ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 39

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
2 febbraio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 39/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8715 — CVC/TMF) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 39/02

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1o febbraio 2018 — Tassi di cambio dell'euro

2

2018/C 39/03

Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2018, che istituisce il Forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo

3

2018/C 39/04

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 30 maggio 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39780 — Buste — Relatore: Belgio

8

2018/C 39/05

Relazione finale del consigliere-auditore — Buste (nuova irrogazione di un’ammenda) (Caso AT.39780)

9

2018/C 39/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, che modifica la decisione C(2014)9295 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39780 – Buste) (notificata con il numero C(2017) 4112)

10

 

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

2018/C 39/07

Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 20 settembre 2017, di registrare New Direction — Fondazione per la riforma europea

13

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 39/08

Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio

24


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 39/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

31

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 39/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

33


 

Rettifiche

2018/C 39/11

Rettifica della decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 27 settembre 2017, di registrare Transform Europe ( GU C 31 del 27.1.2018 )

37

2018/C 39/12

Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1 ( GU C 311 del 19.9.2017 )

38

2018/C 39/13

Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2 ( GU C 25 del 24.1.2018 )

39


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.2.2018   

IT

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C 39/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8715 — CVC/TMF)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 39/01)

Il 29 gennaio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8715. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.2.2018   

IT

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C 39/2


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o febbraio 2018

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o febbraio 2018

(2018/C 39/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2459

JPY

yen giapponesi

136,62

DKK

corone danesi

7,4428

GBP

sterline inglesi

0,87520

SEK

corone svedesi

9,8030

CHF

franchi svizzeri

1,1603

ISK

corone islandesi

125,01

NOK

corone norvegesi

9,5705

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,267

HUF

fiorini ungheresi

310,06

PLN

zloty polacchi

4,1543

RON

leu rumeni

4,6548

TRY

lire turche

4,6677

AUD

dollari australiani

1,5567

CAD

dollari canadesi

1,5348

HKD

dollari di Hong Kong

9,7429

NZD

dollari neozelandesi

1,6944

SGD

dollari di Singapore

1,6352

KRW

won sudcoreani

1 334,46

ZAR

rand sudafricani

14,8245

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8451

HRK

kuna croata

7,4325

IDR

rupia indonesiana

16 717,30

MYR

ringgit malese

4,8640

PHP

peso filippino

64,330

RUB

rublo russo

70,1220

THB

baht thailandese

39,071

BRL

real brasiliano

3,9488

MXN

peso messicano

23,1310

INR

rupia indiana

79,7660


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.2.2018   

IT

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C 39/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2018

che istituisce il Forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo

(2018/C 39/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 173 del trattato, l’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria dell’Unione.

(2)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.

(3)

Una strategia industriale di successo dovrebbe fondarsi sui punti di forza europei nelle catene di valore strategiche delle nuove tecnologie; spesso ciò richiede sforzi e investimenti congiunti ed efficacemente coordinati da parte delle autorità pubbliche e delle industrie di diversi Stati membri.

(4)

È necessario un approccio più proattivo degli Stati membri e dell’industria per promuovere nuovi importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) (1) che possano svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di politiche e interventi in settori chiave per la crescita economica.

(5)

La comunicazione della Commissione «Investire in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile. Una nuova strategia di politica industriale dell’UE» (2) propone l’istituzione di un forum strategico che coinvolga i principali portatori di interesse per individuare le principali catene di valore e progetti d’investimento e per monitorare i progressi compiuti.

(6)

A tal fine la Commissione deve far ricorso alle competenze di specialisti nel quadro di un organismo consultivo.

(7)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel campo delle catene di valore strategiche e dei progetti di investimento, in particolare in relazione a importanti progetti di comune interesse europeo, nonché definirne i compiti, gli obiettivi e la struttura.

(8)

Tale gruppo dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e competenze al fine di contribuire a sviluppare una visione comune dell’Unione sulle principali catene di valore per l’Europa e favorire accordi volti a concepire e realizzare nuovi progetti di investimento nelle principali catene di valore in Europa attraverso la collaborazione e il coordinamento tra le autorità pubbliche e i principali portatori di interesse di vari Stati membri.

(9)

Il gruppo dovrebbe essere composto da funzionari di alto livello provenienti dalle autorità competenti degli Stati membri, da rappresentanti di alto livello di altri organismi pubblici quali gli organismi dell’Unione e le organizzazioni internazionali (che operano in settori come la tecnologia e l’innovazione, l’energia, i trasporti, gli investimenti, l’analisi economica, la sicurezza e la difesa), da rappresentanti di alto livello delle organizzazioni che rappresentano gli interessi del mondo accademico e della ricerca, della finanza, dell’industria, delle PMI, dei dipendenti e dei lavoratori e infine da persone fisiche nominate a titolo personale.

(10)

È opportuno stabilire disposizioni sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(11)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(12)

È altresì opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il Forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo («il gruppo»).

Articolo 2

Mandato e compiti

Il mandato del gruppo consiste nel favorire accordi tra le autorità pubbliche e i portatori di interesse di vari Stati membri al fine di realizzare nuovi importanti progetti di comune interesse europeo e di creare una visione comune a livello dell’Unione per sforzi e investimenti congiunti ed efficacemente coordinati nelle principali catene di valore.

Il gruppo svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo alle principali catene di valore per l’Europa, definite come catene di valore di importanza strategica per l’Europa per le quali è necessario che le autorità pubbliche e le industrie di vari Stati membri agiscano e investano in maniera congiunta ed efficacemente coordinata per garantire che l’Europa rimanga o diventi leader industriale a livello mondiale in settori chiave;

b)

coadiuva la Commissione nel creare una visione europea comune delle principali catene di valore, che sia condivisa dagli Stati membri e dai principali portatori di interesse;

c)

fornisce consulenza alla Commissione in merito a importanti progetti di comune interesse europeo necessari nel contesto delle principali catene di valore;

d)

coadiuva la Commissione nello stabilire la collaborazione e il coordinamento tra le autorità pubbliche e i principali portatori di interesse dei vari Stati membri al fine di agevolare gli accordi riguardanti la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

e)

coadiuva la Commissione nel monitorare i progressi compiuti; segnala difficoltà od ostacoli incontrati durante la concezione e la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo e propone soluzioni pertinenti;

f)

fornisce consulenza alla Commissione in merito alle misure di accompagnamento necessarie per garantire un’attuazione efficace dei nuovi importanti progetti di comune interesse europeo;

g)

fornisce consulenza alla Commissione su possibili soluzioni alternative per incoraggiare investimenti congiunti ed efficacemente coordinati nelle principali catene di valore qualora non sia possibile realizzare un importante progetto di comune interesse europeo.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa a catene di valore industriali di importanza strategica per l’Europa e ai relativi investimenti.

Articolo 4

Composizione

1.   Il gruppo è composto da un massimo di 50 membri.

2.   I membri sono:

a)

persone fisiche nominate a titolo personale;

b)

organizzazioni che rappresentano gli interessi del mondo accademico e della ricerca, della finanza, dell’industria, delle PMI e dei dipendenti e lavoratori;

c)

autorità degli Stati membri;

d)

altri organismi pubblici.

3.   I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.

4.   Le autorità degli Stati membri, le organizzazioni e altri organismi pubblici nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenze. La direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione («DG GROW») si riserva di rifiutare la nomina di un rappresentante di un’organizzazione se ritiene che tale nomina sia inadeguata in base alle disposizioni indicate al capitolo 4 dell’invito a presentare candidature di cui all’articolo 5. In tale caso, l’organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante.

5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che presentano le dimissioni, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

Articolo 5

Procedura di selezione

1.   La selezione dei membri del gruppo di cui all’articolo 4, punto 2, lettere a) e b) è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere altresì pubblicato tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione alle mansioni da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

2.   Coloro che si candidano alla nomina di membri del gruppo a titolo personale devono dichiarare qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi. In particolare, la Commissione richiede loro di accludere alla candidatura un modulo per la dichiarazione di interessi («DOI») basata sul modello di dichiarazione per i gruppi di esperti e un curriculum vitae aggiornato (CV). La presentazione del modulo per la dichiarazione di interessi opportunamente compilato è necessaria per potere essere nominati membri a titolo personale. La valutazione del conflitto di interessi è eseguita in conformità delle regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti (di seguito «regole orizzontali»).

3.   Ai fini della nomina è necessaria l’iscrizione delle organizzazioni al registro per la trasparenza.

4.   I membri del gruppo sono nominati dal direttore generale della DG GROW tra gli specialisti competenti nei settori di cui agli articoli 2 e 3, che hanno risposto all’invito a presentare candidature.

5.   I membri sono nominati per un mandato di due anni. Essi rimangono in carica fino alla sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

6.   La DG GROW istituisce un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri. La DG GROW chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.

