ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
22 maggio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 173/01

Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.8878 — SEB/ALI) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 173/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2018/C 173/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2018/C 173/04

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

4

2018/C 173/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 173/06

Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 173/07

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 173/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8738 — Rhône-Zodiac/Fluidra) ( 1 )

19

2018/C 173/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8921 — Onex/Vista/Severin Topco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/1


Ritiro di notifica di concentrazione

(Caso M.8878 — SEB/ALI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 173/01)

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 19 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra SEB e ALI. In data 8 maggio 2018 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 maggio 2018

(2018/C 173/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1781

JPY

yen giapponesi

130,69

DKK

corone danesi

7,4483

GBP

sterline inglesi

0,87325

SEK

corone svedesi

10,3073

CHF

franchi svizzeri

1,1773

ISK

corone islandesi

123,40

NOK

corone norvegesi

9,5773

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,590

HUF

fiorini ungheresi

317,68

PLN

zloty polacchi

4,2950

RON

leu rumeni

4,6323

TRY

lire turche

5,2714

AUD

dollari australiani

1,5673

CAD

dollari canadesi

1,5074

HKD

dollari di Hong Kong

9,2480

NZD

dollari neozelandesi

1,7049

SGD

dollari di Singapore

1,5828

KRW

won sudcoreani

1 273,37

ZAR

rand sudafricani

14,9430

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5147

HRK

kuna croata

7,3840

IDR

rupia indonesiana

16 666,58

MYR

ringgit malese

4,6794

PHP

peso filippino

61,742

RUB

rublo russo

73,2150

THB

baht thailandese

37,929

BRL

real brasiliano

4,3831

MXN

peso messicano

23,2982

INR

rupia indiana

80,1115


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 maggio 2018

(2018/C 173/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1759

JPY

yen giapponesi

130,84

DKK

corone danesi

7,4471

GBP

sterline inglesi

0,87640

SEK

corone svedesi

10,2555

CHF

franchi svizzeri

1,1753

ISK

corone islandesi

123,40

NOK

corone norvegesi

9,5285

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,680

HUF

fiorini ungheresi

319,40

PLN

zloty polacchi

4,3138

RON

leu rumeni

4,6217

TRY

lire turche

5,4012

AUD

dollari australiani

1,5619

CAD

dollari canadesi

1,5139

HKD

dollari di Hong Kong

9,2300

NZD

dollari neozelandesi

1,7030

SGD

dollari di Singapore

1,5803

KRW

won sudcoreani

1 274,86

ZAR

rand sudafricani

15,1352

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5097

HRK

kuna croata

7,3815

IDR

rupia indonesiana

16 670,14

MYR

ringgit malese

4,6801

PHP

peso filippino

61,604

RUB

rublo russo

73,3644

THB

baht thailandese

37,899

BRL

real brasiliano

4,3714

MXN

peso messicano

23,5220

INR

rupia indiana

80,1280


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/4


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 173/04)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Grecia

Oggetto della commemorazione : 70o anniversario dell’unione del Dodecaneso alla Grecia

Descrizione del disegno : al centro del disegno è raffigurata una rosa, il simbolo parlante di Rodi, ispirata a una moneta coniata dall’antica città di Rodi - una delle monete più emblematiche del Dodecaneso - circondata da onde stilizzate. Lungo il bordo del tondo interno figurano le iscrizioni «1948-2018 UNIONE DEL DODECANESO ALLA GRECIA» e «REPUBBLICA ELLENICA» (in greco). Inoltre a sinistra è raffigurata una palmetta (segno della zecca greca) e a destra figura il monogramma dell’artista (George Stamatopoulos).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata :

Data di emissione : a metà del 2018


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/5


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 173/05)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Grecia

Oggetto della commemorazione : 75o anniversario della morte di Kostis Palamas

Descrizione del disegno : il disegno raffigura un ritratto del poeta greco Kostis Palamas (1859-1943). Lungo il bordo del tondo interno, a sinistra, figurano in lingua greca l’iscrizione «REPUBBLICA ELLENICA» e il nome «KOSTIS PALAMAS». Sono raffigurati anche una palmetta (segno della zecca greca) e l’anno di emissione «2018». In basso a destra è visibile il monogramma dell’artista (George Stamatopoulos).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata :

Data di emissione : metà 2018


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/6


Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2018/C 173/06)

La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.

ESTONIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 390 del 5.11.2014.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

1.   Documenti in formato uniforme rilasciati ai cittadini di paesi terzi come prova del possesso di un permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno (emessi dal 1o gennaio 2011).

Il numero del documento è formato da 2 lettere e sette cifre. La prima lettera del numero del permesso di soggiorno si riferisce al tipo di permesso di soggiorno o diritto di soggiorno:

 

B – cittadino di paese terzo;

 

P – soggiornante di lungo periodo;

 

F – carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.

La denominazione del documento, «ELAMISLUBA», figura al centro del bordo superiore sul recto del permesso di soggiorno mentre la denominazione in inglese, «Residence permit», figura sul bordo inferiore.

Lo spazio sul recto del documento ‘loa liik’ [«tipo di permesso»] contiene le seguenti diciture:

Permesso di soggiorno temporaneo:

Tähtajaline elamisluba– permesso di soggiorno temporaneo

Tähtajaline elamisluba töötamiseks– permesso di soggiorno temporaneo per lavoro

Tähtajaline elamisluba EL sinine kaar – permesso di soggiorno temporaneo per lavoro/Carta blu UE

Tähtajaline elamisluba töötamiseks- ICT – permesso di soggiorno temporaneo per lavoro - trasferimento intra-societario (ICT)

Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks– permesso di soggiorno temporaneo per affari

Tähtajaline elamisluba õppimiseks– permesso di soggiorno temporaneo per studio

Soggiornante di lungo periodo:

Pikaajaline elanik– soggiornante di lungo periodo

Se il titolare del permesso di soggiorno è un familiare di un cittadino dell’UE che non esercita il diritto alla libera circolazione derivante dalla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini e a cui è stata rilasciata una carta di soggiorno, nella seconda riga dell’indicazione del tipo di permesso è inclusa la dicitura «pereliige/familiare».

La denominazione del documento, «LIIDU KODANIKU PERELIIKME ELAMISLUBA», figura al centro del bordo superiore sul recto del permesso di soggiorno mentre la denominazione in inglese, «Residence card of a family member of a Union citizen», figura sul bordo inferiore.

Lo spazio sul recto del documento ‘loa liik’ [«tipo di permesso»] contiene le seguenti diciture:

Diritto di soggiorno temporaneo:

Tähtajaline elamisõigus/Diritto di soggiorno temporaneo

Diritto di soggiorno permanente:

Alaline elamisõigus/Diritto di soggiorno permanente

Ai fini dell’espatrio, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi devono essere presentati insieme a un passaporto in corso di validità.

2.   Permessi indicanti il diritto di soggiorno nella Repubblica di Estonia conformemente all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1030/2002 (emessi fino al 1o gennaio 2012):

 

Kaitseministri luba kuni pp.kk.aaaa (ülalpeetav/a carico (3))

 

(permesso del ministro della Difesa fino al gg.mm.aa)

NB: I documenti contenenti queste indicazioni sono rilasciati ai cittadini di paesi terzi e ai familiari di cittadini dell’UE aventi la cittadinanza di un paese terzo.

3.   Tutti gli altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi e cittadini dell’UE.

3.1.   Tessere diplomatiche e di servizio rilasciate dal ministero degli Affari esteri:

3.1.1.   Carta d’identità diplomatica

 

Categoria A — Capi missione e loro familiari; colore blu

 

Categoria B — Diplomatici e loro familiari; colore blu

3.1.2.   Carta di servizio

 

Categoria C — Membri del personale amministrativo e loro familiari; colore rosso

 

Categoria D – Ausiliari; colore verde

 

Categoria E – Personale di servizio privato; colore verde

 

Categoria F — Cittadini estoni e residenti permanenti che lavorano presso una missione straniera; colore verde

 

Categoria HC – Consoli onorari; colore grigio

 

Categoria G — Membri del personale di un’organizzazione o di un’altra istituzione internazionale; colore arancione

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.

 

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

 

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

 

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

 

GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

 

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

 

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15.

 

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

 

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

 

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

 

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

 

GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1.

 

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

 

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

 

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

 

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

 

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

 

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

 

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

 

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

 

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

 

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

 

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

 

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

 

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

 

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

 

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

 

GU C 297 dell’8.9.2017, pag. 3.

