ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 63/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 063/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/2 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2017 — Eurallumina SpA / Repubblica italiana, Commissione europea
(Causa C-323/16 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Impugnazione incidentale - Ricevibilità - Esenzione dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina - Principio della presunzione di legittimità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni - Principio lex specialis derogat legi generali - Carattere selettivo del provvedimento - Aiuto esistente o nuovo - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), ii) - Principio della certezza del diritto - Principio della tutela del legittimo affidamento - Obbligo di motivazione))
(2018/C 063/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eurallumina SpA (rappresentanti: L. Martin Alegi, L. Philippou e A. Stratakis, Solicitors)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e R. Coesme, agenti)
Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Grasso, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e N. Khan, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. |
2) |
La Eurallumina Spa è condannata alle spese relative all’impugnazione principale. |
3) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale. |
4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/3 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2017 — Irlanda / Aughinish Alumina Ltd, Commissione europea
(Causa C-369/16 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Esenzione dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina - Aiuto esistente o nuovo - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), i) e iv), e lettera d) - Prescrizione - Articolo 15 - Principio della certezza del diritto - Principio della tutela del legittimo affidamento))
(2018/C 063/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, L. Williams e A. Joyce, agenti, P. McGarry, SC)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: R. Coesme e D. Colas, agenti)
Altre parti nel procedimento: Aughinish Alumina Ltd (rappresentanti: C. Little e C. Waterson, Solicitors), Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e N. Khan, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta |
2) |
L’Irlanda è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/3 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2017 — Aughinish Alumina Ltd / Irlanda, Commissione europea
(Causa C-373/16 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Esenzione dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina - Aiuto esistente o nuovo - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), i) - Principio della tutela del legittimo affidamento - Obbligo di motivazione))
(2018/C 063/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aughinish Alumina Ltd (rappresentanti: C. Little e C. Waterson, Solicitors)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: R. Coesme e D. Colas, agenti)
Altre parti nel procedimento: Irlanda, Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e N. Khan, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta |
2) |
La Aughinish Alumina Ltd è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/4 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen — Belgio) — Woonhaven Antwerpen / Khalid Berkani, Asmae Hajji
(Causa C-446/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Clausole abusive - Contratto di locazione concluso fra una società riconosciuta di edilizia popolare e un locatario - Contratto di locazione tipo reso vincolante da un atto legislativo nazionale - Direttiva93/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Inapplicabilità di tale direttiva))
(2018/C 063/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Vredegerecht te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Woonhaven Antwerpen
Convenuto: Khalid Berkani, Asmae Hajji
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretato nel senso che la menzionata direttiva non si applica alle condizioni inserite in un contratto di locazione concluso fra una società riconosciuta di edilizia popolare e un locatario, le quali sono determinate da una normativa nazionale come l’articolo 11 del contratto di locazione tipo allegato al Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (decreto del governo fiammingo del 12 ottobre 2007 che disciplina il sistema di alloggi sociali in attuazione del titolo VII del codice fiammingo sugli alloggi), del 12 ottobre 2007.
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 26 ottobre 2017 — Eurowings GmbH / Klaus Rövekamp, Christiane Rupp
(Causa C-615/17)
(2018/C 063/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Eurowings GmbH
Resistenti: Klaus Rövekamp, Christiane Rupp
Questione pregiudiziale
Se il diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), possa sussistere anche nel caso in cui un passeggero, in conseguenza di un ritardo all’arrivo relativamente contenuto, perda una coincidenza diretta, giungendo alla destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, ma i due voli siano stati operati da vettori aerei distinti e la prenotazione abbia avuto luogo presso un operatore turistico che abbia predisposto i voli per i propri clienti.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 9 novembre 2017 — SF / Inspecteur van de Belastingdienst
(Causa C-631/17)
(2018/C 063/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: SF
Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst
Questione pregiudiziale
La legislazione di quale Stato membro sia designata dal regolamento n. 883/2004 (1) quale legislazione applicabile nel periodo in cui l’interessato lavorava alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi nel caso di specie riguardante un interessato che (a) è residente in Lettonia, (b) è cittadino della Lettonia, (c) è dipendente di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi, (d) lavora come marittimo, (e) svolge la sua attività lavorativa a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas e (f) svolge detta attività al di fuori del territorio dell’Unione europea.
