ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 43/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8779 — PAI Partners/Albéa) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 febbraio 2018
(2018/C 43/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2440 |
JPY |
yen giapponesi |
136,67 |
DKK |
corone danesi |
7,4433 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88568 |
SEK |
corone svedesi |
9,8338 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1599 |
ISK |
corone islandesi |
125,00 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6108 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,196 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,60 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1585 |
RON |
leu rumeni |
4,6333 |
TRY |
lire turche |
4,6774 |
AUD |
dollari australiani |
1,5664 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5468 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7288 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7025 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6387 |
KRW |
won sudcoreani |
1 352,64 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,9635 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8248 |
HRK |
kuna croata |
7,4330 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 787,78 |
MYR |
ringgit malese |
4,8557 |
PHP |
peso filippino |
64,169 |
RUB |
rublo russo |
70,4985 |
THB |
baht thailandese |
39,223 |
BRL |
real brasiliano |
4,0174 |
MXN |
peso messicano |
23,1245 |
INR |
rupia indiana |
79,7435 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
6.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/2 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 43/02)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenzadel periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2018) 440 |
29 gennaio 2018 |
Dicromato di sodio N. CE 234-190-3 N. CAS 7789-12-0/10588-01-9 |
Arkema France, 420 rue d’Estienne d’Orves, 92705 Colombes, Francia |
REACH/17/30/0 |
Uso del dicromato di sodio come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell’evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro o di clorito di sodio. |
21 settembre 2029 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per il richiedente prima della data di scadenza. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it.
6.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/3 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o alle autorizzazioni all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 43/03)
Decisioni di rilascio di un'autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell'autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2018) 455 |
29 gennaio 2018 |
Dicromato di sodio N. CE 234-190-3 N. CAS 7789-12-0/10588-01-9 |
Akzo-Nobel Pulp and Performance Chemicals AB EKA Bohus, 44580, Bohus, Sweden |
REACH/17/26/0 |
Uso del dicromato di sodio come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell'evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro. |
21 settembre 2029 |
A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per il richiedente prima della data di scadenza. |
Akzo-Nobel Pulp and Performance Chemicals Oy Nuottasaarentie 17, 90400 Oulu, Finland |
REACH/17/26/1 |
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Akzo-Nobel Pulp and Performance Chemicals SAS Z.I. du Bec, 33810 Ambès, France |
REACH/17/26/2 |
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Akzo-Nobel Pulp and Performance Chemicals AB EKA Bohus, 44580, Bohus, Sweden |
REACH/17/26/3 |
Uso del dicromato di sodio come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell'evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di potassio. |
21 settembre 2029 |
A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per il richiedente prima della data di scadenza. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
6.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8779 — PAI Partners/Albéa)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 43/04)
1. |
In data 29.1.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Pai Partners acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Albéa. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di titoli. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — PAI Partners: società di private equity che gestisce e fornisce consulenza ad una serie di fondi che possiedono società operanti in vari settori, ad esempio servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, prodotti industriali, sanità, commercio al dettaglio e distribuzione; — Albéa: soluzioni di imballaggio per l’industria cosmetica. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8779 — PAI Partners/Albéa Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.