ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
28 maggio 2018


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2018/C 181/01 BCE/2018/15

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 18 maggio 2018, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas (BCE/2018/15)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 181/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 181/03

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea ( 1)

3

2018/C 181/04

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica degli oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea ( 1)

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 181/05

Avviso concernente le sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016 nelle cause T80/14, da T-111/14 a T-121/14 e T-139/14 riguardanti il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio nelle controversie DS473 e DS 480 (controversie UE - misure antidumping sul biodiesel)

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 181/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

10

2018/C 181/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8961 — HPS/MDP/PFP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 maggio 2018

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas

(BCE/2018/15)

(2018/C 181/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato dell’attuale revisore della Lietuvos bankas, UAB PricewaterhouseCoopers, è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2018.

(3)

La Lietuvos bankas ha selezionato UAB Deloitte Lietuva quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di UAB Deloitte Lietuva a revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2018

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 maggio 2018

(2018/C 181/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1675

JPY

yen giapponesi

127,72

DKK

corone danesi

7,4485

GBP

sterline inglesi

0,87540

SEK

corone svedesi

10,1922

CHF

franchi svizzeri

1,1593

ISK

corone islandesi

123,80

NOK

corone norvegesi

9,4888

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,765

HUF

fiorini ungheresi

319,90

PLN

zloty polacchi

4,3090

RON

leu rumeni

4,6297

TRY

lire turche

5,5153

AUD

dollari australiani

1,5424

CAD

dollari canadesi

1,5126

HKD

dollari di Hong Kong

9,1589

NZD

dollari neozelandesi

1,6882

SGD

dollari di Singapore

1,5652

KRW

won sudcoreani

1 259,55

ZAR

rand sudafricani

14,5938

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4611

HRK

kuna croata

7,3905

IDR

rupia indonesiana

16 475,10

MYR

ringgit malese

4,6467

PHP

peso filippino

61,441

RUB

rublo russo

72,4935

THB

baht thailandese

37,290

BRL

real brasiliano

4,2554

MXN

peso messicano

22,8883

INR

rupia indiana

79,1505


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/3


Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 181/03)

Stato membro

Svezia

Rotta interessata

Kramfors – Stoccolma (Arlanda)

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

27 ottobre 2019

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni contattare:

The Swedish Transport Administration (Amministrazione svedese dei Trasporti)

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Tel. + 46 771921921

Persona di contatto: Håkan Jacobsson

Email: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Internet: www.trafikverket.se


28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/4


Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica degli oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 181/04)

Stato membro

Svezia

Rotte interessate

Arvidsjaur – Stoccolma (Arlanda)

Gällivare – Stoccolma (Arlanda)

Hagfors – Stoccolma (Arlanda)

Hemavan–Stoccolma (Arlanda)

Lycksele – Stoccolma (Arlanda)

Pajala – Luleå

Sveg – Stoccolma (Arlanda)

Torsby – Stoccolma (Arlanda)

Vilhelmina – Stoccolma (Arlanda)

Östersund–Umeå

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

20 dicembre 2001

Data di entrata in vigore delle modifiche

27 ottobre 2019

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni contattare:

The Swedish Transport Administration (Amministrazione svedese dei Trasporti)

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Tel. +46 771921921

Persona di contatto: Håkan Jacobsson

Email: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Internet: www.trafikverket.se


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/5


Avviso concernente le sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016 nelle cause T80/14, da T-111/14 a T-121/14 e T-139/14 riguardanti il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio nelle controversie DS473 e DS 480 (controversie UE - misure antidumping sul biodiesel)

(2018/C 181/05)

Sentenze

Il 15 settembre 2016 il Tribunale dell’Unione europea (il «Tribunale») ha pronunciato sentenze nelle cause T-80/14, da T-111/14 a T-121/14 (1) e T-139/14 (2) («le sentenze») annullando gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (3) («il regolamento originario»), nella misura in cui essi si applicano ai ricorrenti in tali cause («i produttori esportatori interessati») (4). Inizialmente il Consiglio dell’Unione europea aveva impugnato le sentenze. Le impugnazioni sono state tuttavia cancellate dal ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea il 2 e il 5 marzo 2018 (5) a seguito della decisione del Consiglio di ritirare le cause. Le sentenze sono pertanto divenute definitive e vincolanti a partire dalla data della loro pronuncia.

Secondo il Tribunale le istituzioni non avevano sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico la sussistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel in Argentina e in Indonesia imputabile al sistema di tasse all’esportazione differenziate, che applicava aliquote differenziate per le tasse sulle materie prime e sul biodiesel. Secondo quanto deciso dal Tribunale, le istituzioni non avrebbero dovuto considerare che i prezzi delle materie prime non erano adeguatamente riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini e indonesiani esaminati e non avrebbero dovuto escludere tali documenti nel costruire il valore normale del biodiesel prodotto in Argentina e Indonesia.

