolo 201, paragrafo 2, secondo comma ;

i presidenti, il relatore e i relatori per parere interessati sono vincolati dal principio di buona e leale cooperazione e determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o  condivise e convengono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni a norma dell'articolo 55 . Tale decisione è adottata conformemente alla procedura e nel rispetto del termine di cui all' articolo 201 bis ;

la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Nel caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza congiunta della commissione competente per il merito e di una commissione associata sono respinti dalla prima commissione, la seconda li può presentare direttamente in Aula;

la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Qualora la commissione competente per il merito non rispetti la competenza esclusiva della commissione associata, quest'ultima può presentare gli emendamenti direttamente in Aula. Nel caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza condivisa della commissione competente per il merito e di una commissione associata non siano approvati dalla prima commissione, la commissione associata li può presentare direttamente in Aula;

qualora la proposta segua la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.

qualora la proposta segua la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.

Il testo del presente articolo non prevede alcuna limitazione al suo ambito di applicazione. Le richieste di applicare la procedura con le commissioni associate concernenti relazioni non legislative fondate sull'articolo 52, paragrafo 1, e sull'articolo 132, paragrafi 1 e 2, sono ricevibili.

 

La procedura con le commissioni associate di cui al presente articolo non si applica alla raccomandazione che la commissione competente deve approvare a norma dell'articolo 99.

 

La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione.

La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione.

I diritti collegati allo status di «commissione competente» sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata, in particolare l'obbligo di cooperazione leale in merito al calendario e il diritto della commissione associata nel determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'Aula nell'ambito della sua competenza esclusiva.

I diritti collegati allo status di «commissione competente» sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata, in particolare l'obbligo di cooperazione leale in merito al calendario e il diritto della commissione associata nel determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'Aula nell'ambito della sua competenza esclusiva.

Nel caso in cui la commissione responsabile per il merito non riconoscesse le prerogative della commissione associata, le decisioni adottate dalla prima restano valide, ma la seconda può presentare gli emendamenti direttamente in Aula, nei limiti delle sue competenze esclusive.

 

 

1 bis.     La procedura di cui al presente articolo non si applica alle raccomandazioni che la commissione competente deve approvare a norma dell'articolo 99.

Emendamento 52

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 55

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 55

Articolo 55

Procedura con riunioni congiunte delle commissioni

Procedura con le commissioni congiunte

1.   Ove le sia sottoposto un problema di competenza sulla base dell'articolo 201, paragrafo 2, la Conferenza dei presidenti può decidere, di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta, purché:

1.   Ove le sia sottoposto un problema di competenza sulla base dell'articolo 201 bis , la Conferenza dei presidenti può decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta, purché:

la materia rilevi, in virtù dell'allegato VI, della competenza di più commissioni in modo inscindibile, e

la materia rilevi, in virtù dell'allegato VI, della competenza di più commissioni in modo inscindibile, e

la Conferenza dei presidenti sia convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza.

la Conferenza dei presidenti sia convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza.

2.   In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate.

2.   In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate.

In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni.

In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni.

3.   In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate che, in mancanza di accordo tra i presidenti di dette commissioni, si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate.

3.   In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate che, in mancanza di accordo tra i presidenti di dette commissioni, si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate.

In fase di terza lettura della procedura legislativa ordinaria, i presidenti e i relatori delle commissioni interessate sono d'ufficio membri della delegazione al Comitato di conciliazione.

In fase di terza lettura della procedura legislativa ordinaria, i presidenti e i relatori delle commissioni interessate sono d'ufficio membri della delegazione al Comitato di conciliazione.

Il presente articolo può essere applicato alla procedura che porta a una raccomandazione di approvare o respingere la conclusione di un accordo internazionale ai sensi degli articoli 108, paragrafo 5, e 99, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni in esso previste.

 

Emendamento 53

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 56

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 56

Articolo 52 bis

Modalità di elaborazione delle relazioni

Modalità di elaborazione delle relazioni

 

-1.     Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in Aula a nome della commissione.

1.   La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è posta in votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione approvata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione.

1.   La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è posta in votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione approvata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione.

2.   Nella relazione è menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa . Inoltre se, al momento della votazione, almeno un terzo dei membri presenti lo richiede, nella relazione è indicato il voto espresso da ciascun membro.

2.   Nella relazione è menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa ed è indicato , in conformità dell'articolo 208, paragrafo 3 , il voto espresso da ciascun membro.

3.    Qualora in seno alla commissione non sia raggiunta l'unanimità, la relazione deve altresì dar atto delle opinioni della minoranza. Le opinioni della minoranza sono espresse al momento della votazione sull'insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che è allegata alla motivazione.

3.   Le posizioni della minoranza possono essere espresse al momento della votazione sull'insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che è allegata alla motivazione.

Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall'applicazione di tali disposizioni .

Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall'applicazione del presente paragrafo .

4.   Su proposta del suo ufficio di presidenza , una commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore le presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore.

4.   Su proposta del suo presidente , una commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore le presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore.

5.   Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata.

5.   Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni e le votazioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata.

 

(Questo articolo, quale modificato, va spostato prima dell'articolo 53)

Emendamento 54

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 3 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 3

CAPITOLO 3

PRIMA LETTURA

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Emendamento 55

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 3 — sezione 1 (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

 

SEZIONE 1

 

PRIMA LETTURA

Emendamento 56

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 3 — sottotitolo 1

Testo in vigore

Emendamento

Fase dell'esame in commissione

soppresso

Emendamento 57

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 57

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 57

soppresso

Modifica di una proposta di atto legislativo

 

1.    Qualora la Commissione informi il Parlamento o qualora la commissione competente apprenda in altro modo che la Commissione intende modificare la sua proposta, la commissione competente sospende il suo esame della questione fino a quando non abbia ricevuto la nuova proposta ovvero le modifiche della Commissione.

 

2.    Qualora il Consiglio modifichi sostanzialmente la proposta di atto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63.

 

Emendamento 58

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 58

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 58

soppresso

Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti

 

1.    Prima di procedere alla votazione finale su una proposta di atto legislativo, la commissione competente chiede alla Commissione di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione, chiedendo altresì al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

 

2.    Qualora la Commissione non sia in grado di formulare tale precisazione o dichiari di non essere disposta ad accogliere tutti gli emendamenti approvati dalla commissione competente, quest'ultima può rinviare la votazione finale.

 

3.    Se del caso, la posizione della Commissione viene inserita nella relazione della commissione competente.

 

Emendamento 59

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 3 — sottotitolo 2

Testo in vigore

Emendamento

Fase dell'esame in Aula

soppresso

Emendamento 60

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 59

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 59

Articolo 59

Conclusione della prima lettura

Votazione in Parlamento – Prima lettura

 

-1.     Il Parlamento può approvare, modificare o respingere il progetto di atto legislativo.

1.   Il Parlamento esamina la proposta di atto legislativo sulla base della relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 49 .

1.   Il Parlamento vota innanzitutto sull'eventuale proposta di reiezione immediata del progetto di atto legislativo presentata per iscritto dalla commissione competente , da un gruppo politico o da almeno 40 deputati .

 

Se la proposta di reiezione è approvata, il Presidente chiede all'istituzione che ha presentato il progetto di atto legislativo di ritirarlo.

 

Se l'istituzione in questione accoglie la richiesta, il Presidente dichiara conclusa la procedura.

 

Se l'istituzione in questione non ritira il progetto di atto legislativo, il Presidente annuncia che la prima lettura del Parlamento è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per un nuovo esame.

 

Se la proposta di reiezione non è approvata, il Parlamento agisce in conformità dei paragrafi da 1 bis a 1 quater.

 

1 bis.     Qualsiasi accordo provvisorio presentato dalla commissione competente a norma dell'articolo 73 quinquies, paragrafo 4, ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, decida invece di procedere alla votazione sugli emendamenti in conformità del paragrafo 1 ter. In tal caso, il Parlamento decide altresì se la votazione sugli emendamenti deve tenersi immediatamente. In caso negativo, il Parlamento fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e la votazione ha luogo nel corso di una seduta successiva.

 

Se l'accordo provvisorio è approvato mediante votazione unica, il Presidente annuncia che la prima lettura del Parlamento è conclusa.

 

Se, nell'ambito di una votazione unica, l'accordo provvisorio non ottiene la maggioranza dei voti espressi, il Presidente fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al progetto di atto legislativo. Tali emendamenti sono quindi posti in votazione nel corso di una seduta successiva affinché il Parlamento possa concludere la prima lettura.

 

1 ter.     A meno che non sia approvata una proposta di reiezione in conformità del paragrafo 1 o che non sia approvato un accordo provvisorio in conformità del paragrafo 1 bis, gli emendamenti al progetto di atto legislativo sono posti in votazione, comprese, se del caso, le singole parti dell'accordo provvisorio, in caso di presentazione di richieste di votazione distinta o per parti separate o di emendamenti concorrenti.

 

Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

 

Dopo la votazione su tali emendamenti, il Parlamento vota sull'intero progetto di atto legislativo, eventualmente modificato.

 

Se l'intero progetto di atto legislativo, eventualmente modificato, è approvato, il Presidente annuncia che la prima lettura è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali in conformità degli articoli 59 bis, 73 bis e 73 quinquies.

 

Se l'intero progetto di atto legislativo quale modificato non ottiene la maggioranza dei voti espressi, il Presidente annuncia che la prima lettura è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per un nuovo esame.

 

1 quater.     Dopo le votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 1 ter e le successive votazioni sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa relativamente a richieste procedurali, se presenti, la risoluzione legislativa è considerata approvata. Se necessario, la risoluzione legislativa è modificata, in conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, onde riflettere l'esito delle votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 1 ter.

 

Il testo della risoluzione legislativa e della posizione del Parlamento è trasmesso dal Presidente al Consiglio e alla Commissione, nonché al gruppo di Stati membri, alla Corte di giustizia e alla Banca centrale europea qualora il progetto di atto legislativo sia stato presentato da questi ultimi.

2.    Il Parlamento vota innanzitutto sugli emendamenti alla proposta oggetto della relazione della commissione competente e successivamente sulla proposta stessa, eventualmente modificata, sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa e infine sul progetto di risoluzione legislativa nel suo complesso, nel quale figurano soltanto una dichiarazione con la quale il Parlamento approva, respinge o propone emendamenti alla proposta di atto legislativo ed eventuali richieste procedurali.

 

In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la prima lettura è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.

 

Ogni relazione presentata nel quadro della procedura legislativa deve essere conforme al disposto degli articoli 39, 47 e 49. La presentazione di una risoluzione non legislativa da parte di una commissione deve avvenire nell'ambito di un deferimento o di un'autorizzazione specifica, così come previsto dagli articoli 52 o 201.

 

3.    Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come posizione del Parlamento.

 

Emendamento 61

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 59 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 59 bis

 

Rinvio alla commissione competente

 

Se, in conformità dell'articolo 59, una questione è rinviata alla commissione competente per un nuovo esame o per l'avvio di negoziati interistituzionali in conformità degli articoli 73 bis e 73 quinquies, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine di quattro mesi, che può essere prorogato dalla Conferenza dei presidenti.

 

In seguito ad un rinvio in commissione, la commissione competente per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata a norma dell'articolo 54 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all'Aula.

 

Nulla impedisce al Parlamento di decidere di tenere, ove opportuno, un dibattito conclusivo a seguito della relazione della commissione competente alla quale la questione è stata rinviata.

 

(Gli ultimi due paragrafi sono inseriti a titolo di interpretazione)

Emendamento 62

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 60

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 60

soppresso

Reiezione della proposta della Commissione

 

1.    Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi o qualora sia approvata una proposta di reiezione, che può essere presentata dalla commissione competente o da almeno quaranta deputati, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirare la proposta.

 

2.    Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente dichiara conclusa la procedura e ne dà comunicazione al Consiglio.

 

3.    Se la Commissione non ritira la proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non proceda alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

 

In caso di rinvio in commissione, la commissione competente decide sulla procedura da seguire e riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

 

In seguito ad un rinvio in commissione sulla base del paragrafo 3, la commissione responsabile per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata a norma dell'articolo 54 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all'Aula.

 

Il termine fissato in conformità del paragrafo 3, secondo comma, decorre dal deposito per iscritto o su presentazione orale della relazione della commissione competente. Esso fa salva la possibilità per il Parlamento di determinare il momento opportuno per proseguire l'esame della procedura in questione.

 

4.    Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, deve chiedere il rinvio in commissione sulla base dell'articolo 188, paragrafo 1. Se del caso, il Parlamento può fissare un nuovo termine sulla base dell'articolo 188, paragrafo 5. Se la richiesta di rinvio non è accolta, il Parlamento procede alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

 

Emendamento 63

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 61

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 61

soppresso

Approvazione di emendamenti a una proposta della Commissione

 

1.    Qualora la proposta della Commissione sia approvata nel suo insieme, ma con l'introduzione di emendamenti, la votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata al momento in cui la Commissione abbia comunicato la propria posizione su ciascun emendamento del Parlamento.

 

Se la Commissione non è in grado di esprimere la propria posizione al termine della votazione del Parlamento sulla proposta, comunica al Presidente o alla commissione competente il momento in cui sarà in grado di farlo; la proposta è quindi iscritta nel progetto di ordine del giorno della prima tornata successiva.

 

2.    Qualora la Commissione comunichi che non intende accettare tutti gli emendamenti del Parlamento, il relatore della commissione competente o, in mancanza, il presidente di tale commissione presentano al Parlamento una proposta formale quanto all'opportunità di procedere alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Prima di presentare tale proposta il relatore o il presidente della commissione competente possono chiedere al Presidente del Parlamento di sospendere l'esame del punto.

 

Se il Parlamento decide di aggiornare la votazione, la questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

 

In tal caso la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine fissato dal Parlamento e che non può comunque essere superiore a due mesi.

 

Se la commissione competente non è in grado di rispettare il termine, si applica la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 4.

 

In questa fase sono ricevibili soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione competente e volti a raggiungere un compromesso con la Commissione.

 

Nulla impedisce al Parlamento di decidere di tenere, ove opportuno, un dibattito conclusivo a seguito della relazione della commissione competente alla quale la questione è stata rinviata.

 

3.    L'applicazione del paragrafo 2 non esclude che qualsiasi altro deputato possa presentare una richiesta di rinvio conformemente all'articolo 188.

 

In caso di rinvio sulla base del paragrafo 2 la commissione competente è tenuta in primo luogo, ai sensi del mandato che tale paragrafo le assegna, a riferire al Parlamento entro la scadenza stabilita e, se del caso, a presentare degli emendamenti volti a raggiungere un compromesso con la Commissione, senza però dover riesaminare l'insieme delle disposizioni approvate dal Parlamento.

 

A tale riguardo, tuttavia, a causa dell'effetto sospensivo del rinvio, la commissione gode della massima libertà e, quando lo ritenga necessario per raggiungere un compromesso, può proporre di ritornare sulle disposizioni sulle quali è stato pronunciato voto favorevole in Aula.

 

In tal caso, dal momento che sono ricevibili solo gli emendamenti di compromesso della commissione e che occorre preservare la sovranità del Parlamento, è necessario che, nel riferire al Parlamento ai sensi del paragrafo 2, si faccia chiara menzione delle disposizioni già approvate che verrebbero a decadere in caso di approvazione dell'emendamento ovvero degli emendamenti proposti.

 

Emendamento 64

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 3 — sottotitolo 3

Testo in vigore

Emendamento

Seguito da dare

soppresso

Emendamento 65

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 62

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 62

soppresso

Seguito da dare alla posizione del Parlamento

 

1.    Nel periodo successivo all'approvazione della posizione del Parlamento su una proposta di atto legislativo, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all'adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti nei confronti del Parlamento riguardo alla sua posizione.

 

2.    La commissione competente può invitare la Commissione e il Consiglio a discutere la questione con la commissione stessa.

 

3.    In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione a norma del presente articolo con cui raccomanda al Parlamento di

 

invitare la Commissione a ritirare la sua proposta, ovvero

 

chiedere alla Commissione o al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell'articolo 63, o alla Commissione di presentare una nuova proposta, ovvero

 

prendere qualsiasi altra iniziativa che giudichi opportuna.

 

La proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla decisione della commissione.

 

Emendamento 66

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 63

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 63

Articolo 63

Nuova presentazione della proposta al Parlamento

Nuova presentazione della proposta al Parlamento

Procedura legislativa ordinaria

 

1.   Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora

1.   Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora

la Commissione ritiri la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, per sostituirla con un nuovo testo, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, ovvero

 

la Commissione modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, ovvero

la Commissione sostituisca, modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento,

a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente, ovvero

la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze , ovvero

abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest'ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno.

abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest'ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno.

 

1 bis.     Se è prevista una modifica della base giuridica di una proposta che faccia venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria alla proposta stessa, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione procedono, a norma del punto 25 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», ad uno scambio di opinioni sulla questione attraverso i rispettivi Presidenti o rappresentanti.

2.   Su richiesta della commissione competente, il Parlamento chiede al Consiglio di presentargli nuovamente una proposta di atto legislativo a norma dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica della proposta in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria.

2.    A seguito dello scambio di opinioni di cui al paragrafo 1 bis e su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede al Consiglio di presentare nuovamente al Parlamento il progetto di atto giuridicamente vincolante, qualora la Commissione o il Consiglio intenda modificare la base giuridica prevista nella posizione del Parlamento in prima lettura, in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria.

Altre procedure

 

3.    Su richiesta della commissione competente, il Presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate al paragrafo 1 nonché qualora il Consiglio modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale sulla quale il Parlamento ha emesso un parere, a meno che non si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento.

 

4.    Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sulla proposta di atto, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.

 

Emendamento 67

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 4 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 4

SEZIONE 2

SECONDA LETTURA

SECONDA LETTURA

Emendamento 68

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 4 — sottotitolo 1

Testo in vigore

Emendamento

Fase dell'esame in commissione

soppresso

Emendamento 69

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 64

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 64

Articolo 64

Comunicazione della posizione del Consiglio

Comunicazione della posizione del Consiglio

1.   La comunicazione della posizione del Consiglio conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha luogo nel momento in cui il Presidente ne dà l'annuncio in Aula. Il Presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell'adozione della posizione, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del Presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti.

1.   La comunicazione della posizione del Consiglio conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha luogo nel momento in cui il Presidente ne dà l'annuncio in Aula. Il Presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell'adozione della posizione, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del Presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti.

Prima di procedere all'annuncio, il Presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente e/o il relatore, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione del Consiglio in prima lettura e che non sussistano gli estremi dell'articolo 63. In caso contrario, il Presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata.

Prima di procedere all'annuncio, il Presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente e/o il relatore, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione del Consiglio in prima lettura e che non sussistano gli estremi dell'articolo 63. In caso contrario, il Presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata.

 

1 bis.     Il giorno del suo annuncio in Aula, la posizione del Consiglio si considera deferita d'ufficio alla commissione competente in prima lettura.

2.   L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato nel processo verbale delle sedute.

2.   L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato nel processo verbale delle sedute.

Emendamento 70

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 65

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 65

Articolo 65

Proroga dei termini

Proroga dei termini

1.   Il Presidente, su richiesta del presidente della commissione competente per quanto riguarda i termini fissati per la seconda lettura , ovvero su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione per quanto riguarda i termini fissati per la conciliazione, proroga il termine in causa conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.   Il Presidente, su richiesta del presidente della commissione competente, proroga i termini fissati per la seconda lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

2.   Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

Emendamento 71

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 66

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 66

Articolo 66

Deferimento alla commissione competente e successiva procedura

Procedura in sede di commissione competente

1.    Il giorno della sua comunicazione al Parlamento conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, la posizione del Consiglio si considera deferita d'ufficio alla commissione competente per il merito e a quelle competenti per parere in prima lettura.

 

2.   La posizione del Consiglio è iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la sua posizione.

2.   La posizione del Consiglio è iscritta come punto prioritario all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la sua posizione.

3.   Salvo diversa decisione, per la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima.

3.   Salvo diversa decisione, per la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima.

4.   Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 5 , relative alla seconda lettura del Parlamento ; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi.

4.   Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafi 2 e 3, relative alla ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio ; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi.

5.    Prima della votazione la commissione può chiedere al presidente e al relatore di esaminare, con il Presidente del Consiglio o un suo rappresentante nonché con il Commissario competente presente, i progetti di emendamento presentati in commissione. A seguito di tale discussione, il relatore può presentare emendamenti di compromesso .

 

6.   La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta.

6.   La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta.

 

6 bis.     Gli articoli 49, 50, 53 e 188 non si applicano alla seconda lettura.

Emendamento 72

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 4 — sottotitolo 2

Testo in vigore

Emendamento

Fase dell'esame in Aula

soppresso

Emendamento 73

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 67

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 67

Articolo 67

Conclusione della seconda lettura

Presentazione al Parlamento

1.   La posizione del Consiglio e, qualora esista, la raccomandazione per la seconda lettura della commissione competente sono iscritte d'ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato, di quattro mesi a norma dell'articolo 65, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente.

La posizione del Consiglio e, qualora esista, la raccomandazione per la seconda lettura della commissione competente sono iscritte d'ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato, di quattro mesi a norma dell'articolo 65, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente.

Dato che le raccomandazioni per la seconda lettura proposte dalle commissioni parlamentari sono testi assimilabili a una motivazione mediante la quale una commissione illustra il suo atteggiamento nei confronti della posizione del Consiglio, tali testi non sono posti in votazione.

 

2.    La seconda lettura è conclusa qualora il Parlamento, entro i termini previsti e alle condizioni fissate dall'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvi, respinga o modifichi la posizione del Consiglio.

 

Emendamento 74

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 67 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 67 bis

 

Votazione in Parlamento — Seconda lettura

 

1.    Il Parlamento vota innanzitutto sull'eventuale proposta di reiezione immediata della posizione del Consiglio presentata per iscritto dalla commissione competente, da un gruppo politico o da almeno 40 deputati. Affinché sia approvata, tale proposta richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

 

Se la proposta di reiezione è approvata, con la conseguente reiezione della posizione del Consiglio, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa

 

Se la proposta di reiezione non è approvata, il Parlamento agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 5.

 

2.    Qualsiasi accordo provvisorio presentato dalla commissione competente a norma dell'articolo 73 quinquies, paragrafo 4, ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, decida di procedere immediatamente alla votazione sugli emendamenti in conformità del paragrafo 3.

 

Se, nell'ambito di una votazione unica, l'accordo provvisorio ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente annuncia che la seconda lettura del Parlamento è conclusa.

 

Se, nell'ambito di una votazione unica, l'accordo provvisorio non ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, quest'ultimo agisce in conformità dei paragrafi da 3 a 5.

 

3.    A meno che non sia approvata una proposta di reiezione in conformità del paragrafo 1 o che non sia approvato un accordo provvisorio in conformità del paragrafo 2, gli emendamenti alla posizione del Consiglio, inclusi quelli contenuti nell'accordo provvisorio presentato dalla commissione competente in conformità dell'articolo 73 quinquies, paragrafo 4, sono posti in votazione. Un emendamento alla posizione del Consiglio è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

 

Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

 

4.    Nonostante una votazione contraria del Parlamento alla proposta iniziale di reiezione della posizione del Consiglio in conformità del paragrafo 1, il Parlamento può esaminare, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti in conformità dei paragrafi 2 o 3. Affinché sia approvata, tale proposta richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

 

Se la posizione del Consiglio è respinta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa.

 

5.    Dopo le votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 4 e le successive votazioni sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa relativamente a richieste procedurali, il Presidente annuncia che la seconda lettura del Parlamento è conclusa e la risoluzione legislativa è considerata approvata. Se necessario, la risoluzione legislativa è modificata, in conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, onde riflettere l'esito delle votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 4 o l'applicazione dell'articolo 76.

 

Il testo della risoluzione legislativa e la posizione del Parlamento, se del caso, sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione.

 

Qualora non sia stata presentata una proposta di reiezione o modifica della posizione del Consiglio, essa si considera approvata.

Emendamento 75

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 68

soppresso

Reiezione della posizione del Consiglio

 

1.    La commissione competente, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare, per iscritto ed entro un termine fissato dal Presidente, una proposta di reiezione della posizione del Consiglio. Tale proposta è approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. La votazione sulla proposta di reiezione della posizione del Consiglio si svolge prima di quella sugli emendamenti alla posizione.

 

2.    Nonostante una votazione contraria alla proposta di reiezione della posizione del Consiglio, il Parlamento può esaminare, su raccomandazione del relatore, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti e aver sentito una dichiarazione della Commissione conformemente all'articolo 69, paragrafo 5.

 

3.    Se la posizione del Consiglio è respinta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa.

 

Emendamento 76

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 69

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 69

Articolo 69

Emendamenti alla posizione del Consiglio

Ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio

1.   La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti alla posizione del Consiglio per esame in seduta plenaria.

1.   La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti alla posizione del Consiglio per esame in seduta plenaria.

2.   Un emendamento alla posizione del Consiglio è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 169 e 170 e mira a

2.   Un emendamento alla posizione del Consiglio è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 169 e 170 e mira a

a)

ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero

a)

ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero

b)

raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero

b)

raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero

c)

modificare una parte del testo della posizione del Consiglio che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore e non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 63 ,

c)

modificare una parte del testo della posizione del Consiglio che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore,

d)

tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo la prima lettura.

d)

tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo l'approvazione della posizione del Parlamento in prima lettura.

La decisione del Presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

La decisione del Presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

3.   Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l'applicazione dell'articolo 63, il Presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2.

3.   Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l'applicazione dell'articolo 63, il Presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2.

4.    Un emendamento è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

 

5.    Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

 

Emendamento 77

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 5 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 5

SEZIONE 4

TERZA LETTURA

CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA

Emendamento 78

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 5 — sottotitolo 1

Testo in vigore

Emendamento

Conciliazione

soppresso

Emendamento 79

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 69 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 69 ter

 

Proroga dei termini

 

1.    Il Presidente, su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione, proroga i termini fissati per la terza lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

2.    Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

Emendamento 80

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 71

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 71

Articolo 71

Delegazione al Comitato di conciliazione

Delegazione al Comitato di conciliazione

1.   La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

1.   La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

2.   La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici nella delegazione.

2.   La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici nella delegazione.

3.   I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione, preferibilmente tra i membri delle commissioni interessate , a eccezione di tre membri nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore della commissione competente sono in ogni caso membri della delegazione.

3.   I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione, preferibilmente tra i membri della commissione competente , a eccezione di tre membri nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore per la seconda lettura della commissione competente come pure il relatore per parere di ogni commissione associata sono in ogni caso membri della delegazione.

4.   I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti.

4.   I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti.

5.   Ciascuno dei gruppi politici e i deputati non iscritti non rappresentati in seno alla delegazione possono inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

5.   Ciascuno dei gruppi politici non rappresentati in seno alla delegazione possono inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione. Qualora la delegazione non comprenda alcun deputato non iscritto, uno di questi può partecipare a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

6.   La delegazione è guidata dal Presidente o da uno dei tre membri permanenti.

6.   La delegazione è guidata dal Presidente o da uno dei tre membri permanenti.

7.   La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche.

7.   La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche.

La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per i lavori della delegazione al Comitato di conciliazione.

La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per i lavori della delegazione al Comitato di conciliazione.

8.   I risultati della conciliazione sono trasmessi dalla delegazione al Parlamento.

8.   I risultati della conciliazione sono trasmessi dalla delegazione al Parlamento.

Emendamento 81

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 5 — sottotitolo 2

Testo in vigore

Emendamento

Fase dell'esame in Aula

soppresso

Emendamento 82

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 72

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 72

Articolo 72

Progetto comune

Progetto comune

1.   Qualora in sede di Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione.

1.   Qualora in sede di Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione.

2.   Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato da una relazione.

2.   Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato da una relazione.

3.   Non possono essere presentati emendamenti al progetto comune.

3.   Non possono essere presentati emendamenti al progetto comune.

4.   Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.

4.   Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.

5.   Qualora in sede di Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.

5.   Qualora in sede di Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.

 

5 bis.     Durante la procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione.

 

5 ter.     Gli articoli 49, 50 e 53 non si applicano alla terza lettura.

Emendamento 83

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 6 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 6

SEZIONE 5

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Emendamento 84

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 6 — sezione 3 (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

 

SEZIONE 3

 

NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

 

(La sezione 3 va inserita prima della sezione 4 relativa alla conciliazione e alla terza lettura e contiene l'articolo 73, quale modificato, e gli articoli da 73 bis a 73 quinquies).

Emendamento 85

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 73

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 73

Articolo 73

Negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative

Disposizioni generali

1.   I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta stabilito dalla Conferenza dei presidenti (10).

I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa possono essere avviati solo a seguito di una decisione adottata in conformità degli articoli da 73 bis a 73 quater o a seguito di un rinvio, da parte del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali. Tali negoziati sono condotti sulla base del Codice di condotta stabilito dalla Conferenza dei presidenti (10).

2.    Detti negoziati non sono avviati prima che la commissione competente abbia adottato, caso per caso per ciascuna procedura legislativa interessata e a maggioranza dei suoi membri, una decisione sull'avvio dei negoziati. Tale decisione stabilisce il mandato e la composizione della squadra negoziale. Dette decisioni sono notificate al Presidente, che tiene regolarmente informata la Conferenza dei presidenti.

 

Il mandato è costituito da una relazione approvata in commissione e quindi sottoposta all'esame in Aula. In via eccezionale, qualora la commissione competente ritenga debitamente giustificato avviare negoziati anteriormente all'approvazione di una relazione in commissione, il mandato può essere costituito da una serie di emendamenti o da un insieme di obiettivi, priorità o orientamenti chiaramente definiti.

 

3.    La squadra negoziale è guidata dal relatore e presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. Essa comprende almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico.

 

4.    Tutti i documenti che si prevede di discutere in una riunione con il Consiglio e con la Commissione («trilogo») assumono la forma di documenti che indicano le rispettive posizioni delle istituzioni interessate come pure le soluzioni di compromesso possibili e sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza almeno 24 ore, prima del trilogo in questione.

 

Dopo ogni trilogo, la squadra negoziale riferisce alla commissione competente in occasione della riunione successiva di quest'ultima. I documenti che riflettono l'esito del trilogo più recente sono messi a disposizione della commissione.

