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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 100/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8779 — PAI Partners/Albea) ( 1 ) |
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2018/C 100/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8762 — ArcelorMittal/CLN/CSM) ( 1 ) |
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2018/C 100/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8606 — ELG Haniel/Iberinox/JV) ( 1 ) |
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2018/C 100/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8811 — IFM/CDPQ/Conmex) ( 1 ) |
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2018/C 100/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8827 — Apollo Management/CBR) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 100/06 |
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2018/C 100/07 |
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Commissione europea |
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2018/C 100/08 |
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2018/C 100/09 |
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2018/C 100/10 |
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Corte dei conti |
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2018/C 100/11 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 100/12 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 100/13 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 100/14 |
Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8782 — Cerberus Capital Management/BBVA (real estate business)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8779 — PAI Partners/Albea)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 100/01)
Il 2 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8779. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8762 — ArcelorMittal/CLN/CSM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 100/02)
Il 8 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8762. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8606 — ELG Haniel/Iberinox/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 100/03)
Il 12 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8606. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8811 — IFM/CDPQ/Conmex)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 100/04)
Il 12 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8811. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8827 — Apollo Management/CBR)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 100/05)
L’8 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8827. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/4 |
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alla rimozione dalla lista di talune giurisdizioni
(2018/C 100/06)
A decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (1) sono così modificate:
All’allegato I:
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1. |
I punti 2 (Bahrein), 8 (Isole Marshall) e 13 (Santa Lucia) sono rimossi. |
All’allegato II:
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1. |
Alle sezioni 1.1 (sottosezione 1), 1.2 (sottosezione 1), 1.3 (sottosezione 1), 2.2 e 3 (sottosezione 1) è aggiunto il Bahrein; |
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2. |
alla sezione 2.1 la Malaysia e le Isole Labuan sono spostate dalla sottosezione 2 alla sottosezione 1; |
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3. |
alle sezioni 1.1 (sottosezione 1), 1.2 (sottosezione 1), 2.2 e 3 (sottosezione 1) sono aggiunte le Isole Marshall; |
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4. |
alle sezioni 2.1 (sottosezione 1) e 3 (sottosezione 1) è aggiunta Santa Lucia. |
(1) GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/5 |
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Modifiche a seguito degli impegni ricevuti dalle giurisdizioni colpite dagli uragani — Adozione
(2018/C 100/07)
A decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (1) sono così modificate:
All’allegato I:
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1. |
Si aggiungono le Bahamas con il testo seguente: «Le Bahamas favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018. Sarà tenuto sotto controllo l’impegno delle Bahamas ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 1.3.» |
|
2. |
Si aggiungono Saint Kitts e Nevis con il testo seguente: «Saint Kitts e Nevis dispongono di misure fiscali preferenziali dannose e non si sono impegnati a modificarle né ad abolirle entro il 31 dicembre 2018. Sarà tenuto sotto controllo l’impegno di Saint Kitts e Nevis ad adeguarsi al criterio 3.» |
|
3. |
Si aggiungono le Isole vergini degli Stati Uniti con il testo seguente: «Le Isole vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di misure fiscali preferenziali dannose e non si sono chiaramente impegnate a modificarle né ad abolirle, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.» |
All’allegato II:
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1. |
Alla sezione 2.2. si aggiunge Anguilla. |
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2. |
Alle prime sottosezioni delle sezioni 1.1, 1.3, 2.1 e 3 si aggiunge Antigua e Barbuda. |
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3. |
Alla sezione 2.2 si aggiunge Isole Vergini britanniche. |
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4. |
Alle prime sottosezioni delle sezioni 1.1, 1.3, 3.1 e 3 si aggiunge Dominica. |
(1) GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.
Commissione europea
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 marzo 2018
(2018/C 100/08)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2341 |
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JPY |
yen giapponesi |
130,90 |
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DKK |
corone danesi |
7,4487 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,88480 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,0943 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1689 |
|
ISK |
corone islandesi |
123,10 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,5078 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,416 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
311,07 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2122 |
|
RON |
leu rumeni |
4,6653 |
|
TRY |
lire turche |
4,8097 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5735 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,6025 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6773 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6915 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6182 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 314,61 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,6322 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7966 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4438 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 977,51 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,8321 |
|
PHP |
peso filippino |
64,226 |
|
RUB |
rublo russo |
70,6343 |
|
THB |
baht thailandese |
38,461 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,0579 |
|
MXN |
peso messicano |
23,0643 |
|
INR |
rupia indiana |
80,1550 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2018
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
[Chianti Classico (DOP)]
(2018/C 100/09)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Italia ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Chianti Classico» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte. |
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(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Chianti Classico» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Chianti Classico» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
«CHIANTI CLASSICO»
PDO-IT-A1235-AM02
Data della domanda: 24.12.2015
RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Modifica articolo 4 del disciplinare
La modifica proposta prevede che la commercializzazione del vino Chianti Classico sia possibile solo in seguito all’ottenimento della certificazione di idoneità da parte dell’ente di controllo preposto. Si ritiene che la modifica del disciplinare offra maggiori garanzie di qualità del prodotto che potrà essere trasferito dalle cantine di produzione, a fini commerciali, solo se effettivamente già certificato. La modifica ha quindi come finalità l’innalzamento qualitativo medio del prodotto Chianti Classico e ne garantisce al massimo l’autenticità e la tipicità.
La presente modifica non riguarda il documento unico
2.2. Modifica articolo 5 del disciplinare
La modifica dell’articolo 5 introduce una nuova tipologia di prodotto Chianti Classico qualificandola con la menzione «Gran Selezione», tracciandone le modalità tecnico produttive. L’obbiettivo è quello di ottenere un tipo di prodotto che possa posizionarsi al vertice di una nuova «piramide qualitativa» del Chianti Classico. Il vino Chianti Classico «Gran Selezione» ha particolari e più restrittive caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche rispetto al Chianti Classico di annata o Riserva, e viene imbottigliata solo dal produttore che quindi dovrà scegliere (selezionare) il suo vino Chianti Classico di massima espressione.
