ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 166/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 166/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Procedimento penale a carico di Luca Menci
(Causa C-524/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Mancato versamento dell’IVA dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa - Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti))
(2018/C 166/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bergamo
Imputato nella causa principale
Luca Menci
Con l’intervento di: Procura della Repubblica
Dispositivo
1) |
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa
|
2) |
Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimenti instaurati da Agnieška Anisimovienė e a. (C-688/15) e da «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (C-109/16)
(Cause riunite C-688/15 e C-109/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori - Direttiva 94/19/CE - Articolo 1, punto 1 - Depositi - Situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali - Direttiva 97/9/CE - Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma - Fondi dovuti ad un investitore o appartenenti ad esso e detenuti per suo conto da un’impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento - Ente creditizio emittente di valori mobiliari - Fondi consegnati da soggetti privati a tale ente a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari - Applicazione della direttiva 2004/39/CE - Fallimento dell’ente creditizio suddetto prima dell’emissione dei valori mobiliari in questione - Impresa pubblica incaricata dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori - Invocabilità delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE nei confronti di tale impresa))
(2018/C 166/03)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti nei procedimenti principali
Agnieška Anisimovienė
con l’intervento di: Bankas «Snoras» AB, in liquidazione, «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, Bankas «Finasta» AB (C-688/15)
«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ
con l’intevento di: Alvydas Raišelis, Bankas «Snoras» AB, in liquidazione (C-109/16)
Dispositivo
1) |
Da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, e, dall’altro, quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest’ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l’emittente, in circostanze in cui l’emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell’ente creditizio in questione, ricadono sia nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19. |
2) |
L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell’ambito dell’una o dell’altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all’uno o all’altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive. |
3) |
Da un lato, l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e, dall’altro, l’articolo 1, punto 4, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un’impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria
(Causa C-187/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE - Appalti pubblici di servizi - Tipografia di Stato - Produzione di documenti d’identità e di altri documenti ufficiali - Aggiudicazione degli appalti ad un’impresa di diritto privato senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto - Misure specifiche di sicurezza - Tutela degli interessi essenziali degli Stati membri))
(2018/C 166/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár et B.-R. Killmann, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: M. Fruhmann, agente)
Dispositivo
1) |
La Repubblica d’Austria, avendo aggiudicato direttamente all’Österreichische Staatsdruckerei GmbH, senza bando di gara a livello dell’Unione europea, appalti di servizi per la produzione di passaporti con chip, passaporti di emergenza, permessi di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato carta di credito e libretti di circolazione in formato carta di credito, e avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente detti appalti di servizi a tale società, senza bando di gara a livello dell’Unione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 8 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, nonché dell’articolo 14 e dell’articolo 20 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Repubblica d’Austria sopporta le proprie spese, nonché quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporta un quinto delle proprie spese. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2018 — Industrias Químicas del Vallés, SA / Commissione europea
(Causa C-244/16 P) (1)
([Impugnazione - Prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione - Inserimento in tale elenco della sostanza attiva metalaxil - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Persona individualmente interessata])
(2018/C 166/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, SA (rappresentanti: C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert e I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martín e P. Ondrůšek, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Industrias Químicas del Vallés, SA è condannata alle spese. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Deichmann SE / Hauptzollamt Duisburg
(Causa C-256/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Antidumping - Validità di un regolamento diretto ad eseguire una sentenza della Corte che ha dichiarato taluni regolamenti precedenti invalidi - Obbligo di esecuzione - Base giuridica - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 14 - Fissazione degli elementi di riscossione di dazi antidumping da parte degli Stati membri - Ingiunzione di sospensione del rimborso di dazi antidumping da parte delle autorità doganali nazionali - Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi - Articolo 10 - Irretroattività - Codice doganale comunitario - Articolo 221 - Prescrizione - Articolo 236 - Rimborso di dazi non dovuti))
(2018/C 166/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Deichmann SE
Convenuto: Hauptzollamt Duisburg
Dispositivo
L’esame della questione posta non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Marc Jacob / Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics / Marc Lassus (C-421/16)
(Cause riunite C-327/16 e C-421/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati diversi - Direttiva 90/434/CEE - Articolo 8 - Operazione di scambio di titoli - Plusvalenze relative a tale operazione - Differimento di imposta - Minusvalenze al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti - Potere impositivo dello Stato di residenza - Differenza di trattamento - Giustificazione - Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri))
(2018/C 166/07)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Marc Jacob (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics (C-421/16)
Convenuti: Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Marc Lassus (C-421/16)
Dispositivo
1) |
L’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1o gennaio 1995, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, in forza della quale la plusvalenza risultante da un’operazione di scambio di titoli rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva è accertata al momento di detta operazione, ma il suo assoggettamento a imposta è differito fino all’anno in cui si verifica l’evento che pone fine a tale differimento di imposta, nel caso di specie la cessione dei titoli ricevuti in cambio. |
2) |
L’articolo 8 della direttiva 90/434, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede l’assoggettamento a imposta della plusvalenza attinente a un’operazione di scambio di titoli, collocata in differimento di imposta, al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio, sebbene tale cessione non rientri nella competenza fiscale di tale Stato membro. |
3) |
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, in una situazione in cui la successiva cessione di titoli ricevuti in cambio non rientra nella competenza fiscale di tale Stato membro, prevede l’imposizione della plusvalenza collocata in differimento d’imposta al momento di detta cessione senza tenere conto di un’eventuale minusvalenza realizzata in tale occasione, laddove una siffatta minusvalenza è presa in considerazione qualora il contribuente detentore di titoli abbia la propria residenza fiscale in tale Stato membro alla data di detta cessione. Spetta agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’Unione e, nella fattispecie, segnatamente, della libertà di stabilimento, stabilire modalità relative alla compensazione e al calcolo di tale minusvalenza. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Christian Picart / Ministre des Finances et des Comptes publics
(Causa C-355/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Fiscalità diretta - Trasferimento del luogo di residenza da uno Stato membro verso la Svizzera - Imposizione delle plusvalenze latenti relative a rilevanti partecipazioni nel capitale di società stabilite nello Stato membro d’origine in occasione di tale trasferimento - Ambito di applicazione dell’accordo))
(2018/C 166/08)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Christian Picart
Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics
Dispositivo
Poiché una situazione come quella di cui al procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione ratione personae della nozione di «lavoratori autonomi», ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, le disposizioni di quest’ultimo devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa di uno Stato parte di tale accordo, come quella di cui al procedimento principale, la quale, quando una persona fisica trasferisce la propria residenza da tale Stato ad un altro Stato parte di tale accordo, pur mantenendo la propria attività economica nel primo di questi due Stati, senza effettuare ogni giorno, o almeno una volta alla settimana, un tragitto dal luogo della sua attività economica a quello della sua residenza, prevede la tassazione immediata delle plusvalenze latenti relative a rilevanti partecipazioni che tale persona detiene nel capitale di società soggette al diritto del primo di detti Stati in occasione di tale trasferimento di residenza e ammette la riscossione differita dell’imposta dovuta solo a condizione che siano costituite garanzie atte ad assicurare il recupero di tale imposta, mentre una persona che detiene anch’essa tali partecipazioni, ma che continua a risiedere nel territorio del primo di tali Stati membri, viene tassata solo al momento della cessione delle suddette partecipazioni.