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 14 novembre 2017 — E. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-635/17)
(2018/C 063/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem
Parti
Ricorrente: E.
Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86/CE (1) e della sentenza Nolan (ECLI:EU:C:2012:638), la Corte sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali presentate dai giudici dei Paesi Bassi sull’interpretazione di disposizioni della menzionata direttiva 2003/86/CE in un procedimento vertente sul diritto di soggiorno di un familiare di un avente diritto a protezione sussidiaria, posto che detta direttiva nel diritto dei Paesi Bassi è stata dichiarata direttamente e incondizionatamente applicabile agli aventi diritto alla protezione sussidiaria [v. ordinanza di rinvio dell’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi) del 21 giugno 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1609; registrata presso la Corte con il numero C-380/17]; |
2) |
Se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che osta al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un rifugiato solo per il fatto che quest’ultimo, nella sua domanda, non presenta documenti ufficiali che provino il vincolo familiare, o se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che osta al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un rifugiato unicamente a causa dell’assenza di documenti ufficiali, che provino il vincolo familiare, solo se il rifugiato in questione ha fornito una spiegazione plausibile del fatto di non aver presentato tali documenti e della sua affermazione di non essere in grado di produrli. |
(1) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 14 novembre 2017 — Germanwings GmbH / Emina Pedić
(Causa C-636/17)
(2018/C 063/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Ricorrente: Germanwings GmbH
Resistente: Emina Pedić
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che «tutte le misure del caso» che il vettore operativo deve aver adottato al fine di potersi sottrarre, in caso di circostanze eccezionali, all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, debbano essere rivolte soltanto ad evitare le «circostanze eccezionali» [nel caso di specie l’assegnazione di un nuovo (successivo) Air-Traffic-Control-Slot da parte dell’ente europeo di controllo del traffico aereo EUROCONTROL]; ovvero se con tale espressione venga richiesto che il vettore operativo debba parimenti adottare misure, nei limiti del ragionevole, per evitare la cancellazione o un ritardo prolungato. |
2) |
Se — in caso di necessità di misure, comunque ragionevoli, dirette ad evitare un ritardo prolungato — l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, al fine di potersi sottrarre all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, in caso di imbarco dei passeggeri su un collegamento aereo costituito da uno o due (o più) voli, debba adottare soltanto misure ragionevoli per evitare un possibile ritardo gravante sui voli che esso debba eseguire; ovvero nel senso che debba adottare misure ragionevoli ulteriori volte ad evitare un ritardo prolungato dei singoli passeggeri alla destinazione finale (ad esempio verificando la possibilità di una nuova prenotazione su un altro collegamento aereo). |
3) |
Se gli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, in caso di ritardo prolungato alla destinazione finale –per potersi sottrarre all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento — debba affermare e dimostrare di aver adottato misure ragionevoli per la nuova prenotazione del passeggero su un collegamento aereo grazie al quale questi possa presumibilmente raggiungere la destinazione finale senza incorrere in un ritardo prolungato. |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 1o gennaio 2017 — Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo — Kainuu ry
(Causa C-674/17)
(2018/C 063/10)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo — Kainuu ry.
