ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 75/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8775 — Shell/Impello) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 75/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 75/03 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8810 — Ardian/DRT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 75/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8728 — Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2018/C 75/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
28.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8775 — Shell/Impello)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 75/01)
Il 15 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8775. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
28.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
27 febbraio 2018
(2018/C 75/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2301 |
JPY |
yen giapponesi |
131,77 |
DKK |
corone danesi |
7,4460 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88400 |
SEK |
corone svedesi |
10,0800 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1539 |
ISK |
corone islandesi |
123,90 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6290 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,398 |
HUF |
fiorini ungheresi |
313,97 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1670 |
RON |
leu rumeni |
4,6575 |
TRY |
lire turche |
4,6629 |
AUD |
dollari australiani |
1,5698 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5647 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6272 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6918 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6235 |
KRW |
won sudcoreani |
1 318,51 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,3380 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7665 |
HRK |
kuna croata |
7,4452 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 818,89 |
MYR |
ringgit malese |
4,8072 |
PHP |
peso filippino |
64,286 |
RUB |
rublo russo |
68,7975 |
THB |
baht thailandese |
38,613 |
BRL |
real brasiliano |
3,9831 |
MXN |
peso messicano |
23,0305 |
INR |
rupia indiana |
79,8030 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
28.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/3 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8810 — Ardian/DRT)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 75/03)
1. |
In data 21 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Ardian acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di DRT. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Ardian: investimenti in private equity attraverso le imprese del portafoglio in diversi settori economici in Europa, America settentrionale e Asia; — DRT: produzione di derivati della resina di pino. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8810 — Ardian/DRT Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
28.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8728 — Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 75/04)
1. |
In data 21 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
DTC e IRCP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme del Target. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — DTC: holding che integra le attività di investimento di MC nel settore della trasmissione di energia elettrica; — IRCP: impresa di gestione di investimenti infrastrutturali che fornisce consulenza finanziaria e gestisce investimenti per conto di fondi di investimento; — Target: proprietaria del sistema di trasmissione offshore per il parco eolico offshore Burbo Bank Extension, che opera nella trasmissione di energia elettrica dal parco alla rete nazionale onshore per la trasmissione di energia elettrica del Regno Unito. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8728 — Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
28.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/6 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2018/C 75/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
DOCUMENTO UNICO
«MARRONE DI SERINO»/«CASTAGNA DI SERINO»
n. UE: PGI-IT--02147 – 24.6.2016
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione (denominazioni)
«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» designa i frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, provenienti dalla specie «Castanea Sativa Miller» o «Castagna europea», varietà «Montemarano» detta anche «Santimango» o «Santomango» o «Marrone di Avellino» o «Marrone avellinese» e varietà «Verdola» o «Verdole» autoctone dell’areale di produzione, di cui al successivo punto 4. Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» IGP è un frutto con raggiatura stellare medio-grande, ha una pezzatura medio-grossa e raramente presenta settature. La forma è generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica. L’apice, da acuto ad aperto, ha una pelosità mediamente estesa; il pericarpo, per lo più sottile e poco elastico, è di color marrone lucido con striature scure, uniformi e filiformi, e presenta la faccia interna ricoperta di peli, poco lunghi, di colore bianco sporco. L’ilo è medio-grande con scarsa peluria residua e con una linea di contorno generalmente regolare. La torcia è mediamente lunga e formata da 6-8 stili generalmente disuguali. L’episperma, mediamente aderente al seme, è sottile, di colore marrone rossiccio, con nervature più scure ed evidenti. Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino», all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) |
«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» allo stato fresco:
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b) |
«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» pelato:
|
c) |
«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» essiccato in guscio:
il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe ecc.). |
d) |
«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» essiccato sgusciato intero:
il prodotto deve essere sano, di colore bianco paglierino, con non più del 5 % di difetti (tracce di bacatura, deformazioni ecc.) ed immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe ecc.). |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione (coltivazione, cernita, calibratura, sgusciatura, pelatura e essiccazione) devono avere luogo nella zona delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le confezioni, nelle varie tipologie, variano da un peso minimo di Kg. 0,1 ad uno massimo di Kg. 25. In tutti i casi le confezioni dovranno essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le etichette apposte sulle confezioni, dovranno riportare a caratteri di stampa chiari e leggibili, le indicazioni:
— |
la pezzatura, |
— |
il logo della IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino», |
— |
il simbolo grafico europeo. |
Il logo della IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» sono i seguenti:
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» comprende il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino ricadenti nella Provincia di Avellino e i Comuni di Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi e Calvanico ricadenti nella Provincia di Salerno.
