ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
9 aprile 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 123/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 123/02

Causa C-304/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) 2015/751 — Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta — Articolo 1, paragrafo 5 — Assimilazione di uno schema di carte di pagamento a tre parti a uno schema di carte di pagamento a quattro parti — Presupposti — Emissione da parte di uno schema di carte di pagamento a tre parti di strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente — Articolo 2, punto18 — Nozione di schema di carte di pagamento a tre parti — Validità)

2

2018/C 123/03

Causa C-359/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — Procedimento penale contro Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA (Rinvio pregiudiziale — Lavoratori migranti — Previdenza sociale — Normativa da applicare — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, punto 1, lettera a) — Lavoratori distaccati — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) — Certificato E 101 — Forza probatoria — Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento)

3

2018/C 123/04

Causa C-380/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 73 — Base imponibile — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Esclusione da tale regime delle vendite alle imprese soggette ad imposta — Determinazione globale della base imponibile per un dato periodo — Incompatibilità]

3

2018/C 123/05

Causa C-590/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/118/CE — Articolo 7 — Regime generale delle accise — Approvvigionamento di prodotti petroliferi, senza l’imposizione di accise — Distributori di benzina alle frontiere della Repubblica ellenica con paesi terzi — Esigibilità delle accise — Nozione di immissione in consumo dei prodotti sottoposti ad accisa — Nozione di svincolo da un regime di sospensione dell’accisa)

4

2018/C 123/06

Causa C-643/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, su istanza di: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Rinvio pregiudiziale — Direttiva (UE) 2015/2366 — Servizi di pagamento nel mercato interno — Articolo 35, paragrafo 1 — Requisiti in materia di accesso dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sistemi di pagamento — Articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b) — Inapplicabilità di tali requisiti ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo — Applicabilità di detti requisiti agli schemi di carte di pagamento a tre parti che abbiano concluso accordi di co-branding o di agenzia — Validità)

5

2018/C 123/07

Causa C-144/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria — Italia) — Lloyd’s of London / Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Articoli 49 e 56 TFUE — Direttiva 2004/18/CE — Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto — Servizi assicurativi — Partecipazione di più sindacati dei Lloyd’s of London alla medesima gara d’appalto — Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante generale dei Lloyd’s of London per il paese interessato — Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione — Proporzionalità)

6

2018/C 123/08

Causa C-181/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’ 8 febbraio 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Politica dei trasporti — Regolamento (CE) n. 1071/2009 — Trasportatore su strada — Autorizzazione di trasporto pubblico — Presupposti per la concessione — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Articolo 5, lettera b) — Numero di veicoli necessario — Normativa nazionale — Presupposti per la concessione più restrittivi — Numero minimo di veicoli più alto)

6

2018/C 123/09

Causa C-508/17 P: Impugnazione proposta il 19 agosto 2017 dalla CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 giugno 2017, causa T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Commissione europea

7

2018/C 123/10

Causa C-703/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 dicembre 2017 — Adelheid Krah / Universität Wien

7

2018/C 123/11

Causa C-713/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 21 dicembre 2017 — Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Causa C-721/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 27 dicembre 2017 — Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Causa C-4/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 gennaio 2018 — Michael Winterhoff in qualità di curatore fallimentare del patrimonio della DIREKTexpress Holding AG / Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Causa C-5/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 gennaio 2018 — Jochen Eisenbeis in qualità di curatore fallimentare del patrimonio della Jurex GmbH / Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Causa C-16/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 gennaio 2018 — Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Causa C-17/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Romania) il 9 gennaio 2018 — Procedimento penale a carico di Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Causa C-22/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Darmstadt (Germania) l’11 gennaio 2018 — TopFit e.V., Daniele Biffi / Deutschen Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Causa C-31/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2018 — Elektrorazpredelenie Jug EAD / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Causa C-122/18: Ricorso presentato il 14 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

13

 

Tribunale

2018/C 123/20

Causa T-731/15: Sentenza del Tribunale 21 febbraio 2018 — Klyuyev / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Base di fatto — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Diritto alla reputazione — Proporzionalità — Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione — Eccezione di illegittimità)

15

2018/C 123/21

Causa T-118/16: Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2018 — Deutsche /EUIPO – bpost (BEPOST) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione denominativo BEPOST — Marchio dell’Unione figurativo anteriore ePost e nazionale denominativo anteriore POST — Marchio non registrato o segno utilizzato in commercio POST — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) — Assenza di pregiudizio alla notorietà e assenza di diluizione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale]

16

2018/C 123/22

Causa T-445/16: Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2018 — Schniga / UCVV (Gala Schnico) [Ritrovati vegetali — Domanda di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Gala Schnico — Esame tecnico — Obbligo di motivazione — Articolo 75, primo periodo, del regolamento (CE) n. 2100/94 — Omogeneità — Articolo 8 del regolamento n. 2100/94 — Esame supplementare — Articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 — Parità di trattamento — Esame d’ufficio dei fatti da parte dell’UCVV — Articolo 76 del regolamento n. 2100/94]

17

2018/C 123/23

Causa T-727/16: Sentenza del Tribunale 21 febbraio 2018 — Repower/ EUIPO — repowermap.org (REPOWER) [Marchio dell’Unione europea — Decisione di una commissione di ricorso che revoca una decisione anteriore — Articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001] — Principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo]

17

2018/C 123/24

Causa T-45/17: Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2018 — Kwang Yang Motor/EUIPO — Schmidt (CK1) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CK1 — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CK — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001]]

