|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
|
2018/C 104/01 |
|
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 104/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-433/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Articoli 79, 80 e 83 - Regolamento (CE) n. 595/2004 - Articoli 15 e 17 - Violazione - Mancato pagamento effettivo del prelievo entro i termini impartiti - Mancato recupero in caso di omesso versamento del prelievo))
(2018/C 104/02)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: P. Rossi, D. Nardi e J. Guillem Carrau, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica italiana, avendo omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, degli articoli 79, 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), nonché, per quanto riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 536/93, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, e, da ultimo, degli articoli 15 e 17 del regolamento (CE) n. 595/2004, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 1788/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006. |
|
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — F. Hoffmann-La Roche Ltd e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-179/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Intesa - Medicinali - Direttiva 2001/83/CE - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Allegazioni relative ai rischi legati all’utilizzo di un medicinale per un trattamento non coperto dalla sua autorizzazione all’immissione in commercio (off-label) - Definizione del mercato rilevante - Restrizione accessoria - Restrizione della concorrenza per oggetto - Esenzione))
(2018/C 104/03)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nei confronti di: Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds), Società Oftalmologica Italiana (SOI) — Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna, Altroconsumo, Regione Lombardia, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale articolo, un’autorità nazionale garante della concorrenza può includere nel mercato rilevante, oltre ai medicinali autorizzati per il trattamento delle patologie di cui trattasi, un altro medicinale la cui autorizzazione all’immissione in commercio non copra detto trattamento, ma che è utilizzato a tal fine e presenta quindi un rapporto concreto di sostituibilità con i primi. Per determinare se sussista un siffatto rapporto di sostituibilità, tale autorità deve — sempreché le autorità o i giudici competenti a tal fine abbiano condotto un esame della conformità del prodotto in questione alle disposizioni vigenti che ne disciplinano la fabbricazione o la commercializzazione — tener conto del risultato di detto esame, valutandone i possibili effetti sulla struttura della domanda e dell’offerta. |
|
2) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che un’intesa convenuta tra le parti di un accordo di licenza relativo allo sfruttamento di un medicinale la quale, al fine di ridurre la pressione concorrenziale sull’uso di tale medicinale per il trattamento di determinate patologie, miri a limitare le condotte di terzi consistenti nel promuovere l’uso di un altro medicinale per il trattamento delle medesime patologie, non sfugge all’applicazione di tale disposizione per il motivo che tale intesa sarebbe accessoria a detto accordo. |
|
3) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione, l’intesa tra due imprese che commercializzano due medicinali concorrenti, avente ad oggetto — in un contesto segnato dall’incertezza delle conoscenze scientifiche — la diffusione presso l’Agenzia europea per i medicinali, gli operatori sanitari e il pubblico, di informazioni ingannevoli sugli effetti collaterali negativi dell’uso di uno di tali medicinali per il trattamento di patologie non coperte dall’autorizzazione all’immissione in commercio di quest’ultimo, al fine di ridurre la pressione concorrenziale derivante da tale uso sull’uso dell’altro medicinale. |
|
4) |
L’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che una siffatta intesa non può giovarsi dell’esenzione prevista al paragrafo 3 di tale articolo. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of Gibraltar — Regno Unito) — The Queen, su istanza di Albert Buhagiar e altri / Minister for Justice
(Causa C-267/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Portata territoriale del diritto dell’Unione - Articolo 355, punto 3, TFUE - Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati - Articolo 29 - Allegato I, parte I, punto 4 - Esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione europea - Portata - Direttiva 91/477/CEE - Articolo 1, paragrafo 4 - Articolo 12, paragrafo 2 - Allegato II - Carta europea d’arma da fuoco - Attività di caccia e tiro sportivo - Applicabilità al territorio di Gibilterra - Obbligo di trasposizione - Insussistenza - Validità))
(2018/C 104/04)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of Gibraltar
Parti
Ricorrenti: The Queen, su istanza di Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff
Convenuto: Minister for Justice
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 29 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, al medesimo, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla stessa, non si applica nel territorio di Gibilterra. |
|
2) |
Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/5 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica ceca
(Causa C-314/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Trasporti - Direttiva 2006/126/CE - Patente di guida - Definizioni delle categorie C1 e C nonché D1))
(2018/C 104/05)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e Z. Malůšková, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, agenti)
Dispositivo
|
1) |
Non avendo ottemperato all’obbligo di riunire nella definizione delle categorie C1 e C unicamente gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida. |
|
2) |
Avendo limitato la definizione della categoria D1 agli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva. |
|
3) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan
(Causa C-360/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Modalità e termini per la formulazione di una richiesta di ripresa in carico - Rientro illegale di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro che ha operato un trasferimento - Articolo 24 - Procedura di ripresa in carico - Articolo 27 - Mezzo di ricorso - Portata del sindacato giurisdizionale - Circostanze successive al trasferimento))
(2018/C 104/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Convenuto: Aziz Hasan
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento deve basarsi sulla situazione di fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima udienza dinanzi al giudice adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui detto giudice si pronuncia sul ricorso. |
|
2) |
L’articolo 24 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest’ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico e che non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta procedura. |
|
3) |
L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo è ritornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di uno Stato membro che ha effettuato in passato il suo trasferimento verso un altro Stato membro, la richiesta di ripresa in carico deve essere inviata entro i termini previsti da tale disposizione e che gli stessi non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro richiedente abbia avuto conoscenza del rientro della persona interessata nel proprio territorio. |
|
4) |
L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, quando la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona interessata senza titolo di soggiorno è competente per l’esame della nuova domanda di protezione internazionale che tale persona deve essere autorizzata a presentare. |
|
5) |
L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il fatto che la procedura di ricorso contro una decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro sia ancora pendente non deve essere considerato come equivalente alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in tale Stato membro, ai sensi di tale disposizione. |
|
6) |
L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, qualora la richiesta di ripresa in carico non sia presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento e la persona interessata non si sia avvalsa della facoltà di cui deve disporre di presentare una nuova domanda di protezione internazionale:
|
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Dawid Piotrowski
(Causa C-367/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Procedure di consegna tra Stati membri - Motivi di non esecuzione obbligatoria - Articolo 3, punto 3 - Minori - Requisito della verifica dell’età minima per la responsabilità penale o valutazione caso per caso delle condizioni supplementari previste dal diritto dello Stato membro di esecuzione per poter in concreto perseguire penalmente o condannare un minore))
(2018/C 104/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parte
Dawid Piotrowski
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve rifiutare unicamente la consegna dei minori oggetto di un mandato d’arresto europeo che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non abbiano raggiunto l’età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all’origine del mandato emesso nei loro confronti. |
|
2) |
L’articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve soltanto verificare se l’interessato abbia raggiunto l’età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all’origine di tale mandato, senza dover tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l’esercizio dell’azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Causa C-473/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 7 - Rispetto della vita privata e familiare - Direttiva 2011/95/UE - Norme relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale - Articolo 4 - Esame dei fatti e delle circostanze - Ricorso a una perizia - Test psicologici))
(2018/C 104/08)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: F
Resistente: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che non osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici eventualmente aditi con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni contenute nella relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale. |
|
2) |
L’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che osta all’esecuzione e all’utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un’immagine dell’orientamento sessuale di tale richiedente. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited
(Causa C-498/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 15 e 16 - Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori - Nozione di «consumatore» - Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del medesimo professionista))
(2018/C 104/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Maximilian Schrems
Convenuto: Facebook Ireland Limited
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore», ai sensi di tale articolo, allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti. |
|
2) |
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/9 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 gennaio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. / Gianni Pantuso e a.
