ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 203/01 |
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2018/C 203/02 |
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2018/C 203/03 |
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2018/C 203/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 203/05 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2018/C 203/06 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 203/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 203/08 |
Notifica preventiva di concentrazione [Case M.8858 — Boeing/Safran/JV (auxiliary power units)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 giugno 2018
(2018/C 203/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1788 |
JPY |
yen giapponesi |
130,03 |
DKK |
corone danesi |
7,4503 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88175 |
SEK |
corone svedesi |
10,1550 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1615 |
ISK |
corone islandesi |
125,10 |
NOK |
corone norvegesi |
9,4435 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,652 |
HUF |
fiorini ungheresi |
319,89 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2754 |
RON |
leu rumeni |
4,6605 |
TRY |
lire turche |
5,3762 |
AUD |
dollari australiani |
1,5506 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5335 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2499 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6781 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5738 |
KRW |
won sudcoreani |
1 272,14 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,5183 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5496 |
HRK |
kuna croata |
7,3815 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 465,01 |
MYR |
ringgit malese |
4,7121 |
PHP |
peso filippino |
62,551 |
RUB |
rublo russo |
73,9972 |
THB |
baht thailandese |
37,839 |
BRL |
real brasiliano |
4,3608 |
MXN |
peso messicano |
24,2869 |
INR |
rupia indiana |
79,5015 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/2 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2018
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo
[Vijlen (DOP)]
(2018/C 203/02)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I Paesi Bassi hanno presentato una domanda di protezione della denominazione «Vijlen» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento. |
(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Vijlen» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Vijlen» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
DOCUMENTO UNICO
«Vijlen»
PDO-NL-02168
Data della domanda: 12.2.2016
1. Nome (nomi) da registrare
Vijlen
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. |
Vino spumante |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione dei vini
Categoria di vini 1. Vino: rosso, fruttato, corposo
Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: rosso intenso
Odore: frutti rossi e neri, leggermente speziato
Gusto: fruttato e corposo
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Il tenore di zucchero è compreso tra 0,5 e 12 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
63,84 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 1. Vino: rosso, secco, intensamente fruttato, parzialmente invecchiato in botti
Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: rosso scuro
Odore: leggere sfumature legnose combinate a note di frutti rossi/neri
Gusto: struttura tannica corposa con retrogusto fruttato e struttura completa
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Il tenore di zucchero è compreso tra 0,5 e 12 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
63,84 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 1. Vino: rosso, secco, corposo, invecchiato in botti
Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: rosso scuro
Odore: leggere sfumature legnose combinate a note di frutti rossi/neri
Gusto: struttura tannica corposa, rafforzata dall’invecchiamento in legno
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Il tenore di zucchero è compreso tra 0,5 e 8 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
63,84 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, fruttato
Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: bianco
Odore: verde, frutti maturi
Gusto: intensamente fruttato, di struttura fresca e completa
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Tenore zuccherino: tra 1 e 8 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
77,14 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, invecchiato in botti
Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: bianco
Odore: frutti maturi, floreale con leggere sfumature legnose
Gusto: fruttato, con struttura corposa rafforzata dall’invecchiamento in botti, con finale corposo
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Tenore zuccherino: tra 1 e 8 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
77,14 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 1. Vino: bianco, semisecco, fruttato
Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: bianco
Odore: verde, frutti maturi
Gusto: fruttato e corposo, leggermente dolce
Finale: fresco, fruttato con finale dolce
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Tenore zuccherino: tra 2 e 20 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
77,14 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 1. Vino: rosato, pieno, fruttato
Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: rosato chiaro
Odore: leggermente speziato, frutti rossi
Gusto: fruttato e corposo
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Tenore zuccherino: tra 1 e 12 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
Acidità totale minima |
63,84 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 4. Vino spumante: bianco, pieno, fruttato
Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: bianco
Odore: verde, frutti maturi
Gusto: piccole bollicine, fruttato fresco con struttura più corposa
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Tenore zuccherino: tra 0 e 22 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
79,8 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 4. Vino spumante: rosato, pieno, fruttato
Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: rosato
Odore: frutti rossi maturi
Gusto: piccole bollicine, fruttato fresco con struttura più corposa
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Tenore zuccherino: tra 0 e 22 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
79,8 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: bianco, pieno, fruttato
Varietà di uve da vino: varietà bianche nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: bianco
Odore: verde, frutti maturi
Gusto: piccole bollicine, fruttato fresco con struttura più corposa
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Tenore zuccherino: tra 0 e 22 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
79,8 in milliequivalenti per litro |
Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: rosato, pieno, fruttato
Varietà di uve da vino: varietà rosse nell’elenco delle varietà (proporzioni variabili in base all’annata)
Colore: rosato
Odore: frutti rossi maturi
Gusto: piccole bollicine, fruttato fresco con struttura più corposa
Tutte le caratteristiche sono in linea con le definizioni applicabili e i limiti fissati nei regolamenti dell’UE/regolamenti ministeriali olandesi.