Articolo 6

Presidente

Il gruppo è presieduto dal direttore generale della DG GROW.

Articolo 7

Operazione

1.   Il gruppo agisce su richiesta della DG GROW in conformità delle regole orizzontali.

2.   Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, presso i locali della Commissione a Bruxelles.

3.   La DG GROW assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4.   D’intesa con la DG GROW, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5.   Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

6.   Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 8

Sottogruppi

1.   La DG GROW ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla stessa DG GROW. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

2.   I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell’articolo 5 e delle regole orizzontali.

3.   I singoli membri possono essere nominati relatori per un argomento specifico. Tra una riunione e l’altra il lavoro è svolto per via elettronica.

Articolo 9

Esperti invitati

In funzione di determinate esigenze la DG GROW può invitare esperti esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Articolo 10

Osservatori

1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni e organismi pubblici, in conformità delle regole orizzontali, su invito diretto.

2.   Le organizzazioni e gli organismi pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenze. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 11

Regolamento interno

Su proposta dalla DG GROW, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali.

Articolo 12

Segreto professionale e trattamento delle informazioni riservate

I membri del gruppo e dei sottogruppi e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell’Unione, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e (UE, Euratom) 2015/444 (5) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 13

Trasparenza

1.   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti al registro dei gruppi di esperti.

2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo, le informazioni seguenti sono pubblicate nel registro dei gruppi di esperti:

a)

il nome delle persone fisiche nominate a titolo personale;

b)

il nome delle organizzazioni membro; gli interessi rappresentati;

c)

il nome degli altri organismi pubblici;

d)

il nome degli osservatori;

e)

il nome delle autorità degli Stati membri.

3.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. L’accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 14

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 15

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  La Commissione stabilisce norme sugli aiuti di Stato (Gazzetta ufficiale C 188 del 20 giugno 2014) studiate nello specifico per orientare gli Stati membri nell’indirizzare i finanziamenti pubblici verso importanti progetti di comune interesse europeo integrati che devono avere chiare ricadute positive per la maggior parte dell’economia e della società dell’Unione, quali le tecnologie abilitanti fondamentali (KET). Le tecnologie abilitanti fondamentali sono tecnologie ad alta intensità di conoscenza, associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d’innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati – COM/2012/0341.

(2)  COM(2017) 479 final.

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(5)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(6)  Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.


2.2.2018   

IT

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C 39/8


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 30 maggio 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39780 — Buste

Relatore: Belgio

(2018/C 39/04)

(1)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il procedimento nei confronti di Printeos SA può essere chiuso con una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(2)

Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione sull’ammenda da infliggere a Printeos SA formulata nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 30.5.2017 a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

(3)

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


2.2.2018   

IT

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C 39/9


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Buste (nuova irrogazione di un’ammenda)

(Caso AT.39780)

(2018/C 39/05)

Il progetto di decisione modifica la precedente decisione della Commissione del 10 dicembre 2014 nel caso «Buste» (nel prosieguo: «la decisione del 2014») (2). La modifica interessa cinque società (Printeos SA, Printeos Cartera Industrial SL (3), Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL e Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH) di proprietà della stessa impresa (nel prosieguo indicate collettivamente come «Printeos»).

A seguito della procedura di transazione nei casi di cartelli, la decisione del 2014 aveva accertato che cinque società, tra cui Printeos, avevano partecipato a un cartello in violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 del SEE, e aveva inflitto ammende a tutte le società interessate.

Printeos ha impugnato la decisione del 2014 davanti al Tribunale, avendo come solo obiettivo l’annullamento dell’ammenda e non della conclusione relativa all’esistenza della violazione. Con sentenza del 13 dicembre 2016 il Tribunale ha annullato la parte della decisione del 2014 che imponeva un’ammenda a Printeos, a causa di una insufficienza di motivazione in relazione agli importi relativi delle ammende inflitte alle cinque società (4).

Con lettera del 29 marzo 2017 la direzione generale della concorrenza ha informato Printeos dell’intenzione di adottare una nuova decisione finalizzata a infliggerle la stessa ammenda, corredata ora di una motivazione adeguata, invitando la società a presentare osservazioni.

Nella sua risposta del 17 aprile 2017 Printeos ha sostenuto che l’adozione di una nuova decisione avrebbe violato il principio del ne bis in idem, in quanto la decisione del 2014 è tuttora in vigore ed è definitiva.

Il consigliere-auditore ritiene che l’adozione del progetto di decisione non violi il principio del ne bis in idem. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia tale principio «vieta soltanto una nuova valutazione nel merito dei fatti materiali costituenti la violazione, la quale avrebbe come conseguenza l’irrogazione di una seconda sanzione, che si cumulerebbe con la prima, nel caso in cui venga nuovamente ritenuta sussistere una responsabilità, ovvero l’irrogazione di una prima sanzione, nell’ipotesi in cui la responsabilità, esclusa dalla prima pronuncia, sia reputata sussistere dalla seconda» (5). Il progetto di decisione non rientra in nessuno dei due scenari non ammessi: la responsabilità è stata accertata nella decisione del 2014 e il progetto di decisione non stabilisce la responsabilità per una seconda volta, né irroga una nuova sanzione che si cumulerebbe con la prima, limitandosi a infliggere di nuovo la prima ammenda a seguito dell’annullamento della stessa da parte del Tribunale. Poiché il Tribunale non ha esercitato la sua competenza giurisdizionale in relazione all’ammenda, ma si è limitato ad annullare l’ammenda a causa di una insufficienza di motivazione, la Commissione non ha perso il potere di infliggere nuovamente l’ammenda (6).

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi e conclude che così è stato.

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 9 giugno 2017

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) (la «decisione 2011/695/UE»).

(2)  Decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014. Una sintesi della decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, (GU C 74 del 3.3.2015, pag. 5), unitamente alla relazione finale del consigliere-auditore, (GU C 74 del 3.3.2015, pag. 4).

(3)  Denominata in precedenza Tompla Sobre Exprés SL

(4)  Sentenza nella causa Printeos contro Commissione, T-95/15, EU: T:2016:722.

(5)  Sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-251/99 P, C-252/99 P and C-254/99 P, EU:C:2002:582, punto 61.

(6)  Idem, punto 693.


2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/10


Sintesi della decisione della Commissione

del 16 giugno 2017

che modifica la decisione C(2014)9295 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39780 – Buste)

(notificata con il numero C(2017) 4112)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 39/06)

Il 16 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

1)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2)

L’infrazione riguarda le buste disponibili in pronta consegna in magazzino/catalogo e le buste speciali stampate (per documenti transazionali e/o personalizzate) di tutte le forme, colori e dimensioni. Le buste standard/in catalogo sono buste senza stampa (con e senza marchio/etichetta personale) di varie dimensioni, generalmente acquistate in blocco a partire dai cataloghi dei produttori. Le buste speciali stampate (per documenti transazionali e/o personalizzate) sono buste stampate realizzate e prodotte secondo le esigenze specifiche dei clienti.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

3)

L’indagine è stata avviata come procedimento d’ufficio sulla base delle informazioni ricevute da un informatore. In seguito ad accertamenti, diverse imprese, tra cui Tompla (ora «Printeos»), hanno chiesto una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.

4)

Le riunioni di transazione, tra ciascuna parte e la Commissione, hanno avuto luogo tra gennaio e ottobre 2014. Nel novembre 2014 tutte le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di dirimere la questione a norma del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2).

5)

Il 18 novembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, seguita, in linea con la procedura di transazione, dalle risposte immediate delle parti indicanti che la comunicazione degli addebiti corrispondeva alle loro proposte di transazione.

6)

Nel dicembre 2014 la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 19 485 000 EUR, tra cui ammende di 4 729 000 EUR a cinque soggetti giuridici del gruppo Printeos (Printeos SA, Tompla Sobre Expres SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL e Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (noti collettivamente come «Tompla», ora «Printeos»)] (3).

7)

La decisione del 2014 è stata adottata nell’ambito di una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 e della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (4) (la «comunicazione sulla transazione»).

8)

A seguito del ricorso presentato da Printeos contro l’ammenda ricevuta, nel dicembre 2016 il Tribunale ha emesso una sentenza (5) con cui annullava l’ammenda inflitta a Printeos a motivo di un’insufficienza di motivazione in relazione al calcolo dell’ammenda.

9)

Al fine di conformarsi alla sentenza, con lettera del 29 marzo 2017 (6), la Commissione ha informato Printeos della sua intenzione di adottare una nuova decisione per infliggere un’ammenda. Il 17 aprile 2017 Printeos ha risposto alla lettera del 29 marzo 2017 (7), avanzando argomentazioni in base alle quali l’impresa riteneva che la Commissione non potesse adottare una seconda decisione.