(Cause riunite C-616/16 e C-617/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico - Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE - Formazione come medico specialista - Remunerazione adeguata - Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data))
(2018/C 104/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nei procedimenti principali
Ricorrenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Palermo, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero del Tesoro
Convenuti: Gianni Pantuso, Angelo Tralongo, Maria Michela D’Alessandro, Nello Grassi, Carmela Amato (C-616/16), Giovanna Castellano, Maria Concetta Pandolfo, Antonio Marletta, Vito Mannino, Olga Gagliardo, Emilio Nardi, Maria Catania, Massimo Gallucci, Giovanna Pischedda, Giambattista Gagliardo (C-617/16)
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. |
|
2) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinché, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro. |
|
3) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1o gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2018 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / European Food SA, Société des produits Nestlé SA
(Causa C-634/16 P) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo FITNESS - Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità))
(2018/C 104/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: M. Rajh, agente)
Altra parte nel procedimento: European Food SA (rappresentante: I. Speciac, avvocato), Société des produits Nestlé SA (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, S. Cobet-Nüse e A. Lambrecht, Rechtsanwälte)
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 9 giugno 2017 — Petra Dziatkowiak, Thomas Erich Heinz Dziatkowiak / TUIfly GmbH
(Causa C-352/17)
(2018/C 104/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti
Ricorrenti: Petra Dziatkowiak, Thomas Erich Heinz Dziatkowiak
Convenuta: TUIfly GmbH
Con ordinanza della Corte del 24 novembre 2017 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/11 |
Impugnazione proposta il 13 settembre 2017 da Thomas Murphy avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 luglio 2017, causa T-90/16, Murphy / EUIPO
(Causa C-538/17 P)
(2018/C 104/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Thomas Murphy (rappresentanti: N. Travers SC, J. Gormley, BL, M. O’Connor, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Nike Innovate CV
Con ordinanza del 30 gennaio 2018 la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 30 ottobre 2017 — Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie / Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Causa C-617/17)
(2018/C 104/14)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
Resistente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Con l’intervento degli interessati: Edward Detka, Mirosław Krzyszczak, Zakład Projektowania i Programowania Systemów Sterowania Atempol sp. z o.o. w Piekarach Ślaskich, Tomasz Woźniak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielinach, Lech Marchlewski, Ommer Polska sp. z o.o. w Krapkowicach, Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica spółka jawna J.M.E.K. Wróbel sp. jawna w Bielsku Białej, Glimat Marcinek i S-ka sp. jawna w Gliwicach, HTS Polska sp. z o.o., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Dźwigi sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, Petrofer — Polska sp. z o.o. w Nowinach, Paco Cases Andrzej Paczkowski, Piotr Paczkowski sp. jawna w Puszczykowie, Bożena Kubalańca, Zbigniew Arczykowski, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Unipasz sp. z o.o. w Radzikowicach, Pietrzak B.B. Beata Pietrzak Bogdan Pietrzak sp. jawna w Katowicach, Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Marcin Nikiel, Janusz Walocha, Marek Grzegolec
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se sia ammissibile un’interpretazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in base alla quale l’applicazione del principio del ne bis in idem è subordinata non soltanto all’identità dell’autore della violazione e all’identità delle circostanze di fatto, ma altresì all’identità dell’interesse giuridico protetto. |
|
2) |
Se l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), in combinato disposto con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza e il diritto nazionale in materia di concorrenza, applicati in parallelo da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro dell’Unione europea, proteggono uno stesso interesse giuridico. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) l’8 novembre 2017 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Orange Polska S.A.
(Causa C-628/17)
(2018/C 104/15)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Resistente: Orange Polska S.A.
Questioni pregiudiziali
Se occorra interpretare l’articolo 8, in combinato disposto con gli articoli 9 e 2, lettera j), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nel senso che costituisce una pratica commerciale aggressiva mediante indebito condizionamento il ricorso dell’impresa a un modello di stipulazione di contratti a distanza per la fornitura di servizi di telecomunicazioni in forza del quale viene richiesto al consumatore di assumere una decisione definitiva di natura commerciale in presenza del corriere, all’atto di consegna dei modelli contrattuali:
|
a) |
sempre, qualora il consumatore, al momento della visita del corriere, non possa consultare liberamente il contenuto dei modelli contrattuali; |
|
b) |
soltanto qualora il consumatore non abbia ricevuto i modelli contrattuali con anticipo e con idonee modalità (quali per esempio, posta elettronica, spedizione a domicilio) anche se, prima della visita del corriere, aveva la possibilità di consultarli sul sito web dell’impresa; |
|
c) |
soltanto qualora ulteriori elementi dimostrino che l’impresa o un altro soggetto che agisce in base alle sue indicazioni ricorre alle pratiche sleali finalizzate a limitare la libertà di scelta del consumatore riguardo all’adozione della decisione di natura commerciale. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 9 novembre 2017 — Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. w Warszawie / Jacek Michalski
(Causa C-632/17)
(2018/C 104/16)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
Parti
Ricorrente: Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. w Warszawie
Convenuto: Jacek Michalski
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE [del Consiglio], del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), ed in particolare dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni della direttiva 2008/48/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio], del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (2), ed in particolare dei suoi articoli 10 e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al fatto che un credito sia fatto valere in giudizio da parte di una banca (mutuante) contro un consumatore (mutuatario), sulla base di un estratto dei libri bancari, firmato da persone autorizzate a rilasciare dichiarazioni in merito ai diritti ed agli obblighi della banca e munito di sigillo della banca, nonché della prova dell’avvenuto ricevimento da parte del debitore della lettera di costituzione in mora, nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione definito dalle disposizioni degli articoli 485, § 3, e segg. del kpc (kodeks postępowania cywilnego; codice di procedura civile polacco).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 dicembre 2017 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. / Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH
(Causa C-686/17)
(2018/C 104/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente in 1o grado e ricorrente in cassazione: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.
Resistente in 1o grado e resistente in cassazione: Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se, ai fini della determinazione della nozione di paese di origine ai sensi dell’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (1) e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2) debbano essere prese in considerazione le definizioni di cui agli articoli 23 e segg. del codice doganale (3) e all’articolo 60 del codice doganale dell’Unione (4). |
|
2) |
Se i funghi di coltivazione, raccolti nel territorio nazionale, abbiano un’origine nazionale ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, anche nel caso in cui fasi sostanziali della produzione abbia[no] luogo in altri Stati membri dell’Unione europea e i funghi medesimi siano stati trasportati nel territorio nazionale solo nei tre giorni precedenti la prima raccolta. |
|
3) |
Se il divieto d’induzione in errore di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/13/CE (5) e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (6) debba essere applicato anche con riguardo all’indicazione di origine di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
|
4) |
Se l’indicazione di origine di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possa essere integrata da elementi esplicativi al fine di porre rimedio all’induzione in errore vietata dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/13/CE e dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
(3) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
(5) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29).