Questa modifica compare nel documento unico:
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— |
al punto 4 «Descrizione vini» con il titolo «Chianti Classico con la menzione Gran Selezione»; |
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— |
al punto 5 «Pratiche di vinificazione» con il titolo «Pratiche enologiche essenziali»; |
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— |
al punto 9 «Ulteriori condizioni essenziali» con il titolo «Chianti Classico Gran Selezione». |
2.3. Modifica articolo 6 del disciplinare
I requisiti organolettici del vino Chianti Classico sono stati leggermente modificati e dal punto di vista chimico è stato innalzato il limite minimo dell’estratto non riduttore. Nel corso degli ultimi anni, grazie anche all’utilizzo dei nuovi cloni di Sangiovese, i vini Chianti Classico d’annata e Riserva sono più strutturati e risulta ormai costante l’innalzamento dell’estratto minimo non riduttore che quasi mai è stato inferiore ai nuovi limiti stabiliti (24 g/l per annata, 25 g/l per Riserva). Si propone infine per il Chianti Classico Gran Selezione l’estratto a 26 g/l, in quanto in tale categoria sono ricompresi i vini di lungo invecchiamento e quindi con maggiore corposità.
Per il Chianti Classico Riserva le modifiche si propongono di tipizzare il più possibile questa produzione.
Questa modifica compare nel documento unico:
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— |
al punto 4 «Descrizione vini» con i titoli «Chianti Classico» - «Chianti Classico con la menzione Riserva» - «Chianti Classico con la menzione Gran Selezione». |
2.4. Modifica articolo 7 del disciplinare
Le modifiche inserite nell’articolo 7 riguardano esclusivamente il logo figurativo Gallo Nero. Ai sensi dell’articolo 17, comma 7 del D.L.vo 61/2010, il segno distintivo del vino Chianti Classico è rappresentato dalla figura di un «Gallo Nero» che dal 2005 deve apparire obbligatoriamente su tutte le bottiglie di vino DOCG Chianti Classico. Nella proposta di modifica del disciplinare la figura del Gallo Nero ha subito alcune piccole modifiche di stile e colore, e pertanto questa nuova versione ha sostituito il logo precedentemente in uso.
Il logo figurativo e le parole «Gallo Nero» non possono in alcun caso sostituire il nome della DOP Chianti Classico. Il brand in questione è solo un elemento aggiuntivo obbligatorio da porre sopra le bottiglie di vino DOP Chianti Classico.
Questa modifica compare nel documento unico:
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— |
al punto 9 «Ulteriori condizioni essenziali» con il titolo «Chianti Classico anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione» (ultimo elemento). |
2.5. Modifica articolo 8 del disciplinare
Il Consorzio proponente ha ritenuto di vietare l’uso del fiasco toscano per i vini Chianti Classico Riserva e Chianti Classico Gran Selezione, nel rispetto dell’insieme delle modifiche proposte volte all’innalzamento qualitativo del prodotto ed ad un posizionamento sulla fascia più alta del mercato.
La presente modifica non riguarda il documento unico
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Chianti Classico
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
|
1. |
Vino |
4. Descrizione dei vini:
Chianti Classico
— colore: rosso rubino più o meno intenso;
— odore: intenso, floreale, caratteristico;
— sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo;
— titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol;
— estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20,00 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Chianti Classico con la menzione Riserva
— colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
— odore: intenso fruttato e persistente;
— sapore: secco, equilibrato di buona tannicità;
— titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
— estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
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Acidità totale minima |
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20,00 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Chianti Classico con la menzione Gran Selezione
— colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
— odore: speziato e persistente;
— sapore: secco, persistente, equilibrato;
— titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,0 % vol.
— estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20,00 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
130,00 |
Le altre caratteristiche analitiche di tutti i vini interessati sono conformi alla normativa europea pertinente.
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratiche enologiche specifiche
Chianti Classico Gran Selezione
Il vino Chianti Classico Gran Selezione deve essere ottenuto esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti aziendali dell’imbottigliatore.
b. Rese massime
Chianti Classico (anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione):
52,50 ettolitri per ettaro
Chianti Classico (anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione):
7 500 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona delimitata
La zona di produzione del vino Chianti Classico (anche Riserva e Gran Selezione) è situata al centro nella Regione Toscana, nel territorio delle province di Firenze e Siena. È stata delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932.
Descrizione:
Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.
Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all’Ombrone (quota 298).
Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l’Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.
Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po’ a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Sangiovese N. - Sangioveto
8. Descrizione del legame/dei legami
Chianti Classico (anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione)
Morfologicamente la zona è un complesso collinare con altitudine compresa tra 200 e 600 m s.l.m., con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini. Il suolo è in genere poco profondo, recente, dall’argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili. L’orografia collinare determina corsi d’acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici. Il clima è continentale, con temperature anche molto basse in inverno ed estati siccitose. Discrete sono le escursioni termiche giornaliere. Le precipitazioni annue sono attorno a 850 millimetri di pioggia.
Il territorio ha antiche tradizioni vinicole, con testimonianze etrusche e romane legate al mondo del vino. Dalla fine del Medioevo grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò importanza economica e fama internazionale. Il vino prodotto viene menzionato in documenti storici dal 1200; al 1398 risale il primo atto notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. La zona del Chianti Classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita con un bando del 1716 del Granduca di Toscana Cosimo III, che specificava i confini della zona entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti. Il vino Chianti veniva prodotto utilizzando solo il vitigno sangiovese. Il Barone Bettino Ricasoli, statista che guidò nel 1861 il governo italiano, tra il 1834 ed il 1837 divulgò la composizione più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70 % Sangiovese, 15 % Canaiolo, 15 % Malvasia; e l’applicazione della pratica del governo all’uso Toscano.
Non essendo la produzione del territorio in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi. Quindi nel 1924 33 produttori dettero vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine e nel 1932 un decreto riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione «Classico» in quanto prodotto nella zona storica. A conclusione di un iter durato 70 anni nel 1996 al vino Chianti Classico viene riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.
I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l’utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell’uva.
Le forme di allevamento tradizionali sono il guyot - «archetto toscano» ed il cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 hl di vino), le più basse d’Italia. Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1o ottobre successivo alla vendemmia.
L’insieme dei fattori naturali ed umani rende il vino Chianti Classico profumato, fruttato, rotondo di color rosso intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione alcolica non inferiore 12 % e con discreta acidità.