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2018 — European Union Copper Task Force / Commissione europea
(Causa C-384/16 P) (1)
([Impugnazione - Prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione - Inserimento in tale elenco della sostanza «composti di rame» - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Persona individualmente interessata])
(2018/C 166/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Union Copper Task Force (rappresentanti: C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert, I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas, e M. Miserendino, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e P. Ondrůšek, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La European Union Copper Task Force è condannata alle spese. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/8 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) / José Blanco Marqués
(Causa C-431/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 12, da 46 bis a 46 quater - Prestazioni della stessa natura - Nozione - Norma anticumulo - Nozione - Presupposti - Norma nazionale che prevede un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni - Sospensione dell’indennità integrativa in caso di attività lavorativa o di percepimento di una pensione di vecchiaia))
(2018/C 166/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parti
Ricorrenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Convenuto: José Blanco Marqués
Dispositivo
1) |
Una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale è sospesa durante il periodo in cui il beneficiario di tale pensione percepisce una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008. |
2) |
L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «legislazione del primo Stato membro» deve essere intesa nel senso che include l’interpretazione di una disposizione legislativa nazionale fornita da un giudice nazionale supremo. |
3) |
Un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale assegnata ad un lavoratore ai sensi della legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e una pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera devono essere considerate della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008. |
4) |
L’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, dev’essere interpretato nel senso che una norma nazionale anticumulo, come quella derivante dall’articolo 6 del Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (decreto n. 1646/1972 in attuazione della legge 24/1972 del 21 giugno 1972 relativa alle prestazioni del regime generale di sicurezza sociale), del 23 giugno 1972, non è applicabile ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento qualora tale prestazione non sia menzionata nell’allegato IV, parte D, del medesimo regolamento. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy / An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General
(Causa C-470/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 2011/92/UE - Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato - Ricorso prematuro - Nozioni di spese non eccessivamente onerose e di decisioni, atti o omissioni rientranti nelle disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico - Applicabilità della convenzione di Aarhus))
(2018/C 166/11)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrenti: North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy
Convenuti: An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General
con l’intervento di: EirGrid plc
Dispositivo
1) |
L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica a un giudizio dinanzi a un giudice di uno Stato membro, come quello di cui al procedimento principale, nell’ambito del quale viene determinato se un ricorso possa essere autorizzato durante un procedimento di autorizzazione di un progetto, e ciò a maggior ragione quando detto Stato membro non abbia stabilito in quale fase possa essere presentato ricorso. |
2) |
Quando un ricorrente deduce sia motivi vertenti sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale sia motivi vertenti sulla violazione di altre norme, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 si applica alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico. |
3) |
L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori rientranti nel diritto ambientale dell’Unione, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica alla parte di un ricorso che non sia coperta dal medesimo requisito, quale risulta, conformemente alla direttiva 2011/92, dalla risposta fornita al punto 2 del presente dispositivo, nei limiti in cui il ricorrente tenti con il suddetto ricorso di far rispettare il diritto ambientale nazionale. Tali disposizioni non sono dotate di effetto diretto, ma spetta al giudice nazionale interpretare il diritto processuale interno nella maniera più conforme possibile alle stesse. |
4) |
Uno Stato membro non può derogare al requisito in base al quale determinati procedimenti non devono essere eccessivamente onerosi, previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, quando un ricorso è ritenuto temerario o vessatorio, o in assenza di un nesso tra l’asserita violazione del diritto ambientale nazionale e un danno all’ambiente. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Georg Stollwitzer / ÖBB Personenverkehr AG
(Causa C-482/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Articolo 45 TFUE - Principio di non discriminazione fondata sull’età - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 21, paragrafo 1 - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2, 6 e 16 - Data di riferimento ai fini dell’avanzamento - Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della determinazione della remunerazione - Soppressione delle disposizioni contrarie al principio di parità di trattamento))
(2018/C 166/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parti
Ricorrente: Georg Stollwitzer
Convenuto: ÖBB Personenverkehr AG
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età — scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età — sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico.
14.5.2018 |
IT |
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C 166/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Volkswagen AG / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
(Causa C-533/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 167 a 171 - Diritto alla detrazione dell’IVA - Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso - Articolo 178, lettera a) - Modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA - Direttiva 2008/9/CE - Modalità di rimborso dell’IVA - Termine di decadenza - Principio della neutralità fiscale - IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - Diniego del diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni))
(2018/C 166/13)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG
Convenuto: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dispositivo
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, — nelle quali l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi — è negato il diritto al rimborso dell’IVA, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso.
14.5.2018 |
IT |
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C 166/12 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste International SA / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-537/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/6/CE - Manipolazione del mercato - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa - Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti))
(2018/C 166/14)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste International SA
Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Dispositivo
1) |
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva. |
2) |
Il principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’ambito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J. Klein Schiphorst / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Causa C-551/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 7, 63 e 64 - Prestazioni di disoccupazione - Disoccupato che si reca in un altro Stato membro - Mantenimento del diritto alle prestazioni - Durata))
(2018/C 166/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: J. Klein Schiphorst
Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dispositivo
L’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone all’istituzione competente di rifiutare, in linea di principio, qualsiasi richiesta di proroga del periodo di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi, a meno che detta istituzione ritenga che il rifiuto di tale domanda conduca a un risultato irragionevole.
14.5.2018 |
IT |
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C 166/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso dall’Astellas Pharma GmbH
(Causa C-557/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/83/CE - Medicinali per uso umano - Articoli 28 e 29 - Procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale - Articolo 10 - Medicinale generico - Periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento - Potere delle autorità competenti degli Stati membri interessati di determinare la data di decorrenza del periodo di protezione - Competenza, da parte dei giudici degli Stati membri interessati, a sindacare la determinazione della data di decorrenza del periodo di protezione - Tutela giurisdizionale effettiva - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47))
(2018/C 166/16)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
Astellas Pharma GmbH
Con l’intervento di: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
Dispositivo
1) |
L’articolo 28 e l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico, l’autorità competente di uno Stato membro interessato da tale procedura non può determinare essa stessa la data di decorrenza del termine del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento all’atto dell’adozione, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, della suddetta direttiva, della sua decisione relativa all’immissione in commercio di tale medicinale generico in detto Stato membro. |
2) |
L’articolo 10 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro interessato da una procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio, chiamato a esaminare un ricorso proposto dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale di riferimento contro la decisione di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico in detto Stato membro adottata dall’autorità competente di quest’ultimo, è competente a sindacare la determinazione della data di decorrenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento. Detto giudice non è invece competente a verificare se l’autorizzazione all’immissione in commercio iniziale del medicinale di riferimento rilasciata in un altro Stato membro sia stata concessa conformemente a tale direttiva. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/14 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürtingen — Germania) — Procedimento penale a carico di Faiz Rasool
(Causa C-568/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Servizi di pagamento - Direttiva 2007/64/CE - Articolo 3, lettere e) ed o) - Articolo 4, punto 3 - Allegato - Punto 2 - Ambito di applicazione - Gestione di terminali multifunzione che consentono il prelievo di contante in sale da gioco d’azzardo - Coerenza della prassi repressiva delle autorità nazionali - Confisca degli importi ottenuti mediante un’attività illecita - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 17))
(2018/C 166/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Nürtingen
Imputato nella causa principale
Faiz Rasool
con l’intervento di: Rasool Entertainment GmbH
Dispositivo
L’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in combinato disposto con il punto 2 dell’allegato della stessa, deve essere interpretato nel senso che un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale direttiva, quando il gestore non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali.