(6) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 dicembre 2017 — Allianz Vorsorgekasse AG
(Causa C-699/17)
(2018/C 104/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente per cassazione: Allianz Vorsorgekasse AG
Altre parti nel procedimento: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (1), gli articoli 49 e 56 TFUE e i principi di parità di trattamento, di non discriminazione nonché dell’obbligo di trasparenza che ne derivano in materia di appalti pubblici siano applicabili alla conclusione di contratti tra amministrazioni aggiudicatrici e casse di previdenza professionali aventi ad oggetto la gestione e l’investimento di contributi retributivi, nel caso in cui ai fini della conclusione del contratto e dunque della scelta della cassa di previdenza occorra l’approvazione da parte dei lavoratori ovvero della loro rappresentanza e pertanto non sia sufficiente l’intervento della sola amministrazione aggiudicatrice.
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 dicembre 2017 — Finanzamt Kyritz / Wolf-Henning Peters
(Causa C-700/17)
(2018/C 104/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente in cassazione (Revision): Finanzamt Kyritz
Controricorrente in cassazione (Revision): Wolf-Henning Peters
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’esenzione delle prestazioni mediche svolte da parte di un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ricada sotto l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), o sotto l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
|
2) |
Se l’applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, — ove detta disposizione sia applicabile — presupponga un rapporto fiduciario tra il medico e la persona in cura. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 dicembre 2017 — Mohammed Bilali
(Causa C-720/17)
(2018/C 104/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Mohammed Bilali
Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (1) (direttiva sullo status dei rifugiati), ostino a una disposizione nazionale di uno Stato membro riguardante la possibilità di revoca dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria, in base alla quale possa essere decisa la revoca dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria senza che le circostanze di fatto rilevanti per la concessione dello status siano cambiate, ma vi sia stato soltanto un mutamento del livello di conoscenza dell’autorità quanto a dette circostanze e, a tale riguardo, né un’erronea presentazione di fatti, né un’omissione di fatti da parte del cittadino di un paese terzo o dell’apolide abbiano costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di protezione sussidiaria.
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 29 dicembre 2017 — Lies Craeynest e a. / Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer; altra parte: Belgische Staat
(Causa C-723/17)
(2018/C 104/21)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Attori: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth vzw
Convenuti: Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer
Altra parte nel procedimento: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se gli articoli 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 288, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e con gli articoli 6 e 7 della direttiva 2008/50/CE (1) (…), del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, debbano essere interpretati nel senso che, quando si fa valere che uno Stato membro non ha installato in una zona i punti di campionamento conformemente ai criteri indicati al punto B.l. a) dell’allegato III della direttiva in parola, spetta al giudice nazionale, su domanda di singoli che sono direttamente colpiti dal superamento dei valori limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della citata direttiva, esaminare se detti punti di campionamento sono stati installati conformemente ai menzionati criteri, e, in caso negativo, adottare nei confronti dell’autorità nazionale tutte le misure necessarie, come un’ingiunzione, affinché i punti di campionamento siano installati in osservanza dei criteri di cui trattasi. |
|
2) |
Se si configuri un superamento di un valore limite, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1, della [direttiva 2008/50/CE], qualora, sulla base dei risultati della misurazione di un solo punto di campionamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva, venga già constatato un superamento di un valore limite con un periodo di mediazione di un anno civile, come imposto dall’allegato XI della citata direttiva, oppure se siffatto superamento si verifichi soltanto allorché esso risulta dalla media dei risultati delle misurazioni di tutti i punti di campionamento in una determinata zona, ai sensi della direttiva in parola. |
(1) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 5 GU 2008, L 152, pag. 1).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 28 dicembre 2017 — Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Causa C-730/17)
(2018/C 104/22)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Parti
Ricorrenti: Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich
Resistente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 3, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1) (omissis), debbano essere interpretati nel senso che, [qualora un] vettore aereo (omissis) operativo e comunitario, ai sensi del medesimo regolamento [n.] 261/2004, abbia stipulato con consumatore un contratto di trasporto aereo di passeggeri comprendente un tragitto ferroviario con partenza da una stazione situata nel territorio di uno Stato membro (omissis) in cui il consumatore medesimo risieda (omissis) e verso un aeroporto, ubicato nel territorio di un altro Stato membro, nel quale questi debba imbarcarsi su un volo diretto verso la destinazione finale, vale a dire un aeroporto situato nel territorio di un paese terzo, ove il consumatore stesso non presenti alcun collegamento giuridico con la società gestrice della tratta ferroviaria, intercorrendo invece all’evidenza accordi tra il vettore aereo e la società medesima, e il trasporto ferroviario, previsto dal contratto, abbia subito un ritardo prolungato, con la conseguenza che il consumatore non sia stato in grado di imbarcarsi sul volo in partenza da detto aeroporto ubicato nel territorio dell’altro Stato membro, il consumatore possa far valere i diritti garantiti dal regolamento [n.] 261/2004 e chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento stesso, tenuto conto altresì della natura del biglietto di trasporto [contenente il divieto di] «no show».
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 2 gennaio 2018 — SIA Oriola Rīga / Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-1/18)
(2018/C 104/23)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: SIA Oriola Rīga
Altra parte nel procedimento: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se, nel caso in cui le merci importate siano dei medicinali, al momento di determinare, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1), e all’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2), il valore in dogana delle merci importate, si debba considerare che le merci similari sono quei medicinali i cui principio attivo e quantitativo del medesimo siano uguali(o similari), oppure, per individuare merci similari, si debba tener conto parimenti della posizione di mercato, vale a dire, della popolarità e della domanda del medicinale importato in questione e del suo produttore; |
|
2) |
se, al momento di determinare, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il valore in dogana delle merci importate, sia applicabile con elasticità il termine di 90 giorni di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93; |
|
3) |
se, qualora il termine menzionato sia applicabile con elasticità, debba essere data priorità ai dati concernenti transazioni più vicine al momento dell’importazione delle merci da valutare e il cui oggetto siano merci identiche o similari che si vendono in quantità sufficiente per stabilire il prezzo unitario o, al contrario, a [dati concernenti] transazioni meno recenti ma il cui oggetto siano specificamente le merci importate; |
|
4) |
se, al momento di determinare, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il valore in dogana delle merci importate, debbano applicarsi gli sconti concessi che hanno determinato il prezzo al quale sono state effettivamente vendute le merci. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituania) il del 2 gennaio 2018 — Un gruppo di membri del Seismas
(Causa C-2/18)
(2018/C 104/24)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Parti
Ricorrente: Un gruppo di membri del Seismas (Parlamento lituano)
Altra parte: Il Parlamento lituano
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 (1) possa essere interpretato nel senso che, al fine di rafforzare i poteri negoziali dei produttori di latte crudo e di evitare pratiche commerciali sleali, e tenendo conto di talune particolari caratteristiche strutturali del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dello Stato membro, nonché dei cambiamenti nel mercato del latte, esso non vieta l’istituzione di un quadro normativo nazionale che limiti la libertà delle parti contraenti di negoziare il prezzo di acquisto del latte crudo nel senso che un acquirente di latte crudo non può pagare prezzi diversi per il latte crudo a venditori di latte crudo appartenenti allo stesso gruppo, raggruppati in base al volume del latte venduto, che non appartengono a un’organizzazione riconosciuta di produttori di latte, per latte crudo avente la stessa qualità e composizione di quello consegnato all’acquirente con lo stesso metodo, e, dunque, nel senso che le parti non possono concordare un diverso prezzo di acquisto del latte crudo prendendo in considerazione altri fattori. |
|
2) |
Se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 possa essere interpretato nel senso che, al fine di rafforzare i poteri negoziali dei produttori di latte crudo e di evitare pratiche commerciali sleali, e tenendo conto di talune caratteristiche strutturali del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dello Stato membro e dei cambiamenti nel mercato del latte, esso non vieta l’istituzione di un quadro normativo nazionale che limiti la libertà delle parti contraenti di negoziare il prezzo di acquisto del latte crudo nel senso che un acquirente di latte crudo non può ridurre ingiustificatamente il prezzo di acquisto del latte crudo, e una riduzione del prezzo di oltre il 3 % è possibile solo se un’istituzione autorizzata dallo Stato riconosca che una riduzione siffatta è giustificata. |
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/19 |
Impugnazione proposta il 2 gennaio 2018 dalla Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2017, causa T-712/14, Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)/Commissione europea
(Causa C-3/18 P)
(2018/C 104/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) (rappresentante: P. A. Benczek, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Rolex, SA, The Swatch Group SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
annullare il dispositivo della sentenza del Tribunale; |
|
— |
annullare la decisione della Commissione, del 29 luglio 2014, nel caso AT.39097 — Riparazione orologi; |
|
— |
in subordine, rinviare tale procedimento dinanzi al Tribunale per ulteriore esame; |
|
— |
condannare la Commissione e gli intervenienti a sopportare le proprie spese nonché quelle della CEAHR, derivanti sia dal procedimento di primo grado sia dalla presente impugnazione; |
|
— |
in subordine, condannare gli intervenienti a sopportare le proprie spese derivanti sia dal procedimento di primo grado sia dalla presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto facendo un’analogia tra la valutazione dei sistemi di distribuzione selettiva nella giurisprudenza della Corte e l’adeguata valutazione del sistema di riparazione selettiva in questione nel caso di specie.