18

2018/C 123/25

Causa T-179/17: Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2018 — Laboratoire Nuxe/EUIPO — Camille e Tariot (NYouX) [Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo NY ouX — Marchio nazionale denominativo anteriore NUXE — Obbligo di motivazione — Articolo 75, primo periodo, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (UE) 2017/1001] — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo — Articolo 8, paragrafo l, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]]

19

2018/C 123/26

Causa T-210/17: Sentenza del Tribunale del 22 febbraio 2018 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO) [Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea TRIPLE TURBO — Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea TURBO — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

19

2018/C 123/27

Causa T-711/14: Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2018 — Arcofin e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore delle cooperative finanziarie del gruppo ARCO — Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di tali società — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Vantaggio selettivo — Misura che può falsare o minacciare di falsare la concorrenza nonché incidere sugli scambi tra Stati membri — Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro — Legittimo affidamento — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

20

2018/C 123/28

Causa T-436/16: Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — AEIM e Kazenas / Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione — Mancata prova del danno — Ricorso manifestamente destinato al rigetto)

21

2018/C 123/29

Causa T-919/16: Ordinanza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Collins / Parlamento (Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di non difendere i privilegi e le immunità — Ricorso manifestamente irricevibile — Incompetenza manifesta — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

21

2018/C 123/30

Causa T-786/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — PV / Commissione

22

2018/C 123/31

Causa T-47/18: Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — UZ / Parlamento

24

2018/C 123/32

Causa T-54/18: Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Causa T-62/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Aeris Invest/CRU

25

2018/C 123/34

Causa T-204/17: Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) / Commissione

27


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 123/01)

Ultima pubblicazione

GU C 112 del 26.3.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 104 del 19.3.2018

GU C 94 del 12.3.2018

GU C 83 del 5.3.2018

GU C 72 del 26.2.2018

GU C 63 del 19.2.2018

GU C 52 del 12.2.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Causa C-304/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) 2015/751 - Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta - Articolo 1, paragrafo 5 - Assimilazione di uno schema di carte di pagamento a tre parti a uno schema di carte di pagamento a quattro parti - Presupposti - Emissione da parte di uno schema di carte di pagamento a tre parti di strumenti di pagamento basati su carta «con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente» - Articolo 2, punto18 - Nozione di «schema di carte di pagamento a tre parti» - Validità))

(2018/C 123/02)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, su istanza di: American Express Co.

Convenuto: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

con l’intervento di: Diners Club International Limited, MasterCard Europe SA

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un accordo tra un partner di carta multimarchio in co-branding o un agente, da un lato, e uno schema di carte di pagamento a tre parti, dall’altro, non è necessario che tale partner di carta multimarchio in co-branding o tale agente agisca in qualità di emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, affinché il suddetto schema sia considerato uno schema che emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente e sia quindi considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti, ai sensi della prima di tali disposizioni.

2)

Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 1, paragrafo 5, e dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 2015/751.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — Procedimento penale contro Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

(Causa C-359/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Normativa da applicare - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, punto 1, lettera a) - Lavoratori distaccati - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - Certificato E 101 - Forza probatoria - Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento))

(2018/C 123/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Imputati nel procedimento penale principale

Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

Dispositivo

L’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati abbia investito l’istituzione che ha emesso certificati E 101 di una domanda di riesame e di revoca degli stessi, sulla scorta di elementi raccolti nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria dalla quale è emerso che tali certificati sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento, e l’istituzione emittente non abbia tenuto conto di tali elementi ai fini del riesame della correttezza del rilascio dei suddetti certificati, il giudice nazionale può, nell’ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati, ignorare questi ultimi se — sulla base di detti elementi e in osservanza delle garanzie inerenti al diritto a un equo processo che devono essere accordate a tali persone — constati l’esistenza di una tale frode.


(1)  GU C 335 del 12.9.2016.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-380/16) (1)

([Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 73 - Base imponibile - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Esclusione da tale regime delle vendite alle imprese soggette ad imposta - Determinazione globale della base imponibile per un dato periodo - Incompatibilità])

(2018/C 123/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung e M. Wasmeier, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans e B. Koopman, agenti)

Dispositivo

1)

Avendo escluso dal regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa, e avendo autorizzato le agenzie di viaggio, nella misura in cui sono soggette a detto regime, a determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto in modo globale per gruppi di servizi o per l’insieme dei servizi forniti durante un periodo d’imposta, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 73 e degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 314 del 29.08.2016.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-590/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 7 - Regime generale delle accise - Approvvigionamento di prodotti petroliferi, senza l’imposizione di accise - Distributori di benzina alle frontiere della Repubblica ellenica con paesi terzi - Esigibilità delle accise - Nozione di «immissione in consumo» dei prodotti sottoposti ad accisa - Nozione di «svincolo da un regime di sospensione dell’accisa»))

(2018/C 123/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e A. Kyriatsou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-Mamouna e M. Tassopoulou, agenti)

Dispositivo

1)

Avendo adottato e mantenuto in vigore una legislazione che autorizza la vendita di prodotti petroliferi esenti da imposta da parte dei distributori di benzina della Katastimata Aforologiton Eidon AE ai valichi di frontiera di Kipoi Evrou (Grecia), di Kakavia (Grecia) e di Evzonoi (Grecia), che si trovano tutti in regioni confinanti con paesi terzi, ovvero, rispettivamente, con la Repubblica di Turchia, con la Repubblica di Albania e con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 30.1.2017.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, su istanza di: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Causa C-643/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva (UE) 2015/2366 - Servizi di pagamento nel mercato interno - Articolo 35, paragrafo 1 - Requisiti in materia di accesso dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sistemi di pagamento - Articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b) - Inapplicabilità di tali requisiti ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo - Applicabilità di detti requisiti agli schemi di carte di pagamento a tre parti che abbiano concluso accordi di co-branding o di agenzia - Validità))

(2018/C 123/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, su istanza di: American Express Co.

