ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
28 febbraio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 75/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8775 — Shell/Impello) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 75/02

Tassi di cambio dell'euro

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 75/03

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8810 — Ardian/DRT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

2018/C 75/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8728 — Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 75/05

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

6


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8775 — Shell/Impello)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 75/01)

Il 15 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8775. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 febbraio 2018

(2018/C 75/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2301

JPY

yen giapponesi

131,77

DKK

corone danesi

7,4460

GBP

sterline inglesi

0,88400

SEK

corone svedesi

10,0800

CHF

franchi svizzeri

1,1539

ISK

corone islandesi

123,90

NOK

corone norvegesi

9,6290

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,398

HUF

fiorini ungheresi

313,97

PLN

zloty polacchi

4,1670

RON

leu rumeni

4,6575

TRY

lire turche

4,6629

AUD

dollari australiani

1,5698

CAD

dollari canadesi

1,5647

HKD

dollari di Hong Kong

9,6272

NZD

dollari neozelandesi

1,6918

SGD

dollari di Singapore

1,6235

KRW

won sudcoreani

1 318,51

ZAR

rand sudafricani

14,3380

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7665

HRK

kuna croata

7,4452

IDR

rupia indonesiana

16 818,89

MYR

ringgit malese

4,8072

PHP

peso filippino

64,286

RUB

rublo russo

68,7975

THB

baht thailandese

38,613

BRL

real brasiliano

3,9831

MXN

peso messicano

23,0305

INR

rupia indiana

79,8030


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/3


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8810 — Ardian/DRT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 75/03)

1.

In data 21 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Ardian France, SA («Ardian», Francia),

Dérivés Résiniques et Terpéniques, SA («DRT», Francia).

Ardian acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di DRT. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Ardian: investimenti in private equity attraverso le imprese del portafoglio in diversi settori economici in Europa, America settentrionale e Asia;

—   DRT: produzione di derivati della resina di pino.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8810 — Ardian/DRT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8728 — Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 75/04)

1.

In data 21 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Diamond Transmission Corporation Limited («DTC», Regno Unito), controllata da Mitsubishi Corporation («MC», Giappone),

InfraRed Capital Partners Limited («IRCP», Regno Unito), controllata da InfraRed Capital Partners (Management) LLP (Regno Unito),

Diamond Transmission Partners BBE (Holding) Limited («Target», Regno Unito), attualmente sotto il controllo esclusivo di DTC.

DTC e IRCP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme del Target.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   DTC: holding che integra le attività di investimento di MC nel settore della trasmissione di energia elettrica;

—   IRCP: impresa di gestione di investimenti infrastrutturali che fornisce consulenza finanziaria e gestisce investimenti per conto di fondi di investimento;

—   Target: proprietaria del sistema di trasmissione offshore per il parco eolico offshore Burbo Bank Extension, che opera nella trasmissione di energia elettrica dal parco alla rete nazionale onshore per la trasmissione di energia elettrica del Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8728 — Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/6


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 75/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«MARRONE DI SERINO»/«CASTAGNA DI SERINO»

n. UE: PGI-IT--02147 – 24.6.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» designa i frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, provenienti dalla specie «Castanea Sativa Miller» o «Castagna europea», varietà «Montemarano» detta anche «Santimango» o «Santomango» o «Marrone di Avellino» o «Marrone avellinese» e varietà «Verdola» o «Verdole» autoctone dell’areale di produzione, di cui al successivo punto 4. Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» IGP è un frutto con raggiatura stellare medio-grande, ha una pezzatura medio-grossa e raramente presenta settature. La forma è generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica. L’apice, da acuto ad aperto, ha una pelosità mediamente estesa; il pericarpo, per lo più sottile e poco elastico, è di color marrone lucido con striature scure, uniformi e filiformi, e presenta la faccia interna ricoperta di peli, poco lunghi, di colore bianco sporco. L’ilo è medio-grande con scarsa peluria residua e con una linea di contorno generalmente regolare. La torcia è mediamente lunga e formata da 6-8 stili generalmente disuguali. L’episperma, mediamente aderente al seme, è sottile, di colore marrone rossiccio, con nervature più scure ed evidenti. Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino», all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

a)

«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» allo stato fresco:

forma del frutto: generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica;

pericarpo: di colore marrone lucido, con striature distanziate scure e ben marcate;

episperma: mediamente aderente al seme, sottile, di colore marrone rossiccio;

seme: bianco latteo, con solcature piuttosto superficiali, cavità intercotiledonare appena accennata, la polpa è soda e croccante, il sapore mediamente è dolce;

torcia: di limitata lunghezza;

presenza di frutti bacati, deformati o raggrinziti: massimo 10 %;

calibratura massima: 85 frutti per kg.

b)

«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» pelato:

forma del frutto pelato: generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica;

assenza totale della torcia e del pericarpo;

assenza di corpi estranei nei contenitori del pelato;

presenza massima di episperma: 2 %;

frutti bruciati in tracce: massimo 5 %;

presenza di frutti bacati: massimo 3 %;

calibratura massima: 200 marroni o castagne per kg.

c)

«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» essiccato in guscio:

umidità nei frutti interi: non superiore al 15 %;

resa in secco con guscio: non superiore al 60 % del peso fresco;

calibratura massima: 250 frutti per kg;

il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe ecc.).

