ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 233

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
4 luglio 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 233/01

Comunicazione della Commissione — Adeguamento all’inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità

1

2018/C 233/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8416 — The Priceline Group/Momondo Group Holdings) ( 1)

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 233/03

Tassi di cambio dell'euro

4

2018/C 233/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1)

5

2018/C 233/05

Ritiro di proposte della Commissione

6

 

Garante europeo della protezione dei dati

2018/C 233/06

Sintesi del parere del GEPD su manipolazione online e dati personali

8

2018/C 233/07

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte di due regolamenti che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione su larga scala dell’UE

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 233/08

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1)

18


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 233/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8891 — Puig/BSH/Noustique) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

19

2018/C 233/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8939 — Liberty House Group/Aluminium Dunkerque) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

21

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 233/11

Avviso concernente una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Conclusione della sospensione del termine per l’adozione di atti di esecuzione

22


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.7.2018   

IT

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C 233/1


Comunicazione della Commissione

Adeguamento all’inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità

(2018/C 233/01)

La presente comunicazione riguarda l’adeguamento all’inflazione, per determinati Stati membri, degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1) Gli Stati membri interessati sono i tredici Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio per l’applicazione della direttiva 2009/103/CE.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE, gli importi in euro previsti all’articolo 9, paragrafo 1, sono stati sottoposti a revisione al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l’insieme degli Stati membri.

Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio si suddividono in tre gruppi, ognuno dei quali beneficia di un diverso periodo transitorio e, di conseguenza, il calcolo è stato effettuato separatamente per ciascun gruppo.

Per il primo gruppo di Stati membri (Slovacchia e Slovenia) il periodo di revisione era dal dicembre 2011 al dicembre 2016.

Per il secondo gruppo di Stati membri (Repubblica ceca, Grecia e Lettonia) il periodo di revisione era dal maggio 2012 al maggio 2017.

Per il terzo gruppo di Stati membri (Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo e Romania) il periodo di revisione era dal giugno 2012 al giugno 2017.

A seguito della revisione, gli importi in euro previsti sono i seguenti.

Per gli Stati membri per i quali il periodo transitorio si è concluso nel dicembre 2011 (Slovacchia e Slovenia):

nel caso di danni alle persone, l’importo minimo di copertura è aumentato a 1 050 000 EUR per vittima o a 5 240 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime,

nel caso di danni alle cose, l’importo minimo è aumentato a 1 050 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Per gli Stati membri per i quali il periodo transitorio si è concluso nel maggio 2012 (Repubblica ceca, Grecia e Lettonia) o nel giugno 2012 (Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo e Romania):

nel caso di danni alle persone, l’importo minimo di copertura è aumentato a 1 050 000 EUR per vittima o a 5 210 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime,

nel caso di danni alle cose, l’importo minimo è aumentato a 1 050 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Per gli altri Stati membri, per i quali la direttiva 2009/103/CE è entrata in applicazione senza alcun periodo transitorio, la revisione degli importi minimi è già stata effettuata nel 2016 (2).


(1)  GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

(2)  Comunicazione della Commissione COM(2016) 246 del 10 maggio 2016.


4.7.2018   

IT

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C 233/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8416 — The Priceline Group/Momondo Group Holdings)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 233/02)

Il 17 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8416. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.7.2018   

IT

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C 233/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 luglio 2018

(2018/C 233/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1665

JPY

yen giapponesi

129,09

DKK

corone danesi

7,4506

GBP

sterline inglesi

0,88350

SEK

corone svedesi

10,3123

CHF

franchi svizzeri

1,1573

ISK

corone islandesi

124,60

NOK

corone norvegesi

9,4655

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,073

HUF

fiorini ungheresi

327,35

PLN

zloty polacchi

4,3915

RON

leu rumeni

4,6615

TRY

lire turche

5,4444

AUD

dollari australiani

1,5761

CAD

dollari canadesi

1,5344

HKD

dollari di Hong Kong

9,1506

NZD

dollari neozelandesi

1,7281

SGD

dollari di Singapore

1,5921

KRW

won sudcoreani

1 298,07

ZAR

rand sudafricani

15,9718

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7481

HRK

kuna croata

7,3845

IDR

rupia indonesiana

16 766,10

MYR

ringgit malese

4,7208

PHP

peso filippino

62,249

RUB

rublo russo

73,6468

THB

baht thailandese

38,681

BRL

real brasiliano

4,5429

MXN

peso messicano

22,9451

INR

rupia indiana

79,9310


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.7.2018   

IT

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C 233/5


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 233/04)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numeri di autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2018) 3702

27 giugno 2018

Bis(2-metossietil) etere

(diglime)

N. CE: 203-924-4

N. CAS: 111-96-6

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, Germania.

REACH/18/11/0

Uso industriale del diglime come solvente nel procedimento di fabbricazione di sostanze intermedie criptande ai fini dell’ulteriore trasformazione in criptando-221 e criptando-222.

27 giugno 2030

Il rischio è adeguatamente controllato in conformità all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Non esistono alternative idonee entro la data di scadenza.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it


4.7.2018   

IT

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C 233/6


Ritiro di proposte della Commissione

(2018/C 233/05)

Elenco delle proposte ritirate

Documento

Procedura interistituzionale

Titolo

Agricoltura e sviluppo rurale

COM/2017/0150

2017/068/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno civile 2017

Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane

COM/2011/737

2011/333/CNS

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto

COM/2014/43

2014/0020/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE

Affari esteri e politica di sicurezza

COM/2003/695

CNS 2003/0268

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall’altra

COM/2014/360

2014/0182/NLE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e di cooperazione Unione europea — Georgia tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sull’attuazione dell’agenda di associazione UE-Georgia

COM/2014/359

2014/0181/NLE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sull’attuazione dell’agenda di associazione UE-Moldova

JOIN/2013/014

2013/0149/NLE

Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione nel consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sull’attuazione del secondo piano d’azione UE-Libano della PEV

Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

COM/2012/164

2012/82/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all’interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro

Cooperazione internazionale e sviluppo

COM/2011/0861

2011/0420/NLE

Proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

Giustizia, consumatori e parità di genere

COM/2014/0212

2014/0120/COD

Proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

Affari marittimi e pesca

COM/2011/0760

2011/0345/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

COM/2013/09

2013/0007/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Migrazione, affari interni e cittadinanza

COM/2014/163

2014/0095/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008

COM/2014/164

2014/0094/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice dei visti dell’Unione (codice dei visti)

Trasporti

COM/2013/409

2013/0187/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) N. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea


Garante europeo della protezione dei dati

4.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/8


Sintesi del parere del GEPD su manipolazione online e dati personali

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 233/06)

La digitalizzazione della società e dell’economia sta producendo un impatto diversificato sull’impegno civico nel processo decisionale e sulle barriere alla partecipazione pubblica ai processi democratici.

