ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 119

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
5 aprile 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 119/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8841 — Equistone Partners Europe/FRAM/Karavel) ( 1 )

1

2018/C 119/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8742 — IBM/Maersk/GTD JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 119/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2018/C 119/04

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

3

2018/C 119/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 119/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

5

2018/C 119/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

5

2018/C 119/08

Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 — Istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 ( GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19 )]

6

2018/C 119/09

Avvio della procedura di liquidazione — Decisione di revoca dell'autorizzazione di AIGAION Anonymi Asfalistiki Etairia e di avvio della procedura di liquidazione [Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2018/C 119/10

Sentenza della Corte, del 27 novembre 2017, nella causa E-12/16 — Marine Harvest ASA sostenuta dalla Federazione delle industrie norvegesi (Norsk Industri) contro Autorità di vigilanza EFTA sostenuta dal Regno di Norvegia (Ricorso in annullamento di una decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA — Aiuti di Stato — Pesci e altri prodotti del mare — Campo di applicazione materiale dell’accordo SEE — Protocollo 9 — Competenza di vigilanza)

9

2018/C 119/11

Sentenza della Corte, del 27 novembre 2017, nella causa E-19/16 — Thorbjørn Selstad Thue sostenuto dalla Federazione della polizia norvegese (Politiets Fellesforbund) contro Governo norvegese (direttiva 2003/88/CE — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Orario di lavoro — Spostamenti verso e/o da un luogo diverso dal luogo di presenza fisso o abituale del lavoratore)

10

2018/C 119/12

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Borgarting lagmannsrett il 23 novembre 2017 in relazione alla causa Nye Kystlink AS/Color Group AS e Color Line AS (Causa E-10/17)

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8841 — Equistone Partners Europe/FRAM/Karavel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 119/01)

Il 27 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8841. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8742 — IBM/Maersk/GTD JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 119/02)

Il 23 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8742. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 aprile 2018

(2018/C 119/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2276

JPY

yen giapponesi

130,43

DKK

corone danesi

7,4499

GBP

sterline inglesi

0,87573

SEK

corone svedesi

10,3175

CHF

franchi svizzeri

1,1776

ISK

corone islandesi

121,50

NOK

corone norvegesi

9,6345

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,340

HUF

fiorini ungheresi

311,67

PLN

zloty polacchi

4,2035

RON

leu rumeni

4,6600

TRY

lire turche

4,9262

AUD

dollari australiani

1,5978

CAD

dollari canadesi

1,5756

HKD

dollari di Hong Kong

9,6355

NZD

dollari neozelandesi

1,6850

SGD

dollari di Singapore

1,6136

KRW

won sudcoreani

1 306,45

ZAR

rand sudafricani

14,6328

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7409

HRK

kuna croata

7,4324

IDR

rupia indonesiana

16 899,76

MYR

ringgit malese

4,7609

PHP

peso filippino

64,022

RUB

rublo russo

70,9668

THB

baht thailandese

38,363

BRL

real brasiliano

4,1316

MXN

peso messicano

22,5200

INR

rupia indiana

79,9540


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/3


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 119/04)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Finlandia

Oggetto della commemorazione : Panorama del parco nazionale finlandese di Koli

Descrizione del disegno : Il disegno raffigura il paesaggio visibile dal punto più elevato del parco nazionale finlandese di Koli. Nella parte inferiore, al centro, è inciso l’anno di emissione, «2018». L’indicazione del paese di emissione, «FI», è situata nella parte centrale a sinistra mentre il marchio della zecca si trova nella parte centrale a destra.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura :

Data di emissione : aprile/maggio 2018


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/4


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 119/05)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Lituania

Oggetto della commemorazione : Festival della canzone e della danza lituana (iscritto nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco)

Descrizione del disegno : il disegno rappresenta figure stilizzate di persone e uccelli, tipiche di un genere di arte popolare lituana, il taglio di silhouette di carta, che simboleggiano le danze e le canzoni popolari. L’indicazione del paese di emissione - «LIETUVA» - si trova nella parte bassa della moneta, al centro, mentre l’anno di emissione «2018» e il marchio della zecca lituana campeggiano rispettivamente a sinistra e a destra.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata :

Data di emissione : secondo trimestre 2018.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 119/06)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

1.1.2018

Durata

1.1.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

WHM/ATLANT

Specie

Marlin bianco (Tetrapturus albidus)

Zona

Oceano Atlantico

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

02/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 119/07)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

1.1.2018

Durata

1.1.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

RJU/07D.

