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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 94/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 094/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/2 |
Impugnazione proposta il 21 settembre 2017 dalla Windfinder R&L Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 luglio 2017, causa T-395/16, Windfinder R&L Co. KG / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-553/17 P)
(2018/C 094/02)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Windfinder R&L Co. KG (rappresentante: B. Schneider, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 24 gennaio 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) ha rigettato l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/2 |
Impugnazione proposta il 25 settembre 2017 dalla Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017, T-432/16, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-570/17 P)
(2018/C 094/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione), con ordinanza del 16 gennaio 2017, ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/3 |
Impugnazione proposta il 21 novembre 2017 da VM Vermögens-Management GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017, causa T-374/15, VM Vermögens-Management / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-653/17 P)
(2018/C 094/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VM Vermögens-Management (rappresentanti: T. Dolde e P. Homann, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 settembre 2017, causa T-374/15; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo dedotto viene contestata una violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea (1), in combinato disposto con il diritto ad essere sentiti in giudizio ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il diritto alla proprietà privata di cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La motivazione a ciò fatta valere consisterebbe nel fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le ripercussioni della variazione della classificazione delle prestazioni di servizi dei marchi dell’Unione europea, Vermögensmanufaktur, conseguente ad una dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, e la decisione contestata avrebbe quindi dichiarato nullo tale marchio anche per le prestazioni di servizi aggiunte ad esso, senza che ne fosse stata in tal misura valutata la possibilità di registrazione per i relativi marchi dell’Unione. Il Tribunale non avrebbe quindi dovuto dichiarare irricevibili le domande presentate dal ricorrente al fine di ottenere la riforma della decisione impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso viene contestata una violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto il Tribunale avrebbe sommariamente dichiarato inammissibili le domande presentate dal ricorrente e dirette alla riforma della decisione impugnata, senza pronunciarsi in merito alle ripercussioni spiegate sulla modifica della classificazione dei servizi dei marchi dell’Unione europea Vermögensmanufaktur, conseguente ad una dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento sul marchio dell’Unione europea.
Con il terzo motivo di ricorso viene contestata la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in quanto le osservazioni svolte dal Tribunale sul carattere descrittivo sono basate su valutazioni inesatte relative all’accezione dell’indicazione Vermögensmanufaktur nel settore commerciale rilevante e tra il marchio dell’Unione e i servizi considerati descrittivi non sussisterebbe alcun nesso sufficientemente concreto e diretto, atto a consentire di ritenere descrittivo il marchio dell’Unione.
Con il quarto motivo di ricorso viene contestata la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio dell’Unione europea, poiché il Tribunale avrebbe motivato la carenza di capacità distintiva del marchio dell’Unione europea soltanto con la circostanza che il termine Vermögensmanufaktur verrebbe inteso dal settore commerciale rilevante come espressione elogiativa e informazione promozionale, senza esporre il motivo per cui il marchio dell’Unione non è in grado di svolgere una funzione di indicazione d’origine distintiva.
Con il quinto motivo di ricorso viene contestata una violazione dell’articolo 75, secondo comma, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, poiché il Tribunale avrebbe respinto la violazione del diritto ad essere sentiti in giudizio con la sola motivazione che i documenti tardivamente presentati dall’EUIPO nel procedimento non sarebbero stati considerati in sede di valutazione da parte della commissione di ricorso e la decisione contestata non sarebbe sorretta da essi, sebbene emerga univocamente dagli atti che la commissione di ricorso si è conformata letteralmente e pedissequamente nella sua decisione a tali mezzi di prova e non è stata offerta in nessun momento occasione al ricorrente di presentare le proprie osservazioni in merito ad essi.
Con il sesto motivo di ricorso viene contestata una violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto la decisione contestata sarebbe stata corroborata da mezzi di prova che in primo grado sarebbero risultati tardivi dinanzi all’EUIPO, in modo che la commissione di ricorso avrebbe dovuto del pari considerarli tardivi. Il Tribunale sarebbe quindi pervenuto nella sentenza impugnata all’inesatta conclusione che tali mezzi di prova non sarebbero stati presi in considerazione dalla commissione di ricorso e che essi non sarebbero risultati decisivi ai fini della decisione contestata.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/4 |
Impugnazione proposta il 22 novembre 2017 dalla Bayerischen Motoren Werke AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/Commissione
(Causa C-654/17 P)
(2018/C 094/05)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (rappresentanti: M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Freistaat Sachsen
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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1. |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quinta Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-671/14, |
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2. |
annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno l’importo di EUR 28 257 273, corrispondente alla quota dell’aiuto di EUR 45 257 273 richiesta eccedente l’importo di EUR 17 milioni; se e nei limiti in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea dovesse ritenere di non essere in grado di deliberare in maniera definitiva a tal riguardo chiede, in subordine, il rinvio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; |
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3. |
in subordine, annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella parte in cui essa vieta la concessione di qualsivoglia aiuto esente da notifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria, nella versione del 6 agosto 2008, per il progetto di investimento della ricorrente e dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno, nel misura in cui questo eccede l’importo di 17 milioni, |
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4. |
condannare la convenuta alle spese, ai sensi degli articoli 138, paragrafo 2, 184, paragrafi 1 e 2 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
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1. |
