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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 144/01 |
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2018/C 144/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 144/03 |
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2018/C 144/04 |
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2018/C 144/05 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 ) |
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2018/C 144/06 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bandi di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 144/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8886 — Avenue Capital/Pemberton/Permira/Delsey) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 144/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8873 — Carlyle/TA Associates/DiscoverOrg) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 aprile 2018
(2018/C 144/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2213 |
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JPY |
yen giapponesi |
132,92 |
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DKK |
corone danesi |
7,4478 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87468 |
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SEK |
corone svedesi |
10,3775 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1944 |
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ISK |
corone islandesi |
123,25 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,6290 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,437 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
312,83 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1996 |
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RON |
leu rumeni |
4,6530 |
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TRY |
lire turche |
4,9985 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6038 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5662 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,5829 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7134 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6154 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 314,66 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,0663 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7012 |
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HRK |
kuna croata |
7,4194 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 941,10 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7698 |
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PHP |
peso filippino |
63,747 |
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RUB |
rublo russo |
75,2566 |
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THB |
baht thailandese |
38,410 |
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BRL |
real brasiliano |
4,2085 |
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MXN |
peso messicano |
22,9992 |
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INR |
rupia indiana |
81,0765 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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25.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144/2 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2018
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo
[Însurăţei (DOP)]
(2018/C 144/02)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Romania ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Însurăţei» a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato tale domanda e ha accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, nonché agli articoli 100, 101 e 102 del suddetto regolamento. |
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(3) |
Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è quindi opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento della pubblicazione del disciplinare effettuata nel corso della procedura nazionale di esame della domanda di protezione della denominazione «Însurăţei», |
DECIDE:
Articolo unico
Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare della denominazione «Însurăţei» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo è conferito per i due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
DOCUMENTO UNICO
«ÎNSURĂŢEI»
PDO-RO-N1588
Data di presentazione della domanda: 29.12.2011
1. Nome (nomi) da registrare
Însurăţei
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione d’origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino/dei vini
Caratteristiche organolettiche - vini bianchi
I vini bianchi sono limpidi e hanno brillantezza cristallina, colore da giallo verdolino a giallo dorato, naso varietale e gusto vellutato e morbido. Essi possono andare dal secco al dolce.
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume) |
11 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
1,08 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
220 |
Caratteristiche organolettiche - vini rosati
I vini rosati ottenuti sono limpidi, brillanti, di diverse tonalità di rosa (pallido, petalo di rosa, salmone o con sfumature aranciate). Si presentano freschi ed equilibrati, e hanno acidità sostenuta e gusto complesso, caratterizzato da aromi fruttati o floreali.
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume) |
11 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
1,08 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
220 |
Caratteristiche organolettiche - vini rossi
I vini rossi si presentano limpidi, lucenti, di colore dal rubino al rosso porpora intenso, in bocca leggermente tannici, ma corposi.
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume) |
11 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
1,20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
170 |
5. Pratiche vinicole
a. Pratiche enologiche essenziali
Caratteristiche e pratiche di impianto
Pratiche colturali
Densità di impianto: minimo 4 100 piante/ha;
vendemmia verde: riduzione del numero di grappoli nel periodo dell’invaiatura (inizio della maturazione) quando la produzione potenziale eccede i limiti massimi ammessi dai disciplinari dei vini a denominazione di origine controllata. L’irrigazione è consentita, applicando standard ragionevoli (400-600 m3/ha), soltanto negli anni di siccità, previa notifica all’Ufficio nazionale della vite e dei prodotti vitivinicoli (Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, ONVPV), quando il contenuto di acqua nel suolo a una profondità di 0-100 cm scende fino al 50 % dell’intervallo di umidità attiva.
b. Rese massime
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Băbească gri, Aligoté, Riesling de Rhin, Chardonnay 78 ettolitri per ettaro |
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Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Băbească neagră, Syrah 78 ettolitri per ettaro |
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Fetească albă, Fetească regală, Riesling italian, Pinot gris 91 ettolitri per ettaro |
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Băbească gri, Aligoté, Riesling de Rhin, Chardonnay 12 000 chilogrammi di uve per ettaro |
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Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Băbească neagră, Syrah 12 000 chilogrammi di uve per ettaro |
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Fetească albă, Fetească regală, Riesling italian, Pinot gris 14 000 chilogrammi di uve per ettaro |
6. Zona delimitata
La zona delimitata per la produzione delle uve, la materia prima, e dei vini a denominazione di origine controllata «Însurăţei» comprende le seguenti località nella provincia di Brăila:
comune di Însurăței: villaggi di Lacu Rezii, Măru Roșu e Valea Călmățuiului;
comune di Berteștii de Jos: villaggi di Berteștii de Jos e Spiru Haret;
comune di Victoria: villaggio di Victoria;
comune di Bărăganul: villaggio di Bărăganul.
