ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 203

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
13 giugno 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 203/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2018/C 203/02

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Vijlen (DOP)]

2

2018/C 203/03

Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

13

2018/C 203/04

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o luglio 2018[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

15

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 203/05

Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

16

2018/C 203/06

Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

16


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 203/07

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 203/08

Notifica preventiva di concentrazione [Case M.8858 — Boeing/Safran/JV (auxiliary power units)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 giugno 2018

(2018/C 203/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1788

JPY

yen giapponesi

130,03

DKK

corone danesi

7,4503

GBP

sterline inglesi

0,88175

SEK

corone svedesi

10,1550

CHF

franchi svizzeri

1,1615

ISK

corone islandesi

125,10

NOK

corone norvegesi

9,4435

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,652

HUF

fiorini ungheresi

319,89

PLN

zloty polacchi

4,2754

RON

leu rumeni

4,6605

TRY

lire turche

5,3762

AUD

dollari australiani

1,5506

CAD

dollari canadesi

1,5335

HKD

dollari di Hong Kong

9,2499

NZD

dollari neozelandesi

1,6781

SGD

dollari di Singapore

1,5738

KRW

won sudcoreani

1 272,14

ZAR

rand sudafricani

15,5183

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5496

HRK

kuna croata

7,3815

IDR

rupia indonesiana

16 465,01

MYR

ringgit malese

4,7121

PHP

peso filippino

62,551

RUB

rublo russo

73,9972

THB

baht thailandese

37,839

BRL

real brasiliano

4,3608

MXN

peso messicano

24,2869

INR

rupia indiana

79,5015


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/2


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo

[Vijlen (DOP)]

(2018/C 203/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I Paesi Bassi hanno presentato una domanda di protezione della denominazione «Vijlen» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Vijlen» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Vijlen» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«Vijlen»

PDO-NL-02168

Data della domanda: 12.2.2016

1.   Nome (nomi) da registrare

Vijlen

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione dei vini

Categoria di vini 1. Vino: rosso, fruttato, corposo

Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: rosso intenso

Odore: frutti rossi e neri, leggermente speziato

Gusto: fruttato e corposo

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Il tenore di zucchero è compreso tra 0,5 e 12 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

63,84 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 1. Vino: rosso, secco, intensamente fruttato, parzialmente invecchiato in botti

Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: rosso scuro

Odore: leggere sfumature legnose combinate a note di frutti rossi/neri

Gusto: struttura tannica corposa con retrogusto fruttato e struttura completa

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Il tenore di zucchero è compreso tra 0,5 e 12 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

63,84 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 1. Vino: rosso, secco, corposo, invecchiato in botti

Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: rosso scuro

Odore: leggere sfumature legnose combinate a note di frutti rossi/neri

Gusto: struttura tannica corposa, rafforzata dall’invecchiamento in legno

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Il tenore di zucchero è compreso tra 0,5 e 8 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

63,84 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, fruttato

Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: bianco

Odore: verde, frutti maturi

Gusto: intensamente fruttato, di struttura fresca e completa

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Tenore zuccherino: tra 1 e 8 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

77,14 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, invecchiato in botti

Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: bianco

Odore: frutti maturi, floreale con leggere sfumature legnose

Gusto: fruttato, con struttura corposa rafforzata dall’invecchiamento in botti, con finale corposo

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Tenore zuccherino: tra 1 e 8 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

77,14 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 1. Vino: bianco, semisecco, fruttato

Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: bianco

Odore: verde, frutti maturi

Gusto: fruttato e corposo, leggermente dolce

Finale: fresco, fruttato con finale dolce

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Tenore zuccherino: tra 2 e 20 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

77,14 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 1. Vino: rosato, pieno, fruttato

Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: rosato chiaro

Odore: leggermente speziato, frutti rossi

Gusto: fruttato e corposo

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Tenore zuccherino: tra 1 e 12 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

63,84 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 4. Vino spumante: bianco, pieno, fruttato

Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: bianco

Odore: verde, frutti maturi

Gusto: piccole bollicine, fruttato fresco con struttura più corposa

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Tenore zuccherino: tra 0 e 22 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

79,8 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 4. Vino spumante: rosato, pieno, fruttato

Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: rosato

Odore: frutti rossi maturi

Gusto: piccole bollicine, fruttato fresco con struttura più corposa

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Tenore zuccherino: tra 0 e 22 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

79,8 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: bianco, pieno, fruttato

Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: bianco

Odore: verde, frutti maturi

Gusto: piccole bollicine, fruttato fresco con struttura più corposa

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Tenore zuccherino: tra 0 e 22 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

79,8 in milliequivalenti per litro

Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: rosato, pieno, fruttato

Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)