Primo motivo di impugnazione: violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. La sentenza viola l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, ove il Tribunale, sulla base di una valutazione giuridica corretta della decisione impugnata, sarebbe dovuto giungere alla conclusione secondo cui la mancanza di un esame separato, per determinare se e in che misura la concessione dell’aiuto abbia un effetto distorsivo della concorrenza, costituisce una violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La sentenza impugnata non terrebbe conto del fatto che la convenuta non poteva limitare il suo esame al semplice rilevamento dei costi aggiuntivi del progetto nel luogo svantaggiato valutati ex ante e «presumere» la distorsione della concorrenza per ogni aiuto eccedente — prescindendo completamente dall’effettiva posizione sul mercato della ricorrente. |
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2. |
Secondo motivo di impugnazione: violazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, RGEC 2008, e del divieto di discriminazione. La sentenza viola l’articolo 288 TFUE e gli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), ove il Tribunale, sulla base di una valutazione giuridica corretta, non avrebbe potuto procedere, con decisione, ad una nuova attribuzione alla convenuta della competenza quanto all’esame degli aiuti né alla dichiarazione di incompatibilità, dal momento che tali aiuti — entro i limiti della soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, RGEC 2008 -, erano già stati dichiarati sostanzialmente compatibili con il mercato interno, in base al diritto derivato dell’Unione di rango superiore. La conseguenza della sentenza impugnata è, inoltre, che attraverso il divieto di ottenere un aiuto eccedente l’importo di EUR 17 milioni, entro i limiti della soglia del RGEC 2008, la ricorrente è oggetto di discriminazione rispetto ai suoi concorrenti. Infatti, ogni concorrente — ivi compreso un concorrente che si trovi in posizione dominante — in una situazione analoga e per un investimento di un importo comparabile — avrebbe potuto ottenere un aiuto in forza della InvZulG (legge tedesca sugli incentivi agli investimenti) per un importo pari alla soglia. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Causa C-677/17)
(2018/C 094/06)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: M. Çoban
Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/80 (1), in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come l’articolo 4a della legge TW [Toeslagenwet (legge dei Paesi Bassi sulle prestazioni integrative)], in forza della quale una prestazione integrativa già concessa viene soppressa se il beneficiario si trasferisce in Turchia, anche nel caso in cui detto beneficiario abbia lasciato il territorio dello Stato membro di propria iniziativa. Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, al momento della sua partenza, il suddetto beneficiario non abbia più un diritto di soggiorno in forza del diritto di associazione, ma sia titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata. Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, in base alla normativa nazionale, entro un anno dal momento in cui ha lasciato il territorio nazionale il beneficiario abbia la possibilità di rientrarvi per poter ottenere nuovamente la prestazione, e che detta possibilità esista inoltre fintantoché egli è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
(1) Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep Antwerpen (Belgio) il 4 dicembre 2017 — Vlaamse Gewest, rappresentata dal governo fiammingo nella persona del Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie e Vlaamse Gewest, rappresentata dal governo fiammingo nella persona del Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts
(Causa C-679/17)
(2018/C 094/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Vlaamse Gewest (Regione delle Fiandre, Belgio), rappresentata dal governo fiammingo nella persona del Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie (Ministro fiammingo del Bilancio, delle Finanze e dell’Energia, Belgio) e Vlaamse Gewest (Regione delle Fiandre), rappresentata dal governo fiammingo nella persona del Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (Ministro fiammingo dell’Ambiente, della Natura e dell’Agricoltura, Belgio)
Resistente: Johannes Huijbrechts
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una situazione in cui un erede acquisisce in via successoria una superficie forestale situata all’estero, gestita con modalità sostenibili, e che non è esentata dai diritti di successione in forza dell’articolo 55quater Vl.W.Succ. [Vlaams wetboek der successierechten, codice fiammingo dei diritti di successione] (attualmente articolo 2.7.6.0.3 Vl.C.Fisc.[Vlaamse Codex Fiscaliteit, codice tributario fiammingo]), mentre un erede che acquisisce in via successoria una superficie forestale situata nel paese, che viene gestita in modo sostenibile, viene per contro esentato dai diritti di successione ai sensi dell’articolo 55quater Vl.W.Succ. (attualmente articolo 2.7.6.0.3 Vl.C.Fisc.), configuri una violazione della libera circolazione dei capitali, sancita all’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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2) |
Se l’interesse della superficie forestale fiamminga, ai sensi dell’articolo 55quater Vl.W.Succ. (attualmente articolo 2.7.6.0.3 Vl.C.Fisc.), configuri un motivo imperativo di interesse generale che giustifica un regime ai sensi del quale l’applicazione dell’esenzione dai diritti di successione viene limitata alle superfici forestali situate nelle Fiandre e gestite con modalità sostenibili. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/7 |
Impugnazione proposta il 7 dicembre 2017 da Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 settembre 2017, causa T-138/15, Aanbestedingskalender BV e altri / Commissione europea
(Causa C-687/17 P)
(2018/C 094/08)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV (rappresentanti: C. T. Dekker, L. Fiorilli, advocaten)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalle ricorrenti nella causa T-138/15 e, di conseguenza: |
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— |
annullare la decisione controversa, in tutto o in parte, e/o |
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— |
in subordine, annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti nella causa T-138/15 e rimettere la causa al Tribunale affinché esso giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli; |
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— |
condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non ha valutato correttamente i fatti rilevanti e non ha fornito un’adeguata e coerente motivazione nel considerare e dichiarare che il motivo unico della ricorrente deve essere respinto e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza in quanto la Commissione ha correttamente concluso che le attività svolte da TenderNed non avevano carattere economico e la misura controversa nel caso di specie non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Le ricorrenti asseriscono che il carattere economico o non economico delle attività di TenderNed, segnatamente il suo modulo di domanda, non può essere ritenuto un aspetto di una sola attività e che il modulo di domanda di TenderNed dovrebbe essere considerato come avente carattere economico e separabile dalle prerogative dei pubblici poteri. Le ricorrenti asseriscono che il Tribunale non si è conformato alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al test che consente di stabilire se un’attività ha carattere economico o non economico.