 

Qualora non risulti possibile convocare in tempo utile una riunione della commissione, la squadra negoziale riferisce al presidente, ai relatori ombra e ai coordinatori della commissione, a seconda del caso.

 

La commissione competente può aggiornare il mandato alla luce dell'andamento dei negoziati.

 

5.    Se i negoziati sfociano in un compromesso, la commissione competente è informata senza indugio. Il testo concordato è sottoposto all'esame della commissione competente. Se approvato mediante votazione in commissione, il testo concordato è sottoposto all'esame in Aula nella forma appropriata, inclusi gli emendamenti di compromesso. Il testo concordato può essere presentato sotto forma di testo consolidato purché mostri chiaramente le modifiche alla proposta di atto legislativo in esame.

 

6.    Se la procedura prevede commissioni associate o riunioni congiunte delle commissioni, alla decisione sull'avvio di negoziati e allo svolgimento dei negoziati si applicano gli articoli 54 e 55.

 

In caso di disaccordo tra le commissioni interessate, le modalità per l'avvio dei negoziati e lo svolgimento di tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati nei suddetti articoli.

 

Emendamento 86

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 73 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 73 bis

 

Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento

 

1.    Se una commissione ha approvato una relazione legislativa a norma dell'articolo 49, può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati sulla base di tale relazione.

 

2.    Le decisioni sull'avvio di negoziati sono annunciate all'inizio della tornata successiva alla loro approvazione in commissione. Entro la fine del giorno successivo all'annuncio in Aula, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, possono chiedere per iscritto di porre in votazione la decisione della commissione sull'avvio di negoziati. Il Parlamento si pronuncia su tali richieste durante la stessa tornata.

 

Qualora una tale richiesta non pervenga entro la scadenza del termine di cui al primo comma, il Presidente informa al riguardo il Parlamento. Ove tale richiesta sia formulata, il Presidente può dare la parola a un oratore a favore e a un oratore contrario subito prima della votazione. Ciascun oratore può fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti.

 

3.    Se il Parlamento respinge la decisione della commissione sull'avvio di negoziati, il progetto di atto legislativo e la relazione della commissione competente sono iscritti all'ordine del giorno della tornata successiva e il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti. Si applica l'articolo 59, paragrafo 1 ter.

 

4.    I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, se non è stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito all'avvio di negoziati. Qualora tale richiesta sia stata formulata, i negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo che la decisione della commissione sull'avvio di negoziati sarà stata approvata dal Parlamento.

Emendamento 87

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 73 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 73 ter

 

Negoziati precedenti alla prima lettura del Consiglio

 

Qualora il Parlamento abbia approvato la propria posizione in prima lettura, quest'ultima costituisce il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo. Tali decisioni sono comunicate in Aula durante la tornata successiva alla votazione in commissione e sono menzionate nel processo verbale.

Emendamento 88

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 73 quater (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 73 quater

 

Negoziati precedenti alla seconda lettura del Parlamento

 

Se la posizione del Consiglio in prima lettura è stata deferita alla commissione competente, la posizione del Parlamento in prima lettura costituisce, nel rispetto dell'articolo 69, il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo.

 

Qualora la posizione del Consiglio contenga elementi che non sono contemplati dal progetto di atto legislativo o dalla posizione del Parlamento in prima lettura, la commissione può adottare orientamenti per la squadra negoziale, anche sotto forma di emendamenti alla posizione del Consiglio.

Emendamento 305

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 73 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 73 quinquies

 

Svolgimento dei negoziati

 

1.    La squadra negoziale del Parlamento è guidata dal relatore ed è presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. Essa comprende almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico che desidera parteciparvi.

 

2.    Tutti i documenti che si prevede di discutere in una riunione con il Consiglio e con la Commissione («trilogo») sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza almeno 24 ore, prima del trilogo in questione.

 

3.    Dopo ogni trilogo, il presidente della squadra negoziale e il relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono alla commissione competente in occasione della riunione successiva di quest'ultima.

 

Qualora non risulti possibile convocare in tempo utile una riunione della commissione, il presidente della squadra negoziale e il relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono in occasione di una riunione dei coordinatori della commissione.

 

4.    Se i negoziati sfociano in un accordo provvisorio, la commissione competente è informata senza indugio. I documenti che riflettono l'esito del trilogo conclusivo sono messi a disposizione della commissione e sono pubblicati. L'accordo provvisorio è presentato alla commissione competente, la quale decide mediante votazione unica, a maggioranza dei voti espressi. Se approvato, l'accordo provvisorio è sottoposto all'esame in Aula e presentato in modo da indicare chiaramente le modifiche al progetto di atto legislativo.

 

5.    In caso di disaccordo tra le commissioni interessate di cui agli articoli 54 e 55, le disposizioni dettagliate per l'avvio dei negoziati e la condotta di tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati nei suddetti articoli.

Emendamento 90

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 74

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 74

soppresso

Approvazione di una decisione in merito all'avvio di negoziati interistituzionali prima dell'approvazione di una relazione in commissione

 

1.    Ogni decisione di una commissione relativa all'avvio di negoziati prima dell'approvazione di una relazione in commissione è tradotta in tutte le lingue ufficiali, trasmessa a tutti i deputati al Parlamento e sottoposta alla Conferenza dei presidenti.

 

Su richiesta di un gruppo politico, la Conferenza dei presidenti può decidere di iscrivere il punto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla trasmissione, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

 

In mancanza di una decisione della Conferenza dei presidenti di iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno della tornata in questione, la decisione in merito all'avvio dei negoziati è annunciata dal Presidente all'apertura di tale tornata.

 

2.    Il punto è iscritto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva all'annuncio e il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti se un gruppo politico o almeno 40 deputati lo richiedano nelle 48 ore successive all'annuncio.

 

In caso contrario, la decisione sull'avvio dei negoziati si considera approvata.

 

Emendamento 91

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 75

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 75

Articolo 63 bis

Accordo in prima lettura

Accordo in prima lettura

Qualora, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento, il Presidente, previa messa a punto a norma dell'articolo 193, annuncia in Aula che la proposta è approvata nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Qualora, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento, il Presidente, previa messa a punto a norma dell'articolo 193, annuncia in Aula che l'atto legislativo è approvato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

 

(Questo articolo va spostato alla fine della sezione 1 relativa alla prima lettura)

Emendamento 92

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 76

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 76

Articolo 69 bis

Accordo in seconda lettura

Accordo in seconda lettura

Se non sono approvate proposte di respingere o emendare la posizione del Consiglio a norma degli articoli 68 e 69 entro i termini per la presentazione e votazione di emendamenti o di proposte di reiezione, il Presidente annuncia in Aula che l'atto proposto è stato approvato definitivamente. Il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, firma l'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 78.

Se non sono presentate proposte di respingere o emendare la posizione del Consiglio a norma degli articoli 67 bis e 69 entro i termini per la presentazione e votazione di emendamenti o di proposte di reiezione, il Presidente annuncia in Aula che l'atto proposto è stato approvato definitivamente.

 

(L'articolo viene spostato alla fine della sezione 2 relativa alla seconda lettura.)

Emendamento 93

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 77

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 77

soppresso

Requisiti per la redazione degli atti legislativi

 

1.    Gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria menzionano la natura dell'atto, seguita dal numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

 

2.    Gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio contengono:

 

a)

la formula «Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea»,

 

b)

l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l'atto è adottato, precedute dalla parola «visto»,

 

c)

il visto relativo alle proposte presentate, ai pareri resi e alle consultazioni effettuate,

 

d)

la motivazione dell'atto, che comincia con i termini «considerando quanto segue» o «considerando che»,

 

e)

una formula quale «hanno adottato il presente regolamento», o «hanno adottato la presente direttiva» o «hanno adottato la presente decisione» o «decidono», seguita dal corpo dell'atto.

 

3.    Gli atti sono divisi in articoli, eventualmente raggruppati in capitoli e sezioni.

 

4.    L'ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

 

5.    L'ultimo articolo di un atto è seguito

 

dalla formula appropriata, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, in relazione alla sua applicabilità;

 

dalla formula «Fatto a», seguita dalla data di adozione dell'atto;

 

dalla formula «Per il Parlamento europeo, Il Presidente», «Per il Consiglio, Il Presidente», seguita dai nomi del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione dell'atto.

 

Emendamento 94

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 78

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 78

Articolo 78

Firma degli atti adottati

Firma e pubblicazione degli atti adottati

Previa messa a punto del testo approvato a norma dell'articolo 193 e previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio .

Previa messa a punto del testo approvato a norma dell'articolo 193 e  dell'allegato XVI bis e previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale.

 

I Segretari generali del Parlamento e del Consiglio provvedono quindi alla pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 95

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 4 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

CAPITOLO 4

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

 

(Da inserire dopo l'articolo 78.)

Emendamento 96

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 78 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 78 bis

 

Modifica di una proposta di atto giuridicamente vincolante

 

Qualora la Commissione intenda sostituire o modificare la sua proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente può sospendere il suo esame della questione fino a quando non abbia ricevuto la nuova proposta ovvero le modifiche della Commissione.

Emendamento 97

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 78 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 78 ter

 

Posizione della Commissione sugli emendamenti

 

Prima di procedere alla votazione finale su una proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione.

 

Se del caso, tale posizione viene inserita nella relazione della commissione competente.

Emendamento 98

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 78 quater (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 78 quater

 

Votazione in Aula

 

L'articolo 59, paragrafi - 1, 1, 1 ter e 1 quater, si applica mutatis mutandis.

Emendamento 99

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 78 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 78 quinquies

 

Seguito da dare alla posizione del Parlamento

 

1.    Nel periodo successivo all'approvazione della posizione del Parlamento su un progetto di atto giuridicamente vincolante, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all'adozione del progetto di atto da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente tutti gli impegni assunti nei confronti del Parlamento riguardo alla sua posizione. Essi riferiscono regolarmente alla commissione competente.

 

2.    La commissione competente può invitare la Commissione e il Consiglio a discutere la questione con la commissione stessa.

 

3.    In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione con cui raccomanda al Parlamento di

 

invitare la Commissione a ritirare la sua proposta,

 

chiedere alla Commissione o al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell'articolo 78 sexies, o alla Commissione di presentare una nuova proposta, ovvero

 

prendere qualsiasi altra iniziativa che giudichi opportuna.

 

La proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva all'approvazione della proposta della commissione.

Emendamento 100

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 78 sexies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 78 sexies

 

Nuova presentazione della proposta al Parlamento

 

1.    Su richiesta della commissione competente, il Presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate all'articolo 63, paragrafo 1, nonché qualora il Consiglio modifichi o intenda modificare sostanzialmente il progetto iniziale di atto giuridicamente vincolante sul quale il Parlamento ha espresso la sua posizione, a meno che non si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento.

 

2.    Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sul progetto di atto giuridicamente vincolante, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.

Emendamento 101

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 7 — numerazione

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 7

CAPITOLO 5

QUESTIONI COSTITUZIONALI

QUESTIONI COSTITUZIONALI

Emendamento 102

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 81

Articolo 81

Trattati di adesione

Trattati di adesione

1.   Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente.

1.   Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea conformemente all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente.

2.   Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato richiedente.

2.   Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato richiedente.

3.    Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e  il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente dell' andamento dei negoziati, se necessario in forma riservata.

3.    La commissione competente chiede alla Commissione e  al Consiglio di fornirle regolarmente informazioni esaurienti sull' andamento dei negoziati, se necessario in forma riservata.

4.   In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all'Unione europea.

4.   In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all'Unione europea.

5.   Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell'articolo 99.

5.   Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell'articolo 99. In conformità dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, l'approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei membri che lo compongono.

Emendamento 103

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 83

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 83

Articolo 83

Violazione dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro

Violazione dei principi e dei valori fondamentali da parte di uno Stato membro

1.   Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 45 e 52, può:

1.   Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 45 e 52, può:

a)

porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;

a)

porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;

b)

porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

b)

porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

c)

porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 o, in seguito, dell'articolo 7, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

c)

porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 o, in seguito, dell'articolo 7, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

2.   Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell'articolo 99. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente.

2.   Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell'articolo 99. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente.

3.   Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisce la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

3.    In conformità dell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisce la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

4.   Previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca.

4.   Previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune misure da adottare e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca.

5.   La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base della sua approvazione, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi. Su proposta della commissione competente, elaborata con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può approvare raccomandazioni destinate al Consiglio.

5.   La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base della sua approvazione, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi. Su proposta della commissione competente, elaborata con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può approvare raccomandazioni destinate al Consiglio.

Emendamento 104

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 84

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 84

Articolo 84

Composizione del Parlamento

Composizione del Parlamento

In tempo utile prima del termine di una legislatura, il Parlamento può, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 45, formulare una proposta volta a modificare la propria composizione. Il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento è esaminato in conformità dell'articolo 99.

In tempo utile prima del termine di una legislatura, il Parlamento può, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e degli articoli 45 e 52 del suo regolamento , formulare una proposta volta a modificare la propria composizione. Il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento è esaminato in conformità dell'articolo 99.

Emendamento 105

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 85

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 85

Articolo 85

Cooperazione rafforzata fra Stati membri

Cooperazione rafforzata fra Stati membri

1.   Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 39, 41, 43, 47, da 57 a 63 e 99 , ove opportuno .

1.   Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applica l'articolo 99.

2.   La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. Si applica l'articolo 47.

3.   Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. Si applica l'articolo 47.

Emendamento 106

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 8 — numerazione

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 8

CAPITOLO 6

PROCEDURA DI BILANCIO

PROCEDURA DI BILANCIO

Emendamento 107

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 86

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 86

Articolo 86

Quadro finanziario pluriennale

Quadro finanziario pluriennale

Qualora il Consiglio chieda l'approvazione del Parlamento sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, la questione è deferita alla commissione competente secondo la procedura di cui all' articolo 99. L'approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono.

Qualora il Consiglio chieda l'approvazione del Parlamento sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, la questione è trattata a norma dell' articolo 99. In conformità dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono.

Emendamento 108

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 86 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 86 bis

 

Procedura di bilancio annuale

 

La commissione competente può decidere di redigere qualsiasi relazione che ritenga opportuna in materia di bilancio, tenendo conto dell'allegato all'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria  (1 bis) .

 

Qualsiasi altra commissione può esprimere un parere entro il termine fissato dalla commissione competente.

Emendamento 109

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 87

soppresso

Documenti di lavoro

 

1.    I seguenti documenti sono messi a disposizione dei deputati:

 

a)

il progetto di bilancio presentato dalla Commissione;

 

b)

il resoconto del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti il progetto di bilancio;

 

c)

la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

 

d)

l'eventuale progetto di decisione sui dodicesimi provvisori ai sensi dell'articolo 315 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

2.    Tali documenti sono deferiti alla commissione competente. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.

 

3.    Se altre commissioni sono interessate ad esprimere un parere, il Presidente fissa il termine entro cui quest'ultimo deve essere trasmesso alla commissione competente.

 

Emendamento 110

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 88

Articolo 88

Esame del progetto di bilancio - Prima fase

Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio

1.    Ogni deputato può, secondo le modalità stabilite in appresso, presentare e illustrare progetti di emendamento al progetto di bilancio.

1.    I singoli deputati possono presentare alla commissione competente emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio.

 

Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare in seduta plenaria emendamenti alla posizione del Consiglio.

2.    Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno 40 deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto .

2.    Gli emendamenti sono presentati e motivati per iscritto, sono sottoscritti dai loro autori e indicano la linea di bilancio cui si riferiscono.

Tutti i progetti di emendamento al progetto di bilancio devono essere corredati da una motivazione scritta.

 

3.   Il Presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento .

3.   Il Presidente stabilisce il termine di presentazione degli emendamenti .

4.   La commissione competente per il merito esprime il proprio parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta plenaria.

4.   La commissione competente per il merito vota sugli emendamenti prima della loro discussione in seduta plenaria.

I progetti di emendamento che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito non sono posti in votazione in Aula a meno che una commissione o almeno 40 deputati non ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell'inizio della votazione.

4 bis.     Gli emendamenti presentati in seduta plenaria che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito possono essere posti in votazione solo se una commissione o almeno 40 deputati ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell'inizio della votazione.

5.    I progetti di emendamento allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione, sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito.

5.    Gli emendamenti allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito.

6.    In deroga al disposto dell'articolo 59, paragrafo 2, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e successive su:

6.   Il Parlamento si pronuncia con votazioni successive su:

ogni progetto di emendamento ,

gli emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, per sezione ,

ogni sezione del progetto di bilancio,

 

le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio;

le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio.

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 174, paragrafi da 4 a 8.

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 174, paragrafi da 4 a 8 bis .

7.   Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati progetti di emendamento sono considerati approvati.

7.   Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati emendamenti sono considerati approvati.

8.   Per essere approvati i progetti di emendamento devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

8.    In conformità dell'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per essere approvati gli emendamenti devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

9.   Qualora il Parlamento abbia emendato il progetto di bilancio, quest'ultimo così emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione corredato delle motivazioni.

9.   Qualora il Parlamento abbia emendato la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, la posizione così emendata è trasmessa al Consiglio e alla Commissione corredata delle motivazioni e del processo verbale della seduta in cui gli emendamenti sono stati approvati .

10.    Il processo verbale della seduta nel corso della quale il Parlamento si è pronunciato in merito al progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

 

Emendamento 111

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 89

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 89

Articolo 95 bis

Trilogo finanziario

Cooperazione interistituzionale

Il Presidente partecipa ai regolari incontri fra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l'attuazione delle procedure summenzionate.

In conformità dell'articolo 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente partecipa ai regolari incontri fra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l'attuazione delle procedure summenzionate.

Il Presidente del Parlamento può delegare questo compito a un Vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio.

Il Presidente del Parlamento può delegare questo compito a un Vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio.

 

(L'articolo in esame, quale modificato, viene spostato alla fine del capitolo relativo alla procedura di bilancio, dopo l'articolo 95.)

Emendamento 112

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 91

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 91

(Non concerne la versione italiana)

Adozione definitiva del bilancio

 

Una volta constatata l'adozione del bilancio in conformità delle disposizioni dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Emendamento 113

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 93

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 93

Articolo 93

Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio

Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio

Le disposizioni concernenti la procedura da applicare per la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Regolamento finanziario, sono allegate al presente regolamento (11). Dette disposizioni sono approvate a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le disposizioni concernenti la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Regolamento finanziario, sono allegate al presente regolamento (11).

Emendamento 114

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 94

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 94

Articolo 94

Altre procedure in materia di discarico

Altre procedure in materia di discarico

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare:

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio , in conformità dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare:

al Presidente del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo;

al Presidente del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo;

ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva) , la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;

ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;

alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo;

alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo;

agli organi responsabili dell'esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni dell'Unione, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l'attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo.

agli organi responsabili dell'esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni dell'Unione, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l'attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 115

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 95

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 95

Articolo 92 bis

Controllo del Parlamento sull' esecuzione del bilancio

Esecuzione del bilancio

1.   Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

1.   Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

2.   Il Parlamento esamina ogni anno, anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio successivo, i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla commissione in materia.

2.   Il Parlamento esamina ogni anno, anteriormente alla sua lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio successivo, i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla commissione in materia.

 

(L'articolo in esame, quale modificato, viene spostato prima dell'articolo 93.)

Emendamento 116

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 9 — numerazione

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 9

CAPITOLO 7

PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO

PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO

Emendamento 117

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 98

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 98

Articolo 98

Competenze in materia di impegno e di liquidazione delle spese

Competenze in materia di impegno e di liquidazione delle spese , di chiusura dei conti e di concessione del discarico

1.   Il Presidente procede o fa procedere all'impegno e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente.

1.   Il Presidente procede o fa procedere all'impegno e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente.

2.   Il Presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto.

2.   Il Presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto.

3.   Su relazione della commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sul discarico.

3.   Su relazione della commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sul discarico.

Emendamento 118

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 10 — numerazione

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 10

CAPITOLO 8

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Emendamento 119

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 99

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 99

Articolo 99

Procedura di approvazione

Procedura di approvazione

1.   Qualora sia stato invitato a dare la sua approvazione a un atto proposto , nel deliberare il Parlamento tiene conto di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. La raccomandazione contiene visti, ma non considerando. Essa può comprendere una breve motivazione, che è redatta sotto la responsabilità del relatore e che non è posta in votazione. L'articolo 56, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. Gli emendamenti presentati in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a ribaltare la raccomandazione quale proposta dal relatore.

1.   Qualora il Parlamento sia stato invitato a dare la sua approvazione a un atto giuridicamente vincolante , la commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione volta ad approvare o a respingere l'atto proposto .

 

La raccomandazione contiene visti, ma non considerando. Gli emendamenti in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a ribaltare la raccomandazione proposta dal relatore.

 

La raccomandazione può essere corredata di una breve motivazione, che è redatta sotto la responsabilità del relatore e che non è posta in votazione. L'articolo 56, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis.

La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione non legislativa . In conformità dell'articolo 201, paragrafo 3, in combinato disposto con gli articoli 53, 54 o 55 , altre commissioni possono essere coinvolte nell'elaborazione della risoluzione .

1 bis.     Se necessario, la commissione competente può altresì presentare una relazione comprendente una proposta di risoluzione non legislativa , specificando i motivi per cui il Parlamento dovrebbe dare o rifiutare la sua approvazione e , ove opportuno, formulando raccomandazioni per l'attuazione dell'atto proposto .

 

1 ter.     La commissione competente esamina la richiesta di approvazione senza indebiti ritardi. Se la commissione competente non ha adottato la sua raccomandazione entro sei mesi dal deferimento della richiesta di approvazione, la Conferenza dei presidenti può iscrivere la questione all'ordine del giorno di una tornata successiva affinché sia esaminata, ovvero può decidere, in casi debitamente motivati, di prorogare il termine di sei mesi.

Il Parlamento decide sull'atto per il quale il trattato sull'Unione europea o il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiedono la sua approvazione con una sola votazione sull'approvazione, indipendentemente dal fatto che la raccomandazione della commissione competente sia di approvare o di respingere l'atto . Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione è quella indicata all'articolo del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica dell'atto proposto o, qualora non vi sia indicata alcuna maggioranza, la maggioranza dei voti espressi . Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'atto proposto è da considerarsi respinto.

1 quater.    Il Parlamento decide sull'atto proposto con una sola votazione sull'approvazione, indipendentemente dal fatto che la raccomandazione della commissione competente sia di approvare o di respingere l'atto. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'atto proposto è da considerarsi respinto.

2.    Inoltre, per gli accordi internazionali, i trattati di adesione, la constatazione di una violazione grave e persistente dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro, la determinazione della composizione del Parlamento, l'instaurazione della cooperazione rafforzata fra Stati membri o l'adozione del quadro finanziario pluriennale si applicano rispettivamente gli articoli 108, 81, 83, 84, 85 e 86.

 

3.   Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto legislativo proposto o del progetto di accordo internazionale .

3.   Qualora sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può , in qualsiasi momento, presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto proposto.

4.    La commissione competente esamina la richiesta di approvazione senza indebiti ritardi. Se la commissione competente decide di non formulare una raccomandazione o se non ha adottato una raccomandazione entro sei mesi dal deferimento della richiesta di approvazione, la Conferenza dei presidenti può iscrivere la questione all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia esaminata, ovvero può decidere, in casi debitamente motivati, di prorogare il termine di sei mesi.

 

Qualora l'approvazione del Parlamento sia richiesta in relazione ad un accordo internazionale, il Parlamento può decidere, sulla base di una raccomandazione della commissione competente, di sospendere la procedura di approvazione per non più di un anno.

 

Emendamento 120

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 11 — numerazione

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 11

CAPITOLO 9

ALTRE PROCEDURE

ALTRE PROCEDURE

Emendamento 121

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 100

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 100

Articolo 100

Procedura di parere ai sensi dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Procedura di parere sulle deroghe all'adozione dell'euro

1.   Quando è invitato a esprimere il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento , dopo la presentazione di queste ultime in Aula da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente o per iscritto dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione .

1.   Quando è invitato a esprimere il suo parere a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento delibera sulla base di una relazione della sua commissione competente volta ad approvare o respingere l'atto proposto .

2.   Il Parlamento procede quindi a una votazione in blocco , senza che possano essere presentati emendamenti.

2.   Il Parlamento procede quindi a una votazione unica sull'atto proposto , senza che possano essere presentati emendamenti.

Emendamento 122

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 102

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 102

Articolo 102

Procedure relative all'esame degli accordi volontari

Procedure relative all'esame degli accordi volontari previsti

1.   Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione, a norma dell'articolo 52.

1.   Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione, a norma dell'articolo 52.

2.   Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta e precisa le condizioni applicabili.

2.   Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta e precisa le condizioni applicabili.

Emendamento 123

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 103

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 103

Articolo 103

Codificazione

Codificazione

1.   Qualora una proposta relativa alla codificazione del diritto dell'Unione sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest'ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale (12) onde verificare che si limiti ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali.

1.   Qualora una proposta relativa alla codificazione del diritto dell'Unione sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest'ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale (12) onde verificare che si limiti ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali.

2.   La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all'opportunità della codificazione.

2.   La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all'opportunità della codificazione.

3.   Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili.

3.   Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili.

Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima emendamenti relativi ad adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non contengano modifiche sostanziali della proposta.

Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non contengano modifiche sostanziali della proposta.

4.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non contenga modifiche sostanziali della legislazione dell'Unione, la deferisce al Parlamento per approvazione.

4.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non contenga modifiche sostanziali della legislazione dell'Unione, la deferisce al Parlamento per approvazione.

Se ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali, la commissione propone al Parlamento di respingere la proposta.

Se ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali, la commissione propone al Parlamento di respingere la proposta.

In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione.

In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione.

Emendamento 124

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 104

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 104

Articolo 104

Rifusione

Rifusione

1.   Se al Parlamento è sottoposta una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.

1.   Se al Parlamento è sottoposta una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.

2.   La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale (13) onde verificare che non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali.

2.   La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale (13) onde verificare che non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali.

Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.

Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.

3.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

3.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione .

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate nella motivazione dell'emendamento .

4.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.

4.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.

In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura.

In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura.

Emendamento 125

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo II — capitolo 9 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

CAPITOLO 9 BIS

 

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Emendamento 126

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 105

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 105

Articolo 105

Atti delegati

Atti delegati

1.   Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più atti delegati.

1.   Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di designare uno dei suoi membri per l'esame di uno o più atti delegati.

2.   Il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere da tale data.

2.    Durante la tornata successiva alla ricezione dell'atto delegato, il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere dalla data di ricezione .

Tale annuncio è pubblicato nel processo verbale della seduta unitamente alla denominazione della commissione competente.

Tale annuncio è pubblicato nel processo verbale della seduta unitamente alla denominazione della commissione competente.

3.   La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata. Tale proposta di risoluzione indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento .

3.   La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata volta a sollevare obiezioni all'atto delegato . Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto all'ordine del giorno di tale tornata .

4.    Qualora la commissione competente non abbia presentato una proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno di tale tornata.

 

 

4 bis.     Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 3 indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento.

5.   Il Parlamento decide, entro il termine specificato nell'atto legislativo di base , su ogni proposta di risoluzione presentata con la maggioranza prevista all' articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.   Il Parlamento approva tale proposta entro il termine specificato nell'atto legislativo di base e a maggioranza dei membri che lo compongono, in conformità dell' articolo 290 , paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica tale proroga, a nome del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.

Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità delle disposizioni dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica tale proroga, a nome del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.

6.   Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell'atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all'atto delegato:

6.   Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell'atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all'atto delegato:

essa ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso;

essa ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso;

se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente lo comunica al Presidente del Parlamento, che ne informa l'Aula nel più breve tempo possibile;

se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente lo comunica al Presidente del Parlamento, che ne informa l'Aula nel più breve tempo possibile;

se, entro ventiquattro ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o almeno quaranta deputati si oppongono alla raccomandazione, quest'ultima è posta in votazione;

se, entro ventiquattro ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o almeno quaranta deputati si oppongono alla raccomandazione, quest'ultima è posta in votazione;

se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è sollevata la raccomandazione proposta si considera approvata;

se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è sollevata la raccomandazione proposta si considera approvata;

l'adozione di siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all'atto delegato.

l'adozione di siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all'atto delegato.

7.   La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, adottare l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri prevista da tale atto. Il Parlamento delibera alla maggioranza prevista all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

7.   La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, adottare l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri o che si oppone alla proroga tacita della delega di poteri prevista da tale atto.

 

In conformità dell'articolo 290, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione di revoca della delega di poteri richiede i voti favorevoli della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento.

8.   Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo.

8.   Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo.

Emendamento 127

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 106

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 106

Articolo 106

Atti e misure di esecuzione

Atti e misure di esecuzione

1.   Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione.

1.   Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di designare uno dei suoi membri per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione.

2.   La commissione competente può presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata indicando che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell'Unione per altri motivi.

2.   La commissione competente può presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata indicando che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell'Unione per altri motivi.

3.   La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare l'atto, la misura o il progetto di atto o di misura, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata.

3.   La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare il progetto di atto o di misura di esecuzione , di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata.

4.   Se le misure di esecuzione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, si applicano le seguenti disposizioni supplementari:

4.   Se le misure di esecuzione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, si applicano le seguenti disposizioni supplementari:

a)

il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 158;

a)

il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misura di esecuzione è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misura di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. Nei due casi di cui alla frase precedente non si applica l'articolo 158;

b)

se il progetto di misura di esecuzione si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto;

b)

se il progetto di misura di esecuzione si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto;

c)

il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può opporsi all'adozione del progetto di misura di esecuzione indicando che tale progetto di misura eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

c)

il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può approvare una risoluzione in cui si oppone all'adozione del progetto di misura di esecuzione e in cui indica che tale progetto di misura eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.

 

Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è il più prossimo alla data di scadenza del termine per opporsi all'adozione del progetto di misura di esecuzione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto all'ordine del giorno di tale tornata ;

d)

se la commissione competente , a seguito di una richiesta motivata della Commissione, raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non dichiari di opporsi alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6, del presente regolamento.

d)

se la commissione competente raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non dichiari di opporsi alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6, del presente regolamento.

Emendamento 128

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 108

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 108

Articolo 108

Accordi internazionali

Accordi internazionali

1.   Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 53, paragrafo 1. A seconda del caso, si applicano l'articolo 201, paragrafo 2, e gli articoli 54 o 55.

1.   Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo questa fase preparatoria. Essa informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione.

