ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 62/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8549 — Groupe Lactalis/Omira) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 62/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 62/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 62/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8814 — Melrose/GKN) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 62/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8811 — IFM/CDPQ/Conmex) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2018/C 62/06 |
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2018/C 62/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8549 — Groupe Lactalis/Omira)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 62/01)
Il 31 agosto 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8549. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 febbraio 2018
(2018/C 62/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2464 |
JPY |
yen giapponesi |
132,34 |
DKK |
corone danesi |
7,4481 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88803 |
SEK |
corone svedesi |
9,9140 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1521 |
ISK |
corone islandesi |
125,20 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6810 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,340 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,28 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1597 |
RON |
leu rumeni |
4,6625 |
TRY |
lire turche |
4,6784 |
AUD |
dollari australiani |
1,5695 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5587 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7479 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6853 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6336 |
KRW |
won sudcoreani |
1 327,26 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,5331 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9077 |
HRK |
kuna croata |
7,4380 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 848,21 |
MYR |
ringgit malese |
4,8541 |
PHP |
peso filippino |
65,121 |
RUB |
rublo russo |
70,2884 |
THB |
baht thailandese |
39,000 |
BRL |
real brasiliano |
4,0314 |
MXN |
peso messicano |
23,0626 |
INR |
rupia indiana |
80,0440 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62/3 |
Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2018/C 62/03)
La pubblicazione dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.
REPUBBLICA CECA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 238 dell’8.8.2012.
MODELLI DI CARTE RILASCIATE DAI MINISTERI DEGLI AFFARI ESTERI DEGLI STATI MEMBRI
La carta di identità diplomatica è rilasciata dal ministero degli Affari esteri con le seguenti annotazioni:
ANNOTAZIONI |
LEGENDA |
D |
Membri delle rappresentanze diplomatiche - personale diplomatico |
K |
Membri di un consolato – agenti consolari |
MO/D |
Membri di organizzazioni internazionali che godono di privilegi e immunità diplomatiche |
ATP |
Personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche |
KZ |
Membri di un consolato – impiegati consolari |
МО/ATP |
Membri di organizzazioni internazionali che godono degli stessi privilegi e immunità del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche |
MO |
Membri di organizzazioni internazionali che godono di privilegi e immunità in virtù di un pertinente accordo |
SP o SP/K |
Membri del personale di servizio delle rappresentanze diplomatiche o consolari |
SSO o SSO/K |
Domestici privati del personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari |
i) |
La carta di identità diplomatica, con l’iscrizione di colore nero sulla pagina di copertina «Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatic Identity Card», è stata rilasciata fino al 14 agosto 2017 con una validità massima di 4 anni. In circolazione fino ad agosto 2021. |
ii) |
Dal 15 agosto 2017, ai cittadini dell’UE viene rilasciata la nuova carta di identità diplomatica con l’iscrizione di colore nero sulla pagina di copertina «Identifikační průkaz/Identification Card». Tale documento è in carta plastificata (105 × 74 mm). Sul recto reca una fotografia del titolare, il nome, la cittadinanza, la data di nascita, il sesso, la funzione, l’indirizzo, e la data di scadenza. Sul verso si precisa che si tratta di un documento ufficiale che costituisce una prova di identità, e che è valido solo nella Repubblica ceca. |
iii) |
Dal 15 agosto 2017 è rilasciata la nuova carta di identità diplomatica con l’iscrizione di colore nero sulla pagina di copertina «Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Identity Card and long-term residence permit» ai cittadini di paesi terzi. Tale documento è in carta plastificata (105 × 74 mm). Sul recto reca una fotografia del titolare, il nome, la cittadinanza, la data di nascita, il sesso, la funzione, l’indirizzo, e la data di scadenza. Sul verso si precisa che si tratta di un documento ufficiale che costituisce una prova di identità, così come una prova di soggiorno di lungo periodo nella Repubblica ceca. |
i) |
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ii) |
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iii) |
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Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.