In seguito alle sentenze del Tribunale, il 26 ottobre 2016 l’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) ha adottato la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell’organo d’appello (6) (in appresso «le relazioni sull’Argentina»), nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina» (DS473). In data 28 febbraio 2018 il DSB ha adottato inoltre la relazione del panel nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell’Indonesia» (DS480) (7) (in appresso «la relazione sull’Indonesia»).

Le relazioni sull’Argentina e sull’Indonesia hanno constatato, fra l’altro, che l’adeguamento dei costi stabilito dall’Unione mediante il regolamento originario era incompatibile con la normativa dell’OMC. La relazione sull’Indonesia ha stabilito inoltre che, in contrasto con la normativa dell’OMC, nel calcolare i margini di dumping l’Unione non aveva determinato il profitto massimo. La relazione sull’Indonesia ha inoltre rilevato alcune incongruenze di calcolo riguardanti le singole società e altri punti legati a questioni relative al pregiudizio.

A seguito delle relazioni sull’Argentina la Commissione ha avviato un riesame (8) a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («il riesame»). A seguito del riesame la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 (10) recante modifica del regolamento originario («il regolamento modificativo»).

All’inizio del riesame la Commissione ha annunciato che riteneva opportuno esaminare le conseguenze delle conclusioni delle relazioni sull’Argentina anche in relazione alle misure istituite sul biodiesel originario di Indonesia, dato che le interpretazioni giuridiche contenute nelle relazioni sull’Argentina sembravano pertinenti anche ai fini dell’inchiesta riguardante l’Indonesia.

Nel corso del riesame la Commissione ha tuttavia ricevuto dalle parti interessate osservazioni riguardanti in particolare l’applicabilità dell’interpretazione contenuta nelle relazioni sull’Argentina alle misure istituite sul biodiesel originario di Indonesia. La Commissione ha ritenuto che l’analisi delle osservazioni relative all’Indonesia richiedesse più tempo e ha deciso di non includere nel regolamento modificativo un esame per quanto riguarda l’Indonesia, preferendo invece mantenere aperto il riesame in relazione a quest’ultima.

Conseguenze

Conformemente all’articolo 266 del TFUE, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta. È noto che, nei casi in cui i procedimenti comprendono varie fasi amministrative, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento (11). L’inchiesta antidumping è un esempio di procedimento costituito da più fasi.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità. Le istituzioni dell’Unione, nel dare esecuzione alle sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento originario che hanno determinato l’annullamento dello stesso in relazione ai produttori esportatori interessati (12).

La Commissione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo delle sentenze, ma anche la motivazione da cui quest’ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (13). Rimangono valide le altre conclusioni raggiunte nel regolamento originario che non sono state impugnate entro i termini stabiliti, o che sono state impugnate ma respinte dalle sentenze del Tribunale, e che dunque non hanno condotto all’annullamento del regolamento contestato.

Al fine di adempiere i propri obblighi, la Commissione riprende l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità. Nel caso in questione la mancata presa in considerazione del prezzo delle materie prime, quale riflesso nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini e indonesiani, dovrebbe essere riesaminata alla luce di tali sentenze.

La Commissione è inoltre tenuta a rendere le misure antidumping istituite sulle importazioni di biodiesel dall’Argentina e dall’Indonesia conformi alle raccomandazioni e alle decisioni contenute nelle relazioni del DSB dell’OMC.

In aggiunta l’annullamento del regolamento originario da parte del Tribunale in relazione ai produttori esportatori interessati incide anche sulla validità del regolamento modificativo. Poiché ha modificato un regolamento che nel frattempo era stato annullato, anche il regolamento modificativo è diventato nullo e non applicabile ai produttori esportatori interessati.

La Commissione può decidere di non limitare tale riapertura del procedimento antidumping ai produttori esportatori interessati e di estendere le conclusioni a tutti i produttori esportatori di Argentina e Indonesia. La riapertura del procedimento dovrebbe inoltre tener conto non solo del ragionamento delle sentenze, ma anche delle conclusioni delle relazioni sull’Argentina e sull’Indonesia.

Procedura di riapertura

La Commissione riapre pertanto l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia che ha portato all’adozione del regolamento originario e chiude il riesame in corso per quanto riguarda l’Indonesia (14).