In deroga a quanto sopra, la produzione dei vini da uve prodotte nella zona delimitata per la denominazione di origine controllata «Însurăței» e ammissibili a tale denominazione può aver luogo:
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nella stessa zona viticola, |
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in zone viticole confinanti, |
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in una zona situata nella stessa unità amministrativa, o |
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in un’unità amministrativa confinante. |
7. Uve da vino principali
Băbească gri G Pinot gris G Fetească neagră N Băbească neagră N Cabernet Sauvignon N Aligote B Fetească regală B Fetească albă B Chardonnay B Syrah N Riesling italian B Riesling de Rhin B
8. Descrizione del legame/dei legami
Legame con la zona geografica
Legame causale
L’influenza del Danubio, unita ai fattori climatici caratteristici della zona (in particolare le masse di aria secca che entrano in contatto con le formazioni orografiche, determinando una forte differenza tra le temperature invernali ed estive), e il tipo di suolo, cui si deve la particolarità del paesaggio, lasciano una chiara impronta sulla composizione e sulla struttura dei vini, conferendo loro un carattere fresco e fruttato, dovuto alla marcata acidità e al livello elevato di sostanze aromatiche e di antociani.
I suoli sabbiosi contribuiscono a produrre vini equilibrati e armoniosi, ricchi di colore e aromi persistenti, che possono essere consumati giovani o invecchiati.
La vicinanza della foresta ha un ruolo fondamentale per ottenere il colore rosso intenso dei vini, in quanto determina un microclima specifico, particolarmente favorevole all’accumulo di antociani e aromi di frutti rossi maturi che gli enologi sanno sapientemente estrarre e che i consumatori ritrovano in ogni calice.
Dati del prodotto
I fattori climatici e pedologici sono i principali elementi caratterizzanti della zona vitivinicola, in quanto il loro impatto sulla qualità dei vini ottenuti è determinante. I vini della regione vitivinicola di Însurăței recano l’impronta della varietà, del terreno, del microclima, del produttore e del vinificatore, e sono caratterizzati da un aroma fruttato, freschezza e un’acidità leggermente più marcata. Si tratta in genere di vini fini con una grande ricchezza di aromi tipici specifici della varietà.
Le caratteristiche pedoclimatiche della zona di Însurăței conferiscono ai vini bianchi limpidezza, brillantezza cristallina, colore da giallo verdolino a giallo dorato, naso varietale e gusto vellutato e morbido. Essi possono andare dal secco al dolce.
I vini rossi si presentano limpidi, lucenti, di colore dal rubino al rosso porpora intenso, in bocca leggermente tannici, ma corposi.
I vini rosati ottenuti sono limpidi, brillanti, di diverse tonalità di rosa (pallido, petalo di rosa, salmone o con sfumature aranciate). Si presentano freschi ed equilibrati, e hanno acidità sostenuta e gusto complesso, caratterizzato da aromi fruttati o floreali.
Negli ultimi anni i produttori hanno adattato le tecniche di vinificazione in modo da mantenere quanto più possibile le caratteristiche della regione vitivinicola di Însurăței, in particolare per quanto riguarda le varietà quali la Babească neagră, che in questa zona accumula notoriamente un contenuto soddisfacente di antociani.
La cultura della vite nella regione risale ai tempi antichi. I vigneti, le varietà coltivate e le pratiche vitivinicole sono sempre state le principali preoccupazioni dei produttori. I locali e gli abitanti delle località vicine lavoravano e vivevano insieme nella regione di Însurăței. I vari gruppi facevano spesso a gara tra loro per avere i vigneti più belli, coltivare le varietà più rinomate e produrre i vini migliori.