10)

Poiché l’annullamento dell’ammenda inflitta con la decisione del 2014 non incideva né sul sussistere della violazione di cui alla decisione del 2014, né sulla conformità alle norme degli atti preparatori, la Commissione ha ripreso il procedimento nella misura e dal momento in cui si è verificata l’illegittimità, ovvero l’imposizione dell’ammenda nella decisione del 2014 viziata da un’insufficienza di motivazione.

11)

Il 30 maggio 2017 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole sulla decisione. Il 9 giugno 2017 il consigliere-auditore ha emesso un parere che corroborava la valutazione sul caso formulata dalla Commissione in relazione alle argomentazioni presentate da Printeos.

12)

La Commissione ha adottato la decisione il 16 giugno 2017.

13)

In linea con la sentenza, la decisione fornisce ulteriori informazioni sui fatti di cui aveva tenuto conto nella decisione del 2014, illustrando in modo più dettagliato la metodologia applicata dalla Commissione sulla base del punto 37 degli orientamenti della Commissione al fine di adeguare l’importo di base dell’ammenda. La decisione corrobora inoltre la valutazione della Commissione sul caso in esame in relazione alle argomentazioni formulate da Printeos nella lettera del 17 aprile 2017 e infligge la stessa ammenda stabilita nella decisione del 2014 per la partecipazione della società alla violazione di cui all’articolo 1 della decisione del 2014.

2.2.   Destinatari e durata

14)

Destinatari della decisione sono i cinque soggetti giuridici del gruppo Printeos: PRINTEOS SA, PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL SL (in precedenza TOMPLA SOBRE EXPRES SL), TOMPLA SCANDINAVIA AB, TOMPLA FRANCE SARL e TOMPLA DRUCKERZEUGNISSE VERTRIEBS GmbH.

15)

Come indicato nella decisione del 2014, Printeos ha violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, prendendo parte a pratiche anticoncorrenziali nel settore delle buste di carta tra l’8 ottobre 2003 e il 22 aprile 2008.

2.3.   Sintesi dell’infrazione

16)

L’infrazione è quella descritta nella decisione del 2014. In linea con la descrizione dell’infrazione di cui alla citata decisione, tale infrazione consisteva in accordi di coordinamento dei prezzi, ripartizione dei clienti e scambio d’informazioni commerciali sensibili in relazione alle buste disponibili in pronta consegna in magazzino/catalogo (8) e alle buste speciali stampate (per documenti transazionali e/o personalizzate) (9). Tale infrazione unica e continuata riguardava i territori di Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia e Regno Unito.

2.4.   Misure correttive

17)

La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (10) e infligge ammende ai cinque soggetti giuridici del gruppo Printeos elencati al precedente punto 2.2.

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

18)

Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto dei volumi di vendite delle buste disponibili a magazzino/catalogo e delle buste speciali stampate nell’ultimo anno prima della cessazione delle attività del cartello, del fatto che gli accordi di coordinamento dei prezzi rientrano tra le più gravi restrizioni della concorrenza, della durata dell’intesa e di un importo supplementare atto a dissuadere le imprese dall’adottare pratiche di coordinamento dei prezzi.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

19)

La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti.

2.4.3.   Modifiche all’importo di base

20)

L’ammenda è calcolata sulla base degli stessi parametri utilizzati per fissare l’ammenda originaria nella decisione del 2014. Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale a norma del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 e ha adeguato l’ammenda in modo tale da tener conto della proporzione delle vendite dei prodotti oggetto del cartello rispetto al fatturato totale, nonché delle differenze tra le parti per quanto riguarda la loro partecipazione individuale all’infrazione. Ciò implica che Printeos beneficia della riduzione discrezionale garantita a norma dell’articolo 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende a tutti i destinatari della decisione del 2014.

21)

L’ammenda rientra nei limiti comunicati a Printeos, e accettati dalla stessa società nel contesto della procedura di transazione, e non supera il 10 % del fatturato annuo totale di Printeos nel 2015 o il suo fatturato totale stimato nel 2016.

2.4.4.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

22)

In questo caso l’ammenda non supera il 10 % del fatturato annuo totale di Printeos nel 2015 o il suo fatturato totale stimato nel 2016.

2.4.5.   Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole

23)

La Commissione ha concesso a Printeos una riduzione del 50 % dell’ammenda.

2.4.6.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

24)

L’importo dell’ammenda inflitta a Printeos è stato ridotto del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

3.   CONCLUSIONI

25)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

PRINTEOS SA, PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL SL (in precedenza TOMPLA SOBRE EXPRES SL), TOMPLA SCANDINAVIA AB, TOMPLA FRANCE SARL e TOMPLA DRUCKERZEUGNISSE VERTRIEBS GmbH, responsabili in solido: 4 729 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(3)  Il 15 luglio 2015 la denominazione di Tompla Sobre Expres SL è stata cambiata in Printeos Cartera Industrial SL

(4)  GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1.

(5)  Causa T-95/15, Printeos, SA e altri contro Commissione europea, EU:T:2016:722.

(6)  Lettera del 29 marzo 2017, riferimento *D/2017/022104 COMP/G-2/MJ/dlj.

(7)  Già in precedenza, con lettera datata 3 marzo 2017, Printeos aveva comunicato ai servizi della Commissione di ritenere che la Commissione non potesse adottare una seconda decisione in relazione agli stessi fatti e nei confronti delle stesse imprese, in quanto ciò avrebbe violato il diritto fondamentale di Printeos del ne bis in idem, garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

(8)  Buste vergini, standard, che possono essere scelte dal catalogo normale del produttore e che possono essere acquistate normalmente in grossi quantitativi.

(9)  Le buste speciali stampate (per documenti transazionali e/o personalizzate) sono realizzate e prodotte secondo le esigenze specifiche dei clienti. Sono utilizzate nella pubblicità diretta per corrispondenza oltre che per l’invio di bollette, estratti conto bancari ecc.

(10)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/13


Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

del 20 settembre 2017

di registrare New Direction — Fondazione per la riforma europea

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 39/07)

L’AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,

vista la domanda presentata da New Direction - Fondazione per la riforma europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 da New Direction - Fondazione per la riforma europea (il «richiedente») il 5 settembre 2017 e una versione rivista di parte della domanda il 14 settembre 2017.

(2)

Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la dichiarazione in base al formulario figurante nell’allegato a detto regolamento e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all’articolo 5 dello stesso.

(3)

La domanda è corredata anche di una dichiarazione rilasciata dal notaio Pieter Herman a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e attestante che il richiedente ha la propria sede in Belgio e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale.

(4)

Il richiedente ha altresì presentato documenti conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione (2).

(5)

L’Autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest’ultima, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all’articolo 5 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

New Direction — Fondazione per la riforma europea è registrata in qualità di fondazione politica europea.

Essa acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

New Direction — Fondazione per la riforma europea

Rue du Trône/Troonstraat 4

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017

Per l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

Il Direttore

M. ADAM


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.


ALLEGATO

Image

ADOPTED BY GENERAL ASSEMBLY ON 13 JULY 2017

REGISTERED WITH MONITEUR BELGE 17 AUGUST 2017

ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE APPLICANT — ENGLISH VERSION

‘NEW DIRECTION – THE FOUNDATION FOR EUROPEAN REFORM’

I.   NAME AND GENERAL PROVISIONS

1.

‘New Direction – The Foundation for European Reform FPEU’ (hereafter referred to as ‘The Foundation’) is a European political foundation that does not pursue profit goals, is an entity which: (i) is formally affiliated with The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (hereafter referred to as ‘ACRE’), which (ii) is registered with the Authority for European Political Parties and Foundations (‘Authority’) in accordance with the conditions and procedures laid down in Regulation Number 1141/2014 (‘the Regulation’) of the European Parliament and of The Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations, and the provisions of Title I, Chapter I, and of Title III quater of the Belgian Act of 27 June 1921 regarding non-profit associations, international non-profit associations and foundations, European political parties and European political foundations (‘the Act’).

The Foundation has legal personality in accordance with ‘the Regulation’ and ‘the Act’.

2.

The name of the Foundation in its official languages is at Annex I. The official logo of the Foundation is a blue polygon lion and outlined in the Internal Regulations.

3.

The official language of the Foundation are the official languages of the Member States of the constituent parties.

II.   REGISTERED OFFICE

4.

The registered office of the Foundation is established at Rue du Trone 4, Brussels 1000, Belgium. The registered office may be transferred to any other location in a EU Member State by a decision of the General Assembly.

III.   AIMS & OBJECTIVES OF THE FOUNDATION

5.