Proprietà organolettiche

Colore: rosato

Odore: frutti rossi maturi

Gusto: piccole bollicine, fruttato fresco con struttura più corposa

Caratteristiche analitiche

Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Acidità volatile massima

Tenore massimo di anidride solforosa totale

Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi

Tenore zuccherino: tra 0 e 22 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

79,8 in milliequivalenti per litro

5.   Pratiche vinicole

a.    Pratiche enologiche essenziali

Categoria di vini 1 Vino: rosso, fruttato, corposo

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione della polpa per almeno quattro giorni

Categoria di vini 1 Vino: rosso, secco, intensamente fruttato, parzialmente invecchiato in botti

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione della polpa per almeno quattro giorni, almeno il 30 % del vino deve essere invecchiato in legno

Categoria di vini 1 Vino: rosso, secco, corposo, invecchiato in botti

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione della polpa per almeno sei giorni. Il vino deve essere invecchiato in legno e conservato per almeno nove mesi in botti (per almeno il 50 % di legno nuovo)

Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, fruttato

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)

Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, invecchiato in botti

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente), conservazione per almeno sei mesi in botti, 50 % legno nuovo

Categoria di vini 1. Vino: bianco, semisecco, fruttato

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)

Categoria di vini 1. Vino: rosato, pieno, fruttato

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)

Categoria di vini 4. Vino spumante: bianco, pieno, fruttato

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente). Metodo tradizionale

Categoria di vini 4. Vino spumante: rosato, pieno, fruttato

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente). Metodo tradizionale

Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: bianco, pieno, fruttato

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente). Metodo tradizionale

Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: rosato, pieno, fruttato

Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente). Metodo tradizionale

b.    Rese massime

Cabernet Cortis rosso

50 ettolitri per ettaro

Monarch rosso

50 ettolitri per ettaro

Pinot Noir rosso

50 ettolitri per ettaro

Pinotin rosso

50 ettolitri per ettaro

Baron rosso

50 ettolitri per ettaro

Souvignier Gris rosso

55 ettolitri per ettaro

Johanniter bianco

55 ettolitri per ettaro

Solaris bianco

55 ettolitri per ettaro

Pinot Gris bianco

55 ettolitri per ettaro

Chardonnay bianco

55 ettolitri per ettaro

Cabernet Blanc bianco

55 ettolitri per ettaro

Muscaris bianco

55 ettolitri per ettaro

6.   Zona delimitata

La zona geografica di Vijlen è situata interamente nel comune di Vaals, appartenente al distretto di Vijlen, dove confluiscono le frontiere di tre paesi.

La denominazione di origine protetta Vijlen si applica solo ai terreni di Vijlen che presentano loess nello strato superiore e tre strati di suolo che insieme costituiscono un territorio con caratteristiche uniche. Oltre al loess, questa zona specifica è caratterizzata da strati di terra fusca, ciottoli grezzi e depositi eluviali silicei.

La DOP Vijlen copre una superficie di 419 ha.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Souvignier Gris B

 

Pinotin N

 

Muscaris B

 

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

 

Baron N

 

Solaris

 

Pinot noir N

 

Pinot Gris G

 

Monarch

 

Johanniter B

 

Chardonnay B

 

Cabernet Cortis

8.   Descrizione del legame/dei legami

Suolo

La zona geografica della DOP Vijlen è caratterizzata da pendii silicei composti da depositi eluviali silicei, loess, terra fusca e ghiaia, ma senza gli antichi depositi dalla Mosa.

In questa zona il terreno è diverso da quello della zona geografica del Mergelland, costituito principalmente da loess, marna (roccia tenera) e ghiaia della Mosa e in cui i sedimenti della Mosa rivestono un ruolo importante. Al contrario, tali sedimenti non caratterizzano la zona geografica della DOP Vijlen, bensì la zona a nord del limitare delle colline (a nord di Vijlen). Il terreno di questa zona, che si è evoluto in modo diverso, è caratterizzato da depositi eluviali silicei (la soluzione restante di calcare, composta da un miscuglio di silice fortemente erose e quantità variabili di argilla, limo e terra fusca), nonché da terra fusca (come i depositi eluviali silicei, è un prodotto dell’erosione del calcare, ma è formata prevalentemente da argilla (pesante), con una quantità esigua o del tutto priva di silice, poiché deriva da roccia calcarea a basso contenuto di silice). La differenza è ulteriormente accentuata dai fattori climatici (maggior altitudine e colline circostanti).

