ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 97

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
15 marzo 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 97/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni o la misura non costituisce aiuto ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 97/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Comitato misto SEE

2018/C 97/03

Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti gli obblighi costituzionali ai sensi dell’articolo 103 dell’accordo SEE e relative decisioni

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2018/C 97/04

Bando di concorsi generali

8

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2018/C 97/05

Sentenza della Corte, del 14 novembre 2017, nelle cause riunite E-2/17 e E-3/17 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Direttiva 89/662/CEE — Controlli veterinari — Restrizioni alle importazioni — Carne, latte e uova crudi e trasformati)

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 97/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8820 — GE/Rosneft/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 97/07

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

13


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni o la misura non costituisce aiuto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 97/01)

Data di adozione della decisione

11.10.2017

Numero dell'aiuto

SA.49275 (2017/N)

Stato membro

Portogallo

Regione

PORTUGAL

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Sale of Novo Banco with additional aid in the in the context of the 2014 Resolution of Banco Espírito Santo, S.A.

Base giuridica

Decreto-Lei no 298/92, de 31 de dezembro que aprova o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Novo Banco, S.A.

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altro - 0

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: EUR 4 290 milioni

Intensità

Durata

Settore economico

Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Fundo de Resolução

Av. da República, 57, no 2, 1050-189 - Lisboa, Portugal

Altre informazioni

Nella misura in cui il fabbisogno di capitale deriva da circostanze particolarmente sfavorevoli, che non possono essere gestite da Lone Star o da altri operatori del mercato, il Portogallo fornirà un capitale supplementare limitato.

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 marzo 2018

(2018/C 97/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2369

JPY

yen giapponesi

131,77

DKK

corone danesi

7,4493

GBP

sterline inglesi

0,88630

SEK

corone svedesi

10,1255

CHF

franchi svizzeri

1,1704

ISK

corone islandesi

123,10

NOK

corone norvegesi

9,5728

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,447

HUF

fiorini ungheresi

311,63

PLN

zloty polacchi

4,2023

RON

leu rumeni

4,6625

TRY

lire turche

4,7924

AUD

dollari australiani

1,5644

CAD

dollari canadesi

1,5993

HKD

dollari di Hong Kong

9,6978

NZD

dollari neozelandesi

1,6853

SGD

dollari di Singapore

1,6193

KRW

won sudcoreani

1 313,97

ZAR

rand sudafricani

14,5494

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8089

HRK

kuna croata

7,4428

IDR

rupia indonesiana

16 981,40

MYR

ringgit malese

4,8202

PHP

peso filippino

64,330

RUB

rublo russo

70,4935

THB

baht thailandese

38,505

BRL

real brasiliano

4,0244

MXN

peso messicano

22,9785

INR

rupia indiana

80,1975


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/3


Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti gli obblighi costituzionali ai sensi dell’articolo 103 dell’accordo SEE e relative decisioni

(2018/C 97/03)

Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di obblighi costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali obblighi sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le parti contraenti in questione hanno notificato alle altre parti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate. Inoltre, alcune decisioni del Comitato misto SEE, anch’esse elencate qui sotto, entrano in vigore solo se sono rispettati gli obblighi costituzionali previsti dalle summenzionate decisioni.

Numero della decisione

Data di adozione

Riferimenti di pubblicazione

Atti giuridici integrati

Data di entrata in vigore

173/2013

8.10.2013

GU L 58 del 27.2.2014, pag. 27.

Supplemento SEE n. 13 del 27.2.2014, pag. 29.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

1.7.2017

316/2015

11.12.2015

GU L 263 del 12.10.2017, pag. 35.

Supplemento SEE n. 64 del 12.10.2017, pag. 43.

Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

1.8.2017

46/2016

18.3.2016

GU L 270 del 19.10.2017, pag. 11.

Supplemento SEE n. 66 del 19.10.2017, pag. 11.

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1.7.2017

92/2016

29.4.2016

GU L 300 del 16.11.2017, pag. 43.

Supplemento SEE n. 73 del 16.11.2017, pag. 47.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione

1.6.2017

100/2016

29.4.2016

GU L 300 del 16.11.2017, pag. 61.

Supplemento SEE n. 73 del 16.11.2017, pag. 66.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

1.7.2017

121/2016

3.6.2016

GU L 308 del 23.11.2017, pag. 25.

Supplemento SEE n. 76 del 23.11.2017, pag. 30.

Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

1.7.2017

166/2016

23.9.2016

Da pubblicare

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)

1.7.2017

194/2016

23.9.2016

Da pubblicare

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

1.7.2017

206/2016

30.9.2016

Da pubblicare

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

1.7.2017

215/2016

28.10.2016

Da pubblicare

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

1.7.2017

35/2017

3.2.2017

Da pubblicare

Decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo dell’Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

1.7.2017

37/2017

3.2.2017

Da pubblicare

Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti

1.1.2018

38/2017

3.2.2017

Da pubblicare

Direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1o giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica

1.1.2018

39/2017

3.2.2017

Da pubblicare

Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze

1.1.2018

41/2017

3.2.2017

Da pubblicare

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

1.9.2017


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/8


BANDO DI CONCORSI GENERALI

(2018/C 97/04)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

 

AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELLA SALUTE PUBBLICA (AD 6):

 

EPSO/AD/340/18 — Salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione)

 

EPSO/AD/341/18 — Sicurezza alimentare (politica e legislazione)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 97 A del 15 marzo 2018.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/9


SENTENZA DELLA CORTE

del 14 novembre 2017

nelle cause riunite E-2/17 e E-3/17

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Direttiva 89/662/CEE — Controlli veterinari — Restrizioni alle importazioni — Carne, latte e uova crudi e trasformati)

(2018/C 97/05)

Nelle cause riunite E-2/17 e E-3/17, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui l’Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 1 della parte 1.1 del capo I dell’allegato I dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno), modificato e adattato all’accordo dal relativo protocollo 1 e dagli adattamenti settoriali nell’allegato I, e in particolare dall’articolo 5 dell’atto, mantenendo in vigore:

i)

un sistema di autorizzazione per l’importazione di carni fresche e prodotti a base di carne, come stabilito all’articolo 10 della legge islandese n. 25/1993 e agli articoli da 3 a 5 del regolamento islandese n. 448/2012;

ii)

un sistema di autorizzazione per l’importazione di uova crude e prodotti a base di uova crude, come stabilito all’articolo 10 della legge islandese n. 25/1993 e agli articoli da 3 a 4 del regolamento islandese n. 448/2012;

iii)

un sistema di autorizzazione per l’importazione di latte non pastorizzato e di prodotti lattiero-caseari trasformati a base di latte non pastorizzato, e altri obblighi, come stabilito all’articolo 10 della legge islandese n. 25/1993 e all'articolo 3, lettera f), e agli articoli 4 e 5 del regolamento islandese n. 448/2012, nonché il divieto di commercializzazione di prodotti lattiero-caseari importati a base di latte non pastorizzato, come stabilito all’articolo 7 bis del regolamento islandese n. 104/2010, e

iv)

una prassi amministrativa che obbliga gli importatori a fare una dichiarazione e a ottenere un'autorizzazione per l’importazione di ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari trattati, come quella stabilita nell’ambito dell’applicazione del regolamento islandese n. 448/2012,

la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 14 novembre 2017 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

dichiara che la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 5 dell'atto di cui al punto 1 della parte 1.1 del capo I dell’allegato I dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno), modificato e adattato all’accordo dal relativo protocollo 1 e allegato I, mantenendo in vigore:

(i)

il sistema di autorizzazione per l’importazione di carni fresche e prodotti a base di carne, stabilito all’articolo 10 della legge islandese n. 25/1993, all'articolo 3, lettera a), e agli articoli 4 e 5 del regolamento islandese n. 448/2012;

(ii)

il sistema di autorizzazione per l’importazione di uova crude e prodotti a base di uova, stabilito all’articolo 10 della legge islandese n. 25/1993 e all'articolo 3, lettera e), e all'articolo 4 del regolamento islandese n. 448/2012;

(iii)

il sistema di autorizzazione per l’importazione di latte non pastorizzato e di prodotti lattiero-caseari trasformati a base di latte non pastorizzato, stabilito all'articolo 3, lettera f), e all'articolo 4 del regolamento islandese n. 448/2012, e gli altri obblighi riguardanti certi formaggi, stabiliti all'articolo 5 del regolamento islandese n. 448/2012, e

(iv)

una prassi amministrativa che obbliga gli importatori di ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari trattati a fornire all'autorità nazionale competente dati che dimostrino che i prodotti sono stati trattati conformemente alla legislazione nazionale.

2.

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3.

Condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8820 — GE/Rosneft/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 97/06)

1.

In data 7 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

General Electric Company («GE», Stati Uniti),

General Electric Panafricana Holdings I B.V., Paesi Bassi (controllata di Baker Hughes, un'impresa di GE «BHGE»), controllata da GE,

Rosneft Oil Company («Rosneft», Russia),

Sibintek LLC («Sibintek», Russia), controllata di Rosneft,

NewCo («JV», Singapore / Russia).