(2) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8814 — Melrose/GKN)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 62/04)
1. |
In data 9 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Melrose acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di GKN. La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 17 gennaio 2018. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Melrose: acquisizione di comparti produttivi di alta qualità che coprono mercati finali importanti e fornitura di servizi di gestione al fine di trarre profitto dalla loro vendita finale. Attualmente, Melrose ha due attività operative: i) Brush Electrical Machines, che fornisce prodotti e servizi per il settore dell’energia e ii) NORTEK Inc che realizza prodotti per la gestione dell’aria, sistemi di riscaldamento e raffreddamento, sistemi di sicurezza wireless, sistemi di domotica e sistemi per la sicurezza personale, — GKN: GKN è un gruppo d’ingegneria industriale di livello mondiale le cui attività sono incentrate sui settori automobilistico e aerospaziale, sulla metallurgia delle polveri e sulle ruote e altre strutture per veicoli fuoristrada. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8814 — Melrose/GKN. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8811 — IFM/CDPQ/Conmex)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 62/05)
1. |
In data 12 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
IFM e CDPQ acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Conmex. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — IFM: società di gestione di investimenti a livello mondiale, con sede in Australia, attiva nei settori delle infrastrutture, degli strumenti di capitale quotati, dei capitali privati e degli investimenti in strumenti di debito, — CDPQ: investitore istituzionale canadese attivo a livello mondiale nella gestione di fondi, principalmente per piani pensionistici e assicurativi per i dipendenti dei settori statale e parastatale. CDPQ investe nei principali mercati finanziari, in capitali di rischio, infrastrutture e beni immobili, — Conmex: attiva nella costruzione e gestione del sistema di strade a pedaggio che forma il Beltway Mexiquense («Sistema Carretero del Oriente del Estado de México», noto anche come «Circuito Exterior Mexiquense e Vialidad Mexiquense») in Messico. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, essa si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8811 — IFM/CDPQ/Conmex Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62/9 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2018/C 62/06)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
«CABRALES»
N. UE: PDO-ES-0081-AM01 — 20.10.2017
DOP ( X ) IGP ( ) STG ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «CABRALES» (Organismo di controllo della denominazione di origine protetta «CABRALES») |
Ctra. General, s/n |
33555· Carreña de Cabrales |
ASTURIAS |
SPAGNA |
Tel. +34 985845335 |
Email: dop@quesocabrales.org |
Sito Internet: http://www.quesocabrales.org/ |
Il Consejo Regulador è il gruppo che rappresenta gli operatori, ufficialmente riconosciuto come organismo di gestione della DOP, conformemente alle disposizioni della normativa vigente (ORDINANZA del 29 giugno 1990, che ratifica il regolamento sulla denominazione di origine «Cabrales» e il suo Consejo Regulador). Le sue finalità e funzioni ne definiscono le competenze per proporre modifiche al disciplinare.
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
— |
☐ |
Descrizione del prodotto |
— |
☐ |
Prova dell’origine |
— |
☐ |
Metodo di ottenimento |
— |
☐ |
Legame |
— |
☒ |
Etichettatura |
— |
☒ |
Altro: struttura di controllo |
4. Tipo di modifica
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato. |
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato. |
— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato. |
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
1. Sezione G) Struttura di controllo
Testo attuale
«G) Struttura di controllo
Il controllo della denominazione di origine “Cabrales” spetta al suo Consejo regulador, costituito da rappresentanti dei produttori e dei trasformatori e composto da:
— |
un presidente |
— |
un vicepresidente |
— |
due membri in rappresentanza degli allevatori |
— |
sei membri in rappresentanza delle aziende di trasformazione artigianale |
— |
due membri tecnici in possesso di conoscenze specifiche nei settori lattiero-caseario e dell’allevamento di animali. |
Gli incarichi dei rappresentanti sono rinnovati ogni quattro anni tramite elezioni democratiche.
Competenze
Per quanto riguarda il territorio: nella zona di produzione, lavorazione e stagionatura.
Per quanto riguarda il prodotto: i prodotti tutelati dalla denominazione di origine in ogni fase della produzione, lavorazione, stagionatura, distribuzione e commercializzazione.