— |
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
Acidità volatile massima |
— |
Tenore massimo di anidride solforosa totale |
— |
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi |
Tenore zuccherino: tra 0 e 22 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
79,8 in milliequivalenti per litro |
5. Pratiche vinicole
a. Pratiche enologiche essenziali
Categoria di vini 1 Vino: rosso, fruttato, corposo
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione della polpa per almeno quattro giorni
Categoria di vini 1 Vino: rosso, secco, intensamente fruttato, parzialmente invecchiato in botti
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione della polpa per almeno quattro giorni, almeno il 30 % del vino deve essere invecchiato in legno
Categoria di vini 1 Vino: rosso, secco, corposo, invecchiato in botti
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione della polpa per almeno sei giorni. Il vino deve essere invecchiato in legno e conservato per almeno nove mesi in botti (per almeno il 50 % di legno nuovo)
Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, fruttato
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, invecchiato in botti
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente), conservazione per almeno sei mesi in botti, 50 % legno nuovo
Categoria di vini 1. Vino: bianco, semisecco, fruttato
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
Categoria di vini 1. Vino: rosato, pieno, fruttato
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
Categoria di vini 4. Vino spumante: bianco, pieno, fruttato
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente). Metodo tradizionale
Categoria di vini 4. Vino spumante: rosato, pieno, fruttato
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente). Metodo tradizionale
Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: bianco, pieno, fruttato
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente). Metodo tradizionale
Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: rosato, pieno, fruttato
Pratiche enologiche specifiche: fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente). Metodo tradizionale
b. Rese massime
Cabernet Cortis rosso
50 ettolitri per ettaro
Monarch rosso
50 ettolitri per ettaro
Pinot Noir rosso
50 ettolitri per ettaro
Pinotin rosso
50 ettolitri per ettaro
Baron rosso
50 ettolitri per ettaro
Souvignier Gris rosso
55 ettolitri per ettaro
Johanniter bianco
55 ettolitri per ettaro
Solaris bianco
55 ettolitri per ettaro
Pinot Gris bianco
55 ettolitri per ettaro
Chardonnay bianco
55 ettolitri per ettaro
Cabernet Blanc bianco
55 ettolitri per ettaro
Muscaris bianco
55 ettolitri per ettaro
6. Zona delimitata
La zona geografica di Vijlen è situata interamente nel comune di Vaals, appartenente al distretto di Vijlen, dove confluiscono le frontiere di tre paesi.
La denominazione di origine protetta Vijlen si applica solo ai terreni di Vijlen che presentano loess nello strato superiore e tre strati di suolo che insieme costituiscono un territorio con caratteristiche uniche. Oltre al loess, questa zona specifica è caratterizzata da strati di terra fusca, ciottoli grezzi e depositi eluviali silicei.
La DOP Vijlen copre una superficie di 419 ha.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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Souvignier Gris B |
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Pinotin N |
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Muscaris B |
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Cabernet Blanc B (VB-91-26-1) |
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Baron N |
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Solaris |
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Pinot noir N |
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Pinot Gris G |
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Monarch |
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Johanniter B |
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Chardonnay B |
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Cabernet Cortis |
8. Descrizione del legame/dei legami
Suolo
La zona geografica della DOP Vijlen è caratterizzata da pendii silicei composti da depositi eluviali silicei, loess, terra fusca e ghiaia, ma senza gli antichi depositi dalla Mosa.