Con il suo secondo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto e di valutazione concludendo che i sistemi di riparazione selettiva e i rifiuti di fornitura in questione nel caso di specie sono giustificati e proporzionati. La ricorrente fa valere che il Tribunale è manifestamente incorso in errore nel ritenere che la Commissione abbia correttamente considerato che gli orologi di prestigio sono complessi e che ciò giustifica il sistema di riparazione selettiva e il rifiuto di fornitura in questione nel caso di specie. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale è incorso in un errore manifesto nella sua conclusione secondo cui la Commissione ha correttamente considerato che vi è un rischio di contraffazione di orologi prestigiosi che giustifica il sistema di riparazione selettiva e il rifiuto di fornitura in questione nel caso di specie. Il Tribunale è incorso in un errore manifesto concludendo che la Commissione ha correttamente considerato che era probabile che le condizioni imposte dai fabbricanti di orologi non andassero oltre quanto necessario.
Con il suo terzo e quarto motivo di impugnazione la ricorrente contesta la valutazione manifestamente erronea del Tribunale della conseguenza del rifiuto di fornire pezzi di ricambio sull’esistenza di una concorrenza effettiva sui mercati della riparazione e della manutenzione degli orologi in questione nonché la relativa conclusione secondo cui vi era una bassa probabilità di accertare un abuso di posizione dominante nella fattispecie. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che vi è concorrenza tra riparatori autorizzati nonché tra tali riparatori e i centri di riparazioni interni dei fabbricanti.
Con il suo quinto motivo la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato i diritti procedurali non consentendo alla ricorrente di presentare repliche agli interventi dopo aver fatto scadere un termine a causa di circostanze eccezionali e rifiutando di riaprire la fase orale a seguito della richiesta della ricorrente di produrre nuove prove.
Con il suo sesto motivo la ricorrente afferma che il Tribunale non ha esercitato il suo potere discrezionale nello stabilire se gli intervenienti sopporteranno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento di primo grado.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 10 gennaio 2018 — Eva Glawischnig-Piesczek / Facebook Ireland Limited
(Causa C-18/18)
(2018/C 104/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Eva Glawischnig-Piesczek
Resistente: Facebook Ireland Limited
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico» (1)), osti in generale a uno degli obblighi sotto descritti imposti a un host provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all’obbligo di eliminare, non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, ma anche altre informazioni identiche:
|
|
2) |
In caso di soluzione negativa alla prima questione: se ciò valga rispettivamente anche per informazioni equivalenti. |
|
3) |
Se ciò valga anche per informazioni equivalenti, non appena il gestore sia venuto a conoscenza di tale circostanza. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/21 |
Ricorso proposto il 9 gennaio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo
(Causa C-20/18)
(2018/C 104/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, J. Samnadda, G. von Rintelen, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
|
— |
dichiarare che, non avendo adottato, entro il 10 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, di tale direttiva; |
|
— |
condannare il Granducato di Lussemburgo, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a 12 920,00 EUR, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2014/26/UE; |
|
— |
condannare Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26//UE, erano tenuti ad adottare, entro il 10 aprile 2016, le misure nazionali richieste per recepire gli obblighi previsti dalla direttiva. In assenza della comunicazione delle misure di recepimento della direttiva da parte del Lussemburgo, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
Nel proprio ricorso, la Commissione propone che sia inflitta al Lussemburgo una penalità giornaliera di EUR 12 920,00. L’importo della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità, della durata dell’inadempimento, nonché dell’effetto dissuasivo in funzione della capacità di pagamento dello Stato membro.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 gennaio 2018 — Verein für Konsumenteninformation / Deutsche Bahn AG
(Causa C-28/18)
(2018/C 104/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente in cassazione e Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Resistente: Deutsche Bahn AG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (regolamento SEPA) (1), debba essere interpretato nel senso che è vietato al beneficiario assoggettare l’accettazione di un pagamento effettuato mediante un addebito diretto SEPA alla condizione che il pagatore abbia il domicilio nello Stato membro in cui anche il beneficiario ha la propria sede/domicilio, qualora siano autorizzate altre modalità di pagamento, ad esempio con carta di credito.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/23 |
Impugnazione proposta il 22 gennaio 2018 da Claire Staelen avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 novembre 2017, causa T-217/11 REV, Staelen / Mediatore europeo
(Causa C-45/18 P)
(2018/C 104/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claire Staelen (rappresentante: V. Olona, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo
Conclusioni della ricorrente
|
— |
annullare l’ordinanza T-217/11 REV, |
|
— |
dichiarare ricevibile la domanda di revocazione della sentenza T-217/11; |
|
— |
condannare il convenuto al pagamento integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente invoca diversi motivi vertenti:
|
— |
sull’illegittimità parziale dell’articolo 169 del regolamento di procedura del Tribunale; |
|
— |
sulla violazione dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale; |
|
— |
sul travisamento dei fatti e sull’errore di diritto in quanto il Tribunale ha qualificato la decisione del 19 maggio 2005 allo stesso tempo quale elenco dei candidati idonei e decisione di proroga dell’elenco dei candidati idonei; |
|
— |
sull’errore di diritto in quanto il Tribunale sostiene che una decisione non notificata a tutti i destinatari sia opponibile, e sulla violazione del principio di parità di trattamento; |
|
— |
sul travisamento dei fatti e sulla manifesta contraddittorietà delle conclusioni del Tribunale circa l’asserito difetto di diligenza della ricorrente, nonché sulla violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento; |
|
— |
sulla mancanza di motivazione circa il carattere decisivo dei fatti nuovi. |
Tribunale
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/24 |
Sentenza del Tribunale dell’1 febbraio 2018 — Larko / Commissione
(Causa T-412/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Vendita di taluni beni utilizzati da un’impresa o alla stessa appartenenti nell’ambito di un programma di privatizzazione - Assenza di continuità economica - Ricorso del beneficiario dell’aiuto - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»))
(2018/C 104/30)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Dryllerakis, N. Korogiannakis I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis e E. Rantos, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, É. Gippini Fournier e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2014) 1805 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.37954 (2013/N) — Grecia — Vendita di taluni beni della Larco General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, C 156, pag. 1).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
|
2) |
La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/24 |
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Larko / Commissione
(Causa T-423/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Grecia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato - Importo degli aiuti da recuperare - Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie»))
(2018/C 104/31)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos e N. Korogiannakis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e É. Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larko General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/25 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Dôvera zdravotná poist’ovňa/Commissione
(Causa T-216/15) (1)
((«Aiuti di Stato - Organismi di assicurazione malattia - Aumento di capitale, estinzione di debiti, sovvenzioni e sistema di equalizzazione del rischio - Decisione che constata l’assenza di aiuto di Stato - Nozione di aiuto di Stato - Nozione di impresa e di attività economica - Principio di solidarietà - Controllo dello Stato - Attività di natura economica - Concorrenza sulla qualità - Presenza di operatori che perseguono fini di lucro - Ricerca, utilizzo e distribuzione di utili - Errore di diritto - Errore di valutazione»))
(2018/C 104/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e L. Armati, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Union zdravotná poist’ovňa, a.s. (Bratislava) (rappresentanti: inizialmente E. Pijnacker Hordijk e A. ter Haar, successivamente A. ter Haar, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/248 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle misure SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) e Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (GU 2015, L 41, pag. 25).