14.5.2018 |
IT |
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C 166/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica ceca
(Causa C-575/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito della cittadinanza - Articolo 51 TFUE - Partecipazione all’esercizio di pubblici poteri))
(2018/C 166/18)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e K. Walkerová, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil e A. Kasalická, agenti)
Dispositivo
1) |
Imponendo il requisito della cittadinanza per l’accesso alla professione notarile, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 49 TFUE. |
2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/15 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Enzo Di Puma / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) / Antonio Zecca (C-597/16)
(Cause riunite C-596/16 e C-597/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/6/CE - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni - Normativa nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti - Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale definitiva in un procedimento amministrativo - Sentenza penale definitiva che pronuncia l’assoluzione in un procedimento per abuso di informazioni privilegiate - Effettività delle sanzioni - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa - Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti))
(2018/C 166/19)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Enzo Di Puma (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-597/16)
Convenuti: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16) Antonio Zecca (C-597/16)
Dispositivo
L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale non può essere proseguito a seguito di una sentenza penale definitiva di assoluzione che ha statuito che i fatti che possono costituire una violazione della normativa sugli abusi di informazioni privilegiate, sulla base dei quali era stato parimenti avviato tale procedimento, non erano provati.
14.5.2018 |
IT |
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C 166/16 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti — Romania) — SC Cali Esprou SRL / Administraţia Fondului pentru Mediu
(Causa C-104/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Recupero e riciclaggio dei rifiuti - Contributo a un fondo nazionale per l’ambiente - Immissione sul mercato nazionale dei prodotti imballati e degli imballaggi, senza intervento su questi ultimi - Principio cosiddetto «chi inquina paga» - Qualità di soggetto che inquina))
(2018/C 166/20)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Piteşti
Parti
Ricorrente: SC Cali Esprou SRL
Convenuta: Administraţia Fondului pentru Mediu
Dispositivo
L’articolo 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e il principio cosiddetto «chi inquina paga» che esso attua non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un contributo a un operatore economico che non interviene sugli imballaggi che immette sul mercato, calcolato in base alla differenza di peso tra, da un lato, la quantità di rifiuti di imballaggio che corrisponde agli obiettivi minimi di recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio e, dall’altro, la quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperata o riciclata.
14.5.2018 |
IT |
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C 166/17 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Dănuţ Podilă e a. / Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea / SMDA Mureş Insolvency SPRL, agissant en qualité de curateur à la faillite de SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17)
(Cause riunite C-133/17 e C-134/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro - Classificazione di luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni particolari o speciali - Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro - Obblighi del datore di lavoro))
(2018/C 166/21)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrenti: Dănuţ Podilă, Vasile Oniţă, Dumitru Cornel Bara, Gheorghe Podilă, Alexandru Daniel Coneru, Mihai Călin Junc, Dănuţ Bungău, Francisc Chudi, Ioan Iancu, Ionel Negruţ, Dan Florin Roxin (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea (C-134/17)
Resistenti: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA Bucureşti (C-133/17), SMDA Mureş Insolvency SPRL, agissant en qualité de curateur à la faillite de SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17)
Dispositivo
L’articolo 114, paragrafo 3, e gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano a una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, che fissa termini rigorosi e procedure che non consentono ai giudici nazionali di riesaminare o accertare la classificazione delle attività dei lavoratori in diversi gruppi a rischio sulla base della quale sono calcolate le pensioni di vecchiaia dei lavoratori suddetti.
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/17 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma — Italia) — Luigi Bisignani / Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma
(Causa C-125/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera circolazione dei capitali - Articoli 64 e 65 TFUE - Direttiva 2011/16/UE - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Trasferimento di capitali verso lo Stato della Città del Vaticano - Obbligo di dichiarazione di trasferimento di fondi da o per l’estero - Abrogazione))
(2018/C 166/22)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Roma
Parti
Ricorrente: Luigi Bisignani
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma
Dispositivo
L’articolo 64, paragrafo 1, e l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che abroga definitivamente l’illecito consistente nel non dichiarare i trasferimenti di fondi verso l’estero.
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de Paix du canton de Visé (Belgio) il 30 gennaio 2018 — Michel Schyns / Belfius Banque SA
(Causa C-58/18)
(2018/C 166/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Justice de Paix du canton de Visé
Parti
Ricorrente: Michel Schyns
Resistente: Belfius Banque SA
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare al posto del consumatore l’opportunità di concludere il contratto di credito. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 1o febbraio 2018 — Vitali SpA / Autostrade per l’Italia SpA
(Causa C-63/18)
(2018/C 166/24)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Vitali SpA
Resistente: Autostrade per l’Italia SpA
Questione pregiudiziale
Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l’articolo 71 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (1), il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 percento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 febbraio 2018 — Idi Srl / Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
(Causa C-101/18)
(2018/C 166/25)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Idi Srl
Appellata: Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con l’art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 (1), considerare «procedimento in corso» la mera istanza, presentata all’Organo giudiziario competente, di concordato preventivo da parte del debitore; |
2) |
se sia compatibile con la predetta normativa, considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo «in bianco» (le cui caratteristiche sono state sopra precisate) quale causa di esclusione dalla procedura d’appalto pubblico, interpretando così estensivamente il concetto di «procedimento in corso» sancito dalla normativa comunitaria (art. 45 Direttiva) e nazionale (art. 38 d.lgs. n. 163-2006) citate. |
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
14.5.2018 |
IT |
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C 166/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 20 febbraio 2018 — Sea Chefs Cruise Services GmbH / Ministre de l’Action et des Comptes publics
(Causa C-133/18)
(2018/C 166/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Montreuil
Parti
Ricorrente: Sea Chefs Cruise Services GmbH
Resistente: Ministre de l’Action et des Comptes publics
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 (1), debbano essere interpretate nel senso che esse stabiliscono una norma di decadenza che comporta che il soggetto passivo di uno Stato membro che chieda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro in cui non è stabilito non può regolarizzare la sua domanda di rimborso dinanzi al giudice tributario se ha violato il termine per la risposta ad una richiesta di informazioni formulata dall’amministrazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo oppure, al contrario, nel senso che tale soggetto passivo può, nell’ambito del diritto di ricorso di cui all’articolo 23 della direttiva e alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità dell’imposta sul valore aggiunto, regolarizzare la sua domanda dinanzi al giudice tributario.
(1) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44, pag. 23).
14.5.2018 |
IT |
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C 166/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 22 febbraio 2018 — Skatteministeriet / Estron A/S
(Causa C-138/18)
(2018/C 166/27)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Skatteministeriet
Convenuta: Estron A/S
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nota 2, lettera a), del capitolo 90 della nomenclatura combinata (1), in combinato disposto con le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, debba essere interpretata nel senso che «le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91» si riferiscono a merci nelle voci a quattro cifre di tali capitoli, oppure se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce anche alle sottovoci (le prime sei cifre) dei capitoli 84, 85, 90 e 91. |
2) |
Se connettori come quelli di cui al procedimento principale debbano essere classificati nella sottovoce 8544 42 90 della NC, nella sottovoce 9021 40 00 della NC o nella sottovoce 9021 90 10 della NC. |
3) |
Se la nota 1, lettera m), della sezione XVI debba essere interpretata nel senso che qualora una merce rientri nel capitolo 90, essa non può rientrare anche nei capitoli 84 e 85. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Almería (Spagna) il 23 febbraio 2018 — Banco Mare Nostrum S.A. / Ignacio Jesús Berenguel Nieto e Carmen Sonia Salinas López
(Causa C-147/18)
(2018/C 166/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Almería
Parti
Appellante: Banco Mare Nostrum S.A.