In questa zona il terreno è diverso da quello della zona geografica del Mergelland, costituito principalmente da loess, marna (roccia tenera) e ghiaia della Mosa e in cui i sedimenti della Mosa rivestono un ruolo importante. Al contrario, tali sedimenti non caratterizzano la zona geografica della DOP Vijlen, bensì la zona a nord del limitare delle colline (a nord di Vijlen). Il terreno di questa zona, che si è evoluto in modo diverso, è caratterizzato da depositi eluviali silicei (la soluzione restante di calcare, composta da un miscuglio di silice fortemente erose e quantità variabili di argilla, limo e terra fusca), nonché da terra fusca (come i depositi eluviali silicei, è un prodotto dell’erosione del calcare, ma è formata prevalentemente da argilla (pesante), con una quantità esigua o del tutto priva di silice, poiché deriva da roccia calcarea a basso contenuto di silice). La differenza è ulteriormente accentuata dai fattori climatici (maggior altitudine e colline circostanti).
Clima e ambiente
Le principali caratteristiche del clima di questa zona sono le seguenti:
— |
il clima della zona è meno direttamente influenzato dal mare e presenta più caratteristiche tipiche di un clima continentale (meno moderato rispetto alla costa, il che si ripercuote sulle temperature), |
— |
i vigneti sono ubicati a un’altitudine di 170-220 metri sopra al Livello normale di Amsterdam (NAP), su versanti esposti a sud, circondati da colline, che creano un microclima, |
— |
grazie alla maggiore altitudine e alle valli circostanti la temperatura notturna è spesso superiore (migliore dissoluzione degli acidi), |
— |
l’altitudine comporta anche meno nebbia, soprattutto nei mesi di settembre e ottobre, il che significa una minore umidità e quindi meno problemi con la Botrytis, |
— |
l’ubicazione sul versante protetto dell’Eifel e delle Ardenne fa sì che la zona della DOP sia poco interessata da pioggia e grandine. |
Intervento dell’uomo (coltivazione e vinificazione)
Per influenzare positivamente la qualità della coltivazione/vinificazione delle uve, sono state fatte alcune scelte (aspetti umani):
— |
per l’impianto sono consentiti circa due metri quadrati di spazio per pianta (elementi nutritivi sufficienti), |
— |
viene utilizzato un metodo di coltivazione che garantisce un buon rapporto foglie/grappoli (fotosintesi sufficiente) e le viti sono potate a mano (selezione dei migliori germogli dell’anno per ottenere un buon fogliame che consenta il massimo assorbimento della luce solare), |
— |
questa caratteristica è ulteriormente rafforzata grazie al mantenimento di una zona di foglie di almeno un metro sopra ai grappoli, |
— |
l’eliminazione delle foglie nella zona dei grappoli facilita l’esposizione al sole e al vento, in modo che i grappoli si asciughino rapidamente in seguito a condizioni di umidità, |
— |
se necessario, i grappoli vengono diradati per migliorare la qualità dell’uva restante, |
— |
il raccolto è effettuato a mano (selezione dei grappoli), |
— |
per quanto riguarda la vinificazione, si vedano le pratiche enologiche essenziali di cui sopra. |
Legame causale
Il nesso di causalità è caratterizzato dai seguenti aspetti distintivi della zona:
Il terreno è costituito da una combinazione unica di depositi eluviali silicei, loess, terra fusca e ghiaia, ma senza gli antichi depositi dalla Mosa.
I depositi eluviali silicei si trovano come entità uniche solo in piccole zone nella parte sudorientale del Limburgo meridionale, nei pressi della frontiera belga, inclusa la zona semipianeggiante che risale alla fine del terziario. Sui pendii scoscesi è una componente importante dei terreni nei pendii silicei. I terreni contengono numerose pietre silicee frastagliate comprese tra 2 e 10 cm.
Questa combinazione unica di terreni con depositi eluviali silicei/loess, terra fusca e ghiaia si trova solo nella zona geografica della DOP Vijlen.