Dispositivo
|
1) |
La decisione (UE) 2015/248 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle misure SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) e Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) è annullata. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s. e dall’Union zdravotná poist’ovňa, a.s. |
|
3) |
La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/26 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Pari Pharma / EMA
(Causa T-235/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documento in possesso dell’EMA e trasmesso nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Vantobra - Decisione di concedere ad un terzo l’accesso ai documenti - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Assenza di presunzione generale di riservatezza»])
(2018/C 104/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Epping e W. Rehmann, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, A. Rusanov, S. Marino, A. Spina e N. Rampal Olmedo, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. Traband, agenti) e Novartis Europharm Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione EMA/271043/2015 dell’EMA, del 24 aprile 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso ai documenti contenenti le informazioni trasmesse nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Vantobra.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Pari Pharma GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ivi comprese le spese relative al procedimento sommario. |
|
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
|
4) |
La Novartis Europharm Ltd sopporterà le proprie spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/27 |
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — European Dynamics Luxembourg e a. / ECHA
(Causa T-477/15) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA - Rigetto dell’offerta di un offerente - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Errori manifesti di valutazione - Responsabilità extracontrattuale»))
(2018/C 104/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri, D. Papadopoulou e C.-N. Dede, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, W. Broere e M. Heikkilä, successivamente W. Broere e M. Heikkilä, agenti, assistiti da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvocati)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni, comunicate alle ricorrenti con lettera del 25 giugno 2015, con le quali l’ECHA ha respinto l’offerta del consorzio European Dynamics per l’aggiudicazione dell’appalto ECHA/2014/86, relativo a prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA, e ha aggiudicato tale appalto a un altro offerente e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/27 |
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Grecia / Commissione
(Causa T-506/15) (1)
([«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Grecia - Rettifiche finanziarie forfettarie - Regime degli aiuti connessi alla superficie - Nozione di pascoli permanenti - Condizioni di assoggettamento a una rettifica finanziaria del 25 % - Comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 - Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 - Condizionalità - Controllo dei criteri di gestione obbligatori - Controllo delle buone condizioni agronomiche e ambientali - Obbligo di motivazione - Detrazione di una rettifica annullata da una sentenza del Tribunale»])
(2018/C 104/35)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e D. Triantafyllou, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Repubblica ellenica sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
|
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/28 |
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Francia/Commissione
(Causa T-518/15) (1)
((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Programma di sviluppo rurale sul territorio francese - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Zone con svantaggi naturali - Rettifica finanziaria forfettaria - Spese sostenute dalla Francia - Controlli in loco - Criterio di carico - Conteggio degli animali - Maggiorazione del tasso di rettifica forfettaria per inadempimento reiterato - Garanzie procedurali»))
(2018/C 104/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme e A. Daly, successivamente D. Colas, R. Coesme e A. Daly, infine D. Colas, R. Coesme, S. Horrenberger e E. de Moustier, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Lewis e J. Aquilina, agenti).
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Sampol Pucurull, successivamente V. Ester Casas, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39).
Dispositivo
|
1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica una rettifica forfettaria maggiorata del 10 % sulla base del rilievo che l’inadempimento addebitato alle autorità francesi quanto al conteggio degli animali era ricorrente e non era stato oggetto di miglioramenti da parte delle medesime. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
|
4) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/29 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring / Commissione
(Causa T-611/15) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Indice analitico del fascicolo della Commissione relativo ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE - Diniego di accesso - Obbligo di motivazione - Obbligo di informare dei mezzi di ricorso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Presunzione generale di riservatezza»))
(2018/C 104/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Germania) (rappresentanti: E. Wagner e H. Hoffmeyer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart, L. Wildpanner e A. Buchet, successivamente F. Clotuche-Duvieusart, A. Buchet e F. Erlbacher e infine F. Clotuche-Duvieusart e A. Buchet, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 3 settembre 2015, che nega alla ricorrente l’accesso alla versione non riservata della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) — Procedura di transazione], e all’indice analitico del fascicolo amministrativo di tale procedimento e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di redigere una versione non riservata della decisione C(2013) 8512 final e dell’indice analitico relativo a tale procedimento.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/30 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — PTC Therapeutics International / EMA
(Causa T-718/15) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documento in possesso dell’EMA e trasmesso nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Translarna - Decisione di concedere ad un terzo l’accesso al documento - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Assenza di presunzione generale di riservatezza»))
(2018/C 104/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PTC Therapeutics International Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente C. Thomas, barrister, G. Castle, B. Kelly, H. Billson, solicitors, e M. Demetriou, QC, e successivamente C. Thomas, M. Demetriou, G. Castle e B. Kelly)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T Jabłoński, A. Spina, S. Marino, A. Rusanov e N. Rampal Olmedo, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (rappresentanti: D. Scannell, barrister, e S. Cowlishaw, solicitor)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione EMA/722323/2015 dell’EMA, del 25 novembre 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a un documento contenente le informazioni trasmesse nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Translarna.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La PTC Therapeutics International Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
|
3) |
L’European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) sopporterà le proprie spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/31 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — MSD Animal Health Innovation e Intervet International / EMA
(Causa T-729/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso dell’EMA e trasmessi nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Bravecto - Decisione di concedere ad un terzo l’accesso ai documenti - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Assenza di presunzione generale di riservatezza»])
(2018/C 104/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: MSD Animal Health Innovation GmbH (Schwabenheim, Germania) e Intervet international BV (Boxmeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. Bogaert, avvocato, B. Kelly e H. Billson, solicitors, J. Stratford, QC, e C. Thomas, barrister, successivamente P. Bogaert, B. Kelly, J. Stratford e C. Thomas)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, A. Spina, S. Marino, A. Rusanov e N. Rampal Olmedo, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione EMA/785809/2015 dell’EMA, del 25 novembre 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a documenti contenenti le informazioni trasmesse nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Bravecto.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La MSD Animal Health Innovation GmbH e la Intervet international BV sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ivi comprese le spese relative al procedimento sommario. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/31 |
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Philip Morris Brands / EUIPO — Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)
(Causa T-105/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel - Marchio internazionale figurativo anteriore Marlboro - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»])
(2018/C 104/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Philip Morris Brands Sàrl (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e M. Simandlova, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Explosal Ltd (Larnaca, Cipro) (rappresentante: D. McFarland, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 gennaio 2016 (procedimento R 2775/2014-1), relativa a un procedimento di nullità tra la Philip Morris e l’Explosal.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 gennaio 2016 (procedimento R 2775/2014-1) è annullata. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