Legame con la zona geografica
L’uso di specifiche tecniche di agricoltura biologica rispettose dell’ambiente contribuisce a mantenere l’equilibrio tra flora e fauna nella regione. Tali tecniche hanno l’effetto di aumentare il numero di insetti predatori che si nutrono delle larve di insetti nocivi (tignoletta dell’uva), limitandone lo sviluppo e il conseguente danno che infliggono alle piante.
Al fine di raggiungere il massimo livello di qualità, le tecniche di viticoltura e vinificazione sono state perfezionate come segue:
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stabilendo il momento ottimale per la raccolta delle uve, che coincide con il punto massimo di accumulo delle sostanze (aromi, antociani, zuccheri) in modo da ottenere vini di qualità che presentano le caratteristiche della zona, |
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utilizzando ghiaccio secco durante la vendemmia per preservare e mantenere gli aromi naturali accumulati nelle bucce, |
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tenendo il mosto in contatto prolungato con la fase solida (vinacce) al fine di estrarre in modo più efficiente le sostanze coloranti, in particolare per le varietà più scariche di colore come la Băbeasca neagră, |
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utilizzando botti di legno per la fermentazione, in particolare per i vini varietali come lo Chardonnay, e l’affinamento in bottiglia, |
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impiegando, durante la trasformazione delle uve, materiali per la vinificazione approvati per la produzione di vini biologici. |
Gli impianti sono ricoperti generalmente di un manto erboso per stabilizzare lo strato superficiale del suolo. Il suolo è arricchito di materia organica mediante falciatura delle essenze che sono poi lasciate sul terreno. Essendo il suolo sabbioso, la presenza di vegetazione ha il vantaggio di evitare il sollevamento di polveri nell’atmosfera che si andrebbero a depositare sugli acini. Di conseguenza, è stato possibile ridurre notevolmente le perdite durante il processo di vinificazione, un’elevata percentuale delle quali era dovuta alla sabbia che si depositava sul fondo dei vasi vinari. Inoltre il gusto «terroso» del vino, dovuto alla presenza di polvere sulla superficie delle bucce delle uve, è stato eliminato, migliorando considerevolmente le caratteristiche organolettiche del prodotto finito.
La carica antocianica delle bucce delle uve è molto importante per il colore ed è un fattore fondamentale, in particolare nella valutazione visiva della qualità dei vini rossi. Gli antociani appartengono alla classe dei flavonoidi, fungono da potenti antiossidanti nel corpo umano e forniscono protezione contro il cancro e le malattie cardiovascolari, in quanto inibiscono l’assorbimento del colesterolo, riducono l’ipertensione e il rischio di malattie associate all’invecchiamento.
I vini di qualità risultano dal modo in cui gli enologi armonizzano le caratteristiche specifiche del vigneto e delle varietà di uve con le tecniche di vinificazione e i metodi specifici di stabilizzazione e condizionamento del vino, conferendo ai vini un’identità propria.
La qualità dei vini rispecchia quella della materia prima (uve) e la tecnologia utilizzata; i vini di qualità possono essere ottenuti esclusivamente da uve sane a piena maturazione, in termini sia di zuccheri che di fenoli.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Condizioni di commercializzazione - quadro giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini a denominazione di origine controllata «Însurăței» possono essere commercializzati al consumatore finale solo in bottiglia, come «vino biologico» o «vino ottenuto da uve biologiche», in conformità al presente disciplinare e al regolamento (CE) n. 889/2008 (1) della Commissione come modificato.
10. Link al disciplinare del prodotto
http://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_insuratei_modif_conf_notificarii_com_din_05.12.2016_0.pdf
(1) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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25.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144/8 |
Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (1)
(2018/C 144/03)
La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).
Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.
REPUBBLICA D’AUSTRIA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 343 del 13.10.2017.
ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
Permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 2, punto 16, lettera a), del codice frontiere Schengen:
I. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio
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Aufenthaltstitel «Niederlassungsnachweis» im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 2003bis31. Dezember 2005) [Titolo di soggiorno «Prova di stabilimento» in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005)] |
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Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 2005bis31. Dezember 2005) [Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005)] |
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Aufenthaltstitel «Niederlassungsbewilligung», «Familienangehöriger», «Daueraufenthalt- EG», «Daueraufenthalt-Familienangehöriger» und «Aufenthaltsbewilligung» im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1. Jänner 2006) [Titoli di soggiorno «Permesso di stabilimento», «Familiare», «Soggiornante di lungo periodo-CE», «Soggiornante di lungo periodo — Familiare» e «Permesso di soggiorno» in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciati in Austria dal 1o gennaio 2006)] Alla denominazione del titolo di soggiorno «Permesso di soggiorno»(Aufenthaltsbewilligung) occorre aggiungere lo scopo per il quale è rilasciato. Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di soggiorno»(Aufenthaltsbewilligung) può essere rilasciato per i seguenti scopi: «ICT» (lavoratore trasferito all’interno della società), «Distacco aziendale», «Lavoro autonomo», «Casi particolari di attività lucrative dipendenti», «Studente», «Studente universitario», «Volontario nel settore sociale», «Ricongiungimento familiare». Il «Permesso di soggiorno»(Aufenthaltsbewilligung) per la finalità «ICT» viene rilasciato dal 1o ottobre 2017. Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di stabilimento»(Niederlassungsbewilligung) può essere rilasciato senza specificarne la finalità o per i fini seguenti: «Nessuna attività lucrativa» e «Membro della famiglia». Dal 1o ottobre 2017 tale titolo di soggiorno può essere rilasciato anche per i seguenti fini: «Ricercatore» o «Casi particolari di attività lucrative dipendenti». I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Permesso di stabilimento»(Niederlassungsbewilligung) sono stati rilasciati in Austria fino al 30 giugno 2011 per le categorie «Lavoratori-chiave», «Illimitato» e «Limitato». I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Soggiornante di lungo periodo — UE»(Daueraufenthalt-EG) e «Soggiornante di lungo periodo — Familiare»(Daueraufenthalt-Familienangehöriger) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013. Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di soggiorno»(Aufenthaltsbewilligung) ai fini dell’articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) è stato rilasciato in Austria fino al 31 dicembre 2013. Fino al 30 settembre 2017 il «Permesso di soggiorno»(Aufenthaltsbewilligung) è stato rilasciato anche per i fini «Avvicendamento professionale», «Artista» e «Ricercatore». |
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Aufenthaltstitel «Rot-Weiß-Rot - Karte», «Rot-Weiß-Rot - Karte plus» und «Blaue Karte EU» im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1. Juli 2011) [Titoli di soggiorno «Carta rossa-bianca-rossa», «Carta rossa-bianca-rossa Plus» e «Carta blu UE», in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emessi in Austria dal 1o luglio 2011)] |
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Aufenthaltstitel «Daueraufenthalt-EU» entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1. Jänner 2014) [Titolo di soggiorno «Soggiornante di lungo periodo — UE» conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emesso in Austria dal 1o gennaio 2014)] |
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Der Aufenthaltstitel «Aufenthaltsberechtigung plus» gemäß §§ 55 Abs. 1 oder 56 Abs. 1 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 entspricht den bisherigen Bestimmungen der §§ 41a Abs. 9 und 43 Abs. 3 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben [Titolo di soggiorno «Carta di autorizzazione di soggiorno Plus» ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1 o dell’articolo 56, paragrafo 1, della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente alle precedenti disposizioni dell’articolo 41a, paragrafo 9, e dell’articolo 43, paragrafo 3 della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014)] |
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Der Aufenthaltstitel «Aufenthaltsberechtigung» gemäß §§ 55 Abs. 2 oder 56 Abs. 2 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 entspricht der bisherigen «Niederlassungsbewilligung» gemäß § 43 Abs. 3 und 4 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben [Titolo di soggiorno «Carta di autorizzazione di soggiorno» ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2 o dell’articolo 56, paragrafo 2, della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente al precedente titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di stabilimento»(Niederlassungsbewilligung) ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 3 e 4, della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014)] |
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Der Aufenthaltstitel «Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz» gemäß § 57 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 setzt weiterhin die Bestimmungen der Richtlinie 2004/81/EG vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren, entsprechend innerstaatlich um. Vorgängerbestimmung war § 69 a Abs. 1 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben [(Titolo di soggiorno «Carta di autorizzazione di soggiorno per protezione speciale») ai sensi dell’articolo 57 della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, che continua a dare attuazione, conformemente alla legislazione nazionale, alle disposizioni della direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. L’antecedente normativo era l’articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014)] |
II. Permessi di soggiorno rilasciati conformemente alla direttiva 2004/38 (in formato non uniforme)
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«Aufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers» gemäß der Richtlinie 2004/38/EG für Drittstaatsangehörige, die Angehörige von unionsrechtlich aufenthaltsberechtigten EWR-Bürgern sind, zur Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts für mehr als drei Monate — entspricht nicht dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige [Titolo che accorda un diritto di soggiorno nell’Unione per un periodo superiore a tre mesi ai familiari di un cittadino del SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE — non corrispondente al modello standard del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi] |