Altre parti: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» (1), in considerazione del suo tenore letterale, ammetta il rilascio, su richiesta di singoli cacciatori, di deroghe circoscritte a livello regionale per la cosiddetta caccia finalizzata alla gestione della popolazione.
|
2) |
Se il rilascio di deroghe per la caccia finalizzata alla gestione della popolazione ai sensi della prima questione pregiudiziale possa essere giustificato alla luce del fatto che non esiste un’altra soluzione valida a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per evitare il bracconaggio.
|
3) |
Come debba essere valutato in sede di concessione di deroghe circoscritte a livello regionale il presupposto indicato nell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» relativo allo stato di conservazione delle popolazioni delle specie.
|
(1) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploieşti (Romania) il 1o dicembre 2017 — Oana Mădălina Călin / Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu
(Causa C-676/17)
(2018/C 063/11)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Ploieşti
Parti
Ricorrente: Oana Mădălina Călin
Resistenti: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che fa riferimento al principio di leale cooperazione, gli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 110 TFUE[,] il principio della certezza del diritto, [i] princip[i] di equivalenza [e] di effettività derivanti dal principio di autonomia procedurale possano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, segnatamente l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 sul procedimento amministrativo, come interpretata dalla decisione n. 45/2016 della Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept [Alta Corte di cassazione e di giustizia — Sezione competente per la soluzione delle questioni di diritto], secondo la quale il termine entro cui può essere proposta la domanda di revocazione fondata sulle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 è di un mese e decorre dalla data della notifica della sentenza definitiva, sottoposta alla revocazione.
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Paesi Bassi) il 5 dicembre 2017 — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam / Minister van Buitenlandse Zaken
(Causa C-680/17)
(2018/C 063/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht
Parti
Ricorrenti: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam
Resistente: Minister van Buitenlandse Zaken
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti (1) osti a che una persona di riferimento, in quanto interessata dalla domanda di visto dei ricorrenti, disponga della possibilità di proporre, in nome proprio, opposizione e ricorso avverso il diniego di detto visto. |
2) |
Se la rappresentanza, come prevista all’articolo 8, paragrafo 4, del codice dei visti, debba essere interpretata nel senso che la responsabilità continua ad incombere (anche) sullo Stato rappresentato o nel senso che detta responsabilità viene totalmente trasferita allo Stato rappresentante, cosicché lo Stato rappresentato stesso perde la competenza. |
3) |
Nel caso in cui l’articolo 8, paragrafo 4, parte iniziale e lettera d), del codice dei visti consenta entrambe le forme di rappresentanza di cui alla seconda questione, quale Stato membro debba essere considerato come lo Stato membro che ha adottato la decisione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti. |
4) |
Se un’interpretazione degli articoli 8, paragrafo 4, e 32, paragrafo 3, del codice dei visti, secondo la quale i richiedenti un visto possono presentare il ricorso avverso il rigetto delle loro domande unicamente dinanzi ad un’autorità amministrativa o giurisdizionale dello Stato membro rappresentante e non nello Stato membro rappresentato per il quale il visto è stato richiesto, sia compatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Se, ai fini della risposta a tale questione, sia rilevante che il ricorso offerto garantisca che il richiedente abbia il diritto di essere sentito, che egli abbia il diritto di procedere nella lingua di uno degli Stati membri, che il livello dei contributi o diritti di cancelleria per le procedure di opposizione e ricorso non sia sproporzionato per il richiedente e che esista la possibilità di patrocinio gratuito. Se, in considerazione del margine di discrezionalità di cui lo Stato membro dispone in materia di visti, ai fini della risposta a tale questione sia rilevante se un giudice svizzero abbia una conoscenza sufficiente della situazione dei Paesi Bassi per poter offrire una tutela giurisdizionale effettiva. |
(1) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1).
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) l’11 dicembre 2017 — Pillar Securitisation Sàrl / Hildur Arnadottir
(Causa C-694/17)
(2018/C 063/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parti
Ricorrente: Pillar Securitisation Sàrl
Resistente: Hildur Arnadottir
Questione pregiudiziale
Se, nel contesto di un contratto di credito che, in considerazione dell’importo totale del credito, non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1) del Consiglio, una persona possa essere considerata «consumatore» ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in assenza di disposizioni nazionali di attuazione della citata direttiva in settori che non rientrano nell’ambito di applicazione, atteso che il contratto è stato concluso per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale.
