ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 139

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
20 aprile 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2018/C 139/01

Parere della Commissione, del 18 aprile 2018, relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield, nel Regno Unito

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 139/02

Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

3

2018/C 139/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8838 — Kerry Group/Korys Investments/Proparent) ( 1 )

6

2018/C 139/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8330 — Maersk Line/HSDG) ( 1 )

6


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 139/05

Avviso all'attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran

7

2018/C 139/06

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/611 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/602 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

8

2018/C 139/07

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

9

 

Commissione europea

2018/C 139/08

Tassi di cambio dell'euro

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 139/09

Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 — Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 ( GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19 )]

11


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 139/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

13


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

20.4.2018   

IT

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C 139/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2018

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield, nel Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 139/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).

Il 5 ottobre 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield.

Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 14 novembre 2017 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 15 gennaio 2018, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

la distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km;

2.

in condizioni operative normali, lo scarico di effluenti radioattivi gassosi non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3). In condizioni operative normali l’impianto non scaricherà effluenti radioattivi liquidi;

3.

i rifiuti radioattivi solidi secondari saranno trasferiti agli impianti di trattamento e condizionamento in loco. I rifiuti condizionati a bassa attività saranno destinati al vicino deposito autorizzato di Drigg;

4.

in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito temporaneo di camere a schermatura integrata di Sellafield, nel Regno Unito, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.4.2018   

IT

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C 139/3


Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

(2018/C 139/02)

Gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (1) sono modificati come segue:

(1)

al punto (75) è aggiunta la seguente lettera (s):

«(s)

gli aiuti per la partecipazione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari in conformità alla parte II, sezione 3.8.»;

(2)

al punto (93), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri possono fissare l’importo dell’aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, dei presenti orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.»;

(3)

il punto (503) è sostituito dal seguente:

«(503)

Gli aiuti a favore di investimenti forestali cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al punto (502), lettere da (a) a (e), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che gli aiuti siano identici alla misura soggiacente inclusa nel programma di sviluppo rurale approvato a norma di detto regolamento. Se sono concessi sotto forma di strumenti finanziari, tali aiuti possono coprire anche i costi di cui al punto (502), lettera (f).»;

(4)

nella parte II, il titolo della sezione 2.1.2. è sostituito dal seguente:

«2.1.2.

Aiuti per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali»;

(5)

il punto (513) è sostituito dal seguente:

«(513)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.»;

(6)

il punto (516) è sostituito dal seguente:

«(516)

Gli aiuti coprono i costi di impianto, rigenerazione o rinnovamento; può essere concesso anche un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.»;

(7)

il punto (518) è sostituito dal seguente:

«(518)

L’aiuto può essere concesso fino a concorrenza dell’80 % dei costi ammissibili degli investimenti per l’impianto, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali e del 100 % dell’importo del premio annuale.»;

(8)

dopo il punto (536) è inserito il seguente punto (536 bis):

«(536 bis)

Le condizioni di cui ai punti (534), (535) e (536) non si applicano agli aiuti cofinanziati dal FEASR, o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati, ed erogati sotto forma di strumenti finanziari.»;

(9)

al punto (565) è aggiunta la seconda frase seguente:

«Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.»;

(10)

dopo il punto (567) è inserito il seguente punto:

«(567 bis)

Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati, ed erogati sotto forma di strumenti finanziari, possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui alla sezione 1.1.10.1, punto (293), lettera (d), punti da (i) a (iv), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che gli aiuti siano identici alla misura soggiacente inclusa nel programma di sviluppo rurale approvato a norma di detto regolamento.»;

(11)

dopo il punto (569) è inserito il seguente punto:

«(569 bis)

Gli aiuti cofinanziati nell’ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati possono essere versati all’autorità di gestione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;

(12)

al punto (635), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Salvo che gli aiuti siano erogati sotto forma di strumenti finanziari, e se non altrimenti specificato, i costi ammissibili per le misure di aiuto agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione della parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti devono essere limitati ai seguenti:»;