Per quanto riguarda le persone: le persone iscritte nei diversi registri.
Funzioni:
— |
predisporre e controllare i diversi registri, |
— |
orientare, sorvegliare e controllare la produzione, la lavorazione e la qualità del formaggio protetto, |
— |
qualificare il prodotto, |
— |
promuovere e difendere la denominazione di origine, |
— |
risolvere le procedure d’infrazione per mancato rispetto del regolamento, |
— |
agire con piena responsabilità e capacità giuridica per assumere obblighi e comparire in giustizia esercitando le azioni che competono alle proprie funzioni di rappresentare e difendere gli interessi generali della denominazione di origine.» |
Nuovo testo con la modifica
«G) Struttura di controllo
La responsabilità di verificare il rispetto dei requisiti specificati nel presente disciplinare spetta al:
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Cabrales” (Organismo di controllo della denominazione di origine protetta “Cabrales”) |
Indirizzo: Ctra. General, s/n. 33555 Carreña de Cabrales (Asturias) |
Tel. +34 985845335 |
Fax +34 985845130 |
Email: dop@quesocabrales.org |
Portata dei controlli
Il Consejo Regulador della DOP “Cabrales” integra nella sua struttura un organismo di controllo (Area di certificazione) che agisce in qualità di organismo di certificazione del prodotto, accreditato ai sensi della specifica norma di riferimento (UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 o norma equivalente), e verifica, tramite controlli presso caseifici e grotte di stagionatura, il rispetto dei requisiti stabiliti nel disciplinare della DOP “Cabrales”.
I controlli sono completati con il prelievo di campioni di prodotto giudicato idoneo e considerato DOP dagli operatori, per l’esecuzione di prove fisico-chimiche e organolettiche.
Metodologia di monitoraggio
La verifica del rispetto del disciplinare si baserà sulle seguenti azioni:
— |
ispezione di allevamenti, finalizzata al controllo delle caratteristiche associate alla materia prima, |
— |
controllo dei centri di raccolta del latte al fine di garantire la tracciabilità, |
— |
svolgimento di audit (iniziali, di sorveglianza, straordinari) presso le industrie di trasformazione (caseifici e grotte di stagionatura) per controllare il processo di lavorazione e il prodotto, |
— |
prelievo di campioni di prodotto per l’esecuzione di prove fisico-chimiche e organolettiche. |
Le verifiche summenzionate si effettuano come minimo a cadenza annuale.
I campioni sono prelevati nel corso degli audit presso gli operatori che etichettano formaggio DOP “Cabrales”. Il campionamento è effettuato applicando criteri di proporzionalità in funzione del tipo di prodotto e del volume di produzione. Le analisi chimico-fisiche si eseguono in laboratori accreditati.
Gli allevamenti non sono oggetto di certificazione, ma fanno parte del controllo del processo e il certificato è rilasciato esclusivamente alle grotte di stagionatura e ai caseifici in qualità di utilizzatori del marchio della DOP.
Funzioni:
— |
predisporre e controllare i diversi registri, |
— |
verificare il controllo della produzione, della lavorazione e della qualità del formaggio protetto, |
— |
valutare le attività di autocontrollo degli operatori coinvolti nel processo di certificazione del prodotto, |
— |
rilasciare certificati ai caseifici e alle grotte di stagionatura che rispettano i requisiti del disciplinare, |
— |
promuovere e difendere la denominazione di origine.» |
Motivazione
La definizione della struttura incaricata di effettuare i controlli è modificata per quanto concerne la sua composizione e le sue competenze. Tale modifica risponde alla necessità di adeguare il sistema di controllo esistente, al fine di assumere i compiti delegati e agire nel rispetto della norma ISO/IEC 17065.
2. Sezione H) Etichettatura
Testo attuale
«H) Etichettatura
Le etichette commerciali, proprie di ciascuna impresa commerciale registrata, devono essere approvate dal Consejo Regulador.