The Foundation is a non-profit organization, which through its activities, within the aims and fundamental values pursued by the Union, underpins and complements the objectives of ACRE by performing one or more of the following tasks:

Providing decision-makers and opinion leaders with effective policy options based on the principles embodied in the Prague Declaration of the ECR Group of 30 March 2009 (Annex II) and ACRE's Reykavik Declaration (Annex III).

observing, analysing and contributing to the debate on European public policy issues and on the process of European integration;

developing activities linked to European public policy issues, such as organising and supporting seminars, training, conferences and studies on such issues between relevant stakeholders, including youth organisations and other representatives of civil society;

developing cooperation in order to promote democracy, including in third countries;

serving as a forum for like-minded national political foundations and think-tanks, academics, and other relevant actors to work together at European level.

encouraging strong transatlantic links.

6.

The Foundation may carry out all operations and conduct all activities, which directly or indirectly increase or promote its aims and objectives, in accordance with the applicable legislation.

IV.   TERM

7.

The Foundation is incorporated for an unlimited period of time.

V.   MEMBERSHIP: GENERAL PROVISIONS, TYPES, ADMISSION, FEES & TERMINATION

8.

Membership is open to individual and global members.

The Foundation shall consist of individual and global members. Natural persons or legal entities lawfully established in accordance with the laws and customs of their country of origin can become global members.

9.

All members of the European Parliament are entitled to individual membership of the Foundation.

Political Parties allied in ‘ACRE’ are entitled to global membership of the Foundation.

Global members may also include individuals, national political foundations, think tanks, academic institutions, and corporations that are in agreement with the aims and objectives of the Foundation.

10.

The Foundation shall be composed of at least three members.

11.

If a candidate member does not dispose of a legal status in accordance with the laws and the customs of its country of origin, it shall, in its written application for membership, appoint a natural person, who will act on behalf and for the account of all the members of such candidate member, in his/her capacity of common attorney-in-fact.

12.

Individual members shall pay a membership fee. The General Assembly shall decide on a fee that shall not exceed EUR 18 000. Individual members have the right to take part in the meetings of the General Assembly and to voice their opinion. They have the right to vote and they count towards quorum. The term of membership shall be for a period of one calendar year, renewable.

Global members shall pay a membership fee. The General Assembly shall decide on a fee that shall not exceed EUR 180 000. Global members have the right to take part in the meetings of the General Assembly and to voice their opinion. They have the right to vote and they count towards quorum. The term of membership shall be for a period of one calendar year, renewable.

13.

A register containing an up-to-date list of all members of the Foundation will be held at the registered office. All members may have access to the register at the registered office of the Foundation.

14.

Global Members can apply for membership of the Foundation if they are proposed to the Board of Directors by at least three individual members of the Foundation and seconded by a Member of the Board.

15.

Any application for global membership shall be sent to the Executive Director, with all necessary documentation evidencing that the applicant fulfils the membership requirements. The Executive Director shall submit the application and his/her preliminary report and opinion to the Board of Directors. The Board of Directors shall take its decision with a majority of two-thirds of the votes cast. The decision by the Board of Directors to admit or not the applicant shall be final.

VI.   MEMBERSHIP: TERMINATION OF MEMBERSHIP

16.

Any member may resign from the Foundation at any time by giving three months notice by registered letter addressed to the President. The resignation shall only come into force at the end of the financial year.

17.

A resigning member will remain liable for its financial obligations vis-à-vis the Foundation until the end of the financial year during which its resignation took place.

18.

If a member fails to meet its financial obligations after a notice sent by the President to settle its debts within a period of three months, the voting right of the member will be suspended as from the end of the three months period. If a member fails to meet its financial obligations for two consecutive financial years, it will be considered as having resigned from the first day of the following financial year.

19.

Any member may be expelled for any of the following reasons:

not abiding by the Statutes of the Foundation or the Internal Regulations;

not abiding by the decisions of any body of the Foundations;

not fulfilling the conditions for membership anymore;

in case any of its acts is contrary to the interest and the values of the Foundation in general.

20.

The General Assembly decides expulsion of members by a majority of two- thirds of the votes cast by the members present or represented. The member will be informed by registered mail of the expulsion proposal. The letter sets forth the grounds on which the proposed expulsion is based.

21.

The expulsion decision sets forth the grounds on which the expulsion is based but apart from that, the decision does not need to be justified. The President sends a copy of the decision to the expelled member by registered letter, within 15 calendar days.

22.

The expulsion shall come into force immediately but the expelled member shall remain liable for its financial obligations vis-à-vis the Foundation until the end of the financial year. A member who has resigned or been expelled shall have no claim against the assets of the Foundation.

VII.   BODIES OF THE FOUNDATION

23.

The bodies of the Foundation are:

(i)

The General Assembly;

(ii)

The Board of Directors;

VIII.   BODIES OF THE FOUNDATION – THE GENERAL ASSEMBLY

24.

The General Assembly shall consist of all members.

25.

In accordance with the Internal Regulations, and upon prior invitation by the President, individuals and third parties may be granted the right to take part in a meeting of the General Assembly. They may voice their opinion but do not have the right to vote.

26.

The decisions taken by the General Assembly shall be binding on all members, including those absent or dissenting.

27.

Any member may resign from the Foundation at any time by giving three months notice by registered letter addressed to the President. The resignation shall only come into force at the end of the financial year.

28.

A resigning member will remain liable for its financial obligations vis-à-vis the Foundation until the end of the financial year during which its resignation took place.

29.

The following powers are restrictively reserved to the General Assembly:

appointment, dismissal and discharge of the Members of the Board of Directors;

approval of the common annual activity program, upon proposal of the Board of Directors;

approval of the annual accounts, the annual report, the budget and any other form of financing;

admission, suspension and expulsion of individual members;

amendments to the Statutes and approval to amendments to the Internal Regulations;

interpretation of the Statutes and the Internal Regulations;

dissolution and liquidation of the Foundation;

upon proposal of the Board of Directors appointment of an external auditor each year;

upon proposal of the Board of Directors, appointment and dismissal of the Executive Director;

30.

The Board of Directors seized by the President convenes the General Assembly. The General Assembly shall meet at least once in each calendar year.

31.

The Board of Directors or at least a third of the members may convene extraordinary meetings of the General Assembly.

32.

The notice is sent by mail, facsimile, email or any other written or electronic means. For the rest, the rules related to the agenda, timetable and conduct of the meetings of the General Assembly will be laid down in the Internal Regulations.

33.

In respect of global members, the president or the nominated representative will represent its members at the General Assembly.

34.

Global members will be entitled to at least one delegate and a maximum of three, depending on the contribution.

35.

All members and delegates shall sign an attendance list of members prior to the meeting, under the name of the member they represent.

36.

Quorum: the General Assembly may validly proceed if at least one quarter of the members are present. Where this quorum is not reached, a new meeting shall be called no earlier than 15 calendar days after the first. The second meeting shall be entitled to validly take decisions, irrespective of the number of full members present.

37.

Decisions of the General Assembly, shall be taken with a simple majority of the votes cast if the Articles of Association do not foresee otherwise. Abstentions shall not be taken into account. In the case of a tie vote, the decision will be rejected.

38.

The General Assembly may also appoint an Honorary President and Honorary Vice Presidents, whose position is titular and non-executive.

39.

Decisions of the General Assembly may also be taken by circular letter. They are deemed to be taken at the registered office of the Foundation and are deemed to come into force on the date mentioned on the circular letter.

40.

The decisions of the General Assembly are recorded in minutes. The minutes are approved during the next meeting of the General Assembly and signed by the President.

41.

The minutes are kept in a register, at the members' disposal at the registered office of Foundation.

IX.   BODIES OF THE FOUNDATION — BOARD OF DIRECTORS

42.

The Board of Directors consists of a minimum of three members including the President, Vice-President and Treasurer. They are elected by the general Assembly for a 2,5 year period. The maximum number of Board members is twelve.

43.

The mandate of the Board members is renewable.

44.

The President, and Secretary-General of ‘ACRE’ are members of the Board of Directors. The Executive Director of the Foundation may be invited by the President to attend Board meetings as an observer.

45.

The function of member of the Board is not remunerated. Reasonable expenses supported by appropriate documentary evidence will be reimbursed.

46.

The Board will give guidance and direction to the work of the Foundation through the Executive Director. The Board shall therefore be vested with the power to undertake any act necessary or useful to achieve the purpose and objectives of the Foundation, except for those powers that the Act or present Statutes reserve to the General Assembly.

47.

The Board may delegate, under its responsibility, part of its powers for particular or specific purposes to an attorney-in-fact.

48.

The Board may set up an Advisory Council, an Academic Council and other working groups for any purpose it thinks fit. The composition, terms of reference and the rules of procedure of such advisory and working groups will be laid down in the Internal Regulations.

49.

The term of office of a replacing member of the Board shall expire at the same time as the term of the replaced member of the Board of Directors. The appointment shall be ratified at the next meeting of the General Assembly.

50.

The Board shall meet as required and at least two times a year.

51.