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) l’8 dicembre 2017 — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia» / Land Niedersachsen
(Causa C-689/17)
(2018/C 094/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrente: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»
Resistente: Land Niedersachsen
Questione pregiudiziale
Se i residui dovuti ad avaria sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico a bordo di una nave costituiscano «rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) l’11 dicembre 2017 — Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-692/17)
(2018/C 094/10)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questione pregiudiziale
Se la cessione, effettuata a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo IVA ad un terzo, della posizione processuale di cui è titolare nel contesto di un’azione esecutiva per il recupero di un credito riconosciuto giudizialmente, risultante dall’inadempimento di un contratto di mediazione immobiliare, maggiorato di IVA, al tasso in vigore alla data di effettuazione del pagamento, e di interessi moratori maturati e maturandi fino al pagamento integrale, rientra nella nozione di «concessione», «negoziazione» o «gestione di crediti» ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva IVA (1)
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 18 dicembre 2017 — «Achema» AB, «Orlen Lietuva» AB, «Lifosa» AB / Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
(Causa C-706/17)
(2018/C 094/11)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrenti:«Achema» AB, «Orlen Lietuva» AB, «Lifosa» AB
Convenuta: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
Questioni pregiudiziali
Se il regime normativo in materia di prestazione di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica (in prosieguo: i «SIP») e relativo finanziamento (compensazione) (in prosieguo: il «regime SIP») — stabilito dalla Legge lituana sull’energia elettrica, dalla Legge lituana sull’energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili, dalla Legge lituana sull’integrazione della rete elettrica nel sistema di reti elettriche europee, dalla Legge lituana di attuazione della Legge di modifica e integrazione degli articoli 2, 11, 13, 14, 16, 20 e 21 della Legge sull’energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili, e dai provvedimenti giuridici di attuazione delle suddette normative, compresa la Procedura per la prestazione di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, approvata con delibera n. 916 del Governo della Repubblica di Lituania del 18 luglio 2012, la Procedura per l’amministrazione dei fondi per i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, approvata con delibera n. 1157 del Governo della Repubblica di Lituania del 19 settembre 2012, e così via — in vigore nel 2014, o parte di tale regime normativo, debba essere considerato un aiuto di Stato (un regime di aiuto di Stato) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare:
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se, in circostanze come quelle del caso di specie, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i fondi SIP debbano, o non debbano, essere considerati come risorse statali; |
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— |
se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la fattispecie in cui si impone ai gestori di rete (imprese) l’obbligo di acquistare energia elettrica da produttori di energia elettrica ad un prezzo fisso (tariffa) e/o di bilanciare l’energia elettrica, e in cui le perdite subite dai gestori di rete in ragione di tale obbligo sono compensate con fondi attribuibili alle risorse statali, non debba essere considerata come configurante un aiuto concesso ai produttori di energia elettrica mediante risorse statali; |
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se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debbano, o non debbano essere considerate come selettive e/o idonee a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri le seguenti misure di sostegno: il sostegno concesso a un’impresa che realizzi un progetto di importanza strategica, quale il «NordBalt»; il sostegno concesso alle imprese alle quali viene affidato il compito di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica per un dato periodo; il sostegno per la compensazione delle perdite che riflettono le condizioni di mercato effettivamente sostenute da soggetti, come i produttori di impianti solari fotovoltaici in questione, a causa del rifiuto dello Stato di adempiere gli impegni assunti (a causa di modifiche della regolamentazione nazionale); il sostegno concesso alle imprese (gestori di rete) con l’obiettivo di compensare le perdite effettivamente subite nell’adempimento dell’obbligo di acquistare energia elettrica ad un prezzo fisso da produttori di energia elettrica che forniscono SIP e di bilanciamento dell’energia elettrica; |
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se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, il regime SIP in questione (o parte di esso) debba, o non debba, essere considerato conforme ai criteri stabiliti ai punti da 88 a 93 della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C 280/00); |
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se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debba, o non debba, ritenersi che il regime SIP (o parte di esso) falsi o minacci di falsare la concorrenza. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Svilengrad (Bulgaria) il 19 dicembre 2017 — Procedimento penale a carico di Daniela Pinzaru e Robert-Andrei Cirstinoiu
(Causa C-707/17)
(2018/C 094/12)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Svilengrad
Imputati nel procedimento principale
Daniela Pinzaru e Robert-Andrei Cirstinoiu
Questioni pregiudiziali
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1.1 |
Se l’articolo 65, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni normative nazionali che per la violazione dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento prevedono sanzioni corrispondenti, per tipo e severità, a quelle previste all’articolo 251 del Nakazatelen kodeks (codice penale) (NK) della Repubblica di Bulgaria, — il quale, al paragrafo 1, prevede, l’applicazione, in alternativa, di una pena privativa della libertà fino a sei anni, senza necessaria sospensione condizionale della pena anche in caso di violazione commessa per la prima volta, o di una sanzione pecuniaria di importo pari al doppio del valore dell’oggetto del reato, e, al paragrafo 2, quale misura applicata cumulativamente all’una o all’altra sanzione, prevede la confisca a favore dello Stato dell’intera somma di denaro non dichiarata, senza che sia richiesta la verifica della sua origine e destinazione — trattandosi di una combinazione di sanzioni che, in violazione del principio di proporzionalità della pena rispetto al reato, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»], vanno oltre quanto necessario al raggiungimento degli scopi del regolamento e rappresentano una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali. |
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1.2 |
Se le summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione, ossia l’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, gli articoli 3 e 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, nonché l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, debbano essere interpretate nel senso che ostano a disposizioni normative nazionali, in particolare all’articolo 251, paragrafo 2, NK, che per la violazione dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 del regolamento n. 1889/2005, oltre alle previste sanzioni penali, stabiliscono la confisca a favore dello Stato dell’intera somma di denaro non dichiarata, a prescindere dalla sua origine e destinazione. |
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1.3 |
Se l‘articolo 17, paragrafo 1, della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione nazionale di cui all‘articolo 251, paragrafo 2, NK, quale misura di confisca, che sanziona il mero inadempimento dell’obbligo di dichiarazione, non riflette un corretto equilibrio tra interesse pubblico ed esigenza di tutela del diritto di proprietà sancito all’articolo 17 della Carta. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Asenovgrad (Bulgaria) il 19 dicembre 2017 — EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova
(Causa C-708/17)
(2018/C 094/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Asenovgrad
Parti
Ricorrente: EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD
Resistente: Nikolina Stefanova Dimitrova
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 13[, paragrafo] 2, della direttiva 2006/32/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, osti alla possibilità per l’impresa fornitrice del teleriscaldamento ad un edificio in regime di condominio di pretendere il corrispettivo per l’energia termica complessivamente consumata, fornita dall’impianto servito dal teleriscaldamento, ripartendolo in proporzione al volume riscaldabile delle singole abitazioni di proprietà risultanti dalla pianta, senza considerare, a tal riguardo, il quantitativo di energia termica effettivamente fornito ad ogni singola «abitazione di proprietà». |
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2) |
Se sia compatibile con l’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE (2) una norma nazionale in base alla quale i consumatori, proprietari di abitazioni in edifici in regime di condominio, siano obbligati a versare ad un’impresa di teleriscaldamento un corrispettivo per l’energia termica di cui non abbiano in realtà usufruito, benché fornita dall’impianto dell’edificio servito dal teleriscaldamento, avendo detti consumatori-condomini cessato di utilizzare l’energia termica fornita dall’impresa fornitrice del teleriscaldamento, avendo essi rimosso i radiatori nelle proprie abitazioni ovvero avendo gli addetti dell’impresa medesima, su loro richiesta, impedito tecnicamente al radiatore di erogare calore. |
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3) |
Se una norma nazionale di tal genere realizzi una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(1) Direttiva 2006/32/CE Del Parlamento europea e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU 2006, L 114, pag. 64).
