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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 220/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8940 — Blackstone/Cirsa) ( 1) |
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III Atti preparatori |
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Banca centrale europea |
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2018/C 220/02 CON/2018/20 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 220/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 220/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8911 — Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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2018/C 220/05 |
Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8968 — H.I.G. Capital/INEOS (Baleycourt business and ICT business)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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Rettifiche |
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2018/C 220/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8940 — Blackstone/Cirsa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 220/01)
Il 14 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8940. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
III Atti preparatori
Banca centrale europea
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25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/2 |
Parere della Banca centrale europea
dell’11 aprile 2018
relativo a una proposta di regolamento sull’istituzione del Fondo monetario europeo
(CON/2018/20)
(2018/C 220/02)
INTRODUZIONE E BASE GIURIDICA
In data 1o febbraio 2018, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio sull’istituzione del Fondo monetario europeo (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento pertiene all’obiettivo primario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi di cui all’articolo 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, del trattato, e dell’articolo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»).
In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
La BCE appoggia l’iniziativa della Commissione europea di incorporare il Meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto dell’Unione (2). Come rilevato nella relazione dei cinque presidenti «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa» (3) predisposto dai Presidenti della Commissione europea, del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, dell’Eurogruppo e della BCE, tale iniziativa è un passo importante verso il completamento dell’unione economica e monetaria dell’Europa. L’istituzione del MES come organo dell’Unione consentirebbe di conseguire meglio il suo obiettivo di contribuire alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area dell’euro, così come quella degli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria. Al fine di conseguire tale obiettivo, il MES può stanziare finanziamenti ed erogare sostegno alla stabilità a beneficio degli Stati membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.
La BCE rileva altresì che, se il MES dovesse rimanere al di fuori dell’ordinamento giuridico dell’Unione quale organo intergovernativo, ogni futura discussione in merito ai compiti da attribuire al MES in materia di governance economica dovrebbe rispettare le attuali attribuzioni conferite all’Unione e alle sue istituzioni in base al diritto dell’Unione (4).
La BCE sottolinea che la proposta di regolamento rappresenta un primo importante passo e che ulteriori riforme del MES saranno essenziali. In primo luogo, al MES dovrebbero essere forniti gli strumenti finanziari necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi e l’espletamento dei suoi compiti. La BCE raccomanda che tali strumenti finanziari siano ulteriormente rivisti per assicurare la loro adeguatezza ad affrontare efficacemente le cause di instabilità finanziaria e il contagio in situazioni di grave instabilità finanziaria (5) nonché a supportare l’Unione bancaria. In particolare, gli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale, con un’adeguata condizionalità, dovrebbero essere migliorati al fine di contribuire meglio alla prevenzione delle crisi. In secondo luogo, per applicare efficacemente tali strumenti è importante migliorare i meccanismi di governance del MES, al fine di pervenire a processi decisionali rapidi e credibili.
Osservazioni specifiche
1. Il ruolo della BCE
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1.1. |
Il trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (di seguito il «trattato MES») rimette l’assolvimento di vari compiti del MES alla Commissione europea di concerto con la BCE. In particolare, alla Commissione europea sono assegnati i compiti, da assolvere di concerto con la BCE, di valutare le richieste di sostegno alla stabilità, negoziare il protocollo d’intesa che precisi le condizioni dell’assistenza finanziaria accordata, e monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinata l’assistenza finanziaria. Più specificamente, nell’ambito della valutazione della domanda di sostegno alla stabilità, il presidente del consiglio dei governatori è tenuto ad affidare alla Commissione europea il compito di valutare, di concerto con la BCE, l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria dell’area dell’euro nel suo insieme o dei suoi Stati membri; di valutare la sostenibilità del debito pubblico; e di valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali dello Stato membro interessato. Inoltre, sia alla Commissione europea che alla BCE sono assegnate la funzione di valutare l’urgenza delle domande di sostegno alla stabilità e quella di partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione. |
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1.2. |