GE e Rosneft acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GE è un'impresa diversificata che opera a livello mondiale nei settori manifatturiero, tecnologico e terziario. GE è costituita da una serie di unità aziendali, ciascuna con le proprie divisioni. Le sue unità aziendali principali sono: GE Renewable Energy, GE Power, BHGE, GE Healthcare, GE Aviation, GE Transportation, GE Capital e GE Lighting;

BHGE è un'impresa full-stream che opera su scala mondiale nella produzione, nella tecnologia, nei servizi e nelle soluzioni digitali nel settore del petrolio e del gas; dal luglio 2017 è un'unità aziendale di GE;

Sibintek fornisce a Rosneft e ad altri clienti in Russia soluzioni informatiche quali sistemi di gestione della catena di approvvigionamento, sistemi infrastrutturali, sistemi di archiviazione e trasmissione dei dati, sistemi di ingegneria, sistemi di prospezione e produzione del petrolio e soluzioni per il risparmio e la fornitura di energia;

Rosneft opera nella prospezione, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di petrolio greggio e gas naturale, nonché nella raffinazione e nella commercializzazione di prodotti petroliferi e petrolchimici;

la JV opererà nello sviluppo, nell'attuazione, nella commercializzazione, nel rilascio di licenze e/o nella gestione di applicazioni IoT industriali basate sulla piattaforma Predix offerta da GE.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8820 — GE/Rosneft/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

(+32) 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/13


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 97/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«BOUDIN BLANC DE RETHEL»

N. UE: PGI-FR-02295 — 24.2.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome: Les Charcutiers du Pays d’Ardennes

Indirizzo: Au Pays rethélois

3, quai d’Orfeuil

08300 Rethel

FRANCIA

Email: charcuteries.ardennes@gmail.com

Composizione: Il gruppo è costituito dai produttori del «Boudin blanc de Rethel» e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: aggiornamento recapiti, zona geografica, legame causale, strutture di controllo, requisiti nazionali

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

5.1.    Sezione «Descrizione del prodotto»

Viene eliminato il paragrafo relativo alla localizzazione della produzione del «Boudin blanc de Rethel» nei dintorni di Rethel e all’esistenza del «boudin blanc» alla cipolla nel nord del dipartimento. Vengono rimossi anche gli elementi riguardanti la ricetta ancestrale che si riferiscono al metodo di ottenimento e al legame con l’origine e non alla descrizione del prodotto. Questi paragrafi non fanno riferimento alla descrizione del prodotto.

Le caratteristiche fisiche del prodotto sono sostituite dalla seguente disposizione:

«Il “Boudin blanc de Rethel” si presenta sotto forma di porzioni cilindriche di peso compreso tra 60 e 130 grammi e con un diametro di 30-36 mm. È insaccato in budelli di suino.

Può presentarsi anche nei formati “cocktail” e “barbecue” con un diametro compreso tra 20 e 26 mm. In tal caso è insaccato in budelli di montone:

Cocktail o mini: peso compreso tra 8 e 15 grammi.

Barbecue: peso compreso tra 50 e 80 grammi.

Esternamente ha un colore chiaro, quasi bianco, e omogeneo. La tensione del budello garantisce una buona tenuta e una presentazione complessivamente liscia. Il budello naturale può talvolta presentare leggere imperfezioni, come venature rossastre (colorazione persistente dopo la macellazione) oppure piccoli filamenti, chiamati “barbes”, dovuti ai residui di omento (retina di maiale)».

Queste disposizioni differiscono da quelle del disciplinare in vigore nei seguenti punti:

Il disciplinare vigente menziona il «boudin blanc» e i formati ridotti. Per il «boudin blanc», il peso minimo delle porzioni cilindriche stabilito «tra 100 e 130 grammi» è sostituito con un peso minimo «tra 60 e 130 grammi» e il diametro «di 32-34 mm» diventa «di 30-36 mm».

Queste modifiche di formato permettono di rispondere all’evoluzione del mercato di questo prodotto. Per servirlo come antipasto, i ristoratori e i consumatori chiedono infatti porzioni più piccole. Il diametro delle salsicce viene inoltre adattato in modo da corrispondere alle categorie di budelli di suino disponibili presso i fornitori.

Viene aggiunta la descrizione dei formati ridotti riportati nel disciplinare in vigore. Si tratta delle varianti di «boudin blanc» tipo «cocktail o mini» e «barbecue». I due formati differiscono per il peso delle porzioni: compreso tra 8 e 15 grammi per la variante «cocktail o mini» e tra 50 e 80 grammi per la variante «barbecue». Il diametro è invariato. Si tratta di precisazioni che consentono di definire i vari formati del «Boudin blanc de Rethel» immesso in commercio.

Il colore indicato, descritto come «chiaro e omogeneo», è sostituito dall’espressione «quasi bianco». Questa formulazione è più precisa.

L’aggettivo «molto soddisfacente» riferito alla tensione del budello viene eliminato, in quanto non oggettivo. La tensione del budello è ora descritta attraverso il risultato atteso, ovvero una buona tenuta e una presentazione liscia.

Viene inoltre aggiunto che «Il budello naturale può talvolta presentare leggere imperfezioni, come venature rossastre (colorazione persistente dopo la macellazione) oppure piccoli filamenti, chiamati “barbes”, dovuti ai residui di omento (retina di maiale)». Le leggere imperfezioni occasionali sono infatti inscindibili dall’utilizzo dei budelli naturali.

Le caratteristiche organolettiche sono sostituite dalla seguente disposizione:

«Il “Boudin blanc de Rethel” presenta una pasta morbida e succosa abbastanza compatta e un gusto caratteristico di carne, accompagnato da un leggero tocco pepato e speziato. La granulosità della pasta è percettibile in bocca».