(2) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2011, L 304, pag. 64).
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 27 dicembre 2017 — Toplofikatsia Sofia EAD / Mitko Simeonov Dimitrov
(Causa C-725/17)
(2018/C 094/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti
Ricorrente: Toplofikatsia Sofia EAD
Convenuto: Mitko Simeonov Dimitrov
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva (1), che esclude dal proprio ambito di applicazione le norme del diritto contrattuale tradizionale in materia di conclusione di contratti, escluda tuttavia da detto ambito anche la disciplina di questa forma estremamente atipica, prevista per legge, di costituzione di rapporti contrattuali. |
|
2) |
Qualora la direttiva, nel caso di specie, non escluda una propria disciplina, se si tratti di un contratto ai sensi dell’articolo 5 della direttiva o di altro. Nel caso in cui si tratti di un contratto o nel caso in cui non si tratti di un contratto: se la direttiva sia applicabile nel caso di specie. |
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3) |
Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva questo tipo di contratti di fatto indipendentemente dalla data della loro costituzione o se la direttiva si applichi solo ad appartamenti di nuovo acquisto o — più restrittivamente — solo agli appartamenti di nuova costruzione (ossia impianti di utenti che chiedono l’allaccio alla rete di teleriscaldamento). |
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4) |
Qualora la direttiva sia applicabile: se la normativa nazionale sia contraria all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con il paragrafo 2, che prevedono il diritto o la possibilità, in linea di principio, di risolvere il rapporto contrattuale. |
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5) |
Qualora sia richiesta la conclusione di un contratto: se sia prescritta a questo riguardo una forma e quale contenuto debbano avere le informazioni che devono essere messe a disposizione del consumatore (in questo caso: al singolo proprietario dell’appartamento e non al condominio). Se la mancanza di informazioni tempestive e accessibili si ripercuota sulla costituzione del rapporto giuridico. |
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6) |
Se sia necessaria una richiesta esplicita, e quindi una volontà formalmente espressa da parte del consumatore affinché diventi parte di un siffatto rapporto giuridico. |
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7) |
Ove sia stato concluso un contratto, formalmente o meno, se il riscaldamento delle parti comuni dell’edificio (in particolare del vano scala) rientri nell’oggetto del contratto e se il consumatore abbia richiesto il servizio relativamente a questa parte del servizio ove, a tale riguardo, non esista un’esplicita richiesta da parte sua o addirittura dell’intero condominio (ad esempio quando i radiatori sono stati rimossi, circostanza che si dovrà presupporre nella stragrande maggioranza dei casi — i periti non citano infatti i radiatori nelle parti comuni dell’edificio). |
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8) |
Se, affinché il proprietario possa essere qualificato come consumatore che ha richiesto il riscaldamento delle parti comuni dell’edificio rilevi (o faccia differenza) il fatto che nell’appartamento di cui è proprietario abbia posto fine alla fornitura di riscaldamento. |
(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2011, L 304, pag. 64).
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12.3.2018 |
IT |
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C 94/12 |
Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 da Oleksandr Viktorovych Klymenko avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2017, causa T-245/15, Klymenko/Consiglio
(Causa C-11/18 P)
(2018/C 094/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2017 nella causa T-245/15.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere le seguenti conclusioni, presentate nel procedimento dinanzi al Tribunale, vale a dire:
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— |
annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015 (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015 (2); |
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— |
annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016 (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016 (4); |
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— |
annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017 (5) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017 (6), |
nella parte in cui tali misure riguardano il ricorrente, e condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione e della domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce 3 motivi.
Primo motivo: egli fa valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Consiglio dell’Unione europea avesse individuato le ragioni specifiche e concrete che giustificavano l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti e che esso ha erroneamente descritto l’Ufficio del procuratore generale ucraino come una «alta autorità giurisdizionale».
Secondo motivo: egli sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il criterio di inserimento contenuto negli atti controversi corrispondesse agli obiettivi della PESC.
Terzo motivo: egli sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la misura restrittiva non costituiva una violazione del diritto di proprietà.