Comunicazioni scritte e possibilità di audizione

Tutti i produttori esportatori e l’industria dell’Unione sono invitati a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro tre settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda dovrebbe essere motivata e presentata per iscritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» (15) («Diffusione limitata»).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti la dicitura «Diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («il regolamento di base»), un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/034

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIO

E-mail: TRADE-AD593A-BIODIESEL@ec.europa.eu

Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni sono ignorate e sono utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe l’onere supplementare di costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualunque altra domanda eventualmente presentata nel corso del procedimento dalle parti interessate in relazione ai loro diritti di difesa e da terzi. Tutte le domande devono essere presentate in tempo utile per non pregiudicare l’ordinato svolgimento del procedimento.

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’esecuzione della sentenza.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

Informazioni alle autorità doganali

I dazi antidumping definitivi corrisposti a norma del regolamento originario sulle importazioni di biodiesel attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codici TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212, 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) prodotto dai produttori esportatori interessati come illustrato nella tabella indicata di seguito, e i dazi provvisori riscossi in via definitiva in conformità all’articolo 2 di tale regolamento dovrebbero essere rimborsati o sgravati. Conformemente alla vigente legislazione doganale il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.

 

Codice addizionale TARIC

Argentina

Unitec Bio SA, Buenos Aires

B785 (*1)

Molinos Agro SA, Buenos Aires

B784

Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca

B784

Vicentin SAIC, Avellaneda

B784

Aceitera General Deheza SA, General Deheza

B782

Bunge Argentina SA, Buenos Aires

B782

Cargill SACI, Buenos Aires

B785 (*1)

Louis Dreyfus Commodities SA, Buenos Aires

B783

Indonesia

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

B788

PT Ciliandra Perkasa, Giacarta

B786

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan

B789

PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

B789

PT Musim Mas, Medan

B787

Divulgazione delle conclusioni

Tutti i produttori esportatori e l’industria dell’Unione saranno successivamente informati delle conclusioni dell’inchiesta e avranno la possibilità di presentare osservazioni.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016, pag. 28.

(2)  GU C 392 del 24.10.2016, pag. 26.

(3)  GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2.

(4)  Produttori esportatori argentini Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA), e produttori esportatori indonesiani PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).

(5)  Ordinanze del presidente della Corte del 15 febbraio 2018 nelle cause riunite C-602/16 P e da C-607/16 P a C-609/16 P, e del 16 febbraio 2018 nelle cause da C-603/16 P a C-606/16 P.

(6)  OMC, relazione dell’organo d’appello, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R, 6 ottobre 2016, e OMC, relazione del panel, WT/DS473/R, 29 marzo 2016.

(7)  OMC, relazione del panel, WT/DS480/R, 25 gennaio 2018.

(8)  Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473) (GU C 476 del 20.12.2016, pag. 3).

(9)  Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).

(11)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 ottobre 1998, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio dell’Unione europea, causa T-2/95, ECLI:EU:T:1998:242.

(12)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Péchiney électrométallurgie e Chambre syndicale de l’électrométallurgie et de l’électrochimie, causa C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531.

(13)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro Consiglio dell’Unione europea, causa T89/00, ECLI:EU:T:2002:213, punto 39.

(14)  Cfr. nota 8.

(15)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(16)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(17)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(*1)  B785 è il codice addizionale TARIC pubblicato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. Il codice addizionale TARIC attualmente collegato a tali società è C330.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 181/06)

1.   

In data 14 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mitsubishi Corporation («Mitsubishi Corporation», Giappone),

Arjun Infrastructure Partners Limited («AIP», Regno Unito),

South Staffordshire plc («SSF», Regno Unito).

Mitsubishi Corporation e AIP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di South Staffordshire.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Mitsubishi Corporation è una società commerciale integrata che opera su scala mondiale nello sviluppo e nella gestione di imprese in un’ampia gamma di settori,

AIP è una società indipendente che offre consulenze sugli investimenti infrastrutturali,

South Staffordshire è un gruppo integrato di servizi che opera nell’approvvigionamento idrico regolamentato e non regolamentato e nella prestazione dei relativi servizi. Attualmente South Staffordshire è controllata congiuntamente da Mitsubishi Corporation e KKR & Co. L.P.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8961 — HPS/MDP/PFP)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 181/07)

1.   

In data 18 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

HPS Investment Partners, LLC (Stati Uniti) («HPS»),

Madison Dearborn Partners, LLC (Stati Uniti) («MDP»),

Professional Fee Protection Limited (Regno Unito) («PFP»).

HPS e MDP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di PFP.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   HPS: HPS è una società di investimento con sede negli Stati Uniti specializzata nelle acquisizioni e nel finanziamento strategico o nella ricapitalizzazione di imprese che richiedono assistenza finanziaria;

—   MDP: MDP è una società di investimento in private equity con sede negli Stati Uniti;

—   PFP: PFP è una piccola società del Regno Unito che presta servizi di gestione del rischio e di consulenza fiscale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8961 — HPS/MDP/PFP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.