Vengono eliminati i descrittori soggettivi e non specifici del «Boudin blanc de Rethel» («adeguata elasticità e compattezza», «mediamente salato e poco dolce», «molto appetitoso» ecc.). La dimensione della grana «da fine a media» viene sostituita con una frase indicante che la granulosità della pasta è percettibile in bocca. La dimensione della grana può infatti essere difficile da distinguere nel prodotto finito. Si tratta peraltro di un parametro del metodo di ottenimento.

Le varianti ammesse, presenti nel disciplinare in vigore, sono oggetto di alcune precisazioni:

la variante al naturale è invariata;

«ai funghi o con una sola varietà di fungo» invece di «ai funghi»;

«alla boscaiola, questa variante si distingue dalla precedente per la presenza esclusiva di funghi di bosco» invece di solo «alla boscaiola»;

«tartufato (le uniche varietà di tartufo ammesse sono il Tuber melanosporum o il Tuber brumale). È ammessa l’aggiunta di succo di tartufo» invece di «tartufato o al succo di tartufo».

Queste precisazioni mirano a definire le diverse varianti con l’obiettivo di informare meglio il consumatore e di semplificare i controlli. Il riferimento al rispetto della normativa vigente viene inoltre eliminato in quanto implicito.

Per l’IGP «Boudin blanc de Rethel» al naturale vengono definite le caratteristiche chimiche. Non è necessario precisare che queste caratteristiche riguardano l’impasto base delle varianti del prodotto, in quanto la ricetta dell’impasto è la stessa sia per la variante al naturale, sia per le altre varianti. I riferimenti ai criteri del Code des usages de la charcuterie vengono eliminati, perché riportati solo come elementi di confronto. Inoltre, il tenore di protidi in misura percentuale, stabilito come «≤ 11», è sostituito con un tenore «≥ 11». Si tratta della rettifica di un errore redazionale. I protidi costituiscono una famiglia di macronutrienti comprendente gli aminoacidi, i peptidi e le proteine. Un salume è necessariamente costituito da proteine e comporta pertanto un tenore di protidi uguale o superiore all’11 %.

Le caratteristiche microbiologiche vengono eliminate in quanto contenute nella normativa vigente.

La presentazione del prodotto è limitata a quella del prodotto «sfuso» o «preconfezionato in unità di vendita al consumatore». Il riferimento ai circuiti commerciali («nei tradizionali reparti» o «nei reparti self-service») viene rimosso, non essendo un elemento descrittivo della presentazione del «Boudin blanc de Rethel».

5.2.    Sezione «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica»

Viene aggiunto un paragrafo relativo all’identificazione degli operatori che intervengono nelle condizioni di produzione del «Boudin blanc de Rethel»; esso precisa che quest’identificazione deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività interessata.

Vengono inoltre previste dichiarazioni necessarie alla conoscenza, all’esame e al controllo dei prodotti destinati a essere commercializzati come prodotti a indicazione geografica protetta. Nel disciplinare viene inserita una tabella riassuntiva.

Queste disposizioni mirano a precisare la procedura che permette di garantire la tracciabilità dei prodotti.

5.3.    Sezione «Descrizione del metodo di ottenimento»

Materie prime

Il disciplinare in vigore elenca gli ingredienti che rientrano nella produzione del «Boudin blanc de Rethel». Questo elenco è rimasto invariato.

Vengono aggiunte le proporzioni di incorporazione dei vari ingredienti (in peso nell’impasto al momento della lavorazione): «tra il 55 e il 68 %» per la carne suina, «tra il 10 e il 20 %» per le uova intere, «tra il 20 e il 30 %» per il latte e «meno del 5 %» per il condimento. Benché queste proporzioni non fossero descritte in precedenza, sono quelle comunemente utilizzate dagli operatori e che consentono di ottenere un impasto conforme ai criteri organolettici dell’IGP «Boudin blanc de Rethel».

Per ogni tipo di ingrediente vengono precisate la o le forme autorizzate, ovvero:

Per la carne suina: la carne di scrofa è esclusa per via del suo gusto troppo forte. Le diciture «opportunamente rifilata» per la carne e «petto privo di mammella» per il petto sono spostate in un paragrafo relativo alla rifilatura delle carni.

Per le uova intere: la disposizione «uova intere fresche» è sostituita con una disposizione che illustra maggiormente le proprietà delle uova impiegate, ovvero «Le uova sono di gallina e intere (tuorlo e albume), in guscio o sotto forma di ovoprodotti pastorizzati. Sono invece vietate le uova in polvere, congelate o arricchite». Sono quindi ammessi solo gli ovoprodotti pastorizzati e le uova in guscio. Le uova in altre forme non soddisfano le qualità di legante ricercate. L’aggettivo «fresche», riferito alle uova nel disciplinare in vigore, viene eliminato in quanto non aggiunge ulteriori informazioni sulla qualità del prodotto.