Su di esse deve obbligatoriamente figurare la dicitura “Denominación de Origen ‘Cabrales’” (Denominazione di origine “Cabrales”).
Il formaggio destinato al consumo deve essere munito di un’etichetta, una controetichetta o un sigillo numerato e rilasciato dal Consejo Regulador.
Poiché la produzione della maggior parte dei casari è limitata, è stata adottata un’etichetta unica per tutti, su cui, tramite figure differenti, si indica se il tipo di latte utilizzato durante la lavorazione proviene da una, da entrambe oppure da tutte e tre le specie.
(Si allega un esemplare di ogni tipo)».
Nuovo testo con la modifica
«H) Etichettatura
Le etichette commerciali, proprie di ciascuna impresa commerciale registrata, devono essere comunicate al Consejo Regulador per quanto riguarda i requisiti elencati nel presente disciplinare ai fini della loro iscrizione nel registro.
Su di esse deve obbligatoriamente figurare la dicitura “Denominación de Origen Protegida ‘Cabrales’” (Denominazione di origine protetta “Cabrales”).
Il prodotto destinato al consumo deve essere munito di un’etichetta e di una controetichetta costituita da una striscia rossa compresa tra due strisce verdi e recante il logo del Consejo Regulador con la numerazione corrispondente rilasciata da quest’ultimo. La loro apposizione avverrà presso il caseificio registrato affinché non sia possibile riutilizzarle.
Poiché la produzione della maggior parte dei casari è limitata, è stata adottata un’etichetta unica per tutti, su cui, tramite figure differenti si indica se il tipo di latte utilizzato durante la lavorazione proviene da una, da entrambe oppure da tutte e tre le specie.
(Si allega un esemplare di ogni tipo)».
Motivazione
Questa sezione è modificata per quanto concerne le competenze del Consejo Regulador in qualità di organo di controllo.
La modifica è considerata minore perché non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto, non altera il legame, non riguarda la zona geografica né rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime, conformemente a quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1151/2012 (in cui si parla di modifica minore – articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012).
DOCUMENTO UNICO
«CABRALES»
N. UE: PDO-ES-0081-AM01 — 20.10.2017
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione
«Cabrales»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Formaggio erborinato prodotto con latte crudo vaccino, ovino o caprino, o da una miscela di due o di tutti e tre i tipi di latte, che in ogni caso deve essere intero e presentare una composizione equilibrata di grassi e proteine.
Stagionatura in grotta di almeno due mesi a decorrere dalla data di lavorazione della cagliata.
Caratteristiche dei formaggi stagionati:
— |
Forma: cilindrica con facce sensibilmente piane |
— |
Altezza: da 7 a 15 centimetri |
— |
Peso e diametro: variabili |
— |
Crosta: morbida, sottile, untuosa, grigia con zone giallo-rossastre |
— |
Pasta: consistenza untuosa, benché con grado di coesione variabile a seconda della maggiore o minore fermentazione del formaggio. Compatta e priva di occhiature. Zone di colore bianco e venature blu-verdastre. Sapore leggermente piccante, più pronunciato quando il formaggio è preparato con latte ovino o caprino puro oppure da una miscela |
— |
Grasso: non inferiore al 45 % sulla sostanza secca |
— |
Umidità minima del 30 %. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
a) Mangimi
L’alimentazione del bestiame avviene secondo le pratiche tradizionali, che prevedono l’impiego diretto dei pascoli e l’integrazione con mangimi.
b) Materie prime
Latte crudo vaccino, ovino e caprino proveniente da allevamenti situati nella zona geografica delimitata. Cagli esclusivamente di origine animale.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Sia la produzione del latte che la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono avvenire nella zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il confezionamento deve avvenire nella zona geografica delimitata al fine di garantire condizioni ottimali di qualità del prodotto. In questo modo l’autenticità del prodotto può essere preservata dagli stessi casari ed è possibile agevolare il controllo della tracciabilità.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Sulle etichette commerciali dei formaggi deve obbligatoriamente figurare la dicitura «Denominación de Origen Protegida “Cabrales”» (Denominazione di origine protetta «Cabrales») nonché il simbolo europeo che identifica le denominazioni di origine protette.