Appellati: Ignacio Jesús Berenguel Nieto e Carmen Sonia Salinas López
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la dichiarazione del carattere non vincolante di una clausola abusiva ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), ottenuta mediante sentenza, impedisca l’applicazione di tutti gli effetti riconosciuti dalla sentenza [della Corte] del 21 dicembre 2016 [Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15]. |
2) |
Se l’applicazione dell’effetto restitutorio di una clausola dichiarata abusiva ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia pregiudicata, limitata o vietata dal principio dispositivo, dal principio dell’allegazione, dal principio della cosa giudicata sostanziale e dal divieto della reformatio in pejus. |
3) |
Se le competenze di un giudice di secondo grado siano limitate dal fatto che la sentenza di primo grado abbia riconosciuto un effetto limitato alla dichiarazione del carattere abusivo, e tale sentenza non sia stata impugnata dal consumatore ma solo dal professionista che ha stipulato la clausola, allo scopo di negarne il carattere abusivo o ogni altro effetto in caso di dichiarazione del carattere abusivo. |
4) |
Se le competenze di un giudice di secondo grado comprendano la possibilità di applicare tutte le conseguenze previste dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e dalla giurisprudenza che la interpreta, anche nel caso in cui, nella prima allegazione formulata nell’atto di ricorso dal consumatore, questi non chieda la totalità delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione del carattere abusivo della clausola in questione. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Labour Court, (Irlanda) il 27 febbraio 2018 — Tomás Horgan, Claire Keegan / Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General
(Causa C-154/18)
(2018/C 166/29)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Labour Court, Irlanda
Parti
Ricorrenti: Tomás Horgan, Claire Keegan
Convenuti: Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General
Questioni pregiudiziali
1) |
Se costituisca una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, [paragrafo 2,] lettera b), della direttiva 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il fatto che uno Stato membro, in qualità di datore di lavoro, introduca livelli retributivi più bassi per insegnanti della scuola pubblica neoassunti, pur mantenendo inalterata la retribuzione degli insegnanti già impiegati, tenuto conto delle seguenti circostanze:
|
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’introduzione dei livelli salariali più bassi possa essere oggettivamente giustificata dalla necessità di ridurre strutturalmente, nel medio-lungo termine, i costi del pubblico impiego, tenuto conto dei vincoli di bilancio che lo Stato doveva affrontare e/o dall’importanza di mantenere buone relazioni sindacali con i funzionari pubblici in servizio. |
3) |
Si chiede inoltre se la risposta alla seconda questione sia diversa nel caso in cui lo Stato avesse potuto conseguire risparmi equivalenti riducendo la paga di tutti gli insegnanti di un importo significativamente minore rispetto a quello della riduzione applicata esclusivamente agli insegnanti neoassunti. |
4) |
Si chiede altresì se la risposta alle questioni seconda e terza sia diversa nel caso in cui la decisione di non abbassare i livelli retributivi degli insegnanti già in servizio sia stata presa in ottemperanza ad un contratto collettivo tra il governo, in qualità di datore di lavoro, e i sindacati rappresentanti gli impiegati pubblici, con il quale il governo si era impegnato a non ridurre ulteriormente le retribuzioni dei dipendenti pubblici in servizio che avevano già subito tagli e [in considerazione del]le conseguenze sulle relazioni sindacali che sarebbero derivate dall'inosservanza di tale contratto collettivo, tenuto conto del fatto che la nuova tabella salariale introdotta nel 2011 non costituiva parte del suddetto contratto. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 27 febbraio 2018 — André Moens / Ryanair Ltd
(Causa C-159/18)
(2018/C 166/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Justice de paix du troisième canton de Charleroi
Parti
Attore: André Moens
Convenuta: Ryanair Ltd
Questioni pregiudiziali
[La] domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), [è] così formulata:
1) |
se la circostanza in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, rientri nella nozione di «evento», ai sensi del punto 22 della sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), o in quella di «circostanza eccezionale», ai sensi del considerando 14 di detto regolamento, come interpretato dalla sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), o se le suddette due nozioni si sovrappongano; |
2) |
se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che, un evento quale quello in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, debba essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile; |
3) |
qualora un evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, sia considerato una «circostanza eccezionale», se occorra dedurne che si tratta, per il vettore aereo, di una «circostanza eccezionale» che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 2 marzo 2018 — Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon / Minister for Justice and Equality
(Causa C-169/18)
(2018/C 166/31)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrenti e resistenti in appello: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon
Resistente e ricorrente in appello: Minister for Justice and Equality
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, fatte salve le potenziali giustificazioni esposte nelle questioni seconda, terza e quarta, uno Stato membro violi l’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva del 2004») di rilasciare un visto il più rapidamente possibile al coniuge e ai familiari di un cittadino dell’Unione che eserciti diritti di libera circolazione nello Stato membro di cui trattasi o che intenda esercitare tali diritti, allorché i ritardi nel trattare siffatta domanda sono superiori a 12 mesi. |
2) |
Se, ferma restando la prima questione, i ritardi, nel trattare o nel decidere altrimenti su una domanda di visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, derivanti dalla necessità di garantire, in particolare mediante controlli dei precedenti personali, che la domanda non sia fraudolenta o non costituisca un abuso di diritto, ivi compresa l’ipotesi di matrimonio fittizio, siano [giustificabili], ai sensi dell’articolo 35 della direttiva del 2004 o altrimenti, e non costituiscano quindi una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2. |
3) |
Se, ferma restando la prima questione, i ritardi, nel trattare o nel decidere altrimenti su una domanda di visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, derivanti dalla necessità di svolgere accurati controlli dei precedenti personali e di sicurezza su persone provenienti da determinati paesi terzi a causa di specifici problemi di sicurezza riguardanti i viaggiatori provenienti da detti paesi terzi, siano giustificabili, ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 35 della direttiva del 2004 o altrimenti, e non costituiscano quindi una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2. |
4) |
Se, ferma restando la prima questione, i ritardi, nel trattare o nel decidere altrimenti su una domanda di visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, derivanti da un aumento improvviso e inatteso di domande siffatte provenienti da determinati paesi terzi che si ritiene presentino problemi concreti di sicurezza, siano giustificabili e non costituiscano quindi una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2. |
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
14.5.2018 |
IT |
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C 166/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 5 marzo 2018 — Jean Jacob, Dominique Lennertz / État belge
(Causa C-174/18)
(2018/C 166/32)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Attori: Jean Jacob, Dominique Lennertz
Convenuto: État belge
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 39 del Trattato dell’Unione europea osti a che il regime fiscale belga, all’articolo 155 del CIR 92, indipendentemente dall’applicazione o meno della circolare del 12 marzo 2008 n. Ci.RH.331/575.420, comporti che le pensioni lussemburghesi del ricorrente, esenti ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione tra il Belgio e il Lussemburgo contro la doppia imposizione, siano incluse nel calcolo dell’imposta belga e costituiscano la base imponibile per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dal CIR 92, mentre non dovrebbero farne parte, a causa della loro esenzione totale prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione, e che il relativo beneficio, come quello della quota esente da imposta, per risparmio a lungo termine, per spese pagate tramite voucher sovvenzionati per prestazione di servizi [c.d. «titres services»], per spese effettuate al fine di ridurre i consumi energetici in un’abitazione, per spese relative a sistemi sicurezza delle abitazioni contro il furto o l’incendio, per liberalità del ricorrente, vada in parte perduto o venga ridotto o concesso in misura inferiore rispetto all’ipotesi in cui i ricorrenti avessero entrambi redditi di origine belga, che, dal canto loro, sono imponibili in Belgio e non esenti e possono così assorbire la totalità delle agevolazioni fiscali
14.5.2018 |
IT |
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C 166/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de paix de Schaerbeek (Belgio) il 13 marzo 2018 — Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu
(Causa C-190/18)
(2018/C 166/33)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Justice de paix de Schaerbeek
Parti
Ricorrente: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)
Convenuto: Gherasim Sorin Rusu
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) e il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2) sono applicabili alle relazioni tra la SNCB e i viaggiatori sorpresi senza titolo di trasporto valido.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
(2) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315, pag. 14).