(13)

il punto (636) è sostituito dal seguente:

«(636)

Salvo che gli aiuti siano erogati sotto forma di strumenti finanziari, i costi, diversi da quelli di cui al punto (635), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non saranno considerati costi ammissibili.»;

(14)

dopo il punto (642) è inserito il seguente punto (642 bis):

«(642 bis)

Qualora gli aiuti siano erogati sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto non agricolo, purché l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.»;

(15)

dopo il punto (644) è inserito il seguente punto (644 bis):

«(644 bis)

Per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture di cui al punto (644), lettere (b), (d) ed (e), se il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari l’aiuto non è limitato a infrastrutture su piccola scala.»;

(16)

al punto (645) è aggiunta la seconda frase seguente:

«Tali piani non sono prescritti con riguardo ad investimenti per i quali il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»;

(17)

al punto (654) è aggiunta la terza frase seguente:

«Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.»;

(18)

al punto (656), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L’aiuto deve essere versato in almeno due rate.»;

(19)

il punto (663) è sostituito dal seguente:

«(663)

Alle imprese delle zone rurali che non sono attive nel settore agricolo possono essere concessi aiuti per la conservazione e per l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per interventi non contemplati dalle disposizioni della parte II, sezione 1.1.5.1, punti da (208) a (219), dei presenti orientamenti.»;

(20)

dopo il punto (672) è inserito il seguente punto (672 bis):

«(672 bis)

Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.»;

(21)

al punto (673) è aggiunta la terza frase seguente:

«Tuttavia, gli aiuti per la formazione di consulenti possono essere versati all’autorità di gestione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;

(22)

al punto (681), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli aiuti devono essere versati al fornitore dei servizi di consulenza o all’autorità di gestione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;

(23)

nella parte II, capitolo 3, il titolo della sezione 3.8 è sostituito dal seguente:

«Aiuti per la partecipazione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari»;

(24)

il punto (685) è sostituito dal seguente:

«(685)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.»;

(25)

al punto (688) è aggiunta la seconda frase seguente:

«Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.»;

(26)

il punto (709) è sostituito dal seguente:

«(709)

Salvo che gli aiuti siano erogati sotto forma di strumenti finanziari, i costi diretti di cui al punto (708), lettera d), devono essere limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato ai punti (635) e (636).»;

(27)

il punto (716) è sostituito dal seguente:

«(716)

Gli aiuti possono essere concessi unicamente a copertura dei seguenti costi:

(a)

i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartiti su un periodo massimo di un triennio in misura decrescente;

(b)

il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.»;

(28)

il punto (717) è sostituito dal seguente:

«(717)

Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili applicando massimali per fondo.»;

(29)

il punto (718) è sostituito dal seguente:

«(718)

L’aiuto è limitato al 70 % dei costi ammissibili.»


(1)  GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.


20.4.2018   

IT

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C 139/6


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8838 — Kerry Group/Korys Investments/Proparent)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 139/03)

Il 13 aprile 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8838. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


20.4.2018   

IT

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C 139/6


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8330 — Maersk Line/HSDG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 139/04)

Il 10 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8330. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

20.4.2018   

IT

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C 139/7


Avviso all'attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran

(2018/C 139/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del Brigadier Generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND (n. 1), del Brigadier Generale dell'IRGC Mohammad Reza NAQDI (n. 8), di Rostam QASEMI (n. 10) e del Brigadier Generale dell'IRGC Amir Ali Haji ZADEH (n. 19), persone che figurano nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 27 aprile 2018, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu.

Tutte le osservazioni ricevute entro l'11 maggio 2018 saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico da parte del Consiglio.


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


20.4.2018   

IT

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C 139/8


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/611 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/602 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2018/C 139/06)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/611 del Consiglio (2), e all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/602 del Consiglio (4), relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone di cui ai suddetti allegati devono essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2016/849 e dal regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato l'inserimento nell'elenco delle persone interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti internet di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

Prima del 18 maggio 2018, le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  GU L 101 del 20.4.2018, pag. 70.