I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che il Parlamento riceva informazioni immediate, regolari ed esaurenti, se necessario in forma riservata, in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi inclusi i progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni di cui al paragrafo 3 da parte:

 

della Commissione conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai suoi impegni nell'ambito dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e

 

del Consiglio conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

 

1 bis.     La commissione competente si informa quanto prima presso la Commissione circa la base giuridica adottata per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica, a norma dell'articolo 39, la base giuridica scelta.

2.   Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, sulla base di una relazione della commissione competente.

2.   Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, sulla base di una relazione della commissione competente.

3.    Nel momento in cui si prevede di avviare negoziati, la commissione competente si informa presso la Commissione circa la base giuridica adottata per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica, a norma dell'articolo 39, la base giuridica scelta. Qualora la Commissione non precisi una base giuridica o sussistano dubbi circa la sua validità, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

 

4.   In ogni fase dei negoziati, e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 134 , può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di tale accordo.

4.   In ogni fase dei negoziati, e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente , elaborata di sua iniziativa o dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati , può adottare raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di tale accordo.

5.   Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 99 o dell'articolo 47, paragrafo 1.

5.   Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 99 o dell'articolo 47, paragrafo 1.

6.   Prima della votazione, la commissione competente , un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata (14).

6.    In qualsiasi momento prima della votazione del Parlamento su una richiesta di approvazione o di parere , la commissione competente o almeno un decimo dei deputati che compongono il Parlamento possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati.

 

Prima della votazione del Parlamento sulla proposta, il Presidente può chiedere il parere della commissione competente per le questioni giuridiche, che riferisce le sue conclusioni al Parlamento.

 

Se il Parlamento approva la proposta di chiedere un parere alla Corte di giustizia , la votazione sulla richiesta di approvazione o di parere è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata.

7.    Il Parlamento esprime il suo parere o la sua approvazione sulla conclusione, il rinnovo o  la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario concluso dall'Unione europea deliberando con votazione unica alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo .

7.    Qualora sia invitato a dare la sua approvazione alla conclusione, al rinnovo o  alla modifica di un accordo internazionale , il Parlamento decide con votazione unica in conformità dell'articolo 99 .

 

Qualora il Parlamento rifiuti di dare la sua approvazione, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso, rinnovato o modificato.

 

Fatto salvo l'articolo 99, paragrafo 1 ter, il Parlamento può decidere, sulla base di una raccomandazione della commissione competente, di rinviare la decisione sulla procedura di approvazione per non più di un anno.

8.   Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il Presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione.

8.    Qualora il Parlamento sia invitato a esprimere il suo parere sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, non sono ricevibili emendamenti al testo dell'accordo. Fatto salvo l'articolo 170, paragrafo 1, gli emendamenti al progetto di decisione del Consiglio sono ricevibili.

 

Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il Presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione.

9.    Qualora il Parlamento rifiuti la sua approvazione su un accordo internazionale, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso.

 

 

9 bis.     I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate verificano che, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, la Commissione e il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza forniscano al Parlamento informazioni immediate, regolari ed esaurenti, se necessario in forma riservata, in tutte le fasi dei preparativi dei negoziati, della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi incluse le informazioni sui progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni relative all'attuazione di tali accordi.

 

Emendamento 129

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 109

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 109

Articolo 109

Procedure fondate sull'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione dell'Unione nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale

Applicazione provvisoria o sospensione dell'applicazione di accordi internazionali ovvero definizione della posizione dell'Unione nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale

Qualora la Commissione a norma dei suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea informi il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, viene resa una dichiarazione in Aula seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 108 o dell'articolo 113 del presente regolamento .

Qualora la Commissione o il Vicepresidente/Alto rappresentante informino il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, il Parlamento può invitare il Consiglio, la Commissione o il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a rilasciare una dichiarazione seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni sulla base di una relazione della commissione competente a norma dell'articolo 113 , le quali possono includere, in particolare, la richiesta rivolta al Consiglio di non applicare provvisoriamente un accordo fino all'approvazione del Parlamento .

La stessa procedura si applica quando la Commissione informa il Parlamento di una proposta relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

La stessa procedura si applica quando la Commissione o il Vicepresidente/Alto rappresentante propongono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

Emendamento 130

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 110

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 110

Articolo 110

Rappresentanti speciali

Rappresentanti speciali

1.   Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, il Presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri aspetti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il Rappresentante speciale.

1.   Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, il Presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri aspetti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il Rappresentante speciale.

2.   Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il Rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli.

2.   Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il Rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli.

3.   Nei tre mesi successivi all'audizione, la commissione competente può proporre, a norma dell'articolo 134, una raccomandazione avente diretta attinenza con la dichiarazione fatta dal Rappresentante speciale e con le risposte da questi fornite .

3.   Nei due mesi successivi all'audizione, la commissione competente può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza aventi diretta attinenza con la nomina .

4.   Il Rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e regolarmente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato.

4.   Il Rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e regolarmente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato.

5.    Un rappresentante speciale nominato dal Consiglio con un mandato relativo a questioni politiche specifiche può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa.

 

Emendamento 131

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 111

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 111

Articolo 111

Rappresentanza internazionale

Rappresentanza internazionale

1.   Quando è nominato il capo di una delegazione esterna dell'Unione, il candidato è invitato a comparire dinanzi all'istanza competente del Parlamento per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

1.   Quando è nominato il capo di una delegazione esterna dell'Unione, il candidato è invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

2.   Entro tre mesi dall'audizione di cui al paragrafo 1, la commissione competente può approvare una risoluzione o formulare una raccomandazione direttamente attinente alla dichiarazione rilasciata e alle risposte fornite .

2.   Entro due mesi dall'audizione di cui al paragrafo 1, la commissione competente può approvare una risoluzione o formulare una raccomandazione direttamente attinente alla nomina .

Emendamento 132

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 112

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 112

Articolo 113 bis

Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

1.   Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 113 del presente regolamento.

1.   Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può elaborare progetti di raccomandazioni a norma dell'articolo 113 del presente regolamento.

2.   Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del Vicepresidente/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

2.   Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del Vicepresidente/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

3.   Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 123.

3.   Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 123.

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 134.)

 

4.   Il Vicepresidente/Alto rappresentante è invitati a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.

4.   Il Vicepresidente/Alto rappresentante è invitato a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.

 

(Il presente articolo, quale modificato, deve essere spostato dopo l'articolo 113 e di conseguenza incluso nel nuovo capitolo 2 bis).

Emendamento 133

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo III — capitolo 2 bis — titolo (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

CAPITOLO 2 BIS

 

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI L'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

 

(Da inserire prima dell'articolo 113)

Emendamento 134

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 113

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 113

Articolo 113

Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

Raccomandazioni concernenti le politiche esterne dell'Unione

1.   La commissione competente in materia di politica estera e di sicurezza comune, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 134, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio negli ambiti di sua competenza .

1.   La commissione competente può elaborare progetti di raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull'Unione europea (azione esterna dell'Unione) o qualora un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 108 non sia stato deferito al Parlamento o il Parlamento non ne sia stato informato conformemente all'articolo 109 .

2.   In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere accordata dal Presidente , il quale può altresì autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.

2.   In caso di urgenza, il Presidente può autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.

3.   Nel corso della procedura di approvazione di queste raccomandazioni, che devono essere messe in votazione in forma di testo scritto , l'articolo 158 non si applica e possono essere presentati emendamenti orali .

3.   Nel corso della procedura di approvazione di questi progetti di raccomandazioni in sede di commissione, è necessario porre in votazione un testo scritto.

La non applicazione dell'articolo 158 è possibile esclusivamente in commissione e solo in caso di urgenza. Non sono previste eccezioni alle disposizioni dell'articolo 158, né per le riunioni di commissione che non siano state dichiarate urgenti né per le sedute.

 

La disposizione che autorizza la presentazione di emendamenti orali significa che i deputati non si possono opporre alla messa in votazione di emendamenti orali in commissione.

 

 

3 bis.     Nei casi di urgenza di cui al paragrafo 2, l'articolo 158 non è applicabile in sede di commissione e sono ricevibili emendamenti orali. I deputati non si possono opporre alla messa in votazione di emendamenti orali in commissione.

4.    Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal Presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, almeno quaranta deputati non abbiano espresso per iscritto la loro opposizione; in tal caso le raccomandazioni della commissione sono iscritte all'ordine del giorno della medesima tornata per essere esaminate e poste in votazione. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti.

4.    I progetti di raccomandazioni formulate dalla commissione sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal Presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso.

 

4 bis.     Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, almeno quaranta deputati non abbiano espresso per iscritto la loro opposizione. Qualora sia espressa un'opposizione, i progetti di raccomandazioni della commissione sono iscritti all'ordine del giorno della medesima tornata. Tali raccomandazioni sono oggetto di discussione, e gli emendamenti presentati da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati sono posti in votazione.

Emendamento 135

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 114

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 114

Articolo 114

Violazione dei diritti umani

Violazione dei diritti umani

Per ogni tornata ciascuna commissione competente può presentare, senza necessità di autorizzazione, una proposta di risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 4.

Per ogni tornata ciascuna commissione competente può presentare, senza necessità di autorizzazione, una proposta di risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafi 4 e 4 bis .

Emendamento 136

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 115

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 115

Articolo 115

Trasparenza delle attività del Parlamento

Trasparenza delle attività del Parlamento

1.   Il Parlamento assicura la massima trasparenza delle sue attività in linea con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1.   Il Parlamento assicura la massima trasparenza delle sue attività in linea con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2.   Le discussioni in seno al Parlamento sono pubbliche.

2.   Le discussioni in seno al Parlamento sono pubbliche.

3.   Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere , fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio di concedere l'accesso del pubblico ai documenti e al processo verbale della riunione. In caso di violazione delle norme di confidenzialità si applica l'articolo 166.

3.   Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere di concedere l'accesso del pubblico ai documenti della riunione.

4.    L'esame da parte della commissione competente delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità di cui all'articolo 9 si svolge sempre a porte chiuse.

 

Emendamento 137

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 116

Articolo 116

Diritto di accesso del pubblico ai documenti

Diritto di accesso del pubblico ai documenti

1.   Qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e in conformità delle specifiche disposizioni del presente regolamento .

1.   Qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è pubblicato per informazione secondo le stesse modalità del regolamento del Parlamento  (15) .

 

2.   Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione «documenti del Parlamento» sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento.

2.   Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione «documenti del Parlamento» sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento.

I documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti se sono presentati a norma del presente regolamento.

In conformità dell'articolo 4 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti solo se sono presentati a norma del presente regolamento.

L'Ufficio di presidenza stabilisce norme volte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati.

L'Ufficio di presidenza stabilisce norme volte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati.

3.   Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.

3.   Il Parlamento istituisce un sito internet del registro pubblico dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il sito internet del registro pubblico del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel sito internet del registro pubblico .

Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito internet del Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta.

Le categorie di documenti direttamente accessibili mediante il sito internet del registro pubblico del Parlamento sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito internet del registro pubblico Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti possono essere resi accessibili su richiesta scritta in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 .

L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'Ufficio di presidenza adotta norme per l'accesso ai documenti , in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

4.   L'Ufficio di presidenza designa gli organi incaricati del trattamento delle domande iniziali (articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) e  adotta le decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso).

4.   L'Ufficio di presidenza designa gli organi incaricati del trattamento delle domande iniziali (articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) e  dell'adozione delle decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso).

5.    La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

 

6.   Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti.

6.   Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti.

 

6 bis.     L'Ufficio di presidenza adotta la relazione annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

7.   La commissione competente del Parlamento , sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio di presidenza e da altre fonti, elabora la relazione annuale di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e la presenta in Aula .

7.   La commissione competente del Parlamento verifica periodicamente la trasparenza delle attività del Parlamento e presenta in Aula una relazione contenente le sue conclusioni e raccomandazioni .

Inoltre, la commissione competente esamina valuta le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del precitato regolamento.

Inoltre, la commissione competente può esaminare valutare le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 .

 

7 bis.     La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

 

Emendamento 138

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 116 bis

 

Accesso al Parlamento

 

1.    I titoli di accesso per i deputati, i loro assistenti e soggetti terzi sono rilasciati sulla base delle norme stabilite dall'Ufficio di presidenza. Tali norme disciplinano altresì l'uso e il ritiro dei titoli di accesso.

 

2.    I titoli di accesso non sono rilasciati a persone appartenenti alla cerchia di un deputato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea  (1 bis) .

 

3.    Le entità elencate nel registro per la trasparenza e i loro rappresentanti cui è stato rilasciato un titolo di accesso di lunga durata al Parlamento europeo devono rispettare:

 

il codice di condotta per i soggetti registrati allegato all'accordo;

 

le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo; nonché

 

le disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

Fatta salva l'applicabilità delle norme generali che disciplinano il ritiro o la disattivazione temporanea dei titoli di accesso di lunga durata, e salvo che ragioni importanti vi si oppongano, il Segretario generale, previa autorizzazione dei Questori, ritira o disattiva un titolo di accesso di lunga durata quando il suo titolare è stato cancellato dal registro per la trasparenza per violazione del codice di condotta per i soggetti registrati, si è reso colpevole di una grave violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo o ha rifiutato di accettare un invito formale a partecipare a un'audizione o a una riunione di commissione o di collaborare con una commissione d'inchiesta, senza fornire una giustificazione sufficiente.

 

4.    I Questori possono definire in che misura il codice di condotta di cui al paragrafo 2 sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.

 

5.    L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro.

 

Emendamento 139

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 117

Articolo 117

Elezione del Presidente della Commissione

Elezione del Presidente della Commissione

1   Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

1.   Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito.

Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito.

2.   Il Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono.

2.    In conformità dell'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, il Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

3.   Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.

3.   Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.

4.   Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il Presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all'elezione, secondo la stessa procedura.

4.   Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il Presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all'elezione, secondo la stessa procedura.

Emendamento 140

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 118

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 118

Articolo 118

Elezione della Commissione

Elezione della Commissione

 

- 1.     Il Presidente invita il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con gli orientamenti politici del Presidente eletto.

1.   Il Presidente, consultato il Presidente eletto della Commissione, invita i candidati proposti dal Presidente eletto della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro prevedibili competenze. Tali audizioni sono pubbliche.

1.   Il Presidente, consultato il Presidente eletto della Commissione, invita i candidati proposti dal Presidente eletto della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni o ai vari organi parlamentari secondo le loro prevedibili competenze.

 

1 bis.     Le audizioni sono effettuate dalle commissioni.

 

Un'audizione può eccezionalmente assumere una forma diversa quando un commissario designato ha responsabilità di carattere principalmente orizzontale, a condizione che l'audizione includa le commissioni competenti. Le audizioni sono pubbliche.

2.    Il Presidente può invitare il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con i suoi orientamenti politici.

 

3.   La commissione o le commissioni competenti invitano il commissario designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Le audizioni sono organizzate in modo da consentire ai commissari designati di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili. Le disposizioni concernenti l'organizzazione delle audizioni sono stabilite in un allegato del regolamento (16).

3.   La commissione o le commissioni competenti invitano il commissario designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Le audizioni sono organizzate in modo da consentire ai commissari designati di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili. Le disposizioni concernenti l'organizzazione delle audizioni sono stabilite in un allegato del regolamento16.

4.   Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

4.   Il Presidente eletto è invitato a presentare il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

5.   A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 123, paragrafi 3 , 4 e 5.

5.   A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 123, paragrafi da 3 a ter .

Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi.

 

La votazione si svolge per appello nominale.

 

Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

 

 

5 bis.     Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

6.   Il Presidente informa il Consiglio dell'elezione o della reiezione della Commissione.

6.   Il Presidente informa il Consiglio dell'elezione o della reiezione della Commissione.

7.   In caso di sostanziale cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione, durante il mandato, nel caso in cui occorre assegnare un posto vacante o nominare un nuovo commissario in seguito all'adesione di un nuovo Stato membro , il commissario o i commissari interessati sono invitati a  comparire dinanzi alla commissione responsabile del rispettivo settore di competenza a norma del paragrafo 3 .

7.   In caso di sostanziale cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione o di un cambiamento della sua composizione , durante il mandato, il commissario o i commissari interessati o qualsiasi altro commissario designato sono invitati a  partecipare a un'audizione organizzata in conformità dei paragrafi 1 bis e 3 .

 

7 bis.     Qualora il portafoglio o gli interessi finanziari di un commissario subiscano un cambiamento durante il suo mandato, la situazione è sottoposta al controllo del Parlamento in conformità dell'allegato XVI.

 

Laddove sia individuato un conflitto di interessi durante il mandato di un commissario e qualora il Presidente della Commissione non attui le raccomandazioni del Parlamento volte a risolvere il conflitto d'interessi, il Parlamento può chiedere al Presidente della Commissione di ritirare la fiducia a tale commissario, a norma del punto 5 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, nonché di adottare provvedimenti, se del caso, per privare il commissario in questione del diritto a pensione o altri vantaggi sostitutivi in conformità dell'articolo 245, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Emendamento 141

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 118 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 118 bis

 

Programmazione pluriennale

 

Alla nomina di una nuova Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in conformità del paragrafo 5 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», procedono a uno scambio di opinioni e raggiungono un accordo su conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale.

 

A tal fine, prima di negoziare con il Consiglio e la Commissione in merito alle conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale, il Presidente effettua uno scambio di opinioni con la Conferenza dei presidenti sugli obiettivi e le priorità strategiche principali della nuova legislatura. Tale scambio di opinioni tiene conto, tra l'altro, delle priorità presentate dal Presidente eletto della Commissione nonché delle risposte fornite dai commissari designati durante le audizioni previste dall'articolo 118.

 

Prima di procedere alla firma delle conclusioni comuni, il Presidente chiede l'approvazione della Conferenza dei presidenti.

Emendamento 142

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 119

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 119

Articolo 119

Mozione di censura nei confronti della Commissione

Mozione di censura nei confronti della Commissione

1.   Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura nei confronti della Commissione.

1.   Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura nei confronti della Commissione. Nel caso in cui una mozione di censura sia stata votata nei due mesi precedenti, una nuova mozione può essere presentata unicamente da un quinto dei deputati che compongono il Parlamento.

2.   La mozione deve recare la menzione «Mozione di censura» ed essere motivata. Essa è trasmessa alla Commissione.

2.   La mozione deve recare la menzione «Mozione di censura» ed essere motivata. Essa è trasmessa alla Commissione.

3.   Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.

3.   Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.

4.   La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano trascorse almeno ventiquattr'ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati.

4.   La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano trascorse almeno ventiquattr'ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati.

5.   La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale, quando siano trascorse almeno quarantott'ore dall'inizio della discussione.

5.   La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale, quando siano trascorse almeno quarantott'ore dall'inizio della discussione.

6.   La discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.

6.    Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, la discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.

7.   La mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione.

7.    In conformità dell'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione.

Emendamento 143

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 120

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 120

Articolo 120

Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l'idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale.

Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l'idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. La commissione competente sceglie il candidato che intende proporre mediante una votazione a maggioranza semplice. A tal fine, i coordinatori di tale commissione definiscono una rosa di candidati.

Emendamento 144

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 121

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 121

Articolo 121

Nomina dei membri della Corte dei conti

Nomina dei membri della Corte dei conti

1.   Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

1.   Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

2.   La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti, sotto forma di relazione contenente una proposta di decisione separata per ciascuna candidatura .

2.   La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione della candidatura proposta.

3.   La votazione in Aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura e decide a maggioranza dei voti espressi .

3.   La votazione in Aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

4.   Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

4.   Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

Emendamento 145

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 122

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 122

Articolo 122

Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

1.   Il candidato proposto alla presidenza della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

1.   Il candidato proposto alla presidenza , alla vicepresidenza o alla carica di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

2.   La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta.

2.   La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta.

3.   La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.

3.   La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

4.   Se il Parlamento esprime parere negativo, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e  a presentare al Parlamento una nuova proposta.

4.   Se il Parlamento esprime parere negativo su una candidatura , il Presidente chiede il ritiro della proposta e  la presentazione al Parlamento di una nuova proposta.

5.    La stessa procedura si applica ai candidati designati alla vicepresidenza e alla carica di membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.

 

Emendamento 146

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 122 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 122 bis

 

Nomine relative agli organismi di governance economica

 

1.    Il presente articolo si applica alle nomine per le seguenti cariche:

 

presidente e vicepresidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico;

 

presidente, vicepresidente e membri a tempo pieno del comitato di risoluzione unico del meccanismo di risoluzione unico;

 

presidenti e direttori esecutivi dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); nonché

 

direttore generale e vice direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

 

2.    Ciascun candidato è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

 

3.    La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione relativa a ciascuna proposta di nomina.

 

4.    La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta di nomina, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

 

5.    Qualora il Parlamento abbia adottato una decisione sfavorevole su una proposta di nomina, il Presidente chiede che la proposta sia ritirata e che al Parlamento ne venga presentata una nuova.

Emendamento 147

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 123

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 123

Articolo 123

Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo

Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo

1.   I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

1.   I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

2.   Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione.

2.   Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione.

3.   Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nello stesso giorno . Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

3.   Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nel primo turno di votazioni possibile . Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

4.   Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.

4.   Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.

 

4 bis.     Se una proposta di risoluzione comune è presentata da gruppi politici che rappresentano una chiara maggioranza, il Presidente può porla in votazione per prima.

5.   Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il Presidente non decida diversamente.

5.   Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il Presidente non decida diversamente.

 

5 bis.     L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 2 o dell'articolo 135, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.

 

5 ter.     Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla. Il paragrafo 5 bis e il presente paragrafo si applicano altresì alle proposte di risoluzione presentate a norma degli articoli 105 e 106.

Emendamento 148

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 124

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 124

Articolo 124

Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione

Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione

Previa consultazione della Conferenza dei presidenti, il Presidente del Parlamento può invitare il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La dichiarazione è seguita da una discussione della durata minima di 30 minuti nel corso del quale i deputati possono porre domande brevi e precise.

Il Presidente del Parlamento invita il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali , salvo che, per ragioni di orario o per la relativa rilevanza politica della materia, la Conferenza dei presidenti decida che non è necessario . La dichiarazione è seguita da una discussione della durata minima di 30 minuti nel corso della quale i deputati possono porre domande brevi e precise.

Emendamento 149

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 125

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 125

Articolo 125

Dichiarazioni della Corte dei conti

Dichiarazioni della Corte dei conti

1.   Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito della procedura di discarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a  prendere la parola per presentare le osservazioni contenute nella relazione annuale o nelle relazioni speciali o nei pareri della Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte.

1.   Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito della procedura di discarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a  rilasciare una dichiarazione per presentare le osservazioni contenute nella relazione annuale o nelle relazioni speciali o nei pareri della Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte.

2.   Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni, in particolare allorché sono segnalate irregolarità nella gestione finanziaria.

2.   Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni, in particolare allorché sono segnalate irregolarità nella gestione finanziaria.

Emendamento 150

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 126

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 126

Articolo 126

Dichiarazioni della Banca centrale europea

Dichiarazioni della Banca centrale europea

1.   Il Presidente della Banca centrale europea presenta al Parlamento la relazione annuale della Banca centrale europea sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

1.   Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a presentare al Parlamento la relazione annuale della Banca centrale europea sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

2.   Il Parlamento tiene un dibattito generale sulla relazione presentatagli.

2.   Il Parlamento tiene un dibattito generale sulla relazione presentatagli.

3.   Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a riunioni della commissione competente almeno quattro volte l'anno per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

3.   Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a riunioni della commissione competente almeno quattro volte l'anno per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

4.   Su loro richiesta o su richiesta del Parlamento, il presidente, il vicepresidente o altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea sono invitati a partecipare ad altre riunioni.

4.   Su loro richiesta o su richiesta del Parlamento, il presidente, il vicepresidente o altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea sono invitati a partecipare ad altre riunioni.

5.   Un resoconto integrale delle riunioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è redatto nelle lingue ufficiali .

5.    È redatto un resoconto integrale delle riunioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento 151

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 127

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 127

soppresso

Raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche

 

1.    La raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione è sottoposta alla commissione competente che presenta una relazione al Parlamento.

 

2.    Il Consiglio è invitato a informare il Parlamento in merito al contenuto della sua raccomandazione e alla posizione adottata dal Consiglio europeo.

 

Emendamento 152

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 128

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 128

Articolo 128

Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione

Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione

1.   Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono rivolgere interrogazioni al Consiglio o alla Commissione e chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento.

1.   Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono rivolgere interrogazioni al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti decide se e in quale ordine devono essere iscritte le interrogazioni all' ordine del giorno. Le interrogazioni non iscritte all' ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla presentazione decadono.

La Conferenza dei presidenti decide se le interrogazioni devono essere iscritte nel progetto di ordine del giorno in conformità della procedura di cui all'articolo 149 . Le interrogazioni non iscritte nel progetto di ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla presentazione decadono.

2.   Un'interrogazione deve essere trasmessa all'istituzione interessata almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale sarà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio.

2.   Un'interrogazione deve essere trasmessa al destinatario almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale sarà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione e al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza , e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio.

3.   Per le interrogazioni riguardanti i settori menzionati all'articolo 42 del trattato sull'Unione europea, il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica. Il Consiglio è tenuto a fornire una risposta entro un termine ragionevole affinché il Parlamento sia debitamente informato.

3.   Per le interrogazioni riguardanti la politica di sicurezza e di difesa comune, i termini di cui al paragrafo 2 non si applicano e la risposta deve essere fornita entro un termine ragionevole affinché il Parlamento sia debitamente informato.

4.   Uno degli autori dell'interrogazione dispone di cinque minuti per svolgere l'interrogazione. Un membro dell'istituzione interessata risponde.

4.   Uno degli autori dell'interrogazione può svolgere l'interrogazione. Il destinatario risponde.

L'interrogante ha il diritto di utilizzare l'intera durata del tempo di parola indicato.

 

5.   L'articolo 123, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis.

5.   L'articolo 123, paragrafi da 2 a 5 ter, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione , si applica mutatis mutandis.

Emendamento 153

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 129

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 129

Articolo 129

Tempo delle interrogazioni

Tempo delle interrogazioni

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata per una durata di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata.

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione può svolgersi in ciascuna tornata per una durata massima di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata.

2.   I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni.

2.   I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni.

3.    Il tempo riservato alle interrogazioni si svolge in base ad un sorteggio i cui dettagli sono stabiliti in un allegato del regolamento  (17) .

 

4.   Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

4.   Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

 

4 bis.     Il tempo riservato alle interrogazioni non è preventivamente ripartito in modo specifico. Il Presidente assicura, per quanto possibile, che ai deputati di tendenze politiche diverse e di Stati membri diversi sia data l'opportunità di rivolgere interrogazioni a turno.

 

4 ter.     Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e il Commissario di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un'interrogazione supplementare della durata di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. Il Commissario dispone di due minuti per la risposta supplementare.

 

Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la specifica tematica orizzontale decisa a norma del paragrafo 1. Il Presidente può decidere in merito alla loro ricevibilità.

 

Emendamento 154

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 130

Articolo 130

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1.   Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento (18). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

1.   Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento (18). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

2.   Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione del Presidente è comunicata all'interrogante.

2.   Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione motivata del Presidente è comunicata all'interrogante.

3.   Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo cinque interrogazioni al mese .

3.   Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi .

In via di eccezione, possono essere presentate interrogazioni supplementari sotto forma di documento cartaceo depositato e firmato personalmente dal deputato interessato presso il servizio competente del Segretariato.

 

Allo scadere di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura, la Conferenza dei presidenti procede a una valutazione del sistema delle interrogazioni supplementari.

 

L'espressione «in via di eccezione» è da interpretarsi nel senso che l'interrogazione supplementare riguarda una questione urgente e che il deposito dell'interrogazione non può essere rinviato al mese successivo. Inoltre, il numero di interrogazioni presentate a norma del paragrafo 3, secondo comma, deve essere inferiore rispetto alla regola di cinque interrogazioni al mese

 

 

3 bis.     Un'interrogazione può essere sostenuta da deputati diversi dall'autore. Tali interrogazioni sono sottratte solo dal numero massimo di interrogazioni di cui, a norma del paragrafo 3, dispone l'autore e non da quello del sostenitore.

4.   Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel termine prescritto , essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente. Si applica a tal fine mutatis mutandis l'articolo 129.

4.   Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta da parte del destinatario entro tre settimane (interrogazione prioritaria) o sei settimane (interrogazione non prioritaria) dal momento in cui gli è stata trasmessa , essa può venire iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente.

Data la facoltà del presidente di una commissione parlamentare di convocare una riunione di tale commissione ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 1, del regolamento, spetta allo stesso decidere in merito al progetto di ordine del giorno della riunione che convoca, al fine di garantire un'organizzazione ottimale dei lavori. Tale prerogativa non rimette in questione l'obbligo di cui all'articolo 130, paragrafo 4, di iscrivere un'interrogazione scritta, su richiesta dell'interrogante, al progetto di ordine del giorno della riunione successiva della commissione. Tuttavia, il presidente dispone del potere discrezionale di proporre, tenendo conto delle priorità politiche, l'ordine dei lavori della riunione e le modalità della procedura (ad esempio, una procedura senza discussione che includa, eventualmente, l'approvazione di una decisione sul seguito da dare o ancora, se del caso, una raccomandazione di rinviare il punto ad una riunione successiva).

 

5.    Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita, ma che non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie), è data risposta entro tre settimane dalla loro presentazione ai destinatari. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

5.   Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) è data risposta entro sei settimane dalla loro trasmissione ai destinatari.

 

6.   Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

6.   Le interrogazioni e le relative risposte , compresi gli eventuali allegati, sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

Emendamento 295

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 130 bis

 

Interpellanze minori con richiesta di risposta scritta

 

1.    Una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere un'interpellanza minore, che consiste in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per chiedere informazioni in merito a questioni specifiche.

 

Le interpellanze sono presentate al Presidente, il quale, a condizione che siano conformi al regolamento in generale e ai criteri stabiliti in un allegato dello stesso  (1 bis) , chiede al destinatario di rispondere entro un termine di due settimane; il Presidente può prorogare tale termine previa consultazione degli autori delle interpellanze.

 

2.    Le interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

 

Emendamento 296

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 130 ter

 

Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione

 

1.    Una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere un'interpellanza principale, che consiste in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta seguita da discussione, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Le interpellanze possono includere una breve motivazione.

 

Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente, il quale, a condizione che siano conformi al regolamento in generale e ai criteri stabiliti in un allegato dello stesso  (1 bis) , informa immediatamente il destinatario dell'interpellanza e gli chiede di dichiarare se e quando intende rispondere.