Tribunale
14.5.2018 |
IT |
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C 166/27 |
Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 — Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA
(Causa T-80/16) (1)
([«Medicinali per uso umano - Convalida di una domanda di qualifica di medicinale orfano - Beneficio significativo - Decisione dell’EMA che nega la convalida della domanda di qualifica di medicinale orfano - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento (CE) n. 141/2000»])
(2018/C 166/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Birdling, barrister, G. Castle e S. Cowlishaw, solicitors)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo e M. Tovar Gomis, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen e A. Sipos, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EMA del 15 dicembre 2015 che nega la convalida della domanda presentata dalla Shire Pharmaceuticals Ireland per ottenere la qualifica di medicinale orfano per l’Idursulfase–IT.
Dispositivo
1) |
La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 15 dicembre 2015 che nega la convalida della domanda presentata dalla Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd per ottenere la qualifica di medicinale orfano per l’Idursulfase–IT è annullata. |
2) |
L’EMA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Shire Pharmaceuticals Ireland. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/27 |
Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 — Popotas / Mediatore
(Causa T-581/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Invito a manifestare interesse - Segretario generale presso l’Ufficio del Mediatore europeo - Parere del comitato consultivo - Mancata considerazione di tale parere - Violazione della procedura di selezione - Errori manifesti di valutazione - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Responsabilità»))
(2018/C 166/35)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Costas Popotas (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)
Convenuto: Mediatore europeo (rappresentanti: L. Papadias, P. Dyrberg e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Duron, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di nomina di G. al posto di segretario generale presso l’Ufficio del Mediatore, della decisione del Mediatore del 9 novembre 2015 recante rigetto dei reclami proposti dal ricorrente avverso la suddetta decisione e della decisione del Mediatore di non invitarlo a un colloquio, e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tali decisioni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Costas Popotas e il Mediatore europeo sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese. |
(1) GU C 191 del 30.5.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-10/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
14.5.2018 |
IT |
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C 166/28 |
Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 — Agricola J.M. / EUIPO — Miguel Torres (CLOS DE LA TORRE)
(Causa T-806/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CLOS DE LA TORRE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TORRES - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Rischio di confusione»])
(2018/C 166/36)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Agricola J.M., SL (Girona, Spagna) (rappresentante: J. Clos Creus, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Spagna) (J. Güell Serra, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2016 (procedimento R 2099/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Miguel Torres e la Agricola J.M.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Agricola J.M., SL è condannata alle spese. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/29 |
Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 — Dometic Sweden / EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)
(Causa T-235/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MOBILE LIVING MADE EASY - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»])
(2018/C 166/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dometic Sweden AB (Solna, Svezia) (rappresentanti: R. Furneaux e E. Humphreys, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaite-Orlovskiene e J. Ivanauskas, agenti)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 febbraio 2017 (procedimento R 1832/2016-2), relativa alla registrazione del marchio denominativo MOBILE LIVING MADE EASY come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Dometic Sweden AB è condannata alle spese. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/29 |
Ordinanza del Tribunale 19 marzo 2018 — Pio de Bragança / EUIPO-Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)
(Causa T-229/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo QUIS UT DEUS - Assenza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio - Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione - Non luogo a statuire»))
(2018/C 166/38)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Pio de Bragança (Sintra, Portogallo) (rappresentante: J. Sardinha, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ordem de São Miguel da Ala (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: J. Motta Veiga, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 febbraio 2016 (procedimento R 621/2015 2), relativa a un procedimento di decadenza tra Duarte Pio De Bragança e Ordem de São Miguel da Ala.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/30 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2018 — Kik Textilien und Non Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)
(Causa T-822/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo _kix - Revoca della decisione impugnata - Venir meno dell’oggetto della lite - Non luogo a statuire - Articolo 173, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura - Intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso - Comparsa di risposta depositata dopo la scadenza del termine»))
(2018/C 166/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania) (rappresentanti: S. Körber e L. Pechan, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania) (rappresentante: A. Cavescu, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2016 (procedimento R 2323/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra KiK Textilien und Non-Food e FF Group Romania.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da KiK Textilien und Non-Food GmbH. |
3) |
FF Group Romania sopporta le proprie spese. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/31 |
Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione
(Causa T-130/17) (1)
([«Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe - Carenza di incidenza diretta - Irricevibilità»])
(2018/C 166/40)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la revisione delle condizioni di deroga del gasdotto Opal, concesse in forza della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), alle norme relative all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non è più necessario statuire sulle domande di intervento. |
3) |
La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario. |
4) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario. |
5) |
La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, l’OPAL Gastransport GmbH & Co. KG e la Gazprom Eksport LLC sopporteranno ciascuno le proprie spese inerenti alle domande di intervento. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/32 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 marzo 2018 — Hércules Club de Fútbol / Commissione
(Causa T-134/17 R)
((«Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Documenti riguardanti il procedimento amministrativo preliminare all’adozione di una decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore di tre società calcistiche professionistiche - Diritti della difesa - Rifiuto d’accesso - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»))
(2018/C 166/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Spagna) (rappresentanti: S. Rating e Y. Martínez Mata, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky, G. Luengo e P. Němečková, successivamente J. Baquero Cruz, G. Luengo e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ingiungere alla Commissione di consentire l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concesso dalla Spagna al Valencia Club de Fútbol SAD, all’Hércules Club de Fútbol e all’Elche Club de Fútbol SAD, nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente e sono fondamentali per un’adeguata difesa dei suoi interessi.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/32 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Universität Koblenz Landau / Commissione e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
(Causa T-108/18)
(2018/C 166/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (Magonza, Germania) (rappresentanti: C. von der Lühe e I. Michel, avvocati)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione delle convenute con il riferimento OF/2016/0720-EACEA UKOLD del 21 dicembre 2017; |
— |
annullare la decisione delle convenute con il riferimento OF/2016/0720 del 7 febbraio 2018; |
— |