Per il latte: si precisa che è esclusivamente vaccino conformemente agli usi e per evitare di dare un gusto al prodotto finito.

Può essere utilizzato intero, parzialmente scremato o scremato, crudo, pastorizzato o sterilizzato. In caso di latte crudo, deve essere portato a ebollizione. Per quanto riguarda il condimento, si precisa che «non nasconde il gusto di carne suina caratteristico del “Boudin blanc de Rethel”, né altera il colore chiaro della pasta».

È ammesso l’utilizzo di aromatizzanti nel latte (durante l’ebollizione) o nell’acqua di cottura.

Viene eliminata la frase «l’aggiunta di prodotti amilacei, di coloranti e di fosfati è formalmente vietata». Il disciplinare stabilisce infatti un elenco positivo di ingredienti.

Dal momento che questo elenco può essere soggetto a interpretazione per alcune famiglie di ingredienti, è stato aggiunto un elenco di ingredienti e di additivi vietati per avere il massimo controllo sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto.

Queste modifiche del disciplinare sono rappresentative degli usi dei produttori del «Boudin blanc de Rethel» in base ai quali è possibile precisare la ricetta. Tali modifiche non mettono in discussione la descrizione del prodotto, né il legame con la sua zona geografica. Al contrario, esse permettono di consolidare la descrizione della ricetta e di semplificare i controlli.

Viene aggiunto un paragrafo che elenca gli altri ingredienti (funghi, tartufi, succo di tartufo) per includere tutte le varianti del «Boudin blanc de Rethel» (funghi, alla boscaiola, tartufato). La proporzione massima di questi altri ingredienti per le diverse varianti è stabilita nella misura del 20 % del peso dell’impasto.

Si aggiunge un paragrafo per precisare che vengono utilizzati «budelli naturali di suino per il formato 60-130 g» e «budelli naturali di montone per i formati cocktail o mini (8-15 g) e barbecue (50-80 g)». Questa distinzione è giustificata dai rispettivi diametri dei vari formati del «Boudin blanc de Rethel».

Produzione

Il disciplinare in vigore elenca le principali fasi della produzione (preparazione della carne, mescolatura, riempimento, cottura e raffreddamento) senza ulteriori precisazioni e riporta uno schema riassuntivo dei vari stadi di produzione.

Lo schema riassuntivo viene eliminato e le fasi sono esplicitate. Si tratta delle fasi seguenti:

—   Rifilatura delle carni

L’operazione di rifilatura consiste nel denervare e rifilare la carne «in modo da evitare la presenza di nervi, gangli, mammelle e ascessi prima della macinatura».

—   Dosaggio degli ingredienti

La scheda di ricetta stabilita dal salumiere determina le proporzioni dei vari ingredienti al fine di rispettare le caratteristiche del prodotto finito. Per ogni produzione l’operatore pesa gli ingredienti.

—   Riutilizzo

Questa pratica, comune nell’ambito della lavorazione dei salumi (prodotti cotti), consiste nel reintrodurre durante la preparazione dell’impasto prodotti provenienti da un’altra fabbricazione e che non sono stati ammessi come IGP esclusivamente per motivi di presentazione (rotture, lacerazioni, calibratura o peso non conformi ecc.). Nel caso della produzione del «Boudin blanc de Rethel», possono essere riutilizzati soltanto prodotti provenienti da una fabbricazione destinata all’IGP. Per evitare che questa pratica incida sulle caratteristiche del prodotto finito e in particolare sulla compattezza della pasta, la percentuale di incorporazione è limitata a un massimo del 10 % del peso dell’impasto al momento della lavorazione. Quest’incorporazione non compromette la composizione dell’impasto in quanto i prodotti riutilizzati rispettano a loro volta la stessa composizione.

Il disciplinare indica quali sono le condizioni da rispettare per il riutilizzo: i prodotti oggetto di questa pratica devono essere tracciati, conservati tra 0 e 4 °C e utilizzati entro un massimo di quattro giorni dalla data di cottura del lotto da cui provengono. Questa pratica viene aggiunta al disciplinare, ma è il riflesso delle prassi degli operatori della filiera. L’aggiunta consiste pertanto nel codificare le prassi in questione.

—   Macinatura - Mescolatura

Viene aggiunto un paragrafo che precisa le condizioni di macinatura e di mescolatura: «La carne fresca di suino viene prima macinata con un cutter o un tritacarne. Non appena la grana dell’impasto è paragonabile a quella del trito di salumeria, le uova, il latte e il condimento vengono man mano incorporati mentre si continua a mescolare. La preparazione viene lavorata con uno strumento tipo “mescolatore” per ottenere un impasto finale omogeneo non emulsionato e con una grana visibile a occhio nudo».