L’EUIPO e la Explosal Ltd sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Philip Morris Brand Sàrl. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/32 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Ranocchia / ERCEA
(Causa T-208/16) (1)
((«Ricerca e sviluppo tecnologico - Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER 2015 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 - Decisione dell’ERCEA che dichiara non ammissibile al finanziamento la proposta presentata dal ricorrente - Progetto riguardante l’individuazione di algoritmi matematici che favoriscano la lettura e l’analisi di determinati manoscritti antichi - Sviamento di potere - Errore di fatto - Errore di diritto - Manifesto errore di valutazione»))
(2018/C 104/41)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Graziano Ranocchia (Roma, Italia) (rappresentante: C. Intino, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: inizialmente M. E. Chacon Mohedano, R. Maggio Panizza e L. Moreau, successivamente E. Chacon Mohedano, R. Maggio Panizza e F. Sgritta, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della decisione Ares (2016) 1020667 dell’ERCEA, del 26 febbraio 2016, che ha respinto la domanda del ricorrente mirante al riesame della decisione di rifiuto di sovvenzionamento della proposta di ricerca n. 682937, intitolata «PHercSchools2 — The Hellenistic Philosophical Schools in the Herculaneum Papyri», in secondo luogo, l’annullamento della decisione Ares (2015) 5922529 dell’ERCEA, del 17 dicembre 2015, che ha rifiutato il sovvenzionamento di tale proposta di ricerca e, in terzo luogo, l’annullamento di qualsiasi atto presupposto, consequenziale e connesso agli atti sopra citati, ed in particolare dell’elenco dei progetti approvati per il programma di sovvenzione «ERC Consolidator Grant», reso pubblico mediante il comunicato stampa dell’ERCEA del 12 febbraio 2016.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Graziano Ranocchia è condannato alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/33 |
Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2017 — El Corte Inglés / EUIPO — Elho Business & Sport (FRee STyLe)
(Causa T-212/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo FRee STyLe - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95 del regolamento 2017/1001) - Parità di trattamento»])
(2018/C 104/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: E. Warnke, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2016 (procedimento R 377/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Elho Business & Sport e la El Corte Inglés.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La El Corte Inglés, SA, è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/33 |
Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2017 — El Corte Inglés / EUIPO — Elho Business & Sport (FREE STYLE)
(Causa T-213/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo FREE STYLE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95 del regolamento 2017/1001) - Parità di trattamento»])
(2018/C 104/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (Obergriesbach, Germania) (rappresentante: E. Warnke, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2016 (procedimento R 378/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Elho Business & Sport e la El Corte Inglés.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La El Corte Inglés, SA, è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/34 |
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Aldi Einkauf / EUIPO — Schwamm & Cie. (Le Coq de France)
(Causa T-457/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea Le Coq de France - Marchio nazionale figurativo anteriore le coq - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 2017/1001]»])
(2018/C 104/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Schifko e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Schwamm & Cie. mbH (Sarrebruck, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 giugno 2016 (procedimento R 1786/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Schwamm & Cie e la Aldi Einkauf.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/35 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Kondyterska korporatsiia «Roshen»/EUIPO — Krasnyiy oktyabr (Rappresentazione di un gambero)
(Causa T-775/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedura di opposizione - Registrazione internazionale che designa l'Unione europea - Marchio figurativo che rappresenta un gambero - Registrazione internazionale anteriore del marchio figurativo РАКОВЫЕ ШЕЙКИ - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 104/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: R. Žabolienė e I. Lukauskienė, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: O. Spuhler, M. Geitz e J. Stock, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2016 (procedimento R 2419/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» e la Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen».
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/35 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2018– Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO — Zaharieva (Scatola di presentazione per coni)
(Causa T-793/16) (1)
((«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una scatola di presentazione per coni - Registrazione internazionale anteriore che designa la Bulgaria - Motivi di nullità - Uso, nel disegno o modello successivo, di un segno distintivo di cui il titolare può vietare l’uso - Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Obbligo di motivazione - Articolo 62 del regolamento n. 6/2002 - Dovere di diligenza - Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»))
(2018/C 104/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turchia) (rappresentante: T. Tsenova, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentante: A. Kostov, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2016 (procedimento R 1143/2015-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret e la sig.ra Zaharieva.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 settembre 2016 (procedimento R 1143/2015-3) è annullata. |
|
2) |
La domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello registrato con il numero 002343244-0002 è accolta. |
|
3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso. |
|
4) |
La sig.ra Elka Zaharieva sopporterà le proprie spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/36 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO — Zaharieva (Imballaggio per coni gelato)
(Causa T-794/16) (1)
((«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un cono gelato - Registrazione internazionale anteriore che designa la Bulgaria - Motivi di nullità - Uso, in un disegno o modello successivo, di un segno distintivo di cui il titolare può vietare l’uso - Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Obbligo di motivazione - Articolo 62 del regolamento n. 6/2002 - Dovere di diligenza - Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»))
(2018/C 104/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turchia) (rappresentante: T. Tsenova, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentante: A. Kostov, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2016 (procedimento R 1144/2015-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret e la sig.ra Zaharieva.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 settembre 2016 (procedimento R 1144/2015-3) è annullata. |
|
2) |
La domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello registrato con il numero 002343244-0001 è accolta. |
|
3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
|
4) |
La sig.ra Elka Zaharieva sopporterà le proprie spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/37 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Krasnyiy oktyabr/EUIPO — Kondyterska korporatsiia «Roshen» (CRABS)
(Causa T-795/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedura di opposizione - Registrazione internazionale che designa l'Unione europea - Marchio figurativo CRABS - Registrazione internazionale anteriore del marchio figurativo РАКОВЫЕ ШЕЙКИ - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 104/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: O. Spuhler, M. Geitz e J. Stock, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: R. Žabolienė e I. Lukauskienė, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2016 (procedimento R 2507/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» e la Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen».
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/38 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Access Info Europe / Commissione
(Causa T-851/16) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Dichiarazioni UE-Turchia dell’8 e del 18 marzo 2016 - Attuazione da parte dell’Unione europea o degli Stati membri delle misure previste - Documenti redatti o ricevuti dal servizio giuridico di un’istituzione - Pareri giuridici - Analisi della legittimità delle misure previste nell’ambito dell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia dell’8 marzo 2016 - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali - Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale»))
(2018/C 104/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2016) 6029 final della Commissione, del 19 settembre 2016, che conferma il diniego di accesso opposto da quest’ultima alla ricorrente quanto ai documenti provenienti dal servizio giuridico di tale istituzione e asseritamente vertenti sulla legittimità delle misure adottate dall’Unione europea e dai suoi Stati membri al fine di attuare le azioni descritte nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’Unione europea, dell’8 marzo 2016, adottata in seguito al loro incontro del 7 marzo 2016 con il Primo ministro turco.