(3)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

(4)  GU L 101 del 20.4.2018, pag. 16.


20.4.2018   

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C 139/9


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2018/C 139/07)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2017/1509.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

20.4.2018   

IT

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C 139/10


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 aprile 2018

(2018/C 139/08)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

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1,9558

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25,327

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310,37

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4,1664

RON

leu rumeni

4,6570

TRY

lire turche

4,9838

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dollari australiani

1,5892

CAD

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1,5606

HKD

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9,7182

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dollari neozelandesi

1,6938

SGD

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1,6208

KRW

won sudcoreani

1 314,38

ZAR

rand sudafricani

14,7813

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7717

HRK

kuna croata

7,4120

IDR

rupia indonesiana

17 070,75

MYR

ringgit malese

4,8085

PHP

peso filippino

64,432

RUB

rublo russo

75,2875

THB

baht thailandese

38,644

BRL

real brasiliano

4,1925

MXN

peso messicano

22,4668

INR

rupia indiana

81,4580


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/11


Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2

Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

[Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19)]

(2018/C 139/09)

I.1)   Denominazione, sede e punto di contatto

Denominazione registrata: Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho (Gruppo europeo di cooperazione territoriale «Fiume Minho»)

Sede statutaria:

o

Contatto: José Maria Costa, presidente del consiglio intercomunale

Indirizzo Internet del gruppo:

I.2)   Durata del gruppo:

Durata del gruppo: fino al 24 febbraio 2038

Data di registrazione:

Data di pubblicazione:

II.   OBIETTIVI

IL GECT «Fiume Minho» punta a facilitare e a promuovere la cooperazione territoriale tra gli enti locali che lo compongono attraverso interventi in questo campo, compresa la realizzazione di tutte le azioni che (nel rispetto delle sue competenze e della pertinente normativa europea, portoghese e spagnola) gli siano affidate, mediante delega o sottodelega, da organismi nazionali o europei, allo scopo di dare concreta attuazione a programmi o progetti cofinanziati (in particolare) dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo di coesione. Il GECT «Fiume Minho», il cui obiettivo consiste nel contribuire allo sviluppo e al rafforzamento della coesione economica e sociale del territorio di sua competenza, ha il compito di: organizzare lo spazio comune e favorire la cooperazione territoriale sul campo, aumentare la coesione istituzionale nel territorio oggetto d’interventi, promuovere il patrimonio culturale e naturale transfrontaliero, promuovere i territori di sua competenza all’estero per valorizzare le potenzialità insite nelle risorse endogene, oltre che per creare e consolidare il marchio turistico transfrontaliero «Fiume Minho» e altri marchi a livello nazionale e internazionale. Spettano inoltre al GECT «Fiume Minho»: l’esecuzione e la gestione dei contratti e degli accordi che gli permettano di avvalersi degli strumenti finanziari, basati preferibilmente su fondi europei, stabiliti o previsti dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese, la gestione d’impianti e la prestazione di servizi d’interesse generale a livello transfrontaliero, la promozione e l’elaborazione di studi, piani e programmi, nonché delle modalità con cui gli enti pubblici coinvolti intrattengono i reciproci rapporti.

III.   INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO

Denominazione in inglese:

Denominazione in francese:

IV.   MEMBRI

IV.1)   Numero totale dei membri del gruppo: 2

IV.2)   Nazionalità dei membri del gruppo: spagnola e portoghese

IV.3)   Informazioni sui membri  (1)

Denominazione ufficiale: Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (unione di comuni dell’Alto Minho)

Indirizzo postale:

o

Indirizzo Internet: www.cim-altominho.pt

Tipo di membro: associazione di enti locali

Denominazione ufficiale: Diputación Provincial de Pontevedra (consiglio provinciale di Pontevedra)

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet: www.depo.es

Tipo di membro: ente locale


(1)  Si prega di inserire le informazioni relative a ciascun membro.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

20.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/13


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 139/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«RUCAVAS BALTAIS SVIESTS»

N. UE: PGI-LV-02170 – 18.3.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Rucavas baltais sviests»

2.   Stato membro o paese terzo

Lettonia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Rucavas baltais sviests» è un burro «metà» dalla consistenza omogenea, morbida e plastica.