Clima e ambiente

Le principali caratteristiche del clima di questa zona sono le seguenti:

il clima della zona è meno direttamente influenzato dal mare e presenta più caratteristiche tipiche di un clima continentale (meno moderato rispetto alla costa, il che si ripercuote sulle temperature),

i vigneti sono ubicati a un’altitudine di 170-220 metri sopra al Livello normale di Amsterdam (NAP), su versanti esposti a sud, circondati da colline, che creano un microclima,

grazie alla maggiore altitudine e alle valli circostanti la temperatura notturna è spesso superiore (migliore dissoluzione degli acidi),

l’altitudine comporta anche meno nebbia, soprattutto nei mesi di settembre e ottobre, il che significa una minore umidità e quindi meno problemi con la Botrytis,

l’ubicazione sul versante protetto dell’Eifel e delle Ardenne fa sì che la zona della DOP sia poco interessata da pioggia e grandine.

Intervento dell’uomo (coltivazione e vinificazione)

Per influenzare positivamente la qualità della coltivazione/vinificazione delle uve, sono state fatte alcune scelte (aspetti umani):

per l’impianto sono consentiti circa due metri quadrati di spazio per pianta (elementi nutritivi sufficienti),

viene utilizzato un metodo di coltivazione che garantisce un buon rapporto foglie/grappoli (fotosintesi sufficiente) e le viti sono potate a mano (selezione dei migliori germogli dell’anno per ottenere un buon fogliame che consenta il massimo assorbimento della luce solare),

questa caratteristica è ulteriormente rafforzata grazie al mantenimento di una zona di foglie di almeno un metro sopra ai grappoli,

l’eliminazione delle foglie nella zona dei grappoli facilita l’esposizione al sole e al vento, in modo che i grappoli si asciughino rapidamente in seguito a condizioni di umidità,

se necessario, i grappoli vengono diradati per migliorare la qualità dell’uva restante,

il raccolto è effettuato a mano (selezione dei grappoli),

per quanto riguarda la vinificazione, si vedano le pratiche enologiche essenziali di cui sopra.

Legame causale

Il nesso di causalità è caratterizzato dai seguenti aspetti distintivi della zona:

Il terreno è costituito da una combinazione unica di depositi eluviali silicei, loess, terra fusca e ghiaia, ma senza gli antichi depositi dalla Mosa.

I depositi eluviali silicei si trovano come entità uniche solo in piccole zone nella parte sudorientale del Limburgo meridionale, nei pressi della frontiera belga, inclusa la zona semipianeggiante che risale alla fine del terziario. Sui pendii scoscesi è una componente importante dei terreni nei pendii silicei. I terreni contengono numerose pietre silicee frastagliate comprese tra 2 e 10 cm.

Questa combinazione unica di terreni con depositi eluviali silicei/loess, terra fusca e ghiaia si trova solo nella zona geografica della DOP Vijlen.

Questo tipo di terreno incide sulle caratteristiche delle uve che vi sono coltivate per una stagione piuttosto lunga (assorbimento del calore da parte delle pietre) e grazie al loess, che trattiene l’umidità (evitando l’aridità).

Data l’altitudine elevata e il fatto di essere circondati da colline, i versanti e l’altopiano dei vigneti beneficiano di caratteristiche climatiche che hanno una chiara influenza favorevole sulla coltivazione dell’uva (acini più maturi per quanto riguarda zuccheri/acidi/gusto) e contribuiscono a ottenere vini più corposi con maggiore gusto:

temperature notturne superiori assicurano un migliore metabolismo degli acidi,

meno nebbia/rugiada (che scendono nelle valli),

assenza o rarità di forti piogge e grandinate grazie all’ubicazione sul versante protetto delle Ardenne.

I vini sono ottenuti grazie a una combinazione unica di varietà e aspetti umani legati alla loro elaborazione (coltura/vinificazione), creando magnifiche cuvées di varietà nuove e tradizionali.

Queste caratteristiche del terreno, del clima e della coltivazione si combinano inoltre con una vinificazione unica nei Paesi Bassi. Il vino è trasferito per gravità utilizzando quattro cantine situate l’una sopra all’altra, il che riduce la necessità di pompaggi. Il vino viene poi vinificato in vasche più piccole per sfruttare in modo ottimale le diverse tecniche di vinificazione (si vedano le pratiche enologiche essenziali), con l’obiettivo di elaborare ogni anno un vino più corposo ed espressivo.