sospendere l’esecuzione forzata delle decisioni delle convenute con il riferimento OF/2016/0720 del 21 dicembre 2017 e del 7 febbraio 2018, nonché della nota di debito n. 3241802552 delle convenute del 13 febbraio 2018, fino alla decisione definitiva del procedimento di annullamento delle decisioni impugnate mediante il presente ricorso; e |
— |
condannare le convenute alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo: violazione del principio del contraddittorio. La ricorrente eccepisce l’adozione di una decisione definitiva prematura, nonostante si fosse a conoscenza del fatto che alla ricorrente risultava oggettivamente impossibile, senza alcuna colpa da parte sua, presentare al momento della decisione la documentazione giustificativa dell’utilizzo corretto dei fondi. Inoltre, l’impossibilità oggettiva e senza colpa di fornire maggiori informazioni e prove aggiuntive sarebbe stata solo temporanea. |
2. |
Secondo motivo: applicazione erronea del diritto europeo. Inoltre, le decisioni di recupero avrebbero violato l’articolo 5, paragrafo 4, TFUE, l’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento finanziario e l’accordo tra le parti, non sussistendo i presupposti di fatto del recupero. |
3. |
Terzo motivo: motivazione insufficiente delle misure di recupero. Le decisioni di recupero conterrebbero unicamente considerazioni superficiali e generali, senza alcuna analisi del caso concreto, e il loro contenuto non sarebbe quindi comprensibile. |
4. |
Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità. Il recupero dell’intero importo potrebbe effettuarsi unicamente in circostanze eccezionali specifiche, che non sussisterebbero, come ultima ratio. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/33 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Grange Backup Power / Commissione
(Causa T-110/18)
(2018/C 166/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Grange Backup Power Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione C(2017) 7789 final del 24 novembre 2017 relativa al Capacity Mechanism irlandese (SA.44464 (2017/N)) introdotto dall’Irlanda; |
— |
annullare la decisione della Commissione C(2017) 7794 final del 24 novembre 2017 relativa al Capacity Mechanism nordirlandese (SA.44465 (2017/N)) introdotto dal Regno Unito; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di procedura (1), nonostante i dubbi sollevati circa la compatibilità del meccanismo di remunerazione della capacità (CRM) per tutta l’isola con le norme sugli aiuti di Stato e sul mercato interno, così privando la ricorrente dei suoi diritti procedurali. Tale motivo è diviso in quattro parti:
— |
la prima parte verte sulla sussistenza di gravi difficoltà evidenziate dalla durata e dalle circostanze del procedimento; |
— |
la seconda parte verte sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto dubitare della conformità del meccanismo di finanziamento del CRM con il TFUE; |
— |
la terza parte verte sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto dubitare della conformità del CRM con il mercato interno e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020; (2) |
— |
la quarta parte del motivo della ricorrente verte sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi al momento della sua valutazione del CRM in conseguenza degli effetti della notifica del Regno Unito di lasciare l’Unione europea. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
(2) Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1).
14.5.2018 |
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C 166/34 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2018 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K)
(Causa T-136/18)
(2018/C 166/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Kuota International Corp. Ltd (Isole Vergini britanniche) (rappresentante: C. Herissay Ducamp, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sintema Sport Srl (Albiate, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo K — Marchio dell’Unione europea n. 11 380 771
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 dicembre 2017 nel procedimento R 3111/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare e giudicare ricevibile il presente ricorso; |
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha concluso che la prova della malafede non era stata fornita dalla ricorrente e che l’azione di nullità basata sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE non può essere accolta; |
— |
annullare il marchio dell’Unione europea n. 11 380 771 sul fondamento dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/35 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2018 — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewerly (Raffigurazione di una croce)
(Causa T-137/18)
(2018/C 166/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chrome Hearts LLC (Hollywood, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd (Shenzhen, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di una croce) — Domanda di registrazione n. 13 845 871
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 19 dicembre 2017, nel procedimento R 766/2017-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO (e la parte interveniente, laddove prenda parte al procedimento) alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001, per quanto riguarda i prodotti contestati «profumi per ambienti» e «dentifrici»; |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/36 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2018 — APG Intercon e altri / Consiglio e altri
(Causa T-147/18)
(2018/C 166/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: APG Intercon Ltd (Nicosia, Cipro) e 147 altri ricorrenti (rappresentanti: A. Markides, K.Scordis, A.Gavrielides, C. Velaris, C. Velaris, lawyers, A. Robertson QC (Queen’s Counsel) e G.Rothschild, Barrister)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo (rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea) e Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale, come risarcimento del danno subito a causa delle decisioni dell’Eurogruppo riguardanti la risoluzione della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Banca popolare), il bail-in della Bank of Cyprus Public Company Limited (Banca di Cipro) e la cessione dei beni e delle attività delle suddette banche in Grecia, e/o a seguito dell’erogazione di liquidità di emergenza alla Banca popolare con il consenso della Banca centrale europea e del successivo trasferimento della relativa responsabilità alla Banca di Cipro sotto la direzione della Banca centrale europea; |
o, in subordine:
— |
dichiarare che i convenuti sono incorsi in responsabilità extracontrattuale e stabilire la procedura da seguire al fine di determinare il danno risarcibile effettivo subito dai ricorrenti; |
e, in ogni caso:
— |
condannare i convenuti alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di parità di trattamento e di non discriminazione:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale della tutela dei diritti di proprietà:
|
14.5.2018 |
IT |
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C 166/37 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2018 — UE / Commissione
(Causa T-148/18)
(2018/C 166/47)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: UE (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione adottata dalla Commissione il 20 novembre 2017 recante rigetto del suo reclamo relativo alla richiesta di indennizzo del danno subito dalla parte ricorrente; |
— |
concedere il risarcimento del danno morale sofferto per colpa della convenuta, stimato in EUR 10 000; e |
— |
disporre il rimborso delle spese sostenute dalla parte ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta del principio di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta sul principio del termine ragionevole. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul rispetto della parte ricorrente del principio del termine ragionevole nel presentare una domanda di assistenza. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/37 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2018 — Scordis, Papapetrou & Co e altri / Consiglio e altri
(Causa T-179/18)
(2018/C 166/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Scordis, Papapetrou & Co LLC (Nicosia, Cipro) e 5 altri ricorrenti (rappresentanti: A. Markides, lawyer, A. Robertson, QC, e G. Rothschild, barrister)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo (rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea) e Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale, come risarcimento del danno subito a causa delle decisioni dell’Eurogruppo riguardanti la risoluzione della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Banca popolare), il bail-in della Bank of Cyprus Public Company Limited (Banca di Cipro) e la cessione dei beni e delle attività delle suddette banche in Grecia, e/o a seguito dell’erogazione di liquidità di emergenza alla Banca popolare con il consenso della Banca centrale europea e del successivo trasferimento della relativa responsabilità alla Banca di Cipro sotto la direzione della Banca centrale europea; |
o in subordine:
— |
dichiarare che i convenuti sono incorsi in responsabilità extracontrattuale e stabilire la procedura da seguire al fine di determinare il danno risarcibile effettivo subito dai ricorrenti; |
e, in ogni caso:
— |
condannare i convenuti alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-147/18, APG Intercon e altri / Consiglio e altri.