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/10 |
Impugnazione proposta il 3 gennaio 2018 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2017, causa T-26/16, Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa C-6/18 P)
(2018/C 063/14)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi e A. Vasilopoulou)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte accolga la sua impugnazione, annulli l’impugnata sentenza del Tribunale dell’UE del 25 ottobre 2017, causa T-26/16, nella parte in cui viene respinto il suo ricorso, dia seguito al ricorso della Repubblica ellenica del 22 gennaio 2016, annulli la decisione della Commissione europea 2015/2098, del 13 novembre 2015 (1), nei punti in cui vengono imposte alla Repubblica ellenica, in esito alle verifiche IR/2009/004/GR e IR/2009/0017/GR, rettifiche finanziarie una tantum e a forfait — per ritardi nella procedura di recupero, per non aver fornito dati e, in generale, per carenze nelle procedure di gestione dei debiti — per un importo complessivo di EUR 11 534 827,97 e condanni la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce 2 motivi.
Il primo motivo, relativo alla parte della decisione della Commissione nella quale viene imposta alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria forfettaria, verte su un errore di interpretazione e di applicazione, da parte del Tribunale, degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento 1290/2005 (2), su un errore di diritto, quanto all’applicazione delle linee guida del documento 5330/1997 della Commissione per l’imposizione di rettifiche forfettarie nelle circostanze di cui al paragrafo 4 dell’articolo 32 del regolamento 1290/2005, su una violazione del principio della certezza del diritto nonché su un’insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
Il secondo motivo, relativo alla parte della decisione della Commissione nella quale viene imposta una rettifica una tantum, verte su un errore di interpretazione e di applicazione, nella sentenza impugnata, degli articoli 32, paragrafo 4, e 49 del regolamento 1290/2005, su una violazione dei principi dell’irretroattività delle leggi e della certezza del diritto nonché su una contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza suddetta.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015)7716] (GU 2015, L 303, pag. 35).
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).
Tribunale
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/12 |
Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2017 — Kaane American International Tobacco / EUIPO — Global Tobacco (GOLD MONT ORIGINAL Super Slims)
(Causa T-292/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Decadenza del marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GOLD MOUNT - Non luogo a provvedere»))
(2018/C 063/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kaane American International Tobacco Co. FZE, già Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: G. Hinarejos Mulliez e I. Valdelomar Serrano, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Global Tobacco FZCO (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentante: G. Hussey, sollicitor e B. Brandreth, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2016 (procedimento R 2492/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Kaane American International Tobacco e la Global Tobacco.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/12 |
Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2017 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MONT)
(Causa T-293/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Decadenza del marchio dell’Unione europea figurativo anteriore GOLD MOUNT - Non luogo a provvedere»))
(2018/C 063/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kaane American International Tobacco Co. FZE, già Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: G. Hinarejos Mulliez e I. Valdelomar Serrano, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Global Tobacco FZCO (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentante: G. Hussey, sollicitor e B. Brandreth, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2016 (procedimento R 2699/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kaane American International Tobacco e la Global Tobacco.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
19.2.2018 |
IT |
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C 63/13 |
Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik / EUIPO (Национальный Продукт)
(Causa T-246/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Национальный Продукт - Inosservanza dei requisiti di forma - Articolo 177, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento di procedura - Irricevibilità manifesta»))