La macinatura è una fase indispensabile per la realizzazione di un salume. Dal momento che il disciplinare in vigore non ne fa menzione, occorre aggiungerla tenendo conto delle specificità e delle pratiche vigenti. La macinatura viene effettuata con un tritacarne o con un cutter; l’impasto non viene quindi emulsionato. Trattandosi di una pasta lavorata con il cutter, gli ingredienti vengono macinati molto finemente. Contrariamente al trito di salumeria, la grana è fine e visibile a occhio nudo.

—   Insaccamento

Questo paragrafo indica che: «L’impasto è insaccato in budelli naturali. L’operatore regola il grado di riempimento per ottenere un budello ben teso».

Viene descritto l’obiettivo dell’operazione di riempimento, che mira a ottenere un budello ben teso ricorrendo alla competenza dell’operatore. Quest’operazione richiede un’assoluta maestria per ottenere un budello ben teso. Se il grado di riempimento è eccessivo, il budello naturale, che è fragile, si rompe. Se invece non è sufficientemente forte, il budello non rimane teso e la pasta non avrà la consistenza desiderata.

—   Cottura

La frase «Cottura a immersione nell’acqua bollente» è sostituita dalla frase «Le salsicce sono cotte a immersione oppure al vapore».

Il riferimento all’acqua bollente, che è assimilata a un’acqua sempre a 100 °C, mal si adatta alla realtà del processo nella misura in cui un’acqua di cottura a temperatura eccessiva provoca la rottura delle salsicce. La cottura consiste invece nel portare la pasta alla temperatura desiderata (72 °C al centro della salsiccia) in modo da conferire a quest’ultima le caratteristiche specifiche e da rispettare l’aspetto dell’IGP «Boudin blanc de Rethel». Una cottura a immersione in un’acqua di temperatura vicina al grado di ebollizione oppure a vapore permette di ottenere una salsiccia conforme alle caratteristiche dell’IGP. Il vapore garantisce a sua volta una cottura omogenea e regolare.

—   Raffreddamento

Il «raffreddamento in cella di raffreddamento o sotto l’acqua corrente potabile ghiacciata» è sostituito con un raffreddamento:

«—

in cella di raffreddamento rapida; o

sotto l’acqua corrente o a immersione;

con la combinazione di questi due metodi.

Il raffreddamento deve permettere di ottenere una temperatura al centro inferiore o uguale a 10 °C in massimo due ore.

In caso di raffreddamento esclusivamente a immersione, prima di essere confezionato, il prodotto deve essere sottoposto ad asciugatura per almeno due ore».

L’aggiunta di queste precisazioni mira a preservare le qualità organolettiche e sanitarie del «Boudin blanc de Rethel» che implicano un raffreddamento rapido, da cui la determinazione del tempo di raffreddamento massimo di due ore.

Considerato il contatto prolungato con l’acqua, prima del confezionamento i prodotti raffreddati a immersione devono essere sottoposti a un’asciugatura di almeno due ore.

Queste modifiche codificano le pratiche abituali dei produttori del «Boudin blanc de Rethel» e garantiscono il mantenimento delle caratteristiche fisiche e organolettiche del prodotto.

5.4.    Rubrica «Etichettatura»

Vengono eliminati gli obblighi previsti dal disciplinare in vigore in materia di etichettatura. Rimangono soltanto le modalità di etichettatura delle diverse varianti di «Boudin blanc de Rethel».

Alcune disposizioni avevano lo scopo, in fase di registrazione, di semplificare i controlli (apposizione del nome e dei recapiti dell’organismo di certificazione, indicazione della possibilità per i consumatori di contattare l’organismo di certificazione in caso di insoddisfazione, approvazione preventiva delle etichette). Esse riguardano inoltre la descrizione del prodotto («a base di carne suina», «senza aggiunta di fecola, amido o mollica di pane») o la zona geografica.

Queste disposizioni non sono giustificate in quanto rientrano nella normativa generale.

5.5.    Sezione «Altro»

Servizio competente dello Stato membro: vengono aggiunti i recapiti dell’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO) in quanto servizio competente dello Stato membro, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il gruppo ormai responsabile dell’IGP e portatore della domanda di modifica è l’associazione «Les Charcuteries du Pays d’Ardennes». Quindi le informazioni relative al gruppo «Ardennes de France», all’origine della domanda di registrazione, sono state eliminate e sostituite con il nome e i recapiti del gruppo «Les Charcuteries du Pays d’Ardennes».

Zona geografica: la zona geografica è rimasta invariata. L’elenco dei cantoni è sostituito con quello dei comuni corrispondenti. Viene introdotto l’elenco delle operazioni effettuate obbligatoriamente nella zona geografica: ricezione delle materie prime e trasformazione. Si tratta di modifiche formali.

Legame causale: questo capitolo è stato strutturato in tre parti per definire meglio le specificità della zona geografica, le specificità del prodotto e il legame causale. Si tratta di modifiche testuali che non comportano cambiamenti sostanziali.

Strutture di controllo: i recapiti relativi all’organismo di controllo sono sostituiti con quelli dell’autorità di controllo competente. Con questa modifica si intende evitare di modificare il disciplinare in caso di variazione dell’organismo di controllo.