Specie

Razza ondulata (Raja undulata)

Zona

Acque dell’Unione della zona VIId

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

04/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/6


Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2

Istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

[Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19)]

(2018/C 119/08)

I.1)   Denominazione, sede e punto di contatto

Denominazione registrata: «Agrupación europea de Cooperación Territorial Eurociudad Ayamonte – Castro Marim – Vila Real de Santo António – Eurociudad del Guadiana» (Gruppo europeo di cooperazione territoriale Ayamonte – Castro Marim – Vila Real de Santo António – Eurociudad del Guadiana)

EUROCITTÀ DEL GUADIANA, GECT,

Sede sociale:

Punto di contatto: Alberto Fernández Rodríguez

Sito Internet del gruppo:

I.2)   Durata del gruppo:

Durata del gruppo: indeterminata

Data di registrazione:

Data di pubblicazione:

II.   OBIETTIVI

L’Eurocittà Guadiana, GECT, avrà l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, comprese una o più linee di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri, ossia i comuni di Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Gli obiettivi specifici di cooperazione dell’Eurocittà Guadiana, GECT, sono i seguenti:

lavorare di concerto per sviluppare azioni volte a promuovere gli investimenti e le opportunità commerciali e turistiche;

rafforzare la coesione sociale;

favorire la valorizzazione delle risorse umane ai diversi livelli di formazione e di apprendimento;

valorizzare il patrimonio naturale e culturale;

consolidare e sviluppare il tessuto imprenditoriale locale;

integrare e promuovere il settore della logistica;

realizzare attività sportive mediante un’infrastruttura comune, principalmente nella regione del fiume Guadiana;

promuovere azioni culturali comuni;

infondere dinamismo all’azione delle istituzioni, sulla base delle infrastrutture e attrezzature esistenti;

pianificare in maniera coordinata le nuove attrezzature e le misure che dovranno essere prese in futuro;

sviluppare iniziative che si traducano in un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e nel rafforzamento delle relazioni.

III.   INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO

Denominazione in inglese:

Denominazione in francese:

IV.   MEMBRI

IV.1)   Numero totale dei membri del gruppo: 3

IV.2)   Nazionalità dei membri del gruppo: portoghese e spagnola

IV.3)   Informazioni sui membri  (1)

Denominazione ufficiale: Ayuntamiento de Ayamonte

Indirizzo postale:

Sito Internet: www.ayamonte.es

Tipo di membro: Ente locale

Denominazione ufficiale: Câmara Municipal de Castro Marim

Indirizzo postale:

o

Sito Internet: https://cm-castromarim.pt/site/

Tipo di membro: Ente locale

Denominazione ufficiale: Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

Indirizzo postale:

Sito Internet: http://www.cm-vrsa.pt

Tipo di membro: Ente locale


(1)  Si prega di inserire le informazioni relative a ciascun membro.


5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/8


Avvio della procedura di liquidazione

Decisione di revoca dell'autorizzazione di «AIGAION Anonymi Asfalistiki Etairia» e di avvio della procedura di liquidazione

[Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2018/C 119/09)

Impresa di assicurazione

«AIGAION Anonymi Asfalistiki Etairia» (AIGAION Società di assicurazioni SpA) con sede in Pandora 8, all'incrocio con A. Lazaraki, 16674 Glyfada, Attica, iscrizione alla Camera di commercio (GEMI) 121871360000, partita IVA (AFM) 094472389 e identificativo della persona giuridica (LEI) 213800PL4GZRB718AU46

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 261/1/23.2.2018 della commissione crediti e assicurazioni della Banca di Grecia (EPATH), relativa agli aspetti elencati di seguito:

a)

revoca dell'autorizzazione dell'impresa di assicurazione e messa in liquidazione della stessa;

b)

divieto di disporre liberamente dell'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione.