(2018/C 063/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2017 (procedimento R 1017/2016–1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Национальный Продукт come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
La Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbHè condannata alle spese. |
19.2.2018 |
IT |
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C 63/13 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2017 — Medora Therapeutics / EUIPO — Biohealth Italia (LITHOREN)
(Causa T-776/17)
(2018/C 063/18)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Medora Therapeutics LTD (Halandri, Grecia) (rappresentante: S. Santos Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Biohealth Italia Srl (Rivoli, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea denominativo «LITHOREN» — Marchio dell’Unione europea n. 12 744 901
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017, procedimento R 178/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi ad esso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
19.2.2018 |
IT |
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C 63/14 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2017 — Moreira/EUIPO — Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
(Causa T-795/17)
(2018/C 063/19)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese
Parti
Ricorrente: Carlos Moreira (Guimarães, Portogallo) (rappresentante: T. Soares Faria, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcellona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «NEYMAR» — Marchio dell’Unione europea n. 11 432 044
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2017 nel procedimento R 80/2017-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e dichiarare la validità, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, del marchio «NEYMAR» n. 00000 detenuto dal sig. Carlos Moreira, per tutti i prodotti e i servizi per i quali tale marchio è stato registrato; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
19.2.2018 |
IT |
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C 63/15 |
Ricorso proposto in data 11 dicembre 2017 — Správa železniční dopravní cesty/ Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)
(Causa T-815/17)
(2018/C 063/20)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Správa železniční dopravní cesty, ente pubblico (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: F. Korbel, avvocato)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia decidere nel modo seguente:
— |
La decisione della Commissione europea dell’11 ottobre 2017, C (2014) 8572, rif. INEA/ASI/MZ apr Ares (2017), è annullata. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata valutazione della connessione tra gli appalti pubblici aventi come denominazione «Analisi ingegneristico-ambientale del nuovo collegamento ferroviario Lovosice–Dresda nel territorio della Repubblica ceca», «Valutazione del progetto del nuovo collegamento ferroviario Praga–Dresda nel territorio della Repubblica ceca», e «Nuova tratta Litoměřice–Ústí nad Labem–confine di stato della Repubblica federale di Germania». Secondo la decisione impugnata tali appalti pubblici sono strettamente connessi e avrebbero dovuto essere assegnati congiuntamente come appalti di importo superiore alla soglia. La suindicata conclusione è fondata su una non corretta valutazione giuridica della fattispecie: gli oggetti di tali appalti pubblici sono distinguibili tra loro e la loro realizzazione ha richiesto una differente qualifica professionale. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non contiene una motivazione sufficientemente concreta riguardo alla connessione tra gli appalti pubblici, in particolare
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione sull’aiuto finanziario, che la ricorrente era obbligata ad osservare, alla pagina 13 afferma inequivocabilmente che «nel caso di un beneficiario ceco si prevedono tre contratti: per l’attività n. 4 (prima parte — analisi tecnica), per le attività nn. 2, 3, 5, 6 e per l’attività 1, 4 (seconda parte — analisi economica) e 7».
|
19.2.2018 |
IT |
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C 63/16 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Schokker / AESA
(Causa T-817/17)
(2018/C 063/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Boudewijn Schokker (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare l’AESA a risarcire il ricorrente del danno morale patito, per un importo di EUR 80 000; |
— |
condannare l’AESA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, diretti a che sia dichiarato che l’autorità abilitata a concludere i contratti dell’AESA (in prosieguo: l’«AACC») è incorsa in diversi illeciti amministrativi che gli hanno cagionato un danno morale considerevole.