La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha statuito nella causa Pringle (6) che le funzioni affidate alla Commissione e alla BCE dal trattato MES, per quanto importanti, non implicano alcun potere decisionale proprio. Peraltro, le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito del trattato MES impegnano il solo MES (7). La CGUE ha inoltre statuito che «[q]uanto alle funzioni assegnate alla BCE dal trattato MES, esse si conformano ai diversi compiti che il trattato FUE e lo statuto del SEBC [e della BCE] conferiscono a tale istituzione» (8). |
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1.3. |
Il ruolo della BCE ai sensi della proposta di regolamento rimane in gran parte lo stesso previsto dal trattato MES. Al riguardo, la BCE ritiene importante sottolineare che qualsiasi contributo ai sensi del trattato MES o della proposta di regolamento si concentrerebbe su questioni specifiche che riguardano il compito fondamentale del SEBC di definizione e attuazione della politica monetaria nonché il contributo del SEBC alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema. Il coinvolgimento della BCE dovrebbe garantire che quest’ultima si trovi nella posizione non solo di valutare le implicazioni dei propri compiti, ma altresì di mettere a disposizione le proprie competenze a beneficio del MES, della Commissione europea e dello Stato membro interessato. L’attuale formulazione, secondo la quale la Commissione europea assolve i suoi compiti «di concerto con» la BCE, è stata elaborata nel pieno della crisi finanziaria. La BCE raccomanda che, alla luce dell’ulteriore evoluzione e rafforzamento del quadro permanente di gestione delle crisi dell’Unione in un contesto successivo alla crisi, qualsiasi ruolo della BCE in termini di contributo dovrebbe essere chiarito ulteriormente per meglio rispecchiare i compiti della BCE e la sua indipendenza ai sensi dei trattati nonché la chiara ripartizione delle responsabilità e competenze tecniche nel futuro quadro del MES. In futuro, la BCE potrebbe affrontare, in modo appropriato e ove necessario, in conformità alle proprie attribuzioni, le politiche per il settore finanziario e le questioni macroeconomiche essenziali, quali i principali obiettivi di bilancio, la sostenibilità e le esigenze finanziarie. |
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1.4. |
Infine, la BCE raccomanda che nella proposta di regolamento siano introdotti dei chiarimenti per rispecchiare il ruolo della BCE ai sensi di altri provvedimenti legislativi, compreso, in particolare, il ruolo della BCE nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), istituito nel 2013 dopo l’entrata in vigore del trattato MES (9). Gli strumenti di assistenza finanziaria diretti al settore bancario dovrebbero tenere conto delle responsabilità della BCE in materia di vigilanza sugli enti creditizi nell’ambito dell’MVU (10). A tale riguardo, la proposta di regolamento dovrebbe garantire il coinvolgimento tempestivo e adeguato della BCE o l’informazione della stessa, secondo i casi, in preparazione della fornitura di sostegno in base a tali strumenti. |
2. Sostegno al Comitato di risoluzione unico
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2.1. |
La proposta di regolamento introduce un nuovo compito per il MES finalizzato al conseguimento del proprio obiettivo di contribuire alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area dell’euro e degli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria. Il MES è incaricato di fornire sostegno finanziario, sotto forma di linee di credito o di garanzie, al Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), che è stato istituito in conformità al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
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2.2. |
Come evidenziato nella relazione dei cinque presidenti «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa», la BCE appoggia l’iniziativa di assegnare al MES il compito di fornire un sostegno comune credibile al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF). Come precedentemente rilevato dalla BCE (12), la BCE apprezza la proposta di istituire misure di sostegno aggiuntive, mediante il ricorso a prestiti o ad altre forme di sostegno da parte di enti finanziari o altri terzi, in circostanze eccezionali, nel caso in cui i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico non siano sufficienti e i contributi ex post non siano immediatamente accessibili al fine di coprire le spese. Tale sostegno dovrebbe essere messo in atto non appena possibile e al più tardi prima della fine del periodo transitorio, il 1o gennaio 2024, previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014. |
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2.3. |
È molto importante che il sostegno si estenda a tutte le possibili misure dell’SRB, compresa l’erogazione del sostegno per la solvibilità e del sostegno di liquidità agli enti soggetti a risoluzione. Tale sostegno di liquidità presenta un rischio di perdite molto minore ed è, per definizione, di natura temporanea. Le misure di sostegno che facilitino l’immissione di liquidità da parte dell’SRB sono di particolare importanza in quanto il volume del sostegno di liquidità a un ente soggetto a risoluzione può essere elevato, oltrepassando così la capacità del Fondo di risoluzione unico. |
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2.4. |
La BCE concorda che tale sostegno debba essere fiscalmente neutro nel medio termine, garantendo che l’assistenza pubblica sia rimborsata attraverso prelievi ex post nel settore finanziario. Tale previsione è in linea con una delle principali ragioni sottese all’istituzione del Meccanismo di risoluzione unico, vale a dire l’idea che i costi della risoluzione delle crisi delle banche non devono essere posti permanentemente a carico dei contribuenti. Sarebbe importante calibrare attentamente l’orizzonte temporale per il rimborso di tali fondi ad opera del settore finanziario, al fine di evitare una prociclicità eccessiva dei prelievi (13). |
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2.5. |
La BCE rileva una certa incongruenza nei processi decisionali sul sostegno al Comitato di risoluzione unico. Da un lato gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro partecipanti all’MVU e gli Stati membri dell’area dell’euro, attraverso il MES, forniranno congiuntamente sostegno finanziario all’SRB. Per tale ragione, le decisioni sul sostegno all’SRB saranno adottate dal consiglio dei governatori, in accordo con gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro partecipanti all’MVU. Tuttavia, nel caso di approvazione successiva di tali decisioni da parte del Consiglio, tutti i membri del Consiglio possono partecipare al voto (14). Tra questi sono inclusi gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che non partecipano all’MVU. |
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2.6. |
Infine, la BCE sottolinea la necessità di garantire che l’intera procedura relativa a tale sostegno all’SRB possa essere completata rapidamente e non ritardi l’adozione e l’esecuzione della decisione dell’SRB sul programma di risoluzione. Le decisioni in merito agli esborsi del MES dovrebbero essere il più possibile automatiche, rapide ed efficienti. Al riguardo, la BCE apprezza il fatto che la proposta di regolamento stabilisca una procedura rapida rispetto alle decisioni del MES sull’utilizzo dei fondi. Il direttore generale è autorizzato a decidere in merito all’utilizzo dei fondi e deve adottare tale decisione al più tardi entro 12 ore dal ricevimento della richiesta dell’SRB (15). |
3. Modifica della denominazione del Meccanismo europeo di stabilità
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3.1. |
L’iniziativa della Commissione europea di rinominare il MES potrebbe essere fuorviante, per quanto riguarda sia gli obiettivi del MES sia gli strumenti a sua disposizione. La BCE suggerisce che l’attuale denominazione del MES sia mantenuta in modo da garantire chiarezza e continuità per il pubblico. A tale riguardo, l’uso del termine «monetario» nella nuova denominazione dell’organo dell’Unione secondo la proposta di regolamento è improprio, in particolare in quanto gli obiettivi e i compiti del MES non sono di natura ‘monetarià. Conformemente ai trattati, la politica economica si basa sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, mentre i compiti fondamentali di definire e attuare la politica monetaria dell’Unione e di svolgere le operazioni sui cambi sono conferiti al SEBC, che è governato dagli organi decisionali della BCE. |
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3.2. |
La CGUE ha statuito nella causa Pringle che l’istituzione del MES ricade nell’ambito della politica economica (16). La Corte ha rilevato che l’obiettivo perseguito dal MES, che è di salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo complesso, si distingue chiaramente dall’obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi, che costituisce l’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione. Infatti, anche se la stabilità dell’area dell’euro può avere ripercussioni sulla stabilità della moneta utilizzata in tale area, una misura di politica economica non può essere equiparata ad una misura di politica monetaria per il solo fatto che essa può avere effetti indiretti sulla stabilità dell’euro (17). |
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3.3. |
La BCE evince che la scelta del nuovo nome proposto si ispira al Fondo monetario internazionale (FMI). Tuttavia, l’FMI venne istituito in circostanze diverse e con obiettivi e compiti differenti. L’FMI venne istituito attraverso lo Statuto dell’FMI, adottato nel 1944, e venne incaricato di monitorare l’osservanza da parte dei suoi membri del sistema di tassi di cambio basato sul «valore di parità» - anche noto come il sistema Bretton Woods - per evitare il ripetersi delle svalutazioni concorrenziali che avevano contribuito a causare la Grande depressione negli anni ‘30. Tra i suoi scopi vi sono, tra gli altri, promuovere la cooperazione monetaria internazionale, facilitare l’espansione e la crescita equilibrata del commercio internazionale, promuovere la stabilità dei cambi, mantenere tra i membri dei regimi di cambio ordinati ed evitare svalutazioni competitive dei tassi di cambio, nonché assicurare ai membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea di risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti (18). |
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 aprile 2018
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2017) 827 final.
(2) Cfr. il paragrafo 8 del parere CON/2011/24. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(3) Cfr. Commissione europea, «Completare l’unione economica e monetaria dell’Europa», relazione di Jean-Claude Juncker, in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, del 22 giugno 2015, disponibile sul sito Internet della Commissione all’indirizzo www.ec.europa.eu.
(4) Cfr. Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese, 7-71, ECLI:EU:C:1971:121, punto 20; parere 1/92, Parere della Corte del 10 aprile 1992, ECLI:EU:C:1992:189, punto 41; Thomas Pringle/Governement of Ireland e altri, C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, punto 158.
(5) Cfr. il paragrafo 6 del parere CON/2011/24.
(6) Cfr. C-370/12 Pringle.
(7) Cfr. C-370/12 Pringle, punto 161.
(8) Cfr. C-370/12 Pringle, punto 165. V. anche il punto 150 delle conclusioni dell’Avvocato generale Cruz Villalón in Peter Gauweiler e Altri/Deutscher Bundestag, C-62/14 ECLI:EU:C:2015:7.
(9) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(10) Cfr. Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank/Banca centrale europea, T-122/15, ECLI:EU:T:2017:337, punto 63.
(11) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(12) Cfr. il paragrafo 2.8 del parere CON/2013/76.
(13) Cfr. il paragrafo 2.8 del parere CON/2013/76.
(14) Articolo 3, paragrafo 4, della proposta di regolamento e articoli 22 e 23 dell’allegato alla proposta di regolamento.
(15) Articolo 22, paragrafo 7, e articolo 23, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato alla proposta di regolamento.
(16) Cfr. C-370/12 Pringle, punto 60.
(17) Cfr. C-370/12 Pringle, punto 56.
(18) Cfr. l’articolo I, paragrafi (i), (ii), (iii) e (v) dello Statuto del Fondo monetario internazionale.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 giugno 2018
(2018/C 220/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1648 |
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JPY |
yen giapponesi |
128,30 |
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DKK |
corone danesi |
7,4526 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87663 |
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SEK |
corone svedesi |
10,2950 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1534 |
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ISK |
corone islandesi |
126,60 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,4328 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,792 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
324,05 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3148 |
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RON |
leu rumeni |
4,6663 |
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TRY |
lire turche |
5,4639 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5681 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5459 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1393 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6880 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5822 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 293,76 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,7165 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5689 |
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HRK |
kuna croata |
7,3788 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 429,21 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6621 |
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PHP |
peso filippino |
62,079 |
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RUB |
rublo russo |
73,5314 |
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THB |
baht thailandese |
38,369 |
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BRL |
real brasiliano |
4,3617 |
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MXN |
peso messicano |
23,5466 |
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INR |
rupia indiana |
79,0300 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8911 — Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 220/04)
1.
In data 18 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Samvardhana Motherson Automotive Systems B.V., appartenente al gruppo Samvardhana Motherson («Motherson», Paesi Bassi), |
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— |
Reydel Automotive Management B.V. e Reydel Automotive Holdings B.V., entrambe controllate in ultima istanza dal gruppo Cerberus (collettivamente «Reydel», Paesi Bassi). |
Motherson acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Reydel.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Motherson è un fornitore di una vasta gamma di componenti auto. Opera nello sviluppo, nella fabbricazione e nella distribuzione di specchietti esterni e interni, sistemi di rilevamento di ostacoli nell’angolo cieco e componenti in plastica quali moduli esterni e interni, nonché nella fornitura di cruscotti, moduli per abitacolo, pannelli portiera, console portaoggetti e paraurti; |
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— |
Reydel opera nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti per interni di autoveicoli quali cruscotti, pannelli portiera, moduli per console e abitacolo e parti decorative. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8911 — Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
[Caso M.8968 — H.I.G. Capital/INEOS (Baleycourt business and ICT business)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 220/05)
1.
In data 18 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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H.I.G. Capital LLC («H.I.G. Capital», Stati Uniti), |
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Valtris Specialty Chemicals Limited («Valtris», Regno Unito), |
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INEOS Enterprises France SAS (Francia), INEOS Champlor SAS (Francia) e determinate attività detenute da INEOS Enterprises Group Limited (IEGL) (collettivamente «l’impianto di Baleycourt»), e |
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INEOS ChloroToluenes Limited («l’impianto di ICT», Regno Unito). |
H.I.G. Capital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impianto di Baleycourt e dell’impianto di ICT.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
H.I.G. Capital è una società di investimento specializzata nel private equity e nella gestione alternativa degli attivi. Attraverso la sua società in portafoglio Valtris, opera nella produzione e fornitura di specialità chimiche, principalmente additivi polimerici, |
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— |
l’impianto di Baleycourt opera nella produzione e nella fornitura di biodiesel e di oli alimentari (e dei loro sottoprodotti), e degli esteri, un tipo di plastificante, |
|
— |
l’impianto di ICT opera nella produzione e nella fornitura di derivati clorurati del toluene e di prodotti chimici intermedi. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:
M.8968 — H.I.G. Capital/INEOS (Baleycourt business and ICT business)
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 229-64301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Rettifiche
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25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/10 |
Rettifica all’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 194 del 6 giugno 2018 )
(2018/C 220/06)
Pagina 4, trattino «in Italia»:
anziché:
«La polizia di Stato;
L’Arma dei Carabinieri;
Il Corpo della Guardia di Finanza;
Il Corpo della Polizia Penitenziaria.»
leggasi:
«La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza e il Corpo della Polizia Penitenziaria (art. 16, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121);
La Direzione Investigativa Antimafia;
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (artt. 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124);
La Direzione Nazionale Antimafìa e Antiterrorismo (art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
Le competenti Autorità giudiziarie.».