L’analisi dei Big Data e i sistemi di intelligenza artificiale hanno reso possibile la raccolta, la combinazione, l’analisi e l’archiviazione illimitata di volumi enormi di dati. Negli ultimi vent’anni è emerso un modello economico dominante per la maggior parte dei servizi basati sul web, fondato sul tracciamento online delle persone e sulla raccolta di dati sul carattere, la salute, le relazioni nonché i pensieri e le opinioni, con il fine di generare introiti mediante la pubblicità digitale. Tali mercati digitali si sono concentrati nelle mani di un numero esiguo di società, che esercitano una vera e propria funzione di controllo in Internet e hanno valori di capitalizzazione di mercato, adeguati all’inflazione, superiori a quelli di qualsiasi altra società che la storia ricordi.

Questo ecosistema digitale, in cui oltre il 50 % della popolazione è presente su Internet, ha collegato persone di tutto il mondo, sebbene in modo molto difforme in termini di geografia, ricchezza e genere. L’ottimismo iniziale nei confronti del potenziale dello strumento Internet e dei social media per l’impegno civico ha lasciato spazio alla preoccupazione che le persone vengano manipolate, prima di tutto attraverso la continua raccolta di informazioni spesso private che le riguardano e poi mediante il controllo esercitato sulle informazioni che visualizzano online, in base alla categoria in cui sono inserite. L’oltraggio virale rappresenta un elemento chiave di valore per molti servizi basati su algoritmi, in cui prodotti e applicazioni sono concepiti in modo da a massimizzare l’attenzione e la dipendenza. La connessione, quanto meno con il modello attuale, ha portato alla divisione.

Il conseguente dibattito ha riguardato le informazioni («contenuti») fuorvianti, false o volgari fornite con l’intenzione di condizionare il dibattito politico e le elezioni, un fenomeno ora etichettato come «fake news» o «disinformazione online». Le soluzioni si sono incentrate su misure relative alla trasparenza, che sono tese a mostrare la fonte delle informazione ma trascurano la responsabilità dei soggetti dell’ecosistema che traggono vantaggio da comportamenti dannosi. Intanto, la concentrazione del mercato e la crescente diffusione delle piattaforme presentano una nuova minaccia per il pluralismo dei media. Per il GEPD tale crisi di fiducia dell’ecosistema digitale evidenzia la dipendenza reciproca di riservatezza e libertà di espressione. La diminuzione dello spazio privato a disposizione delle persone, a causa della vigilanza inevitabile da parte di società e governi, ha un effetto deterrente sulla capacità e la volontà di esprimersi e allacciare liberamente relazioni, anche nella sfera civile, così essenziale per la salute della democrazia. Pertanto, il presente parere esamina il modo in cui le informazioni personali sono utilizzate per inviare a singoli e gruppi, con tecniche di microtargeting, contenuti specifici, i diritti fondamentali e i valori in questione e le leggi applicabili per attenuare le minacce.

Già da diversi anni il GEPD chiede maggiore collaborazione tra le autorità di protezione dei dati e altri organismi di regolamentazione, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei singoli nella società digitale, ragione per cui nel 2017 è stata introdotta la struttura di coordinamento digitale Digital Clearing House. Dati i timori che le campagne elettorali possano sfruttare lo spazio digitale per eludere le leggi esistenti (1), riteniamo che sia giunto il momento di estendere tale collaborazione agli organismi di regolamentazione del settore elettorale e audiovisivo.

1.   PERCHÉ PUBBLICHIAMO IL PRESENTE PARERE

i.   L’intenso dibattito pubblico in corso

È in corso un intenso dibattito pubblico circa l’impatto dell’odierno ecosistema vasto e complesso dell’informazione digitale non soltanto sull’economica di mercato ma anche sull’economia politica, su come il contesto politico interagisce con l’economia. Le principali piattaforme sono al centro di tale ecosistema e ottenendo guadagni sproporzionati dalla crescita della pubblicità digitale, e accrescono il loro potere relativo mano a mano che evolve. I dati personali sono necessari per segmentare, indirizzare e personalizzare i messaggi inviati ai singoli individui, ma la maggior parte degli inserzionisti ignora le modalità di adozione di tali decisioni e le persone per la maggioranza non sono consapevoli del modo in cui sono utilizzate. Il sistema premia i contenuti sensazionali e virali e non distingue, in linea generale, tra inserzionisti commerciali e politici. Le rivelazioni di come la disinformazione deliberata («fake news») sia stata propagata attraverso tale sistema hanno suscitato il timore che l’integrità delle democrazie possa essere in pericolo. I sistemi di intelligenza artificiale (il cui mercato è del pari caratterizzato da una concentrazione) sono essi stessi alimentati da dati e aumenteranno, in mancanza di controllo, la distanza e l’irresponsabilità del processo decisionale in tale contesto.

ii.   Rilevanza della legge in materia di protezione dei dati e campagne elettorali

I diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati costituiscono senza dubbio un fattore fondamentale per porre rimedio a tale situazione. Pertanto tale questione è una priorità strategica per tutti le autorità indipendenti di protezione dei dati. Nella Risoluzione sull’utilizzo di dati personali per la comunicazione politica del 2005, gli organismi di regolamentazione in materia di protezione dei dati hanno espresso preoccupazioni sulla protezione dei dati chiave a livello internazionale, in relazione al maggiore trattamento di dati personali da parte di operatori non commerciali. Il documento faceva specificamente riferimento al trattamento di «dati sensibili relativi alle opinioni o attività morali e politiche, reali o ipotizzate, ovvero alle attività di voto» e a «forme invasive di profilazione rispetto a persone che vengono classificate – talora in modo impreciso o sulla base di contatti superficiali – come simpatizzanti, sostenitori, aderenti o iscritti» (2). La risoluzione internazionale auspicava un’applicazione più rigorosa delle norme sulla protezione dei dati per quanto riguarda la minimizzazione dei dati, il trattamento legittimo, il consenso, la trasparenza, i diritti degli interessati, la limitazione delle finalità e la sicurezza in materia di dati. È ora tempo di rinnovare tale auspicio.