(1) Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25)
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1)
(3) Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76)
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1)
(5) Decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34)
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1)
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12.3.2018 |
IT |
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C 94/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) l’11 gennaio 2018 — Textilis Ltd, Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag
(Causa C-21/18)
(2018/C 094/16)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea hovrätt
Parti
Ricorrenti: Textilis Ltd, Ozgur Keskin
Resistente: Svenskt Tenn Aktiebolag
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 4 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, n. 2424 (1), recante modifica del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, sul marchio comunitario, ecc., debba essere interpretato nel senso che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), nella sua recente formulazione, sia applicabile al giudizio di invalidità di un giudice (ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui marchi) operato successivamente all’entrata in vigore della modifica, vale a dire il 23 marzo 2016, anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto una declaratoria di invalidità, sia stato proposta anteriormente a tale data e riguardi quindi un marchio registrato precedentemente la data medesima. |
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2) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del Regolamento sui marchi, nel testo applicabile nella specie, debba essere interpretato nel senso che la sua sfera d’applicazione includa un segno consistente nella rappresentazione bidimensionale di un prodotto bidimensionale, ad esempio stoffa decorata con il segno di cui trattasi. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), in base a quali principi debba essere interpretata la locuzione «i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del Regolamento sui marchi, in una fattispecie in cui la registrazione contempli un’ampia schiera di classi di beni e i segni possano essere apposti ai beni in diversi modi. Se la valutazione debba essere effettuata alla stregua di diversi criteri obiettivi e generali, ad esempio, in base al fondamento della valutazione da cui muovere, relativa alle modalità in cui il marchio si presenta e può essere apposto ai vari prodotti, vale a dire senza tenere conto del modo in cui il suo titolare possa averlo de facto apposto o possa intendere apporre il segno medesimo. |
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12.3.2018 |
IT |
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C 94/14 |
Ricorso proposto il 18 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica
(Causa C-36/18)
(2018/C 094/17)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, M Morales Puerta e G. von Rintelen)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell’articolo 15 della medesima direttiva. |
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— |
Infliggere alla Repubblica ellenica una penalità pari a EUR 31 416 al giorno a partire dalla data della pronuncia della sentenza della Corte. |
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— |
condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
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— |
In conformità all’articolo 15 della direttiva, gli Stati membri dovevano recepire la direttiva attinente al quadro per la pianificazione dello spazio marittimo nel loro diritto interno entro il 18 settembre 2016 e informarne la Commissione. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta né alla lettera di diffida né al parere motivato inviato alla Repubblica ellenica e, pertanto, chiede che venga dichiarato l’inadempimento per mancato recepimento di una direttiva vincolante ai sensi dell’articolo 258 TFUE. |
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— |
Al fine di istituire una procedura con la quale le autorità di ciascuno Stato membro possano valutare e organizzare le attività umane nelle zone marittime di propria competenza per il raggiungimento degli obiettivi ecologici, economici e sociali, la Commissione, in linea con la sua comunicazione pubblicata in merito all’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3 TFUE (2), chiede al contempo che venga imposta una penalità giornaliera di EUR 31 416, tenendo conto in particolare della gravità dell’inadempimento (vale a dire tendendo conto degli obiettivi della direttiva concernenti la politica comune della pesca, i trasporti marittimi, la conservazione e protezione dell’ambiente e l’energia, ma anche dell’impatto sugli operatori interessati). |
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12.3.2018 |
IT |
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C 94/15 |
Ricorso presentato il 30 gennaio 2018 — Repubblica italiana / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-59/18)
(2018/C 094/18)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, S. Fiorentino e C. Colelli, avvocati dello Stato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Voglia la Corte di giustizia dell’Unione europea:
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— |
annullare la decisione adottata a margine della riunione del 20 novembre 2017 — 14559/17, del Consiglio dell’Unione europea in formazione «affari generali», pubblicata attraverso comunicato stampa che ne contiene il resoconto [Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)], nella parte in cui si è stabilito che la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali fosse collocata ad Amsterdam e, per conseguenza, stabilire l’assegnazione della sede alla città di Milano. |
Motivi e principali argomenti
Il Governo italiano ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la decisione, adottata a margine della riunione del 20 novembre 2017 — 14559/17, del Consiglio dell’Unione europea in formazione «affari generali», pubblicata attraverso comunicato stampa che ne contiene il resoconto [Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)], nella parte in cui si è stabilito che la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali fosse collocata ad Amsterdam. A sostegno del ricorso, il Governo italiano ha proposto un unico motivo di ricorso, di sviamento di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, indotto dalla non corrispondenza della situazione di fatto della sede di Amsterdam alle informazioni fornite in sede di offerta.
Tribunale
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12.3.2018 |
IT |
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C 94/16 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 — BSCA / Commissione
(Causa T-818/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Aiuti concessi dal Belgio in favore di BSCA - Decisione con cui si dichiarano gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Atto giuridicamente vincolante - Termine di prescrizione - Natura economica dell’ILS - Percentuale di uso economico delle apparecchiature - Dati numerici errati - Domanda di adeguamento - Determinazione dei valori attualizzati - Obbligo di motivazione - Distorsioni della concorrenza - Legittimo affidamento»))
(2018/C 094/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Brussels South Charleroi Airport (BSCA) (Charleroi, Belgio) (rappresentanti: P. Frühling, S. Golinvaux, H. Tacheny e J. Delarue, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë, R. Sauer e B. Stromsky, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Société Wallonne des Aéroports SA (Sowaer) (rappresentanti: A. Lepièce e H. Baeyens, avvocati)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Brussels Airport Company SA (rappresentanti: T. Janssens, F. Hoseinian e T. Oeyen, avvocati) e Brussels Airlines SA/NV (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, J. Blockx, D. Vallindas e D. Dauchez, successivamente J. Derenne e D. Vallindas, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli articoli da 3 a 6 della decisione C(2014) 6849 final della Commissione, del 1o ottobre 2014, concernente le misure SA. 14093 (C76/2002) eseguite dal Belgio a favore di BSCA e Ryanair..