Il Sangiovese, prevalente nel vino Chianti Classico, è sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di ben interpretare le caratteristiche del suolo e modificandosi a secondo del terreno in cui nasce. Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti Classico ha il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona, elemento organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco derivanti dalla componente calcarea.
Il clima, l’orografia collinare, la morfologia dei terreni determinano un ambiente luminoso adatto alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate, l’ottima insolazione che permane a settembre ed ottobre, le escursioni termiche giornaliere piuttosto elevate, consentono alle uve di maturare lentamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti Classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica. La bassa resa di uva ad ettaro agisce sull’uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che non scendono al di sotto dei 12 °. Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono vinificati in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro proprietà organolettiche.
La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti Classico e della sua storia.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Chianti Classico (anche con menzione Riserva e menzione Gran Selezione)
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona delimitata
Descrizione della condizione:
Le disposizioni sull’imbottigliamento in zona delimitata sono stabilite, coerentemente alla norma unionale (articolo 8 del reg. 607/2009), anche con norma nazionale (articolo 10, comma 3 e 4, del D.L. 8.4.2010 n. 61, attualmente articolo 35, comma 3 e 4 della Legge 238/2016). Conformemente a detta normativa, fatta eccezione per particolari situazioni preesistenti indicate all’articolo 5 del disciplinare, l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del Chianti Classico, garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli. Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari del vino Chianti Classico, connesse alla zona geografica d’origine, nonché la reputazione della denominazione, sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona, in quanto l’applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento sono affidate alle aziende della zona, che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e l’interesse al mantenimento della reputazione acquisita. Inoltre, tale obbligo garantisce agli operatori vitivinicoli un efficiente sistema dei controlli nella fase dell’imbottigliamento da parte dei competenti Organismi, evitando tutti i possibili rischi che il trasporto fuori zona potrebbe comportare. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo e della reputazione della denominazione.
Chianti Classico Gran Selezione
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, i vini commercializzati nella Comunità possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione. La tipologia Gran Selezione è attribuita ai vini ottenuti con restrittivi metodi di produzione delle uve ed elaborazione dei vini. In particolare i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall’azienda imbottigliatrice, con modalità di arricchimento che escludono l’apporto di prodotti esogeni e che abbiano caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche più elevate rispetto alla tipologia qualificata con la menzione Riserva. In sintesi si è voluto far coincidere il produttore delle uve con l’imbottigliatore, senza ulteriori restrizioni alla zona di imbottigliamento rispetto a quelli previsti e giustificati per tutta la Denominazione. La Gran Selezione rappresenta l’apice del Chianti Classico, ottenuta da accurata selezione dei vigneti e delle uve migliori, ad opera e sotto la responsabilità del viticoltore. L’ulteriore condizione dell’obbligo di imbottigliare il vino Gran Selezione a cura dello stesso produttore delle uve deriva dalla necessità di garantire il raggiungimento di tutte le peculiari caratteristiche di un prodotto particolarmente complesso ed unico. Pertanto per questa tipologia, ancor più che per il Chianti Classico generico, è necessario unificare in un unico soggetto sia la fase di produzione/vinificazione che quella di imbottigliamento al fine di mantenere su un unico operatore ogni forma di responsabilità sulla qualità del prodotto.
Chianti Classico (anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione)
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Ai sensi dell’articolo 17, comma 7 del D.L.vo 61/2010, attualmente articolo 41, comma 9 della Legge 238/2016, il segno distintivo del vino Chianti Classico è rappresentato dalla figura di un «Gallo Nero» che dal 2005 deve apparire obbligatoriamente su tutte le bottiglie di vino DOCG Chianti Classico.
Il logo figurativo e le parole «Gallo Nero» non possono in alcun caso sostituire il nome della DOP Chianti Classico. Il brand in questione è solo un elemento aggiuntivo obbligatorio da porre sopra le bottiglie di vino DOP Chianti Classico.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8292
|
16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2018
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo
[Ambt Delden (DOP)]
(2018/C 100/10)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3.
considerando quanto segue:
|
(1) |
I Paesi Bassi hanno presentato una domanda di protezione della denominazione «Ambt Delden» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento. |
|
(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Ambt Delden» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
Il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Ambt Delden» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
«AMBT DELDEN»
PDO-NL-02169
Data della domanda: 12.2.2016
DOCUMENTO UNICO
1. Nome (nomi) da registrare
Ambt Delden (NL)
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione d’origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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3. |
Vino liquoroso |
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5. |
Vino spumante di qualità |
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15. |
Vino ottenuto da uve appassite |
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16. |
Vino ottenuto da uve stramature |
4. Descrizione del vino/dei vini
Categoria di vini 1. Vino: rosso, fruttato, corposo
VARIETÀ DI UVE DA VINO: Regent o Pinotin o un miscuglio di Regent o Pinotin (la proporzione varia in base all’annata)
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: rosso
Aroma: frutti rossi e neri, leggermente speziato
Gusto: fruttato e corposo. Leggeri tannini
CARATTERISTICHE ANALITICHE
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
63,84 in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Il tenore di zucchero è compreso tra 0,5 e 6 g/l.
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione da parte del ministero competente (Agricoltura, natura e qualità degli alimenti) nei Paesi Bassi, acidificazione massimi.
Le altre proprietà analitiche sono in linea con le definizioni applicabili dei regolamenti dell’UE e delle regolamentazioni ministeriali dei Paesi Bassi.
Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, fruttato
VARIETÀ DI UVE DA VINO: Johanniter o Souvignier Gris
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: bianco
Aroma: frutti maturi, mele, agrumi
Gusto: intensamente fruttato, di struttura fresca e completa
CARATTERISTICHE ANALITICHE
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
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Acidità totale minima |
77,14 in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Il tenore di zucchero è compreso tra 1 e 8 g/l.
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione da parte del ministero competente (Agricoltura, natura e qualità degli alimenti) nei Paesi Bassi, acidificazione massimi.
Le altre proprietà analitiche sono in linea con le definizioni applicabili dei regolamenti dell’UE e delle regolamentazioni ministeriali dei Paesi Bassi.
Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, corposo
VARIETÀ DI UVE DA VINO: Solaris
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: bianco
Aroma: frutti maturi, floreale con leggere sfumature legnose
Gusto: sapore pieno di frutti, di struttura piena e burrosa, in seguito all’invecchiamento in botti; retrogusto pieno
CARATTERISTICHE ANALITICHE
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
|
Acidità totale minima |
77,14 in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Il tenore di zucchero è compreso tra 1 e 8 g/l.