I formaggi devono altresì essere muniti di una controetichetta, recante un numero di serie individuale e un codice corrispondente al formato del formaggio da esso certificato. Tali controetichette sono approvate, controllate e fornite dall’organismo di controllo, in modo che non possano essere riutilizzate.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione del latte idoneo alla lavorazione del formaggio «Cabrales» è costituita dai paesi di Arangas, Arenas, Asiego, Berodia, Bulnes, Camarmeña, Canales, Carreña, Escobar, Inguanzo, La Molina, La Salce, Ortiguero, Pandiello, Puertas, Poo, Sotres e Tielve, nel comune di Cabrales, e di Oceño, Cáraves e Rozagas, nel comune di Peñamellera Alta, situati nella zona dei Picos de Europa nella provincia delle Asturie.
Le zone di lavorazione e stagionatura corrispondono a quella di produzione.
5. Legame con la zona geografica
Specificità del prodotto
La specificità del prodotto, che rende il «Cabrales» unico rispetto ad altri formaggi, è determinata dalle sue caratteristiche organolettiche (crosta e pasta).
Specificità della zona geografica
Si riflette nei fattori naturali e umani descritti di seguito.
1. Fattori naturali
I Picos de Europa, che si trovano nel sudest della provincia delle Asturie e si estendono in parte a quelle limitrofe di León e della Cantabria, sono costituiti da massicci montuosi che si elevano sul versante settentrionale della Cordigliera cantabrica e da distese di pascoli situati ad altitudini superiori agli 800 metri.
2. Fattori umani
L’isolamento che gli abitanti di questa zona hanno subito per generazioni ha fatto sì che la loro economia sia basata sull’utilizzo e sullo sfruttamento esaustivi delle risorse naturali.
Da una parte, le risorse degli insediamenti umani situati sui Picos de Europa si sono tradizionalmente fondate sul ricorso ai pascoli, utilizzati nel periodo estivo da vari tipi di bestiame, in generale provenienti dai paesi limitrofi ai Picos. Durante l’estate gli animali vivono in libertà sui pascoli difficili della «peña» (ossia il «monte», nome attribuito ai Picos de Europa dai residenti locali). Ogni villaggio ha i propri ovili, utilizzati in comune benché costituiti da diverse greggi di proprietà di ciascun residente. In estate alcuni abitanti vi si trasferiscono per occuparsi della custodia e della gestione del bestiame, mentre gli altri rimangono in paese e si dedicano ai lavori di mietitura e fienagione.
Dall’altra, le conoscenze specifiche dei produttori locali e la distanza dai centri di consumo dovuta alle difficoltà di comunicazione hanno favorito la trasformazione del latte in formaggio da parte dei pastori stessi.
Legame causale tra la specificità della zona geografica e la lavorazione e le caratteristiche del prodotto
a) Grotte di stagionatura
L’esistenza di grotte e caverne con volumi e caratteristiche differenti è dovuta alle formazioni carsiche e alla peculiare dinamica aria-acqua che si instaura nella massa calcarea dei Picos de Europa, una delle più spesse del continente.
A volte le grotte di stagionatura sono situate in prossimità dell’ovile o dell’abitazione del pastore, ma perlopiù sono distanti e vi si accede con difficoltà, lungo tortuosi sentieri di montagna. Si trovano a un’altitudine compresa tra gli 800 e i 1 200 metri e quelle situate alle altitudini più elevate sono considerate le migliori.
I requisiti che una grotta deve soddisfare per essere idonea alla stagionatura del «Cabrales» possono essere così riassunti: deve essere profonda e la sua entrata deve essere orientata a nord, deve avere almeno due aperture verso l’esterno (quella che si utilizza come accesso e un’altra che permetta la ventilazione) affinché al suo interno si crei una corrente d’aria, denominata «soplado» (soffio), ed essere dotata di un corso d’acqua. In questo modo l’aria della grotta si muoverà lievemente e avrà un’umidità molto elevata (superiore al 90 %), mentre la temperatura si manterrà tra i 6 °C e i 10 °C.