Requisiti nazionali: vengono aggiunti al disciplinare nei requisiti nazionali i principali punti di controllo e il relativo metodo di valutazione.

DOCUMENTO UNICO

«BOUDIN BLANC DE RETHEL»

N. UE: PGI-FR-02295 — 24.2.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Boudin blanc de Rethel»

2.   Stato membro o Paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Boudin blanc de Rethel» si presenta sotto forma di porzioni cilindriche di peso compreso tra 60 e 130 grammi e con un diametro di 30-36 mm. In queste dimensioni è insaccato in budelli di suino.

Può presentarsi anche nei formati «cocktail» e «barbecue» con un diametro compreso tra 20 e 26 mm. In tal caso è insaccato in budelli di montone sia nei formati «cocktail o mini» (peso compreso tra 8 e 15 grammi), sia nei formati «barbecue» (peso compreso tra 50 e 80 grammi).

Esternamente ha un colore chiaro, quasi bianco, e omogeneo. La tensione del budello garantisce una buona tenuta e una presentazione complessivamente liscia. Il budello naturale può talvolta presentare leggere imperfezioni, come venature rossastre (colorazione persistente dopo la macellazione) oppure piccoli filamenti, chiamati «barbes», dovuti ai residui di omento (retina di maiale).

Il «Boudin blanc de Rethel» presenta una pasta morbida e succosa abbastanza compatta e un gusto caratteristico di carne, accompagnato da un leggero tocco pepato e speziato. La granulosità della pasta è percettibile in bocca.

Il «Boudin blanc de Rethel» è disponibile nelle varianti al naturale, ai funghi o con una sola varietà di fungo, alla boscaiola (questa dicitura implica la presenza esclusiva di funghi di bosco) oppure tartufato (le uniche varietà di tartufo ammesse sono il Tuber melanosporum o il Tuber brumale). È ammessa l’aggiunta di succo di tartufo.

I criteri chimici da rispettare nel prodotto al naturale sono:

—   Lipidi: < 30 %

—   Umidità del prodotto sgrassato e deamidato: ≤ 81 %

—   Amido: ≤ 0,4 %

—   Collagene: ≤ 2 %

—   Protidi: ≥ 11 %

Il «Boudin blanc de Rethel» è venduto sfuso o preconfezionato in unità di vendita al consumatore.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il «Boudin blanc de Rethel» è prodotto con carne fresca di suino, lardo di suino, latte vaccino e uova intere.

La carne suina proviene dalle seguenti parti anatomiche: coscia senza garretto, spalla senza garretto, petto e lardo. La carne di scrofa è esclusa, così come è vietato l’utilizzo di ritagli di sezionamento. La carne viene denervata e rifilata in modo da evitare la presenza di nervi, gangli, mammelle e ascessi prima della macinatura. La carne rappresenta tra il 55 e il 68 % del peso dell’impasto lavorato.

Le uova sono di gallina e intere (tuorlo e albume), in guscio o sotto forma di ovoprodotti pastorizzati. Sono invece vietate le uova in polvere, congelate o arricchite. Le uova rappresentano tra il 10 e il 20 % del peso dell’impasto lavorato.

Il latte vaccino può essere intero, parzialmente o totalmente scremato per tenere sotto controllo il tenore di lipidi del prodotto finito. Può essere pastorizzato, sterilizzato o crudo (a condizione che venga portato a ebollizione prima di essere utilizzato nell’impasto). È vietato l’uso di latte ricostituito. Il latte rappresenta tra il 20 e il 30 % del peso dell’impasto lavorato.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi effettuate nella zona geografica vanno dalla ricezione delle materie prime al raffreddamento della salsiccia.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Quando il «Boudin blanc de Rethel» reca la dicitura «tartufato» o «al tartufo», «ai funghi» oppure una dicitura che precisa la varietà di fungo utilizzata quando è usata una sola varietà, ovvero «alla boscaiola», questa dicitura figura nello stesso campo visivo ed è scritta a caratteri di dimensioni pari o superiori alla metà di quelle della denominazione «Boudin blanc de Rethel» ma inferiori a quelle della denominazione «Boudin blanc de Rethel».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è costituita dai seguenti cantoni:

Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Novion-Porcien, Juniville, Asfeld e Rethel.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La zona geografica è costituita dalla circoscrizione amministrativa (arrondissement) di Rethel, comune che dà il nome al «Boudin blanc de Rethel» e in cui si sono sviluppate la ricetta e la competenza ad essa associata. La toponomastica testimonia un passato caratterizzato da una forte attività di produzione e trasformazione di carne suina. La zona geografica comprende infatti tre importanti comuni (Château-Porcien, Novion-Porcien e Chaumont-Porcien) che recano nella loro denominazione l’aggettivo «porcien», antico pagus porcensis gallo-romano con il significato di «pays de porc» («terra di suini»).