Dispositivo
|
1) |
La decisione C(2016) 6029 final della Commissione europea, del 19 settembre 2016, è annullata nella parte in cui nega di accordare ad Access Info Europe un accesso parziale alla prima frase della parte intitolata «Legal framework» del documento della Commissione recante riferimento Ares(2016) 2453347, nonché alla prima frase del punto I, lettera a), intitolato «EU Legal Framework», dell’allegato 1 del documento della Commissione recante riferimento Ares(2016) 2453181. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/39 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Access Info Europe / Commissione
(Causa T-852/16) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Dichiarazioni UE-Turchia dell’8 e del 18 marzo 2016 - Attuazione da parte dell’Unione europea o degli Stati membri delle misure previste - Documenti redatti o ricevuti dal servizio giuridico di un’istituzione - Pareri giuridici - Analisi della legittimità delle misure previste nell’ambito dell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali - Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale»))
(2018/C 104/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2016) 6030 final della Commissione, del 19 settembre 2016, che conferma il diniego di accesso opposto da quest’ultima alla ricorrente quanto ai documenti provenienti dal servizio giuridico di tale istituzione e asseritamente vertenti sulla legittimità delle misure adottate dall’Unione europea e dai suoi Stati membri al fine di attuare le azioni descritte nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’Unione, del 18 marzo 2016, adottata in seguito al loro incontro in pari data con il Primo ministro turco.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Access Info Europe è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/39 |
Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO — Miguel Torres (SANTORO)
(Causa T-102/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Marchio dell’Unione europea figurativo SANTORO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SANGRE DE TORO - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 104/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cantina e oleificio sociale di San Marzano (San Marzano di San Giuseppe, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Jacobacci e E. Truffo, poi I. Carli, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2016 (procedimento R 2018/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Miguel Torres e Cantina e oleificio sociale di San Marzano.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Cantina e oleificio sociale di San Marzano è condannata alle spese. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/40 |
Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2018 — Italia e a. / Commissione
(Cause riunite T-125/13, T-152/13 e T-167/13) (1)
((«Aiuti di Stato - Servizi di assistenza a terra - Conferimenti di capitale effettuati dalla SEA a favore della Sea Handling - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ordina il recupero - Cancellazione parziale dal ruolo - Rinuncia agli atti - Non luogo a statuire parziale - Cancellazione dal registro delle imprese»))
(2018/C 104/52)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente nella causa T-125/13: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Ricorrente nella causa T-152/13: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: inizialmente B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merola e L. Cappelletti, successivamente B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo e M. Merola, avvocati)
Ricorrente nella causa T-167/13: Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Grassani e A. Franchi, successivamente S. Grassani, avvocati)
Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Grassani e A. Franchi, successivamente S. Grassani, avvocati)
Intervenienti a sostegno della ricorrente nella causa T-152/13: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italia) (rappresentanti: M. Merola, B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo e M. C. Toniolo, avvocati) e Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Grassani e A. Franchi, successivamente S. Grassani, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e D. Grespan, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione (UE) 2015/1225 della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA Handling SpA SA.21420 [(C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (GU 2015, L 201, pag. 1).
Dispositivo
|
1) |
Le cause T-125/13, T-152/13 e T-167/13 sono separate ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio. |
|
2) |
La causa T-125/13 è cancellata dal ruolo del Tribunale. |
|
3) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso proposto dalla Sea Handling SpA nella causa T-152/13. |
|
4) |
Nella causa T-125/13, la Repubblica italiana e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese. |
|
5) |
Nella causa T-152/13, la Sea Handling e la Commissione si fanno carico delle proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. La Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) e il Comune di Milano (Italia) si fanno carico delle proprie spese relative alla causa T-152/13. |
|
6) |
Nella causa T-167/13, le spese sono riservate. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/41 |
Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2018 — QG / Commissione
(Causa T-845/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinate società sportive calcistiche professionistiche - Aliquota fiscale ridotta applicata nell’ambito dell’imposta sulle società - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta»))
(2018/C 104/53)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: QG (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4046 final della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di non luogo a statuire è respinta. |
|
2) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
3) |
Non è più necessario statuire sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e del Fútbol Club Barcelona. |
|
4) |
La QG è condannata alle spese. |
|
5) |
La QG, la Commissione europea, il Regno di Spagna e il Fútbol Club Barcelona sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/42 |
Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2018 — QF / Commissione
(Causa T-846/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinate società sportive calcistiche professionistiche - Aliquota fiscale ridotta applicata nell’ambito dell’imposta sulle società - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta»))
(2018/C 104/54)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: QF (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4046 final della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di non luogo a statuire è respinta. |
|
2) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
3) |
Non è più necessario statuire sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e del Fútbol Club Barcelona. |
|
4) |
La QF è condannata alle spese. |
|
5) |
La QF, la Commissione europea, il Regno di Spagna e il Fútbol Club Barcelona sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/42 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 gennaio 2018 — Seco Belgium e Vinçotte/Parlamento
(Causa T-812/17 R)
((«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Revoca dell’atto impugnato - Non luogo a statuire parziale - Domanda di ingiunzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2018/C 104/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Seco Belgium (Bruxelles, Belgio), Vinçotte (Vilvoorde, Belgio) (rappresentanti: A. Delvaux e R. Simar, avvocati)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller e Z. Nagy, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento del 1o dicembre 2017 di respingere l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara di appalto 06D 20/2017/M005, intitolata «Missioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel quadro di acquisizioni, progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento europeo a Bruxelles» e di attribuire la gara ad un altro offerente e, dall’altro lato, un’ingiunzione nei confronti del Parlamento.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo, del 1o dicembre 2017, di respingere l’offerta presentata da Seco Belgium e Vinçotte nell’ambito della gara di appalto 06D 20/2017/M005, intitolata «Missioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel quadro di acquisizioni, progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento europeo a Bruxelles» e di attribuire la gara ad un altro offerente. |
|
2) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto. |
|
3) |
L’ordinanza del 21 dicembre 2017, Seco Belgium e Vinçotte/Parlamento (T-812/17 R), è revocata. |
|
4) |
Le spese sono riservate. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/43 |
Ricorso proposto il 12 gennaio 2018 — Eesti Apteekide Ühendus / Commissione
(Causa T-10/18)
(2018/C 104/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eesti Apteekide Ühendus MTÜ (Laagri, Estonia) (rappresentanti: K. Paas-Mohando, e I. Kangur, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione SA.42028 (2017/NN) della Commissione del 23 ottobre 2017; (1) |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla legittimazione dell’Associazione delle farmacie estoni a proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione SA.42028 (2017/NN) della Commissione.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione aveva l’obbligo di avviare un procedimento d’indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, date le serie difficoltà del controllo. Le serie difficoltà della Commissione nell’adottare la decisione contestata e, di conseguenza, la violazione delle garanzie procedurali di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, sono dimostrate dalle considerazioni seguenti:
|
(2) Sentenza del 24 Marzo 1993, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques e a./Commissione, C-313/90, EU:C:1993:111.
(3) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 248, pag. 9).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/44 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Delfant Hoylaerts /Commissione
(Causa T-17/18)
(2018/C 104/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Isabelle Delfant Hoylaerts (Montredon-des-Corbières, Francia) (rappresentante: E. Conquet, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione di rigetto della Commissione del 21 marzo 2017; |
|
— |
annullare la decisione implicita di rigetto della Commissione del 20 ottobre 2017; |
|
— |
condannare la Commissione a farsi carico delle spese inerenti all’istituto medico-educativo a partire dal 20 ottobre 2017; |
|
— |
condannare la Commissione a pagare alla sig.ra Delfant Hoylaerts EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale e finanziario; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese e a pagare alla sig.ra Delfant Hoylaerts EUR 3 000 a titolo di spese irripetibili. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, le cui disposizioni sono recepite dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 20, nonché dalla guida relativa agli interventi della Commissione per i figli con disabilità del personale statutario.