Convenuto: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

con l’intervento di: Diners Club International Limited, MasterCard Europe SA

Dispositivo

1)

L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, dev’essere interpretato nel senso che uno schema di carte di pagamento a tre parti che abbia concluso un accordo di co-branding con un partner multimarchio in co-branding non è privato del beneficio dell’esclusione prevista da tale disposizione e, pertanto, non è assoggettato ai requisiti elencati all’articolo 35, paragrafo 1, di tale direttiva nel caso in cui tale partner multimarchio in co-branding non sia un prestatore di servizi di pagamento e non fornisca servizi di pagamento in tale schema per quanto concerne i prodotti in co-branding. Per contro, uno schema di carte di pagamento a tre parti che si sia avvalso di un agente ai fini della fornitura di servizi di pagamento è privato del beneficio di tale esclusione e, pertanto, è assoggettato ai requisiti elencati al predetto articolo 35, paragrafo 1.

2)

Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 35 della direttiva 2015/2366.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria — Italia) — Lloyd’s of London / Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

(Causa C-144/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Articoli 49 e 56 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto - Servizi assicurativi - Partecipazione di più sindacati dei Lloyd’s of London alla medesima gara d’appalto - Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante generale dei Lloyd’s of London per il paese interessato - Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione - Proporzionalità))

(2018/C 123/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Parti

Ricorrente: Lloyd’s of London

Convenuta: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

Dispositivo

I principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione derivanti dagli articoli 49 e 56 TFUE e previsti all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che non consente l’esclusione di due «syndicates» membri dei Lloyd’s of London dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assicurativi per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal rappresentante generale dei Lloyd’s of London per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente.


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’ 8 febbraio 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-181/17) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Politica dei trasporti - Regolamento (CE) n. 1071/2009 - Trasportatore su strada - Autorizzazione di trasporto pubblico - Presupposti per la concessione - Articolo 3, paragrafi 1 e 2 - Articolo 5, lettera b) - Numero di veicoli necessario - Normativa nazionale - Presupposti per la concessione più restrittivi - Numero minimo di veicoli più alto))

(2018/C 123/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e J. Rius, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: V. Ester Casas, agente)

Dispositivo

1)

Nell’esigere che le imprese dispongano almeno di tre veicoli per ottenere un’autorizzazione di trasporto pubblico, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 195 del 19.6.2017.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/7


Impugnazione proposta il 19 agosto 2017 dalla CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 giugno 2017, causa T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Commissione europea

(Causa C-508/17 P)

(2018/C 123/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (rappresentante: A. Schuster, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza dell’8 febbraio 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 dicembre 2017 — Adelheid Krah / Universität Wien

(Causa C-703/17)

(2018/C 123/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Adelheid Krah

Resistente: Universität Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 45 TFUE, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, e gli articoli 20 e seguente della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina secondo cui i pertinenti periodi di servizio precedenti maturati da un membro del personale docente dell’Universität Wien sono computabili solo sino a un periodo complessivo di tre o quattro anni a prescindere dalla durata dell’occupazione presso l’Universität Wien o presso altre università nazionali o straniere o presso istituzioni analoghe.

2)

Se un sistema retributivo che non prevede il computo integrale dei pertinenti periodi di servizio precedenti, ma — al contempo — ricollega alla durata dell’impiego presso uno stesso datore di lavoro una retribuzione più elevata, sia in contrasto con la libera circolazione dei lavoratori sancita dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.


(1)  GU 2011, L 141, pag. 1.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 21 dicembre 2017 — Ahmad Shah Ayubi

(Causa C-713/17)

(2018/C 123/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrente: Ahmad Shah Ayubi

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE (1) che obbliga uno Stato membro a provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione, debba essere interpretato nel senso che soddisfi i criteri dell’applicabilità diretta sviluppati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella propria giurisprudenza.

2)

Se l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione nazionale che concede soltanto ai beneficiari del diritto d’asilo con permesso di soggiorno permanente l’assistenza sociale sotto forma di garanzie minime complete in funzione dei relativi bisogni della persona e, quindi, in misura pari ai cittadini dello Stato membro, mentre prevede una decurtazione dell’assistenza erogata in base a tali garanzie per quei beneficiari del diritto d’asilo cui sia stato concesso soltanto un permesso di soggiorno temporaneo parificandoli dunque, sotto il profilo della portata dell’assistenza sociale, a beneficiari di protezione sussidiaria.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta GU 2011, L 337, pag. 9).


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 27 dicembre 2017 — Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

(Causa C-721/17)

(2018/C 123/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Attori: Sebastien Vollmer, Vera Sagalov

Convenuta: Swiss Global Air Lines AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) sussista anche quando un passeggero, a causa di un ritardo all’arrivo inferiore a tre ore perda una coincidenza diretta con conseguente ritardo di oltre tre ore alla destinazione finale, ove entrambi i voli siano tuttavia operati da vettori aerei distinti.