Meetings of the Board shall be called and chaired by the President. The notice calling the meeting shall contain the place, date, time and agenda and must be sent to all members of the Board by letter, facsimile or email at least seven calendar days prior to the date of the meeting.

52.

Quorum: decisions shall be valid when at least half of the members are present. Where this quorum is not reached, a new meeting shall be called no earlier than seven calendar days after the first. The second meeting shall be entitled to take valid decisions irrespective of the number of members present.

53.

The Board may only deliberate on the matters set out in the agenda, unless all members of the Board are present and decide unanimously to discuss other matters.

54.

Each member of the Board will have one vote. A member may not grant a power-of-attorney to another member of the Board.

55.

The decisions of the Board shall be taken with a simple majority of the votes cast. Abstentions shall not be taken into account and, in the case of a written vote, blank or invalid votes cannot be counted in the votes cast. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

56.

Decisions may also be taken by conference call or videoconference.

57.

Decisions taken by the Board shall be recorded in minutes to be approved during the next meeting of the Board and signed by the President.

58.

They are kept in a register, at the disposal of the members of the Board at the registered office of the Foundation.

X.   MANAGEMENT OF THE FOUNDATION

59.

The General Assembly shall delegate the daily management of the Foundation to the Executive Director upon proposal of the Board of Directors. The Board of Directors defines the scope and financial limitations of the daily management powers of the Executive-Director. The Treasurer will take a particular role with the Executive Director in administration and personnel management of the Foundation.

60.

The term of office of the Executive Director shall be for a period of 2,5 years, renewable.

61.

The Executive Director shall be remunerated, according to decision of the Board of Directors. Reasonable expenses supported by appropriate documentary evidence will also be reimbursed.

XI.   REPRESENTATION OF THE FOUNDATION

62.

The Foundation shall be validly represented with respect to all acts, including court proceedings, by either the President or by the Board member appointed by him.

63.

The Executive Director shall individually represent the Foundation with respect to all acts of daily management, and shall not be obliged to offer proof to third parties of a prior decision of the Board of Directors.

64.

The Foundation is also validly represented by an attorney-in-fact, within the limits of his power-of-attorney.

XII.   FINANCIAL ADMINISTRATION

65.

The Foundation shall be financed by membership fees, fundraising, donations, royalties or fees generated by its service and any resources granted by the European Parliament or other bodies.

66.

The membership fees must be paid before the end of the financial year.

67.

The financial year shall coincide with the calendar year. The Board shall produce accounts at the end of each financial year, along with an annual report. Both shall be presented to the General Assembly.

68.

The audit of the financial situation, the annual accounts and the verification that the transactions set out in the annual accounts comply with the Statutes and Internal Regulations of the Foundation as well as the financial rules of the European Parliament, shall be entrusted to the auditor appointed by the European Parliament. The auditor's report shall be presented to the General Assembly for approval.

XIII.   LIMITED LIABILITY

69.

The members of the Foundation, the members of the Board of Directors and the persons entrusted with the daily management of the Foundation will not be personally liable for the obligations of the Foundation.

70.

The liability of members of the Board of Directors or persons entrusted with daily management is limited to the proper performance of their mandate.

XIV.   AMENDMENTS TO THE STATUTES, DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE FOUNDATION

71.

Any proposal to amend these Statutes or to dissolve the Foundation shall only be valid if proposed by the Board of Directors or one third of the members.

72.

The proposed amendments to the Statutes must be attached to the notice calling the meeting of the General Assembly. An attendance quorum of at least two-thirds of the members is required for decisions regarding amendments to the Statutes or the dissolution of the Foundation. Where this quorum is not reached, a new meeting of the General Assembly shall be called no earlier than 15 calendar days after the first meeting. The second meeting of the General Assembly shall be entitled to take valid decisions irrespective of the number of full members present.

73.

In the event that the Foundation is dissolved, the General Assembly shall decide by a simple majority of the votes cast on (i) the appointment, powers and remuneration of the liquidators, (ii) the methods and procedures for the liquidation of the Foundation and (iii) the destination to be given to the net assets of the Foundation. The net assets of the Foundation will have to be allocated to a non-profit purpose.

XV.   FINAL PROVISIONS

74.

The General Assembly shall adopt and may amend the Internal Regulations of the Foundation. The Internal Regulations regulate the functioning of the Foundation and its bodies in general and may not conflict with the Articles of Association. The Articles of Association supersede the Internal Regulations.

75.

All matters not expressly provided for or regulated in these Articles of Association shall be governed by the Regulation. For the matters not governed by the Regulation or where the matter is only partially addressed, for the aspects not covered by the Regulation, the Foundation shall be governed by the applicable provisions of Belgian Law.

For matters not governed by the Regulation or by the provisions of Belgian Law, or where a matter is only partially addressed, for the aspects not covered by the Regulation and the Belgian Law, the Foundation is governed by the provisions of its Articles of Association and, by default, by its Internal Regulations.

The Foundation strictly complies with all transparency requirements imposed by the Regulation and Belgian Law, as well as any other statutory applicable provision, in particular as regards book-keeping, accounts, donations, privacy and the protection of personal data.

Any candidate for a governing body of the Foundation, will be selected on the bases of objective criteria including, at least, his/her relevant experience and his/her availability as well as, if necessary, any other criteria specified in the Internal Regulations. A candidate must also adhere to Chapter III. Purpose of the Foundation.

Annex I

The name of the Foundation in the official language is:

—   In English: New Direction – The Foundation for European Reform

—   In Polish: New Direction – Fundacja na rzecz Reformy Europy

—   In Czech: New Direction – Nadace pro Evropska Reformu

—   In Spanish: New Direction – La Fondacion Para Reformas Europeas

—   In French: New Direction – La Fondation pour les Reformes Europeennes

—   In Dutch: New Direction – Stichting voor Europese Hervorming

—   In Hungarian: New Direction – Alapitvany az Europai Reformokert

—   In Latvian: New Direction – Europas Reformu Fonds

—   In Lithuanian: New Direction – Europas Reformu Fondas

Annex II

The Prague Declaration of Principles, proclaimed on 30 March 2009:

CONSCIOUS OF THE URGENT NEED TO REFORM THE EU ON THE BASIS OF EUROREALISM, OPENNESS, ACCOUNTABILITY AND DEMOCRACY, IN A WAY THAT RESPECTS THE SOVEREIGNTY OF OUR NATIONS AND CONCENTRATES ON ECONOMIC RECOVERY, GROWTH AND COMPETITIVENESS, THE EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT SHARES THE FOLLOWING PRINCIPLES:

1.

Free enterprise, free and fair trade and competition, minimal regulation, lower taxation, and small government as the ultimate catalysts for individual freedom and personal and national prosperity.

2.

Freedom of the individual, more personal responsibility and greater democratic accountability.

3.

Sustainable, clean energy supply with an emphasis on energy security.

4.

The importance of the family as the bedrock of society.

5.

The sovereign integrity of the nation state, opposition to EU federalism and a renewed respect for true subsidiarity.

6.

The overriding value of the transatlantic security relationship in a revitalised NATO, and support for young democracies across Europe.

7.

Effectively controlled immigration and an end to abuse of asylum procedures.

8.

Efficient and modern public services and sensitivity to the needs of both rural and urban communities.

9.

An end to waste and excessive bureaucracy and a commitment to greater transparency and probity in the EU institutions and use of EU funds.

10.

Respect and equitable treatment for all EU countries, new and old, large and small.

Annex III

ACRE’S REYJAVIK DECLARATION

The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) brings together parties committed to individual liberty, national sovereignty, parliamentary democracy, the rule of law, private property, low taxes, sound money, free trade, open competition, and the devolution of power.

1.

ACRE believes in a Europe of independent nations, working together for mutual gain while each retaining its identity and integrity.

2.

ACRE is committed to the equality of all European democracies, whatever their size, and regardless of which international associations they join.

3.

ACRE favours the exercise of power at the lowest practicable level – by the individual where possible, by local or national authorities in preference to supranational bodies.

4.

ACRE understands that open societies rest upon the dignity and autonomy of the individual, who should be as free as possible from state coercion. The liberty of the individual includes freedom of religion and worship, freedom of speech and expression, freedom of movement and association, freedom of contract and employment, and freedom from oppressive, arbitrary or punitive taxation.

5.

ACRE recognises the equality of all citizens before the law, regardless of ethnicity, sex or social class. It rejects all forms of extremism, authoritarianism and racism.

6.

ACRE cherishes the important role of civil associations, families and other bodies that fill the space between the individual and the government.

7.

ACRE acknowledges the unique democratic legitimacy of the nation-state.

8.

ACRE is committed to the spread of free commerce and open competition, in Europe and globally.

9.