L’origine del «Boudin blanc de Rethel» risale al XVII secolo. All’epoca un ufficiale dell’esercito del re venne a cercare rifugio a Rethel dopo essersi battuto a duello contrariamente agli ordini del cardinale RICHELIEU. Quest’ufficiale, chiamato Chamarande, aprì allora una salumeria in una piccola bottega del borgo di Liesse, all’epoca un quartiere di Rethel.

Fu uno dei suoi nipoti (deceduto nel 1848) a mettere a punto la ricetta del «boudin blanc» alla metà del XIX secolo. Cinque dei suoi figli divennero a loro volta salumieri e si insediarono in vari quartieri della città di Rethel tramandando le competenze di famiglia. Nel 1901 nell’annuario di Rethel e del suo arrondissement si contavano otto salumieri, di cui quattro con il cognome Chamarande.

Il «Boudin blanc de Rethel» è tuttora preparato nel rispetto dell’antica ricetta. I salumieri incarnano infatti una competenza tramandata loro dai genitori o appresa da altri salumieri.

Grazie ai progressi della tecnica, le condizioni di fabbricazione sono molto cambiate dal XVII secolo ad oggi; per preparare il prodotto vengono ora utilizzate apparecchiature moderne tipo «tritacarne-mescolatori».

Specificità del prodotto

Fin dalla creazione il «Boudin blanc de Rethel» si è conquistato una solida reputazione, soprattutto grazie alle sue proprietà sensoriali.

Il rispetto della ricetta ancestrale conferisce al «Boudin blanc de Rethel» proprietà organolettiche tipiche e delicate.

Esternamente ha un colore chiaro, quasi bianco, e omogeneo. Si distingue dagli altri prodotti della sua categoria per un gusto molto caratteristico di carne suina, accompagnato da un leggero tocco pepato e speziato. In bocca presenta una pasta morbida, succosa e abbastanza compatta e libera una media quantità di grasso.

Il «Boudin blanc de Rethel» è disponibile anche ai funghi o tartufato. L’impasto è lo stesso, gli ingredienti aggiuntivi per queste varianti sono incorporati a fine preparazione.

Legame causale

Il legame del «Boudin blanc de Rethel» con la zona geografica si basa sulla sua qualità determinata e sulla sua reputazione.

Originario di una regione di allevamento suino, come testimonia la toponomastica dei comuni, il «Boudin blanc de Rethel» deve le sue caratteristiche soprattutto al rispetto della ricetta originale, all’utilizzo esclusivo di carne suina fresca, di uova intere e latte e all’assenza di prodotti amilacei, di coloranti e fosfati. La produzione fa leva sulla competenza dei salumieri della zona geografica per ottenere un prodotto la cui consistenza e il cui gusto sono apprezzati e riconosciuti.

Finalizzata alla metà del XVIII secolo, la ricetta del «Boudin blanc de Rethel» è stata ben presto ampiamente utilizzata dai salumieri del territorio di Rethel.

I salumieri locali hanno saputo conservare questa particolare competenza e adattarla alle tecniche che si sono evolute nel tempo, pur mantenendo sotto controllo il processo di fabbricazione. È la maestria nel processo di macinatura e di insaccamento nei budelli naturali a conferire al «Boudin blanc de Rethel» la sua caratteristica consistenza.

Per ottenere un «Boudin blanc de Rethel» simile a quello della ricetta originaria, i salumieri provvedono a utilizzare materie prime con significative caratteristiche di qualità, soprattutto per la carne suina (utilizzando petto, spalla o coscia; la carne non deve essere stata congelata), il latte (non ricostituito) e le uova intere (divieto di usare uova in polvere e congelate).

I soli leganti proteici (uova e carne fresca) sono sufficienti per ottenere una consistenza compatta e morbida senza aggiungere fecola, amido o mollica di pane nella fabbricazione del «Boudin blanc de Rethel». Le proteine dell’albume sono albumine che coagulano a bassa temperatura (tra +60 e +65 °C) e che formano un gel che imprigiona nelle sue maglie i componenti del prodotto nel quale viene incorporato. È d’altronde a questa proprietà che il «Boudin blanc de Rethel» deve il suo colore chiaro. Questa coagulazione consente inoltre di ottenere un ripieno consistente.

Il prodotto si è conquistato negli anni un’autentica reputazione, come dimostrano la partecipazione a saloni e mostre (Salone internazionale dell’agricoltura di Parigi, «Les Ardennes à Paris», «Lille, couleur Ardennes» nel 2009 ecc.) e la pubblicazione, nel 2006, di un libro ad esso dedicato: Le Boudin Blanc, une spécialité de Rethel (Sandra Rota, Les Éditions du Coq à l’Ane).

La reputazione e l’immagine del «Boudin blanc de Rethel» si sono sviluppate grazie all’accesso a reti di distribuzione sempre più ampie: prima a livello regionale, negli anni 1990, e poi su tutto il territorio francese.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPBBRModif2016-Propre-QCOMUE-20171011.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.