1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che l’AACC avrebbe formulato al ricorrente un’offerta d’impiego illegale, tale che egli non avrebbe potuto accettarla incondizionatamente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che l’AACC avrebbe rifiutato di rettificare detta offerta d’impiego benché quest’ultima fosse manifestamente illegale. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’argomento che il ritiro improvviso dell’offerta d’impiego da parte dell’AACC avrebbe comportato la chiusura definitiva del procedimento di assunzione del ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’inosservanza da parte dell’AACC delle finalità della procedura precontenziosa, per aver sistematicamente disatteso tutte le proposte di composizione stragiudiziale della controversia. |
19.2.2018 |
IT |
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C 63/17 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 — Weber-Stephen Products / EUIPO (iGrill)
(Causa T-822/17)
(2018/C 063/22)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti R. Niebel e A. Jauch)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo «iGrill» — Domanda di registrazione n. 15 456 726
Decisione impugnata: Decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 settembre 2017 nel procedimento R 579/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione delle prescrizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2 dell’articolo 7 del regolamento n. 2017/1001. |
19.2.2018 |
IT |
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C 63/17 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — H2O Plus / EUIPO (H 2 O+)
(Causa T-824/17)
(2018/C 063/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: H2O Plus LLC (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e F. Kerl)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «H 2 O+» — Registrazione internazionale n. W 1 313 244
Decisione impugnata: Decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2017 nel procedimento R 499/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Erronea applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 2017/1001. |
19.2.2018 |
IT |
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C 63/18 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2017 — Aeris Invest / BCE
(Causa T-827/17)
(2018/C 063/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)
Convenuta: Banca Centrale Europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 e LS/MD/17/419 della Banca Centrale Europea del 7 novembre 2017; e |
— |
condannare la Banca Centrale Europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Conformemente all’articolo 263 TFUE e all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3 della Banca Centrale Europea del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea, il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento delle decisioni della Banca Centrale Europea LS/MD/17/405, LS/PT/17/406, LS/MD/17/419, del 7 novembre 2017, relative alle richieste di conferma per l’accesso a documenti della Banca Centrale Europea.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:
1. |
Primo motivo: le decisioni LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 e LS/MD/17/419 violano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione di accesso, nella misura in cui negano alla ricorrente l’accesso alle informazioni per il motivo che i documenti sarebbero coperti, in tutto o in parte, da una presunzione generale di inaccessibilità, essendo documenti riservati coperti dal segreto professionale applicabile alle istituzioni. |
2. |
Secondo motivo: la decisione LS/PT/17/406 viola l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e sesto trattino, della decisione di accesso, nella misura in cui afferma che la divulgazione dell’utilizzo di ELA da parte del Banco Popular nei giorni precedenti alla sua risoluzione nonché delle informazioni sulla situazione di liquidità e i coefficienti patrimoniali potrebbe effettivamente pregiudicare, in particolare, l’efficacia della politica monetaria e la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno Stato membro. |
3. |
Terzo motivo: la decisione LS/PT/17/406 e la decisione LS/MD/17/419 violano l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della decisione di accesso, in quanto in essa si afferma che i documenti e le informazioni richieste riguarderebbero informazioni commercialmente riservate che potrebbero pregiudicare gli interessi commerciali del Banco Popular e del Banco Santander. |
4. |
Quarto motivo: la Banca Centrale Europea ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avendo negato alla ricorrente l’accesso ai documenti su cui detta istituzione si è basata per dichiarare la risoluzione del Banco Popular. |
19.2.2018 |
IT |
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C 63/19 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Quadri di Cardano / Commissione
(Causa T-828/17)
(2018/C 063/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Spagna) (rappresentanti: avv.ti N. de Montigny e J.-N. Louis)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), del 28 febbraio 2017, che gli notifica il recupero, con effetto 16 maggio 2014, dell’indennità di dislocazione del 16 % accordatagli e delle spese di trasporto di cui aveva beneficiato, in applicazione dell’articolo 4 dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), durante il periodo di occupazione all’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME); |
— |
all’occorrenza, [annullare] le buste paga come rettificate a seguito della notifica della decisione suddetta; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, su un errore manifesto di valutazione nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione. |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/19 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2017 — Coesia/EUIPO (Rappresentazione di una forma circolare, formata da due linee oblique di colore rosso)
(Causa T-829/17)
(2018/C 063/26)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Coesia SpA (Bologna, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di una forma circolare, formata da due linee oblique di coloro rosso) — Domanda di registrazione n. 13 681 151
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 settembre 2017 nel procedimento R 1272/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’ EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, letter b) del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/20 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Szentes / Commissione
(Causa T-830/17)
(2018/C 063/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gyula Szentes (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Moyse)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 24 febbraio 2017 e, nel caso, l’atto recante rigetto del reclamo del ricorrente del 29 settembre 2017; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegalità del bando di concorso. Il ricorrente sostiene che l’articolo 6.4 dell’allegato III, che esclude che siano accolte domande di riesame volte a contestare la valutazione effettuata dalla commissione di concorso, è illegale per contrarietà al diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La decisione impugnata, fondandosi su detta disposizione, sarebbe, di conseguenza, a propria volta illegale. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione. La decisione impugnata si limiterebbe a citare stralci di giurisprudenza e non comunicherebbe l’elenco dei criteri di selezione deciso dalla commissione di concorso prima di intraprendere i lavori di valutazione degli atti di candidatura. |
3. |
Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti e su un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente critica le modalità con le quali la commissione ha valutato i dati riferiti nell’atto di candidatura. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso. Il ricorrente è dell’avviso che la commissione abbia omesso di mettere in relazione tra loro le varie rubriche dell’atto di candidatura per decidere se il ricorrente soddisfacesse uno dei requisiti di ammissione al concorso. |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/21 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — achtung! / EUIPO (achtung!)