2)

Se il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 sussista anche qualora i diversi vettori aerei siano collegati da un punto di vista societario.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 gennaio 2018 — Michael Winterhoff in qualità di curatore fallimentare del patrimonio della DIREKTexpress Holding AG / Finanzamt Ulm

(Causa C-4/18)

(2018/C 123/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Michael Winterhoff in qualità di curatore fallimentare del patrimonio della DIREKTexpress Holding AG

Resistente: Finanzamt Ulm

Questioni pregiudiziali

Se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto pubblico sia un «fornitore del servizio universale» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67/CE, del 15 dicembre 1997 (1), il quale fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso, e se tale servizio sia esente da imposta ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2).


(1)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, 30, pag. 14).

(2)  GU 2006, L 347, pag. 1.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 gennaio 2018 — Jochen Eisenbeis in qualità di curatore fallimentare del patrimonio della Jurex GmbH / Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-5/18)

(2018/C 123/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Jochen Eisenbeis in qualità di curatore fallimentare del patrimonio della Jurex GmbH

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

1.

Se la notifica formale di atti in forza di norme di diritto pubblico (norme procedurali e leggi che disciplinano la notifica amministrativa — articolo 33, paragrafo 1, del Postgesetz [legge sui servizi postali]) costituisca un servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67/CE (1) (direttiva sui servizi postali).

2.

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto pubblico sia un «fornitore del servizio universale» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67/CE, del 15 dicembre 1997, il quale fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso e se tale servizio sia esente da imposta ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2).


(1)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

(2)  GU 2006, L 347, pag. 1.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 gennaio 2018 — Michael Dobersberger

(Causa C-16/18)

(2018/C 123/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Michael Dobersberger

Interveniente: Magistrat der Stadt Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se la sfera di applicazione della direttiva 96/71/CE (1), del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (in prosieguo indicata anche brevemente come la «direttiva»), in particolare il suo articolo 1, paragrafo 3, lettera a), includa parimenti la prestazione di servizi quale la ristorazione dei passeggeri con pasti e bevande, il servizio a bordo o la pulizia da parte dei lavoratori di un’impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco (Ungheria) ai fini dell’esecuzione di un contratto stipulato con un operatore ferroviario avente sede nello Stato membro ospitante (Austria), nel caso in cui tali servizi vengano prestati su treni internazionali, che attraversino anche lo Stato membro ospitante.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva contempli parimenti l’ipotesi in cui l’impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco presti i servizi indicati nella prima questione non in esecuzione di un contratto stipulato con un operatore ferroviario avente sede nello Stato membro ospitante e quindi beneficiario dei servizi (destinatario dei servizi), bensì in esecuzione di un contratto concluso con altra impresa stabilita nello Stato membro ospitante, la quale, a sua volta, sia legata da rapporti contrattuali (subappalto a catena) con l’operatore ferroviario stesso.

3)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva contempli parimenti l’ipotesi in cui l’impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco, ai fini della prestazione dei servizi indicati nella prima questione, non impieghi propri lavoratori, bensì personale di un’altra impresa posto a sua disposizione nello stesso Stato membro di distacco.

4)

Indipendentemente dalle risposte fornite alla prima, seconda e terza questione: se il diritto dell’Unione, in particolare la libera prestazione dei servizi (articoli 56 e 57 TFUE), osti ad una disciplina nazionale, la quale imponga alle imprese che distacchino personale nel territorio di un altro Stato membro ai fini della prestazione di un servizio il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché di obblighi accessori (quale, ad esempio, quello di comunicare il distacco transfrontaliero di personale ad un’autorità dello Stato membro ospitante e quello di tenere a disposizione la documentazione inerente all’entità della retribuzione e all’iscrizione di detto personale all’assicurazione sociale) anche nei casi in cui (in primo luogo) i lavoratori distaccati per attività transfrontaliera facciano parte del personale viaggiante di un operatore ferroviario a livello transfrontaliero o di un’impresa che presti i servizi tipici di un operatore ferroviario (ristorazione dei passeggeri con pasti e bevande; servizio a bordo) sui treni dell’operatore medesimo che attraversino i confini degli Stati membri, (in secondo luogo) alla base del distacco non sussista alcun contratto di servizi o, quantomeno, alcun contratto di tal genere tra l’impresa che effettua il distacco e il destinatario del servizio operante in un altro Stato membro, atteso che l’obbligo di prestazione in capo all’impresa che effettua il distacco trova fondamento in subcontratti (subappalto a catena), e (in terzo luogo) il personale distaccato non abbia un rapporto di lavoro con l’impresa che effettui il distacco, bensì con un’impresa terza che abbia trasferito i propri lavoratori all’impresa che effettui il distacco nello stesso Stato membro della sede di quest’ultima.


(1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Romania) il 9 gennaio 2018 — Procedimento penale a carico di Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

(Causa C-17/18)

(2018/C 123/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Mureş

Parti

Ricorrenti: Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se la stipula di un contratto con il quale una società concede in locazione ad un’altra società un immobile in cui precedentemente si svolgevano attività specifiche di somministrazione di alimenti al pubblico in un ristorante, compresi tutti i beni strumentali permanenti e gli elementi di inventario, laddove la società conduttrice prosegua la medesima attività di somministrazione di alimenti al pubblico in un ristorante con la stessa denominazione utilizzata in precedenza, costituisca un trasferimento di attività ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 29 della direttiva 2006/112/CE (1).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’operazione descritta rappresenti una prestazione di servizi che può essere considerata una locazione di beni immobili ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l) della direttiva IVA o una prestazione di servizi complessa che non può essere considerata una locazione di beni immobili, assoggettabile ad imposta per effetto della legge.


(1)  GU 2006 L 347, pag. 1.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Darmstadt (Germania) l’11 gennaio 2018 — TopFit e.V., Daniele Biffi / Deutschen Leichtathletikverband e.V.