14.5.2018 |
IT |
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C 166/38 |
Ricorso proposto il 12 marzo 2018 — VL e a. / Parlamento
(Causa T-183/18)
(2018/C 166/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: VL, VM, VN e VO (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru e J. Probst, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
condannare il convenuto a produrre, conformemente all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, la registrazione della sessione plenaria in questione; |
— |
dichiarare la presente domanda di risarcimento danni ricevibile e fondata e, di conseguenza,
|
— |
istruire la causa a porte chiuse, conformemente all’articolo 31 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 109 del regolamento di procedura del Tribunale, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria nel caso di specie la fissazione di un’udienza; |
— |
condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese relative al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti sostengono quanto segue:
— |
il convenuto ha violato gli articoli 31 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, più in generale, il dovere generale di sollecitudine e diligenza, in quanto non è riuscito a garantire che VL beneficiasse di condizioni lavorative giuste ed eque e di assistenza e cure mediche adeguate; |
— |
a causa del comportamento illecito del convenuto, VL ha subìto un danno materiale consistente nella significativa riduzione del suo reddito professionale (attuale e futuro) nonché un danno morale derivante dal peggioramento irreversibile e grave delle sue condizioni di salute fisica e mentale, dalla perdita della sua carriera politica e accademica e dal peggioramento molto significativo della sua vita sociale e privata; |
— |
a causa del comportamento illecito del convenuto, VM ha subìto un danno materiale consistente nella perdita di reddito; |
— |
a causa del comportamento illecito del convenuto, VM, VN e VO hanno subìto un danno materiale consistente nel pagamento di varie spese amministrative e legali, nonché di spese mensili per l’assistenza infermieristica, e un danno morale. |
14.5.2018 |
IT |
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C 166/39 |
Ricorso proposto il 9 marzo 2018 — VP / Cedefop
(Causa T-187/18)
(2018/C 166/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VP (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione del convenuto del 12 maggio 2017 recante rigetto della domanda del ricorrente di rinnovare il contratto di lavoro per una durata indeterminata; |
— |
annullare la decisione del convenuto del 1o dicembre 2017 recante rigetto del reclamo del ricorrente del 9 agosto 2017 avverso la decisione del 12 maggio 2017; |
— |
ordinare il pagamento dei danni morali subiti dal ricorrente, valutati in via di equità in EUR 100 000 (centomila); |
— |
ordinare il risarcimento dei danni materiali subiti dal ricorrente e |
— |
ordinare il rimborso di tutte le spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce i seguenti motivi, sostenendo che: la decisione del convenuto di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente è stata adottata in violazione del diritto di essere sentiti, dell’obbligo del dovere di diligenza, dell’obbligo di motivazione, in violazione del dovere di sentire il diretto superiore; essa è viziata da un errore manifesto di valutazione e da uno sviamento di potere.
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/40 |
Ricorso proposto il 12 marzo 2018 — Papaconstantinou e altri / Consiglio e altri
(Causa T-188/18)
(2018/C 166/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Adonis Papaconstantinou (Nicosia, Cipro) e 722 altri ricorrenti, (rappresentanti: A. Markides, M. Ioannides, C. Velaris e C. Velaris, lawyers, A. Robertson, QC, e G. Rothschild, Barrister)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo (rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea) e Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale, come risarcimento del danno subito a causa delle decisioni dell’Eurogruppo riguardanti la risoluzione della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Banca popolare), il bail-in della Bank of Cyprus Public Company Limited (Banca di Cipro) e la cessione dei beni e delle attività delle suddette banche in Grecia, e/o a seguito dell’erogazione di liquidità di emergenza alla Banca popolare con il consenso della Banca centrale europea e del successivo trasferimento della relativa responsabilità alla Banca di Cipro sotto la direzione della Banca centrale europea; |
o in subordine:
— |
dichiarare che i convenuti sono incorsi in responsabilità extracontrattuale e stabilire la procedura da seguire al fine di determinare il danno risarcibile effettivo subito dai ricorrenti; |
e, in ogni caso:
— |
condannare i convenuti alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-147/18, APG Intercon e altri / Consiglio e altri.
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/40 |
Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Lipitalia 2000 e Assograssi/Commissione
(Causa T-189/18)
(2018/C 166/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Lipitalia 2000 SpA (Torino, Italia), Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 999/2001, del regolamento n. 178/2002 e del regolamento n. 1069/2009, nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi di sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’art. 5 bis della decisione 1999/648/CE, un progetto di misure volto a riesaminare il divieto di esportazioni di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminante tuttora sancito dall’Allegato IV, cap. V, sez. E, punto 2, il regolamento n. 999/2001; |
— |
Porre le spese a carico della convenuta. |
Motivi e principali argomenti
Affermano le ricorrenti che sebbene dal 1o luglio 2017 la Commissione abbia nuovamente autorizzato l’esportazione di proteine animali trasformate (PAT) derivate da ruminante per tener conto del radicale miglioramento della situazione epidemiologica della BSE (Bovine Spongiform Encephalophaty) nell’Unione, l’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti (FOA) contenenti le medesime PAT da ruminante è tuttora inspiegabilmente vietata dall’Allegato IV, Cap, V, sez. E, punto 2, del regolamento n. 999/2001. E tale divieto continua a trovare applicazione anche se la quasi totalità degli Stati membri ha oramai ottenuto la qualifica di paese a rischi di BSE trascurabile e benché lo standard internazionale stabilito dall’OIE (Office international des épizooties) non preveda un simile divieto per i FOA originari di paesi che beneficiano di tale qualifica.
Peraltro, sempre secondo le ricorrenti, mentre vieta l’esportazione dei FOA (contenenti PAT da ruminante) anche se originari da Stati membri a rischio trascurabile in contrasto con lo standard internazionale fissato dall’OIE, l’Unione autorizza la commercializzazione dei medesimi prodotti sul suo territorio. Non solo: essa consentirebbe pure l’importazione da paesi terzi, inclusi paesi a rischio di BSE controllato o indeterminato, di PAT, anche da ruminante, e di prodotti che le contengono, quali sono i FOA.
I danni che gli operatori dell’Unione subiscono a causa del divieto di esportazione di FOA continenti PAT da ruminanti sono ingenti.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti ritengono che il diritto dell’Unione imponga alla Commissione un obbligo di agire per porre rimedio a tale situazione.
Concretamente, le ricorrenti fanno valere:
1. |
La violazione dell’obbligo gravante sulla Commissione in forza degli artt. 7, e 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 marzo 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU 2001 L 147, pag. 1), degli artt. 5, par. 3, e 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure della sicurezza alimentare (GU 2002 L 31, pag. 1) e dell’art. 43, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009 L 300, pag. 1). |
2. |
La violazione dell’obbligo di agire gravante sulla Commissione in forza ai principi di non discriminazione e di proporzionalità, dell’art. 7, par. 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché degli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 999/2001. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/42 |
Ricorso proposto il 19 marzo 2018 — Andreas Stihl /EUIPO — Giro Travel (Combinazione dei colori grigio e arancione)
(Causa T-193/18)
(2018/C 166/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Andreas Stihl AG & Co. KG (Waiblingen, Germania) (rappresentanti: S. Völker, M. Pemsel e C. Eulenpesch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Giro Travel Company (Roman, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea di colore che rappresenta una combinazione dei colori grigio e arancione — Domanda di registrazione n. 7 472 723
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2018 nel procedimento R 200/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/42 |
Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Rewe-Beteiligungs-Holding International/EUIPO — Wessanen Benelux (BonNatura)
(Causa T-194/18)
(2018/C 166/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rewe-Beteiligungs-Holding International GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: S. Brandstätter, M. Kinkeldey e J. Rosenhäger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wessanen Benelux BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo BonNatura — Domanda di registrazione n. 14 038 491
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 gennaio 2018 nel procedimento R 949/2017-5.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 46 del regolamento n. 2017/1001. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/43 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2018 — Vital Capital Investments e altri / Consiglio e altri
(Causa T-196/18)
(2018/C 166/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Vital Capital Investments LP (Tortola, Isole Vergini britanniche) e 6 altri ricorrenti (rappresentanti: A. Markides, M. Ioannides, C. Velaris e C. Velaris, lawyers, A. Robertson, QC, e G. Rothschild, Barrister)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo (rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea) e Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale, come risarcimento del danno subito a causa delle decisioni dell’Eurogruppo riguardanti la risoluzione della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Banca popolare), il bail-in della Bank of Cyprus Public Company Limited (Banca di Cipro) e la cessione dei beni e delle attività delle suddette banche in Grecia, e/o a seguito dell’erogazione di liquidità di emergenza alla Banca popolare con il consenso della Banca centrale europea e del successivo trasferimento della relativa responsabilità alla Banca di Cipro sotto la direzione della Banca centrale europea; |
o in subordine:
— |
dichiarare che i convenuti sono incorsi in responsabilità extracontrattuale e stabilire la procedura da seguire al fine di determinare il danno risarcibile effettivo subito dai ricorrenti; |
e, in ogni caso:
— |
condannare i convenuti alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-147/18, APG Intercon e altri / Consiglio e altri.