Entrata in vigore della decisione EPATH 261/1/23.2.2018: a decorrere dalla data della sua adozione (23 febbraio 2018)

Cessazione della validità: non specificato

Autorità competenti

Banca di Grecia

Indirizzo

:

E. Venizelou 21

102 50 Atene

GRECIA

Autorità di vigilanza

Banca di Grecia

Indirizzo

:

E. Venizelou 21

102 50 Atene

GRECIA

Liquidatore dell'impresa di assicurazione

Evangelia Parisi (di Christos), designata con decisione EPATH n. 261/2/23.2.2018

Diritto applicabile

Diritto greco, disposizioni degli articoli 111, 114, 220, 221 e 235 della legge n. 4364/2016 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie A, n. 13)


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/9


SENTENZA DELLA CORTE

del 27 novembre 2017

nella causa E-12/16

Marine Harvest ASA sostenuta dalla Federazione delle industrie norvegesi (Norsk Industri) contro Autorità di vigilanza EFTA sostenuta dal Regno di Norvegia

(Ricorso in annullamento di una decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA — Aiuti di Stato — Pesci e altri prodotti del mare — Campo di applicazione materiale dell’accordo SEE — Protocollo 9 — Competenza di vigilanza)

(2018/C 119/10)

Nella causa E-12/16, Marine Harvest ASA sostenuta dalla Federazione delle industrie norvegesi (Norsk Industri) contro Autorità di vigilanza EFTA sostenuta dal Regno di Norvegia – ISTANZA di annullamento della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA del 27 luglio 2016 nel caso ESA n. 79116 e di dichiarazione che l’Autorità di vigilanza EFTA ha la competenza e l’obbligo di vigilare sugli aiuti di Stato nel settore della pesca – la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 27 novembre 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1.

respinge il ricorso in quanto infondato;

2.

condanna Marine Harvest ASA a sopportare le sue spese e quelle sostenute dall’Autorità di vigilanza EFTA;

3.

condanna le parti intervenienti a sopportare le rispettive spese.


5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/10


SENTENZA DELLA CORTE

del 27 novembre 2017

nella causa E-19/16

Thorbjørn Selstad Thue sostenuto dalla Federazione della polizia norvegese (Politiets Fellesforbund) contro Governo norvegese

(direttiva 2003/88/CE — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Orario di lavoro — Spostamenti verso e/o da un luogo diverso dal luogo di presenza fisso o abituale del lavoratore)

(2018/C 119/11)

Nella causa E-19/16, Thorbjørn Selstad Thue sostenuto dalla Federazione della polizia norvegese (Politiets Fellesforbund) contro governo norvegese – ISTANZA della Corte suprema norvegese (Norges Høyesterett), ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Ása Ólafsdóttir (ad hoc), giudici, si è pronunciata il 27 novembre 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

Il tempo necessariamente impiegato da un lavoratore, come il ricorrente, al di fuori del normale orario di lavoro, per spostarsi verso e/o da un luogo diverso dal luogo di presenza fisso o abituale al fine di esercitarvi la propria attività o le proprie funzioni secondo quanto richiesto dal datore di lavoro costituisce «orario di lavoro» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE.

2.

Non è richiesta una valutazione dell’intensità della quantità di lavoro svolta durante lo spostamento.

3.

La frequenza di tali spostamenti è irrilevante a meno che l’effetto sia quello di trasferire il luogo di lavoro verso un nuovo luogo di presenza fisso o abituale.


5.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 119/11


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Borgarting lagmannsrett il 23 novembre 2017 in relazione alla causa Nye Kystlink AS/Color Group AS e Color Line AS

(Causa E-10/17)

(2018/C 119/12)

Con lettera del 23 novembre 2017, la Borgarting lagmansrett (Corte d’appello di Borgarting) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 24 novembre 2017, in relazione alla causa Nye Kystlink AS/Color Group AS e Color Line AS, in merito ai seguenti quesiti:

1.

In base al principio di equivalenza del diritto del SEE, una norma nazionale sulla prescrizione che fissa un termine di prescrizione distinto di un anno per promuovere un’azione di risarcimento danni in seguito a un reato stabilito da una condanna penale definitiva deve essere applicata in collegamento con un’azione di risarcimento danni per una violazione degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE stabilita da una decisione definitiva dell’Autorità di vigilanza EFTA che impone un’ammenda?

2.

Il principio di effettività previsto dal diritto del SEE limita il diritto degli Stati SEE ad applicare un termine di prescrizione di tre anni per promuovere un’azione di risarcimento danni per una violazione degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE quando detto termine è associato a un obbligo di accertamento da parte del soggetto danneggiato a causa del quale il termine di prescrizione potrebbe scadere prima che l’Autorità di vigilanza EFTA abbia adottato una decisione in un caso di violazione degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE basato su una denuncia del soggetto danneggiato?

3.

Quali elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione nel valutare se l’applicazione del termine di prescrizione nazionale di cui al quesito 2 sia compatibile con il principio di effettività previsto dal diritto del SEE nei casi di concorrenza di natura e portata simili al caso in oggetto?