(Causa C-22/18)

(2018/C 123/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Darmstadt

Parti

Ricorrenti: TopFit e.V., Daniele Biffi

Resistente: Deutschen Leichtathletikverband e.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione della disciplina dell’atletica leggera prevista da un’associazione di uno Stato membro la quale subordina la partecipazione ai campionati nazionali alla cittadinanza dello Stato membro integri una discriminazione illegittima.

2)

Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un’associazione di uno Stato membro che permette agli atleti dilettanti privi della cittadinanza dello Stato membro di partecipare ai campionati nazionali unicamente come «esterni» o «senza valutazione» e che non consente loro di partecipare alle corse e alle gare finali li discrimini in maniera illegittima.

3)

Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un’associazione di uno Stato membro che esclude gli atleti dilettanti privi della cittadinanza dello Stato membro dall’assegnazione di titoli nazionali o dal piazzamento li discrimini in maniera illegittima.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2018 — «Elektrorazpredelenie Jug» EAD / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Causa C-31/18)

(2018/C 123/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente:«Elektrorazpredelenie Jug» EAD

Resistente: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE (1) debbano essere interpretate nel senso che l’unico criterio distintivo tra sistema di distribuzione e sistema di trasmissione e, corrispondentemente, tra attività di «distribuzione» e attività di «trasmissione» di energia elettrica è il livello di tensione e che gli Stati membri, nonostante siano liberi di dirigere gli utenti verso l’una o l’altra tipologia di sistema (di trasmissione o di distribuzione), non possono introdurre quale ulteriore criterio di distinzione delle attività di trasmissione da quelle di distribuzione la proprietà sui beni impiegati ai fini del loro esercizio.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i consumatori di energia elettrica che sono allacciati alla rete a media tensione debbano essere considerati sempre clienti del gestore del sistema di distribuzione licenziatario per l’area corrispondente, chiunque sia il proprietario delle apparecchiature cui sono direttamente allacciati i loro impianti elettrici e anche quando detti clienti abbiano concluso accordi direttamente con il gestore del sistema di trasmissione.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se siano conformi alla ratio della direttiva 2009/72/CE disposizioni nazionali come quella di cui all’articolo 1, punto 44, in combinato con il punto 20, delle disposizioni integrative della legge sull’energia elettrica, secondo la quale la «trasmissione di energia elettrica» è il trasporto di detta energia attraverso il sistema di trasmissione e il «sistema di trasmissione dell’energia elettrica» è l’insieme delle linee e degli impianti elettrici impiegati per la trasmissione, la trasformazione della corrente da alta a media tensione e la ridistribuzione dei flussi di energia. Se, a dette medesime condizioni, siano conformi alla direttiva disposizioni nazionali come quella di cui all’articolo 88, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica, secondo la quale «la distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione che siano proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e abbiano ottenuto una licenza per la distribuzione dell’energia elettrica nell’area corrispondente».


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/13


Ricorso presentato il 14 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-122/18)

(2018/C 123/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le amministrazioni pubbliche evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48, pag. 1) e, in particolare, agli obblighi di cui all’art. 4 di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli elementi di cui la Commissione è in possesso, che si basano sulle informazioni fornite dalla Repubblica italiana nel corso della procedura precontenziosa, indicano che i termini di pagamento di 30 e 60 giorni, indicati all’art. 4 della direttiva 2011/7/UE sulla lotta ai ritardi nei pagamenti, vengono superati non da singoli enti ma da intere categorie di pubbliche amministrazioni, non in occasione di una singola transazione commerciale ma come termini medi di pagamento ossia con riguardo a tutte le transazioni concluse da dette amministrazioni e, infine, non per un periodo di tempo limitato ma costantemente a partire dal settembre 2014 fino alla data d’introduzione del presente ricorso. La Commissione considera dunque dimostrata la violazione, continuata e sistematica, dell’art. 4 della direttiva.


Tribunale

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/15


Sentenza del Tribunale 21 febbraio 2018 — Klyuyev / Consiglio

(Causa T-731/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Base di fatto - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione - Proporzionalità - Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione - Eccezione di illegittimità»))

(2018/C 123/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: R. Gherson, T. Garner, solicitors, B. Kennelly, QC, e J. Pobjoy, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, (GU 2015, L 259, pag. 23), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1777 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 259, pag. 3), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullate nella parte in cui il nome del sig. Sergiy Klyuyev è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Gli effetti dell’articolo 1 della decisione2017/381 e dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2017/374 sono mantenuti, nei confronti del sig. Klyuyev, fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, per quanto riguarda le domande di annullamento formulate nel ricorso e nella prima memoria di adeguamento.

5)

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione 2017/381 e del regolamento di esecuzione 2017/374, formulata nella seconda memoria di adeguamento.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/16


Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2018 — Deutsche /EUIPO – bpost (BEPOST)

(Causa T-118/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione denominativo BEPOST - Marchio dell’Unione figurativo anteriore ePost e nazionale denominativo anteriore POST - Marchio non registrato o segno utilizzato in commercio POST - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) - Assenza di pregiudizio alla notorietà e assenza di diluizione - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»])

(2018/C 123/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e G. Müllejans, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, G. Sakalaite-Orlovskiene e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: bpost NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente L. Hubert e K. Ongena, poi H. Dhondt e J. Cassiman, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 18 gennaio 2016 (procedimento R 3107/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Deutsche Post e la bpost.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Post AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/17


Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2018 — Schniga / UCVV (Gala Schnico)

(Causa T-445/16) (1)