ACRE supports the principles of the Prague Declaration of March 2009 and the work of the European Conservatives and Reformists in the European Parliament and allied groups on the other European assemblies.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/24


Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio

(2018/C 39/08)

Il presente elenco è pubblicato a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 (1). Le autorità competenti hanno ricevuto notifica in conformità degli articoli del regolamento riportati qui di seguito.

a)

Articolo 15, paragrafo 1: L’esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

Articolo 15, paragrafo 2: Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.

b)

Articolo 17, paragrafo 8: Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell’articolo 16 e dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

c)

Articolo 21, paragrafo 3: Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all’articolo 15.

Stato membro

Autorità competenti

Belgio

a), b), c):

Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (governo fiammingo; Servizio della pesca marittima)

Bulgaria

a), b), c):

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agenzia nazionale per la pesca e l’acquacoltura)

Repubblica ceca

a):

non applicabile

b), c):

Celní úřad pro Středočeský kraj (Ufficio doganale della regione della Boemia centrale)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (Ufficio doganale di Praga capitale)

Celní úřad Praha Ruzyně (Ufficio doganale di Praga Ruzyně)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (Ufficio doganale della regione della Boemia meridionale)

Celní úřad pro Plzeňský kraj (Ufficio doganale della regione di Pilsen)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (Ufficio doganale della regione di Karlovy Vary)

Celní úřad pro Ústecký kraj (Ufficio doganale della regione di Ústí nad Labem)

Celní úřad pro Liberecký kraj (Ufficio doganale della regione di Liberec)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Ufficio doganale della regione di Hradec Králové)

Celní úřad pro Pardubický kraj (Ufficio doganale della regione di Pardubice)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (Ufficio doganale della regione di Vysočina)

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Ufficio doganale della regione della Moravia del Sud)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (Ufficio doganale della regione di Olomouc)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Ufficio doganale della regione della Moravia-Slesia)

Celní úřad pro Zlínský kraj (Ufficio doganale della regione di Zlín)

Danimarca

a):

NaturErhvervstyrelsen (Agenzia danese per l’agricoltura e la pesca)

b):

NaturErhvervstyrelsen – kun direkte landinger (Agenzia danese per l’agricoltura e la pesca - unicamente sbarchi diretti)

Fødevarestyrelsen – anden import (Amministrazione veterinaria e alimentare danese – altre importazioni)

c):

Fødevarestyrelsen (Amministrazione veterinaria e alimentare danese)

Germania

a), b), c):

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione)

Estonia

a):

Veterinaar- ja Toiduamet, kalapüügikorralduse büroo (Ente veterinario e alimentare, ufficio Regolamentazione della pesca)

b):

Maksu- ja Tolliamet; Veterinaar- ja Toiduamet; Keskkonnaministeerium (Ufficio tributario e doganale estone; Ente veterinario e alimentare; ministero dell’Ambiente)

c):

Maksu- ja Tolliamet (Ufficio tributario e doganale estone)

Irlanda

a), b), c):

The Sea Fisheries Protection Authority (Autorità per la tutela della pesca marittima)

Grecia

a):

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας (ministero dello Sviluppo rurale e dell’alimentazione, direzione generale Pesca, direzione Controllo delle attività e dei prodotti della pesca, dipartimento INN)

b), c):

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας (ministero dello Sviluppo rurale e dell’alimentazione, direzione generale Pesca, direzione Controllo delle attività e dei prodotti della pesca, dipartimento INN)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (ministero dello Sviluppo rurale e dell’alimentazione, direzione generale Pesca, direzione Controllo delle attività e dei prodotti della pesca, dipartimento INN, Ufficio di controllo dei prodotti della pesca presso l’Aeroporto internazionale di Atene)

Spagna

a), b), c):

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (ministero dell’Agricoltura e della pesca, alimentazione e ambiente; segretariato generale per la Pesca; direzione generale Gestione della pesca; sottodirezione generale Controllo e ispezione)

Francia

a):

Les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer sud Océan indien (direzioni dipartimentali dei Territori e del mare - delegazioni Mari e litorale; direzione Mare Guadalupa; direzione Mare Martinica; direzione Mare Guyana francese; direzione Mare Oceano Indiano meridionale)

Le Centre national de surveillance des pêches (Centro nazionale di sorveglianza della pesca)

b):

Les bureaux de douane des directions régionales (Uffici doganali delle direzioni regionali)

La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (direzione Pesca marittima e acquacoltura)

c):

Les bureaux de douane des directions régionales (Uffici doganali delle direzioni regionali)

Croazia

a):

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (ministero dell’Agricoltura; direzione Pesca)

b), c):

Ministarstvo financija; Carinska uprava (ministero delle Finanze; amministrazione doganale)

Italia

a), c):

Autorità Marittime (Guardia costiera)

b):

Agenzia delle Dogane

ministero della Salute

Cipro

a), b), c):

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ministero dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell’ambiente; dipartimento Pesca e ricerca marittima)

Lettonia

a):

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments (ministero dell’Agricoltura; dipartimento Pesca)

b):

Nozvejas sertifikātu pārbaudes un verifikācijas procedūras (per le procedure di controllo e verifica dei certificati di cattura):

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Servizio nazionale per l’ambiente; dipartimento Controllo della pesca);

Muitas kontroles (per i controlli doganali):

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde (Amministrazione doganale nazionale; Servizio nazionale delle entrate)

c):

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Servizio nazionale per l’ambiente; dipartimento Controllo della pesca)

Lituania

a):

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (dipartimento Pesca presso il ministero dell’Agricoltura)

b), c):

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (dipartimento Dogane presso il ministero delle Finanze)

Lussemburgo

a):

non applicabile

b), c):

Administration des services vétérinaires (Amministrazione dei servizi veterinari)

Ungheria

a):

non applicabile

b), c):

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare)

Malta

a), b), c):

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima (dipartimento Pesca e acquacoltura; ministero per lo Sviluppo sostenibile, l’ambiente e il cambiamento climatico)

Paesi Bassi

a), c):

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Autorità neerlandese per la sicurezza degli alimenti e dei beni di consumo)

b):

Douane (dipartimento Dogane)

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Autorità neerlandese per la sicurezza degli alimenti e dei beni di consumo)

Austria

a):

non applicabile

b), c):

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza degli alimenti; Ufficio federale per la sicurezza degli alimenti)

Polonia

a):

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa (ministero per l’Economia marittima e le vie navigabili interne; dipartimento Pesca)

b):

w przypadku importu drogą lądową i lotniczą (per le importazioni per via terrestre o aerea):

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa (ministero per l’Economia marittima e le vie navigabili interne; dipartimento Pesca)

w przypadku importu drogą morską (per le importazioni via mare):

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (Ispettorato regionale della pesca marittima a Gdynia)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Ispettorato regionale della pesca marittima a Stettino)

c):

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa (ministero per l’Economia marittima e le vie navigabili interne; dipartimento Pesca)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (Ispettorato regionale della pesca marittima a Gdynia)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Ispettorato regionale della pesca marittima a Stettino)

Portogallo

a), c):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (Territorio continentale: direzione generale Risorse naturali, sicurezza e servizi marittimi; Autorità nazionale della pesca)

Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Azzorre: segretariato regionale per l’Ambiente e il mare; Ufficio regionale del sottosegretario della Pesca)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Azzorre: Ispettorato regionale della Pesca)

Madera: Direção Regional de Pescas (Madera: direzione regionale della Pesca)

b):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (Territorio continentale: direzione generale Risorse naturali, sicurezza e servizi marittimi; Autorità nazionale della pesca; direzione Servizi di ispezione)

Açores: Direcção Regional das Pescas (Azzorre: direzione Pesca)

Madera: Direção Regional de Pescas (Madera: direzione regionale della Pesca)

Alfândega de Viana do Castelo (Ufficio doganale di Viana do Castelo)

Alfândega de Leixões (Ufficio doganale di Leixões)

Alfândega do Aeroporto do Porto (Ufficio doganale dell’aeroporto di Porto)

Alfândega de Aveiro (Ufficio doganale di Aveiro)

Alfândega de Peniche (Ufficio doganale di Peniche)

Alfândega Marítima de Lisboa (Ufficio doganale marittimo di Lisbona)

Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Ufficio doganale dell’aeroporto di Lisbona)

Alfândega de Setúbal (Ufficio doganale di Setúbal)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (Delegazione doganale di Sines, Ufficio doganale di Setúbal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Delegazione doganale dell’aeroporto di Faro)

Alfândega de Ponta Delgada (Ufficio doganale di Ponta Delgada)

Delegação Aduaneira da Horta (Delegazione doganale di Horta)

Alfândega do Funchal (Ufficio doganale di Funchal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madera (Delegazione doganale dell’aeroporto di Madera)

Romania

a), b), c):

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Agenzia nazionale per la pesca e l’acquacoltura)

Slovenia

a):

Finančni urad Koper (Ufficio delle finanze di Capodistria)

b), c):

Finančni urad Celje (Ufficio delle finanze di Celje)

Finančni urad Koper (Ufficio delle finanze di Capodistria)

Finančni urad Kranj (Ufficio delle finanze di Kranj)

Finančni urad Ljubljana (Ufficio delle finanze di Lubiana)

Finančni urad Maribor (Ufficio delle finanze di Maribor)

Finančni urad Murska Sobota (Ufficio delle finanze di Murska Sobota)

Finančni urad Nova Gorica (Ufficio delle finanze di Nova Gorica)

Finančni urad Novo mesto (Ufficio delle finanze di Novo Mesto)

Slovacchia

a):

non applicabile

b), c):

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Amministrazione statale veterinaria e alimentare della Repubblica slovacca)

Finlandia

a), b), c):

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Centro per lo sviluppo economico, i trasporti e l’ambiente della Finlandia sudoccidentale)

Svezia

a), b), c):

Havs- och vattenmyndigheten (Agenzia per la gestione dell’ambiente marino e delle risorse idriche)

Regno Unito

a):

Marine Management Organisation (Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino)

Marine Scotland (Autorità scozzese per gli affari marittimi)

b):

Marine Management Organisation (Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino)

UK Port Health Authorities (Autorità sanitarie portuali del Regno Unito)

c):

Marine Management Organisation (Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino)


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/31


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 39/09)

1.