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«Daueraufenthaltskarte» gemäß der Richtlinie 2004/38/EG für Drittstaatsangehörige, die Angehörige eines EWR-Bürgers sind und das Recht auf Daueraufenthalt erworben haben, zur Dokumentation des unionsrechtlichen Rechts auf Daueraufenthalt — entspricht nicht dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige [Carta di soggiorno permanente per documentare il diritto comunitario di soggiorno permanente per un periodo superiore a tre mesi per un familiare di un cittadino del SEE ai sensi della direttiva 2004/38/CE — non corrispondente al modello standard del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi] |
Altri documenti che autorizzano il soggiorno o il reingresso in Austria [(a norma dell’articolo 2, punto 16, lettera b), del codice frontiere Schengen)]:
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Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün, Braun Grau und Orange, ausgestellt vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (Documento d’identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso, giallo, blu, verde, marrone, grigio e arancione, rilasciato dal ministero federale per l’Europa, l’Integrazione e gli Affari esteri) |
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Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in hellgrau mit dem Verweis auf die Kategorien Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Braun und Grau, ausgestellt vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (Documento d’identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore grigio chiaro, con riferimento alle categorie rosso, arancione, giallo, verde, blu, marrone e grigio, rilasciato dal ministero federale per l’Europa, l’Integrazione e gli Affari esteri) |
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«Status des Asylberechtigten» gemäß § 7 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) — in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 1996bis27. August 2006) [«Status di avente diritto all’asilo» a norma dell’articolo 7 della Legge sull’asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 105/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1996 al 27 agosto 2006)] |
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«Status des Asylberechtigten» gemäß § 3 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) — in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben seit 28. August 2006) oder Karte für Asylberechtigte gemäß § 51a AsylG 2005 [«Status di avente diritto all’asilo» a norma dell’articolo 3 della Legge sull’asilo del 2005 (accordato dal 1o gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) oppure carta per persona avente diritto all’asilo a norma dell’articolo 51 bis della Legge sull’asilo del 2005] |
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«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) — in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 1996bis27 August 2006) [«Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 8 della Legge sull’asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 105/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1996 al 27 agosto 2006)] |
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«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) — in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben seit 28. August 2006) oder durch eine Karte für subsidiär Schutzberechtigte gemäß § 52 AsylG 2005 [«Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 8 della legge sull’asilo del 2005 (accordato dal 1o gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) o da una tessera per gli aventi diritto allo «Status di protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 52 della legge sull’asilo del 2005] |
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Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 über die Gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat (Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno dell’Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un’azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro) |
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«Beschäftigungsbewilligung» nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer Gültigkeitsdauer bis zu sechs Monaten, welche vor dem 1. Oktober 2017 ausgestellt wurde, in Verbindung mit einem gültigen Reisedokument («Permesso di lavoro» a norma della legge sui lavoratori stranieri, con validità fino a sei mesi, rilasciato anteriormente al 1o ottobre 2017, corredato di un documento di viaggio in corso di validità) |
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«Bestätigung über den rechtmäßigen Aufenthalt gemäß § 31 Abs. 1 Z 5 FPG»/«Verlängerungsantrag § 2 Abs. 4 Z 17a FPG» in Verbindung mit einem gültigen Reisedokument [«Conferma di soggiorno legale ai sensi dell’articolo paragrafo 31, paragrafo 1, punto 5, della legge sulla polizia degli stranieri (Fremdenpolizeigesetz-FPG)»/«domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, punto 17a, della FPG» corredata di un documento di viaggio in corso di validità] |
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Unbefristeter Aufenthaltstitel — erteilt in Form eines gewöhnlichen Sichtvermerks gemäß § 6 Abs. 1 Z. 1 FrG 1992 (von Inlandsbehörden sowie Vertretungsbehörden bis 31. Dezember 1992 in Form eines Stempels ausgestellt) [Titolo di soggiorno di durata illimitata — Rilasciato sotto forma di visto ordinario ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 1, della Legge sugli stranieri del 1992 [FrG] (rilasciato dalle autorità nazionali austriache e dagli uffici di rappresentanza all’estero sotto forma di timbro fino al 31 dicembre 1992)] |
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Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000 (Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde fino al numero 790.000) |
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Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001 (Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde e bianco dal numero 790.001) |
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Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Jänner 1998bis31. Dezember 2004) [Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conforme all’azione comune 97/11/GAI del Consiglio del 16 dicembre 1996 (GU L 7 del 10.1.1997) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2004)] |
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«Bestätigung über die Berechtigung zur Einreise nach Österreich gemäß § 24 NAG» in Form einer grün-blauen Vignette [Conferma di diritto di ingresso in Austria ai sensi dell’articolo 24 della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) sotto forma di autoadesivo verde e blu] |
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.