([«Ritrovati vegetali - Domanda di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Gala Schnico - Esame tecnico - Obbligo di motivazione - Articolo 75, primo periodo, del regolamento (CE) n. 2100/94 - Omogeneità - Articolo 8 del regolamento n. 2100/94 - Esame supplementare - Articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 - Parità di trattamento - Esame d’ufficio dei fatti da parte dell’UCVV - Articolo 76 del regolamento n. 2100/94»])

(2018/C 123/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schniga GmbH (Bolzano, Italia) (rappresentanti: G. Würtenberger, e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: M. Ekvad, F. Mattina e U. Braun-Mlodecka, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 22 aprile 2016 (pratica A 005/2014), riguardante una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Gala Schnico.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Schniga GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 364 del 3.10.2016.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/17


Sentenza del Tribunale 21 febbraio 2018 — Repower/ EUIPO — repowermap.org (REPOWER)

(Causa T-727/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Decisione di una commissione di ricorso che revoca una decisione anteriore - Articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001] - Principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo»])

(2018/C 123/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repower AG (Brusio, Svizzera) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. P. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: repowermap.org (Berna, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 agosto 2016 [procedimento R 2311/2014-5 (REV)], relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la repowermap.org e la Repower.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repower AG e dalla par repowermap.org.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/18


Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2018 — Kwang Yang Motor/EUIPO — Schmidt (CK1)

(Causa T-45/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CK1 - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CK - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001]»])

(2018/C 123/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kwang Yang Motor Co., Ltd (Kaohsiung, Taiwan) (rappresentanti: A. González Hähnlein e A. Kleinheyer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e D. Walicka, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Udo Schmidt (Reken, Germania) (rappresentanti: G. Rother e J. Vogtmeier, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 novembre 2016 (procedimento R 2193/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la M. Schmidt et Kwang Yang Motor.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kwang Yang Motor Co., Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/19


Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2018 — Laboratoire Nuxe/EUIPO — Camille e Tariot (NYouX)

(Causa T-179/17) (1)

([«Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo NY ouX - Marchio nazionale denominativo anteriore NUXE - Obbligo di motivazione - Articolo 75, primo periodo, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Somiglianza dei segni - Carattere distintivo - Articolo 8, paragrafo l, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])

(2018/C 123/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Nuxe (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Wilhelm e J. Roux, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard–Monguiral e V. Ruzek, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Élisabeth Camille (Alicante, Spagna) e Jean–Yves Tariot (Alicante)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 gennaio 2017 (procedimento R 718/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, il Laboratoire Nuxe e, dall'altro, i sigg.ri Camille e Tariot.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 gennaio 2017 (procedimento R 718/2016-5) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/19


Sentenza del Tribunale del 22 febbraio 2018 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO)

(Causa T-210/17) (1)

([«Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea TRIPLE TURBO - Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea TURBO - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 123/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malta) (rappresentante: M. Garayalde Niño, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 febbraio 2017 (procedimento R 119/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Zitro IP e l’International Gaming Projects.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 febbraio 2017 (procedimento R 119/2016-4) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla International Gaming Projects Ltd.

3)

La Zitro IP Sàrl sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/20


Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2018 — Arcofin e a./Commissione

(Causa T-711/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore delle cooperative finanziarie del gruppo ARCO - Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di tali società - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Vantaggio selettivo - Misura che può falsare o minacciare di falsare la concorrenza nonché incidere sugli scambi tra Stati membri - Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro - Legittimo affidamento - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))

(2018/C 123/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Arcofin SCRL (Bruxelles, Belgio), Arcopar SCRL (Bruxelles), Arcoplus (Bruxelles) (rappresentanti: R. Martens, A. Verlinden e C. Maczkovics, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione — Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie (GU 2014, L 284, pag. 53).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

2)

L’Arcofin SCRL, l’Arcopar SCRL e l’Arcoplus sono condannate alle spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/21


Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — AEIM e Kazenas / Commissione

(Causa T-436/16) (1)

((«Ricorso per risarcimento danni - Prescrizione - Mancata prova del danno - Ricorso manifestamente destinato al rigetto»))

(2018/C 123/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, Francia) e Philippe Kazenas (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: B. Wizel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e S. Lejeune, poi S. Delaude, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a fronte dei fatti di corruzione commessi da un agente della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Application électronique industrielle moderne (AEIM) e il sig. Philippe Kazenas sono condannati alle spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/21


Ordinanza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Collins / Parlamento

(Causa T-919/16) (1)

((«Privilegi e immunità - Membro del Parlamento europeo - Decisione di non difendere i privilegi e le immunità - Ricorso manifestamente irricevibile - Incompetenza manifesta - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))

(2018/C 123/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jane Maria Collins (Hotham, Regno Unito) (rappresentante: I. Anderson, solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alonso de León e M. Dean, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 di non difendere l’immunità e i privilegi della ricorrente, in secondo luogo, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE, e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito in tale occasione e, in terzo luogo, domanda diretta ad ottenere una pronuncia del Tribunale sulla domanda di tutela dell’immunità e dei privilegi della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Jane Maria Collins sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 70 del 6.3.2017.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/22


Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — PV / Commissione

(Causa T-786/16)