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal Brussels South Charleroi Airport (BSCA). |
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3) |
La Société wallonne des aéroports SA (Sowaer), la Brussels Airport Company SA e la Brussels Airlines SA/NV sopporteranno le proprie spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/17 |
Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2018 — Gyarmathy / FRA
(Causa T-196/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Avviso di posto vacante - Rigetto di una candidatura - Svolgimento della procedura di selezione - Snaturamento degli elementi di prova - Obbligo di motivazione - Regola della corrispondenza tra il ricorso e il reclamo - Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica»))
(2018/C 094/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Ungheria) (Rappresentante: A. Cech, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (Rappresentanti: C. Manolopoulos, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 5 marzo 2015, Gyarmathy/FRA (F-97/13, EU:F:2015:7), diretto all’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Valéria Anna Gyarmathy è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
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C 94/17 |
Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2018 — Novartis / EUIPO — SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico)
(Causa T-44/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un cerotto transdermico - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 094/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente M.R. Douglas, successivamente A. Nordemann-Schiffel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Germania) (rappresentanti: R. Dissmann, J. Bogatz e C. Lindenthal, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2015 (procedimento R 2342/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la SK Chemicals e la Novartis.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Novartis AG è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/18 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 — Italia / Commissione
(Causa T-91/16) (1)
([«FSE - Programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 per la Regione Sicilia - Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso - Metodo di calcolo per estrapolazione - Proporzionalità - Articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 - Obbligo di motivazione»])
(2018/C 094/22)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas e F. Tomat, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 9413 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo sociale europeo per il Programma operativo Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo n. 1 in Italia (CCI 1999IT 161PO011).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/18 |
Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2018 — Arctic Cat / EUIPO — Slazengers (Raffigurazione di un felino che salta verso destra)
(Causa T-113/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo raffigurante un felino che salta verso destra - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore raffigurante un felino che salta verso sinistra - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 094/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Slazengers Ltd (Burnham, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2016 (procedimento R 2953/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Slazengers e la Arctic Cat.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Arctic Cat, Inc. è condannata a sopportare, oltre alla proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/19 |
Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2018 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commissione
(Causa T-172/16) (1)
((«Aiuti di Stato - Agevolazioni fiscali e contributive dovute dalle imprese ubicate nelle aree colpite dalle calamità naturali verificatesi in Italia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Ricorso di annullamento - Beneficiario potenziale titolare di un diritto quesito - Incidenza diretta e individuale - Ricevibilità - Parità di trattamento - Legittimo affidamento»))
(2018/C 094/24)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni Srl (Catania, Italia) (rappresentante: E. Castorina, avvocato)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: P. Stancanelli e V. Bottka, agenti)
Oggetto
In via principale, una domanda volta all’«interpretazione adeguatrice» della decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) e SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) (GU 2016, L 43, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento di tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni Srl è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/20 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 — Brunner / EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)
(Causa T-367/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore HOLY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 094/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gerd Brunner (Moosthenning, Germania) (rappresentanti: N. Maenz e D. Oerter, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2016 (procedimento R 2943/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la CBM ed il sig. Brunner.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Gerd Brunner è condannato alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/20 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 — Galocha / Impresa comune Fusion for Energy
(Causa T-561/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Procedura di selezione dell’impresa comune Fusion for Energy - Elenchi di riserva - Irregolarità della procedura di selezione - Atti successivi rivolti a terzi - Interesse dei terzi - Interesse del servizio»))
(2018/C 094/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Yosu Galocha (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Asmaryan Degtyareva e R-B. Dan, avvocati)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (rappresentanti: R. Hanak, G. Poszler e S. Bernal Blanco, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, segnatamente, all’annullamento della decisione del comitato di selezione, comunicata con messaggio di posta elettronica del capo unità delle risorse umane dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, del 4 giugno 2015, di non includere il nome del ricorrente negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, all’annullamento dei citati elenchi di riserva e all’annullamento delle decisioni di assumere taluni candidati idonei inclusi in tali elenchi
Dispositivo
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1) |
La decisione del comitato di selezione, comunicata mediante messaggio di posta elettronica del capo dell’unità delle risorse umane dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, del 4 giugno 2015, di non includere il nome del sig. Yosu Galocha negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 è annullata. |
|
2) |
Gli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sono annullati. |
|
3) |
Le decisioni dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione di assumere alcuni candidati idonei inclusi negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sono annullate. |
|
4) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
5) |
L’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento sommario. |
(1) GU C 328 del 5.10.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-117/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
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12.3.2018 |
IT |
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C 94/21 |
Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2018 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / ECHA
(Causa T-625/16) (1)
((«REACH - Tariffa dovuto per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle PMI - Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Decisione che applica un onere amministrativo - Cessazione della produzione di una sostanza - Criteri per il calcolo dell’importo dell’onere amministrativo - Raccomandazione 2003/361/CE - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento»))
(2018/C 094/27)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, J.-P Trnka e M. Heikkilä, successivamente J.-P Trnka e M. Heikkilä, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione SME(2016) 2851 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, che accerta che la ricorrente non soddisfaceva le condizioni per beneficiare della riduzione di tariffa prevista per le medie imprese e che le impone un onere amministrativo, in secondo luogo, delle fatture n. 10058238 e n. 10058239 emesse dall’ECHA e allegate alla decisione SME(2016) 2851 e, in terzo luogo, della decisione MB/43/2014 del consiglio di amministrazione dell’ECHA, del 4 giugno 2015, che modifica la decisione MB/D/29/2010, come modificata dalla decisione MB/21/2012, concernente la classificazione dei servizi per i quali vengono riscossi oneri.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/22 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)
(Causa T-765/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EL TOFIO El sabor de CANARIAS - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 094/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL (Puerto del Rosario, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carillo e J. García Murillo, agenti)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2016 (procedimento R 1404/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo EL TOFIO El sabor de CANARIAS come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 luglio 2016 (procedimento R 1404/2015-5) è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’EUIPO sosterrà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL. |
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12.3.2018 |
IT |
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C 94/22 |
Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2018 — Jean Patou Worldwide / EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)
(Causa T-808/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HISPANITAS JOY IS A CHOICE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore JOY - Uso effettivo del marchio anteriore - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 094/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Jean Patou Worldwide Ltd. (Watford, Regno Unito) (rappresentante: S. Baran, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl A. Folliard-Monguiral e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Emboga, SA (Petrel, Spagna)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2016 (procedimento R 235/2016-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jean Patou Worldwide e la Emboga.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Jean Patou Worldwide Ltd è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/23 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)