A parere della ricorrente, la Commissione avrebbe violato le disposizioni sopra menzionate adottando la decisione di rifiutare di prendere in carico le spese inerenti a un istituto medico-educativo (in prosieguo: l’«IME») per suo figlio disabile. A tal proposito, essa ritiene che suddetta decisione si basi su un’incomprensione puramente amministrativa e che il fondamento giuridico su cui la Commissione si sarebbe basata non sussista.
Infine, la ricorrente sostiene che il comportamento abusivo della Commissione comporta gravi conseguenze, in quanto ella non sarebbe in grado di far fronte da sola alle spese dell’IME, nonostante il sostegno di tale istituto sia vitale per suo figlio. Pertanto, la sua situazione morale e finanziaria sarebbe aggravata dall’illecito della Commissione.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/45 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Polonia / Commissione
(Causa T-21/18)
(2018/C 104/58)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, in qualità di agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2017) 7263] (GU 2017, L 292, pag. 61), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione gli importi netti di EUR 48 317 806,79 e EUR 26 638 201,22 spesi dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia, |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (1), in quanto la rettifica finanziaria è stata applicata sulla base di constatazioni di fatto inesatte e di una erronea interpretazione del diritto, nonostante le spese siano effettuate dalla Repubblica di Polonia in conformità al diritto dell’Unione. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, in quanto l’importo della rettifica forfettaria applicata era manifestamente eccessivo rispetto all’eventuale rischio di perdite finanziarie per il bilancio dell’Unione. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la rettifica applicata non è stata adeguatamente motivata. |
(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549), come modificato.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/46 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Bulgaria / Commissione
(Causa T-22/18)
(2018/C 104/59)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e L. Zaharieva)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (notificata con il numero C(2017) 7263), nelle parti relative alla voce di bilancio 6711, nelle quali sono state escluse del finanziamento dell’Unione europea, nell’ambito del FEAGA, talune spese della Repubblica di Bulgaria di importo pari a EUR 11 685 774,48, con impatto finanziario pari a EUR 11 412 865,79, al netto di detrazioni per un importo di EUR 272 908,69. |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in tutto dieci motivi.
|
1. |
Motivi che si riferiscono a importi esclusi dal finanziamento dell’Unione a causa di carenze nel controllo essenziale «qualità sufficiente dei controlli in loco» e nel controllo essenziale «adeguata verifica delle domande di pagamento», a causa di carenze nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti, e a causa di carenze nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa alla valutazione Comitato:
|
|
2. |
Motivi relativi a importi esclusi dal finanziamento dell’Unione a causa di carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa alla valutazione Comitato:
|
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/47 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — PAN Europe / Commissione
(Causa T-25/18)
(2018/C 104/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione COM(2017) 7604 final del 9 novembre 2017, recante il rifiuto parziale di concedere alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi alla redazione dei regolamenti delegati in materia di criteri scientifici per la valutazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e lo ha erroneamente applicato.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (2) e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che, a torto, la Commissione non ha tenuto conto dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste.
|
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/48 |
Ricorso proposto il 22 gennaio 2018 — Asahi Intecc/EUIPO — Celesio (Celeson)
(Causa T-36/18)
(2018/C 104/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Asahi Intecc Co. Ltd (Nagoya, Giappone) (rappresentante: T. Schmidpeter, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Celesio AG (Stoccarda, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «Celeson» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 254 798
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20/11/2017 nel procedimento R 1004/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
respingere l’opposizione n. B 2 644 816 proposta dalla McKesson Europe AG (già Celesion AG) alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo Celeson richiesta dalla ricorrente; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla Corte; |
|
— |
condannare l’EUIPO e la McKesson Europe AG (già Celsion AG) ciascuno a corrispondere metà delle spese necessariamente sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/49 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2018 — Stirlinx Arkadiusz Kamusiński/EUIPO — Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)
(Causa T-37/18)
(2018/C 104/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stirlinx Arkadiusz Kamusiński (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Pruszczyk, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heinrich Bauer Verlag KG (Amburgo, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Brave Paper» — Domanda di registrazione n. 13 774 211
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15/11/2017 nel procedimento R 391/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
consentire la registrazione del marchio per tutti i prodotti e i servizi per i quali ne è stata fatta richiesta; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/50 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER)
(Causa T-40/18)
(2018/C 104/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: V. Töbelmann e K. Middelhoff, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «SOLIDPOWER» — Domanda di registrazione n. 1 310 671
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 09/11/2017 nel procedimento R 1182/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO a sostenere le proprie spese nonché le spese della ricorrente. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) e 2 del regolamento n. 2017/1001. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/50 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Rietze / EUIPO (Veicoli)
(Causa T-43/18)
(2018/C 104/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell’Unione europea n. 5467 — 0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2017 nel procedimento R 1204/2016-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata della terza commissione di ricorso e dichiarare nullo il disegno dell’Unione europea n. 5467 — 0001; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/51 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Novenco Building & Industry/EUIPO — Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO)
(Causa T-45/18)
(2018/C 104/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Novenco Building & Industry A/S (Næstved, Danimarca) (rappresentante: A. Rasmussen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novenco Ventilator (Beijing) Co. Ltd (Pechino, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo «NOVENCO» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 187 938
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 07/11/2017 nel procedimento R 2354/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare, per i beni della classe 7 come indicati dalla registrazione internazionale; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle del terzo, incluse le spese sostenute durante i procedimenti di ricorso e di opposizione. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/52 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2018 — NGV / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
(Causa T-55/18)
(2018/C 104/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: NGV GmbH (Wildeshausen, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, e M. Alber, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «LIEBLINGSWEIN» — Domanda di registrazione n. 15 326 515
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017 nel procedimento R 291/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 2017/1001 |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/52 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2018 — NGV / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
(Causa T-56/18)
(2018/C 104/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: NGV GmbH (Wildeshausen, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «WEIN FÜR PROFIS» — Domanda di registrazione n. 15 326 549
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017 nel procedimento R 501/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 2017/1001. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/53 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — NGV / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
(Causa T-57/18)
(2018/C 104/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: NGV GmbH (Wildeshausen, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «WEIN FÜR PROFIS» — Domanda di registrazione n. 15 326 531
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6/11/2017 nel procedimento R 502/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 2017/1001. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/53 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Hangzhou Lezoo traveling equipment/EUIPO — Promotional Traders (GREEN HERMIT)
(Causa T-60/18)
(2018/C 104/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hangzhou Lezoo traveling equipment Co. Ltd (Hangzhou, Cina) (rappresentante: D. Burghardt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Promotional Traders Pty Ltd (Subiaco, Australia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «GREEN HERMIT» — Marchio dell’Unione europea n. 11 835 964
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27/11/2017 nel procedimento R 857/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
rinviare la causa alla quarta commissione di ricorso; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001; |
|
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001. |
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/54 |
Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2018 — Stips / Commissione
(Causa T-740/16) (1)
(2018/C 104/70)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/54 |
Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2018 — QE / Eurojust
(Causa T-850/16) (1)
(2018/C 104/71)
Lingua processuale: francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/55 |
Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2018 — Stips / Commissione
(Causa T-311/17) (1)
(2018/C 104/72)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.