 

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

 

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

 

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(3)  L’indicazione «a carico» è aggiunta quando l’interessato è un familiare di una persona che soggiorna in Estonia in base all’Atto di cooperazione militare internazionale.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/9


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India

(2018/C 173/07)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India (di seguito «il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2), modificato (3) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 23 febbraio 2018 dal comitato dei fabbricanti europei di PET (C.P.M.E. aisbl) («il/i richiedente») che rappresenta più dell’80 % della produzione totale dell’Unione di polietilentereftalato (PET).

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da polietilentereftalato (PET) con un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario dell’India («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese interessato hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di varie sovvenzioni concesse dal governo del paese interessato e dalle amministrazioni regionali e locali di tale paese.

Tali pratiche consistono, tra l’altro, 1) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, ad esempio vari sussidi, e 2) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, ad esempio sgravi ed esenzioni dall’imposta sul reddito e sgravi da dazi doganali all’importazione. Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nel corso dell’inchiesta di cui alla sezione 3, mentre altre sembrano pratiche nuove e/o correlate.

Il richiedente sostiene che le misure descritte sono sovvenzioni, dato che comportano un contributo finanziario del governo del paese interessato o di amministrazioni regionali o locali di tale paese e conferiscono un vantaggio ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Si tratterebbe di sovvenzioni specifiche per un’impresa, un’industria o un gruppo di imprese o industrie oppure di sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni e quindi compensabili.

In conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti che potrebbero essere riscontrate nel corso dell’inchiesta.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che l’industria dell’Unione non si è ancora pienamente ripresa e rimane vulnerabile. Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, che potrebbe essere causato da un aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato. A tale riguardo il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, a causa i) dell’esistenza di capacità inutilizzate in tale paese, ii) dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di volume e iii) dell’esistenza di misure di difesa commerciale istituite in altri paesi terzi. Inoltre, in assenza di misure, il livello dei prezzi all’esportazione indiani sarebbe talmente basso da arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Il governo del paese interessato è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

In un riesame in previsione della scadenza, la Commissione esamina le esportazioni effettuate verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame e verifica, indipendentemente dalle esportazioni nell’Unione, se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da rendere probabile, in caso di scadenza delle misure, la persistenza o la reiterazione delle esportazioni nell’Unione a prezzi sovvenzionati.

Tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno (5) tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono quindi invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori e alle autorità del paese interessato.

I produttori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione. Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine di 15 giorni possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.1.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente a) alla Commissione di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata»). Le parti che forniscono informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

per questioni relative alle sovvenzioni: TRADE-R694-PET-SUBSIDY@ec.europa.eu

per questioni relative al pregiudizio: TRADE-R694-PET-INJURY@ec.europa.eu.

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 279, del 23.8.2017, pag. 11.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

(4)  GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1.

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all’esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione di parti collegate, si veda la nota 15 nell’allegato II del presente avviso.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione dell’interesse dell’Unione.

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8738 — Rhône-Zodiac/Fluidra)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 173/08)

1.

In data 3 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Piscine Luxembourg Holding 2 S.à.r.l., («ZODIAC»), l’entità che controlla (indirettamente) Zodiac Pool Solutions S.à.r.l. ZODIAC è controllata (indirettamente) da Rhône Capital L.L.C. («RHONE»),

Fluidra SA («Fluidra»), controllata da un gruppo di persone fisiche appartenenti alle famiglie fondatrici di Fluidra («le famiglie fondatrici di Fluidra»).

Rhône e le famiglie fondatrici di Fluidra acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di ZODIAC e FLUIDRA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Rhône-Zodiac: produzione di attrezzature per piscina;

—   Fluidra: produzione di attrezzature per piscina.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8738 — Rhône-Zodiac/Fluidra

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8921 — Onex/Vista/Severin Topco)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 173/09)

1.

In data 1 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Onex Corporation («Onex», Canada)

Vista Private Equity («Vistà», Stati Uniti)

Severin Topco LLC («Severin Topco», Stati Uniti).

Onex e Vista acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Severin Topco.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Onex: impresa con sede in Canada, quotata alla Borsa di Toronto, che investe nelle imprese attraverso vari fondi di private equity;

—   Vista: impresa di investimento con sede negli Stati Uniti;

—   Severin Topco: fornitore di software applicativi e di software per la gestione dei talenti, da utilizzare in contesto scolastico, noti con le denominazioni PowerSchool e PeopleAdmin.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8921 — Onex/Vista/Severin Topco

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.