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione da parte del ministero competente (Agricoltura, natura e qualità degli alimenti) nei Paesi Bassi, acidificazione massimi.
Le altre proprietà analitiche sono in linea con le definizioni applicabili dei regolamenti dell’UE e delle regolamentazioni ministeriali dei Paesi Bassi.
Categoria di vini 1. Vino: rosato, pieno, fruttato;
VARIETÀ DI UVE DA VINO: Regent o Pinotin o un miscuglio di Regent o Pinotin (la proporzione varia in base all’annata)
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: rosa salmone
Aroma: leggermente speziato, frutti rossi
Gusto: carattere fruttato, benché con sapore corposo e leggeri tannini
CARATTERISTICHE ANALITICHE
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
|
Acidità totale minima |
63,84 in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Il tenore di zucchero è compreso tra 1 e 8 g/l.
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione da parte del ministero competente (Agricoltura, natura e qualità degli alimenti) nei Paesi Bassi, acidificazione massimi.
Le altre proprietà analitiche sono in linea con le definizioni applicabili dei regolamenti dell’UE e delle regolamentazioni ministeriali dei Paesi Bassi.
Categoria di vini 3. Vino liquoroso: rosso
VARIETÀ DI UVE DA VINO: Regent
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: rosso
Aroma: dolce, frutti rossi e neri, leggermente speziato
Gusto: speziato
CARATTERISTICHE ANALITICHE
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
18 |
|
Acidità totale minima |
63,84 in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Il tenore di zucchero è compreso tra 50 e 100 g/l.
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione da parte del ministero competente (Agricoltura, natura e qualità degli alimenti) nei Paesi Bassi, acidificazione massimi.
Le altre proprietà analitiche sono in linea con le definizioni applicabili dei regolamenti dell’UE e delle regolamentazioni ministeriali dei Paesi Bassi.
Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: bianco, pieno, fruttato
VARIETÀ DI UVE DA VINO: Johanniter o Souvignier Gris
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: bianco
Aroma: mele, agrumi
Gusto: fruttato, fresco con piccole bollicine, di struttura più corposa
CARATTERISTICHE ANALITICHE
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
|
Acidità totale minima |
79,8 in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Il tenore di zucchero è compreso tra 2 e 12 g/l.
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione da parte del ministero competente (Agricoltura, natura e qualità degli alimenti) nei Paesi Bassi, acidificazione massimi.
Le altre proprietà analitiche sono in linea con le definizioni applicabili dei regolamenti dell’UE e delle regolamentazioni ministeriali dei Paesi Bassi.
Categoria di vini 15. Vino ottenuto da uve appassite: bianco
VARIETÀ DI UVE DA VINO: Johanniter o Souvignier Gris o Solaris
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: bianco
Aroma: frutti maturi, agrumi
Gusto: struttura corposa, untuoso, dolce con sfumature fresche e corpose
CARATTERISTICHE ANALITICHE
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,4 |
|
Acidità totale minima |
79,8 in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Il tenore di zucchero è compreso tra 100 e 220 g/l.
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione da parte del ministero competente (Agricoltura, natura e qualità degli alimenti) nei Paesi Bassi, acidificazione massimi.
Le altre proprietà analitiche sono in linea con le definizioni applicabili dei regolamenti dell’UE e delle regolamentazioni ministeriali dei Paesi Bassi.
Categoria di vini 16. Vino ottenuto da uve stramature: bianco
VARIETÀ DI UVE DA VINO: Johanniter o Souvignier Gris o Solaris
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: bianco
Aroma: frutti, agrumi
Gusto: struttura corposa, untuoso, dolce con sfumature fresche e corpose
CARATTERISTICHE ANALITICHE
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
73,15 in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Il tenore di zucchero è compreso tra 20 e 80 g/l.
Arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione da parte del ministero competente (Agricoltura, natura e qualità degli alimenti) nei Paesi Bassi, acidificazione massimi.
Le altre proprietà analitiche sono in linea con le definizioni applicabili dei regolamenti dell’UE e delle regolamentazioni ministeriali dei Paesi Bassi.
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Categoria di vini 1. Vino: rosso, fruttato, corposo
Pratica enologica specifica
Fermentazione della polpa per almeno quattro giorni
Invecchiamento in fusti di legno per un periodo compreso tra 8 e 24 mesi
Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, fruttato
Pratica enologica specifica
Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
Categoria di vini 1. Vino: bianco, secco, corposo
Pratica enologica specifica
Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
Almeno il 50 % del volume invecchiato in botti per un minimo di tre mesi
Categoria di vini 1. Vino: rosato, pieno, fruttato;
Pratica enologica specifica
Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
Categoria di vini 3. Vino liquoroso: rosso
Pratica enologica specifica
Fermentazione della polpa per almeno quattro giorni
Invecchiamento in fusti di legno per almeno due anni
Aggiunta di alcole di vino
Categoria di vini 5. Vino spumante di qualità: bianco, pieno, fruttato
Pratica enologica specifica
Fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
Seconda fermentazione in bottiglia con metodo tradizionale
Categoria di vini 15. Vino ottenuto da uve appassite: bianco
Pratica enologica specifica
Vendemmia tardiva, raccolta a mano
Essiccazione naturale per almeno due settimane
Vinificazione mediante fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
Categoria di vini 16. Vino ottenuto da uve stramature: bianco
Pratica enologica specifica
Vendemmia tardiva con almeno 110 °Oechsle
Vinificazione mediante fermentazione a freddo a meno di 18 °C (eccezioni per l’aumento della temperatura all’inizio della fermentazione e per i vini che non fermentano facilmente)
b. Rese massime
Rosso, Regent
65 ettolitri per ettaro
Rosso, Pinotin
65 ettolitri per ettaro
Bianco, Souvignier Gris
65 ettolitri per ettaro
Bianco, Souvignier Gris, vino ottenuto da uve appassite
20 ettolitri per ettaro
Bianco, Souvignier Gris, vino ottenuto da uve stramature
40 ettolitri per ettaro
Bianco, Johanniter
65 ettolitri per ettaro
Bianco, Johanniter, vino ottenuto da uve appassite
20 ettolitri per ettaro
Bianco, Johanniter, vino ottenuto da uve stramature
40 ettolitri per ettaro
Bianco, Solaris
55 ettolitri per ettaro
Bianco, Solaris, vino ottenuto da uve appassite
20 ettolitri per ettaro
Bianco, Solaris, vino ottenuto da uve stramature
40 ettolitri per ettaro
6. Zona delimitata
La zona di origine della DOP Ambt Delden è Ambt Delden, che fa parte del comune di Hof van Twente (provincia di Overijssel).