In data 26 gennaio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:

TA Associates, L.P. (Stati Uniti),

Ontarios Teachers’ Pension Plan Board («OTPP») (Canada),

Flexera Holdings LP (Stati Uniti).

TA Associates, L.P. e OTPP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Flexera Holdings LP. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   TA Associates, L.P.: investimenti in private equity attraverso vari fondi in determinati settori, tra cui servizi alle imprese, beni di consumo, servizi finanziari, sanità e tecnologie,

—   OTPP: gestione di prestazioni pensionistiche e investimenti di attivi di piani pensione per conto di insegnanti in servizio e in pensione nella provincia canadese dell’Ontario,

—   Flexera Holdings LP: fornitura di prodotti e servizi software a produttori di dispositivi per l’internet delle cose, ideatori di software e clienti aziendali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/33


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 39/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«Cidre Cotentin»/«Cotentin»

N. UE: PDO-FR-02206 – 21.11.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione (Denominazioni)

«Cidre Cotentin»/«Cotentin»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8 Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» è un sidro effervescente, non pastorizzato e non gassificato, ottenuto da puro succo di mele da sidro di particolari varietà tradizionali.

Il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» è caratterizzato da un colore tra il giallo paglierino e il giallo-arancio e da un’effervescenza delicata. Al naso si distingue per la finezza dei suoi aromi con frequenti note di burro e di erba essiccata, mentre in bocca è equilibrato, con una predominanza di sapori amari a cui la bassa acidità del prodotto conferisce tuttavia una certa freschezza.

Nel «Cidre Cotentin»/«Cotentin»«extra-brut», caratterizzato da una struttura tannica, prevalgono invece sapori amari più decisi.

Il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» presenta le seguenti caratteristiche:

un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 3,5 % vol;

un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 5,5 % vol;

un tenore di zuccheri superiore a 18 grammi per litro e inferiore o uguale a 35 grammi per litro;

una densità superiore a 1 009 e inferiore o uguale a 1 017,5 a 20 °C;

una pressione minima di 1 bar a 20 °C o 2 g/l di CO2.

Il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» che reca la dicitura «extra-brut» presenta invece le seguenti caratteristiche:

un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 5 % vol;

un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 5,5 % vol;

un tenore di zuccheri inferiore o uguale a 18 grammi per litro;

una densità inferiore o uguale a 1 009 a 20 °C;

una pressione minima di 1 bar a 20 °C o 2 g/l di CO2.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le mele da sidro utilizzate provengono da frutteti situati nella zona geografica e ritenuti idonei a produrre il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» in base ai criteri di identificazione legati al luogo di impianto e approvati per la denominazione.

Questi frutteti sono per il 30 % ad alto fusto e sono interamente inerbiti.

Le mele sono comprese in un elenco positivo di varietà tradizionali, in gran parte amare e dolci-amare.

Le varietà principali che compongono il frutteto per almeno il 60 % della sua superficie sono:

Amare e dolci-amare : Belle fille de la Manche, Binet Rouge, Bois Jingant, Cartigny, Closette, Feuillard, Gros amer, Marin Onfroy, Peau de Chien, Petit amer, Rouge de Cantepie, Sans Pareille, Tapin, Tête de Brebis, Taureau.

Le varietà accessorie che compongono il frutteto fino a un massimo del 40 % della sua superficie sono:

Amare e dolci-amare : Argile rouge, Bedan, Doux moine, Fréquin, Kermerrien, Marie-Ménard, Sergent.

Dolci : Clos Renaux, Douce Coët, Doux Lozon.

Acide : Petit Jaune, Grasselande, Gros jaune.

Sono ammesse varietà di mele da sidro non indicate e «ad alto fusto» nel limite massimo del 20 % dell’intera superficie del frutteto.

Ogni partita («cuvée») presenta una proporzione delle varietà principali pari o superiore al 60 %.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni, dalla produzione delle mele alla formazione della spuma del sidro esclusivamente in bottiglia, hanno luogo nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

Anche l’imbottigliamento viene effettuato nella zona geografica. La formazione della spuma è infatti ottenuta esclusivamente in bottiglia mediante fermentazione di una parte degli zuccheri residui e la sua durata è di almeno 8 settimane, trascorse le quali il sidro può essere commercializzato.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

I sidri per i quali viene rivendicata la denominazione d’origine «Cidre Cotentin»/«Cotentin» possono essere dichiarati dopo la produzione, proposti al pubblico, spediti, messi in vendita e venduti solo se nelle dichiarazioni, negli annunci, nei prospetti, sulle etichette, nelle fatture e nei recipienti di qualsiasi tipo la suddetta denominazione viene scritta e accompagnata dal simbolo DOP dell’Unione europea. Il simbolo può essere completato dalla dicitura «DOP» o «denominazione di origine protetta».

Il nome della denominazione di origine protetta e la dicitura «denominazione di origine» o «denominazione» e «protetta» sono presentati in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da distinguersi nettamente dall’insieme delle altre indicazioni scritte o disegnate.

Nella presentazione dell’etichetta la dicitura «denominazione di origine protetta» deve essere riportata immediatamente sotto il nome della denominazione di origine protetta senza altre diciture intermedie.

L’apposizione della dicitura «extra brut» è obbligatoria per i sidri che presentano un tenore di zuccheri inferiore o uguale a 18 grammi per litro.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Nel dipartimento della Manica:

Tutti i cantoni di Agon-Coutainville, Bricquebec, Cherbourg-Octeville 1, Cherbourg-Octeville 2, Cherbourg-Octeville 3, Créances, Equeurdreville-Hainneville, La Hague, Les Pieux, Saint-Lô, Saint-Lô 1, Tourlaville, Valognes e Val-de-Saire.

Il cantone di Carentan, ad eccezione dei comuni di Catz e Carentan les Marais per il solo territorio dei comuni delegati di Brévands, Saint-Pellerin e Les Veys.

Nel cantone di Condé-sur-Vire: i comuni di Condé-Sur-Vire, Moyon Villages per il solo territorio del comune delegato di Le Mesnil-Opac e Thorigny-les-villes per il solo territorio del comune delegato di Brectouville. Il cantone di Coutances, ad eccezione dei comuni di Orval-sur-Sienne e di Regnéville-sur-Mer.

Il cantone di Saint-Lô 2, ad eccezione dei comuni di La Barre-de-Semilly, La Luzerne e Soulles.

Nel cantone di Pont-Hébert: i comuni di Amigny, Cavigny, Le Dézert, Graignes-Mesnil-Angot, Le Hommet-d’Arthenay, La Meauffe, Le Mesnil-Rouxelin, Le Mesnil-Véneron, Pont-Hébert, Rampan, Remilly les Marais, Saint-Georges-Montcocq e Tribehou.

Nel cantone di Quettreville-sur-Sienne: i comuni di Belval, Cametours, Cerisy-la-Salle, Montpinchon, Ouville e Savigny.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica occupa la metà settentrionale del dipartimento della Manica. Gran parte del territorio rientra nel Massiccio armoricano (sedimenti scistosi e arenacei, graniti dell’era primaria), ad eccezione di una piccola fascia nord-orientale dove si trovano formazioni calcaree del bacino parigino. L’intero territorio è caratterizzato da un rivestimento limoso più o meno spesso. Questo territorio coincide praticamente con la penisola del Cotentin.

La zona offre un paesaggio di bassopiani ondulati e lievi avvallamenti la cui altitudine non supera i 170 metri. Ovunque la rete più o meno fitta delle siepi limita lo sguardo sull’orizzonte.