Il diritto dell’UE sulla protezione dei dati e sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche si applica alla raccolta di dati, alla profilazione e al microtargeting e, se correttamente messo in atto, dovrebbe contribuire a ridurre al minimo i danni derivanti da tentativi di manipolazione di singoli e gruppi. I partiti politici che trattano i dati dei votanti nell’UE rientrano nell’ambito di applicazione del RGPD. Il RGPD definisce i dati personali che rivelano opinioni politiche come categorie specifiche di dati. In linea generale è vietato trattare tali dati, salvo in applicazione di una delle esenzioni elencate. Per quanto concerne le campagne elettorali, le due seguenti esenzioni hanno particolare rilievo e meritano di essere citate per esteso:

«(d)

il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’interessato;

(e)

il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato; […].

(g)

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.»

Il considerando 56 chiarisce l’articolo 9, paragrafo 2, lettera g): «[s]e, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate».

Diverse autorità di protezione dei dati hanno elaborato norme o linee guida sul trattamento dei dati per finalità politiche.

A marzo 2014 il garante italiano per la protezione dei dati ha adottato norme sul trattamento dei dati personali da parte dei partiti politici. Le norme hanno evidenziato il generale divieto di utilizzo dei dati personali resi pubblici in Internet, per esempio su reti sociali o forum, per finalità di comunicazione politica, qualora tali dati siano stati raccolti per altre finalità (3).

A novembre 2016 la Commissione nazionale francese per la protezione dei dati (CNIL) ha aggiunto ulteriori linee guida alle sue raccomandazioni del 2012 sulla comunicazione politica, specificando le norme per il trattamento dei dati personali sulle reti sociali. In particolare la CNIL ha sottolineato che l’aggregazione dei dati personali dei votanti allo scopo di tracciarne il profilo e prenderli come obiettivo sulle reti sociali può essere legittima soltanto se basata sul consenso quale motivo per il trattamento dei dati (4).

Ad aprile 2017 l’Ufficio del commissario per l’informazione del Regno Unito (Information Commissioner’Office, ICO) ha pubblicato la versione aggiornata delle Linee guida sulla campagna elettorale, contenente altresì orientamenti sull’uso dell’analisi dei dati nelle campagne elettorali. L’ICO ha spiegato che quando un’organizzazione politica affida a una società terza la conduzione di analisi, tale società avrà verosimilmente il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, mentre l’organizzazione avrà quello di titolare del trattamento dei dati. Perché il trattamento sia legittimo, occorre tenere conto delle disposizioni specifiche della legge in materia di protezione dei dati che disciplinano il rapporto tra titolare e responsabile del trattamento dei dati (5).

Le linee guida delle autorità nazionali di protezione dei dati forniscono potenzialmente un’interpretazione autorevole aggiuntiva delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati e riservatezza, in considerazione delle differenze in termini di organizzazione dei sistemi politici nazionali (6).

iii.   L’obiettivo del presente Parere del GEPD

La visione del GEPD è aiutare l’UE a dare il buon esempio nel dialogo globale sulla protezione dei dati e sulla riservatezza nell’era digitale, individuando soluzioni politiche interdisciplinari ai problemi posti dai Big Data e sviluppando una dimensione etica per il trattamento delle informazioni personali (7). Abbiamo sollecitato a considerare gli interessati «come individui, non semplicemente come consumatori o utilizzatori» e posto in evidenza questioni etiche sugli effetti della profilazione predittiva e della personalizzazione determinata da algoritmi (8). Abbiamo auspicato uno sviluppo responsabile e sostenibile della società digitale, basato sul controllo individuale dei dati personali riguardanti l’individuo, sulla programmazione rispettosa della riservatezza nonché sulla responsabilità e l’applicazione coerente (9). Nella sua relazione del gennaio 2018, il gruppo consultivo etico del GEPD ha osservato che «il microtargeting della propaganda elettorale cambia le regole del discorso pubblico, riducendo lo spazio per il dibattito e l’interscambio di idee», il che «impone con urgenza un dibattito democratico sull’uso e lo sfruttamento di dati per le campagne elettorali e il processo decisionale» (10).

La questione dell’utilizzo di informazioni e dati personali per manipolare le persone e la politica va naturalmente ben al di là del diritto alla protezione dei dati. Un ambiente online personalizzato e oggetto di microtargeting crea «bolle di filtri» in cui le persone sono esposte a informazioni «sempre uguali» e trovano meno opinioni, il che produce una maggiore polarizzazione politica e ideologica (11). Ciò accresce la pervasività e la persuasione di storie false e complotti (12). Dalle ricerche effettuate emerge che la manipolazione del news feed o i risultati delle ricerche delle persone potrebbero incidere sul loro comportamento in sede di voto (13).

La preoccupazione del GEPD è aiutare a garantire che il trattamento dei dati personali, nei termini del RGPD, sia al servizio dell’uomo e non viceversa (14). Il progresso tecnologico non andrebbe ostacolato, bensì organizzato sulla base dei nostri valori. Il rispetto per i diritti fondamentali, che comprende il diritto alla protezione dei dati, è essenziale per garantire la regolarità delle elezioni, in particolare nell’ottica delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (15). Il presente parere è l’ultimo di una serie di impegni di ampio respiro assunti dal GEPD sulla questione di come la protezione dei dati andrebbe applicata per far fronte alle preoccupazioni in materia di politica pubblica più pressanti. Prende spunto dal precedente lavoro del GEPD su Big Data ed etica digitale e dall’esigenza di coordinare la regolamentazione di mercati competitivi ed equi (16). Il parere intende innanzi tutto sintetizzare il processo con cui i dati personali alimentano e determinano il ciclo prevalente di controllo digitale, microtargeting e manipolazione. Prenderà poi in considerazione i ruoli dei diversi attori dell’ecosistema dell’informazione digitale. Esaminerà i diritti fondamentali in gioco, i principi pertinenti in materia di protezione dei dati e altri obblighi legali pertinenti. Si concluderà con la raccomandazione che, verosimilmente, il problema della manipolazione online non farà che peggiorare, che nessun approccio normativo unico sarà sufficiente di per se stesso e che, pertanto, gli organismi di regolamentazione devono collaborare con urgenza per far fronte non soltanto agli abusi localizzati, ma anche alle distorsioni strutturali dovute all’eccessiva concentrazione del mercato.