Ambt Delden comprende i paesi di Bentelo e Hengevelde e le località di Azelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Wiene e Zeldam.
Nel territorio di Ambt Delden vengono prese in considerazione solo le zone con suolo a gley con sabbia franco fine. La superficie della zona delimitata è di circa 8 000 ha.
7. Uve da vino principali
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Souvignier Gris B |
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Pinotin N |
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Solaris Regent N |
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Johanniter B |
8. Descrizione del legame/dei legami
Suolo
La tessitura del terreno di Ambt Delden è piuttosto complessa, con vari tipi di suolo che si alternano e si mescolano.
Questa DOP si applica solo alle zone con suolo a gley di Ambt Delden con sabbia franco fine.
Descrizione del gleysol umico:
Si tratta di un suolo sabbioso con un orizzonte minerale, nella maggior parte dei casi di colore nero, ma occasionalmente bruno. Nella zona questi elementi si sono combinati, formando una sabbia franco fine.
Profili del gleysol umico
L’orizzonte superiore, di spessore compreso tra 15 e 25 cm e ricco di humus, è prevalentemente di colore da grigio scuro a nero, con un contenuto di materia organica compreso tra il 5 e il 10 %. In linea generale, il contenuto in sabbia franco fine oscilla tra il 15 e il 25 % e il contenuto in argilla è compreso tra il 6 e il 10 %.
Al di sotto degli strati superficiali contenenti sabbia franco fine e argilla si trova uno strato notevolmente più pesante (argilla a gley). Si tratta di un gleysol umico con superficie franca o argillosa.
Lo strato più pesante, che ha uno spessore compreso tra 5 e 20 cm, ha un tenore di sabbia franco fine che oscilla tra il 30 e il 60 % e un tenore di limo compreso tra il 15 e il 30 % (se la frazione di limo è superiore al 25 %, si tratta di terreno a tessitura argillosa, mentre se è compresa tra il 25 e il 35 % si tratta di terreno a tessitura franco-argillosa).
La sabbia contenuta nello strato superiore ricco di humus è prevalentemente molto fine e moderatamente fine. Al di sotto degli 80 cm di profondità, questo substrato di sabbia è molto spesso calcareo.
Clima e ambiente
Ambt Delden si trova nella zona di Twente, dove il clima medio (1971-2000) per la viticoltura da maggio a settembre è il seguente (tra parentesi sono riportati i corrispondenti dati per Maastricht e la media nazionale).
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Temperatura media: 15 °Celsius (15,6; 15,2) |
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— |
Temperatura minima media: 9,7 °Celsius (11,0; 10,5) |
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Temperatura massima media: 19,9 °Celsius (20,4; 19,7) |
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— |
Umidità relativa media: 78,8 %, (76,8 %; 78,8 %) |
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— |
Precipitazione media: 64,9 mm, (64,7 mm; 64,9 mm) al mese; MEDIA delle ore di luce solare: 174,2 ore, (176,1 ore; 185,1 ore) al mese. Le temperature notturne leggermente inferiori contribuiscono a produrre vini freschi e fruttati. |
Intervento dell’uomo (coltivazione e vinificazione)
In questa regione la viticoltura è caratterizzata da varie misure volte a migliorare la qualità: innanzitutto, la selezione di varietà che, in questo ambiente, portano alla maturazione di uve aromatiche, agevolata da una raccolta tardiva (fino alla fine di ottobre) che si basa sulla misurazione del grado di maturazione dell’uva. Le varietà selezionate sono state scelte per conseguire un più elevato livello di sostenibilità in termini di coltivazione (resistenza).
Altre caratteristiche della coltivazione comprendono il sistema a Guyot, che consente al fogliame di crescere in verticale e lascia libera la zona attorno ai grappoli per ottimizzare l’esposizione al sole e quindi la maturazione dei grappoli, che crescono meglio data l’assenza di foglie (sole, essicazione rapida). Inoltre, le vigne sono piantate in filari separati da una distanza compresa tra 2 e 2,2 metri per garantire un’esposizione al sole sufficiente per ciascun filare. La distanza fra le piante è compresa tra 1 e 1,2 metri, anche per garantire che ogni pianta possa trarre nutrienti sufficienti dal terreno (circa 2,2 metri quadrati per pianta). I grappoli sono diradati per consentire una maturazione migliore ai grappoli restanti (zucchero, aromi). Una delle decisioni più importanti nel processo di vinificazione riguarda il momento della raccolta dell’uva. Esso si stabilisce in base a un monitoraggio molto preciso del livello di maturazione, del livello degli zuccheri, degli acidi (pH) e degli aromi dell’uva, al fine di garantire un vino di qualità.
La vinificazione dei vini bianchi e rosati avviene mediante fermentazione a freddo per ottenere i caratteristici vini freschi e fruttati. I vini rossi sono invecchiati in botti per svilupparne pienamente il sapore. I vini bianchi possono essere parzialmente invecchiati in botti per produrre vini più decisi.
Legame causale
La qualità del vino deriva dalla combinazione di clima, suolo, viticoltura e vinificazione.
Il suolo contribuisce alla qualità in virtù dei gleysol umici utilizzati per l’impianto delle viti, che hanno un tenore di argilla compreso tra il 30 e il 60 %, una percentuale consistente di materia organica, compresa tra il 5 e il 10 %, e spesso sabbia calcarea negli strati più profondi.
Un terreno franco argilloso è ideale per la viticoltura, poiché mantiene bene l’umidità e gli elementi nutritivi, consentendo agli aromi dell’uva di svilupparsi pienamente e garantire quindi un vino corposo.
Il clima (piuttosto continentale) contribuisce a ottenere la maturazione richiesta, pur mantenendo il sapore fresco e fruttato del vino (per via delle temperature notturne leggermente inferiori).