In tali condizioni le pareti si coprono di muffe, soprattutto di Penicillium roqueforti, dalle quali le correnti d’aria o «soplados» (soffi) staccano spore che, depositandosi sul formaggio, germinano e penetrano gradualmente nella sua massa.
Per raggiungere una stagionatura adeguata il formaggio deve rimanere nella grotta da 2 a 5 mesi, collocato su ripiani di legno («talameras»). Durante questo periodo il formaggio è periodicamente sottoposto a capovolgimenti e alla pulizia della crosta.
Al termine del processo di stagionatura i formaggi venivano avvolti in foglie di acero montano («plágano») al fine di agevolarne la manipolazione durante la commercializzazione. Attualmente, per quanto riguarda il formaggio tutelato dalla denominazione di origine, questa pratica è stata sostituita dall’uso di carta per alimenti su cui sono stampate le foglie del suddetto albero.
b) Reputazione
Esistono testimonianze che attestano la reputazione del formaggio «Cabrales», per esempio negli scritti di Jovellanos (secolo XVIII) e nel dizionario geografico di Madoz, pubblicato agli inizi del secolo XIX. Inoltre González Solís, nelle sue «Memorias Asturianas», indica che, in occasione dell’Esposizione agricola di Madrid del 1857, erano stati presentati formaggi di Cabrales assieme ad altri prodotti asturiani.
Nel 1911, nella loro relazione sulle industrie lattiero-casearie di Santander, i fratelli Alvarado iniziano il loro itinerario nella regione di Cabrales salendo sui Picos de Europa per «visitare» le grotte dei pastori che producono il famoso formaggio «Cabrales».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/Alimentaci%C3%B3n/Queso%20Cabrales%20(MODIFICADO).pdf
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
17.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 62/15 |
Pubblicazione di una richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1151 2012
(2018/C 62/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla cancellazione a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2).
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
Richiesta di cancellazione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«MOSTVIERTLER BIRNMOST»
N. UE: PGI-AT-02385 — 14.8.2017
DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Denominazione registrata di cui si propone la cancellazione
«Mostviertler Birnmost»
2. Stato membro o paese terzo
Austria
3. Tipo di prodotto
Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.)
4. Persona o organismo che presenta la richiesta
Regionalverband noewest-mostviertel |
Mostviertelplatz 1 |
3362 Öhling |
AUSTRIA |
Tel. +43 747553340300 |
Fax +43 747553340350 |
Email: office@regionalverband.at |
L’organismo che presenta la richiesta è succeduto legalmente all’organismo che ha presentato la richiesta originaria della denominazione geografica «Mostviertler Birnmost» e ha pertanto un legittimo interesse per quanto riguarda la presente richiesta di cancellazione.
5. Tipo di cancellazione e relative motivazioni
— |
☐ |
In conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 |
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☐ |
Lettera a) |
— |
☐ |
Lettera b) |
— |
☒ |
In conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 |
L’organismo che presenta la richiesta risulta ad oggi l’unico utilizzatore dell’indicazione geografica protetta. Non è più interessato all’uso dell’indicazione geografica protetta «Mostviertler Birnmost» e non intende quindi sostenerne i costi di controllo. La denominazione protetta è priva di rilevanza per la vendita del prodotto in loco (circa il 90 % delle vendite avviene nella zona geografica), in quanto la denominazione è comunque conosciuta. Anche la scarsa quantità prodotta (attualmente le aziende produttrici sono solo tre con una produzione di circa 300 l di Birnmost ciascuna) e la limitata notorietà sovraregionale depongono a favore della cancellazione della protezione della denominazione di origine «Mostviertler Birnmost».
Non risultano interessi legittimi che ostino alla cancellazione dell’indicazione geografica protetta. Tutti i produttori conosciuti della denominazione geografica protetta «Mostviertler Birnmost» concordano con la cancellazione della denominazione registrata e sostengono la presente richiesta di cancellazione.
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.