7.   CONCLUSIONE

La manipolazione online presenta una minaccia per la società, in quanto le bolle di filtri e le comunità chiuse rendono più difficile la comprensione tra le persone e la condivisione di esperienze. L’indebolirsi di tale «collante sociale» può minare la democrazia nonché alcuni altri diritti e libertà fondamentali. La manipolazione online è altresì un sintomo dell’opacità e della mancanza di responsabilità dell’ecosistema digitale. Il problema è reale e urgente e peggiorerà verosimilmente con l’aumento del numero di persone e cose connesse a Internet e il rafforzamento del ruolo dei sistemi di intelligenza artificiale. Alla radice del problema si colloca in parte l’uso irresponsabile, illegale o non etico delle informazioni personali. La trasparenza è necessaria ma non sufficiente. La gestione dei contenuti può essere necessaria, ma non può essere consentita a pregiudizio dei diritti fondamentali. Ne consegue che la soluzione va cercata, in parte, nell’applicare le norme esistenti, in particolare il RGPD, con rigore e in parallelo con altre norme per le elezioni e il pluralismo dei media.

Come contributo al progresso del dibattito, nella primavera 2019 il GEPD terrà un seminario in cui gli organismi di regolamentazione nazionali del settore della protezione dei dati, della legislazione elettorale e del settore dell’audiovisivo potranno approfondire ulteriormente tali sinergie, esaminare le sfide che stanno affrontando e valutare le opportunità di azioni comuni, anche in considerazione delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Nel presente parere si è affermato che la tecnologia e la condotta nel mercato stanno provocando danni per effetto degli squilibri e delle distorsioni strutturali. Chiediamo un adeguamento degli incentivi per l’innovazione. I giganti e i pionieri del settore della tecnologia hanno finora tratto vantaggi dall’operare in un ambiente relativamente privo di regolamentazione. Le industrie tradizionali e i concetti di base di giurisdizione territoriale, sovranità e anche norme sociali riguardanti la democrazia ne risentono. Tali valori dipendono da una pluralità di voci e dall’equilibrio tra le parti. Nessun attore o settore singolo può superare questo ostacolo da solo. La protezione dei dati fa parte della soluzione, anzi, forse ne è una parte maggiore del previsto. Non è sufficiente fare affidamento sulla buona fede degli operatori commerciali che in ultima analisi non rispondono del proprio operato. Dobbiamo ora agire a favore di una più equa distribuzione dei vantaggi della digitalizzazione.

Bruxelles, 19 marzo 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Cfr., per esempio, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/election-2017-facebook-ads-marginal-seats-tories-labour-outdated-election-spending-rules-a7733131.html [ultimo accesso 18.3.2018].

(2)  La risoluzione è disponibile all’indirizzo https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Use-of-Personal-Data-for-Polictical-Communication.pdf [ultimo accesso 18.3.2018].

(3)  Http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3013267, «Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del garante italiano per la protezione dei dati numero 71 del 26.3.2014 [doc. web n. 3013267].

(4)  https://www.cnil.fr/fr/communication-politique-quelles-sont-les-regles-pour-lutilisation-des-donnees-issues-des-reseaux, «Communication politique: quelles sont les règles pour l’utilisation des données issues des réseaux sociaux?» pubblicata dalla Commission Nationale de l’informatique et des libertés (Commissione nazionale francese per l’informatica e le libertà) in data 8.11.2016.

(5)  https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1589/promotion_of_a_political_party.pdf, Ufficio del commissario per l’informazione, «Linee guida sulla campagna elettorale» [20170426].

(6)  Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, sul proprio territorio ogni autorità di controllo […] promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento.

(7)  Cfr. Dare l’esempio: la strategia 2015-2019 del GEPD, pag. 17. A nostro parere, la nozione di «Big Data» si riferisce alla pratica di combinare enormi volumi di informazioni di provenienza diversa e di analizzarli, spesso con l’ausilio di algoritmi di autoapprendimento per prendere decisioni informate. Uno dei principali vantaggi dei Big Data per imprese e governi deriva dal monitoraggio del comportamento umano, a livello collettivo e individuale, e risiede nel loro potenziale predittivo; Parere 4/2015 del GEPD, Verso una nuova etica digitale: dati, dignità e tecnologia, 11.9.2015, pag. 6.

(8)  Nei profili utilizzati per predire il comportamento delle persone è insito un rischio di stigmatizzazione, di rafforzamento di stereotipi esistenti, di segregazione sociale e culturale e di esclusione: una «intelligenza collettiva» di questa natura sovverte la scelta individuale e le pari opportunità. Tali «bolle di filtri» o «spazi di eco personali» potrebbero finire per soffocare quelle stesse creatività, innovazione e libertà d’espressione e di associazione che hanno consentito alle tecnologie digitali di prosperare; parere 4/2015 del GEPD, pag. 13 (riferimenti omessi).

(9)  Parere 7/2015 del GEPD, La risposta alle sfide dei Big Data, pag. 9.

(10)  Relazione del gruppo consultivo etico del GEPD, gennaio 2018, pag. 28.

(11)  Cfr., per esempio, The Economist, How the World Was Trolled (4-10 novembre 2017), vol. 425, n. 9065, pagg. 21–24.

(12)  Allcott H. e Gentzkow M., Social MEDIA and Fake News in the 2016 Election (primavera 2017). Stanford University, Journal of Economic Perspectives, vol. 31, n. 2, pagg. 211–236. https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf, pag. 219.

(13)  In uno degli esperimenti, agli utenti della piattaforma sociale è stato detto come i loro amici avevano detto di aver votato, il che, immediatamente, ha aumentato statisticamente in misura significativa il segmento della popolazione (0,14 % della popolazione votante ovvero 340 000 votanti) che ha votato nelle elezioni di metà mandato del Congresso nel 2010; Allcott H. e Gentzkow M., Social MEDIA and Fake News in the 2016 Election (primavera 2017), Stanford University, Journal of Economic Perspectives, vol. 31, n. 2, pagg. 211–236., pag. 219). In un altro studio i ricercatori hanno affermato che le differenze in termini di risultati delle ricerche su Google sono state in grado di cambiare le preferenze di voto dei votanti indecisi per una percentuale del 20 %; Zuiderveen Borgesius, F. e Trilling, D. e Möller, J. e Bodó, B. e de Vreese, C. e Helberger, N. (2016). Should we worry about filter bubbles?. Internet Policy Review, 5(1). DOI: 10.14763/2016.1.401, pag. 9.