Vi sono anche gli interventi dell’uomo: le varietà selezionate, il metodo di coltivazione utilizzato (esposizione massima alla luce solare, diradamento dei grappoli), la gestione della raccolta (monitoraggio di zuccheri, acidi e aromi) e la vinificazione (fermentazione a freddo, invecchiamento in fusti di legno) sono fattori che, combinati al terreno e al clima, consentono la produzione di vini di qualità.
Le caratteristiche organolettiche e analitiche dei vini prodotti, quali il caratteristico sapore fresco e fruttato dei vini bianchi e rosati e i tannini leggeri dei vini rossi, sono il risultato di questo rapporto tra il suolo, il clima e l’intervento dell’uomo.
Ai vini si aggiungono altre categorie di prodotti vitivinicoli: vino liquoroso, vino spumante di qualità, vino ottenuto da uve appassite e vino ottenuto da uve stramature.
Il vino liquoroso è prodotto a partire dal vino di base, con le stesse caratteristiche organolettiche dell’«Ambt Delden» della categoria Vino (prodotto che deriva dalla combinazione di suolo, clima e intervento dell’uomo), ma con la quantità di zuccheri residui necessaria per i vini liquorosi. Inoltre, è invecchiato in fusti di legno per almeno due anni (procedura che consente al vino di evolvere sviluppando tannini più dolci e toni legnosi) e l’alcool è trasformato in liquore con l’aggiunta di alcole di vino.
Il vino spumante è prodotto a partire dal vino di base, con le stesse caratteristiche organolettiche dell’«Ambt Delden» della categoria Vino (ha lo stesso gusto fresco e fruttato che deriva dalla combinazione di suolo, clima e intervento dell’uomo). Le sue proprietà si sviluppano dalla trasformazione del vino di base in vino spumante, la quale comporta la fermentazione in bottiglia (metodo tradizionale), che dona eleganza alle bollicine.
Il vino ottenuto da uve appassite sviluppa una concentrazione di zuccheri e aromi grazie alla fase essenziale che consiste nell’allungare la durata della maturazione dell’uva lasciandola seccare per almeno due settimane. La fermentazione a freddo dà origine a un vino con un tenore alcolico effettivo di almeno il 9,4 %.
La concentrazione degli aromi in questo vino fruttato è il risultato della combinazione di suolo, clima e intervento dell’uomo.
I vini ottenuti da uve stramature sviluppano un tenore di zucchero di almeno 110 °Oechsle, grazie alla fase essenziale che consiste nell’allungare la durata della maturazione dell’uva. Questo elemento, combinato al suolo, al clima e all’intervento dell’uomo, nonché alla fermentazione a freddo e senza arricchimento, dà origine a un vino fruttato con un tenore alcolico effettivo di almeno il 12 %.
Questa tecnica ci ha permesso ogni anno di essere insigniti di medaglie in diversi concorsi, sia nei Paesi Bassi che all’estero (ad esempio, Vienna e Berlino).
9. Ulteriori condizioni essenziali
Non applicabile
Link al disciplinare del prodotto
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/Productdossier-Ambt-Delden.pdf
Corte dei conti
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/24 |
Relazione speciale n. 7/2018
«L’assistenza preadesione dell’UE alla Turchia: risultati finora poco soddisfacenti»
(2018/C 100/11)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 7/2018 «L’assistenza preadesione dell’UE alla Turchia: finora sono stati ottenuti solo risultati limitati».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/25 |
Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (1)
(2018/C 100/12)
La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).
Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Affari interni.
REPUBBLICA CECA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 77 del 15.3.2014
ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
1) Modello uniforme
A) Permesso di soggiorno rilasciato secondo il modello uniforme (carta di identità)
B) Permesso di soggiorno rilasciato secondo il modello uniforme (sticker adesivo)
Permesso di soggiorno rilasciato nella forma di sticker uniforme incollato sul documento di viaggio. Tale sticker veniva rilasciato fino al 4 luglio 2011 con una validità massima di 10 anni – in circolazione fino al 4 luglio 2021. È inoltre usato come permesso di soggiorno rilasciato a diplomatici, funzionari di consolati e altro personale delle rappresentanze diplomatiche.
Tipo di permesso di soggiorno – Elenco delle finalità
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Numero inserito nel campo 6.4 — Tipo di permesso |
Annotazioni per i numeri inseriti |
Numero inserito nel campo 6.4 — Tipo di permesso |
Annotazioni per i numeri inseriti |
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0 |
Finalità medica |
49 |
Concessione di protezione internazionale (asilo) |
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2 |
Finalità culturale |
54 |
Concessione di protezione internazionale (protezione complementare) |
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4 |
Invito |
56 |
Soggiornante di lungo periodo di un altro SM |
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5 |
Motivi politici/invito ufficiale |
57 |
Familiare di un soggiornante di lungo periodo di un altro SM |
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6 |
Attività lavorative (lavoratore autonomo) |
58 |
Familiare di un ricercatore scientifico |
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7 |
Attività legate allo sport |
59 |
Familiare di un titolare di Carta blu rilasciata da un altro SM |
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17-20 |
Ragioni familiari/private |
60 |
Ricongiungimento di cittadini di paesi terzi |
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23 |
Motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (direttiva 2004/114/CE) |
67 |
Annullamento del precedente permesso di soggiorno |
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24 |
Altri motivi di studio non inclusi nella direttiva 2004/114/CE |
68 |
Soggiornante di lungo periodo (CZ) |
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25 |
Fini di ricerca scientifica (direttiva 2005/71/CE) |
69 |
Soggiornante di lungo periodo (UE) |
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27 |
Attività lavorative (impiego) |
78 |
Attività lavorative (investimenti) |
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28 |
Titolare di Carta blu |
79 |
ICT |
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36 |
Attività lavorative (imprenditoria) |
80 |
mobile ICT |
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41 |
Concessione del soggiorno per ragioni umanitarie |
88 |
Altre finalità |
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42 |
Concessione del soggiorno per ragioni degne di speciale considerazione |
91 |
Autorizzazione al soggiorno (Legge n. 326/1999 Coll. relativa al soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica ceca) |
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43 |
Interessi nazionali od obblighi internazionali |
95-98 |
Ricongiungimento familiare |
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47 |
Soggiorno permanente – precedentemente richiedente protezione internazionale |
99 |
Altre finalità |
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48 |
Permesso di soggiorno di minore al di sotto dei 18 anni (motivi familiari) |
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Sul modello uniforme per i permessi di soggiorno figurano solo i numeri sopra indicati, che sono destinati a un uso interno, principalmente per fini statistici. I numeri figurano sul permesso di soggiorno insieme alle annotazioni obbligatorie stabilite dalle pertinenti direttive (il numero precede le annotazioni). Il numero non altera tuttavia il senso delle annotazioni obbligatorie.