Questo tipo di terreno incide sulle caratteristiche delle uve che vi sono coltivate per una stagione piuttosto lunga (assorbimento del calore da parte delle pietre) e grazie al loess, che trattiene l’umidità (evitando l’aridità).
Data l’altitudine elevata e il fatto di essere circondati da colline, i versanti e l’altopiano dei vigneti beneficiano di caratteristiche climatiche che hanno una chiara influenza favorevole sulla coltivazione dell’uva (acini più maturi per quanto riguarda zuccheri/acidi/gusto) e contribuiscono a ottenere vini più corposi con maggiore gusto:
— |
temperature notturne superiori assicurano un migliore metabolismo degli acidi, |
— |
meno nebbia/rugiada (che scendono nelle valli), |
— |
assenza o rarità di forti piogge e grandinate grazie all’ubicazione sul versante protetto delle Ardenne. |
I vini sono ottenuti grazie a una combinazione unica di varietà e aspetti umani legati alla loro elaborazione (coltura/vinificazione), creando magnifiche cuvées di varietà nuove e tradizionali.
Queste caratteristiche del terreno, del clima e della coltivazione si combinano inoltre con una vinificazione unica nei Paesi Bassi. Il vino è trasferito per gravità utilizzando quattro cantine situate l’una sopra all’altra, il che riduce la necessità di pompaggi. Il vino viene poi vinificato in vasche più piccole per sfruttare in modo ottimale le diverse tecniche di vinificazione (si vedano le pratiche enologiche essenziali), con l’obiettivo di elaborare ogni anno un vino più corposo ed espressivo.
Le caratteristiche organolettiche e analitiche derivano dalla combinazione di terreno, clima e aspetti umani (coltivazione e vinificazione), che producono vini rossi con una struttura tannica completa e vini bianchi/rosati essenzialmente corposi e fruttati.
9. Ulteriori condizioni essenziali
—
Link al disciplinare del prodotto
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Productdossier%20BOB%20Vijlen.pdf
13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/13 |
Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi (1)
(2018/C 203/03)
AGOSTO 2017
Sede di servizio |
Parità economica agosto 2017 |
Tasso di cambio agosto 2017 (*1) |
Coefficiente correttore agosto 2017 (*2) |
Repubblica democratica del Congo |
2,811 |
1,17290 |
239,7 |
Kenya |
99,24 |
120,970 |
82,0 |
SETTEMBRE 2017
Sede di servizio |
Parità economica settembre 2017 |
Tasso di cambio settembre 2017 (*3) |
Coefficiente correttore settembre 2017 (*4) |
Egitto |
9,515 |
21,1250 |
45,0 |
Corea del Sud |
1 255 |
1 338,36 |
93,8 |
OTTOBRE 2017
Sede di servizio |
Parità economica ottobre 2017 |
Tasso di cambio ottobre 2017 (*5) |
Coefficiente correttore ottobre 2017 (*6) |
Bielorussia |
1,686 |
2,30940 |
73,0 |
Burundi |
1 733 |
2 072,50 |
83,6 |
Cile |
625,9 |
740,094 |
84,6 |
Nicaragua |
23,47 |
35,8223 |
65,5 |
Sierra Leone |
7 794 |
8 792,31 |
88,6 |
Ucraina |
21,48 |
30,9958 |
69,3 |
NOVEMBRE 2017
Sede di servizio |
Parità economica novembre 2017 |
Tasso di cambio novembre 2017 (*7) |
Coefficiente correttore novembre 2017 (*8) |
Angola |
365,1 |
185,399 |
196,9 |
Argentina |
13,38 |
20,3094 |
65,9 |
Brasile |
3,264 |
3,77900 |
86,4 |
Honduras |
19,30 |
27,3018 |
70,7 |
Messico |
12,63 |
22,1764 |
57,0 |
Sudan |
16,58 |
20,7961 |
79,7 |
Tanzania |
1 809 |
2 635,09 |
68,7 |
DICEMBRE 2017
Sede di servizio |
Parità economica dicembre 2017 |
Tasso di cambio dicembre 2017 (*9) |
Coefficiente correttore dicembre 2017 (*10) |
Bielorussia |
1,786 |
2,36760 |
75,4 |
Egitto |
10,12 |
21,1058 |
47,9 |
Kenya |
93,49 |
122,943 |
76,0 |
GENNAIO 2018
Sede di servizio |
Parità economica gennaio 2018 |
Tasso di cambio gennaio 2018 (*11) |
Coefficiente correttore gennaio 2018 (*12) |
Cile |
657,3 |
738,750 |
89,0 |
Mozambico |
51,71 |
69,7900 |
74,1 |
Ucraina |
22,79 |
33,3491 |
68,3 |
Cisgiordania — Striscia di Gaza |
4,511 |
4,15120 |
108,7 |
(1) Secondo la relazione Eurostat del 24 aprile 2018 sull’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all’articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > «Data» > «Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).