Caratteristiche fisiche e chimiche:

sapore del prodotto: moderatamente acidulo, leggero, con gusto e aromi di burro appena zangolato;

aroma: puro, caratteristico delle materie grasse del latte, senza sapori o aromi estranei;

colore: da bianco a giallo, notevolmente disomogeneo a causa della ripartizione non uniforme delle gocce di plasma;

consistenza: molle, spumosa, con gocce visibili incorporate di plasma di varie dimensioni, che trasudano alla pressione meccanica del prodotto;

tenore di grassi del prodotto compreso fra 39 % e 41 %;

durata di conservazione: tre giorni dalla preparazione.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Non è stata definita nessuna norma relativamente agli alimenti usati o alla loro qualità.

Le materie prime utilizzate sono: panna densa ben raffreddata (tenore di grassi almeno del 35-40 %), latte cagliato o latte, sale. La preparazione del «Rucavas baltais sviests» esige l’impiego di panna e di latte scremato cagliato, ottenuto mediante la trasformazione del latte, o di latte.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione (ottenimento e raffreddamento del latte, separazione del latte e ottenimento della panna, produzione del burro) devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Tradizionalmente, il «baltais sviests» è consumato subito dopo la zangolatura, con patate al vapore o spalmato su pane di segale. Solo allora presenta la consistenza richiesta, plastica e aerata. Per le esigenze del mercato il burro è condizionato immediatamente in contenitori ermeticamente sigillati o imballato in foglia di alluminio (per conservane la temperatura e la consistenza caratteristiche della fine della preparazione nonché per garantire la qualità costante e le proprietà organolettiche del prodotto).

Per conservare la qualità e le proprietà organolettiche, il burro deve essere assolutamente condizionato subito dopo la preparazione, nella zona geografica in questione. Solo a queste condizioni può conservarsi inalterato per tre giorni.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura

La denominazione «Rucavas baltais sviests» è utilizzata per identificare il burro destinato alla vendita e deve essere pertanto visibile sulla confezione del prodotto o presso il prodotto nella rivendita di burro all’ingrosso o al dettaglio.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il comune di Rucava è ubicato in Lettonia, nel sud-ovest della regione di Kurzeme. Esso confina con i comuni di Nīca, Grobiņa e Priekule nonché con i distretti di Skuodas e di Klaipėda, nella provincia lituana di Klaipėda.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame fondamentale con la zona geografica risiede nella reputazione del prodotto che si fonda sulle tradizioni ancestrali e sui particolari metodi di produzione.

Il metodo di preparazione manuale del prodotto è invariato dal XIX secolo: l’intero processo si svolge ancora a mano, mescolando la massa in una ciotola con un cucchiaio in legno. Il sapore e la qualità particolari del prodotto sono garantite proprio dal recupero del latticello e dall’aggiunta di latte cagliato o di latte durante il raffreddamento della massa.

Il «Rucavas baltais sviests» è prodotto in ambito familiare dalla fine del XIX secolo. La sua ricetta si trasmette di generazione in generazione. Le patate al vapore e il «baltais sviests» hanno costituito a lungo i generi alimentari meno cari, se non addirittura i principali alimenti, poiché ogni famiglia possedeva una vacca e disponeva quindi anche di latte. Ancora oggi il «Rucavas baltais sviests» è prodotto in quasi ogni famiglia. La produzione del «baltais sviests» in questa regione era già molto importante in passato e quest’importanza si è perpetuata fino ai giorni nostri, in quanto il principale settore di attività resta tradizionalmente quello agricolo e dell’allevamento e il territorio del comune di Rucava è pertanto un luogo dove si producono e si consumano soprattutto latticini.