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Direttiva |
Annotazioni obbligatorie nella lingua del paese |
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Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati |
Nel campo del tipo di permesso: „modrá karta EU“ Nel campo delle annotazioni: „bývalý držitel modré karty EU“ |
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Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari |
Nel campo del tipo di permesso: „ICT“ o „mobile ICT“ |
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Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo |
Nel campo del tipo di permesso: „povolení kpobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta - ES“ Nel campo delle annotazioni: „Mezinárodní ochrana poskytnuta [MS] dne [date]“. |
2) Altri documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi ed equivalenti a permessi di soggiorno
A) Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie / Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione
Libretto semplice blu scuro con un’iscrizione in color argento sulla pagina di copertina - „Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie“ (denominazione del documento in ceco).
Tale documento è stato rilasciato ai familiari di cittadini dell’UE come permesso di soggiorno temporaneo dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2012. Validità massima del documento: 5 anni. In circolazione fino al 31 dicembre 2017.
Dal 1o luglio 2013 viene rilasciato al suo posto il documento di cui al punto B): Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie.
B) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie / Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione
Libretto semplice blu scuro con un’iscrizione in color argento sulla pagina di copertina „Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie“ (esatta denominazione del documento in ceco).
Tale documento viene rilasciato ai familiari di cittadini dell’UE come permesso di soggiorno temporaneo (invece del documento A) dal 1o gennaio 2013.
C) Průkaz o povolení k trvalému pobytu / Carta di soggiorno permanente
Libretto semplice verde scuro con un’iscrizione in color argento sulla pagina di copertina „Průkaz o povolení k trvalému pobytu“ (esatta denominazione del documento in ceco).
Tale documento è stato rilasciato ai familiari di cittadini dell’UE come permesso di soggiorno permanente fino al 14 agosto 2017. Dal 15 agosto 2017 viene rilasciato anche ai cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein e ai loro familiari come permesso di soggiorno permanente. Dal 1o gennaio 2018 sarà rilasciato anche ai cittadini dell’UE.
D) Potvrzení o přechodném pobytu na území (občané EU) / Certificato di soggiorno temporaneo (cittadini dell’UE)
Documento pieghevole di 4 pagine, in carta sintetica con impressione in nero sulla pagina di copertina „Potvrzení o přechodném pobytu na území“. Tale documento è rilasciato come permesso di soggiorno temporaneo ai cittadini dell’UE, della Svizzera, della Norvegia, dell’Islanda e del Lichtenstein dietro loro richiesta.
E) Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie / Carta di soggiorno permanente per cittadini dell’UE
Libretto semplice viola con un’iscrizione in color argento sulla pagina di copertina „Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“ (esatta denominazione del documento in ceco).
Tale documento viene rilasciato ai cittadini dell’UE come permesso di soggiorno permanente fino alla fine del 2017, con validità massima di 10 anni. In circolazione fino al 31 dicembre 2027). Dal 1o gennaio 2018 sarà sostituito dal documento „Průkaz o povolení k trvalému pobytu“ (si veda la lettera C)).
F) Průkaz o povolení k pobytu pro cizince / Permesso di soggiorno per stranieri
Libretto semplice verde chiaro con un’iscrizione in rosso sulla pagina di copertina „Průkaz o povolení k pobytu pro cizince“ (esatta denominazione del documento in ceco).
Tale documento è stato rilasciato ai cittadini della Svizzera, della Norvegia, dell’Islanda e del Lichtenstein come permesso di soggiorno permanente e ai loro familiari come permesso di soggiorno temporaneo fino al 14 agosto 2017. Dal 15 agosto 2017 è rilasciato solo ai familiari dei cittadini della Svizzera, della Norvegia, dell’Islanda e del Lichtenstein come permesso di soggiorno temporaneo.
G) Průkaz povolení k pobytu azylanta / Permesso di soggiorno rilasciato a coloro cui è stato concesso l’asilo
Libretto semplice grigio con un’iscrizione in nero sulla pagina di copertina „Průkaz povolení k pobytu azylanta“ (esatta denominazione del documento in ceco). Tale documento è rilasciato alle persone a cui è stato concesso l’asilo. Dal 4 luglio 2011, tuttavia, è emesso solo in situazioni specifiche e nella maggior parte dei casi al suo posto viene rilasciata la carta di identità secondo il modello uniforme.
H) Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany / Permesso di soggiorno rilasciato a coloro cui è stata concessa la protezione sussidiaria
Libretto semplice giallo con un’iscrizione in nero sulla pagina di copertina „Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany“ (esatta denominazione del documento in ceco). Tale documento è rilasciato alle persone a cui è stata concessa la protezione sussidiaria. Dal 4 luglio 2011, tuttavia, è emesso solo in situazioni specifiche e nella maggior parte dei casi al suo posto viene rilasciata la carta di identità secondo il modello uniforme.
I) Diplomatický identifikační průkaz / Carta di identità diplomatica
La carta di identità diplomatica è rilasciata dal Ministero degli Affari esteri con le seguenti annotazioni:
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ANNOTAZIONI |
LEGENDA |
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D |
Membri delle rappresentanze diplomatiche – personale diplomatico |
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K |
Membri di un consolato – agenti consolari |
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MO/D |
Membri di organizzazioni internazionali che godono di privilegi e immunità diplomatiche |
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ATP |
Personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche |
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KZ |
Membri di un consolato – impiegati consolari |
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МО/ATP |
Membri di organizzazioni internazionali che godono degli stessi privilegi e immunità del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche |
|
MO |
Membri di organizzazioni internazionali che godono di privilegi e immunità in virtù di un pertinente accordo |
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SP, o SP/K |
Membri del personale di servizio delle rappresentanze diplomatiche o consolari |
|
SSO, o SSO/K |
Domestici privati del personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari |
|
i) |
La carta di identità diplomatica, con l’iscrizione di colore nero sulla pagina di copertina „Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatic Identity Card“ è stata rilasciata fino al 14 agosto 2017 con una validità massima di 4 anni. In circolazione fino ad agosto 2021. |
|
ii) |
Dal 15 agosto 2017 viene rilasciata la nuova carta di identità diplomatica con l’iscrizione di colore nero sulla pagina di copertina „Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Identification Card and long-term residence permit“. |
Tale documento è in carta plastificata (105 x 74 mm). Sul recto reca una fotografia del titolare, il nome, la cittadinanza, la data di nascita, il sesso, la funzione, l’indirizzo, e la data di scadenza. Sul verso si precisa che si tratta di un documento ufficiale che costituisce una prova di identità, così come una prova di soggiorno di lungo periodo nella Repubblica ceca.