 

2.    Al ricevimento della risposta scritta, l'interpellanza principale è iscritta nel progetto di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 149. Se una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento ne fanno richiesta, deve aver luogo una discussione.

 

3.    Se il destinatario rifiuta di rispondere all'interpellanza o non provvede in tal senso entro tre settimane, l'interpellanza è iscritta nel progetto di ordine del giorno. Se una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento ne fanno richiesta, deve aver luogo una discussione. Prima della discussione, uno degli autori può essere autorizzato a motivare ulteriormente l'interpellanza.

 

4.    Uno degli autori può svolgere l'interpellanza. Un membro dell'istituzione interessata risponde.

 

L'articolo 123, paragrafi da 2 a 5, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

 

5.    Le interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

 

Emendamento 155

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 131

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 131

Articolo 131

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea

1.   Ciascun deputato può rivolgere alla Banca centrale europea un massimo di sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese, conformemente ai criteri stabiliti in un allegato del regolamento (19). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

1.   Ciascun deputato può rivolgere alla Banca centrale europea un massimo di sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese, conformemente ai criteri stabiliti in un allegato del regolamento (19). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

2.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le notifica alla Banca centrale europea. Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante.

2.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le notifica alla Banca centrale europea. Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante.

3.   Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

3.   Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

4.   Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta nel termine prescritto , essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il Presidente della Banca centrale europea.

4.   Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta entro sei settimane , essa può essere iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il Presidente della Banca centrale europea.

Emendamento 156

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 131 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 131 bis

 

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico

 

1.    L'articolo 131, paragrafi 1, 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Il numero di tali interrogazioni è sottratto dal numero massimo di sei interrogazioni previsto all'articolo 131, paragrafo 1.

 

2.    Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta entro cinque settimane, essa può essere iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il presidente del comitato del destinatario.

Emendamento 157

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo V — capitolo 4 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI

RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI

Emendamento 158

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 132

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 132

Articolo 132

Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni

Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi

1.   Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento o per le quali altre disposizioni giuridiche prevedono il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo dell'Unione europea sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in Aula.

1.   Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento o per le quali altre disposizioni giuridiche prevedono il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo dell'Unione europea sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in Aula.

2.   Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 sono deferite alla commissione competente, che può proporre di elaborare una relazione conformemente all'articolo 52.

2.   Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 sono deferite alla commissione competente, che le esamina e che può presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento o proporre di elaborare una relazione conformemente all'articolo 52 , qualora ritenga che il Parlamento debba prendere una posizione su una questione importante trattata nelle relazioni .

Emendamento 159

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 133

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 133

Articolo 133

Proposte di risoluzione

Proposte di risoluzione

1.   Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

1.   Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.

Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.

 

1 bis.     La proposta di risoluzione non può:

 

contenere decisioni su questioni per le quali il presente regolamento, in particolare l'articolo 46, stabilisce altre procedure e competenze specifiche; oppure

 

trattare questioni che sono oggetto di lavori in corso al Parlamento.

 

1 ter.     Ogni deputato può presentare al massimo una proposta di questo tipo al mese.

 

1 quater.     La proposta di risoluzione è presentata al Presidente, che verifica se soddisfa i criteri applicabili. Se il Presidente reputa la proposta ricevibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente.

2.   La commissione competente decide sulla procedura.

2.   La commissione competente decide sulla procedura , compresi il trattamento congiunto della proposta di risoluzione con altre proposte di risoluzione o relazioni, la formulazione di un parere, anche sotto forma di lettera, o l'elaborazione di una relazione a norma dell'articolo 52 . La commissione competente può anche decidere di non dare seguito alla proposta di risoluzione.

Essa può trattare la proposta di risoluzione congiuntamente ad altre proposte di risoluzione o relazioni.

 

Essa può emettere un parere, anche sotto forma di lettera.

 

Essa può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 52.

 

3.   Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni della commissione e della Conferenza dei presidenti.

3.   Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni del Presidente, della commissione e della Conferenza dei presidenti.

4.   La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione.

4.   La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione.

5.   I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del Presidente.

5.   I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del Presidente.

6.    L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, dell'articolo 128, paragrafo 5, e dell'articolo 135, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.

 

7.   Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo autore o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito.

7.   Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo autore o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito.

Una volta che la proposta sia stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale.

Una volta che la proposta sia stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale.

8.    Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla.

 

Sarà cura delle commissioni fare il possibile perché le proposte di risoluzione presentate conformemente al presente articolo e che rispondono ai requisiti fissati ricevano un seguito e siano congruamente richiamate nei documenti che riflettono questo seguito.

 

Emendamento 160

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 134

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 134

soppresso

Raccomandazioni destinate al Consiglio

 

1.    Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull'Unione europea o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 108 o dell'articolo 109.

 

2.    Tali proposte sono deferite per esame alla commissione competente.

 

Se del caso, questa investe del problema il Parlamento nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

 

3.    Nella sua relazione la commissione competente presenta al Parlamento una proposta di raccomandazione destinata al Consiglio accompagnata da una breve motivazione e, se del caso, dal parere delle altre commissioni consultate.

 

L'applicazione del presente paragrafo non richiede l'autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti.

 

4.    Si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

 

Emendamento 161

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 135

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 135

Articolo 135

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto

1.   Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 149, paragrafo 3) .

1.   Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

2.   La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'allegato IV, un elenco degli argomenti da iscrivere nel progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non può essere superiore a tre, incluse le sottocategorie.

2.   La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'allegato IV, un elenco degli argomenti da iscrivere nel progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non può essere superiore a tre, incluse le sottocategorie.

Conformemente all'articolo 152, il Parlamento può decidere di sopprimere un argomento previsto per le discussioni e di sostituirlo con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti sono presentate al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno. Il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

Conformemente all'articolo 152, il Parlamento può decidere di sopprimere un argomento previsto per le discussioni e di sostituirlo con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti possono essere presentate da una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno. Il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

3.   Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 162, paragrafi 4 e 5, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni.

3.   Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 162, paragrafi 4 e 5, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione , delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio, è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4.   Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 183.

4.   Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 183 concernente le dichiarazioni di voto .

Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del Presidente e della Conferenza dei presidenti.

Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del Presidente e della Conferenza dei presidenti.

5.   Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 123, paragrafo 4.

5.   Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 123, paragrafi 4 e 4 bis .

6.   Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.

6.   Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.

Le disposizioni degli articoli 187, 188 e 190 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Le disposizioni degli articoli 187 e 188 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l'approvazione dell'elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni, decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. I deputati hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 133) o dell'iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva.

Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l'approvazione dell'elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. Gli autori hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 133) o dell'iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva.

Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata.

Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata.

Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento.

Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento.

* * *

 

Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive.

Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive.

Emendamento 162

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 136

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 136

soppresso

Dichiarazioni scritte

 

1.    Almeno dieci deputati appartenenti ad almeno tre gruppi politici possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole relativa esclusivamente a un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea. Il testo di una tale dichiarazione deve rispettare le caratteristiche formali di una dichiarazione. In particolare, non deve richiedere alcuna azione legislativa o contenere decisioni su questioni per le quali il presente regolamento stabilisce procedure e competenze specifiche, né trattare questioni che sono oggetto di lavori in corso al Parlamento.

 

2.    In tutti i casi l'autorizzazione a procedere è soggetta a decisione motivata del Presidente a norma del paragrafo 1. Le dichiarazioni scritte sono pubblicate nelle lingue ufficiali sul sito web del Parlamento e sono distribuite in formato elettronico a tutti i deputati. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro elettronico. Tale registro è pubblico ed è accessibile attraverso il sito internet del Parlamento. Anche le versioni cartacee delle dichiarazioni scritte corredate delle firme sono custodite dal Presidente.

 

3.    Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro elettronico. Essa può essere ritirata in qualunque momento entro un periodo di tre mesi dall'iscrizione della dichiarazione nel registro. In caso di ritiro della firma il deputato interessato non può apporre nuovamente la sua firma sulla dichiarazione.

 

4.    Qualora, al termine di un periodo di tre mesi dall'iscrizione nel registro, una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento. Senza impegnare il Parlamento, la dichiarazione è pubblicata nel processo verbale con i nomi dei firmatari.

 

5.    La procedura si conclude con la trasmissione ai destinatari, al termine della tornata, della dichiarazione con l'indicazione dei nomi dei firmatari.

 

6.    Qualora le istituzioni cui è destinata la dichiarazione approvata non comunichino al Parlamento, entro il termine di tre mesi dal suo ricevimento, il seguito che intendono darvi, l'argomento oggetto della dichiarazione scritta, su richiesta di uno dei suoi autori, è iscritto all'ordine del giorno di una successiva riunione della commissione competente.

 

7.    Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade, senza alcuna possibilità di prorogare il periodo di tre mesi.

 

Emendamento 163

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo V — capitolo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

CAPITOLO 5 BIS

 

CONSULTAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI

 

(Da inserire dopo l'articolo 136.)

Emendamento 164

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 137

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 137

Articolo 137

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo

1.   Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

1.   Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

2.   Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

2.   Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

La commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere.

La commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere.

Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione .

Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che siano poste in votazione .

3.   I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente.

3.   I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente.

Emendamento 165

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 138

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 138

Articolo 138

Consultazione del Comitato delle regioni

Consultazione del Comitato delle regioni

1.   Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

1.   Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

2.   Una commissione può chiedere che il Comitato delle regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

2.   Una commissione può chiedere che il Comitato delle regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

La commissione indica il termine entro il quale il Comitato delle regioni deve esprimere il proprio parere.

La commissione indica il termine entro il quale il Comitato delle regioni deve esprimere il proprio parere.

Le richieste di consultazione del Comitato delle regioni sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione .

Le richieste di consultazione del Comitato delle regioni sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che siano poste in votazione .

3.   I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente.

3.   I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente.

Emendamento 166

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 140

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 140

Articolo 140

Accordi interistituzionali

Accordi interistituzionali

1.   Il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni nel contesto dell'applicazione dei trattati o ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure.

1.   Il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni nel contesto dell'applicazione dei trattati o ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure.

Tali accordi possono assumere la forma di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri idonei strumenti. Sono firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento .

Tali accordi possono assumere la forma di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri idonei strumenti. Sono firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento.

2.   Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento, la questione è deferita all'esame della commissione competente, ai sensi dell'articolo 226, paragrafi da 2 a 6.

2.   Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento, la questione è deferita all'esame della commissione competente, ai sensi dell'articolo 226, paragrafi da 2 a 6.

Emendamento 167

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 141

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 141

Articolo 141

Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1.   Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione dell'Unione e  le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati.

1.   Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione dell'Unione e  la sua attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati.

2.   La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto dell'Unione.

2.   La commissione competente per le questioni giuridiche riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto dell'Unione. Se del caso, può ascoltare le osservazioni della commissione competente per il merito.

3.   Il Presidente presenta un ricorso a nome del Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente.

3.   Il Presidente presenta un ricorso a nome del Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche .

All'inizio della tornata successiva il Presidente può sottoporre all'Aula la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora l'Aula decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il Presidente lo ritira.

All'inizio della tornata successiva il Presidente può sottoporre al Parlamento la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora il Parlamento decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il Presidente lo ritira.

Qualora il Presidente presenti il ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone all'Aula , all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso.

Qualora il Presidente presenti il ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone al Parlamento , all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso.

4.   Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente.

4.   Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche .

Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente, il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi.

Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche , il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi.

Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio all'Aula .

Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio al Parlamento .

In casi urgenti, il Presidente può agire a titolo conservativo per rispettare i termini prescritti dall'organo giurisdizionale in questione. In tali casi, la procedura prevista dal presente paragrafo è applicata al più presto.

 

Nessuna disposizione del regolamento impedisce alla commissione competente di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti.

Nessuna disposizione del regolamento impedisce alla commissione competente di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti.

L'articolo 108, paragrafo 6, stabilisce una procedura specifica per la decisione del Parlamento relativa all'esercizio del diritto di domandare alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea un parere circa la compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Tale disposizione costituisce una 'lex specialis' che prevale sulla norma generale stabilita dall'articolo 141 del regolamento.

 

Qualora si tratti di esercitare i diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'atto in questione non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 141, la procedura prevista da tale articolo si applica per analogia.

Qualora si tratti di esercitare i diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'atto in questione non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 141, la procedura prevista da tale articolo si applica per analogia.

 

4 bis.     In casi urgenti il Presidente, ove possibile dopo aver consultato il presidente e il relatore della commissione competente per le questioni giuridiche, può agire a titolo conservativo per rispettare i termini previsti. In tali casi si applica al più presto la procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, a seconda dei casi.

 

4 ter.     La commissione competente per le questioni giuridiche elabora i principi che utilizzerà per l'applicazione del presente articolo.

Emendamento 168

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 143

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 143

Articolo 143

Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC)

Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione (COSAC)

1.   Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del Parlamento europeo competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari istituzionali .

1.   Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del Parlamento europeo competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari costituzionali .

2.   Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.

2.   Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi.

3.   Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento.

3.   Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento.

 

3 bis.     Dopo ogni riunione della COSAC, la delegazione presenta una relazione alla Conferenza dei presidenti.

Emendamento 169

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 146

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 146

Articolo 146

Convocazione del Parlamento

Convocazione del Parlamento

1.   Il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.

1.    In conformità dell'articolo 229, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.

2.   Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976.

2.   Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976.

3.   La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione, senza che tale data possa essere posticipata di più di quindici giorni.

3.   La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione, senza che tale data possa essere posticipata di più di quindici giorni.

4.   Sentita la Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio.

4.   Sentita la Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio.

È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza.

È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza.

Emendamento 170

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 148

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 148

Articolo 148

Partecipazione dei deputati alle sedute

Partecipazione dei deputati alle sedute

1.   Per ogni seduta è esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.

1.   Per ogni seduta è esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.

2.   I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta come «presenti». I nominativi dei deputati la cui assenza è giustificata dal Presidente sono registrati come «giustificati» sul processo verbale di ogni seduta.

2.   I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono indicati sul processo verbale di ogni seduta come «presenti». I nominativi dei deputati la cui assenza è giustificata dal Presidente sono indicati come «giustificati» sul processo verbale di ogni seduta.

Emendamento 171

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 149

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 149

Articolo 149

Progetto di ordine del giorno

Progetto di ordine del giorno

1.   Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma di lavoro della Commissione concordato conformemente all'articolo 37 .

1.   Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione.

La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del Presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno.

La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del Presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno.

2.   Il progetto di ordine del giorno può indicare il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l'esame.

2.   Il progetto di ordine del giorno può indicare il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l'esame.

3.    Il progetto di ordine del giorno può prevedere uno o due periodi di durata complessiva non superiore a sessanta minuti per le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto di cui all'articolo 135.

 

4.   Il progetto definitivo di ordine del giorno è distribuito ai deputati almeno tre ore prima dell'inizio della tornata.

4.   Il progetto definitivo di ordine del giorno è messo a disposizione dei deputati almeno tre ore prima dell'inizio della tornata.

Emendamento 172

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 150

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 150

Articolo 150

Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione

Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione

1.    Le proposte di atto legislativo in prima lettura e le proposte di risoluzione non legislativa approvate in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione sono iscritte al progetto di ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza emendamenti.

1.    Qualora una relazione sia approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione , essa è iscritta al progetto di ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza emendamenti.

Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, non abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, non abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

2.   I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza emendamenti sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.

2.   I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza emendamenti sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.

3.   All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza emendamenti o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno quaranta deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.

3.   All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza emendamenti o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno quaranta deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.

4.   Quando un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione.

4.   Quando un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione.

Emendamento 173

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 152

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 152

Articolo 149 bis

Approvazione e modifica dell'ordine del giorno

Approvazione e modifica dell'ordine del giorno

1.   All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto definitivo di ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare proposte di modifica. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta , a un oratore a favore e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

1.   All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento approva il suo ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare proposte di modifica al progetto definitivo di ordine del giorno . Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

2.   Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli articoli 154 e da 187 a 191 o su proposta del Presidente.

2.   Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli articoli 154 e da 187 a 191 o su proposta del Presidente.

Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno sia respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata.

Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno sia respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata.

3.   Prima di togliere la seduta, il Presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

3.   Prima di togliere la seduta, il Presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

 

L'articolo è spostato immediatamente dopo l'articolo 149 in quanto concerne il progetto di ordine del giorno.

Emendamento 174

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 153 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 153 bis

 

Discussione richiesta da un gruppo politico su tematiche di attualità

 

1.    Il progetto di ordine del giorno di ogni tornata prevede uno o due periodi di durata non inferiore a sessanta minuti ciascuno per le discussioni su tematiche di attualità di notevole rilevanza per la politica dell'Unione europea.

 

2.    Ciascun gruppo politico ha il diritto di proporre una tematica di attualità di sua scelta per almeno una discussione di questo tipo all'anno. La Conferenza dei presidenti garantisce, su un periodo continuativo di un anno, un'equa distribuzione dell'esercizio di detto diritto tra i gruppi politici.

 

3.    I gruppi politici trasmettono per iscritto al Presidente la tematica di attualità di loro scelta prima che la Conferenza dei presidenti fissi il progetto definitivo di ordine del giorno. L'articolo 38, paragrafo 1, concernente i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e i valori sanciti all'articolo 2 del medesimo trattato deve essere pienamente rispettato.

 

4.    La Conferenza dei presidenti stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. Essa può decidere a maggioranza dei quattro quinti dei deputati che compongono il Parlamento di respingere una tematica proposta da un gruppo.

 

5.    La discussione è introdotta da un rappresentante del gruppo politico che ha proposto la tematica di attualità. Il tempo di parola successivo a tale presentazione è ripartito a norma dell'articolo 162, paragrafi 4 e 5.

 

6.    La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.

Emendamento 175

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 154

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 154

Articolo 154

Urgenza

Urgenza

1.   L'urgenza di una discussione su una proposta sulla quale il Parlamento è consultato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno quaranta deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

1.   L'urgenza di una discussione su una proposta presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno quaranta deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

2.   Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.

2.   Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.

3.   Prima della votazione possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta , un oratore a favore , un oratore contro e il presidente e/o il relatore della commissione competente.

3.   Prima della votazione possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore contro e il presidente e/o il relatore della commissione competente.

4.   I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.

4.   I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.

5.   La discussione con procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.

5.   La procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.

 

Qualora sia utilizzata una procedura d'urgenza e abbiano luogo negoziati interistituzionali, non si applicano gli articoli 73 e 73 bis. L'articolo 73 quinquies si applica mutatis mutandis.

Emendamento 176

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 156

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 156

Articolo 156

Termini

Termini

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 135 e 154, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 135 e 154, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato messo a disposizione da almeno 24 ore.

Emendamento 177

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 157

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 157

Articolo 157

Accesso all'aula

Accesso all'aula

1.   Nessuna persona estranea può accedere all'aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il Segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio , gli esperti o i funzionari dell'Unione europea .

1.   Nessuna persona estranea può accedere all'aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il Segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio e le persone invitate dal Presidente .

2.   Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal Segretario generale del Parlamento.

2.   Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal Segretario generale del Parlamento.

3.   Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione è immediatamente espulso dai commessi.

3.   Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione è immediatamente espulso dai commessi.

Emendamento 178

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 158

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 158

Articolo 158

Lingue

Lingue

1.   Tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali.

1.   Tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali.

2.   Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali sono interpretati simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza.

2.   Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali sono interpretati simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza.

3.   Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione.

3.   Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione.

4.   Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Con l'accordo dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide.

4.   Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. È possibile derogare in via eccezionale a detto regime. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie.

Se, dopo la proclamazione del risultato di una votazione, risulta che non vi è concordanza fra i testi nelle varie lingue, il Presidente decide sulla validità del risultato proclamato, ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 5. Qualora dichiari valido il risultato, il Presidente stabilisce quale versione si debba ritenere approvata. Il testo della versione originale non può tuttavia essere considerato, di regola, come testo ufficiale, potendosi verificare il caso che tutte le altre lingue se ne discostino.

 

 

4 bis.     Dopo la proclamazione del risultato di una votazione, il Presidente decide sulle eventuali richieste riguardanti presunte discrepanze tra le varie versioni linguistiche.

Emendamento 179

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 159

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 159

Articolo 159

Norma transitoria

Norma transitoria

1.   Durante un periodo transitorio, che si conclude al termine dell'ottava legislatura (20), sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 158 se non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale benché siano state prese tutte le misure necessarie.

1.   Durante un periodo transitorio, che si conclude al termine dell'ottava legislatura (20), sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 158 se non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale benché siano state prese tutte le misure necessarie.

2.   Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del Segretario generale sui progressi compiuti. L'Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione.

2.   Su proposta del Segretario generale, e tenendo in debito conto le disposizioni di cui al paragrafo 3, l'Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del Segretario generale sui progressi compiuti. L'Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione.

3.   Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici , ad eccezione dei regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio .

3.   Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici.

4.   Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

4.   Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

Emendamento 180

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 160

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 160

Articolo 160

Distribuzione dei documenti

Distribuzione dei documenti

I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia sono stampati e distribuiti ai deputati. L'elenco di questi documenti è pubblicato nel processo verbale delle sedute.

I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia sono messi a disposizione dei deputati.

Ferma restando l'applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso diretto al sistema informatico interno del Parlamento per la consultazione di qualsiasi documento preparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione).

Ferma restando l'applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso diretto al sistema informatico interno del Parlamento per la consultazione di qualsiasi documento preparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione).

Emendamento 181

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 162

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 162

Articolo 162

Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori

Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori

1.   La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

1.   La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

2.   I deputati non possono intervenire se non vi sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama.

2.   I deputati non possono intervenire se non vi sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama.

3.   Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso , e un turno per un deputato non iscritto .

3.   Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso.

4.   Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

4.   Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

a)

una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

a)

una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

b)

una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

b)

una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

c)

ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

c)

ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

 

c bis)

la ripartizione del tempo di parola in Aula tiene conto del fatto che i deputati disabili possano necessitare di un tempo maggiore.

5.   Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.

5.   Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.

6.   Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente invita i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.

6.   Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente può invitare i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.

7.   Su richiesta, può essere data precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti.

7.   Su richiesta, il Presidente può dare precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti.

8.   Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, un'interrogazione di durata non superiore a mezzo minuto, sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione.

8.   Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, un'interrogazione di durata non superiore a mezzo minuto correlata all'intervento del deputato , sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione né dia luogo, attraverso interrogazioni consecutive rivolte mediante cartellini blu, a un grave squilibrio per quanto riguarda le affinità dei gruppi politici cui appartengono i deputati che prendono la parola .

9.   La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori, sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno.

9.   La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori, sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno.

10.    Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato.

 

11.   Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati.

11.   Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati.

12.   I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

12.   I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

13.    Fatto salvo l'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente cerca di concordare con la Commissione, il Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

13.    Tenuto in debito conto l'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente cerca di concordare con la Commissione, il Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

Emendamento 182

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 164 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 164 bis

 

Prevenzione di comportamenti ostruzionistici

 

Il Presidente ha il potere di porre fine a un eccessivo ricorso a prassi quali richiami al regolamento, mozioni di procedura e dichiarazioni di voto, nonché richieste di votazioni distinte, per parti separate o per appello nominale, nei casi in cui ritenga che vi sia il chiaro intento di pregiudicare in modo grave e duraturo lo svolgimento dei lavori dell'Aula o i diritti degli altri deputati.

 

(Al capitolo 3: «Disposizioni generali per lo svolgimento delle sedute».)

Emendamento 183

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 165

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 165

Articolo 165

Misure immediate

Misure immediate

1.   Il Presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'articolo 11.

1.   Il Presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'articolo 11.

2.   In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.

2.   In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.

3.   Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliergli la parola ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale egli può altresì ricorrere a quest'ultima misura immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.

3.   Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliergli la parola ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale egli può altresì ricorrere a quest'ultima misura immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.

4.   In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.

4.   In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.

 

4 bis.     Il Presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di linguaggio o comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo da parte di un deputato.

 

4 ter.     Il Presidente può decidere di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che contengono un linguaggio diffamatorio, razzista o xenofobo.

 

La decisione ha effetto immediato. Essa deve tuttavia essere confermata dall'Ufficio di presidenza, che si pronuncia entro quattro settimane dalla data in cui è stata presa, oppure, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione.

5.   I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 4 sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento.

5.   I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 4 ter sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento.

6.   Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento, il presidente di seduta può presentare al Presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 166, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati.

6.   Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento, il presidente di seduta può presentare al Presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 166, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati.

Emendamento 184

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 166

Articolo 166

Sanzioni

Sanzioni

1.    Nel caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi, in violazione dei principi definiti all'articolo 11, il Presidente , previa consultazione del deputato interessato, adotta con decisione motivata la sanzione adeguata e la notifica all'interessato e ai presidenti degli organi, commissioni e delegazioni ai quali appartiene, prima di informarne l'Aula .

1.    In gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all'articolo 11, il Presidente adotta con decisione motivata la sanzione adeguata.

 

Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In casi eccezionali, il Presidente può decidere di convocare il deputato interessato per un'audizione orale.

 

La decisione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri.

 

Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest'ultimo, è annunciata dal Presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato.

 

Una volta resa definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.

2.   La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità sulla base degli orientamenti generali allegati al presente regolamento  (21).

2.   La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità.

 

È opportuno distinguere i comportamenti di natura visiva, che possono essere tollerati nella misura in cui non siano ingiuriosi, diffamatori, razzisti o xenofobi e rimangano entro limiti ragionevoli, da quelli che comportano una turbativa attiva dell'attività parlamentare.

3.   La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:

3.   La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:

a)

ammonizione;

a)

ammonizione;

b)

perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a  dieci giorni;

b)

perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a  trenta giorni;

c)

fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a  dieci giorni consecutivi di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;

c)

fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a  trenta giorni di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;

d)

presentazione alla Conferenza dei presidenti, conformemente all'articolo 21 di una proposta intesa a portare alla sospensione o al ritiro di uno o dei mandati occupati in seno al Parlamento.

 

 

d bis)

divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno;

 

d ter)

in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno.

 

3 bis.     Le misure di cui al paragrafo 3, lettere da b) a d ter), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 165, paragrafo 3.

 

3 ter     . Il Presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o revocare uno o più dei mandati del deputato in seno al Parlamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

 

Emendamento 185

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 167

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 167

Articolo 167

Modalità di ricorso interno

Modalità di ricorso interno

Il deputato interessato può presentare all'Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal Presidente, un ricorso interno che sospende l'applicazione della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso, annullare, confermare o  ridurre la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell'interessato. In assenza di decisione dell'Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta.

Il deputato interessato può presentare all'Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal Presidente a norma dell'articolo 166, paragrafi da 1 a 3 bis , un ricorso interno che sospende l'applicazione della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso o, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione , annullare, confermare o  modificare la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell'interessato. In assenza di decisione dell'Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta.

Emendamento 186

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo VII — capitolo 5 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

NUMERO LEGALE E VOTAZIONI

NUMERO LEGALE , EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Emendamento 187

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 168

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 168

Articolo 168

Numero legale

Numero legale

1.   Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale.

1.   Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale.

2.   Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento.

2.   Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento.

3.   Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a meno che , all'atto della votazione, il Presidente, su preventiva richiesta di almeno quaranta deputati, non constati che il numero legale non è presente. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

3.   Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a meno che il Presidente, su preventiva richiesta di almeno quaranta deputati, non constati che il numero legale non è presente. Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente annuncia la mancanza del numero legale e la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Una richiesta di verifica del numero legale può essere presentata soltanto da almeno quaranta deputati. Una richiesta presentata a nome di un gruppo politico non è ricevibile.

 

Nello stabilire l'esito della votazione si includono nel computo, ai sensi del paragrafo 2, tutti i deputati presenti in Aula e, ai sensi del paragrafo 4, tutti i deputati che hanno chiesto la verifica. Non può farsi ricorso in questo caso al sistema di votazione elettronico. La chiusura delle porte dell'Aula non ha luogo.

Il sistema di votazione elettronico può essere usato per controllare la soglia di quaranta deputati, ma non per verificare il numero legale . La chiusura delle porte dell'Aula non ha luogo.

Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente non proclama il risultato della votazione, ma annuncia invece la mancanza del numero legale.

 

Il paragrafo 3, ultima frase, non si applica in caso di votazione su una mozione di procedura bensì soltanto in caso di votazione sul merito di una questione.

 

4.   I deputati che hanno chiesto la verifica del numero legale sono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi del paragrafo 2, anche se non sono più presenti in Aula.

4.   I deputati che richiedono la verifica del numero legale devono essere presenti in Aula quando la richiesta viene presentata e sono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 , anche se poi lasciano l' Aula.

I deputati che abbiano richiesto la verifica del numero legale devono essere presenti in Aula quando la richiesta viene presentata.

 

5.   Qualora siano presenti meno di quaranta deputati, il Presidente può constatare che il numero legale non è presente.

5.   Qualora siano presenti meno di quaranta deputati, il Presidente può constatare che il numero legale non è presente.

Emendamento 188

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 168 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 168 bis

 

Soglie

 

1.    Ai fini del presente regolamento e salvo ove diversamente specificato, si intende per:

 

a)

«soglia bassa»: un ventesimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico;

 

b)

«soglia media»: un decimo dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi;

 

c)

«soglia alta»: un quinto dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi.

 

2.    Ove, per determinare se una soglia applicabile è stata raggiunta, si renda necessaria la firma di un deputato, questa può essere scritta a mano o essere in formato elettronico, mediante ricorso al sistema di firma elettronica del Parlamento. Un deputato può ritirare la propria firma entro i termini applicabili, ma non può in seguito rinnovarla.

 

3.    Ove sia necessario il sostegno di un gruppo politico per raggiungere una soglia, il gruppo si pronuncia tramite il proprio presidente o una persona da questo debitamente designata a tal fine.

 

4.    Il sostegno di un gruppo politico è calcolato come segue per l'applicazione delle soglie media e alta:

 

se nel corso di una seduta o riunione è invocato un articolo che preveda tale soglia: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione e fisicamente presenti;

 

negli altri casi: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione.

Emendamento 189

Regolamento del Parlamento europeo

Allineamento orizzontale

Testo in vigore

Allineamento orizzontale

 

Allineamento orizzontale degli articoli e degli emendamenti in virtù delle nuove definizioni di soglie stabilite all'articolo 168 bis

 

A.