Nel suo studio dal titolo «Latviešu tradicionālā piensaimniecība» [La produzione lattiera tradizionale in Lettonia] (pag. 123), l’etnografa e storica Linda Dumpe indica che il «baltais sviests» era prodotto solo nella regione di Rucava («nel Kurzeme, più precisamente nella zona sud-ovest»), secondo un metodo particolare: «La ciotola di panna riscaldata era mescolata con uno o due cucchiai. Talvolta, durante la preparazione del burro, la ciotola era lasciata in un recipiente contenente acqua fredda», «alla fine, si aggiunge latte cagliato e si mescola». «Non si produce un vero e proprio “baltais sviests” in altre zone della Lettonia. Esso si ottiene talvolta involontariamente, in seguito alla zangolatura di una crema non abbastanza raffreddata, con un tempo caldo.» Invece a Rucava questo prodotto ha acquisito un ruolo importante e, con il pane di segale, costituisce uno dei principali prodotti del comune, che troneggiano sul desco per accogliere le più alte personalità del paese e gli invitati d’onore. Così, nell’ottobre del 1935, mentre il presidente A. Kviesis, il Primo ministro K. Ulmanis, il vice Primo ministro M. Skujenieks, il ministro della guerra J. Balodis, il ministro dell’agricoltura J. Birznieks e il comandante supremo K. Berķis visitavano i campi dei comuni, è stato loro offerto, al momento dell’ingresso nel campo di Kurzeme, «una pagnotta di pane di segale e una burriera di legno contenente il “baltais sviests” della regione» (Zemnieku veltes vadoņiem [Prodotti agricoli per le élite]. Giornale «Rīts», n. 282–a, 1935).

In occasione delle feste annuali, i membri del centro culturale tradizionale di Rucava, inaugurato nel 2004, dimostrano le loro competenze in materia di produzione del «baltais sviests», proponendolo alla degustazione nell’ambito dei diversi programmi di educazione alla cultura, come il «Rucavas goda mielasts» [Festa d’onore di Rucava] e la «Vakarēšana» [Veglia].

La reputazione del prodotto è altresì attestata dalle pubblicazioni nella stampa regionale nonché dagli opuscoli, dai video e dagli opuscoli turistici, in particolare l’opuscolo «Zvanītāji» della casa etnografica di Rucava (2005). Per gli uni, è il sapore dell’infanzia, per gli altri si tratta di una riscoperta, per altri ancora è un’esperienza inattesa legata al comune di Rucava, come dimostrano i commenti apposti dal 2006 nel libro d’oro della casa delle tradizioni «Zvanītāji».

La reputazione del «Rucavas baltais sviests» è confermata dalla presenza regolare di questo prodotto in occasione di esposizioni, feste e festival, dalle distinzioni ricevute, dagli articoli a stampa e dalle informazioni presenti nei media: «Baltais sviests tiešām ir gards!» [Il «baltais sviests» è una vera delizia!] («Padomnieks», supplemento del giornale «Kursas laiks», n. 30(50)]; «Kurzemnieku maltīte» [Il pasto degli abitanti del Kurzeme] («Praktiskais latvietis», 11 agosto 2008); «Tradicionālās gudrības Kurzemes sievu virtuvē» [Le conoscenze tradizionali nella cucina delle donne del Kurzeme] (supplemento «Kultūras pulss» del giornale «Kurzemes vārds», 22 gennaio 2008); «Māca putru vārīt gultā» [Come tenere in caldo la semola a letto] (giornale «Kursas laiks», 16 febbraio 1999); «Īsts un patiess!» [Autentico e vero!] (Rivista «OK!», n. 44, 18 luglio 2014); «Baltais sviests ar skunstīgo jušanu no Rucavas» [Il «baltais sviests» al gusto artistico di Rucava] (6 settembre 2014, sito web http://apollo.tvnet.lv/); «Baltais sviests jeb leitis» [Il «baltais sviests» o «burro lituano»] (12 febbraio 2011, sito web http://apollo.tvnet.lv/).