Gli appezzamenti selezionati per impiantare i frutteti e raccogliere le mele occupano aree inserite nel particolare paesaggio rurale del «bocage» e formano isolotti delimitati da siepi naturali. I terreni sono profondi, ben drenati e di vario tipo, ma mai sabbiosi o sabbioso-pietrosi.

Il Cotentin presenta un clima fortemente oceanico, accentuato dalla natura peninsulare del territorio. Il clima è caratterizzato da precipitazioni frequenti (superiori a 150 giorni/anno) e alquanto abbondanti (in media 900-1 000 mm), con scarse variazioni di temperatura, rare gelate e venti frequenti, talvolta intensi, provenienti per lo più da ovest.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Il frutteto da sidro del Cotentin è noto sin dal XIII secolo grazie a varietà tanniche giunte per mare dal nord-ovest della Spagna. Nel Cotentin il sidro si è sviluppato per effetto di diverse normative che nel tempo hanno vietato prima la birra e poi il vino per destinare per quanto possibile i seminativi ai cereali. È in questo contesto che si è diffusa la pratica del prato-frutteto: il prato destinato all’alimentazione del bestiame trova una seconda valorizzazione con i frutti dei meli che vi sono stati piantati. Considerato questo duplice utilizzo, gli appezzamenti sono cinti da siepi che trattengono gli animali e che, insieme agli alberi, li proteggono dai venti.

L’attività sidricola si sviluppa e migliora nel tempo. La pomologia sidricola nasce nel Cotentin nel XVI secolo con uomini come Guillaume Dursus e il signore di Gouberville. Il primo ottenne sidri di grande fama a partire da varietà da lui stesso selezionate, mentre il signore di Gouberville, trasformando frutti varietà per varietà, distinse quelli di qualità straordinaria, comprese varietà tuttora esistenti come la Marin Onfroy.

Oltre ai prati-frutteti tradizionali ad alto fusto, in tempi più recenti si sono sviluppati frutteti specializzati a basso fusto, anch’essi inerbiti e inseriti nel paesaggio rurale del «bocage».

Le varietà locali e specifiche della zona geografica, in grandissima parte amare e dolci-amare, ricche di composti fenolici, come Petit amer, Taureau e Cartigny, sono ben presenti in tutta la zona geografica e nei vari tipi di frutteti.

Le attuali pratiche sidricole testimoniano lo sviluppo e la trasmissione di specifiche competenze nella preparazione del «Cidre Cotentin»/«Cotentin» a partire da varietà locali e basate sulla formazione naturale della spuma in bottiglia e sul divieto della pastorizzazione.

Specificità del prodotto

Il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» è un sidro non pastorizzato e non gassificato, ottenuto da puro succo di mele da sidro. Si distingue per il colore tra il giallo paglierino e il giallo-arancio e per l’effervescenza delicata. In bocca la sua bassa acidità conferisce al prodotto un buon equilibro lasciando esprimere un amaro di grande freschezza. Quando il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» reca la dicitura «extra-brut», la struttura tannica e la dominanza dei sapori amari sono più decise.

Legame causale

La zona geografica è segnata da un clima fortemente oceanico e dalla coesistenza di allevamento e produzione di mele. La selezione di appezzamenti dal terreno profondo e protetti dalle siepi permette ai meli di adattarsi alle condizioni ventose evitando la caduta dei frutti prima della loro completa maturazione e limitando il rischio di sradicamento degli alberi. L’inerbimento permanente del frutteto è inoltre all’origine di una sorta di concorrenza che influenza favorevolmente la composizione delle mele per la produzione di sidro (ricchezza di zucchero, limitazione del tenore di azoto).

La qualità del raccolto è peraltro ottimizzata dalla presenza del tappeto erboso che, ammortizzando la caduta delle mele, garantisce la loro buona conservazione a terra.

In tale contesto, l’amaro del sidro è ottenuto mescolando varietà amare e dolci-amare, che sono dominanti nel frutteto e in gran parte frutto di secoli di selezione locale, mentre la bassa acidità del prodotto in bocca rispecchia la ridotta presenza di varietà acide nella zona geografica. Tra l’altro, la costante applicazione dei metodi di trasformazione tradizionali, che impongono per la prima fermentazione l’utilizzo dei lieviti indigeni naturalmente presenti sulla superficie dei frutti ed escludendo ogni ricorso alla gassificazione o alla pastorizzazione, è garanzia della freschezza amara del «Cidre Cotentin»/«Cotentin».

La reputazione del «Cidre Cotentin»/«Cotentin» ha radici antiche. Nel XVI secolo il medico Julien le Paulmier scrisse nel suo illustre trattato di medicina «De vino et pomaco»: «I sidri prodotti nel Cotentin sono i migliori sidri della provincia di Normandia».

Questa reputazione è confermata dai primi posti in classifica ottenuti dai produttori di Quibou, Valognes, Turqueville, Dangy, Saint-Lô e Saussey nei concorsi organizzati dall’Association pomologique Française in occasione dei suoi congressi pomologici annuali dalla fine del XIX secolo agli anni 1930.

La passione locale per il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» è oggi all’origine di diverse sagre paesane e di numerosi concorsi ad esso dedicati. Questo prodotto è inoltre celebrato da grandi nomi della gastronomia francese e internazionale come l’Étoile, rivista della guida Michelin che nel numero di giugno-luglio 2006 gli ha attribuito il suo «Coup de cœur», o come dimostrano più recentemente, nel 2011, gli elogi tributati dalla prestigiosa rivista gastronomica americana «The Art of Eating» a tutti i sidri prodotti nel Cotentin.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-50b2dc68-9cbe-48a6-93c9-3d8befac98d0/telechargement


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/37


Rettifica della decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 27 settembre 2017, di registrare Transform Europe

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 31 del 27 gennaio 2018 )

(2018/C 39/11)

On page 9:

anziché:

«ALLEGATO

STATUTS»

leggasi:

«ALLEGATO

Image

STATUTS».


2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/38


Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 311 del 19 settembre 2017 )

(2018/C 39/12)

Pagina 7, tavola Entrate, rigo relativo al Capitolo 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL’UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI:

nella colonna «Bilancio rettificativo n. 1» deve essere inserito l’importo «340 000»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«—»leggasi«340 000».

Pagina 7, tavola Entrate, rigo relativo al Titolo 1 — Totale:

nella colonna «Bilancio rettificativo n. 1» deve essere inserito l’importo «340 000»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«15 135 600»leggasi«15 475 600».

Pagina 7, tavola Entrate, rigo relativo al TOTALE GENERALE:

nella colonna «Bilancio rettificativo n. 1»anziché«1 467,82»leggasi«341 467,82»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«15 808 631,84»leggasi«16 148 631,84».

Pagina 8, tavola Spese, rigo relativo al Capitolo 4 1 — Progetti:

nella colonna «Bilancio rettificativo n. 1» deve essere inserito l’importo «340 000»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«—»leggasi«340 000».

Pagina 8, tavola Spese, rigo relativo al Titolo 4 — Totale:

nella colonna «Bilancio rettificativo n. 1» deve essere inserito l’importo «340 000»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«—»leggasi«340 000».

Pagina 8, tavola Spese, rigo relativo al TOTALE GENERALE:

nella colonna «Bilancio rettificativo n. 1»anziché«1 467,82»leggasi«341 467,82»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«15 808 631,84»leggasi«16 148 631,84».


2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/39


Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 25 del 24 gennaio 2018 )

(2018/C 39/13)

Pagina 2, tavola Entrate, rigo relativo al Capitolo 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL’UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI:

nella colonna «Bilancio 2017»anziché«—»leggasi«340 000»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«—»leggasi«340 000».

Pagina 2, tavola Entrate, rigo relativo al Titolo 1 — Totale:

nella colonna «Bilancio 2017»anziché«15 135 600»leggasi«15 475 600»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«15 135 600»leggasi«15 475 600».

Pagina 2, tavola Entrate, rigo relativo al TOTALE GENERALE:

nella colonna «Bilancio 2017»anziché«15 808 631,84»leggasi«16 148 631,84»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«15 828 389,18»leggasi«16 168 389,18».

Pagina 3, tavola Spese, rigo relativo al Capitolo 4 1 — Progetti:

nella colonna «Stanziamenti 2017»anziché«—»leggasi«340 000»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«—»leggasi«340 000».

Pagina 3, tavola Spese, rigo relativo al Titolo 4 — Totale:

nella colonna «Stanziamenti 2017»anziché«—»leggasi«340 000»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«—»leggasi«340 000».

Pagina 3, tavola Spese, rigo relativo al TOTALE GENERALE:

nella colonna «Stanziamenti 2017»anziché«15 808 631,84»leggasi«16 148 631,84»,

nella colonna «Nuovo importo»anziché«15 828 389,18»leggasi«16 168 389,18».