(Causa T-866/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo billiger-mietwagen.de - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 094/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: SilverTours GmbH (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: P. Neuwald, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 novembre 2016 (procedimento R 206/2016-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo billiger-mietwagen.de come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La SilverTours GmbH è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/24 |
Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2018 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)
(Causa T-35/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo iGrill - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 094/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e A. Jauch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 novembre 2016 (procedimento R 538/2016-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo iGrill.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Weber-Stephen Products LLC è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/24 |
Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2018 — Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)
(Causa T-69/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Fack Ju Göhte - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume - Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 094/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Constantin Film Produktion GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: E. Saarmann e P. Baronikians, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2016 (procedimento R 2205/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Fack Ju Göhte quale marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Constantin Film Produktion GmbH è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/25 |
Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2018 — Pebagua/Commissione
(Causa T-715/16) (1)
([«Ricorso di annullamento - Ambiente - Protezione contro le specie esotiche invasive - Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive - Regolamento (UE) n. 1143/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 - Adozione di un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale - Inclusione della specie Procambarus clarkii - Assenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità manifesta»])
(2018/C 094/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Spagna) (rappresentante: A. Uceda Sosa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes ed E. Sanfrutos Cano, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 189, pag. 4).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) è condannata alle spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/26 |
Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe / ECHA
(Causa T-762/16) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso dell’ECHA - Domanda relativa ai documenti e all’identità di un iniziale richiedente l’accesso alle informazioni di un dichiarante di sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Diniego parziale di accesso - Revoca della decisione di diniego di accesso - Non luogo a statuire»))
(2018/C 094/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo) e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Scheidmann e M. Kottmann, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, C. Buchanan e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, C. Buchanan e M. Broere, agenti, assistiti da G. Gilmore, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ATD/52/2016 dell’ECHA del 26 settembre 2016, notificata alle ricorrenti il 28 settembre 2016, con la quale è stato concesso un accesso parziale ai documenti richiesti relativi a una domanda di accesso ai documenti presentata anteriormente presso l’ECHA.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento dell’Agenzia europea per i medicinali (l’EMA). |
|
3) |
L’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ArchelorMittal Belval & Differdange SA e dalla ThyssenKrupp Steel Europe AG. |
|
4) |
L’EMA sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/26 |
Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2018 — Cristalfarma / EUIPO — Novartis (ILLUMINA)
(Causa T-157/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ILLUMINA - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»))
(2018/C 094/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cristalfarma Srl (Milano, Italia) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. King e D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Novartis AG (Basilea, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2017 (procedimento R 1187/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Novartis e la Cristalfarma.
Dispositivo
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1) |
La domanda di sospensione formulata dalla Cristalfarma Srl è respinta. |
|
2) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cristalfarma Srl. |
|
4) |
La Novartis AG sopporterà le proprie spese. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/27 |
Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2018 — W&O medical esthetics / EUIPO — Fidia farmaceutici (HYALSTYLE)
(Causa T-178/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo HYALSTYLE - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Domanda di audizione di testimoni - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»])
(2018/C 094/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: W&O medical esthetics GmbH (Oberursel, Germania) (rappresentante: A. Finkentey, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 gennaio 2017 (procedimento R 872/2016-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la W&O medical esthetics e la Fidia farmaceutici.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La W&O medical esthetics GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Fidia farmaceutici SpA. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 gennaio 2018 — Strabag Belgium / Parlamento
(Causa T-784/17 R)
((«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Domanda di provvedimenti provvisori - Periodo sospensivo - Offerta anormalmente bassa - Fumus boni juris - Urgenza - Bilanciamento degli interessi»))
(2018/C 094/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, avvocati)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: Z. Nagy e B. Simon, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento del 24 novembre 2017 di respingere l’offerta della ricorrente e di aggiudicare a cinque offerenti l’appalto relativo a un contratto quadro per lavori d’impresa generale per gli edifici del Parlamento a Bruxelles (Belgio) (gara d’appalto 06/D 20/2017/M036) e, dall’altro, a ingiungere al Parlamento di produrre vari documenti.
Dispositivo
|
1) |
È sospesa l’esecuzione della decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2017 di respingere l’offerta della Strabag Belgium e di aggiudicare a cinque offerenti l’appalto relativo a un contratto quadro per lavori d’impresa generale per gli edifici del Parlamento a Bruxelles (Belgio)(gara d’appalto 06/D 20/2017/M036). |
|
2) |
La domanda è respinta quanto al resto. |
|
3) |
L’ordinanza del 6 dicembre 2017, Strabag Belgium/Parlamento (T-784/17 R), è revocata. |
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4) |
Le spese sono riservate. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/28 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2017 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)
(Causa T-820/17)
(2018/C 094/38)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alimentos Friorizados, SA (Barberá del Vallés, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Alfrisa» — Domanda di registrazione n. 14 899 223
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 settembre 2017 nel procedimento R 956/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare le decisioni dell’EUIPO che respingono l’opposizione e il ricorso presentato dalla ricorrente per quanto riguarda il marchio comunitario n. 14899 223 «Alfrisa» per prodotti e servizi delle classi 29 e 35; |
|
— |
condannare alle spese la richiedente il marchio controverso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 85 del RMUE e alla regola 94 del RMC. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
|
12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/29 |
Ricorso proposto l’11 gennaio 2018 — easyJet Airline/Commissione
(Causa T-8/18)
(2018/C 094/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Regno Unito) (rappresentanti: P. Willis, solicitor, e E. Bourtzalas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare in toto la decisione (EU) 2017/1861 (1) della Commissione e, in ogni caso, nella misura in cui riguarda il presunto aiuto di Stato illegittimo concesso alla ricorrente; e |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui gli operatori aeroportuali hanno agito come meri intermediari della regione Sardegna, e che, pertanto, il finanziamento dagli stessi fornito alla ricorrente implicava risorse statali ed era imputabile allo Stato. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui il finanziamento fornito alla ricorrente dagli operatori aeroportuali ha conferito un indebito vantaggio alla ricorrente e, in particolare, con riguardo alla conclusione secondo cui la Commissione ha applicato erroneamente il principio dell'operatore in un'economia di mercato. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui il finanziamento delle compagnie aeree interessate falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui il presunto aiuto concesso dalla Commissione alla ricorrente non poteva essere approvato come compatibile con il mercato interno alla luce delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto in quanto la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento, dato che la ricorrente nutriva un legittimo affidamento nel fatto che i suoi accordi con gli operatori aeroportuali non costituissero aiuti di Stato. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda: a) sia la conclusione secondo cui gli operatori aeroportuali hanno agito come meri intermediari della regione Sardegna e pertanto il finanziamento che essi hanno fornito alla ricorrente implicava risorse statali ed era imputabile allo Stato; e b) sia l’applicazione del principio dell'operatore in un'economia di mercato al fine di dimostrare che la ricorrente ha ottenuto un indebito vantaggio. |
(1) Decisione (UE) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (GU 2017, L 268, pag. 1).