Il «Rucavas baltais sviests» fa parte integrante del patrimonio culturale e culinario di Rucava. In questa regione il «Rucavas baltais sviests» troneggia sul desco di tutti i grandi eventi. Del resto, è solitamente offerto ai visitatori per presentare loro le tradizioni e il «sapore» di Rucava.

L’associazione «Rucavas tradīciju klubs» [Club delle tradizioni di Rucava] e il circolo tradizionale «Rucavas sievas» [Le donne di Rucava], attivo in seno alla casa delle tradizioni «Zvanītāji», promuovono il «Rucavas baltais sviests» nell’ambito del programma culturale tradizionale «Rucavas goda mielasts» [Festa d’onore di Rucava], un’iniziativa culturale proposta ai turisti nel cui ambito, oltre alle altre specialità di Rucava, viene offerta la possibilità di degustare il «Rucavas baltais sviests». Fra il 2006 e il 2015 il numero di partecipanti al programma della casa «Zvanītāji» è aumentato e fra i visitatori si registra la presenza di stranieri, in particolare svedesi, tedeschi, ungheresi, polacchi, bulgari, bielorussi, estoni, ucraini, inglesi, russi, giapponesi, islandesi, olandesi, finlandesi o lituani. Il libro d’oro della casa «Zvanītāji» riporta numerosi commenti elogiativi sia per l’accoglienza calorosa, sia per le gustose specialità di Rucava, in particolare il «Rucavas baltais sviests», di cui i visitatori apprezzano le eccellenti proprietà gustative con le patate al vapore e il pane di segale cotto sul posto.

Il «Rucavas baltais sviests» rappresenta con successo Rucava e talvolta anche il Kurzeme e la Lettonia nelle manifestazioni più importanti: in occasione della giornata di Rucava, al museo etnografico lettone all’aperto di Riga (2005), durante le feste di Sant’Anna e di San Giovanni al museo «Vītolnieki» di Pape (2006-2016), durante la campagna fotografica «1 diena Latvijā» [1 giorno in Lettonia] (alla casa etnografica «Zvanītāji» di Rucava, 2007), durante una manifestazione destinata a presentare la cultura lettone al museo etnografico all’aperto in occasione di un vertice NATO, al museo etnografico lettone all’aria aperta (agosto 2008), durante la giornata di Rucava in occasione di un congresso di lingua e cultura lettone presso la fattoria «Mikjāņi» nel villaggio di Ķoņi a Pape (9 settembre 2011), al festival di San Giorgio a Palanga (26 aprile 2013) e alla giornata dell’unità baltica a Rucava (13 settembre 2014).

Il circolo tradizionale «Rucavas sievas» organizza seminari e corsi magistrali dedicati alla preparazione del «Rucavas baltais sviests»; esso dimostra anche le sue competenze in materia di produzione del «baltais sviests», proponendolo alla degustazione e alla vendita durante fiere e festival a Riga, a Liepāja e in altre città. La preparazione del «Rucavas baltais sviests» è stata presentata nel giornale «Kursas laiks» (2002), nella rivista «Ievas māja» (2 maggio 2007), nel giornale «Kurzemes vārds» (2008), nella rivista «Praktiskais latvietis» (2008), nella trasmissione televisiva «Panorāma» sul canale LTV1 (2008), nella trasmissione televisiva «TE – Latvijas jaunatklāšanas raidījums» sul canale LTV7 (2012), in occasione di una diretta radiofonica dalla casa «Zvanītāji» nella trasmissione «Nedēļas nogale» (11 ottobre 2014) e nella trasmissione «Rucavniece Mirdza Ārenta» dell’emittente regionale di Aizpute.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/lauksaimniecibas-un-partikas-produktu-norazu-registracija?nid=2247


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.