Nei seguenti articoli o emendamenti agli stessi, l'espressione «un gruppo politico o almeno quaranta deputati», in qualsiasi formulazione grammaticale, è sostituita da «un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa», previe le opportune modifiche grammaticali:

 

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 38, paragrafo 2

 

Articolo 38 bis, paragrafo 1 (nuovo)

 

Articolo 59, paragrafo 1, comma 1

 

Articolo 59, paragrafo 1, comma 4 (nuovo)

 

Articolo 59, paragrafo 1 bis, comma 1 (nuovo)

 

Articolo 59, paragrafo 1 ter, comma 4 (nuovo)

 

Articolo 59, paragrafo 1 ter, comma 5 (nuovo)

 

Articolo 63, paragrafo 4 e articolo 78 sexies, paragrafo 2

 

Articolo 67 bis, paragrafo 1, comma 1 (nuovo) e articolo 68, paragrafo 1

 

Articolo 67 bis, paragrafo 2, comma 1 (nuovo)

 

Articolo 67 bis, paragrafo 4, comma 1 (nuovo)

 

Articolo 69, paragrafo 1

 

Articolo 81, paragrafo 2

 

Articolo 88, paragrafo 1, comma 2

 

Articolo 105, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 105, paragrafo 6, terzo trattino

 

Articolo 106, paragrafo 4, lettera c), comma 2 (nuovo)

 

Articolo 108, paragrafo 2

 

Articolo 108, paragrafo 4

 

Articolo 113, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Articolo 118, paragrafo 5, comma 1

 

Articolo 121, paragrafo 3

 

Articolo 122, paragrafo 3

 

Articolo 122 bis, paragrafo 4 (nuovo)

 

Articolo 123, paragrafo 2

 

Articolo 128, paragrafo 1, comma 1

 

Articolo 135, paragrafo 1

 

Articolo 135, paragrafo 2

 

Articolo 137, paragrafo 2, comma 3

 

Articolo 138, paragrafo 2, comma 3

 

Articolo 150, paragrafo 2

 

Articolo 150, paragrafo 3

Articolo 152, paragrafo 1

Articolo 153, paragrafo 1

 

Articolo 154, paragrafo 1

 

Articolo 169, paragrafo 1, comma 1

 

Articolo 170, paragrafo 4, comma 1

Articolo 174, paragrafo 5

 

Articolo 174, paragrafo 6

Articolo 176, paragrafo 1

 

Articolo 180, paragrafo 1

 

Articolo 187, paragrafo 1, comma 1

 

Articolo 188, paragrafo 1, commi 1 e 2

 

Articolo 189, paragrafo 1, comma 1

 

Articolo 190, paragrafo 1, comma 1

 

Articolo 190, paragrafo 4

 

Articolo 226, paragrafo 4

Articolo 231, paragrafo 4

Allegato XVI — punto 1 — lettera c) — comma 7

All'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 113, paragrafo 4 bis, l'espressione «almeno quaranta deputati», in qualsiasi formulazione grammaticale, è sostituita da «un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

B.

All'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 50, paragrafo 2, comma 1, l'espressione «almeno un decimo dei membri della commissione», in qualsiasi formulazione grammaticale, è sostituita da «un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

All'articolo 73 bis, paragrafo 2, e all'articolo 150, paragrafo 1, comma 2, l'espressione «gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento», in qualsiasi formulazione grammaticale, è sostituita da «un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

All'articolo 210 bis, paragrafo 4, l'espressione «tre membri della commissione» è sostituita da «un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

C.

All'articolo 15, paragrafo 1, l'espressione «un quinto dei deputati che compongono il Parlamento» è sostituita da «un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

All'articolo 182, paragrafo 2, e all'articolo 180 bis, paragrafo 2, l'espressione «almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento» è sostituita da «un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

All'articolo 191, comma 1, l'espressione «di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati» è sostituita da «di un numero di deputati o di uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

All'articolo 204, paragrafo 2, comma 1, e all'articolo 208, paragrafo 2, le espressioni «almeno un sesto dei membri della commissione» e «un sesto dei suoi componenti», in qualsiasi formulazione grammaticale, sono sostituite da «un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta in commissione», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

All'articolo 208, paragrafo 3, l'espressione «un quarto dei membri della commissione» è sostituita da «un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta in commissione», previe le opportune modifiche grammaticali.

 

D.

Il presente allineamento orizzontale delle soglie non pregiudica l'adozione, il rigetto o la modifica degli articoli ed emendamenti sopra elencati su aspetti diversi dalle soglie.

 

(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 190

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 169

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 169

Articolo 169

Presentazione e svolgimento degli emendamenti

Presentazione e svolgimento degli emendamenti

1.   La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

1.   La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula. I nomi di tutti i cofirmatari sono pubblicati.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori.

Gli emendamenti ai documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 47, paragrafo 1, possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione.

Gli emendamenti a proposte di atti giuridicamente vincolanti possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione.

2.   Con riserva delle limitazioni stabilite all'articolo 170, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre.

2.   Con riserva delle limitazioni stabilite all'articolo 170, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre.

Per «testo» si intende, nel presente articolo e nell'articolo 170, l'insieme di una proposta di risoluzione, di un progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta di atto legislativo .

Per «testo» si intende, nel presente articolo e nell'articolo 170, l'insieme di una proposta di risoluzione, di un progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta di atto giuridicamente vincolante .

3.   Il Presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti.

3.   Il Presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti.

4.   Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento.

4.   Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento.

5.   Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente.

5.   Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente.

6.   Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati. Il Parlamento evita di prendere decisioni suscettibili di tradursi in uno svantaggio inaccettabile per i deputati che utilizzano una determinata lingua.

6.   Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano resi disponibili in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati. Il Parlamento evita di prendere decisioni suscettibili di tradursi in uno svantaggio inaccettabile per i deputati che utilizzano una determinata lingua.

Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti.

Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti.

Su proposta del Presidente, un emendamento orale o qualsiasi altra modifica apportata oralmente sono trattati come un emendamento non distribuito in tutte le lingue ufficiali. Se il Presidente li giudica ricevibili in base all'articolo 170, paragrafo 3, e salvo obiezioni sollevate a norma dell'articolo 169, paragrafo 6, essi sono posti in votazione nel rispetto dell'ordine di votazione previsto.

Su proposta del Presidente, un emendamento orale o qualsiasi altra modifica apportata oralmente sono trattati come un emendamento non reso disponibile in tutte le lingue ufficiali. Se il Presidente li giudica ricevibili in base all'articolo 170, paragrafo 3, e salvo obiezioni sollevate a norma dell'articolo 169, paragrafo 6, essi sono posti in votazione nel rispetto dell'ordine di votazione previsto.

In commissione, il numero di voti necessario per opporsi a che un tale emendamento o una tale modifica siano posti in votazione è stabilito conformemente all'articolo 209, in proporzione a quello previsto per l'Aula, arrotondato se necessario all'unità superiore.

In commissione, il numero di voti necessario per opporsi a che un tale emendamento o una tale modifica siano posti in votazione è stabilito conformemente all'articolo 209, in proporzione a quello previsto per l'Aula, arrotondato se necessario all'unità superiore.

Emendamento 191

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 170

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 170

Articolo 170

Ricevibilità degli emendamenti

Ricevibilità degli emendamenti

1.   Un emendamento non è ricevibile se

1.    Fatte salve le condizioni addizionali di cui all'articolo 52, paragrafo 2, concernenti le relazioni di iniziativa e all'articolo 69, paragrafo 2, concernenti gli emendamenti alla posizione del Consiglio, un emendamento non è ricevibile se

a)

il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare;

a)

il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare;

b)

tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo;

b)

tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo;

c)

tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce. Tale disposizione non si applica agli emendamenti di compromesso né agli emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo;

c)

tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce. Tale disposizione non si applica agli emendamenti di compromesso né agli emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo;

 

c bis)

tende a modificare una proposta di codificazione del diritto dell'Unione. Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 3, secondo comma, si applica mutatis mutandis;

 

c ter)

tende a modificare le parti di una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione che rimangono invariate in tale proposta. Tuttavia, l'articolo 104, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 104, paragrafo 3, terzo comma, si applicano mutatis mutandis;

d)

risulta che in almeno una delle lingue ufficiali il testo su cui verte l'emendamento non richiede modifiche; in tal caso il Presidente ricerca con gli interessati una soluzione linguistica adeguata.

d)

tende unicamente ad assicurare la correttezza linguistica o la coerenza terminologica del testo nella lingua in cui l'emendamento è presentato. In tal caso il Presidente ricerca con gli interessati una soluzione linguistica adeguata.

2.    Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione.

 

3.   Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti.

3.   Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti.

La decisione del Presidente sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 , bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale.

La decisione del Presidente sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni del paragrafo 1, bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale.

4.   Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.

4.   Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.

In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente ed è presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.

In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente ed è presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.

L'articolo 123, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis.

I paragrafi 4 e 4 bis dell'articolo 123 concernenti le proposte di risoluzione comune si applicano mutatis mutandis.

 

4 bis.     Con l'accordo del Presidente, possono essere posti in votazione in via eccezionale emendamenti presentati dopo la chiusura del termine di presentazione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità di tali emendamenti. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti.

 

Riguardo alla ricevibilità degli emendamenti di compromesso possono essere applicati i seguenti criteri generali di ricevibilità:

 

in linea di massima, gli emendamenti di compromesso si riferiscono a parti del testo sulle quali sono stati presentati emendamenti prima del termine per la loro presentazione;

 

in linea di massima, gli emendamenti di compromesso sono presentati dai gruppi politici che rappresentano una maggioranza in Parlamento, dai presidenti o dai relatori delle commissioni interessate o dagli autori di altri emendamenti;

 

in linea di massima, gli emendamenti di compromesso comportano il ritiro di altri emendamenti sullo stesso punto.

 

Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi.

Emendamento 192

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 171

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 171

Articolo 171

Procedura di votazione

Procedura di votazione

1.   Il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sulle relazioni :

1.    Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sui testi che gli sono presentati :

a)

dapprima, votazione sugli eventuali emendamenti al testo che è alla base della relazione della commissione competente ,

a)

dapprima, se del caso, votazione sugli eventuali emendamenti alla proposta di atto giuridicamente vincolante ,

b)

successivamente, votazione sull'insieme del testo , eventualmente modificato ,

b)

successivamente, se del caso, votazione sull'insieme della proposta , eventualmente modificata ,

c)

quindi, votazione sugli emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa,

c)

quindi, votazione sugli eventuali emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa,

d)

infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione o del progetto di risoluzione legislativa (votazione finale).

d)

infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione (votazione finale).

Il Parlamento non vota sulla motivazione contenuta nella relazione.

Il Parlamento non vota sull'eventuale motivazione contenuta in una relazione.

2.    La seguente procedura si applica alla seconda lettura:

 

a)

qualora non sia stata presentata una proposta di reiezione o modifica della posizione del Consiglio, essa si considera approvata in conformità dell'articolo 76;

 

b)

la votazione su una proposta di reiezione della posizione del Consiglio si svolge prima di quella sugli emendamenti (cfr. articolo 68, paragrafo 1);

 

c)

qualora siano stati presentati più emendamenti alla posizione del Consiglio, essi sono posti in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 174;

 

d)

qualora il Parlamento abbia proceduto a una votazione intesa a modificare la posizione del Consiglio, si può passare a un'altra votazione sull'insieme del testo solo conformemente all'articolo 68, paragrafo 2.

 

3.    La procedura di cui all'articolo 72 si applica alla terza lettura.

 

4.   Nelle votazioni di testi legislativi e di proposte di risoluzione non legislativa, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando. Gli emendamenti che contraddicono l'esito di una precedente votazione decadono.

4.   Nelle votazioni di proposte di atti giuridicamente vincolanti e di proposte di risoluzione non legislativa, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando.

 

4 bis.     Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione.

5.   Al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore per esporre la posizione della sua commissione sugli emendamenti posti in votazione.

5.   Al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore o, in sua vece, del presidente della commissione, per esporre la posizione della commissione stessa sugli emendamenti posti in votazione.

Emendamento 193

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 172

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 172

soppresso

Parità di voti

 

1.    In caso di parità di voti in una votazione a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, lettere b) o d), l'insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 3 e 9 e nel caso di votazioni finali a norma degli articoli 199 e 212, fermo restando che, per quanto riguarda questi due ultimi articoli, il rinvio è alla Conferenza dei presidenti.

 

2.    In caso di parità di voti sull'insieme dell'ordine del giorno (articolo 152), sull'insieme del processo verbale (articolo 192) o su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell'articolo 176, il testo si considera approvato.

 

3.    In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti.

 

L'articolo 172, paragrafo 3, deve essere interpretato nel senso che una situazione di parità di voti su una proposta di raccomandazione di non intervenire in un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, non significhi l'adozione di una raccomandazione di intervenire. In tal caso, si considera che la commissione responsabile non si sia espressa al riguardo.

 

Emendamento 194

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 173

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 173

soppresso

Basi della votazione

 

1.    La votazione sulle relazioni si svolge sulla base di una raccomandazione della commissione competente per il merito. La commissione può delegare tale compito al suo presidente e al relatore.

 

2.    La commissione può raccomandare di votare sull'insieme degli emendamenti o su singoli emendamenti in blocco, di approvarli o respingerli oppure di dichiararne la nullità.

 

Essa può anche proporre emendamenti di compromesso.

 

3.    Qualora essa proponga una votazione in blocco, si vota dapprima, e in blocco, sugli emendamenti in questione.

 

4.    Qualora la commissione proponga un emendamento di compromesso, su di esso si vota prioritariamente.

 

5.    Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente.

 

6.    Per una votazione in blocco o su un emendamento di compromesso non è consentita la votazione per parti separate.

 

Emendamento 195

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 174

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 174

Articolo 174

Ordine di votazione degli emendamenti

Ordine di votazione degli emendamenti

1.   Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo.

1.   Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo.

2.   Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono la stessa parte di testo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, non sia stata richiesta una votazione distinta.

2.   Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono la stessa parte di testo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, non sia stata richiesta una votazione distinta.

3.   Il Presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta.

3.    Tuttavia, se ritiene che ciò possa facilitare la votazione, il Presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta.

Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti sullo stesso punto decadono.

Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti presentati sulla stessa parte di testo decadono.

4.    In via eccezionale, su proposta del Presidente, possono essere posti in votazione emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti.

 

Ai sensi dell'articolo 170, paragrafo 3, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. Nel caso di un emendamento di compromesso presentato dopo la chiusura della discussione, in conformità del presente paragrafo, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità assicurandosi di volta in volta che tale emendamento abbia carattere di compromesso.

 

Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi.

 

 

4 bis.     Qualora siano posti in votazione emendamenti di compromesso, su di essi si vota prioritariamente.

 

4 ter.     Per una votazione su un emendamento di compromesso non è consentita la votazione per parti separate.

5.   Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti a un testo che forma oggetto della relazione, il Presidente li pone in votazione in blocco, a meno che un gruppo politico o almeno quaranta deputati non abbiano chiesto una votazione distinta o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti.

5.   Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti a un testo che forma oggetto della relazione, il Presidente li pone in votazione in blocco, a meno che , su punti specifici, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate, o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti concorrenti .

6.   Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari. In tal caso, segue la procedura di cui al paragrafo 5. Gli autori di emendamenti complementari possono proporne la votazione in blocco.

6.   Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari , a meno che un gruppo politico o almeno quaranta deputati non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate . Anche gli autori di emendamenti complementari possono proporne la votazione in blocco.

7.   Il Presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

7.   Il Presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale.

Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale.

8.   Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono posti in votazione come un unico emendamento.

8.   Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono posti in votazione come un unico emendamento.

 

8 bis.     Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente.

Emendamento 196

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 175

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 175

Articolo 175

Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula

Filtraggio in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula

Qualora gli emendamenti e le richieste di votazione distinta o per parti separate presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente , può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminare detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula.

Qualora gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate concernenti un testo presentato da una commissione che dovrà essere esaminato in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente di tale commissione, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per votare ciascuno di detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da almeno un terzo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula.

Emendamento 197

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 176

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 176

Articolo 176

Votazione per parti separate

Votazione per parti separate

1.   Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

1.   Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

2.   La richiesta deve essere presentata la sera precedente la votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta.

2.   La richiesta deve essere presentata al più tardi la sera precedente la votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta.

Emendamenti 198 e 347

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 178

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 178

Articolo 178

Votazione

Votazione

1.   Il Parlamento vota di norma per alzata di mano.

1.   Il Parlamento vota di norma per alzata di mano.

 

Tuttavia, il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.

 

1 bis.     Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

 

1 ter.     Per l'approvazione o la reiezione di un testo entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro, salvo nei casi in cui i trattati prevedano una maggioranza specifica.

2.   Qualora il Presidente decida che il risultato è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.

2.   Qualora il Presidente decida che il risultato di una votazione per alzata di mano è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.

 

2 bis.     Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione.

3.   Il risultato della votazione è registrato.

3.   Il risultato della votazione è registrato.

Emendamento 199

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 179

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 179

Articolo 179

Votazione finale

Votazione finale

Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti si svolge per appello nominale unicamente sulla base di una richiesta in tal senso presentata a norma dell'articolo 180.

Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafo 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 179 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

Le disposizioni di cui all'articolo 179 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

Emendamento 200

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 179 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 179 bis

 

Parità di voti

 

1.    In caso di parità di voti in una votazione a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, lettere b) o d), l'insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 3 e 9.

 

2.    In caso di parità di voti su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell'articolo 176, il testo si considera approvato.

 

3.    In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti.

 

L'articolo 179 bis, paragrafo 3, deve essere interpretato nel senso che una situazione di parità di voti su una proposta di raccomandazione di non intervenire in un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, non significhi l'adozione di una raccomandazione in base alla quale il Parlamento dovrebbe intervenire in tale procedimento. In tal caso, si considera che la commissione competente non si sia espressa al riguardo.

 

Il Presidente può prendere parte alle votazioni, ma il suo voto non è preponderante.

 

(Gli ultimi due commi vanno inseriti come interpretazione)

Emendamento 201

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 180

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 180

Articolo 180

Votazione per appello nominale

Votazione per appello nominale

1.   Oltre ai casi previsti agli articoli 118, paragrafo 5, 119, paragrafo 5 e 179 , la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

1.   Oltre ai casi previsti dal presente regolamento , la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto al più tardi la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

Le disposizioni di cui all'articolo 180 , paragrafo 1, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

Le disposizioni di cui all'articolo 180 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

 

1 bis.     Ciascun gruppo politico può presentare non più di cento richieste di votazioni per appello nominale per tornata.

2.   La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica. Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si può procedere all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il Presidente è chiamato per ultimo a votare.

2.   La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica.

 

Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si può procedere all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il Presidente è chiamato per ultimo a votare. Il voto viene espresso oralmente dicendo «sì», «no» o «astensione».

Il voto ha luogo ad alta voce e si esprime con «sì», «no» o «astensione». Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro. Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione.

 

Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato.

2 bis.    Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato.

Emendamento 202

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 180 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 180 bis

 

Votazione a scrutinio segreto

 

1.    Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

 

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di candidati di cui è stata presentata la candidatura.

 

2.    La votazione ha luogo a scrutinio segreto nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.

 

3.    Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.

 

4.    Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.

 

Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

 

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati nel processo verbale della seduta nel corso della quale la votazione ha avuto luogo.

Emendamento 203

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 181

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 181

Articolo 181

Votazione elettronica

Ricorso al sistema di votazione elettronico

1.    Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico per tutte le votazioni previste agli articoli 178, 180 e 182.

 

Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a norma degli articoli 178, 180, paragrafo 2, e 182.

 

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

1.   Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

2.   In caso di votazione mediante sistema elettronico, è registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

2.    A meno che non si tratti di una votazione per appello nominale, in caso di votazione mediante sistema elettronico, è registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 1, è registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

 

3.    La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo 180, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per verificare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al paragrafo 1.

 

 

3 bis.     Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico per verificare una soglia.

Emendamento 204

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 182

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 182

soppresso

Votazione a scrutinio segreto

 

1.    Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 199, paragrafo 1, e dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

 

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è stata presentata la candidatura.

 

2.    La votazione può aver luogo a scrutinio segreto nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.

 

Nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento presenti la richiesta di tenere una votazione a scrutinio segreto prima dell'inizio della votazione, il Parlamento è tenuto a procedere a tale votazione.

 

3.    Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.

 

4.    Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.

 

Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

 

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa.

 

Emendamento 205

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 182 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 182 bis

 

Contestazione della votazione

 

1.    I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura.

 

2.    Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.

 

3.    Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile.

Emendamento 206

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 183

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 183

Articolo 183

Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto

1.   Allorché la discussione generale è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto o una dichiarazione scritta di non oltre 200 parole sulla votazione finale. La dichiarazione è inserita nel resoconto integrale delle discussioni .

1.   Allorché la votazione è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto sulla votazione unica e/o finale in relazione a un punto sottoposto al Parlamento . Ciascun deputato non può rilasciare più di tre dichiarazioni di voto orali per tornata.

 

I deputati possono rilasciare su tale votazione una dichiarazione di voto scritta di non oltre 200 parole. La dichiarazione è pubblicata sulla pagina dei deputati sul sito internet del Parlamento .

Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di durata non superiore a due minuti.

Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di durata non superiore a due minuti.

Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione.

Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione sul primo punto .

Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione finale per qualsiasi argomento sottoposto al Parlamento. Ai fini del presente articolo l'espressione «votazione finale» non si riferisce al tipo di votazione, ma all'ultima votazione su un punto qualsiasi.

Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione unica e/o finale per qualsiasi punto sottoposto al Parlamento. Ai fini del presente articolo l'espressione «votazione finale» non si riferisce al tipo di votazione, ma all'ultima votazione su un punto qualsiasi.

2.   Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni su questioni procedurali.

2.   Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni a scrutinio segreto o di votazioni su questioni procedurali.

3.   Qualora una proposta di atto legislativo o una relazione siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento a norma dell'articolo 150 del regolamento , i deputati possono rilasciare dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1.

3.   Qualora un punto sia iscritto all'ordine del giorno del Parlamento senza emendamenti o senza discussione , i deputati possono rilasciare solo dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1.

Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il testo posto in votazione .

Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il punto sottoposto al Parlamento .

Emendamento 207

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 184

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 184

soppresso

Contestazione della votazione

 

1.    Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

 

2.    Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

 

3.    I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura.

 

4.    Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.

 

5.    Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile.

 

Emendamento 208

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo VII — capitolo 6 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 6

CAPITOLO 6

INTERVENTI SULLA PROCEDURA

RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA

Emendamento 209

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 185

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 185

Articolo 185

Mozioni di procedura

Mozioni di procedura

1.   Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di:

1.   Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di:

a)

porre una questione pregiudiziale (articolo 187),

a)

porre una questione pregiudiziale (articolo 187),

b)

chiedere il rinvio in commissione (articolo 188),

b)

chiedere il rinvio in commissione (articolo 188),

c)

chiedere la chiusura della discussione (articolo 189),

c)

chiedere la chiusura della discussione (articolo 189),

d)

chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 190),

d)

chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 190),

e)

chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 191).

e)

chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 191).

Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore a favore e uno contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.

Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.

2.   Il tempo di parola non può superare un minuto.

2.   Il tempo di parola non può superare un minuto.

Emendamento 210

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 186

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 186

Articolo 184 bis

Richiamo al regolamento

Richiamo al regolamento

1.   La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce.

1.   La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce.

2.   Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra.

2.   Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra , così come sulle mozioni di procedura .

3.   Il tempo di parola non può superare un minuto.

3.   Il tempo di parola non può superare un minuto.

4.   Sul richiamo al regolamento il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

4.   Sul richiamo al regolamento il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

5.   In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il Presidente può dichiarare che la sua decisione sarà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente.

5.   In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il Presidente può dichiarare che la sua decisione sarà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente.

Una richiesta d'intervento per richiamo al regolamento deve riferirsi al punto in esame dell'ordine del giorno. Il Presidente può dar luogo ad una richiesta di intervento che riguardi un altro tema, ad un momento opportuno, per esempio non appena concluso l'esame del punto dell'ordine del giorno in questione ovvero prima della sospensione della seduta.

Una richiesta d'intervento per richiamo al regolamento deve riferirsi al punto in esame dell'ordine del giorno. Il Presidente può dar luogo ad una richiesta di intervento che riguardi un altro tema, ad un momento opportuno, per esempio non appena concluso l'esame del punto dell'ordine del giorno in questione ovvero prima della sospensione della seduta.

 

(L'articolo quale modificato viene spostato prima dell'articolo 185)

Emendamento 211

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 187

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 187

Articolo 187

Questione pregiudiziale

Questione pregiudiziale

1.   All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno può essere proposto il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

1.   All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno , un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

L'intenzione di sollevare una questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

L'intenzione di sollevare una questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2.   Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.

2.   Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.

Emendamento 212

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 188

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 188

Articolo 188

Rinvio in commissione

Rinvio in commissione

1.   Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione.

1.   Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione.

L'intenzione di chiedere il rinvio in commissione è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

L'intenzione di chiedere il rinvio in commissione è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2.   Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

2.   Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

3.   La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura.

3.   La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura.

4.   Il rinvio in commissione interrompe il dibattito sul punto in esame .

4.   Il rinvio in commissione interrompe l'esame del punto.

5.   Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.

5.   Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.

Emendamento 213

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 190

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 190

Articolo 190

Aggiornamento della discussione e della votazione

Aggiornamento della discussione o della votazione

1.   All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre che la discussione sia aggiornata fino a un momento stabilito. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

1.   All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre che la discussione sia aggiornata fino a un momento stabilito. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2.   Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito.

2.   Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito.

3.   Nel caso in cui la proposta sia respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

3.   Nel caso in cui la proposta sia respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

4.   Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporne l'aggiornamento. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

4.   Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporne l'aggiornamento. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

Qualora il Parlamento decida di aggiornare una discussione a una tornata successiva, la decisione deve indicare la tornata all'ordine del giorno della quale la discussione deve essere iscritta, fermo restando che l'ordine del giorno di tale tornata è stabilito in conformità degli articoli 149 e 152.

 

Emendamento 214

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 191

Articolo 191

Sospensione o chiusura della seduta

Sospensione o chiusura della seduta

Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del Presidente o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente.

Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del Presidente o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente.

Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la procedura di voto su tale richiesta deve essere avviata senza indebiti ritardi. È opportuno utilizzare i sistemi abitualmente usati per annunciare le votazioni in Aula e, conformemente alla prassi vigente, occorre dare ai deputati il tempo necessario per raggiungere l'emiciclo.

Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la procedura di voto su tale richiesta deve essere avviata senza indebiti ritardi. È opportuno utilizzare i sistemi abitualmente usati per annunciare le votazioni in Aula e, conformemente alla prassi vigente, occorre dare ai deputati il tempo necessario per raggiungere l'emiciclo.

Pertanto, per analogia con l'articolo 152 , paragrafo 2, secondo comma, se la richiesta è stata respinta, non può essere presentata una nuova richiesta dello stesso tipo durante la medesima giornata. Conformemente all' interpretazione dell' articolo 22, paragrafo 1 , il Presidente ha facoltà di porre fine al ricorso eccessivo alla presentazione di richieste a norma del presente articolo.

Pertanto, per analogia con l'articolo 149 bis , paragrafo 2, secondo comma, se la richiesta è stata respinta, non può essere presentata una nuova richiesta dello stesso tipo durante la medesima giornata. Conformemente all'articolo 164 bis , il Presidente ha facoltà di porre fine al ricorso eccessivo alla presentazione di richieste a norma del presente articolo.

Emendamento 215

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 192

Articolo 192

Processo verbale

Processo verbale

1.   Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori e le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori , è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

1.   Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori , i nomi degli oratori e le decisioni del Parlamento , incluso il risultato delle votazioni sugli emendamenti , è messo a disposizione almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

Nell'ambito delle procedure legislative, sono considerate decisioni, ai sensi della presente disposizione, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, o della posizione del Consiglio a norma dell'articolo 68, paragrafo 3.

 

 

1 bis.     Un elenco dei documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia è pubblicato nel processo verbale.

2.   All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

2.   All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

3.   Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

3.   Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

4.   Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del Segretario generale, è depositato negli archivi del Parlamento. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del Segretario generale, è depositato negli archivi del Parlamento. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 216

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 194

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 194

Articolo 194

Resoconto integrale

Resoconto integrale

1.   Per ogni seduta è redatto un resoconto integrale delle discussioni nella forma di un documento multilingue in cui tutti i contributi orali figurano in lingua originale.

1.   Per ogni seduta è redatto un resoconto integrale delle discussioni nella forma di un documento multilingue in cui tutti i contributi orali figurano nella lingua originale ufficiale .

 

1 bis.     Il Presidente, fatti salvi gli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato.

2.   Gli oratori possono apportare correzioni al testo integrale dei loro contributi orali entro cinque giorni lavorativi. Le correzioni sono trasmesse al segretariato entro tale termine.

2.   Gli oratori possono apportare correzioni al testo integrale dei loro contributi orali entro cinque giorni lavorativi. Le correzioni sono trasmesse al segretariato entro tale termine.

3.   Il resoconto integrale multilingue è pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conservato negli archivi del Parlamento.

3.   Il resoconto integrale multilingue è pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conservato negli archivi del Parlamento.

4.   Su richiesta di un deputato è effettuata la traduzione di un estratto del resoconto integrale in una qualsiasi lingua ufficiale. Se necessario, la traduzione è fornita in tempi brevi.

4.   Su richiesta di un deputato è effettuata la traduzione di un estratto del resoconto integrale in una qualsiasi lingua ufficiale. Se necessario, la traduzione è fornita in tempi brevi.

Emendamento 217

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 195

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 195

Articolo 195

Registrazione audiovisiva delle discussioni

Registrazione audiovisiva delle discussioni

1.   Le discussioni del Parlamento nelle lingue in cui si svolgono, come anche le registrazioni audiovisive multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive sono trasmesse in tempo reale sul sito internet del Parlamento.

1.   Le discussioni del Parlamento nelle lingue in cui si svolgono, come anche le registrazioni audiovisive multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive sono trasmesse in tempo reale sul sito internet del Parlamento.

2.   Dopo ogni seduta sono prodotte e rese immediatamente accessibili sul sito internet del Parlamento una registrazione audiovisiva indicizzata delle discussioni nelle lingue in cui si svolgono, come anche le audioregistrazioni multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive. Le registrazioni rimangono accessibili durante tutta la legislatura in corso e quella successiva, dopo di che sono conservate negli archivi del Parlamento. La registrazione audiovisiva è collegata al resoconto integrale multilingue delle discussioni non appena è reso disponibile.