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/30 |
Ricorso proposto il 15 gennaio 2018 — Crédit mutuel Arkéa/EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
(Causa T-13/18)
(2018/C 094/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Francia) (rappresentanti: A. Casalonga, F. Codevelle e C. Bercial Arias, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Confédération nationale du Crédit mutuel (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Crédit Mutuel» — Marchio dell’Unione europea n. 9 943 135
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’08/11/2017 nel procedimento R 1724/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha statuito che il marchio dell’Unione europea n. 9 943 135 «Crédit Mutuel» aveva acquisito un carattere distintivo mediante l’uso per alcuni prodotti delle classi 9, 35 e 36; |
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— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha riconosciuto il carattere distintivo del marchio dell’Unione europea n. 9 943 135 «Crédit Mutuel» per alcuni prodotti delle classi 9, 16, 36, 38, 42 e 45; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) e 3 del regolamento n. 207/2009. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/31 |
Ricorso proposto il 17 gennaio 2018 — Lillelam/EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)
(Causa T-18/18)
(2018/C 094/41)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lillelam A/S (Oslo, Norvegia) (rappresentante: N. Köster, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nick Pfaff (Ammanford, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «LITTLE LAMB» — Marchio dell’Unione europea n. 8 121 675
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 07/11/2017 nel procedimento R 536/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
dichiarare decaduto il marchio dell’Unione europea n. 8 121 675 «LITTLE LAMB» almeno quanto ad «Abbigliamento» ed «Accessori per abbigliamento»; |
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— |
condannare l’EUIPO a sostenere le spese del procedimento. |
Motivo invocato
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— |
Violazione degli articoli 58, paragrafo 1, lettera a) e 18, paragrafo 1 del regolamento n. 2017/1001. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/31 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Nova Brands/EUIPO — Natamil (Natamil)
(Causa T-23/18)
(2018/C 094/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nova Brands SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natamil GmbH (Monaco di Baviera, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «natamil» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 235 069
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25/10/2017 nel procedimento R 1910/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 296 TFUE attinente all’obbligo di motivazione. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/32 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2018 — adidas International Trading e a./Commissione
(Causa T-24/18)
(2018/C 094/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: adidas International Trading BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Gabor Footwear GmbH (Rosenheim, Germania), Gabor Shoes AG (Rosenheim), HR Online GmbH (Osnabrück, Germania), Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Paesi Bassi), Timberland Europe BV (Almelo, Paesi Bassi), Wolverine Europe BV (Amsterdam), Wolverine Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 285, pag. 14); e |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non aveva la competenza giuridica per adottare il regolamento controverso. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la riapertura del procedimento già concluso sulle calzature e l’imposizione retroattiva del dazio antidumping già prescritto da parte del regolamento controverso:
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’imposizione retroattiva del dazio antidumping ai fornitori delle ricorrenti, impedendo il rimborso delle ricorrenti, viola il divieto di discriminazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha erroneamente fatto uso dei propri poteri nella valutazione dell’economia di mercato e delle richieste di trattamento riservato dei fornitori delle ricorrenti per imporre un dazio antidumping retroattivo e ha violato il divieto di discriminazione. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha neanche rispettato l’obbligo contenuto nell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, nonché l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 296 TFUE. |
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/33 |
Ricorso proposto il 22 gennaio 2018 — Marriot Worldwide/EUIPO — AC Milan (AC MILAN)
(Causa T-28/18)
(2018/C 094/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Marriot Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Stati Uniti) (rappresentante: A. Reid, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AC Milan SpA (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «AC MILAN» –Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 182 615
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16/11/2017 nel procedimento R 356/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea per i servizi contestati; e |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese sopportate dalla ricorrente per il presente ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/34 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2018 — Yado contro EUIPO — Dvectis CZ (Cuscino per sedili)
(Causa T-30/18)
(2018/C 094/45)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Yado s.r.o. (Handlová, Slovacchia) (rappresentata da: D. Futej, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dvectis CZ s.r.o. (Brno, Repubblica ceca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno controverso: ricorrente
Disegno controverso interessato: disegno dell’Unione europea n. 2 371 591-0001
Decisione impugnata: decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/11/2017 nel procedimento R 1017/2017-3.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata sull’inammissibilità del ricorso; |
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— |
ordinare al convenuto di trattare il ricorso e di decidere su di esso; |
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— |
condannare il convenuto al pagamento delle spese della presente istanza sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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— |
errore di diritto ai sensi dell’articolo 57 del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo. 65 del regolamento n. 2245/2002; |
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— |
violazione del diritto fondamentale della ricorrente di essere ascoltata; |
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— |
violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002. |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/35 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Comune di Milano/Consiglio
(Causa T-46/18)
(2018/C 094/46)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Comune di Milano (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone e M. Condinanzi, avvocati)
Convenuta: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare ai sensi dell’art. 263 TFUE della decisione del Consiglio assunta a margine della 3579a riunione del Consiglio in formazione Affari Generali del 20 novembre 2017 e concernente la selezione della nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali («EMA»), pubblicata attraverso Comunicato Stampa che ne contiene il resoconto (Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), il Comunicato Stampa medesimo, Presse 65, provisional version nella parte in cui è stabilito che la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali fosse collocata ad Amsterdam; |
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— |
condannare il Consiglio al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sullo sviamento di potere.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione della decisione del Consiglio del 1o novembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno, nonché delle regole procedurali del 31 ottobre 2017.
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/36 |
Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2018 — PC / EASO
(Causa T-610/16) (1)
(2018/C 094/47)
Lingua processuale: il finlandese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/36 |
Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2018 — Iame / EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)
(Causa T-642/16) (1)
(2018/C 094/48)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/36 |
Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2018 — PC / EASO
(Causa T-181/17) (1)
(2018/C 094/49)
Lingua processuale: il finlandese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/36 |
Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2018 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki / Commissione
(Causa T-281/17) (1)
(2018/C 094/50)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.