(2018/C 123/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare le decisioni impugnate del 31 maggio 2016 e del 5 luglio 2016 relative alle trattenute sullo stipendio per le quali il ricorrente ha presentato reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, rispettivamente il 29 luglio 2016 (R/492/16) e il 30 luglio 2016 (R/493/16), respinti entrambi il 28 novembre 2016;

annullare le decisioni impugnate del 15 settembre 2016 e dell’11 luglio 2016 relative alle trattenute sullo stipendio e all’azzeramento della retribuzione a partire da luglio 2016, contro le quali il ricorrente ha presentato reclamo,, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il 19 settembre 2016 (R/496/16), respinto il 17 gennaio 2017;

annullare la decisione impugnata del 21 settembre 2016 che informa il ricorrente di un debito globale pari a EUR 42 704,74 nei confronti della Commissione, contro la quale è stato presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, l’8 novembre 2016 (R/556/16), respinto il 17 gennaio 2017;

annullare la nota di addebito contestata n. 32441709991 del 20 luglio 2017 per un importo pari a EUR 42 704,74, che esige il pagamento del debito contestato di EUR 42 704,74, contro la quale è stato presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto il 31 luglio 2017 (R/346/17), respinto il 29 novembre 2017;

annullare la decisione di revoca adottata dall’APN tripartita il 26 luglio 2016 contro la quale il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90 , paragrafo 2, dello Statuto il 3 ottobre 2016 (R/510/16), respinto il 2 febbraio 2017, nonché annullare il procedimento disciplinare CMS 13/087 sotto tutti tali profili;

accertare il diritto al risarcimento del danno subito a causa di molestie psicologiche subite presso la DG OCCUPAZIONE, la DG BILANCIO, la DG INTERPRETAZIONE e, unitamente, da parte del servizio medico, del PMO e della DG RISORSE UMANE; le prime molestie risalgono a ottobre 2008;

annullare tutti i rapporti informativi del ricorrente relativi agli anni 2014 2015 e 2016 a causa delle molestie subite presso la DG SCIC;

e accertare il diritto al risarcimento dei seguenti danni sulla base dell’articolo 340 TFUE:

danno morale di EUR 889 000 e danno materiale di EUR 132 828,67 del ricorrente derivante da tali decisioni contestate, stimato, con riserva di rivalutazione, in un importo pari a EUR 1 021 828,67 aumentato degli interessi di mora fino al giorno del completo pagamento;

in via subordinata, alla luce delle molestie subite e dei «falsi ideologici» utilizzati, e poiché illeciti del genere non possono essere tollerati dall’ordinamento giuridico dell’Unione:

annullare tutte le altre trattenute sullo stipendio per il periodo che va da marzo 2015 a luglio 2016 — ovvero 12 decisioni del 9/2/2015, 30/3/2015, 5/5/2015, 24/6/2015, 1/10/2015, 12/11/2015, 15/1/2016, 22/4/2016, 31/5/2016, 5/7/2016, 15/9/2016 e 11/7/2016 nonché tutte le decisioni di rigetto delle sue domande di annullamento, ovvero le decisioni R/1110/14 dell’11/3/2015, R/225/15 del 3 luglio 2015, R/292/15 del 23 luglio 2015, R/376/15 del 18 agosto 2015, R/419/15 del 25 settembre 2015, R/496/15 del 23 ottobre 2015, R/787/15 e R/788/16 e R/71/16 del 21 marzo 2016, R/282/16 del 12 settembre 2016;

annullare tutte le decisioni di rigetto che riguardano i reclami relativi ai procedimenti di valutazione, ovvero le decisioni R/ll00/14 del 12 marzo 2015, R/313/15 dell’11 agosto 2015, R/676/15 del 13 ottobre 2015, R/127/16 e R/128/16 del 7 giugno 2016 e R/342/16 del 21 settembre 2016;

annullare tutte le decisioni di rigetto delle domande di assistenza — articolo 24 dello Statuto — rispettivamente del 23 ottobre 2014, del 20 gennaio 2015, del 20 marzo 2015, del 30 luglio 2015 (domanda D/322/15), del 15 marzo 2016 (domanda D/776/15) e del 18 maggio 2016;

annullare tutti i «pareri medici» di assenze ingiustificate del Dr. [X] del 16 e 18 luglio 2014, 8 agosto 2014, 4 settembre 2014, 4 dicembre 2014, 4 febbraio 2015, 13 aprile 2015, 4 giugno 2015, 11 agosto 2015, 14 ottobre 2015, 4 dicembre 2015, 5 febbraio 2016, 22 marzo 2016, 18 aprile 2016, 3 giugno 2016, 30 giugno 2016 e del 25 luglio 2016;

annullare i «pareri medici» del 27 giugno 2014 del Dr. [X] e del 10 ottobre 2014 del Dr. [Y] che hanno ricondotto il ricorrente dai suoi molestatori;

annullare la decisione di rigetto del reclamo amministrativo R/182/16 del 14 luglio 2016 presentato il 22 marzo 2016 in merito a un’assenza ingiustificata al suo domicilio del 16 e del 17 marzo 2016;

annullare tutte le lettere di intimazione di pagamento rispettivamente del 10 marzo 2015, dell’11 maggio 2015, del 10 giugno 2015, dell’11 agosto 2015, del 13 novembre 2015, del 9 dicembre 2015, del 18 luglio 2016 nonché le lettere di preavviso delle note di addebito del 21 giugno 2016 e del 21 settembre 2016;

e, in ogni caso:

condannare la convenuta alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nonché degli articoli primo, sexies numero 2 e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che sancisce il divieto di molestie psicologiche.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 bis, 22 ter e 23 dello Statuto sul divieto di commettere atti illeciti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di sollecitudine e del dovere di assistenza in violazione dell’articolo 24 dello Statuto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 59 e sull’errata interpretazione dell’articolo 60 dello Statuto.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che riguardano rispettivamente, il trattamento imparziale e il diritto di essere ascoltati, e i diritti della difesa, nonché dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto relativo al diritto di essere ascoltati da parte dell’autorità che ha il potere di nomina («APN») prima del rinvio dinanzi al Consiglio di disciplina e conformemente alla giurisprudenza Kerstens/Commissione (sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione, T-270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74).