(14)  Considerando 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, in prosieguo «RGPD».

(15)  Come dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Orlovskaya Iskra/Russia, «le libere elezioni e la libertà di espressione, in particolare la libertà di dibattito politico, costituiscono insieme il fondamento di tutti i sistemi democratici. I due diritti sono interconnessi e si rafforzano a vicenda: per esempio, la libertà di espressione è una delle “condizioni” necessarie per “garantire la libera espressione dell’opinione delle persone nella scelta dei legislatori”. Per tale motivo, nel periodo che precede un’elezione, è particolarmente importante che le opinioni e le informazioni di ogni tipo possano circolare liberamente. Nel contesto dei dibattiti elettorali, l’esercizio senza ostacoli della libertà di parola da parte dei candidati riveste un’importanza particolare» (riferimenti omessi dal testo), punto 110, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171525.

(16)  2014 – Parere preliminare su «Vita privata e competitività nell’era dei Big Data»; 2015 – Parere 4/2015, Verso una nuova etica digitale. Dati, dignità e tecnologia; 2015 – Parere 7/2015, La risposta alle sfide dei Big Data: richiesta di trasparenza, controllo da parte degli utilizzatori, protezione dei dati fin dalla progettazione e responsabilità»; 2016 – Parere 8/2016, parere del GEPD sull’applicazione coerente dei diritti fondamentali nell’era dei Big Data.


4.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/12


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte di due regolamenti che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione su larga scala dell’UE

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 233/07)

Le attuali sfide urgenti relative alla sicurezza e alla gestione delle frontiere impongono un utilizzo più intelligente delle informazioni già a disposizioni delle autorità pubbliche competenti. Ciò ha indotto la Commissione europea ad avviare un processo per l’interoperabilità dei sistemi di informazione su larga scala dell’UE (esistenti e futuri) nei settori della migrazione, dell’asilo e della sicurezza. Nel dicembre 2017 la Commissione ha emanato due proposte di regolamenti che istituiscono un quadro giuridico per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione su larga scala dell’UE.

L’interoperabilità, purché attuata in modo ponderato e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, potrebbe rivelarsi uno strumento utile per soddisfare le necessità legittime delle autorità competenti, utilizzando sistemi di informazione su larga scala, e per contribuire allo sviluppo di una condivisione efficace ed efficiente delle informazioni. L’interoperabilità non è esclusivamente o prevalentemente una scelta tecnica, ma piuttosto una scelta politica, tale da avere profonde conseguenze giuridiche e sociali, che non possono essere nascoste dietro presunte modifiche tecniche. La decisione del legislatore dell’UE di realizzare sistemi di informazione su larga scala interoperabili non avrebbe soltanto conseguenze permanenti e profonde sulla loro struttura e sul loro modo di funzionamento, bensì cambierebbe altresì il modo in cui i principi giuridici in questo settore sono stati tradizionalmente interpretati e segnerebbe pertanto un «punto di non ritorno».

Benché l’interoperabilità possa essere stata vista inizialmente soltanto come uno strumento per facilitare l’uso dei sistemi, le proposte introdurrebbero nuove possibilità di accesso e uso dei dati archiviati nei diversi sistemi, al fine di combattere la frode di identità, agevolare i controlli di identità nonché semplificare l’accesso delle autorità di contrasto a sistemi di informazione estranei al settore del contrasto.

In particolare, le proposte creano una nuova banca dati centralizzata che conterrebbe informazioni su milioni di cittadini di paesi terzi, compresi i loro dati biometrici. In ragione della scala della banca dati e della natura dei dati da archiviarvi, le conseguenze di una violazione dei dati potrebbero danneggiare gravemente un numero potenzialmente molto elevato di persone. Qualora tali informazioni cadessero nelle mani sbagliate, la banca dati potrebbe diventare uno strumento pericoloso per i diritti fondamentali. Pertanto è essenziale incorporare garanzie legali, tecniche e organizzative rigorose. È altresì necessario prestare particolare attenzione alla definizione delle finalità della banca dati e delle relative condizioni e modalità d’uso.

A tale riguardo, il GEPD sottolinea l’importanza di chiarire ulteriormente la portata del problema della frode di identità tra cittadini di paesi terzi, onde garantire che la misura proposta sia adeguata e proporzionata. La possibilità di consultare la banca dati centralizzata per agevolare i controlli di identità sul territorio degli Stati membri andrebbe concepita in modo più restrittivo.

Il GEPD riconosce che le autorità di contrasto hanno l’esigenza di accedere ai migliori strumenti possibili in modo da identificare rapidamente gli autori di atti terroristici e altri reati gravi. Tuttavia, facilitare l’accesso delle autorità di contrasto a sistemi estranei al settore del contrasto (vale a dire a informazioni ottenute dalle autorità non a fini di applicazione della legge), anche se in misura limitata, ha implicazioni tutt’altro che insignificanti in termini di diritti fondamentali. L’accesso di routine rappresenterebbe infatti una violazione grave del principio di limitazione delle finalità. Il GEPD chiede pertanto il mantenimento di garanzie reali per la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi.

Infine, il GEPD desidera ribadire che, in termini sia legali sia tecnici, le proposte aggiungono un ulteriore livello di complessità ai sistemi esistenti nonché a quelli ancora in fase di elaborazione, le cui esatte implicazioni sono difficilmente valutabili in questa fase. Tale complessità avrà implicazioni non solo per la protezione dei dati, ma anche per la governance e la supervisione dei sistemi. Le implicazioni esatte per i diritti e le libertà al centro del progetto dell’UE sono difficili da valutare appieno in questa fase. Per tali motivi il GEPD chiede un più ampio dibattito sul futuro dello scambio di informazioni nell’UE, sulla relativa governance e sulle modalità di salvaguardia dei diritti fondamentali in tale contesto.

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Contesto

1.

Nell’aprile 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (1), avviando un dibattito sul modo in cui i sistemi di informazione dell’Unione europea possono rafforzare meglio la gestione delle frontiere e la sicurezza interna.

2.

