ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 122/01 |
Decisione del Consiglio, dell’8 marzo 2018, relativa alla nomina del direttore esecutivo di Europol |
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2018/C 122/02 |
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2018/C 122/03 |
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Commissione europea |
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2018/C 122/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 122/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8805 — Panalpina/DFG/PA NL Perishables) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 122/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8824 — Mitsui Rail Capital Europe/Siemens Nederland/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 marzo 2018
relativa alla nomina del direttore esecutivo di Europol
(2018/C 122/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (1), in particolare l’articolo 54,
deliberando quale autorità che ha il potere di nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, il mandato dell’attuale direttore esecutivo di Europol è prorogato fino al 1o maggio 2018. Occorre pertanto nominare un nuovo direttore esecutivo di Europol. |
(2) |
La decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1o maggio 2017 fissa le norme per la selezione, la proroga del mandato e la destituzione del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol. |
(3) |
Il posto è stato ritenuto vacante dal 30 luglio 2017, nove mesi prima della scadenza del mandato dell’attuale direttore esecutivo di Europol, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1o maggio 2017. Un avviso di posto vacante di direttore esecutivo di Europol è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 maggio 2017 (2). |
(4) |
In virtù dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794, un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione («comitato di selezione») ha redatto un elenco ristretto dei candidati. Il 19 settembre 2017 il comitato di selezione ha redatto una relazione motivata. |
(5) |
Sulla base della relazione del comitato di selezione e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 e della decisione del consiglio di amministrazione del 1o maggio 2017, il consiglio di amministrazione ha emesso un parere motivato il 3 ottobre 2017 sulla nomina del direttore esecutivo di Europol, in cui ha proposto al Consiglio un elenco ristretto di tre candidati idonei al posto. |
(6) |
Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha scelto la sig.ra Catherine DE BOLLE, cittadina belga, quale prossimo direttore esecutivo di Europol e ha informato la commissione competente del Parlamento europeo della sua selezione ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, quarto comma del regolamento (UE) 2016/794. |
(7) |
Il 29 gennaio 2018 la candidata prescelta è comparsa dinanzi alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo («commissione LIBE»), che il 1o marzo 2018 ha emesso il suo parere conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2016/794, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Catherine DE BOLLE è nominata direttore esecutivo di Europol per il periodo dal 2 maggio 2018 al 1o maggio 2022 nel grado AD 15.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2018
Per il Consiglio
Il presidente
V. RADEV
(1) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(2) GU C 162 A del 23.5.2017, pag. 1.
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/3 |
Avviso all’attenzione della persona e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2018/C 122/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona e delle entità che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio (2), e nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona e 21 entità all’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco dell’ONU. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
Facendo seguito alla decisione dell’ONU, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire la persona e le entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 e nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione della persona e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1509, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).
La persona e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C — Questioni orizzontali |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione della persona e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 91 del 9.4.2018, pag. 16.
(3) GU L 224 del 31.8.2017 pag. 1.
(4) GU L 91 del 9.4.2018, pag. 2.
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/4 |
Avviso all'attenzione dell'interessato cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2018/C 122/03)
Si richiama l'attenzione dell'interessato sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio (3).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio, e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548.
L'interessato è la persona fisica che soddisfa i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
L'interessato può rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
(3) GU L 91 del 9.4.2018, pag. 2.
(4) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 aprile 2018
(2018/C 122/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2234 |
JPY |
yen giapponesi |
131,32 |
DKK |
corone danesi |
7,4474 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87295 |
SEK |
corone svedesi |
10,2983 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1798 |
ISK |
corone islandesi |
121,30 |
NOK |
corone norvegesi |
9,5860 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,339 |
HUF |
fiorini ungheresi |
312,56 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1983 |
RON |
leu rumeni |
4,6636 |
TRY |
lire turche |
4,9644 |
AUD |
dollari australiani |
1,5934 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5650 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6014 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6884 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6138 |
KRW |
won sudcoreani |
1 310,95 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,7757 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7138 |
HRK |
kuna croata |
7,4240 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 850,50 |
MYR |
ringgit malese |
4,7363 |
PHP |
peso filippino |
63,690 |
RUB |
rublo russo |
70,8270 |
THB |
baht thailandese |
38,280 |
BRL |
real brasiliano |
4,1111 |
MXN |
peso messicano |
22,3317 |
INR |
rupia indiana |
79,4810 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8805 — Panalpina/DFG/PA NL Perishables)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 122/05)
1. |
In data 3 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Panalpina e DFG acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’attività neerlandese di Panalpina nel settore delle merci deperibili («PA NL Perishables»). La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Panalpina: spedizione merci e altri servizi come la logistica, — DFG: commercio mondiale di fiori freschi recisi e piante. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8805 — Panalpina/DFG/PA NL Perishables Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8824 — Mitsui Rail Capital Europe/Siemens Nederland/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 122/06)
1. |
In data 3 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
MRCE e Siemens acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un’officina di manutenzione per locomotive nella zona portuale di Rotterdam. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — MRCE: leasing operativo di materiale rotabile, appalti e finanziamenti per l’acquisto di locomotive; — Siemens: opera principalmente attraverso le divisioni Power and Gas, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens Healthineers e Siemens Gamesa Renewable Energy. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8824 — Mitsui Rail Capital Europe/Siemens Nederland/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.