La parte ricorrente chiede altresì il riconoscimento di un importo pari a EUR 889 000 a titolo di risarcimento del danno morale e di un importo pari a EUR 132 828,67 a titolo di risarcimento del danno materiale conformemente all’articolo 340 del TFUE.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/24


Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — UZ / Parlamento

(Causa T-47/18)

(2018/C 123/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UZ (rappresentante: J.N. Louis, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 27 febbraio 2017 di infliggergli la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto con effetto a far data dal 1o marzo 2017 e l’azzeramento dei suoi punti di merito acquisiti nel grado AD 13 è annullata;

la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza è annullata;

il Parlamento europeo è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 3 e 22 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto la parte ricorrente non sarebbe stata ascoltata dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») per fondare la sua decisione sulla base dell’articolo 3 dell’allegato IX, né prima di respingere la sua domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 9, 10 e 16 dell’allegato IX allo Statuto, nella misura in cui la decisione disciplinare impugnata violerebbe il principio di proporzionalità e infliggerebbe alla parte ricorrente una sanzione globale non prevista nell’allegato IX allo Statuto, ovvero una retrocessione di grado, la soppressione dei punti di merito e la sua esclusione da ogni funzione manageriale

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dei lavori del consiglio di disciplina, in quanto non soltanto quest’ultimo sarebbe stato adito illegittimamente senza che la parte ricorrente fosse previamente ascoltata, ma esso avrebbe altresì violato, durante tutto il procedimento, i suoi diritti della difesa.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto. segnatamente poiché l’APN non avrebbe ascoltato la parte ricorrente prima di respingere la sua domanda di assistenza.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/25


Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Causa T-54/18)

(2018/C 123/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fashion Energy Srl (Milano, Italia) (rappresentante: T. Müller, F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo 1st AMERICAN — Domanda di registrazione n. 8 622 078

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15/11/2017 nel procedimento R 693/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 69, lettera d) del Regolamento di procedura del Tribunale fino all’adozione di una decisione definitiva e vincolante sulla domanda di revoca parziale del marchio dell’Unione europea opposto 005066113;

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione del principio dell’audi alteram partem;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/25


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Aeris Invest/CRU

(Causa T-62/18)

(2018/C 123/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico relativa alla causa 43/2017, del 28 novembre 2017, nonché la decisione di conferma SRB/CM01/ARES(2017)4898090 del 6 settembre 2017; e

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, basato sul fatto che la decisione SRB/ES/2017/01, sull’accesso pubblico ai documenti del Comitato di risoluzione unico (decisione di accesso), viola gli articoli 90 del regolamento 806/2014 e 4 del regolamento 1049/2001, nella misura in cui, da un lato, disciplina ultra vires il diritto di accesso a documenti e, dall’altro, stabilisce eccezioni al diritto di accesso a documenti non previste nel regolamento 1049/2001. Pertanto, risultando inapplicabile la sua base giuridica ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la decisione della commissione per i ricorsi deve essere annullata.

2.

Secondo motivo, basato sulla circostanza che la decisione della commissione viola l’articolo 296 TFUE, nella misura in cui si limita a far valere, in modo vago e generico, che la divulgazione del testo completo del programma del 2016, della decisione di risoluzione e della relazione di valutazione viola l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001.

3.

Terzo motivo, basato sul fatto che la decisione della commissione viola l’articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1049/2001, nella misura in cui: (i) la politica di risoluzione di enti creditizi non è un’eccezione valida per limitare il diritto fondamentale di accesso a documenti; (ii) non sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1049/2001; e (iii) la valutazione degli interessi in gioco rende necessario l’accesso ai documenti richiesti.

4.

Quarto motivo, basato sulla circostanza che la decisione della commissione viola l’articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, nella misura in cui dare completo accesso alla decisione di risoluzione, alla relazione di valutazione e al programma del 2016: (i) non pregiudica gli interessi commerciali di persone fisiche e giuridiche; e, (ii) in ogni caso, la ponderazione degli interessi in gioco raccomanda l’accesso ai documenti.

5.

Quinto motivo, basato sul fatto che la decisione della commissione viola l’articolo 15 TFUE e l’articolo 88 del regolamento 806/2014, nel negare l’accesso a informazioni non coperte dal segreto professionale, a condizione che: (i) non esista una presunzione di riservatezza in forza degli articoli 88 del regolamento 806/2014 e 339 TFUE; e, (ii) anche se esistesse detta presunzione di riservatezza, essa non sarebbe applicabile poiché i documenti sono richiesti per essere utilizzati nel contesto di un procedimento giudiziario.

6.

Sesto motivo, basato sulla circostanza che la decisione della commissione è inficiata da sviamento di potere, nella misura in cui nega alla ricorrente l’accesso completo al programma del 2016, facendo valere che questo «rientra interamente nell’ambito delle eccezioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (terzo trattino), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 4, paragrafo 2, [della decisione di accesso]», quando, in realtà, esistono motivi plausibili di supporre che la finalità di detto diniego sarebbe unicamente quella di occultare gli errori, le lacune e le carenze di cui il suddetto programma sarebbe inficiato.


9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/27


Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) / Commissione

(Causa T-204/17) (1)

(2018/C 123/34)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.