Dando seguito alla comunicazione, nel giugno 2016 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l’interoperabilità. Il gruppo di esperti ad alto livello è stato incaricato di affrontare le sfide giuridiche, tecniche e operative per realizzare l’interoperabilità tra i sistemi centrali dell’UE per le frontiere e la sicurezza (2).

3.

Il gruppo di esperti ad alto livello ha formulato raccomandazioni in un primo momento nella sua relazione provvisoria del dicembre 2016 (3) e in seguito nella sua relazione finale del maggio 2017 (4). Il GEPD è stato invitato a partecipare ai lavori del gruppo di esperti ad alto livello e ha presentato una dichiarazione sul concetto di interoperabilità nei settori della migrazione, dell’asilo e della sicurezza, integrata nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello.

4.

In linea con la comunicazione del 2016 e le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello, la Commissione ha proposto un nuovo approccio, in base al quale tutti i sistemi di informazione centralizzati dell’UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione sono interoperabili (5). La Commissione ha annunciato l’intenzione di proseguire i lavori per la creazione di un portale di ricerca europeo, un servizio comune di confronto biometrico e un archivio comune di dati di identità.

5.

L’8 giugno 2017 il Consiglio ha accolto con favore il parere della Commissione e la via da seguire proposta per realizzare l’interoperabilità dei sistemi di informazione entro il 2020 (6). Il 27 luglio 2017 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sull’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE per le frontiere e la sicurezza (7). La consultazione è stata corredata di una valutazione d’impatto iniziale.

6.

Il 17 novembre 2017, quale contributo supplementare, il GEPD ha pubblicato un documento di riflessione sull’interoperabilità dei sistemi di informazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (8). In tale documento il GEPD ha riconosciuto che l’interoperabilità, attuata in modo ponderato e nel rispetto dei requisiti fondamentali della necessità e della proporzionalità, potrebbe rivelarsi uno strumento utile per soddisfare le necessità legittime delle autorità competenti, utilizzando sistemi di informazione su larga scala, anche per migliorare la condivisione delle informazioni.

7.

Il 12 dicembre 2017 la Commissione ha pubblicato due proposte legislative («le Proposte») di:

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/2226, in prosieguo «proposta sulle frontiere e i visti»;

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione), in prosieguo «proposta su cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione».

1.2.   Obiettivi delle proposte

8.

Le proposte mirano in linea generale a migliorare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen e a contribuire alla sicurezza interna dell’Unione europea. A tal fine, istituiscono un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione su larga scala dell’UE esistenti e futuri nei settori dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione, della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

9.

Le componenti dell’interoperabilità istituite dalle proposte riguarderebbero:

tre sistemi esistenti: il sistema d’informazione Schengen (SIS), il sistema Eurodac e il sistema di informazione visti (VIS);

tre sistemi proposti ancora in preparazione o sviluppo:

un sistema che è stato concordato di recente dai legislatori dell’UE e necessita di sviluppo: il sistema di ingressi/uscite (EES) (9) e

due sistemi ancora in trattativa: il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (10) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN) (11);

la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e

i dati Europol (12).

10.

L’interoperabilità tra tali sistemi ha quattro componenti:

un portale di ricerca europeo («ESP»),

un servizio comune di confronto biometrico («BMS comune»),

un archivio comune di dati di identità («CIR») e

un rilevatore di identità multiple («MID»).

11.

L’ESP fungerebbe da Mediatore di messaggi. La sua finalità consiste nell’offrire un’interfaccia semplificata che fornisca risultati dell’interrogazione rapidi in modo trasparente. Ciò permetterebbe l’interrogazione simultanea dei diversi sistemi sulla base dei dati di identità (sia anagrafici sia biometrici). In altre parole, l’utente finale potrebbe effettuare un’unica ricerca e ottenere risultati da tutti i sistemi cui è autorizzato ad accedere invece di interrogare ogni sistema singolarmente.

12.

Il BMS comune sarebbe uno strumento tecnico per facilitare l’identificazione di una persona che può essere registrata in più banche dati. Conserverebbe i modelli dei dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto) contenuti nei sistemi di informazione centralizzati dell’UE (vale a dire il SIS, il sistema Eurodac, l’EES, il VIS e il sistema ECRIS-TCN). Permetterebbe, da un lato, di ricercare simultaneamente i dati biometrici conservati nei diversi sistemi e, dall’altro lato, di confrontarli.

13.

IL CIR faciliterebbe l’identificazione delle persone anche nel territorio degli Stati membri e contribuirebbe altresì a semplificare l’accesso delle autorità di contrasto a sistemi di informazione estranei al settore del contrasto. Il CIR conserverebbe dati anagrafici e biometrici registrati nel VIS, nel sistema ECRIS-TCN, nell’EES, nel sistema Eurodac e nell’ETIAS. I dati sarebbero conservati, logicamente separati, in base al sistema da cui provengono.

14.

Il MID sarebbe uno strumento che permetterebbe di collegare le identità presenti nel CIR e nel SIS e conserverebbe i collegamenti tra le registrazioni. Conserverebbe i collegamenti che forniscono informazioni laddove una o più corrispondenze definite o possibili siano rilevate o qualora si utilizzi un’identità fraudolenta. Verificherebbe se i dati oggetto dell’interrogazione o i dati di partenza sono presenti in più di uno dei sistemi per individuare identità multiple (vale a dire stessa serie di dati biometrici collegati a dati anagrafici diversi o stessa/analoga serie di dati anagrafici collegati a dati biometrici diversi). Il MID evidenzierebbe le registrazioni di identità anagrafica per le quali esiste un collegamento in sistemi diversi.

15.

Attraverso le quattro componenti dell’interoperabilità, le proposte mirano a:

fornire agli utenti autorizzati un accesso rapido, continuato, sistematico e controllato ai sistemi di informazione pertinenti,

agevolare, nel territorio degli Stati membri, le verifiche di identità dei cittadini di paesi terzi,

rilevare le identità multiple collegate alla stessa serie di dati e

semplificare l’accesso delle autorità di contrasto a sistemi di informazione estranei al settore del contrasto.

16.

Inoltre, le proposte istituirebbero un archivio centrale di relazioni e statistiche («CRRS») e il formato universale dei messaggi («UMF») e introdurrebbero meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati.

17.

La pubblicazione di due proposte legislative invece di una deriva dalla necessità di rispettare la distinzione tra i sistemi che riguardano:

l’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti (vale a dire il VIS, l’EES, il sistema ETIAS e il SIS, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1987/2006),

l’acquis di Schengen in materia di cooperazione di polizia o non connessi all’acquis di Schengen (il sistema Eurodac, il sistema ECRIS-TCN e il SIS, disciplinati dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio).

18.

Le due proposte sono «proposte sorelle» che vanno lette insieme. La numerazione degli articoli nonché il contenuto delle due proposte sono perlopiù analoghi. Pertanto, fatta salva diversa specificazione, laddove venga citato un articolo specifico, tale articolo si riferisce a una delle due proposte indistintamente.

5.   CONCLUSIONI

142.

Il GEPD riconosce che l’interoperabilità, attuata in modo ponderato e nel rispetto dei requisiti fondamentali della necessità e della proporzionalità, potrebbe rivelarsi uno strumento utile per soddisfare le necessità legittime delle autorità competenti, utilizzando sistemi di informazione su larga scala, anche per migliorare la condivisione delle informazioni.

143.

Il GEPD evidenzia che l’interoperabilità non è prevalentemente una scelta tecnica, ma soprattutto una scelta politica da effettuare, con profonde conseguenze giuridiche e sociali per gli anni futuri. Alla luce della chiara tendenza a unire la normativa e gli obiettivi politici diversi dell’UE (vale a dire controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, cooperazione di polizia e ora anche cooperazione giudiziaria in materia penale) nonché a concedere l’accesso di routine delle autorità di contrasto a banche dati estranee al settore di contrasto, la decisione del legislatore dell’UE di realizzare sistemi di informazione su larga scala interoperabili non avrebbe soltanto conseguenze permanenti e profonde sulla loro struttura e sul loro modo di funzionamento, bensì cambierebbe altresì il modo in cui i principi giuridici in questo settore sono stati tradizionalmente interpretati e segnerebbe pertanto un «punto di non ritorno». Per tali motivi il GEPD chiede un più ampio dibattito sul futuro della condivisione delle informazioni nell’UE, della relativa governance e delle modalità di salvaguardia dei diritti fondamentali in tale contesto.

144.

Sebbene le proposte presentate possano dare l’impressione che l’interoperabilità sia la componente finale di sistemi di informazione già interamente funzionanti (o quanto meno di sistemi i cui atti giuridici istitutivi siano già «stabili» e nelle fasi finali del processo legislativo), il GEPD intende sottolineare che non è questo il caso. In realtà, tre dei sei sistemi di informazione dell’UE che le proposte tentano di mettere in interconnessione non sono al momento esistenti (ETIAS, ECRIS-TCN ed EES), due sono attualmente in revisione (SIS ed Eurodac) e uno sarà oggetto di revisione nel corso dell’anno (VIS). È pressoché impossibile valutare le implicazioni esatte per la protezione della vita privata e dei dati di un sistema molto complesso con così tanti «elementi mobili». Il GEPD richiama l’importanza di garantire coerenza tra i testi normativi già in trattativa (o di prossima pubblicazione) e le proposte, al fine di garantire un ambiente giuridico, organizzativo e tecnico unificato per tutte le attività di trattamento dei dati nell’Unione. A tale proposito, il GEPD desidera sottolineare che il presente parere non pregiudica eventuali interventi ulteriori successivi, mano a mano che i diversi strumenti giuridici interconnessi progrediscono nel corso del processo legislativo.

145.

Il GEPD osserva che, benché l’interoperabilità sia forse stata vista inizialmente come uno strumento destinato soltanto a facilitare l’uso dei sistemi, le proposte introducono nuove possibilità di accesso e uso dei dati archiviati nei diversi sistemi, al fine di combattere la frode di identità, agevolare i controlli di identità nonché semplificare l’accesso delle autorità di contrasto a sistemi di informazione estranei al settore del contrasto.

146.

Come già rimarcato nel suo documento di riflessione, il GEPD sottolinea l’importanza di chiarire innanzitutto ulteriormente la portata del problema della frode di identità tra cittadini di paesi terzi, onde garantire che la misura proposta sia adeguata e proporzionata.

147.

Per quanto riguarda l’uso dei dati conservati nei diversi sistemi per agevolare i controlli di identità sui territori degli Stati membri, il GEPD sottolinea che le finalità di tale uso, vale a dire contrastare la migrazione irregolare e concorrere a garantire un alto livello di sicurezza, sono formulate in termini troppo ampi e andrebbero «limitate rigorosamente» e «definite con esattezza» nelle proposte, in modo da conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il GEPD ritiene in particolare che l’accesso al CIR per stabilire l’identità di un cittadino di paese terzo al fine di garantire un alto livello di sicurezza andrebbe concesso solo se esiste l’accesso per le stesse finalità a banche dati nazionali analoghe (per esempio registro dei cittadini/residenti ecc.) e alle stesse condizioni. Raccomanda di precisarlo nelle proposte. Se così non fosse, le proposte sembrerebbero stabilire la presunzione che i cittadini di paesi terzi costituiscono per definizione una minaccia per la sicurezza. Raccomanda altresì di garantire che l’accesso ai dati per l’identificazione di una persona nel corso di un controllo di identità sia concesso:

in linea di principio, in presenza della persona e

laddove la persona non sia in grado di collaborare e non disponga di documenti che ne accertino l’identità o

si rifiuti di collaborare oppure

laddove sussistano motivi giustificati o fondati di ritenere che i documenti presentati siano falsi o che la persona non stia dicendo la verità sulla propria identità.

148.

Il GEPD riconosce che le autorità di contrasto hanno l’esigenza di accedere ai migliori strumenti possibili in modo da identificare rapidamente gli autori di atti terroristici e altri reati gravi. Tuttavia, non sarebbe accettabile rimuovere le garanzie reali introdotte per salvaguardare i diritti fondamentali con il fine principale di velocizzare una procedura. Pertanto, il GEPD raccomanda di integrare nell’articolo 22, paragrafo 1, delle proposte le condizioni relative all’esistenza di motivi ragionevoli, la realizzazione di una ricerca preventiva nelle banche dati nazionali e l’interrogazione del sistema automatizzato d’identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, prima di effettuare qualsiasi ricerca nell’archivio comune di dati di identità. Inoltre, ritiene che vada sempre verificato il rispetto delle condizioni di accesso a informazioni seppur limitate, quali una segnalazione «hit/no hit», indipendentemente dall’ulteriore accesso ai dati conservati nel sistema che ha innescato la segnalazione «hit».