2.   Dopo ogni seduta sono prodotte e rese immediatamente accessibili sul sito internet del Parlamento una registrazione audiovisiva indicizzata delle discussioni nelle lingue in cui si svolgono, come anche le audioregistrazioni multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive. Le registrazioni rimangono accessibili per il resto della legislatura e  durante quella successiva, dopo di che sono conservate negli archivi del Parlamento. La registrazione audiovisiva è collegata al resoconto integrale multilingue delle discussioni non appena è reso disponibile.

Emendamento 218

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo VIII — capitolo 1 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

COMMISSIONI – COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

COMMISSIONI

Emendamento 219

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 196

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 196

Articolo 196

Costituzione delle commissioni permanenti

Costituzione delle commissioni permanenti

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti , le cui attribuzioni sono fissate in un allegato al presente regolamento (22). L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti . Le loro attribuzioni sono stabilite in un allegato al presente regolamento (22) , adottato a maggioranza dei voti espressi . La nomina dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere fissate in un momento diverso da quello della loro costituzione.

Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere stabilite in un momento diverso da quello della loro costituzione.

Emendamento 220

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 197

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 197

Articolo 197

Costituzione delle commissioni speciali

Commissioni speciali

Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione ; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza .

1.   Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione numerica e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione.

Poiché le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni speciali sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.

 

 

1 bis.     Il mandato delle commissioni speciali non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. Salvo ove diversamente stabilito nella decisione del Parlamento che costituisce la commissione speciale, il mandato di quest'ultima ha inizio alla data della sua riunione costitutiva.

 

1 ter.     Le commissioni speciali non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

Emendamenti 221 e 307

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 198

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 198

Articolo 198

Commissioni di inchiesta

Commissioni di inchiesta

1.   Il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione del diritto dell'Unione o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione dell'Unione risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione dell'Unione conferisce il mandato di applicare quest'ultima.

1.    Conformemente all'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 2 della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo, il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione dell'Unione conferisce il mandato di applicare quest'ultima.

La decisione di costituire una commissione di inchiesta è pubblicata entro un mese nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Parlamento prende inoltre tutte le misure necessarie per diffondere questa decisione quanto più ampiamente possibile.

 

 

Non possono essere emendati né l'oggetto dell'indagine quale definito da un quarto dei membri del Parlamento né il periodo fissato al paragrafo 10.

 

1 bis.     La decisione di costituire una commissione di inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro un mese dalla sua adozione.

2.   Le modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, allegata al presente regolamento  (23).

2.   Le modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA .

3.   La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione , conformemente al disposto dell'articolo 199 .

3.   La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione numerica .

4.    La commissione di inchiesta conclude i propri lavori, con la presentazione di una relazione, entro un termine massimo di dodici mesi. A due riprese il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi.

 

In seno alla commissione hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i supplenti permanenti.

 

 

4 bis.     Le commissioni di inchiesta non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

 

4 ter.     In qualsiasi fase dei lavori di una commissione di inchiesta, hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.

5.   La commissione di inchiesta elegge il proprio presidente e  due vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi devono poi riferirle in modo circostanziato.

5.   La commissione di inchiesta elegge il proprio presidente e  i vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi devono poi riferirle in modo circostanziato.

Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, l'ufficio di presidenza esercita , in casi di emergenza o necessità, i poteri della commissione, con riserva di ratifica nella riunione successiva.

5 bis.    Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, i coordinatori esercitano , in casi di emergenza o necessità, i poteri della commissione, con riserva di ratifica nella riunione successiva.

6.    Qualora una commissione di inchiesta ritenga che un suo diritto non sia stato rispettato, propone al Presidente del Parlamento di prendere le opportune iniziative.

 

7.    La commissione di inchiesta può rivolgersi alle istituzioni o persone di cui all'articolo 3 della decisione menzionata al paragrafo 2 in vista dello svolgimento di audizioni o per ottenere documenti.

 

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri e dei dipendenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione sono a carico di questi ultimi. Le spese di viaggio e di soggiorno delle altre persone che depongono dinanzi a una commissione di inchiesta sono rimborsate dal Parlamento secondo le modalità previste per le audizioni di esperti.

 

Nel corso di un'audizione dinanzi a una commissione di inchiesta qualunque persona chiamata a testimoniare può invocare i diritti di cui disporrebbe in quanto testimone dinanzi a un organo giurisdizionale del suo Stato di origine e deve essere informata di tali diritti prima di deporre.

 

Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione di inchiesta si attiene all'articolo 158. Tuttavia, l'ufficio di presidenza della commissione:

7.   Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione di inchiesta si attiene all'articolo 158. Tuttavia, l'ufficio di presidenza della commissione:

può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza;

può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza;

decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.

decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.

8.    Il presidente della commissione di inchiesta, insieme all'ufficio di presidenza, prende cura dell'osservanza della segretezza o riservatezza dei lavori, avvertendone per tempo i membri.

 

Egli ricorda inoltre espressamente le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della summenzionata decisione. Si applica l'allegato VII, parte A, del regolamento.

 

9.    L'esame dei documenti trasmessi sotto vincolo di segretezza o di riservatezza avviene attraverso dispositivi tecnici che garantiscono l'accesso personale ed esclusivo a questi documenti da parte dei deputati incaricati dell'esame. I deputati in questione si impegnano solennemente a non consentire ad alcun altro l'accesso a informazioni riservate o confidenziali, ai sensi del presente articolo, e a servirsene esclusivamente nell'elaborazione della loro relazione per la commissione di inchiesta. Le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate.

 

 

9 bis.     Qualora le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione suggeriscano eventuali responsabilità di un organo o di un'autorità di uno Stato membro, la commissione di inchiesta può chiedere al parlamento dello Stato membro interessato di collaborare all'indagine.

10.    Al termine dei lavori la commissione di inchiesta presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi , corredata, se del caso, di pareri di minoranza alle condizioni previste all'articolo 56. La relazione è pubblicata.

10.   La commissione di inchiesta conclude i propri lavori presentando al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua riunione costitutiva. Per due volte il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi. Se del caso, la relazione può essere corredata di pareri di minoranza alle condizioni previste all'articolo 56. La relazione è pubblicata.

Su richiesta della commissione di inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa.

Su richiesta della commissione di inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa.

La commissione di inchiesta può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi dell'Unione europea o degli Stati membri.

10 bis.    La commissione di inchiesta può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi dell'Unione europea o degli Stati membri.

11.   Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente a norma dell'allegato VI del regolamento di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione di inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.

11.   Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente a norma dell'allegato VI del regolamento di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione di inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.

Può essere emendata, a norma dell'articolo 199, paragrafo 2, solo la proposta della Conferenza dei presidenti sulla composizione di una commissione di inchiesta (paragrafo 3).

 

Non possono essere emendati l'oggetto dell'indagine così come definito da un quarto dei membri del Parlamento (paragrafo 3) né il periodo fissato al paragrafo 4.

 

 

 

(Il paragrafo 1, secondo comma, è inserito come interpretazione)

Emendamento 222

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 199

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 199

Articolo 199

Composizione delle commissioni

Composizione delle commissioni

1.    L'elezione dei membri delle commissioni e delle commissioni di inchiesta ha luogo su designazione da parte dei gruppi e  dei deputati non iscritti. La Conferenza dei presidenti presenta proposte al Parlamento . La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento .

1.    I membri delle commissioni , delle commissioni speciali e delle commissioni di inchiesta sono nominati dai gruppi politici dai deputati non iscritti.

 

La Conferenza dei presidenti fissa il termine entro il quale i gruppi politici e i deputati non iscritti devono comunicare le nomine al Presidente, che le annuncia quindi in Aula .

Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo i seggi occupati nelle commissioni parlamentari. Tuttavia, se a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo l'equa rappresentanza degli orientamenti politici nell'ambito di una commissione risulta alterata, la Conferenza dei presidenti deve presentare nuove proposte per la composizione di tale commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, fatti salvi i diritti del deputato in questione.

 

La ripartizione proporzionale tra i gruppi politici dei seggi in seno ad una commissione non deve discostarsi dal numero intero più appropriato. Se un gruppo decide di non occupare seggi in seno a una commissione, i seggi in questione restano vacanti e le dimensioni della commissione sono ridotte del numero corrispondente. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.

 

 

1 bis.     La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento. La ripartizione dei seggi tra i gruppi politici in seno a una commissione deve corrispondere al numero intero più vicino arrotondato per eccesso o per difetto rispetto al risultato del calcolo proporzionale.

 

Qualora i gruppi politici non raggiungano un accordo sulla ripartizione proporzionale in seno a una o più commissioni, la decisione è presa dalla Conferenza dei presidenti.

 

1 ter.     Se un gruppo politico decide di non occupare seggi in seno a una commissione, oppure non nomina i suoi membri entro il termine fissato dalla Conferenza dei presidenti, i seggi in questione restano vacanti. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.

 

1 quater.     Se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo politico, la ripartizione proporzionale dei seggi in seno a una commissione, quale definita al paragrafo 1 bis, risulta alterata, e se i gruppi politici non raggiungono un accordo che garantisca il rispetto dei principi ivi stabiliti, la Conferenza dei presidenti adotta le decisioni necessarie.

 

1 quinquies.     Le modifiche decise relativamente alle nomine da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti sono comunicate al Presidente, che ne informa il Parlamento al più tardi all'inizio della seduta successiva. Queste decisioni prendono effetto il giorno dell'annuncio.

 

1 sexies.     I gruppi politici e i deputati non iscritti possono nominare per ciascuna commissione un numero di supplenti non superiore al numero dei membri titolari che il gruppo politico o i deputati non iscritti hanno facoltà di nominare in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne è informato. I supplenti hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione, di prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, di partecipare alla votazione.

 

1 septies.     Il membro titolare può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico ovvero, qualora il membro titolare sia un deputato non iscritto, da un altro deputato non iscritto con diritto di voto. Il presidente della commissione interessata ne è informato entro l'inizio della votazione.

 

La comunicazione preventiva prevista all'ultima frase del paragrafo 1 septies deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

2.    Ogni emendamento alle proposte della Conferenza dei presidenti deve essere presentato, per essere ricevibile, da almeno quaranta deputati. Il Parlamento si pronuncia su tali emendamenti mediante scrutinio segreto.

 

3.    Sono considerati eletti i deputati figuranti nelle proposte della Conferenza dei presidenti nella forma eventualmente modificata sulla base del paragrafo 2.

 

4.    Qualora un gruppo politico ometta di presentare candidati per una commissione di inchiesta, conformemente al paragrafo 1, entro la scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti, quest'ultima sottopone alla ratifica dell'Assemblea soltanto i nomi notificatile entro tale scadenza.

 

5.    La sostituzione dei membri delle commissioni, allorché si siano resi vacanti dei seggi, può essere decisa provvisoriamente dalla Conferenza dei presidenti, d'accordo con i deputati da designare e tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

 

6.    Tali modifiche sono sottoposte alla ratifica del Parlamento nella seduta successiva.

 

 

Conformemente al presente articolo:

 

la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione dipende unicamente dall'appartenenza a un determinato gruppo politico;

 

quando viene modificato il numero dei membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo dei membri supplenti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;

 

quando un deputato cambia gruppo politico, non può conservare la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione assegnatagli dal suo gruppo di origine;

 

in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto da un collega appartenente a un altro gruppo politico.

 

(Gli ultimi due commi dell'articolo vanno inseriti come interpretazione)

Emendamento 223

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 200

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 200

soppresso

Membri supplenti

 

1.    I gruppi politici e i deputati non iscritti possono designare per ciascuna commissione un numero di supplenti permanenti pari al numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi (e i deputati non iscritti) in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne deve essere informato. I supplenti permanenti hanno diritto a partecipare alle riunioni della commissione, a prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, a partecipare alla votazione.

 

In caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione, ha diritto a partecipare alla votazione in sua vece e a titolo temporaneo un membro supplente dello stesso gruppo politico, fino alla sostituzione provvisoria del membro titolare in conformità dell'articolo 199, paragrafo 5, o, in mancanza di tale sostituzione provvisoria, fino alla nomina di un nuovo membro titolare. Tale diritto si basa sulla decisione del Parlamento relativa alla composizione numerica della commissione e mira a garantire che possa partecipare alla votazione un numero di membri del gruppo politico interessato pari a quello esistente prima della vacanza del seggio.

 

2.    Il membro titolare di una commissione può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti permanenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico con diritto di voto. Il nome di questo sostituto deve essere comunicato al presidente della commissione interessata prima dell'inizio della votazione.

 

Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, ai deputati non iscritti.

 

La comunicazione preventiva prevista all'ultima frase del paragrafo 2, ultima frase, deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

 

* * *

 

Il disposto del presente articolo si articola intorno a due elementi chiaramente fissati da detto testo:

 

un gruppo politico non può avere in una commissione un numero di membri sostituti permanenti superiore a quello dei membri titolari;

 

soltanto i gruppi politici hanno la facoltà di designare membri sostituti permanenti, alla sola condizione di informarne il Presidente.

 

In conclusione:

 

la qualità di sostituto permanente dipende unicamente dall'appartenenza a un gruppo determinato;

 

quando viene modificato il numero di membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo di membri sostituti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;

 

quando un membro cambia di gruppo politico, non può conservare il mandato di sostituto permanente assegnatogli dal suo gruppo d'origine;

 

in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto di un collega appartenente a un altro gruppo politico.

 

Emendamento 224

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 201

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 201

Articolo 201

Attribuzioni delle commissioni

Attribuzioni delle commissioni

1.   Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un'interruzione della sessione, dal Presidente a nome della Conferenza dei presidenti. Le attribuzioni delle commissioni speciali e delle commissioni di inchiesta sono fissate al momento della loro costituzione; tali commissioni non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

1.   Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un'interruzione della sessione, dal Presidente a nome della Conferenza dei presidenti.

(Cfr. interpretazione dell'articolo 197).

 

2.    Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza è sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione.

 

La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane in base a una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata approvata.

 

I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 54.

 

3.   Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, si designa una commissione competente per il merito e le altre competenti per parere.

3.   Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, si designa una commissione competente per il merito e le altre competenti per parere.

Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che , in casi motivati, non venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.

Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che non venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.

4.   Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all'esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione.

4.   Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all'esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione congiuntamente, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 55 .

5.   Previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione.

5.   Previo accordo degli organi competenti del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione.

Emendamento 225

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 201 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 201 bis

 

Questioni di competenza

 

1.    Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare un punto, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, la questione della competenza è sottoposta alla Conferenza dei presidenti di commissione entro quattro settimane dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione.

 

2.    La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane dalla data in cui le viene sottoposta la questione sulla base di una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione si considera approvata.

 

3.    I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 54.

Emendamento 226

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 202

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 202

soppresso

Commissione incaricata della verifica dei poteri

 

Tra le commissioni costituite in base alle condizioni previste dal presente regolamento, una commissione è incaricata della verifica dei poteri e della preparazione delle decisioni sulle contestazioni elettorali.

 

Emendamento 227

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 203

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 203

Articolo 203

Sottocommissioni

Sottocommissioni

1.    Su autorizzazione preventiva dalla Conferenza dei presidenti, ogni commissione permanente o speciale può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi dell'articolo 199 e la competenza. Le sottocommissioni riferiscono alla commissione che le ha costituite .

1.    Le sottocommissioni possono essere costituite a norma dell'articolo 196. Inoltre, ogni commissione permanente o speciale può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori e su autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti , una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'articolo 199, e la competenza , che ricade entro gli ambiti di competenza della commissione principale . Le sottocommissioni riferiscono alla rispettiva commissione principale .

2.   La procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.

2.    Salvo diversamente specificato nel presente regolamento, la procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.

 

2 bis.     I membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale.

3.   I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni.

3.   I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni.

4.    L'applicazione del disposto del presente articolo deve garantire il nesso di dipendenza tra una sottocommissione e la commissione all'interno della quale essa è stata costituita. A tal fine, tutti i membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale.

 

 

4 bis.     Il presidente della commissione principale può associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dei coordinatori o permettere loro di presiedere, in seno alla commissione principale, i dibattiti concernenti questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, a condizione che tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'ufficio di presidenza della commissione per esame e approvazione.

Emendamento 228

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 204

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 204

Articolo 204

Uffici di presidenza delle commissioni

Uffici di presidenza delle commissioni

1.   Nella prima riunione di una commissione successiva all'elezione dei suoi membri in conformità dell'articolo 199 la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

1.   Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 199 la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l'ufficio di presidenza sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti siano originari dello stesso Stato membro.

Soltanto i membri titolari di una commissione, eletti in conformità dell'articolo 199, possono essere eletti all'ufficio di presidenza di quest'ultima.

 

2.   Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione può avvenire per acclamazione.

2.   Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione avviene per acclamazione. Tuttavia, in caso di più candidature a un determinato turno, o se almeno un sesto dei membri della commissione ha richiesto la votazione, l'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

In caso contrario o su richiesta di almeno un sesto dei membri della commissione, l'elezione si svolge a scrutinio segreto.

 

In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, compresi i voti favorevoli e contrari.

In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, compresi i voti favorevoli e contrari.

In caso di più candidature al primo turno , l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi , come stabilito al comma precedente . Al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

In caso di più candidature l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi al primo turno . Al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

In caso sia necessario procedere a un secondo scrutinio, possono essere presentate nuove candidature.

 

Questa disposizione non impedisce, anzi consente, al presidente della commissione principale di associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'ufficio di presidenza o di permettere loro di presiedere il dibattito concernente questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, qualora tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'ufficio di presidenza nel suo complesso e supportato consensualmente da esso.

 

 

2 bis.     Si applicano mutatis mutandis alle commissioni i seguenti articoli relativi alle cariche: articolo 14 (Presidente provvisorio), articolo 15 (Candidature e disposizioni generali), articolo 16 (Elezione del Presidente — Allocuzione inaugurale), articolo 19 (Durata delle cariche) e articolo 20 (Vacanza).

Emendamento 229

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 205

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 205

Articolo 205

Coordinatori di commissione e relatori ombra

Coordinatori di commissione

1.   I gruppi politici possono designare uno dei loro membri come coordinatore.

1.   I gruppi politici possono designare in ogni commissione uno dei loro membri come coordinatore.

2.   I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, pareri o emendamenti. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. I coordinatori si impegnano a trovare un consenso. Quando non sia possibile ottenerlo , essi possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi.

2.   I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, proposte di risoluzione, pareri o emendamenti.

 

I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo.

 

Quando non sia possibile raggiungere un consenso , i coordinatori possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi politici .

 

Il presidente comunica alla commissione tutte le decisioni e le raccomandazioni dei coordinatori, che si considerano approvate in assenza di contestazioni e che sono debitamente menzionate nel processo verbale della riunione della commissione.

3.    I coordinatori di commissione sono convocati dal presidente della loro commissione per preparare l'organizzazione delle audizioni dei commissari designati. A seguito di tali audizioni, i coordinatori si riuniscono per valutare i candidati in conformità della procedura di cui all'allegato XVI.

 

4.    I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare decidere di coinvolgere i relatori ombra nella ricerca di un accordo con il Consiglio nelle procedure legislative ordinarie.

 

I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell'articolo 32 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori.

I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell'articolo 32 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori.

Le riunioni dei coordinatori hanno come scopo quello di preparare le decisioni di una commissione e non possono sostituirsi alle riunioni di quest'ultima, salvo esplicita delega. Pertanto, le decisioni adottate alle riunioni dei coordinatori devono essere oggetto di una delega ex-ante. In mancanza di tale delega, i coordinatori possono approvare soltanto delle raccomandazioni per le quali è necessaria un'approvazione formale ex-post da parte della commissione.

 

In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all'informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori.

In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all'informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori.

Emendamento 230

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 205 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 205 bis

 

Relatori ombra

 

I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione.

Emendamento 231

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo VIII — capitolo 2 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

CAPITOLO 2

soppresso

COMMISSIONI — FUNZIONAMENTO

 

Emendamento 232

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 206

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 206

Articolo 206

Riunioni delle commissioni

Riunioni delle commissioni

1.   Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento.

1.   Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento.

 

Quando convoca la riunione, il presidente presenta il progetto di ordine del giorno. La commissione si pronuncia sull'ordine del giorno all'inizio della riunione.

2.   La Commissione e il Consiglio possono partecipare alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.

2.   La Commissione, il Consiglio e le altre istituzioni dell'Unione possono prendere la parola alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.

Altre persone possono essere invitate, con decisione speciale della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.

Altre persone possono essere invitate, con decisione della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.

Per analogia, la decisione di far partecipare alle riunioni della commissione gli assistenti dei membri è lasciata alla discrezione di ciascuna commissione.

 

Una commissione competente per il merito può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione.

Una commissione competente per il merito può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione.

Le commissioni competenti per parere possono, qualora lo desiderino, partecipare all'audizione.

 

Le disposizioni di questo paragrafo sono da interpretarsi in conformità del punto 50 dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea  (24) .

 

3.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 6, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati possono assistere alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte , ma non possono partecipare alle deliberazioni.

3.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 6, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati che assistono alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte non possono partecipare alle deliberazioni.

Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare ai suoi lavori in veste consultiva.

Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare alle sue riunioni in veste consultiva.

 

3 bis.     L'articolo 162, paragrafo 2, sulla ripartizione del tempo di parola si applica mutatis mutandis alle commissioni.

 

3 ter.     Quando è redatto un resoconto integrale, l'articolo 194, paragrafi 1 bis, 2 e 4, si applica mutatis mutandis.

 

Emendamento 233

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 207

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 207

Articolo 207

Processo verbale delle riunioni delle commissioni

Processo verbale delle riunioni delle commissioni

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa.

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è messo a disposizione di tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa. Emendamento

Emendamento 234

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 208

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 208

Articolo 208

Voto in sede di commissione

Voto in sede di commissione

1.    Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.

1.    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 4, relative alla seconda lettura, gli emendamenti o i progetti di proposte di reiezione presentati affinché siano esaminati in commissione sono sempre firmati da un membro titolare o da un membro supplente della commissione interessata, oppure cofirmati da almeno uno di tali membri .

2.   Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione .

2.   Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza dei suoi membri.

3.   Ogni votazione unica e/o finale in commissione su una relazione si svolge per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale.

3.   Ogni votazione unica e/o finale in commissione su una relazione o un parere si svolge per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafi 2 e 2 bis . La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale.

Le disposizioni di cui all'articolo 208, paragrafo 3, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

Le disposizioni di cui all'articolo 208, paragrafo 3, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

4.    Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante.

 

5.   Alla luce degli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso è fissata una nuova scadenza per gli emendamenti a questo progetto .

5.   Alla luce degli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso è fissata una nuova scadenza per gli emendamenti.

Emendamento 235

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 209

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 209

Articolo 209

Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione

Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 19, 20, da 38 a 48, 160, 162, paragrafo 2 e paragrafo 10, 165, 167, da 169 a 172, 174, 176, paragrafo 1, 177, 178, 181, 182, da 184 a 187, 190 e 191.

I seguenti articoli relativi alle votazioni e agli interventi sulla procedura si applicano mutatis mutandis alle commissioni: articolo 164 bis (Prevenzione delle pratiche ostruzionistiche), articolo 168 bis (Soglie), articolo 169 (Presentazione e svolgimento degli emendamenti), articolo 170 (Ricevibilità degli emendamenti), articolo 171 (Procedura di votazione), articolo 174 (Ordine di votazione degli emendamenti), articolo 176, paragrafo 1 (Votazione per parti separate), articolo 177 (Diritto di voto), articolo 178 (Votazione), articolo 179 bis (Parità di voti), articolo 180, paragrafi 2 e 2 bis (Votazione per appello nominale), articolo 180 bis (Votazione a scrutinio segreto), articolo 181 (Ricorso al sistema di votazione elettronico), articolo 182 bis (Contestazione della votazione), articolo 184 bis (Richiamo al regolamento), articolo 190 (Aggiornamento della discussione e della votazione) articolo 191 (Sospensione o chiusura della seduta) .

Emendamento 236

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 210 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 210 bis

 

Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione delle informazioni confidenziali ricevute dal Parlamento

 

1.    Quando il Parlamento ha l'obbligo giuridico di trattare le informazioni ricevute come informazioni confidenziali, il presidente della commissione competente applica d'ufficio la procedura di trattamento confidenziale prevista al paragrafo 3.

 

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, in assenza dell'obbligo giuridico di trattare le informazioni ricevute come informazioni confidenziali, qualsiasi commissione può, di sua iniziativa, applicare la procedura di trattamento confidenziale di cui al paragrafo 3 a un'informazione o a un documento indicati da uno dei suoi membri mediante una richiesta scritta od orale. In tal caso, per decidere l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale è necessario il voto della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

 

3.    Qualora il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, assistono alla riunione soltanto i membri della commissione nonché i funzionari e gli esperti precedentemente designati dal presidente, limitati allo stretto necessario.

 

I documenti sono distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine di quest'ultima. Essi sono numerati. Non si possono prendere appunti né fare fotocopie.

 

Il processo verbale della riunione non fornisce alcun dettaglio dell'esame del punto trattato secondo la procedura confidenziale. Soltanto la decisione, qualora venga presa, può figurare nel processo verbale.

 

4.    L'esame di casi di violazione del segreto può essere richiesto da tre membri della commissione che ha avviato la procedura di trattamento confidenziale. Tale richiesta può essere iscritta all'ordine del giorno della riunione di commissione successiva. A maggioranza dei suoi membri, la commissione può decidere di sottoporre la questione al Presidente per un ulteriore esame a norma degli articoli 11 e 166.

Emendamento 237

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 211

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 211

Articolo 211

Audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini

Audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini

1.   Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, il Presidente del Parlamento europeo, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

1.   Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, il Presidente del Parlamento europeo, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

a)

incarica la commissione legislativa competente per la questione, ai sensi dell'allegato VI, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata alla commissione legislativa ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento;

a)

incarica la commissione competente per la questione, ai sensi dell'allegato VI, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento;

b)

può, qualora due o più iniziative dei cittadini pubblicate nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

b)

può, qualora due o più iniziative dei cittadini pubblicate nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

2.   La commissione competente:

2.   La commissione competente:

a)

valuta se la Commissione ha ricevuto gli organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011;

a)

valuta se la Commissione ha ricevuto gli organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011;

b)

assicura, se necessario con il sostegno della Conferenza dei presidenti di commissione, che la Commissione sia debitamente coinvolta nell'organizzazione dell'audizione pubblica e che, in tale occasione, sia rappresentata a livello appropriato.

b)

assicura, se necessario con il sostegno della Conferenza dei presidenti di commissione, che la Commissione sia debitamente coinvolta nell'organizzazione dell'audizione pubblica e che, in tale occasione, sia rappresentata a livello appropriato.

3.   Il presidente della commissione competente convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011.

3.   Il presidente della commissione competente convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011.

4.   La commissione competente organizza l'audizione pubblica al Parlamento, se del caso congiuntamente ad altre istituzioni e organi dell'Unione europea che desiderino parteciparvi. Essa può invitare altre parti interessate a partecipare.

4.   La commissione competente organizza l'audizione pubblica al Parlamento, se del caso congiuntamente ad altre istituzioni e organi dell'Unione europea che desiderino parteciparvi. Essa può invitare altre parti interessate a partecipare.

La commissione competente invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 211/2011, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

La commissione competente invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 211/2011, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

5.   L'Ufficio di presidenza approva, secondo le modalità concordate con la Commissione, la regolamentazione relativa al rimborso delle spese sostenute.

5.   L'Ufficio di presidenza approva, secondo le modalità concordate con la Commissione, la regolamentazione relativa al rimborso delle spese sostenute.

6.   Il Presidente del Parlamento e il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione possono delegare i poteri loro conferiti a norma del presente articolo rispettivamente a un vicepresidente o a un altro presidente di commissione.

6.   Il Presidente del Parlamento e il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione possono delegare i poteri loro conferiti a norma del presente articolo rispettivamente a un vicepresidente o a un altro presidente di commissione.

7.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 54 o 55, dette disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche ad altre commissioni. Si applica altresì l'articolo 201.

7.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 54 o 55, dette disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche ad altre commissioni. Si applicano altresì gli articoli 201 e 201 bis .

L'articolo 25, paragrafo 9, non si applica alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini.

L'articolo 25, paragrafo 9, non si applica alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini.

 

7 bis.     Qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta di atto legislativo su un'iniziativa dei cittadini che le era stata correttamente presentata a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 entro un periodo di dodici mesi dalla formulazione di un parere favorevole all'iniziativa e dall'indicazione in una comunicazione dell'azione che intende intraprendere, la commissione competente può organizzare un'audizione in consultazione con gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini e, ove necessario, avviare la procedura di cui all'articolo 46 allo scopo di esercitare il diritto del Parlamento di chiedere alla Commissione di presentare una proposta adeguata.

Emendamento 238

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 212

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 212

Articolo 212

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari

1.   Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura.

1.   Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. La nomina dei membri delle delegazioni da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura.

2.    L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo dopo che i gruppi politici e i deputati non iscritti hanno presentato le candidature alla Conferenza dei presidenti . La Conferenza dei presidenti sottopone al Parlamento proposte che tengono conto, nella misura del possibile, di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici . È applicato l'articolo 199 , paragrafi 2, 3, 5 e 6 .

2.    I gruppi politici garantiscono, per quanto possibile, che gli Stati membri, le opinioni politiche e il genere siano rappresentati in modo equo . Non è possibile che più di un terzo dei membri della delegazione abbiano la stessa nazionalità . L'articolo 199 si applica mutatis mutandis .

3.   La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 204.

3.   La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 204.

4.   Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.

4.   Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.

5.   La Conferenza dei presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.

5.   La Conferenza dei presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.

6.   Il presidente della delegazione presenta una relazione di attività alla commissione competente per gli affari esteri e la sicurezza .

6.   Il presidente della delegazione riferisce periodicamente alla commissione competente per gli affari esteri in merito alle attività della delegazione .

7.   Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi a una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figuri una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione.

7.   Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi a una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figuri una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione.

Emendamento 239

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 213

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 213

Articolo 214 bis

Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

1.   Gli organi del Parlamento, e in particolare le commissioni, cooperano con i loro omologhi dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nei settori di comune interesse, soprattutto allo scopo di migliorare l'efficacia dei lavori e di evitare doppioni.