d)

«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» essiccato sgusciato intero:

umidità nei frutti interi: non superiore al 15 %;

resa prodotto essiccato sgusciato: non superiore al 45 % del peso fresco;

calibratura massima: 300 frutti per kg;

il prodotto deve essere sano, di colore bianco paglierino, con non più del 5 % di difetti (tracce di bacatura, deformazioni ecc.) ed immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe ecc.).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione (coltivazione, cernita, calibratura, sgusciatura, pelatura e essiccazione) devono avere luogo nella zona delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le confezioni, nelle varie tipologie, variano da un peso minimo di Kg. 0,1 ad uno massimo di Kg. 25. In tutti i casi le confezioni dovranno essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le etichette apposte sulle confezioni, dovranno riportare a caratteri di stampa chiari e leggibili, le indicazioni:

la pezzatura,

il logo della IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino»,

il simbolo grafico europeo.

Il logo della IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» sono i seguenti:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» comprende il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino ricadenti nella Provincia di Avellino e i Comuni di Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi e Calvanico ricadenti nella Provincia di Salerno.

5.   Legame con la zona geografica

La reputazione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è legata alla sua commercializzazione a livello nazionale e internazionale. Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è apprezzato e richiesto per il suo utilizzo nella confetteria e nella pasticceria. Le prime testimonianze documentali della sua reputazione oltre i confini regionali sono fornite dalla Guida gastronomica –Touring Club Italiano, dove si cita il «Marrone di Serino» per la sua polpa squisita, assai richiesto per la fabbricazione dei marrons glacés, esportato molto in America (pag. 376 — Guida gastronomica –Touring club Italiano, I Edizione, 1931). La denominazione rientra nell’elenco dei prodotti catalogati nel documento del 1952 dal titolo Chestnuts- fruit trade catalogs, attestandone quindi la sua commercializzazione in America.

La pubblicazione «Economia Irpinia» – Rassegna periodica a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino (pag. 9, anno XXVI, n. 3 -1988) è citato il «Marrone di Serino» come frutto utilizzato delle industrie confettiere italiane e molto richiesto dalle industrie straniere, soprattutto francesi per la produzione di marron glacé.

Nello studio «Indagini e osservazioni sulle migliori varietà italiane di castagno», il «Marrone di Serino» è citato per la caratteristica della sua polpa molto adatta alla canditura (pag. 55, Supplemento a «La ricerca scientifica», Anno 25-1955, Centro studi sul Castagno).

Nella pubblicazione La coltivazione del castagno a cura di Raffaele Bassi (pag. 18, «I libri di vita in campagna», Ed. Informatore agrario, 1990), il Marrone di Serino è citato tra i marroni più ricercati tra quelli dell’avellinese.

Nella pubblicazione Il castagno in Campania—- Problematiche e Prospettive della Filiera — si evidenzia come la produzione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» sia caratterizzata da castagne di pezzatura generalmente maggiore rispetto alle altre coltivate nella provincia avellinese e questo determina una specializzazione della produzione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» verso la trasformazione (pag. 97, Gennaro Cristinzio e Antonino, Testa Ed. Società Editrice Imago Media, marzo 2006).

Infine, anche nell’ambito culinario, nell’areale di produzione, sia a livello familiare che per attività di ristorazione, è antico l’utilizzo del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» nelle diverse tipologie. I frutti freschi vengono utilizzati prevalentemente per ottenere castagne e marroni bolliti, caldarroste e per la preparazione di marmellate. I frutti pelati sono utilizzati prevalentemente per le castagne e marroni lessi, il castagnaccio e le crostate. I marroni e le castagne essiccate, in guscio o senza guscio, vengono consumate prevalentemente sotto forma di «marroni del prete» ricetta tipica dell’areale di produzione. La versatilità di utilizzo del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» nelle sue diverse tipologie si riscontra nella esplicita citazione della denominazione nei menù di ristoranti, non solo dell’areale di produzione ma anche oltre i confini provinciali, dove viene citato come ingrediente in dolci - «crostata di Marroni di Serino», «crostata con crema di Marroni di Serino e cioccolato», «tronchetto al cioccolato con Marrone di Serino», in zuppe – «zuppa di marroni di Serino», oppure ancora come frutto «caldarroste di Marrone di Serino».

Rinomata è la «Sagra della Castagna di Serino» che si svolge nella frazione di Rivottoli di Serino, giunta nel 2017 alla 42a edizione.

Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è legato anche a proverbi e credenze antiche, che segnano l’utilizzo e l’evoluzione del marrone e della castagna durante l’annata agraria con riferimenti ad eventi religiosi e civili. Ad esempio, a Serino si è consolidato un antico detto, tramandato da generazioni immemori: «a Sant’Antonio ‘o cardillo, a Salvatore ‘o fruttillo» (spiegazione: se nel periodo della festività di Sant’Antonio - che avviene in data 13 giugno nella frazione Rivottoli di Serino - è visibile ad occhio nudo il riccio e per la festività del SS. Salvatore - che avviene a Serino in data 6 agosto - si riscontra la presenza del frutto, si prospetta una buona annata). Ciò riguarda quindi la fase che va dall’allegagione e la formazione del riccio fino alla formazione dei marroni o delle castagne.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.