5. Legame con la zona geografica
La reputazione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è legata alla sua commercializzazione a livello nazionale e internazionale. Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è apprezzato e richiesto per il suo utilizzo nella confetteria e nella pasticceria. Le prime testimonianze documentali della sua reputazione oltre i confini regionali sono fornite dalla Guida gastronomica –Touring Club Italiano, dove si cita il «Marrone di Serino» per la sua polpa squisita, assai richiesto per la fabbricazione dei marrons glacés, esportato molto in America (pag. 376 — Guida gastronomica –Touring club Italiano, I Edizione, 1931). La denominazione rientra nell’elenco dei prodotti catalogati nel documento del 1952 dal titolo Chestnuts- fruit trade catalogs, attestandone quindi la sua commercializzazione in America.
La pubblicazione «Economia Irpinia» – Rassegna periodica a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino (pag. 9, anno XXVI, n. 3 -1988) è citato il «Marrone di Serino» come frutto utilizzato delle industrie confettiere italiane e molto richiesto dalle industrie straniere, soprattutto francesi per la produzione di marron glacé.
Nello studio «Indagini e osservazioni sulle migliori varietà italiane di castagno», il «Marrone di Serino» è citato per la caratteristica della sua polpa molto adatta alla canditura (pag. 55, Supplemento a «La ricerca scientifica», Anno 25-1955, Centro studi sul Castagno).
Nella pubblicazione La coltivazione del castagno a cura di Raffaele Bassi (pag. 18, «I libri di vita in campagna», Ed. Informatore agrario, 1990), il Marrone di Serino è citato tra i marroni più ricercati tra quelli dell’avellinese.
Nella pubblicazione Il castagno in Campania—- Problematiche e Prospettive della Filiera — si evidenzia come la produzione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» sia caratterizzata da castagne di pezzatura generalmente maggiore rispetto alle altre coltivate nella provincia avellinese e questo determina una specializzazione della produzione del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» verso la trasformazione (pag. 97, Gennaro Cristinzio e Antonino, Testa Ed. Società Editrice Imago Media, marzo 2006).
Infine, anche nell’ambito culinario, nell’areale di produzione, sia a livello familiare che per attività di ristorazione, è antico l’utilizzo del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» nelle diverse tipologie. I frutti freschi vengono utilizzati prevalentemente per ottenere castagne e marroni bolliti, caldarroste e per la preparazione di marmellate. I frutti pelati sono utilizzati prevalentemente per le castagne e marroni lessi, il castagnaccio e le crostate. I marroni e le castagne essiccate, in guscio o senza guscio, vengono consumate prevalentemente sotto forma di «marroni del prete» ricetta tipica dell’areale di produzione. La versatilità di utilizzo del «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» nelle sue diverse tipologie si riscontra nella esplicita citazione della denominazione nei menù di ristoranti, non solo dell’areale di produzione ma anche oltre i confini provinciali, dove viene citato come ingrediente in dolci - «crostata di Marroni di Serino», «crostata con crema di Marroni di Serino e cioccolato», «tronchetto al cioccolato con Marrone di Serino», in zuppe – «zuppa di marroni di Serino», oppure ancora come frutto «caldarroste di Marrone di Serino».
Rinomata è la «Sagra della Castagna di Serino» che si svolge nella frazione di Rivottoli di Serino, giunta nel 2017 alla 42a edizione.
Il «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» è legato anche a proverbi e credenze antiche, che segnano l’utilizzo e l’evoluzione del marrone e della castagna durante l’annata agraria con riferimenti ad eventi religiosi e civili. Ad esempio, a Serino si è consolidato un antico detto, tramandato da generazioni immemori: «a Sant’Antonio ‘o cardillo, a Salvatore ‘o fruttillo» (spiegazione: se nel periodo della festività di Sant’Antonio - che avviene in data 13 giugno nella frazione Rivottoli di Serino - è visibile ad occhio nudo il riccio e per la festività del SS. Salvatore - che avviene a Serino in data 6 agosto - si riscontra la presenza del frutto, si prospetta una buona annata). Ciò riguarda quindi la fase che va dall’allegagione e la formazione del riccio fino alla formazione dei marroni o delle castagne.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.