1.   Gli organi del Parlamento, e in particolare le commissioni, cooperano con i loro omologhi dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nei settori di comune interesse, soprattutto allo scopo di migliorare l'efficacia dei lavori e di evitare doppioni.

2.   La Conferenza dei presidenti, d'intesa con le autorità competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, definisce le modalità per l'applicazione di queste disposizioni .

2.   La Conferenza dei presidenti, d'intesa con le autorità competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, definisce le modalità di tale cooperazione .

 

(L'articolo, quale modificato, è inserito dopo l'articolo 214)

Emendamento 240

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 214

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 214

Articolo 214

Commissioni parlamentari miste

Commissioni parlamentari miste

1.   Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati all'Unione o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione.

1.   Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati all'Unione o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione.

Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo, tali raccomandazioni sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.

Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo, tali raccomandazioni sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.

2.   Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo e negli accordi con il paese terzo interessato.

2.   Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo conformemente agli accordi con il paese terzo interessato.

3.   Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.

3.   Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.

4.   Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono all' approvazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e  del parlamento omologo.

4.   Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono per approvazione , in seno al Parlamento europeo , al suo Ufficio di presidenza e , in seno al parlamento omologo del paese terzo, al suo organo competente .

5.   L'elezione dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari.

5.   L'elezione dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari.

Emendamento 241

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 215

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 215

Articolo 215

Diritto di petizione

Diritto di petizione

1.   Qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerna direttamente.

1.    Conformemente all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerna direttamente.

2.   Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome , la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei firmatari.

2.   Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e il domicilio di ciascuno dei firmatari.

 

2 bis.     Le osservazioni rivolte al Parlamento che non intendono chiaramente essere delle petizioni non sono registrate come tali; esse sono invece trasmesse senza indugio al servizio competente per il loro ulteriore trattamento.

3.   Nel caso in cui una petizione sia firmata da più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti supplenti che sono considerati i firmatari ai fini del presente titolo.

3.   Nel caso in cui una petizione sia firmata da più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti supplenti che sono considerati i firmatari ai fini del presente titolo.

Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea.

Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea.

4.   Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare il proprio sostegno alla petizione.

4.   Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare la sua firma dalla petizione.

Qualora tutti i firmatari ritirino il loro sostegno , la petizione diviene caduca.

Qualora tutti i firmatari dovessero ritirare la loro firma , la petizione diviene caduca.

5.   Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

5.   Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione.

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione.

L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro .

L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue che, in base all'ordinamento costituzionale degli Stati membri interessati, sono lingue ufficiali in tutto il loro territorio o in parte di esso .

 

5 bis.     Le petizioni possono essere presentate per posta o tramite il portale delle petizioni, che è messo a disposizione sul sito internet del Parlamento e che guida il firmatario nella formulazione della petizione in modo da rispettare i paragrafi 1 e 2.

 

5 ter.     Qualora si ricevano più petizioni su una questione analoga, queste possono essere trattate congiuntamente.

6.   Se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute; in caso contrario esse sono archiviate e il motivo è comunicato ai firmatari.

6.   Se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute; in caso contrario esse sono archiviate e il motivo è comunicato ai firmatari.

7.   Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità o meno in base all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7.   Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità in base all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel caso in cui la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un quarto dei membri della commissione.

Nel caso in cui la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un terzo dei membri della commissione.

8.   Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi.

8.   Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi.

9.   Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano di norma documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario e il contenuto della petizione.

9.   Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario nonché dei cofirmatari e dei sostenitori eventuali, e il contenuto della petizione. Il firmatario, i cofirmatari e i sostenitori sono informati di conseguenza.

10.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 9, il firmatario può chiedere che il suo nome non sia reso noto, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta.

10.   In deroga al paragrafo 9, il firmatario , un cofirmatario o un sostenitore può chiedere che il suo nome non sia reso noto, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta.

Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare.

Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare.

 

10 bis.     Al fine di tutelare i diritti dei terzi, il Parlamento può, di sua iniziativa o su richiesta del terzo interessato, rendere anonima una petizione e/o gli altri dati ivi contenuti, se ritiene utile procedere in tal senso.

11.    Il firmatario può chiedere che la sua petizione sia trattata in via riservata. In tal caso il Parlamento adotta le precauzioni del caso per evitare che il contenuto della petizione sia reso pubblico. Il firmatario è informato delle specifiche condizioni di applicazione della presente disposizione.

 

12.    Qualora lo ritenga opportuno, la commissione può sottoporre la questione al Mediatore.

 

13.   Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea e che non abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato membro sono trattate e archiviate separatamente. Il Presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l'indicazione del loro oggetto, alla commissione competente per le petizioni, che potrà chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare.

13.   Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea e che non abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato membro sono trattate e archiviate separatamente. Il Presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l'indicazione del loro oggetto, alla commissione competente per le petizioni, che potrà chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare.

Emendamento 242

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 216

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 216

Articolo 216

Esame delle petizioni

Esame delle petizioni

1.   Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, nell'ambito di una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente.

1.   Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, nell'ambito di una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente.

2.   Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge al più tardi dopo otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica e senza discussione, salvo che la Conferenza dei presidenti decida a titolo eccezionale di applicare l'articolo 151.

2.   Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento , previa informazione della Conferenza dei presidenti di commissione e salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge al più tardi dopo otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica. La Conferenza dei presidenti può proporre di applicare l'articolo 151 . In caso contrario, esse sono approvate senza discussione .

La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione in esame, a norma dell'articolo 53 e dell'allegato VI.

 

3.   Qualora la relazione tratti, in particolare, dell'applicazione o dell'interpretazione del diritto dell'Unione o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma dell'articolo 53 , paragrafo 1, dell'articolo 54 , primo e secondo trattino . La commissione competente accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione ricevuti dalla commissione competente per la materia trattata che vertono sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione competente non accetta tali suggerimenti, la commissione associata può presentarli direttamente all'Aula.

3.   Qualora la commissione intenda elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, su una petizione ricevibile, che tratti, in particolare, dell'applicazione o dell'interpretazione del diritto dell'Unione o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma degli articoli 53 e 54. La commissione competente accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione ricevuti dalla commissione competente per la materia trattata che vertono sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione competente non accetta tali suggerimenti, la commissione associata può presentarli direttamente all'Aula.

4.    È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno al primo firmatario apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale .

4.    I firmatari possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno a una petizione ricevibile sul portale delle petizioni, che è disponibile sul sito internet del Parlamento .

5.    Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce.

 

Le relazioni sulle missioni sono redatte dai partecipanti. Esse sono trasmesse al Presidente del Parlamento dopo l'approvazione in commissione.

 

Le missioni d'informazione e le relazioni su tali missioni sono finalizzate esclusivamente a fornire alla commissione le informazioni necessarie per consentirle di analizzare ulteriormente la petizione in questione. Tali relazioni sono redatte sotto la responsabilità esclusiva dei partecipanti alla missione, che si adoperano per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, la relazione deve illustrare le conclusioni o valutazioni divergenti. La relazione è presentata alla commissione per approvazione mediante votazione unica, a meno che il presidente dichiari, se del caso, che è possibile presentare emendamenti ad alcune parti della relazione. L'articolo 56 non si applica a tali relazioni, né direttamente né per analogia. In mancanza di approvazione da parte della commissione, le relazioni non sono trasmesse al Presidente.

 

6.   La commissione può chiedere alla Commissione di assisterla, segnatamente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto dell'Unione, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione. Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione.

6.   La commissione può chiedere alla Commissione di assisterla, segnatamente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto dell'Unione, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione. Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione.

7.   La commissione può chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta.

7.   La commissione può chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta.

8.   La commissione informa il Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni.

8.   La commissione riferisce al Parlamento con periodicità annuale sui risultati delle proprie deliberazioni e, se del caso, sulle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento .

La commissione informa in particolare il Parlamento sulle misure che il Consiglio e/o la Commissione hanno adottato in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento.

 

Il firmatario della petizione è informato della decisione adottata dalla commissione e dei motivi che la giustificano.

 

Una volta concluso l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima è archiviata e il firmatario ne è informato .

Una volta concluso l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima è archiviata con decisione della commissione .

 

9 bis.     Il firmatario della petizione è informato di tutte le pertinenti decisioni adottate dalla commissione e dei relativi motivi.

 

9 ter.     Una petizione può essere riaperta con decisione della commissione, se nuovi fatti pertinenti alla petizione sono stati sottoposti all'attenzione di quest'ultima e se il firmatario lo richiede.

 

9 quater.     A maggioranza dei suoi membri, la commissione adotta orientamenti sul trattamento delle petizioni in conformità del presente regolamento.

Emendamento 243

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 216 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 216 bis

 

Missioni d'informazione

 

1.    Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui fanno riferimento petizioni ricevibili che sono già state discusse in commissione. Di norma le missioni d'informazione riguardano questioni che sono state sollevate in varie petizioni. Si applicano le regolamentazioni dell'Ufficio di presidenza che disciplinano le delegazioni delle commissioni in seno all'Unione europea.

 

2.    I deputati eletti nello Stato membro di destinazione non possono far parte della delegazione. Essi possono essere autorizzati ad accompagnare la delegazione della missione d'informazione ex officio.

 

3.    Dopo ogni missione, i membri ufficiali della delegazione redigono un resoconto della missione. Il capo della delegazione coordina l'elaborazione del resoconto e si adopera per raggiungere un consenso sul contenuto tra i membri ufficiali su un piano di parità. In mancanza di un consenso, il resoconto di missione illustra le valutazioni divergenti.

 

I deputati che fanno parte della delegazione ex officio non contribuiscono all'elaborazione del resoconto.

 

4.    Il resoconto di missione, comprensivo di eventuali raccomandazioni, è presentato alla commissione. I deputati possono presentare emendamenti alle raccomandazioni, ma non alle parti del resoconto che riguardano i fatti accertati dalla delegazione.

 

La commissione vota innanzitutto gli emendamenti alle eventuali raccomandazioni e, successivamente, l'insieme del resoconto di missione.

 

Se approvato, il resoconto di missione è trasmesso per informazione al Presidente.

Emendamento 244

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 217

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 217

Articolo 217

Pubblicità delle petizioni

Pubblicità delle petizioni

1.   Le petizioni iscritte nel ruolo generale di cui all'articolo 215, paragrafo 6, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse sono annunciate in Aula. Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale.

1.   Le petizioni iscritte nel ruolo generale di cui all'articolo 215, paragrafo 6, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse sono annunciate in Aula. Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale.

2.   Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte nel ruolo nonché i pareri e le principali decisioni che accompagnano l'esame della petizione sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempre che il firmatario sia d'accordo . Le petizioni da esaminare in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento dove possono essere consultate dai deputati.

2.   Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte nel ruolo nonché i pareri e le principali decisioni che accompagnano l'esame della petizione sono consultabili sul portale delle petizioni, che è disponibile sul sito internet del Parlamento .

Emendamento 245

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 218

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 218

Articolo 218

Iniziativa dei cittadini

Iniziativa dei cittadini

Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) n. 211/2011, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

1.   Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) n. 211/2011, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo 9 di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 215, 216 e 217 si applicano mutatis mutandis.

2.   Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo 9 di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 215, 216 , 216 bis e 217 si applicano mutatis mutandis.

Emendamento 246

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 219

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 219

Articolo 219

Elezione del Mediatore

Elezione del Mediatore

1.   All'inizio di ogni legislatura , subito dopo la sua elezione, nei casi previsti al paragrafo 8 , il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.   All'inizio di ogni legislatura o  in caso di decesso, dimissioni o destituzione del Mediatore , il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Le candidature devono essere appoggiate da almeno quaranta deputati cittadini di almeno due Stati membri.

2.   Le candidature devono essere appoggiate da almeno quaranta deputati cittadini di almeno due Stati membri.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato soddisfa le condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

3.   Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente , la quale può chiedere di ascoltare gli interessati .

3.   Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente. Un elenco completo dei deputati che hanno dato il loro sostegno ai candidati è messo a disposizione del pubblico a tempo debito.

Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.

 

 

3 bis.     La commissione competente può chiedere di ascoltare i candidati. Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.

4.   L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è quindi sottoposto al voto del Parlamento.

4.   L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è quindi sottoposto al voto del Parlamento.

5.    La votazione si svolge a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi.

5.    Il Mediatore è eletto a maggioranza dei voti espressi.

Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.

In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.

6.   Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

6.   Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

7.    Il candidato eletto è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.

 

8.   Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore.

8.   Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore.

Emendamento 247

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 220

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 220

Articolo 220

Azione del Mediatore

Azione del Mediatore

1.    La decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore nonché le relative disposizioni di esecuzione quali adottate dal Mediatore, sono allegate al presente regolamento, a titolo di informazione  (25) .

 

2.    Il Mediatore informa il Parlamento dei casi di cattiva amministrazione di cui viene a conoscenza, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della suddetta decisione, sui quali la commissione competente può elaborare una relazione. Al termine di ogni sessione annuale presenta inoltre al Parlamento una relazione sul risultato delle proprie indagini, conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della precitata decisione . A tal fine la commissione competente elabora una relazione che è presentata all'esame del Parlamento .

2.    La commissione competente esamina i casi di cattiva amministrazione dei quali è stata informata dal Mediatore conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom e può elaborare una relazione a norma dell'articolo 52 .

 

Al termine di ogni sessione annuale la commissione competente esamina la relazione che il Mediatore ha presentato sul risultato delle proprie indagini conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, e può presentare una proposta di risoluzione al Parlamento se ritiene che quest'ultimo debba prendere una posizione su un qualsiasi aspetto di detta relazione .

3.   Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.

3.   Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.

 

Emendamento 248

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 221

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 221

Articolo 221

Destituzione del Mediatore

Destituzione del Mediatore

1.   Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può chiedere che il Mediatore sia dichiarato dimissionario qualora egli non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave.

1.   Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può chiedere che il Mediatore sia dichiarato dimissionario qualora non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave. Nel caso in cui una siffatta richiesta sia stata votata nei due mesi precedenti, una nuova richiesta può essere presentata unicamente da un quinto dei deputati che compongono il Parlamento.

2.   La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato, su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.

2.   La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato, su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.

3.   Prima di dichiarare aperta la votazione il Presidente si accerta che sia presente la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

3.   Prima di dichiarare aperta la votazione il Presidente si accerta che sia presente la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

4.   In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il Presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore.

4.   In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il Presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore.

Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura.

Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura.

Emendamento 249

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 222

Articolo 222

Segretariato generale

Segretariato generale

1.   Il Parlamento è assistito da un Segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza.

1.   Il Parlamento è assistito da un Segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza.

Il Segretario generale prende l'impegno solenne dinanzi all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà.

Il Segretario generale prende l'impegno solenne dinanzi all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà.

2.   Il Segretario generale del Parlamento dirige un segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.

2.   Il Segretario generale del Parlamento dirige un Segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3.   L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.

3.   L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.

L'Ufficio di presidenza stabilisce anche le categorie dei funzionari e degli agenti alle quali si applicano, in tutto o in parte, gli articoli da 11 a 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

 

Il Presidente del Parlamento informa al riguardo le competenti istituzioni dell'Unione europea.

Il Presidente del Parlamento informa al riguardo le competenti istituzioni dell'Unione europea.

Emendamento 250

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo XII — titolo

Testo in vigore

Emendamento

TITOLO XII

TITOLO XII

COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO

COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI EUROPEI E ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Emendamento 251

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 223

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 223

soppresso

Competenze del Presidente

 

Il Presidente rappresenta il Parlamento nelle sue relazioni con i partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4.

 

Emendamento 252

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 223 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 223 bis  (1 bis)

Competenze relative ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee

1.    Qualora, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, il Parlamento decida di riservarsi il diritto di autorizzare le spese, esso agisce per il tramite del suo Ufficio di presidenza.

 

Su questa base, l'Ufficio di presidenza ha il potere di adottare decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 24, dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

 

Le singole decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza sulla scorta del presente paragrafo sono firmate dal Presidente, che lo rappresenta, e sono notificate al richiedente o al beneficiario conformemente all'articolo 297 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le singole decisioni sono motivate, conformemente all'articolo 296, secondo comma, di detto trattato.

 

L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.

 

2.    Su richiesta di un quarto dei deputati che compongono il Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Parlamento vota la decisione di presentare all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una richiesta di verifica del rispetto, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea registrati, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

 

3.    Su richiesta di un quarto dei deputati che compongono il Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Parlamento vota una proposta di decisione motivata di sollevare obiezioni, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in merito alla decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea entro un termine di tre mesi dalla data in cui tale decisione gli è stata notificata.

 

La commissione competente presenta la proposta di decisione motivata. In caso di reiezione di tale proposta, si considera adottata la decisione contraria.

 

4.    Sulla base di una proposta presentata dalla commissione competente, la Conferenza dei presidenti nomina due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Emendamento 253

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 224

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 224

soppresso

Competenze dell'Ufficio di presidenza

 

1.    L'Ufficio di presidenza decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati.

 

2.    L'Ufficio di presidenza decide l'eventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse.

 

3.    L'Ufficio di presidenza approva, una volta concluso l'esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario.

 

4.    L'Ufficio di presidenza, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, può concedere l'assistenza tecnica ai partiti politici a livello europeo sulla base delle loro proposte. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale determinati tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

 

5.    In tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti l'Ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del Segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l'Ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato. L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.

 

6.    Allorché il Parlamento constata, previa verifica, che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l'Ufficio di presidenza decide l'esclusione di tale partito politico dal finanziamento.

 

Emendamento 254

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 225

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 225

soppresso

Competenze della commissione competente e del Parlamento in seduta plenaria

 

1.    Su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Presidente, previo scambio di opinioni in sede di Conferenza dei presidenti, chiede alla commissione competente di verificare se un partito politico a livello europeo continui a rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

 

2.    La commissione competente, prima di sottoporre una proposta di decisione al Parlamento, sente i rappresentanti del partito politico interessato e sollecita ed esamina il parere del comitato composto di personalità indipendenti previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

3.    Il Parlamento vota a maggioranza dei suffragi espressi la proposta di decisione che constata che il partito politico interessato rispetta i principi enunciati nel paragrafo 1 o che non li rispetta. Non è possibile presentare emendamenti. In entrambi i casi, se la proposta di decisione non ottiene la maggioranza, si considera approvata la decisione contraria.

 

4.    La decisione del Parlamento prende effetto il giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1.

 

5.    Il Presidente rappresenta il Parlamento al comitato di personalità indipendenti.

 

6.    La commissione competente elabora la relazione prevista dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione di detto regolamento e sulle attività finanziate, e la presenta in seduta plenaria.

 

Emendamento 255

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 226

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 226

Articolo 226

Applicazione del regolamento

Applicazione del regolamento

1.   Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può deferire l'esame della questione alla commissione competente.

1.   Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può deferire l'esame della questione alla commissione competente.

I presidenti di commissione possono fare altrettanto qualora nel corso dell'attività della commissione sorgano dubbi relativi a detta attività.

I presidenti di commissione possono fare altrettanto qualora nel corso dell'attività della commissione sorgano dubbi relativi a detta attività.

2.   La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 227.

2.   La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 227.

3.   Se decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, la commissione competente comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento nel corso della tornata successiva.

3.   Se decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, la commissione competente comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento nel corso della tornata successiva.

4.   Qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati contestino l'interpretazione della commissione competente, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.

4.   Qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati contestino l'interpretazione della commissione competente entro 24 ore dalla sua comunicazione , la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.

5.   Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento sono pubblicate nel regolamento sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o gli articoli cui si riferiscono.

5.   Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento sono pubblicate nel regolamento sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o gli articoli cui si riferiscono.

6.   Queste interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione degli articoli in questione.

6.   Queste interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione degli articoli in questione.

7.   Il regolamento e le sue interpretazioni sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente.

7.   Il regolamento e le sue interpretazioni sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente.

8.   Ogniqualvolta il numero totale dei seggi del Parlamento è aumentato , soprattutto a seguito di un ampliamento dell'Unione europea, laddove il presente regolamento conferisca diritti a un numero determinato di deputati tale numero è automaticamente sostituito dal numero intero più vicino che rappresenta la stessa percentuale dei deputati al Parlamento.

8.   Ogniqualvolta il numero totale dei seggi del Parlamento è modificato , soprattutto a seguito di un ampliamento dell'Unione europea, laddove il presente regolamento conferisca diritti a un numero determinato di deputati tale numero è automaticamente sostituito dal numero intero più vicino che rappresenta la stessa percentuale dei deputati al Parlamento.

Emendamento 256

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 227

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 227

Articolo 227

Modifica del regolamento

Modifica del regolamento

1.   Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, corredate, se del caso, di una breve motivazione.

1.   Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, corredate, se del caso, di una breve motivazione.

Tali proposte di modifica sono tradotte, stampate, distribuite e deferite alla commissione competente , che le esamina e decide se sottoporle al Parlamento.

La commissione competente le esamina e decide se sottoporle al Parlamento.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 169, 170 e 174 all'esame di tali proposte in Aula, i riferimenti fatti, in detti articoli, al «testo di base» o alla «proposta di atto legislativo» sono considerati rinvii alla disposizione del regolamento in vigore.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 169, 170 e 174 all'esame di tali proposte in Aula, i riferimenti fatti, in detti articoli, al «testo di base» o alla «proposta di atto legislativo» sono considerati rinvii alla disposizione del regolamento in vigore.

2.   Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

2.    Conformemente all'articolo 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

3.   Salvo eccezioni previste all'atto della votazione, le modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione.

3.   Salvo eccezioni previste all'atto della votazione, le modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione.

Emendamento 257

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 230

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 230

soppresso

Struttura degli allegati

 

Gli allegati al presente regolamento rientrano nelle seguenti quattro categorie:

 

a)

disposizioni di attuazione delle procedure regolamentari adottate a maggioranza dei voti espressi (allegato VI);

 

b)

disposizioni prese in applicazione di norme specifiche figuranti nel regolamento e secondo le procedure e le regole di maggioranza da queste previste (allegati I, II, III, IV, V, allegato VII, parti A, C, E ed F, e allegato IX, parte A);

 

c)

accordi interistituzionali o altre disposizioni prese conformemente ai trattati e applicabili in seno al Parlamento o che rivestano interesse per il suo funzionamento. L'inserimento in allegato di dette disposizioni è deciso dal Parlamento a maggioranza dei voti espressi, su proposta della commissione competente (allegato VII, parti B e D, allegato VIII, allegato IX, parte B, e allegati X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX e XXI);

 

d)

orientamenti e codici di condotta adottati dai vari organi del Parlamento (allegati XV, XVI, XVII e XX).

 

Emendamento 258

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 231

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 231

Articolo 231

Rettifiche

Rettifiche

1.   Quando in un testo approvato dal Parlamento è individuato un errore, il Presidente trasmette, se del caso, un progetto di rettifica alla commissione competente.

1.   Quando in un testo approvato dal Parlamento è individuato un errore, il Presidente trasmette, se del caso, un progetto di rettifica alla commissione competente.

2.   Quando è individuato un errore in un testo approvato dal Parlamento e concordato con altre istituzioni, prima di procedere a norma del paragrafo 1 il Presidente si adopera per ottenere l'accordo di dette istituzioni sulle correzioni necessarie.

2.   Quando è individuato un errore in un testo approvato dal Parlamento e concordato con altre istituzioni, prima di procedere a norma del paragrafo 1 il Presidente si adopera per ottenere l'accordo di dette istituzioni sulle correzioni necessarie.

3.   La commissione competente esamina il progetto di rettifica e lo sottopone al Parlamento qualora ritenga che si sia verificato un errore che può essere corretto nel modo proposto.

3.   La commissione competente esamina il progetto di rettifica e lo sottopone al Parlamento qualora ritenga che si sia verificato un errore che può essere corretto nel modo proposto.

4.   La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.

4.   La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.

5.   Le rettifiche approvate sono pubblicate nello stesso modo previsto per il testo cui fanno riferimento. Gli articoli 76, 77 e 78 si applicano mutatis mutandis.

5.   Le rettifiche approvate sono pubblicate nello stesso modo previsto per il testo cui fanno riferimento. L'articolo 78 si applica mutatis mutandis.

Emendamento 259

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato I — articolo 2

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Principali doveri dei deputati

Principali doveri dei deputati

Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:

Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:

a)

non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo;

a)

non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo;

b)

non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo in cambio della disponibilità a influire o votare su un atto legislativo, una proposta di risoluzione, una dichiarazione scritta o un'interrogazione presentata al Parlamento o in seno a una delle sue commissioni e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione.

b)

non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo , che sia in contanti o in natura, in cambio di un dato comportamento nell'ambito delle loro attività parlamentari e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita;

 

b bis)

non si impegnano a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione.

Emendamento 260

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato I — articolo 4

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Dichiarazione dei deputati

Dichiarazione dei deputati

1.   Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo adottato dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro trenta giorni dalla stessa.

1.   Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo adottato dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo alla stessa.

2.   La dichiarazione di interessi finanziari contiene le seguenti informazioni fornite in modo preciso:

2.   La dichiarazione di interessi finanziari contiene le seguenti informazioni fornite in modo preciso:

a)

le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici,

a)

le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici,

b)

qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento;

b)

qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento;

c)

qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all'esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo;

c)

qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all'esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo;

d)

la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite;

d)

la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite;

e)

qualsiasi attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva superi i 5 000 EUR in un anno civile;

e)

qualsiasi attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva di tutte le attività esterne occasionali del deputato superi i 5 000 EUR in un anno civile;

f)

la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione,

f)

la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione,

g)

qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi;

g)

qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi;

h)

qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.

h)

qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.

I redditi regolari percepiti dal deputato per quanto riguarda ciascuno degli elementi dichiarati conformemente al primo comma sono collocati in una delle seguenti categorie:

Per ciascuno degli elementi da dichiarare conformemente al primo comma , i deputati indicano, se del caso, se si tratta di un'attività retribuita o meno; per gli elementi di cui alle lettere a), c), d), e) e f), i deputati indicano altresì una delle seguenti categorie di reddito :

 

non retribuita;

 

da 1 EUR a 499 EUR al mese;

da 500 a 1 000 EUR al mese;

da 500 a 1 000 EUR al mese;

da 1 001 a 5 000 EUR al mese;

da 1 001 a 5 000 EUR al mese;

da 5 001 a 10 000 EUR al mese;

da 5 001 a 10 000 EUR al mese;

oltre 10 000 EUR al mese.

oltre 10 000 EUR al mese , con l'indicazione della decina di migliaia più prossima .

Eventuali redditi supplementari percepiti dal deputato in relazione a ciascun elemento dichiarato conformemente al primo comma sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle categorie di cui al secondo comma.

Eventuali redditi che il deputato percepisce, ma non periodicamente, in relazione a ciascun elemento dichiarato conformemente al primo comma sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle categorie di cui al secondo comma.

3.   Le informazioni trasmesse al Presidente a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili.

3.   Le informazioni trasmesse al Presidente a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili.

4.   Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, o far parte di una delegazione ufficiale se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi finanziari.

4.   Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi finanziari.

 

4 bis.     Qualora il Presidente riceva informazioni che lo inducono a ritenere che la dichiarazione di interessi finanziari di un deputato sia sostanzialmente erronea o non aggiornata, può consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 7 e, se del caso, chiedere al deputato di correggere la dichiarazione entro 10 giorni. L'Ufficio di presidenza può adottare una decisione in vista dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, ai deputati che non danno seguito alla richiesta di correzione del Presidente.

 

4 ter.     I relatori possono elencare volontariamente nella motivazione della loro relazione gli interessi esterni che sono stati consultati in merito a questioni inerenti all'oggetto della relazione  (1bis).

Emendamento 261

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato I — articolo 6

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Attività degli ex deputati

Attività degli ex deputati

Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione, non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza (26).

Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza (26).

Emendamento 262

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato I — articolo 7

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Comitato consultivo sulla condotta dei deputati

Comitato consultivo sulla condotta dei deputati

1.   È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso «comitato consultivo»).

1.   È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso «comitato consultivo»).

2.   Il comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tra i membri degli uffici di presidenza e i coordinatori della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico.

2.   Il comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tra i membri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico.

La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre.

La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre.

3.   All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo.

3.   All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo.

In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo, il relativo membro di riserva funge da sesto membro titolare del comitato consultivo incaricato di esaminare la presunta violazione in questione.

In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo, il relativo membro di riserva funge da sesto membro titolare del comitato consultivo incaricato di esaminare la presunta violazione in questione.

4.   Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

4.   Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.

Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.

5.   Il comitato consultivo può, dopo aver sentito il Presidente, chiedere il parere di esperti esterni.

5.   Il comitato consultivo può, dopo aver sentito il Presidente, chiedere il parere di esperti esterni.

6.   Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività.

6.   Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività.

Emendamento 263

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato I — articolo 8

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta

Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta

1.   Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, il Presidente può sottoporre la questione al comitato consultivo.

1.   Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, tranne in casi manifestamente vessatori, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.

2.   Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione.

2.   Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione.

 

In caso di presunta violazione del codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, il membro titolare o di riserva interessato si astiene dal partecipare ai lavori del comitato consultivo in merito alla suddetta presunta violazione.

3.   Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta , dopo aver ascoltato il deputato in questione, una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione che notifica al deputato.

3.   Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto , il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione che notifica al deputato.

La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento.

La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 166, paragrafi da 3 a 3 ter , del regolamento.

4.   Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 167 del regolamento.

4.   Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 167 del regolamento.

5.    Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato dopo la scadenza dei termini previsti all'articolo 167 del regolamento è comunicata dal Presidente in Aula e pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.

 

Emendamento 264

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II

Testo in vigore

Emendamento

 

soppresso

Emendamenti 265 e 297

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — titolo

Testo in vigore

Emendamento

Criteri concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 130 e 131

Criteri concernenti le interrogazioni e le interpellanze con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 130 , 130 bis, 130 ter, 131 e 131 bis

Emendamento 266

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.

Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

1.

Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

specificano con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali

specificano con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali;

si riferiscono a questioni che rientrano esclusivamente entro i limiti delle competenze delle istituzioni quali stabilite dai trattati e nell'ambito delle responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale ;

si riferiscono a questioni che rientrano esclusivamente entro i limiti delle competenze del destinatario, quali stabilite dai trattati o negli atti giuridici dell'Unione o nel suo ambito di attività ;

 

sono di interesse generale;

sono concise e contengono una domanda comprensibile;

sono concise e contengono una domanda comprensibile;

non superano le 200 parole;

non superano le 200 parole;

non contengono un linguaggio offensivo;

non contengono un linguaggio offensivo;

non trattano questioni strettamente personali;

non trattano questioni strettamente personali;

non contengono più di tre sottoquesiti.

non contengono più di tre sottoquesiti.

Emendamento 267

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.

Le interrogazioni destinate al Consiglio non possono vertere sull'argomento di una procedura legislativa ordinaria in corso o sulle funzioni di bilancio del Consiglio.

Emendamento 268

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.

Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se il Presidente lo decide alla luce di nuovi sviluppi importanti e in risposta a una richiesta motivata dell'interrogante.

3.

Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta durante i sei mesi precedenti , il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta o della comunicazione sul seguito dato . La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se il Presidente lo decide alla luce di nuovi sviluppi importanti e in risposta a una richiesta motivata dell'interrogante.

Emendamento 269

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato VII

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 270

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato VIII

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 271

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato IX

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 272

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato X

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 273

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XI

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 274

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XII

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 275

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XIII

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 276

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XIV

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 277

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XV

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 278

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVI

Testo in vigore

Emendamento

Orientamenti per l' approvazione della Commissione

Approvazione della Commissione e monitoraggio degli impegni assunti durante le audizioni

1.

I seguenti principi, criteri e disposizioni si applicano per sottoporre l'insieme del collegio della Commissione al voto di approvazione del Parlamento:

 

 

Parte I — Approvazione del Parlamento per quanto concerne l'insieme del collegio della Commissione

 

Articolo 1

a)

Base per la valutazione:

Base per la valutazione:

Il Parlamento valuta i commissari designati sulla base delle loro competenze generali, del loro impegno europeo e della loro indipendenza personale. Valuta la loro conoscenza del futuro portafoglio e le loro capacità di comunicazione.

1.   Il Parlamento valuta i commissari designati sulla base delle loro competenze generali, del loro impegno europeo e della loro indipendenza personale. Valuta la loro conoscenza del futuro portafoglio e le loro capacità di comunicazione.

Il Parlamento presta particolare attenzione all'equilibrio di genere e può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del Presidente eletto.

2.   Il Parlamento presta particolare attenzione all'equilibrio di genere e può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del Presidente eletto.

Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici.

3.   Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici.

L'esame, da parte della commissione competente per gli affari giuridici, della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato non consiste solo nel verificare che la dichiarazione sia stata debitamente completata, ma anche nel valutare se dal contenuto della dichiarazione medesima possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto d'interessi. Spetta allora alla commissione competente per l'audizione decidere se richiedere o meno al commissario designato informazioni supplementari.

 

 

Articolo 1 bis

 

Esame della dichiarazione di interessi finanziari

 

1.    La commissione competente per le questioni giuridiche esamina le dichiarazioni di interessi finanziari e valuta se il contenuto della dichiarazione di un commissario designato sia preciso e completo, e se da esso possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto di interessi.

 

2.    La conferma da parte della commissione competente per le questioni giuridiche dell'assenza di conflitti di interessi costituisce un presupposto indispensabile per la conduzione dell'audizione da parte della commissione competente. In mancanza di una siffatta conferma, la procedura di nomina del commissario designato è sospesa e si applica la procedura di cui al paragrafo 3, lettera c).

 

3.    Per l'esame delle dichiarazioni di interessi finanziari da parte della commissione competente per le questioni giuridiche si applicano le seguenti linee guida:

 

a)

se, nell'ambito dell'esame della dichiarazione di interessi finanziari, la commissione ritiene, sulla base dei documenti presentati, che la dichiarazione sia precisa e completa, e non contenga alcuna informazione che lasci presupporre un conflitto di interessi reale o potenziale in relazione al portafoglio del commissario designato, il presidente trasmette una lettera in cui conferma questa constatazione alle commissioni responsabili dell'audizione o alle commissioni interessate in caso di una procedura in corso di mandato;

 

b)

se la commissione ritiene che la dichiarazione di interessi di un commissario designato contenga informazioni incomplete o contraddittorie, o qualora siano necessarie ulteriori informazioni, essa chiede al commissario designato, conformemente all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, di fornire senza indebito ritardo informazioni supplementari e decide in seguito alla ricezione delle stesse e a una loro adeguata analisi; la commissione competente per le questioni giuridiche può decidere, se del caso, di invitare il commissario designato a partecipare a una discussione;

 

c)

se la commissione accerta un conflitto di interessi sulla base della dichiarazione di interessi finanziari o delle informazioni supplementari fornite dal commissario designato, essa formula raccomandazioni volte a risolvere tale conflitto; le raccomandazioni possono includere la rinuncia agli interessi finanziari in questione o la modifica, da parte del Presidente della Commissione, del portafoglio del commissario designato; in casi più gravi, in mancanza di una soluzione al conflitto di interessi e in ultima istanza, la commissione competente per le questioni giuridiche può concludere che il commissario designato non è in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta; il Presidente del Parlamento chiede quindi al Presidente della Commissione quali ulteriori misure intenda adottare.

 

Articolo 2

b)

Audizioni:

Audizioni:

Ogni commissario designato è invitato a comparire dinanzi alla o alle commissioni competenti per un'audizione unica. Le audizioni sono pubbliche.

1.   Ogni commissario designato è invitato a comparire dinanzi alla o alle commissioni competenti per un'audizione unica.

Le audizioni sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti su raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche. Possono essere designati dei relatori.

2.   Le audizioni sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti su raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche. Possono essere designati dei relatori.

 

3.    In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi:

a)

il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente);

a)

il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente);

b)

il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta (commissioni congiunte); e

b)

il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta (commissioni congiunte); e

c)

il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, in associazione con l'altra o le altre commissioni (commissioni associate).

c)

il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, in associazione con l'altra o le altre commissioni (commissioni associate).

Il Presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità delle audizioni.

4.   Il Presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità delle audizioni.

Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima sulla competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda sulla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente formula tre domande aggiuntive. Nel caso delle commissioni congiunte, ciascuna commissione ha facoltà di formulare due domande.

5.   Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima sulla competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda sulla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente sottopone cinque domande aggiuntive ; non sono autorizzati sottoquesiti . Nel caso delle commissioni congiunte, ciascuna commissione ha facoltà di sottoporre tre domande.

 

Il curriculum vitae dei commissari designati e le risposte da essi fornite alle domande scritte sono pubblicati sul sito internet del Parlamento prima dell'audizione.

La durata prevista di ciascuna audizione è di tre ore. Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

6.   La durata prevista di ciascuna audizione è di tre ore. Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti. Se possibile, le domande poste nel corso dell'audizione sono raggruppate per tema. L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 162, che si applica per analogia. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

7.   I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti. Le domande poste nel corso dell'audizione , ove possibile raggruppate per tema , sono al massimo 25 . Una domanda aggiuntiva può essere posta immediatamente durante il tempo destinato a tal fine. L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 162, che si applica per analogia. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

È prevista la trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni. Una registrazione delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

8.   È prevista la trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni , messa a disposizione del pubblico e dei media a titolo gratuito . Una registrazione delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

 

Articolo 3

c)

Valutazione:

Valutazione:

Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione.

1.   Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione.

Nel caso delle commissioni congiunte, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l'intera procedura.

2.   Nel caso delle commissioni congiunte, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l'intera procedura.

È prevista un'unica dichiarazione di valutazione per ciascun commissario designato. Sono inclusi i pareri di tutte le commissioni associate all'audizione.

3.   È prevista un'unica lettera di valutazione per ciascun commissario designato. Sono inclusi i pareri di tutte le commissioni associate all'audizione.

Se le commissioni necessitano di ulteriori informazioni per completare la valutazione, il Presidente si rivolge per iscritto a loro nome al Presidente eletto della Commissione. I coordinatori tengono conto della risposta di quest'ultimo.

 

Se i coordinatori non riescono a pervenire a un consenso sulla valutazione, ovvero in caso di richiesta di un gruppo politico, il presidente convoca una riunione della commissione al completo. Come ultima soluzione, il presidente pone le due decisioni in votazione a scrutinio segreto.

 

 

3 bis.     I seguenti principi si applicano alla valutazione dei coordinatori:

 

a)

se i coordinatori approvano all'unanimità il commissario designato, il presidente presenta una lettera di approvazione per loro conto;

 

b)

se i coordinatori respingono all'unanimità il commissario designato, il presidente presenta una lettera di reiezione per loro conto;

 

c)

se i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;

 

d)

qualora non possa essere raggiunta una maggioranza di almeno due terzi dei membri della commissione per approvare il candidato, i coordinatori:

 

 

innanzitutto, procedono a una richiesta di informazioni complementari per il tramite di ulteriori domande scritte;

 

 

se ciò non è soddisfacente, richiedono la ripresa dell'audizione per una durata di un'ora e mezza, previa approvazione della Conferenza dei presidenti;

 

e)

se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;

 

f)

se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato continuano a non rappresentare almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente convoca una riunione di commissione e pone in votazione le due domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il presidente trasmette una lettera nella quale figura la valutazione della commissione.

Le dichiarazioni di valutazione delle commissioni sono approvate e rese pubbliche entro ventiquattro ore dall'audizione . Le dichiarazioni sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti di commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei presidenti. Salvo che decida di chiedere ulteriori informazioni, la Conferenza dei presidenti, previo scambio di opinioni, dichiara chiuse le audizioni.

3 ter.    Le lettere di valutazione delle commissioni sono trasmesse entro ventiquattro ore dal termine della procedura di valutazione . Le lettere sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti di commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei presidenti. Salvo che decida di chiedere ulteriori informazioni, la Conferenza dei presidenti, previo scambio di opinioni, dichiara chiuse le audizioni e autorizza la pubblicazione di tutte le lettere di valutazione .

 

Articolo 4

 

Presentazione del collegio

Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 123, paragrafi 3 , 4 e 5.

1.   Il Presidente eletto è invitato a presentare il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 123, paragrafi da 3 a 5 ter .

Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

2.   Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

 

Articolo 5

 

Monitoraggio degli impegni assunti durante le audizioni

 

Gli impegni assunti e le priorità enunciate dai commissari designati durante le audizioni sono oggetto di esame, nel corso dell'intero mandato, da parte della commissione competente, nel contesto del dialogo annuale strutturato con la Commissione avviato conformemente all'allegato IV, paragrafo 1, dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

2.    Le seguenti disposizioni si applicano in caso di mutamento, nel corso del mandato, della composizione del Collegio dei Commissari o di una sostanziale modifica delle competenze:

 

 

Parte II — Modifica sostanziale delle competenze o mutamento, nel corso del suo mandato, della composizione del Collegio dei Commissari

 

Articolo 6

 

Vacanza

a)

in caso di vacanza per dimissioni volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il Parlamento invita senza indugio il commissario designato a partecipare ad un'audizione alle stesse condizioni definite al paragrafo 1;

In caso di vacanza per dimissioni volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il Parlamento invita senza indugio il commissario designato a partecipare ad un'audizione alle stesse condizioni definite nella Parte I.

 

Articolo 7

 

Adesione di un nuovo Stato membro

b)

in caso di adesione di un nuovo Stato membro, il Parlamento invita il commissario designato a partecipare a un'audizione alle stesse condizioni definite al paragrafo 1;

In caso di adesione di un nuovo Stato membro, il Parlamento invita il commissario designato a partecipare a un'audizione alle stesse condizioni definite nella Parte I.

 

Articolo 8

 

Modifica sostanziale delle competenze

c)

in caso di modifica sostanziale delle competenze, i commissari interessati sono invitati a  comparire dinanzi alle commissioni competenti prima di assumere il nuovo incarico.

In caso di modifica sostanziale delle competenze durante il mandato della Commissione , i commissari interessati sono invitati a  partecipare a un'audizione alle stesse condizioni stabilite nella Parte I prima di assumere il nuovo incarico.

 

Articolo 9

 

Votazione in Aula

In deroga alla procedura di cui al paragrafo 1, lettera c), ottavo comma , quando la votazione in Aula riguarda la nomina di un unico commissario il voto avviene a scrutinio segreto.

In deroga alla procedura di cui all' articolo 118, paragrafo 5 bis , quando la votazione in Aula riguarda la nomina di un unico commissario il voto avviene a scrutinio segreto.

Emendamento 279

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVI bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

ALLEGATO XVI BIS

 

Requisiti per la redazione degli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria

 

1.

Gli atti menzionano il tipo di atto, seguito dal numero di riferimento, dai nomi delle due istituzioni che lo hanno adottato, dalla data della loro firma e da un'indicazione dell'oggetto.

 

2.

Gli atti contengono quanto segue:

 

a)

la formula «Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea»,

 

b)

l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l'atto è adottato, precedute dalla parola «visto»,

 

c)

il visto relativo alle proposte presentate, ai pareri ottenuti e alle consultazioni effettuate,

 

d)

la motivazione dell'atto, che comincia con la formula «considerando quanto segue» o «considerando che»,

 

e)

una formula quale «hanno adottato il presente regolamento» o «hanno adottato la presente direttiva» o «hanno adottato la presente decisione», seguita dal corpo dell'atto.

 

3.

Gli atti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in parti, titoli, capi e sezioni.

 

4.

L'ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

 

5.

L'ultimo articolo di un atto è seguito:

 

dalla formula appropriata, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, in relazione alla sua applicabilità;

 

dalla formula «Fatto a …», seguita dalla data della firma dell'atto;

 

dalla formula «Per il Parlamento europeo, Il Presidente», «Per il Consiglio, Il Presidente», seguita dai nomi del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio in carica al momento della firma dell'atto.

Emendamento 280

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVII

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 281

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XVIII

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 282

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XIX

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 283

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XX

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento 284

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato XXI

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso


(*1)  «Per la versione consolidata del regolamento del Parlamento come modificato, cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=IT&reference=TOC»

(1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(1)  Cfr. allegato I.

(1)  Cfr. allegato I.

(1a)   Registro introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11).

(2)   Registro introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (cfr. allegato IX, parte B).

(3)   Cfr. allegato IX, parte B.

(4)   Cfr. allegato 3 dell'accordo figurante all'allegato IX, parte B.

(5)   Cfr. allegato IX, parte A.

(6)   Cfr. allegato XI.

(7)   Cfr. allegato VII, parte E.

(8)   Cfr. allegato XIII.

(8)   Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).

(8 bis)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(1 bis)   Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, punto 25 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(9)   Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti, riportata nell'allegato XVII del regolamento.

(9bis)   Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti, riportata nell'allegato XVII del regolamento.

(10)   Cfr. allegato XX.

(10)   Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

(1 bis)   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(11)  Cfr. allegato V.

(11)  Cfr. allegato V.

(12)  Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

(12)  Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

(13)  Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, punto 9 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).

(13)  Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, punto 9 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).

(14)   Cfr. interpretazione dell'articolo 141.

(15)   Vedi allegato XIV.

(1 bis)   GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.

(16)   Cfr. allegato XVI.

(17)   Si veda l'allegato II.

(18)  Cfr. allegato III.

(18)  Cfr. allegato III.

(1 bis)   Cfr. allegato III.

(1 bis)   Cfr. allegato III.

(19)  Cfr. allegato III.

(19)  Cfr. allegato III.

(20)  Esteso con decisione del Parlamento del 26 febbraio 2014.

(20)  Esteso con decisione del Parlamento del 26 febbraio 2014.

(21)   Cfr. allegato XV.

(22)  Cfr. allegato VI.

(22)  Cfr. allegato VI.

(23)   Cfr. allegato VIII.

(24)   Cfr. allegato XIII.

(25)   Cfr. allegato X.

(1 bis)   L'articolo 223 bis quale inserito si applica unicamente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. L'articolo 224 nella sua formulazione attuale rimane applicabile agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, i quali, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, continuano a essere disciplinati dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. L'articolo 225 nella sua formulazione attuale rimane applicabile ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello europeo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2004/2003, fintantoché ricevono finanziamenti per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 in applicazione di quest'ultimo regolamento.

(1bis)   Cfr. decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 settembre 2016 sull’attuazione dell’accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza.

(26)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999.

(26)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999 sulle agevolazioni concesse agli ex deputati al Parlamento europeo.


Mercoledì 14 dicembre 2016

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/393


P8_TA(2016)0488

Procedure di insolvenza e amministratori delle procedure di insolvenza ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (COM(2016)0317 — C8-0196/2016 — 2016/0159(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 238/20)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0317),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0196/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 novembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0324/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0159

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/353.)


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/394


P8_TA(2016)0489

Accordo di partenariato e cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale di tessili ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (16384/1/2010 — C7-0097/2011 — 2010/0323(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 238/21)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16384/1/2010),

visto il progetto di protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (16388/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0097/2011),

vista la sua risoluzione interlocutoria del 15 dicembre 2011 (1) sulla progetto di decisione del Consiglio,

vista la sua risoluzione non legislativa del 14 dicembre 2016 (2) sul progetto di decisione del Consiglio,

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0332/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Uzbekistan.

(1)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 195.

(2)  Testi approvati di tale data, P8_TA(2016)0490.


6.7.2018   

IT

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C 238/395


P8_TA(2016)0491

Accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù (adesione dell'Ecuador) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (07620/2016 — C8-0463/2016 — 2016/0092(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 238/22)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07620/2016),

visto il progetto di protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (07621/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0463/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0362/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Colombia, dell'Ecuador e del Perù.

6.7.2018   

IT

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C 238/396


P8_TA(2016)0492

Accordo UE-Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 238/23)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10711/2016),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (11692/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0332/2016),

vista la sua risoluzione non legislativa del 14 dicembre 2016 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A8-0321/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.

(1)  Testi approvati in tale data, P8_TA(2016)0493.


6.7.2018   

IT

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C 238/397


P8_TA(2016)0494

Accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia ed Europol *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia ed Europol (10343/2016 — C8-0266/2016 — 2016/0810(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 238/24)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (10343/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0266/2016),

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (2), in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (3),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0343/2016),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

invita la Commissione a valutare, dopo la data di applicazione del nuovo regolamento Europol (4), le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione; invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione e, se del caso, a presentare una raccomandazione che autorizzi ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.

(4)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)


6.7.2018   

IT

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C 238/398


P8_TA(2016)0495

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive, presentata dalla Spagna) (COM(2016)0708 — C8-0454/2016 — 2016/2298(BUD))

(2018/C 238/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0708 — C8-0454/2016),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0379/2016),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi), soprattutto nella regione di livello NUTS 2 della Comunidad Valenciana (ES52), e che si prevede la partecipazione alle misure di 250 lavoratori in esubero ammissibili al contributo del FEG;

E.

considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro;

F.

considerando che nel 2015 l'UE a 27 ha registrato un calo della produzione dei veicoli a motore di 0,5 milioni di unità rispetto al 2006 (da 18,7 milioni di unità nel 2006 a 18,2 milioni di unità nel 2015), mentre la produzione mondiale è aumentata del 31,1 % (da 69,2 milioni di unità nel 2006 a 90,9 milioni di unità nel 2015) (4), in particolare in Cina e in altre economie del sud-est asiatico;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario pari a 856 800 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (1 428 000 EUR), per il reinserimento nel mercato del lavoro dei 250 lavoratori collocati in esubero;

2.

ritiene che il sostegno offerto a ex dipendenti di piccole e medie imprese giustifichi anche l'approvazione di una domanda relativa a meno di 500 esuberi;

3.

osserva che la Spagna ha presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 21 giugno 2016 e che la valutazione della Commissione è stata completata l'8 novembre 2016 e notificata al Parlamento il medesimo giorno;

4.

rileva che il settore della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi è stato oggetto di 23 domande di intervento del FEG, di cui 13 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali (5) e 10 alla crisi finanziaria ed economica globale (6); osserva che tre delle suddette domande di intervento del FEG sono state presentate dalla Spagna (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León e Aragón ed EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.

osserva che il calo della quota di mercato dell'Unione nell'industria automobilistica rientra in una tendenza a lungo termine, come affermato dalla Commissione nelle sue valutazioni sui precedenti casi di intervento del FEG nel settore automobilistico in seguito alla globalizzazione degli scambi commerciali, che ha visto l'Unione perdere quasi la metà della sua quota di mercato tra il 2000 e il 2015;

6.

sottolinea che in Spagna il calo della produzione automobilistica ha causato una riduzione del numero sia di imprese sia di posti di lavoro e che nella Comunidad Valenciana, su un totale di 187 imprese del settore, 62 hanno cessato l'attività nel periodo 2008-2014 (pari a un calo del 33,16 %);

7.

rileva che Bosal S.A. ha avviato le sue attività nel 1986 quando l'area di Sagunto è stata dichiarata «area di reindustrializzazione preferenziale» dopo gli esuberi connessi con l'altoforno locale; osserva che il fallimento e la chiusura di Bosal S.A. hanno provocato la perdita di 250 posti di lavoro a Sagunto, il che rappresenta un numero piuttosto elevato di posti di lavoro nella città, e hanno avuto gravi ripercussioni sull'economia locale e regionale, in particolare alla luce delle caratteristiche specifiche di un piccolo centro in una zona rurale che ha risentito fortemente delle conseguenze della crisi economica e del processo di globalizzazione nel settore automobilistico; rammenta che il tasso di disoccupazione nella Comunidad Valenciana è ancora fermo al 20,17 % (7), anche se l'occupazione ha mostrato segni di ripresa;

8.

si rammarica per l'aumento del numero di disoccupati a Sagunto tra il 2007 (2 778) e il 2015 (6 437), come pure per il tasso di disoccupazione pari al 25,8 %, che rende ancora più grave la già delicata situazione della zona;

9.

sottolinea che, sul totale dei lavoratori collocati in esubero interessati dalla presente domanda, il 71 % ha più di 45 anni, il 78 % è stato impiegato dalla stessa impresa per almeno 15 anni consecutivi e il 50 % non ha titoli di studio; rileva inoltre che non vi sono state di recente aperture di stabilimenti nella zona; sottolinea che tutte queste circostanze rendono i lavoratori in esubero altamente vulnerabili in un contesto di scarsità di posti di lavoro e incrementano le difficoltà nel trovare un nuovo impiego;

10.

osserva che la Spagna ha in programma di attuare 12 azioni diverse, 6 delle quali sono servizi personalizzati, come sessioni di informazione, orientamento professionale, collocamento o promozione dell'imprenditorialità, e 6 sono indennità e incentivi, come contributo alle spese di viaggio e per il cambio di residenza o incentivi all'assunzione; sottolinea che tali azioni costituiscono misure attive del mercato del lavoro;

11.

accoglie con favore la decisione della Spagna di predisporre misure formative incentrate sulle licenze professionali, ad esempio quelle richieste per il trasporto di passeggeri, e su settori o aree in cui esistono o sorgeranno opportunità, come il settore alimentare, il settore della cucina, delle norme in materia di prevenzione dei rischi professionali e di controllo della qualità nonché delle norme ambientali, i progetti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata nonché la manutenzione di attrezzature industriali; sostiene l'offerta formativa per lo sviluppo di capacità che contribuiscano al miglioramento delle prestazioni lavorative, come la formazione nell'ambito delle TIC, delle lingue straniere e della gestione aziendale;

12.

valuta positivamente la disponibilità dei rappresentanti degli ex dipendenti di Bosal S.A. (l'impresa che ha collocato in esubero la maggior parte dei lavoratori interessati dalla presente domanda) a sostenere una domanda di intervento del FEG e il loro coinvolgimento nella messa a punto delle misure offerte ai lavoratori collocati in esubero; osserva che anche le parti sociali, la pertinente organizzazione dei datori di lavoro e le autorità locali di Sagunto hanno partecipato al processo;

13.

rileva che i costi delle misure a sostegno del reddito rappresenteranno meno del 25 % dei costi complessivi previsti per il pacchetto di misure personalizzate, cifra ben al di sotto del limite massimo del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

14.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;

15.

osserva che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

16.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

17.

ritiene che l'uso diffuso della deroga alle soglie di ammissibilità, in particolare a favore dei dipendenti delle PMI, la proroga dei periodi di riferimento nonché la possibilità di includere i lavoratori che forniscono servizi connessi all'impresa di riferimento debbano essere attentamente valutati caso per caso, cercando in ogni modo di limitare un utilizzo distorto della dotazione di bilancio del FEG; conviene pertanto con la decisione della Commissione di concedere aiuto ai 250 lavoratori delle 29 imprese della regione della Comunidad Valenciana;

18.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

19.

chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

20.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

21.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Banca dati OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)  EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive industry, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 e EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.

(6)  EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg e Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; ed EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)  EPA (Indagine sulla popolazione attiva) Q3 2016: http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

((Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/341.)


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/403


P8_TA(2016)0496

Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (11197/1/2016 — C8-0424/2016 — 2013/0013(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 238/26)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11197/1/2016 — C8-0424/2016),

visto il parare del Comitato economico e sociale dell'11 luglio 2013 (1),

visto il parare del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0026),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0368/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

(2)  GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

(3)  Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/404


P8_TA(2016)0497

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 238/27)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11198/1/2016 — C8-0425/2016),

visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Prima camera e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0028),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0373/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

suggerisce che si faccia riferimento all'atto come «al regolamento van de Camp-Dijksma sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri» (4);

5.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

(2)  GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

(3)  Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.

(4)  Wim van de Camp e Sharon Dijksma hanno guidato i negoziati relativi all'atto per conto, rispettivamente, del Parlamento e del Consiglio.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo sul trasferimento di personale

In conformità del considerando 14 e dell'articolo 4, paragrafi 4 bis, 4 ter e 6, gli Stati membri devono rispettare pienamente la direttiva 2001/23/CE per quanto attiene al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e hanno facoltà di andare al di là dell'attuazione di detta direttiva adottando misure addizionali per la tutela del personale nel rispetto del diritto dell'Unione, come la richiesta di un trasferimento obbligatorio del personale, anche se la direttiva 2001/23/CE non si applica.


6.7.2018   

IT

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C 238/406


P8_TA(2016)0498

Spazio ferroviario europeo unico ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (11199/1/2016 — C8-0426/2016 — 2013/0029(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 238/28)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11199/1/2016 — C8-0426/2016),

visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Prima Camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0029),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0371/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

suggerisce che si faccia riferimento all'atto come «alla direttiva Sassoli-Dijksma sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario e la governance dell'infrastruttura ferroviaria» (4),

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

(2)  GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

(3)  Testi approvati P7_TA(2014)0147.

(4)  David-Maria Sassoli e Sharon Dijksma hanno guidato i negoziati relativi all'atto per conto, rispettivamente, del Parlamento e del Consiglio.


6.7.2018   

IT

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C 238/407


P8_TA(2016)0499

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013)0296 — C7-0144/2013 — 2013/0157(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 238/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0296),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0144/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo, dall'Assemblea nazionale francese, dal Senato italiano, dal Parlamento lettone, dal Parlamento maltese, dalla Dieta polacca e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 ottobre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0023/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

suggerisce che si faccia riferimento all'atto come «al regolamento Fleckenstein-Schultz van Haegen sull'istituzione di un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti» (4),

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 111.

(2)  GU C 114 del 15.4.2014, pag. 57.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'8 marzo 2016 (Testi approvati, P8_TA(2016)0069).

(4)  Knut Fleckenstein e Melanie Schultz van Haegen hanno guidato i negoziati relativi all'atto per conto, rispettivamente, del Parlamento e del Consiglio.


P8_TC1-COD(2013)0157

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/352.)


6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/409


P8_TA(2016)0500

Nomina di un membro della Corte dei conti — Juhan Parts

Decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta nomina di Juhan Parts a membro della Corte dei conti (C8-0445/2016 — 2016/0817(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 238/30)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0445/2016),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0375/2016),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 5 dicembre 2016, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Juhan Parts membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

6.7.2018   

IT

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C 238/410


P8_TA(2016)0501

Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 238/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0075),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 2, secondo comma, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0099/2016),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0358/2016),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.

(3)

È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, per portare a conoscenza delle pertinenti parti interessate le delibere di tali gruppi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e l'influenza esercitata dagli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere. È tuttavia necessario rispettare la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

È opportuno prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio e consentire il ricorso a «costi unitari» ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

(4)

È opportuno sostenere la partecipazione globale delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio mediante, inter alia, la semplificazione delle regole , e consentire il ricorso a «costi unitari» ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

I settori del carbone e dell'acciaio sono importanti per il processo di integrazione europea e hanno un ruolo chiave nel panorama industriale globale dell'Unione. Al tempo stesso, le condizioni di lavoro in tali settori sono impegnative e hanno spesso causato danni alla salute dei lavoratori e dei cittadini. Le imprese e gli impianti dovrebbero pertanto rispettare tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale, proporre soluzioni definitive, e ridurre al minimo le conseguenze sociali della transizione o chiusura degli impianti. È opportuno che le parti sociali siano consultate per quanto possibile sulle questioni legate alla responsabilità sociale.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)

All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera g) è soppressa.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«g bis)

l’impatto sull'occupazione dei lavoratori e sulle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;»

Emendamento 5

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«g ter)

l’impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;»

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 8 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 quater)

All'articolo 8 la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

«Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell’impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:»

«Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell’impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano le tecnologie all'avanguardia in uno o più dei seguenti settori:»

Emendamento 6

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 1

Decisione 2008/376/CE

Articolo 21 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

valutazione dei progetti completati, della produzione di acciaio e di carbone nelle zone interessate;

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione della Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri agiscono a titolo individuale e non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità industriali e del settore.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 3

Decisione 2008/376/CE

Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione.

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione della Commissione .

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 3

Decisione 2008/376/CE

Articolo 24 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     la Commissione è esortata a garantire la massima trasparenza possibile, compresa la pubblicazione dell'ordine del giorno, dei documenti di riferimento, dei verbali di voto e verbali dettagliati, nonché i pareri discordanti, in linea con la raccomandazione del Mediatore europeo;

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 9

Decisione 2008/376/CE

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento ( CE ) n. 1290/2013 (*1) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento ( UE ) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*2) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38 , unitamente, per i gruppi di esperti nel loro complesso, alla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione .


(*1)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";

(*2)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";


Giovedì 15 dicembre 2016

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 238/416


P8_TA(2016)0508

Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso: revisione del meccanismo di sospensione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (COM(2016)0290 — C8-0176/2016 — 2016/0142(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 238/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0290),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0176/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0235/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0142

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/371.)