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/30 |
Avviso di apertura di un’inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar
(2018/C 100/13)
La Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha ricevuto una domanda dall’Italia a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1) («il regolamento SPG»).
1. Domanda
Nella domanda presentata dall’Italia il 16 febbraio 2018 e viene chiesta l’adozione di misure di salvaguardia nei confronti del riso di tipo Indica originario della Cambogia e del Myanmar, dato che esso è importato in volumi e a prezzi che causano gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
2. Prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da riso Indica semilavorato e lavorato, originario della Cambogia e del Myanmar («i paesi interessati»), paesi beneficiari di un’esenzione dai dazi doganali a norma del regolamento SPG, ed è attualmente classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98. Tali codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
3. Andamento delle importazioni e dei prezzi e gravi difficoltà
L’Italia ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar sono notevolmente aumentate e le loro quote di mercato nell’UE sono salite, per il riso Indica, rispettivamente dal 13 % al 21 % e dallo 0 % al 5 % nelle ultime cinque campagne di commercializzazione del riso. Dalla domanda risulta inoltre che i relativi prezzi all’importazione erano notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione, il che avrebbe causato gravi difficoltà sia ai coltivatori sia alle industrie produttrici di riso Indica dell’UE. La produzione e le vendite dell’UE di riso Indica lavorato hanno in effetti subito un calo del 40 % nel corso degli ultimi cinque anni, con una conseguente riduzione delle quote di mercato nell’UE, che sono calate dal 52 % al 30 % nello stesso periodo. Secondo la domanda, i prezzi all’importazione dalla Cambogia e dal Myanmar del riso Indica lavorato erano persino inferiori al prezzo medio del riso greggio (riso «paddy») prodotto dai coltivatori. Queste importazioni avrebbero quindi avuto notevoli ripercussioni negative sull’andamento generale dell’industria dell’Unione.
4. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione avvia un’inchiesta in conformità all’articolo 24 del regolamento SPG.
L’inchiesta stabilirà se il prodotto oggetto dell’inchiesta sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
4.1. Periodo dell’inchiesta
I dati e le statistiche generali concernenti il riso sono solitamente presentati per campagne di commercializzazione e rispecchiano il carattere stagionale del prodotto oggetto dell’inchiesta. Una campagna di commercializzazione copre un periodo di 12 mesi, che inizia il 1o settembre e termina il 31 agosto dell’anno civile successivo. L’inchiesta riguarderà le campagne di commercializzazione degli ultimi cinque anni, vale a dire il periodo dal 1o settembre 2012 al 31 agosto 2017 («il periodo dell’inchiesta»).
4.2. Procedura di determinazione di gravi difficoltà
La determinazione di gravi difficoltà si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume e dei prezzi delle importazioni nel mercato dell’Unione e delle ripercussioni di queste ultime sull’industria dell’Unione. Per poter stabilire se quest’industria si trovi di fronte a gravi difficoltà, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
4.3. Ambito dell’inchiesta e raccolta dei dati
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari 1) ai produttori noti dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, 2) agli esportatori/produttori e importatori noti del prodotto oggetto dell’inchiesta e/o a tutte le associazioni note di produttori/esportatori e importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
1. Produttori dell’Unione
In considerazione dell’elevato numero dei produttori dell’Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i singoli produttori dell’Unione che saranno oggetto dell’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento») in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1083/2013 (2).
A tal fine la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 4.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.
2. Produttori esportatori dei paesi interessati e importatori dell’UE
In considerazione del numero potenzialmente elevato di parti interessate e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i singoli produttori esportatori e importatori che saranno oggetto dell’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento») in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1083/2013.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori e di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori e gli importatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti e gli importatori, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori e di importatori saranno informati dalla Commissione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori e gli importatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori e agli importatori inseriti nel campione nonché alle associazioni note di produttori esportatori e di importatori.
I produttori esportatori e importatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.
4.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
4.6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti dal diritto d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (3). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti detta dicitura sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che le informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l’indirizzo fornito corrisponda ad un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: TRADE-SAFEGUARD-RICE@ec.europa.eu |
5. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1083/2013.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
L’assenza di risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
6. Consigliere auditore
Le parti interessate che si sono manifestate in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1083/2013 possono anche chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di parti interessate. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, le importazioni e i prezzi, le gravi difficoltà e il nesso causale.
In caso di un’audizione orale con il consigliere auditore, il servizio della Commissione incaricato dell’inchiesta vi partecipa.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
7. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento SPG, l’inchiesta sarà conclusa entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
8. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
(1) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16).
(3) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento SPG. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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16.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/35 |
Notifica preventiva di concentrazione
[Caso M.8782 — Cerberus Capital Management/BBVA (real estate business)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 100/14)
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1. |
In data 9 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Cerberus acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’attività oggetto dell’acquisizione. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Cerberus: investimenti in beni immobili e mobili di vario genere. Cerberus opera, tra l’altro, nel settore immobiliare in Spagna attraverso una serie di imprese che gestiscono attivi immobiliari per proprio conto e attraverso Haya Real Estate, SL, la quale gestisce e commercializza attivi immobiliari di terzi, — attività oggetto dell’acquisizione: sviluppo, vendita e locazione di attivi immobiliari principalmente acquistati da debitori con difficoltà finanziarie. L’attività oggetto dell’acquisizione non offre servizi immobiliari a clienti terzi. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8782 — Cerberus Capital Management/BBVA (real estate business) Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.