(Causa T-832/17)
(2018/C 063/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: achtung! GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: G.J. Seelig e D. Bischof, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «achtung!» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 297 443
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 nel procedimento R 490/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 (procedimento R 490/2017-4); |
— |
modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2017 (procedimento R 490/2017-4) in modo da consentire la protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1 297 443 «achtung!» (denominativa/figurativa); |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento nonché alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001. Il convenuto ha valutato erroneamente il carattere distintivo del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 e ha violato i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione.
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/21 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2017 — Ryanair e Airport Marketing Services / Commissione
(Causa T-833/17)
(2018/C 063/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv. ti E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maranghidis)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, paragrafi da 2 a 4, nonché gli articoli 2, 3 e 4 della decisione (UE) 2017/1861 (1) nei limiti in cui riguardano le ricorrenti; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
1. |
La decisione impugnata viola il principio della buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i diritti della difesa delle ricorrenti. |
2. |
La Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché l’obbligo di motivazione, in quanto ha applicato il criterio enunciato nella sentenza Altmark, anziché il criterio dell’investitore in un’economia di mercato (IEM), ai rapporti commerciali tra l’aeroporto di Cagliari e le ricorrenti, compresi i pagamenti dei presunti aiuti benché fossero stati eseguiti in base a contratti conclusi prima dell’adozione della legge 10/2010. |
3. |
La Commissione ha violato il principio della non discriminazione allorché, con la motivazione che la Regione Sardegna era solo un’azionista di minoranza dell’aeroporto di Cagliari, non ha applicato il criterio IEM agli accordi tra l’aeroporto di Cagliari e le ricorrenti. |
4. |
La Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per non aver riconosciuto la qualità di beneficiario dell’aiuto all’aeroporto di Cagliari. |
5. |
Seppure l’aeroporto di Cagliari non fosse tra i beneficiari della legge 10/2010, la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE perché avrebbe dovuto applicare il criterio IEM alla condotta della Regione Sardegna anche nell’ipotesi, da cui essa stessa parte, che l’aeroporto di Cagliari fosse un mero «intermediario» nel trasferimento dei finanziamenti erogati dalla Regione. |
6. |
Anche a ritenere ulteriormente che la legge 10/2010 riguardi servizi di interesse economico generale e che non debba trovare applicazione il criterio IEM, la decisione impugnata violerebbe nondimeno l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE giacché ha considerato, a torto, che pagamenti per servizi di marketing costituissero un sussidio occulto per operare su rotte di navigazione aerea. |
7. |
La Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per non aver dimostrato la selettività. |
8. |
Seppure il Tribunale accertasse l’esistenza di un aiuto, la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE incorrendo in un errore manifesto nelle istruzioni che ha impartito allo Stato membro per determinare l’importo dell’aiuto recuperabile. |
(1) Decisione (EU) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (GU 2017, L 268, pag. 1).