(2) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
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25.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144/13 |
Provvedimenti di risanamento — Decisione relativa all’autorizzazione di chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria di ARISCOM Compagnia di Assicurazioni SpA
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2018/C 144/04)
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Impresa di assicurazione |
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09549901008 Identificativo della persona giuridica (LEI) 8156002DC13E8B674053 |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 5 marzo 2018 – Chiusura anticipata dell’amministrazione straordinaria di ARISCOM Provvedimento IVASS prot. n. 0071168/18 del 2 marzo 2018 – Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 231, comma 5 del decreto legislativo n. 209/2005, alla chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria di ARISCOM – Compagnia di Assicurazioni SpA. |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Diritto applicabile |
Diritto italiano Articoli 231 comma 5 del D.Lgs. n. 209/2005 |
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25.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144/14 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 144/05)
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Stato membro |
Regno Unito |
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Rotte interessate |
Newquay - Aeroporto di Heathrow Newquay - Aeroporto di Gatwick Newquay - Aeroporto di Stansted Newquay - Aeroporto di Luton Newquay - Aeroporto di London City Newquay - Aeroporto di Southend |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio |
28 ottobre 2018 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico modificati |
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25.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144/15 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bandi di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 144/06)
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Stato membro |
Regno Unito |
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Rotte interessate |
Newquay - Aeroporto di Heathrow Newquay - Aeroporto di Gatwick Newquay - Aeroporto di Stansted Newquay - Aeroporto di Luton Newquay - Aeroporto di London City Newquay - Aeroporto di Southend |
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Periodo di validità del contratto |
4 anni dall’inizio delle operazioni |
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Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte |
61 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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25.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8886 — Avenue Capital/Pemberton/Permira/Delsey)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 144/07)
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1. |
In data 17 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Avenue Capital, Pemberton e Permira acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Delsey. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Avenue Capital: impresa di investimento specializzata negli investimenti nei debiti in sofferenza e in altre situazioni speciali; — Pemberton: società di gestione patrimoniale specializzata nel private debt e nel prestito diretto; — Permira: impresa di private equity che fornisce servizi per la gestione degli investimenti a diversi fondi d'investimento. Permira controlla una serie di società in portafoglio operanti in un'ampia gamma di settori in diversi paesi, tra cui in particolare le imprese Allegro e Schustermann & Borenstein, che gestiscono entrambe siti internet per la vendita al dettaglio online. Permira svolge inoltre un’attività di gestione del debito, offrendo soluzioni di credito a imprese terze; — Delsey: opera nella fornitura di bagagli di marca e relativi accessori da viaggio. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8886 — Avenue Capital/Pemberton/Permira/Delsey Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).
(2) GU C 366 del 20.12.1999, pag. 5.
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25.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 144/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8873 — Carlyle/TA Associates/DiscoverOrg)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 144/08)
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1. |
In data 18 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Carlyle e TA Associates acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di DiscoverOrg. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8873 — Carlyle/TA Associates/DiscoverOrg Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.