149.

Il GEPD ritiene che la necessità e la proporzionalità dell’uso dei dati conservati nel sistema ECRIS-TCN per rilevare identità multiple e agevolare i controlli di identità vadano dimostrati in termini più chiari e chiede chiarimenti anche per quanto riguarda la sua compatibilità con il principio di limitazione delle finalità. Raccomanda pertanto di assicurare nelle Proposte che i dati conservati nel sistema ECRIS-TCN siano accessibili e utilizzati esclusivamente per le finalità del sistema ECRIS-TCN definite nel corrispondente strumento normativo.

150.

Il GEPD si compiace che le proposte siano volte alla creazione di un ambiente tecnico armonizzato di sistemi che opereranno in congiunzione per fornire alle diverse parti interessate che devono svolgere i propri compiti un accesso rapido, continuato, controllato e sistematico alle informazioni. Ricorda che i principi fondamentali in materia di protezione dei dati dovrebbero essere presi in considerazione in tutte le fasi dell’attuazione delle proposte e raccomanda pertanto di inserire nelle Proposte l’obbligo per eu-LISA e gli Stati membri di attenersi ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione di default.

151.

Oltre ai commenti generali e alle questioni chiave identificate in precedenza, il GEPD fornisce raccomandazioni aggiuntive in relazione ai seguenti aspetti delle proposte:

la funzionalità dell’ESP, del BMS comune, del CIR e del MID,

i periodi di conservazione di dati nel CIR e nel MID,

la verifica manuale dei collegamenti,

l’archivio centrale di relazioni e statistiche,

la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra eu-LISA e gli Stati membri,

la sicurezza delle componenti dell’interoperabilità,

i diritti degli interessati,

l’accesso da parte del personale di eu-LISA,

il periodo transitorio,

i registri e

il ruolo delle autorità nazionali di controllo e del GEPD.

152.

Il GEPD resta a disposizione per fornire ulteriori consulenze sulle proposte, anche in relazione a eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in linea con le proposte di regolamento, che potrebbero avere un impatto sul trattamento dei dati personali.

Bruxelles, 19 marzo 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza, 6.4.2017, COM(2016) 205 final.

(2)  Idem, pag. 15.

(3)  Relazione provvisoria del presidente del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l’interoperabilità istituito dalla Commissione europea, relazione provvisoria del presidente del gruppo di esperti ad alto livello, dicembre 2016, disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435&Lang=IT

(4)  Relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l’interoperabilità istituito dalla Commissione europea, 11 maggio 2017; disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435.

(5)  Comunicazione della Commissione del 16.5.2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Settima relazione sui progressi compiuti verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza, COM(2017) 261 final.

(6)  Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l’interoperabilità dei sistemi d’informazione dell’UE, 8 giugno 2017; http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10151-2017-INIT/it/pdf.

(7)  La consultazione pubblica e la valutazione d’impatto sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en.

(8)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-16_opinion_interoperability_en.pdf.

(9)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(10)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624, COM(2016) 731 final, 16.11.2016.

(11)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS–TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011, COM(2017) 344 final, 29.6.2017.

(12)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/18


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 233/08)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Agen — Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

dal 7 gennaio 2019 al 6 gennaio 2023

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

10 settembre 2018 (entro le ore 12:00, ora locale)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Syndicat Mixte pour l'Aérodrome Départemental (SMAD)

Aéroport d’Agen La Garenne

47520 Le Passage

FRANCIA

Tel. +33 553770083

Email: m.bertaud@aeroport-agen.fr

o sulla piattaforma del profilo di committente dello SMAD: https://www.e-marchespublics.fr


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8891 — Puig/BSH/Noustique)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 233/09)

1.   

In data 26 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Puig International, S.A. («Puig International», Svizzera), controllata da Puig, S.L.,

BSH Hausgeräte GmbH («BSH», Germania), controllata da Robert Bosch GmbH («Bosch»),

Noustique Perfumes, S.L. («Noustique», Spagna).

Puig International e BSH acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Noustique.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Puig International: produzione e distribuzione di fragranze e cosmetici compreso di prodotti di marca come Carolina Herrera o Nina Ricci; licenze e fragranze per star,

—   BSH: produzione e distribuzione di elettrodomestici attraverso i marchi mondiali Bosch, Siemens, Gaggenau e Neff e diversi marchi locali. Bosch fornisce, su scala mondiale, tecnologia e servizi destinati all’industria automobilistica, tecnologie industriali, beni di consumo (es. elettrodomestici) e tecnologie dell’energia e dell’edilizia,

—   Noustique: impresa comune per lo sviluppo e la promozione di un nuovo prodotto nel settore dei profumi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8891 — Puig/BSH/Noustique

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8939 — Liberty House Group/Aluminium Dunkerque)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 233/10)

1.   

In data 26 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Liberty Industries France (Francia), controllata di Liberty House Group (Regno Unito),

Aluminium Dunkerque (Francia).

Liberty Industries France acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Aluminium Dunkerque.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Liberty House Group: produzione, commercializzazione e riciclaggio dell’acciaio e dell’alluminio e fabbricazione di prodotti di ingegneria a valore aggiunto in tutto il mondo,

—   Aluminium Dunkerque: fabbricazione di alluminio primario in Francia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8939 — Liberty House Group/Aluminium Dunkerque

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/22


Avviso concernente una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE

Conclusione della sospensione del termine per l’adozione di atti di esecuzione

(2018/C 233/11)

Il 2 novembre 2016 è stata presentata alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tale richiesta, presentata dalla Repubblica ceca, riguarda alcune attività nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas nella Repubblica ceca. Gli avvisi pertinenti sono stati pubblicati nella GU C 23 del 24.1.2017, pag. 10, nella GU C 167 del 25.5.2017, pag. 10, nella GU C 276 del 19.8.2017, pag. 4, nella GU C 396 del 23.11.2017, pag. 18, e nella GU C 439 del 20.12.2017, pag. 12.

Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha invitato il richiedente a fornire informazioni supplementari entro il 10 gennaio 2018. Come annunciato nell’avviso pubblicato nella GU C 114 del 28.3.2018, pag. 20, il termine finale è stato prorogato di 55 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. Le informazioni in forma completa e corretta sono pervenute il 12 aprile 2018.

Il termine finale scadrà quindi il 5 luglio 2018.


(1)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).