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/22 |
Ricorso proposto il 29 dicembre 2017 — Sports Group Denmark / EUIPO — K&L (WHISTLER)
(Causa T-836/17)
(2018/C 063/30)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sports Group Denmark A/S (Ikast, Danimarca) (rappresentante: E. Skovbo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: K&L GmbH & Co. Handels-KG (Weilheim, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «WHISTLER» — Domanda di registrazione n. 12 870 648
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 ottobre 2017 nel procedimento R 311/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
respingere integralmente l’opposizione; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/23 |
Ricorso proposto l’8 gennaio 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissione
(Causa T-1/18)
(2018/C 063/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: S. Völcker e J. Ruiz Calzado, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione del 27 ottobre 2017 nel procedimento M. 8633 — Lufthansa/Certain Air Berlin Assets, decisione della Commissione in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo; |
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in subordine, annullare il paragrafo 44, lettera c), della decisione impugnata, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non aveva il potere, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni (1), per imporre che la Lufthansa potesse acquisire aeromobili da locatori terzi, dai medesimi locati alla NIKI o alla sua società madre, la Air Berlin, solo alla condizione che la Lufthansa rendesse tali aeromobili disponibili, alle condizioni di mercato, alla NIKI o a un altro acquirente della NIKI, (in prosieguo: la «Condizione»), nel caso in cui la transazione NIKI non fosse andata a buon fine per un qualsivoglia motivo, in quanto gli acquisti di aeromobili non costituiscono una realizzazione parziale [della pianificata acquisizione della Niki]. La ricorrente sostiene che la Commissione non aveva alcun potere di imporre la Condizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, poiché l’acquisto da parte della Lufthansa di aeromobili da terzi non era collegato alla transazione NIKI e non ha costituito una «realizzazione» parziale dell’acquisizione pianificata dalla NIKI, che avrebbe richiesto una deroga alla clausola di standstill prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, richiedendo alla Lufthansa di agevolare la vendita della NIKI a un altro acquirente, la Condizione eccede la possibile portata dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e pertanto viola il principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni sono appropriate solo nella misura in cui risultino necessarie in un determinato caso per assicurare che un impatto indebito sulla condotta della società oggetto dell’acquisizione sul mercato e le misure di implementazione di una transazione notificata possano essere annullati così da ristabilire lo status quo ante. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il criterio generico di «condizioni di mercato» e la mancanza di qualsiasi garanzia procedurale o di principi restrittivi operano in modo mirato a scapito della Lufthansa e violano pertanto i principi di proporzionalità, della certezza del diritto, il diritto di proprietà e la libertà d’impresa della Lufthansa. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata riguardo al numero di aeromobili in questione. La Lufthansa sostiene che la Commissione non ha adempiuto all’obbligo di motivazione in quanto la sua interpretazione della decisione di cui trattasi crea incertezza assoluta sulla portata della Condizione, la quale pregiudica fortemente la capacità della Lufthansa di chiedere tutela giurisdizionale, e la capacità del Tribunale di eseguire i propri doveri di controllo giurisdizionale. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di essere sentita. La Lufthansa sostiene che la Commissione non ha rispettato il diritto della Lufthansa di essere sentita e ha ignorato il procedimento provvisorio previsto all’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 802/2004 (2) della Commissione laddove adottava la decisione come «definitiva» senza aver dato alla Lufthansa la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista sulla Condizione e sul presunto pregiudizio concorrenziale a cui la Condizione avrebbe dovuto porre rimedio, né prima (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni) né dopo (articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni) l’adozione della decisione. |
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag 1).
(2) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 133, pag. 1).
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/24 |
Ricorso proposto l’8 gennaio 2018 — Wirecard / EUIPO — AXA Banque (boon.)
(Causa T-2/18)
(2018/C 063/32)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wirecard AG (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AXA Banque SA (Fontenay sous Bois, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «boon.» — Domanda di registrazione n. 14 672 562
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2017 nel procedimento R 706/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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respingere l’opposizione proposta da AXA Banque, société anonyme, e accogliere la domanda di registrazione del marchio richiesto; |
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condannare alle spese l’EUIPO, nonché AXA Banque, société anonyme, qualora quest’ultima decidesse di intervenire nel procedimento. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |