ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 35

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
31 gennaio 2018


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Sommario

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PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2015-2016
Sedute dal 1o al 4 febbraio 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 119 del 12.4.2017 .
TESTI APPROVATI
Sedute del 24 e 25 febbraio 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 140 del 4.5.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 2 febbraio 2016

2018/C 35/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità (2015/2137(INI))

2

 

Mercoledì 3 febbraio 2016

2018/C 35/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sulla ratifica del trattato di Marrakech, sulla base delle petizioni ricevute, segnatamente la petizione 924/2011 (2016/2542(RSP))

14

2018/C 35/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042684 — 2016/2547(RSP))

15

2018/C 35/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042682 — 2016/2548(RSP))

17

2018/C 35/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042681 — 2016/2549(RSP))

19

2018/C 35/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (2015/2233(INI))

21

2018/C 35/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015 (2016/2526(RSP))

35

 

Giovedì 4 febbraio 2016

2018/C 35/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla situazione dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea (2016/2556(RSP))

38

2018/C 35/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sul Bahrein: il caso di Mohammed Ramadan (2016/2557(RSP))

42

2018/C 35/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sul caso della sparizione di editori a Hong Kong (2016/2558(RSP))

46

2018/C 35/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla relazione 2015 sulla Serbia (2015/2892(RSP))

50

2018/C 35/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla relazione 2015 sul Kosovo (2015/2893(RSP))

58

2018/C 35/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla situazione in Libia (2016/2537(RSP))

66

2018/C 35/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP))

71

2018/C 35/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sul ruolo delle autorità locali e regionali nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (2015/3013(RSP))

74

2018/C 35/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto ISIS/Daesh (2016/2529(RSP))

77

 

Giovedì 25 febbraio 2016

2018/C 35/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2016 (2015/2285(INI))

83

2018/C 35/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016 (2015/2330(INI))

93

2018/C 35/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016 (2015/2256(INI))

109

2018/C 35/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sull'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia (2015/2791(RSP))

117

2018/C 35/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2014 (2015/2231(INI))

125

2018/C 35/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2014 (2015/2115(INI))

131

2018/C 35/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda (2015/2932(RSP))

136

2018/C 35/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri (2016/2540(RSP))

139

2018/C 35/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515(RSP))

142


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 2 febbraio 2016

2018/C 35/26

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2313(IMM))

146

2018/C 35/27

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2240(IMM))

148

2018/C 35/28

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Florian Philippot (2015/2267(IMM))

150


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 2 febbraio 2016

2018/C 35/29

P8_TA(2016)0025
Regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (testo codificato) (COM(2015)0008 — C8-0008/2015 — 2015/0006(COD))
P8_TC1-COD(2015)0006
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/ … del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)

152

2018/C 35/30

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti (08648/2015 — C8-0157/2015 — 2014/0359(NLE))

153

2018/C 35/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (08651/2015 — C8-0158/2015 — 2014/0358(NLE))

154

2018/C 35/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina (11592/2015 — C8-0300/2015 — 2015/0810(CNS))

155

2018/C 35/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro (11596/2015 — C8-0299/2015 — 2015/0812(CNS))

156

2018/C 35/34

P8_TA(2016)0033
Istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM(2014)0221 — C7-0144/2014 — 2014/0124(COD))
P8_TC1-COD(2014)0124
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2016 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato

157

 

Mercoledì 3 febbraio 2016

2018/C 35/35

P8_TA(2016)0035
Accordo di associazione UE-Repubblica di Moldova: clausole di salvaguardia e meccanismo antielusione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2015)0154 — C8-0092/2015 — 2015/0079(COD))
P8_TC1-COD(2015)0079
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

158

2018/C 35/36

P8_TA(2016)0036
Accordo di associazione UE-Georgia: meccanismo antielusione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (COM(2015)0155 — C8-0091/2015 — 2015/0080(COD))
P8_TC1-COD(2015)0080
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

159

 

Giovedì 25 febbraio 2016

2018/C 35/37

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza rispettivamente la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (13777/2015 — C8-0401/2015 — 2013/0177(NLE))

160

2018/C 35/38

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2015)0518 — C8-0370/2015 — 2015/0244(NLE))

161

2018/C 35/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 27 settembre 1996, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e il secondo protocollo del 19 giugno 1997, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (COM(2015)0458 — C8-0296/2015 — 2015/0210(NLE))

162

2018/C 35/40

P8_TA(2016)0055
Rete europea dei servizi per l'impiego, accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e maggiore integrazione dei mercati del lavoro ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)0006 — C7-0015/2014 — 2014/0002(COD))
P8_TC1-COD(2014)0002
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013

163

2018/C 35/41

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 febbraio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (COM(2015)0460 — C8-0273/2015 — 2015/0218(COD))

164

2018/C 35/42

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio) (COM(2016)0001 — C8-0013/2016 — 2016/2013(BUD))

167


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


31.1.2018   

IT

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C 35/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dal 1o al 4 febbraio 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 119 del 12.4.2017.

TESTI APPROVATI

Sedute del 24 e 25 febbraio 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 140 del 4.5.2017.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 2 febbraio 2016

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/2


P8_TA(2016)0034

Revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità (2015/2137(INI))

(2018/C 035/01)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione del 2 ottobre 2015 dal titolo «Revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2015)0478),

vista la relazione della Commissione del 20 maggio 2015 dal titolo «Lo stato della natura nell'Unione europea: Relazione sullo stato e sulle tendenze dei tipi di habitat e delle specie contemplati dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva Habitat per il periodo 2007-2012, come richiesto a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli» (COM(2015)0219),

vista la relazione sulla consultazione pubblica nell'ambito del controllo dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat (1),

vista l'indagine Eurobarometro pubblicata in ottobre 2015 sull'atteggiamento degli Europei nei confronti della biodiversità («Eurobarometro speciale 436»),

vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «L'ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2015 (SOER 2015)»,

vista la comunicazione della Commissione, del 7 febbraio 2014, sulla strategia dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2014)0064),

vista la relazione finale del gruppo di esperti di Orizzonte 2020 «Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» intitolata «Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» (Verso un'agenda politica dell'UE in materia di ricerca e innovazione per le soluzioni basate sulla natura e la rinaturalizzazione urbana) pubblicata nel 2015,

visto lo strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF), parte dello strumento finanziario LIFE per l'ambiente e il clima,

vista la consultazione della Commissione sulla futura iniziativa dell'UE con il motto «Nessuna perdita netta di biodiversità e di servizi ecosistemici»,

visti i risultati della 12a Conferenza della Parti (COP 12) della Convenzione ONU sulla biodiversità (CBD), in particolare la revisione intermedia sull'avanzamento dell'attuazione del piano strategico per la biodiversità 2011-2020, compresa la quarta edizione del Global Biodiversity Outlook, al fine di raggiungere gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità; e azioni migliorative dell'attuazione,

vista la Decisione X/34 della COP 10 sulla biodiversità, che sottolinea l'importanza della biodiversità agricola per la sicurezza alimentare e l'alimentazione, in particolare dinanzi al cambiamento climatico e a risorse naturali limitate, come riconosciuto dalla Dichiarazione di Roma del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare del 2009,

viste le conclusioni della riunione del Consiglio «Ambiente», del 12 giugno 2014, in particolare l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri di aumentare le risorse per rispettare gli impegni di Hyderabad, raddoppiando i flussi di risorse finanziarie totali per la biodiversità entro il 2015;

vista la relazione del segretariato della CBD e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal titolo «Collegare le priorità globali: la biodiversità e la salute umana — Analisi dello stato delle conoscenze», pubblicata nel 2015,

vista la proposta di risoluzione presentata in occasione della 69o sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per l'approvazione dell'agenda di sviluppo post-2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»,

viste le relazioni sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità (TEEB), un'iniziativa mondiale rivolta a rendere visibili i valori della natura,

vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici (CMS),

vista la lista rossa delle specie animali minacciate redatta dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN),

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (2),

vista la Convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi,

vista la politica agricola comune dopo il 2013 e in particolare il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di aiuti previsti dalla politica agricola comune (3) e il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) (4),

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (5),

visto il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020,

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (6),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sulle infrastrutture verdi — rafforzare il capitale naturale in Europa (7),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 su «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» (8),

visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dell'aprile 2015 dal titolo «Salvaguardia della biodiversità: politica dell'UE e accordi internazionali»,

vista la relazione di Forest Europe dal titolo «Stato delle foreste in Europa per il 2015» (9),

visto lo studio effettuato dal suo dipartimento tematico «Diritti dei cittadini e affari costituzionali» nel 2009 sulla legislazione e prassi nazionali in merito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare dell'articolo 6,

visto il parere del Comitato delle regioni approvato nella 115a seduta plenaria del 3-4 dicembre 2015 intitolato «Contributo al controllo dell'adeguatezza della direttiva sulla conservazione degli uccelli e della direttiva fauna-flora-habitat»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0003/2016),

A.

considerando che la biodiversità costituisce la varietà unica di ecosistemi, habitat, specie e geni presente sulla terra dalla quale l'umanità è strettamente dipendente;

B.

considerando che la biodiversità ha un enorme valore intrinseco che deve essere protetto a vantaggio delle generazioni future; considerando che la biodiversità offre anche vantaggi per la salute umana e contribuisce con un grandissimo valore sociale ed economico e che i costi delle opportunità socio-economiche causati dal mancato raggiungimento dell'obiettivo principale di biodiversità sono stimati in 50 miliardi di euro l'anno;

C.

considerando che l'agricoltura svolge un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi sulla biodiversità; che la necessità di una produzione efficiente di generi alimentari per la popolazione mondiale in rapida crescita e gli obiettivi in materia di politica energetica concernenti un maggiore utilizzo della biomassa come fonte di energia impongono condizioni severe in termini di efficienza in agricoltura;

D.

considerando che il settore agricolo e della silvicoltura apporta un importante contributo al mantenimento della biodiversità nel quadro dell'applicazione delle normative esistenti;

E.

considerando che la diversità delle specie e varietà vegetali coltivate dalle aziende agricole di piccole e medie dimensioni e a conduzione familiare riveste un'enorme importanza, sia in termini di soddisfacimento delle varie esigenze e usi nelle comunità rurali, sia dal punto di vista della riduzione della vulnerabilità delle colture a condizioni meteorologiche avverse, ai parassiti e alle malattie;

F.

considerando che la coltivazione dei terreni e l'allevamento sostenibili e responsabili contribuiscono in maniera sostanziale a preservare la biodiversità;

G.

considerando che la biodiversità è pesantemente minacciata in tutto il mondo e che ciò comporta cambiamenti irreversibili nefasti per la natura, la società e l'economia;

H.

considerando che l'obiettivo 11 di Aichi richiede la protezione di almeno il 17 % delle aree terrestri e delle acque interne attraverso sistemi efficacemente gestiti di zone protette; che la percentuale di ecoregioni europee con il 17 % del proprio territorio all'interno di zone protette si riduce notevolmente quando si escludono le zone protette esclusivamente da Natura 2000;

I.

considerando che il ripristino degli ecosistemi può avere effetti positivi sia sulla mitigazione che sull'adattamento al cambiamento climatico;

J.

considerando che almeno 8 su 10 cittadini europei considerano gravi gli effetti legati alla perdita di biodiversità e che 552 470 cittadini hanno partecipato alla consultazione pubblica sul controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla tutela della natura, la più grande partecipazione mai registrata a una consultazione della Commissione; considerando che, secondo l'indagine Eurobarometro, i cittadini desiderano avere maggiori informazioni sulla perdita di biodiversità e la maggior parte delle persone non conosce Natura 2000;

K.

considerando che molti cittadini impegnati organizzano, individualmente o all'interno di gruppi d'azione locali o regionali, iniziative locali o regionali per la promozione della biodiversità, con cui conseguono risultati positivi in un arco di tempo relativamente breve;

L.

considerando che il 65 % dei cittadini dell'UE vive entro 5 km da un sito Natura 2000 e il 98 % entro una distanza di 20 km, il che suggerisce che tali siti abbiamo le potenzialità per contribuire a sensibilizzare in merito alla biodiversità e per fornire servizi ecosistemici che migliorino il benessere di un'ampia percentuale della popolazione dell'UE;

M.

considerando che le politiche in materia di biodiversità devono essere pienamente compatibili con il principio di sussidiarietà, in modo tale che le differenze regionali nei paesaggi e negli habitat siano pienamente rispettate;

N.

vista l'importanza della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare, che costituiscono riserve uniche di specie animali e vegetali endemiche; considerando che, tuttavia, le direttive Uccelli e Habitat non sono state applicate in alcune di queste regioni;

Osservazioni di carattere generale

1.

accoglie con favore la revisione intermedia della strategia sulla biodiversità, e le relazioni sullo stato della natura e SOER 2015; evidenzia l'importanza strategica di queste relazioni per la realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità;

2.

è seriamente preoccupato per la prosecuzione della perdita di biodiversità; rileva che gli obiettivi del 2020 non saranno raggiunti senza ulteriori sforzi, notevoli e continui; constata, allo stesso tempo, che le prove scientifiche hanno dimostrato che la natura europea si troverebbe in uno stato di gran lunga peggiore senza gli effetti positivi delle direttive Uccelli e Habitat e che sforzi mirati e idoneamente finanziati danno veramente risultati efficaci; sottolinea, tuttavia, che vi è ancora un grande potenziale di miglioramento;

3.

sottolinea che la distruzione degli habitat è la causa principale della perdita di biodiversità e costituisce una priorità specifica quando si tratta di affrontare tale problema, ad esempio attraverso la riduzione del degrado e della frammentazione;

4.

sottolinea che la perdita di biodiversità si riferisce non solo alle specie e agli habitat, ma anche alla diversità genetica; invita la Commissione a elaborare una strategia per la conservazione della diversità genetica;

5.

sottolinea il ruolo determinante della biodiversità nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), e segnatamente gli obiettivi 14 («Conservare e utilizzare gli oceani, i mari e le risorse marine in linea con uno sviluppo sostenibile») e 15 («Preservare e ripristinare gli ecosistemi terrestri, sfruttandoli in modo sostenibile»); ricorda che l'UE dispone di una biodiversità incredibile anche grazie alle sue regioni ultraperiferiche, ma anche grazie ai paesi e territori d'oltremare ad essa associati; invita così l'UE a mantenere il proprio fermo impegno a favore dell'ulteriore rafforzamento della Convenzione sulla diversità biologica e della sua efficace attuazione;

6.

osserva che la frammentazione, il degrado e la distruzione degli habitat a causa del cambiamento della destinazione dei terreni, dei cambiamenti climatici, dei modelli di consumo insostenibili e dell'uso dei mari sono tra le principali pressioni e tra i più importanti fattori che causano la perdita di biodiversità nell'UE e al di fuori dei suoi confini; sottolinea, quindi, la necessità di individuare e definire indicatori che misurino, in modo inequivocabile e scientifico, lo stato della biodiversità in una determinata zona o regione e di sostenere un uso razionale e sostenibile delle risorse, sia all'interno dell'UE che a livello mondiale, compresi i paesi in via di sviluppo, e, in particolare, sollecita l'UE ad ancorare meglio i propri impegni internazionali sulla biodiversità alle sue strategie in materia di cambiamenti climatici e Europa 2020; sottolinea che un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse e una riduzione del consumo eccessivo potrebbero consentire all'UE di ridurre la sua dipendenza dalle risorse naturali, in particolare quelle che provengono dall'esterno dell'Europa; ricorda, altresì, che gli approcci basati sugli ecosistemi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a tali cambiamenti potrebbero offrire alternative convenienti alle soluzioni tecnologiche, mentre i progressi in molte scienze applicate dipendono dalla disponibilità a lungo termine e dalla diversità delle risorse naturali;

7.

sottolinea l'importanza fondamentale di una maggiore volontà politica al più elevato livello per tutelare la biodiversità e fermare la perdita di biodiversità; ritiene essenziale l'attuazione della normativa in vigore, l'applicazione e l'ulteriore integrazione della protezione della biodiversità in altri settori della politica; invita, in particolare, le autorità regionali e locali degli Stati membri a fornire informazioni sulla biodiversità e a promuovere la consapevolezza in materia;

8.

deplora altresì il fatto che, in Europa, circa un quarto delle specie selvatiche è a rischio di estinzione e che molti ecosistemi sono degradati, con conseguente grave danno sociale ed economico per l'UE;

9.

sottolinea che natura e sviluppo economico non si escludono a vicenda; è convinto che la natura debba occupare un posto più importante nella società, e anche nell'economia e nel mondo delle imprese private, al fine di generare crescita economica sostenibile e adottare misure proattive per proteggere, ripristinare e gestire l'ambiente; ritiene, in particolare, che un impegno nella diminuzione dello sfruttamento delle risorse debba essere centrale nel far convergere obiettivi ambientali ed economici;

10.

sottolinea che la perdita di biodiversità ha per la società un costo economico elevatissimo, fino ad ora non sufficientemente integrato nelle politiche economiche e di altra natura; ritiene essenziale riconoscere che investire nella biodiversità crea possibilità significative e necessarie anche dal punto di vista socio-economico; constata che un posto di lavoro su sei nell'UE dipende in una certa misura dalla natura e dalla biodiversità; sottolinea che la biodiversità ha un potenziale notevole per creare nuove competenze, posti di lavoro e opportunità commerciali; accoglie con favore metodi per misurare il valore economico della biodiversità; ritiene che tali strumenti possano contribuire a una maggiore presa di coscienza, all'utilizzo migliore dei mezzi a disposizione e all'adozione di decisioni più informate;

11.

invita la Commissione a rafforzare il ruolo che la biodiversità e gli ecosistemi svolgono negli affari economici, al fine di passare a un'economia verde esorta la Commissione ad intensificare le misure adottate a sostegno dell'ecologizzazione del semestre europeo; sottolinea che la biodiversità è una responsabilità sociale generale, che non si può basare unicamente sulla spesa pubblica;

12.

ritiene che il valore economico della biodiversità dovrebbe riflettersi in indicatori che indirizzino il processo decisionale (senza portare alla mercificazione della biodiversità) andando al di là del PIL; esprime la convinzione che ciò favorirebbe il conseguimento degli OSS; a tale riguardo, chiede l'integrazione sistematica dei valori di biodiversità nei sistemi di contabilità nazionale, come parte del processo di monitoraggio OSM;

13.

sottolinea che l'UE e gli Stati membri non hanno soddisfatto gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2010; invita la Commissione, vista l'assenza di progressi verso il raggiungimento degli obiettivi 2020 per la biodiversità, a presentare al Parlamento relazioni biennali in cui il Consiglio e la Commissione illustrino lo stato di avanzamento, i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi e la strategia futura per garantire una futura osservanza;

Revisione intermedia della strategia sulla biodiversità

Ambito di interesse

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a dare con urgenza una maggiore priorità politica alla realizzazione degli obiettivi 2020; invita all'adozione di un approccio inclusivo di tutte le parti interessate e sottolinea il ruolo cruciale degli attori nazionali, regionali e locali e della loro piena partecipazione al processo; evidenzia che sono altresì essenziali il finanziamento e una maggiore consapevolezza pubblica, nonché una comprensione della protezione della biodiversità e un sostegno in tal senso; ritiene che una buona politica di informazione e il tempestivo coinvolgimento di tutti gli attori interessati, compresi gli attori socio-economici, costituisca quindi la chiave per il raggiungimento di questi obiettivi;

15.

invita l'UE a ridurre la sua impronta di biodiversità in tutto il mondo, in linea con il principio della Coerenza delle politiche per lo sviluppo, e a riportarla entro i limiti ecologici degli ecosistemi, effettuando progressi quanto alla realizzazione degli obiettivi principali di biodiversità e onorando gli impegni assunti in materia di protezione della biodiversità; chiede inoltre all'UE di aiutare i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per conservare la biodiversità e garantirne un utilizzo sostenibile;

Obiettivo 1

16.

deplora i lenti progressi degli Stati membri nell'attuazione della normativa ambientale dell'UE; osserva che occorre una maggiore informazione sullo stato di attuazione negli Stati membri;

17.

sottolinea che una piena attuazione e una applicazione completa, nonché un finanziamento adeguato, delle direttive Natura sono un prerequisito fondamentale per garantire il successo della strategia nel suo complesso e raggiungerne l'obiettivo principale; chiede, dato il poco tempo a disposizione, a tutte le parti interessate di fare il possibile a tal fine e generare un ampio consenso;

18.

esorta i leader dell'UE a prestare ascolto al mezzo milione di cittadini che ha chiesto una migliore applicazione e attuazione delle leggi forti sulla protezione della natura esistenti nell'UE;

19.

invita la Commissione a migliorare gli orientamenti necessari a facilitare la piena attuazione e applicazione delle direttive, tenendo conto della giurisprudenza esistente; chiede alla Commissione un maggiore impegno nel dialogo con gli Stati membri e tutte le parti interessate, compresi gli attori socio-economici, per incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche;

20.

riconosce che uno dei benefici principali delle direttive sulla tutela della natura sia il loro contributo alla parità di condizioni in tutta l'UE, attraverso la definizione di uno standard di base per la protezione ambientale che tutti gli Stati membri devono soddisfare, conformemente ai requisiti di standard comuni e al principio di riconoscimento reciproco nel quadro del mercato unico;

21.

rileva che, nel 2012, solo il 58 % dei siti Natura 2000 disponeva di piani di gestione; è preoccupato per i livelli divergenti di attuazione; esorta gli Stati membri a completare la designazione dei siti Natura 2000 terrestri e marini e a elaborare piani di gestione, in consultazione con tutte le parti interessate;

22.

sottolinea che mentre la gestione dei siti Natura 2000 in tutta l'UE costa un minimo di EUR 5,8 miliardi, essi portano benefici ambientali e socio-economici pari ad un valore di EUR 200 — 300 miliardi all'anno; invita gli Stati membri a garantire che i siti Natura 2000 siano gestiti in modo trasparente;

23.

riconosce il contributo vitale che le aree marine protette, istituite nell'ambito della rete Natura 2000, rappresenteranno nella realizzazione di un buono stato ambientale nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina, e nel conseguire l'obiettivo globale della protezione del 10 % delle aree costiere e marine, di cui all'obiettivo 11 di Aichi in materia di biodiversità, entro il 2020; si rammarica del fatto che tale obiettivo sia ancora lungi dall'essere raggiunto;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare la raccolta di dati e il monitoraggio degli habitat e delle specie, in particolare dove vi siano grandi lacune, per valutare i progressi effettuati nel raggiungimento di tali obiettivi;

25.

esprime la propria preoccupazione per il fatto che non siano ancora disponibili informazioni dettagliate sui finanziamenti e i fondi effettivi da parte degli Stati membri per la conservazione della natura; ritiene che si tratti di una lacuna significativa nelle nostre conoscenze; invita la Commissione e gli Stati membri a identificare e definire celermente le linee pertinenti del bilancio nazionale;

26.

ribadisce i suoi precedenti inviti a favore del cofinanziamento dell'UE nella gestione dei siti Natura 2000, finanziamento che dovrebbe essere complementare ai fondi per lo sviluppo rurale, strutturali e per la pesca e ai fondi resi disponibili dagli Stati membri;

27.

esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare a vigilare in modo accurato sull'applicazione delle direttive sulla tutela della natura; sottolinea che il rispetto e l'applicazione della legislazione UE devono essere migliorati mediante, ad esempio, l'uso di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive;

28.

chiede, in tale contesto, sforzi aggiuntivi per fermare l'uccisione illegale, l'intrappolamento e il commercio di uccelli e per risolvere i conflitti locali che ne derivano; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare nuovi strumenti per individuare attività illecite nei siti Natura 2000;

Obiettivo 2

29.

esorta la Commissione a presentare celermente una proposta concreta per lo sviluppo di una rete transeuropea per le infrastrutture verdi (TEN-G) entro il 2017; incoraggia lo sviluppo congiunto, insieme agli Stati membri, di una strategia per corridoi europei per la flora e la fauna selvatiche che riguardino specie mirate;

30.

invita quegli Stati membri che non lo hanno fatto a sviluppare e attuare immediatamente quadri per la definizione delle priorità di ripristino degli ecosistemi;

31.

chiede agli Stati membri di dare priorità alle azioni per il ripristino, entro il 2020, del 15 % degli ecosistemi degradati e di utilizzare i mezzi disponibili a tal fine nell'ambito del quadro finanziario pluriennale; invita la Commissione a proporre orientamenti su come utilizzare i mezzi disponibili per ripristinare gli ecosistemi degradati e per la protezione della biodiversità in generale;

32.

sottolinea l'importanza cruciale dell'agricoltura e della silvicoltura per il conseguimento di tale obiettivo e la necessità di individuare soluzioni sostenibili per l'agricoltura e la silvicoltura;

33.

prende atto dell'effetto negativo dell'inquinamento dell'aria sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, con i carichi critici di azoto nutriente e acidità utilizzati come indicatori di pressione sugli ecosistemi naturali e la diversità delle specie;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri a investire nella biodiversità per sostenere la capacità di innovazione delle imprese, in particolare nell'ambito dell'ingegneria ambientale;

Obiettivo 3

35.

rileva che l'inserimento della conservazione della natura in altre politiche rimane di fondamentale importanza e sottolinea il ruolo cruciale dell'agricoltura e della silvicoltura in questo contesto;

36.

sottolinea che la tutela della biodiversità è essenziale per la produzione di alimenti e mangimi e, pertanto, interessa direttamente gli agricoltori; sottolinea l'importanza di un approccio inclusivo di tutte le parti interessate che coinvolga e incoraggi attivamente anche gli agricoltori e gli operatori forestali per affrontare queste sfide congiuntamente;

37.

ricorda che la politica agricola comune (PAC) già dispone di strumenti intesi a preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità, come le aree di interesse ecologico (AIE); sottolinea che il ripristino, la preservazione e il miglioramento degli ecosistemi legati all'agricoltura e alla silvicoltura, anche nelle zone Natura 2000, sono indicati come una delle sei priorità essenziali per lo sviluppo rurale dell'UE;

38.

constata con rammarico che non vi è ancora stato un miglioramento misurabile dello stato della biodiversità in agricoltura, ma riconosce che è ancora troppo presto per valutare la reale efficacia della PAC riformata; plaude alla prevista valutazione del grado di attuazione della PAC da parte della Commissione e invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare, valutare e, se del caso, accrescere l'efficacia delle misure di inverdimento — compresa la valutazione della flessibilità dello Stato membro — e dei pertinenti strumenti della PAC relativi allo sviluppo rurale; esorta la Commissione ad analizzare con attenzione i risultati della sua revisione intermedia della PAC;

39.

invita gli Stati membri a utilizzare meglio gli strumenti disponibili della PAC e della politica di coesione intesi ad aiutare gli agricoltori e i silvicoltori a conseguire gli obiettivi in materia di biodiversità; sottolinea la necessità di promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche e delle varietà agricole tradizionali unitamente a soluzioni sostenibili per i settori agricolo e forestale;

40.

sottolinea che le aree di interesse ecologico (EFA) dovrebbero essere, in linea di principio, zone per la protezione e la promozione dei processi agroecologici come l'impollinazione e la conservazione del suolo; chiede alla Commissione di pubblicare informazioni sul numero di Stati membri che consentono l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti in tali aree di interesse ecologico da quando il regolamento (UE) n. 1307/2013 è entrato in vigore;

41.

invita la Commissione, in un'ottica di trasparenza, a rendere pubbliche le motivazioni addotte dagli Stati membri in relazione alla scelta delle misure ecosostenibili;

42.

insiste affinché la Commissione e gli Stati membri garantiscano che le risorse finanziarie nel quadro della PAC siano reindirizzate dal sovvenzionamento di attività dannose per l'ambiente al finanziamento di pratiche agricole sostenibili e al mantenimento della biodiversità correlata;

43.

sottolinea la necessità di proteggere la biodiversità agricola nei paesi in via di sviluppo al fine assicurare la sicurezza alimentare; invita pertanto la Commissione ad investire nel settore dell'agroecologia nei paesi in via di sviluppo, in linea con le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo;

44.

invita la Commissione a promuovere la gestione sostenibile delle foreste mondiali, garantendo processi ecologici e la biodiversità e produttività delle foreste nonché rispettando i diritti delle popolazioni indigene al fine di gestire in modo sostenibile le risorse forestali; invita altresì la Commissione a vietare la distruzione delle foreste naturali, a tutelare le specie minacciate nonché a vietare i pesticidi tossici e la piantumazione di alberi geneticamente modificati;

45.

invita la Commissione, nel quadro della sua strategia a sostegno della biodiversità, a tenere maggiormente conto delle foreste tropicali in considerazione della concentrazione di ecosistemi, di habitat e di specie vulnerabili a forte rischio di estinzione in esse presenti, del loro ruolo essenziale nell'equilibrio ambientale e climatico e della loro funzione sociale e culturale per le popolazioni autoctone;

46.

invita gli Stati membri a sviluppare e attuare piani di gestione delle foreste finalizzati a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie forestali e ad aumentare la disponibilità di informazioni; chiede alla Commissione di sviluppare criteri e norme per la raccolta di informazioni relative alla biodiversità forestale, in modo da garantire uniformità e comparabilità;

47.

richiama l'attenzione sulla potenziale minaccia alla biodiversità rappresentata dalla crescente domanda di agrocarburanti e dalla sempre più intensa pressione esercitata sui paesi in via di sviluppo affinché li producano, convertendo e degradando habitat ed ecosistemi quali le zone umide e le foreste;

48.

chiede che i criteri di sostenibilità sociale e ambientale per la produzione di biomassa si iscrivano in modo coerente nel quadro stabilito dalla direttiva sulle energie rinnovabili; reputa fondamentale sviluppare standard di sostenibilità per tutti i settori di eventuale impiego delle biomasse, insieme a criteri per una gestione forestale sostenibile, al fine di provvedere a che la bioenergia non contribuisca ai cambiamenti climatici e non divenga causa supplementare di accaparramento dei terreni e di incertezza alimentare;

49.

osserva con preoccupazione che il 90 % dell'olio di palma consumato nel mondo viene prodotto in Indonesia e Malesia a scapito delle foreste torbiere, le quali vengono incendiate per fare posto alle grandi piantagioni di acacia e palma da olio; sottolinea che, secondo uno studio realizzato dalla Banca mondiale, l'Indonesia è diventata il terzo paese produttore di gas serra al mondo, proprio a causa degli incendi forestali;

Obiettivo 4

50.

esorta la Commissione e gli Stati membri a procedere alla corretta e tempestiva attuazione della nuova politica comune della pesca, applicando una gestione della pesca basata sugli ecosistemi nell'ottica di centrare l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile attraverso, tra le altre cose, la promozione di metodi di cattura sostenibili e innovativi; sottolinea l'importanza di ridurre l'inquinamento onde tutelare, tra l'altro, la biodiversità marina e gli stock ittici nonché sostenere la crescita economica attraverso l'economia blu;

51.

sottolinea l'importanza fondamentale degli ecosistemi e delle risorse marini ai fini dello sviluppo sostenibile dei paesi costieri; invita gli Stati membri a dare piena attuazione agli impegni assunti in precedenza e a collaborare con i governi a livello globale, regionale e nazionale per rafforzare le ambizioni e le azioni a favore di una pesca equa e sostenibile dal punto di vista economico ed ecologico;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere a che l'UE svolga un ruolo di primo piano per il raggiungimento, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), di un accordo sulla conservazione e l'utilizzo sostenibile della biodiversità marina al di là della giurisdizione degli Stati;

53.

invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri e i paesi terzi al fine di migliorare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

54.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la qualità ambientale dei mari europei attraverso progetti volti a ridurre l'inquinamento chimico, fisico e microbiologico, ottimizzando la sostenibilità delle attività di traffico marittimo, tutelando la biodiversità che ne risulta inevitabilmente minacciata; ricorda, a tale proposito, che 12,7 milioni di tonnellate di plastica (5 % della produzione totale) finiscono ogni anno negli oceani attraverso sistemi fognari, corsi d'acqua e discariche situate lungo le coste, il che inficia l'ambiente e la biodiversità di tutto il pianeta;

Obiettivo 5

55.

esorta la Commissione a definire, senza indugio e conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1143/2014, un elenco dettagliato e completo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, fermo restando che tale elenco non sia limitato a un numero fisso di specie e preveda azioni attuative complete e coerenti — sostenute da risorse adeguate — onde raggiungere tali obiettivi; sottolinea l'importanza di aggiornare costantemente tale elenco e di svolgere ulteriori valutazioni dei rischi per le specie, di modo che la legislazione sulle specie esotiche invasive possa costituire una leva potente;

56.

invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione per la gestione delle acque di zavorra dell'Organizzazione marittima internazionale, al fine di prevenire la diffusione di specie esotiche invasive tramite il trasporto marittimo e lungo le acque interne nonché di contribuire all'attuazione e al raggiungimento dell'obiettivo;

57.

invita gli Stati membri a controllare le importazioni di specie esotiche nel loro territorio e a riferire regolarmente in merito a tali specie alla Commissione e agli altri Stati membri; invita ad applicare maggiori restrizioni alle importazioni e al possesso privato di specie minacciate di estinzione, come primati, rettili e anfibi;

Obiettivo 6

58.

invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente entro il 2020, assicurandosi che le valutazioni di tali sovvenzioni siano completate entro il 2016 e che gli obblighi di segnalazione siano integrati nei pertinenti settori di intervento dell'UE; esorta la Commissione e gli Stati membri a sottoscrivere in toto e facilitare il passaggio a un'economia circolare;

59.

esorta gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare il protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione prima della COP-MOP2 di dicembre 2016;

60.

ricorda che, su scala mondiale, l'UE offre un contributo significativo alla lotta contro la perdita di biodiversità e che, con i suoi Stati membri, è il principale donatore di fondi per la conservazione della biodiversità e il più grande contribuente in termini di aiuto pubblico allo sviluppo in materia di biodiversità;

61.

accoglie con favore il progetto faro della Commissione B4Life 2014-2020 ma ritiene che l'Unione debba incrementare il proprio contributo alla prevenzione della perdita di biodiversità a livello mondiale; invita gli Stati membri a tenere fede agli impegni di Hyderabad, consistenti nel raddoppiare entro il 2015 i flussi totali, diretti ai paesi in via di sviluppo, di risorse finanziarie collegate alla biodiversità e nel mantenere tali livelli almeno fino al 2020;

62.

sottolinea che i reati contro le specie selvatiche e la perdita di habitat costituiscono una minaccia diretta e diffusa per la biodiversità globale; riconosce che l'omissione del traffico di specie selvatiche e l'assenza di azioni relative al coinvolgimento dell'UE nella CITES rappresentano gravi lacune della strategia dell'UE sulla biodiversità; sottolinea la necessità urgente di un'azione coordinata per combattere il commercio illegale di specie selvatiche; invita la Commissione a presentare un ambizioso piano d'azione per la lotta al traffico illegale di specie di flora e di fauna selvatiche e di prodotti derivati, e chiede l'adozione di misure analoghe per contrastare la deforestazione e il degrado forestale;

Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla tutela della natura

63.

sottolinea che le direttive sulla tutela della natura sono pietre miliari della politica ambientale, non solo all'interno dell'UE ma anche a livello internazionale; ritiene che tali direttive, grazie alla coerenza e alla concisione della loro formulazione, possano essere considerate, per così dire, degli atti normativi intelligenti ante litteram;

64.

sottolinea che Natura 2000 è una rete ancora relativamente giovane, il cui potenziale completo è lungi dall'essere stato raggiunto; ritiene che le direttive sulla tutela della natura siano tuttora pertinenti e che le migliori pratiche a livello di attuazione ne dimostrino l'efficacia; sottolinea che predette direttive offrono un'ampia flessibilità, compresa l'opzione dell'adattamento sulla base dei progressi tecnici e scientifici; constata che l'attuazione intelligente e la cooperazione internazionale sono aspetti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi sulla biodiversità;

65.

si oppone a un'eventuale revisione delle direttive sulla tutela della natura, poiché metterebbe a repentaglio l'attuazione della strategia sulla biodiversità, comporterebbe un lungo periodo di incertezza giuridica, con il rischio di indebolire la protezione legislativa e i finanziamenti, e sarebbe dannosa per la natura, le persone e le imprese; sottolinea, a tale proposito, che il controllo REFIT in atto delle direttive sulla tutela della natura dovrebbe essere incentrato sul miglioramento dell'attuazione;

66.

è convinto che le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi delle direttive sulla tutela della natura e della strategia sulla biodiversità non siano, in generale, da ricondursi alla legislazione, quanto piuttosto alla natura incompleta, divergente o insufficiente della sua attuazione e applicazione nonché della sua integrazione in altri settori strategici;

67.

sottolinea che direttive sulla tutela della natura prevedono un'ampia flessibilità onde agevolarne l'attuazione tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali secondo quanto sancito dalla direttiva Habitat; esorta tuttavia la Commissione a chiarire gli orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione di tali direttive onde evitare o risolvere i punti problematici;

68.

invita a valutare accuratamente il ruolo dei grandi predatori e l'eventuale introduzione di misure di adattamento, in modo da salvaguardare la biodiversità, il paesaggio agricolo e l'allevamento del bestiame nelle regioni di montagna, praticato da secoli;

69.

riconosce i benefici apportati dalla normativa dell'Unione sulla tutela della natura alla conservazione degli ecosistemi, degli habitat e delle specie nelle zone protette; si rammarica, tuttavia, che le regioni ultraperiferiche francesi, che costituiscono riserve uniche di specie ed ecosistemi nonché una parte importante della biodiversità mondiale ed europea, siano escluse da tale quadro legislativo e da qualunque altro quadro normativo adatto alle loro specificità; sottolinea tuttavia il successo di tutti i progetti finanziati dal programma LIFE+ in tali regioni e dell'iniziativa europea BEST per il miglioramento della conservazione della biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare;

70.

invita la Commissione, dando seguito all'azione preparatoria BEST, a introdurre un meccanismo sostenibile di finanziamento a tutela della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare;

La strada da percorrere: azioni aggiuntive

71.

considera la perdita di biodiversità al di fuori delle aree naturali protette una lacuna della strategia; incoraggia la Commissione a raccogliere informazioni sugli habitat e le specie in parola e a sviluppare quadri adeguati per prevenire la frammentazione degli habitat così come perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici attraverso la collaborazione con le autorità locali e la società civile;

72.

ritiene che questo tipo di quadro debba comprendere una serie di misure complementari che affrontino le cause alla radice della perdita di biodiversità e migliorino l'integrazione della biodiversità nelle politiche settoriali, tra cui l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l'energia e i trasporti;

73.

incoraggia gli Stati membri a garantire, tramite iniziative di pianificazione urbana, l'utilizzo ponderato dello spazio e una protezione adeguata della rete Natura 2000, a preservare gli spazi aperti — optando nello specifico per il pastoralismo invece di abbandonare le terre, circostanza, quest'ultima, che aumenta i rischi naturali come valanghe, frane e movimenti del suolo — e a realizzare una rete coerente di infrastrutture verdi e blu nelle zone rurali e urbane, garantendo al contempo la necessaria certezza giuridica per le attività economiche; chiede alla Commissione di elaborare una panoramica delle migliori pratiche nel settore;

74.

ritiene essenziale che, per utilizzare le risorse a disposizione in modo più efficiente e mirato, la Commissione elabori criteri specifici per lo strumento di finanziamento del capitale naturale in grado di garantire che i progetti producano effetti adeguati, positivi e tangibili sul piano scientifico per la biodiversità; ritiene che i progetti LIFE dovrebbero essere collegati ai finanziamenti a titolo di altre serie di programmi, come i fondi strutturali, in modo da rafforzare e replicare i progetti di successo in tutta l'Unione e creare un effetto moltiplicatore più vasto;

75.

invita la Commissione ad applicare l'approccio plurifondo anche ai finanziamenti a favore della biodiversità e chiede un migliore collegamento tra i diversi strumenti finanziari;

76.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la coerenza in tutte le politiche settoriali pertinenti, nell'ottica di includervi gli obiettivi in materia di biodiversità, garantendo allo stesso tempo che nel prossimo quadro finanziario pluriennale non vi siano perdite nette generali di biodiversità e di servizi ecosistemici;

77.

chiede alla Commissione di istituire un gruppo ad alto livello sul capitale naturale, al fine di raggiungere gli obiettivi in parola attribuendo loro la priorità e una maggiore importanza politica;

78.

si rammarica che la normativa ambientale dell'UE non sia soggetta a ispezioni e a monitoraggi ambientali coerenti ed efficaci per individuare e prevenire le violazioni della normativa ambientale nei diversi settori, compresi i siti protetti di conservazione della natura; valuta positivamente il lavoro preparatorio intrapreso per un quadro dell'UE sulle ispezioni ambientali e invita la Commissione a formulare senza ulteriori indugi una proposta legislativa;

79.

sottolinea l'importanza dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo al fine di realizzare gli obiettivi delle direttive sulla tutela della natura, e chiede alla Commissione e agli Stati membri di concentrarsi in particolare sui nessi tra la salvaguardia della biodiversità, da un lato, e benefici per la salute umana e il benessere economico, dall'altro, nonché di coordinare le misure di raccolta dati; sottolinea che esistono ancora profonde lacune nelle conoscenze sullo stato degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche; invita gli Stati membri a garantire la raccolta e la pubblicazione dei dati relativi agli effetti della pesca e dell'acquacoltura sull'ambiente in generale;

80.

invita a Commissione e gli Stati membri ad avviare senza indugio un'iniziativa europea sugli impollinatori — prestando particolare attenzione alla resistenza ai parassiti delle piante che colpisce le api e altri impollinatori — sulla base delle politiche già perseguite dagli Stati membri, nonché a presentare tempestivamente proposte sulla direttiva quadro per la protezione del suolo, su una direttiva sull'accesso alla giustizia e sulla revisione del quadro giuridico dell'UE in materia di ispezioni ambientali;

81.

sottolinea con preoccupazione il numero crescente di prove scientifiche che dimostrano il potenziale effetto negativo dei pesticidi neonicotinoidi su attività essenziali come l'impollinazione e il controllo fitosanitario naturale; invita pertanto la Commissione a mantenere il divieto di utilizzo dei neonicotinoidi;

82.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad applicare integralmente il principio di precauzione al momento dell'autorizzazione dell'utilizzo e dell'emissione nell'ambiente di organismi viventi modificati, al fine di evitare effetti negativi sulla biodiversità;

83.

ricorda l'importanza del programma LIFE per l'ambiente, in particolare il sottoprogramma Natura e Biodiversità, al fine di tutelare e valorizzare la biodiversità europea;

84.

crede fermamente che l'ambiente e l'innovazione siano complementari e rimanda in particolare alle «soluzioni basate sulla natura», che offrono soluzioni intelligenti sia dal punto di vista economico che da quello ambientale per affrontare sfide come, ad esempio, i cambiamenti climatici, la scarsità di materie prime, l'inquinamento e la resistenza antimicrobica; chiede ai soggetti interessati di raccogliere tali «inviti» nell'ambito di Orizzonte 2020; chiede agli Stati membri di essere maggiormente efficaci lasciando un margine di manovra normativo per agevolare soluzioni intelligenti e capaci di generare risultati positivi per la biodiversità;

85.

sottolinea il legame indissolubile tra le problematiche relative alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e alla scarsità di materie prime; ricorda che il mantenimento dei cambiamenti climatici a un livello ben inferiore ai 2 oC rispetto ai valori preindustriali sarà essenziale per prevenire la perdita di biodiversità; ricorda, al contempo, che un ampio ventaglio di ecosistemi ammortizza i pericoli naturali, contribuendo così alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di attenuazione delle conseguenze;

86.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere in considerazione predetto aspetto, assicurandosi che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2020 si integri totalmente nella posizione dell'Unione nel quadro delle discussioni su un nuovo accordo internazionale sul clima, in particolare poiché, secondo il progetto ROBIN finanziato dall'UE, la protezione della biodiversità è parte della soluzione all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, soprattutto visto che le foreste tropicali potrebbero attenuare il 25 % delle emissioni totali di gas a effetto serra;

87.

invita la Commissione europea a includere negli accordi internazionali che conclude questioni relative all'ambiente e al cambiamento climatico e a realizzare analisi ambientali incentrate sulle possibilità di protezione e miglioramento della biodiversità; sottolinea l'importanza di individuare e valutare sistematicamente i potenziali impatti sulla biodiversità; invita la Commissione a dare seguito ai risultati dello studio dal titolo «Individuazione e mitigazione degli impatti negativi della domanda dell'UE di alcune materie prime sulla biodiversità nei paesi terzi», proponendo possibili soluzioni per contribuire ad evitare o ridurre al minimo la perdita di biodiversità a livello mondiale causata da determinati modelli di produzione e di consumo nell'UE;

88.

esorta gli Stati membri a non autorizzare nuove operazioni di fratturazione idraulica nell'UE, in base ai principi della precauzione e dell'azione preventiva e tenuto conto dei rischi e degli impatti negativi sul clima, sull'ambiente e sulla biodiversità connessi alla fratturazione idraulica per l'estrazione di idrocarburi non convenzionali, nonché delle lacune individuate nel regime normativo dell'UE sulle attività legate al gas di scisto;

89.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione della tabella di marcia di Guadalupa adottata nell'ottobre 2014 e a mettere a punto gli strumenti necessari a tutelare la biodiversità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare;

90.

sottolinea il ruolo globale della strategia dell'UE sulla biodiversità; invita la Commissione a integrare le disposizioni in materia di biodiversità nei negoziati commerciali in corso e a inserire gli obiettivi di biodiversità nelle politiche commerciali dell'Unione;

o

o o

91.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/consultation/public%20consultation_FINAL.pdf

(2)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(5)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(6)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 99.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0600.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0109.

(9)  http://www.foresteurope.org/fullsoef2015


Mercoledì 3 febbraio 2016

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/14


P8_TA(2016)0037

Ratifica del trattato di Marrakech, sulla base delle petizioni ricevute, in particolare la petizione n. 924/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sulla ratifica del trattato di Marrakech, sulla base delle petizioni ricevute, segnatamente la petizione 924/2011 (2016/2542(RSP))

(2018/C 035/02)

Il Parlamento europeo,

viste le petizioni presentate da cittadini dell'Unione europea con difficoltà ad accedere ai testi a stampa e, in particolare, la petizione 924/2011 presentata da Dan Pescod (cittadino britannico) a nome dell'European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa,

visto il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD),

visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che nel 2010 l'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che in Europa vivano 2 550 000 persone non vedenti e 23 800 000 persone ipovedenti, cioè un totale di 26 350 000 persone con disabilità visive;

B.

considerando che solo il 5 % di tutti i libri pubblicati nei paesi sviluppati e meno dell'1 % dei libri pubblicati nei paesi in via di sviluppo è disponibile in formati accessibili;

C.

considerando che l'Unione europea e gli Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

D.

considerando che l'Unione europea e gli Stati membri hanno firmato il trattato di Marrakech nell'aprile 2014 e pertanto hanno assunto un impegno politico a ratificarlo;

E.

considerando che il comitato dell'ONU della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, nelle osservazioni conclusive della prima relazione dell'Unione europea sull'attuazione della convenzione, esorta l'Unione europea a prendere tutte le misure opportune per ratificare e attuare il trattato di Marrakech non appena possibile;

F.

considerando che la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del trattato di Marrakech (COM(2014)0638);

1.

ricorda che gli articoli 24 e 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottolineano il diritto delle persone con disabilità all'istruzione, senza discriminazioni e sulla base delle pari opportunità, assicurando nel contempo che le leggi a tutela della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole o discriminatoria all'accesso ai materiali culturali da parte di persone con disabilità;

2.

constata con profonda indignazione che sette Stati membri dell'Unione europea hanno costituito un blocco di minoranza che impedisce il processo di ratifica del trattato; esorta il Consiglio e gli Stati membri ad accelerare il processo di ratifica, senza subordinare tale ratifica a una revisione del quadro giuridico dell'UE o alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, agli Stati membri, alla Commissione nonché al comitato dell'ONU della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/15


P8_TA(2016)0038

Prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042684 — 2016/2547(RSP))

(2018/C 035/03)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 18 novembre 2015 senza esprimere parere,

visto il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 16 luglio 2015 (3),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 24 giugno 2011 la Bayer CropScience AG ha presentato all'autorità competente del Belgio, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda per l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia FG72;

B.

considerando che la soia geneticamente modificata MST-FGØ72-2, quale descritta nella domanda, esprime la proteina 2mEPSPS che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato e la proteina HPPD W336 che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di isoxaflutolo; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro — l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità — ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo (5);

C.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente il 18 novembre 2015 senza che fosse espresso alcun parere;

D.

considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

E.

considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 (6) per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di «vendita e uso» proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che consiste, in conformità dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

2.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.

chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 tenendo conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l'ambiente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  EFSA GMO Panel (Panel EFSA sugli organismi geneticamente modificati), 2015. Parere scientifico su una domanda (EFSA-GMO-BE-2011-98) presentata dalla Bayer CropScience AG per l'immissione in commercio della soia geneticamente modificata tollerante agli erbicidi FG72 destinata all'alimentazione umana e animale, all'importazione e alla trasformazione industriale, nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2015; 13(7):4167, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0456.

(5)  Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0379.

(7)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/17


P8_TA(2016)0039

Prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 x MON 89788

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042682 — 2016/2548(RSP))

(2018/C 035/04)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 18 novembre 2015 senza esprimere parere,

visto il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 18 giugno 2015 (3),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 23 marzo 2012 la Monsanto Europe S.A. ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda per l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia MON 87708 × MON 89788;

B.

considerando che la soia geneticamente modificata MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, quale descritta nella domanda, esprime le proteine DMO che conferiscono tolleranza agli erbicidi a base di dicamba e la proteina EPSPS che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro — l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità — ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo (5);

C.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente il 18 novembre 2015 senza che fosse espresso alcun parere;

D.

considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

E.

considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 (6) per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di «vendita e uso» proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che consiste, in conformità dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

2.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.

chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 tenendo conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l'ambiente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico su una domanda (EFSA-GMO-NL-2012-108) presentata dalla Monsanto per l'immissione in commercio della soia geneticamente modificata tollerante agli erbicidi MON 87708 × MON 89788 destinata all'alimentazione umana e animale, all'importazione e alla trasformazione industriale, nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2015; 13(6):4136, 26 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4136.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0456.

(5)  Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0379.

(7)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


31.1.2018   

IT

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C 35/19


P8_TA(2016)0040

Prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 x MON 89788

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042681 — 2016/2549(RSP))

(2018/C 035/05)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 18 novembre 2015 senza esprimere parere,

visto il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 16 luglio 2015 (3),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che l'11 agosto 2011 la Monsanto Europe S.A. ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda per l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia MON 87705 × MON 89788;

B.

considerando che la soia geneticamente modificata MON-877Ø5-6 × MON-89788-1, quale descritta nella domanda, è caratterizzata da un'espressione ridotta degli enzimi FAD2 (acido grasso Δ12-desaturasi) e FATB (palmitoil ACP tioesterasi), che si traduce in un profilo ad alto contenuto di acido oleico e a basso contenuto di acido linoleico, ed esprime la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro — l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità — ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo (5);

C.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente il 18 novembre 2015 senza che fosse espresso alcun parere;

D.

considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

E.

considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 (6) per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di «vendita e uso» proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che consiste, in conformità dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

2.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.

chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 tenendo conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l'ambiente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico su una domanda (EFSA-GMO-NL-2011-110) presentata dalla Monsanto per l'immissione in commercio della soia geneticamente modificata tollerante agli erbicidi, ad alto contenuto di acido oleico, MON 87705 x MON 89788 destinata all'alimentazione umana e animale, all'importazione e alla trasformazione industriale, nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2015; 13(7):4178, 30 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4178.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0456.

(5)  Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0379.

(7)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/21


P8_TA(2016)0041

Raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA)

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (2015/2233(INI))

(2018/C 035/06)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (1), entrato in vigore nel gennaio 1995 in esito ai negoziati dell'Uruguay Round nel quadro dell'OMC,

vista la relazione del 21 aprile 2011 del presidente del Consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC, l'Ambasciatore Fernando de Mateo, destinata al comitato per i negoziati commerciali relativamente alla sessione straordinaria dei negoziati sullo scambio di servizi (2),

vista la dichiarazione rilasciata dal gruppo «Really good friends of services» (RGF) il 5 luglio 2012 (3),

viste le direttive di negoziato dell'UE relative a un accordo sugli scambi di servizi (TiSA), adottate dal Consiglio l'8 marzo 2013 e declassificate e rese pubbliche dallo stesso il 10 marzo 2015 (4),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi (5),

visti gli orientamenti politici del Presidente Juncker del 15 luglio 2014 destinati alla nuova Commissione, dal titolo «Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico»,

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

vista la relazione iniziale definitiva del 17 luglio 2014 elaborata da Ecorys per la Commissione, dal titolo «Trade Sustainable Impact Assessment in support of negotiations on a plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA)» (Valutazione d'impatto della sostenibilità degli scambi commerciali a sostegno dei negoziati per un accordo multilaterale sugli scambi di servizi (TiSA)) (6),

visti i documenti negoziali presentati da tutte le parti del TiSA, in particolare quelli declassificati e resi pubblici dalla Commissione il 22 luglio 2014, compresa l'offerta iniziale dell'UE (7),

vista la dichiarazione del commissario Malmström del 5 febbraio 2015 sulla mobilità dei pazienti nel TiSA (8),

vista la dichiarazione congiunta UE-USA del 20 marzo 2015 sui servizi pubblici (9) nel quadro dei negoziati per il TiSA e il TTIP,

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

visti l'articolo 39 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla protezione dei dati di carattere personale e l'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti gli articoli 2 e 3 TUE e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che promuovono la parità tra uomini e donne come uno dei valori su cui si fonda l'UE,

visti gli articoli 14 e 106 TFUE e il protocollo 26 sui servizi di interesse generale,

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) in ambito OMC e la diversità culturale (10),

visto l'articolo 21 TUE,

visti gli articoli 207 e 218 TFUE,

visto il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo «La dimensione locale e regionale dell'accordo sugli scambi di servizi (TiSA)» (CDR 2700/2015),

visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0009/2016),

A.

considerando che i negoziati sul TiSA dovrebbero portare a un'efficace regolamentazione internazionale e non a una riduzione della regolamentazione interna;

B.

considerando che, sebbene il TiSA, nella sua forma attuale e con le parti negoziali odierne, sia un accordo plurilaterale, occorrerebbe puntare, una volta concluso l'accordo, a ottenere la massa critica necessaria affinché possa diventare un accordo multilaterale nel quadro dell'OMC;

C.

considerando che ogni accordo commerciale deve garantire maggiori diritti e prezzi più bassi per i consumatori europei, più posti di lavoro e maggiori tutele per i lavoratori; che deve inoltre contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale delle imprese a livello globale e condizioni di parità per le imprese europee; che la politica commerciale dovrebbe contribuire ed essere pienamente coerente con l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;

D.

considerando che ogni accordo commerciale deve essere uno strumento di apertura dei mercati per le nostre imprese all'estero e una rete di sicurezza interna per i cittadini; che il TiSA dovrebbe migliorare l'accesso ai mercati esteri, promuovere le migliori pratiche e dare forma alla globalizzazione facendo sì che questa rifletta i valori, i principi e gli interessi dell'UE e aiuti le imprese dell'Unione a prosperare nell'era delle catene del valore globali; che i diritti dei consumatori e le norme sociali e ambientali non costituiscono barriere al commercio bensì pilastri non negoziabili della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che la politica commerciale dell'UE deve promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dall'articolo 174 TFUE; che la fornitura di servizi nell'UE si basa sui principi dell'accesso universale, della qualità, della sicurezza, dell'accessibilità e della parità di trattamento, che devono essere garantiti in ogni momento in tutte le città e regioni; che l'UE dovrebbe promuovere l'uguaglianza di genere a livello internazionale;

E.

considerando che, nel contesto della globalizzazione, della tendenza all'incorporazione di servizi nella produzione (servicification) e della digitalizzazione delle nostre economie e del commercio internazionale, sono necessarie misure strategiche urgenti per rafforzare le norme internazionali; che il rafforzamento delle norme commerciali internazionali che disciplinano le catene di approvvigionamento globali costituisce un interesse vitale dell'UE; che il sistema commerciale multilaterale resta il quadro più efficace per garantire scambi commerciali aperti ed equi in tutto il mondo;

F.

considerando che il TiSA rappresenta un'opportunità per l'UE di consolidare la sua posizione di maggiore esportatore mondiale di servizi, con il 25 % di esportazioni di servizi a livello globale e un'eccedenza commerciale di 170 miliardi di EUR nel 2013; che il valore delle esportazioni di servizi dell'UE è raddoppiato negli ultimi 10 anni fino a raggiungere 728 miliardi di EUR nel 2014; che i servizi impiegano circa il 70 % della forza lavoro dell'UE e rappresentano il 40 % del valore dei beni esportati dall'Europa; che il 90 % dei nuovi posti di lavoro che saranno creati nell'UE tra il 2013 e il 2025 riguarderà il settore dei servizi; che l'accordo in questione potrebbe stimolare la creazione di occupazione nell'UE;

G.

considerando che gli scambi di servizi costituiscono un motore per l'occupazione e la crescita nell'UE, che potrebbero essere rafforzate grazie al TiSA;

H.

considerando che molti mercati importanti, inclusi quelli delle economie emergenti, sono ancora chiusi alle imprese europee; che ostacoli inutili agli scambi di servizi che, in tradotti in equivalenti tariffari ammontano al 15 % per il Canada, al 16 % per il Giappone, al 25 % per la Corea del Sud, al 44 % per la Turchia e al 68 % per la Cina, continuano a impedire alle imprese europee di sfruttare appieno i benefici della loro competitività; che l'UE, il cui equivalente tariffario delle restrizioni applicate ai servizi è appena del 6 %, è sostanzialmente più aperta rispetto alla maggior parte dei suoi partner; che l'UE dovrebbe sfruttare la sua posizione di maggiore importatore ed esportatore di servizi per garantire condizioni di parità mediante il reciproco accesso ai mercati e la concorrenza leale;

I.

considerando che gli ostacoli non tariffari, che rappresentano in media oltre il 50 % del costo dei servizi transfrontalieri, colpiscono in modo sproporzionato le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano un terzo dei fornitori di servizi esportati dell'UE e spesso non dispongono delle risorse umane e finanziarie necessarie per farvi fronte; che l'eliminazione degli ostacoli superflui faciliterebbe l'internazionalizzazione delle PMI, a condizione che tali ostacoli possano essere eliminati senza compromettere gli obiettivi di politica pubblica soggiacenti; che occorrerebbe mantenere le misure necessarie per raggiungere i legittimi obiettivi di politica pubblica;

J.

considerando che la globalizzazione delle catene del valore aumenta il contenuto di importazione tanto della produzione interna quanto delle esportazioni; che gli scambi di beni e servizi sono interconnessi e che sono necessarie norme globali per disciplinare dette catene di approvvigionamento; che, nel contesto delle catene del valore globali, sono ancora più necessarie norme fondamentali vincolanti a livello internazionale, per evitare un'ulteriore corsa al ribasso, nonché il dumping sociale e ambientale;

K.

considerando che la fiducia dei cittadini nella politica commerciale dell'UE deve essere sostenuta garantendo non solo risultati vantaggiosi in termini di occupazione e creazione di ricchezza per i cittadini e le imprese, ma anche assicurando il massimo livello di trasparenza, impegno e responsabilità, mantenendo un dialogo costante con le parti sociali, la società civile, gli enti locali e regionali e ogni altro attore pertinente e stabilendo orientamenti chiari per i negoziati;

L.

considerando che la maggior parte degli impegni nell'agenda dell'UE si riferisce alla legislazione nazionale degli Stati membri; che l'attuazione degli impegni incide in particolare sulle amministrazioni regionali e locali;

M.

considerando che la protezione dei dati non è un onere economico, ma una fonte di crescita economica; che è essenziale ripristinare la fiducia nel mondo digitale; che i flussi di dati sono indispensabili per gli scambi di servizi ma non dovrebbero mai compromettere l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e diritto alla vita privata;

N.

considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi, ha chiesto alla Commissione di «dare seguito alle proprie intenzioni di elaborare una valutazione d'impatto sulla sostenibilità»;

O.

considerando che il TiSA comporterà spostamenti di persone fisiche tra i paesi firmatari dell'accordo e che, a tale proposito, tutti i cittadini europei devono essere trattati allo stesso modo in termini di accesso al territorio delle altre parti dell'accordo;

P.

considerando che il Parlamento, mediante la procedura di approvazione, ha l'ultima parola sugli accordi commerciali e che i suoi deputati decideranno se approvare o respingere il TiSA solo una volta che i negoziati saranno conclusi; che in taluni Stati membri la ratifica può richiedere l'approvazione da parte di parlamenti regionali e/o assemblee parlamentari che rappresentano il livello regionale;

Q.

considerando che il Parlamento si riserva il diritto di esprimere il proprio parere dopo aver consultato qualsiasi proposta di testo e progetto futuri relativi al TiSA;

1.

rivolge alla Commissione, nel quadro degli attuali negoziati sull'accordo sugli scambi di servizi, le seguenti raccomandazioni:

a)

per quanto riguarda il contesto e l'ambito di applicazione:

i.

considerare i negoziati sul TiSA come il primo passo verso rinnovate ambizioni a livello di OMC al fine di rilanciare i negoziati per una riforma del GATS;

ii.

ribadire il suo sostegno a un negoziato ambizioso, completo ed equilibrato, che dovrebbe realizzare il potenziale non ancora sviluppato di un mercato dei servizi più integrato a livello mondiale, evitando nel contempo il dumping sociale, ambientale ed economico e garantendo il pieno rispetto dell'acquis dell'UE; dare forma alla globalizzazione e regolamentarla nonché rafforzare le norme internazionali, garantendo giuridicamente il diritto di regolamentare e perseguire obiettivi legittimi di politica pubblica, come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente; assicurare un maggiore accesso al mercato per i fornitori di servizi europei, incluse le PMI, in settori di interesse chiave, prevedendo nel contempo eccezioni specifiche per i settori sensibili, inclusi tutti i servizi pubblici; garantire che tali negoziati contribuiscano in modo equo e significativo alla creazione di occupazione e alla crescita inclusiva e stabilire norme ambiziose in materia di scambi di servizi per il XXI secolo; rispettare i modelli politici, sociali e culturali dell'UE e degli Stati membri e i principi fondamentali sanciti dai trattati dell'UE, inclusi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come l'uguaglianza di genere; promuovere e proteggere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto a livello globale;

iii.

puntare alla multilateralizzazione e opporsi a qualsiasi disposizione o allegato che la impedisca, che sia incompatibile con il GATS e che non consenta una futura integrazione nel sistema dell'OMC; accettare nuove parti, a condizione che queste accettino le norme e il livello di ambizioni già concordati; incoraggiare una partecipazione più ampia ai colloqui negoziali; prendere atto che i maggiori ostacoli e il potenziale di crescita più elevato per quanto riguarda gli scambi di servizi si registrano nei paesi BRICS e MINT; riconoscere l'importanza di tali paesi per l'UE quali destinazioni delle sue esportazioni con una classe media in ascesa, quali fonti di input intermedi e centri chiave delle catene del valore globali; spianare la strada alla partecipazione di economie emergenti, dinamiche e impegnate e ribadire il suo sostegno alla richiesta della Cina di prendere parte ai negoziati; ottenere l'impegno di tutti i partecipanti al TiSA a multilateralizzare i risultati dei negoziati; garantire che venga accordata particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e includere il TiSA nelle disposizioni dell'articolo IV del GATS;

iv.

prendere atto del fatto che, secondo la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), nei paesi in via di sviluppo il settore dei servizi rappresenta circa il 51 % del PIL e che le esportazioni di servizi dai paesi africani sono in aumento; riconoscere che gli scambi, compresi gli scambi di servizi, potrebbero, a determinate condizioni, stimolare una crescita inclusiva, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e la creazione di posti di lavoro dignitosi, nonché incoraggiare l'innovazione agevolando lo scambio di conoscenze, lo sviluppo di tecnologie e gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, anche attraverso gli investimenti esteri; ribadire quindi che il fatto di consentire ai paesi in via di sviluppo di ottenere un accesso equo ai mercati mondiali dei servizi può rafforzare la loro integrazione economica e il loro adeguamento alla globalizzazione;

v.

riconoscere che, poiché i negoziati sono condotti su base preferenziale, i vantaggi dell'accordo TiSA saranno limitati alle sue parti fino a quando non sarà multilateralizzato; respingere l'applicazione della clausola del trattamento della nazione più favorita (NPF) ai paesi che non partecipano al TiSA fino a quando l'accordo non sarà multilateralizzato; respingere, come nel GATS, l'inclusione di accordi di libero scambio nella clausola NPF;

vi.

rilanciare le discussioni sui servizi nel quadro del ciclo di Doha per lo sviluppo;

vii.

garantire le sinergie e la coerenza tra gli accordi bilaterali, plurilaterali e multilaterali attualmente in corso di negoziazione, nonché con l'evoluzione del mercato unico, specialmente per quanto riguarda il mercato unico digitale; assicurare la coerenza tra le politiche interne e le politiche esterne dell'UE e promuovere un approccio integrato agli affari esteri; rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e incoraggiare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati nel settembre 2015;

viii.

proporre garanzie specifiche per i turisti, tra l'altro al fine di rendere trasparenti le tariffe del roaming internazionale e le tariffe applicate alle chiamate e ai messaggi internazionali, in modo da limitare le tariffe eccessive addebitate ai consumatori che utilizzano le loro carte di credito al di fuori dell'Europa, nonché tutelare il diritto dell'UE e degli Stati membri di emettere avvisi di sicurezza sulle destinazioni turistiche;

ix.

includere una clausola di revisione che istituisca un meccanismo in grado di consentire a una parte di recedere dall'accordo, oppure di sospendere o revocare gli impegni sulla liberalizzazione di un servizio, soprattutto in caso di violazioni delle norme del lavoro e sociali;

x.

pubblicare senza ulteriori indugi la valutazione d'impatto della sostenibilità e aggiornarla di conseguenza una volta conclusi i negoziati, tenendo conto, in particolare, dell'impatto del TiSA sui cittadini, sugli enti locali e regionali, sui paesi in via di sviluppo che non partecipano ai negoziati nonché sulla situazione sociale e occupazionale nell'UE; effettuare una valutazione dettagliata e tempestiva degli effetti del GATS sull'economia europea dalla sua entrata in vigore; coinvolgere appieno le parti sociali e la società civile nel completamento della valutazione d'impatto della sostenibilità; chiedere ai servizi di ricerca del Parlamento di pubblicare uno studio completo e informativo sull'ambito di applicazione e il potenziale impatto dei negoziati sul TiSA, anche in una prospettiva di genere, e sulla necessità di affrontare fenomeni quali il cosiddetto «soffitto di cristallo» e il divario di retribuzione tra uomini e donne; verificare il rispetto dei diritti fondamentali affinché il Parlamento possa decidere con cognizione di causa se approvare o meno il TiSA;

xi.

garantire che i meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati non possano essere «importati» da altri trattati bilaterali in materia di investimenti in virtù di clausole NPF;

b)

per quanto riguarda l'accesso al mercato:

i.

escludere i servizi pubblici e i servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione dell'accordo e adottare un approccio cauto ai servizi culturali, fatti salvi gli impegni dell'UE nel quadro del GATS; chiedere impegni ambiziosi da parte di tutte le parti e di tutti i settori e livelli di governo, in particolare l'ulteriore apertura dei mercati esteri per quanto riguarda gli appalti pubblici, le telecomunicazioni, i trasporti e i servizi finanziari e professionali;

ii.

garantire la reciprocità a tutti i livelli; sostenere l'utilizzo di disposizioni orizzontali in materia di impegni quale mezzo per stabilire un livello comune di ambizioni, fatti salvi i diritti e gli obblighi ai sensi degli articoli XVI e XVII del GATS, e prendere atto del fatto che tali requisiti minimi definirebbero parametri chiari per i paesi interessati a partecipare; garantire, in conformità dell'articolo IV del GATS, flessibilità ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati al momento di sottoscrivere il livello di ambizione dell'accordo; garantire che l'accordo miri a creare le condizioni per una concorrenza equa nel settore dei servizi e aprire nuovi mercati ai fornitori di servizi dell'UE;

iii.

escludere dagli impegni dell'UE la fornitura di nuovi servizi non inseriti nel sistema di classificazione pertinente, mantenendo la possibilità di includerli in un secondo momento;

iv.

respingere l'applicazione delle clausole «standstill» e «ratchet» a tutti gli impegni relativi all'accesso al mercato e al trattamento nazionale e respingerne l'applicazione a settori sensibili quali i servizi pubblici e culturali, gli appalti pubblici, la modalità 4, i trasporti e i servizi finanziari; prevedere sufficiente flessibilità per ripristinare il controllo pubblico sui servizi di interesse economico generale; conservare il diritto dell'UE e degli Stati membri di modificare l'elenco degli impegni conformemente al GATS;

v.

assumere impegni limitati nella modalità 1, soprattutto in materia di servizi digitali e finanziari e trasporti su strada, al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e il dumping sociale; assumere tuttavia impegni ambiziosi e riconoscere gli interessi offensivi nei settori dei servizi di telecomunicazioni via satellite, dei servizi marittimi e delle riassicurazioni; riconoscere che tali impegni possono essere fruttuosi solo in un ambiente opportunamente regolamentato; garantire che il diritto dell'Unione sia pienamente rispettato e applicato ai fornitori esteri quando un'impresa fornisce un servizio ai consumatori europei dall'estero e includere disposizioni che assicurino un accesso agevole ai mezzi di ricorso per i consumatori; individuare, allo stesso tempo, le sfide cui sono confrontati i consumatori che si rivolgono a prestatori di servizi situati in paesi terzi, fornire orientamenti ai consumatori circa il loro diritto di ricorso in tali circostanze e proporre misure concrete, ove necessario;

vi.

adottare un approccio ambizioso nella modalità 3, mirando a eliminare gli ostacoli dei paesi terzi alla presenza commerciale e allo stabilimento, come, ad esempio, i limiti alla presenza di capitali stranieri e i requisiti per le joint venture, che hanno un'importanza cruciale in termini di crescita dei servizi offerti attraverso le modalità 1 e 4, mantenendo al contempo il livello attuale di riserve dell'UE;

vii.

tenere conto del fatto che l'UE ha un interesse offensivo nella mobilità esterna di professionisti altamente qualificati; astenersi dal sottoscrivere nuovi impegni oltre il GATS per quanto riguarda la mobilità interna fino a quando le altre parti non avranno migliorato in modo sostanziale le loro offerte; riconoscere che la clausola relativa al lavoro mantiene l'obbligo giuridico per i prestatori di servizi stranieri di rispettare la normativa sociale e del lavoro dell'UE e degli Stati membri, nonché i contratti collettivi; assumere impegni ambiziosi in relazione alla modalità 4 per i casi che sono alla base degli impegni della modalità 3; mantenere la capacità di realizzare esami delle necessità economiche e del mercato del lavoro presso i prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti;

viii.

rispettare il diritto sovrano degli Stati membri di scegliere quali settori aprire alla concorrenza estera e in quale misura, mediante limitazioni ed esenzioni; astenersi dal fare pressioni sugli Stati membri affinché non esercitino appieno tale diritto;

ix.

escludere dall'ambito di applicazione dell'accordo, conformemente agli articoli 14 e 106 TFUE e al protocollo 26, gli attuali e futuri servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale (tra cui, ma non esclusivamente, l'acqua, la sanità, i servizi sociali, i sistemi di previdenza sociale e l'istruzione, la gestione dei rifiuti e i trasporti pubblici); garantire che le autorità dell'UE, nazionali e locali conservino il pieno diritto di introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi misura concernente l'aggiudicazione, l'organizzazione, il finanziamento e la fornitura di servizi pubblici; applicare tale esclusione a prescindere dalle modalità di erogazione e finanziamento dei servizi pubblici; garantire che i sistemi di previdenza sociale siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo; respingere la proposta relativa all'allegato sulla mobilità dei pazienti, osteggiata dalla maggior parte dei partecipanti al TiSA; riconoscere il forte attaccamento dei cittadini europei a servizi pubblici di qualità, che sono vettori di coesione sociale e territoriale;

x.

respingere l'introduzione di restrizioni al finanziamento incrociato tra imprese del medesimo ente territoriale, nella misura in cui tali restrizioni vadano oltre quelle previste dal diritto dell'Unione e del diritto degli Stati membri;

xi.

mirare a introdurre, fatto salvo il GATS, una clausola di riferimento inequivocabile che potrebbe essere inclusa in tutti gli accordi commerciali e dovrebbe garantire che la clausola relativa ai servizi pubblici si applichi a tutte le modalità di fornitura, a tutti i servizi considerati servizi pubblici dalle autorità europee, nazionali o regionali in qualsiasi settore e indipendentemente dallo stato di monopolio del servizio;

xii.

garantire, conformemente all'articolo 167, paragrafo 4, TFUE e alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, mediante una clausola orizzontale e giuridicamente vincolante applicabile all'intero accordo, che le parti conservino il loro diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa alla protezione o alla promozione della diversità linguistica e culturale, indipendentemente dalle tecnologie o dalle piattaforme di distribuzione utilizzate sia online che offline;

c)

per quanto riguarda le norme in materia di economia digitale:

i.

garantire flussi di dati transfrontalieri nel rispetto del diritto universale alla vita privata;

ii.

adottare un approccio prudente nei negoziati sui capitoli relativi alla protezione dei dati e della vita privata;

iii.

riconoscere che la protezione dei dati e il diritto alla vita privata non sono ostacoli agli scambi, ma diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dall'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; riconoscere che un livello elevato di fiducia è essenziale per sviluppare un'economia fondata sui dati; garantire il pieno rispetto di questo diritto fondamentale, tenendo debitamente conto dei recenti sviluppi nell'economia digitale e nel pieno rispetto della sentenza della Corte di giustizia europea riguardo all'accordo Safe Harbour; inserire una disposizione orizzontale, autonoma, globale, inequivocabile e giuridicamente vincolante, basata sull'articolo XIV del GATS, che escluda totalmente dall'ambito di applicazione dell'accordo il vigente e futuro quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TiSA; applicare tali disposizioni a tutti gli altri allegati del TiSA; sostenere formalmente e senza indugio tali proposte nell'allegato sull'e-commerce del TiSA; sostenere le proposte volte a garantire che i quadri giuridici nazionali per la protezione delle informazioni personali degli utenti siano applicati su base non discriminatoria; applicare le disposizioni in materia di protezione dei dati sancite dall'allegato sull'e-commerce a tutti gli altri allegati del TiSA, anche a quello relativo ai servizi finanziari;

iv.

assicurare che la circolazione di dati personali dei cittadini europei a livello mondiale avvenga nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione e sicurezza dei dati vigenti in Europa; garantire che i cittadini mantengano il controllo dei propri dati; respingere, di conseguenza, ogni disposizione universale sui flussi di dati che non contenga alcun riferimento al necessario rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

v.

opporsi immediatamente e formalmente alle proposte degli Stati Uniti relative alla circolazione delle informazioni;

vi.

considerare il fatto che un quadro giuridico chiaramente definito e convenuto di comune accordo garantisce un rapido scambio di informazioni, laddove necessario, per far fronte alle minacce alla sicurezza; garantire che l'articolo XIV bis del GATS sia ripreso nel testo principale del TiSA; garantire che le clausole di sicurezza nazionale si basino su criteri di necessità appropriati; respingere tuttavia con fermezza ogni estensione dell'ambito di applicazione dell'esenzione relativa alla sicurezza nazionale sancita dall'articolo XIV bis del GATS nonché eventuali backdoor nelle tecnologie; opporsi immediatamente e formalmente a tali proposte nel TiSA;

vii.

riconoscere che l'innovazione digitale è un motore della crescita economica e della produttività in tutti i settori dell'economia; riconoscere che i flussi di dati sono un motore fondamentale dell'economia dei servizi, un elemento essenziale della catena del valore globale delle tradizionali imprese manifatturiere nonché un fattore critico per lo sviluppo del mercato unico digitale; adoperarsi pertanto a favore di un divieto globale dei requisiti di localizzazione forzata dei dati e garantire che il TiSA contenga norme resistenti al tempo e impedisca la frammentazione del mondo digitale; prendere in considerazione il fatto che i requisiti di localizzazione forzata, che costringono i prestatori di servizi ad utilizzare infrastrutture locali o a prevedere una presenza locale quale condizione per la prestazione di servizi, scoraggiano gli investimenti diretti esteri da e verso una parte dell'accordo; adoperarsi dunque per arginare tali pratiche nella misura del possibile all'interno e all'esterno dell'Europa e, al contempo, prevedere le necessarie esenzioni sulla base delle finalità pubbliche legittime come la tutela dei consumatori e la protezione dei diritti fondamentali;

viii.

garantire che le disposizioni dell'accordo finale siano coerenti con la legislazione vigente e futura a livello di UE, compresi il regolamento per un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, il regolamento generale sulla protezione dei dati, la direttiva e-privacy (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e le sedici misure contenute nella comunicazione sul mercato unico digitale; salvaguardare la neutralità della rete e una rete Internet aperta; garantire che i dati personali possano essere trasferiti al di fuori dell'Unione solo se le disposizioni sui trasferimenti dei paesi terzi contenute nella legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati vengono rispettate; assicurare in particolare che l'UE mantenga la sua capacità di sospendere il trasferimento di dati personali dall'UE verso paesi terzi, qualora le norme del paese terzo interessato non soddisfino gli standard di adeguatezza dell'Unione, le imprese non utilizzino vie alternative, come norme vincolanti d'impresa o clausole contrattuali standard, e qualora le deroghe di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE non siano applicabili; prevenire le pratiche di geoblocco e difendere il principio di una governance aperta di Internet; cooperare con le parti nell'ambito delle sedi adeguate al fine di adottare norme sufficientemente rigorose in materia di protezione dei dati;

ix.

promuovere una concorrenza basata sulle regole nel settore delle telecomunicazioni a vantaggio dei prestatori di servizi e dei consumatori; far fronte alle persistenti asimmetrie normative che riguardano il settore delle telecomunicazioni, impedendo alle parti di imporre limitazioni alla presenza di capitali stranieri, stabilendo norme favorevoli alla concorrenza in materia di accesso all'ingrosso alle reti degli operatori storici, prevedendo norme chiare e non discriminatorie per la concessione delle licenze, assicurando un accesso effettivo alle infrastrutture dell'ultimo miglio nei mercati di esportazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione dell'UE, garantendo l'indipendenza delle autorità di regolamentazione e sostenendo una definizione ampia dei servizi di telecomunicazione che copra tutti i tipi di rete; garantire parità di condizioni per tutti gli operatori e provvedere a che le imprese di mercati oligopolistici di paesi terzi non approfittino della frammentazione del mercato dell'UE; assicurare che le parti del TiSA rispettino il principio di un accesso aperto e non discriminatorio alla rete Internet per i prestatori di servizi e i consumatori; garantire che gli operatori dell'UE nei paesi aderenti al TiSA beneficino di un accesso equo e simmetrico al mercato dei servizi di telecomunicazione, libero da qualsiasi ostacolo non tariffario e interno, compresi i requisiti regolamentari, l'asimmetria delle norme, le imposizioni o restrizioni tecnologiche;

x.

sostenere fermamente le disposizioni relative ai servizi di roaming internazionale ed estenderle alle chiamate e ai messaggi internazionali; aumentare le informazioni disponibili al pubblico in materia di tariffe al dettaglio nel breve termine e sostenere i massimali nel lungo termine al fine di abbassare i prezzi; garantire che il TiSA non crei ostacoli agli accordi bilaterali in questo campo; promuovere la protezione dei consumatori online, in particolare rispetto a messaggi elettronici commerciali non richiesti;

xi.

prevedere una cooperazione efficace in materia di tassazione dell'economia digitale, sulla stregua dei lavori della piattaforma della Commissione sulla buona governance fiscale, e assicurare, nello specifico, un nesso tra imposizione fiscale e attività economica reale delle imprese del settore;

d)

per quanto riguarda le norme sulla mobilità:

i.

garantire che nulla impedisca all'UE e agli Stati membri di mantenere, migliorare e applicare le norme sociali e del lavoro, i contratti collettivi nonché la legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel territorio dell'UE o di uno Stato membro, comprese le misure necessarie a garantire la regolare circolazione delle persone fisiche attraverso i propri confini, come ad esempio l'ammissione o le condizioni di ammissione all'ingresso; assicurare, conformemente alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori, che le condizioni minime di lavoro e di occupazione del paese ospitante siano applicabili a qualunque prestatore di servizi che entra nell'UE, oggi come in futuro; garantire che tutti i lavoratori in arrivo in Europa, indipendentemente dal loro paese di origine, godano degli stessi diritti del lavoro dei cittadini del paese ospitante e che sia rispettato il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro; garantire che le parti del TiSA ratifichino e applichino concretamente le otto convenzioni basilari dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); invitare tutte le parti a ratificare e attuare le norme principali dell'OIL e a promuovere altre convenzioni dell'OIL e risoluzioni dell'ONU pertinenti; garantire che il diritto del lavoro e i contratti collettivi dell'UE e degli Stati membri siano rispettati sul territorio dell'Unione; rafforzare il meccanismo di controllo e di applicazione dell'UE onde prevenire le violazioni; esortare gli Stati membri a incrementare le risorse disponibili agli ispettorati del lavoro; raccogliere e presentare urgentemente informazioni dettagliate sul numero e il tipo di prestatori di servizi che attualmente operano nell'UE nel quadro della modalità 4, compresa la durata del loro soggiorno; garantire, in futuro, una maggiore efficacia dell'accesso transfrontaliero ai dati all'interno dell'UE; includere una clausola di sicurezza che impedisca alle imprese di aggirare o pregiudicare il diritto di promuovere azioni sindacali, attraverso il ricorso a lavoratori di paesi terzi, durante le trattative sui contratti collettivi e le vertenze di lavoro, e consentire ai partecipanti al TiSA di applicare le eventuali tutele necessarie qualora siano esercitate pressioni sui salari nazionali, i diritti dei lavoratori nazionali siano messi a repentaglio o si riscontri la violazione di altre norme concordate, in linea con i limiti stabiliti all'articolo X del GATS; incoraggiare l'insieme delle parti firmatarie a rispettare i principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;

ii.

ricordare che gli impegni della modalità 4 devono applicarsi soltanto alla circolazione di professionisti altamente qualificati, vale a dire persone con una laurea o titolo equivalente ovvero che svolgono un lavoro manageriale di alto livello, per uno scopo specifico, per un periodo di tempo limitato e a precise condizioni stabilite dalla legislazione nazionale del paese in cui si presta il servizio e da un contratto che rispetti tale legislazione nazionale; chiedere, in tale contesto, che l'articolo 16 della direttiva sui servizi (2006/123/CE) sia rispettato e applicato; respingere le modifiche sostanziali alle regole della modalità 4 quali definite nel GATS e valutare una revisione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;

iii.

riconoscere che l'allegato sulla modalità 4 costituisce un interesse offensivo per l'Europa, dato che i professionisti dell'UE sono ben istruiti e mobili e che le imprese dell'Unione hanno sempre più spesso bisogno delle competenze specifiche di professionisti stranieri in Europa e del proprio personale al di fuori dell'Europa, allo scopo di sostenere lo stabilimento di nuove attività economiche; assicurare che tale mobilità sia vantaggiosa non solo per le imprese ma anche per i lavoratori europei;

iv.

opporsi a qualsiasi disposizione in materia di visti e altre procedure di ingresso, ad eccezione di quelle volte ad aumentare la trasparenza e a semplificare le procedure amministrative; garantire che il TiSA non si applichi alle misure che riguardano le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, né alle misure relative alla cittadinanza, alla residenza o all'occupazione su base permanente; stabilire tutele adeguate per garantire che i prestatori di servizi temporanei rientrino nel loro paese d'origine;

v.

mirare a vietare orizzontalmente l'obbligo di stabilire una presenza commerciale o di essere residente quale condizione per la prestazione di servizi professionali; limitare l'ambito di applicazione dell'allegato sui servizi professionali all'elenco degli impegni assunti da ciascuna parte;

vi.

adoperarsi per creare un quadro per il riconoscimento reciproco della formazione, dei livelli accademici e delle qualifiche professionali, in particolare nel settore dell'architettura e della contabilità e nel settore giuridico, garantendo nel contempo la competenza del fornitore e, di conseguenza, la qualità dei servizi forniti in linea con le direttive dell'UE sulle qualifiche professionali nonché evitando un riconoscimento automatico e quantitativo dei titoli universitari;

vii.

chiedere di definire chiaramente i lavoratori contemplati dall'allegato relativo alla modalità 4;

e)

per quanto riguarda le norme sui servizi finanziari:

i.

raggiungere un accordo che contenga un allegato, ambizioso ma equilibrato, che disciplini la fornitura di tutte le tipologie di servizi finanziari, in particolare dei servizi bancari e assicurativi, che vada oltre l'allegato del GATS sui servizi finanziari e che promuova una crescita sostenibile a lungo termine in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020; mirare a rafforzare la stabilità del sistema finanziario e dei singoli istituti finanziari, garantendo assoluta coerenza con il contesto normativo post-crisi, nonché assicurando una concorrenza leale tra i prestatori di servizi finanziari; raggiungere un accordo che apporti valore ai consumatori europei e li tuteli, sotto forma di una convergenza verso l'alto della regolamentazione finanziaria e di una gamma più ampia di servizi finanziari; mirare a garantire un'adeguata protezione dei consumatori, inclusi la protezione dei dati e il diritto alla vita privata, nonché la fornitura di informazioni corrette e comprensibili, il che è indispensabile per ridurre l'asimmetria dell'informazione;

ii.

impegnare le parti del TiSA ad attuare e applicare le norme internazionali per la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario, come quelle approvate dal G20, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dal Comitato per la stabilità finanziaria, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari e dall'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo; adoperarsi affinché nel TiSA siano ripresi gli elementi chiave dell'intesa dell'OMC sui servizi finanziari, migliorando nel contempo il testo dell'intesa per conformarlo ai rigorosi orientamenti politici attuali dell'Unione in tali ambiti; garantire che il TiSA contribuisca ad attenuare la doppia imposizione e non faciliti in alcun modo la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva o il riciclaggio di denaro ovvero non crei lacune che possano favorire tali pratiche; adoperarsi per pervenire a impegni approfonditi, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato, da parte dei paesi che attualmente non hanno accordi commerciali bilaterali con l'UE, quali l'Australia, la Nuova Zelanda, Hong Kong e Taiwan, o che hanno assunto impegni molti limitati a livello dell'OMC, come il Cile e la Turchia, oppure che hanno assunto impegni bilaterali alquanto modesti nel campo dei servizi finanziari, come il Messico;

iii.

includere nel TiSA misure prudenziali, ispirandosi a quelle contenute nell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), preservando il diritto sovrano di una parte di discostarsi dai suoi impegni commerciali e di adottare qualunque misura ritenga necessaria per regolamentare il suo settore finanziario e bancario per ragioni prudenziali e di vigilanza, al fine di garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario di detta parte;

iv.

garantire che, nel settore dei servizi finanziari, non verranno assunti nuovi impegni suscettibili di compromettere la normativa dell'Unione in materia finanziaria obbligando l'UE a fare marcia indietro rispetto al proprio quadro regolamentare rafforzato per il settore finanziario o impedendole di utilizzare lo strumento normativo per contrastare un'eccessiva assunzione di rischio da parte degli istituti finanziari; garantire che nulla nell'accordo in questione limiterà la capacità delle autorità di regolamentazione dell'UE di autorizzare o vietare prodotti finanziari nuovi o già esistenti in conformità del suo quadro normativo;

v.

sottolineare la necessità di aumentare l'accesso ai servizi finanziari a livello mondiale, data la loro importanza per la crescita e l'economia, ma escludere dagli impegni dell'UE i servizi finanziari transfrontalieri, inclusa la gestione del portafoglio, fino a quando non si realizzerà una convergenza delle regolamentazioni finanziarie al massimo livello, tranne in casi limitatissimi e debitamente giustificati, per esempio i servizi riassicurativi forniti nel quadro delle relazioni tra imprese; prendere in considerazione, in particolare, il fatto che sono necessarie norme e procedure chiare e solide per autorizzare le imprese stabilite nei paesi terzi a fornire tali servizi nell'UE e che, se del caso, è altrettanto necessario che l'UE riconosca esplicitamente che il paese di origine di tali imprese dispone di un quadro normativo e di vigilanza applicabile ed equivalente a quello dell'Unione, al fine di garantire che nell'Unione non possa operare alcuna entità non sottoposta a vigilanza e che vi sia parità di condizioni tra le imprese dell'UE e quelle estere, a prescindere dalla giurisdizione dove sono state istituite; intervenire immediatamente, parallelamente al TiSA, per ridurre il divario tra le varie modalità in base alle quali i paesi riconoscono attualmente l'equivalenza dei regimi di regolamentazione e vigilanza delle altre giurisdizioni, divario che è all'origine dell'attuale frammentazione dei mercati mondiali dei servizi finanziari, raggiungendo un accordo sul fatto che una decisione di equivalenza dovrebbe essere il risultato di una valutazione trasparente volta a stabilire se le norme di ciascuna giurisdizione permettano di raggiungere gli stessi obiettivi, come pure sul fatto che, sebbene tale decisione dovrebbe essere il frutto di dialoghi bilaterali precoci e frequenti, essa può anche essere unilaterale quando il riconoscimento reciproco non è possibile;

vi.

chiedere una valutazione d'impatto ex ante approfondita e indipendente per analizzare le ripercussioni economiche e sociali di un'ulteriore liberalizzazione finanziaria nell'ambito del TiSA;

vii.

riconoscere che gli interventi di ri-regolamentazione a seguito della crisi finanziaria non si sono ancora conclusi, anche per quanto concerne le prescrizioni relative a talune forme giuridiche, le scissioni (quale, ad esempio, la separazione bancaria), la modifica delle attività o il ridimensionamento;

f)

per quanto riguarda le norme sulla logistica:

i.

perseguire un risultato ambizioso ma equilibrato per il settore dei trasporti, che è fondamentale per lo sviluppo sostenibile di catene del valore globali; aumentare la velocità, l'affidabilità, la sicurezza e l'interoperabilità dei servizi di trasporto, a vantaggio dei clienti commerciali, dei singoli utenti e dei lavoratori; garantire la coerenza con la politica dell'UE sul clima; tenere presente l'importanza dei servizi di trasporto e consegna per l'economia e l'occupazione europea, dal momento che gli armatori europei controllano il 40 % della flotta mercantile mondiale, che il settore dell'aviazione garantisce più di 5 milioni di posti di lavoro, che all'industria ferroviaria europea è riconducibile oltre la metà della produzione mondiale di attrezzature e servizi ferroviari e che il trasporto su strada continua a essere rilevante per la logistica nell'UE; riconoscere pertanto le potenzialità dei servizi di trasporto ai fini della riduzione del livello di disoccupazione in Europa; garantire che i negoziati tengano conto della natura in rapida evoluzione del settore dei trasporti e della crescente importanza dei modi di trasporto dell'economia collaborativa nella vita quotidiana dei cittadini europei; esigere dalle imprese estere il pieno rispetto degli standard normativi vigenti nell'UE quando forniscono servizi di trasporto e consegna nel territorio dell'Unione;

ii.

adoperarsi per migliorare l'accesso ai mercati esteri e ridurre le prassi normative anticoncorrenziali — soprattutto quelle che sono dannose per l'ambiente e diminuiscono l'efficienza dei servizi di trasporto — nonché le restrizioni imposte dai paesi terzi in relazione alla proprietà estera, garantendo legalmente, al contempo, il diritto delle autorità pubbliche di regolamentare i trasporti e assicurare il trasporto pubblico; affrontare, in particolare negli allegati sul trasporto marittimo e aereo, la questione delle restrizioni nel settore del cabotaggio ed evitare che i vettori ritornino vuoti dai rispettivi paesi ospitanti;

iii.

proporre disposizioni volte a rafforzar i diritti dei passeggeri, in particolare nell'allegato sui trasporti aerei ma anche in relazione a tutti i modi di trasporto, affinché anche i consumatori ottengano benefici dall'accordo in parola;

iv.

mantenere i diritti degli Stati membri relativamente alla normativa nazionale e agli accordi bilaterali o multilaterali, vigenti o futuri, in materia di trasporto su strada, comprese i requisiti applicabili ai permessi di transito; escludere dall'ambito di applicazione dell'allegato relativo al trasporto su strada qualsiasi disposizione che agevoli l'ingresso e il soggiorno dei conducenti professionisti; respingere qualsiasi richiesta di assumere impegni in relazione alla modalità 4 nel settore del trasporto su strada;

v.

garantire la coerenza con le norme internazionali, come quelle approvate dall'Organizzazione marittima internazionale e dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, considerarle come norme minime e opporsi a qualsiasi abbassamento di tali parametri di riferimento internazionali; perseguire, come obiettivo a lungo termine, l'adozione di norme vincolanti per il commercio internazionale nei settori del trasporto marittimo e aereo; garantire l'applicazione di tutte le convenzioni dell'OIL riguardanti i settori della logistica e dei trasporti, quale, ad esempio, la Convenzione sul lavoro marittimo; sottolineare che la legislazione dell'UE e degli Stati membri è vantaggiosa per i lavoratori, anche in termini di sicurezza, nonché per i consumatori e per l'ambiente; evidenziare che tutti coloro che erogano servizi nell'UE, siano essi prestatori stranieri o interni, sono tenuti a rispettarla; riconoscere che la qualità dei servizi è intrinsecamente connessa alla qualità dell'occupazione e ai quadri normativi in essere;

vi.

trovare il giusto equilibrio fra la liberalizzazione del settore postale competitivo, essenziale per l'ulteriore sviluppo dei servizi e dell'economia digitale, e la protezione del servizio postale universale, che svolge un ruolo cruciale nella promozione della coesione sociale, economica e territoriale; evitare pertanto sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali e accrescere l'accesso ai mercati dei paesi terzi, garantendo al contempo il rispetto degli obblighi di servizio universale definiti da ciascuna parte;

vii.

ricordare il ruolo cruciale svolto dal trasporto marittimo nell'economia mondiale, sia come settore di per sé sia come elemento facilitatore del commercio internazionale; promuovere un testo chiaro contenente impegni forti volti ad assicurare l'accesso ai porti e ai mercati nonché il trattamento nazionale dei servizi di trasporto marittimo internazionale;

g)

per quanto riguarda le norme sulla regolamentazione interna e sulla trasparenza:

i.

garantire giuridicamente il diritto delle autorità europee, nazionali e locali di regolamentare nell'interesse pubblico in un modo che non risulti più restrittivo del GATS e senza il vincolo delle verifiche della necessità; garantire che le disposizioni degli allegati non siano più restrittive dei principi sanciti dall'articolo VI del GATS o dal diritto dell'Unione;

ii.

riconoscere che le parti negoziali aderiscono allo Stato di diritto e dispongono di un sistema giudiziario indipendente, che prevede possibilità di ricorso atte a garantire i diritti degli investitori e dei cittadini;

iii.

promuovere la buona governance e la trasparenza e incoraggiare le buone prassi nei processi amministrativi, normativi e legislativi, favorendo l'adozione generalizzata di misure che rafforzino l'indipendenza dei decisori, aumentino la trasparenza e la responsabilità democratica delle decisioni e riducano gli oneri burocratici; sottolineare che la protezione dei consumatori, della salute e dell'ambiente, la sicurezza e i diritti dei lavoratori devono essere al centro degli sforzi di regolamentazione; garantire che qualunque modifica dei livelli di tutela regolamentare dell'UE punti sempre al rialzo e mai al ribasso;

iv.

garantire che il servizio universale non subisca alcun pregiudizio onde assicurare, ad esempio, che gli abitanti delle regioni periferiche, frontaliere, montane o insulari godano della stessa qualità dei servizi rispetto agli abitanti degli agglomerati urbani e non debbano sostenere limitazioni della qualità dei servizi né oneri finanziari maggiori;

v.

riconoscere che, conformemente alle disposizioni del GATS, un allegato sulla regolamentazione interna dovrebbe impedire che le parti introducano ostacoli commerciali dissimulati e impongano oneri superflui alle imprese straniere, in particolare quando queste ultime richiedono diversi tipi di licenze; garantire che la regolamentazione interna continui a rispondere a obiettivi di interesse pubblico;

vi.

assicurare che le regole concordate si applichino soltanto alle misure attinenti al commercio, come le prescrizioni e procedure in materia di qualifiche e concessione di licenze, e solo nei settori nei quali una parte ha assunto impegni;

vii.

richiedere e pubblicare un parere giuridico prima della votazione del Parlamento sull'accordo finale, allo scopo di valutare attentamente i due allegati sulla regolamentazione interna e la trasparenza alla luce del diritto dell'UE, e valutare se gli obblighi giuridici enunciati in tali allegati siano già rispettati nell'UE;

viii.

definire chiaramente i principi di trasparenza e obiettività del processo legislativo in modo da garantire che tali concetti non si trasformino in disposizioni generiche;

ix.

rendere pubblicamente accessibili online le informazioni sulla regolamentazione relativa al commercio e sul modo in cui è gestita, anche nel caso delle norme applicabili a livello sub-federale; porre l'accento sulle norme che disciplinano la concessione di licenze e autorizzazioni; promuovere specificamente la creazione di un meccanismo di informazione online sotto forma di sportello unico per le PMI e coinvolgere le PMI nella sua progettazione;

x.

garantire che i diritti amministrativi imposti alle imprese straniere siano equi e non discriminatori, che esistano mezzi di ricorso adeguati, accessibili in condizioni di parità ai fornitori nazionali ed esteri, per presentare una denuncia presso i tribunali nazionali e che le sentenze siano pronunciate entro un termine ragionevole;

xi.

mantenere la prassi dell'UE di procedere a consultazioni pubbliche prima della presentazione di proposte legislative; garantire che i risultati di tali consultazioni siano rigorosamente rispettati nel corso dei negoziati;

xii.

respingere qualsiasi proposta volta a introdurre l'obbligo di sottoporre le proposte legislative a terzi prima della loro pubblicazione; tenere presente che i soggetti interessati hanno diversi livelli di accesso alle risorse e alle competenze e garantire che l'introduzione di un processo di consultazione delle parti interessate su base volontaria nell'ambito del TiSA non finisca per favorire le organizzazioni che ricevono maggiori finanziamenti;

h)

per quanto riguarda le norme contenute in altre discipline regolamentari:

i.

riconoscere che il TiSA rappresenta un'opportunità per garantire una concorrenza secondo le norme e non una concorrenza per le norme;

ii.

garantire che gli impegni reciprocamente concordati siano rispettati nella pratica, consentire efficaci misure di ritorsione e disincentivare la violazione gli impegni; includere pertanto nell'accordo un meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati, da utilizzare fino a quando l'accordo stesso non verrà multilateralizzato e non sarà disponibile il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC; rivedere il regolamento (UE) n. 654/2014 relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali, così da garantire che l'UE possa adottare misure di ritorsione nel settore dei servizi;

iii.

difendere l'inserimento di un allegato normativo sugli appalti pubblici nell'ottica di ottimizzare la partecipazione delle imprese europee alle gare d'appalto estere, mantenendo al contempo i criteri dell'UE, inclusi quelli sociali e ambientali, nonché le procedure dell'Unione nelle gare d'appalto europee, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, i criteri di ammissibilità basati sul miglior rapporto qualità-prezzo e le soglie al di sotto delle quali gli impegni non sono applicabili; superare la mancanza di trasparenza e le barriere d'ingresso al mercato per quanto riguarda le gare d'appalto non europee e denunciare a tutti i livelli di governo la mancanza di reciprocità in tale settore, come dimostra il trattamento preferenziale accordato alle imprese nazionali in diversi paesi, prevedendo allo stesso tempo la possibilità di optare per gli impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale ai fini della multilateralizzazione; incoraggiare la ratifica e l'attuazione dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e della sua revisione del 2011 da parte di quei soggetti che non hanno ancora provveduto in tal senso; invitare l'Unione europea a dotarsi di un «European Business Act», basato sul modello dell'«American Business Act» e atto a favorire lo sviluppo economico delle PMI e dell'industria europea;

iv.

provvedere affinché i prestatori di servizi dell'UE di piccole e medie dimensioni siano tutelati dalle pratiche commerciali sleali dei prestatori di servizi di paesi terzi;

v.

ridurre gli ostacoli superflui agli scambi di servizi relativi all'energia e all'ambiente, in primis quelli riguardanti lo sviluppo e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e delle tecnologie ecocompatibili, mantenendo al contempo la possibilità di formulare riserve quanto all'accesso al mercato e al trattamento nazionale per tutte le modalità di fornitura in questo campo, dato che in questi due settori viene venduto insieme ai prodotti un numero sempre maggiore di servizi, come l'installazione, la gestione e la manutenzione; prendere atto del riconoscimento esplicito della sovranità di ciascuna parte sulle risorse energetiche, in linea con le disposizioni del trattato, e garantire giuridicamente, mediante un rafforzamento delle disposizioni equivalenti a quelle del GATS, il diritto dell'UE di regolamentare, in particolare in modo da realizzare gli obiettivi europei in materia di sostenibilità, clima, sicurezza e accessibilità economica;

vi.

garantire che i prossimi impegni in materia di appalti non vadano oltre la normativa locale o nazionale di ciascuna parte;

i)

per quanto riguarda la sensibilizzazione del pubblico e del mondo politico:

i.

garantire il massimo livello di trasparenza, dialogo e rendicontabilità;

ii.

informare pienamente e immediatamente il Parlamento europeo in tutte le fasi negoziali; garantire che tutti i deputati al Parlamento europeo ricevano tutti i documenti negoziali relativi al TiSA nonché i documenti interni della Commissione, quali le sintesi dettagliate dei cicli negoziali e le valutazioni approfondite delle offerte delle parti del TiSA, purché sia garantita la dovuta riservatezza; in linea con la politica dell'OMC, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea sui documenti riservati e i limiti sanciti dall'acquis dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, rendere i documenti negoziali pubblicamente disponibili, a eccezione di quelli da classificare, con una chiara motivazione caso per caso;

iii.

valutare positivamente i notevoli sforzi a favore della trasparenza nei confronti dei cittadini profusi dopo le elezioni europee del 2014, compresa la pubblicazione delle offerte di accesso al mercato dell'UE e del mandato conferito dal Consiglio; compiere ulteriori sforzi al riguardo, mettendo a disposizione sul sito web Europa, per ciascuna parte dell'accordo, schede informative chiare e comprensibili e pubblicando resoconti fattuali per ogni ciclo di negoziazione; incoraggiare i partner negoziali ad accrescere la trasparenza, di modo che il TiSA non sia negoziato in condizioni meno trasparenti rispetto a quelle previste sotto l'egida dell'OMC;

iv.

garantire un dialogo serio e continuo delle istituzioni dell'UE con tutti i soggetti interessati per l'intera durata dei negoziati; chiedere che tale impegno si intensifichi con l'avanzare dei negoziati, in modo da tenere adeguatamente conto delle aspettative della società civile europea, delle parti sociali e degli altri portatori di interesse, anche nel quadro del dialogo con la società civile; sottolineare che gli Stati membri, che stabiliscono le direttive di negoziato, sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale in tale ambito;

v.

incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere e consultare i rispettivi parlamenti nazionali nonché gli enti locali e regionali e a mantenerli adeguatamente informati sui negoziati in corso;

vi.

invitare i rappresentanti delle autorità locali e regionali, rappresentati a livello UE dal Comitato delle regioni, ai dialoghi organizzati dalla Commissione all'inizio e alla fine di ogni ciclo negoziale;

2.

chiede che la Commissione tenga pienamente conto della presente risoluzione e che vi risponda entro sei mesi dalla sua approvazione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti di tutte le parti del TiSA.


(1)  https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm

(2)  TN/S/36

(3)  http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/ all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm

(4)  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0325.

(6)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf

(7)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf

(8)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254

(9)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf

(10)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 289.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/35


P8_TA(2016)0042

Nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna dopo il 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015 (2016/2526(RSP))

(2018/C 035/07)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005), Pechino + 15 (2010) e Pechino + 20 (2015),

vista la comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 1996, dal titolo «Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie» (COM(1996)0067), nella quale la Commissione si impegna a «promuovere la parità delle donne e degli uomini nell'insieme delle azioni e delle politiche e a tutti i livelli», stabilendo di fatto il principio del mainstreaming di genere,

visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel marzo 2011,

vista la relazione di studio della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo «Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015» (Valutazione dei punti di forza e di debolezza della strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015),

vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2010, dal titolo «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini — Carta per le donne» (COM(2010)0078),

vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (1),

vista l'analisi della consultazione pubblica sulla parità tra donne e uomini nell'UE, pubblicata nell'ottobre 2015,

vista la nuova tabella di marcia dal titolo «New start to address the challenges of work-life balance faced by working families» (Un nuovo inizio per affrontare le sfide poste dall'equilibrio tra vita professionale e vita privata alle famiglie che lavorano), un pacchetto che comprende proposte legislative e non legislative pubblicato dalla Commissione nell'agosto 2015,

visto l'esito della riunione del Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini della Commissione europea, tenutasi il 26 novembre 2015,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 dicembre 2015, dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

viste le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO) del 7 dicembre 2015, in particolare il paragrafo 35,

vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta) sull'uguaglianza di genere, rilasciata il 7 dicembre 2015,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna dopo il 2015 (O-000006/2016 — B8-0103/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, come riconosciuto nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, l'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'UE, che quest'ultima si è impegnata a integrare in tutte le sue attività, e che essa è essenziale, come obiettivo strategico, per conseguire gli obiettivi generali di crescita, occupazione e inclusione sociale definiti nel quadro della strategia Europa 2020;

B.

considerando che il diritto alla parità di trattamento è un diritto fondamentale riconosciuto dai trattati dell'Unione, emblematico e profondamente radicato nella società europea, e che esso è imprescindibile per l'ulteriore sviluppo di quest'ultima e dovrebbe applicarsi tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita quotidiana;

C.

considerando che, storicamente, l'Unione ha intrapreso importanti iniziative per rafforzare i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere ma che, negli ultimi dieci anni, si è assistito a un rallentamento dell'azione politica e delle riforme in materia di uguaglianza di genere a livello di UE; che la precedente strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini per il 2010-2015 non è stata sufficientemente ampia da contribuire all'uguaglianza di genere a livello europeo e internazionale, e che gli obiettivi in essa previsti non sono stati conseguiti efficacemente; che una nuova strategia per il periodo dopo il 2015 dovrà imprimere nuovo slancio e realizzare azioni concrete per rafforzare i diritti delle donne e promuovere l'uguaglianza di genere;

D.

considerando che la valutazione della strategia 2010-2015 e delle posizioni dei soggetti interessati, presentata nella relazione di studio della Commissione dal titolo «Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015», pone in evidenza la necessità di rafforzare ulteriormente l'approccio strategico adottato nel 2010;

E.

considerando che nella sua relazione del 9 giugno 2015 il Parlamento europeo ha chiesto una nuova strategia specifica per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere dopo il 2015; che dai risultati della consultazione pubblica è emerso che il 90 % degli intervistati è favorevole a una nuova strategia;

F.

considerando che, nella sue conclusioni del 7 dicembre 2015 (paragrafo 35), il Consiglio EPSCO ha invitato la Commissione ad «adottare, in una comunicazione, una nuova strategia per la parità di genere dopo il 2015»; che il trio di presidenza dell'UE, nella sua dichiarazione del 7 dicembre 2015, si è impegnato a presentare al Consiglio EPSCO un progetto di conclusioni del Consiglio su una strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere dopo il 2015;

1.

ricorda che la Commissione è tenuta, a norma dell'articolo 2 TUE e della Carta dei diritti fondamentali, a intervenire a favore dell'uguaglianza di genere;

2.

osserva che, in passato, la Commissione ha espresso il proprio esplicito sostegno a una comunicazione chiara, trasparente, legittima e pubblica su una strategia per la parità tra donne e uomini, approvata da tutte le istituzioni dell'UE al più alto livello politico;

3.

si rammarica del fatto che nel programma di lavoro della Commissione per il 2016, pubblicato nel novembre 2015, non figuri alcun riferimento specifico alla strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere post-2015; deplora che, il 3 dicembre 2015, la Commissione si sia limitata a pubblicare un documento di lavoro dei suoi servizi dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» («Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019») e, così facendo, abbia non solo presentato un documento interno declassato, ma anche ristretto la durata della sua azione;

4.

si compiace del fatto che la Commissione abbia pubblicato, nell'agosto 2015, la tabella di marcia dal titolo «New start to address the challenges of work-life balance faced by working families» (Un nuovo inizio per affrontare le sfide poste dall'equilibrio tra vita professionale e vita privata alle famiglie che lavorano), un pacchetto che comprende proposte legislative e non legislative;

5.

invita gli Stati membri ad assumersi la piena responsabilità di migliorare l'attuazione dei principi di parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne a livello nazionale;

6.

deplora il fatto che, il 7 dicembre 2015, il Consiglio EPSCO non sia riuscito a pervenire a un accordo relativo a una posizione ufficiale su diverse questioni a favore dell'uguaglianza di genere, fra cui la direttiva sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione, cosa che il Parlamento attende da molto tempo;

7.

accoglie con favore l'approccio della Commissione, illustrato nel succitato documento di lavoro sull'impegno strategico per l'uguaglianza di genere, ma deplora l'assenza di parametri di riferimento concreti e di un bilancio specifico, senza i quali non è possibile compiere o misurare i progressi relativi agli obiettivi e agli indicatori;

8.

invita la Commissione a riesaminare la propria decisione e ad adottare una comunicazione su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna 2016-2020, che affronti le questioni legate all'uguaglianza di genere e che sia in linea con l'agenda internazionale, segnatamente con il documento finale di Pechino + 20, del 2015, e con il nuovo quadro per «L'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE (2016 2020)»;

9.

invita la Commissione a collaborare con il Parlamento e il Consiglio, e chiede che sia convocato un vertice dell'UE sull'uguaglianza di genere e i diritti delle donne al fine di individuare i progressi compiuti, nonché di rinnovare gli impegni nel quadro del prossimo Consiglio EPSCO in programma a marzo 2016;

10.

ricorda che l'attuazione del diritto dell'UE e degli strumenti politici deve rispettare i principi di sussidiarietà e «valore aggiunto», che norme uniformi non sempre sono necessarie ai fini del funzionamento pratico e competitivo del mercato interno e che la Commissione deve tenere conto dell'onere amministrativo derivante dalle proprie proposte legislative nonché i diversi contesti culturali e le diverse pratiche nei vari Stati membri;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0218.


Giovedì 4 febbraio 2016

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/38


P8_TA(2016)0043

Situazione dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla situazione dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea (2016/2556(RSP))

(2018/C 035/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul partenariato orientale, sull'Ucraina e sulla Federazione russa,

viste le relazioni della missione per la valutazione dei diritti umani in Crimea condotta dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) e dell'Alto commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali (ACMN),

viste le decisioni del Consiglio europeo (del 21 marzo, del 27 giugno e del 16 luglio 2014) che impongono sanzioni alla Federazione russa a seguito dell'annessione illegale della Crimea,

vista la relazione sulla situazione dei diritti umani in Ucraina (16 agosto — 15 novembre 2015) dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;

vista la risoluzione 68/262 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 27 marzo 2014, sull'integrità territoriale dell'Ucraina;

vista la relazione di Freedom House sulle libertà nel mondo nel 2016 («Freedom in the World 2016»), che valuta lo status della Crimea annessa illegalmente, per quanto concerne le libertà politiche e civili, come «non libero»;

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Federazione russa ha annesso illegalmente la Crimea e Sebastopoli e ha pertanto violato il diritto internazionale, ivi inclusi la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, il Memorandum di Budapest del 1994 e il trattato di amicizia, cooperazione e partenariato tra la Federazione russa e l'Ucraina del 1997;

B.

considerando che, durante l'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa nel marzo 2014, il popolo ucraino, compresi i tatari di Crimea, e l'esercito ucraino hanno dato prova di grande coraggio e lealtà all'Ucraina, opponendosi pacificamente all'atto bellicoso di annessione; che diverse organizzazioni internazionali e gruppi per la difesa dei diritti umani denunciano che il grado di tutela dei diritti umani in Crimea ha subito una drastica riduzione in seguito all'occupazione e all'annessione illegale della penisola da parte della Federazione russa all'inizio del 2014;

C.

considerando che sono stati commessi abusi mirati contro la comunità dei tatari, la maggioranza dei quali si è opposta alla presa del potere da parte della Russia e ha boicottato il cosiddetto referendum del 16 marzo 2014, in particolare attraverso l'attuazione delle vaghe e generiche norme russe «contro l'estremismo» nell'intento di intimidire o mettere a tacere gli oppositori; che tra tali abusi si annoverano rapimenti, sparizioni forzate, violenze, torture ed esecuzioni extragiudiziali, cui non sono seguite indagini o azioni penali da parte delle autorità de facto;

D.

considerando che ad alcuni leader dei tatari di Crimea, quali Mustafa Cemilev, membro della Verchovna Rada dell'Ucraina, e Refat Čubarov, presidente del Mejlis, è stato vietato l'ingresso in Crimea; che attualmente, pur avendo il permesso di entrarvi, sono minacciati di arresto; che un tribunale russo ha recentemente emesso un mandato di arresto nei confronti di Mustafa Cemilev, che in passato ha trascorso 15 anni nelle carceri sovietiche a causa del suo impegno per il diritto del suo popolo di ritornare nella nativa Crimea;

E.

considerando che tutte le comunità religiose, comprese le chiese cristiane indipendenti da Mosca, hanno subito restrizioni alle proprie attività; che tali difficoltà sono dovute alla drastica limitazione della libertà di associazione, agli espropri, al mancato rinnovo dei documenti, come pure alle perquisizioni condotte sistematicamente nei locali ancora a disposizione delle organizzazioni religiose;

F.

considerando che coloro che si sono rifiutati di adottare la cittadinanza russa in seguito all'annessione subiscono discriminazioni e incontrano gravi difficoltà in tutti gli ambiti della vita politica, sociale ed economica;

G.

che la Russia impone restrizioni all'accesso in Crimea nei confronti dell'OSCE, delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, senza contare le ONG per i diritti umani e i giornalisti indipendenti; che la mancanza di accesso rende molto difficile monitorare la situazione dei diritti umani in Crimea e riferire al riguardo;

H.

considerando che l'intera popolazione dei tatari di Crimea, popolo autoctono della penisola, fu deportata nel 1944 in altre regioni di quella che era allora l'URSS, senza aver diritto di tornare in patria fino al 1989; che il 12 novembre 2015 la Verchovna Rada dell'Ucraina ha adottato una risoluzione in cui riconosce come genocidio la deportazione dei tatari di Crimea nel 1944 e proclama il 18 maggio Giornata della memoria;

1.

ribadisce il suo deciso impegno a favore della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, nonché della sua scelta libera e sovrana di seguire un percorso europeo; rammenta la sua ferma condanna dell'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Russia e l'impegno assunto dall'UE, dai suoi Stati membri e dalla comunità internazionale di attuare pienamente la politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea; sottolinea altresì che il ripristino del controllo ucraino sulla penisola è uno dei prerequisiti per ristabilire rapporti di cooperazione con la Federazione russa, che includono la sospensione delle relative sanzioni;

2.

condanna fermamente il livello senza precedenti delle violazioni dei diritti umani commesse contro gli abitanti della Crimea, in particolare i tatari, che non si attengono alle norme che le cosiddette autorità locali impongono, soprattutto con il pretesto di combattere l'estremismo o il terrorismo;

3.

condanna le gravi limitazioni delle libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, anche in occasione di eventi commemorativi tradizionali, come l'anniversario della deportazione dei tatari di Crimea da parte del regime totalitario sovietico di Stalin, e di incontri culturali dei tatari di Crimea; sottolinea che, in conformità con il diritto internazionale, i tatari hanno il diritto, in quanto popolo autoctono della Crimea, di mantenere e rafforzare le proprie istituzioni giuridiche, economiche, sociali e culturali distinte; chiede che il Mejlis sia rispettato quale legittimo organo rappresentativo della comunità dei tatari di Crimea e che i suoi membri non siano vittime di soprusi e persecuzioni sistematiche; esprime preoccupazione quanto alla violazione dei loro diritti di proprietà e delle loro libertà, alle intimidazioni che subiscono e alla loro detenzione, nonché al mancato rispetto dei loro diritti civili, politici e culturali; osserva con altrettanta preoccupazione i requisiti restrittivi di reiscrizione imposti agli organi di informazione e alle organizzazioni della società civile;

4.

esorta le autorità russe e le autorità locali de facto a procedere a indagini efficaci, imparziali e trasparenti su tutti i casi di sparizioni, torture e violazioni dei diritti umani attribuibili alle forze di polizia e paramilitari attive nella penisola di Crimea dal febbraio 2014;

5.

rammenta che la Federazione russa, in qualità di potenza occupante, ha la responsabilità di garantire la sicurezza di tutta la popolazione e il rispetto dei diritti umani, culturali e religiosi dei tatari autoctoni e di tutte le altre minoranze della Crimea, nonché di sostenere lo Stato di diritto in Crimea;

6.

ricorda che a diverse istituzioni ed esperti indipendenti dell'OSCE, delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa è stato negato interamente o parzialmente l'accesso alla penisola di Crimea ed è stato quindi impedito loro di verificare la situazione dei diritti umani nonostante il loro mandato a svolgere tale attività in Crimea;

7.

invita le autorità della Federazione russa e le autorità di fatto della Crimea, che sono vincolate dal diritto umanitario internazionale e dal diritto internazionale dei diritti umani, a garantire libero accesso in Crimea alle istituzioni internazionali e agli esperti indipendenti dell'OSCE, delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, come pure a tutte le ONG per i diritti umani e agli organi di informazione che intendono visitare la Crimea, valutare la situazione e riferire in materia; invita il Consiglio e il SEAE a fare pressione sulla Russia in tal senso; plaude alla decisione del Segretario generale del Consiglio d'Europa di inviare in Crimea il suo rappresentante speciale per i diritti umani, in quanto si è trattato della prima visita dopo l'annessione russa, che dovrebbe permettere un riesame della situazione sul terreno; attende con interesse le sue conclusioni; sottolinea che ogni presenza internazionale in loco dovrebbe essere coordinata con l'Ucraina;

8.

si compiace dell'iniziativa dell'Ucraina di istituire un meccanismo negoziale internazionale per il ripristino della sovranità ucraina sulla Crimea nel formato «Ginevra plus», che dovrebbe includere il coinvolgimento diretto dell'Unione; invita la Russia ad avviare i negoziati con l'Ucraina e altri interlocutori sulla fine dell'occupazione della Crimea, a togliere l'embargo commerciale e dell'energia e a revocare lo stato di emergenza in Crimea;

9.

deplora gli impedimenti frapposti al ritorno dei leader tatari in Crimea e la persecuzione nei loro confronti, nonché la crescente e inaccettabile pressione esercitata su altri membri del Mejlis; si rammarica altresì dell'ingiusta chiusura del canale televisivo ATR, che godeva di ampia popolarità tra i tatari di Crimea; chiede alla Commissione di prestare l'assistenza finanziaria necessaria a garantire il funzionamento di questo e altri organi d'informazione in esilio in Ucraina; ritiene che la chiusura delle scuole dei tatari di Crimea e delle lezioni nella loro lingua, come pure altre restrizioni all'uso della lingua costituiscano gravi limitazioni ai diritti fondamentali dei membri della comunità, analogamente all'eliminazione della lingua ucraina dalla sfera pubblica;

10.

chiede che sia preservato il carattere multiculturale della Crimea e il pieno rispetto delle lingue ucraina e tatara, come pure di altre minoranze linguistiche e culturali;

11.

deplora le azioni dell'amministrazione de facto intese a impedire il funzionamento del Mejlis dei tatari di Crimea, il massimo organo esecutivo e rappresentativo dei tatari di Crimea, mediante la chiusura della sua sede, il sequestro di parte dei suoi beni e altri atti di intimidazione;

12.

condanna i periodici atti di repressione nei confronti dei media e dei giornalisti indipendenti, nonché degli attivisti della società civile in Crimea; deplora l'imposizione coatta di passaporti russi ai cittadini ucraini in Crimea da parte della Federazione russa; condanna altresì la prassi delle autorità de facto di imporre la cittadinanza russa alle persone residenti in Crimea;

13.

ribadisce il proprio sostegno alla decisione dell'Unione di vietare le importazioni dalla Crimea che non siano munite di un certificato di origine rilasciato dalle autorità ucraine, come pure alle misure restrittive in materia di esportazione di determinati beni e tecnologie, di investimenti, di scambi commerciali e di servizi in Crimea; invita il Consiglio a mantenere queste sanzioni fintantoché la Crimea non sarà pienamente reintegrata nell'ordinamento giuridico dell'Ucraina;

14.

chiede alla Federazione russa di indagare tutti i casi di tortura di prigionieri illegalmente arrestati in Crimea, a liberare prigionieri come Oleg Sentsov e Oleksandr Kolčenko, nonché Ahtem Chiigoz, il vicepresidente del Mejlis, Mustafa Degermendzhi e Ali Asanov, che sono stati arrestati in Crimea per aver protestato pacificamente contro l'occupazione, e a garantirne il rientro in Ucraina in condizioni di sicurezza; esorta la Federazione russa a cessare la persecuzione politica di dissidenti e attivisti civili e condanna il loro successivo trasferimento in Russia e l'imposizione coatta della cittadinanza russa;

15.

condanna la militarizzazione della penisola di Crimea, con ripercussioni gravemente negative sulla vita economica e sociale, come pure la minaccia della Russia di schierare armi nucleari in Crimea, che costituiscono un rischio significativo per la sicurezza regionale, europea e mondiale; rinnova l'invito a ritirare tutte le forze russe dalla Crimea e dall'Ucraina orientale;

16.

sottolinea che la cooperazione economica, come pure la fornitura di beni e servizi tra l'Ucraina e la penisola di Crimea sotto occupazione temporanea, dovrebbe avvenire nel quadro giuridico dell'Ucraina ed essere rispettata da tutte le parti, evitando in tal modo qualsiasi effetto negativo per gli abitanti della Crimea; invita le autorità a indagare eventuali violazioni in tal senso e a porvi termine;

17.

esprime profonda preoccupazione per la situazione in cui versano le persone LGBTI in Crimea, situazione notevolmente peggiorata dopo l'annessione russa, nonché per le azioni repressive e le minacce da parte delle autorità de facto e dei gruppi paramilitari;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al VP/AR, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Consiglio d'Europa, all'OSCE nonché al Presidente, al governo, al parlamento della Federazione Russa e al Mejlis dei tatari di Crimea.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/42


P8_TA(2016)0044

Bahrein: il caso di Mohammed Ramadan

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sul Bahrein: il caso di Mohammed Ramadan (2016/2557(RSP))

(2018/C 035/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bahrein, segnatamente quella del 9 luglio 2015 sul Bahrein e in particolare sul caso di Nabeel Rajab (1),

vista la Commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein, istituita con decreto regio per indagare e riferire in merito agli eventi verificatisi nel paese nel febbraio 2011 e alle relative conseguenze, la quale ha pubblicato la propria relazione nel novembre 2011,

vista la presentazione della seconda relazione annuale del 2014 a cura del presidente dell'Istituto nazionale per i diritti umani (NIHR), Abdulaziz Abul, al ministro degli Interni, luogotenente generale Shaikh Rashid bin Abdullah Al-Khalifa, del 27 gennaio 2016,

vista la dichiarazione comune di 33 paesi sul Bahrein, rilasciata in occasione della 30a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani il 14 settembre 2015,

vista la dichiarazione comune sul Bahrein resa il 16 luglio 2015 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione e dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione,

vista la relazione del novembre 2011 elaborata dalla Commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein,

visto l'appello per il rilascio immediato del prigioniero di coscienza Abduljalil al-Singace, il quale è in sciopero della fame,

vista la decisione del Consiglio ministeriale della Lega araba, riunitosi il 1o settembre 2013 al Cairo, di istituire una Corte panaraba dei diritti umani con sede a Manama, capitale del Bahrein,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) del 1988,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, quali rivisti il 12 aprile 2013,

visti il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Carta araba dei diritti umani, di cui il Bahrein è firmatario,

vista la risoluzione 68/178 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la risoluzione 25/7 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Bahrein è un partner fondamentale dell'Unione europea nel Golfo persico, anche nell'ambito delle relazioni politiche ed economiche, dell'energia e della sicurezza; che è nell'interesse reciproco approfondire ulteriormente il partenariato, al fine di rispondere al meglio alle sfide future;

B.

considerando che fin dall'inizio delle rivolte del 2011 le autorità del Bahrein hanno intensificato il ricorso a misure repressive sulla base di accuse di terrorismo nei confronti di manifestanti pacifici, compreso l'uso della pena di morte; che nel 2015 i tribunali bahreiniti hanno emesso sette nuove sentenze di condanna a morte;

C.

considerando che il 18 febbraio 2014 Mohammed Ramadan, un addetto alla sicurezza aeroportuale di 32 anni, è stato arrestato dalle autorità del Bahrein con l'accusa di aver preso parte, assieme a Husain Ali Moosa, il quale era stato arrestato in precedenza, a un bombardamento ad Al Dair il 14 febbraio 2014, in cui un funzionario di sicurezza era stato ucciso e molti altri erano stati feriti;

D.

considerando che Mohammed Ramadan è stato presumibilmente arrestato senza un mandato e che entrambi gli uomini segnalano di essere stati picchiati con violenza e torturati fino a quando non hanno accettato di confessare, ma hanno successivamente ritrattato le loro confessioni dinanzi al pubblico ministero; che le confessioni presumibilmente ottenute sotto tortura sono state la prova principale nei processi a carico di Mohammed Ramadan e Husain Ali Moosa;

E.

considerando che il 29 dicembre 2014 un tribunale penale bahreinita ha condannato a morte Mohammed Ramadan e Husain Ali Moosa; che i due uomini sono stati condannati assieme ad altri 10 imputati, 9 dei quali sono stati puniti con una pena pari a sei anni di reclusione e l'altro con l'ergastolo; che per giustificare la pena di morte si è fatto ricorso alla legge antiterrorismo del Bahrein;

F.

considerando che le condanne a morte inflitte a Mohammed Ramadan e Husain Ali Moosa sono state confermate il 16 novembre 2015 dalla Corte di cassazione, il tribunale di appello di grado più elevato del Bahrein, nonostante i due uomini avessero ritrattato le loro confessioni, ribadendo che erano avvenute sotto tortura; che i tribunali del Bahrein non hanno preso in considerazione le loro dichiarazioni, né hanno avviato indagini;

G.

considerando che Mohammed Ramadan è solo una delle 10 persone che si trovano nel braccio della morte in Bahrein ed è il primo ad essere stato condannato alla pena capitale dal 2011; che è anche uno dei primi ad aver esaurito tutte le istanze di appello legali ed è a rischio di esecuzione imminente; che non si è a conoscenza di alcuna indagine condotta sulle accuse di tortura nella causa relativa a Mohammed Ramadan;

H.

considerando che il 14 agosto 2014 cinque esperti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite hanno manifestato al governo del Bahrein le loro preoccupazioni circa le accuse di arresto arbitrario, detenzione e tortura di nove cittadini bahreiniti, tra cui Mohammed Ramadan, e la successiva condanna a seguito di processi che non hanno rispettato le norme internazionali in materia di processi equi e giusti;

I.

considerando che diverse ONG per la difesa dei diritti umani hanno documentato i processi iniqui e il ricorso alla tortura e alle condanne a morte da parte del Bahrein, i quali violano le varie convenzioni internazionali, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), a cui il Bahrein ha aderito nel 2006;

J.

considerando che la Commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein, istituita il 29 giugno 2011 nel Regno del Bahrein con il regio decreto n. 28 per indagare e riferire in merito agli eventi che si sono svolti nel paese nel febbraio 2011, ha formulato una serie di raccomandazioni in relazione ai diritti umani e alle riforme politiche;

K.

considerando che una delle 26 raccomandazioni della Commissione d'inchiesta suggeriva di commutare tutte le condanne a morte decretate per fatti legati agli eventi del febbraio/marzo 2011; che questa è stata una delle due raccomandazioni cui è stata data piena attuazione, il che ha rappresentato un passo positivo verso l'abolizione della pena di morte;

L.

considerando che le suddette raccomandazioni hanno indotto il governo del Bahrein a istituire tre organi, a partire dal 2012, ossia l'Ufficio del Mediatore presso il ministero degli Interni, un'Unità indagini speciali presso l'Ufficio del Procuratore generale e la Commissione per i diritti dei prigionieri e detenuti, tutti aventi il mandato di porre fine al ricorso alla tortura durante gli interrogatori e nelle strutture carcerarie;

M.

considerando che diverse recenti azioni delle autorità bahreinite continuano a violare e limitare i diritti e le libertà di una parte della popolazione, in particolare il diritto dei singoli a manifestare pacificamente, ad esprimersi liberamente e a beneficiare della libertà digitale; che gli attivisti impegnati a favore dei diritti umani sono presi di mira in modo continuo e sistematico e subiscono vessazioni e provvedimenti di detenzione;

N.

considerando che, secondo varie fonti, in Bahrein sono ancora numerosi i prigionieri di coscienza;

O.

considerando che, in base a quanto segnalato, le forze di sicurezza del Bahrein continuano a torturare i detenuti;

1.

si dichiara preoccupato e deluso per il ritorno del Bahrein alla pratica della pena capitale; chiede il ripristino della moratoria sulla pena di morte quale primo passo verso la sua definitiva abolizione; invita il governo del Bahrein, in particolare Sua Maestà Sheik Hamad bin Isa al-Khalifah, a graziare Mohammed Ramadan o a commutare la sua sentenza;

2.

condanna con fermezza il persistente ricorso alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli o degradanti nei confronti dei prigionieri ad opera delle forze di sicurezza; è estremamente inquieto per l'integrità fisica e psichica dei prigionieri;

3.

si dichiara preoccupato per il ricorso alle leggi antiterrorismo in Bahrein per colpire fedi e convinzioni politiche e impedire ai cittadini di svolgere attività politica;

4.

pone l'accento sull'obbligo di garantire che i difensori dei diritti umani siano tutelati e che possano svolgere il loro lavoro senza intralci, intimidazioni o vessazioni;

5.

prende atto degli sforzi attualmente profusi dal governo del Bahrein per riformare il codice penale e le procedure giuridiche e incoraggia la prosecuzione di questo processo; esorta il governo bahreinita ad aderire alle norme internazionali relative al diritto a un processo equo e giusto e a rispettare le norme minime internazionali di cui agli articoli 9 e 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR);

6.

invita le autorità competenti ad avviare indagini rapide e imparziali su tutti i casi di tortura segnalati e a perseguire i presunti autori di torture, nonché ad annullare tutte le condanne decretate sulla base di confessioni ottenute sotto tortura;

7.

ricorda alle autorità del Bahrein che l'articolo 15 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti vieta di utilizzare come elemento di prova in un procedimento qualsiasi dichiarazione resa sotto tortura; chiede la ratifica immediata del protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e del secondo protocollo opzionale all'ICCPR, volti all'abolizione della pena di morte;

8.

esorta il governo del Bahrein a invitare immediatamente e pubblicamente il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura a visitare il paese e a consentirgli un accesso incondizionato ai prigionieri e a tutti i luoghi di detenzione;

9.

prende atto delle raccomandazioni del Mediatore, della Commissione per i diritti di prigionieri e detenuti e dell'Istituto nazionale per i diritti umani (NIHR), in particolare per quanto concerne i diritti di detenuti e le condizioni nelle carceri, inclusi presunti maltrattamenti e torture; invita comunque il governo bahreinita a garantire l'indipendenza dell'Ufficio del Mediatore, della Commissione per i diritti di prigionieri e detenuti e dell'Unità indagini speciali rispetto all'Ufficio del procuratore generale;

10.

sottolinea l'importanza del sostegno accordato al Bahrein, in particolare in relazione al suo sistema giudiziario, per garantire il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani; incoraggia vivamente l'istituzione di un gruppo di lavoro UE-Bahrein sui diritti umani;

11.

invita le autorità del Bahrein a revocare l'arbitrario divieto di viaggiare nei confronti di Nabeel Rajab e far cadere tute le imputazioni a suo carico legate all'esercizio della libertà di espressione;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Regno del Bahrein nonché ai membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0279.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/46


P8_TA(2016)0045

Il caso della sparizione di editori a Hong Kong

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sul caso della sparizione di editori a Hong Kong (2016/2558(RSP))

(2018/C 035/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cina, in particolare quelle del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina (1) e del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU) (2),

vista la dichiarazione rilasciata il 7 gennaio 2016 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla sparizione di alcune persone legate alla casa editrice Mighty Current a Hong Kong,

vista la dichiarazione del SEAE, del 29 gennaio 2016, sulle preoccupazioni dell'UE circa la situazione dei diritti umani in Cina,

vista la relazione annuale della Commissione sulla regione amministrativa speciale di Hong Kong, pubblicata nell'aprile 2015,

visto l'avvio delle relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e la Cina il 6 maggio 1975,

visto il partenariato strategico UE-Cina avviato nel 2003,

vista l'agenda strategica 2020 UE-Cina per la cooperazione approvata il 21 novembre 2013,

visti i negoziati per un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione, che sono stati sospesi,

viste l'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte della commissione permanente del Congresso nazionale del popolo cinese il 1o luglio 2015 e la pubblicazione del secondo progetto di una nuova legge sulla gestione delle ONG straniere il 5 maggio 2015,

visto il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e la sua 34a sessione tenutasi a Pechino il 30 novembre e il 1o dicembre 2015,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani relative alla terza relazione periodica di Hong Kong, Cina, adottate in occasione della sua 107a sessione (11-28 marzo 2013),

viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura relative alla quinta relazione periodica della Cina, adottate in occasione della sua 1391a e 1392a sessione (2 e 3 dicembre 2015),

viste la legge fondamentale della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (in appresso «la legge fondamentale»), in particolare gli articoli relativi alle libertà personali e alla libertà di stampa, e l'ordinanza sui diritti fondamentali di Hong Kong,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, negli ultimi quattro mesi, sono scomparsi in circostanze misteriose cinque librai (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji e Lee Po), quattro di loro residenti a Hong Kong e uno non residente, legati alla casa editrice Mighty Current e alla sua libreria, che commercializzava opere letterarie critiche nei confronti di Pechino; che due di loro sono cittadini dell'UE: Gui Minhai, cittadino svedese, e Lee Po, cittadino britannico; che nel gennaio 2016 è stato confermato che i due cittadini dell'UE si trovavano nella Cina continentale, e che si sospetta che lo stesso valga per gli altri tre; che Lee Po si è temporaneamente ricongiunto con la moglie il 23 gennaio 2016 in una località non rivelata della Cina continentale; che la mancanza di informazioni circa le loro condizioni di salute e il luogo in cui si trovano è estremamente preoccupante;

B.

considerando che, secondo accuse convincenti avanzate dai mezzi d'informazione e le preoccupazioni espresse da legislatori, organizzazioni per i diritti umani e numerosi civili, i cinque librai sarebbero stati sequestrati dalle autorità della Cina continentale; che, nello specifico, Lee Po è stato rapito a Hong Kong e Giu Minhai è scomparso dalla sua abitazione in Thailandia;

C.

considerando che il 10 gennaio 2016 migliaia di manifestanti a Hong Kong sono scesi in strada per chiedere al governo della città di spiegare la scomparsa dei cinque librai; che tali scomparse fanno seguito a una serie di violenti attacchi perpetrati nel 2013 e nel 2014 contro giornalisti di Hong Kong che avevano espresso critiche nei confronti di Pechino;

D.

considerando che Hong Kong sostiene e protegge la libertà di parola, di espressione e di stampa; che la pubblicazione di qualsiasi materiale critico nei confronti della dirigenza cinese è legale a Hong Kong, ma è vietato nella Cina continentale; che il principio «un paese, due sistemi» garantisce l'autonomia di Hong Kong da Pechino per quanto riguarda tali libertà sancite dall'articolo 27 della legge fondamentale;

E.

considerando che è stato rivelato che 14 editori e 21 pubblicazioni a Hong Kong erano stati identificati come obiettivi in un documento interno del partito comunista dell'aprile 2015, nel quale era illustrata una strategia per «estirpare» i libri banditi alla fonte a Hong Kong e Macao; che il timore di rappresaglie ha indotto alcuni librai a Hong Kong a eliminare dagli scaffali i libri critici nei confronti della Cina;

F.

considerando che il governo della Cina continentale pone severe restrizioni alla libertà di espressione e la criminalizza, in particolare attraverso la censura; che il sistema di sorveglianza di Internet applicato in Cina («Great Firewall») permette al governo di censurare ogni informazione politicamente inaccettabile; che la Cina mantiene severe restrizioni riguardo alla libertà di espressione, e che la popolarità, tra i lettori del continente, di libri che esprimono posizioni critiche nei confronti della Cina è considerata una minaccia per la stabilità sociale;

G.

considerando che il 17 gennaio 2016 Gui Minhai ha rilasciato una dichiarazione ai mezzi d'informazione della Cina continentale, affermando di essersi volontariamente recato nel continente e ammettendo, in quella che è parsa una confessione forzata, di essere stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza;

H.

considerando che le autorità svedesi e britanniche hanno chiesto alle autorità cinesi pieno sostegno per proteggere i diritti dei rispettivi cittadini e delle altre persone «scomparse»;

I.

considerando che il comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso grave preoccupazione per le ripetute notizie provenienti da varie fonti circa la pratica, tuttora in uso, di detenzione illegale in luoghi non riconosciuti e non ufficiali, le cosiddette «prigioni nere»; che ha inoltre espresso serie preoccupazioni per le ripetute notizie che indicano che la pratica della tortura e dei maltrattamenti è profondamente radicata nel sistema giudiziario, che si basa eccessivamente sulle confessioni per emettere sentenze di condanna;

J.

considerando che la Cina ha accettato ufficialmente e formalmente l'universalità dei diritti umani e negli ultimi tre anni ha aderito a un quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati in materia ed è quindi diventata parte del quadro giuridico e istituzionale internazionale dei diritti umani;

K.

considerando che l'articolo 27 della legge fondamentale, di fatto la Costituzione di Hong Kong, garantisce «la libertà di parola, di stampa e di pubblicazione, la libertà di associazione, di riunione, di corteo e di manifestazione»; che la legge fondamentale, frutto di negoziazioni tra la Cina e il Regno Unito, garantisce predetti diritti per un periodo di 50 anni che terminerà nel 2047;

L.

considerando che il 17o vertice UE-Cina, del 29 giugno 2015, ha portato le relazioni bilaterali a un nuovo livello e che, nel suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'Unione si è impegnata a collocare i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, inclusi i partner strategici;

M.

considerando che l'UE e la Cina hanno avviato dialoghi sui diritti umani fin dal 1995 e che entrambe le parti considerano i diritti umani una parte importante delle loro relazioni bilaterali;

N.

considerando che, secondo la 21a relazione annuale (luglio 2014) a cura dell'associazione dei giornalisti di Hong Kong, il 2014 è stato l'anno peggiore per la libertà di stampa a Hong Kong da diversi decenni; che alcuni giornalisti hanno subito aggressioni fisiche o sono stati licenziati, mentre altri, che avevano espresso pareri critici, sono stati messi a lavorare su questioni meno delicate;

1.

esprime profonda preoccupazione per la mancanza di informazioni sul luogo in cui si trovano i cinque librai scomparsi e sulle loro condizioni di salute; chiede l'immediata pubblicazione di informazioni dettagliate sul luogo in cui si trovano Lee Po e Gui Minhai e sulle loro condizioni di salute; chiede che vengano immediatamente rilasciati in condizioni di sicurezza e che venga concesso loro il diritto di comunicazione; chiede la liberazione immediata di tutte le altre persone arrestate arbitrariamente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e pubblicazione a Hong Kong, compresi gli altri tre librai;

2.

invita il governo cinese a trasmettere senza indugio qualsiasi informazione riguardante i librai scomparsi e a instaurare senza indugio un dialogo e una comunicazione trasparenti e inclusivi al riguardo tra le autorità continentali e quelle di Hong Kong; prende atto, in quanto sviluppo positivo, della comunicazione di Lee Po e del suo ricongiungimento alla moglie;

3.

invita le autorità competenti in Cina, a Hong Kong e in Thailandia a indagare e fare chiarezza sulle circostanze riguardanti le sparizioni, conformemente allo Stato di diritto, e a contribuire, per quanto possibile, a riportare a casa sani e salvi gli editori;

4.

esprime preoccupazione per le accuse secondo cui i servizi di contrasto della Cina continentale opererebbero a Hong Kong; rammenta che, se operassero a Hong Kong, i servizi di contrasto continentali violerebbero la legge fondamentale; ritiene che una simile circostanza non sarebbe in linea con il principio «un paese, due sistemi»; invita la Cina a rispettare le garanzie di autonomia concesse ad Hong Kong ai sensi della legge fondamentale;

5.

condanna fermamente tutti i casi di violazioni dei diritti umani, in particolare gli arresti arbitrari, le consegne, le confessioni estorte, le detenzioni segrete, la custodia preventiva in isolamento e le violazioni della libertà di pubblicazione e di espressione; ricorda che occorre salvaguardare l'indipendenza di editori, giornalisti e blogger; chiede che si ponga immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani e all'intimidazione politica;

6.

condanna le restrizioni alla libertà di espressione e la criminalizzazione della stessa, e deplora l'inasprimento delle restrizioni a tale libertà; invita il governo cinese a porre fine alla sua opera di repressione della libera circolazione delle informazioni, che assume anche la forma di limitazioni all'uso di Internet;

7.

esprime profonda preoccupazione per l'imminente adozione del progetto di legge sulla gestione delle ONG straniere, dal momento che, nella sua forma attuale, ostacolerebbe notevolmente le attività della società civile cinese e limiterebbe notevolmente le libertà di associazione e di espressione nel paese, mettendo, tra l'altro, al bando le «ONG straniere» che non sono registrate presso il ministero cinese della pubblica sicurezza o vietando ai dipartimenti provinciali di pubblica sicurezza di finanziare qualsiasi privato o organizzazione cinesi, e impedendo ai gruppi cinesi di svolgere «attività» per conto o con l'autorizzazione di ONG straniere non registrate, comprese quelle con sede a Hong Kong e Macao; invita le autorità cinesi a rivedere sostanzialmente tale progetto di legge al fine di conformarlo alle norme internazionali in materia di diritti umani, ivi compresi gli impegni assunti a livello internazionale dalla Repubblica popolare cinese;

8.

esprime preoccupazione per il nuovo progetto di legge sulla cibersicurezza, che rafforzerebbe e istituzionalizzerebbe le pratiche di censura e sorveglianza del ciberspazio, per la legge adottata in materia di sicurezza nazionale e per il progetto di legge antiterrorismo; prende atto dei timori degli avvocati riformisti cinesi e dei difensori dei diritti civili secondo cui tali leggi limiteranno ulteriormente la libertà di espressione e l'autocensura è destinata a crescere;

9.

ritiene che relazioni forti e continue tra l'UE e la Cina debbano costituire una piattaforma efficace per un dialogo maturo, significativo e aperto in materia di diritti umani, basato sul rispetto reciproco;

10.

mette in rilievo l'impegno dell'Unione a favore del rafforzamento della democrazia, compresi lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, i diritti e le libertà fondamentali, la trasparenza e la libertà di informazione e di espressione a Hong Kong;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese e al capo dell'esecutivo e all'assemblea della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0458.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0252.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/50


P8_TA(2016)0046

Relazione 2015 sui progressi compiuti dalla Serbia

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla relazione 2015 sulla Serbia (2015/2892(RSP))

(2018/C 035/11)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga la decisione 2006/56/CE (1),

visto il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208),

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, entrato in vigore il 1o settembre 2013,

visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010 sulla questione della conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza relativamente al Kosovo, e la risoluzione A/RES/64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 settembre 2010, che prende atto del contenuto del parere e plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

viste la dichiarazione e le raccomandazioni della quarta riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia del 7-8 ottobre 2015,

visto l'esito della conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali tenutasi l'8 ottobre 2015 in Lussemburgo,

viste le conclusioni del Consiglio giustizia e affari interni sulle misure per gestire le crisi dei rifugiati e della migrazione del 9 novembre 2015 e le conclusioni del Consiglio affari esteri sulla migrazione del 12 ottobre 2015,

visto il piano di 17 punti concordato nella riunione del 25 ottobre 2015 sulla rotta migratoria dei Balcani occidentali tenutasi tra i leader degli Stati membri dell'UE e degli Stati non appartenenti all'UE interessati dall'afflusso di rifugiati e migranti,

vista la relazione 2015 della Commissione sui progressi compiuti dalla Serbia del 10 novembre 2015 (SWD(2015)0211),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla relazione 2014 relativa ai progressi compiuti dalla Serbia (2),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 sulla Giornata internazionale dei rom — zingarofobia in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (3),

viste le conclusioni del Consiglio del 15 dicembre 2015 sull'allargamento e la stabilizzazione e i processi di associazione,

visto il lavoro svolto da David McAllister come relatore permanente sulla Serbia della commissione per gli affari esteri,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Consiglio europeo del 28 giugno 2013 ha deciso di avviare i negoziati di adesione con la Serbia; che la prima conferenza intergovernativa (CIG) ha avuto luogo il 21 gennaio 2014; che il processo di screening è stato completato nel marzo 2015; che la Serbia aveva costituito la sua squadra negoziale al completo nel mese di settembre 2015;

B.

considerando che nella sua relazione del 2015 sulla Serbia, la Commissione riferisce sui progressi compiuti dal paese nei confronti dell'integrazione europea, valutando il suo impegno per quanto concerne il rispetto dei criteri di Copenaghen e la condizionalità del processo di stabilizzazione e associazione; che la Commissione ha elaborato la relazione secondo un nuovo approccio che permette di indicare molto più chiaramente ai paesi in questione i settori da privilegiare;

C.

considerando che la Serbia, come ogni paese che aspiri a diventare membro dell'UE, deve essere giudicata in base ai suoi meriti nel soddisfare, attuare e rispettare la stessa serie di criteri, e che l'impegno dei paesi nei confronti delle riforme necessarie, nonché la qualità di queste ultime, determinano il calendario per l'adesione;

D.

considerando che la Serbia ha compiuto passi importanti verso la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, che sono sfociati nel primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni del 19 aprile 2013; considerando che quattro accordi importanti sono stati conclusi il 25 agosto 2015; considerando che i progressi nei negoziati di adesione della Serbia devono andare di pari passo con i progressi nel processo di normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, conformemente al quadro negoziale; che resta essenziale compiere ulteriori sforzi per ammorbidire in modo permanente tali relazioni; che è della massima importanza che tutti gli accordi siano pienamente attuati da entrambe le parti;

E.

considerando che la Serbia è diventato il 33o Stato partecipante al meccanismo di protezione civile dell'UE nel mese di luglio 2015;

F.

considerando che l'UE ha sottolineato la necessità di rafforzare la governance economica, lo Stato di diritto e le capacità della pubblica amministrazione in tutti i paesi dei Balcani occidentali;

G.

considerando che l'UE ha posto lo Stato di diritto al centro della sua politica di allargamento;

H.

considerando che, dal gennaio 2015, la Serbia presiede l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

1.

plaude all'avvio dei negoziati e all'apertura dei capitoli 32 (Controllo finanziario) e 35 (Varie — Punto I- Normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo) alla Conferenza intergovernativa del 14 dicembre 2015 a Bruxelles; accoglie con favore l'impegno continuo della Serbia nel processo di integrazione europea; invita la Serbia a promuovere attivamente tale decisione strategica presso il pubblico serbo; rileva con soddisfazione che la Serbia ha avviato un ambizioso programma di riforme; invita la Serbia ad affrontare con decisione e fermezza le riforme sistemiche e socioeconomiche; esorta vivamente la Serbia a prestare particolare attenzione ai suoi giovani nell'ambito dell'attuazione delle sue riforme;

2.

accoglie con favore le misure preparatorie adottate dalla Serbia per avviare efficacemente i negoziati di adesione con la conclusione del processo di screening e la preparazione e presentazione di piani d'azione globali per i capitoli 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (Giustizia, libertà e sicurezza); esprime l'auspicio che tali capitoli possano essere aperti all'inizio del 2016; sottolinea che negoziati approfonditi dei capitoli 23 e 24 sono essenziali per affrontare le riforme che devono essere effettuate e attuate nei settori della giustizia e dei diritti fondamentali e della giustizia, libertà e sicurezza; ricorda che i progressi compiuti in questi settori dovranno andare di pari passo con i complessivi progressi nei negoziati; sottolinea che i negoziati sul capitolo 35 sono di importanza cruciale per i progressi compiuti dalla Serbia sulla strada dell'integrazione nell'UE; ritiene, a tale proposito, che la piena normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo sia una condizione importante per l'adesione della Serbia all'UE;

3.

sottolinea che la completa attuazione della legislazione e delle politiche rimane un indicatore fondamentale di un processo di integrazione di successo; incoraggia i leader politici della Serbia a proseguire con le riforme necessarie per l'allineamento con le norme dell'UE; invita la Serbia a migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove norme e politiche;

4.

si compiace dei progressi realizzati dalla Serbia per quanto riguarda il contesto imprenditoriale, la riduzione del deficit di bilancio, e il mercato del lavoro, compresi il diritto del lavoro e la politica per l'occupazione; incoraggia le autorità serbe a migliorare ulteriormente il clima degli investimenti in tutta la Serbia e a ridurre le disparità economiche e sociali tra le sue regioni, a garantire la tutela degli investimenti esteri e a risolvere le controversie di lunga data relative agli investimenti e, pur riconoscendo i progressi compiuti nella ristrutturazione delle imprese pubbliche, sottolinea l'importanza di ulteriori passi avanti in materia e della trasparenza del processo di privatizzazione; sottolinea la necessità che la Serbia allinei la propria legislazione in materia di controllo degli aiuti di Stato all'acquis;

5.

plaude ai progressi compiuti in materia di riforme economiche, progressi che hanno migliorato la situazione di bilancio della Serbia, e invita la Commissione a continuare a sostenere il governo nei suoi piani per effettuare ulteriori riforme, in particolare affrontando gli squilibri fiscali e le riforme dei settori principali dell'economia;

6.

plaude all'approccio costruttivo della Serbia nell'affrontare la crisi migratoria; rileva tuttavia che occorre promuovere un approccio costruttivo con i paesi vicini; osserva che la Serbia rappresenta un partner dell'UE essenziale e collaborativo nei Balcani e che pertanto è indispensabile che l'Unione fornisca risorse e un opportuno sostegno finanziario; prende atto con soddisfazione dei sostanziali sforzi compiuti dalla Serbia per garantire, con il sostegno dell'UE ed internazionale, accoglienza e aiuti umanitari a favore dei cittadini di paesi terzi; invita la Serbia ad aumentare rapidamente le proprie capacità di accoglienza; prende atto della necessità di riforme globali intese a razionalizzare l'intero sistema di asilo e ad allinearlo con l'acquis dell'UE e le norme internazionali; rileva che la Serbia ha adottato ulteriori misure per trattare le richieste di asilo infondate presentate da cittadini serbi negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati dello spazio Schengen; invita la Serbia a contribuire ad un'ulteriore diminuzione delle richieste infondate; sottolinea che le capacità e le risorse disponibili per il reinserimento dei rimpatriati restano limitate;

7.

invita la Serbia a compiere maggiori sforzi e ad allineare progressivamente la sua politica estera e di sicurezza a quella dell'UE, compresa la sua politica nei confronti della Russia; in tale contesto, deplora la conduzione di esercitazioni militari congiunte di Serbia e Russia; accoglie con favore la partecipazione attiva della Serbia nelle operazioni internazionali di mantenimento della pace;

Stato di diritto

8.

sottolinea l'importanza fondamentale dei principi dello Stato di diritto; sottolinea la fondamentale importanza di un sistema giudiziario indipendente; osserva che, se è vero che sono stati compiuti alcuni progressi in campo giudiziario, segnatamente con l'adozione di regole per la valutazione dei magistrati e dei procuratori, l'interferenza politica resta elevata; osserva che gli organi giudiziari professionali richiedono risorse adeguate; invita le autorità ad attuare la strategia nazionale di riforma giudiziaria, come previsto nel piano d'azione per il capitolo 23, e a garantire che il sistema giudiziario sia indipendente, nonché che il lavoro dei giudici e dei procuratori sia libero da ingerenze politiche; invita il governo ad adottare una nuova legge sul gratuito patrocinio e a introdurre cambiamenti giuridici per affrontare la qualità e la coerenza della pratica e della formazione giudiziaria; esprime preoccupazione per il continuo arretrato di cause giudiziarie, nonostante il programma di riduzione attuato dalla Corte Suprema di Cassazione, ed esorta la Serbia a compiere ulteriori passi al fine di aumentare la fiducia nel sistema giudiziario;

9.

ricorda al governo serbo di attuare la legge sulla riabilitazione in modo completo e non discriminatorio; propone al governo serbo di apportare ulteriori modifiche alla legge sulla restituzione per rimuovere tutti gli ostacoli procedurali e giuridici alla restituzione in natura;

10.

osserva che nella regione dilagano la corruzione e la criminalità organizzata, che rappresentano altresì un ostacolo allo sviluppo democratico, sociale ed economico della Serbia; prende atto che sono stati compiuti alcuni progressi nella lotta alla corruzione, che tuttavia rimane elemento preoccupante nello scenario serbo, attraverso la continua applicazione della legislazione e l'adozione della legge sulla protezione dei dipendenti che denunciano irregolarità; sottolinea la necessità di costituire una casistica delle indagini e dei rinvii a giudizio in materia di corruzione, compresa la corruzione ad alto livello, nonché la necessità di coordinare e monitorare la piena attuazione della strategia anti-corruzione, conformemente al piano d'azione per il capitolo 23, in tutte le principali istituzioni; invita le autorità a garantire che l'Agenzia anti-corruzione e il Consiglio anti-corruzione siano in grado di svolgere pienamente ed efficacemente il proprio mandato e che le istituzioni statali diano seguito alle loro raccomandazioni; ritiene che una strategia regionale e una cooperazione rafforzata tra tutti i paesi della regione siano essenziali per affrontare tali questioni con maggiore efficacia; invita le istituzioni accademiche, unitamente alle autorità statali e ai funzionari pubblici, ad adottare norme in materia al fine di indagare sui casi di plagio e prevenire futuri episodi;

11.

invita le autorità serbe a modificare e ad attuare la sezione del codice penale dedicata ai reati economici e di corruzione per fornire un quadro penale credibile e prevedibile; ribadisce, ancora una volta, la propria profonda preoccupazione per le disposizioni e l'attuazione dell'articolo 234 del codice penale in materia di abuso di posizioni di responsabilità; chiede, ancora una volta, un riesame indipendente e completo dei casi riclassificati in materia di abuso di posizioni di responsabilità, in modo da poter interrompere immediatamente i procedimenti giudiziari iniqui di lunga data;

12.

rileva che è indispensabile un maggiore sforzo nella lotta contro la criminalità organizzata e che deve essere costituito un registro delle condanne definitive conformemente al piano d'azione per il capitolo 24; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire il sostegno di esperti al fine di stabilire un quadro istituzionale e le competenze per combattere efficacemente la criminalità organizzata; chiede, a tale riguardo, una cooperazione diretta tra le autorità di contrasto di Serbia e Kosovo e gli uffici di contatto a Belgrado e Pristina;

Democrazia

13.

prende atto degli sforzi per il miglioramento del processo di consultazione in seno al parlamento e per l'ulteriore potenziamento della partecipazione del parlamento al processo negoziale di adesione all'UE; continua a nutrire preoccupazione per l'ampio ricorso a procedure d'urgenza nell'adozione della legislazione, compresa la legislazione legata al processo di adesione all'UE, poiché tali procedure non sempre consentono un'adeguata consultazione delle parti interessate e del pubblico più in generale; evidenzia che il controllo dell'esecutivo da parte del parlamento deve essere ulteriormente rafforzato; sottolinea l'importanza della partecipazione attiva e costruttiva di forze di opposizione al processo decisionale e alle istituzioni democratiche; sottolinea che il finanziamento dei partiti politici deve essere trasparente e in linea con le più rigorose norme internazionali;

14.

sottolinea l'importanza del lavoro delle organizzazioni della società civile in una società democratica; rileva che la cooperazione tra il governo e le organizzazioni della società civile è migliorata; incoraggia le autorità serbe ad adottare ulteriori misure volte a garantire un dialogo trasparente tra la società civile e le istituzioni statali e ad aumentare efficacemente il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile e delle minoranze nazionali nel processo decisionale; esorta le autorità a garantire un adeguato sostegno finanziario per un efficiente funzionamento delle organizzazioni della società civile; chiede una comunicazione tempestiva e trasparente nei confronti dei cittadini, delle organizzazioni e del pubblico in generale sui progressi nel processo dei negoziati di adesione e invita a facilitare la loro ampia partecipazione al processo in questione;

15.

ribadisce il proprio appello al governo serbo ad affrontare con compiutezza le raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale OSCE/ODIHR, in particolare quelle che garantiscono la trasparenza del finanziamento della campagna elettorale e dei processi elettorali; esorta le autorità ad indagare in maniera appropriata sui casi verificatisi durante elezioni comunali e altri eventi di campagna elettorale che sono stati caratterizzati da violenze e denunce di intimidazioni e irregolarità;

16.

ribadisce l'importanza di organi di regolamentazione indipendenti, ivi compreso un mediatore, per garantire il controllo e la responsabilità dell'esecutivo; esorta le autorità a fornire al mediatore pieno sostegno, sul piano politico e amministrativo, per lo svolgimento del suo lavoro e ad astenersi dall'esporlo a critiche ingiustificate;

17.

accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione globale di riforma della pubblica amministrazione, di una legge sul controllo delle ispezioni, di una strategia nazionale per la formazione delle amministrazioni locali e della legge sul numero massimo di dipendenti del settore pubblico, e ne chiede l'attuazione immediata; sottolinea la necessità di depoliticizzare e professionalizzare la pubblica amministrazione e di rendere più trasparenti le procedure di assunzione e di licenziamento al fine di garantire la professionalità, la neutralità e la continuità della pubblica amministrazione;

Diritti umani

18.

si compiace che la Serbia sia dotata di un quadro giuridico e istituzionale adeguato per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; rileva, tuttavia, che permangono carenze nella realizzazione di tale tutela, in particolare per quanto riguarda la lotta alla discriminazione dei gruppi vulnerabili, tra cui le persone con disabilità, le persone affette da HIV/AIDS e le persone LGBTI; plaude al successo della marcia per l'orgoglio LGBTI del 20 settembre 2015; sottolinea tuttavia che le discriminazioni e le violenze ai danni delle persone LGBTI continuano a destare preoccupazione; incoraggia, a tale proposito, il governo a dar seguito alla raccomandazione CM/Rec(2010) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri; esprime preoccupazione per il numero di attacchi ai danni di membri di gruppi vulnerabili non ancora oggetto di indagini approfondite; esprime altresì preoccupazione per il persistente problema della violenza domestica; sollecita le autorità a promuovere attivamente il rispetto dei diritti umani di tutti;

19.

esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nel miglioramento della situazione riguardante la libertà di espressione e dei mezzi d'informazione; osserva con apprensione le continue pressioni politiche che compromettono l'indipendenza dei media e danno luogo a una crescente autocensura negli organi d'informazione; è preoccupato per il fatto che i giornalisti debbano far fronte a pressioni politiche, intimidazioni, violenze e minacce nell'esercizio della loro professione; invita le autorità ad indagare su tutti i casi di attacchi nei confronti di giornalisti e organi d'informazione che hanno suscitato vive proteste da parte della International Journalist Association; ribadisce che la nuova legge sui mezzi d'informazione deve essere applicata integralmente; sottolinea la necessità di una completa trasparenza nella proprietà dei media e nel loro finanziamento, nonché della non discriminazione per quanto riguarda le campagne pubblicitarie pubbliche;

20.

esprime profonda preoccupazione per le ripetute indiscrezioni dei media su indagini penali in corso, in violazione della presunzione di innocenza; invita la autorità serbe a procedere a indagini serie sui diversi casi emblematici su cui i media hanno divulgato prove di presunti illeciti;

Rispetto e tutela delle minoranze

21.

sottolinea l'importanza dei consigli delle minoranze nazionali nel loro ruolo di promozione dei diritti delle minoranze nazionali e della loro natura democratica, e sollecita altresì un finanziamento adeguato e verificabili a favore di essi; si compiace dell'impegno assunto dalla Serbia di elaborare un piano d'azione specifico per le minoranze nazionali, il quale perfezionerà l'attuazione e lo sviluppo delle prassi e del quadro giuridico sulle minoranze nazionali; reitera la sua richiesta alla Serbia di garantire che il livello dei diritti e delle competenze acquisiti sia preservato nel processo di allineamento giuridico alla decisione della Corte costituzionale della Serbia e sollecita la rapida approvazione della legge sui consigli delle minoranze nazionali ai fini di chiarirne lo statuto giuridico e precisarne la giurisdizione; esprime profonda preoccupazione circa la possibile interruzione della trasmissione di programmi nelle lingue minoritarie a seguito dell'annunciata privatizzazione dei media; invita la Serbia a intensificare i propri sforzi in merito a un'attuazione coerente ed efficace della legislazione sulla tutela delle minoranze nazionali e sul trattamento non discriminatorio delle stesse in tutto il paese, in particolare per quanto concerne l'istruzione, segnatamente il finanziamento e la traduzione tempestivi dei libri di testo nella lingua madre delle minoranze, l'utilizzo delle lingue minoritarie, la rappresentanza nella pubblica amministrazione e negli organi rappresentativi a livello locale, regionale e nazionale, nonché l'accesso ai media e ai servizi religiosi nelle lingue minoritarie; invita il governo della Serbia ad attuare tutti i trattati internazionali e gli accordi bilaterali in materia di diritti delle minoranze;

22.

osserva che la diversità culturale della Vojvodina contribuisce anche all'identità della Serbia; sottolinea che l'autonomia della Vojvodina non dovrebbe essere indebolita e ricorda che la legge sulle risorse della Vojvodina andrebbe approvata senza ulteriori indugi, secondo quanto sancito dalla Costituzione;

23.

invita le autorità serbe ad attuare misure concrete per migliorare la situazione dei Rom, in particolare in materia di rilascio di documenti personali, istruzione, alloggi, assistenza sanitaria e occupazione; invita inoltre le autorità serbe ad assicurare una rappresentanza equa ai Rom nelle istituzioni pubbliche e nella vita pubblica, anche prestando particolare attenzione all'inclusione delle donne Rom; evidenzia che la politica per l'integrazione dei Rom deve essere ulteriormente rafforzata e che, tenendo conto delle violenze subite da rappresentanti di ONG per le minoranze, va affrontata in modo efficace la discriminazione; attende pertanto con vivo interesse le misure della futura strategia e del piano d'azione sull'inclusione dei Rom; si compiace, in tale contesto, della «dichiarazione di Priština» che invita i governi e le organizzazioni internazionali, intergovernative e della società civile ad applicare pienamente i principi di non discriminazione e di parità nei loro sforzi e iniziative per la promozione e il rispetto dei diritti dei Rom;

Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato

24.

si compiace dell'approccio costruttivo adottato del governo serbo nelle relazioni con i paesi vicini, dato che ciò ha consentito di ottenere progressi sostanziali sia nella cooperazione regionale che nell'instaurazione di relazioni più strette con l'UE; esorta la Serbia a continuare a costruire rapporti di buon vicinato; invita la Serbia a promuovere relazioni di buon vicinato e la risoluzione pacifica delle controversie, in particolare promuovendo un clima di tolleranza e condannando tutte le forme di retorica dell'odio o guerrafondaia e astenendosi da gesti quali l'accoglienza favorevole riservata alle persone condannate per crimini di guerra; osserva che le controversie e le questioni pendenti, in particolare le questioni relative alla demarcazione dei confini, alla successione, alla restituzione dei beni culturali e alla divulgazione degli archivi jugoslavi, dovrebbero essere risolte in linea con il diritto internazionale e con i principi riconosciuti, anche attraverso l'attuazione di accordi giuridicamente vincolanti, tra cui l'accordo sulle questioni in materia di successione; osserva che le vertenze bilaterali dovrebbero essere affrontate nelle prime fasi del processo di adesione, in conformità con il diritto internazionale; evidenzia il ruolo costruttivo che la Serbia svolge nel quadro del «Processo di Berlino» e dell'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e la relativa agenda di connettività; si compiace delle altre iniziative incentrate sul futuro dei Balcani occidentali, in particolare il processo di Brdo, che si sta dimostrando un importante quadro di cooperazione sia in campo politico che tecnico; ritiene che la cooperazione concreta nei settori di reciproco interesse possa contribuire alla stabilizzazione dei Balcani occidentali; accoglie con favore, a tale proposito, la prima riunione ministeriale congiunta Serbia — Bosnia-Erzegovina tenutasi il 4 novembre 2015 a Sarajevo; invita la Serbia a promuovere ulteriormente la stabilizzazione e il rafforzamento istituzionale della Bosnia-Erzegovina attraverso i suoi contatti già esistenti e le buone relazioni di vicinato con il paese; ribadisce il suo invito alle autorità serbe ad avviare ulteriori misure in materia di cooperazione transfrontaliera con i vicini Stati membri dell'UE, compresi i programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale 2014-2020 e la strategia dell'UE per la regione del Danubio; plaude all'idea di avviare negoziati per la firma di un trattato sulle relazioni di buon vicinato con i suoi vicini e auspica che ciò possa dare origine a sviluppi più positivi nel contesto regionale; accoglie con favore la riunione di cooperazione dei primi ministri di Bulgaria, Romania e Serbia per le infrastrutture energetiche e di trasporto;

25.

incoraggia la Serbia a rafforzare la collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (ICTY), in uno spirito di riconciliazione e relazioni di buon vicinato; sottolinea l'importanza di una strategia nazionale globale per la gestione interna dei crimini di guerra; esorta le autorità a continuare a lavorare sulla questione del destino delle persone scomparse, nonché sulla definizione di un sistema di risarcimento per le vittime e le loro famiglie, intesa come importante condizione preliminare per la riconciliazione, garantendo il diritto dei familiari delle vittime di sapere quale sia stata la sorte dei loro familiari scomparsi; segnala che la legge sulle vittime civili andrebbe approvata senza indugi ingiustificati dato che l'attuale legislazione non riconosce diverse tipologie di vittime di crimini di guerra; rileva che permangono controversie, in particolare nel contesto delle diverse interpretazioni di fatti storici recenti; ribadisce il proprio sostegno nei confronti dell'iniziativa RECOM, commissione regionale per l’accertamento dei fatti e la divulgazione della verità sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia;

26.

plaude alla pubblicazione di un progetto di strategia nazionale sui crimini di guerra, che stabilisce piani per procedere al perseguimento dei crimini commessi durante gli anni '90 nell'ex Jugoslavia; sottolinea la necessità di rafforzare e depoliticizzare le istituzioni serbe che si occupano dei crimini di guerra; chiede alla Serbia che sia istituito un efficace sistema di protezione dei testimoni e delle vittime e che sia riconosciuto alle vittime e alle loro famiglie il diritto al risarcimento; sollecita un miglioramento della cooperazione regionale nei casi di crimini di guerra; reitera il proprio appello alla Serbia di riesaminare la propria legislazione sulla giurisdizione nei procedimenti relativi a crimini di guerra in uno spirito di riconciliazione e di buon vicinato con la Commissione e con i suoi vicini;

27.

accoglie con favore il continuo impegno della Serbia nel processo di normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, e l'adozione definitiva, il 25 agosto 2015, di accordi fondamentali, in particolare per quanto riguarda l'istituzione dell'Associazione/Comunità dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, l'energia, le telecomunicazioni, il ponte di Mitrovica; esorta la Serbia ad attuare rapidamente la propria parte di tali accordi e ad avviare un dialogo costruttivo con il Kosovo per la formulazione e l'attuazione di accordi futuri; osserva che sono stati compiuti progressi anche in altri importanti settori, quali la polizia e la protezione civile, l'assicurazione dei veicoli, le dogane, le modalità di collegamento e i registri catastali; ribadisce che i progressi nel dialogo dovrebbero essere misurati in base alla sua attuazione sul campo; invita la Serbia e il Kosovo ad astenersi dalla retorica negativa e a procedere alla piena attuazione, in buona fede e in modo tempestivo, di tutti gli accordi già raggiunti e a portare avanti con determinazione il processo di normalizzazione; invita i governi e le istituzioni dell'UE a continuare gli sforzi per comunicare e spiegare le disposizioni degli accordi raggiunti al fine di avvicinare le comunità di etnia albanese e serba in Kosovo; elogia gli sforzi della comunità imprenditoriale guidata dalle camere di commercio per contribuire alla normalizzazione delle relazioni, avviando un dialogo tra le camere di commercio della Serbia e del Kosovo, per affrontare gli ostacoli all'esercizio di un'attività tra le due parti e facilitare i contatti e la cooperazione tra imprese; invita la Commissione a sostenere il mantenimento e lo sviluppo di tali attività in futuro; incoraggia la Serbia e il Kosovo ad individuare nuovi ambiti di dialogo con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione e completare la normalizzazione delle relazioni; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a effettuare una valutazione dei progressi compiuti dalle due parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi; esorta la Serbia ad agire in uno spirito di buon vicinato e si augura che la questione del rifiuto della domanda di adesione del Kosovo all'UNESCO non ostacoli il dialogo e l'ulteriore integrazione del Kosovo nelle organizzazioni regionali e internazionali e che la cooperazione e gli sforzi per la tutela del patrimonio culturale proseguiranno; sollecita Belgrado e Priština a mantenere relazioni di buon vicinato; si compiace della ripresa dei colloqui tra il primo ministro serbo Vučić e il primo ministro kosovaro Mustafa il 27 gennaio 2016; rileva che i problemi discussi comprendevano il riconoscimento reciproco dei diplomi universitari e professionali nonché il miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari; sottolinea che i progressi compiuti sul campo andranno a vantaggio dell'intera regione;

28.

appoggia, nel contesto del processo di Berlino, la creazione del Forum della società civile dei Balcani occidentali, che offre ai rappresentanti della società civile della regione la possibilità di scambiare idee, esprimere le loro preoccupazioni e formulare raccomandazioni concrete agli organi decisionali e chiede che tale processo prosegua nel corso del prossimo vertice previsto a Parigi nel 2016 e che vengano organizzati workshop preparatori per le organizzazioni della società civile della regione;

Energia, ambiente e trasporto

29.

sottolinea che la Serbia, in quanto parte contraente della Comunità dell'energia, deve rimanere attiva in seno alle istituzioni della Comunità dell'energia e continuare ad attuare l'acquis al fine di costruire reti energetiche sicure e sostenibili; invita le autorità serbe ad avviare l'attuazione degli obiettivi definiti nella strategia per lo sviluppo del settore energetico, dal momento che non vi sono investimenti significativi nel settore delle energie rinnovabili; incoraggia la Serbia a sviluppare la concorrenza nel mercato del gas e ad adottare misure per migliorare l'allineamento all'acquis nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e la invita a puntare maggiormente sull'energia verde; invita la Commissione a sostenere il governo serbo nei propri sforzi volti a ridurre la dipendenza del paese dalle importazioni energetiche e diversificare l'approvvigionamento di gas della Serbia; osserva che il pacchetto IPA II 2015 adottato di recente comprende in particolare un programma con una dotazione di 155 milioni di EUR per contribuire a finanziare la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali regionali nei settori dell'energia e dei trasporti nei Balcani occidentali; esorta la Serbia ad allinearsi con la media degli impegni dell'UE in materia di cambiamenti climatici e con l'accordo raggiunto a Parigi in occasione della COP 21;

30.

invita il governo serbo, vista l'importanza del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per l'ulteriore sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri dell'UE e i loro vicini, a mettere a punto il necessario quadro giuridico che consenta la partecipazione della Serbia al GECT;

31.

esprime preoccupazione per la mancata applicazione della normativa sui rifiuti e invita le autorità serbe a intensificare gli sforzi per chiudere e bonificare le discariche di rifiuti abusive e a sviluppare una politica credibile di riduzione dei rifiuti, in linea con la direttiva quadro sui rifiuti;

32.

accoglie con favore il piano di ricostruzione, potenziamento e ammodernamento di parte della rete ferroviaria e incoraggia le autorità serbe a continuare e a migliorare ulteriormente il trasporto pubblico in cooperazione con i paesi vicini;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Serbia.


(1)  GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0065.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0095.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/58


P8_TA(2016)0047

Processo di integrazione europea del Kosovo

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla relazione 2015 sul Kosovo (2015/2893(RSP))

(2018/C 035/12)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

vista la decisione del Consiglio del 22 ottobre 2012 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati su un accordo quadro con il Kosovo relativo alla partecipazione ai programmi dell'Unione,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2013 relative all'adozione della decisione che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo,

visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni, firmato il 19 aprile 2013 dai Primi ministri Hashim Thaçi e Ivica Dačić, e il piano d'azione per la sua attuazione del 22 maggio 2013,

vista la decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX Kosovo,

viste la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo, il 27 ottobre 2015, e la sua ratifica da parte dell'Assemblea del Kosovo il 2 novembre 2015,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività in corso della missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione temporanea del Kosovo (UNMIK) e sui relativi sviluppi, compresa la più recente di tali relazioni risalente al 3 novembre 2015,

vista la proroga al 28 febbraio 2017 del mandato del rappresentante speciale dell'UE per il Kosovo, Samuel Žbogar,

vista la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2015 sulla strategia di allargamento dell'UE (COM(2015)0611),

viste le conclusioni del Consiglio del 15 dicembre 2015 sull'allargamento e i processi di stabilizzazione e di associazione,

viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio «Affari generali» del 7 dicembre 2009, del 14 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011, nelle quali si sottolinea e ribadisce rispettivamente che anche il Kosovo, fatta salva la posizione degli Stati membri relativa al suo status, dovrebbe beneficiare della prospettiva di una possibile liberalizzazione del regime dei visti una volta soddisfatte tutte le condizioni,

visti l'avvio del dialogo sul regime dei visti nel gennaio 2012, la tabella di marcia per la liberalizzazione del regime dei visti del giugno 2012 e la seconda relazione della Commissione, del 24 luglio 2014, sui progressi del Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti (COM(2014)0488) e la missione di esperti della Commissione del luglio 2015,

visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della GIG e plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

viste le dichiarazioni comuni delle riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Kosovo del 28-29 maggio 2008, del 6-7 aprile 2009, del 22-23 giugno 2010, del 20 maggio 2011, del 14-15 marzo 2012, del 30-31 ottobre 2013 e del 29-30 aprile 2015,

vista la relazione 2015 della Commissione sui progressi compiuti dal Kosovo del 10 novembre 2015 (SWD(2015)0215),

viste le sue precedenti risoluzioni,

visto il lavoro svolto da Ulrike Lunacek in qualità di relatore permanente della commissione per gli affari esteri sul Kosovo,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che 110 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite, tra cui 23 dei 28 Stati membri dell'UE, riconoscono l'indipendenza del Kosovo;

B.

considerando che l'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo (ASA) è stato firmato il 27 ottobre 2015 e ratificato dall'Assemblea del Kosovo il 2 novembre 2015; che il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione il 21 gennaio 2016;

C.

considerando che i (potenziali) paesi candidati saranno giudicati in base ai loro meriti e che la rapidità e la qualità delle necessarie riforme determineranno il calendario di adesione;

D.

considerando che l'UE ha più volte ribadito la sua disponibilità a coadiuvare lo sviluppo economico e politico del Kosovo attraverso una chiara prospettiva europea in conformità con la prospettiva europea della regione;

E.

considerando che l'UE ha posto lo Stato di diritto al centro della sua politica di allargamento;

F.

considerando che l'UE ha sottolineato la necessità di rafforzare la governance economica, lo Stato di diritto e le capacità della Pubblica Amministrazione in tutti i paesi dei Balcani occidentali;

G.

considerando che il mandato della missione EULEX giunge a scadenza il 14 giugno 2016; che è in corso la revisione strategica di EULEX Kosovo;

1.

si compiace della firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo del 27 ottobre 2015, in quanto prima relazione contrattuale, e della celere ratifica da parte dell'Assemblea del Kosovo il 2 novembre 2015; sottolinea che l'ASA spiana la strada all'integrazione del Kosovo nell'UE e fornirà un potente incentivo a favore dell'attuazione e dell'istituzionalizzazione delle riforme, consentendo di instaurare la cooperazione con l'UE in un'ampia gamma di settori al fine di intensificare il dialogo politico e rafforzare l'integrazione commerciale, oltre ad intensificare le relazioni con i paesi limitrofi e contribuire alla stabilità della regione; invita il governo kosovaro a concentrarsi sull'attuazione delle riforme globali necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dall'ASA;

2.

si compiace che la Commissione abbia adottato un pacchetto a sostegno delle riforme e della cooperazione regionale nei Balcani occidentali — pacchetto che illustra l'impegno dell'UE a sostenere il processo di riforma politica ed economica dei paesi sulla via della loro adesione all'UE;

3.

sottolinea che l'ASA mira a promuovere le norme europee in settori quali la concorrenza, gli appalti, la proprietà intellettuale e la tutela dei consumatori, come pure a creare una zona di libero scambio quale passo concreto verso l'integrazione economica del Kosovo nell'UE;

4.

accoglie con favore i progressi compiuti nel 2015 per conseguire accordi nel quadro del processo di normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia, in particolare per quanto riguarda l'istituzione dell'Associazione/Comunità dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, l'energia e il ponte Mitrovicë/Mitrovica, compresi gli accordi del 25 agosto 2015 sulle telecomunicazioni, del giugno 2015 sull'assicurazione dei veicoli e del febbraio 2015 sul sistema giudiziario; sostiene l'impegno costante del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a favore della normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo, che a tutt'oggi non è stata pienamente raggiunta; chiede al Servizio europeo per l'azione esterna di effettuare una rigorosa valutazione globale dello stato di attuazione di tutti gli accordi finora sottoscritti relativamente all'adozione di leggi sul terreno, e a riferire regolarmente in materia al Parlamento europeo e ai parlamenti del Kosovo e della Serbia; esorta il VP/AR a individuare le carenze e a esigere che le parti tengano fede agli impegni assunti e invita la Serbia e il Kosovo ad astenersi dalla retorica negativa, a progredire nella piena attuazione di tutti gli accordi già raggiunti e a portare avanti con determinazione il processo di normalizzazione; sottolinea la fondamentale importanza di un dialogo continuo e costruttivo tra Pristina e Belgrado e la piena attuazione di tutti gli accordi raggiunti ai fini della normalizzazione dei rapporti tra i due paesi; si compiace del fatto che il 27 gennaio 2016 siano ripresi i negoziati tra il primo ministro serbo Vučić e il primo ministro kosovaro Mustafa; rileva che i problemi discussi comprendevano il riconoscimento reciproco dei diplomi universitari e professionali nonché il miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari; sottolinea che il progresso in loco andrà a beneficio dell'intera regione;

5.

esprime preoccupazione per l'elevato numero di persone scomparse durante la guerra e per gli scarsi progressi compiuti al riguardo; chiede la piena cooperazione tra gli Stati in tale ambito, tenendo presente che, ai fini della riconciliazione reciproca, è fondamentale collaborare pienamente per stabilire la verità sulle persone scomparse;

6.

prende atto della decisione della Corte costituzionale circa l'implementazione dell'Associazione dei comuni serbi; chiede che gli accordi raggiunti siano attuati integralmente e con impegno; invita a rispettare lo Stato di diritto e deplora che le forze di opposizione non abbiano approfittato di questa sospensione per riprendere il dialogo parlamentare; incoraggia tutte le forze politiche ad agire in modo costruttivo nell'interesse del loro paese, delle sue istituzioni democratiche e dei suoi cittadini; ritiene che il pieno rispetto delle regole democratiche, il dialogo politico e lo svolgimento senza impedimenti dell'attività parlamentare siano la premessa per l'attuazione di tutti gli aspetti del programma di riforme del Kosovo; condanna fermamente l'ostruzionismo violento in seno all'Assemblea; chiede di evitare ulteriori proteste violente nella medesima e sottolinea che i membri eletti del Parlamento vi si dovrebbero riunire e tenere discussioni nel pieno rispetto dell'istituzione; sottolinea che il governo dovrebbe rispettare le risoluzioni e le decisioni del Parlamento e dovrebbe riferire, in base alle richieste dell'organo legislativo, prima di decidere di firmare accordi con altri Stati; si compiace, a tale proposito, dell'accurata proposta presentata il 20 novembre 2015 da due parlamentari del Kosovo, rispettivamente della coalizione di governo e dell'opposizione; chiede a tutti gli attori politici di riprendere il dialogo politico onde sbloccare lo stallo e trovare una soluzione valida che ripristini il normale funzionamento dell'Assemblea kosovara; invita tutti i leader del Kosovo a considerare la situazione della massima importanza e ad agire con responsabilità, tenendo presente che l'Assemblea è eletta dal popolo kosovaro e per il popolo kosovaro; è profondamente preoccupato per i ripetuti atti di violenza e invita le autorità di contrasto a svolgere il loro dovere nel pieno rispetto delle procedure legali; prende atto con preoccupazione degli eventi che hanno portato all'arresto di alcuni parlamentari e chiede un'indagine sugli eventuali abusi di potere verificatisi nell'ambito di tali arresti; esorta l'Assemblea del Kosovo a chiarire le norme sulla revoca dell'immunità dei suoi membri; prende atto della richiesta del Difensore civico alla procura generale dello Stato a Pristina di avviare un'inchiesta in relazione all'intervento della polizia il 28 novembre 2015;

7.

evidenzia la necessità che l'Assemblea sia più efficiente e si attenga in qualsiasi circostanza al proprio regolamento e sottolinea che il governo deve rispettare tale regolamento; pone in rilievo la necessità di rafforzare il ruolo di controllo dell'Assemblea e invita in particolare quest'ultima ad adottare al più presto una normativa che garantisca alla commissione per l'integrazione nell'UE un maggiore ruolo nel processo di integrazione del Kosovo e il pieno coinvolgimento dell'opposizione nel processo; incoraggia l'Assemblea a consultare regolarmente la Commissione di Venezia e a coinvolgerla durante l'esame della legislazione; sottolinea l'urgente necessità di nominare membri competenti agli organi di regolamentazione e di controllo per garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione statale, secondo procedure di selezione basate sul merito, trasparenti e non politiche;

8.

constata che cinque Stati membri non hanno formalmente riconosciuto il Kosovo e ritiene che il riconoscimento da parte di altri Stati potrebbe contribuire a rafforzare la stabilità nella regione, ad agevolare ulteriormente la normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo e a rafforzare la credibilità dell'UE nell'ambito della sua politica estera; rileva con soddisfazione, al riguardo, la decisione dei cinque Stati membri che non hanno riconosciuto il Kosovo di facilitare l'approvazione dell'ASA in sede di Consiglio; invita tutti gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi al massimo per agevolare i contatti economici e interpersonali, nonché le relazioni sociali e politiche tra i loro cittadini e i cittadini kosovari, nello spirito dell'ASA, nonché l'instaurazione di relazioni contrattuali ufficiali; plaude alla presentazione, da parte del Kosovo, del primo programma di riforma economica destinato ad essere il primo passo per approfondire il dialogo economico con l'UE;

9.

si compiace del lavoro svolto dalle autorità kosovare per arrestare la tendenza alla migrazione irregolare che ha raggiunto il picco all'inizio del 2015; sottolinea che le misure a breve termine per dissuadere la popolazione dal lasciare il paese dovrebbero essere accompagnate da interventi per lo sviluppo socioeconomico e la creazione di posti di lavoro, che incoraggino i cittadini a restare in Kosovo e a costruirsi un futuro nel loro paese; è convinto che la liberalizzazione dei visti contribuirebbe altresì a frenare l'immigrazione irregolare, permettendo contatti interpersonali che offrano ai cittadini la possibilità di recarsi all'estero per turismo e visitare parenti e amici, senza dover subire le lunghe e costose procedure per l'ottenimento del visto, ponendo fine alla sensazione di isolamento; ribadisce il potenziale rischio rappresentato dal fatto di lasciare troppo a lungo il Kosovo come unico paese «chiuso» e «isolato» nella regione; esorta altresì Pristina a combattere efficacemente le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani; è del parere che designare il Kosovo come paese di origine sicuro nell'elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri possa contribuire a contrastare l'immigrazione irregolare;

10.

si compiace dei progressi conseguiti nell'attuazione del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti; invita le autorità ad applicare rapidamente e integralmente tutti i criteri richiesti; invita la Commissione a intensificare i lavori legati al processo di liberalizzazione dei visti del Kosovo; è disposto ad approvare il regime di esenzione dei visti per il Kosovo e invita il Consiglio a fare lo stesso, non appena la Commissione avrà accertato a tempo debito che sono stati soddisfatti tutti i criteri tecnici; afferma allo stesso tempo la necessità di continuare a ricercare e perseguire i trafficanti di esseri umani e i contrabbandieri per disincentivarne le attività illegali; esorta tutte le istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, ad accelerare il processo di liberalizzazione dei visti per il Kosovo, ed esorta le autorità kosovare a rispettare gli impegni assunti e ad attuare i restanti parametri, in modo tale che il Kosovo aderisca al regime di esenzione dei visti nel corso del 2016, avvicinando così i cittadini kosovari all'UE;

11.

sostiene il proseguimento delle discussioni sulla conclusione di accordo quadro che consenta al Kosovo di partecipare ai programmi dell'UE;

12.

plaude all'adozione del pacchetto legislativo sui diritti umani, che rafforza l'assetto istituzionale per il controllo sulla protezione e il rispetto dei diritti umani; sottolinea l'estrema importanza di dare attuazione a tale legislazione; saluta con favore, in particolare, l'istituzione e la nomina di un Difensore civico, soprattutto al fine di creare fiducia sociale nella società kosovara; deplora, tuttavia, che il suo lavoro sia ostacolato dalla mancanza di strutture adeguate e invita le autorità a procedere rapidamente ad assegnare nuovi locali al Difensore civico, nel rispetto dei principi di Parigi; invita le autorità a rendere pienamente operative tutte le istituzioni e gli organismi di regolamentazione indipendenti esistenti;

13.

rileva con preoccupazione che la volontà politica delle autorità di interagire seriamente con la società civile è a tutt'oggi alquanto scarsa; invita le autorità ad attuare in buona fede il quadro giuridico per la cooperazione con la società civile, in particolare dotando il consiglio consultivo paritetico di tutte le risorse necessarie; invita l'Ufficio dell'UE a incoraggiare e, se necessario, agevolare una siffatta consultazione;

14.

si compiace inoltre dell'adozione, nel maggio 2015, della legge sulla protezione dalle discriminazioni e del mandato conferito al Difensore civico per agire come organo per la parità; permane preoccupato per l'esiguo numero di casi di incitamento all'odio effettivamente trattati e indagati, in particolare di quelli nei confronti delle persone LGBT e delle minoranze; incoraggia il Gruppo consultivo e di coordinamento per i diritti della comunità LGBTI a monitorare attivamente tali casi e problemi;

15.

plaude altresì dell'adozione della legge sull'uguaglianza di genere e chiede alle autorità kosovare di affrontare in via prioritaria il mainstreaming di genere e di provvedere affinché gli organi direttivi e le autorità diano il buon esempio; esprime preoccupazione per le sfide strutturali che ostacolano l'attuazione della suddetta legge; resta preoccupato per la scarsa rappresentanza femminile nelle posizioni decisionali, come pure per i mancati progressi nella lotta alla violenza domestica e di genere; esorta le autorità a favorire pubblicamente e a porre in essere meccanismi di tutela e misure intese a offrire un rifugio alle donne che rompono il silenzio e denunciano le violenze domestiche; esprime preoccupazione per il basso livello di proprietà detenuta dalle donne; invita le autorità ad adoperarsi attivamente per garantire i diritti di proprietà delle donne, anche mediante la registrazione di tutti i comproprietari di immobili da parte dei funzionari del registro catastale e per mezzo di una campagna d'informazione;

16.

esprime preoccupazione per i progressi estremamente limitati nell'ambito della libertà di espressione e dei media nel corso dell'ultimo anno; esprime altresì preoccupazione per la violenza e le minacce subite dai giornalisti nell'esercizio della loro professione e sottolinea la necessità di rafforzare la protezione dei giornalisti reagendo sistematicamente agli attacchi contro di loro, denunciandoli pubblicamente e garantendo indagini celeri e processi rapidi riguardo a tali attacchi; sottolinea la necessità di compiere ulteriori progressi anche in materia di indipendenza dei media; invita le autorità a colmare celermente le sistematiche lacune nella legislazione onde garantire la libertà dei media, con particolare riferimento alla trasparenza della proprietà di questi ultimi e alla sostenibilità dell'ente pubblico di radiodiffusione, in seguito a un rigoroso ed esauriente processo di consultazione pubblica; esorta le autorità ad applicare in modo efficace la normativa in materia di calunnie, incitamento all'odio e diffamazione;

17.

ricorda la necessità che il Kosovo e la Serbia trovino soluzioni sostenibili per i rifugiati, in linea con quanto appurato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in tal senso e con la relazione 2014 del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani degli sfollati;

18.

osserva che sono necessari ulteriori sforzi per tutelare i diritti di tutte le minoranze etniche in Kosovo, comprese le comunità rom, ashkali ed egiziana, nonché la comunità gorani, attraverso la piena attuazione della legislazione in materia, tenendo presenti le migliori pratiche della regione e degli Stati membri dell'UE; invita le autorità nazionali e locali a intensificare gli sforzi volti all'attuazione delle leggi adottate, affinché possano contribuire a portare avanti lo sviluppo di una società multietnica, in particolare per quanto concerne l'istruzione e l'occupazione dei membri delle minoranze, al fine di evitare discriminazioni dirette o indirette; accoglie con favore la «Dichiarazione di Pristina» che invita i governi, le organizzazioni internazionali, intergovernative e della società civile ad applicare appieno i principi di non discriminazione e di uguaglianza quando operano e intervengono per la promozione e il rispetto dei diritti dei rom e lottano contro l'antinomadismo nei Balcani occidentali;

19.

ribadisce la sua preoccupazione per la mancanza di significativi progressi nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata ad alto livello, come pure nella creazione di un riscontro storico delle azioni penali e delle condanne; sottolinea che la criminalità organizzata continua a destare grave preoccupazione; rileva che il governo del Kosovo deve dare un chiaro ed esplicito segnale che il paese sta conducendo una lotta sistematica contro la corruzione a tutti i livelli; invita le autorità ad adottare tempestivamente un approccio globale e strategico alla lotta contro la corruzione endemica, che continua a rappresentare per il Kosovo un importante ostacolo allo sviluppo del paese sul piano democratico, sociale ed economico; invita l'Agenzia anti-corruzione del Kosovo ad avviare un maggior numero di indagini ed esorta la procura a dar seguito ai casi che le vengono trasmessi da tale Agenzia; sottolinea che la trasparenza dei procedimenti è un elemento essenziale nella lotta contro la corruzione e per assicurare che i diritti fondamentali siano tutelati; evidenzia inoltre il ruolo e la responsabilità dell'élite politica nella lotta contro la corruzione;

20.

si compiace dei maggiori sforzi e del forte impegno nella lotta contro il terrorismo e incoraggia l'attuazione della strategia volta a combattere il terrorismo; esorta le autorità ad affrontare le cause della radicalizzazione, in particolare l'elevata disoccupazione giovanile e l'estremismo violento; accoglie positivamente la partecipazione del Kosovo alla coalizione per la lotta al terrorismo e le misure che le autorità stanno adottando per evitare la radicalizzazione dei giovani; invita le autorità a seguire da vicino e a prevenire la mobilitazione di potenziali foreign fighters e terroristi islamici; si compiace altresì del fatto che la Costituzione del Kosovo sancisca che il Kosovo è uno Stato laico e neutro in materia di fedi religiose;

21.

rileva che, secondo il ministro degli Interni del Kosovo, circa 300 cittadini kosovari hanno aderito alle fila dei jihadisti in Siria e in Iraq e che molti di essi sono già tornati in Kosovo; si compiace delle misure adottate dal governo per irrogare pene detentive ai cittadini che siano stati impegnati in attività terroristiche;

22.

prende atto di alcuni progressi realizzati per quanto riguarda il settore giudiziario, con l'adozione di alcune normative in materia; sottolinea la necessità di procedere tempestivamente a una loro concreta ed efficace attuazione; rimane fortemente preoccupato per la lentezza dell'amministrazione della giustizia, il numero elevato di cause arretrate, la mancanza di risorse del sistema giudiziario, la scarsa responsabilizzazione e responsabilità dei funzionari giudiziari e la possibilità che le strutture giudiziarie siano soggette a influenza politica, tutti problemi non ancora adeguatamente affrontati nella legislazione, e sottolinea l’importanza di disporre di un sistema giudiziario pienamente operativo, dotato di regole definite per quanto riguarda i tempi di espletamento delle cause; accoglie con favore i passi compiuti nell'integrazione della magistratura nel nord, con la copertura di alcuni incarichi da parte di giudici e pubblici ministeri serbi del Kosovo; invita le autorità politiche a manifestare apertamente il loro pieno sostegno all'indipendenza di giudici e pubblici ministeri, che continuano ad essere presi di mira nel tentativo di influenzare le indagini e i procedimenti giudiziari in corso; invita le autorità a modificare la Costituzione onde garantire che la maggioranza dei membri del Consiglio giudiziario del Kosovo sia eletta da loro pari, in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia;

23.

invita il Kosovo a seguire le linee della politica estera e di sicurezza comune dell'UE;

24.

prende buona nota dell'adozione di emendamenti costituzionali volti a istituire sezioni specializzate e una procura specializzata; accoglie con favore la conclusione dei negoziati tra il Kosovo e i Paesi Bassi relativi all'accordo con lo Stato ospitante e auspica che le sezioni specializzate possano essere al più presto pienamente operative e che la procura specializzata disponga di personale sufficiente per svolgere i propri compiti; invita le sezioni specializzate e la procura specializzata ad ispirarsi all'esperienza e alle migliori pratiche del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY), in conformità delle disposizioni costituzionali pertinenti sulla sua istituzione; invita le autorità kosovare a cooperare pienamente con la nuova corte; chiede all'Unione europea e agli Stati membri di fornire fondi sufficienti per il funzionamento delle sezioni;

25.

ritiene che il riesame e l'eventuale eliminazione progressiva di EULEX debba andare di pari passo con il rafforzamento e l'ampliamento del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE), in modo da assicurare che quest'ultimo disponga della necessaria capacità per le attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, il rafforzamento del processo di integrazione europea del Kosovo, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione e il perseguimento dei crimini di guerra; chiede, nel frattempo, di incrementare l'efficacia della missione EULEX e garantirne la totale trasparenza e responsabilità per la durata del suo mandato; prende atto delle conclusioni del Consiglio del dicembre 2015 concernenti il mandato di EULEX e invita il Kosovo a contribuire all'espletamento pieno e senza intralci del nuovo mandato da parte di EULEX; sottolinea che la revisione del mandato deve applicare le conclusioni e attuare le raccomandazioni formulate nella relazione del Prof. Jean-Paul Jacqué a seguito delle accuse di corruzione all'interno di EULEX; esorta EULEX a conseguire un accordo con l'UNMIK sulla cessione dei fascicoli pendenti alle autorità competenti del Kosovo; invita gli Stati membri a distaccare esperti adeguatamente formati e qualificati per il necessario periodo di tempo e a garantirne il reinserimento nei servizi nazionali una volta conclusa la propria missione;

26.

deplora il rifiuto della domanda di adesione del Kosovo all'Unesco, dovuto anche all'ostruzionismo attivo della Serbia — che è in contraddizione con l'impegno a sviluppare relazioni di buon vicinato — ma anche alla mancanza di unanimità fra gli Stati membri; saluta con favore l'adozione della legge di tutela del patrimonio storico di Prizren e ne chiede la piena attuazione, rammentando tuttavia le minacce cui è esposto il patrimonio della città, a causa del dilagante abusivismo edilizio; si compiace del fatto che vari siti del patrimonio religioso e culturale serbo, malauguratamente distrutti nel 2004, siano stati ristrutturati, come ad esempio la cattedrale ortodossa, e chiede che si prosegua il restauro del patrimonio religioso e culturale serbo; esorta al riguardo le parti interessate, fra cui le autorità del Kosovo, il governo serbo, la comunità serba in Kosovo e la Chiesa ortodossa serba, a trovare un sistema di promozione, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale e religioso del Kosovo, che dovrebbe essere considerato patrimonio comune europeo; si compiace del fatto che la costituzione del Kosovo sancisca l'impegno del Kosovo a salvaguardare e tutelare il proprio patrimonio culturale e religioso e chiede ulteriori sforzi per tutelare i diritti di tutte le minoranze religiose, compresa la comunità cristiana del Kosovo; sottolinea che l'adesione ad organizzazioni e meccanismi internazionali e regionali dovrebbe costituire una priorità per il Kosovo; ricorda, in tale contesto, l'importanza di rispettare l'accordo raggiunto in materia di cooperazione regionale; ritiene che l'istituzione dell'Ufficio di cooperazione giovanile regionale dei Balcani occidentali (nel quadro del processo di Berlino), attivamente promossa da più parti, porterà a risultati positivi, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra i giovani della Serbia e del Kosovo;

27.

è favorevole, nel contesto del processo di Berlino, alla creazione del Forum della società civile dei Balcani occidentali, che offre ai rappresentanti della società civile della regione la possibilità di scambiare idee, esprimere le loro preoccupazioni e formulare raccomandazioni concrete per i decisori, e chiede di proseguire tale processo nel corso del prossimo vertice di Parigi del 2016, come pure di organizzare workshop preparatori per le organizzazioni della società civile della regione;

28.

si compiace dell'invito rivolto all'Assemblea del Kosovo a partecipare a titolo permanente, a tutti i livelli e in condizioni di parità, alle attività e alle riunioni dell'Assemblea parlamentare del Processo di cooperazione nell'Europa sudorientale (SEECP-PA), secondo quanto deciso a maggio 2015, e ritiene che si tratti di un importante contributo al dialogo parlamentare regionale; deplora che l'Assemblea del Kosovo non sia stata accolta come membro a pieno titolo in altre iniziative di cooperazione parlamentare regionale, come la Conferenza delle commissioni sull'integrazione europea degli Stati che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione (COSAP), e la rete delle commissioni parlamentari per l'integrazione economica, finanziaria ed europea dei Balcani occidentali (NPC); invita tutti i parlamenti della regione ad adottare un approccio più inclusivo nei confronti delle richieste di adesione alle iniziative regionali da parte dell'Assemblea del Kosovo, contribuendo in tal modo al rafforzamento della cooperazione regionale;

29.

ribadisce la richiesta che il Kosovo completi il quadro legislativo per il servizio civile e attui pienamente il quadro strategico per la pubblica amministrazione nonché il piano d'azione; invita le autorità a porre fine alla politicizzazione della pubblica amministrazione, a promuovere una professionalità meritocratica in tutte le istituzioni pubbliche e a garantire una sana gestione finanziaria delle istituzioni pubbliche e nonché la trasparenza del controllo dell'esecuzione del bilancio da parte dell'Assemblea;

30.

sottolinea l'importanza di incrementare il finanziamento dei progetti delle ONG del Kosovo che mirano a promuovere i principi del buon governo, aumentare la trasparenza e la responsabilità, rafforzare i meccanismi istituzionali nell'ambito del sistema di giustizia, consolidare ulteriormente la democrazia istituzionale e sociale, incrementare gli sforzi per la tutela e la promozione dei diritti dei gruppi emarginati e delle minoranze etniche;

31.

ribadisce la propria preoccupazione per l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra le donne e i giovani, e denuncia la generale discriminazione subita dalle donne nella società e nel mercato del lavoro; sottolinea la necessità di offrire ai giovani del Kosovo una prospettiva per il futuro; esorta il Kosovo a concentrarsi sull'eliminazione del divario di competenze nel mercato del lavoro e a rimuovere tutti gli ostacoli amministrativi che potrebbero dar luogo a pratiche discriminatorie e a migliorare il contesto imprenditoriale globale del paese, in particolare per le piccole e medie imprese; invita la Commissione a fornire ulteriore assistenza ai giovani imprenditori nel quadro del finanziamento a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA), con un accento particolare sui corsi di formazione, i seminari nonché sullo scambio di competenze, comprese misure volte a facilitare i rapporti con gli imprenditori di Stati membri dell'UE, sforzandosi nel contempo di evitare la fuga di cervelli, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione (ASA);

32.

ricorda che le riforme strutturali continuano ad essere essenziali per incrementare il potenziale di crescita, favorire la produttività e migliorare la flessibilità nonché la competitività dell'economia kosovara; condivide la conclusione della Commissione secondo cui il Kosovo dovrebbe rafforzare il suo quadro di bilancio a medio termine, aumentare la trasparenza delle finanze pubbliche, riorientare le spese di bilancio verso misure di crescita e indirizzare gli investimenti esteri diretti e le rimesse verso settori produttivi; invita il Kosovo ad accelerare la ristrutturazione delle imprese pubbliche, migliorare le procedure di fallimento e di insolvenza, nonché ridurre la sua dipendenza dai dazi doganali, ampliando la base imponibile nazionale e ammodernando il proprio sistema di riscossione delle entrate;

33.

sottolinea che il miglioramento delle riforme del mercato del lavoro, integrato da riforme del sistema educativo, riveste fondamentale importanza in considerazione dell'elevato tasso di disoccupazione e dei bassi tassi di partecipazione al mercato del lavoro; rileva che sono necessari ulteriori sforzi per una migliore corrispondenza tra il sistema educativo e il fabbisogno del mercato del lavoro, in particolare modificando il quadro dei programmi di studio dell'istruzione pre-universitaria; evidenzia inoltre l'importanza di ampliare il sistema di formazione professionale, integrandolo con politiche attive del mercato del lavoro;

34.

rileva che il Kosovo si trova nella fase iniziale dello sviluppo di un'economia di mercato funzionante; accoglie con favore il fatto che sia stato compiuto qualche progresso nel settore dell'industria e delle PMI; chiede che si continui a ridurre gli oneri a carico delle PMI e sottolinea la necessità di attuare una valutazione dell'impatto della regolamentazione sulle PMI, nonché di sostenere le imprese in fase di avviamento e le imprese innovative che rappresentano un elevato valore aggiunto, al fine di incoraggiare l'attività imprenditoriale che comporterà benefici sia sociali che economici; invita la Commissione a fornire ulteriore assistenza ai giovani imprenditori attraverso i finanziamenti dello strumento di assistenza preadesione (IPA), comprese misure volte a facilitare i rapporti con imprenditori di Stati membri dell'UE e il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali del Kosovo nella Confederazione europea dei giovani imprenditori, in particolare a seguito dell'entrata in vigore dell'ASA; esorta le istituzioni del Kosovo ad agevolare il finanziamento degli investimenti delle imprese sociali e sostenibili per affrontare le sfide poste dai problemi sociali e dalla crescita sostenibile;

35.

ribadisce l'importanza di garantire che al Kosovo sia assegnato quanto prima un prefisso telefonico internazionale specifico, il che contribuirà a conferire al paese una maggiore visibilità internazionale; invita l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a fare progressi verso tale accordo;

36.

sottolinea l'importanza di rispettare le sensibilità di tutte le comunità al momento di formulare gli inviti, come avvenuto nel caso del Generale Dikovic, e invita la KFOR ad agire in collaborazione con le autorità del Kosovo al fine di evitare gesti che possano offendere la memoria delle vittime e nuocere al dialogo tra Pristina e Belgrado; ricorda che gli uffici di collegamento sia in Kosovo che in Serbia devono essere adeguatamente informati 48 ore prima di tali visite;

37.

prende atto del miglioramento delle infrastrutture di trasporto stradale e della mobilità per quanto riguarda in particolare le autostrade nonché della recente adozione del pacchetto IPA II del 2015 che comprende un importante progetto per l'infrastruttura ferroviaria del Kosovo; si rammarica, tuttavia, degli elevati costi di costruzione; si augura che la recente concessione di un prestito per l'ammodernamento del tratto kosovaro della linea n. 10 della rete ferroviaria europea, siglato tra il Kosovo e la Banca europea per gli investimenti, possa imprimere slancio ad un piano globale per migliorare i trasporti pubblici e potenziare le infrastrutture ferroviarie; plaude in proposito all'accordo raggiunto il 27 gennaio 2016 tra i primi ministri Isa Mustafa e Aleksandar Vučić sull'avvio di colloqui in vista di collegamenti aerei e ferroviari diretti tra il Kosovo e la Serbia; invita le autorità del Kosovo — tenendo presente che la Commissione ha fatto dell'agenda sulla connettività una delle sue massime priorità e fattore chiave per lo sviluppo economico della regione — ad assicurare la piena e rapida attuazione delle norme tecniche e delle misure non vincolanti nel settore dei trasporti, stabilite in occasione del vertice dei Balcani occidentali svoltosi a Vienna nel 2015;

38.

esprime preoccupazione per l'attuale precarietà della situazione energetica del Kosovo, che incide negativamente sulla vita quotidiana; sottolinea che l'attuale livello di dispersione dell'elettricità e dei conseguenti danni commerciali è molto elevato a causa dell'usura delle reti e chiede grandi riforme per aumentare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento tramite investimenti finalizzati al rinnovamento della rete elettrica esistente, dal momento che una rete elettrica funzionante costituisce un presupposto indispensabile per le imprese nazionali e straniere che intendono stabilirsi in Kosovo; esorta l'Ufficio di regolamentazione dell'energia ad essere più flessibile nella concessione delle licenze e delle autorizzazioni a chi investe in nuove attività nel settore delle energie rinnovabili; prende atto dell'accordo raggiunto sulla costruzione della centrale elettrica «Nuovo Kosovo» con la società statunitense Contour Global, che avrà una capacità produttiva di 500 MW, e chiede un processo trasparente accompagnato da una valutazione dell'impatto sociale e ambientale del progetto, in piena conformità con le norme UE;

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché al governo e all'Assemblea nazionale del Kosovo.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/66


P8_TA(2016)0048

Situazione in Libia

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla situazione in Libia (2016/2537(RSP))

(2018/C 035/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Libia, in particolare quelle del 15 settembre 2011 (1), del 22 novembre 2012 (2), del 18 settembre 2014 (3) e del 15 gennaio 2015 (4),

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, che istituisce la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia),

vista la decisione di lanciare il 18 maggio 2015 EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, con l'obiettivo di individuare, catturare e mettere fuori uso le imbarcazioni e di identificare i mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori e trafficanti di migranti,

viste le recenti dichiarazioni sulla Libia del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, in particolare quelle in data 30 aprile, 26 e 27 maggio, 30 giugno, 12 luglio, 17 agosto, 13 e 22 settembre, 9 ottobre, 19 e 26 novembre e 14 e 17 dicembre 2015, nonché in data 7, 11 e 18 gennaio 2016,

viste le conclusioni del Consiglio sulla Libia del 18 gennaio 2016,

visto l'accordo politico libico firmato il 17 dicembre 2015 a Skhirat, in Marocco,

visto il comunicato congiunto della riunione ministeriale di Roma sulla Libia del 13 dicembre 2015, sottoscritto da Algeria, Cina, Egitto, Francia, Germania, Italia, Giordania, Marocco, Russia, Qatar, Arabia Saudita, Spagna, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Unione europea, Nazioni Unite, Lega degli Stati arabi e Unione africana,

vista la risoluzione 2259 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Libia, adottata all'unanimità il 23 dicembre 2015,

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (5),

vista la conferenza nazionale delle tribù libiche tenutasi a Tripoli nel luglio 2011, che ha sollecitato una legge di amnistia generale per porre fine alla guerra civile,

vista la riunione dell'11 marzo 2015 dei leader e attivisti politici ad Algeri,

vista la dichiarazione a sostegno del governo di intesa nazionale in Libia rilasciata dai governi di Algeria, Francia, Germania, Italia, Marocco, Spagna, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, sotto la dittatura di Gheddafi, la Libia disponeva del più grande arsenale sulla sponda meridionale del Mar Mediterraneo e che, dopo la caduta del dittatore, è divenuta una fonte importante di scambi e traffici illeciti di armi nonché una zona di rifornimento per tutti i terroristi ed estremisti della regione del Sahel (Mali, Niger, Nigeria) e per i movimenti di opposizione in Sudan, Ciad e Siria;

B.

considerando che, nel febbraio 2011, durante la Primavera araba i cittadini libici sono scesi in strada e che si è scatenato un conflitto civile protrattosi per nove mesi; che la NATO ha prestato sostegno agli insorti, oggetto di un'indiscriminata repressione da parte dello Stato, e che tale sostegno è stato decisivo per la caduta del regime di Gheddafi;

C.

considerando che la società libica è da sempre — prima e in particolare dopo il golpe — organizzata sulla base di un sistema tribale; che le alleanze tribali tra le identità etniche (la maggioranza araba e le minoranze amazigh, tubu e tuareg) continuano a ricoprire un ruolo significativo nel disordine dell'odierna Libia;

D.

considerando che molte milizie che hanno combattuto contro Gheddafi hanno subito infiltrazioni da parte di islamisti, i quali hanno gradualmente assunto il controllo, e che alcuni di questi hanno svolto un ruolo fondamentale nel conflitto; che le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno classificato Daesh, Ansar al-Sharia e al-Qaeda, che sono presenti in Libia, come organizzazioni terroristiche;

E.

considerando che nell'agosto del 2012 il CNT ha ceduto le redini al Congresso nazionale generale (CNG), un parlamento eletto che ha proceduto a scegliere un capo di Stato ad interim; che nel giugno del 2014 gli elettori hanno scelto un nuovo parlamento in sostituzione del CNG, ossia la Camera dei rappresentanti, la quale ha trasferito la propria sede a Tobruk; che l'ex CNG, dominato dai Fratelli musulmani, è tornato a riunirsi subito dopo scegliendo il suo primo ministro, contestando l'autorità della Camera dei rappresentanti in un periodo di scontri durante i quali è passata sotto diversa occupazione anche la capitale del paese, Tripoli; che entrambe le parti belligeranti stanno presumibilmente ricevendo sostegno da potenze esterne, segnatamente Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti dalla parte della Camera dei rappresentanti (Tobruk) e Turchia e Qatar dalla parte del nuovo CNG (Tripoli);

F.

considerando che dall'agosto del 2014 queste due entità politiche (la Camera dei rappresentati a Tobruk, riconosciuta dalla comunità internazionale, e il nuovo CNG sorto a Tripoli) rivendicano il governo del paese e sono entrambe sostenute da milizie armate fino ai denti che sono affiliate a regioni, città e tribù di diversa provenienza;

G.

considerando che Daesh, nelle cui file rientrano stranieri e terroristi libici che hanno fatto ritorno in patria dopo aver combattuto in Iraq e Siria, ha approfittato del vuoto politico e dell'assenza di un governo stabile; che queste persone rientrate in patria, insieme a jihadisti provenienti da altri paesi, hanno occupato nel novembre 2014 la città di Derna, a est di Bengasi, e hanno giurato fedeltà a Daesh; che, da allora, queste forze o i loro alleati sono attivi lungo quasi tutta la costa tra Derna e Tripoli, ivi incluse Beida, Bengasi, Agedabia, Abu Grein e Misurata, esercitando pieno controllo su un'area di oltre 200 chilometri intorno a Sirte, e dispongono di una base di addestramento a ovest di Tripoli, in prossimità del confine tunisino; che Daesh, mentre espande il suo territorio, ha dato il via a una campagna locale di terrore caratterizzata da decapitazioni, fucilazioni e bombardamenti, ha assunto il controllo delle vie di comunicazione e può ostacolare i collegamenti tra la zona orientale e quella occidentale del paese;

H.

considerando che la Libia ospita ormai la maggior parte delle forze di Daesh fuori dal Medio Oriente e ne è diventata la testa di ponte sulla sponda meridionale del Mediterraneo, ponendo una gravissima minaccia per i paesi vicini del Sahel e del Sahara nonché per l'Europa mediante atti terroristici;

I.

considerando che il 4 gennaio 2016 Daesh ha iniziato a sferrare massicce offensive contro i principali impianti petroliferi libici con l'obiettivo di espandere le risorse per il finanziamento della propria guerra e assumere il controllo degli enormi impianti petroliferi orientali di al-Sidra, Ras Lanuf e Marsa al-Brega, danneggiando quindi le principali infrastrutture alla base delle risorse economiche della Libia e pregiudicando le entrate essenziali per la ricostruzione del paese;

J.

considerando che, da quando è caduta nell'anarchia, la Libia è diventata ancor più una terra di transito per la tratta di esseri umani attraverso le frontiere meridionali dell'Europa; che la Libia continua a ospitare centinaia di migliaia di migranti e richiedenti asilo di diverse nazionalità, molti dei quali vivono in condizioni tragiche e rappresentano pertanto un bersaglio dei trafficanti;

K.

considerando che la situazione dei diritti umani si sta ulteriormente deteriorando in tutto il paese, dove casi di detenzione arbitraria, sequestri, esecuzioni illegali, torture e violenze contro civili, giornalisti, funzionari, personalità politiche e difensori dei diritti umani ad opera di tutte le parti sono una tragica realtà; che, il 26 febbraio 2011, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deferito la situazione in Libia alla Corte penale internazionale (CPI); che la CPI rimane competente per le indagini sulle violazioni dei diritti umani commesse nel paese e per il perseguimento dei responsabili; che il 27 giugno 2011 la CPI ha emesso un ordine di cattura per Muammar Gheddafi e Saif Al-Islam Gheddafi e che le altre persone sospettate non sono sotto la custodia della Corte; che le autorità libiche hanno insistito sulla necessità di processarle nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno della Libia;

L.

considerando che il percorso politico del dialogo libico ha coinvolto membri chiave del processo di democratizzazione della Libia, tra cui membri della Camera dei rappresentanti, del Congresso nazionale generale e del Consiglio nazionale di transizione; che altre parti interessate indipendenti, come ad esempio i consigli comunali, i partiti politici, i leader tribali e le organizzazioni femminili, hanno contribuito a promuovere un'autentica riconciliazione;

M.

considerando che l'accordo politico libico mira a garantire i diritti democratici del popolo della Libia, a istituire un governo consensuale basato sul principio della separazione dei poteri e a conferire autonomia e responsabilità alle istituzioni dello Stato, quali il governo d'intesa nazionale; che, alla luce delle sfide cui la Libia deve far fronte, occorre procedere senza indugio alla formazione del governo di intesa nazionale, che agirà per il bene di tutto il popolo libico e porrà le basi per la pace, la stabilità, la ricostruzione e lo sviluppo del paese;

N.

considerando che il 25 gennaio 2016 la Camera dei rappresentanti in Libia (Tobruk) ha bocciato il governo di unità nazionale sostenuto dalle Nazioni Unite e approvato nel contempo l'accordo politico libico, che costituisce un punto di partenza per una transizione politica nel paese;

O.

considerando che una Libia sicura e politicamente stabile è assolutamente necessaria non solo per i cittadini libici, ma anche per la sicurezza dell'intera regione e dell'Unione europea;

1.

accoglie con favore l'accordo politico libico, sostenuto dalle Nazioni Unite e firmato il 17 dicembre 2015, appoggia pienamente il Consiglio presidenziale e si congratula con il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Martin Kobler, per i notevoli sforzi profusi;

2.

si rammarica che la prima proposta di un governo unificato sia stata respinta dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk; invita le due principali entità libiche a sostenere questo accordo, che rappresenta un passo fondamentale nell'attuazione dell'accordo politico libico e risponde all'aspirazione di intraprendere il cammino della pace e della stabilità nel paese e di difendere tutti i cittadini libici; esorta la Camera dei rappresentanti di Tobruk e la sua presidenza a dar prova di spirito di compromesso e a continuare a discutere in merito all'elenco del Gabinetto in vista dell'approvazione del governo di intesa nazionale, come previsto dall'accordo politico libico;

3.

afferma la sua intenzione di riconoscere e sostenere il governo di intesa nazionale formato con il consenso delle parti libiche in quanto unico governo legittimo della Libia; sottolinea la titolarità libica del processo politico e l'importanza di mantenerne il carattere inclusivo, anche attraverso il coinvolgimento costruttivo dei consigli tribali, la partecipazione positiva delle donne e della società civile e i validi contributi apportati dagli attori politici e locali, allo scopo di modificare e adottare tempestivamente una costituzione rispettosa della democrazia, dei diritti umani e delle libertà civili;

4.

invita la comunità internazionale, le Nazioni Unite, l'Unione europea, l'Unione africana e gli Stati membri della Lega araba a dimostrarsi pronti a sostenere gli sforzi dei cittadini libici per un'efficace attuazione dell'accordo; si aspetta che gli Stati membri e le istituzioni internazionali abbiano contatti ufficiali solo con le parti che aderiscono all'accordo politico libico; chiede all'UE di imporre sanzioni mirate, come il divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti delle persone e delle organizzazioni che boicottano l'accordo politico libico;

5.

deplora la guerra per procura in corso tra le parti sunnite straniere; invita gli attori regionali ad astenersi da qualsiasi azione che possa inasprire le divisioni e compromettere la transizione a una Libia stabile, inclusiva e democratica e che possa destabilizzare i paesi vicini; sostiene il suo forte impegno a favore della sovranità, dell'integrità territoriale, dell'unità nazionale e della transizione democratica della Libia;

6.

condanna gli attentati terroristici destabilizzanti di Daesh contro la popolazione libica, comprese le minoranze, e contro le infrastrutture petrolifere ad al-Sidra e Ras Lanuf, come pure ogni tentativo di ostacolare il processo di stabilizzazione nel paese; invita a formare una coalizione internazionale che affronti la crescente presenza di Daesh in Libia, il quale destabilizza il paese e minaccia non solo i paesi vicini del Sahel e del Sahara, ma anche l'UE;

7.

sottolinea che la permeabilità delle frontiere libiche e la mancanza di un controllo politico centrale hanno notevolmente agevolato la proliferazione e il traffico di armi, nonché la libera circolazione di gruppi armati libici e stranieri; è preoccupato per le ripercussioni che il conflitto libico può avere, in termini di sicurezza, per i paesi direttamente confinanti, in particolare l'Egitto e la Tunisia, ma anche l'Algeria; ritiene che l'UE dovrebbe avvalersi degli strumenti diplomatici e di politica estera di cui dispone nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e di altre politiche, come quelle in materia di commercio e di cooperazione, per incoraggiare i paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa a impegnarsi concretamente nel processo di transizione in Libia;

8.

ritiene che la ripresa economica sia una tappa importante per una transizione democratica in Libia; sostiene pienamente le nuove autorità libiche nella loro lotta contro i terroristi al fine di garantire la necessaria protezione al popolo libico e alle infrastrutture economiche critiche;

9.

rammenta il ruolo centrale della dimensione parlamentare in relazione a una soluzione politica alla crisi; sottolinea che gli organi del Parlamento europeo e i suoi deputati possono condividere la loro esperienza istituzionale con gli attori libici per aiutarli a instaurare un dialogo politico inclusivo;

10.

esprime grave preoccupazione per il destino dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi in Libia, la cui situazione già insostenibile continua a peggiorare; chiede un maggiore coinvolgimento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) nel coordinare gli sforzi delle Nazioni Unite; chiede che l'UE e i suoi Stati membri affrontino in maniera efficace i flussi di migranti e rifugiati in vertiginosa ascesa provenienti dal Nord Africa, in particolare dalla Libia; invita le autorità e le milizie libiche a garantire l'accesso esterno ai centri di permanenza, in particolare quelli destinati ai migranti;

11.

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna, che coordina gli interventi degli Stati membri in Libia, a incentrare il loro sostegno sul consolidamento dello Stato e delle istituzioni e, insieme agli Stati membri, alle Nazioni Unite, alla NATO e ai partner regionali, a coadiuvare la riforma del settore della sicurezza e la creazione, sotto il controllo del governo di intesa nazionale, di forze armate e di polizia nazionali efficaci in grado di controllare l'intero territorio libico e le sue acque e di garantire la sicurezza delle sue frontiere; sottolinea che l'UE dovrebbe considerare prioritaria anche l'assistenza ai fini della riforma del sistema giudiziario libico e di altri settori cruciali per la governance democratica;

12.

sostiene gli sforzi profusi nel quadro di EUNAVFOR MED operazione Sophia per far fronte alla crisi migratoria e contrastare i trafficanti che sfruttano i migranti; ricorda che il successo dell'operazione è direttamente collegato alla sostenibilità del dialogo politico in Libia e alla necessità di ripristinare la pace e la stabilità nel paese; chiede un accordo con il governo di intesa nazionale che consenta alla missione dell'UE di effettuare le operazioni necessarie nelle acque territoriali libiche;

13.

si compiace che l'UE abbia già messo a disposizione un pacchetto di 100 milioni di EUR e che sia disponibile a offrire un sostegno immediato nei settori che saranno considerati prioritari di concerto con il nuovo governo di intesa nazionale libico, una volta costituito; invita l'UE e le Nazioni Unite a pianificare un'assistenza per il consolidamento dello Stato, la sicurezza e il mantenimento della pace, come pure per la formazione necessaria a mettere in atto le capacità di risposta alle emergenze e alle catastrofi, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto;

14.

invita gli Stati membri a non agire su base individuale bensì ad appoggiare il VP/AR nella formulazione di una strategia globale, in coordinamento con l'UNSMIL e le autorità libiche, per accompagnare la transizione e sostenere il nuovo governo libico; ritiene che una riforma del settore della sicurezza e programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento rappresentino una priorità per il paese e invita la Commissione, il VP/AR e gli Stati membri a tenersi pronti a fornire l'assistenza necessaria in tali settori se richiesto dal nuovo governo;

15.

sottolinea l'importanza che la comunità internazionale aumenti gli aiuti umanitari per rispondere alle esigenze più urgenti delle persone che sono state pesantemente colpite dal conflitto in Libia; mette in evidenza la necessità di fornire fondi per aiutare le organizzazioni umanitarie a valutare meglio la situazione e migliorare la loro risposta alle esigenze sul terreno; invita gli Stati membri a tener fede agli impegni assunti in relazione al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Unione per il Mediterraneo, alla Lega degli Stati arabi, al Consiglio dell'Unione africana e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 114.

(2)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 192.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2014)0028.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0010.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0272.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/71


P8_TA(2016)0049

Condizione di insularità

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP))

(2018/C 035/14)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 174 e 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,

vista la Sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2014)0473),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Problemi specifici delle isole» (1229/2011),

vista l'interrogazione alla Commissione sulla condizione di insularità (O-000013/2016 — B8-0106/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le isole, classificate come regioni NUTS-2 e NUTS-3, presentano caratteristiche specifiche comuni di natura permanente che le distinguono nettamente dalle regioni situate sulla terraferma;

B.

considerando che l'articolo 174 TFUE riconosce gli svantaggi naturali e geografici permanenti specifici della condizione di insularità;

C.

considerando che la riduzione delle disparità regionali di ordine economico, sociale e ambientale e uno sviluppo armonico policentrico costituiscono gli obiettivi principali della politica di coesione e sono strettamente connessi al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

D.

considerando che la crisi economica ha avuto drammatiche ripercussioni sui bilanci nazionali e regionali di molti Stati membri, limitando la disponibilità di finanziamenti in molti settori e determinando un crollo degli investimenti pubblici dell'ordine del 20 %; che gli effetti della crisi, come segnalato anche nella Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, hanno inciso pesantemente sulle possibilità sviluppo di molte regioni svantaggiate, tra cui le isole; che la crisi economica ha invertito la tendenza a lungo termine alla convergenza del PIL e dei tassi di disoccupazione all'interno dell'UE, determinando un aumento della povertà e dell'esclusione sociale e impedendo il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione della coesione economica e territoriale;

E.

considerando che le isole dell'Unione sono anche regioni periferiche situate, in alcuni casi, alle frontiere esterne dell'UE e sono particolarmente vulnerabili rispetto ai problemi che l'Europa si trova attualmente ad affrontare, come la globalizzazione, l'evoluzione demografica, il cambiamento climatico, l'approvvigionamento energetico e, soprattutto nel caso delle regioni meridionali, l'esposizione ai crescenti flussi migratori;

F.

considerando che le isole europee contribuiscono alla diversità dell'Unione sotto il profilo sia ambientale (habitat specifici e specie endemiche) che culturale (patrimonio architettonico, siti, paesaggi, caratteristiche agricole e non agricole, identità geografica);

G.

considerando che le isole europee possono contribuire a rafforzare lo sviluppo sostenibile dell'Unione, date le loro grandi potenzialità in termini di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, derivanti dalla loro particolare esposizione alle correnti eoliche, al moto degli oceani e al sole;

H.

considerando che l'accessibilità delle regioni e i collegamenti all'interno delle isole sono fattori fondamentali per accrescere l'attrattività delle regioni insulari per i lavoratori qualificati e le imprese; che occorre attrarre investimenti, creare nuovi posti di lavoro e ridurre i costi del trasporto marittimo e aereo di persone e merci conformemente al principio della continuità territoriale, adoperandosi nel contempo per ridurre le emissioni e l'inquinamento generati da questi modi di trasporto;

I.

considerando che agricoltura, allevamento e pesca rappresentano elementi importanti delle economie insulari locali e garantiscono l'approvvigionamento di una parte significativa del comparto agroindustriale, e che tali settori risentono della scarsa accessibilità, in particolare nel caso delle PMI, dello scarso livello di differenziazione delle produzione e delle condizioni climatiche;

J.

considerando che, per la maggior parte delle isole, il turismo intensivo è un importante elemento dell'economia locale, ma tende normalmente a essere concentrato solo in determinati periodi dell'anno e a non essere adeguatamente pianificato nei periodi fuori stagione, e che ciò può comportare dei rischi per lo sviluppo ecologicamente sostenibile delle regioni insulari;

1.

incoraggia la Commissione a fornire una definizione chiara del tipo di svantaggi geografici, naturali e demografici permanenti che le regioni insulari possono presentare con riferimento all'articolo 174 TFUE;

2.

invita la Commissione a illustrare come intende dare attuazione al disposto dell'articolo 174 TFUE relativamente agli svantaggi permanenti delle regioni insulari che ostacolano il loro sviluppo e impediscono loro di conseguire la coesione economica, sociale e territoriale;

3.

riconosce l'importanza di predisporre misure di sostegno per contrastare il significativo trend di spopolamento delle regioni insulari; ricorda che le difficoltà nel far fronte a determinati svantaggi sono maggiori per le isole in proporzione alle loro dimensioni e alla distanza dalle coste del continente europeo;

4.

chiede che la Commissione avvii uno studio/un'analisi approfondita sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le PMI;

5.

ritiene che per le isole dovrebbe esistere una definizione/categorizzazione adeguata che tenga conto non solo delle loro differenze e peculiarità, ma anche della loro situazione specifica; invita la Commissione a istituire una categoria omogenea, composta da tutti i territori insulari, basandosi sull'articolo 174 TFUE, che riconosce la condizione di insularità; invita altresì la Commissione a tener conto di altri indicatori statistici, oltre al PIL, in grado di riflettere la vulnerabilità economica e sociale conseguente agli svantaggi naturali permanenti;

6.

ricorda che, conformemente alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, a talune isole europee sono stati accordati regimi fiscali speciali per controbilanciare i loro svantaggi naturali e demografici permanenti; sottolinea l'importanza che tali regimi fiscali speciali rivestono per le comunità e le economie locali e chiede che vengano mantenuti, in particolare negli Stati membri interessati da programmi di aggiustamento economico;

7.

ricorda, nella fattispecie, la necessità di migliorare i collegamenti attraverso le rotte marittime, un migliore accesso ai porti e migliori servizi di trasporto aereo; ritiene che si dovrebbe porre un accento particolare sui nodi di trasporto, sui trasporti intermodali e sulla mobilità sostenibile; sottolinea inoltre la necessità di sostenere lo sviluppo territoriale equilibrato delle regioni insulari attraverso la promozione dell'innovazione e della competitività in tali regioni, che sono situate a grande distanza dai principali centri amministrativi ed economici e che non beneficiano di un agevole accesso ai trasporti, nonché attraverso il rafforzamento della produzione locale per il mercato locale;

8.

sottolinea che la capacità digitale è uno strumento essenziale per controbilanciare gli svantaggi delle regioni insulari sul piano dei collegamenti; evidenzia che è necessario investire nelle infrastrutture per garantire sulle isole l'accesso alla banda larga e assicurare tali territori partecipino pienamente al mercato unico digitale;

9.

ricorda che molte isole del Mediterraneo registrano l'arrivo di un numero elevatissimo di migranti e devono gestire tale situazione; sottolinea la necessità di un approccio globale da parte dell'UE, che comprenda un sostegno dell'Unione e uno sforzo comune di tutti gli Stati membri;

10.

sottolinea l'importanza di garantire un'offerta educativa a tutti i livelli, se necessario anche ricorrendo maggiormente ai sistemi di istruzione a distanza; ricorda che le isole devono anche far fronte anche al pesante impatto del cambiamento climatico, che ha ripercussioni particolarmente gravi, tra cui l'aumento dei rischi naturali;

11.

richiama l'attenzione sul fatto che, sebbene soggette a svantaggi, le isole dispongono anche di un potenziale territoriale che dovrebbe essere utilizzato quale opportunità di sviluppo, crescita e occupazione; sottolinea l'importanza di politiche in materia di bassa tassazione e riduzione della burocrazia come incentivi chiave per attrarre investimenti; cita, in questo contesto, lo sviluppo di un turismo sostenibile che si affianchi al turismo stagionale, concentrandosi sulla promozione del patrimonio culturale e di attività economiche artigianali caratteristiche; sottolinea altresì le enormi potenzialità dell'energia oceanica, eolica e solare e la possibilità per le isole di divenire importanti fonti di energie alternative, di conseguire per quanto possibile l'autonomia energetica e di garantire in primo luogo ai loro abitanti un approvvigionamento energetico a costi più contenuti;

12.

evidenzia, a questo proposito, l'importanza di sfruttare tutte le possibili sinergie tra i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e gli altri strumenti dell'Unione, al fine controbilanciare gli svantaggi delle isole e migliorare la loro situazione in termini di crescita economica, creazione di posti di lavoro e sviluppo sostenibile;

13.

invita la Commissione a istituire un «Quadro strategico dell'Unione per le isole», al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio;

14.

invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a svolgere un ruolo importante nelle strategie di sviluppo delle isole sulla base di un approccio verticale che coinvolga tutti i livelli di governo, conformemente al principio di sussidiarietà, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle isole dell'Unione europea;

15.

suggerisce che la Commissione istituisca uno «sportello isole» collegato alla Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione e costituito da un piccolo gruppo di funzionari incaricati di coordinare e analizzare le tematiche connesse alle regioni insulari;

16.

invita la Commissione a presentare una comunicazione contenente una «Agenda per le regioni insulari dell'UE» e, successivamente, un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari, sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità locali, regionali e nazionali e di altri attori pertinenti, ivi inclusi le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile;

17.

esorta la Commissione a proporre un Anno europeo delle regioni insulari e montane;

18.

invita la Commissione a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni e agli Stati membri.


31.1.2018   

IT

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C 35/74


P8_TA(2016)0050

Ruolo delle autorità locali e regionali nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sul ruolo delle autorità locali e regionali nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (2015/3013(RSP))

(2018/C 035/15)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli da 174 a 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito «il regolamento recante disposizioni comuni» (RDC)) (1),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 9 luglio 2015, sull'esito dei negoziati sugli accordi di partenariato e sui programmi operativi,

vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (COM(2015)0639),

visto il libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance multilivello,

vista l'interrogazione alla Commissione sul ruolo delle autorità locali e regionali nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (O-000012/2016 — B8-0105/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la politica di coesione dell'UE nel periodo di programmazione 2014-2020 continua a essere il principale strumento di investimento che interessa tutte le regioni dell'Unione, oltre a rappresentare un'opportunità per creare un processo di crescita sostenibile maggiormente orientato dal basso verso l'alto, che favorisca la creazione di posti di lavoro, l'imprenditorialità e l'innovazione a livello di economie locali e regionali, migliori la qualità della vita dei cittadini e crei solidarietà e maggiore sviluppo nelle regioni dell'UE;

B.

considerando che la politica di coesione, quale definita nel TFUE, ha anche lo scopo di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali fra gli Stati membri dell'UE e le loro regioni, attraverso una strategia inclusiva;

C.

considerando che per la prima volta (nel periodo 2014-2020) è stato creato un quadro coerente, il «regolamento recante disposizioni comuni» (RDC), che definisce norme comuni per tutti e cinque i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE): il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

D.

considerando che il quadro strategico comune (QSC) introdotto a norma dell'RDC contribuisce a rendere massimi l'impatto e l'efficienza della spesa pubblica e permette lo sviluppo di sinergie, combinando i fondi SIE ad altri programmi finanziati dall'UE;

E.

considerando che l'articolo 7 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale afferma che almeno il 5 % delle risorse del FESR dovrebbe essere destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, in cui le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni;

F.

considerando che, nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i gruppi di azione locale sono ammissibili al finanziamento a titolo del FESR e dell'FSE;

G.

considerando che i principi di partenariato e di governance multilivello, quali stabiliti all'articolo 5 dell'RDC, rappresentano alcuni dei principi chiave dei fondi SIE;

1.

sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità locali e regionali nella definizione e nell'attuazione delle strategie dell'UE e riconosce nel contempo quello di una grande varietà di parti interessate, dagli Stati membri ai gruppi partecipativi; ritiene inoltre che la vicinanza di tali autorità ai cittadini e la diversità di governance a livello locale e regionale siano un punto di forza dell'UE;

2.

è favorevole alle sinergie e alla complementarietà tra i fondi SIE e altri programmi dell'UE, in cui autorità locali e regionali possono contribuire positivamente al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione; sottolinea tuttavia che qualsiasi riprogrammazione dei fondi SIE dovrebbe avvenire in conformità delle norme dell'RDC e che nuove iniziative non dovrebbero indebolire l'essenza dei fondi SIE;

3.

pone in risalto il principio del partenariato rafforzato e il codice di condotta europeo sul partenariato, che stabiliscono il coinvolgimento giuridico degli enti locali e regionali e prevedono requisiti minimi per la loro partecipazione in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi operativi; riconosce che, benché gli enti locali e regionali siano stati consultati nella maggior parte dei casi durante i negoziati sugli accordi di partenariato e sui programmi operativi, il loro coinvolgimento non si è tradotto in un partenariato a tutti gli effetti; esorta, pertanto, gli Stati membri a rispettare pienamente tali requisiti e a intensificare gli sforzi per ovviare alle carenze;

4.

sottolinea che rafforzare la capacità amministrativa e porre rimedio alle carenze strutturali delle autorità locali e regionali sono aspetti fondamentali delle fasi di programmazione e attuazione dei programmi operativi nonché per aumentare il tasso di assorbimento dei fondi SIE; invita pertanto la Commissione a garantire un sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità locali e regionali e delle relative amministrazioni e istituzioni, affinché queste possano svolgere un ruolo significativo nella politica di coesione, specialmente qualora venissero subdelegate a livelli inferiori dell'amministrazione funzioni di attuazione, segnatamente alle autorità urbane;

5.

rileva che la politica di coesione dell'UE rappresenta un buon esempio di governance multilivello con un approccio dal basso verso l'alto, in cui gli enti locali e regionali — nel gestire i Fondi strutturali e di investimento europei — raggiungono un equilibrio tra l'obiettivo dell'Unione di una maggiore coesione economica, sociale e territoriale, da un lato, e l'impatto territoriale delle politiche dell'UE, dall'altro;

6.

sottolinea l'importanza dell'iniziativa per lo sviluppo locale di tipo partecipativo, nell'ambito della quale le autorità locali operano come partner; evidenzia che per tale iniziativa si dovrà continuare ad applicare un approccio dal basso verso l'alto, stabilendo nel contempo obiettivi per gli interventi associati alle esigenze locali e regionali;

7.

reputa che le nuove iniziative «Investimenti territoriali integrati» (ITI) e «Sviluppo locale partecipativo» (CLLD) costituiscano cambiamenti graduali della capacità dei soggetti interessati locali di combinare diverse fonti di finanziamento e di pianificare iniziative locali estremamente mirate;

8.

ritiene che la governance multilivello sostenga gli obiettivi politici fondamentali dell'UE, quali la crescita economica, il progresso sociale e lo sviluppo sostenibile, rafforzi la dimensione democratica dell'UE ed accresca l'efficacia della sua azione politica;

9.

richiama l'attenzione sulle sfide che devono affrontare le autorità locali e regionali, come la globalizzazione, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica, i flussi migratori e l'aumento dell'urbanizzazione, tenendo conto che ogni regione ha le proprie esigenze e caratteristiche specifiche;

10.

è convinto che le aree urbane rivestano un ruolo sempre più importante nel mondo di oggi e che le politiche dell'Unione contribuiscano notevolmente a mettere a punto il giusto quadro che permette alle zone urbane europee di liberare il loro potenziale di crescita;

11.

invita la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione dell'articolo 7 del FESR e a riferire in merito al Parlamento europeo;

12.

ritiene che l'agenda urbana dell'UE possa migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e dei programmi, garantendo in tal modo un impatto più coerente sulle città, come pure un sostegno alle stesse, contribuendo altresì al raggiungimento degli obiettivi comuni nazionali ed europei, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; sottolinea l'importanza del patto di Amsterdam e dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi da esso perseguiti; osserva tuttavia che per le politiche dell'UE aventi un impatto sulle aree urbane e rurali andrebbero compiuti sforzi intesi a eliminare le strozzature e le incoerenze;

13.

invita la Commissione a continuare a basarsi sulle iniziative passate e quelle in corso, comprese le consultazioni pubbliche, al fine di individuare misure volte a rafforzare il ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione e nell'attuazione dei fondi SIE attraverso gli accordi di partenariato e i programmi operativi;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato delle regioni nonché ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.


31.1.2018   

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C 35/77


P8_TA(2016)0051

Sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte dell'ISIS

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (2016/2529(RSP))

(2018/C 035/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni del 27 febbraio 2014, sulla situazione in Iraq (1), del 18 settembre 2014, sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (2), in particolare il paragrafo 4, del 27 novembre 2014, sul rapimento e sul maltrattamento delle donne in Iraq (3), del 12 febbraio 2015, sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS) (4), nello specifico il paragrafo 27, del 12 marzo 2015, sui recenti attentati e sequestri ad opera dell'ISIS/Daesh in Medio Oriente, in particolare contro gli assiri (5), nello specifico il paragrafo 2, del 12 marzo 2015, sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (6), nello specifico i paragrafi 129 e 211, del 12 marzo 2015, sulle priorità dell'UE per il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 2015 (7), nello specifico i paragrafi 66 e 67, del 30 aprile 2015, sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico al-Shabaab (8), nello specifico il paragrafo 10, e del 30 aprile 2015, sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (9),

vista la sua raccomandazione al Consiglio del 18 aprile 2013 concernente il principio della «responsabilità di proteggere» (R2P) delle Nazioni Unite (10),

viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo 2015, sulla strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq, anche a fini di contrasto della minaccia dell'ISIL/Daesh, del 20 ottobre 2014, sulla crisi dovuta all'ISIL/Daesh in Siria e in Iraq, del 30 agosto 2014, su Iraq e Siria, del 14 aprile 2014 e del 12 ottobre 2015, sulla Siria, nonché del 15 agosto 2014, sull'Iraq,

vista la decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (11),

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, gli orientamenti dell'UE relativi alla promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario, gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline e gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI),

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'Iraq e sulla Siria,

vista la risoluzione 2091 (2016) sui combattenti stranieri, approvata il 27 gennaio 2016 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

vista la dichiarazione rilasciata il 25 agosto 2014 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, sulle diffuse e sistematiche persecuzioni «raccapriccianti» subite dai civili iracheni,

viste le recenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Iraq e la Siria, in particolare la risoluzione 2249 (2015), che condanna i recenti attentati terroristici dell'ISIS, e la risoluzione 2254 (2015), che approva una tabella di marcia per il processo di pace in Siria e definisce un calendario per i colloqui,

vista la risoluzione S-22/1, adottata il 3 settembre 2014 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, sulla situazione dei diritti umani in Iraq alla luce delle violazioni commesse dal cosiddetto «Stato Islamico dell'Iraq e del Levante» e dai gruppi a esso associati,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 1948,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo, del 1981,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 1984,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, del 9 dicembre 1948,

visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, in particolare gli articoli da 5 a 8,

visto il quadro di analisi a cura dell'Ufficio del Consigliere speciale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio (OSAPG),

vista la dichiarazione rilasciata il 12 agosto 2014 in merito alla situazione in Iraq dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla responsabilità di proteggere,

vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Iraq alla luce degli abusi commessi dal cosiddetto «Stato islamico dell'Iraq e del Levante» e dai gruppi a esso associati, del 27 marzo 2015, in particolare il paragrafo 16, relativo alle violazioni perpetrate dall'ISIL e agli attacchi contro gruppi religiosi ed etnici,

vista la dichiarazione rilasciata il 13 ottobre 2015 dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla responsabilità di proteggere, in merito all'escalation dell'istigazione alla violenza in Siria per motivi religiosi,

vista la relazione della commissione internazionale d'inchiesta indipendente sulla Repubblica araba di Siria, presentata in sede di Consiglio dei diritti umani il 13 agosto 2015, in particolare i punti da 165 a 173,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, come riconosciuto dalla risoluzione 2249 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'ideologia estremista violenta del cosiddetto «ISIS/Daesh», i suoi atti terroristici, i suoi continui, gravi, sistematici e diffusi attacchi contro i civili, gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto internazionale umanitario da esso perpetrate, comprese quelle di matrice religiosa ed etnica, la sua opera di distruzione del patrimonio culturale e il traffico di beni culturali costituiscono una minaccia globale e senza precedenti per la pace e la sicurezza internazionali;

B.

considerando che nel mirino del cosiddetto «ISIS/Daesh» sono le minoranze religiose ed etniche, quali le comunità cristiane (assiro-caldeo-siriaca, melchita e armena), yazide, turcomanne, shabak, kakai, sabee-mandee, curde e sciite, così come anche molti arabi e musulmani sunniti; che molti degli appartenenti a tali comunità sono stati uccisi, massacrati, picchiati, rapiti, torturati e sottoposti a estorsioni, che sono stati ridotti in schiavitù (in particolare le donne e le bambine, che sono state vittime anche di altre forme di violenza sessuale), obbligati con la forza a convertirsi all'Islam e sono stati oggetto di matrimoni forzati e della tratta di esseri umani; che i bambini sono stati anche arruolati con la forza; che moschee, monumenti, santuari, chiese e altri luoghi di culto, tombe e cimiteri vengono deliberatamente distrutti;

C.

considerando che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui avvengono, non devono restare impuniti e che deve essere garantito un loro adeguato perseguimento mediante l'adozione di misure nazionali e il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché mediante la Corte penale internazionale e la giustizia penale internazionale;

D.

considerando che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono fonte di preoccupazione per tutti gli Stati membri dell'UE, i quali sono determinati a collaborare per prevenirli e porre termine all'impunità dei loro autori, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 2003;

E.

considerando che la risoluzione 2249 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite autorizza i paesi membri che dispongono delle necessarie capacità a prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite, nonché del diritto internazionale umanitario, dei rifugiati e dei diritti umani, nei territori sotto il controllo del cosiddetto «ISIS/Daesh», in Siria e in Iraq, per intensificare e coordinare gli sforzi al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo;

F.

considerando che secondo la definizione giuridica internazionale di genocidio, in conformità dell'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, si intendono per genocidio tutti gli atti riportati in appresso, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) imposizione di misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro; che, inoltre, l'articolo III della summenzionata convenzione considera perseguibile non soltanto il genocidio, ma anche la cospirazione e l'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio nonché la complicità nello stesso;

G.

considerando che, dal 2014, circa 5 000 yazidi sono stati uccisi, mentre molti altri sono stati torturati o convertiti con la forza all'Islam; che almeno 2 000 donne yazide sono state ridotte in schiavitù, hanno subito matrimoni forzati e sono state vittime della tratta di esseri umani; che sono state stuprate bambine anche di soli sei anni e che bambini yazidi sono stati reclutati con la forza come soldati del cosiddetto «ISIS/Daesh»; che esistono chiare prove dell'esistenza di fosse comuni di yazidi rapiti dal cosiddetto «ISIS/Daesh»;

H.

considerando che la notte del 6 agosto 2014 oltre 150 000 cristiani sono fuggiti davanti all'avanzata del cosiddetto «ISIS/Daesh» verso Mosul, Qaraqosh e altri villaggi nella piana di Ninive, dopo essere stati derubati di tutti i loro averi, e che ad oggi essi continuano a essere sfollati e vivono in condizioni precarie nel nord dell'Iraq; che il cosiddetto «ISIS/Daesh» ha catturato quanti non sono riusciti a fuggire da Mosul e dalla piana di Ninive, che le donne e i bambini non musulmani sono stati ridotti in schiavitù e che alcuni sono stati venduti, mentre altri sono stati brutalmente assassinati e filmati dai responsabili;

I.

considerando che nel febbraio 2015 il cosiddetto «ISIS/Daesh» ha rapito oltre 220 cristiani assiri, dopo aver annientato varie comunità agricole della sponda meridionale del fiume Khabur, nella provincia nordorientale di Hassakeh, e che ad oggi solo pochi sono stati rilasciati, mentre il destino degli altri resta ignoto;

J.

considerando che diverse relazioni di organismi delle Nazione Unite, tra cui il Consigliere speciale del Segretario generale dell'ONU per la prevenzione del genocidio, il Consigliere speciale del Segretario generale dell'ONU sulla responsabilità di proteggere e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, affermano che gli atti commessi dal cosiddetto «ISIS/Daesh» possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

K.

considerando che la commissione internazionale d'inchiesta indipendente ha documentato e riferito che gli appartenenti a minoranze etniche e religiose che si oppongono al cosiddetto «ISIS/Daesh» e ad altri gruppi terroristici, milizie e gruppi armati non governativi nelle zone di fatto controllate da questi ultimi sono tuttora perseguitati;

L.

considerando che, secondo i principi della «responsabilità di proteggere», quando uno Stato (o un soggetto non statale) non riesce chiaramente a proteggere la sua popolazione o è di fatto autore di tali reati, spetta alla comunità internazionale intraprendere un'azione collettiva per proteggere le popolazioni, in conformità della Carta delle Nazioni Unite;

M.

considerando che, secondo il diritto internazionale, ciascun individuo ha il diritto di vivere secondo la propria coscienza e di professare e cambiare liberamente le proprie convinzioni religiose e non religiose; che i leader politici e religiosi hanno il dovere, a tutti i livelli, di combattere l'estremismo e di promuovere il rispetto reciproco tra gli individui e i gruppi religiosi;

1.

ribadisce la sua risoluta condanna del cosiddetto «ISIS/Daesh» e delle gravi violazioni dei diritti umani di cui si è reso responsabile, che equivalgono a crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), come pure la necessità di adottare misure affinché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riconosca tali violazioni come genocidio; è estremamente preoccupato per gli attacchi deliberati di questo gruppo terroristico a danno di cristiani (assiro-caldeo-siriaci, melchiti, armeni), yazidi, turcomanni, sciiti, shabak, sabei, kakai e sunniti che non concordano con la sua interpretazione dell'Islam, nell'ambito dei suoi tentativi di eliminare ogni minoranza etnica e religiosa dalle zone sotto il suo controllo;

2.

è del parere che le persecuzioni, le atrocità e i crimini internazionali costituiscano crimini di guerra e crimini contro l'umanità; sottolinea che il cosiddetto «ISIS/Daesh» sta commettendo un genocidio nei confronti dei cristiani, degli yazidi e di altre minoranze etniche e religiose che non condividono la sua interpretazione dell'Islam, ed evidenzia che ciò implica pertanto l'adozione di misure in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio; sottolinea che quanti, per ragioni etniche o religiose, pianificano, incoraggiano, commettono o tentano di commettere, favoreggiano o sostengono atrocità, oppure cospirano in tal senso, devono essere consegnati alla giustizia e perseguiti per violazioni del diritto internazionale, in particolare per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

3.

esorta ognuna delle parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, firmata a Parigi il 9 dicembre 1948, e di altri pertinenti accordi internazionali, in particolare gli Stati membri dell'UE, a impedire sul loro territorio i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio; esorta la Siria e l'Iraq ad accettare la giurisdizione della Corte penale internazionale;

4.

esorta i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sostenere un deferimento, da parte dello stesso, alla Corte penale internazionale, al fine di indagare sulle violazioni commesse dal cosiddetto «ISIS/Daesh» in Iraq e in Siria contro i cristiani, gli yazidi e altre minoranze etniche e religiose;

5.

esorta ognuna delle parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e di altri accordi internazionali in materia di prevenzione e repressione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, in particolare le autorità competenti dei paesi, e i loro cittadini, che in qualche modo offrono sostegno, cooperazione, o finanziamenti a tali crimini, o ne sono complici, ad assolvere pienamente gli obblighi giuridici che incombono loro in virtù della Convenzione o degli altri accordi internazionali;

6.

esorta le autorità competenti dei paesi che in qualche modo offrono, direttamente o indirettamente, sostegno, cooperazione o finanziamenti a tali crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, o ne sono complici, ad assolvere pienamente gli obblighi giuridici che incombono loro in virtù del diritto internazionale e a porre fine a questi comportamenti inaccettabili, che stanno causando ingenti danni alle società irachena e siriana e stanno destabilizzando gravemente i paesi vicini nonché la pace e la sicurezza internazionali;

7.

ricorda che la risoluzione 2253 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto ai paesi membri delle Nazioni Unite l'obbligo giuridico di vietare qualsiasi tipo di assistenza al cosiddetto «ISIS/Daesh» e ad altre organizzazioni terroristiche, in particolare la fornitura di armi e di aiuti finanziari, compreso il commercio illecito di petrolio, ed esorta detti Stati a considerare questo tipo di assistenza un reato ai sensi del diritto nazionale; rammenta che il mancato rispetto di tale disposizione da parte di alcuni paesi membri costituirebbe una violazione del diritto internazionale e imporrebbe agli altri paesi membri l'obbligo giuridico di attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, assicurando le persone e le entità responsabili alla giustizia;

8.

denuncia vigorosamente la distruzione di siti e oggetti religiosi e culturali da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh», che costituisce un attacco contro il patrimonio culturale di tutti i cittadini della Siria e dell'Iraq e dell'umanità in generale; invita tutti gli Stati a rafforzare le proprie indagini penali e la cooperazione giudiziaria al fine di identificare tutti i gruppi responsabili del traffico illegale di beni culturali e del danneggiamento o della distruzione del patrimonio culturale appartenente all'umanità intera, in Siria, in Iraq e nella più ampia regione del Medio Oriente e del Nord Africa;

9.

sollecita tutti i paesi della comunità internazionale, compresi gli Stati membri dell'UE, a impegnarsi attivamente nel contrasto della radicalizzazione e a migliorare i loro sistemi giuridici e giurisdizionali per evitare che loro cittadini e abitanti possano abbandonare il paese per unirsi al cosiddetto «ISIS/Daesh» e partecipare alle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nonché garantire che, qualora lo facciano, siano perseguiti penalmente quanto prima, anche qualora incitino attraverso la rete a perpetrare tali reati o li sostengano;

10.

chiede all'UE di nominare un rappresentate speciale permanente per la libertà di religione e di credo;

11.

riconosce e sostiene il diritto inalienabile di tutte le minoranze religiose e di altro tipo che vivono in Iraq e in Siria di continuare a vivere in modo dignitoso, giusto e sicuro in quello che storicamente e tradizionalmente è il loro paese di origine e di praticare pienamente e liberamente la loro religione e il loro credo, senza subire alcuna forma di coercizione, violenza o discriminazione, ed esige che tale diritto sia rispettato da tutti; ritiene che, per porre fine alle sofferenze e all'esodo di massa dei cristiani, degli yazidi e di altre comunità della regione, sia necessaria una dichiarazione chiara e inequivocabile da parte di tutti i leader politici e religiosi della regione a sostegno della loro permanenza e dei loro pieni e pari diritti in quanto cittadini dei loro paesi d'origine;

12.

chiede che la comunità internazionale e i suoi paesi membri, compresi l'UE e i suoi Stati membri, garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza e un futuro a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare il loro paese d'origine o sono stati sfollati con la forza, affinché possano far effettivamente rientro quanto prima nel loro paese, salvaguardare le loro case, terre, proprietà e cose, nonché le loro chiese e i loro siti religiosi e culturali, e possano avere una vita e un futuro dignitosi;

13.

riconosce che la persecuzione in atto dei gruppi religiosi ed etnici nel Medio oriente è un fattore che contribuisce alla migrazione di massa e agli sfollamenti interni;

14.

sottolinea l'importanza del fatto che la comunità internazionale fornisca protezione e assistenza, anche militare, conformemente al diritto internazionale, a tutti coloro che sono nel mirino del cosiddetto «ISIS/Daesh» e di altre organizzazioni terroristiche in Medio Oriente, come le minoranze etniche e religiose, e che queste persone partecipino a future soluzioni politiche durature; invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare i diritti umani universali e ad agevolare la fornitura di assistenza e aiuti umanitari attraverso tutti i canali possibili; chiede la creazione di corridoi umanitari; ritiene che rifugi sicuri, protetti da forze sotto il mandato delle Nazioni Unite, potrebbero far parte della risposta all'enorme sfida di fornire una protezione temporanea a milioni di profughi in fuga dal conflitto in Siria e in Iraq;

15.

ribadisce il suo pieno e attivo sostegno agli sforzi diplomatici internazionali e al lavoro svolto dall'inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, per avviare nei prossimi giorni, a Ginevra, negoziati di pace tra tutte le parti siriane, con la partecipazione di tutti i pertinenti attori globali e regionali, nonché alle sue proposte per un cessate il fuoco a livello locale; invita l'Unione europea e la comunità internazionale a fare pressione su tutti i donatori affinché mantengano le loro promesse e a impegnarsi pienamente a fornire un sostegno finanziario ai paesi di accoglienza, in particolare in vista della conferenza dei donatori per la Siria che si terrà a Londra il 4 febbraio 2016;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento della Siria, al governo e al Consiglio dei rappresentanti dell'Iraq, al governo regionale del Kurdistan, alle istituzioni dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), al Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (Consiglio di cooperazione del Golfo — GCC), al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0171.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2014)0027.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2014)0066.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0040.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0071.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0076.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0079.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0178.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0179.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2013)0180.

(11)  GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12.


Giovedì 25 febbraio 2016

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/83


P8_TA(2016)0058

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2016 (2015/2285(INI))

(2018/C 035/17)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e gli articoli 136 e 148,

visto l'articolo 9 TFUE (clausola sociale orizzontale),

visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1),

vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (2),

visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (3),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4),

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (5),

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (6),

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (7),

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (8),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 e del 17 giugno 2010 nonché la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo: «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (9),

vista la decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015 (10),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (11),

vista la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012),

vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (12),

vista la relazione dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa» («relazione dei cinque presidenti»),

vista la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2015 sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),

visto il comunicato dei leader del G20 in occasione del vertice di Adalia del 15 e 16 novembre 2015,

visto l'aggiornamento delle valutazioni della sostenibilità del personale dell'FMI per il processo di valutazione reciproca del G-20 sugli squilibri e la crescita («Update of Staff Sustainability Assessments for the G-20 Mutual Assessment Process») (ottobre 2015),

visto l'accordo della COP 21 adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della conferenza di Parigi sul clima,

viste le previsioni economiche della Commissione dell'autunno 2015,

visti gli studi e le analisi approfondite sul coordinamento delle politiche economiche nella zona euro nell'ambito del Semestre europeo elaborati per la commissione per i problemi economici e monetari (novembre 2015),

visti la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2015 sull'analisi annuale della crescita 2016 (COM(2015)0690), la relazione 2016 sul meccanismo d'allerta (COM(2015)0691) e il progetto di relazione comune sull'occupazione (COM(2015)0700),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (13),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sul completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa (14),

vista la raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro,

vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del Semestre europeo per il 2016,

vista la relazione della Commissione del 14 dicembre 2015 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2015 (Institutional Paper 014),

vista la discussione con la Commissione, in seno al Parlamento europeo, sul pacchetto del Semestre europeo — Analisi annuale della crescita 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0030/2016),

A.

considerando che la ripresa economica nell'Unione europea è in corso ma resta debole e disomogenea tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, oltre a essere parzialmente determinata da fattori temporanei ed esterni, tra cui bassi prezzi del petrolio;

B.

considerando che alcuni Stati membri devono affrontare il problema persistente dei tassi di crescita molto bassi;

C.

considerando che la crescita economica globale sta rallentando, in un contesto di turbolenze economiche e finanziarie in numerose economie emergenti, il che comporta nuove sfide strategiche alle quali l'Unione si deve adeguare in modo appropriato;

D.

considerando che l'Europa risulta ancora interessata da un'importante carenza di investimenti, il che indebolisce notevolmente il potenziale di crescita dell'UE nel lungo termine, mentre cresce l'avanzo delle partite correnti della zona euro; che l'indebitamento pubblico e privato resta elevato in molti paesi sebbene si siano ridotti i disavanzi delle partite correnti; che diversi Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi al fine di attuare riforme strutturali significative;

E.

considerando che, nonostante diversi Stati membri abbiano registrato sensibili riduzioni dei disavanzi delle partite correnti e la riduzione del costo unitario del lavoro, nella maggior parte degli Stati membri il debito estero netto in percentuale del PIL non è diminuito;

F.

considerando che il tasso di occupazione sta migliorando, anche se non abbastanza per arginare in modo significativo la disoccupazione, in particolare quella giovanile e di lunga durata, e la povertà;

G.

considerando che, rispetto ai suoi concorrenti, l'Europa è lo spazio economico più dipendente dalle importazioni di risorse; che la creazione di una reale economia circolare in Europa è dunque una condizione necessaria per la futura crescita economica;

H.

considerando che la crisi del 2008 non era solo di natura ciclica ma anche strutturale, il che spiega i suoi effetti duraturi;

I.

considerando che la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali costituisce la pietra angolare della crescita economica sostenibile nel mercato unico dell'Unione europea;

J.

considerando che l'elusione e l'evasione fiscali nonché la pianificazione fiscale aggressiva hanno causato miliardi di perdite in termini di entrate potenziali per le finanze pubbliche di diversi Stati membri, il che è andato a vantaggio delle grandi imprese e ha compromesso le basi della solidarietà tra paesi e della concorrenza leale tra le imprese;

Combinazione di politiche

1.

accoglie con favore il pacchetto relativo all'analisi annuale della crescita 2016 e la proposta combinazione di politiche d'investimento, riforme strutturali e responsabilità fiscale, con l'obiettivo di promuovere livelli di crescita ancor più sostenuti e rafforzare la ripresa in Europa e la convergenza verso l'alto; sottolinea che, per ottenere una ripresa economica più solida e una prosperità sostenibile e ampiamente condivisa, sono necessari notevoli sforzi nazionali in termini di attuazione efficace delle riforme strutturali nonché un maggiore coordinamento a livello europeo;

2.

si compiace dei miglioramenti nelle finanze pubbliche, segnatamente della graduale riduzione del rapporto debito-PIL per l'UE e la zona euro e del calo dei disavanzi di bilancio; osserva tuttavia che il rapporto debito-PIL continua a crescere in molti Stati membri caratterizzati da una debole crescita del PIL nominale e una bassa inflazione e che vi sono ancora nove Stati membri sottoposti alla procedura per i disavanzi eccessivi; sottolinea che molti Stati membri dispongono di un limitato margine di bilancio per far fronte a eventuali nuovi shock economici e che andrebbe pertanto valutata la possibilità di potenziare il coordinamento a livello europeo onde sostenere il risanamento dei conti pubblici senza ostacolare la crescita;

3.

osserva che la competitività globale dell'Unione europea resta un obiettivo rilevante e sottolinea l'importanza delle riforme strutturali, degli investimenti in R&S, dell'efficienza sul piano delle risorse, dell'innovazione che stimola la produttività e della riduzione degli squilibri macroeconomici; ritiene, al tempo stesso, che il peggioramento delle prospettive globali richieda anche un rafforzamento della domanda interna al fine di rendere l'economia europea più resiliente; è preoccupato, nello specifico, per un eventuale rallentamento della domanda globale;

4.

reputa che gli squilibri macroeconomici vadano affrontati con uno sforzo coordinato che coinvolga tutti gli Stati membri, sulla base di riforme e investimenti pertinenti; evidenzia che ogni Stato membro deve tener fede alle proprie responsabilità in tal senso; osserva che gli elevati avanzi delle partite correnti implicano la possibilità di un aumento della domanda interna; sottolinea che gli elevati livelli di debito pubblico e privato rappresentano un'importante vulnerabilità e che per ridurli più velocemente occorrono politiche di bilancio responsabili unitamente ad una crescita maggiore;

5.

chiede che siano profusi ulteriori sforzi per sostenere la ripresa, stimolare la convergenza verso gli Stati che registrano i risultati migliori e correggere gli squilibri macroeconomici, anche aumentando la produttività e promuovendo gli investimenti;

6.

è confortato dai lievi miglioramenti negli indicatori del mercato del lavoro, pur riconoscendo che permane una forte divergenza fra gli Stati membri e la disoccupazione resta tuttora a livelli inaccettabilmente elevati; constata la necessità di consolidare ulteriormente i recenti miglioramenti incrementando, a titolo di esempio, la qualità dei posti di lavoro creati e la relativa produttività; chiede maggiori sforzi per incentivare gli investimenti nelle capacità, rendere il mercato del lavoro maggiormente inclusivo, creare posti di lavoro di qualità e ridurre la povertà, l'esclusione sociale e le crescenti disuguaglianze in termini di reddito e ricchezza, pur mantenendo la disciplina di bilancio; sottolinea che gli indicatori occupazionali dovrebbero avere il medesimo status di cui godono gli indicatori esistenti, in modo da consentire lo svolgimento di un'analisi approfondita e da evitare un approccio del tipo «due pesi, due misure», e che dovrebbero essere adeguatamente presi in considerazione nelle politiche e negli orientamenti dell'UE destinati agli Stati membri;

7.

accoglie con favore il rinnovamento degli orientamenti integrati di Europa 2020 e chiede che sia rafforzato il ruolo della strategia Europa 2020 nel guidare il Semestre europeo, in linea con gli obiettivi del trattato e la legislazione applicabile, e nell'impedire il ripetersi di una crisi del debito sovrano; sottolinea l'importanza di politiche e strumenti ambiziosi per garantire che l'Europa tragga il massimo vantaggio dalle transizioni in campo energetico e digitale, anche grazie a investimenti adeguati in RSI e competenze, riducendo il divario tra l'Europa e i suoi principali concorrenti mondiali in termini di produttività totale dei fattori; reputa fondamentale combattere le disuguaglianze economiche che agiscono da ostacolo a una crescita economica durevole; invita la Commissione a occuparsi delle riforme fiscali ecologiche nelle raccomandazioni specifiche per paese, anche nel contesto della responsabilità di bilancio; chiede un monitoraggio coerente ed olistico della convergenza verso i paesi con i risultati migliori in relazione agli obiettivi della strategia Europa 2020;

Investimenti

8.

chiede che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) sia utilizzato, conformemente al proprio mandato, per massimizzare il sostegno ai progetti strategici che non avrebbero potuto essere finanziati con altri fondi; invita gli Stati membri e il veicolo FEIS a prevedere uno stretto coinvolgimento delle autorità locali e regionali nell'elaborazione delle riserve di progetti e delle piattaforme di investimento, con l'ausilio del Polo europeo di consulenza sugli investimenti e del Portale dei progetti di investimento europei; sottolinea altresì l'importanza di realizzare sinergie tra il FEIS e i Fondi strutturali e d'investimento europei;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), in linea con la strategia Europa 2020, al fine di rafforzare la coesione e attenuare le divergenze nel mercato unico, consentendo a tutte le regioni di sviluppare i propri vantaggi concorrenziali e promuovendo ulteriori investimenti privati; ritiene che tali investimenti dovrebbero servire a creare una politica industriale coerente e prestare un'attenzione particolare alla creazione di posti di lavoro di qualità, in particolare per i giovani; sottolinea la necessità di un'adeguata capacità amministrativa, di un ruolo attivo delle regioni e di un migliore coordinamento a tutti i livelli di governo e tra di essi; chiede di valutare la necessità di un'ulteriore azione politica volta a ridurre il divario in termini di investimenti nell'Unione europea;

10.

è consapevole dell'attuale processo di riduzione dell'indebitamento nel settore privato; sottolinea che il tasso di investimento in Europa è ben al di sotto del periodo pre-crisi; mette in rilievo, in tale contesto, l'importanza di attuare rapidamente l'Unione bancaria e la riforma strutturale delle banche, nonché di stimolare gli investimenti azionari nelle PMI grazie all'Unione dei mercati dei capitali; chiede di avvalersi pienamente del FEIS e del programma COSME al fine di migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; reputa che una maggiore prevedibilità delle norme nel mercato unico rafforzerebbe la fiducia degli investitori;

11.

sottolinea la necessità di maggiori investimenti nel capitale umano, in particolare nel campo dell'istruzione e dell'innovazione, anche nel contesto delle riforme del mercato del lavoro; sottolinea che occorre migliorare i sistemi di istruzione, formazione professionale e apprendimento permanente a livello nazionale e adeguarli alle nuove competenze e conoscenze richieste sul mercato del lavoro dell'Unione; evidenzia che tutti gli elementi summenzionati permetteranno all'innovazione di diventare un fattore chiave della crescita, della produttività e della competitività; invita gli Stati membri, in tale contesto, a migliorare la produttività degli investimenti pubblici;

12.

accoglie con favore i profili di investimento specifici per paese che individuano alcune delle principali sfide per gli investimenti nei singoli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tutti i livelli di governo e le parti interessate nell'individuazione degli ostacoli agli investimenti, concentrandosi in particolare sul mercato interno, sulla debolezza della domanda interna e sulle riforme strutturali e mettendo a disposizione strumenti adeguati che riuniscano investimenti pubblici e privati; sottolinea l'importanza di ingenti livelli di investimenti produttivi ai fini di un processo di ripresa economica duratura tra gli Stati membri; rileva che in ogni paese occorre trovare un buon equilibrio tra le spese attuali, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e gli investimenti nel potenziale di crescita economica e che gli strumenti europei e del mercato unico, quali il FEIS e i fondi SIE, hanno un importante ruolo da svolgere per sostenere un buon livello di investimenti; evidenzia che deboli investimenti pubblici nel campo della ricerca e dell'innovazione in diversi paesi potrebbero fare cadere questi ultimi nella trappola del reddito medio;

Riforme strutturali

13.

ritiene che, dopo un lungo periodo di adeguamento macroeconomico, occorrerebbe concentrarsi sulla realizzazione di riforme strutturali e investimenti al fine di rafforzare il potenziale di crescita basato sull'occupazione di qualità e la produttività, promuovere sistemi di protezione sociale equi, solidi, efficienti e sostenibili sul piano finanziario nonché favorire una transizione sostenibile delle economie degli Stati membri verso una maggiore efficienza delle risorse;

14.

chiede riforme sostenibili dei mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro e, in relazione ai regimi pensionistici, chiede una regolamentazione di qualità, che promuova l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e una concorrenza equa e a favore del benessere, senza indebolire la protezione dei consumatori;

15.

sottolinea l'importanza di una maggiore efficienza energetica e delle risorse, anche grazie allo sviluppo dell'economia circolare; sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriormente un'autentica Unione dell'energia, basata sulla solidarietà, l'efficacia e la diversità senza ignorare le fonti autoctone di energia, ivi compresa quella rinnovabile; invita la Commissione a includere queste preoccupazioni nelle raccomandazioni specifiche per paese, là dove sono di maggior rilevanza per la competitività e la crescita sostenibile;

16.

chiede che siano adottati ulteriori provvedimenti per stimolare la creazione di posti di lavoro di qualità e creare mercati del lavoro resilienti con una minore segmentazione; sottolinea l'importanza di sistemi di protezione sociali sostenibili ed efficaci; ricorda che un fattore importante per mantenere la sostenibilità dei sistemi pensionistici è quello di assicurare un tasso di occupazione elevato;

17.

sottolinea la necessità di una pubblica amministrazione moderna, efficiente e vicina ai cittadini a tutti i livelli di governo nonché di norme trasparenti ed efficaci in materia di appalti pubblici; sottolinea l'importanza di adottare misure supplementari in vista di un'autentica amministrazione elettronica negli Stati membri e tra di essi; chiede alla Commissione e agli Stati membri di individuare e correggere le carenze nelle rispettive amministrazioni che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli nelle situazioni di crisi;

18.

chiede un maggiore alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro, che va deciso a livello nazionale, assicurando nel contempo la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale;

19.

prende atto della proposta relativa al programma di sostegno alle riforme strutturali, che è concepito per rafforzare l'attuazione di riforme favorevoli alla crescita negli Stati membri e va stabilito nell'ambito della procedura legislativa ordinaria; ribadisce che incombe agli Stati membri la responsabilità di attuare le riforme strutturali;

Responsabilità di bilancio

20.

ribadisce la necessità di politiche di bilancio responsabili e favorevoli alla crescita, garantendo la sostenibilità del debito, tenendo conto del ciclo economico e dei divari tra i livelli di investimento e rispettando allo stesso tempo i diritti sociali dei cittadini; ricorda che l'elevato livello di indebitamento di alcuni Stati membri costituisce un rischio considerevole in caso di eventuali futuri shock nella zona euro; evidenzia che vanno intensificati gli sforzi volti ad accrescere la resilienza delle finanze pubbliche e a promuovere la crescita nei paesi con un elevato rapporto debito/PIL, al fine di riportare tali paesi su una traiettoria sostenibile;

21.

insiste sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, facendo nel contempo pieno uso delle relative clausole di flessibilità esistenti, conformemente alla comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 (COM(2015)0012), anche per sostenere maggiori investimenti e riforme strutturali nonché per far fronte alle minacce per la sicurezza e ai flussi di rifugiati;

22.

sottolinea la necessità di migliorare la riscossione delle imposte, contrastare la frode e l'evasione fiscali e imporre misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali, nonché la necessità di un migliore coordinamento delle politiche fiscali all'interno dell'UE; chiede che i sistemi fiscali siano efficaci e trasparenti al fine di incrementare la riscossione delle imposte, prevenire l'evasione fiscale e contrastare la criminalità organizzata; ritiene pertanto che le autorità fiscali e doganali debbano essere dotate di sufficienti risorse umane, materiali e finanziarie;

23.

sostiene le azioni razionali e specifiche per paese finalizzate a migliorare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica e il suo carattere d'incentivo alla crescita, in particolare spostando le spese improduttive verso investimenti che favoriscano la crescita, senza tuttavia pregiudicare l'essenziale fornitura di servizi pubblici e sociali;

Attenzione specifica alla zona euro

24.

plaude alla raccomandazione sulla politica economica della zona euro, proposta dalla Commissione sei mesi prima delle raccomandazioni specifiche per paese, in quanto si tratta di un passo in avanti per approfondire il coordinamento politico a seguito della relazione dei cinque presidenti e delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo;

25.

sottolinea che, dato il suo elevato livello di interdipendenza e l'unicità della sua politica monetaria, la zona euro è un'entità economica in cui la convergenza verso i paesi con i risultati migliori va promossa e sostenuta da un maggiore coordinamento delle politiche nazionali; pone l'accento sull'importanza che tutti governi nazionali rafforzino le azioni finalizzate ad attuare nei rispettivi Stati membri le riforme economiche e gli investimenti necessari per ridurre gli squilibri macroeconomici e prevenire gli eventuali effetti negativi delle politiche nazionali su altri Stati membri; chiede pertanto una valutazione approfondita degli squilibri macroeconomici e delle ricadute onde integrare la valutazione delle vulnerabilità specifiche per paese e del dialogo macroeconomico; insiste sulla piena coerenza tra la raccomandazione relativa alla zona euro e le raccomandazioni specifiche per paese;

26.

plaude alla maggiore attenzione riservata alla posizione di bilancio aggregata della zona euro, che non sposta l'attenzione dalle singole responsabilità degli Stati membri; ricorda che, nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, il disavanzo di bilancio in uno Stato membro non può essere compensato da un avanzo di bilancio in un altro Stato; chiede, data la grande carenza di investimenti, il monitoraggio periodico dell'adeguatezza della posizione di bilancio aggregata;

27.

sostiene la raccomandazione di differenziare lo sforzo di bilancio dei singoli Stati membri tenendo conto delle loro rispettive posizioni rispetto agli obblighi e alle necessità di stabilizzazione di cui al patto di stabilità e crescita, nonché degli effetti di ricaduta; osserva che per molti Stati membri ciò implica il proseguimento di un risanamento di bilancio favorevole alla crescita; constata, d'altro canto, che alcuni paesi dispongono di un margine di bilancio sempre più ampio rispetto agli obblighi di cui al patto di stabilità e di crescita, che nella congiuntura attuale potrebbe essere impiegato per contribuire a sostenere l'economia nazionale;

28.

osserva che, mentre l'elevato avanzo delle partite correnti della zona euro costituisce un segnale positivo della sua competitività esterna, il suo attuale livello riflette anche una mancanza di investimenti interni, con effetti negativi sulla crescita e sull'occupazione; ritiene che una domanda interna più forte andrebbe a vantaggio di una crescita sostenibile della zona euro, e sarebbe preferibile anche da una prospettiva globale; è consapevole del fatto che l'avanzo delle partite correnti di alcuni Stati membri va di pari passo con gli effetti di ricaduta positivi su tutta la catena del valore, di cui gli altri Stati Membri possono beneficiare in svariati modi; prende atto, inoltre, del ruolo della moneta unica nell'aiutare i paesi più competitivi a mantenere avanzi elevati rispetto al resto del mondo; accoglie con favore la conclusione delle previsioni dell'inverno 2016 della Commissione secondo cui nel 2015 la crescita economica in alcuni Stati membri è stata trainata principalmente dalla domanda interna; ritiene importante che gli Stati membri con gli avanzi delle partite correnti più elevati continuino ad ampliare la loro domanda interna a loro vantaggio e nell'interesse generale; invita al contempo gli Stati membri meno competitivi ad attuare in modo efficace riforme strutturali ed effettuare investimenti di alta qualità allo scopo di modernizzare le loro economie e creare un clima imprenditoriale sostenibile per gli investimenti a lungo termine, in linea con la strategia Europa 2020; ritiene che sia questo il modo migliore per ridurre gli squilibri macroeconomici all'interno degli Stati membri, invece di una svalutazione interna che indebolisce la domanda e rallenta la crescita economica in tutta la zona euro;

29.

sottolinea la necessità di stimolare una reale convergenza economica e sociale, guidata da miglioramenti della produttività e dei fattori non di costo; sottolinea l'importanza del fatto che tutti gli Stati membri attuino in modo efficace riforme strutturali, migliorino la qualità della spesa pubblica e dispongano di una capacità d'investimento sufficiente, al fine di consentire una crescita equilibrata e sostenibile, il che è essenziale anche per ridurre il rapporto debito/PIL; riconosce che un elevato debito pubblico e privato riduce in modo significativo la capacità d'investimento e quindi rallenta la crescita;

30.

ricorda che la determinazione dei salari è una questione di contrattazione collettiva autonoma e invita i soggetti interessati a garantire un'evoluzione salariale responsabile e favorevole alla crescita che rispecchi l'aumento della produttività; invita in particolare i soggetti interessati dei paesi con disavanzi o quasi pareggio delle partite correnti a proseguire negli sforzi volti a rafforzare la produttività e a mantenere la competitività; invita al contempo i soggetti interessati dei paesi che hanno un avanzo elevato a utilizzare i risparmi in eccesso per sostenere la domanda interna e gli investimenti;

31.

chiede che siano adottate misure per prevenire una corsa al ribasso in termini di imposizione fiscale e norme sociali, che comporterebbe un aumento delle disuguaglianze; ricorda la necessità di mantenere la competitività internazionale sulla base della produttività e della convergenza verso l'alto; si compiace della crescente attenzione riservata a tre indicatori legati all'occupazione nel quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici e chiede alla Commissione di equipararli agli altri; ritiene inoltre che l'analisi del quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali chiave e dei pertinenti indicatori di efficienza delle risorse dovrebbe essere adeguatamente presa in considerazione negli orientamenti strategici;

32.

prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2015 sull'unione economica e monetaria e invita la Commissione a iniziare quanto prima a predisporre le misure a più lungo termine;

Un semestre europeo più efficace con una maggiore responsabilità democratica

33.

deplora la scarsa attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e ritiene che, per migliorare l'attuazione, sia necessaria una migliore individuazione di priorità chiaramente articolate a livello europeo nonché il rafforzamento di un autentico dibattito pubblico e della volontà e dell'impegno politici a livello nazionale, fattori che porterebbero a una maggiore pertinenza e titolarità sul piano nazionale; accoglie con favore a tale riguardo le visite effettuate dai membri della Commissione negli Stati membri al fine di discutere il processo del semestre europeo e i relativi documenti;

34.

chiede che si raggiunga il giusto equilibrio tra l'elaborazione di raccomandazioni specifiche per paese incentrate su priorità chiave e la garanzia che tali raccomandazioni affrontino tutte le sfide chiave, compresa la necessità di evitare il ripetersi di una crisi del debito sovrano nonché di aumentare la competitività, la crescita e l'occupazione, tenendo conto degli obiettivi della strategia Europa 2020;

35.

si compiace del dibattito svoltosi il 15 dicembre 2015 in Aula con i presidenti della Commissione e dell'Eurogruppo relativamente al progetto di raccomandazione sulla zona euro, e chiede che tali dibattiti in Aula diventino un appuntamento regolare del semestre europeo; ritiene che tali dibattiti rafforzino e integrino il dialogo democratico esistente, in particolare il dialogo economico, contribuendo ad aumentare la responsabilità dell'esecutivo;

36.

sottolinea che il Consiglio europeo di primavera dovrebbe restare il momento centrale per la definizione delle priorità politiche; si compiace della discussione tenutasi con la Commissione in Aula sulle priorità dell'analisi annuale della crescita prima e dopo la sua adozione; ricorda che la definizione della politica economica in seguito alle raccomandazioni formulate dal Consiglio all'indirizzo degli Stati membri costituisce un atto esecutivo che deve essere sottoposto al controllo e al dibattito democratico del Parlamento europeo; invita pertanto il Consiglio ad adottare le raccomandazioni sulla zona euro e le conclusioni sul pacchetto dell'analisi annuale della crescita una volta che il Parlamento avrà potuto pronunciarsi in proposito; ribadisce la propria volontà di esaminare rapidamente tali documenti e di prendere una posizione ben prima del Consiglio europeo di primavera; accoglie con favore l'invito rivolto al Parlamento europeo affinché il suo Presidente renda nota la sua posizione al Consiglio europeo di primavera; sottolinea inoltre che il trattato prevede che il Parlamento europeo sia informato dell'adozione di raccomandazioni da parte del Consiglio nonché dei risultati della sorveglianza multilaterale;

37.

sottolinea l'importanza che i parlamenti nazionali tengano dibattiti sulle relazioni nazionali e sulle raccomandazioni specifiche per paese e che votino sui programmi di riforma nazionali nonché sui programmi di convergenza e di stabilità nazionali; invita gli Stati membri a coinvolgere in maniera strutturata le parti sociali, le autorità locali e regionali e altri soggetti interessati, sfruttando la tempestiva pubblicazione delle relazioni per paese; sottolinea il ruolo insostituibile delle parti sociali nell'ambito della determinazione dei salari e il ruolo vitale che esse dovrebbero svolgere nel più ampio dibattito economico, in particolare quando si tratta di promuovere la produttività; chiede inoltre una maggiore cooperazione dei parlamenti nazionali con il Parlamento europeo;

38.

esorta la Commissione ad avviare i negoziati in merito a un accordo interistituzionale sulla governance economica; insiste affinché questo accordo interistituzionale garantisca, nel quadro dei trattati, che la struttura del semestre europeo consenta un controllo parlamentare idoneo e periodico del processo, soprattutto per quanto riguarda le priorità dell'analisi annuale della crescita e le raccomandazioni relative alla zona euro;

Politiche di bilancio

39.

deplora l'assenza di una leva finanziaria sufficiente a causa della limitata dimensione del bilancio UE, mentre risulta impossibile modificare il sistema delle risorse proprie e vi è mancanza di coerenza fra le previsioni economiche, le priorità di politica economica e le procedure di bilancio annuali e pluriennali;

40.

evidenzia che il bilancio dell'UE contribuisce direttamente al conseguimento di due dei tre obiettivi dell'analisi annuale della crescita 2016 (rilanciare gli investimenti, proseguire le riforme strutturali, attuare politiche di bilancio responsabili, sincere e all'altezza degli impegni politici annunciati); si compiace della proposta della Commissione di utilizzare i fondi dell'UE a fini di assistenza tecnica a sostegno delle riforme strutturali;

41.

ritiene che il bilancio dell'UE potrebbe contribuire ad alleviare la pressione sui bilanci nazionali e sostenere gli sforzi di consolidamento di bilancio mediante l'introduzione di risorse proprie nonché una razionalizzazione delle spese; è fermamente convinto che la diversificazione delle forme di gestione dei fondi pubblici a livello di Unione consentirebbe di realizzare economie di scala e, quindi, di ridurre le spese, ad esempio nei settori diplomatico e militare, senza tuttavia rimettere in discussione il principio della gestione condivisa, in particolare per i fondi strutturali;

42.

ricorda che un bilancio dell'Unione in disavanzo è illegale; constata che gli Stati membri considerano il bilancio dell'Unione una variabile di aggiustamento dei bilanci nazionali;

43.

sottolinea che una maggiore integrazione nella zona euro è indispensabile al fine di completare l'Unione economica e monetaria (UEM) e che l'unione di bilancio è una pietra angolare del buon funzionamento dell'euro;

44.

chiede, per quanto riguarda la posizione del Parlamento sulla zona euro e la sua capacità finanziaria, di tener conto delle conclusioni della relazione d'iniziativa sulla capacità finanziaria della zona euro, che sarà elaborata nel corso del 2016;

45.

chiede alla Commissione di procedere con la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) concordato a giugno 2013 nell'ambito di un accordo politico fra Parlamento, Commissione e Consiglio; sottolinea come l'inadeguatezza dell'attuale QFP sia stata resa evidente dalle crisi finanziarie e umanitarie che hanno colpito l'Unione tra il 2009 e il 2014; segnala inoltre la necessità di procedere a una riforma sostanziale della programmazione finanziaria dell'UE che tenga debitamente conto degli obiettivi, del finanziamento e della durata degli strumenti a disposizione.

Politiche in materia di ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

46.

sottolinea che, affinché la riforma della normativa sui rifiuti e il piano d'azione per un'economia circolare possano favorire la transizione dell'economia europea a un modello circolare, è essenziale includere raccomandazioni a questo proposito nel processo del semestre europeo, al fine di promuovere la competitività, creare occupazione e generare una crescita sostenibile; raccomanda che i principi dell'economia circolare siano inseriti nelle raccomandazioni specifiche per paese;

47.

ribadisce la necessità di un quadro fiscale che valorizzi lo sviluppo di politiche sostenibili e che sia conforme al principio «chi inquina paga», dando i giusti segnali a favore di investimenti nell'efficienza delle risorse, nella modernizzazione dei processi di produzione e nella fabbricazione di prodotti più duraturi e più facilmente riparabili; ribadisce la necessità di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, comprese quelle a favore dei combustibili fossili, e di trasferire gli oneri fiscali dal lavoro all'inquinamento ambientale;

48.

ritiene importante valutare l'efficacia e la sostenibilità dei sistemi sanitari nel quadro del semestre europeo, è a favore di una transizione verso un approccio orientato ai risultati e reputa opportuno porre l'accento sulla prevenzione delle malattie e la promozione della salute; invita la Commissione a elaborare strumenti, insieme alle parti interessate, per monitorare i risultati nell'ambito della sanità, misurare l'accesso a servizi sanitari di elevata qualità e incoraggiare la trasparenza dei costi della ricerca in ambito medico, allo scopo di ridurre le divergenze sociali e le diseguaglianze in ambito sanitario tra gli Stati membri e all'interno di essi; invita la Commissione a tener conto degli effetti sanitari e fiscali a lungo termine delle misure relative ai programmi di prevenzione nelle raccomandazioni specifiche per paese;

49.

sottolinea l'importanza della sostenibilità del settore sanitario, che svolge un ruolo importante nell'economia complessiva dal momento che rappresenta l'8 % della forza lavoro totale in Europa e il 10 % del PIL dell'Unione europea, e della parità di accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini, in quanto la salute costituisce un fattore essenziale di stabilità, sostenibilità e ulteriore sviluppo degli Stati membri e della loro economia;

Politiche regionali

50.

rileva l'importanza degli investimenti dell'UE per le regioni meno sviluppate e l'importanza di assicurare che essi siano capaci di attrarre ulteriori investimenti, promuovendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale;

51.

rileva i collegamenti esistenti tra gli obiettivi del processo del semestre europeo e la programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020, che si riflettono negli accordi di partenariato; ritiene pertanto che, a seguito alla riforma del 2014-2020, gli strumenti della politica di coesione potrebbero svolgere un ruolo molto importante nell'attuazione delle pertinenti RSP, sostenendo così le riforme strutturali e contribuendo alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE, nonché all'attuazione effettiva degli accordi di partenariato; sottolinea, tuttavia, la natura pluriennale e a lungo termine dei programmi e degli obiettivi nell'ambito dei fondi SIE, che contrasta con il ciclo annuale del semestre europeo, e la necessità di coordinamento tra le priorità dell'Unione europea, da un lato, e le esigenze nazionali, regionali e locali, dall'altro;

o

o o

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai parlamenti nazionali e alla Banca centrale europea.


(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

(4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

(5)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(6)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(7)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

(8)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(9)  GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27.

(10)  GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28.

(11)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2015)0238.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2015)0408.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2015)0469.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/93


P8_TA(2016)0059

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016 (2015/2330(INI))

(2018/C 035/18)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 5 TUE e l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 145, 148, 152 e 153, paragrafo 5, TFUE,

visto l'articolo 174 TFUE,

visto l'articolo 349 TFUE, che definisce uno status specifico per le regioni ultraperiferiche,

vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2015 dal titolo «Analisi annuale della crescita 2016: consolidare la ripresa e promuovere la convergenza» (COM(2015)0690),

vista la relazione della Commissione del 26 novembre 2015 dal titolo «Relazione 2016 sul meccanismo di allerta» (COM(2015)0691),

vista la raccomandazione della Commissione del 26 novembre 2015 di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2015)0692),

visto il progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, del 26 novembre 2015, che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2016 (COM(2015)0700),

vista la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2015 sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),

viste la proposta della Commissione di decisione del Consiglio, del 2 marzo 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2015)0098), e la posizione del Parlamento dell'8 luglio 2015 sul tema (1),

vista la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2014 relativa a sistemi sanitari, efficaci, accessibili e resilienti 2016 (COM(2014)0215),

vista la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 dal titolo «Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria» (COM(2013)0690),

vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2013 dal titolo «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo del periodo 2014-2020» (COM(2013)0083),

vista la raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» (C(2013)0778),

vista la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2011 sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (Youth Opportunities Initiative) (COM(2011)0933),

viste la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758) e la risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2011 sul tema (2),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visti la comunicazione dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» e il successivo «Impegno strategico per la parità tra donne e uomini 2016-2019», in cui si fa espressamente riferimento all'indipendenza professionale ed economica delle donne,

vista la raccomandazione della Commissione 2008/867/CE del 3 ottobre 2008 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro,

vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015«Completare l'Unione economica e monetaria»,

viste le conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa (13414/15),

vista la relazione 2014 del comitato per la protezione sociale dal titolo «Adeguata protezione sociale per le esigenze di assistenza a lungo termine in una società che invecchia»,

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (3),

vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (4),

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-000121/2015 — B8-1102/2015 al Consiglio e la sua risoluzione del 29 ottobre 2015, ad essa correlata, su una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (5),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione (6),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 dal titolo «Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015» (7),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sugli aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020 (8),

vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sull'occupazione giovanile (9),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro (10),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto (11),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (12),

vista la sua risoluzione legislativa del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (13),

viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (settembre 2015),

vista la relazione speciale n. 3/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «La Garanzia per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione» (14),

vista la pubblicazione Eurostat dell'aprile 2015 sulla disoccupazione nelle regioni dell'Unione europea,

vista la rassegna trimestrale sulla situazione occupazionale e sociale nell'UE del marzo 20151bis (15),

visto il documento di lavoro dell'OCSE del 9 dicembre 2014 sulle tendenze nella disparità di reddito e il relativo impatto sulla crescita economica,

viste la quinta e la sesta Indagine europea sulle condizioni di lavoro del 2010 e del 2015 (16),

vista l'imminente relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (16 febbraio 2016) sul ruolo delle parti sociali nell'ambito del Semestre europeo,

vista la relazione 2014 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (17 giugno 2014) dal titolo «Cambiamenti nei meccanismi di determinazione dei salari nel quadro della crisi e del nuovo regime di governance economica dell'Unione europea»,

vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del Semestre europeo per il 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0031/2016),

A.

considerando che il tasso di disoccupazione è in lieve diminuzione dal secondo semestre 2013 ma non in maniera sufficiente da ridurre la disoccupazione e la povertà, nonostante talune politiche macroeconomiche favorevoli e l'impatto delle riforme strutturali; che, nonostante ciò, in diversi Stati membri essa resta troppo alta, dato che colpisce attualmente il 9,9 % della popolazione attiva, ossia 23 milioni di europei, la metà dei quali sono disoccupati di lunga durata, e più del 10 % nella zona dell'euro, quindi ben al di sopra dei valori del 2008; che ciò evidenzia quanto sia importante tenere in conto determinati fattori microeconomici e necessario delineare ulteriori riforme strutturali il cui impatto sociale deve essere valutato prima della loro entrata in vigore;

B.

considerando che la ripresa economica è ormai entrata nel terzo anno, con previsioni di crescita per il 2016 del 2 % nell'UE a 28 e dell'1,8 % nella zona euro, ma risulta tuttora diseguale tra i singoli Stati membri ed è parzialmente determinata da fattori temporanei, come il calo continuo dei prezzi energetici che concorrono ad aumentare il potere di spesa nei casi in cui ciò abbia ricadute sull'economia reale; che ciò dimostra che l'Unione può fare di più per promuovere la ripresa economica e sociale, in modo da renderla più sostenibile a medio termine, specialmente nell'attuale situazione di incognite per l'economia mondiale;

C.

considerando i progressi conseguiti in termini di risanamento di bilancio nell'UE a 28, dal momento che il deficit di bilancio generale è passato dal 4,5 % nel 2011 al 2,5 % nel 2015;

D.

considerando che, come affermato dalla Commissione (17), persistono divergenze occupazionali e sociali sia all'interno degli Stati membri che tra di essi e gli sviluppi sociali continuano a evidenziare ulteriori disparità nell'Unione, che ostacolano la crescita, l'occupazione e la coesione; che le società caratterizzate da un elevato livello di equità e di investimenti nelle persone ottengono migliori risultati in termini di crescita e resilienza della situazione occupazionale;

E.

considerando che il tasso di disoccupazione giovanile a livello dell'UE si attesta al 22,6 %, e che nel 2014 era pari al 12,3 % la quota dei giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), con il conseguente rischio di esclusione dal mercato del lavoro e di perdita di competenze e capitale umano; che ciò concorre alla scarsa indipendenza individuale e compromette l'integrazione sociale; che la responsabilità primaria di far fronte alla disoccupazione giovanile spetta agli Stati membri per quanto concerne l'elaborazione e l'attuazione di quadri normativi per il mercato del lavoro, di sistemi di istruzione e formazione e di politiche attive del mercato del lavoro;

F.

considerando che nel 2014 il tasso di occupazione nell'UE a 28 è aumentato dello 0,8 % e nella zona euro dello 0,4 %, mentre vi sono notevoli differenze tra i risultati dei diversi Stati membri, e che cinque di loro hanno registrato una riduzione del tasso di occupazione di almeno 5 punti percentuali tra il 2009 e il 2014; che nel 2014 il numero di lavoratori autonomi è aumentato allo stesso ritmo dell'occupazione e dal 2013 l'incremento dell'occupazione totale è stato trainato soprattutto da un aumento dei contratti temporanei, anche se la situazione varia notevolmente tra gli Stati membri; che il livello di disoccupazione e le sue conseguenze sociali variano tra i paesi europei; che molti giovani proseguono gli studi universitari nel tentativo di sfuggire alla disoccupazione o lasciano il loro paese d'origine per cercare lavoro in altri Stati membri; che le statistiche nazionali sulla disoccupazione giovanile non tengono conto di questi due casi;

G.

considerando che il tasso di occupazione delle donne (63,5 % nel maggio 2015) rimane ben al di sotto dell'obiettivo principale della strategia Europa 2020 del 75 % e che il tasso di occupazione a tempo parziale delle donne, che si attesta al 32,2 %, continua a essere troppo elevato rispetto all'8,8 % degli uomini e, di conseguenza, sono necessarie misure più incisive per colmare tali divari; che migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro può concorrere a ridurre tali divari e affrontare il problema dei maggiori rischi di povertà ed esclusione sociale delle donne;

H.

considerando che la perdita di capitale umano dovuta alla disoccupazione è enorme e che, secondo le stime, il costo totale della disoccupazione giovanile ammonta a 153 miliardi di EUR l'anno (18); che, oltre agli effetti sul piano finanziario e sociale, la disoccupazione, la disoccupazione giovanile e la disoccupazione di lunga durata si ripercuotono negativamente sulla convergenza sociale e, da ultimo, ostacolano la crescita economica sostenibile;

I.

considerando che nel 2014 nell'UE la quota della manodopera disoccupata da oltre un anno era pari al 5 % e quella da oltre due anni al 3,1 %; che solo la metà dei lavoratori tra i 55 e i 65 anni è occupata e che la disoccupazione di lunga durata interessa in modo particolare i lavoratori più giovani e quelli più anziani; che le discriminazioni nei confronti dei disoccupati di lunga durata in cerca di lavoro sono purtroppo molto comuni; che tali pratiche si basano sulla stigmatizzazione psicologica associata alla disoccupazione e fanno sì che i datori di lavoro considerino i candidati senza lavoro e più anziani come meno competenti e meno impiegabili rispetto a quelli che hanno già un'occupazione; che i datori di lavoro dovrebbero formare i responsabili delle risorse umane affinché superino i loro pregiudizi nei confronti dei lavoratori disoccupati o più anziani e si concentrino sulle qualifiche e sull'esperienza anziché sulla situazione occupazionale contingente;

J.

considerando che circa il 20 % della popolazione attiva nell'UE dispone soltanto di competenze digitali di base e il 40 % della popolazione dell'UE può essere ritenuto privo di adeguate competenze digitali; che nonostante le difficoltà incontrate da molte persone, tra cui i giovani, per entrare nel mondo del lavoro, nell'UE vi sono circa due milioni di posti di lavoro vacanti, di cui almeno 900 000 nel settore digitale, e sono ben il 39 % le imprese che hanno difficoltà nel reperire personale con le competenze richieste, mentre dalle ricerche risulta che le imprese che non riescono a trovare lavoratori con le competenze richieste spesso sono quelle meno propense a offrire contratti a lungo termine; che nel 2012 un europeo su tre era troppo qualificato o poco qualificato per il posto di lavoro occupato; che il basso livello d'istruzione e la mancata corrispondenza tra l'istruzione e le esigenze del mercato del lavoro sono le principali ragioni per cui i giovani diventano NEET, con conseguenze negative sulla crescita; che resta essenziale identificare la cause profonde dell'abbandono scolastico precoce e raccomanda agli Stati membri di riportare i livelli della spesa per l'istruzione a quelli in grado di consentire di conseguire gli obiettivi di Europa 2020;

K.

considerando che il lavoro sommerso priva i lavoratori dei loro diritti sociali e occupazionali, aggrava il dumping sociale e ha gravi ricadute in termini di bilancio e determina una perdita di introiti fiscali e contributi previdenziali, giacché comporta effetti negativi sull'occupazione, la produttività e la qualità del lavoro, lo sviluppo di competenze e l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, come pure sull'efficacia del sistema dei diritti pensionistici, tra l'altro approfondendo il divario previdenziale, e l'accesso ai servizi sanitari in alcuni Stati membri; che è necessario adoperarsi ulteriormente per far emergere il lavoro sommerso;

L.

considerando che, sebbene le forme di occupazione atipica o non standard non si configurino di per sé come lavoro precario, quest'ultimo ha una maggiore probabilità di verificarsi laddove si applicano contratti di questo tipo, anche se detti contratti rappresentano la minoranza dei rapporti di lavoro esistenti (19); che l'insicurezza è un altro elemento della precarietà e comprende l'incertezza del lavoro, l'inadeguatezza del reddito, la mancanza di protezione contro il licenziamento e l'incertezza riguardo alla durata dell'occupazione; che si è registrato un preoccupante aumento di questo tipo di contratti in alcuni Stati membri; che per evitare un uso inappropriato di detti contratti è necessario attuare un meccanismo efficace di ispezione del lavoro a livello nazionale; che è importante promuovere lavori di qualità che garantiscano alle famiglie un reddito e una sicurezza economica adeguati;

M.

considerando che uno dei cinque obiettivi della strategia Europa 2020 mira a ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone che vivono in condizioni o sono a rischio di povertà e di esclusione sociale; che quasi 123 milioni di persone nell'UE si trovano in questa situazione; che nel 2013 26,5 milioni di bambini nell'UE a 28 erano a rischio di povertà o esclusione sociale; che il numero di europei a rischio di povertà è aumentato nel periodo 2009-2012, ma la situazione è migliorata con un numero che si è stabilizzato nel 2013 e nel 2014; che il problema dei senzatetto si è aggravato in molti Stati membri; che nel 2012 32,2 milioni di persone con disabilità di età superiore a 16 anni erano a rischio di povertà o esclusione sociale; che gli obiettivi della strategia Europa 2020 non sono ancora stati conseguiti ed è pertanto necessaria un'immediata revisione della strategia;

N.

considerando che, secondo le proiezioni, il rapporto tra le persone di età pari o superiore a 65 anni e quelle di età compresa tra 15 e 64 anni nell'UE è destinato ad aumentare dal 27,8 % al 50,1 % entro il 2060 e che il tasso totale di dipendenza economica (20) dovrebbe stabilizzarsi a un livello superiore al 120 % fino alla metà del prossimo decennio, per poi superare il 140 % entro il 2060; che tali fattori, tra cui il cambiamento demografico, ad esempio l'invecchiamento della popolazione, la sua densità o dispersione, mette in risalto l'esigenza che le autorità pubbliche attuino politiche globali e socialmente responsabili al fine di aumentare il tasso di natalità, facilitare elevati tassi di occupazione di qualità e promuovere la disponibilità di sistemi di sicurezza sociale e invecchiamento attivo, nonché introducendo riforme socialmente responsabili nel mercato del lavoro e nei sistemi pensionistici e garantendo disponibilità e adeguatezza del primo pilastro pensionistico nel breve, medio e lungo termine;

O.

considerando che il divario pensionistico di genere resta sostanziale al 40 %, confermando le differenze tra donne e uomini in relazione al lavoro a orario pieno e ridotto, nonché i divari retributivi di genere e le carriere più brevi delle donne;

P.

considerando che l'aumento del numero di persone anziane non autosufficienti ha e avrà un impatto crescente sui sistemi di assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine e sulla necessità di risorse per l'assistenza sia formale che informale; che gli attuali sistemi di sicurezza sociale non tengono sufficientemente conto della situazione dei prestatori di assistenza informale, che costituiscono una grande risorsa per la società;

Q.

considerando che l'indebitamento pubblico e privato resta troppo elevato all'interno dell'UE, il che ostacola la forza economica europea; che i bassi tassi di interesse nella zona euro possono essere utilizzati per espandere i margini d'azione degli Stati membri; che, per tali ragioni, è necessario procedere con urgenza a un dibattito approfondito sulla gestione del debito nell'UE;

R.

considerando che nei prossimi 10-15 anni il 90 % della crescita mondiale sarà generato al di fuori dell'UE; che pertanto risulta necessario continuare a sviluppare e promuovere strategie di crescita reale e di creazione di posti di lavoro negli Stati membri; che risulta essenziale attuare politiche industriali e commerciali innovative al fine di potenziare la competitività intra-UE e globale e riuscire a offrire opportunità occupazionali sostenibili e socialmente inclusive;

S.

considerando che il 20 % delle spese del Fondo sociale europeo andrebbero utilizzate per contrastare la povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri;

T.

considerando che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già approvato 69 progetti in 18 paesi e ha sottoscritto 56 operazioni (per un finanziamento complessivo nell'ambito del fondo pari a circa 1,4 miliardi di EUR) e che ciò dovrebbe condurre a investimenti per oltre 22 miliardi di EUR e alla partecipazione di circa 71 000 PMI; che sono necessari maggiori sforzi per garantire l'erogazione di finanziamenti a favore dell'infrastruttura sociale, come ad esempio l'assistenza all'infanzia, puntando a realizzare gli impegni a lungo termine di Barcellona; che gli attuali progetti riguardano perlopiù grandi infrastrutture, mentre le PMI e le microimprese sono solitamente escluse dai fondi, nonostante la loro importanza in quanto struttura portante dell'economia europea e fonte di posti di lavoro di qualità;

U.

considerando che le imprese dell'economia sociale comprendono 2 milioni di unità (il 10 % del totale dell'UE) che danno lavoro a oltre 14 milioni di persone, pari a circa il 6,5 % dei lavoratori nell'UE;

V.

considerando che le regioni ultraperiferiche affrontano enormi difficoltà connesse alle loro caratteristiche specifiche che ne limitano il potenziale di crescita; che i tassi di disoccupazione in dette regioni oscillano tra il 15 % e il 32,4 %;

W.

considerando che attualmente 6,9 milioni di cittadini UE stanno esercitando il loro diritto fondamentale alla libera circolazione e vivono e lavorano in un altro Stato membro; che vi sono oltre 1,1 milioni di lavoratori transfrontalieri o frontalieri; che la libera circolazione delle persone è fondamentale per rafforzare la convergenza tra i paesi europei;

X.

considerando che il crescente numero di rifugiati in Europa esige solidarietà e sforzi più bilanciati e articolati degli Stati membri e delle autorità regionali e locali in termini di misure di integrazione, quali assistenza sociale in linea con la legislazione pertinente dell'UE in materia di asilo e azioni e strategie a lungo termine per accogliere e integrare i rifugiati nella società;

Investire nelle persone

1.

sottolinea che la necessità di investire nello sviluppo sociale non è soltanto uno strumento inteso a garantire uno sviluppo e una convergenza nel settore economico sostenibili e inclusivi, ma deve essere anche un obiettivo specifico di per sé; evidenzia l'importanza della qualità dei posti di lavoro e degli indicatori di povertà e disuguaglianza; accoglie con favore l'invito della Commissione a effettuare investimenti in servizi quali l'assistenza abitativa, l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia e i servizi di riabilitazione; sottolinea che la coesione economica e sociale dovrebbe restare l'obiettivo primario di tutte le politiche dell'UE e che vanno attuati maggiori sforzi per realizzare una valutazione più articolata a oggettiva alla luce della diversità e delle specificità degli Stati membri;

2.

accoglie con favore il fatto che nell'analisi annuale della crescita della Commissione si sottolinei la necessità di prestare maggiore attenzione all'equità sociale nel quadro dei nuovi programmi nazionali di stabilità e riforme, inserendo tre indicatori occupazionali (tasso di attività, disoccupazione giovanile e disoccupazione di lungo periodo) nella procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM); chiede che tali indicatori siano equiparati di fatto agli indicatori esistenti, consentendo in tal modo di avviare analisi approfondite negli Stati membri interessati e garantire che i loro squilibri interni sono valutati nei dettagli, con riforme economiche e sociali da proporre e monitorare;

3.

si compiace del fatto che la Commissione, nell'analisi annuale della crescita, abbia posto al centro della ripresa economica europea il tema dell'equità sociale; mette in rilievo i risultati della convergenza dell'UE raggiunti con la creazione di un'UEM e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una convergenza sociale a livello europeo; invita la Commissione a definire e quantificare il suo concetto di equità sociale, prendendo in considerazione sia la politica occupazionale che quella sociale, da conseguire mediante l'analisi annuale della crescita 2016 e il semestre europeo;

4.

osserva che occupazione di qualità e inclusiva costituiscono un pilastro essenziale per l'equità sociale, in grado di promuovere la dignità umana per tutti; ritiene che, in tal senso, occupazione e crescita vadano posti al centro delle politiche dell'UE e degli Stati membri, in particolare di quelle dedicate ai giovani e a «Generazione 55+», in quanto strumento per costruire economie sociali più sostenibili nell'Unione europea; sollecita gli Stati membri ad attuare e rafforzare le politiche a sostegno dell'occupazione giovanile, tenendo conto delle aspirazioni dei giovani e adeguando predette politiche alle effettive esigenze del mercato del lavoro;

5.

invita la Commissione a intensificare, a livello degli Stati membri, forme di cooperazione che coinvolgano governi, imprese, tra cui imprese dell'economia sociale, istituti di istruzione, servizi di sostegno personalizzato, società civile e parti sociali, sulla base dello scambio delle prassi migliori e allo scopo di adeguare i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri nell'intervento per colmare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro e sostenere l'accesso all'occupazione e il mantenimento dell'occupazione in un mercato del lavoro aperto per tutte le persone in Europa, in particolare tramite la formazione duale; incoraggia gli Stati membri a elaborare con cura e valutare ex ante tutte le riforme strutturali nei sistemi nazionali di istruzione, in cooperazione con le parti sociali, al fine di garantire che l'istruzione fornisca gli strumenti adeguati ai cittadini; invita gli Stati membri a inserire la cultura dell'imprenditoria e i principi dell'economia sociale nei loro programmi di istruzione e formazione; invita la Commissione a promuovere, a livello degli Stati membri, una strategia di investimento più ampia per l'intero ciclo di istruzione e formazione, che comprenda tutti i settori dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, dell'apprendimento basato sul lavoro e sul posto di lavoro, nonché dell'apprendimento formale e non formale;

6.

osserva che gli sforzi di istruzione si concentrano in primo luogo sulla componente giovanile della forza lavoro, sebbene molti Stati membri abbiano bisogno di un approccio più ampio alla qualificazione della forza lavoro che includa opportunità di istruzione e di formazione professionale per gli adulti; sottolinea che investimenti insufficienti nell'istruzione, in particolare nelle competenze digitali, rappresentano una minaccia alla posizione concorrenziale dell'Europa e all'occupabilità della sua forza lavoro; incoraggia pertanto gli Stati membri a considerare prioritaria un'istruzione ampia sulle competenze digitali; invita la Commissione a promuovere, a livello degli Stati membri, una strategia di investimento più ampia per l'intero ciclo di istruzione e formazione, che comprenda tutti i settori dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, dell'apprendimento basato sul lavoro e sul posto di lavoro, nonché dell'apprendimento duale e dell'apprendimento formale e non formale, onde tenere in conto l'esigenza di perfezionare l'istruzione in età adulta al fine di far fronte al cambiamento demografico con modalità tali da adeguare i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri alle al fabbisogno del mercato del lavoro; invita gli Stati membri a sostenere gli apprendistati e a utilizzare nella loro totalità i fondi Erasmus+ disponibili per gli apprendistati onde garantire la qualità e l'attrattiva di tale tipo di formazione;

7.

sottolinea la necessità di investire nelle persone il prima possibile nel corso della vita per ridurre le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale fin dalla giovane età; chiede pertanto l'accesso a servizi di istruzione e assistenza alla prima infanzia di qualità, inclusivi e a prezzi ragionevoli per tutti i bambini in tutti gli Stati membri;

8.

rammenta l'importanza delle abilità e delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale per quanto riguarda il miglioramento dell'occupabilità dei giovani e delle persone che da tempo sono fuori dal mercato del lavoro per obblighi di assistenza; sottolinea, pertanto, la necessità di creare un sistema di convalida delle forme di conoscenze ed esperienze non formali e informali, in particolare quelle apprese tramite attività di volontariato; ritiene che la certificazione e il riconoscimento reciproco delle qualifiche contribuiranno a colmare il divario tra la mancanza di competenze nel mercato del lavoro europeo e i giovani alla ricerca di un posto di lavoro; insiste sull'attuazione dell'approccio quadro sull'apprendimento durante tutto l'arco della vita per un percorso d'istruzione flessibile che riconosca non solo l'apprendimento formale ma anche l'apprendimento non formale e informale, per promuovere l'equità e la coesione sociale e permettere opportunità di occupazione per i gruppi più svantaggiati;

9.

accoglie con favore la proposta della Commissione di incentivare la Garanzia per i giovani a livello nazionale, regionale e locale, e ne sottolinea l'importanza ai fini della transizione dalla scuola al mondo del lavoro; deplora che la Garanzia per i giovani non sia ancora stata efficacemente attuata in molti Stati membri; sottolinea la necessità di garantire forme adeguate di collaborazione tra servizi per l'impiego pubblici e privati e servizi di sostegno sociale, compresi i servizi di sostegno personalizzato e generale; sottolinea la necessità di far sì che la Garanzia per i giovani raggiunga i giovani a rischio di esclusione multipla e povertà estrema; ritiene che la Commissione dovrebbe valutare un riesame mirato della Garanzia per i giovani e dei relativi strumenti finanziari, compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; ritiene che la Commissione dovrebbe richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di agire e facilitare lo scambio delle migliori pratiche sulle modalità per combattere la disoccupazione giovanile;

10.

apprezza l'iniziativa della Commissione in favore di un approccio personalizzato dedicato ai disoccupati di lungo periodo, esprimendo nel contempo preoccupazione per la grave situazione della disoccupazione di lunga durata in Europa, che riguarda più di 12 milioni di disoccupati; ritiene che un approccio di questo tipo implicherà un maggiore sforzo in termini di risorse umane, richiedendo partecipanti con il livello di formazione necessario a fornire orientamenti ai disoccupati sul modo di superare eventuali lacune sotto il profilo dell'istruzione o della formazione professionale; chiede un sostegno adeguato a chi cerca lavoro mediante la fornitura di servizi integrati e l'accesso a un'istruzione e una formazione di qualità per colmare le possibili lacune; pone in evidenza che, per essere efficaci, le politiche di occupazione attiva devono includere requisiti per le autorità nazionali competenti, così come per ciascun disoccupato di lungo termine e che, per essere efficaci, le politiche di occupazione attiva devono includere requisiti per le autorità nazionali competenti e i datori di lavoro, così come per ciascun disoccupato di lungo termine;

11.

ricorda che l'integrazione dei disoccupati di lunga durata è essenziale per la loro autostima, il loro benessere e il loro sviluppo futuro, rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare la povertà e l'esclusione sociale e contribuirà a garantire la sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale nazionali; reputa necessario tenere conto della situazione sociale di tali cittadini e delle loro esigenze; sottolinea tuttavia che le persone in età un posto di lavoro non sempre costituisce una via d'uscita dalla povertà, considerando che il numero di persone in età lavorativa colpite da povertà sul lavoro è salito dall'11 % nel 2009 al 12,7 % nel 2014, per cui risulta necessario un approccio mirato all'inclusione attiva integrata e a investimenti sociali; invita la Commissione e gli Stati membri ad impegnarsi in strategie e interventi volti a ridurre la povertà e l'esclusione sociale, in linea con la strategia Europa 2020; invita la Commissione a sostenere opportunità inclusive di apprendimento nell'intero arco di vita per i lavoratori e le persone in cerca di lavoro di tutte le età nonché adottare quanto prima misure che garantiscano l'accesso ai finanziamenti dell'UE, mobilitando, ove possibile, risorse aggiuntive come è stato fatto nel caso dell'iniziativa per l'occupazione giovanile,

12.

sottolinea l'urgente necessità di garantire che gli sforzi dell'UE per combattere la povertà e l'esclusione sociale rispondano attivamente al numero crescente di senzatetto, i quali non sono attualmente rilevati dagli indicatori utilizzati per misurare l'obiettivo di riduzione della povertà dell'UE ma rappresentano una realtà sociale allarmante che coinvolge almeno 4 milioni di persone l'anno (21);

13.

sottolinea la necessità di fornire una risposta tempestiva e corretta ai disoccupati con un'età superiore ai 55 anni; invita sia la Commissione che gli Stati membri a fornire sostegno alle soluzioni occupazionali flessibili per tali persone (compresi impieghi temporanei e con orario parziale) che soddisfino le loro esigenze specifiche, evitando così un precoce abbandono del lavoro; sottolinea l'importanza dei lavoratori anziani sul posto di lavoro per trasmettere le loro conoscenze ed esperienze ai più giovani, ad esempio mediante il loro coinvolgimento nei processi formativi sul posto di lavoro, facendo sì che i lavoratori con un'età superiore ai 55 anni non siano vittime della disoccupazione;

Riforme strutturali di tipo sociale e responsabile

14.

constata che l'UE nel suo insieme e molti dei suoi Stati membri continua a risentire di problemi strutturali che vanno affrontati con urgenza; esprime preoccupazione per l'impatto sociale delle politiche di aggiustamento di bilancio che si concentrano sui tagli di spesa e sottolinea che le politiche economiche dovrebbero garantire il rispetto dell'articolo 9 del TFUE; segnala la necessità di continuare ad accordare priorità a investimenti pubblici e privati e a riforme strutturali equilibrate sotto il profilo sociale ed economico, tali da ridurre le disuguaglianze e di promuovere una crescita sostenibile e un consolidamento fiscale responsabile (tenendo in conto fattori come la sostenibilità del debito, il ciclo economico e i divari negli investimenti), comprese politiche dei redditi con la lotta all'elusione e all'evasione fiscale, onde rafforzare un percorso favorevole verso una maggiore coesione e una convergenza sociale; ritiene che tali politiche favoriscano un contesto favorevole per le imprese e i servizi pubblici nell'ottica di creare occupazione di qualità e progresso sociale nonché promuovere gli investimenti in grado di avere effetti positivi sul piano sociale ed economico; sottolinea che queste priorità saranno raggiunte soltanto se adeguati investimenti nel capitale umano e nell'apprendimento permanente verranno considerati una strategia comune prioritaria; ribadisce che le parti sociali vanno coinvolte nell'esame delle riforme strutturali e delle politiche del mercato del lavoro;

15.

sottolinea che riforme socialmente responsabili devono basarsi sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale e un'equa distribuzione della ricchezza — un modello che garantisce uguaglianza e tutela sociale, protegge i gruppi vulnerabili e innalza il tenore di vita di tutti i cittadini;

16.

sottolinea l'esigenza di promuovere e proteggere l'economia sociale di mercato, che offre un quadro entro cui la competitività e standard sociali elevati contribuiscono alla giustizia sociale e quest'ultima, a sua volta, stimola la competitività; sottolinea l'esigenza di trovare un equilibrio tra le considerazioni di carattere economico e quella di garantire un consolidamento di bilancio efficiente, un'economia sostenibile, una coesione sociale effettiva e una maggiore protezione sociale; invita la Commissione ad ampliare il proprio approccio all'insolvenza e al fallimento (22) delle imprese e a perfezionare i programmi di ristrutturazione del debito e della seconda opportunità;

17.

sottolinea che l'analisi annua della crescita dovrebbe valutare in maniera più coerente l'evoluzione della disuguaglianza in Europa mediante indicatori economici quali l'indice di Gini e di Palma;

18.

invita gli Stati membri a partecipare attivamente alla piattaforma per il lavoro sommerso e a seguire i loro scambi di prassi migliori con azioni concrete mirate a contrastare il lavoro sommerso, le società di comodo e il lavoro parasubordinato, poiché tali fenomeni compromettono la qualità del lavoro e l'accesso ai sistemi di protezione sociale dei lavoratori nonché le finanze pubbliche nazionali, innescando una concorrenza sleale tra le imprese europee; invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per trasformare il lavoro sommerso in lavoro dichiarato e a dotare di mezzi adeguati gli ispettorati del lavoro, nonché a rafforzare le ispezioni sul lavoro e a mettere a punto misure in grado di consentire ai lavoratori di passare dall'economia sommersa a quella emersa, onde accedere ai regimi di tutela dell'occupazione; incoraggia gli Stati membri a introdurre aliquote fiscali commisurate al grado di stabilità e alla qualità delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, quale forma di incentivo per i contratti di lavoro stabili;

19.

ritiene che l'eccessiva dispersione retributiva aumenti le disuguaglianze e pregiudichi la produttività e la competitività delle imprese; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure che migliorino la qualità dei posti di lavoro al fine di ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, in combinazione con misure che innalzino i salari minimi a livelli adeguati in linea con il principio di sussidiarietà e rafforzino la contrattazione collettiva e la posizione dei lavoratori nei sistemi di determinazione delle retribuzioni in modo da ridurre la dispersione retributiva; ritiene che ciò dovrebbe avvenire al fine di sostenere la domanda aggregata e la ripresa economica, ridurre le disuguaglianze salariali e combattere la povertà lavorativa;

20.

ritiene che la flessicurezza, attentamente studiata, concorra a prevenire la frammentazione e promuovere il mantenimento di occupazione sostenibile e di qualità, ma segnala il timore che la flessicurezza non sia stata applicata in modo adeguato in diversi Stati membri; chiede agli Stati membri e alla Commissione, a garantire, se indicato, che i diritti in materia di lavoro e le norme in materia di sicurezza sociale siano garantiti nell'applicazione del modello di flessicurezza; invita gli Stati membri a modernizzare la loro legislazione sulla tutela dell'occupazione, onde promuovere maggiore stabilità occupazionale e la sicurezza nel passaggio da un posto di lavoro a un altro, anche, se del caso, mediante una maggiore e migliore cooperazione tra i servizi per l'impiego pubblici e privati, nonché l'accesso dei lavoratori ai diritti previdenziali e sociali; deplora che in alcuni casi — anche se diversi Stati membri hanno avviato riforme i cui effetti positivi trovano riscontro ad esempio nell'aumento dei tassi di occupazione — le riforme del lavoro abbiano favorito la flessibilità a scapito della sicurezza, con conseguente precarietà e scarsa tutela dell'occupazione; invita la Commissione a intensificare i controlli sulla pratica abusiva di stipulare una serie di contratti di lavoro consecutivi a tempo determinato e di altri contratti atipici, sia nel settore privato che in quello pubblico;

21.

invita gli Stati membri a tenere in conto gli sviluppi complessivi in materia di retribuzioni dei dipendenti dei servizi pubblici e, se del caso, di reddito minimo, a prescindere dalla crescita della produttività, in modo sostenibile e stabile e senza mettere in causa le competenze degli Stati membri;

22.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa agli investimenti nel capitale umano nell'ottica di ripristinare i livelli occupazionali e la crescita sostenibile, sebbene sia estremamente preoccupato del fatto che la spesa pubblica in materia di istruzione abbia registrato una diminuzione del 3,2 % (23) rispetto al 2010, registrando riduzioni in undici Stati membri nell'anno più recente di cui sono disponibili i dati (2013);

23.

sottolinea l'importanza di politiche attive del mercato del lavoro nel contesto attuale; invita gli Stati membri ad aumentare la copertura e l'efficacia delle politiche attive per il mercato del lavoro;

24.

osserva la necessità di promuovere il passaggio all'economia digitale nel contesto della riqualificazione e della formazione nonché di nuove forme di occupazione;

25.

invita gli Stati membri a trasferire gradualmente la pressione fiscale dal lavoro ad altre fonti in modo che non ostacoli né i gruppi sociali più vulnerabili, in particolare i lavoratori a bassa retribuzione, né la competitività globale, assicurando nel contempo anche la sostenibilità a lungo termine dei sistemi pensionistici pubblici e il finanziamento adeguato della sicurezza sociale e dei sistemi di protezione sociale; invita altresì gli Stati membri ad attuare norme fiscali atte a incentivare l'imprenditorialità e la creazione di occupazione, in particolare per i giovani e per la generazione degli ultracinquantenni (generazione 55+), in modo da utilizzare l'esperienza professionale dei lavoratori e garantire il trasferimento del loro know-how, nonché per stimolare progetti di ricerca e innovazione all'interno delle imprese europee; esorta gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile;

26.

chiede che il Semestre europeo e l'analisi annuale della crescita valutino l'importanza delle politiche dei redditi, tra cui le pensioni, gli indicatori sulle entrate e la politica di bilancio, al fine di garantire la coesione sociale e invertire l'andamento della disuguaglianza;

27.

invita gli Stati membri a valutare e ad aumentare gli investimenti nei loro attuali sistemi di protezione sociale per garantirne l'efficacia nel contrastare e nel prevenire la povertà e la disuguaglianza, assicurandone nel contempo anche la sostenibilità in vista delle sfide attese in ambito demografico, economico e delle nuove sfide sociali, e migliorando la resilienza delle economie degli Stati membri in tempi di crisi; sottolinea che l'alta qualità dei sistemi di previdenza sociale e gli investimenti sociali sono fondamentali affinché l'Europa possa mantenere il proprio vantaggio competitivo principale in termini di lavoratori altamente qualificati e imprese produttive;

28.

ritiene, in base al principio di sussidiarietà, che gli Stati membri debbano conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché per quanto riguarda le decisioni sul ruolo di ciascuno dei tre pilastri del sistema pensionistico nei singoli Stati membri; è del parere che i regimi pensionistici debbano fornire garanzie contro la povertà in età avanzata e che, per tale ragione, sia necessario attuare politiche volte a garantire una pensione del primo pilastro solida, sostenibile e adeguata;

29.

incoraggia gli Stati membri a incrementare gli sforzi volti a eliminare il divario retributivo di genere e ad adottare misure più attive per rafforzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; invita gli Stati membri e la Commissione, se del caso, in linea con il principio di sussidiarietà, con il concorso delle parti sociali, a promuovere politiche in favore delle famiglie intese a migliorare l'assistenza a favore di altre persone a carico, nonché la capacità genitoriale in quanto tale, tra cui disposizioni adeguate in materia di congedo di maternità e di paternità e l'accesso all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili per garantire il benessere dei bambini, consentendo alle persone con obblighi di assistenza di beneficiare della parità di accesso al mercato del lavoro, al fine di conseguire un equilibrio migliore tra vita professionale e vita privata, che è particolarmente importante per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro; incoraggia gli Stati membri a esaminare la persistenza dei bassi tassi di natalità nell'UE e a prendere in considerazione l'ipotesi di applicare una differenziazione fiscale più vantaggiosa in funzione del numero di bambini presenti in un nucleo familiare; invita gli Stati membri a fornire assistenza alle famiglie non solo sotto forma di sostegno finanziario, ma anche di servizi;

30.

osserva che una bassa densità demografica o un'elevata dispersione della popolazione comportano un costo significativamente più alto in termini di erogazione di servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria o l'istruzione; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle cause e delle conseguenze di tali fenomeni nel contesto dell'analisi degli effetti dei cambiamenti demografici e delle loro ripercussioni sulla sostenibilità delle finanze pubbliche;

31.

sottolinea che, per essere efficaci, gli investimenti a titolo del FEIS devono concentrarsi sulla creazione di nuovi investimenti in settori in cui l'interesse degli investitori è sopito, anziché sostituire investimenti che si sarebbero realizzati altrove o concentrarsi su investimenti altamente redditizi che si sarebbero realizzati in ogni caso; richiama nuovamente l'attenzione sull'importanza degli investimenti nel capitale umano e di altri investimenti sociali, ad esempio nel settore sanitario, nell'assistenza all'infanzia o in alloggi a prezzi accessibili, nonché sulla necessità di attuare efficacemente il pacchetto relativo agli investimenti sociali;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tutti i livelli di governo e le parti interessate pertinenti nell'individuazione degli ostacoli agli investimenti, prestando particolare attenzione alle regioni e ai settori ove vi siano maggiori necessità, nonché all'offerta di strumenti adeguati che riuniscano finanziamenti pubblici e privati;

Potenziare la crescita sostenibile rilanciando gli investimenti

33.

sottolinea l'esigenza di promuovere una crescita sostenibile e inclusiva che comporti la creazione di posti di lavoro più numerosi e di maggiore qualità e prospettive reali per tutti, anche per i giovani, al fine di rispondere alle sfide interne ed esterne che l'UE deve fronteggiare; osserva che occorre prestare maggiore attenzione all'adeguamento dell'occupazione esistente, compresa quella dei gruppi vulnerabili, al mercato del lavoro in rapida evoluzione e ai nuovi settori emergenti, al fine di garantirne la sostenibilità;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi sulle micro, piccole e medie imprese quali elementi chiave per uno sviluppo sostenibile e inclusivo e la creazione di posti di lavoro, e a livellare le differenze nei tassi di lavoro autonomo tra donne e uomini; sollecita gli Stati membri ad attuare regimi fiscali associati a modelli aziendali sostenibili tali da favorire le start-up innovative e facilitare la creazione di posti di lavoro da parte delle PMI, a monitorare l'impatto delle agevolazioni fiscali sullo sviluppo sostenibile nonché ad elaborare meccanismi potenzialmente in grado di indurre tali aziende ad acquisire una dimensione internazionale o ad operare in un tale contesto; sottolinea, pertanto, la necessità di attuare politiche globali a livello dell'UE, onde consentire agli Stati membri di affrontare le sfide poste dai loro concorrenti extra-UE;

35.

invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad adottare provvedimenti volti a fornire migliori informazioni su tutti i fondi e i programmi europei in grado di incentivare l'imprenditorialità, gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti, come Erasmus per imprenditori, i servizi europei per l'occupazione (EURES), il programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); rammenta l'importanza del principio di partenariato, di un approccio dal basso verso l'alto e di un adeguato stanziamento di risorse;

36.

invita la Commissione a valutare tutti i citati programmi in maniera globale, al fine di evitare conflitti tra gli obiettivi e le necessità da soddisfare e ridurre gli oneri burocratici; ritiene che tale revisione dovrebbe comprendere un'analisi dell'attuazione in ogni Stato membro, in modo da garantire una maggiore equità in termini di accesso ai fondi;

37.

ritiene che il Fondo sociale europeo debba destinare maggiori risorse finanziarie alla partecipazione dei lavoratori disoccupati ai programmi di formazione negli Stati membri dell'UE e ai programmi nei loro paesi di origine, agevolandone pertanto l'integrazione nel mercato del lavoro europeo da loro scelto e rafforzando la cittadinanza europea;

38.

invita gli Stati membri a elaborare politiche che stimolino l'imprenditorialità tra i giovani fin da un'età precoce, fornendo opportunità per effettuare tirocini e visite aziendali;

39.

invita gli Stati membri, al fine di stimolare l'imprenditorialità tra i giovani, a sostenere le associazioni e le iniziative che aiutino i giovani imprenditori a realizzare progetti innovativi supportandoli dal punto di vista amministrativo, giuridico od organizzativo;

40.

rileva che le imprese che operano nell'economia sociale, ivi incluse quelle che erogano servizi sociali, affrontano difficoltà ancora maggiori rispetto alle imprese tradizionali nell'ottenere finanziamenti pubblici o privati, e che ciò è dovuto, tra gli altri fattori, alla scarsa conoscenza dell'attuale realtà di tali imprese da parte dei gestori degli intermediari finanziari; sottolinea la necessità di conferire a tali imprese un maggiore sostegno, in particolare per quanto concerne l'accesso alle diverse forme di finanziamento, ivi inclusi i fondi europei; sottolinea, inoltre, la necessità di ridurre gli oneri amministrativi al fine di sostenere le imprese sociali; pone l'accento sulla necessità di offrire loro un quadro giuridico attraverso, ad esempio, uno statuto europeo per le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le società mutue, onde riconoscere la loro azione nell'UE ed evitare la concorrenza sleale; invita la Commissione a sostenere gli investimenti nell'economia sociale e accoglie positivamente il fatto che una parte delle risorse stanziate a titolo del programma EaSI sia destinata ad aiutare le imprese dell'economia sociale e solidale ad accedere ai finanziamenti;

41.

sottolinea l'elevato valore sociale ed economico degli investimenti nella protezione sociale, inclusi i servizi sociali;

Migliorare l'utilizzo dei fondi europei per favorire la coesione sociale, economica e territoriale

42.

accoglie con favore l'istituzione del FEIS nel suo primo anno di attuazione e il suo ruolo nel sostenere i progetti migliori a livello europeo; invita la Commissione a far sì che il FEIS consenta una migliore convergenza sociale ed economica degli Stati membri e delle loro regioni nell'ambito dell'UE e che tutti gli Stati membri possano ricorrere alla possibilità di accedere a questo fondo conformemente agli obiettivi della politica di coesione; invita la Commissione a monitorare e a controllare gli investimenti a titolo del FEIS; ritiene che sia necessario pubblicare una relazione intesa a verificare e a misurare in termini reali l'incidenza sociale ed economica degli investimenti interessati;

43.

rileva che le priorità d'investimento devono essere orientate ai progetti infrastrutturali laddove questi siano chiaramente necessari per assicurare una maggiore coesione, l'equità sociale, lo sviluppo del capitale umano o per rafforzare la crescita inclusiva e sostenibile; invita la Commissione a imporre una presentazione preventiva dei risultati sociali ed economici attesi in relazione a ciascun progetto d'investimento finanziato dall'UE e a includere le relative iniziative di monitoraggio e valutazione; sottolinea la necessità di evitare un impatto negativo sull'ambiente, che tali progetti possono causare;

44.

sottolinea, tenendo conto delle difficoltà degli Stati membri a utilizzare integralmente i fondi europei, che l'UE deve garantire un uso adeguato e più efficace dei propri investimenti, che devono essere abbinati alle sue priorità e ai suoi valori fondamentali, come stabilito nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, inoltre deve provvedere a una gestione efficiente delle sue risorse, oltre a dover tagliare gli oneri amministrativi e ridurre gli ostacoli all'accesso, all'attuazione e alla valutazione degli stessi; sottolinea la necessità di garantire un accesso equo ai finanziamenti per tutte le imprese; invita la Commissione a garantire un attento monitoraggio dell'uso dei fondi dell'UE;

45.

accoglie con favore l'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri ad incrementare i loro investimenti sociali, onde rilanciare la coesione europea in ambito economico, territoriale e sociale, soprattutto nei settori dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine (formale e informale) nonché dei servizi sociali, dell'assistenza all'infanzia, dell'assistenza abitativa e dei servizi di riabilitazione; invita le imprese e tutti gli altri beneficiari ammissibili a utilizzare in maniera più efficace i meccanismi d'investimento offerti dai fondi europei e dai progetti con applicazione diretta; invita inoltre la Commissione a monitorare se le raccomandazioni dell'UE siano attuate correttamente da parte degli Stati membri;

46.

sottolinea che i prestatori di assistenza formali ed in particolare informali rappresentano un pilastro importante per rispondere alle esigenze in rapida crescita relative ai futuri sistemi di assistenza in Europa; pone l'accento sulla necessità di migliorare la protezione sociale per i familiari responsabili dell'assistenza, i quali sono spesso costretti a ridurre la propria occupazione remunerata per poter prestare un'assistenza non remunerata, perdendo di conseguenza diritti in materia di previdenza sociale;

47.

riconosce gli sforzi della Commissione intesi a rafforzare il ricorso ai Fondi strutturali e d'investimento europei a sostegno dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, e prende atto della proposta della Commissione rivolta agli Stati membri relativa ai finanziamenti per l'assistenza tecnica; sottolinea che tali fondi non dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per attuare le raccomandazioni specifiche per paese, poiché ciò potrebbe comportare la potenziale esclusione di altri importanti settori di investimento;

48.

conviene sulla necessità di mettere a punto un processo di convergenza economica e sociale verso l'alto in modo da favorire la coesione sociale, economica e territoriale tra Stati membri e regioni, ma rileva che ciò va considerato come obiettivo di un progetto comune all'interno del quale il dialogo sociale e la partecipazione di tutte le parti interessate pertinenti svolgono un ruolo centrale; sottolinea che la politica sociale rientra nell'ambito delle competenze condivise tra l'UE e gli Stati membri e che il ruolo dell'UE in tale ambito si limita a sostenere e integrare le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 153 del TFUE e in linea con il principio di sussidiarietà;

49.

invita a contrastare le disuguaglianze economiche che agiscono da ostacolo a una crescita economica durevole; sottolinea che le divisioni tra le regioni più povere e il resto dell'UE si stanno rafforzando e invita a intraprendere urgenti sforzi mirati sia a livello europeo che a livello nazionale per promuovere la coesione e la crescita in tali regioni; invita la Commissione e gli Stati membri, pertanto, a rilanciare gli investimenti strategici al fine di aumentare la competitività ai sensi dell'articolo 174 TFUE, in particolare nelle regioni che presentano svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti;

50.

invita la Commissione a incentivare l'applicazione dell'articolo 349 del TFUE al fine di integrare maggiormente le regioni ultraperiferiche all'interno dell'Europa delle regioni, differenziando le politiche dell'UE onde garantire la parità tra le regioni e promuovere una convergenza verso l'alto; sottolinea che occorre continuare a rivolgere un'attenzione speciale alle regioni ultraperiferiche, non solo in termini di assegnazione dei fondi, ma anche alla luce del potenziale impatto delle politiche europee sulla situazione sociale e sui livelli di occupazione di tali regioni; invita la Commissione a provvedere affinché le decisioni europee e l'assegnazione dei fondi siano accompagnate da un monitoraggio adeguato, onde produrre un miglioramento significativo del benessere dei cittadini delle regioni ultraperiferiche;

51.

invita la Commissione, nel quadro della revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP), a studiare la possibilità di aumentare le risorse del FSE per garantire l'adeguatezza dei suoi obiettivi e tenere conto delle nuove sfide previste, come la disoccupazione a lungo termine o l'integrazione dei rifugiati; chiede altresì l'istituzione di un programma specifico, nell'ambito del QFP concordato, per quanto concerne le sottoregioni dell'UE con tassi di disoccupazione superiori al 30 %;

L'inclusione sociale quale opportunità per la società

52.

accoglie con favore il rinnovo degli orientamenti integrati di Europa 2020; sottolinea che la pertinenza della strategia Europa 2020 è aumentata da quando è stata creata e invita gli Stati membri a rafforzarne l'attuazione sul campo; chiede alla Commissione e al Consiglio di monitorarne più attentamente l'attuazione globale e nazionale; ritiene necessario cominciare a progettare uno scenario per il periodo post-Europa 2020 il quale sia collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile;

53.

è preoccupato per il fatto che un lavoro non è più di per sé una garanzia contro la povertà o lo strumento migliore per garantire l'inclusione sociale, dal momento che il 12,7 % delle persone in età lavorativa è colpita da povertà lavorativa nel 2014, con un aumento rispetto all'11 % nel 2009; invita la Commissione a proporre una strategia integrata anti-povertà per l'UE, onde affrontare la multidimensionalità della povertà per tutti i gruppi, in particolare per quelli più vulnerabili, e promuovere l'inclusione attiva integrata, la quale sia fondata sul diritto a una protezione sociale adeguata; invita nuovamente la Commissione, in questo senso, a proporre un'iniziativa volta a promuovere l'introduzione di redditi minimi negli Stati membri senza violare il principio di sussidiarietà;

54.

invita gli Stati membri ad attuare e monitorare forme più efficaci, efficienti e inclusive di sistemi di protezione sociale e sostegno al reddito, onde far sì che tali sistemi offrano un tenore di vita adeguato ai disoccupati e alle persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, garantendo nel contempo che detti meccanismi non perpetuino la dipendenza sociale e garantiscano l'accesso all'istruzione, alla formazione e alle opportunità per entrare nel mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a procedere a uno scambio delle migliori pratiche sull'efficacia di un reddito minimo in termini di riduzione della disuguaglianza e dell'esclusione sociale in Europa;

55.

incoraggia gli Stati membri ad attuare le misure necessarie per l'inclusione sociale dei rifugiati, dei migranti che soggiornano legalmente nell'UE e dei richiedenti asilo, in linea con la pertinente legislazione in materia di asilo; rileva tuttavia che tali misure possono essere efficaci soltanto se sono condivise e attuate da tutti gli Stati membri; ritiene che un approccio di questo tipo richiederà uno stanziamento adeguato di fondi che nell'attuale situazione caratterizzata da fragilità non possono essere forniti unicamente dagli Stati membri; invita la Commissione a fornire i fondi necessari per sviluppare un approccio globale di questo tipo nei confronti della migrazione, nell'ambito dell'esame intermedio del QFP; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per aiutare i rifugiati a insediarsi e a integrarsi, nonché a garantire che i servizi pubblici siano dotati di risorse sufficienti e a prevedere per tempo le esigenze in modo da facilitare la transizione agevole dei rifugiati verso il mercato del lavoro, includendo meccanismi per il riconoscimento delle capacità e delle competenze; ritiene che le autorità locali e le parti sociali debbano svolgere un ruolo chiave nel facilitare un'adeguata integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e per impedire abusi in ambito lavorativo;

56.

esorta gli Stati membri a recepire appieno nella legislazione nazionale e ad attuare tutte le disposizioni incluse nell'Agenda europea sulla migrazione aggiornata; deplora il fatto che la Commissione abbia dovuto adottare 40 decisioni di infrazione contro vari Stati membri, tra cui lettere di costituzione in mora indirizzate a 19 Stati membri per non aver adottato le misure necessarie per recepire la direttiva sulle condizioni di accoglienza; sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a rafforzare l'Agenda europea sulla migrazione;

57.

segnala agli Stati membri, in vista dell'invecchiamento dei cittadini europei e dell'elevato tasso di disoccupazione dei giovani in alcune zone dell'UE, il rischio sociale connesso all'incapacità di garantire la sostenibilità, la sicurezza, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di sicurezza sociale nei prossimi decenni; incoraggia pertanto gli Stati membri a sviluppare strategie atte a garantire che un numero maggiore di persone possa rimanere attivo nella società;

58.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare alla rimozione degli ostacoli frapposti a un'equa mobilità del lavoro, dato che la libera circolazione è un diritto fondamentale nell'UE, e ad agire, da un lato, per accrescere il tasso di occupazione e, dall'altro, per garantire che i lavoratori mobili nell'UE siano trattati allo stesso modo dei lavoratori nazionali e non siano oggetto di abusi o discriminazioni garantendo la loro occupazione e i diritti sociali;

59.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la mobilità del lavoro intra-UE in tutta l'Unione, quale mezzo per creare nuove opportunità per i lavoratori e le imprese; invita gli Stati membri a utilizzare e promuovere gli strumenti europei disponibili per favorire tale mobilità occupazionale, specialmente la rete europea per l'impiego EURES; incoraggia gli Stati membri a sviluppare partenariati transfrontalieri EURES per aiutare i lavoratori per quanto concerne i loro piani di mobilità, nelle regioni transfrontaliere in cui la mobilità del lavoro è di fatto elevata;

60.

invita la Commissione a sviluppare un piano concreto riguardo alle modalità con cui il Semestre europeo sarà utilizzato per attuare i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

61.

rileva che il dialogo sociale è uno strumento essenziale per migliorare le condizioni di lavoro e che una premessa necessaria per assicurare le migliori condizioni possibili per il dialogo tra le parti sociali è l'esistenza di sindacati forti, la partecipazione dei dipendenti alla gestione dell'impresa e il rafforzamento della contrattazione collettiva; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la qualità del dialogo sociale anche a livello europeo, assicurando consultazioni tempestive ed efficaci tra le parti sociali, consentendo le analisi necessarie e l'integrazione delle proposte nei processi decisionali;

62.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far fronte al dumping sociale e salariale nell'UE, che causa danni significativi ai lavoratori interessati e ai sistemi di previdenza sociale degli Stati membri; chiede, inoltre, di coinvolgere in tali sforzi le parti sociali a tutti i livelli;

Migliorare il coordinamento del Semestre europeo

63.

accoglie con favore la raccomandazione della Commissione sulla zona euro, che consolida l'analisi e la definizione comuni delle strategie relative alle dimensioni sociali ed economiche degli Stati membri nell'ambito dell'UEM, sottolineando la necessità di una riconciliazione di tali criteri; segnala tuttavia il rischio di un'UE a due velocità;

64.

ritiene che la raccomandazione per la zona euro deve essere il punto di partenza per potenziare la dimensione sociale nel senso di:

a)

meccanismi rafforzati di rendicontabilità democratica sia a livello di UE che a livello nazionale, tra cui un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo, garantendo che tutti i parlamenti nazionali della zona euro soddisfino le condizioni per seguire ogni fase del processo del Semestre europeo;

b)

una dimensione sociale intesa a preservare l'economia sociale di mercato europea, prendendo in considerazione il rafforzamento delle basi retributive sotto forma, se del caso e conformemente al principio di sussidiarietà, di salari minimi a livelli adeguati e con il coinvolgimento delle parti sociali;

c)

riunioni congiunte tra il Consiglio EPSCO e il Consiglio Ecofin al fine di promuovere politiche socioeconomiche coordinate volte a rafforzare la competitività in Europa, come pure a stimolare in modo sostenibile la crescita e posti di lavoro di qualità;

d)

riunioni dei ministri del Lavoro e degli affari sociali della zona euro mirate a integrare meglio la dimensione sociale e ad affrontare in modo corretto gli squilibri sociali;

65.

invita la Commissione a presentare, quanto prima possibile, una proposta riguardante l'istituzione di un pilastro sui diritti sociali in grado di garantire condizioni di parità nell'UE, nel quadro degli sforzi in direzione di un mercato del lavoro paneuropeo equo e autentico, oltre ad essere un mezzo per promuovere la convergenza economica e sociale verso l'alto al fine di affrontare le disparità economiche e sociali negli Stati membri e tra questi ultimi;

66.

invita la Commissione a predisporre un monitoraggio e un esame adeguati dell'attuazione della raccomandazioni specifiche per paese e a garantire un'attenzione adeguata in ordine alle questioni legate all'occupazione e all'inclusione sociale;

67.

chiede un ruolo più rilevante per la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, nonché per i suoi obiettivi, segnatamente quelli sociali, affinché trovino un riscontro equilibrato in tutti gli strumenti del Semestre, comprese le raccomandazioni specifiche per paese;

68.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia operato una chiara distinzione tra una fase europea e una fase nazionale per quanto concerne il Semestre europeo; sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento tra le istituzioni europee per quanto concerne la progettazione, l'attuazione e la valutazione della strategia europea per una crescita sostenibile e inclusiva; invita la Commissione a definire un'agenda chiara in materia, coinvolgendo anche le parti sociali, i parlamenti nazionali e le altre parti interessate pertinenti della società civile, garantendo che il Consiglio europeo di primavera resti il contesto principale per la definizione delle priorità politiche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio; ritiene che la Commissione possa adoperarsi per verificare se sono state prese in considerazione le proposte per attuare talune raccomandazioni specifiche per paese in consultazione con le parti sociali e riferire in materia;

69.

ritiene che, per allineare le politiche europee e nazionali sulla crescita e garantirne la sostenibilità sul campo, sia di importanza fondamentale rafforzare il ruolo delle parti sociali a livello sia europeo che nazionale; ribadisce che, al fine di progredire sulla via della convergenza perfezionata e trovare un equilibrio tra competitività ed equità, il dialogo sociale deve essere perseguito in tutte le fasi del Semestre; accoglie con favore gli sforzi in tal senso della Commissione per rilanciare il dialogo sociale e l'approccio razionalizzato introdotto con la AAC per il 2015; rileva, tuttavia, che in numerosi Stati membri la situazione continua a presentare carenze a livello nazionale;

70.

ritiene che la Commissione potrebbe potenziare il ruolo dei funzionari specializzati nel Semestre europeo definendone meglio obiettivi e funzioni;

o

o o

71.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0261.

(2)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 57.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0401.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0384.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0389.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0320.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0068.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2014)0060.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2014)0010.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2014)0394.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2014)0043.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2009)0062.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2016)0033.

(14)  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_IT.pdf #8

(15)  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89{Id=en≠wsId=2193&furtherNews=yes

(16)  http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs

(17)  Relazione comune sull'occupazione 2016, pag. 2

(18)  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_IT.pdf #8

(19)  Studio sul lavoro precario e i diritti sociali (VT/2010/084), pag. 164-170

(20)  Rapporto tra la popolazione inattiva totale e la popolazione attiva di età compresa tra 20 e 64 anni.

(21)  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9770&langId=en

(22)  Enunciato nella raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 (C(2014)1500).

(23)  Relazione comune sull'occupazione 2016, pag. 19.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/109


P8_TA(2016)0060

Governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016 (2015/2256(INI))

(2018/C 035/19)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2015 (1),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015 (2),

viste la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2014 (3) e la risposta di follow-up della Commissione adottata il 28 maggio 2014,

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2014 (4),

viste la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico (5) e la risposta di follow-up della Commissione adottata l'8 maggio 2013,

vista la comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2014, dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista la relazione dei cinque presidenti, del 22 giugno 2015, dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa»,

vista la comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 2015, sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),

vista la raccomandazione della Commissione, del 21 ottobre 2015, di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM(2015)0601),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2015 dal titolo «Analisi annuale della crescita 2016: consolidare la ripresa e promuovere la convergenza» (COM(2015)0690),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle sfide riguardanti il contesto degli investimenti negli Stati membri (SWD(2015)0400),

visto il documento strategico Bruegel sulle limitazioni del coordinamento politico nella zona euro nell'ambito del semestre europeo, del novembre 2015,

vista la relazione trimestrale sulla zona euro (Quarterly Report on the Euro Area, QREA), vol. 14, n. 2,

visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dal titolo «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Il costo della non Europa nel mercato unico), del settembre 2014,

viste la comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550) e la relazione sull'integrazione del mercato unico e sulla competitività nell'UE e nei suoi Stati membri (SWD(2015)0203),

vista la comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),

vista l'edizione del 2015 del quadro di valutazione online del mercato interno,

vista la comunicazione della Commissione, dell'8 giugno 2012, sull'attuazione della direttiva sui servizi (COM(2012)0261), aggiornata in ottobre 2015,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0017/2016),

A.

considerando che l'UE si trova ad affrontare diverse sfide a livello sia mondiale sia nazionale, come ad esempio una crescita lenta, elevati livelli di disoccupazione e soprattutto un'intensa concorrenza internazionale;

B.

considerando che il semestre europeo mira ad aumentare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio in tutta l'UE a 28 Stati membri, al fine di accrescere la stabilità, promuovere la crescita e l'occupazione e rafforzare la competitività;

C.

considerando che è assolutamente necessario intraprendere tutte le vie possibili per promuovere l'economia e la competitività dell'UE;

D.

considerando che il mercato unico è uno dei pilastri dell'Unione e rappresenta uno dei suoi principali risultati; che, ai fini di un'effettiva crescita economica e di una stabilizzazione delle economie, il semestre europeo deve altresì riguardare il mercato unico e le politiche intese al suo completamento;

E.

considerando che un mercato unico inclusivo, caratterizzato da una governance rafforzata che favorisce una regolamentazione di qualità e una migliore concorrenza, costituisce uno strumento fondamentale per migliorare la crescita, l'occupazione e la competitività nonché per salvaguardare la fiducia delle imprese e dei consumatori;

F.

considerando che gli attuali cambiamenti tecnologici, sociali e comportamentali incidono notevolmente sul comportamento delle imprese e dei consumatori, creando molte opportunità economiche e sfide che occorre affrontare nel quadro del mercato unico;

G.

considerando che in primis è il rispetto delle norme esistenti del semestre europeo e del mercato unico che consentirà di mettere meglio a fuoco l'idoneità o le carenze delle norme vigenti;

Il mercato unico quale importante strumento per promuovere la competitività dell'UE e garantire la creazione di posti di lavoro e la crescita

1.

ribadisce che il mercato unico è uno degli elementi fondanti dell'Unione; sottolinea che, ai fini di un'effettiva crescita economica e di una stabilizzazione delle economie degli Stati membri, il semestre europeo deve altresì riguardare il mercato unico e le politiche intese al suo completamento;

2.

sottolinea che il mercato unico costituisce la struttura portante delle economie degli Stati membri e del progetto di integrazione europea nel suo insieme; mette in rilievo i benefici economici del mercato unico, quali la normalizzazione dei prodotti e l'integrazione del mercato, le economie di scala, una maggiore concorrenza e una parità di condizioni per 500 milioni di consumatori in tutti i 28 Stati membri, benefici che aumentano, in particolare, le possibilità di scelta di prodotti e servizi di qualità e a prezzi più bassi per i consumatori;

3.

sottolinea l'importanza di portare avanti la realizzazione del mercato unico per conseguire una crescita economica strutturale e sostenibile, nell'ottica di attrarre e promuovere investimenti nel quadro delle norme in materia di trasparenza e di efficienza, il che contribuirà alla creazione di posti di lavoro e alla promozione del benessere tra i cittadini degli Stati membri; esorta la Commissione a procedere al controllo sistematico dell'attuazione e dell'applicazione delle norme del mercato unico attraverso le raccomandazioni specifiche per paese, in particolare laddove tali norme apportino un contributo significativo alle riforme strutturali;

4.

ritiene necessario agevolare un ambiente favorevole alle iniziative economiche e allo sviluppo delle imprese, promuovendo la competitività e la cooperazione tra le PMI, in modo da sfruttare il potenziale industriale dell'innovazione, della ricerca e della tecnologia;

5.

prende atto del lavoro svolto recentemente dai servizi della Commissione in merito all'identificazione e alla mappatura delle sfide per gli investimenti e all'elaborazione di profili di investimento specifici per paese;

6.

esprime preoccupazione per il fatto che il livello di attuazione delle raccomandazioni del semestre europeo per il periodo 2011-2014 è stato più basso del previsto; invita pertanto la Commissione a proporre un meccanismo che incoraggi i paesi ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese;

7.

si compiace che il nuovo processo del semestre europeo sia stato semplificato dalla Commissione e prende atto del fatto che il numero di raccomandazioni specifiche per paese è diminuito allo scopo di proporre raccomandazioni maggiormente incentrate sulle priorità dei paesi; constata che, rispetto alle raccomandazioni specifiche per paese, l'analisi annuale della crescita rivolge maggiore attenzione ai problemi del mercato unico;

8.

ribadisce il suo invito a integrare il pilastro del mercato unico nel semestre europeo, prevedendo un sistema per monitorare e identificare periodicamente gli ostacoli specifici per paese che si frappongono al mercato unico e per valutare l'integrazione del mercato unico e la competitività, con particolare riferimento a una serie di priorità nei settori dove un intervento sarebbe in grado di generare il massimo impatto in termini di crescita e creazione di posti di lavoro, come ad esempio lo sviluppo sostenibile delle imprese, ivi comprese le PMI; ritiene che il sistema debba comprendere una solida banca dati, un insieme di indicatori quantitativi e qualitativi finalizzati alla misurazione, tra l'altro, degli effetti economici dell'applicazione delle norme del mercato unico, un'analisi comparativa, una revisione tra pari e uno scambio di migliori prassi;

9.

accoglie con favore la relazione del 2015 sull'integrazione del mercato unico e sulla competitività nell'UE e nei suoi Stati membri; osserva che tale relazione, che sostituisce sia la relazione sull'integrazione del mercato unico, figurante in precedenza in allegato all'analisi annuale della crescita, sia la relazione sulla situazione dell'industria europea, è stata pubblicata come documento di accompagnamento alla comunicazione sulla strategia per il mercato unico e non, come accadeva in passato, sotto forma di allegato all'analisi annuale della crescita; chiede che la relazione sia ulteriormente sviluppata, che rientri nel pilastro dedicato alla governance del mercato unico e funga da base per la valutazione annuale dei progressi del mercato unico; ritiene che la relazione debba essere inserita nella sezione specifica relativa al mercato unico dell'analisi annuale della crescita, delle raccomandazioni specifiche per paese e del dialogo, strutturato e periodico, di conformità al mercato unico con gli Stati membri;

10.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proseguire con l'analisi delle sfide specifiche per paese riguardo agli investimenti, nel quadro del semestre europeo, in particolare nelle relazioni per paese e attraverso discussioni tematiche in seno al Consiglio;

11.

richiama l'attenzione sul fatto che molte delle sfide identificate e riguardanti gli investimenti si riferiscono al funzionamento del mercato unico e al recepimento e all'attuazione della normativa sul mercato unico; chiede alla Commissione di controllare attentamente il seguito dato dagli Stati membri alle sfide e agli ostacoli per gli investimenti identificati, di avviare un dialogo di conformità regolare e strutturato con gli Stati membri e di utilizzare i propri poteri e intervenire, ove opportuno, per rimuovere gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati che si frappongono al mercato unico;

12.

sottolinea che qualsiasi processo di revisione del semestre europeo deve consentire un'adeguata partecipazione del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali e regionali e di tutte le parti interessate, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, non solo per rafforzare la titolarità del semestre europeo, ma anche per aumentare il grado di attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

13.

sottolinea l'importanza di un approccio inclusivo, trasparente e capace di portare a riforme pertinenti e necessarie nell'ambito del semestre europeo;

Potenziale inutilizzato del mercato unico

14.

ricorda la necessità di realizzare riforme economiche e sociali adeguate ed eque e di ridurre gli oneri e affrontare le questioni legate al protezionismo, al fine di migliorare la produttività e la competitività dell'economia europea;

15.

sottolinea che, nonostante l'assenza di ostacoli tariffari evidenti nel mercato unico, esiste effettivamente un numero elevato di vari ostacoli non tariffari; incoraggia le istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e tutti i soggetti interessati ad avviare un dibattito costruttivo su tale questione, al fine di superare gli ostacoli non tariffari presenti nell'UE;

16.

deplora che in diversi Stati membri si registrino notevoli carenze per quanto riguarda l'attuazione della direttiva sui servizi, che interessa attività che rappresentano oltre il 45 % del PIL e dell'occupazione dell'UE, in ragione, tra l'altro, di un numero considerevole di norme e regolamentazioni nazionali che non sempre sono perseguono l'interesse generale; si rammarica inoltre che la procedura di notifica non venga sempre rispettata;

17.

accoglie con favore la modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali, che propone un sistema di riconoscimento delle qualifiche più funzionale a sostegno della mobilità del lavoro; osserva che la disciplina delle professioni regolamentate varia da uno Stato membro all'altro, così come le riserve di attività;

18.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di valutare la possibilità di avviare un'iniziativa su un passaporto per i servizi e un modulo di notifica armonizzato, a condizione che porti ad una maggiore trasparenza riguardo all'entità dei poteri dei prestatori di servizi transfrontalieri e a una riduzione della burocrazia e degli oneri amministrativi; sottolinea che un'eventuale iniziativa di questo genere non deve portare all'introduzione del principio del paese d'origine; osserva tuttavia che sarebbe opportuno chiarire meglio i punti principali di tale proposta; considera inoltre il passaporto per i servizi una soluzione temporanea cui ricorrere durante la transizione a un mercato unico pienamente integrato;

19.

sottolinea che il mercato degli appalti pubblici costituisce una porzione significativa del mercato unico nel suo insieme e contribuisce notevolmente alla crescita degli Stati membri e delle aziende, alla creazione di posti di lavoro e alla competitività; chiede alla Commissione di sostenere la trasparenza degli appalti nel settore pubblico, la concorrenza transfrontaliera e il migliore impiego delle risorse pubbliche, prevedendo altresì norme sociali e ambientali;

20.

ricorda che nel 2014 l'Unione ha provveduto a un rilevante ammodernamento del quadro UE in materia di appalti, semplificando le procedure, rendendo le norme più flessibili e adattandole al fine di rispondere meglio alle altre politiche del settore pubblico;

21.

sottolinea che si registrano tuttora notevoli inefficienze negli appalti pubblici dei diversi Stati membri che limitano l'espansione transfrontaliera e la crescita nei mercati interni; evidenzia che è necessario che gli Stati membri recepiscano e attuino in maniera adeguata e tempestiva la normativa in materia di appalti pubblici e concessioni; ritiene che la corretta attuazione della procedura di ricorso del 2007 garantirebbe appalti pubblici più efficienti, efficaci e trasparenti;

22.

accoglie con favore il secondo programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA2), che ha avuto inizio il 1o gennaio 2016 e contribuirà allo sviluppo di soluzioni digitali interoperabili, a disposizione gratuita di tutte le amministrazioni pubbliche, delle imprese e dei cittadini interessati in Europa;

23.

sottolinea che lo sviluppo e la diffusione dell'amministrazione online negli Stati membri è uno strumento fondamentale affinché le imprese possano operare con maggiore facilità nel mercato unico e i consumatori possano esercitare i propri diritti; chiede pertanto alla Commissione di adoperarsi ai fini dello sviluppo dell'amministrazione online in quanto priorità fondamentale e urgente;

24.

sottolinea che il settore privato è un motore fondamentale della crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro; evidenzia che le singole regolamentazioni e prassi nazionali, associate a un'attuazione inadeguata del principio del riconoscimento reciproco, possono tradursi in ostacoli e oneri inutili e dannosi per gli imprenditori e i consumatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la corretta attuazione del principio del riconoscimento reciproco e di migliorarne l'applicazione, nonché di introdurre strumenti efficienti sotto il profilo dei costi per la risoluzione delle controversie;

25.

invita la Commissione a consultare i soggetti interessati al fine di individuare i settori e i mercati in cui l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco sia insufficiente o problematica;

26.

comunica che un rafforzamento del ruolo degli attuali sportelli «prodotti» quali punti d'accesso unico degli operatori economici per le questioni relative al mercato unico contribuirà a un maggiore sensibilizzazione e comprensione in merito alla legislazione applicabile;

27.

sottolinea che il miglioramento delle condizioni per la nascita di start-up e PMI può determinare un'innovazione più dinamica e la creazione di posti di lavoro oltre a generare una crescita sostenibile; ricorda che numerose barriere, alcune anche di natura burocratica, ostacolano lo sviluppo delle PMI a livello nazionale e internazionale; chiede l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli che impediscono la crescita interna e internazionale;

28.

sottolinea che l'intensità dell'accumulazione di capitale materiale e immateriale nell'UE è stata inferiore in seguito alla crisi finanziaria rispetto ai concorrenti, circostanza negativa per lo sviluppo socio-economico; evidenzia che gli investimenti, anche nel settore delle TIC, ricoprono un'importanza fondamentale per ristabilire la produttività e la crescita a lungo termine nell'UE; ritiene che, al fine di invertire tale tendenza negativa, occorra potenziare il mercato unico e ridurre gli ostacoli agli investimenti; chiede di orientare gli investimenti al finanziamento dell'economia reale e di continuare ad adottare misure incisive a tale scopo;

29.

chiede l'immediata abolizione delle restrizioni territoriali ingiustificate note come geoblocchi, in particolare attraverso la piena attuazione dell'articolo 20 della direttiva sui servizi, ponendo pertanto fine alla discriminazione ingiustificata nell'accesso a beni e servizi e alla discriminazione dei prezzi basata sull'ubicazione geografica o la nazionalità;

30.

chiede di procedere quanto prima all'aggiornamento del sistema di normalizzazione europeo al fine di sostenere le politiche dell'UE a favore dell'innovazione digitale, di una maggiore sicurezza informatica e di una migliore interoperabilità;

31.

esorta gli Stati membri ad attuare in modo corretto e tempestivo le norme del mercato unico, nonché a garantirne il rispetto; sottolinea l'importanza dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, comprese le riforme dei mercati nazionali di prodotti e servizi, al fine di sfruttare il potenziale di crescita degli Stati membri;

32.

ritiene che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi allo scopo di modernizzare la pubblica amministrazione mediante la fornitura di servizi digitali migliori, e più accessibili, a cittadini e imprese, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni;

Il mercato unico nel XXI secolo

33.

sottolinea che il concetto di economia moderna sta rapidamente cambiando a seguito dei progressi digitali e tecnologici, della concorrenza internazionale più intensa e dell'evoluzione dei modelli comportamentali degli attori economici e dei consumatori;

34.

mette in evidenza la confusa linea di demarcazione tra prodotti e servizi; sottolinea la crescente importanza dei servizi e dei sistemi relativi alle imprese con prodotti e servizi integrati; ritiene che i quadri normativi del mercato unico debbano includere detti cambiamenti rivoluzionari;

35.

accoglie con favore i nuovi modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa e riconosce il suo enorme potenziale d'innovazione, che andrebbe sfruttato nel rispetto dei principi del diritto e degli standard di protezione nonché di eque condizioni di concorrenza; sottolinea l'importanza di garantire le migliori condizioni possibili affinché l'economia collaborativa si sviluppi e acquisti dinamismo; invita la Commissione ad adottare un approccio strategico per consentire alle imprese dell'economia collaborativa di competere con le imprese tradizionali in un ambiente caratterizzato da condizioni eque;

36.

osserva che i modelli d'investimento delle aziende sono notevolmente cambiati, dal momento che si registra un aumento dell'entità e dell'importanza della spesa di beni immateriali rispetto agli investimenti a favore dei beni materiali; sottolinea che, in relazione ai beni immateriali, solo il 17 % degli investimenti aziendali è destinato alla R&S in campo scientifico; invita i responsabili politici a lavorare all'eliminazione degli ostacoli regolamentari che impediscono la realizzazione del pieno potenziale di questo nuovo fattore di innovazione;

37.

accoglie con favore la strategia per il mercato unico, che descrive a grandi linee come varie azioni della Commissione (Unione dei mercati di capitali, mercato unico digitale, Unione dell'energia, ecc.) siano incentrate su un obiettivo primario: quello di sfruttare il potenziale del mercato unico dell'UE; sottolinea che la comunicazione concernente la strategia per il mercato unico indica che il mercato unico dovrebbe essere una questione da trattare con maggiore attenzione nell'ambito del processo del semestre europeo;

38.

valuta positivamente la strategia per il mercato unico digitale in quanto si tratta del giusto approccio per adattare l'UE all'era digitale; chiede una rapida realizzazione e attuazione della strategia in parola per garantire che l'UE recuperi il terreno perduto in relazione alla precedente lentezza dimostrata in sede di applicazione e utilizzo delle tecnologie digitali; ritiene che a tal fine occorra uno stanziamento di risorse a livello nazionale ed europeo onde costruire le infrastrutture necessarie, in particolare nelle zone rurali; osserva che è altresì importante sostenere l'innovazione digitale e il miglioramento dell'interoperabilità e che occorre prestare particolare attenzione alle questioni inerenti alla sicurezza informatica;

39.

sottolinea che un servizio di consegna dei pacchi accessibile, conveniente, efficiente e di alta qualità è un presupposto essenziale per un commercio elettronico transfrontaliero fiorente, a vantaggio delle PMI e dei consumatori in particolare;

40.

ricorda che l'integrazione del mercato unico di beni e servizi è quasi sempre sostenuta dai dati e che l'interoperabilità rappresenta l'elemento indissolubile in grado di migliorare il collegamento lungo la catena di approvvigionamento e garantire un'efficace comunicazione tra i componenti digitali; invita la Commissione a procedere quanto prima all'aggiornamento del quadro europeo di interoperabilità, associato a un piano integrato di standardizzazione che individui e determini le priorità fondamentali;

41.

sottolinea che gli investimenti pubblici e privati nelle reti di comunicazione veloci e ultraveloci sono un requisito per qualsiasi progresso digitale e che vanno incentivati mediante un quadro normativo stabile dell'UE che consenta a tutti gli operatori di fare investimenti, anche nelle zone rurali e remote;

42.

sottolinea l'importanza di attuare efficacemente il Fondo europeo per gli investimenti strategici al fine di massimizzare gli investimenti e sostenere le imprese innovative nelle diverse fasi di finanziamento del loro sviluppo; sottolinea che, in presenza di un fallimento del mercato, è importante sfruttare pienamente i finanziamenti pubblici già disponibili per gli investimenti digitali e favorire le sinergie tra programmi dell'UE, come ad esempio Orizzonte 2020, il Meccanismo per collegare l'Europa e altri fondi strutturali e strumenti pertinenti;

43.

invita la Commissione a valutare se l'attuale strategia in materia di banda larga per le reti mobili e fisse, compresi i relativi obiettivi, sia adeguata alle esigenze future e soddisfi le condizioni di elevata connettività per tutti, onde evitare il divario digitale e garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'economia basata sui dati nonché una rapida diffusione della tecnologia 5G;

44.

sottolinea che l'UE dovrebbe costruire il proprio vantaggio competitivo creando il terreno ideale per la nascita di aziende innovative, il che richiederebbe una moderna politica industriale e infrastrutture maggiormente integrate che diano priorità all'applicazione delle tecnologie e alla realizzazione di un contesto normativo favorevole all'innovazione e all'imprenditoria; chiede che un eventuale quadro digitale futuro proposto sia inclusivo, accessibile e capace di garantire un alto livello di protezione dei consumatori;

Governance del mercato unico

45.

sottolinea che, al fine di rafforzare la governance del mercato unico e la titolarità a tutti i livelli, occorre chiarire la ripartizione dei compiti tra detti livelli e prevedere quadri che forniscano migliori incentivi e comportino una chiara responsabilità per l'attuazione e l'applicazione della normativa sul mercato unico, nell'ottica di dare un nuovo slancio al mercato unico;

46.

segnala che la titolarità multilivello di una governance efficiente del mercato unico potrebbe essere realizzata mediante una migliore regolamentazione, da un lato, e una migliore cultura dell'applicazione delle norme dall'altro; chiede di sviluppare il capitale umano attraverso, tra l'altro, una maggiore accessibilità delle informazioni e opportuni corsi di formazione finalizzati ad accrescere il livello di conoscenze e il grado di sensibilizzazione;

47.

invita la Commissione a garantire l'applicazione coerente, da parte degli Stati membri, delle norme sul mercato unico utilizzando tutte le informazioni e tutti i dati e gli strumenti a sua disposizione e prendendo i provvedimenti stabiliti dai trattati nei confronti degli Stati membri che non rispettano le politiche e il diritto dell'UE;

48.

sottolinea l'importanza del monitoraggio e della raccolta dei dati nonché la necessità di un sistema solido e integrato; esprime preoccupazione per il fatto che, nella maggior parte dei casi, le informazioni sulle consultazioni pubbliche sono disponibili in una sola lingua, il che non consente a tutte le parti interessate di esprimere le proprie osservazioni riguardo a questioni o proposte importanti; ritiene che sia opportuno tenere conto dei dati e degli elementi concreti in fase di adozione di decisioni strategiche fondamentali per realizzare il mercato unico, ridurre i divari tra gli Stati membri e potenziare la governance del mercato unico, come ad esempio in fase di definizione delle priorità di azione e applicazione, in fase di valutazione dell'integrazione del mercato unico e della competitività, nonché nell'ambito del dialogo strutturato di conformità al mercato unico con gli Stati membri;

49.

invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sugli ostacoli al mercato unico nei vari Stati membri e nell'intera UE e a formulare, all'interno delle raccomandazioni specifiche per paese, una serie di raccomandazioni finalizzate a rimuovere tali ostacoli; sottolinea che il mercato unico dovrebbe avere un ruolo più importante nelle raccomandazioni specifiche per paese;

50.

invita la Commissione a ricorrere a tutte le misure disponibili, comprese, ove necessario, le procedure di infrazione, per garantire la piena attuazione della normativa concernente il mercato unico; è preoccupato per l'eccessiva durata di un ricorso a seguito della procedura di infrazione nei casi in cui si esamina una violazione delle norme sul mercato unico o vi si pone rimedio, ed è preoccupato per il numero elevato di casi pendenti;

51.

prende atto dei vantaggi di SOLVIT; chiede che SOLVIT sia rafforzato e meglio collegato ai servizi della Commissione, nonché ben integrato con i progetti e le banche dati esistenti quali CHAP ed EU Pilot, al fine di creare sinergie tra le informazioni e condividere le migliori prassi; chiede che la Commissione segua costantemente i casi non risolti; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire a SOLVIT il sostegno e la consulenza necessari affinché possa occuparsi efficientemente dei casi di cui è investito;

52.

è del parere che le autorità di vigilanza del mercato unico debbano essere rafforzate, meglio collegate e dotate di personale idoneo per affrontare le sfide odierne, in particolare quelle che riguardano la concorrenza mondiale; esorta le autorità nazionali di vigilanza del mercato a collaborare più strettamente e a scambiarsi informazioni e migliori prassi per affrontare efficacemente le varie forme di concorrenza sleale nel mercato unico, come ad esempio l'elevato numero di prodotti illegali e non conformi che comportano elevati costi per le imprese che rispettano la normativa e dei rischi elevati per i consumatori, in particolare per quelli più vulnerabili; esprime preoccupazione per l'eccessivo lasso di tempo impiegato dal Consiglio dell'Unione europea per adottare il pacchetto relativo alla sicurezza dei prodotti di consumo e alla vigilanza del mercato, il che mette a repentaglio la sicurezza dei prodotti nell'UE; invita il Consiglio ad adottare immediatamente tale pacchetto;

53.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di creare uno sportello digitale unico quale portale universale accessibile in grado di razionalizzare e semplificare l'accesso alle informazioni e promuovere le piattaforme esistenti dedicate agli utenti; sottolinea il ruolo dei governi nazionali e regionali nella promozione di tali piattaforme, rendendole accessibili e informando gli utenti; invita la Commissione a rafforzare ulteriormente e a semplificare gli strumenti online del mercato unico;

54.

riconosce l'importanza dei principi di una regolamentazione di qualità e dell'iniziativa REFIT, nonché la necessità di garantire la sicurezza e la prevedibilità della normativa nell'elaborazione di nuove iniziative legislative; sottolinea che il principio di una migliore regolamentazione non deve pregiudicare il diritto dell'Unione e degli Stati membri di legiferare in ambiti fondamentali per l'interesse generale, come la salute e l'ambiente;

o

o o

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0067.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0069.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0130.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2014)0038.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0054.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/117


P8_TA(2016)0061

Apertura dei negoziati in vista di un accordo di libero scambio UE-Tunisia

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sull'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia (2015/2791(RSP))

(2018/C 035/20)

Il Parlamento europeo,

visto l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia annunciato il 13 ottobre 2015,

visti l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste la dichiarazioni della Commissaria Cecilia Malmström del 13 ottobre 2015 a Tunisi in occasione dell'apertura dei negoziati sull'accordo di libero scambio completo e approfondito tra l'Unione europea e la Tunisia,

vista la decisione del 9 ottobre 2015 di attribuire il premio Nobel per la pace 2015 al Quartetto per il dialogo nazionale che rappresenta la società civile tunisina,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 20 luglio 2015 sulla Tunisia (1),

vista la raccomandazione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 17 marzo 2015, relativa all'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato nell'ambito della politica europea di vicinato (2),

vista la decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria alla Tunisia (3), nonché alla messa a disposizione di una prima rata il 26 aprile 2015,

viste le analisi effettuate da Ecorys relative all'impatto del commercio sullo sviluppo sostenibile a sostegno dei negoziati per un accordo di libero scambio globale e approfondito tra l'Unione europea e la Tunisia (4),

visti la valutazione dell'impatto sullo sviluppo sostenibile (SIA) relativa alla zona di libero scambio euromediterranea (ZLSEM), la relazione definitiva del progetto SIA della ZLSEM e il progetto di consultazione realizzato nel settembre 2007 dall'Impact Assessment Research Centre (centro di ricerca sullo studio di impatto) dell'Institute for Development Policy and Management (istituto per la politica e la gestione dello sviluppo) dell'università di Manchester (5),

visti gli accordi di associazione euromediterranei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia dall'altra (6),

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del mercoledì 18 novembre 2015, dal titolo: «Riesame della politica europea di vicinato»,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Unione per il Mediterraneo e i paesi del vicinato meridionale, in particolare la sua risoluzione del 10 maggio 2012 dal titolo «Commercio per il cambiamento: Strategia dell'Unione europea in materia di commercio e di investimento per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba» (7),

vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le relazioni eurotunisine sono strette e di lunga data e che l'Unione europea è il primo partner commerciale della Tunisia e la Tunisia il 34o partner dell'Unione;

B.

considerando che il primo accordo di cooperazione commerciale tra i due partner risale al 1969 e che la Tunisia è stato il primo paese del Mediterraneo meridionale a firmare un accordo di associazione con l'Unione europea nel 1995;

C.

considerando che il 13 ottobre 2015 l'Unione europea e la Tunisia hanno avviato negoziati per un accordo di libero scambio ambizioso sulla base del mandato adottato il 14 dicembre 2015 all'unanimità dagli Stati membri dell'UE e che un primo ciclo nazionale si è tenuto dal 19 al 22 ottobre 2015;

D.

considerando che le discussioni preliminari tra l'Unione europea e la Tunisia sull'accordo di libero scambio globale e approfondito sono durate quattro anni e che la Tunisia ha istituito una commissione nazionale per definire le proprie priorità;

E.

considerando che l'approfondimento delle relazioni commerciali eurotunisine attraverso la conclusione di un partenariato commerciale ambizioso rappresenta un'opportunità di crescita e di ravvicinamento delle economie della Tunisia e dell'Unione europea; che detto partenariato deve concorrere alla stabilizzazione politica e democratica della Tunisia;

F.

considerando che il partenariato commerciale si inserisce nel contesto più ampio delle relazioni di vicinato tra l'Unione europea e la Tunisia, rette dall'accordo mediterraneo di associazione del 1995 che prevede la creazione di una zona di libero scambio e disposizioni sull'agricoltura e i servizi; che il Consiglio di associazione UE-Tunisia il 17 marzo 2015 ha adottato un nuovo piano d'azione per attuare il partenariato privilegiato al fine di pervenire a un livello elevato di integrazione economica; che il riesame della politica europea di vicinato deve promuovere i valori e gli interessi comuni dell'Unione e della Tunisia, uno sviluppo socioeconomico solidale e la creazione di posti di lavoro per i giovani nonché portare a una stabilizzazione economica;

G.

considerando che la Tunisia, culla di eventi noti con la denominazione di «Primavera araba», è l'unico paese della regione del Vicino e Medio Oriente e dell'Africa del nord in cui è stato attuato un processo di transizione democratica e politica e a tale titolo rappresenta un esempio per l'intera regione;

H.

considerando che la stabilità politica e lo sviluppo economico vanno di pari passo e che tale accordo di commercio deve avere lo scopo di offrire opportunità concrete all'economia tunisina e a quella europea;

I.

considerando che, parallelamente a detti negoziati, l'Unione europea deve proseguire e intensificare il suo aiuto alla Tunisia e fornirle un'assistenza finanziaria e tecnica adeguata e appropriata nel corso dei negoziati e poi dell'attuazione delle disposizioni dell'accordo innescando un partenariato effettivo in cui poter tenere in conto gli interessi delle popolazioni delle due sponde del Mediterraneo;

J.

considerando che la Tunisia e l'Unione europea hanno tutto l'interesse a promuovere e rafforzare i processi di integrazione regionale «Sud-Sud» tra la Tunisia e i paesi vicini, in particolare attraverso l'accordo di Agadir; che i negoziati eurotunisini di libero scambio devono integrare tali sforzi;

K.

considerando che la transizione democratica tunisina è tuttora un esempio per gli altri paesi della regione; che il 26 gennaio 2014 l'Assemblea nazionale costituente ha adottato la nuova Costituzione per la Tunisia, che essa è esemplare in materia di protezione dei diritti e delle libertà; che il 21 dicembre 2014 Beji Caïd Essebsi è stato eletto Presidente della Repubblica tunisina a seguito di un voto libero, trasparente e pluralista;

L.

considerando che la società civile tunisina, attraverso il suo dinamismo e il suo livello di istruzione, svolge un ruolo chiave nella transizione del paese verso la democrazia; che essa deve continuare a essere strettamente associata al processo di deliberazione politica, compresi i negoziati in atto;

M.

considerando che l'attribuzione del premio Nobel per la pace al Quartetto del dialogo nazionale tunisino è un riconoscimento degli sforzi compiuti per consolidare la democrazia e un incoraggiamento a proseguire su questa strada; che occorre assolutamente concludere un accordo esemplare in grado di risolvere le perplessità espresse dalla società civile;

Constatazione della situazione economica, politica e sociale in Tunisia

1.

condanna fermamente gli attentati terroristi commessi in Tunisia negli ultimi mesi con vittime assai numerose; ritiene che la Tunisia sia confrontata con una minaccia terrorista molto elevata e ricorda che l'attentato del 24 novembre 2015 era diretto contro un bus della guardia presidenziale, mentre gli attacchi terroristi del 26 giugno 2015 a Sousse e l'attentato del 18 marzo 2015 al museo del Bardo hanno gravemente compromesso le prospettive turistiche dell'estate 2015, laddove il turismo e i settori a esso collegati rappresentano il 15 % del PIL del paese; esprime tutte la sua solidarietà nei confronti della Tunisia e ribadisce il suo sostegno alle autorità tunisine nella loro lotta contro il terrorismo, nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

2.

constata che l'economia tunisina deve affrontare notevoli difficoltà, che il tasso di crescita del PIL era del 2,3 % nel 2014, il tasso di disoccupazione nel 2015 è pari al 15 % della popolazione attiva, che il 28,6 % dei diplomati dell'istruzione superiore sono senza lavoro e che la disoccupazione tra i giovani tunisini è in aumento;

3.

evidenzia che esiste un palese squilibrio demografico ed economico tra l'Unione europea e la Tunisia e che esso giustifica una strategia asimmetrica e progressiva nei negoziati;

4.

segnala che la Tunisia si distingue per notevoli disparità regionali tra la capitale Tunisi e le altre regioni del paese, con divari di sviluppo assai marcati tra la costa e le zone centrali del paese, segnatamente per quanto riguarda i tassi di disoccupazione e l'accesso alle strutture sanitarie e all'istruzione, e che tali divari potrebbero essere aggravati dai cambiamenti climatici;

5.

segnala che in Tunisia il mercato del lavoro presenta disparità tra i diversi settori interessati dall'accordo commerciale i quali, ove non colmati, rischiano di comportare un eccesso di manodopera nel settore agricolo e la soppressione di altri settori importanti per la diversificazione economica in Tunisia come l'industria manifatturiera o mineraria;

6.

osserva che il processo di transizione democratica della Tunisia è il più avanzato nella regione e il paese ha scelto un modello politico e di sviluppo economico unico tra i paesi della sponda sud del Mediterraneo e chiede alla Commissione di tenere in piena considerazione tale aspetto nei negoziati; ritiene che l'Unione debba adottare tutte le misure possibili per sostenere la Tunisia nella sua transizione democratica verso una società stabile e pluralista;

7.

osserva che la Tunisia si trova in un contesto regionale molto instabile, specialmente per il conflitto in Libia e le violenze sporadiche in Algeria, due paesi limitrofi;

8.

constata che la Tunisia ha accolto più di un milione e ottocentomila profughi libici e che questo numero corrisponde in proporzione al 16 % della popolazione totale della Tunisia;

Condizioni per la riuscita di un accordo commerciale tra l'Unione europea e la Tunisia

9.

accoglie con favore l'apertura di negoziati nell'autunno 2015 per la conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia, sulla base del mandato adottato nel 2011 dal Consiglio all'indomani della «Primavera araba»; osserva che dopo il 2011 la Tunisia ha consolidato la sua transizione democratica con la proclamazione della sua nuova Costituzione il 26 gennaio 2014 e con l'organizzazione di elezioni legislative e presidenziali realizzate rispettivamente il 26 ottobre e il 23 novembre 2014;

10.

ritiene che l'accordo abbia una portata che va oltre la dimensione esclusivamente commerciale e che esso debba tassativamente avere l'obiettivo di contribuire alla stabilità della Tunisia, al consolidamento della sua democrazia e al rilancio della sua economia, con effetti positivi sui prezzi al consumo e l'occupazione, sulle retribuzioni dei lavoratori qualificati e non qualificati e sulla riduzione delle disparità; chiede che il contenuto dell'accordo corrisponda a tali sfide essenziali prima della sua conclusione;

11.

sollecita i negoziatori a concludere un accordo progressivo e asimmetrico tenendo in conto le notevoli disparità tra le due parti, a dimostrare flessibilità, dinamismo, innovazione, trasparenza e capacità di adattamento, a tenere presente il fatto che l'accordo, vantaggioso per le due parti, deve avvenire in primo luogo a beneficio dell'economia e delle società tunisina ed europea, ovviamente nel rispetto delle specificità, delle sensibilità, delle culture e delle sfere socioeconomiche locali, senza alterazioni nel commercio intraregionale della Tunisia con i paesi della regione;

12.

si compiace del fatto che il governo tunisino abbia presentato un piano di riforme economiche articolato in cinque anni (2015-2020) volto a ridurre il tasso di disoccupazione, le disparità regionali nel paese e diversificare il tessuto economico; ritiene che l'accordo di libero scambio debba essere conforme agli obiettivi del piano;

13.

segnala che si tratta del primo negoziato commerciale di tale portata per la Tunisia e pertanto occorre che l'apertura dei settori economici tunisini sia progressiva, graduale e asimmetrica e che essa preveda periodi transitori per i settori sensibili, escludendo dai negoziati taluni prodotti ritenuti sensibili dalle parti;

14.

ritiene essenziale che la Tunisia riceva all'Unione europea un aiuto sostanziale di tipo finanziario, tecnico e di assistenza alla negoziazione commerciale per attuare in modo corretto le diverse disposizioni dell'accordo di libero scambio; chiede che l'aiuto finanziario sia erogato in modo trasparente e rechi vantaggi effettivi ai destinatari;

15.

accoglie con favore il sostegno fornito dalla Banca europea per gli investimenti a numerosi progetti in Tunisia; sottolinea che il sostegno concorre alla diversificazione economica della Tunisia e alla creazione di posti di lavoro, in particolare per i giovani;

16.

si compiace del fatto che l'UE abbia fatto della Tunisia uno dei paesi prioritari della sua politica di vicinato nei confronti dei paesi del Mediterraneo meridionale e che abbia fornito un prestito di 300 milioni di euro alla Tunisia a titolo dell'assistenza macrofinanziaria per l'attuazione di riforme economiche;

17.

chiede tuttavia all'Unione europea, al pari dei suoi Stati membri, della BEI e della BERS, di continuare a essere al fianco dei tunisini e di ottimizzare i suoi programmi di aiuti e assistenza, anche con l'introduzione di misure commerciali distinte eccezionali al fine di accompagnare la Tunisia nel consolidamento del suo processo democratico; si compiace dell'attuazione di «partenariati per la trasformazione della Tunisia» da parte di alcuni Stati membri; invita l'Unione europea a proseguire il suo programma di riduzione delle disuguaglianze regionali in materia di accesso alle cure di prima necessità in Tunisia;

18.

invita l'Unione europea a tenere in conto la situazione specifica della Tunisia nell'ambito dei negoziati, segnatamente per quanto riguarda la fragile transizione democratica e le differenze di sviluppo economico tra l'Unione e la Tunisia, tenendo sempre presente che le migliori soluzioni sono quelle a vantaggio di entrambe le parti;

19.

chiede alla Commissione di provvedere a che i negoziati producano rapidamente vantaggi concreti per le economie europea e tunisina nei settori centrali e per tutti gli operatori interessati, segnatamente le PMI e le microimprese;

20.

sottolinea che l'accordo deve contribuire allo sviluppo e alla diversificazione dell'economia tunisina, attualmente incentrata sull'agricoltura, nonché alla riduzione delle disparità regionali, e deve apportare benefici concreti a tutti i tunisini e a tutti gli europei;

21.

si compiace del fatto che la Tunisia abbia avviato importanti riforme sociali ed economiche, insiste affinché tali riforme continuino anche durante il periodo dei negoziati per permettere al paese di trarre pieno vantaggio dall'accordo;

22.

ritiene che l'accordo dovrebbe contribuire all'approfondimento della cooperazione economica tra l'UE e la Tunisia, già molto avanzata grazie all'abolizione delle tariffe doganali sui prodotti industriali conformemente all'accordo di associazione; propone la nuova denominazione di «partenariato economico tra l'Unione europea e la Tunisia»;

23.

sollecita vivamente la Commissione e il governo tunisino a dare avvio a un processo chiaro e netto di partecipazione della società civile tunisina e di quella europea nel corso dell'intero ciclo negoziale e fare prova d'innovazione; si compiace a tale titolo del ruolo della società civile tunisina nel primo ciclo di negoziati e chiede che le consultazioni siano aperte e trasparenti e tengano in maggiore considerazione la diversità dei componenti della società civile tunisina, facendo riferimento alle prassi migliori, alla luce di quelle maturate nel contesto di negoziati analoghi;

24.

accoglie con favore, al riguardo, l'istituzione, da parte del ministero del commercio e dell'artigianato, di un sito internet dedicato alla comunicazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito al pubblico nonché l'intenzione dei negoziatori di pubblicare il testo in versione trilingue; ritiene che la società civile tunisina potrebbe anche essere associata ai negoziati tramite un comitato di supervisione delle analisi d'impatto;

25.

chiede al Consiglio di rendere pubblico il mandato negoziale adottato dagli Stati membri all'unanimità il 14 dicembre 2011;

26.

auspica l'instaurarsi di un dialogo regolare durante l'intero periodo di negoziati tra parlamentari tunisini e europei; si compiace, a tale proposito, della creazione di una commissione parlamentare mista (CPM) UE-Tunisia che svolgerà un ruolo essenziale consentendo ai parlamentari europei e tunisini di incontrarsi regolarmente e di effettuare un reale monitoraggio dei negoziati dell’accordo di libero scambio;

27.

auspica che tale dialogo permetta di valutare meglio le aspettative e le preoccupazioni di entrambe le parti e quindi di migliorare i termini dell'accordo;

28.

ribadisce che l’Unione per il Mediterraneo sostiene lo sviluppo di progetti concreti nella regione e può, in tal senso, fornire consulenza durante i negoziati dell'accordo;

29.

chiede che studi di impatto e valutazioni settoriali, rigorosi e trasparenti siano condotte da entrambe le parti, compresi il Parlamento europeo con la partecipazione di esperti tunisini, sugli effetti dell'accordo in vari settori, in particolare i servizi, gli appalti pubblici, la competitività delle PMI, l'occupazione, l'agricoltura, l'ambiente o qualsiasi altro settore prioritario; nota che la Tunisia desidera ricorrere fin dall'inizio a specialisti tunisini per garantire la credibilità delle cifre dello studio d'impatto in Tunisia;

30.

chiede che questi studi d'impatto e valutazioni settoriali siano finanziati dall'Unione europea e che, in linea con la richiesta di più organizzazioni della società civile tunisina, siano eventualmente preceduti da una valutazione ex post degli effetti socioeconomici dell'accordo di associazione del 1995;

31.

esorta la Commissione a stabilire quanto prima la natura mista o esclusiva dell'accordo e le chiede di associare, sin dalle prime discussioni, i parlamenti nazionali degli Stati membri;

32.

sottolinea che le condizioni ambientali nel bacino del Mediterraneo, in particolare la scarsità d'acqua, che danneggia le attività agricole, devono essere prese in considerazione nei negoziati e che bisogna promuovere un modello economico sostenibile sul piano ambientale e nella gestione delle risorse naturali;

33.

sottolinea che i negoziati commerciali con la Tunisia si inseriscono nel contesto più ampio delle relazioni commerciali euromediterranee; insiste affinché la decima conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo che viene rinviata sine die dal 2013 si riunisca a breve per esaminare le sfide commerciali della regione e le priorità di lavoro da stabilire per i prossimi anni;

Approccio settoriale alla negoziazione

34.

chiede che l'accordo privilegi il settore dei servizi, che rappresenta un notevole potenziale di crescita per l'economia tunisina e dovrebbe attirare gli investimenti strategici; ritiene che poiché questo negoziato commerciale è il primo di queste dimensioni per la Tunisia, il capitolo sui servizi dovrebbe individuare esplicitamente i settori in cui le parti intendono assumere impegni in materia di accesso al mercato o di trattamento nazionale;

35.

ribadisce che il settore pubblico riveste un'importanza fondamentale per la Tunisia e che concentra la maggior parte dell'occupazione qualificata tunisina;

36.

ricorda che la Tunisia dispone di numerose «start-up», di micro imprese e di PMI molto dinamiche nel settore delle alte tecnologie e chiede che l'accordo favorisca le loro capacità di sviluppo e di internazionalizzazione; prende atto della richiesta dei tunisini di inserire nell'accordo disposizioni ambiziose ed equilibrate sul commercio on line;

37.

invita entrambe le parti a promuovere, anche attraverso iniziative comuni, la crescita dell'occupazione, condizione essenziale per la ripresa economica e la stabilità politica in Tunisia;

38.

ritiene che l'accordo debba essere vantaggioso per i piccoli produttori e piccoli imprenditori in Tunisia, che sono indispensabili al tessuto economico tunisino; incoraggia lo sviluppo di un dialogo regolare tra imprenditori, organizzazioni professionali e enti di formazione, che consentirà in particolare di promuovere le migliori prassi e di meglio comprendere le difficoltà e le aspettative di ciascuno;

39.

ritiene che nell'ambito della negoziazione di un capitolo sulla concorrenza, occorre agire con cautela, progressività e flessibilità, dato il carattere strategico degli aiuti di Stato per lo sviluppo economico della Tunisia;

40.

ribadisce l'importanza di sviluppare camere di commercio bilaterali, che rappresenterebbero consessi permanenti in grado di consentire ai diversi attori di sviluppare partenariati tra di loro e sviluppare le loro attività economiche e commerciali;

41.

invita la Commissione ad agevolare il rilascio di visti di breve durata per l'esercizio dei servizi di tipo «Move IV» che richiedono lo spostamento di persone per un periodo di tempo limitato e a precise condizioni stabilite da contratti o nella legislazione nazionale; sottolinea che nessun elemento dell'accordo deve impedire all'Unione europea e ai suoi Stati membri di applicare misure volte a regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel loro territorio, ivi comprese le misure necessarie per garantire la circolazione ordinata delle persone fisiche al di là delle loro frontiere, attraverso l'istituzione di condizioni di ingresso;

42.

auspica che questo accordo contribuisca a instaurare e mantenere in Tunisia un clima favorevole e di incentivazione agli investimenti a lungo termine nei settori economici chiave, dinamici e a forte valore aggiunto come il turismo, l'energia, comprese le fonti di energia rinnovabili, i servizi di alta tecnologia, l'economia digitale e lo scambio dei dati; invita la Commissione a includere un capitolo sugli investimenti per agevolare gli investimenti esteri diretti tra l'UE e la Tunisia e ad accelerare la creazione del meccanismo euromediterraneo di facilitazione del commercio e degli investimenti che consentirà la raccolta di informazioni e di dati pertinenti, rafforzerà i partenariati commerciali e andrà a beneficio in particolare della Tunisia;

43.

ritiene che l'accordo dovrebbe includere disposizioni sugli appalti pubblici negoziando con cautela il grado di apertura sia europeo sia tunisino e tenendo conto della struttura e delle condizioni specifiche dell’economia tunisina;

44.

ritiene che l'Unione europea e la Tunisia abbiano tutto da guadagnare da un miglior accesso reciproco ai rispettivi mercati agricoli e che l'accordo debba contribuire a ridurre i dazi doganali, eliminare le barriere non tariffarie e migliorare le procedure di esportazione;

45.

nota che la Tunisia ha posto l'accento sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e ritiene che, attraverso l'accordo, i prodotti tunisini provenienti da questo tipo di agricoltura debbano avere la possibilità di accedere a nuovi mercati;

46.

auspica che i negoziati non incidano sull'economia dell'una o dell'altra delle due parti; invita l'Unione europea e la Tunisia di tener conto del fatto che esistono diversi settori agricoli sensibili per entrambe le parti, dei quali dovranno essere concordati, nel corso dei negoziati, elenchi completi con periodi transitori e quote adeguate, e se necessario la loro esclusione dall’ambito dei negoziati;

47.

incoraggia la Commissione a negoziare l'istituzione di norme rigorose e di elevata qualità in campo sanitario e fitosanitario e a risolvere i problemi veterinari e di controllo delle carni e degli ortofrutticoli sussistenti in Tunisia; invita la Commissione a prevedere disposizioni specifiche di assistenza tecnica per aiutare i produttori tunisini a rispettare gli standard sanitari e fitosanitari più vincolanti dell'Unione europea;

48.

ritiene che l'accordo debba contribuire a definire norme di elevata qualità in materia di sviluppo sostenibile, in particolare negli standard sociali;

49.

si aspetta che il governo tunisino e le istituzioni europee elaborino disposizioni adeguate per definire chiaramente l'origine, la provenienza e la tracciabilità dei prodotti tunisini e garantire maggiore trasparenza ai produttori, agli intermediari e ai consumatori;

50.

auspica che l'accordo includa un ambizioso capitolo sui settori dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui il riconoscimento e la protezione rafforzata delle indicazioni geografiche, garantendo un pieno e completo riconoscimento delle indicazioni geografiche dell'UE e della Tunisia, la tracciabilità dei prodotti e la protezione del know-how dei produttori;

51.

invita la Commissione a estendere la protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli, in particolare per tale accordo, poiché la Tunisia le riconosce da parte sua;

52.

auspica che l'accordo consenta all'industria tunisina di modernizzarsi e acquisire competenze, al fine di coprire settori più ampi delle catene di approvvigionamento dei prodotti lavorati e quindi di far ricorso a competenze più elevate e di assumere localmente personale meglio qualificato;

53.

invita la Commissione a inserire nell'accordo un ambizioso capitolo sull'energia e le materie prime ai fini di una maggiore cooperazione nei settori dell'elettricità, del gas, eolico, solare e delle altre fonti di energia rinnovabili;

54.

auspica che in occasione di tale accordo sia rafforzata la cooperazione scientifica tra le università, i centri di ricerca e gli istituti di formazione in Europa e in Tunisia per la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo di nuove tecnologie e, più in generale, per la cultura e l'istruzione, e che tali iniziative possano altresì contribuire a sostenere il mercato del lavoro tunisino;

55.

plaude al fatto che la Tunisia sia stata inclusa nel programma di ricerca europeo Orizzonte 2020 e sollecita la Commissione e il governo tunisino a inserire nell'accordo un ambizioso capitolo sullo sviluppo sostenibile che promuova norme sociali e del lavoro elevate, conformemente alle disposizioni delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e agli standard ambientali previsti dagli accordi multilaterali in materia;

56.

ricorda che la Tunisia ha ratificato tutte le convenzioni dell'OIL, ma che, secondo un organo di controllo indipendente, deve intensificare i suoi sforzi per promuovere norme del lavoro rigorose; auspica che l'ALS assista la Tunisia a sviluppare norme sociali e di lavoro più protettive, in particolare per quanto concerne il rispetto dei diritti sindacali; auspica che l'ALS, nel contesto tunisino di transizione democratica e di minaccia terroristica, incoraggi il rafforzamento dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di associazione, di espressione e di informazione;

57.

invita la Commissione a includere nel testo dell'accordo la clausola relativa ai diritti umani, in virtù della quale l'Unione europea può sospendere unilateralmente l'applicazione dell'accordo in caso di violazione dei diritti umani da parte di una parte contraente;

58.

invita le parti a considerare l'introduzione di una clausola sulla buona governance fiscale ispirandosi ai lavori della piattaforma per la buona governance fiscale della Commissione europea, al fine di evitare situazioni di doppia non tassazione;

59.

si compiace dell'interesse condiviso a approfondire il partenariato per la mobilità istituito il 3 marzo 2014 e desidera che venga concluso un accordo di agevolazione del rilascio dei visti e un accordo di riammissione;

60.

in caso di danno effettivo o eventuale nei confronti di uno o più settori commerciali interessati dall'accordo, invita le istituzioni europee ad adottare misure compensative adeguate;

o

o o

61.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Conclusioni 11076/15 RELEX 626 del Consiglio dell'Unione europea del 20.7.2015.

(2)  GU L 151 del 18.6.2015, pag. 25.

(3)  GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9.

(4)  http://www.trade-sia.com/tunisia/the-study/?lang=fr.

(5)  http://www.sia-trade.org/emfta.

(6)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(7)  GU C 261 E del 10.9.2013, pag. 21.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/125


P8_TA(2016)0062

Attività del Mediatore europeo nel 2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2014 (2015/2231(INI))

(2018/C 035/21)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2014,

visto l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 11, 19, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visto l'articolo 220, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0020/2016),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2014 è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo il 26 maggio 2015 e che il Mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni il 23 giugno 2015 a Bruxelles;

B.

considerando che Emily O'Reilly è stata rieletta Mediatore europeo dal Parlamento europeo nella seduta plenaria del 16 dicembre 2014 a Strasburgo;

C.

considerando che la principale priorità del Mediatore europeo è garantire che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati e che il diritto a una buona amministrazione rifletta gli standard più elevati che ci si attende dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione; che il Mediatore svolge un ruolo essenziale nell'aiutare le istituzioni dell'UE a diventare più trasparenti, efficaci e vicine ai cittadini, rafforzando così la fiducia dei cittadini nell'Unione;

D.

considerando che, secondo il sondaggio dell'Eurobarometro del maggio 2015, il 40 % dei cittadini ripone fiducia nell'Unione europea, mentre il 46 % è sfiduciato; che la capacità delle istituzioni di esercitare un controllo l'una sull'altra è fondamentale per migliorare il livello di soddisfazione fra i cittadini europei;

E.

considerando che l'articolo 24 TFUE dispone che «ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228»;

F.

considerando che l'articolo 228 del TFUE abilita il Mediatore europeo a condurre indagini riguardo a casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi nonché delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali; che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»;

G.

considerando che, secondo quanto afferma l'articolo 43 della Carta, «qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali»;

H.

considerando che, secondo il primo Mediatore europeo, «si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante» (2); che ciò richiede che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE non solo rispettino i loro obblighi giuridici, ma siano anche orientati a uno spirito di servizio e assicurino che i membri della collettività siano trattati nel modo opportuno e godano appieno dei loro diritti; che la nozione di «buona amministrazione» dovrebbe essere intesa come un processo costante di miglioramento continuo;

I.

considerando che, nel 2014, 23 072 cittadini hanno chiesto assistenza ai servizi del Mediatore; che 19 170 cittadini hanno ottenuto consigli attraverso la guida interattiva presente nel sito web del Mediatore; che nel 2014 il Mediatore ha registrato 2 079 denunce e ha ricevuto 1 823 richieste di informazioni;

J.

considerando che, delle 2 163 denunce complessivamente trattate dal Mediatore, 736 rientravano nell'ambito del suo mandato, mentre 1 427 non vi rientravano;

K.

considerando che, delle 2 163 denunce trattate, in 1 217 casi il Mediatore ha dato consigli al denunciante o ha deferito il caso, in 621 casi il denunciante è stato informato che non era possibile fornire altri consigli e in 325 casi è stata avviata un'indagine;

L.

considerando che il Mediatore ha avviato 342 indagini, di cui 325 sulla base di denunce e 17 di propria iniziativa; che ha concluso 400 indagini, di cui 13 di propria iniziativa; che, per quanto attiene alle indagini concluse, 335 erano state presentate da singoli cittadini e 52 da imprese, associazioni e altre entità giuridiche;

M.

considerando che il Mediatore ha trasmesso 772 denunce ai membri della Rete europea di difensori civici, incluse 86 denunce trasferite alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, 144 alla Commissione e 524 ad altre istituzioni e organismi; che la maggior parte delle indagini riguardava la Commissione (59,6 %), seguita dalle agenzie dell'UE (13,7 %), dall'EPSO (9,4 %), da altre istituzioni (8,5 %), dal SEAE (3,8 %), dal Parlamento (3,5 %) e dall'OLAF (3,2 %);

N.

considerando che, delle indagini concluse dal Mediatore, il 21,5 % riguardava richieste di informazioni e l'accesso a documenti, il 19,3 % la Commissione nel suo ruolo di custode dei trattati, il 19,3 % procedure di concorso e selezione, il 16 % questioni politiche e istituzionali, l'11,3 % questioni relative all'amministrazione e allo statuto del personale, l'8,3 % l'aggiudicazione di gare d'appalto o sovvenzioni e il 6 % l'esecuzione di contratti;

O.

considerando che, per quanto attiene alle indagini concluse, 133 casi sono stati risolti dall'istituzione o archiviati dopo che è stata concordata una soluzione amichevole, mentre in 163 casi il Mediatore ha ritenuto che non vi fosse motivo di proseguire nelle indagini;

P.

considerando che in 76 casi non è stata ravvisata alcuna cattiva amministrazione; che in 39 casi è stata ravvisata cattiva amministrazione e in 13 casi si è fatto ricorso ad altre modalità per chiudere il caso; che nei casi in cui è stata ravvisata cattiva amministrazione, il Mediatore ha formulato osservazioni critiche in 27 casi e progetti di raccomandazioni in 12 casi;

Q.

considerando che la maggior parte delle indagini concluse nel 2014 ha avuto una durata compresa fra 3 e 18 mesi; che il tempo medio per la chiusura di un'indagine è stato di 11 mesi;

R.

considerando che le istituzioni si sono conformate all'80 % delle proposte del Mediatore; che rimane il 20 % delle proposte, che sono state presentate e devono ancora essere accolte;

S.

considerando che la commissione per le petizioni, la quale solo nel 2014 ha ricevuto ben 2 714 petizioni, è una componente importante del funzionamento istituzionale dell'Unione europea poiché avvicina il Parlamento europeo ai cittadini; che una stretta relazione tra il Mediatore europeo e la commissione per le petizioni migliorerebbe il livello di controllo democratico dell'attività delle istituzioni dell'UE;

1.

approva la relazione annuale per il 2014 presentata dal Mediatore europeo;

2.

si congratula con Emily O'Reilly per la sua rielezione a Mediatore europeo e per l'eccellente lavoro svolto; sostiene l'obiettivo del Mediatore di assistere le istituzioni dell'UE nei loro sforzi per fornire il migliore servizio possibile ai cittadini e a quanti risiedono in Europa; ritiene che l'attenzione rivolta dal Mediatore alla trasparenza come garanzia di una buona amministrazione abbia costituito un elemento fondamentale;

3.

saluta con favore e appoggia pienamente il fatto che il Mediatore si sia avvalso maggiormente del potere di avviare indagini strategiche di propria iniziativa; si compiace della nomina, all'interno del suo ufficio, di un coordinatore delle indagini di propria iniziativa e dell'introduzione di nuove norme interne in merito alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing); elogia il Mediatore per gli sforzi compiuti nella riorganizzazione del proprio ufficio, che ha già prodotto notevoli risultati positivi in termini di efficienza; valuta positivamente e sostiene l'approccio orientato al futuro del Mediatore, come pure l'adozione della nuova strategia quinquennale «Verso il 2019», che introduce un approccio più strategico nelle modalità per affrontare i problemi sistemici e favorire la buona amministrazione;

4.

si compiace delle indagini avviate dal Mediatore nel 2014, in cui si possono identificare i seguenti temi chiave: la trasparenza all'interno delle istituzioni dell'UE, la trasparenza delle attività di lobbismo e delle sperimentazioni cliniche, i diritti fondamentali, le questioni etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, i progetti e i programmi finanziati dall'UE e la politica di concorrenza dell'UE;

5.

ricorda che, nel corso degli anni, il 20-30 % delle denunce ha riguardato la trasparenza e che le questioni relative alla trasparenza sollevate con maggiore frequenza riguardano il rifiuto delle istituzioni di consentire l'accesso a documenti e/o informazioni; ritiene che l'apertura e l'accesso ai documenti, conformemente all'articolo 15 TFUE e all'articolo 42 della Carta, rappresentino una parte essenziale del sistema di pesi e contrappesi istituzionali; è favorevole a eventuali iniziative che la Commissione e le altre istituzioni dell'UE intraprendano al fine di garantire un accesso equo, rapido e semplice per tutti alla documentazione dell'UE; prende atto con apprezzamento del miglioramento della trasparenza ottenuto grazie alla pubblicazione del registro pubblico dei documenti online; invita il Mediatore a indagare sulle questioni relative alla trasparenza in riferimento all'accesso tempestivo del Parlamento europeo ai pertinenti documenti della Commissione concernenti le procedure d'infrazione e i procedimenti EU Pilot, specialmente ove questi riguardino petizioni in essere; ritiene che sia necessario identificare e predisporre meccanismi adeguati per garantire un vero dialogo interistituzionale;

6.

avverte che non tutte le disposizioni concernenti la convenzione di Aarhus e i regolamenti a essa collegati (regolamento (CE) n. 1367/2006 e regolamento (CE) n. 1049/2001) possono già dirsi adeguatamente ed efficacemente rispettate; ritiene che vi sia ancora un ampio margine di miglioramento in materia di trasparenza da parte della Commissione, segnatamente per quanto riguarda la disponibilità qualitativa e quantitativa di informazioni fornite ai singoli cittadini e alle organizzazioni della società civile qualora questi chiedano di accedere ai documenti; invita il Mediatore a condurre un'indagine sulla base della dettagliata petizione 0134/2012 su questi temi, al fine di identificare e rettificare eventuali casi di cattiva amministrazione che riguardino l'attuazione di tali regolamenti da parte delle istituzioni dell'UE interessate;

7.

si compiace delle indagini del Mediatore sui casi di «porte girevoli» riguardanti funzionari di alto livello dell'UE; prende atto che il Mediatore ha indagato sulle denunce di cinque ONG ed esaminato 54 fascicoli della Commissione; incoraggia il Mediatore a contribuire a elaborare e a introdurre criteri e meccanismi di attuazione chiari e dettagliati al fine di identificare, indagare e, ove possibile, prevenire i conflitti di interesse a qualsiasi livello delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE;

8.

ritiene che la nozione di «conflitto di interesse» vada oltre la semplice questione della trasparenza e che garantire un'amministrazione pubblica europea libera da conflitti di questo tipo sia una preoccupazione fondamentale ai fini della costruzione di un'autentica democrazia europea nonché della salvaguardia della fiducia dei cittadini europei, fra i funzionari pubblici e in seno alle istituzioni; raccomanda al Mediatore di tenere conto, nelle sue indagini, delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, degli orientamenti dell'OCSE sulla gestione dei conflitti di interesse nella pubblica amministrazione nonché delle specifiche raccomandazioni di Transparency International;

9.

rileva che, in seguito alle indagini del Mediatore, la Commissione ha pubblicato documenti sull'ingresso della Grecia nella zona euro, la Banca centrale europea ha divulgato una lettera sulla crisi finanziaria indirizzata al governo irlandese e la Commissione ha seguito la raccomandazione del Mediatore di mettere a disposizione i documenti sulla riforma della politica comune della pesca, sebbene l'abbia fatto dopo che era stato raggiunto un accordo sulla riforma;

10.

plaude ai progressi compiuti verso una maggiore apertura nei negoziati in corso sul Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), a seguito delle indagini del Mediatore incentrate sulla trasparenza di tali negoziati; rileva che il Consiglio ha pubblicato, nel frattempo, le direttive che l'UE sta utilizzando per negoziare il TTIP e che la Commissione ha annunciato piani per aumentare la trasparenza delle attività di lobbismo e ampliare l'accesso ai documenti del TTIP; prende atto delle preoccupazioni dei cittadini in merito alla trasparenza dei negoziati sul TTIP;

11.

ricorda che la commissione per le petizioni riceve numerose denunce di gruppi e cittadini anonimi che riguardano la mancanza di trasparenza dei negoziati sul TTIP, il che è indice di una profonda preoccupazione pubblica sulla questione a livello europeo;

12.

si chiede se i lunghi ritardi nelle decisioni relative ad alcune iniziative legislative del Consiglio, quali ad esempio la direttiva orizzontale anti-discriminazione, congelata da oltre sei anni, o la ratifica del trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone ipovedenti o con altre difficoltà ad accedere al testo stampato, non rientrino nella categoria della cattiva amministrazione, dato che creano molta frustrazione tra i cittadini interessati nei confronti delle istituzioni dell'UE; esorta il Consiglio, e in particolare le minoranze di blocco al suo interno, ad adottare le misure necessarie per porre rimedio a queste situazioni insostenibili; suggerisce al Mediatore di esaminare la questione nell'ambito delle sue competenze;

13.

accoglie con favore la maggiore e necessaria attenzione rivolta dal Mediatore alla trasparenza delle attività di lobbismo e il suo impegno per la creazione di un registro per la trasparenza obbligatorio, per far sì che i cittadini possano sapere chi sono i soggetti che cercano di influenzare i decisori dell'UE; plaude all'indagine del Mediatore sulla composizione e la trasparenza dei gruppi di esperti della Commissione, in particolare di quelli che forniscono consulenze sulla politica agricola comune (PAC), per la quale l'UE spende oltre un terzo del suo bilancio; sostiene il suo approccio nei confronti dei suddetti gruppi e incoraggia il Mediatore a continuare a controllare la trasparenza della loro composizione, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata e l'equilibrio di genere all'interno dell'ampia gamma di gruppi di interesse, sia economici che non economici, in tutti gli ambiti politici;

14.

prende atto che oltre 7 000 istituzioni hanno aderito volontariamente al registro per la trasparenza, il che rispecchia la varietà di attori pubblici e privati con cui lavorano costantemente le istituzioni dell'UE; approva il sostegno del Mediatore al piano del Vicepresidente Timmermans di rendere il registro obbligatorio; plaude alla decisione della Commissione del 1o dicembre 2014 che obbliga tutti i membri e gli alti funzionari della Commissione a rendere pubblici tutti i contatti e le riunioni con i soggetti interessati e i lobbisti; concorda sul fatto che il registro dovrebbe comprendere informazioni sulle risorse umane e finanziarie di cui dispongono le organizzazioni lobbistiche, in modo da rispettare maggiormente le norme e le disposizioni vigenti sull'apertura e il buon governo nelle istituzioni dell'UE;

15.

incoraggia il Mediatore a rimanere vigile e determinato e a continuare a esortare la Commissione a garantire la piena trasparenza riguardo alla composizione e alle riunioni di tutti i gruppi di esperti, le piattaforme tecnologiche e le agenzie; ricorda le condizioni che aveva stabilito nel 2012, quando aveva revocato il congelamento del bilancio per i gruppi di esperti;

16.

rileva che nel 2014 il Mediatore ha svolto un ruolo essenziale nell'ambito della trasparenza delle sperimentazioni cliniche aiutando a definire la politica proattiva di trasparenza dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA); osserva che, nell'ottobre 2014, l'EMA ha deciso di pubblicare proattivamente le proprie relazioni sulle sperimentazioni cliniche; incoraggia il Mediatore a continuare a monitorare le modalità con cui l'EMA rende disponibili i dati sulle sperimentazioni cliniche e a garantire che soddisfino i più elevati standard di trasparenza;

17.

invita gli Stati membri a essere più diligenti nella loro debita collaborazione con il Mediatore;

18.

esorta il Mediatore a continuare a promuovere una maggiore trasparenza delle sperimentazioni cliniche, in particolare riguardo alla valutazione della qualità dei risultati da parte dell'Agenzia europea per i medicinali; ricorda che è opportuno che tale valutazione si basi sul valore aggiunto dei farmaci innovativi e sul costo reale della ricerca, al fine di agevolare i modelli dei prezzi e dei finanziamenti degli Stati membri;

19.

invita il Mediatore a continuare a sostenere l'impulso verso una maggiore trasparenza nel settore ricerca e sviluppo, nell'ottica di assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, nell'ambito delle competenze del suo ufficio;

20.

accoglie con favore la nuova regolamentazione dell'UE sulle sperimentazioni cliniche, che impone di rendere disponibili le informazioni relative a tali sperimentazioni; rileva che la «Giornata internazionale del diritto di sapere» del Mediatore è stata dedicata, nel 2014, alla trasparenza dei dati delle sperimentazioni cliniche;

21.

plaude all'indagine del Mediatore sulla protezione dei diritti fondamentali in tutti i casi relativi all'attuazione della politica di coesione dell'UE, che è stata elaborata per favorire la crescita e la creazione di posti di lavoro, affrontare il cambiamento climatico e la dipendenza energetica e ridurre la povertà e l'esclusione sociale;

22.

rileva che Orizzonte 2020 è, in ordine di importanza, il terzo pacchetto di investimenti di bilancio dopo la PAC e i Fondi strutturali, con un bilancio di quasi 80 000 milioni di euro, e che rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo economico e sociale del futuro; invita il Mediatore a continuare a garantire la trasparenza dell'intero processo di analisi e assegnazione dei progetti nel quadro di Orizzonte 2020;

23.

invita Frontex a garantire il rispetto del benessere dei rimpatriati durante i voli di rimpatrio e a correggere le modalità di attuazione del proprio codice di condotta per le operazioni di rimpatrio congiunte; saluta con favore l'invito, che il Mediatore ha rivolto a Frontex, a istituire un meccanismo di denuncia individuale per le potenziali violazioni dei diritti fondamentali; invita il Mediatore a indagare ulteriormente sulla questione, alla luce dell'attuale aumento del numero di rifugiati ai confini dell'UE;

24.

plaude all'indagine del Mediatore in merito all'osservanza, da parte delle istituzioni dell'UE, dell'obbligo di introdurre norme interne in materia di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti; ricorda alle nove istituzioni dell'UE cui il Mediatore si è rivolto, fra cui la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, di informare il Mediatore in merito alle norme di cui dispongono o di cui intendono dotarsi;

25.

elogia il Mediatore per le sue indagini sul diritto dei cittadini di partecipare al processo decisionale dell'UE e, in particolare, sul funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE); rileva che nel 2014 il Mediatore ha invitato gli organizzatori di ICE, le organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati a fornire un feedback sull'ICE al fine di migliorarla; rileva con preoccupazione che i rappresentanti delle organizzazioni promotrici chiedono una migliore armonizzazione nonché un miglioramento dei metodi amministrativi impiegati per la raccolta e la registrazione delle firme; si attende ulteriori suggerimenti, con particolare riferimento alle limitazioni tecniche e relative alla protezione dei dati che attualmente caratterizzano il processo di raccolta delle firme; invita il Mediatore a condividere le sue esperienze e a contribuire alla prossima revisione del regolamento sull'ICE;

26.

plaude al tasso di conformità dell'80 % con cui le istituzioni dell'UE si adeguano ai suggerimenti del Mediatore; è preoccupato per il persistente 20 % di non conformità; è consapevole che i suggerimenti del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti; esorta le istituzioni, gli organi e le agenzie a reagire con prontezza, efficacia e senso di responsabilità alle osservazioni critiche e ai progetti di raccomandazione del Mediatore; sostiene il Mediatore nelle indagini future condotte nell'ambito del suo mandato e finalizzate all'identificazione di eventuali lacune giuridiche riguardo alla trasparenza nell'esecuzione del bilancio dell'UE, in cooperazione ove necessario con la Corte dei conti, l'OLAF e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo;

27.

ricorda che il Mediatore ha anche la facoltà, e pertanto il dovere, di controllare il Parlamento, nella misura in cui ciò è finalizzato a perseguire la buona amministrazione per i cittadini dell'UE;

28.

elogia il Mediatore per la sua iniziativa, adottata nella fase precedente le elezioni europee, di ospitare l'evento interattivo «Your wish list for Europe» (La tua lista dei desideri per l'Europa) nel tentativo di porre i cittadini al centro del processo decisionale;

29.

incoraggia il Mediatore a continuare a promuovere la Rete europea dei difensori civici per una migliore informazione dei cittadini dell'UE sulla suddivisione delle responsabilità tra il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e la commissione per le petizioni; riconosce l'importante contributo della Rete nel favorire lo scambio di migliori pratiche e di informazioni per quanto riguarda il mandato e le competenze dei suoi membri; rileva che il 59,3 % delle denunce trattate nel 2014 rientrava nell'ambito di competenza di un membro della Rete; invita la commissione per le petizioni a diventare un membro più attivo di tale Rete e a rafforzare la sua collaborazione con la Rete sulle politiche comuni che rientrano nel campo di attività dell'Unione europea; rileva che nel 2014 il Mediatore ha trasmesso 86 denunce a questa commissione;

30.

incoraggia il Mediatore a indagare, in coordinamento con la Corte dei conti europea, sui programmi e i progetti finanziati dall'Unione europea, con particolare riferimento al finanziamento dei progetti volti a ridurre le disparità di sviluppo;

31.

concorda con il Mediatore sul fatto che le istituzioni dell'UE dovrebbero garantire che i loro servizi siano accessibili alle persone con disabilità e che tali persone abbiano accesso alle informazioni e ai mezzi di comunicazione; esorta le istituzioni a garantire che gli ambienti di lavoro siano aperti, inclusivi e accessibili alle persone con disabilità, affinché queste ultime possano partecipare in modo effettivo e completo alla vita politica e pubblica;

32.

chiede un incremento del bilancio annuale dell'ufficio del Mediatore;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, unitamente alla presente relazione, al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  "Il mediatore europeo — Relazione annuale 1999 (GU C 260 dell'11.9.2000, pag. 1).


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/131


P8_TA(2016)0063

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2014 (2015/2115(INI))

(2018/C 035/22)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2014,

visto l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sentenza della Corte di giustizia, del 16 giugno 2015, nella causa C-62/14,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 15,

visto l'articolo 132, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0012/2016),

A.

considerando che, secondo le ultime previsioni autunnali della Commissione, la ripresa economica nella zona euro dovrebbe aumentare, con una crescita del PIL reale dell'1,4 % nel 2015, dell'1,7 % nel 2016 e dell'1,8 % nel 2017; che le basi della crescita sono fragili; che un forte impegno politico per l'attuazione di riforme strutturali sostenibili e socialmente equilibrate è fondamentale per rafforzare la crescita economica;

B.

considerando che, secondo le stesse previsioni, il tasso di disoccupazione nella zona euro dovrebbe registrare una lenta riduzione, passando dall'11,6 % alla fine del 2014 al 10,5 % alla fine del 2016; che esistono importanti differenze tra i tassi di disoccupazione dei diversi Stati membri, i quali oscillano tra il 6,4 % della Germania e il 26,6 % della Grecia; che la disoccupazione registra livelli allarmanti in molti Stati membri e colpisce in particolare i giovani e i disoccupati di lunga data;

C.

considerando che, sempre secondo le medesime previsioni, le prospettive di bilancio nella zona euro dovrebbero registrare un miglioramento, dato che si prevede una diminuzione del deficit pubblico (dal 2,4 % nel 2014 all'1,7 % nel 2016) e del debito pubblico (dal 94 % alla fine del 2014 al 92,5 % alla fine del 2016);

D.

considerando che i bassi prezzi dell'energia, pur avendo un impatto negativo sulle previsioni di inflazione, potrebbero potenzialmente favorire la ripresa economica;

E.

considerando che questi processi sono sostenuti in primo luogo dai consumi privati, dalle esportazioni e da fattori esterni, quali i bassi prezzi dell'energia, in particolare del greggio, mentre gli investimenti pubblici e privati nella zona euro segnano solo una graduale ripresa e permangono a livelli considerevolmente inferiori rispetto a quelli registrati prima dell'inizio della crisi e la quota relativa di investimenti in rapporto al PIL continua a diminuire costantemente da diversi decenni;

F.

considerando che, secondo le proiezioni della BCE del settembre 2015, il tasso medio di inflazione nella zona euro, dopo essere rimasto in prossimità dello zero nella prima metà del 2015, dovrebbe aumentare, passando dall'1,1 % nel 2016 all'1,7 % nel 2017;

G.

considerando che l'articolo 127, paragrafo 2, del TFUE prevede che il Sistema europeo di banche centrali debba «promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento»;

H.

considerando che nel 2014 la BCE ha abbassato i propri tassi di rifinanziamento principali al limite inferiore effettivo e ha ridotto il tasso sulle operazioni di deposito a -0,20 %; che i bassi tassi reali non si sono veramente tradotti in un aumento del credito alle famiglie o alle imprese, in particolare le PMI, e ciò ha contribuito a indurre la BCE a intraprendere la strada delle misure non convenzionali di politica monetaria;

I.

considerando che la Banca centrale europea non ha sempre tenuto debitamente conto del principio di proporzionalità nel quadro della sua attività di vigilanza;

J.

considerando che le PMI costituiscono il pilastro dell'economia europea e che il sistema bancario è fondamentale per garantire la loro competitività e crescita; che agevolare il flusso dei prestiti alle microimprese, piccole e medie imprese è fondamentale, poiché esse rappresentano il 99 % di tutte le imprese, sono responsabili dell'80 % dei posti di lavoro nell'Unione e svolgono quindi un ruolo essenziale nel generare crescita economica, creare occupazione e ridurre le disparità sociali; che i volumi dei prestiti bancari aumentano lentamente;

K.

considerando che nel 2014 la BCE ha messo in atto una serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine e di programmi di acquisto di attività finanziarie selezionate del settore privato, allo scopo di sostenere i prestiti all'economia reale;

L.

considerando che il 22 gennaio 2015 la BCE ha avviato un programma ampliato di acquisto di attività per un totale di 1 100 miliardi di EUR che dovrebbe essere operativo fino a settembre 2016 e, in ogni caso, fino a quando non sarà riscontrato un aggiustamento duraturo nell'evoluzione dell'inflazione;

M.

considerando che la BCE si è assunta notevoli rischi di bilancio con il programma di acquisto di titoli;

N.

considerando che il meccanismo di vigilanza unico (SSM), primo pilastro dell'Unione bancaria, è divenuto pienamente operativo il 4 novembre 2014 con il trasferimento alla BCE della vigilanza diretta delle 122 maggiori banche della zona euro; che, parallelamente, tali banche importanti sono state sottoposte a una valutazione globale, comprendente una verifica della qualità degli attivi e una prova di stress, ultimata il 26 ottobre 2014; che il meccanismo di risoluzione unico (SRM), secondo pilastro dell'Unione bancaria, è entrato in vigore all'inizio del 2015, mentre il terzo pilastro, il regime unico di garanzia dei depositi, non è stato ancora istituito;

1.

ricorda che sarà necessario rafforzare la ripresa modesta e geograficamente non uniforme prevista per i prossimi anni nella zona euro, come pure incrementare la crescita economica potenziale, al fine di ridurre gli elevati tassi di disoccupazione registrati in numerosi Stati membri della zona euro e ridurre l'onere del debito; evidenzia che molti Stati membri si trovano a dover affrontare sfide macroeconomiche analoghe; sottolinea la necessità di migliorare le condizioni per gli investimenti sia pubblici che privati finalizzati a rilanciare la crescita e la creazione di posti di lavoro, e chiede maggiori sforzi per garantire il finanziamento dell'economia reale; ritiene che gli Stati membri debbano compiere passi concreti per dare attuazione a riforme strutturali sostenibili e socialmente equilibrate;

2.

deplora il divario esistente, seppur in graduale attenuazione, fra i tassi di finanziamento concessi alle PMI e quelli concessi alle imprese di maggiori dimensioni, fra i tassi d'interesse applicati ai prestiti di modesta e maggiore entità e fra le condizioni di credito per le PMI presenti in diversi paesi della zona euro, ma riconosce i limiti della politica monetaria in tal senso; prende atto, al riguardo, del ruolo delle casse di risparmio, delle banche cooperative e popolari e sottolinea la necessità che il quadro normativo contempli i loro principi operativi e rispetti la loro missione specifica, e che le autorità di vigilanza siano consapevoli di tali aspetti e ne tengano conto nelle pratiche e negli approcci adottati;

3.

sottolinea che, nonostante le azioni intraprese dalla BCE per mantenere condizioni di finanziamento favorevoli, gli investimenti pubblici e privati nella zona euro continuano a essere considerevolmente inferiori rispetto ai livelli precedenti l'attuale crisi; accoglie con favore, al riguardo, la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), nonché l'intenzione della Commissione di creare una vera e propria Unione dei mercati dei capitali che dovrebbe diversificare le fonti di finanziamento nell'economia dell'UE, favorire gli investimenti transfrontalieri e migliorare l'accesso al credito per le imprese, in particolare le PMI;

4.

osserva che, in risposta a un contesto complesso caratterizzato dalla crisi del debito sovrano, dal calo dell'inflazione, dalla contrazione del credito e da una crescita economica lenta, con tassi di interesse prossimi al limite inferiore dello zero, la BCE si è avvalsa di strumenti di politica monetaria non convenzionali;

5.

prende atto dell'impatto positivo, ma modesto, del programma di acquisto di attività sulle dinamiche della moneta e del credito, dal momento che i prestiti alle imprese, seppur ancora deboli, hanno tratto beneficio da un graduale allentamento delle norme creditizie, le condizioni per nuovi prestiti hanno continuato ad allentarsi, le richieste respinte sono diminuite, la domanda di credito è aumentata e si è registrata una graduale ripresa degli investimenti privati nei primi tre trimestri del 2015, anche se persistono notevoli differenze tra le economie della zona euro; osserva inoltre che, dall'avvio del suddetto programma, le attese di inflazione a medio termine hanno iniziato ad aumentare, convergendo gradualmente verso l'obiettivo del 2 %, mentre i rischi di una trappola deflazionistica sono probabilmente diminuiti; chiede alla BCE di applicare, ove possibile, il programma di acquisto di attività a tutti gli Stati membri senza discriminazioni e nel rispetto delle norme che è tenuta a osservare;

6.

si attende che la BCE contribuisca alle politiche economiche generali dell'Unione e al raggiungimento dei relativi obiettivi, conformemente all'articolo 282 del TFUE, a condizione che il suo compito principale concernente la stabilità dei prezzi non sia messo in pericolo;

7.

sottolinea che il contributo della BCE comprende sforzi intesi a incrementare i prestiti a tasso ridotto a beneficio dell'economia reale e a favorire la ripresa economica a livello di occupazione, crescita e stabilità;

8.

esprime preoccupazione per le possibili conseguenze e gli effetti a lungo termine non intenzionali degli strumenti di politica monetaria non convenzionali della BCE; è consapevole che l'uscita da tali misure sarà una questione complessa che dovrà essere pianificata con attenzione al fine di evitare indesiderate distorsioni del mercato, in particolare per quanto riguarda la gestione adeguata, prudente e tempestiva dell'uscita; chiede alla BCE di monitorare con attenzione i rischi connessi ai propri programmi di acquisto; ribadisce che la politica monetaria non può risolvere i problemi economici e di bilancio esistenti in molti Stati membri e non può sostituirsi alle necessarie riforme strutturali sostenibili e socialmente equilibrate, al risanamento di bilancio e agli investimenti mirati;

9.

è prudente riguardo ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria provocati dal persistere di bassi tassi di interesse in determinati Stati membri, che potrebbero avere conseguenze negative sulle assicurazioni sulla vita e sui piani previdenziali; riconosce che i tassi d'interesse a lungo termine rappresentano un riflesso delle condizioni macroeconomiche sottostanti e delle scelte di politica monetaria;

10.

invita la Commissione a presentare proposte atte a migliorare la vigilanza macroprudenziale e gli strumenti programmatici disponibili per la mitigazione dei rischi nel sistema bancario ombra, alla luce del monito contenuto nella relazione annuale della BCE, secondo cui, vista la costante espansione negli ultimi dieci anni dell'intermediazione creditizia non bancaria (fino a un volume di attività pari a 22 000 miliardi di EUR), sono necessarie ulteriori iniziative per monitorare e valutare le vulnerabilità nel settore bancario ombra in espansione;

11.

accoglie con favore l'impegno solenne che la Banca centrale europea si è assunta nell'agosto 2012 di compiere tutti gli sforzi necessari per difendere l'euro;

12.

giunge alla conclusione che il programma di acquisto di titoli di debito pubblici e privati sui mercati secondari potrebbe essere più efficace;

13.

sottolinea le preoccupazioni espresse nella sentenza della Corte di giustizia dell'UE, del 16 giugno 2015, nella causa C-62/14, la quale afferma che, quando acquista titoli di Stato su mercati secondari, la BCE può essere esposta a un rischio considerevole di perdite e al rischio di dover subire un taglio del debito; osserva che la stessa sentenza chiarisce come ciò non alteri la conclusione secondo cui la BCE può acquistare titoli di Stato sui mercati secondari e che tale acquisto non viola il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri;

14.

sottolinea che gli elevati e divergenti livelli di indebitamento pubblico e privato in alcuni Stati membri, in aggiunta alle debolezze strutturali tuttora irrisolte del settore bancario, costituiscono un ostacolo alla corretta trasmissione della politica monetaria e che la politica monetaria non convenzionale attuata dalla BCE non è da sola in grado di cambiare questa situazione;

15.

esorta gli Stati membri della zona euro soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico ad agire a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, onde procedere a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, al fine, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità; sottolinea che lo scopo di tale audit dovrebbe essere quello di migliorare la comprensione degli errori del passato e non di avviare un processo di ristrutturazione del debito ad hoc, che potrebbe innescare nuovamente una crisi del debito in alcuni Stati membri;

16.

evidenzia che le norme dell'attuale quadro di governance economica dovrebbero essere opportunamente rispettate e applicate, senza operare alcuna differenza tra Stati membri di grandi e piccole dimensioni; ribadisce che rispettare l'obiettivo a medio termine di posizioni di bilancio vicine all'equilibrio o in attivo, in termini corretti per il ciclo economico e al netto di misure una tantum e temporanee, permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL; ritiene opportuno applicare tutti gli strumenti esistenti nell'ambito del patto di stabilità e crescita rafforzato, al fine di sostenere al meglio la stabilità e la crescita;

17.

ribadisce il suo impegno a rispettare l'indipendenza della BCE nella conduzione della politica monetaria, come stabilito dai trattati; reputa che l'indipendenza delle banche centrali sia essenziale per il conseguimento dell'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi; sottolinea che tutti i governi e le autorità pubbliche nazionali dovrebbero quindi astenersi dal chiedere alla BCE di intraprendere azioni specifiche;

18.

ricorda che l'articolo 127 del TFUE stabilisce che, fatto salvo l'obiettivo principale del mantenimento della stabilità dei prezzi, la BCE sostiene le politiche economiche generali nell'Unione, come specificato ulteriormente all'articolo 282 del TFUE;

19.

richiama l'attenzione sull'articolo 123 del TFUE, sull'articolo 21 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e sull'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che vietano l'acquisto diretto da parte delle banche centrali nazionali o della BCE di titoli di debito emessi dall'UE o da autorità o enti pubblici nazionali; ricorda, tuttavia, che tali acquisti sono consentiti sui mercati secondari;

20.

valuta positivamente il tentativo della BCE di rilanciare l'inflazione al di sotto del 2 %, ma vicino a questa soglia, in quanto ciò può contribuire al successo di altre politiche dell'UE e rafforzare la competitività, la crescita economica e l'occupazione in Europa, se effettuato congiuntamente a investimenti mirati, riforme strutturali ambiziose e socialmente equilibrate e al risanamento di bilancio;

21.

accoglie con favore il passo in avanti compiuto dalla BCE con la pubblicazione dei processi verbali sintetici delle sue riunioni e attende con interesse l'annuncio di provvedimenti aggiuntivi per migliorare la trasparenza dei suoi canali di comunicazione; ritiene che sia ancora possibile conseguire ulteriori miglioramenti, soprattutto nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico;

22.

giudica con favore la tendenza, ora generalizzata, delle principali banche centrali a spiegare pubblicamente le decisioni monetarie subito dopo averle adottate, pratica che è stata promossa dalla BCE; si compiace in particolare della pubblicazione di procedure più chiare e trasparenti di assistenza di liquidità di emergenza a favore di istituti finanziari solvibili (soprattutto banche nazionali) che si trovano ad affrontare temporanei problemi di liquidità;

23.

rammenta la sua richiesta affinché la relazione annuale della BCE fornisca un riscontro alle osservazioni formulate nella relazione annuale del Parlamento; ritiene che sarebbe utile se, assieme alla valutazione delle condizioni monetarie e finanziarie, la BCE potesse fornire, nella dichiarazione a seguito della riunione mensile del suo consiglio direttivo, la propria valutazione dell'entità dei margini di potenziale produttivo nella zona euro;

24.

ricorda che il dialogo monetario trimestrale è importante per garantire la trasparenza della politica monetaria nei confronti del Parlamento e del pubblico in generale; accoglie con favore la pratica secondo cui i rappresentanti della BCE forniscono risposte puntuali e dettagliate alle domande dei deputati al Parlamento europeo; valuta altresì positivamente la pratica della BCE di fornire informazioni aggiuntive per iscritto, qualora le risposte fornite durante la discussione non si rivelino pienamente soddisfacenti e/o complete;

25.

sottolinea che il ruolo di vigilanza della BCE e la sua funzione di politica monetaria devono essere chiaramente distinti e che l'abbinamento delle due funzioni non dovrebbe dare luogo a conflitti di interesse per la BCE; rammenta in proposito il principio guida secondo cui lo strumento utilizzato per l'elaborazione delle politiche, siano esse monetarie o di vigilanza, dovrebbe essere scelto in funzione dell'obiettivo perseguito e della tematica da affrontare;

26.

sottolinea la necessità dell'assunzione di responsabilità democratica in vista delle nuove funzioni conferite alla BCE in materia di vigilanza, nonché del suo ruolo di consulenza per i programmi della Troika e della Quadriga;

27.

pone l'accento sull'importanza dell'indipendenza organizzativa del Comitato europeo per il rischio sistemico e invita la BCE a valutare in che modo rafforzarla;

28.

invita la BCE a rielaborare totalmente la proposta di creare una completa banca dati analitica dei crediti (Analytical Credit Dataset, Anacredit), tenendo conto in particolare del principio di proporzionalità, e a definire, nel far ciò, valori limite adeguati, onde contenere al massimo gli oneri amministrativi, soprattutto per gli istituti finanziari più piccoli;

29.

giudica con favore la disponibilità espressa da Mario Draghi, in occasione del dialogo monetario del 23 settembre 2015, a informare il Parlamento in merito alle posizioni assunte dalla BCE in seno a organizzazioni quali il Consiglio per la stabilità finanziaria o il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

30.

rammenta che il ruolo della BCE comprende la tutela della stabilità finanziaria e quindi la necessità di garantire sufficiente liquidità per evitare corse pubbliche agli sportelli di banche solventi connesse alla rete dell'Eurosistema;

31.

ricorda che il ruolo della BCE nella Troika e ora nella Quadriga è stato codificato nel «two-pack» (articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013); prende atto della sentenza della Corte di giustizia, del 16 giugno 2015, nella causa C-62/14, e invita la BCE a tenerne conto nelle sue azioni; esorta la Banca centrale europea a riesaminare e, se necessario, a rafforzare la sua indipendenza dalle decisioni politiche;

32.

chiede una valutazione approfondita del modus operandi della Troika e della partecipazione della BCE alla Troika e alla Quadriga, allo scopo di chiarire l'entità delle responsabilità e garantire una maggiore assunzione di responsabilità democratica in fase di adozione e attuazione dei programmi di salvataggio;

33.

rammenta la relazione del Parlamento, del 28 febbraio 2014, sull'indagine sul ruolo e le attività della Troika, nella quale si chiede al Parlamento successivo di proseguire i lavori della relazione in questione, elaborarne ulteriormente i risultati principali e approfondire l'esame della questione;

34.

invita gli Stati membri, il Consiglio e la BCE a compiere ogni sforzo per garantire l'equilibrio di genere all'interno degli organi decisionali della BCE e a prestare maggiore attenzione a tale aspetto durante il rinnovo dei membri di tali organi, in particolare del consiglio direttivo e del comitato esecutivo;

35.

osserva che il 24 novembre 2015 la Commissione ha proposto un sistema di garanzia dei depositi per i depositi bancari nell'intera zona euro;

36.

accoglie con favore il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali e il suo potenziale nel riequilibrare i canali di finanziamento, non attraverso la diminuzione o il mantenimento al livello attuale delle fonti di finanziamento, ma mediante il loro aumento e la loro diversificazione, contribuendo così a ridurre la dipendenza eccessiva delle economie della zona euro dal sistema bancario e creando un ammortizzatore essenziale per l'Unione monetaria; avverte, tuttavia, che l'Unione dei mercati dei capitali non dovrebbe scoraggiare un sistema bancario basato sul rapporto con il cliente e orientato all'economia reale, dal momento che esso rappresenta la forma di finanziamento più consona per le piccole imprese;

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/136


P8_TA(2016)0064

Avvio dei negoziati per l'ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda (2015/2932(RSP))

(2018/C 035/23)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

viste le dichiarazioni congiunte del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e del Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, con il Primo ministro della Nuova Zelanda, John Key, del 29 ottobre 2015, e con il Primo ministro dell'Australia, Malcolm Turnbull, del 15 novembre 2015,

visto il quadro di partenariato UE-Australia del 29 ottobre 2008 e la dichiarazione congiunta UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione del 21 settembre 2007,

visti gli altri accordi bilaterali UE-Australia, in particolare l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità e l'accordo sul commercio del vino,

visti gli altri accordi bilaterali UE-Nuova Zelanda, in particolare l'accordo sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale e l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

viste le sue precedenti risoluzioni, e in particolare le sue posizioni del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento (1) e del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento (2),

visto il comunicato rilasciato a seguito del vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi del G20 tenutosi a Brisbane il 15 e il 16 novembre 2014,

vista la dichiarazione congiunta del 22 aprile 2015 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del ministro degli esteri australiano su un più stretto partenariato UE-Australia e la dichiarazione congiunta del 25 marzo 2014 del Presidente Van Rompuy, del Presidente Barroso e del Primo ministro Key sull'approfondimento del partenariato tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea,

visto il carattere sensibile di alcuni settori agricoli in questi negoziati,

alla luce del numero già considerevole di accordi in fase di negoziazione tra l'UE e i suoi principali partner commerciali,

visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista l'interrogazione alla Commissione sull'apertura di negoziati ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda (O-000154/2015 — B8-0101/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Australia e la Nuova Zelanda sono tra i partner più antichi e più vicini dell'UE, condividendo valori comuni e impegnati a promuovere la prosperità e la sicurezza all'interno di un sistema basato su regole a livello globale;

B.

considerando che UE, Australia e Nuova Zelanda lavorano insieme per affrontare le sfide comuni in un ampio spettro di questioni e cooperano in varie sedi internazionali;

C.

considerando che l'UE e la Nuova Zelanda fanno parte dell'accordo sugli appalti pubblici e l'Australia è in fase di adesione a tale accordo;

D.

considerando che l'UE, l'Australia e la Nuova Zelanda sono impegnate in negoziati multilaterali per liberalizzare ulteriormente il commercio di beni ecocompatibili (Accordo sui beni ecocompatibili) e il commercio di servizi (TiSA);

E.

considerando che l'Australia e la Nuova Zelanda partecipano entrambe ai negoziati recentemente conclusi per un partenariato transpacifico (PTP) e ai negoziati attualmente in corso per un partenariato economico regionale globale (RCEP) nell'Asia orientale, che riunisce i più importanti partner commerciali dell'Australia e della Nuova Zelanda;

F.

considerando che l'Australia e la Nuova Zelanda sono due dei soli sei membri dell'OMC che non hanno ancora un accesso preferenziale al mercato dell'UE o negoziati in corso in tal senso;

G.

considerando che l'Australia e la Nuova Zelanda sono due paesi in cui vige il pieno rispetto dello Stato di diritto e che attualmente garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela dei diritti umani, sociali e occupazionali;

H.

considerando che la conclusione degli accordi di libero scambio UE-Australia e UE-Nuova Zelanda consentirà un approfondimento delle relazioni commerciali e degli investimenti e che non è possibile contemplare se gli accordi pregiudichino la capacità delle parti di introdurre, mantenere o migliorare i loro standard sociali, ambientali o lavorativi;

I.

considerando che il 30 luglio 2014 l'UE ha concluso i negoziati per un accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda e il 22 aprile 2015 per un accordo quadro UE-Australia;

J.

considerando che l'UE è il terzo partner commerciale più importante sia per l'Australia che per la Nuova Zelanda, che sono rispettivamente il ventunesimo e il cinquantunesimo partner commerciale dell'UE (2014);

K.

considerando che la Nuova Zelanda è uno dei pochi paesi a cui la Commissione riconosce un livello adeguato di protezione dei dati personali;

L.

considerando che la conclusione di accordi moderni, ambiziosi, equilibrati e globali innalzerebbe le relazioni economiche ad un nuovo livello;

M.

considerando che al Parlamento verrà chiesto se approvare i potenziali ALS UE-Australia e UE-Nuova Zelanda;

1.

sottolinea l'importanza di approfondire le relazioni tra l'UE e la regione Asia-Pacifico per la crescita economica in Europa e sottolinea che ciò si riflette nella politica commerciale dell'Unione europea; riconosce che l'Australia e la Nuova Zelanda rappresentano una componente fondamentale di tale strategia e che l'ampliamento e l'approfondimento del commercio con detti partner può contribuire al conseguimento di tale obiettivo;

2.

plaude all'Australia e alla Nuova Zelanda per il loro impegno forte e coerente nell'ambito dell'ordine del giorno commerciale multilaterale;

3.

ritiene che il pieno potenziale delle strategie di cooperazione bilaterali e regionali dell'Unione possa essere realizzato solo mediante la conclusione di accordi di libero scambio di alta qualità con Australia e Nuova Zelanda, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi per entrambe le parti, senza in alcun caso compromettere o spostare risorse e attenzione dall'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale o dall'attuazione di accordi multilaterali o bilaterali già conclusi;

4.

ritiene che il negoziato di due accordi distinti di libero scambio moderni, ambiziosi, equilibrati e completi con l'Australia e la Nuova Zelanda, in conformità delle specifiche caratteristiche di queste due economie, costituisca un modo pragmatico di approfondire i partenariati bilaterali e di rafforzare ulteriormente le esistenti relazioni bilaterali già mature in materia di scambi e investimenti, e contribuirebbe ad attenuare i potenziali effetti diversivi del PTP recentemente concluso; prevede che l'esito dei negoziati possa fungere da modello per i futuri accordi di libero scambio;

5.

invita la Commissione a studiare in modo approfondito, durante l'esercizio esplorativo, tutte le ulteriori opportunità di accesso al mercato offerte agli operatori economici europei, in particolare alle PMI, dai possibili accordi di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda e a ponderare questi elementi contro eventuali interessi difensivi, visto che sia l'Australia che la Nuova Zelanda hanno mercati già relativamente aperti e tariffe molto basse a confronto internazionale;

6.

sottolinea che accordi ambiziosi tra queste tre economie avanzate devono affrontare, in modo significativo, gli investimenti, gli scambi di beni e servizi (basandosi sulle recenti raccomandazioni del Parlamento europeo per quanto riguarda lo spazio politico e i settori sensibili), il commercio elettronico, gli appalti pubblici, l'energia, le imprese statali, la concorrenza, la lotta alla corruzione, le questioni normative quali le barriere di tipo sanitario e fitosanitario, la ricerca tecnologica e, soprattutto, le esigenze delle PMI, e possono risultare vantaggiosi per la governance dell'economia globale grazie ad una convergenza e ad una cooperazione rafforzate in materia di norme internazionali, senza abbassare i livelli di protezione dei consumatori (ad esempio, la sicurezza alimentare), ambientale (ad esempio salute e welfare degli animali, sanità delle piante) o sociale e del lavoro;

7.

sottolinea che gli eventuali accordi dovrebbero tenere pienamente conto, in un apposito capitolo, delle esigenze e degli interessi delle PMI legati alle questioni concernenti l'agevolazione dell'accesso ai mercati, onde creare concrete opportunità commerciali;

8.

considera che un capitolo solido e ambizioso sullo sviluppo sostenibile, che riguardi, tra l'altro, le norme fondamentali del lavoro, le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL in materia di governance e gli accordi ambientali multilaterali, sia una parte indispensabile di qualsiasi potenziale accordo di libero scambio; ritiene che l'accordo debba anche prevedere l'istituzione di un forum congiunto della società civile il quale monitori e valuti la sua attuazione nonché le modalità con cui le parti rispettano gli impegni e gli obblighi assunti in materia di diritti umani, norme del lavoro e tutela ambientale;

9.

rileva che l'agricoltura è un settore molto sensibile e che un esito finale, equilibrato nei capitoli relativi all'agricoltura e alla pesca debba tenere in debito conto gli interessi di tutti i produttori europei, ad esempio i produttori di carne, latticini, zucchero, cereali e tessili e quelli nelle regioni ultraperiferiche, ad esempio con l'introduzione di periodi transitori o di quote adeguate o evitando di impegnarsi nei settori più sensibili; ritiene che solo allora possa aumentare la competitività ed avvantaggiare sia i consumatori che i produttori; chiede l'inserimento di efficaci misure bilaterali di salvaguardia per evitare un'impennata delle importazioni che potrebbe determinare, o minacciare di determinare, un grave danno per i produttori europei nei settori sensibili e l'attuazione di misure specifiche di protezione delle produzioni sensibili delle RUP, in particolare l'esclusione degli zuccheri speciali;

10.

sottolinea che i negoziati dovranno portare a disposizioni forti e applicabili in materia di riconoscimento e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche (IG);

11.

invita la Commissione ad effettuare, quanto prima possibile, valutazioni di impatto sulla sostenibilità globale dei potenziali accordi in vista di poter valutare a fondo i possibili vantaggi e perdite che comporterebbe un rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento dell'UE con l'Australia e la Nuova Zelanda, a beneficio delle rispettive popolazioni e imprese, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare;

12.

invita la Commissione a subordinare l'apertura di negoziati con Australia e Nuova Zelanda all'impegno, in via preliminare, di tutte le parti a condurre negoziati nel modo più trasparente possibile e nel pieno rispetto delle migliori pratiche definite in altri negoziati e tramite un dialogo costante con i partner sociali e la società civile, e ad inserire il livello di ambizione previsto a questo proposito nell'esercizio esplorativo;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti di Australia e Nuova Zelanda.


(1)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.

(2)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/139


P8_TA(2016)0065

Introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri (2016/2540(RSP))

(2018/C 035/24)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione della Commissione, del 4 febbraio 2016, sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri,

visto l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al funzionamento della politica agricola comune,

visto l'articolo 114 TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,

visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario,

visto l'articolo 169 TFUE, relativo alle misure di protezione dei consumatori,

visto l'articolo 13 TFUE, che prevede che l'Unione e gli Stati membri, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,

visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti alle norme sanitarie stabilite nella legislazione comunitaria specifica di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE,

vista la sua posizione del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento relativo alla sanità animale (1),

viste le conclusioni della 3050a sessione del Consiglio «Agricoltura e Pesca» del 29 novembre 2010 relativamente al benessere di cani e gatti,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 Dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione,

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica (2),

viste le conclusioni dello studio del Think tank strategico multisettoriale, interprofessionale e interdisciplinare sulle zoonosi degli animali da compagnia (CALLISTO),

visti i primi risultati dello studio UE sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali condotto in dodici Stati membri, conformemente alla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (UE) n. 576/2013,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione ha finanziato uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali;

B.

considerando che organizzazioni non governative, organismi di contrasto, autorità competenti e veterinari hanno dimostrato un incremento del traffico illegale degli animali da compagnia, che comporta diffuse violazioni del regime di trasporto di tali animali, l'elusione dei controlli e la falsificazione dei documenti;

C.

considerando che, secondo le organizzazioni non governative, gli organismi di contrasto e le autorità competenti, il commercio illegale di animali da compagnia (ivi compresi gli animali selvatici ed esotici) è collegato alla criminalità organizzata e a forme gravi di criminalità;

D.

considerando che, nonostante i recenti progressi, permangono profonde preoccupazioni quanto alle informazioni fornite nei passaporti per animali da compagnia, in particolare in ordine alla possibilità di comprovare l'esattezza dell'età indicata per un determinato animale;

E.

considerando che gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale sono spesso allevati in cattive condizioni, hanno avuto una scarsa socializzazione e sono maggiormente esposti al rischio di malattie; che il 70 % delle nuove malattie insorte negli esseri umani negli ultimi decenni sono di origine animale e che gli animali comunemente tenuti come animali da compagnia sono portatori di numerose zoonosi, compresa la rabbia;

F.

considerando che la maggioranza degli Stati membri ha già introdotto prescrizioni di qualche tipo per la registrazione e/o l'identificazione degli animali da compagnia; che la maggior parte di tali banche dati non sono ancora compatibili e che la tracciabilità degli animali da compagnia è limitata in caso di movimenti all'interno dell'Unione;

G.

considerando che prescrizioni compatibili in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia rappresenterebbero un notevole passo avanti per la protezione del benessere degli animali e della salute pubblica e animale e assicurerebbero un'efficace tracciabilità degli animali da compagnia all'interno dell'Unione;

H.

considerando che alcuni Stati membri (ad esempio i Paesi Bassi e il Belgio) dispongono già di elenchi positivi per il possesso e/o la vendita di animali da compagnia;

1.

pone l'accento sull'importante ruolo degli animali da compagnia nella vita di milioni di persone e famiglie in tutta l'UE e ribadisce che i proprietari dovrebbero poter viaggiare nell'Unione con i propri animali in modo sicuro e controllato;

2.

si compiace dei miglioramenti al regime di trasporto degli animali da compagnia introdotti dal regolamento (UE) n. 576/2013, tra cui le caratteristiche supplementari di sicurezza contenute nel passaporto degli animali e gli ulteriori miglioramenti che seguiranno una volta adottata dai colegislatori la legislazione sulla sanità animale;

3.

prende atto con preoccupazione delle prove fornite da organizzazioni non governative, organismi di contrasto, autorità competenti e veterinari, le quali indicano chiaramente il crescente abuso del regime di trasporto degli animali da compagnia, sfruttato per fini commerciali;

4.

rileva che l'assenza di vaccinazioni, di opportuni trattamenti antivirali e di cure sanitarie e veterinarie tra gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale spesso determina la necessità di somministrare loro antibiotici; sottolinea che tale pratica aumenta il rischio di resistenza antimicrobica;

5.

rileva con preoccupazione il crescente commercio, legale e illegale, di animali selvatici tenuti normalmente come animali da compagnia; osserva che il fatto di tenere animali selvatici come animali da compagnia compromette in maniera significativa il benessere dei singoli animali e mette a repentaglio la sicurezza e la salute umana; rileva che tale commercio ha gravi effetti sulla conservazione delle specie catturate in natura a fini commerciali; invita la Commissione ad adottare misure risolute ed efficaci per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia, inclusi gli animali selvatici tenuti come animali da compagnia;

6.

riconosce che, sebbene molti Stati membri siano dotati di sistemi obbligatori per l'identificazione e la registrazione degli animali da compagnia, esistono differenze per quanto riguarda il tipo di informazioni registrate, gli animali soggetti a obbligo di identificazione e registrazione e il livello amministrativo al quale tali informazioni sono detenute;

7.

osserva che l'introduzione di sistemi compatibili relativamente alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per i cani (Canis lupus familiaris) e i gatti (Felis silvestris catus) ridurrebbe le possibilità di falsificazione dei documenti e di commercio illegale, migliorando in tal modo il benessere degli animali, tutelando la salute pubblica e la salute animale e assicurando un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;

8.

invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili («normativa in materia di sanità animale»), ad adottare senza indugio un atto delegato per definire, conformemente agli articoli 109 e 118 di tale regolamento, le norme concernenti sistemi dettagliati e compatibili relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione di cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris catus); sottolinea che i dati personali dei venditori e dei proprietari di animali da compagnia devono essere rispettati conformemente alle pertinenti norme giuridiche dell'Unione in materia di protezione dei dati personali;

9.

invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, a considerare l'adozione di atti delegati per definire, conformemente agli articoli 109 e 118 di tale regolamento, le norme concernenti sistemi dettagliati e compatibili relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione degli animali da compagnia di cui all'allegato I del regolamento medesimo;

10.

esorta la Commissione a pubblicare senza indugio le conclusioni dello studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali;

11.

è dell'avviso che l'introduzione di sistemi compatibili per l'identificazione e la registrazione degli animali da compagnia nell'UE comporterà benefici che vanno al di là del semplice contrasto del commercio illegale; ritiene che tali benefici includano la tracciabilità dei focolai di malattia, la lotta al maltrattamento degli animali e la risposta ad altre preoccupazioni in materia di benessere animale;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0381.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0197.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/142


P8_TA(2016)0066

Situazione umanitaria nello Yemen

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515(RSP))

(2018/C 035/25)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Yemen, in particolare quella del 9 luglio 2015 sulla situazione nello Yemen (1),

vista la dichiarazione comune rilasciata il 10 gennaio 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e dal commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, sull'attacco alla struttura sanitaria di Medici senza frontiere (MSF) nello Yemen,

viste la dichiarazione resa il 15 dicembre 2015 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla ripresa dei colloqui sullo Yemen sotto l'egida delle Nazioni Unite, e la dichiarazione comune sullo Yemen rilasciata il 2 ottobre 2015 dal VP/AR, Federica Mogherini, e dal commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sullo Yemen, in particolare quelle del 20 aprile 2015,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sullo Yemen, in particolare le risoluzioni 2216 (2015), 2201 (2015) e 2140 (2014),

viste le dichiarazioni sullo Yemen del 10 gennaio 2016 e dell'8 gennaio 2016 del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'attuale crisi nello Yemen è il risultato dell'incapacità dei governi che si sono succeduti di rispondere alle legittime aspirazioni del popolo yemenita alla democrazia, allo sviluppo economico e sociale, alla stabilità e alla sicurezza; che tale incapacità ha creato le condizioni per lo scoppio di un violento conflitto, in quanto non si è riusciti a dare vita a un governo inclusivo e a garantire un'equa ripartizione dei poteri e sono state sistematicamente ignorate le numerose tensioni tribali, la diffusa insicurezza e la paralisi economica del paese;

B.

considerando che l'intervento militare a guida saudita nello Yemen, richiesto dal presidente yemenita Abd Rabbuh Mansur Hadi, compreso l'uso di bombe a grappolo bandite a livello internazionale, ha portato a una situazione umanitaria disastrosa che interessa la popolazione in tutto il paese, ha gravi implicazioni per la regione e costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza a livello internazionale; che membri della popolazione civile yemenita, già esposta a condizioni di vita terribili, sono le principali vittime dell'attuale escalation militare;

C.

considerando che i ribelli houthi hanno posto sotto assedio la città di Ta'izz, la terza città dello Yemen, ostacolando la fornitura di aiuti umanitari; che secondo Stephen O'Brien, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, i circa 200 000 civili intrappolati nella città hanno un disperato bisogno di acqua potabile, cibo, cure mediche e altri tipi di assistenza di primo soccorso e protezione;

D.

considerando che dall'inizio del conflitto sono state uccise almeno 5 979 persone, quasi la metà delle quali civili, e 28 208 sono rimaste ferite; che tra le vittime si contano centinaia di donne e bambini; che l'impatto umanitario sulla popolazione civile degli attuali scontri tra le diverse milizie, dei bombardamenti e dell'interruzione della fornitura dei servizi essenziali sta raggiungendo proporzioni allarmanti;

E.

considerando che, secondo la rassegna del fabbisogno umanitario 2016 (HNO), pubblicata nel novembre 2015, 21,2 milioni di persone (l'82 % della popolazione) hanno ormai bisogno di una qualche forma di assistenza umanitaria; che, analogamente, secondo le attuali stime quasi 2,1 milioni di persone sono malnutrite, compresi oltre 1,3 milioni di bambini affetti da malnutrizione acuta grave;

F.

considerando che nel 2015 l'UE ha stanziato 52 milioni di EUR in nuovi aiuti umanitari per la crisi nello Yemen e il suo impatto nel Corno d'Africa; che l'UE fornirà fino a 2 milioni di EUR per la creazione del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (UNVIM) per le spedizioni commerciali verso lo Yemen, facilitando così la libera fornitura di beni commerciali e di aiuti umanitari al paese;

G.

considerando che, secondo molteplici segnalazioni, gli attacchi aerei della coalizione militare a guida saudita nello Yemen hanno colpito bersagli civili, tra cui ospedali, scuole, mercati, magazzini cerealicoli, porti e un campo di sfollati, danneggiando gravemente infrastrutture essenziali per la fornitura degli aiuti e contribuendo alla grave carenza di generi alimentari e di carburante nel paese; che il 10 gennaio 2016 è stato bombardato nello Yemen settentrionale un ospedale finanziato da MSF e ciò ha provocato la morte di almeno sei persone e il ferimento di una dozzina, tra cui membri del personale di MSF, oltre a danneggiare gravemente le strutture mediche; che si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi ai danni di strutture mediche; che anche numerosi monumenti storici e siti archeologici sono stati distrutti o danneggiati irrimediabilmente, comprese alcune parti della città vecchia di Sana'a, sito patrimonio mondiale dell'Unesco;

H.

considerando che, a causa di capacità portuali ridotte e della congestione derivante da infrastrutture e strutture danneggiate, solo il 15 % del volume pre-crisi delle importazioni di carburante riesce a giungere nel paese; che, secondo il quadro integrato di classificazione della sicurezza alimentare (IPC) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, otto governatorati, vale a dire Sa'da, Hajja, Hodeida, Ta'izz, al-Dali, Lahj, Abyan e Hadramawt, sono attualmente classificati a livello di emergenza per quanto riguarda la sicurezza alimentare;

I.

considerando che, stando all'organizzazione Save the Children, in almeno 18 dei 22 governatorati del paese gli ospedali sono stati chiusi o gravemente danneggiati a causa dei combattimenti o della mancanza di carburante; che, in particolare, sono stati chiusi 153 centri sanitari che in precedenza fornivano nutrimento a oltre 450 000 bambini a rischio, insieme a 158 ambulatori che erogavano servizi di assistenza sanitaria di base a quasi mezzo milione di bambini al di sotto dei cinque anni;

J.

considerando che, secondo l'UNICEF, il conflitto nello Yemen ha avuto pesanti ricadute anche sull'accesso dei bambini all'istruzione, che ha smesso di funzionare per quasi 2 milioni di minori, con la chiusura di 3 584 scuole, ossia una su quattro; che 860 di tali scuole sono danneggiate oppure sono utilizzate come rifugio per gli sfollati;

K.

considerando che il 15 dicembre 2015 è stato dichiarato un cessate il fuoco nell'intero paese, che tuttavia è stato subito ampiamente violato; che i colloqui di pace tra le parti belligeranti, svoltisi a metà dicembre 2015 in Svizzera, non hanno portato ad alcuna svolta importante in vista della fine del conflitto; che la ripresa dei negoziati di pace guidati dall'ONU, sotto l'egida dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, prevista per il 14 gennaio 2016, è stata temporaneamente rinviata per il perdurare delle violenze;

L.

considerando che la situazione nello Yemen comporta gravi rischi per la stabilità della regione, in particolare nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nel resto del Medio Oriente; che al-Qaeda nella penisola araba (AQAP) è riuscita a sfruttare il deterioramento della situazione politica e di sicurezza nello Yemen, espandendo la propria presenza e aumentando il numero e la portata dei propri attacchi terroristici; che il cosiddetto Stato islamico (ISIS)/Daesh ha consolidato la propria presenza nello Yemen e ha sferrato attacchi terroristici contro moschee sciite, uccidendo centinaia di persone;

M.

considerando che uno Yemen stabile, sicuro e dotato di un governo efficiente risulta essenziale ai fini degli sforzi internazionali volti a combattere l'estremismo e la violenza nella regione e oltre, nonché per la pace e la stabilità all'interno del paese stesso;

N.

considerando che alcuni Stati membri dell'UE hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi e articoli correlati verso l'Arabia Saudita dopo l'inizio della guerra; che tali trasferimenti violano la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad armi da parte degli Stati membri laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali;

1.

esprime profonda preoccupazione per l'allarmante deterioramento della situazione umanitaria nello Yemen, caratterizzata da una diffusa insicurezza alimentare e una grave malnutrizione, da attacchi indiscriminati contro civili, personale medico e operatori umanitari e dalla distruzione delle infrastrutture civili e mediche a causa del preesistente conflitto interno, dell'intensificarsi degli attacchi aerei ad opera della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, dei combattimenti a terra e dei bombardamenti, nonostante i ripetuti appelli per una nuova cessazione delle ostilità; deplora profondamente la perdita di vite umane causata dal conflitto e le sofferenze delle persone rimaste coinvolte negli scontri, ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; riafferma il proprio impegno a continuare a sostenere lo Yemen e il popolo yemenita;

2.

esprime grave preoccupazione per gli attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita e il blocco navale da essa imposto allo Yemen, che hanno causato la morte di migliaia di persone, hanno ulteriormente destabilizzato il paese, stanno distruggendo le sue infrastrutture fisiche, hanno creato un'instabilità che è stata sfruttata dalle organizzazioni terroristiche ed estremiste, quali l'ISIS/Daesh e l'AQAP, e hanno aggravato una situazione umanitaria già critica; condanna fermamente anche le azioni destabilizzanti e violente condotte dai ribelli houthi, che sono sostenuti dall'Iran, compreso l'assedio della città di Ta'izz, che ha avuto, tra l'altro, conseguenze umanitarie disastrose per gli abitanti;

3.

sottolinea la necessità di un'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite ed esorta tutti i paesi a contribuire a far fronte alle esigenze umanitarie; esorta tutte le parti a consentire l'ingresso e la distribuzione di generi alimentari, farmaci e carburante di cui vi è un urgente bisogno nonché di altre forme di assistenza necessaria, tramite le Nazioni Unite e i canali umanitari internazionali, al fine di soddisfare le necessità impellenti dei civili colpiti dalla crisi, secondo i principi di imparzialità, neutralità e indipendenza; chiede una tregua umanitaria affinché l'assistenza di primo soccorso possa essere fornita con urgenza alla popolazione yemenita; ricorda che è pertanto essenziale facilitare ulteriormente l'accesso delle navi mercantili allo Yemen;

4.

invita tutte le parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, a garantire la protezione dei civili e ad astenersi dall'attaccare direttamente le infrastrutture civili, soprattutto le strutture sanitarie e gli impianti idrici; esige un'indagine indipendente su tutte le accuse di abusi, torture, uccisioni mirate di civili e altre violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario internazionale;

5.

ricorda a tutte le parti che gli ospedali e il personale medico sono esplicitamente tutelati dal diritto umanitario internazionale e che un attacco deliberato contro i civili e le infrastrutture civili costituisce un crimine di guerra; chiede un'indagine imparziale e indipendente su tutte le presunte violazioni del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale in materia di diritti umani, come pure sui recenti attacchi che hanno preso di mira le infrastrutture e il personale umanitario; invita tutte le parti a rispettare i diritti umani e le libertà di tutti i cittadini yemeniti e sottolinea l'importanza di migliorare la sicurezza di tutti coloro che lavorano per le missioni umanitarie e di pace nel paese, compresi gli operatori umanitari, i medici e i giornalisti;

6.

chiede all'UE di promuovere con efficacia il rispetto del diritto umanitario internazionale, come stabilito nei pertinenti orientamenti dell'UE; sottolinea in particolare la necessità che l'UE metta in evidenza, nel suo dialogo politico con l'Arabia Saudita, l'esigenza di rispettare il diritto umanitario internazionale e, qualora tale dialogo risulti infruttuoso, che consideri ulteriori misure in conformità degli orientamenti dell'Unione volti a promuovere l'osservanza del diritto umanitario internazionale;

7.

invita il VP/AR ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe pertanto la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008;

8.

ritiene che l'Arabia Saudita e l'Iran siano la chiave per risolvere la crisi, ed esorta entrambi a operare in modo pragmatico e in buona fede per porre fine ai combattimenti nello Yemen;

9.

sottolinea che soltanto una soluzione al conflitto politica, inclusiva e negoziata può ripristinare la pace e preservare l'unità, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dello Yemen; esorta tutte le parti a impegnarsi quanto prima, in buona fede e senza condizioni preliminari, in un nuovo ciclo di negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, anche superando le loro divergenze attraverso il dialogo e le consultazioni, rifiutando gli atti di violenza finalizzati al raggiungimento di obiettivi politici e astenendosi da provocazioni e da tutte le azioni unilaterali volte a compromettere la soluzione politica; sostiene gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Ismail Ould Cheikh Ahmed, volti a tenere colloqui di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite sulla base dell'iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo, come pure l'esito della conferenza sul dialogo nazionale e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015);

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi e al governo dello Yemen.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0270.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 2 febbraio 2016

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/146


P8_TA(2016)0030

Richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2313(IMM))

(2018/C 035/26)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz, trasmessa il 13 agosto 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento avviato dall'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada (N. rif. CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), e comunicata in Aula il 29 ottobre 2015,

visto che Robert Jarosław Iwaszkiewicz ha rinunciato al diritto di essere ascoltato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7 ter, paragrafo 1, e l'articolo 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0015/2016),

A.

considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso una richiesta dell'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada volta a ottenere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 92 bis del codice delle contravvenzioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo devono beneficiare, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;

C.

considerando che gli articoli 105, paragrafo 2, e 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non è soggetto alla responsabilità penale senza l'autorizzazione rispettivamente del Sejm o del Senato;

D.

considerando che spetta quindi al Parlamento europeo decidere se l'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz vada o meno revocata;

E.

considerando che Robert Jarosław Iwaszkiewicz è accusato di mancato rispetto del limite di velocità in una zona urbana;

F.

considerando che la presunta infrazione non ha un nesso diretto od ovvio con l'esercizio da parte di Robert Jarosław Iwaszkiewicz dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo;

G.

considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la richiesta sia stata effettuata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;

1.

decide di revocare l'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Robert Jarosław Iwaszkiewicz.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/148


P8_TA(2016)0031

Richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2240(IMM))

(2018/C 035/27)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz, trasmessa il 13 agosto 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento avviato dall'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada (N. rif. CAN-PST-SCW.7421.1158450.2014.5.A.0475), e comunicata in Aula il 9 settembre 2015,

visto che Robert Jarosław Iwaszkiewicz ha rinunciato al diritto di essere ascoltato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7 ter, paragrafo 1, e l'articolo 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0016/2016),

A.

considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso una richiesta dell'Ispettore generale polacco per i trasporti su strada volta a ottenere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 92 bis del codice delle contravvenzioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo devono beneficiare, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;

C.

considerando che gli articoli 105, paragrafo 2, e 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non è soggetto alla responsabilità penale senza l'autorizzazione rispettivamente del Sejm o del Senato;

D.

considerando che spetta quindi al Parlamento europeo decidere se l'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz vada o meno revocata;

E.

considerando che Robert Jarosław Iwaszkiewicz è accusato di mancato rispetto del limite di velocità in una zona urbana;

F.

considerando che la presunta infrazione non ha collegamento diretto od ovvio con l'esercizio da parte di Robert Jarosław Iwaszkiewicz dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo, né riguarda opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

G.

considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la richiesta sia stata effettuata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;

1.

decide di revocare l'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Robert Jarosław Iwaszkiewicz.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/150


P8_TA(2016)0032

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Florian Philippot

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Florian Philippot (2015/2267(IMM))

(2018/C 035/28)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Florian Philippot, trasmessa il 2 settembre 2015 dal Ministero della giustizia della Repubblica francese, nel quadro di un procedimento per diffamazione davanti al Tribunale superiore di Nanterre (con il riferimento JIJI215000010), e comunicata in Aula il 16 settembre 2015,

avendo ascoltato Florian Philippot a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0014/2016),

A.

considerando che le autorità giudiziarie francesi hanno chiesto la revoca dell'immunità di Florian Philippot, in relazione ad un'azione penale iniziata da uno Stato terzo;

B.

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.

considerando inoltre che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese prevede che nessun membro del Parlamento possa essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, e che nessun membro del Parlamento possa essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza autorizzazione parlamentare;

E.

considerando che Florian Philippot è accusato, dal governo di uno Stato terzo, per la precisione il Qatar, di aver diffamato codesto Stato nel corso di una trasmissione radiofonica del 9 gennaio 2015 e di una trasmissione televisiva del 19 gennaio 2015, insinuando che detto Stato finanzierebbe il terrorismo;

F.

considerando che sia l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sia l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese vietano ogni procedimento civile o penale contro un deputato riguardante opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni;

G.

considerando che le disposizioni del sistema francese che tutelano i rappresentanti del popolo nell'esercizio delle loro funzioni risalgono al 1789 e risultano dal rispetto dell'espressione della volontà popolare e dalla necessità che, in uno Stato democratico, i rappresentanti eletti esercitino il loro mandato liberamente, senza temere azioni legali o interferenze da parte del potere esecutivo o del potere giudiziario (2);

H.

considerando che, per un deputato europeo, questa insindacabilità copre non soltanto le opinioni espresse dal deputato in riunioni ufficiali del Parlamento, ma anche opinioni espresse altrove, ad esempio nei media, quando esiste «un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari» (3);

I.

considerando che l'espressione in ambito pubblico di opinioni sulla politica estera dell'Unione europea e di Stati terzi rientra nelle funzioni di un deputato europeo;

J.

considerando che, pertanto, non sussistono i presupposti per la revoca dell'immunità di Florian Philippot;

K.

considerando che se è stato ritenuto, a torto, che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non fosse applicabile a questo caso, la richiesta delle autorità francesi dovrebbe essere esaminata come una richiesta ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, insieme con l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione della Repubblica francese, e quindi come una richiesta per l'autorizzazione di sottoporre Florian Philippot in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà;

L.

considerando che, in termini generali, la funzione dell'immunità parlamentare è quella di consentire al potere legislativo di svolgere i propri compiti costituzionali senza indebite interferenze esterne, soprattutto da parte del potere esecutivo (4); considerando che è palese che questo principio trovi applicazione anche quando un procedimento penale per diffamazione sia instaurato da uno Stato terzo nei confronti di un deputato;

M.

considerando che non è quindi necessario esaminare la questione del fumus persecutionis, ovvero se l'intento sotteso al procedimento penale è quello di danneggiare l'attività politica del deputato;

1.

decide di non revocare l'immunità di Florian Philippot;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione alla competente autorità della Repubblica francese e a Florian Philippot.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 dicembre 2002A./Regno Unito, paragrafo 47.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, paragrafo 33.

(4)  «Parliamentary Immunity. A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context», Sascha Hardt, Intersentia, Ius Commune Europaeum Series, No. 119, ISBN 978-1-78068-191-7, Maastricht, luglio 2013.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 2 febbraio 2016

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/152


P8_TA(2016)0025

Regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (testo codificato) (COM(2015)0008 — C8-0008/2015 — 2015/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2018/C 035/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0008),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b) ed e) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0008/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0359/2015),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2015)0006

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/ … del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/399)


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/153


P8_TA(2016)0026

Emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti (08648/2015 — C8-0157/2015 — 2014/0359(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 035/30)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08648/2015),

visti gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti (08648/2015 ADD 1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0157/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0002/2016),

1.

dà la sua approvazione all'accettazione degli emendamenti del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/154


P8_TA(2016)0027

Emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (08651/2015 — C8-0158/2015 — 2014/0358(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 035/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08651/2015),

visti gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (08651/2015 ADD 1 e ADD 2),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0158/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0001/2016),

1.

dà la sua approvazione all'accettazione degli emendamenti del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/155


P8_TA(2016)0028

Accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina (11592/2015 — C8-0300/2015 — 2015/0810(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 035/32)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (11592/2015),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0300/2015),

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (1), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 2,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0007/2016),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione e a Eurojust.


(1)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/156


P8_TA(2016)0029

Accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro (11596/2015 — C8-0299/2015 — 2015/0812(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 035/33)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (11596/2015),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0299/2015),

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (1), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 2,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0008/2016),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Eurojust.


(1)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/157


P8_TA(2016)0033

Istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM(2014)0221 — C7-0144/2014 — 2014/0124(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 035/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0221),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0144/2014),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 settembre 2014 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 novembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0172/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 458 del 19.12.2014, pag. 43.

(2)  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 37.


P8_TC1-COD(2014)0124

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2016 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE)2016/344.)


Mercoledì 3 febbraio 2016

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/158


P8_TA(2016)0035

Accordo di associazione UE-Repubblica di Moldova: clausole di salvaguardia e meccanismo antielusione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2015)0154 — C8-0092/2015 — 2015/0079(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 035/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0154),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0092/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0364/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P8_TC1-COD(2015)0079

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/400)


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/159


P8_TA(2016)0036

Accordo di associazione UE-Georgia: meccanismo antielusione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (COM(2015)0155 — C8-0091/2015 — 2015/0080(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 035/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0155),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0091/2015),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0365/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P8_TC1-COD(2015)0080

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/401)


Giovedì 25 febbraio 2016

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/160


P8_TA(2016)0052

Autorizzazione all'Austria a firmare e ratificare e a Malta ad aderire alla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza rispettivamente la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (13777/2015 — C8-0401/2015 — 2013/0177(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 035/37)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13777/2015),

vista la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (13777/15/ADD1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0401/2015),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014 (1),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0018/2016),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio che autorizza rispettivamente la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.


(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/161


P8_TA(2016)0053

Accordo UE-San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2015)0518 — C8-0370/2015 — 2015/0244(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 035/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2015)0518),

visto il progetto di protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (13448/2015),

visti l'articolo 115 nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0370/2015),

visti l'articolo 59, l'articolo 108, paragrafo 7, e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0025/2016),

1.

approva la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di San Marino.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/162


P8_TA(2016)0054

Adesione della Croazia alle convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 27 settembre 1996, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e il secondo protocollo del 19 giugno 1997, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (COM(2015)0458 — C8-0296/2015 — 2015/0210(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 035/39)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2015)0458),

visto l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione della Croazia, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0296/2015),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0019/2016),

1.

approva la raccomandazione della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/163


P8_TA(2016)0055

Rete europea dei servizi per l'impiego, accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e maggiore integrazione dei mercati del lavoro ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)0006 — C7-0015/2014 — 2014/0002(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 035/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0006),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0015/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 giugno 2014 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 25 giugno 2014 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0224/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 424 del 26.11.2014, pag. 27.

(2)  GU C 271 del 19.8.2014, pag. 70.


P8_TC1-COD(2014)0002

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/589)


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/164


P8_TA(2016)0056

Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 febbraio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (COM(2015)0460 — C8-0273/2015 — 2015/0218(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 035/41)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0013/2016).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


REGOLAMENTO (UE) 2016/…

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina

[Emendamenti 1-4, salvo dove altrimenti indicato]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1) («accordo») costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Tunisia.

(2)

In seguito all'attentato terroristico del 26 giugno 2015 nei pressi di Sousse, in Tunisia, nelle conclusioni del 20 luglio 2015 il Consiglio ha dichiarato che l'Unione avrebbe valutato, in consultazione con i suoi Stati membri, la possibilità di adottare misure eccezionali e temporanee a sostegno dell'economia tunisina.

(3)

L'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione e il settore occupa un posto importante nell'economia del paese , così come in alcune regioni di determinati Stati membri.

(4)

L'Unione sostiene al meglio l'economia tunisina, conformemente agli obiettivi della politica europea di vicinato e dell'accordo, offrendo un mercato attraente e affidabile per le esportazioni tunisine di olio d'oliva. L'offerta di tale mercato richiede l'introduzione di misure commerciali autonome che consentano d'importare detto prodotto nell'Unione in base a un contingente tariffario senza dazio.

(5)

Per prevenire la frode e garantire che le misure commerciali autonome previste portino reali benefici all'economia tunisina, tali misure dovrebbero essere subordinate al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme e delle relative procedure sull'origine dei prodotti stabilite nell'accordo, nonché a una cooperazione amministrativa efficiente della Tunisia con l'Unione.

(6)

La salvaguardia della stabilità del mercato dell'olio d'oliva nell'Unione impone che il volume supplementare generato dalle misure commerciali autonome sia messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente annuale senza dazio di olio d'oliva non trattato stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo.

(7)

L'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme di gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle misure commerciali autonome di cui al presente regolamento.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento e di introdurre le misure correttive nei casi in cui il mercato dell'Unione sia riguardato dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)

Le misure commerciali autonome di emergenza stabilite dal presente regolamento sono intese a rendere meno difficile la situazione economica in cui versa la Tunisia in seguito agli attentati terroristici. Tali misure dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e lasciare impregiudicati i negoziati tra l'Unione e la Tunisia sull'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). ▌ [Emm. 11 e 15]

(10)

Dato il grave danno che l'attentato terroristico nei pressi di Sousse del 26 giugno 2015 ha inferto all'economia tunisina, soprattutto al settore del turismo, e la necessità di adottare misure commerciali autonome di emergenza per alleviare in tempi brevi la situazione di difficoltà economica della Tunisia, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

Un contingente tariffario annuale senza dazio per l'importazione pari a 35 000 tonnellate («contingente tariffario annuale per l'importazione») per gli anni civili 2016 e 2017 è aperto alle importazioni nell'Unione di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in loco e direttamente trasportato dalla Tunisia all'Unione . [Emm. 5 e 12]

Articolo 2

Condizioni per il diritto al contingente tariffario annuale per l'importazione

Il diritto al contingente tariffario annuale è subordinato al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme sull'origine dei prodotti e delle relative procedure di cui al protocollo n. 4 dell'accordo.

Articolo 3

Accesso al contingente tariffario annuale per l'importazione

Il contingente tariffario annuale per l'importazione è messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente tariffario annuale senza dazio per l'olio d'oliva non trattato indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 4

Gestione del contingente tariffario annuale per l'importazione

La Commissione gestisce il contingente tariffario tariffario annuale per l'importazione a norma dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 5

Sospensione temporanea

La Commissione, qualora riscontri elementi di prova sufficienti a dimostrare il mancato rispetto da parte della Tunisia delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare un atto di esecuzione che sospende temporanemente in toto o in parte gli accordi preferenziali di cui all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Revisione intermedia

1.     La Commissione procede a una valutazione dell'impatto del presente regolamento sul mercato dell'olio d'oliva dell'Unione dopo la sua entrata in vigore e trasmette le conclusioni di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.     Nel caso accerti che il mercato dell'olio d'oliva dell'Unione è pregiudicato dalle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione al fine di introdurre misure correttive volte a ristabilire la normalità su tale mercato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/167


P8_TA(2016)0057

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass — Belgio

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio) (COM(2016)0001 — C8-0013/2016 — 2016/2013(BUD))

(2018/C 035/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0001 — C8-0013/2016),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0029/2016),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 23 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) nelle regioni di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) e Namur (BE35) in Belgio, e che si prevede la partecipazione alle misure di 412 lavoratori in esubero e di 100 giovani sotto i 25 anni disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) della regione dell'Hainaut; che 144 dei summenzionati lavoratori sono stati collocati in esubero in seguito alla chiusura dell'impianto di produzione di Roux (Hainaut), di proprietà di AGC Europe SA, e 268 a seguito della chiusura dell'impianto di produzione di Auvelais (regione di Namur), di proprietà di Saint-Gobain Glass Benelux;

E.

considerando che nonostante la domanda non soddisfi i criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG, essa è stata presentata a norma dei criteri di intervento che prevedono una deroga in circostanze eccezionali, in particolare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG nel caso dei lavoratori in esubero e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FEG nel caso dei NEET;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 095 544 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (1 825 907 EUR);

2.

osserva che le autorità belghe hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 19 agosto 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 20 gennaio 2016 e notificata al Parlamento il medesimo giorno;

3.

rileva che negli ultimi anni il commercio di prodotti di vetro nell'Unione ha subito gravi perturbazioni e sottolinea che nel periodo 2000-2010 l'occupazione nel settore del vetro nel suo complesso è diminuita del 32 % in Europa; sottolinea che in Vallonia, la quale vanta una tradizione storica nella fabbricazione del vetro, varie imprese di grandi dimensioni hanno incontrato difficoltà negli ultimi anni, e che tra il 2007 e il 2012 le regioni di Hainaut e Namur hanno registrato una perdita di posti di lavoro nel settore del vetro pari al 19 %, mentre in Vallonia sono stati persi 1 236 posti di lavoro nel 2013 e 1 878 nel 2014;

4.

evidenzia che soprattutto l'Hainaut affronta una difficile situazione del mercato del lavoro, con un tasso di occupazione pari al 9,2 % in meno della media nazionale; osserva che il mercato del lavoro delle due regioni è altresì caratterizzato da una percentuale elevata di manodopera non qualificata (il 50 % circa dei richiedenti lavoro di entrambe le regioni non dispone di un titolo di istruzione secondaria superiore);

5.

constata che nel 2013 il gruppo Saint-Gobain è stato costretto a chiudere un altro impianto di produzione in una zona deindustrializzata in Vallonia, che è stato oggetto della domanda EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit concernente 257 esuberi nello stesso settore; rileva che varie misure nell'ambito delle due domande sono simili;

6.

valuta positivamente il fatto che le autorità belghe abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 10 settembre 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

7.

rileva che la deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG riguarda, in questo caso, un numero di esuberi che non è sensibilmente inferiore alla soglia minima di 500 lavoratori collocati in esubero; accoglie positivamente il fatto che la domanda miri a sostenere 100 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET);

8.

osserva che il Belgio prevede sette tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) sostegno/orientamento/integrazione, ii) facilitazione della ricerca di un impiego, iii) formazione integrata, iv) trasferimento di esperienza, v) sostegno alla creazione di imprese, vi) sostegno a progetti collettivi e vii) indennità per la ricerca di un lavoro e la formazione.

9.

accoglie con favore il sostegno per i progetti collettivi; invita la Commissione a valutare i risultati di questo tipo di misure nell'ambito di altre domande al fine di determinarne i benefici per i partecipanti;

10.

accoglie con favore il fatto che la domanda contenga misure specificamente rivolte a fornire assistenza ai NEET; rileva che i servizi personalizzati forniti ai NEET comprendono: mobilitazione e orientamento per ulteriore istruzione/formazione o per seguire sessioni introduttive, ii) formazione, iii) miglioramento personalizzato delle competenze e iv) indennità per la ricerca di un lavoro e la formazione;

11.

apprezza che le indennità e gli incentivi che saranno forniti tra le misure proposte si limitino al 5,52 % dei costi totali stimati;

12.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego;

13.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;

14.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

15.

sottolinea che, in caso di domande successive provenienti dalla stessa area geografica, la Commissione dovrebbe raccogliere ed analizzare le esperienze tratte dalle domande precedenti e garantire che, in caso di nuove domande, le conclusioni di tale analisi siano tenuti in considerazione;

16.

chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione, nelle future proposte, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti;

17.

osserva che le autorità belghe confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

18.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

19.

apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

20.

chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

21.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

22.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/407.)