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/44 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Diusa Rendering e Assograssi/Commissione
(Causa T-201/18)
(2018/C 166/56)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Diusa Rendering Srl (Piacenza, Italia), Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 1069/2009, del regolamento n. 178/2001 e del regolamento n. 999/2001, nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi dal sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’art.5 bis della decisione 1999/648/CE, un progetto di misure volto a riesaminare il divieto di esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti derivati da materiali di categoria 2 tuttora sancito dall’art. 43, par. 3 del regolamento n. 1069/2009; |
— |
Porre le spese a carico della convenuta. |
Motivi e principali argomenti
Affermano i ricorrenti che mentre sino al 2011 l’esportazione nei paesi terzi di fertilizzanti organici e ammendanti (FOA) derivanti da sottoprodotti di origine animale di categoria 2 (e/o 3) era autorizzata, salvo solo il divieto di esportazione di FOA contenenti proteine animali trasformate (PAT) derivate da ruminante, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009 L 300, pag. 1), e della mancata adozione da parte della Commissione delle necessarie disposizioni di attuazione, l’esportazione nei paesi terzi di FOA derivati da materiale di categoria 2 risulta oggi vietata. Tale divieto continuerebbe a trovare applicazione anche se la quasi totalità degli Stati membri dell’Unione ha oramai ottenuto la qualifica di paesi a rischio di BSE trascurabile e benché lo standard internazionale stabilito dall’Office international des épizooties (OIE) non preveda un simile divieto per i FOA originari di paesi che beneficiano di tale qualifica.
Peraltro, proseguono i ricorrenti, mentre vieta l’esportazione dei FOA derivati da materiali di categoria 2), anche se originari di Stati membri a rischio trascurabile, l’Unione autorizza la commercializzazione e l’uso dei medesimi prodotti sul suo territorio; essa riconoscerebbe così che, in realtà, i FOA derivati di materiali di categoria 2 prodotti secondo le prescrizioni imposte dal regolamento n. 1069/2009 e dal regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controllo veterinari alla frontiera (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2011 L 54, pag. 1), non rappresentano un rischio per la salute umana e animale.
Per i ricorrenti, mentre impone un divieto assoluto di esportazione per i FOA di cui si tratta, l’Unione autorizza l’importazione da paesi terzi, inclusi paesi a rischio controllato o indeterminato, non solo di prodotti alimentati e mangimi che potrebbero essere stati ottenuti grazie all’uso di FOA originari di paesi terzi che non presentano necessariamente lo stesso livello di sicurezza garantito dai FOA prodotti dall’Unione; ma anche l’importazione di animali vivi e carni fresche di animali (suini e pollame) che potrebbero essere stati alimentati direttamente con farine derivate anche da materiale di ruminante.
I danni che gli operatori dell’Unione subiscono a causa del divieto di esportazione di FOA derivati da sottoprodotti di categoria 2 sarebbero ingenti.
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-189/18, Lipitalia 2000 e Assograssi/Commissione.
Si fa valere in particolare la violazione degli articoli 43, par. 3, e 52, par. 4, del regolamento n. 1069/2009.
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/45 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Bruel / Commissione
(Causa T-202/18)
(2018/C 166/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Damien Bruel (Parigi, Francia) (rappresentante: H. Hansen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
— |
annullare la decisione datata 18 gennaio 2018 intitolata «Decisione del Segretario generale ai sensi dell’articolo 4 delle modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001» per violazione degli articoli 4, 6 e 9 del regolamento n. 1049/2001, degli articoli 47 della Carta e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché per violazione del principio generale della parità delle armi e dell’obbligo di motivazione; |
in ogni caso:
— |
condannare la parte convenuta all’integralità della spese; |
— |
riconoscere al ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1049/2001. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale della parità delle armi nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/46 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2018 — Porsche / EUIPO — Autec (autoveicoli)
(Causa T-209/18)
(2018/C 166/58)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: C. Klawitter, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Autec AG (Norimberga, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno comunitario n. 1230593-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018 nel procedimento R 945/2016-3
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario impugnato n. 1230593-0001. |
Motivo(i) invocato(i)
— |
Violazione dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002; |
— |
Violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/46 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2018 — Porsche / EUIPO — Autec (autoveicoli)
(Causa T-210/18)
(2018/C 166/59)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: C. Klawitter, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Autec AG (Norimberga, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno comunitario n. 198387-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018 nel procedimento R 941/2016-3
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario impugnato n. 198387-0001. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002; |
— |
Violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/47 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — Brita / EUIPO (Forma di un rubinetto per la preparazione e la distribuzione di bevande)
(Causa T-213/18)
(2018/C 166/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brita GmbH (Taunusstein, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale in bianco e nero (forma di un rubinetto per la preparazione e la distribuzione di bevande) — Domanda di registrazione n. 16 053 068
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2018 nel procedimento R 1864/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
disporre l’accoglimento della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 053 068 per tutti i prodotti e i servizi richiesti delle classi 7, 11, 21, 37 e 40; |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BRITA GmbH. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/48 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Aliança — Vinhos de Portugal / EUIPO — Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)
(Causa T-222/18)
(2018/C 166/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aliança — Vinhos de Portugal SA (Anadia, Portogallo) (rappresentante: J. Mioludo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL» — Marchio dell’Unione europea n. 13 907 027
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 gennaio 2018 nel procedimento R 1206/2017-5.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione emessa il 4 aprile 2017 dalla divisione di annullamento nella causa n. 13433 C; |
— |
respingere la domanda di dichiarazione di nullità della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 907 027 «ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL (fig.)»; |
— |
mantenere la validità della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 907 027 «ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL (fig.)» per tutti i prodotti contemplati; |
— |
condannare l’EUIPO e la Lidl Stiftung & Co. KG a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001. |
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/49 |
Ordinanza del Tribunale del 13 marzo 2018 — Amorepacific / EUIPO — Primavera Life (p primera Pure Sprout Energy)
(Causa T-684/17) (1)
(2018/C 166/62)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.