(*1) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Repubblica democratica del Congo
(*2) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*3) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.
(*4) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*5) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.
(*6) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*7) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.
(*8) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*9) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.
(*10) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*11) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.
(*12) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/15 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o luglio 2018
[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
(2018/C 203/04)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 165 del 14.5.2018, pag. 6.
Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.7.2018 |
… |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
-0,18 |
1,12 |
-0,18 |
0,04 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,30 |
0,13 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,68 |
-0,33 |
-0,18 |
-0,18 |
0,86 |
1.6.2018 |
30.6.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
1,12 |
-0,18 |
0,04 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,30 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,33 |
-0,18 |
-0,18 |
0,86 |
1.5.2018 |
31.5.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,95 |
-0,18 |
0,03 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,40 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,33 |
-0,18 |
-0,18 |
0,86 |
1.4.2018 |
30.4.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,95 |
-0,18 |
0,03 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,40 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
1.3.2018 |
31.3.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,95 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
1.2.2018 |
28.2.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,75 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
1.1.2018 |
31.1.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,75 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,13 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
1,89 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/16 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 203/05)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
21.4.2018 |
Durata |
21.4.2018 - 31.12.2018 |
Stato membro |
Danimarca |
Stock o gruppo di stock |
SRX/03A-C. compresi RJN/03A-C., RJH/03A-C. e RJM/03A-C. |
Specie |
Razze (Rajiformes) |
Zona |
Acque dell’Unione della zona 3a |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
09/TQ120 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/16 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 203/06)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
14.5.2018 |
Durata |
14.5.2018 - 31.12.2018 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock o gruppo di stock |
BUM/ATLANT |
Specie |
Marlin azzurro (Makaira nigricans) |
Zona |
Oceano Atlantico |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
10/TQ120 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/17 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2018/C 203/07)
1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Biossidi di manganese |
Sud Africa |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2014 del Consiglio, del 24 febbraio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito a un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 7). |
1.3.2019 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
[Case M.8858 — Boeing/Safran/JV (auxiliary power units)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 203/08)
1.
In data 5 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
The Boeing Company («Boeing», Stati Uniti), |
— |
Safran S. A. («Safran», Francia), |
— |
JV LLC (Stati Uniti). |
Boeing e Safran acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV LLC»).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Boeing: opera su scala mondiale nella progettazione, produzione e vendita di jet commerciali e di sistemi nei settori della difesa, dello spazio e della sicurezza. Boeing presta anche servizi post-vendita per il mercato aerospaziale,
— Safran: opera su scala mondiale nella progettazione, produzione e vendita di sistemi aerospaziali, attrezzature per aeromobili e sistemi di difesa. I suoi prodotti comprendono motori aeronautici e spaziali, sistemi elettrici e di cablaggio e sistemi di bordo per aeromobili commerciali, regionali e d’affari. Safran presta anche servizi post-vendita per le sue apparecchiature,
— JV LLC: progettazione, produzione e fornitura di unità di potenza ausiliarie («sistemi APU») destinate agli aeromobili commerciali. La JV LLC presterà inoltre servizi di manutenzione, riparazione e revisione per i sistemi APU e fornirà i relativi pezzi di ricambio.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8858 — Boeing/Safran/JV (auxiliary power units)
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.