Le caratteristiche organolettiche e analitiche derivano dalla combinazione di terreno, clima e aspetti umani (coltivazione e vinificazione), che producono vini rossi con una struttura tannica completa e vini bianchi/rosati essenzialmente corposi e fruttati.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Link al disciplinare del prodotto

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Productdossier%20BOB%20Vijlen.pdf


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/13


Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi (1)

(2018/C 203/03)

AGOSTO 2017

Sede di servizio

Parità economica

agosto 2017

Tasso di cambio

agosto 2017 (*1)

Coefficiente correttore

agosto 2017 (*2)

Repubblica democratica del Congo

2,811

1,17290

239,7

Kenya

99,24

120,970

82,0


SETTEMBRE 2017

Sede di servizio

Parità economica

settembre 2017

Tasso di cambio

settembre 2017 (*3)

Coefficiente correttore

settembre 2017 (*4)

Egitto

9,515

21,1250

45,0

Corea del Sud

1 255

1 338,36

93,8


OTTOBRE 2017

Sede di servizio

Parità economica

ottobre 2017

Tasso di cambio

ottobre 2017 (*5)

Coefficiente correttore

ottobre 2017 (*6)

Bielorussia

1,686

2,30940

73,0

Burundi

1 733

2 072,50

83,6

Cile

625,9

740,094

84,6

Nicaragua

23,47

35,8223

65,5

Sierra Leone

7 794

8 792,31

88,6

Ucraina

21,48

30,9958

69,3


NOVEMBRE 2017

Sede di servizio

Parità economica

novembre 2017

Tasso di cambio

novembre 2017 (*7)

Coefficiente correttore

novembre 2017 (*8)

Angola

365,1

185,399

196,9

Argentina

13,38

20,3094

65,9

Brasile

3,264

3,77900

86,4

Honduras

19,30

27,3018

70,7

Messico

12,63

22,1764

57,0

Sudan

16,58

20,7961

79,7

Tanzania

1 809

2 635,09

68,7


DICEMBRE 2017

Sede di servizio

Parità economica

dicembre 2017

Tasso di cambio

dicembre 2017 (*9)

Coefficiente correttore

dicembre 2017 (*10)

Bielorussia

1,786

2,36760

75,4

Egitto

10,12

21,1058

47,9

Kenya

93,49

122,943

76,0


GENNAIO 2018

Sede di servizio

Parità economica

gennaio 2018

Tasso di cambio

gennaio 2018 (*11)

Coefficiente correttore

gennaio 2018 (*12)

Cile

657,3

738,750

89,0

Mozambico

51,71

69,7900

74,1

Ucraina

22,79

33,3491

68,3

Cisgiordania — Striscia di Gaza

4,511

4,15120

108,7


(1)  Secondo la relazione Eurostat del 24 aprile 2018 sull’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all’articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > «Data» > «Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(*1)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Repubblica democratica del Congo

(*2)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*3)  1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(*4)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*5)  1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(*6)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*7)  1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(*8)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*9)  1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(*10)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*11)  1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(*12)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/15


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o luglio 2018

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2018/C 203/04)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 165 del 14.5.2018, pag. 6.

Dal

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BG

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CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.7.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.6.2018

30.6.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.5.2018

31.5.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.4.2018

30.4.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.3.2018

31.3.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.2.2018

28.2.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.1.2018

31.1.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

1,89

-0,42

-0,18

-0,18

0,73


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/16


Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 203/05)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

21.4.2018

Durata

21.4.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Danimarca

Stock o gruppo di stock

SRX/03A-C. compresi RJN/03A-C., RJH/03A-C. e RJM/03A-C.

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell’Unione della zona 3a

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

09/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/16


Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 203/06)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

14.5.2018

Durata

14.5.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

BUM/ATLANT

Specie

Marlin azzurro (Makaira nigricans)

Zona

Oceano Atlantico

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

10/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/17


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2018/C 203/07)

1.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Biossidi di manganese

Sud Africa

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2014 del Consiglio, del 24 febbraio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito a un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 7).

1.3.2019


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/18


Notifica preventiva di concentrazione

[Case M.8858 — Boeing/Safran/JV (auxiliary power units)]

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 203/08)

1.   

In data 5 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

The Boeing Company («Boeing», Stati Uniti),

Safran S. A. («Safran», Francia),

JV LLC (Stati Uniti).

Boeing e Safran acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV LLC»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Boeing: opera su scala mondiale nella progettazione, produzione e vendita di jet commerciali e di sistemi nei settori della difesa, dello spazio e della sicurezza. Boeing presta anche servizi post-vendita per il mercato aerospaziale,

—   Safran: opera su scala mondiale nella progettazione, produzione e vendita di sistemi aerospaziali, attrezzature per aeromobili e sistemi di difesa. I suoi prodotti comprendono motori aeronautici e spaziali, sistemi elettrici e di cablaggio e sistemi di bordo per aeromobili commerciali, regionali e d’affari. Safran presta anche servizi post-vendita per le sue apparecchiature,

—   JV LLC: progettazione, produzione e fornitura di unità di potenza ausiliarie («sistemi APU») destinate agli aeromobili commerciali. La JV LLC presterà inoltre servizi di manutenzione, riparazione e revisione per i sistemi APU e fornirà i relativi pezzi di ricambio.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8858 — Boeing/Safran/JV (auxiliary power units)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.